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	<title>Francesco Fontanella Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Fontanella Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-sospensione-cautelare-dal-servizio-prevista-dallart-4-della-legge-27-marzo-2001-n-97/">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.</a></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania-Napoli, ha sollevato, con l’ordinanza in rassegna, questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (in Gazzetta Ufficiale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-sospensione-cautelare-dal-servizio-prevista-dallart-4-della-legge-27-marzo-2001-n-97/">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-sospensione-cautelare-dal-servizio-prevista-dallart-4-della-legge-27-marzo-2001-n-97/">La nuova disciplina della sospensione cautelare dal servizio prevista dall’art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.</a></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania-Napoli, ha sollevato, con l’ordinanza in rassegna, questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001 n. 80 ed in Giustizia amministrativa n. 5-2001, pag. 441 ss., con nota di R. Squeglia).</p>
<p>In particolare, l’art. 4 (sospensione a seguito di condanna non definitiva), prevede che:</p>
<p>1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall&#8217;articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.</p>
<p>2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.</p>
<p>In ordine a tale disposizione, il quadro legislativo va ricostruito come segue.</p>
<p>Con sentenza 14 ottobre 1988 n. 971, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 85, lett. a) del TU 3/1957 comportante la automaticità della destituzione del dipendente pubblico.</p>
<p>A seguito di tale decisione, è intervenuta la legge 7 febbraio 1990 n. 19 che, all’art. 9, secondo comma, ha regolato la destituzione del dipendente della pubblica amministrazione e stabilito il tempo massimo della sospensione cautelare dal servizio (di cui agli articoli 91 e 92 del TU 3/57).</p>
<p>Ulteriore intervento legislativo, è stato attuato con la legge 18 gennaio 1992 n. 16, di modifica dell’art. 15 della legge 55/1990.</p>
<p>In particolare, il legislatore ha disposto (comma 4-septies) che si sarebbe fatto luogo all’immediata sospensione del dipendente di pubbliche amministrazioni in una pluralità di casi, fra cui la condanna per alcuni reati contro la pubblica amministrazione: lettera b) del comma 4-septies dell’art. 15 legge 55/1990.</p>
<p>Il successivo comma 4-octies dell’art. 15 della legge 55/1990 prevedeva la decadenza di diritto a seguito di condanna definitiva per specifici delitti (in parte citati).</p>
<p>Con legge 13 dicembre 1999 n. 475 (cfr. <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0141s-96.htm">Corte Cost. 6 maggio 1996 n. 141</a>) il legislatore è intervenuto nuovamente sull’art. 15 della legge 55/1990: la modifica della casistica riportata alle lettere del comma 1 dell’art. 15 della L. 55/1990 è rilevante, in quanto i casi ivi riportati sono presi in considerazione ai fini della sospensione automatica del pubblico dipendente, per effetto del comma 4-septies del medesimo art. 15 che a essi fanno riferimento.</p>
<p>Va tuttavia rilevato che l’art. 15 della legge 55/1990 è stato negativamente sottoposto al vaglio di costituzionalità per quanto attiene alla previsione del comma 4-octies in quanto esso prevede, pur sotto il nomen juris di decadenza, una forma di destituzione di diritto indipendentemente dal procedimento disciplinare.</p>
<p>Ai fini della valutazione dell’art. 4 della legge n. 97/2001, va invece rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999 n. 206, ha ritenuto costituzionalmente legittimo il comma 4-septies dell’art. 15 L. 55/1990 ove si prevede la sospensione automatica del dipendente della pubblica amministrazione.</p>
<p>E’ però intervenuto il TUEL (Dlgs 267/2000) che ha, fra l’altro, abrogato l’art. 15 della L. 55/1990, salvo per ciò che riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e i consiglieri regionali.</p>
<p>L’abrogazione, disposta nel TUEL, ha comportato anche l’effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro si è, nel frattempo, &#8220;privatizzato&#8221; ex Dlgs 29/1993 (ora Dlgs 165 del 30 marzo 2001).</p>
<p>In tale contesto, si cala la legge n. 57/2001 (commentata da G. Forlenza in Guida al diritto n. 16/2001) che prende atto, innanzitutto, del mutamento soggettivo della p.A., non riferendosi solo ai &#8220;dipendenti pubblici&#8221;, ma testualmente rivolgendosi a dipendenti &#8220;di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica&#8221;.</p>
<p>All’art. 4 dispone quindi la sospensione in pendenza di processo penale. </p>
<p>La misura si caratterizza per la sua obbligatorietà ed appare molto più severa, come evidenza lo stesso giudice remittente, atteso che la previsione della durata della sospensione, che era prevista in cinque anni decorrenti dalla sua adozione dall’art. 9 della legge 19/90, è ora rapportata a una misura pari a quella della prescrizione che, per reati considerati, è pari a dieci o quindici anni.</p>
<p>Quanto sin qui esposto va dunque comparato con la lettura dell’art. 4 summenzionato da parte del giudice remittente che, proprio in relazione agli effetti ed alla durata, dubita della razionalità della norma, ritenendo, in sintesi, che l’estrema ratio della sospensione automatica possa operare solo nell’ipotesi limite, individuata dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 206/99.</p>
<p>V. in argomento: </p>
<p>Corte costituzionale, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0141s-96.htm">sentenza 6 maggio 1996 n. 141</a> (link a Consulta on line)</p>
<p>Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 1999 n. 206</p>
<p>L. 13 dicembre 1999, n. 475 e P. VIRGA, Abolita la sospensione cautelare obbligatoria</p>
<p>D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267</p>
<p>Legge 27 marzo 2001, n. 97 </p>
<p>D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165*</p>
<hr />
<p>Note</p>
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