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	<title>Francesco Ferrari Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Ferrari Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a TAR Lombardia, sez. IV, Sentenza 3 novembre 2004 n. 6078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-sez-iv-sentenza-3-novembre-2004-n-6078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-sez-iv-sentenza-3-novembre-2004-n-6078/">Nota a TAR Lombardia, sez. IV, Sentenza 3 novembre 2004 n. 6078</a></p>
<p>Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, che pur in assenza/attesa di un idoneo quadro regolamentare da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il GRTN non alcun potere di stabilire corrispettivi e comunque di fissare regole che in qualche modo abbiano rilevanza giuridica. Sul punto, in particolare, il Giudicante milanese evidenzia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lombardia-sez-iv-sentenza-3-novembre-2004-n-6078/">Nota a TAR Lombardia, sez. IV, Sentenza 3 novembre 2004 n. 6078</a></p>
<p>Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, che pur in assenza/attesa di un idoneo quadro regolamentare da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il GRTN non alcun potere di stabilire corrispettivi e comunque di fissare regole che in qualche modo abbiano rilevanza giuridica.<br />
Sul punto, in particolare, il Giudicante milanese evidenzia come detto potere sia riservato dalla normativa in materia vigente esclusivamente all’Autorità di regolazione (si vedano in particolare l’art. 3, commi 1, 3 e 6 del D.Lgs. n. 79/1999 – Decreto Bersani – e l’art. 2, comma 12, della legge n. 481/1995 istitutiva dell’Autorità).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5603/g">Sentenza 3 novembre 2004 n. 6078</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Commento a T.A.R. LOMBARDIA MILANO, SEZ. IV – Sentenza 21 gennaio 2005, n. 138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sez-iv-sentenza-21-gennaio-2005-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sez-iv-sentenza-21-gennaio-2005-n-138/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA MILANO, SEZ. IV – Sentenza 21 gennaio 2005, n. 138</a></p>
<p>La fattispecie. Con la delibera n. 4/2004 come modificata dalla successiva delibera n. 17/2004, l’AEEG ha emanato un testo unico delle disposizioni in materia di qualità, sia tecnica che commerciale, dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica. In particolare, il detto provvedimento era stato emanato al fine di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sez-iv-sentenza-21-gennaio-2005-n-138/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA MILANO, SEZ. IV – Sentenza 21 gennaio 2005, n. 138</a></p>
<p><b>La fattispecie.</b></p>
<p>Con la delibera n. 4/2004 come modificata dalla successiva delibera n. 17/2004, l’AEEG ha emanato un testo unico delle disposizioni in materia di qualità, sia tecnica che commerciale, dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica.<br />
In particolare, il detto provvedimento era stato emanato al fine di a) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni; b) migliorare la continuità del servizio a livello nazionale e ridurre le differenze regionali a parità di grado di concentrazione; c) limitare il numero delle interruzioni annue subite dai clienti, introducendo un meccanismo inizialmente limitato ai clienti di maggiori dimensioni; d) favorire la contrattualizzazione di livelli di continuità del servizio e di qualità della tensione superiori agli standard definiti dall’Autorità.</p>
<p><b>Il giudizio.</b></p>
<p>Avverso il detto provvedimento è insorta la società ENIPOWER TRADING che, nella sua qualità di “venditore grossista” di energia elettrica ai clienti finali idonei, ne ha impugnato la seconda parte ovvero quella che definisce i livelli di qualità commerciale. <br />
La ricorrente ha sviluppato una serie di numerosi motivi di gravame, primo fra tutti quello secondo il quale il provvedimento in questione non sarebbe applicabile alle imprese che effettuano la vendita di energia elettrica ai soli clienti idonei, poiché tale attività è completamente liberalizzata al punto da non richiedere nemmeno un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Essa, quindi, non essendo in alcun modo riconducibile alla nozione di servizio di pubblica utilità compresa nell’ambito di applicazione della Legge istitutiva dell’Autorità di regolazione, esulerebbe dal potere di regolazione di quest’ultima.<br />
Costituendosi in giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha instato per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile irricevibile e comunque infondato.<br />
Nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b>Il <i>decisum</i>.</b></p>
<p>Dopo aver declinato l’eccezione di carenza di interesse della ricorrente (in quanto quest’ultima, pur essendo grossista di energia elettrica, è imprenditore del settore ed ha un interesse attuale a ricorrere avverso un provvedimento concretamente pregiudizievole e che, ove annullato, potrebbe concretare per la stessa un vantaggio potenziale), ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò confermando un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia, sez. II, n. 5130/2002) peraltro certificato dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24.6.2003, n. 6628), che quanto sancito dal Decreto Bersani, lungi dal prevedere un’incompatibilità ovvero una contraddizione tra il regime di libero mercato nel settore ed il permanere di un potere regolatorio dell’Autorità, non ha inciso sulla precedente legge n. 481/1985 e quindi sul potere di cui trattasi.<br />
Per giustificare detto intervento regolatorio, il collegio milanese si è spinto in una argomentazione tutt’affatto condivisibile circa la nozione di servizio pubblico da intendersi, contrariamente a quanto dedotto, in senso non già soggettivo quanto secondo una concezione oggettiva.<br />
In buona sostanza, e richiamando peraltro norme che, ad avviso di chi scrive, nulla hanno a che vedere con la materia che qui ci occupa (norme sulle privatizzazione delle imprese statali ovvero il Testo unico degli enti locali), il giudice adito, rilevando come nel nostro ordinamento non esista una nozione univoca di servizio pubblico, sposa la concezione oggettiva evidenziando che la qualificazione di un’attività in termini di pubblico servizio non dipende dalla sua pertinenza in capo all’Amministrazione Pubblica, ma dal suo assoggettamento ad una disciplina di settore che assicuri il perseguimento di fini sociali a prescindere dalla titolarità dell&#8217;attività esercitata.<br />
Il ragionamento è palesemente errato sol che si consideri che l’attività del grossista di energia elettrica non può e non potrebbe perseguire, come è evidente, alcun fine sociale.<br />
Inoltre, se è certamente vero che nel nostro ordinamento non esiste una nozione univoca di servizio pubblico, tuttavia e usualmente, per definire l’ambito di operatività di tale nozione, si fa riferimento a quanto indicato sia dalla normativa che dalla giurisprudenza interpretativa di rango comunitario che, nell&#8217;enumerare quali siano i servizi pubblici aventi o no rilevanza industriale, mai ricomprende l’attività di cui trattasi.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; <a href="/ga/id/2005/2/6010/g">Sentenza 21 gennaio 2005 n. 138</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sez-iv-sentenza-21-gennaio-2005-n-138/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA MILANO, SEZ. IV – Sentenza 21 gennaio 2005, n. 138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tar-lombardia-milano-sez-iii-sentenza-16-marzo-2005-n-613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2005 17:36:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-lombardia-milano-sez-iii-sentenza-16-marzo-2005-n-613/">TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</a></p>
<p>La sentenza del T.A.R. Lombardia, nel respingere integralmente i motivi di censura avanzati dalla società ricorrente, ha affermato alcuni principi non del tutto condivisibili. In particolare, la lettura della norma di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, all’art. 8, comma 1 lett. b), dispone che “il requisito dell’idoneità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-lombardia-milano-sez-iii-sentenza-16-marzo-2005-n-613/">TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-lombardia-milano-sez-iii-sentenza-16-marzo-2005-n-613/">TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</a></p>
<p>La sentenza del T.A.R. Lombardia, nel respingere integralmente i motivi di censura avanzati dalla società ricorrente, ha affermato alcuni principi non del tutto condivisibili.<br />
In particolare, la lettura della norma di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, all’art. 8, comma 1 lett. b), dispone che “il requisito dell’idoneità professionale deve essere posseduto&#8230; dalla persona o dalle persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva”.<br />
Orbene, a differenza di quanto affermato nella decisione qui in commento, non sembra logico che la medesima persona fisica, nel corso della gara, possa apportare la propria idoneità professionale certificata ad entrambe le Società aderenti all’A.T.I. atteso che, ai sensi della disposizione di cui trattasi, ciascun soggetto in possesso di idoneità professionale certificata può essere preposto alla gestione operativa (esercizio) di una sola società di autolinee.<br />
Il soggetto che ha il requisito dell’idoneità professionale assume, infatti, la responsabilità della corretta e qualificata gestione operativa di un’impresa concessionaria di autolinee e dunque l’esclusività del rapporto è in funzione dell’effettiva applicazione della riconosciuta professionalità alla gestione tecnica di quella azienda.<br />
Non appare quindi condivisibile l’assunto di cui in sentenza atteso che le norme invocate impongono un vero e proprio nesso funzionale tra il possesso dell’idoneità professionale ed il necessario impiego “a tempo pieno” di tale specifica preparazione professionale nella gestione operativa delle autolinee esercite, in appalto o in concessione, da una singola impresa.<br />
La ratio legis dell’imposizione che sia una figura di accertata qualificazione (“idoneità”) professionale a dirigere – in modo permanente ed effettivo &#8211; la gestione dei servizi di TPL è quella di garantire la sicurezza e l’efficienza della gestione, ciò che può avvenire soltanto avendo tale figura effettivamente a capo della gestione operativa. E non può, quindi, “prestare” la propria qualifica in luogo della prescritta prestazione continuativa dell’attività.<br />
Del pari non condivisibile appare quanto statuito dal Tar Lombardia in ordine al possesso del requisito di capacità economico &#8211; finanziaria mediante dichiarazione bancaria di affidamento (dichiarazione espressamente richiesta, a pena di esclusione, dal Bando di gara).<br />
Contraddicendo un proprio precedente (“una società che faccia riferimento alle capacità di soggetti o imprese cui è legata da vincoli diretti od indiretti per dimostrare le proprie capacità finanziarie, economiche e tecniche, al fine di essere ammessa a partecipare ad una procedura di gara…deve dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto medesimo…con la conseguenza che la prova deve ritenersi pienamente raggiunta [soltanto, N.d.R.] nel caso in cui ai collegamenti strutturali si aggiungano impegni vincolanti delle società che detengono tali mezzi nei confronti della consociata candidata alla gara” &#8211; cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 29 novembre 2002, n. 4716), il giudice lombardo ha disatteso anche quanto chiaramente disposto dall’art. 20, comma 2 ter, della L.R. della Lombardia n. 22/1998, ove si prevede che ciascuna impresa è tenuta a dimostrare il requisito di cui trattasi quantomeno nel limite “pro quota”, previsto in misura diversa per la mandataria e per le mandanti.<br />
E peraltro l’invocato precedente del Giudice Comunitario sembra contraddire quanto vorrebbe invece sostenere la sentenza visto che, a leggere la decisione del Supremo Giudice, ogni prestatore deve comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi” facendo riferimento “alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.<br />
Ed analogo discorso può essere svolto per quanto riguarda la capacità tecnica<br />
Quanto poi e conclusivamente, al ragionamento operato dal Tar lombardo circa la valutazione di alcuni elementi delle offerte mediante il metodo del “confronto a coppie”, è evidente come una siffatta interpretazione stravolga in nuce la stessa di tale metodo valutativo atteso che esso prevede – come risulta dal suo stesso “nome” &#8211; non la comparazione globale e in contemporanea di tutte le offerte e/o una preliminare discussione fra gli stessi, ma soltanto il raffronto, “a due a due”, dei singoli elementi di due offerte per volta.<br />
Nel suo complesso la sentenza non sembra condivisibile perché interpreta parzialmente alcuni chiari disposti normativi, ne stravolge altri, capovolgendo il reale significato letterale delle norme ed arriva addirittura a disattenderne i principi ispiratori.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; <a href="/ga/id/2005/4/6323/g">Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-lombardia-milano-sez-iii-sentenza-16-marzo-2005-n-613/">TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. III &#8211; Sentenza 16 marzo 2005 n. 613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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