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	<title>Francesco Clementi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-elettorale-quali-sono-le-principali-novita-e-come-funziona/">Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona</a></p>
<p>1. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 (supplemento ordinario n. 213), la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, ovverosia la legge 21 dicembre 2005, n. 270 &#8220;Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica &#8220;, è entrata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-elettorale-quali-sono-le-principali-novita-e-come-funziona/">Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona</a></p>
<p>1. Con la pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 303 del 30 dicembre 2005 (supplemento ordinario n. 213), la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, ovverosia la legge 21 dicembre 2005, n. 270 &#8220;Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica &#8220;, è entrata definitivamente in vigore, dando conclusione così all’iter bicamerale di un disegno di legge (ddl n. 3633) che era stato approvato in via definitiva dall’Assemblea del Senato (160 voti favorevoli, 119 contrari e 6 astenuti) il 14 dicembre 2005. <br />
Vediamo le principali novità e come funziona.</p>
<p>2. In via generale, e di premessa, questo testo introduce – cambiando radicalmente rispetto alle attuali leggi elettorali per le elezioni politiche &#8211; un sistema elettorale in senso proporzionale con soglie di sbarramento (tre per la Camera; tre per il Senato) e premio di maggioranza.<br />
Più specificatamente, per la Camera dei deputati, questa legge elettorale prevede una rappresentanza proporzionale in ambito nazionale, mentre per il Senato della Repubblica viene rispettato il principio, sancito all&#8217;articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale. <br />
Spariscono i collegi elettorali uninominali e i seggi, in particolare, sono attribuiti alle liste che si presentano alle elezioni, secondo l&#8217;ordine di presentazione dei candidati (cd. liste bloccate), di modo che sarà ciascuna lista (da leggersi, quindi, partito o coalizione) a decidere, sia chi sarà candidato, sia a che “altezza” dell’ordine della lista debba essere inserito, marcando nei fatti le reali chances di elezione dei singoli; in quanto, come è evidente, anche in base a sondaggi e a proiezioni comuni che quotidianamente si svolgono (e che poi trovano un riferimento importante in campagna elettorale nell’art. 8 della a c.d. legge sulla par condicio, ossia la legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000, “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”; cfr. in merito il sito ad hoc previsto: http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/ ) ciascuna lista è, più o meno, consapevole del<i> quantum</i> dei suoi consensi, in base alle proiezioni se il candidato inserito avrà o meno concrete chances di essere eletto.<br />
Fanno eccezione alla lista bloccata, i dodici deputati e senatori eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all&#8217;estero per la circoscrizione Estero (suddivisa in quattro ripartizioni continentali), in base alla novella costituzionale dell’art. 48 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. (e dalla sua legge applicativa, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, &#8220;Norme per l&#8217; esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all&#8217; estero &#8220;).</p>
<p>3. Pertanto, i partiti o i gruppi politici organizzati, cioè le c.d. coalizioni, devono depositare il programma elettorale insieme al contrassegno (cioè il simbolo), indicando quindi il capo unico della coalizione o il capo della forza politica (senza però che tutto ciò si trasformi in un obbligo vincolante per le prerogative del Presidente della Repubblica, ex art. 92 Cost., relative alla nomina del futuro Presidente del Consiglio). <br />
In quest’ambito, va detto, che i partiti già costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere all&#8217;inizio dell&#8217;ultima legislatura e quelli collegati agli stessi o quelli rappresentativi di minoranze linguistiche sono esentati dalla sottoscrizione delle liste elettorali.</p>
<p>Ma chi può accedere alla ripartizione dei seggi? </p>
<p>Vi sono, come detto, tre soglie di sbarramento sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica. <br />
In particolare, per la Camera dei deputati, solo le coalizioni che abbiano superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche, nonché la migliore lista sotto la soglia di sbarramento (2%), cioè quella che abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al 2% (ovverosia, il miglior perdente…) partecipano alla ripartizione dei seggi. Invece, per quei partiti che si sono presentati al momento elettorale <i>al di fuori</i> di una coalizione, si prevede che essi possano ottenere seggi solo se abbiamo ottenuto almeno il 4% dei voti validi sul piano nazionale. <br />
Per il Senato della Repubblica, invece, il risultati derivanti dal sistema proporzionale vengono calcolati su base regionale, ma &#8211; è da sottolineare – le tre soglie di sbarramento all’accesso alla ripartizione (20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate; 8% per le liste <i>non</i> coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%) determinano l’attribuzione di premi di maggioranza, caso per caso, regione per regione</p>
<p>Quindi, come si attribuisce il premio di maggioranza ?</p>
<p>Per quanto riguarda la Camera dei deputati, esso viene attribuito alla coalizione (o alla singola lista) che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale, in misura tale che questa coalizione o lista raggiunga la quota di 340 deputati (circa il 55% dei seggi). Poiché la maggioranza è di 316 seggi, il futuro governo potrà contare su un margine quindi di non meno di 24 deputati.<br />
Per il Senato, invece, proprio per garantire il problema della rappresentatività regionale del Senato, viene introdotto il premio di coalizione regionale, un premio di maggioranza che si calcola su base regionale. Si prevede infatti che sia attribuito alla coalizione vincente in ogni singola regione il 55% dei seggi assegnati alla Regione. E’ ben facile da capire che, nei fatti, potrebbe essere assai probabile che tutto ciò determinerà il rischio di maggioranze diverse politicamente regione per regione.</p>
<p>4. Due annotazioni finali, tra le principali novità a nostro avviso, è da sottolineare il fatto che sia stata cancellata dalla legge la cosiddetta norma con le preferenze &#8216;improprie&#8217; che prevedeva la possibilità di scrivere sulla scheda il nome di un candidato (la legge prevede, infatti, che si possa apporre soltanto &#8220;un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta&#8221;) e che parimenti, nella nuova legge elettorale non ci sia spazio per una maggiore rappresentanza femminile garantita, infatti, è stato bocciata la norma che prevedeva l&#8217;obbligo di candidare una donna ogni tre uomini e che introduceva delle sanzioni per i partiti che non rispettavano tale rapporto. </p>
<p></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il condono edilizio: Giano bifronte tra “finanza pubblica statale” e competenza esclusiva regionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:58 +0000</pubDate>
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<p>Francesco Clementi Le due ordinanze del Tar Sardegna che si commentano affrontano il tema del c.d. condono edilizio di recente introdotto dall’art. 32 del decreto-legge del 30 settembre 2003 (poi convertito, con modificazioni, con legge n. 326 del 24 novembre 2003), ed in entrambi i casi il problema si viene</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-condono-edilizio-giano-bifronte-tra-finanza-pubblica-statale-e-competenza-esclusiva-regionale/">Il condono edilizio: Giano bifronte tra “finanza pubblica statale” e competenza esclusiva regionale</a></p>
<p align=center><b>Francesco Clementi</b></p>
<p>Le due ordinanze del Tar Sardegna che si commentano affrontano il tema del c.d. condono edilizio di recente introdotto dall’art. 32 del decreto-legge del 30 settembre 2003 (poi convertito, con modificazioni, con legge n. 326 del 24 novembre 2003), ed in entrambi i casi il problema si viene a porre per l’intrinseca ambivalenza dello stesso condono.<br /> <br />
Il condono infatti si presenta sia come uno strumento di intervento statale per “procurarsi risorse finanziarie” (secondo quanto evidenzia il Tar) nell’ambito della c.d. finanza pubblica statale sia, al tempo stesso, come strumento che, per la sua naturale essenza, si potrebbe tradurre &#8211; ove soprattutto manchi il suo carattere eccezionale e straordinario &#8211; “in una surrettizia invasione delle competenze regionali e locali” in merito alla pianificazione del territorio (per un primo chiaro commento si v. G. Morbidelli, La via stretta della sanatoria, in “Edilizia e Territorio”, il Sole 24ore, 2-7 febbraio 2004, p. 4).<br />
Inquadrabile all’interno del governo del territorio – materia che per le regioni ordinarie, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e per le Regioni speciali, come la Sardegna, invece addirittura è di potestà esclusiva (ex art. 3, lett. f, dello Statuto speciale della Regione Sardegna) – la questione in entrambi i casi mirava a sospendere i provvedimenti che l’Autorità (in un caso, il Comune di Sassari e nell’altro il Commissario straordinario del Comune di Pula) aveva adottato per evitare che venissero sanati gli illeciti edilizi denunciati. A sostegno di ciò l’Autorità si basava su una circolare del direttore generale dell’Assessorato per l’urbanistica della Regione Sardegna (circ. n. 2315/D.G. del 27 ottobre 2003) con la quale all’art. 32 si prevedeva che l’applicabilità della normativa statuale di cui sopra “non trova immediata applicazione in Sardegna in ragione della specialità del suo Statuto”.<br />
Il Tar ha dato ragione ai due ricorrenti concedendo la sospensiva ritenendo &#8211; a nostro avviso, correttamente &#8211; che sotto vari profili (dal valore dell’argomento letterale; alla ‘materia’ del condono edilizio; al regolamento delle materie miste; ai precedenti della Corte Costituzionale) non era possibile per la Regione &#8211; anche quella di tipo speciale &#8211; rifiutarsi di applicare o di far applicare il condono, proprio perché l’intento del Legislatore e del Governo era “chiaramente inteso ad includere i proventi del condono nel bilancio dello Stato [scelta] che giustifica la sanatoria stessa nell’economia degli interessi pubblici complessivi”. In questo senso, veniva a sottolineare che la ratio del provvedimento statale era in realtà tutta incentrata sulla volontà di procurare risorse finanziarie piuttosto che su quella – davvero, invasiva in senso proprio delle competenze – di “sanare gli abusi”. Peraltro, proprio in virtù del fatto che alcune regioni hanno già approvato leggi ‘anti-condono’, atte ad evitare l’applicazione dello stesso nei loro territori, e che soprattutto altre hanno già sollevato ricorsi per illegittimità costituzionale di fronte la Corte (l’unica via, sottolineata ovviamente anche dal Tar Sardegna, per opporsi a decisioni statali), il nodo in concreto sarà poi risolto dalla Corte Costituzionale (sulle varie soluzioni possibili, nuovamente cfr. G. Morbidelli, La via stretta della sanatoria, cit., p. 4. ).<br />
Ciononostante, restano comunque alcune questioni aperte, a partire dalla mutazione in atto riguardo alla natura del condono edilizio che da strumento per il governo del territorio – proprio a causa del suo ripetuto utilizzo, con la perdita del carattere intrinseco della eccezionalità e della straordinarietà – si sta trasformando sempre più in mezzo per “fare cassa”, avallando – consapevolmente o inconsapevolmente – situazioni edilizie che indubitabilmente determinano le linee fondamentali del governo del territorio regionale e che in ragione di ciò provocano a carico delle Regioni comunque una ricaduta ambientale ed economica, misurabile in termini di costi e servizi rilevanti. Sicché le Regioni, del condono, “subiscono” solo gli effetti dannosi ma non i proventi né le risorse necessarie per provvedere agli effetti derivanti dalla stessa sanatoria (nonostante il fatto che, ad avviso del Tar, “i risultati finanziari giovino insieme allo Stato come alle Regioni e agli enti territoriali”).<br />
Un punto rilevante infine da considerare è il fatto che se, come sottolinea il Tar, l’inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale comunque “ridurrebbe di tal misura la manovra finanziaria da renderla probabilmente inefficace”, non è neanche possibile giustificare l’intervento statuale tout court e senza limiti, soprattutto se tale intervento tocca Regioni che si caratterizzano in base al principio di specialità e per godere, in merito al governo del territorio, di una competenza esclusiva, riconosciuta con una norma di rango costituzionale.<br />
Come risolvere questo problema che soprattutto in materia finanziaria rischia di creare sempre più una divaricazione tra Stato e Regioni? Le risposte potrebbero essere, a prima vista, declinate su tre versanti: uno propriamente contenitivo, uno più concertativo, secondo il principio di leale collaborazione; infine, un ultimo, di tipo normativo.<br />
Da un lato, se il condono diventa dichiaratamente uno strumento di “politica fiscale”, anche attraverso la sua frequente utilizzazione, non ci resta che auspicare un intervento della Corte costituzionale atto a ricondurre nel suo alveo naturale (si potrebbe pensare similmente, con un po’ di fantasia, a quanto è avvenuto con la sent. 360 del 1996 in merito al decreto-legge); una soluzione che ‘conterrebbe’ l’intervento e che al tempo stesso potrebbe consentire alle Regioni di mantenere anche una certa continuità nei piani di intervento delle politiche di governo del territorio regionale. In questo senso la Corte non sarebbe chiamata a mutare la sua giurisprudenza in merito, quanto piuttosto a riallineare lo strumento.<br />
Dall’altro che questa scelta di porre in essere questo strumento potrebbe essere – secondo quanto si legge in alcuni interventi in merito a questo provvedimento nella Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati (ad esempio, cfr.<br /> http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=4447 ) &#8211; più concertato in quantità e qualità con le stesse Regioni.<br /> <br />
Infine, proprio in merito alle Regioni Speciali e alla loro esclusività nel governo del territorio, si potrebbe prevedere la possibilità – così come accade in alcune simili esperienze comparate – di ripartire tra Stato e Regioni, chiaramente e fin dall’inizio nel testo normativo, la destinazione dei proventi ottenuti, in modo tale da rendere questo intervento comunque più mirato e definito (per un sintetico ma efficace quadro comparato cfr. in merito il recente E. Tassa, Il federalismo fiscale in Germania, Spagna e Stati Uniti d’America: tre schede, in F. Bassanini e G. Macciotta, a cura di, L’attuazione del federalismo fiscale, Bologna, Il Mulino, 2004, spec. pp. 212 e ss.).<br />
Solo così il condono edilizio, neo-‘Giano’ bifronte, potrà trovare, precipuamente in ragione della sua “vera motivazione”, uno spazio non contestato all’interno dei rapporti tra Stato e Regioni.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/5023/g">ordinanze 9 febbraio 2004</a></p>
<p>V. T.A.R. SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/5026/g">ordinanze 3 febbraio 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-condono-edilizio-giano-bifronte-tra-finanza-pubblica-statale-e-competenza-esclusiva-regionale/">Il condono edilizio: Giano bifronte tra “finanza pubblica statale” e competenza esclusiva regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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