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	<title>Francesco Carnovale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Carnovale Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a></p>
<p>Con l’ordinanza in commento&#160;le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione e tenuta delle liste elettorali e pertanto le stesse non possono essere addotte a motivi di impugnazione nel rito elettorale ex art. 130[1] c.p.a. dinanzi al giudice amministrativo. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a></p>
<p>Con l’<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22748">ordinanza in commento</a>&nbsp;le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione e tenuta delle liste elettorali e pertanto le stesse non possono essere addotte a motivi di impugnazione nel rito elettorale ex art. 130<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> c.p.a. dinanzi al giudice amministrativo.<br />
La vicenda contenziosa, infatti, nasce dal ricorso ex art. 130<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> c.p.a. promosso dinanzi al TAR Calabria avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Comune di Mandatoriccio. I ricorrenti a sostegno del ricorso elettorale adducevano quali vizi del procedimento elettorale l’ammissione al voto di numerosi cittadini trasferitisi in concomitanza delle elezioni nel comune calabrese. L’ammissione al voto di numerosi cittadini avrebbe modificato quindi, il risultato elettorale comportando un aumento “sproporzionato” della popolazione residente nel comune e conseguentemente l’illegittimità delle operazioni di voto, atteso che, le richieste di cambio di residenza e la conseguente ammissione al voto di tali cittadini, erano affette da illegittimità del procedimento di revisione dinamica e straordinaria delle medesime liste ai sensi del DPR 233/67.<br />
In prima battuta il TAR Calabria riconoscendo la propria giurisdizione con ordinanza istruttoria &nbsp;n. 1200/2014 accogliendo le tesi di parte ricorrente ha disposto la verificazione delle operazioni di revisione ordinaria e dinamica delle liste elettorali del Comune di Mandatoriccio.<br />
In seguito alle operazioni di verificazioni le parti resistenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo alla SS.UU. un pronunciamento sulla questione in esame.<br />
E’ opportuno, brevemente riassumere il procedimento di revisione dinamica e straordinaria e tenuta delle liste elettorali previsto dal DPR 223/67 al fine di valutare i risvolti giuridici sottesi alle competizioni elettorali. E’ infatti frequente, soprattutto nelle piccole realtà locali, che in concomitanza delle elezioni vi siano cambi di residenza di cittadini con la&nbsp; conseguenza che gli stessi siano ammessi al voto. Le liste elettorali infatti, sono gli elenchi dei cittadini italiani presenti in ogni singolo Comune<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> del territorio della Repubblica italiana e contengono le indicazioni personali di ogni cittadino, riconoscendone allo stesso il diritto al voto.<br />
Le liste elettorali sono gli elenchi in cui sono iscritti i cittadini ammessi all&#8217;esercizio del diritto di voto e si distinguono in:<br />
—&nbsp;<em>generali</em> distinte per uomini e donne compilate in duplice esemplare, l&#8217;uno tenuto presso l&#8217;ufficio elettorale comunale, l&#8217;altro presso la <em>Commissione elettorale comunale</em> territorialmente competente;<br />
—&nbsp;<em>sezionali</em>, le quali contengono i dati relativi agli elettori che, in base all&#8217;ubicazione delle rispettive abitazioni, sono assegnati alla singola sezione. Ogni Comune è, infatti, diviso in <em>sezioni elettorali</em> e i cittadini, a seconda della loro residenza, vengono assegnati alle varie liste<em> sezionali.</em><br />
Queste liste devono contenere<em> due colonne </em>che vengono riempite durante le votazioni in questo modo:<br />
a)&nbsp; sono annotati gli estremi di un documento di identità dell&#8217;elettore;<br />
b)&nbsp;vengono firmate da uno scrutatore.<br />
Da esse si può riscontrare se il cittadino ha esercitato o meno il diritto di voto;<br />
—&nbsp;<em>aggiunte</em>, nelle quali sono iscritti i cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea residenti in Italia che ne abbiano fatto esplicita richiesta, essendo loro consentito il diritto di voto e l&#8217;eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono.<br />
La corretta tenuta e revisione delle liste elettorali, ha però anche dei concreti risvolti pratici nella vita di tutti i giorni dei cittadini, basti pensare alle autodichiarazioni presenti nelle domande di partecipazione ai concorsi laddove viene chiesta l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di…, oppure alla richiesta di duplicato o nuova tessera elettorale, oppure all’importanza che riveste il certificato di iscrizione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> nelle liste elettorali del comune in riferimento alle operazioni elettorali preparatorie e cioè nel caso di presentazione delle liste e candidature elettorali<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. E’ opportuno ricordare infatti, in questa sede, che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Ed ancora, la validità della raccolta firme per la presentazione delle liste civiche partecipanti alle elezioni amministrative<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Ebbene queste attività possono essere compiute solo se il cittadino è iscritto nelle liste elettorali di un comune italiano. Appare pertanto, necessario analizzare il procedimento di iscrizione del cittadino all’interno delle singole liste elettorali maschile e femminile presenti nei comuni Italiani. Ed invero, per i cittadini residenti nel territorio comunale l&#8217;iscrizione nelle liste elettorali avviene d&#8217;ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici, compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici; per i cittadini stranieri invece, appartenenti alla Comunità Europea, l&#8217;iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta dell’interessato.<br />
Ogni cittadino è iscritto di diritto nelle liste elettorali del comune di nascita oppure nelle liste elettorali del comune di residenza.<br />
La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> è quindi, data la sua importanza, minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.&nbsp;<br />
Ed invero, è proprio l’art. 2 del DPR in esame che individua il cittadino elettore: “<em>sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><strong>[9]</strong></a>”.</em><br />
Spetta ai comuni, tramite il responsabile dell&#8217;ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.<br />
L’aggiornamento delle liste elettorali si effettua con revisioni semestrali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> e in occasione di tornate elettorali, l&#8217;Ufficiale elettorale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> deve in ogni caso provvedere alle variazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Tra l’una e l’altra revisione non sono ammesse variazioni alle liste elettorali, se non per le cause espressamente previste<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dalla legge<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, tra le quali è compresa la finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; sono &#8220;fonti pubbliche&#8221;, e quindi utilizzabili ai fini della propaganda elettorale anche senza il consenso degli interessati&nbsp;(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, n. 107, par. 5).<br />
Da quanto sopra brevemente illustrato, è evidente come il procedimento di revisione delle liste elettorali sia un tipico procedimento amministrativo disciplinato pedissequamente dalla DPR 223/67.<br />
La Suprema Corte di Cassazione pertanto, con l’ordinana in commento ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il procedimento di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali “<em><u>non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo e passivo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><strong><u>[14]</u></strong></a></u></em>”.<br />
Ed invero, il Giudice della Giurisdizione, confermando il proprio orientamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, ha rilevato che la suddetta questione introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti nel giudizio amministrativo travalica la giurisdizione di quest’ultimo posto che, quando si fa riferimento al procedimento di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali comunali nel rito speciale previsto dall’art 130 cpa vengono “investiti diritti soggettivi perfetti” che&nbsp; “precedono la convocazione dei comizi elettorali”. E’ proprio questa affermazione che porta ad escludere la giurisdizione amministrativa in materia elettorale poiché tale interpretazione contrasta con quanto espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 130 c.p.a<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.&nbsp; Pertanto, tali questioni possono essere fatte valere solo dinanzi al giudice ordinario attraverso il rito speciale previsto dall’art.42 all’art. 46 del DPR 223/67<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
La Corte di Cassazione ha quindi, voluto ribadire che l’elettorato attivo è un diritto soggettivo fondamentale così come previsto nella nostra Costituzione, all’articolo 48<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> e pertanto nonostante la questione relativa alla revisione e tenuta delle liste elettorali abbia un evidente risvolto pratico in tema elettorale, la stessa esula dalla giurisdizione amministrazione e pertanto, estranea al rito ex art. 130 c.p.a.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sul tema del contenzioso elettorale, R. ROLLI I contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti evoluzioni legislative in www.giustamm.it ,11-11-2011.&#8232;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sul contenzioso in materia elettorale si veda Codice del Processo Amministrativo, ( a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li 130-131 c.p.a.&#8232;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Si veda quanto stabilito dagli artt. 14 &#8211; 50 e 54 del D.Lgv. n. 267/2000.&nbsp; Negli artt. 14, 50 e 54 del D.Lgv. n. 267/2000, il legislatore afferma:&nbsp; «ART. 14. <em>&#8211; Compiti del Comune per servizi di competenza statale. </em><br />
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.<br />
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sin- daco quale ufficiale del Governo, ai sensi del- l’art. 54.<br />
«ART. 50. &#8211; <em>Competenze del Sindaco e del presi- dente della provincia. </em><br />
<em>(Omissis) </em><br />
3. Salvo quanto previsto dall’art. 107 essi eser- citano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi&#768; all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla provincia.<br />
<em>(Omissis)</em>».<br />
«ART. 54. <em>&#8211; Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale. </em><br />
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:<br />
<em>a) </em>alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;<br />
<em>(omissis) </em><br />
6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto puo&#768; disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonche&#768; per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.<br />
<em>(Omissis)</em>».<br />
Ritenendo acquisito che l’elettorale sia una materia appartenente allo Stato e da questi fatta gestire dal Comune con l’indicazione che e&#768; il Sindaco ad esercitare le funzioni come Ufficiale di Governo.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> È il certificato che attesta la presenza del richiedente nelle liste elettorali del Comune di residenza e il relativo numero di iscrizione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Il certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In questo caso i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) devono presentare le liste dei sottoscrittori all&#8217;Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere la certificazione di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 ore in caso di referendum popolare).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si veda Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, Ministero Interno, pubblicazione n.5 pag. 5, 2015.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> il cd. corpo elettorale</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> articolo 2 D.P.R. 233/67.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> articolo 7 D.P.R 223/67;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> art. 26 della <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2002/07/25/legge-di-semplificazione-1999-delegificazione-e-sburocratizzazione">Legge 24 novembre 2000, n. 340</a>;<br />
art. 4-<em>bis </em>del D.P.R. n. 223/1967. &#8211; 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.<br />
2. In ciascun Comune l’Ufficiale elettorale e&#768; la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.<br />
3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo&#768; delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.<br />
ufficiale elettorale e responsabilità. Occorre evidenziare che i sostenitori dell’individuazione del «Responsabile dell’Ufficio elettorale» e dell’attribuzione delle funzioni, fatta dal Dirigente come atto gestionale dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo, si rifanno alla lettera <em>«e» </em>del terzo comma dell’art. 107 del citato D.Lgv. n. 267/2000 che cosi&#768; recita:<br />
<em>e) </em>gli atti di amministrazione e gestione del personale; &#8230;».<br />
«ART. 107. &#8211; <em>Funzioni e responsabilita&#768; della dirigenza. </em><br />
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalita&#768; stabilite dallo statuto o dai regolamenti del- l’ente: <em>(omissis) </em>».<br />
Tuttavia, in materia elettorale non si puo&#768; dire che vi e&#768; un dirigente che compie atti di gestione assegnando, per esempio, al responsabile di questo servizio obiettivi da raggiungere nell’arco dell’anno. Il T.U. n. 223/1967 ha stabilito tutto, senza lasciar spazio a possibili interpretazioni o dubbi.<br />
Quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 107 del citato decreto legislativo n. 107/2000, che appresso si riportano, non puo&#768; essere ritenuto applicabile in materia elettorale, in base a quanto viene sancito dallo stesso legislatore nel successivo comma 4 del sopra citato articolo:<br />
«107. &#8211; <em>Funzioni e responsabilita&#768; della dirigenza. </em><br />
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di go- verno, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e&#768; attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.<br />
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compre- sa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di go- verno dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 &#8230;».<br />
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative &#8230;».<br />
Nel servizio elettorale esistono specifiche norme le quali impediscono che detto servizio, come gli altri servizi di competenza statale, ma delegati al Comune, possa rientrare nelle funzioni gestionali del Dirigente.<br />
Il Testo unico 223/1967, le varie leggi relative alle varie consultazioni elettorali stabiliscono non solo cio&#768; che occorre fare, ma i tempi e le modalita&#768; e, cosa ancora piu&#768; eclatante, mediante il comma 6 dell’art. 54 del 267/2000 viene demandata al Prefetto l’accertamento del regolare funzionamento dei servizi relativi alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati- gli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.<br />
Cosa questa inammissibile nell’ambito di un potere gestionale. Infatti in detto ambito gestionale, vi sono altri organi che esercitano le funzioni di controllo e di valutazione.<br />
Per poter dare una risposta al quesito posto, oc- corre rifarsi al terzo comma dell’art. 48 e al 10° comma dell’art. 50 del piu&#768; volte citato D.Lgv. n. 267/ 2000.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Articolo 32 e successivi, DPR 223/1967.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Articolo 51, comma 5, D.P.R. 223/1967.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Ordinanza in commento, pag. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Si veda anche S.U. nn. 3518 del 1993; 3601 del 2003; 11646 del 2003; 8469 del 2004; 22640 del 2007; 5574 del 2012 e 11131 del 2015, CGARS n.18 del 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Sul contenzioso in materia elettorale si veda Codice del Processo Amministrativo, ( a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li 130-131 c.p.a.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Art. 42 DPR 223/67 Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino puo&#768; proporre impugnativa davanti alla Corte d&#8217;appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, la udienza di discussione della causa in via d&#8217;urgenza. Analoga azione puo&#768; essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell&#8217;art. 30, secondo comma. Il ricorso dev&#8217;essere notificato, col relativo decreto di fissazione d&#8217;udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale a pena di nullita&#768;, entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell&#8217;articolo 30 se e&#768; proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d&#8217;iscrizione o era stato dalla Commissio ne medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all&#8217;estero di cui all&#8217;articolo 11.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Art. 48 Cost.” <em>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-cass-sez-un-ordinanza-n-3058-2016/">Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limiti ai poteri del consiglio regionale in regime di prorogatio[1]. La legge elettorale calabrese al vaglio di costituzionalità. (Nota a ordinanza n. 519/2015 del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-ai-poteri-del-consiglio-regionale-in-regime-di-prorogatio1-la-legge-elettorale-calabrese-al-vaglio-di-costituzionalita-nota-a-ordinanza-n-519-2015-del-t-a-r-calabria-catanzaro-sez-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:40:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-ai-poteri-del-consiglio-regionale-in-regime-di-prorogatio1-la-legge-elettorale-calabrese-al-vaglio-di-costituzionalita-nota-a-ordinanza-n-519-2015-del-t-a-r-calabria-catanzaro-sez-i/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-ai-poteri-del-consiglio-regionale-in-regime-di-prorogatio1-la-legge-elettorale-calabrese-al-vaglio-di-costituzionalita-nota-a-ordinanza-n-519-2015-del-t-a-r-calabria-catanzaro-sez-i/">Limiti ai poteri del consiglio regionale in regime di &lt;i&gt;prorogatio&lt;/i&gt;[1].&lt;br&gt; La legge elettorale calabrese al vaglio di costituzionalità.&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Nota a ordinanza n. 519/2015 del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I)</a></p>
<p>Con l&#8217;ordinanza[2] in commento, la I^ sez. del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato d’ufficio questione di costituzionalità della legge regionale L.R. Calabria n.19 del 12 settembre 2014 (modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 -Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limiti-ai-poteri-del-consiglio-regionale-in-regime-di-prorogatio1-la-legge-elettorale-calabrese-al-vaglio-di-costituzionalita-nota-a-ordinanza-n-519-2015-del-t-a-r-calabria-catanzaro-sez-i/">Limiti ai poteri del consiglio regionale in regime di &lt;i&gt;prorogatio&lt;/i&gt;[1].&lt;br&gt; La legge elettorale calabrese al vaglio di costituzionalità.&lt;br&gt;&lt;br&gt; (Nota a ordinanza n. 519/2015 del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align="justify">Con l&#8217;<a href="/ga/id/2015/3/21932/g">ordinanza[2] in commento</a>, la I^ sez. del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato d’ufficio questione di costituzionalità della legge regionale L.R. Calabria n.19 del 12 settembre 2014 (modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 -Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale- BUR n. 43 del 12 settembre 2014), per le ragioni in fatto e in diritto,- apprezzabili ad avviso degli scriventi-, che in questa sede ci si propone di esporre.<br />
Il rinvio pregiudiziale[3] in parola, operato dal collegio amministrativo catanzarese con l’ordinanza oggetto di annotazione, trova la sua dimora nel giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali[4] della Regione Calabria, ed in particolare nel ricorso instaurato dalla candidata non eletta, dinanzi al T.A.R. suddetto, per l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali del 23.11.2014 per il rinnovo della carica di presidente della giunta regionale della Calabria.<br />
La candidata non eletta alla Presidenza della Regione Calabria, ha proposto il giudizio[5] de quo al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse il proprio diritto ad essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale,- in qualità di candidato che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello dell’eletto presidente, con il meccanismo di cui all’art. 5 della legge Cost. n. 1 del 22 novembre 1999 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l&#8217;autonomia statutaria delle Regioni[6]), altrimenti conosciuto quale assegnazione del seggio utile al c.d. “miglior perdente”-, sostenendo la tesi secondo la quale la disposizione poc’anzi richiamata, non ha carattere transitorio bensì è una norma permanente che esplica il principio di garanzia delle c.d. minoranze, con la conseguenza che essa non avrebbe cessato e non cesserebbe e i suoi effetti a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 19/2014.<br />
Quest’ultima norma dunque, non procedendo ad alcun rimando alla disciplina di cui alla legge cost. n. 1/1999, bensì abrogando la precedente normativa regionale in materia elettorale, in particolare sopprimendo il secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 L.R. n. 1/2005[7] avrebbe, a dire della difesa regionale, inteso superare il meccanismo contenuto nella disposizione transitoria in parola, inibendo i suoi effetti sulle operazioni elettorali calabresi.<br />
Preliminarmente alla questione di illegittimità costituzionale della l.r. n. 19/2014 il Tribunale amministrativo, ha affermato l’infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente.<br />
Orbene, ribadendo la natura transitoria della disciplina dettata dell&#8217;art. 5 della L. Cost. n.1/1999, così come anche confermato dalla Corte Costituzionale con le pronunce n.4/2010[8] e n.45/2011[9], il T.A.R. Calabria non ha ritenuto fondata la doglianza mossa dalla ricorrente in riferimento all&#8217;interpretazione dell&#8217; art. 5 della L. Cost. n. 1-1999, sollevando invece, d&#8217;ufficio, la questione di costituzionalità nel procedimento di adozione della legge elettorale della regione Calabria per contrasto dell’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 12 settembre 2014 n.19 nella parte in cui sopprime il comma 2 dell’art. 1 L.R. 1/2005 con l’art. 123 della Costituzione[10] e con l’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla &#8220;Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali&#8221;, quale norma interposta e integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost..<br />
Infatti, è opportuno ricordare che a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale[11], l&#8217;art 126 Cost. comma 3[12], prevede conseguentemente anche lo scioglimento dell&#8217;organo consiliare regionale. Quest&#8217;ultimo quindi alla data dell’emanazione della norma ‘incriminata’, 12 settembre 2014, operava in regime di <i>“prorogatio[13]”,</i> con poteri e funzioni limitate alla sola adozione di atti necessari, indefettibili ed urgenti dal momento delle dimissioni del Presidente.<br />
Ebbene, il T.A.R. Calabria, ha ritenuto fondato il sospetto che, operando in regime di <i>prorogatio[14]</i> il Consiglio Regionale della Calabria, non avrebbe potuto modificare la legge elettorale. Infatti, la soppressione della norma regionale che richiamava l’art. 5 della Legge Cost. n.1/1999, è avvenuta con una legge adottata in pieno regime di <i>prorogatio</i> e senza che, peraltro, tale soppressione fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo[15] con l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.<br />
La questione di costituzionalità, pertanto, oltre a irradiare fondati sospetti di fondatezza, ottiene esito positivo rispetto al requisito della rilevanza ai fini della risoluzione della controversia in oggetto. L’eventuale dichiarazione d’illegittimità per mano dei giudici della Consulta della L.R. n. 19/2014, invero, presenterebbe esiti simili all’effetto “domino” ; la pronuncia di accoglimento della Corte di legittimità, rimuovendo di fatto dall’ordinamento giuridico la L.R. 19/2014, farebbe irrimediabilmente risorgere la legge regionale calabra n. 17/2005 e, conseguentemente, l’art. 5 della l. cost. n. 1/1999 ivi richiamato tornerebbe ad avere effetti sulle operazioni di attribuzione dei seggi nelle operazioni elettorali.<br />
In attesa dell’esito del giudizio presso Palazzo della Consulta il T.A.R. Calabria, facendo proprio l&#8217;orientamento espresso dalla Corte Cost. con la Sentenza n. 68 del 2010[16], con riguardo all’art. 123 Cost., ha sostenuto in modo chiaro che nel periodo di <i>prorogatio </i>di un organo legislativo regionale, tale organo sia titolare unicamente “<i>delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili</i>”, essendo connaturale a tale istituto, la limitazione dei poteri degli organi regionali in forza della <i>deminutio</i> della rappresentatività politica dell’organo legislativo “in scadenza”[17], e tra le quali non può intendersi ricompresa appunto l’adozione di una legge elettorale.<br />
Il giudice amministrativo calabrese sottolinea come sia <i>“connaturale, al regime della prorogatio il depotenziamento delle ordinarie attribuzioni dell&#8217;organo, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase preelettorale solo la eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale”[18].<br />
</i>Non può di certo non tenersi in debito conto che la <i>prorogatio</i> del Consiglio Regionale corrisponde al periodo antecedente il rinnovo dell&#8217;organo stesso, pertanto il Consiglio regionale deve solo limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili. Il regime della <i>prorogatio</i> non può quindi essere inteso come espressione di una generica proroga incondizionata di tutti i poteri degli organi regionali, che devono comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori.<br />
Non deve sfuggire ad un attento osservatore il rilievo mosso sul punto, nell&#8217;ordinanza emessa dai giudici amministrativi calabresi laddove affermano: “<i>la legge elettorale, definendo le regole di composizione degli organi elettivi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo costituisce una delle massime espressioni della rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase preelettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire, nelle circostanze concrete, tale continuità</i>”.<br />
Riprendendo, anche l&#8217;orientamento della Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo nella decisione 6.11.2012 nella Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria, il Tribunale ha rilevato altresì che, non solo l&#8217;adozione della legge elettorale, ma anche la stabilità stessa della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1, e proprio per questo, nel modificare troppo spesso le regole elettorali, si rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza.<br />
Ed ancora.<br />
Nel richiamare il “Codice di buona condotta in materia elettorale” adottato dalla Commissione per la Democrazia attraverso il Diritto, (cd. &#8220;Commissione di Venezia&#8221;), il giudice a quo ha evidenziato come “<i>Il principio interpretativo affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, sia pure richiamando norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 68 del “Codice di buona condotta in materia elettorale”, sopra riportato, consente di concludere che, seppure la norma di cui all’art. 3 Protocollo Addizionale n 1 della CEDU non impone “un divieto totale e tassativo di introduzione di modifiche normative in ambito elettorale nell’anno che precede la competizione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n.76)”. Sono però da ritenersi non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle consultazioni (ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l’anno antecedente le elezioni), non supportate da ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello della “stabilità” della legislazione elettorale.<br />
</i>Di recente la Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 44 del 25 marzo 2015[19], sul regime della prorogatio con specifico riferimento agli organi elettivi, ed in particolare ai consigli regionali, affermando  che <i>“l’istituto in esame, a differenza della vera e propria proroga non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto”.<br />
</i>In conclusione nel caso in esame risulta evidente come, nel silenzio dello statuto regionale calabrese l&#8217;attività legislativa del Consiglio Regionale, nella fattispecie analizzata, appaia espletata senza limiti sostanziali o procedimentali, né tantomeno il richiamo del legislatore regionale alla paventata impugnativa del Governo della precedente legge elettorale regionale, può giustificare il comportamento dell&#8217;organo consiliare, in quanto l’emanazione della L.R. 19/2014 cozza, irrimediabilmente, con la ratio dell&#8217;istituto della <i>prorogatio</i> come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.<br />
A parere di chi scrive, prescindendo dai riflessi che la decisione sulla questione di costituzionalità avrà sul giudizio pendente dinanzi il Tribunale amministrativo rimettente, appare chiaro come il principio democratico, per quanto boicottato, eluso, deviato e rinnegato da alcuni organi eletti, trovi sempre la strada maestra per farsi avanti e rivendicare. Il giudizio incidentale per quanto indiretto, resta pur sempre il mezzo più “diretto” per aggredire i provvedimenti amministrativi quanto legislativi, che mirino al sereno andamento della vita politica e sociale del nostro paese e nel dettaglio della terra calabrese. Resta aperto il giudizio dinanzi la Corte Costituzionale, che potrà chiarire meglio i punti nevralgici su cui si fonda l’illegittimità dell’operato straordinario svolto in sede legislativa da un organo eletto, già disciolto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Sul tema della <i> prorogatio</i> degli organi amministrativi e sull’evoluzione legislativa innescata in tale ambito dalla sentenza n. 208 del 1992 della Corte cost., cfr. le indicazioni contenute in A. A. ROMANO, <i>Continuità del Consiglio regionale e rinvio statale delle leggi nel quadro dei nuovi orientamenti della Corte in materia di</i> prorogatio, in <i>Le Regioni</i>, n. 5, 1992, 1364 ss.analoga lettura parrebbe accolta da E. GIANFRANCESCO, <i> Legge regionale approvata a fine legislaturae sindacabilità dei motivi posti a fondamento del suo rinvio</i>, in <i>Giurisprudenza costituzionale</i>, 1996, 2684 ss. Cfr. Soprattutto A.A. ROMANO, <i>La prorogatio negli organi costituzionali</i>, Milano, Giuffrè, 1967, 78. La Corte Costituzionale, considera infatti soltanto “eventuale” la disciplina, da parte degli Statuti, della<i> prorogatio</i> degli organi elettivi regionali. In tal modo risulta confermato quell’orientamento, già seguito in passato dalla Corte, secondo cui «la<i> prorogatio</i> non corrisponde affatto ad un principio generale, come ritenuto da parte cospicua della letteratura giuridica, ma che essa è in ogni caso larisultante di una norma espressa esclusiva, non suscettibile di interpretazione analogica» così A. MORRONE, <i>Sistema elettorale</i>, <i>Sistema elettorale e</i> prorogatio <i>degli organi regionali</i>, in<i> Le Regioni</i>, n. 6, 2003, cit., 1276-1277.<br />
[2]<i> </i>TAR Calabria, Sez. I^, ordinanza n. 519/2015.<br />
[3] Sulla questione di legittimità costituzionale, JUSO R., ROLLI R. <i>Lineamenti di giustizia amministrativa. Quinta edizione. Aggiornata al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n.104/2010)</i>, Milano, Giuffrè, 2012.<br />
[4] Sul tema del contenzioso elettorale, R. ROLLI <i>I contenziosi in materia elettorale alla luce delle più recenti evoluzioni legislative</i> in www.giustamm.it ,11-11-2011.<br />
[5] Sul contenzioso in materia elettorale si veda <i>Codice del Processo Amministrativo, (</i> a cura di R. ROLLI), Cosenza, 2014, art.li 130-131 c.p.a.<br />
[6] Com&#8217;è noto la Legge Cost. n.1-1999 all&#8217;art. 5 comma 1, parte seconda prevede che: “È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente”; tuttavia, tale principio trova applicazione, per come indicato nella prima parte del medesimo art. 5 L.Cost. n.1-1999, “fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 122 della Costituzione&#8230;”./1999, dandone piena efficacia sul territorio della Regione Calabria.<br />
[7] La L.R. Calabria n. 1/2005 richiamava espressamente l’art. 5 della L. Cost. n. 1/1999.<br />
[8] Giudizio di legittimità costituzionale in via principale -legge elettorale regione Campania.<br />
[9] Giudizio di legittimità costituzionale in via principale- legge della regione Basilicata norme relative al sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 – disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della costituzione, e degli artt. 1, 2 e 3 della legge della regione basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3),<br />
[10] Si veda: Corte Cost Sentenza n. 196 del 2003 : “la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell&#8217;attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio<b> </b>delle Camere parlamentari”.<br />
[11]Le dimissioni del Presidente della Giunta Regionale per la Calabria, dott. Giuseppe Scopelliti, sono state rassegnate il 29 aprile 2014 a seguito di sentenza di condanna penale di primo grado emessa dal Tribunale penale di Reggio Calabria (RC) per i reati di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio<br />
[12]<b> </b>Art. 126 comma 3 Cost<b>.</b> “<i>L&#8217;approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l&#8217;impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio</i>”.<br />
[13] Sul regime della “prorogatio” delle Camere, A. MANZELLA, <i>Il Parlamento</i>, il Mulino, 2003, p. 164.<br />
[14] Sempre sul regime della “prorogatio”, G. ZAGREBELSKY, conferenza stampa del 2 aprile 2014 del Presidente della Corte Cost<i>:“tra Assemblee elettive regionali e statali non è ravvisabile diversità di natura o funzioni”.</i><br />
[15]Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del <b>10 luglio 2014</b> è stata impugnata, da parte del Governo, la legge regionale n. 8/2014 recante: &#8220;Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”. E&#8217; stata sollevata questione di legittimità in merito all’articolo 1, comma 1, lettera e), che sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. n. 1/2005 e all’articolo 4, comma 1, lettera e), che modifica la lettera e), del comma 1, dell’articolo 4 della l.r. n. 1/2005 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei seggi e l’eventualità che, per mezzo del doppio premio di maggioranza si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, che costituisce il limite massimo di consiglieri possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due milioni di abitanti fissato dall&#8217;articolo 14 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. Con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del <b>19 settembre 2014</b> il Governo ha rinunciato all&#8217;impugnativa della Legge elettorale della Regione Calabria con le seguenti motivazioni: la Regione Calabria, con la legge regionale n. 19 dell&#8217;11 settembre scorso, pubblicata sul B.U.R. N. 43 del 12 settembre 2014, ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, ripristinando le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dalla legge impugnata, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene ridotta dal 15% all’8%. Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell’articolo 1 della legge elettorale regionale n. 1/2005 comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all’interpretazione del concetto di “coalizione”. Si ritiene, quindi, su parere conforme del Ministero dell&#8217;Interno, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 8/2014, e, conseguentemente alla richiesta dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall&#8217;articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.<br />
[16] Giudizio di legittimità in via principale- degli articoli 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), e degli articoli 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), promossi con ricorsi notificati il primo il 19-24 dicembre 2008 ed il secondo notificato il 23-29 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 29 ed il 31 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 103 e 104 del registro ricorsi 2008; In tema<i> di poteri del Consiglio regionale in regime di prorogatio. </i><br />
[17] Sul punto vedi C. FUSARO, <i>Autonomia statutaria sì, ma senza violare la Costituzione né eluderla</i>, in Quaderni Costituzionali, 2002 1462 ss., e P. GIANGASPERO, <i>La Corte costituzionale e il regime formale dello statuto regionale ordinario: alcuni &#8220;frammenti&#8221; di un mosaico da completare</i>, ivi, 1487 ss<br />
[18] Corte Cost. Sent. n. 515/1995. su E. GIANFRANCESCO, <i>Legge regionale approvata a fine legislatura e sindacabilità dei motivi posti a fondamento del suo rinvio</i>, in &#8220;Giur.cost.&#8221;, 1996,2683 ss.; G. FALCON, <i>Uno pseodo- rinvio di Una vera legge regionale</i>, in <i>Quaderni Costituzionali</i>, 1996, 537 ss.<br />
[19] Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Legge della Regione Abruzzo 28/04/2014, n. 24, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21/05/2014, n. 32; art. 4, c. 2°, della medesima legge regionale.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 1.4.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-inaugurazione-anno-giudiziario-tar-calabria-catanzaro-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 17:41:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-inaugurazione-anno-giudiziario-tar-calabria-catanzaro-2015/">Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015</a></p>
<p>Il 21 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 del TAR Calabria Catanzaro, cerimonia ricca di spunti per il mondo del diritto amministrativo calabrese. Nella relazione introduttiva, il Presidente f.f. Gaetano Schillaci ha evidenziato che, nell’anno appena trascorso, il TAR Calabria Catanzaro ha raggiunto e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-inaugurazione-anno-giudiziario-tar-calabria-catanzaro-2015/">Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015</a></p>
<p align="justify">Il 21 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 del TAR Calabria Catanzaro, cerimonia ricca di spunti per il mondo del diritto amministrativo calabrese.<br />
Nella relazione introduttiva, il Presidente f.f. Gaetano Schillaci ha evidenziato che, nell’anno appena trascorso, il TAR Calabria Catanzaro ha raggiunto e ampiamente superato l’obiettivo istituzionale del 2% per la definizione del contenzioso, malgrado la carenza di personale. Inoltre, ha richiamato l’attività di rilievo internazionale svolta dal Consigliere Nicola Durante e dalla Referendaria Germana Lo Sapio, impegnati in workshop, stage e visite di studio in vari paesi dell’Unione Europea e nelle sue istituzioni.<br />
Delle numerose pronunce menzionate dal Presidente, assumono particolare rilevo le seguenti: con riferimento alla <u><b>Sez. I, le Sentenze n. 1464/2014 e n. 1465/2014</b></u> in cui è stata affermata la possibilità che l’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, subentrata nel raggruppamento temporaneo stesso a seguito di affitto del ramo di azienda, ai sensi dell’art. 51 del Codice dei contratti pubblici, può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento in relazione al requisito della SOA di altra impresa non posseduto dall’impresa subentrante al momento del subentro; ed ancora, <u><b>la Sentenza n. 1691/2014</b></u> che si è occupata della controversa problematica della definitività della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) nel caso in cui l’ente preposto al rilascio della dichiarazione stessa non abbia provveduto ad invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni indicando analiticamente le cause della irregolarità, per come ora imposto dalla l. n. 98 del 9 agosto 2013.Con riferimento, invece, alle pronunce della <u><b>Sez. II</b></u>, queste le più significative: <u><b>la Sentenza n. 2136/2014</b></u> in materia di elezioni provinciali, ora disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014 n. 65, e succ. mod., laddove è stato applicato il principio del <i>favor voti</i> anche quando il voto per il candidato viene espresso fuori dal riquadro della lista di appartenenza, posto che l’indicazione nominativa del candidato vale ad individuare anche la lista. La sentenza afferma puranche che la trascrizione del voto di preferenza per i candidati al di fuori dei riquadri espressamente previsti nella scheda non può costituire segno di riconoscimento, ben potendosi ipotizzare che la stessa rappresenti, piuttosto, conseguenza di scarsa dimestichezza con le modalità di espressione del voto; ed inoltre, la recente <u><b>Sentenza n. 4/2015</b></u> relativa alla composizione delle Giunte comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n. 56, ha riaffermato il principio per cui il Sindaco è tenuto a dare conto con adeguata motivazione dell’istruttoria eseguita al fine di reperire tra la società civile almeno il 40 % dei componenti della giunta di sesso diverso.<br />
Non poteva poi non sfuggire al Presidente il richiamo <u><b>all’ordinanza cautelare n. 472 del 4 settembre 2014</b></u> con la quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale, e a fronte dell’inerzia degli organi regionali competenti, è stato affermato l’obbligo in capo al Vice Presidente della Giunta di provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta, entro i termini di cui alla L. Cost. 1/1991 ed al D.P.R. n. 570/1960.<br />
Particolarmente interessante è stato, poi, l’intervento della Consigliera del TAR Veneto, dott.ssa Silvia Coppari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che ha illustrato come i fattori esogeni del D.L. n. 90/2014 hanno prodotto un drastico cambiamento e una conseguente riduzione dei ricorsi. La Consigliera ha evidenziato, inoltre, l’eccellenza della performance del sistema della giustizia amministrativa dell’Italia rispetto ad altri paesi europei quali la Spagna e l’Inghilterra. In tema di contratti pubblici, la relatrice ha ribadito la preoccupazione, anche dell’ANMA (Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi), del progetto di affidare parte del contenzioso in materia di appalti all’ANAC, con decisione impugnabile in unico grado al Consiglio di Stato, adombrato in talune sedi legislative ed in relazione al recepimento delle tre nuove direttive europee sui contratti pubblici e le concessioni. La Consigliera Coppari ha, peraltro, rilevato l’importante statuizione dell’Adunanza Plenaria n. 33/2014 del Consiglio di Stato in tema di informatizzazione della Giustizia Amministrativa, ed infine, nell’ottica del potenziamento del corpo dei magistrati amministrativi, ha espresso favorevole apprezzamento per il prossimo concorso per 45 nuovi magistrati.<br />
Il Consigliere Giovanni Ricchiuto, nella sua relazione, ha illustrato l’importante dato relativo al valido funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado in ragione del fatto che solo il 6% dei giudizi di primo grado vengono ribaltati dal Consiglio di Stato.<br />
Seguendo gli interventi del Presidente dell’Ordine distruttale degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Giuseppe Iannello, e del Presidente dell’ordine degli Avvocati di Cosenza, Avv. Oreste Morcavallo, significativo è stato il riferimento alla possibilità “sfatare il tabù” del Giudice Collegiale amministrativo ed affidare ad un Giudice Unico il giudizio di ottemperanza.<br />
L’inaugurazione dell’anno giudiziario del TAR Calabria ha visto per la prima volta la partecipazione dei rappresentati di AGAMM – Associazione di giovani avvocati amministrativisti, con l’intervento dell’Avv. Claudia Parise che ha inteso evidenziare il ruolo svolto dall’associazione presso il tavolo tecnico permanente istituito per pregevole iniziativa del Segretario Generale Cons. Oberdan Forlenza in relazione alle problematiche connesse alla telematicizzazione del processo amministrativo.<br />
Inoltre, nell’intervento, l’Avv. Claudia Parise ha voluto discorrere dei due problemi di accesso alla giustizia amministrativa, ed in particolare:<br />
&#8211; il costo del contributo unificato, con particolare riguardo ai ricorsi per motivi aggiunti ed ai riti speciali, rispetto al cui argomento è stato citato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea proposto dal TAR Trento sulla legittimità comunitaria della disciplina nazionale sul contributo unificato in materia di appalti;<br />
&#8211; la recente riforma della disciplina dell’ordinamento forense, con riferimento all’introduzione delle specializzazioni ed alla questione del patrocinio innanzi al Consiglio di Stato per i giovani amministrativisti.<br />
L’intervento conclusivo dell’Avv. Roberto Colica, in rappresentanza dell’ANF – Associazione Nazionale Forense, ha messo in luce come sia diffusa la sensazione che l’amministrazione pubblica, oggi, non è in grado di far fronte alle esigenze dei cittadini e del sistema produttivo. La scarsa efficienza della p.a., le difficoltà operative ed i recenti fenomeni di corruttela impongono la presenza di un giudice amministrativo forte, indipendente, autorevole e specializzato che conosce a fondo l’attività della p.a. affinchè possa ricondurre l’agire dei pubblici poteri al rispetto del principio di legalità rispondendo con tempestività ed efficienza alla domanda di tutela giurisdizionale che gli viene rivolta.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 2.3.2015)</i></p>
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<p>Note</p>
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