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	<title>Francesca Roncarolo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesca Roncarolo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra attività privatistica e pubblico potere  Nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-tema-di-dismissione-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-tra-attivita-privatistica-e-pubblico-potere-nota-a-commento-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iii-5-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 17:36:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-tema-di-dismissione-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-tra-attivita-privatistica-e-pubblico-potere-nota-a-commento-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iii-5-g/">Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra attività privatistica e pubblico potere &lt;br&gt; Nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778</a></p>
<p>1. La sentenza in commento si inserisce nel panorama giurisprudenziale affiorato in tema di riparto di giurisdizione in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico non adibito ad usi strumentali, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 1996 e successive modifiche, da ultimo del D.L. n. 351 del 2001. Ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-tema-di-dismissione-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-tra-attivita-privatistica-e-pubblico-potere-nota-a-commento-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iii-5-g/">Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra attività privatistica e pubblico potere &lt;br&gt; Nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-tema-di-dismissione-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-tra-attivita-privatistica-e-pubblico-potere-nota-a-commento-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iii-5-g/">Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra attività privatistica e pubblico potere &lt;br&gt; Nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778</a></p>
<p><b>1<i>.</i></b> La <a href="http://www.giustamm.it/private/new_2015/CDS_223 21.htm">sentenza in commento</a> si inserisce nel panorama giurisprudenziale affiorato in tema di riparto di giurisdizione in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico non adibito ad usi strumentali, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 1996 e successive modifiche, da ultimo del D.L. n. 351 del 2001.<br />
Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 104/1996, gli enti previdenziali sono tenuti alla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale mediante piani di alienazione, con diritto di prelazione in capo agli attuali conduttori degli alloggi che verranno posti in vendita.<br />
La volontà di alienare gli immobili da parte dell’ente, così come imposto dalla normativa citata, si esplica mediante atto di interpello (c.d. <i>denuntiatio</i> civilistica). Secondo la giurisprudenza prevalente[1], la proposta di vendita si sostanzia in una determinazione negoziale dell’ente a cedere la proprietà dei beni e deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto, tra cui il prezzo di vendita. A seguito di tale manifestazione di volontà sotto forma di proposta irrevocabile, si configura un obbligo a contrarre da parte dell’ente e, per l’effetto, sorge in capo al privato conduttore un diritto di opzione all’acquisto e di prelazione.<br />
Per quanto concerne il riparto di giurisdizione in merito alle controversie che possano sorgere, una prima ricostruzione considera l’intera procedura di dismissione soggetta al diritto privato, e dunque oggetto di cognizione del giudice ordinario. A quest’ultimo spetterebbe la verifica circa la sussistenza, in capo al privato conduttore, del diritto di opzione e di prelazione, il cui esercizio sarebbe subordinato alla manifestazione da parte dell&#8217;ente della volontà di alienare. Prima che la P.A. abbia formulato la proposta di vendita, non essendo ancora sorto un autonomo diritto potestativo dei conduttori di acquistare la proprietà degli immobili, la domanda – pur sempre proponibile innanzi al giudice ordinario – sarebbe infondata[2]. Secondo altra ricostruzione, invece, l’attività compiuta dall’ente prima della formulazione della proposta di vendita avrebbe natura autoritativa ed implicherebbe l’esercizio di poteri discrezionali propri dell’Amministrazione. Pertanto, le vicende concernenti l’attività di dismissione antecedenti all’interpello assumerebbero natura pubblica e sarebbero soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo. La eventuale domanda formulata innanzi al giudice ordinario sarebbe non già infondata, bensì inammissibile per difetto di giurisdizione[3].<br />
<b>2.</b> Per quanto concerne la controversia decisa nella sentenza in commento, emerge che l’appellante era conduttore di un alloggio di proprietà dell’I.N.P.S., possibile oggetto di procedura di dismissione del patrimonio immobiliare mediante piani di alienazione secondo quanto imposto agli enti previdenziali ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 1996 e successive modifiche. Già nel 2001, la madre dell’appellante – all’epoca conduttrice dell’immobile ed in seguito deceduta &#8211; sollecitava dunque diverse volte l’I.N.P.S. a formulare proposta di vendita. A seguito dell’inerzia dell’ente, la conduttrice lo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, affermando che le comunicazioni rivolte nei confronti dell’I.N.P.S. valessero quale esercizio del diritto d’opzione, atteso l’obbligo di vendere e il diritto di acquistare previsto <i>ex lege</i> dalla normativa suddetta. Al giudice ordinario si chiedeva pertanto di dichiarare l’avvenuto perfezionamento del contratto di compravendita dell’immobile ovvero, in subordine, di emettere pronuncia costitutiva <i>ex</i> art. 2932 c.c. degli effetti del contratto di compravendita in questione. Il Tribunale tuttavia, con sentenza n. 17158 del 2010, rigettava le domande di parte attrice dichiarandole infondate, ritenendo che il diritto di opzione e di prelazione (la cui asserzione da parte dell’attore fonda la <i>legitimatio ad causam</i> secondo la disciplina processuale civilistica) non fossero ancora sorti. Ciò in quanto nella fattispecie, a formazione progressiva, non era ancora stata formulata una proposta di vendita da parte dell’ente con atto di interpello e, dunque, le trattative non erano ancora giunte ad un grado di serietà e completezza tali da integrare la sussistenza di un’obbligazione tra le parti. Dopo la morte della madre, l’erede – subentrato nel contratto di locazione quale unico conduttore – diffidava nuovamente l’ente a procedere alla dismissione del bene. A fronte di risposta di quest’ultimo, in cui si rinviava genericamente la dismissione ad un momento più opportuno di ripresa di tali attività, il privato ricorreva innanzi al giudice amministrativo, T.A.R. di Roma, con azione avverso il silenzio <i>ex </i>artt. 31, 117 c.p.a., chiedendo che si dichiarasse l’obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla dismissione dell’immobile nonché la condanna per i danni subìti in ragione del ritardo accumulato. Il T.A.R. tuttavia dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con sentenza n. 13160 del 2014. Si riteneva che la controversia concernesse la sussistenza di diritti soggettivi di opzione e di prelazione, e che pertanto essa fosse soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario <i>ex </i>art. 7 c.p.a. e art. 103 Cost.<br />
Il privato impugnava dunque la sentenza resa dal Consiglio di Stato per falsa applicazione degli artt. 24, 103, 113 Cost., ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce dell’esercizio di potestà pubblicistiche e del perseguimento di finalità pubbliche da parte dell’I.N.P.S. nell’attività di dismissione. Allo stesso modo si lamentava il diniego di giustizia nei confronti di un interesse legittimo da parte del giudice amministrativo di primo grado, essendo noto l&#8217;orientamento negativo del giudice ordinario.<br />
Con la pronuncia in esame, del 5 giugno 2015, n. 2778, il Consiglio di Stato, Sezione III, ha accolto l’appello e annullato la sentenza resa in primo grado.<br />
Il Collegio afferma, infatti, che i diritti soggettivi in questione sorgerebbero soltanto una volta formulata la proposta di vendita da parte dell’ente. Allo stato attuale, il privato vanterebbe un diverso interesse “<i>quanto meno di mero fatto</i>”[4] a che l’ente previdenziale proceda alla dismissione della proprietà, stante l’obbligo alla dismissione in cinque anni <i>ex lege</i> in capo al soggetto pubblico. Tale posizione soggettiva potrebbe considerarsi qualificata ovvero “<i>giuridicamente tutelata</i>”[5], eventualmente in termini di interesse legittimo, considerato l’obbligo previsto in capo all’ente di procedere alla dismissione del patrimonio ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 1996. L’indagine circa la natura e la meritevolezza di tutela di tale posizione soggettiva, assieme alla verifica circa la sussistenza di un obbligo a provvedere in capo all’I.N.P.S., spetterebbe al giudice amministrativo: per tale ragione apparirebbe fondata la giurisdizione di quest’ultimo.<br />
<b>3<i>.</i></b><i> </i>Nel panorama giuridico attuale, numerose sono le implicazioni sottese al dibattito in tema di riparto di giurisdizione in materia di dismissione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.<br />
La premessa da cui sorge il problema circa il riparto di <i>potestas iudicandi </i>concerne lo svolgimento di un’attività, che giunge nel suo stadio finale alla conclusione di un contratto di compravendita di diritto civile, da parte di un ente considerato a natura giuridica sostanzialmente pubblica, secondo la ricostruzione prevalente[6].<br />
Inoltre, la normativa di riferimento non prevede l’espressa devoluzione delle controversie in questione alla giurisdizione esclusiva. In passato la giurisprudenza maggioritaria[7] ha rilevato come l’art. 23<i>-bis</i>, L. n. 1034/1971 (ora abrogato dall’art. 4, comma 1, punto 10), allegato 4 c.p.a.), pur riconducendo le “<i>procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici</i>” (tra le quali rientra la presente la fattispecie) entro i “<i>giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa</i>”, tuttavia non avesse portata normativa in tema di riparto di giurisdizione. La norma avrebbe avuto portata precettiva soltanto in punto di regole procedurali e rito semplificato, senza fondare una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva. A tal fine sarebbe stata necessaria una previsione espressa[8]. Attualmente, l’opzione interpretativa segnalata trova conferma nella disciplina del codice del processo amministrativo: le controversie relative ai provvedimenti inerenti le procedure di privatizzazione o dismissione di imprese e beni pubblici vengono assoggettate soltanto a rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett c) c.p.a.; esse non sono invece riproposte all’art. 133 c.p.a. tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />
Pertanto, per le fattispecie in questione, appare vigente il criterio di riparto tra giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria, a seconda della natura di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo della situazione soggettiva fatta valere in giudizio.<br />
Se la fase successiva alla proposta di vendita da parte dell’ente pubblico appare pacificamente oggetto di cognizione del giudice ordinario, sussistendo a tale stadio dei diritti soggettivi in capo alle parti[9], al contrario residuano dubbi in punto di giurisdizione con riferimento alla fase ad essa precedente.<br />
Si pone il problema circa la sussistenza, nella fase antecedente alla proposta vendita, di un’attività almeno mediatamente riconducibile all’esercizio di potere, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 161/2009 e ora ribadito all’art. 7, comma 1, c.p.a.. Qualora la controversia concernesse tale attività autoritativa, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. Ove invece si riscontrasse la copresenza anche di diritti soggettivi, allora, mancando una previsione di giurisdizione esclusiva <i>ex </i>art. 133 c.p.a., la controversia spetterebbe al giudice ordinario[10].<br />
In merito al riparto di giurisdizione in tale materia, parte della giurisprudenza ha ritenuto che spettino alla cognizione del giudice ordinario le controversie inerenti alla sussistenza di un diritto di prelazione del privato, anche qualora l’ente pubblico non abbia ancora formulato proposta di vendita. Ciò in quanto il diritto di prelazione, a natura e consistenza di diritto soggettivo, costituirebbe una posizione soggettiva rigorosamente vincolata all’accertamento di requisiti prestabiliti quali titolarità del contratto di locazione e regolarità dei pagamenti relativi ai canoni al momento della presentazione della domanda di acquisto[11]. La mancata formulazione dell’interpello da parte dell’ente non varrebbe a spostare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, ma piuttosto determinerebbe l’infondatezza della domanda innanzi al giudice ordinario, previo accertamento dell’attuale insussistenza del diritto di opzione e prelazione[12].<br />
Per quanto concerne la controversia in esame, tale orientamento è accolto, in <i>obiter dictum</i>, dalla pronuncia n. 17158/2010 del Tribunale di Roma.<br />
La giurisprudenza maggioritaria, invece, afferma che non sarebbe configurabile un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, ma che al contrario sussisterebbe in capo all’ente una potestà amministrativa. Tale potere autoritativo si tradurrebbe in una attività retta da discrezionalità, e si esprimerebbe nell’approvazione dei piani di dismissione così come nel potere di determinazione di vendita e del prezzo. La definizione del prezzo implicherebbe un bilanciamento di interessi fra l’aspirazione dei conduttori ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato e le esigenze degli enti previdenziali di non svendere le proprietà. La dismissione del patrimonio pubblico, quale manovra di “privatizzazione” destinata a contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sarebbe dunque sottoposta a norme di carattere pubblicistico e strumentalizzata al perseguimento di finalità di interesse generale. La proposta di vendita costituirebbe quindi l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo retto da norme pubblicistiche. Pertanto, prima della formulazione della proposta di vendita, sussisterebbe esercizio di potere autoritativo da parte dell’ente previdenziale, e dunque in capo al privato conduttore un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell&#8217;amministrazione. Per conseguenza le controversie attinenti a tale fase spetterebbero alla giurisdizione del giudice amministrativo[13].<br />
Sulla base di medesime considerazioni, anche la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che l’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico si configuri come una vera e propria procedura ad evidenza pubblica, implicante l’esercizio di poteri autoritativi nel perseguimento di finalità di interesse pubblico. Si riconosce pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti il regolare svolgimento di selezione dell’acquirente, la classificazione dell’immobile, la determinazione dell’ente alla vendita e degli altri criteri ad essa correlati[14].<br />
<b>4. </b>La pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778, aderisce all’orientamento prevalente e ritiene investito il giudice amministrativo di <i>potestas iudicandi</i> in materia, quando l’ente non abbia ancora adottato l’atto di interpello.<br />
L’indiscusso merito di tale sentenza è quello di evitare un potenziale diniego di tutela degli interessi del privato conduttore coinvolto.<br />
Come era infatti stato messo in rilievo dalla parte appellante, la conferma della pronuncia resa dal T.A.R. in primo grado avrebbe comportato un diniego di giurisdizione del giudice amministrativo sulla fattispecie. D’altro canto, qualora l’appellante avesse in seguito investito nuovamente il giudice ordinario della controversia, difficilmente il Tribunale ordinario si sarebbe pronunciato su di essa nel merito. Ciò a causa del precedente rigetto nel merito da parte del giudice ordinario, della domanda formulata dalla madre del ricorrente, in rapporto alla medesima richiesta di tutela.<br />
Un’eventuale pronuncia di inammissibilità del ricorso innanzi al giudice amministrativo, associata ad un probabile rigetto nel merito in sede ordinaria, avrebbe portato, insomma, ad una c.d. <i>absolutio ab instantia. </i>Con essa si intende la generale preclusione della tutela giurisdizionale nel merito sul rapporto sostanziale controverso, non giustificata dalla applicazione di specifiche norme legittimanti (ad esempio, essa sarebbe legittima ove la tutela fosse preclusa a causa dell’intervenuta decadenza ovvero prescrizione dell’azione)[15]. Contro tale diniego o rifiuto di giustizia, sarebbe ammesso ricorso in Cassazione <i>ex</i> art. 111, comma 8, Cost., stante l’evoluzione del concetto di giurisdizione nel senso di strumento per la tutela effettiva delle parti[16].<br />
Il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame, conscio di tale rischio, indaga la sussistenza della giurisdizione amministrativa partendo dall’esame circa la presenza di una posizione soggettiva meritevole di tutela, ossia qualificata e differenziata. Ove quest’ultima non assurgesse a meritevole di tutela secondo i principi delle Sezioni Unite n. 500/1999, non si porrebbe alcuna questione in punto di eventuale diniego di giustizia.<br />
In questo senso, la sentenza, pur esaminando la questione ristretta alla giurisdizione, sembra andare oltre, indagando anche le domande contenute nel ricorso principale e poste all&#8217;esame del giudice di prime cure, poi dichiaratosi incompetente. Tant&#8217;è che la III^ Sezione del Supremo Collegio si pone il problema se si sia in presenza &#8211; o meno &#8211; di un interesse legittimo; e, come tale, azionabile in giudizio.<br />
A tale fine si deve dare risposta a due interrogativi. Nello specifico:<br />
<i>i)</i> appare necessario risolvere negativamente il dubbio circa la presenza in capo al privato di un mero interesse di fatto privo di rilievo giuridico e non meritevole di tutela, che caratterizza – in sede di formazione progressiva del contratto – la fase antecedente al sorgere di un rapporto precontrattuale (es. fase caratterizzata dalla c.d. <i>minuta</i>);<br />
<i>ii)</i> ove emerga la sussistenza di una posizione soggettiva qualificata in termini di interesse legittimo, affinché possa esperirsi azione avverso il silenzio contro la P.A. che resti inerte di fronte alla richiesta del privato, è necessario riscontrare la presenza in materia di un obbligo di intervento in capo alla P.A. a fronte delle sollecitazioni del privato.<br />
Con riferimento alla prima questione, il Consiglio di Stato afferma che sussiste <i>“quanto meno un «interesse di fatto»”</i>[17]<i> </i>a che l’ente proceda alla dismissione dell’immobile mettendolo in vendita.<br />
Secondo i giudici, tale interesse sembrerebbe meritevole di “<i>tutela giuridica</i>”[18], ossia potrebbe considerarsi differenziato e qualificato; ed inoltre esso sembrerebbe assumere la natura dell’interesse legittimo. Ciò a fronte del fatto che l’attività di cartolarizzazione dell’ente non appare totalmente di diritto privato, ma è al contrario vincolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, nello specifico dall’art. 3, L. n. 335/1995, che impone di procedere alla dismissione.<br />
In punto di meritevolezza di tutela, in ogni caso, il Collegio lascia la questione aperta. Afferma, infatti, che “<i>si può discutere se</i>” l’obbligo alla dismissione in cinque anni previsto per legge valga a “<i>trasformare in aspettativa giuridicamente tutelata (interesse legittimo) l’interesse «di fatto» dell’inquilino a che l’appartamento sia posto in vendita e così divenga esercitabile il diritto di prelazione</i>”[19]. Ove si desse risposta affermativa, a detta del Collegio, ci si potrebbe allora interrogare circa la seconda questione, ossia la sussistenza di un obbligo di intervento in capo alla P.A..<br />
Il Consiglio di Stato naturalmente, non fornisce soluzione a tali questioni di rito (legittimazione e interesse a ricorrere) e di merito processuale (sussistenza di un obbligo a provvedere in capo all’ente), limitandosi a rinviare al giudice di primo grado la trattazione della causa ai sensi dell&#8217;art. 105 c.p.a. Allo stesso tempo, però, il Consiglio di Stato rimette la risoluzione della controversia al giudice amministrativo.<br />
Benché dunque postuli in tono dubitativo la presenza di una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo nel caso concreto, in realtà la riconosce implicitamente per sussistente in termini generali con riferimento al catalogo di controversie in questione, a fronte del potere vincolato a regole pubblicistiche che reggono l’attività dell’ente, e proprio per questo devolve la fattispecie al giudice amministrativo.<br />
<b>5.</b> Per quanto concerne l’impianto motivazionale circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa, l’<i>iter</i> argomentativo seguito dal Consiglio di Stato si distanzia da quello ordinariamente proposto nella ricostruzione prevalente.<br />
Le pronunce precedentemente rese dalla giurisprudenza e favorevoli alla devoluzione di tali controversie al giudice amministrativo, infatti, si concentrano maggiormente sulla dimostrazione della sussistenza di un potere autoritativo in capo all’ente <i>ex</i> art. 7 c.p.a., secondo i principi enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.<br />
Nella presente pronuncia invece, lo spazio d’indagine dedicato a tale aspetto è ridotto. Il vaglio circa la sussistenza in astratto di un potere autoritativo al fine della devoluzione della controversia alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo viene affrontata dal Consiglio di Stato soltanto per inciso e sommariamente, facendo riferimento ad una attività di “<i>non piena</i>”[20] natura negoziale, in quanto retta da norme pubblicistiche quali quelle della L. n. 335/2005. La natura pubblicistica di tali norme, così come gli interessi pubblici sottesi a tale attività, non vengono indagati.<br />
Il Consiglio di Stato dà invece ampio spazio alle questioni sub <i>i)</i> e <i>ii)</i>, le quali implicano a monte il riconoscimento della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sulla controversia e sono oggetto di cognizione del giudice di primo grado.<br />
D’altro canto, il merito della pronuncia in esame, enfatizzato anche dalla scelta argomentativa utilizzata, è quello di riconoscere espressamente come la mera assenza di un diritto soggettivo di opzione o di prelazione in tali controversie non sia né di per sé sufficiente ad escludere la presenza di una posizione qualificata e differenziata, né per altro verso a rendere soltanto per questo necessaria o tantomeno a legittimare una tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] <i>Ex plurimis, </i>Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 1992, n. 7250, in <i>Giust. civ</i>. 1993, I, p. 688 ss.; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21596, in <i>Giust. civ. Mass</i>., 2013; Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2840 (le sentenze citate qui e in prosieguo delle quali non è indicata la fonte sono reperibili in <i>www.giustizia-amministrativa.it.</i>); T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 settembre 2006, n. 8459. Tuttavia tesi minoritaria ritiene che la proposta di vendita prevista dalla normativa non necessiti del contenuto tipico della proposta contrattuale, contenente tutti gli elementi del futuro contratto di vendita. A tal fine sarebbe sufficiente il compimento da parte dell’ente di atti concreti dai quali possa desumersi una manifestazione della volontà di dismettere l’immobile, anche frazionatamente: tra le varie, Cass. civ., sez. III, sentenza 16 aprile 2008, n. 9972.<br />
[2] Di recente, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 4 settembre 2013, n. 4447, in <i>Foro Amm. CDS</i>, 2013, 9, p. 2437 ss..<br />
[3] <i>Ex plurimis, </i>Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 marzo 2015, n. 1417; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, sentenza 13 novembre 2014, n. 805, in <i>Foro Amm</i>., 2014, 11, p. 2940 ss.; Cass. civ., SS. UU., sentenza 22 aprile 2013, n. 9692, cit.; Cass. civ., SS. UU., sentenza 16 luglio 2012 n. 12106, in <i>Giust. civ</i>., 2012, 7-8, p. 918 ss. e <i>Foro amm. CDS,</i> 2012, 9, p. 2228 ss.; Cass. civ., sez. III, sentenza 24 ottobre 2011 n. 21988, in <i>Giust. Civ</i>., 2011, 10, p. 1501 ss.; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, sentenza 12 aprile 2011, n. 325, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2011, 4, p. 1287 ss.; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 3 giugno 2010, n. 3511; Cass. civ., SS. UU., sentenza 2 dicembre 2010 n. 24417, cit.; Cass. civ., SS. UU., sentenza 12 febbraio 2010, n. 3238, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2010, 2, p. 287 ss.; Cass. civ., SS. UU., sentenza 12 marzo 2007, n. 5593, in <i>Giust. civ</i>., 2007, p. 3 ss.; Cons. Stato, sez. IV, sentenza 30 gennaio 2006, n. 308.<br />
[4] Punto 6. della Sentenza in commento.<br />
[5] Punto 7. della Sentenza in commento.<br />
[6] U. Tombari, <i>Profili organizzativi della “società veicolo” nella legge sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, </i>in G. Morbidelli (a cura di), <i>La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, </i>Giappichelli, Torino, 2004, p. 235 ss.; G. F. Ferrari, <i>La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. L’evoluzione del dato normativo nell’ordinamento italiano, </i>in G. F. Ferrari (a cura di), <i>La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Esperienze e prospettive, </i>Egea, Milano, 2006, p. 13; G. Cerrina Feroni, <i>Profili di diritto amministrativo delle cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, </i>in G. F. Ferrari (a cura di), <i>op. cit., </i>p. 29-30; M. Santoro, <i>Cartolarizzazione e dismissione di beni pubblici, nota a Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 22 aprile 2013, n. 9692</i>, in <i>Corr. Giur.</i>, 2014, 1, p. 45 ss.. Sul punto anche la giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, sez. IV, sentenza 30 gennaio 2006, n. 308; Corte Conti Friuli-Venezia Giulia, sez. giurisd., 18 novembre 2010, n. 202, in <i>Riv. Corte Conti,</i> 2010, 6, p. 144 ss.. <i>Contra</i>, Cass. civ., SS. UU., sentenza 6 maggio 1995, nn. 4989, 4990, 4991, in <i>Foro Amm</i>., 1996, p. 32 ss. e Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2010, n. 5379.<br />
[7] Tra le varie, Cass. civ., SS.UU., sentenza 20 settembre 2006, n. 20322, in <i>Giust. Civ</i>., 2006, p. 9 ss.; Cass. civ., S.S. U.U., sentenza 2 dicembre 2010 n. 24417, in <i>Giust. civ</i>., 2010, 12, p. 1552 ss.. <i>Contra, </i>Cons. Stato, sez. V, sentenza 14 luglio 2003, n. 4167: dall’assoggettamento a rito speciale delle controversie in questione ai sensi dell’art. 23-bis, L. n. 1034/1971 si ricavava l’implicita devoluzione alla giurisdizione esclusiva di tali fattispecie, giacché esse coinvolgevano necessariamente anche diritti soggettivi.<br />
[8] Sul punto, anche C. Deodato, <i>La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Profili di tutela giurisdizionale, </i>in G. F. Ferrari (a cura di), <i>op. cit.</i>, p. 57 ss..<br />
[9] T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, sentenza 20 maggio 2008, n. 4800 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, sentenza 1 settembre 2011, n. 4289: una volta conclusa la fase pubblicistica della procedura (che termina quando sono stati posti in essere tutti i presupposti affinché il conduttore possa esercitare il suo diritto di opzione), la P.A. non si pone più in una posizione autoritativa rispetto al privato, bensì in una posizione paritaria e dall’esercizio del diritto di opzione scaturisce un contratto assoggettato al diritto comune. Spetterebbe pertanto alla cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida presentata dal conduttore, che abbia già esercitato il diritto di opzione, al fine di indurre l&#8217;Amministrazione a stipulare il contratto definitivo di compravendita. In tal senso, anche Cass. civ., SS. UU., sentenza 22 aprile 2013, n. 9692, in <i>Corr. Giur.</i>, 2013, 6, p. 869 ss. con nota di V. Carbone e <i>id.</i>, 2014, 1, p. 40 ss. con nota di M. Santoro; Cass. civ., SS. UU., sentenza 2 dicembre 2010 n. 24417, <i>cit..</i><br />
[10] Non manca del resto chi ha ritenuto che la fattispecie implichi un sincronico intreccio di posizioni giuridiche soggettive di diritto e di interesse legittimo, compresenti e non scisse in due fasi distinte, e ciononostante abbia condiviso la tesi circa la devoluzione delle controversie al giudice amministrativo ove emerga anche esercizio di pubblico potere: cfr. M. Santoro, <i>op. cit.</i>, p. 47.<br />
[11] In particolare, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, sentenza 6 maggio 2013, n. 4453; T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 17 luglio 2012, n. 3482.<br />
[12] Cons. Stato, sez. IV, sentenza 4 settembre 2013, n. 4447, <i>cit</i>..<br />
[13] Cfr. nota n. 3 del presente scritto.<br />
[14] In particolare, R. Colagrande, <i>La dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, </i>in <i>Nuove leggi civ. comm., </i>2002, in particolare p. 269 ss.; L. R. Perfetti, <i>Soggetti, poteri e beni pubblici e il declino delle necessità metafisiche. Osservazioni critiche a margine di Cass., Sez. Un., 12 marzo 2007 n. 5593 ed alle procedure di cartolarizzazione immobiliare pubblica, </i>in <i>Foro amm. CDS</i>, 7-8, 2007, p. 2088 ss.; A. Vacca, <i>Sintetiche considerazioni qualificatorie in ordine alla dismissione dei beni immobili pubblici mediante cartolarizzazione ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, </i>in <i>Ec. Pubbl., </i>3-4, 2008, in particolare p. 184 ss.; C. Feroni, <i>Cartolarizzazione dei beni pubblici, </i>in <i>Encl. Dir. Annali, </i>Giuffrè, Milano, 2010, III, pp. 163-164; G. M. di Lieto, <i>Opzione e prelazione: “meccanismi” e questioni di giurisdizione nella dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, </i>in <i>lexitalia.it, </i>11, 2012; V. Carbone, <i>Cartolarizzazione e dismissione di beni pubblici. Nota a Cass. civ. Sez. Unite n. 9692/2012, </i>in <i>Corr. Giur., </i>2013, 6, p. 869 ss.; M. Santoro, <i>op. cit.</i>, p. 40 ss.. Sul tema, cfr. anche M. Lipari, <i>La cartolarizzazione del patrimonio pubblico. I profili pubblicistici della dismissione, </i>in G. Morbidelli (a cura di), <i>op. cit.</i>, p. 239 ss..<br />
[15] Di recente, S. Chiarloni, <i>Etica, formalismo processuale, abuso del processo, </i>in <i>Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ</i>., 4, 2014, p. 1281 ss..<br />
[16] Cass. civ., SS. UU., sentenza 21 giugno 2012, n. 10294, in <i>Guida al dir.</i>, 2012, 31, p. 39 ss..<br />
[17] punto 6. della Sentenza in commento.<br />
[18] <i>Idem.</i><br />
[19] punto 7. della Sentenza in commento.<br />
[20] Punto 6. della Sentenza in commento.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 15.9.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-tema-di-dismissione-del-patrimonio-immobiliare-pubblico-tra-attivita-privatistica-e-pubblico-potere-nota-a-commento-della-sentenza-del-consiglio-di-stato-sez-iii-5-g/">Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico tra attività privatistica e pubblico potere &lt;br&gt; Nota a commento della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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