<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesca Romeo Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/francesca-romeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/francesca-romeo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Francesca Romeo Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/francesca-romeo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Commento a margine della sentenza della Corte cost. n. 236 del 14 dicembre 2018: ancora sull&#8217;equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/">Commento a margine della sentenza della Corte cost. n. 236 del 14 dicembre 2018: ancora sull&#8217;equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo</a></p>
<p>1. Con sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari di Teramo dell&#8217;art. 4 comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 274/2000 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 4 bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/">Commento a margine della sentenza della Corte cost. n. 236 del 14 dicembre 2018: ancora sull&#8217;equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/">Commento a margine della sentenza della Corte cost. n. 236 del 14 dicembre 2018: ancora sull&#8217;equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo</a></p>
<p style="text-align: justify;"><b>1.</b> Con sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari di Teramo dell&#8217;art. 4 comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 274/2000 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 4 bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013. n. 119) per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui per il delitto previsto dall&#8217;art. 582 c.p. &#8211; limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte &#8211; non prevede l&#8217;esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi dell&#8217;art. 577, comma I, n. 1 c.p. commessi contro il discendente (non adottivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del remittente, la norma censurata là dove radica la competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica per il reato di lesioni lievissime aggravate (art. 582 c.p.) in danno del figlio adottivo mantenendo la competenza del giudice di pace sui medesimi fatti commessi contro il figlio naturale si pone in palese contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il remittente lamenta la violazione del principio di uguaglianza e l&#8217;irragionevolezza intrinseca della scelta normativa di introdurre un differente criterio di riparto della competenza per una medesima fattispecie delittuosa a seconda che sia stata commessa nei confronti di un discendente biologico &#8220;illegittimo&#8221; o di un discendente non biologico &#8220;legittimo&#8221; (adottivo). Non potendo dare una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo, il remittente ha evidenziato che tale regime di competenza differenziato risulterebbe del tutto incoerente con la parificazione fra figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottivo operata dai numerosi interventi legislativi che hanno investito l&#8217;ordinamento al fine di adeguarlo alla mutata concezione di famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, poi, che la disparità di trattamento si riflette anche sul piano delle misure cautelari, considerato che mentre la fattispecie di lesioni lievissime nei confronti del figlio adottivo rientra nel novero dei reati cui è applicabile la misura cautela dell&#8217;allontanamento dalla casa familiare di cui all&#8217;art. 282 bis, comma 6, c.p.p., al di fuori dei limiti di pena previsti dall&#8217;art. 280 c.p.p., la stessa fattispecie posta in essere in danno del figlio naturale è esclusa dal campo di applicazione della misura cautelare anzidetta sussistendo la competenza del giudice di pace, il quale non è munito di alcun potere cautelare personale, neanche in casi di urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto connesso profilo, l&#8217;applicazione della norma censurata e il conseguente radicamento della competenza del giudice di Pace per il reato di lesioni lievissime in danno del figlio naturale andrebbe a ledere il diritto di difesa dell&#8217;indagato di cui all&#8217;art. 24 Cost., non potendo il giudice di pace (pur ricorrendone i presupposti normativi) adottare un provvedimento di archiviazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 comma 1 bis c.p.p. e 131 bis c.p.<a href="#sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il censurato art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 274/2000, prima della modifica intervenuta con legge 15 ottobre 2013. n. 119 di conversione del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, prevedeva la competenza del giudice di pace sia per il reato di lesioni lievissime in danno del figlio naturale che per quello in danno del figlio adottivo di durata non superiore a venti giorni, se perseguibili a querela, ossia in assenza delle aggravanti di cui all&#8217;art. 583 cod. pen., che contempla l&#8217;ipotesi di lesioni gravi o gravissime, e all&#8217;art. 585 cod. pen., che, oltre a particolari modalità della condotta, richiama le circostanze aggravanti dell&#8217;omicidio volontario, sia <i>ex</i> art. 576 cod. pen. sia <i>ex</i> art. 577 cod. pen. e in caso di malattia non superiore a venti giorni<a href="#sdfootnote2sym">2</a>. Quindi, la competenza del giudice di pace, quanto al reato di lesioni volontarie, era ancorata a una duplice condizione: a) malattia di durata non superiore a venti giorni; b) perseguibilità a querela in assenza delle aggravanti suddette, ma con esclusione di quelle indicate nel numero 1) e nell&#8217;ultima parte dell&#8217;art. 577 cod. pen. Ebbene, se le lesioni volontarie erano commesse in danno dell&#8217;ascendente o del discendente (numero 1 del primo comma dell&#8217;art. 577 cod. pen.), ovvero se il fatto era commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (secondo comma dell&#8217;art. 577), la competenza era comunque del giudice di pace, pur trattandosi di lesioni aggravate, ma in ogni caso perseguibili a querela.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, prima della modifica della regola di competenza contestata dal giudice rimettente, le lesioni lievissime in danno del figlio naturale e quelle in danno del figlio adottivo avevano lo stesso trattamento sostanziale (quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante) e processuale (quanto alla competenza): se punite a querela, per essere la malattia non superiore a venti giorni, era competente sempre il giudice di pace<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica della regola di competenza operata dalla legge di conversione n. 119 del 2013 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, che ha devoluto il reato di cui all&#8217;art. 582 c.p. a danno del figlio adottivo alla cognizione del Tribunale era finalizzata ad innalzare il livello di contrasto alla violenza di genere, risultando tale fattispecie una di quei reati &#8220;spia&#8221; di comportamenti di prevaricazione e violenza in danno dei prossimi congiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, contiene una serie di previsioni di natura penale sostanziale, penale processuale e altresì extra-penale (misure educative, sostegno ai centri antiviolenza ecc.) volte a contrastare in modo più energico « il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica»<a href="#sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, sebbene la <i>ratio </i>dell&#8217;intervento fosse quella di arginare qualsiasi fenomeno di violenza domestica, introducendo più aspre regole processuali e sostanziali per chi commettesse tali categorie di reati, la modifica ha determinato ingiustificatamente la devoluzione dei soli reati di lesioni lievissime contro il figlio adottivo e non quelli di lesioni volontarie contro il figlio naturale ancora sottoposte alla cognizione del giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><b>2.</b> Alla luce di tali coordinate, la Corte ritiene fondata la questione non rinvenendo «alcuna ragione, quale che sia, della mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica, con conseguente manifesta irragionevolezza della disciplina differenziata», assumendo, pertanto, «carattere discriminatorio la diversa regola processuale di competenza in esame, prevista per il figlio naturale rispetto a quella stabilita per il figlio adottivo, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, avendo essi lo stesso stato giuridico, così come è indubitabile che sia per figli di genere diverso» <a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, la Corte accoglie la prima censura e dichiara assorbita la seconda, ritenendo violato l&#8217;art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da un lato, considera non giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie lievissime secondo che il fatto sia commesso in danno del figlio naturale o adottivo, stante l&#8217;unicità dello stato giuridico di figlio, dall&#8217;altro risulta immotivata la mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesse contro il figlio naturale nel catalogo dei reati devoluti alla competenza del tribunale al fine di innalzare il livello di tutela contro la violenza domestica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ripercorrendo nel suo ragionamento le tappe evolutive della legislazione in materia di adozione ha evidenziato il raggiungimento di una piena ed effettiva equiparazione fra figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottivo che non giustificherebbe il differente trattamento risultante dalla novella del 2013. Infatti, la L. 4.5.1983, n. 184 ha introdotto l&#8217;adozione legittimante, ossia l&#8217;adozione di minori consentita, ai sensi dell&#8217;art. 6 della Legge, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, equiparando ad ogni effetto i minori adottati ai figli legittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Interviene, successivamente la legge n. 219 del 2012 volta a eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. La normativa introduce il principio dell&#8217;unicità dello <i>status</i> di figlio, anche adottivo, e modifica le disposizioni del codice civile fra cui gli artt. 74 e 315 c.c., escludendo i riferimenti presenti nelle norme ai figli &#8220;legittimi&#8221;, ai figli &#8220;naturali&#8221; e &#8220;ai figli adottivi&#8221; sostituendo gli stessi con quello di &#8220;figlio&#8221;<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, salvo nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 e seguenti cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito di tale percorso la Corte Costituzionale nella sentenza n. 286 del 2016 è intervenuta per riconoscere che con tale revisione della disciplina della filiazione «il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l&#8217;unicità dello status di figlio»<a href="#sdfootnote8sym">8</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>3.</b> Fatta tale necessaria premessa di carattere civilistico &#8211; visto il richiamo all&#8217;art. 540 comma 1 c.p. rubricato &#8220;rapporto di parentela&#8221; secondo cui «agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori dal matrimonio (ossia la filiazione naturale) è equiparata alla filiazione nel matrimonio» &#8211; nella sentenza in commento si passa dunque alla disamina della norme penali sostanziali che rilevano sul tema, evidenziando che in diverse fattispecie di reato si rinviene una piena equiparazione tra figlio naturale, legittimo e adottivo, mentre in altre si adotta un criterio diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Prendendo le mosse dal primo gruppo di ipotesi, si cita in primo luogo proprio il reato oggetto della ordinanza di remissione, quello di lesioni volontarie, il quale è, allo stesso modo e nella stessa misura, aggravato se il fatto è commesso sia in danno del figlio naturale sia in danno del figlio adottivo. L&#8217;art. 585 cod. pen. stabilisce difatti che la pena è aumentata fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall&#8217;art. 577 cod. pen.; disposizione quest&#8217;ultima che prevede sia il fatto in danno del figlio naturale (al numero 1 del primo comma), sia il fatto in danno del figlio adottivo (secondo comma). Eppure, tale equiparazione nella disciplina sostanziale viene del tutto vanificata dalla scelta processuale in commento, ossia di attribuire la cognizione del reato di lesioni volontarie lievissime ai danni del figlio naturale al giudice di pace, il quale per un verso non può adottare misure restrittive della libertà personale neppure in via di urgenza e per altro verso può applicare solo le diverse e assai più gradate pene previste all&#8217;art. 52 del d.lgs. n. 274/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoga equiparazione nella disciplina sostanziale ricorre con riferimento ad altri reati. L&#8217;art. 602-ter cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti dei reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile, nonché dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 cod. pen., prevede che opera nella stessa misura l&#8217;aggravante se il fatto è commesso da un ascendente o dal genitore adottivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, in materia di violenza sessuale costituisce circostanza aggravante il fatto commesso dal genitore «anche adottivo» (artt. 609-ter e 609-quater cod. pen.); e così anche nel caso di reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.).</p>
<p style="text-align: justify;">Come sopra accennato, tale equiparazione trova però delle eccellenti eccezioni, come per il caso &#8211; anche evidenziato nella sentenza in commento &#8211; del reato di omicidio in danno del figlio adottivo rispetto alla medesima figura delittuosa posta in essere contro il figlio naturale, per come emerge dalla disciplina di cui all&#8217;art. 577 c.p., che risulta incongruente rispetto alla equiparazione giuridica dello <i>status</i> di figlio. In particolare, l&#8217;art. 577 c.p. punisce con la pena dell&#8217;ergastolo l&#8217;omicidio commesso contro il discendente o l&#8217;ascendente e con la pena meno grave che oscilla dai 24 ai 30 anni il medesimo fatto commesso contro il coniuge il fratello o la sorella, il padre e la madre adottivi, o il figlio adottivo o l&#8217;affine in linea retta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i fautori di una lettura restrittiva del dato normativo, avallata recentemente dalla Cassazione, la ragione di tale differenziazione risiederebbe nel particolare disvalore attribuito all&#8217;omicidio di una persona legata all&#8217;agente da uno stretto vincolo di parentela, alla luce dell&#8217;efferatezza dei fatti di sangue quando commessi tra familiari, anche in virtù della particolare tutela che dovrebbe discendere, prima ancora che dal diritto, dal vincolo etico derivante dalla consanguineità<a href="#sdfootnote9sym">9</a>. Il Legislatore punendo più severamente il reato commesso in danno del figlio naturale avrebbe attribuito maggior valore al legame di sangue e alla famiglia legittima, ritenendo insignificante il rapporto che si instauri al di fuori del vincolo di consanguineità.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, la riconduzione dei soggetti legati dal vincolo di filiazione adottiva nel secondo comma che prevede un trattamento più leggero dimostrerebbe chiaramente la volontà del Legislatore di non considerare sul medesimo piano i consanguinei e coloro che sono uniti da una relazione non biologica.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>4.</b> Di tale tesi più aderente al dato normativo e certamente più rispettosa del principio di legalità e dei suoi corollari, primo fra tutti il divieto di analogia, si è resa portatrice la Cassazione in una recente pronuncia del marzo 2018 nella quale nel condannare il padre per l&#8217;omicidio del figlio adottivo ha escluso l&#8217;aggravante di cui all&#8217;art. 577 comma 1 cod. pen. non considerando come discendente il figlio adottivo<a href="#sdfootnote10sym">10</a>. La Suprema Corte ha dato dunque prevalenza al rispetto dei principi di riserva di legge e divieto di analogia e, in generale, delle scelte politiche del Legislatore, che sarebbero state lese dalla lettura eccessivamente estensiva della nozione di discendente. La Suprema Corte chiamata a un difficile contemperamento fra i principi richiamati e la concezione di discendente che vive anche nelle altre branche del diritto e nella mutata coscienza sociale, ha optato per la strada più favorevole al reo.</p>
<p style="text-align: justify;">Problematica simile ha riguardato sia l&#8217;applicazione dell&#8217;aggravante prevista per l&#8217;omicidio del coniuge al convivente <i>more uxorio</i> che al coniuge separato. A porre rimedio è intervenuta la legge n. 4 del 2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) che, pur non disponendo nulla circa la evidente disparità di trattamento delle aggravanti in danno del discendente biologico e del discendente non biologico (adottivo), ha riformulato l&#8217;art. 577 cod. pen. punendo con l&#8217;ergastolo non solo l&#8217;omicidio commesso a danno del discendente o dell&#8217;ascendente ma anche quello commesso contro il coniuge anche legalmente separato; contro l&#8217;altra parte dell&#8217;unione civile o contro la persona legata al colpevole da una relazione affettiva o con esso stabilmente convivente. L&#8217;omicidio del coniuge divorziato o dell&#8217;altra parte dell&#8217;unione civile ove cessata è oggi punito invece più lievemente ai sensi dell&#8217;art. 577 comma 2 cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta maggiormente condivisibile la ricostruzione che sforzandosi a dare una coerenza sistematica all&#8217;art. 577 cod. pen. ritiene applicabile l&#8217;aggravante del comma 1 n. 1 ai rapporti di adozione legittimante, disciplinata dalla Legge n. 184 del 1983. Facendo leva sull&#8217;art. 27 comma 1 della L. 184 del 1983 che dispone che «per effetto dell&#8217;adozione l&#8217;adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome», si è sostenuto che l&#8217;applicabilità dell&#8217;aggravante di cui al comma 1 n. 1 dell&#8217;art. 577 cod. pen. all&#8217;adottante o adottato derivi automaticamente in caso di adozione di minori disciplinata dalla L. 184 del 1983, considerato che tale forma di adozione fa acquistare all&#8217;adottato lo <i>status</i> di figlio legittimo. La circostanza di cui al comma 1 n. 1 dell&#8217;art. 577 cod. pen. invece non si applicherebbe nei casi di adozione che non determinano l&#8217;acquisizione di tale status, come i casi di adozione di persone maggiori di età e i casi di adozione speciale, cui fa esplicito riferimento l&#8217;art. 577 comma 2 cod. pen..</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nelle ipotesi di adozione sussisterebbe quel medesimo rapporto di fiducia e di affidamento che caratterizza il vincolo di parentela naturale per cui vi è agevolazione nella commissione del delitto, oltre che un pari disvalore intrinseco della fattispecie in relazione alla carica etica che ne caratterizza la relazione con l&#8217;autore del fatto<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>5.</b> La Corte là dove afferma, seppur laconicamente, che «nel sistema rimane discutibilmente ancora più grave l&#8217;omicidio del figlio naturale rispetto a quello del figlio adottivo» (§6.3 della sentenza), sembra proprio accogliere la tesi della completa equiparazione dello status di figlio adottivo a quello naturale anche nel sistema penale senza eccezioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in commento, la Corte, oltre a rilevare l&#8217;evidente ingiustificata disparità di trattamento del reato commesso in danno del figlio adottivo rispetto a quello del figlio naturale introdotta dalla nuova regola di competenza per materia, stante l&#8217;unicità di status giuridico di figlio, ne evidenza l&#8217;intrinseca irragionevolezza rispetto anche alla opinabile scelta del Legislatore di punire più severamente l&#8217;omicidio del figlio naturale. Con tale ricostruzione risulta contraddittoria e antitetica la disciplina della competenza, oggetto di scrutinio di costituzionalità, che devolvendo al giudice di pace i reati in danno del discendente biologico e al Tribunale quella delle lesioni in danno del figlio adottivo considera più grave la fattispecie di lesioni lievissime in danno del figlio adottivo rispetto a quelle in danno del figlio naturale, ribaltando, quindi, la <i>ratio</i> dell&#8217;art. 577 cod. pen. La norma censurata, ad avviso della Corte, è manifestamente irragionevole là dove «invertendo l&#8217;apprezzamento di disvalore delle condotte, ancor oggi perdurante nel sistema, utilizza non di meno il richiamo proprio all&#8217;art. 577 cod. pen., cui è sottesa una ratio opposta della differenziazione tra discendente e figlio adottivo»<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, poi, rileva che su tale regola di competenza ha inciso indirettamente in ragione del meccanismo formale di rinvio la novella del 2018 sopra richiamata: le lesioni lievissime in danno del coniuge separato e dell&#8217;altra parte che ha cessato l&#8217;unione civile di cui al comma 1 dell&#8217;art. 577 cod. pen. sono di competenza del giudice di pace mentre le lesioni in danno del coniuge divorziato di competenza del Tribunale. Pertanto, dichiara illegittima la disposizione censurata anche nella parte in cui non richiama i soggetti di cui all&#8217;art. 577, comma 1, n.1 previsti dalla nuova formulazione introdotta con la novella della L. 4 del 2018, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione individuata dalla Corte a fronte di tali illegittimità è «la <strong>parificazione</strong> di disciplina (&#038;) <strong>&#8220;in alto&#8221;</strong>, ossia estendendo la stessa regola di competenza alla fattispecie delle lesioni lievissime in danno del figlio naturale come nell&#8217;ipotesi di lesioni lievissime in danno del figlio adottivo e così rendendo inoperante la deroga alla competenza del tribunale ordinario, in linea con il <strong>più elevato livello di contrasto</strong> della violenza domestica, con la conseguente possibilità, in particolare, per il giudice di applicare, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, la misura cautelare personale dell&#8217;allontanamento dalla casa familiare (art. 282-<em>bis</em> cod. proc. pen.), adottabile anche in via d&#8217;urgenza (art. 384-<em>bis</em> cod. proc. pen.)» (§7 cons. in dir.). Il ripristino della legalità, ad avviso della Corte, non può che avvenire parificando il regime di competenza fra le due figure delittuose devolvendo anche le lesioni in danno al figlio naturale al Tribunale tenuto conto anche del maggior allarme sociale che desta tale fattispecie rispetto a quelle che radicano la competenza in capo al giudice di pace.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><b>6.</b> La Corte osserva, infine, che si potrebbe obiettare che la declaratoria di illegittimità della norma censurata che integra una norma in <i>bonam partem</i> possa produrre effetti in <i>malam partem</i>. Come noto, il principio della riserva di legge sancito dall&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere <i>in peius </i>sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche <i>in malam partem</i>, delle c.d. norme penali di favore: «ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall&#8217;applicazione di norme generali o comuni. Esso si connette all&#8217;ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell&#8217;ordinamento sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l&#8217;assenza d&#8217;uno strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria»<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso <i>de quo</i>, la norma censurata è norma di favore in quanto prevede un trattamento più benevolo ma deroga a una norma generale che si riespande automaticamente all&#8217;espunzione della prima dall&#8217;ordinamento, senza la necessità di un intervento del Legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, trattandosi di norma derogatoria di favore, la relativa espunzione produce solo indirettamente effetti in <i>malam partem </i>che derivano piuttosto dalla riespansione automatica della norma generale. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell&#8217;ordinamento &#8211; conseguente alla sua unitarietà &#8211; alla scomparsa della norma incostituzionale, non la conseguenza di un intervento creativo o additivo, precluso alla Corte costituzionale in quanto implicante una compromissione del monopolio del Legislatore sulle scelte di criminalizzazione<a href="#sdfootnote14sym">14</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte affronta, infine, i profili di diritto intertemporale della questione, affermando che la naturale retroattività della sentenza, che produce una conseguente retroattività sfavorevole prevedendo una disciplina sostanziale peggiorativa, cede davanti al principio di irretroattività della disciplina più sfavorevole che opera «per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione (&#038;)»<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, invece, immediata operatività, data la natura in <i>bonam partem</i> l&#8217;applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all&#8217;art. 131 <i>bis</i> cod. pen..</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><b>7.</b> In conclusione, la pronuncia in commento ha l&#8217;esplicito merito di aggiungere uno degli ultimi tasselli nel percorso di equiparazione giuridica dei figli, che risulta non ancora del tutto ultimato come si evince dalla permanenza di una residua distinzione del trattamento sanzionatorio delle aggravanti dell&#8217;omicidio di cui all&#8217;art. 577 cod. pen., che la Corte giudica inequivocabilmente, sebbene in modo incidentale, irragionevole e contraria ai recenti approdi legislativi in materia di filiazione. E ciò lo ha fatto, tenendo presente la <i>ratio</i> dell&#8217;intervento legislativo modificativo della competenza e della generale tendenza all&#8217;inasprimento del trattamento sanzionatorio per quei reati commessi in ambito familiare, e, dunque, temperando il nuovo regime di competenza sostanzialmente più rigoroso nelle sue ricadute applicative con la possibilità di applicare la nuova causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 131<i> bis</i> cod. pen..</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a> Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2017 n. 53683</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a> G. Diotallevi, <i>La competenza penale del giudice di pace</i>, in <i>Dir. Pen. e Processo</i>, 2001, 1, 17</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a> Cfr. Corte cost., 14 dicembre 2018 n. 236, § 5.1. cons. in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a> Per un commento alla normativa, si veda F.Macrì, <i>Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere, </i>in<i> Dir. Pen. e processo</i>, 2014, 1, 11</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a> Art. 1 D.l. 14 agosto 2013 n. 93</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a> Cfr. § 6.1 sent.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a> T. Ferruccio, <i>La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, </i>in<i> Famiglia e Diritto</i>, 2013, 3, 251</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a> Cfr. Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286 § 3.3. del cons. in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a> S. Marani, <i>I delitti contro la persona,</i> Padova, 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a> Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2018, n. 9427</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a> F.R. Fantuzzi, <i>La famiglia nel diritto penale: un concetto unitario?,</i> Trieste, 2006. Così anche D. Falcinelli, voce <i>Famiglia (Tutela penale della)</i>, in <i>Digesto</i>, 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a> <i> </i>Cfr. § 6 cons. in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a> Corte cost., n. 394 del 2006, n. 148 del 1983.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a> Principio ribadito da Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 5</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a> Cfr. §8 Cons. in diritto. Sulla sindacabilità delle norme penali di favore, M. Gambardella, <i>Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore</i>, in <i>Cass. pen.,</i> 2007, 467 ss.; V. Manes., <i>Illegittime le &#8220;norme penali di favore&#8221; in materia di falsità nelle competizioni elettorali</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>; D. Pulitanò<i>, </i><i>Principio di eguaglianza e norme penali di favore</i>, in <i>Corr. mer</i>., 2007, 209.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-margine-della-sentenza-della-corte-cost-n-236-del-14-dicembre-2018-ancora-sullequiparazione-tra-figlio-naturale-e-figlio-adottivo/">Commento a margine della sentenza della Corte cost. n. 236 del 14 dicembre 2018: ancora sull&#8217;equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
