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	<title>Francesca Pizza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesca Pizza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/funzione-compensativa-della-responsabilita-amministrativa-e-impossibilita-di-unazione-preventiva-a-tutela-della-finanza-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 17:38:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzione-compensativa-della-responsabilita-amministrativa-e-impossibilita-di-unazione-preventiva-a-tutela-della-finanza-pubblica/">Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. La questione sottoposta alla Corte. – 2. La (ancora?) dibattuta natura della responsabilità amministrativa. – 2.1 La parola a Strasburgo: l’affaire Rigolio 3. Tutela cautelare e giudizio contabile: limiti di operabilità del rinvio al codice di procedura civile. – 4. Osservazioni conclusive &#160; La questione sottoposta alla Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzione-compensativa-della-responsabilita-amministrativa-e-impossibilita-di-unazione-preventiva-a-tutela-della-finanza-pubblica/">Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzione-compensativa-della-responsabilita-amministrativa-e-impossibilita-di-unazione-preventiva-a-tutela-della-finanza-pubblica/">Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>SOMMARIO: 1. La questione sottoposta alla Corte. – 2. La (ancora?) dibattuta natura della responsabilità amministrativa. – 2.1 La parola a Strasburgo: l’<em>affaire</em> Rigolio 3. Tutela cautelare e giudizio contabile: limiti di operabilità del rinvio al codice di procedura civile. – 4. Osservazioni conclusive<br />
&nbsp;</p>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>La questione sottoposta alla Corte</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Con l’Ordinanza 7 marzo 2016 la Corte dei Conti, nel giudizio di responsabilità amministrativa, ha dato risposta negativa all’accoglimento della tutela cautelare <em>ante causam</em>, escludendo dal novero delle azioni proponibili nei giudizi di condanna, quella volta, in particolare, all’applicazione dei provvedimenti d’urgenza <em>ex</em> art. 700 c.p.c.<br />
L’approfondita motivazione dell’Ordinanza in discorso consente al contempo di porre un punto fermo sulla natura del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, onde evincerne la funzione e i limiti nel contesto legislativo e giurisprudenziale di riferimento.<br />
Orbene, l’esaustività della pronuncia, come detto, consente qualche cenno cursorio, anticipato dalla doverosa sintesi dei termini essenziali di questa vicenda.<br />
Con una delibera del Comitato LEA si chiedeva alle Regioni di incentivare le singole aziende sanitarie alla riorganizzazione delle strutture interne, in adeguamento a parametri <em>standard</em> funzionali ad un innalzamento dei livelli di efficienza e qualità delle prestazioni assistenziali. L’approvazione dell’atto di indirizzo veniva affidata, per la Regione Campania, all’attività del Commissario <em>ad acta</em> il quale, con apposito decreto, fissava, nel complessivo piano di rientro del disavanzo sanitario, specifici indici organizzativi e finanziari a cui le aziende di riferimento avrebbero dovuto attenersi nella successiva gestione.<br />
A tale atto di indirizzo, tuttavia, non aveva fatto seguito alcuna iniziativa delle diverse aziende sanitarie, così profilandosi, ad opinione della Procura Regionale, la paventata ipotesi di un serio pregiudizio alla finanza pubblica. In questa prospettiva, sorge l’esigenza di sollecitare la Corte al fine della concessione della tutela in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.<br />
Un attento esame dell’ordinamento contabile e degli esigui (e per tal ragione certo non determinanti) precedenti della Corte, consente tuttavia di concludere per la non applicabilità della tutela anticipatoria che si tradurrebbe in una (pericolosa) invasione del Giudice contabile nella sfera di attribuzione dell’Amministrazione.<br />
Delineata nella sua essenzialità la vicenda processuale, giova premettere che nel processo contabile il ricorso agli strumenti cautelari è affidato, quasi in prevalenza, alla norma di rinvio di cui all’art. 26 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che rimanda alla disciplina recata nel codice di procedura civile, <em>in quanto applicabile</em>.<br />
Il principale problema interpretativo derivato da questo rinvio cd. <em>dinamico</em><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, che ha costituito oggetto di dibattito da parte di molti commentatori, ha riguardato proprio l’ammissibilità di taluni istituti, di matrice processualcivilistica e la relativa compatibilità con il rito contabile.<br />
Sebbene in materia cautelare, come si avrà modo di approfondire nel corso del presente commento, l’unico rimedio espressamente previsto sia il sequestro conservativo, molti Autori hanno spinto per l’accoglimento di altri strumenti di tutela, tra cui proprio quello fondato sull’art. 700 c.p.c.<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><br />
Per vero, tali riflessioni non possono che essere precedute da una attenta analisi della struttura del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e dell’oggetto che lo connota: l’esistenza di un danno attuale e presente alla finanza pubblica, che è al contempo elemento costitutivo dell’illecito contabile e presupposto per incardinare la giurisdizione di questa Corte.<br />
A tacer (per ora) di ogni altra considerazione, la Decisione in parola, di là dal risolvere la questione contingente, sembra essere destinata a fissare un cruciale snodo per la ricostruzione del dibattito sui ruoli (e limiti) giurisdizionali della Corte dei Conti, evitando così che, soprattutto di fronte ad un sistema processuale legato sempre di più alla logica del risultato più immediato che utile, prevalga l’idea di una tutela “a tutti i costi” che, lungi dall’assicurare certezza e quindi garanzia, rischia di spalancare le porte ad una perniciosa giustizia creativa.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2"><strong>La (ancora?) dibattuta natura della responsabilità amministrativa</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Il tema dei poteri cautelari esercitabili nel processo amministrativo-contabile, come già accennato, trascorre necessariamente per la funzione da attribuire alla responsabilità amministrativa. Gli opposti esiti a cui i diversi orientamenti sono giunti si condensano essenzialmente in due concezioni: da un lato la funzione risarcitoria, dall’altro la funzione sanzionatoria.<br />
È bene precisare fin d’ora che (ormai da decenni) l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile è concorde nell’affermare che la responsabilità amministrativa si connota per aspetti precipuamente compensativi e la sua prevalente funzione risarcitoria la pone in evidente collisione con la responsabilità penale, al contrario, a carattere sanzionatorio-punitivo<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Tale inquadramento avrebbe trovato conferma anche con l’entrata in vigore della Legge 8 giungo 1990, n. 142, il cui art. 58 parla espressamente di “azione di responsabilità” per gli amministratori e i funzionari degli enti locali; mentre all’art. 2 della legge 20 del 1994 si parla di “diritto al risarcimento del danno”.<br />
Partendo da tale imprescindibile premessa, giova, dunque, declinare più compiutamente i vari orientamenti che nel tempo sono stati prospettati.<br />
La natura risarcitoria, in particolare, fa leva sulla funzione, specificamente attribuita all’azione della Corte dei Conti, di reintegrare il patrimonio dell’ente danneggiato dall’illegittima condotta di gestione<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
La tesi che propende per la funzione recuperatoria dell’azione amministrativo-contabile rimanda all’assimilazione che in origine è stata fatta di questa responsabilità a quella civile da fatto illecito, principalmente in ragione del dato testuale dell’art. 82, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato) che legava l’obbligazione risarcitoria dei pubblici funzionari esclusivamente alle attribuzioni e ai doveri d’ufficio e dell’art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo Unico delle leggi sull&#8217;ordinamento della Corte dei Conti) dal quale emergeva una visione strettamente compensativa della riparazione del danno cagionato dal funzionario<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Sempre nel solco tracciato dalla matrice civilistica, un diverso, per quanto affine orientamento, è stato incline ad attribuire alla responsabilità amministrativa natura contrattuale, l’illecito contabile consistendo nella violazione del rapporto negoziale precedentemente instaurato tra l’Amministrazione e il pubblico dipendente responsabile<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Autorevoli voci hanno ritenuto confermata tale ultima impostazione proprio a seguito dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione che ne pone in risalto i profili negoziali<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha confermato in più occasioni la natura contrattuale della responsabilità amministrativa, fondando tra l’altro la tesi in parola anche sull’art. 18, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che collega l’obbligo di risarcimento da parte dell’impiegato alla violazione degli «obblighi di servizio»<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Per altro verso, la personalizzazione dell’illecito e il potere del giudice di ridurre l’addebito graduando lo stesso secondo l’intensità e la gravità della condotta del responsabile, farebbero propendere per la natura pubblicistico-sanzionatoria della responsabilità amministrativo-contabile, la stessa accostandosi alla responsabilità penale, data anche l’officiosità dell’azione attribuita alla Procura contabile<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
In particolare, tale linea interpretativa poggia sul rilievo che, analogamente a quanto accada nel sistema penale, la stessa legge n. 20 del 1994, all’art. 1, co. 1, nel circoscrivere l’elemento psicologico ai soli casi di «dolo o colpa grave», evidenzierebbe la prevalenza del profilo sanzionatorio e della finalità preventiva rispetto a quello, meramente accessorio, del ripristino del patrimonio dell’Amministrazione lesa.<br />
Da un altro punto di vista, allora, il danno erariale, più che la misura del risarcimento, costituirebbe il limite della sanzione irrogata dal giudice a seguito dell’imprescindibile valutazione dell’antigiuridicità e della colpevolezza della condotta del dipendente<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Tale ricostruzione troverebbe conferma anche all’esito di un attento scrutinio di numerosi interventi normativi che si porrebbero proprio nel solco di un “<em>sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo</em>”<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Il quadro normativo a cui si allude<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, tuttavia, per la sua eterogeneità e il carattere prevalentemente emergenziale (le varie disposizioni essendo soprattutto inserite nell’ambito di interventi volti al contenimento della finanza pubblica), non può rappresentare la regola.<br />
Le ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa, per vero, lungi dal costituire plausibile fondamento della natura repressivo-sanzionatoria dell’illecito contabile, devono essere colte esclusivamente nella loro settorialità. La connotazione oggettiva e aggravata della responsabilità che ne deriva, è completamente disallineata rispetto alla disciplina generale e ai criteri di imputazione propri di essa (dolo e colpa grave). L’introduzione di una potestà punitiva all’interno del sistema di responsabilità amministrativa, infatti, sancirebbe un paradossale e inopportuno ritorno al “danno <em>in re ipsa</em>”, tale da radicare una presunzione assoluta di colpa in capo al soggetto pubblico per adozione di un provvedimento illegittimo. La figura, com’è noto, è stata ampiamente superata a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione, n. 500 del 1999 che ha riconosciuto la risarcibilità dell’interesse legittimo e ricostruito, tra l’altro, la nozione di colpa in modo disgiunto dall’illegittimità dell’atto amministrativo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Il principio generale che emerge dalla normativa contabile, al contrario, è impostato sui danni, necessariamente dimostrati e causati dai soggetti legati da un rapporto di servizio alle Pubbliche Amministrazioni con dolo o colpa grave<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Il potere riduttivo dell’addebito da parte del giudice contabile corrisponde, allora, più che ad una visione sanzionatoria dell’illecito patrimoniale di diritto pubblico, alla necessaria correlazione tra danno accertato e danno risarcibile. Così come, in coerenza con la connotazione riparatoria del risarcimento, va letto l’art. 1, co. 1-bis, della legge n. 20 del 1994 che, laddove impone, nel giudizio di responsabilità, di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione di appartenenza, richiama proprio l’istituto di matrice civilistica della cd. <em>compensatio lucri cum damno</em>. Alla base deve cogliersi, dunque, il principio secondo il quale il risarcimento del danno arrecato dall’illegittima condotta del funzionario, non può essere fonte di ulteriore indebito vantaggio per l’Amministrazione, onde la necessità che la prestazione risarcitoria, nel suo esatto ammontare, non possa mai superare l’entità del danno stesso<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2.1"><strong>La parola a Strasburgo: l’<em>affaire</em> Rigolio</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">A far giustizia dello spettro di un “diritto punitivo” nell’ambito della giurisdizione contabile, sta la rilevante pronuncia della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo emessa il 13 maggio 2014, su ricorso (n. 20148/09) proposto da Cesare Luigi Rigolio contro lo Stato italiano.<br />
Nel caso di specie, il ricorrente denunciava la violazione del principio del “ne bis in idem” per essere stato sottoposto a giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti (per danno all’immagine dell’Amministrazione) e a giudizio penale per corruzione (quest’ultimo concluso per prescrizione), invocando, pertanto, gli artt. 6 parr. 1, 2 e 3 Cedu, nonché l’art. 7 della Convenzione e l’art. 2 Prot. n. 7 annesso alla Cedu.<br />
La liquidazione del danno in sede contabile avrebbe fatto seguito ad una mera trasposizione del verdetto penale, per il tramite dell’art. 651 c.p.p. in tema di autorità di giudicato della pronuncia di condanna nei giudizi civili ed amministrativi e determinato, di fatto, l’irrogazione di una <em>sanzione</em> ritenuta particolarmente afflittiva e irragionevole, lesiva oltremodo dei canoni del giusto processo.<br />
La verifica sulla qualificazione “penale” dell’accusa, di cui si discuteva nel giudizio di responsabilità contabile, rimanda immediatamente ai criteri elaborati dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo a partire dalla sentenza <em>Engel e altri c. Paesi bassi</em><a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a><em>.</em> In particolare, ai fini dell’individuazione del carattere sostanzialmente penale di una sanzione per come prevista dall’ordinamento interno, si fa perno su taluni parametri, tra loro non cumulativi: la qualificazione giuridica prevalente negli Stati contraenti; il legame processuale dell’infrazione con la sede penale; la natura punitiva e la gravità della sanzione inflitta anche per scopi preventivi; il legame sostanziale con la violazione penale<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Alla stregua di tali criteri, i giudici europei hanno talvolta concluso, in ordine a determinate misure, per una natura diversa da quella loro attribuita dall’ordinamento interno, che per gravità e afflittività finivano per essere attratte nell’ambito della “materia penale”<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Più in generale, l’impostazione seguita dai giudici della Corte Europea sottende ad una valutazione autonomistica delle nozioni di <em>pena</em> e <em>accusa penale</em>, non vincolata dalle qualificazioni di diritto interno e mossa da un controllo sempre più penetrante della coerenza di vari istituti previsti dalle singole legislazioni con le garanzie fondamentali sancite dalla stessa Convenzione nell’ambito del diritto penale sostanziale e del “processo equo”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Sicché, il giudizio di responsabilità contabile per danno all’immagine dell’Amministrazione, all’esito dell’esame svolto dalla Corte, non è affatto incline ad una natura penalistica. Di contro, il giudizio in parola si ispira a finalità prettamente compensative, ancorandosi al ristoro di un pregiudizio patrimoniale subito dall’Amministrazione. Oltretutto, il danno era stato liquidato in un ammontare non particolarmente pregiudizievole per il ricorrente, a dimostrazione del fatto che la “pena” doveva servire a reintegrare l’Erario (nei limiti) delle conseguenze patrimoniali subite. La mancata previsione, poi, di misure privative della libertà in caso di mancato pagamento, consente alla Corte una decisiva virata verso la natura compensativo-risarcitoria del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="3"><strong>Tutela cautelare e giudizio contabile: limiti di operabilità del rinvio al codice di procedura civile.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Il corretto inquadramento della natura del giudizio di responsabilità (nei termini finora rassegnati) non può che sortire anche l’effetto di circoscrivere i poteri attribuiti al giudice contabile e il novero dei provvedimenti emanabili.<br />
Nella materia cautelare, per i profili che più strettamente riguardano la Decisione in commento, l’unica misura espressamente disciplinata è quella del sequestro conservativo, attualmente previsto dai commi da 2 a 5 dell’art. 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19.<br />
La normativa si completerebbe (il condizionale è d’obbligo) per il rinvio alle norme del codice di procedura civile di cui all’art. 26 del regolamento di procedura (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038), in specie agli artt. 671, ss., c.p.c.<br />
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 19 del 1994, per vero, il regime del sequestro conservativo era affidato all’unica previsione dettata dall’art. 48 reg. proc. a mente del quale «<em>il sequestro conservativo di cui agli artt. 924 e seguenti del codice di procedura civile è, su domanda del procuratore generale, concesso dal presidente della sezione mediante decreto</em>». Si consideri che la novella legislativa è il frutto di una più complessa riforma del processo civile attuata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 che di fatto ha aperto nuovi scenari con cui il sistema processuale contabile è chiamato a confrontarsi.<br />
La necessaria integrazione ordinamentale, tuttavia, che passa proprio attraverso il richiamato art. 26 reg. proc., se da un lato consente di stemperare il rischio di cristallizzazione di una disciplina (il regolamento di procedura del 1933) rispondente ad esigenze sociali non più attuali<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, dall’altro apre la strada ad ulteriori strumenti praticabili nel processo contabile.<br />
Ebbene, come talvolta risulta dalla lettura di testi normativi, i silenzi del legislatore spesso sono più eloquenti delle previsioni stesse. L’art. 26 cit., infatti, laddove impone l’osservanza delle norme di procedura civile «<em>in quanto siano applicabili» </em>e non siano modificate «<em>dalle disposizioni del presente regolamento</em>», rimanda a conclusioni tutt’altro che scontate.<br />
Viene in rilievo, innanzitutto, il limite della compatibilità con le norme speciali del regolamento di procedura n. 1038/1933. L’istituto civilistico, infatti, per poter trovare applicazione nell’ambito del diverso giudizio contabile, deve adattarsi alla peculiare disciplina e alla natura degli interessi tutelati e delle finalità perseguite<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Si rammenti, poi, che le misure cautelari nell’ambito del processo civile e nello stesso processo amministrativo hanno subito una notevole evoluzione al punto da rientrare in un sistema sempre più improntato all’atipicità e all’accelerazione dettata da esigenze di effettività della tutela<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. Tutto questo non fa che evidenziare la limitatezza di una disciplina, quella del sequestro in ambito contabile, scandita al contrario da una precisa sequenza procedimentale: autorizzazione e pronuncia sul ricorso; esecuzione o attuazione; impugnazione del provvedimento.<br />
La rigidità di tale strumento ne dimostra di certo l’inadeguatezza, soprattutto in considerazione del più ampio alveo dei mezzi di cautela patrimoniale che il processo civile ci consegna<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Queste essendo le premesse, alcuni Autori hanno ritenuto ammissibili ulteriori rimedi, quali il sequestro giudiziario, i procedimenti di istruzione preventiva, la denuncia di danno temuto (artt. 1171 e 1172 c.c.) e, in particolare i provvedimenti d’urgenza <em>ex</em> art. 700 c.p.c.<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. L’oggetto di questi ultimi, in particolare, è letteralmente affidato alla discrezionalità del giudice che, sui consueti presupposti del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, concede in via anticipata provvedimenti diretti ad assicurare gli effetti della futura decisione sul merito. In realtà, il vincolo di strumentalità, caratteristica indefettibile di tutte le misure cautelari, sembra aver subito un’attenuazione, proprio con riguardo ai provvedimenti <em>ex</em> art. 700 c.p.c., in seguito alla riforma attuata con la l. 80/2005 e all’introduzione del VI comma dell&#8217;art. 669-<em>octies</em> c.p.c., laddove esclude l’applicabilità della norma ai provvedimenti d&#8217;urgenza. Ne consegue che il provvedimento in parola manterrebbe la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito.<br />
L’atipicità e lo scollamento dall’azione principale, allora, renderebbero ancora più eversivo lo specifico strumento cautelare che, pur se giustificato, ad opinione della Procura Campana, dalla previsione di ingentissimi danni nelle casse dell’Erario, di fatto spingerebbero il giudice contabile verso una pronuncia di tipo anticipatorio e preventivo in netto contrasto con l’asserita tutela strettamente compensativa che a tale giudice deve riconoscersi.<br />
L’accertamento dell’illecito contabile, la quantificazione e liquidazione del danno effettivamente subito dall’Amministrazione (e sempre al netto dei vantaggi conseguiti) costituiscono il baricentro del giudizio di responsabilità.<br />
A rammentare l’esclusione di quello preventivo tra i poteri della Corte dei Conti è la stessa giurisprudenza di legittimità, le cui affermazioni, per intrinseca autorevolezza giuridica rafforzano le conclusioni fin qui rammentate: «<em>né d’altra parte alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale è affidato il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti</em>»<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Non appare più, dunque, così scontato che l’intercettazione delle misure d’urgenza da parte del sistema processuale contabile superi il vaglio di compatibilità perorato dall’art. 26 reg. proc.<br />
La natura pubblica degli interessi sottesi alla tutela cautelare attivata nel giudizio di responsabilità e la diversità delle finalità perseguite rispetto a quelle del creditore privato, rendono il sistema del processo contabile un modello assolutamente autonomo e peculiare a cui non possono essere <em>frettolosamente</em> applicate logiche di rinvio.<br />
Non sfugga poi che il legislatore (contabile) pur avendo avuto plurime occasioni di intervento<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, ha sempre rifuggito (a questo punto è logico ritenere, intenzionalmente) dall’ampliamento espresso dei mezzi cautelari a tutela delle ragioni del credito erariale.<br />
A ciò si aggiunga che il timore che la contrastata interpretazione restrittiva del rimando al c.p.c. conduca al prevalere di una assenza di tutela, non ha finora portato a convincenti applicazioni giurisprudenziali. Come ricorda la stessa Ordinanza in commento sono davvero esigui i precedenti in cui la Corte ha ritenuto di fare applicazione del rimedio specifico <em>ex</em> art. 700 c.p.c. e che certo, per diversità di materia (aggio esattoriale e giudizi pensionistici) e per le deboli argomentazioni a sostegno (non sufficienti, pertanto, a fornire un valido contributo all’interpretazione dell’assetto normativo in materia cautelare), sono destinati a rimanere isolati.<br />
Sicché, declinando il sempre attuale criterio dell’<em>ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit</em>, si potrebbe concludere definitivamente per l’inammissibilità di tutele atipiche, a carattere preventivo e d’urgenza.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4"><strong>Osservazioni conclusive.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La Decisione in commento mostra apprezzabile franchezza nell’escludere la praticabilità di un’azione preventiva positiva, da ciò derivando, tra l’altro, un palese sconfinamento del provvedimento giurisdizionale nell’area dei poteri di autotutela dell’amministrazione; l’Ordinanza si intesse altresì correttamente nelle trame del giudizio contabile e dello spirito che lo anima.<br />
Di là dalla delimitazione della tutela processuale alla accertata sussistenza di un pregiudizio alla finanza pubblica presente e attuale, la tendenzialità compensativa della responsabilità amministrativa rimanda necessariamente al ripudio, da parte della nostra esperienza giuridica, dei danni punitivi che hanno, al contrario, trovato disinvolta applicazione soprattutto negli ordinamenti di Common law<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. Si tratta dei cd. danni multipli con funzione di deterrenza punitiva che affidavano il risarcimento del danno a tecniche liquidative basate, appunto, sui multipli del danno cagionato. Nel nostro sistema ordinamentale, la piena emancipazione dell’illecito civile da quello penale, ha spinto verso l’affermazione di un assetto della responsabilità strettamente compensativo, rispondente al principio di certezza del diritto che impone l’equivalenza della somma corrisposta dal danneggiante al pregiudizio sofferto dal danneggiato<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Del pari, il modello attuale di responsabilità contabile prende le distanze anche dalla logica para-sanzionatoria che veniva a profilarsi nell’antico processo <em>per</em> <em>pecunias repetere</em>, l’azione pubblica nota all’epoca dell’antica Roma, volta ad ottenere il risarcimento per l’illecito arricchimento dei funzionari<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. La pena per il <em>crimen</em>, in realtà, da pecuniaria (almeno fino all’età Ciceroniana) divenne sempre più afflittiva, fino a prevedere la <em>deportatio</em>, se non addirittura la <em>pena capitis</em><a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Evidentemente lontane, per distanza temporale e contenuto, appaiono oggi la concezione dell’illecito erariale e la logica che muove l’azione amministrativa, per quanto ancora attuali possano essere gli intenti di moralizzazione delle condotte di dipendenti e amministratori pubblici.<br />
È di rilievo, al riguardo, la precisazione fatta dalle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con la quale, fra l’altro riprendendo la pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso Rigolio c. Italia, si è ribadita la natura risarcitoria della responsabilità patrimoniale, precisando: «<em>la natura dell’oggetto della cognizione (…) con la sua struttura contrattuale-extracontrattuale si inserisce nell’archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria (…), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch’essa patrimoniale, che comunque non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale</em>»<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
La proliferazione di ipotesi tipizzate di responsabilità nei recenti interventi normativi, come si è già avuto modo di ribadire, non confermano le finalità sanzionatorie del sistema amministrativo-contabile, piuttosto esaltano la regola della giurisdizione della Corte dei Conti su qualsiasi danno erariale, in ossequio al dato costituzionale (art. 103 Cost.) e alla stessa legge 14 gennaio 1994, n. 20. L’intento del legislatore non può essere letto oltre l’apprezzabile sforzo di incoraggiare i pubblici funzionari a condotte virtuose.<br />
Evidente allora e&#8217; l’aporia che ne conseguirebbe, non essendo, in questo caso, l’eventuale potestà punitiva dello Stato sorretta da un’adeguata garanzia di riserva di legge<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>; su tali premesse, le finalità sanzionatorie-preventive dovrebbero quindi mantenersi estranee all’azione giuscontabile, soprattutto in considerazione di altre e ugualmente valide ragioni.<br />
L’obiettivo del processo innanzi alla Corte dei Conti non è, infatti, quello di ostacolare l’azione dei pubblici dipendenti, ma di stimolarla contemperando le esigenze di giustizia con quelle di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. In altre parole, la prospettiva di incorrere in facili responsabilità, potrebbe determinare il rischio di rallentamenti e inerzie nello svolgimento degli incarichi e far sorgere nel pubblico funzionario il “timore della firma” in atti, provvedimenti o contratti<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Le riflessioni che precedono hanno trovato conferma in un precedente della Corte Costituzionale in cui l’esclusione della colpa lieve dai criteri di imputazione dell’illecito, è stato ritenuto legittimo e conforme alle peculiarità del sistema di responsabilità amministrativa: «<em>Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l&#8217;istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell&#8217;attività debba restare a carico dell&#8217;apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo</em>»<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p><a name="_GoBack"></a></p>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni e controlli</em>, Milano, 2013, 441, ss. e 601, ss.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> V. GARRI, <em>I giudizi innanzi alla Corte dei Conti</em>, Milano, 2007, 477.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. C. Conti, Sez. I, sent. 4 luglio 1949, n. 32; C. Conti, sent. 22 gennaio 1979, n. 38; C. Conti, Sez. II, sent. 20 febbraio 1996, n. 1, C. Conti, Sez. III, sent. 12 ottobre 2004, n. 542/A; C. Conti, Sez. Riun., 20 giugno 2006, n. 1/QM.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Ex</em> <em>multiis</em>, C. Conti, Sez. Riun., 18 giugno 2015, n. 28/QM; C. Conti, Sez. giur. Campania, sent. 6 marzo 2011, n. 359.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si vedano sul punto, RISTUCCIA, <em>Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1997, 3, 245; MADDALENA, <em>Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in Cons. St. 1994, II, 1427. L’A. parla addirittura di “errore storico” in riferimento alla configurazione contrattuale della responsabilità amministrativa, fondandosi il relativo giudizio esclusivamente sull’ingiustizia del danno prodotto, anziché sull’accertamento dell’inadempimento degli obblighi da parte del funzionario.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si rimandi a VITTA, <em>Contrattualità della responsabilità del funzionario verso l’amministrazione pubblica</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1950, I, 13, ss.; SCHIAVELLO, <em>La nuova conformazione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2001, 8 ss.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> TENORE, <em>La responsabilità amministrativo contabile</em>, in ID. (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2013, 52.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Ex plurimis</em>, Corte Cost., 29 gennaio 1993, n. 24, in <em>Riv. C. Conti</em> 1993, 1, 199 che, proprio in relazione agli obblighi di servizio scaturenti dal sottostante rapporto tra Amministrazione e funzionario, fra l’altro, esclude la giurisdizione della Corte dei Conti nel caso di danno cagionato ad un ente diverso da quello di appartenenza. Tra le storiche sentenze della Consulta che optano per la natura contrattuale, si veda anche Corte Cost., 15 dicembre 1949, n. 32, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>. Sul richiamo agli «obblighi di servizio», cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 744, in <em>Giust. Civ. mass</em>., 1999, 2145.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A sostegno della tesi pubblicistica, sia consentito rinviare in dottrina a TANGO, <em>Della responsabilità negli ordini costituzionali</em>, Roma, 1899, 147 ss., STADERINI, <em>Responsabilità amministrativa e contabile</em>, voce in <em>Digesto disc. pubbl</em>., vol. XIII, 1997, 206. Per un approfondimento del tema cfr. anche MADDALENA, <em>Per una nuova configurazione della responsabilità amministrativa</em>, in <em>Cons. St</em>., 1976, II, 831 e ID., <em>Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St</em>. 1994, II, 1427. L’A., in particolare, sottolinea come la funzione repressivo &#8211; sanzionatoria è evidenziata anche dalla preminenza attribuita alla figura del danneggiante, rispetto al soggetto danneggiato (Pubblica Amministrazione), dalla personalità dell’illecito, desunta dall’art. 1, co. 1, l. n. 20 del 1994 che ha sancito la regola dell’intrasmissibilità della responsabilità agli eredi e l’attenuazione del criterio di solidarietà passiva tra i corresponsabili, prevista dall’art. 1, c. 1-quater della l. n. 20, dovendo il giudice condannare ciascuno «per la parte che vi ha preso».</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Così, GARRI, <em>I giudizi, </em>cit., 157. Per un’esaustiva analisi sul punto, si veda il mirabile contributo di RAELI, <em>Il modello della responsabilità amministrativa come “clausola generale” e le fattispecie sanzionatorie</em>, in <em>www.lexitalia.it</em>, V, 2014.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L’espressione è tratta dalla Relazione sull’attività svolta nel 2011, pubblicata in occasione dell’<em>Inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 della Corte dei Conti</em>, cui si rinvia per un approfondimento del profilo in esame.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Sotto questo specifico punto di vista, si inserisce ad esempio l’art.20, comma 12 della legge 15 luglio 2011, n.111, che ha introdotto il comma 111-ter all’art.1 della legge n.220/2010, ai sensi del quale possono essere irrogate sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di dieci volte l’indennità percepita, agli amministratori degli enti locali ed al responsabile del servizio economico- finanziario, qualora si accerti che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito “<em>mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive</em>”. Sanzione che riecheggia una finalità punitiva è ipotizzata all’art. 1, comma 593, della legge finanziaria per il 2007 che, al superamento del limite retributivo imposto, condanna sia l’amministratore che il beneficiario al pagamento di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.<br />
Del pari, la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del d.l. n. 174 del 2012 (recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”) che all’art.3 ha modificato l’art. 148, d.lgs. n. 267 del 2000, introducendo sanzioni a carico degli amministratori in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di pubblicità del proprio stato patrimoniale. Tale sanzione va “<em>da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila</em>”.<br />
Non sfugge, poi, che sempre la legge n. 213 cit. introduce all’art. 3, di modifica dell’art. 248, co. 5, d.lgs. 267 del 2000, la pena accessoria dell’impossibilità di ricoprire per un periodo di dieci anni determinati incarichi istituzionali da parte degli amministratori in carica al tempo del dissesto e condannati anche con sentenza non passata in giudicato. Viene, inoltre, prevista per i medesimi soggetti l’irrogazione di una “<em>sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”. </em>Tra le altre disposizioni, si richiama anche l’art. 30, co. 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria per il 2003) che attribuisce alla Corte dei Conti il potere di irrogare agli amministratori la condanna ad una pena pecuniaria “<em>pari ad un minimo di cinque volte fino ad un massimo di venti</em>” qualora dagli stessi sia deliberato il ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d’investimento. La finalità sanzionatoria “pura” di tale norma, dettata in attuazione dell’art. 119 Cost. a tutela dell’equilibrio economico-finanziario degli enti locali, è stata sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 5 novembre 2004, n. 320, in <em>www.giurcost.org</em>. Sia consentito un doveroso richiamo, per ulteriori profili critici, a REBECCHI, <em>Recenti fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa Incremento delle tutele o “trappola della tipicità”?</em>, in <em>www.amcorteconti.it</em>. Vedasi anche CIARAMELLA, <em>Le recenti disposizioni sanzionatorie delle patologie nel conferimento degli incarichi di consulenza da parte di amministrazioni pubbliche</em>, in <em>www.amcorteconti.it</em>.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sul punto, si rendono indispensabili alcune riflessioni. Occorre dare conto, sia pure brevemente, proprio dell’evoluzione giurisprudenziale sui criteri di imputazione (in specie quello soggettivo della colpa) dell’illecito amministrativo che oggi informano i caratteri, i limiti e la natura della responsabilità civile dell’amministrazione. In materia di attività provvedimentale, la giurisprudenza consolidatasi prima della storica pronuncia delle Sezioni Unite sulla risarcibilità dell’interesse legittimo (sent. n. 500/1999) riteneva che la colpa sussistesse <em>in re ipsa</em>, nella stessa illegittimità dell’atto amministrativo.<br />
La presunzione assoluta di colpa era implicita nell’adozione del provvedimento illegittimo, in disparte valutazioni sulla natura del vizio che inficiasse l’atto.<br />
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 500 del 1999 hanno superato tale indirizzo, affermando la natura extracontrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione e, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 2697 c.c., hanno attribuito al privato l’onere della prova anche dell’elemento soggettivo della colpa. Quest’ultima, tuttavia, era ancora intesa come “colpa di apparato”, riferita all’organizzazione amministrativa nel suo complesso più che al singolo funzionario.<br />
Le evidenti difficoltà probatorie a cui andava incontro il privato hanno spinto altra parte della giurisprudenza ad introdurre il c.d. principio dispositivo con onere acquisitivo, in base al quale il ricorrente aveva l’onere di provare solo l’illegittimità del provvedimento o del ritardo, spettando poi all’Amministrazione la prova liberatoria circa la sussistenza di circostanze esimenti, quali, la misura della discrezionalità ad essa attribuita, i precedenti giurisprudenziali o la complessità del contesto di fatto da cui fosse dipesa la violazione di legge.<br />
A questo orientamento, si è contrapposto l’inquadramento della responsabilità della P.A. in un’ottica contrattuale, in specie da contatto sociale qualificato, instaurandosi tra privato e amministrazione un rapporto improntato alla rigida osservanza di norme procedimentali. Di qui, l’attribuzione al privato dell’onere di provare il titolo del suo diritto e del danno subito e la mera allegazione della colpa dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c.<br />
Il più recente orientamento, tuttavia, qualifica la responsabilità dell’amministrazione come extracontrattuale e l’illegittimità dell’atto è considerata solo un indice presuntivo della colpevolezza, superato, tuttavia, in presenza di errore scusabile, insito in taluni criteri oggettivi: ambiguità della normativa applicabile, novità delle questioni, oscillazioni giurisprudenziali in materia.<br />
Tale impostazione avrebbe ricevuto un avallo normativo dall’art. 30, comma 2, c.p.a., il quale, disciplinando l’azione risarcitoria, fa riferimento al “<em>danno ingiusto</em>” derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa ovvero,  dal mancato esercizio di quella obbligatoria.<br />
Sul punto, Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169; Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012; Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114; Cons. St., sez. V, 22 febbraio, 2010, n. 1038 e, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1170.<br />
In dottrina, si rimandi a GALLI, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, 2011, 1369, ss.; per una ricostruzione della responsabilità basata su un “contatto amministrativo qualificato”, v. CASTRONOVO, <em>Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione</em>, in <em>Jus</em>, 654, ss.; ID., <em>L’interesse legittimo varca la frontiera della responsabilità civile</em>, in <em>Europa e dir. priv</em>., 1999, 1268, ss. PROTTO, <em>La responsabilità dell’Amministrazione per lesione di (meri interessi legittimi): aspettando la Consulta</em>, in <em>Resp. Civ. prev</em>., 1998, 992; ID., <em>La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi come responsabilità da contatto amministrativo qualificato</em>, in <em>Resp. Civ. prev.</em>, 2001, 213, ss.; GIACCHETTI, <em>La responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione nel quadro del superamento della dialettica diritti soggettivi &#8211; interessi legittimi</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 2000, II, 2037, ss.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In questi termini si esprime la sentenza della Corte Cost., del 23 marzo 1983, n. 72, in <em>www.giurcost.org</em>., che espressamente esclude, nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, la configurabilità di una <em>responsabilità formale</em>, che prescinda sia dalla produzione di un danno patrimoniale effettivo che dall’elemento psicologico.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Ex multiis</em>, Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2005, n. 13401, in <em>Dir. e giust</em>., 2005, 32, ss.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 23 novembre 1976, <em>Engel e altri c. Paesi Bassi</em></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si veda, PALIERO, <em>“Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale</em>, in <em>Riv. It. Dir. proc. Pen.</em>, 1985, 894 ss.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Ex multiis</em>, C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 10 maggio 2012, ad oggetto la nota vicenda “Punta Perotti” e C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 marzo 2014, nel ricorso n. 18640/10 &#8211; <em>Grande Stevens e altri c. Italia.</em></div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> In generale, cfr. ROMANO-PARROTTA-LIZZA, <em>Il diritto ad un giusto processo, tra Corte internazionale e Corti nazionali</em>, Milano, 2002, 85, ss.; SALMONI, <em>La Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee e i diritti fondamentali</em>, in FALZEA – SPADARO &#8211; VENTURA (a cura di), <em>La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa</em>, Atti del Seminario svolto a Copanello, Torino, 2003; sulle ripercussioni in Italia del diritto al giusto processo e legge Pinto (l. n. 89/2001), v. CHIAVARIO, <em>Art. 6, Diritto ad un processo equo, </em>in BARTOLE – CONFORTI &#8211; RAIMONDI (a cura di)<em> Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, Padova, 2001.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> La prevalenza dei commentatori ha attribuito, infatti, natura “<em>dinamica</em>” al rinvio in parola, con ciò consentendo il recepimento dei continui interventi legislativi e rendendo permanente il lavoro di integrazione degli interpreti dell’antico regolamento contabile con i modelli processuali più recenti. Cfr. GARRI, <em>I Giudizi, </em>cit., 365; SCOCA (a cura di), <em>La responsabilità amministrativa e il suo processo, </em>Padova, 2005, 446, ss.; SCIASCIA, <em>Manuale di diritto processuale contabile</em>, Milano, 2012, 607, ss.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Analoghe riflessioni sono svolte da CARRA, <em>La disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti. Criticità e limiti del ricorso alle norme del codice di procedura civile: il sequestro conservativo</em>, in <em><a href="http://www.corteconti.it/">www.corteconti.it</a>. </em></div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> V. LUMETTI, <em>Processo amministrativo e tutela cautelare</em>, Padova, 2012, 57; SAITTA, <em>L’atipicità delle misure cautelari nel processo amministrativo, tra mito e realtà</em>, in <em>Giur. Amm</em>. 2006</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. PILATO, <em>La responsabilità amministrativa. Profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/94,20/94 e 639/96</em>, Padova, 1999, 299, ss.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Si vedano sul punto, NOVELLI, <em>I provvedimenti cautelari nei giudizi contabili</em>, Milano, 2009, 26, ss.; GARRI, <em>I giudizi</em>, cit., 371.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cass., Sez. Un., sent. 22 dicembre 2009, n. 27092</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Si segnali, solo a titolo esemplificativo, l’aggiunta dell’ulteriore comma all’art. 69 r.d. n. 2440/1923, il quale ha esteso il novero delle amministrazioni che possono ricorrere al fermo amministrativo, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 5-decies del d.l. n. 182/2005, convertito in Legge n. 231/2005 e, in particolare, la Legge Anticorruzione n. 190 del 2012, ha introdotto un nuovo comma 1-septies nell’art. 1, l. n. 20/1994, ai sensi del quale «<em>Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale</em>».</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. Corte dei Conti, Sez. III, sent. 6 febbraio 2015, n. 68, in cui si afferma: «<em>Concordemente all’insegnamento della Corte di Cassazione (di recente, sentenza 8 febbraio 2012, n. 1781), questa Sezione ritiene estranea al nostro ordinamento &#8211; che non accoglie l’istituto, proprio del diritto statunitense, dei </em>punitive damages<em> &#8211; una concezione della responsabilità civile e del risarcimento del danno con finalità punitive e sanzionatorie, ritenuta dalla giurisprudenza contraria all’ordine pubblico interno</em>».</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. FAVA, <em>Lineamenti storici, comparati e costituzionali del sistema della responsabilità civile</em>, in ID. (a cura di), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2009; ID., <em>Punitive damages e ordine pubblico. La Cassazione blocca lo sbarco</em>, in <em>Corr. Giur.</em>, 2007, 498, ss.; ID., <em>Funzione sanzionatoria dell’illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico</em>, in <em>Corr. Giur</em>., 2009, 525-529; BUSNELLI, G. SCALFI (a cura di), <em>Le pene private</em>, Milano, 1985; ZENCOVICH, <em>Il problema della pena privata nell’ordinamento italiano: un approccio comparativo ai “punitive damages” di “common law</em>”, in <em>Giur. It</em>., 1985, II, 12-26.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Per una lucida disamina sul punto, sia doveroso il rinvio alle riflessioni di REBECCHI, <em>Note sul </em>crimen repetundarum<em>: alle radici delle azioni recuperatorie collegate ad illeciti penali</em>, in <em><a href="http://www.contabilita-pubblica.it/">www.contabilita-pubblica.it</a>. </em>Le novità introdotte dalla Legge anticorruzione (l. 27 maggio 2015, n. 69) offrono all’A. l’occasione per ripercorre storicamente il processo “<em>per pecunias repetere</em>”, contrapponendolo all’odierno giudizio per responsabilità erariale fondato, al contrario, su logiche risarcitorie e strettamente compensative.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si rimandi alle riflessioni di VENTURINI, <em>Studi sul «crimen repetundarum» nell’età Repubblicana </em>Milano, 1979, 505, ss. e LAFFI, <em>Studi di storia romana e di diritto</em>, Roma, 2001, 559, ss.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> C. Conti, Sez. Riun., 18 giugno 2015, 28/QM.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Si noti in proposito l’attenta analisi condotta da MERUSI, <em>Pubblico e privato nell’istituto della responsabilità amministrativa ovvero la riforma incompiuta</em>, in AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, Atti del LI convegno di studi di scienza dell’amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006, 111, ss.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Le parole virgolettate sono di TENORE, <em>La responsabilità amministrativo-contabile</em>, cit., 63.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> C. Cost., 20 novembre 1998, n. 371, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/funzione-compensativa-della-responsabilita-amministrativa-e-impossibilita-di-unazione-preventiva-a-tutela-della-finanza-pubblica/">Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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