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	<title>Francesca Muccio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesca Muccio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La rigenerazione urbana ed edilizia tra pubblico e privato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-rigenerazione-urbana-ed-edilizia-tra-pubblico-e-privato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rigenerazione-urbana-ed-edilizia-tra-pubblico-e-privato/">La rigenerazione urbana ed edilizia tra pubblico e privato</a></p>
<p>  &#8220;Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l&#8217;energia umana  e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rigenerazione-urbana-ed-edilizia-tra-pubblico-e-privato/">La rigenerazione urbana ed edilizia tra pubblico e privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rigenerazione-urbana-ed-edilizia-tra-pubblico-e-privato/">La rigenerazione urbana ed edilizia tra pubblico e privato</a></p>
<p>  <br /> <strong>&#8220;<em>Siamo un Paese straordinario e bellissimo, </em></strong><br /> <em><strong>ma allo stesso tempo molto fragile. </strong></em><br /> <em><strong>È fragile il paesaggio e sono fragili le città, </strong></em><br /> <em><strong>in particolare le periferie. </strong></em><br /> <em><strong>Ma sono proprio le periferie la città del futuro, </strong></em><br /> <em><strong>quella dove si concentra l&#8217;energia umana</strong></em><br /> <em><strong> e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. </strong></em><br /> <em><strong>C&#8217;è bisogno di una gigantesca opera di rammendo </strong></em><br /> <em><strong>e ci vogliono delle idee</strong></em><strong>&#8220;</strong><br />  <br /> <strong>1. PREMESSA</strong><br /> La rigenerazione urbana non è solo una sfida dell&#8217;urbanistica moderna, perché tale tematica, che induce ad una nuova visione in prospettiva di città, coinvolge diversi ambiti, da quello culturale a quello economico, da quello sociale a quello giuridico, fiscale ed ambientale. Ripensare i centri urbani è un obiettivo ambizioso ed importante al contempo, anche considerando l&#8217;enorme &#8220;patrimonio costruito&#8221; da riconvertire di cui l&#8217;Italia è dotata<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Una riconversione che non può che passare attraverso quel miglioramento delle prestazioni sismiche, energetiche, di sicurezza ed ambientali, che rende la rigenerazione a tutti gli effetti percepita quale tema del futuro, con il fine precipuo del contenimento dell&#8217;uso del suolo. E ciò anche in virtù dei moniti e degli obiettivi che, di continuo, l&#8217;Unione europea e la Comunità Internazionale più in generale lanciano, primo fra tutti il consumo netto di suolo pari a zero, fissato per il 2050. E&#8217; dunque evidente come quello della rigenerazione sia, altresì, tema complesso e sfaccettato, anche in virtù della mancanza, nel nostro Paese, di specifica normativa di riferimento. Complessità, invero, derivante anche dalla necessaria analisi dei singoli fenomeni non in modo avulso dal contesto di riferimento, come nulla più che monadi, ma l&#8217;uno in inevitabile correlazione con l&#8217;altro, a causa delle incessanti implicazioni che li legano. Il presente lavoro, aggiornato alle novità normative sino al febbraio 2019, non ha pretese di esaustività, ma intende gettare luce sui diversi e variegati aspetti della rigenerazione, che recentissimi Disegni di legge hanno riportato al centro del dibattito, non solo giuridico, nel nostro Paese.</p>
<p> <strong>2. UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE</strong><br /> Definire la rigenerazione urbana vuol dire evocare quei principi di sostenibilità<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> e partecipazione sociale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> cui il diritto ambientale ci ha oramai resi avvezzi. Il primo, come noto, induce ad un uso razionale delle risorse, che soddisfi le generazioni presenti e non comprometta quelle future; il secondo guarda, invece, ad un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini, in un&#8217;ottica di (cor)responsabilità e razionalità nelle loro scelte. Sebbene una univoca definizione ancora tardi ad arrivare, certo può dirsi che rigenerare significa manutenere le infrastrutture e recuperare (ovvero sostituire) gli spazi esistenti, con lo scopo di un loro efficiente uso, nonché di una loro valorizzazione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. In altre parole, rigenerare vuol dire riportare la periferia nel cuore del dibattito culturale, rivoluzionando l&#8217;atavica concezione di luogo in cui l&#8217;interesse del singolo prevale su quello della collettività, spesso originando uno squilibrio nell&#8217;uso e nelle funzioni degli spazi costruiti. Ciò, in contrapposizione ai centri storici, ove la tradizione ha sempre inteso raggiunto un equilibrio stabile tra interesse del singolo e della collettività<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. Orbene, con la rigenerazione, ad essere interessate dagli interventi urbanistico &#8211; edilizi sono in prevalenza le periferie, mentre i centri storici, custodi di fondamentali valori identitari, tendono a non essere trasformati, dal momento che il precipuo obiettivo è in genere quello di reinserire i loro singoli manufatti, quando ammalorati, in un circuito di riutilizzo<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. In buona sostanza, non pare arduo affermare che parlare di rigenerazione significa dotarsi di quegli strumenti che si chiamano corresponsabilità ed interessamento alle dinamiche sociali, dell&#8217;oggi, ma, a ben guardare, anche del prossimo futuro.</p>
<p> <strong>3. UN PROGETTO RIVOLUZIONARIO </strong><br /> Da quanto detto, è facilmente percepibile come quello della rigenerazione urbana sia, dunque, tema sensibile, affondante le sue radici in un contesto ampio, segnato dall&#8217;assottigliamento sempre maggiore del suolo, da cambiamenti climatici repentini, nonché da abusivismo edilizio spesso sfrenato. Fattori cui va ad aggiungersi il costante ammaloramento di manufatti e strutture, rispetto ai quali il semplice rinnovamento urbano, con interventi di demolizione e ricostruzione, non pare più possibile né, tantomeno, economico o al passo con i tempi. La rigenerazione urbana, difatti, pone il riuso tra i suoi fini precipui (spesso stabilendo, per le nuove costruzioni, l&#8217;impiego di percentuali di materiale già utilizzato), comunque nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, salute pubblica ed efficienza energetica. Con la rigenerazione, in altri termini, non è solo il singolo immobile, ma anche l&#8217;ambito in cui esso si colloca a dover vedere migliorata la sua qualità. Fondamentale, in quest&#8217;ottica, il raccordo tra la disciplina statale e quella regionale, con debiti meccanismi sostitutivi, come si vedrà, per il livello di governo più elevato<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.</p>
<p> <strong>4. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</strong><br /> Ricca è la normativa di riferimento della rigenerazione urbana, segnata dal minimo comune denominatore della esauribilità e dell&#8217;impermeabilità del suolo. Solo nell&#8217;ultimo decennio, principiando dalla &#8220;Strategia tematica per la protezione del suolo&#8221; del 2006, è possibile cogliere la serie di &#8220;indirizzi&#8221; dati dall&#8217;Unione Europea al fine di ridurre gli effetti negativi del consumo del suolo stesso e, in particolare, del fenomeno della impermeabilizzazione (<em>soil sealing</em>). Nel 2011, la &#8220;Tabella di marcia verso un impiego efficiente delle risorse&#8221; ha, invece, affermato la necessaria occupazione netta di terreno pari a zero, da perseguirsi entro il 2050. Obiettivo valutato come preminente anche dal &#8220;Settimo Programma di Azione Ambientale&#8221;, stilato dal Parlamento europeo nel 2012, che lo ha riconnesso all&#8217;uso efficiente delle risorse e alla più vasta tutela ambientale, nonché dalle &#8220;Linee Guida per limitare, mitigare e compensare l&#8217;impermeabilizzazione del suolo&#8221;, indicate dalla Commissione europea nel 2012, che ha demandato la disciplina di dettaglio agli Stati membri. Una menzione non può, infine, eludersi al &#8220;Sistema di monitoraggio Copernicus&#8221;<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, che, nel 2018, evocando non solo le aree edificate, ma anche le loro modalità d&#8217;uso, è giunto alla conclusione che l&#8217;impoverimento del sistema ecologico ed ambientale è anche dipeso dalla mancata adozione di criteri di contenimento dell&#8217;uso del suolo, nonché di incentivi al riuso. Trattasi di principi &#8211; questi ultimi &#8211; che trovano espressione tanto nella Convenzione europea del paesaggio<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, quanto negli artt. 11 e 191 del TFUE<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, nonché conferenza con gli artt. 9, 44<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> e 117 della nostra Costituzione. A ben guardare, tuttavia, la rigenerazione urbana potrebbe venire riconnessa anche ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all&#8217;art. 2 Cost.<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, considerati gli aspetti della valorizzazione ad essa sottesi ed in considerazione, altresì, delle spinte e degli obiettivi di integrazione che, per il tramite di essa, si intende perseguire. Ed invero, il contenimento dell&#8217;uso del suolo è non solo da ambire in virtù della sua esauribilità (e della sua impermeabilità), ma anche al fine della integrazione sociale, della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché al fine di garantire strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.</p>
<p> <strong>5. LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SULLE GREEN CITY</strong><br /> Da ultimo, non per importanza, in tale quadro normativo, si colloca di diritto la prima &#8220;<em>Conferenza nazionale sulle green city</em>&#8220;, tenutasi a Bologna nell&#8217;ottobre 2018, la quale ha acceso i riflettori sui principali temi ambientali, al fine di rendere &#8220;più <em>green</em>&#8221; le città italiane, migliorando la qualità ecologica, il benessere dei cittadini, l&#8217;inclusione sociale e lo sviluppo locale. Come rilevato dallo stesso Presidente della &#8220;Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile&#8221;, appare preminente, in questo contesto, la sensibilizzazione sulla necessità del risparmio, dell&#8217;uso efficiente delle risorse, sull&#8217;adattamento al cambiamento climatico, sulla mobilità sostenibile<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> e sull&#8217;economia circolare. Non a caso, i punti salienti delle &#8220;Linee Guida per le green city&#8221; concernono il miglioramento della qualità urbanistica e architettonica delle città, per tutelare e preservare i valori storici e identitari, la necessaria dotazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane, la qualità dell&#8217;aria, la riqualificazione, il recupero e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, con il miglioramento della loro efficienza energetica, con un uso più efficiente dell&#8217;acqua e il potenziamento delle altre caratteristiche ecologiche. Nelle &#8220;Linee Guida&#8221; trovano, altresì, spazio lo sviluppo della prevenzione e del ciclo dei rifiuti verso un&#8217;economia circolare, nonché l&#8217;ecoinnovazione per il tramite del patrimonio tecnologico ed informatico oramai disponibile: banda larga e digitalizzazione delle tecnologie verdi<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.</p>
<p> <strong>6. IL GOVERNO DEL TERRITORIO</strong><br /> E&#8217; dunque manifesto come la rigenerazione urbana ed il riuso del suolo non possano che vedere in sinergia l&#8217;azione nazionale e quella regionale (l&#8217;una e l&#8217;altra nel rispetto dei propri poteri ed attribuzioni), siccome entrambi ricadenti nell&#8217;alveo del c.d. &#8220;governo del territorio&#8221;, materia di competenza concorrente ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Ne deriva che, in tale ambito, debba essere lo Stato a fissare i principi fondamentali per il tramite di leggi-cornice e che, invece, nel merito, debbano essere le Regioni a legiferare e regolamentare. Come noto, il &#8220;governo del territorio&#8221; ha trovato nella Legge n. 1150 del 1942 la sua prima organica normativa. Tuttavia, da più parti si sono levate voci su un necessario superamento di tale Legge, che pone, quale figura centrale, il Piano Regolatore Generale<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, il quale, di fatto, ha determinato il fiorire di plurimi Piani complessi ed integrati; pluralità che ha reso complicata la materia, ora necessitante di una riconduzione in un quadro unitario, anche al fine di superare le troppo spesso rigide prescrizioni di cui ai P.R.G. Rigidità che mal si attaglia alle frequenti trasformazioni territoriali ed urbane, nonché al tema della rigenerazione, in luogo del consumo di ulteriore suolo. Ciò di cui, insomma, si necessita sono sistemi urbanistici flessibili sul dinamico modello europeo. Sistemi che favoriscano perequazione, compensazione ed incentivazioni urbanistiche, consentendo di intervenire, in modo più incisivo, sulla rigenerazione<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. A ciò si aggiunge la vetustà della disciplina degli standard urbanistici contenuta nel D.M. 1444/1968<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, improntata, come dalla stessa Ance rilevato<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, ad un modello territoriale incentrato sul reperimento di dotazioni urbane di tipo meramente quantitativo (mq/abitante), nettamente contrastante con il principio della riduzione del consumo di suolo. Appare, dunque, evidente la fondamentale funzione rivestita dalla pianificazione e dalla programmazione, tant&#8217;è che può dirsi che quella della rigenerazione sia essenzialmente una sfida pianificatoria. Ne consegue il ruolo centrale rivestito dai Comuni, anche in risposta a quell&#8217;annoso ostacolo alla rinnovazione urbanistica che, di recente, la Presidente nazionale dell&#8217;INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) ha identificato nel mancato compimento dei riassetti istituzionali. I Comuni, e tutti i soggetti interessati, sono chiamati a far fronte alla necessità di superare, per quanto possibile, la farraginosità delle procedure, la complicatezza del quadro normativo, la tendenza alla settorializzazione<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.</p>
<p> <strong>7. RIGENERAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</strong><br /> La vastità di contenuti del &#8220;governo del territorio&#8221; ben si coglie se si considera la definizione datane dal D.D.L. n. 153/2005, ove è dato evincere che <em>&#8220;il governo del territorio consiste nell&#8217;insieme di attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione di interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende</em> <em>altresì l&#8217;urbanistica, l&#8217;edilizia, l&#8217;insieme delle infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie&#8221;. </em>Materia trasversale è, altresì, quella ambientale, che il legislatore separatamente considera, all&#8217;art. 117, rispetto a quella del &#8220;governo del territorio&#8221;, sebbene, tra l&#8217;una e l&#8217;altra, numerose siano le implicazioni. Si suole, difatti, considerare la tutela ambientale come condizionante le scelte del &#8220;governo del territorio&#8221; e, per contro, il &#8220;governo del territorio&#8221; come mirante anche all&#8217;obiettivo della tutela ambientale. Va soggiunto che, sebbene prima della riforma del Titolo V della Costituzione fosse contemplata l&#8217;urbanistica e non già il &#8220;governo del territorio&#8221;, le pronunce costituzionali tendono a ritenere il secondo sostanzialmente coincidente con la prima, facendo, separatamente, venire in evidenza la tutela ambientale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Al riguardo, non pare inutile evidenziare la non comprimibilità della tutela ambientale, anche quando vengano in gioco aspetti urbanistico &#8211; edilizi degli ambiti in cui gli interventi vanno a ricadere. La preminenza da accordare alla disciplina della tutela ambientale rispetto alle prescrizioni regolanti l&#8217;attività urbanistico &#8211; edilizia è ricavabile sin dall&#8217;art. 1 D.P.R. n. 380/2001, il quale, al comma 2, testualmente stabilisce che: &#8220;<em>Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 [</em>antecedente normativo del d.lgs. 42/2004<em>]</em> <em>aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attività edilizia&#8221;<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a>. </em>In quest&#8217;ottica, lo stesso paesaggio diviene<em> &#8220;componente qualificata ed essenziale dell&#8217;ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l&#8217;evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale&#8221; </em>(Corte Cost., sent. n. 378/2007). La finalità della tutela ambientale è, dunque, necessariamente perseguita attraverso le limitazioni delle prospettive dei proprietari, per il tramite della fissazione di regole specifiche concernenti l&#8217;utilizzazione del territorio, le quali si pongono ben al di là della mera imposizione di vincoli procedurali. Indispensabile diviene, pertanto, il migliore coordinamento tra le varie disposizioni sull&#8217;assetto dei suoli e, più precisamente, tra strumenti comunali e normativa di settore<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.</p>
<p> <strong>8. DALLA PRIMA LEGGE QUADRO SULLA DIFESA DEL SUOLO AL RAPPORTO ISPRA DEL 2018</strong><br /> La prima legge quadro sulla difesa del suolo è la n. 83 del 1989, non sovente richiamata, probabilmente a causa delle scarse implicazioni pratiche, ma fondamentale, quale archetipo, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Intitolata &#8220;Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo&#8221;, la stessa perseguiva non solo la tutela, per l&#8217;appunto, del suolo, ma anche delle acque, nonché l&#8217;utilizzazione razionale delle risorse idriche e la tutela ambientale riconnessa all&#8217;uso di tali risorse. Istituiva, a tal fine, un&#8217;Autorità di bacino, individuando nel bacino l&#8217;unità geografica minima di tutela. Costituiva, altresì, la Commissione nazionale per la protezione del suolo. E&#8217; evidente come trattavasi di norma inducente ad una lata tutela delle risorse naturali, non solo dunque, del suolo in sé e per sé considerato; norma in ogni caso importante per l&#8217;affermazione del principio della riduzione di una risorsa comunque esauribile. Attualmente, come detto, una Legge quadro ancora non v&#8217;è, mentre fioriscono le norme regionali, troppo spesso difformi l&#8217;una dall&#8217;altra. Più di recente, vale, invece, la pena ricordare &#8220;<em>Il rapporto ISPRA sul consumo del suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici</em>&#8220;<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, ove si afferma che la perdita del suolo è non solo dovuta alla copertura artificiale dei terreni, ma anche alla rimozione per escavazione (si pensi a quanto accade per le attività estrattive a cielo aperto), nonché alla parziale scomparsa, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione (per esempio conseguenza delle aree non asfaltate adibite a parcheggio). E&#8217;, tuttavia, costituito dall&#8217;impermeabilizzazione il fattore maggiormente impattante, impermeabilizzazione definita quale &#8220;<em>costo ambientale, risultato di una diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni ecosistemiche e all&#8217;alterazione dell&#8217;equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013)&#8221;. </em>Reversibile e non è, invece, classificato il nuovo consumo di suolo, comunque non auspicato e fortunatamente rallentato, seppur solo per la crisi economica che ha investito il nostro Paese. Il Rapporto, presentante dati in forma aggregata a livello nazionale e disaggregata per Regione, si propone quale supporto per lo sviluppo del quadro normativo in tema di monitoraggio e valutazione delle trasformazioni del territorio e dell&#8217;ambiente. Dati dimostranti che il consumo di suolo è maggiore lì dove minore è la densità abitativa, ma anche che sempre più frequenti sono gli episodi di dispersione e decentralizzazione urbana, specie delle aree costiere e pianeggianti. Il Rapporto ha, peraltro, sottolineato la scarsa incidenza, per la riduzione del suolo, delle misure messe in campo da Regioni ed Amministrazioni locali, vero e proprio &#8220;<em>vulnus in vista della ripresa economica, che non dovrà assolutamente accompagnarsi a una ripresa della artificializzazione del suolo che i fragili territori italiani non possono più permettersi&#8221;. </em>Dal punto di vista strettamente economico, come indicato dalla Commissione Europea e riferito dal Rapporto, il consumo non è più auspicabile alla luce della perdita dei servizi ecosistemici e dell&#8217;aumento dei &#8220;costi nascosti&#8221;, causati dalla crescente impermeabilizzazione del suolo. Fattori critici per l&#8217;attuazione dell&#8217;obiettivo di consumo del suolo sono rinvenuti nell&#8217;assenza, al livello europeo, di una direttiva quadro, e al livello nazionale di una legge preservante il suolo da una altrimenti progressiva ed inesorabile copertura artificiale. Ad attestarsi tra le Regioni con il maggiore consumo di suolo sono state la Lombardia ed il Veneto, con la precisazione che al Nord, includendo anche Piemonte ed Emilia Romagna, si perde oltre la metà del territorio agricolo nazionale, per trasformarlo in nuove urbanizzazioni e infrastrutture<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.</p>
<p> <strong>9. IL DISEGNO DI LEGGE SUL &#8220;CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO<br /> &#8220;</strong>Fondamentale tassello della rigenerazione è stato costituito, nel maggio del 2016, dal D.D.L. recante &#8220;Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato&#8221;, adottato in prima lettura. Trasmesso al Senato, l&#8217;iter si è, tuttavia, interrotto per la fine della legislatura. Il carattere innovativo di tale D.D.L. è evincibile sin dai primi articoli, ponenti, tra i principi fondamentali, l&#8217;obbligo della priorità del riuso, nonché la necessità di localizzazioni alternative limitanti l&#8217;uso del suolo, con debite valutazioni a tal fine condotte anche in sede di approvazione di opere pubbliche non soggette a VIA o a VAS (art. 1, c. 2). Il consumo di suolo, inoltre, quando necessario, diveniva obbligatoriamente oggetto di motivazione da parte di Regioni e Comuni (art. 1, c. 3). Quel che qui merita di essere sottolineato è, però, soprattutto, la serie di criteri proposti, dal D.D.L., al fine di stabilire il limite al consumo di suolo, da determinarsi previa delibera della Conferenza unificata, e concernenti: (i) le specificità territoriali, le caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche; (ii) le produzioni agricole, in funzione della sicurezza agroalimentare; (iii) la tipicità agroalimentare, l&#8217;estensione e la localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane; (iv) l&#8217;arboricoltura da legno, in funzione della sicurezza ambientale e produttiva; (v) lo stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; (vi) l&#8217;esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, (vii) l&#8217;estensione del suolo già urbanizzato e la presenza di edifici inutilizzati. Criteri, dunque, prettamente naturalistico &#8211; territoriali si univano ad altri più spiccatamente antropici ed economici, per la prima volta costituendo delle vere e proprie &#8220;Linee guida&#8221; coloranti di concretezza l&#8217;auspicata limitazione del consumo di suolo, congiuntamente alla ripartizione, in termini quantitativi, della riduzione stessa tra le Regioni. Articolati anche i meccanismi di verifica e controllo di tale riduzione, da attivarsi ogni cinque anni, con specifico regime di pubblicità dei dati del monitoraggio, in forma aggregata a livello nazionale e disaggregata per regione, provincia e comune, ad opera dell&#8217;ISPRA<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Restavano demandati al Ministero dell&#8217;ambiente la pubblicazione e l&#8217;aggiornamento dei dati (e della relativa cartografia) sul suo sito Internet istituzionale.</p>
<p> <strong>10. I DIVERSI ASPETTI DELLA RIGENERAZIONE</strong><br /> Aspetto peculiare del D.D.L. &#8220;Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato&#8221; erano, dunque, il divieto al consumo di suolo, se non per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla V parte del d.lgs. 50/2016<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> e per i lavori e le opere pubblici<a href="#_ftn28" title="">[28]</a> inseriti negli strumenti di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, nonché la devoluzione, proprio in favore del riuso e della rigenerazione, dei proventi derivanti dal rilascio, ai privati, dei titoli abilitativi, specchio di quell&#8217; &#8220;urbanistica consensuale&#8221;, anche detta &#8220;per progetti&#8221;, cui si accennava e che, come si vedrà, di fondamentale importanza diviene nell&#8217;ottica della rigenerazione. Peculiare, altresì, il rapporto disegnato tra Piano paesaggistico e Programma di rigenerazione urbana, il primo, a differenza del secondo, strumento di co-pianificazione a livello nazionale e regionale, nonché invariante &#8211; non negoziabile &#8211; rispetto al consumo di nuovo suolo. In altre parole, il D.D.L. poneva il divieto di modificazione del Piano paesaggistico ad opera delle disposizioni sulla rigenerazione, sulla riduzione dell&#8217;impiego di nuovo suolo e sul riuso.</p>
<p> <strong>11. UN&#8217;INNOVAZIONE CULTURALE</strong><br /> E&#8217; manifesto che può, icasticamente, considerarsi la rigenerazione come posta allo Stretto di Gibilterra, ove rami e branche del diritto si fondono e confondono; la rigenerazione che si colloca oltre le Colonne d&#8217;Ercole è, invece, quella che propende al sociale, con un anelito all&#8217;innovazione. La rigenerazione che mira alla tutela dei beni culturali è, infine, quella che si pone quale <em>quid medium </em>tra fruibilità pubblica ed istanze di conservazione, nel rispetto dei vincoli<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Peraltro, in ambito culturale, se da un lato v&#8217;è la protezione passiva di tali <em>asset, </em>dall&#8217;altro si riscontra la loro messa a reddito, con conseguenti semplificazioni procedurali finalizzate alla valorizzazione, nonché allo stabilimento di nuove destinazioni d&#8217;uso e con coinvolgimento di specifici attori, non di rado portatori di istanze conflittuali. La valorizzazione culturale ottimizza le scelte di investimento e alloca in maniera efficiente le pubbliche risorse. Tale è stata la precipua finalità del Progetto &#8220;Valore-Paese-Dimore&#8221;, gestito dall&#8217;Agenzia del Demanio col fine di far conoscere strutture ricettive in immobili pubblici, collocati in siti poco noti ma con alta vocazione turistica; tale è il fine della &#8220;Valorizzazione On Line&#8221;, di Cassa Depositi e Prestiti, che censisce e razionalizza il patrimonio degli enti territoriali. Gli edifici storici<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> costituiscono, pertanto, un catalizzatore dei principi della rigenerazione, in considerazione dei rilevanti valori che sprigionano; a questa stregua, fondamentale diviene il rinvenimento dell&#8217;<em>highest and best use </em>e delle differenti, relative, strategie di valorizzazione.</p>
<p> <strong>12. IL PIANO &#8220;CULTURA URBANO FUTURO&#8221; DEL MIBAC</strong><br /> Sempre in ambito culturale, progetto in nuce del MIBAC, in linea con gli obiettivi dell&#8217;Agenda Onu del 2030 e quelli dell&#8217;Agenda urbana europea, è il piano &#8220;Cultura Futuro Urbano&#8221;, volto a &#8220;<em>rigenerare territori in difficoltà, diversificando e potenziando le opportunità per accedere ad attività culturali e creative&#8221;<a href="#_ftn33" title=""><strong>[33]</strong></a>. </em>Più in particolare, tale Piano mira a incrementare, migliorare ed innovare servizi culturali nelle scuole e nelle biblioteche dei quartieri periferici, anche per il tramite del recupero di tutte quelle opere pubbliche che sono rimaste incompiute. Le azioni strategiche preannunciate sono tre: &#8220;<em>scuola attiva la cultura&#8221;, &#8220;biblioteca casa di quartiere&#8221;, &#8220;completati per la cultura</em>&#8220;. Saranno in totale cento i progetti finanziati. La pubblicazione dei bandi, rivolti ad Enti pubblici, privati e del terzo settore, è attesa per il mese di marzo. A quel punto si potrà effettuare una disamina, più puntuale ed articolata, dell&#8217;iniziativa.</p>
<p> <strong>13. UNA PARTICOLARE FORMA DI <em>RESILIENZA SOCIALE: </em>IL <em>COMMUNITY BUILDING</em>          </strong><br /> L&#8217;apprendimento delle tecniche di valorizzazione, e connessa promozione, delle opere pubbliche, nonché della valorizzazione di quelle private, è frutto di un allenamento che, con costanza, occorre intraprendere, una vera e propria <em>resilienza, </em>in questo caso indicante non soluzione ma adattamento proattivo al cambiamento ed ai suoi impatti. La <em>resilienza</em> che diviene competenza è abilità che può essere sviluppata tramite i processi di <em>community building, </em>quale capacità non del singolo, ma collettiva, condivisione di mezzi e fini sollecitata da azione sfidante, muovente dall&#8217;intuizione al progetto, dal micro al macro, dalla caratteristica del problema al problema quale stimolo per la soluzione. E ciò diviene tanto più importante quanto più si consideri la scarsità delle pubbliche risorse, che, di fatto, rendono necessario il coinvolgimento di sempre maggiori portatori di interesse, ma anche ove si guardi alle sempre nuove domande sociali ed agli stili di vita nuovi, che richiedono nuovi spazi, nonché altri ed innovativi servizi<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. In quest&#8217;ottica, fondamentale diviene non solo l&#8217;istituzione di specifici fondi derivanti dai proventi del rilascio di titoli abilitativi, ma anche, a parere di chi scrive, l&#8217;imposizione di precisi, e il più possibile stringenti, criteri per la valutazione dei progetti di rigenerazione (concorsi di idee), presentati dai privati, ovvero il coinvolgimento della &#8220;comunità&#8221;, con debiti meccanismi pubblicitari, nelle proposte presentate dai privati stessi.</p>
<p> <strong>14. DALLA RESILIENZA ALL&#8217;ANTIFRAGILITA&#8217; URBANA</strong><br /> E, tuttavia, per addivenire, dalla resilienza, all&#8217;antifragilità, ossia alla imperturbabilità e al rafforzamento delle città anche in virtù delle esterne sollecitazioni, occorre che le politiche pubbliche rifuggano dalla pretesa: (i) della prevedibilità dello sviluppo della città; (ii) dell&#8217;accentramento (e della gestione) del funzionamento del sistema in ogni sua parte; (iii) del perseguimento dell&#8217;ottimizzazione e dell&#8217;efficienza quando riducono l&#8217;opzionalità e rimuovono salvaguardie e ridondanze protettive; (iv) dell&#8217;eccessiva specializzazione, per non essere insensibili all&#8217;apprendimento, nonché all&#8217;adattamento al mutamento ambientale; (v) della standardizzazione ad ogni costo, che preclude la valorizzazione delle diversità e tipicità; (vi) dell&#8217;ottenimento del consenso e della condivisione ad ogni caso; (vii) della creazione di diseguaglianze e iniquità, minanti la coesione sociale. Le città antifragili sono, in buona sostanza, quelle che riversano, nella pianificazione, una visione condivisa degli scenari futuri, nonché quelle in cui la predetta visione condivisa riceve declinazione concreta, in un contesto storico preciso, sulla base delle risorse disponibili, nell&#8217;insieme di diverse libertà che compongono il diritto alla città (Lefebvre, 1968)<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. Le città antifragili sono, infine, quelle che garantiscono l&#8217;azione del singolo quale libera espressione nella forma sociale che egli decide di darsi.<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Orbene, se la <em>resilie</em><em>nza</em> deriva da meccanismi proattivi e partecipativi, l&#8217;antifragilità va ancora, se possibile, oltre, situando quegli stessi meccanismi in forme pubblicistiche più ampie, di gestione nonché di composizione e contemperamento degli interessi in gioco.</p>
<p> <strong>15. L&#8217;URBANISTICA CONSENSUALE</strong><br /> E&#8217; in ciò che si sostanzia l'&#8221;urbanistica consensuale&#8221;, o &#8220;per progetti&#8221;, attraverso cui la rigenerazione urbana si dipana; un&#8217;urbanistica che assottiglia l&#8217;autoritatività della P.A. e infarcisce di bisogni e aspettative dei privati le sue scelte. Un&#8217;urbanistica, ancora, cui di certo non possono ascriversi i semplici piani di recupero, in cui la determinazione del sito su cui intervenire, la perimetrazione e la relativa formazione del piano costituiscono attività impositiva della P.A., potendo l&#8217;apporto del privato solo successivamente venire in evidenza, nella fase attuativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Come noto, quello di recupero è un piano &#8211; programma dal contenuto complesso, assimilabile ad un piano particolareggiato, dal quale, però, si differenzia in quanto finalizzato alla ridefinizione del tessuto urbanistico di un&#8217;area ed al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, con interventi rivolti alla conservazione, al risarcimento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione. A differenza che nella rigenerazione, nel recupero il restauro ed il risanamento conservativo non è impossibile o inusuale che comportino consumo di nuovo suolo, né, tantomeno, v&#8217;è obbligo di riuso dello stesso<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Orbene, i moduli consensuali della rigenerazione consentono che vengano presi in considerazione, in ottica partecipativa, gli interessi privati, e ciò sin dalla determinazione degli assetti urbanistici in gioco. Attraverso di essi, se da un lato la P.A. è chiamata a riappropriarsi della sua funzione di gestione, dall&#8217;altro il modello autoritativo tradizionale non può che essere superato, in favore di un &#8220;<em>ruolo di regia, coordinamento, innanzitutto dei diversi attori coinvolti nella rigenerazione, dal privato che investa nel programma di intervento fino ai cittadini attivi che elaborano le loro proposte per la cura dei beni comuni. Questa riappropriazione della funzione di gestione significa riportare all&#8217;amministrazione la valutazione dell&#8217;interesse pubblico, non in una logica unilaterale ma aperta alla partecipazione dei soggetti interessati</em>&#8220;<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. In definitiva, consensualità ha, in questo caso, assonanza con misurabilità e controllabilità degli interventi. Più precisamente, <em>&#8220;[</em>l&#8217;urbanistica consensuale correla<em>] una pluralità di soggetti pubblici e privati, mediante l&#8217;apporto di risorse finanziarie, per il perseguimento di politiche urbane di riqualificazione non isolate e disarticolate tra esse, bensì inserite nel contesto di un sistema complessivo di azione</em><em>&#8220;. </em>Ma la vera novità risiede nel fatto che <em>&#8220;inserendosi in un contesto di pianificazione integrata, essi si propongono di realizzare la collaborazione e la sinergia tra le funzioni pubbliche e le risorse private, mediante l&#8217;intervento diretto di soggetti privati non solo e non più nei limiti della formulazione di mere osservazioni, rispetto a piani già definitivamente impostati dall&#8217;amministrazione pubblica, bensì mediante l&#8217;intervento diretto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico. La contrattazione tra i privati e la pubblica amministrazione, quindi, non si riferisce alla sola attuazione convenzionale delle scelte pubbliche, ma si estende alla fase della elaborazione delle scelte medesime&#8221;<a href="#_ftn41" title=""><strong>[41]</strong></a>.</em><br />  <br /> <strong>16. LA PROPOSTA DI LEGGE &#8220;MORASSUT&#8221; N. 113</strong><br /> Tutte questioni su cui, proprio di recente, si è riacceso il dibattito, con la Proposta di legge recante &#8220;<em>Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche</em>&#8221; (Atto Camera n. 113), il cui esame è stato oramai calendarizzato; tale esame è previsto, in sede referente, presso la VIII Commissione della Camera dei Deputati. La Proposta di legge si propone il superamento delle troppo spesso rigide prescrizioni contenute nel P.R.G., al fine di favorire le sempre più numerose trasformazioni ambientali e territoriali di cui detto, nonché il superamento dell&#8217;annosa discrepanza tra &#8220;città pubblica&#8221; e &#8220;città privata&#8221;<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> ed il riuso del suolo, anche nell&#8217;ottica dell&#8217;incentivazione della produzione di edilizia residenziale pubblica, la quale attesta l&#8217;Italia, al livello europeo, con un totale di solo il 2% annuo<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Trattasi di Legge &#8220;transitoria&#8221;, se la Proposta verrà approvata, con il fine di garantire l&#8217;efficacia delle leggi regionali in materia di &#8220;governo del territorio&#8221; e l&#8217;applicazione degli istituti di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, nelle more dell&#8217;adozione di una normativa quadro. Incentivazioni da riconoscersi, ai sensi dell&#8217;art. 6, in relazione alle iniziative private di architettura condotte attraverso la procedura del concorso internazionale, ispirato al principio di armonioso inserimento ambientale e paesaggistico degli edifici. Tre, invece, i livelli di pianificazione, ciascuno con specifici compiti e finalità, che le leggi regionali, ai sensi dell&#8217;art. 2, sono chiamate a prevedere nel disciplinare gli strumenti pianificatori locali: i) livello strutturale, riferito all&#8217;intero territorio comunale o intercomunale; ii) livello operativo, con riguardo alle trasformazioni urbanistiche di rilievo; iii) livello regolamentare, concernente i sistemi insediativi esistenti, le zone agricole e  quelle non soggette a trasformazione. Infine, per quanto qui di interesse, ai sensi dell&#8217;art. 5, le leggi regionali sono chiamate a incentivare gli strumenti perequativi<a href="#_ftn44" title="">[44]</a> e compensativi dei Comuni, garantendo loro il conseguimento di valori immobiliari o patrimoniali, in opere o immobili, commisurato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative. A tal fine, la Proposta permette alle Regioni di fornire ai Comuni supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari.</p>
<p> <strong>17. RIGENERAZIONE ED EDILIZIA TRA PUBBLICO E PRIVATO</strong><br /> Venendo al cuore del problema, l&#8217;edilizia nell&#8217;ottica della rigenerazione urbana è, dunque, quella che contempera le esigenze di rinnovamento della città, nonché di sostenibilità ambientale, integrazione sociale e sicurezza, con le esigenze del singolo a vivere bene gli spazi costruiti. La sfida dei prossimi anni è, dunque, quella di un&#8217;edilizia, se possibile, sicura ed inclusiva. Occorre, in altri termini, che si affermi un nuovo paradigma di qualità della vita urbana, per mezzo di idee e progetti incentrati sulla cultura della costruzione di qualità. L&#8217;aspetto socializzante dello spazio in cui si è inseriti è ciò su cui gli stessi Architetti affermano di scommettere<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, estendendo, dunque, tale principio non solo alla città, ma anche ai territori confinanti, affinché diventino luoghi desiderabili per vivere, nonché attrattivi per soggetti terzi. Ciò si rende possibile valorizzando il progetto, riverberandolo in tutta la società per un benessere condiviso, che pone l&#8217;uomo al centro di ogni trasformazione, alimentando il suo desiderio di comunità. Fondamentale problema, come meglio si esporrà, in ambito edilizio, è rappresentato dagli eccessivi costi che i privati sono chiamati a sostenere, anche a causa di una normativa fiscale non agevolatrice dei trasferimenti di proprietà né contrastanti la cosiddetta proprietà inattiva. L&#8217;aspetto tecnico più ostacolante è, invece, come si accennava, rappresentato dagli standard urbanistici recati dal D.M. 1444/1968. L&#8217;edilizia co-creata dal basso utilizza materiali naturali e riciclabili, tra cui il legno, la canapa, il sughero e, persino, la lana di pecora. Tali materiali rispondono all&#8217;esigenza di far fronte alla limitatezza della risorse, nonché alla necessaria difesa della biosfera dagli scarti dell&#8217;economia fossile. Inoltre, le strutture realizzate con essi sono maggiormente salubri e migliorano il benessere <em>indoor </em>per le loro certificate condizioni termo &#8211; egrometriche, con alta e, peraltro, performante efficienza energetica<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Insomma, la rigenerazione urbana pone il conseguente obiettivo della riqualificazione organica degli edifici, attraverso un intervento di rammendo<a href="#_ftn47" title="">[47]</a> ovvero con una tecnica agopunturistica, che intervenga non appena individuato il nucleo energetico del sistema. Una tecnica minimalista ma precisa<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. In definitiva, le tecniche agopunturistiche pubblicistiche dovrebbero congiungersi ai &#8220;micro contributi&#8221; dei privati. Quanto a questi ultimi, non ci si può esimere dall&#8217;evidenziare la loro dispendiosità. Al riguardo, va detto che l&#8217;Ance, per gli interventi di rigenerazione, ha proposto la corresponsione degli oneri di urbanizzazione solo per volumetrie aggiuntive rispetto a quelle di origine, nonché la non applicazione del contributo straordinario di cui all&#8217;art. 16 D.P.R. 380/2001<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>. Per quanto concerne gli interventi strutturali, è stata giudicata possibile la modificazione anche dei prospetti, oltre che della sagoma degli edifici, con possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza fra edifici di cui al D.M. 1444/1968. Le previsioni sulla rigenerazione dovrebbero, invero, riguardare più immobili, sì da garantirsi la cosiddetta sostituzione edilizia, con possibilità di accorpamento ed incremento volumetrico, di mutamento delle destinazioni d&#8217;uso e di frazionamento; nonché interventi di demolizione e di ricostruzione con o senza modifica volumetrica. La sintesi degli interventi di edilizia sostenibile risiede, dunque, nell&#8217;architettura bioclimatica, ossia che crei <em>comfort </em>all&#8217;interno degli edifici, contenendo l&#8217;impatto impiantistico e i relativi consumi di energia primaria. Tali tipologie di intervento, includenti l&#8217;utilizzo di risorse rinnovabili, richiedono una specifica competenza tecnica, al fine, per esempio, di integrare l&#8217;edificio e gli impianti di climatizzazione. Un esempio servirà a colorare di concretezza il discorso. E&#8217; stato di recente sperimento l&#8217;impiego della canapa in ambito edilizio, sfruttando la potenzialità, da essa data, non solo a livello alimentare e nautraucetico, ma anche per la produzione di pannelli isolanti/acustici, per la realizzazione di mattoni e malte. Più precisamente, dei pannelli isolanti si è studiata la resistenza meccanica alla compressione, nonché l&#8217;impermeabilità al vapore, l&#8217;idoneità antimuffa, anticondensa e l&#8217;imputrescibilità. E&#8217; inoltre elevata la capacità di trattenimento del calore. In più, l&#8217;assemblaggio dei pannelli è possibile con il loro stesso collante<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br />  <br /> <strong>18. UN ESEMPIO: LA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 7/2017</strong><br /> Fulgido esempio dell&#8217;attuazione, in sede regionale, dei principi della rigenerazione, come derivati dal Semestre Europeo &#8211; Prime disposizioni urgenti dell&#8217;economia e dal D.P.R. 380/2001, è rappresentato dalla L.R. del Lazio n. 7 del 2017<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>, la quale ha affidato ai Comuni l&#8217;elaborazione del Programma di Rigenerazione, definendo, però, un contenuto minimo da rispettare. Tale contenuto minimo, &#8220;prefissato&#8221; dalla L.R., ricomprende: (i) uno schema di inquadramento con evidenziate le ricadute sul P.R.G., (ii) la strategia localizzativa, (iii) gli obiettivi di riqualificazione urbana di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; (iv) le prescrizioni da seguire nella realizzazione degli interventi; le destinazioni d&#8217;uso consentite; (v) la quota di edilizia residenziale pubblica (ERP) e, nel caso di edilizia sociale, con riserva di una quota non inferiore al 20%; (vi) le opere di mitigazione e compensazione ambientale; (vii) le opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare, nonché (viii) le aree verdi o di verde attrezzato; (ix) le politiche pubbliche concorrenti al conseguimento degli obiettivi; (x) il programma dettagliato delle iniziative finalizzate alla partecipazione e condivisione con Enti e forze sociali, interessati al programma di rigenerazione urbana; (xi) i soggetti pubblici da coinvolgere nella stesura, attuazione e gestione del programma (nonché le modalità di selezione dei soggetti privati); (xii) una relazione di fattibilità con il quadro economico ed i criteri di valutazione dei diversi programmi con riguardo al Protocollo ITACA<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> di cui alla L.R. 6/2008; (xiii) il raggiungimento del livello minimo 3 relativamente alla migliore pratica e della misura minima del 30% nell&#8217;utilizzazione dei materiali di recupero derivanti dalla demolizione dei manufatti edilizi. L&#8217;art. 2 ha stabilito, inoltre, la procedura di attuazione dei Programmi di Rigenerazione urbana, a seconda che siano in variante o in conformità dello strumento urbanistico. Nel primo caso, a trovare applicazione è l&#8217;art. 4 della L.R. 36/1987, nel secondo l&#8217;art. 1 della medesima Legge<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>. L&#8217;art. 4 L.R. 7/2017 ha stabilito la possibilità che, con Delibera di Consiglio comunale, i Comuni prevedano, nei propri strumenti urbanistici generali, interventi di ristrutturazione edilizia (ivi comprese la demolizione e la ricostruzione) di edifici con superficie lorda non superiore a 10.000 mq, con mutamento di destinazione d&#8217;uso tra le categorie funzionali dell&#8217;art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per le zone agricole. L&#8217;art. 5 ha statuito che, con Delibera di Consiglio comunale, i Comuni integrino le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore in vigore, inserendo, per gli interventi edilizi, la possibilità di incrementi della volumetria residenziale, con lo scopo dell&#8217;efficientamento energetico e del miglioramento sismico. Infine, la L.R. 7/2017 ha introdotto l&#8217;obbligo per i Comuni di inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati sugli interventi approvati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 (&#8220;<em>Codice della Privacy</em>&#8220;).</p>
<p> <strong>19. LE ESPERIENZE REGIONALI</strong><br /> Aspetto delle esperienze regionali da sottolineare è la loro eterogeneità, da tutti condivisa, anche naturale se si considera quanto variegata sia la materia della rigenerazione. Ad oggi, le regioni che si sono dotate di Leggi affrontanti, anche non precipuamente, la rigenerazione urbana sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria (dal febbraio di quest&#8217;anno), Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Val d&#8217;Aosta e Veneto. L&#8217;ultima normativa, a febbraio 2019, risulta, invero, essere quella ligure, la n. 23/2018. A mero titolo esemplificativo, tali leggi regionali possono essere agevolmente suddivise in tre macro raggruppamenti che qui si riportano. (i) Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Prov. Autonoma Trento, Umbria, Veneto, Prov. Aut. Bolzano, Basilicata: sono presenti normative organiche sul contenimento del consumo del suolo e/o sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente nell&#8217;ambito di leggi specifiche ovvero leggi sul &#8220;governo del territorio&#8221;; (ii) Friuli Venezia Giulia, Marche Puglia, Sardegna Sicilia: sono presenti norme sul contenimento del consumo di suolo ovvero sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente; (iii) Campania, Valle d&#8217;Aosta, Abruzzo: il contenimento del consumo di suolo è presente come principio, unitamente, in alcuni casi, a singole norme relative alla riqualificazione urbana<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. La diversità delle esperienze regionali è senz&#8217;altro dipesa dall&#8217;assenza di una Legge &#8211; quadro nazionale di riferimento, nonché dalla vastità della materia, che induce i diversi legislatori regionali, a seconda delle rispettive sensibilità ma anche delle peculiarità territoriali e risorse disponibili, a valorizzare, della rigenerazione, un aspetto anziché un altro. Da ultimo, non per importanza, pare appena il caso di sottolineare la mancanza, già accennata, di un comune dizionario esplicativo dei termini della rigenerazione, che consenta di assottigliare le polisemie.</p>
<p> <strong>20. UNA NUOVA &#8220;POLITICA URBANA<br /> &#8220;</strong>E&#8217; evidente come l&#8217;unica, nuova, politica possibile non può che essere quella delle buone pratiche, nella consapevolezza che, a differenza di quanto accade in ambito economico, non v&#8217;è un modello, per la rigenerazione urbana, da poter &#8220;tagliare&#8221;, &#8220;copiare&#8221; e &#8220;incollare&#8221; dappertutto. In altre parole, non è sufficiente una mera traslazione di modelli per poter ritenere davvero e davvero bene attuata la rigenerazione. Pertanto, a fronte delle differenze intercorrenti tra realtà e realtà, anche l&#8217;emanazione, a livello nazionale, di una Legge quadro in materia, per quanto auspicabilissima, certo non risolverà i problemi della legislazione e della regolamentazione delle Regioni, chiamate a fare i conti non solo con le peculiarità, ma anche con le numerose difficoltà, dei rispettivi territori. D&#8217;altro canto, ciò che occorre è che ciascuno, privato o associazione, assuma un&#8217;ottica diversa in ambito urbanistico &#8211; edilizio, proponendo e progettando. E&#8217;, altresì, fondamentale non solo che il privato si interfacci con la P.A. per finalità di finanziamento, ma al fine di chiedere &#8211; anzi, pretendere &#8211; da essa azioni concrete. Insomma, va compreso che le azioni <em>smart</em> non sono sostenibili finché rimangono di buona volontà. Divengono fondamentali i concorsi di idee, oltre che la predisposizione di debiti criteri di selezione dei progetti migliori. Un&#8217;infrastruttura che sostenga e coordini le varie proposte provenienti &#8220;dal basso&#8221; è ciò che occorre per sanare lo scollamento esistente tra &#8220;città come struttura urbana&#8221; e &#8220;città come comunità&#8221;, ampia, multiculturale e, spesso, sfilacciata. Una città che diviene un <em>patchwork, </em>privata di ogni gerarchia sequenziale e, al contempo, arricchita di significato in ogni <em>patch<a href="#_ftn55" title=""><strong>[55]</strong></a>. </em>Le periferie hanno ancora da dirci qualcosa di nuovo e, difatti, rigenerarle, come anticipato all&#8217;inizio del presente lavoro, vuol dire guardare al futuro, al domani.</p>
<p> <strong>21. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</strong><br /> La sfida, per i privati, è anzitutto quella di ottenere un intervento infrastrutturale dalle Istituzioni, che riconosca come indispensabile, sia nei progetti <em>bottom &#8211; up, </em>sia in quelli<em> top &#8211; down, </em>la figura del rigeneratore<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>. Quanto alle PP.AA. è comunque necessario che si tessa, per esse, a livello nazionale, un comune &#8220;canovaccio&#8221;, che consenta alle Regioni ed ai Comuni di muovere, in modo uniforme, i propri passi lungo la tela della rigenerazione. Regioni e Comuni debbono instaurare un rapporto dialogico, le prime utilizzando meccanismi sostitutivi rispetto ai secondi per il caso di inerzia entro un dato termine; anche lo Stato dovrebbe, in tal senso, provvedere con riguardo al livello regionale. Sotto questo aspetto, qualora la Proposta di legge n. 113 dovesse essere approvata, sarà fondamentale l&#8217;emanazione di una Legge quadro statuale, dettagliata a tal punto da scongiurare il rischio di norme e regolamenti difformi, ponenti l&#8217;accento su aspetti diversi della rigenerazione, e talvolta con termini ed espressioni polisemici o, addirittura, prestantisi ad interpretazioni divergenti e difformi da realtà a realtà. In quest&#8217;ottica, la Proposta di legge sul &#8220;Contenimento del consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato&#8221;, del 2016, non potrebbe che essere considerata positivamente quale punto di partenza. A parere di scrive, non sarebbe inopportuna la produzione di norme, su base regionale, anche solo focalizzate su taluni profili di essa, senza tentare di voler forzatamente abbracciare tutti e ciascuno degli aspetti, magari senza il debito grado di approfondimento per ognuno. Occorrerebbe, tuttavia, attribuire rilevanza ai piani sovraordinati, in un assetto pianificatorio gerarchicamente orientato<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>. Il tecnicismo e la complessità delle questioni non dovrebbero che indurre alla formazione di tavoli di concertazione, per il confronto e l&#8217;elaborazione di idee e proposte spendibili, in virtù di quanto dai &#8220;tecnici&#8221; affermato. Ma, soprattutto, ciò di cui si necessita è la rivalutazione della figura, già richiamata, del &#8220;rigeneratore&#8221;, che operi al fine di &#8220;<em>ridurre gli impatti ambientali dell&#8217;azione antropica, limitare la dispersione urbana, recuperare i numerosi spazi abbandonati dai processi produttivi e, più in generale, restituire o creare nuova qualità ambientale, economica e sociale anche nei quartieri degradati facendo ricorso a processi decisionali inclusivi riguardanti mobilità urbana, qualità dell&#8217;aria, mitigazione e adattamento climatico, </em>housing<em>, integrazione dei migranti, povertà urbana, lavoro e competenze nell&#8217;economia locale, tenendo nel dovuto conto anche la transizione digitale</em>&#8220;. Sarebbe opportuno che i Comuni si dotassero di un &#8220;rigeneratore&#8221;&#8230; Tuttavia, &#8220;<em>è necessario cercare di evitare il rischio della proliferazione di iniziative, pur valide ma disarticolate e frammentate, se non rientrano in un processo più ampio di integrazione orizzontale (fra i differenti campi di policy in una determinata area), verticale (fra i diversi livelli di governo da quello nazionale a quello urbano) e territoriale, per assicurare che gli interventi non siano limitati alle aree degradate ma siano parte di politiche più ampie riguardanti l&#8217;organismo urbano nella sua interezza e nei suoi rapporti funzionali e relazionali sia con il proprio contesto territoriale che con le dimensioni nazionale e internazionale&#8221;<a href="#_ftn58" title=""><strong>[58]</strong></a>. </em>L&#8217;apporto dei privati è fondamentale, come detto, non solo in termini di proposta, ma anche di critica costruttiva. Inevitabilmente da considerarsi sono i rilievi al P.R.G., reputato molto restrittivo e, forse, scarsamente rispondente all&#8217;esigenza di innovazione dei centri urbani nell&#8217;ottica della rigenerazione. Anche gli standard urbanistici recati dal D.M. 1444/1968 necessiterebbero di una rivisitazione, dal momento che il rapporto mq/abitante pare confliggente con l&#8217;obiettivo di riduzione del consumo di suolo. Ulteriore spunto di riflessione, come dall&#8217;Ance rilevato, concerne l&#8217;aspetto fiscale, essendo necessaria l&#8217;introduzione di norme contrastanti la cosiddetta proprietà inattiva, oltre che di norme incentivanti l&#8217;efficientamento energetico<a href="#_ftn59" title="">[59]</a> o il miglioramento sismico<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>. Il privato che incontra difficoltà nelle tecniche rigenerative è quello che affronta le rigidità del P.R.G., che sostiene costi spesso elevatissimi, che si imbatte in ambiti, nei quali i suoi fabbricati sono collocati, sovente molto ammalorati. Per facilitare il perseguimento della rigenerazione, ciascun Comune dovrebbe istituire o aggiornare una &#8220;banca dati del patrimonio immobiliare dismesso&#8221;, con l&#8217;obiettivo di monitorare i manufatti su cui effettuare interventi, di natura riparatoria, ma anche sostitutiva<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>. Tuttavia, non è solo la redistribuzione ciò che rileva, perché anche l&#8217;accorpamento e la redistribuzione sono fondamentali, nonché il mutamento delle destinazioni d&#8217;uso<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>, anche in deroga ai P.R.G. e al D.M. 1444/1968. Altro aspetto da riconsiderare concerne l&#8217;incremento volumetrico, quale fattore non sempre e comunque da demonizzare, ma da disciplinare &#8211; qui sì &#8211; rigidamente (ad esempio, un tale incremento non sarebbe escludibile nella prospettiva dell&#8217;efficientamento energetico ovvero del miglioramento sismico). La rigida disciplina dovrebbe servire ad evitare forme speculative edilizie, sempre più sotterranee e diffuse. Infine, pare appena il caso rilevare che riduzione del consumo del suolo vuol dire lotta all&#8217;abusivismo<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, sempre più sfrenato lungo tutto lo stivale, persino lungo i profili costieri. La rigenerazione che &#8220;cuce&#8221; e &#8220;lega&#8221; dovrebbe, insomma, affiancarsi a quella che scommette e &#8220;rigenera se stessa&#8221;, riscoprendosi quale principio fondamentale ma, a lungo, inattuato ed anzi, troppo spesso, vanamente, speculato. &#8220;I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi&#8221; (&#8220;Le città invisibili&#8221;, Italo Calvino).<br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Senato della Repubblica, Commissioni riunite 9^Agricoltura e 13^Territorio e Ambiente, Audizione Ance sul D.D.L. &#8220;Contenimento del consumo del suolo&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Tale è la celeberrima definizione di di sviluppo sostenibile contenuta nel Brundtland Report (1987):&quot;<em>Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs</em>&quot;. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, conclusasi con la &#8220;Dichiarazione sull&#8217;ambiente e lo sviluppo precisa, inoltre, che: &#8220;<em>In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it&#8221;.</em> </div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr., in tema di edilizia convenzionata ex art 28-bis d.P.R. 30/2001, F. SAITTA, Relazione al Convegno su: &#8220;<em>Gli effetti del d.l. &#8216;Sblocca-Italia&#8217; conv. nella l. n. 164/2014 sulla l. n. 241/1990 e sul Testo Unico dell&#8217;edilizia &#8211; Roma, 22 gennaio 2015</em>&#8220;: &#8220;<em>Il settore dell&#8217;edilizia convenzionata, dunque, si caratterizza per la presenza di un atto &#8211; appunto, la convenzione &#8211; con cui viene sancita l&#8217;auspicata collaborazione tra i soggetti coinvolti nell&#8217;attuazione del programma edificatorio e si colloca, quindi, nel più vasto ambito della c.d. urbanistica consensuale, oggetto, anche di recente, delle attenzioni del nostro legislatore: si pensi, a tacer d&#8217;altro, alla negoziazione dei diritti edificatori, consacrata dal decreto sviluppo n. 70 del 2011</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Chiarificatrice, sul punto, quanto a completezza, la voce &#8220;<em>rigenerazióne urbana</em>&#8221; in Treccani: &#8220;<em>Locuzione che, traducendo l&#8217;inglese </em>urban regeneration<em>, designa i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell&#8217;abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio preesistente, limitano il consumo di territorio salvaguardando il paesaggio e l&#8217;ambiente; attenti alla sostenibilità, tali progetti si differenziano sostanzialmente da quelli di </em>urban renewal<em>, o «rinnovamento urbano», spesso rivelatisi interventi prevalentemente di demolizione e ricostruzione, a carattere più o meno apertamente speculativo. I quartieri o le parti di città oggetto di interventi di r. u. vengono pertanto sottoposti a una serie di miglioramenti tali da renderne l&#8217;edificato compatibile dal punto di vista ambientale, con l&#8217;impiego di materiali ecologici, e il più possibile autonomo dal punto di vista energetico, con il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili; ma anche tali da limitare l&#8217;inquinamento acustico e raggiungere standard adeguati per i parcheggi, gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo innalzamento ella qualità della vita degli abitanti</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> PASSARELLI e altri, &#8220;<em>Indirizzi e strategie per la rigenerazione urbana e territoriale: la riqualificazione dei contesti edificati spontanei. Una esemplificazione sugli effetti prodotti dagli strumenti di programmazione</em>&#8220;, <em>online</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In tale contesto non può non farsi menzione al superamento dell&#8217;atavico dibattito tra innovazione e conservazione, in favore di un &#8220;<em>confronto, sicuramente più utile del precedente e, nondimeno, più stimolante sul piano disciplinare, su quali possano essere i criteri paradigmatici per una re-integrazione dell&#8217;edificio storico, finalmente inteso come un componente del più ampio sistema territoriale, nel cui contesto è fisicamente collocato, storicamente datato, antropologicamente stratificato e, infine, socio-economicamente integrato</em>&#8221; (&#8220;<em>Interventi di rigenerazione urbana: criteri per il recupero sostenibile dei centri storici</em>&#8220;, su <em>www.ilprogettosostenibile.it</em>).</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Tali interventi sostitutivi si pongono nell&#8217;alveo del principio di leale collaborazione di cui all&#8217;art. 120 Cost.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Programma Europeo di osservazione concernente sei aree tematiche (suolo, mare, atmosfera, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza), che raccoglie e rielabora dati giovevoli ad utenti ed industrie, anche col fine, evincibile nell&#8217;apposito spazio sul sito www.isprambiente.gov., di rendere l&#8217;Europa indipendente nel rilevamento e la gestione dei dati sullo stato del pianeta.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Nel relativo preambolo è dato leggere che &#8220;<em>l&#8217;obiettivo di uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l&#8217;attività economica e l&#8217;ambiente, constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all&#8217;attività economica &#038; coopera all&#8217;elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell&#8217;Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell&#8217;identità europea</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Tali articoli stabiliscono l&#8217;integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle politiche ed azioni dell&#8217;Unione, in particolare al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, nonché il necessario raggiungimento, nell&#8217;ambito delle politiche dell&#8217;Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, della tutela della salute umana, dell&#8217;uso razionale delle risorse.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 44 Cost., &#8220;<em>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Balugina un &#8220;antropocentrismo dei doveri&#8221; che consente di superare le difficoltà in cui si imbatte la tesi del diritto. In altre parole, in quest&#8217;ottica, l&#8217;uomo, aggredito dai disastri ambientali, non avrebbe diritti a vivere in ambiente salubre, ma al più doveri, responsabilità e impegni di solidarietà. Il legislatore immetterebbe nelle fonti normative vincoli, obblighi, sanzioni. La solidarietà di cui all&#8217;art. 2 diviene, dunque, intergenerazionale, rinviando alla nozione di sviluppo sostenibile come condizione del &#8220;pieno sviluppo della persona umana&#8221;, in combinato disposto con l&#8217;art. 3 Cost. Così ROSSI, Diritto dell&#8217;ambiente, Torino, 2015, p. 179-180.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Si ricorda la normativa statale in materia di sostenibilità energetico &#8211; ambientale e di bioedilizia e, in particolare, il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell&#8217;edilizia), nonché i Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 e n. 75 e il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009. Più di recente, si rammenta la Legge 11 gennaio 2018, n. 2 <em>(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica &#8211; GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018 Entrata in vigore  il 15/02/2018), </em>dettante oltre alle condizioni minime in materia di bioedlizia, vere e proprie misure per favorire i sistemi di mobilità sostenibile e trasporto alternativo.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> &#8220;<em>Linee Guida per le Green City</em>&#8220;, su <em>www.fondazionesvilupposostenibile.org</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cfr, <em>ex multis</em>, Corte Cost., sent. n. 306/2007: &quot;<em>il governo del territorio comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all&#8217;uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività</em>&#8220;; Corte Cost., sent. n. 362/2003: &#8220;<em>se si considera che altre materie o funzioni di competenza concorrente, quali porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia, sono specificamente individuate nello stesso terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost. e non rientrano quindi nel &#8216;governo del territorio&#8217;, appare del tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su questa materia sono stati estromessi aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all&#8217;urbanistica, e che il &#8216;governo del territorio&#8217; sia stato ridotto a poco più che un guscio vuoto. Nella medesima prospettiva, anche l&#8217;ambito di materia costituito dall&#8217;edilizia va ricondotto al &#8216;governo del territorio</em>&#8216;&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr., GIUSTI, &#8220;<em>La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell&#8217;urbanistica di nuova generazione&#8221;, </em>Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p. 22-24. Ad una prima generazione dell&#8217;urbanistica cui al P.R.G. si chiedeva di dare risposte tese a regolare l&#8217;espansione dei centri urbani, non arrestandola ma razionalizzandola, successe una seconda generazione (anni Sessanta-Settanta), con l&#8217;intento di portare ordine all&#8217;attività edilizia ed urbanistica e nella quale fu incentivata la formazione di piani regolatori, con l&#8217;obiettivo comunque di inquadrarli in una dimensione non più solo fisica, ma sociale ed economica, quali momenti per la congrua ponderazione degli interessi in gioco. La terza generazione dell&#8217;urbanistica è, invece, quella che mira alla valutazione delle ricadute ecologiche delle scelte, per il territorio ed i piani.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Documento Camera dei Deputati, relazione alla Camera sulla Proposta di Legge n. 113.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Per ogni zona, dalla A alla F, la Legge in questione stabilisce standard (mq/abitante) con riguardo a: scuola dell&#8217;obbligo, attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, parcheggi pubblici.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Senato della Repubblica, Commissioni riunite 9^Agricoltura e 13^Territorio e Ambiente, Audizione Ance sul D.D.L. &#8220;Contenimento del consumo del suolo&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> VIVIANI, &#8220;<em>Progetto Paese &#8211; l&#8217;Urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie istituzionali</em>&#8220;, in Appunti congressuali, XIX Congresso INU, Cagliari 2016, <em>online.</em></div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> ROSSI, Diritto dell&#8217;ambiente, Torino, 2015, p. 229-230.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. Tar Molise, ord. n. 47/2015; id. sent. n. 100/2011: &#8220;<em>La tutela del paesaggio [ha]comunque portata generale e speciale considerazione di valore, rispetto a ogni forma di pianificazione degli interventi urbanistici, economici e infrastrutturali sul territorio, costituendo necessario presupposto per essi (cfr.: Cons. Stato, V, 5.7.2010 n. 4244; idem V, 12.6.2009 n. 3770&#8243;. </em>Sost. conf., Tar Lazio, RM, sez. II <em>quater</em>, sent. n. 36581/2010: <em>&#8220;La tutela paesaggistica, lungi dall&#8217;essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve precedere ad orientare le scelte urbanistico-edilizie locali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni paesaggistiche &#8216;&#038; sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (cfr. Corte Costituzionale, 30 maggio 2009, n. 380)&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> ROSSI, Diritto dell&#8217;ambiente, Torino, 2015, p. 235.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Su <em>www.isprambiente.gov.it</em>, ove il Rapporto è scaricabile, è dato leggere che &#8220;<em>L&#8217;edizione 2018 del Rapporto sul consumo di suolo in Italia, la quinta dedicata a questo tema, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, grazie alla cartografia aggiornata del Sistema Nazionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente (SNPA), che vede ISPRA insieme alle Agenzie per la protezione dell&#8217;ambiente delle Regioni e delle Province Autonome, in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> &#8220;<em>E&#8217; questo- </em>secondo Legambiente &#8211;<em> il campanello d&#8217;allarme che suona il nuovo rapporto di ISPRA che fotografa le trasformazioni del territorio avvenute tra il 2016 e il 2017. Se a livello nazionale siamo ancora in presenza dell&#8217;onda lunga della crisi immobiliare, con ritmi di consumo di suolo 4 volte più bassi rispetto a quelli misurati in periodo pre-crisi, nel Nord del Paese I segnali sono meno confortanti, e fanno intravedere il rischio molto concreto che, di fronte a una ripresa della domanda abitativa, possa tornare ad esplodere la bolla del cemento facile dell&#8217;espansione di nuove periferie</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Sul Rapporto sul consumo del suolo dall&#8217;Ispra redatto, v. paragrafo precedente.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Comunque obbligatoriamente necessitanti di specifiche previsioni di interventi di compensazione ambientale.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Non pare, a questo proposito, inopportuno rievocare il c.d. <em>&#8220;green public procurement&#8221;, </em>di cui ci si limita a indicare la definizione fornita da FIDONE, in &#8220;<em>Gli appalti verdi all&#8217;alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti&#8221;</em>, Riv. italiana di diritto pubblico comunitario, Anno XII-Fasc- 5-2012: &#8220;<em>Il termine appalti verdi o Green Public Procurement indica l&#8217;insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici. L&#8217;espressione non richiama una particolare categoria di appalti ma si riferisce ad un criterio generale, da adottarsi indistintamente per tutti i tipi di appalti, che dovrebbe orientare il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l&#8217;ambiente rispetto ad altri beni o servizi ad essi fungibili</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Per tutte le altre opere, ai sensi dell&#8217;art 11, l&#8217;assentibilità veniva subordinata alla previa verifica di eventuale consumo di suolo, nel rispetto del generale divieto imposto e, comunque, dell&#8217;impossibilità, stabilita dal comma 11 del medesimo articolo, per ciascuna Regione, di consumare suolo per oltre il cinquanta per cento della media di consumo di suolo nei cinque anni antecedenti.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cfr., peraltro, Corte Cost., sent. n. 387/2007: &#8220;<em>Quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo &#038; il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In atri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell&#8217;ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l&#8217;evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> MORANO, LOCURCIO, TAJANI, &#8220;<em>Un modello di supporto alle decisioni per la riconversione funzionale di immobili pubblici dismessi</em>&#8220;, LaborEst, p. 28. Si rammenta, altresì, che l&#8217;art. 2, c. 2, del D.D.L. in esame proponeva una novella al comma 1 dell&#8217;art. 5 d.lgs. 152/2006, al fine dell&#8217;esplicitazione del suo carattere di risorsa ambientale non rinnovabile.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sia consentito qui richiamare la &#8220;<em>Dichiarazione finale</em>&#8221; approvata a conclusione del &#8220;<em>Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici</em>&#8221; che portò alla redazione della Carta di Gubbio nel 1960. La predetta Dichiarazione, affermata la fondamentale tutela dei centri storici nell&#8217;ottica della costruzione della città moderna, quanto agli edifici ha previsto che: &#8220;Rifiutati i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere ambientale anche modesto, di ogni &#8216;diradamento&#8217; ed &#8216;isolamento&#8217; di edifici monumentali attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, ed evitati, in linea di principio, i nuovi inserimenti nell&#8217;ambiente antico, si afferma che gli interventi di risanamento conservativo, basati su una preliminare profonda valutazione di carattere storico-critico, devono essenzialmente consistere in: a) consolidamento delle strutture essenziali degli edifici; b) eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere utilitario dannose all&#8217;ambiente ed all&#8217;igiene; c) ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche, dotate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre destinazioni per attività economiche o pubbliche o per attrezzature di modesta entità compatibili con l&#8217;ambiente, conservando al tempo stesso vani ed elementi interni ai quali l&#8217;indagine storico-critica abbia attribuito un valore; d) restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino ed orto; e) istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edificazione&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Tale è la definizione che viene data su <em>www.beniculturali.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> COTTINO, &#8220;<em>Resilienza sociale e processi di rigenerazione&#8221;</em>, <em>online.</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Va detto ch, nella rigenerazione, il &#8220;diritto della città&#8221; si fonde e si confonde con quello &#8220;alla città&#8221;, che, secondo Lefebvre è il diritto del singolo ad avere una esperienza spaziale non segregante.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> BLECIC, CECCHINI, <em>Verso una pianificazione antifragile: come pensare al futuro senza prevederlo, </em>Franco Angeli, Milano, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cfr., sul punto, URBANI, &#8220;<em>Urbanistica consensuale, &#8216;pregiudizio&#8217; del giudice penale e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa</em>&#8220;, Astrid, <em>online, </em>secondo cui &#8220;<em>da almeno un quindicennio l&#8217;ordinamento urbanistico &#8211; che trova fondamento dell&#8217;attribuzione ai poteri pubblici della potestà di conformazione dei suoli attraverso lo strumento del piano urbanistico &#8211; va subendo una lenta ma costante modifica dei modi di formazione delle scelte e delle tecniche di pianificazione. Le ragioni di queste trasformazioni vanno ricercate sia nella legislazione statale sia in quella regionale recenti, nelle quali in luogo dell&#8217;imperatività delle scelte urbanistiche va sostituendosi &#8211; attraverso accordi &#8211; la ricerca del consenso con gli interessi privati sin dalla fase della determinazione degli assetti urbanistici o successivamente in quella della concreta operatività delle prescrizioni di piano</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2009, p. 420, in cui si evidenzia l&#8217;illegittimità del piano se riferito ad area quasi completamente in edificata e non ad immobili degradati.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Cfr. MENGOLI, <em>op. ult. cit.,</em> p. 419: &#8220;<em>Il recupero del patrimonio edilizio esistente &#038; costituiva e viene oggi, in virtù della legge, in modo formale a costituire il principale obbiettivo dell&#8217;intervento urbanistico dell&#8217;attività edilizia, volta dianzi piuttosto alla costruzione di nuovi edifici in aree  libere, ossia all&#8217;espansione dell&#8217;abitato, tralasciando la riabilitazione dei vecchi fabbricati&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr. GIUSTI, op. ult. cit., p. 191, in cui è dato, altresì, leggere che &#8220;<em>All&#8217;amministrazione si chiede di essere in grado di orientare le scelte del privato e i suoi investimenti sulla città; ad essa si domanda un ruolo di regia nelle attività finalizzate alla cura dell&#8217;interesse generale, quale dimensione nella quale si rispecchiano le forme dell&#8217;amministrazione condivisa e collaborativa</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Tar Lazio, RM, sez. II, 22/1/2015, sent. n. 1128.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Documento Camera dei Deputati, &#8220;<em>mentre le aree con destinazioni pubbliche sono soggette ad una durata temporale definita di cinque anni, le aree destinate a trasformazione edilizia privata conservano di fatto </em>sine die<em> il diritto edificatorio attribuito dal P.R.G &#038; [squilibrio] che rischia di produrre scompensi nello sviluppo e nel governo del territorio e anche evidenti ingiustizie sociali</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Documento Camera dei Deputati, &#8220;<em>molto dipende dalla difficoltà ormai cronica per molti comuni di reperire suoli trasformabili in modo gratuito e senza espandere le periferie urbane al fine di abbattere i costi finali destinata alle fasce più svantaggiate e di non creare nuovi ambiti urbani isolati e distanti dai tessuti consolidati e almeno parzialmente urbanizzati</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sia consentito richiamare MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2009, p. 138: &#8220;<em>L&#8217;istituto della </em>perequazione<em>, oggi affermato da varie leggi regionali e soprattutto introdotto nella prassi dagli strumenti di pianificazione urbanistica e comunale, si fonda essenzialmente sul principio dell&#8217;auspicata indifferenza dei vari terreni rispetto al potere pianificatorio e conseguentemente sull&#8217;azione di contrasto alla sostanziale ingiustizia della enorme disparità di valore tra terreni edificabili e terreni posti nelle medesime condizioni ma soggetti a vincolo di in edificabilità perché destinati a fini pubblici &#038; Dalla indifferenza dei terreni nei riguardi della pianificazione urbanistica è conseguita l&#8217;affermazione della trasferibilità</em> dell&#8217;indice edificatorio <em>nell&#8217;ambito di aree sostanzialmente omogenee, con conseguente ammissibilità della trasferibilità dell&#8217;indice edificatorio da un terreno ad un altro simile&#8221;. </em></div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Cfr., &#8220;<em>Architetti: il Congresso</em> <em>nazionale approva un manifesto: &#8216;Si adotti un programma nazionale di rigenerazione urbana, alternativa a espansioni incontrollate e al consumo di suolo</em>&#8220;, <em>online</em>. L&#8217;articolo rende conto del Convegno del luglio 2018, all&#8217;esito del quale gli Architetti hanno stilato un vero e proprio &#8220;Manifesto&#8221;, il cui contenuto riportiamo nel paragrafo di riferimento.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> MILANO, &#8220;<em>Il boom dei materiali naturali per la rigenerazione urbana</em>&#8220;, <em>online.</em></div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> L&#8217;evocazione del &#8220;rammendo&#8221; nell&#8217;opera di rivitalizzazione delle periferie è di Renzo Piano.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> BALLOCCHI, &#8220;<em>La rigenerazione urbana green passa dall&#8217;agopuntura&#8221;, online.</em></div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Trattasi del contributo straordinario derivante anche &#8220;<em>dalla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d&#8217;uso&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> L&#8217;utilizzo della canapa nell&#8217;ambito della bioedilizia ha trovato concreta applicazione a seguito della sigla, il 6 luglio 2017, di specifico Protocollo tra Ance, Campanapa e l&#8217;Unisannio, avente ad oggetto attività di collaborazione tecnico-scientifica, nonché attività di supporto alla ricerca e di trasferimento tecnologico.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> La L.R. 7/2017 ha avuto, quale fonte di ispirazione, il c.d. &#8220;Piano Casa&#8221;, di cui ai già citati artt. 5, comma 9, D.L. 70/2011 e 2-bis D.P.R. 380/2001. Fino alla L.R. 7/2017, il &#8220;<em>Piano Casa</em>&#8220;, quale <em>lex specialis</em>, ha derogato alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore. Non limitandosi alla sola &#8220;residenza&#8221;, la L.R. 7/2017, a normativa nazionale invariata, è introduttiva di  aspetti di carattere generale in tema di rigenerazione urbana e sul recupero edilizio.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Il Protocollo, attuato con la D.G.R. n. 654 del 7 ottobre 2014, ai sensi dell&#8217;art. 7 comma 4, L. n. 6/2008, è in grado di valutare il grado di sostenibilità degli edifici e, quindi, attestare e certificare la sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia in ambito residenziale e non.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Proprio con riguardo all&#8217;art. 4 della L.R. 36/1987, si sottolinea che la L.R. 7/2017 ha introdotto la necessità di una Delibera di Giunta comunale volta a disciplinare, ove necessario, la fase attuativa del Piano o Programma comunque denominato attuativo dello strumento urbanistico generale, normando, di fatto, una previsione già dettata dal Piano Casa (cfr. art. 6, comma 2-ter e 2-quater L.R. n. 21/2009). All&#8217;art. 1 la L.R. 7/2017 ha, invece, introdotto il termine di 90 giorni entro cui il Comune deve controdedurre alle eventuali osservazioni regionali, con la specificazione che la Delibera giuntale non può intervenire prima della scadenza del termine &#8211; perentorio &#8211; di trenta giorni entro cui la Regione può far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza degli strumenti urbanistici attuativi alle norme di legge.</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Tale è la sintesi riportata dall&#8217;Ance in &#8220;<em>Consumo del suolo e rigenerazione urbana: aggiornato il quadro regionale&#8221;, </em>su <em>www.ance.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Così LITARDI, in <em>&#8220;La rigenerazione urbana. Il ruolo della cultura e delle nuove professioni lavorative&#8221;, </em>Ocula, p. 67-70.</div>
<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Così LITARDI, <em>op.ult.cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Del medesimo avviso DE NICTOLIS, nell&#8217;intervento &#8220;<em>La disciplina del consumo del suolo in Italia: attualità e prospettive</em>&#8221; tenuto al convegno &#8220;<em>La dimensione sociale della rigenerazione urbana</em>&#8220;, svoltosi a Roma in data 22 novembre 2018. Altresì da evidenziare l&#8217;accento posto sull&#8217;importanza dell&#8217;onere probatorio di una eventuale impossibilità di riuso di suolo.</div>
<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Così PULTRONE, &#8220;<em>La rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale e progettualità creativa nelle periferie</em>&#8220;, Journal of Technology for Architecture &amp; Environment, p. 142-143.</div>
<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Quanto all&#8217;efficicentamento energetico, sarebbe probabilmente opportuno investire su fonti come l&#8217;idrogeno, l&#8217;elemento più abbondante dell&#8217;universo, al fine di evitare la dipendenza dai combustibili fossili, riponendo in esso la scommessa sul futuro della mobilità (sostenibile).<br /> Per gli edifici potrebbe, invece, essere preso in considerazione il Protocollo Leed. &#8220;<em>Il LEED® è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell&#8217;edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. LEED promuove un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Sviluppato dalla U.S. Green Building Council (USGBC), il sistema si basa sull&#8217;attribuzione di &#8216;crediti&#8217; per ciascun requisito</em>&#8221; <em>(www.certificazioneleed.com)</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> Ci permettiamo, al riguardo, di citare il sistema del &#8220;Sisma bonus&#8221;, che consente un innalzamento delle detrazioni del 75% delle spese sostenute per gli interventi importanti un passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico e dell&#8217;85% delle spese qualora dall&#8217;intervento consegua il passaggio a due classi inferiori di rischio. E&#8217; possibile cedere il relativo credito sulla scorta del Provvedimento n. 108572/2017, emesso dall&#8217;Amministrazione finanziaria, e ciò in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione di interventi su edifici condominiali, nonché in favore di altri soggetti privati, quali persone fisiche, imprese individuali, società ed enti. Un simulatore della cessione del credito è rappresentato dal sistema &#8220;<em>Ance Deloitte&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Come già previsto da talune leggi regionali, occorrerebbero disposizioni atte ad escludere dal computo dell&#8217;indice di fabbricabilità e della superficie lorda i volumi atti ad ospitare impiantistiche necessarie per l&#8217;accumulo di energie, i maggiori volumi e le maggiori altezze atti alla realizzazione di coperture tecnologiche captanti, nonché pergolati e graticci, le logge, le persiane mobili anche perimetrali da sistemi captanti e/o atti all&#8217;ombreggiamento estivo (Cfr. art. 2, comma 11, L.R.  Lazio n. 7/2017).</div>
<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> La <em>ratio</em> dovrebbe essere quella di consentire, in primis, i mutamenti di destinazione d&#8217;uso tra le categorie funzionali recate dalla normativa nazionale (D.P.R. 380/2001) e, in via residuale, nell&#8217;ipotesi di carenza di indicazioni specifiche nei Piani Comunali, di consentire il mutamento nell&#8217;ambito delle categorie complementari e compatibili alla destinazione di partenza. Si integrerebbe, così, la categoria delle destinazioni d&#8217;uso funzionali con quelle complementari, nel rispetto di un criterio di omogeneità orizzontale tra categorie d&#8217;uso e della gerarchia delle fonti nel rapporto di genere a specie, fermo il divieto di mutamento delle destinazioni d&#8217;uso finalizzate all&#8217;apertura delle medie e grandi strutture. Le categorie complementari e compatibili sono, ad esempio, recate dalla L.R.Lazio n. 7/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 753/2018: <em>&#8220;&#038; ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. e), del t.u. edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituiscono nuova costruzione gli intereventi di trasformazione urbanistica comportanti la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all&#8217;aperto ove comportino l&#8217;esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato; di conseguenza è </em> <em>&#8216;a fortiori&#8217; qualificabile come opera edile di nuova costruzione la realizzazione di un piazzale in cemento, la quale determina un &#8216;consumo di suolo&#8217; (con una cementificazione che si sostituisce al piano naturale di campagna) e dunque una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest&#8217;ultimo(cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2014, n. 3700). Il medesimo orientamento è seguito dalla giurisprudenza penale (Cassazione penale sez. III novembre 2016, n. 1308), secondo cui integra un illecito edilizio l&#8217;esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un&#8217;edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio&#8221;. </em></div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rigenerazione-urbana-ed-edilizia-tra-pubblico-e-privato/">La rigenerazione urbana ed edilizia tra pubblico e privato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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