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	<title>Francesca Gardini Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Responsabilità specifiche del farmacista ospedaliero: prime note.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 18:40:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/responsabilita-specifiche-del-farmacista-ospedaliero-prime-note/">Responsabilità specifiche del farmacista ospedaliero: prime note.</a></p>
<p>Dai primi anni del 900 la professione di farmacista in Italia, e con essa la gestione dell&#8217;assistenza farmaceutica, sono state oggetto di numerosi interventi legislativi. Oggi, pertanto, il farmacista si presenta come figura altamente professionale e, in quanto tale, soggetta a numerose regole ed altrettanto numerose responsabilità. L&#8217;attività del farmacista</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/responsabilita-specifiche-del-farmacista-ospedaliero-prime-note/">Responsabilità specifiche del farmacista ospedaliero: prime note.</a></p>
<p>Dai primi anni del 900 la professione di farmacista in Italia, e con essa la gestione dell&#8217;assistenza farmaceutica, sono state oggetto di numerosi interventi legislativi. Oggi, pertanto, il farmacista si presenta come figura altamente professionale e, in quanto tale, soggetta a numerose regole ed altrettanto numerose responsabilità.</p>
<p>L&#8217;attività del farmacista è complementare a quella del medico. Quest&#8217;ultimo prescrive il medicinale, il farmacista lo dispensa ed in alcuni casi lo prepara anche. Ad una superficiale e rapida occhiata, dunque, nel rapporto che caratterizza queste due figure professionali sembrerebbe quasi esserci un dominus, il medico, che prescrive ed ordina; ed un servus, il farmacista, che semplicemente esegue ciò che gli viene prescritto ed ordinato senza poter mettere in pratica il suo sapere. Nella realtà, invece, non è così. Il rapporto, infatti, che vede come protagonisti, il medico, da una parte, ed il farmacista, dall’altra, non può ridursi ad una pura e semplice relazione “servile” tra due professionisti. Il farmacista non può semplicemente eseguire ciò che gli viene prescritto dal medico, ma, anzi, è tenuto, salvo eccezioni previste dalla legge, a “<i>respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge</i>”, nonché, a non dispensare i “<i>medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica”</i>[1]. Inoltre, è il farmacista che deve controllare la prescrizione medica in relazione agli aspetti tecnico-farmaceutici e legislativi, non potendo l’atto di spedizione della ricetta medica essere in nessun modo ricondotto ad una semplice formalità. Si ha, in questo caso, una condivisione di responsabilità tra medico, competente dell’efficacia e la sicurezza della formulazione, ed il farmacista, competente per la qualità delle sostanze e la correttezza della tecnica di preparazione, che peraltro sono aspetti determinanti per l’efficacia e la sicurezza del preparato. È proprio la sicurezza del paziente che il codice deontologico pone al centro dell’attività di preparazione del farmacista, sempre subordinata alla presentazione della ricetta medica, a cui deve uniformarsi integralmente, nel pieno rispetto sia della forma farmaceutica sia della quantità e qualità delle materie prime. Non possono esservi margini di incertezza nell’atto di spedizione della ricetta, tanto è vero che, in caso di dubbi ai sensi dell’art. 26 del codice deontologico, il farmacista, al fine di evitare inutili rischi per il paziente, è “<i>tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento</i>”. È proprio in ciò che si ha la massima espressione della complementarità tra medico e farmacista, tanto più, che l’art. 13 del codice deontologico, nel disciplinare il rapporto di quest’ultimo con gli altri sanitari sancisce come sia proprio il farmacista a dover “<i>favorire la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze”</i> .</p>
<p>Non può, dunque, effettuare diagnosi o interventi di carattere sanitario, in perfetta coerenza con la sua preparazione professionale incentrata al farmaco piuttosto che al paziente, ma supporta il medico prescrittore circa il corretto uso dei farmaci.</p>
<p>Va detto, altresì, che l&#8217;attività del farmacista, quale elemento inserito nel Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), si estende ai rapporti con le aziende sanitarie. Il S.S.N., infatti, fornisce al cittadino i farmaci necessari ad esaudire i livelli essenziali di assistenza tramite le farmacie i cui titolari, quindi, sono assoggettati anche alle regole ed ai principi che sono posti a fondamento e tutela di tale servizio. Analogamente a quanto avviene per i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta, anche le farmacie erogano le proprie prestazioni assistenziali in virtù di un accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal Presidente della Repubblica. Il rapporto tra titolare di farmacia e il S.S.N. è un “<i>rapporto concessorio di un servizio pubblico essenziale</i>”[2] ad un privato caratterizzato da ampi poteri di vigilanza ed autotutela dell’amministrazione, nonché, da una forte limitazione della libera attività economica e professionale del titolare di farmacia, oberato da una infinità di obblighi ed oneri. La convenzione obbliga i farmacisti a dispensare al pubblico dietro prescrizione medica, le specialità medicinali e gli altri prodotti erogabili agli assistiti in regime di convenzione con il S.S.N. L’assistenza che in tal modo viene prestata si sostanzia nella vendita – o cessione gratuita per i farmaci accordati gratuitamente agli assistiti dal S.S.N. – delle specialità medicinali, dei preparati galenici, dei particolari prodotti dietetico – alimentari, ed in genere di tutti quei prodotti sanitari che possono essere erogati in regime di convenzionamento con il servizio sanitario[3]. L’organizzazione del S.S.N. è dunque completata dalle farmacie che ne costituiscono “<i>parte integrante</i>”[4], seppur come componente esterna e strumentale rispetto al sistema di enti pubblici e soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie.</p>
<p>Alla figura fin qui descritta del farmacista (privato) territoriale convenzionato con il S.S.N., si affiancano, poi, il farmacista pubblico (gestore delle farmacie comunali), il farmacista ospedaliero ed infine, la figura non da tutti conosciuta, dell’ufficiale chimico &#8211; farmacista delle forze armate[5] inserito nel Servizio Sanitario Militare.</p>
<p>Il farmacista ospedaliero è una figura professionale in piena evoluzione[6] tanto in Italia quanto all&#8217;estero, di cui si hanno tracce assai lontane nel tempo[7].</p>
<p>“<i>Al migliore e più sollecito servizio dell’ospedale, alla salvaguardia del patrimonio ed all’educazione della gioventù praticante in Santa Maria Nuova, è posto il servizio di farmacia, da uomini illustri e per questi scopi, quivi da tempi più antichi istituito[8]“.</i> Questa una sintesi, straordinariamente moderna delle attività della farmacia ospedaliera di oggi, servizio essenziale orientato ai pazienti ed ai medici, piuttosto che al prodotto “<i>farmaco</i>”[9]; attento e rispettoso dell’economia dell’ospedale; cardine della formazione universitaria dei futuri farmacisti ospedalieri[10]. Sembra quasi che, nonostante il trascorrere inesorabile ed incessante dei secoli, la farmacia “<i>ospitaliera</i>” sia rimasta sempre lì, anima degli ospedali, attenta alle innovazioni ma ferma sulla sua “arte” fondamentale.</p>
<p>Il percorso formativo del farmacista ospedaliero, attualmente richiede, dopo il conseguimento della laurea specialistica (Classe 14/S) in Farmacia e Farmacia Industriale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche[11], il diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, che si basa sulla frequenza in una farmacia di ospedale accreditato, oltre che sugli approfondimenti teorici necessari per un periodo formativo non inferiore a tre anni. Il nuovo ordinamento si articola su 4 anni di corso per 240 Crediti Formativi Universitari (CFU), di cui almeno 168 CFU – pari al 70% &#8211; dovranno essere acquisiti mediante attività pratiche di tirocinio[12].</p>
<p>Questo percorso di studio e formazione, tuttavia, per quanto necessario, non è sufficiente per rivestire il ruolo di farmacista in azienda ospedaliera. Il servizio farmacia presuppone, infatti, in vista delle finalità pubbliche perseguite (art. 100 T.U. n. 1265/1934) il conseguimento di un titolo di abilitazione, mediante il superamento di uno specifico esame &#8211; così come previsto da precetto costituzionale di cui all’art. 33 comma 5 &#8211; e l’iscrizione nell&#8217;albo professionale[13] ex art. 2229 c.c.. Tanto è vero che la stessa ammissione alla scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera è subordinata al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista.</p>
<p>L’iscrizione obbligatoria nell’albo dell’ordine dei farmacisti[14], istituito a livello provinciale, costituisce quindi, in base alla disciplina vigente, condizione necessaria per l’esercizio della professione di farmacista nonché per la soggezione degli iscritti all’attività di vigilanza dell’ordine professionale di appartenenza, la quale a sua volta costituisce il “presupposto per l’inserimento della professione farmaceutica nel sistema farmacia istituito all’interno dei presidi ospedalieri o pianificato sul territorio”[15].</p>
<p>Una volta, dunque, sostenuto l’esame di Stato, ottenuta l’iscrizione all’albo professionale e conseguito il diploma di specializzazione, il farmacista che voglia esercitare la propria “arte” all’interno di una struttura ospedaliera di proprietà del S.S.N., deve accedervi mediante “<i>concorso pubblico per titoli ed esami</i>”[16]: selezione in cui gli ammessi sono valutati in base al curriculum professionale, al curriculum scientifico e alla consistenza dell’aggiornamento professionale, ed in cui il candidato deve dimostrare le proprie conoscenze su temi specifici proposti da una commissione di professionisti.</p>
<p>I candidati selezionati vengono, quindi, inquadrati in uno dei quattro ruoli nominativi regionali, previsti dal DPR 761/1979, in cui è distinto, sulla base dei profili professionali, il personale addetto ai presidi, servizi e uffici dell’ASL, e cioè il “ruolo sanitario” che abbraccia tutti gli operatori, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla salute pubblica: medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici e psicologi.</p>
<p>Il personale laureato del ruolo sanitario, una volta classificato in posizioni funzionali, a seguito della legge di riforma del S.S.N., è stato oggi inquadrato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 502/92, in un unico livello dirigenziale articolato in funzione delle diverse responsabilità professionali e gestionali affidate ai singoli[17], i quali contraggono, con il S.S.N., un rapporto di lavoro esclusivo[18]. Rapporto di lavoro subordinato, diventato di diritto privato (anche se solo nella forma), assoggettato ad una contrattazione collettiva[19] che ne disciplina le modalità di adempimento delle relative prestazioni, così come le retribuzioni, ed ogni diritto ed obbligo da esso nascente, che si caratterizza, altresì, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 3 D.Lgs. 502/92, per autonomia tecnico-professionale, da esercitarsi nel rispetto della collaborazione multi-professionale, nell’ambito degli indirizzi e programmi promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, nonché, per responsabilità del risultato rispetto all’attività svolta e ai programmi concordati. Alla dirigenza sanitaria si applicano, secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 2 del D.L.vo 502/1992, le disposizioni del D.Lgs. 29/1993 confluito nel T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001, aggiornato di recente dal D.Lgs. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta) che ha operato la “privatizzazione” del settore e che dunque costituisce attuale paradigma normativo in tema di rapporto di lavoro del personale del S.S.N..</p>
<p>Il D.Lgs. n. 229 del 1999, c.d. Riforma ter, nel modificare il titolo V del D.Lgs. n. 502 del 1992, ha attualmente ordinato la dirigenza sanitaria[20], come appena accennato, in un unico ruolo ed in un unico livello ponendo, invece, la distinzione tra dirigenti con incarico di studio, verifica ispezione e controllo, dirigenti con incarico di struttura semplice e dirigenti con incarico di struttura complessa. All’interno della farmacia ospedaliera avremo allora ad interagire a seconda di quanto stabilito dall’atto aziendale[21]: a) il dirigente farmacista di prima assunzione, al quale sono attribuiti “<i>compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura</i>” e conferite “<i>funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione dell’attività</i>”, che deve attuare “<i>un programma di attività</i>” predisposto da dirigente responsabile della struttura e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perseguimento delle competenze tecnico professionali e gestionali, riferite alla struttura di competenza; b) il dirigente farmacista “<i>con cinque anni di attività con valutazione positiva</i>” cui sono attribuite funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca e cui possono, altresì, essere attribuiti “<i>discrezionalmente</i>” incarichi di direzione di struttura semplice, in quest’ultimo caso gli sono attribuite funzioni di carattere ispettivo, di verifica e di controllo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel relativo CCNL; c) il dirigente farmacista responsabile di struttura complessa, Direttore di Farmacia, al quale sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, “<i>funzioni di direzione e organizzazione della struttura”</i>, da attuarsi, anche mediante direttive al personale, e l&#8217;adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio, l&#8217;attribuzione dell’incarico, di durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei, selezionata da un’apposita commissione, tra i farmacisti ospedalieri in possesso, sia, dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale contenuta nel DPR 484/1997, sia, dall’attestato di formazione manageriale. Tutti hanno l’obbligo di formazione continua, distinta in aggiornamento professionale e formazione permanente, sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari dei piani sanitari, nazionale e regionale, che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale.</p>
<p>La consistenza numerica del personale addetto al servizio di farmacia ospedaliera è definita dall&#8217;atto aziendale di ogni singola azienda in funzione dell’articolazione delle diverse unità operative e degli obiettivi della stessa, in conformità a quanto previsto dal piano sanitario regionale. Fatti salvi i livelli minimi di assistenza, ciascuna Regione può organizzare i propri servizi secondo differenti modelli: alcune Regioni hanno adottato modelli che prevedono autonomia tecnico funzionale dei servizi farmaceutici, altre Regioni hanno ricompreso l’assistenza farmaceutica nell’ambito del dipartimento dei servizi sanitari di base. L’assenza di puntuali vincoli istituzionali e le differenze organizzative e di attività delle strutture sanitarie determinano che ciascuna farmacia ospedaliera presenti un proprio profilo di attività con alcune di queste comuni a tutte le farmacie ospedaliere ed altre presenti solo in alcune strutture.</p>
<p>È, a questo punto, opportuno porre in evidenza come non si debbano confondere, in quanto entità ben distinte e separate, il servizio o sezione di assistenza farmaceutica delle ULSS (ora azienda) e la farmacia interna ospedaliera. Quest’ultima, infatti, è una struttura dell’ospedale, preposta soprattutto alla preparazione, controllo e distribuzione di farmaci e materiale sanitario destinati ai pazienti ricoverati al suo interno, con possibilità di eccezionale erogazione a pazienti non ricoverati entro precisi limiti e condizioni poste dalla legge[22], mentre il servizio farmaceutico delle ULSS è una struttura a servizio del territorio preposta al controllo ed alla distribuzione dei farmaci nelle farmacie pubbliche e private, destinate alla collettività in genere.</p>
<p>Pertanto la direzione della farmacia interna ospedaliera comporta un livello di responsabilità ben distinto da quello correlato al servizio di assistenza farmaceutica delle ULSS. Mentre, infatti, la direzione della farmacia interna richiede il possesso di preparazione ed esperienza scientifica e professionale particolarmente elevate con specifico riferimento al trattamento ed alla preparazione delle sostanze medicamentose, e comporta ragguardevoli livelli di responsabilità quanto alla conservazione ed alla distribuzione dei farmaci, nonché non da ultimo delle sostanze stupefacenti e psicotrope, la direzione del servizio farmaceutico delle ULSS implica una professionalità di carattere prevalentemente organizzativo e gestionale, con livelli di responsabilità non paragonabili a quelli, più elevati, propri della Farmacia Ospedaliera[23].</p>
<p>Avuto accesso alla farmacia ospedaliera si apre per l’operatore sanitario considerato nel presente scritto, uno spaccato particolare del sistema farmacia, molto meno visibile, e molto meno frequente, della farmacia aperta al pubblico che tutti conoscono. La farmacia ospedaliera è profondamente diversa, anche se la normativa più recente in tema di farmaci, Legge 405/2001, tende sempre più ad avvicinare i due sistemi. Se nel sistema di farmacie aperte al pubblico, l’obiettivo è semplicemente fornire con scrupolo e tempestività quei farmaci e quei prodotti che il medico prescrive, almeno fino ad oggi, non bisogna infatti sottacere come recenti decreti del Ministero della Salute[24] stiano cercando di modificare questo tradizionale sistema portandolo verso quello rivoluzionario della c.d. Farmacia dei Servizi[25], in una farmacia ospedaliera l’obiettivo è mettere a disposizione lo strumento terapeutico migliore, al momento in cui serve, nella dose, forma e quantità più utile per il paziente cui è destinato.</p>
<p>La farmacia ospedaliera collabora strettamente con le attività di tutto l’ospedale, coopera con tutte le altre figure professionali: medici[26], infermieri, amministrativi, controllo di gestione, direzione generale. Oggi il farmacista ospedaliero è inteso come il professionista che deve garantire l’efficienza e l’efficacia per governare un importante &#8220;processo trasversale&#8221; all’intera struttura ospedaliera.</p>
<p>Possiamo qui di seguito fornire un elenco approssimativo, ma non esaustivo delle principali attività di competenza del farmacista ospedaliero. Quest&#8217;ultimo svolge principalmente la funzione di distribuzione e approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e dispositivi medici a tutte le Unità Operative, Ambulatori e Servizi dell’Ospedale e, in applicazione dell’art. 8 della Legge n. 405/2001, provvede altresì alla distribuzione diretta dei farmaci, a totale carico del servizio sanitario nazionale, per il primo ciclo di cure all’utente dimesso dal ricovero ospedaliero e all’utente che ha effettuato una visita specialistica ospedaliera.</p>
<p>Svolge, inoltre, o può svolgere le seguenti attività: attività logistiche con approvvigionamento, gestione del magazzino, ricezione delle richieste e distribuzione; coordina un centro di raccolta e gestione di tutti gli ordinativi riguardanti i farmaci, il materiale sanitario, i dispositivi medici, i diagnostici ed i reattivi, a partire dalla prescrizione, dalla gestione delle scorte farmaceutiche in reparto, dal calcolo dei fabbisogni e dei consumi fino all’effettiva somministrazione del prodotto e alla predisposizione degli ordini di approvvigionamento; compilazione, per quanto di sua competenza, dei vari Capitolati di gara, sia dei medicinali, che dei dispositivi medici; attività di vigilanza sugli armadi farmaceutici di reparto, al fine di favorire una corretta gestione del farmaco e di accertare l’avvenuto rispetto delle norme che presiedono alla buona conservazione dei medicinali e dei dispositivi medici, alla rotazione delle scorte, alla rilevazione e rimozione dei prodotti scaduti o in eccedenza rispetto ai consumi prevedibili in base ai prelievi; controllo e gestione degli stupefacenti con particolare attenzione riservata alla gestione degli stupefacenti e all&#8217;informazione diretta alle varie U.O. circa la modalità di gestione dei medicinali stupefacenti; attività d’informazione e documentazione sul farmaco con aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero; informazione al corpo sanitario e ai pazienti sulle caratteristiche dei medicinali, dei prodotti, del materiale sanitario e sull&#8217;uso dei disinfettanti; partecipa attivamente alla Commissione del Comitato Etico dell’Azienda, fornendo un supporto come segreteria scientifica e gestendo i farmaci in sperimentazione presso le U.O. dell&#8217;Azienda; attività di produzione galenica, con allestimento, confezionamento dei prodotti galenici officinali, magistrali e di disinfettanti, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale, su richiesta specifica del medico; gestione della reportistica e analisi della spesa, fornendo, mensilmente, la contabilità per i Centri di Costo, elaborando dati e inviando reports sul consumo dei farmaci, con l’intento di favorire un corretto uso delle risorse, attraverso analisi puntuali e sistematiche delle prescrizioni farmaceutiche sia ai responsabili delle varie U.O. Ospedaliere, ai quali si fornisce, con esse, un valido strumento per la gestione del budget, sia al Controllo di Gestione, che alla Direzione Generale; farmacovigilanza e vigilanza sui farmaci e sui dispositivi medici; raccoglie tutte le segnalazioni, sia spontanee sia obbligatorie, di reazioni avverse mediante le apposite schede ministeriali, riscontrate all’interno dell’ospedale; provvede ad informare tutto il personale medico e paramedico su eventuali ritiri e/o sequestri da parte delle autorità competenti di prodotti presenti nei reparti, provvedendo personalmente al loro eventuale ritiro e sostituzione, al fine di sorvegliare sempre sulla qualità e sicurezza dei materiali utilizzati.</p>
<p>Il ruolo del farmacista all’interno della struttura ospedaliera è dunque fondamentale ed imprescindibile, seppur non si può sottacere come tale professione stia attraversando un momento particolarmente delicato data la crescente concorrenza da parte di “<i>altri</i>” operatori, non sempre sanitari, a cui vengono sottoposte le tradizionali attività della farmacia ospedaliera[27].</p>
<p>Una delle differenze fondamentali tra farmacista in genere e farmacista ospedaliero riguarda i tratti della sua figura: il farmacista privato è nel contempo libero professionista ed imprenditore. Nonostante, infatti, la qualifica di professionista intellettuale riconosciutagli dalla legge ed il peculiare regime della sua attività, il farmacista privato è ormai considerato come una fattispecie rientrante nell&#8217;art. 2238 c.c., comma 1, avendo la sua professione quale oggetto prevalente la vendita al pubblico di specialità farmaceutiche acquistate dalle case produttrici, da cui l’instaurarsi con il cliente di un contratto di semplice compravendita e non di prestazione d’opera intellettuale[28]. L’attività professionale, dunque, è parte di un&#8217;attività di impresa[29]. Secondo l’art. 21 del codice deontologico “<i>sotto il profilo deontologico, il ruolo del farmacista professionista e imprenditore sono indissociabili</i>”. Il farmacista ospedaliero è privo, invece, della parte imprenditoriale in quanto la sua attività lavorativa non è svolta nell’esercizio dell’impresa bensì, nell&#8217;ambito di un servizio pubblico, quale dipendente di un’azienda al cui interno egli opera senza alcun contatto con il pubblico e neppure con i pazienti dell&#8217;ospedale i quali sono accuditi da medici e personale paramedico. Questa differenza non è di poco conto sopratutto in ordine alla responsabilità civile ed amministrativa del farmacista ospedaliero.</p>
<p>Inquadrata la figura professionale del farmacista ospedaliero ed individuate, come sopra, le attività da lui svolte, si possono ora definire in linea generale i tipi delle responsabilità in cui egli può incorrere.</p>
<p>In relazione con l’attività professionale prestata dal farmacista si pongono due sistemi normativi collegati fra loro[30]: quello legale che regola l&#8217;esercizio della professione nei suoi vari aspetti; quello etico che si sviluppa nella deontologia professionale. Con riguardo al primo di tali sistemi si può individuare un tipo di responsabilità genericamente definibile “giuridico-professionale” che abbraccia le responsabilità penale, amministrativa, civile e la cui valutazione è assoggettata agli organi giudiziari e amministrativi dello Stato e solo indirettamente all&#8217;Ordine professionale. Con riguardo al secondo sistema emerge un tipo di responsabilità disciplinare direttamente rimessa alla valutazione dell&#8217;Ordine professionale. I sanitari, infatti, colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti disdicevoli al decoro professionale vengono sottoposti al procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine nel cui albo sono iscritti[31]. Va però qui messo in evidenza, trattandosi della particolare figura del farmacista ospedaliero, che, secondo quanto disposto dal D.lgs C. P. S., 13 settembre 1946, sembrerebbe che il Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale possa esercitare il proprio potere disciplinare soltanto nei confronti dei liberi professionisti iscritti all’albo. E&#8217; stato, però deciso[32] “c<i>he il potere disciplinare dell&#8217;Ordine non può estendersi alle mancanze commesse dal sanitario nell’espletamento delle proprie mansioni sia impiegatizie che direttive di pubblico dipendente. Tuttavia, il sanitario può essere perseguito per violazione delle norme deontologiche, intese queste non solo come doveri professionali veri e propri, ma anche quali regole morali cui attenersi sia nell’esercizio libero-professionale sia nell’ambito di qualificate prestazioni in un rapporto di pubblico impiego. Ciò comporta la soggezione del sanitario a due Ordinamenti, quello dell’Ordine cui è iscritto con conseguente obbligo di osservare in ogni momento e comunque le norme deontologiche stabilite nell’interesse generale a tutela della dignità e del decoro professionale, e quello della pubblica amministrazione dalla quale dipende</i>”.</p>
<p>Come accennato i due sistemi non costituiscono comparti separati, ma sono tra di loro collegati e a volte interdipendenti. La violazione di norme deontologiche, ad esempio, può discendere da quella di norme di legge o regolamento, così come, ad esempio, la violazione di norme deontologiche con applicazione di sanzioni disciplinari può influire sul rapporto di lavoro che il farmacista intrattiene con l&#8217;azienda sanitaria.</p>
<p>Innanzitutto la responsabilità penale, la più grave che incombe sul farmacista. Essa consegue al compimento, nell&#8217;esercizio della professione, di un reato (cioè di un fatto vietato da una norma giuridica che vi ricollega una sanzione penale) che la legge statale penale prevede come tale e dispone che sia punibile in quanto attribuibile a chi lo ha commesso.</p>
<p>Tale responsabilità, abbiamo detto, assume particolare gravità perché ad essa, oltre che gravi sanzioni quali sono quelle penali, conseguono anche responsabilità amministrative, civili e disciplinari.</p>
<p>Ricordiamo, tra le norme di responsabilità penale del farmacista quelle, generali, contenute negli artt. 443, 445, 452 del c.p..</p>
<p>Vi è da dire che in larga massima la responsabilità del farmacista ospedaliero non si differenzia da quella del farmacista privato o da quella del farmacista pubblico.</p>
<p>Deve essere premesso che, ai fini della responsabilità derivante dalla violazione di norme penali, il farmacista ospedaliero riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.). Deve ritenersi, altresì, che i reati ascrivibili al farmacista ospedaliero siano prevalentemente di natura colposa[33] ed è identificabile nell&#8217;errore inescusabile che trova origine nella mancata applicazione delle cognizioni generali della professione, nella imperizia tecnica o nella mancanza di prudenza o diligenza che debbono essere sempre presenti, in misura maggiore rispetto al <i>quisque de populo</i>, in chi esercita una professione sanitaria. Fermo restando che non sono escluse ipotesi di dolo laddove risulti che sia stato questo elemento psicologico e non la semplice negligenza o imperizia a determinare la violazione di legge.</p>
<p>Alcune tipiche violazioni ascritte al farmacista ospedaliero, su cui si è formata una seppur limitata casistica in ambito penalistico, riguardano la gestione e la conservazione dei farmaci.</p>
<p>La giurisprudenza ha stabilito, nell&#8217;esaminare alcuni di questi casi, che: “<i>Il dirigente della farmacia ospedaliera deve controllare la regolare tenuta dei presidi farmaceutici dell’ospedale e redigere i corrispondenti verbali, altrettanto spetta alla caposala, sotto la direzione del primario nei singoli reparti; l’omissione di tali controlli integra la condotta di detenzione di medicinali guasti e imperfetti; tanto più nella sua ipotesi colposa non essendo altresì richiesta la prova della pericolosità dei farmaci guasti o imperfetti perché è presunta </i>iuris et de jure<i> dalle stesse disposizioni di reato</i>”[34], ed ancora: “<i>la detenzione, nell&#8217;ambito di un reparto ospedaliero di medicinali scaduti (siano essi provenienti dalla farmacia interna piuttosto che farmaci campione direttamente forniti ai sanitari dagli operatori scientifici) negli appositi armadi, nel frigorifero e sul carrello di somministrazione integra la fattispecie della detenzione per la somministrazione di medicinali imperfetti o guasti che cade sotto la previsione dell&#8217;art. 443 C.P.; ciò non comporta tuttavia, un&#8217;automatica attribuzione di responsabilità dei sanitari preposti alla struttura ospedaliera dovendosi in concreto valutare, in relazione a ciascuno di loro, se sussista o meno l&#8217;elemento psicologico quantomeno della colpa ossia se possa loro rimproverarsi un atteggiamento antidoveroso in termini di negligenza, imprudenza, imperizia (nel caso di specie si sono rintracciati gli estremi della colpa in capo al dirigente della farmacia interna dell&#8217;ospedale a causa della frequenza e della modalità di esecuzione dei controlli svolti sugli armadi di reparto. Non si è ritenuta sussistere, invece, colpa in capo al direttore sanitario a causa della genericità della sua competenza in ambito ospedaliero che non comprendono specificamente la sorveglianza sui farmaci, né in capo ai primari di reparto, con riferimento alla gestione dei farmaci campione, in quanto questi ultimi sono stati rinvenuti nell&#8217;armadio, sottoposto alla vigilanza del dirigente della farmacia ospedaliera e non del separato armadio comune a tutti i medici del reparto</i>)”[35]. Mentre “<i>non integra il reato di cui agli artt: 443 e 452 c.p la detenzione in ospedale di prodotti galenici oltre la data di scadenza indicata, in assenza di elementi idonei atti a comprovarne l&#8217;imperfezione e la concreta pericolosità non rientrando gli stessi nella definizione di specialità medicinali ai sensi dell&#8217;art. 1 c. 4 D.lgs. n. 178/1991 ed essendo la validità per la natura degli stessi, rimessa al giudizio del farmacista (alla data del controllo non era prevista l&#8217;indicazione obbligatoria della data di scadenza sui prodotti galenici officinali</i>)”[36].</p>
<p>La responsabilità dirigenziale c.d. organizzativa conseguente al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dai vertici dell&#8217;Azienda. Per perseguire tali obiettivi il dirigente in generale ed il farmacista ospedaliero in particolare, nel suo ambito, deve essere in grado di utilizzare al meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali poste a sua disposizione, operando sempre, e contestualmente, nel rispetto del principio di legalità, buona amministrazione, ed imparzialità oltre che dei criteri di efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza[37].</p>
<p>Nel caso quindi che gli stessi obiettivi non siano raggiunti si hanno nei confronti del dirigente farmacista, così come per gli altri dirigenti, varie conseguenze che possono andare, in funzione del grado di responsabilità, dal mancato rinnovo dell&#8217;incarico fino al recesso.</p>
<p>La responsabilità amministrativa del farmacista consegue all&#8217;inosservanza dei suoi doveri nel rapporto instaurato con la pubblica Amministrazione nelle diverse posizioni funzionali in cui egli esercita la professione. Essa è caratterizzata dall’ascrivibilità di un illecito amministrativo cioè di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ovvero di una condotta antidoverosa rispetto ad un obbligo giuridico imposto dall&#8217;ordinamento che si pone in funzione dello specifico rapporto stabilito con la Pubblica Amministrazione e che la legge, statale o regionale, punisce con una sanzione amministrativa, in quanto imputabile al trasgressore colpevole.</p>
<p>Una particolare responsabilità del farmacista ospedaliero è la responsabilità “per danno erariale” che gli deriva dalla sua qualità di dipendente pubblico come tale tenuto al generalissimo dovere di servizio tendente alla salvaguardia dell’integrità erariale dell’amministrazione da cui dipende, nonché a doveri specifici che risultano richiamati anche da disposizioni di legge in quanto al farmacista ospedaliero sono attribuite funzioni di studio, ricerca, programmazione, verifica, controllo e propositive ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa inerente i prodotti di sua competenza.</p>
<p>La casistica che più è stata affrontata dai giudici contabili, competenti riguardo a questo tipo di responsabilità, è quella relativa alla predisposizione di elenchi finalizzati all’acquisto di farmaci in cui il farmacista ospedaliero non ha tenuto conto della possibilità di sostituire farmaci generici, di minor costo a parità di efficacia, a farmaci esclusivi, di prezzo maggiore, esponendo così l&#8217;azienda ad un maggior esborso per l&#8217;acquisto di questi ultimi[38]. Nelle decisioni che sono seguite l&#8217;elemento di interesse è ravvisabile nella valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito che, ove qualificabile come colpa grave, dà luogo al risarcimento del danno erariale, se effettivamente sussistente.</p>
<p>Un’ipotesi di “danno erariale” può anche individuarsi nei casi di mancata od insufficiente sorveglianza rispetto all’uso e consumo di presidi medico ospedalieri e medicinali o alla non corretta conservazione degli stessi[39].</p>
<p>Naturalmente anche il farmacista ospedaliero è soggetto alla responsabilità civile per quanto riguarda la commissione di fatti illeciti forieri di danno o per danni derivati dall&#8217;inadempimento di obbligazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda la prima delle due fattispecie non vi è dubbio che egli risponde pienamente ex art. 2043 c.c. per responsabilità cd. aquiliana quando il suo operato sia stato contrario a leggi o regolamenti ovvero sia stato improntato a colpa ed abbia provocato a terzi un danno ingiusto. In relazione a questo tipo di responsabilità si può osservare che, di fronte ai terzi, essa concorre con quella dell&#8217;azienda di cui il farmacista è dipendente e, pertanto, nei rapporti interni fra azienda e farmacista, particolarmente in sede di rivalsa, configura profili di responsabilità per danno erariale.</p>
<p>Diversa, invece, rispetto a quella del farmacista generico, la posizione del farmacista ospedaliero a fronte della responsabilità civile di natura contrattuale.</p>
<p>Egli, infatti, come già accennato in precedenza non è un imprenditore, non ha contatti con il pubblico, non svolge attività professionale nei confronti di terzi e, di conseguenza, non pone in essere alcun contratto da cui gli derivino obbligazioni che, qualora inadempiute, diano luogo a responsabilità civile. A differenza di quanto si verifica per il medico rispetto al farmacista ospedaliero non sembra potersi configurare neppure una responsabilità c.d. da contatto sociale. Le uniche obbligazioni di natura contrattuale che incombono sul farmacista ospedaliero sono quelle che derivano dal suo rapporto di lavoro con l&#8217;azienda presso cui opera. Solo in questo ristretto ambito, pertanto, si può considerare a carico del farmacista ospedaliero una responsabilità <i>ex contractu.</i></p>
<p>In questa prospettiva giuocano un ruolo importante sia le prescrizioni del CCNL generale, sia eventuali contratti integrativi e codici di comportamento aziendali la cui violazione comporta varie ipotesi di responsabilità.</p>
<p>In questo caso, peraltro, l&#8217;eventuale risarcimento del danno che fosse conseguito dall&#8217;inadempimento di alcune delle obbligazioni facenti carico al farmacista ospedaliero, ricadrebbe nella fattispecie della responsabilità per danno erariale.</p>
<p>Come tutti i farmacisti anche quello ospedaliero, in quanto professionista iscritto all&#8217;ordine provinciale della sua categoria, è soggetto alle norme deontologiche che sono dettate per l&#8217;esercizio della sua professione. Tale responsabilità deriva dal configurarsi di un illecito cui è ricollegata una sanzione disciplinare ed è punibile in quanto attribuibile a titolo di colpa per fatti rilevanti sia sul piano giuridico professionale che su quello etico professionale per abusi o per mancanze o per fatti disdicevoli al decoro o alla dignità della professione[40].</p>
<p>Come si è detto è possibile che la violazione di queste norme consegua alla violazione di norme di legge o regolamento. In ogni caso tale violazione dà luogo a responsabilità disciplinare che è conseguenza di un illecito professionale cioè azione od omissione ascrivibile al farmacista in violazione dei doveri etici (ancor prima che di precisi obblighi giuridici) che non sono descritti compiutamente ma si pongono come categorie generali il cui contenuto deve essere integrato dalla deontologia professionale, cioè dal complesso delle regole e principi che disciplinano particolari comportamenti (non di carattere tecnico) del professionista attuati o comunque ricollegati all&#8217;esercizio della professione e all&#8217;appartenenza al gruppo professionale a ciò deputato, cui spetta la loro enunciazione, interpretazione e applicazione nei procedimenti disciplinari (Cass. Civ. Sez. Un. 13/6/1989 n. 2844).</p>
<p>Un caso di responsabilità disciplinare può essere quello individuato dall&#8217;art. 24 del codice deontologico per cui il farmacista deve respingere le richieste dei medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.</p>
<p>Questa norma deontologica trova fondamento, peraltro, nel T.U.L.S. che stabilisce, per l&#8217;appunto, che la cessione di farmaci possa avvenire esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica.</p>
<p>A tale proposito, nell&#8217;ambito dell&#8217;Ospedale una richiesta di farmaci anche non personalizzata, anche rivolta al ripristino dei farmaci di reparto è da considerarsi sempre una ricetta. Essa, perciò deve essere intestata al reparto, deve riportare la data di richiesta, deve contenere la descrizione del medicinale richiesto e la quantità prescritta, deve essere firmata da un medico ben identificabile. Ed è compito del farmacista controllare la sussistenza di tali requisiti.</p>
<p>Per concludere questa breve ed assai sintetica rassegna mostra come alla delicatezza e qualità dei compiti assegnati alla figura del farmacista ospedaliero corrisponda un altissimo carico di responsabilità ad ampio raggio. Occorre, tuttavia, constatare come questa responsabilità sia spesso condivisa con gli altri soggetti che operano all&#8217;interno dello stesso contesto ospedaliero poiché il farmacista è inserito in un sistema caratterizzato da quel “percorso trasversale”, a cui si è fatto cenno in precedenza, che ha come punto di arrivo la salute del paziente.</p>
<p>A tal proposito vale la pena di accennare al fatto che, sempre più consapevoli della delicatezza e dell&#8217;alto valore sociale dell&#8217;attività sanitaria, nonché della sempre maggior tendenza da parte degli utenti a chiedere risarcimenti per “ <i>mala sanità</i> “, le ASL hanno già da tempo, e sulla scia di quanto avviene anche in altri paesi, istituito delle forme di gestione del rischio: forme sempre più sofisticate che molto si avvalgono dei moderni sistemi informatici tanto da arrivare a creare meccanismi di diretta relazione tra farmaci monodose e paziente, certamente validi ad evitare errori.[41]</p>
<p>_________________________________________</p>
<p>[1] Secondo quanto disposto dall’art. 24, che riprende la norma di legge del D.Lgs. n. 219, 24 Aprile 2006, e l’art. 25 del “<i>Codice Deontologico del Farmacista</i>”, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) in data 19 luglio 2007.</p>
<p>[2] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza 30 marzo 2000, n. 1, in <i>Studium iuris</i>, 2000, 721.<br />
[3] Al riguardo l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 così come successivamente modificato, dispone: “<i>Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell&#8217;articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l&#8217;assistenza farmaceutica per conto delle Unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per il servizio di cui alla lettera a) l&#8217;Unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall&#8217;assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l&#8217;avvenuta consegna all&#8217;assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l&#8217;individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazione finalizzate al miglioramento dell&#8217;assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell&#8217;ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria</i>”.<br />
[4] T.a.r. Campania – Napoli, Sez. V, 1 giugno 2011 n. 2939, in <i>Foro amm. TAR</i>, 2011, 2059.<br />
[5] sul punto ancora oggi fondamentale per avere una panoramica dell’organizzazione del Servizio Sanitario Militare e di conseguenza della figura dell’ufficiale chimico – farmacista, il “<i>Regolamento sul Sevizio Sanitario Territoriale Militare</i>” approvato con Regio Decreto del 17 novembre 1932, in particolare per quanto qui interessa l’ art. 7, 16, 29, 30; inoltre cfr. “<i>Organizzazione del Servizio Sanitario Militare</i>”, Comando Logistico dell’Esercito – Dipartimento Sanità – Ed. 2007.<br />
[6] Al riguardo, interessante A. Lapenta, “<i>Le farmacie Ospedaliere: ruolo, evoluzione e prospettive a livello internazionale</i>, in L’aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2005, a cura di E. A. Pessina, E. Cantù, Milano, Egea, 493.<br />
[7] Sul punto, A. Corvini, <i>La Farmacia Ospedaliera</i>, Pacini Editore, 1997.<br />
[8] Regolamento del 1756 dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze, Capitolo dedicato alla “Spezieria”.<br />
[9] A proposito della c.d. “Farmacia Clinica”cfr. B. Santarlaschi e G. Burchini, “<i>Il ruolo del farmacista nella Farmacia Ospedaliera</i>”, in Ragiufarm 2005, marzo-aprile, fasc. 86, sez. 2°, 36.<br />
[10] Cfr A. Zaglio (coordinato da),<i> Trattato di Legislazione Ospedaliera</i>, Padova, 2009, 754.<br />
[11] Ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2007 &#8211; Supplemento ordinario n. 228; sul punto, M. Greco, “<i>Farmacisti, medici, odontoiatri, veterinari, previste solo lauree specialistiche”</i>, in <i>Mondo Sanitario</i>, 2001, n.1-2.<br />
[12] La normativa al riguardo, D.M. 1 agosto 2005, concernente il “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” – G.U. n. 258 del 5.11.2005 – Supporto Ordinario n. 176; D.M. 29 marzo 2006, avente ad oggetto “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”; D.M. 31 luglio 2006, riguardante la rettifica del D.M. 1 agosto 2005 per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e in Farmacia Ospedaliera” – G. U. del 19.10.2006 – Serie Generale n. 244.<br />
[13] Per i laureati in Farmacia l’esame di abilitazione è disciplinato dalla Legge 8 dicembre 1998 n. 1378 e dal relativo regolamento di attuazione attuato con D.M. Pubblica Istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni. Per quanto riguarda, invece, i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, questi sono ammessi all’esame di stato per l’esercizio della professione di farmacista in base al D.M. Pubblica Istruzione 1 febbraio 1974, contenente modificazioni al regolamento sugli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, dopo il compimento del tirocinio di pratica previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972 n. 523 e cioè un “semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un&#8217;industria farmaceutica”.<br />
[14]T. Pontello, “<i>Il farmacista e l’obbligo di iscrizione all’albo professionale”,</i> in Ragiufarm 2005, maggio-giugno, n. 87, sez. 3°,74.<br />
[15]Cfr. B. R. Nicoloso<i>, op.cit</i>., 336.<br />
[16] Sul punto D.Lvo 502/92, art. 15 comma 7-8 ; DPR 10.12.1997, n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; DPR 10.12.1997, n. 484, Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale; DM 30.01.1998 relativo alle discipline considerate equipollenti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario; DM 30.01.1998 relativo alle specialità considerate affini nella disciplina concorsuale.<br />
[17]Con riferimento alla figura del farmacista “dirigente sanitario” una ricostruzione dell’iter normativo è data dalla Cass. civ., Sez. un., 27 Luglio 2011, n. 16392, in <u>www.dejure.it</u>, “<i>nel D.P.R. n. 761 del 1971 era prevista una classificazione dei farmacisti in tre qualifiche: farmacista dirigente , farmacista coadiutore e farmacista collaboratore; che tale classificazione era stata confermata dal successivo D.P.R. n. 384 del 1990, che aveva inquadrato il farmacista dirigente nell&#8217;11^ posizione funzionale, il farmacista coadiutore nella 10^ e il farmacista collaboratore nella 9^; che, poi, il D.L. n. 502 del 1992 aveva previsto che il ruolo dei dirigenti sanitari fosse articolato in due livelli; che, inoltre, la disciplina della dirigenza sanitaria era stata completata dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal D.Lgs. n. 546 del 1993, secondo cui il personale dei precedenti livelli funzionali 10^ e 11^ andava inquadrato nella qualifica di dirigente articolata in due fasce economiche; che, ancora, detta nuova classificazione era stata ripresa dal CCNL per la dirigenza medica del quadriennio 1994/97; che, infine, il D.Lgs. n. 229 del 1999 aveva modificato il D.Lgs. n. 502 del 1992, collocando la dirigenza sanitaria in un unico ruolo ed in un unico livello e ponendo, invece, la distinzione tra dirigenti con incarico di studio, verifica ispezione e controllo, dirigenti con incarico di struttura semplice e dirigenti con incarico di struttura complessa, incarichi conferibili secondo le procedure fissate dal nuovo CCNL della dirigenza sanitaria del 1998/2001</i>”.<br />
[18] Sul punto, art. 15-quinquies, D.lgs. 502/92.<br />
[19] Il rapporto è disciplinato da un unico CCNL stipulato tra l&#8217;ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni) e le associazioni sindacali delle categorie appartenenti al livello dirigenziale del ruolo sanitario: l&#8217;ultimo è stato sottoscritto il 17 ottobre 2008 ed integrato il 6 maggio 2010.<br />
[20]Cfr. G. Corso, <i>Pubblico e privato nel sistema sanitario</i>, in G. Corso – P. Magistrelli (a cura di), <i>Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile</i>, Torino, 2009, 23 ss.; E. Jorio, <i>Diritto sanitario</i>, Milano, 2006, 231; A. Catelani, <i>La sanità pubblica</i>, Padova, 2010, 223.<br />
[21]Atto di diritto privato <i>sui generis, </i>del tutto simile all’atto costitutivo di una qualsiasi azienda o società privata attraverso il quale il Direttore Generale, alla stregua di un qualsiasi imprenditore privato, organizza la propria ASL o AO, pur essendo queste giuridicamente dei soggetti pubblici. Proprio alla luce di ciò si è avuto un forte dibattito in dottrina circa il ruolo, la natura giuridica e la funzione di tale atto. Particolarmente interessante al riguardo, B. Ponti “<i>L’atto aziendale e vincoli regionali all’autonomia imprenditoriale della ASL/AO: la differenziazione organizzativa come test del processo di aziendalizzazione</i>”, in <i>L’aziendalizzazione del Servizio Sanitario. Un primo Bilancio</i>, a cura di A Pioggia – M. Dugato – G. Racca – S. Civitarese Matteucci, Milano, 2008, 49; Costella, “<i>Dell’atto aziendale: natura giuridica, funzione e contenuti</i>”, in <i>Ragiusan</i>, 2007, fasc. 279, 6; G. Carnevali, “<i>Autonomia imprenditoriale ed atto aziendale: strumenti sufficienti per il completamento dell’aziendalizzazione?</i>” in <i>Ragiusan</i>, 2001, n. 202-203, 9; E. Jorio, “<i>L’atto aziendale ed i suoi contenuti</i>”, in <i>Ragiusan</i>, 2006, n. 2, 12.<br />
[22] Si tratta di specifici ambiti di assistenza farmaceutica a favore di pazienti non ricoverati con patologie di rilevanza sociale preventivamente individuate (DPR 20.10.1992) o che necessitano di farmaci la cui AIC prevede l’esclusivo utilizzo da parte delle strutture ospedaliere (farmaci di classe H).<br />
[23] Cfr. T.a.r. Umbria, 21 luglio 1999 n. 660.<br />
[24] Il riferimento è al D.M. in materia di <i>Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009</i> (pubblicato nella G.U. del 10 marzo 2011, n. 57) e al D.M. in materia di <i>Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali</i> (pubblicato nella G.U. del 19 aprile del 2011, n. 90); bisogna evidenziare come entrambi i suddetti decreti ministeriali, attuativi del decreto legislativo n. 153/2009 sui nuovi servizi in farmacia, siano stati impugnati da una lunga serie di centri fisiokinesiterapici, laboratori di analisi e centri poliambulatoriali capeggiati dalla Feder Anisap davanti al Tar del Lazio. L’attribuzione alle farmacie territoriali della possibilità di rendere alcuni servizi sanitari, secondo i ricorrenti, lederebbe e penalizzerebbe i professionisti sanitari titolari delle prestazioni che ora potranno trovare sede di erogazione anche in farmacia. Di diverso avviso Fofi, Utifar e Federfarma, che si sono espresse contro tale interpretazione e, avversando il ricorso, hanno affermato che la possibilità di rendere “servizi” ai cittadini non comporterebbe in nessun modo la sostituzione dei farmacisti agli altri operatori sanitari, fino ad oggi specializzati nell’erogazione di tali prestazioni, ma piuttosto si tradurrebbero in vero e proprio vantaggio per il paziente-cittadino che verrebbe ora a reperire sul territorio più operatori sanitari e con maggior facilità. Alla prima udienza del 13 luglio scorso, però, i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare dinanzi alla Sezione quater, sicché occorrerà attendere la discussione nel merito dei ricorsi per conoscere la soluzione al quesito.<br />
[25] Sul punto, di particolare interesse, M. Campagna, “<i>La rivoluzione attesa: verso la farmacia dei servizi”</i>, in <i>www.giustamm.it</i>. Inoltre, vedasi il <i>Manuale per la formazione dei farmacisti del S.S.N. &#8211; “Sicurezza dei pazienti e Gestione del Rischio clinico: la qualità dell’assistenza farmaceutica</i>”, a cura del Ministero della salute, Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie (SIFO), 2010, 59; Ancora, sono rilevanti la ricerca dell’Università Bocconi (Scuola Direzione Aziendale), promossa dalla Fondazione Cannavò, su “<i>Legge 69/2009: prospettive per la professione del farmacista</i>”, 2009; nonché la ricerca della stessa Università Bocconi (Scuola Direzione Aziendale), commissionata sempre dalla Fondazione Cannavò, su “<i>La sanità più vicina ai cittadini grazie alle farmacie… forse” – Ricerca sui nuovi servizi sociosanitari erogabili in farmacia a seguito della Legge 69/2009: quali servizi, quando, a quali condizioni</i>, 2010; v., infine, E. Mallari, “<i>Farmacista: il futuro della professione ruoli, attività e competenze</i>”, Milano, 2011.<br />
[26] Al riguardo è stata, di recente, individuata ed inquadrata nell’equipe medica la figura del c.d. <i>“farmacista di dipartimento”, </i>a seguito degli incoraggianti risultati raggiunti in fase sperimentale. È stato, infatti, sorprendente ma reale il risultato del programma<i>“Farmacista di Dipartimento”,</i> strumento per la prevenzione degli errori in terapia e l’implementazione delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico, avviato il 1 luglio 2010, dal Ministero della Salute, dipartimento della Qualità, in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO), la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e la European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), che aveva l’obiettivo di risparmiare il 40% della spesa per medicinali e ausili terapeutici (dai cerotti ai pacemaker) negli ospedali italiani. Un obiettivo ambizioso che si è raggiunto con<b> </b>l’impiego, appunto, dei “<i>farmacisti di dipartimento”</i> che lavorano in corsia a stretto contatto con il <i>medico</i> e permettono una gestione più oculata del farmaco nelle strutture ospedaliere,<b> </b>abbattendo inoltre del 30% le possibilità di errori come gli scambi delle medicine tra un paziente e l’altro. Tale figura rappresenta dunque, oltre che, una “qualificata opportunità professionale per il farmacista”, come ha commentato l’iniziativa il Presidente della Fenagifar, soprattutto un vantaggio per la collettività in termini di sicurezza e risparmio nelle prestazioni sanitarie.<br />
[27] Interessante, al riguardo, B. Santarlaschi e G. Burchini, “<i>Il ruolo del farmacista nella Farmacia Ospedaliera</i>”, in <i>Ragiufarm</i>, 2005, marzo-aprile, fasc. 86, sez. 2°, 36.<br />
[28] In questo senso, e in generale in merito al criterio di individuazione delle professioni intellettuali al fine dell’applicabilità dell’art. 2238 c.c., G. F. Campobasso, <i>Diritto Commerciale</i>, vol. I, Torino, 2008.<br />
[29] Da segnalare la qualifica del farmacista data dalla Corte di cassazione come “<i>imprenditore commerciale non commerciante</i>” nella sentenza 4 dicembre 1989 n. 5342; nello stesso senso, Cass., 23 maggio 1978, in <i>Giust. civ.</i> 1978, I, 1935; Cass. 24 febbraio 1986 n. 1149, in <i>Rass. dir. farm.</i>, 1987, 230; Cass. 3 agosto 2007 n. 17116, in <i>Rass. dir. farm.</i>, 2007, 6, 1495.<br />
[30] Cfr. B. R. Nicoloso, <i>op. cit.</i>,<br />
[31] Ai sensi del d.p.r. 5 Aprile 1950 n. 221; sul punto cfr. V. Cimino, “<i>Codice deontologico del farmacista, etica e responsabilità professionale</i>”, Milano, 2009; C. Cipolla &#8211; S. Marcadelli “<i>Codici deontologici medici, infermieri e farmacisti a confronto</i>” in <i>Salute e società</i>, 2004, fasc. 1.<br />
[32] <i>Decisione della Commissione Centrale per esercenti le professioni sanitarie 13 febbraio 2002 n. 5</i>, in Massimario delle Decisioni, anno 2002, a cura di M. C. Russo.<br />
[33]Cfr., sul tema della responsabilità penale, C. Cost. 28 novembre 1973 n. 166 che, per quanto riguarda il medico, aveva ritenuto che egli rispondesse a titolo di colpa grave nella sua accezione civilistica (art. 2236 c.c.) ritenuta applicabile anche in sede penale almeno alle ipotesi di colpa per imperizia. La successiva giurisprudenza della Cassazione ha però ampliato il campo di operatività della responsabilità penale del medico anche alla colpa lieve (Cass., 22 gennaio 1999 n. 58). Sempre sulla responsabilità penale del medico, v. la recente Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2011 n. 16328, che contiene, fra l’altro, riferimenti alla sent. n. 166/73 e alle pronunce posteriori.<br />
[34]Cass. 22 ottobre 1987, riportata in M. Quadrelli, “<i>Le responsabilità nell’esercizio dell’attività sanitaria infermieristica e della caposala”</i>, 2010.<br />
[35]Pretura di Ferrara, 11 novembre 1995, in <i>Rass. dir. farm.</i>, 1995, 837.<br />
[36]Trib. Firenze 13 luglio 2002, in <i>Rass. dir. farm.</i>, 2004, 769.<br />
[37]Cfr. art. 21, d. lgs. n. 165/2001.<br />
[38] C. conti – sez. Calabria, 29 gennaio 2008 n. 81; C. conti, App., sez. II, 3 febbraio 2011 n. 79.<br />
[39] C. conti – sez. Piemonte, 27 novembre 2009 n. 1619.<br />
[40] Per un inquadramento dell’istituto, G. Fares, <i>La responsabilità disciplinare dell’operatore sanitario</i>, in G. Corso – E. Balboni (a cura di), <i>Le responsabilità in ambito sanitario</i>, Torino, 2011, 153 ss.<br />
[41] V., in argomento, “<i>L&#8217;informatica e l&#8217;automazione collegano farmaco e paziente”</i>, in <i>Montly Logistic</i>, novembre 2006.</p>
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<p align="right">(pubblicato il 1.12.2011)</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/responsabilita-specifiche-del-farmacista-ospedaliero-prime-note/">Responsabilità specifiche del farmacista ospedaliero: prime note.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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