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	<title>Federico Votta Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Federico Votta Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Distributed Ledger Technologye Blockchain: considerazioni sulla possibile evoluzione della digitalizzazione delle amministrazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/distributed-ledger-technologye-blockchain-considerazioni-sulla-possibile-evoluzione-della-digitalizzazione-delle-amministrazioni/">Distributed Ledger Technologye Blockchain: considerazioni sulla possibile evoluzione della digitalizzazione delle amministrazioni</a></p>
<p>  Sommario: 1. Brevi note introduttive.I traguardi della Pubblica Amministrazione nell&#8217;era digitale.2. I rischi e le avversità dell&#8217;evoluzione della digitalizzazione amministrativa.3. Al passo con il futuro: che cosa c&#8217;è dietro la Distributed Ledger Technology?4. Il funzionamento della blockchain. La struttura di una transazione.5. Gli sviluppi dei sistemi su base blockchain e il ricercato impulso da parte della P.A.6.Conclusioni. La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/distributed-ledger-technologye-blockchain-considerazioni-sulla-possibile-evoluzione-della-digitalizzazione-delle-amministrazioni/">Distributed Ledger Technologye Blockchain: considerazioni sulla possibile evoluzione della digitalizzazione delle amministrazioni</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>Sommario: 1. </strong>Brevi note introduttive.I traguardi della Pubblica Amministrazione nell&#8217;era digitale.<strong>2. </strong>I rischi e le avversità dell&#8217;evoluzione della digitalizzazione amministrativa.<strong>3. </strong>Al passo con il futuro: che cosa c&#8217;è dietro la <em>Distributed Ledger Technology</em>?<strong>4. </strong>Il funzionamento della <em>blockchain</em>. La struttura di una transazione.<strong>5. </strong>Gli sviluppi dei sistemi su base <em>blockchain </em>e il ricercato impulso da parte della P.A.<strong>6.</strong>Conclusioni. La cooperazione amministrativa dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea sulla scorta delle potenzialità dei sistemi DLT.<br />  <br /> <strong>1. Brevi note introduttive. I traguardi della Pubblica Amministrazione nell&#8217;era digitale</strong><br />  <br /> Sono oramai svariati anni che la Pubblica Amministrazione ha intrapreso il cammino della digitalizzazione (anche identificabile come <em>e-government</em><a title="">[1]</a>) dal punto di vista sostanziale e non solamente formale, provvedendo ad adottare le più innovative misure in risposta alle esigenze dell&#8217;irrefrenabile progresso sociale.<br /> Sono stati fatti grandi passi in avanti, considerando che il settore pubblico, vuoi per la sempre poco idonea formazione dei funzionari<a title="">[2]</a>, vuoi per la scarsità di risorse economiche, si è sempre trovato ad un livello assai più basso rispetto alle aziende private. Eppure è comunque appurato che la quasi totalità delle amministrazioni esplica sempre più funzioni attraverso sistemi digitali<a title="">[3]</a>. <br /> A ben vedere, attualmente la Pubblica Amministrazione si sta avvicinando anche alle tecnologie più avanzate, come la <em>blockchain</em>, che, come si avrà modo di vedere meglio in seguito, ha trovato recepimento nel nostro ordinamento giuridico grazie all&#8217;art. 8-<em>ter </em>del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12).<br /> Affinché si possa comprendere a pieno detta tematica e i possibili utilizzi che possono derivare dalla menzionata tecnologia nel settore pubblico, giova menzionare tre fondamentali riforme succedutesi negli ultimi anni.<br /> Un importante traguardo nel campo della digitalizzazione delle amministrazioni è stato raggiunto con l&#8217;emanazione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell&#8217;amministrazione digitale)<a title="">[4]</a>, sebbene i primi studi in Italia risalgano agli anni settanta<a title="">[5]</a>. Grazie a tale testo normativo è stata dettata la disciplina per l&#8217;utilizzo da parte della P.A. delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione nelle attività quotidiane.<br /> Alcuni anni dopo vi è stato un ulteriore avanzamento con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, anche noto come Decreto Trasparenza, cheha varato una importante disciplina relativa ai dati, ai documenti e alle informazioni riguardanti l&#8217;organizzazione, le attività e il personale delle amministrazioni, prevedendo, da una parte, specifici obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni &#8211; nella particolare sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221; &#8211; e, dall&#8217;altro, il diritto di accesso a tali dati, documenti e informazioni da parte dei cittadini<a title="">[6]</a>. Tuttavia, la grande novità è stata quella di sfruttare la rete per adempiere ai nuovi obblighi posti in capo alla Pubblica Amministrazione. <br /> Ancora, a configurare un ulteriore traguardo dal punto di vista della digitalizzazione della P.A. è stata la recente introduzione del processo amministrativo telematico, avvenuta a seguito del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dall&#8217;articolo 1, comma 1, della L. 25 ottobre 2016, n. 197), che ha modificato l&#8217;articolo 136 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), concependo il deposito con modalità telematiche dei ricorsi e dei relativi documenti e l&#8217;utilizzo della firma digitale per validare gli atti<a title="">[7]</a>.<br />  <br /> <strong>2. I rischi e le avversità dell&#8217;evoluzione della digitalizzazione amministrativa </strong><br />  <br /> Guardando al futuro, il raggiungimento di nuovi traguardi presuppone sicuramente un adattamento ai nuovi meccanismi e ai nuovi sistemi di tecnologia avanzata, tale da permettere l&#8217;ingresso della Pubblica Amministrazione in quella che potrà verosimilmente definirsi &#8220;la nuova era digitale&#8221;<a title="">[8]</a>, governata dall&#8217;intelligenza artificiale e che vedrà sempre più utenti connessi in rete<a title="">[9]</a>.<br /> Come è agevole immaginare, un percorso di tal fatta si troverà a dover fare i conti con tutta una serie di problematiche e rischi, che vanno dalla possibilità di registrare fenomeni di <em>cyber-attack</em>da parte di <em>hackers</em>, con conseguente furto o usurpazione d&#8217;identità, perdita di riservatezza dei dati personali, se non addirittura perdite finanziarie, che fino ad oggi hanno colpito fondamentalmente le più grosse società di comunicazione<a title="">[10]</a>, alla possibilità di riscontrare un aumento dei fenomeni corruttivi, generato dalla struttura stessa di internet. Il <em>web</em>infatti permette agevolmente ai più esperti e malintenzionati di muoversi in totale segretezza, ostacolando la tracciabilità di determinati processi. <br /> Sarà, poi, fondamentale riporre l&#8217;attenzione sulla formazione dei dipendenti addetti a rivestire cariche rilevanti nell&#8217;ambito del<em>digital</em>, affidando tale compito, ad esempio, al Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)<a title="">[11]</a>, in quanto soggetto «<em>dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali</em>»<a title="">[12]</a>.<br />  <br /> <strong>3. Al passo con il futuro: che cosa c&#8217;è dietro la <em>Distributed Ledger Technology</em>?</strong><br />  <br /> Per far fronte ai rischi evidenziati nel precedente paragrafo, emerge la necessità di ricercare validi strumenti informatici, che si rivelino allo stesso tempo sicuri, meccanicamente efficienti e digitalmente aggiornati<a title="">[13]</a>. <br /> Uno tra essi &#8211; e si coglie qui l&#8217;occasione per approfondire il tema &#8211; potrebbe essere la sopra menzionata <em>blockchain</em><a title="">[14]</a>, che si suole tradizionalmente definire come un <em>database</em>,o meglio un &#8220;libro mastro&#8221; distribuito, decentralizzato e pubblico<a title="">[15]</a>di tutte le transazioni condivisibili tra più nodi di una rete<a title="">[16]</a>.<br /> La logica sulla cui base si erige la <em>blockchain</em>prende il nome di <em>Distributed Ledger Technology </em>(o DLT), ossia una tecnologia volta a fornire sicurezza attraverso la distribuzione tra i diversi nodi presenti sul network di un determinato dato<a title="">[17]</a>. <br /> Più precisamente, grazie all&#8217;accorto impulso fornito dal nostro Legislatore, con l&#8217;emanazione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione &#8211; convertito con modificazioni dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12), ove all&#8217;art. 8-<em>ter </em>viene normativamente trattato per la prima volta in Italia il tema delle <em>Distributed Ledger Technologies</em>, queste ultime sono state definite come tecnologie e protocolli informatici «<em>che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l&#8217;aggiornamento e l&#8217;archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili</em>»<a title="">[18]</a>.<br /> La tecnologia alla base della <em>blockchain </em>può essere definita dunque come un sistema c.d. &#8220;<em>peer-to-peer</em>&#8220;<a title="">[19]</a>, caratterizzante cioè un&#8217;architettura in cui tutti i computer degli utenti (<em>peer </em>o nodi) svolgono la funzione sia di<em>client </em>che di <em>server</em>, agendo in tal modo da distributori e da fruitori di una determinata informazione allo stesso tempo.<br /> Generalizzando il concetto, è possibile descrivere la <em>blockchain </em>come un «<em>registro immodificabile le cui copie sono distribuite sui vari nodi </em>(computer &#8211; n.d.r.)<em>della rete</em>»<a title="">[20]</a>. Tale registro si compone di &#8220;blocchi&#8221; separati ma collegati tra loro, in modo da formare una «<em>&#8220;catena&#8221; sequenziale marcata temporalmente</em>»<a title="">[21]</a>.<br /> Un esempio aiuterà a meglio comprenderne la struttura: si immagini di possedere un libro in cui le pagine, ordinate in maniera logica e cronologica, rappresentano i suoi blocchi e tutte le informazioni contenute in una pagina costituiscono il presupposto di quella successiva. Si aggiunga, poi, che non si tratta di un singolo libro ma di numerosissime copie del medesimo, diffuse in tutto il mondo<a title="">[22]</a>. Si ipotizzi, a questo punto, di modificare delle informazioni contenute in una particolare pagina di una specifica copia del libro in questione; quale sarebbe il risultato? Nessuno riterrebbe tale modifica fondata, perché interesserebbe esclusivamente una determinata copia. A sua volta, la modifica di tutte le copie del medesimo libro richiederebbe uno sforzo ai limiti del possibile e sicuramente si rivelerebbe estremamente dispendioso in termini di tempo e denaro<a title="">[23]</a>.<br /> Il concetto chiave dunque è che la diffusione di un dato &#8211; che per comodità espositiva si segnala con a- permette di garantirne la solidità e l&#8217;immutabilità nel tempo<a title="">[24]</a>: immaginando di poter creare più copie di a, qualora un soggetto fosse intenzionato a modificarne una caratteristica strutturale, tale da comportarne la mutazione in a² (dove 2 indica l&#8217;elemento di modifica apportato al dato), questi si troverebbe costretto a dover modificare allo stesso modo tutte le copie esistenti<a title="">[25]</a>. Dunque, per fare un esempio, se un soggetto, una volta pagata una somma di denaro tramite un sistema a base <em>blockchain</em>, intendesse apportare una modifica a tale operazione, ciò comporterebbe la necessità di intervenire su tutti i nodi presenti in rete.<br /> Ora, all&#8217;inizio del paragrafo si è fornita una definizione tradizionale di <em>blockchain</em>quale libro mastro distribuito, decentralizzato e pubblico di tutte le transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Ebbene, il riferimento a &#8220;transazioni&#8221; si spiega in quanto lo sviluppo di una simile tecnologia si è avuto solamente con la creazione delle monete virtuali (ad esempio, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Iota, Ripple, Nem, Dash ecc., con riferimento alle quali la Corte di Giustizia ha già iniziato a pronunciarsi<a title="">[26]</a>). Tuttavia, a seguito della scoperta della possibilità di implementarla in diversi settori, è ormai essenziale proporre una definizione che prescinda da quel legame, al fine di fornire un&#8217;interpretazione conforme alle sue reali potenzialità<a title="">[27]</a>.<br />  <br /> <strong>4. Il funzionamento della <em>blockchain</em>. La struttura di una transazione</strong><br />  <br /> Occorre adesso analizzare il processo sulla scorta del quale avviene una transazione mediante l&#8217;utilizzo di un sistema <em>blockchain</em>, così da permettere una migliore comprensione delle possibilità di sfruttamento della stessa.<br /> Si ipotizzi dunque una transazione da un soggetto (A) a un altro soggetto (B)<a title="">[28]</a>: A trasferisce così una determinata somma a B, firmando digitalmente<a title="">[29]</a>, con la propria chiave privata, un <em>hash</em><a title="">[30]</a>della transazione precedente (si ipotizzi da un altro soggetto ad A) e la chiave pubblica del successivo beneficiario (B)<a title="">[31]</a>. In questo modo si chiude un blocco della catena e se ne apre un altro, validato dall&#8217;utilizzo delle chiavi crittografiche del blocco precedente<a title="">[32]</a>. Ciò consente di poter potenzialmente risalire cronologicamente a tutte le transazioni che hanno determinato la formazione della catena<a title="">[33]</a>, nonché di garantire altissimi livelli di sicurezza, in quanto ogni tentativo di variazione di un blocco &#8211; collegato necessariamente con quello precedente &#8211; determinerebbe la rottura dell&#8217;intera &#8220;catena&#8221;. <br /> Occorre, tuttavia, precisare che non tutte le transazioni finiscono automaticamente per costituire un nuovo blocco della catena; è necessario infatti che tutti i soggetti preposti alla creazione dei blocchi (i c.d. <em>miners</em>) attribuiscano validità ad essi, specialmente con riguardo al sistema di crittografia<a title="">[34]</a>. Laddove un <em>miner </em>dovesse riscontrare errori, anche in una sola transazione, ciò renderebbe il blocco invalido, con la conseguenza che esso non verrebbe a fare parte della catena di blocchi in questione<a title="">[35]</a>. <br /> Ora, sulla scorta di quanto emerso nel precedente paragrafo, è agevole comprendere il motivo per cui le transazioni di criptovalute sono diffusamente considerate le più sicure allo stato attuale delle conoscenze. Infatti, il decentramento del sistema &#8211; caratteristica fondamentale dell&#8217;architettura della <em>blockchain </em>&#8211; permette di creare una vera e propria rete di fiducia, basata sulla diffusione di un identico dato tra una moltitudine di nodi.<br /> Come già sottolineato nell&#8217;esempio del libro, per poter modificare una informazione presente in uno specifico blocco, non sarebbe sufficiente mutarla in un singolo computer, perché, data la decentralizzazione, l&#8217;informazione originaria resterebbe invariata su tutti gli altri computer connessi alla rete.<br /> Dunque, se la struttura della <em>blockchain</em>non permette infiltrazioni dirette sui singoli blocchi &#8211; grazie alla crittografia, da un lato, e alla decentralizzazione, dall&#8217;altro &#8211; si può correttamente convenire sulla portata rivoluzionaria di tale tecnologia<a title="">[36]</a>.<br />  <br /> <strong>5. Gli sviluppi dei sistemi su base <em>blockchain</em>e il ricercato impulso da parte della P.A.</strong><br />  <br /> La tecnologia <em>blockchain</em>sembra dunque rappresentare il percorso per un futuro ancora più automatizzato, digitalizzato e decentralizzato, in cui cittadini, imprese e governi potrebbero ipoteticamente compiere la quasi totalità delle attività lavorative mediante piattaforme sicure e interoperative, che garantirebbero l&#8217;immutabilità dei dati e &#8211; ove necessario &#8211; la trasparenza degli stessi. <br /> In questo senso, qualche passo in avanti è stato già compiuto. In Europa, infatti, nel 2017 è stata indetta una gara dalla Commissione, aperta ad un ampio ventaglio di attori (dai piccoli imprenditori alle start-up, dagli studenti agli <em>hackers</em>, fino alle PMI), volta ad offrire cinque premi da un milione di euro ciascuno per progetti finalizzati allo sviluppo di soluzioni efficienti e decentralizzate che sfruttino la <em>Distributed Ledger Technology </em>(o DLT)<a title="">[37]</a>.<br /> Sempre a livello europeo, il 10 aprile 2018 si sono riuniti 22 Stati membri per firmare una dichiarazione volta a creare la <em>European Blockchain Partnership </em>(EBP), con la finalità di collaborare e operare congiuntamente tra i Paesi membri, scambiando idee ed esperienze sia sul piano tecnico che su quello della regolamentazione<a title="">[38]</a>. In particolare, lo scopo primario di una simile collaborazione è quello di creare una piattaforma europea su base <em>blockchain</em>che permetta di sviluppare i servizi pubblici digitali<a title="">[39]</a>.<br /> In Italia, invece, di rilevante importanza, la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)<a title="">[40]</a>, all&#8217;art. 1, comma 226, ha previsto l&#8217;istituzione di un Fondo per «<em>interventi volti </em><em>a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things </em>(anche IoT &#8211; n.d.r.)<em>, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021</em>». Ciò, al fine di raggiungere gli obiettivi di politica economica e industriale fissati dal programma &#8220;Industria 4.0&#8221;. Più nel dettaglio, con il predetto Fondo si intende fornire finanziamenti a soggetti pubblici e privati, anche esteri, che intendano avviare progetti di ricerca e di innovazione in Italia nei settori in via di sviluppo, quali l&#8217;intelligenza artificiale, la <em>blockchain</em>e l&#8217;<em>internet of things</em>, purché siano funzionali al Paese.<br /> Tra il 2016 e il 2018, nel mondo, si sono registrati 579 progetti su base <em>blockchain</em>, avviati da aziende e governi, di cui 328 soltanto nel 2018. L&#8217;Italia è il terzo paese in Europa per numero di progetti<a title="">[41]</a>. Ivi, infatti, le aziende hanno già investito circa 15 milioni di euro per formazione e consulenze strategiche, al fine di studiare e comprendere i possibili utilizzi di una simile tecnologia, nonché per sviluppare progetti pilota<a title="">[42]</a>.<br /> Attualmente la sfida più importante non si rinviene a livello digitale ma umano. Infatti, come già anticipato nel secondo paragrafo di questo scritto<a title="">[43]</a>, uno dei problemi ancora molto diffusi nel nostro Paese è il <em>digital divide</em>, ossia «<em>il divario digitale che nella popolazione si registra fra coloro che conoscono ed utilizzano efficacemente gli strumenti informatici e coloro che ne restano tagliati fuori per le ragioni più diverse</em>»<a title="">[44]</a>, che porta a frenare tutti i possibili scenari futuri fino a qui delineati<a title="">[45]</a>.<br /> Certo è che, una volta superate tali difficoltà, si potrebbe assistere a un radicale cambiamento. Non a caso, in Inghilterra il consulente scientifico capo del governo ha evidenziato come detta tecnologia comporterebbe, in generale, una riduzione dei costi delle operazioni, inclusa una mitigazione delle elusioni, delle frodi e degli errori nei pagamenti; una maggiore trasparenza nelle transazioni tra agenzie governative e cittadini; una riduzione dei costi per la protezione dei dati dei cittadini, parallelamente ad un rafforzamento della possibilità di condividere gli stessi tra i diversi soggetti, dando vita così a un vero e proprio mercato delle informazioni; nonché una protezione delle infrastrutture dai <em>cyber-attacks</em>. Infine, porterebbe ad aumentare le possibilità di sviluppo economico delle PMI, incrementando, di conseguenza, l&#8217;assunzione di personale<a title="">[46]</a>.<br /> Sul versante pubblico, sono sempre di più coloro che prospettano un efficiente ipotetico utilizzo della <em>blockchain</em>da parte della Pubblica Amministrazione<a title="">[47]</a>. Essa infatti potrebbe addirittura integrare il sistema operativo di tutte le amministrazioni, fino a costituire la base essenziale di ogni operazione. Dall&#8217;anticorruzione alla trasparenza, dal procedimento amministrativo al processo amministrativo telematico, sino alla sanità, sono diversi i vantaggi che potrebbero osservarsi sul piano funzionale e a livello di sicurezza informatica. <br /> Importanti iniziative in tal senso giungono dal Parlamento europeo: di recente, infatti, un gruppo di lavoro in seno allo stesso ha pubblicato un documento<a title="">[48]</a>in cui si evidenziano i <em>targets </em>raggiungibili attraverso lo sfruttamento della <em>blockchain</em>. Ne è emerso che, tra i settori in cui essa può rivelarsi di massima efficacia, rientrano quello dell&#8217;energia e dell&#8217;ambiente, quello dei trasporti, della sanità, della formazione e dell&#8217;<em>intellectual property</em>, nonché quello della finanza. Immediati vantaggi, inoltre, si rileverebbero dal punto di vista dell&#8217;automatizzazione e della trasparenza.<br /> Considerando l&#8217;intero settore pubblico, il Parlamento sottolinea come la tecnologia alla base della DLT (<em>Distributed Ledger Technology</em>) possa ridurre la burocrazia, e di conseguenza gli oneri amministrativi a carico dei cittadini. Tutti i registri (ad esempio, quello dell&#8217;anagrafe<a title="">[49]</a>) potrebbero essere semplicemente resi pubblici e accessibili mediante l&#8217;utilizzo di chiavi crittografiche, all&#8217;insegna del decentralismo &#8211; fondamento dei sistemi su base <em>blockchain</em>. Le elezioni politiche avverrebbero mediante sistemi di voto elettronico, così eliminando qualsivoglia rischio di brogli e riducendo il fenomeno dell&#8217;astensionismo.<br /> In un altro documento, comunque di recente pubblicazione, il Parlamento europeo ha evidenziato poi che «<em>le applicazioni più immediate della tecnologia blockchain nelle amministrazioni pubbliche sono nel campo della tenuta della documentazione</em>»<a title="">[50]</a>. L&#8217;utilizzazione di &#8220;libri mastri&#8221; potrebbe infatti portare i cittadini ad essere sempre più indipendenti dai funzionari pubblici<a title="">[51]</a>.<br /> A trarne giovamento sarebbero tutte le procedure interne, che subirebbero un&#8217;ottimizzazione; la cooperazione amministrativa, che beneficerebbe di una maggiore interoperabilità dei dati tra le diverse amministrazioni; nonché la trasparenza amministrativa, con conseguente incremento dell&#8217;imparzialità e del buon andamento della P.A. e riduzione dei fenomeni corruttivi e di <em>maladministration</em><a title="">[52]</a>.<br /> Ad esempio, in materia di gare pubbliche, l&#8217;utilizzo di una simile tecnologia comporterebbe maggiore semplificazione e speditezza delle procedure di selezione del contraente, nonché la possibilità di svolgere un&#8217;accurata valutazione dei requisiti, attraverso l&#8217;interconnessione delle diverse banche dati<a title="">[53]</a>.<br /> Con riguardo alle assunzioni presso le amministrazioni (così come nelle imprese private), sarebbe possibile verificare e attestare in maniera certa le esperienze e le competenze degli aspiranti lavoratori mediante semplice consultazione dei registri pubblici creati <em>ad hoc </em>su base <em>blockchain</em><a title="">[54]</a>.<br /> Ancora, detta tecnologia potrebbe risultare di grande beneficio per le società pubbliche. In particolare, è stata prospettata la possibile utilizzazione della stessa per la gestione dell&#8217;identità dei soci e per agevolare il trasferimento delle partecipazioni sociali, così traendo vantaggio sia dalla maggiore trasparenza sia dalla riduzione dei costi di gestione<a title="">[55]</a>.<br /> Più in generale, è facile immaginare immediate conseguenze che potrebbero derivare dall&#8217;applicazione della <em>blockchain </em>nel sistema dell&#8217;amministrazione: ad esempio, dal punto di vista delle funzioni di controllo, la P.A. si troverebbe agevolata nel monitorare l&#8217;effettivo rispetto da parte di soggetti giuridici privati di alcune normative vincolanti, quali, tra le altre, il Codice del consumo, il GDPR (<em>General Data Protection Regulation </em>&#8211; Regolamento 2016/679/UE), le deliberazioni dell&#8217;ARERA, nonché il TUB (Testo Unico Bancario) e il TUF (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria)<a title="">[56]</a>.<br /> Sul versante dell&#8217;<em>accountability</em>, invece, dall&#8217;implementazione della <em>blockchain</em>deriverebbe una maggiore responsabilizzazione dei funzionari pubblici; essi, operando su un sistema completamente trasparente, accessibile e immodificabile a posteriori, sarebbero chiamati a rispondere degli eventuali inadempimenti agli obblighi imposti dalla normativa anticorruzione (dunque dalla Legge 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013, nonché dal D. Lgs. 39/2013, così come modificati da ultimo dal D. Lgs. 97/2016). <br />  <br /> <strong>6. Conclusioni. La cooperazione amministrativa dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea sulla scorta delle potenzialità dei sistemi DLT</strong><br />  <br /> Sembra questa la giusta sede per avanzare l&#8217;idea di sfruttamento dei sistemi a tecnologia DLT per migliorare la struttura di collegamento tra i diversi Stati membri dell&#8217;Unione Europea<a title="">[57]</a>. Infatti, a seguito di quanto si è potuto osservare in precedenza nel descrivere il funzionamento della <em>blockchain</em>, ne emerge il principale vantaggio derivante dall&#8217;utilizzazione di simili strumenti: la possibilità di creare dei registri pubblici, sicuri e decentralizzati. In Europa ciò si traduce nella possibile creazione di una rete comune che permetta lo scambio di informazioni tra i diversi Paesi membri, incrementando così la cooperazione amministrativa a livello comunitario. <br /> A mero titolo di esempio, si potrebbe prospettare la realizzazione di piattaforme e di profili digitali sia per le amministrazioni che per i cittadini presenti in Europa, mediante i quali, rispettivamente, offrire e fruire dei principali servizi nei più disparati settori pubblici (come quello sanitario, fiscale, ovvero relativo allo studio, al lavoro, alla giustizia ecc.). <br /> Se si guarda, ad esempio, al settore fiscale, e in particolare alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio dell&#8217;Unione Europea, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE, al primo considerando si legge: «<em>nell&#8217;era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l&#8217;internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un&#8217;evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l&#8217;entità delle imposte dovute</em>». Il considerando poi sottolinea come tale problema, da un lato, comporti il rischio di doppia tassazione e, dall&#8217;altro, possa dare adito a fenomeni elusivi, se non addirittura di evasione o di frode fiscale. Ora, considerato che l&#8217;articolo 1 della Direttiva in questione lascia intendere che l&#8217;obiettivo da ricercare a livello europeo sia quello della cooperazione fra gli Stati membri, al fine di scambiare informazioni in relazione alle imposte riscosse da (o per conto di) uno Stato membro &#8211; ciò allo scopo di accrescere l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni<a title="">[58]</a>&#8211; è conseguenziale che un sistema fondato sulla <em>blockchain </em>produrrebbe notevoli vantaggi dal punto di vista operativo.<br /> Non appare dunque azzardato affermare che l&#8217;investimento di risorse in tecnologie avanzate fondate sul &#8220;registro distribuito&#8221;, possa portare ad una non irrilevante crescita economica e ad una diminuzione dei fenomeni corruttivi, elusivi e opachi che attualmente vedono coinvolti molti Paesi dell&#8217;Unione Europea. <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per uno studio dettagliato di tutti i processi di cui l&#8217;<em>e-government </em>si caratterizza, soprattutto a seguito dell&#8217;entrata in vigore del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale), si veda diffusamente M. Della Torre, <em>Diritto e Informatica</em>, Giuffrè, 2007. Cfr. altresì, più recentemente, L. Audia, G. Bombelli, R. Brenna, A. D. Cortesi, A. Mancini, M. Montulli, P. Prandini, M. Sala, <em>ICT e diritto nella società dell&#8217;informazione</em>, Giappichelli, 2017; S. Civitarese Matteucci, L. Torchia(a cura di), <em>La tecnificazione</em>, in L. Ferrara, D. Sorace(a cura di), <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana</em>, parte prima, Firenze University Press, 2016. Si veda anche, da ultimo, D.U. Galetta,<em>Open-Government, open-data e Azione Amministrativa</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, 2019/3, p. 663 ss.,spec. parr. 1 e 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Il tema è stato fatto oggetto del convegno annuale AIPDA 2019, tenutosi a Pisa il 10 e il 12 ottobre scorso, dal titolo <em>Quali saperi servono alla pubblica amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della professionalità pubblica</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sulla digitalizzazione della P.A. vedasi P. Otranto, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a.</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2018; E. Carloni, <em>Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2015, 2, in particolar modo con riguardo agli sviluppi normativi e alle prospettive future dell&#8217;<em>e-government</em>; E. De Giovanni,<em>Il nuovo &#8220;Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale&#8221; (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82)</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2005, in cui l&#8217;autore considera le ICT «<em>lo strumento più idoneo a garantire l&#8217;efficienza e l&#8217;economicità dell&#8217;azione amministrativa</em>», sulla scorta del fondamentale principio guida della Pubblica Amministrazione: il buon andamento, previsto dall&#8217;articolo 97 della Carta costituzionale. Si veda, altresì, P. Provenzano, <em>Decreti Madia e nuova disciplina del c.d. &#8220;domicilio digitale&#8221;: quali prospettive?</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2016, che tuttavia rileva come la popolazione italiana non sia ancora totalmente pronta a un vero e proprio processo di digitalizzazione. Riferendosi a uno studio condotto dall&#8217;Istat nel 2015, l&#8217;A. riporta dati sconcertanti sull&#8217;utilizzo quotidiano di internet, che sollevano dubbi sulla possibile rapida evoluzione della Pubblica Amministrazione verso sistemi interamente digitalizzati o, addirittura, basati sull&#8217;intelligenza artificiale. Medesime considerazioni giungono da F. Martines, <em>La digitalizzazione della pubblica amministrazione</em>, in <em>Rivista di diritto dei media</em>, 2/2018, che rileva come &#8211; parlando di <em>e-government</em>&#8211; sia innanzitutto necessario risolvere il problema del c.d. <em>digital divide</em>, «<em>il divario digitale che nella popolazione si registra fra coloro che conoscono ed utilizzano efficacemente gli strumenti informatici e coloro che ne restano tagliati fuori per le ragioni più diverse</em>». Si veda anche il volume di diritto comparato a cura di D.U. Galetta e J. Ziller, I<em>nformation and Communication Technologies Challenging Public Law, beyond Data Protection</em>, Atti del 12° congresso annuale della <em>Societas Iuris Public Europaei </em>(SIPE), Nomos Verlagsgesellschaft, 2018.</div>
<div><a title="">[4]</a>Modificato e integrato nel corso dei successivi anni da ben 29 leggi, per la cui completa elencazione si rinvia a G. Carullo, <em>Gestione, fruizione e diffusione de dati dell&#8217;amministrazione digitale e funzione amministrativa</em>, Giappichelli, 2017, p. 3 (in nota). Da ultimo, è stato emanato il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Si veda P. Provenzano, <em>Decreti Madia e nuova disciplina del c.d. &#8220;domicilio digitale&#8221;: quali prospettive?</em>, cit., che evidenzia come in realtà il tema dell&#8217;informatizzazione della P.A. nel nostro Paese non sia così recente. Al contrario, sottolinea l&#8217;autore, nel 1979, in M. S. GIANNINI, <em>Rapporto sui principali problemi dell&#8217;amministrazione dello Stato</em>, in <em>www.tecnichenormative.it</em>, si presentava già il problema della necessità di una maggiore formazione dei dipendenti pubblici sui temi legati all&#8217;informatica all&#8217;interno delle amministrazioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>La dottrina in ambito di trasparenza è sconfinata. Tuttavia, non essendo questo scritto volto ad approfondire detta tematica, si richiamano qui alcune tra le più autorevoli opere: R. Sanna, <em>Dalla trasparenza amministrativa ai dati aperti. Opportunità e rischi delle autostrade informatiche</em>, Giappichelli, 2019; D. U. Galetta, <em>Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall&#8217;entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de &#8220;le vite degli altri&#8221;?</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2018; S. Cassese, F. Di Mascio, A. Natalini, P. Rubechini, ebook &#8211; <em>P.A.: trasparenza amministrativa e accesso agli atti</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, Speciali digitali 2018; G. Marena, <em>La trasparenza amministrativa alla luce del d.lgs. 97/2016</em>, Key Editore, 2017; D. U. Galetta, <em>Trasparenza e accesso agli atti</em>, in <em>Treccani. Il Libro dell&#8217;anno del diritto 2017</em>, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017; B. Ponti,<em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni</em>, Maggioli Editore, 2016; D. U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2016; B. Ponti, <em>La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</em>, Maggioli Editore, 2013;A. G. Orofino, <em>Profili giuridici della trasparenza amministrativa</em>, Cacucci Editore, 2013; E. Carloni, <em>La «casa di vetro» e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa</em>, in <em>Diritto Pubblico</em>, Il Mulino, 3/2009; F. Merloni(a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, Giuffrè, 2008; M. P. Chiti- G. Palma(a cura di), <em>I principi generali dell&#8217;azione amministrativa</em>, Napoli, 2006, in particolare M. R. Spasiano, <em>Trasparenza e qualità dell&#8217;azione amministrativa</em>, D. U. Galetta, <em>Trasparenza e governance amministrativa nel diritto europeo</em>, F. Pinto, <em>Trasparenza e responsabilità politica</em>, V. Veneziano, <em>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa tra tutela del diritto di accesso e tutela del diritto alla riservatezza: alla ricerca di un equilibrio</em>; B. Cavallo, <em>Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza</em>, Giappichelli, 2001; A. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo e la trasparenza</em>, in S. Cassesee C. Franchini(a cura di), <em>L&#8217;amministrazione pubblica italiana</em>, Il Mulino, 1994.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>V. altresì il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del processo amministrativo telematico).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Da E. Schmidt, J. Cohen, <em>La nuova era digitale. La sfida del futuro per cittadini, imprese e nazioni</em>, Rizzoli Etas, 2013. In dottrina si è fatto riferimento al concetto di c.d. amministrazione 4.0. V. in particolare D.U. Galetta, J.G. Corvalán, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, in <em>Federalismi.it </em>(http://www.federalismi.it), Numero 3/2019, 6 febbraio 2019, p. 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Nell&#8217;introduzione dell&#8217;ultima opera citata si sottolinea che attualmente il numero di utenti connessi a internet è di due miliardi in tutto il mondo. Tuttavia, vista la crescita esponenziale degli ultimi dieci anni, gli autori prevedono che «<em>presto gran parte degli otto miliardi previsti di abitanti della Terra sarà online</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>In ambito di reati informatici, si suggeriscono gli approfondimenti di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, <em>Trattato di Diritto penale &#8211; Cybercrime</em>, UTET, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Tale figura è stata introdotta dalla Circolare n. 3 dell&#8217;1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione, in <a href="http://www.funzionepubblica.gov.it/"><em>www.funzionepubblica.gov.it</em></a>, sulla scorta di quanto previsto dall&#8217;articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 82/2005: «<em>ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, (&#038;), la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un&#8217;amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Così il comma 1-<em>ter </em>dell&#8217;articolo 17 del Codice dell&#8217;amministrazione digitale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>V. la strategia adottata dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale nel Piano Triennale per l&#8217;Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021. In particolare, alle pp. 14 ss. e 20 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Con tale termine si suole fare spesso riferimento al documento pubblicato nel 2008 dall&#8217;autore identificato con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. In realtà, il <em>paper</em>si poneva più precisamente l&#8217;obiettivo di spiegare il funzionamento di ciò che solo dopo alcuni anni fu identificato come <em>blockchain. </em>Si veda S. Nakamoto, <em>Bitcoin: </em>A <em>Peer-to-Peer Electronic System</em>, in <a href="http://www.bitcoin.org/"><em>www.bitcoin.org</em></a>, 2008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Sebbene esistano altresì <em>blockchain </em>private che, a differenza di quelle pubbliche, permettono all&#8217;utente utilizzatore di modificare i blocchi con semplicità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>M. Bellini, <em>Blockchain: cos&#8217;e, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia</em>, in <a href="http://www.blockchain4innovation.it/"><em>www.blockchain4innovation.it</em></a>, 2019; v. anche M. Atzori, <em>Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?</em>, in <a href="http://www.ssrn.com/"><em>www.ssrn.com</em></a>, 2015, p. 2. Preme sin da ora precisare che con il termine &#8220;nodo&#8221; ci si riferisce al singolo computer o dispositivo connesso alla rete, sebbene vi siano diverse tipologie di nodi (tra cui, ad esempio, quelli c.d. <em>miners</em>&#8211; vedasi, a tal proposito, p. 9 di questo scritto).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Sulla <em>blockchain</em>e, più in generale, sulla <em>Distributed Ledger Technology</em>, si rimanda a D. Szostek, <em>Blockchain and the Law</em>, Nomos, 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Giova notare, anche al fine di dare contezza della sicurezza sottesa ai sistemi basati sui registri distribuiti, che il terzo comma del citato art. 8-<em>ter</em>alla memorizzazione di un documento informatico attraverso l&#8217;uso delle <em>Distributed Ledger Technologies </em>ricollega la produzione degli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all&#8217;art. 41 del Regolamento 2014/910/UE (anche noto come Regolamento eIDAS &#8211; <em>electronic IDentification Authentication and Signature</em>). In particolare, la validazione temporale elettronica può essere qualificata o non qualificata: la prima gode della presunzione di accuratezza della data e dell&#8217;ora indicata e di integrità dei dati in relazione ai quali tale data e ora sono associate; la seconda, invece, comporta che detta valutazione sia rimessa al libero apprezzamento del giudice. È stato correttamente evidenziato che l&#8217;art. 8-<em>ter </em>richiama l&#8217;art. 41 del Regolamento eIDAS, e non invece l&#8217;art. 42, riguardante specificatamente la validazione temporale elettronica qualificata. Tuttavia, il fatto che il quarto comma del medesimo articolo affidi all&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale il compito di individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate sui registri distribuiti devono avere affinché possano produrre gli effetti della validazione temporale elettronica, sembra suggerire un collegamento ai requisiti indicati all&#8217;art. 42 , e dunque alla validazione elettronica qualificata. Così, C. Bomprezzi, <em>Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni. Breve commento alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione</em>, in <a href="http://www.dimt.it/"><em>www.dimt.it</em></a>, 27 febbraio 2019. È solo il caso poi di segnalare che, sulla scorta di quanto previsto al citato quarto comma dell&#8217;art. 8-<em>ter</em>, l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, con Determinazione n. 116/2019, adottata il 10 maggio 2019, ha istituito un Gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida e degli standard tecnici relativi alle <em>Distributed Ledger Technologies </em>e agli <em>Smart Contracts</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>M. Sel, <em>Blockchain, a functional introduction</em>, in <em>www.pwc.be</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>F. Sarzana di S. Ippolito, M. Nicotra, <em>Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 13.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Ult. op. cit., p. 13.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>R. Spinelli, <em>Blockchain. What is Blockchain Technology, Cryptocurrency Bitcoin, Ethereum, and Smart Contracts? Blockchain for dummies</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>L&#8217;esempio trae spunto dalla spiegazione del funzionamento della <em>blockchain </em>fornita da K. Dugan, <em>Blockchain for beginners: Understand the Blockchain Basics and the Foundation of Bitcoin and Cryptocurrencies</em>, 2018, capitolo I.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Giova qui accennare alla distinzione tra dato e informazione. Sul tema è stato infatti autorevolmente affermato che il dato non coincide con l&#8217;informazione, dal momento che quest&#8217;ultima consiste in una derivazione del primo. In particolare, si è precisato che «<em>mentre il &#8220;dato&#8221; è sempre un elemento conosciuto, la &#8220;informazione&#8221; ha una connotazione in qualche maniera soggettiva, in quanto è quello che l&#8217;utente di volta in volta ricava dall&#8217;aggregazione dei dati che può ottenere consultando un database</em>». Così, D. U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013</em>, cit., p. 9. V. altresì G. Carullo, <em>Gestione, fruizione e diffusione de dati dell&#8217;amministrazione digitale e funzione amministrativa</em>, cit., pp. 41 ss., che distingue ulteriormente le nozioni di dato e di informazione da quella di documento, inteso quale bene materiale o immateriale al cui interno si possono trovare molteplici informazioni (e dunque molteplici dati a partire dai quali le informazioni sono ricavate).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>In tal senso, N. Attico, <em>Blockchain. Guida all&#8217;ecosistema. Tecnologia, business, società</em>, Guerini Next, 2018 precisa che «<em>Un vantaggio fondamentale di un sistema decentralizzato, rispetto ai corrispondenti sistemi centralizzati, è la resistenza rispetto a comportamenti anomali o malintenzionati. In un sistema centralizzato o distribuito, il nodo centrale rappresenta una debolezza del sistema, che può comprometterne il comportamento. In un sistema decentralizzato, tutte le componenti contribuiscono al funzionamento, cosicché il sistema nella sua totalità è in grado di resistere più efficacemente ad attacchi, errori o collusioni</em>». Tutto ciò, naturalmente, in un sistema c.d.<em>permissionless</em>, in cui &#8211; per rimanere al nostro esempio &#8211; non esiste alcuna entità accentratrice preposta a verificare la validità delle singole copie di a. Così G. Salviotti, L. M. De Rossi, N. Abbatemarco, <em>The Blockchain Journey. A guide to Practical Business Applications</em>, Bocconi University Press. 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Ci si riferisce alla causa C-264/14, con cui la Corte ha statuito che le operazioni di cambio di bitcoin contro valuta tradizionale e viceversa, «<em>effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l&#8217;operatore interessato acquista le valute e, dall&#8217;altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall&#8217;imposta sul valore aggiunto</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Èstato evidenziato da M. Atzori, <em>Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?</em>, cit. che «<em>i campi di applicazione del paradigma della blockchain sono potenzialmente innumerevoli, dal momento che permette &#8220;la disintermediazione e la decentralizzazione di tutte le transazioni di qualsiasi tipo tra tutte le parti&#8221;</em>». Al fine di capire l&#8217;importanza e la portata di questa nuova tecnologia, preme riportare quanto asserito da M. Swan, <em>Blockchain. </em><em>Blueprint for a new economy</em>, Sebastopol (CA), O&#8217;Reilly, 2015, che rileva come essa sia «<em>fundamental for forward progress in society as Magna Charta</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Ai fini esemplificativi, risulta più agevole partire dall&#8217;esame di un blocco centrale di una ipotetica <em>blockchain</em>, senza curare di considerare la necessaria esistenza di un <em>Genesis Block</em>, ossia di un blocco iniziale generato dal <em>software </em>che ha dato origine alla <em>blockchain </em>in questione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>È solo il caso di richiamare qui la definizione di firma digitale fornita dal Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale. Ivi, all&#8217;articolo 1, comma 1, lett. <em>s)</em>, secondo il quale si tratta di «<em>un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Ossia un algoritmo matematico finalizzato alla crittografia. Per una definizione tecnica, si veda P. Perri, <em>Privacy, diritto e sicurezza informatica</em>, Giuffrè, 2007, pp. 125 ss., secondo cui «<em>Si tratta di quel particolare tipo di funzioni unidirezionali &#8211; teoricamente invertibili, ma praticamente non invertibili &#8211; con cui si ottengono digest (ovvero &#8220;riassunti&#8221;) di dimensione predefinita e limitata, a partire da sequenze di bit di lunghezza variabile</em>». Caratteristica fondamentale dell&#8217;<em>hash </em>è che «<em>una volta che un messaggio sia stato firmato digitalmente</em>(mediante una funzione <em>hash </em>si intende &#8211; n.d.r.)<em>, sarà impossibile alterarlo senza che ciò venga rilevato e segnalato dal programma di verifica della firma: ogni minima variazione produrrà, infatti, un digest completamente diverso che, confrontato col digest originale, causerà un messaggio d&#8217;errore</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Appare altresì utile riportare le definizioni di chiave privata e pubblica, che l&#8217;ormai abrogato D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 forniva, rispettivamente, alle lettere <em>e)</em>e <em>f)</em>del comma 1 dell&#8217;articolo 1. In particolare, il testo normativo chiariva che per chiave privata dovesse intendersi «<em>l&#8217;elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica</em>»; mentre per chiave pubblica «<em>l&#8217;elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Ai fini esplicativi, nell&#8217;esempio si è supposto che ogni transazione formi un blocco della catena; in realtà, all&#8217;interno di un singolo blocco si contano plurime transazioni. D. Lee Kuo Chuen, R. H. Deng, <em>Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, Regulation, ChinaTech, Mobile Security, and Distributed Ledger</em>, Academic Press, 2017 riporta un esempio calzante, immaginando di pagare il conto di un ristorante mediante il proprio <em>smartphone</em>. L&#8217;A. dunque ipotizza di eseguire la transazione semplicemente inserendo nella propria applicazione il codice identificativo del ristorante, che contiene la chiave pubblica, e indirizzando a quest&#8217;ultimo la determinata somma di denaro risultante dal conto, firmando con la propria chiave privata. Il tutto, senza alcuna intermediazione da parte di una banca.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>S. Nakamoto, <em>Bitcoin: </em>A <em>Peer-to-Peer Electronic System</em>, cit.; M. Pilkington, <em>Blockchain Technology: Principles and Applications</em>, in <a href="http://www.ssrn.com/"><em>www.ssrn.com</em></a>; nonché S. Ammous, <em>Blockchain Technology: What is it good for?</em>, in <a href="http://www.ssrn.com/"><em>www.ssrn.com</em></a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Tale procedimento prende il nome di &#8220;<em>mining</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Sul punto, P. Boucher,<em>Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita</em>, Analisi approfondita del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2017, pp. 5-6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>È solo il caso qui di menzionare il giudizio positivo che è stato fornito dal Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, relativamente alle criptovalute &#8211; funzionanti grazie alla <em>blockchain</em>. Esse, secondo la Lagarde, potrebbero rappresentare il futuro per il mondo intero. In particolare, i governi dovrebbero adoperarsi al fine di emettere una propria criptovaluta, che renderebbe i pagamenti sicuri, economici, immediati e potenzialmente semi-anonimi; il tutto ovviamente proponendo altresì una piattaforma innovativa. Si veda <em>Criptovalute: Christine Lagarde a sostegno di Btcoin e affini</em>, in <a href="http://www.yahoo.com/"><em>www.yahoo.com</em></a><em>, </em>14 novembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>European Commission,<em>Horizon 2020 Work-Pogramme 2018-2020. Towards the next Framework Programme for Research and Innovation: Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot</em>, in <em>www.ec.europa.eu</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>La Dichiarazione può essere visionata in formato .pdf sul sito della Commissione Europea (<a href="http://www.ec.europa.eu/"><em>www.ec.europa.eu</em></a>). L&#8217;Italia è stata il 27° Paese firmatario, aderendo a detto progetto il 27 settembre 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a><em>European Blockchain Partenership: primo incontro con l&#8217;Italia al forum europeo</em>, 18 ottobre 2018, in <em>www.mise.gov.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, Serie Generale n. 302.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>A tale proposito giova segnalare che proprio a settembre è stata sperimentata dalla Regione Lombardia la tecnologia <em>blockchain </em>relativamente al progetto &#8220;Nidi Gratis&#8221; nel Comune di Cinisello Balsamo. Si è dunque consentito a molte famiglie di iscriversi mediante una applicazione che in automatico ha controllato il possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare dell&#8217;azzeramento della retta (ad esempio, requisiti Isee, residenza, adempimento al pagamento della retta ecc.). Ne è risultato che il tempo medio di ogni iscrizione è stato stimato in 7 minuti e 40 secondi e i passaggi amministrativi sono stati ridotti del 90%. La notizia è stata estrapolata dal sito web della Regione Lombardia (<a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/09-settembre/23-29/nidi-gratis-con-blockchain-risultati-record-a-cinisello-balsamo"><em>https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/09-settembre/23-29/nidi-gratis-con-blockchain-risultati-record-a-cinisello-balsamo</em></a>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Questi dati sono stati estratti dall&#8217;articolo <em>Blockchain in Italia e nel mondo: verso l&#8217;internet of value</em>, pubblicato sul portale dell&#8217;Osservatorio Blockchain &amp; Distributed Ledger, in <a href="http://www.osservatori.net/"><em>www.osservatori.net</em></a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Ivi, nota n. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>F. Martines, <em>La digitalizzazione della pubblica amministrazione</em>, cit. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Dal punto di vista digitale, comunque, emerge il problema legato alla <em>governance</em>dei sistemi a base <em>blockchain</em>. Vi sono alcuni studi al riguardo secondo i quali occorre verificare se tale problema debba essere risolto dall&#8217;interno o dall&#8217;esterno, così riferendosi alle c.d. &#8220;<em>on-chain governance</em>&#8221; e &#8220;<em>off-chain governance</em>&#8220;. In particolare, con la prima ci si riferisce a tutte quelle regole e a quei processi decisionali che sono direttamente codificati all&#8217;interno della struttura della <em>blockchain</em>; con la seconda, invece, si suole avere riguardo ai livelli (<em>layers</em>) socio-economici per mezzo dei quali le regole e i processi decisionali che governano la <em>on-chain governance </em>sono elaborate prima di essere codificate. In tal senso, W. Reijers, I. Wuisman, M. Mannan, P. De Filippi, <em>Now The Code Runs Itself. On-chain and Off-chain Governance of Blockchain Technologies</em>, in <em>www.ssrn.com</em>, 2019, pp. 2 ss. Preme qui rilevare che il 25 e il 26 ottobre 2019 si è svolto presso l&#8217;Università degli Studi di Milano un convegno dal nome <em>Good for All: Towards a Paradigm Shift. Blockchain Law and Governance</em>, organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale con il patrocinio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano &#8211; le cui relazioni sono attualmente in fase di redazione &#8211; ove P. De Filippi ha avuto l&#8217;occasione dirimarcare nuovamente i concetti di <em>on-chain</em>e <em>off-chain governance</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46]</a>Governement &#8211; Office for Science, <em>Distributed Ledger Technology: beyond block chain. </em><em>A report by the UK Government Chief Scientific Adviser</em>, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47]</a>Cfr., tra gli altri, F. Sarzana di S. Ippolito, M. Nicotra, <em>Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT</em>, cit.; A. Pertici eM. Trapani(a cura di), <em>La prevenzione della corruzione. Quadro normativo e strumenti di un sistema in evoluzione. Atti del Convegno Pisa, 5 ottobre 2018</em>, Giappichelli, 2019; R. Razzante, <em>Manuale di diritto dell&#8217;informazione e della comunicazione</em>, Wolters Kluwer, 2019; R. Garavaglia, <em>Tutto su Blockchain. Capire la tecnologia e le nuove opportunità</em>, Hoepli, 2018; M. Atzori, <em>Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?</em>, cit.; S. Ciucciovino, M. Faioli, <em>Blockchain e Politiche del Lavoro</em>, I Quaderni del Cnel, 2018;A. Botto, S. Castrovinci Zenna, <em>La blockchain negli appalti pubblici, come utilizzarla: i vantaggi</em>, in <a href="http://www.agendadigitale.eu/"><em>www.agendadigitale.eu</em></a>, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48]</a>European Parliament resolution of 3 October 2018 on distributed ledger technologies and blockchains: building trust with disintermediation, in <em>www.europarl.europa.eu</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49]</a>Vedasi S. Ciucciovino, M. Faioli, <em>Blockchain e Politiche del Lavoro</em>, cit., p. 15, in cui si ipotizza di utilizzare la <em>blockchain </em>per l&#8217;identità digitale di cittadini e operatori, con conseguenti «<em>vantaggi per tutti quei servizi che prevedono l&#8217;invio e la condivisione di dati</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50]</a>P. Boucher,<em>Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita</em>, cit., p. 19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51]</a>A tal proposito, il governo estone, sfruttando la tecnologia <em>blockchain</em>, ha permesso ai cittadini, con il solo utilizzo della carta di identità, di votare, richiedere prescrizioni mediche, svolgere operazioni commerciali e bancarie, versare le imposte e accedere a circa tremila servizi digitali. Si veda la pagina <em>web</em>&#8220;<em>e-identity</em>&#8220;, su <a href="http://www.e-estonia.com/"><em>www.e-estonia.com</em></a>. Si veda altresì R. Razzante, <em>Manuale di diritto dell&#8217;informazione e della comunicazione</em>, cit., p. 618, in cui sottolinea la possibilità di sfruttare le tecnologie basate sui sistemi di registro distribuito per creare identità digitali decentralizzate, idonee a permettere ai cittadini di accedere a tutti i servizi governativi <em>online</em>in modo sicuro.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52]</a>Così A. Botto, S. Castrovinci Zenna, <em>La blockchain negli appalti pubblici, come utilizzarla: i vantaggi</em>, cit. Secondo R. Razzante, <em>Manuale di diritto dell&#8217;informazione e della comunicazione</em>, cit., p. 618, «<em>Nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione, se opportunamente progettate, le tecnologie di registro distribuito possono migliorare significativamente l&#8217;efficienza e la trasparenza dei servizi al cittadino</em>». Inoltre, «<em>Grazie ai protocolli crittografici, è anche possibile impedire eventuali manomissioni volontarie o accidentali dei dati, rendendo così le pratiche gestionali più trasparenti e affidabili</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53]</a>A. Botto, S. Castrovinci Zenna, <em>La blockchain negli appalti pubblici, come utilizzarla: i vantaggi</em>, cit. L&#8217;A. si riferisce, in particolare, alla Banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all&#8217;articolo 81 del D. Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti SOA, e al Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dall&#8217;articolo 213 del Codice dei contratti pubblici, istituito presso l&#8217;Osservatorio e contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati degli operatori economici, anche con riferimento ad eventuali illeciti professionali, all&#8217;attribuzione del rating di impresa o al conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione di cui all&#8217;articolo 84 del predetto Codice. A evidenziare i vantaggi che deriverebbero dall&#8217;implementazione della <em>blockchain </em>nelle gare pubbliche è anche P. Basile, <em>Appalti pubblici tra innovazioni tecnologiche e profili normativi: uno sguardo d&#8217;insieme</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 5-2019. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54]</a>S. Ciucciovino, M. Faioli, <em>Blockchain e Politiche del Lavoro</em>, cit., p. 17.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55]</a>M. Passaretta, <em>Blockchain e partecipazione sociale</em>, in <em>www.</em><a href="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/">pluris-cedam.utetgiuridica.it</a>. Più nel dettaglio, si evidenzia come «<em>il libro dei soci assolv</em>(a)<em>in maniera poco efficace alla funzione di informare sulla reale composizione della compagine sociale, poiché è aggiornato solo in occasione della partecipazione in assemblea e della percezione dei dividendi</em>». L&#8217;A., dunque, suggerisce di fornire ai soci un&#8217;applicazione collegata al registro pubblico, in cui essi risultino identificati con i loro estremi anagrafici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56]</a>In particolare, a risultarne avvantaggiate sarebbero le autorità indipendenti (AGCM, Autorità Garante della Privacy, CONSOB, ANAC, AGCOM, ARERA, IVASS ecc.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57]</a>Sempre che negli ordinamenti giuridici dei Paesi membri si opti per una politica legislativa volta a permettere un ampio utilizzo delle tecnologie basate sui registri distribuiti, e non limitativa delle stesse. Volendo riferirsi a una interessante metafora, nota come metafora delle &#8220;scatole&#8221; &#8211; secondo la quale per regolamentare i fenomeni relativi all&#8217;innovazione è suggeribile ricorrere a tre diversi approcci: quello della &#8220;scatola verde&#8221;, che permette di sfruttare la disciplina già esistente e riguardante una determinata tecnologia per regolarne una nuova; quello della &#8220;scatola nera&#8221;, relativa ai casi in cui una nuova tecnologia sia volta a consentire utilizzi di per sé illegali; nonché quello della &#8220;scatola della sabbia&#8221;, inerente a ipotesi in cui l&#8217;utilizzo della nuova tecnologia, apparendo potenzialmente innovativo e idoneo ad apportare benefici per la comunità, necessiti di una regolamentazione opportuna &#8211; si potrebbe ragionevolmente seguire la via della &#8220;scatola della sabbia&#8221;. Infatti, R. Titomanlio, <em>Blockchain: approcci di politica legislativa</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 11-2018, evidenzia che la soluzione della &#8220;scatola verde&#8221;, così come quella della &#8220;scatola della sabbia&#8221;, «<em>riuscirebbe a far porre lo Stato in una posizione di guida ed incentivazione della crescita di nuovi attori economici [&#038;], contemporaneamente sorvegliando l&#8217;adozione di soluzioni innovative potendo poi così intervenire, in un momento successivo, con una regolamentazione più puntuale e realmente tesa a risolvere gli eventuali problemi emersi nel periodo di &#8220;sperimentazione&#8221;</em>». </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58]</a>V. il primo considerando del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/distributed-ledger-technologye-blockchain-considerazioni-sulla-possibile-evoluzione-della-digitalizzazione-delle-amministrazioni/">Distributed Ledger Technologye Blockchain: considerazioni sulla possibile evoluzione della digitalizzazione delle amministrazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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