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	<title>Federico Di Liberto Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Federico Di Liberto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 17:36:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a></p>
<p>1. – Premesse Il decreto legislativo n. 50/2016, come noto, è stato emanato in attuazione delle recenti direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE[1] sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a></p>
<p><strong>1. – Premesse</strong><br />
Il decreto legislativo n. 50/2016, come noto, è stato emanato in attuazione delle recenti direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.<br />
Il nuovo testo si compone di 222 articoli e 25 allegati, è suddiviso in 6 parti, 17 capitoli, 14 capi e 9 sezioni e costituisce una sorta di &#8220;guida&#8221; di carattere generale redatta seguendo criteri di semplificazione, snellimento (da 660 articoli e 1500 commi appunto a 222 articoli), nonchè il rispetto del divieto di <em>gold plating<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a></em>.<br />
Contestualmente alla sua entrata in vigore si è proceduto all’abrogazione parziale e differita del vigente regolamento generale del (precedente) Codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Ciò significa che in alcune parti potrà ancora essere utilizzato<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, mentre per il &#8220;vecchio&#8221; Codice (d.lgs. n. 163/2006) l’abrogazione ha avuto effetto immediato<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Aspetti <em>prima facie </em>positivi del Codice sono: la riduzione delle stazioni appaltanti, le specifiche norme intese ad accrescere la partecipazione delle imprese, nonchè le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, grazie al rafforzamento del ruolo dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).<br />
Sono stati aggiunti poi strumenti innovativi sia sul piano tecnologico, con il graduale passaggio alle procedure digitali (gare elettroniche, mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, banche dati), sia nell’ambito della concorrenzialità europea attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE)<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Viene altresì rafforzato il principio della trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi (art.29) e lo strumento del dibattito pubblico (art.22). In particolare, quest’ultimo strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 29 della nuova disciplina, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, quando questi riguardino la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.<br />
Un caso particolare è rappresentato dagli appalti e concessioni &#8220;riservati&#8221; ai sensi dell’articolo 112<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> o secretati ai sensi dell’articolo 162<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><strong>2. – Riduzione del contenzioso amministrativo e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</strong><br />
Si può dire che tra le novità salienti della recente normativa in materia di contratti pubblici vi è sicuramente quella concernente il contenzioso, tematica complessa ed affatto considerata nelle su citate direttive del 2014<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Le principali innovazioni sul punto risultano all&#8217;art. 204, disciplinante il ricorso giurisdizionale, e all&#8217;art. 211, che riguarda i poteri in sede di precontenzioso riconosciuti all&#8217;ANAC.<br />
Nello specifico, si prevede che i vizi relativi alla composizione delle commissioni di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, in quanto immediatamente lesivi, debbano essere oggetto di impugnativa dinanzi al Tar senza indugio alcuno e comunque senza attendere l&#8217;esito della gara entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi alla procedura.<br />
Inoltre, nella decisione in sede cautelare in materia di procedure di affidamento e relativi procedimenti dell’ANAC, il giudice amministrativo è chiamato specificamente a motivare riguardo alla esistenza di esigenze imperative connesse all&#8217;interesse generale all’esecuzione dell’appalto.<br />
Quando sono presentate più offerte per più lotti, la norma prevede la possibilità di presentare un ricorso cumulativo nel caso in cui i motivi di ricorso siano identici tra loro.<br />
Lo scopo è quello di rendere più agile e chiaro l&#8217;oggetto del contenzioso, impedendo che in un unico giudizio vi siano domande eterogenee riferite a gare sostanzialmente distinte, seppur collegate in un unico contesto temporale e oggettivo.<br />
Il Consiglio di Stato ha, però, opportunamente evidenziato talune criticità sul piano della effettiva esplicazione della tutela giurisdizionale e della razionalità complessiva del procedimento. Infatti, limitando il ricorso cumulativo (comma 11-bis introdotto nell&#8217;art. 120 del d. lgs. n. 104/2010)<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> al solo caso di censure identiche, si rischia di sacrificare il diritto alla difesa, aggravato dal rilevante peso del contributo unificato per obiettivi di politica legislativa, tale da ingenerare sospetti di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.<br />
Rispetto all&#8217;obiettivo perseguito dal d. lgs. n. 50/2016 di rendere inoppugnabili nel più breve tempo possibile tutte le determinazioni riferite all’individuazione delle offerte ammesse al confronto concorrenziale, occorre considerare che l&#8217;indicata finalità di accelerazione e certezza potrà essere raggiunta con pienezza solo in pochissimi casi.<br />
Le oggettive difficoltà derivano non tanto dal meccanismo processuale adottato, quanto, piuttosto, dai limiti della disciplina sostanziale del procedimento. Infatti, l’art. 80 del nuovo Codice, che elenca i motivi di esclusione, prevede che le stazioni appaltanti scartino in qualunque momento della procedura un operatore economico, qualora risulti che quest’ultimo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. Questo significa, anzitutto, che la fase di ammissione delle offerte non è affatto conclusa con il “provvedimento” di cui agli artt. 29 e 76<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ma è potenzialmente aperta sino all&#8217;aggiudicazione.<br />
Sotto altro profilo, si deve evidenziare come, in assenza di linee guida e bandi tipo, la durata e la scansione cronologica delle diverse fasi procedimentali delle gare risulti tutt&#8217;altro che omogenea e predeterminata. L&#8217;imposizione della certezza nella definizione del contenzioso avrebbe senso solo se affiancata da una altrettanto sicura e rapida scansione cronologica del procedimento di verifica delle offerte.<br />
In riferimento all’impugnazione della composizione della commissione di gara, il Governo ha recepito le osservazioni critiche del parere del Consiglio di Stato, perciò questa scompare nella stesura definitiva della norma.<br />
Infatti, il Consiglio di Stato aveva individuato, nella specie, un potenziale eccesso di delega, dal momento che quest’ultima non prevedeva la predisposizione del rito anticipato-accelerato con riferimento alla nomina della commissione giudicatrice, mentre nello schema di decreto tale atto era assoggettato al nuovo rito. Nel parere si sottolineava che, avendo tale procedura carattere derogatorio, essa doveva essere considerata eccezionale, e quindi la delega avrebbe dovuto essere utilizzata in maniera particolarmente restrittiva o, comunque, non in maniera estensiva con inclusione di casi non indicati espressamente, anche alla luce del divieto di gold plating, che rappresentava uno dei criteri direttivi della delega.<br />
La versione definitiva del d.lgs. 50/2016 non contiene più tale previsione: la nomina della Commissione rimane dunque un atto che, almeno di regola, non può considerarsi immediatamente impugnabile.<br />
Sono inoltre previsti rimedi alternativi<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> alla tutela giurisdizionale, quali l’accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato nonché l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali), la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni) e il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante) al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie.<br />
Vi sono, poi, talune innovazioni che influenzano il contenzioso. Tra queste, le più evidenti sono:<br />
&#8211; l&#8217;eliminazione dell&#8217;informativa preventiva dell&#8217;intento di proporre il ricorso (art. 243-bis del codice n. 163 del 2006);<br />
&#8211; la soppressione dell&#8217;accesso informale da esercitare entro trenta giorni dalla comunicazione dell&#8217;aggiudicazione (art. 71, c omma 5-quater, del codice n. 163 del 2006);<br />
&#8211; la “normalizzazione” delle procedure sostanziali riguardanti le infrastrutture strategiche, ora tendenzialmente ricondotte alla disciplina di affidamento ordinarie (con la conseguente perdita di operatività del rito di cui all&#8217;art. 124 del c.p.a.)<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p><strong>3. – Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti </strong><br />
Altra novità è contenuta nell’art.37 in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze che è frutto dell’intervento del parere n. 855/2016 reso, sul punto, dal Consiglio di Stato.<br />
L’articolo prevede una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, disponendo l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o ad altro soggetto aggregatore.<br />
Ciò permette di superare il meccanismo innestato nel comma 3-bis dell’articolo 33<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> del pregresso Codice dei contratti, imponendo una sorta di doppio intervento: prima del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, la concentrazione delle procedure in unione di comuni era di per sé sufficiente per consentire l’espletamento degli appalti per importi superiori a 40mila euro; nell’attuale ordinamento, l’accentramento in unione non è sufficiente a consentire lo svolgimento delle procedure: infatti, al di sopra delle soglie per cui è consentito il procedimento diretto ed autonomo (per forniture e servizi per importi pari o superiori a 40 mila e/o, per importi pari o superiori ai 150 mila euro per i lavori), la stazione/centrale unica costituita in unione dovrà ricevere la qualificazione dall’ANAC<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> disciplinata dall’art. 38.<br />
Una volta ottenuta tale qualificazione, si può procedere mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle Centrali di committenza o ad un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se invece le stazioni appaltanti non sono qualificate, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.<br />
Quando la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fatta salva la possibilità di affidamenti autonomi, si procede attraverso il ricorso ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.<br />
Un’altra modalità è rappresentata dalla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
È da aggiungere che la norma sul sistema di qualificazione, come indica il comma 14, non si applicherà agli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste nel caso degli appalti dei settori speciali.<br />
Tale comma si riferisce in particolare all’art. 115 (Gas ed energia termica), all’art. 116 (Elettricità), l’art. 117 (Acqua), all’art. 118 (Servizi di trasporto), all’art. 119 (Porti ed aeroporti), all’art. 120 (Servizi postali) ed all’art. 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi).<br />
Occorre puntualizzare che il comma 10 dell’articolo 216 dispone che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’ articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter” del decreto-legge 179/2012 (c.d. Decreto Crescita o Sviluppo Bis) come convertito con modifiche con legge 221/2012. È sufficiente pertanto, per avviare procedimenti autonomi, avere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>
<p><strong>4. – Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione</strong><br />
All’interno del Nuovo Codice sono concessi all’ANAC rilevanti poteri.<br />
A tale Autorità, infatti, è riconosciuto il potere di emanare atti di indirizzo vincolanti verso le amministrazioni, nonchè di predisporre bandi tipo e linee guida limitanti per le stazioni appaltanti. Le è altresì riconosciuta la facoltà di bloccare le gare che ritenga irregolari e di annullare in autotutela quelle in cui vi è sospetto di corruzione.<br />
L&#8217;art. 211, anzitutto, prevede la possibilità che l’ANAC si pronunci in sede consultiva su questioni che possano insorgere durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’Autorità si attiva sempre su richiesta di parte ed esprime parere entro 30 giorni, e nel caso di accordo tra le parti, i suoi pareri non sono vincolanti.<br />
Qualora, poi, accerti che la procedura è viziata, invita la stazione appaltante ad agire in autotutela entro 60 giorni, rimuovendo gli atti ritenuti illegittimi. La raccomandazione dell’ANAC sospende la procedura per 60 giorni; se la stazione appaltante non si adegua a tali raccomandazioni, il dirigente sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro.<br />
L&#8217;art. 212, in secondo luogo, disegna uno spazio apposito alla cosiddetta Cabina di Regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di indirizzo e di coordinamento, la quale è finalizzata alla ricognizione dello stato di attuazione del nuovo Codice dei contratti ed alla individuazione delle difficoltà insorte in fase applicativa. Inoltre è sua prerogativa raccogliere proposte di modifiche normative e di promuovere la realizzazione delle procedure telematiche sul piano nazionale.<br />
L’art. 213, infine, individua l’ANAC come unica Autorità competente per la vigilanza e il controllo sugli appalti pubblici.<br />
In realtà, la sua azione, oltre che indirizzata a finalità di controllo e regolazione, dovrebbe anche fungere come prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione.<br />
La riforma affida all’ANAC poteri che superano di gran lunga quelli attribuiti ad altre Autorità indipendenti, sicché può affermarsi che oggi è senz’altro l’autorità con i poteri regolativi più estesi (si pensi alle linee guida ed a tutti gli altri strumenti quali bandi tipo, raccomandazioni, pareri, poteri cautelari), la cui vigilanza si esplica attraverso svariati poteri ispettivi, istruttori e sanzionatori.<br />
L’ANAC ha anche compiti propriamente gestionali di amministrazione attiva come la tenuta di albi: nello specifico del SOA<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, dei commissari di gara, degli arbitri, e il compito della gestione del sistema di qualificazione.<br />
Anche la vocazione regolatoria, che è tipica delle Autorità indipendenti, nel caso dell’ANAC, come anticipato, viene declinata in modo peculiare, in quanto gli atti di regolazione, in alcune materie, per la generalità e astrattezza dei contenuti, assurgono a veri e propri regolamenti in senso sostanziale, anche se non ne hanno il nome.<br />
D’altronde, l’ANAC partecipa alla funzione regolamentare del Ministro delle Infrastrutture con un potere di proposta (che è un tipico atto predeterminativo del contenuto dell’atto finale) e ha anche una funzione consultiva, in quanto è previsto che venga sentita in molti procedimenti previsti dal nuovo Codice.<br />
A sua volta essa si avvale, per alcune linee guida, della consulenza qualificata delle commissioni parlamentari.<br />
L’Anac svolge ancora una funzione “informativa”, atteso che le compete gestire la banca dati dei contratti pubblici e il sistema di pubblicità informatica dei bandi e degli atti di gara.<br />
Si tratta, dunque, di un’Autorità “a vocazione indipendente”, seppure interconnessa con Governo e Ministri (cui rivolge proposte) e Parlamento (da cui riceve pareri), e che cumula funzioni ordinariamente attribuite a distinti poteri pubblici: normative/regolatorie, di amministrazione attiva, consultive, di vigilanza/controllo, paragiurisdizionali.<br />
Il sistema complessivo ha, peraltro, previsto un sistema di pesi e contrappesi volto, almeno nelle intenzioni, a riequilibrare, nei rapporti esterni, l’accentramento di tutte queste competenze.<br />
Gli strumenti di bilanciamento sono costituiti:</p>
<ul>
<li>dalla prevista impugnabilità di tutti gli atti dell’ANAC davanti agli organi della giustizia amministrativa;</li>
<li>dalla prevista istituzione della Cabina di regia presso la P.C.M., con compiti di monitoraggio, impulso e coordinamento;</li>
<li>dalla cogestione di alcune tipologie di linee guida attraverso il potere di proposta dell’ANAC e di decisione finale del Ministro delle infrastrutture;</li>
</ul>
<p>Tale assetto deriva direttamente dalla legge delega che attribuisce compiti all’ANAC in dodici punti<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Gli altri punti di delega attribuiscono all’ANAC i compiti che emergono dall’intero impianto del codice e che l’art. 213 cerca di sintetizzare.<br />
In estrema sintesi, la vigilanza afferisce, oltre al sistema degli appalti nel suo complesso, ai settori più delicati quali il sotto soglia, i contratti esclusi<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, i contratti secretati<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> e al sistema di qualificazione (art. 213, c. 3, lett. a), b), f), g).<br />
Per gli appalti più delicati la vigilanza assume i connotati della “vigilanza collaborativa” tramite protocolli di intesa con le stazioni appaltanti al fine di supportarle nella predisposizione degli atti e nella gestione dell’intera procedura di gara (art. 213, c. 1, lett. h).<br />
Compiti di vigilanza più specifici sono indicati in puntuali disposizioni del codice (es., sul rispetto da parte dei concessionari degli obblighi di esternalizzazione, art. 177, c. 3).<br />
Compiti di amministrazione attiva sono:</p>
<ul>
<li>la qualificazione degli operatori economici (art. 83 ss.);</li>
<li>la gestione del sistema SOA (art. 83 ss.);</li>
<li>la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 213, c. 4);</li>
<li>la tenuta dell’elenco dei soggetti aggregatori (art. 213, c. 16);</li>
<li>la tenuta dell’elenco delle stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house (art. 213 c. 15);</li>
<li>la tenuta dell’albo dei commissari di gara (art. 77 e 213 c. 15);</li>
<li>la tenuta della banca dati dei contratti pubblici (art. 213, c. 8 e 9);</li>
<li>la tenuta del casellario informatico dei contratti pubblici (art. 213, c. 10);</li>
<li>la tenuta dell’albo della camera arbitrale (art. 213, c. 11).</li>
</ul>
<p>Vi sono poi i compiti di segnalazione, a Governo e Parlamento, di proposta al Governo, di relazione annuale al Governo e al Parlamento (artt. 213, c. 3, lett. c), d, e).<br />
I poteri strumentali a tali compiti sono:</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>ispettivo, anche avvalendosi di altri organi dello Stato, e segnatamente della Guardia di Finanza (art. 213, c. 5);</li>
<li>di segnalazione agli organi di controllo e di denuncia all’Autorità giudiziaria penale (art. 213, c. 6);</li>
<li> di collaborazione con l’AGCM per l’attribuzione del rating di legalità alle imprese (art. 213, c. 7);</li>
<li>sanzionatorio (art. 213, c. 13).</li>
</ul>
<p>Quanto al finanziamento dell’ANAC, viene confermato il previgente sistema, delineato dall’art. 1, c. 67, l. n. 266/2005 (finanziamento sul mercato, mediante contributo da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza)<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p><strong>5. – Norme per il Partenariato Pubblico-Privato</strong><br />
Nel Codice viene introdotto per la prima volta l’istituto del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) come disciplina autonoma a sé stante, contenuta negli artt.179-191, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati, per il finanziamento, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici, in modo tale da permettere all’amministrazione di ricercare e di giungere a soluzioni innovative con maggiori risorse a disposizione.<br />
Tale istituto permette le prestazioni di lavori o servizi con finanziamenti totali o parziali a carico dei soggetti privati.<br />
La legge delega n. 11 del 2016 si occupa dei contratti di PPP ponendo due criteri: il primo prevede la razionalizzazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo al project financing e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l&#8217;utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti; il secondo riguarda la previa indicazione dell&#8217;amministrazione competente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità, che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l&#8217;acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione.<br />
L’art. 180, al fine di qualificare i contratti di partenariato pubblico-privato, chiarisce che i ricavi di gestione devono derivare dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da ulteriori introiti derivanti dalla gestione del servizio, purché permanga in capo all’operatore privato, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda.<br />
Analogamente a quanto previsto per le concessioni, la norma stabilisce che l&#8217;eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 30% del costo dell&#8217;investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.<br />
Inoltre per quanto concerne la bancabilità, la norma stabilisce che il contratto di finanziamento debba essere perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. Vengono, quindi, escluse le misure a favore previste nel d.lgs. 163/2006 e, nel contempo, confermate quelle previste per le concessioni.<br />
In tale articolo è inoltre sancito:</p>
<ul>
<li>l’affidamento di un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione di un&#8217;opera (in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all&#8217;utilizzo dell&#8217;opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Viene pertanto esplicitato l’oggetto delle prestazioni come un “complesso di attività”;</li>
<li>l’esplicito riconoscimento di un canone e/o di qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna;</li>
<li>il trasferimento del rischio in capo all&#8217;operatore economico, che comporta l&#8217;allocazione a quest&#8217;ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l&#8217;esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell&#8217;opera.</li>
</ul>
<p>L’articolo 181 prevede che la scelta dell&#8217; operatore economico nei contratti di PPP avvenga con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che, fatta eccezione per i casi di affidamento comprendenti l&#8217;attività di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all&#8217;affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l&#8217;allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.<br />
L’articolo 182 include tra gli altri strumenti di finanziamento del contratto la finanza di progetto<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> e il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.<br />
L’articolo 183 disciplina l’istituto del project financing, in forza del quale è possibile affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l&#8217;utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.<br />
Si ricorda che in Italia, la prima disciplina di operazioni di project financing per la realizzazione di opere pubbliche è stata dettata dall’art. 11 della L. 415/1998 (cd. Merloni-ter)<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, che ha introdotto gli artt. da 37-bis al 37-nonies nella L. 109/1994<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Il legislatore ha, con successivi interventi, ampliato la portata dell’istituto e modificato le disposizioni relative all’iter procedurale, con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati. Ulteriori interventi sono stati anche motivati dalla necessità di superamento di contenziosi a livello europeo.<br />
Il d. lgs n. 50/2016 riprende in parte il contenuto dello stesso formulato nel d.lgs. 163/2006 (art.153), in cui è attualmente disciplinato l’affidamento in finanza di progetto.<br />
Rispetto alla normativa abrogata, in cui si prevedevano solo due procedure concorsuali, la normativa vigente si articola, a ben guardare, in quattro procedure all’interno dell’art. 183: 1) a gara unica (commi 1-14); 2) a doppia gara (comma 15) su iniziativa delle amministrazioni aggiudicatrici; 3) a iniziativa privata a seconda che si tratti di opere contenute nell’elenco annuale delle opere pubbliche (commi 16-18) o di opere non presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici; 4) negli strumenti di programmazione approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice (comma 19).<br />
Vengono invece soppresse le procedure a doppia gara e quella su iniziativa, contenute nell’elenco<br />
annuale delle opere pubbliche.</p>
<p><strong><em>Bibliografia</em></strong><br />
AA. VV.,<br />
&#8211; (2016), <em>Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione</em>, EPC Editore.<br />
&#8211; (2013), <em>Codice unico dei contratti</em>, Grafil.<br />
CABIDDU M.A., COLOMBO M.C.,<br />
&#8211; (2016), <em>Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici. Appalti e concessioni</em>, CEL Editrice.<br />
CANTONE R., MERLONI F., CONTESSA C., CROCCO D.,<br />
&#8211; (2015), <em>La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione</em>, Torino.<br />
CICCIA A., DI BARTOLO S.,<br />
&#8211; (2011), <em>Nuovo regolamento del codice dei contratti pubblici</em>, Sistemi editoriali, Gruppo Editoriale Simone S.p.A, Pozzuoli.<br />
CORRADINO M.,<br />
&#8211; (2017), <em>I nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, </em>Giuffrè Editore, Milano.<br />
DAPAS A., VIOLA L.,<br />
&#8211; (2007), <em>L’arbitrato nel nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, Giuffrè Editore, Milano.<br />
DI GIOVANNI A.,<br />
&#8211; (2013), <em>Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà</em>, Giappichelli, Torino.<br />
GENTILE M., MARCHETTI S.C., VARLARO SINISI A.,<br />
&#8211; (2012), <em>Codice dei contratti e nuovo regolamento. Pronunce e circolari</em>, DEI Editore.<br />
FRANCHINI C., SCIAUDONE F.,<br />
&#8211; (2015), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni, elementi di criticità e opportunità, </em>Editoriale scientifico.<br />
MASSARI A.,<br />
&#8211; (2016), <em>Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici</em>. <em>Le novità del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. </em>Maggioli Editore<em>.</em><br />
MASTRAGOSTINO F.,<br />
&#8211; (2014), <em>Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove Direttive europee e del D.l. 90 del 2014</em>, Giappichelli, Torino.<br />
TOSCHERI S., ZAMBRANO V.,<br />
&#8211; (2013),<em> Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni. Commento alla legge 190/2012 e decreti attuativi</em>, Eurilink edizioni srl, Roma.<br />
VECCHI V., LEONE V.,<br />
&#8211; (2016), <em>Partnership Pubblico Privato. Una guida manageriale, finanziaria e giuridica, </em>Egea.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni. Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici abroga la direttiva 2004/18/CE; la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente nuova è invece la direttiva 2014/23/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione. L&#8217;iniziativa, una delle 12 azioni prioritarie per migliorare il funzionamento del mercato unico, rappresenta un importante passo in avanti nella riforma degli appalti pubblici nell&#8217;UE.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Secondo cui, nel recepimento delle nuove direttive, è necessario procedere ad una revisione e ad una semplificazione della disciplina nazionale anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle europee, non giustificate dalla tutela di interessi pubblici. La Commissione europea definisce il recepimento gold plating come «quella tecnica … che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Restano in vigore nel periodo transitorio fino all&#8217;emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT i seguenti articoli del d. lgs. n. 163/2006: artt. da 14 a 43 (contenuti della progettazione); artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA); artt. da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); artt. da 215 a 238 (collaudo); artt. da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati); artt. da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti); artt. da 343 a 356 (contratti da eseguire all&#8217;estero).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 2006, emanato in attuazione delle <u>direttive dell&#8217;Unione Europea</u> sugli appalti pubblici 2004/17/CE (lavori) e 2004/18/CE (servizi e forniture) ed entrato in vigore l&#8217;1 luglio 2006, raccoglieva in modo organico la vigente disciplina dei contratti e degli appalti pubblici in Italia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica e consiste in un’autodichiarazione aggiornata che costituisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi in cui l&#8217;operatore certifica di possedere tutte le qualità ed i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e, nel contempo, di non trovarsi in una delle condizioni ostative, sul piano soggettivo ed oggettivo, previste dall&#8217;art. 80 d. lgs n. 50/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Art. 112. (Appalti e concessioni riservati): &#8220;Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l&#8217;esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l&#8217;integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l&#8217;esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati&#8221;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 162. (Contratti secretati): &#8220;Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative&#8221;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La direttiva prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l&#8217;impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo nel caso in cui  vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Art. 76. Informazione dei candidati e degli offerenti-Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all&#8217;aggiudicazione di un appalto o all&#8217;ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell&#8217;eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.<br />
Su richiesta scritta dell&#8217;offerente interessato, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:<br />
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all&#8217;articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;<br />
b) ad ogni offerente che abbia presentato un&#8217;offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell&#8217;offerta selezionata e il nome dell&#8217;offerente cui è stato aggiudicato l&#8217;appalto o delle parti dell&#8217;accordo quadro;<br />
c) ad ogni offerente che abbia presentato un&#8217;offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l&#8217;andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Gli artt. da 205 a 210 prevedono i metodi alternativi di risoluzione delle controversie quali strumenti di deflazione del contenzioso. L’art. 205 riguarda, in particolare, l’accordo bonario per i lavori riconoscendo la possibilità di utilizzare siffatto strumento anche con riferimento ai lavori pubblici relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi esclusi dal previgente d.lgs. 163/2006. Si rinviene anche il tentativo di semplificare la procedura: ed infatti il RUP non dovrà fare ricorso alla Commissione prevista dall’art. 240, comma 5 del d.lgs. 163/2006 per la formulazione della proposta d’accordo. Potrà, eventualmente, scegliere un esperto da una lista di 5 nominativi aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto; la lista con relativi nominativi viene fornita dalla Camera arbitrale su richiesta del RUP stesso. In mancanza di suddetta richiesta la proposta di accordo bonario viene fornita dal responsabile del procedimento. L’intera procedura dovrà concludersi entro 90 giorni. L’art. 206, invece, disciplina l’Accordo bonario per i servizi e le forniture estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 205 anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. L’art. 207 istituisce la previsione di un collegio consultivo tecnico presso il Tar da costituire con l’accordo delle parti, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto o, comunque, non oltre 90 giorni da tale data. I successivi artt. 208 e 209 si occupano di transazione e arbitrato. Con precipuo riferimento alla transazione, la norma prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Secondo la giurisprudenza in materia di appalti pubblici la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno non richiede la prova della colpa, avendo l&#8217;art. 124 c.p.a. introdotto un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva, in linea con la giurisprudenza europea e, segnatamente, con la sentenza del 30 settembre 2010 (C-314/09), della Terza Sezione della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, in cui si è ribadito che la vigente normativa europea che regola le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi non consente ad una normativa nazionale di subordinare il diritto ad ottenere un risarcimento, a causa di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, al carattere colpevole di tale violazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Viene poi creato un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, sulla base della capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento e capacità di esecuzione e controllo e assegnando un termine congruo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 &#8211; Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di attestazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Si fa riferimento alle lett. q.2), q.5), s), t), u), bb), ee), hh), uu), vv.), eee) iii), di cui 11 specifici e uno, il punto t), generale, tradotto nell’art. 213 del codice. La lett. t) della delega prevede: “Attribuzione all&#8217;ANAC di più ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l&#8217;impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall&#8217;ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato rientra nell&#8217;ambito di applicazione del Codice solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br />
a) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;<br />
b) oltre l&#8217;80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;<br />
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità ai trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si tratta di contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> “L&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l&#8217;ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l&#8217;obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.<br />
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall&#8217;Autorità ai sensi del comma 65.<br />
In via transitoria, per l&#8217;anno 2006, nelle more dell&#8217;attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all&#8217;entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l&#8217;attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il comma 3 riguarda la revisione del contratto per fatti non riconducibili all’operatore economico, che incidono sull&#8217;equilibrio del piano economico finanziario, e il coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l&#8217;attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) ai fini della corretta allocazione dei rischi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> La disciplina positiva del project financing è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415, cd. legge Merloni-ter, con l&#8217;obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla finanza d&#8217;impresa per la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell&#8217;opera con capitale privato è solo parziale. In pratica, la legge del 1998 prevedeva una concessione &#8220;speciale&#8221; per la costruzione e gestione di un&#8217;opera pubblica a favore del soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica. Il terreno viene dato in concessione d&#8217;uso oppure in diritto di superficie. In cambio del terreno e degli utili di gestione, il soggetto privato si accolla le spese di realizzazione. La norma del 1998 prevedeva anche che, nel caso in cui la gestione dell&#8217;opera fosse particolarmente onerosa, il Comune poteva contribuire alla sua realizzazione: detto contributo veniva concesso a fronte di un controllo da parte dell&#8217;Ente Pubblico sulle tariffe praticate all&#8217;utenza (con la riforma del 2002, questa clausola è stata abrogata, per cui di fatto le tariffe sono libere). Alla legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge 1º agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni-quater), che ha ampliato il numero dei potenziali soggetti promotori (includendovi le Camere di commercio e le fondazioni bancarie ed ha abolito il limite temporale di durata della concessione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> La legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109 &#8220;Legge quadro in materia di lavori pubblici&#8221;) ha introdotto una nuova regolamentazione del settore dei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la pubblicità degli stessi e la relativa comunicazione ai terzi. In quanto legge di riforma economico/sociale era vincolante anche per la normazione regionale in materia. E’ stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 163/2006.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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