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	<title>Federico De Luca Di Melpignano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Federico De Luca Di Melpignano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>IL RISARCIMENTO DEL DANNO.  NUOVI POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SECONDO LA LEGGE N. 205 DEL 2000 Resoconto dal convegno di TRENTO, 7-8 giugno 2002</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-risarcimento-del-danno-nuovi-poteri-del-giudice-amministrativo-secondo-la-legge-n-205-del-2000-resoconto-dal-convegno-di-trento-7-8-giugno-2002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risarcimento-del-danno-nuovi-poteri-del-giudice-amministrativo-secondo-la-legge-n-205-del-2000-resoconto-dal-convegno-di-trento-7-8-giugno-2002/">IL RISARCIMENTO DEL DANNO.  NUOVI POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SECONDO LA LEGGE N. 205 DEL 2000 Resoconto dal convegno di TRENTO, 7-8 giugno 2002</a></p>
<p>Ringraziamo la Rivista &#8220;Sospensive&#8221; per averci concesso di pubblicare in anteprima il resoconto del Convegno di Trento dei 7-8 giugno 2002 su &#8220;Il risarcimento del danno. Nuovi poteri del giudice amministrativo secondo la legge n. 205 del 2000&#8221;. Il resoconto stesso, in versione integrale, sarà pubblicato nel prossimo numero della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risarcimento-del-danno-nuovi-poteri-del-giudice-amministrativo-secondo-la-legge-n-205-del-2000-resoconto-dal-convegno-di-trento-7-8-giugno-2002/">IL RISARCIMENTO DEL DANNO.  NUOVI POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SECONDO LA LEGGE N. 205 DEL 2000 Resoconto dal convegno di TRENTO, 7-8 giugno 2002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risarcimento-del-danno-nuovi-poteri-del-giudice-amministrativo-secondo-la-legge-n-205-del-2000-resoconto-dal-convegno-di-trento-7-8-giugno-2002/">IL RISARCIMENTO DEL DANNO.  NUOVI POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SECONDO LA LEGGE N. 205 DEL 2000 Resoconto dal convegno di TRENTO, 7-8 giugno 2002</a></p>
<p>Ringraziamo la Rivista &#8220;Sospensive&#8221; per averci concesso di pubblicare in anteprima il resoconto del Convegno di Trento dei 7-8 giugno 2002 su &#8220;Il risarcimento del danno. Nuovi poteri del giudice amministrativo secondo la legge n. 205 del 2000&#8221;. Il resoconto stesso, in versione integrale, sarà pubblicato nel prossimo numero della Rivista &#8220;Sospensive&#8221;. Il vasto eco del Convegno di Trento, caduto all’indomani di due rinvii all’Adunanza plenaria della questione relativa alla pregiuidizialità dell’annullamento rispetto alla richiesta di risarcimento, induce a pubblicare un ampio resoconto degli atti del Convegno, ancor prima della loro uscita ufficiale.</p>
<p>Riportiamo qui di seguito il resoconto delle relazioni e degli interventi di:</p>
<p>PAOLO NUMERICO, Presidente del TRGA di Trento. </p>
<p>ALFONSO QUARANTA, Presidente della V sezione del Consiglio di Stato.</p>
<p>PASQUALE DE LISE, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, con un contributo sul tema &#8220;Nuovi profili della giurisdizione amministrativa&#8221;.</p>
<p>DARIA DE PRETIS, Ordinario di diritto amministrativo presso l’ Università di Trento, con un contributo sul tema &#8220;Azione di annullamento e azione di risarcimento&#8221;.</p>
<p>SALVATORE VENEZIANO, Consigliere TAR di Palermo, con un contributo sul tema &#8220;La tutela risarcitoria nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia&#8221;. </p>
<p>SARRE PIRRONE, Avvocato dello Stato – Avvocatura distrettuale di Trento, con un contributo sul tema &#8220;Risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente&#8221;. </p>
<p>RICCARDO CHIEPPA, Giudice della Corte Costituzionale.</p>
<p>CLAUDIO VARRONE, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, con un contributo sul tema &#8220;L’art. 4 della legge n. 1034/1971 e la relativa tutela&#8221;. </p>
<p>VINCENZO CARBONE, Presidente di sezione della Corte di Cassazione, con un contributo sul tema &#8220;La responsabilità civile della pubblica amministrazione oggi&#8221;.</p>
<p>GIANDOMENICO FALCON, Ordinario di diritto amministrativo dell’ Università di Trento, con la relazione di sintesi</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risarcimento-del-danno-nuovi-poteri-del-giudice-amministrativo-secondo-la-legge-n-205-del-2000-resoconto-dal-convegno-di-trento-7-8-giugno-2002/">IL RISARCIMENTO DEL DANNO.  NUOVI POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SECONDO LA LEGGE N. 205 DEL 2000 Resoconto dal convegno di TRENTO, 7-8 giugno 2002</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il T.A.R. Campania Napoli all’insegna della semplificazione dell’azione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-campania-napoli-allinsegna-della-semplificazione-dellazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-campania-napoli-allinsegna-della-semplificazione-dellazione-amministrativa/">Il T.A.R. Campania Napoli all’insegna della semplificazione dell’azione amministrativa</a></p>
<p>La riforma del processo amministrativo, unitamente alla legge di riforma delle autonomie locali ed alle leggi &#8220;Merloni 1, 2 e 3&#8221;, rappresenta una forte spinta verso il processo di semplificazione ed accelerazione dell’attività della P.A. Un altro contributo in tale direzione viene dalla sentenza della 1ª sezione del T.A.R. Campania</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-campania-napoli-allinsegna-della-semplificazione-dellazione-amministrativa/">Il T.A.R. Campania Napoli all’insegna della semplificazione dell’azione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-campania-napoli-allinsegna-della-semplificazione-dellazione-amministrativa/">Il T.A.R. Campania Napoli all’insegna della semplificazione dell’azione amministrativa</a></p>
<p>La riforma del processo amministrativo, unitamente alla legge di riforma delle autonomie locali ed alle leggi &#8220;Merloni 1, 2 e 3&#8221;, rappresenta una forte spinta verso il processo di semplificazione ed accelerazione dell’attività della P.A.</p>
<p>Un altro contributo in tale direzione viene dalla sentenza della 1ª sezione del T.A.R. Campania &#8211; Napoli del 20.10.2000 n. 3864 con cui è stata precisata la natura della conferenza di servizi cd. consultiva, intesa non solo quale luogo di confronto fra interessi pubblici rilevanti, ma anche quale strumento di collaborazione ed accelerazione del procedimento amministrativo.</p>
<p>La sentenza in esame delinea in maniera precisa e chiara il carattere della conferenza consultiva rispetto alla conferenza decisoria, la quale ultima è caratterizzata dallo scopo principale di acquisire ed armonizzare gli intendimenti e le esigenze delle amministrazioni partecipanti.</p>
<p>Detta sentenza ha chiarito che qualora la competenza a decidere spetti esclusivamente all’amministrazione procedente, è applicabile lo schema della conferenza decisoria e di conseguenza non può essere invocata la procedura ex art. 14, co. 3 bis, L. 241/90.</p>
<p>Pertanto, allorchè la conferenza di servizio ha il solo scopo di &#8220;calmierare&#8221; le tensioni esistenti fra i vari soggetti interessati, offrendo a questi la possibilità di interloquire sull’argomento, fermo restando, la competenza a decidere dell’amministrazione procedente, il modulo &#8220;decisorio&#8221; non trova applicazione, con la conseguenza che la complessa procedura ex art. 14, co.3 bis, cit., non dovrà essere attivata. Se infatti si volesse applicare la procedura di cui all’art. 14, co. 3 bis, anche alle conferenze &#8220;consultive&#8221;, si finirebbe con l’allungare enormemente una procedura prevista al precipuo scopo di accelerare e snellire l’azione della p.a.: ciò andrebbe chiaramente contro gli intenti del legislatore che ha inteso offrire all’amministrazione uno strumento di rapido coordinamento tra i diversi interessi coinvolti.</p>
<p>Infine l’amministrazione che ha motivato il proprio dissenso ha modo di farlo valere attraverso il ricorso alla giustizia amministrativa per la tutela degli interessi di cui è portatrice e che ritiene siano stati lesi.</p>
<p>Le conferenze consultive, dunque, costituiscono lo strumento di coordinamento e di rimedio ai rischi di disarticolazione del sistema amministrativo e tali formule organizzative appaiono concepite per offrire all’amministrazione procedente un apporto &#8220;collaborativo&#8221; per addivenire più agevolmente allo scopo prefissato, in un quadro di armonizzazione delle diverse esigenze.</p>
<p>In un tale contesto, non sussiste neppure un obbligo di puntuale motivazione in ordine alle scelte operate dall’amministrazione procedente rispetto alle diverse esigenze segnalate dai partecipanti alla conferenza consultiva, specie se si configurano come recessive in relazione all’interesse primario della sicurezza della navigazione (art. 104 D.Lgs. 112/98), la cui tutela è riservata in maniera esclusiva all’Autorità marittima, ex artt. 62 cod. nav. e 59 del Regolamento, cui compete la decisione al di fuori dello schema dell’art. 14, 2° co., L.241/90.</p>
<p>Diversamente le conferenze decisorie costituiscono il luogo in cui vengono convogliate le volontà delle singole amministrazioni in un provvedimento finale e solo in esse possono essere attivate procedure di controllo quale quella prevista dall’art. 14 co. 3 bis così come novellato dall’art. 17 bis L. 15.5.1997 n. 127.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>TAR CAMPANIA–NAPOLI, SEZ. I- <a href="/ga/id/2000/11/756/g">Sentenza 20 ottobre 2000 n. 3864</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-campania-napoli-allinsegna-della-semplificazione-dellazione-amministrativa/">Il T.A.R. Campania Napoli all’insegna della semplificazione dell’azione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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