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	<title>Federico Casu Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Federico Casu Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:38:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lattualita-del-pensiero-giuslavorista-di-sergio-paolo-panunzio/">L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</a></p>
<p>Federico Casu*   SOMMARIO: 1. Aria di famiglia &#8211; 2. Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio &#8211; 3. Attualità del suo pensiero. Aria di famiglia «Aria di famiglia».             È questa l’espressione che, con garbo e delicatezza, un allievo di Sergio Panunzio, poi divenuto anch’egli professore e studioso di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lattualita-del-pensiero-giuslavorista-di-sergio-paolo-panunzio/">L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Federico Casu*</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Aria di famiglia &#8211; 2. Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio &#8211; 3. Attualità del suo pensiero.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Aria di famiglia </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>«<em>A</em><em style="text-align: justify;">ria di famiglia</em><span style="text-align: justify;">».</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            È questa l’espressione che, con garbo e delicatezza, un allievo di Sergio Panunzio, poi divenuto anch’egli professore e studioso di materie pubblicistiche, utilizza per descrivere un possibile approccio interpretativo dei principali contributi che il suo maestro e amico riservò alla materia lavorista fra il 1974 e il 1975.</p>
<p style="text-align: justify;">            Lo fa, per inciso, in un volume dedicato proprio alla figura intellettuale di Panunzio.</p>
<p style="text-align: justify;">            Un volume poderoso che, se da una parte, potrebbe apparire inversamente proporzionale alla riservatezza di un costituzionalista formatosi alla scuola di Aldo Sandulli e Vezio Crisafulli, dall’altra è sicura testimonianza dell’affetto con il quale autorevoli esponenti della comunità scientifica hanno voluto ricordare l’importanza del suo pensiero e della sue originali riflessioni sui cambiamenti della società, delle istituzioni repubblicane e del loro assetto costituzionale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, peraltro in una dimensione sempre meno nazionale e sempre più europea.</p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Aria di famiglia</em>», dunque, ma in che senso?</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, in che senso può essere individuato un legame fra gli studi lavoristi di Panunzio con l’interesse che il nonno Sergio e il padre Vito pure riservarono alle tematiche dell’organizzazione sindacale e del lavoro?</p>
<p style="text-align: justify;">Rispondere a questa domanda non è semplice, come, del resto, non sono semplici tutte le domande legate all’esperienza biografica di ogni individuo, la cui conoscenza è sempre filtrata dalle dinamiche relazionali avute in vita ed è, quindi, soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, tuttavia, riduttivo intendere quel legame in termini solamente affettivi e non anche, e forse soprattutto, intellettuali; ovvero anche come legame nato dalla consapevolezza scientifica che, a seguito dello sviluppo delle società industriali, il «lavoro» era divenuto – e lo è tuttora – una valida chiave di lettura metodologica per analizzare le evoluzioni costituzionali delle forme di Stato e delle forme di Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo hanno, innanzi tutto, dimostrato gli scritti di Sergio Panunzio <em>senior</em>, dapprima esponente di spicco di quel vasto movimento di pensiero che fu il sindacalismo rivoluzionario<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e, successivamente, autorevolissimo intellettuale che, proprio attraverso il «lavoro», inteso sia come metavalore politico, sia come principio giuridico, analizzò l’evoluzione dell’assetto costituzionale dello Stato che avrebbe condotto alla Carta del lavoro, alla magistratura del lavoro, ad un intenso dibattito filosofico, giuridico ed economico sulle corporazioni<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, infine, alla istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il padre Vito – proprio grazie all’esperienza maturata sul campo come dirigente sindacale, oltreché come studioso di questioni lavoriste – poté attivamente partecipare al confronto sui grandi temi che caratterizzarono la stagione immediatamente successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, quando ancora erano nitidi gli echi delle proposte di parte cattolica e liberale che, in tema di assetto bicamerale del Parlamento, proponevano che una delle due Camere fosse rappresentativa degli interessi vitali della società nazionale<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è in questo contesto che, in occasione di un importante Convegno nazionale di studi sindacali, svoltosi a Roma nelle giornate dal 28 al 30 ottobre del ’49<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, Vito Panunzio affermava che risolvere:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«&#8230;l’attuale crisi dello Stato, che si compendia per buona parte nella crisi di rappresentatività della tradizionale democrazia parlamentare, non può significare altro, per ciò, che procedere ad un radicale rinnovamento dello Stato stesso immettendo direttamente nella sua compagine le forze fresche e vive del lavoro e della produzione, le forze, cioè, che sempre più caratterizzano la moderna società. Mai come in questo caso vale il proverbiale dilemma: rinnovarsi o perire. O rinnovarsi, realizzando una società e uno Stato sindacalisticamente intesi, che anche, cioè, nella loro formale struttura rispecchiano le idee, le forze e le esigenze storicamente attuali della società e dello Stato stessi, o rassegnarsi a vedere la democrazia storica avviarsi fatalmente, dopo un rosso tramonto, ad una morte non gloriosa, confortata da poche lagrime e da pochissimi fiori. (<em>Vivi applausi</em>)»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            E, infine, anche Sergio Paolo Panunzio, ad un certo punto del suo percorso intellettuale e culturale, sceglie di adottare la «lente lavorista» per guardare all’evoluzione, in quegli anni ’70 molto complessa e dinamica, della società del suo tempo; una società oramai avviata, pur fra mille difficoltà, verso il consolidamento dei propri assetti democratici.</p>
<p style="text-align: justify;">            Ed è in questa direzione che andrebbe, ad esempio, riletta la sua monografia dedicata alle relazioni intercorrenti tra lo «sciopero» e l’«indirizzo politico», su cui si tornerà nei paragrafi seguenti, che partendo da un’analisi giurisprudenziale e dottrinale sulla natura e i limiti dello sciopero, sembra quasi assumere, nella parte conclusiva, i caratteri di un’opera di Teoria generale dello Stato:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«<em>Bon gré, mal gré</em>, il giurista non può non riconoscere che quello «prefigurato» dalla Costituzione è un modello di società – uno Stato – pluralista, interventista, sociale, ma non socialista; né, tanto meno, classista. La Costituzione – ogni Costituzione – si deve considerare come un tutto in cui ciascuna disposizione prende significato dall’appartenenza al sistema complessivo; per essa si può davvero dire con Pascal che <em>tout se tient, tout se rallie</em>. La fortunata formula del Calamandrei a proposito della Costituzione repubblicana considerata come «il documento di una rivoluzione sociale, <em>meglio che mancata, non ancora compiuta</em>; non compiuta nel presente, <em>ma promessa per l’avvenire</em>», esprime felicemente quella tensione del nuovo ordinamento costituzionale ad una più effettiva giustizia sociale, che è certo testimoniato dal secondo comma dell’art. 3 Cost. Ma non si può dare a questa disposizione costituzionale un significato incompatibile con il sistema costituzionale complessivo quale fu voluto dall’Assemblea costituente, con la scelta politica fondamentale che è alla base della costituzione vigente e che non è una scelta di classe. Le «rivoluzioni», anche quelle sociali, non sono prescritte dalle costituzioni, né si fanno con esse; ma sono queste ultime che vengono alla luce a seguito di quelle. L’art. 3, 2° co., della vigente Costituzione italiana non promette né prescrive una rivoluzione, richiede invece che i rapporti economici e sociali di fatto esistenti si trasformino per adeguarsi a quei principi di socialità, di solidarismo, di pluralismo, che in base alla Costituzione stessa informano lo Stato e l’intera comunità nazionale»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bon gré, mal gré</em>, appunto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fra il 1974 e il 1975 Panunzio dedica al tema dello sciopero quattro lavori<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che, a loro volta, seguono e precedono una serie di articoli dedicati a questioni specialistiche sui diritti dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o rivolti all’analisi di alcune disposizioni della legge 300 del 1970<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono anni turbolenti, contrassegnati da mobilitazioni nelle fabbriche o da agitazioni in grado di bloccare i trasporti pubblici nei grandi centri urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fermano ferrovieri, operai, metalmeccanici, braccianti, impiegati, studenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato è, dunque, capace di mobilitare, con grande autorevolezza, consistenti masse, anche se, proprio sul finire degli anni ’70, la sua compattezza inizierà, gradualmente, ad incrinarsi, ad iniziare dalla storica contestazione di Luciano Lama alla Sapienza di Roma nel ’77 e dalla imponente marcia dei quarantamila quadri della Fiat a Torino, nel 1980.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sciopero, comunque, tende ad ampliare la propria sfera di incidenza, in un contesto, peraltro, in cui il Paese è scosso da gravissimi attentati come quello di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio del 1974, cui seguiranno, il giorno dopo, uno sciopero generale di quattro ore proclamato da CIGL, CISL e UIL, nonché violenti scontri tra le frange più esagitate del fronte contestatario e le Forze dell’ordine in varie città, fra cui Roma, Bergamo e Bologna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma proprio negli anni in cui Panunzio riflette sulle dinamiche contestatarie, lo sciopero si sta, gradualmente, trasformando da tradizionale strumento di rivendicazione dei diritti economici a veicolo per razionalizzare un dissenso più generale, di natura politica e sociale; un dissenso – per ricorrere ad una espressione di cui si è spesso abusato – <em>liquido<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong>[11]</strong></a></em> e  sempre meno omogeneo, perché non più sovrapponibile a quelle piattaforme ideologiche sulle quali la Democrazia cristiana, il Partito comunista e il Partito socialista avevano, con l’avvento della Repubblica, orientato le rispettive linee d’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">I grandi partiti e i grandi sindacati iniziano, insomma, a non parlare più la stessa lingua e ad intercettare settori della società non sempre tra loro coincidenti; e, comunque, entrambi, partiti e sindacati, iniziano a perdere forza attrattiva sul terreno del consenso: è un processo lento, ma inesorabile e che gli anni ’80 renderanno irreversibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E Sergio Panunzio osserva, riflette e scrive.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo fa con rigore scientifico, dall’angolo prospettico di un intellettuale moderato che ha ben presente le regole costituzionali su cui si fondano i rapporti fra i poteri dello Stato repubblicano, ancora giovane, fragile e direttamente esposto alla minaccia rappresentata dal terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sintetizzando al massimo possibile il suo pensiero<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, egli considera lo sciopero uno strumento di contestazione ammesso dall’ordinamento per la tutela di interessi collettivi facenti capo alle categorie professionali del mondo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sciopero non può, tuttavia, valicare i confini del complesso degli interessi generali di cui sono titolari lo Stato e gli altri enti pubblici a carattere territoriale, come le Regioni; sono interessi direttamente correlati alla tenuta della convivenza democratica e all’unità dell’ordinamento repubblicano; interessi su cui incide l’indirizzo politico e, quindi, le dinamiche del rapporto fiduciario tra maggioranze e governi.</p>
<p style="text-align: justify;">E quando il sindacato è ammesso a valicare quei confini lo può fare solo perché specifiche norme lo stabiliscono, ma in quel caso esso o è inserito nelle dinamiche organizzative della pubblica amministrazione o in quelle costituzionali attraverso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa vera e propria «partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> avviene, più che altro, attraverso il coinvolgimento normativo del medesimo in procedimenti amministrativi: un coinvolgimento obbligatorio, prescritto come tale dalla legge, di natura più che altro consultiva e previsto in una fase immediatamente antecedente all’esercizio di un potere pubblico:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Se si vogliono riassumere le conclusioni di queste ultime osservazioni, la presenza degli elementi illustrati – obbligatorietà della presenza del sindacato, collocazione di tale presenza in una fase del procedimento che preceda la decisione sostanziale – sono dunque necessari per distinguere le ipotesi in cui la presenza del sindacato serve solo ad introdurre degli interessi nel procedimento, da quelle in cui tale presenza assurge a vera partecipazione. Si badi, tuttavia, che essi consentono di configurare come partecipazione la presenza del sindacato soprattutto perché possono essere considerati come attuativi di quel principio fondamentale di partecipazione sindacale contenuto nell’art. 3, 2° co., Cost&#8230;Solo la presenza di tali elementi – visti alla luce di quel principio – può far sì che il provvedimento finale, pur rimanendo formalmente imputato all’autorità pubblica, possa essere considerato come il risultato di un accordo preliminare intervenuto fra pubblica autorità e sindacato; un provvedimento, cioè, che si è formato mediante un modulo <em>lato sensu</em> convenzionale, cui hanno partecipato tanto i soggetti pubblici, quanto i privati»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso tempo, Panunzio è perfettamente consapevole che, proprio sullo sciopero, la giurisprudenza costituzionale sta da tempo affievolendo il rigore delle fattispecie incriminatrici che il Codice Rocco aveva innalzato a difesa dell’ordinamento corporativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando scrive <em>Sciopero e indirizzo politico</em>, la Corte costituzionale ha già abbattuto<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> il delitto di “<em>Serrata e sciopero per fini contrattuali</em>”, previsto dall’articolo 502 del Codice penale, ed ammorbidito quello di “<em>Serrata e sciopero a scopo di solidarietà o di protesta</em><a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I confini del diritto di sciopero, inoltre, si sono estesi ricomprendendo non solamente condotte volte ad esercitare pressioni sul datore di lavoro per rivendicazioni di natura meramente salariale, ma anche funzionali alla tutela di quel complesso degli interessi dei lavoratori disciplinati nelle norme del titolo terzo della parte prima della Costituzione dedicato ai rapporti economici<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un assunto ribadito anche dalla sentenza n. 1 del 1974:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«&#8230;il diritto di sciopero, mentre da un canto non può comprendere astensioni dal lavoro proclamate in funzione meramente politica, legittimamente viene esercitato quando, pur non inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato in funzione dell&#8217;interesse dei lavoratori alla realizzazione di quel vario complesso di beni che trovino riconoscimento e tutela nella disciplina costituzionale dei &#8220;rapporti economici&#8221;».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            Una contraddizione in termini per Panunzio, atteso che anche il titolo terzo della parte prima della Costituzione contiene, non solamente disposizioni che hanno a che fare con i diritti dei lavoratori, il cui riconoscimento è posto nella disponibilità della parte datoriale, pubblica o privata che sia, ma anche previsioni in grado di impegnare direttamente la volontà dello Stato e, più nello specifico, l’indirizzo politico del Governo, nell’ipotesi in cui lo stesso si dispieghi in riforme legislative di politica economica e sociale:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Se si consente sul fatto che il problema di fondo è quello dell’autonomia della funzione di indirizzo politico – che nel nostro sistema costituzionale è attribuita agli organi rappresentativi del popolo ed è espressione della volontà delle forze di maggioranza – e della incidenza su di esso dello sciopero, appare allora evidente come, a voler ritenere che la fase recentissima della giurisprudenza della Corte costituzionale segni l’abbandono del criterio della disponibilità, essa risulterebbe, da un tempo, contraddittoria ed elusiva. Contraddittoria perché&#8230;la Corte verrebbe da un lato ad affermare l’esigenza dell’autonomia dell’indirizzo politico del Governo, e dall’altro a negarla con l’ammettere la legittimità dello sciopero di imposizione politico-economica&#8230;»<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ed ancora più oltre:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«La politica&#8230;non è certamente una «materia», ma un tipo di attività che, giuridicamente, si caratterizza sotto profili diversi: cioè per i soggetti da cui è svolta, per il livello in cui si colloca (attività libera nel fine), per gli effetti ed il regime che le sono propri. Lo sciopero, in conclusione, o è politico (<em>tout court</em>) o non lo è; ma questo – anche ad accogliere una nozione restrittiva dello sciopero politico – dipende proprio dal fatto che esso sia rivolto ad incidere sull’indirizzo politico. Solo che ciò avvenga, tanto basta per considerarlo tale. E poiché, come si è visto, il cosiddetto sciopero di imposizione politico-economica è rivolto proprio ad incidere sull’indirizzo politico, non è possibile differenziarlo – almeno sotto questo profilo – dallo sciopero politico, o «meramente» politico»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ma, a fugare ogni dubbio, di lì a poco, con la sentenza 290 del 1974, la Corte costituzionale interverrà sull’articolo 503 del Codice penale, dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui punisce lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.</p>
<p style="text-align: justify;">E ironia della sorte, la Corte costituzionale giunge a questa conclusione quasi facendo proprie le considerazioni di Panunzio anche se per finalità diametralmente opposte:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«La norma penale, nella sua formulazione omnicomprensiva di ogni sciopero per fini non contrattuali, certamente abbraccia fattispecie nelle quali l&#8217;astensione collettiva dal lavoro è esercizio di un vero e proprio diritto ai sensi dell&#8217;art. 40 Cost. Con ciò si vuol dire che, secondo la ormai costante e di recente (cfr. sent. n. 1 del 1974) ribadita giurisprudenza di questa Corte, in quel diritto rientrano sicuramente gli scioperi proclamati &#8220;in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori, che trovano disciplina nelle norme poste sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione&#8221;. Vi rientrano, dunque, anche gli scioperi che, caratterizzati dal fine di tutelare interessi che possono essere soddisfatti solo da atti di governo o da atti legislativi, indubbiamente sarebbero &#8220;politici&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 503 c.p. orbene, se per questa parte sicura è l&#8217;illegittimità costituzionale della norma, questo primo risultato illumina con chiarezza l&#8217;intera questione in esame&#8230; Ed invero ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l&#8217;emanazione di atti politici non significa affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, né significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto dalla Costituzione già risulta: esser cioè lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al secondo comma dell&#8217;art. 3 della Costituzione»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Partita chiusa, gioco finito&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>Attualità del suo pensiero</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;Ma è veramente così?</p>
<p style="text-align: justify;">Davvero le riflessioni di Panunzio sul diritto di sciopero, di cui all’articolo 40 della Costituzione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, debbono ritenersi del tutto superate dalla giurisprudenza costituzionale e dalla evoluzione storica dell’ordinamento repubblicano?</p>
<p style="text-align: justify;">Davvero, oggi, l’esercizio del diritto di sciopero può liberamente espandersi sul terreno che è proprio dell’indirizzo politico al fine di influenzare o tentare di orientare le decisioni delle maggioranze politiche e delle autorità governative, siano esse statali o regionali o, comunque, a valenza territoriale?</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, davvero gli unici limiti all’esercizio del diritto di sciopero politico – oltre i quali scatterebbe, come <em>extrema ratio</em>, la risposta punitiva dello Stato – sono la tenuta dell’ordinamento costituzionale democratico, il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esplica la sovranità popolare<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, nonché, per il delitto di boicottaggio, il limite di una propaganda confinata nell’ambito di una dialettica democratica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>?</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, alcune intuizioni o schemi di pensiero elaborati, negli anni dal ‘74 al ‘75, da Panunzio, negli scritti sul diritto di sciopero, potrebbero ancora rivelarsi utili per riflettere su alcune questioni di fondo connesse alle dinamiche evolutive dell&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima questione concerne l&#8217;attualità o meno della legge n. 146 del 1990, come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo punto occorre partire dalla constatazione che, fra lo <em>sciopero politico non penalmente rilevante</em> e quello che, invece, <em>penalmente rilevante è</em>, esistono una serie di disposizioni volte a razionalizzare i processi della contestazione sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge appena citata &#8211; nata sulla base di un delicato compromesso tra l’esercizio del diritto di sciopero e la tutela della funzionalità dei servizi pubblici essenziali &#8211; ne è una dimostrazione perché, come noto, stabilisce dei limiti ad iniziative sindacali in grado di pregiudicare il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra questi diritti vi è quello alla «sicurezza»; termine quanto mai vago e ostico perché, a seconda del suo più o meno ampio ambito semantico ricavato per via interpretativa, si possono determinare rischi di «frizioni di faglia» con principi strutturali dell’ordinamento e con diritti fondamentali, primo fra tutti quello della «libertà».</p>
<p style="text-align: justify;">«Sicurezza» e «libertà» non sempre vanno d’accordo e quando lo sono è perché l’ordinamento positivo imbriglia i pubblici processi decisionali entro un sistema di rigorosi pesi e contrappesi.</p>
<p style="text-align: justify;">La «sicurezza» è, ad ogni buon conto, uno di quei beni sui quali fanno perno, senza soluzione di continuità, quelle politiche nazionali che costituiscono la concreta traduzione, in termini normativi o di azione della Pubblica Amministrazione (mediante l’esercizio di poteri tipizzati dalla legge), dell’indirizzo politico governativo e, quindi, del processo di formazione della volontà dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, ad oggi, con riferimento al diritto di sciopero, quel bene risulta blindato rispetto ad un ampio settore del pubblico impiego che non può essere sindacalmente mobilitato<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, ovvero il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia: in altri termini, in quel settore del pubblico impiego, numericamente molto consistente, la «sicurezza» dei cittadini non potrebbe in alcun modo essere compromessa da iniziative sindacali, originate sia da motivazioni economiche che di natura politica qualora l’obiettivo, in quest’ultimo caso, non fosse la rivendicazione di determinati <em>status</em> economici e lavorativi, bensì quello di contestare una qualsivoglia riforma governativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> E, tuttavia, la «sicurezza» non è esente da rischi indiretti di compromissione come, ad esempio, nel caso di un’iniziativa sindacale del personale di terra degli aeroporti, dei portuali o dei ferrovieri che, interrompendo per alcune ore della giornata la propria attività lavorativa<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, riuscissero in qualche modo a rallentare o, comunque, a rendere difficoltosa la mobilità militare o della forza pubblica a fronte della necessità logistica di garantire, con urgenza, la sicurezza di un valico di confine o di una città interessata da agitazioni di piazza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa ipotesi, sia detto per inciso, a prescindere dalle motivazioni dell’iniziativa, si tratterebbe di uno sciopero comunque a tutti gli effetti politico e ciò perché in grado di interferire con un bene costituzionale, la «sicurezza» dello Stato appunto, direttamente connesso con l’indirizzo politico; e qui riecheggiano chiare le parole di Panunzio secondo cui uno sciopero «&#8230;<em>o è politico (tout court) o non lo è; ma questo – anche ad accogliere una nozione restrittiva dello sciopero politico – dipende proprio dal fatto che esso sia rivolto ad incidere sull’indirizzo politico</em>»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">O si pensi, ancora, ad uno sciopero, in ipotesi legittimo, promosso da un numero imprecisato di sigle sindacali, più o meno rappresentative degli interessi collettivi di riferimento, che coinvolgesse, su vasta scala, varie categorie professionali; uno sciopero che arrivasse, ad esempio, a bloccare, in maniera coordinata, il settore della movimentazione dei prodotti come il calcestruzzo, la sabbia o prefabbricati in ferro; uno sciopero, quindi, capace di interrompere la costruzione o la manutenzione di opere pubbliche strategiche per il Paese la cui sicurezza è, peraltro, tema di grande attualità<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Difficilmente questi prodotti potrebbero essere riconducibili all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146 del 1990, che si limita a tutelare l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora si pensi ad uno sciopero, anch’esso teoricamente legittimo, nel settore dei trasporti in grado di rallentare la movimentazione di sementi necessarie per garantire il funzionamento del settore agroindustriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrebbero le sementi, anche quelle chimicamente modificate, definirsi ai sensi della legge 146, «<em>risorse naturali e beni di prima necessità</em>»?</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, proprio utilizzando le categorie “panunziane”, questi e altri possibili esempi potrebbero presto porre il problema se nel nostro tempo presente, un tempo movimentato anche alla luce dei mutati scenari di rischio derivanti dal contesto geopolitico, in cui sta divenendo centrale il tema dell’autosufficienza strategica e dove anche il processo di formazione della volontà degli Stati democratici potrebbe dover essere più rapido ed efficace, la legge 146 del 1990 continuerà a rivelarsi adeguata rispetto allo scopo per il quale era stata concepita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dilemma potrebbe, insomma, consistere nella domanda se questa legge sarà – e se sì fino a quando &#8211; in grado di continuare a contemperare, in modo efficace ed equilibrato, il diritto di sciopero con la difesa dell’ordine costituzionale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> e, quindi, del libero esplicarsi dell’indirizzo politico che su quell’ordine si fonda; se, più nello specifico, non sarà, ad esempio, presto opportuno interrogarsi sull’utilità di una nuova legge organica che regolamenti il diritto di sciopero nel vasto e articolato settore della logistica e ciò proprio per tutelare, anche nell’ipotesi di iniziative contestatarie penalmente lecite, l’ordinato processo di definizione della volontà statale finalizzata alla tutela della «sicurezza» dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda questione, che potrebbe essere affrontata utilizzando e aggiornando le riflessioni di Panunzio, riguarda il ruolo che la giurisprudenza costituzionale ha rivestito e che, tuttora, riveste sul fronte della tutela dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questione ben nota alla dottrina costituzionalistica ed ampiamente studiata<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel corso dei decenni, la Corte costituzionale e, più in generale, la giurisdizione, soprattutto quella di legittimità, ha svolto una importante opera, talvolta sostitutiva del potere legislativo, di allargamento dei diritti previsti dalla Costituzione: diritti dilatati nella loro sfera di efficacia oggettiva<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> e soggettiva<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>; diritti reinterpretati alla luce di nuove esigenze sociali; diritti ampliati in termini numerici, attraverso un’opera di interpretazione demiurgica, talvolta molto raffinata e caratterizzata da un elevato tecnicismo giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">E, tuttavia, oggi, non ci si può esimere dal chiedersi se quest’opera non abbia, alla fine, spostato l’asse di quel delicatissimo equilibrio che l&#8217;articolo 2 della nostra Costituzione pone fra diritti e doveri, alterando così sia la forma di Stato, come immaginata dai padri costituenti, sia la forma di governo e finendo, così, per interferire con il meccanismo costituzionale che regola la formazione e la veicolazione dell’indirizzo politico attraverso il rapporto dialettico tra Parlamento e Potere esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che questo processo di creazione giurisprudenziale ha riguardato anche le situazioni giuridiche soggettive riconducibili al titolo terzo della parte prima della Costituzione, dedicata ai rapporti economici.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, per tornare al diritto di sciopero per militari e forze dell’ordine, una volta che il confine netto, difeso strenuamente da Panunzio negli anni ’70, fra sciopero per ragioni economiche e sciopero politico è venuto meno, nulla vieterebbe di ipotizzare che, in futuro, la giurisprudenza costituzionale non si spinga oltre, decidendo di aprire, a date condizioni correlate alla tutela di attività essenziali, l’esercizio del diritto di sciopero, sia economico che politico, anche agli appartenenti alle Forze armate e delle Forze di polizia <em>tout court</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A rigor di logica, infatti, non si comprende fino in fondo perché, oggi, un militare o un appartenente ad una forza di polizia non possa scioperare a differenza, ad esempio, di un appartenente alla magistratura di sorveglianza, la cui attività impatta sul funzionamento del sistema carcerario riconducibile, a livello gestionale, al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e, quindi, al Ministero della giustizia e, in definitiva, al Governo e, di nuovo, alle politiche statali sulla sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrà ribattere che la legge 146 del 1990 stabilisce, per la magistratura, regole stringenti al fine di contemperare il diritto di sciopero anche politico con l’esigenza di assicurare un’ordinata amministrazione della giustizia, «&#8230;<em>con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari e urgenti, nonché ai processi penali con inputati in stato di detenzione</em>&#8230;»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E, tuttavia, sempre a rigor di logica e senza voler prendere posizione a favore di una tesi anziché di un’altra, non si comprende perché, <em>mutatis mutandis</em>, ciò non potrebbe essere ammesso anche per le Forze armate o di polizia e questo a prescindere dalle ragioni sottese alla protesta, se economiche o meno, se per chiedere aumenti stipendiali o per protestare su una riforma organica di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, una volta che la giurisprudenza costituzionale, pur animata da un sincero spirito democratico, ha abbattuto la linea di demarcazione che, fino agli inizi degli anni ’70, separava lo sciopero economico da quello politico, «tutto» è diventato «relativo» e, quindi, «tutto» è divenuto, in teoria, «possibile»; «tutto», ovviamente, da intendersi come qualsivoglia iniziativa sindacale volta ad esercitare una pressione legittima e democratica sui pubblici poteri entro i limiti ammessi dall’ordinamento costituzionale e, dunque, nei limiti dell’articolo 504 del Codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma ciò, ed ecco il problema, sarebbe sostenibile in periodi di forti instabilità internazionali che mettessero a repentaglio l’integrità e l’esistenza stessa della nostra democrazia, del nostro Stato, che Panunzio, giustamente, definiva, in termini positivi, <em>pluralista</em>, <em>interventista</em>, <em>sociale</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, l’azione della Corte costituzionale e, con essa, della giurisprudenza civile penale, nonché della giurisprudenza amministrativa &#8211; l’azione appunto volta a creare nuovi diritti &#8211; è una tendenza che si è caratterizzata per un’accelerazione, tra la fine degli anni ‘80 e il primo decennio degli anni 2000, in parallelo con l’accelerazione del processo di globalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> Oggi, però, il reflusso di quel processo, che molti attenti osservatori stanno iniziando a rilevare, sta già determinando, anche nelle democrazie occidentali, un ripiegamento dei rispettivi ordinamenti giuridici verso confini più certi, verso confini in grado di garantire un riequilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato e tra questi ultimi e i cittadini, in sincrono con una rivalorizzazione del principio di sovranità statale, sia esterna che interna.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi possiamo condividere o meno questo processo, ma che il processo sia in atto non sembrerebbe innegabile.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ci sarebbe, allora, da domandarsi se, nel medio e lungo periodo, anche la giurisprudenza costituzionale, quella della Corte di Cassazione e quella del Consiglio di Stato non inizieranno a reindirizzare, appunto sul campo della teoria dei diritti, proprie precedenti posizioni e se simili iniziative non riguarderanno anche l&#8217;esercizio del diritto di sciopero, in un tentativo di ricondurlo, gradualmente e almeno in parte, entro i confini di uno sciopero economico-politico funzionale a tutelare gli interessi dei lavoratori, così come conformati dalle norme del titolo terzo della prima parte della Costituzione; in definitiva a ricondurre il sistema entro i confini antecedenti alla sentenza 290 del 1974 della Consulta.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa succederà nel prossimo futuro non è dato sapere.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano geopolitico, sembrerebbero profilarsi venti forti che potrebbero, a loro volta, rendere le acque del diritto agitate e di difficile navigazione, per ricorrere ad una metafora marinaresca che richiama l’arte della vela, tanto cara a Sergio Panunzio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa fase storica, incerta, si possono porre interrogativi, ipotizzare scenari, delineare tendenze evolutive, ma le soluzioni non sembrano, al momento, all’orizzonte: esse dipenderanno da come i rapporti tra gli Stati all’interno dell’Unione europea e tra l’Unione europea e il resto del mondo andranno a rimodellarsi nei prossimi decenni.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bon gré, mal gré</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [It]</strong>: L’articolo intende offrire un tentativo di rilettura degli studi di Sergio P. Panunzio, degli anni ’70, dedicati alle tematiche dello sciopero e dell’indirizzo politico alla luce delle dinamiche della nostra contemporaneità. In particolare, si è cercato di verificare la possibilità di aggiornare alcune riflessioni di Panunzio con riferimento alla legge che, nel nostro Paese, regolamenta il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, nonché in merito agli assetti costituzionali dello Stato repubblicano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [En]</strong>: The article aims to offer an attempt to reread of Sergio P. Panunzio’s studies, from the ‘70s, dedicated the issues of the strike and political direction in the light of our contemporary dynamics. In particular, we tried to verify the possibility of updating some of Panunzio&#8217;s reflections with reference to the law that, in our country, regulates the right to strike in essential public services, as well as with regard to the constitutional structures of the republican State.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAROLE CHIAVE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sciopero, indirizzo politico, poteri dello Stato, Repubblica italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>KEYWORDS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Strike, political direction, powers of the State, Italian Republic.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>* Viceprefetto.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] Cerrone F., L’itinerario intellettuale di Sergio P. Panunzio: argomentazione, orientamento ai valori ed etica nella valutazione dell’esperienza giuridica, in Cerrone F. e Volpi M. (<em>a cura di</em>), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Jovene, Napoli, 2007, p. 26.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul sindacalismo rivoluzionario e sulle correlazioni con le dinamiche che condussero alla nascita dei Fasci italiani di combattimento, prima, e al Fascismo, poi, cfr. De Felice R., Mussolini il rivoluzionario (1883-1920), Einaudi, Torino, 1995. Per il contributo che parte del sindacalismo rivoluzionario diede alla c.d. “sinistra fascista”, cfr. Parlato G., La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, il Mulino, Bologna, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul rapporto tra uso della forza e istituto dello sciopero come strumento politico d’azione, cfr. le Riflessioni sulla violenza di Georges Sorel in Sorel G., Scritti politici, Utet, Torino, 2006, pp. 83-421.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il riferimento è al II Convegno di studi sindacali e corporativi svoltosi a Ferrara dal 5 all’8 maggio del 1932.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul pensiero giuslavorista di Sergio Panunzio si rinvia, in particolare, a Panunzio S., Il sentimento dello Stato, Libreria del Littorio, Roma, 1929, in particolare pp. 78-119; 131-259; Panunzio S., Teoria generale dello Stato fascista, Appunti di Lezioni, Cedam, Padova, 1937-XV, in particolare pp. 123-159.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il 7 settembre 1946, nella seconda Sotto Commissione, fu presentato un ordine del giorno a firma degli onorevoli Morati, Bozzi, Castiglia e Einaudi del seguente tenore: «<em>La seconda Sottocommissione, riconosciuta la necessità dell’istituzione di una seconda Camera, al fine di dare completezza di espressione politica a tutte le forze vive della società nazionale, passa all’esame del sistema del rapporto tra le due Camere ed al modo di composizione di ciascuna di esse</em>». Riguardo alla composizione della seconda Camera Costantino Mortati sarà più esplicito nella seduta del 24 settembre sostenendo l’utilità che il nuovo Senato fosse rappresentativo delle categorie professionali, lasciando alla Camera la rappresentanza della società civile espressa dai partiti politici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tra i partecipanti, Giuliano Mazzoni, Giuseppe Maranini, Carlo Esposito, Francesco Santoro-Passarelli, Giuseppe Chiarelli, Ferruccio Pergolesi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. Panunzio V., «Esigenza dello Stato moderno», in Convegno nazionale di studi sindacali 28, 29 e 30 ottobre 1949, Camera di commercio, industria e Agricoltura di Roma, Tipografia Ugo Pinto, Roma, MCMIL, p. 74.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, Arti grafiche pedanesi, Roma, 1974, pp. 136 -138.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Panunzio S.P., Lo sciopero politico e la Corte, Diritto e società, 1/1974, pp. 178 ss; Panunzio S.P., Lo sciopero politico fra Costituzione e Corte, Diritto e Società, 1975 (poi rinominato e integrato con il titolo Lo sciopero politico fra Costituzione e Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino Mortati, III, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 926 ss); Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit. nota 8; Panunzio S.P., Sulla partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, estratto da Diritto e Società, Vol. II, n. 1, marzo 1974, Sansoni, Firenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’elenco completo delle pubblicazioni giuslavoriste può essere consultato in Cerrone F. e Volpi M. (<em>a cura di</em>), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, op. cit., pp. 676-676.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Bari, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Approfonditamente Cerrone F., L’itinerario intellettuale di Sergio P. Panunzio, op. cit., 26-42; Stammati S., Sul dialogo di Sergio Panunzio con la cultura giuridica, in Cerrone F. e Volpi M. (a cura di), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Jovene, Napoli, 2007, pp. 129-134.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Panunzio S.P., Sulla partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, op. cit., pp. 115-116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 126 e 127.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. sentenza n. 29 del 4 maggio 1960.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si tratta della sentenza 28 dicembre 1962, n. 123: «<em>Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l’associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Coste Costituzionale, sentenze 123 del 1962 e 141 del 1967.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit., p. 90.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 102-103.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sentenza 290 del 1974.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sull’articolo 40 della Costituzione esiste una poderosa bibliografia di opere che analizzano il relativo diritto da un profilo civilistico, penalistico e pubblicistico. Per una panoramica delle questioni sottese al diritto di sciopero cfr. Rosselli O., Commento all’articolo 40 della Costituzione, in Bifulco R.-Celotto A.-Olivetti M., con la collaborazione di Angelini F., Benvenuti M., Fontana G., Frontoni E., Cavaliere M. T., Costituzione commentata, One PA, Wolters Kluwer.</p>
<p style="text-align: justify;">Si veda, altresì, Apostoli A., Commento all’articolo 40 della Costituzione, nel Commentario breve alla Costituzione di Crisafulli e Paladin, aggiornato da Sergio Bartole e Roberto Bin, Cedam, Padova, 2008, pp. 396-403; Bartole S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 174-182.</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora, di agevole reperibilità Vallebona A.-Franza G., Commento articolo 40 in Commentario breve alle leggi sul lavoro, De Luca Tamajio R.-Mazzotta O., VII ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, pp. 127-137.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una disamina delle problematiche sul diritto di sciopero fino alla fine degli anni ’80 cfr. Pera G., voce “sciopero” (diritto costituzionale e diritto del lavoro), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 699-728; Romagnoli U., Commento all’articolo 40 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna e Soc. Ed. del Foro italiano, Roma, 1979, pp. 289-325.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora cfr. Crisafulli V., Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 299-316; Esposito C., La Costituzione italiana. Saggi., Cedam, Padova, 1954, pp. 151-179; Santoro-Passarelli F., Nozioni di diritto del lavoro, XXV ed., Jovene, Napoli, 1972, pp. 53-67.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sono i limiti posti dalla Corte costituzionale – rispettivamente, con sentenze 27 dicembre 1974, n. 290, e 13 giugno 1983, n. 165 – oltrepassati i quali si può avere l’integrazione delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 503 c.p. (Serrata e sciopero per fini non contrattuali) e 504 c.p. (Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> L’articolo 507 c.p., 1° comma, come noto, punisce: «<em>Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altri prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni</em>». Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte concernente l’ipotesi della propaganda, nell’ipotesi in cui essa non assuma dimensioni tali né raggiunga un grado d’intensità e di efficacia da risultare di notevole rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per il personale della Polizia di Stato si rinvia all’articolo 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121: «<em>Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Per il personale delle Forze Armate si rinvia al comma 4 dell’articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «<em>I militari non possono esercitare il diritto di sciopero</em>»: si tratta di una norma valida anche per le Forze di polizia ad ordinamento militare come l’Arma dei Carabinieri (che è anche la quarta Forza Armata a fianco dell’Esercito, Marina e Aereonautica) e della Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Corpo della polizia penitenziaria la disposizione di riferimento è l’articolo19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che, al comma 13, stabilisce quanto segue: «<em>Gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Per i controllori di volo si richiama il primo comma dell’articolo 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242: «<em>Nell’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l&#8217;assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Dunque, con uno sciopero in teoria nei limiti della legge 146 e senza che le autorità preposte siano ricorse al potere di precettazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit., p. 103.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si pensi al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 recante «<em>Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</em>» e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «<em>Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell&#8217;Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Sul concetto di ordine costituzionale, inteso come l’insieme dei principi costituzionali caratterizzanti e limitanti l’ordinamento giuridico, cfr. <em>La continuità dello Stato </em>di Vezio Crisafulli, ora in Crisafulli V., Stato Popolo Governo, op. cit., pp. 3-52. Accenni anche in Mortati: cfr. Mazortati C., Istituzioni di diritto pubblico, TOMO I, Nona ed., Cedam, Padova, 1975, p. 321. Più in generale si veda Pace A., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Cedam, Padova, 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Barile P., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984; Mazziotti di Celso M., Lezioni di Diritto costituzionale. Parte II. La Costituzione italiana. Precedenti storici. Principi fondamentali e rapporti civili, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 177 ss.; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, Cedam, Padova, 2003;</p>
<p style="text-align: justify;">Si veda, altresì, Bin R., Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano, 2024; Bartole S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, op. cit., pp. 313-351; Nania R. (<em>a cura di</em>), Diritti fondamentali. Aspetti teorici e temi attuali, Giappichelli, Torino, 2024, Rimoli F., Dei diritti e dei doveri. Percorsi controvento, Editoriale scientifica, Napoli, 2022; Olivetti M., Diritti fondamentali, VI ed., Giappichelli, Torino, 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Il riferimento, ad esempio, è ai vari sotto significati che diritti come, ad esempio, quello alla libertà personale, alla manifestazione del pensiero o alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione hanno assunto nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Si pensi ai diritti di libertà che, al di là della lettera della Costituzione, sono stati estesi dai cittadini alle persone in quanto tali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146 del 1990.</p>
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		<title>Carlo Michelstaedter e la dimensione giuridica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/carlo-michelstaedter-e-la-dimensione-giuridica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 10:29:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/carlo-michelstaedter-e-la-dimensione-giuridica/">Carlo Michelstaedter e la dimensione giuridica</a></p>
<p>  Federico Casu* Carlo Michelstaedter e la dimensione giuridica   SOMMARIO: 1. Una breve introduzione biografica &#8211; 2. Il suo pensiero filosofico in sintesi &#8211;  3. La dimensione giuridica nel pensiero del Carlo Michelstaedter &#8211; 4. Conclusioni Una breve introduzione biografica &#160; “…il porto per chi vuole seriamente la vita</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/carlo-michelstaedter-e-la-dimensione-giuridica/">Carlo Michelstaedter e la dimensione giuridica</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Federico Casu*</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Carlo <em>Michelstaedter</em> e la dimensione giuridica</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Una breve introduzione biografica &#8211; 2. Il suo pensiero filosofico in sintesi &#8211;  3. La dimensione giuridica nel pensiero del Carlo Michelstaedter &#8211; 4. Conclusioni</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Una breve introduzione biografica</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">“…<em>il porto per chi vuole seriamente la vita è la furia del mare perché egli possa regger dritto e sicuro la nave verso la meta</em>..” <em> </em>(C. Michelstaedter)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C’è posto per il <em>diritto</em> nel pensiero di Carlo Michelstaedter? E se sì, in che termini ed entro quali limiti?</p>
<p style="text-align: justify;">Di lui si sono principalmente occupati, ed è giusto così, i filosofi e gli storici, specie gli storici della letteratura come, ad esempio, Sergio Campailla che a questo singolare e, per certi versi, insolito pensatore ha dedicato un bel libro biografico<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nasce e vive nella Gorizia austro-ungarica di fine ‘800-inizio ‘900 in una famiglia ebrea di simpatie irredentiste e muore suicida, a soli 23 anni, dopo aver inviato all’università di Firenze la sua tesi di laurea che non discuterà mai; si può dire che sia stata la sorte ad aver salvato “<em>La Persuasione e la Rettorica</em>”, questo il titolo della tesi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, dall’oblio degli archivi universitari per farne un classico della filosofia.</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Papini parlerà di suicidio metafisico<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, di un gesto da intendersi come la più rigorosa testimonianza di fedeltà alla sua idea dell’uomo e della vita, ma è probabile che le ragioni vadano ricercate altrove, forse, più banalmente, nelle fragilità di un ragazzo cresciuto troppo in fretta e consumatosi, per eccesso di vita, nel volgere di un istante<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Scrive<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e dipinge, Carlo.</p>
<p style="text-align: justify;">E studia, studia tanto, ma non solo, perché, come tutti i giovani della sua età, si innamora, frequenta gli amici, ama lo sport<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ascolta appassionatamente Beethoven come un suo coetaneo degli anni sessanta del ‘900 avrebbe potuto ascoltare i <em>Beatles</em>; ha, insomma, una curiosità innata per tutto e per tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Scrive e parla l’italiano, il tedesco, il greco e il latino.</p>
<p style="text-align: justify;">Si avvicina, fra i tanti, a Carducci e a D’Annunzio e, anche se non con entusiasmo, a De Amicis, sicuramente con più interesse a Petrarca e a Leopardi, ai presocratici, a Platone e ad Aristotele.</p>
<p style="text-align: justify;">Lui, di religione ebraica<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, è attratto dalla conoscenza dei vangeli, soprattutto quelli di Matteo e Giovanni, e dagli scritti della tradizione buddhista.</p>
<p style="text-align: justify;">Legge Nietzsche<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e, con passione, Schopenhauer, Ibsen, Tolstoj; eppoi Victor Hugo, Foscolo, Goethe, John Stuart Mill, Kant, Hegel, Marx e, probabilmente, Proudhon, il filosofo nemico della proprietà privata alla quale, non a caso, il giovane Michelstaedter dedicherà pagine interessanti nella sua tesi di laurea.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>Il suo pensiero filosofico in sintesi </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“…<em>perché non ho niente da temere dalla vita, niente mi può cambiare, niente mi può fermare</em>” (C. Michelstaedter)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dunque, che cosa è stato Carlo Michelstaedter?</p>
<p style="text-align: justify;">Un idealista incompiuto<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> o, al contrario e paradossalmente, un materialista <em>sui generis</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">Il suo è un pensiero individualista o comunitario, d’impronta socialista? Per dirla in altri termini, si tratta di un sistema filosofico che valorizza l’uomo nella sua individualità o che, viceversa, tende ad annullarlo in un comunitarismo dove le parole <em>Io</em>, <em>libertà</em>, <em>persona</em> e, in fin dei conti, tutte le distinzioni perdono di significato in un’uguaglianza sconfinata e cristallizzata in un assoluto presente, senza passato e senza futuro, dove la sofferenza e il dolore non hanno più senso di esistere?</p>
<p style="text-align: justify;">È un messaggio dai risvolti rivoluzionari con tendenze anarchiche<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, anti liberali ed anti legalitarie o, piuttosto, è il pensiero di un romantico, che nelle verità ultime poggia radici tanto profonde quanto profonda è l’immensità dell’Io?</p>
<p style="text-align: justify;">Difficile rispondere, difficile per la principale ragione che la sua morte precoce ha spezzato un filo che avrebbe potuto seguire diverse direzioni, anche molto distanti tra loro come, ad esempio, la strada della libertà o, va pur detto, quella dell’autoritarismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque la si voglia pensare, è davvero incredibile che questo ragazzo abbia, in pochi anni,  maturato un’idea così profonda dell’esistenza umana, giusta o sbagliata che sia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto di partenza della sua riflessione è già di per sé un passo senza ritorno verso approdi sconosciuti e carichi di inquietudine: non c’è alcun ottimismo in partenza, ma la verità va accettata fino in fondo se si vuole trovare una via di fuga e di salvezza.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora nessuna remora nel sostenere che l’uomo è schiavo delle proprie paure e, in primo luogo, della morte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per fuggirvi esso si circonda di sicurezze tanto velleitarie quanto inutili e, così facendo, corre disperatamente verso la fine.</p>
<p style="text-align: justify;">Si agita l’uomo, inseguendo l’ombra di sé stesso, lavorando disperatamente per una società matrigna che, mentre divora le vite dei suoi figli, li inganna con la speranza di un’esistenza effimera, fatta di piccole comodità quotidiane e di incessanti relazioni umane, che regalano, come uno specchio, la falsa consapevolezza di «esisterci» ovvero essere a noi stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">È, questo, il mondo della <em>rettorica</em>, delle convenzioni sociali, dove il colore prevalente è il <em>grigio</em>, dove tutto passa e nulla resta, dove l’uomo non è più tale perché ha perso il più prezioso dei tesori che è la libertà.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure esiste una via di fuga, che Carlo chiama della <em>persuasione</em> e che, in altri termini, è la scelta dell’uomo di vivere ogni attimo della propria vita come un eterno e assoluto presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è il <em>carpe diem</em> di oraziana memoria, ma è la scelta, molto più impegnativa, di <em>bastare </em>a se stessi, di non cercare fuori del proprio Io altre verità, di spezzare le catene sociali che ci tengono prigionieri, di ribellarsi alla prospettiva di una vita piatta, foss’anche agiata e densa di illusorie sicurezze, di liberarsi, in definitiva, dalla paura della morte perché «chi teme la morte è già morto»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna, quindi, persuadere sé stessi a non vivere più in funzione degli altri, a non dare per avere, ma a darsi senza pensare ad avere nulla in cambio, foss’anche un sentimento, qualunque esso sia: odio, amore, amicizia, riconoscenza; uscire, insomma, dalla logica mercantilistica del <em>do ut des</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Ma di fronte a ciò che era per lui [l’uomo] una data relazione, nella quale affermandosi egli chiedeva di continuare, ora egli deve affermarsi non per continuare, deve amarlo non perché esso sia necessario al suo bisogno, ma per ciò ch’esso è: deve darsi tutto ad esso tutto per averlo: poiché in esso egli non vede una relazione particolare ma tutto il mondo, e di fronte a questo egli non è la sua fame, il suo torpore, il suo bisogno d’affetto, il suo qualunque bisogno, ma egli è tutto: poiché in quell’ultimo presente deve aver tutto e dar tutto: esser persuaso e persuadere, avere nel possesso del mondo il possesso di sé – esser uno egli e il mondo .- »<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">È questo un approccio alla vita ottimistico<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> o pessimistico<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>?</p>
<p style="text-align: justify;">Si è detto poco più sopra che non è possibile indicare con precisione quale delle molteplici direzioni possibili il pensiero di questo autore avrebbe preso.</p>
<p style="text-align: justify;">E, tuttavia, risulta quanto meno singolare che Michelstaedter scelga di non strutturare la tesi &#8211; come pure ci si sarebbe potuto aspettare &#8211; anteponendo una <em>pars destruens</em> (la critica alla società della <em>rettorica</em>) ad una <em>pars construens</em> (l’indicazione di una soluzione che viene individuata nella strada della persuasione), secondo un odine logico-argomentativo che si potrebbe definire di tipo classico.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli, invece, ragiona al contrario quasi che, illuminato dalla speranza di una via di uscita, sia stato poi colto dallo sconforto nel constatare che le convenzioni sociali siano più forti di tutto e che alla fine di questa giostra, che è la vita, resterà sempre e solo la società della <em>rettorica</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora meglio, molto meglio, se non altro per coerenza, dopo aver parlato della <em>persuasione</em>, chiudere la pubblicazione con una <em>pars destruens</em> e con le seguenti parole:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> «Ma gli uomini temo che siano sì bene incamminati, che non verrà loro mai il capriccio di uscir della tranquilla e serena minore età»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una resa o è coraggio di guardare dritto in faccia la realtà<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>?</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>La dimensione giuridica nel pensiero del Carlo Michelstaedter</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">“…<em>quando a te apparirà la meta vedrai con chiari occhi che la meta di te sei tu stesso</em>…”  (C. Michelstaedter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ricorre spesso nel linguaggio di Michelstaedter la parola <em>sicurezza</em> che, nel <em>La Persuasione e nella Rettorica</em>, costituisce un paragrafo a sé della seconda parte<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, dedicata appunto alla <em>rettorica<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><strong>[18]</strong></a></em>, e che potrebbe anche essere considerata come un sinonimo della parola <em>diritto</em> o, se si vuole, del concetto di ordinamento giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Un diritto inteso come armatura posta a protezione della società della <em>rettorica</em>, di una società borghese che, anche nel rassicurante impero di Francesco Giuseppe, poggiava nei codici, penale e civile, le proprie deboli certezze.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, queste, pagine dense di significato dove riecheggiano la teoria marxista dell’alienazione del lavoratore e quella della dialettica servo-padrone che, come noto, rappresenta un celebre <em>topos</em> della Fenomenologia dello spirito di Hegel; teorie che, però, Michelstaedter conforma al proprio pensiero filosofico e alla propria idea della società, di modo che le stesse acquisiscono nuova vita e una rinnovata originalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale quadro, nella falsa società della <em>rettorica</em>, l’uomo ha sempre avuto bisogno di certezze legate alle proprie esigenze di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche solo per i propri bisogni elementari l’uomo è da sempre abituato a muoversi nei limiti non solo materiali – come apparentemente sembrerebbero configurarsi, ma anche e, forse soprattutto, esistenziali – del lavoro e della proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli pensa di aver bisogno di possedere la terra<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> e su questa, in un eterno processo di sfruttamento, esercitare il proprio lavoro per ricavarne frutti di che vivere.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uomo, tuttavia, non è mai appagato da quello che riceve e incessantemente rincorre il lavoro per il lavoro, senza mai fermarsi, nell’eterno incedere delle generazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è in proposito un piccolo racconto giovanile, che vale la pensa citare, dove Michelstaedter immagina un mondo perfetto, un paradiso terrestre, che prima o poi gli uomini dovranno paradossalmente abbandonare perché:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> «…i fiori che spuntavano in gran copia e mutavano faccia al paese non anche eran giunti al loro sviluppo che avizzivano, le donne non anche giunte alla loro piena bellezza, gli uomini alla loro maturità, le bestie alla loro forza che già si volgevano dalla parte dell’ombra e deperivano…E gli abitanti che pur di questo soffrivano con ogni loro atto sembravano voler affrettare questa sorte, che nel tenero fiore anticipavano col loro desiderio il frutto, nelle fanciulle la donna, nei nati degli animali l’animale finito, non accorgendosi che nello stesso tempo anticipavano nella donna nei fiori nelle bestie finite la decadenza…»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Quando poi l’uomo si convince della necessità di difendere il proprio fazzoletto di terra, piccolo o grande che sia, da possibili pretendenti, ecco, allora, che sorge il diritto a disciplinare la proprietà, a stabilire ciò che è mio e ciò che è tuo e a dividere gli uomini in due schiere distinte: i servi e i padroni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia &#8211; ed è questo un tratto peculiare del pensiero di Michelstaedter &#8211; nessuna di queste due categorie sociologiche è davvero libera e felice all’interno delle strutture sociali: non lo sono ovviamente gli schiavi, per comprensibili motivi,  ma non lo sono neppure i padroni, che per difendere il proprio <em>status </em>sono condannati ad alimentare continuamente la condizione di servitù dei loro simili, nell’incessante e non appagante ricerca di un benessere che è e rimarrà illusorio, in un piano inclinato che porta dritti alla dissoluzione, alla morte fisica, temporale, ma anche spirituale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sarebbe, invero, un modo per spezzare questa apparentemente ferrea legge dell’eterna dialettica servi-padroni, ovvero che i primi, attraverso un atto di ribellione, liberassero anche i secondi dall’illusione di essere in una condizione di privilegio, disvelando loro il fatto che anch’essi corrono disperatamente, come criceti, in una ruota che, seppure dorata, è pur sempre una ruota:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Voi vivete perché siete nati – ma dove rinascete per voi stessi – per vivere. Ci sono zoppi e diritti – ma l’uomo deve farsi da sé le gambe per camminare.- Per far cammino dove non c’è sostegno e non cadere; per far cammino dove non c’è strada. Per le vie della terra l’uomo va come in un cerchio che non ha fine e che non ha principio, come in un labirinto che non ha uscita. E si accalcano gli uomini, e gareggiano e si soffermano, o procedono senza riposo, ma sono sempre là dov’erano, ché un posto vale l’altro nella valle senza uscita…»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">E al riguardo della ribellione:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Lo schiavo che non ha più bisogno del futuro è libero, poiché non offre più presa alla persuasione della violenza padronale. Finché l’acqua ha peso, cioè volontà d’andar al centro della terra, può esser costretta a far andar i mulini e le fabbriche rannicchiate alle sponde: essa deve seguire tutte le vie preparate dall’uomo e far girare tutte le sue ruote, se pur vuole scendere e non restar sospesa. Ma il giorno che l’acqua non abbia bisogno del «più basso», all’uomo saranno vane le sue chiuse e i suoi canali e le sue ruote: e tutte le fabbriche e tutti i mulini resteranno fermi per sempre»<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Tale condizione di infelicità non cambia – ed è questo un altro profilo originale del giovane pensatore goriziano – neppure nella società borgese che, per Michelstaedter, rappresenta l’emblema della società della <em>rettorica</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui, è vero, non esistono più i padroni e i servi, ma solo cittadini, dove il termine cittadino è, però, in realtà, una parola vuota di significato, utile a mascherare una condizione di liberto, di <em>ex</em> servo, ma ancora in condizione di dipendenza e di riconoscenza verso il nuovo vero padrone, che è la società borghese.</p>
<p style="text-align: justify;">Una società dove i diritti e i doveri sono i frutti avvelenati di un mondo che regala l’illusione di essere liberi, ma che in realtà reclama per sé le coscienze degli uomini.</p>
<p style="text-align: justify;">Una società che dà false sicurezze – ancora il tema della sicurezza – con l’illusione di un impiego e di una retribuzione che consente di acquistare beni e, con essi, l’apparenza di una falsa felicità, perché, come nel paradiso terrestre del racconto sopra citato, l’acquisto delle cose rappresenta un continuo anticipare i bisogni<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> e il loro relativo appagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Diritti e doveri che l’ordinamento dà l’illusione di tutelare autonomamente tramite l’azione giudiziaria la quale, tuttavia, altro non è se non uno strumento in mano alla società per controllare i propri cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Mutato il quadro prospettico, l’azione per la tutela di un diritto non è allora un atto di libertà, ma si configura, paradossalmente, come un mezzo di controllo attraverso cui la società esercita il suo potere.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, attraverso un’<em>actio</em> giudiziaria di natura civile, il cittadino crede sì di tutelare una propria libertà, ma, così facendo, finisce per ratificare la propria condizione di suddito della società, conformata, proprio per il tramite del diritto, a Stato; uno Stato che, per giunta, già nel diritto penale ha il suo più inespugnabile baluardo:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«La sicurezza è facile ma è tanto più dura: la società ha modi ben determinati, essa lega, limita, minaccia: la sua forza diffusa è concreta in quel capolavoro di persuasione che è il codice penale…»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Michelstaeder certo non poteva saperlo ma, attraverso considerazioni di natura filosofica, si stava avvicinando, lambendola, alla delicata questione, tutta giuridica, sulla natura soggettiva o meno dell’azione nell’ambito del processo civile e sulla funzione del processo quale luogo per la tutela dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Una questione, di matrice europea-continentale, che, dalla metà del XIX secondo in poi, coinvolgerà i migliori studiosi in una discussione molto complessa e che, in definitiva, riguardava la natura del rapporto tra il cittadino e la sovranità statale; un rapporto che, tra la fine dell‘800 e l’inizio del ’900, cominciava a pendere a favore della seconda, anche grazie al contributo della scienza pubblicistica in quel tempo impegnata, anche in Italia<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, ad elaborare una vera e propria teoria dello Stato e della sua sovranità<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, Michelstaedter, accostandosi inconsapevolmente ad un’impostazione di natura oggettiva e, quindi, pubblicistica<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, secondo la quale l’atto d’impulso processuale della parte privata a tutela dei propri diritti sarebbe stato da intendersi in funzione della giurisdizione e non viceversa, registra sul piano filosofico, la tendenza, allora già in atto, al rafforzamento degli Stati nazionali che, di lì a poco, avrebbero ampliato a dismisura i propri poteri in tutti i campi della vita civile.</p>
<p style="text-align: justify;">E commentando una norma del codice civile austriaco, in base alla quale chiunque si fosse ritenuto leso in un proprio diritto avrebbe potuto presentare reclamo alle autorità competenti, egli affermava:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«In tal modo ognuno può rendersi personalmente assoluta sicurezza che già per la coercizione generale egli gode. La piccola volontà vuole affermare la sua determinazione. E la società le dà modo di prendere. La piccola volontà non può difendere quello che ha preso con la sua violenza – e ne affida la difesa alla violenza sociale. La piccola volontà ignara di tutto che non sia quell’oscuro senso delle sue necessità, che per queste nega, ignorandola, ogni altra volontà che τò ἑαυτῇς μέρος<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> ucciderebbe tutto quanto vive, per continuar a viver essa stessa, acquista così per mezzo della società forza intelligente e sicurezza contro ogni altra volontà, acquista potere su tutto ciò che i secoli passati hanno fatto, che il secolo presente produce. Ogni altra volontà è schiava del suo futuro. Tutto è materia per la sua vita. Così dunque nella società organizzata ognuno violenta l’altro attraverso l’onnipotenza dell’organizzazione, ognuno è materia e forma, schiavo e padrone ad un tempo per ciò che la comune convenienza a tutti comuni diritti conceda ed imponga comuni doveri. L’organizzazione è onnipotente ed è incorruttibile poiché consiste per la deficienza del singolo e per la sua paura»<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">È, dunque, la società organizzata, dal diritto e nel diritto, a concedere gli strumenti, anche coattivi, per difendersi dall’altrui volontà, dando l’impressione di essere liberi e, così facendo, nascondere ai consociati la verità; nascondere, in altri termini, che quella libertà è soltanto un’illusione che obnubila le coscienze e che i diritti e i doveri costituiscono, alla fine, le mura di un labirinto di relazioni regolamentate nel quale gli uomini corrono senza soluzione di continuità, esaurendo la loro forza vitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un labirinto che ha la funzione di normalizzare gli animi, circoscrivere avventati colpi di testa, evitare che qualcuno ardisca a non accettare le regole del gioco, ad uscire fuori dalla logica del <em>do ut des</em> per darsi al prossimo senza limiti, annullando anche solo la possibilità del conflitto e, quindi, della necessità di rivendicare &#8211; magari davanti ad un giudice e nel processo &#8211; i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel processo che, per inciso e seguendo Michelstaedter, il quale tanto amava Sofocle, diviene il palcoscenico per eccellenza, dove le maschere del <em>diritto</em>, dell’<em>obbligo</em>, del <em>dovere</em> e della <em>sanzione</em> o della <em>minaccia della sanzione</em> mettono in scena la tragedia dell’uomo, celebrando, al contempo, la supremazia della società della <em>rettorica</em>, la sua stabilità e la sua impermeabilità a tutto ciò che appartiene alla sfera dell’autodeterminazione dell’Io.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di temi molto complessi e dalle gravi conseguenze, con specifico riferimento al problema della capacità di resistenza degli ordinamenti giuridici quando sottoposti a particolari tensioni, e che, tuttavia, non possono essere elusi se si sceglie di esplorare, fino in fondo, questo versante, in parte nascosto, de <em>La Persuasione e la Rettorica<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><strong>[31]</strong></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, per riprendere il filo del discorso, esiste per Michelstaedter una via di fuga da questo labirinto, anche se problematica e difficile da accettare?</p>
<p style="text-align: justify;">Sembrerebbe di sì.</p>
<p style="text-align: justify;">Come, infatti, nell’ambito della dialettica padrone-servo, così anche nel rapporto società-cittadino ecco che riemerge il tema della ribellione; una ribellione non necessariamente violenta, quasi come se in quest’atto individuale e collettivo il giovane Carlo abbia intravisto l’unico concreto rimedio per scuotere gli animi dal torpore della <em>rettorica</em> e per aiutare appunto le coscienze a spezzare le catene del sonno, illuminando la via verso la <em>persuasione</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> «…fin che voi soffrite in silenzio la vostra miseria materiale e sociale, voi siete un’innocua moltitudine d’infelici da sfruttare; e la società borghese vi sfrutta in pace e in silenzio, – e perché vi tiene col giogo del vostro bisogno e della vostra debolezza, non ha bisogno di farvi sentire la forza micidiale delle sue armi&#8230;Ma vi scuoterete voi dalla vostra inerzia, v’unirete tutti, porterete ognuno il contributo del suo amore fraterno, e della sua forza disperata, nata dalla diuturna sofferenza – e allora sarete invincibili, allora questo vano edificio della potenza borghese che vi domina e che voi rispettate, che vi domina soltanto perché voi lo rispettate, crollerà tutto con le sue leggi, le sue istituzioni, la sua scienza vana, la sua morale ipocrita – gli eserciti dei preparatori, gli eserciti degli esecutori della tirannide spariranno: scienziati, impiegati, soldati saranno razze estinte, nel nuovo mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">E sarà il mondo dove regnerà l’uomo, l’uomo del lavoro, l’uomo sano nel corpo e nella mente, l’uomo che non avrà bisogno di leggi ingiuste, e perché ingiuste complicate, per esser sicuro del suo fratello, non di milizie e d’armi faticosamente congegnate per esser sicuro dai suoi nemici: ma la sua fede, e il lavoro comune, e la compagine stretta dall’amore fraterno – gli saranno governo e legge e difesa nel regno del lavoro e della giustizia. Fratelli, in ognuno di voi dorme quest’uomo del futuro e aspetta il giorno del risveglio – fratelli, io sono un oscuro, ma in me parla la voce di quest’uomo&#8230;»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>   </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giunti, tuttavia, alla fine del presente paragrafo sorgono altri dilemmi, a testimonianza dell’estrema problematicità di questo filosofo perché affrontare, in Michelstaedter, il tema del rapporto dell’individuo con la comunità e lo Stato significa domandarsi, anche sul piano giuridico, quale posto eventualmente vi sia per la contestazione dell’ordine costituito, quale mezzo per liberarsi dal giogo del potere connaturato nella società della <em>rettorica<a href="#_ftn33" name="_ftnref33"><strong>[33]</strong></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E significa, altresì, chiedersi se il suo pensiero proponga, dell’esistenza umana, una visione individualistica<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>, di assoluto individualismo, ovvero comunitaria<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>, il che potrebbe, anche, essere condensato nella seguente domanda: ci si salva da soli o insieme?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong>Conclusioni </strong></li>
</ol>
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<p style="text-align: justify;">“<em>L’uomo nell’oscurità accende una luce a sé stesso</em>” (Eraclito)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a></p>
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<p style="text-align: justify;">Il presente lavoro non aveva certo la pretesa di affrontare, neppure per sommi capi, le principali questioni riguardanti questo singolare pensatore, ma il più limitato obiettivo di evidenziare una possibile, problematica, dimensione giuridica della sua opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’esposizione si è intenzionalmente optato per uno stile il più possibile discorsivo, evitando di eccedere nelle citazioni e nell’analisi testuale della sua principale opera, <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, che avrebbe richiesto ben più ampio spazio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è inoltre cercato di contenere le note a piè pagina con lo scopo di indicare alcune tra le più importanti voci bibliografiche sulle tematiche trattate, ma evitando eccessivi appesantimenti per la lettura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per concludere, sarebbe stato interessante sapere se Michelstaedter avesse intuito quanto le sue analisi critiche sulla società liberale ottocentesca, dispensatrice di fragili e illusorie sicurezze, si sarebbero poi in parte rivelate fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo è che, appena pochi anni dopo la sua morte, quella società franò come un castello di sabbia.</p>
<p style="text-align: justify;">Arrivò, infatti, velocemente il 1914.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sul Carso risuonò l’eco dei cannoni di una guerra mondiale deflagrata troppo in fretta, quasi d’improvviso, come a suonare la sveglia alle classi agiate della borghesia che, fino ad allora, avevano placidamente riposato sul cuscino della <em>Belle Époque</em>, con la convinzione che quel sogno di un’Europa in pace sarebbe durato per sempre.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impero multiculturale che fu degli Asburgo scomparve, gli Stati nazionali ridisegnarono i propri confini, ma questo non bastò a rischiarare i cieli europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Se Michelstaedter fosse rimasto fra gli uomini li avrebbe visti, di nuovo, correre appresso ad ombre ancora più cupe, dietro cui si sarebbero celati incubi assurdi ed inimmaginabili; incubi che, poi, la storia contemporanea si è fatta carico di raccontare e di consegnare alla realtà dell’evidenza.</p>
<p style="text-align: justify;">E li avrebbe visti, gli uomini, dibattersi, ammaliati dal mito della scienza e del progresso, ma così inadeguati e timorosi più della vita &#8211; la vera vita, quella che, secondo Michelstaedter, si conquista con la strada della persuasione &#8211; piuttosto della morte<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo, invece, se ne è andato, passando oltre i drammi che anche l’altra grande guerra avrebbe portato con sé.</p>
<p style="text-align: justify;">Come l’ingresso delle SS nelle case goriziane abitate dalle famiglie ebraiche e la deportazione di una delle due sorelle, Elda, la maggiore<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, assieme alla madre Emma Luzzatto, che durante il viaggio della morte si spegnerà all’età di 89 anni<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chissà i pensieri di questa donna nella solitudine degli ultimi istanti, così indifesa, così disorientata nei ricordi della tragica perdita dei due suoi figli maschi, l’uno, Gino, deceduto nel 1909 a New York in circostante misteriose<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a> e l’altro, Carlo, che avrebbe deciso di seguire, nella stessa sorte, il fratello dopo un diverbio proprio con la madre, sparandosi un colpo di pistola alla tempia<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Era il 17 ottobre del 1910, quel giorno Emma, la mamma di Carlo, compiva cinquantasei anni e Auschwitz era un qualcosa che neppure gli incubi più nascosti sarebbero riusciti persino ad immaginare.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel pomeriggio Carlo se ne andò senza una parola, senza un perché.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 19 ottobre, quasi di nascosto, alle 6:45 del mattino, fu inumato accanto al fratello nel cimitero israelitico cittadino, il <em>Beth Ha Chajim</em>, che tradotto significa “La casa dei viventi”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>, parole che, se riferite a Michelstaedter, sembrano colorarsi di un particolare significato e tributare un ultimo omaggio al pensiero di un filosofo che aveva intensamente riflettuto sul rapporto tra la vita e la morte, viste come lati di una stessa medaglia, come immagini l’una dell’altra riflesse nello specchio dell’esistenza umana, perché si può morire ed essere ancora più vivi e si può, viceversa, camminare stancamente per le vie della società della <em>rettorica</em>, pensando di essere vivi senza accorgersi che in realtà si è già morti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad accompagnarlo nell’ultimo tratto, Nino Paternolli<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>, l’altro amico del cuore che, assieme ad Enrico Mreule<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, aveva trascorso con Carlo gli anni del liceo a Gorizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E fu Nino a lasciare una cronaca dell’ultimo giorno di vita dell’amico; una cronaca che sembrerebbe accreditare la tesi del suicidio metafisico<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>:</p>
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<p style="text-align: justify;">«Questo posso dire con intimo convincimento: che la morte come gli ultimi giorni di vita di Carlo sono stati eroici e pochi uomini a questo mondo sono morti così come egli…Carlo diceva tempo fa che quest’anno egli visse una vita intera e che si sentiva così giovane come non lo era da bambino, che aveva scosso tutta la vecchiaia ereditaria. Ma in quest’ultimi giorni egli visse migliaia di anni, viveva e si consumava tutto d’un fuoco suo proprio. Gli ultimi tre o quattro giorni egli non chiuse occhio e non prese cibo, le ultime due notti vegliammo assieme, io gli copiavo la fine della tesi che egli andava man mano stendendo…La mattina del terzo giorno…egli ebbe un momento di debolezza: a un piccolo rimprovero di sua madre, che era venuta a trovarlo, gli parve di aver risposto bruscamente e ciò lo turbò. Tanto si sentiva puro e tanto aveva ormai estinto ogni macchia sua che questa nuova colpa la lavò con la morte…in camera sua dove aveva lavorato l’ultimo tempo, seduto si uccise con un colpo di revolver che gli oltrepassò le tempie; …visse senza aver coscienza di sé sino alla sera. Prima di morire non disse né lasciò scritto niente.»<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract </strong></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [It]</strong>: L’articolo intende offrire una ricostruzione sintetica, principalmente da una prospettiva giuridica, del pensiero e dell’opera di Carlo Michelstaedter.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scritto muove dalla constatazione che Michelstaedter, particolarmente presente negli studi di filosofi e storici del pensiero del Novecento, non ha, invece, ricevuto particolari attenzioni da parte degli studiosi delle tematiche – pur presenti nella sua opera e oggi estremamente attuali – del rapporto tra individui e ordinamento giuridico, dell’impatto della protesta sociale, anche di natura violenta, sulla tenuta degli assetti sociali e, infine, del rapporto tra lavoro e diritti. L’articolo tratta, in sintesi, il suo pensiero filosofico, cerca di evidenziare una possibile dimensione giuridica dei suoi scritti e conclude svolgendo una riflessione complessiva sulla figura del giovane intellettuale e la sua tragica scomparsa agli albori del secolo scorso.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [En]</strong>: The article intends to offer a synthetic reconstruction, mainly from a juridical perspective, of the thought and work of Carlo Michelstaedter.</p>
<p style="text-align: justify;">The paper starts from the observation that Michelstaedter, particularly present in the studies of philosophers and historians of thought of the twentieth century, has not instead received particular attention from scholars of the themes &#8211; although present in his work and extremely today &#8211; of the relationship between the individual and the legal system, social protest, even of a violent nature, and finally the relationship between work and rights. The article continues with the illustration of his philosophical thought, promotes the search for the juridical dimension of his writings, concludes by carrying out an overall reflection on the figure of the young intellectual and his tragic death at the dawn of the last century.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>PAROLE CHIAVE</strong></p>
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<p style="text-align: justify;">Michelstaedter, dimensione giuridica, filosofia del diritto, dottrina dello Stato, teoria generale dello Stato.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>KEYWORDS</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Michelstaedter, juridical prospective, philosophy of law, State doctrine, general theory of the State.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>*Viceprefetto.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] S. Campailla, <em>Un’eterna giovinezza. Vita e mito di Carlo Michelstaedter</em>, Venezia, Marsilio, 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Assegnata dal professor Girolamo Vitelli, illustre docente di letteratura greca all’Università di Firenze, sui concetti di persuasione e retorica in Platone e Aristotele.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> G. Papini, <em>Un suicidio metafisico</em>, in «Il Resto del Carlino», 5 novembre 1910, poi, con il titolo <em>Carlo Michelstaedter</em>, in <em>24 Cervelli</em>, Ancona, Puccini, 1913 e, in seguito, in <em>Filosofia e letteratura</em>, Milano, Arnaldo Mondadori editore, pp. 1961, pp. 817-822.  In questi termini anche M. A. Raschini, <em>Michelstaedter</em>, Venezia, Marsilio, 2000, nota 23, p. 158. Il libro di Maria Adelaide Raschini è il primo lavoro di età contemporanea che ha proposto un’analisi organica, di natura filosofica, su Michelstaedter (originariamente pubblicato nel 1965 dall’editore Marzorati di Milano e qui citato nella sua terza edizione).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Assume, al riguardo, una particolare rilevanza una frase annotata dallo stesso Michelstaedter poco prima della morte: «La lampada si spegne per mancanza d’olio io mi spensi per traboccante sovrabbondanza»: citazione tratta da S. Campailla, <em>Un’eterna giovinezza. Vita e mito di Carlo Michelstaedter</em>, op. cit., pag. 284. La tesi del suicidio come cedimento ad una particolare condizione di stress psico-fisico è sostenuta da Sergio Campailla nel libro appena citato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le opere di Michelstaedter sono state da ultimo pubblicate, a cura di Sergio Campailla, dalla Casa editrice Adelphi. I suoi lavori principali sono <em>La</em> <em>Persuasione e la Rettorica</em> e <em>Il dialogo della salute</em>, ora C. Michelstaedter, <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, Milano, Adelphi, 1982 (nel seguito del testo del presente lavoro citata solamente con il titolo dell’opera); C. Michelstaedter, <em>La persuasione e la rettorica. Appendici critiche</em>, Milano, Adelphi, 1995; C. Michelstaedter, <em>Il dialogo della salute e altri dialoghi</em>, Milano, Adelphi, 1988. Da segnalare, inoltre, una serie di pensieri e racconti di orientamento filosofico-letterario raccolti nel volume C. Michelstaedter, <em>La melodia del giovane divino</em>, Milano, Adelphi, 2010. Completano il quadro le poesie e l’epistolario, ora in C. Michelstaedter, <em>Poesie</em>, Milano, Adelphi, 2021 e  C. Michelstaedter, <em>Epistolario</em>, Milano, Adelphi, 1993.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un’analisi generale, sotto il profilo filosofico, dell’opera di Michelstaedter cfr. M. A. Raschini, Michelstaedter, op. cit..</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora, per un’analisi sul versante della storia della letteratura e della critica letteraria: cfr. A. Asor Rosa, <em>La persuasione e la rettorica in Carlo Michelstaedter</em>, in Letteratura italiana. Le Opere, Vol. IV, Il Novecento, I, L’età della crisi, Torino, Einaudi, 1995, pp. 265-332; M. Cerruti, <em>Carlo Michelstaedter</em>, Milano, Mursia, 1987; L. Melandri, <em>Il fanciullo e il profeta,</em> in <em>Come nasce il sogno d’amore</em>, Milano, Rizzoli, 1987, pp. 135-159; A. Piromalli, <em>Michelstaedter, </em>Firenze, La Nuova Italia, 1968; A.Verri, <em>Michelstaedter e il suo tempo</em>, Ravenna, A. Longo ed., 1969.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Pratica, in particolare, il nuoto, la corsa, il salto e la scherma. Sarà proprio questa sua passione per l’attività fisica che spingerà il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport a proporre di lui, con un articolo del 15 ottobre del 1954 a firma di Ubaldo Fortini, l’immagine del filosofo sportivo: U. Fortini, <em>Il filosofo sportivo Carlo Michelstaedter</em>, in Gazzetta dello Sport, 15 ottobre 1954. È, peraltro, degno di nota il fatto che, il 7 giugno 2017, quello stesso giornale pubblicherà uno schizzo di Michelstaedter raffigurante uno schermidore; disegno che è stato il logo dei campionati italiani assoluti di scherma svoltisi in quello stesso anno a Gorizia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sull’influenza della cultura e della religione ebraica in Michelstaedter cfr. P. Pieri, <em>La differenza ebraica. Ebraismo e grecità in Michelstaedter,</em> Bologna, Biblioteca Cappelli, 1984.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sull’influenza della filosofia di Nietzsche (oltreché della poesia di Leopardi) su Michelstaedter cfr. M. Veneziani, <em>Carlo Michelstaedter e la metafisica della gioventù</em>, Milano, Ed Albo Versorio, 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Come, ad esempio, lo considerò l’Evola degli scritti giovanili di impianto più squisitamente filosofico, a partire dai <em>Saggi sull’idealismo magico</em> del 1925, opera più volte ripubblicata ora in J. Evola, <em>Saggi sull’idealismo magico</em>, Roma, Mediterranee, 2006, pp. 111-115. Come noto, i <em>Saggi sull’idealismo magico</em> precedettero e, per certi versi, anticiparono le tesi filosofiche che Evola espose nella <em>Teoria e Fenomenologia dell’individuo assoluto</em>, pubblicata in due tomi rispettivamente nel 1927 e nel 1930. Sul rapporto Evola-Michelstaedter cfr. M. Veneziani, <em>Carlo Michelstaedter e la metafisica della gioventù</em>, op. cit., ma anche M. Veneziani, <em>La rivoluzione conservatrice in Italia</em>, Varese, Sugarco Edizioni, 1994, p. 222.</p>
<p style="text-align: justify;">È, peraltro, degno di nota il fatto che, nell’ambito della corrente neoidealista, Giovanni Gentile, padre dell’attualismo, recensì duramente <em>La Persuasione e la Rettorica</em>: G. Gentile, <em>Recensione a Carlo Michelstaedter, La persuasione e la rettorica</em>, “La Critica”, XX, Firenze, 1922, pp. 331-336.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>  Durante gli studi universitari Carlo Michelstaedter aveva frequentato una giovane esule russa di 26 anni, Nadia Baraden, studentessa di belle arti e con idee anarco-rivoluzionarie. Ne nacque un’intensa amicizia bruscamente interrotta l’11 aprile del 1907 quando la giovane si suicidò, sparandosi in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza della Repubblica). Sulla vicenda S. Campailla, <em>Il segreto di Nadia B</em>, Venezia, Marsilio, 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Citazione tratta da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., p. 69.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Citazione tratta da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, p. 82.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In questo senso sembrerebbe M. Cacciari, <em>Interpretazione di Michelstaedter</em>, Rivista di Estetica, 22, 1986, pp. 21-36, in particolare pp. 32-33, 36. Non pessimista Michelstaedter lo è anche per M. A. Raschini, <em>Michelstaedter</em>, op. cit. pp. 96-97.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sulla natura pessimistica dell’opera di Michelstaedter cfr. M. Veneziani, <em>Carlo Michelstaedter e la metafisica della gioventù</em>, op. cit..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, p. 189. Occorre, sul punto, evidenziare come già nell’introduzione della tesi si intraveda un approccio pessimistico: «Io lo so che parlo perché parlo ma che non persuaderò nessuno…» (cit. da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, p. 35». Va precisato che la suddivisione del principale lavoro di Michelstaedter in parti, capitoli e paragrafi è, più che altro, il risultato dell’opera dei curatori che, nel corso degli anni, ne hanno, a più riprese, curato la pubblicazione. Non è, ad esempio, certo che la c.d. “Premessa” o “Introduzione” alla <em>Persuasione e la Rettorica</em> sarebbe stata, alla fine, inserita da Michelstaedter nel corpo del testo: cfr., al riguardo, A. Asor Rosa, <em>La persuasione e la rettorica in Carlo Michelstaedter</em>, op. cit., p. 291.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Interessante una riflessione di Maria Adelaide Raschini secondo cui il risultato della persuasione è una «…“pace” pagata a duro prezzo sul filo della sofferenza di non poter colmare d’assoluto un disperato bisogno di assolutezza, di non poter nemmeno conoscere la gioia di comunicare la sua persuasione, se nessuno che non l’abbia raggiunta da sé la può intendere». Cfr. M. A. Raschini, <em>Michelstaedter</em>, op. cit. p. 25.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sulla struttura dell’opera si rinvia alla nota 15.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sulla riconducibilità del diritto al mondo della <em>rettorica</em> cfr. M. Cacciari, <em>Interpretazione di Michelstaedter</em>,  op. cit., p. 35.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Che Michelstaedter considera vittima, a sua volta, della violenza dell’uomo all’insegna di un ecologismo metafisico di peculiare valenza simbolica. Sappiamo che Michelstaedter era una amante della natura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Era il paradiso terrestre, in C. Michelstaedter, <em>La melodia del giovane divino</em>, Milano, Adelphi, 2010, pp. 151-152.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Essi, padroni e schiavi, sono, infatti, uniti da un comune superiore destino: «sono entrambi sicuri – staccati: muoiono entrambi: ché l’uno ha il diritto ma non la potenza del lavoro: l’altro la potenza del lavoro ma non il diritto.-» (cit. da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., p. 149).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> “Voi vivete perché siete nati” in C. Michelstaedter, <em>La melodia del giovane divino</em>, Milano, Adelphi, 2010, p. 92.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Citazione da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., 1982, p. 148.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Si potrebbe leggere in queste righe un’anticipazione di critiche più strutturate che, nel tardo novecento, matureranno nei confronti della società dei consumi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., 1982, p. 151.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Si pensi al fondamentale contributo di Vittorio Emanuele Orlando e di Santi Romano.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Per un inquadramento generale cfr. R. Orestano, <em>Azione</em> <em>in generale </em>(voce), Enciclopedia del diritto, IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 785-822, specie 799-805, 820. Si veda, altresì, P. Calamandrei, <em>Relatività del concetto d’azione</em>, in Rivista di diritto e procedura civile, 1939, I, p. 22ss; T. Liebman, <em>L’azione nella teoria del processo civile</em>, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1950, II, pp. 49ss; S. Satta, <em>L’azione nel diritto positivo </em>(voce), IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 822-825; cfr. anche Satta, <em>Il diritto questo sconosciuto</em>, in Foro italiano, 1955, ora in S. Satta, <em>Il mistero del processo</em>, Milano, Adelphi, 1994, pp. 111-127. Si segnala, altresì, W. Cesarini Sforza, <em>Il diritto dei privati</em>, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 11: «…il concetto di volontà che liberamente mette in moto l’ordinamento statuale per raggiungere certi suoi scopi privati appare inconciliabile con il fatto che la volontà dello Stato è sovrana nello stabilire quali diritti sono degni della sua tutela»; ancora, nel campo del diritto amministrativo, è significativo che Aldo Sandulli, nell’edizione del suo <em>Manuale di diritto amministrativo</em> del 1959 (Napoli, Jovene,) a pag. 531, parlasse di «mezzi concessi» ai sudditi a tutela delle proprie situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione, dove i sudditi sarebbero stati da intendere come i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Un’impostazione che affidava un ruolo molto forte allo Stato anche nell’esercizio della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Per parte sua.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Citazione tratta da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., p. 152.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> È, in proposito interessante rilevare che Salvatore Satta definiva il processo: «…atto essenzialmente e per definizione antirivoluzionario..» e «…momento eterno dello spirito…», che «…chi fa la rivoluzione non può volerlo senza in qualche modo negare se stesso…Danton, forse, lo sentiva e lo esprimeva in termini brutali, quando, nel processo del re, per trascinare i dubbiosi, i non rivoluzionari, e aggiogarli al carro sanguinoso della rivoluzione, gridava dalla tribuna: noi non vogliamo giudicare il re, vogliamo ammazzarlo». Cfr. S. Satta, <em>Il mistero del processo</em>, op. cit., il primo capitolo intitolato “<em>Il mistero del processo</em>”, pp. 11-16 (si tratta, in realtà, del testo di una conferenza tenuta all’Università di Catania il 4 aprile 1949).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> “Discorso al popolo” in C. Michelstaedter, <em>La melodia del giovane divino</em>, Milano, Adelphi, 2010, pp. 86-88.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Rispondere al quesito non è semplice perché, sul piano filosofico e letterario, risulta che l’attenzione di Michelstaedter oscillasse tra la teoria della resistenza non violenta di Tolstoj e quella della violenza rivoluzionaria, da praticarsi con il mezzo dello sciopero, di George Sorel, autore, come noto, delle <em>Riflessioni sulla violenza</em>, apparse in Francia nel 1908 e pubblicate in Italia nel 1909. Cfr. sul punto S. Campailla, <em>Un’eterna giovinezza</em>, op. cit., pp. 233-237, 257-258. Di Tolstoj restano celebri le lettere a Gandhi (liberamente consultabili anche in rete), mentre per Sorel e le sue <em>Riflessioni sulla violenza</em> cfr. G. Sorel, <em>Scritti politici. Riflessioni sulla violenza. Le illusioni del progresso. La decomposizione del marxismo</em>, Torino, Utet, 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> In questo senso, ad esempio, Antimo Negri, il quale contesta senz’appello Michestaedter, che, a suo avviso,  proporrebbe un’idea della vita distruttiva e senza speranza, dove la sola via d’uscita è una fuga verso il nulla. Secondo Negri, al contrario, il nostro posto «…è nella città, nel mondo del lavoro. Non c’è ideologia «antilavoristica» che tenga: il nostro compito resta quello di fare più giusta la città, più umano il mondo del lavoro, non di uscirne fuori, di abbandonarlo» crf. A. Negri, <em>Il lavoro e la città. Un saggio su Carlo Michelstaedter</em>, Roma, EL edizioni lavoro, 1996, p. 81-82.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Come, ad esempio, sembrerebbe sostenere Fabrizio Meroi, nella voce Treccani dedicata al giovane filosofo: cfr. F. Meroi, <em>Carlo Michelstaedter</em>, in Enciclopedia Italiana. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero: filosofia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, pp. 632-639.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Frammento eracliteo apposto da Michelstaedter in calce ad un suo autoritratto del maggio 1910.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> «Ma gli uomini questo temono più della morte accidentale: temono più la vita che la morte: rinunciano volentieri ad affermarsi nei modi determinati purché la loro rinuncia abbia un nome, una veste, una persona per cui si conceda loro un futuro quanto più vasto – una crisi quanto più lontana  e certa per altrui forza – e nello stesso tempo un compito quanto più vicino: un’attività che fingendo piccoli scopi conseguibili via via in un vicino futuro, dia l’illusione di camminare a chi sta fermo…» (citazione tratta da <em>La Persuasione e la Rettorica</em>, op. cit., 1982, p. 129).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Carlo Michelstaedter aveva due sorelle, Elda e Paula, l’unica sopravvissuta della famiglia. Elda morirà nel campo di concentramento di <em>Ravensbrück</em> nel dicembre 1944.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Il marito, Alberto, morirà, invece, nel ’29, a Gorizia, di morte naturale. Nipote di Isaac Samuel Reggio, rabbino coltissimo della comunità ebraica goriziana, Alberto fu agente di commercio, cambiavalute e, annessa Gorizia all’Italia, direttore dell’agenzia goriziana delle Assicurazioni Generali. Molto attivo nella vita culturale della città, fu presidente del Gabinetto di lettura, vicepresidente della Società del teatro Giuseppe Verdi e vicepresidente della Società filologica friulana, nonché delegato della Società Dante Alighieri (per ulteriori notizia cfr. www.dizionariobiograficodeifriulani.it).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Anche per Gino Michelstaedter si trattò di suicidio: aveva 32 anni e si uccise con un colpo di pistola alla nuca nella sua casa di Manhattan. Le cronache newyorkesi, come scoperto di recente da Sergio Campailla (S. Campailla, <em>Un’eterna giovinezza</em>, op. cit., pp. 204-205), parlarono esplicitamente di suicidio: non si sa, invece, se la famiglia, nell’immediatezza della notizia dell’evento, fosse a conoscenza della vera causa della morte e se, anche al fine di evitare scandali nella piccola realtà provinciale goriziana, decise di tenere nascosta la verità, cercando di accreditare la tesi dell’incidente. Certamente la causa reale non può non essere stata conosciuta dallo zio materno di Gino, Giovanni Luzzatto, anch’egli emigrato a New York e in contatto con il nipote (che risulta aver lavorato nella ditta dello zio).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Il gesto fu compiuto con la pistola di uno dei suoi più cari amici goriziani, Enrico Mreule (1886-1959). Mreule era partito l’anno prima per l’Argentina con l’idea di fare il <em>gaucho</em>, ma in realtà in cerca di una nuova vita, quasi a voler assecondare quell’impulso di libertà e di rottura degli schemi sociali (accentuati da quella che era la piccola realtà provinciale goriziana), che tante volte, assieme a Carlo e all’altro amico del cuore, Nino Paternolli, avevano teorizzato e approfondito nelle lunghe chiacchierate adolescenziali. Sulla straordinaria figura di Enrico Mreule cfr. C. Magris, <em>Un altro mare</em>, Milano, Milano, 1998.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Riferimenti in S. CAMPAILLA, <em>Un’eterna giovinezza. Vita e mito di Carlo Michelstaedter</em>, op. cit. pp. 292-293.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Giovanni Paternolli (1888-1923, detto Nino) fu il titolare della prestigiosa libreria e tipografia di Gorizia che, negli anni, divenne un centro di promozione culturale della vita cittadina. Anche la sua è una scomparsa che vale la pensa raccontare. Appassionato di alpinismo, morì prematuramente all’età di trentacinque anni nella valle Tribussa in compagnia dell’amico Ervino Pocar (famoso germanista e traduttore italiano), durante un’escursione. La disgrazia, a detta dello stesso Pocar, fu in sé inspiegabile: infatti, all’imbocco di un tratto difficile, all’amico che lo invitava a desistere Paternolli avrebbe risposto: “Ah no, caro, di qua non torno indietro, ti assicuro io”. Poco dopo precipitava in un dirupo senza un grido (cfr. <a href="http://www.dizionariobiograficodei">www.dizionariobiograficodei</a>friulani.it).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Su Enrico Mreule si rinvia alla nota 41.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Sul tema si rinvia alla nota 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> N. Paternolli, <em>Carlo Michelstaedter in una lettera inedita di Nino Paternolli</em>, Studi Goriziani, Rivista della Biblioteca statale isontina di Gorizia, XXXIII, 1963, pp. 93-94.</p>
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		<title>Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a></p>
<p>L&#8217;Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà (Giuseppe Mazzini)   IL RISORGIMENTO PERDUTO Tra centralismo amministrativo e autonomie                                                                                         (di Federico Casu[1])   SOMMARIO: 1. Cavour &#8211; 2. Il contro-Risorgimento &#8211; 2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica &#8211; 3. Autonomia e centralismo: cenni introduttivi &#8211; 3.1. (segue)  L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a></p>
<div style="text-align: right;"><em>L&#8217;Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà</em><br /> <em>(Giuseppe Mazzini)</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>IL RISORGIMENTO PERDUTO</strong><br /> <strong><em>Tra centralismo amministrativo e autonomie</em></strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>                                                                                        </strong><em>(di Federico Casu</em><a href="#_ftn1" title=""><em><strong>[1]</strong></em></a><em>)</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;">SOMMARIO: 1. Cavour &#8211; 2. Il contro-Risorgimento &#8211; 2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica &#8211; 3. Autonomia e centralismo: cenni introduttivi &#8211; 3.1. (segue)  L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione periferica statale e di quella locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia &#8211; 3.2. (segue) Il dibattito su centralismo e autonomie in occasione del centenario dell&#8217;unità &#8211; 4. Considerazioni conclusive &#8211; 5. Indicazioni bibliografiche. </div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  <br /> <strong>1.- Cavour</strong><br />  <br /> Poco prima delle 7 del mattino di giovedì 6 giugno 1861 il Presidente del Consiglio dei Ministri del neonato Regno d&#8217;Italia moriva, a 50 anni, nel palazzo di famiglia al centro di Torino.<br /> Difficilmente Cavour avrebbe potuto pensare che di lì a qualche decennio molte strade e piazze del Paese avrebbero ricordato il suo nome a fianco di chi in vita egli aveva aspramente avversato, i vari Mazzini e Garibaldi per intenderci; difficilmente, insomma, avrebbe potuto immaginare che la toponomastica sarebbe riuscita ad unire coloro che si erano combattuti sulle pagine dei giornali, nelle aule del Parlamento, nei salotti della nobiltà e dell&#8217;alta borghesia, nelle riunioni segrete o nelle comunicazioni agli intendenti generali e nei dispacci diplomatici.<br /> Le cronache dell&#8217;epoca raccontano di una città attonita e colpita dall&#8217;improvvisa scomparsa, prima di tutto fisica, di una persona che viveva quotidianamente il piccolo spazio urbano della Capitale tra i caffè del centro, le case dell&#8217;alta società, le sedi diplomatiche, palazzo Carignano (sede della Camera dei deputati), palazzo Madama (che ospitava il Senato), palazzo reale e il palazzo delle regie segreterie di Stato, attualmente sede della prefettura.<br /> Sappiamo che il giorno prima, alla nove di sera circa, il re si recò in visita al malato, passando da una porticina secondaria della residenza della famiglia Cavour al fine di evitare i molti cittadini che ne occupavano androni e scale.<br /> E dobbiamo immaginarlo quel palazzo e le sue finestre dalle quali giungeva sulla via una luce diversa da quella che siamo abituati a vedere nelle nostre abitazioni, così come diversa era la luce, flebile, delle strade e piazze attigue già raggiunte dai fanali a gas.<br /> E chissà i pensieri di Vittorio Emanuele II nel breve tragitto da palazzo reale e palazzo Cavour, chissà se la mente del sovrano guardasse più al passato &#8211; fatto anche di rancori per un uomo che tanto aveva contrastato la sua relazione sentimentale con la &#8220;<em>Bella Rusìn</em>&#8221; o, prima ancora, la scelta di stipulare l&#8217;armistizio di Villafranca &#8211; oppure più al futuro e alla domanda, alquanto cinica in quel momento, su chi avrebbe potuto sostituire il suo primo ministro alla guida del governo.<br /> La commozione fu grande in patria e all&#8217;estero. Ma poi quale patria? Il Piemonte, il borgo di Leri e le campagne del vercellese? I comuni di Grinzane e Santena? Oppure la parola «patria» era un qualcosa che richiamava anche la Lombardia, a lungo bramata dai Savoia, la Toscana, le Romagne o il lontano Sud che Cavour, per inciso, non aveva mai conosciuto e che, in questo senso, era ricambiato dalla gente comune che, all&#8217;alba di quel 6 giugno, a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Salerno o Napoli iniziava una nuova, faticosa, giornata? <br /> E siccome Torino ospitava, in quanto Capitale, tutta la classe dirigente e l&#8217;alta burocrazia centrale dello Stato, è anche molto probabile che nei pensieri dei più importanti esponenti del grande partito liberale, che aveva seguito lo statista piemontese nell&#8217;avventura dell&#8217;unificazione, così come nelle teste dei politici dell&#8217;opposizione parlamentare, dei prefetti, degli alti ufficiali dell&#8217;esercito e della marina, dei segretari generali e dei direttori generali dei ministeri, che magari a Cavour erano debitori di brillanti carriere,  riecheggiasse la domanda: «E adesso che succede?».<br /> Insomma, è possibile che non pochi protagonisti dell&#8217;epoca abbiano avuto la sensazione che la morte avesse improvvisamente interrotto oltre la vita di un uomo &#8211; amato e odiato come tutti i politici che diventano tanto potenti da essere temuti &#8211; anche la trama di progetto di cui solamente Cavour conosceva gli sviluppi futuri e le azioni per realizzarlo.<br /> Alcuni mesi prima di morire, egli pronunciava alla Camera dei deputati, nella seduta del 27 marzo &#8211; la seduta famosa per il motto «Libera Chiesa in libero Stato» &#8211; queste parole:<br />  <br /> «Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile; noi vogliamo la libertà economica; noi vogliamo la libertà amministrativa; noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza; noi vogliamo tutte le libertà politiche compatibili col mantenimento dell&#8217;ordine pubblico; e quindi, come conseguenza necessaria di quest&#8217;ordine di cose, noi crediamo necessario all&#8217;armonia dell&#8217;edifizio che vogliamo innalzare, che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato»<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br />  <br /> Ora, cos&#8217;era questo principio etico, politico, giuridico, economico e religioso che Cavour chiamava «libertà» e come lo avrebbe attuato se avesse avuto il tempo di farlo?<br /> Sarebbe, ad esempio, riuscito nell&#8217;intento di accompagnare la nascita di un grande partito cattolico moderato disponibile ad entrare nel gioco delle dinamiche parlamentari? Sarebbe, in altri termini, riuscito a parlamentarizzare la c.d. questione romana? E se ciò si fosse realizzato, avrebbe l&#8217;Italia conosciuto una fisiologica alternanza di forze politiche ed evitato, così, gli effetti perversi del trasformismo, protrattosi fino al periodo repubblicano e che pure Cavour aveva contribuito a far nascere con l&#8217;esperimento del «connubio» nel 1852?<br /> E quale «libertà» avrebbe concretamente attuato, al di là dei proclami ideologici, nei rapporti economici di classe in riferimento alle masse agrarie e contadine?<br /> E con il Mezzogiorno, con la grande questione meridionale, quale «libertà» avrebbe difeso, specie dinnanzi al fenomeno del brigantaggio? Avrebbe senza esitazioni, come poi avvenne, difeso gli interessi della classe liberale che al Sud come al Nord aveva sostenuto il progetto unitario?<br /> E sull&#8217;autonomismo, che Cavour propugnava, quali sorti avrebbero avuto i progetti regionalistici di Farini e Minghetti; che fisionomia avrebbe avuto l&#8217;amministrazione dello Stato ed il sistema ordinamentale degli enti locali?<br />  <br /> <strong>2. Il contro-Risorgimento</strong>        <br />  <br /> Su queste e altre questioni storici, economisti e giuristi hanno tentato, negli anni, analisi di grande respiro e dai contenuti ancora in parte attuali, anche se non vanno sottaciuti i continui progressi della ricerca accademica impostata sulla base di aggiornate metodologie.<br /> In particolare, in coincidenza con il centenario della nascita dello Stato italiano si è potuto assistere ad una fase di notevole vitalità nel campo degli studi sul Risorgimento di cui sono stati, nel complesso, riconosciuti gli aspetti positivi, in termini di modernizzazione sociale ed economica del Paese, anche se non sono mancate interessanti riletture critiche su alcune pagine agiografiche del processo di unificazione nazionale che la tradizione aveva tramandato.<br /> E&#8217; noto, viceversa, come altrettanto non sia accaduto nel 2011, in occasione del centocinquantesimo, quando, a fronte di una certa timidezza culturale e di una sorta di ritrosia istituzionale a festeggiare la ricorrenza, sono giunti al Risorgimento attacchi polemici, talvolta feroci, in chiave antiunitaria, molto spesso velati da coloriture neo-borboniche o neo-papaline.<br /> Da quel momento è andata, più precisamente, montando una narrazione antistorica, amplificata dalla rete con una incisiva strategia comunicativa &#8211; alla quale intellettuali ed accademici hanno cercato di reagire, anche se non sempre in modo efficace &#8211; volta a indebolire il valore positivo dell&#8217;unità nazionale.<br /> Ma se, per ipotesi, l&#8217;obiettivo, che ha ispirato questi tentativi di natura revisionista, fosse stato quello di mettere in crisi il concetto stesso di Risorgimento, esso può, col senno di poi, considerarsi fallito poiché gli effetti si sono rivelati opposti a quelli auspicati.<br /> A quest&#8217;ultimo riguardo, possono ancora risultare utili le riflessioni che Ernesto Ragionieri sviluppava, con ben altri e più nobili intenti scientifici, nell&#8217;articolo, pubblicato nel 1964 nella rivista <em>Studi Storici</em>, intitolato <em>Fine del «Risorgimento»? Alcune considerazioni sul centenario dell&#8217;unità d&#8217;Italia</em>.<br /> In quella circostanza, lo storico di Sesto Fiorentino, nel tentativo di fare un bilancio dei tre anni di celebrazioni del centenario, riteneva di aver individuato, in alcune tendenze della coeva storiografia, il positivo tentativo di approcciare il tema del Risorgimento in termini quanto più possibile obiettivi, disancorandolo dalle secche della retorica e dai vecchi schematismi della polemica liberale, di stampo crociano, democratica e fascista, per inserirlo nel più ampio contesto degli studi sulle grandi rivoluzioni borghesi dell&#8217;Ottocento.<br /> Proprio in questa direzione, ben si inseriva, ad esempio, l&#8217;opera di Eric J. Hobsbawm, <em>The Age of Revolution. Europe 1789-1847</em>, o, in Italia, di Emilio Sereni sulla funzione del mercato nazionale o del Salvatorelli sulla questione meridionale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Riteneva, più in generale, il Ragionieri che la ricerca di ispirazione marxista avrebbe potuto fornire validi modelli di analisi a supporto del progresso degli studi nella direzione di un «distacco» dal Risorgimento; modelli che, al di là degli assunti ideologici di riferimento, sarebbero potuti risultare utili anche alla storiografia di impostazione liberale o cattolica.<br /> Egli, dunque, osservava:<br />  <br /> «Da ciò che si è detto risulterà, crediamo, abbastanza chiaro quanto il «distacco» dal Risorgimento sia lontano dal «revisionismo risorgimentale». In primo luogo perché non deve essere legittimata la fortuna di un termine che, mutuato per mimetismo dalla controversia sulle responsabilità nello scatenamento della prima guerra mondiale, si è poi diffuso in Italia particolarmente dopo il 1936 per assimilazione al termine coniato nei primi anni di questo secolo come definizione negativa dei tentativi di revisione del marxismo. E ancora di più perché la categoria «revisionismo risorgimentale» tende a reintrodurre paradossalmente una forma di nominalismo storiografico, puntuale risvolto di quell&#8217;altro nominalismo storiografico, il sussistere del quale abbiamo visto provocare un disagio largamente diffuso».<br />  <br /> Ora, applicando le riflessioni del Ragionieri ai recenti tentativi revisionisti, in gran parte di matrice non storiografica, si può sostenere che alcune operazioni culturali di impronta antiunitaria, declinate negli ultimi anni attraverso la pubblicazione di opere a carattere divulgativo o alcune produzioni cinematografiche e teatrali, hanno finito per legittimare ancora di più il Risorgimento, dandogli nuovo lustro e un&#8217;ampia visibilità.<br /> E tuttavia, vale la pena tentare di comprendere le ragioni di questa tendenza neo-revisionista, evitando l&#8217;errore di banalizzarla derubricandola a fenomeno folcloristico o, peggio ancora, a prodotto di una sottocultura figlia della globalizzazione e della conseguente crisi degli Stati, troppo presto dati per morti, e dei connessi processi politici di identificazione nazionale.<br /> Si può, allora, osservare come il binomio revisionismo/contro-revisionismo risorgimentale consenta di individuare, nella storia del Paese, precisi periodi di forte polemica riguardanti la struttura dello Stato e i rapporti di forza e di egemonia economica e culturale fra classi e rispettivi gruppi dirigenti.<br /> E così, poco dopo la nascita del Regno d&#8217;Italia, revisionisti furono coloro che, contestando il Risorgimento, criticavano in realtà le modalità concrete con le quali si era andato edificando il nuovo Stato e, in definitiva, la loro estromissione da consolidate posizioni di privilegio o dai nuovi assetti del potere politico in via di formazione. Erano, dunque, revisionisti le vecchie élites al seguito delle case regnanti dei vecchi Stati della penisola oramai scomparsi e buona parte del clero cattolico, ma lo erano anche gli esponenti di quel partito democratico che con Mazzini, Pisacane, Garibaldi aveva tentato di riorientare il processo risorgimentale rispetto alla direzione voluta da Cavour e dai moderati. Contro-revisionisti erano, viceversa, gli esponenti di quel grande partito liberale che, da Torino, ma con l&#8217;appoggio di ampi settori della borghesia italiana, avevano governato e portato a termine il processo di unificazione nazionale.<br /> Dinamiche simili possono rinvenirsi durante la turbolenta fase dell&#8217;ingresso dell&#8217;Italia nella prima guerra mondiale oppure con l&#8217;avvento del fascismo, che segnò un altro dei periodi di transizione nella storia del nostro Paese.<br /> Negli anni &#8217;20 e &#8217;30 del XX secolo, infatti, il Risorgimento divenne nuovamente terreno di scontro tra chi, mettendo in discussione consolidate interpretazioni, intendeva legittimare un cambio di regime politico e costituzionale e chi, viceversa, difendendo quelle interpretazioni, avversava ogni tentativo di modificare le strutture dello Stato liberale: era, dunque, revisionista <em>L&#8217;Italia in cammino </em>di Gioacchino Volpe e contro-revisionista la <em>Storia d&#8217;Italia </em>di Benedetto Croce, così come revisionista era il <em>Manifesto degli intellettuali fascisti </em>di Giovanni Gentile e contro-revisionista quello degli intellettuali antifascisti ancora una volta di ispirazione crociana.<br /> Il periodo costituente fu un altro di quei passaggi fondamentali che vide, nella veste di revisionisti, coloro che, addossando al Risorgimento colpe invero non sue fra le quali l&#8217;avvento del fascismo, intendevano sostituire al mito risorgimentale quello della resistenza, e, nelle parti dei contro-revisionisti, tutti quelli che, al contrario, sostenevano che la resistenza e la liberazione dell&#8217;Italia andassero considerate come un nuovo Risorgimento e il fascismo una parentesi contro la quale i vecchi liberali avevano tentato, anche se invano, ogni possibile reazione.<br /> Persino la polemica a distanza tra Rosario Romeo e le tesi gramsciane sul Risorgimento può essere letta in termini di dialettica tra contro-revisionisti e revisionisti, in un periodo storico dove lo scontro ideologico, in piena guerra fredda, era ancora forte in un Italia e in un&#8217;Europa divise dalla politica dei due blocchi.<br /> In tale contesto, dunque, che lettura dare alle nuove tendenze revisioniste sviluppatesi nel corso del ventennio a cavallo tra il XX e il XXI secolo?<br /> Per tentare una risposta va, prima di tutto, messo in rilievo che anche quel periodo ha rappresentato una fase di transizione e gli osservatori più attenti lo hanno con precisione messo sin da subito in evidenza; una transizione che ha investito i consolidati assetti politici ed economici della c.d. prima repubblica a seguito della caduta dei partiti tradizionali, implosi non solo per le inchieste giudiziarie dei primi anni &#8217;90, ma anche in conseguenza della fine della guerra fredda emblematicamente rappresentata dalla caduta del muro di Berlino.<br /> E così, la crisi delle istituzioni, la ricerca di nuovi modelli di governo e il declino economico del Paese hanno alterato il patto di convivenza fra le classi dirigenti che, a seguito del miracolo economico, aveva assegnato a quelle del nord un ruolo di protagoniste nella conduzione degli affari economici e a quelle del sud una prevalente egemonia nelle istituzioni e nella burocrazia dello Stato.<br /> Quel patto, però, è saltato ed è verosimile pensare che il Risorgimento, con la classica dicotomia tra revisionisti e contro-revisionisti, sia ancora una volta divenuto il terreno di scontro tra élites. Più nel dettaglio, quando il nord ha iniziato a rivendicare un proprio ruolo pure all&#8217;interno delle strutture dell&#8217;apparato istituzionale ed amministrativo dello Stato e il sud ha reagito per conservare quote di potere acquisto, in entrambi i casi è iniziata una narrativa di stampo revisionista che, anche se con letture diametralmente opposte, ha letteralmente messo sotto accusa il processo di unificazione nazionale con una forza d&#8217;urto senza precedenti alla quale si è, con molte difficoltà, cercato di fare argine.<br /> E ora che le classi dirigenti del nord sono tornate ad assumere una posizione simile a quella avuta a seguito dell&#8217;unità, ovvero a conseguire la titolarità di una posizione egemonica non più solo economica, ma anche politica ed istituzionale, il revisionismo ha continuato sì a soffiare, ma con voce più flebile e solo da sud.<br /> Ed ecco, quindi, le polemiche neoborboniche nei confronti del Risorgimento dietro alle quali, per quanto inaccettabili dal punto di vista storiografico, è possibile scorgere, fra gli altri messaggi, anche una richiesta di ascolto per le tante difficoltà del Mezzogiorno e una difesa identitaria di parti del Paese che si sono sentite trascurate.<br />  <br /> <strong>2.1. I contenuti della narrazione neoborbonica</strong><br />  <br /> Ma qual è il filo conduttore di questa narrazione polemica? A quali miti essa si richiama?<br /> Il primo e il più importante è che il Mezzogiorno, prima della conquista militare ad opera dei piemontesi, fosse un territorio economicamente prospero e che il Regno delle Due Sicilie poggiasse su solide basi di consenso sociale da parte di una comunità stretta attorno ad una monarchia, quella dei Borbone, illuminata ed aperta al progresso; e che solo in seguito all&#8217;unità sarebbero iniziati i guai: la perdita di competitività economica di alcune aree del Paese, prima caratterizzate dalla presenza di una rete vitale di opifici e aziende agricole, e la nascita della c.d. questione meridionale.<br /> Di contro, la storiografia ha cercato di dimostrare l&#8217;infondatezza di queste che potrebbero essere definite, nel contesto della narrazione neoborbonica, delle &#8220;verità rivelate&#8221;.<br /> E&#8217; stato, infatti, osservato che la dinastia tutto fosse fuorché aperta al progresso, se si considera che il grande re Ferdinando II &#8211; che con molta intelligenza e fiuto politico aveva cercato di traghettare il proprio regno nei mari burrascosi delle rivoluzioni borghesi &#8211; considerava il principio assolutistico, riaffermato con il congresso di Vienna, uno dei capisaldi della propria azione di governo.<br /> Non si può, infatti, dimenticare che quello stesso re, dopo una fase di modernizzazione delle strutture amministrative dello Stato, portata avanti anche grazie al lungimirante recupero di quei settori più avanzati della società che avevano espresso la &#8220;classe dirigente&#8221; durante il periodo napoleonico e murattiano, aveva poi deciso di chiudersi a riccio rispetto alle istanze provenienti dai settori del liberalismo europeo, cercando la protezione internazionale da parte dei baluardi della conservazione, ovvero dell&#8217;Austria e della Russia.<br /> Un re che a Luigi Filippo d&#8217;Orléans, che da Parigi, poco dopo la sua incoronazione, lo sollecitava a promuovere riforme in senso liberale, rispondeva con queste parole: «Al mio popolo non serve pensare: mi occuperò io del suo benessere e della sua dignità»; un re che senza esitazioni soffocò la rivoluzione del &#8217;48, dopo avere per primo, fra tutte le case regnanti della penisola italiana, concesso una costituzione che poi, in un secondo momento, sconfessava, perdendo così l&#8217;occasione storica di rivaleggiare con il Piemonte per la <em>leadership</em>, in Italia, della rivoluzione liberale.<br /> Si tratta, peraltro, di un mito che non tiene conto del fatto che il Regno delle Due Sicilie più che crollare sotto i colpi dell&#8217;esercito di Garibaldi, il c.d. «esercito meridionale» (che proprio perché «meridionale» era composto anche di sudditi dei Borbone) e dell&#8217;esercito piemontese di Vittorio Emanuele II, implose dall&#8217;interno per la scelta di quei gruppi dirigenti i quali, aderendo alla rivoluzione liberale, aderirono anche al progetto unitario che proprio quella rivoluzione mirava ad attuare nel concreto, sotto il profilo giuridico ed economico, secondo il disegno moderato voluto da Cavour.<br /> E non si ricorda mai abbastanza il fatto che Francesco II, che sul Volturno e durante l&#8217;assedio di Gaeta recuperò parte della dignità perduta, su cui la propaganda borbonica elaborò l&#8217;immagine di un re vittima delle trame sabaude, fu, in realtà, tradito dai suoi più stretti collaboratori, a iniziare da quel Ministro di Polizia, l&#8217;avvocato Liborio Romano, che smantellò il sistema di controllo amministrativo dello Stato, in questo modo indebolendolo, e tramò con Cavour per tentare di &#8220;sfilare&#8221; a Garibaldi la conduzione della rivoluzione meridionale, passando per Luigi di Borbone, conte dell&#8217;Aquila, zio del re e, quel che è più grave, comandante generale della marina, fino ad arrivare  agli alti ufficiali dell&#8217;esercito, come il generale Nunziante, valido organizzatore e condottiero, nonché figlio di quel Vito Nunziante fucilatore di Murat, o come Francesco De Renzis, alfiere del genio militare dal 1854 che poi si arruolerà nell&#8217;esercito sabaudo.<br /> Ma la storiografia ha anche diffusamente dimostrato come il processo unitario, al di là di limiti e imperfezioni, abbia apportato benefici e non sciagure al tessuto economico del Mezzogiorno e, più in generale, dell&#8217;intero Paese. E qui i dati sono interessanti perché rendono l&#8217;idea delle condizioni del Sud prima e dopo l&#8217;unità.<br /> Guido Pescosolido ha, ad esempio, stimato che alla vigilia dell&#8217;unità il numero di comuni non raggiunti da strade carrozzabili fossero 280 su 330 in Sicilia e circa 1600 su 1800 nel Mezzogiorno continentale.<br /> Anche un&#8217;attenta analisi della rete ferroviaria consente di uscire dal mito di un regno progredito sotto il profilo infrastrutturale e questo solo perché la prima ferrovia effettivamente costruita in Italia, per volontà di Ferdinando II, fu la Napoli-Portici con una lunghezza di poco meno di 10 Km.<br /> Basti infatti pensare che il territorio italiano, all&#8217;alba dell&#8217;unità, vedeva la maggiore concentrazione del patrimonio infrastrutturale ferroviario nel territorio compreso tra il Piemonte, la Liguria e la Lombardia: in cifre, nel 1860 il Piemonte aveva 700 Km di binari a fronte dei 100 del Regno delle Due Sicilie, ma anche degli oltre 9.000 della Francia e dei 14.000 dell&#8217;Inghilterra.<br /> Anche i dati sull&#8217;analfabetismo confermano questa linea di tendenza: nel 1861, infatti, in Piemonte, Liguria e Lombardia il tasso di analfabetismo era pari al 50-54% contro l&#8217;87% del Mezzogiorno continentale, l&#8217;89% della Sicilia, il 78% dell&#8217;Emilia-Romagna, il 70% del Veneto, il 74% della Toscana e l&#8217;83-84% delle Marche e dell&#8217;Umbria.<br /> Nel suo complesso l&#8217;Italia, sempre nel 1861, aveva il 75% di analfabeti rispetto alla popolazione in età scolare, a fronte del 30% di Inghilterra e Galles, 40-50% di Belgio, Francia ed Impero asburgico, 20% di Prussia e Scozia e 10% della Svezia.<br /> Queste e ulteriori ricerche storiografiche hanno, inoltre, dimostrato, non solamente come non corrisponda al vero il fatto che lo Stato italiano sia nato dalla fusione a freddo di due sole partizioni territoriali, nord e sud, disomogenee quanto a sviluppo economico<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, ma che il divario, più che riguardare un fantomatico nord e un non meglio precisato Mezzogiorno, coinvolgesse nel suo complesso la nuova entità statale rispetto agli altri Paesi europei e che detto divario fu in parte attenuato proprio a seguito e in conseguenza dell&#8217;unità.<br /> Si pensi, solo, che nel 1861 il rapporto tra produzione siderurgica inglese e italiana fosse di circa 120 a 1, quando alla fine del Settecento era di soli 3 a 1, e che, sempre in quell&#8217;anno, il rapporto della produzione cotoniera fosse di 67 a 1. In numeri assoluti, al momento dell&#8217;unità, in Italia erano installati 450.000 fusi per la filatura del cotone, mentre l&#8217;Inghilterra ne aveva 30 milioni; 30.000, invece, le tonnellate annue di ferro prodotte nel nostro Paese quando gli inglesi ne producevano 3.700.000, livello che l&#8217;Italia raggiungerà solamente nel 1953.<br /> Più in generale, poco dopo l&#8217;unificazione, la composizione nazionale dei consumi energetici era ancora basata sulla legna da ardere e sulla forza idrica, mentre quella dei Paesi del nord e centroeuropei faceva prevalentemente perno sul carbone<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> In questo contesto, la storiografia ha chiarito che il processo unitario, ancorché aggravare, alleviò viceversa le condizioni economiche del Paese, creando anzi le condizioni, e Rosario Romeo lo ha dimostrato, per quell&#8217;accumulazione capitalistica che fu poi alla base dello sviluppo industriale dell&#8217;ultimo ventennio dell&#8217;ottocento.<br /> Furono, quindi, arrecati benefici anche al Mezzogiorno che nel 1887, rispetto al 1861, riusciva in parte a recuperare, rispetto al resto del territorio nazionale, il proprio <em>gap</em> in termini di dotazione di servizi sociali, strade e ferrovie. A quest&#8217;ultimo riguardo, è ancora Pescosolido ad evidenziare che le grandi isole, quasi del tutto prive di ferrovie, nel 1886 potevano contare su 893 Km di binari, mentre il Mezzogiorno continentale passava da 184 Km (1861) a 2698 (1886): nel suo insieme il Sud aumentava la sua dotazione infrastrutturale ferroviaria dal 7,3% al 33,2 %<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Non trova fondamento neppure la tesi, sostenuta da una certa letteratura, secondo la quale l&#8217;unità abbia consentito al Regno di Sardegna di risolvere i propri problemi di bilancio scaricando i costi del proprio debito sulle ricche e sane finanze del Regno delle Due Sicilie.<br /> In proposito, si può, infatti, osservare come l&#8217;asserito supporto delle finanze borboniche al bilancio del nuovo Stato non sia stato tale da risolverne le iniziali difficoltà economico-finanziarie se solo si considera che il Regno d&#8217;Italia iniziava la propria esistenza con un marcato <em>deficit</em> strutturale, derivante soprattutto dal pesante debito pubblico ereditato in conseguenze dei costi dell&#8217;unificazione, che le politiche rigoriste della destra storica avrebbero eliminato ma solo nel 1876.<br /> Sul debito pubblico, poi, già Giorgio Candeloro dimostrò come i bilanci dei vari stati italiani preunitari presentassero tutti una situazione di indebitamento sostenibile e come il debito pubblico del Piemonte fosse cresciuto esponenzialmente in conseguenze della sua politica unitaria, dei costi della guerra del &#8217;59 e di quelli per la campagna meridionale a seguito della spedizione garibaldina; e senza considerare, poi, le spese accumulate dai regimi luogotenenziali che, prima delle annessioni, avevano governato, in via transitoria, la Toscana, la Sicilia e il Mezzogiorno continentale.<br /> Al netto delle spese dell&#8217;unificazione, poi, il maggior debito pubblico del Piemonte rispetto a quello del Regno delle Due Sicilie va ricondotto alla politica liberale, di tipo espansivo, con la quale Cavour finanziava gli investimenti finalizzati, in gran parte, a potenziare le dotazioni infrastrutturali del Regno di Sardegna, che, ad unità avvenuta, divennero un patrimonio nazionale. Sul punto sono molto chiare le osservazioni di Luigi Einaudi secondo cui:<br />  <br />  «..la finanza borbonica provvedeva alle opere pubbliche atte a dare un incremento all&#8217;economia del paese entro i limiti dell&#8217;aumento spontaneo delle entrate al di sopra delle esigenze delle spese ordinarie, sì da far credere che l&#8217;opera fosse dovuta a generosità del sovrano; la finanza cavouriana non temeva di anticipare con prestiti l&#8217;incremento del gettito tributario o lo provocava con opere ferroviarie, di canali, di navigazione atte ad accrescere la produttività del lavoro nazionale&#038;<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>».<br />  <br /> Il secondo grande mito della narrazione neoborbonica si sostanzia nella tesi secondo la quale l&#8217;unificazione fu una vera e propria conquista militare del Mezzogiorno ad opera dei piemontesi, che portò in dono alle genti del Sud la repressione, gli stati d&#8217;assedio e la privazione della libertà.<br /> Fra le varie declinazioni di questa tesi vale la pena ricordare i fatti di Pontegandolfo e Casalduni del 14 agosto 1861 quando, su disposizione del generale piemontese Enrico Cialdini, reparti di bersaglieri si recarono in quei paesi, in territorio sannita, per un&#8217;operazione militare in risposta all&#8217;uccisione, giorni prima, di 44 soldati del regio esercito ad opera di bande di briganti<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Va osservato, per inciso, come simili metodi di contrasto al brigantaggio non fossero un&#8217;esclusività piemontese perché gli stessi Borbone, apprendendoli dai francesi<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, vi ricorrevano al fine di ripristinare condizioni accettabili di ordine pubblico. Un esempio furono i moti liberali del Cilento del 1828, duramente repressi da Francesco I e dal suo maresciallo Francesco Saverio Del Carretto, capo della gendarmeria reale, che cannoneggiò l&#8217;abitato di Bosco ed eseguì 23 condanne a morte, esponendo le teste degli insorti nelle zone circostanti come monito perché simili episodi non avessero più a ripetersi.       <br /> Ma al di là di come realmente siano andate le cose a Pontegandolfo e a Casalduni, i cui fatti, per la loro durezza, attirarono l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica e del parlamento, è interessante, in questa sede, notare come i sostenitori del revisionismo neoborbonico abbiano utilizzato termini e analogie con episodi della storia contemporanea che nulla hanno a che vedere con un&#8217;analisi quanto più possibile oggettiva del Risorgimento e del processo unitario.<br /> Ebbene, perché questa scelta?<br /> La risposta potrebbe essere cercata nella intenzione, da parte degli scrittori e degli intellettuali che hanno avallato una simile narrazione, di anteporre la «storia» a delicate valutazioni, di natura politica, tutte proiettate nel presente e finalizzate a dare voce ad un malessere ancora attuale di un Sud dimenticato e offeso nella sua dignità.<br /> Ed ecco che allora l&#8217;eccidio di Pontegandolfo e Casalduni è stato descritto in termini di «rappresaglia» attuata con il metodo della «decimazione» in modo non dissimile da quanto avvenne, a seguito dell&#8217;attentato di via Rasella, con l&#8217;eccidio delle Fosse Ardeatine e che i briganti siano divenuti partigiani impegnati in una lotta di liberazione poi perduta. Ed ecco ancora che il forte San Carlo di Fenestrelle, in Piemonte, dove un migliaio di <em>ex</em> soldati di Francesco II, dopo la resa di Capua nel novembre 1861, fu rinchiuso, è divenuto un <em>lager</em>, dove centinaia e centinaia di persone trovarono la morte, ma soprattutto è curioso che coloro che hanno tentato di confutare questa tesi, parlando di pochi decessi, siano divenuti dei «negazionisti» al pari di chi ha negato e nega l&#8217;olocausto<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Da un punto di vista più propriamente storico, invece, non va dimenticato che la repressione al brigantaggio, e le pagine buie che pure l&#8217;hanno caratterizzata, non possono oscurare il fatto che il nuovo Regno d&#8217;Italia, rispetto agli stati preunitari, abbia rappresentato un passo in avanti sulla via del progresso e del graduale riconoscimento delle libertà, insite nel costituzionalismo dell&#8217;ottocento, garantite da una monarchia temperata e da un sistema rappresentativo ancorché inizialmente molto limitato, essendo la Camera dei deputati espressione di una legislazione elettorale marcatamente censitaria<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Né va sottaciuto il fatto che nei momenti di transizione istituzionale o di crisi di regime ogni ordinamento giuridico statale, anche il più liberale e democratico, tende ad agire con la forza di fronte a minacce alla propria esistenza.<br /> E ciò è esattamente quello che fece il giovane Stato italiano per fronteggiare i disordini del Mezzogiorno, riconducibili come noto, in parte, a iniziative incoraggiate dai Borbone e appoggiate da alcuni Stati legittimisti, come quello pontificio, la Spagna e l&#8217;Austria, e, in parte, alle delusioni degli strati più poveri della popolazione per le promesse non mantenute fatte da Garibaldi che, risalendo la penisola, aveva lasciato intravvedere la speranza di un riscatto sociale per le masse contadine.<br /> Il brigantaggio fu questo e altro ancora, fu anche un fenomeno criminale, fu violenza perpetrata ai danni delle popolazioni, fu giustizia sommaria e fu arricchimento personale cercato con ogni mezzo da parte di capibanda non sempre animati da nobili ideali.    <br />  <br /> <strong>3. Autonomismo e centralismo: cenni introduttivi</strong><br />  <br /> Altro mito del revisionismo risorgimentale è quello dell&#8217;autonomia tradita da coloro che, per unificare la nazione, avrebbero «piemontesizzato» la penisola attraverso l&#8217;estensione ai territori del nuovo Stato del centralismo amministrativo; una scelta, tuttavia, pagata a caro prezzo perché, sempre secondo questo mito, essa avrebbe comportato il sacrificio delle istanze autonomiste del sud e creato le premesse per quel divario economico-sociale che va sotto il nome di questione meridionale.<br /> Eppure, in proposito, non si considera mai abbastanza il fatto che il modello centralista non sia stato ideato dai piemontesi ma dal regime napoleonico che, con l&#8217;occupazione militare dell&#8217;Italia ai primi dell&#8217;800, importò<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> il sistema prefettizio, ritenuto più efficiente perché in grado di eliminare quei diaframmi costituiti dai residui feudali dello stato assoluto e, così facendo, rendere l&#8217;azione dei pubblici poteri uniforme su tutto il territorio<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> e maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di controllo governativo sulle comunità e di modernizzazione delle stesse.<br /> Un modello che non solo i Savoia, ma anche i Borbone &#8211; tornati sul trono, come tutti i sovrani dei vecchi Stati italiani, dopo la sconfitta di Napoleone e il congresso di Vienna &#8211; dimostrarono di preferire, prevedendo la suddivisione dei rispettivi territori in circoscrizioni più o meno ampie affidate ad un governatore di nomina regia denominato intendente che altro non era se non, appunto, il prefetto.<br /> Il mito, peraltro, prosegue nel senso che tra il 1860 e il 1861 la classe dirigente italiana, ai fini dell&#8217;organizzazione amministrativa del nuovo Stato, in quel momento ancora in formazione, si sarebbe trovata a scegliere tra un modello centralista ed uno di stampo regionalista e che per una serie di motivi &#8211; i disordini nel Mezzogiorno, la disomogeneità sociale ed economica delle diverse aree geografiche della penisola, la forte resistenza al processo unitario opposta da alcuni settori della società, l&#8217;ostilità della Chiesa cattolica etc.. &#8211;  avrebbe preferito di accantonare i disegni di legge sull&#8217;ente regione, predisposti su impulso dei Ministri dell&#8217;interno Farini e Minghetti, e di estendere a tutto il regno la legislazione Rattazzi del 1859.<br /> Il mito non tiene, però, nella dovuta considerazione che i progetti regionalistici, quand&#8217;anche adottati, non avrebbero espunto né dall&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione statale, né dall&#8217;ordinamento degli enti locali il centralismo amministrativo e, con esso, l&#8217;insieme degli istituti di controllo governativo sugli atti dei comuni e delle provincie.<br /> In altri termini, nella visione dei riformatori, regionalismo e centralismo si configuravano come modelli tra loro compatibili e non già alternativi: il prefetto sarebbe sopravvissuto, avrebbe continuato ad essere il perno dell&#8217;amministrazione periferica dello Stato<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e ad esercitare il proprio controllo sugli enti locali<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, specie sugli atti del sindaco quale ufficiale di governo; e la regione, configurata come un consorzio di provincie, avrebbe avuto al suo vertice un governatore, di nomina regia: una sorta di super prefetto con compiti di coordinamento e amministrazione attiva sia per quanto concerne materie statali ad esso delegate, ivi compreso il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, sia su materie «proprie» della regione: bonifiche, istituti di istruzione superiore, archivi storici, accademie delle belle arti, lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti, argini e strade.     <br /> Certo, se i disegni Farini-Minghetti fossero stati approvati, l&#8217;ordinamento sarebbe pervenuto con largo anticipo, rispetto a ciò che poi avvenne con le riforme crispine, ad una ulteriore valorizzazione dell&#8217;autonomismo locale con l&#8217;elezione dei sindaci<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> e il distacco dell&#8217;ente provincia dal prefetto, che non avrebbe più avuto la presidenza della deputazione provinciale.<br /> Ma se ciò è vero, va anche sottolineato che quei progetti di riforma non avrebbero in ogni caso comportato l&#8217;abbandono del modello napoleonico in favore di quello inglese del <em>self-government</em>, cui pure Cavour e molti esponenti del partito liberale erano affezionati.          <br /> Né si può <em>a priori </em>sostenere che la scelta compiuta dalla classe dirigente italiana, in quel particolare momento storico, non sia stata in sintonia con le reali esigenze del paese.<br /> Al contrario, proprio il centralismo amministrativo potrebbe aver contribuito a creare le premesse per la formazione di quel grande mercato unitario, quale presupposto indispensabile per la modernizzazione e la crescita del Paese, che gran parte della borghesia italiana auspicava di realizzare mediante l&#8217;unità politica ed istituzionale dello Stato.<br /> Ed è anche verosimile che il centralismo sia divenuto, nei primi anni dell&#8217;unità, un imprescindibile fattore di stabilità economica e sociale, poiché in grado di proteggere, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche tramite il mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, le libertà costituzionali e, in primo luogo, la proprietà privata garantita sia dallo Statuto albertino<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> che dal Codice civile del 1865<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, anch&#8217;esso, come il sistema amministrativo, non a caso ispirato alla Francia napoleonica.<br /> Un mito, dunque, quello dell&#8217;autonomia tradita la cui «decostruzione» può essere tentata attraverso una sintetica analisi dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento degli enti locali e del dibattito sul centralismo amministrativo che caratterizzò gli studi sul centenario dell&#8217;unità.<br />  <br /> <strong>3.1. (segue) L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione periferica statale e di quella locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia</strong><br />  <br /> L&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione locale dal Regno di Sardegna al Regno d&#8217;Italia può essere sintetizzata in sette fasi<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> dalle quali emerge una continua dialettica fra due esigenze contrapposte del Governo centrale: la prima era di esercitare un controllo, più o meno incisivo, a seconda dei momenti storici, sugli enti periferici e la seconda di decentrare, per ragioni di efficienza e di economicità amministrativa, alcune funzioni di prossimità.<br /> Ne nascono così equilibri che, per quanto instabili, favoriscono uno sviluppo dell&#8217;autonomismo locale.<br /> La prima fase di questa evoluzione è rappresentata dalle regie costituzioni del 1770, adottate su impulso di Carlo Emanuele III di Savoia, che costituivano un aggiornamento, su varie materie, dell&#8217;ordinamento dello Stato così come stabilito dalle costituzioni del 1723 volute da Vittorio Amedeo II; alle costituzioni del 1770 si aggiunse poi il relativo regolamento del 1775.<br /> Questo insieme di disposizioni normative disciplinava, fra l&#8217;altro, anche i poteri e le competenze degli intendenti nell&#8217;ambito dei territori dello Stato.<br /> Diretti successori degli antichi intendenti di giustizia e di azienda, istituiti nel XV secolo e di derivazione francese, i nuovi intendenti rispondevano al centro non già all&#8217;amministrazione di pubblica sicurezza e degli affari interni, ma a quella delle finanze.<br /> Ma nonostante ciò, è in questa fase che questi funzionari iniziano a mutare le proprie caratteristiche ordinamentali perché da tecnici esperti in questioni eminentemente finanziarie divengono una figura più vicina all&#8217;intendente ottocentesco, che, come noto, non solo costituirà il perno dell&#8217;amministrazione periferica dello Stato, ma rappresenterà anche il primo nucleo di quelle funzioni amministrative attorno alle quali si svilupperà l&#8217;ente locale di primo e secondo livello per come noi oggi lo conosciamo, pur con tutti i dovuti distinguo e adattamenti derivanti dall&#8217;evoluzione secolare degli ordinamenti.<br /> E&#8217;, insomma, con queste riforme volute da Carlo Emanuele III che, esemplificando al massimo, il vecchio comune di ascendenza medievale, ancora sospeso fra modernità e antichi privilegi e istituti del diritto feudale, lascia spazio ad un ente più rispondente alle esigenze dello Stato, che ormai aveva necessità di strutture e uffici su cui non solo decentrare funzioni tipiche del Governo centrale, ma ai quali assegnare ulteriori competenze di prossimità al fine di soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento.<br /> Dunque, l&#8217;intendente sabaudo di fine settecento non solamente curava gli interessi della finanza locale, assicurando la corretta riscossione dei tributi, ma sovrintendeva all&#8217;attività giuridico-amministrativa delle comunità locali. Era, ad esempio, chiamato a nominare una prima volta i «consigli dei pubblici», composti dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri, da 2 a 6 a seconda dell&#8217;importanza delle città. A seguire, poi, i componenti dei predetti organi venivano scelti dagli stessi amministratori uscenti, ma con l&#8217;approvazione dell&#8217;intendente.<br /> La seconda fase dell&#8217;ordinamento amministrativo è, invece, segnata dalle regie patenti del 25 agosto 1842 approvate da Carlo Alberto e che suddividevano il territorio dello Stato in intendenze generali, rette da un intendente generale, e provincie<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, affidate ad intendenti e a loro volta suddivise in comuni.<br /> Gli intendenti generali, così come gli intendenti provinciali, non erano più dipendenti dall&#8217;amministrazione centrale delle finanze, ma da quella degli affari interni. In particolare, essi erano titolari di poteri simili a quelli del prefetto di dipartimento francese: rappresentavano il potere esecutivo e, in questa veste, erano coadiuvati da un consiglio d&#8217;intendenza, composto da due consiglieri<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Avevano, inoltre, poteri di vigilanza e controllo sui comuni.<br /> Con successiva regia lettera patente del 31 agosto 1843 fu, poi, stabilito che gli intendenti generali e quelli provinciali riunissero, una volta l&#8217;anno, nell&#8217;ambito della proprie circoscrizione, dei consigli composti dai principali proprietari e personaggi più ragguardevoli per esaminare gli interessi e i bisogni delle comunità.<br /> La terza fase fu, invece, inaugurata dalle lettere patenti del 30 ottobre 1847 e stabilizzata dal regio editto, di quello stesso anno, del 27 novembre: mentre le prime stabilivano che le intendenze generali assumessero la denominazione di divisioni e che il numero dei consiglieri che componevano i consigli d&#8217;intendenza dovesse essere aumentato, con il secondo veniva stabilito che il territorio del regno fosse suddiviso in comuni, provincie e divisioni.<br /> E&#8217; interessante notare, innanzi tutto, che con queste riforme carloalbertine la divisione, così come la provincia e il comune, cominceranno ad assumere una più marcata identità organizzativa e funzionale e una limitata capacità rappresentativa degli interessi delle comunità di riferimento; in altri termini, inizieranno a modellarsi non già solo in termini di diramazioni periferiche dell&#8217;amministrazione dello Stato, ma come veri e propri enti dotati di una personalità giuridica che nel corso dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento amministrativo dello Stato sabaudo andrà a rinforzarsi.<br /> Per quanto riguarda, più specificamente, il comune, va osservato che la sua amministrazione era affidata a un sindaco, coadiuvato da più vice sindaci, da un consiglio comunale e da un consiglio comunale di credenza.<br /> Il sindaco era capo dell&#8217;amministrazione comunale e rappresentante del Governo centrale nel proprio territorio. Era nominato dal re fra i componenti del consiglio comunale e durava in carica tre anni, potendo essere rieletto. Poteva, inoltre, essere sospeso con ampia discrezionalità dall&#8217;intendente generale anche se la sua rimozione era di competenza regia. I vice sindaci, che coadiuvavano il sindaco e lo sostituivano in caso di assenza o impedimento, erano, invece, nominati dall&#8217;intendente generale su proposta del sindaco medesimo.<br /> Quanto al consiglio comunale, esso era composto dal sindaco, dai vice sindaci, dai componenti del c.d. consiglio di credenza (si veda oltre) e dai consiglieri. Quest&#8217;ultimi, eletti su base censitaria<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, potevano variare da un numero di ottanta a venti a seconda della classe demografica e di importanza del comune<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Erano eleggibili, salvo alcune eccezioni, tutti i cittadini titolari del diritto di elettorato attivo.<br /> L&#8217;organo consiliare lavorava per tornate di 15 giorni ciascuna, ma prolungabili, in termini di durata, con deroga dell&#8217;intendente generale. L&#8217;inizio di ogni tornata veniva promossa dal sindaco con decisione approvata dal predetto intendente.<br /> Quali le sue competenze? Esso eleggeva i componenti del consiglio di credenza, nominava i maestri, i cappellani e i medici, deliberava sulle azioni giudiziarie coinvolgenti il comune, sui regolamenti di polizia urbana e rurale, sulle imposte comunali e sul bilancio<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Il consiglio di credenza, viceversa, era composto da un numero variabile di componenti<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> eletti dal consiglio comunale con il compito di deliberare nei casi di urgenza nella materie di competenza di quest&#8217;ultimo tra una tornata e l&#8217;altra. Un organo curioso, ai nostri occhi, il consiglio di credenza, ma che sembrerebbe rivestire un ruolo che, unitamente a quello del sindaco e dei suoi vice, potrebbe essere assimilato, pur con le dovute cautele, alle nostre giunte comunali. In altri termini, è come se nei comuni inizi a modellarsi il primo nucleo di un organo collegiale, sul modello delle nostre giunte comunali appunto, il quale, anche se ancora in forma embrionale, cerchi di guadagnare spazi di manovra nell&#8217;esercizio di poteri esecutivi contendendoli allo Stato e, quindi, ai suoi diretti rappresentanti ovvero agli intendenti e allo stesso sindaco.<br /> Ma le riforme del 1847 assegnavano importanti competenze anche alle provincie e alle divisioni.<br /> Le prime, elevate ad enti morali, erano affidate ad un intendente di nomina regia coadiuvato da un consiglio provinciale, a sua volta composto da soggetti nominati dal re, fra chi avesse più di 30 anni, per un terzo tra i sindaci della provincia e per i restanti due terzi tra i candidati proposti, <em>pro quota<a href="#_ftn26" title=""><strong>[26]</strong></a></em>, dai consigli comunali. I consiglieri restavano in carica per 5 anni, ma la rinnovazione dell&#8217;organo consiliare avveniva annualmente per un quinto dei suoi componenti. Esso era competente, fra l&#8217;altro, in materia di strade consortili, fiere e mercati, lavori pubblici (strade e opere idrauliche).<br /> Infine, le divisioni erano anch&#8217;esse enti morali dotate di personalità giuridica. Al vertice vi era l&#8217;intendente generale, di nomina regia, con compiti di rappresentanza governativa. In questa veste continuava ad essere affiancato dal consiglio d&#8217;intendenza, sorto già nella seconda fase, mentre in quella di rappresentante politico della divisione era coadiuvato da un consiglio divisionale e da un consiglio di credenza divisionale.<br /> Il consiglio era composto da delegati eletti, <em>pro quota<a href="#_ftn27" title=""><strong>[27]</strong></a></em>, dai consigli provinciali della circoscrizione divisionale; duravano in carica un anno ed erano rieleggibili. L&#8217;organo deliberava, fra le altre materie, sul bilancio della divisione presentato dall&#8217;intendente generale, in materia di rappresentanza alle liti e di classificazione delle strade. Alle sue riunioni potevano intervenire, ma senza diritto di voto, gli intendenti generali e gli intendenti delle provincie.<br /> Per il consiglio di credenza divisionale, invece, possono essere, in termini generali, richiamate le considerazioni fatte per il consiglio di credenza comunale. Antenato delle deputazioni provinciali quando, con la riforma Rattazzi del 1859, le provincie sostituiranno le divisioni<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, esso era composto da cinque membri eletti nel suo seno dal consiglio divisionale: il suo compito era quello di deliberare, in casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio divisionale nell&#8217;intervallo tra una tornata e l&#8217;altra.<br /> La quarta fase fu l&#8217;adozione, il 7 ottobre del 1848, della legge provinciale e comunale che, tuttavia, confermava nella sostanza il regio editto del 27 novembre dell&#8217;anno precedente. Degno, comunque, di nota è il fatto che il consiglio di credenza comunale mutasse denominazione in consiglio delegato, ma con ruolo e compiti simili, e che venisse soppresso il consiglio di credenza divisionale. Si stabiliva, inoltre, che i consiglieri provinciali e comunali venissero eletti dai titolari del diritto elettorale attivo per il rinnovo del consiglio comunale e che gli stessi durassero in carica cinque anni: dunque anche i consigli provinciali divenivano espressione di una rappresentanza diretta.<br /> La quinta fase coincide con l&#8217;adozione, nel 1859, della c.d. legge Rattazzi, dal nome del Ministro dell&#8217;interno del Governo Lamarmora succeduto al Governo Cavour, dimessosi in seguito all&#8217;armistizio di Villafranca<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> e allo scontro violentissimo tra il Presidente del Consiglio, contrario alla stipula del relativo trattato, e Vittorio Emanuele, invece favorevole alla cessazione delle ostilità con l&#8217;Austria.<br /> Si trattava di una riforma molto importante, che qualche giurista ha, tuttavia, definito un passo indietro nell&#8217;evoluzione dell&#8217;autonomismo locale subalpino<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> In sintesi, il regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702, modificava ancora una volta l&#8217;organizzazione territoriale dello Stato e, insieme ad essa, il sistema degli enti locali stabilendo, all&#8217;articolo 1, che il regno dovesse essere suddiviso in provincie, circondari, mandamenti e comuni.<br /> La provincia sostituiva la divisione e al suo vertice era posto un governatore, simile nel ruolo e nelle funzioni all&#8217;intendente generale. In luogo del consiglio d&#8217;intendenza esso era ora coadiuvato da un analogo organo denominato consiglio di governo.<br /> I circondari, viceversa, erano affidati agli intendenti.<br /> La legge ampliava, inoltre, la base elettorale dei consigli comunali e provinciali.<br /> Con riferimento ai comuni, poi, veniva abolita la figura dei vice sindaci e i consigli delegati assumevano la denominazione di giunte municipali, le quali vedevano tipizzati una serie di poteri, afferenti la sfera esecutiva, che andavano dalla formazione delle liste elettorali, alla predisposizione dei progetti di bilancio e a quella dei regolamenti da sottoporre al consiglio, alla leva militare, alla vigilanza in materia di polizia locale fino all&#8217;adozione di atti urgenti di competenza dell&#8217;organo consiliare. Sostanzialmente invariate, invece, le competenze dei consigli, diminuiti nel numero dei componenti e per i quali veniva affermato il principio della pubblicità delle sedute.<br /> Era, anche, previsto che presso ogni comune vi fosse un segretario e un ufficio comunale con la possibilità da parte di più comuni di avvalersi di uno stesso segretario e di un solo archivio (art. 11)<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. L&#8217;articolo 104, inoltre, continuava a prevedere in capo al re il potere di rimuovere il sindaco, mentre al governatore era riconosciuto quello di sospenderlo, ma in tal caso doveva riferirne immediatamente al Ministro dell&#8217;interno.<br /> Venivano, inoltre, in gran parte confermate le attribuzioni dei consigli provinciali (<em>ex </em>consigli divisionali) che, tuttavia, in controtendenza a quelli comunali e al fine di compensare la scomparsa dei consigli delle vecchie provincie (ora circondari) del precedente ordinamento, aumentavano la propria composizione numerica.<br /> La legge, inoltre, disciplinava i poteri di vigilanza e controlli da parte di intendenti e governatori nei confronti dei comuni e delle provincie: dal controllo sulla legittimità degli atti, alla possibilità di intervenire senza diritto di voto alle sedute dei consigli fino alla verifica della regolarità dei servizi comunali. In particolare, l&#8217;articolo 222 prevedeva, con una formula non molto dissimile nella sostanza dall&#8217;articolo 141, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 267 del 2000, che il re potesse sciogliere i consigli provinciali e comunali per gravi motivi di ordine pubblico.<br /> La sesta fase fu quella dei quattro disegni di legge predisposti da una sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita su impulso del Ministro dell&#8217;interno Farini, poi presentati alla Camera dei deputati, nella tornata del 13 marzo 1861, da Marco Minghetti suo successore.<br /> I progetti, afferenti alla ripartizione del regno e alle autorità governative, all&#8217;ordinamento comunale e provinciale, ai consorzi per causa di pubblica utilità e all&#8217;amministrazione regionale, non videro mai la luce, arenandosi nelle pieghe del dibattito parlamentare.<br /> Si trattava, in sintesi, di un pacchetto di riforme tra loro collegate, che ancora una volta andava alla ricerca di un difficile equilibrio tra un modello organizzativo di stampo centralista e le istanze autonomiste dei territori e che si inseriva coerentemente nel solco delle riforme che avevano accompagnato l&#8217;ordinamento sabaudo dal 1700 in poi.<br /> Il centralismo continuava ad ispirarsi ai principi dell&#8217;organizzazione napoleonica che i promotori ritenevano tipici non già solo dell&#8217;amministrazione del Regno di Sardegna, ma altresì di altri Stati preunitari. E infatti la relazione di accompagnamento al primo progetto di legge, recante <em>Repartizione del Regno e autorità governative</em>, così iniziava:<br />  <br /> «L&#8217;ordinamento del regno deve avere per base la repartizione territoriale. A questo fine provvede la legge presente, la quale si accosta a quella del regno italico dell&#8217;8 giugno 1805, ed alle leggi napoletane del 1° maggio 1816 e 16 aprile 1819&#038;»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br />  <br /> Si prevedeva, quindi, che il territorio venisse diviso in regioni, provincie, circondari e comuni.<br /> A capo di ogni regione veniva posto un governatore affiancato da un consiglio di governo, mentre le provincie erano affidate ad un prefetto, coadiuvato da un consiglio di prefettura, e i circondari a un viceprefetto.<br /> Il rapporto tra governatore, prefetto e viceprefetto, tutti di nomina governativa, era disegnato secondo i principi di una rigida gerarchia e i consigli di governo e di prefettura, cui si affiancavano le segreteria amministrative, costituivano il nucleo intorno al quale erano organizzati i rispettivi uffici periferici del governo.<br /> Verso questi uffici, poi, la legge prevedeva potessero essere decentrai poteri e competenze dei vari ministeri secondo criteri non molto lontani da quelli sulla cui base è stato costituito l&#8217;attuale ufficio territoriale del governo disciplinato dall&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, e dal d.P.R. 3 aprile 2006, n. 180<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Il governatore, ad esempio, oltre ad avere sotto la sua diretta dipendenza i servizi di polizia, di sicurezza pubblica e di amministrazione di competenza del Ministero dell&#8217;interno (art. 4) poteva compiere «..quegli atti che sono di competenza degli altri Ministeri, che gli sono attribuiti da leggi o regolamenti speciali, o che gli sono delegati dai ministri coi quali corrisponde&#038;» (art. 5)<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Il secondo dei quattro disegni di legge, invece, relativo all&#8217;ordinamento comunale e provinciale, apportava alcune novità di rilievo perché con largo anticipo &#8211; rispetto a quello che poi sarebbe realmente accaduto con le riforme di Crispi di fine &#8216;800 &#8211; mirava ad introdurre il carattere elettivo dei vertici dei due enti locali di primo e secondo livello.<br /> Relativamente ai comuni, era stabilito che il consiglio eleggesse il magistrato municipale (che avrebbe sostituito la giunta municipale), organo complesso costituito dal gonfaloniere (nuova denominazione del sindaco) e dai priori (quelli che noi oggi chiameremmo assessori). Norme particolari disciplinavano, poi, la facoltà da parte di più comuni di attivare procedure molto simili alle nostre unioni e fusioni.<br /> Per quanto concerne, invece, le provincie era previsto che il consiglio eleggesse al suo interno la deputazione che, a sua volta, avrebbe eletto un presidente: dunque il prefetto, secondo il progetto di legge, non sarebbe più stato a capo della provincia, con una conseguente notevole valorizzazione dell&#8217;autonomismo locale.<br /> A quest&#8217;ultimo riguardo, va, tuttavia evidenziato che l&#8217;intero Titolo V del regio decreto continuava a prevedere un potere di vigilanza e controllo da parte del governatore e del prefetto sugli atti degli enti locali e che tra organi consiliari e organi esecutivi non era previsto un rapporto di fiducia che consentisse ai primi di incidere sul mandato dei secondi, in altre parole, come diremmo noi, di sfiduciarli.<br /> Venivano, inoltre, specificati e potenziati i poteri, ampiamente discrezionali, di scioglimento dei consigli provinciali e comunali con la previsione del commissariamento prefettizio, istituto ancora disciplinato nel nostro ordinamento anche se con riferimento a una serie ipotesi più rigidamente tipizzate.<br /> Il terzo disegno di legge riguardava i consorzi obbligatori e facoltativi tra privati, enti pubblici, comuni e provincie.<br /> La relazione illustrativa, conscia delle difficoltà tecniche che una simile riforma avrebbe comportato, sotto il profilo dell&#8217;interpretazione e dell&#8217;applicazione normativa, evidenziava come l&#8217;istituto del consorzio avrebbe potuto:<br />  <br /> «&#038;aprire il campo a quei vantaggi economici e morali che derivano dall&#8217;associazione delle forze indirizzate ad un fine comune&#038;»<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />  <br /> Più nel dettaglio, mentre i consorzi obbligatori erano pensati per eseguire, conservare o gestire opere o servizi di pubblica utilità<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, quelli facoltativi, invece, erano funzionali «&#038;per qualsivoglia oggetto od istituto di pubblica o comune utilità, entro i limiti delle&#038;attribuzioni &#038;» dei partecipanti (art. 46)<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Ed è sui consorzi facoltativi che va appuntata l&#8217;attenzione per evidenziare quanto avanzato fosse, per l&#8217;epoca, questo progetto di riforma se solamente si pensa agli attuali istituti di partenariato pubblico-privato, come ad esempio i gruppi d&#8217;azione locale (GAL) per la gestione dei fondi comunitari.  <br /> Va, infine, osservato che in relazione al procedimento di costituzione del consorzio obbligatorio il disegno di legge affidava specifiche competenze decisionali al governatore e al prefetto soprattutto al fine di garantire la tutela degli interessi delle parti, pubbliche e private, coinvolte e di dirimere eventuali controversie.<br /> Ma era soprattutto il quarto disegno di legge, dedicato all&#8217;amministrazione regionale, a destare l&#8217;attenzione della classe politica, specie di quella parte che aveva fretta di completare il processo di unificazione nazionale senza eccessivi sconvolgimenti.<br /> Nelle intenzioni dei promotori, la regione doveva essere intesa come un ritorno a circoscrizioni amministrative più ampie, sul modello delle vecchie divisioni (superate dalla legislazione Rattazzi) e ciò per far fronte all&#8217;ampliamento territoriale del nuovo Stato in relazione al quale le piccole provincie non sarebbero state più in grado di garantire adeguati livelli di efficienza gestionale.<br /> Per il resto il nuovo ente era immaginato come un consorzio di provincie con a capo un governatore, di nomina regia, coadiuvato, oltreché dal consiglio di governo, per gli affari periferici dello stato, da una commissione eletta dai consigli provinciali.<br /> Era, inoltre, previsto che la commissione eleggesse nel proprio seno un presidente e un vicepresidente e che si suddividesse in due sezioni: l&#8217;una sull&#8217;istruzione pubblica e l&#8217;altra sui lavori pubblici. Essa, inoltre, ogni anno avrebbe dovuto eleggere fra i suoi componenti due assessori che avrebbero assistito il governatore « &#038;nel predisporre le materie da trattarsi nelle adunanze della commissione e nel curare l&#8217;effetto delle deliberazioni prese dalla medesima&#038;» (art. 13)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Il disegno di legge stabiliva, inoltre, il diritto del governatore di intervenire, senza diritto di voto, alle discussioni della commissione e di apportare, in caso di omissioni o ritardi, interventi sia di natura sostitutiva per garantire la regolarità dei servizi, che di natura correttiva al bilancio al fine di salvaguardare «..gli assegnamenti necessari per le  spese ordinarie&#038;» (art. 18)<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. <br /> Era, ancora, prevista la facoltà da parte del Ministro dell&#8217;interno di annullare le deliberazioni della commissione per vizi formali o per violazione di legge (art. 14)<a href="#_ftn41" title="">[41]</a> e del ministro del lavori pubblici di avocare a sé l&#8217;esame tecnico dei lavori da eseguirsi dalla regione, determinando le norme da osservarsi in tale esecuzione, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 16)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.     <br /> Al pari, quindi, di provincie e comuni essa era immaginata sia come ufficio periferico dello Stato che come ente autonomo, fornito di un proprio bilancio, e titolare di specifiche competenze in materie di istituti di istruzione superiore, archivi storici, accademie di belle arti e lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti e strade.<br /> La settima, ed ultima, fase di questo percorso si sviluppò a fronte del fallimento della riforma proposta con i quattro disegni di legge Farini-Minghetti.<br /> In un primo momento, quindi, il sopra citato regio decreto 23 ottobre 1859, n. 3702, già esteso alla Lombardia, fu gradualmente applicato ai territori dell&#8217;Emilia e della Romagna, alle Marche, all&#8217;Umbria e, dopo l&#8217;esperienza delle luogotenenze, tra il 1861 e il 1862, alla Toscana e al Mezzogiorno continentale ed insulare.<br /> Nel frattempo un regio decreto, il n. 250, adottato il 9 ottobre del 1861<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> stabiliva che i governatori e gli intendenti generali assumessero il titolo di prefetto, gli intendenti di circondario quello di sottoprefetto e i consiglieri di governo e di intendenza quello di consiglieri di prefettura.<br /> Il Parlamento, intanto, discuteva su quale assetto normativo dare al nuovo regno fino a quando, il 20 marzo del 1865, fu approvata la famosa legge n. 2248 che faceva propri alcuni disegni di legge che erano stati discussi dalle Camere su impulso governativo: fra questi vi era, appunto, quello sull&#8217;amministrazione provinciale e comunale<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>, che costituiva l&#8217;allegato A della 2248 e che sostanzialmente recuperava, stabilizzandoli, i contenuti della legislazione Rattazzi del 1859.<br />  <br /> <strong>3.2. (segue) Il dibattito su centralismo e autonomie in occasione del centenario dell&#8217;unità</strong><br />  <br /> E&#8217; proprio con riferimento al quadro descritto, in sintesi, nel paragrafo precedente che, nel corso delle celebrazioni per il centenario dell&#8217;unificazione nazionale, si sviluppò un intenso dibattito storiografico sulle tematiche del centralismo e dell&#8217;autonomismo.<br /> In pieno miracolo economico, lontana la stagione del terrorismo e ancora di più la crisi sistemica che l&#8217;Italia avrebbe conosciuto a partire dall&#8217;ultimo decennio del secolo scorso, nessuno ancora, fra i politici, gli intellettuali e gli studiosi, metteva in discussione il valore positivo della nascita dello Stato italiano.<br /> E pur tuttavia, in quegli anni, caratterizzati da un clima di generale ottimismo, non mancarono analisi critiche di grande respiro che, a leggerle oggi, restituiscono in controluce l&#8217;immagine di classi dirigenti attente alle grandi questioni, compresa quella meridionale, riguardanti la vita del Paese.<br /> Per tornare a quel dibattito storiografico, va evidenziato che esso fu in verità aperto qualche anno prima del centenario, nel 1957, da Carlo Ghisalberti nel corso del convegno toscano sul primo decennio unitario, con un intervento dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa del Regno d&#8217;Italia»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Dopo aver affermato la necessità di approfondire i caratteri delle amministrazioni preunitarie al fine di meglio comprendere il processo italiano di unificazione amministrativa, egli osservò come quest&#8217;ultimo non potesse essere definito una «piemontesizzazione» e ciò perché tutti gli ordinamenti degli Stati della penisola, in specie quello sardo-piemontese e il Regno delle Due Sicilie, derivavano da quello napoleonico. In altri termini, la figura più rappresentativa del governo centrale sul territorio, ovvero l&#8217;«intendente», il futuro «prefetto», era conosciuta tanto dall&#8217;ordinamento piemontese che dalla legislazione napoletana (in particolare dalla legge del 12 dicembre 1816 sull&#8217;amministrazione civile):<br />  <br /> «A parte&#038;il quadro etico-politico della formazione di un&#8217;amministrazione statale unitaria  centralizzata, le cui caratteristiche traevano ragione di essere e giustificazione dalla necessità di impedire con l&#8217;autonomia ed il decentramento lo sfaldamento dell&#8217;intero ordinamento, l&#8217;aspetto più dichiaratamente giuridico della questione è, evidentemente, quello che risulta dalla comparazione che, sola, peraltro, può sciogliere il dubbio sulla asserita «piemontesizzazione» delle strutture amministrative esistenti. Tale «piemontesizzazione», a detta di certuni tra i contemporanei, avrebbe distrutto, per amore di un&#8217;armonica uniformità e per desiderio di imporre ciò che l&#8217;esperienza giuridica subalpina aveva convalidato, quanto di vivo e vitale vi era negli altri Stati della penisola, urtando contro usi, tradizioni, consuetudini e prassi amministrative da lungo tempo consolidate»<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br />  <br /> Eppure, ad avviso del Ghisalberti, di «piemontesizzazione» non si può parlare,<br />  <br /> «&#038;dato che, per i più importanti istituti di diritto pubblico, l&#8217;unificazione operò mantenendosi strettamente aderente non già al solo modello subalpino, ma a quelle esigenze giuspubblicistiche di carattere più generale, che costituivano il prodotto dei tempi e delle più moderne concezioni di una retta amministrazione e di un buon governo, concezioni che si riflettevano largamente nella più avanzata dottrina italiana, fortemente legate a quella europea nei postulati essenziali, che avevano ispirato e modellato le strutture amministrative parmensi, napoletane e piemontesi, quelle, cioè, dei tre Stati meglio organizzati della penisola..»<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br />  <br /> Ma allora perché famosi giuristi napoletani dell&#8217;epoca, quali il Manna e il Persico, attaccarono duramente la legislazione Rattazzi del 1859 se la stessa, nei suoi assunti di fondo, non differiva di molto dalla legge borbonica del 1816?<br /> Per Ghisalberti quest&#8217;atteggiamento fu, in realtà, una «forma di orgoglio regionalistico»<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, giustificato anche dal timore che il nuovo Governo inviasse nelle «..provincie meridionali dei funzionari di prefettura ad esse estranei e poco esperti dei loro problemi»<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Più in generale, per molti giuristi l&#8217;istituto prefettizio fu considerato estraneo alla tradizione meridionale dimenticandosi tuttavia<br />  <br /> «..non solo che dal decennio francese si erano diffuse le Intendenze nel Regno delle Due Sicilie e che queste erano state esaltate perché avevano dato uniformità organizzativa ed amministrativa a quello Stato, ma, persino, che, ancor prima dell&#8217;avvento di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, il governo borbonico, regnante Ferdinando IV, aveva pensato all&#8217;istituzione delle intendenze provinciali destinate &#8230; ad affiancarsi ai presidi che rappresentavano da secoli il potere esecutivo nelle provincie&#038;»<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br />  <br /> A Ghisalberti replicò, nel 1960, Ernesto Ragionieri, in occasione del II convegno di studi gramsciani, con un intervento dal titolo «Politica e amministrazione nello Stato unitario»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> Secondo un&#8217;impostazione metodologica di stampo marxista, egli sostenne che l&#8217;estensione della legislazione Rattazzi a tutto il territorio del nuovo Stato fu un processo attuato scientemente dalla classe dirigente liberale che, prima dell&#8217;unità, Cavour in testa, era invece propensa a sostenere i progetti di ispirazione autonomista predisposti da Farini e Minghetti<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Progetti che, ad avviso del Ragionieri, fallirono per due ordini di ragioni.<br /> Il primo è che il modello accentrato, mutuato dalla Francia bonapartista di Napoleone III, si mostrava più congegnale per assicurare alla classe borghese al potere l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica rispetto ai pericoli rivoluzionari che l&#8217;esperienza del &#8217;48 francese aveva dimostrato essere ancora vitali<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>:<br />  <br /> «All&#8217;immagine della Francia, polveriera rivoluzionaria d&#8217;Europa, l&#8217;esperienza bonapartista faceva subentrare nella mente dei moderati una immagine diversa: quella di un paese dove le rivoluzioni potevano essere sconfitte e non solo attraverso la reazione aperta, ma anche con una politica che, assorbendo e trasferendo su di un piano diverso una parte delle istanze del movimento rivoluzionario, immunizzasse preventivamente dal pericolo di nuove rivoluzioni. Nella generale trasformazione dell&#8217;immagine tradizionale della Francia, anche l&#8217;accentramento amministrativo perfezionato da Napoleone III dopo la sua ascesa al potere era suscettibile di trasformarsi, da quel risultato della «tirannide rivoluzionaria» che era sempre stato considerato, in uno strumento di ordine e sicurezza&#038;»<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br />  <br /> L&#8217;altro ordine di ragioni fu di natura economico-sociale, perché connesso alla questione meridionale sorta a seguito dell&#8217;annessione delle regioni dell&#8217;Italia del sud.<br /> Per Ragionieri, infatti, quando cominciarono a giungere a Torino, da parte degli emissari piemontesi a Palermo e a Napoli, rapporti allarmanti sullo stato della sicurezza e sulle condizioni economiche del Mezzogiorno, ragioni di necessità imposero la soluzione del centralismo amministrativo:<br />  <br /> «&#038;è l&#8217;andamento stesso della preparazione e della discussione dell&#8217;ordinamento amministrativo del regno che dimostra la parte determinante che nella sua risoluzione ebbe l&#8217;emergere della questione meridionale&#038;<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>&#038;Questione meridionale era.., in primo luogo, l&#8217;accostarsi di due parti d&#8217;Italia, nelle quali lo sviluppo delle formazioni economiche e sociali aveva raggiunto gradi qualitativamente diversi<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>&#038;».<br />  <br /> Nel 1961, il confronto fu ripreso da Guido Astuti nel corso del XL congresso di storia del Risorgimento italiano, con un intervento dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa del Regno d&#8217;Italia»<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>.<br /> Netta la sua posizione sull&#8217;origine sabauda del sistema amministrativo italiano: ad avviso dello storico l&#8217;ordinamento piemontese era da considerarsi, per quanto concerne il centralismo amministrativo, molto simile a quello degli Stati preunitari.<br /> Ad avviso dell&#8217;Astuti l&#8217;accentramento, eredità del sistema assolutistico, fu il risultato del timore della classe dirigente per il prevalere delle forze disgregatrici, interne ed esterne, e delle cattive impressioni suscitate dall&#8217;esperienza dei governi provvisori specie nel Mezzogiorno:<br />    <br /> «Le preoccupazioni per la minaccia che sarebbe potuta venire all&#8217;unità dallo scatenarsi dei municipalismi e dei regionalismi, dalla piaga del malcostume amministrativo delle clientele e delle camorre locali, vennero principalmente dai patrioti e uomini politici più illuminati del Mezzogiorno, dai più fedeli collaboratori del Cavour, come lo Spaventa, il Pisanelli, lo Scialoja, il Mancini, il De Sanctis, il Poerio, il Massari, il La Farina&#038;Del resto, ancora nel 1866, una delle più alte coscienze meridionali, Giustino Fortunato, in un memorabile discorso alla camera esprimeva la più radicata convinzione contro le autonomie, il decentramento, le regioni&#038;»<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>.<br />  <br /> Dunque, l&#8217;unificazione<br />  <br /> «&#038;si compì fondamentalmente&#038;mediante l&#8217;estensione delle leggi e delle istituzioni amministrative del regno sardo: sotto questo profilo, appare ben comprensibile, anche se sostanzialmente ingiustificata, l&#8217;accusa di «piemontesizzazione», che costituì uno dei motivi dominanti dell&#8217;opposizione al nuovo ordine di cose, durante i primi decenni dopo l&#8217;unificazione&#038;»<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>. E tuttavia, «&#038;l&#8217;ordinamento amministrativo dello Stato sardo, pur nelle sue strutture accentrate di tipo francese, ancora in parte legate al conservatorismo del vecchio Piemonte ma in larga misura rinnovate dalle riforme successive agli avvenimenti politici del 1848, presentava un complesso di istituzioni e forme di organizzazione più moderne rispetto a quelle degli altri Stati della penisola, ove tuttora vigevano generalmente gli ordinamenti amministrativi instaurati dopo il 1815<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>&#038;Sotto il profilo giuridico&#038;si deve riconoscere senza riserve l&#8217;importanza eccezionale dell&#8217;unificazione<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>&#038;Il nuovo Stato, con il suo ordinamento politico-costituzionale ed amministrativo, poneva fine a secoli di particolarismi, che rimandavano fino all&#8217;età delle invasioni barbariche, e ciò attraverso&#038;la creazione di ordinamenti che segnavano un innegabile progresso civile e costituivano la base sicura per l&#8217;ulteriore sviluppo dello Stato italiano, come Stato di diritto<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>&#038; ».<br />  <br /> Il dibattito fu, poi, arricchito da una approfondita ricerca di Adriana Petracchi sulle origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, che non solo mise in luce l&#8217;origine piemontese del sistema amministrativo dello Stato italiano, ma attribuì la scelta centralistica a motivi tecnico-giuridici e, principalmente, all&#8217;inesperienza degli uomini del governo e, più in generale, della classe politica rispetto alla complessità dei problemi dell&#8217;unificazione.<br /> Troppo complessa, insomma, la realizzazione dell&#8217;ente regione e del conseguente decentramento di risorse e competenze statali e così, per ragioni di comodo, si scelse la soluzione più semplice ovvero l&#8217;estensione a tutto il territorio nazionale della legislazione Rattazzi che, peraltro, consentiva a quella stessa classe di meglio tutelare i propri interessi tramite il controllo governativo sulle nomine dei governatori, degli intendenti e dei sindaci.<br /> Non si capì, quindi, o non si volle capire, che il progetto regionalista altro non era se non un&#8217;evoluzione fisiologica del sistema piemontese sulle autonomie locali, progressivamente orientato a valorizzare appunto l&#8217;autonomismo; non si comprese, in altri termini, che le regioni costituivano un tentativo di recuperare il modulo organizzativo della vecchia divisione, introdotto nel 1847 e abbandonato proprio dalla legislazione Rattazzi, e ciò per far fronte all&#8217;ingrandimento territoriale della nuova entità statale e all&#8217;incremento dei compiti amministrativi del governo centrale e locale<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> Certo, negli ideatori della riforma vi era il convincimento che, prima o poi, anche l&#8217;organo consiliare regionale, come era accaduto per i vecchi consigli divisionali e provinciali, sarebbe divenuto a rappresentanza elettorale diretta<a href="#_ftn65" title="">[65]</a> e ciò costituiva, indubbiamente, un motivo di preoccupazione per chi vedeva il pericolo che la regione potesse cadere in mani sbagliate ovvero sotto il controllo delle forze reazionarie e clericali o di quelle democratiche.<br /> Ad ogni buon conto, il progetto di riforma naufragò perché mancarono uomini di Governo capaci, e l&#8217;impreparazione della classe politica emerse chiaramente in seno alla commissione della Camera incaricata di analizzarlo:<br />  <br /> «..se appena si abbandona il facile terreno dei motivi ideologici, i parlamentari palesavano la sconcertante impreparazione di fondo della nuova classe politica: Bettino Ricasoli<a href="#_ftn66" title="">[66]</a> rinuncia all&#8217;incarico di Relatore della Commissione perché confessa candidamente di non conoscere le leggi amministrative piemontesi del 1859 e Marco Minghetti<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> dichiara di ignorare la legislazione sanitaria delle province meridionali a tal punto da non saper decidere se fosse conveniente o meno estendervi l&#8217;ordinamento subalpino&#038;»<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>.<br />  <br /> E il recondito timore ideologico di molti parlamentari, anche del Mezzogiorno, non era che l&#8217;ordinamento regionale avrebbe messo a rischio l&#8217;unità, ma che l&#8217;elettività dei sindaci, oltre che dei presidenti delle deputazioni provinciali e dei consiglieri regionali, avrebbe inciso negativamente sull&#8217;egemonia del partito liberale al potere. Essi infatti<br />  <br /> «&#038;o non si fidavano delle istituzioni rappresentative locali, oppure &#8211; come appare più probabile &#8211; miravano a conservare la disponibilità di quella carica [quella del sindaco]&#038; per collocarvi notabili di propria fiducia mediante il personale influsso sul Ministero e sugli intendenti<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>&#038;Specialmente nell&#8217;Italia centrale e meridionale, il nuovo ceto politico, alquanto ristretto, si esprimeva nei deputati del Parlamento: in pochi uomini, cioè, ben consapevoli che, come senza l&#8217;aiuto dei piemontesi non sarebbero riusciti a rovesciare i regimi della Restaurazione, così, senza il loro appoggio ed il sostegno di un Governo saldamente accentrato, ben difficilmente avrebbero potuto reggersi al potere. Costoro sapevano di avere alle spalle un&#8217;opinione pubblica amorfa e facilmente influenzabile da parte della vecchia classe politica locale spodestata e ostile&#038;»<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>.<br />  <br /> Le conclusioni cui giunse la Petracchi furono poi criticate, nel 1964, da Claudio Pavone nel suo studio dedicato all&#8217;amministrazione centrale e all&#8217;amministrazione periferica dal 1859 al 1866<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>, secondo cui la scelta centralistica ebbe essenzialmente motivi politici e sociali, giustificandosi con la necessità di:<br />  <br /> «&#038;tener salda l&#8217;unità di uno Stato costruito sopra una società asfittica e solcata da profonde ineguaglianze, borghesi e preborghesi, coincidenti, nei loro tratti più vistosi, con fratture geografiche ricche di alibi storici e di rischi politici<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>&#038;La classe dirigente italiana fu, nel suo complesso, troppo impegnata a tenere in piedi, come che fosse, contro i «neri» e contro i «rossi», il particolare tipo di Stato unitario da lei faticosamente creato per accettare il rischio di comprometterne la stabilità tentando quei rimedi dell&#8217;<em>arte</em> contro l&#8217;accentramento di cui parlava&#038;il Torqueville<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>..». Ed ancora, «&#038;era fondamentale per la classe dirigente, che poco poteva contare su organismi di partito, avere in pugno un saldo strumento amministrativo, al doppio fine di far sentire con energia e continuità la propria azione stimolatrice agli amministrati e di garantirsi le condizioni per la propria indispensabile permanenza al potere. Così diveniva necessariamente sempre maggiore il peso di una burocrazia rigidamente gerarchizzata, ancora molto vicina alle tradizioni degli antichi regimi, e investita nello stesso tempo del senso dell&#8217;insostituibilità della sua capillare azione per il bene superiore della patria<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>&#038;».<br />  <br /> <strong>4. Considerazioni conclusive</strong><br />  <br /> Il sintetico <em>excursus</em> svolto nei due precedenti paragrafi offre un quadro abbastanza nitido sia delle varie questioni affrontate, nel corso delle celebrazioni sul centenario, in merito all&#8217;evoluzione dell&#8217;amministrazione periferica statale e dell&#8217;ordinamento degli enti locali, sia delle conclusioni cui il dibattito fra gli studiosi è pervenuto e che in parte conservano una loro validità.<br /> Esso fornisce, inoltre, una serie di spunti di riflessioni, a carattere generale, con riferimento al momento presente, in una fase in cui si è tornati a parlare di possibili riforme degli enti locali, ma anche di autonomismo differenziato e dell&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché di questione meridionale.<br /> Ovviamente, in questa sede, ci si limiterà a brevissime considerazioni senza entrare nel dettaglio di questi temi, talmente vasti da tagliare trasversalmente i settori disciplinari del diritto, sia costituzionale che amministrativo, della politologia e dell&#8217;economia.<br /> Ciò detto, si può, innanzi tutto, osservare come dall&#8217;analisi della storia istituzionale del nostro Paese emerga l&#8217;esistenza di una relazione molto forte, quasi di dipendenza, tra l&#8217;evoluzione normativa delle strutture periferiche dell&#8217;amministrazione statale, secondo un modello centralista, e l&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento degli enti locali e del connesso grado, più o meno ampio, della loro autonomia.<br /> Una relazione che non sembrerebbe, peraltro, presentare i caratteri della conflittualità; anzi tutto il contrario.<br /> Ed infatti, nel caso italiano, l&#8217;autonomismo più che dover essere immaginato come il polo opposto di un rapporto dialettico che vede il centralismo statale posizionato all&#8217;altra estremità, appare, piuttosto, come la «sintesi storica» del contrasto tra la tendenza degli apparati dello Stato, condizionati dai modelli napoleonici, ad accentrare competenze, specie laddove più si esprime la sovranità statale<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>, e la presa d&#8217;atto, da parte di quegli stessi apparati, della necessità di decentrarle, per ragioni di efficienza ed economicità.<br /> Ciò in parallelo con l&#8217;incremento delle competenze delle pubbliche amministrazioni chiamate, sempre più, a corrispondere alla richiesta di tutelare, sui territori lontani dalla Capitale, un crescente numero di interessi sociali ed economici, selettivamente elevati dell&#8217;ordinamento alla dignità di situazioni soggettive meritevoli di tutela giuridica.<br /> In altri termini il centralismo amministrativo non si è posto in antitesi con l&#8217;autonomismo locale, ma anzi ne ha agevolato lo sviluppo modellandolo nel tempo a seconda delle circostanze storiche legate all&#8217;evoluzione dello Stato moderno.<br /> Ma in che termini è avvenuto questo processo che, per il Regno di Sardegna, sembrerebbe prendere corpo con le riforme carloalbertine del 1847<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>?<br /> In un primo momento, lo Stato valorizza la figura dell&#8217;intendente<a href="#_ftn77" title="">[77]</a> e del sindaco, il primo in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all&#8217;altro, ma entrambi, comunque, di nomina governativa. Con strutture amministrative di supporto molto snelle, essi sono inizialmente chiamati a rappresentare il governo in periferia, a curare la corretta riscossione dei tributi, a gestire i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ma anche la tenuta e l&#8217;aggiornamento delle liste della leva militare.<br /> In seguito, con l&#8217;aumento delle esigenze delle popolazioni locali, connesse al progresso economico e sociale, nasce la necessità di assicurare altre funzioni e servizi non propriamente connesse all&#8217;esercizio della sovranità statale, come la costruzione e la manutenzione di strade carreggiabili o di opere idrauliche o di bonifica, la sanità pubblica e l&#8217;istruzione elementare con la gestione del relativo personale (medici e insegnanti).<br /> Si tratta, ovviamente, di nuove competenze che hanno dei costi, che qualcuno deve pagare e di cui il bilancio centrale non vuole farsi carico.<br /> Ed ecco, allora, che lo Stato, anziché avocarle a sé per poi decentrarle di nuovo, preferisce riconoscerle direttamente ai comuni e agli enti di secondo livello (provincie e/o divisioni). Per agevolare questo processo si consente uno «sdoppiamento funzionale e organizzativo» degli intendenti e dei sindaci che, in quanto agenti governativi, continuano a rimanere a capo di strutture periferiche di natura statale, ma che, al contempo, divengono responsabili di vertice di nuove entità, che gradualmente iniziano ad acquisire una propria soggettività giuridica distinta da quella dello Stato.<br /> Sono enti con un autonomo bilancio, anche se sottoposto a controllo governativo per il tramite degli intendenti, alimentato da tributi locali che hanno proprio la finalità di sostenere i costi delle nuove competenze. Sono, inoltre, dotate di un organo consiliare espressione diretta o indiretta<a href="#_ftn78" title="">[78]</a> di quella classe di borghesi e di proprietari chiamata a sobbarcarsi il peso maggiore della fiscalità. Da notare, altresì, come accanto alla nascente autonomia finanziaria, organizzativa e funzionale cominci a delinearsi la capacità di resistere o di agire in giudizio e questo proprio perché l&#8217;ambito della responsabilità giuridica dell&#8217;ente locale inizia a distinguersi da quello statale. Va, per inciso, evidenziato che le strutture amministrative di supporto sono ancora molto snelle, mancando un vero e proprio corpo burocratico professionale, che si svilupperà solo in seguito.<br /> Dunque, è tale processo di «sdoppiamento funzionale e organizzativo» che ha consentito la nascita e lo sviluppo dell&#8217;autonomismo locale il quale, a seconda delle fasi storiche che hanno caratterizzato l&#8217;esistenza dello Stato sardo e, poi, di quello italiano, sarà accompagnato da un rafforzamento o da un indebolimento della rappresentanza diretta degli organi assembleari degli enti locali e ciò a seconda della convenienza o meno delle classi economicamente e politicamente egemoni a favorirla o a scoraggiarla<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>.<br /> Ciò premesso, può essere interessante notare come il sistema dell&#8217;autonomismo locale, che ha continuato ad evolversi durante tutta la storia del Paese, sia, tuttavia, entrato in crisi quando alla legge 7 aprile 2014, n. 56<a href="#_ftn80" title="">[80]</a> &#8211; pensata, come noto, nell&#8217;ambito di una più ampia revisione costituzionale che, fra le altre novità, avrebbe anche soppresso le provincie e trasformato il Senato della Repubblica in Camera delle regioni &#8211; è seguito il <em>referendum</em> del 4 dicembre 2016, che ha interrotto il progetto riformatore.<br /> E così, le provincie, che sarebbero dovute scomparire dall&#8217;ordinamento, sono rimaste, ma fortemente depotenziate nel loro ruolo, perché nel frattempo le Regioni avevano iniziato a privarle di risorse strumentali e finanziarie e ad accentrare funzioni e competenze di prossimità, storicamente di secondo livello; fatto curioso questo, se si pensa che l&#8217;autonomismo, nato per effetto delle modalità concrete di attuazione del centralismo amministrativo statale, è stato in parte messo in crisi da un altro centralismo, questa volta di marca regionale.<br /> Ma non è tutto, perché, mentre le provincie venivano progressivamente svuotate sotto il profilo istituzionale ed organizzativo, sempre le regioni favorivano la creazione di enti di area vasta su cui riversare le competenze provinciali acquisite.<br /> Poi, quando il progetto di riforma costituzionale si è interrotto, alle provincie si è iniziato nuovamente a chiedere di esercitare, con connesse responsabilità giuridiche di amministratori e funzionari, servizi e funzioni di fondamentale importanza quali la viabilità e l&#8217;edilizia scolastica senza però che le stesse potessero disporre delle risorse economiche necessarie, le quali, solo negli ultimi anni, sono riaffluite per effetto di specifici trasferimenti previsti dalle leggi di bilancio.<br /> Di qui, ora, la necessità di intraprendere un serio percorso volto a recuperare il ruolo originario delle provincie e a far sì che le stesse, assieme alle città metropolitane, divengano il principale punto di riferimento di una serie di funzioni, attraverso non solamente il recupero pieno di quelle storicamente considerate di prossimità, ma anche tramite l&#8217;acquisizione di nuove competenze decentrate dal livello regionale con contestuale semplificazione del sistema degli enti di area vasta<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>.<br /> Un discorso simile andrebbe fatto per la regione il cui ruolo dovrebbe essere ripensato alla luce di questi poco più di settant&#8217;anni dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione repubblicana.<br /> Un ente, inizialmente concepito per curare la programmazione legislativa e regolamentare per lo sviluppo dei territori, che ha finito per replicare modelli organizzativi statali all&#8217;insegna di un neo centralismo che, anziché valorizzare, ha spesso ostacolato l&#8217;autonomismo locale.<br /> In tale contesto, spicca la responsabilità delle regioni del sud proprio rispetto alla questione meridionale. Si è dato conto (par. 2.1.) del fatto che il divario nord-sud fosse già presente al momento dell&#8217;unità anche se con dimensioni modeste, essendo a quel tempo tutta l&#8217;Italia un Paese povero rispetto al contesto europeo.<br /> Gli studiosi hanno, però, messo in evidenza come il <em>gap </em>tra i redditi del nord-ovest e quelli del sud e delle isole cominci a crescere dal 1891 fino a raggiungere il suo massimo tra la fine degli anni &#8217;40 del &#8216;900 e il 1951, per poi diminuire fino agli anni &#8217;80 anche grazie all&#8217;opera della Cassa del Mezzogiorno. E&#8217; stato, altresì, evidenziato che gli effetti benefici dell&#8217;intervento straordinario<a href="#_ftn82" title="">[82]</a> cominciarono ad indebolirsi all&#8217;inizio degli anni &#8217;70 non solo in coincidenza con le crisi petrolifere, ma anche con l&#8217;avvento delle regioni la cui classe dirigente (politica e burocratica) imbrigliò le residue energie imprenditoriali sostenute dalla Cassa con una serie di politiche assistenzialistiche che, in alcuni casi, andarono a beneficio della criminalità organizzata<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>.     <br /> Né la riforma, avvenuta fra il 1999 e il 2001, del Titolo V della parte seconda della nostra Carta ha contribuito a semplificare l&#8217;ordinamento. Al contrario, la riscrittura dell&#8217;articolo 117 è stata causa di numerosi conflitti di competenza tra legislazione statale e regionale che solo l&#8217;intervento costante della Corte costituzionale ha in parte attenuato.<br /> Dunque, per riassumere, oggi più che mai si avverte da varie parti la necessità di ripensare il sistema degli enti locali e l&#8217;ordinamento regionale.<br /> Per concludere, due brevi considerazioni sul Mezzogiorno d&#8217;Italia che continua a rappresentare una grade «questione» per l&#8217;intero Paese.<br /> La prima è che i problemi del sud rischiano oggi di passare sotto silenzio a causa della scomparsa delle terze generazioni degli intellettuali meridionalisti che al Mezzogiorno davano voce.<br /> Pur non mancando, al riguardo, associazioni e riviste specializzate che proseguono nella preziosa opera di analisi dei problemi del sud, si avverte sempre più la necessità che vi sia un luogo dove il dibattito sulla questione meridionale avvenga in termini istituzionali, con il coinvolgimento delle realtà produttive nazionali, di quelle lavorative e sociali e dei rappresentanti dell&#8217;autonomismo locale e delle regioni.<br /> Si potrebbe, ad esempio, certo in controtendenza rispetto a quanto si è sostenuto negli ultimi anni, ripensare la composizione e le funzioni del Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro, organismo disciplinato dall&#8217;articolo 99 della Costituzione sul modello del Consiglio economico del Reich della Costituzione di Weimar del 1919 e dell&#8217;analogo organismo previsto dalla Carta costituzionale francese del 1946.<br /> Quell&#8217;articolo, come noto, fu la risultante di un elevato dibattito in Assemblea costituente nel corso del quale emerse la proposta, sostenuta soprattutto da Costantino Mortati, di recuperare, attualizzandola, l&#8217;idea di una rappresentanza corporativa su base democratica teorizzata negli anni &#8217;20 dal partito popolare, ma sacrificata dal fascismo in favore di un corporativismo statalista, fortemente centralizzato e sottoposto a controllo governativo. La proposta fu poi smussata, in particolare nel corso delle due sedute del 28 e 30 gennaio 1947 della seconda sottocommissione della commissione dei settantacinque, per il timore<a href="#_ftn84" title="">[84]</a> che si potesse dare vita ad una «terza camera» in forte concorrenza con il Parlamento, specie sulle materie economiche.<br /> E tuttavia, a distanza di anni, una valida alternativa alla soppressione del Cnel potrebbe essere proprio quella di trasformarlo in un <em>Consiglio nazionale dell&#8217;economia, del lavoro e delle autonomie locali</em>, modificandone le funzioni ed ampliandone la rappresentanza.<br /> Potrebbe, ad esempio, esservi incluso non solo il c.d. terzo settore, ma anche tutto il sistema delle autonomie locali, riconducendo in seno al predetto organismo, con i dovuti adeguamenti ordinamentali, tutta la rete delle conferenze permanenti tra lo Stato i comuni, le autonomia locali e le regioni delineato dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br /> Né una simile riforma dovrebbe far temere sovrapposizioni e contrasti con il Parlamento, perché il nuovo Cnel diverrebbe sì una «terza camera», ma con lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi dei corpi intermedi, eccessivamente sacrificati dagli ultimi vent&#8217;anni di globalizzazione sull&#8217;altare di un liberismo estremo, mentre le Camere, come ebbe già a rilevare Luigi Einaudi<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>, continuerebbero ad esprimere una rappresentanza politica ovvero a farsi portavoce degli interessi generali dei Paese.   <br /> L&#8217;altra, e ultima, considerazione riguarda l&#8217;attuazione del terzo comma dell&#8217;articolo 116 della Costituzione in relazione al quale i Governi Gentiloni e Conte hanno avviato un confronto con le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sulle bozze d&#8217;intese che dovrebbero costituire la base per l&#8217;attivazione del procedimento parlamentare di conferimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia.<br /> Vero è che da più parti sono emerse preoccupazioni per il fatto che il c.d. autonomismo differenziato potrebbe aggravare ancora di più la questione meridionale e, dunque, il divario tra regioni «ricche» e regioni «povere».<br /> Tuttavia, la possibilità, offerta dalla Costituzione alle regioni, di acquisire nuovi spazi di autonomia potrebbe, anche, rappresentare un&#8217;occasione di crescita per l&#8217;intero Paese se non altro perché lo sviluppo di alcuni territori potrebbe fungere da volano per quello di altre zone, a partire da quelle contermini, con conseguenti potenzialità in termini di crescita da non sottovalutare.<br /> Condizione, però, indispensabile perché ciò possa avvenire è la definizione di quei livelli essenziali delle prestazione concernenti i diritti civili e sociali cui fa cenno l&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), sui quali dovrebbe poggiare il sistema dei controlli e degli interventi pubblici sostitutivi in base al principio costituzionale di sussidiarietà verticale.<br /> Inoltre, il percorso per l&#8217;individuazione dei citati livelli e delle connesse risorse economiche, necessarie per renderli effettivi, passa anche per una semplificazione del quadro normativo di riferimento invero ancora poco chiaro e incompleto<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Ma quel che più conta è che la via dell&#8217;autonomismo differenziato non alteri quell&#8217;unità del mercato nazionale che la classe dirigente liberale, tra l&#8217;altro in prevalenza del nord, aveva perseguito attraverso il processo di unificazione nazionale.<br /> Sarebbe, tra l&#8217;altro, paradossale che mentre l&#8217;Italia è impegnata nella continua opera di costruzione di un mercato unitario a livello europeo, sorgessero in patria ostacoli di natura ordinamentale alla libera e uniforme circolazione degli investimenti, ad esempio per le opere strategiche o per gli impianti produttivi, e più in generale della ricchezza prodotta.<br /> In altri termini, l&#8217;elenco delle materie del terzo comma dell&#8217;articolo 117, in combinato con il terzo comma dell&#8217;articolo 116, della Costituzione, al di là di tutte le interpretazioni giuridiche possibili, è fatto di parole.<br /> Riempirle di significato è una scelta politica e questa scelta potrà essere tanto più benefica e positiva per il Paese quanto più essa sarà il risultato di una sintesi tra l&#8217;interesse legittimo delle regioni a rivendicare più spazi di autonomia e l&#8217;interesse nazionale declinato nella, forse banale, considerazione che o si cresce tutti insieme o non si va da nessuna parte.<br /> Mazzini diceva che l&#8217;Italia sarebbe stata quello che il Mezzogiorno sarebbe stato.<br /> E&#8217;, più probabile, invece, che le sorti del Paese saranno legate al «come» le sue varie parti, tutte le sue parti, nord, nord-est, isole (grandi e piccole), centro e sud continentale, decideranno di stare insieme.  <br />  <br />                    <br /> <strong>5. Indicazioni bibliografiche</strong><br />  <br /> Si segnalano di seguito le principali fonti bibliografiche consultate ai fini dell&#8217;analisi delle questioni prese in considerazione nel presente lavoro, escluse le opere di volta in volta specificamente annotate in calce ai precedenti paragrafi.<br /> Tali indicazioni, tuttavia, non esauriscono lo sterminato elenco di studi sul Risorgimento, sulla questione meridionale e sull&#8217;origine dell&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato italiano e dell&#8217;ordinamento delle autonomie locali.<br />  <br /> Utili si sono, innanzi tutto, rivelate le fonti biografiche o di carattere memorialistico riguardanti i principali protagonisti del Risorgimento.<br /> Per quanto riguarda la figura di Cavour cfr. Cafagna L., Cavour, il Mulino, Bologna, 1999; Levra U. (a cura di), Cavour, l&#8217;Italia e l&#8217;Europa, il Mulino, Bologna, 2011; Mack Smith D., Cavour. Il grande tessitore dell&#8217;Unità d&#8217;Italia, Bompiani, RCS libri, Milano, 2010; Omodeo A., L&#8217;opera politica del Conte di Cavour (1848-1857), Mursia, Milano, 2012; Romeo R., Cavour e il suo tempo, Laterza, Roma-bari, 2012; Romeo R., Vita di Cavour, Laterza, Roma-Bari, 2004; Talamo G., Cavour, La Navicella, Roma, 1992; Viarengo A., Cavour, Salerno Editrice, Roma, 2010.<br /> Di impostazione non storicistica ma altrettanto pregevoli cfr. De Feo I., Cavour. L&#8217;uomo e l&#8217;opera, Mondadori, Milano, 2017 e Ottone P., Cavour. Storia pubblica e privata di un politico spregiudicato, Longanesi, Milano, 2011.<br /> Particolarmente interessante, per comprendere il pensiero politico del Conte, è la lettura dei suoi interventi nel corso delle sedute della Camera subalpina e di quella del Regno d&#8217;Italia, i cui resoconti parlamentari sono liberamente consultabili attraverso il portale storico della Camera dei deputati (<a href="https://storia.camera.it/">https://storia.camera.it</a>).<br /> Su Giuseppe Garibaldi cfr. Mack Smith D., Garibaldi, Mondadori, Milano, 1998; Milza P., Garibaldi, Longanesi, Milano, 2013; Riall L., Garibaldi. L&#8217;invenzione di un eroe, Laterza, Roma-Bari, 2017; Scirocco A., Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2007. Si segnalano, altresì, il Garibaldi di Alexandre Dumas, Newton Compton, 2011 e le memorie del Generale: Garibaldi G., Memorie autobiografiche, Giunti ed., Firenze, 2011 [più datate e in versione non integrale, ma, forse, di più agevole lettura Garibaldi G., Memorie. Con appendice d.i scritti politici, BUR, Milano, 1998].<br /> Su Vittorio Emanuele II cfr. Viarengo A., Vittorio Emanuale II, Salerno Editrice, 2017. Più in generale, sulla monarchia sabauda si rinvia a Cognasso F., Rota E., Silva P., Costruttori dello Stato. Sovrani di Casa Savoia, Biblioteca di Storia Politica (diretta da Domenico Fisichella), Ed. Pagine, Roma, 2016. Si segnala, inoltre, Oliva G., I Savoia, Mondadori, 1999.<br /> Su Mazzini cfr. Belardelli G., Mazzini, il Mulino, Bologna, 2011; Luzzatto S., La mummia della Repubblica. Storia di Mazzini imbalsamato, Einaudi, Torino, 2011; Sarti R., Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Laterza, Roma-Bari, 2005. Sul suo pensiero politico si rinvia a Mazzini G., Scritti politici, Utet, Torino, 2011.<br />  <br /> Sul Risorgimento cfr. Banti A. M., Il Risorgimento italiano; Laterza, Roma-Bari, 2004; Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell&#8217;Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Belardinelli M., Il Risorgimento e la realizzazione della comunità nazionale, Edizioni Studium, Roma, 2011; Beals D. e Biagini E. F., Il Risorgimento e l&#8217;unificazione dell&#8217;Italia, il Mulino, Bologna, 2005; Berselli A., Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l&#8217;Unità, il Mulino, Bologna, 1997; Berti G., I democratici e l&#8217;iniziativa meridionale nel Risorgimento, Feltrinelli, Milano, 1962; Candeloro G., Storia dell&#8217;Italia moderna. Vol. IV Dalla rivoluzione nazionale all&#8217;unità 1849-1860, Feltrinelli, Milano, 2011; Candeloro G., Storia dell&#8217;Italia moderna. Vol. V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871, Feltrinelli, Milano, 1978; Di Rienzo E., Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee. 1830-1861, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Lupo S., L&#8217;unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, Donzelli, Roma, 2011; Macry P., Unità a Mezzogiorno &#8211; Come l&#8217;Italia ha messo assieme i pezzi; Il Mulino, Bologna, 2012; Maturi W., Interpretazioni del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1962; Pécout G., Il lungo Risorgimento, Mondadori Bruno, Milano, 2011; Pescosolido G., Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubbettino, 2017, in particolare sul Risorgimento pp.35-91; Sabbatucci G.-Vidotto V. (a cura di), Storia d&#8217;Italia, Vol 1, Le premesse dell&#8217;unità. Dalla fine del Settecento al 1861, Laterza, Roma-Bari, 1994; Sabbatucci G.-Vidotto V. (a cura di), Storia d&#8217;Italia, Vol 2, Il nuovo Stato e la società civile 1861-1887, Laterza, Roma-Bari, 1995; Scirocco A., L&#8217;Italia del Risorgimento (1800-1871), il Mulino, Bologna, 1993; Villari L., Bella e Perduta. L&#8217;Italia del Risorgimento, Laterza, Roma-Bari, 2012.<br /> In particolare, sulla polemica tra Gioacchino Volpe e Benedetto Croce e su quella, a distanza, tra Rosario Romeo e Antonio Gramsci: cfr. Volpe, <em>L&#8217;Italia in cammino</em>, Donzelli, Roma, 2010 (prima edizione 1927) e Croce, <em>Storia d&#8217;Italia dal 1871 al 1915</em>, III ed., Bari, 1928; cfr. altresì Gramsci, <em>Scritti sul Risorgimento</em>, ora in <em>Sul Risorgimento</em> a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011 e Romeo R., <em>Risorgimento e capitalismo, </em>Roma-Bari, 1998. <br /> Sul costituzionalismo ottocentesco cfr. Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, il Mulino, Bologna, 1989; Allegretti U., Storia costituzionale italiana, Popolo e Istituzioni, il Mulino, Bologna, 2014 (in particolare la parte dedicata alle vicende dello Stato liberale: pp. 25-70); Amato G., Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant&#8217;anni, il Mulino, Bologna, 2014, in particolare i saggi Cavour e il suo tempo, Il costituzionalismo dell&#8217;800 e i diritti di libertà e Dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale (pp. 25-78), il Mulino, Bologna, 2014; Arangio Ruiz G., Storia costituzionale del Regno d&#8217;Italia, Jovene, Napoli, 1986; Ghisalberti C., Storia costituzionale d&#8217;Italia 1848-1994, Laterza, Roma-Bari, 2002; Ferrara G., La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Laterza, Roma-Bari, 2006.<br /> Sul rapporto tra l&#8217;evoluzione del diritto di proprietà ed il liberalismo ottocentesco cfr. Bobbio N., Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996, 55-84 e Rodotà S., Il terribile diritto. Saggi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 73-171.     <br />  <br /> Sulla questione meridionale si segnala Barbagallo F., La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi, Laterza ed. economica, Roma-Bari, 2017; Cassese S. (a cura di), Lezioni sul Meridionalismo, Il Mulino, Bologna, 2016; Castronovo V., Storia economica d&#8217;Italia. Dall&#8217;Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 2013; Petraccone C., Le &#8216;due Italie&#8217;. La questione meridionale tra realtà e rappresentazione, Laterza, Roma, 2005; Salvadori M.L., Il Mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Einaudi, Torino, 1963.<br /> Per quanto concerne gli intellettuali meridionalisti cfr. Colajanni N., Nel regno della mafia, ripubblicato da BUR, RCS, Milano, 2013; Colajanni N., Settentrionali e meridionali: agli italiani del Mezzogiorno, Milano-Palermo, R. Sandron, Roma presso la Rivista popolare, 1898; Compagna F., il Meridionalismo liberale. Antologia di scritti a cura di Giuseppe Ciranna e Ernesto Mazzetti, Laterza, Roma-Bari, 1988; Dorso G. La rivoluzione meridionale. Saggio storico-politico sulla lotta politica in Italia, edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2018; Franchetti L., Condizioni economiche e amministrative delle Provincie napoletane (Appunti di viaggio), ristampate in Mezzogiorno e colonie, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1950 e, da ultimo, in Condizioni economiche e amministrative delle Provincie napoletane. Appunti di viaggio &#8211; Diario del viaggio, a cura di A. Jannazzo, Collezione di Studi Meridionali, Laterza, Roma-Bari, 1985; Franchetti L., Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, ristampato recentemente da Donzelli, Roma, 1993; Fortunato G. Antologia dai suoi scritti, a cura di Manlio Rossi Doria, Laterza, Roma-Bari, 1948; Galasso G., Mezzogiorno. Da «questione» a «problema aperto», Collezione di Studi meridionali, Lacaita, Manduria, 2005; Salvemini, L&#8217;Italia politica nel XIX secolo, ristampato in Medioevo Risorgimento Fascismo. Antologia di scritti storici, a cura di E. Tagliacozzo e S. Bucchi, Collezione di Studi Meridionali, Laterza, Roma-Bari, 1992.<br />     <br /> Sul brigantaggio meridionale cfr. Il brigantaggio nelle province napoletane. Relazione dei deputati Massari e Castagnola colla legge sul brigantaggio, Fratelli Ferrario, Milano, 1863. Si segnala, inoltre, Ciconte E., La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio, Laterza, Roma-Bari, 2018; Ferraro G., Il prefetto e i briganti. La Calabria e l&#8217;unificazione italiana (1861-1865), Quaderni di Storia, Mondadori, Milano, 2016; Macry P., Ancora sul brigantaggio meridionale, Rivista di storia economica, Fascicolo 3, dicembre 2013, il Mulino, Bologna, 349-354; Molfese F., Storia del brigantaggio dopo l&#8217;Unità, terza ed., Feltrinelli, Milano, 1974; Pinto C., La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870, Laterza, Roma-Bari, 2019.<br />  <br /> Per quanto riguarda gli studi a carattere revisionista, in particolare sul brigantaggio e sulla questione meridionale, si segnalano i libri di Pino Aprile e Gigi Di Fiore, che rappresentano l&#8217;ala più dura del revisionismo risorgimentale, e quelli di Giordano Bruno Guerri e Marco De Marco, che invece, sostengono posizioni più moderate: Aprile P., Carnefici. Fu genocidio: centinaia di migliaia di italiani del sud uccisi, incarcerati, deportati, torturati, derubati. Ecco le prove, Pickwick, Mondadori, Milano, 2017; Aprile P., Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, Pickwick, Mondadori, Milano, 2013; Di Fiore G., Briganti! Controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi; De Agostini, Utet, Milano, 2017; Di Fiore G., Controstoria dell&#8217;unità d&#8217;Italia. Maffi e misfatti del Risorgimento, Bur, RCS, Milano, 2017. Si segnalano, altresì, di Giordano Bruno Guerri, Il sangue del sud. Antistoria del Risorgimento e del Brigantaggio, Mondadori, Milano, 2015 (ristampa 2019) e di Marco De Marco, Terronismo.  Perché l&#8217;orgoglio (sudista) e il pregiudizio (nordista) stanno spaccando l&#8217;Italia in due, Rizzoli, Mondadori, Milano, 2011.<br /> Sulle tematiche dell&#8217;evoluzione dell&#8217;organizzazione periferica dello Stato e dell&#8217;ordinamento degli enti locali si segnalano Astuto G., Unità senza federalismo. Cavouriani e democratici n. 1860, Amministrare, Fascicolo 1, supplemento 2013, il Mulino, Bologna, pp. 49-98; Caracciolo A., Stato e società civile. Problemi dell&#8217;unificazione italiana, Einaudi, Torino, 1960, in particolare pp. 67-100; Cassese S., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014; Cassese S., I caratteri originari e gli sviluppi attuali dell&#8217;amministrazione pubblica italiana, in Quad. cost., 1987, n. 449; Casula P., I Prefetti nell&#8217;ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Giuffrè Milano, 1972; Giannini M. S., I Comuni, in I Comuni, a cura di M.S. Giannini, Neri Pozza, Vicenza, 1968, ora in Giannini M. S., Scritti, Vol. V., 1963-1969, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 631 ss.; Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani, Ricerche di Storia delle istituzioni dell&#8217;Italia unita, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Storia dell&#8217;Amministrazione italiana, il Mulino, 1996; Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall&#8217;Unità ad oggi, Donzelli, Roma, 1995; Sandulli A.-Vesperini G., L&#8217;organizzazione dello Stato unitario, Rivista trimestrale diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 1, 2011; Tosatti G., Storia del Ministero dell&#8217;Interno. Dall&#8217;Unità alla regionalizzazione, il Mulino, Bologna, 2009.<br /> Per quanto concerne l&#8217;organizzazione territoriale della Repubblica in riferimento agli articoli 1 e 5 della Costituzione si rinvia ai seguenti commenti: per l&#8217;art. 1 Carlo Esposito, Commento all&#8217;art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova, 1954, pp. 1-15; Costantino Mortati, Art. 1, Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, art. 1-12, pp. 1-50; cfr. altresì Olivetti M., Art. 1, in Commentario alla Costituzione (a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), UTET, Torino, 2006. Per l&#8217;art. 5 Giorgio Berti, Art. 5, Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, art. 1-12, pp. 277-295; Carlo Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, CEDAM, Padova, 1954, pp. 67-85; Livio Paladin; Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana, in Saggi di storia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2008.<br /> Sulle Regioni, in particolare, con specifico riferimento ai lavori della Costituente cfr. i commenti agli articoli 114-117, precedenti alla riforma, ad opera di Sergio Bartole in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Art. 114-117, Le regioni, le Province, i Comuni, TOMO I, Zanichelli, Bologna, 1985; cfr., inoltre, Allegretti U., Autonomia regionale e unità nazionale, Le Regioni, XXIII, n. 1 febbraio 1995, pp. 9-26; De Martin G. C., A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2019 (data pubblicazione 10/07/2019); Dogliani M., Autonomie regionali e innovazione politica, in Mario Dogliani, La ricerca dell&#8217;ordine perduto. Scritti scelti, il Mulino, Bologna, 2015 (pp. 440-454);<br /> In particolare sull&#8217;autonomia differenziata cfr. Bin R., Che cosa non va nel sistema delle autonomie italiano (Relazione al Convegno «Quale rilancio per le autonomie locali»? Brescia, 24 maggio 2019), in <a href="http://www.robertobin.it/">www.robertobin.it</a>, sezione Bibliografia; Bin R., L&#8217;attuazione dell&#8217;autonomia differenziata (Relazione al Convegno di Torino «A che punto è l&#8217;autonomia differenziata» del 20 aprile 2017), in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/">www.forumcostituzionale.it</a> (Forum di Quaderni costituzionali Rassegna), sezione <em>I Paper del Forum</em>; Bin R., Regioni tra politica e burocrazia, in Le Regioni, il Mulino, Bologna, editoriale, pp. 573-590; Caravita B., Un doppio binario per l&#8217;approvazione del regionalismo differenziato?   in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 13/2019; Catelani E., Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116, comma 3, Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in <a href="http://www.osservatoriosullefonti.it/">www.osservatoriosullefonti.it</a> Anno XI, Fascicolo 2/2018;  Falcon G., Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, il Mulino, Bologna, 4/2017, pp. 625-634; Gianfrancesco E., Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra Stato e Regioni,  in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/2019 (data pubblicazione 10/07/2019); Palermo F., Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 15/2019; Pinelli C., I livelli essenziali delle prestazioni, Rivista giuridica del Mezzogiorno, Fascicolo 3, settembre 2018, il Mulino, Bologna, pp. 769-785; Scaccia G., L&#8217;ente regionale fra mitologia federale e realtà costituzionale, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2014 (data pubblicazione 7/02/2014); Tarli Barbieri G., Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo diffuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell&#8217;art. 116, comma 3, Cost., in <a href="http://www.osservatoriosullefonti.it/">www.osservatoriosullefonti.it</a> Anno XII, Fascicolo 2/2019; Violini L., L&#8217;autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri <em>ex </em>art. 116, comma 3, Cost.,  in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 4/2018 (data pubblicazione 14/11/2018).<br /> Sul Cnel si segnala Cappuccio L., Commento all&#8217;articolo 99 della Costituzione, Commentario alla Costituzione, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Utet giuridica, Torino, 2006, Vol. 2, pp. 1927-1937; Ratto Trabucco F., Utilità o inutilità del Cnel e sua soppressione (<em>rectius</em>, sospensione) a mezzo legge ordinaria, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a> Rivista dell&#8217;Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2018 (data pubblicazione 31/01/2018); Treu T., Il Cnel ieri e oggi, in Rivista <em>Lavoro Diritti Europa</em>. Rivista nuova di Diritto del Lavoro, numero 2/2018, pp. 2-11.   <br />  <br />  <br /> ;<br />  <br />                 <br />  <br />  <br />    <br />     <br />  <br />  <br />  <br />            <br />       <br />  <br />            <br />    <br />  <br />  <br />       <br />  <br />   <br />                 <br />     <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Viceprefetto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. portale storico della Camera dei deputati, VII, legislatura, sessione del 1861, tornata del 27 marzo 1861, p. 332 del resoconto stenografico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Si vedano in proposito gli studi di Giorgio Candeloro, La nascita dello Stato italiano, Relazione svolta nel corso del II convegno di Studi gramsciani, Roma 19-21 marzo 1960, in Atti del II convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 19-46 e di Emilio Sereni, Mercato nazionale e accumulazione capitalistica nell&#8217;unità italiana, relazione svolta nel medesimo convegno e parimenti pubblicata in Atti del II convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 583-654.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> I dati dimostrano, infatti, come la disomogeneità territoriale fosse più variegata e complessa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> E&#8217; stato, al riguardo, stimato che il costo di una tonnellata di carbone al centro della Sicilia era pari a otto volte rispetto a quello calcolato a bocca di miniera in Inghilterra.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> E&#8217; stato, inoltre, calcolato che nel 1861 l&#8217;Italia avesse 8,8 Km di ferrovie per ogni 1000 Kmq, la Sicilia zero e il Mezzogiorno continentale 2,4% e che nel 1886 le cifre salivano, rispettivamente, a 42 Km per ogni 1000 Kmq, 34,7% e 35,2%.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Einaudi L., Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino, 1940, p. 281.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In proposito, ai tentativi revisionisti di sostenere che nella circostanza fossero stati uccisi centinaia di cittadini e compiute violenze di ogni tipo ai danni di intere famiglie, recenti ricerche hanno replicato che l&#8217;operazione portò alla fucilazione di poco più di una decina di persone.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il riferimento è al generale Charles Antoine Manhès noto, appunto, per i metodi violenti di lotta al brigantaggio in Italia e, in particolare, nel Mezzogiorno durante il periodo napoleonico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> In sintesi, nel 2008, una rappresentanza di associazioni neoborboniche si è recata a Fenestrelle per apporvi questa targa: «Tra il 1860 e il 1861 vennero segregati nella fortezza di Fenestrelle migliaia di soldati dell&#8217;esercito delle Due Sicilie che si erano rifiutati di rinnegare il re e l&#8217;antica patria. Pochi tornarono a casa, i più morirono di stenti. I pochi che sanno s&#8217;inchinano». A distanza di pochi anni lo storico Alessandro Barbero pubblicò un libro (<em>I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle, Laterza, Roma-Bari, 2012</em>) nel quale ha sostenuto come dalle fonti archivistiche consultate sia emerso che un soldato morì appena giunto al forte; nei giorni seguenti ben 178 su 1186 vennero ricoverati in ospedale e altri quattro vi morirono.<br /> Al di là del fatto storico in sé è, però, interessante osservare come il libro abbia scatenato fortissime polemiche e che lo storico, oggetto di offese e minacce sui social, sia stato accusato di non aver basato la propria ricostruzione su tutte le fonti disponibili. A Barbero è stato, anche, replicato che a Fenestrelle trovarono la morte, per stenti, 8.000 persone e che, più in generale, 40.000 soldati dell&#8217;ex Regno delle Due Sicilie morirono nelle prigioni del nord Italia. Il fatto che poi la lapide sia stata rimossa ha rinfocolato le polemiche.<br /> Più in generale i sostenitori del revisionismo più estremo parlano di «genocidio» degli occupanti piemontesi ai danni delle popolazioni del sud.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Francesco II se ne accorso troppo tardi quando decise di concedere la costituzione nel giugno 1860. Ciò costituì paradossalmente un errore tattico essendo il suo regno in guerra, perché l&#8217;iniziativa indebolì lo Stato ancora di più.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Assieme alle armate imperiali e alla più avanzata legislazione francese.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> In ottemperanza al principio di eguaglianza sancito dalla Rivoluzione francese.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> L&#8217;articolo 19 del relativo disegno di legge, il primo dei quattro presentati da Minghetti alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo 1861, concernente la ripartizione del regno e la disciplina delle autorità governative, attribuiva, infatti, al prefetto il ruolo di rappresentante del Governo nella provincia. Fra le varie competenze, egli avrebbe dovuto vigilare sull&#8217;andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, adottando i provvedimenti ritenuti indispensabili nei diversi settori dei servizi. Al prefetto sarebbe dovuta essere ricondotta anche l&#8217;amministrazione delle carceri e la gestione della pubblica sicurezza, potendo egli richiedere l&#8217;intervento della forza armata. Ed ancora, il prefetto avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione ed all&#8217;esecuzione delle leggi in provincia o all&#8217;autorizzazione alle opere pie circa l&#8217;accettazione di lasciti e doni. Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 29.     </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Tutto il Titolo V del relativo disegno di legge, il secondo dei quattro presentati da Minghetti alla Camera dei deputati nella tornata del 13 marzo 1861, riguardante l&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione provinciale e comunale, era dedicato alla vigilanza sui comuni e sulle province da parte dei prefetti e dei governatori regionali. Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, pp. 75 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Il secondo disegno di legge, citato alla nota precedente, mutava denominazione al sindaco ora chiamato «gonfaloniere». In particolare, il primo comma dell&#8217;articolo 35 stabiliva quanto segue: «Il gonfaloniere è capo dell&#8217;amministrazione comunale ed è anche uffiziale del Governo». Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 53.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> L&#8217;art. 29 dello Statuto albertino stabiliva che: «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l&#8217;interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L&#8217;articolo 436 del Codice civile stabiliva che: «La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Per la ricostruzione delle quali sono stati consultati i testi normativi dei due volumi di documenti allegati allo studio di Adriana Petracchi, intitolato Le origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell&#8217;antico regime al chiudersi dell&#8217;era cavouriana (1770-1861), Neri Pozza editore, Venezia, 1962. Sono stati, inoltre, consultati, con particolare riferimento ai progetti Farini-Minghetti i documenti compendiati in Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 20.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Quattordici: undici in terraferma e 3 in Sardegna.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Si trattava di due funzionari nominati dal re su proposta dei ministri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Erano elettori i cittadini maschi contribuenti oltre una certa soglia tributaria, proprietari terrieri, professori e maestri, impiegati di nomina regia ed altee categorie.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Ad averne ottanta erano solo Torino e Genova.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Poi sottoposto al vaglio e all&#8217;approvazione dell&#8217;intendente generale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Dagli otto di Torino e Genova ai due dei centri meno importanti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> A seconda dell&#8217;importanza dei comuni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sulla base di criteri, individuati dal Governo centrale, che tenevano in considerazione l&#8217;importanza delle varie circoscrizioni provinciali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> E le vecchie provincie di questa fase diverranno circondari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Con il quale il Piemonte acquisì la Lombardia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cfr. Grosso G., Cavour 1861-1961, Ciclo di conferenze di Einaudi, Grosso, Peyron, Jemolo, Pella, Bottega d&#8217;Erasmo, Torino, 1962, pp.15-33, in particolare p.17.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> E&#8217; interessante notare che questa possibilità è ancora riconosciuta dall&#8217;ordinamento attuale per il tramite dell&#8217;istituto pattizio della convenzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 20.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Recante <em>Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  </em>59.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> <em>Recante Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell&#8217;articolo </em><a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART12,__m=document"><em>11</em></a><em> del </em><a href="http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document"><em>d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300</em></a><em>, e successive modificazioni.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 27.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 91.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Es. costruzione e/o gestione di strade consortili, opere idrauliche e di bonifica, di porti e fari o per la fondazione e gestione di istituti di istruzione o di beneficienza.      </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 110.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 119.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr. Il Parlamento dell&#8217;unità d&#8217;Italia (1859-1861), Atti e documenti della Camera dei deputati, III, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1961, p. 120. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> <em>Ibidem</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Adottato in attuazione della legge 9 ottobre 1861, n. 249.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Il progetto, su impulso del Ministero dell&#8217;interno Peruzzi, era stato discusso e analizzato in un&#8217;apposita Commissione della Camera dei deputati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Pubblicato in Rass. Stor. Toscana, 1957 e ristampato in Ghisalberti C., Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 217-237. Le tematiche affrontate in questo saggio sono riprese anche in altri capitoli di quest&#8217;ultima pubblicazione: cfr. il capitolo «Dall&#8217;intendente al prefetto», pp. 1-35 e quello dal titolo «Le amministrazioni locali nel periodo napoleonico», pp. 37-64.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> <em>Ibidem</em>, p. 222.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> <em>Ibidem</em>, p. 234-235.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> <em>Ibidem</em>, p. 230.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> <em>Ibidem</em>, p. 230.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 231.232.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Pubblicato in Problemi dell&#8217;Unità d&#8217;Italia. Atti del II Convegno di studi gramsciani, Editori Riuniti, Roma, 1962, pp. 335-376. Il contributo è stato, poi, ristampato in Ragionieri E., Politica e amministrazione nella storia dell&#8217;Italia unita, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 81-137.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Ragionieri E., Politica e amministrazione nella storia dell&#8217;Italia unita, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 92-93.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Il modello centralista, per Ragionieri, consentiva alla classe borghese di preservare una propria egemonia di fatto perché dalle sue file provenivano sindaci e intendenti: <em>ibidem</em>, pp. 94-95.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> <em>Ibidem</em>, p. 88.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> <em>Ibidem</em>, p. 92.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> <em>Ibidem</em>, p. 99.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Atti del XL Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Torino, 26-30 ottobre 1961), Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. Biblioteca scientifica, Roma, 1963, pp. 93-182.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> <em>Ibidem</em>, p. 155.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> <em>Ibidem</em>, p. 98.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> <em>Ibidem</em>, p. 99-100.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> <em>Ibidem</em>, p. 166.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> <em>Ibidem</em>, p. 167.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Petracchi A., Le origini dell&#8217;ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell&#8217;antico regime al chiudersi dell&#8217;era cavouriana (1770-1861), Neri Pozza editore, Venezia, 1962 (1 volume di testo più 2 volumi di documenti). L&#8217;impostazione della Petracchi fu condivisa da Gianfranco Miglio nel suo contributo dal titolo «L&#8217;unificazione amministrativa» pubblicato nel volume La formazione dello Stato unitario, AA.VV., Vita e Pensiero, 1961, pp.  71-92. Il volume raccolse gli atti di un corso di lezioni promosso dall&#8217;Università Cattolica dal 20 al 24 novembre 1961 in occasione delle celebrazioni sul centenario.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 371-372, in particolare 371 ove si afferma che: «&#038;E&#8217; infatti oramai chiaro che, sotto questo profilo tecnico, la riforma costituiva la conclusione logica dello sviluppo storico dell&#8217;ordinamento locale piemontese: era alla sua origine una riforma piemontese&#038;».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> E&#8217; da ricordare che presso la commissione speciale del Consiglio di Stato che elaborò il progetto di legge vi fu chi propose l&#8217;elezione diretta dell&#8217;organo consigliare regionale, ma la proposta non passò.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Seduta della Camera del 3 giugno 1861.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Seduta della Camera del 3 giugno 1861.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 358.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, p. 359.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> Petracchi A, op. cit., vol. I, pp. 362, ma cfr. anche pp. 373 e 374.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> Pavone C., Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli, 1859-1866, Giuffrè, Milano, 1964.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Pavone C., op, cit., p. 193</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> <em>Ibidem</em>, p. 195.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> <em>Ibidem</em>, p. 200.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Nelle materie della difesa militare, dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, della riscossione dei tributi e dell&#8217;amministrazione della giustizia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Si rinvia al paragrafo 3.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Gradualmente transitato dall&#8217;amministrazione centrale delle finanze all&#8217;orbita d&#8217;influenza di quella competente nella gestione degli affari interni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> A seconda del modello elettivo diretto o indiretto degli organi consiliari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> Ciò significa anche che non nel corso della storia del nostro Paese non è sempre esistito un rapporto di dipendenza necessaria tra autonomismo e rappresentanza diretta, tanto più se intesa in senso ampio per effetto di sistemi elettorali capaci di garantire ampie e diffuse partecipazioni popolari.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> La c.d. legge Delrio recante &#8220;<em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> L&#8217;avvio, in questa direzione, di un confronto fra i soggetti istituzionali interessati è, invero, già stato intrapreso con l&#8217;istituzione, con decreto del Ministro dell&#8217;interno (adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2-<em>ter </em>del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 108 del 2018), presso la Conferenza Stato-città, di un Tavolo tecnico-politico finalizzato a curare la redazione di linee guida finalizzate all&#8217;avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, al superamento dell&#8217;obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni. L&#8217;auspicio è che si possa continuare sulla strada di una riforma organica degli enti locali sempre più necessaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Che ufficialmente si protrasse fino al 1993.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> In questo senso Felice E., Ascesa e declino. Storia economica d&#8217;Italia, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 64-72. In termini simili Pescosolido G., Nazione, sviluppo economico e questione meridionale in Italia, Rubettino, Soveria-Mannelli, 2017, pp. 167-176.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> Di cui si fecero portavoce, fra gli altri, Meuccio Ruini, Umberto Terracini, Luigi Einaudi, Aldo Bozzi e Umberto Nobile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Einaudi L., Parlamento e rappresentanza di interessi, in Corriere della Sera, 29 novembre 1919 ora in Einaudi L., Il buongoverno, Laterza, Roma-Bari, 2012, p.27-31.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Con riferimento alla chiarezza, basti considerare l&#8217;articolo 13, in combinato con il successivo articolo 14,  del decreto legislativo  6 maggio 2011, n. 68 per rendersi conto di quanto sia, oggi, necessaria una normativa più chiara e sistematica, che disciplini un percorso preciso e soprattutto organico per l&#8217;individuazione dei LEP. Non è, invece, consigliabile, se non a rischio di inefficienze organizzative e gestionali, agire separatamente, per fasi successive, con riferimento a singole materia, quasi come se, ad esempio, il LEP in materia di trasporti fossero scollegati da quelli in materia sanitaria o di diritti civili.<br /> Eppure è quello che si è fatto, se si pensa che l&#8217;unico settore in cui i LEP (i c.d. LEA) sono già stati individuati è quello sanitario e ciò a seguito della recente adozione del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (il citato d.P.C.M. ha abrogato il d.P.C.M. del 29 novembre 2001).</div>
<div> </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-risorgimento-perduto-tra-centralismo-amministrativo-e-autonomie/">Il risorgimento perduto. Tra centralismo amministrativo e autonomie .</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando le leggi erano chiare. Brevi considerazioni sull’art. 4 della legge 1731 del 1854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/quando-le-leggi-erano-chiare-brevi-considerazioni-sullart-4-della-legge-1731-del-1854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:40:58 +0000</pubDate>
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<p>Nel giugno del 1854 il piccolo Regno di Sardegna è nel pieno della V Legislatura[1], sotto le presidenze di Carlo Cadorna e Carlo Bon Compagni di Mombello; al Governo vi era Cavour, agli Esteri Giuseppe Dabormida, i Dicasteri dell’Interno e degli Affari ecclesiastici e di Grazia e giustizia erano sotto</p>
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<div>Nel giugno del 1854 il piccolo Regno di Sardegna è nel pieno della V Legislatura<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, sotto le presidenze di Carlo Cadorna e Carlo Bon Compagni di Mombello; al Governo vi era Cavour, agli Esteri Giuseppe Dabormida, i Dicasteri dell’<em>Interno</em> e degli <em>Affari ecclesiastici e di Grazia e giustizia</em> erano sotto la guida di Urbano Rattazzi, mentre Controllore generale delle finanze era il senatore Federico Colla.<br />
I loro nomi appaiono in calce, sotto la firma del Re, alla legge 1731 del 23 giugno di quell’anno che, con il relativo regolamento di esecuzione del successivo 30 giugno, avrebbe cercato di mettere ordine nella disciplina sulla promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi sabaude.<br />
A leggerla ora, dopo tanto tempo, vien quasi da rimpiangere l’estrema chiarezza, semplicità e buon senso delle sue disposizioni che, ancora oggi, evidenziano un elevato tasso di comprensibilità.<br />
Basti pensare al primo comma dell’art. 4 secondo cui: “<em>Le Leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz’altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno la loro inserzione, salvochè nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto</em>…”.<br />
Poiché, dunque, parte delle terre dello Stato erano costituite da isole non sarebbe stato giusto uniformare in ogni Comune del Regno l’entrata in vigore delle leggi e ciò perché non tutti i centri abitati, piccoli o grandi che fossero, sarebbero stati messi in grado di conoscerne nello stesso momento il contenuto e di predisporre le misure volte ad una loro attuazione. Del resto i piroscafi, con la posta a bordo, non partivano verso la Sardegna che tre giorni alla settimana senza contare come le cattive condizioni metereologiche ne avrebbero reso più lenta se non impossibile la traversata, anche con un mare che oggi le navi moderne sono tranquillamente in grado di affrontare.<br />
Una norma a tal punto chiara che nel regolamento di esecuzione non si ritenne di accompagnarla con altre disposizioni più specifiche; più in generale esso si premura di aggiungere dettagli sull’esecuzione della legge, ma non reca ripetizioni volte, come invece capita ora, a fornire chiarimenti o a “chiarire i chiarimenti stessi”.<br />
Certo un mondo lontano dal nostro dove spesso si assiste a regolamenti che si prefiggono lo scopo di rendere “digeribili” norme primarie altrimenti di difficile comprensione, spesso, tuttavia, non riuscendoci tant’è che si è talvolta ricorso ai c.d. testi unici ricognitivi di leggi e regolamenti in una corsa vorticosa verso il miraggio della chiarezza che, come effetto collaterale, ha prodotto quello di rendere ancor più articolato il nostro sistema delle fonti del diritto.<br />
Per non parlare dei lavori parlamentari cui oggi si ricorre per risalire non già alla volontà storica del legislatore, quale valido supporto per ricostruire in sede interpretativa la <em>ratio legis,</em> ma al significato logico e grammaticale di certe parole o proposizioni contenute negli atti normativi; e la tecnica dei rinvii, in articolati che solo in lunghezza fanno degna concorrenza all’incipit dei Promessi Sposi, è oramai divenuta una palestra più per i traduttori che per gli interpreti.<br />
E invece il resoconto parlamentare della tornata del 5 aprile 1854, giorno in cui fu appunto approvata dalla Camera la legge 1731, ci serve solo per aggiungere dettagli, talvolta curiosi, ad una <em>ratio</em> già di per sé chiara come chiare sono le parole utilizzate nel testo.<br />
Il resoconto è, ad esempio, utile per comprendere che proprio su quel comma dell’art. 4 si consumò uno scontro tra il Governo, che sulla scorta del modello francese sosteneva la necessità di termini differenziati<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e il relatore che, invece, voleva uniformarli in ossequio al principio di uguaglianza:</p>
<p>“Del resto, si è già osservato nella relazione, e lo ripeterò alla Camera, che lo stabilire diversi termini per l’osservanza di una legge è sempre una cosa grave, che non si deve ammettere se non quando vi sia necessità assoluta. E’ così grave, perché offende l’eguaglianza tra i cittadini e i diversi comuni dello Stato, e fra le altre citerò le leggi d’imposta e quelle concernenti le successioni”<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Eppure, anche nel piccolo liberale Regno di Sardegna il mito dell’eguaglianza formale fra tutti i cittadini, stabilito dall’art. 24 dello Statuto e che nell’esperienza rivoluzionaria francese e nella Costituzione belga del 1831 aveva avuto due fondamentali punti di riferimento, poteva ricevere, proprio attraverso le dinamiche parlamentari, significativi temperamenti.<br />
In questo senso, l’articolo 4 della legge 1731 costituisce una piccola dimostrazione di come l’eguaglianza formale potesse essere attenuata attraverso il ricorso al criterio della ragionevolezza.<br />
Sul punto, il deputato Paolo Farina<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> è molto chiaro:</p>
<p>“L’eguaglianza si deve riferire al cittadino che deve eseguire la legge. Ora è opportuno che la legge faccia in modo che sia accordato al cittadino un ugual termine in qualunque luogo egli si trovi, per mandare ad esecuzione la legge, per prepararsi cioè e per prendere le misure opportune onde poterla eseguire. La legge non è un colpo di cannone che debba colpire indistintamente i vicini ed i lontani, è una disposizione razionale alla esecuzione della quale tutti i cittadini devono, per quanto la legge può provvedere, avere uno stesso termine di tempo per prepararsi.<br />
Per conseguenza il principio dell’eguaglianza dei cittadini richiede la disuguaglianza del termine, mentre l’uguaglianza si deve riferire a chi deve eseguire la legge che è il cittadino medesimo…<br />
Fra le comunicazioni di terraferma e le comunicazioni che si devono eseguire per mezzo del mare vi è una differenza immensa…è ragionevole che la legge, quando deve provvedere a condizioni nelle quali il cittadino ha pressochè ugualmente la possibilità di conoscere la legge stessa, adotti un termine generale ed uguale per tutti. Ma quando invece deve provvedere a condizioni che pongono una parte dei cittadini in tale situazione che anche volendo non potrebbero in alcun modo avere cognizione della legge nel termine prefisso per gli altri, ragione e giustizia vogliono che si provveda per questi in modo differente che per gli altri, senza pretendere d’indurre una eguaglianza che ripugna alla natura delle cose ed è in opposizione colle leggi della provvidenza cui è forza che il legislatore si sottometta, se non vuol cadere nell’impossibile, nell’ingiusto e nell’assurdo…”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p>Il deputato e intellettuale sardo Pasquale Tola argomentava nel senso che:</p>
<p>“Per provare poi che quest’unico termine, porterebbe la disformità, io soggiungeva che questa si riscontrerebbe sia in riguardo alle leggi, sia in riguardo ai cittadini che devono osservarle. Disformità in riguardo alle leggi e ai cittadini, perché, mentre una legge sarebbe pubblicata nel continente, e dovrebbe ancora rimanere in sospeso per quindici giorni fino ad avere la sua esecuzione arrivata alla Sardegna, probabilmente al secondo giorno dopo il suo arrivo comincerebbe ad essere obbligatoria.<br />
Io domando se non sia poco conforme alla natura delle leggi che rimangano tanto tempo sospese senza essere esecutorie. Quindi egli è ragionevole che si fissi un termine relativo alle distanze, onde con quella differenza possa il legislatore avere probabile certezza che l’esecuzione nei diversi punti abbia un termine simile per tutti…”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p>A queste parole facevano eco quelle del Ministro Rattazzi secondo cui:</p>
<p>“Quando la distanza tra alcune parti dello Stato è così grande, quando s’interpone fra di esse il mare, una diversità di trattamento si rende necessaria, perché altrimenti operando, anziché promuovere l’eguaglianza, questa resterebbe grandemente offesa”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p>Alcuni potrebbero pensare che oggi quella chiarezza e quel rigore linguistico siano irraggiungibili in ragione del fatto che i testi normativi siano chiamati a fotografare la complessità del presente, oggi appunto più complesso di ieri.<br />
Ed ecco allora il problema: possiamo davvero giustificare il fatto che l’ipertrofica e sempre meno chiara produzione normativa sia un dato ineliminabile della nostra società, quand’anche complessa ed in rapidissima evoluzione?<br />
Ma poi era davvero meno complesso il 1854 che, oltre a fatti ordinari come la fondazione dell’ordine dei salesiani da parte di Don Bosco e la morte di Silvio Pellico o la proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione o la fondazione, negli Stati Uniti, del partito repubblicano, si ricorda anche per un’epidemia di colera in tutta Italia, per i disordini nei ducati di Parma e Piacenza e di Modena, per la guerra dichiarata alla Russia da parte di Francia ed Inghilterra e per un colpo di Stato in Spagna?<br />
E se invece il tema fosse quello della formazione di chi, adesso come nel passato, è chiamato a redigere i testi normativi, essendo probabilmente andata smarrita la consapevolezza che solo l’uso misurato e consapevole delle parole e in definitiva della lingua è il primo indispensabile passo per delle leggi chiare, comprensibili dai più e perciò stesso davvero democratiche?<br />
Ciò senza, peraltro, dimenticare la questione dei decisori politici che sempre più appaiono in difficoltà nel saper prevedere e decodificare i macro processi economici, sociali e culturali e governarli con leggi che siano davvero “generali” ed “astratte”, senza rincorrere le mode del momento o il repentino scorrere degli eventi con il risultato, talvolta paradossale, di concepire norme già superate un attimo dopo la loro pubblicazione<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Dunque, non è forse un caso che leggi fondamentali del nostro ordinamento ancorché modificate &#8211; quali ad esempio la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, il r.d. 18 giugno 1931, n. 773<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> e i nostri Codici Penale e Civile &#8211; reggano all’usura del tempo molto meglio di altre che di ultra moderno hanno solamente gli strumenti digitali con cui essere pubblicate e consultate.<br />
In definitiva, rinunciare alla chiarezza delle leggi potrebbe significare rinunciare a comprenderle veramente e scegliere di affidarci ai così detti esperti, come Renzo con l’Azzecca-garbugli o come quell’uomo della campagna del racconto di Kafka che, fidandosi delle minacce, velate di consigli, di un guardiano, decide di non varcare la porta che conduce alla legge e di aspettare e aspettare ancora; ma il tempo passa e poco prima di morire chiede al guardiano:</p>
<p>“Tutti tendono verso la legge, come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?”. Il guardiano su rende conto che l’uomo è giunto alla fine e per farsi intendere ancora da quelle orecchie che stanno per diventare insensibili, grida: “Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora vado a chiuderlo” <a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</div>
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<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Che va dal 19 dicembre 1853 al 25 marzo del 1857.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il testo governativo individuava in origine, rispettivamente, 5 giorni per gli Stati di Terraferma e 15 per le isole.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Pag. 886 del resoconto stenografico della seduta rinvenibile nel portale storico della Camera dei Deputati. Il relatore del disegno di legge era il deputato Deforesta.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Deputato e senatore del Regno, rivestì vari incarichi fra i quali quello di Commissario governativo della Banca nazionale degli Stati sardi e, successivamente, del Regno d’Italia e Prefetto di Livorno.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Resoconto stenografico cit., p. 890.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Resoconto stenografico cit., p. 887.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Resoconto stenografico cit., p. 892.</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Il discorso è ovviamente più complesso e non esauribile in queste poche righe, perché attiene altresì a come sono andate evolvendosi nel tempo le dinamiche regolamentari e procedimentali di formazione delle leggi sia all’interno delle Camere che nei loro rapporti con il Governo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> C.d. Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E).</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il racconto, intitolato “Davanti alla legge”, è del 1914; fu poi inserito nel penultimo capitolo (Nel Duomo) del romanzo <em>Il Processo</em>: cfr. Kafka F., Tutti i racconti, Mondadori-Milano, 1970, rist. 2015, pp. 205-206.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 18:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-struttura-dello-stato-il-caso-italia-una-analisi-tra-diritto-e-rovescio-della-postmodernita/">La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.-Fra passato e presente; 2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale; 3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva; 3.1. – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano;  3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano; 4.- La</p>
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<strong>SOMMARIO: </strong>1.-Fra passato e presente; 2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale; 3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva; 3.1. – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano;  3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano; 4.- La struttura dello Stato italiano alla prova dei fatti;  5.- … da dove eravamo partiti.</p>
<p><strong>1.- Fra passato e presente</strong><br />
Si dice che viviamo in un’epoca di vasti mutamenti globali.<br />
In effetti, politica, economia e società risultano investite da un processo di sradicamento dai miti che, solo qualche decennio fa, sembravano consolidati nella nostra coscienza individuale e collettiva; un processo che soprattutto la mentalità occidentale, ancora fortemente intrisa di razionalismo, fatica a catalogare e a dominare.<br />
Sappiamo di avere a che fare con forze cui cerchiamo di attribuire una definizione e, così facendo, illuderci di placare un’inquietudine che è forse tutta esistenziale.<br />
Parliamo, allora, di tecnocrazia, di globalizzazione, di “finanzcapitalismo”<a title="" href="#_edn1" name="_ednref1">[1]</a>, di diritti umani universali. Soprattutto ricorre spesso nel lessico giornalistico o della comunicazione politica la parola “crisi”: sono, ad esempio, in crisi la famiglia e la società, che in effetti attraversa una fase di destrutturazione dei sottostanti rapporti relazionali; sono in crisi lo Stato e il c.d. ordine mondiale che su di essi si fonda, quanto meno dalla fine del secondo conflitto mondiale e salvo non si voglia risalire oltre fino alla conferenza di pace di Vestfalia del 1648<a title="" href="#_edn2" name="_ednref2">[2]</a>;è in crisi la concezione stessa del diritto per come ancora viene studiato nelle nostre università e, ancora, sono in crisi le economie nazionali, soprattutto quelle del mondo occidentale, con il conseguente rallentamento di crescita, consumi, produzione e lavoro.<br />
La parola “crisi”, tuttavia,rischia di essere un vuoto contenitore se non relativizzata.Ed infatti, poichéogni epoca, che abbia consapevolezza della propria storicità, è un’ “epoca in crisi”, manca un oggettivo e valido termine di paragone,un’ipotetica epoca aurea cui poterci raffrontare. Siamo in crisi rispetto a quale passato, più o meno recente?E se ogni passato è stato, a sua volta, un’epoca di crisi, non è forse più utile limitarci a comprendere le caratteristiche del nostro presente, provandone, semmai, a delinearne gli sviluppi futuri?<br />
Si scrive da più parti, ad esempio, su di un’epoca, quella attuale, caratterizzata dalla totale alienazione dell’uomo, completamente asservito alle esigenze di assetti produttivi a loro volta condizionati da un irresistibile sviluppo della tecnologia; una tecnologia onnisciente che, soprattutto attraverso la cibernetica, arriverà, prima o poi, all’autosufficienza organizzativa e funzionale, senza più bisogno di sovrastrutture giuridiche; la tecnologia, dunque, quale agente in grado di creare e orientare i consumi e di dirci, se non imporci, chi essere<a title="" href="#_edn3" name="_ednref3">[3]</a>.<br />
Eppure, a ben riflettere, si tratta di tematiche non nuove, che iniziarono ad essere elaborate prima del secondo conflitto mondiale<a title="" href="#_edn4" name="_ednref4">[4]</a>, per poi essere affinate da intellettuali e scuole di pensiero per tutta la seconda metà del 1900<a title="" href="#_edn5" name="_ednref5">[5]</a>.Di qui la questione se quegli intellettuali dei primi del secolo ritenessero o meno di trovarsi agli inizi di una crisi che poi si sarebbe acuita ai giorni nostri, se ne fossero consapevoli fino in fondo o, viceversa, pensassero di vivere il loro presente senza immaginare la società futura che, poi, è quella di oggi.<br />
Ed ancora, parliamo di crisi dello Stato, anche se il declino, tutto comunque da verificare, di questa significativa invenzione dello spirito umano riguarda soprattutto il modello di Stato occidentale, perché non appena ci spostiamo in altre parti del globo scopriamo che lo Stato,ancora titolare di una forte sovranità,poggia su stabili ordinamenti giuridici, potendo disporre di un’ampia autonomia d’azione entro e fuori i confini nazionali. In tale contesto, possiamo davvero definire in crisi di legittimità lo Stato russo, quello giapponese o le monarchie medio-orientali?<br />
Anche nelle vicende dello Stato troviamo delle assonanze con i primi del ‘900 quando, per limitarci all’Italia, giuristi e filosofi cominciarono ad avvertire profondi mutamenti. Ed anche qui, dunque, la domanda: la crisi attuale dello Stato occidentale è iniziata allora quando Vittorio Emanuele Orlando, Giuseppe Capograssi, Santi Romano, Oreste Ranelletti, Sergio Panunzio, Donato Donati scrivevano su questa tematica<a title="" href="#_edn6" name="_ednref6">[6]</a>?<br />
Vi è chi, ad esempio, a questa domanda ha dato una risposta positiva:</p>
<p>“Quei due giuristi [Romano e Capograssi] dallo sguardo aguzzo individuavano bene una linea di tendenza che percorrerà – via via ingigantendosi – l’intero corso del secolo XX e che può essere sintetizzata … nell’insegna: <em>sempre più società, sempre meno Stato</em>. E si assiste a quella che potremmo impressionisticamente chiamare la rivincita della società, la quale trova riscontro, sul piano del divenire della scienza giuridica, nel farsi strada (anche se lentamente e faticosamente) delle diagnosi romaniane, nel superamento di una concezione squallidamente potestativa del diritto, nella identificazione di questo in una dimensione ordinativa assai più che normativa.&#8221;<a title="" href="#_edn7" name="_ednref7">[7]</a></p>
<p>Di qui la domanda: vi è davvero stata questa “linea di tendenza”, oppure, Santi Romano riteneva di trovarsi di fronte non alla crisi dello Stato in quanto tale -che secondo questa tesi sarebbe poi durata e si sarebbe sviluppata fino ai giorni nostri &#8211; ma all’eclissi dello Stato monoclasse di foggia borgh<a name="_GoBack"></a>ese, che aveva retto le sorti dell’Italia sin dalla sua fondazione e che ora si trovava a dover governare l’ingresso, nello spazio politico della rappresentanza degli interessi, dell’associazionismo sindacale?<br />
Si può, al contrario, sostenere che Santi Romano non preconizzasse affatto, né nel suo scritto <em>Lo Stato moderno e la sua crisi</em>, né nella sua opera più importante <em>L’ordinamento giuridico</em>, la crisi dello Stato a vantaggio della società;e che egli teorizzasse, viceversa, uno Stato forte in cui, in chiave anti-individualista, i sindacati avrebbero dovuto trovare il loro contemperamento nella compagine statale. Per di più, una decina di anni più tardi dall’uscita dell’<em>Ordinamento giuridico</em>, va segnalata la sua recensione al volume di Alfredo Rocco <em>La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale alla Stato fascista</em>, in cui lo Stato torna da vincitore alla ribalta a discapito di qualsiasi concezione pluralistica della società.<br />
Potrebbe, quindi, sostenersi un’altra linea ricostruttiva secondo cui lo Stato occidentale non ha iniziato la sua parabola discendente dal primo decennio del ‘900, periodo in cui una certa dottrina prendeva più semplicemente atto, attraverso un’analisi dei fenomeni sociali, di un mutamento delle forme classiche dello Stato liberale, senza tuttavia teorizzare e prevedere la crisi attuale dello Stato, che ha altre motivazioni.<br />
Tra l’altro oggi più che di crisi di un modello di Stato, si dovrebbe parlare di una crisi dello Stato in quanto tale, le cui cause sono da ricercarsi nella globalizzazione i cui effetti più marcati sono l’indebolimento della sovranità territoriale degli Stati rispetto alle grandi organizzazioni internazionali finanziarie e la trasformazione degli individui da cittadini a soggetti atomizzati, con conseguenze rilevanti sugli strumenti di rappresentanza dei relativi interessi.<br />
Ci troviamo, solo per restringere ulteriormente il campo d’osservazione ad un esempio, in un epoca in cui i sindacati tradizionali, quelli sì di romaniana memoria, perdono terreno e capacità rappresentativa, a vantaggio delle associazioni dei consumatori, cui peraltro gli ordinamenti nazionali riconoscono la legittimità processuale ad azionare rimedi di tutela per i propri iscritti; rimedi, diciamolo pure, non sempre ancorati a nitidi presupposti normativi né sotto il profilo delle situazioni giuridiche soggettive da tutelare, né delle condizioni di azionabilità dei relativi rimedi. Soprattutto siamo in un’epoca in cui la società, con i suoi agenti aggreganti di natura associativa (famiglia, partito, sindacato etc..), è venuta meno a vantaggio di un individuo-consumatore solo di fronte al mercato.<br />
Non solamente, quindi, non vi è oggi nulla di paragonabile alla crisi dello Stato giolittiano, ma potrebbe essere, addirittura, fuorviante parlare di una fase caratterizzata da una minore presenza dello Stato a vantaggio della società: potremmo, invece, provocatoriamente sostenere il contrario, ovvero di trovarci in un’epoca in cui, se lo Stato si è indebolito, la società di hegeliana memoria si è addirittura dissolta<a title="" href="#_edn8" name="_ednref8">[8]</a>.<br />
Certo è che, dinnanzi alla crisi dello Stato e del suo “diritto”, studiosi e osservatori attenti della post-modernità si dividono fra chi esprime giudizi negativi<a title="" href="#_edn9" name="_ednref9">[9]</a> e chi, viceversa, auspica che tale processo giunga a compimento in modo che si creino le basi per nuovi ordinamenti e sistemi di governo<a title="" href="#_edn10" name="_ednref10">[10]</a>.<br />
Si tratta di un dibattito che in realtà sottende uno scontro ideologico molto accentuato che da una parte annovera quanti ritengono che lo Stato, specie con riferimento a quello di matrice europea – continentale, costituisca comunque un valore positivo e abbia consentito, seppur tra alterne vicende, un indubbio progresso dello spirito umano, rappresentando, soprattutto dopo la fine del secondo conflitto mondiale, un fattore di crescita economica e di conquiste nel campo dei diritti  e della democrazia, conquiste che il potere delle multinazionali e della finanza potrebbero seriamente mettere in pericolo.<br />
Dall’altra, invece, vi è chi vede nello vecchio e morente Stato occidentale, ancorato al primato della legge e al mito della certezza del diritto, un ostacolo alla nuova realtà globalizzata che si va delineando, una realtà ove mercato e diritto, acquisendo entrambi una connotazione universale, si sovrappongono perfettamente per costituire il terreno di coltura di un nuovo <em>ius gentium</em> di matrice arbitrale e giurisprudenziale, in cui un primato di assoluto rilievo rivestono il fattore interpretativo e la consuetudine: una nuova <em>lex<a title="" href="#_edn11" name="_ednref11"><strong>[11]</strong></a></em>, dunque,e un nuovo ordine a tutela sia dei mercati, della concorrenza e della libera circolazione della ricchezza, sempre più dematerializzata, che dei diritti universali dell’uomo, sacralizzati, oltreché nelle costituzioni statali, nei trattati internazionali e la cui filosofia costituisce il fondamento ideologico della globalizzazione economica<a title="" href="#_edn12" name="_ednref12">[12]</a>.<br />
Un dibattito, ad ogni modo, certamente complesso e ancora nel suo pieno svolgimento.</p>
<p><strong>2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale</strong></p>
<p>In tale contesto è del tutto legittimo chiedersi quale sia, in rapporto alla globalizzazione e al processo &#8211; sempre meno fluido &#8211; di integrazione europea<a title="" href="#_edn13" name="_ednref13">[13]</a>, la condizione attuale dello Stato italiano.<br />
Si tratta di una questione che, lungi dall’essere meramente teorica, è in grado di impattare direttamente sulle scelte di riforma o di gestione degli assetti pubblici: in altri termini, nel momento stesso in cui si affrontano problematiche complesse quali ad esempio la riorganizzazione della Pubblica amministrazione o la rimodulazione degli equilibri di potere fra gli organi dello Stato o dei loro rapporti sia con i livelli di governo locale che con i cittadini, non si può prescindere dall’analisi degli elementi identificativi e “resilienti” della compagine statale.<br />
Mutato il quadro prospettico, si può sostenere che non tenere conto di tali elementi potrebbe condurre a riforme non efficaci o, addirittura, a scelte politiche disaggreganti.<br />
Si pensi, per fare un esempio, al fatto che, durante tutta la storia dello Stato italiano e nonostante i mutamenti istituzionali, sia emerso come costante resistenziale un principio organizzativo di stampo centralistico e ciò sia con riferimento all’organizzazione della Pubblica amministrazione che alla distribuzione di poteri e funzioni fra i vari livelli di governo. Una scelta, come osservato da una parte della dottrina<a title="" href="#_edn14" name="_ednref14">[14]</a>, confermata anche dalla Costituzione repubblicana che, nel riconoscere e disciplinare le autonomie locali, ribadì di fatto il centralismo: in altri termini l’autonomismo fu il risultato di una concessione da parte dello Stato e non una conquista dal basso da parte dei vari localismi. In tale contesto, la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, avvenuta fra il 1999 e il 2001, potrebbe aver alterato questo equilibrio con conseguenti distonie ordinamentali, con particolare riferimento alla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; distonie che hanno indotto la Corte costituzionale ad intervenire più volte sulle materie più delicate ove più stridente era il rapporto tra ordinamento statale e ordinamenti regionali.<br />
Ma la modifica del titolo V è anche un esempio di come una riforma, come quella del 2000, che prescinda da quelli che sono gli elementi strutturali dello Stato, possa non già offrire soluzioni, ma determinare problemi.</p>
<p>Quali dunque, e sempre ammesso che esistano o siano esistiti, gli elementi identificativi dello Stato italiano? Ma poi, di quale Stato italiano parliamo? Di un’entità che sin dalla sua formazione è comunque riuscita, pur mutando varie volte veste costituzionale, a conservare la propria integrità, oppure di varie esperienze statuali alternatesi dal XIX secolo sino ai giorni nostri?<br />
Il diritto pubblico si è ovviamente, anche  in Italia, confrontato con la tematica dell’origine e della natura dello Stato<a title="" href="#_edn15" name="_ednref15">[15]</a> in generale e italiano in particolare, elaborando varie teorie riconducibili a diverse concezioni politiche e filosofiche sulla condizione dell’uomo quale soggetto di diritto,sulla società e sulla legittimazione del potere: si va dalla teoria dell’istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano, alla classica tesi dello Stato quale risultante dei tre elementi costitutivi (popolo, governo sovrano e territorio) ed ancora alle teorie sulla costituzione materiale<a title="" href="#_edn16" name="_ednref16">[16]</a>, che in Italia hanno visto nel Mortati un principale punto di riferimento, sino a concezioni normativistiche<a title="" href="#_edn17" name="_ednref17">[17]</a> o realistiche<a title="" href="#_edn18" name="_ednref18">[18]</a>.<br />
Queste teorie offrono modelli d’analisi che, tuttavia, non riescono ad elaborare un’univoca chiave di lettura dell’esperienza italiana e ciò o in quanto eccessivamente focalizzate sul problema astratto della nascita e della natura dello Stato o perché legate, nella loro elaborazione, a elementi di analisi di tipo politico<a title="" href="#_edn19" name="_ednref19">[19]</a>per loro natura perennemente instabili.<br />
Si consideri a titolo esemplificativo la teoria della costituzione materiale che Mortati utilizzò, fra l’altro, anche per analizzare il problema storico-giuridico della continuità dello Stato italiano dalla sua fondazione siano all’avvento della repubblica. Egli, dapprima, identificando lo Stato con la Costituzione materiale (intesa come principio organizzativo dello Stato) e quest’ultima come l’insieme delle “…<em>forze politiche dominanti ordinate intorno ad uno scopo, cioè a valori politici fondamentali</em>…”, ovvero i “..<em>ceti dominanti  le cui influenze poggiano su istituzioni sociali, economiche, religiose, culturali…</em>”<a title="" href="#_edn20" name="_ednref20">[20]</a>, individuò almeno due soluzioni di continuità nella storia delle istituzioni italiane: il 17 marzo 1861, nascita del nuovo Regno d’Italia rispetto al Regno sardo – piemontese, e il colpo di stato del 25 luglio 1943 che aprì la strada alla fase transitoria e costituente<a title="" href="#_edn21" name="_ednref21">[21]</a>. In un secondo momento, tuttavia, sempre sulla base di quella teoria, mutò avviso aderendo alla tesi della continuità istituzionale e rilevando che la costituzione materiale italiana, ovvero gli assetti politici e le <em>élite </em>dominanti, non fossero in realtà mutati nel passaggio dal regime liberale a quello fascista e da quest’ultimo al regime repubblicano e che la prova di ciò fosse da rinvenire nella ritardata e incompleta attuazione dei principi costituzionali a più di vent’anni dall’entrata in vigore della Carta repubblicana<a title="" href="#_edn22" name="_ednref22">[22]</a>.<br />
Non offre soluzioni dirimenti neppure la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale sostiene che lo Stato è un’istituzione, un’organizzazione che, nel porsi come tale, si configura come ordinamento giuridico:<br />
lo Stato “..è un’unità ferma e permanente; ha un’esistenza a sé oggettiva e concreta, esteriore e visibile; ha un’organizzazione o struttura che assorbe gli elementi che ne fanno parte e che è superiore e preordinata così agli elementi stessi come alle loro relazioni, in modo che non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, per singole mutazioni di tali elementi..”<a title="" href="#_edn23" name="_ednref23">[23]</a>.</p>
<p>In altri termini la teoria romaniana spiega cosa sia lo Stato, ci dice che la sua intelaiatura organizzativa trascende i suoi elementi costitutivi e le loro eventuali modificazioni (ad esempio di natura territoriale), ma non offre chiavi di lettura in merito all’evoluzione storica dell’esperienza italiana<a title="" href="#_edn24" name="_ednref24">[24]</a>. Se, in altri termini, utilizzassimo questa teoria per verificare se nel passaggio dalla fase monarchico-fascista a quella repubblicana sia sorto un nuovo ordinamento statale potremmo ancora una volta avere risposte non univoche.<br />
Ed ancora si pensi a quel delicato passaggio del nostro recente passato, rappresentato dal crollo di quella che Piero Scoppola<a title="" href="#_edn25" name="_ednref25">[25]</a>, con una felice espressione, definì la “Repubblica dei partiti”, sorta dal patto costituente ed entrata in crisi sull’onda dell’inchiesta “Mani pulite” e a seguito delle modifiche alla legislazione elettorale in senso maggioritario.<br />
Ora se la teoria dell’istituzione potrebbe consentirci di sostenere, nonostante quel difficile passaggio della storia nazionale, la sussistente continuità dello Stato, e che quindi nessuna seconda repubblica sarebbe sorta sulle ceneri della prima, ad una risposta forse diversa potremmo giungere utilizzando gli assunti dottrinali compendiati nella teoria della Costituzione materiale.<br />
Infine la nota tesi del Donati secondo cui<br />
“..la sostanza della persona reale dello Stato è formata dal complesso dei suoi funzionari, in quanto tali, vale a dire da ciò che suol chiamarsi l’organizzazione statale”<a title="" href="#_edn26" name="_ednref26">[26]</a>. Ed ancora: “Sostanza della persona statale devono dirsi i pubblici funzionari. Soltanto si ha, che i cittadini, nel loro complesso integrale o in un complesso più limitato, sono a loro volta assunti a funzionari pubblici”<a title="" href="#_edn27" name="_ednref27">[27]</a>.</p>
<p>Non importa, in questo contesto, soffermarsi sulla questione teorica se, sulla base della ricostruzione donatiana,per funzionari dello Statodebbano oggi intendersi solo quelli onorifici, ovvero i governanti, o anche gli appartenenti alle strutture amministrative; se, in altri termini, costituiscano la persona reale dello Stato solo i titolari degli uffici di rappresentanza politica oppure anche quelli, titolari anch’essi di uffici, che generalmente si è soliti farsi rientrare nella più ampia categoria giuridica del “pubblico impiego”.<br />
Il problema, infatti, si porrebbe in ogni caso se ancora una volta prendessimo in considerazione l’evoluzione della storia dello Stato italiano e ci chiedessimo, ad esempio, se la smobilitazione solo in parte riuscita dei dipendenti pubblici avvenuta a seguito della riforma De Stefani nel 1923 o il blocco delle assunzioni deciso del regime fascista tre anni più tardi o, ancora, l’epurazioneantifascista del ‘46 abbiano o meno modificato la persona reale dello Stato. Ed ancora,in relazione al passaggio dal regime autoritario alla repubblica, si potrebbero delinearesoluzioninon univoche anche limitando l’ambito concettuale dell’espressione “pubblici funzionari” ai governanti.<br />
In definitiva, in tutti e due i casi, e soprattutto nel secondo, potrebbe non essersi verificato quell’ordinario avvicendamento o quella fisiologica sostituzione di funzionari che per il Donati costituiva il presupposto perché si potesse escludere una rottura della continuità storica della persona reale dello Stato<a title="" href="#_edn28" name="_ednref28">[28]</a>.<br />
In tale contesto, potrebbe, dunque, essere interessante rielaborare, in ambito giuridico, un modello d’analisi frutto di quel movimento di pensiero, invero non omogeneo, che, avviatosi in Europa intorno alla metà del XX secolo, assunse la denominazione di “strutturalismo”.Furono soprattutto ilinguisti, gli antropologi egli psicologi a studiare i propri sistemi di riferimento considerandoli come “strutture” ovvero delle reti, autocentrate e auto-regolantesi, composte di elementi interdipendenti:</p>
<p>“In prima approssimazione, una struttura è un sistema di trasformazioni, che comporta leggi in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli elementi) e che si conserva o si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni, senza che queste conducano fuori dalle sue frontiere o facciano appello a elementi esterni. In breve, una struttura comprende così questi tre caratteri: totalità, trasformazioni e autoregolazione…”<a title="" href="#_edn29" name="_ednref29">[29]</a>.</p>
<p>Anche uno Stato, quindi, a prescindere dalle modificazioni del suo ordinamento positivo, ma anche dai principi e dalle forze politiche che ne hanno determinato la nascita, potrebbe avere una struttura con una sola finalità: quella di durare; detto altrimenti nessuno Stato nasce a termine anche se può, come tutte le organizzazioni sociali, avere una fine<a title="" href="#_edn30" name="_ednref30">[30]</a> la cui causa non può che essere un evento rivoluzionario in grado di sostituire una struttura con un&#8217;altra. Peraltro, vuoti strutturali di potere non sono ammissibili in quanto o ad uno Stato ne segue un altro o la sua assenza è colmata da uno Stato preesistente.<br />
Tale “struttura” è dinamica perché è il risultato dei continui riadattamenti dei suoi elementi costitutivi e delle rimodulazioni dei rapporti fra di essi. Le sue trasformazioni la arricchiscono senza, per così dire, modificarne i caratteri genetici.<br />
Soprattutto la struttura di uno Stato è in grado direagire e resistere ai tentativi esterni che siano volti ad alterarne il funzionamento. Con riserva di più ampie considerazioni in seguito, si pensi sin d’ora a come la burocrazia statale, che ha costituito certamente un elemento di continuità della compagine statale, abbia resistito ai vari tentativi di riforma che neppure il fascismo riuscì seriamente a portare avanti; anzi alla fine furono le strutture del regime- in primo luogo il partito o la milizia nazionale &#8211; a piegarsi all’amministrazione dello Stato.<br />
Ma prima di considerare nel dettaglio il caso italiano, resta da accennare ad una possibile metodologia in grado di individuare gli elementi della struttura di un dato Stato. Essa potrebbe poggiare su un metodo al contempo induttivo e deduttivo: induttivo perché basato su un’analisi dell’evoluzione storica di uno Stato volta a ricavarne per astrazione, detti elementi; deduttivo in quanto tali elementi, una volta individuati, fornirebbero gli strumenti per prevedere le possibili evoluzioni della struttura stessa in relazione alla quale calibrare al meglio scelte politiche e riforme di sistema.<br />
Detto in altro modo, le riforme strutturali (definibili tali quando in sintonia con la dinamica interna degli elementi della struttura di uno Stato) saranno verosimilmente accettate dal sistema che invece reagirà, tentando di respingerle e vanificarne l’efficacia, nei confronti di interventi anti-strutturali.<br />
E di qui l’ulteriore conseguenza in base alla quale ogni struttura statale, che ha esclusive e peculiari caratteristiche, è, probabilmente, predisposta ad accogliere solamente quegli interventi, ad esempio ditipoorganizzativo,corrispondenti alla sua natura ed alla sua specifica evoluzione. Importare, ad esempio,<em> d’emblée</em> un modello costituzionale o amministrativo da uno Stato ad un altro potrebbe  condurre o all’insuccesso o alla rimodulazione dello stesso modello sulla base delle caratteristiche della struttura che lo riceve.<br />
Per fare solo un esempio, che si fa riserva di chiarire meglio nelle pagine seguenti, ciò potrebbe essere accaduto con l’ordinamento prefettizio, ovvero con quell’antica istituzione amministrativa che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo dello Stato italiano.<br />
Il sistema delle prefetture, infatti, pur avendo avuto come modello quello francese non è riuscito completamente ad imitarlo, assumendo &#8211; esi badi bene non potendo essere diversamente -suoi tipici connotati. In proposito, senza, per ora, entrare nel dettaglio della storia amministrativa del nostro Stato,può essere interessante ricordare come il prefetto italiano non ebbe mai quel ruolo di unico punto di riferimento territoriale dell’amministrazione centrale, dovendo per così dire dividerele proprie funzioni con altre diramazioni ministeriali come, ad esempio,le finanze, la scuola o i beni culturali. Ben inteso, l’amministrazione prefettizia ebbe sin da subito compiti di rappresentanza generale del governo e delicatissimipoteri in tema di ordine e sicurezza pubblica, servizi elettorali e stato civile, controllo dei comuni e delle province, ma mai nella sua storia riuscì ad eguagliare il sistema francese.<br />
In Italia, quindi, a differenza che in Francia, il prefetto sviluppò una funzione di coordinamento (e ciò principalmente proprio per il carattere frastagliato dell’amministrazione dello Stato sul territorio), tutt’al più di sostituzione, ma mai di vera e propria direzione. Ebbene, e per tornare al presente, non tenere conto di ciò e tentare di importare all’interno del nostro ordinamento il principio direttivo potrebbe condurre, in termini di efficienza dei processi amministrativi, a risultati non soddisfacenti proprio perché il sistema difficilmente riuscirebbe a decodificarli e ad accettarli. Più utile, allora, sarebbe valorizzare, attraverso la figura del prefetto e la rete delle prefetture, strumenti di coordinamento più congeniali all’Amministrazione italiana, quali ad esempio la conferenza dei servizi, lo sportello unico per i cittadini e le imprese e, ma solo come<em>extrema ratio</em>, il potere sostitutivo<a title="" href="#_edn31" name="_ednref31">[31]</a>.<br />
Per concludere su questo paragrafo, forse può essere interessante notare che una parte minoritaria della dottrina, anche se non in diretta relazione con la filosofia strutturalista, è giunta ad elaborare un concetto di “struttura” autonomo rispetto alle nozioni di forma di Stato e di governo.<br />
Emilio Crosa, ad esempio, definiva la struttura in senso giuridico dello Stato:</p>
<p>“..il modo secondo cui si ordinano gli elementi necessari per l’individuazione dell’ente, i quali per la disposizione assunta, perfettamente definibile ed accertabile, configurano tecnicamente l’ente stesso. L’ente perciò si distingue dagli elementi che lo compongono, assume una individualità propria, cosicché tali elementi rispetto all’ente costituiscono il substrato reale della propria esistenza…”<a title="" href="#_edn32" name="_ednref32">[32]</a>.</p>
<p>E tale individualità, a sua volta, è segnalata dal fatto che lo Stato:</p></div>
<ul>
<li>ha una volontà propria distinta da quella della sua popolazione (essa non è la somma delle volontà individuali): detta volontà, infatti, si esplica attraverso una procedimentalizzazione e tipizzazione degli atti individuati dalla legge, sia nella forma che nel soggetto (persona o collegio) competente ad adottarli<a title="" href="#_edn33" name="_ednref33">[33]</a>;</li>
<li>persegue fini e interessi  distintida quelli di ognuno dei suoi componenti e siffatti interessi non costituiscono la sommatoria di quelli individuali<a title="" href="#_edn34" name="_ednref34">[34]</a>;</li>
<li>è stabile: la stabilità è data dal fatto che lo Stato sussiste indipendentemente dai suoi cittadini e dalle variazioni territoriali. Esso permane stabile indipendentemente dal rinnovarsi dei suoi organi nella loro struttura o nei soggetti titolari. Lo Stato è indipendente dalla sua costituzione, che può mutare senza che perciò lo Stato venga meno<a title="" href="#_edn35" name="_ednref35">[35]</a>;</li>
<li>è unitario: l’unità è la riconduzione a sistema dei suoi elementi che sono il popolo e il territorio<a title="" href="#_edn36" name="_ednref36">[36]</a>.</li>
</ul>
<div>
L’altro autore che si segnala è Carlo Cereti secondo cui</p>
<p>“..Forma e struttura dello Stato sono concetti diversi pur essendo inscindibilmente collegati. La struttura interna dello Stato varia profondamente anche entro forme analoghe: basti pensare alle diversità strutturali dell’impero romano, dei principati del Rinascimento e delle odierne monarchie costituzionali; oppure della repubblica veneta, delle altre repubbliche medievali e di quelle moderne. Struttura è qualcosa di più ampio e di diverso degli elementi separatamente presi e dei singoli organi attraverso i quali lo Stato si attua e si afferma; è il risultato di principi, di idee, di indirizzi che si sono politicamente e giuridicamente affermati negli ordinamenti e negli istituti statali”.<a title="" href="#_edn37" name="_ednref37">[37]</a></p>
<p>Come si è visto sopra, invece, Santi Romano e Donano Donati parlavano sì di “struttura”, ma la intendevano come sinonimo, rispettivamente, di organizzazione (o istituzione) e di complesso dei pubblici funzionari costituenti la persona reale dello Stato.</p>
<p><strong>3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva</strong></p>
<p>Gli elementi della struttura di uno Stato possono avere natura socio-economica, politica e giuridica: il loro numero non è predefinito, ma varia da Stato a Stato.<br />
Sono complementari, non sussistendo fra di essi, soprattutto quelli giuridici rispetto a quelli socio-economici, un rapporto che la dottrina di stampo marxista definirebbe sovrastrutturale. Al contrario, tra di essi rilevano relazioni di forte interdipendenza orizzontale e la continua trasformazione delle loro dinamiche costituisce il motore dello sviluppo storico di uno Stato.<br />
Ciò premesso e passando alcaso italiano, si propone di seguito una semplice ipotesi di lavoro attuativa dei principi di cui al paragrafo precedente.<br />
Gli elementi della struttura del nostro Stato hanno probabilmente avuto ed hanno tuttora una natura limitata all’ambito socio-economico e giuridico; i profili politici, viceversa, sono stati secondari, nel senso che non sono mai entrati a far parte, neppure durante l’esperienza fascista e a differenza dello Stato nazional-socialista o sovietico, della struttura statale.<br />
Risalendo, peraltro, ancora indietro nel tempo si osserva che non vi è stato nulla, nell’esperienza italiana, di paragonabile alle grandi rivoluzioni inglesi della seconda metà del 1600 o a quella statunitense e francese. Riguardo al caso francese, poi, che è il più vicino a noi e al quale prima e dopo l’unificazione si è spesso guardato, non può essere registrato in Italia un processo simile alla grande rivoluzione del 1789.<br />
In altri termini, nessuna classe politica omogenea è stata nel nostro Paese in grado, a differenza di altre esperienze, di guidare un processo politico-rivoluzionario di natura costituente o in senso democratico o totalitario.<br />
Certamente è mancata, all’atto dell’unificazione, quella che si potrebbe chiamare la borghesia &#8211; intesa quale classe ideologicamente omogenea e proprietaria di capitali e fattori produttivi &#8211; in grado di governare, tramite la politica, le dinamiche economiche. Al contrario, è lo Stato che in relazione al fragile sviluppo industriale ha giocato, in tutto l’arco della sua evoluzione, un ruolo determinante, talvolta detenendo direttamente gli assetti produttivi e imprenditoriali. E’, altresì, mancato un gruppo dirigente compatto alla guida, come nella Russia sovietica, di una classe rappresentativa dei ceti popolari.<br />
Più in generale, si ha l’impressione che al mutare delle élite politiche dominanti, che pure si sono avvicendate alla guida del Paese,non siano corrisposte reali modifiche degli assetti economico-sociali ed ecco perché, verosimilmente, la teoria della costituzione materiale del Mortati, elaborata in un particolare momento della storia d’Italia, quello fascista, in cui una parte dei giuristi credette di poter scorgere concreti segnali di cambiamento con l’ingresso nella “struttura” dello Stato di elementi di natura politica<a title="" href="#_edn38" name="_ednref38">[38]</a>, entra in crisi proprio se utilizzata con riferimento alla nostra vicenda nazionale.<br />
Per quanto concerne, dunque, l’elemento socio-economico dovremmo chiederci chi abbia acconsentito al processo di unificazione nazionale, auspicandolo e conducendolo a termine.<br />
Tentare di rispondere ad un interrogativo del genere è compito non facile, anche perché l’unificazione nazionale è stata il risultato di una serie molto articolata di coincidenze storiche, politiche, diplomatiche, culturali e militari.<br />
Grandi personalità, in primo luogo italiane, vi hanno concorso e uno Stato, quello Sardo-piemontese, vi ha contribuito in maniera decisiva, peraltro in un contesto internazionale in cui Inghilterra, Francia, Prussia e Impero austriaco giocarono, in un modo o nell’altro, la loro partita.<br />
La storia e la storiografia, del resto, hanno proposto soluzioni diverse talvolta in reciproca dissonanzae ciò in quanto ideologicamente condizionate dal periodo storico in cui i vari studiosi sono vissuti: Benedetto Croce, ad esempio, non la pensava come Gioacchino Volpe e Gramsci elaborò una propria tesi sul Risorgimento non collimante con quella di Piero Gobetti. Il Fascismo, per parte sua, si vide come il continuatore dell’esperienza risorgimentale, mentre i suoi oppositori lo consideravano un elemento di rottura. E con la caduta del regime le forze antifasciste, che fondarono il patto costituente, cominciarono a parlare della resistenza come di un secondo risorgimento<a title="" href="#_edn39" name="_ednref39">[39]</a>.<br />
Un passo avanti sulla ricerca dell’elemento socio-economico della struttura dello Stato italiano può essere, tuttavia, tentato grazie ad un’intuizione contenuta in una piccola opera scritta da Cesarini Sforza nel ’29, quando la dottrina dibatteva intorno alla tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici, pesantemente condizionata dal pensiero di Santi Romano.<br />
Alcuni giuristi dell’epoca segnalavano una contraddizione di fondo della teoria romaniana, che non riusciva a spiegare se il momento della nascita di un’istituzione, intesa come ordinamento giuridico organizzato,precedesse o meno le norme volte a disciplinarla.<br />
E Cesarini Sforza, in una nota del suo libro, sostenne che quella teoria non sarebbe potuta uscire dagli angusti confini del normativismo, così perdendo la sua carica innovativa, senza considerare che al fondo di qualsiasi ordinamento giuridico, sia esso riconducibile ad un’associazione di privati o ad uno Stato, non vi sono norme, ma rapporti fra titolari di diritti e di obblighi:</p>
<p>“..Dire che un ordinamento è giuridico in quanto è un’istituzione non significa nulla, se poi si afferma che un’istituzione è giuridica in quanto è un ordinamento. Invece un ordinamento è giuridico in quanto si risolve nella relazione fra un diritto e un obbligo entro un rapporto regolato in una data guisa; in altre parole, non è l’istituzione che può definire la giuridicità, ma è questa indispensabile per definire quella. Benché, dunque, il risultato più caratteristico della teoria del Romano sembri essere la demolizione del concetto tradizionale del diritto obbiettivo come complesso di norme, in sostanza essa non esce dal campo della concezione obbiettivistica..”<a title="" href="#_edn40" name="_ednref40">[40]</a>.</p>
<p>In ipotesi basterebbe anche solo un rapporto &#8211; in grado di essere attuato per una serie indefinita di volte ed eventualmente assistito da un’autorità che lo faccia rispettare<a title="" href="#_edn41" name="_ednref41">[41]</a> &#8211; perché si abbia un ordinamento giuridico, anche se nella realtà quest’ultimo è un insieme di rapporti tra loro collegati<a title="" href="#_edn42" name="_ednref42">[42]</a>.In tale ricostruzione, comunque, lo Stato conserva un ruolo di rilievo, essendo l’ordinamento che ricomprende gli altri ed avendo il monopolio della coazione sia per far rispettare i propri rapporti che quelli riconducibili agli altri ordinamenti giuridici<a title="" href="#_edn43" name="_ednref43">[43]</a>.<br />
Se però indagassimo a cosa siano ancoratitali rapporti giuridici di “diritto-obbligo”potremmo sostenere che alla base vi sono interessi individuali, collettivi e generali. E potremmo anche sostenere che parte delle norme dell’ordinamento positivo di uno Stato siano funzionali alla tutela di quegli interessi, specie di natura economica e riconducibili a beni (in definitiva la ricchezza mobiliare e immobiliare),su cui converge quel nucleo della società che, a sua volta, è in grado di esprimere una o più élite dirigenti.<br />
Nel caso della formazione dello Stato italiano, tale nucleo non fu, come si è sopra detto, rappresentato dalla borghesia sul modello di quella inglese o francese, ma da un insieme di classi medio-alte riconducibili alla nobiltà terriera, ai commercianti, alle libere professioni (si pensi ai giuristi) sino ad includere quei funzionari dello Stato che decisero di riconoscersi nel processo di formazione della nuova compagine statale<a title="" href="#_edn44" name="_ednref44">[44]</a>.Va anche tenuto in considerazione che spesso tali categorie sociali trovarono punti di intersezione, se si pensache soprattutto all’inizio del processo unitario la nobiltà o le famiglie comunque agiate offrivano anche il personale dirigente dei grandi corpi dello Stato come quello prefettizio, diplomatico o militare.<br />
Le file di questo blocco socio-economico andarono naturalmente aumentando man mano che il processo di unificazione sconfinava dal progetto cavouriano, che com’è noto puntava alla costituzione di uno Stato centro-settentrionale, con l’annessione dei territori del Regno delle Due Sicilie. Molta parte della così detta classe dirigente meridionale, che comunque proveniva anch’essa dai ceti medio-alti, si era culturalmente formata a Torino o condivideva idealmente con quella capitale i valori del liberalismo ottocentesco.<br />
Li condivideva ad esempio un avvocato, Liborio Romano, liberale antiborbonico e perseguitato dalla polizia fino al 1859, cui Francesco II, lo stesso giorno della svolta costituzionale del 25 giugno 1860<a title="" href="#_edn45" name="_ednref45">[45]</a>, conferisce la nomina di prefetto di polizia per promuoverlo, tre settimane dopo, a ministro dell’interno. Un errore fra i tanti che la classe dirigente borbonica fece nei convulsi momenti che portarono alla caduta del Regno e che il re pagherà a caro prezzo, come ha scritto lo storico Paolo Macry<a title="" href="#_edn46" name="_ednref46">[46]</a>. Il ministro liberale di Francesco II, infatti, smonterà pezzo a pezzo l’apparato amministrativo dello Stato, smantellando la polizia borbonica<a title="" href="#_edn47" name="_ednref47">[47]</a>( per sostituirla soprattutto nella città di Napoli con una guardia civica), il corpo delle guardie urbane regie, la magistratura e le burocrazie ministeriali, tutte travolte da pensionamenti, destituzioni e trasferimenti. Uguale sorte spetta al corpo degli intendenti (il copro prefettizio borbonico) i cui componenti vengono sostituiti con uomini fedeli al nuovo governo costituzionale<a title="" href="#_edn48" name="_ednref48">[48]</a>.<br />
Per comprendere quanto peso possano avere gli interessi economici nel processo di formazione di un nuovo Stato, vale la pena accennare alla nascita del Regno sardo-piemontese che poi, probabilmente, segna altresì il momento in cui cominciò a formarsi lo Stato italiano. Umberto Allegretti ha scritto, in proposito, pagine così chiare che vale la pena di riportare:</p>
<p>Il processo di unificazione “..non comincia, ma culmina il 17 marzo del 1861 nello storico Palazzo Carignano di Torino dove è stato proclamato il Regno d’Italia. Comincia invece alla fine del 1847 a Torino, a Genova, a Cagliari (a proposito della Sardegna si è spesso dimenticata la &lt;&gt;, con la corrispettiva rinuncia alla sua autonomia storica, voluta dalla classe dirigente sarda nel 1847) con una serie di richieste di riforma al re Carlo Alberto; si afferma con la concessione dello Statuto fatta da questi nel febbraio-marzo 1848..”<a title="" href="#_edn49" name="_ednref49">[49]</a>.</p>
<p>Più verosimilmente, il momento della nascita del Regno sardo-piemontese non è né il 1848 (anno in cui appunto Carlo Alberto concesse lo Statuto quale legge fondamentale del Regno che sarebbe tra l’altro divenuta la Costituzione del Regno d’Italia), né il 1720 (data in cui Vittorio Amedeo II di Savoia acquisì il Regno di Sardegna affiancandolo agli altri suoi possedimenti di terra ferma, fra i quali in primo luogo il Principato del Piemonte ed il Ducato di Savoia). La data è, molto più verosimilmente, il 29 novembre del 1847, quando il Re accettò, da una delegazione del Parlamento del Regno di Sardegna recatasi a Torino, la rinuncia alla secolare autonomia dell’Isola e la richiesta della fusione perfetta (politica, finanziaria e amministrativa) con gli Stati della terra ferma: è in quel momento che cessò di esistere quella che potrebbe essere definita (anche se con le dovute accortezze) una mera “Unione reale”<a title="" href="#_edn50" name="_ednref50">[50]</a> per lasciare il posto ad uno Stato unitario (nuovo).<br />
Ebbene, fra le cause che spinsero la classe dirigente sarda a chiedere la fusione perfetta non secondarie furono quelle economiche<a title="" href="#_edn51" name="_ednref51">[51]</a>, se si considera che a seguito della c.d. legge piemontese “sulle chiudende” e dei connessi e graduali tentativi di smantellare i diritti feudali (1820-1830), l’aristocrazia terriera sarda era stata risarcita mediante titoli del debito pubblico; titoli che erano valutati e garantiti nell’ambito del bilancio del <em>Regnum Sardiniae</em>, formalmente distinto da quello del Piemonte<a title="" href="#_edn52" name="_ednref52">[52]</a>.  La fusione perfetta non tanto, quindi, avrebbe permesso a quell’aristocrazia una totale equiordinazione, nei titoli e nelle cariche pubbliche, a quella sabauda, quanto una rivalutazione delle proprie cartelle tramite la fusione dei due bilanci nell’ambito di un unico Stato. Il conte Baudi di Vesme, nelle sue <em>Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna</em> del 1848, sarà in proposito molto esplicito:</p>
<p>“La nobiltà, stata già potente in Sardegna, col riscatto de’ feudi fatto su basi larghissime con cedole del debito pubblico all’interesse del cinque per cento, era cresciuta in ricchezza quanto aveva perduto in potenza…Quindi la nobiltà sarda, posposta ogni idea di vane ed ormai perdute prerogative, con sommo zelo e a qualunque costo si siede a promuovere la riunione delle finanze di Sardegna con quelle di terraferma, riunione che non poteva ottenersi fuorché offrendo la rinunzia totale ai loro privilegi, ed una piena fusione tra le due parti dello Stato…”<a title="" href="#_edn53" name="_ednref53">[53]</a>.<br />
E ancora “..le cedole di Sardegna con la riunione delle due finanze avrebbero acquistato il dieci e più per cento del valore commerciale; ed il capitale che dà 5 lire di entrata, e che ora si vende lire 108, salirà immediatamente alle 120 e più. Quindi è che in seguito alla riunione della Sardegna col Continente, oltre la maggiore sicurezza acquistata, i possessori di cedole si troveranno d’un tratto aumentato d’un decimo e più questo loro patrimonio…”<a title="" href="#_edn54" name="_ednref54">[54]</a>.</p>
<p>Più in generale, questo insieme di classi sociali culturalmente ed economicamente legato alla terra e privo di consistenti capitali per sostenere, con spirito d’impresa, autonomi progetti di sviluppo industriale si connota, inoltre, per un forte localismo e per il fatto di essere priva di una coscienza nazionale, che con fatica governanti e intellettuali cercheranno, dal 1861 in poi, di elaborare attraverso la produzione di una simbologia <em>ad hoc</em>. La nazione entrerà anche a fra parte dell’ordinamento positivo dello Stato dal periodo liberale sino al quello repubblicano, quasi a voler deontologizzare un valore in realtà poco avvertito nella coscienza collettiva: e così lo Statuto albertino, la Carta del lavoro fascista o la Costituzionedel ’48, per citare i documenti più significativi,contempleranno nei rispettivi articolati il termine “Nazione”; un termine, tuttavia,di cui sarebbe rischioso provare a sostenere una continuità storica di significato. Del resto anche i simboli e le ritualità (inni, bandiere ivi compreso il tricolore, cerimonie etc…), che servivano e servono a dare corpo alla nazione, sono mutati negli oltre cento cinquant’anni dall’unità<a title="" href="#_edn55" name="_ednref55">[55]</a>.<br />
Sopratutto il forte localismo che contraddistingue questo insieme di classi sociali, lontano parente di quell’esperienza comunale che caratterizzò nella seconda parte del medioevo ampie zone d’Italia, sarà non a caso uno dei motivisu cui più farà leva la scelta centralistica nell’organizzazione del nuovo Stato. Mancando di uno spirito imprenditoriale queste classi sono anche portate ad un approccio pragmatico ed individualista nei confronti delle grandi questioni politiche del Paese e saranno sempre, nella storia dello Stato italiano, capaci di esprimere élite dirigenti votate al trasformismo.<br />
E il trasformismo non si è solo manifestato attraverso i Parlamenti e quella tendenza dei partiti politici a convergere verso posizioni “centriste” ovvero moderate o, meglio, di compromesso: certo restano significative e interessanti, come evidenziato dallo storico Giovanni Sabbatucci<a title="" href="#_edn56" name="_ednref56">[56]</a>, le similitudini fra il connubio (1852) voluto da Cavour, fra l’ala progressista della destra e quella parlamentare guidata da Urbano Rattazzi, e l’esperimento trasformista (1882) realizzato da Depretis, questa volta su iniziativa della sinistra verso i moderati di destra. Vero, altresì, che il trasformismo abbia caratterizzato buona parte della vita della così detta prima Repubblica<a title="" href="#_edn57" name="_ednref57">[57]</a>.<br />
E tuttavia esso rappresenta un fenomeno socio-economico più ampio che va oltre i sistemi parlamentari e le dinamiche elettorali del periodo liberale e repubblicano.<br />
Il trasformismo è stato, invece, qualcosa di più; è stata la capacità del blocco rappresentato dalle classi medio-alte di condizionare trasversalmente forze e partiti politici per la cura dei propri interessi riconducibili ad esigenze di stabilità e benessere sociale ed economico. E quando i partiti si sono ridotti ad uno, ovvero quello fascista, esse ne hanno espresso parte della classe dirigente o hanno, comunque, saputo utilizzare i vari canali messi a disposizione dal regime per portare al centro le proprie istanze: i sindacati nell’ambitodel sistema corporativo, ivi compresi quelli dei lavoratori la cui classe dirigente non fu certo espressione dei ceti operai; i gerarchi, che conservarono una gestione localistica e clientelare del potere; le amministrazioni pubbliche parallele etc..<br />
Peraltro, poiché questo blocco socio-economico ha costituito una significativa riserva di dirigenti e  funzionari pubblici, esso ha potuto condizionaredirettamente le forze politiche, stemperandone gli eccessi, attraverso la leva della Pubblica amministrazione. Il pubblico impiego, peraltro, in conseguenza della graduale espansione della macchina amministrativa &#8211; dalla formazione dello Stato nazionale sino ad oggi &#8211; ha rappresentato una dellevie tramite cui questo blocco ha esteso la propria base sociale affiliando a sé nuovi settori della popolazione.<br />
Il bipolarismo non è riuscito, tra l’altro, ad ostacolare le tendenze trasformistiche del sistema e ciò sia nei primi vent’anni dell’Italia unita che a seguito della riforma in senso maggioritario del 1993. Quel “bipolarismo polarizzato” che con le elezioni del 1994 avrebbe dovuto inaugurare, secondo gli auspici del prof. Sabbatucci<a title="" href="#_edn58" name="_ednref58">[58]</a>, una nuova stagione non ha impedito il costituirsi di Governi del presidente della Repubblica o di natura tecnica sorretti da maggioranze centriste. Ancora una volta, dunque, la trasversalità delle classi medie è stata in grado di condizionare le forze politiche.</p>
<p><strong>3.1 – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano</strong></p>
<p>Accanto a questo blocco economico-sociale, che ha conservato immutati i suoi tratti genetici durante tutta la vicenda unitaria, la struttura dello Stato si è poi caratterizzata sin da subito per altri due elementi di tipo giuridico, entrambi afferenti ad esigenze di natura organizzativa: lo “statocentrismo” e il principio di legalità.<br />
Già nel paragrafo precedente è emerso il preponderante ruolo dello Stato nelle vicende dall’unificazione ad oggi, le cui manifestazioni più evidenti sono il centralismo governativo e burocratico ed il costante sostegno pubblico ai processi di sviluppo industriale.<br />
Le ragioni storiche del “centralismo” sono molteplici e tra di loro fortemente concatenate.<br />
Si può, innanzi tutto, osservare come gli Stati pre-unitari, e soprattutto il Regno sardo-piemontese che poi condusse il processo di unificazione, fossero stati pesantemente condizionati nella loro organizzazione interna dall’esperienza amministrativa napoleonica di cui i sovrani italiani, tornati sul trono a seguito del Congresso di Vienna, seppero trarre insegnamento. I governanti sabaudi, per esempio, già prima dell’unificazione perfetta del 1847, sperimentarono il sistema prefettizio nella Sardegna del 1807<a title="" href="#_edn59" name="_ednref59">[59]</a>;solo successivamente le prefetture, per come le conosciamo oggi, dapprima furono oggetto di specifica attenzione da parte della legislazione Rattazzi del 1859<a title="" href="#_edn60" name="_ednref60">[60]</a> e poi estese ai territori del regno,gradualmente conquistati dall’esercito piemontese e dalle forze garibaldine.<br />
Anche la questione meridionale e il fenomeno del brigantaggio indussero ad accantonare eventuali progetti di riforma del nuovo Stato in senso autonomistico o federale, costringendo la classe dirigente ad aumentare i poteri repressivi dell’amministrazione prefettizia e più in generale della pubblica sicurezza, dell’esercito e della magistratura<a title="" href="#_edn61" name="_ednref61">[61]</a>.<br />
Vi è poida considerare il fatto che le varie capitali degli stati-preunitari avevano comunque ereditato quella sensibilità giuridico-amministrativa che, attraverso l’esperienza romana e della chiesa cattolica, si basava sulla procedimentalizzazione, talvolta esasperata, delle decisioni del potere politico la cui attuazione, sui territori governati, richiedeva una burocrazia sempre più professionale e dipendente dal potere centrale.<br />
Ma le cause del centralismo italiano potrebbero anche essere ricercate nelle dinamiche interne alla “struttura”stessa dello Stato proprio con particolare riferimento a quel blocco socio-economico, rappresentato dalla classi medio-alte, fortemente localistico.<br />
In altri termini, il centralismo politico e burocratico puòessere letto non solo come il tentativo del nascente Stato di difendersi dai municipalismi e dalle spinte centrifughe presenti nel Paese, ma altresì come lo strumento di cui quelle classi sociali si servirono sin da subito per veicolare in alto le proprie istanze e ottenere dal centro determinate risposte: in questo quadro, deputati e prefetti costituiranno una perfetta cinghia di trasmissione per consentire il dialogo costante tra centro e periferie.<br />
Ma non è tutto, perché il localismo tentò nel corso della storia nazionale, peraltro riuscendoci, di moltiplicare i canali di dialogo, soprattutto tramite una Pubblica amministrazione sì centralizzata, ma non unificata specie a livello di articolazioni periferiche;e ciò fu la  conseguenza di precise scelte organizzativericonducibili non solo ai governanti, ma anche all’alta burocrazia, entrambi comunque espressione di un medesimo blocco socio-economico. Si spiegherebbe, così, il perché il modello prefettizio italiano abbia assunto caratteristiche storiche sue proprie che lo distinguono da quello francese; ma si spiegherebbe anche la fortuna che ebbe la costruzione, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, di un potente parastato contro cui anche il fascismo dovette fare i conti e venire a patti: un sistema di amministrazioni parallele rafforzatosi anche durante l’ordinamento repubblicano e la cui intelaiatura, nonostante i tentativi di privatizzazione messi in campo sin dall’ultimo decennio del ‘900, è in grado ancora adesso di esercitare forti resistenze<a title="" href="#_edn62" name="_ednref62">[62]</a>.<br />
L’elemento centralistico della struttura dello Stato, che l’ordinamento positivo provvide a blindare con straordinaria continuità per il tramite di una serie di accorgimenti organizzativi e funzionali<a title="" href="#_edn63" name="_ednref63">[63]</a>e che la dottrina della scuola del diritto pubblico italiano di Vittorio Emanuele Orlandosostenne con un solido apparato dottrinale, fu notevolmente potenziato durante il fascismo, mediante l’opera di Alfredo Rocco<a title="" href="#_edn64" name="_ednref64">[64]</a> che rappresenta il principale artefice di ampie riforme in senso autoritario dello Stato.<br />
Ed è significativo evidenziare che proprio il regime fascista, che a parole si proclamava totalitario ponendosi l’obiettivo di disarticolare lo Stato e di subordinarlo alle esigenze rivoluzionarie del regime, fu da quello stesso Stato imbrigliato attraverso i suoi apparati amministrativi. E’, in proposito, fin troppo nota, ma vale la pena ricordarla a titolo meramente esemplificativo, la circolare di Mussolini, del 5 gennaio 1927, che chiarì i rapporti tra gli apparati periferici del partito i prefetti e, in definitiva, il Governo:</p>
<p>“..Il prefetto, lo riaffermo solennemente, è la più alta carica dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo centrale. Tutti i cittadini, ed in primo luogo quelli che hanno il grade privilegio ed il massimo onore di militare nel fascismo, devono rispetto ed obbedienza al più alto rappresentante politico del regime fascista e devono subordinatamente collaborare con lui, per rendergli più facile il compito…”<a title="" href="#_edn65" name="_ednref65">[65]</a>.</p>
<p>Più in generale, tutte le storiche carriere dello Stato &#8211; il corpo prefettizio e diplomatico, le forze armate e la magistratura &#8211; rimasero, nonostante talvolta gli avvicendamenti e le immissioni (certamente in quella prefettizia) di personale politico diretta espressione del regime, in mano alla burocrazia tradizionale. E lo stesso discorso può essere fatto per gli apparati di pubblica sicurezza, che riuscirono a conservare una certa autonomia, ma soprattutto ad evitare la nascita di polizie politiche sulla scorta delle esperienze nazista e sovietica<a title="" href="#_edn66" name="_ednref66">[66]</a>.<br />
Il principio centralistico, infine, riceve un’autorevole conferma anche dalla Costituzione repubblicana, che intanto riconosce l’autonomismo (art. 5 e titolo V della seconda parte) in quanto conferma il centralismo. Come, infatti, è stato osservato:</p>
<p>“..Il timore che le autonomie territoriali corrodano l’idea unitaria dello stato riemerge in modo prepotente negli artt. 114 e seguenti, che sembrano congegnati tutti in funzione della riaffermazione dell’unità statale. Tutta la disciplina è influenzata e condizionata dalla prevalenza del momento unitario sul momento comunitario e sull’autonomia come diversità (per essere autonomi, bisogna essere diversi, nel senso di esprimere ciascuno la propria individualità)…”<a title="" href="#_edn67" name="_ednref67">[67]</a>.</p>
<p>Ma soprattutto:</p>
<p>“L’autonomia è stata … concepita come un modo di essere dello stato unitario…”. Quest’ultimo, tra l’altro, “…non si è mai manifestato come il frutto dell’unione delle autonomie, ma si è mostrato invece nella veste dell’ente generale che, costruendo con la propria sovranità l’ordine giuridico vigente nell’intero territorio nazionale, ha concesso una specifica evidenza anche agli interessi delle collettività territoriali, affidando la cura di questi agli enti preposti alle stesse collettività, alla stregua di tre livelli, ritenuti adatti a comporre interessi dotati di sufficiente generalità per essere oggetto di azione e di soddisfacimento mediante l’uso di strumenti di diritto pubblico: regioni, province e comuni…”. “…Tuttavia anche le regioni sono sottratte all’influsso diretto della sovranità: esse non sono enti sovrani, ma enti dipendenti dalla sovranità dello stato unitario..”<a title="" href="#_edn68" name="_ednref68">[68]</a>.</p>
<p>Del resto ciò è confermato dal progetto regionalista predisposto in senso alla seconda delle tre sottocommissioni in cui si era suddivisa la Commissione dei 75, a sua volta istituita dall’Assemblea costituente, che fu la base dei lavori che poi condussero all’approvazione del titolo V della seconda parte della Costituzione repubblicana.<br />
Nella relativa relazione di accompagnamento, l’on. Gaspare Ambrosini<a title="" href="#_edn69" name="_ednref69">[69]</a>, nel ripercorrere la storia del problema del regionalismo e nell’evidenziare come lo stesso fosse ben avvertito dalla tradizione popolare-cristiana,metteva bene in evidenza che un’eventuale articolazione dello Stato in termini regionali non avrebbe minimamente potuto metterne in discussione l’unità e che la soluzione differiva dall’ipotesi federalista, pure sostenuta da alcuni deputati.<br />
Secondo la relazione, infatti, l’opzione regionale non solo non avrebbe messo a rischio la sovranità dello Stato, unico detentore della potestà d’imperio, ma la stessa avrebbe, di conseguenza, assunto i connotati di una “concessione” sempre modificabile di una particolare forma di libertà democratica di organizzazione e rappresentanza degli interessi:</p>
<p>“Completamente diversa<a title="" href="#_edn70" name="_ednref70">[70]</a> è la situazione dello Stato organizzato sulla base delle autonomie politiche regionali. Un tale Stato non ha carattere pattizio, in quanto non sono le Regioni come enti dotati di autonomia politica, ed è esso che stabilisce quali debbano essere in concreto le funzioni ed i poteri delle Regioni. Queste possono esprimere richieste e far pesare la propria forza politica perché vengano accolte; ma è lo Stato che decide.<br />
Ancora. Vero è che i diritti attribuiti dallo Stato alla regione diventano &lt;&gt; di questa, garantiti in modo più efficace che i diritti di tutti gli enti autarchici in genere; ma restano diritti che lo Stato ha attribuito alla Regione, ma che domani, con la procedura prestabilita per le norme di carattere costituzionale, potrebbe anche modificare, in seguito ad una valutazione diversa dei fattori preesistenti o alla presa in considerazione di fattori sopravvenuti; valutazione che farà col suo criterio, tenendo bensì conto degli interessi della Regione, ma in vista degli interessi generali della Nazione…Si è che lo Stato resta sovrano, l’unico sovrano, e che le Regioni non possono mai, per quanto estesi siano i poteri ad esse attribuiti, invocare alcun titolo di sovranità e mettersi al livello degli Stati membri dello Stato federale…”<a title="" href="#_edn71" name="_ednref71">[71]</a>.</p>
<p>Si è evidenziato che il principio statocentrico si è manifestato attraverso un ruolo da protagonista dello Stato nelle vicende economiche del Paese.<br />
In effetti, le classi imprenditoriali si giovarono, spesso, dell’apporto statale a strategici progetti di sviluppo, fossero essi la costruzione delle infrastrutture (ad esempio la rete ferroviaria), il sostegno alle grandi industrie o i salvataggi bancari<a title="" href="#_edn72" name="_ednref72">[72]</a>.<br />
Emblematico, ad esempio, il caso delle Acciaierie di Terni che ancora fanno parlare di sé e la cui storia nazionale inizia nel 1875, quando il Ministro della Guerra, il commissario per l’Umbria Gioacchino Napoleone Pepoli e i locali amministratori decisero di trasformare quella città in un centro industriale;e nacque così la Regia Fabbrica d’Armi.<br />
Ma è soprattutto nel 1881 che alcuni industriali, tra cui Vincenzo Stefano Breda, titolare di un’azienda che operava grazie al sostegno di capitali pubblici, costituirono una società di alti forni e le fonderie di Terni con l’obiettivo di produrre navi da guerra ed ancora una volta lucrare su commesse statali. L’operazione fu resa possibile anche per l’amicizia di Breda con l’Ammiraglio Benedetto Brin, ufficiale del genio navale, fautore dell’ammodernamento della flotta e ministro della Marinaper circa dieci anni; e tale commistione di interessi pubblici e privati, tra l’altro, non mancherà di far discutere e creare qualche imbarazzo ai Governi dell’epoca<a title="" href="#_edn73" name="_ednref73">[73]</a>. Senza entrare nei dettagli della storia dello stabilimento<a title="" href="#_edn74" name="_ednref74">[74]</a>, che nel corso degli anni anche recenti è stato oggetto di interventi pubblici di sostegno diretti o indiretti, è importante evidenziare i legami tra imprenditori, pubblica amministrazione statale e poteri locali, ma soprattutto il ruolo dello Stato come co-attore delle politiche industriali.<br />
Ovviamente, Terni è solo un esempio, forse meno noto di altri, che serve però ad evidenziare uno schema storicamente determinatodi relazioni, entro la “struttura” dello Stato, tra l’elemento socio-economico e il principio statocentrico; uno schema che fu replicato anche in altri settori fra cui giova ricordare quello automobilistico o bancario.</p>
<p><strong>3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano</strong></p>
<p>Come si è già accennato, il terzo elemento strutturale, fortemente connesso agli altri due, è il principio di legalità.<br />
Quest’ultimo, spogliato di tutti gli orpelli di natura ideologica, sottintende il ruolo di centralità della legge quale procedura attraverso cui lo Stato manifesta la propria volontà, creando diritto. Non è ovviamente una caratteristica esclusiva dello Stato italiano, ma il risultato di quel processo di secolarizzazione e razionalizzazione dei poteri dello Stato moderno registratosi in Europa a decorrere dalla seconda metà del XVIII secolo, periodo in cui il pensiero politico, nell’ambito di una concezione assolutistica dello Stato<a title="" href="#_edn75" name="_ednref75">[75]</a>, concepisce la legge come la principale e più autorevole fonte del diritto.<br />
Lontani i tempi in cui la produzione delle norme era appannaggio di più soggetti e organizzazioni spesso in concorrenza (le monarchie, le assemblee rappresentative degli ordini sociali, la Chiesa, le corporazioni con le proprie consuetudini, l’attività delle corti, l’incessante opera di regolamentazione dei traffici mercantili ad opera di avvocati e notai), lo Stato cercava, quindi, di legittimare la propria sovranità su popoli e territori attraverso il monopolio del diritto e della coazione.<br />
E per conseguire tale scopo si gerarchizzavano i rapporti tra le fonti il cui ideale vertice vedeva  nella legge il principale atto con cui lo Stato produceva un diritto che si voleva certo e finalizzato a garantire quell’aspirazione alla tranquillità sociale che, secondo la tesi di Hobbes, spingeva gli individui a rinunciare alla propria originaria condizione di libertà, che era poi anche una condizione di violenza e disordine.<br />
Solo in un secondo momento, con le rivoluzioni inglesi della fine del ‘600 e quelle americana e francese di fine ‘700 e con l’avvento al potere della borghesia,la legge si colora di nuovi contenuti. Essa non è più solo l’atto supremo con cui lo Stato produce un diritto tendenzialmente certo ed esclusivo, ma diviene altresì la principale garanzia formale delle libertà economiche e individuali che questa nuova classe sociale rivendica. I parlamenti, soprattutto le Camere elettive, ma al contempo elitarie in quanto espressione di settori limitati delle società nazionali, diverranno lo specchio organizzativo di questo mutamento, perché inizieranno a controbilanciare il potere del re e dei suoi ministri.<br />
Nel corso del ‘900 questa continua tensione tra concezione autoritaria e liberale della legge sarà evidente nell’esperienza di alcuni Stati, come ad esempio il nostro: si pensi all’ultimo scorciodel millenovecento e agli stati di emergenza in Sicilia e in Lunigiana, oppure all’esperienza fascista, tutte fasi, seppur di diversa intensità, di rottura rispetto a periodi in cui l’estensione del suffragio elettorale, la graduale democratizzazione del parlamento e l’avvento della costituzione repubblicanacostituiscono un sicuro indice di una concezione della legge in senso liberale.<br />
Ciò tuttavia non toglie all’esperienza italiana alcuni suoi tratti peculiari dovuti proprio alle dinamiche fra il principio di legalità e gli altri due elementi della struttura dello Stato, ove le caratteristiche del disomogeneo blocco economico-sociale delle classi medio-alte e l’intensità dell’elemento statocentrico hanno determinato, dall’unità sino al periodo repubblicano compreso, un costante e progressivo rafforzamento della legge nell’ambito delle fonti del diritto.<br />
Dietro i proclami di ideologie che immaginavano, in senso totalitario o democratico, di trasformare radicalmente la società italiana, lo Stato e la legge si sono rafforzati quasi come se quel dominante blocco economico-sociale vedesse in essi gli unici strumenti per imbrigliare altre forze in grado di pregiudicare i propri interessi di riferimento.<br />
A quest’ultimo riguardo, è appena il caso di accennare, per inciso,al fatto di comel’altro lato della medaglia costituita dal predominio di detto blocco strutturale sia rappresentato dalla vicenda delle masse popolari le quali, nonostantela storia d’Italia abbia conosciuto influenti partiti di sinistra, non sono riuscitea creare una saldaturadei propri interessi nell’ambito di un progetto più ampio che le ponesse alla testa e non in coda della compagine statale. Una subalternità che anche durante il fascismo<a title="" href="#_edn76" name="_ednref76">[76]</a>fu confermata: se si vuole, il regime pose sotto una medesima cappa  i due blocchi sociali che poi, a guerra finita e con l’avvento della repubblica, sono andati di nuovo ciascuno per la propria strada. E un’analisi attenta della storia della sinistra nel nostro Paese potrebbe dimostrare quanto il blocco storico-sociale rappresentato dalle classi medio-alte sia riuscito a condizionare, limitandola, la capacità d’azione di quei partiti di sinistra e ciò o esprimendo personalità che poi sono andate a rinforzarne i gruppi direttivi e/o dirigenti,o attraverso l’apparato pubblico in continua crescita che ha eroso ampie fette di quelle che Gramsci chiamava le classi operaie e contadine.<br />
La legge, quindi, ha conquistato una crescente rilevanza nella storia d’Italia.<br />
Lo Statuto albertino era esso stesso una legge ordinaria, anche se parte della dottrina a lungo discusse se non fosse più esatto considerarlo un atto legislativo rinforzato e comunque, in alcune sue parti quali ad esempio la forma istituzionale, implicitamente immodificabile. Sta di fatto che quella fu la costituzione del Regno d’Italia, anche sotto il fascismo,dava ampio risalto alla funzione legislativa, compartecipata dal sovrano e dal parlamento, mentre considerava in funzione subalterna la competenza regia di adottare i decreti e i regolamenti necessari per l’osservanza delle norme primarie.<br />
Contrariamente a quello che si possa pensare, tale sistema, invero molto semplice, di fonti del diritto fu irrigidito, a vantaggio della legge e degli atti ad essa equiparati, dal fascismo che quindi comunque si mosse entro i binari del principio di legalità, anche se in un’ottica autoritaria. Possono sul punto essere citate tre leggi: legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; legge 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del fascismo e sulle sue attribuzioni e la legge 19 gennaio 1939 n. 129 sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.<br />
Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi articolati, si può osservare che la legge n. 100 del 1926 è stata soprattutto analizzatain relazione alla legge 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle attribuzioni e sulle prerogative del Capo del Governo nell’ambito della politica perseguita dal regime di rafforzare l’Esecutivo sia per quanto concerne i suoi rapporti con le Camere, che sul piano della disciplina dei suoi poteri normativi secondari e primari<a title="" href="#_edn77" name="_ednref77">[77]</a>. Importante fu, al riguardo, quella ricostruzione dottrinale che vedeva in tali normative la base per poter elaborare la teoria della funzione dell’indirizzo politico in capo all’Esecutivo.<br />
In realtà, però, la legge n. 100 del 1926 mirava ad irrigidire il sistema delle fonti a vantaggio del livello normativo primario e, per quanto concerne i decreti legge, a limitare il ricorso ad uno strumento che, soprattutto durante il primo conflitto mondiale, era stato ampiamente utilizzato sulla base dell’art. 6 dello Statuto albertino secondo cui  “<em>Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l&#8217;esecuzione delle leggi, senza sospenderne l&#8217;osservanza, o dispensarne</em>”.Con il tempo, inoltre, la burocrazia ministeriale, che in questo caso costituì il sintomo di una dinamica conflittuale all’interno della “struttura” dello Stato fra l’elemento statocentrico e quello del principio di legalità,  era solita far approdarein Consiglio dei Ministri, per il tramite dei propri ministri di riferimento, atti sostanzialmente regolamentari, ma rivestiti della forma del decreto-legge che così sfuggivano ai controlli previsti per gli atti amministrativi di natura normativa: una sorta di fuga dal regolamento verso l’alto del sistema delle fonti del diritto.<br />
In tale ottica la legge n. 100 del 1926 cercava di correre al riparo stabilendo, all’art. 3, che i decreti legge potessero essere adottati in casi straordinari per ragioni di urgente e assoluta necessità, il cui giudizio non era soggetto ad altri controlli se non a quelli di natura politica, in sede di conversione, del Parlamento.<br />
L’obiettivo, tuttavia, fu solo in parte raggiunto perché, com’è noto, le burocrazie ministeriali continuarono a seguire la vecchia prassi, tant’è che restano famose alcune circolari della Presidenza del Consiglio che costituiscono vere e proprie reprimende ai Ministriper la loro inerzia contro tale<em>modus operandi</em><a title="" href="#_edn78" name="_ednref78">[78]</a>. Ma l’irrigidimento del sistema delle fonti riguardava, altresì, i regolamenti, soprattutto quelli sull’organizzazione e sul funzionamento delle Amministrazioni dello Stato.<br />
In relazione ai i c.d. regolamenti di organizzazione, infatti, la legge n. 100 del 1926, come peraltro chiarito nella circolare esplicativa dello stesso annoinviata da Mussolini ai Ministri<a title="" href="#_edn79" name="_ednref79">[79]</a>, stabiliva una riserva di normazione primaria per una serie di settori quali l’ordinamento giudiziario, comunale, provinciale e  universitario e le istituzioni di beneficienza. Alla legge era riservata anche la materia organizzativa e funzionale degli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica.<br />
Successivamente la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, con la quale iniziò quel graduale processo di imbrigliamento e sclerotizzazione degli organismi politici del regime nell’apparato statale<a title="" href="#_edn80" name="_ednref80">[80]</a>, introdusse la tanto discussa distinzione tra leggi ordinarie e leggi aventi carattere costituzionale, per le quali si sarebbe dovuto acquisire il parere del Gran Consiglio del Fascismo. Anche se la coeva dottrina discusse su detta classificazione, sul carattere vincolante o meno del citato parere e sul carattere chiuso o aperto dell’elenco di cui all’art. 12 concernente, appunto,le materie per le quali si sarebbe dovuta seguire tale procedura, è verosimile che con questa scelta il legislatore dell’epoca intendesse creare un ulteriore livello nel sistema delle fonti attraverso l’individuazione di una tipologia di legge che oggi potremmo definire a carattere rinforzato, dal punto di vista della sua forza passiva<a title="" href="#_edn81" name="_ednref81">[81]</a>.<br />
Infine, il sistema delle fonti primarie fu ulteriormente irrigidito a seguito della legge n. 129 del 1939 istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, ai sensi dell’art. 12, esercitava “..<em>le proprie funzioni per mezzo dell’Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative..</em>”.<br />
Il primo irrigidimento del sistema va ricondotto all’art. 15 secondo cui, per una serie di tematiche di particolare importanza, ivi compresa la materia costituzionale di cui al sopra citato art. 12 della legge 2693 del 1928, si sarebbe dovuto seguire il procedimento che oggi chiameremmo in sede referente e che si caratterizzava per la competenza ad approvare i testi normativi in capo alle Assemblee plenarie di Camera e Senato: “&#8230;<em>su relazione delle rispettive Commissioni competenti…sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal …Capo del Governo”</em>.<br />
Il secondo irrigidimento, segnalato anche da un’autorevole dottrina del tempo<a title="" href="#_edn82" name="_ednref82">[82]</a> e che scaturiva dal combinato disposto degli articoli 16, 17 e 18 con l’art. 3 della legge 100 del 1926, riguardava l’introduzione di ulteriori limitazioni al ricorso al decreto-legge.<br />
I primi tre articoli stabilivano, infatti, che in tutti gli altri casi le leggi avrebbero dovuto essere approvate, secondo una serrata tempistica<a title="" href="#_edn83" name="_ednref83">[83]</a>, direttamente dalle Commissioni in sede deliberante. Questa procedura poteva essere seguita “…<em>anche per i disegni di legge indicati nell’art. 15, quando…il Capo del Governo…lo stabilisca per ragioni di urgenza</em>…”.Chiudeva il sistema l’art. 18 in base al quale si doveva provvedere con decreto Reale, senza osservare la procedura in sede deliberante, “…<em>quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere economico o tributario (1 comma). La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione (secondo comma). In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell’art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (terzo comma)”.</em><br />
Ebbene, <u>in primo luogo</u> quel combinato disposto consente di sostenere che, a seguito della legge del 1939,l’ordinamento prevedeva una limitazione alricorso al decreto legge esclusivamente per quelle materie di minore importanza caratterizzate dalla procedura in sede deliberante,ma solo nel caso in cui le commissioni non avessero adempiuto all’approvazione nel termine loro assegnato, o quando comunque si versasse in uno stato “..<em>di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario</em>”. Da ciò, dunque, derivava che l’unica possibilità di legiferare per decreto legge sulle materia più rilevanti di cui all’art. 15, caratterizzate dalla procedura più complessa in sede referente, potesse essere data o dalla generale sussistenza di uno stato “..<em>di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario</em>” o dall’ipotesi in cui il Capo del Governo avesse comunque deferito per ragioni d’urgenza l’affare alle Commissioni in sede deliberante e queste non avessero proceduto all’approvazione entro il termine loro assegnato.<br />
<u>In secondo luogo</u>, sulla base del combinato disposto tra il primo e il terzo comma del sopra citato art. 18 si sarebbe potuto anche sostenere l’introduzione, ad opera della legge 129 del 1939,di una limitazione dei presupposti di necessità e urgenza di cui alla legge 100 del 1926 che d’ora in poi sarebbero coincisi con quelli derivanti da uno stato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.<br />
Vero è, comunque, che in un sistema retto da una costituzione flessibile l’intero impianto della riforma riguardante la Camera dei Fasci era a sua volta suscettibile di deroga.<br />
Anche la Costituzione repubblicana contribuisce ad evidenziare il cammino intrapreso dall’ordinamento giuridico sin dall’unificazione nel rafforzamento del principio di legalità.<br />
Il passaggio da una Costituzionale flessibile ad una rigida<a title="" href="#_edn84" name="_ednref84">[84]</a> assistita da un controllo accentrato sulla costituzionalità delle leggi e la contestuale transizione da un regime autoritario ad uno democratico ha esaltato non solo la Costituzione, ma anche la legge e, in particolar modo, la legge dello Stato.<br />
Essa infatti recupera, per così dire, terreno soprattutto rispetto al decreto legge, la cui mancata ratifica, entro un periodo limitato, comporta, a differenza che nel periodo fascista, la perdita di efficacia retroattiva, essendo sempre la legge a poter regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.La legge dello Stato, anche dopo la riforma del Titolo V, continua, inoltre, ad occupare una sostanziale posizione di rilievo rispetto alle leggi regionali, attesa la delicatezza delle materie ad essa assegnate<a title="" href="#_edn85" name="_ednref85">[85]</a>.<br />
E tali equilibri fra le fonti primarie, a vantaggio della legge dello Stato, sono a loro volta garantiti dalla stessa rigidità costituzionale. Ma è lo stesso controllo di costituzionalità a valorizzare la legge in quanto, a differenza di altri ordinamenti, in quello italiano non sono ammessi ricorsi diretti da parte dei cittadini, potendosi attivare la Consulta o con il filtro di un giudice oppure direttamente attraverso l’impugnazione regionale<a title="" href="#_edn86" name="_ednref86">[86]</a>.<br />
Vi è poi un articolo, il 54, che funge per così dire da anello di congiunzione fra la prima e la seconda parte della nostra Carta dove oltre al dovere di fedeltà alla Repubblica<a title="" href="#_edn87" name="_ednref87">[87]</a> è stabilito, per tutti i cittadini, quello di osservare, assieme alla Costituzione, le leggi. E il riferimento è, probabilmente, alle leggi in senso stretto e non anche alle fonti secondarie: verso un regolamento illegittimo, specie se attuato da un provvedimento anch’esso illegittimo, o comunque recante disposizioni direttamente lesive degli interessi dei privati vi sarà, infatti, la facoltà, che l’art. 24 primo comma riconosce in modo solenne, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi chiedendo se del caso la sospensione degli effetti negativi.<br />
Per le leggi, invece, il discorso è diverso perché quand’anche costituzionalmente illegittime esse, non solamente non sono aggredibili con azioni da parte dei privati, ma risultano ordinariamente<a title="" href="#_edn88" name="_ednref88">[88]</a> obbligatoriesia per i cittadini che per la Pubblica amministrazione, almeno sino a quando la Corte costituzionale non stabilisca il contrario<a title="" href="#_edn89" name="_ednref89">[89]</a>.</p>
<p>Per concludere su questo punto si osserva come nell’esperienza italiana, comunque condivisa anche da altri Stati prevalentemente dell’Europa continentale, corollario del principio di legalità sia il valore della certezza del diritto sul quale tutt’oggi, a più di settant’anni dal librodi Lopez de Oñate<em>La certezza del diritto</em>, divenuto un classico della cultura giuridica, la dottrina continua a discutere.<br />
Senza entrare nelle attuali questioni della politica legislativa,quale ad esempio la difficoltà che la legge incontra nel prevedere anziché rincorrere i rapidi mutamenti economici e sociali, con una conseguente disordinata e ipertrofica produzione normativa, si può osservare che la certezza del diritto, in un sistema gerarchizzato di fonti con al vertice le leggi e la Costituzione, è più un traguardo ideale cui l’ordinamento cerca di orientarsi che un dato reale. In altri termini, nessun ordinamento, neppure il migliore umanamente realizzabile, potrebbe riuscire ad essere assolutamente certo, essendo piuttosto la certezza un dato tendenziale.<br />
Vi è, comunque, una diretta relazione tra la certezza del diritto e il principio di legalità, poiché un ordinamento volto alla certezza costituisce anche un luogo ove primeggia il ruolo della legge e, quindi, dello Stato. Più un ordinamento è rivolto alla certezza, meno spazio residua per il momento interpretativo che, per alcuni, avrebbe il pregio di assicurare una maggiore rispondenza della norma al caso concreto e, in definitiva, un diritto più equo; e di qui l’eterno e non risolubile dilemma se sia preferibile un diritto più certo o un diritto più libero e quindi più equo.<br />
In via generale rinunciare alla primazia della legge e al valore della certezza del diritto per dare più spazio all’interpretazione, specie di natura giurisdizionale, non è né un bene, né un male: è una strada che, ad esempio, è stata perseguita da ordinamenti democratico-liberali, come quello inglese o statunitense, dove il precedente giudiziario acquisisce un ruolo di rilievo, ma è anche una soluzione individuata, per tutt’altri scopi, da sistemi totalitari quali quello sovietico o nazista.<br />
La scelta dipende, insomma, dalle condizioni storiche di ciascuna esperienza statale, ma anche dalle dinamiche afferenti la “struttura” dello Stato: quella dello Stato italiano, composta appunto dei tre elementi costituiti da un determinato blocco economico-sociale e dai due principi organizzativi dello statocentrismo e di legalità, ha sempre respinto, finanche nel periodo fascista, tentativi di rivoluzionarne la composizione.</p>
<p><strong>4.- La struttura dello Stato italiano alla prova dei fatti</strong></p>
<p>La “struttura” dello Stato italiano, cheha dunque dimostrato una considerevole resistenza a talitentativi e si èevoluta attraverso le trasformazioni dei rapporti fra i suoi elementi costitutivi, non ha mutato i suoi assetti di fondo.<br />
Il blocco economico-sociale dominante è, ad esempio, rimasto quello delle classi medio-alte: ha semmai esteso i suoi confini inglobando nuove fasce della popolazione, ma non è stato scalzato da un’omogenea classe borghese, che in Italia continua a mancare, né tanto meno dai ceti popolari. Lo Stato, peraltro, ha continuato a conservare la propria centralità così come la legge nella dinamica delle fonti del diritto.<br />
Questa solidità della “struttura” dello Stato si è manifestata nella storia d’Italia in vario modo e, innanzi tutto, nella continuità dell’ordinamento giuridico positivo dove sono mancate vere e proprie soluzioni di continuità.<br />
La tesi della continuità istituzionale è stata del resto sostenuta da autorevoli studiosi<a title="" href="#_edn90" name="_ednref90">[90]</a>, che hanno rilevato come le origini dello Stato italiano vadano ricercate già nella nascita del Regno sardo-piemontese il quale, con successive incorporazioni territoriali, divenne Regno d’Italia e successivamente Repubblica italiana. Il 17 marzo del 1861 non sorse, quindi, un nuovo Stato, né tantomeno con la marcia su Roma o con le leggi di costituzionalizzazione (1925, 1928 e 1939) del Regime fascista o con il voto del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, che aprì la fase di transizione e poi quella costituente;una continuità che la XV e XVII disposizione transitoria della Costituzione repubblicana hanno poi ratificato.<br />
Lo Stato italiano, soprattutto, non ha conosciuto sconvolgimenti rivoluzionari sul modello di quanto accadde in Francia nel 1789, né tantomeno l’esperienza fascista può essere paragonata ai regimi totalitari nazista e sovietico.<br />
Non fu una rivoluzione la marcia su Roma seppure in questo senso si espressero sia gli interpreti più convinti del regime (come ad es. Sergio Panunzio) che i suoi oppositori, entrambicon il fine di evidenziare, ma per opposte ragioni,  una rottura con il passato Stato liberale. Lo riconoscerà, con il senno di poi,  lo stesso Mussoliniseppur in uno scritto autobiografico fortemente pessimista sulla propria vicenda politica, oramai alla fine:</p>
<p>“Che cosa fu la Marcia su Roma? Una semplice crisi di Governo, un normale cambiamento di Ministri? No. Fu qualche cosa di più. Fu un’insurrezione? Si. Durata, con varie alternative, circa due anni. Sboccò questa insurrezione in una rivoluzione? No. Premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la forza non solo sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo punto di vista il Fascismo non fece nell’ottobre del 1922 una rivoluzione. C’era una monarchia prima, e una monarchia rimase dopo…quando nel pomeriggio del 31 ottobre le Camicie nere marciarono per le vie di Roma, fra il giubilo acclamate dal popolo, vi fu un piccolo errore nel determinare l’itinerario: invece di passare davanti al Palazzo del Quirinale, sarebbe stato meglio penetrarvi dentro. Non lo si pensò, perché in quel momento tale proposito sarebbe apparso a chiunque inattuale e assurdo”<a title="" href="#_edn91" name="_ednref91">[91]</a>.</p>
<p>Analogamente non può essere considerato un colpo di stato il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini alla Camera dei deputati, che seguì ai tragici fatti dell’omicidio Matteotti e alla connessa destabilizzazione politica che ne derivò; e ciò,nonostante il decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 abbia &#8211; con una presa di posizione più che altro politica da parte del governo e della monarchia volta a segnare il distacco dal regime –stabilito all’art. 3 che in tema di sanzioni al fascismo “..<em>Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l’art. 118 del Codice…” </em>penale del 1889.<br />
Il fascismo trovò, dunque, nella “struttura” dello Stato un ostacolo insormontabile alla realizzazione del suo programma totalitario. Mutato il quadro prospettico, la struttura dello Stato, durante il fascismo, si limitò ad accentuare i suoi connotati autoritari<a title="" href="#_edn92" name="_ednref92">[92]</a>. E furono soprattutto i principi organizzativi della “struttura” dello Stato, ovvero i principi dello statocentrismo e di legalità, a reagire e a determinare questo risultato.<br />
La teoria, soprattutto politologica<a title="" href="#_edn93" name="_ednref93">[93]</a>, comparando le esperienze fascista, nazista e sovietica, ha individuato una serie di elementi che avrebbero caratterizzato in senso totalitario la vicenda tedesca e russa a differenza di quella italiana: un’unica forza politica in grado di subordinare alle proprie esigenze rivoluzionarie lo Stato e i suoi apparati; il superamento del principio di legalità formale e della certezza del diritto anche in materia penale; la creazione di un regime di terrore e di ansia generalizzata attraverso le metodologie del nemico oggettivo<a title="" href="#_edn94" name="_ednref94">[94]</a> e del sistema concentrazionario .<br />
In Italia, al contrario, fu lo Stato a prevalere sul regime, fagocitando, imbrigliando o, se si vuole, appunto statalizzando gli organi politici del regime: il partito e la milizia nazionale, ad esempio, furono soggetti ad un graduale processo di legalizzazione; gli apparati repressivi e preventivi e, più in generale, la Pubblica amministrazione rimasero saldamente nelle mani delle carriere del pubblico impiego. Insomma, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non si ebbe un processo di fascistizzazione del pubblico impiego, ivi compresa la magistratura<a title="" href="#_edn95" name="_ednref95">[95]</a>. Persino il corporativismo<a title="" href="#_edn96" name="_ednref96">[96]</a>, caratteristica peculiare del regime, fu incorporato negli apparati pubblici, divenendo le corporazioni “organi” dello Stato. E, infine, non può essere dimenticata la Monarchia con la quale il regime dovette, così come con la Chiesa cattolica, coabitare, accettando una limitazione del proprio potere.<br />
A reagire furono, insomma, tutti e tre gli elementi della struttura dello Stato: resse il blocco economico-sociale rappresentato dalle classi medio alte e addirittura si rafforzarono i principi dello stato centrimo e della legalità. Anche in ambito penale permasero le classiche garanzie legali rappresentate dal divieto di analogia e di irretroattività del reato, in definitiva il principio del “<em>nullum crimen, nulla poena sine lege</em>”<a title="" href="#_edn97" name="_ednref97"><em><strong>[97]</strong></em></a>.<br />
Per comprendere cosa l’Italia non divenne, può essere interessante riprendere alcuni passaggi di un articolo scritto nel 1939 con il quale Giuseppe Maggiore<a title="" href="#_edn98" name="_ednref98">[98]</a>propose di introdurre, nell’ordinamento italiano, una modifica all’art. 1 del Codice Rocco all’insegna di quella che Flavio Lopez de Oñate chiamava la dottrina, di matrice tedesca, del <em>diritto vivente del popolo<a title="" href="#_edn99" name="_ednref99"><strong>[99]</strong></a></em>: una dottrina che mirava ad indebolire l’istituto della legge (e quindi la funzione dello Stato di garantire la certezza dei rapporti giuridici) a vantaggio di un prevalente diritto della comunità, la cui interpretazione e applicazione doveva essere affidata al giudice, custode degli ideali del regime nazional-socialista.<br />
Si trattava, dunque, di una dottrina che propugnava un diritto instabile, perennemente in divenire perché in perenne divenire era la rivoluzione totalitaria di cui il partito nazista era il solo esclusivo interprete e custode<a title="" href="#_edn100" name="_ednref100">[100]</a>.<br />
Tornando all’articolo del Maggiore egli proponeva, dunque, di superare il principio del <em>nullum crimen, nulla poena sine lege poenali</em> sostituendo l’art. 1 del Codice Rocco come segue:</p>
<p>“E’ reato ogni fatto espressamente previsto come reato dalla legge penale e represso con una pena da essa stabilita. E’ altresì reato ogni fatto che offende l’autorità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della Rivoluzione fascista e la volontà del Duce unico interprete della volontà del popolo italiano. Tale fatto, ove non sia previsto da una precisa norma penale, è punito in forza di una disposizione analoga”<a title="" href="#_edn101" name="_ednref101">[101]</a>.<br />
Osserva il Maggiore: “…dato che un fatto nuovo si produca, il quale sia sostanzialmente, ma non formalmente, reato, perché non incriminato da nessuna disposizione di legge, che farà lo Stato? Lo Stato liberale, di fronte a tale eventualità, se ne starà inoperoso paralizzato dall’ordinamento giuridico che gli comanda: <em>nec plus ultra</em>, e, pur deplorando il misfatto, tollererà che esso si compia con la completa impunità dei colpevoli; lo Stato totalitario comanderà, invece, ai suoi giudici di punire, creando essi la norma mancante…”<a title="" href="#_edn102" name="_ednref102">[102]</a>. Ed ancora: “Abolito il principio &lt;&lt;<em>nullum crimen, nulla poena sine lege</em>&gt;&gt;, il giudice non porrà il suo criterio personale, e forse il suo capriccio, al di sopra dello Stato. Il giudice resta organo dello Stato e interprete ed esecutore della sua volontà. E questa volontà egli interpreta quante volte, mancando una precisa disposizione di legge, reprimerà quei fatti che attentano all’autorità e maestà dello Stato. Il giudice non sbaglierà mai, né farà un uso arbitrario della sua potestà, quando, interpretando la volontà, sia pure formalmente inespressa, dello Stato e del suo capo, castigherà il delinquente che si ribella contro lo Stato. In caso di incertezza di diritto egli si accosterà al principio in <em>dubio pro republica</em>, che prende il posto, nello stato totalitario, dell’antico in dubio pro reo. Nell’incertezza, diviene fonte di diritto, per la legislazione tedesca, il &lt;&gt; (<em>gesundes Volksempfinden</em>). Per noi potrebbe avere valore di fonte la volontà del Duce, quale si può ricavare dalla sua parola, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina…”<a title="" href="#_edn103" name="_ednref103">[103]</a>.</p>
<p>Questa proposta, che ricevette poche attenzioni da parte del mondo accademico e finanche del regime, è storicamente importante perché spiega cosa si sarebbe dovuto realmente fare per mutare in senso totalitario il regime, superando il principio di legalità formale.<br />
Vi è, invero, chi in dottrina ha sostenuto che questo superamento avvenne comunque di fatto, essendo stata la legge, durante il regime fascista, gradualmente spogliata della sua natura garantista attraverso la soppressione del sistema parlamentare democratico e rappresentativo:</p>
<p>“Era questa la legge, priva di qualsiasi legittimazione rappresentativa, alla quale si riferivano il principio di legalità e il divieto di analogia enunciati dall’art. 1 del codice Rocco; una legge che, a fronte della tradizione illuministica e liberal-costituzionale dello stato di diritto, svolgeva solo la funzione meramente formale di garantire l’esistenza di una fonte scritta del diritto penale, e quindi la conoscenza e la certezza della fonte, ma non esprimeva più il modo di formazione dialettico e democratico della fonte stessa e il controllo di formazione politico e sociale sui suoi elementi&#8230;”<a title="" href="#_edn104" name="_ednref104">[104]</a>.</p>
<p>Senza entrare nel dettaglio delle questioni storiche, oltreché giuridiche, poste da questa tesi, si osserva che argomentare in questi termini condurrebbe ad un’equiparazionedella legalità e del suo corollario della certezza del diritto con la democraticità di un sistema parlamentare elettivo e, in quanto tale, rappresentativo.<br />
Così, tuttavia, si rischia di incorrere in due obiezioni. In primo luogo, infatti, l’origine del principio di legalità va ricercata più che nella democraticità-rappresentatività del sistema, nell’accentramento in capo allo Stato del monopolio degli strumenti atti a modificare l’ordinamento giuridico. Tra l’altro gli Stati liberali compreso quello italiano, all’inizio del loro percorso evolutivo, furono sì rappresentativi, ma non democratici essendo i sistemi elettivi congegnati in modo tale da assicurare che i parlamenti fossero espressione di una esigua minoranza sociale<a title="" href="#_edn105" name="_ednref105">[105]</a>. In secondo luogo, non va trascurato il fatto che il fascismo mutò, senza eliminarlo, il principio rappresentativo e ciò sia a seguito della riforma elettorale del 1928<a title="" href="#_edn106" name="_ednref106">[106]</a>, ove un sistema elettivo-plebiscitario fu comunque conservato, sia con l’istituzione, nel 1939, della Camera non elettiva dei Fasci e delle corporazioni.<br />
La parte maggioritaria della dottrina sosteneva, infatti, che questo nuovo organismo fosse, comunque, in grado di rappresentare gli interessi nazionali, materiali e morali, economici e politici della società, assicurando quella relazione tra Stato e comunità di cittadini<a title="" href="#_edn107" name="_ednref107">[107]</a>che altre teorie più estreme, non accolte, miravano a superare sostenendo la loro perfetta integrazione e coincidenza<a title="" href="#_edn108" name="_ednref108">[108]</a>.</p>
<p><strong>5.- … da dove eravamo partiti</strong></p>
<p>Il modello d’analisi strutturale<a title="" href="#_edn109" name="_ednref109">[109]</a> che si è proposto in queste pagine ha semplicemente lo scopo di offrire una chiave di lettura del fenomeno statuale alla luce della sua evoluzione storica. Rifugge, quindi, da qualsiasi astrattismo e non mette in discussione, sul piano disciplinare,l’autonomia del diritto dalle altre scienze sociali.<br />
Anche gli elementi della struttura dello Stato italiano che si è cercato di individuare, seppur in modo sintetico, costituiscono una mera ipotesi di ricerca che ben potrebbe condurre ad individuarne altri aggiuntivi o in sostituzione.<br />
Ma quale che ne siano i suoi connotati, sarebbe interessante provare a comprenderne i margini di trasformazione e di reazione rispetto alle sollecitazioni del nostro presente.<br />
Nel medio lungo-periodo potrebbero, in generale,delinearsi i seguenti scenari:</div>
<ul>
<li>sostituzione dello Stato, almeno in Europa, con un nuovo soggetto <em>a-statale</em> di governo del territorio, dotato di un comune sistema militare, di polizia e fiscale. Sarebbe, con esclusivo riferimentoal contesto europeo, lo scenario della crisi perfetta dello Stato, il quale comunque continuerebbe ad operare in altre parti del mondo assieme altri macro soggetti(agenzie internazionali, alleanze militari, organizzazioni religiose<a title="" href="#_edn110" name="_ednref110">[110]</a>);</li>
<li>la UE potrebbe continuare a poggiare sugli Stati, che diventerebbero con il tempo meri strumenti di controllo del territorio e di governo delle relative comunità<a title="" href="#_edn111" name="_ednref111">[111]</a>, con particolare riferimento agli aspettipreventivi e repressivi dell’ordine e della sicurezza pubblica. I profili della rappresentanza politica sarebbero,inoltre, gradualmente svuotati di contenuto o spostati in alto verso gli organismi di governo dell’Unione<a title="" href="#_edn112" name="_ednref112">[112]</a>.</li>
</ul>
<div>Se questa tendenza fosse confermata, sarebbe in particolare interessante chiedersi quale modello l’Europadeciderà di adottare per le sue finalità di ordine, se ad esempio il modello prefettizio o della rete dei rappresentanti di governo (tipico di molti Stati europei continentali) o quello statunitense che ai rappresentanti politici statali e locali (es. governatori e sindaci) riconosce ampi poteri nel contrasto quanto meno del crimine di bassa-media intensità:se così fosse, il compito di contrastare i delitti di elevata intensità (crimine trans-nazionale) potrebbe essere affidato a forze di polizia comuni (sul modello della polizia federale USA). Per la difesa dei confini esterni, invece, l’UE potrebbe sempre di più fare affidamento su sistemi di cooperazione tra Stati e sulla NATO;</div>
<ul>
<li>gli Stati continuerebbero a sopravvivere sfruttando l’appartenenza ad organizzazioni internazionali per ampliare la propria sfera di azione al fine di tutelare, più efficacemente, i propri interessi generali<a title="" href="#_edn113" name="_ednref113">[113]</a>e/o per garantire, verso gli organismi dell’Unione, la rappresentanza democratica delle fasce più deboli delle proprie popolazioni<a title="" href="#_edn114" name="_ednref114">[114]</a>.</li>
</ul>
<div>
Alcuni studiosi ritengono sia già in atto anche in Italia un processo di indebolimento del principio di legalità<a title="" href="#_edn115" name="_ednref115">[115]</a>, a vantaggio del c.d. diritto vivente, di un diritto che apparterrebbe più alla società che allo Stato.<br />
Un indebolimento che riguarderebbe, fra l’altro, anche la sfera penale, con ordinamenti nazionali che, ad esempio sull’onda dell’emergenza terroristica e dietro impulso del diritto comunitario, potrebbero essere spinti ad anticipare ancor più la soglia di punibilità di alcune fattispecie incriminatrici<a title="" href="#_edn116" name="_ednref116">[116]</a>.<br />
Ad ogni modo, la conseguenza sarebbe la formazione di un nuovo diritto comune che supererebbe la classica distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e in cui gli individui verrebbero tutelati da quel reticolato di diritti fondamentali &#8211; stabiliti dalle costituzioni statali unitamente ai trattati UE e ai principi del diritto internazionale &#8211; la cui protezionesarebbe assicurata da una giurisprudenza in grado, attraverso la libera interpretazione<a title="" href="#_edn117" name="_ednref117">[117]</a> e la possibilità di adottare pronunce creative, di garantire un’equa applicazione delle regole del vivere civile.<br />
E in questo caso saremmo addirittura oltre il fenomeno della “fuga dal regolamento” e dello sviluppo di fonti secondarie atipiche<a title="" href="#_edn118" name="_ednref118">[118]</a>, in quanto si verrebbe a configurare un ordinamento in cui la prevalenza del momento interpretativo addirittura scardinerebbe il rapporto gerarchico tra le fonti: si dovrebbe, allora, più correttamente parlare di “fuga dalla legge” e dalla certezza del diritto.<br />
Ora, come potrebbe reagire a questi mutamenti la “struttura” del nostro Stato o come starebbe reagendo, ammesso che tali processi siano già concretamente in atto e non solamente auspicati?<br />
E in un mondo sempre più insicuro, dove peraltro i diritti fondamentali non sono da tutti considerati un dato morale, religioso e giuridico assodato e indiscutibile, potrebbe essere consigliabile abbandonare il principio di legalità in quelle realtà statali, compresa la nostra, che su di esso si sono storicamente fondate<a title="" href="#_edn119" name="_ednref119">[119]</a>?<br />
Non potrebbe, infatti, essere possibile che in questo conflitto, che è tutto ideologico, tra lo Stato e le forze economiche, il primo possa alla fine non solo sopravvivere, ma, una volta abbattuto il principio di legalità, essere completamente libero da fastidiosi legami finanche solo di tipo formale? E’ già accaduto con le esperienze totalitarie del novecento e si è visto come è andata a finire.<br />
Il dubbio in conclusione è che, sciogliendo questi legami, rischieremmo di liberare i vecchi Titani, che a fatica abbiamo rispedito nel fondo delle coscienze nazionali,così mettendo in pericolo le nostre libertà<a title="" href="#_edn120" name="_ednref120">[120]</a>.</p>
<p><strong>NOTE BIBLIOGRAFICHE</strong></div>
<div>
<div></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="edn1"><a title="" href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a>Per usare il titolo molto efficace di un libro di alcuni anni fa: Gallino L., Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2011.</div>
<div id="edn2"><a title="" href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a>E’ la chiave di lettura che si rinviene in Kissinger H., Ordine mondiale, Mondadori, Milano, 2015, libro che riprende, rielaborandole, alcune tematiche di un classico della politologia mondiale Huntington S. P., Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 2000. In posizione critica rispetto alle tesi di Huntington è Graziano M., Guerra santa e santa alleanza, il Mulino, Bologna, 2014. Sulla tematica dell’ordine mondiale in relazione alle dinamiche del liberismo si veda anche Fukuyama F., La fine della storia e l’ultimo uomo, BUR, RCS Libri, Milano, 2011.</div>
<div id="edn3"><a title="" href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a>La bibliografia è sul punto vastissima. Senza pretesa di esaustività si indicano di seguito alcuni riferimenti: sul rapporto <strong>tra finanza, globalizzazione e democrazia</strong> cfr. Benjamin R. Barber, Consumati, Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino, 2010; Bevilacqua P., Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Laterza, Roma-Bari, 2011; Carboni C., L’implosione delle élite. Leader contro in Italia ed Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015; Cardini F., Astrea e i Titani, Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2005; Cardini F., La paura e l’arroganza, Laterza, Roma-Bari, 2003; Crouch C., Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Larteza, Roma-Bari, 2012; Crouch C., Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2005; De Benoist A., La fine della sovranità, Come la dittatura del denaro toglie il potere ai popoli, Arianna Editrice, Bologna, 2014; Gallino L., Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino, 2012; Latouche S., La fine del sogno occidentale. Saggio sull’americanizzazione del mondo, Elèuthera, Milano, 2010; Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, Donzelli, 2016; Piketty T., Il Capitale, Bompiani, Milano, ed. Vintage 2016; Revelli M., I demoni del potere, Laterza, Roma-Bari, 2012; Salvadori M. L., Democrazia senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009; Stiglitz J. E., Il presso della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013 e 2014; Tarchi M., Contro l’americanismo, Laterza, Roma-Bari, 2004; Ziegler J., La privatizzazione del mondo. Predoni, predatori e mercenari del mercato globale, il Saggiatore, Milano, 2010. <strong>Sui problemi relativi alla globalizzazione in rapporto alla tecnologia e al diritto</strong>: Irti N., L’uso giuridico della natura, Laterza, Roma-Bari, 2013; Severino E., Capitalismo senza futuro, Rizzoli, Milano, 2012. <strong>Più in generale sul rapporto tra crisi, globalizzazione e diritto</strong>: Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013; Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002; Carrino A., Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-Mercato; Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014;Castronovo C., Eclissi del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2012; Pace A., Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, Diritto pubblico, fascicolo 3, settembre-dicembre 2003, pp. 887-905; Salvi C., Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal <em>Code civil</em> ai Trattati europei, Il Mulino, Bologna, 2015. <strong>Sulla crisi dell’occidente analizzata da un punto di vista filosofico e culturale </strong>cfr. Barcellona P., Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione; Democrazia e Diritto; IV trimestre, 2003; Franco Angeli, Roma, pp. 15-27; Fusaro D., Europa e capitalismo. Per riaprire il futuro, Mimesis/SX, Milano-Udine, 2015; Galimberti U., I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 2012; Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, BUR, RCS Libri, 2013; Veneziani M., La sconfitta delle idee, Laterza, Roma, Bari, 2005. Per una <strong>lettura teologica della crisi determinata dalla globalizzazione</strong> possono risultare utili: Documento di Aparecida, IV Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-Americano e dei Caraibi, EDB, Bologna, 2014, l’esortazione apostolica di Papa Francesco, <em>Evangelii Gaudium</em>, La civiltà cattolica; àncora editrice, Milano, 2014 e l’enciclica sempre di Papa Francesco, <em>Laudato Sì</em>, San Paolo, Cisanello Balsamo, Milano, 2015.</div>
<div id="edn4"><a title="" href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a>Non è facile dare conto della c.d. letteratura della crisi che si sviluppò agli inizi del XX secolo investendo i vari campi del sapere, dalla letteratura, alla filosofia e al diritto: con riferimento alla tematica relativa al declino dell’Occidente negli anni venti grande eco ebbe Spengler O., Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, 2015. Nel 1934 Julius Evola dava alle stampe Rivolta contro il Mondo Moderno (oggi pubblicato dalle edizioni Mediterranee, Roma, 2010). Fondamentale per comprendere il pensiero evoliano è l’opera di Guénon R., La crisi del mondo moderno, edizioni Mediterranee, 2010. Da considerare, altresì, negli anni ‘30 Huizinga J., La crisi della civiltà, Pgreco, Milano, 2012. Sul rapporto tra individuo, masse e potere resta fondamentale l’opera di Ortega Y Gasset J., La ribellione delle masse, SE, 2001. La “crisi” fu, inoltre, analizzata dai giuristi ed alcuni di essi la considerarono come crisi del principio di legalità e della certezza del diritto: come ad esempio FlavioLopez de Oñate il quale, all’inizio degli anni ’40, dedicò a questo tema una fortunatissima opera che determinò un dibattito accademico di elevato spessore: cfr. Lopez de Oñate F., La certezza del diritto, Giuffrè, Milano,1968. Questa edizione reca anche i commenti e le riflessioni che sull’opera del Lopez svilupparono, fra il ’42 e il ’43, Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti e, per quanto concerne la certezza del diritto nell’ordinamento canonico, Pio Fedele. Fra i giuristi può essere utile conoscere anche il pensiero di Silvio Trentin che nel ’40, esule in Francia, scrisse <em>Stato-Nazione-Federalismo</em>, libro pubblicato in edizione clandestina nel 1945 dalla Casa Editrice “La Fiaccola” di Milano e, ora, riproposto da Marsilio, Venezia, 2010. Un romando della crisi può essere quello pubblicato, nel 1932, da Aldous Huxley <em>Il Mondo nuovo</em>: ora in Huxley A., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, Mondadori, Milano, 1991, pp. 1-231. Nel 1958 l’Autore, trovando negli anni ‘50, molte conferme al suo romanzo, pubblicherà appunto <em>Ritorno al mondo nuovo</em>: sempre in Huxley A., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, op. cit., pp. 235-340.</div>
<div id="edn5"><a title="" href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a>Fra gli anni ’50 e la fine del XX si sviluppòun’ampia letteratura della crisi in relazione alla quale si forniscono alcune indicazioni bibliografiche, tenendo conto delle edizioni più recenti e, quindi, di più facile reperibilità. Sulle tematiche della <strong>società postmoderna e dei suoi riflessi sull’uso dei mezzi di comunicazione e sui consumi</strong> possono essere ricordati: Baudrillard J., Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996; Baudrillard J., La società dei consumi, il Mulino, Bologna, 2010;Baudrillard J., Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, ed. Universale economica del 2009; Debord G., La società dello spettacolo, Massari editore, Bolsena, 2002;Lyotard J. F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 2010. Sulla <strong>crisi politica e socialedella modernità</strong> agli anni ’50-’60: Arendt H., Vita Activa, Bompiani, Milano, 2011; Guardini R., La fine dell’epoca moderna. Il Potere, Morcelliana, Brescia, 2015; Julius E., Cavalcare la tigre, Mediterranee, Roma, 2009 (ristampa del 2012) e Julius E., Gli uomini e le Rovine e Orientamenti, Mediterranee, Roma, 2002; Marcuse H., L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999. Di interesse, nell’ambito di una lettura religiosa (cristiana) della crisi dell’Occidente, Mordini A., Il tempio del cristianesimo. Per una retorica della storia, Il Cerchio, Rimini, 2006. Per un’<strong>analisi economica</strong> delle dinamiche (politiche e sociali) moderne determinate dal liberalismo Polany K., La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 2010. Di Polany sono interessanti i suoi scritti del periodo 1919-1958 pubblicati di recente dal Saggiatore e dove vi è traccia delle tematiche trattate nella Grande trasformazione:cfr. Polany K., Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958, il Saggiatore, Milano, 2013.</div>
<div id="edn6"><a title="" href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a>Si rinvia in primo luogo al volume n. 1 del 2006 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Giuffrè, Milano che riporta i seguenti scritti che si indicano nell’ordine di pubblicazione: Romano S., Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella R. Università di Pisa, letto il 4 novembre 1909, pp. 97-109; Orlando V.E., Lo Stato e la realtà, Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella R. Università di Pisa, letto il 5 novembre 1910, pp. 110-125; Ranelletti O., I sindacati e lo Stato, Prolusione al Corso di diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione nella R. Università di Napoli, letta il 9 febbraio 1920, pp. 125-144; Donati D., La persona reale dello Stato, 1921, pp. 144-162; Orlando V.E., Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea, 1924, pp. 162-174; Romano S., Recensione al volume di Alfredo Rocco <em>La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista, Roma, &#8211; &lt;&gt; Anonima Editrice, 1927</em>, p 414, 1928, pp. 174-177. Gli scritti sono introdotti da un contributo di Aldo Sandulli dal titolo Santi Romani, Orlando, Ranelletti e Donati sull’&lt;&gt;. Sei scritti di inizio secolo XX, pp. 77-97. A questi scritti vanno aggiunti quelli di Giuseppe Capograssi, Saggio sullo Stato, Giuffrè Milano, 1959, pp. 1-147 [pubblicato per la prima volta in Torino presso l’editore Bocca nel 1918 con una dedica a Vittorio Emanuele Orlando] e di Sergio Panunzio, Il Sentimento dello Stato, Libreria del Littorio, Roma, 1929, che contiene la prolusione al Corso ufficiale di Dottrina Generale dello Stato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma, letta da Panunzio il 28 gennaio 1928, pp.15-127.</div>
<div id="edn7"><a title="" href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> Grossi P., Ritorno al diritto, Laterza, Bari-Roma, 2015, pp. 11. Dello stesso autore può essere utile la lettura di Grossi P., L’Europa del diritto, Laterza, Bari-Roma, 2016; Grossi P., L’ordine giuridico medioevale, Laterza, Roma-Bari, 2006.</div>
<div id="edn8"><a title="" href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a>Cfr. Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2010.</div>
<div id="edn9"><a title="" href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a>Le seguenti citazioni, ricavate da opere di Autori (indicati in ordine alfabetico) di varie tendenze culturali e di diversa formazione scientifica, possono servire a dare un’idea della complessità delle tematiche sottese alla crisi dello Stato. Le opere che qui si riportano, alcune già segnalate nelle note precedenti, rappresentano solo una piccola parte della produzione culturale sul tema. Innanzi tutto <strong>Piero Beviliacqua</strong>, orinario di Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza, scrive che: “..<em>Il cosiddetto libero mercato ha divorato l’interesse generale. Questa conquista di civiltà politica dell’Occidente si è dissolta nel libero e caotico perseguimento degli interessi particolari da parte degli individui…” </em>cit. ricavata da p. 32. Inoltre: “..<em>Se il processo di privatizzazione dello Stato dovesse proseguire, se il mercato tornerà a prendersi la rivincita sulla società, se gli interessi particolari prevarranno su quello generale, sbocco certo del prossimo tracollo mondiale sarà una figura primigenia: il caos…” </em>cit. ricavata da p. 33 [Bevilacqua P. Il grande saccheggio – L’Età del Capitalismo distruttivo, Laterza, Bari-Roma, 2011]. <strong>Alain De Benoist</strong>, scrittore e filosofo francese nonché teorico del movimento culturale denominato <em>Nouvelle Droite</em>, osserva: “..<em>Chi sono i grandi perdenti della mondializzazione? Sono chiaramente i governi e gli Stati. Rimane tuttavia da capire se è stata la mondializzazione a portare all’indebolimento degli Stati, oppure se è stato l’indebolimento degli Stati (insieme alla disintegrazione dei valori collettivi, che prima strutturavano il corpo sociale) a permettere la mondializzazione. Ci sono buone ragioni per aderire alla seconda ipotesi…”</em> cit. ricavata da p. 31, ma si veda altresì le pp. 32-33. Ed ancora: “<em>Lo Stato si distacca sempre più dal suo popolo, perché non serve più i suoi interessi. Le conseguenze infauste di questa rottura sono note. Alla fine, lo Stato resta forte solo in materia di sorveglianza, controllo e repressione…L’unico ambito in cui l’autorità dello Stato è accettata, e anche incoraggiata, è il mantenimento dell’ordine interno, cioè la messa al passo della società al fine di contenere le nuove “classi pericolose” (cui si aggiunge anche “la lotta contro il terrorismo”)…” </em>cit. ricavata da p. 34 [De Benoist A., La fine della Sovranità. Come la dittatura del denaro toglie il potere ai popoli, Arianna Editrice, Bologna, 2014]. <strong>Franco Cardini</strong>, professore universitario specializzato nella storia medievale e moderna ed esperto di storia orientale, ritiene che continui il processo di erosione della sovranità degli Stati nazionali, minacciata “…<em>dall’esistenza degli organismi internazionali e sovranazionali &lt;&gt;, dall’isorgenza di istanze variamente autonomistiche quando non separatistiche al &lt;&gt; o &lt;&lt;dall’interno&gt;&gt; e, infine, dalla crescente importanza di realtà che in qualche modo ne limitano l’azione nell’atto stesso in cui contribuiscono a renderla magari più funzionale ed efficace (e alludo per esempio alle &lt;&gt;)..”&lt;/dall’interno&gt;</em> cit. da p. 145 [Cardini F., Astrea e i Titani. Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, op. cit.].   Anche <strong>Henry Kissinger</strong> ha analizzato la questione sostenendo che: “..<em>La nostra epoca è alla ricerca insistente, a volte quasi disperata, di un’idea di ordine mondiale. Il caos incombe minaccioso, accompagnandosi con un’interdipendenza senza precedenti: nella proliferazione delle armi di distruzione di massa, nella disintegrazione degli Stati, nell’impatto delle devastazioni ambientali, nel persistere delle pratiche genocide o nella diffusione di nuove tecnologie che rischiano di spingere il conflitto al di fuori del controllo o della comprensione dell’uomo…L’Europa ha deciso di discostarsi dal sistema di Stati da lei stessa progettato e di trascenderlo tramite un’idea di sovranità condivisa…In Medio Oriente, i jihadisti da entrambe le parti dello spartiacque che oppone sunniti e sciiti cercano di delimitare le società e di demolire gli Stati inseguendo visioni di rivoluzione globale basate sulla visione fondamentalista della loro religione. Lo Stato stesso – come il sistema regionale che su di esso si fonda – è a rischio, aggredito da ideologie che ne rifiutano i vincoli come illegittimi e da milizie terroristiche che, in parecchi paesi, sono più forti delle forze armate governative. L’Asia, per certi aspetti la regione che ha adottato con il successo più sorprendente il concetto di Stato sovrano, tuttora ripensa con nostalgia a concezioni alternative di ordine e ribolle di rivalità e di rivendicazioni storiche analoghe a quelle che infransero l’ordine europeo un secolo fa…”</em> cit. ricavata dalle pp. 4 e 9 [Kissinger H., Ordine Mondiale, Mondadori, Milano, 2015]. Interessanti, altresì, le osservazioni di <strong>Massimo Terni</strong>, professore universitario di Storia delle dottrine politiche, a Milano e Napoli, secondo cui: “<em>Le trasformazioni in corso stanno rimettendo in gioco il concetto stesso di Stato e imponendo una realtà assai diversa…quella dello &lt;&gt;…</em>” cit. ricavata da p. 41. “..<em>la disaggregazione in atto non significa affatto la &lt;&gt;, come è stato ipotizzato. Piuttosto, è immaginabile l’ulteriore consolidamento di un’èlite di Stati forti e la colonizzazione informale ma sostanziale della maggioranza di tutti gli altri, sempre più deboli e meno sovrani…”</em> cit. da p. 55. “<em> Anche i politici di professione sempre più preoccupati di manifestare un patriottismo di facciata, finalizzato al dominio delle masse e alla conquista dei loro elettori, che non a rivelare gli aspetti inediti dello Stato disaggregato…</em>” cit. da p. 51. “<em>Da tempo si dice che lo Stato-nazione sta perdendo e ha perso pezzi della sua sovranità. E’ un eufemismo. Sta svanendo e si sta dissolvendo il senso stesso della sua esistenza, perlomeno per come era stato concepito e attuato…</em>” cit. da p. 75) [Terni M., Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 2014]. Della crisi dello Stato si occupa anche e <strong>Reinhard W.</strong>, Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 107-120, in particolare pp. 118-120. Per quest’ultimo autore, “<em>Lo stato moderno, sviluppatosi nel corso di vari secoli di storia europea e diffusosi nel mondo attraverso l’espansione dell’Europa, ha già cessato di esistere. Ad aver perso validità è soprattutto il criterio della modernità tout court: l’unità, a suo tempo conquistata all’Ancien régime, tra il popolo e il potere statale, tra il territorio e la sovranità dello stato. Il monopolio statale del potere si è dissolto in favore di istanze intermedie e raggruppamenti sub statali. D’altra parte, gli stati sono collegati e vincolati a livello sovranazionale in un modo che non può più essere adeguatamente compreso utilizzando le vecchie categorie di un diritto internazionale fra stati sovrani. Di conseguenza, la politica statale non è più in grado di creare alcunché, né di risolvere alcun problema: essa può solo arrabattarsi alla meglio … Ciò non significa che lo stato &lt;&gt; del tutto come hanno sempre previsto gli utopisti. Esso sopravviverà in una forma ridotta e in concorrenza con altre istanze … Inoltre, sebbene quest’ultimo non abbia più il monopolio della violenza esterna e interna, e recentemente persino dell’attuazione delle pene, esso si presta ancora a svolgere funzioni regolatorie e repressive. Anziché uno stato centralizzato, sembra si stia sviluppando una collettività con numerose istanze intermedie: un &lt;&gt; privo tuttavia (a differenza del precedente) di idee valoriali in comune. La società come totalità è priva di volontà comune ed è tenuta a malapena insieme da ciò che resta del potere statale o da interessi economici </em>…” (pp. 118-119). Per approfondire ulteriormente cfr. <strong>Poggi G.</strong>, Lo Stato, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 261-296.<br />
Meritano una citazione a parte due passaggi dell’esortazione apostolica di Papa Francesco <strong><em>Evangelii Gaudium</em></strong>, La Civiltà cattolica, àncora, Milano, 2014: “<em>Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto…”</em> cit. da pag. 39. E ancora “<em>Allo Stato compete la cura e la promozione del bene comune della società…svolge un ruolo fondamentale che non può essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti…” </em>(cit. pp. 122-123).</div>
<div id="edn10"><a title="" href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a>Il riferimento è a Paolo Grossi secondo cui “<em>Crisi ha, dunque, ai miei occhi, il significato alto e positivo di una rimozione di credenze mitologiche, troppo riduttive per un diritto che il costituzionalismo novecentesco, l’ordinamento giuridico europeo in costruzione e la globalizzazione giuridica esigevano ben al di fuori del ristretto cono d’ombra dello Stato e delle leggi…Insomma, lontani dalle chiusure di un diritto legale e affrancati dalle mitologie che fittiziamente lo fondavano, riscoprire un diritto aperto a registrare tutte le voci emergenti della società. Il che vale a riscoprire in tutta la sua multiforme ricchezza la società quale carattere inabdicabile del diritto…”</em> [Grossi P., Ritorno al diritto, op. cit., pp. IX-X].</div>
<div id="edn11"><a title="" href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a>La tematica è stata ed è ampiamente trattata in dottrina, specie quella di marca civilistica. L’utilizzo nel testo, cui rinvia la presente nota, della parola latina <em>lex </em>vuole essere un riferimento al riuscito titolo di un libro di Francesco Galgano: cfr. Galgano F., <em>Lex mercatoria</em>, il Mulino, Bologna, 2010. Più in generale, possono essere consultate le seguenti opere: Alpa G., La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Laterza, Roma-Bari, 2009, con particolare riferimento alle pp. 372-412; Bin R., Lo Stato di diritto, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 103-125; Ferrarese M. R., Diritto sconfinato, Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006; Sacco R., il diritto muto. Neuroscenze, conoscenza tacita, valori condividi, il Mulino, Bologna, 2015, in particolare pp. 40-50; Zagrebelsky G., Il diritto mite, Legge, diritto, giustizia, Einaudi, Torino, 1992.</div>
<div id="edn12"><a title="" href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a>Barcellona P., Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione; op. cit., p. 17; Veneziani M., La sconfitta delle idee, op. cit., pp. VI-VII.</div>
<div id="edn13"><a title="" href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a>Si segnalano come orientamento alla lettura due libri. Uno è scritto da uno storico italiano Valerio Castronovo [Castronovo V., L’Europa e la rinascita dei nazionalismi, Laterza, Roma, Bari, 2016], mentre l’altro costituisce una raccolta di scritti del giuspubblicista tedesco Ernst-Wolfgang Böckenförde [Böckenförde E. W., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di Geminello Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2010].</div>
<div id="edn14"><a title="" href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a>Cfr. Berti G., Interpretazione costituzionale, Lezioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, IV ed., 2011, pp. 275-290.</div>
<div id="edn15"><a title="" href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a>Proporre una bibliografia sullo Stato &#8211; che è sconfinata ed in continua evoluzione -è compito arduo e ciò sia per i connessi problemi di classificazione sistematica, sia per la “trasversalità” disciplinare dell’argomento. Nel presente lavoro si è optato per una bibliografia essenziale e strettamente legata agli argomenti trattati e, quindi, basata su Autori quasi totalmente italiani perché è, appunto, sull’esperienzadello Stato italiano che queste pagine vorrebbero concentrarsi. Essa è impostata in base alla seguente suddivisione: testi di Diritto pubblico e costituzionale; testi di Dottrina o di Teoria generale dello Stato; testi di Storia generale e di Storia costituzionale o amministrativa dello Stato italiano; testi di Dottrina politica; testi di Filosofia e di Filosofia del Diritto. <strong>Testi di Diritto pubblico e costituzionale</strong>: Berti G., Interpretazione costituzionale, Lezioni di Diritto pubblico, IV ed., Cedam, Padova, 2001 pp. 3-89; Bin R., Lo Stato di diritto, il Mulino, Bologna, 2004; Biscaretti di Ruffia P., Diritto costituzionale, XI, ed., Jovene Editore, Napoli, 1977, pagg. 1-239; Cereti C, Corso di Diritto costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1955, pagg. 1-93, 101-110, 171-189, 421-428; Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, Vol. I Introduzione al Diritto costituzionale italiano (Gli ordinamenti giuridici, Stato e Costituzione, Formazione della Repubblica italiana), CEDAM, Padova, 1970; Crosa E., Diritto Costituzionale, Utet, Torino, 1937, XV;Dogliani M., La ricerca dell’ordine perduto, il Mulino, Bologna, 2015; Donati D., La persona reale dello Stato, Estratto dalla “Rivista di Diritto pubblico” anno 1921 &#8211; parte I, Società editrice Libraria, Milano, 1921-Casa Editrice dott. Francesco Vallardi, Milano, 1921; Ferrara G., La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006;Lavagna C., Istituzioni di Diritto pubblico, VI, ed., UTET, Torino, 1985, pagg. 1-131; Martines T., Diritto costituzionale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 1994, pagg. 3-260; Miceli V., Diritto costituzionale generale, Società editrice libraria, Milano, 1898, pp. 49-117; Modugno F., Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 48-133; Mortati C., La Costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano, 1998; Mortati C., Istituzioni di Diritto pubblico, VI ed., CEDAM, Padova, 1962, pagg. 3-164, 531-561, 704-720; Mortati C., Istituzioni di Diritto pubblico, IX ed, tomo I,  CEDAM, Padova, 1975; Mortati C., Le Forme di governo, lezioni, Cedam, Padova, 1973; Orlando V.E., Principi di Diritto costituzionale, G. Barbera Editore, Firenze, 1889, pagg. 13-66; Paladin L., Diritto costituzionale, III ed, CEDAM, Padova, 1998; Pergolesi F., Diritto costituzionale, XIV ed., CEDAM, Padova, 1960, pagg. 13-135; Ranelletti O., Istituzioni di Diritto pubblico, Il nuovo diritto pubblico, IV ed., Cedam, Padova, 1934-XII;  Ranelletti O., Istituzioni di Diritto pubblico, Il nuovo diritto pubblico della Repubblica italiana, parte generale, XIII ed., Giuffrè, Milano, 1951, pagg. 3-159; Romano S., Corso di Diritto Costituzionale, VI ed. riveduta e aggiornata, CEDAM, Padova, 1941, pagg. 3-206; Spagna Musso E., Diritto costituzionale, II ed., CEDAM, Padova, 1986, pagg. 15-248. <strong>Testi di Dottrina o di Teoria generale dello Stato</strong>: Balladore Pallieri G., Dottrina dello Stato, II ed, CEDAM, Padova, 1998; Carré de Malberg R., <em>Contribution à la Théorie générale de l’état, Libraire de la Societé du Recueil Sirey</em>, Paris, 1920; Duguit L., Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Esposito C., Scritti giuridici scelti, II Teoria generale dello Stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Jovene, 1999; Groppali A., Dottrina dello Stato, Giuffrè, Milano, 1942; Gueli V., Elementi di una Dottrina dello Stato e del Diritto come introduzione al diritto pubblico, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1959; Passerin d’Entréves A., La Dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione, III ed., Giappichelli, Torino, 2009. <strong>Testi di Storia generale e di Storia costituzionale o amministrativa dello Stato italiano</strong>: Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, il Mulino, Bologna, 1989; Allegretti U., Storia costituzionale italiana, Popolo e Istituzioni, il Mulino, Bologna, 2014; Cassese S., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani, Ricerche di Storia delle istituzioni dell’Italia unita, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana, il Mulino, 1996; Paladin L., Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, il Mulino, Bologna, 2004; Paladin L., Saggi di storia costituzionale, a cura di Sergio Bartole, il Mulino, Bologna, 2008; Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Donzelli, Roma, 1995; Wolfgang R., Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010. <strong>Testi di Dottrina politica</strong>: Bobbio N., Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino, 1995; Gozzi G., voce “Stato Contemporaneo” del Dizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 931-939; Matteucci N., Lo Stato moderno, il Mulino, Bologna, 1993; Poggi G., Lo Stato, il Mulino, 1992; Schiera P., voce “Stato Moderno” del Dizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 957-962; Terni M, Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 2014. <strong>Testi di Filosofia e di Filosofia del Diritto</strong>: Capograssi G., Saggio sullo Stato, Giuffrè Milano, 1959, pp. 1-147; Del Vecchio G., Lezioni di Filosofia del diritto, II Ed., Società anonima tipografica “Leonardo Da Vinci, Città di Castello, 1932-X, pp. 165-323; Gentile G., Genesi e Struttura della Società, Le Lettere, Firenze, 2011, in particolare pp. 57-105;Gentile G., I fondamenti della filosofia del diritto, Le Lettere, Firenze, 2003, in particolare pp. 103-120; Kojève A., La Nozione di Autorità, Adelphi, Milano, 2011.</div>
<div id="edn16"><a title="" href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a>Le teorie sostanzialistiche sulla costituzione come fondamento dello Stato hanno avuto largo sviluppo in Germania a partire da Jellinek e Carl Schmitt. Per quanto riguarda Schmitt si rinvia a <em>Dottrina della Costituzione</em> pubblicato nel 1928 ed edito da Giuffrè, Milano, 1984. Ancora prima, nel 1921, Schmitt componeva <em>La Dittatura</em>, ora in Schmitt C., La Dittatura, a cura di Antonio Caracciolo, edizioni Settimo Sigillo, Roma, 2006.</div>
<div id="edn17"><a title="" href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a>Che considerano in chiave kelseniana lo Stato quale ordinamento positivo caratterizzato da un proprio e tipico sistema gerarchico di fonti del diritto. Cfr. Kelsen H., La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1968, pp. 311-351. Di Kelsen può essere interessante la lettura del suo saggio del 1930 <em>Lo Stato come integrazione</em>, edito da Giuffrè (Milano, 2001) &#8211; con uno scritto introduttivo di Maria Agostina Cabiddu &#8211; che costituisce una risposta critica alla teoria dell’integrazione di Smend.</div>
<div id="edn18"><a title="" href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a>In Italia va ricordata quella del Donati che considerava la persona dello Stato coincidente con il complesso dei suoi funzionari</div>
<div id="edn19"><a title="" href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a>Siano essi i principi o la decisione fondante gli organi supremi dello Stato e le loro modalità di funzionamento o il complesso delle forze politiche dominanti.</div>
<div id="edn20"><a title="" href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni</em>ed. 1962, op. cit., pagg. 77-78.</div>
<div id="edn21"><a title="" href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1962, op. cit. pag. 142, 153-159.</div>
<div id="edn22"><a title="" href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1975, op. cit., pag. 81-95</div>
<div id="edn23"><a title="" href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a>Romano S., op. cit., pagg. 48. Più in generale Romano S., L’Ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1946 (rist. del 1951). Interessante e in linea con Santi Romano risulta la definizione generale di Stato fornita dal Biscaretti di Ruffia che, oltre a  “struttura”, utilizza il termine “assetto”: “<em>Da ciò ne discende che lo Stato, presentandosi come un ente sociale con assetto stabile e permanente, può, in pari tempo, considerarsi – secondo la teoria istituzionale …- un’istituzione o un ordinamento giuridico …, che abbraccia ed assorba nella sua organizzazione e struttura tutti gli elementi che ne fanno parte, acquistando rispetto ad essi una vita propria e formando un corpo a sé, che non perde la sua identità per le eventuali successive variazioni degli elementi medesimi…  </em>Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pagg. 33-34.</div>
<div id="edn24"><a title="" href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Né, invero, di qualsivoglia entità statuale storicamente determinata.</div>
<div id="edn25"><a title="" href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a>Scoppola P, La Repubblica dei partiti, il Mulino, Bologna, 1997.</div>
<div id="edn26"><a title="" href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a>Donato D., op. cit., pag. 12.</div>
<div id="edn27"><a title="" href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> Donato D., op. cit., pag. 19. Assonanze con la tesi di Donati si ritrovano nella teoria dell’Autorità di Kojève, che definisce governanti e funzionari come il “supporto reale” dello Stato. In realtà, però, il filosofo russo considera lo Stato come un’Entità ideale (e non già reale) dotata di Autorità, quest’ultima a sua volta definita come “..<em>possibilità che un agente ha di agire sugli altri (o su un altro), senza che questi altri reagiscano bei suoi confronti, pur essendo in grado di farlo..</em>”: Kojève A., op. cit., p. 20. Per Kojève l’<em>Autorit</em>à si esercita nello Stato mediante un <em>autorità politica</em>, la quale esercita un <em>potere politico</em> e che si attualizza per il tramite di individui o gruppi che, detenendo materialmente il potere, costituiscono appunto il “..<em>supporto reale dello Stato</em>”. Per Kojève, infine, l’<em>autorità politicareale</em> può essere: a) <u>autonoma</u>: è quella del Capo individuale o collettivo dello Stato; <u>dipendente</u>: è quella del funzionario individuale o collettivo, che la esercita in funzione di quella del Capo. Cfr. Kojève A., op. cit. pp.76-78. Critico con la tesi del Donati è Groppali A., op. cit., pagg. 112-113, 160, 179, 256-257.</div>
<div id="edn28"><a title="" href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a>Di “continuità” della persona statale parla, dunque, Donato Donati secondo cui “..<em>la differenziazione e la sintesi si operano, non soltanto rispetto al complesso dei funzionari coesistenti in un dato momento, ma anche rispetto al complesso dei funzionari succedentisi nel tempo. Per una via si ha la nozione della persona statale considerata in un dato momento, per l’altra via si ha la nozione della continuità della persona stessa, si ha la nozione della persona dello Stato in quanto si mantiene nel tempo..</em>” cfr. Donati D., op. cit., pag. 16</div>
<div id="edn29"><a title="" href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a>Piaget J., Lo strutturalismo, il Saggiatore, Milano, 1971, p. 39. Per una lettura manualistica sul movimento strutturalista e sulle principali figure che lo caratterizzarono (Saussurre, Lévi-Strauss, Foucault, Chomsky…) cfr. Fornero G – Tassinari S., Le filosofie del novecento, Vol. 2, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 1105-1168; Reale G.-Antiseri D., Cento anni di filosofia. Da Nietzsche ai giorni nostri, Vol. 2, La Scuola, Brescia, pp. 797-816. Può essere utile la lettura della voce “Struttura” a cura di Gozzi G. nelDizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 968-971. Ed ancora cfr. Lévi-Strauss, Antropologia culturale, il Saggiatore, Milano, 2015.</div>
<div id="edn30"><a title="" href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a>Di “perpetuità” dello Stato  parla, ad esempio, il Santi Romano [Romano S., op. cit., (pag. 67)], mentre Carré de Malberg osserva che “<em>La personnalité de l’état résulte d’un second fait, qui est sa continuité. Tandis que les individus qui composent l’état ou qui expriment sa volonté en qualité de governants, sont sans cesse ed changement, l’état demeure immuable, il est permanent et, en ce sens, perpétuel..”</em> [Carré de Malberg. R., op. cit., pag. 48]. Di “continuità” della persona statale parla, come già si è evidenziato alla nota 21, anche Donato Donati.Biscaretti di Ruffia parladi stabilità e permanenza dello Stato: cfr. Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pag. 2. Ed ancora, Crosa parlava di “stabilità” [Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit., p.39-40], mentre Gueli usa i termini di “permanenza”, “continuità” ed “unità”, “durevole esistenza” e “stabilità” e “tendenziale perpetuità” [cfr. Gueli V., op. cit., pagg. 31, 49-50, 104, 305]. IlMortati, invece, usa i termini di “durata e stabilità” dello Stato [cfr. Mortati C., op. cit., pag. 128]. Infine, degno di nota è Spagna Musso, secondo cui “..<em>unico vero fine primario identificabile a priori di una comunità statale è quello di perseguire la propria esistenza in quanto tale..</em>” [cfr. Spagna Musso E., op. cit. pag. 55].</div>
<div id="edn31"><a title="" href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Che è previsto dal nostro ordinamento giuridico, ma poco utilizzato.</div>
<div id="edn32"><a title="" href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a>Crosa E, Diritto costituzionale, op. cit., p. 31, ma si veda, altresì, pag. 33.</div>
<div id="edn33"><a title="" href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> Ibidem, pp. 37-38.</div>
<div id="edn34"><a title="" href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Ibidem, pp. 38-39.</div>
<div id="edn35"><a title="" href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Ibidem, pp. 39-40, ove l’Autore rileva che “.. <em>Lo Stato esiste e s’individua in quanto ha una costituzione, non in quanto ha una certa costituzione</em>..”.</div>
<div id="edn36"><a title="" href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a>Ibidem, p. 40</div>
<div id="edn37"><a title="" href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a>Cereti C., Corso di diritto costituzionale italiano, op. cit., pagg. 75-76. Può essere interessante segnalare anche il contributo il pensiero offerto dal Gueli, la cui distinzione tra “forma” e “struttura” dello Stato sembra correre sulla linea di demarcazione concettuale fra “regime politico” e “principio costituzionale” dello Stato. Quest’ultimo, infatti, riflette “…<em>la concezione politica dominante </em>“ ed è da intendersi come”.. <em>l’organizzazione del rapporto politico fondamentale..” &#8211;</em> fra governanti e governati (ovvero il rapporto che collega il “<em>potere sovrano</em>” ai “<em>sudditi</em>” dello Stato) –  “..<em>secondo un dato principio giuridico</em>..”, “..<em>è la costituzione (in senso materiale) dello Stato</em>”: cfr. Gueli V., Dottrina dello Stato, op. cit.,  pp. 123-124. Il “regime politico” invece, è quell’ “<em>elemento della struttura dello Stato</em>” definibile come “..<em>la realizzazione del principio politico, che informa il rapporto fondamentale di una organizzazione statuale, nel principio giuridico costituzionale di essa e, tendenzialmente, in tutto il suo ordinamento giuridico</em>..”: cfr. Gueli V., Dottrina dello Stato, op. cit., p. 126, ma si veda pure le pp. 121, 131-132. Per usare un’esemplificazione si potrebbe osservare che per il Gueli se la “forma” di uno Stato, ovvero il “regime politico”, rappresenta il “come” un dato ordinamento giuridico disciplina il rapporto fondamentale tra governanti e governati, la “struttura” dello Stato, ovvero il “principio costituzionale”, spiegherebbe il “perché” tale rapporto, ed insieme ad esso una comunità statale, è sorto.</div>
<div id="edn38"><a title="" href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a>Non a caso è durante il periodo fascista che comincia ad essere elaborata, con riferimento al Capo del Governo e alle riforme costituzionali del ’25 e del ’28 e a quelle sulla riforma corporativa dello Stato, la teoria dell’indirizzo politico come funzione dello Stato da affiancarsi alle tradizionali funzioni legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giurisdizionale: cfr. uno scritto del ’39 di Vezio Crisafulli <em>Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico </em>[ora in Crisafulli V., Prima e dopo la Costituzione, Editoriale scientifica, 2015, pp. 1-120] ed uno del  Mortati del 1931 ora in Mortati C., L’Ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Ristampa inalterata con una prefazione di Enzo Cheli, Giuffrè, Milano, 2000.</div>
<div id="edn39"><a title="" href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a>Gli studi sul Risorgimento hanno conosciuto una nuova primavera in vista delle celebrazioni del centocinquantesimo dalla fondazione dello Stato italiano. E tuttavia, restano fondamentali alcune letture classiche, cui si rinvia, e dalle quali si ricava l’impressione che più che di “risorgimento” dovrebbe parlarsi al plurale di “risorgimenti” uno per ciascuna opinione degli studiosi che si sono avvicinati a questo tema: Croce B., Storia d’Italia. Dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, III ed. 1928, Gobetti P. La Rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Einaudi, Torino, 2008, in particolare pp.7-55; Gobetti P., scritti tratti dal volume <em>Risorgimento senza eroi ed altri scritti storici</em> introdotti da Franco Venturi ed edito da Einaudi nel 1976 – ora in <em> Sul Risorgimento</em> a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011; Gramsci A., La Questione meridionale, Editori Riuniti, Roma, 1974; Gramsci A.; scritti sul Risorgimento tratti da un’antologia edita da Editori Riuniti, con un’introduzione di  Giorgio Candeloro, nel 1959 – ora in  Sul Risorgimento a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011; Volpe G., L’Italia in cammino; Donzelli editore; Roma, 2010 (prima edizione nel 1927 con Treves). Utili anche le letture di Romeo R.; Risorgimento e capitalismo, Laterza, Bari, 2008 e Romeo R., Vita di Cavour, Laterza Roma-Bari, 2004; Sereni E., Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Einaudi, Torino, 1968 (opera che poi lo stesso Autore riconsiderò, per alcune tesi sostenute, in alcuni suoi studi successivi).<br />
Come letture contemporanee: Banti A., Il risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari, 2004; Belardinelli M., Il Risorgimento e la realizzazione della comunità nazionale, Edizioni <em>Studium</em>, Roma, 2011; Cafagna L., Cavour, il Mulino, Bologna, 1999; Scirocco A., L’Italia del Risorgimento. 1800-1871; il Mulino, Bologna, 1993.</div>
<div id="edn40"><a title="" href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a>Cesarini Sforza W., il diritto dei privati, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 14-15. Interessanti sul punto le riflessioni di Giorgio Del Vecchio nelle sue <em>Lezioni di Filosofia del diritto</em>, II ed., Città di Castello, Società anonima tipografica “Leonardo Da Vinci”, 1932, X: “..<em>la norma giuridica…pone sempre in rapporto più persone, di cui l’una ha facoltà o pretensione, e l’altra ha un’obbligazione corrispondente. Questo è il rapporto giuridico, che si può pertanto definire: un vincolo tra persone, in forza del quale l’una di esse può pretendere qualche cosa cui l’altra è obbligata. Avvertiamo che il rapporto giuridico ha sempre un sostrato reale (economico, morale, ecc.). Il diritto non crea gli elementi o i termini del rapporto, ma li trova già naturalmente costituiti, e non fa che determinarli; esso riconosce qualche cosa di preesistente e dà a ciò la sua forma, fissando il limite delle esigibilità reciproche. Il rapporto è spesso duplice e complesso, cioè la stessa persona che è investita della facoltà e della pretensione è anche investita di una obbligazione e viceversa…ogni individuo è soggetto di molti diritti e doveri ad un tempo, ossia partecipa a un gran numero di rapporti o vincoli giuridici. Il diritto costituisce quindi tra gli uomini una rete complicata di relazioni, e rappresenta quasi il tessuto connettivo della vita sociale in genere…Ogni rapporto giuridico ha sempre almeno due soggetti, uno attivo e uno passivo; è attivo colui che ha facoltà o pretensione, passivo colui che ha l’obbligazione. Spesso .. il soggetto è insieme attivo e passivo; quando però si dice semplicemente soggetto di diritto, s’intende il soggetto attivo, che ha pure il nome tecnico di persona… ” (p. 250, si veda, altresì, p. 313). “tuti i diritti sono, a rigore, diritti di obbligazione, e non solo quelli che tecnicamente si dicono d’obbligazione, in antitesi ad altre specie di diritti. Anche un diritto assoluto implica un’obbligazione generica, indifferenziata</em>…” (p. 242).</div>
<div id="edn41"><a title="" href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a>Ibidem, p. 14.</div>
<div id="edn42"><a title="" href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a>A ben rifletterci la teoria di Cesarini Sforza se sviluppata e portata alle sue estreme conseguenza potrebbe condurre al risultato secondo cui lo schema base di ogni ordinamento giuridico (sia esso di un’associazione o di uno Stato) è quello del rapporto obbligatorio.</div>
<div id="edn43"><a title="" href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a>Cesarini Sforza W., il diritto dei privati, op. cit., pp. 16-18.</div>
<div id="edn44"><a title="" href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a>Per qualche spunto in questa direzione Volpe G., L’Italia in cammino, op. cit., pp. 27-30.</div>
<div id="edn45"><a title="" href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a>Che riportò in vigore, nel Regno delle Due Sicilie, la costituzione del 1848, introducendo il sistema rappresentativo, aprendo alla libertà di stampa e concedendo l’amnistia per i detenuti politici.</div>
<div id="edn46"><a title="" href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a>Nel suo <em>libro Unità a Mezzogiorno &#8211; Come l’Italia ha messo assieme i pezzi</em>; Il Mulino, Bologna, 2012: “…l’avvocato salentino finirà per smontare pezzo a pezzo lo stato napoletano, diventando uno degli artefici della fine dei Borbone e forse – bisognerebbe dire – assurgendo al rango del patriota, sebbene la vicenda .. sia tuttora poco conosciuta e pochissimo apprezzata&#8230;” (p. 63).</div>
<div id="edn47"><a title="" href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a><em>Ibidem</em>: “La conseguenza del patto scandaloso è che Napoli eviterà i temuti saccheggi plebei, ma soprattutto che i poliziotti con la coccarda tricolore e il cuore camorrista verranno orientati in senso liberale e antiborbonico e saranno incaricati di tenere d’occhio quei lazzari che sono la tradizionale massa di manovra della dinastia. Francesco II sta perdendo un puntello non secondario del proprio potere, come ha scritto Rosario Romeo…” (p. 64).</div>
<div id="edn48">
<p><a title="" href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a><em>Ibidem</em>: “Né il turnover risparmia lo strategico corpo degli intendenti, che vengono rimossi uno a uno, sostituiti con uomini fedeli al governo costituzionale e incaricati di un compito egualmente drastico: il rinnovo della metà dei consigli comunali e la nomina di nuovi sindaci…La conseguenza è che l’intera amministrazione centrale e periferica entra in confusione, che diverse intendenze restano prive di titolari e che, &lt;</p>
<div id="edn49"><a title="" href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a>Allegretti U., Storia costituzionale italiana, op. cit. p. 25.</div>
<div id="edn50"><a title="" href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a>Per “Unione reale” va intesa la riconducibilità istituzionale di più titoli, legittimanti al governo di più Stati, ad una stessa Casa regnante, come ad esempio avvenne per i titoli di Re d’Italia e Re d’Albania nel 1939: cfr. Romano S., Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 95-100. Sul concetto di “Unione reale” cfr., altresì, Groppali A., Dottrina dello Stato, op. cit., p. 249.</div>
<div id="edn51"><a title="" href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a>Sugli aspetti economici della fusione perfetta si rinvia a Berlinguer L. – Mattone A., Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità ad oggi, La Sardegna, Einaudi, pp. 291-296.</div>
<div id="edn52"><a title="" href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a>Boscolo A., Brigaglia M., Del Piano L., La Sardegna contemporanea, Edizioni della Torre, Cagliari, 1974, pp. 120-132. Sull’operazione finanziaria si veda, altresì, l’opera di Brigaglia M., Sardegna perché banditi, Edizioni Leader Milano, 1971, pp. 25-27; Del Piano L., La Sardegna nell’Ottocento, Chiarella, Sassari, 1984, pp. 135-159: Girolamo Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda (1720-1847), Laterza, Bari, pp.279-281. Si veda, inoltre, l’opera di Giovanni Siotto Pintor sulla Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Arnaldo Forni Editore, 1978 (ristampa dell’edizione di Torino del 1847) il quale accenna a tale tematica nell’ambito dell’analisi del periodo di governo del Vicerè Giuseppe Montiglio (1831-1840), pp. 273-280, 308-318.</div>
<div id="edn53"><a title="" href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a>Baudi di Vesme C., Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1848, riedito da ILLISSO, Nuoro, 2004, p. 168.</div>
<div id="edn54"><a title="" href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a>Ibidem, p. 217.</div>
<div id="edn55"><a title="" href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a>Sul concetto di nazione cfr. Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Chabod F., L’idea di nazione, Laterza, Roma.Bari, 2000; Crisafulli V.-Nocilla D., voce “Nazione” pp. 787-816, Enciclopedia del Diritto, XXVII (Morale-Negozio), Giuffrè, Milano, 1977, Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 115-133 [si tratta di un saggio <em>Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana</em> originariamente pubblicato in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova Cedam, 1995, pp. 369-389].</div>
<div id="edn56"><a title="" href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> Sabbatucci G., Il trasformismo come sistema, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 33-38.  Sul trasformismo Salvadori M. L., Trasformismo, Ismi della politica 52 voci per ascoltare il presente, Collana Norberto Bobbio/Università degli Studi di Torino, Dipartimento di studi politici, 3, Viella editore, Roma, 2000, pp. 467-474. Di Agostino Depretis si segnalano due discorsi entrambi in La Politica italiana dal 1848 al 1897, Programmi di Governo, Tipografia della Camera dei Deputati Ripamonti e Colombo, Roma, 1889: il primo fu pronunciato, da Presidente del Consiglio dei Ministri, al banchetto offertogli dai suoi elettori di Stradella il giorno 8 ottobre 1876: “<em>Ed io spero che le mie parole potranno facilitare quella concordia, quella feconda trasformazione dei partiti, quella unificazione delle parti liberali della Camera, che varranno a costituire quella tanto invocata dalla maggioranza, la quale, ai nomi storici tante volte abusati e forse improvvidamente scelti dalla topografia dell’aula parlamentare, sostituisca per proprio segnacolo una idea comprensiva, popolare, vecchia come il moto, come il moto sempre nuova &lt;&gt; Noi siamo, o signori, un Ministero di progressisti. Progredire, in latino come in italiano, vuol dire andare avanti. Da questa schiera a cui io mi glorio di appartenere, ed alla quale appartiene il gran partito liberale italiano, non si dipartono se non coloro che non vogliono progredire, ma volare; e naturalmente non ne possono far parte coloro che non vogliono camminare ma sedere…” </em>(p. 12-13).Il secondo fu, invece, pronunciato, sempre in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, al banchetto offertogli dai suoi elettori a Stradella, il giorno 8 ottobre 1882. Nella circostanza, riprendendo il filo del discorso del 8 ottobre 1876, Depretis ribadiva di essere alla guida di un Ministero progressista e aggiungeva: “…<em>e se qualcuno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se qualcuno vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo? Anche al lavoratore dell’ultim’ora il divino Maestro ha assegnata la stessa intiera mercede</em>” (p. 267).</div>
<div id="edn57"><a title="" href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a>Ibidem, pp. 68-99.</div>
<div id="edn58"><a title="" href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a>Ibidem, pp. 107-121.</div>
<div id="edn59"><a title="" href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a>Più nel dettaglio, l’istituto delle prefetture fu sperimentato dai Savoia già agli inizi del 1800, proprio nei possedimenti di oltremare costituenti il “Regno di Sardegna”: cfr. in proposito Pietro Martini, <em>Storia della Sardegna dal 1799 al 1816</em>, Timon, Cagliari, 1852, riedito da ILLISSO, Nuoro, 1999, pp. 175-177. Ancora prima, peraltro, nell’agosto del 1776, il Viceré sabaudo Ferrero della Marmora interessò il ministro Cordara di Calamandrana con una proposta d&#8217;istituzione delle prefetture in Sar­degna nell’isola. La risposta, interlocutoria, è datata 9 aprile 1778 e giunse a Cagliari  da Torino (dalla Segreteria di Stato per gli Affari di Sardegna), ma bisognerà aspettare al 1807 quando Carlo Felice, con il regio editto del 4 maggio, suddivise la Sardegna in 15 Prefetture, con a capo un Prefetto, ridotte poi a 10 nel 1821. I due documenti del 1776 e del 1778 sono consultabili presso l&#8217;Archivio di Stato di Cagliari, rispettivamente in Segreteria di Stato, I serie, vol. 299, ff. 177 -180 v.in Segreteria di Stato, I serie, vol. 48, f.77 &#8211; 97 v.</div>
<div id="edn60"><a title="" href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> Che prevedeva la suddivisione del Regno di Sardegna in <a title="Provincia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia">province</a>, <a title="Circondario" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Circondario">circondari</a>, <a title="Mandamento (diritto)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mandamento_(diritto)">mandamenti</a> e <a title="Comune" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune">comun</a>i. A capo di ogni provincia era posto un Governatore poi rinominato Prefetto con il regio decreto 260 del 1861: sulla nascita dell’ordinamento prefettizio cfr. Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana, op. cit., 456-484; Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 54-56, 97-107, 115-145; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana, op. cit., pp. 15-113; Romanelli R., in Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano, op. cit., pp. 126-143.</div>
<div id="edn61"><a title="" href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a>Secondo alcuni studi, dal 1860 al 1866 lo Stato impegnò nel sud del Paese 250.000 uomini: 150.000 dell’esercito, 7000 carabinieri e migliaia di militi della guardia nazionale.  7000 furono i briganti uccisi in combattimento, 2000 i fucilati e 20.000 fra prigionieri, condannati ai lavori forzati, confinati e feriti. I dati sono ricavati da Mangano A., Le cause della questione meridionale, ISEDI, Milano, 1975, p. 12. Sul brigantaggio la Camera dei deputati istituì una commissione d’inchiesta [Inchiesta sul Brigantaggio, Camera dei deputati, Legislatura VIII – Sessione 1863 – 64, Raccolta dei Documenti Stampati per ordine della Camera, Vol. I – n. da 1 a 61. Per gli eredi Rotta Tipografi della Camera elettiva, Torino, 1865] che, il 3 e 4 maggio 1863, fu letta dal Presidente Massari in sede di comitato segreto (la relazione constava di 138 pagine). Sulla base delle conclusioni della commissione e dopo un <em>iter</em> tormentato (cfr. resoconti della seduta della Camera del 1 agosto 1863), furono approvati la legge Pica (la n. 1409 del 15 agosto del 1863) e il relativo regolamento attuativo (r.d. 1414 del 21 agosto 1863), che davano ampi poteri all’esercito, alla magistratura e ai prefetti per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica nelle province meridionali. La legge, che inizialmente riguardava solamente il mezzogiorno continentale, fu dal governo Minghetti estesa in parte anche alla Sicilia. Più precisamente fu esteso l’art. 5 della legge (“<em>Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice Penale, non che ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali</em>”) e dato al Generale Govone, che dall’estate 1863 era stato inviato sull’isola alla testa di un contingente militare, un forte strumento per contrastare la massiccia renitenza alla leva ed il nascente banditismo [cfr. Martucci R., Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, il Mulino, Bologna, 1980, pp. 138-140].</div>
<div id="edn62"><a title="" href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a>Sull’amministrazione parallela cfr. Cassese S., Lo Stato fascista, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 79-85; Melis G., l’Amministrazione, pp. 187-251 e in particolare pp. 208-212, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, op. cit., pp. 215-218; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana (1861-1993), il Mulino, Bologna, 1996, pp. 357-368.</div>
<div id="edn63"><a title="" href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a>Si pensi solo per fare degli esempi alle varie discipline relative all’ordinamento della pubblica sicurezza i cui testi unici, quello liberale e quello fascista, in gran parte giunto indenne sino ai giorni nostri, fanno emergere una trama di istituti e poteri dalla straordinaria continuità storica. Oppure si pensi alla disciplina penale a tutela della personalità dello Stato garantita non solamente dai primi articoli del libro secondo del Codice Rocco, ancora in vigore, ma altresì dal liberale Codice Zanardelli del 1889 (cfr. artt. 104-138). Oppure, ancora, si pensi alla normativa disciplinante l’applicazione e l’interpretazione delle leggi, che porrà al primo posto il significato letterale e logico dei testi normativi, per lasciare spazio, solo in un secondo momento, ai principi generali. Vero è che il secondo comma dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale poste in premessa al Codice civile del 1865 fa riferimento ai “…principi generali di diritto…”, mentre il secondo comma dell’art. 12 delle preleggi attualmente in vigore parla di “..principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato…”; e tuttavia, in uno Stato che ha sempre conservato il monopolio delle fonti di produzione del diritto, soprattutto attraverso la legge e con un ruolo marginale assegnato alla consuetudine, i principi di diritto sono sempre stati quelli ricavabili dall’ordinamento positivo, con uno spazio marginalissimo assegnato al diritto libero di natura interpretativo-giurisprudenziale. Persino il fascismo dovette prendere atto di ciò e rinunciare al progetto di redigere un elenco di principi politici interpreti della volontà, che si voleva rivoluzionaria, del regime e in grado di scardinare la rigidità formale dell’ordinamento.</div>
<div id="edn64"><a title="" href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a>Può, al riguardo, essere interessante ricostruire il pensiero giuridico e politico di questo esponente della tradizione nazionalistica italiana attraverso la lettura dei suoi interventi parlamentari: Rocco A., Discorsi parlamentari (con un saggio di Giuliano Vassalli), il Mulino, Bologna, 2005. Si veda, altresì, di Giuliano Vassalli la voce “Codice penale”, pp. 261-279, in Enciclopedia del Diritto, VII (Cir-Compa), Giuffrè, Milano, 1960.</div>
<div id="edn65"><a title="" href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a>La circolare è riportata per intero in Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino, 1965, pp. 485-488.</div>
<div id="edn66"><a title="" href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a>Sulla mancata fascistizzazione della pubblica amministrazione cfr.; <strong>Melis G., l’Amministrazione</strong>, pp. 187-251 e in particolare pp. 208-212, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, op. cit.; <strong>Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani</strong>, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 145-254;<strong> Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana (1861-1993)</strong>, op. cit.. A quest’ultimo riguardo, il tema della pubblica amministrazione durante il periodo fascista alle pagine pp. 294-381. Sul fatto che la pubblica amministrazione non fu fascistizzata cfr. pp. 312-322, mentre per quanto concerne in particolare il corpo prefettizio: cfr. 355-357. Ad avviso dell’Autore, la non politicizzazione del ceto burocratico ad opera del fascismo non fu dovuta solamente all’attenzione del regime per possibili reazioni contrarie del ceto impiegatizio, ma, altresì, alla soggezione “..<em>alla costruzione teorica dello Stato di diritto così come la scuola italiana di diritto pubblico l’aveva prospettata sin dalla fine dell’Ottocento; e dunque l’accettazione di quei valori-chiave (il dominio dello Stato-persona, il primato della legge, la neutralità dell’amministrazione rispetto all’invadenza della politica, la sovranità dell’esecutivo: insomma, lo Stato amministrativo) che costituivano l’eredità impegnativa e per molti versi anche ingombrante dello Stato liberale e della sua cultura delle istituzioni…”</em>(p. 316).<br />
Anche per quanto concerne la <strong>magistratura</strong>, la maggioranza della dottrina propende per la mancata fascistizzazione della stessa. Si veda <strong>Aquarone Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario</strong>, Einaudi, Torino, 1965, pp. 240-246 e, in particolare, le pp. 243-244: “..<em>Una completa subordinazione del potere giudiziario alle esigenze politiche dello Stato totalitario, del tipo per esempio di quella realizzata nella Germania nazista, non si ebbe mai, mentre bisogna pure riconoscere che le interferenze del potere esecutivo nell’esercizio della funzione giudiziaria e le indebite pressioni del governo sulla magistratura avevano in Italia, sia pure in forme meno acute e grossolane, una tradizione che risaliva alla stessa Destra postunitaria</em>…” (p. 243-244); <strong>Cassese S., Lo Stato fascista</strong>, op. cit., secondo cui la magistratura, nonostante le riforme Oviglio (1923) e Grandi (1941), non fu mai fascistizzata e “..<em>svolse una cauta azione diretta ad attenuare le conseguenza delle più rigide norme in materia di libertà fondamentali(in ciò differenziandosi dalla magistratura tedesca durante il periodo nazista)..”</em>(pp.43-44). Si occupa della questione anche <strong>Guarnieri C., L’ordine pubblico e la giustizia penale</strong>: pp. 365-405, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.: quest’Autore sostiene non vada enfatizzato il ruolo del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato (operativo fra il 1926 e il 1940), che “..<em>pronunciò nove condanne a morte &#8211; un numero non particolarmente elevato a confronto di quanto è avvenuto in altri regimi autoritari e totalitari &#8211; prevalentemente nei confronti di irredentisti croati e sloveni… La sua presenza, insieme alle forze di polizia, contribuì a fra sì che la magistratura non fosse costretta a venire a contatto diretto con gli aspetti più duri della politica repressiva del regime…” </em>(p. 390); ancora si veda <strong>Paladin L.; Saggi di Storia costituzionale. A cura di Sergio Bartole</strong>; il Mulino, Bologna, 2008, il quale appunto sostiene che la magistratura, nonostante le riforme Oviglio (1923) e Grandi (1941), non fu mai fascistizzata, riuscendo al contrario a “…<em>conservarsi &lt;&gt; ed indipendente dall’organizzazione di partito e di governo</em>..” citazione tratta dalle pp. 59-60 del capitolo secondo “Fascismo” (il capitolo secondo del volume costituisce la voce “Fascismo” dell’enciclopedia del diritto, Vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 887-902).<br />
<strong>Sulla magistratura la pensa diversamente Neppi Modona G.,Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista</strong>; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli); Tomo II, secondo cui il principio di legalità fu indebolito anche dalla dipendenza della magistratura del potere politico: pp. 1001-1005 e, in particolare p. 1004 dove si parla di “…<em>fascistizzazione coatta della magistratura, nel senso che il fascismo riuscì ad attuare un controllo totalitario sui magistrati…</em>”.</div>
<div id="edn67"><a title="" href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a>Berti G., Interpretazione costituzionale, op. cit. p. 277.</div>
<div id="edn68"><a title="" href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a>Ibidem, pp. 279-280.</div>
<div id="edn69"><a title="" href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a>Gaspare Ambrosini, giurista e docente universitario, fu deputato all’Assemblea Costituente nelle file della Democrazia cristiana.</div>
<div id="edn70"><a title="" href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> Da intendersi rispetto allo Stato federale.</div>
<div id="edn71"><a title="" href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a>Atti della II Sottocommissione, Relazione del deputato Gaspare Ambrosini, pag. 146 (gli atti sono reperibili nella banca dati del sito della Camera dei Deputati).</div>
<div id="edn72"><a title="" href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a>Per alcuni riferimenti sulla storia economica del Paese: cfr. <strong>Berta G., L’Italia delle fabbriche. La parabola dell’industrialismo nel Novecento</strong>, il Mulino, Bologna, 2001;<strong>Castronuovo V., Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, </strong>Einaudi, Torino, 2006;<strong>De Cecco-M. Pedone A., le istituzioni dell’economia: pp. 253-300,</strong>in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, Roma, 1995. E’ un saggio breve ma carico di contenuti dal quale si ricava che il ruolo dello Stato italiano nella gestione degli assetti economici è stato molto impostante per i processi di sviluppo. Gli autori, in particolare, osservano che, soprattutto sulla scorta del modello tedesco, antitetico a quello dell’Inghilterra vittoriana, la classe dirigente italiana valutasse legittimo, necessario e centrale il ruolo dello Stato nel promuovere e patrocinare la modernizzazione economica e sociale (p. 255). Già Cavour, nel regno sardo-piemontese, “…<em>non pensò mai che esistesse contraddizione tra l’intervento dello Stato in economia e la partecipazione al regime di libero scambio internazionale che l’Inghilterra, con l’aiuto passeggero della Francia del Secondo Impero, imponeva all’Europa…</em>” (p. 253). Il ruolo pubblico nell’economia è stato strategico in tutte le fasi della storia nazionale: nel primo ventennio dell’unità, con i salvataggi bancari tra fine ottocento e inizio novecento, con il ruolo pubblico nella prima guerra mondiale e con la formazione dell’amministrazione parallela (volano per la crescita finanziaria e industriale dell’economia) e nel periodo repubblicano;<strong> Felice E., Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, </strong>il Mulino, Bologna, 2015;<strong> Romeo R.; Risorgimento e capitalismo</strong>, op. cit..</div>
<div id="edn73"><a title="" href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Romeo R.; Risorgimento e capitalismo, op. cit., pp. 166-169.</div>
<div id="edn74"><a title="" href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a>Potrebbe essere interessante la lettura di Fabei S., Fascismo d’acciaio, Maceo Carloni e il sindacalismo a Terni (1920-1944), Mursia, Milano, 2013.</div>
<div id="edn75"><a title="" href="#_ednref75" name="_edn75">[75]</a> Hobbes T., Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 2005, in particolare pp. 219-238. Più in generale può essere interessante la lettura di Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, il Mulino, Bologna, 1976.</div>
<div id="edn76"><a title="" href="#_ednref76" name="_edn76">[76]</a>Può essere utile la lettura del libro di Giuseppe Parlato, La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, il Mulino, Bologna, 2000.</div>
<div id="edn77"><a title="" href="#_ednref77" name="_edn77">[77]</a> In effetti la legge valorizzava la competenza del Governo di adottare oltreché norme secondarie nella forma del regolamento, anche i decreti legislativi e i decreti legge. Con riferimento a quest’ultimi l’art. 3 stabiliva in particolare che, in caso di mancata conversione, i decreti cessassero di avere vigore <em>ex nunc</em> e non <em>ex tunc</em> (insomma la mancata conversione non aveva una portata retroattiva).</div>
<div id="edn78"><a title="" href="#_ednref78" name="_edn78">[78]</a> Il riferimento è alle circolari inviate ai Ministeri del 1926 e del 2 aprile 1937, a firma Mussolini, riportate integralmente in Aquarone Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 400-411. Soprattutto la seconda richiamava una precedente circolare del 27 gennaio 1932 con la quale i Ministri erano stati inviati ad impartire “..<em>opportune disposizioni ai dipendenti uffici affinché venisse evitato che in leggi, testi unici, decreti-legge fosse delegata al Governo la facoltà – da esercitarsi mediante decreto Reale o financo con semplice decreto Ministeriale, esclusa ogni altra formalità – di emanare norme di esecuzione del provvedimento legislativo o di organizzazione di pubblici servizi, in palese deroga alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, che ha esplicitamente stabilito la procedura da seguirsi per la emanazione delle predette norme. Il sistema, deprecabile sotto ogni riguardo, abbandonato in un primo tempo, è stato successivamente ripreso e forse con una maggiore generalità che nel passato&#8230; Deploro che ciò sia potuto avvenire.. Altra deroga, ed ancor più grave, alla citata legge 31 gennaio 1926 n. 100 è quella di provvedere, mediante decreti-legge, a materie pertinenti al potere esecutivo, evitando così l’osservanza delle cautele previste dall’art. 1 della stessa legge n. 100 e con l’effetto di riportare le materie medesime alla competenza del potere legislativo e di riprodurre quella confusione di poteri che si era voluto definitivamente eliminare. Intendo che tali inconvenienti abbiano a cessare in modo assoluto e riterrò personalmente responsabili le EE.LL. ove dovesse continuarsi nel deplorevole sistema…</em>” pp. 410-411.</div>
<div id="edn79"><a title="" href="#_ednref79" name="_edn79">[79]</a>Il testo è consultabile in Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 400-409. La giustificazione generale di tali limitazioni era da rinvenirsi nel fatto che ciò che “..<em>viene attribuito alla competenza del Potere Esecutivo è la materia dell’organizzazione, sia delle Amministrazioni dello Stato, sia degli Enti pubblici ivi indicati, vale a dire la loro costituzione ed il loro funzionamento interno, e in genere i loro rapporti interiori; perciò, restano fuori dal campo regolamentare i rapporti tra Amministrazioni od Enti e i cittadini, e in genere tutte quelle materie che toccano i cittadini e creano, in essi, diritti e doveri…In secondo luogo, la facoltà regolamentare di organizzazione in confronto dello Stato, riguarda unicamente le Amministrazioni di esso, epperò, là ove non si tratti di vera e propria organizzazione amministrativa, ma di un’istituzione fondamentale, come l’Esercito, l’ordinamento di tale istituzione (anche a prescindere dalla considerazione dei vincoli che essa imponga ai cittadini) esula senz’altro dall’ambito regolamentare per entrare esclusivamente in quello legislativo…Ma un altro limite ai regolamenti di organizzazione, oltre quello delle particolari eccettuazioni di contenuto, deriva dalla esplicita parola del capoverso dell’art. 1, ossia il limite finanziario: la organizzazione amministrativa per decreto non può attuarsi se non entro i confini della legge di bilancio e delle spese consentite dal Parlamento…” </em>(pp. 402-403).</div>
<div id="edn80"><a title="" href="#_ednref80" name="_edn80">[80]</a>Che potrebbe essere interpretato come una reazione dell’elemento statocentrico al dinamismo politico del regime. Si veda, altresì, la legge 14 dicembre 1929, n. 2099 che, nel limitare la composizione del Gran Consiglio, disciplinava altresì il ruolo del Partito e dei suoi vertici. Sintomatica la scelta di rendere lo Statuto un atto a procedura vincolata (doveva essere, infatti, approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, udito il Gran Consiglio e il Consiglio dei Ministri).</div>
<div id="edn81"><a title="" href="#_ednref81" name="_edn81">[81]</a>Ovvero della sua capacità a resistere alle modifiche intervenute con legge successiva, per la quale non fosse stato richiesto il previo parere al Gran Consiglio del Fascismo. Peraltro, anche se l’ordinamento era sprovvisto di strumenti giuridici per sanzionare un’eventuale violazione dell’art. 12 della legge 2693/1928, difficilmente il Parlamento avrebbe avuto la forza di assumere iniziative legislative politicamente in contrasto con il Gran Consiglio e, quindi, con il Capo del Governo. Si questo punto cfr.  Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit.,pp. 186-187, 189-190, 191, secondo cui non solo è tassativo l’elenco delle leggi costituzionali, ma irrigidita è altresì la procedura: es. l’iniziativa di un disegno di legge costituzionale non sarebbe potuta spettare al singolo deputato. Si veda, altresì, sulla tassatività dell’elenco delle leggi costituzionali Ranelletti O., Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano; op. cit.,pp. 198-200.</div>
<div id="edn82"><a title="" href="#_ednref82" name="_edn82">[82]</a>Romano S, Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 327, 330-331. Si chiedeva, infatti, il Romano: “..i decreti legge potranno oramai emanarsi solo nei casi indicati nella legge del 1939, che, salva l’ipotesi del ritardo delle Commissioni legislative, importano anche una limitazione per materie (provvedimenti a causa di guerra o finanziari), oppure tutte le volte che un’urgente necessità lo richieda? Che con la legge del 19 gennaio 1939 si sia voluto restringere e precisare la potestà di provvedere con decreti legge quale era stata genericamente riconosciuta dalla legge del 1926, non sembra dubbio…” (p. 327). L’Autore poggiava la sua ricostruzione anche sulla legge del 8 giugno 1939, n. 860, che modificò l’art. 3, secondo comma, della legge n. 100 del 1926 in questi termini: “<em>Nei casi indicati dall’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, riguardante l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di sessanta giorni dopo la sua pubblicazione</em>”. Ad avviso del Romano, infatti, poiché il termine dei sessanta giorni era stato fissato solo per i casi indicati nell’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, ne derivava, in modo evidente, che all’infuori di questi casi fosse da escludersi ogni possibilità di emanare decreti legge (p. 327). Si veda anche Panunzio S., La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Collana di studi della Confederazione fascista dei commercianti, Roma, XVII, pp. 51 e ss ove si afferma che lo spirito evidente della legge istitutiva della nuova Camera sia quello di “…<em>impedire l’eccesso e lo straripamento dei decreti-legge e a contenere questi ultimi nei più stretti e rigidi confini nel senso si una ulteriore precisazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100</em>…” (p. 51).</div>
<div id="edn83"><a title="" href="#_ednref83" name="_edn83">[83]</a>Un mese dalla presentazione del disegno di legge, prorogabile dal Capo del Governo.</div>
<div id="edn84"><a title="" href="#_ednref84" name="_edn84">[84]</a> Sulla rigidità della Costituzione anche con riferimento ai limiti di una sua modificabilità: Pace A., L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, Quaderni costituzionali, fascicolo 1, aprile 1997, pp. 7-50; Pace A., Sulle revisioni costituzionali, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014, pp. 1-8. Più recente lo scritto Pace A., Limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano ed europeo, Nomos. Le attualità del diritto, 1/2016, pp. 1-6.</div>
<div id="edn85"><a title="" href="#_ednref85" name="_edn85">[85]</a>Per un’analisi giuridica della sistematica delle fonti cfr. Cicconetti S.M., Le fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2001;Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, II 1, L’Ordinamento costituzionale (Le fonti normative), Cedam, Padova, VI ed., 1993; Paladin L., Le fonti del diritto italiano; il Mulino, Bologna, 1996; Sorrentino F., Le Fonti del Diritto, ECIG Genova, II ed., 1997.</div>
<div id="edn86"><a title="" href="#_ednref86" name="_edn86">[86]</a> Per approfondimenti sul sistema di giustizia costituzionale italiano si rinvia ai classici: Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, II 2, L’Ordinamento costituzionale (La Corte costituzionale), Cedam, Padova, V ed., 1984; Zagrebelsky G., La Giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 1988.</div>
<div id="edn87"><a title="" href="#_ednref87" name="_edn87">[87]</a>L’art. 54 è stato analizzato con particolare riferimento alla mancata ricezione nel testo costituzionale del diritto di resistenza contro condotte o atti del pubblici poteri contrari allo spirito della Costituzione; alcuni hanno provato a sostenere che detto diritto sia comunque insito del dovere di fedeltà. Per una lettura sistematica si rinvia al commento sull’articolo in questione del Commentario alla Costituzione, banca dati ipertestuale, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Utet giuridica.</div>
<div id="edn88"><a title="" href="#_ednref88" name="_edn88">[88]</a>Nel testo si è utilizzato l’avverbio “ordinariamente” in quanto una legge eversiva dell’ordine costituzionale, negando la stessa Costituzione, potrebbe invece consentire un atto di disobbedienza in linea con il dovere di fedeltà alla Repubblica</div>
<div id="edn89"><a title="" href="#_ednref89" name="_edn89">[89]</a> Si segnala, comunque, una dottrina che ha proposto una possibile interpretazione volta a limitare la categoria delle leggi cui ricondurre il dovere di osservanza a quelle del titolo IV della prima parte della Costituzione sui rapporti politici; un’interpretazione che tuttavia avrebbe come conseguenza quella di indebolire lo stesso principio di legalità.Berti G., Interpretazione costituzionale, op. cit. p. 424.</div>
<div id="edn90"><a title="" href="#_ednref90" name="_edn90">[90]</a>Nel senso della continuità, con specifico riferimento alla fase di passaggio dal Regno sardo-piemontese al Regno d’Italia, cfr. Romano S., Corsi di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 199-206. Dello stesso avviso e in termini più ampi fino alla nascita della Repubblica: cfr. Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pp. 70- 76; Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 327-368; Cereti C., Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pag. 33, 39; Crisafulli V., Lezioni, Vol. 1, op., cit., pp. 110-141; Lavagna C., Istituzioni di Diritto pubblico, op. cit., pag., 98-98; Paladin L., Diritto costituzionale, op. cit., pp. 75-103. A parte lo Statuto del 1848, che divenne la costituzione del Regno d’Italia, altri segni di continuità possono essere rinvenuti nel fatto che il Re mantenne la numerazione progressiva del titolo reale derivante dall’originaria investitura, che la prima Legislatura del Regno d’Italia fosse in realtà la VIII – secondo la numerazione derivante dal Parlamento subalpino – e il al fatto che rimasero in vigore i trattati stipulati dal Regno di Sardegna, ma non quelli degli atri Stati italiani pre-unitari. Persino la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 1943 garantì una continuità istituzionale, non forzata dal fatto che in un secondo momento il Re, ai sensi dell’art. 5 e 6 dello Statuto e dell’art. 2 della legge (fascista) 2263 del 1925 (<em>Il Capo del Governo…è nominato e revocato dal Re…</em>), nominò il nuovo Primo Ministro senza prima consultare quell’organismo come, invece, stabilivano gli articoli 12 e 13 della legge 2693 del 1928 e ciò proprio in forza dell’ampio mandato attribuitogli dall’ordine del giorno Grandi. Anche la Luogotenenza, nonostante gli inconsueti ampi poteri attribuiti nella circostanza al Luogotenente, garantì la continuità istituzionale per il tramite dei due decreti legislativi luogotenenziali n. 151 del 1944 e 98 del 1946, che aprirono la strada al <em>referendum</em> istituzionale e all’elezione dell’Assemblea costituente e, quindi, alla fase repubblicana. Il Pergolesi, benché individui il 17 marzo del 1861 come la data formale della nascita del nuovo Stato italiano, sostiene la continuità dell’ordinamento statuale fino al regime repubblicano compreso: cfr. Pergolesi F., Diritto costituzionale, op. cit., pagg. 18-55. Singolare, invece, la posizione del Mortati che, inizialmente, fu sostenitore della tesi della discontinuità. Egli, infatti &#8211; identificando lo Stato con la Costituzione materiale (intesa appunto come principio organizzativo dello Stato) e quest’ultima come l’insieme delle “…<em>forze politiche dominanti ordinate intorno ad uno scopo, cioè a valori politici fondamentali</em>…”, ovvero i “..<em>ceti dominanti  le cui influenze poggiano su istituzioni sociali, economiche, religiose, culturali…</em>” (Mortati C., <em>Istituzioni</em> ed. 1962, op. cit., pp. 77-78) &#8211; individuò almeno due soluzioni di continuità nella storia delle istituzioni italiane: il 17 marzo 1861, nascita del nuovo Regno d’Italia rispetto al Regno sardo – piemontese, e il colpo di stato del 25 luglio 1943 che aprì la strada alla fase transitoria e costituente: cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1962, op. cit. pag. 142, 153-159. In un secondo momento, l’illustre costituzionalista aderì alla tesi della continuità istituzionale rilevando che la costituzione materiale italiana, ovvero gli assetti politici, economici e sociali riconducibili alle <em>élite </em>dominanti, non fossero in realtà mutati nel passaggio dal regime liberale a quello fascista e da quest’ultimo al regime repubblicano e che la prova di ciò fosse da rinvenire nella ritardata e incompleta attuazione dei principi costituzionali a più di vent’anni dall’entrata in vigore della Carta repubblicana: cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1975, op. cit., pag. 81-95. Per un approfondimento sul concetto di Costituzione materiale cfr. Mortati, <em>La Costituzione</em> op. cit..</div>
<div id="edn91"><a title="" href="#_ednref91" name="_edn91">[91]</a>Mussolini B., Storia di un anno (Il tempo del bastone e della carota); Edito a cura della Presidenza centrale dell’opera balilla, Posta da Campo, 711, pp. 109-110.</div>
<div id="edn92"><a title="" href="#_ednref92" name="_edn92">[92]</a>E’ impossibile in questa sede dare conto dall’ampio dibattito storiografico e politologico sulla natura autoritaria o totalitaria dello Stato fascista. Innanzi tutto i termini “totalitario” e “totalitarismo” furono coniati, con un significato negativo, dall’opposizione antifascista negli anni in cui il regime muoveva i suoi primi passi. Solo in un secondo momento essi, questa volta con accezione positiva, entrarono nel linguaggio politico e accademico del regime. Sull’origine della nozione cfr. Cassese S. Lo Stato fascista, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 25-26; Costa P., Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 28 (1999)- Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica; Tomo I, pp. 64-65. Per l’uso dei termini da parte della giuspubblicistica: pp. 65-75; Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; Pagine; Roma, 2015, pp. 37-40; Tarchi M., Il totalitarismo nel dibattito politologico, rivista Filosofia politica, fasc. 1, aprile 1997, il Mulino, Bologna, pp. 63-66. Al fine di avere un quadro più completo, può essere interessante consultare gli scritti degli intellettuali antifascisti quali Amendola, Basso, Gobetti, Gramsci, Salvatorelli, Salvemini, Tasca, Togliatti, etc.. A Giovanni Amendola e Lelio Basso si attribuiscono, rispettivamente e con riferimento al fascismo, l’aggettivo “totalitario” e il sostantivo “totalitarismo”. Amendola, in un articolo pubblicato su Il Mondo il 2 novembre 1923 e ora in <em>La democrazia italiana contro il fascismo, 1922-1924</em>, Ricciardi, Minalo-Napoli, 1960, pp. 193-194, affermò che “..<em>la caratteristica più saliente del moto fascista rimarrà, per coloro che lo studieranno in futuro, lo <strong>spirito &lt;&gt;</strong>; il quale non consente all’avvenire di avere albe che non siano salutate col gesto romano, come non consente al presente di nutrire anime che non siano piegate alla confessione &lt;&gt;. Questa singolare &lt;&gt; che da oltre un anno imperversa in Italia non vi offre una fede…ma in compenso vi nega il diritto di avere una coscienza &#8211; la vostra e non l’altrui &#8211; e vi preclude con una plumbea ipoteca l’avvenire…”</em>. Lelio Basso, con lo pseudonimo Prometeo Filodemo, in un articolo dal titolo <em>L’Antistato </em>pubblicato su <em>La Rivoluzione Liberale</em> del 2 gennaio 1925, n. 1, p.1. [e oggi consultabile sul sito <a href="http://www.leliobasso.it/">www.leliobasso.it</a>], accusava tutti gli organi statuali, la corona, il parlamento, la magistratura e le forze armate di essere divenuti strumenti “…<em>di un solo partito che si fa interprete dell’unanime volere, del <strong>totalitarismo indistinto</strong> e come tale escludente ogni ulteriore progresso..</em>”. Anche Gramsci analizzò il fascismo in una serie di scritti sulla rivista Ordine Nuovo e, durante la prigionia, nei suoi Quaderni: fra le recenti pubblicazioni si veda Gramsci A., Scritti politici, Voll. 1 e 2, Pgreco, Milano, 2016. Interessante, in particolare, il suo discorso alla Camera dei deputati del 16 maggio 1925 consultabile, oltreché in quest’ultima antologia alle pp. 604-616, anche sul portale storico della Camera (per i riferimenti cfr. nota 92). Di Piero Gobetti, morto prematuramente e in esilio in Francia, si rinvia a <em>La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia</em>, apparso nell’aprile del 1924 e ora edito da Einaudi, Torino, 2008. Interessante anche l’opera di Luigi Salvatorelli<em>Nazionalfascismo, </em>dato alle stampe un anno prima della <em>Rivoluzione liberale </em>di Gobetti, ed ora edito a cura del Comitato edizioni gobettiane, pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2016. Di Togliatti è utile richiamare, invece, le sue analisi degli anni venti e trenta ora raccolte in Togliatti P., Sul fascismo, a cura di Giuseppe Vacca, Laterza, Roma-Bari, 2004. Più tarde quelle che Gaetano Salvemini compendiò in una serie di lezioni ad Harvard, agli inizi degli anni ’40, ed ora in Salvemini G, Le origini del fascismo. Lezioni di Harvard, Feltrinelli, Milano, 2015. Di Angelo Tasca, politico e scrittore italiano e intellettuale antifascista, si ricorda <em>Nascita e avvento del fascismo</em>, pubblicato per la prima in Francia alla fine degli anni trenta e, in Italia, negli anni ’50 e ora riedito da Pgreco, Milano, 2012.<br />
Nel dibattito fra gli studiosi, sulla natura autoritaria o totalitaria del fascismo, si possono registrare tre indirizzi. <strong>Un primo indirizzo</strong> lo considera un regime autoritario: Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 5, 34, 39, 77, 110, 174-175, 238, 263, 290-311; Cassese S. Lo Stato fascista, op. cit., pp. 79-85; Di Rienzo Eugenio; Ancora su Fascismo e Totalitarismo; Nuova rivista storica: XCII, 2, 2008, pp. 317-342; Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo, op. cit., pp. 10-13; 30-31; 233, 291-293; 299-307; Paladin L.; Saggi di Storia costituzionale. A cura di Sergio Bartole; op. cit., pp.35-63, in particolare pp.60-63; sembrerebbe anche Vivarelli R., Fascismo e storia d’Italia, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 13 ss. Con particolare riferimento alla Pubblica amministrazione si rinvia a Guido Melis e alle sue già opere citate alla nota 67. Fra i penalisti italiani si ricorda Ferrando Mantovani: Mantovani F., Diritto Penale, Parte Generale, IV ed., CEDAM, Padova, 2011, pp. LI-LIV. Sembra propendere per questa tesi anche Fiandaca G.-Musco E., Diritto Penale. Parte generale, Zanichelli, Torino, VII ed., 2014, pp. XXVII-XXXIII.Anche Renzo De Felice può sostanzialmente essere annoverato fra quanti hanno sostenuto e sostengono la natura autoritaria del regime anche se, a dire il vero, la sua posizione è più complessa perché ad un certo punto della biografia mussoliniana sembrerebbe aprire, anche se in maniera non chiarificatrice, alla tesi del totalitarismo. In <em>Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929</em>, Einaudi, Torino, 1968 e 1995 a p. 9 De Felice scrive del fascismo come di “…<em>un autoritarismo ancora sostanzialmente &lt;&gt; nel quale gli innesti demagogico-sociali più tipicamente moderni non sarebbero stati a lungo sufficienti a caratterizzarlo come un vero totalitarismo, come, invece, sarebbe stato in Germania il regime nazista…”.</em> In <em>Mussolini il duce. Gli anni del consenso. 1929-1936</em>, Einaudi, Torino, 1974 e 1996, alle pp. 217-218: “<em>…lo Stato mussoliniano…anche se formalmente tutto in camicia nera e in orbace, si trovò a poggiare su basi, su forze tradizionali che, se sul momento lo sostenevano e si elidevano a vicenda con i loro contrapposti interessi e avevano bisogno di Mussolini come arbitro, in circostanze diverse, che lo inducessero a trovare un minimo comun denominatore tra loro, nulla impediva veramente che si coalizzassero contro Mussolini, poiché lo Stato in realtà lo controllavano loro e il &lt;&gt; non aveva più un proprio strumento di autodifesa, dato che il PNF in quanto tale era stato liquidato, la MVSN, senza alle proprie spalle un partito degno di questo nome, era anch’essa in gran parte una forza amorfa e, in ogni caso, soggettivamente ed oggettivamente incapace di sostenere una eventuale prova di forza con l’esercito, la polizia non era un corpo autonomo, con propri interessi specifici e una propria ideologia (come nella Germania nazista e nell’URSS) inscindibilmente legati a quel regime, ma anch’essa era una componente di quel sistema su cui si fondava il regime mussoliniano, partecipe degli stessi problemi delle altre sue componenti…”. </em>De Felice cercò, come si è detto in modo non risolutivo, di riconsiderare le sue tesi in <em>Mussolini il duce. Lo Stato totalitario. 1936-1940</em>, Einaudi, Torino, 1996, senza tuttavia operare una reale svolta: cfr. pp. 8-14, 82-85. In particolare: “..<em>il nostro ricorso all’uso del termine totalitario in riferimento al regime fascista non significa adesione alla teoria del &lt;&gt;, ma deriva dall’uso, dall’applicazione che il fascismo faceva dell’aggettivo totalitario riferendosi alla propria concezione dello Stato e, quindi, all’assetto del regime che ne discendeva…” </em>(p. 9). Ed ancora: “<em>In realtà al regime fascista per essere veramente totalitario non solo mancava il ricorso sistematico al terrore di massa e, quindi, al sistema concentrazionario, ma esso.. non mirò mai o non riuscì a realizzare compiutamente nessuno degli aspetti caratterizzanti un regime totalitario vero e proprio…non mirò mai né ad una compiuta transizione dallo Stato di diritto allo Stato di polizia, né tanto meno a realizzare il controllo totalitario del partito sullo Stato…” </em>(p. 10).<br />
Per quanto riguarda gli autori stranieri si rinvia ad Hanna Arendt H., Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009 &#8211; pp. 427-428, 449-450 – secondo cui il fascismo (almeno fino alle leggi razziali del ’38) è da ricondurre al modello dello Stato autoritario. Su questa linea, soprattutto con riferimento alla supremazia dello Stato sul partito, a differenza dell’esperienza nazista, cfr. Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944, Payot, Paris, 1987: “<em>La théorie hégélienne de l&#8217;Etat règne encore en Italie…Le fascisme exaltait l&#8217;Etat parce que l&#8217;Italie tout au cours de son histoire n&#8217;a pas cessé d&#8217;être un Etat faible. L&#8217;unification italienne, qui se déroulait à peu près à la même époque que celle de l&#8217;Allemagne, n&#8217;a pas abouti à la création d&#8217;un pouvoir d&#8217;Etat fort. L&#8217;Italie restait un pays déchiré par des antagonismes géographiques, économiques et sociaux</em>” (pp. 84-85). Per quanto riguarda la Germania nazista, invece, “..<em>L&#8217;évolution réelle des rapports entre le parti et l&#8217;Etat montre que l&#8217;on ne saurait appliquer ici le concept d&#8217;institution publique. Non seulement le parti coopère avec l&#8217;Etat dans les problèmes législatifs et administratifs, et dans le mécanisme judiciaire, mais sa position est supérieure à celle de l’Etat. On le voit plus spécialement dans le cas de la S.S. et de la Jeunesse Hitlérienne</em>.. “ (p. 79). Con particolare riferimento all’esperienza nazista Neumann osserva, poi, in merito al principio di legalità che “..<em>Le national-socialisme anéantit totalement la généralité du droit et avec elle l&#8217;indépendance de la magistrature et l &#8216;interdiction de la rétroaction</em>..” (p. 419). Ed ancora: “<em>Il ne subsiste rien du principe nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege: ni punition sans loi, ni crime sans loi, principe fondamental de tout système juridique</em>…” (p. 425).<br />
<strong>Un secondo indirizzo</strong> considera, invece, il fascismo un regime di natura totalitaria: Gentile E., <em>L’Héritage fasciste entre mémoire et historiographie. Les origines du refoulement du totalitarisme dans l’analyse du fascisme</em>, Revue d’historie “Vingtième Siecle”, 2008/4 n. 100, pp. 51-62 [si veda sullo stesso numero alle pp. 63-67 un saggio &#8211;<em>Le totalitarisme fasciste, illusion ou expérience interrompue?</em>&#8211; in cui lo storico Pierre Milza accoglie le tesi di Gentile]; Gentile E., La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, Roma, 2008; Gentile E., Le origini dell’ideologia fascista, 1918-1925, il Mulino, Bologna, 1996, in particolare pp. 20-24, 496-498; Lupo S., Il Fascismo. La politica in un regime totalitario, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 5, 20, 22, 25, 28-31, 133, 138-150, 218-219, 234, 250-251, 253, 277-278, 289, 321, 325 e, più in generale, da 335 a 422, 447, 448.<br />
<strong>Un terzo indirizzo</strong> considera, infine, il fascismo, rispetto a quelli nazista e sovietico, un totalitarismo atipico: cfr.<strong>Dogliani </strong>P., Il fascismo degli italiani, Utet, Torino, 2014, secondo cui<strong> “</strong><em>I limiti di avvicinamento del fascismo italiano al modello totalitario furono pertanto storici, determinati dal contesto istituzionale ed economico nel quale il nuovo movimento politico si mosse e dai compromessi cui dovette piegarsi per affermarsi…” </em>(p. 36);<strong>Fioravanti </strong>M, Le dottrine dello Stato e della costituzione: 407-547, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.In particolare cfr. a p. 444. “<strong><em>Se il regime fascista non si risolse mai in un regime perfettamente totalitario</em></strong><em>, è certamente perché, accanto ad altri fattori, durante il ventennio rimase sufficientemente viva e vitale, anche grazie ai nostri giuristi, una certa cultura liberale dello Stato, della sua autorità e delle sue regole, non da ultimo con riferimento al ruolo della stessa monarchia, che fu certamente ridotto in termini molto modesti, ma mai del tutto annullato…”</em>;<strong>Merlini</strong> S., Il governo costituzionale, pp. 3-72, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.: alle pp. 42-49 l’Autore, affrontando la questione se il fascismo sia stato o meno un regime totalitario,parla di <strong>totalitarismo zoppo</strong> in ragione del sistema delle amministrazioni parallele (parastato): “…<em>si può concludere che il totalitarismo fascista si realizzò almeno come l’indiscutibile potere degli organi fascisti dello Stato di decidere a attuare l’indirizzo politico nazionale</em>..” (p. 46) e ciò a seguito delle leggi c.d. fascistissime limitative delle libertà individuali, le leggi costituzionali sui poteri del Governo e sul Gran Consiglio, la legge istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lo svuotamento dei attribuzioni della Corona, i forti limiti all’indipendenza del potere giudiziario (che in tanto rimase indipendente in quanto gli fu tolta la competenza a giudicare sui reati politici) e i limiti imposti con i Patti Lateranensi alla Chiesa e alle associazioni cattoliche sulla non ingerenza sulle questioni politiche del regime. (p. 46). Tuttavia, ed è questa l’osservazione interessante dell’Autore, “<em>E’, comunque, il grande sviluppo delle &lt;&gt;, avvenuto durante gli anni trenta (e, quindi, nel periodo di massima affermazione del fascismo), il fenomeno che più clamorosamente testimonia lo scarto fra la costituzione formale e quella materiale del fascismo…”</em>(pp. 47-48); <strong>Sbriccoli</strong> M., Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 28 (1999)- Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica; Tomo II:il saggio riflette sull’atteggiamento tenuto dalla penalistica italiana di fronte alla produzione legislativa del regime fascista: pp. 817-850.Sbriccoli definisce il fascismo un “<strong><em>totalitarismo dai contorni imprecisi</em></strong>” (p. 818). Più precisamente, di Stato totalitario, la cui intelaiatura fu eretta per mezzo delle leggi del 1925 e 1926 (società segrete, fuoriusciti, burocrazia, poteri dell’esecutivo e prerogative del Capo del Governo, normativa sui reati politici e istituzione Tribunale speciale per la difesa dello Stato) l’Autore parla a p. 833. Sbriccolisostiene, anche, che il fascismo riformò la legislazione penale per renderla rispondente alla logica del totalitarismo del partito-Stato: p. 825;<strong>Veneruso</strong> D., L’Italia Fascista, Storia d’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, Vol. IV, il Mulino, Bologna, 1996: l’autore rileva che dal 1925 al 1929 furono gettate le basi di quello stato totalitario che, <em>in nuce</em>, erano già presenti nei primi tre anni del governo Mussolini: “..<em>Tuttavia lo <strong>stato totalitario fascista fu un regime sui generis</strong>, incapace di coprire, al di là delle affermazioni propagandistiche e retoriche, l’intero arco della società italiana. Così si finì per qualificare impropriamente totalitarismo ciò che in definitiva era il dominio di un solo uomo: semmai il totalitarismo fascista si caratterizzava per una carenza istituzionale e costituzionale che gli impedirà di andare oltre la persona di Mussolini</em>…” (p. 454).</div>
<div id="edn93"><a title="" href="#_ednref93" name="_edn93">[93]</a>Arendt H., Le origini del totalitarismo, op. cit. pp. 421-656;Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; op. cit.. l’Autore evidenzia, in particolar modo, che sonoelementi del terrore totalitario il “nemico oggettivo” e l’ “universo concentrazionario” (pp. 97-104, 111-118). La rivoluzione permanente consente al regime totalitario di agire e giustificare il suo operato all’insegna del caos e dell’illegalismo più assoluto: pp. 151-152. Sulla subalternità, nei regimi totalitari, dello Stato al Partito: p. 156-169: in questo senso il fascismo non può essere annoverato fra i regimi totalitari: p. 157-158; Neumann F., Lo stato democratico e lo stato autoritario, il Mulino, Bologna, 1973. In particolare per quanto riguarda il concetto di angoscia e il suo rapporto con i totalitarismi pp. 61, 67, 113-147. Interessanti anche le sue considerazioni, rimaste incompiute, sulla dittatura: pp. 329-355.</div>
<div id="edn94"><a title="" href="#_ednref94" name="_edn94">[94]</a>Nei regimi totalitari le categorie ritenute nemiche, e quindi da combattere e da annientare, mutano costantemente, sicché i cittadini, non sapendo se considerarsi al sicuro oppure no, vivono in un continuo stato di paura. E chi fino al giorno prima viveva tranquillo, improvvisamente scopre di non essere al sicuro proprio perché appartenente ad una data categoria (politica, religiosa, sociale etc..) considerata ostile alla linea rivoluzionaria del regime. Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; op. cit. : “..<em>Per concludere, dirò dunque che in ordine alle vittime si ha terrore totalitario allorché repressione e violenza investono &#8211; oltre che nemici reali, potenziali e innocenti senza specificazione &#8211; categorie e individui sotto l’etichetta qualificativa di “nemico oggettivo</em>”..” (p. 94 e più in generale 82-97, 127-152).</div>
<div id="edn95"><a title="" href="#_ednref95" name="_edn95">[95]</a>In questo senso si può dire che la lettura gramsciana del fascismo, nel suo discorso alla Camera del 16 maggio 1925, fosse solo in parte corretta: vero è che con il fascismo non vi fu la sostituzione al potere di una classe ad un’altra, ma non vi fu neppure, contrariamente a quanto osservò nella circostanza Gramsci, “…<em>la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro</em>…”. Mussolini ribatté “<em>Di una classe ad un’altra, come è avvenuto in Russia, come avviene normalmente in tutte le rivoluzioni, come noi faremo metodicamente!</em>”. Al che Gramsci rispose: “<em>E’ rivoluzione solo quella che si basa su una nuova classe. Il fascismo non si basa su nessuna classe che non fosse già al potere</em>…”. Il resoconto stenografico della seduta è recuperabile sul sito: http://storia.camera.it/lavori.</div>
<div id="edn96"><a title="" href="#_ednref96" name="_edn96">[96]</a> Sul corporativismo cfr. Acquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., specie con riferimento al periodo dalla sua formazione alla istituzione delle corporazioni, inteso come una rivoluzione mancata: pp. 111-168, 188-234; Alpa G., La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, op. cit., pp. 287-322;De Felice R., Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929, op. cit. pp. 222-296; De Felice R., Mussolini il duce, Gli anni del consenso, 1929-1936, pp. 9-18; 127-322; De Felice R., Mussolini il duce, Lo Stato totalitario, 1936-1940, pp. 70-82; Lupo, Il Fascismo, op. cit., pp. 222-233; 397- 406; Parlato G., La Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, op. cit.; Perfetti F., Lo Stato corporativo. Le basi sindacali e corporative, Le Lettere, Firenze, 2010; Veneruso D., L’Italia Fascista, Storia d’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, op. cit., pp. 122-125; 159-162. Interessante può essere la lettura del libro autobiografico di uno dei massimi rappresentanti del regime, Giuseppe Bottai: Vent’anni e un giorno, BUR, RCS libri, Milano, 2008, pp. 79-86.</div>
<div id="edn97"><a title="" href="#_ednref97" name="_edn97">[97]</a>Nella relazione di accompagnamento al progetto definitivo del nuovo Codice penale Alfredo Rocco osservava che: “<em>L&#8217;articolo 1, ad esempio, riguarda… non solo l’applicazione della legge penale, ma anche la sua interpretazione, in quanto contiene il divieto dell&#8217;analogia in materia penale</em>… <em>La prima parte del corrispondente articolo 1 del Codice penale in vigore doveva essere mantenuta e fu riprodotta: essa continuerà a costituire il presidio massimo per la libertà dei cittadini, la quale non può essere penalmente limitata, se non in seguito ad un espresso divieto del legislatore, nè con sanzioni, che non siano state antecedentemente da questo stabilite….Le disposizioni relative all&#8217;efficacia della legge penale nel tempo, contenute nell&#8217;articolo 2, riproducono, salve le modificazioni di cui darò ragione, le disposizioni del corrispondente articolo 2 del Codice attuale. Anche la nuova codificazione sarà informata, in linea di massima, ai principi generali e tradizionali della non retro-attività e della non ultra-attività della legge penale</em>..”, pp. 19-20,  Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Volume V, Progetto definitivo del nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli, On. Afredo Rocco, Parte I, Relazione sul libro I del progetto, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1929-Anno VII. La relazione del Libro I è consultabile in rete al seguente indirizzo: <a href="https://www.omeka.unito.it/omeka/items/show/379">https://www.omeka.unito.it/omeka/items/show/379</a> riconducibile a DigitUniTO Collezioni e fondi digitali dell&#8217;Università di Torino.<br />
Interessante anche la lettura del commento all’art. 1 del Codice penale di Carlo Saltelli (Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno e Segretario della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice penale) e Enrico Romano-Di Falco (Consigliere di Corte di Appello, Libero docente di diritto e procedura penale e Segretario della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice penale) in Commento teorico-pratico del Nuovo Codice penale, con prefazione del Guardasigilli Alfredo Rocco, Vol. 1 – Parte prima (art. 1-84), Regia Tipo-Litografia delle Mantellate, Roma, 1930-Anno IX, pp. 17-45. In particolare alla p. 38 gli Autori del Commentario osservavano che in forza dell’art. 1 “<em>Il principio che la volontà del legislatore deve essere espressa, ha un fondamentale valore in materia di interpretazione della legge penale, perché addita all’interprete che egli, in via d’interpretazione, non può creare reati o pene, ma deve attenersi all’espressa determinazione della legge….Poiché ufficio dell’interpretazione è quello di ricercare la volontà della legge oggettivamente considerata, questa ricerca può farsi soltanto in base alle leggi del linguaggio e, insieme, a quelle del pensiero. Ne deriva che l’interpretazione è esclusivamente letterale o grammaticale, e logica nel tempo stesso</em>…”. Si vedano, altresì, sul divieto di analogia le pp. 42-45.</div>
<div id="edn98"><a title="" href="#_ednref98" name="_edn98">[98]</a>Maggiore G.; Diritto penale totalitario nello Stato totalitario; in Rivista italiana di diritto penale, IX [1939], pp. 140-161. Giuseppe Maggiore fu avvocato e professore presso l’Università di Palermo. Riferimenti all’articolo del Maggiore si possono rinvenire in: Costa P., Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo; op. cit., pp. 78-80, 94; Costa P., Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale); Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Tomo I, pp. 19-20; Fiandaca G. &#8211; Musco E., Diritto Penale. Parte generale, op. cit., p. XXXI, Neppi Modona G., Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista; op. cit., p. 984.<br />
Per un cenno alla riforma nazista del codice penale tedesco del 1935, cui si ispirò la proposta del Maggiore, si veda: Antolisei F., Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffrè, Milano, 1997, p. 67; Mantovani F., Diritto Penale, Parte Generale, op. cit., pp. XLII-XLIII, 9 (riverificare); Manzini V., Istituzioni di Diritto penale, Vol. I, Parte generale, VII ed., Cedam, Padova, 1941, XIX: l’Autoreevidenziacome il principio <em>nullum crimen nulla poena sine lege</em> (art. 1 c.p.) sia “… <em>una fondamentale garanzia di libertà. La tirannia bolscevica la disconobbe in Russia, ma questa è una ragione di più perché gli Stati civili la conservino. Anche il nuovo Impero germanico, con la legge 28 giugno 1935, abolì il suddetto principio, stabilendo che, quantunque un fatto non sia preveduto dalla legge penale, esso nondimeno può costituire reato, se, a tenore dei principi fondamentali del diritto penale e secondo il &lt;&gt; del popolo tedesco meriti di essere punito, nel quale caso si deve ricorrere a quella norma giuridica espressa che meglio è adattabile al caso concreto. Sono troppo evidenti gli arbitri e le disparità di trattamento ai quali può portare una simile regola, determinata da una generica tendenza rivoluzionaria, i cui eccessi si sono manifestati anche in altri campi. Il supplemento analogico è ammesso, entro certi limiti, anche dal codice penale danese</em>…” (pp. 30-31).</div>
<div id="edn99"><a title="" href="#_ednref99" name="_edn99">[99]</a>Lopez de Oñate F., La certezza del diritto; op. cit., pp. 85-87, 92-93.</div>
<div id="edn100"><a title="" href="#_ednref100" name="_edn100">[100]</a> Per le differenze tra la dottrina nazional-socialista del diritto vivente del popolo e quella sovietica del strumentalità del diritto alle dinamiche economiche sottese al processo storico di emancipazione del proletariato cfr. Lopez de Oñate F., La certezza del diritto, op. cit., p. 87 ss..</div>
<div id="edn101"><a title="" href="#_ednref101" name="_edn101">[101]</a>Maggiore G., Diritto penale totalitario, op. cit. p. 160.</div>
<div id="edn102"><a title="" href="#_ednref102" name="_edn102">[102]</a> Ibidem, pp. 158-159.</div>
<div id="edn103"><a title="" href="#_ednref103" name="_edn103">[103]</a> Ibidem, p. 159.</div>
<div id="edn104"><a title="" href="#_ednref104" name="_edn104">[104]</a>Neppi Modona G.,Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli); Tomo II, pp. 986. Tesi rilanciata anche da Camilla Poesio, Il confino di polizia, la &lt;&gt; e la progressiva erosione dello Stato di diritto, in Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, a cura di Luigi Lacchè, Donzelli, Roma, 2015, p. 108-109. L’intero volume sembrerebbe orientarsi sulla testi che il fascismo, analizzato sotto il profilo dell’ordinamento penale e repressivo, sia stato un regime dai tratti totalitari.</div>
<div id="edn105"><a title="" href="#_ednref105" name="_edn105">[105]</a>E’ noto che all’inizio dell’esperienza unitaria, l’elettorato attivo fosse riconosciuto che ad un’esigua minoranza.</div>
<div id="edn106"><a title="" href="#_ednref106" name="_edn106">[106]</a>Di fatto il fascismo, sin dalla sua nascita, cominciò ad interrogarsi sull’individuazione di nuove forme di rappresentanza che superassero gli effetti negativi determinati dalle procedure elettorali (in termini spregiativi i fascisti parlavano di “elezionismo”). Infatti, il tema apparve già nelle linee del programma politico del nuovo movimento nel 1919: cfr. Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit. pp. 3-4. Sulla legge Acerbo e sul ritorno al sistema maggioritario, con la costituzione del collegio unico nazionale si rinvia sempre ad Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit. pp. 36-39. Successivamente, con la legge 17 maggio 1928, n. 1029 e il testo unico del 2 settembre <strong>1928</strong>, n. 1993, <strong>fu introdotto un sistema elettorale di tipo plebiscitario</strong>. In estrema sintesi, un collegio unico nazionale doveva approvare o respingere una lista di 400 deputati, formata dal Gran Consiglio del fascismo a partire da una rosa di 850 candidati proposti dalle confederazioni corporative nazionali, 200 candidati da associazioni ed enti culturali ed assistenziali ed ulteriori candidati scelti dallo stesso Gran Consiglio. Nel caso in cui la lista non fosse stata scelta, era prevista un’altra consultazione con il concorso di liste concorrenti, presentate da associazioni ed organizzazioni con almeno 5.000 soci. La lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti, avrebbe avuto tutti i propri candidati eletti. La legge funzionò solamente due volte, con la procedura plebiscitaria, nel ’29 e nel ’34.  Sul punto cfr. Aquarone A., l’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., 151-157.<br />
Sulla natura rappresentativa del sistema a seguito della riforma elettorale del 1928 cfr. Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit., pp. 354-387; Ranelletti O., Ranelletti O., Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano; op. cit., pp. 56-57, 208-251.</div>
<div id="edn107"><a title="" href="#_ednref107" name="_edn107">[107]</a>La legge 129/1939 abbandonò del tutto il sistema elettivo sostituendo la Camera dei deputati con una Camera composta di membri di diritto provenienti dagli organi centrali del partito e delle corporazioni. In sintesi, dunque, il cittadino, sia come soggetto politico che lavoratore, era rappresentato nei suoi interessi dal partito e dal sistema corporativo. Per Santi Romano – cfr. Romano S., Corso di Diritto Costituzionale, VI ed., op. cit.  &#8211;  anche con l’introduzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sarebbe rimasto il carattere rappresentativo dell’organo: pp. 255-272. In particolare “…<em>l’elezione può essere un mezzo per attuare la rappresentanza politica, ma non è l’unico mezzo a ciò idoneo, e, comunque, non esaurisce e nemmeno rivela la natura intrinseca dell’istituto …</em>(p. 263). La Camera dei Fasci, ad avviso dell’Autore, assicurava una rappresentanza politica d’interessi “..<em>nazionali, materiali e morali, economici e politici, che l’ordinamento giuridico considera suscettibili di cura e tutela</em>..” (p. 267). Nello specifico,la capacità rappresentativa della nuova Camera andava ricercata nella sua struttura, essendo composta dei membri del massimo organo collegiale sia del Partito che del sistema corporativo. “<em>Partito e Corporazione sono organismi nei quali si raccolgono e si esprimono le forze più vive della nazione, così quelle di ordine morale e politico, come quelle di ordine economico, considerate unitariamente e in modo da superare ogni interesse particolare. La Camera…viene così a costituire il vertice dell’edificio di cui sono elementi le accennate organizzazioni popolari ed è, quindi, da considerarsi come l’organo dello Stato, che, essendo in grado di avvertire tutti gli interessi generali della nazione, può attuare in modo pieno ed integrale la rappresentanza politica…” </em>(pp. 271-272). Si veda, altresì, Panunzio S., La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, op. cit. specialmente pp. 7-21<em>.</em></div>
<div id="edn108"><a title="" href="#_ednref108" name="_edn108">[108]</a> Anche sa da approcci dottrinali diversi giungevano a teorizzare il superamento del binomio Stato-società Costamagna, Volpicelli, Spirito.Rimarrà isolata la posizione di Esposito sulla rappresentanza istituzionale, che, in sintesi, proponeva di considerare la rappresentanza un rapporto astratto, di natura eminentemente giuridica, fra lo Stato e la Nazione intesa in termini di continuità generazionale del popolo: cfr. Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 65-114 [si tratta di un saggio, dal titolo <em>Il problema della rappresentanza nello Stato fascista</em> pubblicato originariamente in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. II, Padova, CEDAM, 1972, pp. 851-890]. Livio Paladin analizza in quella pagine alcuni saggi di Carlo Esposito, scritti fra il 1937 e il 1942, ora pubblicati in Esposito C., Scritti giuridici scelti, II Teoria generale dello Stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Jovene Editore, 1999: Lo Stato e la Nazione italiana (1937), pp. 203-281; La rappresentanza istituzionale (1939), pp. 309-366; Lo Stato fascista (1940), pp.393-417; Lo Stato nazionale fascista (1942), pp.419-433. Sul tema della rappresentanza sono interessanti anche le considerazioni di Pombeni P., La rappresentanza politica: pp. 73-124, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, op. cit., secondo cui il regime cercò di teorizzare la propria natura rappresentativa, ancorché non elettiva, attraverso il partito, il Gran Consiglio del fascismo e, almeno nell’ultima fasce dell’esperienza fascista, tramite la stessa figura del duce: pp. 107-111. Per un’analisi del dibattito sulla rappresentanza durante il regime: cfr. Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 93-112.</div>
<div id="edn109"><a title="" href="#_ednref109" name="_edn109">[109]</a>Che non va confuso con quei modelli che, quando si definiscono strutturali, propongono più semplicemente di affiancare a un’analisi statica e positiva (in questo senso strutturale) di un dato ordinamento positivo un’analisi funzionale (dinamica) centrata sugli scopi socialmente perseguiti dal diritto: cfr. Bobbio N., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007. Bobbio in proposito osservava in modo dubitativo che il “..<em>passaggio dalla teoria strutturale alla teoria funzionale è anche il passaggio da una teoria formale (pura!) a una teoria sociologica (impura?)…</em>” (p. XXI).</div>
<div id="edn110"><a title="" href="#_ednref110" name="_edn110">[110]</a>Per le organizzazioni religiose cfr. Graziano M., Guerra santa e santa alleanza, op. cit.</div>
<div id="edn111"><a title="" href="#_ednref111" name="_edn111">[111]</a>Che per molto tempo ancora saranno organizzate, almeno in Europa, sulla base del principio di nazionalità.</div>
<div id="edn112"><a title="" href="#_ednref112" name="_edn112">[112]</a>Sulle modifiche alla rappresentanza nel contesto della globalizzazione cfr. Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, op. cit., in particolare pp. 197-202.</div>
<div id="edn113"><a title="" href="#_ednref113" name="_edn113">[113]</a> Cfr. Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 376-381.</div>
<div id="edn114"><a title="" href="#_ednref114" name="_edn114">[114]</a>Amato G., Le Istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant’anni, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 445 ss.</div>
<div id="edn115"><a title="" href="#_ednref115" name="_edn115">[115]</a> Sull’indebolimento del principio di legalità in materia penale Palazzo F., Legalità penale: considerazione su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”, pp. 1279-1329, in Quaderni fiorentini. Per una storia del pensiero giuridico moderno, 36 (2007), Tomo II, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano.Per un’analisi manualistica del principio di legalità in materia penale cfr. Antolisei F., Manuale di Diritto penale, op. cit., pp. 47-159; Fiandaca G- Musco E., Diritto Penale. Parte generale, op. cit., pp. 1-220, Mantovani F, Diritto penale, op. cit., pp. 3-100. Resta un classico la lettura del commento all’art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione di Franco Bricola, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Zanichelli, Bologna, 1981. Inoltre, in termini più generali, cfr. Dogliani M., La ricerca dell’ordine perduto, Scritti scelti, op. cit., p. 201-220; Bin R. Lo Stato di diritto, op. cit., in particolare pp. 67-102</div>
<div id="edn116"><a title="" href="#_ednref116" name="_edn116">[116]</a> Per fare un esempio pratico si pensi alla decisione quadro 2002/475/GAI, modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI e all’art. 3, par. 1 lett. b (della 475 così come modificata dalla 919), volto a punire il reclutamento a fini terroristici. Si osserva, sul punto, che il nostro art. 270 quater c.p.  (articolo modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015) contempla l’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionalee così stabilisce: “<em>Chiunque, al di fuori dei casi di cui </em><a><em>all&#8217;articolo 270-bis</em></a><em>, arruola una o più persone per il compimento di <strong>atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali</strong>, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un&#8217;istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui </em><a><em>all&#8217;articolo 270-bis</em></a><em>, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni</em>”.<br />
Il nostro articolo ha un ambito più limitato rispetto alla normativa comunitaria in cui il reclutamento a fini terroristici riguarda l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’art. 2, paragrafo 2 della decisione 2002/475 (cfr. art. 3, par. 1, lett. b della decisione 2002/475 come modificata dalla 2008/919).  Esso, infatti, non contempla le condotte della lettera f) dell’art. 1, par. 1 (fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi biologiche e chimiche) che nulla hanno a che fare né con la violenza, né con il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, e se lo facesse, per aderire all’ordinamento comunitario che spinge in tal senso, anticiperebbe a tal punto la soglia di tutela da sconfinare dai confini segnati dal principio di legalità e i suoi addentellati (tipicità, tassatività, determinatezza, offensività..).<br />
Non solo. Si pensi sempre all’art. 1, par. 1, lett. i della 2002/475/GAI che impegna ciascuno Stato a sanzionare penalmente condotte che, per loro natura o contesto, possano arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine: di intimidire gravemente la popolazione; costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale. Fra queste condotte vi è anche la minaccia di attentare alla vita di una persona in modo tale da  poterne causare il decesso o compiere attentati gravi all’integrità fisica di una persona. Oppure si consideri l’art. 3, par. 1 lett.a sempre della 2002/475 (come modificata 2008/919) che contempla la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo ovvero la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di commettere uno dei reati di cui all’1, par. 1. lettere da a) a h). In tutti e due i casi, se il nostro ordinamento si uniformasse a quello comunitario, si avrebbero norme ai limiti della legittimità costituzionale.  Più nel dettaglio, nel primo caso, ovvero la minaccia di attentato, si avrebbe addirittura l’effetto paradossale di fattispecie dal significato simile a quello dei delitti di attentato del nostro Codice penale, attualmente in vigore, così come originariamente immaginate da Rocco e in cui la condotta costituiva un’anticipazione della soglia di punibilità rispetto al tentativo (ora quelle stesse fattispecie sono state riallineate, grazie all’apporto di dottrine a giurisprudenza, nel senso della coincidenza tra attentato e tentativo). Nel secondo caso, invece, quello della pubblica provocazione, si rischierebbe di anticipare la soglia di punibilità delle fattispecie rispetto ai confini segnati dall’istigazione (es. art. 302 e 414 c.p.).<br />
Per completezza d’informazione si soggiunge che sulla materia è in esame la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio sulla lotta contro il terrorismo e che dovrebbe sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI.<br />
Interessante Pace A., La funzione di sicurezza nella legalità costituzionale, Quaderni costituzionali, fascicolo n. 4, dicembre 2014, pp. 989-998.</div>
<div id="edn117"><a title="" href="#_ednref117" name="_edn117">[117]</a>Sulla teoria dell’interpretazione costituzionale Zagrebelsky G., Il diritto mite, op. cit.; Zagrebelsky G., La legge e la sua giustizia, il Mulino, Bologna, 2008. Per una lettura in chiave critica di tale teoria, sono illuminanti le osservazioni di Alessandro Pace cui si rinvia: Pace A, Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, op. cit.; Pace A., Metodi interpretativi e costituzionalismo, Quaderni costituzionali, fascicolo 1, aprile 2001, pp. 35-61.</div>
<div id="edn118"><a title="" href="#_ednref118" name="_edn118">[118]</a>Interessante e attuale la lettura dell’articolo di Carlo Deodato <em>Le lenee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto? </em>Pubblicato, il 29 aprile 2016, sul sito della giustizia amministrativa <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="edn119"><a title="" href="#_ednref119" name="_edn119">[119]</a>Sul punto sono interessanti le osservazioni che Luigi Capogrossi Colognesi sviluppa nella presentazione e nelle conclusioni del suo <em>La costruzione del diritto privato romano</em>, il Mulino, Bologna, 2016, in specie pp. 18-20, 238.</div>
<div id="edn120"><a title="" href="#_ednref120" name="_edn120">[120]</a>Cfr. Pace A., Metodi interpretativi e costituzionalismo, op. cit., p. 60-61.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-struttura-dello-stato-il-caso-italia-una-analisi-tra-diritto-e-rovescio-della-postmodernita/">La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:44:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a></p>
<p>sommario: 1. Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore; 2. L’e-votinge il binomio petizione-iniziativa di legge popolare;3. Interessi e costituzione italiana: il fondamento della rappresentanza; 4.- L’uno nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche; 5. Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi; Brevi notazioni bibliografiche. 1.- Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>sommario: </strong>1. Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore; 2. L’<em>e-voting</em>e il binomio petizione-iniziativa di legge popolare;3. Interessi e costituzione italiana: il fondamento della rappresentanza; 4.- L’uno nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche; 5. Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi; Brevi notazioni bibliografiche.</p>
<p><strong>1.- Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore</strong></p>
<p>Da qualche decennio accade che nel mondo occidentale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> &#8211; ove il concetto stesso di democrazia si è sviluppato<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> &#8211; i popoli abbiano cominciato a dismettere gli abiti del “cittadino-elettore” per assumere quello di “consumatore” e di “utente di servizi”.<br />
Si vota non più per convinzione, perché si è parte di una comunità ove le idee e i valori, calati in progetti politici chiari e distinti, si contrappongono proponendo diverse visioni della società; si vota, viceversa, in maniera “passiva”, perché lo si deve fare o, tutt’al più, perché vi è la “convenienza” a farlo.</p>
<p>“Chi può oggi credere che abbia ancora senso parlare di &lt;&lt;sovranità popolare=&#8221;&#8221;&gt;&gt; quando il ruolo del cittadino è ridotto dovunque a quello di un consumatore della politica che ha quale unica possibilità di cambiare fornitore? Sicuramente, si tratta di un potere che, per quanto limitato, non è affatto trascurabile ed è senza alcun dubbio assai meglio di nessun potere. Le dittature negano anche questo. Ma possiamo definire democratici dei sistemi soltanto perché non sono delle dittature? Stando ai processi che effettivamente presiedono alla loro formazione, sembrerebbe più proprio definire i governi dei sistemi oggi chiamati &lt;&gt; più propriamente  &lt;&gt;<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>”.</p>
<p>Se ipotizzassimo, limitandoci all’Europa occidentale e agli Stati Uniti d’America, di rappresentare in un sistema di riferimento cartesiano il fattore “tempo” sull’asse delle ascisse e il “tasso di democraticità”su quello delle ordinate, avremmo probabilmente una parabola già nel suo corso discendente.<br />
Il punto d’avvio furono le grandi rivoluzioni liberali inglese, americana e francese: da quel momento la curva ha cominciato il suo corso ascendente, che non si è fermato neppure a causa dei regimi autoritari e totalitari; regimi che, non va dimenticato, continuarono ad esistere anche dopo il secondo conflitto mondiale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e in presenza di molteplici Costituzioni liberal-democratiche, quando già si cominciava a parlare di una Comunità economica europea.<br />
In altri termini, si può dire che dall’epoca dei lumi in poi in Europa e in Nord America la democrazia, nonostante alcune eccezioni, sianel suo complesso cresciuta con il coinvolgimento, nel circuito elettorale, di settori sempre più ampi di cittadini. Soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, quando il fenomeno dei partiti di massa si è vieppiù stabilizzato e le politiche di <em>welfare</em> hanno accentuato la propria capacità di incidere positivamente sui livelli di benessere, i sistemi democratici hanno dunque conosciuto il periodo di massimo sviluppo.<br />
Poi la curva ha cominciato il suo corso discendente: è accaduto press’a poco alla fine degli anni 80’, con la caduta del Muro di Berlino, il graduale collasso del sistema sovietico e il dilagare delle politiche liberiste: lì è avvenuto il punto di rotturacon lo spostamento di quote di sovranità dagli Stati nazionali ai mercati, alle organizzazioni internazionali e alle loro Corti di Giustizia.<br />
E’ stata la globalizzazione o meglio, come dicono i francesi, la <em>mondialisation</em> ad aver spezzato quel rapporto di immedesimazione organica tra Stato democratico e cittadino<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, che consentiva all’elettore di incidere, controllandole, sulle politiche di governo e sul sottostante assetto d’interessi regolato dalle Carte costituzionali.<br />
Naturalmente ciò ha comportato anche una sostituzione delle <em>élite</em> decisionali; i politici (e con loro i partiti tradizionali) hanno perso potere a vantaggio delle forze economiche,che hanno dato origine a un inedito diritto globale in grado di tutelare e talvolta imporre ai governi democratici i propri “interessi”. Lo ha detto molto bene, con parole lucide, Piero <em>Schlesinger</em> ad un convegno &#8211; organizzato nel 2012 dalla Fondazione del Corriere della Sera e dalla Fondazione Italiana per il notariato &#8211; dal titolo <em>Il Diritto nell’età della tecnica<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em>:</p>
<p>“Negli anni ’90 è cominciata la <em>bagarre</em>: chi sarà a raggiungere per primo il punto della globalizzazione, perché se noi riusciamo a raggiungere la globalizzazione mettiamo tutto insieme, teniamo tutto insieme. Non c’è più lo sfasamento, lo sgretolamento, la pericolosità delle cose che si confondono; abbiamo ordine perché è tutto globalizzato, è tutto messo insieme. Ebbene, cosa è successo? Che una sola disciplina ha raggiunto la globalizzazione e si sa qual’è. Una sola disciplina si è rapidamente globalizzata ed è la finanza. C’è stata la finanziarizzazione del mondo. E come è avvenuta la finanziarizzazione del mondo? Era necessario, innanzi tutto,  trovare un tasto comune che potesse mettere tutti insieme: chi? I finanzieri! Perché se la globalizzazione doveva avvenire sulla finanza, bisognava che tutti i finanziari parlassero lo stesso linguaggio, ahimè lo stesso diritto! Perché come si parla un linguaggio in una disciplina per metterla in ordine? Ci vuole un diritto!”.</p>
<p>I politologi e i giuristi, soprattutto quelli che hanno a cuore la democrazia, si sono concentrati su queste tematiche, prediligendo la strada di studiare attentamente i sistemi che, ancora oggi, assicurano la c.d. rappresentanza democratica quasi come se, incidendo su questi, si potessero creare le condizioni per invertire nuovamente il corso della parabola.<br />
Ma basta rafforzare e/o modificare il ruolo dei partiti, i procedimenti elettorali, i <em>referendum</em> o gli altri istituti rappresentativi quando le decisioni principali sulle sorti delle comunità statali sono prese altrove, con i parlamenti che talvolta sono chiamati a ratificare, il più delle volte compulsati dagli Esecutivi, un diritto che nasce altrove, male che vada nell’Unione europea dove comunque un Parlamento esiste ed è costituzionalmente coinvolto, anche se in modo non preminente, nei processi di elaborazione del diritto comunitario?<br />
Ancora una volta un giurista, ancora una volta, e forse non a caso, un civilista &#8211; Carlo Castronovo &#8211;  ha evidenziato tale fenomeno:</p>
<p>“Peraltro questo potrebbe essere indizio che qualcosa è cambiato, nel senso che l’idea che l’ordine impartito da una legge, che non è più frutto esclusivo di un potere legislativo ove mai questo sia riconoscibile nella struttura dell’UE, non necessita più della rappresentanza come fonte di legittimazione. Si tratterebbe di un modello nuovo, alternativo alle democrazie tradizionali, nel quale non è oramai la Costituzione a essere <em>octroyée</em>, bensì la legge ordinaria, mentre la <em>potestas</em> che le dà vita non è più quella regia bensì una miscela strana di tecnocrazia (la Commissione), politica (il Consiglio), rappresentanza (il Parlamento) e giurisdizione (la Corte di Lussemburgo), che insieme concorrono a costituirne la fonte complessa. Se è però è di questo che dobbiamo prendere atto, non possiamo non rilevare la fine del principio di legalità, contro la quale il giurista non può che opporre la propria moralità”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><strong>2.- L’<em>e-voting</em> e il binomio petizione-iniziativa di legge popolare</strong></p>
<p>Due esempi potrebbero, forse, contribuire a chiarire meglio come il concentrarsi sui meccanismi di rappresentanza democratica degli interessi &#8211; senza considerare come il contesto economico internazionale abbia in questi decenni inciso e stia incidendo sull’ordinamento giuridico nazionale sino ai piani alti del diritto costituzionale &#8211; rischi di illuminare solo un aspetto di un fenomeno ben più complesso e articolato.<br />
Il primo esempio riguarda il c.d. voto telematico che, secondo alcuni, potrebbe, valorizzando le nuove e sempre più efficienti tecnologie, rendere una consultazione popolare più rapida, così attraendo e ri-motivando i cittadini, sia quelli parte di un movimento politico, qualora lo stesso utilizzasse la rete<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> per far colloquiare la base degli iscritti con il suo vertice direttivo, sia i semplici elettori. Il discorso, per inciso, è molto più vasto perché il voto informatico è un aspetto di una più ampia tematica che coinvolge l’utilizzo delle nuove tecnologienei processi e nei procedimenti pubblici, in primo luogo quelli relativi all’esercizio dei poteri della P.A.: insomma non si ignorano gli interessanti profili di analisi dell’<em>e-voting</em>e dell’<em>e-participation</em> che, tuttavia, rischierebbero di condurre lontano rispetto all’oggetto dell’analisi di queste pagine.<br />
Per iniziare &#8211; e atteso il tendenziale avvicinamento sociologico che all’inizio di questo paragrafo si è cercato di evidenziare tra le figure del “cittadino” e del “consumatore” -potrebbe essere interessante osservare come l’idea di far votare il cittadino da remoto, magari tranquillamente da casa<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> sua attraverso uno <em>smartphone</em> o un <em>computer</em>, richiamicuriosamente l’idea del consumatore di prodotti televisivi che, tramite il telecomando di casa o ancora una volta con il suo cellulare, partecipa ad un voto per eleggere il vincitore di un qualsivoglia<em>talent show: aspetto questo più filosofico che giuridico di una società, la nostra, dove il virtuale e il reale tendono sempre più a confondersi.</em><br />
<em>Il tema, viceversa, diventa giuridico e, in primo luogo, di sicurezza se si pensa ai rischi sempre più elevati cui la rete è oggi esposta soprattutto negli Stati più avanzati dove i servizi pubblici o di pubblica necessità sono sempre più interconnessi</em><a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a><em> e una qualsiasi azione ostile contro uno di essi è in grado di pregiudicare la funzionalità del sistema nella sua complessità: e quando parliamo di azione ostile non dobbiamo pensare al semplice attacco hacker</em><a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><em><strong>[11]</strong></em></a><em> di un attivista indipendente, ma a possibili condotte di Paesi terzi o di gruppi criminali. Insomma anche lo spionaggio politico e industriale e i network criminali si sono evoluti assieme alla tecnologia, tant’è che anche l’Italia è corsa ai ripari con una doppio e necessario innesto normativo rappresentato dal comma 3 bis</em><a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a><em> dell’art. 1 della legge 124 del 2007</em><a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><em>e dal connesso d.P.C.M. 24 gennaio 2013,sulla “</em><em>Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale</em>”, che definisce una Architettura istituzionale in cui l’Autorità politica di governo, il Comparto <em>intelligence </em>e le principali Amministrazioni dello Stato<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> sono chiamate a svolgere un ruolo di primissimo piano.<br />
Ora, siamo proprio sicuri di voler affidare il procedimento elettorale per le consultazioni sia locali che nazionali, dove la sovranità popolare è massimamente coinvolta, alla rete e alle sue insidie, peraltro rischiando di cadere nella logica della globalizzazione che tutto include e tutto valuta sotto il profilo della convenienza economica?<br />
In altri termini, un sistema di voto elettronico avrebbe innanzi tutto bisogno di ingentissime risorse economiche per produrre le infrastrutture di rete, i <em>software</em> e i loro continui aggiornamenti per gli aspetti di funzionalità e sicurezza: a chi appaltare opere e servizi? Fare una gara internazionale e affidarci ai colossi del <em>web</em>, per giuntaverosimilmente stranieri? In altre parole, siamo davvero sicuri che sia opportuno rischiare di appaltare, in tutto o in parte, la costruzione e la gestione dei nostri sistemi elettorali &#8211; e quindi la forma principale con cui ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Costituzione si esplica la sovranità popolare &#8211; ad un’azienda estera? Oppure ancora accettare l’eventualità di incorrere nelle ire della UE per violazione della concorrenza e procedere in deroga, magari ricorrendo alla fattispecie dei contratti segretati e che esigono particolari misure di sicurezza<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>o, ammesso e non concesso che la Pubblica amministrazione italiana abbia le risorse e le conoscenze occorrenti, ad un affidamento <em>in house</em>?<br />
E comunque, ed ecco la questione di fondo, a che <em>pro</em> investire sul voto elettronico quando il voto in sé è stato svuotato del suo contenuto democratico? Mutato il quadro prospettico, la questione vera non è aggiornare i procedimenti elettorali, rendendoli più tecnologici, ma riempire di nuovo il voto di contenuti democratici, attribuendogliuna maggiore capacità rappresentativa.<br />
Nel rinviare su questo punto al quinto paragrafo per ulteriori considerazioni, va peraltro detto che una legge che disciplinasse il voto via <em>web</em> per un <em>referendum</em> o una consultazione elettorale rischierebbe di impattare fortemente sul principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) se si pensa che il voto non è solo un procedimento <em>per</em> il popolo ma anche <em>del </em>popolo, nel senso che sono gli stessi cittadini, e non lo Stato apparato, a gestire i seggi elettorali i cui componenti (presidente e scrutatori) sono com’è noto selezionati sulla base di specifiche disposizioni normative. Insomma, la cibernetica eliminerebbe con molta probabilità i seggi (a quel punto virtuali)<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> e, insieme ad essi, un essenziale diaframma democratico tra l’elettore e l’ipotetico Centro (o i Centri) elaborazione dati su cui convergerebbero le espressioni di voto.<br />
Il secondo esempio riguarda la petizione e l’iniziativa legislativa popolare.<br />
Anche in questo caso, e con riserva di tornare sull’argomento nel quinto paragrafo, gli studiosi discutono su come innovare detti istituti  &#8211; i quali nella nostra Costituzione hanno invero sin da subito evidenziato difetti genetici &#8211; trascurando che la globalizzazione ne ha ancor più diminuito le potenzialità di rappresentanza democratica degli interessi a vantaggiodi meccanismi più funzionali al mercato e per questo più utilizzabili come le azioni di classe: in termini più espliciti, in Italia si potrebbe guardare alla <em>classaction</em>come ad un istitutocapace in teoria di sovrapporsi, per via giudiziaria e limitatamente ad alcune materie, alla petizione e all’iniziativa popolare. Un istituto &#8211; per inciso accessibile ad una platea più ampia dei soli individui titolari dello<em>status civitatis</em> e quindi del diritto di voto &#8211;  che attraverso una sentenza, magari innovativa, potrebbe fornire risposte immediate, più di quanto oggi giorno non sia in grado di farlo una legge dello Stato o un provvedimento della P.A.<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
E quali interessi tutela l’azione di classe? Ora, l’art. 140 <em>bis</em> del Codice di consumo stabilisce che tale rimedio consente la tutela dei diritti:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;</li>
<li>omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;</li>
<li>omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.</li>
</ol>
<p>In primo luogo,tale peculiare rimedio, che può essere esercitato anche tramite associazioni e comitati, sembrerebbe includere le due tipologie di interesse privato che la dottrina è solita definire “individuale” e “collettivo”<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Ma ciò premesso, cosa sarebbero, ad esempio,gli interessi sottesi ai diritti omogenei che, prescindendo da una direttavicenda negoziale, spettano ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore (lett.b)? E cosa sarebbero quelli funzionali al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (lett. c)?<br />
Se si intendesse dire che trattasi di interessi omogenei in quanto riferibili ad una determinata classe, anch’essa omogenea, di consumatori o utentisi avrebbe sì una risposta, ma non esaustivae, forse, problematica: a voler, infatti, idealmente unire tutte queste potenziali classi ne deriverebbe un’area sociale più ampia del “popolo” in grado, quindi, di includere anche chi cittadino non è.<br />
E ciò naturalmente non costituirebbe un problema salvo il caso in cui, sollevando il velo delle definizioni giuridiche, tali interessi si rivelassero essere in realtà frammenti di interesse generale la cui tutela è affidata, nel nostro ordinamento, prevalentemente alla fonte normativa primaria e, più nello specifico, alla legge del Parlamento, ovvero a quell’organo costituzionale che solo i cittadini, ai sensi dell’art. 48 Cost., concorrono a formare.Detto in altri termini e ricorrendo ad un’esemplificazione, alcuni interessi attivabili con l’azione di classe hanno forse qualcosa a che fare con l’utilità sociale, la libertà, la sicurezza e la dignità umana cui l’art. 41 della Costituzione fa espresso riferimento in tema di limiti all’iniziativa economica privata? Ci sono connessioni tra detti interessi di natura plurisoggettiva e quella legge che, ai sensi dell’art. 42 Cost., nel riconoscere la proprietà privata può al contempo determinarne “..<em>i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti</em>”?<br />
Si potrebbe anche rispondere nel senso che tali interessi sarebbero tutti funzionali alla tutela della concorrenza. Se così fosse, il che darebbe per inciso ragione a chi volesse sostenere che in realtà il Codice del consumo non è stato scritto per tutelare i consumatori, ma il mercato e, quindi, paradossalmente i produttori, non riusciremmo ad ogni modoad uscire dal labirinto in quanto potremmo parimenti ricondurre, almeno in parte, quegli interessi,tutelabili con l’azione di classe,all’interesse generale relativo alla tutela della libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41, primo comma, Cost.) che spetta comunque alla legge dello Stato, anche in attuazione del diritto della UE, assicurare<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p><strong>3.- Interessi e Costituzione: il fondamento della rappresentanza </strong></p>
<p>Le precedenti considerazioni consentono di focalizzare l’analisi sulle dinamiche disciplinate dalla nostra Costituzione per la tutela degli interessi e per garantirne la rappresentanza.<br />
In termini generali, un interesse è un’esigenza di soddisfare un bisogno di varia natura, ad esempio religiosa, economica, affettiva, sociale, sia esso o meno legato ad un bene reale.Si tratta, più propriamente, di interessi che, essendo connaturati con la condizione umana, di quest’ultima sono predisposti ad assumerne anche i caratteri irrazionali; e così uno stesso individuo potrà avvertire l’esigenza di soddisfare due interessi in irrimediabile conflitto, sicché egli dovrà operareuna scelta individuando, di volta in volta o una volta per tutte,  un principio ordinatore.<br />
Tale processo è proprio anche degli ordinamenti giuridici, soprattutto di quelli statali che, al fine di garantire la civile convivenza, individuano, sulla base di uno o più criteri di natura etico-giuridica<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, gli interessi meritevoli di tutela,procedendo a classificarli e ordinarli. Tracce di tale principio si rinvengono, ovviamente, in tutte le Costituzioni che in genere individuano due tipologie di interessi: quelli privati (“individuali” e “collettivi”<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>), imputabili a persone fisiche o ad enti (il più delle volte di natura associativa), e quelli “generali” riconducibili, viceversa, agli enti pubblici e in primo luogo allo Stato.<br />
Ciò premesso e non potendosi in questa sede approfondire i molteplici delicati profili che una simile ricostruzione comporta, ci si può limitare ad osservare che nella nostra Costituzione gli interessi di natura privata assumono le caratteristiche dei diritti e degli interessi legittimi cui peraltro è connesso un peculiare diritto soggettivo, che è quello d’azione, strumentale alla loro tutela in sede giurisdizionale (art, 24, 103 Cost.). Alcuni diritti, poi, sono funzionali ad altri: ad esempio il diritto di associarsi (art. 18) costituisce la base per la formazione di un sindacato (art. 39) e l’esercizio di diritti di natura collettiva, oppure si pensi al diritto di riunione (art. 17), che consente l’attivazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in ambito lavorativo (art. 13, 40 Cost.) o religioso (art. 13, 19 Cost.).<br />
Ora, la nostra Costituzione consente che gli interessi di natura privata interagiscano sia fra di essiche con quelli “generali” e lo fa attraverso un gioco molto complesso di pesi e contrappesi fra diritti e interessi legittimi e doveri costituzionali.<br />
Lo strumento principale attraverso cui tali dinamiche operano è rappresentato dalle fonti normative primarie specie statali e, dunque, dalla legge e dagli atti ad essa equiparati tutti comunque riconducibili alla sovranità popolare: le leggi, in quanto atti del Parlamento, e i decreti legge o legislativi, in qualità di atti del Governo legato da un rapporto di fiducia con le Camere. Trattandosi di fonti del diritto statale esse sono anche a valenza “territoriale”, ovvero sono legate alla capacità dello Stato di garantirne l’osservanza all’interno del proprio territorio<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> e in riferimento ad una comunità di cittadini che è chiamata, quotidianamente e non solo attraverso le consultazioni elettorali periodiche, a verificarne la rispondenza ai propri bisogni. E di qui la considerazione più ampia secondo cui ledinamiche “diritti/interessi legittimi-doveri costituzionali” siano fortemente connesse con la questione democratica della rappresentanza degli interessi.<br />
Anche se il sistema èpiù complesso di quello che traspare da queste poche righe<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>,può essere sufficiente, in questa sede,al fine di comprendere la natura di tali dinamiche,soffermarsi brevemente sugli atti primari cui la Costituzione riconosce uno spazio d’azione per il tramite dell’istituto della riserva assoluta o relativa di legge. Si pensi, solo per fare un esempio, alla libertà di circolazionee “..<em>alle limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza</em>…” (art. 16 Cost.) o a quella di manifestare liberamente il proprio pensiero e al divieto, le cui violazioni spetta alla legge prevenire e reprimere,di pubblicazioni a stampa, spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21 Cost.). Ed ancora il diritto di essere genitori fa il paio con il loro dovere di “… <em>mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio</em>…”, tant’è che se questo non avviene per incapacità dei genitori è la legge a provvedere <em>“..a che siano assolti i loro compiti</em>…” (art. 30 Cost.). Ed è ancora la legge a garantire una tutela per i figli nati fuori dal matrimonio o a dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità (art. 30 Cost.).<br />
Si pensi ancora alla libertà di iniziativa economica che presuppone il diritto, da parte dell’imprenditore, di utilizzare e combinare i fattori produttivi (art. 41 Cost.) e a tutte le garanzie poste dalla legge, su mandato della Costituzione, per la tutela del lavoratore, sia esso uomo o donna. Talvolta, alcune di queste dinamiche rimangono sotto traccia, anche se tuttavia la loro operatività resta comunque essenziale nell’ambito del tessuto connettivo costituzionale: si pensi al dovere di concorrere alle spese pubbliche, che spetta alla legge specificare assieme alle corrispondenti prestazioni(artt. 53, 23 Cost.), le quali sono strumentali per sostenere i servizi pubblici che, a loro volta, consentono l’esercizio di alcuni diritti, come ad esempio quello alla salute (art. 32 Cost.). Alcuni beni individuali e collettivi sono poi a tal punto essenziali che la legge dedica loro una particolare attenzione attraverso l’ordinamento penale, il quale, sulla base di una serie di principi costituzionali, può comprimere la libertà, personale e patrimoniale, del singolo (artt. 13, 42 secondo comma, 25, 27 Cost.).</p>
<p><strong>4.- L’uno, nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche</strong></p>
<p>Questo delicato assetto ha subito e sta subendo da alcuni decenni una serie di sollecitazioni chesi sono caratterizzate per l’ampliamento e la de-territorializzazionedelle situazioni giuridiche soggettive, le cui vicende sono state in parte condotte fuori dallo spazio della cittadinanza e, quindi, della rappresentanza democratica tradizionale.<br />
Un aspetto determinante della globalizzazione è, infatti quello della fine</p>
<p>“..della rappresentazionedel conflitto come conflitto centrato, come conflitto tra le classi, e, insieme,la fine del contratto liberale, cioè del contratto inteso come la costituzionenazionale della cittadinanza repubblicana, che è legata ad una rappresentazionedello stato nazionale territoriale, del diritto del luogo, <em>ius loci</em>.Come si definisce la cittadinanza globalizzata rispetto alla fine della rappresentazionedello spazio politico del conflitto? Quali forme di appartenenza definisconole identità culturali?Si apre la porta ad un processo contraddittorio: la diffusione di una culturaglobale, omogenea, che non conferisce identità, e, insieme, il sorgere prepotentedi nuove forme di chiusura&#8230;”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p>Un profilo importante di questo fenomeno è rappresentato dalla ideologia, tutta occidentale e moderna<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, dei diritti fondamentali dell’uomo che costituisce la faccia di una medaglia che dall’altro lato coincide esattamente con la teoria liberista della democrazia e della libertà del mercato.<br />
In altre parole, poiché  il mercato globalizzato necessita per la sua stessa sopravvivenza di uniformi condizioni strutturali che garantiscano la libera circolazione della ricchezza<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>,esso spinge per un diritto quanto più possibile omogeneo, dove tutti, proprio in nome dei diritti universali, siano uguali; un luogo giuridico in cuiviene superata la distinzione tra cittadini, stranieri e apolidi, a vantaggio di una nuova classe sociale che è quella dei consumatori, le cui esigenze tendono ad essere valutate prevalentemente in termini economici secondo le logiche della produzione mondiale. E’, peraltro, un diritto che se da una parte necessita di una condizione di pace, dall’altraha postulato, soprattutto gli inizi del XXI secolo, che fosse giusto esportare con la guerra la democrazia e con essa la sicurezza e la tutela i diritti fondamentali<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
In tale contesto, un ruolo strategico è svolto dalle Corti internazionali<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> che sempre più spesso avocano a sé la competenza a decidere sulla tutela di interessi tradizionalmente riconducibili alla sovranità degli Stati: è di fine agosto 2016, ad esempio, la notizia che presso la Corte Penale Internazionale dell’Ajaun jihadista, supposto membro di un’organizzazione terroristica, dovrà rispondere di crimini di guerra per la demolizione, in Mali, di beni storici considerati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. <strong>In altri termini, ciò significa che la Corte penale ha attratto nella propria sfera di competenza la tutela di un interesse a forte connotazione generale e “territoriale” &#8211; territorialeproprio perché profondamente connesso con le vicende del territorio di uno Stato -così spostandolo dalla sovranità statale a quella internazionale</strong><a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a><strong>.</strong><br />
Nel caso dell’ordinamento italiano si segnala il ruolo svolto dall’art. 2 della Costituzione attraverso il quale parte della dottrina e della giurisprudenza ha condotto operazioni ermeneutiche tese ad ampliare le situazioni giuridiche soggettive e con esse la platea dei relativi titolari,così incidendo sulla rigidità del quadro delineato dalla nostra Carta e rendendofluida la distinzione tra cittadini e chi cittadino non è.<br />
In dottrina vi è chi, con argomentazioni molto interessanti, ha parlato di un <em>diritto costituzionale meticcio</em>:</p>
<p>“Senza frontiera è l’intero diritto costituzionale a dover trovare un nuovo ancoraggio…Collegandosi ancora al territorio, senza però una stabilità della popolazione, diventa necessario per le costituzioni, se vogliono continuare a porsi come fondamento costitutivo della società, riuscire a stabilire i principi di convivenza per tutti i soggetti che formano in un dato momento le comunità…Assieme alle &lt;&gt;, è la stessa figura dello &lt;&gt; che scompare, almeno nella sua configurazione classica. Oggi il migrante non si presenta più come forestiero, non ha più le sembianze del viaggiatore, non transita, non rimane estraneo alla comunità, bensì ne è partecipe, la fa propria e al tempo stesso la trasforma. Al tempo della globalizzazione non c’è spazio per l’altrove…Nel campo giuridico ciò comporta che non può più proporsi una distinzione netta tra la regola del diritto dei cittadini (intesi come i soli soggetto &lt;&gt; alla nazione) e l’eccezione del diritto degli stranieri. Un unico diritto dei popoli migranti si affaccia all’orizzonte. In un dato territorio tale diritto non può assumere se non la forma di uno <em>ius loci</em>, qualificato dalla presa in considerazione dei tanti soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla formazione e all’esperienza della collettività…”<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a><br />
Ma per andare sino in fondo ed essere coerenti con il filo dell’analisi seguito finora, il superamento della distinzione tra “cittadini e non” è solo il primo passo attraverso cui la globalizzazione tende a plasmare, nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali, un’unica classe, quella dei consumatori.<br />
In altri termini, attraverso i diritti fondamentali dell’uomo, la cui forza ideologica è penetrata anche nel nostro ordinamento tramite un’interpretazione, specie di tipo  giurisprudenziale,estensiva dell’art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, lo spazio dello <em>status civitatis</em> ha perso terreno a vantaggio del consumatore e dei sui diritti; e ciòha, altresì,determinato un arretramento del diritto pubblico a vantaggio del diritto privato che è il luogo in cui il mercato globalizzato riesce meglio ad esprimere linguaggi e pratiche uniformi.<br />
E’ ancora Carlo Castronovo ad aver scritto sul punto parole molto illuminanti:</p>
<p>“Partendo dalla Costituzione, abbiamo visto, secondo l’immagine pirandelliana, l’uno del codice civile frangersi e rifrangersi nei centomila dei diritti inviolabili di cui la Costituzione sembra diventata fonte inesauribile per una giurisprudenza sempre più invaghita di un soggetto, oramai privo di contorni fino a diventare nessuno in maniera conforme alla società liquida. Propensione amplificata e drammatizzata dall’irruzione sempre più poderosa e ingombrante delle due Corti europee, di Lussemburgo e di Strasburgo…<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> ..L’uomo senza qualità del codice civile si è tramutato nell’uomo con una sola qualità, il consumatore, centro d’imputazione di diritti senz’anima e senza storia, frutti incolori partoriti dal mercato…”<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p>La questione, invero, non è nuova se si pensa che, già vent’anni fa, Franco Modugno, studiando la dinamica dei c.d. nuovi diritti, cercava di trovare un equilibrio fra una tesi interpretativa aperta dell’art. 2 della Costituzione<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> ed un’altra volta a considerare detta disposizione come una “fattispecie chiusa”<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>:</p>
<p>“In sostanza, a nostro giudizio, è ben possibile una &lt;&gt; o soluzione interpretativa, quella per cui <em>l’enucleazione dei c.d. nuovi diritti non </em>possa andar <em>disgiunta </em>dal riconoscimento della loro <em>inviolabilità. </em>Sarebbero, dunque, i diritti riconosciuti come inviolabili, ossia, secondo quanto affermato nella giurisprudenza costituzionale, quelli assunti come valori primari e principi supremi dell’ordinamento costituzionale (sent. n. 1146/1988), i soli idonei a consentire interpretazioni e esplicazioni evolutive della loro potenzialità normativa. Con un’ulteriore specificazione, quella per cui il carattere dell’<em>inviolabilità </em>andrebbe riferito al <em>patrimonio irretrattabile della persona umana </em>intesa come totalità, ossia al <em>principio supremo della libertà-dignità</em>, considerato come principio che pervade la Costituzione repubblicana in contrapposizione al principio individualistico della libertà-proprietà proprio dell’ordinamento prerepubblicano…In quest’opera, senz’altro creativa, di enucleazione e specificazione dei nuovi diritti, centrale è (o dovrebbe essere) il ruolo del legislatore.. Ma se il legislatore non interviene, sarà l’operatore-interprete a doversi riferire alle previsioni costituzionali esplicite al fine di identificare e far valere la tutela di un &lt;&gt;. Fondamentale e spesso decisivo, in quest’opera di interpretazione estensivo-evolutiva, è il compito affidato alla Cassazione e alla Corte costituzionale, nonché, specie in sede di tutela cautelare, ai giudici comuni..”<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p>E dottrina e giurisprudenza hanno effettivamente avuto un ruolo primario nell’opera di scomposizione di alcune fattispecie: per fare solamente alcuni esempi, del resto ampiamente noti, si pensiagli artt. 13, primo comma (libertà personale), in combinato con gli artt. 2 e 3, secondo comma,dai quali sono stati ricavati, qualidiritti inviolabili dell&#8217;uomo, quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente anche negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell&#8217;uomo<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;altro esempio può essere quello del diritto ad essere informati, elaborato sulla base di un’interpretazione evolutiva dell’art. 21 Cost.; oppure il diritto alla <em>privacy</em> che è stato fatto poggiare sugli artt. 14, 15, 21 e 32 Cost..<br />
Si pensi, ancora, al diritto di proprietà e a quel complesso di norme di livello costituzionale (art. 42) e primario che consente &#8211; o forse consentiva &#8211;  una sua classificazione in proprietà privata e pubblica e, all’interno di quest’ultima, l’individuazione di una serie di beni: demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile edisponibile.<br />
Ebbene, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza 3665 del 2011<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, nell’ambito di una controversia tra lo Stato e una Società privata sulla titolarità del diritto di proprietà di una parte di terreni della laguna di Venezia, ha configurato per via interpretativa il diritto di proprietà come una situazione giuridica soggettiva fluida e potenzialmente in grado di assumere molteplici caratteristiche, in quanto non più agganciata alla titolarità giuridica del bene così come conformata dall’ordinamento positivo:</p>
<p>“Ne deriva che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del <em>dominium</em>romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini..”.</p>
<p>Ma come arriva la Corte di Cassazione a un simile risultato? Ebbene, i giudici di Piazza Cavour visono giunti attraverso un’interpretazione evolutiva e funzionale dell’ordinamento che poggia, fra l’altro, proprio sull’art. 2 della Costituzione:</p>
<p>“Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42, e stante la loro diretta applicabilità, si ricava  il principio della tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività..Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato “essenziale” della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento dei diritti inviolabili, anche mediante “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, emerge l’esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica…”.</p>
<p>E l’art. 2 è stata anche una delle strade seguite dalla giurisprudenza di legittimità per “spacchettare” il concetto di personalità giuridica con riferimento al delicato tema se un bambino, ancor prima di venire alla luce, abbia i suoi diritti e tra questi quello a nascer sano e, in caso di violazione, quello al risarcimento del danno.<br />
Com’è noto l’art. 1 del codice civile stabilisce che la “<em>…capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al momento della nascita..</em>”; diritti che, nella logica di un Codice civile di stampo borghese<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>, sono per lo più riconducibili alla gestione e alla trasmissibilità del patrimonio. E ciò vale anche per il diritto del nascituro, figlio naturale, ad essere riconosciuto (art. 254 c.c.), condizione questa indispensabile perché lo stesso, al pari degli altri nascituri, possa beneficiare della disciplina sulla rappresentanza e amministrazione, da parte dei genitori, dei beni (art. 320 c.c<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.) o di quella sulla successione (art. 462 c.c.) e donazione (art. 784 c.c.).<br />
A fronte di ciò la Cassazione n. 10741/2009<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, valorizzando il modello ermeneutico tipico della giurisprudenza degli interessi (<em>interessenjurisprudenz</em>), sostiene che:</p>
<p>“L’asserzione della configurabilità del nascituro quale soggetto giuridico comporta lo sviluppo di due ineludibili premesse argomentative: l’attuale modo di essere e strutturarsi del nostro ordinamento, in particolare civilistico, quale basato su una pluralità di fonti, con conseguente attuazione di c.d. principi di <em>decodificazione </em>e <em>depatrimonializzazione</em>e la funzione interpretativa del giudice in ordine alla formazione della c.d. giurisprudenza-normativa, quale autonoma fonte del diritto”.</p>
<p>Rilevante, altresì e sempre in merito all’atteggiamento di una parte della giurisprudenza nei confronti dei principi di stretta legalità e positività insiti nel nostro ordinamento giuridico, è quella parte della pronuncia in cui i giudici, riferendosi ancora una volta all’art. 2 Cost. in combinato con l’art. 32 Cost., osservano che:</p>
<p>“In tale assetto ordinamentale l’apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità nell’espletamento della funzione di “nomofilachia”..della Corte di Cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti in linea con la maggiore consapevolezza dei giudici di operare in un sistema ordinamentale che, pur essendo di <em>civil law</em> e, quindi, non basato su soli principi generali come avviene nei paesi di <em>common law </em>(Inghilterra, Stati Uniti ed altri), caratterizzati dal vincolo che una determinata pronuncia giurisprudenziale assume per le decisioni successive, si configura come semi-aperto perché fondata non solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di “valori” ordinamentali, espressi con formule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale dell’impresa, centralità della persona) che scientemente il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli, nell’ambito di una più ampia discrezionalità, di “attualizzare” il diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi”.</p>
<p>Di qui la seguente conclusione consequenziale al ragionamento sviluppato nella pronuncia, meno forse rispetto ai principi dell’ordinamento nazionale:</p>
<p>“Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senz’altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.c.), con conseguente non assoluta coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati conseguentemente di autonomia “perfetta” sul piano patrimoniale): sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale, nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autonomia patrimoniale “imperfetta” sono idonei a essere titolari di diritti ed a esercitarli a mezzo dei propri organi rappresentativi; sul punto, Cass. n°8239/2000)”.</p>
<p>Questa impostazione, viene tre anni dopo rettificata dalla stessa III Sezione civile della Cassazione 16754/2012<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>, senza tuttavia mettere in discussione il riferimento all’art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> e al principio della centralità della persona che, quindi, si sono rivelati essere la base per due diversi orientamenti.  Secondo i giudici, infatti,il nascituro non è più un “soggetto” di diritto,ma “un oggetto di tutela necessaria” che, una volta nato, ha un semplice diritto “..alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità”:</p>
<p>“Ritiene..il collegio che la protezione del nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a soggetto di diritto &#8211; ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari, come quello a “non nascere se non sano”, locuzione che semplicemente non rappresenta un diritto; come non è certo riconducibile ad un diritto del concepito la più ferma negazione, da parte dell’ordinamento (non soltanto italiano), di qualsiasi forma di aborto eugenetico. E’ tanto necessario quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro <em>oggetto di tutela</em>, se la qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto all’essere vivente) è attribuzione normativa funzionale all’imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette”.</p>
<p>Per finire con le esemplificazioni, è forse appena il caso di ricordare come il fenomeno della scomposizione della personalità giuridica sia da tempo in atto anche nell’ambito del diritto amministrativo, con un conseguente avvicinamento (e perdita di autonomia) di quest’ultimo rispetto al diritto privato, peraltro in un settore dell’ordinamento molto delicato essendo qui in gioco la certezza su chi debba essere titolare di pubbliche potestà e, quindi, competente alla cura e alla rappresentanza di interessi di natura generale; un settore delicato soprattutto in forza del fatto che in esso rileva massimamente il tema del reperimento e dell’impiego di risorse pubbliche, in genere di estrazione tributaria,per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività (si pensi al caso degli appalti per opere pubbliche), ovvero proprio la questione del quel patto di cittadinanza che è (era?) alla base dello Stato liberal-democratico.<br />
Ma il mercato,tuttavia,  non èstrutturalmente predisposto per decodificare tali profili: si pensi alla teoria dell’organismo di diritto pubblico volta ad ampliare il più possibile la platea dei soggetti obbligati a ricorrere ad una gara d’appalto per massimizzare i benefici derivanti dalla concorrenza.Il tutto, però, con buona pace del principio di legalità e nonostante la giurisprudenza amministrativa abbia cercato sul puntodi correre ai ripari.<br />
Recentemente, ad esempio, il Consiglio di Stato n. 3042/2016<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>ha rigettato un appello proposto dall’ANAC per ottenere la riforma di una sentenza di primo grado<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, nella parte in cui ha ritenuto che anche le Università c.d. libere (oltre alle Università statali) siano sottoposte alla disciplina in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Tar competente aveva, infatti, ritenuto che le Università c.d. libere non rientrassero nella nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
Si tratta di una sentenza molto interessante non solo perché reca una ricostruzione dei principi giurisprudenziali che presiedono all’individuazione dell’ente pubblico e della relativa personalità giuridica &#8211; e quindi di quel nucleo attrattivo di situazioni giuridiche attive e passive funzionali, data la natura dell’ente, alla tutela di interessi generali &#8211; ma anche per come detti principi sono stati utilizzati per risolvere il caso di specie nel senso della non riconducibilità delle Università libere agli obblighi del predetto decreto legislativo.<br />
Sul primo punto sembra trasparire il tentativo, da parte dei Giudici di Palazzo Spada, di fra collimare il principio di legalità, ovvero la disposizione dell’art. 4 della legge 70 del 1975<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>, con il principio secondo cui l’individuazione dell’ente pubblico debba avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”.<br />
In altri termini, e soprattutto a causa delle sollecitazioni da parte del diritto europeo, si tenta di interpretare in chiave evolutiva e dinamica una norma nata statica, così passando da un sistema che dovrebbe essere, per ragioni di certezza,il più possibile tassativo e formale di enti pubblici ad un sistema aperto dove la differenza la fa proprio la decisione del giudice.<br />
E ciò traspare appunto dal caso in questione in cui la decisione finale, nonostante le articolate e corpose argomentazioni sviluppate nella pronuncia, avrebbe benissimo potuto essere anche di tenore opposto.<br />
A sostegno di siffatte argomentazioni si citano anche norme primarie [come ad esempio l’art. 1, comma <em>ter, </em>della legge 241 del 1990 o l’art. 7, comma 2, del codice del processo amministrativo (si veda oltre)], cosicché il problema potrebbe finire <em>funditus</em> per riverberarsi sulla loro legittimità costituzionale non tanto e non solo con riferimento all’art. 97 Cost., ma all’art. 1 della Costituzione e al principio della sovranità popolare e ciò in quanto il cittadino-elettore medio rischia di non sapere più chi sia preposto alla cura dei propri interessi e “di chi e che cosa”possa chiedere conto alla classe politica circa disfunzioni ed inefficienze.<br />
Ad ogni buon conto, nella pronuncia in esame, i giudici del Consiglio di Stato osservano comeil criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muti a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato. Più nel dettaglio:</p>
<p>La nozione di ente pubblico nell’attuale assetto ordinamentale non può, dunque, ritenersi fissa ed immutevole..Sul punto, giova precisare che la c.d. nozione funzionale di ente pubblico che qui si accoglie non contrasta con la previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 70 del 1975. La nozione “funzionale” e “dinamica” non predica, infatti, che un soggetto possa essere qualificato come “pubblico” a prescindere dall’esistenza di una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico. Al contrario, alla base della qualificazione funzionale di ente pubblico ci deve essere sempre un fondamento normativo da cui derivano, per quell’ente, obblighi e doveri, oppure prerogative e poteri, di natura pubblicistica…<br />
Si tratta di una conclusione che trova riscontro (e un fondamento normativo generale) nell’art. 7, comma 2, del Codice del processo amministrativo, il quale, recependo a sua volta una nozione funzionale e cangiante di Pubblica Amministrazione, statuisce espressamente che “<em>per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto del principio del procedimento amministrativo</em>”. Il che implica che, come regola generale, la giurisdizione amministrativa segue la procedimentalizzazione dell’attività e prescindere dalla veste formale del soggetto la cui attività è procedimentalizzata.</p>
<p>Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato arriva alla conclusione che, rispetto all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, debba escludersi la qualificazione delle c.d. libere Università in termini di ente pubblici; e tale conclusione, ad avviso dei giudici della Sezione, è imposta, in primo luogo, dall’art. 33 Cost. che, al comma 1, riconosce la libertà di insegnamento, al comma 3, stabilisce il diritto di “enti e privati” di istituire scuole e istituti di educazione, e, all’ultimo comma, riconosce alle Universitàappunto “<em>il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</em>”.<br />
Ma proprio su questo punto emerge la questione di fondo: l’ultimo comma dell’art. 33 Cost., che statuisce appunto “<em>il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</em>”, non riguarda forse tutte le Università pubbliche e private come presupposto per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica &#8211; che spetta alla Repubblica garantire <em>ex</em> art. 9 Cost. e soprattutto alle istituzioni universitarie curare &#8211; e il conseguente libero insegnamento? E non è, in definitiva, questo diritto il presupposto perché l’interesse generale all’istruzione, che è un interesse pubblico, sia assicurato al suo massimo livello? E perché, in conclusione, le Università c.d. libere dovrebbero essere sottratte alla logica del controllo democratico sottesa al d.lgs. 33 del 2013?<br />
Ma i giudici di Palazzo Spada non sono di questo avviso e sviluppano una tesi argomentativa ancorata su assunti che potrebbero benissimo essere utilizzati per pervenire alla soluzione apposta: il sistema di reclutamento dei docenti, la presenta di rappresentanti del MIUR presso gli organi di governo delle predette Università o la sussistenza di fonti di finanziamento pubbliche. A quest’ultimo riguardo, ad esempio, la sentenza evidenzia come dette fonti rappresentino una quota esigua dei bilanci dell’ Università parte in giudizio rispetto all’apporto di capitali privati, in questo modo, però, trascurando il fatto che ciò che conta, a prescindere da valutazioni di natura  quantitativa<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>, è la presenza di finanziamenti pubblici che starebbero comunque a segnalare la natura eminentemente pubblica dell’interesse tutelato il quale, come si appena osservato, ha una diretta rilevanza costituzionale.<br />
Osservano i giudici che non è rilevante:</p>
<p>l’esistenza di fonti di finanziamento di natura pubblicistica, atteso che anche sotto questo profilo si tratta di una quota di finanziamento quantitativamente esiguo, a fronte del prevalente finanziamento con capitali privati. Lo stesso decreto legislativo n. 33 del 2013 peraltro opera una distinzione, rilevante ai fini del suo ambito applicativo, tra ente pubblico <em>tout court</em> ed enti privati che svolgono attività di pubblico interesse. Per questi ultimi, ricorrendo tutte le condizioni previste, l’art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 24-<em>bis</em> del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza si applichino non integralmente, ma limitatamente all’attività di pubblico interesse.</p>
<p>…ma limitatamente all’attività di pubblico interesse, appunto.</p>
<p><strong>5.- Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi</strong></p>
<p>Alla luce delle considerazioni di cui al precedente paragrafo, sul tema della rappresentanza degli interessi in relazione alle dinamiche della contemporaneità sembrerebbero profilarsi due strade.<br />
<u>La prima è quella di un ritorno agli Stati</u><a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a> e dunque, per venire più da vicino al caso italiano, ad un diritto territoriale legato alla cittadinanza e ad una tendenziale tassonomia delle situazioni giuridiche soggettive costituzionali connesse allo <em>statuscivitatis.</em><br />
In altri termini, solo dopo aver favorito, obiettivo oggigiorno arduo, il passaggio da un ordinamento sbilanciato sulla figura del “consumatore” ad uno nuovamente centrato su quella del “cittadino”, sarà possibile soffermarsi sui sistemi di rappresentanza democratica diretta. In definitiva, non è illogico sostenere che solo dopo aver ripristinato il patto di cittadinanzarepubblicano, fondato sulla territorialità del diritto statale,sarà possibile ipotizzare che le proposte di rafforzamento degli istituti di rappresentanza democratica possano avere un qualche effetto.<br />
In primo luogo il sistema elettorale che, forse, in Italia dovrebbe essere ricondotto ad una logica proporzionale, anche se opportunamente corretto con sistemi in grado di far collimare democrazia e governabilità: agli inizi degli anni ’90 si guardò al maggioritario come alla panacea per guarire tutti i mali e, ora, a distanza di anni, sembra avvertirsi la mancanza di una profonda riflessione se quel passaggio abbia davvero consentito un reale progresso sulla strada della rappresentanza democratica, oltre che della stabilità di governo: il tasso di democraticità è ora più o meno elevato rispetto, oramai, a più di vent’anni fa?<br />
Oggi, da più parti, si osserva che i partiti siano divenuti dei “comitati elettorali”, sul modello statunitense, ma non ci si interroga abbastanza che potrebbe essere l’esito di modelli che non hanno più consentito, né alla classe politica, né sopratutto agli elettori, di avere un quadro il più possibile esatto della capacità rappresentativa di un partito, che tende sempre più ad essere una sigla e un sito <em>internet</em> e meno un’associazione vissuta intorno a precisi valori e programmi.<br />
Nell’ultimo scorcio del XX secolo, e senza per forza pensare a modelli presidenziali o semipresidenziali<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>,sarebbe stato forse sufficiente rivedere, senza rivoluzionarne i principi, la legge elettorale e ipotizzare mirate riforme costituzionali per rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio &#8211; trasformandolo realmente in un Capo del Governo &#8211; nei confronti sia dei ministri che delle Camere con soluzioni, quale quella ad esempio della “fiducia costruttiva”, capaci di limitare il trasformismo, che la c.d. seconda Repubblica non ha peraltro eliminato.<br />
Eppoi il voto in sé: davvero un procedimento via <em>web</em>, al di là delle macro criticità che esso comporta e brevemente delineate nel secondo paragrafo di questo scritto, sarebbe in grado di eliminare e non invece di aggravare i rischi per la personalità, la segretezza e la libertà di cui al secondo comma dell’art. 48 Cost.<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>?<br />
Per rafforzare la <em>ratio</em> di detta disposizione le soluzioni potrebbero essere più semplici e di più immediata praticabilità.<br />
Forse basterebbe modificare in maniera chirurgica l’attuale quadro normativo e stabilire, ad esempio, che all’interno di una circoscrizione le urne di più sezioni, alla chiusura dei seggi, siano scortate dal personale delle Forze dell’ordine<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> e fatte confluire e “mischiate”, dopo un attento controllo dei verbali, in urne custodite in altre sedi pubbliche (caserme, edifici scolastici lasciati liberi <em>ad hoc</em>, prefetture etc..), per poi essere scrutinate da cittadini anch’essi selezionati, come i componenti di seggio, con opportune procedure di garanzia democratica: in altri termini potrebbe essere interessante ipotizzare processi che separino, anche fisicamente, il momento della gestione democratica del voto da quello dello scrutinio. Può darsi chei risultati della consultazione comincerebbero ad affluire ai centri elaborazioni dati e agli organi di stampa con un’ora di ritardo rispetto a quanto avviene oggi, ma è possibile che, anche se a scapito delle maratone televisive<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>, a beneficiarne sia la democrazia perché gli elettori avrebbero più tutele di quelle che comunque già oggi esistono.<br />
In altri termini,  verrebbero abbattuti i pericoli di clientelismo, tipico male italiano, e le potenziali patologie ad esso connesse e che l’ordinamento oggi sanziona penalmente agli artt. 96 (corruzione elettorale)<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>e 97 (costrizione elettorale)<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>del d.P.R. 361 del 30 marzo 1957<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>; per non parlare poi delle fattispecie di cui agli artt. 461 <em>bis<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58"><strong>[58]</strong></a></em> e 416 <em>ter<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59"><strong>[59]</strong></a></em> del Codice penale: mutuando a fini esemplificativi le categorie del diritto civile, un meccanismo di scrutinio di secondo livello renderebbe eventuali patti corruttivi o mafiosi nulli non solo per illiceità della causa, ma anche per impossibilità dell’oggetto proprio perché diverrebbe quasi impossibile controllare la rispondenza delle promesse fatte ai voti espressi.<br />
Eppoi vi è il grande tema del rapporto tra elettori ed eletti.<br />
Al riguardo, si può osservare che se il divieto del vincolo di mandato è una regola che non ha probabilmente, ancora adesso,perso la sua utilità al fine di garantire l’indipendenza non solamente dei parlamentari ma, altresì, quella funzionale degli organi legislativi, potrebbe ipotizzarsi una maggiore responsabilizzazione politico-morale dei membri delle Camere attraverso una modifica dell’art. 67 Cost. che stabilisca che essi rappresentino non più la “nazione” ma il “popolo”, legando così a doppia mandata quella disposizione all’art. 1, secondo comma, della Carta fondamentale. Lasciare dunque la nazione, ovvero la continuità identitaria, linguistica e culturale fra le generazioni, come punto di riferimento del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 9 Cost.) o dello <em>status</em> dei pubblici impiegati (art. 98), ma abbandonarlo nel campo della rappresentanza politica a vantaggio di un’entità storicamente attuale (il popolo)e verso la quale i parlamentari potrebbero ritenersi menoirresponsabili.<br />
Al riguardo, si sa che le modifiche costituzionali che a breve saranno sottoposte a <em>referendum </em>hanno per la Camera dei Deputati confermato il principio della rappresentanza nazionale (cfr. nuovi artt. 55, terzo comma, e 67), mentre per il Senato è stata introdotta un’interessante novità poiché questo organismo già denominato della “Repubblica” &#8211; e che sarà chiamato a rappresentare le “istituzioni territoriali”e ad esercitare “..funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica” (nuovo art. 55, quinto comma) &#8211; sarà costituito da “..novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica” (nuovo art. 57).<br />
Ebbene, cos’è questa Repubblica? Certamente qualcosa di più dello Stato democratico &#8211; repubblicano, ma forse qualcosa di meno della Repubblica di cui all’art. 114 Cost. che anche con la riforma, escluse le province,continuerà ad essere costituita non solo dai Comuni, dalle Città metropolitane e dalle Regioni, ma anche dallo Stato. Chi rappresenterà lo Stato entro il nuovo Senato? Nessuno, per trovarci allora dinnanzi ad un <em>tertium genus </em>di Repubblica, o i cinque senatori a vita di nomina presidenziale?<br />
Sui c.d. istituti di democrazia diretta si osserva che passi avanti sono stati fatti con il nuovo articolo 75 Cost. che, se la riforma dovesse passare, stabilirà che “<em>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi</em>” (art. 75, quarto comma<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>), mentre nulla è stato innovato con riferimento alla petizione e all’iniziativa di legge popolare.<br />
Certamente sarebbe andato in un’altra direzione, rispetto alle linee argomentative sostenute in questa pagine nel senso di un ritorno alla “territorialità” e allo <em>status civitatis</em>, il testo, che non ha poi avuto seguiti, dell’art. 1 del d.d.l. cost. C.2462 secondo cui l’articolo 50 della Costituzionesarebbe stato sostituito dal seguente: “Art. 50 – Ogni persona fisica o giuridica residente nel territorio dello Stato, individualmente o in associazione con altri, ha diritto di presentare alle Camere petizioni per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. I regolamenti delle Camere assicurano che la petizione sia esaminata e che coloro che l’hanno presentata sia data risposta entro un termine ragionevole”.<br />
Si trattava di una formulazione, infatti, che, se approvata, avrebbe espugnato la cittadella dei diritti politici del cittadino, rappresentata dal titolo IV (rapporti politici) della prima parte della Costituzione, consentendo l’accesso al diritto di petizione non solamente ai cittadini-elettori, ma anche ai residenti, individualmente o associati. E magari gli interpreti favorevoli a questa nuova formulazione avrebbero parlato di un allineamento del diritto italiano a quello della UE<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>e di una valorizzazione del principio pluralista di cui all’art. 2 Cost., ma avremmo finito per legittimare e procedimentalizzare anche l’attivismo delle grandi <em>lobby</em> che avrebbero avuto a disposizione una norma costituzionale per veicolare i propri interessi specie economici verso il Parlamento, con molto più successo dei singoli, fossero essi semplici residenti o cittadini.<br />
Mal’accantonamento di quel progetto non significa, tuttavia, che nulla possa essere fatto su questo versante.<br />
Ed esempio, si potrebbe pensare di creare un nuovo istituto -proprio attraverso la fusione della petizione  e dell’iniziativa popolare &#8211; che se da un lato limiti il campo di operabilità dell’attuale petizione (sia essa in forma individuale o collettiva)all’esposizione di “comuni necessità” (art. 50 Cos.), dall’altro stabilisca che la petizione di “provvedimenti legislativi” debba essere necessariamente strutturata nella forma dell’iniziativa legislativa; un nuovo strumento di democrazia diretta, dunque, con una <em>ratio</em> mista nata da quelle dei due precedenti istituti e che potrebbe avvantaggiarsi, fra l’altro, di alcune intuizioni che presero forma già in seno all’Assemblea costituente.<br />
Gli aspetti di dettaglio potrebbero essere delegati dalla Costituzione ad una legge dello Stato (costituzionale o non) che potrebbe prevedere che tale iniziativa popolare &#8211; redatta in articoli, corredata di una relazione e sottoscritta da un numero rappresentativo degli elettori<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a> &#8211; debba necessariamente vertere su un elenco chiuso di materie sì settoriali, ma di diretto e quotidiano interesse per i cittadini<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. Si dovrebbe, inoltre, prevedere l’istituzione all’interno della Camera/Camere legislative di una commissione permanente esclusivamente dedicata all’esame di tali iniziative<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a> che non dovrebbero superare all’anno, per evitare di intasare i lavori parlamentari, un numero fisso<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>.<br />
I tempi complessivi per l’esame e l’approvazione, ivi compreso l’eventuale passaggio del rinvio da parte del Presidente della Repubblica<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, dovrebbero essere certi<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a> e scaduti i quali l’iniziativa diverrebbe legge a tutti gli effetti con la conseguenza che l’esame di eventuali difetti di legittimità spetterebbe, secondo i normali canali, alla Corte costituzionale. Inoltre, nell’eventualità in cui le Camere mutassero radicalmente il senso dell’iniziativa popolare, potrebbe essere contemplata l’ipotesi di un <em>referendum</em> tra il testo originario e quello nato dai lavori parlamentari, che potrebbe essere attivato da un numero determinato di elettori o su iniziativa di una rappresentanza parlamentare di minoranza e, magari, dello stesso Presidente della Repubblica.<br />
Non avrebbe, invece, senso discutere,come si è fatto finora,degli istituti di rappresentanza democratica se si prediligesse <u>la seconda delle due strade</u>, di cui si è fatto cenno all’inizio del paragrafo, consistente nel rispondere alla globalizzazione con una contro-globalizzazione, ovvero all’internazionalizzazione dei mercati con l’internazionalizzazione dei diritti<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>.<br />
Una strada al momento utopica che passerebbe per un costituzionalismo a-statale e globale e per sistemi, anch’essi globali, di controllo e limitazione dei poteri e di rappresentanza degli interessi delle comunità.<br />
A chi però veicolare le istanze di singoli e gruppi se, come sostengono alcuni studiosi, il potere globale &#8211; non avendo un centro o, se si vuole, un vertice &#8211; è poliarchico e fluido? All’ONU, alla UE, alla NATO, al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, alle Corti Internazionali di Giustizia, all’Organizzazione Mondiale della Sanità? Oppure alle grandi multinazionali riunite in un ipotetico <em>trust</em> con cui dialogare, sempre ammesso che con quest’ultime sia possibile un confronto democratico al di fuori delle logiche produttivistiche del mercato?<br />
Quale che sia la strada è, comunque, di forte attualità la tematica di trovare soluzioni per ascoltare e dare voce al corpo sociale e alle sue esigenze, spesso pericolosamente trascurate nel tempo della postmodernità: di questo alla fine si tratta quando si parla di rappresentanza democratica degli interessi. Per tornare a Schlesinger:</p>
<p>“Noi dobbiamo mettere a posto il corpo sociale per fare in modo che la gente vada avanti, perché se la gente non va avanti vengono altri guai, guai peggiori, non quelli scritti sui libri, perché quelli scritti sui libri non fanno paura, ma quelli che contano nella realtà, nelle cose, nella storia, nella verità, non nei sogni. I sogni sono la cosa più bella del mondo, la fantasia, la teoria, il pensare, il pensiero, sono le cose più belle del mondo, ma poi, giorno per giorno, abbiamo bisogno di avere mangiato il pane, perché se non abbiamo mangiato il pane non possiamo neanche andare a sognare”.</p>
<p><strong><em>brevi notazioni bibliografiche</em></strong></p>
<p>Oltre le citazioni riportate nel testo dello scritto, si riportano di seguito alcune brevissime indicazioni bibliografiche che, tuttavia, non esauriscono l’ampio ventaglio di letture e opere monografiche esistenti sui temi trattati nel presente lavoro.<br />
Sulla <strong>sul rapporto tra Stato, interessi e Costituzione</strong>: Martines T., Diritto costituzionale. Ottava edizione riveduta e aggiornata, Giuffrè, Milano, 1944, in specie pp. 3-16; Spagna Musso E., Diritto costituzionale, II ed., CEDAM, Padova, 1986, in specie pp. 305-315.<br />
Sulla <strong>rappresentanza politica</strong>: AA.VV., In che stato è la democrazia?, Edizioni figure nottetempo, Roma, 2010; Celotto A.-Pistorio G., Le nuove “sfide” della democrazia diretta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; Ceccarini L., La cittadinanza <em>on line</em>, Il Mulino, Bologna, 2015;Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Giuffrè, Milano, 2006.<br />
Più in generale sulla <strong>sovranità popolare e sull’art. 1 Cost.</strong>: Mortati C., Commento all’art. 1 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Artt. 1-12: Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975; Mortati C., Le forme di governo. Lezioni, CEDAM, Padova, 1973, pp. 427-443; Fioravanti M., Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, il Mulino, Bologna, 1998.<br />
<strong>Sull’art. 2 della Costituzione e sulla tematica dei diritti costituzionali</strong>: Barbera A., Commento all’art. 2 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione. Artt. 1-12: Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975; Occhiocupo N., Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Giuffrè, Milano, 1988, Ristampa,1995; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, III ed., CEDAM, Padova, 2003; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., CEDAM, Padova, 1992.<br />
Sui temi della <strong>globalizzazione</strong>: Crouch C., Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Larteza, Roma-Bari, 2012; Crouch C., Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2005; Stiglitz J. E., Il presso della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013 e 2014; Veneziani M., La sconfitta delle idee, Laterza, Roma-Bari, 2003.<br />
Sul concetto di <strong>nazione</strong>: cfr. Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Chabod F., L’idea di nazione, Laterza, Roma.Bari, 2000; Crisafulli V.-Nocilla D., voce “Nazione” pp. 787-816, Enciclopedia del Diritto, XXVII (Morale-Negozio), Giuffrè, Milano, 1977, Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 115-133 [si tratta di un saggio <em>Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana</em> originariamente pubblicato in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova Cedam, 1995, pp. 369-389].<br />
Infine sulla <strong>tematica delle élite</strong>: cfr. Carboni C., L’implosione delle élite. Leader contro in Italia ed Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E sempre ammesso che quest’area geografica e culturale abbia mai avuto un significato e lo conservi tuttora: in altri termini è mai esistito ed esiste un Occidente? E se sì, cosa e chi comprende? Solo l’Europa, appunto occidentale, e l’America del Nord? E il Giappone fa parte di questo mondo? E la Turchia? E’ a Occidente o ad Oriente o appartiene a tutti e due i mondi? E l’America del Sud, i Paesi di lingua spagnola e portoghese, quelli che la dottrina Monroe volle ascrivere all’area esclusiva degli interessi strategici degli Stati Uniti, sono davvero culturalmente lontani dai Paesi latini europei quali la Spagna, il Portogallo e Italia? L’Argentina, su cui tanto influì anche in termini di sviluppo l’emigrazione italiana, è davvero tanto distante dall’Italia più di quanto quest’ultima non lo sia da Paesi come la Germania o la Svezia?</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Il riferimento è, in primo luogo, alla Grecia, il cui pensiero filosofico tanta parte ha avuto nella costruzione di una cultura e di un’identità europea.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Salvadori M. L., Democrazie senza democrazia, Laterza, Bari-Roma, 2009, p. 86.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si pensi alla Spagna di Franco, al Portogallo di Salazar e alla Grecia dei colonnelli.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Wolfgang R., Storia dello Stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010, p. 107.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il dibattito, compreso l’intervento di Schlesinger, cui hanno partecipato anche Natalino Irti ed Emanuele Severino e che ha approfondito il tema <em>Verso un superamento del diritto? Il destino del diritto e la “volontà di potenza” della tecnica</em>, è disponibile in file audio sul sito<a href="http://www.fondazionecorriere.corriere.it/">www.fondazionecorriere.corriere.it</a>.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Castronovo C., Eclissi del Diritto civile, Giappichelli, Torino, ed. 2012, rist. aggiornata del 2015, pp. 285-286.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> E il riferimento non può non essere in Italia al Movimento 5Stelle, ampiamente studiato da giuristi e politologi.</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il riferimento è, più nello specifico, al caso dell’<em>home voting online</em>.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Es. ospedali, infrastrutture strategiche, banche dati di rilievo nazionale etc&#8230;</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> E di inizio settembre di quest’anno la notizia di un attacco <em>hacker</em> avvenuto negli USA, che ha preoccupato FBI e Autorità, ai danni dei sistemi elettorali di Arizona e Illinois.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali”.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Che disciplina il <strong>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto.</strong></div>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Tra cui il Ministero dell’Interno e, più nel dettaglio, il CNAIPIC &#8211; Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, che opera presso la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Art. 162 del nuovo Codice degli Appalti (nel vecchio Codice, d.lgs 163 del 2006, l’articolo di riferimento era il 17).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Probabilmente con limitati risparmi di spesa rispetto alle ingenti risorse da investire; un investimento, lo si è detto, non <em>una tantum</em>, ma continuo e in tendenziale crescita attesa la continua trasformazione delle potenziali insidie cibernetiche e, quindi, delle necessarie contromisure da adottare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Nella realtà questo istituto si è mostrato, finora, di difficile applicazione nel nostro ordinamento: cfr. Salvi C., Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal <em>Code civil</em>ai Trattati europei, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 141-144.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per quanto riguarda l’interesse collettivo, si riporta di seguito la definizione del Santoro Passarelli: “Interesse collettivo è l’interesse di una pluralità di persone a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune. Esso non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione, ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto, non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività. L’interesse collettivo, che non sia un interesse generale di tutta la collettività organizzata, pur essendo un interesse diverso dall’interesse individuale, è di per sé un interesse privato: non è ancora un interesse pubblico”. Santoro Passarelli F., Nozioni di Diritto del Lavoro, tredicesima edizione. Rist. Aggiornata, Jovene, Napoli, 1995, p. 29.<br />
Del resto lo stesso art. 140 <em>bis</em> stabilisce, al comma 1, che tra gli interessi tutelabili con l’azione di classe vi sono pure quelli collettivi. Tuttavia secondo Salvi C., Salvi C., Capitalismo e diritto civile, op. cit., p. 144, l’azione di classe sarebbe, nel nostro ordinamento, funzionale alla tutela di singoli diritti individuali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19">
<h2><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il riferimento è non solo alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 recante  “<em>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</em>”, ma anche alla c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevista dall’art. 47 della legge 99 del 2009, e il cui disegno di legge, approvato dalla Camera nell’ottobre 2015, è attualmente all’esame del Senato (S.2085).</h2>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Nel caso italiano, ad esempio, non è azzardato sostenere che il principio ordinatore degli interessi abbia un contenuto spiccatamente solidaristico, su cui le principali forze politiche rappresentate in Assemblea costituente riuscirono a trovare un punto di incontro.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Per una definizione dell’interesse collettivo si rinvia alla nota 19.</div>
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<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Anche l’extraterritorialità di alcune norme penali attiene, in realtà,alla capacità &#8211; riferita alla sovranità interna &#8211; di perseguire determinai fatti avvenuti fuori dai confini nazionali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a>E ciò sia perché il procedimento normativo primario prevede il coinvolgimento di un altro potere dello Stato, ovvero del Presidente della Repubblica (si pensi al rinvio <em>ex</em> art. 74 Cost.), sia perché accanto alle leggi dello Stato operano quelle delle Regioni anche se entro limiti ben precisi. Non va, poi, sottovalutato il ruolo della Corte costituzionale e delle sue pronunce, specie di quelle in grado di interagire direttamente con il livello primario delle norme dell’ordinamento.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Barcellona P., <em>Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione</em>, inDemocrazia e diritto. IV trimestre, 2003, pp. 15-27. Sul rapporto tra territorialità e globalizzazione, nel senso che l’ordoliberismo sarebbe il responsabile della frantumazione della sovranità degli Stati nazionali e del superamento della territorialità delle comunità politiche cfr. Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, Donzelli, 2016, p. 21.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a>Sul punto sono interessanti le osservazioni che Luigi Capogrossi Colognesi sviluppa nella presentazione e nelle conclusioni del suo <em>La costruzione del diritto privato romano</em>, il Mulino, Bologna, 2016, in specie pp. 18-20, 238.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Oggi non circolano più, come per il passato, i tradizionali diritti reali su beni immobili o mobili e anche i titoli mobiliari sembrano essere strumenti superati. Oggi giorno, infatti, circola solo denaro che produce altro denaro in un vortice inflazionistico che non sembra avere fine. Nel 2010 è stato stimato che il sistema bancario mondiale disponesse di 1,2 quadrilioni di dollari a fronte di un Pil mondiale di circa 60 trilioni di dollari: cfr. Gallino L., Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino, 2012, p. 39; Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, op. cit., p. 72</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Su questo tema cfr. Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 61-64. Interessanti anche le letture di Cardini F., Astrea e i Titani, Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2005; Cardini F., La paura e l’arroganza, Laterza, Roma-Bari, 2003; Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Bur, RCS Libri Milano, VI ed., 2013; Tarchi M., Contro l’americanismo, Laterza, Roma-Bari, 2004.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a>Sul tema cfr. Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002, in specie pp. 316 e seguenti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Il nostro ordinamento costituzionale, per inciso, affida la tutela di questo interesse <strong>alla Repubblica (art. 9 Cost.).</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a>Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, op. cit., pp. 114-115. Di “nomadismo e meticciato” e di “diritto alla cittadinanza mondiale” parlano, in termini positivi, Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, op. cit. pp. 336-338, 367-370.</div>
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<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Che ha gradualmente assunto un ruolo autonomo rispetto agli artt. 10 e 11 Cost..</div>
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<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Castronovo C., Eclissi del Diritto Civile, op. cit., p. 287</div>
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<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Ibidem, p. 289.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a>Propensa a considerare inviolabili i diritti emergenti dalla coscienza sociale a prescindere dalla loro riconducibilità alle norme della Costituzione.</div>
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<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a>Meramente ricognitiva dei diritti disciplinati dalla Carta costituzionale.</div>
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<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a>Modugno F., Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp.113-114. Ma la problematica risulta già trattata a livello monografico in Modugno F., I &lt;&gt; nella Giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Così ad esempio Corte costituzionale, n. 38 del 5 aprile 1973, pres. Verzì, rel. Volterra.</div>
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<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Pubblicata il 14/02/2011. Presidente Papa Enrico e Relatore Spagna Musso Bruno.</div>
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<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> E ciò nonostante gli innesti voluti dal regime fascista.</div>
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<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Su cui la Corte di Cassazione civile, III, n. 16754/2012 ha, peraltro, osservato che: “..la “rappresentanza” disciplinata dall’art. 320 sì come riferita al nascituro è istituto affatto peculiare, di portata sicuramente eccezionale, altrettanto certamente limitato al campo dei diritti patrimoniali..”.  Più in generale non ignora il collegio che “..l’interpretazione dell’art. 1 c.c. non può prescindere da un dato storico certo, quello secondo il quale il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto commerciale, e dalla conseguente unificazione dei testi normativi rappresentati dal codice di commercio e da quello civile. La struttura portante del codice così unificato corre dunque lungo l’asse dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio  dei diritti della persona e della personalità…”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Corte di Cassazione, III Civile, sent. N. 10741 dell’11 maggio 2009, Pres. Michele Varrone, est. Bruno Spagna Musso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> III, n. 16754 del 2/10/2012, Pres. Amatucci Alfonso, rel. Travaglino Giacomo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Che quindi si è rivelato la base argomentativa di due pronunce tra loro non collimanti. La pronuncia non nega, infatti, “..quanto recentemente opinato da un’attenta dottrina quando osserva che, malgrado il nascituro, da un punto di vista terminologico, non sia figura rintracciabile nella nostra Costituzione, ciò non significa che non possa essere ricondotto nell’ambito di tutela ad essa proprio, Quando la Costituzione &#8211; si afferma – riconosce l’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive solo a chi è partecipe della qualità e dignità dell’uomo, non può che fare riferimento al carattere biologico del soggetto, dal che deriva l’innegabilità del riconoscimento in capo al nascituro dei diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2 della Carta fondamentale, che esalta l’imprescindibile legame di tali diritti con la natura umana”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> VI, 3042 (più altre) del 3/03/2016 (dep. il 11/07/2016) est. Giovagnoli.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> che, accogliendo il ricorso proposto da un’Università privata, aveva annullato la delibera di quell’Autorità nazionale, recante “<em>Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Che, a sua volta, rinvia alla nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Secondo cui “<em>nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Naturalmente ai fini che rilevano nel presente giudizio e, dunque, con specifico riferimento agli “<em>obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico</em>”, stante il divieto ex art. 34, comma 2, c.p.a., di pronunciare su poteri non ancora esercitati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a>Sulla cui esiguità, in relazione alla somma di risorse pubbliche complessivamente destinate all’intero sistema delle libere Università, vi sarebbe ad ogni modo da fare una riflessione: ciò che conta, in altri termini, non è quante risorse pubbliche sino destinate ad ogni Università privata, ma quanto sia il loro complessivo ammontare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> E’ di quest’avviso ad esempio Diego Fusaro: cfr. Fusaro D., Europa e capitalismo. Per riaprire il futuro, Mimesis/SX, Milano-Udine, 2015. Si veda, altresì, Maddalena P., Gli inganni della finanza, op. cit., pp. 160-167.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Da non escludere comunque <em>a priori</em>, anche se estranei alla tradizione politico-istituzionale italiana.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a>Sull’<em>eguaglianza</em>, quarta caratteristica strutturale del voto per come configurato dall’art. 48 dellanostra Carta costituzionale, il discorso dei rischi informatici impatta in forma minore.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Che del resto sono presenti in ogni consultazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Senza nulla togliere alle trasmissioni post-elettorali che sono la concretizzazione della libertà di stampa e di informazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a>Che punisce chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l&#8217;astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a>Che punisce chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l&#8217;elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall&#8217;esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall&#8217;esercitare il diritto elettorale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Recante “<em>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione della Camera dei deputati</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Con particolare riferimento alla condotta di stampo mafioso volta ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (art. 416 <em>bis </em>secondo comma c.p.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Scambio elettorale politico mafioso.</div>
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<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> L’attuale stabilisce che: “<em>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Si ricordo, al riguardo, l’art. 227 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “<em>Qualsiasi cittadino dell&#8217;Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell&#8217;Unione e che lo (la) concerne direttamente</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> In termini assoluti (ad esempio 800.000 mila elettori) o in percentuali (ad esempio 1 decimo degli aventi diritto al voto per le consultazioni nazionali).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a>Ad esempio, raccolta dei rifiuti, trasporti urbani, decoro urbano, valorizzazione e recupero dei borghi storici, valorizzazione degli sport amatoriali etc…Un elenco comunque tassativo che escluda materie delicate come ad esempio quelle di cui all’art. 75, primo comma, Cost. di facile utilizzo demagogico.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Che potrebbero funzionare ordinariamente in sede deliberante salvo meccanismi che consentano al Governo o all’Assemblea di convertire il procedimento in sede referente.</div>
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<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a>Ad esempio massimo 4 progetti all’anno, selezionati sulla base di un criterio meramente cronologico di presentazione alla Camera/Camere legislative. Gli ulteriori progetti dovrebbero poter usufruire di una clausola di garanzia e trovare spazio nelle successive legislature. Inoltre, limiti temporali alla presentazione potrebbero essere previsti nei periodi immediatamente precedenti la fine e l’inizio delle legislature.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a>Rinvio che verrebbe particolarmente valorizzato soprattutto in relazione alla verifica della copertura finanziaria.</div>
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<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a>Ad esempio 3 mesi.</div>
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<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> E’ la strada che per esempio percorreHardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, op. cit..</div>
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<p>&lt;/sovranità&gt;</p>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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