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	<title>Fabrizio Colasurdo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L&#8217;interesse alla legalità dell&#8217;azione amministrativa quale posizione legittimante al ricorso amministrativo per le associazioni di categoria (*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linteresse-alla-legalita-dellazione-amministrativa-quale-posizione-legittimante-al-ricorso-amministrativo-per-le-associazioni-di-categoria/">L&#8217;interesse alla legalità dell&#8217;azione amministrativa quale posizione legittimante al ricorso amministrativo per le associazioni di categoria (*)</a></p>
<p>La pronuncia del Consiglio di Stato in esame introduce elementi di novità nella definizione della legittimazione ad agire per la tutela degli interessi superindividuali[1]. I giudici amministrativi si sono pronunciati a seguito di impugnazione della sentenza 22 febbraio 2006, n. 1175, del Tar Puglia, Lecce, con cui era stato accolto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linteresse-alla-legalita-dellazione-amministrativa-quale-posizione-legittimante-al-ricorso-amministrativo-per-le-associazioni-di-categoria/">L&#8217;interesse alla legalità dell&#8217;azione amministrativa quale posizione legittimante al ricorso amministrativo per le associazioni di categoria (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linteresse-alla-legalita-dellazione-amministrativa-quale-posizione-legittimante-al-ricorso-amministrativo-per-le-associazioni-di-categoria/">L&#8217;interesse alla legalità dell&#8217;azione amministrativa quale posizione legittimante al ricorso amministrativo per le associazioni di categoria (*)</a></p>
<p>La pronuncia del Consiglio di Stato in esame introduce elementi di novità nella definizione della legittimazione ad agire per la tutela degli interessi superindividuali[1].<br />
I giudici amministrativi si sono pronunciati a seguito di impugnazione della sentenza 22 febbraio 2006, n. 1175, del Tar Puglia, Lecce, con cui era stato accolto il ricorso della Associazione degli Agenti Raccomandatari Marittimi di Puglia – Raccomar, volto all’annullamento del provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nominava il Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto.Tale nomina veniva impugnata in quanto ritenuta in violazione dell’art. 8, comma 1, della legge 28-01-1994, n. 84, che stabilisce come la nomina ministeriale debba intervenire, d’intesa con la Regione interessata, “su una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia, dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide in tutto o in parte con la circoscrizione” portuale.Nel caso in esame, invece, i tre enti locali interessati (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Taranto) avevano proposto un solo nominativo al Ministero, in evidente contrasto col disposto dell’articolo sopra citato. Il provvedimento veniva, pertanto, impugnato dall’Associazione dei Raccomandatari Marittimi, cui, però, il Ministero opponeva il difetto di legittimazione ad agire, sostenendo come  l’interesse fatto valere fosse un mero interesse semplice. Risultava, infatti, mancante il requisito della personalità (facendo l’interesse capo non già ad un singolo leso ma ad una pluralità indefinita di soggetti) e difettavano, inoltre, i requisiti della differenziazione e qualificazione espressa da parte di fonte legislativa o regolamentare, dal momento che il sistema di norme che regolano la nomina del Presidente dell’Autorità portuale non prende in considerazione la posizione degli agenti raccomandatari marittimi, che sarebbe pertanto riconducibile a quella della generalità dei cittadini a fronte del potere ministeriale di nomina del Presidente.Il Consiglio di Stato non precisa se ci si trovi di fronte ad un interesse collettivo o ad un interesse diffuso, probabilmente in ragione della trasversalità del ragionamento sviluppato.L’interesse viene fatto valere in giudizio dall’Associazione di categoria degli agenti raccomandatari portuali, di talché parrebbe essere classificabile quale collettivo, attinendo ad una sfera determinata di soggetti esercenti una professione, raccolti in un’organizzazione che agisce istituzionalmente e stabilmente per la tutela degli interessi degli iscritti.La giurisprudenza amministrativa relativa alla legittimazione a ricorrere delle associazioni e organizzazioni professionali è, infatti, costante nel riconoscere la possibilità per associazioni e sindacati di agire a tutela di interessi propri o collettivi della categoria, seppure in presenza di due requisiti. In primo luogo, l’azione può essere portata avanti “quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa” oppure “ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria”[2].In seconda battuta, è necessario verificare che l’associazione agisca a tutela di interessi propri o collettivi della categoria, vale a dire riferibili “in modo complessivo ed unitario senza contrasto, neppure potenziale, fra gli iscritti”[3].Viceversa va negata la legittimazione ad agire per la tutela di un singolo associato[4] o quando vengano impugnati provvedimenti “suscettibili di incidere al più su una pluralità di associati, ma non anche sull’intera categoria, potendosi configurare, pertanto, un conflitto di interessi all’interno di quest’ultima”[5].Quanto a quest’ultimo requisito, il Consiglio di Stato – dopo aver affermato il radicarsi dell’interesse in capo alla collettività esponenzialmente rappresentata dalla RACCOMAR, che si configura come “ente esponenziale di soggetti che stabilmente e professionalmente esercitano la propria attività in ambito portuale” – sottolinea, poi, come tale legittimazione non venga meno in ragione della mancata unanimità (si erano registrati un voto contrario e due astensioni) all’interno dell’assemblea dei soci al momento della decisione di esprimere parere contrario alla nomina del soggetto proposto a Presidente dell’Autorità portuale.La mancata unanimità non varrebbe, infatti, ad individuare un dissenso all’interno dell’associazione, dacché “trattandosi di ente esponenziale di interessi collettivi la successiva azione nell’interesse degli associati complessivamente considerati trae fondamento nei deliberati approvati a maggioranza dagli associati, che abilitano alla tutela del gruppo nel suo complesso secondo gli scopi statutari”.L’azione giudiziaria, inoltre, non si configurerebbe indirizzata in danno ad aderenti l’associazione, ma sarebbe “volta a far valere un interesse alla legalità dell’azione amministrativa che investe direttamente tutti gli agenti accomandatari aderenti alla RACCOMAR”.Ne consegue che quando un ente esponenziale impugni atti amministrativi di organi esterni per far valere interessi generali della categoria, quale quello alla legittimità dell’azione amministrativa, non sia indice rilevante l’eventuale dissenso di alcuni membri dell’associazione, giacché la stessa opererebbe nell’interesse anche di questi, non derivando agli associati contrari alcuna deminutio della propria posizione.Ma è proprio la circostanza che ad essere impugnato sia un atto amministrativo esterno a far dubitare della sussistenza del primo requisito sopra elencato necessario per il riconoscimento della legittimazione ad agire delle associazioni di categoria. Non ci si troverebbe, nel caso di specie, di fronte a “violazione di norme poste a tutela della categoria stessa” né parrebbe l’associazione agire per “il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria”, secondo quanto esplicitato dallo stesso Consiglio di Stato[6].Dal momento che non vi sono specifiche norme di legge o regolamento che indichino una partecipazione o un coinvolgimento dei raccomandatari portuali nel procedimento di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, l’interesse fatto valere nel caso in esame consiste essenzialmente in un interesse alla corretta regolamentazione amministrativa del settore delle attività portuali.L’interesse azionato parrebbe essere riferibile tanto ai raccomandatari quanto al numero indeterminato di cittadini che vengono quotidianamente o saltuariamente in contatto con l’Amministrazione portuale, e che ben possono vantare un interesse a che questa venga correttamente amministrata; circostanza che, per quanto attiene alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale, si risolve nella pretesa a che la nomina avvenga secondo la procedura che garantisce la scelta migliore, ossia quella fissata dalla legge.Né parrebbe riscontrabile un vantaggio pratico immediatamente riferibile alla sfera della categoria a seguito dell’impugnazione del provvedimento di nomina e di una sua eventuale riforma.In altre parole, l’interesse fatto valere parrebbe prima facie carente del requisito della differenziazione, e pertanto non riconducibile nel novero degli interessi legittimi collettivi[7].È, però, lo stesso Consiglio di Stato a ritenere come, per risolvere il caso di specie, si debba superare una concezione “strettamente normativa dell’interesse legittimo” (punto 2.1 della decisione), basata sull’emersione dalla massa indistinta degli interessi semplici o di fatto a seguito di espressa previsione di legge o regolamento.A suo giudizio “occorre tuttavia considerare – in linea con l’evoluzione giurisprudenziale e della stessa disciplina del procedimento amministrativo – che la posizione legittimante al sindacato sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche viene a differenziarsi anche in relazione a poteri che, pur non prendendo in considerazione in via diretta le posizioni di singoli consociati, hanno tuttavia una ricaduta sia su beni di carattere materiale (territorio e condizioni di ambiente), sia sugli assetti organizzativi in cui si svolge la vita dei singoli o delle formazioni sociali cui appartengono. In presenza di una disciplina complessiva e di principi che regolino la materia deve riconoscersi ai soggetti coinvolti la  possibilità di innestare il controllo sul corretto esercizio della potestà pubblica” (punto 2.1).Il Consiglio di Stato richiama, quindi, l’evoluzione giurisprudenziale[8] verificatasi nei settori dell’ambiente[9], degli organismi sociali[10] e dell’urbanistica ed edilizia con cui, superando il dato normativo, si è operata la trasformazione di interessi diffusi in collettivi, utilizzando i parametri della particolare rilievo dell’interesse fatto valere[11], dell’operatività del principio di sussidiarietà[12] orizzontale, della vicinitas[13] e del bacino d’utenza[14], rispettivamente e/o congiuntamente[15].Richiama tale evoluzione, si diceva, per riferirla al caso di interessi facenti capo ad un’associazione di categoria, ma che sono carenti del requisito della differenziazione.Tale operazione interpretativa è formalizzata nel senso per cui, qualora una disciplina di settore detti regole e prescrizioni che contemplano e coinvolgono associazioni o comitati che svolgono stabilmente e continuativamente attività rilevanti per il settore, questi soggetti non possano essere posti alla stregua di quisque de populo, ma debbano essere riconosciuti come titolari in sé di una posizione differenziata rispetto a quella della massa dei soggetti, e conseguentemente di un interesse (azionabile) al corretto esercizio dei poteri amministrativi da cui potrebbe il loro operato essere toccato.Sono la “disciplina complessiva” e “i principi che regolano la materia” (e non più una singola norma di legge o regolamento o il loro combinato disposto) ad operare la differenziazione, nel momento in cui prevedono una particolare incisione (“coinvolgono”, con scelta semanticamente ancora più ampia da parte del Consiglio di Stato, quasi al limite dell’indeterminatezza) sulla vita di una categoria singoli e delle formazioni sociali cui appartengono.Nel caso di specie, ed è praticamente utile per la definizione di casi simile in avvenire, il Consiglio di Stato richiama la pronuncia del TAR Lecce di primo grado, che individuava quali indici rilevanti della differenziata e qualificata posizione di RACCOMAR il fatto che l’art. 9 della legge 84/94 garantisca a tale associazione la nomina di uno dei componenti del Comitato Portuale nonché l’incidere delle attività svolte dall’Autorità portuale sulla professione dei Raccomandatari ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 135, che detta la disciplina per lo svolgimento della professione di raccomandatario marittimo.In sostanza, il Consiglio di Stato riconosce come legittimante all’azionabilità dell’interesse il godimento da parte dei raccomandatari marittimi e di RACCOMAR in qualità di loro ente esponenziale di un particolare “status” nell’assetto organizzativo delle attività portuali, derivante dall’incidenza stabile e continuativa dei compiti che la legge assegna all’Autorità Portuale sulle attività materiali e giuridiche dei raccomandatari.Il Consiglio di Stato si situa, pertanto, in una prospettiva affatto innovativa, in cui, per dare una risposta alle sempre maggiori esigenze di partecipazione e sindacato sull’attività amministrativa da parte di gruppi determinati ed organizzati di cittadini, si prescinde dalla differenziazione tra interesse collettivo e diffuso, e si riconosce la possibilità di sindacare il corretto esercizio della potestà pubblica sulla base di un mero coinvolgimento nel ramo di attività toccato dal potere pubblico non correttamente esercito[16].Prospettiva, si diceva, innovativa, specie alla luce di un precedente attinente analoga vicenda in cui il TAR Liguria (sent. 13 marzo 2003, n. 310) aveva statuito come non rientrasse nell’interesse di un’associazione ambientalista la corretta individuazione del “rappresentante esperto” avente “particolare esperienza tecnico professionale in relazione alle competenze dell’Ente Parco” nominato dalla Regione all’interno dell’Ente Parco Entella.A giudizio del TAR Liguria – nonostante l’indubitabile rilievo dato alle associazioni ambientaliste dalla disciplina di settore (l.r. 12/1995), che riconosceva ad esse persino la possibilità di nominare due membri all’interno dell’Ente parco – la contestazione di tale nomina di rappresentante esterno non inciderebbe “in via diretta né altrimenti apprezzabile sugli interessi ambientali tutelati dalle associazioni medesime”, che pure risultano legittimate ad agire per quel che riguarda la correttezza del procedimento di nomina degli “esperti nominati dalle Associazioni ambientaliste” e dei restanti “esperti in materia ambientale”.Ma è ben vero che i poteri amministrativi esercitati dall’Ente Parco coinvolgono innegabilmente i soggetti esponenzialmente rappresentati dalle associazioni ambientaliste, sicché parrebbe doversi riconoscere a tali soggetti uno status particolare nell’assetto organizzativo del Parco Regionale, che determina un diretto interesse al rispetto delle procedure per la nomina dei membri dell’Ente Parco stesso.Situazione che, agli effetti della pronuncia del Consiglio di Stato in commento, sarebbe in sé legittimante all’esercizio del sindacato sul corretto esercizio della potestà pubblica, anche a tacere l’esplicito rilievo attribuito dalla legge regionale ligure alle associazioni ambientaliste nel procedimento di nomina dei membri dello stesso Ente Parco.Infine, vale notare come il Consiglio di Stato ribadisca il collegamento tra disciplina del procedimento amministrativo e possibilità di sindacato delle scelte della P.A. da parte degli enti esponenziali.L’art. 9 della legge 241/1990, infatti, consente ai “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati” di intervenire nel procedimento amministrativo. Al di là del riferimento a associazioni e comitati, che poco si sposa con la definizione di interessi diffusi, di talché sembra si voglia più correttamente far riferimento ad ogni interesse superindividuale, occorre notare come i giudici amministrativi abbiano utilizzato quest’appiglio normativo per legittimare o meglio corroborare la scelta di estendere la partecipazione al processo amministrativo ad associazioni o comitati[17].Tale norma, nel giudizio del Consiglio di Stato, pur non potendo costituire il fondamento di un’interpretazione estensiva volta a riconoscere la generale legittimazione ad causam delle associazioni in ragione dell’espresso riferimento al procedimento amministrativo, viene, però, a costituire una spia della linea evolutiva del sentire sulla legittimazione ad causam delle associazioni: una volta ammessa la loro partecipazione al procedimento, ne deriva una “posizione legittimante al sindacato sul corretto esercizio delle funzioni pubbliche”[18].</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Nota a Cons. St., VI, 23 gennaio 2007, n. 2551.</p>
<p>[1] Sul tema, di particolare rilievo gli studi di R. Ferrara, Interessi diffusi e collettivi (ricorso giurisdizionale amministrativo), in Dig. IV, Torino, 1993, ad vocem; M. Nigro, Le due facce dell’interesse “diffuso”: ambiguità di una formula, in Foro It., 1987, V, 7 e G. Romeo, Interesse legittimo e interesse a ricorrere: una distinzione inutile, in Scritti per Mario Nigro, III, Milano, 1991, p. 507 ss.<br />
In giurisprudenza, si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 1985, n. 176 e Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 27 maggio 2002, n. 2921, che segnano la differenza tra interesse collettivo, diffuso e legittimo.<br />
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 124; conforme Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2007, n. 4692.<br />
[3] Da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 2054. Si vedano anche TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 18 ottobre 2006, n. 10466; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 15 giugno 2006, n. 4591, per cui “l&#8217;interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde assolutamente alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma assume un carattere collettivo e generale con riferimento alla intera categoria, generalmente, complessivamente ed unitariamente considerata. (…) Inoltre, in materia di tutela giurisdizionale deve darsi la prevalenza a due fondamentali principi di cui all&#8217;art. 113 Cost. del diritto alla tutela dei diritti e degli interessi e di cui all&#8217;art. 2 della Costituzione, concernente il favor per il pluralismo sociale per la tutela dei singoli anche nelle associazioni di categoria e nelle formazioni sociali e in cui si svolge la loro personalità, le quali hanno quindi titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare gli interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento”; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 marzo 2006, n. 568; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 gennaio 2003, n. 93.<br />
[4] Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 27 aprile 2004, n. 2565, per cui “un sindacato o un’associazione professionale può essere ritenuta legittimata ad agire in giudizio, oltre cha a tutela di un interesse proprio, per la tutela di interessi collettivi della categoria, ma non anche per la tutela della posizione di un singolo medico associato”.<br />
[5] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2007, n. 4692, per cui “l’interesse collettivo deve essere riferibile in via unitaria e indivisibile a tutti gli iscritti” e “deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitamente considerata e non con gli interessi di singoli associati o di gruppi di associati”; TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 31 luglio 2006, n. 6615; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 4 febbraio 2005, n. 243, dove si specifica come l’azione giudiziaria non debba presentarsi “potenzialmente conflittuale con alcuni degli appartenenti, anche futuri” all’associazione.<br />
[6] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2007, n. 4692.<br />
[7] Si veda in tal senso una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826, in materia di legittimazione dei consiglieri comunali e provinciali ad impugnare le delibere adottate dall’organo collegiale del quale fanno parte, secondo cui ai fini della legittimazione ad agire non è sufficiente un “semplice interesse alla tutela della legalità dell’azione amministrativa, occorrendo anche che sia pregiudicato un interesse individuale, qualificato e differenziato del consigliere stesso. La giurisdizione amministrativa, infatti, è concepita non già come giurisdizione di diritto oggettivo, come astratto sindacato di legalità, ma come giurisdizione di diritto soggettivo”.<br />
[8] Una compiuta ricostruzione del tema è stata operata da R. Lombardi, Cittadinanza ed azioni popolari. Azioni popolari “atipiche” e tutela degli interessi diffusi, intervento al Convegno annuale di studi – Copanello, 29-30 giugno, in corso di pubblicazione.<br />
[9] Evoluzione basatasi sull’art. 18 della legge 349/1986 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che garantisce alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate dal Ministero la possibilità di “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi”.<br />
[10] Si veda la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, il cui art. 27 indica esplicita quindi la possibilità che le associazioni di promozione sociale possano agire a tutela di interesse collettivi statuendo come “le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)”.<br />
Inoltre, per quel che riguarda le associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti, il d.lgs 206/2005 riconosce la legittimazione ad agire per la tutela di interessi collettivi alle associazioni dei consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale, istituito presso il ministero dell’industria.<br />
[11] Specie per l’interesse ambientale, in merito al quale si è ritenuto che, per la particolare rilevanza che ne fa un valore costituzionalmente protetto, la sua tutela “deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e spesso configgenti interessi di minor rango” (TAR Liguria, Genova, sent. 18 marzo 2004, n. 267).<br />
[12] L’orientamento giurisprudenziale qui citato intende ritiene imprescindibile riconoscere una dimensione processuale nel principio di sussidiarietà orizzontale, volta a permettere alle formazioni sociali chiamate a partecipare al procedimento amministrativo la possibilità di sindacare gli atti di loro interesse anche in sede giurisdizionale.<br />
Tale interpretazione è stata frequentemente (seppur non esclusivamente: si veda TAR Puglia, Lecce, sent. 21/2003 in materia d’animali di affezione) utilizzata in materia ambientale, onde riconoscere legittimazione ad causam anche ad associazioni volte alla tutela dell’ambiente che non siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 della legge 349/1986, ma che, pur costituiti in un ambito territoriale più ristretto, siano volte a “salvaguardare in modo serio e duraturo l’ambiente nella data località, e […] vengano ad assumere quella connotazione oggettiva di “formazione sociale”, a cui la costituzione attribuisce lo specifico ruolo sopra evidenziato” (TAR Liguria, sent 18 marzo 2004, n. 267, pubblicata in Riv. Giur. Edilizia, 4, 2004, con nota di R. Damonte, Il TAR Liguria fa il punto sulla legittimazione a ricorrere in giudizio di un ente privato costituito a tuela dell’ambiente, e 11 maggio 2004, n. 747; conforme TAR Liguria, sent. 11 maggio 2004, n. 747, nonché Consiglio di Stato, sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760).<br />
[13] Su tale concetto si rinvia alle osservazioni  già effettuate da M. R. Spasiano, Interessi pubblici e soggettività emergenti, Giannini editore, 1996, in particolare p. 137ss. <br />
[14] Tali parametri sono utilizzati specialmente in tema di l’autorizzazione all’apertura di esercizi commerciali di notevoli dimensioni o alla concessione di permessi edilizi. Le formazioni sociale interessate sarebbero costituite dall’aggregazione di tutti i soggetti aventi un simile interesse, individuati in un’area predeterminata e delimitata.<br />
Per quel che riguarda la vicinitas, fondamentale è Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790, per cui tale condizione è definibile come “relazione di stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito”, da accertare “alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e dimensioni dell’opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono on durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera”.<br />
Per quel che attiene il concetto di bacino d’utenza, si veda TAR Lecce, sent. 28 ottobre 2005, n. 4657, che lo definisce come variante della vicinitas da applicare in materia di grandi strutture di vendita, quando “il criterio dello stabile collegamento territoriale che deve avvincere il ricorrente alla area di operatività del controinteressato per poterne ulteriormente qualificare la posizione processuale e conseguentemente il diritto di azione, debba scaturire da un concetto di vicinitas più ampio di quello prospettato di consueto”, che si estenda anche al raggio di decine di chilometri<br />
[15] Si veda Consiglio di Stato, sez, IV, 2 ottobre 2006, n. 5760, Comuna Bellis e Santuario, che fa contemporaneo riferimento al criterio della vicinitas, alla particolare rilevanza dell’interesse ambientale e al rilievo costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale.<br />
[16] Situazione difforme nei presupposti, ma non nella sostanza, da quella cui si perviene proponendo un ampliamento della legittimazione ad agire giocato sul ricorso al principio di sussidiarietà orizzontale, volto a garantire a singoli e gruppi organizzati la legittimazione ad impugnare tutti quegli atti alla cui approvazione avevano un certo qual interesse, formalizzabile nella partecipazione al procedimento amministrativo, e per cui, citando TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 maggio 2006, n. 2573, “anche in mancanza di leggi ordinarie di attuazione tese a realizzare la piena valorizzazione dell&#8217;apporto diretto dei singoli cittadini e delle formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa (in modo che l&#8217;intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente, carattere sussidiario rispetto all&#8217;iniziativa dei cittadini e delle loro libere associazioni) &#8211; il principio di sussidiarietà orizzontale (…) impone immediatamente di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che garantiscono ai cittadini, ma anche alle loro associazioni, la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale l&#8217;esercizio della funzione amministrativa da parte degli enti pubblici istituzionali a ciò preposti” (pronuncia poi riformata dal Consiglio di Stato, per cui si veda supra nota 5).<br />
[17] Questo collegamento preferenziale tra partecipazione procedimentale e legittimazione a ricorrere pare emergere anche dall’art. 27, “Tutela degli interessi sociali e collettivi” della già citata legge 383/2000 in tema di associazioni di promozione sociale, che prevede per tali associazioni la possibilità “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità” generali perseguite dall’associazioni. Il comma 2 di tale articolo soggiunge, infatti, come “le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241”<br />
[18] In tema, si veda I. Del Giudice, Spunti di riflessione in merito alla legittimazione delle facoltà universitarie ad impugnare autonomamente l’esito negativo del giudizio di conferma di un proprio ricercatore, in Foro amm. TAR, in corso di pubblicazione in corso di pubblicazione.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 27.9.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linteresse-alla-legalita-dellazione-amministrativa-quale-posizione-legittimante-al-ricorso-amministrativo-per-le-associazioni-di-categoria/">L&#8217;interesse alla legalità dell&#8217;azione amministrativa quale posizione legittimante al ricorso amministrativo per le associazioni di categoria (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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