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	<title>Fabio Massimo Pellicano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Istituti di democrazia diretta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:19:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/istituti-di-democrazia-diretta/">Istituti di democrazia diretta</a></p>
<p>«Il cittadino totale non è, a ben guardare, che l’altra faccia non meno minacciosa dello stato totale»[1] Sommario: I. Considerazioni generali – II.1. Crisi della democrazia rappresentativa – II.2. L’Utopia della democrazia diretta – II.3. Un esempio di democrazia “semi-diretta” – II.4. Terza via. La democrazia partecipativa – II.5. Strumenti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/istituti-di-democrazia-diretta/">Istituti di democrazia diretta</a></p>
<p>«Il cittadino totale non è, a ben guardare, che l’altra faccia non meno minacciosa dello stato totale»<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p>Sommario: I. Considerazioni generali – II.1. Crisi della democrazia rappresentativa – II.2. L’Utopia della democrazia diretta – II.3. Un esempio di democrazia “semi-diretta” – II.4. Terza via. La democrazia partecipativa – II.5. Strumenti applicativi– II.6. Rapporti con la sussidiarietà orizzontale – III.1. Politica e Tecnocrazie – III.2. Rischi della democrazia digitale – III.3. Una proposta provocatoria. La democrazia diretta istantanea – IV.1. La riforma costituzionale  – IV.2. Le modifiche dei principali strumenti di democrazia diretta previsti in Costituzione – IV.3. Criticità e prospettive.</p>
<p><strong>I. </strong>La nozione di democrazia diretta è connessa a problematiche e questioni di carattere politico, sociologico e antropologico, rendendo, quantomeno complesso, isolarne i soli profili giuridici.<br />
Il tema indagato meriterebbe uno studio approfondito, esteso all’esame delle dinamiche sociali e politiche contemporanee complicate dalla moltiplicazione delle possibilità di interazione fornite dalle moderne scienze tecnologiche.<br />
In un quadro così frammentato, si inserisce il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, che sarà sottoposto a referendum il 4 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 138 Cost..<br />
La legge citata, quindi, non può non suscitare riflessioni e quesiti circa la adeguatezza degli obiettivi e dei proposti sottesi al disegno “riformatore” e, in particolare, ai fini qui considerati, in ordine alle eventuali novità in materia di rappresentanza politica.<br />
Tale esigenza di comprensione, a maggior ragione, è radicata tra gli operatori del diritto che sono coinvolti, a più livelli, nella fase d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni normative, ovverosia, nell’attività di formazione della c.d. “costituzione vivente”.<br />
Una riflessione sugli istituti in parola, dunque, appare irrinunciabile, non solo, per la sua intrinseca rilevanza, remota e quasi ancestrale, ma soprattutto, in considerazione delle ricadute concrete che avrà sugli equilibri politici e sociali dei prossimi anni, anche nella prospettiva di un nuovo rapporto tra il singolo privato e la pubblica amministrazione.<br />
In questa sede, pertanto, si suggeriscono taluni spunti di riflessione sugli strumenti di democrazia diretta ovvero partecipativa esistenti nel nostro ordinamento e a livello internazionale, al fine di interrogarsi sulla necessità, ovvero opportunità, di incrementarli nel sistema politico italiano, contrassegnato da una latente crisi dei partiti e delle forme tradizionali di rappresentanza. Una crisi che può dirsi ormai endemica, anche fuori dall’Italia.<br />
Al riguardo, si impone, immediatamente, una considerazione: l’incremento della domanda di maggiore coinvolgimento da parte della popolazione alla creazione della decisione politica, a bene vedere, può costituire una delle dirette conseguenze del “malfunzionamento” della democrazia rappresentativa e dei sistemi elettorali.<br />
Pur tuttavia, permane la convinzione che il sistema della democrazia rappresentativa, nella sua accezione ed equilibrio tradizionale, resti nell’esperienza contemporanea condizione essenziale della democrazia, sia da un punto di vista logico, sia e, soprattutto, storico. Nondimeno, è innegabile l’opportunità di arricchire il sistema rappresentativo con la previsione e il rafforzamento di forme di democrazia diretta e, <em>a fortiori</em>, partecipativa, al fine di tentare nella missione di restituire alla politica il ruolo centrale di effettivo mediatore dei conflitti sociali.<br />
La democrazia partecipativa, dal canto suo – sebbene sia preferibile alla forma di democrazia diretta – non potrà (dovrà) comunque sostituirsi a quella rappresentativa e, ancor meno, potrà porsi in antitesi o in competizione con gli altri aspetti della democrazia costituzionale (tutela dei diritti fondamentali, pluralismo dei poteri e superiorità della costituzione).<br />
In altri termini, forme di democrazia diretta, in quanto espressione della sovranità popolare, andrebbero inserite, in una prospettiva di vera “riforma”, nel disegno complessivo della democrazia rappresentativa, per integrarla e correggerne carenze e difetti.<br />
Il perseguimento di forme di democrazia partecipativa, infatti, appare un obiettivo irrinunciabile, al fine di ampliare la base e il livello di condivisione delle scelte politiche. Le pratiche partecipative dovrebbero inserirsi non solo, in procedure amministrative relative ad atti singoli, di pianificazione e programmazione, ma anche in attività di decisione di politiche pubbliche; e ciò, in una complessa articolazione delle procedure finalizzata ad investire tutte le fasi, dall’iniziativa alla decisione, al controllo, in modo stabile e regolamentato.<br />
Detta modalità di co-decisione, probabilmente, potrebbe rappresentare la soluzione preferibile per mutare il ruolo del cittadino, rendendolo attore influente sul processo decisionale di cui è mero destinatario. Un impegno a favore della democrazia partecipativa risulterebbe peraltro utile per contrastare le spinte populistiche, particolarmente forti nel nostro paese.<br />
In risposta alle aspettative e alle domande descritte, la riforma costituzionale approvata dal Parlamento, rinviando a quanto verrà osservato ai paragrafi successivi, appare, <em>prima facie</em>, ondivaga e timida: se da una parte, introduce (genericamente) per la prima volta nel nostro ordinamento, il referendum propositivo e di indirizzo; dall’altra, alza il numero di firme per la proposizione di iniziative legislative popolari, lasciando immutate le disposizioni relative al referendum costituzionale di cui all’art. 138 Cost..<br />
Orbene, in ragione delle considerazioni svolte e dei quesiti posti, si tracciano, schematicamente, alcuni concetti e nozioni relative al tema indagato, per verificare la conformità delle riforme costituzionali in <em>subjecta materia</em> rispetto alle esigenze e alle istanze rinvenibili nel corpo sociale.<br />
<strong>II.1. Crisi della democrazia rappresentativa</strong><br />
Parlare di crisi della politica sembra divenuta una stanca consuetudine, tuttavia costituisce un dato, sebbene astratto, da cui partire per attribuire un significato all’incremento della domanda di “politica” e all’esperienza della c.d. “democrazia digitale”. Anche questo tema, peraltro, è notoriamente complesso e attraversato dall’incrocio di problematiche, non solo giuridiche, che non possono trovare qui una compiuta disamina.<br />
Ciò premesso, nell’ultimo ventennio, è indubbio che le difficoltà della politica nel mediare i conflitti sociali abbiano, via via, ridotto il ruolo del Parlamento: altre istituzioni (le Autorità indipendenti e le Autorità sovranazionali) lo hanno, <em>de facto</em>, sostituito nel ruolo di “mediatore”.<br />
Si assiste, ormai ad una costante riduzione del ruolo del “rappresentante”, al quale si è aggiunta una crescente indeterminatezza del ruolo del “rappresentato” che ha determinato la crisi dei partiti: la volontà del primo, infatti, dovrebbe essere assicurata dalla presenza in Parlamento dei partiti organizzati, la cui mediazione dovrebbe riempire di contenuto il mandato rappresentativo, altrimenti “vuoto”; tuttavia così non è.<br />
I partiti non appaiono in grado di rappresentare totalmente gli interessi degli elettori per molteplici ragioni, tra le quali l’aumento dell’influenza di istituzioni sovranazionali (UE, BCE, FMI, ecc.) e la forte presenza in Parlamento di gruppi di interesse (es.: energia, armamenti, gestione del <em>web</em>, giochi d’azzardo, etc.).<br />
Un dato inequivoco della distanza tra gli elettori e i partiti politici si trae dal declino dell’affluenza elettorale in Italia dal 1948 al 2013: dal 92,3% del 1953 si è passati al 75,2% dell’elezioni del 2013. Dati che restano comunque alti se confrontati con altre democrazie.<br />
Un’altra causa può essere rinvenuta nello smarrimento del senso del legame sociale, nella volatilità dei ruoli che rendono difficile anche l’identificazione del soggetto da rappresentare, comprendere “chi” e “quali interessi” occorrerebbe rappresentare, dal momento che la stessa identità del <em>demos</em> è divenuta labile. Si pensi alla diversità di bisogni e necessità proprie di ciascuna “categoria” sociale, ognuna portatrice di singolari esigenze, cui si aggiunge la peculiare situazione di quegli stranieri residenti in Italia<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, ma privi del diritto di voto.<br />
In siffatto quadro, tuttavia, proprio la crisi in atto rafforza la necessità della rappresentanza politica e la centralità della sede parlamentare, poiché resta l’unico luogo in cui si possono ridurre ad unità i conflitti sociali e le degenerazioni del pluralismo, scadute in un latente relativismo di massa<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Non può non annoverarsi, in ultimo, tra i fattori determinanti la crisi rappresentativa, anche il <em>deficit </em>di professionalità e di autorevolezza dei esponenti politici, “poiché chi rappresenta un alto valore non può essere privo di valore”<sup> <a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a></sup>.<br />
Credo che ogni generazione confidi in un rinnovamento della classe dei propri governanti, là dove appaia incapace di attendere con responsabilità al proprio mandato.<br />
<strong>II.2. L’Utopia della democrazia diretta</strong><br />
La democrazia diretta concettualmente presuppone l’assenza di intermediari tra cittadino e istituzioni e la partecipazione di tutti i cittadini alle decisioni pubbliche e, per l’effetto, si risolve in un mero ideale<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Si ritiene, infatti, che tale modello nella sua forma pura sia assolutamente inapplicabile nella società contemporanea, sia da un punto di vista pratico, data la complessità dell’ordinamento, sia perché si nutrono fondati dubbi sulle capacità di discernimento delle “persone comuni” e nella spontanea volontà di partecipazione.<br />
La maggioranza della popolazione, infatti, è disinformata e disinteressata alla politica, se non quando quest’ultima venga a toccare direttamente gli interessi personali.<br />
Peraltro i rischi connessi al conferimento di un potere troppo ampio a cittadini non informati ed inesperti, sono di diversa natura, tra questi la demagogia e la manipolazione da parte di alcuni gruppi più forti.<br />
Sul punto, vale precisare che si possono individuare almeno quattro fattori fondamentali nella determinazione del livello di partecipazione: gli stimoli politici, la posizione sociale, le caratteristiche personali e l’ambiente politico<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><strong>II.3.</strong> <strong>Un esempio di democrazia “semi-diretta”</strong><br />
Quando si parla di democrazia diretta, si suole far riferimento alla Svizzera perché è il paese in cui è praticata nel modo più ampio e da più tempo (XIX sec.). Il sistema istituzionale svizzero, infatti, viene definito di democrazia “semi-diretta”, in quanto il popolo partecipa direttamente al processo decisionale politico: la democrazia diretta affianca quella rappresentativa.<br />
In media, infatti, si svolgono almeno quattro votazioni all’anno su diversi temi e a tutti i livelli, comun<a name="_GoBack"></a>ale, cantonale e federale.<br />
Nel dettaglio, il popolo elegge il parlamento federale a scadenze quadriennali, vota circa ogni tre mesi, su proposte di modifiche costituzionali e su leggi emanate dal parlamento. Alle elezioni e votazioni federali si aggiungono, poi, quelle cantonali e comunali, basate su un sistema più o meno analogo.<br />
Il popolo, in sostanza, è chiamato ad esprimersi – in ultima istanza – su tutte le leggi e deve pronunciarsi su qualsiasi emendamento o proposta di revisione costituzionale.<br />
Sono previsti due strumenti di democrazia diretta:<br />
a) l’iniziativa popolare:<br />
&#8211; per la revisione totale della costituzione federale: centomila aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della costituzione e tale revisione è obbligatoriamente sottoposta al popolo per approvazione;<br />
&#8211; per la revisione parziale della costituzione federale: centomila aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della costituzione presentando un progetto di legge elaborato; tale revisione è sottoposta al voto del popolo e dei cantoni;<br />
b) il referendum:<br />
&#8211; obbligatorio: devono essere approvate dal voto del popolo e dei cantoni le modifiche della Costituzione, i trattati internazionali, gli aumenti o le diminuzioni d’imposte, l’introduzione di nuove imposte e le leggi federali dichiarate urgenti.<br />
&#8211; facoltativo: se cinquantamila aventi diritto di voto o otto cantoni ne fanno richiesta sono sottoposti al voto del popolo: le leggi federali, le leggi federali dichiarate urgenti (con durata di validità superiore a un anno), i decreti federali e i trattati internazionali.<br />
Si consideri, che dall’introduzione, nell’anno 1891, dell’articolo che permette una revisione parziale della costituzione federale tramite iniziativa popolare ne sono state proposte quattrocentoventi<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Ebbene, in dottrina, le critiche più frequenti al sistema delineato riguardano il numero e soprattutto la complessità degli scrutini, in quanto incidono negativamente sulla mobilitazione dell’elettorato. Peraltro, la media della partecipazione alle votazioni federali tra il 2001 e il 2012 è stata di poco meno del 45%, quindi, piuttosto bassa.<br />
Il referendum obbligatorio, a ben vedere, finisce per costituire una vera e propria “minaccia”, di talché sia il governo, sia il parlamento sono spinti a cercare il più ampio consenso possibile. D’altro canto, se il malcontento va oltre una cerchia ristretta, per esempio un solo partito, vi sono forti probabilità che il popolo possa respingere un progetto.<br />
Quanto all’iniziativa popolare, invece, quest’ultima presenta il vantaggio di sollecitare dibattiti su argomenti che altrimenti non verrebbero trattati dal parlamento e, a volte, di permettere ai promotori di veder soddisfatte parte delle loro rivendicazioni, tramite un controprogetto parlamentare.<br />
Vi sono poi anche casi, sebbene rari, in cui delle iniziative bocciate dalla maggioranza del parlamento ottengono la doppia maggioranza di popolo e cantoni (es. l’iniziativa “contro le retribuzioni abusive” del marzo 2013).<br />
La democrazia diretta svizzera, dunque, se da una parte garantisce alle nuove leggi di beneficiare di un vasto consenso; dall’altra, rallenta fortemente il processo politico; possono passare, infatti, anche cinque anni prima che un’iniziativa popolare diventi legge e i referendum divengono uno strumento per rimandare cambiamenti sociali o politici (es. il diritto di voto per le donne, approvato dal Parlamento nel 1959, ma poi respinto dall’elettorato (interamente maschile) in un successivo referendum). Si consideri, altresì, che la “doppia maggioranza” da un vantaggio ingiustificato ai cantoni più piccoli, che tendono ad essere maggiormente conservatori. Detta anomalia è emersa chiaramente nel 1992, quando gli svizzeri sono stati chiamati a decidere sull’eventuale adesione allo Spazio economico europeo: il voto popolare era diviso quasi esattamente a metà, ma quello cantonale, con sedici voti contro sette, ha respinto la proposta.<br />
In definitiva, tra le indiscutibili “virtù” del sistema descritto, al netto delle criticità esposte deve annoverarsi il meccanismo di pressione esercitato dal referendum che, <em>de facto</em>, obbliga i membri dell’Assemblea federale a ricercare il compromesso durante la discussione di un progetto legislativo e attribuisce ai membri dei gruppi di opposizione o delle minoranze la possibilità di aprire un dibattito su questioni che altrimenti continuerebbero ad essere ignorate.</p>
<p><strong>II.4. Terza via. La democrazia partecipativa</strong><br />
Negli ultimi anni, i politologi hanno analizzato le esperienze di nuove forme di democrazia, alternative sia a quella rappresentativa sia a quella diretta, condotte in vari paesi e riconducibili a due modelli di interazione tra amministratori pubblici e cittadini: il modello della pressione (democrazia partecipativa) e il modello del confronto (democrazia deliberativa).<br />
La democrazia partecipativa, in particolare, è stata definita dal Prof. U.Allegretti: «un relazionamento della società con le istituzioni» che comporta «un intervento di espressioni dirette della prima nei processi di azione delle seconde<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>».<br />
In linea generale, la democrazia partecipativa prospetta un sistema rappresentativo all’interno del quale si inserisce la possibilità di una partecipazione più ampia della collettività: il suo presupposto risiede nella conservazione di alcune caratteristiche di base delle moderne democrazie liberali (la rappresentanza politica, le elezioni e la competizione tra i partiti), supportate dall’introduzione di meccanismi di c.d. “auto-governo del popolo”.<br />
Nella democrazia partecipativa, infatti, i cittadini – <em>melius</em> le persone o i soggetti, anche non titolari della formale cittadinanza – sono presenti come singoli e attraverso associazioni e agiscono nella procedura con capacità di iniziativa e di presenza attiva nell’istruttoria, nella consultazione e nella stessa decisione: “cittadini comuni” intervengono per scelta propria o per chiamata su sorteggio ovvero altro metodo imparziale predisposto dall’autorità. Può essere che ai cittadini spetti addirittura, ma non di regola, la decisione finale, e che si possa dare una sovrapposizione di metodi noti alla democrazia diretta, quale il referendum decisionale.<br />
La democrazia diretta e la partecipativa si differenziano a livello di principio, in quanto le forme tradizionali di democrazia diretta ammesse negli ordinamenti contemporanei (referendum, iniziativa popolare e petizione) sono nella maggior parte dei casi occasionali e puntuali e, nella normalità dei casi, hanno un valore esterno rispetto all’agire delle istituzioni rappresentative. Momenti di democrazia diretta possono tuttavia rivelarsi inclusi in una procedura partecipativa (per es. nelle giurie decidenti del tipo sperimentato a Berlino) e ogni volta che la votazione decisiva di un’assemblea popolare venga inserita in una procedura partecipativa, o quando vengono accolte in esse modalità di autogestione (v. <em>infra </em>par. II.5).</p>
<p><strong>II.5.</strong> <strong>Strumenti applicativi</strong><br />
I dispositivi applicativi più noti della democrazia partecipativa sono i bilanci partecipativi, i dibattiti pubblici di tipo francese, certe forme di giurie civiche e le valutazioni ambientali partecipate dai cittadini.<br />
Si richiamano qui di seguito alcuni esempi particolarmente significativi.<br />
<em>a) Il dibattito pubblico in Francia</em><br />
Sebbene la Francia conosca l’adozione di pratiche partecipative già a partire dagli anni settanta, è nel corso degli anni novanta che si assiste ad una compiuta sistematizzazione del principio di partecipazione nell’ordinamento.<br />
La legge istitutiva del <em>débat public</em>, detta anche “<em>loi Barnier</em>”<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ha introdotto, infatti, il principio di partecipazione nel <em>corpus</em> giuridico francese. A seguito della sua approvazione, tutti i grandi progetti infrastrutturali di interesse nazionale dello Stato o di comunità locali devono essere oggetto di un dibattito pubblico, organizzato da un’apposita istituzione, la <em>Commission nationale du débat public</em>.<br />
Questo primo intervento normativo, poi, ha subìto nel corso degli anni numerose modifiche, nel quadro di un progressivo rafforzamento degli istituti partecipativi e della garanzia di una maggiore effettività del principio di partecipazione. Tale sviluppo, iniziato nel 1995 e culminato nel 2005, con la consacrazione del principio di partecipazione a livello costituzionale, si colloca all’interno di una evoluzione più ampia del contesto giuridico francese, dove l’esigenza di integrare e perfezionare l’istituto dell’inchiesta pubblica e la necessità di raccordare la disciplina delle pratiche partecipative al quadro giuridico internazionale hanno giocato un ruolo determinante per il progressivo consolidamento dell’istituto.<br />
La procedura indagata costituisce, dunque, una forma di concertazione strutturata che interviene a monte del processo decisionale relativo all’elaborazione di un progetto. La procedura si avvia nella fase iniziale della vita di quest’ultimo, quando tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora percorribili e verte, in primo luogo, sulla questione dell’opportunità e della necessità di un determinato progetto, sugli obiettivi e sulle caratteristiche principali dell’opera, per poi affrontarne gli aspetti particolari legati alle modalità di realizzazione.<br />
Il fine ultimo, in sostanza, è quello di legittimare democraticamente la decisione successiva che, sebbene non approvata da tutti, sarà resa accettabile dal fatto che tutti gli interessati avranno potuto esprimersi e essere ascoltati.<br />
La convocazione del dibattito pubblico risponde così a tre finalità principali:<br />
&#8211; informare la popolazione e tutti i soggetti interessati sugli aspetti tecnici e l’impatto del progetto nei vari contesti economico, ambientale e territoriale;<br />
&#8211; consentire alla popolazione di esprimersi attraverso interventi argomentati, formulando osservazioni, critiche o suggerimenti sorrette da motivazioni coerenti;<br />
&#8211; assistere il committente nella decisione che dovrà intraprendere, sottoponendo alla sua attenzione la posizione della popolazione in merito agli obiettivi, alle problematiche, all’impatto ambientale e sociale nonché a tutte le conseguenze positive e negative del progetto<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
In seguito alla legge <em>Barnier</em>, si sono tenuti in Francia circa quaranta dibattiti pubblici su autostrade, linee ferroviarie, elettrodotti, rigassificatori, inceneritori, centrali elettriche e altri impianti a forte impatto sociale e ambientale.<br />
<em>b) Esempi di dibattito pubblico in Italia</em><br />
Anche in Italia si sono sviluppati alcuni esempi di dibattiti pubblici “alla francese”.<br />
Il primo si è svolto tra il 6 febbraio e il 30 aprile 2009 a Genova, sulla proposta di realizzazione di un nuovo tratto autostradale di circa 20 km tra Voltri e Genova Ovest, noto come “Gronda di Ponente”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, con risultati inaspettati.<br />
Un altro esempio rilevante (e singolare) è costituito dalla legge regionale Toscana n. 69/07, che ha istituito un’autorità indipendente, sul modello francese, denominata “Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione”, col compito di gestire il dibattito pubblico su grandi opere e selezionare i progetti partecipativi di vario tipo proposti dalla società civile e di garantire loro un contributo finanziario da parte della Regione. Con l’adozione della legge regionale n. 46/13, la Regione Toscana ha poi confermato la scelta intrapresa nel 2007.<br />
Ebbene, vale rilevare che tale legge è l’unica in Italia ad essere ispirata al concetto di partecipazione come una “fase” ordinaria del processo decisionale e all’idea che per migliorare la qualità delle decisioni sia necessario che le istituzioni tengano conto e motivino le proprie decisioni rispetto all’esito del processo partecipativo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Parimenti a quanto avvenuto nella legislazione francese, inoltre, la legge n. 46 cit. ha reso obbligatoria l’apertura del dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche che superano la soglia di cinquanta milioni di euro e ha introdotto un importante principio, ossia, che le spese relative all’informazione dell’opinione pubblica ed al rapporto con i cittadini devono essere considerate una voce essenziale all’interno del progetto di investimento. In questo modo ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare un’opera – di rilevante impatto, sociale ed economico sul territorio – deve considerare il rapporto con la comunità di riferimento come un aspetto ineludibile della progettazione.<br />
<em>c) Il bilancio partecipativo</em><br />
Il bilancio partecipativo è una pratica di inclusione dei cittadini nella gestione del bilancio di un ente pubblico (municipalità, comune, regione, ecc.), dando la possibilità ai partecipanti di decidere di comune accordo dove indirizzare i fondi statali. Questo metodo nacque in Brasile, a Porto Alegre, nel 1989. Dalla sua nascita il bilancio partecipativo si è diffuso in più di 300 città del mondo, nell’America latina, in Europa e in Canada.<br />
Tale strumento favorisce una reale apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici, superando le tradizionali forme solo “consultive” e creando un ponte tra la democrazia diretta e quella rappresentativa. È quindi uno spazio dove poter ricostruire nel tempo e in maniera collettiva il concetto di “bene comune” (o meglio: di ‘beni comuni’), trasformando le tensioni sociali in progetto condiviso all’interno di spazi autogestiti dalla società civile, ma marcati da una forte interazione dialogica con le istituzioni.<br />
Si registrano esempi di bilancio partecipativo anche in Italia, nei comuni di Ivrea (TO) e di Grottammare<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> (AP) e, da ultimo, in quello di Capannori (LU), definito “Spazio Comune 2015”.<br />
Una terza esperienza interessante si è sviluppata agli inizi degli anni 2000 nel Municipio XI (oggi VIII) e poi conclusasi nel 2009/10, restando comunque un esempio a livello nazionale e non solo, per gli altri municipi romani. Detto esperimento è stato reso possibile dalla trasformazione statutaria dei vecchi quartieri, che li ha resi autonomi su alcuni settori di spesa, dotandoli di una giunta esecutiva. In particolare, l’attivazione del processo è stata sollecitata nel 2003 da vari movimenti della società civile ed è stata attuata grazie alla forte volontà politica del Presidente.<br />
Il percorso partecipativo ha riscontrato però difficoltà a riflettersi nella struttura delle decisioni amministrative, per la mancanza di autonomia del municipio nel riorganizzare la sua struttura tecnica in maniera innovativa.<br />
Nel dettaglio, il territorio del Municipio era stato articolato in 8 quartieri sociali (aree omogenee), in ognuno dei quali nel 2003 si era tenuta un’Assemblea Territoriale aperta per eleggere dei rappresentanti, in proporzione di 1 ogni 15 persone presenti. I delegati (revocabili e non rieleggibili da un anno all’altro) componevano i Consigli Popolari di Quartiere (CPQ). Questi sono stati trasformati nel 2004 in semplici portavoce, con il ruolo di coordinatori delle assemblee e dei gruppi di lavoro che si formavano in ogni zona: si era, infatti, notato un fenomeno di riproduzione della “delega” in cui i cittadini – una volta votati i propri delegati di zona – smettevano di partecipare; una circostanza imputabile alla radicata asimmetria partecipativa cui si è accennato ai paragrafi precedenti.<br />
La lista delle priorità proposte tornava poi in votazione alle Assemblee Territoriali in un secondo ciclo di incontri. Alle assemblee potevano partecipare – per regolamento del bilancio partecipativo – tutti i maggiori di 14 anni che vivevano, studiavano o lavoravano nel municipio. I temi in discussione nel Bilancio Partecipativo erano, ovviamente, limitati alle competenze del municipio: lavori pubblici, mobilità e viabilità, spazi verdi di prossimità e attività culturali.<br />
Dalla breve panoramica di alcuni degli strumenti più significativi di democrazia partecipativa, se posti in relazione alle esperienze contemporanee, si assiste ad un progressivo appiattimento dell’originaria spinta innovativa dei primi anni 2000. La crisi politica dell’ultimo decennio ha, infatti, generato una cronica sfiducia dei cittadini negli enti pubblici, che coinvolge ogni proposta di cambiamento che da essi proviene. In tale quadro, persino la promozione dei processi partecipativi come forma di potenziamento e crescita culturale degli abitanti è recepita con diffidenza dai tessuti sociali. D’altro canto, non sembra ancora possibile che modalità di governo territoriale come il bilancio partecipativo possono generarsi per sola pressione popolare: esse sono al massimo un punto di incontro a metà strada tra una società civile e un tessuto politico che sente l’urgente necessità di un’autoriforma dei suoi modi di agire e decidere.<br />
La (coraggiosa) scelta contenuta nella disciplina toscana, costituendo un caso esemplare, sviluppa un principio fondamentale per il funzionamento delle democrazie contemporanee, ovvero, che la deliberazione può contribuire a rafforzare e rinnovare le istituzioni democratiche, vieppiù nella fase antecedente all’assunzione della decisione finale.<br />
In buona sostanza, in Toscana, come in Francia, si è acquisita la consapevolezza che determinate decisioni politiche e sociali, particolarmente conflittuali e controverse, richiedono una legittimazione non solo normativa, in quanto tra rappresentanza e partecipazione esiste un rapporto di comunicazione e circolarità che va sviluppato, integrando i meccanismi decisionali basati sulla logica rappresentativa, al fine di dirimere potenziali scontri sociali e carenze democratiche.</p>
<p><strong>II.6. Rapporti con la sussidiarietà orizzontale</strong><br />
In ultimo, per completezza logico-espositiva, appare opportuno accennare anche ai rapporti tra le “forme” di democrazia partecipativa e la c.d. “sussidiarietà orizzontale” e – ancor meglio – “circolare”<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> prevista in Costituzione.<br />
Secondo una parte della dottrina, la sussidiarietà, pur partecipando anch’essa alla sfera dei rapporti tra stato e società, attiene propriamente alla sfera del “fare”; mentre le pratiche di democrazia partecipativa a quella del discutere e del decidere. Sostanzialmente, sebbene vi siano degli incroci tra i due “sistemi”, questi sono sostanzialmente diversi: anche quando la democrazia partecipativa si riferisce ad attività gestionali (es. di servizi pubblici quali sanità e assistenza) stabilendo ruoli della cittadinanza nel monitoraggio dei servizi e del loro rendimento (e non solo nelle decisioni di impostazione organizzativa e gestionale degli stessi), essa non si esplica in un attività di produzione o gestione, come invece l’attività delle organizzazioni di volontariato o di solidarietà sociale nell’assolvimento di servizi pubblici sotto la responsabilità generale delle amministrazioni<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. Secondo un diverso orientamento<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a>, che appare più aderente al dato reale, la democrazia partecipativa è un modello normativo, non nel senso del valore giuridico, ma nel senso che mira a fissare<em> standard</em> di comportamento che i cittadini e le stesse istituzioni devono praticare. L’approccio sussidiario, al contrario, è di tipo interpretativo, nel senso che riconosce la qualità di soggetto di rilevanza pubblica (o di rango costituzionale) a chi – come le organizzazioni di cittadinanza attiva – si occupi di questioni di interesse generale con l’intento di portarle a buon fine. La seconda differenza è forse la più importante ed esplicativa. Con il modello della democrazia partecipativa i cittadini vengono in sostanza chiamati a partecipare all’attività delle istituzioni, come ad esempio quella di discutere un provvedimento in corso di formazione. L’approccio della sussidiarietà circolare, invece, riguarda la partecipazione al “governo” della società.<br />
Nel modello della democrazia partecipativa, ciò a cui i cittadini prendono parte è la produzione di <em>soluzioni </em>migliori da parte delle istituzioni; nell’approccio della sussidiarietà circolare, invece, essi concorrono affinché le questioni di rilevanza pubblica siano gestite in modo più efficace e che l’interesse generale sia curato nella maniera migliore, ma non necessariamente attraverso la produzione di provvedimenti o azioni di tipo politico-amministrativo.<br />
Si sottolinea un’ulteriore differenza: la democrazia partecipativa si basa sul diritto di consultazione delle “parti interessate” derivante da un provvedimento o da una scelta politica; la cittadinanza attiva, invece, si basa sul potere di intervento, ovvero, nell’ipotesi in cui viene violato un diritto, un bene comune minacciato, o un gruppo di cittadini è in condizioni di debolezza, le organizzazioni civiche intervengono con riferimento alla situazione da risolvere.<br />
Sussiste, inoltre, una differenza che riguarda il sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti nei processi partecipativi.<br />
Nel modello partecipativo queste relazioni restano di tipo bipolare, con le istituzioni in posizione preminente rispetto a tutti gli altri soggetti<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Nell’approccio della sussidiarietà, invece, le relazioni sono di tipo circolare, nel senso che l’azione di governo non deve necessariamente prendere avvio o concludersi nell’ambito della dimensione istituzionale e le relazioni tra i soggetti coinvolti sono complesse.<br />
Infine, la democrazia partecipativa è guidata da un approccio sistemico, nel senso che l’attenzione è rivolta all’insieme delle relazioni tra i soggetti coinvolti, alle procedure, alle competenze e alle prerogative dei diversi attori, alla coerenza tra le azioni e le previsioni normative. Il fenomeno della cittadinanza attiva, invece, è guidato da un approccio operativo, nel senso che l’attenzione è dedicata alle azioni da intraprendere per raggiungere un determinato obiettivo<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Punti di contatto tra i “fenomeni” indagati, si rinvengono, anche, in alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa. Un esempio di richiamo del principio di sussidiarietà orizzontale in chiave “rafforzativa”, difatti, si ritrova con riferimento alla partecipazione dei privati, singoli e associati ai procedimenti amministrativi.<br />
In questo senso, sono stati considerati attuazione dell’art. 118, comma 4, Cost.: a) l’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-<em>bis </em>della legge 7 agosto 1990 n. 241; b) la partecipazione di una associazione di categoria al procedimento per la definizione degli orari degli esercizi commerciali e per la disciplina delle deroghe alle chiusure domenicali e festive; c) le osservazioni presentate dal privato proprietario nell’ambito di un procedimento di approvazione di progetto preliminare per lavori di riqualificazione urbana, con conseguente apposizione di un vincolo preordinato all’espropriazione del bene culturale di interesse storico artistico di sua proprietà<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
In tale prospettiva, dunque, le pubbliche amministrazioni dovrebbero preferire quei modelli procedimentali che consentano il coinvolgimento diretto dei singoli e dei gruppi sociali; questi ultimi sono infatti chiamati a co-gestire la funzione amministrativa, secondo il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.<br />
La conseguenza che la giurisprudenza trae è nel senso della valorizzazione della posizione giuridica dei soggetti coinvolti nell’esercizio procedimentale della azione amministrativa non solo, in termini di mera collaborazione nell’adozione dei provvedimenti che incidano direttamente nella loro sfera giuridica, ma anche ai più generali fini della gestione stessa della funzione amministrativa per renderla più adeguata rispetto agli interessi pubblici perseguiti<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Se da un parte, è innegabile che tale indirizzo possa condurre ad una revisione di molte impostazioni tradizionali circa il valore e il senso degli istituti di partecipazione procedimentale, soprattutto, quando questi garantiscano effettivamente un rapporto paritario tra amministrazione e amministrati; nondimeno, questa assimilazione tra principio di sussidiarietà orizzontale e partecipazione ai processi decisionali fondata sull’implicito collegamento tra l’iniziativa di cui all’art. 118, comma 4, Cost. e l’iniziativa costituzionale intesa quale partecipazione democratica di cui, tra gli altri, agli artt. 3, 71 e 123 Cost., invero, non convince.<br />
Come è stato autorevolmente sostenuto e, come si è già avuto modo di evidenziare, la sussidiarietà orizzontale non può confondersi con il principio partecipativo-democratico; la partecipazione è uno strumento fondamentale della sussidiarietà, ma non la sua unica ed esclusiva declinazione<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> (cfr. pag. 19).</p>
<p><strong>III.1. Politica e Tecnopolitica</strong><br />
Nell’accennare alle varie forme di democrazia, non può farsi a meno di riflettere anche sulle possibilità e sui consequenziali rischi dell’innovazione tecnologica.<br />
Viene, infatti, da domandarsi se la “globalizzazione informatica” possa realmente costituire mezzo efficace per incrementare la partecipazione politica e la democrazia diretta, come da più parti sostenuto; segnatamente, se nell’era dell’informatica, gli ostacoli tecnici ad una democrazia diretta – o plebiscitaria – possano dirsi ormai risolti<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Certamente, oggi, le “utopie positive” e le “distopie” – elaborate oltre diciassette anni fa dal Prof. Stefano Rodotà<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> nel suo studio sulla “tecnocrazia” – appaiono ormai del tutto attuali. Le c.d. “utopie positive”, infatti, le possiamo osservare nelle rivolte sociali degli ultimi anni (Primavera Araba, <em>Indignados</em>,<em> Occupy Wall Street</em>, etc.), rese possibili dai <em>social networks</em>; le “distopie” (“utopie negative”), ad esempio, nelle rivelazioni di Edward Snowden in merito al programma di intercettazioni illegali delle comunicazioni <em>online</em>, attuato dalla NSA americana e da altre agenzie di <em>intelligence</em>.<br />
Ciò posto, una conseguenza inequivoca e lampante dello sviluppo del c.d. “<em>web</em> 2.0”, comunque, risiede nella moltiplicazione delle fonti tradizionali di informazione, che hanno aumentato le possibilità per i cittadini sia di informarsi sia di esprimersi, su qualunque tema e, soprattutto, in qualunque momento.<br />
In Italia, e non solo, sull’onda di un’entusiastica rivoluzione digitale, sono emersi fenomeni definibili di “tecnopolitica”, alimentati tramite strumenti utilizzati in altri settori (economico-finanziari, pubblicitari, commerciali e d’intrattenimento). Forme di democrazia diretta o partecipativa, infatti, sono state proposte da nuovi movimenti politici i quali credono che la rete possa attuarli; un esempio italiano, è costituito dal movimento politico “5 Stelle”, sul cui orientamento e relative strategie, si rinvia alle vicende politiche quotidiane.<br />
Si richiamano qui di seguito alcuni esperimenti elaborati a livello internazionale che rendono evidenti le potenzialità – e i consequenziali rischi – di un sistema democratico digitale.<br />
La prima piattaforma tecnologica per la <em>e-democracy</em> è stata <em>Liquid Feedback</em>, sviluppata da un gruppo di Berlino e impiegata dal Partito Pirata tedesco per incrementare la partecipazione dei cittadini e favorire i dibattiti <em>online</em>. Detta piattaforma è stata successivamente utilizzata anche dal “M5S” nel Lazio e dal PD nell’applicazione “TuParlamento” impiegata per sostenere la candidatura dell’avv. U. Ambrosoli alle elezioni regionali lombarde del 2013.<br />
Ebbene, tralasciando indagini più approfondite, si ritiene di poter affermare che l’esito di tali sperimentazioni è stato finora pressoché deludente, siccome disporre di una piattaforma <em>software</em> non costituisce fattore determinante per innalzare la partecipazione dei cittadini, ovverosia, nemmeno l’accessibilità delle rete sembra in grado – strutturalmente – di stimolare la popolazione civile a interessarsi alla maggior parte delle questioni politiche.<br />
Le comunità (sia <em>online</em> che <em>offline</em>) sono caratterizzate, infatti, da una diseguaglianza partecipativa, ovvero, vi sono pochissime persone che partecipano attivamente, mentre la maggioranza si limita ad osservare e fruire, senza contribuire al risultato dell’attività comune.<br />
Emblematici in tal senso sono i numeri del citato movimento “5 Stelle” che ha ricevuto alle elezioni per la Camera del 2013 il voto di 8.688.231 elettori (definibili “fruitori o osservatori”). Si consideri che il movimento ha scelto i suoi candidati nel 2012, dando la possibilità ai suoi 255.339 iscritti (“contributori intermittenti”) di esprimere una scelta; tra questi hanno votato solo in 20.252 iscritti (“contributori attivi”).<br />
In oltre un anno, poi, i testi dibattuti sul sistema operativo del “M5S” sono stati 90, di questi solo 7 sono stati poi presentati in Parlamento e nessuno risulta approvato.<br />
Le questioni affrontate sono diventate marginali e oltre metà delle proposte non raggiunge i 200 commenti, mentre per una legge su quattro gli iscritti coinvolti sono meno di 100; davvero pochi se rapportati ai circa 100mila militanti che vengono invitati a partecipare via<em> mail</em> ogni volta che sul sito si discute di una nuova legge.</p>
<p><strong>III.2. Rischi della democrazia digitale</strong><br />
Si individuano almeno due tipi di rischi connessi alla democrazia digitale: il primo riguarda la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche per l’<em>e-democracy</em> (in particolare per l’<em>e-voting</em>), i cui primi casi di manipolazione del voto sono avvenuti negli USA nelle elezioni del 2000 (Bush vs Gore) e del 2004 (Bush vs Kerry), altri casi più recenti sono stati segnalati anche in Canada e in India.<br />
Il secondo tipo di rischio, invece, riguarda la manipolazione dei cittadini per mezzo dei <em>social network</em>. La catalogazione <a href="http://www.pensierocritico.eu/profilazione-identita-digitale.html" target="_blank" rel="noopener">degli utenti della rete</a>, attraverso l’utilizzo di “profili” all’interno di determinati siti, effettuata a fini commerciali da aziende specializzate su Google e da altri motori di ricerca, infatti, ha raggiunto un elevato livello predittivo dei desideri di acquisto dei singoli fruitori della rete, sia degli orientamenti culturali e ideali (associabili al proprio orientamento elettorale).<br />
Ed allora viene da domandarsi, se i noti siti Facebook e Twitter conducano i cittadini a riflettere e a decidere autonomamente sui temi politici ovvero, al contrario, questi incarnino uno nuovo strumento di propaganda, in cui il successo di partecipazione è il risultato di una spinta al conformismo. Un studio sembra indicare che almeno parte della risposta risiede nella seconda delle ipotesi prospettate. Secondo i ricercatori Elif e Cengiz Erisen, infatti: «reti sociali percepite da un individuo come dominate da “legami forti” ne peggiorano in modo significativo i ragionamenti riguardo a politiche sia in linea che in disaccordo con attitudini pregresse sull’argomento».<br />
A comprova delle preoccupazioni espresse si rinvia ai, quantomeno, sorprendenti esperimenti di “contagio emotivo” condotti in rete sul sito <em>web</em> Facebook<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p><strong>III.3. Una proposta provocatoria. La democrazia diretta istantanea </strong><br />
Nel panorama delineato, tra le prospettive ed i rischi delle innovazioni tecnologiche asservite a fini politici, secondo alcuni politologi e filosofi, tra cui Robert Paul Wolff, sarebbe concretamente realizzabile la democrazia diretta “istantanea”.<br />
Per rimuovere gli ostacoli pratici alla realizzazione di tale futuristica interazione politica, viene immaginato un sistema di congegni elettorali a domicilio; sostanzialmente, in ogni abitazione dovrebbe installarsi sul televisore – prevedendo per gli indigenti aiuti finanziari per acquistarlo – un dispositivo che registri elettronicamente i voti e li trasmetta a un elaboratore. Per evitare brogli, inoltre, il dispositivo dovrebbe essere attrezzato per registrare le impronte digitali.<br />
Qualunque progetto di legge presentato al “Congresso”, quindi, sarebbe dibattuto dai rappresentanti di tutte le diverse posizioni, verrebbero naturalmente fornite istruzioni sulle questioni tecnicamente difficili e vi sarebbero dibattiti formali, interrogazioni e così via. A dei comitati di esperti verrebbe dato l’incarico di raccogliere dati, raccomandare nuove misure o preparare schemi di leggi. Ogni venerdì, dopo una settimana di discussioni e dibattimenti, si procederebbe alle votazioni.<br />
Le misure da adottare sarebbero sottoposte al pubblico, singolarmente, e la nazione registrerebbe “istantaneamente” le sue preferenze grazie ai congegni elettronici. L’autore stesso osserva che la soluzione, sebbene imperfetta «è incommensurabilmente più vicina a realizzare l’ideale di una democrazia autentica che non le cosiddette nazioni democratiche oggi esistenti».<br />
La teoria di Wolff suscita evidenti interrogativi sulla sua concreta applicabilità e sull’affidabilità di un siffatto sistema, potendo assurgere ad emblema – parossistico – dell’utopia della “<em>e-democracy</em>”.<br />
In considerazione degli spunti delineati non appare, francamente, che gli strumenti tecnologici possano contribuire ad ampliare le forme di democrazia deliberativa. Il <em>web</em>, per sua stessa natura, rende obiettivamente difficile il confronto delle opinioni e un reale scambio dialogico, di talché in tale prospettiva non può bastare l’utilizzo dei <em>social media</em> per garantire maggiore partecipazione, in quanto il rapporto tra “viralità”<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> e partecipazione è molto più complesso della sua riduzione ad una sorta di determinismo tecnologico per cui il semplice ricorso alla rete viene considerata condizione sufficiente per mobilitare, in ogni caso, l’elettorato.<br />
Diversamente, le potenzialità del <em>web</em> potrebbero rivelarsi uno strumento utile per perseguire strumenti di democrazia partecipativa e diretta, nelle quali i cittadini si siano già precedentemente formati, con altri mezzi, un’opinione e, conseguentemente, sarebbero solo chiamati ad esprimerla.<br />
Ad ogni buon conto, gli sviluppi di tale forma di democrazia dipenderà dal grado di maturità di ciascun popolo, confidando in un mutamento della direzione intrapresa negli ultimi decenni.</p>
<p><strong>IV.1. La riforma costituzionale </strong><br />
Nell’ambito di un quadro sociale e politico così variegato, si inserisce la riforma costituzionale approvata dal Parlamento che costituisce lo spunto dal quale origina la presente disamina.<br />
In particolare, in ordine al quesito se quest’ultima sia indirizzata verso un rafforzamento delle forme di partecipazione dei cittadini, ovvero, <em>a contrario</em>, se le modifiche approvate rappresentino un’occasione perduta di rinnovamento; segnatamente, con riferimento all’incremento degli strumenti di democrazia partecipativa.<br />
Ad una prima analisi, appare che il disegno di legge costituzionale finisce per rafforzare il potere dell’esecutivo, riducendo, al contempo, quello del Parlamento, con ogni conseguente incidenza sul principio di rappresentatività.<br />
Al riguardo, appare pienamente condivisibile quanto osservato dal Prof. G. Azzariti, interrogato al riguardo: «Il nuovo testo della costituzione, rispetto alla riforma del 2001, ha un’impronta marcatamente statalista, prevedendo una forte ri-centralizzazione delle competenze, eliminando la potestà legislativa concorrente, reintroducendo la clausola dell’interesse generale &#8230; Un senato delle autonomie debole, se non addirittura una sua configurazione “degenerata”. E, ci ricorda Aristotele, la “degenerazione” dei modelli è il rischio maggiore di ogni scelta politica &#8230; Un’elezione politica di secondo grado da imputarsi ai consigli regionali, elezione che deve avvenire con metodo proporzionale (proposta di modifica dell’articolo 57) al fine di garantire la partecipazione delle opposizioni politiche<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>».<br />
Appare, dunque, riscontrabile un “<em>vulnus</em> democratico” nel meccanismo di scelta dei membri del Senato che, all’evidenza, non produce una rappresentanza dell’ente, bensì del ceto politico locale e dei partiti nazionali nelle loro conformazioni territoriali. Viene, inoltre, conservato il divieto di mandato imperativo anche per i senatori (proposta di modifica dell’articolo 67); di talché questi non rappresentano l’ente. In sostanza, i “nuovi senatori” non rappresenteranno più la Nazione, bensì solo il ceto politico di appartenenza.</p>
<p><strong>IV.2. Le modifiche dei principali strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione.</strong><br />
Prima di entrare nel merito delle modifiche adottate, sulla scia di quanto argomentato ai paragrafi precedenti circa l’utilizzo del <em>web</em>, si trascrivono i risultati della consultazione pubblica <em>online</em> svoltasi sulle riforme costituzionali, siccome emblematica della concezione attuale dei rapporti tra gli strumenti di democrazia partecipativa con quelli della democrazia rappresentativa.<br />
Dall’8 luglio all’8 ottobre 2013, infatti, si è tenuta sul sito “<a href="http://www.partecipa.gov.xn--it%20-pw3b/">www.partecipa.gov.it” </a>una consultazione alla quale hanno partecipato 306.259 cittadini con 425.700 visite complessive.<br />
Per verificare quale effetto abbia avuto tale consultazione sulle decisioni parlamentari, estrapoliamo dal “Rapporto Finale (pag. 55) &#8211; Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali” (del Dipartimento per le Riforme Istituzionali) la seguente domanda posta dal questionario: “Quale delle seguenti forme di partecipazione pubblica ritieni dovrebbero essere maggiormente utilizzate, con opportuni adeguamenti o indicazioni di metodo per la loro efficacia decisionale, dalle Istituzioni?” [risposta a scelta multipla].<br />
I risultati evidenziano che la maggioranza dei cittadini gradirebbe partecipare mediante:<br />
1- Iniziative legislative popolari ( 17.7% )<br />
2- Referendum consultivo ( 16.3% )<br />
3- Consultazioni <em>online</em> ( 15.3% )<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a><br />
Ebbene, nella bozza di riforma, a distanza di circa sei mesi dall’esperimento in esame, le richieste per le iniziative legislative popolari sono aumentate da 50.000 a 250.000 (poi ridotte a 150.000 nel testo approvato dal Senato l’8 agosto 2014) e quelle richieste per i referendum consultivi sono aumentate da 500.000 a 800.000. Si evidenzia, inoltre, che la consultazione <em>on-line</em> è stata votata dal 15% dei partecipanti.<br />
E’ evidente come il testo di revisione costituzionale approvato, non abbia recepito quanto espresso dalla maggioranza di coloro che hanno partecipato alla votazione, con ogni conseguente riflesso sulla fiducia nei confronti delle prossime iniziative di partecipazione <em>online.</em><br />
Qui di seguito, appare utile sintetizzare le modifiche adottate relativamente ad ogni istituto di partecipazione diretta:<br />
<em>a) Leggi di iniziativa popolare </em><br />
Con disposizione introdotta all’articolo 11 del ddl di modifica dell’articolo 71 della Costituzione – si è innalzato fino a 150mila il numero (attualmente di 50mila) delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare, vincolando, tuttavia, i regolamenti parlamentari a prevedere, per questi provvedimenti, tempi certi di esame e votazione finale.<br />
Quanto alla consultazione popolare, sono state introdotte sempre all’art. 71 Cost. cit. – con formula del tutto innovativa nel nostro ordinamento – una nuova tipologia di referendum, definito “propositivo e d’indirizzo”, nonché altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali [sul modello del <em>débat public</em> francese]. Con legge approvata da entrambe le Camere dovranno poi essere disciplinate le modalità di attuazione di tali strumenti.<br />
<em>b) Referendum popolare abrogativo</em><br />
L’innovazione è costituita dall’introduzione di un “doppio <em>quorum</em>” per le consultazioni referendarie.<br />
In particolare, ai fini della validità della consultazione, la nuova versione dell’art. 75 richiede:</p>
<ul>
<li> in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, la partecipazione al <em>referendum</em> della maggioranza degli aventi diritto al voto;</li>
<li>in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, la partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati (con significativo abbassamento del <em>quorum</em>)<em>.</em></li>
</ul>
<p>In entrambi i casi la proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<br />
<strong>IV.3.</strong> <strong>Criticità e prospettive</strong><br />
Ad una primo esame delle disposizioni citate, che non appaiono introdurre, relativamente agli istituti oggetto d’indagine, rilevanti cambiamenti nel sistema della rappresentanza, emergono le seguenti perplessità.<br />
In particolare, con riferimento alla più rilevante tra le modifiche introdotte dalla riforma, non appare sufficientemente chiaro il perimetro giuridico della categoria dei c.d. “referendum propositivi e di indirizzo”, occorrerà infatti attendere l’adozione di apposita legge costituzionale per apprezzarne condizioni ed effetti; nonché una legge approvata da entrambe le camere per conoscerne le modalità attuative.<br />
La disposizione, infatti, appare assai indeterminata: intanto, per il rinvio alla citata legge costituzionale futura e, inoltre, per l’improbabile utilità di alcuni di questi strumenti di partecipazione (referendum d’indirizzo e consultazioni delle formazioni sociali).<br />
Basti pensare all’unico precedente: il referendum d’indirizzo del 1989 sui poteri costituenti da attribuire al parlamento europeo. D’altro canto, non è stata prevista la possibilità di esten­de­re il referendum anche alla rati­fi­ca dei trat­ta­ti internazionali.<br />
Sotto un distinto profilo, invece, appare condivisibile l’avvenuta soppressione della previsione secondo cui il vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale doveva essere effettuato, entro tre mesi dall’inizio della raccolta, sulle richieste di <em>referendum</em> sottoscritte da almeno 400mila cittadini. Parimenti, la scelta di non inserire nella disposizione in esame, riferimenti al requisito della c.d. “omogeneità” del quesito referendario ovvero di richiedere, ai fini della sua ammissibilità, che la normativa residua sia immediatamente applicabile, in quanto tali aspetti sono disciplinati dalla legge cost. n. 1/53 e dalle pronunce della Corte Costituzionale. Opportuno è anche la soppressione dell’inciso relativo all’abrogazione parziale “di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo”, stante la difficoltà interpretativa e applicativa della previsione.<br />
In ordine all’iniziativa di legge popolare, invece, non appare coerente con le spinte provenienti dalla società, l’innalzamento del numero di firme a 150mila, rispetto alle 50mila del testo vigente (nel disegno di revisione precedente erano 250mila). Peraltro, deve essere criticato il rinvio al regolamento parlamentare delle garanzie d’esame e di deliberazione finale, come la mancata previsione di un obbligo di pronunciarsi sulla richiesta da parte del Parlamento.<br />
Nel complesso la riforma appare timida, infatti, proposte ben più innovative erano state prospettate in passato, come, ad esempio, quella di tradurre l’iniziativa legislativa popolare in un referendum di natura propositiva, qualora il parlamento non si volesse – o potesse – pronunciare.<br />
Per rafforzare la partecipazione popolare, tra le tante misure ipotizzabili, sarebbe stato utile introdurre: a) l’obbligo di un referendum confermativo per ogni legge di revisione costituzionale e per le leggi elettorali; b) l’introduzione di meccanismi di c.d. “<em>recall</em>” degli eletti, da disciplinare, poi, con leggi ordinarie; tuttavia, così non è stato.<br />
All’esito del variegato e sintetico <em>exursus</em> sul tema <em>de quo</em>, dunque, è complesso indicare un percorso che le istituzioni e i “riformatori” dovrebbero intraprendere per colmare e correggere le lacune del sistema rappresentativo italiano. Non esiste, all’evidenza, una soluzione univoca e, soprattutto, definitiva.<br />
Secondo l’autorevole storico Paul Ginsborg, «la parte più importante della democrazia è appunto, quella che non c’è, ovvero una effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>». Una posizione condivisibile in astratto, ma da cui occorre distanziarsi per lottare la tendenza, particolarmente evidente in Italia, a sottovalutare se non a svalutare tutto ciò che invece esiste effettivamente nella vita democratica delle società contemporanee. Una svalutazione che colpisce non solo l’azione delle amministrazioni pubbliche, ma anche la c.d. “cittadinanza attiva”, ovvero, gruppi, comitati, movimenti e associazioni che, al di fuori dei canali tradizionali della rappresentanza politica e al di là dei modelli di azione del paradigma corporativo, agiscono in tutto il mondo.<br />
Una via da perseguire, pertanto, consisterebbe nel riconoscere maggiore rilevanza alle pratiche, già in atto nella società civile, della democrazia partecipativa, dando ad esse un ruolo pregnante nei procedimenti decisionali.<br />
L’esperimento della democrazia partecipativa – invertendo la definizione di Ginsborg – è infatti una parte non trascurabile della “democrazia che c’è”. Nondimeno, la sua evidente natura di esperimento deve suggerire cautela nel considerarla come via univoca per la riforma della democrazia.<br />
Se da una parte, a livello istituzionale si cerca di rafforzare l’accentramento dei poteri e delle decisioni in capo all’esecutivo; dall’altra, nella società civile, forme di partecipazione democratica, già frutto di procedimenti evolutivi, si incontrano e si affiancano ai percorsi partecipativi avviati dalle amministrazioni pubbliche. La valorizzazione delle espressioni della cittadinanza attiva, quindi, può concorrere allo sviluppo di questa riforma. Nel nuovo equilibrio istituzionale, ridisegnato dal Parlamento – se supererà il vaglio del voto referendario – sarà indispensabile incrementare il coinvolgimento degli abitanti nelle scelte pubbliche a livello delle realtà locali, sia per sostenere i continui tagli agli investimenti pubblici (specie nei settori di intervento più sensibili), sia per ricostruire la fiducia dei cittadini nella politica, assicurandole maggior sostengo davanti alla latente crisi di legittimazione che l’ha attraversa da un trentennio. Come, del resto, si è già osservato nelle premesse, coinvolgere i cittadini nella discussione delle scelte, è quasi una necessità conseguente alla crisi del pensiero e della razionalità unica.<br />
In questo quadro, allora, anche la “sussidiarietà circolare”, intesa come collaborazione permanente tra Stato e Società, svolge un ruolo determinante se interpretata come reale ribaltamento del principio di sussidiarietà verticale.<br />
Un ribaltamento che parta dal livello locale per creare una maggiore ed effettiva co-responsabilizzazione tra livelli diversi di istituzioni territoriali e i cittadini nelle loro molteplici espressioni organizzative. Queste ultime non andrebbero intese solo come spazi di difesa dei diritti del cittadino, ma valorizzate per le loro capacità di costituirsi quali promotrici di progetti territoriali e di politiche pubbliche creative, sostenibili e mirate a tutelare interessi generali. In definitiva, attraverso nuovi strumenti di valorizzazione della “cittadinanza attiva”, sul modello degli strumenti di partecipazione esaminati, si potrebbe garantire pari dignità alle autonome iniziative dei soggetti coinvolti, privati e pubblici.<br />
In tal senso, un arricchimento interpretativo del principio di sussidiarietà potrà discendere solo da concrete sperimentazioni di misure, strumenti e politiche centrate sulla valorizzazione delle autonome capacità di progettazione degli abitanti da parte di istituzioni che intendono investire su di esse. In tale ottica, il ruolo degli enti territoriali a contatto più diretto con gli abitanti è sempre più “strategico”, anche perché può stimolare dibattiti su questioni urgenti ad altri livelli istituzionali, ricorrendo anche a misure “provocatorie” di sperimentazione.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> “Se per democrazia diretta s’intende alla lettera la partecipazione di tutti i cittadini a tutte le decisioni che li riguardano, la proposta è insensata. Che tutti decidano su tutto in società sempre più complesse come sono le società industriali moderne è materialmente impossibile. Ed è anche umanamente, cioè dal punto di vista dello sviluppo etico e intellettuale dell&#8217;umanità, non auspicabile. [&#8230;]. Ma l’individuo <em>rousseiano</em> chiamato a partecipare dalla mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di cittadino sarebbe non l&#8217;uomo totale ma il cittadino totale. E il cittadino totale non è a ben guardare che l’altra faccia non meno minacciosa dello stato totale [&#8230;]. Il cittadino totale e lo stato totale sono le due facce della stessa medaglia, perché hanno in comune, se pur una volta considerato dal punto di vista del popolo, l&#8217;altra volta dal punto di vista del principe, lo stesso principio: che tutto è politica, ovvero la riduzione di tutti gli interessi umani agli interessi della <em>polis</em>, la politicizzazione integrale dell’uomo, la risoluzione dell’uomo nel cittadino, la completa eliminazione della sfera privata nella sfera pubblica, e via dicendo” (N.Bobbio, <em>Il futuro della democrazia</em>, Einaudi, Torino, 1984).</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di ciascuna  Camera,  recante:  «Disposizioni  per  il  superamento  del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II della Costituzione».</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Le vigenti previsioni costituzionali non consentirebbero l’estensione agli stranieri del riconoscimento dei diritti propriamente politici, il cui esercizio deve pertanto intendersi riservato ai soli cittadini italiani. Si tratta in particolare del diritto di elettorato attivo e passivo (art. 48 Cost.), della facoltà di richiedere i <em>referendum</em> previsti dagli art. 75 e 138 della Costituzione, del diritto di rivolgere petizioni alle Camere (art. 50 Cost.), del diritto all’accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici (art. 51 Cost.).<br />
Non manca tuttavia in dottrina chi argomenta una diversa tesi isolando, all’interno dei diritti politici, quelli direttamente afferenti all’esercizio della sovranità <em>ex </em>art. 1 Cost. – primo fra i quali l’elettorato attivo e passivo alle elezioni politiche – i quali soltanto risulterebbe impossibile estendere ai cittadini stranieri senza un intervento di revisione costituzionale. Secondo questa tesi, per attribuire il voto nelle elezioni locali agli stranieri residenti in Italia sarebbe dunque sufficiente un intervento legislativo ordinario (in questo senso, tra gli altri si veda M. Luciani, <em>Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L’esperienza italiana</em>, in Riv. critica dir. priv., 1992, 203 ss.; M.Cuniberti,  <em>La cittadinanza. Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana</em>, Padova, Cedam 1997; E. Grosso, <em>Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee</em>, in Dir. pubb. Comp. eur., 2000, n. 2, 505 ss.).<br />
Va comunque ricordato che, nonostante i vincoli costituzionali cui si è fatto cenno, la legge 18 gennaio 1989, n. 9 ha attribuito (non senza la formulazione in sede dottrinaria di dubbi sulla costituzionalità del provvedimento) ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi della Comunità europea il diritto di elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo. Al tempo dell’entrata in vigore di tale disciplina, l’Italia era l’unico tra i Paesi comunitari ad ammettere tale possibilità, che quindi era prevista al di fuori da qualsiasi condizione di reciprocità. Attualmente la possibilità di elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari in qualsiasi Paese dell’Unione in occasione dell’elezione del Parlamento europeo è stabilita per tutti gli Stati membri sulla base del Trattato dell’Unione Europea.<br />
Le più volte citate disposizioni costituzionali che limitano i diritti elettorali ai soli cittadini hanno peraltro indotto il nostro Paese a non dare applicazione al capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. Il capitolo in questione impegna le parti a concedere agli stranieri residenti il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali. L’Italia si è avvalsa della facoltà (prevista dalla stessa Convenzione) di non aderire a tale parte dell’accordo ritenendosi che l’applicazione di essa avrebbe comportato la modificazione di norme dell’ordinamento interno anche di ordine costituzionale.<br />
Va peraltro evidenziato che un riferimento a tale possibilità (pur se, allo stato, non operativo) è tuttora presente nell’ordinamento: il testo unico sull’immigrazione che, all’art. 9, c. 4, dispone che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari della carta di soggiorno possono partecipare alla vita pubblica locale, “esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento” ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 1992. La carta di soggiorno, disciplinata dall’art. 9 del testo unico, è un documento destinato agli stranieri extracomunitari residenti di lunga durata: possono farne richiesta gli stranieri residenti in Italia da almeno 6 anni; viene rilasciata a tempo indeterminato ed è soggetta a vidimazione dopo 10 anni dal rilascio. Essa dà diritto allo straniero di fare ingresso in Italia anche senza visto; di lavorare e svolgere ogni altra attività lecita e di accedere ai servizi sociali. Le modalità di richiesta, rilascio e rinnovo della carta di soggiorno sono disciplinate dagli artt. 16 e 17 del regolamento di attuazione del testo unico, adottato con il D.P.R. n. 394/99.<br />
L’Italia si è invece impegnata ad applicare, oltre al capitolo A (cui si è fatto cenno in precedenza), anche il capitolo B della Convenzione che impegna i Paesi aderenti a consentire la creazione di organi consultivi in seno alle collettività locali comprendenti un numero significativo di residenti stranieri, ai quali deve essere data la possibilità di discutere sui problemi di loro interesse per il tramite di rappresentanti eletti o nominati da gruppi associati.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> “Dal punto di vista dogmatico, la storia della rappresentanza politica coincide con quella degli sforzi per la sua emancipazione e differenziazione dalla rappresentanza giuridica. Si avvertì presto, infatti, che il senso in cui affermiamo che il mandatario “rappresenta” il mandante nell’acquisto di un qualsivoglia bene è assai diverso da quello evocato da previsioni come l’art. 67 della Costituzione, ove si dispone che ciascun parlamentare rappresenta la nazione. Non è meno vero, però, che — come già Kelsen aveva perfettamente chiarito — entrambe le forme di rappresentanza hanno in comune l’essere finzioni, e quindi il funzionare come meccanismi in virtù dei quali qualcuno che è presente “sta per” qualcun altro che è assente e per questi agisce e decide. Anche nella rappresentanza politica, per quanto emancipata da quella giuridica, permane dunque — e non può non permanere — una reliquia di questa. Si tratta, nondimeno, di finzioni, nonostante gli ulteriori aspetti comuni.<br />
I due tipi di rappresentanza si distinguono, infatti, perché la rappresentanza giuridica, mantenendosi tutta nella sfera della privatezza, non consente di trasmettere, da un luogo all’altro, da un soggetto all’altro, identità culturali, valori, idee, convincimenti morali. Essa è semplicemente una tecnica di commercio giuridico impiegata per facilitare gli scambi, perfettamente adiafora rispetto ai contenuti (anzi: inadeguata a far valere un contenuto purchessia). Tutt’altro che una mera tecnica, invece, è la rappresentanza politica, ed è  per questo che le è connaturato il divieto di mandato imperativo, laddove il mandato caratterizza pienamente la rappresentanza giuridica e la stessa rappresentanza degli interessi.<br />
Accede, infatti, alla rappresentanza politica una generalità (rinvenibile anche lessicalmente nel suo riferirsi alle cose della <em>polis</em>) che è sconosciuta alle altre due forme di rappresentanza, le quali sono in grado di afferrare solo il <em>particulare</em> di un certo affare o di un determinato interesse economico-sociale. Sempre per questa ragione è immanente alla rappresentanza politica un elemento di rappresentazione simbolica, un’aspirazione a “rendere presente” il rappresentato, sia pure attraverso il filtro della <em>fictio</em>, nella globalità  del suo essere pubblico. Mentre la rappresentanza giuridica, insomma, è una <em>fictio juris</em> in senso proprio (un mezzo, ripeto, per facilitare gli scambi ed il commercio giuridico tra più soggetti di diritto), la rappresentanza politica è quel che Vaihinger chiamava finzione etica, e cioè un “ideale”, una “costruzione concettuale in sé contraddittoria e in contraddizione anche con la realtà”, che tuttavia possiede un eccezionale valore. Un valore che è dato dalla capacità di orientamento di comportamenti umani e di intere visioni del mondo” (M.Luciani, <em>Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato: atti del convegno, Milano, 16-17 marzo 2000 /a cura di Nicolò Zanon e Francesca Biondi</em>, Giuffré, Milano, 2001, 109-117).</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> “Al politico inerisce l’idea, dato che non c’è politica senza autorità, né c’è autorità senza un <em>ethos </em>della convinzione … la rappresentanza conferisce una particolare dignità alla persona del rappresentante, poiché chi rappresenta un alto valore non può essere privo di valore” (K.Schmitt, <em>Cattolicesimo romano e forma politica</em>, il Mulino, Bologna, 2010).</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “Quando si parla di democrazia rappresentativa si evoca una <em>contradictio in adiecto</em>, mentre quando si fa riferimento alla democrazia diretta si commette una duplice violenza concettuale. La prima si commette perché si definiscono come “istituti di democrazia diretta” certi strumenti giuridici che con la democrazia diretta non hanno nulla da spartire, visto che, specie nelle società complesse, ogni forma di governo ed ogni tecnica di decisione politica comportano la mediazione (anche in entrata, con l’iniziativa che provoca la decisione popolare, e in uscita, con la sua interpretazione). La seconda è ancora più grave e lo è tanto da esser paradossale: vengono qualificate come “dirette”, o quanto meno come “immediate”, certe forme di democrazia (fondate su sistemi elettorali maggioritari e sul principio schumpeteriano della scelta dei governanti) che sono semplici manifestazioni del paradigma della rappresentanza, ma vengono ammantate delle qualità della democrazia diretta per procurar loro più chiara legittimazione e più saldo consenso.<br />
In realtà, questo non è il tempo della (vera) democrazia diretta, bensì il tempo della rappresentanza (della democrazia rappresentativa, dobbiamo rassegnarci a dire)” (M.Luciani, <em>Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato: atti del convegno, Milano, 16-17 marzo 2000 /a cura di Nicolò Zanon e Francesca Biondi</em>, cit.).</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> cfr. Milbrath e Goel, <em>Political partecipation: how and why do people get involved in politics?, </em>University Press of America, 1977.</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sulle 304 formalmente riuscite, sono state sottoposte a votazione federale 183 iniziative, mentre 4 sono state dichiarate nulle, 2 archiviate e 90 ritirate. Le rimanenti 25 sono pendenti: 3 sono pronte per essere poste in votazione, mentre le altre devono ancora concludere l’esame del governo e del parlamento. Soltanto 20 iniziative sono state accolte dal popolo e dai Cantoni.<br />
La proporzione di accettazione è aumentata in questi ultimi anni. Tra il 1891 e il 2003 ne erano state approvate 13, mentre dal 2004 alla fine del 2013, 7.<br />
Quanto ai referendum facoltativi, dal 1848 alla fine del 2012, ne sono riusciti 170. In 76 casi i promotori hanno vinto, vale a dire che la legge contestata è stata bocciata dai votanti, mentre gli altri 94 testi sono stati avallati dai votanti. Nello stesso periodo, sui 230 referendum obbligatori, popolo e cantoni hanno accettato 166 testi e rifiutato gli altri 64 (tratto dal sito <em>web</em>: http://www.swissinfo.ch).</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>U.Allegretti,<em> Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti</em>, in Democrazia e diritto, 2006, 3,156.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>Legge n. 95-101 del 2 febbraio 1995, “<em>Relative au renforcement de la protection de l’environnement</em>”.
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Per quanto riguarda lo svolgimento del dibattito, nel caso in cui sia organizzato direttamente dalla “Cndp”, questa ne affida l’animazione ad una commissione <em>ad hoc</em>, la <em>Commission particulière du débat public</em> (Cpdp), composta da soggetti interni ed esterni alla <em>Commission nationale</em>. Una volta istituita detta micro commissione, il committente dispone di un massimo di sei mesi per preparare la documentazione relativa al progetto destinata al pubblico, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie in maniera chiara ed obiettiva. Il <em>dossier</em>, accessibile al pubblico, costituisce il principale strumento di informazione per la discussione, e deve contenere gli studi di impatto, i documenti tecnici e tutti gli altri materiali informativi utili per una comprensione del progetto e delle sue implicazioni. Una volta che la Cndp ritiene di aver riunito nel <em>dossier </em>una documentazione adeguata, questa definisce, su proposta della Cpdp, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento del dibattito. Su queste basi, la Cpdp provvede all’attuazione del programma, all’organizzazione delle riunioni, a fornire tutti i mezzi necessari per consentire al pubblico di informarsi ed esprimersi compiutamente.  Una volta concluso il dibattito, la cui durata è fissata ad un massimo di quattro mesi, prorogabile a sei, la Commissione pubblica un resoconto  del dibattito svolto e il Presidente della <em>Commission nationale </em>redige un bilancio formulando una valutazione relativa allo svolgimento e agli insegnamenti da esso derivati. I due documenti verranno quindi inseriti nel <em>dossier</em> della eventuale <em>enquête publique</em> successiva. È interessante notare come questi documenti non contengono alcun parere sulla sostanza del progetto: il loro obiettivo è quello di rendere conto, in maniera completa e fedele, dello svolgimento del dibattito e delle posizioni emerse nel corso della discussione. La Commissione, dunque, si configura come un soggetto terzo e neutrale posto a garanzia del corretto svolgimento del dibattito.<br />
A partire dalla pubblicazione del resoconto, il committente dispone di un termine di tre mesi per rendere pubblica la sua decisione in merito al progetto, dichiarando se intende portarlo avanti – indicandone le modalità – modificarlo o abbandonarlo. La decisione è libera, ma deve essere motivata esaustivamente: è dunque importante che nelle ragioni esposte sia fatto riferimento ai punti di vista e alle argomentazioni avanzate dal pubblico.<br />
La Cndp vigila sul rispetto delle condizioni di informazione e trasparenza verso il pubblico anche durante la realizzazione dei progetti dei quali sia stata investita, fino al collaudo delle strutture e dei lavori.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Per un approfondimento sul tema: L.Bobbio, <em>Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Il caso dell’autostrada di Genova, in</em> <em>Rivista italiana di politiche pubbliche</em>, 2010, 1, 119-146; L.Bobbio, G.Pomatto, <em>Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche</em>, in <em>Meridiana</em>, 2007, 58, 45-67.</div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> A differenza delle legge del 2007, l’art. 7 della l. r. n. 46 del 2013 dà una definizione precisa di dibattito pubblico come «processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione» che ha ad oggetto le opere, i progetti e gli interventi che assumano «una particolare rilevanza per la comunità regionale». Inoltre, l’art. 8 definisce quali sono le opere di particolare rilievo e stabilisce che per le opere pubbliche e private che superino determinate soglie finanziarie e per alcune fattispecie specifiche lo svolgimento del dibattito pubblico è obbligatorio. Viene superata la formulazione contenuta nella l. r. n. 69 del 2007, secondo la quale il dibattito pubblico poteva avere ad oggetto solo i “grandi interventi”, riducendo, così, la discrezionalità dell’Autorità regionale garante per la partecipazione chiamata alla loro individuazione.<br />
Il dibattito pubblico è obbligatorio per tutte le opere pubbliche che superano la soglia di cinquanta milioni di euro; per tutte le opere private, che superano la suddetta soglia finanziaria, esso è attivato previa valutazione dell’Autorità, acquisendo la collaborazione del soggetto promotore e la sua disponibilità a concorrere finanziariamente alla realizzazione del dibattito stesso. In questo modo la legge del 2013 ha ridotto la discrezionalità dell’Autorità nell’individuazione degli interventi da sottoporre al dibattito pubblico, configurando il dibattito pubblico come una fase obbligatoria e, quindi, ordinaria all’interno di determinati procedimenti decisionali. Per tutte le opere, pubbliche e private, che non superano la soglia di cinquanta milioni di euro, ma che sono superiori ad una soglia minima di dieci milioni di euro, l’Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di altri soggetti, valuta l’opportunità di attivare un dibattito pubblico, acquisendo, in caso di opere private, la collaborazione (anche finanziaria) dei soggetti promotori. Infine, per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l’Autorità può promuovere forme di dibattito pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla legge statale.<br />
La scelta regionale mostra l’intenzione di affrontare il problema principale creato dalla legge n. 69 del 2007, ovvero, la mancata sperimentazione del dibattito pubblico che è stata attribuita proprio alla facoltatività dell’apertura del dibattito pubblico e all’ampia discrezionalità dell’Autorità in ordine all’ammissibilità del processo deliberativo. L’art. 9 della l. r. n. 46 pone rimedio anche ad un ulteriore problema sollevato dalla precedente disciplina: il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico con la valutazione di impatto ambientale (VIA). Viene stabilito che per le opere, al di sopra della soglia di cinquanta milioni di euro, il dibattito pubblico si svolge anteriormente all’inizio della procedura di VIA e, nell’ambito di quest’ultima procedura, si tiene conto di quanto è emerso in sede di dibattito pubblico. In tal modo si elimina il rischio di sovrapposizioni e si evita che un progetto che abbia già ricevuto una VIA positiva venga in seguito abbandonato per le proteste suscitate. Si riduce inoltre il rischio di perdite economiche in quanto i promotori vengono incentivati a segnalare all’Autorità i progetti e a sottoporli alla discussione pubblica quando sono possibili tutte le opzioni e non sono stati affrontati i costi procedurali connessi alla VIA.<br />
Il dibattito è organizzato direttamente dall’Autorità per la partecipazione che, in posizione di “terzietà”, è chiamata ad assicurare che i soggetti partecipino al dibattito in condizioni di uguaglianza al fine di poter esprimere il loro punto di vista in modo paritario. Le modalità di svolgimento del dibattito, indicate dall’Autorità, devono essere tali da garantire la massima informazione degli abitanti coinvolti, l’imparzialità della discussione, la piena parità di espressione di tutti i soggetti partecipanti e l’uguaglianza nell’accesso ai luoghi ed ai momenti del dibattito. In buona sostanza il procedimento deve essere svolto nel rispetto dei principi fondamentali della deliberazione. Il dibattito pubblico può essere attivato nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, di un’opera o di un intervento; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva (art. 7 comma 2). La sua apertura, inoltre, sospende l’adozione o l’attuazione degli atti di competenza regionale connessi all’intervento oggetto del dibattito pubblico (art. 11, comma 2). Quindi, il dibattito pubblico deve essere svolto nel momento in cui non sono definite le modalità dell’intervento, in modo che tutte le posizioni e gli interessi contrastanti possano essere presi in considerazione. Se, al contrario, il procedimento fosse già iniziato, il ruolo della partecipazione assumerebbe un carattere “oppositivo”, rispetto alla decisione già adottata, oppure, acquisterebbe una funzione di «auto-legittimazione» per le istituzioni coinvolte. Invece, secondo il modello deliberativo, lo scopo del dibattito è definire una soluzione condivisa, nel confronto tra gli interessi che emergono sul territorio<em>.</em>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Grottammare (13.887 ab.) è il più antico tra gli esperimenti italiani di “bilancio partecipativo”, è stato avviato nel 1994. Oggi, il processo si chiama ‘Grottammare Partecipativa’ e mette l’accento su un’integrazione programmatica della discussione delle scelte di bilancio con altri percorsi co-decisionali, come la costruzione del Piano Regolatore (che è stato il primo spazio di discussione con i cittadini nel 1995) e l’Agenda 21. Quest’ultima oggi realizza inchieste importanti a supporto della crescita dei percorsi di partecipazione, assumendo anche un ruolo di monitoraggio e appoggio scientifico agli stessi.<br />
Nel percorso partecipativo, da ormai dieci anni sono comprese due sessioni strutturate di discussione del bilancio, consistenti in assemblee realizzate consecutivamente nei 6 rioni cittadini, in cui dei Comitati spontanei di Quartiere svolgono un ruolo di mediazione e facilitazione nei processi di autorganizzazione dei tessuti sociali, eleggendo dei rappresentanti che monitorano l’andamento delle realizzazioni (G.Allegretti e C.Herzberg, <em>Tra efficienza e sviluppo della democrazia locale: la sfida del bilancio partecipativo si rivolge al contesto europeo</em>, <em>Transnational Institute, New politics Project, Working paper</em>, Agosto, 2004).</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si fa riferimento, essenzialmente, alla  definizione del principio di sussidiarietà contenuta nell’art. 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la Repubblica favorisce i cittadini singoli o associati nello svolgimento di attività di interesse generale, nel quadro, appunto, del principio di sussidiarietà. Si tratta di una formulazione che risponde a una più larga visione, basata sull’idea del supporto e della cooperazione (sussidiarietà “circolare”) piuttosto che a quella tradizionale di una rigida divisione del lavoro tra i soggetti pubblici e sociali (sussidiarietà “orizzontale”).</div>
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<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> U.Allegretti, <em>Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti</em>, in Democrazia e diritto, 3, cit..</div>
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<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. G.Moro, <em>The Citizen Side of Governance</em>, in <em>The Journal of Corporate Citizenship</em>,  2002, n. 7, 18-30.</div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. B.Kohler-Koch, <em>Regional Institutions and Governance in the European Union</em>, Routledge, London, 1999.</div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. G.Moro, <em>The Citizen Side of Governance</em>, in <em>The Journal of Corporate Citizenship</em>,  n. 7, cit..</div>
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<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> In tal senso, si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-<em>bis</em>, 16 marzo 2009 n. 2690; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 novembre 2009 n. 2713.</div>
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<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Così T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004 n. 267.</div>
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<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Così U. Allegretti, <em>Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti</em>, in Democrazia e diritto, cit..</div>
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<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Robert Paul Wolff indaga la questione del conflitto tra autorità (dello Stato) e autonomia (dell’individuo). La questione esaminata dal filosofo è esposta a pagina 22: “Il solo modo per preservare l’autonomia e nel contempo l’autogoverno collettivo è la democrazia diretta unanime. In altre parole, l’autonomia può essere preservata nel processo legislativo solo se ogni persona vincolata dalla legge partecipa direttamente alla determinazione della legge stessa, e inoltre se ogni persona è vincolata solo da quelle leggi per le quali ha direttamente votato. Ogni genere di regola maggioritaria è un compromesso con l’autonomia. E la rappresentanza, come fece notare Jean-Jacques Rousseau molto tempo fa, non è molto meglio di un autoasservimento volontario” (R.P.Wolff<em>,</em> <em>In difesa dell’anarchia</em>, trad.it Eleuthera, Milano, 1999).</div>
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<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> A pag 3, il Prof. Rodotà osserva: “le tecnologie, impegnate in una incessante trasformazione della realtà, creano un terreno propizio alle utopie positive e negative. È forse a portata di mano l’ideale mille volte inseguito della democrazia diretta? Sta per materializzarsi drammaticamente la società della sorveglianza totale? O dovremo abituarci ad una singolare convivenza, quella di un Orwell che abita ad Atene?” (S.Rodotà, <em>Tecnopolitica</em>, Laterza, Roma-Bari, 1997).</div>
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<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> <a href="http://www.pensierocritico.eu/contagio-emotivo-in-rete.html#facebook" target="_blank" rel="noopener"> In occasione delle elezioni del Congresso USA (2 novembre 2010), Facebook aveva svolto un esperimento in cui a circa 61 milioni di elettori membri di Facebook, era stato inviato un messaggio (nei <em>newsfeed</em>) che ricordava “Oggi si vota</a>”, con un <em>link </em>che permetteva di dire se l’utente avesse già votato, un contatore che mostrava quanti utenti di Facebook avessero già votato e le foto di sei <em>friends</em> dell’utente che avessero già comunicato di aver votato.<br />
Inoltre, i ricercatori avevano scelto casualmente tre gruppi, ognuno composto da 600.000 utenti di Facebook, ai quali avevano inviato un messaggio modificato: un gruppo non aveva ricevuto le foto degli amici, un gruppo aveva ricevuto solo il messaggio “Oggi si vota” e il terzo gruppo non aveva ricevuto nessun messaggio. Esaminando successivamente le liste elettorali, i ricercatori erano stati in grado di confrontare il comportamento dei tre gruppi: il gruppo che aveva ricevuto il messaggio con le foto degli amici aveva contribuito ad innalzare i votanti direttamente (su scala nazionale) di 60.000 unità e indirettamente (amici degli amici) di 280.000 unità, dimostrando l’effetto di contagio sociale dovuto a Facebook. Essi scoprirono inoltre che il 4% degli utenti che aveva dichiarato di aver votato non aveva detto la verità.<br />
Questo esperimento ha contribuito a innalzare il numero di votanti di 340.000 unità, ma i ricercatori non sono stati in grado di determinare se Facebook avesse orientato il voto verso un determinato schieramento politico (F.Chiusi, <em>Critica della democrazia digitale. La politica 2.0 alla prova dei fatti</em>, Codice Edizioni, Torino, 2014).</div>
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<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Intesa quale propagazione della conoscenza di un prodotto entro gruppi omogenei di consumatori, specialmente utenti della rete telematica.</div>
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<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Prof. G.Azzariti, <em>Appunto predisposto per l’audizione in tema di Revisione della costituzione del 15 ottobre 2014 presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati</em> (dal sito: <em>www.osservatorioaic.it/download/P8EJa&#8230;/audizione-azzariti.pdf).</em></div>
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<div id="ftn28">
<p><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Risultati della consultazione popolare online 2013 sulle forme di partecipazione preferite:</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 474px; height: 13px;">01- Iniziativa legislativa popolare<br />
02- Petizione popolare<br />
03- Referendum consultivo<br />
04- Audizioni di portatori di interessi particolari (lobbies)<br />
05- Petizioni online<br />
06- Consultazioni online tramite questionari, invio di posizioni, documenti commentabili<br />
07- Raccolta organizzata e aggregazione online di idee e soluzioni;<br />
08- Meccanismi per facilitare il processo deliberativo online (e-deliberation)<br />
09- Processi di co-design delle politiche pubbliche<br />
10- Altro<br />
11- Non so / nessuna risposta.</td>
<td style="width: 51px; height: 13px;">43,822<br />
25,037<br />
40,336<br />
9,212<br />
25,796<br />
37,993<br />
25,494<br />
21,749<br />
14,297<br />
1,925<br />
1,870</td>
<td style="width: 56px; height: 13px;">17.7%<br />
10.1%<br />
16.3%<br />
3.7%<br />
10.4%<br />
15.3%<br />
10.3%<br />
8.8%<br />
5.8%<br />
0.8%<br />
0.8%</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 474px; height: 13px;">Totale</td>
<td style="width: 51px; height: 13px;">247,531</td>
<td style="width: 56px; height: 13px;">100.0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> P.Ginsborg, <em>La democrazia che non c’è</em>, Einaudi, Torino, 2006, 152.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Oneri di sicurezza aziendali: nomofilachia o eterogenesi normativa ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/oneri-di-sicurezza-aziendali-nomofilachia-o-eterogenesi-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:38:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/oneri-di-sicurezza-aziendali-nomofilachia-o-eterogenesi-normativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oneri-di-sicurezza-aziendali-nomofilachia-o-eterogenesi-normativa/">Oneri di sicurezza aziendali: nomofilachia o eterogenesi normativa ?</a></p>
<p>I – Il contrasto giurisprudenziale; II – L’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n. 3; III – L’Adunanza Plenaria 2 novembre 2015 n. 9; IV – La rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea; V – Conclusioni e criticità. I – Il contrasto giurisprudenziale L’interpretazione delle disposizioni in materia di oneri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oneri-di-sicurezza-aziendali-nomofilachia-o-eterogenesi-normativa/">Oneri di sicurezza aziendali: nomofilachia o eterogenesi normativa ?</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>I – Il contrasto giurisprudenziale; II – L’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n. 3; III – L’Adunanza Plenaria 2 novembre 2015 n. 9; IV – La rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea; V – Conclusioni e criticità.</strong></p>
<p><strong>I – Il contrasto giurisprudenziale </strong><br />
L’interpretazione delle disposizioni in materia di oneri di sicurezza c.d. “aziendali” o “interni”<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> è oggetto di un pluriennale contrasto giurisprudenziale (risalente agli anni 2011/12) che, all’indomani di ben due pronunce dell’Adunanza Plenaria, le nn. 3 (20 marzo 2015) e 9 (2 novembre 2015), non  può dirsi, di certo, risolto, essendo stata, da ultimo, investita della soluzione interpretativa la Corte di Giustizia dell’Unione europea.<br />
L’origine del contendere è noto e risiede nell’anodina formulazione dell’art. 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, là dove l’inciso finale limita, espressamente, l’applicazione della norma agli appalti di servizi e di forniture.<br />
Dalla lettura del comma citato si ricavano, almeno, due precetti chiari: indistintamente per tutti gli appalti (lavori, servizi e forniture), gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in relazione al piano di sicurezza e coordinamento; soltanto per il settore dei servizi e delle forniture, l’indicazione relativa ai costi della sicurezza deve essere sorretta da caratteri di specificità e di congruità ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta.<br />
Nondimeno, detta disposizione ha indotto la giurisprudenza a dividersi in due orientamenti.<br />
Il primo, frutto di una lettura quantomeno estensiva, sostiene che la <em>ratio</em> della norma, che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali, risponderebbe a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale, che assumono rilevanza, soprattutto, per il settore dei lavori pubblici<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
All’interno del medesimo filone interpretativo, si sostiene poi l’operatività dell’obbligo indagato anche in assenza di apposita clausola della <em>lex specialis</em> di gara, costituendo un adempimento imposto dagli artt. 86 comma 3-<em>bis</em> e 87 comma 4, d.lgs. 163 cit.. Infine, viene osservato che essendo un’indicazione riguardante l’offerta, la sua eventuale inosservanza non potrebbe sanarsi mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, <em>ex </em>art. 46 comma 1 <em>bis del </em>d.lgs. cit.,  pena la violazione della <em>par condicio</em> tra i concorrenti<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Il secondo, all’opposto, ritiene che l’obbligo <em>de quo</em> riguarderebbe solo gli appalti di servizi o di forniture, siccome per i lavori la quantificazione dei costi in argomento è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento <em>ex</em> art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Inoltre, detto orientamento sottolinea come l’inciso contenuto nell’art. 87, comma 4 cit., si riferisca, espressamente, agli appalti servizi e forniture; mentre, l’art. 86, comma 3–<em>bis </em>cit., relativo a tutte le tipologie di appalti, rinvia l’analisi dei costi della sicurezza alla fase procedimentale di verifica della congruità dell’offerta<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p><strong>II. L’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n. 3</strong><br />
<strong>1.</strong> Il contrasto delineato è stato, apparentemente, ricomposto con l’Adunanza Plenaria n. 3/15, chiamata ad interrogarsi su tre questioni: a) sull’estensione dell’articolo 87, comma 4, del Codice anche ai contratti pubblici relativi a lavori; b) sulla sussistenza di un generale obbligo normativo di comminare l’esclusione dalla gara anche laddove la specificazione degli oneri non sia stato prescritto dalla relativa <em>lex specialis</em>.<br />
Il Supremo Consesso Amministrativo, aderendo al primo degli orientamenti esposti al paragrafo precedente e vincolandosi ad una lettura “costituzionalmente orientata”, ha considerato vigente, nel nostro ordinamento, l’obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza interni anche per gli appalti di lavori; pur in assenza di una specifica norma.<br />
L’obbligo di procedere alla previa indicazione di tali costi, infatti – pur se non dettato <em>expressis verbis</em> dal legislatore – si ricaverebbe in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-<em>bis</em>, e 87, comma 4, del Codice.<br />
Limitare il disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice ai soli appalti di servizi e di forniture, sarebbe sostanzialmente  “illogico”, poiché si creerebbe un’asimmetria tra gli adempimenti degli operatori economici concorrenti e  le stazioni appaltanti  che, per legge, devono tener conto nella determinazione del valore economico di tutti gli appalti dell’insieme dei costi della sicurezza, che devono altresì essere specificati per assicurarne la congruità.<br />
L’interpretazione letterale della disposizione, dunque, condurrebbe all’applicazione di una normativa incoerente con la prioritaria finalità della tutela della sicurezza del lavoro, che ha fondamento costituzionale negli articoli 1, 2 e 4 e, specificamente, negli articoli 32, 35 e 41 della Costituzione<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Per evitare una soluzione ermeneutica irragionevole e incompatibile, pertanto, l’Adunanza Plenaria conclude che l’obbligo <em>de quo</em> deve essere assolto dal concorrente, “<em>unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla Stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli </em>interna corporis <em>dei concorrenti</em>”.<br />
La pronuncia in commento, inoltre, esclude, in maniera categorica, la sanabilità dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni, mediante “soccorso istruttorio” <em>ex </em>art. 46, comma 1, e 1-<em>bis</em>, del Codice, siccome tale inadempimento inciderebbe sulla “certezza” dell’offerta, costituendone, addirittura, un “elemento essenziale”; specificando altresì che la Stazione appaltante sarebbe, in ogni caso, obbligata a comminare l’immediata esclusione dell’operatore economico negligente dalla gara, a prescindere dalle prescrizioni della <em>lex specialis</em><a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Meno di tre mesi dopo, con ordinanza n. 2707/15 del 3 giugno 2015, la Sezione IV del Consiglio di Stato chiedeva all’Adunanza Plenaria – oltre alla soluzione relativa all’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice –  di chiarire se l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali operasse (o meno) soltanto per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si fosse conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.<br />
<strong>1.1.</strong> Nelle more del nuovo pronunciamento, la giurisprudenza si è tuttavia (nuovamente) divisa: ora allineandosi ai principi dell’Adunanza Plenaria<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, ora autonomamente disattendendoli.<br />
In alcune decisioni del Consiglio di Stato, infatti,  è stato osservato che la mancata indicazione nel bando di gara del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, non potesse comportare <em>ex se</em> l’esclusione dalla gara – in assenza di apposita clausola corredata dalla sanzione dell’esclusione – essendo rimandata alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri connessi alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Al medesimo orientamento hanno, poi, aderito taluni T.A.R., approdando all’indirizzo interpretativo, secondo cui i principi dell’Adunanza Plenaria n. 3/15 opererebbero “<em>in via primaria nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici in sede di predisposizione delle gare di appalto e di valutazione dell’anomalia</em>”, con la conseguenza che l’assenza di scorporo nel <em>quantum</em> fin dalla fase di presentazione dell’offerta non potrebbe risolversi in causa di esclusione dalla gara, anche alla luce dei criteri di tassatività delle cause espulsive previsti dall’art. 46, comma 1 <em>bis</em>, del medesimo codice, assumendo – per tali motivi –rilevanza esclusivamente nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p><strong>III – L’Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015 n. 9</strong><br />
Nel confuso contesto interpretativo esposto e, segnatamente il 2 novembre 2015, è stata depositata l’Adunanza Plenaria n. 9.<br />
La pronuncia, nel risolvere le due questioni alla medesima sottoposte (nominativo subappaltatore/oneri di sicurezza interni), appare ispirata a due principi, invero, contrapposti: l’uno, del tutto ossequioso al “canone interpretativo espresso nel brocardo <em>ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit</em>”, che considera come assolutamente “<em>inammissibile</em>” l’inserzione automatica nella <em>lex specialis</em> di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa, poiché contrario al principio di tassatività della cause di esclusione (codificato all’art.46, comma 1-<em>bis</em>, d.lgs. cit.); l’altro, che postula l’esatto opposto.<br />
Se, infatti, l’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore è stato rigorosamente escluso, siccome non previsto “<em>chiaramente da una disposizione normativa imperativa</em>” e per evitare la creazione di “<em>una clausola espulsiva atipica, in palese spregio del principio di tassatività delle cause di esclusione</em>” <a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>; al contrario, per gli oneri di sicurezza interna, pur in assenza di una disposizione normativa, è stato enucleato un adempimento necessario nei confronti di tutti gli operatori economici concorrenti alle pubbliche gare – a pena di esclusione –  la cui inosservanza è del tutto insanabile.<br />
L’Adunanza Plenaria, infatti, ha perentoriamente escluso la legittimità dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio – anche nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione n. 3/15 –  in quanto si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
La soluzione descritta sarebbe l’unica percorribile, quantomeno al momento dell’adozione della pronuncia in commento, in quanto la precedente decisione (n. 3) si sarebbe limitata a dichiarare un principio già immanente nell’ordinamento nazionale; laddove, pertanto, il Supremo Consesso avesse mutato orientamento, avrebbe disatteso i vincoli dell’esegesi giurisprudenziale e tradito la funzione nomofilattica cui è formalmente investito.<br />
Limitare l’operatività dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza interni alle gare bandite successivamente al 20 marzo 2015, avrebbe significato riconoscere al primo intervento dell’Adunanza Plenaria effetto novativo del diritto positivo (“novum jus”), alla stregua di una fonte di produzione; peraltro, nella specie, sarebbero assenti i presupposti per procedere ad un’esegesi innovatrice rispetto alla precedente<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
La pronuncia si chiude con una considerazione, che suona più come resa incondizionata che affermazione di un effettivo convincimento: “<em>se da un lato non sembra possibile elevare la precedente esegesi al rango di legge per il periodo antecedente al suo mutamento, dall’altro non possono essere sottotaciute le aspirazioni del cittadino alla sempre maggiore certezza del diritto ed alla stabilità della nomofiliachia, ma trattasi di esigenze che, ancorché comprensibili e condivisibili de jure condendo, nell’attuale assetto costituzionale possono essere affrontate e risolte esclusivamente dal legislatore</em>”.</p>
<p><strong>IV – La rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea</strong><br />
<strong>1.</strong> I principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9 hanno avuto conseguenze immediate e repentine sulle procedure di gara  in corso alla data del suo deposito e, soprattutto, sulle controversie <em>sub judice</em>, capovolgendo giudizi ed esiti di procedure conclusesi anche mesi prima, i cui bandi erano stati pubblicati, addirittura, agli inizi del 2014.<br />
Una rivoluzione “copernicana” che ha stravolto le legittime aspettative degli operatori economici e le attività delle stazioni appaltanti, costrette a dare (miope) applicazione ai precetti indagati<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
In un contesto giurisprudenziale di rispettoso ossequio alle decisioni in commento, il T.A.R. Piemonte si è contraddistinto per un’autonoma  posizione, rimasta isolata, considerando illegittima l’esclusione dalla gara, in assenza di una specifica clausola di gara o di un modello di offerta completo, in osservanza dei principi di <em>favor partecipationis</em><a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Il consolidamento di tale orientamento all’interno del medesimo tribunale, ha condotto la Sezione II a rimettere la questione al vaglio della Corte di Giustizia europea, in relazione all’osservanza dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di cui al T.F.U.E., nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
<strong>1.1.</strong> L’interpretazione nomofilattica recata dalla decisione n. 9, infatti, ad avviso del Collegio rimettente, non troverebbe conferma nelle norme vigenti.<br />
Ed infatti:<br />
a) l’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/06 sancisce l’obbligo di specifica indicazione dei costi sulla sicurezza aziendale – soltanto – per gli appalti di servizi e forniture; non esistendo una norma analoga per i lavori;<br />
b) l’art. 86, comma 3-<em>bis</em>, del d.lgs. cit., per come è formulata la norma, sembra imporre un obbligo di verifica del costo relativo alla sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, in capo agli enti aggiudicatori e non ai concorrenti offerenti;<br />
c) l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/08, nell’ambito della disciplina sulla tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, egualmente, impone un obbligo di verifica dell’anomalia delle offerte in capo agli enti aggiudicatori.<br />
A fronte di tali disposizioni, che non impongono un obbligo in capo ai concorrenti, occorrerebbe interrogarsi seriamente se la sanzione dell’esclusione dalla gara, correlata all’inosservanza dell’obbligo dichiarativo indagato – anche per quelle procedure di gara la cui fase di presentazione dell’offerta si è conclusa antecedentemente al 20 marzo 2015 e in assenza di una specifica previsione nella legge di gara –  contrasti (o meno) con i superiori principi di certezza del diritto, del legittimo affidamento del privato e di proporzionalità<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.</p>
<p><strong>V – Conclusioni</strong><br />
<strong>1.</strong> Il principio cardine di ogni ordinamento giuridico è la certezza del diritto, ovvero il principio secondo cui una <a href="http://www.okpedia.it/norma-giuridica">norma giuridica</a> deve essere formulata in modo chiaro ed essere soggetta ad una interpretazione univoca.<br />
Il diritto dovrebbe ricevere un’applicazione prevedibile, proprio, al fine di assicurare la parità di trattamento ai soggetti dell’ordinamento, mediante la consapevolezza che casi analoghi riceveranno dal giudice adito il medesimo trattamento. Così, soltanto, quantomeno in linea di principio, si può garantire ai destinatari della norma l’astratta possibilità di prevedere il probabile esito delle controversie.<br />
In realtà, come dimostra l’<em>excursus</em> giurisprudenziale descritto, non è sempre possibile giungere ad una interpretazione univoca delle norme; pertanto la certezza del diritto, più che una concreta caratteristica dell’ordinamento o un elemento delle norme giuridiche, finisce per incarnare un fine a cui il legislatore deve (<em>rectius</em>: dovrebbe) tendere.<br />
Nonostante il nostro ordinamento continui a rifiutare il principio dello <em>stare</em> <em>decisis</em>, in realtà, i giudici seguono  i principi di diritto stabiliti dai vertici delle rispettive magistrature; principi che saranno modificati (o meno) solo dagli stessi vertici, mentre le Sezioni semplici (e loro equivalenti) svolgono un ruolo di impulso e proposta.<br />
Il precedente ha acquistato pertanto nel nostro ordinamento un’autorità nuova, tale da indurre la dottrina a elaborare la nozione di “fonti culturali”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Nel momento in cui il precedente acquista una forza persuasiva vincolante verso i giudici, i principi e le regole in esso stabilite acquistano efficacia vincolante anche per tutti i soggetti dell’ordinamento, i quali devono necessariamente conformare i loro comportamenti a quanto previsto dalla regola stabilita dalla giurisprudenza. In caso contrario, infatti, la conseguenza sarebbe la soccombenza nell’eventuale controversia, al pari di quanto avverrebbe nel caso di violazione di una norma giuridica posta da una fonte politica<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Nella fattispecie, è indubbio che l’obbligo in esame proviene dal c.d. “diritto vivente” e non, viceversa, dal diritto positivo nazionale.<br />
E’ evidente, allora, il ruolo determinante che svolge il precedente nel nostro ordinamento “reale”; cosicché l’incidenza dei principi enucleati dalle Adunanza Plenarie nn. 3 e 9 dovrebbero indurre il legislatore, come auspicato anche dallo stesso Consesso amministrativo, ad intervenire immediatamente a modificare la normativa indagata ovvero a prevedere un regime transitorio di applicazione.<br />
La certezza del diritto che la pronuncia n. 9 ha inteso salvaguardare, evitando di re-intervenire sulla propria precedente statuizione, in pretesa osservanza dei limiti della funzione nomofilattica, invero, ha fortemente incrinato il medesimo principio che paradossalmente si era prefissata di salvaguardare.<br />
Il dato di fatto è lampante: gli operatori economici sono assoggettati a provvedimenti sanzionatori da parte delle stazioni appaltanti ovvero destinatari di provvedimenti giurisdizionali per aver disatteso, anche anni prima, un obbligo tuttora non previsto dall’ordinamento positivo ed enucleato, in via interpretativa, soltanto, a partire dal 20 marzo 2015.<br />
Appare, infatti, quantomeno irragionevole pretendere – oggi, all’indomani del deposito dell’Adunanza Plenaria n. 9  – che gli operatori economici, discostandosi dalle prescrizioni dei bandi di gara (predisposti anche mesi prima), dovessero anticipare – vieppiù a pena d’esclusione – le conclusioni a cui è successivamente pervenuto il Supremo Consesso amministrativo.<br />
D’altra parte, nelle occasioni in cui l’Adunanza Plenaria ha enunciato principi interpretativi suscettibili di incidere sulle gare in corso, si è posta la questione circa gli effetti della loro applicazione alle vicende pregresse; e, in casi precedenti, ne ha espressamente negata l’efficacia retroattiva, proprio, in virtù del principio di affidamento e di certezza del diritto<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
In attesa di una siffatta modifica, per le gare indette prima del 20 marzo 2015, occorrerebbe riconoscere, caso per caso, prevalenza ai principi di <em>favor partecipationis</em> e del legittimo affidamento delle imprese concorrenti alle prescrizioni contenute nella <em>lex specialis </em>che, altrimenti, finirebbero per essere tutte, egualmente, disapplicate in corso di giudizio.<br />
<strong>1.1.</strong> Le conclusioni contenute nelle pronunce in commento presentano profili di criticità in relazione all’inquadramento dell’indicazione degli oneri di sicurezza interni nel novero degli “elementi essenziali” dell’offerta economica e al divieto di “soccorso istruttorio”.<br />
La predetta qualificazione appare, invero, inconciliabile  con le circostanze che di seguito si enunciano.<br />
L’indicazione e/o omissione degli oneri di sicurezza aziendali, siccome “interni” all’importo a base di gara soggetto a ribasso, non possono incidere sull’offerta che resta, in ogni caso, immodificabile. Anche l’eventuale integrazione degli stessi, posteriormente all’apertura delle offerte economiche, infatti, non ne muterebbe l’importo, né condizionerebbe la graduatoria di gara. Né, tantomeno, gli stessi hanno incidenza sulla certezza e/o incertezza assoluta dell’offerta (arg. <em>ex </em>art. 46 comma 1, d.lgs. n. 163/06).<br />
Nel corso della verifica di congruità (e in fase di esecuzione del contratto), inoltre, vale osservare che la misura degli oneri di sicurezza aziendali sia indicati preventivamente a corredo dell’offerta, sia indicati a seguito di eventuale soccorso istruttorio (giudicato inammissibile dall’Adunanza Plenaria), potrebbe essere motivatamente variata dall’operatore economico partecipante, senza che ciò porti alla modifica dell’importo del corrispettivo offerto, che resterebbe immutato.<br />
Appare, quindi, “complicato” rinvenire il carattere dell’essenzialità nell’adempimento indagato, valutata la sostanziale impermeabilità dell’offerta all’indicazione e/o omissione degli oneri di sicurezza aziendali.<br />
Le considerazioni esposte al punto precedente, pertanto, appaiono consentire, quantomeno in astratto, il ricorso al soccorso istruttorio <em>ex</em> art. 46, comma 1-<em>ter</em>, d.lgs. 163/06, dal momento che tale “beneficio” non comprometterebbe l’integrità e la certezza dell’offerta.<br />
<strong>1.2.</strong> Sebbene entrambe le pronunce in commento appaiono escludere, perentoriamente, la possibilità di riconoscere il predetto “beneficio”, tale statuizione merita un più compiuto approfondimento, partendo dalla disamina della fattispecie oggetto dell’Adunanza Plenaria n. 3.<br />
Si osserva, infatti, che tale decisione riguarda una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del “nuovo” soccorso istruttorio (25 giugno 2014), introdotto agli artt. 38, comma 2-bis, 46, comma 1-<em>ter,</em> d.lgs. 163/06, dal d.l. n. 90/14 (conv. in L. 11 agosto 2014 n. 114).<br />
Nella fattispecie citata, quindi, non trovava applicazione <em>ratione temporis</em>, il c.d. “soccorso istruttorio rafforzato”, per effetto del quale la stazione appaltante  è tenuta ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione di dichiarazioni mancanti; in tal modo il legislatore, perseguendo l’obiettivo di una disciplina sostanzialistica e semplificatrice in tema di documentazione e accertamento dei requisiti soggettivi, ha esteso e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio (che diviene doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche “essenziali” delle dichiarazioni sostitutive) ed ha relegato l’esclusione dalla gara come conseguenza dell’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Conseguentemente, il Supremo Consesso, chiamato a risolvere la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, non poteva che riferirsi e applicare la disciplina antecedente, disciplinata dal solo art. 46, comma 1 e 1-<em>bis</em>, come interpretati dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla stessa Adunanza Plenaria nella decisione n. 9/14 cit..<br />
Si evidenzia, infatti, che entrambe le disposizioni citate sono richiamate, espressamente, nella decisione n. 3, ove viene  osservato: “<em>ai sensi dell’art. 46, comma 1-</em>bis<em>, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di &lt;&gt; idoneo a determinare &lt;&gt; per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella </em>lex specialis<em>, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa … (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo …</em>”.<br />
Parimenti, la successiva decisione n. 9 non sembra mutare i termini della questione, essendosi limitata a  chiarire l’ambito di applicazione temporale dell’obbligo indagato<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, senza fornire alcuna ulteriore specificazione circa il soccorso istruttorio.<br />
Anche nella pronuncia indagata, infatti, il paradigma normativo è costituito, soltanto, dall’art. 46, comma 1 e 1 <em>bis</em>, del Codice; tant’è vero che viene rilevato, ancorché con riferimento all’indicazione del nominativo dell’impresa subappaltatrice, che: “<em>La statuizione dell’adempimento in questione finirebbe, inoltre, per costituire una clausola espulsiva atipica, in palese spregio del principio di tassatività delle cause di esclusione (codificato all’art.46, comma 1-bis, d.lgs. cit.). </em><br />
<em>Se è vero, infatti, che la latitudine applicativa della predetta disposizione è stata decifrata come comprensiva anche dell’inosservanza di adempimenti doverosi prescritti dal codice, ancorché non assistiti dalla sanzione espulsiva (cfr. Ad. Plen. n.9 e n. 16 del 2014), è anche vero che l’applicazione di tale principio esige, in ogni caso, l’esistenza di una prescrizione legislativa espressa, chiara e cogente (nella fattispecie non rintracciabile nel codice dei contratti pubblici)</em>”.<br />
Ad ulteriore comprova, si consideri che al paragrafo n. 4, in ordine agli oneri di sicurezza interni, viene osservato che la soluzione interpretativa resa nell’Adunanza Plenaria n. 3 è perfettamente coerente con la lettura della funzione e dei limiti di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio, per come enunciati nella decisione n. 9/14 cit. che riguarda, appunto, la disciplina <em>ante</em> d.l. n. 90/14.<br />
Alla luce delle norme specificamente richiamate ed interpretate dalle decisioni nn. 3 e 9/15, non appare condivisibile concludere <em>tout court</em> per il divieto dello strumento del soccorso istruttorio.<br />
Il Supremo Consesso amministrativo, dunque, non si è pronunciato sul rapporto tra l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza interni e il “nuovo” soccorso istruttorio (<em>ex </em>art. 46, comma 1-<em>ter</em>) che, notoriamente, ha un ambito applicativo più ampio rispetto alla  precedente disciplina.<br />
Correlativamente, <em>rebus sic stantibus</em>, non si ritiene condivisibile postulare che l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni possa sanzionarsi con l’esclusione dalla gara; dovendosi, viceversa, ritenere sanabile  <em>ex </em>art. 46, comma 1-<em>ter</em>; quantomeno, sul punto, non sussiste alcun precedente giurisprudenziale potenzialmente vincolante.<br />
Del resto, si consideri che anche l’ultima sentenza del Consiglio di Stato intervenuta in materia, richiama, unicamente, l’operatività dell’art. 46, comma 1 <em>bis</em>, cit.<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
In conclusione, ove non dovesse sopraggiungere, a breve, un intervento normativo in materia, auspicato da più parti, andrebbero quantomeno re-interpretate le Adunanza Plenarie nn. 3 e 9, senza estenderne l’efficacia nell’ambito di un quadro normativo che, nel frattempo, è radicalmente mutato.<br />
Ammettere il soccorso istruttorio, per le ragioni esposte, potrebbe dunque costituire una <em>escamotage </em>esegetica: da una parte, sarebbe un argine al dilagare dei provvedimenti di esclusione dalle gare pubbliche e, in ambito giudiziale, alle decisione di annullamento delle aggiudicazioni, ancorché legittime; dall’altra, non si svilirebbero i confini della funzione nomofilattica, così strenuamente difesi dal Supremo Consesso amministrativo, anche a discapito dei fondamentali principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato.<br />
Di certo, sarebbe salvaguardato, almeno formalmente, il principio costituzionale della separazione dei poteri, che non ammette autonome fonti di produzione normativa.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Le due tipologie di “costi per la sicurezza”:<br />
&#8211; quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-<em>ter</em> e 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (<em>Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em>) e 86, comma 3-<em>ter</em>, 87, comma 4, e 131 del Codice, che: a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 d.lgs. n. 81/2008); c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni <em>stricto sensu</em> oggetto di affidamento;<br />
&#8211; quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-<em>bis</em>, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice, che: a) sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi; b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all’amministrazione e all’impresa concorrente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>  L’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.: “<em>Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all&#8217;articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all&#8217;articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all&#8217;articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell&#8217;anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell&#8217;offerta e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421; Sez. V, 19 luglio 2013 n. 3929.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2013 n. 4964.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “<em>La speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si connota per l’analisi preventiva dei costi della sicurezza aziendale, che sua volta si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri</em>”, rilevando che “<em>l’obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza interna previsto dall’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 si applica alle sole procedure di affidamento di forniture e di servizi. Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici</em>” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2014 n. 2343).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3056.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “<em>Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di &lt;&gt; idoneo a determinare &lt;&gt;” per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 5 giugno 2015 n. 3053 e 29 luglio 2015 n. 4142; 30 luglio 2015 n. 4174; T.A.R. Puglia, Sez. I, 10 luglio 2015 n. 2355.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015 n. 2388  e 14 luglio 2015 n. 3517; Sez. I <em>ter</em>, n. 11096 dell’8 giugno 2015; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4907.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. <em>ex</em> <em>multis</em>: T.A.R. Lazio, Sez. II-<em>bis</em>, 15 settembre 2015 n. 11249; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 novembre 2015 n. 1569; T.A.R. Campania, Sez. I, 18 agosto 2015 n. 1794.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>A fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell’enucleazione di una regola non scritta (la necessità dell’indicazione del nome del subappaltatore già nella fase dell’offerta) che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto (art.118, comma 2, d.lgs. cit.) e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla. … la prima regola di una corretta esegesi è quella che si fonda sul significato delle parole e che, quindi, là dove questo risulta chiaro ed univoco, quale deve intendersi il dato testuale della predetta disposizione, non è ammessa alcuna interpretazione che corregga la sua portata precettiva (per come desunta dal lessico ivi utilizzato, ove risulti privo di ambiguità semantiche)</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. così Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “<em>L’Adunanza al riguardo approfondendo la questione, ritiene di dover riaffermare il tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche nomofilattica, che attribuisce ad essa valore esclusivamente dichiarativo.</em><br />
<em>La diversa opinione finisce per attribuire alla esegesi valore ed efficacia normativa in contrasto con la logica intrinseca della interpretazione e con il principio costituzionale della separazione dei poteri venendosi a porre in sostanza come una fonte di produzione. In proposito è stato perspicuamente osservato:</em> <em>“</em>Ad una diversa conclusione potrebbe invero giungersi solo ove si ritenga che la precedente interpretazione, ancorché poi corretta, costituisca il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con essa (<em>ut lex temporis acti</em>). Ma con ciò, all’evidenza, si trasformerebbe una sequenza di interventi accertativi del contenuto della norma in una operazione di creazione di un <em>novum ius</em>, in sequenza ad un <em>vetus ius</em>, con sostanziale attribuzione, ai singoli arresti, del valore di atti fonte del diritto, di provenienza dal giudice; soluzione non certo coniugabile con il precetto costituzionale dell’art. 101 Cost<em>.”</em> <em>(Cassazione SS.UU. n. 15144 del 2011). E’ significativo che anche le recenti aperture del giudice di legittimità in tema di </em>prospective overruling<em> siano rimaste confinate in ambito strettamente delimitato. A far tempo dalla già citata pronuncia delle Sezioni unite n. 15144 del 2011 si è costantemente affermato che per attribuire carattere innovativo all’intervento nomofilattico occorre la concomitanza di tre precisi presupposti e cioè che l’esegesi incida su una regola del processo; che si tratti di esegesi inprevedibile susseguente ad altra consolidata nel tempo e quindi tale da indurre un ragionevole affidamento, e che infine &#8211; presupposto decisivo – comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa (v. anche Cass. 28967/11; 12704/12 e, da ultimo, 19700/15; 20007/15). Nel caso di specie nessuno degli anzidetti presupposti può ritenersi sussistente non trattandosi di norma attinente ad un procedimento di carattere giurisdizionale, non preesistendo un indirizzo lungamente consolidato nel tempo e non risultando precluso il diritto di azione o di difesa per alcuna delle parti in causa</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2015 n. 5873; Sez. III, 24 novembre 2015 n. 5340; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 29 dicembre 2015 n. 3367; T.A.R. Lazio, Sez. III <em>ter</em> 8 gennaio 2016 n. 176.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2015 n. 1170; Sez. II , 12 novembre 2015 n. 1569 e 29 aprile 2015 n. 854.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Il Collegio ha formulato il seguente quesito interpretativo “<em>Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-</em>bis<em>, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale</em>” (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 dicembre 2015 n. 1745).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. <em>ex multis</em>: CGUE n. 201 del 10 settembre 2009; n. 383 del 13 marzo 2008; n. 217 del 4 ottobre 2007; sulla certezza del diritto, CGUE n. 576 dell’11 luglio 2013; n. 72 del 16 febbraio 2012; n. 158 del 18 novembre 2008; sulla proporzionalità, CGUE n. 234 del 18 luglio 2013; n. 427 del 28 febbraio 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> A. PIZZORUSSO, <em>Le</em> <em>fonti</em> <em>del</em> <em>diritto</em>, in <em>Commentario</em> <em>del</em> <em>Codice</em> <em>civile</em> <em>Scialoja</em> <em>&#8211;</em> <em>Branca</em>, a cura di Francesco Galgano, II ed., Bologna 2011, spec. pag. 165 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> F. FIGORILLI, in <em>Giustizia</em> <em>amministrativa</em>, a cura di F.G. Scoca, Torino 2011, pag. 41; S. OGGIANU, <em>Giurisdizione</em> <em>amministrativa</em> <em>e</em> <em>funzione</em> <em>nomofilattica</em> <em>&#8211;</em> <em>l&#8217;Adunanza</em> <em>Plenaria</em> <em>del</em> <em>Consiglio</em> <em>di</em> <em>Stato</em>, <em>cit.,</em> pag. 179 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. Ad. Plen. nn. 16/13 e 21/12.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 agosto 2015 n. 1335; T.A.R. Toscana, Sez. I, 22 aprile 2015 n. 642; A.N.AC., Determinazione 8 gennaio 2015 n. 1; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014 n. 5890.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Con il terzo quesito sottoposto all’Adunanza Plenaria n. 9 si chiedeva di “<em>chiarire la legittimità (</em>rectius<em>: la doverosità) dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 367.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/oneri-di-sicurezza-aziendali-nomofilachia-o-eterogenesi-normativa/">Oneri di sicurezza aziendali: nomofilachia o eterogenesi normativa ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a Cons. Stato 5192/2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 18:38:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/">Nota a Cons. Stato 5192/2015</a></p>
<p>1. La Sezione Quinta del Consiglio di Stato[1], chiamata a dirimere una controversia riguardante la revoca di un’aggiudicazione provvisoria assunta da un Comune della provincia di Gorizia, per falsa dichiarazione relativa ad una condanna per reato estinto, appare pervenire ad una interpretazione al momento del tutto isolata e, soprattutto, diametralmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/">Nota a Cons. Stato 5192/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/">Nota a Cons. Stato 5192/2015</a></p>
<p><strong>1.</strong> La Sezione Quinta del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, chiamata a dirimere una controversia riguardante la revoca di un’aggiudicazione provvisoria assunta da un Comune della provincia di Gorizia, per falsa dichiarazione relativa ad una condanna per reato estinto, appare pervenire ad una interpretazione al momento del tutto isolata e, soprattutto, diametralmente opposta rispetto all’orientamento consolidatosi in precedenza, anche all’interno della medesima sezione.<br />
Nella specie, l’omessa dichiarazione <em>ex</em> art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n.  163/06  e s.m.i.  aveva ad oggetto una condanna risalente all’anno 1974 e, per l’effetto, soggetta all’art. 578<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> del codice di procedura penale vigente al tempo della commissione del reato (c.d. “Codice Rocco”, approvato con il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 e rimasto in vigore fino al 1989).<br />
Diversamente dalla disciplina oggi vigente, che impone alla parte di attivarsi in vista della dichiarazione di estinzione, detta disposizione obbligava il Tribunale a provvedere in tal senso, a decorrere da cinque anni dopo la sentenza di condanna. Di conseguenza, ad avviso del Collegio, l’omessa adozione del provvedimento di estinzione costituirebbe diretto inadempimento dell’Autorità giurisdizionale  e, pertanto, non addebitabile al soggetto che legittimamente ha confidato,  da tempo, nell’intervenuta estinzione del reato (la condanna risaliva a quarant’anni prima).<br />
Ne consegue che, nella gara indagata, non sussisteva alcun obbligo dichiarativo, ai sensi dell’art.  38, comma 2, del d.lgs. 163 cit., secondo cui il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna.<br />
<strong>2.</strong> Il Collegio, dopo aver adottato la predetta soluzione interpretativa, giustificata espressamente dall’atipicità della fattispecie, si spinge ad una più ampia riflessione sull’istituto dell’estinzione del reato e sulle ricadute nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici.<br />
Sul punto, l’orientamento prevalente in giurisprudenza, anche elaborata dalla medesima Sezione Quinta, era (<em>rectius</em>: è)  granitico nell’affermare che l’estinzione del reato non consegue automaticamente al ricorrere di determinati presupposti di legge, in quanto deve essere dichiarata con formale provvedimento del giudice.<br />
Secondo tale interpretazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) cit., sono escluse dalla relativa dichiarazione  le condanne per reati dichiarati estinti dopo la condanna stessa, purché l’estinzione sia stata formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale intervenuta prima del termine di partecipazione alla gara<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
L’art. 167 del codice penale, che recita: “<em>Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole…il reato è estinto</em>”, essendo disposizione di diritto sostanziale, stabilirebbe solo i presupposti in presenza dei quali opera l’estinzione, essendo pur sempre necessario ai sensi dell’art. 679 c.p.p. un provvedimento giurisdizionale che la dichiari<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Secondo tale orientamento, dunque, nelle gare indette per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, sarebbe legittima l’esclusione del concorrente anche se per il reato commesso si siano verificate le condizioni per l’estinzione, ma non siano state accertate con pronuncia del giudice dell’esecuzione su istanza dell’interessato<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Tali principi sono stati ribaditi, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa, anche in palese contrasto con le pronunce della Cassazione penale espressasi nel tempo sul punto. L’orientamento dei giudici penali  (salvo alcune sentenze risalenti e pressoché isolate<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>), infatti, è sempre stato uniforme nell’osservare che l’estinzione discenda <em>ope legis</em>, in quanto l’<a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&amp;IdUnitaDoc=20113540&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 676 c.p.p.</a> contiene soltanto l’attribuzione al giudice dell’esecuzione della competenza a decidere in merito all’estinzione del reato dopo la condanna; nulla stabilendo, invece, in ordine al <em>dies a quo</em> degli effetti propri dell’intervenuta causa estintiva<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Non è consentito, pertanto, all’interprete percorrere vie esegetiche che esulino dal dato testuale della disposizione codicistica che chiaramente subordina l’estinzione al mero verificarsi di una condizione esplicita.<br />
Ebbene, con la pronuncia in commento – per la prima volta –  anche il Giudice amministrativo accede all’interpretazione descritta.<br />
Il Collegio, infatti, osserva che, anche in vigenza dell’articolo 676 del codice penale Vassalli, l’effetto estintivo opera <em>ex lege </em>dal decorso inattivo del tempo e non necessita di alcun provvedimento espresso, non rilevando in contrario l’attribuzione al giudice dell’esecuzione della competenza a decidere in merito all’estinzione del reato dopo la condanna.<br />
Nel dettaglio, tale argomento viene ricavato dalle SS.UU. penali della Cassazione che, con sentenza del 30 ottobre 2014 n. 2, pur con riferimento al tema dell’indulto, hanno ribadito il  seguente principio: quando un determinato effetto giuridico si verifica per decorso inattivo del tempo, esso si concretizza <em>ope legis </em>al momento in cui siano per legge maturati i presupposti cui è condizionato l’effetto, il tutto in perfetta coerenza con i criteri ermeneutici sottesi al codice di rito.<br />
Il Collegio della Sezione Quinta, osserva, inoltre, che corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell’estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato.<br />
Peraltro, parafrasando la decisione delle Sezioni Unite poc’anzi citata, il Collegio conclude che l’automatismo degli effetti dell’estinzione del reato è conforme ai principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
D’altro canto, l’opposta tesi, consolidatasi nella giurisprudenza amministrativa, a ben vedere, esponeva il condannato alla maggiore o minore tempestività dei provvedimenti giudiziali con lesione del principio di uguaglianza; così vulnerando i principi di rango costituzionale, relativi all’effettività ed alla ragionevole durata del processo (anche della fase esecutiva, <a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843361&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0"><em>ex</em> art. 111 Cost.</a>), ma anche afferenti ai valori rieducativi (<a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843197&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art.</a> 27, comma 2 Cost.) per cui l’esecuzione della pena dovrebbe essere il più vicino possibile alla commissione del reato ed alla definitività della condanna.<br />
Tutti principi che sono stati, a lungo, pretermessi nelle decisioni della giurisprudenza amministrativa, a discapito degli operatori economici coinvolti in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto della decisione in commento.<br />
<strong>3. </strong>E’ evidente, allora, la “novità” della  tesi cui aderisce il pronunciamento in esame, che sebbene costituisca, allo stato, decisione isolata, ben potrebbe dare il via ad un orientamento ispirato ad un approccio maggiormente sostanzialistico in materia di dichiarazioni <em>ex </em>art. 38, che riconosca prevalenza alla sussistenza – in concreto –  del requisito di moralità e non piuttosto si arresti, come verificatosi finora, ad un accertamento meramente formale del medesimo.<br />
Di certo, gli argomenti esposti in sentenza, appaiono recepire (finalmente) l’interpretazione “autentica” delle disposizioni penali in materia di estinzione del reato, costituenti l’indefettibile presupposto giuridico delle norme recate dall’art. 38 del d.gs. 163/06 cit..<br />
In <em>subiecta materia</em>, del resto, le fattispecie penali, costituiscono <em>prius</em> logico-giuridico delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.<br />
Probabilmente tale “mutamento” di indirizzo è ascrivibile anche alla nuova disciplina del c.d. “soccorso istruttorio” di cui agli artt. 38, comma 2-<em>bis</em> e, 46, comma 1-<em>ter</em>, del d.lgs. 163, che hanno, di fatto, consentito il superamento di quell’orientamento che attribuiva valenza escludente alla mera omissione dichiarativa<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; ad ogni modo, il tema cui si è accennato, meriterebbe un separato approfondimento.<br />
Il <em>revirement </em>all’esame, se tale può realmente definirsi, comunque, non consente di trarre un’indicazione immediatamente operativa, permanendo di fatto l’onere in capo agli operatori economici di dichiarare, in sede di partecipazione alle pubbliche gare, tutte, nessuna esclusa, le condanne risultanti sul Casellario Giudiziale; e ciò, quantomeno, per scongiurare il pagamento della sanzione pecuniaria, <em>condicio sine qua non</em> per avvalersi del soccorso istruttorio in presenza di una dichiarazione, non scientemente falsa, ma solo omissiva ovvero “strutturalmente mancante”<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, secondo un “singolare” quanto anodino arresto della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che meriterebbe, francamente, un autonomo approfondimento.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>In riforma alla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, Sez. I,  31 dicembre 2014 n. 678.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>L’art. 578 c.p.p. recitava: “<em>Qualora si sia verificata l’estinzione del reato o della pena, il giudice che ha pronunciato la condanna emette anche d’ufficio in Camera di Consiglio la relativa dichiarazione </em>(…). <em>Se non si è provveduto al modo sopra indicato o se è stata respinta un’istanza del condannato, questi o il Pubblico Ministero può promuovere mandato di esecuzione a termine degli articoli 628 e seguenti</em>”.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2015 n. 3105, secondo cui: “<em>Nella conclamata ricorrenza del fenomeno dell’estinzione del reato, l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per reati gravi non ricomprende quindi le condanne per reati estinti, non già per il fatto che i fenomeni estintivi siano </em>ex se<em> sintomatici della non gravità dei reati, quanto piuttosto in ragione dell’effetto privativo che il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato</em>”<em>.</em></div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014 n. 4528; 8 agosto 2014 n. 4253 e 13 dicembre 2012 n. 6393; VI, 3 settembre 2013 n. 4392 e 10 dicembre 2012 n. 6291.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2011 n. 1968.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Cass. Pen., Sez. IV,  27 febbraio 2002 n. 11560; V, 30 luglio 2008 n. 31970.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. In particolare, la Corte ha precisato che: “<em>il dato testuale – di per sé pressoché autosufficiente –assume, in materia, un’importanza decisiva. Poiché il tema centrale è l’estinzione del reato per decorso inattivo del tempo, l’individuazione del dies a quo è argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste carattere sostanziale, non può che assurgere al paradigma della tipicità</em>” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 14 maggio 2014 n. 20068).</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. SS.UU. n. 2/14 cit..</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Cons Stato, Sez. III, 19 maggio 2015 n. 2539, 21 gennaio 2015 n. 189; Sez. V, 22 maggio 2015 n. 2563, 18 maggio 2015 n. 2504, 14 aprile 2015 n. 1861.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il collegio, sul punto, ha osservato: “<em>il comportamento della parte è consistito nella mancata indicazione di un determinato elemento (ossia l’esistenza di una vicenda rilevante a norma dell’art. 38, comma 1 lett. f) del codice degli appalti). Si tratta quindi di una fattispecie che si connota strutturalmente per una sua mancata interezza e come tale considerata dall’interpretazione appena esaminata (che considera come fatto che impone il soccorso istruttorio della pubblica amministrazione anche l’omissione totale). Questa è quindi strutturalmente mancante e, come tale, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere a quanto disposto dal comma 2 bis dello stesso art. 38. L’eventuale qualificazione come dichiarazione non veritiera o mendacio è, invece, una qualificazione giuridica che riguarda un momento giuridicamente successivo, ossia quello della valutazione dell’ordinamento sull’intento che ha mosso la parte, e non vale a escludere la rilevanza in sé della situazione a monte ai fini del citato comma 2 </em>bis” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2015 n. 2589).</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-cons-stato-5192-2015/">Nota a Cons. Stato 5192/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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