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	<title>Fabio Martino Battista Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Fabio Martino Battista Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-trattativa-privata-per-laffidamento-dei-lavori-pubblici-in-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-trattativa-privata-per-laffidamento-dei-lavori-pubblici-in-sicilia/">La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia</a></p>
<p>SOMMARIO : 1. Nozioni introduttive. – 2. La gara informale. – 3. L’affidamento di lavori pubblici. – 4. I requisiti di partecipazione e di qualificazione dei concorrenti. – 5. L’invito alla gara informale. – 6. L’assetto delle competenze. – 7. La serie procedimentale. – 8. L’urgenza, la convenienza e l’eccezionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-trattativa-privata-per-laffidamento-dei-lavori-pubblici-in-sicilia/">La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-trattativa-privata-per-laffidamento-dei-lavori-pubblici-in-sicilia/">La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia</a></p>
<p>SOMMARIO : 1. <a href="#1">Nozioni introduttive</a>. – 2. <a href="#2">La gara informale</a>. – 3. <a href="#3">L’affidamento di lavori pubblici</a>. – 4. <a href="#4">I requisiti di partecipazione e di qualificazione dei concorrenti</a>. – 5. <a href="#5">L’invito alla gara informale</a>. – 6. <a href="#6">L’assetto delle competenze</a>. – 7. <a href="#7">La serie procedimentale</a>. – 8. <a href="#8">L’urgenza, la convenienza e l’eccezionalità dei casi della trattativa privata</a>. &#8211; 9. <a href="#9">Considerazioni finali</a>.</p>
<p><a name ="#1">1.</a> Nozioni introduttive.</p>
<p>In virtù dell’art. 14, lettera g), dello Statuto della Regiofne Sicilia, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, com’è noto, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva regionale la materia dei lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale, quale forma di speciale condizione di autonomia riconosciuta per ragioni di carattere storico-politico, confermata implicitamente anche dalla recente riforma del titolo V della Costituzione. Ciò ha irrimediabilmente comportato una cospicua produzione di regole, che ha determinato, per lo più senza ragionevoli motivi, una profonda differenza tra gli impianti normativi degli enti isolani e quelli del resto d’Italia. </p>
<p>Per effetto di numerosi e, spesso, poco coordinati interventi, il legislatore siciliano, infatti, anche con notevoli ritardi, ha provveduto a recepire, con modifiche, le disposizioni di carattere nazionale, contribuendo così ad aggravare, talvolta immotivatamente, perché in contrasto con le esigenze di razionalizzazione e di armonizzazione dei sistemi, e perché in contrapposizione con i principi generali di separazione tra la sfera di attività di indirizzo e di controllo politico e quella tecnico-gestionale, la già lacunosa ed assai frammentaria normativa, e ciò a dispetto dei crismi della certezza del diritto.</p>
<p>Tale situazione ha ovviamente procurato agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali e della regione problemi di carattere interpretativo circa le disposizioni da applicare precettivamente al caso concreto. </p>
<p>Né sembra che questi problemi abbiano trovato soluzione col nuovo testo di legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, pubblicato in G.U.R.S. n. 37 del 10.08.2002 (e riportato nella presente Rivista, n. 7/8-2002), in materia di appalti di lavori pubblici e forniture di beni e servizi. </p>
<p>Nel nuovo Testo Unico sugli appalti, la cui adozione era stata anticipata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con circolare prot. n. 1528 del 20.07.2000, in G.U.R.S. n. 35 del 28.07.2000, viene previsto, agli artt. 1, 31, 32 e 33, l’applicazione della disciplina agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi in Sicilia, rispettivamente, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod. ed int., e del relativo Regolamento di attuazione, del D.Lgs. n. 24 luglio 1992, n. 358 e succ. mod. ed int., del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e succ. mod. ed int. e del D. Lgs. n. 17 marzo 1995, n° 158 e succ. mod. ed int., ad eccezione delle parti incompatibili con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate dalla medesima legge.</p>
<p>Senonché, pare, prima facie, che anche stavolta, l’A.R.S., in questo suo sforzo di coordinamento, non abbia soddisfatto la necessità di dare alla luce un testo privo di lacune, considerato che, all’art. 42, esso reca la discutibile, quanto inopportuna, perché generica, abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, sia generali che speciali, che siano contrasto o, comunque, incompatibili con la legge.</p>
<p>Si pensi, ad esempio, all’avvenuto recepimento della disposizione di cui all’art. 24, numero 3, della L. n. 109/1994, laddove viene previsto che i requisiti dei soggetti cui affidare a trattativa privata gli appalti di lavori pubblici siano gli stessi di quelli richiesti per l’aggiudicazione degli appalti di uguale importo mediante licitazione privata, scordando, però, che l’art. 23 della legge “Merloni”, afferente proprio alla licitazione privata, non è stato recepito in Sicilia. </p>
<p>Né vale replicare a tale impasse sostenendo che la Regione abbia, dal canto suo, pubblicato il testo coordinato della Legge n. 109/1994 con le norme di modifica della stessa, perché si può ritenere, con un certo grado di sicurezza, che permarranno, comunque, in sede di applicazione pratica delle varie disposizioni alle ipotesi specifiche, difficoltà di coordinamento e di interpretazione logico-sistematica, ove non sia chiara l’abrogazione od il contrasto della nuova legge con la disciplina previgente. </p>
<p> Si consideri pure che l’art. 1 della L.R. n. 7/2002 ha previsto che la legge n. 109/1994 si applichi nel territorio della regione nel testo vigente alla data di approvazione della citata legge regionale, aggravando così maggiormente l’attività dell’interprete che, anziché riferirsi a date certe, quali quelle di pubblicazione della medesima legge regionale nella G.U.R.S. o della sua entrata in vigore, è tenuto a conoscere che l’Assemblea Regionale Siciliana la ha approvata il 24 luglio 2002.</p>
<p>A dimostrazione degli effetti iniqui che una tale disposizione può arrecare, è bene notare che solo pochi giorni dopo, con legge 1 agosto 2002, n. 166, pubblicata nella G.U.R.I. n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158, sono stati emanati ulteriori adeguamenti della normativa nazionale, che, naturalmente, in base al rinvio statico operato, non possono trovare applicazione in Sicilia, perdurando così ancora alcune diversità di disciplina in materia di lavori pubblici nelle due realtà <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> territoriali.</p>
<p>Per quanto qui di interesse, si cercherà appunto di ricostruire la trattativa privata negli appalti di lavori in Sicilia, quale modalità di scelta del contraente privato da parte della P.A., come scaturente dalla recente modifica in commento. </p>
<p>Porre in evidenza gli aspetti di eventuale conformità o diversità della legge quadro rispetto alla legislazione nazionale può forse contribuire meglio a fornire ai funzionari degli enti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 109/1994, coordinata con le norme della L.R. n. 7/2002, una guida operativa sull’iter procedurale da seguire per l’affidamento dei lavori pubblici a trattativa privata.</p>
<p><a name ="#2">2.</a> La gara informale.</p>
<p>La trattativa privata <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a> viene universalmente configurata come procedura amministrativa mediante la quale la P.A. giunge al perfezionamento di un contratto. Essa è comunemente definita anche sistema di tipo negoziato <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>, poiché comporta la scelta del contraente tra coloro che, in una cerchia di persone o di ditte partecipanti perché interpellate, oltre a possedere i requisiti necessari di serietà e correttezza professionale, ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.</p>
<p>Se oggi, tuttavia, questa fisionomia è affermata dalla quasi totalità della dottrina e della giurisprudenza, il concetto, in passato, evocava alla mente la vera e propria attività con cui i privati, con autonomia negoziale, in un regime di libero mercato, si contendevano un bene per il migliore soddisfacimento dei propri interessi. Detta concezione, naturalmente, avrebbe ben potuto trovare applicazione solo in un rapporto tra privati, in cui ciascuno tende alla massimizzazione del proprio benessere attraverso una libera operazione di scambio, ma non con riferimento alla funzione amministrativa, che, essendo disciplinata, in questa fase, dal diritto pubblico, è finalizzata alla realizzazione degli interessi istituzionali dell’ente. </p>
<p>Ben altre sono, difatti, le esigenze che sorreggono l’azione di una P.A., che ha il potere-dovere di informare la propria condotta ai principi di trasparenza e di imparzialità, per assicurare il buon andamento e l’efficienza della organizzazione amministrativa <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>. Proprio al fine di porre un limite all’arbitrario sconfinamento della pubblica amministrazione nella propria attività di ricerca del soggetto contraente, è sorta la spinta a delineare la serie procedimentale della trattativa privata, espressa con il termine di “gara informale” <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>, per distinguerla da quella cosiddetta “pura”, che, per comprenderci, è caratterizzata dalla scelta mediante gli stessi metodi di qualunque privato cittadino, cioè una semplice telefonata o basandosi su un rapporto meramente fiduciario, di simpatia, ecc. Il termine informale, sebbene possa far propendere verso un’interpretazione di una mancanza di forma tipica nella gara, in realtà, nasce dal fatto che tale forma, anziché essere determinata da una norma, viene indicata da ciascuna stazione appaltante attraverso l’esercizio del potere di autonormazione regolamentare, da svolgersi, ex art. 1, numero 2, della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, in osservanza della gerarchia tra le fonti del diritto, nei limiti dei principi inderogabili fissati dalle disposizioni della legge in argomento.</p>
<p>Era essenziale, dunque, introdurre degli accorgimenti che stabilissero in maniera certa le procedure da tenere per porre in posizione di parità i diversi concorrenti e per l’acquisizione delle offerte presentate, fissando i criteri per il loro esame ai fini della decisione di maggiore convenienza ed utilità per la P.A. <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p>La procedimentalizzazione della trattativa privata è, oggi, per l’appunto, il frutto di un ripetuto bisogno, sentito dal legislatore, anche a causa dell’adozione di direttive comunitarie nei diversi settori degli appalti, affinché, attraverso la stipula del contratto con quel soggetto che avesse fornito condizioni più favorevoli sotto il profilo del prezzo ovvero che desse migliori garanzie di merito tecnico, qualità, assistenza, caratteristiche tecniche e funzionali, avuto anche riguardo al termine di esecuzione e di consegna, venisse limitato l’esercizio discrezionale del potere della P.A.</p>
<p>In tal senso, la gara informale rappresenta il conseguimento di un gradino di sicurezza più alto per gli operatori del settore, che, mediante una serie di atti procedimentalizzati, prevengono il verificarsi di scorrettezze o poca trasparenza nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati alle gare e placano le proprie ansie di commettere degli errori che rischierebbero di instaurare inutili, quanto ormai purtroppo prevedibili, azioni legali, anche di natura risarcitoria, che, per le già esigue risorse economiche di cui dispongono gli enti locali rispetto alla molteplicità e varietà dei servizi da erogare alla collettività, possono procurare la mancanza di liquidità finanziaria ad una amministrazione locale <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>Mediante la gara informale, pertanto, la P.A. limita, in autotutela, la propria potestà, indicando preventivamente le forme ed i parametri per procedere all’aggiudicazione, senza la possibilità di ignorare o di modificare, in itinere, il proprio operato, salvo le ipotesi in cui siano stati eliminati gli atti di autolimitazione, disancorandosi così dalle regole formalizzate a livello di singolo ente <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p> Parlare, quindi, di gara “informale” non significa escludere il rispetto delle regole, ma, semmai, evitare di dar corso ad una trattativa pura, che comporta i rischi sopra rilevati.</p>
<p>E’ opinione di una parte della giurisprudenza <a name="_ftn9S"><a href="#_ftn9">[9]</a>, tuttavia, che l’autolimitazione non possa spingersi fino al punto di determinare una similitudine con altre modalità di scelta del contraente, quali la licitazione privata (che, peraltro, di norma, non trova applicazione, in Sicilia) ed il pubblico incanto, poiché, diversamente opinando, non avrebbe ragione di esistere come autonoma procedura.</p>
<p><a name ="#3">3.</a> L’affidamento di lavori pubblici.</p>
<p>Nonostante la produzione normativa di carattere nazionale dell’ultimo decennio dimostri proprio questa tendenza verso la formalizzazione sempre più minuziosa dei casi e delle procedure che giustificano il ricorso alla trattativa privata, assegnandone la responsabilità agli organi tecnico-gestionali, in Sicilia, senza alcuna plausibile ragione che ne giustifichi la deroga, si assiste ad una inversione di tale tendenza, e ne è prova il fatto che, con l’art. 19, comma 9, venga attribuita al legale rappresentante dell’ente la relativa competenza in materia di lavori pubblici. </p>
<p>Almeno per quanto qui di rilievo, viene così messo in discussione il principio secondo cui le funzioni di impulso e di proposizione spettano agli organi di governo, mentre ai dirigenti compete l’adozione degli atti amministrativi di attuazione dei programmi e degli indirizzi <a name="_ftn10S"><a href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p>Il disegno complessivo che emerge è certamente multiforme ed, in questa sede, ne verrà operato il commento.</p>
<p>Preliminarmente, occorre specificare che, per lavori pubblici <a name="_ftn11S"><a href="#_ftn11">[11]</a>, si intende:</p>
<p>a) a) l’attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;</p>
<p>b) b) i lavori che assumano rilievo economico superiore al 50 per cento nei contratti misti di lavori, forniture di beni e servizi, ed in quelli di forniture o di servizi che comprendono lavori accessori.</p>
<p>L’amministrazione regionale, le aziende e gli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni o consorzi, gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza <a name="_ftn12S"><a href="#_ftn12">[12]</a>, possono ricorrere alla trattativa privata per quei lavori pubblici il cui importo sia inferiore a 150.000 euro, nel caso in cui:</p>
<p>&#8211; a) gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove venissero espletati, risulterebbero parimenti tali;</p>
<p>&#8211; b) l’urgenza di eseguire i lavori non permetta di attendere i tempi normali per la realizzazione delle procedure di pubblica gara;</p>
<p>&#8211; c) in ogni altra ipotesi caratterizzata da circostanze speciali ed eccezionali, che rendano palesemente inutile, dispendioso e poco proficuo il ricorso al pubblico incanto <a name="_ftn13S"><a href="#_ftn13">[13]</a>.</p>
<p>Quest’ultima previsione si presta, nella prassi, ad interpretazioni assai diversificate, poiché, in base al significato attribuibile alle nozioni di specialità ed eccezionalità dei fatti concreti, è possibile abusare dello strumento della trattativa privata. Sarebbe stato auspicabile prevedere, al contrario, i casi specifici per cui potere ricorrere a tale procedura. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dei piccoli comuni montani, in cui difficilmente le ditte con sede più distante impiegherebbero mezzi e personale a costi elevati per modesti lavori, che non consentirebbero così di ottenere un rilevante ricavo.</p>
<p>Anche per importi di lavori superiori ai 150.000 €uro si può utilizzare il sistema della trattativa privata, allorché vi sia la necessità di curare il ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, quali alluvioni, rotture di argini, frane, valanghe, ecc., purché il dirigente o il funzionario titolare di posizioni organizzative, responsabile del procedimento, attesti la sussistenza di ragioni di assoluta urgenza che rendono incompatibili i necessari tempi brevi di esecuzione dei lavori con quelli più lunghi previsti per le altre procedure di affidamento degli appalti <a name="_ftn14S"><a href="#_ftn14">[14]</a></p>
<p>Nessuna speciale motivazione è richiesta, invece, per quegli appalti, il cui importo sia inferiore ai 150.000 euro, che si riferiscano a lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni <a name="_ftn15S"><a href="#_ftn15">[15]</a>.</p>
<p>Scompare la previsione dell’affidamento dei lavori a trattativa privata dopo l’espletamento di due gare infruttuose (<a name="_ftn16S"><a href="#_ftn16">[16]</a>), per essere soppiantata dalla valutazione che basti l’esperimento di una sola gara o la presenza di circostanziate prove, che facciano propendere per un esito parimenti deserto della stessa nel caso in cui se ne espleti l’iter, con conseguenziale perdita di tempo e pericolo di danno per l’ente autarchico. </p>
<p>Sebbene non venga più contemplata specificamente l’ipotesi di affidamento a trattativa privata connessa a ragioni artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, tracciata dall’art. 36 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e succ. mod. ed int., deve ritenersi pressoché ammissibile tale ricorso allorché si tratti di eseguire lavori che determinino l’impiego di particolari strumentazioni tecnologiche o di progettazioni innovative tutelate dal diritto d’autore <a name="_ftn17S"><a href="#_ftn17">[17]</a>.</p>
<p>Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di operare la scelta mediante trattativa privata, in deroga ad altri sistemi, e, nel caso in cui un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non può proseguirsi con un’altra simile procedura per altri lotti da appaltare successivamente e facenti parte della medesima opera <a name="_ftn18S"><a href="#_ftn18">[18]</a>. La ratio di siffatto divieto si rinviene nella necessità di evitare artificiosi frazionamenti che non siano giustificati da comprovate esigenze di natura tecnica, ma solo al fine di derogare ai pubblici incanti per scopi poco trasparenti o di favore verso determinate imprese. </p>
<p>Possono partecipare alla trattativa privata, su invito della stazione appaltante, i seguenti soggetti <a name="_ftn19S"><a href="#_ftn19">[19]</a>: </p>
<p>a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge;</p>
<p>b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alle legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge;</p>
<p>c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della legge;</p>
<p>d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite da soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 13 della legge;</p>
<p>e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicati, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano, a questo riguardo, le disposizioni di cui all’art. 13 della legge;</p>
<p>f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della legge.</p>
<p>Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile .</p>
<p>E’ senz’altro pleonastico aver statuito che gli affidamenti di appalti a trattativa privata soggiacciano all’obbligo della motivazione perché ciò è già espressamente previsto dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 per ciascun atto amministrativo, ad eccezione di quelli normativi ed a contenuto generale, pena l’annullabilità degli stessi per violazione di legge <a name="_ftn20S"><a href="#_ftn20">[20]</a>.</p>
<p>Viene, altresì, prevista la libera visione degli atti di gara. Quest’ultimo aspetto che, alla prima impressione, può forse sembrare superfluo, in realtà, costituisce un ampliamento del diritto di accesso di cui all’art. 25 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, in quanto ne viene operata l’estensione non solo ai soggetti che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia ai portatori di una situazione qualificata e differenziata, ma nei confronti di chiunque lo richieda, sembrando così che non possano opporsi rifiuti o dinieghi <a name="_ftn21S"><a href="#_ftn21">[21]</a>. Con questa previsione, evidentemente, si mira a rafforzare le esigenze di trasparenza che ispirano l’azione della P.A. nel perseguimento dei propri fini, ritenendo che, con una più ampia facoltà di visione per i privati cittadini, vengano fornite maggiori garanzie di imparzialità.</p>
<p>Dall’altro lato, si trascura forse che, non collegando l’istanza di accesso ad un interesse concreto e personale, si rischia di creare una specie di azione popolare esercitabile da chiunque, con potenziali difficoltà per gli operatori del settore, nel caso in cui, artatamente, vengano presentate numerose richieste <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a>.</p>
<p>E’ pure utile evidenziare che il ricorso ai lavori in economia è consentito fino all’importo di 200.000 euro, così confermando la disposizione previgente, di cui all’art. 12, numero 2, della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, e succ. mod. ed int., abrogata dalla legge regionale n. 7/2002.</p>
<p><a name ="#4">4.</a> I requisiti di partecipazione e di qualificazione dei concorrenti.</p>
<p>Anche in Sicilia, i soggetti ai quali sono affidati gli appalti di lavori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, che dimostrino l’esistenza di adeguata capacità economica e finanziaria ed idoneità tecnica ed organizzativa, applicandosi, per la relativa disciplina, le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante l’istituzione del sistema di qualificazione delle imprese per categorie e classifiche, espressamente richiamato dall’art. 1 della legge in commento.</p>
<p>In verità, con l’art. 44, comma 1, della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, per importi superiori a 150.000 euro, era regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara. Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, come sistema di qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici per importi inferiori ai 150.000 euro, oltre i requisiti di carattere generale prescritti dalla normativa nazionale, la sola iscrizione, da almeno due anni, alla C.C.I.A.A., sia per le imprese iscritte all’Albo artigiani che per le cooperative iscritte al registro prefettizio.</p>
<p>Del resto, l’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 aveva già previsto espressamente l’applicazione del sistema di qualificazione delle imprese, per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ai 150.000 euro, nelle regioni a statuto speciale.</p>
<p>In quest’ultimo caso, e, pertanto, nelle fattispecie in cui è possibile ricorrere oggi, di norma, alla trattativa privata, per effetto della riduzione degli importi operata dalla legge quadro, i requisiti richiesti differiscono da quelli generali.</p>
<p>Oggi, infatti, a norma dell’art. 6 delle L. R. n. 7/2002, che ha sostituito il comma 11 quinquies dell’art. 8 della L. n. 109/1994, il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è costituito:</p>
<p>a) per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo;</p>
<p>b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;</p>
<p>c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), i requisiti richiesti sono di ordine tecnico-organizzativo ed afferiscono all’importo dei lavori, eseguiti direttamente nei due anni e sei mesi antecedenti la data di indizione della trattativa privata, non inferiore al 50% dell’importo del contratto da stipulare.</p>
<p>I suddetti requisiti, salvo che per il caso di cui alla predetta lettera c), vengono accertati contestualmente alla domanda di partecipazione o di offerta attraverso la esclusiva presentazione del certificato di iscrizione al rispettivo albo camerale o registro prefettizio, in ciò contrastando con le norme di semplificazione dell’azione amministrativa introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosiddetta “Bassanini bis”, trasfuse nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, più tardi, contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 46, lettera i), prevede la possibilità di rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, fatta salva, la facoltà della P.A. di esperire i necessari controlli d’ufficio. Peraltro, solo pochi giorni dopo l’adozione delle legge quadro in commento, con legge regionale 9 agosto 2002, n. 8 <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>, la Regione Sicilia ha dettato alcuni principi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo che la Giunta regionale si occupi della relativa delegificazione mediante l’adozione di regolamenti che si conformino, tra l’altro, al criterio ed al principio della eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all’emanazione di provvedimenti da cui derivi per loro una qualche utilità.</p>
<p>Un elemento a favore di simile previsione può, semmai, rinvenirsi nel fatto che, potendosi procedere con il contemporaneo accertamento della avvenuta presentazione del certificato attestante i requisiti di qualificazione richiesti, si evitano soluzioni di continuità nella celebrazione della gara informale, esimendo l’amministrazione dallo svolgimento delle procedure di cui all’art. 10, comma 1 quater della legge.</p>
<p>Oltre ai requisiti predetti, i concorrenti devono dichiarare, al momento dell’offerta, anche in unico atto, a pena di esclusione dalla gara <a name="_ftn24S"><a href="#_ftn24">[24]</a>:</p>
<p>a) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;</p>
<p>b) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;</p>
<p>c) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore e del direttore tecnico per i reati che incidono sulla moralità professionale;</p>
<p>d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, dalle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;</p>
<p>e) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;</p>
<p>f) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;</p>
<p>g) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;</p>
<p>h) l’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;</p>
<p>i) l’inesistenza di violazione gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;</p>
<p>j) l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l‘ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione (in questo caso, per il conseguimento dell’iscrizione all’Albo camerale od al registro Prefettizio);</p>
<p>k) di aver preso visione integrale dell’offerta;</p>
<p>l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 12 marzo 1999, n.68. In alternativa, dichiarazione attestante che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;</p>
<p>m) di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione dei lavori e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;</p>
<p>n) di aver acquisito ed esaminato il capitolato speciale e le indicazioni e specifiche tecniche allegate ad esso, e di accettarne, ai sensi dell’art. 1341 c.c., senza riserve e condizioni, le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenuti e che i lavori, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;</p>
<p>o) quale parte dell’appalto intende subappaltare, ai sensi dell’art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (art. 34 della L. n. 109/1994), dichiarando, altresì, di conoscere e di accettare tutte le norme in materia di subappalto;</p>
<p>p) di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente e dei terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia della persona e degli strumenti coinvolti nella esecuzione dei lavori.</p>
<p>Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente capoverso, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.</p>
<p>E’ opportuno inserire nelle richieste di offerta che i dati forniti dalle imprese saranno raccolti e trattati ai fini delle procedure di gara e della eventuale stipula del contratto, secondo le norme della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. mod. ed int., a tutela della privacy, e che potranno essere comunicati al personale dipendente responsabile del procedimento e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse o ad altre PP.AA.</p>
<p><a name ="#5">5.</a> L’invito alla gara informale.</p>
<p>A differenza della normativa di carattere nazionale, che prescrive la trasmissione dell’invito a partecipare alle gare di tipo informale ad almeno quindici concorrenti solo nei casi di ripristino di opere già esistenti e funzionati danneggiate da eventi calamitosi o per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di importo superiore a 40.000 euro, ove sussistano in tale numero soggetti qualificati (sebbene il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’art. 18, deroghi disponendo che il numero delle imprese non debba essere inferiore a cinque in ogni ipotesi di trattativa privata per l’affidamento di lavori pubblici), il nuovo testo unico, all’art. 19, comma 2, richiede che, in tutte le ipotesi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, l’affidamento possa avvenire mediante gara informale alla quale invitare almeno 5 concorrenti, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, ed almeno 10, in quelli con popolazione superiore a tale numero.</p>
<p>Se l’estensione dell’invito alla gara ad almeno 10 ditte nei comuni medio-grandi o nelle province è senz’altro condivisibile, perché permette la partecipazione di un adeguato numero di soggetti da scegliere in un contesto di ampio e variegato sviluppo imprenditoriale, che sicuramente consentirà la presenza di quasi tutti i concorrenti, maggiori perplessità possono aversi rispetto ai comuni più piccoli per densità demografica o più lontani dai centri di interesse economico (si pensi, ad esempio, ai Comuni delle isole minori), dove può essere difficile, se non impossibile, coinvolgere nella gara informale almeno 5 ditte per la quasi totale assenza di attività imprenditoriale in loco <a name="_ftn25S"><a href="#_ftn25">[25]</a>.</p>
<p>Avuto riguardo agli enti locali di maggiore popolazione residente, c’è poi la necessità di regolamentare le modalità di partecipazione dei concorrenti alla gara, prevedendo forme e meccanismi di concorrenza e rotazione delle ditte in maniera che quelle invitate, ma non divenute vincitrici, siano ugualmente invitate anche alle gare successive per non essere ingiustamente penalizzate, evitando, comunque, il cumulo di tali partecipazioni. Potrebbe, ad esempio, essere istituito, presso ciascun ente locale, l’Albo delle imprese, suddiviso per categorie, da invitare alla trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici, che abbiano certificato il possesso dei relativi requisiti, prevedendo che, ad ogni gara, l’invito venga esteso ad almeno 10 concorrenti e, che, tranne il soggetto dichiarato aggiudicatario, vengano invitati alla prossima trattativa almeno 4 ditte scelte tra quelle partecipanti alla procedura precedente, riservandosi di invitare le restanti 5 ditte, unitamente alle nuove imprese per raggiungere il numero minimo di 10, per le trattative successive, e così via, fino ad assicurare a tutte le ditte iscritte all’Albo, da aggiornare almeno annualmente, la possibilità di partecipazione alle gare informali indette dagli Enti medesimi.</p>
<p>L’art. 19 della legge quadro riproduce, alla fine dell’art. 24 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, la previsione di limitazione, già introdotta, in parte, dall’art. 12, comma 3, delle L.R. 08 gennaio 1996, n. 4 e succ. mod. ed int., dell’affidamento di lavori mediante trattativa privata ad una stessa impresa, che, nel corso di un medesimo anno solare, superi l’importo complessivo dei 150.000 euro. E’ assai palese la finalità che, attraverso tale prescrizione, si intende conseguire: evitare che il ripetuto ricorso ad una procedura negoziata comporti la concentrazione delle scelte a favore di una particolare ditta. Il legislatore dimentica, forse, che, nel caso di lavori relativi al ripristino di opere già esistenti ma danneggiate da catastrofi varie, si può superare anche detto importo di 150.000,00 euro, laddove sussistano i necessari motivi di imperiosa urgenza, così da collegare tale voluta limitazione ad un importo da stabilire in concreto, hic et nunc, in base ai lavori da eseguire, e rendendo superflua, per i casi di specie, la previsione.</p>
<p><a name ="#6">6.</a> L’assetto delle competenze.</p>
<p>E’ una novità l’aver assegnato alla competenza del legale rappresentante dell’Ente il ricorso alla trattativa privata in ogni lavoro pubblico, il quale emana la relativa determinazione, acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, degli uffici competenti.</p>
<p>Invero, occorre subito chiarire che tale previsione non è del tutto innovativa, poiché l’art. 12, comma 1, della L.R. n. 4/1996, come modificata ed integrata dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 22, aveva già ammesso tale competenza in materia di lavori pubblici, forniture di beni e servizi, ma solo fino all’importo di lire 50.000.000. La successiva L.R. 16 ottobre 1997, n. 39 aveva mitigato la suddetta previsione sostituendo il meccanismo di affidamento senza gara o diretto, degenerato in una scelta intuitu personae, con quello dell’espletamento di gara informale nei casi di non programmabilità della relativa procedura, quando vi fosse la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, una volta acquisito il parere preventivo degli uffici competenti e del segretario dell’Ente. </p>
<p>Per effetto della nuova attribuzione di competenze determinata dalla legge in esame, perciò, viene a verificarsi una trasposizione di responsabilità delle procedure d’appalto dal dirigente, soggetto competente ai sensi dell’art.1, lettera h), numero 3, della L.R. n. 48/1991, e succ. mod. ed int., al legale rappresentante dell’ente.</p>
<p>Detta determinazione, ammessa, come abbiamo visto, in materia di trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici, costituisce, pertanto, determinazione a contrarre di cui all’art. 13 della L.R. n. 30/2000, che ha sostituito l’art. 1, comma 1, punto 1, della lettera i) della L.R. n. 48/1991 e succ. mod. ed int., comportando anche qui una deroga, senza alcuna plausibile ed apparente ragione, all’assetto di competenze delineato, in ultimo, dal D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, per la separazione tra l’attività di indirizzo politico-amministrativo, affidata agli organi di governo, e quella di gestione, assegnata alla dirigenza.</p>
<p>Il legale rappresentante dell’Ente (Sindaco o Presidente della Provincia, negli enti locali) adotta una determinazione a contrarre, specificando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che consentono e consigliano il ricorso alla trattativa privata, sulla base delle motivate indicazioni scritte del responsabile del servizio <a name="_ftn26S"><a href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p>Rispetto ai pareri da rendere sulla determinazione in questione, il riferimento, di certo, è alla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Il legislatore siciliano, nel recepire le leggi 15 maggio 1997, n. 127, e 3 agosto 1999, n. 265, che hanno revisionato l’ordinamento delle autonomie locali, ha modificato la disciplina dei pareri di cui all’art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla lettera i), comma 1, dell’art. 1 L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, cosicché è evidente che quelli da esprimere sulle determinazioni in argomento siano i medesimi da rendere sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta od al consiglio, ossia i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, poiché vi è impegno di spesa, resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato per materia e dal responsabile di ragioneria.</p>
<p>Su dette determinazioni, il responsabile del servizio economico-finanziario, dunque, è tenuto a svolgere, a differenza di tutte le altre determinazioni, giusta art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non già una attività di controllo preventivo di legittimità, qual è appunto il visto che attesta la copertura finanziaria e che serve solo a verificare l’effettiva disponibilità in bilancio delle risorse impegnate, ma una manifestazione di giudizio, costituita dall’emissione del parere, che, unitamente a quello di regolarità tecnica, dovrebbe illuminare e consigliare il legale rappresentante dell’ente in ordine alla legittimità della procedura avviata.</p>
<p>In altri termini, il responsabile del servizio tecnico rende, per la parte di propria competenza, un giudizio sulla sussistenza dei casi per cui è possibile ricorrere alla trattativa privata e sulla conformità dell’azione amministrativa alla legge, mentre il responsabile di ragioneria emette un parere in ordine non solo alla copertura finanziaria, ma alla legittimità della spesa ed alla sua attinenza con i fini istituzionali dell’ente. </p>
<p>Tale previsione ha lo scopo di garantire al legale rappresentante dell’ente, organo politico non sempre in possesso di cognizioni in campo amministrativo, lo svolgimento di una procedura secondo legalità.</p>
<p>Il responsabile del procedimento <a name="_ftn27S"><a href="#_ftn27">[27]</a>, che deve necessariamente essere un tecnico, è tenuto ad esprimere, altresì, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, il parere in linea tecnica sui progetti di lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria. Esso, peraltro, viene nominato quale responsabile unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, salvo il caso di accertata carenza in organico o di assenza nell’ente di adeguate competenze che determinino l&#8217;affidamento di compiti di supporto all’esterno <a name="_ftn28S"><a href="#_ftn28">[28]</a>. In altre parole, il responsabile del procedimento ha il compito di garantire l’attuazione di ogni singolo intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e, nel caso in cui lo stesso sia abilitato all’esercizio della professione, ovvero, in mancanza, abbia il solo diploma ma abbia svolto o collaborato, nel profilo professionale di tecnico, attività di progettazione per l’amministrazione pubblica da almeno cinque anni, ha la facoltà di firmare i progetti redatti dagli uffici tecnici, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali <a name="_ftn29S"><a href="#_ftn29">[29]</a>. L’ente appaltante, per converso, assumerà l’onere del rimborso, a proprio carico, dei due terzi del premio corrisposto da questi ultimi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale <a name="_ftn30S"><a href="#_ftn30">[30]</a>. </p>
<p>In mancanza di espressa disposizione in merito, non pare che possa ritenersi mutata parzialmente la competenza del dirigente o del responsabile del servizio interessato per materia a presiedere la commissione di gara, né può sostenersi che sia intervenuta alcuna modifica nella composizione della stessa, che resta costituita dai dipendenti, secondo le specificazioni operate da ciascun ente in sede regolamentare. Opinando diversamente, si arrecherebbe un ulteriore ingiustificabile mutamento all’assetto delle competenze già delineato. </p>
<p>Ad esempio, potrebbero far parte della commissione due dipendenti del settore tecnico scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, salvo che la composizione non sia diversamente disciplinata dalla legge.</p>
<p><a name ="#7">7.</a> La serie procedimentale.</p>
<p>Quanto sopra detto procura ovviamente la necessità di tracciare, con i dovuti adattamenti del caso, la sequenza procedimentale degli atti da compiere per l’affidamento dei lavori pubblici a trattativa privata, la cui disciplina deve trovare compiuta previsione nell’apposito regolamento dei contratti.</p>
<p>La determinazione <a name="_ftn31S"><a href="#_ftn31">[31]</a> individua l’oggetto del contratto, con i relativi progetti e schede tecniche, ed il fine che si intende perseguire, quantifica la spesa e l’intervento di bilancio ed il capitolo del piano esecutivo di gestione su cui essa graverà, approva contestualmente la richiesta di offerta (contenente le dichiarazioni necessarie, la qualificazione della ditta, la cauzione, ove dovuta) ed il capitolato speciale, stabilisce la forma amministrativa (scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico) che dovrà assumere il contratto <a name="_ftn32S"><a href="#_ftn32">[32]</a>.</p>
<p> Una volta acquisiti i suddetti pareri, la determinazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa solo per conoscenza al presidente del consiglio comunale o provinciale e non già, come stabilito in precedenza dall’ormai abrogato art. 8 della citata L.R. 39/97, anche al difensore civico, ove istituito. </p>
<p>Quest’ultimo invio permane solo per gli appalti di fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art. 34 del T.U. Anche in questo caso, la differenza nel regime delle due trasmissioni non sembra giustificabile, poiché, in entrambe le ipotesi, il difensore civico, quale tutore dell’interesse al buon andamento ed all’imparzialità della P.A., ha certamente il potere di intervenire, su istanza dei privati o ex officio, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, imputabili alla condotta dell’amministrazione. </p>
<p>La stessa determinazione, ove i lavori non superino l’importo dei 200.000 euro, va pubblicata nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l’albo del comune sede della stazione appaltante, per un periodo che, in mancanza di previsione legislativa, può ben essere oggetto di regolamentazione a livello di singolo ente e che, per analogia con il termine di affissione delle deliberazioni di giunta o consiglio, può essere stabilito di durata pari a 15 gg. consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla relativa adozione. E’ in facoltà dell’ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche in via telematica <a name="_ftn33S"><a href="#_ftn33">[33]</a>.</p>
<p>Peculiari forme di segretezza sono previste per alcune procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di assicurare la protezione e la sicurezza di particolari tipologie di opere, determinando così delle deroghe al regime della pubblicità <a name="_ftn34S"><a href="#_ftn34">[34]</a>.</p>
<p>Le riunioni della commissione negli affidamenti con gara informale possono non essere pubbliche, purché i relativi risultati siano resi noti secondo le modalità sotto indicate.</p>
<p>Le richieste di offerta vanno trasmesse mediante notifica ai sensi del codice di procedura civile o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>La gara deve essere celebrata almeno dieci giorni dopo il ricevimento della lettera di invito da parte dell’ultima ditta. </p>
<p>Il presidente di gara apre le buste pervenute al protocollo dell’ente almeno un’ora prima di quella fissata per la gara informale, consegnate a mano o recapitate a mezzo raccomandata a./r. o posta celere, in cui è inserita la documentazione richiesta nella lettera d’invito. Legge, a voce alta, la predetta documentazione, secondo il relativo numero cronologico di acquisizione, dichiarando l’ammissione delle imprese che abbiano il possesso dei requisiti richiesti; apre, quindi, i plichi contenuti nelle buste predette, sigillati e controfirmati in entrambi i lembi di chiusura; rende note le offerte ed aggiudica il contratto al concorrente che ha presentato l’offerta il cui prezzo sia risultato migliore o almeno pari, in termini percentuali, a quello fissato <a name="_ftn35S"><a href="#_ftn35">[35]</a>.</p>
<p>Per i lavori d’importo a base d’afsta inferiori alla soglia comunitaria e superiori ai 150.000 euro, la cauzione, da prestare solo mediante fidejussione bancaria, è pari allo 0,50% dell’importo dei lavori. Per i lavori a base d’asta fino a 150.000 euro, non è richiesta alcuna cauzione <a name="_ftn36S"><a href="#_ftn36">[36]</a>. </p>
<p>L’affidamento dei lavori a trattativa privata, siano essi a corpo che a misura o a corpo e misura, deve avvenire unicamente con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, per mezzo di offerte segrete, così da escludere, sic et simpliciter, il ricorso al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>Ove non vengano formulate offerte o queste siano di rialzo rispetto all’importo stabilito, la gara è dichiarata deserta.</p>
<p>Quando sia presentata o rimanga in gara una sola offerta, l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’unico concorrente. </p>
<p>Restano escluse automaticamente dall’aggiudicazione quelle offerte che abbiano una percentuale di ribasso superiore al 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. L’esclusione non opera allorquando il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a 5.</p>
<p>In caso di parità di offerte di ribasso accettabili, l’aggiudicazione avviene mediante estrazione a sorte, preferibilmente alla presenza delle imprese interessate, appositamente convocate <a name="_ftn37S"><a href="#_ftn37">[37]</a>.</p>
<p>L’offerente resta vincolato alla propria offerta per non oltre 30 giorni dalla data della gara.</p>
<p>I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. n. 7/2002, possono prevedere, nella determinazione di indizione della trattativa, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I medesimi soggetti, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.</p>
<p>Il dirigente od il responsabile del servizio provvede, quindi, alla pubblicazione delle risultanze di gara ed ai relativi adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo (acquisizione, d’ufficio, della documentazione, stesura della bozza del contratto, modalità di pagamento, consegna, etc.).</p>
<p>L’ente ha l’obbligo di comunicare ad ogni concorrente non ammesso alla gara, che lo richieda, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, le ragioni della mancata ammissione o del rigetto dell’offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non si frappongano motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa <a name="_ftn38S"><a href="#_ftn38">[38]</a>. Quest’ultimo riferimento è senz’altro alle norme poste a protezione dei diritti di copyright.</p>
<p>Analoga comunicazione va inoltrata agli offerenti che richiedano le decisioni assunte riguardo alla avvenuta o mancata aggiudicazione od all&#8217;avvio di una nuova procedura di affidamento.</p>
<p>Il verbale di gara di appalto viene redatto immediatamente e sottoscritto, oltre che dai commissari, dall’impresa aggiudicataria, se presente; esso è pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi presso l’Albo dell’Ente. Ove l’aggiudicatario non sia presente, il verbale deve essergli comunicato senza ritardo da parte del responsabile del procedimento <a name="_ftn39S"><a href="#_ftn39">[39]</a>.</p>
<p>In assenza di rilievi e contestazioni, da presentarsi entro sette giorni successivi all’espletamento della gara, il verbale diviene definitivo. Il responsabile del procedimento è tenuto a decidere perentoriamente su eventuali contestazioni o rilievi entro dieci giorni dalla loro trasmissione (leggasi ricezione) e, nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente senza decisione, i medesimi rilievi e constatazioni si intendono respinti ed il verbale diviene definitivo.</p>
<p>Non è necessario adottare un provvedimento, a firma del legale rappresentante dell’Ente, di approvazione o di presa d’atto del verbale <a name="_ftn40S"><a href="#_ftn40">[40]</a>.</p>
<p>E’ possibile prevedere che, in caso di comprovati motivi di urgenza o pericolo, il legale rappresentante dell’ente possa acquisire le offerte ed aggiudicare l’appalto con la stessa determinazione a contrattare, ma, in questo caso, è indispensabile che il responsabile del procedimento abbia preventivamente attestato la sussistenza degli eventi eccezionali che rendono incompatibile anche il rispetto dei tempi della gara informale ed abbia proceduto, in via preliminare, alla scelta del migliore offerente con le modalità suddette (contemporanea trasmissione delle lettere d’invito ai concorrenti, presentazione delle offerte, ammissione ed aggiudicazione).</p>
<p>Anche gli affidamenti di lavori pubblici mediante trattativa privata, il cui importo superi i 250.000 euro, ovviamente nei casi in cui sia consentito il ricorso a tale strumento, vanno comunicati all’Osservatorio Regionale dei Lavori pubblici, istituito presso l’Assessorato Regionale dei LL.PP. La mancata comunicazione comporta, a carico di chi ha omesso senza giustificato motivo, la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30.000 euro, elevati a 60.000 euro se sono stati forniti dati non veritieri, da graduare in base alla gravità dell’infrazione <a name="_ftn41S"><a href="#_ftn41">[41]</a>. </p>
<p>Tale comunicazione deve perentoriamente avvenire entro 30 giorni dalla data di definizione della trattativa privata, ossia dalla data in cui il relativo verbale è divenuto definitivo; essa dovrà contenere i dati concernenti la denominazione dei lavori, dei beni, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’appaltatore e del progettista. </p>
<p>Entro 60 giorni dalla data della relativa esecuzione, dovranno essere trasmesse allo stesso organo le altre informazioni previste dall’art. 3 della legge (inizio lavori, stati di avanzamento ed ultimazione, effettuazione del collaudo, importo finale).</p>
<p>E’ sufficiente, infine, il semplice invio annuale di note informative sintetiche per quei lavori pubblici di importo compreso tra i 150.000 ed i 250.000 euro.</p>
<p>Tra i motivi che hanno reso necessarie le predette comunicazioni, maggior rilievo assume il garantire la vigilanza sull’esatta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, al fine di verificare, anche con indagini a campione, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e la frequenza del ricorso a procedimenti non concorsuali, con la facoltà di chiedere alle stazioni appaltanti chiarimenti, documenti od informazioni, pena l’applicazione, per i casi di mancata risposta, di una ulteriore sanzione di tipo pecuniario <a name="_ftn42S"><a href="#_ftn42">[42]</a>.</p>
<p>Ai nostri fini, è rilevante sottolineare pure che, nell’ipotesi in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale prima dell’indizione della gara informale, gli enti di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 2 della legge in commento, possono aggiornare, acquisito il parere motivato del responsabile del procedimento, i prezzi dei progetti, senza la necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri od approvazioni (<a name="_ftn43S"><a href="#_ftn43">[43]</a>). E’ ovvio che l’eventuale revisione dei prezzi in corso di gara, che comporti un aumento dell’importo complessivo dei lavori oltre i 150.000 euro, non potrà modificare i prezzi delle lavorazioni già approvate né potrà influire sul regime dell’affidamento a trattativa privata a favore di un altro sistema, in virtù del principio generale espresso con l’antico brocardo tempus regit actum (<a name="_ftn44S"><a href="#_ftn44">[44]</a>).</p>
<p>Per completezza di nozioni, è utile evidenziare che è fatto assoluto divieto alle amministrazioni giudicatrici di comunicare a terzi o di rendere noto in qualunque altra maniera l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse nei casi di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto individuato per l’affidamento. E’ il caso in cui una delle imprese invitate richieda chiarimenti all’Ente appaltante in ordine alla tipologia dei lavori da eseguire, manifestando implicitamente il proprio interesse a tale partecipazione. L’inosservanza di tale divieto comporta, per i pubblici ufficiali, l’applicazione dell’art. 326 c.p., ovvero la sussistenza del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio <a name="_ftn45S"><a href="#_ftn45">[45]</a>.</p>
<p>E’ evidente che l’applicazione dell’intera procedura della trattativa privata mediante gara informale sia esclusa quando il lavoro pubblico possa essere eseguito solo in regime di esclusiva o privativa, ipotesi ormai di scuola, che, tuttavia, può verificarsi nel caso in cui, per esempio a ragione del necessario impiego di strumentazioni tecniche costosissime e speciali, non sia possibile farlo eseguire se non ad una ditta determinata. A tale ultimo assunto, si ovvia, di regola, attraverso il raggruppamento temporaneo di impresa. (A.T.I.)</p>
<p>La stazione appaltante ha la facoltà di avvalersi, per l’espletamento di gare di appalto di lavori pubblici, a seguito di motivata richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente, previa attività istruttoria e pareri di regolarità da parte dell’ufficio tecnico e di ragioneria, delle sezioni provinciali dell’Ufficio Regionale, istituito nelle more della compiuta attuazione dell’Ufficio Regionale dei Pubblici Appalti previsto dal capo I della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, indipendentemente dal relativo importo, e, dunque, anche nei casi in cui è ammessa la trattativa privata. Il verbale redatto dall’Ufficio regionale costituisce, solo in questo caso, proposta di determinazione da sottoporre all’approvazione del legale rappresentante dell’Ente. Lo stesso verbale viene trasmesso anche ai soggetti collocati al 1° ed al 2° posto della graduatoria <a name="_ftn46S"><a href="#_ftn46">[46]</a>.</p>
<p><a name ="#8">8.</a> L’urgenza, la convenienza e l’eccezionalità dei casi della trattativa privata.</p>
<p>L’art. 24 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come anzidetto, disciplina, mediante una elencazione tassativa, le ipotesi eccezionali in cui è ancora consentito in Sicilia il ricorso alla trattativa privata, abrogando implicitamente la normativa previgente che disponeva in senso difforme <a name="_ftn47S"><a href="#_ftn47">[47]</a>.</p>
<p>E’ opportuno, tuttavia, porre in luce, in questa sede, i casi in cui non sembra potersi o doversi procedere mediante trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici, allorché essa, rispetto ai relativi presupposti, sia, di fatto, inconfigurabile e, di converso, le fattispecie per cui, in assenza di disposizioni di senso contrario, sia senz’altro ammissibile l’avvio di tale procedimento.</p>
<p>In particolare, con il rinvio all’art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nello specificare che la deroga al regime contrattuale ordinario è ammessa solo in presenza di speciali ed eccezionali circostanze, si prevede la possibilità di ricorrere alla trattativa privata quando l’urgenza della stipulazione sia tale da non consentire l’indugio determinato dall’esperimento di una gara pubblica: è chiaro che non potrebbe addursi, ad esempio, la sussistenza di circostanze eccezionali quando il requisito dell’urgenza derivi da inerzia dell’amministrazione, protrattasi per diverso tempo tra la scadenza del precedente contratto e la stipula del nuovo <a name="_ftn48S"><a href="#_ftn48">[48]</a>.</p>
<p>Né potrebbe, in altra ipotesi, giustificarsi la realizzazione di lavori pubblici a trattativa privata senza aver preventivamente valutato l’urgenza delle particolari ragioni tecniche che ne consigliano l’utilizzo: si pensi, ad esempio, al caso in cui all’amministrazione fosse ben nota da tempo la precarietà delle condizioni stradali e la prevedibilità che, nel lungo periodo, si sarebbero potuti verificare pericoli per l’incolumità pubblica, con la conseguente esigenza di apprestare tempestivamente le necessarie difese <a name="_ftn49S"><a href="#_ftn49">[49]</a>. In tale evenienza, non può, di certo, ritenersi legittimo l’uso strumentale della trattativa privata da parte della P.A., poiché vi era il tempo necessario e sufficiente per programmare gli interventi avvalendosi del sistema degli incanti <a name="_ftn50S"><a href="#_ftn50">[50]</a>.</p>
<p>Al contrario, il metodo della trattativa privata è certamente legittimo nelle fattispecie in cui la P.A. debba far fronte a situazioni di particolare ed inderogabile urgenza per l’impossibilità di predisporre un elaborato piano di intervento, allorquando lo stesso, anche se ritenuto notoriamente indispensabile, richieda una complessa organizzazione a causa dell’attività da svolgere (ricerche di materiale di documentazione, ispezione dei luoghi, consultazione di esperti di varie discipline) <a name="_ftn51S"><a href="#_ftn51">[51]</a>.</p>
<p> Secondo parte della giurisprudenza <a name="_ftn52S"><a href="#_ftn52">[52]</a>, peraltro, qualora la P.A., per l’assenza nel mercato di ditte idonee o di sicuro affidamento, non abbia ritenuto conveniente interpellare più concorrenti, procedendo all’affidamento diretto a trattativa privata, non avrebbe violato norme precettive, in base all’assunto secondo cui, se l’intenzione del legislatore fosse stata diretta alla necessità di interpellare comunque più ditte, non avrebbe certamente inserito nel testo l’inciso “se ciò sia ritenuto conveniente”. Si ritiene necessario obiettare a tale ultimo orientamento che il potere discrezionale della P.A. circa l’utilità dell’interpellanza va ancorato al criterio obiettivo della convenienza, criterio che, tuttavia, deve rispettare precisi confini normativi, in quanto, diversamente, si determinerebbe l’esclusione della necessità di osservare le forme, i tempi ed i modi della gara informale, sconfinando nel puro arbitrio. Diversa è, poi, l’ipotesi in cui sia certa l’inesistenza di più ditte specializzate nel settore di intervento, poiché ad impossibilia nemo tenetur.</p>
<p>In linea del tutto teorica, inoltre, sarebbe possibile assegnare l’esecuzione di lavori complementari di somma urgenza alla medesima ditta che si è occupata delle lavorazioni principali, purché, ovviamente, non vengano superati, nel corso del medesimo anno solare, gli importi massimi fissati dalla legge, i lavori complementari non fossero prevedibili al momento dell’affidamento delle opere principali, ma si siano resi necessari ex post, e vi siano comprovate ragioni tecniche o di convenienza economica, quali l’uso di tecnologie innovative e l’impiego di macchinari speciali in possesso esclusivo dell’impresa che ha già eseguito i precedenti interventi ovvero la continuità e l’economicità della prestazione, tali da rendere incompatibile la partecipazione di altri concorrenti <a name="_ftn53S"><a href="#_ftn53">[53]</a>.</p>
<p>Per completezza di nozioni, si rileva che, nella elaborazione giurisdizionale, è pressoché uniforme l’orientamento secondo cui il prezzo delle lavorazioni da affidare a trattativa privata debba essere congruo. Affinchè il prezzo da pattuire con il contraente privato sia congruo, è richiesta una valutazione sul rapporto tra i costi ed i benefici derivanti alla P.A., che dimostri che l’importo finale dei lavori sia inferiore a quello praticato nel mercato ovvero contenuto nel prezzario unico regionale. Altra ipotesi in cui la condotta dell’Amministrazione può ritenersi legittima, senza dar luogo ad alcune forme di responsabilità, ricorre quando vi sia l’esigenza di ridurre, mediante la trattativa privata, l’importo della precedente procedura di gara ad evidenza pubblica non conclusa proprio a causa dell’eccessivo prezzo <a name="_ftn54S"><a href="#_ftn54">[54]</a>.</p>
<p>Va da sé, dunque, che le definizioni di eccezionalità, ovvero di evento straordinario fuori dal comune, di convenienza, come ritorno vantaggioso ed utile per la P.A., e di urgenza, quale fatto impellente, dipendono dalla varietà dei casi concreti, che, come tutti i fatti del mondo, non sono suscettibili di precisa descrizione, ma solo di essere ricompresi in categorie generali.</p>
<p>In tal senso, è compito degli enti appaltanti specificare, di volta in volta, l’avverarsi di quelle circostanze che, oltre a legittimare il ricorso alla trattativa privata in quanto conformi alle previsioni normative, ne consigliano l’uso.</p>
<p>L’amministrazione, pertanto, pur godendo di ampia discrezionalità in materia, è tenuta a muoversi, nella scelta del contraente privato, secondo il suo ragionevole e prudente apprezzamento. </p>
<p><a name ="#9">9.</a> Considerazioni finali.</p>
<p>A conclusione di questa disamina, occorre rilevare che se, da un lato, la gara informale può servire a garantire, sotto il profilo formale, e dinanzi agli occhi di tutti i cittadini, la correttezza e la trasparenza della trattativa, talvolta, dall’altro lato, può non soddisfare l’interesse effettivo della P.A., perché, non di rado, i ribassi d’asta presentati dai partecipanti sono del tutto irrilevanti, ben potendosi, invece, conseguire migliori livelli di convenienza per gli enti laddove questi potessero agire alla stessa stregua di un privato, che sceglie liberamente l’altro contraente con suo prudente apprezzamento e per il minor costo.</p>
<p>Quest’ultimo profilo, il politico, che ha l’obbligo di curare gli interessi della propria comunità che l’ha investito di tale munus, non ha certo omesso o trascurato di rilevarlo, ma, in questo caso, le esigenze di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa debbono essere sacrificate a favore delle forme, la cui osservanza realizza un interesse superiore, cioè l’imparzialità dell’Amministrazione.</p>
<p>La nuova normativa ha, di certo, il merito di aver ricondotto la trattativa privata in Sicilia, almeno per l’affidamento dei lavori pubblici, alla sua originaria natura giuridica di procedimento residuale, da utilizzare solo nei casi espressamente previsti in cui non sia possibile, utile o conveniente per la P.A. il sistema degli incanti o, una volta esperito, questo risulti infruttuoso, differenziandosi così dalla configurazione previgente di modalità normale di scelta del contraente privato, coi soli limiti derivanti dall’importo massimo dei lavori da eseguirsi e dal rispetto della disciplina regolamentare di ciascun ente <a name="_ftn55S"><a href="#_ftn55">[55]</a>.</p>
<p>Al contrario, come è stato notato, il metodo del recepimento della legislazione nazionale in Sicilia con modifiche, integrazioni e sostituzioni senza alcun apprezzabile motivo, continua, di certo, a non essere il più indicato, poiché comporta per l’interprete notevoli difficoltà ed incertezze in ordine all’applicazione ed al coordinamento delle diverse disposizioni normative, tanto più quando l’intervento regionale è tardivo o poco tempestivo nel far propri i successivi adeguamenti della legge dello stato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> In particolare vengono ampliate dalla normativa nazionale le ipotesi di affidamento a trattativa privata, prevedendone il ricorso per quegli appalti di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro, senza alcuna limitazione casistica. Viene così a determinarsi una identità di disciplina con le previgenti disposizioni regionali previste dall’art. 12, comma 2, della L.R. n. 4/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il cui testo, qui di seguito, si riporta: Art. 12, comma 2. &#8211; < E’ altresì consentito, l’affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell’ente appaltante, di lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu …>. </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Si ricordano, fra gli altri, C.d.S., sez. VI, 8 luglio 1995, n. 703; Cons. Giust. Amm., 1 agosto 1994, n. 281.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> In tal senso, si veda la definizione data dalla Direttiva 89/440/CEE del Consiglio dell’U.E., in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come recepita dall’art. 8, lettera d), del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, pubblicato sulla Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302, S.O., secondo cui la trattativa privata è la procedura negoziata con cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> A tal proposito, Corte Cost., sentenze 11 ottobre 1985, n. 234 ed 11 maggio 1993, n. 333, in cui si sottolinea che, in attuazione del principio di imparzialità stabilito dall’art. 97 della Costituzione, la P.A. deve assicurare, attraverso la regolamentazione delle attività pubbliche, una ottimale funzionalità della propria organizzazione.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Sul punto, A. Taberrini – I contratti dei Comuni – Problemi pratici e formulario (1983), terza edizione, 8°.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> Ai fini della tutela dell’interesse degli imprenditori a partecipare alle gare, si vedano C.d.S., Sez. V, sent. n. 454 del 22 marzo 1995 e Corte dei Conti, Sez. contr., det. n. 36 del 5 marzo 1997.</p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> A proposito della gara informale, quale rispetto delle regole prefissate, si esaminino C.d.S., Sez. V, sent. n. 937 del 20 agosto 1996 e C.d.S., sez. V, sent. n. 100 del 28 gennaio 1997.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> In tale direzione, TAR Lazio, sez. II, 11 aprile 1988, n. 564 e Cons. St., sez. V, 25 febbraio 1997, n. 192.</p>
<p><a name="_ftn9"><a href="#_ftn9S">[9]</a> TAR Veneto, sez. I, 5 giugno 1989, n. 452.</p>
<p><a name="_ftn10"><a href="#_ftn10S">[10]</a> Vedi, in ultimo, artt. 42, 48, 50 e 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed artt. 14, 16 e 17 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tema di autonomie locali in Sicilia, si veda la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e le successive modifiche ed integrazioni. </p>
<p><a name="_ftn11"><a href="#_ftn11S">[11]</a> Art. 2, comma 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, coordinato con il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109. </p>
<p><a name="_ftn12"><a href="#_ftn12S">[12]</a> Art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, coordinato con il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn13"><a href="#_ftn13S">[13]</a> Sul punto, si veda l’art. 41 del regolamento di contabilità di stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Vengono abrogate le ipotesi di affidamento a trattativa privata, con o senza gara, previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, come recepito dall’art. 36 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p><a name="_ftn14"><a href="#_ftn14S">[14]</a> Art. 24, comma 1, lettera b), della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, coordinato con il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn15"><a href="#_ftn15S">[15]</a> L’affidamento, mediante trattativa privata, degli appalti di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 24 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo non applicabile in Sicilia perché modificato solo dal recente collegato alla legge di bilancio, Legge 1 agosto 2002, n. 166, deve avvenire con gara informale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base al nuovo comma 8 bis dell’art. 21 della medesima legge, e non già col sistema del massimo ribasso, con l’obbligo di invitare almeno quindici concorrenti, ove l’importo stimato dei lavori sia superiore ai 40.000 euro, se sussistano in tale numero soggetti qualificati. Nel caso in cui l’importo stimato dei lavori sia inferiore a tale suddetta soglia, le stazioni appaltanti, previa verifica dei relativi requisiti ed indicazione di precisa motivazione, possono procedere con l’affidamento a favore di soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. Viene, altresì, introdotto, in seno all’art. 24, il comma 7-bis, che disciplina l’affidamento di lavori complementari a quelli di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a cui si rinvia. </p>
<p><a name="_ftn16"><a href="#_ftn16S">[16]</a> In particolare, art. 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ovvero nei casi di offerte irregolari od inaccettabili per mancanza dei requisiti richiesti in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema degli incanti o in caso di mancanza di offerte o di offerte appropriate.</p>
<p><a name="_ftn17"><a href="#_ftn17S">[17]</a> A tal proposito, Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 90 del 6 ottobre 1994 e C.d.S., Sez. IV, sent. n. 29 del 24 gennaio 1995.</p>
<p><a name="_ftn18"><a href="#_ftn18S">[18]</a> Art. 24, commi 4 e 7, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn19"><a href="#_ftn19S">[19]</a> Art. 24, comma 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn20"><a href="#_ftn20S">[20]</a> Sulla necessità della motivazione, è possibile consultare Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 80 del 17 maggio 1993 e Corte dei Conti, Sez. Contr. Sic., sent. n. 23 del 12 dicembre 2000.</p>
<p><a name="_ftn21"><a href="#_ftn21S">[21]</a> In relazione all’esercizio del diritto di accesso, che non può essere negato ai soggetti legittimati, anche in un’ottica di partecipazione al procedimento amministrativo, si veda T.A.R. Palermo, 29 luglio 1996, n. 1114. </p>
<p><a name="_ftn22"><a href="#_ftn22S">[22]</a> Sulla questione, si esamini il C.d.S., sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683, che ha configurato la possibilità del diritto di accesso ai documenti in capo ai soggetti titolari di interessi collettivi e diffusi.</p>
<p><a name="_ftn23"><a href="#_ftn23S">[23]</a> Vedi G.U.R.S. – Parte I, n. 38 del 16 agosto 2002, pag. 2 e segg.</p>
<p><a name="_ftn24"><a href="#_ftn24S">[24]</a> In parte, art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che prescrive il possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione, espressamente applicabile in Sicilia per effetto del recepimento attuato dall’art. 1, lettera c), della L.R. 2 agosto 2002, n. 7. </p>
<p><a name="_ftn25"><a href="#_ftn25S">[25]</a> A favore dell’esclusione della necessità di interpellare più ditte per procedere a trattativa privata, si veda Corte dei Conti, Sez. Giur. Sic., sent. n. 22 del 5 marzo 1988.</p>
<p><a name="_ftn26"><a href="#_ftn26S">[26]</a> Sulla necessità di motivazione del provvedimento, si veda Corte dei Conti, Sez. Contr., det n. 26 del 2 marzo 1993.</p>
<p><a name="_ftn27"><a href="#_ftn27S">[27]</a> Sul punto, si veda l’art. 7 bis, comma 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn28"><a href="#_ftn28S">[28]</a> Vedi l’art. 7 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn29"><a href="#_ftn29S">[29]</a> Art. 17, comma 3, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn30"><a href="#_ftn30S">[30]</a> La previsione è inserita nell’art. 106 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. </p>
<p><a name="_ftn31"><a href="#_ftn31S">[31]</a> Riguardo alle forme del contratto, si esaminino Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4192 del 12 aprile 1995, C.d.S., Sez. IV, sent. n. 41 del 9 gennaio 1996, Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 4284 del 22 luglio 1982, Cass. Civ., Sez. I, sent. 696 del 24 gennaio 1998 e Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 51 del 4 aprile 1995.</p>
<p><a name="_ftn32"><a href="#_ftn32S">[32]</a> Art. 56 della L. n. 142/1990, come recepita in Sicilia con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p><a name="_ftn33"><a href="#_ftn33S">[33]</a> Art. 29, commi 5 e 6, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn34"><a href="#_ftn34S">[34]</a> Speciali misure di sicurezza, in Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 109 del 25 luglio 1996.</p>
<p><a name="_ftn35"><a href="#_ftn35S">[35]</a> Vedi, a tal fine, la procedura prevista dall’art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p><a name="_ftn36"><a href="#_ftn36S">[36]</a> Art. 30, comma 1 bis, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn37"><a href="#_ftn37S">[37]</a> Art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p><a name="_ftn38"><a href="#_ftn38S">[38]</a> Vedi art. 76, numero 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.</p>
<p><a name="_ftn39"><a href="#_ftn39S">[39]</a> Art. 21 bis, numero 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn40"><a href="#_ftn40S">[40]</a> Tale circostanza si deduce dal tenore letterale del citato art. 21 bis, numero 2, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109, laddove è previsto che il verbale diviene definitivo col solo decorso dei termini di pubblicazione senza rilievi o contestazioni di sorta.</p>
<p><a name="_ftn41"><a href="#_ftn41S">[41]</a> Previsione introdotta dall’art. 4, comma 17, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn42"><a href="#_ftn42S">[42]</a> Art. 4, comma 4, lettera b) e lettera f), numero 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn43"><a href="#_ftn43S">[43]</a> Art. 18 bis della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn44"><a href="#_ftn44S">[44]</a> Sul punto, a proposito dell’invariabilità del prezzo dell’opera, è possibile consultare Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 1605 del 5 dicembre 1985.</p>
<p><a name="_ftn45"><a href="#_ftn45S">[45]</a> Su quest’aspetto, il riferimento è all’art. 22 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn46"><a href="#_ftn46S">[46]</a> Questa facoltà è contemplata dall’art. 7 ter, commi 6 ed 8, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p><a name="_ftn47"><a href="#_ftn47S">[47]</a> Per l’elemento dell’eccezionalità, cfr., C.d.S., Sez. V, sent. n. 1312 del 18 settembre 1998.</p>
<p><a name="_ftn48"><a href="#_ftn48S">[48]</a> Sulla configurabilità delle circostanze eccezionali, si vedano Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 82 del 18 luglio 1991 e Corte dei Conti, Sez. Contr., sent. n. 1209 del 26 novembre 1981.</p>
<p><a name="_ftn49"><a href="#_ftn49S">[49]</a> A tal proposito, vedi C.d.S., Sez. V, sent. n. 1257 del 4 novembre 1994 e Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 33 del 17 marzo 1993.</p>
<p><a name="_ftn50"><a href="#_ftn50S">[50]</a> La giurisprudenza ha reputato l’urgenza uno dei connotati tipici per ricorrere alla trattativa privata in ipotesi di rischio di perdita di finanziamenti, in Cons. di Stato, Sez. V, 2/9/1993, n. 846. Si vedano pure al riguardo, Corte dei Conti Sez. Contr., 26/3/1992, n. 25; Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, 5/3/1998, n. 22; T.A.R. Puglia, Bari, 21/6/94, n. 1060.</p>
<p><a name="_ftn51"><a href="#_ftn51S">[51]</a> C.d.S., Sez. II, sent. n. 719 del 13 luglio 1988.</p>
<p><a name="_ftn52"><a href="#_ftn52S">[52]</a> Corte dei Conti, Sez. Giur. Sic., sent. n. 22 del 5 marzo 1988.</p>
<p><a name="_ftn53"><a href="#_ftn53S">[53]</a> Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 18 del 10 marzo 1992.</p>
<p><a name="_ftn54"><a href="#_ftn54S">[54]</a> Si vedano, C.d.S., Sez. IV, 16/1/1980, n. 1213 e Corte dei Conti, Sez. III, 27/04/2000, n. 143.</p>
<p><a name="_ftn55"><a href="#_ftn55S">[55]</a> E’ bene sottolineare, tuttavia, che questa funzione residuale, con la nuova dizione dell’art. 24 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le modifiche ad essa apportate dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, viene a cadere, lasciando il posto ad una maggiore possibilità di utilizzo della trattativa privata, con l’estensione del ricorso ad ipotesi non espressamente indicate, purché l’importo dei lavori da affidare sia inferiore a 100.000 euro.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-trattativa-privata-per-laffidamento-dei-lavori-pubblici-in-sicilia/">La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Gli appalti di forniture di beni e servizi in Sicilia di importo inferiore alla soglia comunitaria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-di-forniture-di-beni-e-servizi-in-sicilia-di-importo-inferiore-alla-soglia-comunitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-di-forniture-di-beni-e-servizi-in-sicilia-di-importo-inferiore-alla-soglia-comunitaria/">Gli appalti di forniture di beni e servizi in Sicilia di importo inferiore alla soglia comunitaria</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Nozioni introduttive. – 2. Le fonti di origine comunitaria. Brevi cenni – 3. I contratti di fornitura di beni di importo inferiore a 100.000 euro. – 4. Gli appalti di fornitura di beni di importo compreso tra i 100.000 ed i 200.000 euro. – 5. L’affidamento dei servizi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-di-forniture-di-beni-e-servizi-in-sicilia-di-importo-inferiore-alla-soglia-comunitaria/">Gli appalti di forniture di beni e servizi in Sicilia di importo inferiore alla soglia comunitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-di-forniture-di-beni-e-servizi-in-sicilia-di-importo-inferiore-alla-soglia-comunitaria/">Gli appalti di forniture di beni e servizi in Sicilia di importo inferiore alla soglia comunitaria</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Nozioni introduttive. – 2. Le fonti di origine comunitaria. Brevi cenni – 3. I contratti di fornitura di beni di importo inferiore a 100.000 euro. – 4. Gli appalti di fornitura di beni di importo compreso tra i 100.000 ed i 200.000 euro. – 5. L’affidamento dei servizi. &#8211; 6. La trattativa privata per la fornitura di beni e servizi non programmabili preventivamente. – 7. La riforma introdotta dalla Legge Finanziaria 2003. &#8211; 8. Riflessioni conclusive.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] L.R. 2 agosto 2002, n. 7, Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura di servizi e nei settori esclusi, in G.U.R.S. n. 37 – Parte Prima – del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore in data 9 settembre 2002, 30 giorni dopo la sua pubblicazione. </p>
<p>[2] Tale circolare, oltre ad essere consultabile sulla G.U.R.S. n. 50 – Parte Prima – del 31/10/2002, è stata pubblicata in questa Rivista alla pagina <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*282&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">http://www.giust.it/private/index/regsic_circ2002-1402.htm.</p>
<p>[3] E’ possibile consultare, a tal proposito, l’art. 1, numero 4, del D.Lgs. n. 358/1992, secondo cui sono norme di principio quelle contrassegnate dal n. 2 al n. 21-quater dello stesso decreto. Si badi bene che la disposizione ora citata è stata adottata in un contesto costituzionale, ormai mutato con l’avvento della L. Cost. n. 3/2001, in cui la legislazione concorrente delle regioni veniva vincolata dal rispetto dei principi fondamentali, relativi alle singole materie, stabiliti dalle leggi dello Stato (c.d. leggi cornici o leggi quadro). Si vedano, pure, gli artt. 2, comma 2, lettera a), e 31 del D.Lgs. n. 157/1995.</p>
<p>[4] Statuto approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, successivamente modificata ed integrata</p>
<p>[5] Vedi parere della Corte di Giustizia, C-1/91 del 14 dicembre 1991, con cui si è evidenziato il riconoscimento di rango costituzionale a quelle disposizioni del Trattato che hanno una fondamentale rilevanza poiché rappresentano principi essenziali ed obiettivi fondamentali. La Corte Costituzionale, con Sent. n. 183 del 1973, ha addirittura concluso per la illegittimità di una non necessaria ripetizione nazionale di norma comunitaria compiuta ed immediatamente operante.</p>
<p>[6] Così, ex art. 10 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>[7] Corte di Giustizia, Sent. n. 183 del 17 dicembre 1973 e Sent. n. 232 del 30 ottobre 1975, con cui si riconosce il principio di primazia del diritto comunitario su quello interno, affermando pure che lo Stato può occuparsi di una materia solo fino a quando, sulla medesima materia, non cominci a disporre la Comunità Europea. </p>
<p>[8] In realtà, tale possibilità dello Stato di intervenire in sostituzione delle Regioni, era già stato disciplinato dall’art. 1, comma 5, della legge comunitaria per il 2001, L. 1 marzo 2002, n. 39.</p>
<p>[9] Si veda, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. III bis, 6 marzo 2002, n. 1677, a proposito dei presupposti in presenza dei quali la direttiva va considerata precisa ed incondizionata.</p>
<p>[10] Si vedano: Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18/06/1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14/06/1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. Direttiva 97/52/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/10/1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori. Con D.Lgs. 24/07/1992, n. 358, è stato adottato il Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle Direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, poi modificato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402, che ha recepito la Direttiva 93/36/CEE. Il D.Lgs. 17/03/1995, n. 157 ha attuato la Direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, poi modificato con il D.Lgs. n. 65/2000, che ha comportato la trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 93/36/CEE, nonché della successiva Direttiva 97/52/CEE. Da ultimo, la legge comunitaria per l’anno 2001, L. n. 39/2002, ha apportato talune modifiche all’art. 23, lettera b), del D.Lgs. n. 157/1995, concernente il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>[11] Vedi art. 117, comma 1, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza. </p>
<p>[12] L’art. 118, comma 1, della Costituzione, consacra solennemente i predetti principi di derivazione comunitaria. Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, esso era già stato previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a proposito delle funzioni proprie o conferite agli enti locali. Di uguale contenuto è l’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. La L. 1 marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l’anno 2001, proprio nell’ottica di valorizzazione delle vocazioni peculiari di ciascuna realtà territoriale, ha modificato l’art. 23, lettera b), del D.Lgs. n. 157/1995, afferente al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimettendo alla valutazione delle singole amministrazioni l’attribuzione di un peso maggiore o minore ai fattori di utilità. </p>
<p>[13] Si vedano le Direttive 89/440/CEE e 93/37/CEE.</p>
<p>[14] Tale definizione è data dall’art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e succ. mod. ed int.</p>
<p>[15] Per la Cassazione, Sent. n. 8766 del 1987, la locazione finanziaria è un contratto atipico, la cui causa è il finanziamento per l’acquisto dell’immediata disponibilità di un bene, dietro pagamento di un canone periodico, che ha la natura di restituzione del mutuo alla società intermediaria.</p>
<p>[16] Si esamini l’art. 32, comma 2, lettera l), della L. 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, lettera e), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall’art. 78 della L.R. n. 10/1993, dall’art. 45 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 ed integrato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 8 gennaio 1994, n. 4 e succ. mod. ed int. </p>
<p>[17] Di tale avviso, già l’art. 61 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, che ha interpretato autenticamente il previgente art. 78 della L.R. n. 10/1993</p>
<p>[18] In tal senso, prevede l’art. 2 della Direttiva 92/50/CEE del 18/06/1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. In analogia, l’art. 2, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata dalla L. n. 415/1998, dà prevalenza all’applicazione delle norme sui lavori pubblici, quando il loro valore superi quello delle forniture di beni. Si vedano, T.A.R. Campania, sez. I, Napoli, 8 gennaio 1996, n. 10 e T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, 15 gennaio 1997, n. 3. </p>
<p>[19] Si veda l’art. 24 della L.R. n. 7/2002, coordinata ed integrata con il testo della L. n. 109/1994.</p>
<p>[20] Vedi nota 106.</p>
<p>[21] Si veda l’art. 4, numero 2, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e succ. mod. ed int. </p>
<p>[22] Tale circostanza si deduce dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, che regola l’aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell’iva.</p>
<p>[23] Per le perplessità dimostrate su questa immotivata assegnazione di ambiti di competenza, si veda BATTISTA, F.M., “La trattativa privata per l’affidamento dei lavori pubblici in Sicilia”, pubblicato in “Gius.it” n. 10/2002.</p>
<p>[24] Circolare cit., prot. n. 1402 del 24 ottobre 2002, pag. 13, paragrafo 24.</p>
<p>[25] La c.d. determinazione a contrarre, prevista dall’art. 1, lettera i), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall’art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. </p>
<p>[26] Sul principio di separazione tra le due sfere di attività, TORCHIA, L., La responsabilità dirigenziale, Padova, 2000. RUFFINI, R., La riforma della dirigenza e i CCNL, in ARAN newsletter, 2000. CAVALLARI, G., Potere di indirizzo politico e gestione amministrativa nei comuni e nelle province, in Nuova Rassegna, n. 19- 20/1999, 1938. </p>
<p>[27] Si ricordano, fra gli altri, C.d.S., sez. VI, 8 luglio 1995, n. 703; Cons. Giust. Amm. per la Sicilia, 1 agosto 1994, n. 281.</p>
<p>[28] In tal senso, si veda la definizione data dalla Direttiva 89/440/CEE del Consiglio dell’U.E., in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come recepita dall’art. 8, lettera d), del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, pubblicato sulla Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302, S.O., secondo cui la trattativa privata è la procedura negoziata con cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.</p>
<p>[29] In G.U.R.S. – Parte I – n. 38 del 16 agosto 2002, pag. 2 e segg.</p>
<p>[30] Ai fini della tutela dell’interesse degli imprenditori a partecipare alle gare, si vedano C.d.S., Sez. V, sent. n. 454 del 22 marzo 1995 e Corte dei Conti, Sez. contr., det. n. 36 del 5 marzo 1997.</p>
<p>[31] Nel caso in cui la P.A. si autolimiti mediante gara informale, per il C.di S., Sez. V, 18 agosto 1998, n. 1269, le eventuali violazioni della procedura de qua non comportano una minore tutela rispetto a quella derivante dalla violazione delle regole classiche di gara. Il C. di S., Sez. V, 8 luglio 1995, n. 703, ha rilevato che nessuna preclusione di tutela giurisdizionale discende per quel soggetto che, avendo partecipato alla gara informale, abbia tenuto un comportamento di acquiescenza rispetto ad essa. </p>
<p>[32] In tale direzione, TAR Lazio, sez. II, 11 aprile 1988, n. 564 e C. di S., sez. V, 25 febbraio 1997, n. 192.</p>
<p>[33] TAR Veneto, sez. I, 5 giugno 1989, n. 452.</p>
<p>[34] Sulla necessità di motivazione, si vedano Corte dei Conti, Sez. Contr., Sent. n. 80 del 17 maggio 1993 e Corte dei Conti, Sez. Contr. Sic., Sent. n. 23 del 12 dicembre 2000. </p>
<p>[35] Art. 56 della L. n. 142/1990, come recepita in Sicilia con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>[36] Si prenda, come traccia esemplificativa, il seguente modello di contenuti, costruito apportando, in buona parte, alcune modifiche all’allegato 5 dell’art. 9, comma 9, del D.Lgs.n. 358/1992: 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, indirizzo e-mail. 2) a) Procedura di stipulazione prescelta; b) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara. 3) a) Luogo della consegna; b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l&#8217;avvio o la consegna delle forniture. 5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura. 6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione; b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 9) Numero previsto dei fornitori &#8211; eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo &#8211; che verranno invitati a presentare offerte. 10) Eventuale divieto di varianti. 11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 12) Data o date delle precedenti indizioni di gara del medesimo tipo. 13) Altre indicazioni. </p>
<p>[37] Può essere seguito lo schema, opportunamente modificato, fornito dall’allegato 7 dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 358/1992, come aggiunto dall&#8217;articolo 19 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. 1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d&#8217;oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la domanda, l&#8217;importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti; 2) il termine di ricezione delle offerte, l&#8217;indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 3) gli estremi della determinazione con cui si indice la gara; 4) l&#8217;indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base alla determinazione di gara; per le condizioni economiche e tecniche, si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo D.Lgs. n. 358/1992. </p>
<p>[38] Può contenere le specifiche tecniche di cui all’All. 6 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 358/1992, come sostituito dall&#8217;allegato 5 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Ai sensi di detto testo unico, si intende per: 1) specifiche tecniche: l&#8217;insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l&#8217;altro nei capitolati d&#8217;oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all&#8217;uso cui sono destinati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l&#8217;imballaggio, la marchiatura e l&#8217;etichettatura, tali da consentire l&#8217;obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all&#8217;uso cui sono destinati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice; 2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria; 3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi; 4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all&#8217;impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione; l&#8217;omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti; 5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l&#8217;applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell&#8217;Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. </p>
<p>[39] Mentre la forma pubblica è resa per mezzo di notai, quella pubblica amministrativa è assicurata attraverso l’intervento di un pubblico ufficiale rogante; per forma privata, si intende una obbligazione stesa in calce allo stesso capitolato, sottoscritta dal contraente privato, ovvero anche l’attività di corrispondenza, laddove l’altra parte sia una ditta commerciale, oppure, infine, una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. Si veda, a tale proposito, anche la Direttiva 440/1989/CEE, per la necessaria conclusione degli appalti per iscritto. </p>
<p>[40] Riguardo alle forme del contratto, si esaminino Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4192 del 12 aprile 1995, C.d.S., Sez. IV, sent. n. 41 del 9 gennaio 1996, Cass. Civ., Sez. U., sent. n. 4284 del 22 luglio 1982, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 696 del 24 gennaio 1998 e Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 51 del 4 aprile 1995. </p>
<p>[41] In particolare: &#8211; le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge; &#8211; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alle legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge; &#8211; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della legge; &#8211; le associazioni temporanee di concorrenti, costituite da soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti: si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 13 della legge; &#8211; i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicati, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile: si applicano, a questo riguardo, le disposizioni di cui all’art. 13 della legge; &#8211; i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240: si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della legge. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.</p>
<p>[42] Con l’art. 24, comma 5, della L.R. n. 7/2002, nel testo coordinato con la L. n. 109/1994.</p>
<p>[43] A favore dell’esclusione della necessità di interpellare più ditte per procedere a trattativa privata, si veda Corte dei Conti, Sez. Giur. Sic., sent. n. 22 del 5 marzo 1988.</p>
<p>[44] Sono requisiti minimi di partecipazione: &#8211; la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; &#8211; l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro prefettizio per l’artigianato, se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello stato di residenza, se straniero non residente in Italia;- l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; &#8211; l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore per i reati che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; &#8211; l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, dalle norme in materia di contribuzione sociale, previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; &#8211; l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; &#8211; l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o di concordato preventivo; &#8211; l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; &#8211; l’inesistenza di errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; &#8211; l’inesistenza di violazione gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; &#8211; l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l‘ammissione agli appalti di forniture; &#8211; di aver preso visione integrale dell’offerta; &#8211; che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In alternativa, dichiarazione attestante che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; &#8211; di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; &#8211; di aver acquisito ed esaminato il capitolato d’oneri e le indicazioni e specifiche tecniche allegate ad esso, e di accettarne, ai sensi dell’art. 1341 c.c., senza riserve e condizioni, le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenuti e che le forniture, oggetto dell’appalto, saranno effettuate e condotte conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; &#8211; di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente e dei terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia della persona e degli strumenti coinvolti nella effettuazione delle forniture; &#8211; di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni riguardanti i dati sopra dichiarati o richiesti. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti predetti si riferiscono a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.</p>
<p>[45] Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p>[46] Il certificato di conformità CE e quello afferente marchi o brevetti, non possono essere sostituiti da altro documento. Si veda l’art. 49, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p>[47] Si riportano, qui di seguito, gli artt. 13 e 14 del D.L.gs. n. 358/192:</p>
<p>“Art. 13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti. </p>
<p> 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell&#8217;impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d&#8217;impresa e l&#8217;importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall&#8217;amministrazione. Articolo così sostituito dall&#8217;art. 11, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. </p>
<p>Art. 14. Capacità tecniche dei concorrenti. </p>
<p>1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante: a) l&#8217;elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall&#8217;acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; b) la descrizione dell&#8217;attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell&#8217;impresa; c) l&#8217;indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell&#8217;impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità; d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell&#8217;amministrazione; e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; f) controllo effettuato dall&#8217;amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell&#8217;impresa concorrente e sulle misure usate da quest&#8217;ultima per controllare la qualità. 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d&#8217;invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati (1). 3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all&#8217;articolo 13 non possono andare oltre l&#8217;oggetto della fornitura e l&#8217;amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell&#8217;impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. (1) Comma così sostituito dall&#8217;art. 12 del D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.” </p>
<p>[48] Ciò si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 29, commi 5 e 6, e 35 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p>[49] Si può applicare, analogicamente, la procedura prevista dall’art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p>[50] Il riferimento è all’art. 6, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. L’Amministrazione cui si riferisce l’abrogato art. 1 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, va fatta coincidere con il nuovo concetto introdotto dall’art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002. </p>
<p>[51] Vengono mutuati i criteri di aggiudicazione delle forniture a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 358/1992, e succ. mod. ed int.</p>
<p>[52] In Sicilia, vi è la previsione di cui all’art. 16 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, che ha integrato l’art. 8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 2.</p>
<p>[53] Recentemente, è stato adottato il D.P.R. 4 aprile 2002, che regola le procedure telematiche con cui la P.A. può acquistare mediante sistemi di scelta informatizzati. Detto decreto prevede la creazione e l’utilizzo dei mercati elettronici (marketplace), anche per quelle forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.</p>
<p>[54] Adempimento introdotto dall’art. 24, numero 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, Legge Finanziaria 2003. </p>
<p>[55] Si veda, a proposito del perseguimento dei fini di maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il testo dell’art. 27, comma 8, della L. 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, che prevede l’emanazione di uno o più regolamenti governativi per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento, per l’appunto, dell’obiettivo del ricorso a procedure telematiche da parte della P.A. per l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso la Consip S.p.a.</p>
<p>[56] Si veda, a tal proposito, l’art. 14 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.</p>
<p>[57] Si vedano, C.d.S., Sez. IV, 16/1/1980, n. 1213 e Corte dei Conti, Sez. III, 27/04/2000, n. 143.</p>
<p>[58] Si veda l’art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ed, a questo proposito, C.d.S., Sez. V, 19 gennaio 1998, n. 84.</p>
<p>[59] Ex plurimis, C.d.S., Sez. V., 2 marzo 1999, n. 223.</p>
<p>[60] Così, anche nella citata circolare dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, pag. 16, paragrafo 27.</p>
<p>[61] Riprendendo istituti propri dell’art. 24 della L.R. n. 7/2002, a proposito degli appalti di lavori pubblici, si potrebbero escludere automaticamente dall’aggiudicazione quelle offerte che abbiano una percentuale di ribasso superiore al 20% rispetto alla media di tutte le offerte ammesse, fermo restando che l’esclusione in parola non potrà operare allorquando il numero di esse sia inferiore a 5. </p>
<p>[62] Si applica, mutatis mutandis, l’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>
<p>[63] Si veda l’art. 27, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 157/1995 e succ. mod. ed int.</p>
<p>[64] Qui, possono essere riprese le disposizioni dell’art. 76, numero 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.</p>
<p>[65] Mutuando le previsioni dell’art. 21 bis, numero 1, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p>[66] Art. 21 del D.Lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.</p>
<p>[67] E’ consentito il sindacato del G.A. sia per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara (C. di S. , sez. V, 11 maggio 1998, n. 451), che per la scelta del sistema della trattativa privata (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 12 settembre 1995 e C. di S., Sez. V, 22 marzo 1995, n. 454). </p>
<p>[68] Tale risultanza la si ottiene mutuando le disposizioni di cui all’ art. 21 bis, numero 2, della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109, laddove si prevede che il verbale diviene definitivo col solo decorso dei termini di pubblicazione senza rilievi o contestazioni di sorta.</p>
<p>[69] Su quest’aspetto, il riferimento è alla materia dei lavori pubblici, e, precisamente, all’art. 22 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come coordinata con il testo della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p>[70] D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 giugno 1994, n. 127.</p>
<p>[71] Principio riconosciuto ed affermato dall’art. 97 della Costituzione italiana.</p>
<p>[72] Si ricava dalla lettura dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.</p>
<p>[73] Art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.</p>
<p>[74] Art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.</p>
<p>[75] A tal proposito, si veda l’art. 9 del D.L.gs. n. 358/1992, che prevede la possibilità di pubblicare un bando di gara in alcuni casi di trattativa privata. </p>
<p>[76] Il modello da ricalcare nella relativa determinazione è fornito dall’allegato 5 del D.Lgs. n. 358/1992, cui vanno apportati gli opportuni adattamenti del caso: 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente, di e-mail, o telecopiatrice dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta; c) forma della fornitura che è oggetto della gara. 3) a) Luogo della consegna; b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l&#8217;avvio o la consegna delle forniture. 5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura. 6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione; b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte. 8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 10) Criteri utilizzati all&#8217;atto dell&#8217;aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell&#8217;invito a presentare offerte. 11) Numero previsto dei fornitori &#8211; eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo &#8211; che verranno invitati a presentare offerte. 12) Eventuale divieto di varianti. 13) Altre indicazioni. </p>
<p>[77] Tale definizione è data dall’art. 9, numero 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e dall’art. 6, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 157/1995.</p>
<p>[78] L’avviso informativo può essere predisposto prendendo in considerazione alcuni degli elementi contenuti nello schema di cui all’allegato 5 dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.: 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari. 2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività. 3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota). 4) Altre indicazioni. </p>
<p>[79] Il C.d.S., Sez. V, 28 gennaio 1998, n. 101, ha ritenuto che la P.A. debba motivare le cause di mancato invito a partecipare alla licitazione privata quando le ditte abbiano solo formulato una richiesta di partecipazione.</p>
<p>[80] Anche in questo caso, l’avviso può essere redatto seguendo le indicazioni date dall’allegato previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.: 1) Nome e indirizzo dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. 2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura. 3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura. 4) Criteri di assegnazione del contratto. 5) Numero di offerte ricevute. 6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i. 7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. 8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i. 9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l&#8217;aggiudicazione della fornitura. 10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi. 11) Altre informazioni. </p>
<p>[81] Si veda l’art. 35 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, che fa riferimento all’art. 17 della medesima legge a proposito delle specifiche tecniche da osservare per la pubblicazione degli appalti sulla G.U.R.S.</p>
<p>[82] Si veda il precedente paragrafo 2, in ordine alle perplessità espresse su quest’ultimo aspetto (per quanto non diversamente disposto con legge regionale). </p>
<p>[83] Sull’ iniquità cui potrebbe condurre il mero rinvio statico, perdurando differenze tra gli impianti normativi della Sicilia e quelli delle restanti realtà territoriali, si veda BATTISTA, F.M., dove è evidenziato che la L. n. 109/1994, molto inopportunamente, si applica nel territorio della Regione solo nel testo vigente alla data di approvazione della L.R. n. 7/2002.</p>
<p>[84] Sul significato di gara informale, si rinvia a quanto precedentemente esposto nella presente trattazione.</p>
<p>[85] Art. 17 della L.R. n. 7/2002, come coordinata ed integrata col testo della L. n. 109/1994. </p>
<p>[86] L’Assessorato Regionale degli Enti Locali, nella citata circolare del 31 0ttobre 2002, ritiene che, per tali affidamenti, in via transitoria, possa essere emanato un atto “di indirizzo che mutui dalla vigente legislazione del settore pertinenti criteri”.</p>
<p>[87] A tal proposito, il soggetto competente a conferire gli incarichi in commento, salva diversa disposizione di rango statutario, è il Sindaco od il Presidente della provincia, secondo il parere reso dal C.G.A. per la Regione Siciliana n. 402/1995, il cui contenuto è stato diffuso con circolare dell’Assessorato Regionale degli EE.LL. n. 6 dell’8 agosto 1996.</p>
<p>[88] Deduzione ottenuta anche dalla circostanza che l’art. 42 della L.R. n. 7/2002 ha abrogato gli artt. 44 (sistema di qualificazione delle imprese) e 120 (incarichi di collaudo) della L.R. n. 2/2002, senza toccare l’art. 45. </p>
<p>[89] Analogo freno, senz’altro ispirato dalla necessità di evitare la concentrazione di molti affidamenti in capo ad alcune imprese determinate, è previsto dall’art. 31, comma 4, della L.R. 2 agosto 2002, n. 4, ove è posto divieto per le pubbliche amministrazioni di aggiudicare forniture di beni di valore superiore ai 100.000 euro con le procedure di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo.</p>
<p>[90] In breve e con modifiche, si riportano i servizi contenuti nell’allegato 1 e 2 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni. ALLEGATO 1 – DENOMINAZIONE : Servizi di manutenzione e riparazione; Servizi di trasporto terrestre; Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci; Trasporto di posta per via terrestre o aerea; Servizi di telecomunicazione; Servizi finanziari; Servizi assicurativi; Servizi bancari e finanziari; Servizi informatici ed affini; Servizi R &#038; S; Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; Servizi di consulenza gestionale e affini; Servizi pubblicitari; Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto; Eliminazione di scarichi di fogna o rifiuti; Disinfestazione e servizi analoghi. ALLEGATO 2 – DENOMINAZIONE : Servizi alberghieri e di ristorazione; Servizi di trasporto per ferrovia; Servizi di trasporto per via d’acqua; Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti; Servizi legali; Servizi di collocamento e reperimento di personale; Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati; Servizi relativi all’istruzione anche professionale; Servizi sanitari e sociali; Servizi ricreativi, culturali e sportivi; Altri servizi.</p>
<p>[91] La disciplina codicistica è rappresentata dal contratto di appalto (art. 1655 e seguenti c.c.) e dal contratto di lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti c.c.).</p>
<p>[92] Art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.</p>
<p>[93] Sono gli stessi enti indicati dalla lettera a), comma 2, dell’art. 2 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, espressamente richiamati dall’art. 32, comma 2, della medesima legge.</p>
<p>[94] Sulla scorta del testo degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. n. 157/1995, e succ. mod. ed int., concernenti, rispettivamente, i requisiti morali e professionali delle imprese, è possibile tentare di indicare le cause di esclusione dalle gare. Sono esclusi da tale partecipazione i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell&#8217;attività commerciale; b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; c) che nell&#8217;esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice; d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere loro richieste; g) che non sono iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l&#8217;artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell&#8217;iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all&#8217;allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell&#8217;appartenenza a tale organizzazione. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle predette lettere a) , b) , d) ed e), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall&#8217;ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il rilascio di uno o più certificati previsti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un&#8217;autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l&#8217;autenticità. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l&#8217;esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell&#8217;offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso. </p>
<p>Dette dichiarazioni devono essere integrate con quelle afferenti le forniture di beni, riportate nella precedente nota n. 41.</p>
<p>[95] In questo caso, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese possono essere desunti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 157/1995, che, qui di seguito, si riportano integralmente. </p>
<p>“Art. 13. Capacità economica e finanziaria. Articolo così sostituito dall&#8217;art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65. </p>
<p> 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell&#8217;impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d&#8217;impresa e l&#8217;importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice </p>
<p>Art. 14. Capacità tecnica. Articolo così sostituito dall&#8217;art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65. </p>
<p> 1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all&#8217;allegato 1, può essere fornita mediante: a) l&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l&#8217;indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l&#8217;effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) l&#8217;elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell&#8217;impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; c) l&#8217;indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; d) l&#8217;indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità; f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest&#8217;ultimo per il controllo della qualità; g) l&#8217;indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 2. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d&#8217;invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui all&#8217;art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto; l&#8217;amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all&#8217;impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti”.</p>
<p>[96] All’Albo Pretorio del Comune per l’affidamento di servizi di importo fino ai 100.000 euro ed anche sulla G.U.R.S., per importi compresi tra i 100.000 ed i 200.000 euro. E’, altresì, in facoltà degli enti procedere con altre forme di pubblicità, anche in via telematica. Si veda l’art. 35 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.</p>
<p>[97] Si possono prendere a modello alcuni dei contenuti indicati nell’allegato 5 del D.Lgs. n. 157/1995, come l’indirizzo del servizio al quale le ditte, se del caso, possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua in cui vanno redatte, l’indicazione dei documenti da allegare a sostegno delle eventuali dichiarazioni concernenti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. </p>
<p>[98] L’ allegato 3 del D.Lgs. n. 157/1995, e successive modifiche ed integrazioni, spiega il significato di “specifiche tecniche” riferito al capitolato d’oneri. </p>
<p> “ALLEGATO 3 Ai fini del presente decreto si intende per: 1. «specifiche tecniche: l&#8217;insieme delle prescrizioni d&#8217;ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d&#8217;oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un&#8217;opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l&#8217;opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all&#8217;uso a cui sono destinati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d&#8217;uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l&#8217;imballaggio, la marcatura o l&#8217;etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d&#8217;ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell&#8217;ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all&#8217;opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 2. «norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un&#8217;applicazione ripetuta e continua; 3. «norme europee: le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto «norme europee (EN) ovvero «documenti d&#8217;armonizzazione (HD), in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall&#8217;Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI &#8211; European Telecomunication Standards Institute) in quanto «norme europee per le telecomunicazioni (ETS); 4. «omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole dell&#8217;idoneità all&#8217;impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d&#8217;applicazione e d&#8217;impiego. L&#8217;omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro; 5. «specifiche tecniche comuni: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un&#8217;applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 6. «requisiti essenziali: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d&#8217;interesse generale che l&#8217;opera può soddisfare”. </p>
<p>[99] Mancando, anche qui, come per gli appalti di fornitura, una esplicita indicazione in merito al numero dei soggetti da invitare alla trattativa privata con gara informale, si ritiene, ancora per analogia legis con gli appalti di lavori pubblici, di dover invitare almeno 5 ditte, nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, ed almeno 10, in quelli con popolazione superiore.</p>
<p>[100] Si veda l’art. 22 del D.Lgs. n. 157/195, in ordine alla scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette o negoziate.</p>
<p>[101] Quest’ultima definizione è fornita dall’art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 157/1995, e succ. mod. ed int.</p>
<p>[102] La materia in esame è oggi disciplinata dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, c.d. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tale legge si prefigge la promozione di iniziative che garantiscano a tutti pari dignità, pari opportunità ed uguale qualità del tenore di vita, ridicendo le condizioni di disagio sociale, familiare ed economico. L’art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998 realizza un sistema integrato di servizi sociali fondato sulla programmazione degli interventi affidati agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale. </p>
<p>[103] Sulla necessità di motivazione del provvedimento, si veda Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 26 del 2 marzo 1993.</p>
<p>[104] Sulla configurabilità delle circostanze eccezionali, si vedano Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 82 del 18 luglio 1991 e Corte dei Conti, Sez. Contr., sent. n. 1209 del 26 novembre 1981.</p>
<p>[105] Per ipotesi consimili, vedi C.d.S., Sez. V, sent. n. 1257 del 4 novembre 1994 e Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 33 del 17 marzo 1993.</p>
<p>[106] La giurisprudenza ha reputato l’urgenza uno dei connotati tipici per ricorrere alla trattativa privata in ipotesi di rischio di perdita di finanziamenti, in Cons. di Stato, Sez. V, 2/9/1993, n. 846. Si vedano pure al riguardo, Corte dei Conti Sez. Contr., 26/3/1992, n. 25; Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, 5/3/1998, n. 22; T.A.R. Puglia, Bari, 21/6/94, n. 1060.</p>
<p>[107] Si veda la Circolare dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali 13 aprile 2001, n. 2, in G.U.R.S. 4 maggio 2001, n. 20, a proposito della mancanza del supporto del segretario nei provvedimenti monocratici, in osservanza dell’autonoma competenza in tema di atti di gestione.</p>
<p>[108] Si vedano l’art. 51, comma 3, lettera b), della L. 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e succ. mod. ed int. e l’art. 107, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>[109] Si veda l’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, applicabile in Sicilia per effetto dell’esplicito rinvio operato dall’art. 55 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, che riserva alla legge dello Stato la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile egli enti locali. Per gli effetti scaturenti dall’acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 del citato art. 191, si veda il comma 4 del medesimo articolo e l’art. 194 di detto decreto legislativo (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio).</p>
<p>[110] Il difensore civico, in questo caso, potrebbe essere chiamato a segnalare le riscontrate illegittimità, inefficienze e disfunzioni della macchina burocratica, ed a proporre anche l’avvio di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che abbiano violato i propri doveri d’ufficio. Sui compiti di tutore dell’imparzialità e del buon andamento della P.A., si rinvia all’art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267, che rimette alla fonte statutaria la disciplina dell’elezione, le prerogative ed i mezzi di cui esso dispone per segnalare abusi, carenze e ritardi.</p>
<p>[111] Circolare Assessorato agli Enti Locali 8 agosto 1996, n. 5.</p>
<p>[112] Cosi, in parte, per gli atti deliberativi, il T.A.R. Palermo, Sez. I , dec. n. 1233 del 25 giugno 1998.</p>
<p>[113] Nell’art. 118, comma 1, della Costituzione, il principio di sussidiarietà è accompagnato da quelli di adeguatezza e di differenziazione, in base ai quali le funzioni amministrative conferite non solo debbono essere idonee a realizzare i diversi interessi rappresentati da ciascuna comunità, ma debbono anche assicurare un loro adeguato soddisfacimento.</p>
<p>[114] Art. 5 della Costituzione italiana.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-appalti-di-forniture-di-beni-e-servizi-in-sicilia-di-importo-inferiore-alla-soglia-comunitaria/">Gli appalti di forniture di beni e servizi in Sicilia di importo inferiore alla soglia comunitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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