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	<title>Fabio Campofiloni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Fabio Campofiloni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-cautelare-atipica-e-azione-preventiva-di-danno-erariale-la-mancata-attuazione-dei-piani-regionali-di-rientro-del-disavanzo-sanitario-ed-i-limiti-della-giurisdizione-contabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-cautelare-atipica-e-azione-preventiva-di-danno-erariale-la-mancata-attuazione-dei-piani-regionali-di-rientro-del-disavanzo-sanitario-ed-i-limiti-della-giurisdizione-contabile/">Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</a></p>
<p>Il contrasto insorto nell’ambito della Sezione campana in ordine all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. nel giudizio di responsabilità. &#160; L’ordinanza in commento ([1]) si segnala per l’insorgere, negli ultimi anni, di un peculiare contrasto giurisprudenziale che vede, all’interno della stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, l’emergere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-cautelare-atipica-e-azione-preventiva-di-danno-erariale-la-mancata-attuazione-dei-piani-regionali-di-rientro-del-disavanzo-sanitario-ed-i-limiti-della-giurisdizione-contabile/">Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-cautelare-atipica-e-azione-preventiva-di-danno-erariale-la-mancata-attuazione-dei-piani-regionali-di-rientro-del-disavanzo-sanitario-ed-i-limiti-della-giurisdizione-contabile/">Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</a></p>
<ol>
<li><strong>Il contrasto insorto nell’ambito della Sezione campana in ordine all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. nel giudizio di responsabilità.</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’ordinanza in commento (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) si segnala per l’insorgere, negli ultimi anni, di un peculiare contrasto giurisprudenziale che vede, all’interno della stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, l’emergere di due contrapposti indirizzi in merito alla possibilità per la Procura erariale di ricorrere al rimedio cautelare atipico, di cui all’art. 700 c.p.c., per ingiungere alla P.A. danneggiata l’adozione di atti, misure o comportamenti, anche di natura pubblicistica, finalizzati all’inibizione o alla rimozione di gravi inadempimenti o disfunzioni di carattere organizzativo, produttivi o potenzialmente produttivi di danni erariali.<br />
La vicenda posta all’attenzione del giudice contabile campano trae origine da un ricorso cautelare <em>ante causam</em> con il quale la Procura regionale campana chiedeva l’adozione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a contenuto ingiuntivo-inibitorio nei confronti di numerose amministrazioni pubbliche del sistema sanitario della Regione Campania, nonché del commissario <em>ad acta</em> per il piano di rientro del disavanzo sanitario regionale (previsti dall’art. 2, comma 77, L. 191/2009), al fine di scongiurare il prodursi o l’aggravarsi dei pregiudizi erariali asseritamente derivanti dalla mancata, ritardata o non corretta attuazione del piano medesimo. In particolare, la Procura regionale chiedeva all’organo giudicante l’adozione, in via cautelare, di ordini ingiuntivi, con i quali intimare alle suddette amministrazioni pubbliche l’immediato adeguamento degli organici ai parametri fissati dal commissario <em>ad acta</em> regionale, individuando il numero massimo delle unità operative necessarie, con immediata soppressione di quelle in esubero e con altrettanto immediata sospensione della retribuzione dovuta al personale dirigenziale delle suddette unità in esubero, nonché di tutta una serie di misure di carattere organizzativo finalizzate al contenimento della spesa, entro un termine perentorio e chiedendo altresì la nomina di un apposito commissario <em>ad acta</em> in caso di inottemperanza. Lo stesso ricorso <em>ante causam</em> ex art. 700 c.p.c. veniva dalla Procura regionale notificato, quale invito a dedurre, anche ai funzionari ed ai dirigenti che, a vario titolo, avrebbero concorso alla mancata attuazione del piano di rientro. A sostegno della richiesta ingiuntiva, la Procura campana adduce il disposto di cui all’art. 26 R.D. 1038/33 (recante il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), ai sensi del quale “nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme ed i termini della procedura civile (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>) in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento”, nonché il disposto di cui all’art. 1, comma 174, L. 266/2005, ai sensi del quale “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 R.D. 1038/33 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”, e quindi anche i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.<br />
In precedenti analoghe occasioni, la stessa Sezione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>), proprio facendo leva sull’atipicità contenutistica che caratterizza il rimedio cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c., senza tuttavia affrontare le sottese gravi implicazioni di ordine processuale che ne scaturiscono, era giunta ad avallare l’adozione, in via cautelare, anche nei giudizi di responsabilità erariale, di provvedimenti giurisdizionali a contenuto atipico, diretti ad imporre specifici obblighi comportamentali, anche di natura pubblicistica, alla P.A. danneggiata, finalizzati ad impedire la verificazione o l’ulteriore aggravamento di possibili danni erariali.<br />
Ribaltando tale precedente indirizzo, invece, la medesima Sezione campana ha dichiarato l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione con argomentazioni ampiamente condivisibili.<br />
Sembra affiorare, in controluce, un certo disagio di fondo, probabilmente dovuto al fatto che, nonostante si sia al cospetto di prospettate gravi irregolarità gestionali, da cui potrebbero verosimilmente scaturire danni erariali di ingentissima entità, il rimedio della responsabilità amministrativa continua a presentare una sua insopprimibile, fisiologica e congenita inadeguatezza.<br />
Ciò è in larga parte dovuto essenzialmente al fatto che, mentre in passato le amministrazioni pubbliche svolgevano attività di carattere prevalentemente burocratico, tese all’adozione di atti di natura provvedimentale, finalizzati alla gestione ed al mantenimento dell’ordine pubblico, ed erano quindi dotate di una struttura organizzativa molto meno articolata e complessa, con un impatto finanziario di portata molto più contenuta e con un riparto delle competenze delineato secondo criteri molto più netti, che rendevano molto più agevole non solo l’identificazione delle singole responsabilità individuali, ma anche la risarcibilità dei danni erariali, viceversa, oggi l’attività delle amministrazioni pubbliche è essenzialmente preordinata all’erogazione di servizi pubblici e alla realizzazione di infrastrutture, con un apparato organizzativo molto più complesso, dilatato, disomogeneo e spesso articolato in forme aziendalistiche o paraimprenditoriali, e con un impatto finanziario sulla spesa pubblica di proporzioni ben più ragguardevoli rispetto a quelle del modello di Stato liberale di tradizione ottocentesca. Con la conseguenza, da un lato, di una non sempre agevole identificazione delle specifiche responsabilità individuali, sempre più diluite e spersonalizzate all’interno dell’apparato organizzativo in cui il singolo funzionario è incardinato; e dall’altro, della sempre più frequente produzione di danni erariali di entità enormemente superiori rispetto alle capacità patrimoniali del danneggiante e che, quindi, anche laddove accertati, rischiano molto spesso di restare, di fatto, concretamente irrisarcibili.<br />
Se queste sono le ragioni che hanno mosso l’iniziativa processuale della Procura campana (ossia: impedire che il protrarsi <em>sine die</em> di situazioni di cronicizzata illiceità possano condurre alla progressiva lievitazione di danni erariali di ammontare talmente ingente che nessuno strumento risarcitorio potrà mai essere ragionevolmente in grado di compensare), tuttavia, <em>adducere inconveniens non est solvere argomentum</em>: avallare una simile torsione interpretativa avrebbe non solo determinato uno stravolgimento della configurazione dogmatica del sistema della responsabilità erariale per come attualmente congegnato dal legislatore, ma anche minato in radice lo stesso principio costituzionale della separazione dei poteri e creato, oltretutto indebite interferenze e commistioni tra funzioni inquirenti della Procura e funzioni di controllo della stessa Corte dei conti (su cui v. <em>infra</em>).
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2"><strong>Atipicità del rimedio cautelare ed effettività della giurisdizione contabile.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Nessuno ormai dubita più del fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, il rimedio cautelare sia imprescindibile strumento tecnico di garanzia di pienezza ed effettività tutela giurisdizionale, che innerva qualsiasi sistema processuale, forse addirittura immanente al concetto stesso di giurisdizione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e riassumibile nella celeberrima massima, di chiovendiana memoria (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), secondo cui “la durata del processo non può ridondare a detrimento della parte vittoriosa del giudizio”.<br />
Caratteristica precipua dei provvedimenti cautelari (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) è la loro strumentalità funzionale: sono finalizzati a prescrivere gli accorgimenti necessari affinché possa essere garantita la fruttuosità del giudizio di merito o dell’azione esecutiva, ossia ad ovviare alla sopravvenienza di possibili fattori che possano rendere in tutto o in parte inattuabile la decisione finale del giudizio principale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>). Da ciò discende altresì il connotato della loro necessaria interinalità, nel senso cioè che non sono provvedimenti suscettibili (almeno in linea di massima) di passare in giudicato; e pertanto, in quanto tali, sono sempre suscettibili di revoca o modifica, laddove le esigenze cautelari (<em>periculum in mora</em>) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>), per il soddisfacimento delle quali sono stati possono essere adottati, dovessero cessare o modificarsi. Ne discende altresì il carattere della loro necessaria provvisorietà, essendo il loro contenuto destinato ad essere assorbito o eliso da quello del provvedimento finale che definisce il merito del giudizio principale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Tali esigenze cautelari possono (ma non necessariamente devono) essere soddisfatte attraverso la peculiare tecnica dell’anticipazione, in tutto o in parte, degli effetti finali della decisione del merito (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>). Si distinguono, quindi, provvedimenti cautelari a carattere anticipatorio (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) e provvedimenti cautelari a carattere non anticipatorio (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>).<br />
Dai principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale deriva altresì l’ulteriore corollario della loro necessaria atipicità contenutistica: benché il legislatore provveda spesso a tipizzare espressamente i provvedimenti cautelari più frequenti nella prassi, tuttavia, innumerevoli (e quindi non aprioristicamente ed astrattamente tipizzabili) possono essere i fattori materiali che, ipoteticamente, possono all’atto pratico compromettere il fruttuoso esperimento della tutela giurisdizionale. E pertanto, proprio in ragione di ciò, l’art. 700 c.p.c., con norma di chiusura del sistema, contempla un rimedio cautelare, denominato provvedimento d’urgenza (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>), di carattere generale e sussidiario, utilizzabile cioè soltanto laddove il legislatore non abbia espressamente tipizzato altri specifici rimedi cautelari oppure questi non siano, nel caso specifico, idonei a soddisfare tutte le possibili esigenze di cautela. In particolare, l’art. 700 c.p.c. stabilisce che, in assenza di un diverso e specifico rimedio contemplato dal legislatore, “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.<br />
E siccome questa non tipizzabilità in via legislativa di ogni possibile esigenza cautelare accumuna ogni forma di giurisdizione (e quindi non soltanto quella civile) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>), è da reputarsi implicita in ogni sistema processuale la possibilità di adottare provvedimenti cautelari contenutisticamente atipici, ossia recanti le prescrizioni volta per volta necessarie a scongiurare le situazioni di <em>periculum in mora</em> che possono in concreto presentarsi, ove vi sia il sentore (<em>fumus boni iuris</em>) che la domanda possa essere fondata. L’atipicità della tutela cautelare è cioè coessenziale allo stesso diritto di azione, in quanto strumento imprescindibile di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale: una volta individuati dal legislatore i tratti caratteristici della giurisdizione, ne deriva, come conseguenziale effetto naturale, l’attribuzione al giudice anche di un potere cautelare atipico, quale necessario completamento della tutela giurisdizionale, che consenta di mantenere la <em>res adhuc</em> integra sino al passaggio in giudicato della decisione di merito.<br />
Tali considerazioni debbono valere, in linea di principio, anche per la giurisdizione contabile (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>), ed in particolare anche per le azioni di responsabilità erariale. In linea di massima ed in via puramente teorica, quindi, non sussistono ragioni apparenti per impedire al giudice contabile l’adozione di provvedimenti cautelari atipici, in base all’art. 700 c.p.c., il quale verrebbe quindi, in tal senso, ad estrinsecare un principio generale di ordine processuale, implicitamente ricavabile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>) e analogicamente estensibile a qualsiasi ambito di giurisdizione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>). A sostegno di tale conclusione militerebbe, secondo un certo orientamento, la stessa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 174, L. 266/2005, ai sensi del quale “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”, il rinvio mobile alle norme sul processo civile, contenuto nell’art. 26 R.D. 1038/33 (recante il regolamento di procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), si interpreta nel senso che “il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”, e quindi anche i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.<br />
Certo, ciò potrebbe sembrare a prima vista corretto ma solo in linea puramente teorica ed astratta. All’atto pratico, in concreto, essendo l’azione erariale annoverabile nel <em>genus</em> delle azioni di natura risarcitoria (sebbene connotata da alcune specifiche peculiarità), i margini per l’applicazione del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. appaiono assai ristretti o pressoché nulli, posto che, in linea di massima, le misure del sequestro conservativo (art. 48 R.D. 1038/33 e art. 5 D.L. 453/94, conv. in L. 19/94) e della ritenuta cautelare (art. 73, comma 2, R.D. 2440/23, art. 58 R.D. 1214/34 e art. 1 R.D.L. 295/39, conv. in L. 739/39) dovrebbero essere in grado di soddisfare ogni possibile <em>periculum in mora</em> in ordine alla riscossione del credito erariale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>). Un conto è la praticabilità in concreto del rimedio cautelare atipico, un conto è la sua astratta ammissibilità teorica (che in linea di principio non può essere ragionevolmente negata) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>).<br />
L’ordinanza 63/2016, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite, della Sezione Lazio e delle Sezioni unite, evidenzia che del comma 174 è stata fornita un’interpretazione strettamente letterale (escludendosi che esso possa fondare il potere della Procura regionale di esperire azioni di nullità o di agire per la prevenzione dei danni erariali).<br />
L’ordinanza 63/2016, poi, evidenzia che il rimedio propulsivo innominato di cui all’art. 700 c.p.c. sarebbe incompatibile con il giudizio di responsabilità amministrativa nel quale l’unico strumento cautelare espressamente contemplato dal Legislatore è quello del sequestro conservativo, con funzioni strumentali rispetto alla tutela di merito, attesa la convenzione delle statuizioni di condanna in pignoramento.<br />
Il principio di necessaria atipicità della tutela cautelare, quindi, non è però assoluto, ma rinviene un proprio ontologico e connaturato temperamento nei caratteri di urgenza, interinalità e, soprattutto, di strumentalità che, parimenti, devono contraddistinguere tutti provvedimenti cautelari. Per quanto atipico possa essere il loro contenuto, i provvedimenti cautelari devono comunque essere finalizzati, da un lato, a garantire il fruttuoso esperimento di un’azione astrattamente esperibile in via principale; e dall’altro, a soddisfare esigenze cautelari che, altrimenti, non potrebbero essere soddisfatte mediante altre tipologie di rimedi cautelari tipici. È quindi proprio questo nesso di strumentalità, accessorietà ed interinalità (che lega il rimedio cautelare alla decisione sul merito) a circoscrivere e temperare l’ambito di atipicità di tali provvedimenti, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.<br />
Sotto il profilo oggettivo, il nesso di strumentalità tra merito e cautela comporta che il provvedimento cautelare non può essere utilizzato per attribuire alle parti utilità che esse non potrebbero conseguire attraverso il giudizio di merito. Per quanto atipico, il rimedio cautelare deve essere comunque finalizzato ad assicurare l’effettività di una sentenza di merito, in linea di massima astrattamente adottabile dal giudice in base al diritto sostanziale: deve cioè svolgere una funzione servente rispetto al giudizio di merito, ossia essere finalizzato alla salvaguardia del diritto ipoteticamente vantato dall’attore per il tempo necessario ad accertarne in giudizio l’esistenza e a portarlo ad esecuzione. L’atipicità dei provvedimenti cautelari investe il loro contenuto, non i presupposti in virtù dei quali ne è consentita l’adozione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>). È quindi la natura del diritto sostanziale, a cautela del quale la misura d’urgenza viene disposta, a modulare e limitare, caso per caso, i margini di atipicità contenutistica del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>).<br />
E sotto il profilo soggettivo, questo nesso di strumentalità (sia strutturale che funzionale) tra cautela e merito e questo connotato di interinalità e provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare il contenuto (per quanto atipico) dei provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., comportano che, da un lato, con il provvedimento cautelare non possano essere varate misure che, laddove portate ad esecuzione, comportino effetti irreversibili sulla sfera giuridica di chi li subisce e, dall’altro, che destinatari di tali misure non possono essere soggetti terzi rispetto a quelli nei confronti dei quali viene azionato il giudizio di merito (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).<br />
L’atipicità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. non può perciò essere artatamente manipolata e strumentalizzata per ampliare surrettiziamente gli ambiti della giurisdizione riservata al giudice speciale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>) o per contrabbandare come rimedi cautelari quelle che, in realtà, sarebbero forme di tutela non contemplate o non consentite dal diritto sostanziale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>), quali appunto un’azione di esatto adempimento (pubblicistico o privatistico) da parte del pubblico ministero contabile nei confronti non dei funzionari coautori del danno, bensì direttamente contro la P.A. danneggiata, analoga a quella recentemente introdotta dall’art. 31 c.p.a. nell’ambito del processo innanzi al giudice amministrativo per le ipotesi di attività amministrativa vincolata (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>) oppure ancora analoga a quella della c.d. <em>class action</em> pubblicistica, introdotta dal D.Lgs. 198/2009.<br />
Non convince, quindi, il contrario orientamento della stessa giurisprudenza contabile campana (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>), avallato da autorevolissima ma isolata dottrina (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>), che invece reputa tale possibilità implicitamente sottesa al potere del giudice contabile di pronuncia condanna al risarcimento del danno erariale anche in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c. Si può pur convenire in ordine all’affermazione che il danno erariale sia risarcibile anche in forma specifica, alle condizioni contemplate dall’art. 2058 c.c. Il risarcimento in forma specifica è infatti quel rimedio a mezzo del quale il danno viene eliminato imponendo al danneggiante, laddove possibile, il ripristino della situazione <em>quo ante</em> (c.d. <em>restitutio in integrum</em>) oppure l’esecuzione di una prestazione diversa e succedanea, in grado di surrogare l’utilità di cui il danneggiato è stato privato. Ma si tratta di una prestazione risarcitoria (equipollente, ma diversa) che comunque viene imposta al danneggiante, e mai al danneggiato: l’art. 2058 c.c., benché analogicamente estensibile anche alla responsabilità erariale (come, del resto, ad ogni altra tipologia di obbligo risarcitorio), non può essere quindi richiamato per motivare statuizioni di condanna rivolte (non al danneggiante ma) al danneggiato stesso o addirittura ad ulteriori soggetti terzi, che invece l’ordinamento processuale non consente al giudice contabile di adottare. E ciò a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale, pubblica o privata, dell’attività amministrativa, non potendo, già a livello logico, la P.A. essere condannata a risarcire un danno a se stessa.<br />
A prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica, vincolata o discrezionale, dell’azione amministrativa, il giudice contabile campano dichiara l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione, evidenziando come il giudice contabile (e, più in generale, qualsiasi altra autorità giurisdizionale) non possa travalicare i limiti delle proprie attribuzioni, andando ad invadere quelli riservati all’autorità amministrativa, sostituendosi ad essa nello svolgimento dell’azione amministrativa attraverso l’adozione di ordini o provvedimenti giurisdizionali che le impongano un <em>facere</em> o un <em>non facere</em> specifico.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="3"><strong>Atipicità della cautela, <em>actio inibitoria</em> e tutela giurisdizionale preventiva: il problema dell’esatta qualificazione giuridica dell’azione intentata dalla procura erariale campana e sue ripercussioni sistematiche.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Sotto le apparenti sembianze di un’istanza di provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., la domanda avanzata dalla Procura viene quindi ad atteggiarsi alla stregua di una vera e propria azione preventiva (una sorta di azione di danno erariale temuto) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>), ossia un’azione finalizzata ad inibire, in via preventiva, alla P.A. o ai suoi organi il compimento di azioni o omissioni da cui possa scaturire un danno erariale per la P.A. stessa.<br />
La dottrina processualcivilistica annovera nel concetto di azioni preventive tutti quegli strumenti di tutela processuale finalizzati ad impedire la futura commissione di illeciti, a prescindere dal loro essere o meno occasionati da illeciti già precedentemente commessi (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>). Dal punto di vista strutturale, gli strumenti di tutela giurisdizionale preventiva non presentano una fisionomia diversa da quella di qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale di accertamento o di condanna ad un <em>facere</em> o ad un <em>non facere</em>. Sicché, la dottrina largamente prevalente nega che, dal punto di vista contenutistico, tali provvedimenti siano suscettibili di una loro specifica autonomia concettuale. La loro peculiarità risiede infatti non nel profilo contenutistico, bensì in quello funzionale, ossia nell’essere finalizzati non a porre rimedio ad un pregiudizio già sofferto, ma a scongiurare la possibile insorgenza del pregiudizio stesso. Volendo tracciare un parallelo con la materia penalistica, si può dire che, mentre l’azione di condanna o accertamento successiva interviene a sanzionare un illecito di danno, l’azione di condanna o accertamento preventiva interviene a sanzionare un illecito di pericolo, anticipando cioè l’accesso alla tutela giurisdizionale ad un momento addirittura antecedente alla verificazione del pregiudizio stesso. Si tratta cioè di azioni per le quali, in deroga al principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire in giudizio viene, <em>ope legis</em>, reputato sussistente ancor prima che l’illecito giunga a consumazione, sufficiente essendo la mera potenzialità del pregiudizio stesso, vale a dire la mera sussistenza non del danno ma del pericolo di danno.<br />
Dal punto di vista contenutistico, quindi, l’azione di accertamento o di condanna preventiva in nulla differisce dalle ordinarie azioni di accertamento o di condanna successiva. E pertanto, come le azioni di condanna successive, anche l’azione di condanna preventiva può avere ad oggetto tanto un obbligo (positivo) di <em>facere</em>, quanto un obbligo (negativo) di <em>non facere</em>. Non di rado, infatti, le azioni preventive presentano un contenuto inibitorio, ossia sono finalizzate ad imporre al condannato un obbligo comportamentale di natura omissiva, nella misura in cui, dalla sua eventuale futura trasgressione, possa scaturire un danno o un pericolo di danno. Le azioni preventive a contenuto inibitorio vengono solitamente denominate azioni inibitorie. Tuttavia, se è vero che non tutte le forme di tutela processuale preventiva presentano un contenuto necessariamente inibitorio, è però altrettanto vero che, in genere, le azioni di carattere inibitorio sono anche azioni di carattere preventivo, nella misura in cui sono finalizzate non solo a rimuovere il pregiudizio derivante dal perdurante mantenimento di condotte illecite ancora in corso, ma anche ad impedirne in futuro il compimento di altre omologhe (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).<br />
Nel nostro sistema di diritto processuale vige il principio generale di necessaria tipicità delle forme di tutela processuale di natura preventiva: essendo l’illecito civile strutturalmente configurato come illecito di danno, e non di pericolo, la legittimazione ad agire in giudizio è, in via generale, subordinata alla presenza di un pregiudizio concreto ed attuale, scaturente dalla lesione di interessi giuridicamente rilevanti. Sono cioè, in linea di massima, civilisticamente irrilevanti i c.d. illeciti di pericolo, perché ciò che radica l’interesse ad agire in giudizio (art. 100 c.p.c.) non è tanto la violazione di una norma giuridica o la lesione in sé di un interesse giuridicamente rilevante (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>), bensì il pregiudizio (di natura patrimoniale o non patrimoniale) subito dalla vittima a causa di tale violazione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>). Le azioni di tutela preventiva presentano quindi un connotato di anticipazione di tutela, viceversa non ravvisabile nelle ordinarie azioni processuali (tanto di accertamento che di condanna), che solitamente intervengono non a monte, ma a valle della commissione di un illecito, ossia all’esito di un pregiudizio attuale, effettivo e concretamente sofferto, anziché meramente potenziale.<br />
Derogando a tale principio di ordine generale, in quanto finalizzate a reagire non alla verificazione concreta ed attuale di un danno, ma ad un mero pericolo di danno, le forme di tutela giurisdizionale preventiva sono quindi soltanto quelle eccezionalmente tipizzate dal legislatore. Non appare, infatti, condivisibile quel minoritario orientamento (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>), secondo cui, siccome il connotato dell’antigiuridicità sarebbe predicabile anche al cospetto di condotte non dannose ma comunque illecite, le forme di tutela preventiva sarebbero ammissibili, in via generalizzata, anche al di là dei casi esplicitamente tipizzati dal legislatore, rinvenendo il fondamento costituzionale di tale generalizzata tutela preventiva nei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, desumibile dall’art. 24 Cost.<br />
Per quanto suggestivo, tale minoritario orientamento non appare però convincente. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché, in ambito civilistico, il concetto di antigiuridicità non può essere sovrapposto a quello di illiceità: mentre l’antigiuridicità attiene alla condotta e delinea la sua contrarietà a precetti di natura giuridica, l’illiceità attiene invece alla conseguenza (cioè al danno o al pericolo) che da tale condotta scaturisce (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>). Mentre l’illiceità penale è solitamente polarizzata attorno alla violazione della regola di condotta (cioè al comportamento <em>contra jus</em>) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>), viceversa, l’illecito civile è invece essenzialmente polarizzato attorno all’ingiustizia del danno inferto (<em>sine iure</em>) alla vittima: l’art. 2043 c.c. (ma lo stesso dicasi per gli artt. 1218 e 1337 c.c., nonché per l’illecito erariale, comunque qualificabile come una particolare tipologia di illecito civile, sebbene con connotazioni del tutto peculiari) struttura l’illecito civile essenzialmente come un illecito di danno, non di mero pericolo (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>). Ed in secondo luogo, perché non appare corretto l’assunto secondo cui la tutela giurisdizionale può reputarsi piena ed effettiva soltanto laddove esperibile anche in via preventiva: affinché un interesse possa dirsi giuridicamente tutelato e, quindi, l’art. 24 Cost. possa dirsi rispettato, non è affatto necessario che l’ordinamento processuale ne anticipi la tutela giurisdizionale approntando rimedi di tipo preventivo, sufficiente essendo che garantisca l’integrale ristoro dei pregiudizio che possono derivare dalla sua lesione.<br />
Del resto, siccome ogni azione preventiva si sostanzia, in una qualche misura, in una limitazione dell’altrui libertà individuale, non giustificata dall’esigenza di rimuovere un pregiudizio ingiustamente inferto ad altri, appare ragionevole (artt. 3 e 13 Cost.), sotto il profilo dell’equo bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, che la sua esperibilità venga rimessa all’apprezzamento politico del legislatore, l’unico al quale spetta, entro i limiti della ragionevolezza, il contemperamento tra l’interesse ad agire preventivamente in giudizio per scongiurare l’insorgenza di possibili pericoli per i propri interessi e quello a non subire ingiustificate limitazioni alla propria libertà personale, sulla base del mero ed ipotetico pericolo che le proprie azioni possano arrecare danno ad altri (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>).<br />
Certo, è innegabile che, a fronte di interessi giuridici di primaria importanza, spesso di carattere immateriale o dalla cui lesione potrebbero scaturire danni irreparabili o comunque di ingenza tale da renderne pressoché impossibile ogni forma di ristoro in forma specifica o per equivalente pecuniario, il legislatore (sia nazionale che europeo) ha negli ultimi anni notevolmente incrementato le ipotesi in cui è consentito l’accesso a forme di tutela processuale anche di carattere preventivo. Ma è altrettanto innegabile che proprio da questa crescente proliferazione legislativa di forme di tutela processuale preventiva testimonia, <em>a contrario</em>, l’attuale vigenza di un principio di carattere opposto, ossia quello che, al di fuori dei casi espressamente tipizzati dalla legge, subordina l’accesso alla tutela giurisdizionale soltanto a fronte dell’effettiva e concreta sussistenza di un pregiudizio attuale subito a causa della lesione di un interesse giuridicamente protetto (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>). Pertanto, è quindi il legislatore a tipizzare specifici rimedi preventivi a fronte di specifiche ed altrettanto tipizzate situazioni di pericolo (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>).<br />
Molto spesso, però, ma non necessariamente, il carattere inibitorio della tutela accomuna l’azione preventiva all’azione cautelare. E ciò spiega la confusione concettuale soventemente riscontrabile, sia in dottrina che in giurisprudenza, tra questi due (apparentemente simili ma in realtà) profondamente diversi istituti processuali (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>). Sia la tutela preventiva che quella cautelare sono, in via di principio, entrambe preordinate ad ovviare ad una situazione di pericolo latente. Ma si tratta di due distinte e profondamente diverse tipologie di pericolo: mentre l’azione preventiva mira a scongiurare il pericolo che dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per la vittima, l’azione cautelare mira invece a scongiurare il c.d. <em>periculum in mora</em>, ossia il rischio che nelle more dello svolgimento del processo possano sopravvenire fattori (anche non addebitabili a responsabilità del convenuto) in grado di vanificare o compromettere l’effettivo soddisfacimento della pretesa dell’attore, che possano cioè sopravvenire ostacoli futuri alla concreta eseguibilità del giudicato. Sicché, non tutte le azioni preventive svolgono, per definizione, (anche) una finalità necessariamente cautelare (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>).<br />
Richiamando un orientamento già espresso dalle Sezioni unite della Cassazione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>) e dalle stesse Sezioni riunite della Corte dei conti (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>), viene fatto notare come nessuna norma di legge attribuisca un siffatto potere di inibizione preventiva nei confronti della P.A. danneggiata in capo al giudice contabile, al quale non è dall’ordinamento riconosciuto alcun potere di prevenzione dell’insorgere di eventuali ed ipotetici futuri danni erariali(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>).<br />
Oltretutto, il giudicante mette in evidenza come, al di fuori delle limitatissime, eccezionali e tassative ipotesi di giurisdizione estesa al merito, per il principio di separazione dei poteri (artt. 4 e 5 LAC), nessun organo giurisdizionale (a prescindere dal plesso giurisdizionale di appartenenza) potrebbe sostituirsi alla P.A. nell’adozione di atti o nel compimento di attività di carattere eminentemente discrezionale(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>), quali quelli attinenti all’adozione di atti di indirizzo, programmazione e pianificazione della propria articolazione organizzativa interna, soprattutto laddove al compimento di scelte di carattere organizzativo sia sotteso un giudizio di valutazione e contemperamento di confliggenti interessi di primario rilievo costituzionale, quali appunto quelli inerenti alla garanzia degli equilibri di bilancio e di sostenibilità dei livelli di spesa e quelli inerenti al buon funzionamento e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, da garantire a tutte le fasce della popolazione.<br />
Pertanto, non essendo riconosciuto al giudice contabile alcun potere di coartazione o sostituzione nei confronti dell’operato della P.A., specie laddove si tratti di atti o attività ad elevato contenuto discrezionale, e nemmeno per perseguire l’obiettivo di rimuovere in radice o non aggravare danni erariali <em>in itinere</em>, il giudicante non può che rilevare il proprio difetto assoluto di giurisdizione.
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<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4"><strong>L’assenza di giudizio in senso tecnico (c.d. “<em>processo con se stesso</em>”): attribuzioni del pubblico ministero contabile e suoi rapporti con P.A. danneggiata.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Tali considerazioni sarebbero già di per sé sufficienti a giustificare la correttezza argomentativa dell’ordinanza con la quale il giudice contabile campano dichiarato l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione dell’istanza cautelare della Procura, segnalando le responsabilità civili e disciplinari insorgenti dall’adozione da parte del Giudice contabile di provvedimenti cautelari abnormi del tipo di quelli richiesti dalla Procura regionale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>).<br />
Tuttavia, ad ulteriore rafforzamento della decisione, la Sezione campana sottolinea come, agendo il P.M. contabile in sostituzione della P.A. danneggiata (che è la sola titolare sostanziale della pretesa risarcitoria), un’azione di responsabilità erariale intentata dalla Procura contro l’ente pubblico asseritamente danneggiato darebbe adito ad un assurdo “corto circuito processuale”, che il giudice campano non esita a definire come una sorta di “<em>processo con se stesso</em>”.<br />
Si tratta di un’affermazione condivisibile che richiede, tuttavia, alcune fondamentali precisazioni di ordine concettuale, perché la collocazione ordinamentale ed il ruolo istituzionale del P.M. contabile sono al centro di un atavico dibattito, mai del tutto sopito, sul quale l’ordinanza in commento si pone con un approccio innovativo.<br />
Secondo l’orientamento tradizionale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>), la funzione del P.M. contabile non sarebbe integralmente riassumibile in quella di un <em>mero</em> sostituto processuale della P.A., in quanto l’azione di responsabilità erariale non sarebbe preordinata soltanto alla salvaguardia dell’interesse patrimoniale (soggettivo) dell’ente pubblico (in sostituzione del quale agisce il P.M. contabile), ma anche alla tutela di un interesse (oggettivo) di carattere generale, riferibile non ad uno specifico soggetto entificato, ma indistintamente all’intera collettività o, più in generale, all’ordinamento giuridico nel suo complesso, ossia l’interesse al rispetto del principio di legalità nella gestione delle risorse pubbliche (reperite tramite il prelievo fiscale). La posizione giuridica della P.A. danneggiata non sarebbe quindi, in base a tale orientamento, perfettamente sovrapponibile a quella del P.M. contabile, ma manterrebbe un suo, seppur minimo, margine di differenziazione (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>). Secondo quest’impostazione, la carenza di legittimazione processuale in capo alla P.A. e l’indisponibilità del suo credito risarcitorio (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>) si giustificherebbero non (tanto) per il rapporto di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) tra P.A. e Procura, quanto (piuttosto) per il fatto che l’interesse generale alla refusione del danno erariale non potrebbe mai porsi in conflitto con quello patrimoniale della P.A. danneggiata, la quale non potrebbe quindi mai avere un interesse a resistere in giudizio contro la Procura (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>). Tale indirizzo, nella sua formulazione più pura, traeva ispirazione anche da quell’ormai tramontata concezione sanzionatoria o parapenalistica, anziché riparatoria, dell’illecito civile(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>), ereditata dalla tradizione romanistica, ed oggi però definitivamente abbandonata(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>).<br />
Questa tradizionale ricostruzione, benché riecheggi ancora autorevolmente in giurisprudenza (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>), è stata rivisitata e corretta dall’ordinanza in commento, per far luce su quegli aspetti di ambiguità che sempre l’hanno caratterizzata.<br />
Viene infatti criticamente osservato che la pretesa risarcitoria, sulla quale il P.M. contabile instaura l’azione di responsabilità erariale, è sia nell’<em>an</em> che nel <em>quantum</em> rapportata e parametrata non ad un generico e non meglio precisato pregiudizio alla finanza pubblica latamente inteso, ma al pregiudizio (patrimoniale e, nei casi ammessi dalla legge, non patrimoniale) inflitto dalla condotta illecita del danneggiante alla sfera giuridica soggettiva della P.A. danneggiata. Con la conseguenza che, laddove sia possibile ipotizzare che dalla condotta illecita del danneggiante derivino pregiudizi non solo alla sfera giuridica soggettiva della P.A., ma anche ad interessi generali, di rango superindividuale, ma non radicati (soggettivizzati) in capo alla titolarità di alcun ente pubblico, la pretesa erariale resta comunque limitata al pregiudizio subito dalla P.A.: non è cioè possibile la risarcibilità in sede erariale di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli soggettivamente subiti dalla P.A. Ciò lascia chiaramente intendere che l’azione del P.M. contabile è rivolta alla tutela non di un interesse astrattamente generale, facente capo all’intera ed indistinta collettività, ma alla tutela di un interesse soggettivo e specificatamente ben individuabile in capo alla P.A. Il danno risarcibile è cioè non quello inflitto alla collettività in generale, bensì quello inflitto alla P.A., in sostituzione della quale il P.M. (appunto) agisce. Egli fa quindi valere una pretesa risarcitoria riferibile non alla collettività indistinta, ma all’ente pubblico danneggiato (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>). E che la pretesa azionata in giudizio dal P.M. contabile corrisponda a quella sostanziale della P.A. danneggiata emerge anche dal fatto è la stessa P.A. a subire tutte le conseguenze, sia positive che negative, del giudicato, ivi compresa anche l’eventuale soccombenza per le spese processuali (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>) ed il diritto/dovere (<em>de iure condito</em>) di portare ad esecuzione la sentenza di condanna.<br />
Certo, nessuno dubita del fatto che sussista astrattamente un interesse generale della collettività a che i danni arrecati alle amministrazioni pubbliche vengano risarciti (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>). Ma ciò non è di per sé sufficiente per poter fondatamente affermare che il P.M. contabile agisce a tutela di questo interesse generale. Questa è semmai la <em>ratio legis</em> che ha indotto il legislatore ad attribuire al P.M. contabile questo peculiare potere di sostituzione processuale nei confronti della P.A., la quale però, dal punto di vista sostanziale, resta comunque l’unica titolare della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In altri termini, l’interesse generale è già a monte tutelato dal legislatore intestando l’azione risarcitoria in capo al P.M. e sottraendola alla disponibilità della P.A. danneggiata. Ma si tratta comunque di un interesse che rimane estraneo al giudizio erariale, che non entra nel processo, ma che resta soltanto latente, in ombra, sullo sfondo. E che viene ad essere soddisfatto nel momento stesso in cui il danno erariale viene risarcito. È cioè un interesse metaprocessuale, che, pur giustificando l’attribuzione legislativa dello <em>speciale</em> potere di sostituzione processuale in capo al P.M., tuttavia resta in disparte, senza andare ad influenzare la natura giuridica della pretesa risarcitoria e dell’interesse soggettivo dedotto in giudizio, l’unico del resto sulla base del quale viene riscontrata la sussistenza o meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.<br />
Non è quindi l’interesse patrimoniale soggettivo della P.A. danneggiata a refluire in quello generale, di più ampia portata e di più ampio respiro, dell’intero ordinamento giuridico, la cui tutela sarebbe istituzionalmente demandata in via esclusiva alla Procura erariale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>). Ma esattamente il contrario: è cioè l’interesse generale a ridondare su quello soggettivo della P.A. danneggiata (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>). Non è l’interesse soggettivo individuale della P.A. ad essere tutelato attraverso il perseguimento dell’interesse generale ma, viceversa, è l’interesse generale ad essere perseguito attraverso la soddisfazione e la tutela dell’interesse soggettivo individuale della P.A., in sostituzione della quale il legislatore stabilisce sia il P.M. contabile ad agire, in quanto la stessa viene, per diverse ed ampiamente note ragioni, ritenuta inadeguata a farlo correttamente. È proprio questa (per così dire, connaturata) incapacità o inadeguatezza delle amministrazioni pubbliche ad agire per il ristoro dei danni ad esse stesse arrecati dai propri funzionari o amministratori a giustificare, a livello ordinamentale, attraverso questo <em>peculiare e speciale</em> meccanismo di sostituzione processuale, l’esercizio della pretesa risarcitoria alla procura erariale, ossia ad un organo dotato di quella posizione di autonomia ed indipendenza dagli altri poteri che connota gli organi magistratuali) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>).<br />
L’orientamento più recente (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>), al quale l’ordinanza in commento mostra di volersi conformare, ritiene quindi che, in virtù di questa del tutto <em>speciale e peculiare</em> ipotesi di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>), il P.M. contabile è parte soltanto in senso processuale del giudizio di responsabilità erariale, ma non anche in senso sostanziale, perché l’interesse azionato in giudizio è comunque un interesse di cui è titolare la P.A. danneggiata, la quale resta l’unica a subire le conseguenze sostanziali (sia favorevoli che sfavorevoli) del giudicato (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>).<br />
Conformandosi a questo orientamento più recente ed innovativo, che vede nel P.M. contabile una particolare tipologia di sostituto processuale della P.A. danneggiata, in capo alla quale si producono gli effetti sostanziali e processuali del giudicato, l’ordinanza del giudice campano conclude nel senso che, siccome il P.M. agisce (non contro ma) in favore della P.A., un’eventuale azione di condanna intenta dalla Procura contro la stessa P.A. si risolverebbe nell’assurdo logico (<em>monstrum</em>, per usare le parole dell’estensore) di un processo intentato dal danneggiato contro se stesso, essendo la posizione sostanziale dedotta in giudizio dalla Procura indistinguibile da quella della P.A. convenuta.<br />
Che la giurisprudenza contabile più recente stia procedendo sulla stessa linea ricostruttiva indicata dall’ordinanza in commento traspare plasticamente anche da taluni dati formali oramai consolidati nella prassi giudiziaria. Non è un caso, del resto, che, a livello formale, le Procure regionali siano solite redigere gli atti di citazione menzionando espressamente, nelle conclusioni, l’ente pubblico (spesso indicandone persino il codice fiscale) in favore del quale viene (quale soggetto titolare del diritto sostanziale alla pretesa risarcitoria) espressamente chiesta la condanna. E lo stesso dicasi per le sentenze di condanna, non più pronunciate a favore dell’“Erario” (né, tantomeno, a favore del pubblico ministero), dando così adito, in passato, a non poche incertezze in sede di esecuzione del giudicato; bensì a favore dell’ente pubblico danneggiato, cui compete (appunto) la riscossione della somma liquidita. Tali dati formali emergenti dalla prassi giudiziaria più moderna sono il sintomo dell’ormai maturata consapevolezza che il P.M. contabile non agisce astrattamente a vantaggio di un vago ed impalpabile interesse generale alla legalità finanziaria, ma a tutela della posizione giuridica soggettiva della P.A. danneggiata, in favore della quale viene refluito il danno.<br />
Tale aspetto è ancor meglio delineato da un interessante parallelismo tra processo amministrativo e processo contabile, su cui l’ordinanza in commento si sofferma: il processo erariale è infatti, al pari del processo amministrativo, anch’esso un processo di giurisdizione soggettiva, e non oggettiva, essendo, al pari di questo (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>), rivolto alla tutela non del generico interesse al rispetto in astratto della legalità, ma alla salvaguardia di una posizione giuridica soggettiva sostanziale dell’attore). E ciò spiega anche perché l’art. 26 R.D. 1038/33 cit. rinvia, per il completamento della disciplina processuale, proprio alle norme sul processo civile (che è l’archetipo della giurisdizione soggettiva), anziché a quelle sul processo penale (che è invece l’archetipo della giurisdizione oggettiva).<br />
Senza indugiare ulteriormente su tale complessa ed ancora non pacificamente risolta questione, a prescindere da quale dei due orientamenti si intenda accogliere in merito alla ricostruzione teorica dei rapporti tra P.M. contabile e P.A. danneggiata, sta di fatto che, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, la fattispecie concreta, sottoposta al vaglio del giudice contabile campano, a ben vedere, non può essere tecnicamente inquadrata nel paradigma di un’azione di responsabilità erariale. Essa andrebbe piuttosto qualificata alla stregua di una sorta di azione (atipica) preventiva, a contenuto in parte inibitorio ed in parte propulsivo, di adempimento pubblicistico, intentata dalla Procura contabile verso l’amministrazione sanitaria e finalizzata all’imposizione di misure di carattere macro-organizzativo per il ripristino della correttezza e del buon andamento della gestione finanziaria dell’ente pubblico, per certi versi concettualmente assimilabile alla c.d. <em>class action</em> pubblicistica, di cui al D.Lgs. 198/2009 (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>): ossia, un’azione giudiziaria diretta ad emendare le inefficienze organizzative della P.A., laddove da tali inefficienze possa derivare, nel caso del D.Lgs. 198/2009, uno scadimento qualitativo o quantitativo del servizio erogato verso l’utenza; ovvero, nel caso in questione, una grave compromissione degli equilibrio di bilancio. In entrambi i casi, si tratterebbe di uno strumento di tutela giurisdizionale finalizzato ad impedire che le inefficienze organizzative degli apparati pubblici vengano scaricati, rispettivamente, sugli utenti o sui contribuenti; e nulla avrebbe a che vedere con il risarcimento in forma specifica del danno erariale (v. <em>supra</em>).
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<li style="text-align: justify;" value="5"><strong>La non auspicabilità de <em>iure condendo</em> dell’attribuzione di tali poteri alla Corte dei conti (gli spunti di diritto comparato emergenti dall’ordinanza 63/2016) e le interferenze con la funzione di controllo.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Una siffatta azione non solo non appare configurabile <em>de iure condito</em>; ma non sarebbe nemmeno auspicabile <em>de iure condendo</em>.<br />
L’ordinanza 63/2016 rientra nel novero di quei pochi provvedimenti giurisdizionali contabili fondati anche su un’indagine di diritto comparato.<br />
Il Giudice campano evidenzia che nessuna Corte dei conti straniera titolare di poteri giurisdizionali simili a quelli intestati alle Procure contabili (come è noto gli Istituti superiori di controllo non sono generalmente titolari dell’azione di responsabilità) risulta attributaria di compiti di prevenzione di danni erariali futuri, ipotetici, eventuali ed <em>in itinere</em>. Si evidenzia che il diritto globale che caratterizza del Democrazie evolute è fondato sul principio di separazione tra poteri dello Stato, principio che potrebbe essere minato alle fondamenta dalla previsione di siffatti compiti di prevenzione che si risolverebbero nell’esercizio di poteri amministrativi da parte della Magistratura contabile.<br />
La non auspicabilità <em>de</em> <em>iure condendo</em>, peraltro, emergerebbe anche dalle interferenze che si verrebbero ad innescare tra le competenze istruttorie della Procura e quelle delle Sezioni di controllo della Corte dei conti: da soggetto istituzionalmente preposto al perseguimento degli illeciti contabili produttivi di danno erariale compiuti da funzionari pubblici o da chiunque altro risulti legato da un rapporto di servizio con una P.A., il pubblico ministero contabile verrebbe a trasformarsi in organo di controllo sulla regolarità e sul buon andamento della gestione finanziaria dell’ente pubblico, andando così ad invadere ambiti di competenza viceversa riservati alle sezioni di controllo della Corte dei conti.<br />
Senza contare, oltretutto, che né la Procura erariale, né tantomeno la Sezione giurisdizionale (a differenza delle sezioni di controllo) appaiono adeguatamente attrezzate, sotto il profilo organizzativo, a compiere valutazioni di questo tipo.<br />
Inoltre, è la stessa fisionomia strutturale del processo erariale ad apparire, con le sue ferree formalità e le sue drastiche preclusioni, palesemente inadatta a permettere all’organo giudicante di imbastire un’adeguata e completa istruttoria per il compimento di una valutazione di questo tipo.<br />
Del resto, anche la stessa giurisprudenza costituzionale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>) ha già in passato avuto modo, in altre occasioni, di chiarire come l’azione di repressione degli illeciti contabili, demandata alla Procura, non può tradursi in una surrettizia e larvata forma di controllo generalizzato, globale ed indeterminato sul buon andamento dell’azione amministrativa dell’ente, che vada a scavalcare le competenze delle Sezioni di controllo.
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<li style="text-align: justify;" value="6"><strong>I possibili rimedi alternativi alla luce della più recente legislazione in materia di controlli esterni sugli enti territoriali.</strong></li>
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<div style="text-align: justify;">
In chiusura, va anche messo in evidenza come l’ordinamento giuridico non possa dirsi completamente sguarnito di strumenti repressivi di intervento sulle illegalità finanziare perpetrate dagli enti territoriali e, nel caso in questione, dalle Regioni e dagli enti del SSN.<br />
In primo luogo, è lo stesso legislatore a predisporre, con specifico riferimento all’inadempimento dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, appositi meccanismi di reazione, essenzialmente incentrati sull’esercizio del potere di intervento sostitutivo del Governo ex art. 120, comma 2, Cost.<br />
In particolare, la disciplina dei piani di rientro dal disavanzo sanitario è attualmente contenuta nell’art. 2, comma 77, L. 191/2009, il quale stabilisce che, laddove dal rendiconto consuntivo regionale emerga un “disavanzo sanitario strutturale” eccessivo (alla luce di predefiniti “standard dimensionali”), la Regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un “piano di rientro di durata non superiore al triennio”, che contenga sia “le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza”, sia “le misure per garantire l&#8217;equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso”. Il piano di rientro, approvato dalla Regione, su parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, è sottoposto ad un controllo di adeguatezza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ritenuto adeguato, il piano di rientro viene approvato dal Governo e diviene immediatamente efficace ed esecutivo per la Regione. Viceversa, in caso di riscontro negativo ovvero di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost. e nomina il Presidente della Regione commissario <em>ad acta</em> per la predisposizione del piano di rientro e per tutta la durata della sua successiva attuazione; sono automaticamente sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio (individuati con apposito DPCM, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni); ed altrettanto automaticamente decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell’assessorato regionale competente; le addizionali regionali IRPEF subiscono aumenti <em>ope legis</em>, congiuntamente ad altre restrizioni finanziarie di vario tipo. La corretta attuazione del piano di rientro è verifica con periodicità trimestrale e annuale. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano, sono sottoposti al parere preventivo del Ministero della salute, di concerto con il MEF.<br />
E sempre l’art. 2, comma 77, L. 191/2009 prevede che, qualora dall&#8217;esito delle verifiche periodiche emerga l’inadempienza della Regione, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, “diffida la Regione interessata ad attuare il piano”, adottando altresì “tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti”. E in caso di perdurante inadempienza, il Consiglio dei Ministri esercita nuovamente il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost. e nomina il Presidente della Regione o un altro soggetto commissario <em>ad acta</em> per l&#8217;intera durata del piano di rientro; i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio sono automaticamente sospesi; sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell&#8217;assessorato regionale competente; le addizionali regionali IRPEF subiscono ulteriori aumenti e le altre restrizioni finanziarie si inaspriscono.<br />
È altresì stabilito che, qualora il Presidente della Regione, nominato commissario <em>ad acta</em>, non adempia in tutto o in parte all&#8217;obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell&#8217;inadempimento, il Consiglio dei Ministri interviene in via sostitutiva ex art. 120, comma 2, Cost. e adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione, nonché, nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell&#8217;attuazione del piano, nomina uno o più commissari <em>ad acta</em> di “qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria” per l&#8217;adozione e l&#8217;attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.<br />
Non meno importante è, in tale contesto, il nevralgico ruolo che proprio le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a svolgere in ordine al rispetto ed al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica degli enti territoriali.<br />
Come noto, infatti, con l’inasprimento dei vincoli alla finanza pubblica e alle politiche di bilancio e di contenimento della spesa, imposti dalle istituzioni europee a salvaguardia della stabilità della moneta unica e recentemente culminati nella L. cost. 1/2012, negli ultimi anni il sistema dei controlli esterni sugli enti territoriali è stata oggetto di numerosi interventi legislativi di potenziamento, aventi proprio l’obiettivo di rendere più incisiva l’opera statale di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anche laddove ciò possa comportare limitazioni dirette o indirette all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, il cui fondamento va rinvenuto nello stesso art. 119 Cost., specie alla luce delle modifiche ad esso apportate dalla L. cost. 1/2012.<br />
Per effetto di questi recenti interventi legislativi (ed in particolare con le importantissime novità introdotte dal D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012), il sistema dei controlli esterni sulle autonomie territoriali (esercitati dalle sezioni regionali della Corte dei conti, già a partire dall’art. 3, comma 4, L. 20/94 e dall’art. 7, comma 7, L. 131/2003) sembra aver perso o quantomeno notevolmente attenuato il suo carattere collaborativo (originariamente imposto dall’esigenza di salvaguardare l’autonomia finanziaria ed amministrativa costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali), per assumere invece connotati sempre più spiccatamente sanzionatori e repressivi, giustificati da quell’esigenza di tutela della stabilità dei conti pubblici e di rispetto degli obblighi e dei vincoli assunti in ambito europeo, che l’art. 117 Cost. (sul punto lasciato immutato dalla L. cost. 1/2012) demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, a tutti i livelli territoriali di governo, soprattutto dopo gli ampi margini di autonomia di entrata e di spesa che la L. 49/2009, in attuazione delle modifiche a suo tempo apportate all’art. 119 Cost., riconosce oggi a Regioni ed enti locali (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn66" name="_ftnref66"><sup><sup>[66]</sup></sup></a>).<br />
Il primo intervento legislativo in questa direzione si è avuto con l’art. 1, commi 166-171, L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha istituto il controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci ed i rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del SSN, all’esito del quale, laddove siano riscontrati comportamenti non in linea con i criteri di una “sana gestione finanziaria”, la Corte dei conti adotta “specifica pronuncia”, vigilando affinché l’ente adotti le “necessarie misure correttive”. Questa nuova forma di controllo finanziario ex art. 1, commi 166 e ss.,<sup>. </sup>L. 266/2005 sviluppa e completa il controllo sugli equilibri di bilancio e sul rispetto del PSI, introdotto dall’art. 7, comma 7, L. 131/2003 e con il quale si pone in linea di continuità, rappresentandone un’evoluzione ed un potenziamento (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn67" name="_ftnref67"><sup><sup>[67]</sup></sup></a>), introducendo un controllo diffuso di regolarità contabile degli enti locali e del SSN, teso a sollecitare (ove necessarie) l’adozione di misure correttive, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, ed il cui fondamento è rinvenibile nell’esigenza di tutela dell&#8217;unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.), in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn68" name="_ftnref68"><sup><sup>[68]</sup></sup></a>).<br />
Una delle principali carenze riscontrate in passato nel controllo successivo sulla gestione era stata inoltre ravvisata nel fatto che questo potesse essere svolto soltanto “a valle”, ossia a consuntivo, della gestione pubblica, di cui la Corte dei conti era, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 20/94, chiamata a verificarne i risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi fissati e alle risorse utilizzate. Non consentiva invece alla Corte dei conti di intervenire “a monte”, ossia in via preventiva, per scongiurare l’insorgere di disfunzioni, che in questo modo non potevano essere prevenute, ma soltanto, ove ancora possibile, riparate. In altri termini, essendo concepito come controllo successivo, anche laddove esercitato “in corso di esercizio”, il controllo sulla gestione non era ritenuto idoneo a condizionare ed orientare in via preventiva l’andamento della azione amministrativa, ma al più soltanto a riparare e rimediare a danni già insorti o cagionati, a fronte dei quali non era oltretutto affatto scontata la possibilità di porvi rimedio attraverso la postuma predisposizione di meccanismi correttivi, posto che in molti casi il danno potrebbe essere irreparabile.<br />
Per rafforzare e potenziare in chiave preventiva l’effetto di stimolo alla predisposizione di meccanismi autocorrettivi da parte delle amministrazioni controllate, l’art. 11, commi 2 e 3, L. 15/2009 ha anche previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano esercitare, anche su richiesta delle rispettive assemblee elettive, un c.d. controllo concomitante sulle gestioni pubbliche (statali, regionali e locali) in corso di svolgimento; e ove siano accertate gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme nazionali o comunitarie oppure emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell&#8217;erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l&#8217;amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, alla sospensione dell&#8217;impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa e alla segnalazione agli organi di governo dell&#8217;amministrazione, affinché vengano adottati i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, sempre sotto al sua vigilanza e supervisione, ferma restando la facoltà degli organi di governo, con proprio provvedimento da comunicare alla presidenza della Corte dei conti, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare al Consiglio e alla presidenza della Corte le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte. Si tratta di un controllo volto a promuovere e favorire l’attivazione di meccanismi autocorrettivi anche in corso di gestione, al fine di prevenire, piuttosto che correggere o riparare, eventuali possibili disfunzioni (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn69" name="_ftnref69"><sup><sup>[69]</sup></sup></a>). Ma anche in questo caso, la discrezionalità che la legge rimette all’organo politico di adottare o meno le misure idonee a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni rilevate dalla Corte, fa assumere a tale controllo una finalità essenzialmente collaborativa, senza quindi incidere sull’autonomia o sulle competenze riservate all’amministrazione controllata (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn70" name="_ftnref70"><sup><sup>[70]</sup></sup></a>).<br />
Da ultimo, però, la materia del controllo finanziario sugli enti territoriali è stata ridisciplinata e sensibilmente rafforzata, anche in chiave più marcatamente sanzionatoria e non più soltanto collaborativa, dal D.L. 174/2012 (conv. in L. 213/2012) (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn71" name="_ftnref71"><sup><sup>[71]</sup></sup></a>), affinché l’attività di controllo esterno della magistratura contabile possa essere davvero in grado di orientare l’azione amministrativa e stimolare meccanismi di autocorrezione da parte degli enti controllati.<br />
Nel corso degli anni passati, infatti, il fatto che l’esito del controllo esterno sulla gestione potesse sfociare in una mera attività di referto della Corte dei conti alle assemblee elettive, si era rivelato debole ed alquanto inadeguato rispetto alle crescenti responsabilità che lo Stato è chiamato ad assumere verso l’UE in ordine al rispetto dei sempre più stringenti vincoli alle politiche di bilancio imposti dalle norme comunitarie al fine di garantire stabilità alla moneta unica europea(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn72" name="_ftnref72"><sup><sup>[72]</sup></sup></a>).<br />
Sicché, anche in ragione della irresponsabilità al riguardo manifestata nel corso degli anni da molte amministrazioni territoriali, l’art. 1, comma 7, D.L. 174/2012, oltre ad estendere il controllo finanziario ex art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti consuntivi delle Regioni(<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn73" name="_ftnref73"><sup><sup>[73]</sup></sup></a>) (e non più solo degli enti locali e degli enti che compongono il SSN) e dei loro enti strumentali, ha anche previsto che “l&#8217;accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il PSI comporta per le amministrazioni interessate l&#8217;obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. E qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, “è preclusa l&#8217;attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l&#8217;insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Per effetto dell’art. 1, comma 7, D.L. 174/2012, il controllo esterno della Corte dei conti sui bilanci ed i rendiconti consuntivi degli enti territoriali viene modulato in chiave essenzialmente interdittiva, ponendo in capo all’amministrazione controllata l’obbligo di adottare tutti gli atti necessari al ripristino della regolarità contabile, pena altrimenti il blocco automatico dei programmi di spesa. <a name="5"></a><br />
In tale quadro, i controlli delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a differenza di quanto previsto in passato, hanno progressivamente assunto (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>) una portata non più soltanto collaborativa, ma incisivamente sanzionatoria e cogente nei confronti degli enti territoriali, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili scorrette, suscettibili di alterare gli equilibri di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) e di vanificare in rispetto dei vincoli di finanza pubblica europei. La stessa giurisprudenza costituzionale (<a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftn75" name="_ftnref75"><sup><sup>[75]</sup></sup></a>), nel vagliare la legittimità di tali nuove forme di controllo sugli enti territoriali, ivi compresi quelli ad autonomia differenziata, ha affermato che i principi costituzionali di armonizzazione dei conti pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario possono legittimare forme di controllo esterno accompagnate anche da misure atte a prevenire pratiche finanziarie scorrette, capaciti di compromettere gli equilibri di bilancio dell’ente: la neutralità ed indipendenza che caratterizzata questa forma di controllo magistratuale sui bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti territoriali, incentrato sul rispetto del PSI e del principio dell’equilibrio, escludono, in linea di massima, la possibilità di ravvisare qualsiasi ingerenza nella discrezionalità delle scelte politiche ed amministrative costituzionalmente riservate all’ente controllato, mirando esclusivamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corte conti, sez. giur. Campania, ord. 7 marzo 2016, n. 63, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, 2016 (con nota di del Grosso, <em>Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della sezione Campania</em>).</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> E quindi anche l’art. 700 c.p.c.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Corte conti, sez. giur. Campania, ord. 20 luglio 2011, n. 146; Id., ord. 20 gennaio 2012, n. 23; Id., ord. 24 febbraio 2012, n. 54; Id., ord. 19 dicembre 2013, n. 545. In dottrina, questo orientamento è stato condiviso anche da Sciascia, <em>Manuale di diritto processuale contabile</em>, Milano, 2012, 415 e ss., secondo cui “la sospensione o limitazione di efficacia del provvedimento dannoso ovvero l’adozione di altre misure anche inibitorie che evitino o riducano l’incidenza dell’evento dannoso, allorché non comportino l’esercizio di potere discrezionale riservato alla P.A., possono ben essere adottate dal giudice contabile in attesa della pronuncia definitiva, che ben può concludersi con la condanna al risarcimento in forma specifica, ossia una condanna alla rimozione della situazione dannosa”, senza tuttavia cogliere appieno la distinzione tra l’istituto del risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.) (astrattamente ipotizzabile anche nell’ambito della responsabilità erariale o, addirittura, anche nel giudizio di conto) e l’azione di esatto adempimento pubblicistico, viceversa inammissibile nei procedimenti per danno erariale (ma sul punto v. meglio <em>infra</em>).</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul rilievo costituzionale della tutela cautelare, v. Corte cost., sent. sent. 23 giugno 1994, n. 253; Id., sent. 13 luglio 1995, n. 318; Id., sent. 7 novembre 1997, n. 326; Id., sent. 24 luglio 1998, n. 336; Id., sent. 31 maggio 2000, n. 165.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Chiovenda, <em>Istituzioni di diritto processuale civile</em>, Napoli, 1960, 257.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Che rientrano nel più ampio <em>genus</em> di quelli a cognizione sommaria) Bove, <em>Tutela sommaria e tutela ex cognizione piena: criteri discretivi</em>, in <em>Giusto proc. civ.</em>, 2014, 55.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per una compiuta ricostruzione sistematica della categoria concettuale dei provvedimenti cautelari, v. Calamandrei, <em>Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari</em>, Padova, 1936, 47 e ss.; Allorio, <em>Per una nozione del processo cautelare</em>, in <em>Riv. dir. proc. civ.</em>, 1936, II, 18 e ss.; Calvosa, <em>La tutela cautelare</em>, Torino, 1963, 7 e ss.; Fazzalari, <em>Profili della cautela</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1991, 1 e ss.; Id., <em>Provvedimenti cautelari (dir. proc. civ.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVII, Milano, 1988, 841 e ss.; Proto Pisani, <em>Provvedimenti cautelari</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXIV, Roma, 2001, 2 e ss.; Tarzia, <em>La tutela cautelare</em>, in Aa.Vv., <em>Il processo cautelare</em> (a cura di Tarzia-Saletti), Padova, 2011; Arieta, <em>Le cautele. Il processo cautelare</em>, in Aa.Vv., <em>Trattato di diritto processuale civile</em> (a cura di Arieta), vol. XI, Padova, 2011, 5 e ss.; Carratta, <em>Struttura e funzione nei procedimenti giurisdizionali sommari</em>, in Aa.Vv., <em>La tutela sommaria in Europa. Studi</em> (a cura di Carratta), Napoli, 2012, 12 e ss.; Id., <em>Profili sistematici della tutela cautelare</em>, in Aa.Vv., <em>I procedimenti cautelari</em> (a cura di Carratta), Bologna, 2013, 1 e ss.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Più in particolare, sul concetto di <em>periculum in mora</em>, v. Recchioni, Periculum in mora <em>(nel processo civile)</em>, in <em>Dig. civ.</em>, agg. II, Torino, 2007, 892; nonché, Conte, <em>La nozione di irreparabilità nella tutela d’urgenza del diritto di credito</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1998, 237 e ss.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>Ex plurimis</em>, Cass. civ., ord. 4 agosto 1967, n. 2074; Cass. civ., ord. 28 aprile 1978, n. 1494; nonché, in dottrina, Mandrioli, <em>Per una nozione strutturale di provvedimenti anticipatori ed interinali</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1964, 551 e ss.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Carpi, <em>La tutela d’urgenza fra cautela, sentenza anticipata e giudizio di merito</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1985, 680 e ss.; Tommaseo, <em>I provvedimenti d’urgenza. Strumenti e limiti della tutela anticipatoria</em>, Padova, 1983, 35 e ss.; Conte, <em>Tutela d’urgenza tra diritto di difesa, anticipazione del provvedimento ed irreparabilità del pregiudizio</em>, in<em> Riv. dir. proc.</em>, 1995, 213 e ss.; Carratta, <em>Profili sistematici della tutela anticipatoria</em>, Torino, 1997, 73 e ss.; Arieta, <em>Le cautele</em> cit., 544</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Che sono quelli cui allude l’art. 669-<em>octies</em>, comma 6, c.p.c.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Se, da un lato, non tutti i provvedimenti cautelari presentano carattere anticipatorio (ben potendo, ad esempio, avere contenuto conservativo, come nel caso del sequestro), dall’altro lato, esistono però anche provvedimenti anticipatori aventi finalità non cautelare (quali, ad esempio, quelli descritti dagli artt. 186-<em>bis</em> e ss. C.p.c.). In tal senso, Montesano, <em>I provvedimenti</em> cit., 139; Mandrioli, <em>Per una nozione</em> cit., 566; Tommaseo, <em>I provvedimenti </em>cit., 196; Arieta, <em>Le cautele</em> cit., 554; Carratta, <em>Profili sistematici</em> cit., 74; Quarzola, <em>Tutela cautelare e dintorni: contributo alla nozione di “provvedimento anticipatorio”</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2006, 786 e ss.; Sassani-Tiscini, <em>Provvedimenti anticipatori (dir. proc. civ.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, agg. V, Milano, 2002, 872 e ss.; Merlin, <em>L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1994, 1009 e ss.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sull’argomento, v. Montesano, <em>I provvedimenti d’urgenza nel processo civile</em>, 1955, 28 e ss.; M. Dini, <em>I provvedimenti d’urgenza nel diritto processuale civile</em>, Milano, 1973; La China, <em>Quale futuro per i provvedimenti d’urgenza?</em>, in Aa.Vv., <em>I processi speciali. Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi</em>, Napoli, 1979, 150 e ss.; Verde, <em>Considerazioni sul provvedimento d’urgenza (come è e come si vorrebbe che fosse)</em>, ivi, 409 e ss.; Tommaseo, <em>I provvedimenti </em>cit., 33 e ss.; M. Dini-Mammone, <em>I provvedimenti d’urgenza</em>, Milano, 1997, 14 e ss.; Proto Pisani, <em>Provvedimenti d’urgenza</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXV, Roma, 1991; Dittrich, <em>Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.</em>, in Aa.Vv., <em>Il processo cautelare</em> (a cura di Tarzia-Saletti), Padova, 2011, 253 e ss.; Arieta, <em>I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.</em>, Padova, 1982, 89 e ss.; Mandrioli, <em>I provvedimenti d’urgenza: deviazioni e proposte</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1985, 657 e ss.; Balbi, <em>Provvedimenti d’urgenza</em>, in <em>Dig. civ.</em>, XVI, Torino, 1997, 73 e ss.; Panzarola, <em>I provvedimenti d’urgenza dell’art. 700 c.p.c.</em>, in Aa.Vv., <em>I procedimenti cautelari</em> (a cura di Carratta), Bologna, 2013, 745 e ss.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Discorso a parte andrebbe fatto per la materia processualpenalistica, dove invece imprescindibili esigenze di tutela della libertà personale (per la limitazione della quale l’art. 13 Cost. contempla una specifica riserva di legge e di giurisdizione), legate anche al principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), impongono la necessaria tipizzazione delle misure cautelari, soprattutto di quelle di ordine personale, e specie se di natura detentiva o coercitiva. Per maggiori approfondimenti, v. Cordero, <em>Procedura penale</em>, Milano, 2012, 465 e ss.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Novelli, <em>I provvedimenti cautelari nei giudizi contabili</em>, Milano, 2009, 19.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Emblematica, in tal senso, la vicenda che ha riguardato la tutela cautelare azionabile innanzi al giudice amministrativo. Originariamente, in omaggio alla tradizionale struttura impugnatoria del processo amministrativo, quale giudizio sulla legittimità dell’atto, piuttosto che sulla conformazione sostanziale del rapporto tra privato e P.A. modulata dall’esercizio del potere pubblico, l’art. 21, ultimo comma, L. TAR (riproduttivo di una norma già contenuta nell’art. 12 L. 5992/1889 e da allora rimasta immutata nel tempo) limitava alla sola sospensiva del provvedimento impugnato il novero delle misure cautelari adottabili dal G.A. E già in passato, Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 284, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. dell’art. 13 L. 865/71 (che, in materia di edilizia residenziale pubblica, limitava il potere di sospensiva cautelare da parte del G.A. dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, esproprio ed occupazione d’urgenza alle sole ipotesi di grave e manifesto errore nell’individuazione degli immobili o dei proprietari dei medesimi), ebbe modo di rilevare la stretta e connaturata inerenza del potere cautelare all’esercizio della stessa funzione giurisdizionale, osservando come, se nel più sta il meno, ossia, se il G.A. ha il potere di annullare il provvedimento impugnato, <em>a fortiori</em> non può non essergli riconosciuto anche quello di sospenderne momentaneamente, per ragioni di cautela, l’efficacia. Analoghi rilievi vennero ribaditi anche da Corte cost., sent. 1 febbraio 1982, n. 8, in <em>Foro it.</em>, 1982, I, 329 (con nota di Scoca, <em>Processo cautelare amministrativo e Costituzione</em>). Ma in termini ancor più espliciti, raccogliendo le critiche sollevate da autorevole dottrina (<em>ex plurimis</em>, Nigro, <em>Giustizia amministrativa</em>, Bologna, 1983, 146 e ss.; Romano, <em>Tutela cautelare nel processo amministrativo e giurisdizione di merito</em>, in <em>Foro it.</em>, 1985, I, 2491 e ss.), fu Corte cost., sent. 28 giugno 1985, n. 190, in <em>Foro it.</em>, 1985, I, 1881 (con nota di Proto Pisani, <em>Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione</em>) a riconoscere espressamente, per la prima volta, il fondamento costituzionale della tutela cautelare, quale strumento imprescindibile di garanzia di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, dichiarando l’illegittimità costituzionale proprio dell’art. 21, ultimo comma, L. TAR, nella parte in cui, limitando la tutela cautelare alla sola sospensiva dell’atto impugnato, non consentiva una piena ed effettiva tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. (quali, in particolare, quelle in materia di pubblico impiego, allora non ancora investito dal processo di privatizzazione); analogamente, v. anche Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 249, in <em>Giust. civ.</em>, 1997, I, 33 (con nota di Caranta, <em>La nuova disciplina dei ricorsi giurisdizionali in materia di appalti di lavori pubblici al vaglio della Corte costituzionale</em>); in <em>Riv. trim. app.</em>, 1996, 285 (con nota di Nicodemo, <em>Effettività della tutela giurisdizionale nelle gare per l’affidamento delle opere pubbliche</em>); in <em>Urb. e app.</em>, 1997, 51 (con nota di De Nictolis, <em>La Corte si pronuncia in tema di tutela cautelare nei giudizi relativi ad opere pubbliche</em>); ed in <em>Corr. giur.</em>, 1997, 29 (con nota di Boscolo, <em>Tutela cautelare e opere pubbliche: un nuovo intervento della Corte costituzionale</em>). Nello stesso senso, è ormai da tempo orientata anche la giurisprudenza comunitaria, la quale reputa la tutela cautelare strumento imprescindibile di garanzia per l’adeguatezza, la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale, quantomeno per le posizioni giuridiche soggettive di matrice comunitaria: cfr. Corte giust. UE, sent. 19 giugno 1990, <em>Factorame</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1991, 1885 (con nota di Caranta, <em>Effettività della garanzia giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare</em>); nonché, Id., sent. 21 febbraio 1991, <em>Zuckerfabrik</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 1992, 125 (con nota di Tesauro, <em>Tutela cautelare e diritto comunitario</em>) ed in <em>Foro it.</em>, 1991, IV, 1 (con nota di Barone, <em>Questione pregiudiziale di validità di un regolamento comunitario e poteri cautelari del giudice nazionale</em>); Id., sent. 9 novembre 1995, <em>Atlanta</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1996, I, 2554 (con nota di Caranta, <em>L’ampliamento degli strumenti di tutela cautelare e la progressiva “comunitarizzazione” delle regole processuali nazionali</em>) ed in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 1996, 333 (con nota di Chiti, <em>Misure cautelari positive ed effettività del diritto comunitario</em>). In dottrina, v. pure Sica, <em>Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza nei confronti della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1991, <em>passim</em>; Consolo, <em>Fondamento “comunitario” della giurisdizione cautelare</em>, in <em>Giur. it.</em>, 1991, 1122 e ss.; Caranta, <em>Diritto comunitario e tutela cautelare</em>, ivi, 1994, 353 e ss.; Chiti, <em>L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme nazionali e influenza del diritto comunitario</em>, in <em>Riv. dir. proc. amm.</em>, 1998, 499 e ss. Ma nonostante le aperture provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, al di fuori delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. (cfr. Cons. Stato, ad. plen., ord. 30 marzo 2000, n. 1), permaneva l’anomalia di un sistema processuale amministrativo in cui la tutela cautelare, essenzialmente incentrata sulla sospensiva del provvedimento impugnato, appariva del tutto inadeguata per le posizioni di interesse legittimo pretensivo (anziché oppositivo). Per ovviare a tale lacuna, già in passato la giurisprudenza (a partire da Cons. Stato, sez. IV, ord. 3 marzo 1934, n. 62, orientamento poi avallato anche da Cass. civ., sez. un., sent. 25 ottobre 1973, n. 3732 e da Cons. Stato, ad. plen., ord. 8 ottobre 1982, n. 17, ed ulteriormente ribadito da Cons. Stato, sez. IV, ordd. 2 aprile 1996, n. 456 e 23 aprile 1996, n. 575, nonché, da ultimo, da Cons. Stato, sez. VI, ord. 8 marzo 1996, n. 274 e da Id., ord. 21 aprile 1999, n. 488) aveva propugnato la nota concettualizzazione della categoria delle c.d. sospensive propulsive, ossia provvedimenti cautelari che, in quanto sospensivi dell’efficacia preclusiva di un provvedimento amministrativo di diniego di una certa utilità, imponessero alla P.A. di riconoscere momentaneamente l’utilità sostanziale oggetto di interesse pretensivo al privato oppure di rieditare provvisoriamente il provvedimento impugnato, emendandolo dei vizi ipoteticamente censurati dal ricorrente, in attesa della compiuta e definitiva definizione del giudizio principale (in dottrina, sulla tematica delle sospensive propulsive, v. Follieri, <em>Giudizio cautelare e interessi tutelati</em>, Milano, 1981, 128 e ss.; Bozzi, <em>Sono sospendibili i provvedimenti negativi?</em>, in <em>TAR</em>, 1996, II, 73 e ss.; Barbieri, <em>Sulla sospensione dei dinieghi e dei silenzi della pubblica amministrazione</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1996, 3527 e ss.; Nobili, <em>Riflessioni sulla sospensione cautelare dei c.d. “provvedimenti negativi”</em>, ivi, 1995, 2476 e ss.; Varrone, <em>Discrezionalità amministrativa e inibitoria degli atti a contenuto negativo</em>, ivi, 1996, 731 e ss.; Sticchi Damiani, <em>Sulla sospendibilità dei provvedimenti negativi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1984, 413 e ss.; Travi, <em>La tutela cautelare nei confronti dei dinieghi di provvedimenti e delle omissioni della P.A.</em>, ivi, 1990, 329 e ss. Per effetto del progressivo spostamento degli giudizio amministrativo dall’atto al rapporto, imposto dall’evoluzione del contesto ordinamentale (che ha visto riconoscere anche all’interesse legittimo, sia pretensivo che oppositivo, natura di situazione giuridica non più meramente formale o processuale, bensì sostanziale), l’art. 3 L. 205/2000 (poi confluito negli artt. 55, 56 e 57 c.p.a.), raccogliendo suggerimenti già ampiamente condivisi dalla dottrina più autorevole (<em>ex plurimis</em>, Caianiello, <em>Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, Torino, 1994, 127; Andreis, <em>Tutela sommaria e tutela cautelare nel processo amministrativo</em>, Milano, 1996, 22 e ss.) ha esteso anche alla giurisdizione amministrativa la possibilità di adottare provvedimenti cautelari contenutisticamente atipici, sulla base di presupposti analoghi a quelli per cui l’art. 700 c.p.c. consente al giudice ordinario di fare altrettanto. Maggiori approfondimenti in Sanino, <em>Il processo cautelare</em>, in Aa.Vv., <em>Verso il nuovo processo amministrativo</em> (a cura di V. Cerulli Irelli), Torino, 2000, 249; Cintioli, <em>Osservazioni sul nuovo processo cautelare amministrativo (art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205)</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2001, 3 e ss.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> In tal senso, nell’ambito della giurisdizione contabile, e con esclusivo riferimento ai giudizi avviati su istanza di parti private, v. Corte conti, sez. giur. Sicilia, ord. 22 aprile 1987, n. 353 e Corte conti, sez. giur. Basilicata, ord. 2 novembre 2007, n. 11/IP, in materia di aggio esattoriale; Corte conti, sez. giur. Lombardia, sent. 27 novembre 2000, n. 1560; Corte conti, sez. II app., ord. 26 settembre 1992, n. 218 e Corte conti, sez. giur. Sicilia, ord. 16 settembre 1989, n. 66, nell’ambito del giudizio pensionistico. Ma <em>contra</em>, v. però Corte conti, sez. giur. Trentino Alto Adige, sent. 28 maggio 2001, n. 162, che ha escluso la praticabilità del rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. nelle azioni di accertamento negativo di responsabilità erariale promosse su istanza dello stesso ipotetico danneggiante (maggiori approfondimenti in Novelli, <em>L’accertamento della responsabilità amministrativa promossa davanti alla Corte dei conti da soggetti diversi dal P.M. contabile. Questioni vecchie e nuove sui giudizi ad istanza di parte e sulla giurisdizione contabile alla luce della recente giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di cassazione</em>, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2001, 3, 177 e ss.); nonché, Corte conti, sez. riun. giur., sent. 3 maggio 1989, n. 81/C e Id., sent. 7 ottobre 1997, n. 38, che invece lo hanno escluso anche nel giudizio pensionistico. Più di recente, tuttavia, nei giudizi ad istanza di parte, promossi per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 243-<em>quater</em> TUEL, delle delibere delle sezioni regionali di controllo in materia di ammissione degli enti locali strutturalmente deficitari al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, Corte conti, sez. riun. giur. in spec. comp., ord. 26 marzo 2014, n. 6 ha puntualizzato come, affinché il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 6 CEDU possa dirsi rispettato, deve considerarsi consentita, anche in assenza di espressa previsione legislativa, l’adozione di tutte le misure cautelari, anche a contenuto atipico, necessarie ed idonee ad assicurare, con la decisione nel merito, tutte le utilità cui si ha titolo in base al diritto sostanziale, con ciò lasciando chiaramente intendere che, per quanto atipica possa essere, la tutela cautelare non può mai fungere da strumento finalizzato ad ottenere l’accoglimento di pretese che nel merito, in base al diritto sostanziale, non sarebbero possibili. Si tratta, evidentemente, di tutti casi in cui parte sostanziale e formale del giudizio è la stessa P.A., convenuta in giudizio da altri soggetti, costituenti parti soggettivamente autonome e distinte da essa. Viceversa, legittimato passivo nel giudizio di responsabilità erariale non è la P.A. danneggiata, bensì la persona fisica del danneggiante, nella misura in cui la sua condotta dannosa sia stata posta in essere in violazione dei doveri scaturenti da un rapporto di servizio che lo lega alla P.A.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, cfr. G. Patti, <em>Le azioni a tutela delle ragioni dell’amministrazioni danneggiata esercitabili dal pubblico ministero contabile in base all’art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</em>, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2007, 4, 233 e ss.; Novelli, <em>I provvedimenti cautelari</em> cit., 38 e ss.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Nello stesso senso, v. Pilato, L<em>a responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/1994, 20/1994 e 639/1996</em>, Padova, 1999, 298; Novelli, <em>I provvedimenti cautelari</em> cit., 23; Sciascia, <em>Manuale</em> cit., 297 e ss.; Chiarenza-Evangelista, <em>Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti</em>, in Aa.Vv., <em>La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli</em> (a cura di Tenore), Milano, 2013, 599.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Arieta, <em>Le cautele</em> cit., 639 e ss.; Id., <em>I provvedimenti </em>cit., 89 e ss.; Conte, <em>Tutela</em> cit., 245; Panzarola, <em>I provvedimenti </em>cit., 852.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Rendendoli così compatibili con il principio sancito dall’art. 101, comma 2, Cost., ai sensi del quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Arieta, <em>Le cautele</em> cit., 534; Tommaseo, <em>I provvedimenti</em> cit., 75; nonché, più nello specifico, Biavati, <em>Note sulla tutela del terzo nei procedimenti cautelari</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 1983, 998 e ss.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Novelli, <em>I provvedimenti cautelari</em> cit., 13.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Carpi, <em>La tutela d’urgenza</em> cit., 705; Panzarola, <em>I provvedimenti</em> cit., 842.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Su cui v., <em>ex plurimis</em>, Carbone, <em>L’azione di adempimento nel processo amministrativo</em>, Torino, 2012, 225 e ss.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Richiamata in nota 3.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Sciascia, <em>Manuale</em> cit., 415 e ss.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Modulata sulla falsariga delle c.d. azioni di nunciazione, ossia la denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e la denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.) (che però sono pacificamente annoverate dalla dottrina processualcivilistica nel <em>genus</em> delle azioni reali), sulle quali v. Boselli, <em>Denuncia di nuova opera e di danno temuto (dir. civ.)</em>, in <em>Noviss. Dig. it.</em>, V, Torino, 1960, 466 e ss.; Jannuzzi, <em>Denuncia di nuova opera (diritto vigente)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1964, 168 e ss.; Franchi, <em>Le denunce di nuova opera e di danno temuto</em>, Padova, 1968, 28 e ss.; M. Dini-E. A. Dini, <em>La denuncia di danno temuto nel diritto sostanziale e processuale</em>, Milano, 1982; M. Dini, <em>La denuncia di nuova opera</em>, Milano, 1985; Cabella Pisu, <em>Denuncia di nuova opera e di danno temuto</em>, in <em>Dig. civ.</em>, V, Torino, 1989; Rampazzi, <em>Denuncia di nuova opera e di danno temuto</em>, in Aa.Vv., <em>I procedimenti sommari e speciali</em> (a cura di Chiarloni-Consolo), Torino, 2005, vol. II, t. 2, 1133 e ss.; Basilico, <em>La denuncia di danno temuto: contributo allo studio della tutela preventiva</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2005, I, 39 e ss.; Id., <em>Denuncia di nuova opera e di danno temuto</em>, in <em>Enc. giur.</em>, X, Roma, 2006; Arieta, <em>Le cautele</em> cit., 389 e ss.; Bonato, <em>Denunce di nuova opera e di danno temuto</em>, in Aa.Vv., <em>I procedimenti cautelari</em> (a cura di Carratta), Bologna, 2013, 601 e ss.; Patelli, <em>I provvedimenti nunciativi</em>, in Aa.Vv., <em>Il processo cautelare</em> (a cura di Tarzia-Saletti), Padova, 2015, 99 e ss.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Ipotesi paradigmatica sono l’<em>actio confessoria</em> (art. 1079 c.c.) e la speculare <em>actio negatoria servitutis</em> (art. 949 c.c.) (l’una il reciproco in negativo dell’altra). Per un’analitica ricostruzione, in ambito processualcivilistico, della categoria concettuale della tutela giurisdizionale preventiva, v. <em>funditus</em> Micheli, <em>L’azione preventiva</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1959, 201 e ss. Più di recente, v. Basilico, <em>La tutela civile preventiva</em>, Milano, 2013, 67 e ss.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Ipotesi paradigmatica l’azione ex art. 844 c.c. con la quale il proprietario di un fondo può impedire le immissioni moleste provenienti dai fondi limitrofi. Ma possono esservi fatte rientrare anche le azioni, previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.c., a tutela del diritto al nome, allo pseudonimo e all’immagine. Altro importante esempio è dato dall’art. 2599 c.c., in materia di concorrenza sleale. In argomento, v. Rapisarda, <em>Inibitoria</em>, in <em>Dig. civ.</em>, IX, Torino, 1993, 474; Bellelli, <em>L’inibitoria come strumento generale di tutela contro l’illecito</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2004, 607 e ss.; Basilico, <em>La denuncia di danno temuto: contributo allo studio della tutela preventiva</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2005, I, 39 e ss.; Carnevale, <em>Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2007, 86.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cioè quello che, con espressione molto cara alla Corte di cassazione (ma, a dire il vero, tecnicamente alquanto imprecisa, se non addirittura scorretta), viene solitamente denominato “danno-evento”.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cioè quello che, con espressione sempre molto cara alla Corte di cassazione (ma, a dire il vero, tecnicamente altrettanto imprecisa o, addirittura, scorretta), viene solitamente denominato “danno-conseguenza”.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Rapisarda, <em>Inibitoria</em> cit., 475. Nello stesso senso, Bellelli, <em>L’inibitoria come strumento generale di tutela contro l’illecito</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2004, 607 e ss.; nonché, Basilico, <em>La denuncia di danno temuto: contributo allo studio della tutela preventiva</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2005, I, 39 e ss.; Id., <em>La tutela civile preventiva</em> cit., 100 e ss.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. Mandrioli-Carratta, <em>Diritto processuale civile</em>, vol. I, Torino, 2015, 86.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Dopo aver sottolineato che, in quanto comportamento contrario ad una norma giuridica (ossia antigiuridico), ogni illecito è anche, per definizione, tipico (nel senso cioè che un fatto è qualificabile come illecito soltanto se e nella misura in cui consista nella violazione di un dovere comportamentale normativamente imposto), Nappi, <em>Manuale di diritto penale. Parte generale</em>, Milano, 2009, 287 precisa che il reato si differenzia dall’illecito civile per l’essere il primo, a differenza del secondo, un illecito a c.d. “tipicità strutturata”.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Al di fuori dei casi espressamente tipizzati dal legislatore, non è invece estrapolabile dal contesto ordinamentale un generalizzato divieto di creare situazioni di pericolo, analogo al divieto di <em>neminem laedere</em>, viceversa sancito dall’art. 2043 c.c. In tal senso, v. anche Mandrioli-Carratta, <em>op. ult. cit.</em>, 87, secondo cui lo stesso art. 2050 c.c. non vieta affatto il compimento di attività pericolose, limitandosi piuttosto a configurare soltanto una forma di responsabilità oggettiva in capo a chi, compiendole, arrechi danni a terzi.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Basilico, <em>In tema di inibitoria e diritti di libertà</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2008, 391 e ss.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Rapisarda, <em>Profili della tutela civile inibitoria</em>, Padova, 1987, 236 e ss.; Basilico, <em>La tutela civile preventiva</em>, Milano, 2013, 202 e ss.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> A titolo puramente esemplificativo, l’ipotesi paradigmatica è rinvenibile nella tutela preventiva di tipo inibitorio e collettivo, offerta dall’art. 1469-<em>sexies</em> c.c. (interpolato dalla L. 56/1996, attuativa di una direttiva europea in materia di tutela consumeristica, oggi trasfuso nell’attuale art. 37 D.Lgs. 206/2005, recante il c.d. Codice del consumo), ai sensi del quale le associazioni rappresentative dei consumatori o dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono convenire in giudizio il professionista o l&#8217;associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l&#8217;utilizzo di condizioni generali di contratto e “richiedere al giudice competente che inibisca l&#8217;uso delle condizioni di cui sia accertata l&#8217;abusività” (sull’argomento, v. Danovi, <em>L’azione inibitoria in materia di clausole vessatorie</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1996, 1058 e ss.; Frignani, <em>L’azione inibitoria contro le clausole vessatorie</em>, ivi, 1997, 1000 e ss.; C. Ferri, <em>L’azione inibitoria prevista dall’art. 1469-</em>sexies <em>c.c.</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1996, 938; Lapertosa, <em>Profili processuali della disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1998, 704 e ss.; Chiarloni, <em>Appunti sulle tecniche di tutela collettiva dei consumatori</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2005, 385 e ss.; De Santis, <em>La tutela giurisdizionale collettiva</em>, Napoli, 2013, 431 e ss.). Altro importante esempio è dato dall’art. 8 D.Lgs. 231/2002, che contempla un’analoga azione inibitoria in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (su cui v. Carnevale, <em>L’azione inibitoria in materia di ritardi nelle transazioni commerciali</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2004, 1117 e ss.), sostanzialmente omologa a quella in materia consumeristica; dall’azione inibitoria ex art. 44 D.Lgs. 286/98 (T.U.immigrazione), in materia di discriminazioni razziali; nonché dall’azione inibitoria ex art. 4 D.Lgs. 213/2003 (attuativa della direttiva comunitaria in materia di pari opportunità e discriminazioni di genere); dall’art. 4 D.Lgs. 216/2003, in materia di parità di trattamento nelle condizioni lavorative ed occupazionali; dall’art. 3 L. 67/2006, contro le discriminazioni a danno di persone affette da disabilità; dall’art. 55-<em>quinquies</em> D.Lgs. 198/2006, in materia di pari opportunità di genere. Sull’argomento, v. Maruffi, <em>Le nuove norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2007, 123 e ss.; E. Silvestri, <em>Codice delle pari opportunità e tutela antidiscriminatoria</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2007, 853 e ss.; Ficarella, <em>La tutela giudiziaria contro le discriminazioni</em>, in <em>Giusto proc. civ.</em>, 2010, 862 e ss.; Pacilli, <em>Riflessioni sull’azione civile contro le discriminazioni</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2010, 1409 e ss.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Cfr. Corea, <em>Autonomia funzionale della tutela cautelare anticipatoria</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2006, 1250 e ss.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Sotto tale aspetto, desta quindi perplessità il pur autorevole orientamento espresso da Cass. civ., sez. un., sent. 2 marzo 2008, n. 6172, che ha qualificato come aventi natura cautelare i provvedimenti di repressione delle condotte di discriminazione razziale, previsti dall’art. 44 D.Lgs. 286/98 (T.U.immigrazione), che invece, a ben vedere, non presenterebbero affatto natura cautelare, in quanto privi sia del connotato della sommarietà, sia di quello dell’accessorietà, ossia della loro strumentalità ad assicurare il fruttuoso svolgimento della tutela giurisdizionale. E tali perplessità sono state confermate anche dallo stesso legislatore che, in epoca successiva, ha assoggettato tali procedimenti alle regole processuali di cui all’art. 28 D.Lgs. 150/2011, anziché a quelle di cui agli artt. 669-<em>bis</em> e ss. c.p.c., con ciò avallando la (corretta) convinzione che non ogni provvedimento giurisdizionale di tutela preventiva sia, per definizione, anche un provvedimento cautelare. Ma ancor più emblematico è, al riguardo, il disposto di cui all’art. 37, comma 2, D.Lgs. 206/2005, il quale prevede espressamente che l’azione preventiva inibitoria all’uso delle clausole vessatorie tra professionista e consumatore possa essere concessa dal giudice anche in via cautelare, con il procedimento descritto dagli artt. 669-<em>bis</em> e ss. c.c., laddove ricorrano “giusti motivi d’urgenza”, con ciò lasciando implicitamente (ma chiaramente) intendere che l’azione preventiva inibitoria non necessariamente presenta sempre e comunque una finalità cautelare: tutela preventiva e tutela cautelare sono istituti processuali tra loro non coincidenti e non perfettamente sovrapponibili. Per analoghi rilievi, v. pure Mandrioli-Carratta, <em>Diritto processuale civile</em>, vol. IV, Torino, 2015, 265; nonché, più specificatamente, De Santis, <em>La tutela giurisdizionale collettiva</em> cit., 431 e ss.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 22 dicembre 2009, n. 27092. Analogamente, v. pure Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 1978, n. 2207; Id., sent. 5 gennaio 2016, n. 29.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Corte conti., sez. riun., sent. 18 giugno 2015, n. 28/QM.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Nello stesso senso, si è anche espresso l’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti, con il comunicato stampa del 9 marzo 2016 (diramato all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza campana), il quale, nel ribadire la funzione pacificamente compensativa e riparatoria dell’azione di responsabilità erariale, precisa che l’esistenza di un danno erariale certo ed attuale è al contempo, presupposto della giurisdizione contabile ed elemento costitutivo dell’illecito contabile, con la conseguenza che “deve escludersi che possa rientrare nelle attribuzioni giurisdizionali di questa Corte il potere di ordinare, in via d’urgenza, alle Amministrazioni di porre in essere azioni specifiche (anche assegnando termini o nominando, in caso di inottemperanza, commissari <em>ad acta</em>) onde evitare danni erariali futuri, ipotetici ed eventuali ovvero l’aggravamento di potenziali danni <em>in</em> <em>itinere</em>”. Conclusione, questa, ulteriormente suffragata dal disposto di cui all’art. 17, comma 30-<em>ter</em>, D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009, c.d. “lodo Bernardo”), che legittima l’azione inquirente della Procura erariale solo “a fronte di specifica e concreta notizia di danno”.</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Ed in tal senso può essere richiamato il disposto di cui all’art. 113, comma 3, Cost., ai sensi del quale spetta alla legge determinare “quali organi di giurisdizione possono annullare” (e quindi, a fortiori, modificare o sostituire) gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> L’ordinanza richiama gli orientamenti delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Sezione disciplinare del C.S.M. e le nuove previsioni della legge sulla responsabilità civile dei magistrati in materia di adozione di provvedimenti cautelari abnormi in quanto esorbitanti dalla propria sfera giurisdizionale (art. 2 L. 117/88, come mod. dalla L. 18/2015).</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> In tal senso, Corte conti, sez. riun. giur., sent. 20 marzo 2003, n. 6/QM; nonché, Corte cost., sent. 5 marzo, 1971, n. 68; Id., sent. 9 marzo 1989, n. 104; Id., sent. 24 febbraio 1992, n. 65; Id., sent. 18 luglio 2008, n. 291. In dottrina, Giugni, <em>Il Procuratore generale nelle funzioni della Corte dei conti</em>, in <em>Riv. Corte conti</em>, 1948, 15; Greco, <em>Funzione di controllo e giurisdizione</em>, ivi, 1949, 53; Borzellino, <em>Sulla figura giuridica del Procuratore generale presso la Corte dei conti</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 1956, 27; Maddalena, <em>Il pubblico ministero nel giudizio di responsabilità amministrativa</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1977, 2005; Sepe, <em>La giurisdizione contabile</em>, Padova, 1989, 122; Sciascia, <em>Manuale</em> cit., 147 e ss.; Santoro, <em>L’illecito contabile. Disciplina sostanziale e processuale</em>, Rimini, 2011, 607.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> A tale ricostruzione si richiama quell’orientamento giurisprudenziale (Corte conti, sez. riun. giur., sent. 20 marzo 2003, n. 6/QM; Id., sent. 18 febbraio 2003, n. 1/A), secondo cui la P.A. danneggiata, pur non potendo giammai spiegare intervento <em>ad opponendum</em> nel giudizio di responsabilità erariale innanzi alla Corte dei conti (in quanto l’interesse della P.A. ad ottenere il risarcimento del danno non potrebbe mai essere confliggente con quello che muove l’azione della procura contabile), può tuttavia spiegare un intervento <em>ad adiuvandum</em>, cioè a sostegno dell’azione della procura, cosa questa che, a rigor di logica, dovrebbe essergli preclusa laddove la procura contabile venisse fatta assurgere a mero sostituto processuale della P.A. danneggiata. Nello stesso senso, v. anche Santoro, <em>L’illecito contabile</em> cit., 612, laddove afferma che, sebbene l’azione erariale, assoggettata all’esclusivo dominio del pubblico ministero contabile, sia preordinata a tutelare anche (ma non solo: v. <em>supra</em>) l’interesse patrimoniale sostanziale della P.A. danneggiata, apparirebbe tuttavia innegabile l’interesse di quest’ultima ad intervenire in giudizio per sostenere le ragioni dell’accusa erariale, al fine di ottenere il pieno ristoro dei pregiudizi subiti. Interesse, questo, che, secondo l’A., sarebbe meglio tutelabile se fosse garantita la presenza in giudizio anche della P.A. danneggiata, oltreché del danneggiante. Sul tema, v. anche Colombini, <em>Il pubblico ministero nel processo contabile</em>, in <em>Amm. it.</em>, 1981, 423; Police, <em>La giurisprudenza sulla posizione del P.G. nei giudizi di responsabilità amministrativa</em>, in <em>Amm. cont.</em>, 1986, 6, 357.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Corte conti, sez. giur. II, sent. 30 giugno 1978, n. 98; Corte conti, sez. I app., sent. 8 agosto 2000, n. 254/A; Id., sent. 31 maggio 2005, n. 184/A; nonché, Corte cost., sent. 1 aprile 1993, n. 133.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Corte conti, sez. riun. giur., sent. 20 marzo 2003, n. 6/QM.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> E quindi, <em>a fortiori</em>, dell’illecito erariale.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Come noto, il definitivo superamento della concezione sanzionatoria dell’art. 2043 c.c. è stato sancito con la celeberrima ed epocale Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 1999, n. 500.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Corte conti, sez. riun. giur., sent. 20 marzo 2003, n. 6/QM.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Ciò emerge inequivocabilmente laddove si consideri che, nei casi in cui il pubblico ministero contabile agisce per il risarcimento del danno ambientale, tale danno viene quantificato sulla base non del pregiudizio astrattamente subito dalla collettività a seguito della compromissione dell’interesse alla salubrità ambientale, ma sulla base dell’onere economico che l’ente pubblico deve sostenere per adempiere al proprio dovere istituzionale di ripristino dello stato dei luoghi: Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 641, in <em>Riv. amm.</em>, 1988, 227 (con nota di Arrigoni, <em>Danno all’ambiente e giurisdizione della Corte dei conti: un binomio impossibile?</em>); Cass. civ., sez. un., 23 giugno 1992, n. 7667, in <em>Giust. civ.</em>, 1993, 1891 (con nota di Corsetti, <em>Giurisdizione in tema di danno erariale e danno ambientale per opere stradali non autorizzate in zona di interesse archeologico</em>). V. pure Giampietro, <em>La responsabilità per danno ambientale: la concorrenza delle giurisdizioni</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2007, 725.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Cfr. Cass. Civ., sez. un., sent. 13 novembre 2001, n. 18014; Id., sent. 17 luglio 2003, n. 11191; Id., sent. 12 novembre 2003, n. 17074; Id., sent. 19 febbraio 2004, n. 3341; Corte conti, sez. app. Sicilia, sent. 7 ottobre 2005, n. 179; Corte conti, sez. I app., sent. 20 gennaio 2006. Ma <em>contra</em>, v. tuttavia l’isolata Cass. civ., sez. un., sent. 13 dicembre 2007, n. 26111, in <em>Foro amm.-Cons. Stato</em>, 2008, 728 (con nota critica di Santoro, <em>La soccombenza del pubblico ministero contabile nel ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione</em>) ed in <a href="http://www.lexitalia.it/">www.lexitalia.it</a>, 2009, 1 (con nota critica di Auriemma, <em>Il pubblico ministero contabile nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione</em>) che, senza motivare sul punto, ha condannato il Procuratore generale della Corte dei conti alla refusione delle spese processuale nell’ambito di un ricorso per Cassazione da egli proposto.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Allo stesso modo in cui, del resto, vi è un interesse generale al contrasto all’evasione fiscale, al buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, alla salvaguardia del paesaggio, alla fruizione universale di un servizio pubblico, a che i debitori adempiano le proprie obbligazioni e, in senso più lato, a che le leggi vengano rispettate, e via seguitando. Ogni volta che l’ordinamento riconosce tutela ad un interesse individuale, facendolo assurgere a situazione giuridica soggettiva, lo fa perché vi è un interesse generale nel farlo, espresso attraverso una scelta politica che porta all’attribuzione legislativa del diritto stesso. Ma questo interesse generale è, appunto, soltanto politico, metagiuridico e, pertanto, resta estraneo alla tutela processuale.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Corte conti, sez. riun. giur., sent. 21 aprile 1989, n. 613/A. In dottrina, v. anche Maddalena, <em>Azione civile del P.M. a tutela degli interessi della collettività</em>, in <em>Amm. cont.</em>, 1995, 1, 175, secondo cui, così come il pubblico ministero penale può, nei casi previsti dalla legge (art. 69 c.p.c.), esercitare (con le forme dell’intervento volontario o necessario ex art. 70 c.p.c. o dell’impugnazione ex art. 72 c.p.c.) l’azione civile a tutela degli interessi della collettività, allo stesso modo il pubblico ministero contabile sarebbe legittimato, sebbene in via esclusiva, ad esercitare l’azione di danno erariale. Si tratta però di argomentazione non convincente, perché in realtà, a ben vedere, quando il pubblico ministero esperisce, nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 69 c.p.c.), l’azione civile, non agisce a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento (come avviene, invece, nel caso dell’art. 363 c.p.c.), bensì sempre a tutela e nell’interesse del soggetto sostanzialmente titolare del diritto azionato, e ciò in ragione del fatto che l’ordinamento reputa tale soggetto incapace di farlo. L’interesse generale viene perseguito per il fatto stesso che l’interesse individuale del sostituito venga adeguatamente soddisfatto. Sul punto, v. meglio <em>infra</em>, alla nota seguente.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Innumerevoli sono i casi in cui l’ordinamento giuridico persegue un interesse generale attraverso il soddisfacimento di interessi individuali. Si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro, e che è riscontrabile in tutte quelle ipotesi in cui l’ordinamento giuridico ravvisa un interesse generale nel sottrarre l’esercizio o la disponibilità di un diritto, di una situazione giuridica soggettiva o comunque di un interesse individuale, al soggetto che ne resta pur sempre il titolare sostanziale, a beneficio del quale il diritto può (<em>rectius</em>: deve) essere esercitato, ma che, per una qualche ragione, il legislatore considera inidoneo a farlo chi ne è e resta il titolare. Emblematico è al riguardo il potere riconosciuto ai soggetti elencati dall’art. 417 c.c. (tra cui, guarda caso, figura anche il pubblico ministero) di ricorrere per l’interdizione o l’inabilitazione degli incapaci. Dire che in questi casi il pubblico ministero agisce a tutela di un interesse generale o che l’interesse soggettivo dell’incapace refluisce e viene assorbito in quello generale ad ottenerne l’interdizione o inabilitazione, non è dogmaticamente corretto, in quanto l’azione di interdizione o inabilitazione è comunque uno strumento rivolto alla tutela dell’interesse soggettivo dell’incapace, l’unico interesse soggettivo che il giudice tutelare è tenuto a prendere in considerazione in sede decisionale. È l’interesse soggettivo individuale dell’incapace che assorbe quello generale oggettivo dell’ordinamento, non il contrario. L’interdizione o l’inabilitazione viene dal giudice tutelare disposta a salvaguardia non dell’interesse oggettivo generale dell’ordinamento, ma esclusivamente a beneficio dell’interesse soggettivo dell’incapace.</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Sulla posizione di indipendenza del pubblico ministero contabile, in quanto soggetto appartenete ad un ordine magistratuale, v. <em>funditus</em> A. M. Sandulli, <em>Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1964, 207; Schiavello, <em>Processo contabile</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVI, Milano, 1987, 713 e ss.; Sfrecola, <em>Riflessioni brevi sull’indipendenza del pubblico ministero</em>, in <em>Riv. Corte conti</em>, 1988, quad. 1, 94; Nicoletti, <em>La posizione del pubblico ministero nel giudizio di responsabilità amministrativa</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1991, 2207.</div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Cfr. Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 272; Cass. civ., sez. I, sent. 11 giugno 2007, n. 13662; Id., sent. 6 luglio 2011 n. 14831. Maggiori approfondimenti in Tenore, <em>La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali</em>, in Aa.Vv., <em>La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli</em> (a cura di Tenore), Milano, 2013, 37 e ss.; Chiarenza-Evangelista, <em>Il giudizio di responsabilità</em> cit., ibidem, 562 e ss.</div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Su cui v. Fazzalari, <em>Sostituzione processuale (dir. proc. civ.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XLIII, Milano, 1990.</div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> La qualificazione del pubblico ministero contabile come sostituto processuale <em>ex lege</em> della P.A. danneggiata, titolare della pretesa sostanziale al risarcimento del danno erariale, è stata condivisa anche da Occhiena, <em>Il procedimento preliminare al giudizio innanzi alla Corte dei conti</em>, Napoli, 2008, 171 e da Corpaci, <em>Il principio cardine del giudizio di responsabilità amministrativa: l’attribuzione del potere di azione al pubblico ministero presso la Corte dei conti</em>, in Aa.Vv., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, Milano, 2006, 265 e ss., proprio facendo leva sull’obbligo di rimborso delle spese processuali posto, in caso di soccombenza della procura, a carico della P.A. di appartenenza del convenuto, nonché nel fatto che la titolarità dell’azione esecutiva per la riscossione del credito liquidato con la sentenza di condanna sia dal legislatore rimesso alla stessa P.A. danneggiata. Ma <em>contra</em>, v. P. Santoro, <em>L’illecito contabile</em> cit., 612, secondo cui si tratterebbe di anomalie processuali che, tuttavia, non sarebbero di per sé foriere di alterare la fisionomia e la collocazione istituzionale del pubblico ministero contabile.</div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Salvo le ipotesi tipiche ed eccezionali di azioni popolari (es.: art. 9 TUEL).</div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> L’art. 1 D.Lgs. 198/2009 consente ai “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” di agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio”, se derivi una “lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di <em>standard</em> qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di <em>performance</em>” contenute nel D.Lgs. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite dalla CIVIT. Maggiori approfondimenti in Deodato-Cosentino, <em>L’azione collettiva contro la P.A. per l’efficienza dell’Amministrazione. Commento organico al Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198</em>, Roma, 2009, 17 e ss.; Patroni Griffi, Class action <em>e ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, 2010, 13; Gaito-Costantino, <em>Azioni collettive ed organizzazione dei servizi</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, 2010; Martinez, <em>L’azione di classe del D.Lgs. 198/2009: un’opportunità per la pubblica amministrazione?</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, 2010; Caputi Jambrenghi, <em>Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a proposito di “</em>class action <em>all’italiana”)</em>, ibidem; Manganaro, <em>L’azione di classe in un’amministrazione che cambia</em>, ibidem; Cintioli, <em>Note sulla c.d.</em> class action <em>amministrativa</em>, ibidem; Costantini, <em>Azioni collettive ed organizzazione dei servizi</em>, ibidem, 4; Bartolini, <em>La</em> class action <em>nei confronti della p.a. tra favole e realtà</em>, ibidem; Zonno, Class action <em>pubblica: nuove forme di tutela dell’interesse diffuso?</em>, ibidem; Zingales, <em>Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la</em> class action, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2010, 246 e ss.; Gallo, <em>La</em> class action <em>nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2010, 501 e ss.; Lucati, Class action <em>anche nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Resp. civ.</em>, 2010, 2, 158 e ss.; D’Adamo, <em>La</em> class action <em>pubblica</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2011, 359 e ss.; Fidone, <em>L’azione per l’efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio sull’atto a quello sull’attività</em>, Torino, 2011, 7 e ss.; Soricelli, <em>Contributo allo studio della</em> class action <em>nel sistema amministrativo italiano</em>, Milano, 2012, 107 e ss. Più in generale, sul c.d. “diritto ad una buona amministrazione”, sancito dall’art. 42 della Carta di Nizza, v. Giuffrida, <em>Il “diritto” ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità</em>, Milano, 2012, <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 104; Id., sent. 27 luglio 2005, n. 337.</div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Brancasi, <em>La fine della legislatura nel segno di nuove regole e i controlli per le autonomie</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2013, 385 e ss.</div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Corte cost., sent. 7 giugno 2007, n. 179.</div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Nello stesso senso, v. anche D’Auria, <em>L’”amministrazione” del federalismo fiscale</em>, in <em>Foro it.</em>, 2010, V, 29; Tarasco, <em>Il sistema dei controlli sulle Regioni: tecniche della Corte dei conti ed esigenze di codificazione</em>, in <a href="http://www.amministrazioneincammino.it/">www.amministrazioneincammino.it</a>, 2010; Raeli, <em>Federalismo fiscale e ruolo della Corte dei conti</em>, in Aa.Vv., <em>Quali prospettive per il federalismo fiscale?</em>, Torino 2011, 396 e ss.; Tarasco, <em>Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi</em>, Padova, 2012, 172 e ss.; Baldanza, <em>Le funzioni di controllo</em>, in Aa.Vv., <em>La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli</em> (a cura di Tenore), Milano, 2013, 1038.</div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> In tal senso, cfr. Corte conti, sez. riun. contr., del. 24 luglio 2009, n. 29, la quale precisa che, se è vero che anche il controllo sulla gestione può essere, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 20/94, svolto anche “in corso di esercizio”, è però anche vero che la differenza tra queste due tipologie di controllo va ravvisata nel fatto che il controllo sulla gestione viene esercitato su programmi gestionali già deliberati o avviati dall’amministrazione controllata, sicché, anche laddove esercitato in corso di esercizio, esso si presenta comunque strutturato come un controllo <em>ex post</em>; il controllo concomitante, introdotto dall’art. 11, commi 2 e 3, L. 15/2009, opera invece <em>ex ante</em>, ossia prima ancora che il programma gestionale venga eseguito o deliberato. Mentre il controllo sulla gestione mira a riparare, quello concomitante mira invece a prevenire possibili disfunzioni e a porvi anticipatamente rimedio, scongiurando l’irreparabilità del danno.</div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Cfr. Ladu, <em>Il sistema dei controlli</em>, in Aa.Vv., <em>Contabilità di Stato e degli enti pubblici</em>, Torino, 2015, 294.</div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Nello stesso senso, in merito al sistema dei controlli rimodulato dal D.L. 174/2012, v. Corte conti, sez. riun., aud. 16 ottobre 2012, n. 24. In dottrina, v. Morgante, <em>I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel decreto legge n. 174 del 2012</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, 2013; Tessaro, <em>Il “decreto Enti locali”</em>, Bologna, 2013, <em>passim</em>; Tarasco, <em>Corte dei conti</em>, cit., 251 e ss.; Civetta, <em>La mappa delle novità contenute nel D.L. n. 174/2012</em>, in  <em>Fin. loc.</em>, 2012, 6, 8 e ss.</div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2013, 176; Allegretti, <em>Controllo finanziario e Corte dei conti: dall&#8217;unificazione nazionale alle attuali prospettive</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, 2013, 1, 12.</div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Sul punto, v. Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, 2013, 6 (con nota di Morgante, <em>Controlli della Corte dei conti e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013</em> e di Morvillo, <em>La Corte dei conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della sent. 60/2013 e del D.L. 174/2012</em>); ed in <a href="http://www.forumcostituzionale.it/">www.forumcostituzionale.it</a>, 2013 (con nota di Guella, <em>Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti</em>) che, nel ritenere tale forma di controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria estensibile anche alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, in quanto comunque facenti parte del sistema di “finanza pubblica allargata”, ha richiamato proprio le novità introdotte dalla L. cost. 1/2012 e dalla L. “rinforzata” 243/2012.</div>
<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Nonostante le diverse declaratorie di incostituzionalità che lo hanno mutilato in molti suoi punti. Il riferimento è a Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 219 e a Corte cost., sent. 10 marzo 2014, n. 39.</div>
<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><a title="" href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/CAMPOFILONI%20def.docx#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60; Id., sent. 13 novembre 2013, n. 266; Id., sent. 10 marzo 2014, n. 40.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-cautelare-atipica-e-azione-preventiva-di-danno-erariale-la-mancata-attuazione-dei-piani-regionali-di-rientro-del-disavanzo-sanitario-ed-i-limiti-della-giurisdizione-contabile/">Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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