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	<title>Ettore Jorio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ettore Jorio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nella manovra finanziaria un escamotage del legislatore per liberalizzare le farmacie?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:40:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nella-manovra-finanziaria-un-escamotage-del-legislatore-per-liberalizzare-le-farmacie/">Nella manovra finanziaria un &lt;i&gt;escamotage&lt;/i&gt; del legislatore per liberalizzare le farmacie?</a></p>
<p>Sommario: 1. L’attività del Governo; 2. Il tentativo di liberalizzazione; 3. La reazione, il precetto definitivo e il percorso legislativo individuato; 4. … anche un dubbio di incostituzionalità; 5. … e ancora nel merito. L’attività del Governo. Il tavolo della politica non è mai stato così impegnato come in questi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nella-manovra-finanziaria-un-escamotage-del-legislatore-per-liberalizzare-le-farmacie/">Nella manovra finanziaria un &lt;i&gt;escamotage&lt;/i&gt; del legislatore per liberalizzare le farmacie?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nella-manovra-finanziaria-un-escamotage-del-legislatore-per-liberalizzare-le-farmacie/">Nella manovra finanziaria un &lt;i&gt;escamotage&lt;/i&gt; del legislatore per liberalizzare le farmacie?</a></p>
<p>Sommario: 1.<i> L’attività del Governo</i>; 2. <i>Il tentativo di liberalizzazione</i>; 3. <i>La reazione, il precetto definitivo e il percorso legislativo individuato</i>; 4. <i>… anche un dubbio di incostituzionalità</i>; 5. <i>… e ancora nel merito.</i></p>
<p><i>L’attività del Governo.</i><br />
<i> </i> Il tavolo della politica non è mai stato così impegnato come in questi giorni, ma anche così impegnativo per gli attori istituzionali che lo compongono.<br />
Una manovra finanziaria quadriennale (2011-2014), per circa settanta miliardi di euro, divenuta legge dello Stato con il consenso, più o meno esplicito, di tutti i gruppi parlamentari, formatosi nell’interesse emergenziale nazionale[1]. Una legge di stabilità finanziaria che, tuttavia, nonostante la sua entità plurimiliardaria, non sta recuperando la fiducia dei mercati, forse perché poco incisiva sull’intervento moralizzatore, a cominciare dal mancato contenimento dei costi della politica.<br />
Una programmata legge costituzionale di revisione della Carta, intesa ad imporre in essa il pareggio di bilancio, che sarà certamente perfezionata con la condivisione della maggioranza e dell’opposizione.<br />
Una riforma dell’assistenza &#8211; insediata nel disegno di legge delega[2], comprensivo della riforma fiscale, approvato dal Governo il 30 giugno scorso, unitamente al decreto legge, appena convertito (legge 111/2011), recante l’anzidetta manovra finanziaria &#8211; che vale altri quindici/venti miliardi di euro circa, per alcuni versi molto ipotetici.<br />
Infine, lo “spettro” delle liberalizzazioni delle professioni e dell’esercizio d’impresa, nonché dei servizi.</p>
<p><i>Il tentativo di liberalizzazione</i>.<br />
Un tema, quello delle liberalizzazioni, che ha causato uno scontro tra le categorie professionali (le più impegnate sono state quelle degli avvocati, dei commercialisti e dei notai) e il Governo, collaborato dall’opposizione (nella specie dal Partito Democratico), interessata a favorire le liberalizzazioni a tutto campo. Un progetto “politico” che, come si vedrà, è solo rinviato, attesi gli impegni assunti in tal senso da alcuni importanti soggetti della politica, come se da questo dipendesse il mancato incremento del PIL, e alcuni “artifici” insediati nel testo legislativo consacrato nella legge 111/11.<br />
Una tale progettualità, apparentemente finalizzata ad eliminare i privilegi consolidati, è tuttavia poca accorta, nel senso di non comprendere che ne costituirà di altri, molto più preoccupanti di quelli esistenti. Non è sensibile nel considerare, infatti, il pericolo imminente che da una siffatta crociata potrebbe venire fuori: l’industrializzazione dei servizi, delle professioni e delle attività “protette”, con relativa concentrazione dei medesimi in capo a pochi soggetti capitalistici, a tutto discapito della iniziativa diffusa e democratica, e a vantaggio di una probabile infiltrazione malavitosa, oramai tradotta in protagonista del mercato e delle istituzioni[3].</p>
<p>Insomma, si prefigura un periodo pieno zeppo di cambiamenti istituzionali, decisivi per le condizioni di vita ordinaria dei cittadini, e non solo per i previsti <i>superticket</i> (di 10 euro su esami e visite specialistiche e di 25 euro sui codici bianchi del pronto soccorso, aggiuntivi rispetto a quelli già “in godimento” delle Regioni e a carico dell’utenza), cui gli stessi saranno verosimilmente sottoposti per accedere alle prestazioni essenziali per la loro salute, tranne che in quelle regioni ove esiste una disponibilità equivalente di risorse ordinarie.</p>
<p>Quanto al problema delle liberalizzazioni, esso ha creato non poche preoccupazioni per i professionisti direttamente interessati, così come ha alimentato non pochi dubbi la compilazione letterale legislativa destinata via via allo scopo. Una lettera tormentata sino ad arrivare alla sua stesura definitiva, a partire dall’opzione originariamente prevista dal legislatore sull’argomento con il decreto legge n. 98 del 30 giugno 2011, che dedicava al tema specifico l’art. 29, allora recante la “Liberalizzazione del collocamento e dei servizi”, integrato poi, in sede di conversione (legge n. 111 del 15 luglio 2011), con l’aggiunta “… e delle attività economiche”.<br />
Una integrazione, questa, analogamente insediata nel comma successivo (comma secondo dell’art. 29, che dovrebbe assumere la numerazione di terzo nel testo coordinato) per accrescere la competenza originariamente attribuita all’istituita Alta Commissione, incaricata &#8211; per l’appunto &#8211; di formulare proposte di riforma in materia di liberalizzazione “……, dei servizi e delle attività economiche”.<br />
Come appena accennato, un prodotto legislativo che ha vissuto non poche vicissitudini a causa delle aspettative nutrite dai diversi schieramenti, legittimamente impegnati nella contesa, rappresentative degli interessi dei quali i medesimi sono naturali portatori.<br />
Si è così formato uno schieramento composto &#8211; da una parte &#8211; dai rappresentanti delle professioni, <i>lato sensu</i>, che ha sensibilizzato la maggioranza di Governo, nella difesa delle sue ragioni; dall’altra, dall’opposizione di centrosinistra energicamente impegnata nella campagna di liberalizzazione delle attività svolte da professionisti e dalle imprese, ritenute “protette”.<br />
Una tale diatriba aveva fatto sì che, nel corso dei lavori parlamentari svolti al Senato il 14 luglio scorso, venisse proposto un apposito emendamento, rubricato al numero 39 <i>bis</i>, dal titolo molto conciso ma significativo, riguardante la “Liberalizzazione delle attività professionali e d’impresa”[4]. Una ipotesi legislativa che ha registrato, da subito, un dissenso unanime, per intanto per voce delle categorie direttamente interessate al provvedimento (professionisti iscritti in albi professionali, previo superamento del previsto esame di Stato) che, a ragione, hanno eccepito una palese contraddizione con quanto sancito all’art. 33, quinto comma, della Costituzione, ma anche dalla quasi totalità della maggioranza.</p>
<p>Ma non solo, atteso che tra le sue righe (al comma 3, lettere <i>g</i> e <i>h</i>) favoriva, tra l’altro l’ingresso del socio capitalista non professionista nelle società professionali (oggi esclusivamente di persone), cui è consentito acquisire &#8211; per esempio &#8211; la titolarità del diritto di esercizio delle farmacie, con conseguente espulsione dei tanti laureati in farmacia che compongono le più attuali compagini sociali, nella loro doppia veste di soci/lavoratori.<br />
Insomma un tentativo, invero goffo, solo per il momento andato male, finalizzato a consegnare il mercato caratteristico della somministrazione del farmaco al pubblico ai gruppi imprenditoriali dominanti e non solo, sul falso presupposto di sottrarlo ad una “casta privilegiata” per consegnarlo a quella mega-capitalista, che &#8211; per esempio &#8211; gestisce la grande distribuzione, abituata a fare di tutto in materia di prezzi, di condizionamento delle abitudini e, quindi, di dominio sociale. Un rischio troppo alto per la tutela della salute, considerato che il medicinale &#8211; ivi comprese le controindicazioni desumibili dall’anamnesi familiare che il farmacista di oggi conosce e utilizza nella sua logica consulenziale &#8211; non è uno <i>yogurt</i>.</p>
<p><i>La reazione, il precetto definitivo e il percorso legislativo individuato.</i><br />
Solo a seguito di una contestazione organizzata, ben motivata sotto il profilo giuridico-costituzionale, si è pervenuti alla portata letterale definitiva del provvedimento, licenziato definitivamente dalla Camera nella seduta del 15 luglio 2011.<br />
Un risultato che &#8211; da un versante &#8211; ha tranquillizzato i più irrequieti motivati professionisti oppositori (avvocati, in testa) e &#8211; dall’altro &#8211; ha lasciato le farmacie in una zona d’ombra, per certi versi di incertezza assoluta. Una condizione, per la verità, poco avvertita nella sua realtà, considerate le dichiarazioni tranquillizzanti manifestate in tal senso, anche dalla informazione più attenta alla problematica, che hanno fatto sì che si strillasse al “pericolo sventato” della liberalizzazione da parte dei titolari delle farmacie private, ignare del “trucco”, invero apparentemente riuscito.<br />
Un artificio ben architettato che pone le basi per formulare, di qui a poco, un piano di liberalizzazione per tutti i servizi e le attività economiche, ivi comprese le farmacie[5].<br />
Ad un tale assunto si perviene dedicando un po’ di attenzione a quanto accaduto in questi giorni, nel breve ma intenso percorso di approvazione della manovra finanziaria.<br />
Infatti, nel mentre si è fatto affondare, in prossimità del voto al Senato, l’emendamento che recava l’integrazione del testo del decreto legge 98/11 con l’inserimento dell’anzidetto art. 39 <i>bis</i>[6], è stata apportata una sostanziale modificazione/integrazione al preesistente art. 29. Più esattamente, quest’ultimo è stato arricchito sia nel titolo che, in senso omologo, nella parte in cui si è definito il compito della istituita Alta Commissione, con la precisata aggiunta “ ……… e delle attività economiche”.<br />
Una integrazione non casuale, ma strategica per quelle “ideologie”, per il momento illusoriamente perdenti, che vorrebbero liberalizzare le farmacie, ovverosia sottrarle alla loro particolare e complessa disciplina che attribuisce la natura concessoria ai provvedimenti di riconoscimento della loro titolarità[7].<br />
In buona sostanza, si è così fatto entrare dalla finestra tutto quello che si era fatto uscire dalla porta!</p>
<p>Con la previsione di ampliare i compiti attribuiti alla nominata Alta Commissione[8] in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche, si è estesa, difatti, la sua competenza a formulare proposte anche in termini di disciplina delle farmacie, a tutti gli effetti considerate, dall’attuale normativa fiscale e non solo, alla stregua delle attività economiche. E’ poco nota nel linguaggio comune, ma anche in quello in uso di chi dovrebbe essere più attrezzato in tal senso, la differenza di <i>status</i> giuridico che esiste nell’ordinamento tra farmacisti &#8211; professionisti iscritti in un apposito albo a seguito del superamento del previsto esame di Stato (<i>ex</i> art. 33, comma 5, Cost.), in quanto tali abilitati al mero esercizio professionale e, quindi, garantiti, come tutte le altre professioni tradizionali, dal contenuto del sopraggiunto comma 1-<i>bis</i> del ripetuto art. 29 &#8211; e le aziende-farmacie, esercitate dai medesimi allorquando ne vegano riconosciuti titolari-concessionari dalla Autorità pubblica competente, ovverosia dalle Regioni. Ciò ad esito di un apposito concorso pubblico ovvero, alternativamente, in forza di atto negoziale (compravendita) ovvero di liberalità (donazione) intervenuta <i>inter vivos</i> o per successione <i>mortis causa</i>.</p>
<p>Dunque, un <i>escamotage</i> del legislatore non propriamente celato, del quale &#8211; come detto – in pochi si sono accorti, considerati gli entusiasmi manifestati dalla categoria interessata e le delusioni (forse strumentali) rappresentate dai farmacisti non titolari, da quelli impegnati nella gestione delle parafarmacie e dai tifosi delle liberalizzazioni che, nel caso di specie, sottovalutano non poco gli esiti negativi che succederebbero verosimilmente ad una tale tipologia di liberalizzazione[9].<br />
Una “astuzia” legislativa, cui potrebbe essere tuttavia opposta l’applicazione <i>tout court</i> del precetto legislativo esaminato ai farmacisti/concessionari, nei confronti della cui disciplina, invero alquanto composita, occorrerebbe, comunque, intervenire con una apposita legge abrogativa che, nella contemporaneità, si rendesse garante dei diritti dei cittadini costituzionalmente protetti in tema di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di certezza dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la miriade dei piccoli comuni (art 117, comma 2, Cost.).</p>
<p><i>… anche un dubbio di incostituzionalità.<br />
</i> In riferimento alla soluzione legislativa individuata, è appena il caso di sottolineare un certo imbarazzo.<br />
E’ da rilevare una opzione legislativa non condivisibile, tanto da suscitare una qualche perplessità in relazione alla conformità della legge di conversione approvata con il dettato costituzionale e con i principi generali in esso contenuti, in specie a quelli che caratterizzano la formazione delle leggi.<br />
Nella lettera del disposto di cui all’art. 29 (comma 1-<i>bis</i>) è, infatti, rinvenibile una violazione del procedimento formativo dei provvedimenti legislativi, che sostanzializza una trasgressione nei confronti dei precetti costituzionali relativi. Non ultima quella di consentire l’ingresso nell’ordinamento di una sorta di “silenzio-assenso ad efficacia legislativa”, desumibile nel contenuto del sopravvenuto comma 1-<i>bis</i> che, di fatto, consentirebbe, in assenza di una legislazione (<i>rectius</i>, stante alla lettera, una regolamentazione) specifica di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle categorie economiche interessate (quindi anche le farmacie) &#8211; da perfezionarsi nell’arco dei previsti otto mesi, a decorrere dall’appena trascorso 17 luglio (marzo 2012) -, la consacrazione del libero esercizio dei servizi e delle attività economiche. Ciò solo in forza di una (colpevole) inerzia legislativa, ovverosia di una “trascuratezza” del legislatore nel disciplinarli nello specifico.<br />
A proposito della rilevata incostituzionalità, ci sarà certamente una levata di scudi che sosterrà la debolezza del dedotto vizio nella dinamica della formazione normativa, attesa la presenza della attuale previsione legislativa (comma 1-<i>bis</i>), in quanto tale idonea a disporre nella materia. Una norma che legittimamente e direttamente sancisce una liberalizzazione universale, ancorché con efficacia differita e sottoposta ad una condizione risolutiva, ovverosia da considerarsi intervenuta in assenza di una regolamentazione <i>ex novo</i> degli individuati servizi e attività economiche.<br />
Insomma, ci troveremo di fronte ad una liberalizzazione generalizzata, programmata in applicazione di un principio/disciplina di tipo “negativo-residuale”. Come dire, si liberalizzerà tutto ciò che non sarà oggetto &#8211; magari perché non si è fatto in tempo a predisporre e approvare, pure strumentalmente, i provvedimenti relativi &#8211; di una formale riconsiderazione normativa esplicita. Nella specie, di un regolamento, in quanto tale “penalizzato” dal legislatore a causa della mancanza, nel disposto relativo (comma 1-<i>bis</i>), dei principi e dei criteri cui lo stesso dovrebbe richiamarsi, a mente dell’art. 17, comma secondo, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una attenzione, questa, riservata invece nell’emendamento “affondato” (39-<i>bis</i>, comma 8) nel corso dei lavori parlamentari.<br />
Vi è, dunque, da registrare in proposito quantomeno una scelta stravagante del legislatore nell’individuazione del percorso attraverso il quale effettuare la riforma dei servizi e delle attività economiche.<br />
Ciò in quanto:<br />
da una parte, si pretende, per assurdo, di volere pervenire ad una abrogazione implicita di leggi vigenti attraverso il formarsi di un provvedimento di tipo regolamentare virtuale, che si perfezionerà a seguito della mera inerzia del legislatore. Tanto più che, nel caso di specie, il regolamento venutosi a formare andrebbe ad incidere, abrogandola, su una sequela di leggi alquanto complesse[10], di tipo organizzativo, finalizzate a disciplinare lo svolgimento di attività professionali ed economiche esercitate in virtù di provvedimenti di natura concessoria (che, si badi bene, non sono solo quelli che afferiscono la farmacia);<br />
dall’altra, si sceglie di intervenire in un così delicato problema, che riguarda direttamente un importante livello essenziale di assistenza, in un modo così grossolano, che lascerebbe al libero arbitrio la ricostruzione della filiera, fino ad oggi garante dell’effettivo godimento del diritto alla salute nelle periferie più sparute. Una considerazione, questa, che non esenta dal sottolineare un altro dubbio di costituzionalità, in relazione all’art. 32 e 117, comma secondo, della Costituzione.</p>
<p><i>… e ancora nel merito</i>.<br />
Non finisce qui. Sotto il profilo della valenza politica, tenuto conto dell’imminente rivoluzione che investirà l’assistenza farmaceutica nel nostro Paese, v’è da fare una qualche considerazione.<br />
Il problema della liberalizzazione delle farmacia, così come semplicemente banalizzato nel corso dei lavori parlamentari, assumerebbe un significato del tutto diverso da quello reclamizzato.<br />
Primo fra tutti, una siffatta codificazione determinerebbe l’abdicazione dello Stato nei confronti della natura concessoria che caratterizza l’assistenza farmaceutica. Una qualità che porta a considerare il nostro sistema il migliore al mondo, sia sotto il profilo della capillarità che della portata professionale che esprime. La titolarità pubblica, esercitata direttamente ovvero attraverso i suoi concessionari (le farmacia comunali e private), ha fatto sì che la farmacia si rendesse protagonista e garante, da quasi un secolo, della distribuzione dei farmaci su tutto il territorio nazionale. Invero, non v’è stato un pezzo del bel Paese, intendendo tra questi quei seimila comuni con meno di cinquemila abitanti (tra i quali 3.521 sotto i duemila), che non abbia goduto dell’assistenza farmaceutica e del contributo professionale del farmacista. Una prerogativa riconosciuta in capo al farmacista-concessionario del relativo servizio condivisa anche a livello di giurisprudenza comunitaria, che ha riconosciuto la riserva destinata in suo favore legittima perché “giustificata dall’interesse generale di tutela della sanità pubblica”[11]<br />
L’attuale “esigenza” di liberalizzare la farmacia impernia la sua motivazione assumendo a riferimento le grandi farmacie. Trascura le diverse migliaia di quelle piccole, funzionanti nei micro-comuni, per esempio in quei 3521 con una popolazione fino a duemila abitanti, molti dei quali con solo qualche centinaia di anime.<br />
Tutto ciò è preoccupante, soprattutto perché è il sintomo della volontà del Sistema (Stato e regioni) di volere rinunciare ad una sua prerogativa, fondamentale per il benessere nazionale. Di volersi ritirare dal campo della tutela della salute pubblica da assicurare alla collettività (art. 32 Cost.), specie a quella dell’estrema periferia.<br />
Tutto questo comporterebbe un sensibile ridimensionamento del suo ruolo di controllo dell’intero sistema, tanto da mettere a rischio la stessa natura di un tale livello essenziale di assistenza, quello farmaceutico appunto.<br />
L’abbandono delle garanzie esercitabili attraverso la titolarità diretta del diritto (pubblico) all’erogazione di un siffatto livello essenziale rappresenterebbe lo sgretolamento del baluardo più tradizionale del sistema pubblico salutare e, con esso, metterebbe in serio pericolo la portata dell’assistenza.<br />
Barattare il sistema concessorio con il libero mercato significherebbe contraddire le ragioni storiche che hanno indotto il legislatore a riassumere, in capo al pubblico potere, l’esercizio di un tale indispensabile diritto sociale, da rendere esigibile a tutti i cittadini, ovunque residenti.<br />
Troppi i rischi sottintesi ad un simile radicale cambiamento che determinerebbe, senza con questo conseguire risultati vantaggiosi per l’utenza, tutt’altro. A fronte, infatti, di qualche impercettibile utilità economica (lo dimostra l’insuccesso diffuso delle parafarmacie, nonostante gli sconti praticati sui cosiddetti Sop e OTC), verrebbe ad incentivarsi una strana tipologia di concorrenza, che alla fine risulterebbe “sleale” rispetto ai principi di buona salute dei cittadini, atteso che essa sarebbe esclusivamente finalizzata ad incentivare i consumi dei medicinali e affini che, invece, occorrerebbe scoraggiare. Così facendo, si realizzerebbe un danno generalizzato, così come potrebbe accadere nel caso di liberalizzazione delle rivendite di tabacco, magari incentivate con la pratica di sconti “acchiappa clienti”. Una contraddizione in termini grave, da una parte una <i>iper</i>-diffusione del servizio, sì da essere capillarmente presente tanto da incrementare gli acquisti per impulso, e dall’altra le prescrizioni di pericolo per la salute, ideate per scoraggiare l’acquisto di sigarette e affini. Stessa cosa potrebbe accadere con le facilitazioni nella vendita dell’alcool, che conseguirebbe certamente una maggiore concorrenza, ma a stretto discapito della salute pubblica, un po’ come potrebbe accadere dall’uso indiscriminato di farmaci, che una liberalizzazione, stressata dalla concorrenza, potrebbe ulteriormente incentivare.<br />
Una decisione in tal senso non sarebbe ovviamente esente da altri rischi, e non di poco conto. Primo fra tutti quello di realizzare una profonda <i>deregulation</i> del sistema garante del livello essenziale di assistenza farmaceutica e, con questa, correre il verosimile rischio di consegnare la somministrazione dei farmaci (e, con essa, definitivamente i servizi alla persona) all’imprenditoria più aggressiva, spesso non immune dall’occupazione malavitosa, che sta razziando tanto nella sanità, pubblica e privata.<br />
Un modo, questo, perché la delinquenza organizzata metta ancora di più le mani sul sistema Repubblica, per impadronirsene definitivamente.</p>
<p>____________________________________<br />
[1] Legge del 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, serie generale. Data la necessità di rasserenare i mercati in tema di adozione delle misure economiche utili a contenere il <i><i>deficit</i></i> pubblico, si è ricorso alla procedura di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale funzionale a divulgare il testo legislativo definitivo, ovviamente non coordinato, “per motivi di massima urgenza,<i><i> senza note</i></i>, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217″. Conseguentemente, viene riportato a margine della stessa l’indicazione che “nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 171 del 25 luglio 2011 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092″.</p>
<p>[2] E. Jorio, <i><i>Il DDL che propone la riforma assistenziale (meglio di un segmento del </i></i>welfare<i><i> previdenziale)</i></i>,<i><i> </i></i>www.astrid.eu<i><i>, </i></i>12 luglio 2011.</p>
<p>[3] M. Longoni, <i><i>Assalto alle professioni</i></i>, ItaliaOggi, 18 luglio 2011.</p>
<p>[4] 39 <i><i>bis </i></i>&#8211; Liberalizzazione delle attività professionali e d’impresa.<b><b> </b></b></p>
<p>1. L’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.</p>
<p>2. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.</p>
<p>3. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall’ordinamento vigente sono abrogate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>4. Il termine “restrizione”, ai sensi del coma 3, comprende:</p>
<p>a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;</p>
<p>b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo o avvenga quando 1’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;</p>
<p>c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;</p>
<p>d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione;</p>
<p>e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;</p>
<p>f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;</p>
<p>g) limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;</p>
<p>h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;</p>
<p>i) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;</p>
<p>l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.</p>
<p>5. Le restrizioni diverse da quella elencate nel comma 4 possono essere revocate con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>6. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposte ai sensi del comma 3; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 4, può essere prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri della giustizia e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sai mesi dalla date di entrata in vigore della presente legge qualora: a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata; c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso della società, sulla sede legale dell’impresa.</p>
<p>7. Le disposizioni normative recanti obbligo di autorizzazione preventiva per l’esercizio di professioni diverge da quelle di cui al comma 3, se l’autorizzazione dipenda dalla presenza di presupposti giuridici che l’amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, sono abrogate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge; fatto salvo quanto disposto dal comma 8, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data dalla comunicazione di inizio dell’attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’attività alle correnti disposizioni normative. L’autorità può vietare l’esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.</p>
<p>8. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 7, con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento dello precedenti disposizioni normative.</p>
<p>9. L’affidamento diretto ad Anas spa, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), numero 3), è effettuato soltanto nel caso di mancata aggiudicazione all’esito della procedure di selezione di cui al numero 1) della medesima lettera b) ovvero di mancata partecipazione di concorrenti alle predette procedure.</p>
<p>[5] F. Galimberti, <i><i>Trasparenza, motore di sviluppo</i></i>, <i><i>impegno per la crescita 05</i></i>, IlSole24Ore, 17 luglio 2011.</p>
<p>[6] Riportato integralmente nella nota 4.</p>
<p>[7] L’emendamento proposto e approvato definitivamente in Parlamento (che dovrebbe essere rubricato definitivamente al comma 2 del testo coordinato definitivo): “1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero”.</p>
<p>[8] L’organismo sarà composto da esperti nominati dai Ministeri di Giustizia, dell’Economie e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale. Dovrà terminare i propri lavori entro il 12 gennaio 2012 (termine, ovviamente, ordinatorio!).</p>
<p>[9] E. Jorio, Deregulation <i><i>dell’assistenza farmaceutica</i></i>, in Leadershipmedica, n. 8, 2006.</p>
<p>[10] A solo titolo esemplificativo, il provvedimento inciderebbe, in termini di abrogazione implicita, a partire: dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.), per passare alla legge 2 aprile 1968 n. 475 e suo regolamento successivo, per arrivare alla legge di riordino 8 novembre 1991 n. 362 e, infine, alla legge c.d. Bersani (d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248).</p>
<p>[11] Corte di Giustizia Comunità Europee, Grande Sezione, 19 maggio 2009, n. 531, ma anche, più recentemente, Corte di Giustizia C.E., Prima sezione, 1º luglio 2010, nel procedimento C – 393/08.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 20.7.2011)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nella-manovra-finanziaria-un-escamotage-del-legislatore-per-liberalizzare-le-farmacie/">Nella manovra finanziaria un &lt;i&gt;escamotage&lt;/i&gt; del legislatore per liberalizzare le farmacie?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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