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	<title>Ermanno De Francisco Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a></p>
<p>(A un anno esatto dal 17 dicembre 2015 – data in cui il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rese il proprio parere nell’ambito del procedimento di nomina dell’ultimo Presidente del Consiglio di Stato – due dei componenti di quell’Organo ricordano il loro disagio di quei momenti e auspicano un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a></p>
<div style="text-align: justify;">(<em>A un anno esatto dal 17 dicembre 2015 – data in cui il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rese il proprio parere nell’ambito del procedimento di nomina dell’ultimo Presidente del Consiglio di Stato – due dei componenti di quell’Organo ricordano il loro disagio di quei momenti e auspicano un futuro diverso, in cui si ritorni alla più corretta consuetudine, verosimilmente costituzionale, sempre seguita in passato</em>)<br />
&nbsp;<br />
L’interessante e in larga parte condivisibile articolo che è stato recentemente pubblicato sulla rivista <em>on-line</em> “<em>Giust. Amm</em>.” dal Prof. Follieri, a proposito dell’indipendenza del Consiglio di Stato, laddove ripercorre la vicenda della c.d. “cinquina”, ossia della richiesta proveniente dal Governo e trasmessa al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, a dicembre del 2015, di indicare – anziché uno solo, come era sempre avvenuto sino ad allora – cinque nomi tra i quali l’Esecutivo si riservava la scelta del successore di Giorgio Giovannini quale Presidente del Consiglio di stato, merita una precisazione, che desideriamo esprimere qui a titolo del tutto personale.<br />
Non è esatta l’affermazione che vi si legge, nel senso che la richiesta del Governo, inedita e in forte discontinuità rispetto al passato, non avrebbe suscitato alcuna reazione da parte dell’Organo di autogoverno della giustizia amministrativa, che l’avrebbe accettata del tutto supinamente.<br />
Infatti la discussione svoltasi nella Quarta Commissione permanente – il cui verbale, contrassegnato da un ampio <em>excursus</em> storico-giuridico, fu allegato al parere votato a larga maggioranza dal plenum nella seduta del 17 dicembre e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in allegato a tale parere – testimonia, piuttosto, il disagio e la preoccupazione di moltidei componenti di fronte a tale inedita richiesta, nella piena consapevolezza del rischio diderogare alla consolidata prassi costituzionale; nonché il tentativo di conservare in capo all’Organo di autogoverno il potere sostanziale di scelta, senza tuttavia escludere la debita leale collaborazione con l’Esecutivo, e l’auspicio che, in futuro, tale prassi possa essere ripristinata, sull’esempio di quanto avvenuto in passato per la Corte dei conti: ed in effetti la proposta che in quella sede fu formulata, e che venne poi approvata dal Consiglio di Presidenza nella suddetta riunione,reca l&#8217;indicazione motivata del primo candidato, diverso da quello poi nominato dal Governo, sulla base dei criteri dell’attitudine e del merito (e non solo dell’anzianità),pur se con la successiva indicazione anche degli altri quattro nomi richiesti (parimenti graduati per attitudine e merito, e non sulla mera base dell’anzianità) dai quali il Governo ha invece attinto.<br />
Gli esatti termini di tale dibattito, nonché tutti gli atti ad esso pertinenti, possono essere consultati da chiunque vi abbia interesse sulle pagine della Rivista “<em>Giurisprudenza costituzionale</em>” n. 1/2016, 447 ss, dove è pubblicato l’articolo, di Riccardo Chieppa e Marzio Branca, <em>La nomina del Presidente del Consiglio di Stato: tra prassi e innovazione</em>.<br />
Quella vicenda, che ha conosciuto dei passaggi anche dolorosi sul piano personalenon solo di chi scrive e che in quel momento non ricevetteprobabilmente tutta l’attenzione che avrebbe invece meritato dal mondo dell’Università e dell’Avvocatura acuendo in questo modo nel Consiglio di Presidenzae in vari suoi componenti un sentimento di profonda “solitudine”, è ormai alle spalle.<br />
Se oggi, in termini assoluti, non si possono mettere minimamente in discussione le capacità e i meriti dell’attuale vertice del Consiglio di Stato, intento a portare avanti un ambizioso progetto di rinnovamento dell’Istituto, almeno per il futuro rimane fortissima l’esigenza di approfondire nuovamente – e l’articolo del Prof. Follieri potrebbe segnare l’avvio di un’auspicabile riflessione in tal senso – il“problema” rappresentato dal potere di scelta del Presidente del Consiglio di Stato, che l’art. 22 della legge 186 del 1982 attribuisce testualmente al solo Governo, che è parte in causa di molti giudizi che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo, nonché l’ineludibile necessità di ritornare immediatamente a un’applicazione costituzionalmente orientata della norma, all’insegna di un potere di nomina quantomeno duale, ovvero concordato con l’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa: il cui parere dovrebbe tornare a essere considerato, d’ora in avanti, non solo obbligatorio, ma anche vincolante per il Governo.<br />
Come, del resto, in passato era sempre stato inteso, salvo pochissime eccezioni: pressoché tutte anteriori, peraltro, all’entrata in vigore della vigente Costituzione, che ha posto il principio dell’assoluta indipendenza della giurisdizione tra quelli fondamentali della Repubblica.<br />
Ermanno de Francisco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hadrian Simonetti</div>
<hr />
<p>Note</p>
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