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	<title>Enrico Vedova Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Enrico Vedova Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Revirement in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli enti locali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revirement-in-materia-di-compensi-dei-componenti-degli-organi-collegiali-degli-enti-locali/">&lt;i&gt;Revirement&lt;/i&gt; in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli enti locali</a></p>
<p>1. Premessa. Con nota, pubblicata il 28 febbraio 2015, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti[1] ha diffuso il contenuto della deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella quale si afferma, tra l’altro, che la riduzione dei compensi prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revirement-in-materia-di-compensi-dei-componenti-degli-organi-collegiali-degli-enti-locali/">&lt;i&gt;Revirement&lt;/i&gt; in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revirement-in-materia-di-compensi-dei-componenti-degli-organi-collegiali-degli-enti-locali/">&lt;i&gt;Revirement&lt;/i&gt; in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli enti locali</a></p>
<p align=justify>
<b>1. Premessa.<br />
</b>Con nota, pubblicata il 28 febbraio 2015, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti[1] ha diffuso il contenuto della deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella quale si afferma, tra l’altro, che la riduzione dei compensi prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 non deve ritenersi applicabile ai componenti degli organismi collegiali degli enti locali[2].<br />
La citata nota e i successivi commenti alla citata deliberazione offrono lo spunto per ripercorrere le vicende che hanno indotto gli enti locali ad effettuare la riduzione del 10% dei compensi dovuti ai componenti degli organi collegiali e dell’evoluzione giurisprudenziale che ha avallato il detto orientamento, fino alla richiamata pronuncia della Sezione delle Autonomie[3].<br />
La questione appare, altresì, rilevante se si tiene conto che con D.L. 31/12/2014, n. 192, contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. Mille proroghe 2015) si è confermato per il 2015 l’obbligo dell’automatica riduzione del 10% del compenso corrisposto ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali[4].<br />
Anticipando quanto si esporrà, più ampiamente, in seguito la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti &#8211; ribaltando l’orientamento unanime delle Sezioni regionali di controllo del medesimo organo giurisdizionale &#8211; ha ritenuto che “il generico riferimento contenuto nell’articolo 6 del D.L. 78/2010 alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” vada letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra il comma 58 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 ove &#8211; pur richiamando le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 – viene esclusa, per effetto del successivo comma 64, l’applicabilità agli enti territoriali. E, in conseguenza di ciò, ha ritenuto non applicabile agli enti locali la riduzione dei compensi prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78.<br />
La deliberazione della Sezione delle Autonomie apre il dibattito su due questioni che riguardano, da una parte, l’efficacia della deliberazione stessa nei confronti delle Sezioni regionali di controllo e, dall’altra, le ricadute pratiche ed economiche che la stessa potrebbe avere sugli enti locali, risultando evidente che la nuova lettura della normativa aprirà il fronte alle probabili richieste di restituzione dei compensi trattenuti da parte dei componenti degli organi collegiali, con conseguente aggravio dei bilanci di detti enti.<br />
La questione, come si vedrà nel prosieguo, non risulta però definita avendo le deliberazioni della Sezione delle Autonomie carattere non vincolante per le Sezioni regionali di controllo ed essendo, quindi, prevedibile un nuovo intervento “di coordinamento” della Corte dei Conti.<br />
<b><br />
2. Dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78</b>[5]<b>.<br />
</b>Con il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 si è data concreta attuazione alla manovra di correzione dei conti pubblici, finalizzata a riportare la finanza pubblica all’interno dei limiti fissati dal RUEF (Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica per il 2010[6]). Manovra resasi, altresì, necessaria per rispettare le indicazioni concordate dal Governo Italiano in sede UE.<br />
Le disposizioni dell’articolo 6 del D.L. 78/2010 si inseriscono, in particolare, nell’ambito degli interventi di riduzione della spesa pubblica da operarsi attraverso l’opera di razionalizzazione e riorganizzazione degli apparati amministrativi il cui avvio può farsi risalire all’articolo 18 delle Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002[7]), contenente il “Riordino degli organismi collegiali”, ove veniva previsto, al comma 1, che “ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l&#8217;utilizzazione del proprio personale”. <br />
L’obiettivo della razionalizzazione veniva, altresì, perseguito attraverso il censimento degli organismi ritenuti indispensabili, da operarsi nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e la successiva soppressione degli enti non individuati come necessari (comma 2). <br />
Scaduto il termine fissato dalla norma, senza che si fosse provveduto agli adempimenti previsti, entrava in vigore, in modo automatico e per tutti gli enti, il divieto di corrispondere qualsiasi compenso ai componenti degli organismi collegiali (comma 3). <br />
A detta disposizione della Legge Finanziaria 2002 ha fatto seguito l’articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006[8]), con il quale si sono introdotte una serie di misure volte alla riduzione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi collegiali. La norma, in particolare, ha previsto che “le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[9] e successive modifiche, e negli enti da queste ultime controllati” fossero “automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005”.<br />
Come per l’articolo 18 della Finanziaria 2002, anche in questo caso la disposizione &#8211; ai sensi di quanto previsto nel successivo comma 64 &#8211; non doveva ritenersi applicabile alle regioni, alle provincie autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.<br />
Occorre richiamare, sin d’ora, l’attenzione su detta esclusione che, come si vedrà in seguito, è stata oggetto di attento esame da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione in esame.<br />
Successivamente, anche l&#8217;art. 29, comma 2-bis, del decreto legge n. 223/2006[10] e l’art. 68 del decreto legge n. 112/2008[11] hanno introdotto una serie di articolate misure aventi come fine il contenimento della spesa da realizzarsi mediante il riordino degli organismi collegiali. <br />
L’articolo 29 del D.L. 223/2006, rubricato “Contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi” ha previsto, al comma 1, che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche – individuate all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni &#8211; per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni dovesse esser ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell&#8217;anno 2005.<br />
I successivi commi stabilivano, poi, che per realizzare le finalità di contenimento della spesa si sarebbe proceduto ad un opera di riordino complessivo degli organismi, anche attraverso la loro soppressione e/o accorpamento da effettuarsi a seguito della verifica della perdurante, o meno, utilità degli stessi[12].<br />
Così come previsto in precedenza anche le disposizioni dell’articolo 29 del D.L. 223/2006 non erano direttamente applicabili alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituivano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica[13]. <br />
Erano, altresì, esclusi dall’applicazione della disposizione, ai sensi del comma 7, i commissari straordinari del Governo, di cui all&#8217;articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e gli organi di direzione, amministrazione e controllo.<br />
Sotto tale ultimo aspetto, con Circolare del 21 giugno 2006[14], il Dipartimento per l’attuazione del programma di governo ha ritenuto opportuno chiarire che, in via interpretativa, l&#8217;esclusione prevista dal comma 7 doveva riferirsi: quanto alla dizione generica «organi di amministrazione», agli organismi operanti presso le amministrazioni che fossero anche «organi» dell&#8217;amministrazione, cioè organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell&#8217;ente; quanto alla dizione generica «organi di controllo», a tutti gli organi preposti ai controlli interni nella Pubblica Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[15], la cui attività non si risolvesse in un mero monitoraggio.<br />
Dovevano, in particolare, ritenersi esclusi dall&#8217;ambito di applicazione della norma i servizi di controllo interno operanti presso i Ministeri e, con riguardo alle amministrazioni non statali, gli organi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie (ad esempio i consigli di amministrazione e il collegio sindacale, o il collegio di revisione, degli enti pubblici).<br />
Con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), in un’ottica di maggior contenimento dei costi, si è previsto che, anche per gli organismi cui fosse stata riconosciuta la perdurante utilità, in applicazione di quanto prescritto dal richiamato art. 29 del D.L. 223/2006, dovevano prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento di spesa e, in particolare, dei trattamenti economici per i componenti degli stessi che avrebbero dovuto esser collegati alla presenza piuttosto che aver carattere forfettario od omnicomprensivo (art. 68[16]).<br />
Le disposizioni dell&#8217;art. 6 del decreto legge n. 78/2010 &#8211; ove si è fissato il principio secondo cui la partecipazione agli organismi collegiali deve avvenire solo a titolo onorifico e, in applicazione di detto principio, si sono conseguentemente ridotti gli emolumenti riconosciuti ai componenti degli organi collegiali per la partecipazione agli stessi &#8211; devono, quindi, ritenersi la concreta attuazione delle indicazioni di carattere programmatico contenute nell&#8217;art. 68 del decreto legge n. 112/2008 che viene espressamente richiamato.<br />
Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. 78/2010 ha, in particolare, ridotto del 10 per cento “le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, , incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”. <br />
La norma specifica che resta, comunque, salvo “quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266” e che, in ogni caso, la riduzione non deve ritenersi applicabile al trattamento retributivo di servizio mentre il comma 20 chiarisce che le “disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle provincie autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale”[17].<br />
Si può, da subito, notare come, a differenza delle precedenti disposizioni fin qui richiamate, l’esclusione non contiene un richiamo esplicito agli enti locali. E tanto ha dato adito alle difficoltà interpretative che si andranno di seguito ad esaminare. <br />
<b><br />
3. Della applicabilità dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 agli enti locali.<br />
</b>L’articolo 6 del D.L. 78/2010 è stato, fin dall’emanazione, oggetto di molteplici discussioni tanto in sede dottrinale quanto giurisprudenziale circa la sua applicabilità anche agli enti locali.<br />
In verità, i primi commentatori, pur dando evidenza del dibattito in corso circa l&#8217;applicabilità del taglio del 10% dei compensi anche ai componenti dell&#8217;organo di revisione dell&#8217;ente locale, avevano escluso una tale applicazione della norma[18]. <br />
Tale conclusione – relativamente ai soli revisori dei conti degli enti territoriali &#8211; veniva giustificata facendo riferimento al fatto che il compenso degli stessi era determinato, ai sensi dell&#8217;art. 241 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel[19]), tramite apposito Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con metodo identico a quello previsto dallo stesso Tuel (articolo 82[20]) per i consiglieri ed assessori comunali. <br />
Secondo tale lettura, considerato che – ai sensi dell’art. 1, comma 4[21], del Tuel &#8211; tutte le deroghe e/o modifiche al Testo unico devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni e, quindi, non essendo possibile una modifica tacita o <i>per relationem</i> e non contenendo l&#8217;art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 alcun espresso richiamo modificativo all&#8217;art. 241 del Tuel – a differenza di quanto previsto nell’art. 5, comma 7, dello stesso D.L. 78/2010 che, invece, ha modificato espressamente l&#8217;art. 82 riguardante le indennità di consiglieri ed assessori – se ne sarebbe dovuta trarre la conseguenza che la normativa sulle indennità del collegio dei revisori non doveva considerarsi modificata dal D.L. 78/2010 e che, quindi, nessuna riduzione poteva applicarsi ai componenti dell’organismo di revisione. <br />
La detta interpretazione sembrava trovare conferma nel contenuto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010[22] che, intendendo far chiarezza in ordine alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi statali e non, richiamava la Circolare 21/11/2006 del Dipartimento per l&#8217;attuazione del programma ove, come visto, si escludevano dall’ambito di applicazione della normativa non solo gli enti locali, in genere, ma, in particolare, gli organi di direzione, amministrazione e controllo e, nello specifico i componenti dei consigli di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei revisori degli enti locali o delle aziende ad essi facenti capo.<br />
Le amministrazioni locali hanno, comunque provveduto ad applicare i tagli previsti dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 ai componenti dei loro organismi collegiali, revisori contabili compresi. <br />
Tanto, anche, sulla base della lettura unanime della norma fornita delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti secondo cui, sostanzialmente, dalla mancata espressa indicazione degli enti locali tra i soggetti esclusi dall’applicazione del D.L. 78/2010 se ne doveva trarre la conseguenza che ad essi la stessa dovesse applicarsi (in tale senso si vedano Corte dei Conti Sezione Reg. Controllo, Toscana, del. N. 204/2010/PAR; idem, Lombardia, del. 23.12.2010 n. 1072; idem, del. 13/2011/PAR; idem, Emilia Romagna, del. N. 6/2011/PAR; idem, Campania, del. N. 173/2011/PAR; idem, Lombardia, del. N. 353/2012/PAR; idem, del. N. 378/2012/PAR; idem, del. 10.01.2013 n. 6; idem, Sardegna, del. N. 54/2013/PAR[23]).<br />
Mancando il riferimento testuale agli enti locali da parte del comma 20 dell&#8217;art. 6 del d.l. n. 78/2010 – a differenza di quanto precedentemente previsto dal comma 64 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva delimitato l&#8217;ambito applicativo di cui al comma 58 in punto di riduzione delle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 &#8211; se n’è tratta la conseguenza che tali enti dovevano ritenersi assoggettati al regime vincolistico della spesa per gli emolumenti corrisposti agli organi collegiali, nei termini precisati al comma 3 dell’articolo 6 (si veda, in particolare, Corte dei Conti, Sezione Reg. Controllo, Lombardia, del. 23.12.2010 n. 1072, cit.).<br />
E tale è stato l’orientamento pacifico sino alla Delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 10 febbraio 2014 n. 4, che ha riacceso la discussione.</p>
<p><b>4. Della Delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 10 febbraio 2014 n. 4<br />
</b>L’orientamento, univoco, delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti era, quindi, nel senso della applicabilità della riduzione dei compensi operata dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 anche ai componenti degli organi collegiali degli enti locali e ciò per la ragione che detti enti non risultavano espressamente menzionati nel comma 20 dell&#8217;art. 6. Ossia non rientravano tra gli enti espressamente esclusi dall’applicazione della disposizione del D.L. 78/2010.<br />
Il detto orientamento non è stato condiviso dalla Sezione delle Autonomie della medesima Corte dei Conti. Con Delibera 10 febbraio 2014 n. 4 la Sezione ha, infatti, ritenuto l’articolo 6 in esame non applicabile agli enti locali secondo il ragionamento che di seguito si ripercorre.<br />
Invero, la questione sottoposta all’esame della Sezione delle Autonomie non riguardava l’articolo 6 ma, più precisamente, se per i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali dovesse applicarsi, o meno, l’art. 5, comma 7 del D.L.78/2010, convertito dalla legge 122/2010, (ove viene stabilita la gratuità dell’incarico[24]).<br />
La Corte per affrontare la questione fa una premessa di metodo ritenendo imprescindibile un “approccio sistematico diretto ad individuare l’ambito unitario di riferimento della disciplina normativa”.<br />
Operando tale approccio la Sezione “giunge alla conclusione che nella materia di che trattasi la disciplina normativa si distingue in due specifici ambiti applicativi di riferimento: uno relativo al complesso organizzativo in cui sono strutturati gli enti territoriali, l’altro riferito al simmetrico complesso organizzativo della Pubblica amministrazione, esclusi gli enti territoriali”.<br />
Per quanto attiene all’ambito unitario di riferimento, la Sezione delle Autonomie effettua un richiamo alla sentenza 14 giugno 2012, n. 151 della Corte Costituzionale, ove nel decidere sulla q.l.c. relativa proprio a quella parte dell’art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010 che, disponendo la gratuità degli incarichi, ha affermato che la norma è espressione di una “disciplina uniforme” diretta a conseguire la riduzione “della spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi” che si traduce in “un principio di gratuità dell’amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali”.<br />
Da un’analisi della disciplina, sistematicamente uniforme, secondo La Sezione delle Autonomie emergono i due obiettivi perseguiti dal legislatore: da un lato, sfoltire gli apparati amministrativi di tutti quegli organismi non caratterizzati dalla necessarietà strutturale-istituzionale, dall’altro ridurre il peso economico degli organi di governo necessari che, secondo la delibera in esame, vengono perseguiti secondo due percorsi normativi: da una parte quello riferito alle amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali, dall’altra tali enti.<br />
La detta duplicazione di precorsi sarebbe rinvenibile in tutte le norme intervenute in materia che, sempre secondo la Sezione delle Autonomie, tengono “sempre distinti gli ambiti di riferimento delle discipline”. <br />
Anche il D.L. 78/2010 innovando la materia, avrebbe mantenuto la detta distinzione di ambiti applicativi. <br />
Mentre le disposizioni concernenti le “economie degli organi di governo e degli apparati politici” di cui all’art. 5, commi 6 e seguenti, secondo quanto si legge nella delibera in commento, “sono specificamente riferite agli organi che rientrano negli apparati organizzativi dei livelli di governo locale”, le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali”.<br />
Il percorso logico effettuato dalla Sezione delle Autonomie appare piuttosto complesso e non completamente condivisibile. <br />
Si è già evidenziato ripercorrendo le disposizioni emanate in materia, a partire dall’articolo 18 delle Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come gli interventi legislativi volti al contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione degli organi amministrativi abbiano, sempre, escluso dal proprio ambito di applicazione gli enti territoriali.<br />
Tanto appare avvenuto, non tanto per la volontà del legislatore di individuare due diverse discipline quanto, come ha ben rilevato la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 289 del 2008), per superare le possibili censure di legittimità cui sarebbe incorsa una tale ingerenza nelle potestà normative degli enti territoriali. Tanto è stato fatto adottando una tecnica normativa, ai fini del contenimento della spesa pubblica, volta a dettare delle norme puntuali che incidessero direttamente sulla spesa delle amministrazioni statali e delle quali si è, invece, dichiarata l’efficacia nei confronti degli enti territoriali esclusivamente quali principi di coordinamento della finanza pubblica, escludendone, comunque, l’applicabilità diretta.<br />
Anche ammesso, poi, che si possa aderire all’approccio sistematico adottato, ai due specifici ambiti applicativi di riferimento individuati nella delibera dovrebbe aggiungersi quello, anch’esso specifico, relativo non agli apparati amministrativi ma agli organi di governo e, come si vedrà in seguito, alle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica: dalla cui disciplina non risultano esclusi gli enti territoriali.<br />
Maggiormente convincenti appaiono, invece, le successive argomentazioni della Sezione delle Autonomie a sostegno della propria deliberazione. Secondo la Sezione, il fatto che le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscano agli enti territoriali si evince, oltre che dal contesto oggettivo, “anche dall’espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la Pubblica amministrazioni che sono stati reputati utili) e nel comma 3, all’art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 2006 che (…) ne esclude espressamente l’applicazione agli enti territoriali (art. 1, comma 64). <br />
La Sezione delle Autonomie, sostanzialmente, partendo dal presupposto che l’articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; ove si prevede una riduzione automatica del 10 percento delle “somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, e negli enti da queste ultime controllati” – non è applicabile agli enti territoriali, in forza dell’esclusione contenuta al comma 64 del medesimo articolo e dal fatto che l’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 fa espressamente salvo “quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266” ne ha dedotto che, in virtù del detto richiamo, “gli apparati amministrativi ai quali fa riferimento l’art. 6, comma 3, non includono quelli degli enti territoriali”.<br />
La deliberazione specifica, altresì, che “il generico riferimento contenuto nell’articolo 6 del D.L. 78/2010 alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” va letto sempre tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato comma 58 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti territoriali come disponeva il successivo comma 64”[25].<br />
In conclusione, la riduzione dei compensi prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 non deve, secondo la deliberazione della Sezione delle Autonomie, ritenersi applicabile ai componenti degli organismi collegiali degli enti locali.<br />
<b><br />
5. Dell’efficacia della Deliberazione 4/2014 delle Sezione delle Autonomie.<br />
</b>Alla luce di quanto sopra si pone la questione se le Sezioni regionali di controllo dovranno, o meno, adeguare le loro future deliberazioni all’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie.<br />
Appare, sul punto, interessante evidenziare come la questione sottoposta all’esame della Sezione delle Autonomie, in quanto incidente su questioni di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe potuto – ed, anzi, dovuto a parere di chi scrive – esser rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto nell’articolo 17, comma 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78[26].<br />
La detta norma, dettata con il fine “di garantire la coerenza nell&#8217;unitaria attività svolta dalla Corte dei Conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale” ha affidato al Presidente della Corte medesima la facoltà di “disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza”. Pronunce, queste, cui le Sezioni regionali di controllo devono conformarsi.<br />
La norma aveva sollevato il dubbio se la sua introduzione nell’ordinamento avesse tacitamente abrogato l’articolo 9, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, nella parte in cui, venivano disciplinate le funzioni di coordinamento della Sezione delle Autonomie[27].<br />
La Sezione delle Autonomie è intervenuta per chiarire la questione con la deliberazione 16 giugno 2011, n. 3 (Deliberazione 3/INPR/2011), nella quale ha escluso che il richiamato comma 31 avesse comportato l’abrogazione tacita della funzione di coordinamento affidata alla stessa Sezione, e ciò sul presupposto della diversità dell’ambito di operatività delle attività affidate alle Sezioni Riunite rispetto a quelle affidate alla Sezione delle Autonomie.<br />
L’attività di coordinamento delle Sezioni Riunite, secondo il detto ragionamento, risulterebbe specifica ed avrebbe riguardo alle funzioni di finanza pubblica e di federalismo fiscale, mentre quella affidata alle Sezione delle Autonomie avrebbe carattere generale.<br />
La remissione della questione alla Sezione delle Autonomie, piuttosto che alle Sezioni Riunite, rientra, comunque, nell’ambito delle facoltà discrezionali del Presidente della Corte dei Conti.<br />
Se, quindi, l’ambito dell’attività di coordinamento svolta delle Sezioni Riunite è identificabile nella specifica materia della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, la questione relativa all’applicabilità agli enti locali dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere sottoposta all’esame di queste.<br />
La soluzione indicata della Sezione delle Autonomie nella deliberazione 3/INPR/2011, comunque, non soddisfa soprattutto in considerazione del fatto che, mentre alle delibere dalle Sezioni Riunite viene riconosciuta efficacia vincolante nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, tale efficacia non è riconosciuta alle delibere della Sezione delle Autonomie. <br />
Risulta, così, ben difficile comprendere come possa esplicitarsi l’attività di coordinamento riconosciuta alla Sezione delle Autonomie senza riconoscere alle deliberazione adottate carattere vincolante nei confronti delle Sezioni regionali di controllo[28].<br />
Per quanto qui d’interesse, ai sensi della citata Deliberazione 3//INPR/2011 delle Sezioni Autonomie, la delibera 4/SEZAUT/2014 risulta, così, essere il frutto di una preventiva valutazione del Presidente della Corte dei Conti che, avendo ritenuto “necessario un approfondimento, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di tempo”, avrebbe affidato la questione alle Sezioni Autonomie piuttosto che alle Sezioni Riunite.<br />
Alla deliberazione 4/SEZAUT/2014 cui deve riconoscersi l’efficacia di una “pronuncia interpretativa non vincolante che fondandosi su valutazioni cui concorrono i componenti tra i quali i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo ha il pregio di effettuare approfondimenti sulla questione da parte di soggetti che devono affrontare gli stessi temi nei diversi territori e poi individuare soluzioni che possono essere consapevolmente condivise dalle Sezioni regionali[29]”.<br />
Risulta, così, probabile – considerato il precedente consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo circa l’applicabilità dell’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 – che la questione, anche in conseguenza del carattere non vincolate della richiamata deliberazione, darà adito a diverse soluzioni ed orientamenti.<br />
In tal caso si verificherà l’ipotesi, già rappresentata dalla stessa Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella citata deliberazione 3/INPR/2011, in cui “verificandosi un contrasto successivamente alla pronuncia della Sezione delle autonomie, si profilerà la soluzione di cui al comma 31, subordinatamente all’esercizio della facoltà del Presidente della Corte di deferire, anche d’ufficio, l’esame della questione alle Sezioni Riunite”.<br />
Appare, così, di tutta evidenza come la deliberazione della Sezione delle Autonomie, anziché dar coerenza all’azione della Corte, risulti fonte di incertezza e di possibili contrastanti soluzioni che richiederanno un nuovo intervento da parte della Corte dei Conti al fine di uniformare i possibili diversi orientamenti.<br />
Intervento che, rientrando nell’ambito delle facoltà concesse al Presidente della Corte dei Conti, potrebbe essere, discrezionalmente, rimesso alle Sezioni Riunite o, nuovamente, alla Sezione delle Autonomie[30]. </p>
<p><b>6. Considerazioni conclusive<br />
</b>Alla luce della deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti risulta prevedibile che le amministrazioni locali, che hanno provveduto ad effettuare il taglio ai compensi dei componenti degli organi collegiali previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010, si vedranno recapitare delle richieste di restituzione delle somme trattenute da parte di chi abbia o faccia ancora parte di detti organismi e si sia visto ridotto il proprio compenso.<br />
Certamente la questione potrebbe mettere in difficoltà le disponibilità, già ridotte, degli enti locali ma, altrettanto certamente, risulta il fatto che, alla luce dell’incertezza giuridica sorta a seguito della deliberazione della Sezione delle Autonomie 4/SEZAUT/2014, ben difficilmente gli enti locali potranno dar seguito a dette richieste. <br />
Aspettiamo, quindi, di conoscere quale sarà l’orientamento delle Sezioni regionali di controllo sulle, eventuali, istanze degli enti locali successivamente alla deliberazione della Sezione delle Autonomie.<br />
Si vuole, infine, fare un brevissimo cenno a quelli che sono gli organismi i cui componenti sono stati oggetto dell’applicazione della riduzione dei compensi in applicazione dell’articolo 6 in commento.<br />
Con riguardo ai membri del Nucleo di Valutazione deve rilevarsi come la riduzione fosse stata ritenuta, inizialmente, automaticamente applicabile (in tal senso C. Conti, Sez. Lombardia n. 1072/2010/PAR; idem, Sez. Campania, n. 173/2011) mentre successivamente tale automaticità è stata limitata ai casi in cui non cui si fosse verificata una modifica nell’attribuzione delle competenze degli organismi. Era, comunque, da ritenersi esclusa nel caso in cui sussistesse un sostanziale e rilevante ampliamento delle attribuzioni previste rispetto a quelle precedentemente conferite (C. Corti, Sez. Emilia – Romagna, n. 18/2011/PAR).<br />
La questione circa i compensi dei componenti di tali organi potrebbe, comunque, essere valutata in sede di attuazione della delega al Governo, prevista dall’art. 19 della legge 114/2014 in materia di revisione della disciplina degli organismi di valutazione[31].<br />
Per quanto riguarda, invece, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori della società per azioni partecipate dall’ente locale deve rilevarsi come le Sezioni regionali di controllo abbiano, sino ad ora, ritenuto applicabile la riduzione dei compensi anche al caso di farmacia comunale posseduta al 51 per cento dall’ente locale (C. Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 19/2012/PAR del 12 aprile 2012)”. La detta decisione ha, da subito, sollevato dubbi e perplessità in quanto, seguendo tale ragionamento, si sarebbe assimilata una società partecipata con capitale pubblico maggioritario ad una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[32]. <br />
Anche detta questione dovrà essere, quindi, rivista alla luce dell’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte di Conti e dei futuri orientamenti che le Sezioni regionali di controllo intenderanno adottare.</p>
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<p>[1]Nota di Laura Pascarella del 28 febbraio 2015 in Fondazione Nazionale dei Commercialisti (http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/726). <br />
[2] Per un approfondimento sul sistema degli enti locali si vedano Bin R. Pitruzzella G, “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2014; Vandelli L. “Il sistema delle autonomie locali”, Il Mulino, 2013, mentre per quanto attiene alla contabilità e alla finanza degli enti locai Uricchio A. Aulenta M., “Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti locali”, Cedam, 2015; Mulazzani M., “L&#8217;armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, Maggioli editore, 2015; Rossi A., “Manuale di contabilità e finanza degli Enti locali”, Simone, 2014. <br />
Si vedano, anche, per i revisori degli enti locali, Pozzoli S. Borghi A. “Il revisore degli enti locali”, IPSOA, 2014 e per gli organismi indipendenti e i nuclei di valutazione, Bertocchi M., Bisio L., Latella G. “Organismi indipendenti e Nuclei di valutazione negli Enti Locali. Guida operativa alla gestione del ciclo della performance”. Maggioli, 2011. <br />
[3] Sulle funzioni e sulle attività di controllo contabile degli enti locali svolte dalla Corte dei Conti si vedano: Pozzoli S. Gori E., “Il nuovo sistema dei controlli negli enti locali dopo il «decreto enti locali»”, Maggioli, 2013; Tenore V., “La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli”, Giuffrè, 2013; Garri F., “La Corte dei conti. Controllo e giurisdizione. Contabilità pubblica”, Giuffrè, 2012; Tarasco A. L., “Corte dei conti ed effetti dei controlli amministrativi”, Cedam, 2012; De Carlo E., “La Corte dei conti. Profili di organizzazione, funzionamento e responsabilità”, Halley Editrice, 2005. <br />
[4]D.L. 31/12/2014, n. 192, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302, convertito in legge, con modificazione dall’art, 1 della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. All’articolo 10, comma 5 prevede che “All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “<i>Sino al 31 dicembre 2014</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>Sino al 31 dicembre 2015</i>”. <br />
[5] D.L. 31 maggio 2010 n. 78, pubblicato sulla GU n. 125 del 31/5/2010 e contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. del 30 luglio 2010, n. 176, S.O. <br />
[6] La Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica (RUEF) è stata sostituita con la Relazione sull’Economia e la Finanza Pubblica (REF) a partire dall’anno 2011 ai sensi della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. <br />
[7]Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. <br />
[8] Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. <br />
[9]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazz. Uff  9 maggio 2001, n. 106, S.O., e contenente “Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” .All’articolo 1, comma 2, prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.” Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, dall’art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. <br />
[10]D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O., ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. <br />
[11]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. e contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008 n. 195, S.O. <br />
[12]Nella detta verifica, in particolare, si dovevano seguire i criteri indicati nella norma e volti alla: <br />
<i>“a</i>) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; <br />
<i>b</i>) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; <br />
<i>c</i>) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; <br />
<i>d</i>) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; <br />
<i>e</i>) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; <br />
<i>e-bis</i>) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l&#8217;organismo è da intendersi automaticamente soppresso; <br />
<i>e-ter</i>) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all&#8217;amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. <br />
(Le lettere e-bis) ed e-ter) sono state aggiunte dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248). <br />
[13] Sul punto si evidenzia che, secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (si legga la sentenza 182/2011) “il legislatore statale, con una “disciplina di principio”, può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda anche la sentenza n. 417 del 2005). <br />
“Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l’entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo “in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale” – la crescita della spesa corrente». In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)”. <br />
La medesima Corte dando atto di come molti interventi legislativi in materia finanziaria non fossero stati in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale in conseguenza dell’indebita compressione dell’autonomia delle Regioni che con essi veniva realizzata (sul punto possono richiamarsi le decisioni di illegittimità costituzionale delle norme statali che pretendevano di imporre al sistema regionale, rigide misure concernenti la spesa per studi, consulenze, missioni all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni &#8211; sentenza n. 417 del 2005-; le spesa per viaggi in aereo -sentenza n. 449 del 2005-;i compensi e il numero massimo degli amministratori di società partecipate dalla Regione -sentenza n.159 del 2008-; le spese per autovetture -sentenza n. 297 del 2009) segnala come, a fronte di tali censure &#8211; il legislatore statale abbia, da una parte, agito direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, dall’altra, dichiarato l’efficacia di dette norme nei confronti delle Regioni esclusivamente quali principi di coordinamento della finanza pubblica, escludendone l’applicabilità diretta (sentenza n. 289 del 2008). <br />
Si è, così, superata la censura di violazione del riparto concorrente della potestà legislativa in tema di coordinamento della finanza pubblica; a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale. In caso contrario, la disposizione statale non potrà essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008),quale che ne sia l’eventuale qualificazione data a dette norma dal legislatore nazionale (sentenza n. 237 del2009). <br />
[14] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l&#8217;attuazione del programma, Circolare 21/11/2006 contenente “Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell’art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” pubblicata nella G.U. 8 gennaio 2007, n. 5. <br />
[15]Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 193 del 18 agosto 1999 e contenente “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell&#8217;attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. <br />
Si segnala che la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (cd. Legge Bassanini) all’articolo 11, comma 1, prevedeva la delega al Governo ad emanare “entro il 31 luglio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: <br />
•	razionalizzare l&#8217;ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; <br />
•	riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all&#8217;estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;<i>(lettera così modificata dall&#8217;articolo 1, comma 13 della legge n. 191 del 1998)</i> <br />
•	riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell&#8217;attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; <br />
•	riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso. <br />
[16]Art. 68.  Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture (come modificato dalla legge di conversione) <br />
1.  Ai fini dell&#8217;attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell&#8217;ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: <br />
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; <br />
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; <br />
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell&#8217;Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi. <br />
2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell&#8217;articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l&#8217;utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l&#8217;obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell&#8217;organismo. <br />
3.  Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. <br />
4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell&#8217;articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all&#8217;anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge. <br />
5.  Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. <br />
6.  In particolare sono soppresse le seguenti strutture: <br />
a)  Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all&#8217;interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni; <br />
b)  Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all&#8217;articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all’articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 ; <br />
c)  Commissione per l&#8217;inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell&#8217;ambito della Comunità Atlantica di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. <br />
6-bis.  Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato. <br />
7.  Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato &#8211; i provvedimenti di attuazione del presente articolo. <br />
8.  Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l&#8217;ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. <br />
[17]La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2012 &#8211; 04 giugno 2012, n. 139 (Gazz. Uff. 13 giugno 2012, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della <i>legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 </i>, nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 12, promossa per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 20, primo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; 7) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa per violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 9) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La stessa Corte, con successiva sentenza 26 marzo &#8211; 2 aprile 2014, n. 72 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell’art. 6, convertito, con modificazioni, dall’<i>art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122</i>, promosse per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e del Titolo VI del <i>d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 </i>(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell’art. 6, in combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dello stesso articolo, promossa per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell’art. 6, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11 dello stesso articolo, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali e le società pubbliche, che fanno capo all’ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, promossa, per violazione dell’art. 119 Cost., del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dell’<i>art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268</i>; ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 21, secondo periodo, dell’art. 6 promossa per violazione dell’art. 119 Cost, del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell’<i>art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266</i>. <br />
[18] “Revisori Enti Locali esclusi dai tagli”, in Gazzetta degli enti locali, 19 novembre 2010 (http://lagazzettadeglientilocali.it/pf/testo-news/10224/Revisori-locali-esclusi-dai-tagli). <br />
[19]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. contenente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. Articolo 241 “Compenso dei revisori”. <br />
“1.  Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell&#8217;ente locale. <br />
“2.  Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall&#8217;ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239 . <br />
“3.  Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall&#8217;ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell&#8217;ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. <br />
“4.  Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. <br />
“5.  Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell&#8217;unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell&#8217;unione. <br />
“6.  Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. <br />
“6-bis.  L&#8217;importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell&#8217;organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. (Comma inserito dall’art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 – N.d.A.) <br />
“7.  L&#8217;ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”. <br />
Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al comma 1 si vedano il D.M. 31 ottobre 2001 ed il D.M. 20 maggio 2005. <br />
[20]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; Articolo 82 (Indennità) prevede, in particolare, che: <br />
 “8.  La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: <br />
a)  equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; <br />
b)  articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell&#8217;ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell&#8217;ammontare del bilancio di parte corrente; <br />
c)  articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 25, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 N.d.A.); <br />
d)  definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; <br />
[e)  determinazione dell&#8217;indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell&#8217;indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; ] (Lettera soppressa dall’art. 5, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 – N.d.A.); <br />
f)  previsione dell&#8217;integrazione dell&#8217;indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. <br />
“9.  Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. <br />
“10.  Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell&#8217;adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell&#8217;ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l&#8217;anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell&#8217;indice dei prezzi al consumo rilevata dall&#8217;ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. <br />
“11.  La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. (Comma modificato dall’art. 2, comma 25, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall&#8217; art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall&#8217; art. 5, comma 6, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione – N.d.A). <br />
[21]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; Articolo 1 (Oggetto) <br />
“1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. <br />
“2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. <br />
“3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell&#8217;esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L&#8217;entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. <br />
“4. Ai sensi dell&#8217;articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. <br />
[22] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010 e contenente “Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. <br />
[23] Per una rassegna di dette decisioni si veda, anche, Gianluca Bertagna e Mario Ferrari, “I tagli previsti dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 e gli  Enti  Locali”  in Personale n. 147/2010 (http://www.piscino.it/file/modulistica/riduzionispese-02.pdf). Si segnala, con riguardo ai compensi dei revisori dei conti degli enti locali, che la tesi che negava l’applicabilità  del “taglio” previsto dall’articolo 6, comma 3 del D.L. 78/2010 &#8211; sulla scorta del fatto che il compenso base era stabilito con decreto interministeriale ex art. 241 T.U.E.L. – è stata ritenuta “fondata su argomentazioni poco convincenti” e, comunque in contrasto “con la <i>ratio</i> e la formulazione letterale dell’art. 6 nonché con lo spirito e gli obiettivi dell’intera manovra finanziaria varata ed approvata nell’estate del 2010, diretta a contenere e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica statale e degli enti locali, soprattutto sul versante dei costi degli apparati amministrativi, senza eccezioni” (Corte dei Conti, Sezione Reg. Controllo, Lombardia del. 13/2011/PAR). <br />
[24]Si riporta il testo dell’art. 5 del D.L. 78/2010 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”. <br />
Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82 , comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall&#8217;applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l&#8217;importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. <br />
Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. <br />
[25] Per completezza si evidenzia che la Sezione delle Autonomie conclude la propria disamina risolvendo la questione alla stessa sottoposta in via principale – se l’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 sia applicabile ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni – evidenziando che “i Consorzi costituiti per l’esercizio di una o più funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica” e che, in quanto tali, ad essi non può non applicarsi la disciplina unica dettata per tutte le dette forme associative. <br />
Per la detta ragione tra gli amministratori cui deve ritenersi applicabile l’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010 &#8211; secondo cui non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma &#8211; devono ritenersi rientrare anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi. <br />
[26]D.L. 1 luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150 contenente &#8221;Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.&#8221;, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102 con il titolo “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.. <br />
[27] La norma richiamata è stata inserita dalla Deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 3 luglio 2003 (Deliberazione n. 2/DEL/2003) con la quale sono state apportate delle modifiche al “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2000, n. 156). <br />
L’articolo 9 del Regolamento, in particolare è stato sostituito dal seguente: “Art. 9 – (Sezione delle autonomie) – <br />
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo di cui all’art. 2, riferisce al Parlamento, almeno una volta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, anche sulla base dell’attività svolta dalle sezioni regionali. Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni. <br />
2. La sezione delle autonomie è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta da due presidenti di sezione che lo coadiuvano, nonché dai presidenti delle sezioni regionali di controllo di cui al comma 1 e dai magistrati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza individua, sulla base di criteri predeterminati, un magistrato in servizio presso ciascuna sezione regionale di controllo quale supplente del presidente ai fini della partecipazione al collegio. <br />
3. La sezione delle autonomie delibera con un numero minimo di quindici componenti. Il presidente della sezione delle autonomie, per l’esame di specifiche questioni che involgono anche le competenze di altre sezioni di controllo, invita a partecipare alle adunanze i presidenti delle sezioni di volta in volta interessati ai temi da trattare. <br />
4. Alla sezione delle autonomie sono assegnati, nel numero stabilito dal consiglio di presidenza, magistrati alla cui attività sono preposti i due presidenti di sezione di cui al comma 2, l’uno per la funzione di referto al Parlamento, l’altro per la funzione di coordinamento. <br />
5. La sezione si avvale di un servizio di supporto, cui è assegnato personale amministrativo, che svolge compiti di collaborazione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Al servizio sono assegnati dirigenti il cui numero e posizione funzionale sono definiti con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il segretario generale. Il servizio è organizzato per la ricezione, la verifica e l’elaborazione dei dati trasmessi su supporto elettronico e il loro inserimento nel sistema conoscitivo di finanza delle autonomie a disposizione delle sezioni regionali di controllo.”. <br />
[28] Sulla questione si legga Luigi D&#8217;Angelo “Nomofilachia e Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti: profili problematici ed innovativi (nota a Sez. Autonomie del. n. 3/2011)” articolo pubblicato il 10/02/2012 in Respamm.it <br />
[29] Deliberazione Sezione delle Autonomie 3/INPR/2011 cit. <br />
[30] Sul punto Luigi D&#8217;Angelo (op. cit.) sostiene che “una deliberazione interpretativa non vincolante della Sezione delle Autonomie nonché “un contrasto successivamente” a detta pronunzia tale da imporre in tesi altro intervento del Presidente della Corte ai fini di un esame della questione da parte delle Sezioni Riunite, significa da un lato precludere una decisione di orientamento generale in materia di coordinamento della finanza pubblica/contabilità pubblica con tutti gli indotti effetti in tema di certezza giuridica, sana gestione delle risorse, uniformità della prassi in materia di spesa, ecc., cui sembra tendere, in definitiva, la novella legislativa. Da altro lato significa frammentare eccessivamente l’attività del giudice contabile in difformità proprio a quella poziore finalità ordinamentale “di garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei Conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica” (incipit del comma 31 cit.)”. <br />
[31] Così, almeno, auspica Paola Aldigeri, in “La questione relativa all’applicabilità della nuova lettura dell’articolo 6 &#8211; La riduzione dei compensi degli OIV &#8211; L’evoluzione interpretativa della Corte dei Conti” (http://www.gianlucabertagna.it/2015/03/15/il-taglio-del-10-al-nucleo-e-alloiv). L’Autrice si augura che, nel dar attuazione a detta delega “vengano definiti parametri oggettivi, per la quantificazione dei compensi dei componenti di tali organismi; parametri connessi alla complessità organizzativa – quali la dimensione dell’ente e le funzioni effettivamente svolte – e svincolati da norme generali di portata più generale, la cui applicazione mal si concilia con la sfida, di ordine soprattutto culturale, che la recente normativa ha lanciato in materia di valutazione della <i>performance”</i><b>. </b><br />
[32] Sul punto si veda Gianluca Bertagna e Mario Ferrari, cit.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 15.6.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revirement-in-materia-di-compensi-dei-componenti-degli-organi-collegiali-degli-enti-locali/">&lt;i&gt;Revirement&lt;/i&gt; in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli enti locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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