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	<title>Enrico Trenti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Enrico Trenti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I requisiti per il riconoscimento della tutela «I.G.P.»: il caso della «Piadina Romagnola»  (Nota a Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2405)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-per-il-riconoscimento-della-tutela-i-g-p-il-caso-della-piadina-romagnola-nota-a-cons-stato-sez-iii-13-maggio-2015-n-2405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:41 +0000</pubDate>
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<p>La sentenza in commento si inserisce nel filone delle pronunce del Giudice Amministrativo aventi ad oggetto l’individuazione e l’analisi dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale per la registrazione della denominazione di indicazione geografica protetta (I.G.P.) di un prodotto alimentare (nel caso di specie, la “Piadina Romagnola”), e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-per-il-riconoscimento-della-tutela-i-g-p-il-caso-della-piadina-romagnola-nota-a-cons-stato-sez-iii-13-maggio-2015-n-2405/">I requisiti per il riconoscimento della tutela «I.G.P.»: il caso della «Piadina Romagnola» &lt;br&gt; (Nota a Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2405)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align=justify>
La sentenza in commento si inserisce nel filone delle pronunce del Giudice Amministrativo aventi ad oggetto l’individuazione e l’analisi dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale per la registrazione della denominazione di indicazione geografica protetta (I.G.P.) di un prodotto alimentare (nel caso di specie, la “Piadina Romagnola”), e contiene alcuni spunti di particolare interesse, che contribuiscono a chiarire l’interpretazione del complesso quadro normativo di riferimento.<br />
Preliminarmente, occorre ricordare che la procedura per la registrazione di una denominazione “I.G.P.”, prevista dal regolamento U.E n. 1151/2012[1], consta di due distinte fasi: la prima (attualmente disciplinata dal d.m. 14 ottobre 2013, n. 5442, che ha sostituito il previgente d.m. 21 maggio 2007, n. 5442)  si svolge innanzi alle Autorità nazionali e, in caso di esito positivo, si conclude con la trasmissione degli atti alla Commissione dell’Unione Europea e con l’eventuale riconoscimento della protezione transitoria dell’I.G.P. (nelle more del pronunciamento definitivo del competente organo dell’Unione Europea); la seconda è di competenza della Commissione U.E., a cui spetta la decisione finale in merito all’accoglimento della domanda. Entrambe le fasi procedimentali, pur con le rispettive peculiarità (correlate, fra l’altro, ai differenti oneri di pubblicazione, preordinati a consentire la proposizione di eventuali opposizioni, rispettivamente in ambito nazionale ed europeo), risultano parimenti finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti occorrenti per l’accoglimento della domanda di registrazione della denominazione “I.G.P.” e per il conseguente riconoscimento del regime di tutela previsto dall’ordinamento comunitario.<br />
Il caso trattato dalla sentenza in commento riguarda la fase nazionale di valutazione della domanda di registrazione della denominazione I.G.P. “Piadina Romagnola – Piada Romagnola”[2], attivata su istanza del Consorzio di promozione all’uopo istituito, e trae origine dal ricorso proposto da un’impresa produttrice, avente sede al di fuori del perimetro della “zona di origine” del prodotto, finalizzato all’annullamento del decreto di protezione transitoria della predetta denominazione I.G.P., nonché del relativo disciplinare di produzione. <br />
Con tale impugnazione – avanzata successivamente alla conclusione del procedimento nazionale, a cui l’impresa ricorrente aveva volontariamente ritenuto di non partecipare, pur avendo titolo a proporre un’eventuale opposizione – la ricorrente stessa censurava i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione di legge per presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 1, lett. b), del regolamento C.E. n. 510/2006 e dell’art. 4, comma 2, lett. d), del d.m. 21 maggio 2007, n. 5442, vigenti <i>ratione temporis</i>, e contestava, in particolare, la mancanza di collegamento tra la produzione della piadina ed il territorio, affermando l’inesistenza di specifiche qualità legate alla zona di origine (in tale prospettiva, la ricorrente smentiva, fra l’altro, l’esistenza di un legame tra il microclima della zona d’origine e la fragranza del prodotto). <br />
Al riguardo, occorre ricordare che il cit. art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento CE n. 510/2006 (applicabile <i>ratione temporis </i>alla procedura di registrazione di cui si discute) prevede(va) che “<i>è ‹‹indicazione geografica››, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: – come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e – la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata</i>”. Analoga disciplina è stata, poi, riproposta dal più recente regolamento UE n. 1151/2012[3]. <br />
A livello nazionale, la procedura per la la registrazione delle I.G.P. è (<i>rectius</i>: era) disciplinata dal d.m. 21 maggio 2007, n. 5442 (anch’esso, applicabile <i>ratione temporis </i>alla vicenda di cui si discute), che, all’art. 4, comma 3, prevede(va) che “<i>unitamente all’istanza e al progetto di documento unico…deve essere trasmessa al Ministero e alla Regione la seguente documentazione:…d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o la caratteristica del prodotto (nell’ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell’ipotesi di IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione</i>” (la stessa previsione si rinviene, peraltro, nell’art. 6, comma 3, lett. g), del vigente d.m. 14 ottobre 2013, n. 12511, che ha sostituito il predetto d.m. 21 maggio 2007, n. 5442).<br />
A ben vedere, la disciplina nazionale suscita non poche perplessità, laddove – discostandosi (almeno apparentemente) dalla norma comunitaria di riferimento – parrebbe richiedere (anche ai fini della registrazione della denominazione I.G.P., oltre che nella diversa ipotesi della D.O.P.) l’esistenza di “<i>almeno una caratteristica qualitativa</i>” ulteriore rispetto a quelle, elencate in precedenza (“<i>una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto</i>”), che, in base al diritto comunitario, sono suscettibili – di per sé sole, singolarmente considerate[4] – di legittimare la registrazione I.G.P.<br />
Come si è anticipato poc’anzi, nel caso in esame, la ricorrente, facendo leva su tale incertezza interpretativa, deduceva, in primo luogo, l’inesistenza di una caratteristica qualitativa  del prodotto (comprovante il legame con il territorio d’origine), ulteriore rispetto alla sua “reputazione” (indicata dal disciplinare di produzione della “Piadina Romagnola – Piada Romagnola” quale elemento di collegamento del prodotto con il territorio di origine[5]) e negava, segnatamente, che il microclima della zona di produzione potesse avere influenza sulla fragranza del prodotto. Inoltre, la ricorrente, facendo riferimento proprio a quanto rappresentato nel disciplinare di produzione in ordine al requisito della “reputazione” del prodotto, contestava la mancata dimostrazione del legame con il territorio del prodotto industriale “Piadina Romagnola”, nonché l’omessa individuazione di un collegamento reputazionale del prodotto industriale (per tale intendendosi, nella prospettazione della ricorrente, quello confezionato e/o a lunga conservazione) con quello artigianale dei cd. “chioschi”.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado, incardinato presso il T.A.R. per il Lazio (Sez. II <i>ter</i>), veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio, la quale accertava l’assenza di collegamento tra microclima e caratteristiche sensoriali/fragranza del prodotto, non senza precisare, tuttavia, che la presunta influenza del microclima non era affatto richiamata nel disciplinare di produzione quale elemento giustificativo del legame del prodotto con il territorio, fondandosi quest’ultimo esclusivamente sul dato reputazionale. Nel contempo, la medesima CTU riconosceva che, in base alla normativa comunitaria di riferimento, la domanda di registrazione della denominazione I.G.P. ben può essere fondata, come nel caso in questione, sulla “popolarità” e sulla reputazione della denominazione al fine di tutelarne e garantirne la produzione, con la conseguenza che il solo fatto che il prodotto “Piadina Romagnola” si possa ottenere tramite un processo tecnologico realizzabile anche al di fuori del territorio d’origine non può essere considerato un elemento che ne impedisca la registrazione. <br />
Con sentenza n. 5148/2014  pubblicata il 15 maggio 2014[6], il T.A.R. per il Lazio, Sez. II <i>ter</i>, ha inaspettatamente accolto, sia pure nei limiti indicati in motivazione (di cui si dirà a breve), l’impugnativa proposta dall’impresa ricorrente, adducendo ragioni che – se confermate in appello – avrebbero potuto determinare un radicale ripensamento del consolidato orientamento del Giudice Amministrativo in materia di requisiti per il riconoscimento della tutela I.G.P.<br />
Con la pronuncia in parola, il Giudice di primo grado, nel respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dalle Amministrazioni resistenti (Ministero e Regione), ha, innanzitutto, precisato che la mancata partecipazione di un’impresa al procedimento “nazionale” di registrazione non preclude l’esperibilità del rimedio giurisdizionale, ed ha, altresì, chiarito che la natura sostanzialmente endoprocedimentale[7] degli atti impugnati (disciplinare di produzione e decreto di protezione transitoria) non ne impedisce l’impugnabilità, considerato che, in assenza di un provvedimento formale di conclusione della fase nazionale della procedura di registrazione I.G.P. (non previsto dalla vigente disciplina), occorre comunque garantire la tutela dell’interesse “<i>a promuovere un annullamento suscettibile di indurre l’arresto procedimentale del relativo iter approvativo</i>”, con la conseguenza che l’oggetto dello scrutinio giurisdizionale non può che essere proprio il disciplinare di produzione, ossia l’atto in cui “<i>possono essere ravvisate indicazioni che, in quanto suscettibili di identificare il nesso relazionale fra un prodotto e/o le relative caratteristiche produttive ed un dato territorio geografico, direttamente e concludentemente refluiscono sulla richiesta di che trattasi</i>”.<br />
Entrando nel merito della questione, il Giudice di <i>prime cure</i>, dopo aver preso atto delle risultanze della CTU, ha dichiarato l’irrilevanza, ai fini del decidere, della questione relativa all’eventuale influenza del microclima sulla qualità del prodotto, in ragione dell’omessa menzione di tale elemento di qualificazione del prodotto nel disciplinare di produzione.<br />
Il Tribunale Amministrativo adito ha, quindi, ritenuto di focalizzare la propria attenzione sulla verifica della sussistenza della “reputazione” del prodotto, quale elemento fondante la richiesta di registrazione I.G.P. e, pur affermando di condividere la tesi, patrocinata dall’orientamento giurisprudenziale prevalente in argomento, che assevera, quale elemento discriminante ai fini del riconoscimento della IGP, la sussistenza di elementi reputazionali suscettibili di avvalorare il legame di un particolare prodotto alimentare con la zona di origine, ha ritenuto che la stessa potesse riguardare la sola produzione “artigianale” della “Piadina Romagnola”, rilevando, di converso, l’insussistenza dei presupposti per riferire il dato reputazionale alla “diversa” fattispecie della produzione “industriale” dell’alimento. <br />
Secondo la prospettazione offerta dal Giudice di <i>prime cure</i>, infatti, “<i>l’irrilevanza assunta, quanto alla produzione industriale dell’alimento, dalla localizzazione dell’impianto all’interno del quale avvengano le lavorazioni, induce infatti ad escludere che il nesso fra elemento reputazionale ed area di originaria produzione riveli la medesima intensità invece riscontrabile laddove si sia in presenza di modalità artigianali di elaborazione delle materie prime e di realizzazione del prodotto; le quali, tradizionalmente caratterizzano la risalente e socialmente radicata diffusione della ‹‹piadina›› prodotta nei ‹‹chioschi›› tipici della regione romagnola…il dimostrato vincolo reputazionale si dimostra idoneo a radicare la riferibilità del prodotto a un ambito geografico con riferimento alla sola tradizionale produzione artigianale della piadina: la quale, per come dettagliatamente riportato nella relazione illustrativa allegata al decreto ministeriale, trova risalenti e consolidati elementi consuetudinari nella realizzazione, distribuzione e consumazione dell’alimento artigianalmente effettuata nei ‹‹chioschi›› a ciò adibiti nell’area di riferimento, rappresentando un indiscutibile elemento di collegamento – che caratterizza la ‹‹tipicità›› della ‹‹piadina›› &#8211; fra una particolare modalità di preparazione/offerta di quest’ultima e le consolidate abitudini di consumo nella zona interessata</i>”.<br />
Di talché, il Tribunale Amministrativo adito ha concluso affermando che “<i>gli ampi – ed ampiamenti illustrati – riferimenti reputazionali univocamente militano per la piena registrabilità del prodotto con caratteristica di indicazione geografica protetta con esclusivo riferimento alla produzione tradizionale – e, quindi, non industriale – della ‹‹Piadina››</i>”, ed ha conseguentemente disposto l’annullamento <i>in parte qua </i>degli atti impugnati.<br />
Invero, la pronuncia in questione è a dir poco soprendente, in quanto, per la prima volta, la metologia di produzione viene qualificata (ed assume rilievo) come elemento distintivo del prodotto suscettibile di divenire, essa stessa, oggetto di reputazione (finendo, in tal guisa, col veicolare la richiesta di registrazione su un prodotto realizzato con una determinata tipologia produttiva)[8]. <br />
Senonché, nella prospettiva del diritto europeo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti alimentari, il dato reputazionale (elemento suscettibile, di per sé solo, di giustificare la richiesta di registrazione) riguarda, a ben vedere, la “denominazione” del prodotto e non involge, invece, la sua metodologia di produzione. <br />
La disciplina europea[9] consente di tutelare l’indicazione geografica della provenienza di un prodotto ogni qualvolta questa costituisca (come nell’ipotesi in esame) il fondamento della reputazione del prodotto stesso. In questo caso, il regime di tutela concesso alla indicazione geografica protetta si applica indistintamente a tutti i produttori che operano nella zona di origine realizzando prodotti conformi al Disciplinare di produzione, a prescindere dalla qualificazione della metodologia di produzione in concreto utilizzata dal singolo produttore[10]. <br />
Risulta, cioè, evidente che la normativa dell’UE si propone di proteggere e tutelare, mediante il riconoscimento dell’IGP, la denominazione dei prodotti – come, nella fattispecie in questione, la “Piadina romagnola / Piada Romagnola” –, la cui reputazione (o altra caratteristica qualitativa) risulti strettamente connessa alla provenienza geografica, alla sola condizione che la produzione venga realizzata (“<i>per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata</i>”) nel rispetto delle modalità indicate, per l’appunto, nel relativo disciplinare di produzione. <br />
D’altronde, la normativa (europea e nazionale) in materia di denominazioni d’origine dei prodotti non contempla alcuna distinzione tra “produzione artigianale” e “produzione industriale” e la stessa sentenza di primo grado non fornisce alcuna indicazione utile per identificare il criterio discriminante, che dovrebbe distinguere le due differenti modalità produttive[11].<br />
In realtà, ciò che assume rilievo ai fini della facoltà, da parte dei produttori che operano nei territori d’origine, di avvalersi delle denominazioni I.G.P., è esclusivamente il rispetto del disciplinare di produzione, laddove vengono identificati gli ingredienti e le tecniche di realizzazione da osservare. <br />
Di talchè, il “metodo” di produzione (es. artigianale/industriale) rileva unicamente, se ed in quanto espressamente prescritto dal disciplinare di produzione, dal momento che, solo in tale caso, l’utilizzo di un determinato “metodo” di produzione (le cui caratteristiche debbono essere puntualmente identificate nel disciplinare medesimo) può divenire elemento qualificante ai fini dell’applicazione della tutela I.G.P.  <br />
Ma, a ben vedere, quanto esposto non trova alcuna corrispondenza nel caso in esame: nel disciplinare relativo alla “Piadina Romagnola / Piada Romagnola” il metodo di produzione non è affatto menzionato[12]. <br />
Sotto altro profilo, si rileva che la sopra cit. sentenza 15 maggio 2014, n. 5148, del T.A.R. per il Lazio, nella parte in cui enfatizza la rilevanza della metologia di produzione “artigianale” sino a farla assurgere ad elemento qualificante del prodotto (a cui si correla il dato reputazionale) e, soprattutto, nega l’esistenza del nesso fra elemento reputazionale e zona di origine del prodotto “industriale” proprio in considerazione della riscontrata irrilevanza della localizzazione dell’impianto produttivo[13], pare collidere con il consolidato orientamento giurisprudenziale del Giudice Amministrativo, secondo cui “<i>il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di fuori del territorio da tutelare non costituisce elemento ostativo alla registrazione diretta alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto con la stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti solo in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine geografica. La circostanza che in concreto attualmente tale produzione avvenga anche altrove è elemento da valutare, tenendo però conto che la registrazione del prodotto, ove ne sussistano i presupposti, è diretta proprio a regolamentare modalità e luogo di produzione anche al fine di limitare l’utilizzo del nome ai produttori in possesso di determinate caratteristiche ed escludere, o costringere ad adeguarsi, chi non le possiede</i>”[14]. E ciò, in quanto “<i>l’I.G.P. è diretta proprio a tutelare la reputazione del prodotto e in tale concetto è insita anche la percezione della provenienza del prodotto che ha il consumatore, che ragionevolmente riferisce la dizione…a prodotti provenienti da tale area geografica</i>”[15].<br />
La cit. sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 5148/2014 è stata gravata in appello dal Ministero e dal Consorzio di promozione della “Piadina Romagnola”. All’esito del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato, con sentenza 13 maggio 2015, n. 2405, ha disposto la riforma della pronuncia di primo grado, reputando discriminatoria ed in contrasto con la disciplina comunitaria la limitazione dell’utilizzo dell’I.G.P. alla sola produzione “artigianale”, con esclusione di quella a livello “industriale”.<br />
I Giudici di Palazzo Spada, dopo aver premesso che la protezione I.G.P. disciplinata dalla normativa comunitaria è indirizzata nei confronti del prodotto, indipendentemente dal relativa metodologia di produzione artigianale o industriale, e che lo stesso Tribunale Amministrativo non ha affatto precisato l’elemento discretivo in ipotesi suscettibile di differenziare la produzione dei chioschi da quella “industriale”, hanno sottolineato che “<i>nel settore agro/alimentare per numerosi prodotti beneficiari di I.G.P. o D.O.P. si registra, invero, il passaggio da un’originaria produzione in ambito limitato e a livello artigianale a quello su scala industriale, in relazione all’incremento della domanda dei consumatori, senza che rifluisca sul regime di tutela che si incentra sulla ricetta, sulla zona di origine, sulla reputazione del prodotto e sul metodo di ottenimento</i>”. Ad avviso del Giudice d’appello, dall’orientamento della giurisprudenza amministrativo (di cui si è detto in precedenza) si desume chiaramente come la possibilità di ottenere la registrazione del prodotto non dipenda “<i>dall’assenza del carattere industriale della produzione o dalla necessaria limitatezza della stessa</i>” e come, peraltro, l’eventuale produzione in ambito industriale non sia affatto suscettibile di incidere “<i>sulla reputazione dell’alimento e sul collegamento dello stesso ad una determinata zona geografica</i>”.<i><br />
</i>E’ importante osservare che, prendendo spunto del caso in esame relativo alla registrazione della denominazione “Piadina Romagnola” (“<i>dove il termine Piadina/Piada indica la tipologia del prodotto da forno e l’aggettivazione Romagnola lo qualifica per la provenienza geografica</i>”), il Consiglio di Stato ha voluto mettere in evidenza che la tutela offerta dal diritto comunitario ai prodotti I.G.P. produce effetti virtuosi nei confronti della domanda del consumatore “<i>anche sotto il profilo della non ingannevolezza dei contenuti e della provenienza dell’offerta, che al nome che indica la tipologia del prodotto da forno collega la provenienza regionale, e a ciò soccorre il ruolo garante della I.G.P. di ogni potenziale attenuazione dell’elemento reputazionale dell’alimento</i>”.<br />
Da ultimo, i Giudici di Palazzo Spada hanno voluto dissipare tutti i dubbi interpretativi legati all’equivoca formulazione dell’art. 4, comma 2, lett. d), del d.m. 21 maggio 2007, n. 5442 (oggi trasposto nell’art. 6, comma 3, lett. g), del d.m. 14 ottobre 2013, n. 12511), precisando che “<i>l’elemento reputazionale può di per sé costituire presupposto per il riconoscimento dell’I.G.P., indipendentemente dal concorso di un elemento qualitativo o caratteristica differenziale che imponga la lavorazione in una specifica area geografica con preclusione della realizzazione del prodotto fuori zona</i>”, in considerazione della indiscussa prevalenza del dato normativo comunitario di riferimento, il quale – come è noto – “<i>prende in considerazione disgiuntamente i diversi elementi cui può ricondursi il riconoscimento dell’I.G.P., così che il regime di tutela può seguire alla presenza di uno solo di essi e non richiede il loro concorso cumulativo</i>”.<br />
Invero, la pronuncia in commento merita di essere segnalata per il rigore metodologico e la chiarezza ermeneutica con cui il Consiglio di Stato ha affrontato la questione, sciogliendo (si presume definitivamente) alcuni nodi interprativi che ancora affliggevano il quadro giuridico di riferimento in materia di individuazione dei requisiti richiesti ai fini della registrazione dell’indicazione geografica protetta. <br />
Innanzitutto, il Consiglio di Stato – in virtù della riconosciuta prevalenza del diritto comunitario e dell’immediata applicabilità, all’interno degli Stati membri, della disciplina dettata dal regolamento UE n. 1151/2012 – pare aver escluso la possibilità, per la normativa nazionale di dettaglio, di introdurre condizioni ulteriori (rispetto a quelle indicate dalla legislazione europea) suscettibili di compromettere o limitare la facoltà, per i promotori, di ottenere il riconoscimento della tutela delle indicazioni geografiche protette. <br />
In tale prospettiva, al regolamento approvato con d.m. 14 ottobre 2013, n. 12511 (che ha sostituito il d.m. 21 maggio 2007, n. 5442) spetta esclusivamente il compito di dare attuazione alla normativa comunitaria, disciplinando gli aspetti meramente procedurali della fase nazionale del procedimento di valutazione dell’ammissibilità delle domande di registrazione I.G.P., mentre l’individuazione dei requisiti occorrenti per l’accoglimento di dette domande è, invece, riservata alla legislazione europea di riferimento.<br />
A corollario di quanto affermato, stante l’inequivocabile formulazione della normativa comunitaria[16], viene dissipato ogni dubbio residuo, relativamente alla circostanza che l’elemento reputazionale costituisca elemento, di per sé solo, suscettibile di fondare la richiesta di registrazione I.G.P.<br />
Inoltre, nel confutare l’argomentazione principale sviluppata dalla sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi su cui si fonda la stessa <i>ratio </i>della tutela I.G.P., che potranno orientare la futura applicazione dell’istituto, anche al di là della puntuale soluzione del caso concreto.<br />
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la prospettiva assunta dal Tribunale Amministrativo per il Lazio – secondo cui la reputazione del prodotto sarebbe strettamente connessa alla sua produzione artigianale, con conseguente ammissibilità della domanda di registrazione I.G.P. relativamente alla sola “Piadina Romagnola” prodotta dai “chioschi” (e, dunque, considerata “artigianale”) – mettendo in evidenza l’assoluta inconferenza, oltre che irrilevanza ai fini del decidere, della circostanza che il prodotto “Piadina Romagnola” abbia acquisito notorietà soprattutto per merito delle qualità del prodotto “tradizionale”, realizzato artigianalmente. <br />
Infatti, le considerazioni in parola – che ben potrebbero essere riferite anche alla stragrande maggioranza degli altri prodotti già registrati I.G.P., dal momento che, il più delle volte, la modalità di produzione a cui si deve la formazione della reputazione di un prodotto è proprio quella “artigianale”, che tuttavia è destinata a cedere il passo alla produzione “industriale” nel momento in cui il prodotto medesimo inizia a diffondersi fuori dei confini del territorio di provenienza – risultano in contraddizione con la stessa <i>ratio </i>su cui si fonda il sistema di tutela, predisposto dall’ordinamento europeo, della “indicazione geografica” dei prodotti caratterizzati da un forte legame con il territorio di origine, dal momento che le esigenze di protezione della denominazione e quelle (connesse) di tutela del consumatore in merito alla provenienza dei prodotti (e, quindi, alla non ingannevolezza dell’offerta) assumono particolare rilievo proprio con riferimento ai prodotti “industriali” (realizzati nell’ambito della zona d’origine), per loro natura destinati ad essere collocati in mercati anche distanti dal territorio di provenienza[17]. Il che trova, peraltro, conferma nella cirscostanza che, nella maggior parte dei casi, i promotori della registrazione I.G.P. sono proprio unioni di produttori “industriali”, ossia di soggetti che, in ambito locale, realizzano con modalità automatizzate prodotti confezionati, idonei al consumo differito.<br />
Conclusivamente, si deve ritenere che la modalità di produzione, oltre non rilevare quale elemento qualificante del prodotto (a meno che non sia espressamente identificata come tale dal disciplinare di produzione del prodotto), non sia nemmeno suscettibile di caratterizzare l’elemento reputazionale (fininendo, in tal modo, con il riverberarsi “a valle” sull’identificazione della tipologia di prodotto registrabile), considerato che quest’ultimo si riconnette esclusivamente alla diffusione e alla notorietà della denominazione del prodotto recante l’indicazione geografica d’origine.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Il cit. regolamento U.E. n. 1151/2012 contiene la vigente disciplina in materia di “<i>regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari</i>” ed ha sostituito il precedente regolamento C.E. n. 510/2006. <br />
[2] Il disciplinare di produzione della “Piadina Romagnola – Piada Romagnola” predisposto dal Consorzio promotore è è stato pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2012. <br />
[3] L’art. 5, comma 2, del vigente regolamento U.E. n. 1151/2012 dispone, infatti, che: “<i>Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata</i>”. <br />
[4] A ben vedere, l’art. 5, comma 2, lett. b), del regolamento U.E. n. 1151/2012 identifica dette caratteristiche come alternative, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di registrazione I.G.P., è sufficiente dimostrare la sussistenza di una sola di queste. <br />
[5] Il disciplinare di produzione della “Piadina Romagnola”, all’art. 6, indica chiaramente che “<i>la richiesta di registrazione I.G.P. ‹‹Piadina Romagnola / Piada Romagnola›› è fondata sulla reputazione del prodotto, che è attestata agli inizi del XIV secolo e che deriva da particolari ed unici fattori territoriali, culturali ed economici</i>”. <br />
[6] In proposito, si veda l’interessante commento di V. Paganizza, <i>Dalla padella alla brace: la Piadina Romagnola IGP, dal “testo” al Consiglio di Stato</i>, in <i>Riv. di dir. alimentare</i>, 2014, 3, 45 ss. <br />
[7] Come si è ricordato in precedenza, il procedimento finalizzato alla registrazione della domanda di registrazione I.G.P. consta di due fasi, di cui solo la prima si svolge innanzi alle Autorità nazionali. Sicché, la fase nazionale non si conclude con l’adozione di un provvedimento formale, bensì con la mera trasmissione degli atti alla Commissione U.E. (a cui compete lo svolgimento della seconda fase) eventualmente accompagnata dall’adozione del decreto di protezione transitoria. <br />
[8] Ad avviso del Giudice di <i>prime cure</i> “<i>…la protezione da accordare mediante il riconoscimento della I.G.P., laddove appunto veicolata dalla preminente pregnanza assunta dal criterio reputazionale, non può che essere limitata alla metodologia tradizionale di produzione</i>”. <br />
[9] In proposito, si rinvia ai già citt. art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento CE n. 510/2006 e art. 5, comma 2 del regolamento UE n. 1151/2012. <br />
[10] Al riguardo, si evidenzia che già l’art. 8 del regolamento CE n. 510/2006 disponeva che “una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti…alimentari conformi al disciplinare corrispondente”. In linea di continuità, il più recente regolamento UE n. 1151/2012 ribadisce, all’art. 12, che “…le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare”. <br />
[11] Al riguardo, è stato, infatti, osservato che “<i>Il TAR Lazio fonda la propria decisione su una separazione tra la Piadina prodotta artigianalmente e quella prodotta industrialmente, senza però che sia data una vera e propria definizione di cosa debba intendersi con l’una o con l’altra espressione. È pur vero che il decidente richiama, nella prima, l’idea del chiosco e, nella seconda, i concetti di preconfezionamento e lunga conservazione. È evidente però che questi parametri non sono risolutivi. Il piccolo chiosco della riviera che produce le piadine in un ambiente separato e magari le sigilla o le surgela per permetterne la maggiore conservazione, rientrerà nella produzione artigianale? E il grande produttore, grande per dimensioni dell’azienda ma legato alla tradizione, che decide di replicare il processo “artigianale”, magari distribuendo i propri prodotti con confezionamento “aperto”, sarà assimilabile all’artigiano o all’industria? Cosa distingue l’uno dall’altro? E cosa il consumatore percepisce come reputazionalmente legato alla Romagna?</i>” (cfr. V. Paganizza, op. ult. cit.). <br />
[12] Infatti, dal disciplinare di produzione si evince che la produzione della “Piadina Romagnola / Piada Romagnola” deve avvenire nel rispetto di modalità ben definite, il cui contenuto, tuttavia, prescinde completamente dalla sopra richiamata distinzione tra “produzione artigianale” e “produzione industriale”. <br />
[13] In tal senso, è significativo il passaggio della sentenza di primo grado in cui il Giudice evidenzia che “<i>l’irrilevanza assunta dalle condizioni microclimatiche sulla produzione e sul confezionamento dell’alimento – per come dettagliatamente illustrate nell’acquisita relazione peritale – inducono, infatti, ad escludere che anche la produzione industriale sia legata alla zona di tradizionale produzione della ‹‹piadina›› da un nesso di indissolubile rilevanza: piuttosto dovendosi osservare come l’alimento – si ribadisce, limitatamente alla produzione non artigianale – ben possa essere realizzato anche in insediamenti collocati (come nel caso dell’odierna ricorrente) al di fuori dell’area geografica romagnola</i>”. <br />
[14] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5881, relativa alla domanda di registrazione I.G.P. “Salame felino”. <br />
[15] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3890, relativa alla domanda di registrazione I.G.P. “Aceto balsamico di Modena”. <br />
[16] In proposito, si veda l’art. 5, comma 2, del regolamento UE n. 1151/2012 e il previgente art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento CE n. 510/2006. <br />
[17] Di converso, i prodotti “artigianali”, essendo rivolti principalmente al consumo immediato <i>in loco</i>,<i> </i>non sembrano richiedere una peculiare forma di tutela che ne garantisca l’effettiva provenienza.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 17.6.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-requisiti-per-il-riconoscimento-della-tutela-i-g-p-il-caso-della-piadina-romagnola-nota-a-cons-stato-sez-iii-13-maggio-2015-n-2405/">I requisiti per il riconoscimento della tutela «I.G.P.»: il caso della «Piadina Romagnola» &lt;br&gt; (Nota a Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2405)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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