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	<title>Ennio Magri&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Considerazioni sul project financing</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-project-financing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-project-financing/">Considerazioni sul project financing</a></p>
<p>(Intervento del 5.6.2001 presso l’Unione degli industriali della Provincia di Napoli – Gruppo piccola industria) Il project financing è ormai entrato nel nostro linguaggio corrente. Tutti sanno che costituisce una modalità di finanziamento, da parte del privato, della realizzazione di opere pubbliche, la cui gestione possa assicurare un ritorno economico.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-project-financing/">Considerazioni sul project financing</a></p>
<p>(Intervento del 5.6.2001 presso</p>
<p>l’Unione degli industriali della Provincia di Napoli – Gruppo piccola industria)</p>
<p>Il project financing è ormai entrato nel nostro linguaggio corrente. Tutti sanno che costituisce una modalità di finanziamento, da parte del privato, della realizzazione di opere pubbliche, la cui gestione possa assicurare un ritorno economico.</p>
<p>Il concetto fondamentale, caro al mondo del credito, è che trattasi di operazione senza rischio, in quanto la stessa a sua volta, a seconda di quale ne sia la dimensione, va ricollocata sul mercato obbligazionario nazionale od internazionale.</p>
<p>In definitiva la capacità economica dell’imprenditore ha scarsa rilevanza; questi in astratto non dà garanzia per la restituzione, ciò che è essenziale è la validità del conto economico del progetto da finanziare.</p>
<p>La verifica che l’Istituto finanziatore va ad operare è tutta incentrata sul costo dell’opera, sulla redditività della stessa una volta realizzata e, sul tempo occorrente affinché possa estinguersi il debito contratto.</p>
<p>E’ indispensabile pertanto che non vi siano soluzioni di continuità, dal momento in cui si chiude il contratto finanziario, con relativo inizio dei lavori, al momento della completa estinzione del finanziamento erogato.</p>
<p>In altre parole: è necessario che vi sia assoluta certezza sulla realizzabilità dell’opera e sulla sua capacità reddituale per l’arco di tempo occorrente all’estinzione del finanziamento erogato.</p>
<p>E’ agevole rilevare a tal punto che i requisiti di certezza richiesti, cozzano contro una prassi che ha contraddistinto fino ad oggi, la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.</p>
<p>Ci auguriamo che l’applicazione del Regolamento innanzi richiamato, costituisca un momento epocale di cambiamento gestionale nell’esecuzione delle opere pubbliche.</p>
<p>Ossia, che in corso d’opera non sia più necessario apportare varianti al progetto iniziale, che non vi siano più fermi di cantiere per interferenze con sconosciute presenze di pubblici servizi.</p>
<p>Ciò che invece allo stato è un problema del tutto irrisolto, è la possibile sospensione dei lavori ordinata dagli organi di giustizia amministrativa, su ricorsi ad istanza vuoi dei partecipanti non aggiudicatari, vuoi dei proprietari sui cui suoli l’opera deve realizzarsi, vuoi di associazioni ambientalistiche piuttosto che di Enti Locali sul cui territorio l’intervento va realizzato.</p>
<p>Per il vero, il regolamento contenuto nel D.P.R. 21 .12.1999, impone alla P.A. di accertare prima che si dia inizio ai lavori, che sia stata redatta nella sua interezza la progettazione esecutiva e che si siano ottenuti tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere.</p>
<p>In particolare l’art.47 del regolamento indicato, prevede, che già al momento dell’approvazione del progetto preliminare, questo sia corredato della positiva valutazione di impatto ambientale, nonché abbia acquisito tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare la immediata cantierabilità dello stesso.</p>
<p>La fluidità di esecuzione dell’opera e di conseguenza la impossibilità di iscrizione di riserve, non deve esser considerato come una caratteristica negativa o restrittiva.</p>
<p>Va ricordato infatti che caratteristica peculiare del project financing non è solo l’ottenimento del capitale occorrente per la realizzazione delle opere, ma fondamentalmente la gestione delle stesse, affinché dalla loro fruizione e dai ricavi correlati possa trovare completa remunerazione il capitale investito.</p>
<p>Il progetto quindi va considerato come un unicum, dove la fase gestionale, ai fini dell’Istituto Finanziatore, ha rilevanza di gran lunga maggiore di quella realizzativa dell’opera, perché consente appunto la remunerazione della stessa.</p>
<p>Va detto qualcosa di più!</p>
<p>La fase realizzativa è considerata come il periodo di maggior rischio per l’Istituto Finanziatore, questi infatti ha in corso di erogazione le somme occorrenti per la esecuzione dell’opera, ma non ha ancora certezza che la stessa sia realizzata e che quindi attraverso la sua gestione possa rientrare del capitale investito.</p>
<p>Di qui la necessità che l’esecutore dia garanzie bancarie prima chiamata, sia sulla bontà del lavoro svolto sia sull’assoluto rispetto del termine di ultimazione.</p>
<p>Il contratto di appalto, tra la società di progetto e le imprese esecutrici costituisce un momento di grande rilevanza per l’Istituto Finanziatore, perché rappresenta da un lato, l’adempimento dell’obbligo ad erogare le somme occorrenti per la realizzazione dell’opera, dall’altro la costruzione del bene, attraverso la cui gestione potrà ottenere la restituzione del capitale investito e la sua remunerazione.</p>
<p>Chiariti i caratteri essenziali dell’istituto, va detto subito che lo stesso ha trovato ormai completa dimora nel nostro ordinamento giuridico, con la legge 18.11.1998 n. 415 detta Merloni Ter.</p>
<p>Gli articoli 37 bis-ter-quater-quinquies-sexsies-septies-octies-nonies, disciplinano l’intera fattispecie.</p>
<p>Non è certamente questa la sede deputata per un commento dei singoli commi degli articoli indicati, val la pena però effettuare degli approfondimenti sui punti più innovativi e significativi del sistema.</p>
<p>Incominciamo dalla proposta: entro il trenta giugno di ciascun anno, i soggetti –promotori- che intendono realizzare a proprie spese un’opera pubblica, ottenendo dalla sua gestione la remunerazione e restituzione del capitale investito, avanzano all’Amministrazione aggiudicatrice, domanda di concessione, corredata da adeguato piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito.</p>
<p>L’Amministrazione esaminata la proposta e ritenutala idonea indice una gara, cui partecipa il promotore, al miglior offerente.</p>
<p>Il bando, deve prevedere la facoltà o addirittura l’obbligo dell’aggiudicatario (quindi successivamente all’aggiudicazione), di costituire una società di progetto che subentra allo stesso nel rapporto di concessione senza bisogno di approvazione od autorizzazione alcuna.</p>
<p>La ratio della norma va ricercata nella volontà dell’Istituto Finanziatore di avere un soggetto, centro di imputazione di tutti gli interessi, avulso dalla figura giuridica dell’aggiudicatario.</p>
<p>Una società di scopo, asettica, che riceve il finanziamento, lo destina alla realizzazione delle opere, successivamente incassa i ricavi di gestione e rimborsa l’Ente del finanziamento ricevuto.</p>
<p>Un modello economico-matematico, che se rispettoso di quello progettuale, non può che portare alla restituzione, nei termini convenuti, del capitale ricevuto maggiorato degli interessi convenzionali, nonché utili alla società di progetto.</p>
<p>Ecco perché è quest’ultima che subentra nel rapporto concessorio ed è in definitiva controllata dall’Istituto Finanziatore attraverso una corretta gestione del pacchetto azionario che non a caso non è intrasferibile.</p>
<p>Altro profilo di notevole interesse è quello che attiene alla risoluzione del rapporto.</p>
<p>Anche qui l’Istituto Finanziatore la fa da padrone. Il Concedente infatti non può risolvere il contratto per colpa del concessionario se prima non dà comunicazione all’Istituto dell’inadempienza di quest’ultimo.</p>
<p>L’Istituto, a tal punto, ha 90 giorni di tempo per sostituire il concessionario inadempiente, con altro che abbia &#8220;caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti&#8221;, evitando in tal modo la risoluzione della convezione di concessione.</p>
<p>Per gli addetti ai lavori, i principi descritti sono stravolgenti, in quanto l’Amministrazione concedente, si trova, nel corso del rapporto concessorio, a veder mutato il concessionario, per una o due volte.</p>
<p>Una prima volta con il subentro al promotore, della società di progetto, una seconda volta, con la sostituzione di questa con un soggetto terzo in ipotesi di eventuale inadempienza, rimanendo ferma però la figura dell’Istituto Finanziatore.</p>
<p>Dalle poche considerazioni svolte, risulta evidente che dominus dell’iniziativa è l’Istituto Finanziatore, questi elabora anche il piano finanziario posto sia a base della proposta che dell’offerta, assumendo la veste vera e propria di advisor del promotore e dell’offerente, prima ancora che si sia sottoscritto il contratto di finanziamento.</p>
<p>Il contenuto innovativo della fattispecie illustrata è di notevole valenza e si colloca nella linea di indirizzo assunta dallo Stato, di trasferire ai privati una serie di iniziative, una volta appannaggio esclusivo della P.A.</p>
<p>In conclusione, la legge 18.11.1998 n.415, denominata Merloni Ter, ed il regolamento relativo, offrono un esauriente quadro normativo di supporto.</p>
<p>E’ necessario però che ciascuna delle parti coinvolta: P.A., Istituti Finanziari e privati, sappiano svolgere il proprio ruolo, ricordando che è in atto una profonda trasformazione nella realizzazione delle opere pubbliche, dove la gestione delle stesse acquista una valenza preponderante rispetto alla loro costruzione.</p>
<p>Di qui, a mio avviso, la necessità che sia ben individuato il nuovo ruolo che deve svolgere l’imprenditore, che non è più quello di semplice costruttore, ma piuttosto quello di gestore del bene costruito da se stesso o da altri.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-project-financing/">Considerazioni sul project financing</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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