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	<title>Emiliano Simonelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Emiliano Simonelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 28 ottobre 2004, requête n. 3717/03</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-28-ottobre-2004-requete-n-3717-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-28-ottobre-2004-requete-n-3717-03/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 28 ottobre 2004, requête n. 3717/03</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di irricevibilità concernente il ricorso in esame, vertente sulle conseguenze dell’incremento del traffico aereo civile interessante l’aeroporto di Malpensa. La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 8 della Convenzione, concerne la presunta violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-28-ottobre-2004-requete-n-3717-03/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 28 ottobre 2004, requête n. 3717/03</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-28-ottobre-2004-requete-n-3717-03/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 28 ottobre 2004, requête n. 3717/03</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di irricevibilità concernente il ricorso in esame, vertente sulle conseguenze dell’incremento del traffico aereo civile interessante l’aeroporto di Malpensa.<br />
La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 8 della Convenzione, concerne la presunta violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in conseguenza dell’inquinamento acustico derivante dai voli in partenza ed in arrivo per l’aeroporto di Malpensa.<br />
La seconda doglianza, avente ad oggetto l’articolo 13 della Convenzione, riguarda la presunta violazione del diritto ad un ricorso effettivo, per quanto concerne le vie di ricorso intentate dai ricorrenti a livello nazionale.<br />
La Corte conclude nel senso di dichiarare la non ricevibilità del ricorso per non esaurimento delle vie di ricorso interne, osservando in particolare come le sentenze emesse in materia del TAR Lazio non siano ancora passate in giudicato e come i ricorrenti non abbiano richiesto alle competenti giurisdizioni l’emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.c.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5708/g">Decisione 28 ottobre 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-28-ottobre-2004-requete-n-3717-03/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 28 ottobre 2004, requête n. 3717/03</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 maggio 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-maggio-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-maggio-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 maggio 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame. La doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, notevolmente ridotto in applicazione della legislazione in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-maggio-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 maggio 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-maggio-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 maggio 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.<br />
La doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, notevolmente ridotto in applicazione della legislazione in vigore nella materia.<br />
Nel caso specifico, i ricorrenti hanno dovuto attendere tredici anni prima di essere indennizzati ai sensi della legge 662/96, applicata retroattivamente al caso di specie.<br />
La Corte, conformemente alla propria costante giurisprudenza, conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/7/4599/g">Decisione 27 maggio 2004</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-maggio-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 maggio 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 3 giugno 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-giugno-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-giugno-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 3 giugno 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame. La prima doglianza della ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, che la ricorrente prevede essere notevolmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-giugno-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 3 giugno 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-giugno-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 3 giugno 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.<br />
La prima doglianza della ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, che la ricorrente prevede essere notevolmente ridotto in applicazione della legislazione in vigore nella materia.<br />
Nel caso specifico, la procedura innanzi il tribunale è ancora pendente.<br />
La seconda doglianza della ricorrente concerne la presunta impossibilità di adire un tribunale durante il periodo di occupazione legittima, al fine di reclamare un’indennità. La ricorrente lamenta una presunta violazione del “diritto di accesso ad un tribunale”, invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione. Conformemente alla sua costante giurisprudenza, la Corte europea considera la doglianza di cui all’articolo 13 della Convenzione assorbita in quella relativa all’articolo 6 della Convenzione.<br />
La Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/9/5016/g">Decisione 3 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-3-giugno-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 3 giugno 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota di commento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Sentenza 6 aprile 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-6-aprile-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-6-aprile-2004/">Nota di commento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Sentenza 6 aprile 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di parziale ricevibilità concernente il ricorso in esame. La prima doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 6 della Convenzione, concerne la durata eccessiva della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali. Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte dichiara l’irricevibilità della doglianza in esame per non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-6-aprile-2004/">Nota di commento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Sentenza 6 aprile 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-6-aprile-2004/">Nota di commento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Sentenza 6 aprile 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di parziale ricevibilità concernente il ricorso in esame. <br />
La prima doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 6 della Convenzione, concerne la durata eccessiva della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali. Conformemente alla propria giurisprudenza, la Corte dichiara l’irricevibilità della doglianza in esame per non esaurimento delle vie di ricorso interne, tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha esperito il ricorso interno ex legge “Pinto”.<br />
La seconda doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del proprio terreno in forza del principio dell’accessione invertita, nonché il quantum dell’indennizzo, notevolmente ridotto in applicazione della legislazione in vigore nella materia.<br />
Nel caso specifico, il ricorrente ha dovuto attendere venti anni prima di essere indennizzato ai sensi della legge 662/96, applicata retroattivamente al caso di specie. <br />
La Corte conclude nel senso di dichiarare la parziale ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4155/g">Sentenza 6 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-di-commento-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-6-aprile-2004/">Nota di commento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Sentenza 6 aprile 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 23 settembre 2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 23 settembre 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame. La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, in mancanza di un indennizzo. La seconda doglianza dei ricorrenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 23 settembre 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 23 settembre 2004</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.<br />
La prima doglianza dei ricorrenti, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale numero 1, concerne la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita, in mancanza di un indennizzo.<br />
La seconda doglianza dei ricorrenti riguarda l’applicazione al caso di specie della legge 662/96 e le conseguenze sul quantum del futuro indennizzo, che i ricorrenti prevedono essere notevolmente ridotto in applicazione di tale disposizione legislativa.<br />
Nel caso specifico, la procedura innanzi la corte d’appello è ancora pendente.<br />
Conformemente alla propria costante giurisprudenza in materia, la Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/10/5228/g">Decisione 23 settembre 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-23-settembre-2004/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO &#8211; Decisione 23 settembre 2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 marzo 2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-marzo-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-marzo-2003/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 marzo 2003</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame. Da un lato, invocando l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la circostanza per cui, a più di venti anni dalla privazione del loro terreno in forza di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-marzo-2003/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 marzo 2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-marzo-2003/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 marzo 2003</a></p>
<p>L’importanza del caso risiede nella pronuncia di ricevibilità concernente il ricorso in esame.<br />
Da un lato, invocando l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la circostanza per cui, a più di venti anni dalla privazione del loro terreno in forza di un procedimento espropriativo, non sono ancora stati indennizzati e, per di più, prevedono una forte riduzione dell’ammontare che gli sarà riconosciuto dalle giurisdizioni interne in applicazione delle disposizioni legislative in materia di indennità di espropriazione. <br />
Dall’altro lato, invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata eccessiva delle procedure esperite innanzi le giurisdizioni interne. A tal proposito, i ricorrenti affermano di aver esperito il “ricorso Pinto” innanzi la Corte d’appello competente, ma contestano l’effettività di un eventuale ricorso in Cassazione, volto a contestare il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello. Essi notano infatti che la Corte di cassazione non ha di fatto mai assunto a parametro i criteri propri della giurisprudenza di Strasburgo in materia di quantificazione del danno derivante dall’eccessiva durata di una procedura interna.<br />
Alla luce del carattere uniforme e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia, la Corte rigetta l’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, e conclude nel senso di dichiarare la ricevibilità del ricorso nel suo complesso, in attesa di statuire definitivamente sul merito per tramite della futura sentenza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/3/3462/g">Decisione 27 marzo 2003 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-decisione-27-marzo-2003/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; Decisione 27 marzo 2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un’importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del c.d. ricorso Pinto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/unimportante-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-in-materia-di-espropriazione-per-pubblica-utilita-ed-esperimento-del-c-d-ricorso-pinto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/unimportante-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-in-materia-di-espropriazione-per-pubblica-utilita-ed-esperimento-del-c-d-ricorso-pinto/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/unimportante-sentenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-in-materia-di-espropriazione-per-pubblica-utilita-ed-esperimento-del-c-d-ricorso-pinto/">Un’importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del c.d. ricorso Pinto</a></p>
<p>La sentenza in esame rappresenta un fondamentale intervento della Corte di Strasburgo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del “ricorso Pinto”. In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la circostanza per cui sono stati indennizzati</p>
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<p>La sentenza in esame rappresenta un fondamentale intervento della Corte di Strasburgo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del “ricorso Pinto”.<br />
In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la circostanza per cui sono stati indennizzati a più di venti anni dalla privazione del loro terreno in forza di un procedimento espropriativo, per di più in misura nettamente inferiore al valore venale del terreno, in ragione dell’applicazione al caso di specie di disposizioni legislative entrate in vigore nel corso della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali.<br />
La Corte europea dichiara l’avvenuta violazione tanto dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, quanto dell’articolo 6 della Convenzione in relazione all’equità della procedura.<br /> <br />
In secondo luogo, invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata eccessiva delle procedure esperite innanzi le giurisdizioni interne. A tal proposito, i ricorrenti affermano di aver esperito il “ricorso Pinto” innanzi la Corte d’appello competente, ma contestano l’effettività di un eventuale ricorso in Cassazione, volto a contestare il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello. Essi notano infatti che la Corte di cassazione non ha di fatto mai assunto a parametro i criteri propri della giurisprudenza di Strasburgo in materia di quantificazione del danno derivante dall’eccessiva durata di una procedura interna.<br />
La Corte europea, dopo aver rigettato l’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, alla luce del carattere uniforme e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia, dichiara l’avvenuta violazione dell’articolo 6 par. 1 della Convenzione, per ciò che concerne la durata della procedura.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL&#8217;UOMO &#8211; <a href="/ga/id/2004/8/4778/g">Sentenza 29 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 13 luglio 2006</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-13-luglio-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 17:37:12 +0000</pubDate>
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<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione. In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un</p>
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<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo il ricorso in oggetto, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza dei ricorrenti concerneva la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”).<br />
Risulta opportuno rilevare come la Corte abbia legato al merito e rigettato un’eccezione del Governo basata sul presunto non esaurimento delle vie di ricorso interne in ragione del mancato ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, indipendentemente dal riconoscimento da parte delle giurisdizioni interne di un risarcimento equivalente al valore del terreno al momento del trasferimento della proprietà.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-13-luglio-2006/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 13 luglio 2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 15 novembre 2005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-15-novembre-2005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 18:37:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-15-novembre-2005/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 15 novembre 2005</a></p>
<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano. La doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, concerne la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza di indennizzo in ragione della pendenza della</p>
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<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano.<br />
La doglianza del ricorrente, avente ad oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1, concerne la privazione del suo terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza di indennizzo in ragione della pendenza della procedura innanzi le giurisdizione nazionali. A quest’ultimo proposito, è opportuno rilevare come la presente pronuncia si inserisca nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto procedimenti interni non ancora conclusi con sentenza definitiva, indipendentemente dal grado della giurisdizione innanzi la quale la procedura sia pendente.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
E’ interessante notare come la Corte, nella parte in diritto, dia conto della sentenza n° 2/05 del Consiglio di Stato, con la quale quest’ultima giurisdizione si è pronunciata in composizione plenaria circa l’annoso problema dei rimedi a disposizione dell’espropriato in caso di occupazione acquisitiva.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-europea-dei-diritti-delluomo-15-novembre-2005/">Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 15 novembre 2005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, I sezione, 17 novembre 2005 Nota a Sentenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/corte-europea-dei-diritti-delluomo-i-sezione-17-novembre-2005-nota-a-sentenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 18:37:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-europea-dei-diritti-delluomo-i-sezione-17-novembre-2005-nota-a-sentenza/">CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, I sezione, 17 novembre 2005 &lt;br&gt;&lt;i&gt;Nota a Sentenza&lt;/i&gt;</a></p>
<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione. In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo i tre ricorsi riuniti, ha proceduto ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-europea-dei-diritti-delluomo-i-sezione-17-novembre-2005-nota-a-sentenza/">CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, I sezione, 17 novembre 2005 &lt;br&gt;&lt;i&gt;Nota a Sentenza&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>L’importanza del caso in esame risiede nella sentenza di condanna dello Stato italiano, adottata dalla Corte in virtù della procedura accelerata di cui all’articolo 29 § 3 della Convenzione.<br />
In sostanza, nel caso di specie, la Corte, dopo aver comunicato al Governo i tre ricorsi riuniti, ha proceduto ad un esame congiunto dell’ammissibilità e del merito, rigettando le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Governo e riscontrando una violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1.<br />
Nel merito, la doglianza delle ricorrenti concerneva la privazione del loro terreno in forza del principio dell’accessione invertita (“occupazione acquisitiva”), nonché l’assenza di indennizzo in ragione della pendenza della procedura innanzi le giurisdizione nazionali. A quest’ultimo proposito, è opportuno rilevare come la presente pronuncia si inserisca nel filone giurisprudenziale avente ad oggetto procedimenti interni non ancora conclusi con sentenza definitiva, indipendentemente dal grado della giurisdizione innanzi la quale la procedura sia pendente.<br />
La Corte, in sostanza, ribadisce in via generale la contrarietà del meccanismo dell’accessione invertita al diritto al rispetto dei beni, così come garantito dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n° 1</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/corte-europea-dei-diritti-delluomo-i-sezione-17-novembre-2005-nota-a-sentenza/">CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, I sezione, 17 novembre 2005 &lt;br&gt;&lt;i&gt;Nota a Sentenza&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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