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	<title>Elio Guarnaccia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Validità e rilevanza della pubblicazione telematica dei bandi di gara</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/validita-e-rilevanza-della-pubblicazione-telematica-dei-bandi-di-gara/">Validità e rilevanza della pubblicazione telematica dei bandi di gara</a></p>
<p>(Nota a TAR Sardegna – Sez. I, sentenza 22 ottobre 2004 n. 1507) Il TAR Cagliari evidenzia, con la sentenza in commento, come la pubblicazione su Internet di un capitolato difforme da quello effettivamente disciplinante la gara, dovuto ad errore dell’amministrazione, comporti la necessità di assegnare un termine nuovo e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/validita-e-rilevanza-della-pubblicazione-telematica-dei-bandi-di-gara/">Validità e rilevanza della pubblicazione telematica dei bandi di gara</a></p>
<p align=center><i>(Nota a TAR Sardegna – Sez. I, <a href="dispositivo?codgiur=5459&#038;visualizza=1">sentenza 22 ottobre 2004 n. 1507</a>)</i></p>
<p>Il TAR Cagliari evidenzia,  con la sentenza in commento, come la pubblicazione su Internet di un capitolato difforme da quello effettivamente disciplinante la gara, dovuto ad errore dell’amministrazione, comporti la necessità di assegnare un termine nuovo e congruo all’impresa che, facendo affidamento su quella pubblicazione informatica, ha modulato l’offerta in modo difforme da quella effettivamente richiesta dal capitolato vigente.</p>
<p>Nella specie, sul sito Internet del comune di Sassari compariva per tre giorni, per un erroneo inserimento, un capitolato d’oneri “vecchio”, relativo allo stesso appalto di servizi, ma riguardante un precedente periodo e, diverso da quello effettivo, poi correttamente pubblicato on line.</p>
<p>La società ricorrente faceva pervenire la propria offerta formulata sulla base del primo capitolato d’oneri ma, successivamente alla presentazione dell’offerta, veniva a conoscenza delle sue difformità rispetto al capitolato approvato dal Comune. La diversità riguardava l’obbligo di assumere cinque lavoratori anziché sei.</p>
<p>Impugnava, pertanto, l&#8217;aggiudicazione della gara per violazione e falsa applicazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.</p>
<p>Il Collegio ha ritenuto che la pubblicazione del testo completo del capitolato d’oneri proprio nel sito istituzionale del Comune di Sassari, abbia creato un legittimo affidamento sulla sua validità, attribuendo a mera casualità il fatto che la ricorrente abbia svolto un’ulteriore verifica, nel suddetto sito, riscontrando delle differenze rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta economica.</p>
<p>In definitiva, con la sentenza in commento, il G.A. ha riaffermato, a ragion veduta, la validità e la rilevanza della pubblicazione on line della documentazione di una gara d’appalto, pur senza alcun riferimento specifico alla normativa vigente in materia, che ha già costituito fondamento normativo per alcune precedenti decisioni giurisdizionali.<br />
Innanzi tutto, va citato l’art. 24, Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999, in G.Uff. n. 275, del 24 novembre 2000), che sancisce, al comma 1, l’obbligo per le P.A di pubblicazione on line di bandi ed avvisi: “le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative”. Il comma 3, poi attribuisce a tale forma di pubblicazione effetto sostitutivo di ogni altra: “la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, … fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti”.<br />
In verità, questa è una norma oggi carente di forza precettiva, in quanto non è ancora stato emanato il necessario DPCM che dovrà indicare i siti web preposti a tale “affissione informatica”, nonché le modalità di pubblicazione telematica. Di questo avviso è, nella sostanza, la recente decisione del Tar Lombardia, n. 2393/2003. Qui, la P.A. resistente contestava la tempestività del ricorso rispetto alla data di pubblicazione del bando sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Il Collegio milanese &#8211; pur senza mai negare validità e rilevanza giuridica al bando pubblicato on line &#8211; ha considerato l’eccezione priva di fondamento proprio nel presupposto della non operatività dell’art. 24, l. 340/2000, e della conseguente mancanza di efficacia sostitutiva di ogni altra forma di pubblicazione: “benchè con l’art. 24, l. 340/2000 sia stata conferita specifica rilevanza alla pubblicazione del bando di gara su siti informatici, il ricorso non può giudicarsi tardivo, in quanto la stazione appaltante, all’evidente finalità di assicurare la più ampia partecipazione al confronto concorrenziale, non si è limitata alla pubblicazione mediante inserimento del bando in Internet, ma ha ritenuto di dover seguire anche forme più tradizionali di pubblicità”<br /> <br />
(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 giugno 2003, n. 2393, in Urb. App., 3/2004, p. 356 ss.; vedi anche T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 16 gennaio 2002, n. 6, in Giurdanella.it, all’url <a href=" http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=6801"> http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=6801</a>).</p>
<p>Attesa la non operatività del suddetto specifico disposto normativo, la validità e rilevanza giuridica della pubblicazione on line di bandi ed avvisi deve essere ricondotta, più in generale, alla natura di atto amministrativo elettronico ad essa riconoscibile ex art. 9, commi 1 e 3, Dpr 445/2000. Il suddetto articolo dispone al primo comma che gli atti amministrativi informatici “costituiscono informazione primaria ed originale”, sancendo così il principio di piena equiparazione alla attività amministrativa tradizionale. A tale affermazione di principio, il comma 3 accosta l’assunto di carattere funzionale ed organizzatorio secondo cui le pubbliche amministrazioni “provvedono a definire ed a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari”. In questi termini si è recentemente espresso il Tar Lazio: “l’art. 9 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sancisce il principio di piena equiparazione sul piano giuridico tra atti amministrativi cartacei e degli atti amministrativi elettronici” (TAR Lazio, III ter, 8 marzo 2004, n. 2159, in Altalex.it, all’url <a href=" http://www.altalex.com/index.php?idnot=7070"> http://www.altalex.com/index.php?idnot=7070> ).</p>
<p>Ciò posto, il generale principio di “adeguata pubblicità” dei bando di gara, previsto dal nostro ordinamento “può dirsi legittimamente assicurato dall’uso del sito internet, dato che il rinvio ad atti, liberamente consultabili sulla rete informatica, di per sé, non costituisce una fattore di diminuzione delle garanzie procedimentali”, ma anzi, appare addirittura preferibile alle altre forme di pubblicazione: “la accessibilità sulla rete web consente agli interessati sia di conoscere direttamente, ed in tempo reale, tutti i provvedimenti di loro interesse, che di poter gestire i relativi procedimenti” (TAR Lazio, sent. cit.).</p>
<p>Anche alla luce delle suddette decisioni, l’assunto del Giudice Cagliaritano pare pienamente condivisibile. Pur non riconoscendo alle forme telematiche di pubblicazione alcuna efficacia sostitutiva, ha espressamente attribuito validità e rilevanza giuridica al capitolato “elettronico” in parola. Conseguentemente ha accolto il ricorso, reputando l’erroneo inserimento del vecchio capitolato come comportamento lesivo dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, nonché del più generale principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione</p>
<p>*Avvocati, Studio Legale Giurdanella</p>
<hr />
<p>Note</p>
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