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	<title>Eleonora Leonardi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Eleonora Leonardi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 18:19:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-nazionale-delleconomia-e-del-lavoro/">IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO</a></p>
<p>1.Tra i tanti punti della legge di riforma costituzionale che i cittadini italiani saranno chiamati a votare il 4 dicembre 2016c’è anche quello riguardante la soppressione del CNEL. I motivi sottostanti a tale quesito referendario sono rinvenibili nel fatto che, nonostante il CNEL fosse stato ideato dai padri costituenti per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-nazionale-delleconomia-e-del-lavoro/">IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>1.Tra i tanti punti della legge di riforma costituzionale che i cittadini italiani saranno chiamati a votare il 4 dicembre 2016c’è anche quello riguardante la soppressione del CNEL.<br />
I motivi sottostanti a tale quesito referendario sono rinvenibili nel fatto che, nonostante il CNEL fosse stato ideato dai padri costituenti per assicurare maggiore rappresentatività agli interessi delle classi lavoratrici attraverso la funzione consultiva e il potere di iniziativa legislativa, ad oggi, non è stata registrata alcuna attività concreta dell’organo.<br />
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – meglio conosciuto come CNEL – è disciplinato dall’art. 99 Cost., Titolo III, nella sezione III intitolata “Gli organi ausiliari”. È principalmente un organo di consulenza delle Camere e del Governo concepito dai costituenti come necessario a rappresentare gli interessi delle categorie produttive e pertanto idoneo a svolgere la funzione di «organismo di confronto tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>».<br />
I padri costituenti ritennero necessario istituire un organo rappresentativo delle categorie economiche che coadiuvasse le Camere e il Governo attraverso la proposizione di pareri non vincolanti in materia economica, sociale e di lavoro, nonché disponendo del potere di iniziativa legislativa sulle stesse materie.<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a><br />
L’art. 99 Cost. si limita ad inquadrare il CNEL tra gli organi di rango costituzionale, definendolo “organo di consulenza delle Camere e del Governo” dotato di iniziativa legislativa limitatamente alle materie di sua competenza e rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione della sua composizione, delle sue funzioni e dell’ambito di competenza.<br />
Malgrado la Costituzione sia entrata in vigore nel 1948, il primo intervento legislativo teso a disciplinare questo organismo si è registrato dopo circa dieci anni con la legge istitutiva del CNEL (L. n. 33/1957), abrogata e sostituita dalla successiva l.n. 936/1986, (legge di riforma), la quale statuiscesulla composizione, sulle attribuzioni e sul funzionamento.<br />
In base alla normativa da ultimo richiamata il CNEL è così composto:<br />
&#8211;              65 membri di cui:<br />
&#8211;              Un presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica, al di fuori degli altri componenti;<br />
&#8211;              10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;<br />
&#8211;              48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;<br />
&#8211;              9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni;<br />
&#8211;              17 rappresentanti delle imprese;<br />
&#8211;              6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.<br />
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.<br />
Si tratta, quindi, di un organo costituito, in parte da coloro che rappresentano gli interessi soggettivi dei lavoratori e dei datori di lavoro, e in parte da esperti che forniscono una visione tecnica e oggettiva dei problemi del mercato del lavoro e dell’economia,cosicchè nel rappresentare le categorie produttive, ogni attività possa essere espletata nel modo più equilibrato possibile.</p>
<p>2. A livello operativo, il CNEL non è mai riuscito a raggiungere gli scopi che aveva pensato il Costituente ed è dimostrato dal fatto che i numerosi pareri(circa 950 documenti contenenti dossier, osservazioni, relazioni) che questi ha fornito in circa cinquant’anni di attività al Governo ed alle Camere, data la non vincolatività<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> degli stessi, non sono stati mai presi in considerazione e di tutte le proposte di legge avanzate (circa 20) nessuna è stata convertita.<br />
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro appare pertanto un organismo che grava inutilmente sul bilancio dello Stato.<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a><br />
Le ragioni in forza delle quali il CNEL non ha mai adempiuto adeguatamente alla funzione che la Costituzione gli ha attribuito dipendono soprattutto dal fatto che nella prassi si è sviluppato un collegamento immediato tra i poteri dello Stato e i sindacati.<br />
I lavoratori hanno sempre preferito avviare un dialogo “diretto” con il Governo e le Camere che mirasse non alla semplice “consultazione” tipica del CNEL, bensì a qualcosa di più incisivo: la contrattazione del contenuto delle leggi<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
A sostegno della soppressione dell’organo di cui trattasi, quindi, i promotori della riforma costituzionale rilevano la sua inidoneità a soddisfare gli interessi delle categorie economiche e sociali di cui sarebbe dovuto essere portavoce, rivelandosi invece una mera fonte di dispendio statale.<br />
Tali conclusioni che ad oggi appaiono condivisibili, erano già state avanzate in passato;basti pensare che già negli anni ’80 vi furono richieste di abrogazione dell’art. 99 Cost. da parte di Mauro Mellini nella seduta parlamentare del 30 settembre 1982 e da Pasquino il 2 ottobre 1985<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
L’abrogazione dell’art. 99 Cost., dunque, è ritenuta per i più un’iniziativa necessaria non solo poiché comporta un risparmio economico dello Stato (seppur minimo), ma soprattutto perché pone fine ad un organismo costituzionale che ha ormai perso la sua ragion d’essere; tuttavia ci si interroga sull’opportunità di realizzare tale eliminazione attraverso un procedimento di revisione costituzionale, piuttosto che con l’emanazione di una semplice legge ordinaria.Sul punto è opportuno ricordare, infatti, che in passato sono state emanate leggi ordinarie finalizzate alla sospensione di istituti previsti nella Costituzione: si pensi alla legge c.d. “Delrio” (l. n. 56/2014) che ha ridisegnato le competenze ed i confini delle amministrazioni locali rendendo le Province<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> enti di secondo livello, o alla l. n. 226/2004 che ha eliminato l’obbligatorietà della leva militare<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
La abrogazione del CNEL mediante revisione costituzionale appare superflua e comunque affrett<a name="_GoBack"></a>ata: l’abrogazione del CNEL è infatti prevista non solo dall’art. 28 della legge di revisione, ma anche dall’art. 40 che lo sopprime nuovamente.Impossibile non constatare una tale svista che denota la frettolosità dell’intervento.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Così FERRARA, nella seduta della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati del 17 settembre 1986, in sede di esame della legge di riforma. VENTURA L., in <em>Commentario alla Costituzione</em>, a cura di Branca e Pizzorusso, sub. art. 99 p. 9.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Parte della dottrina ritiene che collocare il CNEL nel titolo III, sezione III, accanto alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato non sia del tutto corretto, individuando due fondamentali differenze: innanzitutto il CNEL è un organo consultivo non soltanto del Governo, ma anche delle Camere; in secondo luogo, la sua funzione di portavoce degli interessi delle categorie produttive connota un carattere politico che lo priva della “neutralità” tipica degli organi ausiliari del Governo nella formazione delle decisioni. CAPPUCCIO L., in <em>Commentario alla Costituzione</em>, a cura di Bifulco-Celotto- Olivetti, vol. 1, Torino, 2006, sub art 99, p. 1929,1930.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Secondo la Corte Cost. (sent. n. 44/1966) è la legge a configurare i pareri forniti dal CNEL come non vincolanti, cosicchè non venga aggravato ulteriormente il procedimento di formazione della legge, sent. citata in <em>Commentario alla Costituzione</em>, a cura di Bifulco-Celotto- Olivetti, vol. 1, Torino, 2006, sub art 9, p. 1932.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il rendiconto consuntivo del 2015 della Corte dei Conti stima che il costo del CNEL sia di circa otto milioni di euro l’anno.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>LUCIANO VENTURA, op. cit. p. 51.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>LUCIANO VENTURA, op. cit. p. 4.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 114 Cost. I comma: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Art. 52 Cost.:“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.<br />
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l&#8217;esercizio dei diritti politici.<br />
L&#8217;ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
</div>
</div>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-nazionale-delleconomia-e-del-lavoro/">IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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