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	<title>Elena Bindi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Elena Bindi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Una svolta “europea” nell’interpretazione del ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le conclusioni dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia&#61482;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/">Una svolta “europea” nell’interpretazione del ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le conclusioni dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia&#61482;</a></p>
<p>Sommario: &#8211; 1. I casi. 2. I precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3. I precedenti della Corte di Giustizia della U.E. 4. Le conclusioni dell’Avvocato generale. 5. Prospettive. &#160; 1. L’Avvocato generale Campos Sanchez Bordona ha depositato il 12 settembre 2017 le proprie conclusioni rispetto a quattro rinvii</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/">Una svolta “europea” nell’interpretazione del ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le conclusioni dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia&#61482;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/">Una svolta “europea” nell’interpretazione del ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le conclusioni dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia&#61482;</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: &#8211; 1. I casi. 2. I precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3. I precedenti della Corte di Giustizia della U.E. 4. Le conclusioni dell’Avvocato generale. 5. Prospettive.</strong><br />
&nbsp;<br />
1. L’Avvocato generale Campos Sanchez Bordona ha depositato il 12 settembre 2017 le proprie conclusioni rispetto a quattro rinvii pregiudiziali, uno proveniente dal Tribunale di Bergamo, uno dalla Sezione Tributaria della Cassazione civile, due provenienti dalla seconda sezione civile della Cassazione. Tutti dovranno essere decisi dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia della U.E<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>.<br />
Le questioni pregiudiziali riguardavano tutte il problema del c.d. doppio binario rispetto al principio del <em>ne bis in ide</em>m sancito a livello europeo dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE). In sostanza i giudici rimettenti chiedevano alla Corte di Giustizia se fosse compatibile con tale principio l’irrogazione ad un&nbsp; medesimo soggetto per un medesimo fatto, di una sanzione penale e di &nbsp;una sanzione amministrativa ritenuta di natura materialmente penale.<br />
Le fattispecie concrete riguardavano un caso di processo penale per evasione dell’IVA nel quale l’imputato era già stato sanzionato in via definitiva dalla amministrazione tributaria; un procedimento sanzionatorio Consob per l’illecito amministrativo di manipolazione del mercato (nel caso la questione penale era stata definita con sentenza di patteggiamento); due ulteriori procedimenti sanzionatori Consob per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate in un caso, invece, nel quale le persone fisiche erano state assolte in sede penale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
Gli argomenti dell’Avvocato generale nelle quattro cause sono sostanzialmente simili e ampiamente articolati. Le conclusioni finali sono chiare e in gran parte innovative. Nel caso dei reati tributari il giudice deve verificare se la sanzione amministrativa presenta i caratteri dei criteri <em>Engel</em>, scattando in questa ipotesi il divieto di <em>bis in idem</em>. Il caso di specie, tuttavia, è risolto nel senso della natura penale della sanzione, il che, come vedremo, ha un significato rilevante. Nella materia degli abusi di mercato la sanzione amministrativa prevista ha senz’altro natura penale, e quindi la duplice irrogazione di sanzione penale in senso proprio e di sanzione amministrativa avente natura penale costituisce violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>.<br />
Se la Corte di Giustizia confermerà questa impostazione, come diremo nelle conclusioni, si tratterà di una vera svolta per tutti i reati che prevedono il modello del c.d. doppio binario (sanzione amministrativa con natura penale sommata alla sanzione penale).<br />
Prima di descrivere gli argomenti dell’Avvocato generale, è tuttavia opportuno ricordare brevemente la “storia” della giurisprudenza sovranazionale sul problema (Corte EDU e Corte di Giustizia), nonché le problematicità che le conclusioni dell’Avvocato generale mirano a risolvere.<br />
&nbsp;<br />
2. È ormai ben noto che il problema della violazione del principio del <em>ne bis in idem</em> è sorto da quando la Corte EDU ha iniziato ad applicare le garanzie previste dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in materia penale anche a quelle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali sulla base di alcuni criteri (poi definiti criteri <em>Engel</em> dalla prima sentenza in questa materia)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a>.<br />
Sulla base di questa sentenza il carattere <em>penale</em> della sanzione amministrativa è definita da tre criteri che sono alternativi e non cumulativi: è quindi sufficiente che ve ne sia uno dei tre perché la sanzione possa essere qualificata come penale. Nondimeno, un approccio cumulativo è sempre possibile quando l’analisi separata di ciascun criterio non permetta di raggiungere conclusioni chiare circa l’esistenza di una «accusa in materia penale»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Il primo criterio è il criterio <em>formale</em>, relativo cioè alla qualificazione giuridica che una data sanzione riceve nell’ordinamento nazionale. Il secondo e il terzo criterio sono invece sostanziali: la <em>natura </em>stessa <em>della sanzione</em>, determinata attraverso lo <em>scopo</em> <em>punitivo, deterrente e repressivo</em>, e il <em>grado di severità</em> della medesima<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> (con particolare riferimento al massimo edittale, ossia alla particolare intensità del <em>malum</em> infliggibile)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
La qualificazione sostanzialistica della natura penale della sanzione,x in ragione dei tre criteri <em>Engel</em>, ha permesso alla Corte EDU di precisare quale sia l’ambito di applicazione del principio del <em>ne bis in idem</em> sancito nell’art. 4, Prot. n. 7 e di fissare alcuni paletti, soprattutto grazie a due sentenze &#8211;<em>Sergey Zolotukhin c. Russia</em> e <em>Grande Stevens e a. c. Italia</em>&#8211;<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a> che possono essere considerate in questa materia due <em>leading cases</em>: la prima ha chiarito cosa si debba intendere per medesimo fatto (“<em>idem</em>”) e la seconda cosa si debba intendere per divieto di un secondo giudizio (“<em>bis</em>”).<br />
In relazione al primo profilo, nel 2009, con il caso <em>Zolotukhin,</em> la Corte di Strasburgo ha accolto una accezione materiale dell’<em>idem</em> (l’<em>idem factum</em> e non l’<em>idem legale</em>)<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. La Corte ha richiesto che la valutazione sulla sussistenza del medesimo fatto sia effettuata <em>in concreto</em> e non in relazione agli elementi costitutivi dei due illeciti. Essa ha ravvisato l’identità del fatto allorquando, da un insieme di circostanze fattuali, i due giudizi riguardino lo <em>stesso accusato</em> in relazione a <em>situazioni inestricabilmente collegate nel tempo e nello spazio</em>.<sup> <a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup>[9]</sup></a></sup> &nbsp;L’identità va intesa, dunque, in senso materiale e quindi la diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati non impedisce la garanzia del <em>ne bis in idem</em>.<br />
In relazione al secondo profilo, nel 2014, con il caso <em>Grande Stevens</em>, la Corte ha ritenuto che per «<em>divieto di un secondo giudizio</em>» (il c.d. “<em>bis</em>”) si deve intendere «<em> una garanzia contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni</em>», e non soltanto «<em>il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione</em>»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>. Il divieto scatta, pertanto, fin dal momento d’inizio del nuovo procedimento, quando vi è già un precedente passato in giudicato, non importa se di assoluzione o di condanna. E per stabilire quando si sia in presenza di un precedente “definitivo” avverso il quale non sono più esperibili mezzi ordinari di impugnazione, bisogna rifarsi -secondo l’interpretazione della Corte EDU- alle regole del diritto interno dei singoli Stati membri. La carenza di un meccanismo di interruzione del secondo procedimento instaurato, dopo che il primo si sia concluso con pronuncia definitiva (a fronte dell’identità dei fatti), determina la violazione del divieto di <em>bis in idem</em> sancito nell’art. 4, Prot. n. 7, CEDU. La conclusione del procedimento per l’irrogazione della sanzione formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale, comporta pertanto il divieto di duplicare la sanzione e <em>preclude</em> la celebrazione di un doppio procedimento sul medesimo fatto.<br />
Questa impostazione è stata poi ribadita in una sentenza di due mesi successiva, ancorché in materia tributaria, con riguardo ad una sovrattassa il cui importo era ben lontano dalla pesante afflittività delle sanzioni in materia di abusi di mercato (sentenza <em>Nykänen c. Finlandia</em> del 20 maggio 2014)<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a>.<br />
Questi principi, che sembravano chiari e consolidati, sono stati poi modificati dalla stessa Corte EDU nella sentenza <em>A e B c. Norvegia</em> del 15 novembre 2016<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. In questa sentenza la Corte EDU è tornata non poco indietro, introducendo complesse cause di flessibilità per verificare la lesione del principio del <em>ne bis in idem</em>. In particolare la lesione del <em>bis</em> non vi sarebbe allorquando tra i due procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, sussista una «<em>connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta</em>» (sentenza <em>A e B c. Norvegia</em>).<br />
La connessione s<em>ostanziale</em> vi sarebbe se i giudizi perseguono scopi differenti e se valutano aspetti diversi della medesima condotta illecita (nel caso di specie, il procedimento penale esaminava anche l’elemento delle frode, non rilevante in quello amministrativo); se non sussiste duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, in particolare attraverso una «<em>adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che l’accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell’altro procedimento»;</em> se è previsto un meccanismo di compensazione atto ad assicurare che le sanzioni complessivamente irrogate siano <em>proporzionate</em>, in modo da evitare che il soggetto sanzionato sopporti un onere eccessivo (cfr. i parr. 132 e 144)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
La connessione <em>temporale </em>invece, sarebbe ravvisabile quando tra i due procedimenti vi sia anche un nesso di natura cronologica. Il loro svolgimento deve essere <em>«sufficientemente vicino»</em>, altrimenti il soggetto sanzionato verrebbe a subire un pregiudizio sproporzionato in quanto esposto a uno stato di perenne incertezza, ritardi e eccessiva durata nel tempo dei procedimenti (cfr. il par. 134)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Il sistema del doppio binario sanzionatorio non sarebbe altro dunque che «<em>un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata nel quadro di una strategia unitaria</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
L’erompere del criterio della connessione sostanziale e temporale era, senza dubbio, frutto del tentativo di venire incontro alle istanze degli Stati membri dirette a difendere il sistema del doppio binario sanzionatorio; nel caso <em>A e B c. Norvegia</em>, erano infatti intervenuti ben sei Stati per sostenere le ragioni della Norvegia (cfr. il par. 119). La <em>close connection</em> diventava, dunque, lo strumento per correggere il tiro e evitare una applicazione rigorosa, non gradita agli Stati membri, del divieto di <em>bis in idem</em><a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a><em>.</em><br />
&nbsp;<br />
3. La questione del divieto di <em>bis in idem,</em> però, non è soltanto un tema di diritto convenzionale ma anche di diritto europeo. L’art. 52, par. 3, CDFUE, prevede infatti che laddove i diritti garantiti dalla Carta europea corrispondano a quelli tutelati nella CEDU, «<em>il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione</em>», salvo che «<em>il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa</em>». In tal modo l’<em>acquis</em> della giurisprudenza di Strasburgo «penetra all’interno della Carta attraverso il trasformatore rappresentato dall’art. 52 par. 3 – assumendo così la particolare forza vincolante caratteristica del diritto primario dell’Unione»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. E poiché l’art. 50 CDFUE prevede a sua volta il principio del <em>ne bis in idem,</em> è evidente che la Corte di Giustizia deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte EDU.<br />
La Corte di Giustizia, sino ad ora, aveva accolto il punto di partenza della giurisprudenza della Corte EDU, e cioè i criteri <em>Engel</em> come strumento per definire la natura penale della sanzione. Nel caso <em>Fransson,</em> aveva poi pronunciato un’importante sentenza sul tema del <em>ne</em> <em>bis in idem </em>e sull’ambito di applicabilità dell’art. 50 CDFUE&nbsp;<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Con quest’ ultima decisione, secondo l’Avvocato generale Campos Sanchez Bordona, la Corte di giustizia aveva infatti affermato che il divieto di <em>bis in idem</em> <em>ex</em> art. 50 non impedisce ad uno Stato membro di cumulare sanzione fiscale e penale, <em>sempre che</em> la sanzione fiscale <em>non celi una natura penale</em> da accertare in concreto mediante l’applicazione dei criteri <em>Engel</em>. Non era dunque esclusa la combinazione di sanzioni fiscali e penali. Tuttavia i giudici avrebbero dovuto verificare in concreto la natura della sanzione fiscale, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza europea, per impedire l’applicazione di una doppia sanzione penale per i medesimi fatti.<br />
Dopo aver determinato il principio di diritto, tuttavia, la Corte non aveva provveduto a qualificare le sanzioni, lasciando questo compito al giudice di rinvio. Come vedremo sotto questo profilo le conclusioni dell’Avvocato generale hanno portata assai differente<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
A questo punto, tuttavia, si era creata una differenza interpretativa sul medesimo principio del <em>ne bis in idem</em> tra la sentenza <em>Fransson</em> (della Corte di Giustizia) e la sentenza <em>A e B c. Norvegia</em>, con la seconda che appariva meno garantista della prima. Data la clausola di cui all’art. 52, par. 3, CDFUE di rinvio alle interpretazioni effettuate dalla Corte EDU, la Corte di Giustizia deve sentirsi vincolata ai principi espressi in <em>A e B c. Norvegia</em>, oppure può sentirsi autonoma nella interpretazione dell’art. 50 CDFUE magari valorizzando gli altri precedenti della stessa Corte EDU (<em>in primis</em> <em>Grande Stevens e a. c. Italia</em>)?<br />
&nbsp;<br />
4. A questo e agli altri interrogativi rispondono le conclusioni dell’Avvocato generale Campos Sanchez Bordona.<br />
In queste conclusioni, in primo luogo, emerge una limpida definizione degli “<em>Engel criteria</em>” per stabilire quando una sanzione formalmente amministrativa possa essere definita penale<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Tale definizione pare addirittura più precisa e stringente di quella effettuata dalla Corte EDU, e non è irrilevante, ed anzi foriero di ulteriori implicazioni, il fatto che questi criteri siano ormai considerati facenti parte del diritto europeo.<br />
In secondo luogo, è lucidamente argomentato perché l’interpretazione restrittiva al principio del <em>ne bis in idem</em> data dalla Corte EDU nella sentenza <em>A e B c. Norvegia</em> non debba essere seguita dalla Corte di Giustizia.<br />
In terzo luogo, diversamente dalla “prassi” di determinare il solo principio di diritto (come ad esempio nel precedente caso <em>Fransson</em>), le conclusioni dell’Avvocato generale si spingono ad una qualificazione precisa delle fattispecie. Sia le sanzioni in materia di abusi di mercato, sia le sanzioni in materia tributaria (evasione dell’IVA), vengono espressamente qualificate sulla base degli <em>Engel criteria</em> come materialmente penali, senza rinviare per questo compito al giudice interno. Su questo punto pare quasi che l’Avvocato generale conosca a fondo la giurisprudenza italiana in materia, notoriamente restrittiva nell’applicazione dei criteri <em>Engel</em> alle sole sanzioni amministrative per abusi di mercato, e che attraverso la qualificazione diretta della fattispecie voglia limitare la discrezionalità interpretativa del giudice interno<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Se la Corte accoglierà questa impostazione gli effetti saranno di enorme rilievo. Come sostenuto da tempo da una acuta dottrina, l’art. 50 CDFUE è norma europea direttamente applicabile, e questo obbligherebbe il giudice a disapplicare le norme in contrasto e dunque archiviare direttamente il procedimento penale pendente laddove sia già concluso il procedimento amministrativo, o al contrario, archiviare il procedimento amministrativo allorquando sia concluso il procedimento penale<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Il legislatore non potrà non intervenire per evitare di lasciare ai giudici e allo svolgimento casuale dei tempi dei processi una questione tanto importante. La questione del “doppio binario” dovrà essere radicalmente rivista.<br />
Per arrivare a questo risultato l’Avvocato generale segue questo ragionamento.<br />
L’art. 52, par. 3, CDFUE prevede che laddove questa “<em>contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”</em>. Posto che l’art. 50 della Carta contiene un principio eguale a quello previsto dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU (divieto di <em>ne bis in idem</em>) il primo compito della Corte è quello di verificare l’ interpretazione data dalla Corte EDU all’art. 4, Prot. 7, CEDU. L’applicazione del principio del <em>ne bis in idem</em> da parte della Corte EDU è subordinata a quattro condizioni:<br />
1) l’identità della persona imputata o sanzionata;<br />
2) l’identità dei fatti sui quali vertono i procedimenti (<em>idem</em>);<br />
3) la duplicità di procedimenti sanzionatori (<em>bis</em>);<br />
4) il carattere definitivo di una delle due decisioni.<br />
Sul tema dell’identità del fatto si è già visto come la Corte abbia ormai chiarito con la famosa sentenza <em>Zolotukhin</em>, che l’<em>idem</em> si riferisce al fatto. In questa sentenza ha affermato che l’art. 4, Prot. 7, CEDU vieta di punire una seconda violazione sulla base di <em>fatti</em> identici o <em>sostanzialmente uguali </em>a quelli sui quali è stata basata la prima sanzione. Tale orientamento è stato poi confermato nella giurisprudenza successiva tanto che può considerarsi ormai consolidato<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Al contrario il tema del <em>bis</em> e, in particolare, la questione della irrogazione di sanzioni amministrative sostanzialmente penali insieme a sanzioni penali <em>tout court,</em> non appaiono del tutto pacifici nella giurisprudenza EDU. Dopo la sentenza <em>Grande Stevens</em>, che aveva escluso la possibilità del <em>bis</em> in presenza di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura penale, la Corte EDU aveva effettuato alcuni complessi distinguo nella successiva decisione <em>A e B.</em> Come si è visto in quest’ultima sentenza, infatti, la Corte sostanzialmente aveva ammesso il cumulo purché tra i due procedimenti vi fosse un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto.<br />
Tuttavia tale nuovo orientamento non è condiviso dall’Avvocato generale, nelle cui conclusioni si legge: «<em>orbene il nuovo orientamento giurisprudenziale adottato dalla Corte EDU nella sentenza A e B contro Norvegia rappresenta una notevole sfida per la Corte di Giustizia. Il rispetto istituzionale tra i due organi giurisdizionali osta a qualsiasi commento critico, ma non vieta di osservare che, con il suo nuovo approccio, la Corte EDU ha modificato in misura significativa la portata finora attribuita al principio del ne bis in idem</em>». &nbsp;Come si accennava però, secondo l’Avvocato generale questo cambio di rotta non deve essere seguito dalla Corte di Giustizia.<br />
Infatti:<br />
a) il cambiamento di giurisprudenza della Corte EDU sarebbe ispirato a “<em>una posizione di deferenza”</em> verso alcuni Stati dovuta anche al fatto che il principio del <em>ne bis in idem</em> era stato aggiunto alla Convenzione con un protocollo successivo con esplicite riserve da parte di alcuni Stati<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. Nondimeno, dice l’Avvocato generale, l’interpretazione dell’art. 50 non può dipendere dalla maggiore o minore predisposizione degli Stati a rispettarne il contenuto.<br />
b) La Corte di Giustizia, dato che l’Unione Europea non ha aderito giuridicamente alla Convenzione europea, è <em>autonoma </em>nell’interpretare tale disposizioni, con il solo vincolo di non garantire i diritti ad un livello inferiore a quanto effettuato dalla Corte EDU. Ciò significa che la Corte può sempre stabilire un livello di garanzia più elevato sempre che ciò non leda un altro diritto garantito dalla Carta.<br />
c) L’art. 52, par. 1, CDFUE, inoltre, prevede che limitazioni al principio del <em>ne bis in idem</em> possano essere effettuate solo laddove siano <em>necessarie </em>e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale. Se il doppio binario può rispondere a finalità di interesse generale esso non è però necessario. Vi sono infatti molti ordinamenti qualificabili come “a binario unico” in cui la sanzione penale è sufficientemente dissuasiva.<br />
Inoltre l’argomento della lentezza o inefficienza della giustizia penale per giustificare un parallelo procedimento sanzionatorio amministrativo non è un argomento valido, perché invece gli Stati dovrebbero dotarsi di strumenti efficaci, anziché duplicare i procedimenti sanzionatori. In questo senso vi si può leggere anche un collegamento implicito con la famosissima sentenza <em>Taricco</em>: lo Stato deve essere capace di irrogare la sanzione e portare a termine la sua funzione punitiva<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Prevedere due sanzioni perché si presuppone che lo Stato non sia dotato degli strumenti per renderne una efficace e dissuasiva ,appare un illogico bizantinismo.<br />
Ciò detto, l’Avvocato generale non ha dubbi nel qualificare le sanzioni in materia di evasione dell’IVA come materialmente penali (così come le sanzioni per abusi di mercato, ma ciò era più scontato) e soprattutto nel confermare la sussistenza dell’<em>idem </em>fattuale nelle fattispecie poste alla sua attenzione. L’effetto dell’accoglimento di questa impostazione da parte della Corte di giustizia sarebbe quello di vincolare il giudice italiano alla soluzione del caso in maniera conforme al diritto europeo, senza possibilità di una diversa qualificazione in fatto delle fattispecie. In relazione a questo profilo la decisione suona un po’ come una risposta ad alcuni orientamenti della Cassazione che, per giustificare il doppio binario, hanno teorizzato la ipotesi della “progressione criminosa” intesa come una serie di comportamenti i primi dei quali coperti dalla sanzione amministrativa mentre i successivi dalla sanzione penale. Su questa ipotesi del resto era basata la difesa del Governo italiano sulla questione dell’evasione dell’IVA<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
5. Se la Corte di Giustizia confermerà l’impalcatura di queste tre conformi conclusioni dell’Avvocato Generale, le conseguenze saranno di notevole importanza, sotto un profilo giuridico, istituzionale e pratico.<br />
In relazione al primo profilo appare meritevole di attenzione il punto di partenza del ragionamento sull’art. 50 CDFUE. L’interpretazione effettuata dalla Corte EDU costituisce la garanzia “minima” dalla quale partire, ma la Corte di Giustizia può estendere ulteriormente tali garanzie avendo un potere autonomo di interpretazione della Carta. Il metodo interpretativo è dunque molto diverso da quello della nostra Corte costituzionale. Nel caso di contrasti giurisprudenziali a livello CEDU, per l’Avvocato generale la Corte di Giustizia deve ampliare la garanzia dei diritti. In presenza dello stesso problema, la Corte costituzionale ritiene semplicemente che il giudice non debba tenere conto della questione<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Da un punto di vista istituzionale, se le conclusioni dovessero essere confermate, la Corte di Giustizia si porrebbe veramente come Corte dei diritti, dopo tante -e non sempre chiare- sollecitazioni in questo senso. Il peso di una decisione della Corte di Giustizia è oggettivamente molto diverso dal peso di una decisione della Corte EDU, se non altro per i differenti effetti nell’ordinamento interno.<br />
Nel caso della Corte EDU, il contrasto tra legge e Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU, si traduce in un possibile caso di incostituzionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale ha comunque l’ultima parola. E le recenti decisioni della Corte mostrano chiaramente quanto quest’ultima parola sia spesso ostile, soprattutto sulla complessa questione della estensione delle garanzie costituzionali alle sanzioni definite come sostanzialmente penali.<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> Nell’altro caso, invece, vige il principio della disapplicazione della legge contrastante con la norma di diritto europeo da parte del giudice e dell’amministrazione.<br />
Inoltre le decisioni della Corte EDU, che deve comunque bilanciare istanze di 47 Stati con tradizione giuridica assai diversa, si prestano da parte dei giudici interni a letture riduttive, fatte di distinguo e di differenziazioni, vere o presunte, delle fattispecie concrete. Una pronuncia della Corte di Giustizia che riprendesse il lucido ragionamento delle Conclusioni dell’Avvocato generale, non lascerebbe possibilità di distinguo né ai giudici ordinari né al legislatore. La Corte di Giustizia sarebbe allora veramente Corte dei diritti, come più volte auspicato.<br />
Da un punto di vista pratico, poi, la disapplicazione di norme come il 649 c.p.p. (nella parte in cui non prevede il divieto del <em>bis in idem</em> anche per le sanzioni amministrative sostanzialmente penali) sarebbe inevitabile. È lo stesso Avvocato Generale, nelle cause <em>Di Puma</em> e <em>Zecca</em> a precisarlo. Tale norma è definita come «<em>chiara, precisa e incondizionata, che conferisce direttamente a chiunque il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente due volte per un medesimo fatto</em>». Inoltre, prosegue l’Avvocato generale «<em>l’articolo 50 della Carta forma parte integrante del diritto primario dell’Unione e, in quanto tale, prevale sulle norme di diritto derivato dell’Unione medesima nonché sulle norme degli Stati membri. In caso di conflitto tra il proprio diritto interno e i diritti garantiti dalla Carta, il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, il diritto dell’Unione, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme. Pertanto esso dovrà disapplicare, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante con la legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale</em>». Cosicché, «<em>in&nbsp; caso di norme incompatibili&nbsp; con il diritto al ne bis in idem tutelato dall’articolo 50 della Carta, il giudice nazionale o le autorità amministrative competenti dovrebbero, pertanto, archiviare i procedimenti pendenti, senza conseguenze negative per l’interessato che sia già stato perseguito o sanzionato in un altro procedimento penale o amministrativo avente natura penale</em>».<br />
Le conclusioni degli Avvocati generali nelle tre cause sono quindi chiare e sostanzialmente speculari. Alla Corte di Giustizia la scelta se dare a sua volta un segnale chiaro e garantista su un tema molto complesso, o continuare a favorire l’incertezza interpretativa che domina in questa materia.</div>
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<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. le Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017 nelle cause C-524/15, <em>Menci</em>, C-537/16, <em>Garisson Real Estate</em> <em>SA e a</em>., e nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, <em>Di Puma e Zecca</em>.</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cfr. Trib. Bergamo, ord. 16 settembre 2015, <em>Menci</em> (C-524/15), in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, con osservazioni di F. Viganò, Ne bis in idem <em>e omesso versamento dell’IVA: la parola alla Corte di giustizia</em>, 28 settembre 2015; Cass., Sez. trib. civ., ord. 20 settembre 2016, n. 20675, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 17 ottobre 2016, con osservazioni di F. Viganò, A never ending story? <em>Alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità tra </em>ne bis in idem<em> e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato</em>; Cass. civ., Sez. II, ord. 15 novembre 2016, n. 23232, <em>Di Puma c. Consob</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 28 novembre 2016, con osservazioni di F. Viganò, Ne bis in idem <em>e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della Cassazione in materia di abuso di informazioni privilegiate</em>; Cass. civ., Sez. II, ord. 23 novembre 2016, <em>Consob c. Zecca</em>.</div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Come ha affermato la Corte EDU, a partire dalla sentenza 8 giugno 1976<em>,</em> ric. n. 5100/71, <em>Engel e a. c. Paesi Bassi</em>, par. 22, la qualificazione giuridica formale ai sensi dell’ordinamento nazionale non è sufficiente per negare l’applicabilità delle garanzie del giusto processo <em>ex</em> art. 6 CEDU. Su questa base la Corte ha poi riconosciuto alle sanzioni Consob la natura penale e quindi l’applicabilità dell’art. 6 della Convenzione al procedimento per la loro irrogazione. Sul punto v. S. Mirate, The right to be heard:<em> equa riparazione e giusto procedimento amministrativo nella giurisprudenza CEDU</em><em>, </em>in<em> Resp. civ. prev., </em>2011, 550. In generale sulle ricadute dell’art. 6 CEDU nell’ambito del diritto amministrativo, v. D.J. Galligan, <em>Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures</em>, Oxford, 1997, 214 ss.; P. Craig, <em>The Human Rights Act, Article 6 and Procedural Rights</em>, in <em>Public law</em>, 2003, 753 ss.; T. Prossner, <em>L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il controllo giurisdizionale delle decisioni di regolazione nel Regno Unito</em>, in E. Ferrari, M. Ramajoli, M. Sica (a cura di), <em>Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati</em>, Torino, 2006, 227 ss. Per la dottrina italiana G. Greco, <em>La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia</em>, in <em>Riv. it. dir. pub. com.</em>, 2000, 25 ss.; S. Cassese<em>, Le</em> <em>basi</em> <em>costituzionali</em>, in Id. (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, II ed., <em>Diritto amministrativo generale</em>, Milano, 2003, I, 173 ss., spec. 239; S. Mirate, <em>Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’«altro» diritto europeo in Italia, Francia ed Inghilterra</em>, Napoli, 2007; B.G. Mattarella, <em>Pubblica amministrazione e interessi</em>, in AA.VV., <em>Il diritto amministrativo oltre i confini</em>, Milano, 2012, 113 ss.; M. Allena, <em>La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, 569 ss.; Ead., <em>L’art. 6 CEDU come parametro di effettività della tutela procedimentale e giudiziale all’interno degli Stati membri dell’Unione europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pub. com.</em>, 2012, 267 ss.; M. Pacini, <em>Diritti umani e amministrazioni pubbliche</em>, Milano, 2012. In tema di applicazione dell’art. 6 CEDU ai procedimenti amministrativi cfr., Corte EDU, 21 gennaio 2014, ric. n. 4875/11, <em>Placì v. Italia</em>, e il commento di L. Prudenzano, <em>Giusto procedimento amministrativo, discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, ricorso n. 4875/11</em>, Placì v. Italy), <em>Rivista AIC</em>, <em>Osservatorio costituzionale</em>, (<em>http: //www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>)<em>, </em>maggio 2014.</div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 23 novembre 2006, ric. n. 73053/01, <em>Jussila c. Finlandia</em>, par. 30 e 31, e <em>Grande Chambre,</em> 31 luglio 2007, ric. n. 65022/01, <em>Zaicevs c. Lettonia</em>, par. 31; Corte EDU, 4 marzo 2014, ricc. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10,<em> Grande Stevens</em> <em>e a. c. Italia</em>, par. 94.</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Questi tre criteri, elaborati inizialmente con riferimento a sanzioni qualificate come amministrative dalle normative nazionali ma caratterizzate per la previsione di misure in qualche modo incidenti sulla libertà personale e quindi molto simili ad una sanzione penale, sono stati poi estesi anche alle misure afflittive di natura patrimoniale, che non incidono in alcun modo sulla libertà personale, come ad esempio le sanzioni tributarie. Cfr., <em>ex multis</em>, Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 23 novembre 2006, ric. n. 73053/01, <em>Jussila c. Finlandia</em>, nonché Corte EDU, 4 marzo 2004, ric. n. 47650/09, <em>Silverster’s Horeca Service c. Belgio</em>, par. 36, e le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada: cfr. Corte EDU, 21 febbraio 1984, <em>Oztürk c. Germania</em>, par. 52, in <em>Riv. it. dir. e proc. pen</em>., 1985, 894, con nota di C. E. Paliero, <em>«Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione «classica» e una svolta radicale</em>. Cfr. M. Allena, <em>Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo</em>, Napoli, 2012, 48 ss.</div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> F. Goisis, <em>Verso una nuova sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2014, 337 ss.; E. Bindi, <em>L’incidenza delle pronunce della Corte EDU sui procedimenti sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 3007 ss. e bibliografia ivi indicata.</div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 10 febbraio 2009, ric. n. 14939/03, <em>Sergey Zolotukhin c. Russia</em> e Corte EDU, 4 marzo 2014, ricc. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10,<em> Grande Stevens</em> <em>e a. c. Italia</em>.</div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Con specifico riguardo all’“identità del fatto”, cioè all’“<em>idem</em>”, la Corte di Strasburgo aveva inizialmente accolto un’accezione formale e restrittiva, coincidente con la qualificazione giuridica della condotta (l’<em>idem legale</em>). Superando il proprio precedente orientamento, la <em>Grande Chambre</em> ha anche risolto un articolato conflitto interno alle stesse sezioni della Corte EDU, sulla portata dell’art. 4, Prot. n. 7, respingendo la tesi più restrittiva dell’<em>idem legale </em>precedentemente sostenuta da una parte della giurisprudenza (come rilevato anche dalla Corte costituzionale italiana nella sent. n. 200 del 2016).</div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Come affermato testualmente nel caso <em>Sergey Zolotukhin</em>, cit.: «<em>l’article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes</em>»: Corte EDU, <em>Sergey Zolotukhin c. Russia</em>, cit., par. 82.</div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> V., Corte EDU, sent.<em> Grande Stevens</em> <em>e a. c. Italia</em>, cit.; nonché già anteriormente, Corte EDU, 3 ottobre 2002, ric. n. 48154/99, <em>Zigarella c. Italia</em>; più recentemente Corte EDU, 30 aprile 2015, <em>Kapetanios e altri c. Grecia</em>, ric. nn. 3453/12, 42941/12 e 9028/13.</div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Corte EDU, Sezione IV, 20 maggio 2014, ric. n. 11828/11, <em>Nykänen c. Finlandia</em>. Sul punto cfr. M. Dova, Ne bis in idem<em> in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 5 giugno 2014.</div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 15 novembre 2016, ricc. nn. 24130/11 e 29758/11, <em>A e B c. Norvegia</em> Per primi commenti cfr. F. Viganò, <em>La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 18 novembre 2016, nonché S. Confalonieri, Ne bis in idem <em>e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. Quale possibile destino della questione pendente, dopo la pronuncia A e B c. Norvegia?, ivi</em>, 5 dicembre 2016.</div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> La Corte identifica poi un ulteriore indice di connessione tra i due procedimenti nel fatto che le sanzioni non formalmente penali si riferiscano a illeciti <em>estranei</em> all’<em>hard core </em><em>of criminal law</em> (le c. d. <em>minor offences</em>). Con riferimento agli illeciti minori, non solo si attenuano le garanzie del giusto processo, ma si affievolisce anche il grado di tutela del <em>ne</em> <em>bis in idem</em>, poiché le misure sanzionatorie non comportano un significativo <em>degree of stigma</em> e di conseguenza vi è un minor pericolo che esse perseguano uno scopo eminentemente punitivo (cfr. il par. 133).</div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Questo principio è stato poi applicato nella successiva sentenza <em>Jóhannesson e a. c. Islanda</em> (cfr. Corte EDU, 18 maggio 2017, ric. n. 22007/11, <em>Jóhannesson e a. c. Islanda</em>), con la quale la Corte EDU ha accolto il ricorso per violazione del principio del <em>ne bis in idem</em> in quanto i due procedimenti non erano legati da «<em>connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta</em>»: sul punto cfr. F. Viganò, <em>Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 22 maggio 2017, che sottolinea come rappresenti il primo caso in tema «di <em>ne bis in idem</em> e doppio binario sanzionatorio in materia di violazioni tributarie dopo il riassestamento della giurisprudenza precedente compiuto dalla Grande Camera nel novembre scorso con <em>A e B v. Norvegia</em>».</div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. ancora il par. 134 della sent. <em>A e B c. Norvegia</em>, cit.</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La scelta della Corte di superare i propri precedenti più importanti e riprenderne altri in materia di ritiro della patente, rimasti fino ad ora marginali, ha comunque raccolto un ampio consenso all’interno della <em>Grande Chambre</em>: ben sedici voti favorevoli e una solo voto contrario del giudice Pinto de Albuquerque. Nella sua articolata e densa opinione dissenziente Pinto de Albuquerque, tra le altre cose, evidenzia giustamente che nella sentenza <em>Grande Stevens</em> la Corte aveva messo bene in luce che la garanzia convenzionale è volta non a garantire la proporzionalità della sanzione, bensì a tutelare il diritto dell’individuo a non vedersi perseguito nuovamente per il medesimo fatto per il quale ha già subito una condanna definitiva (cfr. i parr. 65-66 della Opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque).</div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Così I. Gittardi, <em>La miccia è accesa: la corte di cassazione fa diretta applicazione dei principi della Carta di Nizza in materia di ne bis in idem, </em>in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 7 aprile 2017. Tanto più che le Spiegazioni ufficiali alla Carta chiariscono a riguardo che il rinvio alla CEDU comprende anche l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo relativa all’insieme delle disposizioni convenzionali; in tal modo, il livello di tutela accordato dalla giurisprudenza EDU costituisce lo <em>standard</em> minimo di tutela dei corrispondenti diritti della Carta. Sul punto cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2016 (dep. 21 dicembre 2016), n. 54467.</div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 26 febbraio 2013, causa C-617/10, <em>Åkerberg Fransson.</em> Il caso era originato da una questione pregiudiziale rinviata dall’autorità giudiziaria svedese e sorta durante un procedimento penale per frode fiscale aggravata a carico del signor Fransson, già condannato definitivamente al pagamento di una sovrattassa di natura fiscale per il medesimo fatto di inadempimento degli obblighi dichiarativi in materia di IVA. Il giudice svedese dubitava della legittimità del doppio binario sanzionatorio alla luce sia degli artt. 4, Prot. n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, sia dell’art. 50 CDFUE.</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Come è noto, alla Corte di Lussemburgo interessa assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione prevista dal diritto UE (sul punto v. A. Pisaneschi, <em>Le sanzioni amministrative comunitarie</em>, Padova, 1998, 57 ss., spec. 77 ss.). Tale Corte sembra pertanto prevedere, oltre ai tre criteri <em>Engel</em>, un ulteriore criterio di verifica della natura penale della sanzione ammnistrativa: la efficacia, la proporzionalità e la dissuasività. Ne consegue che il giudice non potrà proseguire nel secondo procedimento solo se già la prima sanzione irrogata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, in modo da non compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta di diritti UE, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Altrimenti, il cumulo tra sanzioni, penale e amministrativa (ancorché avente natura penale), potrà pur esserci, ma la misura sanzionatoria residuale dovrà essere contenuta nel limite necessario ad assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione prevista dal diritto UE. Cfr. il par. 36 della sent. <em>Fransson</em>, cit; sul punto v. D. Vozza, <em>I confini applicativi del principio del </em>ne bis in idem<em> interno in materia penale: un recente contributo della Corte di giustizia dell’Unione europea</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, fasc. 3/2013, 297 ss. Del resto, la direttiva 2003/6/CE, <em>Market Abuse Directive: MAD,</em> prescriveva l’adozione di sanzioni amministrative e la possibilità di irrogare anche sanzioni penali, al fine di assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione prevista dal diritto UE. La Corte di giustizia ha preferito dunque adottare una soluzione che servisse a gettare le basi per un orientamento interpretativo/attuativo del <em>ne bis in idem</em> condivisibile sia dalla Corte EDU che dai legislatori e giudici nazionali. Nella sentenza <em>Fransson</em>, pertanto, pur riconoscendosi la compatibilità con la normativa dell’Unione europea del sistema nazionale di doppio binario sanzionatorio, si è affermato altresì che il giudice può interrompere il secondo procedimento solo se la sanzione già irrogata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, in modo da non pregiudicare né il livello di tutela previsto dalla Carta di diritti né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. I principi accolti in tale sentenza sono stati poi posti a fondamento della scelta compiuta con il regolamento n. 596 e la direttiva n. 57 del 2014 dell’Unione europea, in tema di sanzioni per <em>market abuse</em>, sopra ricordati, che hanno fatto proprio un sistema di “gradualismo sanzionatorio”, ripreso anche dalla l. delega italiana n. 114 del 2015 (cfr. art. 11, lett. m), l. delega italiana n. 114/2015). Ma il legislatore delegato italiano, come si è visto, ancora si fa attendere. Sulle ricadute dalla produzione giuridica dell’Unione europea nell’ordina­mento penale italiano v. C.E. Paliero, F. Viganò (a cura di), <em>Europa e diritto penale</em>, Milano, 2013, 1 ss.; A. Bernardi (a cura di), <em>L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea</em>, Napoli, 2015, 1 ss.</div>
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> L’Avvocato generale ripercorre i c.d. criteri <em>Engel</em> ai quali aderisce così come la stessa Corte di Giustizia aveva già dimostrato di aderire nella sentenza <em>Fransson</em>. Se la legge non qualifica come penale una sanzione (criterio formale) si devono valutare altri due criteri e cioè la natura dell’illecito e il grado di severità della sanzione. Per verificare la natura dell’illecito si tiene conto di alcuni fattori, come la sua destinazione generale, il suo scopo non risarcitorio ma rispondente a finalità repressive e preventive, il fatto che sia destinato alla protezione di interessi che normalmente sono tutelati da&nbsp; norme penali. La severità della sanzione riguarda invece la pena massima edittale stabilita e non quella effettivamente irrogata, oltre alla previsioni di altri effetti di natura personale (interdizioni, pubblicazioni ecc) che incidono sulla dignità della persona.</div>
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Così, ad esempio, Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3656, in<em> Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2017, con nota di F. Urbani<em>, La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario</em>. <em>Riflessioni a margine di due recenti pronunce della Suprema Corte</em>; Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8210; Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 2016, n. 13433; Cass. civ., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 1205; conforme Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 2017, n. 770.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. F. Viganò, Ne bis in idem <em>e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 16 maggio 2016.</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Oscillazioni giurisprudenziali sulla nozione dell’<em>idem</em> fattuale con riferimento agli elementi costituivi dell’identità materiale non sono comunque mancate. Se nella sentenza <em>Zolotukhin</em> tale nozione si fonda «<em>su fatti identici o sostanzialmente uguali</em>», nella sentenza <em>Grande Stevens</em> si fonda sull’identità del «<em>comportamento</em>», per poi tornare a essere in un caso di pochi mesi successivo (Corte EDU, 27 novembre 2014, <em>Lucky c. Svezia</em>), «<em>un insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio</em>» (P. Fimiani, Market abuse<em> e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte E.D.U., Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 8 febbraio 2017). Oscillazioni che tuttavia possono trovare una spiegazione nell’essere la giurisprudenza europea «<em>pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata</em>» (Corte cost., sent. n. 200 del 2016, <em>Considerato in diritto</em> punto n. 5; in tal senso già sent. n. 236 del 2011). Dato che la sentenza <em>Grande Stevens</em> verteva sulla comparazione di reati di sola condotta, l’indagine giudiziale non poteva aver per oggetto che la condotta stessa e non altri elementi fattuali.</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Come è noto, il Protocollo 7, contenente l’art. 4, già concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984, è entrato in vigore il 1 novembre 1988, anche se ancora ben quattro Stati membri del Consiglio di Europa (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Turchia) non lo hanno ratificato, mentre altri quattro (Austria, Francia, Italia e Portogallo) hanno espresso riserve precisando che l’espressione “penale” va intesa nel senso attribuito nei rispettivi ordinamenti (sul punto v. P. Costanzo, L. Trucco, <em>Il principio del</em> “ne bis in idem”, in <em>Consulta online</em>, 2015, fasc. 3, 853). Riserve tuttavia alle volte giudicate invalide dalla Corte stessa, perché non motivate, come è accaduto per l’Italia e l’Austria: cfr. il par. 117 della sent. <em>A e B c. Norvegia</em>, cit., dove si legge testualmente «<em>Si les États contractants ont le devoir particulier de protéger les intérêts spécifiques du justiciable que l’article 4 du Protocole n<sup>. </sup>7 entend sauvegarder, il est aussi nécessaire, ainsi que cela a déjà été indiqué au paragraphe 106 ci&#8209;dessus, de laisser aux autorités nationales le choix des moyens à utiliser pour y parvenir. Il ne faut pas oublier à cet égard que le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois n’était pas inscrit dans la Convention adoptée en 1950 mais qu’il a été ajouté dans un septième protocole, adopté en 1984 et entré en vigueur en 1988, soit près de 40 années plus tard. Quatre États (l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie) n’ont pas ratifié le Protocole n. 7 et l’un d’entre eux (l’Allemagne) ainsi que quatre États qui l’ont ratifié (l’Autriche, la France, l’Italie et le Portugal) ont émis des réserves ou des déclarations interprétatives précisant que le mot «pénalement» devait leur être appliqué selon le sens donné à cette notion dans leurs lois nationales respectives. (Signalons que les réserves formulées par l’Autriche et l’Italie ont été jugées non valables parce qu’elles n’étaient pas accompagnées d’un bref exposé de la loi en cause comme le veut l’article 57 § 2 (voir, respectivement, Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A n. 328&#8209;C, et Grande Stevens, précité, §§ 204-211), contrairement à la réserve émise par la France (Göktan c. France, n<sup>o</sup> 33402/96, § 51, CEDH 2002&#8209;V).)</em>».</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sent. 8 settembre 2015, causa C-105/14, <em>Ivo Taricco e a.</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 14 settembre 2015, con commento a cura di F. Viganò, <em>Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e </em>nullum crimen sine lege<em> in una importante sentenza della Corte di Giustizia</em>; sul punto v. anche C. Cupelli, <em>Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2016, 1, 419 ss.; F. Falato, <em>“Garantismo”: diritto e diritti nel “dialogo” tra Carte e Corte. A proposito della sentenza Taricco</em>, in <em>La Giustizia penale</em>, 2016, fasc. 1-3, 41 ss.; F. Rossi, <em>L’obbligo di disapplicazione</em> “in malam partem” <em>della normativa penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza “Taricco” della Corte di Giustizia</em>, in <em>Riv .it. dir. proc. pen</em>., 2016, fasc.1, 376 ss.; G. Civello, <em>Il “dialogo” fra le quattro corti: dalla sentenza “Varvara” (2013) della CEDU alla sentenza “Taricco” (2015) della CGUE</em>, in <em>Arch. pen</em>., 2015, fasc. 3, 783; F. Plataroti, <em>Il principio di legalità all’ombra della giurisprudenza delle Corti europee</em>, in <em>Studi senesi</em>, 2017, in corso di pubblicazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr., Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37425, <em>Favellato</em>, che ha stabilito come il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) non si pone in rapporto di specialità ma di <em>progressione illecita</em> con l’art. 13, comma primo, D.Lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni. Negli stessi termini, Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266, <em>Zanchi</em>, ha&nbsp; escluso che il concorso tra sanzioni amministrative e penali previste in caso di omesso versamento di ritenute potesse costituire una violazione del principio del ne bis in idem fissato dalla Convenzione (cfr. Relazione di orientamento dell’Ufficio del Massimario penale della Corte di Cassazione, Ne bis in idem. <em>Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea</em>, n. 26 del 21 marzo 2017 (a cura di M. Brancaccio), in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 31 marzo 2017, 21-22).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Come è noto, con la sentenza sul c.d. caso <em>Varvara</em> (Corte cost., sent. n. 49 del 2015), la giurisprudenza costituzionale ha inaugurato la politica della presa di distanza rispetto alle decisioni della Corte EDU. Dopo aver riaffermato la prevalenza assiologica della Carta costituzionale sulla Convenzione, la Corte costituzionale ha difatti ulteriormente circoscritto il ruolo esercitato dalla Corte di Strasburgo, nella sua qualità di interprete esclusivo della CEDU, quando ha sottolineato che il giudice è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte europea solo nei casi di sentenze pilota (ovvero le sentenze che colpiscono i vizi strutturali di un ordinamento e che hanno quindi valenza generale) o di diritto consolidato (e nel caso di specie il diritto non era consolidato. Valutare, tuttavia, quale debba essere considerata giurisprudenza consolidata e quale invece non lo sia non è operazione facile. L’affermazione della Corte secondo la quale solo l’<em>interpretazione consolidata </em>è vincolante (salvo sempre il margine di apprezzamento statale), equivale a chiedere ai giudici di compiere da soli la difficile valutazione se l’interpretazione della Corte europea sia consolidata o meno, perché da questa scelta dipende a sua volta la vincolatività o meno della interpretazione data da quest’ultima. Solo in ipotesi di “diritto vivente” i giudici nazionali debbono, dunque, adeguarsi ai criteri interpretativi dettati dalle decisioni della Corte di Strasburgo. E solo in questo caso hanno l’obbligo di sollevare la questione di legittimità costituzionale, potendo semplicemente, negli altri casi, non adeguarsi ai principi CEDU (cfr. V. Zagrebelsky, <em>Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, <em>Osservatorio costituzionale, </em>maggio 2015, 4). Ribadisce questo orientamento, da ultimo, Corte cost., sent. n. 43 del 2017, con osservazioni di M. C. Ubiali, <em>Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato</em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo, </em>21 marzo 2017; e A. Chibelli, <em>L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale</em>, ivi, 3 aprile 2017.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> La Corte infatti ha progressivamente abbandonato i principi sanciti nella sentenza 196 del 2010 (Corte cost., sent. n. 196 del 2010; con osservazioni di A. Travi, <em>Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte Costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di “sanzione</em><em>”</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2010, 2323 ss.) che prevedeva la estensione alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali la estensione delle garanzie costituzionali. Le sanzioni amministrative, ancorché definite come <em>criminal offences</em> a livello CEDU, godrebbero infatti secondo la Corte costituzionale delle sole garanzie previste dalla Convenzione europea e non invece di quelle costituzionali (cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017, cit.; sent. n. 68 del 2017, con osservazioni di F. Viganò, <em>Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzioni amministrative ‘punitive’</em>, ivi, 15 maggio 2017, e sent. n. 109 del 2017, con osservazioni di I. Pellizzone, <em>Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?</em>, ivi, 26 settembre 2017). Le ragioni teoriche di questa giurisprudenza si rintracciano nel rafforzamento del modello dualista che la Corte ha accolto (la Corte EDU interpreta la Convenzione, la Corte costituzionale interpreta la Costituzione), nella scelta di valorizzare il margine di apprezzamento dello Stato. In linea con tale approccio, nella sent. n. 43 del 2017, la Corte costituzionale ha affermato che: «<em>L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali</em>». Detto diversamente, ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/?download=1445">Conclusioniavvocatogenerale - Documenti</a> <small>(420 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-svolta-europea-nellinterpretazione-del-ne-bis-in-idem-rispetto-alle-sanzioni-amministrative-sostanzialmente-penali-le-conclusioni-dellavvocato-generale-alla-co/">Una svolta “europea” nell’interpretazione del ne bis in idem rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le conclusioni dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia&#61482;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a></p>
<p>Sommario: &#8211; 1. I precedenti in ambito penale. 2. Le motivazioni della Corte costituzionale 3. La portata dell’obbligo di attuazione delle sentenze della Corte EDU. 4. È davvero giustificata la differenza di trattamento della materia penale rispetto a quella amministrativa e civile? 5. I problemi &#160;del contradditorio nel processo davanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>Sommario: &#8211; 1. I precedenti in ambito penale. 2. Le motivazioni della Corte costituzionale 3. La portata dell’obbligo di attuazione delle sentenze della Corte EDU. 4. È davvero giustificata la differenza di trattamento della materia penale rispetto a quella amministrativa e civile? 5. I problemi &nbsp;del contradditorio nel processo davanti alla Corte di Strasburgo</strong></em><br />
&nbsp;<br />
1. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento per attuare le sentenze della Corte EDU, in materia amministrativa e civile, che siano contrastanti con il giudicato interno.<br />
La questione era stata sollevata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2015 con una ordinanza con la quale si chiedeva alla Corte una sentenza additiva (così come la Corte di Appello di Bologna aveva fatto nel 2008 nella materia penale)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> per introdurre nella nostra legislazione un nuovo caso di revocazione straordinaria della sentenza amministrativa per contrasto con il giudicato della Corte EDU.<br />
Il problema dell’attuazione di una sentenza di Strasburgo che contrasti con un giudicato amministrativo interno è stato poi ancora sollevato dal Consiglio di Stato (nel 2016) in relazione ad un nuovo e diverso caso, ed è tuttora pendente di fronte alla Corte costituzionale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, mentre in precedenza, lo stesso Consiglio di Stato aveva ritenuto non utilizzabile il giudizio di ottemperanza per eseguire una decisione della Corte EDU.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a><br />
In sintesi, nell’ordinanza di rinvio il Consiglio di Stato sostiene che se l’ordinamento non prevedesse lo strumento per la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per violazione di diritti fondamentali accertati dalla Corte EDU, ne risulterebbe una violazione dell’art. 117 della Costituzione con riferimento all’art. 46, par. 1 della CEDU che «<em>impegna gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle controversie nelle quali sono parti</em>».<br />
Come si è detto la prospettazione e la richiesta erano assai simili alla richiesta posta dalla Corte di Appello di Bologna nel 2008 rispetto al giudicato penale e alla quale la Corte costituzionale aveva dato allora risposta positiva<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Nel 2011, infatti, attraverso una sentenza additiva, i giudici costituzionali avevano “aggiunto” nell’ordinamento un nuovo caso di revisione della sentenza penale per contrasto del giudicato interno con la sentenza CEDU in materia di art. 6 CEDU (equo processo) detta poi “revisione europea” <a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
La Corte costituzionale era arrivata a questa decisione dopo un lungo percorso segnato anche da interventi autonomi della Corte di Cassazione.<br />
In particolare la Suprema Corte, in assenza allora di uno strumento di revisione della sentenza, aveva risolto il problema del contrasto tra giudicato interno e giudicato CEDU, legittimando il giudice dell’esecuzione penale ad intervenire attraverso l’incidente di esecuzione sia nel caso che la sentenza europea avesse accertato la violazione di norme sostanziali, sia nel caso che la violazione avesse riguardato norme processuali. Nel famoso caso “<em>Dorigo</em>” (condanna passata in giudicato alla reclusione e successivo accertamento da parte della Corte EDU della violazione dell’art. 6 CEDU, sotto il profilo dell’equo processo) la Corte di Cassazione ritenne possibile utilizzare lo strumento dell’incidente di esecuzione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, sostenendo che «<em>il giudice dell’esecuzione deve dichiarare a norma dell’art. 670 c.p.p. l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo</em>»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Questa tesi si basava, a sua volta, sulla possibile cedevolezza del giudicato allorquando si trattasse di tutelare i diritti fondamentali<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Come ancora aveva rilevato la Cassazione: «<em>il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore della intangibilità del giudicato</em>» e quindi non è più accettabile una «<em>concezione assolutistica del giudicato come norma del caso concreto, insensibile alle evenienze giuridiche successive all’irrevocabilità della sentenza</em>»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Nondimeno l’ineseguibilità della sentenza attraverso l’incidente di esecuzione, se poteva risolvere casi di contrasto sostanziale tra due giudicati, attribuendo al giudice dell’esecuzione il compito di accertare gli effetti della sentenza CEDU sul giudicato penale, poneva un problema rilevante proprio nel caso in cui la Corte EDU avesse accertato la violazione non di una norma sostanziale, ma dell’art. 6 (diritto all’equo processo). Tale violazione, infatti, non andava ad incidere sulla soluzione di merito accolta dalla sentenza interna, ma solo sul mancato rispetto dei principi sull’equo processo. Il che a sua volta produceva non un conflitto di giudicati in senso tecnico, quanto invece la necessità di un nuovo giudizio che poteva anche concludersi nel merito in maniera non difforme dal precedente. Tuttavia tale giudizio non poteva essere svolto in assenza di un nuovo caso di revisione della sentenza. Attraverso l’incidente di esecuzione, infatti, si poteva ottenere l’ineseguibilità del giudicato, collocando quest’ultimo in una sorta di “limbo processuale” di non efficacia, ma non invece la celebrazione di un nuovo processo da svolgersi con il rispetto delle regole della Convenzione, come necessario nel caso di una violazione dei principi di cui all’art. 6 CEDU.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a><br />
Fu quindi investita la Corte costituzionale del problema dell’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. (revisione della sentenza) nella parte in cui tale norma non prevedeva la rinnovazione del processo quando la Corte europea avesse sancito la violazione dell’art. 6 CEDU<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. La Corte costituzionale, con una pronuncia additiva, dichiarò l’incostituzionalità della norma nella parte in cui questa non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, <em>ex</em> art. 46, par. 1 CEDU. Difatti, secondo la Corte nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU, è «<em>la riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della </em>restitutio in integrum» e dunque «<em>occorre rimettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria sanzionata</em>». Il principio della non intangibilità del giudicato, allorquando venga in gioco la tutela di diritti fondamentali, è stata poi più volte riaffermata dalla Corte costituzionale.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a><br />
&nbsp;<br />
2. In questa sentenza, invece, la Corte si distacca non poco da tali precedenti. Le ragioni di un tale allontanamento sono individuabili in alcuni passaggi.<br />
In primo luogo, osserva la Corte costituzionale, non esisterebbe un vincolo convenzionale alla riapertura del processo quale misura necessaria a garantire la <em>restitutio in integrum</em>. L’inesistenza del vincolo deriverebbe dalla stessa interpretazione della Corte EDU sull’art. 46, par. 1, CEDU, che prevede l’obbligo di conformarsi alla sentenze di quest’ultima<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Tale giurisprudenza confermerebbe che, anche se in linea di principio la riapertura del processo o il riesame del caso rappresentano il mezzo più appropriato per operare la <em>restitutio in integrum</em>, gli Stati sono liberi di scegliere i mezzi per adempiere all’obbligo di cui all’art. 46<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. L’inesistenza dell’obbligo sarebbe poi ulteriormente acclarato dal fatto che non tutti gli Stati aderenti alla Convenzione hanno previsto meccanismi di revisione del giudicato (anche se la Corte costituzionale non manca di ricordare che Germania, Spagna e Francia, oltre ad altri 20 Stati hanno introdotto un meccanismo di revocazione straordinaria -revisione- delle sentenze civili per contrasto con giudicato EDU).<br />
In secondo luogo, vi sarebbe comunque una differenza importante tra il processo penale e il giudizio amministrativo e civile. Nel primo verrebbe in gioco la libertà personale che invece non costituisce oggetto di giudizio nel processo civile ed amministrativo. Inoltre, il processo penale non coinvolgerebbe soggetti privati diversi dallo Stato, che invece meriterebbero di essere tutelati attraverso la stabilità del giudicato. Per queste ragioni, dice ancora la Corte, «<em>la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato, esige una delicata ponderazione, alla luce dell’art. 24, tra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi, e tale ponderazione spetta in via prioritaria al legislatore</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Infine, la Corte non manca di indirizzare un “monito” a Strasburgo, rilevando le manchevolezze del processo davanti alla Corte EDU, che non prevede la presenza di tutte le parti, ma solo del ricorrente e dello Stato autore della violazione, mentre la partecipazione degli altri soggetti parti del giudizio interno sarebbe solo rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente della Corte, il quale «<em>può invitare ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. La possibilità invece di una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi, sia per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice, secondo la Corte costituzionale, renderebbe più agevole a livello interno la previsione di strumenti di <em>restitutio in integrum</em>.<br />
&nbsp;<br />
3. Da un punto di vista generale, questa decisione si inserisce abbastanza chiaramente nella fase attuale “di ripensamento” da parte della Corte costituzionale delle relazioni tra ordinamento interno e ordinamento CEDU. Dopo la stagione iniziata con le sentenze gemelle del 2007 ed il lungo e articolato periodo di studi sul c.d. “sistema multilivello” di protezione dei diritti, e i &nbsp;c.d. “dialoghi” tra le Corti, con i quali si valorizzava un modello di integrazione di ordinamenti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, le più recenti decisioni della Corte costituzionale pongono sempre più frequentemente degli stop all’incidenza delle decisioni della Corte EDU nel nostro ordinamento. Le ragioni vengono individuate dalla Corte costituzionale alle volte nella -ritenuta- non consolidata giurisprudenza della Corte EDU<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, alle volte nel diverso bilanciamento che la Corte costituzionale si riserva sempre di poter effettuare<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, alle volte nel margine di apprezzamento che viene riconosciuto allo Stato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, alle volte, come in questo caso, un po’ in un insieme di tutti questi elementi. Non stupisce quindi, più di tanto, il quasi <em>revirement</em> della Corte sulla questione dell’attuazione delle sentenze CEDU rispetto alla posizione assunta nel 2011 in materia di revisione penale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Se però andiamo ad analizzare punto per punto la decisione, è difficile, al contrario, non concordare con la prospettazione effettuata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Il primo punto riguarda la questione del vincolo derivante dall’art. 46 CEDU e la portata di quell’obbligo di conformarsi alla decisioni della Corte EDU, che costituisce il cuore del sistema<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Posto che un obbligo di conformarsi esiste, che altrimenti tutto il sistema non avrebbe senso logico, la Corte costituzionale insiste sul fatto che lo Stato è libero di scegliere il come. E a tale proposito cita varie decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ribadiscono la libertà dello Stato nello scegliere i mezzi (tra i quali sembra preferita, ancorché non imposta, la riapertura del processo) oltre ad una nota raccomandazione del Consiglio dei ministri<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e documentazione successiva<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, che confermerebbero l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento da parte dello Stato nella scelta delle modalità di attuazione delle sentenze CEDU. Dall’esistenza di questo ampio margine di apprezzamento deriverebbe la non esistenza di un vincolo convenzionale -e pertanto tramite l’art. 117 della Costituzione anche costituzionale- ad ottemperare al giudicato CEDU attraverso la necessaria riapertura del processo.<br />
Ora, posto che non v’è dubbio che esiste un notevole margine di apprezzamento nelle modalità di esecuzione delle sentenze, deve però sottolinearsi che questo margine di apprezzamento si allarga o si riduce a seconda dei vizi rilevati nella sentenza della Corte EDU. Una cosa infatti sono i vizi sostanziali, altra cosa i vizi processuali.<br />
Per quanto riguarda il primo caso gli strumenti per ottemperare possono essere effettivamente diversi e non necessariamente sostanziarsi nella riapertura o celebrazione di un nuovo processo<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Nell’ambito del diritto civile o amministrativo possono essere satisfattori gli strumenti risarcitori, oppure modifiche di norme o interpretazioni che consentano, ad esempio nei procedimenti di volontaria giurisdizione -che non producono giudicato-, l’ottenimento del risultato determinato nella sentenza della Corte EDU. Si pensi al proposito alle questioni relative ai diritti di <em>status,</em> demandati alla volontaria giurisdizione, ai quali si può ottemperare senza il problema di incidere sul giudicato. Si pensi anche al caso che ha dato origine a questa sentenza, nel quale i ricorrenti vantavano una pretesa economica alla ricostruzione della carriera, pretesa che può essere soddisfatta anche in sede risarcitoria o di equo indennizzo senza necessariamente effettuare un nuovo giudizio.<br />
Diverso, invece, appare il caso in cui sia stato accertato dalla Corte di Strasburgo una violazione del principio dell’equo processo. In questo caso la pretesa fatta valere dal ricorrente non si sostanzia nella pretesa a una diversa decisione (o meglio lo è solo mediatamente) quanto invece ad essere giudicato secondo determinate regole. Non vi è certezza di un diverso risultato, ma vi è solo la certezza di un giudizio “ingiusto”.<br />
In questo caso il diritto violato è difficilmente reintegrabile con strumenti risarcitori, perché per attuare la sentenza e reintegrare il ricorrente nel diritto violato altro mezzo non v’è che la riapertura del processo sanando il vizio rilevato dalla Corte. L’indennizzo che può essere concesso dalla Corte anche in questo caso ai sensi dell’art. 41 CEDU, costituisce un indennizzo in senso tecnico del termine per il fatto della violazione in sé, ma non può avere alcuno scopo risarcitorio, perché non corrisponde -e non può corrispondere- ad una valutazione prognostica del diverso risultato che il ricorrente avrebbe raggiunto se le regole processuali fossero state rispettate<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a><em>.</em> Sarebbe quindi sbagliato pensare che la violazione dell’equo processo possa essere risarcita nelle forme della perdita di <em>chance o</em> di opportunità, perché anche queste tipologie risarcitorie si basano su un giudizio prognostico che, nell’ambito della violazione dell’equo processo, non può avere cittadinanza<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Su questo aspetto in passato Corte costituzionale e Corte EDU sembravano concordare. Come ha detto infatti la Corte costituzionale proprio in relazione all’art. 6 CEDU, anche se in materia penale: «<em>la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è chiamato ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte di Strasburgo nella </em>restitutio in integrum<em> della situazione della vittima</em>»<em>. </em>Queste misure devono porre, cioè, <em>«il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione», </em>giacché una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a><em>.</em><br />
In altre parole, il diritto all’equo processo si sostanzia nel diritto della parte ad ottenere una sentenza “giusta” in quanto emanata nel rispetto di quelle regole processuali che la Convenzione ritiene costituire il minimo necessario per assicurare parità delle armi ed equità di giudizio. Dunque il margine di apprezzamento dello Stato nell’ottemperare a queste sentenze si riduce drasticamente nel caso in cui l’accertamento della violazione riguardi non un vizio sostanziale, ma appunto l’equo processo.<br />
In buona sostanza, è vero che lo Stato è libero di scegliere i modi per ottemperare alle sentenze della Corte EDU<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>; è vero che l’obbligo di conformazione, come dice la Corte costituzionale, «<em>ha contenuto variabile</em>»; è vero infine che le misure ripristinatorie individuali diverse dall’indennizzo sono solo eventuali e vanno adottate esclusivamente laddove «<em>necessarie</em>», ed infatti diversi possono essere gli strumenti per ottemperare alle sentenze a seconda delle differenti statuizioni. Tuttavia, allorquando sia stata accertata una violazione grave dell’art. 6 CEDU, non vi è altro modo per ottemperare che la celebrazione di un nuovo giudizio rispettando il principio determinato dalla Corte.<br />
La questione poi che vi siano Stati, pure firmatari della Convenzione, che non hanno previsto strumenti di revisione o di revoca della sentenza, non pare rilevante al fine di verificare se vi sia o meno un obbligo convenzionalmente imposto di riaprire il processo nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU. Mentre al contrario, se dobbiamo restare su questa linea di pensiero (quali sono gli Stati che hanno adempiuto) diviene importante ricordare che Germania Francia e Spagna (un po’ il cuore del sistema europeo) siano invece dotati di strumenti di revocazione o revisione della sentenza anche in materia di diritto civile e amministrativo.<br />
&nbsp;<br />
4. L’altro profilo poco convincente è la distinzione che la Corte effettua -o meglio che attribuisce alla Corte EDU-&nbsp; tra il processo civile e amministrativo e il processo penale.<br />
In sostanza -dice la Corte costituzionale- nel processo penale, nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU, la revisione della sentenza sarebbe convenzionalmente obbligata (così almeno nella sentenza additiva della Corte del 2011) mentre nel processo civile e amministrativo non lo sarebbe stante la necessità in questi processi di una tutela di terzi che una ipotetica instabilità del giudicato può pregiudicare.<br />
Inoltre nel processo penale non vi sarebbero soggetti diversi dallo Stato (che è parte nel processo davanti alla Corte). Al contrario, il processo amministrativo (del quale la Corte specificamente si occupa) presenterebbe frequentemente la partecipazione al giudizio di amministrazioni diverse dallo Stato, di parti resistenti private affidatarie di un <em>munus</em> pubblico e di controinteressati.<br />
Infine nel processo penale verrebbe in gioco la libertà personale che invece non sarebbe oggetto del giudizio amministrativo e civile.<br />
Le prime due questioni, che preludono al monito finale della Corte sulla necessità di garantire, nel caso di processo litisconsortile, la presenza delle parti anche nel giudizio davanti alla Corte di Strasburgo, presentano effettivamente una loro complessità per il problema della tutela del terzo (parte del giudizio) ma non sembra che le argomentazioni svolte siano decisive, almeno per quanto concerne il riferimento al modello processuale penale italiano.<br />
Il sistema processuale penale italiano, infatti, è normalmente qualificato come un sistema misto per quanto concerne le relazioni tra processo penale e processo civile. Anche senza scendere nel dettaglio è ben noto che il danneggiato civile ha la possibilità di costituirsi parte civile nel processo, che se non si costituisce subisce gli effetti del giudicato penale nei limiti degli artt. 651 e 652 del codice di procedura penale, e che esiste la figura del responsabile civile che, pur non essendo autore del reato, risponde civilmente all’interno del processo penale nei casi previsti dalla legge. Vi sono, dunque, altre parti oltre allo Stato e all’imputato che potrebbero essere danneggiate da una decisione della Corte EDU alla quale non hanno partecipato, al pari dei controinteressati nel processo amministrativo o al litisconsorte nel processo civile.<br />
È poi vero che lo Stato è parte nel processo penale e non sempre nel processo amministrativo, dove possono essere presenti altre amministrazioni non statali, autorità indipendenti, soggetti privati incaricati di funzioni pubbliche. Ciò tuttavia non toglie che lo Stato, al quale la Convenzione assegna la rappresentanza processuale del potere pubblico in sede di processo CEDU, si possa far carico, a sua volta, di rendere edotte le parti del processo per una loro eventuale, e possibile, costituzione.<br />
In definitiva, non appare convincente la tesi che nel processo penale non vi sia alcun problema di tutela dei terzi, data l’esistenza di un rapporto bilaterale tra Stato e imputato, mentre la presenza di parti private e pubbliche nel processo amministrativo e civile produca, invece, la conseguenza che per garantire tali parti occorre anche garantire la intangibilità del giudicato.<br />
Ma anche l’ultimo profilo sul quale si appoggia la decisione di infondatezza appare dubbio. Secondo il ragionamento della Corte la violazione dell’art. 6 CEDU nell’ambito del processo penale porterebbe ad una -costituzionalmente necessaria sulla base della sentenza del 2011<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>&#8211; revisione della sentenza, perché in quel caso sarebbe in gioco la libertà personale, mentre la medesima violazione in ambito civile o amministrativo non produce conseguenze della medesima gravità.<br />
Il primo profilo problematico riguarda questa distinzione così <em>tranchant </em>tra il grado di afflittività del giudicato penale rispetto al grado di afflittività del giudicato civile o amministrativo. Questa distinzione, ad esempio, non è più così netta rispetto alla stessa giurisprudenza CEDU sulle sanzioni amministrative di natura afflittiva, alle quali la Corte EDU tende ad attribuire natura penale e a estendere ad esse le garanzie convenzionali del processo penale<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Ma anche da un punto di vista civilistico è seriamente dubitabile che una sentenza civile non possa avere lo stesso o un maggior grado di afflizione sulla persona di una decisione penale. Si pensi alle questioni che riguardano i diritti di <em>status</em>, i c.d. diritti personalissimi, ed anche diritti patrimoniali di particolare rilevanza che possono, alle volte assai più di una sentenza penale, incidere sulle capacità vitali e relazionali della persona<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Ma la cosa ancora più discutibile nel distinguere il grado di forza delle sentenze CEDU di accertamento della violazione di un diritto come quello al giusto processo rispetto al tipo di processo nel quale viene fatto valere, sta nella ulteriore conclusione logica che da questa costruzione deriverebbe. In sostanza il diritto all’equo processo di cui all’art. 6 CEDU avrebbe forza diversa a seconda della situazione soggettiva che va a proteggere. Se è funzionale alla protezione di un diritto di libertà personale (la libertà dagli arresti) l’ordinamento interno ne riconosce la forza attraverso la possibilità di revisione della sentenza. Se invece è funzionale alla protezione di una situazione soggettiva patrimoniale o personale, che non si sostanzia nella libertà dagli arresti, non ha protezione nel nostro ordinamento.<br />
Questa teoria così marcatamente funzionalistica dell’equo processo appare in verità problematica da accogliere, perché l’equo processo costituisce prima di tutto un diritto fondamentale in sé e solo dopo un diritto strumentale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. L’interesse primario protetto dalla norma è il diritto ad essere giudicato correttamente, secondo regole prefissate (nel caso condivise nel testo convenzionale). Quando viene accertata la violazione di questo principio non può aver rilievo il tipo di processo (penale, civile, amministrativo). Ciò che conta è che si è realizzato un <em>vulnus</em> ad un diritto fondamentale e che tale <em>vulnus</em> deve essere riparato.<br />
È il giusto processo in quanto tale a costituire una delle garanzie principali dello Stato di diritto, e pare estraneo alla tradizione costituzionale europea introdurre l’idea che una violazione a tale diritto sia reintegrabile solo a seconda della tipologia dei diritti fatti valere in giudizio. Del resto le impugnazioni della sentenza (civile, amministrativa, penale) per <em>errores in procedendo,</em> hanno la finalità di garantire il rispetto delle regole in sé, e non sono graduabili o sopprimibili in ragione della supposta maggiore o minore lesività della sentenza rispetto a diritti di libertà personale o patrimoniale.<br />
Ne esce alla fine un ordinamento che pare incoerente. Da una parte, nell’ambito penale le sentenze della Corte EDU possono comportare una revisione della sentenza quando la Corte abbia rilevato una violazione dell’art. 6 (e quando quindi occorra una nuova celebrazione del processo), mentre è competenza del giudice dell’esecuzione penale la valutazione degli effetti sul giudicato della sentenza CEDU che abbia accertato la violazione di un diritto di natura sostanziale. Dall’altra parte, in ambito amministrativo e civile, la sentenza CEDU sia nel caso che riguardi una violazione dell’art. 6, sia nel caso che riguardi una violazione di un diritto sostanziale non può essere fatta valere nell’ordinamento per celebrare un&nbsp; nuovo processo.<br />
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4. Il monito finale espresso dalla Corte circa la carenza di contradditorio nel processo CEDU merita attenzione, anche se probabilmente sarebbe stato più corretto un monito “doppio” anche al legislatore italiano. È vero che le norme sul contraddittorio in Corte EDU sono praticamente inesistenti, ed ha ragione la Corte nel sostenere che appare insufficiente il potere presidenziale di integrazione del contradditorio, che si basa semplicemente sul potere di «<em>invitare ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze</em>»<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. È anche vero, tuttavia, che da questa norma deriva il principio che tutti gli interessati (e quindi in particolar modo le parti del giudizio interno) possono costituirsi nel processo. Dunque il problema principale è quello di rendere edotte le parti costituite nel processo interno della proposizione di un ricorso alla Corte di Strasburgo, dato che non esiste obbligo di notificazione del ricorso se non allo Stato. Questione, peraltro, facilmente risolvibile se solo lo Stato, che è parte nel sistema convenzionale in quanto giuridicamente responsabile della violazione, si facesse carico della notifica o della comunicazione del ricorso alle parti del processo <em>a quo</em>. In questo senso, una semplice norma interna risolverebbe facilmente il problema dell’integrazione del contradditorio.<br />
Sullo sfondo vi è però il problema della natura del processo CEDU, che non casualmente presenta aspetti elevati di deformalizzazione.<br />
In primo luogo, infatti, la Corte EDU non doveva essere -ne essa stessa voleva porsi- come un ulteriore grado di giudizio rispetto alle decisioni assunte dalle giurisdizioni degli Stati aderenti al sistema della Convenzione. L’obbiettivo del processo non era tanto quello di giudicare e risolvere in maniera diversa singole situazioni giuridiche soggettive, quando invece quello di spingere le legislazioni degli Stati ad uniformarsi e a rispettare quei principi della Convenzione che, filtrati attraverso le pronunce della Corte, divenivano poi una sorta di <em>jus commune</em>. Gli strumenti di attuazione delle sentenze erano e sono, dunque, principalmente di natura politica, con il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri da una parte e dei Governi dei paesi aderenti dall’altra parte. La tutela della singola situazione soggettiva era strumentale all’attivazione di un meccanismo di adempimento dello Stato di natura generale, e questo costituiva l’obbiettivo principale della sentenza della Corte.<br />
Solo con il tempo, e con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte (basti pensare alla giurisprudenza in tema di proprietà, o in tema di sanzioni amministrative sostanzialmente penali) la Convenzione europea è divenuta uno strumento operativo utilizzabile con lo scopo primario e finanche esclusivo di tutelare una determinata situazione soggettiva. Anche la questione che ha prodotto la decisione della Corte costituzionale in commento è sostanzialmente individuale (si trattava del riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto con l’Università con conseguente diritto al versamento di contributi previdenziali).<br />
In secondo luogo, la deformalizzazione è stata utile, in una prima fase, per consentire l’accesso alla Corte ad innumerevoli casi che probabilmente all’interno di una struttura processuale rigida e categorizzata non avrebbero avuto possibilità di accesso. Un processo privo di forme, simile per molto aspetti a quello di fronte alla Corte interamericana, poteva servire più che a ribaltare decisioni interne, a stabilire principi per gli Stati.<br />
Non v’è dubbio che oggi il quadro è molto mutato. Le decisioni CEDU sono incisive anche nei paesi di comprovata democrazia, ma perché possano essere incisive occorre anche che siano in grado di bilanciare tutti gli interessi delle parti in gioco e che, conseguentemente, possano poi avere garanzia di essere eseguite. Altrimenti si ingenera la convinzione che un &nbsp;sistema così complesso sia poco utile.<br />
Una qualche, sia pur minima, prospettiva positiva circa la non definitività di questa decisione della Corte deriva dal fatto che nel caso in questione la vicenda non era ancora conclusa. Relativamente alla domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti alla Corte EDU ai sensi dell’art. 41 CEDU, la Corte si era riservata la decisione «<em>tenuto conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti addivengano ad un accordo</em>»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. Si tratta quindi di un caso nel quale, non necessariamente, la celebrazione di un nuovo processo costituiva l’unico strumento per la soddisfazione dei ricorrenti, ben potendo lo strumento risarcitorio ottenere lo scopo di reintegrare il diritto violato. Questo dato, unitamente al fatto che la Corte costituzionale non ha utilizzato lo strumento della riunione delle cause per decidere anche la successiva ordinanza di rinvio del Consiglio di Stato del 2017 su questione analoga, lascia qualche speranza di un possibile ripensamento<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.</div>
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<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. Corte di appello di Bologna, ordinanza del 23 dicembre 2008 (iscritta nel r.o. n. 303 del 2010 e pubblicata in G. U., prima serie speciale, n. 41 del 2010) sulla quale la Corte costituzionale&nbsp; si è pronunciata con la sent. n. 113 del 2011, in <em>Giur. cost</em>. 2011, 1560 ss., con nota di S. Lonati, <em>La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte Europea tra i casi di revisione</em>. Su tale sentenza cfr. <em>Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale</em>, Tavola rotonda con contributi di G. Canzio, <em>Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale</em>; R. E. Kostoris, <em>La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne</em>, A. Ruggeri, <em>La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 28/6/2011.</span></div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Con l’ord. 17 novembre 2016, n. 4765, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell’articolo 106 del Codice del processo amministrativo e degli articoli 395 e 396 del Codice processuale civile, in relazione agli articoli 117, co. 1, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU. In particolare, la questione&nbsp; verteva sulla revocazione di una sentenza amministrativa sulla base dell’asserito contrasto con una successiva pronuncia della Corte EDU. La argomentazione si basa sul fatto che a seguito di accertamento, con sentenza definitiva, della violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sorge, in capo allo Stato, l’obbligo di riparare detta violazione mediante la cd. <em>restitutio in integrum</em>, che potrebbe essere realizzata solo mediante una riapertura del processo. Qualora non fosse ammissibile la revocazione del giudicato, l’ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per rimediare alla violazione dei diritti fondamentali patita degli stessi.&nbsp; Su questa ordinanza cfr. E. Grillo, <em>Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>?, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2017, 184.</span></div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. sul tema M. Felice, <em>L’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo: improponibile l’azione di ottemperanza,</em> in <em>Giornale&nbsp; dir. amm</em>., 2016, 25 ss.</span></div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte di appello di Bologna, ordinanza del 23 dicembre 2008, cit.</span></div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2011, cit.</span></div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Nella giurisprudenza della Cassazione penale si rintraccia in verità la utilizzazione di altri due istituti, la rimessione in termini del contumace e il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Entrambi tuttavia furono utilizzati in circostanze straordinarie, difficilmente ripetibili e certamente non adattabili al problema del giudicato civile.</span></div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La premessa della Corte per giungere a questa soluzione era la seguente: « <em>se è innegabile che gli effetti della sentenza della Corte sono costitutivi di diritti e obblighi operanti anche all’interno dell’ordinamento nazionale, è consequenziale riconoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta dunque neutralizzato sino a quando non si forma un altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo</em>»: Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2007,&nbsp; n. 2800.</span></div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Corte di Cassazione infatti, nel caso che riguardava coloro i quali si trovavano nella stessa situazione del caso Scoppola ma non avevano effettuato il ricorso alla Corte EDU (i c.d. “fratelli minori”) si intrattiene a lungo sulla «<em>flessione dell’intangibilità del giudicato sul cui valore costituzionale prevalgono altri valori ai quali il legislatore assicura un primato</em>». Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 18821, ric. Ercolano, in <em>Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2011, con commento di F. Viganò,<em> Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola</em>.</span></div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Cass. pen.,&nbsp; Sez. Un., 14 ottobre 2014, n. 42858.</span></div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla questione cfr. G. Grasso, F. Giuffrida, <em>L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale</em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2015, 1 ss. ed <em>ivi </em>ampia bibliografia.</span></div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> La questione aveva avuto un precedente negativo. La medesima questione era stata infatti respinta con sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008, con la quale tuttavia la Corte aveva inviato un monito esplicito al legislatore. Disse infatti la Corte di: «<em>non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU</em>»: così il punto 7 del <em>Considerato in diritto.</em> Cfr., al riguardo, i commenti di G. Campanelli, <em>La sentenza 129/2008 della Corte costituzionale e il valore delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo</em>, in <em>Consulta OnLine,</em> <em>Studi e Commenti</em>; V. Sciarabba, <em>Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e… legislatore?</em>, in <em>Forum dei Quaderni Costituzionali</em>; C. Ciuffetti, <em>Prime osservazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2008</em>, in <em>Federalismi.it</em>., 14/5/2008. Inoltre, per una approfondito esame della vicenda che ha portato alla pronuncia 129 del 2008, v. i contributi contenuti in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle norme di Strasburgo</em>, (e-book), Giappichelli, Torino, 2007. La pronuncia che invece definisce la questione è, come si è anticipato, la sentenza della Corte cost., n. 113 del 2011, cit.</span></div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017, dove la Corte incidentalmente osserva che «<em>anche questa Corte ha in diverse occasioni riscontrato nell’ordinamento nazionale l’esistenza di ipotesi di flessibilità del principio della intangibilità del giudicato (sent. n. 210 del 2013) necessarie a garantire la tutela dei valori di rango costituzionale, legati in particolare ai diritti fondamentali della persona de condannato</em>»: così il punto 3.2. del <em>Considerato in diritto</em>. Per un primo commento cfr. M. C. Ubiali, <em>Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato</em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo, </em>21/3/2017; e A. Chibelli, <em>L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 3/4/2017.</span></div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per una analisi delle posizioni della dottrina relative all’interpretazione dell’art. 46 CEDU, v. S. Vezzani, <em>L’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che richiedono l’adozione di misure a portata generale</em>, in L. Cassetti (a cura di), <em>Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo</em>, Napoli, 2012, 43 ss.</span></div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> La Corte costituzionale cita con particolare enfasi la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 5 febbraio 2015, ric. n. 22251/08, <em>Bochan c. Ucrania</em> che ribadisce come sia rimesso agli Stati la scelta di come conformarsi alla pronuncia della Corte «<em>senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da tutelare</em>» (così il punto 12 del <em>Considerato in diritto</em>, che richiama testualmente il par. 57 della sentenza <em>Bochan</em>). Al proposito può notarsi tuttavia che non pare un indebito stravolgimento del giudicato la previsione di una ulteriore ipotesi di revocazione della sentenza all’interno di un ordinamento che prevede ben sei casi di revocazione della sentenza nell’art. 395 c.p.c.</span></div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. così testualmente Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 17 del <em>Considerato in diritto</em></span></div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Così testualmente ancora Corte cost., sent. n. 123 del 2017, punto 17 del <em>Considerato in diritto</em>, cit.</span></div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. A. Guazzarotti, A. Cossiri, <em>La CEDU nell’ordinamento italiano: la Corte Costituzionale fissa le regole</em>, <em>ivi</em>; D. TEGA, <em>Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto</em>, in <em>Quad. cost</em>., 2008, 1, 133 ss.; R. Dickmann, <em>Corte Costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’art. 117 primo comma della Costituzione</em>, in <em>Federalismi.it</em>; B. Randazzo, <em>Costituzione e Cedu: il giudice delle leggi apre una “finestra” su Strasburgo</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., 2008, n. 1; C. Pinelli, <em>Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti</em>, in <em>Rivista AIC</em>. Per una panoramica ampia e esaustiva della giurisprudenza costituzionale relativa alla CEDU, cfr. T. Groppi, <em>La jurisprudence de Strasbourg dans les décisions de la Cour constitutionnelle italienne</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2/11/2016.</span></div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. Corte EDU, 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/09, <em>Varvara c. Italia, </em>rispetto alla quale la Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 ha precisato che: «<em>Questa Corte ha già precisato, e qui ribadisce, che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sentenze n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009), «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). È, pertanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo</em>»: così testualmente Corte cost., sent. n. 49 del 2015, punto 7 del <em>Considerato in diritto</em>. Su tale sentenza, <em>ex multis</em>, cfr. V. Zagrebelsky, <em>Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, <em>Osservatorio costituzionale,</em> maggio 2015; M. Bignami, <em>Le gemelle crescono bene in salute</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, fasc. 2, 2015; A. Di Stasi, <em>Il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo: profili introduttivi</em>, in Ead. (a cura di), <em>CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)</em>, Padova, 2016, 82 ss.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Così nel caso <em>Maggio</em> o c.d. delle “ pensioni svizzere” (sul quale si era già pronunciata la Corte EDU, 31 maggio 2011, ricc nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, <em>Maggio e altri c. Italia</em>), quando la Corte costituzionale italiana, chiamata a decidere la medesima vicenda delle “pensioni svizzere” ha ritenuto di non doversi conformare alla decisione della Corte EDU effettuando un nuovo e diverso bilanciamento.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Sulla dottrina del margine di apprezzamento, cfr, <em>ex multis</em>, W. Ganshoff van der Meersch, <em>Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernaments dans l’interprétation de la Convention européenne des droits del’homme</em>, in <em>Melanges Wiarda</em>, Carl Heymans Verlag, 1988, 201 ss.; A.D. Olinga, C. Picheral, <em>La théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne de droits de l’homme</em>, in <em>Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme</em>, 1995, n. 24, 567 ss.; M. Delmas Marty, M.L. Izorche, <em>Marge nationale d’appréciation et internationalisayion du droit, </em>in <em>Revue internationale de droit comparé, </em>2000, ss.; Y. Arai-Takahashi, <em>The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR</em>, Antwerp, Intersentia, 2002; J. Garcia Roca, <em>El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración</em>, Cuadernos Civitatis, Aranzadi, 2010; F. R. Barbarosa Delgado, <em>Los Límites a La Doctrina Del Margen Nacional De Apreciación En El Tribunal Europeo Y La Corte Interamericana De Derechos Humanos: Intervención Judicial En Torno a Ciertos Derechos De Las Minorías Étnicas Y Culturales</em>, in <em>Revista Derecho del Estado, </em>2011, n. 26, 107 ss.; H.C. Yourow, <em>The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, </em>The Hague, 1996, 189 ss. S. Green, <em>The Margin Of Appreciation: Interpretation And Discretion Under The European Convention On Human Rights</em>, luglio 2000, Council of Europe Publishing (<a href="http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000)"><em>www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000)</em></a><em>.</em>pdf); nonché, volendo, E. Bindi, <em>Test de proporcionalidad en el</em> “age of balancing”, in <em>Revista de Derecho Político</em>, n. 96, 2016, 289 ss., spec. 317 ss. Per la dottrina italiana, cfr. F. Donati, P. Milazzo, <em>La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo</em>, in <em>Rivista AIC, </em>2002; P. Tanzarella, <em>Il margine di apprezzamento</em>, in M. Cartabia (a cura di), <em>I diritti in azione</em>, <em>I diritti in azione, </em>Bologna, 2007, 145 ss.; M. R. Morelli, <em>Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale,</em> incontro di studio tenutosi a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2013, dal titolo <em>“Principio di sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, </em>in<em> www.cortecostituzionale.it.</em></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit..</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Come ricorda E. Grillo, <em>Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>?, cit., 208, nella giurisprudenza della Corte EDU ricorre spesso questa frase: «tutte le sentenze che constatino una violazione comportano per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare, per quanto possibile la situazione precedente a quest’ultima».</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> <em>Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights</em>.<br />
La Raccomandazione indica la necessità&nbsp; per gli Stati di dotarsi di strumenti idonei&nbsp; quando la sentenza della Corte abbia accertato che la decisione nazionale è contraria nel merito alla Convenzione, oppure la violazione riscontrata è basata su errori o lacune di procedura di tale gravità da far sorgere seri dubbi sull’esito del procedimento nazionale considerato.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si tratta di alcuni studi effettuati dal Consiglio dei ministri sul grado di adempimento degli Stati firmatari della Convenzione all’obbligo di dare esecuzione alle sentenze.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E’ ad esempio il caso di ricordare che, in sede di verifica sull’attuazione da parte degli Stati delle indicazioni contenute nella raccomandazione sopra citata, alcuni Stati hanno espressamente indicato che nel caso in cui non fosse possibile riesaminare il precedente giudizio&nbsp; nel proprio ordinamento era comunque prevista la possibilità di una azione risarcitoria.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63316">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 13 luglio 2000, ric. n. 39221/98 et 41963/98, <em>Scozzari e Giunta c. Italia</em></a><em>.</em> Al riguardo cfr. O. Pollicino, V. Sciarabba, <em>La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionali</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2010; A. Guazzarotti,&nbsp; <em>“Seguito” delle sentenze CEDU e opportunismi legislativi</em>, <em>ivi</em>, 25/2/2011.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>Ciò che conta, infatti, nel caso di violazione di norme processuali, non è il giudizio prognostico sul diverso risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto se le norme processuali fossero state correttamente applicate, quanto invece la esistenza di una lesione grave che fa dubitare dell’esito del procedimento nazionale.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit., punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Come ha detto la Corte EDU «<em>è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente» </em>(<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94073">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 17 settembre 2009, ric. n. 50550/06, <em>Scoppola c. Italia</em></a>; sul punto già <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66255">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 8 aprile 2004, ric. n. 71503/01, <em>Assanidze c. Georgia</em></a>). La sentenza della Corte EDu sul caso Scoppola è richiamata testualmente da Corte cost., sent. n. 210 del 2013, al punto 7.2 del Considerato in diritto. Sulla sent. 210 del 2013, si rinvia alle riflessioni di E. Lamarque, F. Viganò, <em>Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. cost. n. 210/2013)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 2014.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> La letteratura sull’argomento è piuttosto estesa. Si veda M. Allena. <em>Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo</em>, Napoli, 2012, <em>passim</em>; Ead., <em>Il caso </em>Grande Stevens <em>c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi convenzionali europei</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2014, 1057-1058 F. Goisis, <em>La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo</em>, Torino, 2014, <em>passim; </em>W. Troise Mangoni, <em>Procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob e garanzia del contraddittorio: profili evolutivi anche alla luce della recente giurisprudenza interna e sovranazionale,</em> in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2015, 597 ss.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. L. Torchia<em>, Il potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle Corti europee e nazionali</em>, in <a href="http://www.irpa.eu/"><em>www.irpa.eu</em></a><em><u>; </u></em>M. Allena, <em>Interessi procedimentali e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: verso un’autonomia di tutela?,</em> in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2015, 70 ss., nonché, volendo, E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, in G<em>iustamm (http: //www.giustamm.it</em>).</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. M. Chiavario, <em>Art.6</em>, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, (a cura di), <em>Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, cit., p. 153 ss., spec. p. 216; A Di Stasi,&nbsp; <em>Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale</em>, Torino, 2012; N. Trocker, <em>Il valore costituzionale del “giusto processo”</em>, in M.C. Civinini-C. M. Verardi (a cura di), <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile</em>, Milano, 2001, p. 43.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Così Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 17 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Così Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sull’uso strumentale della riunione da parte della Corte sia consentito rinviare a E. Bindi, <em>La riunione delle cause nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</em>, Padova, 2003, spec. 333 ss.</span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/?download=1449">nota corte cost 123 2017 (2)</a> <small>(347 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:38:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/">Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</a></p>
<p>SOMMARIO : 1. Premessa.- 2. La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato.- 3. Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato.- 4. La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia.- 5. Qual è il razionale di questa suddivisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/">Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/">Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</a></p>
<div style="text-align: justify;">SOMMARIO : 1. Premessa.- 2. La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato.- 3. Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato.- 4. La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia.- 5. Qual è il razionale di questa suddivisione di giurisdizione? &#8211; 6. Le sanzioni delle autorità di regolazione tra accertamento e discrezionalità.</div>
<p>1. <em>Premessa</em></p>
<p>La questione dei procedimenti amministrativi utilizzati dalle autorità di regolazione dei mercati ritorna all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato con due pronunce, sostanzialmente coeve temporalmente e sostanzialmente, con le quali viene affrontata la questione delle procedure sanzionatorie dell&#8217;IVASS.<br />
Sono decisioni di particolare rilievo perché dichiarano illegittimo il regolamento sanzionatorio IVASS, ed egualmente illegittimo l&#8217;atto amministrativo con il quale l&#8217;autorità ha cambiato la qualificazione giuridica dei fatti durante il procedimento.<br />
L&#8217;impianto concettuale muove dalla qualificazione di queste sanzioni come sostanzialmente penali, alla luce della nota giurisprudenza della Corte EDU, ma le motivazioni si ricollegano alle sentenze del medesimo Consiglio di Stato del 2015, relative alle procedure sanzionatorie della Consob.<br />
I profili di interesse sono molteplici.<br />
In primo luogo, emerge una interpretazione del Consiglio di Stato sulla qualificazione come sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative c.d. &#8220;afflittive&#8221; perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ma profondamente differente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questa questione, come si vedrà, provoca non poche incertezze e disparità di trattamento, stante il vigente ma irragionevole e casuale riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo (competente per le sanzioni IVASS e Antitrust) e il giudice ordinario (competente con rito &#8220;atipico&#8221; in unico grado per le sanzioni Consob e Banca Italia).<br />
In secondo luogo, ancora meritevole di interesse, la interpretazione, sulla scia della decisione del Consiglio di Stato del 2015, della teoria del margine di apprezzamento dello Stato, considerato non sussistente in tema di procedimenti sanzionatori, data la legge 28 dicembre 2008 n. 262, che ha già previsto per questi procedimenti principi stringenti sul contraddittorio e sulla conoscenza degli atti.<br />
In terzo luogo, ed infine, assai interessanti le considerazioni circa lo <em>ius variandi</em> dell&#8217;autorità, che sono ancora una volta legate alla particolare qualificazione della sanzione.<br />
Ne scaturisce, come si accennava, un quadro interpretativo del tutto coerente con le decisioni sovranazionali che però, da un altro lato, ripropone una serie di dubbi sulla opportunità del mantenimento della giurisdizione ordinaria &#8211; con rito atipico &#8211; per le sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia. La giurisdizione amministrativa, per varie ragioni che esamineremo conclusivamente, pare confermarsi vieppiù come la giurisdizione naturale per questo tipo di contenzioso.</p>
<p>2. <em>La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato</em>.</p>
<p>È opportuno ricordare brevemente gli antecedenti.<br />
Nel 2015 il Consiglio di Stato adottò una decisione sulle procedure sanzionatorie della Consob, che &#8211; pur essendo rimasta scolpita nei commenti della dottrina &#8211; parve di poca efficacia pratica, dato che la giurisdizione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, medio tempore, era passata al giudice ordinario.<br />
In quella sentenza il Consiglio di Stato, poco dopo la famosa decisione <em>Grande Stevens</em> della Corte EDU, ritenne che il regolamento sanzionatorio della Consob era illegittimo (anche se esso non fu poi annullato per un problema di natura processuale).<br />
Le ragioni della illegittimità della normativa vennero ricostruite sulla base dei seguenti punti:</p>
<ul>
<li>le sanzioni della Consob possono essere considerate come sostanzialmente penali sulla base dell&#8217;applicazione dei c.d. criteri &#8220;<em>Engel</em>&#8221; delineati dalla Corte EDU. Per queste ragioni a tali sanzioni dovrebbe applicarsi l&#8217;art. 6 CEDU, in tema di giusto processo;</li>
<li>la Corte EDU, tuttavia, &#8211; secondo l&#8217;interpretazione del Consiglio di Stato &#8211; lascia al margine di apprezzamento degli Stati decidere se collocare queste garanzie nella fase procedimentale o nella fase di opposizione alla sanzione;</li>
<li>la legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) ha previsto alcuni vincoli specifici rispetto alle procedure sanzionatorie delle autorità di regolazione dei mercati (rispetto del contradditorio, rispetto della separazione tra attività istruttoria e attività decisoria, piena conoscenza degli atti). Tali vincoli sono caratterizzati da uno <em>standard </em>di garanzie assai più elevato rispetto alle garanzie di partecipazione nel procedimento amministrativo. Queste garanzie, che non mutano la natura giuridica del procedimento, vincolano però la amministrazione al rispetto di regole sostanzialmente processuali (contradditorio di tipo orizzontale, parità delle armi, possibilità di difesa su tutti i capi di accusa, udienza pubblica di discussione);</li>
<li>il regolamento Consob non rispettava tali regole. Inoltre, <em>de iure condendo</em>, e come monito al legislatore, il Consiglio di Stato auspicava una riforma legislativa delle autorità per garantire una sostanziale separazione tra attività istruttoria e attività decisoria come accade nel mondo finanziario più evoluto. Il modello anglosassone, come noto, si basa su due autorità formalmente e sostanzialmente separate, mentre la Francia, che aveva un modello simile a quello italiano, ha dovuto riformare il sistema e separarlo sulla base di alcune decisioni della Corte EDU.</li>
</ul>
<p>Questa decisione aveva alcuni pregi evidenti.<br />
Da una parte si ricollegava alle decisioni della Corte EDU per quanto concerne la natura penale della sanzione, ma rivendicava parimenti la scelta discrezionale del legislatore italiano di collocare già le garanzie del contraddittorio, della separazione tra attività istruttoria e decisoria, della pubblicità e della pubblica udienza, nella fase del procedimento. L&#8217;effetto, anche da un punto di vista dogmatico, era quello di non trasformare il procedimento in un processo, elevando però allo stesso tempo le garanzie del procedimento (quando si tratti di procedimenti sanzionatori sostanzialmente penali).<br />
Come si accennava, tuttavia, la decisione sembrava rimasta un caso isolato. Il trasferimento della giurisdizione alla Corte di appello di Roma per le sanzioni della Banca d&#8217;Italia e alle Corti di appello, competenti per territorio per le sanzioni Consob, aveva fatto cadere nel vuoto quella decisione, sino a queste due sentenze che ne hanno rivitalizzato &#8211; e rafforzato &#8211; argomentazioni ed effetti.</p>
<p>3. <em>Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato </em></p>
<p>Le due sentenze del Consiglio di Stato, come si è detto, annullano una il regolamento sanzionatorio dell&#8217;IVASS e l&#8217;altra un atto di rettifica della contestazione della sanzione.<br />
Nella prima (cronologicamente la seconda) si trattava di una sanzione di circa 27.000 euro irrogata a Unipolsai Assicurazioni S.p.a. per alcune violazione del d.lgs. n. 209 del 2005 e del regolamento ISVAP 4 marzo 2008, n. 16.<br />
Secondo il Consiglio di Stato tale sanzione «<em>non è una sanzione penale in senso stretto, perché l&#8217;ordinamento non la qualifica come tale, ma ne ha il carattere sostanziale in base alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;Uomo, e in particolare ai c.d. criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;Uomo nella sentenza 8 giugno 1976 Engel e altri c. Paesi Bassi. Ciò si afferma argomentando dalla natura della norma che prevede l&#8217;infrazione, volta ad assicurare il buon andamento di un mercato rilevante come quello assicurativo, e quindi la tutela di interessi generali della società normalmente presidiati dal diritto penale, nonché sia dalla natura e particolare severità delle sanzioni applicabili, che possono ledere il credito dei soggetti interessati e produrre conseguenze patrimoniali importanti, come è evidente dati gli importi di cui si ragiona</em>».<br />
Richiamata la sentenza del 2015, e dunque i vincoli per l&#8217;autorità derivante dal d.lgs. n. 209 del 2015 che impone all&#8217;istituto di disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni nel rispetto del principio del contradditorio, il Consiglio di Stato esamina il regolamento n. 1 del 2013 dell&#8217;IVASS che si basa sui seguenti principi: l&#8217;organo interno competente contesta la violazione; il relativo atto viene notificato all&#8217;interessato e questi entro un termine può presentare le proprie difese nelle forme delle controdeduzioni, della produzione documentale e della richiesta di essere sentito. L&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, comprensivo delle difese dell&#8217;interessato, è riportato in una relazione motivata, che è trasmessa al Servizio sanzioni, competente a predisporre la proposta motivata di sanzione o di archiviazione, proposta sulla quale decide il Direttorio.<br />
Orbene, afferma il Consiglio di Stato «<em>Nei termini appena illustrati, e analogamente al caso deciso dalla sentenza 1595/2015, si nota che il contraddittorio non è garantito appieno, dato che l&#8217;interessato non ha possibilità di interloquire sulla relazione conclusiva sottoposta al Servizio sanzioni, nella quale pure possono essere contenute valutazioni, in particolare la definitiva qualificazione giuridica dei fatti contestati, non necessariamente oggetto di confronto durante la fase istruttoria. La previsione regolamentare è quindi illegittima, la norma relativa va annullata, e con essa l&#8217;ordinanza emessa sulla sua base</em>».<br />
Nella seconda sentenza l&#8217;IVASS, sempre in relazione ad Unipolsai Assicurazioni S.p.a, dopo aver emesso una articolata contestazione di addebito, riteneva di dover tornare sulla contestazione ed emetteva un &#8220;atto di rettifica&#8221;. Mentre nell&#8217;atto originario le violazioni erano nove, costituenti in tutto tre illeciti amministrativi, con sanzione astrattamente applicabile in una somma pari a 12.000 euro nel minimo e 120.000 euro nel massimo, nell&#8217;atto di rettifica vi sono quarantadue violazioni corrispondenti ad altrettanti illeciti, e di conseguenza una sanzione astrattamente applicabile assai superiore rispetto alla prima, sia nel minimo che nel massimo.<br />
Qualificata ancora una volta la sanzione come sostanzialmente penale sulla base dei criteri &#8220;<em>Engel</em>&#8220;, il Consiglio di Stato richiama «<em>la sentenza della Corte Europea II Sezione, 11 dicembre 2007, </em>Drassich c. Italia<em>, secondo la quale l&#8217;art. 6 della Convenzione richiede che l&#8217;incolpato sia informato tempestivamente non solo della causa dell&#8217;accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data ad essi</em>». Si tratterebbe dunque, secondo tale criterio interpretativo, non di una rettifica, ma «<em>di una nuova contestazione illegittima, perché,</em> <em>a prescindere da ogni altro rilievo, è stata adottata evidentemente oltre il termine massimo di 120 giorni disponibili</em>».<br />
L&#8217;atto inoltre non sarebbe endoprocedimentale, e dunque non autonomamente lesivo, ma di natura provvedimentale «<em>perché volto, oltre che ad iniziare il procedimento sanzionatorio, anche ad orientarne l&#8217;esito in un certo modo in via preventiva, ovvero a dichiarare che l&#8217;istituto avrebbe applicato in un dato modo una norma di regolamento pertinente alla fattispecie</em>». Difatti «<em>la nuova contestazione era volta,</em> <em>per implicito ma inequivocabilmente, ad escludere l&#8217;applicabilità del più lieve trattamento sanzionatorio indicato dalla contestazione originaria</em>».</p>
<p>4. <em>La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia</em>.</p>
<p>Queste due decisioni sono accomunate da una unica matrice di pensiero: le sanzioni amministrative delle autorità di regolazione dei mercati finanziari sono, secondo i criteri consolidati della Corte EDU, sanzioni sostanzialmente penali. La letteratura su questo punto, sui criteri <em>Engel</em>, sulla applicazione di tali criteri a sanzioni che possono arrivare a milioni di euro, che sono pubblicate, che non possono essere assicurate proprio per garantirne l&#8217;effetto &#8220;punitivo,&#8221; è ormai così ampia che non occorre effettuare su questo aspetto particolari valutazioni.<br />
Tuttavia, dice il Consiglio di Stato, non occorre cercare nei principi sovranazionali ciò che esiste già nella legislazione interna. La l. n. 262 del 2005, così come il d.lgs. n. 209 del 2015, traducono nell&#8217;ordinamento interno, sostanzialmente, i principi di cui all&#8217;art. 6 CEDU, garantendo un livello di contraddittorio procedimentale con <em>standard </em>assai superiori rispetto al procedimento amministrativo disciplinato nella l. n. 241 del 1990 (e successive modificazioni).<br />
Rispetto a tali sanzioni, inoltre, il sistema delle garanzie è maggiore, tanto che illecito e qualificazione giuridica dell&#8217;illecito debbono essere tra loro legati, con la conseguenza che la modifica della seconda costituisce non una rettifica ma una nuova contestazione.<br />
Queste linee interpretative sono invero del tutto coerenti con la giurisprudenza sovranazionale della Corte EDU, non solo relativa all&#8217;Italia, ma anche ad altri paesi, e finanche con le letture che la dottrina dette della l. n. 262 del 2005.<br />
Rispetto a questa lettura e interpretazione, tuttavia, non può non evidenziarsi come la giurisprudenza dei giudici ordinari e della Cassazione, rimasti competenti per le sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia &#8211; che presentano tuttavia caratteristiche sostanziali e procedimentali identiche alle sanzioni IVASS- sia non solo differente ma quasi oppositiva.<br />
Secondo la Cassazione, infatti, sanzioni sostanzialmente penali sarebbero solo le sanzioni Consob in materia di <em>market abuse</em>, mentre non lo sarebbero le sanzioni Consob riferite ad altre fattispecie (che pure possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro) e neppure le sanzioni della Banca di Italia.Tale tesi, che recentemente è stata anche indirettamente criticata dalla Corte costituzionale, è chiaramente contraria alla giurisprudenza sovranazionale e presta il fianco ad ulteriori condanne dell&#8217;Italia a Strasburgo.<br />
In secondo luogo, i regolamenti Consob e Banca d&#8217;Italia &#8211; anteriori alle modifiche quasi imposte dalla sentenza Grande Stevens e dalla sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sono sostanzialmente identici, nella loro impostazione, al regolamento IVASS che è stato ora annullato dal Consiglio di Stato. Tuttavia la Corte di Cassazione ne ha sempre ribadito la legittimità, considerando più che sufficiente il livello di contraddittorio.<br />
Abbiamo pertanto, in un settore sensibile quale quello finanziario, una spaccatura evidente nel livello delle garanzie, tutela dei diritti, e certezza del diritto. La qual cosa, tra l&#8217;altro, aumenta il rischio paese per investitori e operatori del settore.</p>
<p>5. <em>Qual è il razionale di questa suddivisione di giurisdizione?</em></p>
<p>Questa incertezza del diritto nasce da due sentenze della Corte costituzionale del 2012 e del 2014, con le quali la Corte ritenne che il trasferimento della giurisdizione sulle sanzioni al giudice amministrativo con competenza esclusiva, effettuato dal codice del processo amministrativo, fosse illegittimo per eccesso di delega.<br />
Il codice sul processo amministrativo aveva effettuato una meritoria razionalizzazione, attribuendo le sanzioni delle autorità di regolazione dei mercati alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. Nel recente passato, infatti, la gran parte delle leggi che avevano istituito le autorità indipendenti, avevano optato per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, principalmente in ragione della difficoltà di operare distinzioni rigide tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Erano così state attribuite al giudice amministrativo le decisioni dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, così come gli atti dell&#8217;autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Del pari, nel settore delle autorità finanziarie, la medesima scelta era stata operata anche per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative in materia assicurativa.<br />
Le due principali eccezioni erano le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d&#8217;Italia (art. 145 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla Consob (art. 195 del Testo unico della finanza). In relazione ad esse il giudizio di opposizione era attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, con procedimento camerale che si svolgeva in unico grado innanzi alla Corte d&#8217;appello (Corte di appello di Roma nel caso delle sanzioni di Banca d&#8217;Italia).<br />
La scelta per la giurisdizione del giudice ordinario, con giudizio camerale in unico grado davanti alla Corte di appello (con giurisdizione esclusiva della Corte di appello di Roma per le sanzioni della Banca d&#8217;Italia), tuttavia, era quasi un &#8220;residuato bellico&#8221; della legge bancaria del 1936, e pertanto, con l&#8217;occasione dell&#8217;approvazione del Codice del processo amministrativo nel 2010, la giurisdizione fu trasferita al giudice amministrativo (Tar del Lazio con competenza esclusiva). La scelta era razionale, sia in termini di coerenza di sistema ma anche in relazione alle caratteristiche sostanziali dei procedimenti sanzionatori, funzionalmente correlati all&#8217;attività di vigilanza, quest&#8217;ultima espressione di un potere discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa.<br />
A seguito dell&#8217;approvazione del codice del processo amministrativo, dunque, la storica questione dell&#8217;atipicità del rito per l&#8217;impugnazione delle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, sembrava aver trovato una sua definitiva e razionale soluzione legislativa nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa. Questa soluzione attribuiva tutte le sanzioni delle autorità indipendenti al giudice amministrativo, con il vantaggio di creare anche un modello di giurisdizione sostanzialmente uniforme nei confronti delle sanzioni di queste autorità che, indubbiamente, presentano caratteristiche comuni.<br />
Fu invece sollevata una questione di costituzionalità relativa alla norma del decreto legislativo di approvazione del codice del processo amministrativo, proprio nella parte in cui questo statuiva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le sanzioni pecuniarie emanate dalla Consob, sostenendo sia la esistenza di un eccesso di delega del decreto, sia che la giurisprudenza della Cassazione era ormai orientata nel considerare che l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio non fosse caratterizzato da discrezionalità amministrativa.<br />
La questione fu accolta dalla Corte, che da un lato ritenne che i principi e i criteri direttivi non fossero sufficientemente determinati nella legge di delegazione, e dall&#8217;altro lato che effettivamente la giurisprudenza della Cassazione si era ormai orientata nel considerare l&#8217;attività sanzionatoria come una attività vincolata e pertanto priva di discrezionalità amministrativa. Nel dispositivo, inoltre, la Corte dichiarò la reviviscenza della normativa precedentemente abrogata, e cioè l&#8217;art. 147 del TUF, facendo espressamente riespandere la &#8220;vecchia&#8221; giurisdizione camerale della Corte di appello. Due anni dopo, e per le stesse ragioni, fu dichiarato incostituzionale la giurisdizione amministrativa anche per l&#8217;opposizione alle sanzioni della Banca d&#8217;Italia.<br />
A conclusione di questi eventi, quindi, il lungo percorso era tornato, un po&#8217; casualmente, al punto di partenza. L&#8217;attuale giurisdizione della Corte di appello, con rito camerale (oggi camerale atipico in conseguenza delle correzioni effettuate dal d.lgs. n. 72 del 2015) non deriva da un processo di rinnovazione legislativa consapevole, ma solo dalla riespansione di una precedente normativa abrogata da un atto ritenuto costituzionalmente viziato non nel merito ma per eccesso di delega.</p>
<p>6. <em>Le sanzioni delle autorità di regolazione tra accertamento e discrezionalità</em></p>
<p>Queste decisioni del Consiglio di Stato, diametralmente opposte rispetto alle decisioni sugli stessi temi assunte dalla Corte di Cassazione, ripropongono il problema di quale debba essere, in questa materia, il &#8220;giudice naturale&#8221;, questione evidentemente legata alla natura dell&#8217;attività sanzionatoria.<br />
È noto che l&#8217;orientamento prevalente, specialmente nella giurisprudenza della Cassazione, è quello di escludere il carattere discrezionale dell&#8217;attività sanzionatoria, sia in relazione all&#8217;<em>an </em>che in relazione al <em>quantum </em>della sanzione. Secondo la Cassazione le Autorità, in sede di irrogazione della sanzione, esercitano una attività vincolata al mero accertamento del profilo oggettivo e soggettivo della violazione, a seguito di una attività interpretativa di norme e non discrezionale nel senso del bilanciamento di interessi primari e secondari, tanto che la sanzione verrebbe assunta solo sulla base della gravità della violazione e, pertanto, non in forza di una operazione connotata da discrezionalità amministrativa.<br />
Nondimeno tale tesi non è da tutti condivisa, e proprio l&#8217;attività sanzionatoria delle Autorità di regolazione dei mercati costituisce un valido banco di prova della teoria alternativa.<br />
In primo luogo, l&#8217;attività sanzionatoria delle Autorità (ci riferiamo a Consob, Banca d&#8217;Italia e IVASS, avendo l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del mercato caratteristiche differenti) è sostanzialmente applicativa di concetti giuridici indeterminati, di natura largamente valoriale, quali la sana e prudente gestione, il buon andamento del mercato, la gravità, la pericolosità, l&#8217;offensività dell&#8217;infrazione. Tali concetti permeano e indirizzano la normativa regolatoria e per conseguenza sanzionatoria, ma assumono determinatezza solo a seguito di una valutazione e ponderazione dell&#8217;interesse pubblico sussidiato (la stabilità, il buon funzionamento del mercato) con gli altri interessi determinati nella norma.<br />
Dunque non si tratta di una mera interpretazione normativa, quanto piuttosto di discrezionalità amministrativa, dato che per applicare la disposizione occorre effettuare bilanciamenti tra l&#8217;interesse specifico protetto dalla norma e l&#8217;interesse generale che ad essa è esterno.<br />
Pensiamo, solo per esemplificare, all&#8217;art. 144<em>ter</em>, lett. a), del TUB che prevede che la condotta debba aver inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale. Una tale valutazione è necessariamente basata su di una serie di passaggi, non meramente interpretativi delle norme, quanto piuttosto fondati su bilanciamenti di interessi e finanche su aspettative del regolatore (formalizzate o meno). I profili di rischio, ad esempio: come si apprezza e si valuta se la condotta ha reso pericoloso il profilo di rischio tanto da legittimare l&#8217;irrogazione della sanzione ? È evidente che l&#8217;Autorità deve svolgere valutazioni, basate su interessi esterni alla norma, ma tuttavia necessari per raggiungere il fine pubblico che la normativa nel suo complesso attribuisce alla sua cura (nel caso la stabilità).<br />
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione alle sanzioni amministrative delle autorità indipendenti doveva applicarsi il principio di presunzione di colpevolezza. Questo faceva sì che l&#8217;intensità dell&#8217;elemento soggettivo non costituiva oggetto di valutazione nella emanazione della sanzione, venendo a mancare un ulteriore parametro di riferimento.<br />
In terzo luogo, ed in relazione al <em>quantum</em> della sanzione, la forbice tra il minimo e il massimo è ampissima. Ancora per esemplificare: l&#8217;art. 144, comma 1, del TUB prevede una sanzione che va da un minimo di 30.000 euro ad un massimo del 10% del fatturato. Dato che si tratta di imprese che svolgono attività di intermediazione creditizia (tra l&#8217;altro) e quindi con fatturati in alcuni casi di molti miliardi di euro, è agevole comprendere quale sia la forbice tra minimo e massimo all&#8217;interno della quale si muove la discrezionalità dell&#8217;autorità. È difficile pensare che una tale discrezionalità sia solo interpretativa, e non conseguente a bilanciamenti relativi ad interessi diversi.<br />
Costituisce infine un dato oggettivo che il procedimento sanzionatorio si inserisce all&#8217;interno della più generale attività di vigilanza, di cui normalmente costituisce una delle possibili conclusioni. È dalle ispezioni che normalmente scaturiscono i procedimenti sanzionatori, come sub-procedimenti autonomi all&#8217;interno della funzione ispettiva. A tale proposito il Consiglio di Stato aveva a suo tempo opportunamente stigmatizzato come l&#8217;attività sanzionatoria dovesse considerarsi «<em>intimamente connessa all&#8217;attività di vigilanza, posto che costituisce null&#8217;altro che il momento di effettività di tale attività, volta ad assicurare, nel superiore interesse pubblico, il corretto esercizio delle funzioni bancarie e creditizie da parte dei soggetti preposti</em>».<br />
Questo comporta che nell&#8217;analisi della sanzione è molto difficile, alla fine, separare la situazione giuridica soggettiva di diritto rispetto al sindacato sulla discrezionalità. In molti casi il fatto presupposto (cioè la violazione di una norma speciale o di un parametro generale come la &#8220;sana e prudente gestione&#8221;) richiede valutazioni complesse rispetto alle quali anche il giudice ordinario mantiene generalmente un atteggiamento di &#8220;deferenza&#8221;.<br />
La distinzione tra attività di vigilanza, attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, e attività sanzionatoria, rimessa al giudice ordinario, può apparire dunque artificiosa e finanche formalistica.<br />
La casistica, del resto, sembra dimostrare che assai di rado i giudizi di opposizione a queste sanzioni davanti alla Corte di appello con rito camerale si concludono con sentenze di accoglimento che sostituiscono la valutazione dell&#8217;autorità con quella del giudice. Gli stessi casi nei quali viene disposta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio o comunque una qualche forma di istruzione probatoria sono praticamente inesistenti. In definitiva, l&#8217;intensità e l&#8217;effettività del controllo giurisdizionale del giudice ordinario sembra assai minore dell&#8217;effettività e dell&#8217;intensità del controllo del giudice amministrativo. Ciò tenuto anche conto che quest&#8217;ultimo ormai dispone di strumenti (consulenza tecnica d&#8217;ufficio, verificazioni) per «<em>l&#8217;accertamento di fatti o l&#8217;acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche</em>» (art. 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo).<br />
In definitiva, il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;eccesso di potere, attraverso le sue figure sintomatiche, costituisce ancora oggi lo strumento per assicurare, da un lato, quella sfera insindacabile della scelta amministrativa che è connaturata all&#8217;esercizio della funzione amministrativa e, dall&#8217;altro lato, la miglior garanzia per i cittadini circa il corretto esercizio del potere.</p>
<div>
<div>Si tratta delle sentenze del Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042 e n. 2043.</div>
<div>Cfr., da ultimo, Corte EDU, 6 giugno 2019, <em>Nodet c. Francia</em>, con osservazioni di M. Scoletta, <em>Il ne bis in idem &#8220;preso sul serio&#8221;: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell&#8217;ordinamento italiano)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>,17 giugno 2019.</div>
<div>Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1595. Su tale sentenza v. B. Raganelli, <em>Sanzioni Consob e tutela del contraddittorio procedimentale</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2015, 511 ss.; E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, in <em>Giustamm</em>.<em>it</em>, ottobre 2015; E. Desana, <em>Illegittimità del procedimento CONSOB: cronaca di una morte annunciata?</em>, in <em>Giur. it</em>., 2015, 1434 ss.; Ead:, <em>I procedimenti sanzionatori Banca d&#8217;Italia: l'&#8221;insostenibile leggerezza&#8221; dei termini</em>, ivi, 2016, 2442 ss, spec. 2447 ss.</div>
<div>La giurisprudenza della Corte EDU sul tema è ampiamente descritta in E. Bindi-A. Pisaneschi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo,</em> Torino, 2018, al quale ci permettiamo di rinviare.</div>
<div>Cfr. la dottrina richiamata sopra alla nt. 3.</div>
<div>Vale la pena di riportare per esteso alcuni passaggi del percorso ragionativo del Consiglio di Stato. Nel regolamento Consob del 2005, ritenne il Consiglio di Stato, non viene garantita la separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, poiché tale separazione assume «<em>carattere meramente funzionale, e non è tale, pertanto, da assicurare la c.d. imparzialità oggettiva, ovvero che il soggetto che decide sulla sanzione sia diverso, da un punto di vista strutturale e organizzativo, da quello che svolge l&#8217;istruttoria»</em>. Infatti, «<em>l&#8217;Ufficio competente, l&#8217;Ufficio sanzioni e la Commissione non sono che suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto l&#8217;autorità e la supervisione di uno stesso Presidente;[&amp;] ed in materia penale tale cumulo non è compatibile con le esigenze di imparzialità richieste dall&#8217;articolo 6 § 1 della Convenzione</em>». Ne discende quindi che  «<em>il contraddittorio che si svolge nell&#8217;ambito del procedimento sanzionatorio rimane, quindi, un contraddittorio di tipo verticale, in cui il privato si confronta con un soggetto che non si colloca in posizione di parità, ma ha un ruolo di superiorità, essendo lo stesso soggetto titolare del potere di irrogare la sanzione</em>». Questo modello procedimentale viola, dunque, «<em>il principio del contradditorio che è legislativamente previsto: non vi è alcun dubbio difatti che «la fase del procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla Consob presenti numerose criticità (che neanche il successivo regolamento del 2013 riesce a superare), sul piano del rispetto del c.d. fair trial</em>». E questo perché <em>alla limitata partecipazione iniziale, segue il procedimento sanzionatorio in totale assenza di contraddittorio</em>. Nella fase istruttoria, infatti, dopo la contestazione dell&#8217;addebito, agli interessati non viene garantito <em>«un vero e proprio diritto di difesa, con contraddittorio pieno</em>» instaurandosi il contraddittorio «<em>unicamente tra costoro e la Divisione competente che ha compiuto gli accertamenti sfociati nella contestazione</em>». Indubbiamente «<em>anche questo Ufficio, nel formulare la proposta per la Commissione, terrà conto delle medesime deduzioni difensive e di quelle ulteriori che gli siano nel frattempo pervenute. Non è previsto, però, che la proposta dell&#8217;Ufficio sanzioni amministrati</em><em>ve sia comunicata alle controparti e che su di essa si instauri quindi alcuna forma di contraddittorio sia con l&#8217;Ufficio sanzioni prima dell&#8217;invio della relazione conclusiva, sia davanti alla Commissione</em>». «<em>Manca, quindi, qualunque interlocuzione tra l&#8217;ufficio titolare del potere di decisione finale e il soggetto che quella decisione subirà</em>».</div>
<div>Cfr. Corte EDU, 4 marzo 2014, <em>Grande Stevens e a. c. Italia</em>. Sulla sentenza <em>Grande Stevens</em> cfr., <em>ex multis</em>,  M. Manetti, <em>Il paradosso della Corte EDU, che promuove la Consob (benché non sia imparziale) e blocca il giudice penale nel perseguimento dei reati di </em>&#8220;market-abuse&#8221;, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2942 ss.; F. Viganò, <em>Doppio binario sanzionatorio e</em> ne bis in idem: <em>verso una diretta applicazione dell&#8217;art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 30 giugno 2014; A. Lanzafame, <em>Il </em>ne bis in idem<em> vale anche per le sanzioni amministrative di natura afflittiva: la Corte di Strasburgo conferma l&#8217;approccio</em> <em>sostanzialistico e traccia la strada per il superamento del &#8220;doppio binario&#8221;</em>, in <em>federalismi.it</em>, 20 giugno 2014, 2/2014. G. M. Flick-v. Napoleoni, <em>Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? («Materia penale», giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul </em>market abuse<em>), </em>in <em>Riv. soc.</em>, 2014, 953 ss.; G. Abbadessa, <em>Il caso Fiat-Ifil alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Nozione di «pena» e contenuti del principio &#8220;</em>ne bis in idem<em>&#8220;</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 2014, II, 546 ss.; M. Allena, <em>Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2014, 1053 ss.; M. Ventoruzzo, <em>Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani. Il caso </em>Grande Stevens e altri c. Italia, in <em>Riv. delle società</em>, 2014, 693 ss.; B. Barmann, <em>Dopo il caso Grande Stevens: la via italiana al giusto procedimento</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em> 3/2017, 306 ss., nonché, volendo, E. Bindi<em>, L&#8217;incidenza delle pronunce della Corte EDU sui procedimenti sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 3007 ss.</div>
<div>Ampi riferimenti alla giurisprudenza relativa al caso francese in E. Bindi-A. Pisaneschi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, </em>cit., 93 ss.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2043, punto 5.3.</div>
<div>Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1995, cit.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2043, punto 5.7.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, punto 12.7.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, cit., punto 12.8.</div>
<div>Tar Lazio Roma, sez. I, 16 febbraio 2012 n. 1620, citata da Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, cit., punto 12.10.</div>
<div>Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, punto 12.10.</div>
<div>Si rinvia, <em>ex multis</em>, a L. Torchia, Il <em>potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle Corti europee e nazionali</em>, in <em>www.irpa.eu;</em> S. L. Vitale, <em>Le sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo</em>, con prefazione di V. Cerulli Irelli, Giappichelli, Torino, 2018, spec. 229 ss.; W. Troise Mangoni, <em>Procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob e garanzia del contraddittorio: profili evolutivi anche alla luce della recente giurisprudenza interna e sovranazionale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 597 ss.</div>
<div> Sul punto cfr. M. CLARICH, I procedimenti e le forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza, in La legge per la tutela del risparmio, a cura di P.ABBADESSA, F. CESARINI, Bologna, 2007, 168; F. Capriglione, <em>Crisi di sistema ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio (L. n. 262 del 2005)</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred</em>., 1/2006, 125 ss.; E. Rotolo, <em>La regolamentazione delle funzioni della Banca d&#8217;Italia</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 12/2006, 1363 ss.; M. Clarich, <em>Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello</em>, Bologna, 2005, 166 ss.; F. Goisis, <em>La tutela del cittadino nei confronti della sanzione amministrativa tra diritto nazionale ed europeo</em>, Torino, 2019, 3 ed., 73 ss.</div>
<div>La Cassazione ha, dunque ad esempio escluso che le sanzioni di Banca d&#8217;Italia fossero considerabili come penali alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, basandosi sulla specificità della vicenda affrontata nella sentenza <em>Grande Stevens</em> ed espressamente ricordando che in questo caso la Corte Edu «<em>ha concentrato la sua attenzione sulla natura e sulla severità della sanzione che può essere inflitta ai ricorrenti, rilevando che la Consob può infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 di euro e questo massimo ordinario può, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito; che l&#8217;inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle società coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilità e se tali società sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l&#8217;incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nelle società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell&#8217;interessato dall&#8217;esercizio della sua attività professionale; che infine l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell&#8217;illecito e dei beni utilizzati per commetterlo</em>». Per queste ragioni, quindi, la Suprema Corte ha escluso che le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d&#8217;Italia per violazione dell&#8217;art. 144 del TUB, siano equiparabili, «<em>per tipologia, severità ed idoneità ad incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato nella sentenza Grande Stevens. Di conseguenza, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte di Strasburgo, non sembra possibile attribuire carattere penale a tali sanzioni; sicché in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi &#8220;penali&#8221; dall&#8217;art. 6 della Convenzione per i diritti dell&#8217;uomo</em>: così Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2016 n. 3656, con nota di F. Urbani<em>, La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario</em>. <em>Riflessioni a margine di due recenti pronunce della Suprema Corte</em>, in<em> Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2/2017, 147 ss.</div>
<div>Cfr. al proposito Corte cost., sent. n. 63 del 2019, con la quale la Corte ha ritenuto di poter applicare alle sanzioni Consob &#8211; il caso proposto riguardava gli abusi di mercato &#8211; il principio di retroattività favorevole. In tale decisione la Corte aggiunge che la giurisprudenza EDU deve essere interpretata al di là dei casi espressamente considerati. Su questa sentenza cfr. con osservazione di M. Scoletta, <em>Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzionale,</em> in <a href="http://www.penalecontemporaneo.it"><em>Diritto</em></a><em> penale contemporaneo</em><em>, </em>2 aprile 2019; G. Vitali, <em>I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Corte e Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze n. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale,</em> in <em>Federalismi.it</em>, 22 maggio 2019; S. Catalano, <em>Doppia pregiudizialità: una svolta opportuna della Corte costituzionale</em>, ivi; E. Bindi-A Pisaneschi, <em>La retroattività </em>in mitius<em> delle sanzioni Consob</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giur. Comm.</em> 2019.</div>
<div>La Cassazione ritiene che i procedimenti sanzionatori, sia di Consob che di Banca di Italia sono legittimi (nella versione anteriore alle modifiche del 2013). La Corte richiama sempre il proprio precedente delle Sezioni Unite n. 2093 del maggio 2009 per sostenere che la mancata comunicazione della relazione USA (nel caso delle sanzioni Consob) e della mancata comunicazione della proposta conclusiva formulata al Direttorio della Banca di Italia (nel caso delle sanzioni Banca d&#8217;Italia) non inficia la legittimità del contradditorio.  Secondo la Corte, infatti, ai fini del rispetto del contraddittorio è sufficiente che venga effettuata la contestazione dell&#8217;addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell&#8217;interessato, dato che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost) &#8220;<em>riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge davanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all&#8217;emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi</em>&#8220;. Il procedimento, infatti, è considerabile come amministrativo <em>«non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata è soltanto quella che si svolge davanti ad un giudice». </em>Cass. civ., sez. II n. 1205 del 2017; cfr. già Cass. civ., sez. II n. 770 del 2017, Cass. civ., sez. II n. 8216 del 2016. Cass. civ., sez. II n. 4725 del 2016.</div>
<div>Corte cost., sent. n. 162 del 2012, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 2204 ss., con osservazione di G. Serges, <em>La difficile determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva mediante rinvio ai principi desumibili dalla giurisprudenza</em>; 2218 ss.; su tale sentenza v. anche i commenti di M. Clarich-A. Pisaneschi, <em>Le sanzioni amministrative della Consob nel &#8220;balletto&#8221; delle giurisdizioni</em>, in <em>Giur. comm</em>., 2012, fasc. 6, 1166 ss.; A. Police &#8211; A. Daidone, <em>Il conflitto in tema di giurisdizione sulle sanzioni della Consob ed i limiti della Corte costituzionale come giudice del riparto</em>, in <em>Giur. it</em>., 2013, 684 ss.; A. Cerrato, <em>La &#8220;reviviscenza&#8221; della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nell&#8217;opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob</em>, <em>ivi</em>, 1348 ss.; A. Pajno, <em>Le nuove disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2013, n. 1, 5 ss..</div>
<div>Corte cost. sent. n. 94 del 2014, in <em>Giur. cost</em>. 2014, 1681 ss., con osservazione di G. Serges, <em>La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d&#8217;Italia tra principi elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate</em>, 1692 ss.</div>
<div>Cfr. d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 &#8220;Materie di giurisdizione esclusiva&#8221;.</div>
<div>A dire della Corte, la delega in oggetto «<em>deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo</em>» (altrimenti definibile come testo unico).Questa prima qualificazione è decisiva per gli esiti della sentenza, poiché la giurisprudenza costituzionale in materia di eccesso di delega in ipotesi di riordino o riassetto di settori normativi è assai stringente, permettendo, come sottolinea la sentenza n. 162/2012, «<em>introduzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente  soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato</em>». Questa interpretazione restrittiva è logica, perché se il fine della delega è il <em>mero riassetto </em>della normativa vigente, eventuali norme innovative debbono trovare principi rigorosi che li giustificano, essendo la <em>ratio </em>della delegazione non finalizzata ad introdurre un assetto normativo nuovo ma semplicemente a ricomporre ad unità il sistema normativo vigente. Cfr. Corte cost., sent. n. 162 del 2012, cit., punto</div>
<div>Corte cost., sent. n. 162 del 2012, cit., punto 5.</div>
<div>Corte cost. sent. n. 94 del 2014, cit., punto 5.</div>
<div>Il d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 ha introdotto due riti diversi a seconda del momento temporale di opposizione alla sanzione. Nel caso di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto si applicherebbe il &#8220;vecchio&#8221; giudizio camerale con udienze pubbliche (nell&#8217;intento di sanare i processi in corsi dal c.d. effetto <em>Grande Stevens</em>). Nel caso di giudizi proposti dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo in questione si applicherebbe invece un nuovo rito, ancora in Corte di appello, ma con un grado maggiore di formalizzazione. Per un esame delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 72 del 2015 cfr. E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, cit.; Assonime, <em>Il regime delle sanzioni nel decreto di recepimento della CRD-IV</em>, Circolare n. 20/2016, in <em>Riv. soc</em>., 2016, 1178 ss.; R. Della Vecchia-P. Tamburello, <em>Il regime sanzionatorio in materia bancaria e finanziaria: novità normative e spunti di riflessione</em>, in <em>www.dirittobancario.it</em>, luglio 2016; E. Desana, <em>I procedimenti sanzionatori Banca d&#8217;Italia: l'&#8221;insostenibile leggerezza&#8221; dei termini</em>, cit.; F. Salerno, <em>Poteri sanzionatori e responsabilità congiunta dei controllori</em>, in <em>Riv. dir. banc., dirittobancario.it, </em>17, 2018 1 ss., spec. 21 ss.; V. Caridi, <em>La nuova disciplina delle sanzioni della Banca d&#8217;Italia e della CONSOB</em>, in <em>Dir. banca mercato </em><em> û</em><em>n.</em>, 2017, 15 ss.</div>
<div>Cfr. ad es. Cass. civ. sez. un. 11 luglio 2001 n. 9383, dove si afferma che &#8220;il criterio legale che la detta scelta deve seguire è soltanto la commisurazione della sanzione all&#8217;entità della violazione, conformemente al contenuto tipico di ogni potere punitivo, sia di tipo penale che di carattere amministrativo&#8221;.</div>
<div>Cfr. S. Cimini, <em>Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche: uno studio critico</em>, Napoli, 2017, 91 ss.; F. Goisis, <em>Discrezionalità ed autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.com</em>., 2013, 79 ss.</div>
<div>Questo aspetto sembra modificato dal d. lgs 12 maggio 2015 n. 72, che ha modificato l&#8217;art. 144 quater &#8220;criteri per la determinazione delle sanzioni&#8221; prevedendo al comma 1 lett. b) il criterio del grado di responsabilità.</div>
<div>Ma gli esempi sono moltissimi. Cfr. art. 144 ter del TUB, intitolato &#8220;Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale&#8221; dove è prevista una sanzione pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro.</div>
<div>Per una descrizione di tutta la vicenda cfr. M. Clarich-A. Pisaneschi, <em>Le sanzioni amministrative della Consob nel &#8220;balletto&#8221; delle giurisdizioni</em>, cit.,1166.</div>
<div>La Corte costituzionale, a proposito delle sanzioni irrogate dalla Banca d&#8217;Italia e a giustificazione della specialità della giurisdizione della Corte d&#8217;appello di Roma, aveva sottolineato la particolarità della procedura sanzionatoria in quanto «<em>direttamente inerente alla vigilanza sul corretto esercizio dell&#8217;attività da parte degli enti autorizzati allo svolgimento dell&#8217;attività bancaria</em>»: così testualmente il <em>Considerato in diritto</em>, punto 4.3, della sent. n. 49 del 1999.</div>
</div>
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<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Sanzioni Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sanzioni-consob-e-banca-ditalia-il-punto-dopo-gli-interventi-del-consiglio-di-stato-la-riforma-del-regolamento-consob-e-le-nuove-norme-dettate-dal-legislatore-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 18:37:08 +0000</pubDate>
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<p><em>(pubblicato il 6.10.2015)</em></p>
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		<title>Il Consiglio di Stato e i regolamenti sanzionatori della Consob: il primo caso di applicazione della sentenza della Corte EDU nel caso Grande Stevens c. Italia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-e-i-regolamenti-sanzionatori-della-consob-il-primo-caso-di-applicazione-della-sentenza-della-corte-edu-nel-caso-grande-stevens-c-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 18:38:22 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui V. anche Consiglio di Stato &#8211; Sez VI &#8211; Ordinanza 2.10.2014, n. 4492 (pubblicato il 5.11.2014) Note</p>
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<p>V. anche <a href="/static/pdf/d/4986_CDS_4492_2014.pdf">Consiglio di Stato &#8211; Sez VI &#8211; Ordinanza 2.10.2014, n. 4492</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 5.11.2014)</i></p>
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<p>Note</p>
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