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	<title>Edoardo Fonda Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Edoardo Fonda Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni (Note a margine di Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010)*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-dellart-163-iii-comma-n-7-c-p-c-prime-applicazioni-note-a-margine-di-tribunale-di-trieste-sez-civ-25-febbraio-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-dellart-163-iii-comma-n-7-c-p-c-prime-applicazioni-note-a-margine-di-tribunale-di-trieste-sez-civ-25-febbraio-2010/">La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni&lt;br&gt; (Note a margine di Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010)*</a></p>
<p>Tra le tante norme del codice di procedura civile che sono state interessate dall’intervento riformatore dello scorso anno va annoverata, come è noto, anche quella contenuta nell’art. 163. Più in particolare, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato aggiunto un inciso al III comma di tale articolo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-dellart-163-iii-comma-n-7-c-p-c-prime-applicazioni-note-a-margine-di-tribunale-di-trieste-sez-civ-25-febbraio-2010/">La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni&lt;br&gt; (Note a margine di Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010)*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-dellart-163-iii-comma-n-7-c-p-c-prime-applicazioni-note-a-margine-di-tribunale-di-trieste-sez-civ-25-febbraio-2010/">La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni&lt;br&gt; (Note a margine di Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010)*</a></p>
<p align=justify>
Tra le tante norme del codice di procedura civile che sono state interessate dall’intervento riformatore dello scorso anno va annoverata, come è noto, anche quella contenuta nell’art. 163.<br />
Più in particolare, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato aggiunto un inciso al III comma di tale articolo, il quale, pertanto, adesso dispone che l’atto di citazione debba contenere anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge comporta le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. (così il nuovo n. 7 del III comma dell’art. 163). L’attore, in altri termini, nel redigere il suo atto di citazione non deve più ricordarsi solamente di avvertire il convenuto che, se si costituirà oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui all’articolo successivo, e cioè non potrà più chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali e sollevare tutte quelle eccezioni, di merito e processuali, che non sono rilevabili d’ufficio dal giudice; deve ricordarsi, altresì, di avvertirlo che la costituzione oltre tali termini comporta pure le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c., e cioè gli preclude la possibilità di eccepire l’incompetenza dell’ufficio giudiziario presso il quale è stata radicata la controversia. <br />
Una tale preclusione, è inutile dirlo, è la naturale conseguenza delle modifiche apportate dal legislatore del 2009 all’intero sistema di regole sulla competenza. Per comprenderla appieno, pertanto, è necessario partire dall’analisi del più vasto intervento riformatore  in cui la norma che la contiene si inserisce. <br />
Come si è detto, il legislatore del 2009 ha deciso di apportare diverse modifiche alle norme che concernono la competenza, e cioè a quel complesso di disposizioni che si occupano della distribuzione del potere decisionale tra i diversi giudici ordinari[1]. Per la verità l’intervento riformatore dello scorso anno avrebbe dovuto avere una portata molto più ampia.[2] Oggetto di ripensamento non sono state, tuttavia, le modifiche che ci interessano in questa sede. Ciò potrebbe indurci a pensare che si tratti di modifiche a lungo meditate e che, pertanto, le stesse non siano foriere di problemi applicativi. Come si vedrà nel prosieguo, tuttavia, le cose non stanno proprio così.<br />
Ma tornando alle modifiche operate dal legislatore del 2009 e riguardanti le regole sulla competenza, va, innanzitutto, specificato che tali modifiche, a differenza di quelle che hanno interessato la giurisdizione, non erano sicuramente dovute.[3] A differenza di queste ultime, inoltre, le modifiche di cui daremo conto nel prosieguo hanno riguardato sia il c.d. profilo statico della competenza, ovvero le regole sull’attribuzione di quest’ultima ai vari uffici giudiziari, sia il c.d. profilo dinamico della stessa, vale a dire la disciplina dell’eccezione di incompetenza, nonché la forma della pronuncia sulla relativa questione.[4] <br />
Per quanto riguarda le prime, ossia le modifiche che hanno interessato il c.d. profilo statico della competenza, il legislatore del 2009, come è noto, ha, innanzitutto, innalzato la competenza per valore del giudice di pace, sia quella generale, portandola da 2.582,28 a 5.000 €, sia quella relativa alle cause risarcitorie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, portandola da 15.493,71 a 20.000 €[5]; ha previsto, poi, una nuova competenza per materia del medesimo giudice il quale, infatti, è ora competente a conoscere anche delle controversie relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali[6], controversie per le quali non si osservano le disposizioni del titolo IV del libro II del codice[7] e alle quali, pertanto, non si applica il cd. rito previdenziale[8].<br />
Per quanto concerne, invece, le modifiche che hanno riguardato il cd. profilo dinamico della competenza, esse, come si è visto, si sono sostanziate in una nuova disciplina dell’eccezione di incompetenza, nel mutamento della forma del provvedimento con il quale viene decisa la relativa questione e nell’abbreviazione dei termini per riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente. L’attore, infatti, non ha più sei mesi di tempo per rimediare all’errore che ha commesso proponendo la sua domanda davanti ad un giudice che non era competente a conoscerla, ma solamente tre.[9] Il legislatore quindi, nel chiaro intento di «accelerare» il processo civile[10], ha deciso di «fare fretta» all’attore, concedendogli solamente tre mesi per riassumere la causa davanti al Giudice che è competente a conoscerla. Tale termine, peraltro, è ormai diventato il termine normale per «rimettere in moto la macchina della giustizia civile» in tutti i casi in cui essa, per una qualunque ragione, si è arrestata.[11]<br />
La prima modifica che ha riguardato il cd. profilo dinamico della competenza si è sostanziata, quindi, nell’abbreviazione del termine per riassumere la causa davanti al Giudice che è competente a conoscerla. Il nuovo termine, ovviamente, al pari del vecchio, comincerà a decorrere dal giorno in cui all’attore verrà comunicata la decisione sulla questione di competenza, decisione che ora non ha più la forma di una sentenza ma quella di un’ordinanza.[12] La seconda modifica che ha riguardato il cd. profilo dinamico della competenza si è sostanziata, dunque, nel mutamento della forma del provvedimento con il quale viene decisa la relativa questione. Tale provvedimento infatti, come si è visto, ha ora la forma di un’ordinanza. Il legislatore, peraltro, non distingue le ipotesi in cui esso viene reso dalla Corte di Cassazione all’esito di un regolamento di competenza da quelle in cui a renderlo è lo stesso giudice che era stato erroneamente investito della controversia. Sia negli uni che negli altri casi, infatti, esso deve avere la forma di un’ordinanza[13]. Tale forma comunque, a ben vedere, non ha sostituito quella «tradizionale» almeno in un caso. Ci si riferisce, ovviamente, alle ipotesi in cui il giudice decide insieme sulla propria competenza (affermandola) e sul merito. In tali ipotesi, infatti, il legislatore del 2009 sembrerebbe aver voluto mantenere ferma la tradizionale forma del provvedimento; «ed infatti l’art. 43 è stato modificato sostituendo alla parola sentenza la parola (neutra) provvedimento e l’art. 279, c. I°, è stato modificato nel senso che il Collegio (e dunque anche il G.I. in funzione di giudice unico) pronuncia ordinanza quando decide soltanto<i> </i>questioni di competenza»[14].<br />
La sostituzione della forma della decisione sulla questione di competenza, da sentenza a ordinanza, soprattutto quando a rendere tale decisione sia lo stesso giudice che era stato erroneamente chiamato a conoscere della controversia, dovrebbe, secondo alcuni, semplificare e soprattutto accelerare il processo decisionale «incidentale», non richiedendosi, per le decisioni da assumere con ordinanza, la stessa tempistica processuale di quelle da assumere con sentenza (fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, assegnazione di un termine per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ecc).[15]<br />
In realtà, fanno notare altri, il legislatore «ha cambiato tutto per non cambiare niente»; per una parte della dottrina, infatti, non essendo intervenuto sul III comma dell’art. 187 per espungere da esso il riferimento alle questioni di competenza, non ha reso inapplicabile a tali questioni l’art. 189 (il quale, appunto, richiama anche il III comma dell’art. 187), con la conseguenza che alle stesse si continuerà ad applicare l’iter che caratterizza la cd. fase decisoria.[16]  <br />
La mancata espunzione del riferimento alle questioni di competenza dal III comma dell’art. 187, avrebbe poi fatto sì, per la medesima dottrina, che rimanga in capo al giudice la possibilità di scegliere se decidere immediatamente tali questioni od occuparsi delle stesse quando deciderà anche il merito della controversia[17], impedendo, così, al legislatore della riforma di conseguire appieno il suo scopo che, come si è visto, era soprattutto quello di ottenere una drastica riduzione delle tempistiche necessarie per soddisfare il bisogno di tutela giurisdizionale di chi si rivolge agli uffici giudiziari. Come è facilmente immaginabile, infatti, tali tempistiche sono destinate necessariamente ad allungarsi se un’eccezione di incompetenza, «accantonata» inizialmente dal giudice, viene poi accolta dallo stesso nel momento in cui è chiamato a decidere anche sul merito.<br />
La possibilità di rimandare la decisione sulle questioni di competenza, peraltro, stando all’originario disegno di legge, avrebbe dovuto essere eliminata, «al fine di evitare che sia possibile rimettere in discussione tali questioni quando la causa è ormai matura per la decisione»[18]. Anche il III comma dell’art. 187, dunque, nelle intenzioni dei riformatori, avrebbe dovuto «cambiare fisionomia», e non solo per ottenere quella drastica riduzione delle tempistiche processuali di cui si è detto. L’espunzione da tale comma del riferimento alle questioni di competenza, infatti, era considerata necessaria per adeguare la norma in esso contenuta al nuovo sistema di impugnazioni delle decisioni sulla competenza che si era pensato di introdurre[19]. Una volta deciso di mantenere il «vecchio» sistema, pertanto, il legislatore deve aver ritenuto che non sussistessero ragioni sufficienti per modificare il III comma dell’art. 187.<br />
Per quanto riguarda, infine, l’ultima modifica che ha riguardato il cd. profilo statico della competenza, essa, come si è visto, si è sostanziata in una nuova disciplina dell’eccezione di incompetenza, la quale, infatti, ora deve essere sempre «spesa»[20], a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e, anzi, in una comparsa di risposta depositata tempestivamente, depositata, cioè, almeno venti giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183[21] (così il nuovo I comma dell’art. 38).<br />
Per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, quindi, si è avuto «l’arretramento» di una delle barriere preclusive che il convenuto incontra nel corso del giudizio di primo grado.[22] <br />
Prima dell’entrata in vigore di tale legge, infatti, quest’ultimo doveva eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, solamente l’incompetenza per territorio, e nemmeno in tutti i casi; più in particolare, la preclusione non operava quando il convenuto voleva far valere la violazione di una di quelle regole che il legislatore ha approntato per consentire alle parti di individuare il Giudice territorialmente competente e che lo stesso ha considerato non derogabili da parte di queste ultime.[23]<br />
Ora, invece, come si è visto, il regime del rilievo dell’incompetenza è stato unificato[24]; il convenuto, cioè, deve sempre eccepire l’incompetenza del Giudice adito nella comparsa di risposta, sia che si tratti di incompetenza per materia, sia che si tratti di incompetenza per valore, sia che si tratti di incompetenza per territorio, derogabile o inderogabile.[25]<br />
L’arretramento alla comparsa di risposta della barriera preclusiva concernente l’eccezione di incompetenza non poteva non essere accompagnata dalla modifica della norma che disciplina il contenuto dell’atto di citazione, o meglio, dalla modifica di quella parte di tale norma che prescrive quali avvertimenti deve dare l’attore al convenuto. Se, infatti, come è stato autorevolmente sostenuto, lo scopo di questa parte dell’art. 163 è quello di «rendere nota al convenuto l’attività da compiere (nella comparsa di risposta) per evitare decadenze»[26] e, quindi, di renderlo edotto «delle gravi conseguenze di una sua costituzione tardiva»[27], il legislatore della riforma non poteva non inserirvi il riferimento al novellato art. 38, il quale, appunto, adesso prevede un’attività da compiere sempre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.[28]<br />
L’attore quindi, nel suo atto di citazione, deve adesso avvertire il convenuto che se non eccepirà nella comparsa di risposta l’incompetenza dell’ufficio giudiziario presso il quale è stata radicata la controversia e se non depositerà tale comparsa almeno 20 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183[29], perderà il relativo potere processuale.<br />
La mancanza di tale avvertimento, peraltro, è sanzionata in maniera estremamente rigorosa dal legislatore. Ai sensi del I comma dell’art. 164, infatti, la citazione è addirittura nulla se mancano gli avvertimenti di cui al n. 7 dell’art. 163, avvertimenti tra i quali, come si è visto, va annoverato adesso anche quello concernente le decadenze di cui all’art. 38.<br />
Il legislatore, quindi, sul presupposto evidente che «il convenuto deve (poter) ricavare dal solo atto di citazione quanto necessario per difendersi»[30]e, pertanto, deve poter apprendere dallo stesso anche quali sono le conseguenze in cui potrebbe incorrere se decidesse di procrastinare lo svolgimento delle proprie difese[31], ha deciso, nella sua discrezionalità, di sanzionare con la nullità un atto di citazione che non corrisponda, in tale parte, al modello legale.<br />
La norma di cui all’art. 163, III comma, n. 7, dunque, ha una chiara funzione garantistica[32], essendo stata pensata per tutelare«l’effettività del diritto di difesa del convenuto» [33]. La sanzione per la sua inosservanza, quindi, non poteva che essere la nullità.<br />
Tale nullità, peraltro, può anche essere sanata, innanzitutto per effetto di un’attività ulteriore dell’attore, attività che viene ordinata dal giudice, in caso di mancata costituzione del convenuto, all’inizio della prima udienza e che si sostanzia nella rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio. All’attore, in altri termini, verrà ordinato di predisporre un nuovo atto di citazione, o meglio, di predisporne uno che sia finalmente conforme al modello legale, e di notificarlo al convenuto.<br />
La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per mancanza degli avvertimenti di cui all’art. 163, III comma, n. 7, può essere poi sanata per effetto della costituzione spontanea del destinatario di tale atto.  Ed infatti, ai sensi dell’art. 164 III comma, c.p.c., la costituzione spontanea del convenuto sana tutti i vizi di quella parte della citazione funzionale alla <i>vocatio in ius</i>, e, anzi, li sana addirittura retroattivamente; essa, in altri termini, fa si che gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producano fin dal momento della notifica dell’atto in cui la stessa è contenuta.<br />
Il III comma dell’art. 164, tuttavia, non contiene solamente tale previsione. Ai sensi dell’ultima parte di tale norma, infatti, se il convenuto, costituendosi in giudizio, deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza degli avvertimenti di cui all’art. 163, III comma, n. 7, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. <br />
Il legislatore, quindi, ha voluto consentire al convenuto di far rilevare le eventuali violazioni dell’art. 163, III comma, n. 7, e cioè la mancanza di uno o più degli avvertimenti in esso contenuti, prevedendo, altresì, che, in tali casi, il giudice fissi una nuova prima udienza. Una tale previsione sembra perfettamente coerente con la funzione della norma da ultimo citata. Ed infatti, se l’art. 163, III comma, n. 7, ha, come si è visto, una chiara funzione garantistica, se cioè la norma in esso contenuta è stata pensata per tutelare l’effettività del diritto di difesa del convenuto, in presenza di una sua violazione non si poteva non accordare al convenuto stesso la possibilità di rivolgersi al giudice per chiedergli di essere «rimesso in corsa», di essere autorizzato, cioè, ad esercitare tutti quei poteri processuali che la mancanza dei relativi avvertimenti gli ha, a suo dire, impedito di esercitare.<br />
Ci si potrebbe a questo punto domandare se il convenuto, per ottenere che il giudice provveda ai sensi del III comma dell’art. 164, si possa limitare a dedurre la mancanza di uno o più degli avvertimenti di cui all’art. 163, III comma, n. 7, o debba, altresì, dimostrare che tale mancanza gli ha impedito di compiere le attività oggetto degli stessi.<br />
Propende per la prima soluzione il Tribunale di Trieste, il quale, a fronte di un’eccezione di nullità della citazione proposta da una convenuta per mancanza dell’avvertimento relativo alle decadenze di cui al I comma dell’art. 38 e della contestuale richiesta della fissazione di una nuova prima udienza ai sensi del III comma dell’art. 164, ha deciso di aderire a tale richiesta senza accertare le conseguenze effettive dell’omissione dell’attore; per il Giudice giuliano, infatti, la norma da ultimo citata «prevede una rimessione in termini, per così dire, <i>automatica</i> a favore del convenuto che deduca la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 c.p.c. (…) senza necessità di valutazione discrezionale del giudice sulle conseguenze effettive dell’omissione»[34].<br />
Una tale interpretazione del III comma dell’art. 164 va senz’altro condivisa, innanzitutto perché è fedele alla lettera della norma, la quale, infatti, prevedendo espressamente che «se il convenuto deduce…il giudice fissa», lascia intendere che alla richiesta del primo debba necessariamente seguire il provvedimento del secondo e che, pertanto, non vi sia spazio per una valutazione discrezionale da parte di quest’ultimo.[35]<br />
L’interpretazione del III comma dell’art. 164 proposta dal Tribunale di Trieste va condivisa, poi, perché conforme alle intenzioni del legislatore. Ed infatti, se quest’ultimo ha dedicato alla rimessione in termini sia norme di carattere generale, ora contenute nel II comma dell’art. 153[36], sia norme, per così dire, speciali, come, per esempio, quella contenuta nel III comma dell’art. 164, evidentemente lo stesso ha voluto che le fattispecie oggetto delle prime fossero disciplinate in maniera diversa da quelle oggetto delle seconde; se, quindi, il II comma dell’art. 153 richiede espressamente a chi sia incorso in una decadenza di dimostrare, per essere rimesso in termini, che la causa per la quale vi è incorso non può essergli imputata, evidentemente una tale dimostrazione non può essere richiesta nei casi in cui si applica il III comma dell’art. 164.<br />
L’interpretazione di tale norma proposta dal Tribunale di Trieste va condivisa, infine, perché corrisponde a buon senso. Ed infatti, la dimostrazione dell’incidenza causale della mancanza di uno degli avvertimenti di cui all’art. 163, III comma, n. 7, sull’esercizio dei poteri processuali che di tali avvertimenti costituiscono l’oggetto è estremamente difficile da fornire (se non impossibile); se, pertanto, si richiedesse al convenuto di fornirla, si renderebbe di fatto inoperante la norma di cui al III comma dell’art. 164, consentendo, così, all’attore di trarre addirittura vantaggio da un suo errore e di limitare, attraverso lo stesso, il diritto di difesa del convenuto.</p>
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<p>* L’A. desidera ringraziare il Prof. Andrea Crismani per il costante incoraggiamento ed i preziosissimi consigli. <br />
[1] C. Mandrioli, <i>Diritto processuale civile, </i>I, 2003, Torino, Giappichelli, p. 216. <br />
[2] Sul punto si veda P.G. Demarchi, <i>Il nuovo processo civile, </i>Milano, 2009, p. 13 ss., il quale fa notare come nel progetto originale di riforma fosse prevista, per esempio, l’eliminazione del regolamento di competenza ad istanza di parte (sia necessario che facoltativo) e, quindi, la sostituzione di tutti i mezzi di impugnazione delle pronunce sulla competenza con un unico rimedio impugnatorio, sotto forma di reclamo. <br />
[3] Così M. Bove, <i>Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009 n. 69)</i>, in <i>www.judicium.it</i>, p. 1. Sulle modifiche apportate alle norme concernenti la giurisdizione e sul fatto che esse, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007, fossero ormai diventate un obbligo per il legislatore si veda anche G. Impagnatiello, <i>Le novità in tema di giurisdizione e competenza</i>, in <i>www.judicium.it</i>, p. 2 il quale fa acutamente notare come la Corte, «nel pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 30 l. Tar, posta in discussione sotto il profilo dell’assenza di strumenti in grado di assicurare la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda (per i casi in cui, ovviamente, il G.A. non sia competente a conoscere della stessa), abbia escluso la possibilità di risolvere il problema in via interpretativa – come invece avevano fatto le Sezioni Unite (della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4109 del 22 febbraio 2007) – e (…) abbia lanciato la palla al legislatore». Per un’analisi comparativa delle due posizioni si rimanda a C. Cacciavillani, Translatio iudicii <i>tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale</i>, in <i>Dir. proc. amm</i>., 2007, p. 1023 ss., già in <i>www.giustamm.it</i>, e a M.A. Sandulli, <i>I recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sulla</i> traslatio iudicii, in <i>www.federalismi.it</i>. Per un’attenta analisi della disciplina attuale si vedano, oltre ai due Autori citati all’inizio, anche F. Cipriani, <i>Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n.69). I. La </i>translatio <i>tra giurisdizioni italiane</i>, in <i>Foro it</i>.,2009, V, p. 249 ss., C. Consolo, <i>La</i> translatio iudicii <i>tra giurisdizioni nel nuovo art. 59 della legge di riforma del processo civile</i>, in <i>Riv. dir. proc</i>., 2009, p. 1267 ss, e  Id.,  <i>La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili a prima lettura,</i> in<i> Corriere giur., </i>2009, p. 885 ss. <br />
[4] Così M. Bove, <i>op. cit., </i>p. 1, il quale fa altresì notare come il legislatore del 2009 non si sia affatto occupato del cd. profilo statico della giurisdizione, non avendo cambiato in nulla le regole in virtù delle quali individuare il giudice che ne è fornito per una determinata controversia, ma si sia limitato solamente a disciplinare gli effetti della pronuncia con la quale quest’ultima viene declinata. <br />
[5] Per P.G. Demarchi, <i>op. cit.</i>, p. 11 e nota 7, l’attuale valore del denaro avrebbe probabilmente giustificato una più estesa competenza per valore del giudice di pace. Ed infatti, fa notare l’A., «il progetto iniziale di riforma prevedeva soglie di 7.500 e di 25.000 €», soglie delle quali, «durante i lavori parlamentari alcuni emendamenti avevano proposto l’ulteriore innalzamento a 10.000 e 30.000 €». Sul punto si veda anche F. Tallaro, <i>Giurisdizione e competenza, </i>intervento al convegno svoltosi a Catanzaro il 14 luglio 2009 dal titolo «Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile», pubblicato su www.dirittoeprocesso.com., secondo il quale «l’aumento della competenza per valore del Giudice di Pace è minima se si tiene conto della diminuzione del valore del denaro. Ed infatti &#8356; 5.000.000 (€ 2.582,28) in moneta del 1996 (anno successivo a quello in cui entrarono in vigore le norma sul Giudice di Pace) equivalgono, nel 2009, ad € 3.406,53, di modo che l’aumento di competenza per valore, al netto del recupero della svalutazione è di meno di € 1.400,00. Addirittura, poiché &#8356; 30.000.000 (€ 15.493,71) in moneta del 1996 equivalgono ad € 20.440,47 in moneta attuale, in materia di sinistri stradali l’aumento della soglia di competenza non è nemmeno adeguato al recupero della svalutazione verificatasi». <br />
[6] Così il nuovo n. 3-<i>bis</i> del III comma dell’art. 7 c.p.c. per un’approfondita analisi del quale si rimanda, <i>ex multis</i>, a G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>p. 8. Per tale A. «la <i>ratio </i>della riforma è più che evidente: sgravare di cause il più delle volte di valore economico irrisorio le sezioni lavoro dei tribunali». In questa prospettiva, tuttavia, prosegue l’A., «sarebbe stato (…) più semplice e logico modificare l’art. 444, 1° comma, c.p.c., che attribuisce le cause in materia previdenziale alla competenza per materia del tribunale (facendo espressamente salve le controversie relative ai soli interessi o accessori, controversie che così sarebbero sicuramente rientrate nella competenza per valore del giudice di pace, avendo, come detto, ad oggetto somme di modestissima entità)», invece di intervenire sull’art. 7 c.p.c.. La norma contenuta nel nuovo n. 3-<i>bis </i>di tale articolo, peraltro, a Suo parere, «deve fare i conti con l’art. 20, 7° e 8° comma, d.l. 112/2008,  convertito nella l. 133/2008, il quale ha previsto il <i>simultaneus processus</i> sulle cause per capitale e interessi in materia previdenziale stabilendo che la riunione ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. debba avvenire d’ufficio, a pena di improcedibilità delle domande proposte successivamente». Per l’A. quindi, «al fine di non creare interferenze tra il citato art. 20 e il nuovo n. 3-<i>bis</i> dell’art. 7, 3° comma, c.p.c., sembra doveroso ritenere che tale ultima norma si riferisca ai casi in cui non sia pendente la causa sul credito principale». Diversamente infatti, prosegue lo stesso, «opererebbe l’art. 20 d.l. 112/2008, con la conseguenza che il giudice di pace, non potendo disporre la riunione ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. (che, va ricordato, presuppone l’identità del giudice davanti al quale pendono le causa da riunire), sarebbe tenuto a dichiarare d’ufficio  l’improcedibilità della domanda». Il nuovo art. 7, III comma, n.3-<i>bis,</i> dunque, per l’A. da ultimo citato, «trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio sulla prestazione previdenziale o assistenziale». Dello stesso avviso è anche G. Balena, <i>La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, </i>in <i>www.judicium.it,</i> p. 4. Sulla nuova competenza del giudice di pace si veda anche M. Bove,  <i>op. cit., </i>p. 7, il quale ritiene che tale competenza sia stata accresciuta non solo, come si è visto, in via diretta, ma anche in via indiretta, «abrogando l’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che disponeva l’applicazione del rito lavoro (e, quindi, implicitamente, prevedeva la competenza del Tribunale) nelle cause relative al risarcimento del danno per morte o lesione derivante da incidente stradale». A seguito di tale modifica normativa, quindi, per l’A., « ogni pretesa di danno da incidente stradale entro i ventimila euro rientra oggi nella competenza del giudice di pace, a prescindere dal fatto che il danno sia relativo a cose o alla persona». Dello stesso avviso è anche A. Vianello, <i>L’ultima riforma del processo civile, </i>in <i>Studium iuris, </i>2009, p. 920. Di diverso avviso è, invece, G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>nota 22, il quale non condivide l’assunto secondo il quale, per effetto dell’abrogazione dell’art. 3 della l. 102/2006, le cause di risarcimento del danno per morte o lesione derivante da incidente stradale, se rientranti nel tetto di competenza per valore di 20.000 euro, sarebbero state restituite al giudice di pace. Fa notare, infatti, l’A. che la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha sempre escluso che la norma da ultimo citata «abbia modificato i criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e giudice di pace riguardanti tali cause, (…) essendo il rinvio al rito del lavoro limitato alle norme riguardanti il procedimento, in quanto più concentrato rispetto a quello ordinario».  <br />
[7] Così dispone il nuovo III comma dell’art. 442, pure introdotto dalla legge 69/2009, per un attenta analisi del quale si rimanda a F. Tallaro, <i>op. cit.,</i>p. 37 s.. <br />
[8] Così  G. Impagnatiello, <i>op. cit.,</i>p. 8. Nello stesso senso <i> </i>G. Balena, <i>op. cit.</i>, p. 6. <br />
[9] Così il «nuovo» I comma dell’art. 50 c.p.c. il quale, peraltro, al pari del  «vecchio» I comma, specifica che il termine in esso indicato deve considerarsi il termine per la <i>translatio iudicii </i>solamente se il giudice che si è pronunciato sulla questione di competenza non ne ha fissato uno diverso. <br />
[10] Così si esprime la Relazione accompagnatoria all’originario disegno di legge presentato dal Governo, riportata, per estratto, in appendice a P.G. Demarchi, <i>op. cit., </i>p. 525 ss. Sul punto si veda anche A. Vianello, <i>op. cit., </i>p. 919, secondo il quale la riforma del 2009 è «l’ennesimo tentativo – di per sé meritevole – di accelerare i tempi di definizione delle controversie». <br />
[11] Cfr. i nuovi artt. 307, I comma, 297, I comma, e 305, I comma, c.p.c.; cfr. anche il nuovo art. 353, II comma, c.p.c. <br />
[12] Cfr. i nuovi artt. 42, 43, I e III comma, 44, 45, 47, 49, 50, I comma, e 279, I e II comma, c.p.c. Non risulta, invece, adeguato, ma, molto probabilmente, come sostiene A. Briguglio, <i>Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia civile, </i>in <i>www.judicium.it, </i>p. 3, «per mera ed innocua dimenticanza» l’art. 323 del codice di rito. <br />
[13] Sulla revocabilità o meno di tale ordinanza si veda F. Tallaro, <i>op. cit.,</i>p. 39. <br />
[14] A. Briguglio, <i>op. cit., </i>p. 3. Nello stesso senso F. Tallaro, <i>op. cit.,</i>p. 38. Sul punto si veda anche P.G. Demarchi, <i>op. cit.</i>, p. 23, nota 30, il quale fa acutamente notare come la scelta del legislatore non avrebbe potuto essere diversa, non potendo la forma della decisione sul merito non prevalere su quella del provvedimento reso sulla competenza. <br />
[15] Così P.G. Demarchi, <i>op. cit., </i>p. 10. Dello stesso avviso sembrano essere anche B. Sassani – R. Tiscini, <i>Prime osservazioni sulla legge18 giugno 2009, n. 69, </i>in <i>www.judicium.it, </i>p. 3. <br />
[16] Così G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>p. 9. Di diverso avviso è, invece, A. Briguglio, <i>op. cit., </i>p. 3, secondo il quale, la decidibilità con ordinanza della questione di competenza, almeno quando tale questione deve essere decisa dal giudice monocratico e sono state le parti a sollevarla, comporta sicuramente l’eliminazione dello scambio di conclusionali e repliche tra queste ultime. Per l’A., invece, quando è stato il giudice a rilevare d’ufficio la questione di competenza, il principio del contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio, principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (si veda, per esempio, Cass., 21 novembre 2001, n. 14637, in <i>Giur. it., </i>p. 1363) e ora codificato dalla nuova versione dell’art. 101 c.p.c., gli impone di concedere ad attore e convenuto un termine per il deposito di memorie. Tale tesi non convince G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>nota 31, «poiché l’art. 189, che richiama i primi tre commi dell’art. 187, è a propria volta richiamato dall’art. 281-<i>quinquies</i>, che disciplina la decisione da parte del giudice unico». Osserva, pertanto, l’A. che, «quando la decisione compete al giudice unico, conclusionali e repliche (non anche la precisazione delle conclusioni) possono essere evitate solo se il giudice eserciti il potere previsto dall’art. 281-<i>sexies</i>, ordinando l’immediata discussione orale della causa e decidendo con ordinanza letta in udienza». Interessante è anche la posizione di M. Acierno – C. Graziosi,  <i>La riforma 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma, </i>in <i>Riv. trim. Dir. Proc. Civ.,</i>2010, p. 158, secondo le quali «la qualificazione del provvedimento sulla competenza come ordinanza (…) muta necessariamente il procedimento con cui vi si giunge: non occorrerà, quindi, fissare più un’udienza di precisazione delle conclusioni, ed, astrattamente, nel caso la questione sia di assoluta evidenza testuale, il giudice può dispor(ne) la discussione immediata (…) senza assegnare obbligatoriamente termini per le difese». «Tuttavia», proseguono le A., «non può negarsi che sarà molto più frequente la soluzione contraria specie se la questione si presenti complessa dal punto di vista tecnico ed, in particolare, quando il giudice rilevi l’incompetenza non in udienza ma in un’ordinanza riservata», ordinanza riservata che, a Loro parere, «costituisce l’appendice del primo segmento dell’udienza di trattazione (e cioè di quel segmento di tale udienza che precede la concessione dei termini di cui al VI comma dell’art. 183 e, quindi, la definitiva <i>discovery </i>assertiva ed istruttoria, e, pertanto) è corretto denominare udienza <i>ex </i>art. 183 c.p.c. (tale udienza, ai sensi del novellato III comma dell’art. 38, è il termine ultimo che ha il giudice per rilavare la propria incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile)». In tali casi infatti, per le A. da ultimo citate, non concedere i termini alle parti costituirebbe «una compressione del diritto di difesa» e, pertanto, «non sarebbe conforme alla <i>ratio </i>di trasparenza e tutela del contraddittorio espressa dal riformato art. 101 c.p.c.». «Pertanto», concludono le A.,«se il giudice rileva nell’ordinanza riservata l’incompetenza, applicando analogicamente il meccanismo del citato art. 101 c.p.c. novellato, è logico che in questo caso l’esito della riserva sia la fissazione di una udienza di discussione, sostanzialmente coincidente con quella dell’art. 281-<i>sexies</i> c.p.c.; in essa le parti potranno comunque svolgere sinteticamente le loro argomentazioni sulla fondatezza o meno del rilievo del giudice (che in casi complessi potranno essere dispiegate in memorie ivi chieste <i>ex </i>art. 170 c.p.c., riservandosi il giudice all’esito), anche eventualmente al fine di ottenere la revoca della ordinanza che ha fissato l’udienza di discussione solo sulla competenza e di ottenere quindi la concessione dei termini <i>ex </i>art. 183, comma 6°, c.p.c.». <br />
[17] Così G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>p. 9. Nello stesso senso M. Bove, <i>op. cit., </i>p. 9, secondo il quale che la questione di competenza non debba necessariamente e sempre essere decisa subito con ordinanza si ricaverebbe anche dalla sopravvivenza del regolamento facoltativo di competenza. <br />
[18] Così si esprime la Relazione accompagnatoria all’originario disegno di legge presentato dal Governo, la quale, come si è detto, è riportata, per estratto, in appendice a P.G. Demarchi, <i>op. cit., </i>p. 525 ss.; sul punto si veda anche l’art. 24 del cd. disegno di legge «Mastella». <br />
[19] Si veda la nota 2. <br />
[20] L’espressione è di M. Bove, <i>op. cit., </i>p. 7. <br />
[21] O almeno 10 giorni prima di tale udienza, nel caso in cui vi sia stata l’abbreviazione dei termini di cui al II comma dell’art. 163-<i>bis. </i><br />
[22] Come fa acutamente notare A. Briguglio, <i>op. cit., </i>p. 2, se il testo originario della legge non fosse stato modificato, le parti si sarebbero approcciate al giudizio con l’alea di un possibile arretramento di quasi tutte le preclusioni agli atti introduttivi. Ed infatti, si era pensato inizialmente di modificare il testo del VI comma dell’art. 183 per fare in modo che il giudice concedesse i termini per le memorie integrative delle allegazioni e delle richieste istruttorie solo in presenza di gravi motivi. Da questa «perniciosa novellazione (totalmente inutile a scopo acceleratorio)» sarebbero derivate per l’A. «una discrezionalità giudiziale foriera di gravi incertezze» e, appunto, «l’alea intollerabile dell’arretramento pressoché totale delle preclusioni – e soprattutto di quelle istruttorie – agli atti introduttivi». Le parti, infatti, avrebbero avuto la consapevolezza di un tale arretramento «solo a <i>posteriori, </i>e cioè alla prima udienza e secondo l’umore del singolo giudice».  <br />
[23] Ai sensi del «vecchio» I comma dell’art. 38, infatti, l’incompetenza per territorio cd. inderogabile, al pari dell’incompetenza per materia e di quella per valore, poteva essere rilevata dal convenuto anche alla prima udienza (ma non oltre tale udienza). <br />
[24] Così M. Bove, <i>op. cit., </i>p. 7. <br />
[25] Per il giudice, invece, come fa notare M. Bove, <i>op. cit., </i>p. 8, «nulla è cambiato, continuandosi a prevedere la rilevabilità d’ufficio di ogni profilo di incompetenza, ad esclusione dell’incompetenza per territorio derogabile, entro l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.». Una tale previsione, ora contenuta nel III comma dell’art. 38, rischia, secondo A. Briguglio, <i>op. cit., </i>p. 3, di annichilire la portata operativa del nuovo I comma del medesimo articolo. Ed infatti, coma fa notare G. Impagnatiello, <i>op. cit., </i>p. 8 s., «nulla impedisce al convenuto (all’udienza di cui all’art. 183 e, anzi, fino all’esaurimento delle attività previste in tale articolo) di caldeggiare in via informale l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice». Per l’A. da ultimo citato, pertanto, l’innovazione di cui si discute è «priva di senso e sorretta da finalità puramente demagogiche», avendo il legislatore introdotto una preclusione «cui corrisponde solo fittiziamente una perdita di potere processuale». <br />
[26] F. P. Luiso, <i>Commentario alla riforma del processo civile, </i>in Consolo-Luiso-Sassani, Milano, 1996, <i>sub </i>art. 164, p. 83. <br />
[27] A. Proto Pisani, <i>La nuova disciplina della nullità dell’atto di citazione, </i>in <i>Foro it.,</i> 1991, V, p. 187.<i> </i><br />
[28] Per la verità tale riferimento è stato inserito nell’art. 163, III comma, n. 7, solamente durante la seconda lettura del disegno di legge, e cioè durante quella lettura che si è svolta nelle aule del Senato. Ecco perché all’inizio del presente lavoro si è sostenuto di una modifica a lungo meditata dai riformatori. <br />
[29] O almeno 10 giorni prima di tale udienza, nel caso in cui vi sia stata l’abbreviazione dei termini di cui al II comma dell’art. 163-<i>bis. </i><br />
[30] F. P. Luiso, <i>Commentario alla riforma del processo civile, </i>in C. Consolo &#8211; F. P. Luiso &#8211; B. Sassani, Milano, 1996, <i>sub </i>art. 163, p. 76. <br />
[31] Così A. Proto Pisani, <i>op. cit.,</i> p. 187. <br />
[32] Così I. Pagani, <i>Codice di procedura civile commentato, </i>in C. Consolo – F. P. Luiso, MIlano, III ed., 2007, <i>sub </i>art. 163, p. 1531. <br />
[33] A. Proto Pisani, <i>op. cit.,</i> p. 187. <br />
[34] Così Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010. <br />
[35] Di questa idea sembra essere anche F. P. Luiso, <i>Commentario alla riforma del processo civile, </i>in Consolo-Luiso-Sassani, Milano, 1996, <i>sub </i>art. 164, p. 87. <br />
[36] Per un attenta analisi si veda A. Briguglio, <i>op. cit., </i>p. 5 ss.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 3.6.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-dellart-163-iii-comma-n-7-c-p-c-prime-applicazioni-note-a-margine-di-tribunale-di-trieste-sez-civ-25-febbraio-2010/">La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni&lt;br&gt; (Note a margine di Tribunale di Trieste, Sez. civ., 25 febbraio 2010)*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il funzionamento del mercato elettrico. Considerazioni alla luce del cd. decreto anti-crisi d.l. n. 185/2008, della sua legge di conversione l. n. 2/2009 e del decreto di attuazione d.m. 29 aprile 2009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionamento-del-mercato-elettrico-considerazioni-alla-luce-del-cd-decreto-anti-crisi-d-l-n-185-2008-della-sua-legge-di-conversione-l-n-2-2009-e-del-decreto-di-attuazione-d-m-29-aprile-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-funzionamento-del-mercato-elettrico-considerazioni-alla-luce-del-cd-decreto-anti-crisi-d-l-n-185-2008-della-sua-legge-di-conversione-l-n-2-2009-e-del-decreto-di-attuazione-d-m-29-aprile-200/">Il funzionamento del mercato elettrico.&lt;br&gt; Considerazioni alla luce del cd. decreto anti-crisi d.l. n. 185/2008, della sua legge di conversione l. n. 2/2009 e del decreto di attuazione d.m. 29 aprile 2009</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 26.6.2009) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/3479_ART_3479.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 26.6.2009)</i></p>
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<p>Note</p>
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