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	<title>Donato Antonucci Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Donato Antonucci Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sullefficacia-interruttiva-dellinvito-a-dedurre-di-cui-allart-5-1-co-l-n-19-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sullefficacia-interruttiva-dellinvito-a-dedurre-di-cui-allart-5-1-co-l-n-19-94/">Sull&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Donato Antonucci, per avere segnalato la sentenza in rassegna. Alla sentenza era anche allegato un messaggio dello stesso Avv. Antonucci, che riteniamo utile riportare per una migliore comprensione della vicenda: &#8220;Vi segnalo la recente sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 14/2000/QM del 29.11-20.12.2000, resa nel giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sullefficacia-interruttiva-dellinvito-a-dedurre-di-cui-allart-5-1-co-l-n-19-94/">Sull&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sullefficacia-interruttiva-dellinvito-a-dedurre-di-cui-allart-5-1-co-l-n-19-94/">Sull&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Donato Antonucci, per avere segnalato la sentenza in rassegna. Alla sentenza era anche allegato un messaggio dello stesso Avv. Antonucci, che riteniamo utile riportare per una migliore comprensione della vicenda:</p>
<p>&#8220;Vi segnalo la recente sentenza della <a href="/ga/id/2001/1/980/g">Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 14/2000/QM del 29.11-20.12.2000</a>, resa nel giudizio iscritto al n.118/SR/QM, con la quale è stata risolta la questione di massima relativa all&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</p>
<p>La Corte, richiamando la ricostruzione operata dal Giudice remittente (Sez. Giur. Puglia, ord.za n. 22/EL/00 del 7.6.2000), ha stigmatizzato i tre distinti indirizzi giurisprudenziali che si erano formati al riguardo: il primo che negava recisamente ogni valenza interruttiva della prescrizione all&#8217;invito a dedurre; il secondo che l&#8217;ammetteva solo nel caso in cui l&#8217;invito contenesse contestualmente la formale costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c.; il terzo, infine, che riconosceva detta efficacia in modo incondizionato.</p>
<p>Le Sezioni Riunite hanno accolto il secondo orientamento, precisando innanzitutto che l&#8217;invito a dedurre non produce &#8220;ex se&#8221; alcun effetto interruttivo, trattandosi di istituto introdotto dal legislatore ordinario come strumento di tutela del diritto alla difesa, &#8220;anticipando i principi del giusto processo&#8221;. La sua funzione tipica è quindi quella di &#8220;precostituire un utile contraddittorio&#8221; in ordine al bagaglio probatorio già acquisito, tra la parte pubblica ed il presunto responsabile, costringendo il P.R. &#8220;a confrontarsi con le argomentazioni ed eventuali richieste di integrazione istruttoria prodotte dall&#8217;interessato&#8221;. La pronuncia sottolinea inoltre come nessuna norma vigente disponga, al fine della procedibilità dell&#8217;azione del P.R., che l&#8217;invito a dedurre debba contemplare una intimazione e/o richiesta di adempimento ex art. 1219 c.c., ancorché gli inviti generalmente contengano gli elementi strutturali per essere apprezzati quali atti di costituzione in mora.</p>
<p>La Corte individua quindi, quale problematica di fondo, la possibilità o meno per il P.R. di porre in essere atti di costituzione in mora nell&#8217;interesse della P.A., dando al quesito una risposta affermativa.</p>
<p>Sul punto, rifacendosi a svariate pronunce della Suprema Corte, la sentenza sottolinea come ai comportamenti del Procuratore contabile vada riconosciuta una valenza &#8220;mediatamente&#8221; finalizzata alla tutela patrimoniale di una specifica P.A. &#8211; &#8220;identificata come centro di imputazione del ristoro azionabile in sede giudiziaria&#8221; &#8211; la quale, pur essendone &#8220;titolare&#8221;, non può disporre nel modo più ampio dei propri diritti patrimoniali, essendo tenuta al rispetto di particolari regole e procedure fissate dal legislatore (così, ad esempio, non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione). </p>
<p>Conseguentemente, posto che il vigente ordinamento attribuisce al P.R., soggetto terzo rispetto alla P.A., lo ius postulandi nelle ipotesi di responsabilità amministrativa e quindi una legittimazione generale alla tutela della finanza pubblica, in tale contesto deve riconoscersi al Procuratore la possibilità di porre in essere validi atti di costituzione in mora, non necessariamente contenuti nell&#8217;invito a dedurre, purché ne abbiano i relativi requisiti&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DEI CONTI &#8211; SEZIONI RIUNITE <a href="/ga/id/2001/1/980/g">Sentenza 20 dicembre 2000 n. 14</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sullefficacia-interruttiva-dellinvito-a-dedurre-di-cui-allart-5-1-co-l-n-19-94/">Sull&#8217;efficacia interruttiva dell&#8217;invito a dedurre di cui all&#8217;art. 5, 1° co., L. n. 19/94.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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