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	<title>Domenico Andracchio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Domenico Andracchio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &#034;società legali&#034; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società in house». &#8220;- 3.1. (Segue)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a></p>
<p> Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società <em>in house</em>».  &#8220;- 3.1. (Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»&#8221;- 4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica &#8211; 6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 7. Conclusioni.<br />  <br />  <br /> <em>1. Premessa</em><br />  <br /> Il tema della responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è stato, e continua ad essere, al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Non è questa la sede per ripercorrere <em>funditus</em> le diverse tesi che sono venute affermandosi nel corso degli anni. Valga solo evidenziare che, sino ai primi anni &#8217;80 del secolo scorso, la distinzione attorno alla quale venne sviluppandosi il dibattito era quella tra «ente pubblico economico» e «pubblica amministrazione»: il primo era deputato all&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa, mentre la seconda all&#8217;esercizio di funzioni amministrative.<br /> Trattandosi di una distinzione incentrata sulla differente natura dell&#8217;attività svolta, si riteneva che l&#8217;ente pubblico economico, esercitando una attività di impresa equiparabile a quella svolta da un operatore privato, non era assoggettabile a responsabilità amministrativa. Per converso, tutti i soggetti pubblici che non esercitavano attività di impresa, dovendo essere considerati pubbliche amministrazioni tradizionali, si ritenevano assoggettate al regime della responsabilità amministrativa per danno erariale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Il suddetto quadro ha subito dei mutamenti per effetto dei programmi di privatizzazione e di liberalizzazione e per la crescente articolazione dei pubblici poteri<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. La trasformazione dei più importanti enti pubblici economici in società per azioni (soggetti formalmente privati e sostanzialmente pubblici) ha invero riacceso il dibattito sulla esatta perimetrazione delle «organizzazioni pubbliche» per le quali doveva ammettersi la responsabilità amministrativa, con correlata giurisdizione contabile.<br /> Il problema si è posto, soprattutto, a seguito della notevole diffusione del modello delle società per l&#8217;esercizio di attività diverse da quelle di impresa. Se per le società pubbliche costituite per l&#8217;esercizio di attività di impresa (in condizioni di monopolio o concorrenziale) continua a rimanere sostanzialmente valido il principio in ossequio al quale è applicabile il regime della responsabilità civile<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, per le altre la soluzione è stata incentrata sul <em>tipo</em> di società.<br />  <br />  <br /> <em>2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali</em><br />  <br /> Per le società diverse da quelle che esercitano attività di impresa in regime di riserva ovvero in condizioni di mercato aperto e in libera concorrenza, gli arresti giurisprudenziali formatisi in applicazione del criterio ermeneutico soprarichiamato (<em>tipo di società</em>) sono giunti a distinguere tre tipologie di società pubbliche in relazione alle quali è stato previsto uno specifico regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo.<br /> La prima tipologia di società &#8211; impiegata ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- è quella delle <em>società a partecipazione pubblica</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. Con riguardo a tali società è stato affermato che la loro soggettività, implicante autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, «impedisce, per mancanza del rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile. Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione pubblica è stato così individuato nella responsabilità civile, configurandosi quella amministrativa come una «eccezione» ravvisabile in solo due ipotesi. La prima ricorre allorché la condotta posta in essere dagli organi di amministrazione o dagli organi di controllo della società abbia arrecato un <em>danno diretto</em> all&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione societaria (ad esempio, danno all&#8217;immagine della p.a.) e non già un <em>danno riflesso</em>, quale conseguenza del pregiudizio arrecato al patrimonio della società<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. La seconda ricorre, invece, qualora i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria, o comunque colui che sia titolare del potere di decidere per conto dell&#8217;ente pubblico, trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i diritti e i doveri di socio, così da arrecare un pregiudizio al valore della partecipazione societaria<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> La seconda tipologia di società&#8221;- impiegata sempre ai fini  del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle società <em>in house</em><a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Tali società sono contraddistinte &#8211; com&#8217;è noto&#8221;- da due presupposti indefettibili: <em>a)</em> l&#8217;assoggettamento ad un controllo analogo a quello che l&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria esercita sui propri servizi, così da essere soggetti alla loro influenza determinante quanto agli obiettivi strategici e alle decisioni significative; b) oltre l&#8217;ottanta per cento del loro fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico.<br /> In ragione di tale duplice connotato (strutturale e funzionale) si è ritenuto che le società <em>in house</em>, configurandosi «come una derivazione ovvero una <em>longa manus</em> dell&#8217;ente pubblico»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, risultano prive di autonoma soggettività. Da ciò conseguendo l&#8217;assoggettamento dei loro organi sociali a responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che il danno arrecato alla società «rileva come danno al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> La terza tipologia di società &#8211; impiegata sempre fini del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle <em>società legali </em>(<em>o di diritto singolare</em>)<em>.</em> Trattasi di società pubbliche la cui costituzione trova il suo presupposto giustificativo in una norma di legge, la quale, a seconda dei casi, può <em>prevedere</em> <em>direttamente</em> la costituzione della società, <em>obbligare</em> ovvero <em>autorizzare</em> lo Stato o altro ente pubblico a costituire la società<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. L&#8217;attività di tali società si risolve, sovente, nell&#8217;esercizio di funzioni amministrative esternalizzate in loro favore (c.d. attività amministrativa in forma privatistica). In particolare, ad essere esternalizzare sono segmenti di funzioni amministrative, fasi del procedimento amministrativo o attività specifiche e circoscritte<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. In dottrina si è infatti parlato di «semi-amministrazioni»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> o di «quasi-amministrazioni»<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo di esse è quello della responsabilità amministrativa, essendosi rilevato che l&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche cui le stesse sono deputate «consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti»<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. È a quest&#8217;ultima tipologia di società che saranno dedicate le considerazioni svolte nei successivi paragrafi, dal momento che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. sembrerebbero <em>innovativamente</em> <em>disciplinare non disciplinandolo </em>il regime di responsabilità previsto per gli organi sociali delle stesse.<br />  <br />  <br /> <em>3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società </em>in house<em>» </em><br />  <br /> L&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico delle società pubbliche &#8211; T.U.S.P.) sembrerebbe aver lasciato immutato l&#8217;orientamento della Corte di Cassazione per il quale gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) sono soggetti a responsabilità amministrativa. I commenti della dottrina<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e i primi arresti giurisprudenziali<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> sembrano concordare, infatti, nel ritenere che la disciplina della responsabilità dettata dal D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia recepito&#8221;- senza elementi di discontinuità &#8211; gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, un più attento esame del D.lgs. n. 175 cit. conduce a formulare alcune riflessioni in ordine alla <em>effettiva aderenza</em> delle disposizioni introdotte nel 2016 con gli orientamenti formatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore.<br /> La norma che viene in rilievo &#8211; come noto&#8221;- è quella contenuta nell&#8217;articolo 12. Essa stabilisce che «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società <em>in house</em>. É devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».<br /> Detta norma &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- risulta in parte <em>ricognitiva</em> e in parte <em>innovativa</em>.<br /> È <em>ricognitiva</em> là dove&#8221;- in perfetta aderenza con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità&#8221;- stabilisce che il regime ordinario di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è quello della responsabilità civile<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, salvo la responsabilità amministrativa per i casi in cui dalla condotta degli organi sociali derivi un danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico (come ad es., qualora derivi un danno all&#8217;immagine all&#8217;ente pubblico) o quando i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i propri diritti e doveri di socio arrecando un pregiudizio al valore della partecipazione societaria. Così come parimenti <em>ricognitiva</em> risulta anche quando prevede la responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società <em>in house</em>.<br /> È invece <em>innovativa</em> là dove &#8211; in discontinuità con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità &#8211; non contiene alcun riferimento specifico alla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare), per le quali la Corte di Cassazione è giunta ad affermare l&#8217;assoggettamento a responsabilità amministrativa.<br /> Le uniche società pubbliche prese in considerazione (ai fini della disciplina del regime di responsabilità) sono, infatti, le «società partecipate» e le «società <em>in house</em>». Trattasi di una scelta che conduce, quanto meno, a porsi un interrogativo: quali possano essere le conseguenze ad essa correlate?<br /> La risposta sembra essere quella per cui la <em>categoria</em> <em>delle società legali (o diritto singolare)</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a> abbia finito col perdere &#8211; limitatamente ai fini della determinazione del regime di responsabilità&#8221;- la sua autonoma rilevanza giuridica, per essere attratta, quindi assorbita, nelle due categorie delle «società partecipate» e delle «società <em>in house</em>». La qualificazione di una società pubblica nei termini di società legale (o di diritto singolare) sembrerebbe ormai doversi considerare un&#8217;operazione insufficiente a determinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, risultando necessario compiere un ulteriore sforzo esegetico: stabilire, cioè, se la società legale presenti, o meno, i caratteri della «società a partecipazione pubblica» ovvero della «società <em>in house</em>»: nel primo caso, sussistendo la responsabilità civile con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, salvo i pregiudizi diretti patiti dall&#8217;ente pubblico socio, laddove nel secondo sussisterà la responsabilità amministrativa, con conseguente giurisdizione contabile.<br />  <br />  <br />  <br /> <em>3.1.</em> <em>(Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»</em><br />  <br /> L&#8217;unica possibile variante al fenomeno dell&#8217;attrazione&#8221;- ai soli fini della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo&#8221;- delle società legali (o di diritto singolare) nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» piuttosto che in quella delle «società <em>in house</em>» sembrerebbe essere quella contemplata dall&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Vale a dire il caso in cui le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che dettano la disciplina della singola società legale prevedano un regime di responsabilità derogatorio rispetto a quello contemplato dall&#8217;articolo 12 del T.U.S.P.<br /> Si tenta di spiegarci meglio. Il richiamato articolo 12, in ossequio alla previsione contenuta nell&#8217;articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, volta a restituire «lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina civilistica»<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, ha fissato un regime di responsabilità degli organi sociali sviluppato sostanzialmente su tre livelli.<br /> Sul primo livello è collocata la <em>regola</em> per cui gli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche sono soggetti a responsabilità civile, salvo il caso in cui siano arrecati direttamente danni (patrimoniali e/o non patrimoniali) all&#8217;ente pubblico socio. Alla predetta regola si affiancano, poi, due eccezioni, le quali si collocano rispettivamente sul secondo e sul terzo livello.<br /> Sul secondo livello si trova una <em>eccezione stabile</em> prevista per le società <em>in house</em> (per i cui organi sociali è prevista la responsabilità amministrativa), mentre sul terzo livello v&#8217;è una <em>eccezione eventuale</em> ammessa per quelle società legali (o diritto singolare), in riferimento alle quali la loro specifica disciplina preveda un regime di responsabilità derogatorio<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> rispetto alla <em>regola</em> e alla <em>eccezione stabile</em> contemplate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> A quest&#8217;ultimo proposito, si pensi ad una società legale (o di diritto singolare) che presenti le caratteristiche indefettibili per essere qualificata come società <em>in house</em><a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. L&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. esporrebbe gli amministratori a responsabilità amministrativa. E tuttavia, la disciplina &#8220;singolarmente&#8221; riferita alla società potrebbe prevedere l&#8217;assoggettamento degli organi di amministrazione e di controllo a responsabilità civile. Così come potrebbe accadere&#8221;- sebbene più difficile&#8221;- il contrario: una società legale che presenti le caratteristiche della società a partecipazione pubblica, i cui organi sociali sarebbero assoggettati dall&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii a responsabilità civile, potrebbe risultare interessata da una disciplina singolare che preveda, di contro, la responsabilità amministrative di essi.<br />  <br />  <br /> <em>4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Le considerazioni appena svolte &#8211; se ne è consapevoli&#8221;- possono andare incontro a critiche. Nei confronti di esse potrebbe muoversi, anzitutto, l&#8217;obiezione che l&#8217;enunciazione per cui la categoria delle società legali avrebbe finito col perdere rilevanza ai fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali pecchi di eccessivo formalismo, in quanto incentrata su una analisi sintattica e semantica delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Si dovrebbe così ritenere &#8211; come già fatto da autorevole dottrina&#8221;- che per le società legali, l&#8217;eccezione alla regola della responsabilità civile non sarebbe riconducibile al rapporto fra <em>regola </em>ed <em>eccezione</em> contenute nell&#8217;articolo 12. Per esse occorrerebbe, piuttosto, continuare a costruire in via interpretativa una vera e propria disciplina settoriale che le allontani dal <em>genus</em> delle società, per inserirle nel <em>genus </em>delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Ad una simile censura si può replicare, però, facendo fidamento su un duplice ordine di argomentazioni.<br /> In primo luogo, che, per pacifica giurisprudenza, «l&#8217;interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete, pur ricavandosi dall&#8217;art. 12 delle preleggi che l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della <em>ratio</em> della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi. Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione è chiara e precisa»<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. E dal momento che le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.&#8221;- specie in ragione del criterio fissato dall&#8217;articolo 18, lett. c), della L. n. 124/2015, con il quale si è delegato il Governo a dettare «una <em>precisa definizione</em> del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti»&#8221;- appaiono perspicue là dove hanno inteso disciplinare la responsabilità degli organi sociali mediante l&#8217;esclusivo richiamo alle categorie delle società partecipate e di quelle <em>in house</em>, non si ravvedono ragioni che possano giustificare uno stravolgimento del significato proprio delle parole, così da arrivare ad ammettere l&#8217;assoggettamento <em>sic et simpliciter</em> degli organi sociali delle società legali ad regime di responsabilità amministrativa.<br /> In secondo luogo, che le considerazioni sul dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o diritto singolare) non costituiscono affatto l&#8217;epilogo di una interpretazione meramente letterale incentrata su una verosimile svista del legislatore. La scelta di disciplinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo mediante il riferimento alle sole società partecipate e a quelle <em>in house</em> sembrerebbe doversi, piuttosto, intendere come un qualificato indice disvelatore della volontà del legislatore di <em>semplificare, </em>anche sotto il profilo qualificatorio, la disciplina delle società pubbliche e di <em>razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria.<br /> Quanto all&#8217;<em>intento di semplificare </em>le qualificazioni attribuibili all&#8217;interno della eterogenea famiglia delle società pubbliche, esso sembra potersi evincere dalle definizioni contenute nell&#8217;articolo 2 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Nel precitato articolo si rinvengono, infatti, la definizione di «società a controllo pubblico»<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, di «società a partecipazione pubblica»<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, nonchè di «società <em>in house</em>»<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Ciò che vale a confermare &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- che il legislatore, in omaggio al brocardo <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em>, abbia voluto decostruire (limitatamente ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali) la categoria delle società legali per lasciarla attrarre, a seconda delle caratteristiche concrete da accertarsi caso per caso, in quella delle società a partecipazione pubblica ovvero delle società <em>in house</em>. Beninteso che non pone problemi di sorta il mancato richiamo delle «società a controllo pubblico» all&#8217;interno dell&#8217;articolo 12. Dette società costituiscono, infatti, una più ristretta categoria di società pubbliche ricompresa in quella più ampia delle società a partecipazione pubblica; queste ultime, infatti, sono definite in maniera tale da ricomprendere sia le società a controllo pubblico sia le altre società partecipate.<br /> Appare quindi evidente che se il legislatore avesse voluto che gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) continuassero ad essere assoggetti al regime di responsabilità elaborato dagli arresti giurisprudenziali formatisi in epoca antecedete all&#8217;entrata in vigore del Testo Unico (<em>id est</em>, la responsabilità amministrativa) avrebbe potuto esprimerlo in una infinità di modo.<br /> Anche perché se è vero che le società legali non sono né definite né specificamente menzionate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. è altresì vero che di esse il legislatore non si è dimenticato, così da potersi escludere che il mancato richiamo di esse sia da attribuirsi ad una dimenticanza capace di lasciare intatti i precedenti orientamenti giurisprudenziali. Di tali società &#8211; come s&#8217;è già detto &#8211; si riscontra una esplicita menzione nell&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., in cui si parla di <em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em> costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Sicché, il legislatore (certamente a conoscenza del vasto mondo delle società legali), qualora avesse voluto confermare i precedenti arresti giurisprudenziali, lo avrebbe fatto senz&#8217;altro. Sarebbe bastato, ad esempio, inserire all&#8217;articolo 12, comma 1, primo periodo, una frase del tipo «<em>salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società </em>in house» [e delle società a partecipazione pubblica di diritto singolare, per le quali ultime non siano previste deroghe contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali]<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Oltretutto, che l&#8217;intenzione del legislatore sia stata quella di prevedere un regime di responsabilità incentrato sulla sola distinzione tra gli organi di amministrazione e di controllo delle <em>«</em>società pubbliche in generale<em>»</em> (assoggettate a responsabilità civile, salvo i casi di danni diretti all&#8217;ente pubblico socio) e quelli delle «società<em> in house</em>» (assoggettate a responsabilità amministrativa), risulta confermato dal parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto. In esso è consentito leggere, infatti, che «la mancanza di soggettività giuridica dell&#8217;<em>in house</em> implica che il danno arrecato è un danno al patrimonio (separato) dell&#8217;ente pubblico, il che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità», mentre l&#8217;esistenza di un autonomo soggetto giuridico fa in modo che in relazione «<em>a tutte le altre società pubbliche in generale sia configurabile un regime unitario</em>»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, per tale intendendosi il regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente al socio pubblico.<br /> Quanto, poi, all&#8217;<em>intento legislativo di razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria, esso si coglie guardando allo spirito dell&#8217;intervento riformatore. Tale spirito risulta impresso nei principi e nei criteri direttivi della delega di cui all&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. Non v&#8217;è chi possa negare, infatti, che l&#8217;intervento che ha portato all&#8217;adozione del Testo Unico sia stato finalizzato, tra l&#8217;altro, a definire la disciplina delle società pubbliche in modo <em>proporzionalmente</em> derogatorio rispetto alla disciplina privatistica, abbandonando quindi la concezione delle società pubbliche quali strutture marcatamente speciali (<em>rectius</em>, diverse) rispetto alle ordinare società di diritto comune. La scelta di <em>privatizzare </em>le società pubbliche (nel senso di assoggettarle quanto più possibile alla norme del codice civile) ha come sua conseguenza quella di ricondurre a razionalità la (diffusa) percezione distorta del «principio di neutralità della forma societaria»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, iniziando ad attribuire valenza giuridica alla scelta dell&#8217;ente pubblico di ricorrere all&#8217;utilizzo di modelli organizzativi propri del diritto privato.<br /> Ognun sa che il summenzionato principio di neutralità&#8221;-  semplificato e portato alle sue estreme conseguenze&#8221;- postula che le entità organizzative costituite, in forma societaria, dallo Stato o dagli altri enti pubblici assumano, di riflesso, la qualifica soggettiva di ente pubblico e, come tali, sono soggette alla disciplina derogatoria prevista per esse, anziché alle norme del codice civile. Ed è proprio al fine di evitare che, per un malinteso senso della neutralità, le strutture societarie costituite da pubbliche amministrazioni continuassero ad essere assoggettate ad una disciplina fortemente derogatoria rispetto a quella  delle società di diritto comune, che il legislatore ha ritenuto di avvicinarne la disciplina.  Trattasi di una impostazione che sembra porsi, peraltro, in perfetta linea di corrispondenza con quell&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo cui deve escludersi che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Ed è proprio in questa direzione che sembra essersi mosso il legislatore del 2016, il quale ha inteso prevedere per le società legali (o di diritto singolare) un regime di responsabilità funzionale e cangiante: se presentano le caratteristiche delle società a partecipazione pubblica, gli organi di amministrazione e di controllo saranno soggetti al regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente all&#8217;ente pubblico socio; se presentano, invece, i tratti indefettibili dell&#8217;<em>in house</em> opererà il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale.<br />  <br />  <br /> <em>5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ma la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o di diritto singolare) potrebbe essere tacciata, se si vuole, anche come &#8220;ingiusta&#8221;, nella misura in cui mette al riparo dalla responsabilità amministrativa per danno erariale e dalla correlata giurisdizione contabile gli organi di amministrazione e di controllo di quelle società legali (insuscettibili di essere qualificate come <em>in house</em>) deputate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative con l&#8217;impiego di risorse pubbliche.<br /> Come può accettarsi di assoggettare a responsabilità civile gli organi di vertice di strutture organizzative sostanzialmente equiparabili ad un normale ente pubblico, negando, quindi, la riconducibilità del danno al patrimonio del socio pubblico? Non si ammeterebbe forse un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 Cost., tra quanti esercitano funzioni amministrative sotto la veste formale di amministratori di società e quanti esercitano analoghe funzioni nella veste di dipendenti pubblici?<br /> Ad una simile obiezione, in effetti, non pare possibile opporsi  in modo fermo e vigorosa. La replica che, comunque, ci si sente di muovere è incentrata sulla finzione giuridica delle società<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> e sulle ragioni per le quali si è proceduti ad avviare il fenomeno delle privatizzazioni<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> La <em>finzione giuridica</em> che sembra giustificare il dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali è quella per cui lo schermo societario (diverso da quello <em>in house</em>) sia suscettibile di fissare una separazione sufficientemente profonda tra la società e il socio pubblico. Una separazione dalla quale discende &#8211; perlomeno nella realtà giuridica, che spesse volte è nient&#8217;affatto coincidente con la realtà naturale&#8221;- la configurazione delle società come autonomo centro di imputazione soggettiva dotato di un patrimonio (<em>privato</em>) distinto e separato da quello (<em>pubblico</em>) dell&#8217;ente che detiene la partecipazione azionaria. Questo anche quando &#8211; come si registra di sovente &#8211; il patrimonio della società sia sostanzialmente pubblico, perché frutto di trasferimenti di risorse pubbliche impiegate dalla società per l&#8217;esercizio delle sue funzioni amministrative. Trattandosi, dunque, di un soggetto autonomo dotato di un patrimonio distinto e separato rispetto a quello dell&#8217;ente pubblico verrebbe meno uno dei presupposti necessari perché possa sussistere la responsabilità amministrativa in capo all&#8217;agente: il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) all&#8217;Erario.<br /> Del resto, che il criterio al quale il legislatore abbia inteso ancòrare la responsabilità amministrativa degli organi di vertice societario sia quello del danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico, piuttosto che quello <em>sostanziale-funzionale</em> «volto a valutare se una società pubblica possa essere assimilata, nel caso concreto, ad un ente pubblico attraverso l&#8217;individuazione e la combinazione di precisi indicici sintomatici di pubblicità»<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> sembra riprovato dal tenore dell&#8217;articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Il  tenore della norma lascia emergere, all&#8217;evidenza, l&#8217;esclusivo riferimento al criterio del danno immediato e diretto (patrimoniale e/o non patrimoniale) al socio pubblico, senza che assuma rilevanza la equiparabilità o meno della società ad un ente pubblico.<br /> Inoltre, la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali sembra trovare argomenti di sostegno anche nelle <em>ragioni che hanno portato alla privatizzazione degli enti pubblici</em>. Sebbene non manchino quanti ritengono che il processo di privatizzazione degli enti pubblici trovi la sua precipua giustificazione nell&#8217;esigenza di contenere il crescente debito pubblico<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, altra parte della dottrina ritiene (condivisibilmente) che, in realtà, il suddetto processo sia nato al fine di conformare il tradizionale modello di ente pubblico al paradigma del <em>New Public Management</em> (NPM)<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>: con la privatizzazione si è cioè inteso trasporre nel mondo pubblico i modelli organizzativi e i criteri gestionali propri delle realtà organizzative private, sì da potersi avere una maggiore efficienza ed efficacia.<br /> Se dunque le privatizzazioni nascono (anche) per avere un esercizio efficiente delle funzioni amministrative, appare ragionevole circoscrivere &#8211; contrariamente a quanto registratosi negli ultimi anni&#8221;- l&#8217;area di operatività della responsabilità amministrativa per danno erariale. Non v&#8217;è chi possa negare che l&#8217;espansione, talvolta innaturale, della responsabilità amministrativa abbia finito col vanificare le anzidette ragioni sottese alla diffusione del modello societario. Continuare ad estendere la responsabilità amministrativa anche agli organi di amministrazione e di controllo delle società legali che, non riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>, siano chiamate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative equivale &#8211; a nostro modo di vedere &#8211; a disattendere l&#8217;auspicio della giurisprudenza costituzionale di evitare di creare un regime nel quale «il timore della responsabilità amministrativa [&#038;] esponga all&#8217;eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell&#8217;attività amministrativa»<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Dopo che il legislatore ha cercato di creare dei poteri pubblici più efficienti ed efficaci, anche perché costituiti in forma societaria ed esenti, per questo, dal regime della responsabilità amministrativa, è stato fatto un dietro-marcia ad opera dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la quale nel ridurre il modello societario ad uno schermo così sottile da risultare giuridicamente impercettibile, ha finito con l&#8217;estendere la responsabilità amministrativa, pressoché, alla totalità dei modelli di società pubbliche. È risaputo che il timore della responsabilità amministrativa (azionabile obbligatoriamente dal pubbliche ministero contabile), in luogo della responsabilità civile (azionabile volontariamente dall&#8217;ente pubblico socio) ha determinato il diffondersi, anche tra i vertice delle società pubbliche, del noto fenomeno della c.d. «amministrazione difensiva», per tale intendendosi il «rischio che il funzionario amministrativo non assuma decisioni o condotte utili alla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, e ne assuma invece altre, o resti inerte, per timore che da quelle scelte possano derivare disutilità individuali»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> In questo senso, dunque, la scelta del legislatore del 2016 si presenta come un tentativo di riportare nel suo corretto alveo la responsabilità amministrativa, la quale potrà operare, al netto di norme singolari, per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o diritto singolare) soltanto qualora le stesse presentino i tratti indefettibili delle società <em>in house</em>.  D&#8217;altro canto, la mancata previsione di una responsabilità, sempre e comunque, amministrativa per gli organi sociali delle società legali (anche qualora non costituite secondo il modello dell&#8217;<em>in house providing</em>) parrebbe potersi leggere come una nitida testimonianza dello sfavore che il legislatore ha sviluppato nei confronti dell&#8217;abusata costituzione di società pubbliche per l&#8217;esercizio di funzioni amministrative, essendo preferibile l&#8217;attribuzione di tali funzioni ad un ente pubblico <em>stricto sensu</em>.<br /> Dunque, non pare azzardato affermare che l&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. possa essere letto come una sorta di stizzita reazione legislativa alla prassi di ricorrere al modello societario per l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche. Un pò come se il legislatore avesse voluto dire che le funzioni amministrative devono spettare agli enti pubblici, ma poiché si è voluto attribuire dette funzioni ad alcune strutture societarie occorre accettare, sia pure di malgrado, che i loro organi sociali rispondano&#8221;- al pari di quelle di qualsiasi altra società di diritto comune &#8211; dei danni cagionati al patrimonio sociale (giuridicamente distinto da quello dell&#8217;ente pubblico socio). Questo perchè &#8211; come condivisibilmente osservato&#8221;- l&#8217;abuso delle società pubbliche «non può essere imputato alle società, perché esso dipende, in effetti, dai comportamenti del socio»<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <em>6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ancora, una ulteriore possibile critica potrebbe essere incentrata sulla invarianza del «diritto vivente»<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Potrebbe essere, cioè, dedotto che l&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia lasciato intatti gli arresti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, restando fermo il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare).<br /> Neppure una simile obiezione sembra convincere del tutto. A nostro modo di vedere deve escludersi che la &#8220;clausola di salvezza&#8221; della disciplina speciale delle «<em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em>» contenuta nell&#8217;<em>incipit</em> dell&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. («<em>Restano ferme</em>»), postuli pure la salvezza di quegli arresti giurisprudenziali, formatisi prima dell&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P.<br /> Ciò in quanto la precitata disposizione è perspicua nel circoscrive l&#8217;oggetto della clausola di salvezza alle sole «<em>specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali</em>», così da risultare estromesso un qualunque richiamo (foss&#8217;anche implicito) al c.d. «diritto vivente». Del resto, se è vero che per «diritto vivente» debba intendersi il «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, è altresì vero che l&#8217;applicazione dello stesso poteva avere un senso in un sistema ordinamentale (qual era quello previgente al 2016) connotato da <em>vulnus</em>, confusioni, ripetizioni e addirittura contraddizioni.<br /> La situazione è invece mutata a seguito dell&#8217;adozione del T.U.P.S. La disciplina della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo &#8211; piaccia o meno&#8221;- è sufficientemente chiara e lineare. Sicché, ammettere la sopravvivenza del previgente «diritto vivente» equivarrebbe a vanificare una delle principali finalità perseguire dalla riforma del 2016: mettere, finalmente, ordine in materia di società pubbliche.<br />  <br />  <br /> <em>7. Conclusioni</em><br />  <br /> Da quanto ci consta non si registrano arresti giurisprudenziali, successivi all&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., nei quali sia stata specificamente affrontata la questione del regime di responsabilità applicabile agli organi societari delle società legali (o diritto singolare). Quel che è certo è che il principio giurisprudenziale secondo cui per gli organi sociali delle società legali trovi applicazione il regime della responsabilità amministrativa dovrà testare la sua durevolezza con le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> Comunque, a voler sgomberare il campo da ogni dubbio, sembra opportuno precisare che, in verità, una pronuncia della Corte di Cassazione su una società legale, adottata successivamente all&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P., v&#8217;è stata. E in essa è stato ribadito il regime della responsabilità amministrativa degli organi sociali delle società legali.<br /> Tuttavia, si tratta di una pronuncia nella quale, <em>ratione temporis</em>, non è stata data applicazione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Difatti, nella motivazione della pronuncia viene, da subito, precisato che «vi è stata una sopravvenienza normativa, intervenuta dopo l&#8217;adunanza della Corte, quella della recentissima disposizione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175 del 2016, alla quale occorrerà, peraltro, fare riferimento, solo se si evidenziasse una situazione tale da eventualmente giustificare, sulla base dei suoi contenuti, l&#8217;applicazione alla fattispecie in esame, in deroga all&#8217;art. 5 del codice di procedura civile, del principio della c.d. giurisdizione sopravvenuta». Ma poiché la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta dalla Procura contabile con citazione del 9 dicembre del 2013, la Corte di Cassazione, in virtù dell&#8217;art. 5 c.p.c., non ha tenuto conto dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2015, decidendo sulla questione con l&#8217;impiego della categoria delle società legali che, sino a prima dell&#8217;entrata in vigore del Testo Unico, aveva un suo autonomo rilievo.<br /> Non resta, quindi, che attendere e osservare quale sarà l&#8217;evoluzione giurisprudenziale e dottrinale per capire quale sia la sorte della categoria delle società legali (rilevanza o irrilevanza) ai  fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul tema la dottrina è amplissima. Tra i tanti si rinvia a: C. Pinotti, <em>La responsabilità degli amministratori di società tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2004; V.G. Oppo, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.</em> <em>dir. civ.</em>, 1, 2005, pp. 157 ss.; AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, Milano, 2006; G. Della Cananea, <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e regole ella concorrenza</em>, in <em>Riv. dir. soc</em>., 2007, pp. 49 ss.; M.L. Antonioli, <em>Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; P. Novelli&#8221;- L. Venturini, <em>La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; L. Torchia, <em>La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 7, 2009, pp. 791 ss.; M. Dugato&#8221;- M.G. Cavallari, <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici</em>, in V. Castiglione&#8221;- A. Pizzoferrato (a cura di), Re<em>sponsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009, pp. 91 ss.; G.F. Cartei&#8221;- P. Crea, <em>La Cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 9, 2010, pp. 935 ss.; G. D&#8217;Auria, <em>Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em>Foro it.</em>, 1, 2010, pp. 1477 ss.; C. Ibba, <em>Forma soc</em><em>ietaria e diritto pubblico</em>, in <em>Riv</em><em>. dir. civ.</em>, 1, 2010, pp. 365 ss.; Id., <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della Corte dei conti nella giurisprudenza degli ultimi</em> anni, in <em>Giurispr. comm</em>., 1, 2012, pp. 641 ss.; P. Tesauro, <em>La responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica a seguito della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione</em>, in Giustamm.it, 2010; A. Sau, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubblica: recenti orientamenti</em>, in <em>Ist. del feder</em>., 2, 2011, pp. 111 ss.; AA.VV., <em>Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni</em>, Roma, 2013; A. Police, <em>La responsabilità amministrativa di amministratori e soci per cattiva gestione di società a capitale pubblico</em>, in AA.VV., <em>Manuale delle società pubbliche</em>, Torino, 2015, pp. 489 ss.; V. Tenore, <em>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sul punto si v. L. Torchia<em>, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2012, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> L. Torchia<em>, cit.</em>, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> In questo senso, sia pure indirettamente, C. Cost. 30 luglio 2008, n. 326, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società commerciali in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004; P. Chirulli, <em>Autonomia pubblica e diritto privato nell&#8217;amministrazione</em>, Padova, 2005; M. Cammelli&#8221;- M. Dugato, <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; A. Angiuli, <em>La società in mano pubblica come organizzazione</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>L&#8217;interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2009, pp. 157 ss.; F. Cintioli, <em>Disciplina pubblicistica e corporate governante delle società partecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giustamm.i</em>t, 2010; G. Guerrara, <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2010; C. Ibba&#8221;- M.C. Malaguti&#8221;- A. Mazzoni, <em>Le società «pubbliche»</em>, Torino, 2011; M. Dugato, <em>Considerazioni giuridiche sul tema delle società a partecipazione pubblica ad uso dell&#8217;economista</em>, in<em> Munus. Riv. giur. serv. pubbl.</em>, 2011, pp. 501 ss.;  M. Cammelli, <em>Società pubbliche (dir. amm)</em>, in <em>Enc. dir. Ann.,</em> V, Milano, 2012, pp. 1190 ss.; R. Ursi, <em>Le società ad evidenza pubblica</em>, Napoli, 2012; <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 6, 2013, pp. 855 ss.; M.G. Della Scala, <em>Società pubbliche</em>, in <em>Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2015; G. Caia, <em>Società partecipate</em>, in<em> Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cass., SS.UU., n. 1159/2015 e 26806/2009, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, ove si legge che «in tema di danni al patrimonio sociale di società partecipate da enti pubblici e quindi di responsabilità aquiliana, non si configurano come erariali le perdite della società in quanto l&#8217;autonomia patrimoniale della stessa società esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico eventualmente danneggiato. È, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertato il profilo privatistico di Ferrovie dello Stato S.p.A., venga dichiarato, peraltro in riforma della precedente sentenza, il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria»</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> C. Cass., SS.UU., 12 dicembre 2013, n. 27733, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> C. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sul tema, tra i vari, si rinvia a: R. Cavallo Perin. &#8211; D. Casalini, <em>L&#8217;</em>in house providing<em>:</em> <em>un&#8217;impresa dimezzata</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 2006, pp. 52 ss.; R. De Nictolis &#8211; L. Cameriero,  <em>Le società pubbliche in house e miste</em>, Milano, 2008; G. Fortuna, <em>L&#8217;</em>in house providing <em>tra diritto interno e diritto dell&#8217;Unione europea (nota a margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010)</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2010; M. Sandro, <em>Il controllo analogo sulle società </em>in house<em> pluripartecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 5, 2013, pp. 495 ss.; E. Codazzi, <em>Società</em> in house providing, in <em>Giur. comm.</em>, 2, 2016, pp. 953 ss.; D. Andracchio, Lo <em>«Stato-Autoproduttore». Dalle origini giurisprudenziali alla codificazione dell&#8217;</em>in house providing, in <em>Rass. Avv. St.</em>, 2, 2016, pp. 171 ss.;  M.P. Santoro, <em>L&#8217;</em>in house <em>tra riforma delle società partecipate e diritto dei contratti pubblici</em>, in Federalismi.it, 6, 2018,</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cons. St., Ad. Pl., 3 marzo 2008, n. 1, in <em>Foro amm.&#8221;- CDS</em>, 3, 2008, 3, pp. 740 ss., in cui si è affermato che «l&#8217;affidamento diretto (<em>in house</em>) di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una &#8220;derivazione&#8221;, o una &#8220;<em>longa manus</em>&#8220;, dell&#8217;ente stesso. Infatti, in ragione del cd. &#8220;controllo analogo&#8221;, che richiede non solo la necessaria partecipazione pubblica totalitaria (posto che la partecipazione, pur minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi) e la presenza di strumenti di controllo da parte dell&#8217;ente più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile (non deve essere statutariamente consentito che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; il consiglio di amministrazione della società deve essere privo di rilevanti poteri gestionali; all&#8217;ente pubblico controllante dev&#8217;essere consentito l&#8217;esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; l&#8217;impresa non deve acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell&#8217;ente pubblico, con la conseguente apertura obbligatoria della società ad altri capitali, fino all&#8217;espansione territoriale dell&#8217;attività a tutta l&#8217;Italia e all&#8217;estero; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell&#8217;ente affidante) e della c.d. &#8220;destinazione prevalente dell&#8217;attività&#8221; (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell&#8217;impresa e le esigenze pubbliche che l&#8217;ente controllante è chiamato a soddisfare), l&#8217;ente &#8220;<em>in house</em>&#8221; non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa».</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Cass., SS.UU. 27 dicembre 2017, n. 30978, in <em>Giustizia Civile Massimario</em>, 2018, la quale ha affermato che «le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno le caratteristiche delle cosiddette &#8220;<em>società legali</em>&#8221; o delle società &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; e considerato che, comunque, la natura privatistica della &#8220;<em>holding</em>&#8221; e il collegamento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l&#8217;ente pubblico, facendo emergere l&#8217;autonomia e la specificità aziendale di quest&#8217;ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata, in conformità a quanto stabilito dall&#8217;art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 135 del 2012 (vigente &#8220;<em>ratione temporis</em>&#8220;), che, in assenza di diverse disposizioni, impone all&#8217;interprete di applicare la disciplina del c.c. in materia di società di capitali».</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> C. Ibba, <em>Le società legali</em>, Torino, 1992; A. Police<em>, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per azioni &#8220;di diritto speciale&#8221;: problemi di giurisdizione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1996, pp. 158 ss.; M.G. Della Scala, <em>Le società pubbliche legali</em>, <em>Dir. amm.</em>, 2005, pp. 391 ss.; Id., <em>Società legali pubbliche e attività ammnistrativa di diritto privato</em>, in <em>Scritti in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, pp. 197 ss.; G. Gruner, <em>Enti pubblici a struttura societaria. Contributo allo studio delle società legali in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; F. Santonastaso, <em>Le società di diritto speciale</em>, Torino, 2009; M. Di Lullo, <em>Organizzazione amministrativa e modelli privatistici: le società (legali) pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2013, pp. 245 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul tema, si v: A. Maltoni, <em>Sussidiarietà orizzontale e</em> munera <em>pubblici. L&#8217;esternalizzazione di funzioni amministrative: verso un&#8217;amministrazione in senso sostanziale/funzionale</em>, Bologna, 2002; Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, <em>Progetto Guida all&#8217;esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella pubblica amministrazione</em>, 2003, in <em>www.oice.it</em>; C. Cicogna, <em>L&#8217;</em>outsourcing <em>delle funzioni strumentali della pubblica amministrazione</em>, <em>in www.astrid-online.it</em>, 2005; L. Fiorentini &#8211; B.G. Mattarella, <em>L&#8217;esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni</em>, <em>Santarcangelo di Romagna</em>, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> A. Massera, <em>Le società pubbliche</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, p. 894.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> M. Clarich, <em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, p. 253.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> In proposito, si vv: C. Cass. SS.UU., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em>Foro it.</em> 2010, 5, pp. 1472 e ss., con nota di M. D&#8217;Auria, nella quale è stato affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d&#8217;amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell&#8217;essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un&#8217;apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d&#8217;abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all&#8217;osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti; né l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda». C. Cass., SS.UU., 3 marzo 2010, n. 5033, in <em>Foro it.</em>, 2010, 11, pp. 3078 ss., con cui si è affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza al volo &#8211; Enav s.p.a., in relazione al danno erariale da essi cagionato alla società per aver riscosso ingenti somme di denaro in esito alla contraffazione di documenti di missione. Infatti: è indubbio che nella specie la totalità delle azioni dell&#8217;ENAV sono dello Stato (sì, per l&#8217;effetto, che a quest&#8217;ultimo &#8211; quale azionista unico &#8211; competono gli eventuali utili di gestione della società); molte attività dell&#8217;Enav (come puntualmente descritto nel controricorso della Procura Regionale) sono svolte &#8211; <em>ex lege</em> &#8211; con oneri totalmente a carico dello Stato); non è controverso che l&#8217;ente presta un servizio pubblico essenziale (cfr., L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 2); giusta la puntuale previsione di cui alla detta L. n. 665 del 1996, art. 5 &#8220;la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;Ente con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12&#8221; (in tema di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria);  sempre la stessa L. n. 665 del 1996 prevede (art. 7) che all&#8217;ENAV si applicano la L. 5 agosto 1978, n. 468, artt. 25 e 30 e successive modificazioni e integrazioni (in tema di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio). C. Cass., SS.UU., 9 luglio 2014, n. 15594, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 7-8, pp. 1901 e ss., la quale ha stabilito che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull&#8217;azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell&#8217;ANAS s.p.a. poiché la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria. Né, del resto, il regime legale che la regola comporta la sua assimilabilità ad una società azionaria di diritto privato atteso che, da un lato, la stessa è stata istituita con atto normativo e il relativo statuto è stato approvato con D.M., mentre, dall&#8217;altro, è titolare di diritti il cui esercizio è condizionato dall&#8217;esistenza di concerto ministeriale, restando destinataria di entrate derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali oltre che di funzioni pubbliche inerenti alle strade statali, con il correlato esercizio di potestà autoritative e diritto a fruire del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> M. Atelli, <em>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</em>, in G.  Meo&#8221;- A. Nuzzo (a cura di), <em>Il testo unico delle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, Bari, 2016, pp. 165 ss.; C. Ibba, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico</em>, in <em>dir. econ. (Il)</em>, 3, 2017, pp. 649 ss.; F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società e degli enti pubblici soci per danno erariale</em>, in AA.VV<em>., Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, pp. 149 ss.; F. Fimmanò &#8211; A. Catricalà, <em>Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo Unico</em>, Napoli, 2017; M. Fratini, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubbliche</em>, in R. Garofoli&#8221;- A. Zoppini (a cura di), <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, bari, 2018 pp. 691 ss.; A. Police, <em>Art. 12,</em> in AA.VV., <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018; C. Ibba &#8211; I. Demuro, <em>Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017,</em> Modena, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Il riferimento è a C. Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>GiustiziaCivile.com</em>, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La responsabilità civile degli amministratori è disciplinata, come noto, dagli artt. 2393, 2393-<em>bis</em>, 2394, 2394-<em>bis</em> e 2395 c.c.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> La descrizione delle società legali nei termini di categoria giuridica si deve soprattutto al contributo dato da Carlo Ibba. Ad ogni modo per una puntuale e analitica ricostruzione del contributo dato, sul tema, dalla giurisprudenza e dalla dottrina si rinvia a P. Pizza, <em>Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi</em>, Milano, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. stabilisce che: «Restano ferme: le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse».</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> H. Bonura&#8221;- G. Fonderico, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica &#8211; Il Comment</em>o, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2016, p. 722.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In proposito, come esempio di disciplina speciale che ha previsto specificamente la responsabilità civile degli organi sociali, quando ancora si riteneva che per le società legali trovasse applicazione, a prescindere dal se fossero riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house</em>, la responsabilità amministrativa, si può pensare a quella della RAI S.p.A. L&#8217;art. 3 della L. n. 220/2015 ha stabilito che: «Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l&#8217;articolo 49 sono aggiunti i seguenti: Art. 49-<em>bis</em> (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). L&#8217;amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. L&#8217;amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all&#8217;aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell&#8217;articolo 49, comma 10, lettera g). L&#8217;inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all&#8217;immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L&#8217;amministratore delegato non risponde dell&#8217;inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile (&#038;)».</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Un esempio concreto di società legale secondo il modello <em>in house</em> è la Sogei &#8220;- Società Generale d&#8217;Informatica S.p.A. istituita dall&#8217;art. 1, comma 2, del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414, ai sensi del quale: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall&#8217;Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L&#8217;organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall&#8217;articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993».</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In questi termini L. Torchia, <em>Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale</em>, in <em>www.irpa.it</em>., 2019, p. 8.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Tra le altre, C. Cass., SS. UU., 7 novembre 2016, n. 46688, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em><br />  </div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> L&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., le definisce come «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», ossia «la situazione descritta nell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Definite dall&#8217;art. 2, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Da intendersi, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società sulle quali un&#8217;amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell&#8217;attività prevalente di cui all&#8217;articolo 16, comma 3».</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Ad ogni modo, non può essere sottaciuto che la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. non va esente da critiche nella parte in cui sembrerebbe affermare che le società di diritto singolare possano essere soltanto società a partecipazione pubblica e non anche <em>in house</em>, quando invece i dati offerti dalla realtà empirica dimostrano che vi sono società legali riconducibili proprio al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>: a solo titolo di esempio, Sogei S.p.A. e Difesa servizi S.p.A.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cons. St., Comm. spec., parere del 21 aprile 2016, n. 968, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> L&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015 ha disposto che «Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16: a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa; b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;<br /> d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;  h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;  i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;  m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;  3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;  4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;  7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli <em>standard </em>di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata».</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> G.P. Cirillo, <em>La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 4, 2015, pp.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in <em>Foro Amm. (Il)</em>, 5, 2015, 5, pp. 1444 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In proposito si vv: R. Guastini, <em>Finzione giuridica nella teoria generale</em>, in <em>Digesto</em>, IV, vol. VIII, 1992, pp. 356 e ss.; F. B. D&#8217;Usseaux, <em>Le finzioni del diritto</em>, Milano, 2002; E. Olito, <em>Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale</em>, Napoli, 2013. Come osservato da M. Rotondi, <em>Finzione giuridica</em>, in <em>Enc. it.</em>, 1932, ora ripresa in <em>www.treccani.it</em>, la finzione giuridica si sostanzia in «uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell&#8217;accertamento della verità e talora anche nel riconosciuto contrasto con questa, e ciò al fine di ricollegare alla sussistenza del fatto, o alla sua mancanza, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero qualora esse corrispondessero alla realtà, rendendo cioè possibile o escludendo l&#8217;applicabilità di una norma al rapporto dato. In altre parole, invece di modificare le norme esistenti, si modifica artificiosamente il fatto a cui queste dovrebbero applicarsi, fingendo inesistenti alcuni elementi che osterebbero all&#8217;applicazione di una norma, o fingendo sussistenti tali altri elementi che soli ne renderebbero possibile l&#8217;applicazione».<br /> Il merito di avere teorizzato &#8220;l&#8217;artificiosa&#8221; esistenza della persona giuridica si deve, secondo alcuni, a F.K. Von Savigny, <em>Nella sua opera Sistema del diritto romano attuale</em>. Per vero, R. Orestano, <em>Il problema delle persone giuridiche in diritto romano</em>, Torino, 1968, p. 20, afferma che «l&#8217;avere degradato la personalità degli enti diversi dall&#8217;uomo a mera &#8216;finzione&#8217; servì al Savigny per ribadire il concetto che l&#8217;intero sistema giuridico fosse da costruire in funzione dell&#8217;individuo e dei suoi diritti, perché era appunto all&#8217;individuo che venivano assimilate attraverso un procedimento di &#8216;finzione&#8217; queste figure di cui il diritto positivo poteva servirsi in vista di particolari scopi a suo arbitrio».<br /> Altri ritengono, però, che la paternità della teoria delle persone giuridiche come &#8220;finzione&#8221; spetterebbe a Sinibaldo de Fieschi (poi, Papa Innocenzo IV). Così, V. Piergiovanni, <em>Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita</em>, in V. Piergiovanni, <em>Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l&#8217;Occidente medievale e moderno</em>, Genova, 2012, 1967, pp. 519 ss. Per ulteriori approfondimenti sulla teoria finzionistica delle persone giuridiche si vv:: F. Ferrara, <em>Teoria delle persone giuridiche</em>, Napoli-Torino, 1923, pp. 71 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulle privatizzazioni è stato scritto tanto. Tra gli altri, si vv: S. Cassese, <em>Stato e mercato, dopo privatizzazioni e</em> deregulation, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2, 1991, pp. 378 ss.; P. Schlesinger, <em>La legge sulle privatizzazioni degli enti pubblici economici</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 1992, pp. 126 ss.; G. Oppo, <em>La privatizzazione dell&#8217;impresa pubblica: profili societari</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1994, pp. 731 ss.; P. Ferro Luzzi, <em>La «trasformazione» degli enti pubblici in spa e la speciale riserv</em>a, <em>in Giur. comm.</em>, 1, 1995, pp. 507 ss.; M. Clarich, <em>Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell&#8217;amministrazione  italiana</em>, in<em> Dir. amm., </em>4, 1995, pp. 519 ss.; E. Freni, <em>La trasformazione degli enti pubblici</em>, Torino, 2004.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società</em>, <em>cit.</em>, p. 183, il qual precisa che tra gli indici sintomatici della pubblicità impiegati dalla giurisprudenza sono stati fatti rientrare dall&#8217;elaborazione giurisprudenziale i il perseguimento di interessi generali, il finanziamento pubblico, la costituzione o la nomina degli amministratori da parte dello Stato o di altro ente pubblico, territoriale o meno, la soggezione della società a controlli pubblici, l&#8217;inclusione nell&#8217;elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di avvalersi di pubbliche potestà.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> E. Freni, <em>Le privatizzazioni</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari-Roma, 2012, p. 248.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Per un&#8217;ampia panoramica delle diverse tesi poste alla base delle scelte politiche sottese alle privatizzazioni si rinvia a: G.P. Cella, <em>Privatizzazioni: perchè e cosa</em>, in <em>Università degli studi di Brescia &#8211; Dipartimento di Studi Sociali</em>, 1995, pp. 1-18.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> C. cost., 20 novembre 1998, n. 371, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Per una lucida e articolata analisi del fenomeno si rinvia al recente saggio di S. Battini &#8211; F. Decarolis, <em>L&#8217;amministrazione si difende</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1, 2019., pp. 293 e ss. Quanto poi alle influenze che i poteri della Corte dei Conti hanno sull&#8217;azione delle amministrazioni si v. E. D&#8217;Alterio, <em>Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>ibidem</em>, pp. 39 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> L. Torchia, <em>Socio e società</em>, <em>cit.</em>, p. 9.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Tra gli altri, sull&#8217;argomento si rinvia a: C. Esposito, <em>Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1, 1962, pp. 605 ss.; L. Mengoni, (voce) <em>Diritto vivente</em>, in <em>Digesto civ.</em>, vol. VI, Torino, 1990, pp. 445 ss.; G. Broggini, <em>Comprensione e formazione del diritto: storia e diritto vivente</em>, in <em>Jus</em>, 1997, pp. 139 e ss.;<br /> AA.VV., <em>Tradizioni e diritto vivente</em>, Padova, 2003; G. Alpa, <em>Il diritto giurisprudenziale e il diritto «vivente». Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?</em>, in <em>Soc. dir</em>., 2008, pp. 47 e ss.; V. Marinelli, <em>Studi sul diritto vivente</em>, Napoli, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> La definizione è stata resa da C. Cost.,  11 dicembre 1974, n. 276, in www.cortecostituzioale.it</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Il riferimento è a C. Cass., SS.UU., 5 dicembre 2016, n. 24737, la quale ha ricondotto alla categoria delle società legali la S.C.R. Piemonte s.p.a., con conseguente riconoscimento della responsabilità amministrativa degli organi sociali della stessa e individuazione della giurisdizione del giudice contabile.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Stato, mercato e class action amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/stato-mercato-e-class-action-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/stato-mercato-e-class-action-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/stato-mercato-e-class-action-amministrativa/">Stato, mercato e &lt;i&gt;class action&lt;/i&gt; amministrativa</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 1.7.2015) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/stato-mercato-e-class-action-amministrativa/">Stato, mercato e &lt;i&gt;class action&lt;/i&gt; amministrativa</a></p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 1.7.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a></p>
<p>(Nota a margine di C. cost. Sentenza 24 febbraio 2017, n. 42) &#160; &#160; Sommario: 1. Premessa &#8722; 2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello &#8722;</p>
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<div>(<em>Nota a margine di C. cost. </em><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24066">Sentenza 24 febbraio 2017, n. 42</a>)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br clear="all" /><br />
<em>Sommario: 1. Premessa &#8722; 2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello &#8722; 3. La «tipologia di decisione» nella quale è ascrivibile la sentenza n. 42/2017 e gli effetti promananti dalla stessa &#8722; 4. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010 elaborata dalla Corte costituzionale: le coordinate ermeneutiche per assicurare rapporti equilibrati tra il primato della lingua italiana, la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università &#8722; 5. La funzione della lingua e le ragioni del (necessario) primato della lingua italiana per preservare l’identità e la cultura del popolo italiano &#8722; 6. Il primato della lingua italiana nelle scuole e nelle Università e il bilanciamento con gli altri principi e diritti fondamentali &#8722; 7. A mo’ di conclusioni.<br />
&nbsp;</em><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Premessa.</em><br />
Con la sentenza del 24 febbraio 2017, n. 42, la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la copertura costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), in relazione ai parametri costituzionali contenuti negli art. 3, 6 e 33 Cost.. La norma era stata, infatti, sospettata di incostituzionalità nella parte in cui sembrava consentire agli organi di governo degli Atenei universitari di deliberare l’attivazione generalizzata di corsi di laurea e di dottorato di ricerca tenuti, internamente ed esclusivamente, in lingua inglese.<br />
Il tenore dello snodo motivazionale consente di comprendere che la pronuncia si atteggia quale “scrigno” al cui interno sono stati depositati, con eloquenza e rigore stilistico, i risultati di una delicata operazione di bilanciamento tra due valori che, sebbene di indubbia rilevanza nel moderno contesto socio-istituzionale, risultano entrambi connotati da una copertura costituzionale sfumata ed evanescente: la tutela della lingua italiana, da un lato, e le esigenze di internazionalizzazione ormai sottese alla libertà di insegnamento e di istruzione, dall’altro lato.<br />
Le implicazioni connesse alla pronuncia sono di diverso genere e natura: giuridiche, socio-culturali, politiche e, inevitabilmente, anche economiche. Per tale ragione la questione di legittimità costituzionale su cui si è pronunciata la Consulta rappresenta un’occasione propizia per esaminare una tematica che la giuspubblicistica non sembra avere affrontato con lo stesso interesse con cui ha esaminato altri argomenti: &nbsp;quella del primato della lingua italiana e dei suoi rapporti con gli altri principi fondamentali.<br />
Come osservato da alcuni commentatori, è grazie alla decisione del Senato accademico del Politecnico di Milano – l’elemento fattuale che ha condotto alla pronuncia in commento – che «la questione della (nostra) lingua o meglio il fenomeno della sua progressiva omologazione e mortificazione è diventato oggetto di un dibattito pubblico, che supera i confini delle nostre aule universitarie per occupare pagine di giornali, spazi televisivi, istituzioni»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;Eppure la centralità del tema è sempre stata fuor d’ogni discussione. Se si considera che, già in tempi non sospetti, il Presidente emerito della Repubblica italiana ebbe modo di affermare che «è nel nostro patrimonio artistico, <em>nella nostra lingua</em>, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> e che a causa della turbinosa rapacità della globalizzazione linguistica si è già innescato un «processo di riduzione del numero di lingue parlate, di omologazione del modo di usare il linguaggio e delle regole della comunicazione linguistica»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, si ha modo di comprendere come la tutela della lingua italiana assuma, con ogni evidenza, una priorità assoluta nella lista dei «beni giuridici» cui accordare una piena ed effettiva tutela costituzionale. Si &nbsp;tratta, infatti, di un bene giuridico che, per essere esposto, più di altri, alle influenze del mondo esterno, rischia di essere fagocitato, in maniera inesorabile, da quei variegati fenomeni di alterazione e contaminazione esterofila.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello.</em><br />
La vicenda da cui trae origine la questione di legittimità su cui si è pronunciata la Corte costituzionale ha come protagonista il Politecnico di Milano, il quale è stato intimato in giudizio da alcuni professori per via della scelta di istituire dei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca da tenersi interamente in lingua inglese, al fine di favorire un aumento dell’internazionalizzazione del corpo docente.<br />
I professori che hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia hanno dedotto l’illegittimità della delibera del Senato accademico per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’obbligatorietà dell’insegnamento in lingua inglese finiva col contrastare con il principio di rilevanza costituzionale dell’ufficialità della lingua italiana, quale lingua dello Stato italiano e con il compromettere (o comunque, grandemente indebolire) il pieno esercizio della libertà di insegnamento e del diritto allo studio. Hanno altresì dedotto l’illegittimità della delibera per violazione del principio di proporzionalità, dal momento che l’istituzione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca interamente in lingua inglese era da considerarsi esagerata (<em>rectius</em>, sproporzionata) rispetto all’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Il giudice amministrativo di primo grado, accogliendo il ricorso, ha disposto l’annullamento della delibera<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Muovendo dall’assunto cardine che «esiste uno stretto rapporto tra l’esercizio della libertà di insegnamento garantito dalla Costituzione Repubblicana e l’utilizzabilità della lingua italiana; è consequenziale rilevare, infatti, che la piena esplicazione della libertà di insegnamento presuppone la possibilità di utilizzare l’italiano, nel senso che il docente che esercita in una istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua italiana» e specificando che «l’obiettivo dell’internazionalizzazione &nbsp;non può estendersi sino alla possibilità di sopprimere per interi corsi di laurea l’uso della lingua italiana», ha stabilito che «è illegittima la delibera dal Senato accademico nella parte in cui ha approvato la mozione sull’adozione della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Il carattere centrale che l’ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato comporta che ad essa non possa essere attribuito all’interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue».<br />
La sentenza è stata impugnata in appello dal Politecnico di Milano e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Consiglio di Stato, investito della controversia, con ordinanza del 22 maggio 2015, n. 88 ha prospettato dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 , lett. l) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento a diversi parametri costituzionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Nello specifico, ha innanzitutto prospettato un dubbio di compatibilità della norma primaria con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., poiché l’<em>imposizione generalizzata</em> della lingua inglese per tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca non avrebbe tenuto conto del fatto che «se per alcuni insegnamenti può predicarsi il vantaggio di un uso più spinto della lingua inglese, e la conseguente attrazione della forma linguistica nel contenuto stesso dell’insegnamento, il pari trattamento generalizzato non tiene conto delle diversità esistenti tra i corsi, tali da postulare, invece, per alcuni di essi una diversa trasmissione del sapere, maggiormente attinente alla tradizione e ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è espressione».<br />
Nondimeno, nell’ordinanza di rimessione è stato denunciato, in primo luogo, un possibile contrasto della norma primaria con l’art. 6 Cost., nella parte in cui, configurandosi come il precipua fondamento giuridico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, là ove dispone che l’italiano è la «lingua ufficiale della Repubblica», postula che la convivenza e le interazioni della lingua ufficiale della Repubblica italiana con le minoranze linguistiche siano informati al criterio per cui le (pure) ammesse lingue stranire non possono giammai assurgere ad <em>alternativa equivalente</em> rispetto all’idioma ufficiale, così da relegare lo stesso ad un livello di marginalità così netta da implicarne, anche solo astrattamente, la caduta in desuetudine; in secondo luogo, un possibile contrasto pure con l’art. 33 Cost., poiché l’obbligo generalizzato di tenere interi corsi di laurea magistrale o di dottorati di ricerca in una lingua diversa da quella ufficiale avrebbe equivalso ad inaugurare un processo di erosione della libertà dei docenti di valutare, quindi scegliere, quale potesse essere il veicolo linguistico (<em>sapere didattico-disciplinare</em>) più idoneo a governare i canali sinaptici e interattivi con cui facilitare la circolazione – prevalentemente, anche se non esclusivamente, frontale&nbsp; &#8722; del <em>sapere tematico e scientifico</em> nelle aule universitarie<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
È nell’ambito dei riferimenti costituzionali perimetrati nell’ordinanza di rimessione del giudice amministrativo del grado di appello che è venuta a svolgersi – com’è normale &#8722; l’esame della Consulta. Un esame del quale, nelle pagine successive, ci si prefigge di cogliere quelli che sono i passaggi fondamentali in relazione ai quali tentare di sviluppare delle considerazioni ispirate dalle riflessioni svolte dai più autorevoli commentatori che hanno manifestato interesse rispetto alla «collocazione costituzionale» della lingua nello Stato delle Repubblica italiana e in quelle «comunità intermedie»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> (tra cui le Università) nelle quali, ai sensi dell’art. 2 Cost., si svolge la personalità umana<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>3. La «tipologia di decisione» nella quale è ascrivibile la sentenza n. 42/2017 e gli effetti promananti dalla stessa.</em><br />
L’analisi del contenuto della decisione deve essere preceduto – per ragioni di completezza espositiva – dalla individuazione del «tipo» di decisione nel quale è possibile ascrivere la sentenza in commento; individuare l’esatta qualificazione processual-costituzionalistica della pronuncia permette di cogliere quello che, verosimilmente, è stato l’approccio con il quale la Consulta ha inteso occuparsi della questione sollevata dal giudice rimettente.<br />
A seconda che la sentenza sia riconducibile alla tipologia delle «sentenze additiva», piuttosto che a quella delle «sentenze interpretative», deve infatti ritenersi che il Collegio finisca col ricoprire un differente <em>ruolo meta-positivo</em>. Nel primo caso, quello di «legislatore a rime obbligate», dal momento che la Corte costituzionale può, rispettivamente, limitarsi a demolire la norma dichiarata incostituzionale e delegare al legislatore il compito di costruire – nell’esercizio della sua liberta politica &#8722; una nuova e diversa norma che non si ponga in contrasto con le norme della Costituzione oppure indicare ed aggiungere (da qui l’origine dell’aggettivo “additive”) quale sia il frammento sintattico mancante perché la norma possa divenire compatibile con la Costituzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Nel seconda caso, invece, quello di «interprete monopolista»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> della Costituzione, poiché in tali ipotesi non viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione, essendo piuttosto estrapolato dalla «disposizione» (il testo della legge) la «norma» (il significato da attribuire alla parole del testo della legge) che si pone in conformità con la Costituzione.<br />
Ebbene, la sentenza n. 42/2017 è di una «sentenza interpretativa» e, più in particolare, una «sentenza interpretativa di rigetto». Si è scritto, condivisibilmente, che la Corte costituzionale, attraverso le «sentenza interpretativa di rigetto», esercita, nei fatti, una funzione nomofilattica alternativa e concorrente con quella propria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.&nbsp; E che quella in esame sia una «sentenza interpretativa di rigetto» è riprovato da quello che si atteggia ad inconfondibile indice sintomatico di questa tipologie di decisioni: la peculiare conformazione che assume il dispositivo di esse. Gli attenti osservatori delle dinamiche della giurisprudenza costituzionale concordano nell’affermare, invero, che la presenza del dispositivo della formula “<em>nei sensi di cui in motivazione</em>” ovvero “<em>nei sensi e nei limiti di cui in motivazione</em>” disvela la natura interpretativa della pronuncia<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Così chiarita la natura da accordare alla sentenza in commento, si tratta di capire quali siano gli effetti che la stessa è idonea a produrre. Quali sono i soggetti destinatari dell’interpretazione dell’art. 2, comma 2, lett. l), L. n. 240/2010 offerta dalla Corte? Quale tipologia di effetti promanano dalla sentenza? Effetti vincolanti o effetti meramente persuasivi?<br />
La risposta ai quesiti non è affatto semplice, anche perché sul punto non si registrano opinioni concordi.<br />
Con riguardo al primo quesito, l’opinione prevalente ritiene che le sentenze interpretative di rigetto non abbiano efficacia <em>erga omnes</em>, bensì <em>inter partes</em>, con la conseguenza che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma è destinata soltanto al giudice <em>a quo</em> e alle parti del giudizio sottostante<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Sennonché, la dottrina che ha già lucidamente commentato la sentenza ha affermato che «i parametri di riferimento che la sentenza fornisce dovranno fungere da guida non soltanto <em>per tutti i giudici</em> che si dovessero trovare a decidere di contenziosi sorti in relazione all’applicazione della norma della Legge Gelmini oggetto del rinvio di costituzionalità. Essa rappresenta anche un imprescindibile canone interpretativo di riferimento per <em>tutti gli organi amministrativi</em> che di detta norma devono e dovranno assicurare l’applicazione in concreto. Gli Atenei, dunque, <em>in primis</em>: che ne dovranno tenere conto nel predisporre ed approvare la propria offerta formativa; Ministero, ANVUR, CUN e tutti gli organi che sono, a vario titolo, coinvolti nel processo di accreditamento dei corsi di studio proposti dagli Atenei»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
A ben vedere, il riferimento esplicito che viene fatto a «tutti i giudici» e a «tutti gli organi amministrativi» che dovessero trovarsi ad applicare la norma contenuta nella c.d. Legge Gelmini, induce a ritenere che la convinzione del commentatore sia quella di riconoscere alla sentenza n. 42/2017 l’attitudine a sortire un’efficacia <em>erga omnes</em>; una opinione che, del resto, si pone in perfetta di linea di coerenza con quell’impostazione, assai autorevole, che già in tempi non sospetti si interrogava attorno al «se non fosse eccessivamente restrittiva l’opinione dominante che esclude ogni efficacia <em>erga omnes</em> delle sentenze interpretative di rigetto e che, comunque, nega (per ogni tipo di sentenza) il sorgere di vincoli al potere di vincoli al potere di interpretazione del giudice <em>a quo</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Delle due opzioni sembra preferibile la seconda. Le insopprimibili esigenze di certezza del diritto su cui si fonda lo «Stato di diritto»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a> suggeriscono di ritenere che l’interpretazione costituzionalmente orientata resa dall’organo tecnicamente più qualificato a svolgere il vaglio sulla conformità delle leggi con i parametri della Carta fondamentale debba essere connotata da una forza persuasiva tale da influenzare le operazioni esegetiche che tutti i giudici, anche diversi dal giudice <em>a quo</em>, dovessero essere chiamati a compiere sulla norma che ha formato oggetto di una sentenza interpretativa emessa dalla Corte costituzionale, nonché le scelte di tutte le amministrazioni deputate a dare esecuzione alla norma medesima.<br />
Diversamente opinando si dovrebbe arrivare a negare l’utilità stessa delle sentenze interpretative, dovendosi ammettere la sola utilità delle sentenze dispositive con le quali venga dichiarata la fondatezza ovvero l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />
Che senso avrebbe richiedere lo sforzo interpretativo dei giudici della Consulta, se poi l’interpretazione consacrata nella pronuncia sarebbe destinata a non assumere alcuna rilevanza per i giudici comuni diversi da quello rimettente? Evidentemente nessuno. Anzi, si tradirebbe l’essenza stessa dell’impegno della Corte costituzionale e dei giudici comuni ad una instancabile collaborazione nel garantire il pieno ed effettivo rispetto dei principi contenuti nella Costituzione<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Conforta allora sapere che i dati statistici sul “seguito” delle sentenze interpretative della Consulta è garantito nelle decisioni pronunciate da giudici comuni (diversi dal giudice a quo) nel 90% delle controversie la cui composizione esige l’applicazione della norma oggetto di interpretazione da parte della Consulta<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Con riguardo, invece, al secondo quesito, l’opinione prevalente è dell’avviso che le «sentenze interpretative di rigetto» sortiscano un efficacia meramente persuasiva, nel senso che l’applicazione della norma che ha formato oggetto della pronuncia della Corte costituzionale è consigliato che avvenga in linea con le argomentazioni e i suggerimenti resi nella sentenza del Giudice delle leggi.<br />
Qui v’è poco da poter dubitare: la circostanza – pacifica &#8722; che nei sistemi di <em>civil law</em> non trova usbergo giuridico il c.d. precedente vincolante esclude, in radice, l’astratta possibilità di ritenere che l’interpretazione resa dalla Corte «vincoli»&nbsp; il giudice comune. Se, infatti, la cooperazione tra autorità giudiziarie fa si che il giudice <em>a quo</em> applichi la norma in questione secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata resa dalla Consulta, la stessa cosa non può dirsi per tutti gli altri giudici comuni. Questi &#8722; per ragioni tanto intuibili da non meritare specificazioni di sorta &#8722; non possono sentirsi coinvolti in un rapporto «intimo» e «diretto» come quello che, invece, si instaura con il giudice <em>a quo</em>, così ché gli altri giudici comuni, avendo dei più ampi margini manovra, potrebbero (anche) convincersi della bontà di un’interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Consulta.<br />
Beninteso che una tale evenienza non autorizza il giudice comune a rendersi autore <em>de plano</em> di un’interpretazione della norma che sia difforme da quella della Consulta. Di contro, le richiamate esigenze di certezza del diritto, impongono al giudice comune di rimettere, nuovamente, la questione di legittimità costituzionale, secondo il c.d. meccanismo della doppia pronuncia. Come noto, mediante tale meccanismo, la Corte costituzionale, in considerazione del fatto che la norma continua ad essere interpretata in maniera difforme rispetto alla lettura datane con una «sentenza interpretativa di rigetto», pronuncia una «sentenza interpretativa di accoglimento», mediante la quale, senza che venga intaccato il testo della legge, viene dichiarata l’illegittimità di un’interpretazione – proposta dal giudice <em>a quo</em> &#8722; corrispondente a quella già considerata (esplicitamente od implicitamente) illegittimità nella prima «sentenza interpretativa di rigetto»: in sostanza, è disposto l’accoglimento dell’illegittimità costituzionale dell’interpretazione della norma, così come elaborata dal giudice rimettente.<br />
In linea con quanto sino a qui detto, nella sentenza in commento, la Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l’infondatezza «nei sensi e nei limiti di cui in motivazione» della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010, giunge ad indicare quella che è l’interpretazione corretta, stabilendo, appunto, che «della disposizione censurata […] è ben possibile dare una lettura costituzionalmente orientata, tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principi di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost., parametro quest’ultimo il quale, ancorché non evocato dal rimettente, è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità costituzionale»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
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<em>4. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010 elaborata dalla Corte costituzionale: le coordinate ermeneutiche per assicurare rapporti equilibrati tra il primato della lingua italiana, la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università</em><br />
Come già detto, la norma sulla quale è stata pronunciata la sentenza in commento permette, in sostanza, agli Atenei universitari di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione «anche» mediante l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione in lingua straniera<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
L’abbrivo del ragionamento seguito dalla Corte viene, proprio, dalla congiunzione «anche» presente nel testo della norma. Ognun sa che tale congiunzione presuppone l’ipotetica ed alternativa aggiunta di un <em>qualcosa di</em> <em>eventuale</em> (l’uso di una lingua straniera) ad un <em>qualcosa pre-esistente </em>(l’uso della lingua italiana), la quale non è destinata ad essere soppressa nel momento in cui il venire ad esistenza dell’<em>eventuale</em> assuma quelli della certezza. Muovendo da questo assioma logico-grammaticale, l’inserimento della congiunzione «anche» vale quindi a disvelare l’inequivocabile intenzione del legislatore nazionale di consentire alle Università di potersi internazionalizzare mediante l’attivazione di insegnamenti e corsi in lingua straniera, senza per questo eliminare dall’offerta formativa i corrispondenti insegnamenti in lingua italiana.<br />
Nell’evidente consapevolezza di ciò, la pronuncia racchiude il bilanciamento compito dal Collegio nei passaggi in cui, dopo avere affermato che «l’obiettivo dell’internazionalizzazione – che la disposizione de qua legittimamente intende perseguire, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, tanto proponendo agli studenti una offerta formativa alternativa, quanto attirando discenti dall’estero – deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento», chiarisce che «l’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost., infatti, deve pur sempre svilupparsi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e, prima ancora, dai diversi principi costituzionali che nell’ambito dell’istruzione vengono in rilievo», non foss’altro che «ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz’altro, un illegittimo sacrificio di tali principi»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
Già solo questo offre la cifra dell’accortezza con cui il Giudice delle leggi ha individuato le linee direttrici mediante le quali raggiungere il punto di equilibrio nei rapporti tra il primato della lingua italiana, da un lato, e la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università, dall’altro lato: un equilibrio garantito soltanto qualora la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale degli Atenei non si estrinsechino in manifestazioni talmente sciolte ed arbitrarie da rendere l’uso della lingua italiana un’eventualità del tutto marginale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Non è un caso che nella parte conclusiva della motivazione viene fatto un esplicito richiamo ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza cui deve ispirarsi la scelta dell’Ateneo di attivare singoli insegnamenti (non già interi corsi di laurea o di dottorato) in sola lingua straniera<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
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<em>5. La funzione della lingua e le ragioni del (necessario) primato della lingua italiana per preservare l’identità e la cultura del popolo italiano.</em><br />
Il primo dato (pienamente condivisibile) che emerge dalla sentenza è quello del primato della lingua italiana, rispetto alle altre lingue, nell’ambito delle Istituzioni nazionali.<br />
E non si tratta di un dato scontato. Il primato della lingua italiana in uno Stato con una tradizione linguistica come quella italiana non è un elemento da sottovalutare, specie se si considera che nel testo della Costituzione non è contenuta alcuna norma che affermi l’ufficialità dell’idioma nazionale. Tale ufficialità è stata riconosciuta solo attraverso l’attività ermeneutica compiuta dalla Corte costituzionale, la quale, valorizzando il testo dell’art. 6 Cost., ha affermato che «il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell’esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, è confermato per implicito dalla Costituzione»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Va da sé, quindi, che la giurisprudenza costituzionale, nel ritenere di fare ricorso alla «implicitezza» e alla «scontatezza» del dato che la lingua italiana fosse quella ufficiale, dimostra di condividere le osservazioni di quella dottrina secondo cui la mancata introduzione di una espressa prescrizione costituzionale in ordine al primato della lingua italiana rispetto agli altri idiomi deve essere &nbsp;plausibilmente attribuita al fatto che la Costituente abbia ritenuto una norma siffatta «superflua, in quanto sottintesa, ovvero ancora troppo evocativa di una sua utilizzazione in chiave autoritaria»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Tuttavia, in un siffatto quadro normativo, i fenomeni globali e multiculturali fanno emergere un dato lampante: la scelta di non prevedere esplicitamente l’ufficialità della lingua italiana nella Costituzione non è stata probabilmente (molto) saggia. Non è infatti mancato chi, con riguardo all’art. 6 Cost., ebbe modo di rilevare che «l’unico vero difetto dell’articolo è piuttosto il suo silenzio intorno all’ufficialità della lingua italiana. Questa ufficialità, oltre a risultare dal fatto di un’incontrastata consuetudine di vari secoli, è affermata in molte leggi ordinarie, a partire dai codici, ed è sottesa, generalmente, in tutte le leggi nelle quali si faccia questione dell’uso della lingua»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
L’esplicita previsione dell’ufficialità, quindi del primato, della lingua italiana sarebbe stata – lo si ribadisce &#8722; quanto mai azzeccata in un Stato, come quello italiano, caratterizzato dalla convivenza di una vasta pluralità di idiomi. La stessa Accademia della Crusca, quale «ente di diritto pubblico»<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> con lo scopo di considerare «la lingua italiana in tutti i suoi aspetti cognitivi, culturali e sociali, nella realtà storica e attuale dell’Italia e nel quadro del multilinguismo europeo e della comunicazione mondiale»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, dopo aver ampiamente premesso che «la presenza di vari idiomi locali originari in seno a una popolazione che nel tempo è confluita in una stessa comunità culturale e politica è una condizione ordinaria di moltissimi Stati moderni. Nella generalità dei casi, la stragrande maggioranza di tali idiomi concorrenti deriva da una stessa lingua madre», ed aver precisato che «nella realtà italiana tale lingua è rappresentata dal latino, dal quale, come lingua effettivamente parlata dalla totalità degli antichi abitanti di questo territorio, deriva l’intera famiglia dei dialetti italiani», ha affermato che «l’inserimento in Costituzione, nell’art. 12, della menzione dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica (consigliamo di usare, per maggior precisione, il sostantivo “italiano” per nominare “la lingua italiana”) è un gesto opportuno e auspicabile perché riconosce e sintetizza una realtà di fatto secolare, voluta e condivisa da tutte le arre culturali del nostro Paese e no può in nessun modo essere inteso come un’imposizione o un gesto di “separazione da nuclei di popolazione portatori di altre tradizioni linguistiche»<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Comunque sia, anche in assenza di una esplicita previsione dell’italiano come lingua ufficiale, nella pronuncia in commento la Consulta ha chiarito, anzitutto, quella che è la funzione propria della lingua e il connesso primato dell’italiano: quella di «vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost.»<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. La pervasiva comparsa di altre lingue non può quindi minarne il primato, poiché sarebbe altrimenti messa a repentaglio l’identità stessa di un popolo, quello italiano, irrimediabilmente ancorata (anche) alla concezione del linguaggio come istituzione «sociale», «sistematica» e «stabile»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
La necessità di preservare l’uso di una determinata lingua diviene ancora più auspicabile se si considera che gli studi di filosofia del linguaggio evidenziano che l’uomo non è «l’animale che <em>ha</em> il linguaggio, ma piuttosto l’animale che, a differenza degli altri animali che sono sempre assolutamente nella lingua, ne è privo e deve <em>riceverlo dal di fuori</em>»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Dalla circostanza che la lingua dell’uomo non è un <em>fenomeno naturale</em> di cui lo stesso ha la disponibilità per il fatto stesso di venire ad esistenza, bensì un <em>fenomeno sociale</em> che viene assicurato da tutto ciò che si colloca al di fuori, discende che spetta proprio a quelle entità che vivono all’esterno &nbsp;dell’uomo (ossia le Istituzione) fare in modo che il <em>caos</em> della globalizzazione e del multiculturalismo non si configuri come fattore di snaturalizzazione identitaria di un popolo. Occorre, cioè, evitare l’innesco di processi culturali capaci di depauperare quella «esperienza» che determina il passaggio dell’uomo da «infante» (che non ha alcun linguaggio) a «linguistico» (che ha un determinato e preciso suo linguaggio)<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
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<em>6. Il primato della lingua italiana nelle scuole e nelle Università e il bilanciamento con gli altri principi e diritti fondamentali.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Non pare inutile ribadire che le ragioni poste a fondamento del primato della lingua italiana sono pienamente condivisibili. Ma ciononostante occorre porsi un quesito: il primato della lingua italiana deve intendersi affermato anche all’interno degli enti culturali nei quali la veicolazione del sapere umano subisce, in maniera massiccia, quelle tendenze di internazionalizzazione che concorrere verso l’affermazione del c.d. monopolio anglofono?<br />
La risposta è fornita dalla sentenza, nella parte in cui si stabilisce che «la centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, le quali, nell’ambito dell’ordinamento «unitario» della pubblica istruzione, sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere» e alla formazione della persona e del cittadino. In tale contesto, il primato della lingua italiana si incontra con altri principi costituzionali, con essi combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi: il principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nell’accesso all’istruzione, diritto questo che la Repubblica, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; la libertà d’insegnamento, garantita ai docenti dall’art. 33, primo comma, Cost., la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur sempre […] una prosecuzione ed una espansione» della libertà della scienza e dell’arte; l’autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall’art. 33, sesto comma, Cost., che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell’organizzazione interna, ma anche nel «rapporto di necessaria reciproca implicazione» con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Per tal mondo, la Consulta individua nel primato della lingua ufficiale la “stella polare” la cui centralità assurge a condizione indefettibile per il rispetto di altri principi e libertà fondamentali, quali la parità di accesso all’istruzione libertà di insegnamento, la libertà di insegnamento e l’autonomia universitaria; messo in discussione il primato della lingua italiana sarebbero travolti – con un effetto domino – tutti gli altri valori costituzionali che con esso si integrano e si combinando.<br />
La intrinseca <em>logicità</em> del primato della lingua italiana (anche e soprattutto) nelle scuole e nelle Università è confermata da considerazioni di natura socio-linguistica, idonei a dimostrare come la scelta di degradare la lingua nazionale ad un idioma suscettibile di essere ordinariamente interscambiato con una lingua straniera potrebbe atteggiarsi, in certo senso, come grandemente arbitraria e irrazionale; non si terrebbe conto, infatti, delle reazioni fisiche e psichiche di una persona abituata, sin dalla nascita, a parlare e a sentire parlare, nei più disparati contesti, una determina lingua: disorientamento, disagio, senso di frustrazione, difficoltà nell’esprimere concetti, comunque acquisiti.<br />
Per vero, i commentatori più sensibile al tema della lingua inglese nei contesti accademici e scientifici, pur nella convinzione che l’inglese possa considerarsi come «lingua franca» della letteratura scientifica, non mancano di precisare che «la maggior parte degli articoli descrive piccoli avanzamenti nelle conoscenze che raramente coinvolgono concetti portanti e cognitivamente impegnativi, e che si adattano senza gravi problemi a essere espressi in una lingua internazionale. Ben diverso, però, è l’onere richiesto dall’elaborazione concettuale, quando chi studia deve assimilare nozioni nuove, o quando chi lavora deve usare il pensiero per delineare ipotesi, progettare esperimenti, interpretare dati, aprire nuove vie alla ricerca. In queste attività superiori, l’adozione di una lingua franca in luogo di quella nativa rischia di essere una zavorra che mortifica la possibilità di accesso alle risorse più vive della mente, perché non fornisce l’ambiente cognitivo che esse reclamano. La lingua materna ha una superiore capacità di dar corpo ai pensieri e di trasformarli in parole chiare, perché nel corso dell’acquisizione infantile essa plasma in modo duraturo le strutture della mente»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
È allora evidente che la scelta di negare il primato della lingua italiana nelle scuole e nell’Università risulterebbe costituzionalmente inaccettabile, in quanto ignorerebbe la profonda differenza (in termini di indice di difficoltà espressiva) che esiste tra l’impiego di una lingua straniera nelle forme di <em>interazione comune</em>, quali sono quelle che non presuppongono un’attività cognitiva e riflessiva di concetti tecnici e settoriali, e l’impiego di una lingua straniera nelle forme di <em>interazione avanzata</em>, nelle quali i parlanti devono anteporre all’esternazione di parole, un’attività riflessiva e cognitiva di taglio progredito.</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>7. A mo’ di conclusioni.</em><br />
Ma la vera <em>quaestio iuris</em> principale sinora rimasta, sostanzialmente, sullo sfondo, e attorno alla quale occorre soffermarsi in via conclusiva, può essere condensata nei seguenti interrogativi: come si concilia il primato della lingua italiana, specie nelle scuole e nelle Università, con gli obiettivi di internazionalizzazione che la comunità scientifica impone alla istituzioni scolastiche e universitarie? Il primato alla lingua italiana significa forse rinunciare all’uso delle lingue straniere nelle scuole e nelle università pubbliche nazionali? E se si: non viene compressa la possibilità per il sistema scolastico e universitario italiano di raggiungere degli adeguati livelli di competitività rispetto alle analoghe istituzioni straniere?<br />
Anche questi interrogativi trovano, tutti, una risposta nella pronuncia della Consulta, la quale, proprio al fine di evitare il diffondersi di letture strumentalizzate, ha chiarito il “<em>perché</em>” e il “<em>come</em>” il primato della lingua italiana si concilia perfettamente con gli altri valori costituzionali (la parità nell’accesso all’istruzione, la libertà di insegnamento, la libertà della scienza e dell’arte e l’autonomia universitaria).<br />
Ecco detta la soluzione. Nella sentenza è, infatti, consentito leggere che i principi costituzionali di cui agli artt. 33 e 34 Cost. «se sono incompatibili con la possibilità che intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, nei termini dianzi esposti, non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari», in quanto «una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera non li comprime affatto, né tantomeno li sacrifica, consentendo, allo stesso tempo, il perseguimento dell’obiettivo dell’internazionalizzazione»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Pertanto, nel condividere quanto già affermato da autorevole dottrina, si ritiene che la soluzione cui è giunto il Giudice delle legge «deve senz’altro essere accolta con favore. Da un lato perché si esprime con chiarezza su una questione che non è solo a contenuto giuridico, ma che ha ricadute amplissime anche in termini di “messaggio” per il Paese e per le nuove generazioni. D’altro perché essa chiarisce quali siano i parametri giuridici di riferimento nel rispetto dei quali l’internazionalizzazione degli Atenei, voluta fortemente dalla legge Gelmini, potrà “autonomamente” svilupparsi»<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
V’è solo un’altra cosa da aggiungere. L’equilibrio della pronuncia è dimostrato – a nostro avviso &#8722; dall’aver saputo cogliere quello che è il tratto indefettibile dei macro-fenomeni all’interno dei quali si inserisce l’intera vicenda: la globalizzazione e il plurilinguismo. Se è dato pacifico che «la globalizzazione ha portato all’eliminazione dei confini del diritto, che non è più necessariamente legato al territorio di uno Stato o all’ambito di una determinata organizzazione internazionale (tanto da divenire un “diritto sconfinato”)», così che una delle prima tendenza dell’ordinamento giuridico globale è sicuramente quella di tendere «all’uniformazione del diritto»<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, è comunque necessaria una precisazione volta ad evidenziare la «imperiturità» delle opzioni interpretative preordinate a garantire, ancora oggi, che taluni insopprimibili «principi nazionali» non vengano fagocitati dal fenomeno trasversale della globalizzazione.<br />
Quale precisazione? Eccola: &nbsp;la globalizzazione e, di riflesso, il plurilinguismo sono dei fenomeni che, nel tendere all’uniformazione dei modelli giuridici, non presuppongono l’eliminazione di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento nazionale con la contestuale introduzione monopolizzante di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento sovranazionale. Tali fenomeni non si fondano su argomentazioni, per certi versi, mutuabili dalla teoria, di watsoniana memoria, del c.d. «trapianto di norme giuridiche», secondo cui il trapianto dei valori promananti da un ordinamento <em>più prestigioso </em>«è la più fertile fonte di sviluppo, poiché la maggior parte delle modifiche nella maggior parte dei sistemi è il risultato di prestiti»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>; trattasi, non per niente, di una teoria oramai superata perché, presupponendo che vi fossero ordinamenti più <em>prestigiosi</em> rispetto ad altri, pretendeva che quelli <em>meno prestigiosi</em> avrebbero dovuto accettare il prestito dagli ordinamenti più prestigiosi rinunciando ad ogni fattore di loro autonoma identificazione<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Di contro, la globalizzazione e il plurilinguismo richiedono la sinergica combinazione di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento nazionale con quelli di origine straniera. È in questo che si riduce l’essenza più positiva della globalizzazione e del plurilinguismo: in uno scambio reciproco che non postula nessuna distruzione dell’identità degli ordinamenti che entrano in contatto.<br />
L’affermazione del primato della lingua italiana con il contestuale riconoscimento del diritto delle Università pubbliche italiane di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione mediante l’attivazione di determinati corsi di laurea o di dottorato sia in lingua italiana sia in lingua inglese costituisce, quindi, un emblematico esempio di quella complessa attività di ponderazione e di bilanciamento di valori cui il giudice è chiamato di fronte alla globalizzazione e a tutto ciò che essa comporta<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*)Cultore di giustizia amministrativa presso l’Università della Calabria.<br />
[1] M.A. Cabiddu, <em>Uso della lingua italiana e valori costituzionali</em>, in <u>www.associazionedeicostituzionalisti.it</u>, 2014.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> C.A. Ciampi, <em>Intervento tenuto in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte &#8722; Palazzo del Quirinale,</em> <em>5 maggio 2003</em>, in <u>www.quirinale.it</u></div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> D. Zolo, <em>Globalizzazione. Una mappa dei problemi</em>, Roma-Bari, 2004, p. 124.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sull’internazionalizzazione delle Università italiane si v. M.A. Cabiddu, <em>La lingua e il mito (dell’internazionalizzazione)</em>, in <em>Rassegna Astrid</em>, XVII, 2013; M. Giovannini, <em>Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, I, 2015, pp. 139 ss.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348, in <em>Giur. Merito</em>, X, 2013, pp. 2191 ss., con nota di R. Cifarelli, <em>La tradizione della lingua italiana e l&#8217;esigenza di internazionalizzazione: una convivenza ancora possibile</em>?, pp. 2203 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cons. St., Sez. VI, 22 maggio 2015, n. 88, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>&nbsp;</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La chiarezza della motivazione, nella parte in cui è stata tratteggiata la questione di legittimità costituzionale, merita di essere riportata per intero che: «Nel merito, osserva il Collegio che l’art. 2, comma 2,&nbsp; lett. l) della legge n.&nbsp; 240 del 2010, sopra riportato, legittima l’applicazione che ne è stata data dal Politecnico, giacchè l’attivazione di corso in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni. Tale conclusione è avvalorata da quanto dispone l’art. 31 dell’allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, che, sia pure atto privo&nbsp; di forza di legge, nondimeno vale a chiarire il senso della disposizione legislativa in esame. Il citato art. 31, in deroga al divieto per le università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente art. 30, consente, al fine di favorire l’internazionalizzazione delle attività didattiche, la possibilità di attivare corsi che ne prevedano l’erogazione “interamente in lingua straniera”, sia pure, come ha osservato il Tribunale amministrativo, nelle sedi nelle quali sia già presente un omologo corso. Poiché, peraltro, la legge n. 240 del 2010, successiva al decreto appena ricordato, non contiene una simile condizione, l’applicazione datane dal Politecnico appare, sotto questo aspetto, legittima. Le contrarie considerazioni sulle&nbsp; quali si fonda la sentenza impugnata, che ha negato un effetto di abrogazione tacita della norma risalente, non sembrano condivisibili: la portata dell’art. 2,&nbsp; comma 2, lett. l) è di innovazione del sistema e del principio del quale è espressione l’art. 271 del regio decreto n. 1592 del 1933, che, sul punto, appare superato dalla possibilità di istituire corsi in lingua diversa dall’italiano; così come la congiunzione “anche” nel testo della norma del 2010 non vale a sminuirne la portata innovativa, nel senso postulato dal Tar, dato che, comunque, legittima “anche” l’istituzione di corsi in lingua straniera, istituzione che appartiene alla libera scelta dell’autonomia universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si è detto. &nbsp;L’applicazione del parametro normativo alla fattispecie in esame, così precisato, comporterebbe l’accoglimento dell’appello; il Collegio, peraltro, dubita della conformità alla Costituzione della norma. &nbsp;L’art. 2, comma 2, lett. 1) della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consente l’attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell’italiano) di corsi in lingua straniera, non appare manifestamente congruente, innanzitutto, con l’art.&nbsp; 3 della Costituzione, dal momento che si applica allo svolgimento dell’attività didattica per tutti i corsi (magistrali e di dottorato) del Politecnico, come ha evidenziato l’istruttoria disposta dal Collegio con l’ordinanza n. 1779 del 2014. &nbsp;Se, infatti, per alcuni insegnamenti può predicarsi il vantaggio di un uso più spinto della lingua inglese, e la conseguente attrazione della forma linguistica nel contenuto stesso dell’insegnamento, il pari trattamento generalizzato non tiene conto delle diversità&nbsp; esistenti tra i corsi, tali da postulare, invece, per alcuni di essi una diversa trasmissione del sapere, maggiormente attinente alla tradizione e ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è espressione. E soprattutto ingiustificato appare, nell’ottica considerata, l’abolizione integrale della lingua italiana per i corsi considerati. &nbsp;La giurisprudenza della Corte costituzionale da tempo ha affermato che la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale (sentenze 22 maggio 2009, n. 159 e 20 gennaio 1982, n. 28). Pur in presenza del principio di tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall’art. 6 della Costituzione, la Corte ha ribadito che “la consacrazione, nell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n.&nbsp; 482 del&nbsp; 1999,&nbsp; della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali dà porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; e ciò anche al di là delle pur numerose disposizioni specifiche che affermano espressamente nei singoli settori il primato della&nbsp; lingua italiana”. Se quindi questa è la&nbsp; scala di&nbsp; valori, che pur in presenza di una specifica norma di rango costituzionale a tutela di una diversa lingua pone quella italiana in posizione di supremazia, tanto più tale criterio deve valere nei confronti di&nbsp; una&nbsp; lingua straniera, nei confronti della quale non esiste, ovviamente, alcun obbligo di tutela (mentre è necessaria la “preservazione del patrimonio linguistico e culturale della&nbsp; lingua&nbsp; italiana”: Corte Cost., sentenza n. 159 del 2009). &nbsp;L’imposizione dell’uso esclusivo dell’inglese (che nel verbale del consiglio di corso di studio in ingegneria elettrica&nbsp; del 21 novembre 2013, depositato in atti, viene addirittura qualificato “lingua ufficiale di erogazione”) appare anche non manifestamente congruente con la libertà di&nbsp; insegnamento, sancita dall’art. 33 della Costituzione. Il riservare ai docenti l’attività didattica per i corsi avanzati, già di per sé, non appare giustificato alla&nbsp; luce di tale principio; ne&#8217; l&#8217;obbligo di cui si discute appare rispettoso della libera espressione della comunicazione con gli studenti, dal momento che elimina qualsiasi diversa scelta, eventualmente ritenuta più proficua da parte dei professori, ai quali appartiene la libertà, e la responsabilità, dell’insegnamento. &nbsp;La questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 appare, quindi, rilevante&nbsp; e non manifestamente infondata; il giudizio deve, di conseguenza, essere sospeso in attesa della definizione del relativo giudizio da parte della Corte costituzionale».</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Sul tema si rinvia alla lucida e progredita analisi contenuta in P. Grossi, <em>Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno</em>, Genova, 2015.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In dottrina, sulle formazioni sociali nella Costituzione italiana, si veda il celebre contributo di L. Elia, <em>Le norme sulle «formazioni sociali» nella Costituzione Repubblicana</em>, in <em>Studi in onore di Gustavo Vignocchi</em>, I, Modena, 1992, pp. 545 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Per ogni più ampio approfondimento sul tema si v. G. Silvestri, <em>La Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>, 2013, pp. 2 ss..</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Una posizione critica sul ruolo di “interprete monopolista” della Costituzione da attribuire alla Consulta è stata, invece, manifestata da R. Bin, <em>L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, relazione al Convegno La circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa, Roma, 27-28 ottobre 2006</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, 2006, p. 5 ss., ove è consentito leggere che: «La Corte insomma mostra di non considerarsi affatto la detentrice monopolista dell’interpretazione costituzionale, ritenendo viceversa che spetti anzitutto al giudice ordinario il compito di interpretare la Costituzione utilizzandola come fonte dell’ordinamento, dotata della stessa “produttività” normativa delle altre fonti. Si fissano così due punti essenziali: anzitutto che non c’è separazione tra l’ordine costituzionale e l’ordine legislativo, né tra gli interpreti del primo e gli interpreti del secondo; in secondo luogo, che la collaborazione tra la Corte costituzionale e i giudici ordinari intercorre tra due soggetti che si distinguono per i loro specifici compiti, non per la diversa natura della rispettiva funzione. Entrambi sono interpreti del “diritto” (quale sia la fonte che lo produce), restando però alla Corte il compito esclusivo di rimuovere le disposizioni (o le norme) di legge che impediscono al giudice di svolgere il suo compito, cioè risolvere il caso giuridico concreto. La Corte costituzionale non può imporre al giudice la “corretta” interpretazione della legge (compito che semmai appartiene alla funzione nomofilattica della Cassazione), ma il giudice non può sottrarsi al compito di svolgere la “corretta” interpretazione delle disposizioni vigenti (quelle costituzionali incluse), e cercare invece di scaricarlo sulla Corte».</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> V. Onida, <em>La Corte e i diritti. Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale</em>, in L. Carlassare (a cura di), <em>Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra di diritto costituzionale</em>, Padova, 10998, p. 186.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> L. Elia, <em>Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale</em>, in <em>Giur. cost.</em>, V, 2002, pp. 3688 ss..</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> D. Diaco, <em>Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>, 2016, pp. 17-18.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> D.U. Galetta<em>, Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento: alla ricerca di un punto di equilibrio (commento a Corte Cost-, sentenza 2017/42)</em>, in <u>ww.giustamm.it</u>, n. 3, 2017, p. 5.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> L. Elia, <em>Sentenze “interpretative” di nome costituzionali e vincolo dei giudici</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1966, p. 173.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Tra i diversi contributi dedicati al tema si vedano M. Fioravanti, <em>Principio di legalità e Stato di diritto</em>, in <em>Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 5</em>, Torino 1995;&nbsp; P. Costa, <em>Lo Stato di diritto: un’introduzione storica</em>, in P. Costa – D. Zolo (a cura di) <em>Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica</em>,&nbsp; Milano 2002; R. Bin, <em>Stato di diritto</em>, Bologna, 2004.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sul punto si v. R. Romboli, <em>L’interpretazione della legge alla luce della Costituzione tra Corte costituzionale e giudice comune</em>, in E. Navaretta – A. Pertici (a cura di), <em>Il dialogo tra Corti</em>, Pisa, 2004, pp. 25 ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Sebbene il documento non sia aggiornatissimo, si rinvia alla lettura della Relazione illustrativa curata da E. Lamarque, <em>Il seguito delle decisioni interpretative e additive della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)</em>, p. 21, in <u>www.cortecostituzionale.it</u></div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> cfr., punto 4.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Più precisamente, l’art. 2, comma 2, lett. l) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, recante (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, non delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), dispone che: «Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1 [cioè semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo], le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> cfr., Punto 4 del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per un inquadramento generale sul tema dell’autonoma universitaria si v. F. Merloni, <em>L’autonomia delle università e degli enti di ricerca</em>, in <em>Foro it.</em>, 1989, pp. 405; D. Sorace, <em>L’autonomia universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1996, pp. 160 ss.; M. Cammelli &#8722; F. Merloni (a cura di), <em>Università e sistema della ricerca. Proposte per cambiare</em>, Bologna, 2006; D.U. Galetta, <em>Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010: una «anglicizzazione» necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva del diritto (amministrativo)</em>, in <u>www.giustamm.it</u>, II, 2013.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Nel punto 4.2 del Considerato in diritto viene, infatti, stabilito che «La disposizione qui scrutinata, a dimostrazione di come l’internazionalizzazione sia obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire, consente altresì l’erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera. Solo con un eccesso di formalismo e di severità potrebbe affermarsi che, anche con riferimento a questi ultimi, i principî costituzionali di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost. impongano agli atenei di erogarli a condizione che ve ne sia uno corrispondente in lingua italiana. È ragionevole invece che, in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti, le università possano, nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua straniera. Va da sé che, perché questa facoltà offerta dal legislatore non diventi elusiva dei principî costituzionali, gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e della libertà d’insegnamento».<br />
In dottrina, sui principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa la produzione scientifica è sterminata. Tra i tanti si v. P.M. Vipiana, <em>Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza</em>, Padova, 1993; G. Lombardo, I<em>l principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, pp. 421 ss.; G. Morbidelli, <em>Il principio di ragionevolezza nel procedimento amministrativo</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Scritti in onore di Giuseppe Guarino</em>, Vol. III, Padova, 1998; G. Corso, <em>Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo</em>, in <em>Ars Interpretandi</em>, 2002, VII, pp. 437 ss.; F. Merusi, <em>Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa</em>, Napoli, 2011; F. Astone, <em>Il principio di ragionevolezza</em>, in M. Renna &#8722; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 371 ss.; A. Sandulli, <em>La proporzionalità nell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998; S. Villamena, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di anali sistematica</em>, Torino, 2010; D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M.A. Sandulli (a cura di<em>), Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 ss.; G. Ligugnana, <em>Principio di proporzionalità e integrazione tra ordinamenti. Il caso inglese e italiano</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2011, pp. 447 ss.; D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna &#8722; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, pp. 361 ss.; F. Nicotra, <em>I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, 2017.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> C. Cost., 11 febbraio 1982, n. 28, in <u>www.cortecostituzionale.it</u></div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> P. Caretti, <em>Lingua e Costituzione</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti/">www.associazionedeicostituzionalisti</a><u>.it,</u> 2015, p. 11.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> P. Fiorilli, <em>I diritti linguistici delle minoranze</em>, in <em>Arch. l’Alto Adige</em>, Bolzano, 1948, p. 352.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> L’articolo 1 dello Statuto dell’Accademia della Crusca stabilisce che «L’Accademia della Crusca, fondata a Firenze il 25 gennaio 1583 per impulso di Lionardo Salviati, col presente Statuto afferma e conferma il proprio compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale,&nbsp; e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero. Insieme con la sua denominazione storica, l’Accademia mantiene come insegna il “frullone” e come motto il petrarchesco “il più bel fior ne coglie”, contrassegni esclusivi delle sue pubblicazioni. L’Accademia è un’istituzione di alta cultura, avente personalità giuridica pubblica.&nbsp; Gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ai sensi dell’articolo 33,&nbsp; comma sesto, della Costituzione della Repubblica Italiana, è dotata di proprio ordinamento statutario e può emanare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei propri organi. Ha sede in Firenze, presso la Villa Medicea di Castello».<br />
In dottrina, sul ruolo delle Accademie si v. l’interessante scritto di L. Mazzarolli, <em>Le accademie in Italia tra un precario presente e un incerto futuro</em>, in <em>Dir. amm.</em>, II, 2001, pp. 373 ss.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> cfr., Art. 2 Statuto dell’Accademia della Crusca.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> F. Sabatini. – N. Maraschio – V. Coletti, <em>La lingua italiana nella nostra Costituzione. Proposta di modifica dell’art. 12 della Costituzione concernente il riconoscimento dell’italiana quale lingua ufficiale della Repubblica italiana</em>, in <a href="http://www.accademia/">www.accademia</a><u>dellacrusca.it,</u> 2006, pp. 1-2.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> cfr., Punto 3.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> R. De Angelis., <em>Testi, discorsi e «istituzioni sociali». Una nozione sussidiaria al vaglio della semantica contemporanea</em>, in <em>Riv. it. fil. ling.</em>, I, 2013, p. 50.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G. Agamben, <em>Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia</em>, Torino, 2001, p. 49.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> G. Agamben, <em>Infanzia e storia</em>., <em>cit.</em>, p. 59.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> cfr., Punto 3.2.del&nbsp; Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> M. Villa., <em>L’inglese non basta. Una lingua per la società</em>, Milano-Torino, 2013, pp. 39 ss.. Sullo stesso tema, e in senso analogo, si esprime anche L. Serianni, <em>Università e formazione plurilingue</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, 2014, p. 2, il quale afferma che «il plurilinguismo è importante e auspicabile, ma non comporta che varie lingue oltre a quella materna possa essere realisticamente padroneggiate con lo stesso livello di competenza. Costituirebbe già un ottimo traguardo arrivare a una competenza ricettiva della lingua che noi ascoltiamo senza rinunciare per questo a esprimerci nella nostra».</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a>&nbsp;&nbsp; cfr., Punto 4.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> D.U. Galetta, <em>Internazionalizzazione degli Atenei</em>,<em> cit.</em>, 2017, p. 7.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> M. Gnes, <em>Circolazione e globalizzazione del diritto</em>, in <em>Global competition</em>, XXV, 2010, p. 14. Sul tema del diritto globale si rinvia, soprattutto, agli scritti di S. Cassese, <em>La crisi dello Stato</em>, Roma-Bari, 2002; Id., <em>Lo spazio giuridico globale</em>, Roma-Bari, 2003; Id., <em>Oltre lo Stato</em>, Roma-Bari, 2006; S. Cassese – M. Conticelli, <em>Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale</em> &#8211; <em>Quad. II</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2006, pp. 1-312.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> A. Watson, <em>Il Trapianto di norme giuridiche. Un «approccio» al diritto comparato</em>, Napoli, 1984, p. 83.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> In particolare, per ogni opportuno approfondimento sul tema si rinvia a L. Pes, <em>Teorie dello sviluppo giuridico. Dal movimento di </em>law and development<em> all’esperienza neoliberale</em>, Trento, 2012, p.122 ss..</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> In dottrina, sull’argomento, tra gli altri, si rinvia a M.R. Ferrarese, <em>Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale</em>, Bologna 2000; L. Ronchetti, <em>Il</em> nomos <em>infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici</em>, Napoli 2007; Aa. Vv., <em>Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale AIC</em>, Napoli 2014.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &#034;poteri sanzionatori&#034; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a></p>
<p>  Sommario: 1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011 &#8211; 2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;indagine &#8211; 3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a></p>
<p>  <br /> Sommario: 1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011 &#8211; 2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;indagine &#8211; 3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come <em>tertium genus</em> dei provvedimenti ablatori del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; 4. Le «violazioni non rilevanti» ai quali è subordinata l&#8217;adozione dei provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo. Queste (ancora) sconosciute &#8211; 5. La tipologia di decreto ministeriale e i criteri di tipizzazione delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo &#8211; 6. La determinazione dell&#8217;entità della decurtazione dell&#8217;incentivo tra scelta discrezionale e scelta vincolata &#8211; 7. La delega regolamentare all&#8217;adozione di un decreto ministeriale recante la disciplina delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo. Dubbi e criticità in caso di mancata tempestiva attuazione della delega &#8211; 8. La dimensione intertemporale del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 tra retroattiva e irretroattività del potere di decurtazione&#8221;- 9. La natura giuridica dei poteri del GSE e il silenzio (inopportuno) della novella 2017 &#8211; 10. Conclusioni.<br />  <br />  <br /> <em>1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011.  </em><br /> Il 2017 è stato l&#8217;anno in cui il legislatore ha novellato, con importanti interventi ispirati al principio di «proporzionalità»<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, i poteri del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. In  Italia &#8211; com&#8217;è noto&#8221;- il riconoscimento degli incentivi pubblici alla produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato al GSE<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Per garantire la razionale e corretta utilizzazione di risorse pubbliche, mediante l&#8217;erogazione degli incentivi ai soli soggetti che siano in possesso dei requisiti fissati dalla legge, il legislatore nazionale ha previsto l&#8217;attribuzione, in capo al predetto soggetto, della titolarità di poteri di «controllo» e di «sanzione», il cui fondamento giuridico è costituito dall&#8217;art. 42 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> I «poteri di controllo», preordinati ad accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge, sono strutturati in maniera tale da assumere una duplice fisionomia: quella del <em>controllo cartolare</em>, condotto sulla documentazione, per lo più autocertificativa, prodotta dal soggetto che presenti istanza di ammissione agli incentivi e quella del <em>controllo in situ</em> (c.d. verifiche)<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, condotto sui luoghi in cui il soggetto ammesso agli incentivi abbia realizzato l&#8217;impianto o gli interventi energetici. Mentre i controlli cartolari hanno una finalità preventiva, essendo principalmente compiuti nella fase di individuazione e di selezione dei soggetti da ammettere agli incentivi, i controlli <em>in situ</em> hanno una finalità repressiva, realizzandosi nella fase di concreta erogazione.<br /> Anche i «poteri di sanzione», volti a fare scaturire effetti pregiudizievoli per l&#8217;operatore che, a seconda dei casi, avrebbe voluto o abbia effettivamente beneficiato di incentivi senza averne titolo, assumono (o meglio assumevano sino a prima del 2017) una duplice fisionomia: il <em>rigetto</em> dell&#8217;istanza, per i casi in cui l&#8217;insussistenza dei requisiti per l&#8217;ammissione agli incentivi fosse accertata in un momento antecedente alla concreta erogazione e la <em>decadenza </em>dall&#8217;incentivo, con il <em>recupero </em>delle somme indebitamente erogate, per i casi cui l&#8217;insussistenza dei requisiti fosse accertata durante il periodo di erogazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Diversamente dai poteri di controllo, che sono rimasti inalterati, quelli di sanzione hanno, invece, formato oggetto di un ampio disegno di riforma legislativa attuato con il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché, più di recente, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). Ne è così scaturita l&#8217;introduzione, nell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, di otto nuovi commi (3-<em>bis</em>, 3-<em>ter</em>, 3-<em>quater</em>, 4-<em>bis</em>, 4-<em>ter</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em>, 4-<em>sexies</em>), di un nuovo periodo al comma 3 e di un&#8217;ulteriore lettera al comma 5 (lett. c-<em>bis</em>).<br /> I predetti interventi di riforma, a causa dell&#8217;impiego di formulazioni sintattiche non sempre chiare, lasciano irrisolti diversi aspetti di importanza tutt&#8217;altro che secondaria. Ma in disparte ciò, è certo che la novella del 2017 deve considerarsi apprezzabile quanto alla sua dimensione teleologica. La finalità perseguita è, infatti, quella di sostituire il <em>rigido formalismo</em> contemplato nell&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, che imponeva al GSE di procedere ad una rigida e automatica adozione dei provvedimenti di rigetto o di decadenza non appena fosse stata accertata la violazione della pur minima norma fissata dalla disciplina di riferimento, con quel <em>ragionevole sostanzialismo</em>, che meglio si attaglia al paradigma della «pubblica amministrazione &#8220;amica&#8221; del privato». Nell&#8217;ampliare i margini di discrezionalità riconosciuti al GSE ai fini della valutazione dell&#8217;entità e dell&#8217;intensità delle violazioni commesse dal soggetto privato, la novella del 2017 ha finito col tipizzare un <em>tertium genus</em> di potere del GSE: <em>id est</em>, la decurtazione dell&#8217;incentivo in una percentuale compresa tra il 20 e l&#8217;80 per cento.<br />  <br />  <br /> <em>2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto di indagine.</em><br /> Nel presente contributo non saranno esaminate tutte le norme introdotte con la novella del 2017, ma ci si soffermerà, con atteggiamento più cauto, soltanto su quelle norme che hanno modificato, in modo più incisivo, la «generale fisionomia» dei poteri del GSE: si allude, cioè, agli ultimi due periodi dell&#8217;art. 42, comma 3 e al comma 5, lettera c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011, introdotti con l&#8217;art. 1, comma 960, lettere a) e b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.<br /> È tuttavia utile evidenziare che &#8211; sotto un&#8217;angolazione prospettica di più ampio raggio &#8220;- il testo dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, per come modificato e integrato dalla novella del 2017, risulta connotato da «norme di portata generale» e da «norme di portata settoriale».<br /> La prima locuzione si riferisce a quelle norme che, a prescindere dalle specificità tecniche e giuridiche che contraddistinguono i singoli meccanismi di incentivazione, hanno <em>sistematicamente</em> <em>rimodellato</em> i poteri del GSE. Si tratta degli ultimi due periodi dell&#8217;art. 42, comma 3 e del comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011, nei quali è contemplata una deroga, universalmente valida per tutti i meccanismi di incentivazione, al potere di rigetto e di decadenza<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>: la decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Con la seconda, invece, ci si riferisce a quelle «norme tampone» introdotte con l&#8217;intento di porre rimedio a situazioni problematiche occasionate dalla prassi amministrativa sviluppatasi, sotto il vigore dell&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, con riferimento ad alcuni specifici meccanismi di incentivazione; vale a dire le criticità sorte a seguito dell&#8217;adozione di provvedimenti di rigetto o di decadenza nei confronti di operatori economici che, essendo stati ammessi ai meccanismi di incentivazione, si erano visti negato (rigetto) o venire meno (decadenza) il diritto all&#8217;incentivo per violazioni non imputabili all&#8217;operatore economico o per violazioni di entità ridotta. Emblematico è il caso di quegli operatori che, vittime di truffa da parte del fornitore &#8220;Zuccotti&#8221;, si erano inconsapevolmente trovati ad installare moduli fotovoltaici contraffatti e a presentare, quindi, una dichiarazione con la quale si attestava la (non vera) conformità dei pannelli con la normativa di riferimento.<br /> Nell&#8217;ambito delle norme settoriali vi rientrano il comma 3-<em>quater</em>, che prevede un peculiare meccanismo di sanatoria <em>ex officio</em> per quanti avessero installato impianti fotovoltaici di piccola dimensione<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, nonché i commi 4-<em>bis</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em>, che disciplinano i casi e i procedimenti per la rideterminazione dell&#8217;incentivo di quanti abbiano realizzato impianti fotovoltaici di grandi dimensioni<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e il comma 4-<em>sexies</em>, dedicato ai titolari di impianti eolici nei confronti dei quali fossero stati adottati provvedimenti di rigetto dell&#8217;istanza di ammissione ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 6 luglio 2012, per aver erroneamente indicato la data di conseguimento del titolo autorizzativo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.</p>
<p> <em>3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come </em>tertium genus<em> dei provvedimenti ablatori del Gestore dei Servizi Energetici.</em><br /> Fino a prima della novella del 2017 era consentito al GSE l&#8217;adozione di due sole tipologie di provvedimenti sanzionatori (<em>rectius</em>, ablatori) per le ipotesi in cui fosse stata accertata la mancanza originaria ovvero sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge: il rigetto dell&#8217;istanza e la decadenza dall&#8217;incentivo, con il recupero delle somme indebitamente erogate.<br /> Nessuna alternativa era contemplata tra il <em>riconoscimento integrale</em> (ammissione) e il<em> disconoscimento integrale</em> (rigetto o decadenza) dall&#8217;incentivo. Tantomeno poteva ammettersi l&#8217;adozione, in base ad una prassi amministrativa di natura creativa, di un provvedimento a carattere intermedio, altrimenti venendo leso il «principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> e quello di «tipicità degli atti amministravi», che del primo costituisce estrinsecazione.<br /> Il risultato di simili previsioni normative, ispirate dalla logica del &#8220;<em>o tutto o niente</em>&#8220;, e refrattarie a riconoscere la possibilità di non penalizzare in maniera irreversibile le iniziative economiche di quanti avessero commesso violazioni di trascurabile gravità, è stato quello di avere condotto il GSE ad adottare &#8211; perché non v&#8217;era alternativa &#8211; provvedimenti produttivi di effetti sproporzionati rispetto alla gravità delle violazioni; era sufficiente il minimo errore, magari imputabile a terzi, per giustificare l&#8217;adozione di provvedimenti che, di fatti, decretavano la fine di iniziative imprenditoriali meritorie, quali sono quelle preordinate a realizzare impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.<br /> Da qui l&#8217;avvertita esigenza di un intervento legislativo &#8211; da tempo invocato da più parti &#8211; finalizzato a rendere l&#8217;azione amministrativa del GSE maggiormente proporzionale. La soluzione è stata quella di ampliare il ventaglio dei provvedimenti del GSE, riconoscendo il potere di adottare quel provvedimento intermedio di cui già s&#8217;è fatto menzione: la decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Con l&#8217;articolo 1, comma 960, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma terzo dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, che sino a quel momento si limitava a contemplare la <em>regola </em>(rigetto o di decadenza), si è arricchito di una <em>deroga</em> (decurtazione dell&#8217;incentivo).<br /> Il nuovo testo dell&#8217;articolo testè menzionato restituisce uno schema logico-procedimentale, stando al quale i provvedimenti di rigetto e di decadenza potranno essere adottati soltanto qualora il GSE accerti le «violazioni rilevanti» indicate nell&#8217;Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, mentre i provvedimenti di decurtazione potranno essere adottati nei casi in cui siano accertate «violazioni non rilevanti».<br /> Per come descritto, nei suoi tratti essenziali, sembrerebbe che il nuovo testo dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 sia pressoché perfetto. Tuttavia, la (apparente) chiarezza testuale sconta non poche difficoltà al momento della sua concreta applicazione. La Legge n. 205/2017 sembrerebbe avere concepito, infatti, la decurtazione dell&#8217;incentivo come una <em>deroga</em> rispetto ai provvedimenti di rigetto e di decadenza, così che i provvedimenti che il GSE dovrebbe, di<em> regola</em>, adottare continuerebbero ad essere quelli di rigetto e di decadenza, mentre quelli di decurtazione dell&#8217;incentivo si profilerebbero come la<em> deroga</em>, quindi, la soluzione residuale.<br /> E però le conclusioni cui condurrebbe l&#8217;interpretazione testuale della norma finirebbero con lo svuotare l&#8217;essenza stessa della novella. Se è vero, com&#8217;è vero, che la novella del 2017 è finalizzata a rendere i poteri del GSE maggiormente conformi al principio di proporzionalità, è altrettanto vero che considerare una &#8220;<em>deroga</em>&#8221; (quindi una eccezione)<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> i casi da assoggettare a provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo significherebbe, di fatto, lasciare immutata la situazione originaria: un sistema nel quale anche il minimo errore comporta, salvo casi eccezionali, il rigetto o la decadenza.<br /> Per questo &#8211; almeno ci sembra&#8221;- il significato letterale dell&#8217;<em>incipit</em> «in deroga al periodo precedente», che compare nella seconda parte dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, dedicato alla decurtazione dell&#8217;incentivo, non deve essere esasperato. La triplice tipologia di provvedimenti contemplati nell&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 42 deve essere collocata fuori dalle tradizionali dinamiche della &#8220;antagonistica relazione&#8221; che esiste tra regola e deroga.<br /> Nel caso dei poteri del GSE, per come disciplinati nell&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, ci si trova dinanzi ad un&#8217;unica regola, ossia quella in forza della quale all&#8217;amministrazione è riconosciuta la possibilità di valutare, a seconda della natura della violazione, l&#8217;adozione di una delle tre tipologie di provvedimenti: il rigetto o la decadenza per le violazioni più gravi (c.d. violazioni rilevanti) e la decurtazione dell&#8217;incentivo per le violazioni meno gravi (c.d. violazioni non rilevanti).<br /> Pur non potendo ignorarsi la presenza della locuzione «in deroga al periodo precedente», il ruolo che sembra più corretto accordargli è, dunque, quello di criterio discretivo dei casi in cui saranno adottati i provvedimenti di rigetto o di decadenza rispetto a quelli in cui saranno adottati i provvedimenti di decurtazione. Si è persuasi del fatto, cioè, che il legislatore del 2017 &#8211; sia pure con l&#8217;impiego di una formula poco adeguata &#8211; abbia voluto, semplicemente, dire che il rigetto e la decadenza si applicano nei casi in cui siano accertate le violazioni rilevanti di cui al D.M. 31 gennaio 2014, mentre la decurtazione dell&#8217;incentivo si applica nei diversi casi in cui siano accertate le violazioni non rilevanti.<br /> Ogni altra differente lettura rischierebbe di snaturare il <em>favor</em> <em>operatoris</em> che ha ispirato la scelta del legislatore della novella e, conseguentemente, lasciare inalterato quel «rigidismo» e quel «formalismo» che stavano alla base del previgente sistema. Ne consegue che la decurtazione dell&#8217;incentivo si inserisce, <em>a pieno titolo e a tutti gli effetti</em>, tra i provvedimenti della cui adozione il GSE è attributario, senza che debbano compiersi distorsive speculazioni ermeneutiche in ordine al &#8220;se&#8221; debba considerarsi una deroga e, quindi, un&#8217;ipotesi residuale.<br /> Trattasi, cioè, di un <em>tertium genus</em> dei provvedimenti ablatori, che si pone sullo stesso piano dei provvedimenti di rigetto e di decadenza, la cui adozione è subordinata &#8211; per ragioni prima ancora logiche che giuridiche &#8211; alla sussistenza di presupposti, fattuali e giuridici, differenti. Ed anzi, propugnando un approccio di autentico sostanzialismo, ci si potrebbe spingere addirittura oltre, sino al punto da ribaltare l&#8217;ordine delle cose che sembra fissato dal dato letterale della norma. I «motivi» e la «causa»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> che stanno alla base dell&#8217;intervento di novella del 2017 (<em>salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili</em>) conducono, infatti, a ritenere che il potere di decurtazione dell&#8217;incentivo, in quanto meno drastico e penalizzante, è destinato ad assurgere a «regola» laddove invece i poteri di rigetto e di decadenza dovrebbero finire col diventare l&#8217;<em>extrema ratio</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>4. Le «violazioni non rilevanti» ai quali è subordinata l&#8217;adozione dei provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo. Queste (ancora) sconosciute.</em><br /> La decurtazione dell&#8217;incentivo &#8211; come si è detto &#8211; deve considerarsi una terza tipologia di provvedimento adottabile dal GSE allorquando siano accertate violazioni diverse da quelle che giustificano l&#8217;adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza. Ma quali sono queste violazioni? Il quesito, ad oggi, è destinato a rimanere senza risposta; perlomeno senza una risposta certa.<br /> La ragione risiede nel fatto che l&#8217;ultima parte di cui si compone il nuovo articolo 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 deve leggersi in combinato con l&#8217;integrazione del comma 5 dello stesso articolo. La Legge n. 205/2017 ha, infatti, arricchito il comma 5 dell&#8217;art. 42, della lettera c-<em>bis</em>), così da subordinare la concreta applicazione dell&#8217;istituto della decurtazione alla previa individuazione, mediante decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, delle «violazioni che danno luogo a decurtazione dell&#8217;incentivo».<br /> La Legge n. 205/2017 ha determinato tre ordini di conseguenze, tra loro inestricabilmente connesse, per via dell&#8217;impiego di una sofisticata tecnica di <em>drafting </em>normativo sostanziatasi nell&#8217;introduzione della lett. c-<em>bis</em>) all&#8217;interno di una disposizione (l&#8217;art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011) che: individuava il soggetto (MiSE) delegato ad adottare la disciplina organica dei poteri di controllo e verifica delle violazioni soggette a provvedimenti di rigetto e di decadenza; fissava il termine (sei mesi) entro il quale si sarebbe dovuta dettare quella disciplina organica; delineava la forma di cooperazione amministrativa tra MiSE e GSE  (trasmissione all&#8217;amministrazione ministeriale di adeguata relazione da parte del GSE).<br /> Queste, in particolare, le conseguenze: in primo luogo, la <em>reviviscenza </em>del potere del MiSE ad adottare il decreto con il quale individuare le violazioni da assoggettare alla decurtazione dell&#8217;incentivo; in secondo luogo la <em>reviviscenza</em> del dovere di leale collaborazione istituzionale in forza del quale il GSE è tenuto a trasmettere al MiSE un relazione contenente tutti gli elementi utili a consentire a quest&#8217;ultimo l&#8217;adozione del decreto recante la disciplina organica delle violazioni; in terzo luogo, la <em>riapertura</em> del termine (sei mesi dall&#8217;entrata in vigore) entro il quale il MiSE dovrà adottare il decreto.<br /> La descritta tecnica legislativa, per quanto sofisticata, non pare tuttavia congeniale. Essa è idonea ad occasionare problemi di ordine pratico che rischiano di impattare notevolmente sull&#8217;azione amministrativa del GSE. Basti solo considerare che, a dispetto del termine di sei mesi previsto dall&#8217;art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, il MiSE esercitò la delega a dettare la disciplina organica dei poteri di controllo e di sanzione del GSE dopo circa quattro anni.<br /> In attesa del decreto ministeriale di cui all&#8217;art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011, che (anche) per l&#8217;indefinito risultato della recente competizione elettorale potrebbe non essere adottato nei termini, restano aperti diversi interrogativi che derivano dalla &#8220;domanda principe&#8221;  posta in apertura: quali sono le violazioni soggette a decurtazione? Per questo sarebbe stata, forse, una scelta più efficacie quella di introdurre, già in sede di legislazione primaria, un elenco (magari non tassativo) delle violazioni per le quali prevedere l&#8217;adozione della decurtazione. Non foss&#8217;altro che la possibilità che il decreto del MiSE non sia adottato nei termini prescritti dalla legge rischia di rendere &#8220;<em>lettera morta</em>&#8221; una disposizione normativa introdotta per favorire le imprese produttive di energia da fonti rinnovabili che siano incorse in violazioni di ridotta gravità.<br />  <br />  <br /> <em>5. La tipologia di decreto ministeriale e i criteri di tipizzazione delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo.</em><br /> Il carattere, sfumato e indefinito, della norma che costituisce il fondamento giuridico della decurtazione dell&#8217;incentivo induce a porsi altre due domande: quale sarà la conformazione del «veicolo normativo» impiegato dal MiSE per la tipizzazione delle violazioni non rilevanti? E quale sarà la tecnica legistica impiegata ai fini dell&#8217;individuazione di tali violazioni?<br /> Con riguardo al primo quesito, si ritiene che potrebbe giungersi all&#8217;adozione di un Decreto ministeriale di modifica e integrazione dell&#8217;Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014 oppure di un Decreto ministeriale, separato ancorché collegato a quello del 2014, nel quale sia contenuta la disciplina delle violazioni suscettibili di decurtazione.<br /> Del pari, anche per il secondo quesito sembrano potersi prospettare due distinte soluzioni. Potrebbe essere impiegato un <em>criterio innovativo</em>, volto a tipizzare condotte nient&#8217;affatto simili alle violazioni rilevanti contemplate dal D.M. 31 gennaio 2014 ovvero un <em>criterio specificativo</em>, mediante il quale la predetta tipizzazione si sostanzierebbe nella previsione di circostanze attenuanti delle violazioni rilevanti, di guisa che, lungi dall&#8217;essere individuate condotte nuove e distinte rispetto a quelle contenute nell&#8217;Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, potrebbero essere, piuttosto, contemplati elementi idonei a determinare la dequotazione delle violazioni rilevanti (passibili di rigetto o di decadenza) in violazioni non rilevanti (passibili di decurtazione).<br />  <br />  <br /> <em>6. La determinazione dell&#8217;entità della decurtazione dell&#8217;incentivo tra scelta discrezionale e scelta vincolata.</em><br /> La norma sulla decurtazione non appare idonea a chiarire neppure il profilo che attiene alle modalità di determinazione della percentuale di decurtazione (da un minimo del 20 per cento ad un massimo dell&#8217;80 per cento). Non è chiarito se sarà creato, in sede di regolamentazione secondaria, un meccanismo incentrato su rigidi schemi in base ai quali, senza che siano ammesse valutazioni discrezionali, ad una violazione &#8216;X&#8217; seguirà, senza &#8220;se&#8221; e senza &#8220;ma&#8221;, una predeterminata decurtazione &#8216;Y&#8217; oppure se sarà concesso maggiore spazio alla discrezionalità del GSE, da esercitarsi, caso per caso, ai fini della ragionevole e proporzionale determinazione della percentuale della decurtazione.<br /> Delle due sembra preferibile la seconda. Il principio di proporzionalità, cui è ispirata la novella del 2017, mal si attaglia ad applicazioni di tipo meccanico (o se si preferisce, automatico), suggerendo, piuttosto, di accordare all&#8217;amministrazione (nella specie il GSE) un sufficiente margine di discrezionalità nella determinazione, &#8220;<em>ora per all&#8217;ora</em>&#8221; e sulla base delle multiformi e irripetibili caratteristiche empiriche di ogni singolo caso concreto, della percentuale di decurtazione più adeguata tra quelle consentite dall&#8217;ampia forbice edittale prevista dalla legge.<br /> Ma quand&#8217;anche si dovesse optare per la rigida tipizzazione normativa delle condotte da assoggettare alla decurtazione dell&#8217;incentivo è certo che una simile scelta potrà rivelarsi adeguata soltanto qualora l&#8217;elenco delle violazioni non rilevanti non si profili come tassativo, ben potendo registrarsi, anche per via della continua evoluzione tecnica e del repentino progresso tecnologico del settore delle rinnovabili, delle violazioni ad oggi non prevedibili dal legislatore<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ecco che allora potrebbe risultare ragionevole una soluzione ibrida: l&#8217;adozione, cioè, di un decreto che contempli, da un lato, una rigida determinazione delle percentuali di decurtazione quanto alle violazioni che, nell&#8217;attuale settore delle energie rinnovabili, si registrano con maggiore frequenza e, dall&#8217;altro lato, che fissi una serie di indici di valutazione sulla base dei quali consentire al GSE l&#8217;esercizio di un potere discrezionale<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> nella determinazione dell&#8217;entità della decurtazione per quelle violazioni ad oggi ignote.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <em>7. La delega regolamentare all&#8217;adozione di un decreto ministeriale recante la disciplina delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo. Dubbi e criticità in caso di mancata tempestiva attuazione della delega.</em><br /> La previsione di una delega regolamentare rappresentata dalla scelta del legislatore nazionale di demandare al MiSE l&#8217;adozione di un decreto con il quale dettare la disciplina organica delle violazioni suscettibili di decurtazione dell&#8217;incentivo pone, inevitabilmente, tutta una serie di questioni di diritto intertemporale. Qual è la disciplina applicabile nelle <em>more</em> dell&#8217;adozione del decreto ministeriale <em>ex</em> art. 42, commi 3, ultimi periodi e 5, lett. c-<em>bis</em>), del D.lgs. n. 28/2011? E quale nell&#8217;ipotesi in cui il decreto non dovesse essere adottato entro il termine di sei mesi?<br /> Dare una risposta al primo dei due interrogativi non è, in effetti, particolarmente complicato. Il principio del <em>tempus regit actum</em> che sovraintende all&#8217;azione amministrativa<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> conduce a ritenere che, fino a quando il MiSE non adotterà il Decreto ministeriale relativo alle violazioni soggette a decurtazione, il GSE ha a disposizione una duplice opzione provvedimentale.<br /> La prima potrebbe essere quella di prediligere una soluzione (<em>strutturalmente e funzionalmente</em> <em>formalistica</em>) aderente al dettato normativo, ad oggi, vigente<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, adottando provvedimenti di rigetto o di decadenza per qualsiasi tipo di violazione dovesse essere accertata, pur nella consapevolezza che alcune delle violazioni rilevanti potrebbero essere successivamente inserite, dall&#8217;emanando Decreto ministeriale, nel novero delle violazioni soggette a decurtazione.<br /> In alternativa potrebbe prediligere, sino all&#8217;adozione del Decreto MiSE, una soluzione maggiormente cautelativa (<em>strutturalmente formalistica e funzionalmente sostanzialistica</em>), disponendo, in forza dell&#8217;art. 21 <em>quater </em>della L. n. 241/90, la sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecuzione<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> &#8211; ossia dell&#8217;imperatività<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>&#8220;- dei provvedimenti di rigetto e di decadenza.<br /> Inutile dire che la soluzione maggiormente aderente allo spirito della novella sembra essere la seconda. L&#8217;adozione di un provvedimento di sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di rigetto e di decadenza adottati alla luce della versione originaria dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 consentirebbe di raggiungere un <em>punto di equilibrio tendenzialmente ottimale</em> sia per la parte pubblica sia per la parte privata:  il GSE potrebbe garantire il buon andamento della sua azione amministrativa attraverso la chiusura (<em>rectius</em>, conclusione) dei procedimenti di sua competenza, mentre l&#8217;operatore economico eviterebbe di sopportare le pregiudizievoli conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, connesse agli effetti e all&#8217;esecuzione di un provvedimento di rigetto o di decadenza (ad es., la restituzione degli incentivi sino a quel momento conseguiti, le spese legali per proporre ricorso avverso il provvedimento, etc.).<br /> Il secondo interrogativo è, invece, di soluzione più complicata. È opportuno, innanzitutto, chiarire il perché ci si chiede quale dovrebbe essere la disciplina applicabile nell&#8217;ipotesi in cui il MiSE dovesse esercitare la delega regolamentare ben oltre il termine di 6 mesi previsto dall&#8217;art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011. Beninteso che non si tratta di una mera esercitazione mentale o di una pura speculazione teorica, quanto piuttosto di una questione dal rilevante impatto pratico.<br /> Il decreto con il quale doveva essere dettata la disciplina delle violazioni soggette a rigetto o a decadenza è stato adottato dal MiSE dopo circa quattro anni dall&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo, malgrado l&#8217;esplicita previsione del termine di sei mesi. Si coglie, quindi, che l&#8217;eventualità (pure denegata) che il MiSE adotti con ritardo il decreto sulle violazioni soggette a decurtazione suggerisce di affrontare già d&#8217;ora la questione, così da non trovarsi impreparati qualora l&#8217;eventualità (tardiva adozione del decreto) dovesse avverarsi.<br /> Ognun sa che i principi e i criteri direttivi contenuti nelle legge che contengono una delega non sono &#8211; in linea generale &#8211; immediatamente applicabili ed efficaci, sino a quando il Governo non adotti il decreto legislativo<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Tale assunto è vero anche per i casi (come quello di cui ci si occupa) in cui il legislatore deleghi un Ministero ad adottare un decreto di natura regolamentare preordinato a dare attuazione e integrazione alla normativa di principio contenuta in un decreto legislativo<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La dottrina, sia pure con specifico riferimento all&#8217;istituto della delega legislativa, che tante analogie presenta con la delega regolamentare, si è tuttavia interrogata in merito alla possibilità per i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega di produrre (in maniera immediata) effetti sui rapporti della vita, anche in mancanza del decreto legislativo.<br /> Due le opzioni interpretative che è consentito riscontrare nel panorama dottrinale e giurisprudenziale italiano: una «negazionista» e l&#8217;altra «possibilista».<br /> L&#8217;impostazione negazionista è nel senso che i principi e i criteri direttivi possono produrre effetti immediati soltanto nei confronti del soggetto delegato (Governo o singoli Ministeri), nel senso di indirizzarne e guidarne l&#8217;esercizio della delega legislativa, ma non anche sui rapporti della vita. Ciò in quanto i principi e i criteri direttivi sono «norme dotate di generalità in tanta misura che sarebbero inattuabili se altre norme speciali non precisassero quel che si deve fare per attuarle»<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Di diverso tenore sembra essere, invece, l&#8217;impostazione ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, nel rilevare che «i principi e criteri direttivi presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze»<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, ha stabilito che «mentre in alcuni casi, in conseguenza della precisione e univocità dei principi e dei criteri in esse contenuti, non si può esitare dal giudicare direttamente della legittimità costituzionale delle norme di delegazione, in altre occasioni, invece, un simile sindacato non è ammissibile poiché nella legge delega manchi una manifestazione di volontà sufficientemente determinata o definitiva»<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale, che distingue l&#8217;ammissibilità o l&#8217;inammissibilità del sindacato sulla legge delega a seconda del livello di precisione e univocità dei principi e dei criteri direttivi contenuti in essa, lascia persuaderci della fondatezza di quella tesi secondo la quale i principi e i criteri direttivi sono suscettibili di trovare immediata applicazione sui rapporti della vita, senza dover attendere l&#8217;adozione del decreto legislativo, soltanto qualora gli stessi presentino una densità prescrittiva tale da divenire autosufficienti<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Le indicazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale in merito all&#8217;istituto della delegazione legislativa &#8211; è bene ribadirlo&#8221;- possono essere estese, <em>mutatis mutandis</em>, anche all&#8217;istituto della delega regolamentare, che si riscontra nell&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011.<br /> Occorre a questo punto capire se l&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 possa trovare immediata applicazione sui singoli rapporti instauratisi tra GSE e operatori economici, anche qualora il MiSE esercitasse tardivamente la delega regolamentare di cui all&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) dello stesso decreto.<br /> La risposta ci pare debba essere negativa. L&#8217;ultimo periodo contenuto nell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 è una norma di principio così marcatamente astratta, generica, indeterminata e indefinita che, in mancanza del decreto «attuativo-integrativo» MiSE<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, non paiono sussistere indici normativi determinati, o anche solo determinabili in via interpretativa, in base ai quali sarebbe consentito al GSE distinguere, sin da subito, tra le violazioni che diano luogo a rigetto o decadenza da quelle soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Sono diversi (troppi) gli aspetti che la normativa di principio lascia irrisolti, rimettendone la soluzione al decreto MiSE. Fintantoché non sia adottato il Decreto ministeriale, la nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 non risulta, quindi, obiettivamente applicabile dal GSE, a meno di non voler dare luogo ad una prassi <em>praeter legem</em> che, pur astrattamente conforme al paradigma «dell&#8217;amministrazione pubblica amica dell&#8217;impresa», potrebbe generare provvedimenti che rischierebbero di porsi in contrasto con il contenuto dell&#8217;<em>emanando</em> decreto e che, pertanto, sarebbero verosimilmente esposti a domande di tutela giurisdizionale proposte da quegli operatori ai quali, ad esempio, venga applicata una decurtazione più severa rispetto a quella poi prevista dal decreto. L&#8217;auspicio, dunque, è che il MiSE riesca ad esercitare la delega regolamentare in maniera quanto più possibile tempestiva.<br />  <br />  <br />  <br /> <em>8. La dimensione intertemporale del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 tra retroattiva o irretroattività del potere di decurtazione.</em><br /> Tra le questioni problematiche che si pongono con riguardo alla nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 vi rientra la connotazione intertemporale della norma. Il potere di decurtazione dell&#8217;incentivo deve applicarsi per l&#8217;avvenire oppure retroattivamente? O meglio e più precisamente: il GSE potrà disporre la decurtazione dell&#8217;incentivo solo per quegli operatori economici nei confronti dei quali non siano stati adottati (prima dell&#8217;entrata in vigore della novella del 2017) provvedimenti di rigetto o di decadenza oppure anche per quelli già raggiunti (prima della Legge di Bilancio 2018) da provvedimenti di rigetto o di decadenza?<br /> La risposta ai quesiti è tutt&#8217;altro che unanime. È intuibile: l&#8217;<em>interesse</em> <em>privato </em>dell&#8217;operatore ad ottenere il riconoscimento&#8221;- a titolo di incentivo&#8221;- di un ammontare di risorse pubbliche, sebbene decurtato, qualora sia stato raggiunto da un provvedimento di rigetto o di decadenza troverebbe maggiore satisfazione da un&#8217;applicazione retroattiva della norma; l&#8217;<em>interesse pubblico </em>del GSE a sovraintendere, in ossequio al «principio di legalità»<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, all&#8217;erogazione degli incentivi alle energie rinnovabili in maniera conforme ai presupposti e alle procedure fissate dalla normativa vigente al momento dell&#8217;adozione del provvedimento finale sarebbe, al contrario, meglio soddisfatto da un&#8217;applicazione della norma con effetti <em>ex nunc</em>.<br /> Le argomentazioni a sostegno della tesi della retroattività, così come quelle a sostegno della tesi della irretroattività sono diverse, ma comunque valide e persuasive. Tant&#8217;è che risulta arduo riuscire a prendere posizione, in termini netti e risoluti, su quale delle due sia la tesi maggiormente conforme ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico.<br /> La prima ragione a sostegno dell&#8217;applicazione retroattiva della decurtazione dell&#8217;incentivo ha natura teleologica: la finalità perseguita dalla novella del 2017 («<em>salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili</em>») risulterebbe efficacemente perseguita soltanto qualora si giungesse a qualificare la nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 nei termini di «sanatoria» preordinata, in quanto tale, a consentire a quanti si siano precedentemente resi autori di fatti, atti od attività contrari alle prescrizioni normative all&#8217;epoca vigenti di evitare le conseguenze che l&#8217;ordinamento vi ricollegherebbe, appunto sanando, il carattere <em>contra ius</em> di quelle condotte<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> La seconda ragione sembrerebbe potersi rintracciare, invece, nell&#8217;esigenza di evitare delle «ingiustificate disparità di trattamento» tra operatori economici che, pur avendo commesso violazioni empiricamente uguali o comunque analoghe, si trovino ad essere destinatari di un trattamento sanzionatorio differente a causa della diversa qualificazione che la normativa sopravvenuta ha inteso dare a quelle violazioni: violazioni rilevanti (soggette a rigetto o decadenza) nel periodo <em>ante</em> riforma, mentre violazioni di entità inferiore (soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo) nel periodo <em>post </em>riforma.<br /> A questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale, dopo aver affermato che «il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell&#8217;ordinamento la tutela privilegiata di cui all&#8217;art. 25 Cost., riservata alla materia penale, con la conseguenza che il legislatore &#8211; nel rispetto di tale previsione &#8211; può emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell&#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della CEDU»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, ha specificato che è necessario che la retroattività di una legge non contrasti «con i principi costituzionali e con altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell&#8217;ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Il soprarichiamato insegnamento giurisprudenziale&#8221;- a ben vedere&#8221;- si presta inevitabilmente ad una lettura <em>a contrari</em>. Ecco in che senso: se è vero (come espressamente affermato del Giudice delle leggi) che le leggi retroattive non debbono contrastare con altri principi e valori costituzionali, tra cui il principio di ragionevolezza, che preclude l&#8217;introduzione di ingiustificate disparità di trattamento, potrebbe essere altrettanto vero che al legislatore non sia, comunque, consentito introdurre ingiustificate disparità di trattamento attraverso la previsione di un regime di favore destinato ad operare solo per l&#8217;avvenire. Da qui l&#8217;opportunità che l&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 si applichi anche in favore di quegli operatori nei confronti dei quali siano stati adottati, nel periodo antecedente la riforma del 2017, provvedimenti di rigetto o di decadenza.<br /> Sino a qui della pretesa applicazione retroattiva. E quanto alla irretroattività dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011? Eccone alcune possibili argomentazione a sostegno.<br /> La tesi della irretroattività sembra poter trovare una primaria conferma nel dato letterale dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011. Muovendo dalla (pacifica) considerazione metodologia secondo cui «l&#8217;interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete, con la conseguenza che, pur ricavandosi dall&#8217;art. 12 delle preleggi che l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della <em>ratio </em>della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi, tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa»<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, sembra potersi giungere a negare ogni possibile applicazione retroattiva della norma.<br /> Il perspicuo dato letterale dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, nello specificare che la decurtazione dell&#8217;incentivo mira a «salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili» ne perimetra l&#8217;ambito di applicazione con il riferimento ai soli «impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Trattasi di una locuzione che sembrerebbe lasciare trapelare la volontà del legislatore di escludere l&#8217;applicazione della decurtazione a quei rapporti che si siano esauriti, prima dell&#8217;entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, per effetto di provvedimenti di rigetto o di decadenza adottati alla luce della previgente normativa (ossia l&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 <em>ante</em> riforma e il D.M. 31 gennaio 2014).<br /> Oltretutto, non sembra di ostacolo ad un&#8217;applicazione irretroattiva della norma neppure il rischio di introdurre, per tal modo, delle ingiustificate disparità di trattamento. Il principio di ragionevolezza in virtù del quale non è consentito al legislatore&#8221;- tra le altre cose&#8221;- introdurre disparità di trattamento si configura come limite generale e assoluto all&#8217;esercizio del potere legislativo nei scasi (<em>eccezional</em>i) di approvazione di leggi retroattive. Essendovi una deroga al divieto di leggi retroattive occorre che l&#8217;ordinamento ne subordini la legittimità costituzionale a «misure di cautela più stringenti», tra cui il divieto di disparità di trattamento; in questo modo viene infatti temperato l&#8217;effetto sorpresa rinvenibile nella scelta (non usuale) di introdurre norme con efficacia <em>ex tunc</em>.<br /> La stessa cosa non sembra possa dirsi per le ipotesi (<em>normali</em>) di leggi non retroattive. Qui la ragionevolezza non si traduce in un «divieto generalizzato e assoluto» di introdurre disparità di trattamento, altrimenti dovendosi giungersi all&#8217;assurda conclusione che ogni nuova legge che dispone per l&#8217;avvenire, nell&#8217;innovare l&#8217;ordinamento giuridico rispetto al passato, sia da considerarsi irragionevole, quindi incostituzionale. Il risultato sarebbe quello di imporre al legislatore nazionale l&#8217;approvazione di solo leggi retroattive; solo in questo modo risulterebbe garantita la coerenza dell&#8217;ordinamento giuridico. Sennonché, una simile impostazione darebbe luogo ad un&#8217;inammissibile rovesciamento degli equilibri: la regola diventerebbero le leggi retroattive, mente l&#8217;eccezione le leggi che dispongono per l&#8217;avvenire; la liberà delle scelte politiche che sottendono all&#8217;esercizio del potere legislativo non esisterebbe più.<br /> La preclusione di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (valevole per le leggi retroattive) non può essere allargata sino al punto da assumere le sembianze del divieto assoluto di assoggettare (con leggi non retroattive) una determina materia ad un regime giuridico differente rispetto a quello previgente. Per converso, è consentito al legislatore, sulla base di insindacabili valutazioni politiche, di mutare con efficacia <em>ex nunc</em> la disciplina cui assoggettare una determinata materia, senza che per questo possa automaticamente dubitarsi della ragionevolezza (<em>rectius</em>, della costituzionalità) dell&#8217;intervento.<br /> Assunto che le leggi che dispongono per l&#8217;avvenire, specie quando riformano una disciplina previgente, portano con sé la inevitabile introduzione di trattamenti differenti rispetto a quelli previsti in passato, se ne ricava che la ragionevolezza delle leggi non retroattive presuppone che l&#8217;esercizio del potere legislativo non sia illogico, arbitrario o contraddittorio. Ciò che ricorre ogni qualvolta il trattamento differente introdotto dal legislatore, con efficacia <em>ex nunc</em>, sia il risultato di un equilibrato bilanciamento degli interessi e dei diritti fondamentali che vengono in gioco, così da giungere ad una loro equilibrata satisfazione, senza pregiudicare il contenuto essenziale di nessuno di essi.<br /> Così tratteggiate le argomentazioni a sostegno dell&#8217;una e dell&#8217;altra tesi, si può tentare &#8211; con tutte le dovute cautele&#8221;- di prendere posizione sul punto. Ecco allora quale delle tue tesi ci sembra preferibile: la seconda, che vuole l&#8217;applicazione <em>ex nunc</em> del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.<br /> La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro Se così non fosse, si verificherebbe l&#8217;illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Va da sé che sembra potercisi persuadere del fatto che l&#8217;inevitabile differenza di trattamento che deriva dall&#8217;approvazione di una legge che, nel disporre per l&#8217;avvenire, modifichi la disciplina previgente, è da considerarsi ragionevole qualora la nuova disciplina sia in grado di assicurare un&#8217;equa e bilanciata soddisfazione di tutti i valori costituzionali che vengono in rilievo.  <br /> E una tale ragionevolezza &#8211; a nostro avviso &#8211; sembra potersi considerare garantita da un&#8217;applicazione non retroattiva del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.  <br /> I valori fondamentali che vengono in gioco sono, dal lato dell&#8217;operatore economico, la pretesa all&#8217;ottenimento di quegli incentivi che consentirebbe l&#8217;esercizio del diritto costituzionale della libertà di impresa (art. 41 Cost.) e, dal lato dello Stato (impersonificato nel GSE), la pretesa a garantire una coerente e razionale erogazione delle risorse pubbliche da destinare all&#8217;incentivazione della produzione da energie rinnovabili, di guisa da assicurare che il peso della componente A3 della bolletta elettrica non diventi insostenibile per i consumatori finali dell&#8217;energia (art. 53 Cost.)<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. E nella ponderazione dei summenzionati valori, la loro soddisfazione equa, senza che nessuno di essi finisca con l&#8217;assumere le fattezze del diritto &#8220;tiranno&#8221;, sembra maggiormente assicurata da un&#8217;applicazione non retroattiva della decurtazione. Per converso, l&#8217;applicazione retroattiva della nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 avrebbe come effetto quello di soddisfare massimamente la pretesa degli operatori (anche quelli riconosciuti <em>sine titolo</em> sotto la previgente disciplina e perciò soggetti a rigetto o decadenza) all&#8217;ottenimento degli incentivi pubblici alla produzione di energia rinnovabile e, correlatamente, quello di sacrificare l&#8217;opposto diritto dei consumatori finali dell&#8217;energia a non sopportare un&#8217;inaccettabile peso della componente A3 della bolletta elettrica.<br /> Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa sembra iniziare a propendere per l&#8217;applicazione non retroattiva della norma, in quanto il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare, ha affermato che la decurtazione dell&#8217;incentivo possa applicarsi <em>ratione temporis</em> ai soli operatori che abbiano commesso violazioni non rilevanti, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Quale che sia la tesi da prediligere, l&#8217;auspicio è che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico possa  contenere qualche indicazione idonea a meglio chiarire la portata intertemporale della norma (se applicabile retroattivamente o non retroattivamente), fermo restando che in esso non potrà verosimilmente rinvenirsi una norma di interpretazione autentica dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011. Questo perché &#8211; com&#8217;è stato già scritto dalla più attenta dottrina<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> &#8211; la norma di interpretazione autentica deve promanare da un atto connotato da un&#8217;identica collocazione gerarchica nel sistema delle fonti con quello che contiene la norma da intrepretare: un&#8217;eventuale interpretazione autentica dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28 <em>cit</em>., volta a chiarire se lo stessa sia destinato (o meno) a trovare applicazione retroattiva  potrà essere, quindi, contenuta in una Legge ovvero in un atto avente forza di legge (Decreto legislativo o Decreto legge). È indubbio, comunque, che un ruolo determinate sarà svolto dalla giurisprudenza, la quale è sempre più spesso chiamata a riempire i punti d&#8217;ombra di cui risultano affetti i provvedimenti legislativi.<br />  <br />  <br /> <em>9. La natura giuridica dei poteri del GSE e il silenzio (inopportuno) della novella 2017.</em><br /> Fin qui si è detto dei diversi profili ed aspetti che il nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 ha lasciato irrisolti, delegandone la composizione al decreto MiSE. V&#8217;è tuttavia un aspetto, di rilevante importanza, che il Decreto ministeriale non potrà chiarire e che il legislatore primario ha ritenuto di lasciare irrisolto: i poteri di decadenza e di decurtazione dell&#8217;incentivo sono espressione di autotutela amministrativa? E, più in particolare, tali poteri sono soggetti al limite temporale di cui all&#8217;art. 21-<em>nonies </em>della L. n. 241/90?<br /> È innegabile che da questo punto di vista la novella del 2017 è stata un&#8217;occasione mancata. L&#8217;ascrivibilità dei suddetti poteri al fenomeno dell&#8217;autotutela amministrativa, piuttosto che la configurabilità degli stessi come «poteri speciali»<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, comporta delle rilevanti implicazioni quanto alla disciplina applicabile agli stessi; prima fra tutti l&#8217;applicazione, o meno, dei limiti temporali (ormai più stringenti) cui risulta soggetto l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela.<br /> Qualificare i poteri del GSE di cui all&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 come espressione dell&#8217;autotutela amministrativa determinerebbe, infatti, l&#8217;applicazione del limite temporale di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 1, della L. n. 241/90, decorso il quale sarebbe quindi preclusa la loro adozione, anche qualora l&#8217;amministrazione dovesse successivamente accertare la commissione di violazioni da parte di un operatore economico<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. Di contro, collocarli al di fuori dell&#8217;ambito di operatività della disciplina dell&#8217;autotutela equivarrebbe a configurare gli stessi come <em>poteri imperituri</em> e<em> a-temporali</em>, di guisa che sarebbe consentito al GSE di incidere (in qualsiasi momento) sulla <em>stabilità</em> dell&#8217;originario provvedimento di ammissione agli incentivi. Ciò che si porrebbe in perfetta linea di corrispondenza con quell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «l&#8217;esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non risentono del decorso del tempo»<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> La natura giuridica dei poteri sanzionatori (<em>rectius</em>, ablatori) del GSE è una tematica, in effetti, molto dibattuta. Si allude, specificamente, ai provvedimenti di decadenza, essendo pacifica la riconducibilità all&#8217;autotutela del provvedimento di annullamento disposto ai sensi dell&#8217;art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011 nei casi in cui il GSE «riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell&#8217;intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Ed infatti, con riferimento alla decadenza disposta dal GSE, ad una prima impostazione, secondo cui la stessa sarebbe riconducibile al fenomeno dell&#8217;autotutela <em>ex</em> art. 21 <em>nonies </em>della L. n. 241/90<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>, è venuta a frapporsi una seconda opzione interpretativa per la quale tale potere avrebbe natura sanzionatoria<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Sennonché, la più sofisticata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di non accordare preferenza né all&#8217;una né all&#8217;altra tesi. La qualificazione accolta dal giudice amministrativo è quella di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, che differiscono dall&#8217;autotutela<a href="#_ftn46" title="">[46]</a> e che non hanno carattere sanzionatorio<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> La differenza rispetto all&#8217;autotutela discenderebbe dal fatto che detti poteri non si sostanziano «nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un&#8217;illegittimità coeva all&#8217;adozione dell&#8217;atto, ma in un provvedimento adottato all&#8217;esito di un&#8217;attività di verifica e controllo, che può fisiologicamente collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi».<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>  E in questa prospettiva, al fine di evidenziare l&#8217;insussistenza di un procedimento amministrativo di secondo grado (quale tratto indefettibile dell&#8217;autotutela), è stato elaborato il paradigma della <em>fattispecie a formazione progressiva</em>, così che «l&#8217;attività di verifica rappresenta il contenuto di una fase del tutto ordinaria e normale, di base, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dei benefici. Dal che discende (che) detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame [rispetto a quello di ammissione agli incentivi], perciò non può essere qualificato come di esercizio di una qualche autotutela, ma consiste in un autonomo potere di accertamento sostanziale, che completa il procedimento finalizzato al riconoscimento dell&#8217;incentivazione. Ad una prima verifica di tipo esclusivamente cartolare si aggiunge un distinto potere di verificazione sostanziale, correlato all&#8217;esame degli impianti, anche mediante sopralluoghi»<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> La differenza rispetto ai provvedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione discenderebbe, invece, da un profilo che attiene alle <em>regole sulla ripartizione delle funzioni</em> tra le diverse organizzazioni pubbliche che concorrono a formare la <em>governance</em> del settore energetico<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>: l&#8217;irrogazione delle sanzioni previste per gli operatori economici che pongono in essere condotte contrarie alla normativa in materia di incentivi alla produzione di energia rinnovabile è, infatti, una prerogativa dell&#8217;ARERA (già AEEGSI) e non anche del GSE, il quale, mediante l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 persegue una finalità ripristinatoria e non già sanzionatoria: recuperare gli incentivi indebitamente erogati in favore di operatori <em>sine titulo</em>.<br /> Non a caso, è stato chiarito che «per lo specifico settore degli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la misura della decadenza dagli incentivi, nell&#8217;ipotesi in cui vengano riscontrate violazioni rilevanti, trova apposita cornice normativa nell&#8217;art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, a norma del quale il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. È quindi evidente che, in caso di accertata difformità tra i dati dichiarati in sede di domanda di accesso agli incentivi ed i dati reali, la prioritaria esigenza del legislatore, da realizzarsi proprio per mezzo della misura decadenziale (di competenza del GSE), è quella di recuperare gli incentivi indebitamente erogati, salva la successiva attivazione del (diverso) meccanismo sanzionatorio di competenza dell&#8217;A.E.E.G.S.I.- Autorità per l&#8217;Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. In sostanza, quindi, il provvedimento di decadenza non ha di per sé natura sanzionatoria, ma è solo accertativo della violazione rilevante commessa, essendo finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> A ben vedere, la formula giurisprudenziale di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse» si risolve in una locuzione descrittiva che non può essere considerata come qualificazione giuridica. Trattasi, in sostanza, di una soluzione interpretativa propugnata dalla giurisprudenza amministrativa per aggirare, in certo senso, il problema della natura giuridica da accordare a tali poteri; il problema è troppo sfuggente, così che il rischio di incorrere in una errata operazione qualificatoria è alto e, per l&#8217;effetto, pochi o nessuno intende correrlo.<br /> In un quadro siffattamente incerto era quindi auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, il quale avrebbe potuto definitivamente dipanare i diversi dubbi che si pongono quanto alla natura giuridica dei poteri ablatori del GSE e alla disciplina agli stessi applicabile, precisando se la stessa comprendesse, o meno, anche il limite temporale dei diciotto mesi di cui all&#8217;art. 21-<em>nonis</em> della L. n. 241/90; limite che, in mancanza di una qualsiasi previsione normativa e in considerazione dell&#8217;insegnamento giurisprudenziale in via di consolidamento, non sembra applicabile.<br /> Basti solo considerare che, pure ammettendo la qualificazione nei termini di autotutela dei poteri di annullamento di cui all&#8217;art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011, alcuni autorevoli commentatori hanno inteso interpretare il silenzio del legislatore (cioè il mancato rinvio all&#8217;art. 21-<em>nonies</em> della L. n. 241/90) nel senso che, il potere di annullamento del GSE è da considerarsi un ipotesi di deroga all&#8217;applicabilità del limite temporale di diciotto mesi<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.  E se un tale assunto vale per un potere espressamente qualificato di annullamento (quindi di autotutela), non può essere refutato in dubbio che ciò vale, <em>a fortiori</em>, per i poteri di decadenza e di decurtazione dell&#8217;incentivo, che non sono neppure nominalmente ascrivibili al fenomeno dell&#8217;autotutela amministrativa.<br />  <br />  <br /> <em>10. Conclusioni.</em><br /> La novella dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 è un&#8217;iniziativa legislativa che va, sicuramente, nella giusta direzione. Essa si inserisce, sia pure timidamente, nella &#8220;stagione&#8221; di riforma della pubblica amministrazione che ha interessato l&#8217;ultimo triennio dell&#8217;attività legislativa italiana.<br /> Trattasi di una novella &#8211; come diffusamente detto &#8211; volta a temperare i rigidi automatismi cui si ispirava l&#8217;azione amministrativa del GSE, con l&#8217;applicazione, nel settore degli incentivi alle energie rinnovabili, del «principio di proporzionalità».<br /> La contrapposizione e l&#8217;inconciliabilità di tale principio con qualunque forma <em>rigidistica e algoritmica</em> di esercizio del potere amministrativo è stata efficacemente sostenuta da quella dottrina, secondo la quale il principio di proprozionalità «non può essere considerato come una mera formula matematica, una somma algebrica di costi e benefici da svolgere per una ponderazione degli interessi e dei diritti implicati nelle singole situazioni di fatto, ma neanche come un metodo oggettivo, neutrale, consequenziale, immutabile nel tempo e nello spazio o come un principio prettamente quantitativo», quanto piuttosto come un principio guida che legittima l&#8217;amministrazione all&#8217;esercizio di una <em>funzione di integrazione sociale</em>, da svolgere sicuramente in esecuzione della legge, ma anche in adempimento diretto di esigenze di giustizia che danno il senso ultimo alla legge e ne colmano le lacune»<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> A voler quindi impiegare la suggestiva metafora elaborata da quell&#8217;autorevole dottrina, secondo la quale «le norme sulla pubblica amministrazione sono come le medicine: sarebbe meglio non averne bisogno, ma a volte una disfunzione dell&#8217;organismo le rende necessarie; in questi casi le si somministra, sperando che producano gli effetti previsti e sapendo che possono avere effetti collaterali»<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>, l&#8217;efficacia della novella dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 potrà essere valutata solo dopo l&#8217;adozione del Decreto ministeriale e, ancor più, solo dopo aver potuto assistere alla concreta applicazione pratica che il GSE ne farà di essa. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul principio di proporzionalità si rinvia a: Sandulli A., <em>La proporzionalità nell&#8217;azione amministrativa</em>, Padova, 1998; Cognetti S., <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2010; Villamena S., <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Sandulli M.A. (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 e ss.; Id.; <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Renna M. &#8211; Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è stato istituito <em>ex lege</em> e per iniziativa del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato) in base all&#8217;art. 3 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto &#8220;Bersani&#8221;), sia pure con l&#8217;originaria denominazione di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), al fine di sovraintendere all&#8217;esercizio delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell&#8217;energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di Trasmissione Nazionale. È solo a seguito dell&#8217;approvazione del D.P.C.M. dell&#8217;11 maggio 2004, per effetto del quale è stata attribuita a Terna S.p.A. la titolarità delle funzioni connesse al alla trasmissione, al dispacciamento, allo sviluppo e alla sicurezza della rete, la denominazione è mutata in quella attuale di Gestore dei Servizi Energetici. Si tratta di una società pubblica partecipata interamente dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e soggetta alle linee di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico avente, principalmente, la funzione di erogare incentivi pubblici alla produzione di energia rinnovabile. È inoltre capogruppo di Acquirente Unico (AU S.p.A.), di Gestore dei Mercati Energetici (GME S.p.A.) e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.), che a loro volta svolgono funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, seguendo gli indirizzi strategici e operativi del Ministero dello sviluppo economico, e operando in coerenza con i provvedimenti dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. Per un approfondimento sui profili organizzativi e funzionali del Gestore dei Servizi Energetici si rinvia a Sambri S.M. -Muollo A., <em>Il GSE (Gestore del Sistema Elettrico) e il GME (Gestore dei Mercati Energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela giurisdizionale</em>, in E. Picozza &#8211; S.M. Sambri (a cura di), <em>Il Diritto dell&#8217;energia</em>, Cedam, 2015, pp. 165 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Per una più ampia ricostruzione sul tema degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si v: Cocconi M., <em>Poteri pubblici e mercato dell&#8217;energia. Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale</em>, Milano, 2014; Id., <em>Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento del cittadino</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2014, pp. 1-22; Cortese F.&#8221;- Guella F. &#8211; Postal G., <em>La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile</em>, Padova, 2013; Fracchia F.&#8221;-  Occhiena M. (a cura di), Climate change<em>: la risposta del diritto</em>, Napoli, 2010; Pozzo B., <em>Le politiche energetiche comunitarie. Un&#8217;analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili</em>, Milano, 2009.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell&#8217;energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L&#8217;articolo, 42, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011 dispone che: «L&#8217;erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all&#8217;impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica».</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> La previdente versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabiliva che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481».</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> La nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabilisce, infatti, che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell&#8217;incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l&#8217;80 per cento in ragione dell&#8217;entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo».</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> L&#8217;art. 42, comma 3-<em>quater</em> del D.lgs. n. 28/2011 dispone che: «Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l&#8217;investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l&#8217;annullamento della maggiorazione di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> L&#8217;art. 42, commi 4-<em>bis</em>, 4-<em>ter</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em> del D.lgs. n. 28/2011, stabiliscono che: «Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l&#8217;energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.<br /> La misura della decurtazione di cui al comma 4-<em>bis</em> è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.<br /> Ai fini dell&#8217;applicazione dei commi 4-<em>bis</em> e 4-<em>ter</em>, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.<br /> È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all&#8217;accesso e al mantenimento degli incentivi».</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;art. 42, comma 4-<em>sexies</em>, del D.lgs. n. 28/2011, dispone che: «Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l&#8217;accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell&#8217;impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l&#8217;errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all&#8217;impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».<br /> Per un inquadramento generale sulle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile si v: Vivani C., <em>I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2011, pp. 775 ss.; Cuocolo L., <em>Le energie rinnovabili tra Stato e Region</em>i, Milano, 2011; Fienga S., <em>Energia da fonti rinnovabili e procedure autorizzatorie (nota a Corte cost. n. 119/2010)</em>, in <em>Amb. e sviluppo</em>, 2010, pp. 645 ss.; Di Dio F., <em>Eolico e Regioni: illegittime normative e procedure regionali in assenza di linee guida statali sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili</em>, in <em>Riv. giur. ambiente</em>, 2009, pp. 926 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Merusi F., <em>I sentieri interrotti della legalità</em>, <em>Quad. cost</em>., Bologna, 2006, pp. 274 ss.; Manganaro F., <em>Principio di legalità e semplificazione dell&#8217;attività amministrativa</em>, Napoli, 2000; Cognetti S., <em>Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità</em>, Milano, 1993; Carlassare L., <em>Legalità (principio di)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Roma, XVIII, 1988; Satta F., P<em>rincipio di legalità e pubblica amministrazione nello stato democratico</em>, Padova, 1969; Fois A., <em>Legalità (principio di)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, XXIII, 1973, pp. 659 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Il D.M. 31 gennaio 2014, recante «<em>Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE</em>» contempla, all&#8217;Allegato 1, tra le violazioni rilevati idonee a giustificare l&#8217;automatica adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, le seguenti condotte: «a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; b) violazione del termine per la presentazione dell&#8217;istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso degli incentivi, la violazione del termine per l&#8217;entrata in esercizio; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all&#8217;esito dell&#8217;attività di controllo; d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l&#8217;impianto ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l&#8217;assenza nell&#8217;ambito di una precedente attività di controllo; e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell&#8217;impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all&#8217;impianto stesso ovvero alla documentazione; f) manomissione degli strumenti di misura dell&#8217;energia incentivata; g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell&#8217;energia incentivata; h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell&#8217;incentivo; i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell&#8217;impianto; j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell&#8217;impianto, per l&#8217;accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse; l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione; m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell&#8217;impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso o della determinazione agli incentivi; n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Pagano R., <em>Introduzione alla legistica. L&#8217;arte di preparare le leggi</em>, Milano, 2004, p. 106, ove si afferma che «La deroga introduce una eccezione ad una normativa generale che rimane immutata nel suo tenore letterale. La deroga è caratterizzata dalla sopravvenienza di una norma di specie (norma derogante) rispetto ad una preesistente norma di genere e dalla contemporanea vigenza di entrambe le norme secondo il rapporto<em> lex generalis</em> e <em>lex specialis</em> che si istituisce tra di esse».</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sulla distinzione tra  motivi e causa degli atti legislativi si rinvia allo scritto di: Crisafulli V., <em>Sulla motivazione degli atti legislativi</em>, in R<em>iv. dir. pubbl. e della pubbl. amm. in Italia</em>, 29, 1937, p. 422, ove l&#8217;A. afferma, con una straordinaria eleganza stilistica e con potente capacità descrittiva, che «[&#038;] per causa delia legge sembra doversi intendere la <em>costituzione dell&#8217;ordinamento giuridico</em>; motivi della legge sono, invece, tutti gli altri scopi, prossimi e remoti, che hanno indotto il legislatore all&#8217;emanazione della legge stessa. Nel concetto di motivi dell&#8217;atto legislativo rientrano perciò, a nostro avviso, tanto la così detta <em>ratio legis</em> quanto l&#8217;<em>occasio legis</em>; ne restano, invece, logicamente distinti, sebbene praticamente sia facile od innocuo confonderli, quelli che bene sono stati chiamati i presupposti di fatto della volontà, le circostanze obiettive, cioè, che determinarono immediatamente i motivi e mediatamente, quindi, la volizione stessa».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Sul punto sia consentito il rinvio a: Andracchio D., <em>Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</em>, in <em>GiustAmm&#8221;- Riv. Dir. amm.</em>, 2, 2018, pp. 1-51.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Per un&#8217;approfondita lettura sui rapporti tra diritto e progresso tecnico e tecnologico, in una prospettiva di sistema generale, si veda il celebre confronto d&#8217;idee registratosi  tra due acuti pensatori italiani (un giurista e un filosofo), da cui ha poi tratto scaturigine il saggio: Irti N. &#8211; Severino E., <em>Dialogo su diritto e tecnica</em>, Roma-Bari, 2001. Per un riflessione, davvero sofisticata, dei rapporti tra diritto e tecnica si v.: Irti N., <em>Il diritto nell&#8217;età della tecnica</em>, Napoli, 2007. Sul «principio della neutralità tecnologica» che dovrebbe informare l&#8217;approccio del diritto nel regolare settori o ambiti soggetti, più di altri, all&#8217;evoluzione della tecnica e della tecnologia si rinvia a: Finocchiaro G., <em>Riflessioni su Diritto e Tecnica</em>, in <em>Dir. informatica</em>, n. 4, 2012, pp. 831 ss., in cui l&#8217;A., dopo aver affermato che «Il diritto deve essere tecnologicamente neutro. I vantaggi della neutralità tecnologica sono evidenti: il diritto non condiziona il mercato, favorendo questa o quella tecnologia; non condiziona lo sviluppo della tecnica; non deve rincorrerla. L&#8217;approccio del diritto, nella neutralità tecnologica, è &#8220;funzionale&#8221;. Non si concentra sul &#8220;cosa&#8221;, ma sul &#8220;come&#8221;», avverte che «legiferare in questo modo può essere più difficile, perché non si norma l&#8217;oggetto, ma la funzione».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sulla discrezionalità della pubblica amministrazione la produzione scientifica  è veramente sterminata. Tra gli altri si rinvia a: Giannini M.S., <em>Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Concetto e problemi</em>, Milano, 1939; Cerulli Irelli V., <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1, 1984, pp. 464 ss.; Benvenuti L., <em>La discrezionalità amministrativa</em>, Padova, 1986; Azzariti G., <em>Dalla discrezionalità al potere</em>, Padova, 1989; Galligan D.J., <em>La discrezionalità amministrativa</em>, Milano, 1999; Parisio V. (a cura di), <em>Potere discrezionale e controllo giudiziario</em>, Milano, 1999; Scoca F.G., <em>La discrezionalità del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 2, 2000, pp. 1045 ss.; Mattarella B.G., <em>Discrezionalità amministrativa</em>, in S. Cassese (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Vol. III, Milano, 2006, pp. 1993 e ss.; Cofrancesco F. &#8211; Borasi F., <em>Le figure della discrezionalità amministrativa</em>, Torino, 2012;</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443, in <em>Red. </em><em>Giuffrè amm</em>., 2018, ove si è stabilito che: «Nel sistema giuridico amministrativo la legittimità dell&#8217;atto deve essere esaminata &#8211; in virtù del principio <em>tempus regit actum </em>&#8211; con riguardo alla situazione di fatto (oltreché di diritto) esistente al momento della sua adozione; d&#8217;altronde, la natura incidentale del giudizio di costituzionalità delle leggi esige che le relative questioni siano collegate in via diretta e concreta al giudizio in corso e preclude, perciò, la proposizione di questioni sollevate in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta». In dottrina, sulla portata del principio, si rinvia, tra gli altri, a: Comporti G.D., , Tempus regit actionem. <em>Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi</em>, Torino, 2001; Portaluri P.L., <em>La regola estrosa: note su procedimento amministrativo e </em>ius superveniens, in <em>Foro amm. &#8211; TAR</em>, II, 2013, pp. 1807 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La formulazione <em>ante</em> novella dell&#8217;art. 42, comma 3.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Sul potere cautelare della pubblica amministrazione di disporre la sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecutività dei provvedimenti amministrativi di primo grado si v: Pagliari G., <em>La sospensione dell&#8217;atto amministrativo da parte dell&#8217;amministrazione</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 5, 1982, pp. 345 e ss.; Pototschnig U., <em>Sospensione amministrativa e provvedimenti cautelari</em>, in St<em>udi in onore di Feliciano Benvenuti</em>, Vol. IV, Modena, 1996, pp. 1455 e ss.; , Saitta F., Il<em> potere cautelare della pubblica amministrazione. Tra principio di tipicità ed esigenze di tempestività dell&#8217;azione amministrativa</em>, Torino, 2003; Paolantonio N. &#8211; Tarullo S., <em>Saggio critico sull&#8217;art. 21-</em>quater <em>della legge 241 del 1990</em>, in Paolantonio N.  &#8220;- Police A.&#8221;- Zito A. (a cura di), <em>La pubblica amministrazione e la sua azione</em>, Torino, 2005, pp. 468 e ss.; Villamena S., <em>Il potere di sospensione amministrativa</em>, Torino, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul tema, assai attuale, dell&#8217;imperatività del provvedimento amministrativo si v.: Mattarella B.G., <em>L&#8217;imperatività del provvedimento amministrativo. Saggio critico</em>, Padova, 2000.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Staiano S., D<em>ecisione politica ed elasticità del modello della delega legislativa</em>, Napoli, 1990, pp. 65 ss.; Cerri A., <em>Delega legislativa</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XXVI, Roma, 1991, pp. 10 e ss.; Magarò P., <em>Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale</em>, Torino, 2000; De Fiores C., <em>Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative</em>, Padova, 2001;  Albanesi E<em>.,</em><em> La delega legislativa tra teoria e prassi</em>, in Aa.Vv., <em>La delega legislativa. Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008</em>, Milano, 2009, pp. 333 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto si v: Anzon A., <em>Regolamenti ministeriali, principio di legalità e competenze regionali</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1992, pp. 2760 e ss.; Tarli Barbieri G., <em>Governo: l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 17 della l. n. 400/1988 nel più recente periodo</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1995, pp. 509 e ss.; De Siervo U., <em>Il potere regolamentare nell&#8217;amministrazione centrale</em>, Bologna, 1992; Id., <em>Il potere regolamentare alla luce dell&#8217;attuazione dell&#8217;art. 17 della l. n. 400/1988</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1996, pp. 63 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cesarini Sforza W., <em>I principi generali del diritto</em>, in B<em>oll. dell&#8217;Istituto di filos. del diritto</em>, 1940, p. 77.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> C. Cost., 3 maggio 1990, n. 224, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> C. cost.,  13 aprile 1989, n. 242, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> D. De Lungo, <em>L&#8217;efficacia normativa delle deleghe inattuate</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale</em>, 2015, p. 16.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La tipologia di decreto ministeriale cui fa richiamo l&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011 è quella dei «regolamenti attuativo-integrativi» di cui all&#8217;art. 17, comma 1, lett. b) della L. n. 400/1988. Con riferimento alle caratteristiche indefettibili di tali regolamenti Cossu L., <em>Regolamenti governativi e ministeriali</em>, in Cassese S. (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, p. 5034, osserva che «i regolamenti contemplati alla lett. b postulano, diversamente da quanto accade per i regolamenti di esecuzione, la esistenza di norme primarie «di principio»: ben più ampio risulta quindi lo spazio accordato ai regolamenti in esame, che potranno sviluppare in disposizioni puntuali i principi ricavabili da leggi e decreti legislativi, svolgendo quindi quella funzione attuativa ed integrativa dalla quale prendono nome. E controverso se le due funzioni siano tra loro separabili, o se costituiscano una endiadi, nel senso che attuazione ed integrazione siano reciprocamente connesse, risultando la funzione integrativa ammissibile sempre che non ecceda il limite della attuazione dei principi ricavabili dalla normazione primaria. Unico limite testuale a questi regolamenti e costituito dalle «materie riservate alla competenza regionale», ma un ulteriore limite implicito dovrebbe ritenersi esistente nelle materie coperte da riserva assoluta di legge».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Sul principio di legalità nel diritto amministrativo la bibliografia è sterminata. Tra i tanti si rinvia a: Immorbidino M. &#8211; Police A., <em>Principio di legalità e amministrazione di risultato</em>, in Scoca F.G. (a cura di), <em>Nuovi problemi di Amministrazione Pubblica</em>, Torino, 2004; Cimellaro L., <em>Il principio di legalità in trasformazione</em>, in <em>Dir. e Soc.</em>, II, 2006, pp. 107 ss.; Merusi F., <em>Sentieri interrotti della legalità: la decostruzione del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Sul punto si v: Tarchi R., <em>Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale</em>, Milano, 1990.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> C. cost., 5 aprile 2012, n. 78, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> C. cost.,  11 giugno 2010, n. 209, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> C. Cass., SS. UU., 7 novembre 2016, n. 46688, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Il secondo periodo del nuovo articolo 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabilisce, infatti che: «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell&#8217;incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l&#8217;80 per cento in ragione dell&#8217;entità della violazione».</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> C. cost.,  9 maggio 2013, n. 85, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Deve essere, infatti, ricordato che le somme erogate dal GSE a titolo di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili provengono dalla componente A3 della bolletta elettrica che ciascun utente è tenuto a pagare al fine di beneficiare della fornitura di energia elettrica.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cons. St., Sez. IV, 20 aprile 2018, n. 174, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Amorth A., <em>Leggi interpretative e leggi di sanatoria nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1958, p. 65. Per una più ampia visione del tema si v: Anzon A. (a cura di), <em>Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000</em>, Torino, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Alcuni commentatori, nel negare l&#8217;esistenza di poteri di riesame che non sia espressione di autotutela (se c&#8217;è riesame no non esserci autotutela), impiegano l&#8217;espressione «autotutela speciale», per indicare quei poteri di riesame della pubblica amministrazione per i quali trovano applicazione regole speciali, appunto, che derogano, in varia misura, alla disciplina generale contenuta nella L. n. 241/90. Così, De Nictolis R., <em>L&#8217;autotutela provvedimentale di annullamento degli atti illegittimi tra principi costituzionali, regole e eccezioni</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 2017, pp. 6 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> L&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 1, della L. n. 241/90 dispone che: «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell&#8217;articolo 21-<em>octies</em>, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-<em>octies</em>, comma 2, può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell&#8217;articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo». In dottrina, quanto all&#8217;incidenza del fattore temporale sull&#8217;esercizio del potere <em>lato sensu</em> di riesame da parte della pubblica amministrazione, si v.: Barone G., <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4, 2002, pp. 690 e ss.; Macchia M., <em>La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 5, 2015, pp. 621 e ss.; Gualdana A., <em>Il tempo nell&#8217;autotutela</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 12, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5267, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, in cui si afferma che «l&#8217;esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione, né quindi una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell&#8217;interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell&#8217;indebita erogazione di benefici a danno delle finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo».</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> La qualificazione nei termini di autotutela dei provvedimenti di annullamento di cui all&#8217;art. 42, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n. 28/2011 è sostenuta da: Caponigro R., <em>Il potere amministrativo di autotutela</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa</em> 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> In questi termini si è espressa C. Cass., SS.UU.,  24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it.</em>, 3, 2015, pp. 1066 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in Aa.Va. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell&#8217;energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 26 giugno 2017, n. 7398, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 novembre 2016, n. 11623, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 24 maggio 2017, n. 6205, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 9 giugno 2016, n. 6652, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> In questo senso si v.: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 aprile 2016, n. 4613 e Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1002, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Per un&#8217;analisi, lucida e attenta, della <em>governance </em>energetica si rinvia a: Bruti Liberati E., <em>Regolazione indipendente e politica energetica Nazionale</em>, in <em>Riv. regol. dei mercati</em>, 1, 2014, pp. 81 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 29 agosto 2016, n. 9429, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Caponigro R<em>.,</em><em> Il potere amministrativo di autotutela</em>, <em>cit.</em>, p. 17.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> De Nitto S., <em>A proposito della proporzionalità come criterio giuridico</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 4, 2017, p. 1037.</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Mattarella B.G., <em>La L. n. 124 del 2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 5, 2017, p. 565.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a></p>
<p>  Sommario: 1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica – 2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili – 3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione &#8211; 4. La giurisdizione amministrativa</p>
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<div>Sommario: 1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica – 2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili – 3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione &#8211; 4. La giurisdizione amministrativa in materia di incentivi alle fonti rinnovabili – 5. La competenza del giudice amministrativo in materia di incentivi alle fonti rinnovabili – 6. Considerazioni conclusive.<br />  </div>
<p>  <br /> <em>1. Le energie rinnovabili tra ambiente, salute pubblica e libertà di iniziativa economica. </em><br /> L’esigenza di individuare le misure idonee a fronteggiare il fenomeno del surriscaldamento del Pianeta sta alla base della normativa (sovranazionale e nazionale) che vige in materia di energie rinnovabili, le quali sono strumentali a garantire la tutela di due ‘valori’ fondamentali dell’ordinamento costituzionale: l’ambiente<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> (art. 9 Cost.) e la salute<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> (art. 32 Cost.). Tali valori super-individuali formano un’endiadi indissolubile, poiché l’armonico e coerente utilizzo delle risorse ambientali si configura come la condizione necessaria per garantire la salute di ogni singolo individuo. Non è un caso che la giurisprudenza costituzionale, nel cogliere l’inestricabile collegamento di essi, abbia evidenziato che l’ambiente rappresenta il principale «elemento determinativo della qualità della vita»<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Nel settore delle energie rinnovabili, i valori <em>non patrimoniali</em> dell’ambiente e della salute presentano, nondimeno, una stretta correlazione con un valore (anch’esso di rilevanza costituzionale) avente tuttavia <em>natura patrimoniale</em>: la libertà di iniziativa economia privata (art. 41 Cost.)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e, quindi, di garantire un’efficace tutela dell’ambiente e della salute pubblica può essere sicuramente realizzato attraverso l’esercizio di attività economiche che producano energia attraverso processi produttivi con un ridotto impatto ambientale (c.d. <em>green economy</em>).<br /> A livello europeo, la direttiva 2009/28 CE, recante norme «sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive», ha infatti precisato che l’Unione riconosce «la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all’innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale»<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> È fuor d’ogni dubbio che un’economia rispettosa dell’ambiente e della salute sia (anche nei fatti) possibile. L’esercizio ecosostenibile della  libertà di impresa è <em>ex se</em> capace di assicurare, non soltanto quei vantaggi patrimoniali e individualistici fisiologicamente connessi alle attività economiche, ma anche vantaggi non patrimoniali e superindividuali. Il fatto che l’esercizio ecosostenibile della libertà di iniziativa economica rappresenti lo strumento per il conseguimento dell’obiettivo precipuo della normativa vigente in materia di <em>energy</em> implica, però, che il comparto economico delle energie rinnovabili non possa essere soggetto a limiti troppo restrittivi; il rischio sarebbe quello di penalizzare la libertà economica in nome di una eccesiva valorizzazione dell’ambiente e della salute pubblica.<br />  <br />  <br /> <em>2. L’equilibrio tra ambiente, salute e libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili.</em><br /> Trovare una soluzione di equilibrio tra ambiente e salute, da una parte, ed iniziativa economica, dall’altra parte, non è tuttavia una cosa agevole. Trattasi di un’operazione resa ancora più complicata dalla difficile collocazione delle energie rinnovabili nel quadro del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Le energie rinnovabili si configurano come un’entità trasversale capace di incidere ora su una materia di competenza esclusiva dello Stato, ora su una materia di competenza concorrente Stato &#8211; Regioni.<br />  La dottrina ha avuto modo di rilevare che «la disciplina delle energie rinnovabili trova a prima vista la sua base costituzionale nel regime previsto in costituzione per l’energia e l’ambiente. In realtà il discorso e più articolato. Toccano il tema delle rinnovabili le competenze concorrenti in materia di territorio, salute ed energia e quelle esclusive statali in tema di concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di diritti civili e sociali, oltre che di tutela dell’ambiente. È quindi evidente come in questo caso sia particolarmente vivace la concorrenza di competenze su cui ha dovuto tentare di fare chiarezza la giurisprudenza costituzionale. A seconda dei casi, per risolvere i contrasti si è fatto ricorso al criterio della prevalenza di una competenza considerata trainante, oppure a quello della leale collaborazione»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> L’intricata dinamica che può venire ad assumere la ripartizione del potere legislativo tra lo Stato e le Regioni ha perciò occasionato il perfezionarsi, a livello regionale, di scelte obiettivamente sbilanciate. Emblematico è il caso della Regione Sardegna, la quale, con deliberazione del 12 marzo 2010, n. 10/3, recante «Linee guida e indirizzi in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di energia alimentati da fonte rinnovabile»  aveva ritenuto di poter vietare, in nome di esigenze di tutela paesistica e paesaggistica, la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile da parte degli operatori privati; gli unici soggetti che avrebbero potuto esercitare l’attività di produzione di ‘energia pulita’ sarebbero potuti essere delle sole società pubbliche all’uopo costituite.<br /> Dalla scelta assunta dalla Regione è scaturita l’adozione di provvedimenti amministrativi di tipo evidentemente restrittivo, la cui impugnazione ha portato la giurisprudenza amministrativa a chiarire che «le esigenze di tutela ambientale e paesistica sono e devono essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA); esse non possono tuttavia condurre ad un divieto generalizzato di realizzare gli impianti di energie da fonti rinnovabili da parte di soggetti privati, poiché questo si tradurrebbe, come è evidente, nel negare l’esistenza della libertà di iniziativa economica nel campo in esame, in contraddizione con i principi comunitari e costituzionali richiamati. Né può essere consentito per le medesime ragioni riservare tali attività soltanto alle c.d. società pubbliche (peraltro interamente partecipate), in cui evidentemente non vi è una componente imprenditoriale privata idonea ad esplicare la sua libertà economica, in contraddizione con lo stesso concetto di libertà di iniziativa privata che contraddistingue il mercato delle energie tratte da fonti rinnovabili»<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Se ne ricava che la scelta compiuta, a seconda dei casi, dal legislatore (statale e/o regionale) dovrà ispirarsi ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Poiché, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, è indubbio che le scelte legislative assunte in tema di energie rinnovabili non debbano configurarsi come un uso manifestamente arbitrario e schizofrenico (ossia irragionevole) del potere legislativo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>3. Il potere pubblico nel mercato delle energie rinnovabili: i meccanismi di incentivazione.</em><br /> La posizione di strumentalità che l’esercizio della libertà di impresa viene ad assumere rispetto all’obiettivo di garantire (entro il 2020) una determinata quota di energia rinnovabile immessa in rete ha fatto in modo che l’intervento dello Stato nel mercato delle rinnovabili venisse ad assumere la fisionomia tipica dello «Stato-incentivatore».<br /> In ossequio all’art. 3 della direttiva 2009/28/Ce, ciascuno Stato membro, per raggiungere l’obiettivo di produrre una determina quantità di energia da fonti rinnovabili, è stato autorizzato ad adottare specifiche misure. Tali misure possono essere distinte in due diverse tipologie: le misure di sostegno all’esercizio di attività preordinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili e le misure di cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/Ce mediante il D.lgs. n. 28/2011. Nell’ampio articolato dal provvedimento legislativo è perciò consentito rinvenire sia norme tese a disciplinare, specificamente, il regime di sostegno (artt. 23-33), sia norme volte a disciplinare le modalità di cooperazione tra l’Italia e gli altri Stati (artt. 34-37).<br /> Tralasciando le misure di cooperazione, le quali vengono definite sulla base di accordi internazionali siglati tra i rappresentati degli Stati e si sostanziano, sovente, nella condivisione di dati e statistiche in materia di energie rinnovabili, in questa sede interessano precipuamente le misure di sostegno.<br /> Queste ultime misure, consistendo nel riconoscimento di incentivi agli operatori che esercitano un’attività diretta alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si sostanziano nella «erogazione in denaro da parte dello Stato a favore di un ente di diritto pubblico, di una impresa, pubblica o privata, o di un semplice privato»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. La misura dell’incentivo è commisurata alla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete. A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di specificare che l’incentivo, essendo teleologicamente collegato all’esigenza di raggiungere gli obiettivi fissati nella direttiva 2009/28/Ce, non può che essere commisurato all’effettivo apporto che ogni singolo operatore dà in funzione di quell’obiettivo; un apporto la cui effettività deriva dalla immissione dell’energia pulita nella rete elettrica nazionale<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Le incentivazioni rientrano nella più ampia categoria delle <em>sovvenzioni</em>, quale espressione ambigua e generica<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. La profonda diversità di contesti e ambiti nei quali è stata impiegata la nozione di sovvenzioni ha indotto la dottrina a ritenere che le varie ipotesi di impiego della nozione abbiano «un valore di puro comodo e nessuna utilità scientifica, in ragione appunto della loro assoluta genericità, che tende pericolosamente a coprire le effettive divergenze strutturali tra i singoli istituti»<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> In disparte le varie speculazioni dottrinarie che si sono succedute nel tempo, quel che pare certo è che la caratteristica indefettibile che distingue le incentivazioni dalle altre forme di sovvenzione risiede in ciò che, mentre le <em>sovvenzioni</em> in senso lato vengono erogate in favore di una determina categoria di soggetti che si trovi in una certa condizione (ad. es. imprese che versino in precarie condizioni economiche)<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, <em>l’incentivo </em>viene invece erogato in favore di una determinata categoria di soggetti che si determina a compiere un’attività che l’ente incentivatore ritiene rilevante o strategica<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> In Italia, i meccanismi di incentivazione introdotti in materia di rinnovabili sono plurimi. Differenziandosi in base alla tipologia di fonte rinnovabile e alla dimensione dell’impianto, esse sono identificabili nei:  certificati verdi (ora sostituiti dalla tariffa incentivante)<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, certificati bianchi (o Titoli di efficienza energetica)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, tariffa onnicomprensiva<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, conto termico<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, conto energia<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e altri contributi comunitari, nazionali o regionali<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Fatta eccezione per quelli erogati dall’Unione europea e/o dalle Regioni, la responsabilità di dare attuazione alle misure di incentivazione è stata affidata ad un soggetto <em>ad hoc</em> costituito nella forma di società per azioni: il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Si tratta della società (totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) che «promuove lo sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce inoltre gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti e gli interventi rivolti all’incremento dell’efficienza energetica. È responsabile delle misure finalizzate a favorire una maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale. Diffonde inoltre una cultura dell’energia compatibile con le esigenze dell’ambiente. Gestisce il sistema nazionale dei certificati di immissione in consumo dei biocarburanti, al fine si sviluppare la filiera dei biocarburanti sostenibili e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera»<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Nel novero delle funzioni svolte dal Gestore dei Servizi Energetici rientra, all’evidenza, anche quella di erogare gli incentivi agli operatori (pubbliche amministrazioni, imprese private o anche persone fisiche) che producono energia da fonti rinnovabili. E a dimostrazione dell’importanza strategica che assume questa funzione, valga solo ricordare che il totale degli incentivi erogati dal GSE, nell’anno 2015, ammonta a sedici miliardi di euro<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La notevole entità degli incentivi disvela che la maturata consapevolezza che quella attuale sia l’era dell’<em>antropocene</em>, «nella quella nella quale gli esseri umani sono divenuti i principali fattori delle dinamiche biofisiche planetarie»<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, ha ragionevolmente indotto le competenti Istituzioni nazionali a creare un meccanismo vincente di ‘regolazione’ delle attività energetiche; <em>id est</em>, indurre un elevato numero di soggetti a sviluppare una sensibilità  verso il tema dell’ambiente, così da poter giungere ad «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente»<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Traendo spunto dalle parole del Santo Padre, non sembra quindi errato persuadersi che il meccanismo degli incentivi è capace di ‘catartizzare’ l’irresistibile forza attrattiva della ricchezza economica rispetto all’obiettivo (tutt’altro che patrimoniale) di porre rimedio alle preoccupanti situazioni ecologiche che vive il Pianeta. Situazioni che «provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire <em>leadership</em> che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia»<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>4. La giurisdizione amministrativa in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.</em><br /> La significativa dimensione degli incentivi erogabili in materia di energie rinnovabili postula ? come d’ovvio ? la simmetrica esistenza di un elevato numero di soggetti che presentano domande per l’ammissione ai meccanismi di incentivazione. L’ammissione agli incentivi è subordinata al possesso di specifici requisiti e al rispetto di determinate regole procedimentali. La probabilità che gli incentivi non vengano riconosciuti a taluni operatori oppure che vengano riconosciuti, in un primo momento, salvo poi essere  ‘ritirati’, implica l’istaurarsi di giudizi.<br /> Giova ricordare, per completezza espositiva, che l’esatta qualificazione giuridica dei poteri ablatori di cui il GSE è attributario costituisce una tematica assai dibattuta, in specie per quel che riguarda i provvedimenti più radicali e pregiudizievoli per gli interessi (soprattutto economici) degli operatori: il «rigetto» e la «decadenza». Non si dubita, invece, della riconducibilità all’autotutela del provvedimento di annullamento disposto ai sensi dell’art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011 nei casi in cui il GSE «riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente»<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Con riferimento alla rigetto e alla decadenza disposto dal GSE, ad una prima impostazione, secondo cui i poteri di cui all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 sarebbero riconducibili al fenomeno dell’autotutela <em>ex</em> art. 21 <em>nonies </em>della L. n. 241/90<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, è venuta a frapporsi una seconda opzione interpretativa per la quale i suddetti poteri avrebbero natura sanzionatoria<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Sennonché, la più sofisticata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di non accordare preferenza né all’una né all’altra tesi. L’esame degli arresti giurisprudenziali registratisi sul punto consente di cogliere, invero, che la qualificazione accolta dal giudice amministrativo è quella di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse»<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, che differiscono dall’autotutela<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> e che non hanno carattere sanzionatorio<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> La differenza rispetto all’autotutela discende dal fatto che detti poteri non si sostanziano «nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un’illegittimità coeva all’adozione dell’atto, ma in un provvedimento adottato all’esito di un’attività di verifica e controllo, che può ‘fisiologicamente’ collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi».<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> <br /> E in questa prospettiva, al fine di evidenziare l’insussistenza di un procedimento amministrativo di secondo grado (quale tratto indefettibile dell’autotutela), è stato elaborato il paradigma della ‘<em>fattispecie a formazione progressiva</em>’, così che «l’attività di verifica rappresenta il contenuto di una fase del tutto ordinaria e normale, di base, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dei benefici. Dal che discende (che) detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame [rispetto a quello di ammissione agli incentivi], perciò non può essere qualificato come di esercizio di una qualche autotutela, ma consiste in un autonomo potere di accertamento sostanziale, che completa il procedimento finalizzato al riconoscimento dell’incentivazione. Ad una prima verifica di tipo esclusivamente cartolare si aggiunge un distinto potere di verificazione sostanziale, correlato all’esame degli impianti, anche mediante sopralluoghi»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> La differenza rispetto ai provvedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione discende, invece, da un profilo che attiene alle <em>regole sulla ripartizione delle funzioni</em> tra le diverse organizzazioni pubbliche che concorrono a formare la <em>governance</em> del settore energetico<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>: l’irrogazione delle sanzioni previste per gli operatori economici che pongono in essere condotte contrarie alla normativa in materia di incentivi alla produzione di energia rinnovabile è, infatti, una prerogativa dell’ARERA (già AEEGSI) e non anche del GSE, il quale, mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 persegue una finalità ripristinatoria e non già sanzionatoria: recuperare gli incentivi indebitamente erogati in favore di operatori <em>sine titulo</em>.<br /> Non a caso, è stato chiarito che «per lo specifico settore degli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la misura della “decadenza” dagli incentivi, nell’ipotesi in cui vengano riscontrate “violazioni rilevanti”, trova apposita cornice normativa nell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, a norma del quale “il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. È quindi evidente che, in caso di accertata difformità tra i dati dichiarati in sede di domanda di accesso agli incentivi ed i dati reali, la prioritaria esigenza del legislatore, da realizzarsi proprio per mezzo della misura decadenziale (di competenza del GSE), è quella di recuperare gli incentivi indebitamente erogati, salva la successiva attivazione del (diverso) meccanismo sanzionatorio di competenza dell’A.E.E.G.S.I.– Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. In sostanza, quindi, il provvedimento di decadenza non ha di per sé natura sanzionatoria, ma è solo accertativo della violazione rilevante commessa, essendo finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate»<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> Quale che sia la natura giuridica dei poteri del GSE è certo che l’aumento dei soggetti che aspirano ad essere ammessi agli incentivi in materia di energie rinnovabili e che vedano rigettata la loro domanda o che siano raggiunti da provvedimenti di ritiro (annullamento, revoca o decadenza)dell’incentivo inizialmente riconosciutogli ha determinato la necessità di individuare la giurisdizione dinanzi alla quale instaurare le controversie in materia.<br /> Il tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di incentivi pubblici è stato ampiamente dibattuto. La consolidazione di teoretiche di segno opposto, unita alle pregiudizievoli ricadute che una tale situazione di incertezza era in grado di determinare sulla effettività dei diritti costituzionali di azione e di difesa (art. 24 Cost.), ha fatto in modo che la Corte di Cassazione si pronunciasse sulla questione.<br /> Con riferimento ai provvedimenti di ritiro degli incentivi inizialmente riconosciuti, i criteri ermeneutici impiegati dal giudice della giurisdizione al fine di stabilire le fattispecie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e quelle, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sono due: il c.d. criterio dell’inadempimento e il c.d. criterio della natura del potere esercitato dall’amministrazione.<br /> Mentre per il «criterio dell’inadempimento» sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali il provvedimento di annullamento o revoca dell’incentivo sia giustificato dall’inadempimento degli obblighi che la legge e/o il provvedimento imponevano al soggetto beneficiario nella fase attuativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, in base al «criterio della natura del potere» che sovraintende all’adozione dell’atto di ritiro dell’incentivo sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il ritiro di incentivi riconosciuti direttamente dalla legge, così che la pubblica amministrazione debba unicamente limitarsi a verificare l’esistenza dei presupposti <em>ex lege</em>, senza potere svolgere valutazioni discrezionali di sorta<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Contrariamente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché il provvedimento di ritiro dell’incentivo possa farsi ricondurre all’autotutela (intesa in senso stretto) con conseguente sussistenza in capo al privato, non già di un diritto soggettivo (che radica la giurisdizione del g.o.), bensì di un interesse legittimo (che radica la giurisdizione del g.a.). Il che accade ogniqualvolta il provvedimento di ritiro si «esprime nella constatazione &#8211; anche <em>ex post</em>, e dunque esercitabile anche nella fase che è definita esecutiva del rapporto &#8211; della mancata corrispondenza al pubblico interesse del contributo, o, alternativamente, nello scrutinio negativo in merito alla legittimità originaria dell’erogazione, evenienza riconducibile al mutamento di requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’ammissione al beneficio»<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Le sopraccennate ‘regole’ sul riparto di giurisdizione si applicano, in generale, per ogni tipologia di sovvenzione erogata da una qualsiasi pubblica amministrazione. Tuttavia la circostanza che l’ordinamento amministrativo italiano consta di un soggetto pubblico (GSE s.p.a.) istituzionalmente deputato alla erogazione di incentivi in favore di titolari di impianti da fonti di energie rinnovabile ha fatto in modo che venisse ad occasionarsi, specificamente, un problema di riparto di giurisdizione sui provvedimenti con i quali lo stesso dispone <em>ex</em> art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme eventualmente già erogate<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> A questo riguardo occorre ricordare che, per effetto di una recente novella legislativa, l’ambito di applicazione dei poteri di rigetto e di decadenza del GSE sarà verosimilmente destinato ad incontrare delle restrizioni.<br /> Da più parti erano stati denunciati profili di irragionevolezza e sproporzionalità dell’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui contemplava un ‘rigido automatismo’ nell’esercizio di tali poteri: l’accertamento di una violazione commessa dall’operatore economico comportava, appunto<em> automaticamente</em>, l’adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, a seconda del momento in cui l’accertamento avesse luogo. Il rigetto nei casi in cui la violazione fossa stata accertata nel periodo antecedente all’ammissione all’incentivo, mentre la decadenza nei casi di violazioni accertate nel periodo successivo all’ammissione.<br /> Ridotti, se non insussistenti, erano i margini di valutazione discrezionale, quanto alla possibile gradazione delle conseguenze, riconosciuti in capo al GSE, la cui attività di accertamento si risolveva in una ‘istruttoria debole’ preordinata a verificare la sussumibilità della condotta posta in essere dall’operatore in una delle ‘violazioni rilevanti’ tipizzate dal legislatore nell’Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014  (c.d. Decreto Controlli)<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Emblematico sembra essere l’insegnamento giurisprudenziale elaborato in conseguenza dei numerosi ricorsi proposti avverso provvedimenti di rigetto o di decadenza adottati dal GSE nei confronti di quegli operatori che, vittime di truffa da parte del fornitore ‘Zuccotti’, si erano inconsapevolmente trovati ad installare moduli fotovoltaici contraffatti e a presentare, quindi, una dichiarazione con la quale si attestava la (non vera) conformità tecnica dei pannelli.<br /> Nelle sentenze pronunciate su tali ricorsi è stato evidenziato il carattere automatico dei provvedimenti di rigetto e di decadenza del GSE, rimarcando l’irrilevanza dell’elemento psicologico dell’autore della violazione, che si sarebbe dovuto considerare destinatario di rigetto o di decadenza anche qualora fosse stato del tutto inconsapevole della condotta <em>contra ius</em> posta in essere. Si è, infatti, affermato che «l’accertamento dell’elemento psicologico non è richiesto dalle norme che regolano il procedimento [istruttorio del GSE] ed anzi è incompatibile con quelle»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.Un sistema siffatto esponeva – com’è evidente ? gli operatori economici all’inaccettabile rischio di trovarsi ad esercitare attività di impresa in un settore (quello delle energie rinnovabili) che non ammetteva il minimo errore e che, peraltro, prevedeva conseguenze eguali (<em>rectius</em>, egualitarie), senza distinguere il grado di antigiuridicità delle violazioni poste in essere.<br /> Per poter sopperire a simili inconvenienti, il legislatore nazionale ha così, recentemente, riformato la configurazione dei poteri del GSE. Con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) è stata, invero, apportata un’integrazione all’art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> Nella sua attuale formulazione, la norma testè menzionata, dopo aver disposto che «nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481», stabilisce che «in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli  impianti  che  al  momento dell’accertamento della violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione.  Nel  caso<br /> in cui le violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica  e  controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo».<br /> A ben vedere, il nuovo articolo 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 prevede un’impalcatura caratterizzata da due ‘macro categorie’ di poteri: il rigetto e la decadenza, da un lato, e la  decurtazione della tariffa incentivante dall’altro lato. Di là da quello che potrebbe indurre a ritenere la struttura morfologica, sintattica e semantica della nuova norma, la quale contempla la decurtazione come ‘deroga’ rispetto alla regola del rigetto e della decadenza, un’interpretazione teleologica (<em>salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili</em>) conduce a persuadersi del fatto che il potere di decurtazione della tariffa incentivante, in quanto meno drastico e penalizzante, sembrerebbe destinato ad assurgere a ‘<em>regola</em>’, laddove invece i poteri di rigetto e di decadenza dovrebbero finire col diventare l’<em>extrema ratio</em>.<br /> È tuttavia vero che un simile scenario, ispirato dalla logica di creare <em>leggi amiche</em><a href="#_ftn44" title="">[44]</a> (nel quale la decurtazione dell’incentivo diventi la ‘regola’), perchè possa diventare realtà, occorrerà attendere l’elenco delle violazioni non rilevanti (<em>rectius</em>, le violazioni di rilevanza tale da non giustificare il rigetto o la decadenza).<br /> L’articolo 42, comma 3 del D.lgs. n. 42/2011 àncora la decurtazione dell’incentivo all’accertamento di violazioni <em>diverse</em> rispetto a quelle rilevanti, contemplate nell’Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014. Sicché, le ‘violazioni rilevanti’ continueranno ad essere soggetti a rigetto ovvero a decadenza, laddove, invece, le ‘violazioni non rilevanti’ (che sono cosa diversa dalle ‘non violazioni’) saranno soggette alla decurtazione dell’incentivo in una misura compresa tra il 20 e l’80 per cento.<br /> Sennonché, permangono alcuni punti d’ombra che la norma non sembra chiarire o, comunque, sembra chiarire solo in parte: quali saranno le ‘violazioni non rilevanti’ soggette a decurtazione? Quale l’autorità competente a tipizzarle? Quale criterio verrà applicato per la tipizzazione delle ‘violazioni non rilevanti’? L’intensità della decurtazione (se del 20 per cento, piuttosto che dell’80 per cento) sarà rimessa alla discrezionalità del GSE oppure si procederà a prevedere per ogni ‘violazione non rilevante’ una percentuale di decurtazione dell’incentivo di tipo rigido ed immutabile?<br /> Il primo quesito è di pronta e facile soluzione. L’art. 1, comma 960 della Legge di Bilancio 2018 ha, tra l’altro, previsto che all’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: «c-<em>bis</em>) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3».<br /> Dalla lettura integrale del nuovo comma 5, ai sensi del quale «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca: (…) c-<em>bis</em>) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3», si ha modo di cogliere, quindi, che spetterà al MiSE il compito di individuare le ‘violazioni non rilevanti’.<br /> Dubbia resta la modalità attraverso la quale il MiSE provvederà ad una simile attività normativa. Due le possibili opzioni: l’adozione di un Decreto Ministeriale recante modifiche ed integrazione al D.M. 31 gennaio 2014 oppure quella di un Decreto Ministeriale, distinto da quello del 2014, nel quale contenere la disciplina delle violazioni suscettibili di decurtazione della tariffa incentivante.<br /> La norma non chiarisce neppure quale debba essere la ‘tecnica legistica’ che il MiSE dovrà impiegare ai fini dell’identificazione delle violazioni soggette a decurtazione. Anche qui sembrano, comunque, due le soluzioni praticabili. Potrebbe essere impiegato un <em>criterio innovativo</em>, volto a tipizzare, sotto la rubrica di ‘violazioni soggette a decurtazione’, condotte nient’affatto simili a quelle contemplate nel D.M. 31 gennaio 2014 ovvero un <em>criterio specificativo</em>, mediante il quale la tipizzazione delle summenzionate violazioni si sostanzierebbe nella previsione di circostanze attenuanti delle violazioni rilevanti, di guisa che, lungi dall’essere individuate condotte nuove e distinte rispetto a quelle contenute nell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, potrebbero essere, piuttosto, contemplati elementi idonei a determinare la dequotazione delle violazioni rilevanti (passibili di rigetto o di decadenza) in violazioni non rilevanti (passibili di decurtazione).<br /> Nondimeno, anche il profilo che attiene alle modalità di determinazione della percentuale di decurtazione (da un minimo del 20% ad un massimo dell’80%) soffre della sibillinità della norma. Non è chiarito se sarà creato, in sede di regolamentazione secondaria, un meccanismo incentrato su rigidi schemi in base ai quali, senza che siano ammesse valutazioni discrezionali, ad una violazione ‘X’ seguirà, senza “se” e senza “ma”, una predeterminata decurtazione ‘Y’ oppure se sarà concesso un maggiore spazio alla discrezionalità, da esercitarsi caso per caso, ai fini della ragionevole e proporzionale determinazione della percentuale della decurtazione.<br /> Delle due sembra preferibile la seconda. I «principi di ragionevolezza»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> e di «proporzionalità»<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, cui è ispirata la novella del 2017, mal si attagliano ad applicazioni di tipo meccanico (o se si preferisce, automatico), suggerendo, piuttosto, di accordare all’amministrazione (nella specie il GSE) un sufficiente margine di discrezionalità nella determinazione, sulla base delle multiformi e irripetibili caratteristiche empiriche di ogni singolo caso concreto, della percentuale di decurtazione più adeguata tra quelle consentite dall’ampia forbice ‘edittale’ prevista dalla legge.<br /> Certo è che ogni più ampia e consapevole valutazione sui profili problematici che si è tentato di individuare dovrà essere riservata al momento dell’adozione del Decreto ministeriale cui fa rinvio l’art. 42, comma 5, lett. c-bis) del D.lgs. n. 28/2011.<br /> Ritornando ai profili processuali che attengono agli incettivi alle energie rinnovabili, occorre chiedersi: anche per i provvedimenti del GSE valgono le ‘regole classiche’ sul riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni pubbliche? Al quesito può rispondersi positivamente. Con una prima pronuncia del 2014, le Sezioni Unite hanno infatti confermato, proprio in materia di incentivi erogati dal GSE, i tradizionali postulati logico-giuridici che ispirano la materia. Attraverso una motivazione connotata da peculiare chiarezza, il giudice di legittimità, dopo aver precisato che  il «privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può esser titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente»<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, è giunto ad affermare che «il Gestore dei Servizi Energetici  nell’attribuzione di benefici per impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili esercita potestà amministrative, poiché valuta un pubblico interesse, il privato nei confronti di tali atti è titolare di un interesse legittimo, così che in materia di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del provvedimento con il quale l’ente erogatore, nell’esercizio dei poteri di autotutela, annulli il provvedimento attributivo del beneficio per vizi di legittimità ovvero lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico, atteso che in tali casi il beneficiario non può vantare che l’interesse legittimo al corretto esercizio di tali poteri».<br /> L’insegnamento giurisprudenziale inaugurato nel 2014 ha trovato, peraltro, conferma nelle più recenti pronunce del Giudice della giurisdizione. Difatti, le Sezioni Unite  hanno ultimamente ribadito che «in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, riguarda la ‘produzione di energia’, essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale, ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, 1 comma, lett. o), dell’allegato I al D.lgs. n. 104 del 2010»<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Quanto sopra riguarda i provvedimenti negativi adottati all’esito di un procedimento di secondo grado. Ma quali regole valgono per i provvedimenti con i quali viene disposta, <em>ab origine</em>, l’esclusione di un operatore dall’ammissione agli incentivi? A tal riguardo può dirsi che per la fase che precede l’erogazione dell’incentivo vige la regola in ossequio alla quale il privato, trovandosi di fronte all’esercizio di una potestà amministrativa, è titolare di una situazione di interesse legittimo e, di conseguenza, le eventuali controversie ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Questa regola, tuttavia, soffre un’eccezione: quella in cui l’attività di incentivazione è direttamente riconosciuta dalla legge. In queste ipotesi, poiché l’incentivo viene direttamente riconosciuto dalla legge, il privato è titolare (sin da subito) di una situazione di diritto soggettivo, di guisa che le controversie concernenti i provvedimenti con i quali viene rigettata la domanda sono devoluti al giudice ordinario.<br /> Nell’ipotesi degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, l’erogazione del denaro in favore dei titolari non è, però, direttamente prevista dalla legge. Il Gestore, invero, eroga gli incentivi sulla scorta di scelte discrezionali poste in essere dai Ministeri competenti <em>ratione materie</em>, i quali stabiliscono le condizioni, nonché le modalità di accesso e di erogazione degli incentivi. In questo modo, dunque, la pubblica amministrazione (da intendersi, ivi, costituita dal Ministero competente e dal GSE) ha modo di incidere sul <em>an</em>, sul <em>quid</em> e sul <em>quomodo </em>dell’attività di incentivazione, evitando l’incardinarsi, in capo al singolo operatore, di un ‘diritto soggettivo perfetto’ capace di radicare la giurisdizione del giudice ordinario<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Tant’è che con quattro pronunce di analogo tenore, rese nel 2017, è stato affermato che «la controversia avente ad oggetto la domanda per il riconoscimento del diritto alla […] tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che contempla le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti»<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>5. La competenza del giudice amministrativo in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.</em><br /> Nell’ambito degli incentivi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche la ripartizione della competenza del giudice amministrativo è soggetta a determinate regole.<br /> Come noto, la competenza si sostanzia, anche nel giudizio amministrativo, nella «quantità di giurisdizione spettante a ciascun giudice»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>. Nonostante la comunanza di significato che la nozione di ‘competenza’ assume nel giudizio amministrativo rispetto ai giudizi di natura diversa, deve soggiungersi che «mentre nell’ordinamento processual-civilistico rilevano i tradizionali criteri di riparto ‘orizzontale’ (territorio, materia e valore), nella giustizia amministrativa si ha un criterio determinativo della potestà giurisdizionale dei T.A.R. di tipo ‘dualistico’, basato sulla contrapposizione tra competenza territoriale e competenza c.d. funzionale»<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Nel codice del processo amministrativo la competenza territoriale trova la sua disciplina nell’art. 13<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>, laddove quella funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio risulta invece contemplata nell’art. 14<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>.<br /> La competenza per territorio e la sua ripartizione tra i T.A.R. viene realizzata mediante la «valorizzazione di taluni elementi di collegamento che intercorrono tra la controversia e la circoscrizione territoriale a cui ciascun tribunale amministrativo fa capo»<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. L’art. 13 del c.p.a. ha fissato i precipui criteri in ossequio ai quali tale competenza deve essere ripartita: il «criterio della sede», il «criterio dell’efficacia del provvedimento» e il «criterio del pubblico impiego».<br /> Mentre il «criterio della sede» impone di accordare la competenza al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale ha sede, appunto, la pubblica amministrazione che ha adottato la determinazione amministrativa, quello dell’efficacia attribuisce la competenza al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale si producono gli <em>effetti diretti</em> del provvedimento, dell’atto, dell’accordo o del comportamento; tale criterio opera nelle ipotesi di determinazioni che producono effetti ultra regionali.<br /> Per le controversie concernenti il pubblico impiego, invece, è competente il T.A.R. in cui è situata la ‘sede di servizio’, ossia «quella nella quale si colloca l’ufficio nel quale il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o di addetto, e non l’ufficio al quale è solo provvisoriamente assegnato con provvedimento di reggenza, comando o distacco, a meno che la contestazione non involga questioni direttamente collegate o connesse a tale provvedimento»<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>.<br /> Accanto alla competenza per territorio, sussiste la competenza per materia. La competenza funzionale (o per materia) comporta la inderogabile attribuzione di talune controversie alla cognizione del T.A.R. Lazio, sede di Roma<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, e del T.A.R. Lombardia, sede di Milano<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>; ciò a prescindere dal ‘se’ la pubblica amministrazione intimata abbia la propria sede in un’altra Regione o ‘se’ la determinazione amministrativa produca i suoi ‘effetti diretti’ in un contesto territoriale al di fuori del Lazio o della Lombardia. Tale criterio di ripartizione della competenza non si fonda «su un peculiare legame del giudice decentrato con la realtà del luogo, bensì sul presupposto che determinate questioni potessero essere più efficacemente esaminate da un tribunale diverso, meno legato al contesto territoriale e maggiormente specializzato quanto a particolari cognizioni tecniche»<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>.  In caso di concorrenza tra competenza territoriale e competenza funzionale prevale quest’ultima. Più specificamente, la giurisprudenza ha statuito che «la natura della competenza funzionale, caratterizzata da profili di specialità ed espressione di esigenze affatto peculiari, ne implica la prevalenza rispetto alla competenza territoriale delineata in via generale dall’art. 13 c.p.a. con riferimento alla sede dell’autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti»<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Chiarito ciò, occorre comprendere sulla base di quale dei criteri fissati nel codice del processo amministrativo viene ripartita la competenza a conoscere delle controversie in materia di incentivi agli impianti alimentatati da fonti di energie rinnovabile.<br /> A questo riguardo è necessario distinguere tre categorie di incentivi alle rinnovabili: a) gli incentivi erogati dall’Unione europea; b) gli incentivi erogati da altri enti statuali o regionali; c) gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici.<br /> Gli incentivi erogati direttamente dall’Unione europea rientrano nella giurisdizione e nella competenza del ‘giudice europeo’. Avverso gli atti e i provvedimenti con i quali venga disposta l’esclusione o la decadenza da un incentivo, l’operatore (persona fisica o giuridica) potrà proporre ricorso dinanzi al Tribunale europeo di prima istanza e, in ipotesi di rigetto, dinanzi al Corte di Giustizia Ue, al fine di chiedere l’annullamento dell’atto o del provvedimento, nonché il risarcimento dei danni patiti; ciò a condizione che l’atto o il provvedimento europeo riguardi direttamente e individualmente il ricorrente (art. 263 TFUE)<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>. Siffatti incentivi si pongono, quindi, al di fuori delle dinamiche nazionali che contraddistinguono il riparto di competenza tra giudici amministrativi in tema di incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.<br /> Il riparto della competenza del giudice amministrativo sulle controversie concernenti gli incentivi erogati da enti statali o regionali (diversi dal Gestore dei Servizi Energetici) ha invece luogo in virtù del criterio della ‘competenza per territorio’ <em>ex</em> art. 13 c.p.a.. Per vero, sui provvedimenti di esclusione o di ritiro di incentivi erogati dagli enti di cui sopra sarà compente il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che abbia adottato il provvedimento. Se però, il provvedimento è destinato a sortire effetti ultra regionali, la competenza spetterà al T.A.R. nella cui circoscrizione territoriale si producono gli effetti diretti del provvedimento impugnato. Questo perché «in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente agli effetti “diretti” dell’atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale»<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> Con riferimento, poi, agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, l’individuazione del giudice amministrativo competente ha formato oggetto di orientamenti ondivaghi. Nella giurisprudenza dei T.A.R. era infatti venuta consolidandosi la tesi secondo la quale la ripartizione della competenza in materia di incentivi erogati dal GSE dovesse avvenire in base al criterio dell’efficacia del provvedimento. Per tal via era quindi frequente l’impiego di formule del seguente tenore: atteso che il «provvedimento con il quale il GSE ha disposto il rigetto della domanda di ammissione agli incentivi esaurisce i propri effetti in un ambito territoriale regionale, sussiste la competenza <em>ex</em> art. 13, comma 1, c.p.a.»<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>.<br /> Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale ha inteso aderire ad un approccio ermeneutico diametralmente opposto a quello che era venuto consolidandosi in alcuni T.A.R.. Il giudice del grado d’appello della giustizia amministrativa ha confermato la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, riconducendola nell’alveo delle ipotesi di cui all’art. 13, comma 3, c.p.a..<br /> In due pronunce del 2014 è stato infatti stabilito che «il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione da parte del GSE, riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico. Consegue che va riconosciuta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a conoscere delle controversie in materia di incentivi alle fonti rinnovabili, tanto più che il provvedimento di riconoscimento (o meno) degli incentivi è emesso dal GSE s.p.a., quale soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale»<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> In definitiva, quel che è certo è che le domande di tutela giurisdizionale proposte dagli operatori al fine di contestare provvedimenti amministrativi adottati in materia di incentivi alle fonti innovabili debbono ben incastrarsi nei peculiari ‘canali processuali’ di cui si compone la giustizia amministrativa.<br />  <br />  <br /> <em>6. Considerazioni conclusive.</em><br /> L’attuale ‘stato dell’arte’ cui è giunto il formante giurisprudenziale in merito alla ripartizione della giurisdizione e della competenza in materia di energie rinnovabili deve considerarsi indubbiamente adeguato. È di palese evidenza che il riparto di giurisdizione e di competenza è stato attuato sulla base di regole ispirate da una ‘logica classica’, quanto alla giurisdizione, ed una logica ‘semplificatrice’ con riguardo alla competenza.<br /> Il riparto di giurisdizione, sul quale non v’erano precisi addentellati normativi, è stato realizzato, essenzialmente, alla luce di quello che si configura come il criterio contestualmente più risalente ed attuale; cioè a dire quello fondato sulla natura della situazione soggettiva tutelata nonché sulla natura del potere pubblico. Dal momento che solo difronte all’esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale si determina la ‘degradazione’ o, se si preferisce, ‘l’affievolimento’<a href="#_ftn65" title="">[65]</a> dei diritti soggettivi del privato in interessi legittimi, è condivisibile l’impostazione accolta sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla giurisprudenza amministrativa.<br /> Parimenti condivisibile è la soluzione propugnata dal Consiglio di Stato in punto di riparto di competenza tra giudici amministrativi di primo grado. La competenza territoriale (fondata sulla sede dell’amministrazione e/o sul contesto territoriale nel quale il provvedimento produce i suoi effetti diretti) può trovare applicazione solo per gli incentivi alle rinnovabili erogati da soggetti diversi dal GSE. Creare un sistema giurisdizionale troppo articolato, perché territorialmente decentrato, anche per le controversie in materia di incentivi rinnovabili avrebbe potuto rallentare l’operato del GSE e, di riflesso, avrebbe esposto lo Stato italiano a non raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa europea in ordine alla quantità di energia pulita che ciascuno Stato membro dovrà aver prodotto entro il 2020<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.  </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sulla rilevanza costituzionale dell’ambiente e sui vari profili giuridici di esso si rinvia, tra i tanti, a: Giannini M. S., <em>Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1973, pp. 15 ss.  ; Giampietro F., <em>Diritto alla salubrità dell’ambiente</em>, Milano, 1980; Cecchetti M., <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000; Porena D., <em>La protezione dell’ambiente tra Costituzione italiana e “Costituzione globale”</em>, Torino, 2009; Grassi S., <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano, 2012; Lugaresi N., <em>Diritto dell’ambiente</em>, Padova, 2015; Rossi G., <em>Diritto dell’ambiente</em>, Torino 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per un inquadramento generale sul diritto alla salute si rinvia a: Mortati C., <em>La tutela della salute nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. inf. mal. prof</em>., 1961, pp. 5 ss.; Luciani M., (voce) <em>Salute</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XXVII, Roma, 1991, pp. 2 ss.; Cocconi M., <em>Il diritto alla tutela della salute</em>, Milano, 1998; Gallo C. E. – Pezzin B. (a cura di), <em>Profili attuali del diritto alla salute</em>, Milano, 1998; Gambino S., <em>Diritti sociali e crisi economiche. Problemi e prospettive</em>, Torino, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> C. cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in www.cortecostituzionale.it</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sull’argomento si vedano i preziosi contributi di: Galgano F., <em>Le istituzioni dell’economia capitalista</em>, Bologna, 1974; Giannini M. S., <em>Diritto pubblico dell’economia</em>, Bologna, 1977; Luciani M., <em>L’iniziativa economica privata nel sistema costituzionale</em>, Roma, 1981; Cocozza F., <em>Riflessioni sulla nozione di «Costituzione economica»</em>, in <em>Dir. dell’econ</em>., 1992, pp. 71 ss.; Guarino G., <em>Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, pp. 21 ss.; Amato G., <em>Il mercato nella Costituzione</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1992, pp. 7 ss.; Bognetti G., <em>La costituzione economica italiana</em>, Milano, 1993;  Della Cananea G. – Napolitano G. (a cura di), <em>Per una nuova costituzione economica</em>, Bologna, 1998; Merusi F., <em>Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale</em>, Bologna, 2002; Irti N., <em>L’ordine giuridico del mercato</em>, Bari, 2004; Spattini C., <em>Ascesa e declino (eventuale) della nozione di Costituzione economica (nell’ordinamento italiano e in quello comunitario)</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, VI, 2005, pp. 1579 ss.; Cassese S., <em>La nuova costituzione economica,</em> Bologna, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> cfr., Considerato 3 della direttiva 2009/28 CE, in <em>www.eur-lex.europa.eu</em></div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> De Vergottini G., <em>Il governo delle energie rinnovabili fra Stato e regioni</em>, in Napolitano G. – Zoppini A. (a cura di), <em>Annuario di diritto dell’energia – Regole e mercato delle energie rinnovabili</em>, Bologna, 2013, p. 17.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cons. St., Sez. V, 9 luglio 2012, n. 3991, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> C. Cost., 15 maggio 2013, n. 85, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> C. Cost., n. 37 del 1969, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>, ove si legge che «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, è possibile soltanto ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l’ordinamento assegna alla funzione legislativa».</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Pericu G., <em>Le sovvenzioni come strumento di azione amministrativa</em>, Milano, 1967, p. 8..</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 864, in <em>Foro amm. – TAR</em>, IV, 2014, pp. 1172 ss., in cui si è stabilito che: «La necessità di incentivare solo l’energia derivante da fonti rinnovabili, che sia stata effettivamente immessa in rete, evidenzia il carattere provvisorio delle determinazioni convenzionali relative alla quantità di energia utilizzata dai servizi ausiliari. Il dato forfettario deve essere verificato in sede ispettiva, al fine di accertare quale sia la reale consistenza dell’energia incentivabile. Conseguentemente le previsioni contenute nella convenzione tra l’operatore e il GRTN (ora GSE) non sono un limite al potere di accertamento dell’Autorità garante dell’energia elettrica e il gas (AEEG), ma integrano proprio uno dei dati da verificare in sede di controllo».</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> In dottrina vi è stato, addirittura, chi ha parlato di equivocità. Sul punto si rinvia a: Lubrano B., <em>Le sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica nel contesto del diritto europeo</em>, Torino, 2008, pp. 120 ss., ove si afferma che:  «Il concetto di sovvenzione è un concetto di per sé equivoco e che è stato oggetto di ripetute analisi da parte della dottrina tradizionale, condotte al fine di individuarne la natura, gli elementi caratteristici, le modalità principali di attribuzione e gli effetti. L’equivocità di tale concetto deriva dal fatto che, come è stato rilevato ripetutamente dalla dottrina, non vi è chiarezza su cosa si intenda per “sovvenzione”; tale incertezza è dipesa da un uso scorretto del linguaggio in quanto per descrivere tale fenomeno sono stati alternativamente impiegati termini differenti il cui significato non era sempre coincidente così da determinare una certa “equivocità del linguaggio».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Spagnuolo Vigorita V., <em>Problemi giuridici dell’ausilio finanziario pubblico ai privati</em>, Napoli, 1964, p. 18.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Benadusi L., <em>Attività di finanziamento pubblico aspetti costituzionali e amministrativi</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1966, p. 900, il quale precisa che  nel caso delle sovvenzioni  «l’interesse pubblico (che giustifica l’erogazione patrimoniale) praticamente si identifica con l’interesse del sovvenzionato alla percezione della somma di denaro (o di altra prestazione equivalente), perché allo Stato altro non importa che favorire certi soggetti, o gruppi di soggetti, versanti in particolari situazioni di bisogno».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Guarino G., <em>Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo (A proposito della questione della legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1953 n. 959 e della L. 30 dicembre 1959 n. 1254 sui sovracanoni elettrici), </em>in <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, </em>Milano, 1962,  pp. 140 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> I <em>Certificati Verdi</em> «sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).<br /> Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.  Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia  elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per  ottemperare all’obbligo anche nei successivi due anni.   L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”».<br /> Deve essere tuttavia precisato che «dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei Certificati Verdi è sostituito da una nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV (titolari di impianti qualificati IAFR) conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma diversa. Il nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell’energia (che può avvenire tramite RID o tramite ricorso al Mercato Libero da parte dell’operatore)», in <em>www.gse.it</em><br /> La disciplina vigente degli incentivi riconosciuti agli impianti di produzione energia rinnovabile da fonte diversa da quella fotovoltaica è contenuta nel D.M. 23 giugno 2016, recante «Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> I <em>Certificati Bianchi</em>, anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono «titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.<br /> Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME. Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011», in <em>www.gse.it.</em> L’attuale disciplina dei TEE è contenuta nel D.M. 11 gennaio 2017, recante « Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica».</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La <em>Tariffa Onnicomprensiva</em> costituisce «il meccanismo di incentivazione, alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici.  La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La tariffa è detta “onnicomprensiva” in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.  Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l’unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione rimane naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia elettrica prodotta, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del D.lgs. 387/03», in <em>www.gse.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Il <em>Conto Termico</em> è un meccanismo di incentivazione, regolato con D.M. 28 dicembre 2012 (aggiornato e integrato dal D.M. 16 febbraio 2016), destinato ad incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Peraltro, «Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia <em>solar cooling</em> per la produzione di freddo)», in <em>www.gse.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Il <em>Conto Energia</em> è un meccanismo di incentivazione relativo agli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici. Questa peculiare meccanismo di incentivazione trova la sua disciplina di dettaglio in una normativa secondaria (assai tecnica) contenuta in DD.MM..<br /> In Italia si sono avuto ben cinque Conti Energia disciplinati da altrettanti Decreti Ministeriali, nei quali venivano fissate specifiche regole, condizioni e procedure per l’ammissione ai meccanismi incentivanti. Per una integrale e chiara ricostruzione dell’evoluzione che il Conto energia ha avuto in Italia, si riporta la sintetica ma puntuale descrizione riscontrabile sul sito (più volte richiamato) del Gestore dei servizi Energetici.<br /> In esso è infatti dato leggere che: «Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo meccanismo, che premia con tariffe incentivanti l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni, è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio  2005 e del 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell’impianto.<br /> Con il D.M. del 19 febbraio 2007, cosiddetto Secondo Conto Energia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato nuovi criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010. Tra le principali novità introdotte dal Secondo Conto Energia c’era l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l&#8217;energia prodotta e non solamente su quella prodotta e consumata in loco, lo snellimento delle pratiche burocratiche per l’ottenimento delle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe  sulla base del tipo di integrazione architettonica, oltre che della taglia dell’impianto. Veniva, inoltre, introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.<br /> Nel 2010 è entrato in vigore il Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal primo gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha definito le seguenti categorie di impianti:<br /> impianti fotovoltaici (suddivisi in “impianti su edifici” o “altri impianti fotovoltaici”);<br /> impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative<br /> impianti fotovoltaici a concentrazione<br /> impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica<br /> La legge 13 agosto 2010, n.129 (legge cosiddetta “salva Alcoa”) ha stabilito che le tariffe incentivanti previste per il 2010 dal Secondo Conto Energia possano essere riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. La pubblicazione della Legge 129/10 ha di fatto prorogato fino al 30 giugno 2011 il periodo di operatività del secondo Conto Energia, inizialmente destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 per effetto dell’entrata in vigore del terzo Conto Energia.<br /> Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 , che ha definito il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 (Quarto Conto Energia).<br /> Il D.M. 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Il Quinto Conto Energia cesserà di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei Registri), che sarà comunicata dall’AEEG &#8211; sulla base degli elementi forniti dal GSE attraverso il proprio Contatore fotovoltaico &#8211; con un’apposita deliberazione».</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ogni altra elargizione di denaro corrisposta dalle amministrazioni statali (diverse dal GSE) ovvero da quelle regionali allo scopo di incentivare la realizzazione di iniziative energetiche ecosostenibili.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> La definizione è contenuta nel bilancio di sostenibilità GSE del 2014, p. 16.<br /> Ad ogni modo, le funzione e le attività di cui è attributario il Gestore dei servizi Energetici sono dettagliatamente descritte nell’art. 4 dello statuto, in ossequio al quale: « La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.<br /> In particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:<br /> a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3 dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato;<br /> b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992;<br /> c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi delle precedenti lettere a) e b); d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nonché effettuare il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento;<br /> e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;<br /> f) emettere i certificati verdi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;<br /> g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico i “certificati verdi” relativi ai medesimi impianti;<br /> h) tenere ed aggiornare il registro degli operatori abilitati alle transazioni dei “certificati verdi”;<br /> i) identificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché gestire ed emettere le certificazioni di origine per i suddetti impianti, relativamente alla composizione del mix energetico utilizzato, ai sensi della legge 3 agosto  2007, n. 125 e del decreto ministeriale 31 luglio 2009;<br /> j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle autocertificazioni dei soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sull’adempimento degli obblighi;<br /> k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, inclusi quelli abbinati al teleriscaldamento;<br /> l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per l’energia elettrica previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i provvedimenti conseguenti;<br /> m) svolgere i compiti di cui all&#8217;art. 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;<br /> n) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni;<br /> o) fornire supporto per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br /> p) espletare attività in avvalimento dell’Autorità per  l’energia elettrica e il gas per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività di cui all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l’esecuzione di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia.<br /> La Società gestisce le partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<br /> La Società, altresì, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l’attività propria o con quella delle controllate.<br /> Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o delle controllate, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant’altro collegato all’oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate.<br /> La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Il dato è tratto dal Rapporto attività del GSE per il 2015, in <em>www.gse.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Crutzen P., <em>Benvenuti nell’Antropocene! L’uomo ha cambiato il clima. La Terra entra in una nuova era</em>, (ed. it.), 2005, Milano, p. 34.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Papa Benedetto XVI, Lettera Enciclica <em>Caritas in veritate</em>, par. 51, p. 101, in <em>w2.vatican.va</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Papa Francesco, Lettera enciclica <em>Laudato Si</em>, parg. 54, p. 42, in <em>w2.vatican.va</em></div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> La qualificazione nei termini di autotutela dei provvedimenti di annullamento di cui all’art. 42, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n. 28/2011 è condivisibilmente sostenuta da:  Caponigro R., <em>Il potere amministrativo di autotutela</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa</em> 2017, p. 17, il quale rileva che, in deroga alla disciplina generale dell’annuallamento d’ufficio <em>ex </em>art. 21 <em>nonies</em> della L. n. 241/90, il potere di annullamento del GSE non è soggetto a limite temporale dei 18 mesi.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> In questi termini si è espressa C. Cass., SS.UU.,  24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it.</em>, 3, 2015, pp. 1066 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 26 giugno 2017, n. 7398, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 novembre 2016, n. 11623, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 24 maggio 2017, n. 6205, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>,  9 giugno 2016, n. 6652, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> In questo senso si vv. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 aprile 2016, n. 4613 e Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1002, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Per un’analisi, lucida e attenta, della <em>governance </em>energetica si rinvia a: Bruti Liberati E., <em>Regolazione indipendente e politica energetica Nazionale</em>, in <em>Riv. Regol. dei mercati</em>, 1, 2014, pp. 81 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 29 agosto 2016, n. 9429, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> C. Cass., SS. UU., 25 gennaio 2013, n. 1776, in <em>Res. civ. e prev.</em>, I, pp. 320 ss., nella quale si è stabilito che: «Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo».</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> C. Cass., SS. UU., 10 ottobre 2012, n. 17241, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em>, ove si legge che: «In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla pubblica amministrazione sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’<em>an</em>, il <em>quid</em>, il <em>quomodo</em> dell’erogazione».</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> C. Cass., SS. UU., 11 luglio 2014, n. 15941, in <em>Foro it</em>., I, 2015, pp. 246 ss.. In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa con Cons. St., 10 novembre 2010, n. 7994, in <em>Foro amm. – CdS</em>, XI, 2010, pp. 2361 ss., il quale ha stabilito che: «In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse».</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> L’originaria versione dellart. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 disponeva che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481».</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Il D.M. 31 gennaio 2014, recante «<em>Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE</em>», in <em>Gazz. Uff.</em>, <em>Serie Generale</em>, n. 35 del 12 febbario 2014, contempla, all’Allegato 1, tra le violazioni rilevati idonee a giustificare l’automatica adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, le seguenti condotte: «a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; b) violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all&#8217;esito dell&#8217;attività di controllo; d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell&#8217;ambito di una precedente attività di controllo; e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione; f) manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata; g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata; h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo; i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto; j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse; l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione; m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell’impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso o della determinazione agli incentivi; n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati».</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> . T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 15 ottobre 2015, n. 11706, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> La modifica dell’art. 42, comma 3 è contemplata nell’art. 1, comma 960 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge Bilancio 2017), pubblicata in <em>Gazz. Uff.</em>, n. 302 del 29 dicembre 2017 ? Suppl. Ordinario n. 62.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul delicato tema della relazione esistente tra l’assetto regolatorio (legislativo e amministrativo) e lo sviluppo economico, così come sulla capacità del primo di influenzare, in misura progressivamente crescente, le dinamiche del sistema economico si v.: Clarich M. – Mattarella B.G., <em>Un nuovo sistema regolatorio per lo sviluppo economico</em>, in <em>An. giur. dell’econ.</em>, 2, 2013, pp. 363 e ss.; Napolitano G., <em>Diritto amministrativo e processo economico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 4, 2014, pp. 695 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> In dottrina sul principio di ragionevolezza, tra i tanti, si rinvia a:  Astone F., <em>Il principio di ragionevolezza</em>, in Renna M. – Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 371 e ss.; Merusi F., Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; Lombardo G., <em>Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, pp. 421 e ss.;  Vipiana M., Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza, Padova, 1993.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Sul principio di proporzionalità si rinvia a: Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>,  in Renna M. – Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 e ss; Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Sandulli M.A. (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 e ss.; Cognetti S., <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2010; Villamena S., <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; Sandulli A., <em>La proporzionalità nell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Più in particolare, C. Cass., SS.UU., 24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it</em>., III, 2015, pp. 1066 ss., ha statuito che: «Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche può esser titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti dell’Autorità concedente: a) nella fase anteriore al finanziamento, nella quale l’amministrazione agisce normalmente in posizione di potestà amministrativa e valuta un pubblico interesse, il privato ha una posizione di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico; conseguentemente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; b) anche in questa fase tuttavia il privato può essere titolare di un diritto soggettivo, e conseguentemente sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte che la norma di previsione non attribuisca all’Amministrazione poteri discrezionali in ordine alla concessione del finanziamento, ma soltanto poteri di certificazione circa la sussistenza delle condizioni predeterminate per legge per l’erogazione dello stesso, il quale pertanto costituisce il contenuto di un diritto soggettivo perfetto, riconosciuto dalla stessa legge al privato ancor prima della emanazione dell’atto amministrativo; c) nella fase successiva al provvedimento di finanziamento, normalmente il privato è titolare di un diritto soggettivo, avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme di denaro disposta con il finanziamento o con la sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, con conseguente competenza dell’Ago a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a base del rapporto di finanziamento; d) nella fase successiva alla emanazione del provvedimento la situazione soggettiva del privato può tornare ad essere di interesse legittimo nelle diverse ipotesi in cui la mancata erogazione del finanziamento già accordato consegua all’esercizio di poteri di autotutela dell’Amministrazione, che annulli il provvedimento attributivo per vizi di legittimità ovvero lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico, atteso che in tali casi il privato beneficiario non può vantare che l’interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri».</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> C. Cass. SS.UU., 13 giugno 2017, n. 14653, in <em>Giust. Civ. Massimario</em>, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Così, ad esempio, con l’art. 4 del D.M. 6 luglio 2012, recante la disciplina delle incentivazioni ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, sono state stabilite dalla pubblica amministrazione (nella specie il Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) le modalità di accesso agli incentivi. All’art. 4 del citato Decreto ministeriale si legge che: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:<br /> a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;<br /> b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;<br /> c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’articolo 17;<br /> d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.<br /> 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti<br /> impianti:<br /> a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall’articolo 5;<br /> b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.<br /> 3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:<br /> a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;<br /> b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:<br /> i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;<br /> ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;<br /> iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;<br /> c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;<br /> d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);<br /> e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;<br /> f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-<em>bis</em>, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni;<br /> g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);<br /> h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)».</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> C. Cass., SS. UU, 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411 e 2 maggio 2017,  n. 10650, in <em>Giust. Civ. Massimario</em>, 2017. Da ultimo è stata resa l’ordinanza 3 dicembre 2017, n. 29922, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, nella quale si ribadito che: «Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. le  controversie aventi ad oggetto le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti alternative».</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Mignone C.,  <em>Competenza e regolamento di competenza (ricorso giurisdizionale amministrativo)</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, III, 1989, Torino, p. 218.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Massa N., <em>La competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, Roma</em>, <em>in www.amministrativamente.it</em>, 2015, p. 10.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> L’art. 13 c.p.a. (Competenza territoriale inderogabile) dispone che: «Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.<br /> Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.<br />  Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.<br /> La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile».</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> L’art. 14 c.p.a. (Competenza funzionale inderogabile) dispone che: « Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.<br />  Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.<br /> La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13».</div>
<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> De Roberto A., <em>Competenza (diritto processuale amministrativo)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, VII, Roma, 1988, p. 2.</div>
<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> T.A.R. Puglia, Lecce, Lecce, Sez. II, 08 luglio 2015,  n. 2250,  in <em>Foro amm. – TAR</em>, VII, 2015, pp. 2105 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> L’elenco delle materie devolute alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, è contenuto nell’art. 135 c.p.a., ai sensi del quale: «Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:<br /> a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;<br /> b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell&#8217;Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;<br /> c) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all&#8217;articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;<br /> d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell&#8217;articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;<br /> e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell&#8217;articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;<br /> f) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 14, comma 2;<br /> g) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z);<br /> h) le controversie relative all&#8217;esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell&#8217;energia, dei trasporti e delle comunicazioni; (5)<br /> i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;<br /> l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all&#8217;articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;<br /> m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;<br /> n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia;<br /> o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;<br /> p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall&#8217;applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;<br /> q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;<br /> q-bis) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-bis);<br /> q-ter) le controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-ter).<br /> q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall&#8217;Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.<br /> 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1».</div>
<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> La competenza funzionale del T.A.R. Lombardia è prevista per le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.</div>
<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Apeiro bella F., <em>Il regime della competenza nel Codice del processo amministrativo: dubbi di legittimità e possibili soluzioni</em>, in <em>Foro amm. – TAR</em>, II, 2011, p. 172.</div>
<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> Cons. Ad. plen.,4 febbraio 2013, n. 4, in  <em>Foro amm. &#8211; CdS</em>, II, 2013, pp. 553 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> In dottrina sulle azioni proponibili dinanzi al giudice europeo si v.: Bertezzolo G., <em>La stabilità del provvedimento: l’esperienza comunitaria</em>, in Falcon G. – De Pretis D. (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata</em>, 2011, Padova, pp. 175 ss..<br /> Un’utile inquadramento di ordine generale si rinviene anche in: Chiti M. P., <em>Diritto amministrativo europeo</em>, Milano, 2008; Della Cananea G., <em>Diritto amministrativo europeo. Principi e Istituti</em>, Milano, 2011; Galetta D.U., <em>Il diritto amministrativo dell’Unione europea. Argomenti e materiali</em>, Torino, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 2013, n. 4, <em>cit.</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> T.A.R. Veneto, Venezia, 13 novembre 2013, n. 1252, in <em>www.giustizia-amminisrativa.it</em><br /> In T.A.R. Campania, Napoli, 27 febbraio 2014, n. 1240, <em>ibidem</em>, si è ritenuto di adottare una soluzione intermedia che, fondata sulla dimensione dell’impianto e sulla natura della fonte rinnovabile, riconosceva la competenza territoriale inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Toma, solo per le ipotesi di impianti di notevoli dimensioni e alimentati da una certa tipologia di fonte. Specificamente, nella pronuncia si legge che: «Sono attribuite alla competenza esclusiva del TAR del Lazio le controversie solo se riguardanti le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, ampiamente superiore a quella di cui in controversia e che, peraltro, gli stessi richiami come esibiti al Collegio escludono dalla competenza del TAR del Lazio le ipotesi – come appunto quella in contestazione &#8211; di energia derivante da fonte solare».</div>
<div><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Cons. St., Sez. VI, 29 gennaio 2014, n. 439; Sez. IV, 28 maggio 2014, n. 2768, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Per uno studio, completo e dettagliato, sull’interesse legittimo e sull’affievolimento dei diritti, si rinvia, anche per ogni la bibliografia ivi richiamata, al recente volume di Scoca F.G., L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Per una più ampia ricostruzione sul tema degli incetivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si v:. Cocconi M., <em>Poteri pubblici e mercato dell’energia. Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale</em>, Milano, 2014; Id., <em>Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento del cittadino</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2014, pp. 1-22; Cortese F. Guella F. – Postal G., <em>La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile</em>, Padova, 2013; Fracchia F.  Occhiena M. (a cura di), Climate change<em>: la risposta del diritto</em>, Napoli, 2010; Pozzo B., <em>Le politiche energetiche comunitarie. Un’analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili</em>, Milano, 2009. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/processo-amministrativo-e-incentivi-alle-energie-rinnovabili-a-proposito-della-giurisdizione-e-della-competenza-del-giudice-amministrativo/">Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-divieto-di-pantouflage-una-misura-di-prevenzione-della-corruzione-nella-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:41:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-divieto-di-pantouflage-una-misura-di-prevenzione-della-corruzione-nella-pubblica-amministrazione/">Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione </a></p>
<p>&#160; Sommario(*): 1. La polisemia del termine “corruzione” e la prevenzione della “corruzione amministrativa” come  obiettivo cruciale &#8211; 2. La legge anticorruzione e la sua incidenza sul D.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) – 3  Il divieto di pantouflage: profili generali – 4. La nozione di “dipendente pubblico” &#8211; 5.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-divieto-di-pantouflage-una-misura-di-prevenzione-della-corruzione-nella-pubblica-amministrazione/">Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-divieto-di-pantouflage-una-misura-di-prevenzione-della-corruzione-nella-pubblica-amministrazione/">Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione </a></p>
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<p>&nbsp;</p>
<div>Sommario(*): 1. La polisemia del termine “corruzione” e la prevenzione della “corruzione amministrativa” come  obiettivo cruciale &#8211; 2. La legge anticorruzione e la sua incidenza sul D.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) – 3  Il divieto di <em>pantouflage</em>: profili generali – 4. La nozione di “dipendente pubblico” &#8211; 5. La nozione di  “soggetto privato” &#8211; 6. La nozione di “pubblica amministrazione” e l’allargamento della nozione <em>ex</em> art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 – 7. Il limite temporale del divieto di <em>pantouflage</em> – 8. Le sanzioni per i contratti stipulati in violazione del divieto di <em>pantouflage</em> &#8211; 9. La direzione operativa del divieto di <em>pantouflage</em> – 10. Il meccanismo “a doppia serratura” per le società pubbliche – 11. Considerazioni conclusive.</p>
</div>
<p><br clear="all" /><strong>1. La polisemia del termine “corruzione” e la prevenzione della “corruzione amministrativa” come obiettivo cruciale.</strong><br />
In Italia, la necessità di approntare degli efficaci strumenti di lotta alla “corruzione amministrativa” era già stata ampiamente avvertita in passato<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Ancora prima che venisse istituita l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’ordinamento amministrativo italiano ha conosciuto, dapprima, la figura dell’Alto Commissario per la prevenzione della corruzione<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e, successivamente, la Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (CIVIT)<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Tuttavia, tali scelte legislative tradivano l’intenzione del legislatore nazionale di attribuire alla lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni un’importanza sostanzialmente marginale. Ciò che veniva confermato dalla ridotta incisività dei poteri di cui era attributario sia l’Alto Commissario alla prevenzione della corruzione sia la Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza; niente di equiparabile all’attuale assetto di poteri rientranti nella titolarità dell’ANAC.<br />
La ragione era da rivenirsi, probabilmente, nella corrente (ma non corretta) collocazione del concetto di “corruzione” ai soli fenomeni penalistici e non anche a quelli di natura amministrativa. Tant’è vero che, a questo proposito, un’autorevole dottrina non ha mancato di rilevare che “nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale.<br />
Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto costituzionale e del diritto amministrativo”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p><strong>2. La legge anticorruzione e la sua incidenza sul D.lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego).</strong><br />
È solo a seguito dell’emergere dei primi dati relativi allo straordinario peso economico che il fenomeno della corruzione amministrativa è idoneo a sortire sul bilancio dello Stato, che è venuta consolidandosi l’opinione che la lotta alla corruzione rappresentasse un obiettivo di “vitale importanza”, poiché “in una società in cui la corruzione è diffusa, non ci si trova nell’ambito di uno Stato costituzionale, di una moderna democrazia pluralista, si è, nella sostanza, sudditi di un’amministrazione opaca, dove le scelte dei pubblici funzionari sfuggono ai meccanismi della legalità e il mercato risponde a logiche lontane da quelle presupposte da una sana concorrenza tra gli operatori economici; in un ordinamento dove la lotta alla corruzione non dispone di adeguati, efficaci strumenti normativi il cittadino in realtà resta privato in concreto dei propri diritti in campo economico, perché la corruzione esprime rapporti diseguali in conseguenza dell’abuso delle funzioni che consegue alle corruttele”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Una prima precisa descrizione del peso della corruzione amministrativa sul sistema economico italiano è stata resa dalla Corte dei conti nel 2012, la quale ebbe modo di rilevare che il costo della corruzione era di 60 miliardi. Segnatamente, il giudice contabile chiarì che “se l’entità monetizzata della corruzione annuale in Italia è stata correttamente stimata in 60 miliardi di euro dal SAeT del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto a quanto rilevato dalla Commissione Ue, l’Italia deterrebbe il 50% dell’intero giro economico della corruzione in Europa”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
La maturata consapevolezza che “la corruzione costituisca una “tassa indiretta” sulle imprese esistenti e una barriera all’ingresso per nuove iniziative economiche; distorce l’allocazione delle poche risorse disponibili; è causa di una lievitazione dei costi delle opere pubbliche che viene traslata sul committente e quindi si riflette sulla spesa pubblica”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, unita alla logica convinzione che “i funzionari devono comprendere che, nell’amministrazione, essi non hanno una responsabilità verso i propri <em>partner</em> commerciali o il proprio superiore ma sono responsabili di fronte a tutti i cittadini”<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, hanno indotto il legislatore nazionale a redigere un organico testo normativo recante una serie di misure tese a combattere ― in una logica preventiva<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ― i possibili “focolai” di corruzione all’interno della pubblica amministrazione: la legge  6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione)<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Posto che la “corruzione amministrativa” rappresenta (secondo una fortunata definizione) “l’abuso delle risorse pubbliche per servire un interesse privato”<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, la legge n. 190 del 2012 è venuta configurandosi come un “sistema integrato, perfettibile quanto si vuole ma reale, di repressione e prevenzione nel contrasto alla corruzione”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Tra le misure introdotte dalla legge anticorruzione<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, molte hanno inciso sulle dinamiche proprie del pubblico impiego e, in particolare, sulla fisionomia dei ruoli dirigenziali e sul conferimento degli incarichi; ne è per tal modo scaturita una novella del D.lgs. n. 165/2011 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego).<br />
La ragione giustificatrice sottesa alla scelta di creare un  “collegamento” tra la normativa anticorruzione e la disciplina degli incarichi amministrativi (in specie quelli di carattere dirigenziale) è stata individuata nella circostanza che la “prevenzione della corruzione si realizza evitando che possano accedere e permanere in incarichi pubblici persone che si trovino in situazioni che facciano dubitare della loro imparzialità”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p><strong>3. Il divieto di <em>pantouflage</em>: profili generali.</strong><br />
Tralasciando l’esame delle singole misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012, quello che rileva in questa sede è la norma che, novellando il tenore dell’art. 53 del  D.lgs. n. 165/2001, ha introdotto la c.d. clausola anti p<em>antouflage<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><strong>[15]</strong></a></em>.<br />
L’art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha disposto che all’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, dopo il comma 16 <em>bis</em>, fosse aggiunto il comma 16 <em>ter</em><a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
È questo breve capoverso a costituire il fondamento giuridico del c.d. divieto di <em>pantouflage</em> o di <em>revolving doors</em>; locuzione esterofila, dal significato letterale di “porta girevole”, con la quale si suole fare riferimento al fenomeno del “passaggio di alti funzionari statali a ditte private”<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Esso preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di appartenenza.<br />
Trattasi di un <em>divieto-limite</em> finalisticamente orientato ad evitare che il “dipendente pubblico” possa sfruttare l’approfondita conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione, nonché quei verosimili legami amicali, confidenziali, camerateschi e solidali  (nei confronti del personale a sé pariordianato), se non anche di sudditanza e di timore reverenziale (nei confronti del personale sottordinato), al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale. Il Piano Nazionale Anticorruzione ha infatti stabilito che la norma mira ad evitare che il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Più incisivamente, la norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti <em>contra ius</em> che potrebbero derivare da una situazione di “conflitto di interesse”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
La genericità della norma ha reso presto necessaria un’attività interpretativa tesa a chiarire tanto il significato esatto da attribuire ad alcune nozioni in essa contenute quanto l’ambito di applicazione della stessa; un’attività condotta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella veste di soggetto tenuto a garantire una coerente interpretazione e una puntuale applicazione della normativa anticorruzione.</p>
<p><strong>4. La nozione di “dipendente pubblico”.</strong><br />
La prima questione interpretativa che è venuta occasionandosi con riferimento all’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2001 ha riguardato l’individuazione dei soggetti riconducibili alla nozione di “dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali”.<br />
La questione non è di poco conto, specie se si considera che una tesi interpretativa di tipo restrittivo consentirebbe un’agevole elusione del divieto, con la connessa vanificazione dell’obiettivo indefettibile che ispira l’intera normativa: <em>id est</em>, assicurare la puntuale attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, rispetto ai quali le misure di anticorruzione si pongono in una posizione di indubbia strumentalità<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Con l’intento di evitare simili opzioni ermeneutiche, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito cosa debba intendersi per “dipendente pubblico”, mediante un approccio ragionevolmente volto ad ampliare il perimetro applicativo della norma.<br />
Difatti, se è vero che l’<em>Authority</em> era inizialmente giunta ad affermare che tali soggetti dovessero identificarsi in coloro che esercitassero <em>concretamente</em> ed <em>effettivamente</em> i poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, la stessa ha mutato il suo originario approccio, stabilendo che il divieto si estende anche a coloro che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, siano nondimeno competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (ad. es., pareri e/o perizie) che incidono sul contenuto del provvedimento finale<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Dagli orientamenti ANAC si sarebbe portati a ritenere che i soggetti destinatari del divieto di <em>pantouflage</em> possano indentificarsi (a prescindere dall’esercizio concreto ed effettivo di funzioni autoritative o negoziali) soltanto in coloro che abbiano un rapporto di impiego pubblico <em>stricto sensu</em> con l’organizzazione amministrativa.<br />
In verità, non è così. La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha dipanato ogni dubbio in merito alla possibilità di ricomprendere tra i soggetti destinatari dell’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165 anche coloro che, esterni alla pubblica amministrazione, siano titolari di uno degli incarichi ovvero delle cariche previsti dal D.lgs. n. 39/2013 (ad. es., incarichi di Segretario generale, Direttore generale, amministratore delegato, etc.)<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p><strong>5. La nozione di  “soggetto privato”.</strong><br />
Molto dibattuta è stata anche la nozione di “soggetto privato” presso il quale il dipendente pubblico ha il divieto di svolgere attività professionale o lavorativa dopo la cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione.<br />
Il tenore letterale della norma induce a considerare come soggetti privati soltanto quelle strutture organizzative (di qualsivoglia forma e natura) nelle quali sia totalmente estranea la componente pubblica.<br />
In perfetta linea di corrispondenza con l’approccio estensivo propugnato con riferimento alla nozione di dipendente pubblico, anche per quella di soggetto privato è stata accolta un’interpretazione volta ad espandere la portata della locuzione in questione.<br />
L’<em>Authority</em> ha infatti precisato che nella nozione di soggetto privato debbono essere ricompresi anche quei soggetti formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Non residua alcun dubbio, quindi, che in tale nozione possano farsi rientrare anche le c.d. società in mano pubblica.<br />
Beninteso, gli orientamenti dell’ANAC non sono il frutto di un esercizio eccentrico e creativo della funzione para-giurisdizionale di cui la stessa è attributaria, ma si tratta, piuttosto, di interpretazioni che, pur nella loro portata estensiva, si profilano come strettamente aderenti al dato normativo.<br />
Il principale limite dell’originaria versione dell’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2001 era infatti rappresentato dal prevedere come destinatari del divieto solo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (come confermato dal richiamo alle p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001).<br />
Un limite che è stato poi superato dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, il quale ha stabilito che debbono essere considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti nello stesso decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; da qui la tendenza degli orientamenti dell’ANAC ad ampliare il significato da attribuire alle varie nozioni contenute nell’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2001.</p>
<p><strong>6. La nozione di “pubblica amministrazione” e l’allargamento della nozione <em>ex</em> art. 21 del D.lgs. n. 39/2013.</strong><br />
Il dibattito ha involto anche la nozione di “pubblica amministrazione”.<br />
L’art. 53, comma 16 <em>ter</em> contiene un esplicito richiamo alle pubbliche amministrazioni elencate nell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, il quale, elencando le pubbliche amministrazioni soggette all’applicazione della disciplina sul pubblico impiego, individua (in modo indiretto) i soggetti da farsi rientrare nella nozione di dipendente pubblico<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Ebbene, dal momento che quella contenuta nell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 è da considerarsi una “elencazione normativa tendenzialmente esaustiva di tutte le possibili categorie di enti pubblici previste nel nostro ordinamento”<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, tra le pubbliche amministrazioni cui si riferisce la disciplina del pubblico impiego non figurano (tra le altre) le c.d. società pubbliche.<br />
Del resto è pacifico che le società pubbliche non rientrano nella nozione di pubblica amministrazione rilevante per l’applicazione del D.lgs. n. 165/2001.<br />
La giurisprudenza, in proposito, occupandosi di controversie relative al rapporto di lavoro del personale dipendente delle società in mano pubblica ha affermato che “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella del giudice amministrativo) in ordine agli atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici. Rispetto a tali società, invero, non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, comma 2, c.p.a., che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque equiparati alle p.a., attesa proprio la non equiparabilità alle p.a. delle società partecipate (stante la loro natura di s.p.a.)”<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Senz’altro più emblematica è poi la pronuncia resa dalla Sezioni Unite in merito alla possibile equiparabilità della R.A.I. s.p.a. alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.<br />
In quell’occasione il giudice di legittimità ha statuito  ― con un principio di indubbia portata generale ― che “deve escludersi che la qualifica di società per azioni, attribuita dal legislatore alla Rai &#8211; Radiotelevisione italiana s.p.a., assuma valenza assolutamente neutrale ai fini della disciplina sostanziale. Ne deriva che la medesima Rai &#8211; Radiotelevisione italiana s.p.a. non è in alcun modo annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lg. 30 marzo 2001, n. 165, di guisa che essa resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto”<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Ciononostante, l’art. 53, comma 16 <em>ter </em>del D.lgs. n. 165/2001 (a dispetto della sua collocazione topografica nel Testo Unico del pubblico impiego) deve essere considerata una <em>norma anticorruzione</em>; indi per cui il suo campo di applicazione non è circoscritto all’elenco delle pubbliche amministrazioni contenuto nell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, bensì dall’art. 21 del D.lgs. n. 39 del 2013.<br />
La norma appena richiamata, sotto la rubrica “Applicazione dell’articolo 53, comma 16 <em>ter</em>, del decreto legislativo n. 165 del 2001”, dispone che “ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16 <em>ter</em> dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”.<br />
A ben vedere, la stretta commistione esistente tra la disciplina del pubblico impiego e quella dell’anticorruzione, ha condotto il legislatore ad introdurre una “deroga espansionistica” al tradizionale campo di applicazione dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.<br />
Se è vero che tale norma rimane applicabile ai soli dipendenti <em>stricto sensu</em> delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo D.lgs. n. 165, la stessa cosa non può dirsi per il comma 16 <em>ter</em>, in quanto ai soli fini della sua applicazione il concetto di dipendente pubblico e (quindi di pubblica amministrazione) viene allargato sino al punto da ricomprendere anche i soggetti che abbiano stabilito una qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro con un ente di diritto privato in controllo pubblico.</p>
<p><strong>7. Il limite temporale del divieto di <em>pantouflage</em>.</strong><br />
Il divieto di <em>pantouflage</em> preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ovvero professionali presso soggetti privati, soltanto per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione.<br />
Tale limite temporale si basa su una semplice ragione di fondo: contemperare le esigenze di imparzialità della p.a. con l’interesse dei lavoratori e/o professionisti ad intrattenere rapporti con soggetti privati.<br />
Ecco che allora è d’obbligo una precisazione: la circostanza che il divieto di <em>pantouflage</em> finisca col “frustare” l’interesse dei lavoratori a prestare la loro opera in favore di soggetti privati potrebbe far sorgere dei dubbi in ordine alla tenuta costituzionale dell’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2001, in specie sotto il profilo della ragionevolezza.<br />
Segnatamente, problemi di costituzionalità potrebbero porsi, non tanto, con riguardo ai dipendenti pubblici in senso stretto, bensì con riferimento ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 33/2013. Mentre i primi si presume che abbiano maturato l’età pensionabile e siano, quindi, meno interessati ad atteggiarsi come forza lavoro (il divieto di <em>pantouflage</em> scatta, infatti, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro), i secondi è possibile che siano colpiti dal divieto quando ancora siano nel pieno dello loro forze lavorative.<br />
Ebbene, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che “gli articoli 4 e 35 della Costituzione, nel garantire il diritto del lavoro, ne affidano l’attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sottoposte al vaglio con riguardo alla relativa ragionevolezza”<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
La domanda che sorge, quindi, è la seguente: il divieto di <em>pantouflage</em> è irragionevole? La risposta è negativa, in quanto il legislatore nazionale, nel ponderare un valore individuale (il lavoro) con uno superidividuale (il buon andamento della pubblica amministrazione), ha condivisibilmente ritenuto di accordare prevalenza a quest’ultimo<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Non si tratta di una scelta legislativa arbitraria ed eccessiva, poiché il divieto in esame (oltre ad essere temporalmente circoscritto) vieta ai “dipendenti pubblici” di instaurare rapporti di lavoro soltanto con quei soggetti privati che siano destinatari dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione presso la quale abbiano prestato servizio.<br />
In sostanza, sembra obiettivamente inverosimile ritenere che, il vorticoso e repentino dinamismo del mercato,  non sia in grado di offrire opportunità lavorative che non siano, per forza, quelle presso i soggetti privati interessati dall’attività della pubblica amministrazione.</p>
<p><strong>8. Le sanzioni per i contratti stipulati in violazione del divieto di <em>pantouflage</em>.</strong><br />
I contratti e gli incarichi conferiti in inspregio al divieto di cui all’art. 53, comma 16 <em>ter</em> sono colpiti da nullità.<br />
Il richiamo alla nullità è pienamente ragionevole<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, non foss’altro che la normativa anticorruzione è finalizzata a tutelare l’<em>interesse generale</em> ad una pubblica amministrazione trasparente ed equa<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
La natura dell’interesse tutelato dalla normativa anticorruzione ha fatto in modo che la scelta del legislatore nazionale non potesse che essere quella di sanzionare gli accordi stipulati all’esito di una condotta corruttiva mediante la nullità, trattandosi, appunto, di “una sanzione volta a tutelare interessi prettamente generali dell’ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l’organizzazione sociale”<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Alla sanzione civilistica della nullità si accompagna, comunque, una sanzione interdittiva-restitutoria: il lavoratore o il professionista non potrà contrarre (in qualunque veste) con le pubbliche amministrazioni nei successivi tre anni e, per di più, sarà tenuto alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti.<br />
La norma è, in certo senso, monca e fuorviante, per quanto riguarda quest’ultimo profilo. Essa non chiarisce se la restituzione dei compensi percepiti postuli la riconsegna integrale degli emolumenti oppure se viene fatta salva la possibilità per il “dipendente pubblico” di trattenere l’ammontare corrispondente all’entità dell’<em>utiliter coeceptum</em> che il soggetto privato ha comunque tratto dall’utilizzo dell’opera prestata in suo favore.<br />
A tale riguardo, non pare possa essere refutato in dubbio che il “dipendente” che abbia eseguito prestazioni in virtù di un contratto nullo (per violazione del divieto di <em>pantouflage</em>) sia tenuto a restituire una somma dalla quale dovrà essere decurtata l’utilità che il soggetto privato ne ha tratto.<br />
Se così non fosse, verrebbe ad integrarsi un’ipotesi di ingiustificato arricchimento che, in quanto tale, legittimerebbe l’esperimento dello strumento di tutela di cui all’art. 2041 c.c., quale “azione avente carattere sussidiario che è inammissibile, ai sensi dell’art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito”<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
Dunque, qualora il “dipendente pubblico” fosse costretto a restituire l’intero compenso (senza poter trattenere la somma corrispondente all’<em>utiliter coeceptum</em>) potrà senz’altro esperire l’azione di ingiustificato arricchimento. Rimane, tuttavia, da chiarire quali siano ― in una prospettiva processualistica ― le condizioni necessarie per un vittorioso esperimento di tale azione.<br />
Non pone particolare problemi l’ipotesi in cui il soggetto privato sia un’entità organizzativa nella quale non è consentito riscontrare nessuno dei c.d. indici di pubblicità. Qui il “dipendente pubblico”, al fine di ottenere l’equo indennizzo delle spese sostenute e delle perdite patrimoniali patite a causa dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dovrà limitarsi “a provare il <em>fatto materiale</em> dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per il soggetto locupletato”<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
È richiesto, invece, un qualcosa in più allorché il soggetto arricchitosi ingiustamente sia una società in mano pubblica, la quale, dovendo normalmente agire secondo il “modulo procedimentale”, è soggetta all’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.<br />
Per vero, quando il soggetto arricchitosi (senza causa), a discapito di altri, sia una società pubblica occorrerà che il “dipendente” fornisca altresì <a name="_GoBack"></a>la prova del c.d. <em>riconoscimento</em> dell’utilità della prestazione eseguita; un riconoscimento che può avvenire, in modo esplicito, con un provvedimento, ovvero, in modo implicito, con la concreta utilizzazione della prestazione resa dal dipendente.<br />
Emblematico è quell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’Amministrazione Pubblica differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’Amministrazione, che deve essere provata dall’attore ma anche il riconoscimento, da parte di quest’ultima dell’utilità dell’opera o della prestazione medesima. Il riconoscimento dell’<em>utilitas</em>, che sostituisce il requisito dell’arricchimento previsto dall’art. 2041 c.c. nei rapporti interprivati — integra il requisito per l’accoglimento dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. e può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale mediante un provvedimento amministrativo, oppure in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione dell’opera consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell’ente”<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p><strong>9. La direzione operativa del divieto di <em>pantouflage</em>. </strong><br />
Rimane da scogliere il nodo concernente la direzione  operativa del divieto di <em>pantouflage</em>; si tratta cioè di capire se il divieto sia connotato da una operatività unidirezionale  (coprendo soltanto i trasferimenti dal pubblico al privato) ovvero “bidirezionale” (coprendo quindi sia i trasferimenti dal pubblico al privato che quelli dal privato al pubblico).<br />
Stando alla lettera della norma sembrerebbe che il divieto riguardi soltanto i trasferimenti dalle pubbliche amministrazioni verso i soggetti privati, così da lasciare incondizionate le ipotesi di trasferimento dai soggetti privati verso le pubbliche amministrazioni.<br />
Tuttavia, l’esame assiologico della normativa anticorruzione induce a persuadersi della tesi opposta: il divieto di <em>pantouflage</em> copre sia i trasferimenti “pubblico-privato” sia quelli “privato-pubblico”. Diversamente opinando si permetterebbe ai “dirigenti” di soggetti privati (<em>rectius</em>, formalmente privati ma sostanzialmente pubblici) di creare le condizioni per instaurare un rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione al fine influenzare le scelte di questa in maniera oltremodo favorevole per il soggetto privato di appartenenza, per poi ritornare nell’organico di quest’ultimo, forte della convinzione di poter ambire a posizioni apicali per i favoritismi posti in essere.<br />
Una tale interpretazione, animata (forse accecata) dalla speranza di sdradicare velocemente tutti i possibili focolai corruttivi, potrebbe occasionare problemi di compatibilità con il principio di legalità; ma ciò dipende ― come intuibile ― da quale sia l’accezione sotto la quale lo si intenda considerare.<br />
Se il principio di legalità viene inteso nel senso della pedissequa conformità dei comportamenti alla <em>littera legis</em>, non sarebbe consentito adottare provvedimenti tesi ad evitare l’ingresso di dirigenti privati nell’organico delle pubbliche amministrazioni.<br />
All’opposto, accogliere un’accezione del principio di legalità in senso debole (così da ritenere ammissibile tutto quello che la legge non vieta esplicitamente) consentirebbe di giungere alla conclusione che, nonostante il dato letterale non dica nulla sul punto, non è preclusa la possibilità di attuare il divieto di <em>pantouflage</em> anche nei trasferimenti “privato-pubblico”.<br />
Quale che sia l’opzione interpretativa che si intenda accogliere, sembra opportuno credere che, in aderenza a quell’indirizzo secondo cui “il principio di legalità è riferibile non soltanto al diritto di produzione legislativa, ma anche a quello di produzione giurisprudenziale”<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, occorrerà attendere qualche pronuncia dell’ANAC ovvero dell’autorità giudiziaria al fine di comprendere quelli che sono gli effettivi limiti di operatività del divieto di <em>pantouflage</em>.</p>
<p><strong>10. Il meccanismo “a doppia serratura” per le società pubbliche.</strong><br />
Merita un approfondimento la posizione delle società in mano pubblica<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
Esse ― come si è detto ― sono idonee ad essere sussunte sia nella nozione di pubblica amministrazione (per effetto dell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, che parifica i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a quelli degli enti privati in controllo pubblico) sia nella nozione di soggetti privati (per effetto degli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).<br />
Ne discende che per le società pubbliche ― le quali non sono soggette alla pedissequa applicazione della stringente normativa sulla selezione del personale prevista per le pubbliche amministrazioni in senso stretto ― l’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2001 ha creato un “meccanismo a doppia serratura”.<br />
Attesa l’idoneità di queste società a rivestire tanto la qualità di pubblica amministrazione quanto quella di soggetto privato, i trasferimenti dei dipendenti che, negli ultimi tre anni, abbiano esercitato presso di esse funzioni autoritative o negoziali, risultano vietate sia quando la società si configura come pubblica amministrazione “dismittente” sia quando si configura come soggetto privato “recettivo”.<br />
Questa interpretazione si pone in perfetta linea di corrispondenza con la nozione di “ente pubblico funzionale e cangiante” accolta dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che “la nozione di ente pubblico nell’attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa e immutabile. Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione.<br />
Al contrario, l’ordinamento si è ormai orientati verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico; si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi privatistici”<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
È necessaria un’avvertenza: per evitare che venga ingiustamente compromesso il diritto di ciascuno a contribuire, secondo una scelta conforme con la sua indole, al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.), il divieto deve riguardare soltanto i trasferimenti nei quali il “soggetto dismittente” dell’unità lavorativa sia destinatario dell’attività svolta dal “soggetto recettivo” della medesima unità.</p>
<p><strong>11. Considerazioni conclusive.</strong><br />
Il divieto di <em>pantouflage</em> si configura, senz’altro, come uno strumento astrattamente idoneo a scongiurare la concretazione di fenomeni corruttivi nell’ambito della p.a..<br />
Esso è stato concepito dal legislatore in maniera ragionevole; una ragionevolezza che sarebbe altrimenti mancata qualora la sua operatività fosse stata affrancata da qualsiasi limitazione.<br />
Tale divieto, invece, non pone problemi di compatibilità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, in quanto subordinato alla sussistenza di tre limiti: a) il limite temporale di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, b) il limite “mansionale” dell’esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente pubblico; c) il limite “funzionale” della necessità che il soggetto privato sia destinatario dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione.<br />
Quel che è certo, però, è che affinché il divieto di <em>pantouflage</em> risulti efficace occorre che alla qualità teorica del suo fondamento normativo segua la possibilità di assicurarne la pratica attuazione.<br />
Per le pubbliche amministrazioni può risultare (e di fatto lo è) assai complicato controllare che quanti abbiano esercitato funzioni autoritative o negoziali  si astengano dall’instaurare rapporti lavorativi o professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività della p.a. medesima.<br />
Qual è allora la soluzione possibile? La risposta è condizionata dal fatto che la corruzione è prima di tutto un fattore interiore, rimesso alla intima concezione che il singolo individuo ha dei valori della lealtà e della solidarietà sociale, nonché dalla capacità di ispirare le proprie scelte ad un’etica che gli consenta di saper discernere ― molto semplicemente ― il “bene” dal “male” e il “giusto” dal “non giusto”.<br />
Sicché, il precipuo strumento che la vigente normativa offre alla pubblica amministrazione al fine di sovraintendere al rispetto della normativa anticorruzione è rappresentato dal c.d. “principio di autoresponsabilità”, in ossequio al quale il privato è tenuto a rendere ― nel rispetto delle c.d. regole dell’onestà<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a> ― delle dichiarazioni autocertificative ispirate ai canoni della diligenza e della veridicità.<br />
Ecco che allora, con specifico riguardo al divieto di <em>pantouflage</em>, discende che la p.a. (una volta che sia cessato il rapporto) non potrà che rimettersi all’impegno del privato di non istaurare alcun rapporto di lavoro o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività istituzionale dalla stessa svolta, oltre a segnalare la cessazione del rapporto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché eserciti i penetranti poteri di controllo di cui è attributaria  sulle “migrazioni” degli apicali pubblici presso soggetti privati.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*) Cultore di giustizia amministrativa presso l’Università della Calabria.<br />
[1] Per una puntuale ricostruzione del fenomeno si rinvia a:  MERLONI F. &#8211; VANDELLI L., <em>La corruzione amministrativa: cause, prevenzione e rimedi</em>, in <u>www.astrid.it</u>, 2010</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, disponeva che: “È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato “Alto Commissario”, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall&#8217;anno 2002.<br />
Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa.<br />
L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:<br />
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;<br />
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;<br />
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;<br />
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;<br />
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;<br />
f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;<br />
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.<br />
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’art. 13 del  Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disponeva che: “In attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attività svolta.<br />
Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Anci, l’Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.<br />
La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all&#8217;amministrazione con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All’atto dell’accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.<br />
La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell’ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell’ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.<br />
La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:<br />
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della <em>performance</em> delle amministrazioni pubbliche;<br />
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;<br />
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;<br />
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;<br />
e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.<br />
La Commissione nel rispetto dell’esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:<br />
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della <em>performance</em>;<br />
b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all’articolo 10;<br />
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla <em>Performance</em> delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;<br />
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttività;<br />
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11, comma 8, lettera a);<br />
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;<br />
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14;<br />
h) promuove analisi comparate della <em>performance</em> delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;<br />
i) redige la graduatoria di <em>performance</em> delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;<br />
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all’articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;<br />
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della <em>performance</em> attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;<br />
n) predispone una relazione annuale sulla <em>performance</em> delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;<br />
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;<br />
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di <em>performance</em> delle amministrazioni pubbliche.<br />
La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del presente decreto.<br />
Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione”.<br />
I risultati dell’attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l’attuazione del programma di Governo.<br />
Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un’analisi dei propri risultati ed un giudizio sull’efficacia della sua attività e sull’adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L’esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.<br />
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell’autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.<br />
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.<br />
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l’anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.<br />
All’attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 4”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> MATTARELLA B. G., <em>La prevenzione della corruzione in Italia</em>, in <em>Gior. dir. amm.</em>, II, 2013, p. 123.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> PATRONI GRIFFI U., <em>Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni</em>, in <em>Riv. A.I.C.</em>, 2016, p. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> GIAMPAOLINI L., <em>Relazione inaugurazione dell’anno giudiziario</em>, in <a href="http://www.cortedeiconti.it/">www.cortedeiconti.it</a>, 2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> PATRONI GRIFFI F., <em>Battere la corruzione: impresa impossibile, in Federalismi</em>, XX, 2015, p. 1.. In senso analogo si è esprimono anche: HINNA L. &#8211; MARCANTONI M., <em>Corruzione. </em><em>La tassa più iniqua</em>, Roma, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> THOMPSON D. F., <em>The Possibility of Administrative Ethics</em>, in <em>Public Administration Review</em>, XLV, 1985, p. 557.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> TOSCHEI S., <em>Funzione amministrativa e prevenzione dei fenomeni corruttivi (legge n. 190/2012 e decreti attuativi)</em>, in <u>www.amministrativ@mente.it</u>, V, 2013</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 lo Stato italiano ha dato attuazione all’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.<br />
Nondimeno, si soggiunga che un significativo merito per aver sollecitato l’adozione di una normativa anticorruzione deve essere sicuramente riconosciuto al gruppo GRECO (Groupe D’Etats contre la Curruption) del Consiglio d’Europa, il quale ebbe modo di rilevare che la corruzione burocratica costituisse un fenomeno consueto e diffuso.<br />
Per un’ampia e dettagliata  panoramica sui principali istituti della normativa anticorruzione si v.: D’ALBERTI M. &#8211; FINOCCHI R., <em>Corruzione e sistema istituzionale</em>, Bologna, 1994; MATTARELLA B.G. – PELISSERO M., <em>La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione</em>, Torino, 2013; FIORINO N. – GALLI E., <em>La corruzione in Italia</em>, Bologna, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> DELLA PORTA D. – VANNUCCI A., <em>Mani impunite, Vecchia e nuova corruzione in Italia</em>, Roma-Bari, 2007, p. 310.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> PATRONI GRIFFI F., <em>op. cit.</em>, p. 6.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sul punto si v.: CARLONI E., <em>Le misure amministrative di contrasto alla corruzione</em>, <a href="http://www.astrid.it/">www.astrid.it</a>., 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> MERLONI F., <em>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi</em>, <em>Libro dell’anno del Diritto – Treccani</em>, in <a href="http://www.treccani.it/">www.treccani.it</a>, 2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> MATTARELLA B.G., <em>Nomine pubbliche e pantouflage: il caso Beaufret</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, I, 1997, pp. 927 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> L’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. n. 165/2011 dispone che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> GARZANTI – <em>Grande dizionario di italiano</em>, Milano, 2010.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Nell’allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, in <a href="http://www.anticorruzione.it/">www.anticorruzione.it</a> si  legge che: “Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti”</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> ANAC, parere del 18 febbraio 2015, n. AG/08/2015/AC, in <u>www.anticorruzione.it</u>, il conflitto di interesse è definito come la  “condizione che si verifica quando risulta, anche potenzialmente, compromessa l’imparzialità richiesta al dipendente di una pubblica amministrazione, che, nell’esercizio del potere decisionale, può interporre interessi personali o professionali in conflitto con interessi pubblici”.<br />
In dottrina si rinvia a: MARCHETTA C., <em>La legislazione italiana sul conflitto di interessi</em>, Milano, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> In questo senso ANAC, delibera del 13 gennaio 2016, n. 284, in <u>www.anticorruzione.it</u></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> ANAC, orientamento del 4 febbraio 2015, n. 2, in <u>www.anticorruzione.it</u>, si è stabilito che: “I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l’art. 53, comma 16 <em>ter </em>del D.lgs. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> ANAC, orientamento del 21 ottobre 2015, n. 24), in <u>www.anticorruzione.it</u>, si legge che: “Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della P.A., ma anche ai dipendenti che ― pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri ― sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> A tal proposito, in ANAC, orientamento del 4 febbraio 2015, n. 1, in <u>www.anticorruzione.it</u>, si legge che: “Ai fini delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 <em>ter</em>, del D.lgs. n. 165/2001 devono considerarsi dipendenti della PA ― ai quali è precluso avere rapporti professionali con i privati destinatari dell’esercizio delle loro funzioni, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro ― anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro subordinato o autonomo”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> ANAC, orientamento 4 febbraio 2015, n. 3, in <u>www.anticorruzione.it</u>, stabilisce che: “Con riferimento alla previsione di cui all’art. 53, comma 16 <em>ter</em> del D.lgs. 165/2001, nella parte in cui la stessa fa riferimento ai soggetti privati destinatari dell’attività della PA svolta attraverso poteri autoritativi e negoziali (presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale), la nozione di soggetti privati ivi contenuta deve essere interpretata nei termini più ampi possibili, ricomprendendovi anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o controllati da una pubblica amministrazione”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> L’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2011 dispone che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 11430, in <u>www.giustizia.amministrativa.it</u></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23 febbraio 2015,  n. 3136, in <em>Dir. &amp; Giust.</em>, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> C. Cass., SS. UU., 22 dicembre 2011, n. 28330, in <em>Foro it.</em>, XII, 2012, pp.  3450 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Corte cost., 20 giugno 2012, n. 166, in <u>www.cortecostituzioinale.it</u>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Per un’ampia e analitica riflessione sul principio di ragionevolezza nell’esercizio del potere legislativa si v.: LOMBARDO G., <em>Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, </em>in<em> Riv. trim. dir. pubbl.</em>, I, 1997, pp. 939 ss.; PALADIN L., <em>L’eccesso di potere legislativo ed il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi</em>, in <em>Dir. cost.</em>, II, 1995, pp. 758 ss.; SCACCIA G., <em>Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza</em>, in <em>Politica del dir.</em>, III, 1999, pp. 387 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Sia pure nell’ambito del diritto civile, ROPPO V., <em>Il contratto</em>, Milano, 2011, p. 389, afferma che: “Il contratto di corruzione ripugna il buon costume”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sull’importanza della trasparenza al fine di prevenire la corruzione amministrativa si rinvia a: SAVINO M.,  <em>La nuova disciplina della trasparenza amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., IX, 2013, pp. 795 ss.; NATALINI A. &#8211; VESPERINI G., <em>Il big bang della trasparenza</em>, Napoli, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> C. Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242, in <em>Foro it.</em>, III, 2015, pp. 862 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> C. Cass., SS.UU., 25 novembre 2008, n. 28042, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, XII, 2008, p. 1716.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> C. Cass., Sez. I, 13 luglio 2015, n. 14589, in <em>Guida al dir.</em>, 2015, p. 49.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 dicembre 2014, n. 6494, in <em>Foro amm. – TAR</em>, II, 2014, p. 3253.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Trib. Catania, Sez. V, 27 novembre 2014, in <em>Riv. it. dir. e proc. pen</em>., I, 2015, pp. 387 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Un inquadramento generale sull’applicabilità della normativa anticorruzione alle società in mano pubblica si rinviene in: DAMIANO D., <em>Le società partecipate e gli obblighi di trasparenza finalizzati a scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttiv</em>i, in <em>Munus</em>, III, 2014.<br />
Inoltre, l’ANAC ha adottato, con specifico riferimento alle società pubbliche, la determina n. 8/2015, recante “Linee guida Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, in <u>www.anticorruzione.it</u>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in <em>Foro amm. – CdS</em>, V, 2015, pp. 1444 ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> MATTARELLA B.G., <em>Le regole dell’onestà. Etica, politica e amministrazione</em>, Bologna, 2007.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-divieto-di-pantouflage-una-misura-di-prevenzione-della-corruzione-nella-pubblica-amministrazione/">Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’avvalimento «condizionato» dei requisiti di idoneità professionale nel prisma della giurisprudenza amministrativa (Note a margine di Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2486)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lavvalimento-condizionato-dei-requisiti-di-idoneita-professionale-nel-prisma-della-giurisprudenza-amministrativa-note-a-margine-di-cons-st-sez-vi-15-maggio-2015-n-2486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 17:36:29 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 3.9.2015) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/5139_ART_5139.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 3.9.2015)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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