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	<title>Dario Sammarro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Dario Sammarro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La non candidabilità degli amministratori ex. art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000: presupposti applicativi e nodi problematici. </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-candidabilita-degli-amministratori-ex-art-143-comma-11-del-d-lgs-267-2000-presupposti-applicativi-e-nodi-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-candidabilita-degli-amministratori-ex-art-143-comma-11-del-d-lgs-267-2000-presupposti-applicativi-e-nodi-problematici/">La non candidabilità degli amministratori ex. art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000: presupposti applicativi e nodi problematici. </a></p>
<p>SOMMARRIO- 1. Premessa &#8211; 2. Il cuore della pronuncia- 3. Cenni sulla &#8220;non candidabilità&#8221;-  4.L &#8216;art. 143 comma 11 TUEL -5. Considerazioni conclusive &#8220;Il campo di indagine nella valutazione della condotta dell&#8217;amministratore locale ai fini dell&#8217;applicazione della misura interdittiva della  non candidabilità -ai sensi dall&#8217;art. 143 comma 11 del D.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-candidabilita-degli-amministratori-ex-art-143-comma-11-del-d-lgs-267-2000-presupposti-applicativi-e-nodi-problematici/">La non candidabilità degli amministratori ex. art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000: presupposti applicativi e nodi problematici. </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-candidabilita-degli-amministratori-ex-art-143-comma-11-del-d-lgs-267-2000-presupposti-applicativi-e-nodi-problematici/">La non candidabilità degli amministratori ex. art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000: presupposti applicativi e nodi problematici. </a></p>
<p> <strong>SOMMARRIO- 1. Premessa &#8211; 2. Il cuore della pronuncia- 3. Cenni sulla &#8220;non candidabilità&#8221;-  4.L &#8216;art. 143 comma 11 TUEL -5. Considerazioni conclusive</strong><br /> <strong>&#8220;</strong><em>Il campo di indagine nella valutazione della condotta dell&#8217;amministratore locale ai fini dell&#8217;applicazione della misura interdittiva della  non candidabilità -ai sensi dall&#8217;art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000- in armonia con i principi interpretativi esistenti, deve disancorarsi da una prospettiva meramente &#8220;soggettiva&#8221; dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore ( capacità gestionale, correttezza nell&#8217;operato, sussistenza di condotte riconducibili a fatti costituenti reato) e ricollegarsi esclusivamente ad un&#8217;analisi &#8220;oggettiva&#8221; tesa a comprovare se i comportamenti sospetti determinino,  pur solo in via presuntiva, un&#8217;illecita ingerenza della criminalità nelle attività deliberative e gestionali dell&#8217;ente pubblico. Laddove il nesso tra condotta ed ingerenza non appaia chiaro, alla luce di un&#8217;analisi posta in essere caso per caso, la misura non può trovare applicazione.&#8221;</em></p>
<p> <strong>1. Premessa</strong><br /> Le conclusioni alle quali giunge la Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro si pongono a corollario di un ragionamento giuridico che prende le mosse da una lettura&#8221;meticolosa&#8221; del comma 11 dell&#8217;art. 143 del 267/2000<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>  e che brillantemente richiama  principi in tema di <em>non candidabiltà </em>già  formatisi nel diretto vivente.<br /> Le indicazioni dell&#8217;Organo di secondo grado forniscono coordinate che si pongono in parziale disarmonia con la posizione del Tribunale di Castrovillari, primariamente adito, che con la sentenza appellata, la n. 4/2018, resa nel procedimento R.G. n. 899/2018, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione di <em>incandidabilità </em>dei sigg. P.G. e G.L. mentre ha dichiarato l&#8217;applicazione della misura interdittiva nei confronti del Consigliere L.G.  ( rispettivamente sindaco e consiglieri comunali  del Comune calabrese di C.).<br /> La Corte di Appello di Catanzaro pronunciandosi sul reclamo proposto dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 4 del 19.11.2018, e sul reclamo proposto da L.G.  ha infatti accolto, <em>acontraris</em> al Giudice di prime cure, il reclamo proposto dal consigliere appellante e, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, rigettato la dichiarazione di <em>incandidabilità</em> di L.G. comminata dei confronti dello stesso.<br /> La pregevolezza della sentenza in corso di commento è tale per due ordini di motivi: il primo relativo al &#8220;percorso a ritroso&#8221; del Giudicante che ricalca con limpidezza i principi fondamentali in materia di presupposti applicativi per la misura della <em>incandidabilità</em> in seguito a scioglimento<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> del comune per infiltrazione mafiosa; il secondo che attiene alla chiarezza esplicativa con cui viene descritto  un dato normativo eccessivamente denso e per certi versi farraginoso.<br /> In estrema sintesi, il Giudice ci ricorda che ogni qual volta la <em>querelle </em>si incentra su questioni delicatissime incidenti &#8221; su status<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>&#8221; ( limitazioni al diritto elettorale passivo), quali quelle che attengono alle dichiarazioni di <em>non candidabilità,</em>  ruolo fondamentale nel coadiuvare l&#8217;indagine del giurista giocherà sempre  &#8220;un&#8217;idonea valutazione&#8221; del grado di interferenza delle condotte attribuite agli amministratori nella gestione dell&#8217;ente locale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Valutazione idonea che non può prescindere, per poter essere oggettivamente ritenuta come tale, dalla piena consapevolezza della natura ontologica e dalla reale funzione dell&#8217;applicazione della misura interdittiva della quale si discorre.</p>
<p> <strong>2. Il cuore della pronuncia</strong><br /> Giova riavvolgere brevemente il nastro della vicenda contenziosa.<br /> Con nota del 4.01.2018 il Ministero dell&#8217;Interno, come specificatamente previsto in termini procedurali<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, comunicava al tribunale di Castrovillari il risultato della procedura di scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di C., chiedendo così l&#8217;<em>incandidabilità</em> degli amministratori superiormente menzionati, considerati essere responsabili delle condotte che avevano imposto la misura nei confronti dell&#8217;ente locale.<br /> Costituitesi le parti, con sentenza n . 4 del 19.11.2018 il tribunale di Castrovillari dichiarava la <em>non candidabilità<a href="#_ftn6" title=""><strong>[6]</strong></a></em> del consigliere G., rigettando la richiesta nei confronti di P. e L.<br /> A tale decisione il Ministero dell&#8217;Interno proponeva reclamo con atto depositato il 27.11.2018. Ulteriore reclamo veniva proposto da L.G. <br /> La  Corte di Appello riteneva la causa in decisione all&#8217;udienza del 23.5.2019.<br /> Orbene, il giudice di secondo grado si riportava integralmente alle valutazioni del Tribunale di Castrovillari per ciò che concerne l&#8217;insussistenza degli elementi oggettivi relativi alle posizioni dei sigg. P. e L. mentre ribaltava  la posizione del G.<br /> Dirimente ai fini della controversia e della stesura delle motivazioni della sentenza n. 43 del 2019, il richiamo ad un rigido orientamento della Corte di Cassazione, la quale sembra aver tracciato un percorso difficilmente aggirabile, oggi, dall&#8217;interprete <strong>( Cass.ss.uu.n. 1747/2015 e Cass. N. 15038/2018). </strong>Il Giudice Monofilattico, difatti, sottolinea che la misura interdittiva contemplata dall&#8217;art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000<em>: &#8221; rappresenta un rimedio extra ratio, volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell&#8217;intera collettività nazionale &#8211; accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la &#8221; credibilità&#8221; delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni- , beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministrazioni locali e criminalità organizzata ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell&#8217;ordinameno.&#8221;</em> e che la stessa, stante l&#8217;incidenza su di un fondamentalissimo diritto, quale quello di elettorato passivo, deve essere giustificata da un <em>&#8220;apprezzamento negativo in ordine alla condotta degli amministratori ed al contributo della stessa fornito alla determinazione della situazione che ha condotto allo scioglimento dell&#8217;amministrazione.&#8221;</em><br /> Il campo di indagine, secondo la Corte d&#8217;Appello ed in armonia con il filone superiormente descritto, deve sempre spostarsi da una prospettiva meramente &#8220;soggettiva&#8221; dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore ( capacità gestionale, correttezza nell&#8217;operato, sussistenza di condotte riconducibili a fatti costituenti reato) , ad una &#8220;oggettiva&#8221;, tesa a comprovare se i comportamenti sospetti, indicati dalle relative relazioni prefettizie, determinino, pur solo in via presuntiva, un&#8217;illecita ingerenza della criminalità nelle attività deliberative e gestionali dell&#8217;ente pubblico.<br /> Nel caso specifico, i criteri di lettura appena esposti hanno supportato le motivazioni della Corte di Appello che, sulle scorte dell&#8217;assenza di un riscontro &#8220;oggettivo&#8221;<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> teso ad indicare l&#8217;incidenza di L.G:  nell&#8217; azione amministrativa e contabile dell&#8217;ente, ha confutato il valore della documentazione prodotta in primo grado, dalla quale non si evincono comportamenti sintomatici di una condotta influente sulla vita dell&#8217;amministrazione stessa<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Il Giudice di seconde cure precisando la vaghezza delle risultanze documentali inerenti la posizione di L.G: e sottolineando il ricorrere di  altri  motivi ostativi per l&#8217;applicazione della misura,<em>&#8221; </em>rigettava la dichiarazione di <em>non candidabilità</em> di L.G., confutando gli aspetti legittimanti la sentenza di primo grado : &#8220;a) i movimenti di quote sospetti attenevano ad un lasso temporale nel quale il G. non ricopriva il ruolo di assessore comunale; b) i contratti ed i rapporti contenuti nella relazione prefettizia sono stati gestiti in grossa parte dal Commissario Prefettizio in carica; b) l&#8217;interdittiva antimafia che colpiva il G. interveniva nel 2016 dopo la cessione delle quote tra il G. e le sorelle ( titolari della ditta colpita dall&#8217;interdittiva); d)  dal contenuto della stessa interdittiva non si evinceva alcuna indicazione sulle responsabilità di L.G:.&#8221;<br />  <br /> <strong>3. Cenni sulla &#8221; non candidabilità&#8221;</strong><br /> La pronuncia in oggetto richiama principi fondamentali in materia, soffermandosi su una ipotesi particolare di <em>non candidabilità</em>, disciplinata dal comma 11 dell&#8217;art 143 del d.lgs. 267/2000<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> L&#8217;<em>incandidabilità </em>viene considerata, a ben vedere, come una nuova figura di incapacità giuridica speciale che, differentemente dell&#8217;ineleggibilità e dell&#8217;incompatibilità, incide sulla legittimazione del diritto di &#8220;candidarsi&#8221; e non semplicemente sull&#8217;esercizio del diritto elettorale passivo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> L&#8217;istituto in questione trova una sua sistemazione  nell&#8217;ambito della legislazione antimafia. A tal proposito si segnala la  l. 10 febbraio 1962 n. 57<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, integrata poi da altre normative<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>,  confluita nella l. 19 marzo 1990 n. 55<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Molti sono stati gli interventi di modifica del legislatore; il testo dell&#8217;art. 15 della l. 55/1990, infatti, non contemplava nella sua prima versione l&#8217;<em>incandidabilità</em>, ma prevedeva la sospensione dalle funzioni dei membri degli Esecutivi delle Regioni e degli enti locali, dei consiglieri comunali e provinciali e di altri enti, qualora fossero stati sottoposti a procedimento penale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>o a misura di prevenzione, seppure con provvedimento non definitivo, per il delitto di cui all&#8217;art. 416 bis cod. pen.<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> oppure per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. In sintesi, anche in assenza di un accertamento coperto da giudicato, la disposizione normativa permetteva la sospensione dalla carica nei casi di ipotizzato coinvolgimento in alcune categorie di reati. Oltre alla sospensione, la l. n.55/1990  prevedeva, anche, la decadenza dall&#8217;ufficio per le stesse figure di reato in caso di condanna passata in giudicato o di definitività del provvedimento giudiziario disponente la misura di prevenzione.<br /> Orbene, tale impianto normativo veniva sostituito con la l. 18 gennaio 1992 n. 16<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, al dichiarato fine di intervenire <em>&#8220;a monte</em>&#8220;, attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;istituto dell&#8217;<em>incandidabilità</em><a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, inibendo di modo totale l&#8217;accesso alle cariche regionali e locali e limitando la misura della sospensione alla sola ipotesi in cui la sentenza fosse intervenuta dopo l&#8217;inizio del mandato.<br /> Nello specifico, l&#8217;art. 1 della l. n. 16/1992, sostituendo i primi quattro commi dell&#8217;art. 15 l. 55/1990, prevedeva l&#8217;<em>incandidabilità</em> alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per quanti fossero stati &#8211; anche se non in via definitiva &#8211; condannati, o anche sottoposti a misure di prevenzione o  a procedimento penale, per una serie di fattispecie in materia di mafia, sostanze stupefacenti, armi e delitti contro la pubblica amministrazione (come, tra gli altri, peculato, concussione, corruzione)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> L&#8217;<em>incandidabilità</em> era, inoltre, prevista nelle peculiari ipotesi condanna definitiva, o comminata con  sentenza di primo grado confermata in appello, per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio ( mercimonio della cosa pubblica), nonché per i casi di condanna definitiva, o con sentenza di primo grado confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione, per delitto non colposo.<br /> Egualmente era sancita nelle stesse fattispecie, l&#8217;impossibilità di ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, Presidente della Giunta provinciale, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale. L&#8217;eventuale elezione di soggetti che si fossero trovati nelle condizioni di legge appena dette era sanzionata con la nullità e l&#8217;organo che aveva deliberato la nomina o la convalida dell&#8217;elezione era tenuto a revocarla non appena fosse venuto a conoscenza dell&#8217;esistenza della causa di <em>incandidabilità</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a>..<br /> In epoca più recente, il Parlamento ha dato corso ad un complesso percorso di riforma della disciplina dell<em>&#8216;incandidabilità</em> faticosamente terminato, dopo quasi tre anni, nell&#8217;approvazione della l. n. 475 del 1999<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, che ha modificato l&#8217;art. 15 l. 55/1990.  Confermate, in linea generale, le ipotesi di reato ostative alla candidatura previste nelle leggi precedenti, la nuova disciplina dell&#8217;<em>incandidabilità</em> se ne differenziava profondamente, comminandola soltanto a seguito di sentenza definitiva di condanna ed in caso di misure, parimenti definitive, di prevenzione del Tribunale nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Veniva, altresì, introdotta  l&#8217;equiparazione dei provvedimenti giurisdizionali <em>ex</em> art. 444 c.p.p. (c.d. &#8220;di patteggiamento&#8221;) a quelle di condanna<a href="#_ftn22" title="">[22]</a> e ripresentata la sospensione a tempo determinato, per un massimo di diciotto mesi, in caso di condanna non definitiva, o di misure non definitive di prevenzione, sfocianti in decadenza dalla carica nel caso di irrevocabilità delle medesime<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> I medesimi indirizzi venivano trasposti, pedissequamente, nel T.U. degli enti locali<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, prevedendo all&#8217;art. 58 le cause di <em>incandidabilità </em>vera e propria, connesse alla condanna definitiva, eliminando dal testo (in ossequio all&#8217;autonomia regionale ex art. 123 Cost.) qualsiasi riferimento ai candidati al Consiglio regionale, alla Presidenza della Regione od alla nomina a membro di enti strumentali della Regione. L&#8217;art. 58, in particolare, attraverso un procedimento di ricognizione ed integrazione della disciplina previgente, parzialmente poi modificato dalla l. 140/2004, prevedeva l&#8217;<em>incandidabilità</em> alle cariche locali (Provincia e Comune) dei soggetti che avessero riportato una condanna definitiva per delitti di particolare gravità e pericolosità sociale (come, ad esempio, il delitto di associazione mafiosa, quello di traffico di sostanze stupefacenti), o per i delitti di cui agli artt. 314-320 c.p. L&#8217;<em>incandidabilità</em> era ulteriormente contemplata per quanti fossero stati condannati per abuso di poteri o violazioni di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, per i soggetti che fossero stati condannati, sempre con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo e, infine,  per i soggetti che fossero stati destinatari, in via definitiva, di una misura di prevenzione del Tribunale, in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Il terzo comma dell&#8217;articolo disponeva, inoltre, con l&#8217;intento di estendere l&#8217;ambito oggettivo di applicabilità della disciplina, l&#8217;applicabilità delle disposizioni di cui al co. 1 a qualsiasi altro incarico, la cui elezione o nomina fosse di competenza del Consiglio comunale, provinciale o circoscrizionale, ovvero della Giunta provinciale o del Presidente della Giunta comunale o del Sindaco, di assessori provinciali o comunali.<br /> Il successivo art.59, invece, contemplava la sospensione e la decadenza di diritto da tutte le cariche, per le quali non è costituzionalmente necessario attendere una sentenza definitiva che accerti la responsabilità penale, per i soggetti che avessero riportato una condanna non definitiva per i delitti di particolare gravità e pericolosità sociale di cui all&#8217;art. 58, co. 1 lett. a), o per i delitti di cui agli artt. 314-320 c.p., per i soggetti che, dopo l&#8217;elezione o la nomina, fossero stati condannati in primo grado e in grado di appello ad una pena non inferiore a due anni per un delitto non colposo e per i soggetti che fossero stati destinatari di un provvedimento non definitivo dell&#8217;autorità giudiziaria recante una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad un&#8217;associazione di tipo mafioso. La sospensione, nelle ipotesi disciplinate dall&#8217;art. 59, operava <em>ex lege</em>; il quinto comma dello stesso articolo prevedeva, ulteriormente, la decadenza di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui fosse divenuto definitivo il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.<br /> Le disposizioni sull&#8217;<em>incandidabilità </em>sono state poi completamente riversate nel Decreto legislativo n. 235/2012 meglio noto come legge Severino<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br />  <br /> <strong>4. L&#8217;art. 143 comma 11 TUEL</strong><br /> L&#8217;art. 143 T.U.E.L., come modifcato dall&#8217;art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che &#8220;<em>Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l&#8217;ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d&#8217;incandidabilità il Ministro dell&#8217;interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1</em>con<em> riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile</em>&#8220;.<br />  Si è evidenziato che l&#8217;ipotesi di incandidabilità disciplinata all&#8217;art. 143, comma 11, T.U.E.L. presenta<em> &#8220;presupposti, funzione ed effetti non assimilabili a quelli di cui all&#8217;ipotesi contemplata dall&#8217;art. 58 del medesimo T.U.E.L.&#8221;</em><br /> Si è osservato, tra le peculiarità che connotano la norma, che mentre l&#8217;<em>incandidabilità</em> di cui all&#8217;art. 58 del T.U.E.L. consegue automaticamente al verificarsi dei presupposti enucleati dalla legge (sentenza di condanna definitiva per determinati delitti, applicazione di misure di prevenzione con provvedimento definitivo) e limita considerevolmente il diritto di elettorato passivo in quanto opera senza limiti di tempo ed è esclusa solo se è concessa la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 c.p., l&#8217;<em>incandidabilità</em> di cui all&#8217;art. 143, comma 11, T.U.E.L. <em>&#8220;deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale&#8221;</em>, è circosrcitta sotto il profilo temporale, al primo turno elettorale successivo allo scioglimento<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> e, da un punto di vista territoriale, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali relative al territorio regionale in cui si trova l&#8217;ente locale il cui consiglio sia stato attinto dal provvedimento dissolutorio, ed è infine connessa non alla condanna definitiva per specifici titoli di reato (ovvero alla applicazione, sempre con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione) <em>&#8220;bensì a condotte, in ipotesi non contestate in sede penale, che abbiano dato causa allo scioglimento del consiglio dell&#8217;ente locale</em>.<a href="#_ftn27" title="">[27]</a></p>
<p> <strong>5. Considerazioni conclusive</strong><br /> Il contesto emergenziale che affligge il Paese ha comportato la nascita di soluzioni normative che hanno dovuto necessariamente incidere sulla partecipazione democratica<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> I titolari di cariche pubbliche e di governo devono necessariamente possedere requisiti morali, non soltanto giuridici, per ricoprire il ruolo ad essi assegnati ed adempiere alle funzioni di pubblico interesse alle quali sono chiamati.<br /> Tuttavia, le limitazioni al diritto elettorale passivo devono essere ricondotte entro confini idonei allo scopo da realizzare: le cause ostative al &#8220;fondamentalissimo&#8221; diritto elettorale passivo devono aspirare a garantire il corretto esercizio del potere pubblico. Il raggio d&#8217;azione della <em>non candidabilità</em> è ampio ed è da dover ricondurre prima di tutto al buon andamento dei pubblici uffici<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Nondimeno, se l&#8217;opera di razionalizzazione in <em>subiecta materia</em> ha riguardato la sola <em>incandidabilità </em>di tipo parlamentare ( nella duplice forma di <em>non candidabilità</em> originaria e sopravvenuta) non si è ancora fatta chiarezza nella disciplina delle limitazioni del diritto elettorale passivo a livello regionale e locale.<br /> Questo <em>deficit </em>di chiarezza denota un&#8217;allarmante disorganicità di una disciplina delicata e che riguarda la partecipazione alla vita democratica.<br /> Come si è visto, attuali restano i dubbi con riferimento ai presupposti applicativi della <em>non candidabilità </em>connessa allo scioglimento dei consiglio comunali per infiltrazioni mafiosa.<br /> Molti restano gli interrogativi: scioglimento ed <em>incandidablità</em> sono facce della stessa moneta? Il buon andamento prevale in un&#8217;opera di bilanciamento sulla titolarità di un diritto fondamentalissimo?<br /> Ebbene, la<em> non candidabilità</em>, ancora oggi, è avvolta da un alone di mistero del quale se ne avverte un&#8217;impellente esigenza di dissipazione.<br /> La sentenza in commento offre pertanto numerosi spunti di riflessione che partono dal caso pratico e pongono, poi, quesiti  di &#8221; teoria generale&#8221; .<br /> L&#8217;auspicio è che il Legislatore non perda tempo ed inizi un&#8217;opera di riorganizzazione normativa prodromica a guidare l&#8217;interprete, soprattutto a livello locale, così da evitare l'&#8221;abbandono&#8221;  dell&#8217;operatore del diritto alle sole indicazioni del dato giurisprudenziale, carente di quella forza che solo possiede il dato positivo.<br />  <br />   </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a>.La disposizione normativa in questione, come è noto, è rubricata &#8221; Scolgimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Si veda R.Rolli, <em>Il Comune degli altri</em>, Roma, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Così R.Rolli con riferimento alle cause ostative al diritto elettorale passivo in quanto incidenti su situazioni giuridiche soggettive e dunque incidenti su &#8220;status&#8221; del singolo,  in <em>&#8221; La non candidabilità fra sostanza e processo&#8221;</em> Editoriale Scientifica 2017</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>   G. Berti, <em>La democrazia nell&#8217;amministrazione</em>, <em>in Annali della Fondazione Giulio Pastore XXIII</em>, Milano, Franco Angeli, 1994, p. 127.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L&#8217; art. 143 comma 11 descrive la procedura che compete al Ministro per attivare la dichiarazione di non candidabiltà. Il dettato normativo testualmente recita. &#8220;Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l&#8217;ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d&#8217; incandidabilità il Ministro dell&#8217;interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> La non candidabilità costituisce la più rilevante fattispecie che impedisce ai cittadini non solo di essere eletti, ma addirittura di presentarsi alle elezioni politiche e amministrative per il rinnovo delle Camere e degli organi legislativi a livello regionale e locale.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Come è noto lo scioglimento comunale per infiltrazioni mafiose deve basarsi sull&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti ex. art. 143 g.lgs. 267/2000. Più specificatamente come ricorda il Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 00126/2013, ai fini della qualificazioni degli elementi concreti, univoci e rilevanti, &#8220;non è quindi sufficiente un mero quadro indiziario fondato su &#8220;semplici elementi&#8221;, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l&#8217;influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l&#8217;idoneità all&#8217;effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell&#8217;ente locale.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. M. Nigro, <em>La pubblica amministrazione tra Costituzione formale e Costituzione materiale</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.,</em> 1985, pag. 162 ss.; U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, CEDAM, Padova, 1996.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>   Misura incidente sull&#8217;elettorato passivo che secondo G. Pitruzzella, voce <em>Elezioni (II), (Elezioni politiche: elettorato</em>), in Enc. giur., XII, Roma, Treccani, 1989,  p. 8, è una terminologia complessa, un vero e proprio &#8220;polinomio giuridico&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> A tal proposito, Il T.A.R. Campobasso, sez. I, 28.05.2012, ha chiarito differenze importanti: &#8221; In caso di ineleggibilità o incompatibilità, i voti, essendo attribuiti a chi aveva legittimazione a partecipare alle elezioni restano acquisiti alla lista ( in favore del primo dei non eletti della medesima); in caso di incandidabilità, vicecersa, i voti, essendo stati conquistati da chi non poteva partecipare, non possono andare neanche a favore della lista di appartenenza di quest&#8217;ultimo ( altrimenti sarebbero fatti salvi proprio quegli effetti che la legge mira a scongiurare con la previsione dell&#8217;icandidabilità).&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Recante disposizioni volte all&#8217;Istituzione dell&#8217;albo nazionale dei costruttori.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a>   L. n. 575/1965 recante &#8216;Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso&#8217;; l. n. 354/1975 recante &#8216;Norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della libertà&#8217;; l. n. 646/1982 recante &#8216;Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1996 N° 1423, 10 febbraio 1962, N° 57 e 31 maggio 1965, N° 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie&#8217;. In dottrina, M. MAZZAMUTO, <em>Profili di documentazione amministrativa antimafia</em>, in <em>giustamm.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> L. 19 marzo 1990 n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. I principi ispiratori di questa legge sono stati recepiti nelle normative successive, in particolare negli artt. gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267 del 2000, Testo Unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali e, per quanto riguarda le cariche regionali, nella l. n. 165 del 2004, Disposizioni di attuazione dell&#8217;art. 122, primo comma della Costituzione. La non candidabilità è stata ricondotta dal legislatore &#8220;una pluralità di ipotesi di reato estremamente eterogenee, sia sotto il profilo della gravità delle condotte criminose, sia sotto il profilo dell&#8217;entità della pena per esse comminata dalla legge. Accade, così, che la perdita dell&#8217;elettorato passivo possa parimenti derivare tanto da una condanna per associazione di tipo mafioso (delitto per il quale sono previste pene variabili che possono arrivare fino a ventiquattro anni di reclusione), quanto da una condanna per omissione d&#8217;atti d&#8217;ufficio (delitto che può essere concretamente sanzionato anche con una semplice multa)&#8221;, A. Oddi, <em>A proposito di condanne penali e limitazioni del diritto di elettorato passivo</em>, in <em>Giur. cost</em>., fasc. 1, 2002, p. 180.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> L&#8217;art. 15, comma 1, l. 55/1990 precisava: &#8220;dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Trattasi del reato di associazione di tipo mafioso.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title=""><em><strong>[16]</strong></em></a> Sul tema si rinvia a R.Rolli, <em>La non candidabilità fra sostanza e processo&#8221; </em>Editoriale Scientifica 2017</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Legge 18 gennaio 1992 n. 16 recante &#8220;Norme in materia di elezioni e di nomine presso le regioni e gli enti locali&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Sugli effetti della non candidabilità, v. Consiglio di Stato sez. V, 21.06.2012 n. 3673: &#8220;Nelle elezioni amministrative, l&#8217;eventuale incandidabilità per condanna penale determina solo la nullità dell&#8217;elezione del candidato interessato, con la sua surroga con chi ne dovesse avere diritto, ma non la contestuale nullità dell&#8217;espressione dei voti attribuiti alla relativa lista, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali.&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La non candidabiità diverrà , per certi versi, una conseguenza giuridica anche per  gli autori di fatti di <em>corruzione latu sensu</em> intesa</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si v. G.M. Salerno, <em>Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune riflessioni sul d.lgs. 235 del 2012</em>, in <em>Archivio Penale</em>, n. 1/2014, pp. 5 ss. L&#8217;Autore sottolinea che &#8220;mentre la legge del 1990 intendeva disporre una misura interdittiva volta prima ad allontanare e poi a rimuovere il personale politico di cui fosse stata accertata la collusione con la mafia, la legge del 1992 introduceva una disciplina molto più articolata [&#038;] si intendevano proteggere le funzioni rappresentative di livello regionale e locale dalle infiltrazioni criminali sia con la previsione della incandidabilità in sede preventiva, sia con la prescrizione della decadenza di diritto in sede successiva.&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Legge 13 dicembre 1999 n. 475, &#8220;Modifiche all&#8217;articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. F. Pinto, D. D&#8217;alfonso, <em>Op. ult. cit.</em>, pp. 121 e ss. &#8220;l&#8217;affermazione, ritenuta compatibile sia con l&#8217;art. 3 che con l&#8217;art. 51 Cost., non contrasterebbe con l&#8217;art. 445 c.p.p. nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito del patteggiamento non ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, essendo il giudice civile (&#038;) tenuto unicamente a verificare se il candidato o l&#8217;eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>Sul punto si v. nuovamente, R.Rolli, <em>La non candidabilità fra sostanza e processo&#8221; , </em>Editoriale Scientifica 2017</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> D.P.R. 267/2000.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.<br />  <a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> La tematica è stata  accuratamente approfondita da R.Rolli in<em>, Il Comune degli altri</em>, Roma, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Si v.<em> Art. 143, comma 11, T.U.E:L. Un breve appunto e una sentenza di conferma (TAR Sicilia, Palermo, Sez.II, sent. 15 ottobre 2012, n. 2005)</em> in Rassegna Avvocatura dello Stato n. 3/2012 nel quale scritto emergono considerazioni rilevanti meritevoli di riproposizione in questa sede: &#8220;L&#8217;art. 143, comma 11, del T.U.E.L. prevede che al relativo giudizio si &#8220;applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile&#8221;; vengono, pertanto, in rilievo gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Di particolare interesse, risultano, ai fini che ci occupano, le disposizioni di cui all&#8217;art. 739 c.p.c. secondo le quali &#8220;&#038; Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello, che pronuncia anch&#8217;essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d&#8217;appello&#038;&#8221;. In forza delle predette previsioni, sembrerebbe doversi concludere che il provvedimento del Tribunale, che dichiari l&#8217;incandidabilità di un soggetto ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 11, del T.U.E.L., diventi definitivo in caso di mancata proposizione del reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dello stesso ovvero quando il provvedimento di primo grado (come nel caso che ci occupa) sia stato confermato dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo. Trattasi di conclusione che non può, tuttavia, ritenersi corretta per le ragioni che seguono. La Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato l&#8217;ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell&#8217;art. 111, comma 7, Cost., avverso quei provvedimenti, relativi a diritti soggettivi ed a status, che siano stati emessi all&#8217;esito di una procedura contenziosa in camera di consiglio (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 18 novembre 2008, n. 28873 relativa al giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide; Corte di Cassazione, sentenze 20 dicembre 2007 n. 26822, 15 gennaio 2007 n. 747, relative allo status di rifugiato politico ed ai provvedimenti che lo riconoscono). La predetta ricorribilità in Cassazione è stata, invece, esclusa con riferimento a provvedimenti di volontaria giurisdizione, emessi cioè in procedimenti non contenziosi (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenze 5 febbraio 2008 n. 2576, 4 novembre 2003 n. 16568, 7 maggio 1998 n. 4614). Orbene, non è revocabile in dubbio che il provvedimento giurisdizionale, con il quale venga dichiarata l&#8217;incandidabilità di un soggetto ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 11, del T.U.E.L., abbia natura decisoria, incida su interessi di rango costituzionale (il diritto di elettorato passivo, da un lato, e l&#8217;interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione, dall&#8217;altro) e sia emesso all&#8217;esito di una procedura contenziosa, sebbene svolta nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio. Quanto al primo profilo, la natura decisoria del provvedimento in argomento trova conferma nelle motivazioni del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Palermo in data odierna; alle pagine 3 e 4, infatti, il Giudice di appello palermitano richiama espressamente la giurisprudenza di legittimità che ritiene compatibili le regole del rito camerale con provvedimenti &#8220;che presuppongono una fase contenziosa e sfociano in un provvedimento di natura decisoria&#8221;. Quanto, poi, al terzo profilo (non abbisognando il secondo di ulteriori considerazioni), giova osservare, proprio con riferimento al giudizio che ha riguardato l&#8217;On.le (&#8230;), che sia il Tribunale di Marsala che la Corte di Appello di Palermo hanno riconosciuto inequivocabilmente la natura contenziosa del procedimento, assicurando il più ampio contraddittorio tra le parti con la concessione, all&#8217;uopo, di seppure brevi differimenti dello svolgimento dell&#8217;udienza camerale ai fini del deposito di memorie e repliche scritte. Per completezza, si evidenzia che non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva sulla previsione di cui all&#8217;art. 741 c.p.c. a tenore del quale &#8220;I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo&#8221;. Non bisogna, infatti, confondere l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecutorietà di un provvedimento giurisdizionale con la definitività dello stesso. A quest&#8217;ultimo proposito, giova richiamare quanto concordemente affermato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e dal Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Consultiva, in ordine al quesito, posto dal Ministero dell&#8217;Interno, circa la possibilità di procedere allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell&#8217;art. 141, comma 1, lett. B, n. 1, e comma 3, del T.U.E.L., subito dopo la sentenza con la quale la Corte di Appello abbia dichiarato l&#8217;incandidabilità del sindaco, senza attendere la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione. In merito, entrambi gli Organi consultivi hanno ritenuto che &#8220;non possa sostenersi l&#8217;equiparabilità della &#8220;esecutorietà&#8221; della sentenza di accertamento di una condizione di incandidabilità alla &#8220;definitività&#8221; della decisione&#8221;, evidenziando che &#8220;solo la sentenza passata in giudicato o la sentenza di ultima istanza determina un accertamento irretrattabile, mentre tale non è la sentenza (ancorchè esecutiva) soggetta a ricorso ad una istanza giurisdizionale superiore&#8221; (cfr. Avvocatura Generale dello Stato, parere del 19 febbraio 2002, prot. n. 15967/57 e Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1392/02 del 22 maggio 2002).&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> S. Cassese, <em>Democrazia e cariche pubbliche</em>, in S. Cassese, B.G. Mattarella (a cura di), <em>Democrazia e cariche pubbliche</em>, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 10.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Per un&#8217;analisi U. Allegretti, voce <em>Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., <em>VIII</em>, Torino, Utet, 1993, p. 134. Su questo v. anche D. Sorace, <em>La buona amministrazione e la qualità della vita, nel 60° anniversario della Costituzione</em>, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2008, pp. 1-14.<br />  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-candidabilita-degli-amministratori-ex-art-143-comma-11-del-d-lgs-267-2000-presupposti-applicativi-e-nodi-problematici/">La non candidabilità degli amministratori ex. art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000: presupposti applicativi e nodi problematici. </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                              Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                             <br /> Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo, quale quello delle neuroscienze<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Queste, che si propongono l&#8217;ambizioso obiettivo di palesare i legami tra attività mentale e sostrato biologico dell&#8217; individuo, rappresentano, infatti, un&#8217;inedita prospettiva scientifica,  con riflessi notevoli in campo giuridico<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.  <br /> Recentemente, l&#8217; oggetto dell&#8217;attenzione degli studiosi del tema, ha riguardato la <em>vis espansiva  </em>degli strumenti di neuroscienze cognitive.<br /> Le scoperte neuroscientifiche, che hanno portato ad un ripensamento del tema della prova scientifica nel processo penale,  coinvolgono, infatti, anche delicati aspetti di diritto costituzionale inerenti  la libertà personale ed il libero arbitrio<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Orbene, nel presente lavoro, l&#8217;attenzione è stata posta  su quelli che rappresentano limiti chiari all&#8217; espansione ed all&#8217; impiego delle tecniche neuroscientifiche<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Prima di tutto, è dato sapere, però, che  le neuroscienze<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, le quali studiano la struttura, lo sviluppo ed il funzionamento fisiologico e patologico del sistema nervoso centrale  e periferico<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, hanno come obiettivo principale quello di evidenziare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali della persona.<br /> Tali studi, iniziando dall&#8217;analisi dei singoli neuroni, rappresentano, così, un validissimo aiuto nell&#8217;analisi dell&#8217;attività cerebrale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Tra le tecniche in questione si possono annoverare, senza pretese di esaustività, la tomografia assiale computerizzata (TAC) , la tomografia ad emissione di positironi (PET) e la risonanza magnetica (RMN)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ruolo centrale, con riferimento allo sviluppo del sapere neuroscientifico spetta poi alle tecniche di fMRI, la cd. risonanza magnetica funzionale, una tecnica caratterizzata dall&#8217;uso delle neuroimmagini a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o di un apparato, grazie alla misurazione dei mutamenti nel flusso ematico locale nella zona esaminata collegata all&#8217;aumento dell&#8217; attività neuronale (un aumento del flusso indica quindi un&#8217;area di &#8220;attivazione.&#8221; )<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br /> Il settore delle neuroscienze forensi, per utilizzare le parole di autorevole dottrina<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, si caratterizzerebbe, quindi, per l&#8217;utilizzo di tecnologie e di metodologie proprie delle neuroscienze  allo scopo di generare, elaborare, sintetizzare e riprodurre &#8221; dati scientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria.&#8221; <br /> Nello specifico, i macchinari di neuroscienze &#8211; presenti anche in sede civile<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>&#8211; è  nel processo penale che occupano ruolo fondamentale, entrando a far parte di tale rito sotto vesti sempre differenti<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Le tecniche di neuroscienze nel processo penale hanno l&#8217;arduo compito di incidere su aspetti valutativi di estrema delicatezza<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, offrendo al giudice scenari inaspettati.<a href="#_ftn14" title="">[14]</a><br /> In particolare, possono essere individuati diversi ambiti di applicazione delle neuroscienze forensi, che al momento risultano essere maggiormente rilevanti: l&#8217;accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto &#8211; poiché offrono la possibilità di accertare attraverso le immagini ad altissima definizione le eventuali anomalie responsabili dell&#8217;offuscamento della lucidità mentale- e dunque incidono sul vaglio dell&#8217;imputabilità dello stesso, quale presupposto giuridico della colpevolezza ( artt. 88 e 89 c.p.) ; servono a valutare l&#8217;eventuale incapacità dell&#8217;indagato  o dell&#8217;imputato di partecipare coscientemente al processo; sono utili a verificare l&#8217;idoneità mentale del teste a rendere testimonianza in base a quanto stabilito dall&#8217; art. 196 c.p.p.<a href="#_ftn15" title="">[15]</a><br /> Tali macchinari sono poi utili ad indagare sull&#8217; eventuale attitudine del soggetto a mentire<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>;  sono funzionali all&#8217;espletamento delle  tecniche di  <em>&#8220;memory dectecion&#8221;</em> o <em>&#8220;brain fingerprinting<a href="#_ftn17" title=""><strong>[17]</strong></a>&#8220;</em>.<br /> Tuttavia, l&#8217;ingresso nel processo penale delle tecniche di neuroscienza ha suscitato non poche perplessità.<br />  Se le neuroscienze, infatti, sarebbero oggi in grado di dirci che le scelte e le preferenze, e quindi le condotte criminose, nascono a livello non cosciente e, dunque, il nostro ragionare è prima di ogni altra cosa sottoposto alle derivazioni del sistema neuronale<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> e perciò sottoposto alle logiche di un diritto &#8220;inconscio&#8221;, è chiaro che persona umana, libertà costituzionali, diritti fondamentali, doveri, colpevolezza, sarebbero tutti concetti meritevoli di essere rivisti dopo una così intensa contaminazione della neurobiologia<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. <br /> In tale contesto, sembra potersi individuare, però, l&#8217;esistenza di un limite all&#8217; espansione delle tecniche di neuroscienze forensi, che prescinde da profili strettamente ontologici della materia e che si collega a canoni costituzionali, il quale si erge, senza dubbio alcuno, a stella polare illuminante per l&#8217;utilizzo di tali macchinari.<a href="#_ftn20" title="">[20]</a><br /> Tale limite è rinvenibile in quella dignità umana, che, nell&#8217; accezione Kantiana, vede sempre l&#8217; uomo come fine e mai come mezzo<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il valore della dignità umana costituisce, infatti, la comune e profonda radice di tutti i diversi diritti costituzionali coi quali l&#8217;applicazione delle neuroscienze forensi si deve misurare<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Essa rappresenta una sorta di principio che informa di sé l&#8217;intero sistema costituzionale<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Non a caso, il Giudice per l&#8217;udienza preliminare di Como, il quale si è premurato di evitare qualsivoglia tipo di &#8221; riduzionismo&#8221; scientifico- comportamentale è stato consigliato nella stesura del suo brillante provvedimento, meritevole di menzione, dal ruolo fondamentale che occupa la persona umana e la dignità della stessa nel contesto ordinamentale attuale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br />  Il giudice, nella motivazione in questione sottolinea come più volte si sia premurato di sottolineare di aver rivisitato gli esiti della perizia alla luce delle motivazioni e della dinamica dell&#8217;accaduto; di aver autonomamente apprezzato il comportamento criminale effettivamente tenuto dall&#8217;imputata, rilevandone la frequente illogicità ed incongruenza rispetto all&#8217;obiettivo avuto di mira; di ribadire che le conclusioni psichiatriche non forniscono &#8221; verità&#8221; ma solo conoscenza, comprensione dell&#8217;accaduto e, nella vigenza dell&#8217;attuale quadro normativo&#038;(&#038;) funzione di supporto alla decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali; di mettere in guardia che le neuroscienze, al pari delle altre metodiche di indagine psicologica e psichiatrica, non debbono essere ritenute in grado di pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica, bensì vanno apprezzate al fine di raggiungere quel grado di analisi che possa far maturare al giudice il convincimento di trovarsi di fronte al più alto grado di compatibilità fra quanto rilevato in perizia e la realtà fattuale come ricostruita dalle emergenze processuali.<a href="#_ftn25" title="">[25]</a><br /> Tale pronuncia, che si oppone totalmente a quella concezione secondo la quale la persona del reo ed il suo agire siano null&#8217;altro che i suoi geni o i suoi cervello e che cozza, inevitabilmente, con il concetto di dignità umana<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, rappresenta, pertanto, la pronuncia Madre, dalla quale far discendere tutte le future considerazioni.<br /> Alla luce di tale esaustiva posizione, sembrerebbe infatti auspicabile che le neuroscienze assolvano a mera funzione di supporto giudiziario e che esse siano soggette ad una &#8221; condizione&#8221;: la valutazione soggettiva del giudice.<br /> Il Magistrato, terzo ed imparziale, <em>gateKeeper</em> del rigore scientifico, può utilizzare a sostegno della sua decisione le risultanze delle macchine di neuroscienze, non può però considerare le risultanze un dato di fatto <em>sic et simplicter</em>; la dignità umana, impone, infatti di prendere in considerazione l&#8217;uomo  in tutta la sua complessità, evitando la  non degradazione dell&#8217; individuo al suo mero profilo neurogenetico<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In un sistema come il nostro, nel quale la persona occupa posizione apicale nella piramide valoriale propria di ogni Stato di Diritto e che non a caso prevede una Costituzione, che nasce e vive sull&#8217; esaltazione del principio personalista, la dignità umana e la persona come fine, e non come mezzo, dovranno guidare ed eventualmente smorzare l&#8217;utilizzo di tutte quelle tecniche che potrebbero minacciare il primato della persona in favore di mere risultanze scientifiche<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> L&#8217; approccio di Khoshbin e Khosbin, i quali sostengono che &#8221; la scienza ha una lunga strada da percorrere prima che queste teconologie possano permetterci di apprezzare pienamente i presupposti anatatomici e fisiologici del pensiero umano, degli stati mentali, dei motivi, della volontà o dei comportamenti&#8221; è, pertanto, oggi, più che mai attuale<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> La corrente &#8220;determinista&#8221;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, alla luce di quanto emerso, non può essere pertanto esente da critiche.<br />  <br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Recentemente, si segnala l&#8217; opera di F.GUSTAVO PIZZETTI, <em>Neuroscienze Forensi e Diritti fondamentali: Spunti Costituzionali</em>, Giappichelli Editore Torino, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Si v. COLLICA M.T., <em>Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive</em>, Giappichelli, Torino, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul tema si rinvia alla notevole bibliografia di A.SANTOSUOSSO, in particolare, si v. <em>Le neuroscienze e il diritto,</em>  Ibis, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale, 2011, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   BALDASSARE A., <em>Diritti della persona e valori costituzionali</em>, Giappichelli, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> CASONATO C., <em>Introduzione al biodiritto,</em> Giappichelli, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si v. CATANESI R., V. MARTINO<em>, Verso una psichiatria forense basata su evidenze</em>, Riv. It. Med. Legale, 6, 2006, p. 1011</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> SANTOSUOSSO, op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> A. SANTOSUOSSO &#8211; B. BOTALLICO, <em>Neuroscienze e diritto: una prima mappa</em>, in A. SANTOSUOSSO, op. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L. SAMMICHELI- G. SARTORI, <em>Neuroscienze e processo penale</em>, in Cass. Pen. 2010, p. 3306</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Per esempio al fine di valutare, in sede civile, con un grado di precisione particolarmente elevato, la menomazione patita da un individuo in conseguenza di un fatto illecito ai fini del risarcimento del danno biologico</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> A tal proposito vale la pena segnalare che le tecniche neuroscientifiche possono entrare nel processo il più delle volte come perizia tecnica, altre volte come prova atipica ai sensi dell&#8217; art. 189 codice di procedura penale: &#8221; Prove non disciplinate dalla legge&#8221;. Non a caso, il sistema processuale italiano è informato al principio di legalità formale, in ragione del quale non è ammissibile la previsione di strumenti di prova che non trovino nella legge una forma di disciplina.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Il più delle volte idonei a svelare aspetti della &#8220;<em>mens rea&#8221;</em> che, una volta emersi, possono limitare o escludere la colpevolezza, spezzando il legame, necessario, tra soggetto e condotta</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Si v. BOTALICO B.. &#8211; 2009, <em>Il diritto penale e le neuroscienze: quali possibilità di dialogo?</em> In: SANTOSUOSSO A., S. GARAGNA, B. BOTTALICO. C.A. REDI ( a cura di) <em>Scienze Biomediche e Diritto. Un dialogo tra discipline, culture e lingue</em>, IBIS 2010</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per una visione di ampio respiro, si v. A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI ( a cura di<em>), Manuale di neuroscienze forensi</em>, Giuffrè, Milano 2010</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale. 2001, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Tali metodi si servono specificatamente dell&#8217;elettroencefalografia per rilevare un&#8217;onda celebrale la cui modificazione in ampiezza dipende è risultata dipendere &#8221; automaticamente&#8221; dal &#8221; riconoscimento&#8221;, da parte del cervello, di elementi già impressi nella memoria quando gli stessi vengono nuovamente mostrati al soggetto, anche indipendentemente dalla consapevolezza che l&#8217;individuo può avere del ricordo a prescindere dalla sua dichiarazione, falsa, di non possedere alcuna riminiscenza.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Si v. PELLEGRNI S., <em>Il Ruolo di Fattori Genetici nella Modulazione del Comportamento: le Nuove Acquisizioni della Biologia Molecolare Genetica</em>, In: A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di Neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> MUSUMECI E., <em>Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza. Libero arbitrio, imputabilità, tra antiche chimere ed inediti scenari</em>, Franco Angeli, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> BIN R. PITRUZZELLA<em>, Diritto Costituzionale</em>, Giappichelli 2005</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Secondo V.CRISAFULLI<em>, Stato, popolo, governo: illusioni e delusioni costituzionali</em>, Giuffrè, Milano, 1985, p.191 : &#8221; la costituzione italiana ha inteso fondare la democrazia politica sulla democrazia economica assumendo i valori centrali della libertà e dignità umana con riferimento all&#8217;uomo intero, persona privata e cittadino&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Si ripropone la posizione sostenuta da G.VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, secondo la quale lo strettissimo ed intensissimo rapporto che passa fra libertà morale e le altre libertà è tale da non poter essere, in buona sostanza, rapportato a quello che intercorre con altre libertà, compresa la stessa libertà personale, giacchè &#8221; la libertà psichica è veramente l&#8217;unica attraverso il  cui sacrificio  può realizzare il sacrificio d&#8217;ogni altra libertà.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Così, F. POLITI, <em>Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana,</em> Giappichelli, Torino 2011, p. 109</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> F.PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si rinvia integralmente a Trib. Como, se. G.U.P., sent. 20 maggio 2011, n. 536. Per approfondimenti nuovamente, F. PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> <em>Acontraris</em>, Corte Ass..App., sent. 18 settembre 2009, n. 5</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> La Costituzione italiana pone la dignità come indice di concretezza dell&#8217;eguaglianza (affinché non resti soltanto formale); la richiama esplicitamente come parametro della retribuzione e come limite alla libertà di iniziativa economica; lo fa in modo implicito a proposito della libertà personale, della responsabilità penale, del diritto all&#8217;autodeterminazione sanitaria (per citare alcuni tra i riferimenti più importanti).</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> A tal proposito, si rinvia a SACCO F., <em>Note sulla dignità umana nel &#8220;diritto costituzionale europeo</em>, in AA.VV. , I diritti fondamentali e le Corti in Europa, ( a cura di S. Panunzio), Napoli, 2005, p. 585 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> L. KHOSHBIN, S. KHOSHBIN, <em>Imaging the mind, Minding the image: an historical introduction to brain imaging and the law, in American Journal of Law and Medicine</em>, vol. 33, 2007, 171-192</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La visione di coloro i quali che pensano che il libero arbitrio sia del tutto illusorio, in quanto, a detta di costoro, i circuiti neuronali funzionerebbero meccanicisticamente e &#8220;necessariamente&#8221;. Tale orientamento è fatto proprio dalla Corte d&#8217; Appello di Trieste nella pronuncia superiormente citata.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>L’ allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica quale violazione del principio di segretezza dell’offerta economica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 17:36:54 +0000</pubDate>
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<p>Nota a Tar Calabria, Catanzaro, sez. I Sentenza 6 giugno 2016, n. 1172 La sentenza che ci si accinge a commentare appare in grado di poter offrire al panorama della giurisprudenza amministrativa la concreta possibilità di veder dissipati notevoli dubbi di carattere valutativo; qualora l’organo giudicante sia chiamato all’ analisi di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/l-allegazione-del-cronoprogramma-in-sede-di-offerta-tecnica-quale-violazione-del-principio-di-segretezza-dellofferta-economica/">L’ allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica quale violazione del principio di segretezza dell’offerta economica</a></p>
<p>Nota a Tar Calabria, Catanzaro, sez. I <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23151">Sentenza 6 giugno 2016, n. 1172</a></p>
<p>La sentenza che ci si accinge a commentare appare in grado di poter offrire al panorama della giurisprudenza amministrativa la concreta possibilità di veder dissipati notevoli dubbi di carattere valutativo; qualora l’organo giudicante sia chiamato all’ analisi di una condotta analoga a quella realizzatasi nell’ ambito della vicenda contenziosa <em>de qua,</em> il percorso interpretativo da seguire sembra ad oggi essere tracciato.<br />
Il T.A.R. Calabria con sentenza in forma semplificata ai fini della definizione di giudizio in seno ad udienza cautelare, chiarisce che: la condotta di colui che concorre alla partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, consistente nell’ allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica, rappresenta violazione del principio della segretezza dell’ offerta economica; il provvedimento giurisdizionale ha altresì stabilito che le clausole del disciplinare di gara , <em>lex specialis</em> della gara, tese ad escludere automaticamente il soggetto che abbia riportato elementi quantitativi in sede di offerta tecnica, piuttosto che nella relativa busta afferente all’“offerta economico-temporale” , sono legittime,  ed altra <em>ratio</em> non hanno, se non quella della tutela del summenzionato principio.<br />
Il contenzioso trae origine dal ricorso presentato in sede giurisdizionale dall’ impresa concorrente ad una procedura di affidamento di un appalto di lavori<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, bandito dalla stazione appaltante nel Giugno 2015; la procedura era informata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Tale ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione del verbale di esclusione della gara, con il quale la stazione appaltante sanciva l’esclusione della ricorrente per espressa violazione del disciplinare di gara, anch’esso impugnato, nella parte in cui questo disponeva l’automatica esclusione del soggetto concorrente che abbia incluso nell’offerte tecnica elementi di natura economica.  Le ragioni del ricorrente si basavano sulla paventata violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (previste dall’ art. 46 bis dell’ex codice dei contratti pubblici) e sulla natura del cronoprogramma, inteso dallo stesso ricorrente quale elemento tecnico-progettuale.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria rigettava dunque il ricorso e statuiva pagamento a favore della resistente per spese e competenze del giudizio.<br />
In questa sede non si può prescindere dal soffermarsi in primo luogo, sulle dinamiche che ruotano intorno all’ ormai cristallizzato principio di matrice giurisprudenziale quale quello della segretezza dell’offerta economica<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Tale principio ha ragion d’ essere nelle gare caratterizzate dalla valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; si segnala che detto criterio alla luce del nuovo ‘codice dei contratti pubblici’ è oggi prediletto dal legislatore rispetto al criterio del prezzo più basso che riveste posizione residuale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Il principio di segretezza può essere inteso come il corollario del principio di imparzialità dell’offerta che regge le gare d’ appalto<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Giurisprudenza consolidata sancisce che a tutela della <em>par condicio </em>dei concorrenti, l’offerta tecnica “dovrebbe essere esaminata senza che sia possibile venire a conoscenza di elementi al lato economico dell’offerta”; ciò implica il divieto della commistione tra offerta tecnica ed economica in quanto la conoscenza degli elementi economici influirebbe sulla valutazione dell’offerta tecnica<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. La sentenza <em>de qua</em>  si innesta dunque in un solco giurisprudenziale vivente che continua a  trovare espressione in epoche recenti; la conoscenza dell’offerta economica nell’ offerta tecnica è di per sé idonea a determinare anche solo potenzialmente un condizionamento della valutazione della commissione alterandone così la serenità e la imparzialità valutativa, sicché nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia effettuato le proprie valutazioni sull’offerta tecnica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Invero, il principio della segretezza dell’offerta economica si atteggia a protettore dei dogmi fondamentali dell’agire amministrativo: esso presiede infatti l’attuazione dei principi di cui all’ art. 97 della Costituzione. In questo senso trasparenza e buon andamento sono tesi al garantire il libero corretto ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude con il giudizio sull’ offerta tecnica<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>; l’imparzialità può essere propriamente intesa come comportamento della Pubblica Amministrazione che in sede di valutazione delle offerta persegua con effettività la tutela dell’interesse pubblico, mantenendo una posizione equidistante nella tutela degli interessi in gioco.<br />
Descritte le dinamiche attinenti al principio della segretezza dell’offerta economica, è bene analizzare quello che rappresenta il vero punto focale del provvedimento annotato: la natura del cronoprogramma.<br />
La pronuncia del T.A.R. ha individuato con estrema lucidità quella che raffigura l’essenza del cronoprogramma. Tale documento rappresenta l’andamento nel tempo degli importi dei lavori da seguire; questi sono riportati in modo progressivo a partire da zero (inizio dei lavori) fino all’importo complessivo di tutti i lavori( in corrispondenza della data di ultimazione) ed i tempi di esecuzione.<br />
La sentenza ha il grande merito di andare oltre il mero assunto, comunque da essa cristallizzato, della smentita del valore tecnico-progettuale del cronoprogramma<strong>. </strong>La pronuncia <em>de qua</em> infatti statuisce che : <em>“ Ove pur si ammettesse che il fattore tempo non rientri a pieno titolo per sua insita natura negli elementi afferenti l’offerta economica, pur sempre tale fattore è un fattore automatico ed in quanto tale deve essere conosciuto esclusivamente al momento discrezionale della valutazione degli elementi dell’offerta economica a tutela del principio di segretezza dell’offerta economica”</em><a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Pertanto appaiono definitivamente fugati tutti i dubbi inerenti la qualificazione di una condotta consistente nell’allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema dei contratti pubblici, A. Police, <em>Tutela della concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust</em>, Torino, 2007; F. Saitta (a cura di), Il <em>nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Commentario sistematico</em>, Padova,2008; M. Clarich<em>, Commentario al Codice dei contratti pubblici</em>, Torino, 2010; C. Franchini, <em>I contratti di appalto pubblico</em>, Torino, 2010; F. Fracchia<em>, Ordinamento comunitario, mercato econtratti della pubblica amministrazione. Profili sostanziali e processuali</em>, Napoli, 2010; A.Bartolini, S. Fantini, F. Figorilli<em>, Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi</em>, in Urb. e app., 2010, 652; G. Iudica, A. Carullo<em>, Commentario breve alla legislazione sugli appalti</em> <em>pubblici e privati</em>, Padova, 2011; R. Caranta, <em>I contratti pubblici</em>, Torino, 2012; R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>,Padova, 2014; F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta<em>, Diritto amministrativo e criminalità</em>. Atti del XVIII Convegno di Copanello (28-29 giugno 2013), Milano, 2014.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Alla luce delle direttive europee 23/24/25 del 2014, il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa è approfondito da F.Cardarelli, in <em>Libro dell’Anno 2015</em>, “Treccani” ; “per offerta economicamente più vantaggiosa si deve oggi intendere : a) un criterio che si basa sul prezzo (che è il vecchio criterio del prezzo più basso: gli stati membri possono prevedere di limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto: in ogni caso esso non può essere utilizzato come unico criterio di aggiudicazione);b) un criterio che si basa solo sul costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’art. 68 (che è un criterio del tutto nuovo);c) un criterio che si basa su un prezzo o un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (anche esso è criterio del tutto nuovo);d) un criterio che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo (che è la “vecchia” offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle direttive del 2004) valutato sulla base di parametri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Tra i parametri possono rientrare la qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, commercializzazione); l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione, quando detti parametri possano avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna e termine di esecuzione.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sul principio della segretezza economica si veda E.Mastrodomenico, in “ Appalti e Contratti”, n 1-2 , 2013. Per la giurisprudenza, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2734, in <a href="http://www.altalex.it/">www.altalex.it</a>; Nello stesso senso : Cons. Stato, sez.V , 21 marzo 2011, n.1734, in “Foro-amm.- Cons. Stato”, 2011 pag.916; Id. 23 gennaio 2007 , n. 196, in “Giust.civ.”, 2007; N. Silvestro, in “Arch.giur.oo.pp.”, 2006, p.405, in “ Foro amm-Cons. Stato”, 2006, p. 1437. Per la dottrina: D.Silvestris, <em>Scelta del contraente nelle gare d’appalto: tutela della par condicio e della segretezza dell’offerta a garanzia della regolarità della procedura</em>, in “ Riv. Trim. appalti”, 1999, p. 324</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> E’ altresì rilevante ai fini della presente disamina avere contezza del tenore letterale dell’articolo 95 del D.lgs. n.50/2016 che specialmente nei suoi commi 1 e 2, delinea l’ attuale assetto normativo di riferimento ; esso recita: “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell&#8217;offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l&#8217;efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l&#8217;accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all&#8217;aggiudicazione degli appalti e all&#8217;affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all&#8217;articolo 96” . Si veda  sul tema , G.Santi, <em>I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici tra direttive comunitarie e legislazione nazionale (dopo la sentenza della Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, in causa C-247/02</em>), in “giustamm.”, n.4-2005. Sul nuovo “ruolo” del criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ed in generale sul nuovo codice dei ‘ contratti pubblici’,  R.Rolli, D.Sammarro;  <em>Il parere del Consiglio di Stato sul nuovo codice dei contratti pubblici e la Creazione di Adamo, </em>in Judicium16.05.2016; D. Del Gaizo, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici all’esame del Consiglio di Stato all’approvazione governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa</em>, in federalismi., 8, 2016; C. Contessa, <em>Dalla legge delega al nuovo ‘Codice’: opportunità e profili di criticità </em>in giustamm n. 4 – 2016 e  C. Contessa, D. Crocco, <em>Il nuovo codice degli appalti commentato</em>, Roma, DEI, 2016;  M.Longoni (a cura di), <em>Il nuovo codice degli appalti</em>, Italia Oggi, n.7, 2016. Si consenta ai fini di un approfondimento completo sul tema, il rinvio all’ Osservatorio sugli appalti pubblici  nella sezione Focus, Giustamm.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> T.A.R. Sicilia, Catania,  7 novembre 2003, n. 1864 (nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 3 febbraio 1997, n. 134).</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cons.Stato, sez.V, 26 maggio 2010, n.9182, in “Contratti Stato e enti pubblici”</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013 n.1813; TAR Bologna, 08.06.2015 n.540</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sui principi fondamentali,  su tutti, A,Cerri, <em>Imparzialità e buon andamento della P.A.</em>, in “ Diritto on line”, Treccani; si veda anche R. Rolli  , <em>&#8220;I principi dell&#8217;azione amministrativa&#8221;</em>, in <em>Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico</em>, R. Rolli , F. Luciani  (a cura di), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. x-x. Inerentemente il principio di trasparenza, appare conferente sottolineare come essa costituisca una regola fondamentale dell’agire pubblico; elaborata  a partire dagli anni ’90 la stessa  si impone oggi alla generalità dei processi decisionali pubblici in quanto espressione del principio democratico. Sempre sul tema della trasparenza si vuole segnalare, G.Arena, <em>Trasparenza amministrativa</em>, in S.Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; F.Merloni, G.Arena, G. Corso, G.Gardini, C.Marzuoli (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, Giuffrè, 2008; <em>I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2011, 83 ss.; F. Manganaro, <em>L’evoluzione del principio di trasparenza</em>, in <em>Scritti in memoria di Roberto Marrama</em>,I, Napoli, 2012, 639 ss; M. Occhiena<em>, I principi di pubblicità e trasparenza</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 141 ss.;</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nello stesso senso, Tar Puglia, Bari, sez. I, 2 settembre 2014n.1053. Si segnala nel medesimo solco la posizione dell’ ANAC che con il parere 2014 n.8 ha evidenziato come dai principi inderogabili di trasparenza e imparzialità, che precludono una conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione, derivi il corollario per cui, nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evidenziato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico possa influenzare la valutazione di elementi discrezionali, fornendo informazioni fuorvianti alla commissione di gara.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/l-allegazione-del-cronoprogramma-in-sede-di-offerta-tecnica-quale-violazione-del-principio-di-segretezza-dellofferta-economica/">L’ allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica quale violazione del principio di segretezza dell’offerta economica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-lanac-e-luomo-di-vitruvio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:36:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-lanac-e-luomo-di-vitruvio/">Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</a></p>
<p>Sommario: 1. Aspetti della questione: il contesto normativo di riferimento 2. Tratti generali del nuovo codice 3. L’Autorità Nazionale Anticorruzione 4. La centralità dell’ANAC nella nuova disciplina Aspetti generali della questione: il contesto normativo di riferimento Il Consiglio dei ministri, ha approvato venerdì 15 aprile 2016, in esame definitivo, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-lanac-e-luomo-di-vitruvio/">Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-lanac-e-luomo-di-vitruvio/">Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</a></p>
<p><strong>Sommario: 1.</strong> Aspetti della questione: il contesto normativo di riferimento <strong>2.</strong> Tratti generali del nuovo codice <strong>3. </strong>L’Autorità Nazionale Anticorruzione <strong>4.</strong> La centralità dell’ANAC nella nuova disciplina</p>
<ol>
<li><strong><em>Aspetti generali della questione: il contesto normativo di riferimento</em></strong></li>
</ol>
<p>Il Consiglio dei ministri, ha approvato venerdì 15 aprile 2016, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione (n.11/2016) delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Il testo è stato tradotto nel <a href="https://www.giustamm.it/bd/legislazione/1054">decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</a>, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016. Si è data così vita al nuovo codice dei contratti pubblici, sottoposto in queste ore al “vaglio critico” degli addetti ai lavori. In vero non è il solo mondo del diritto ad avere acceso la luce dei riflettori sulla nascita della normativa <em>de qua</em>: si registra infatti una forte attrazione dell’opinione pubblica. Detto codice conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo 2016 e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo testo per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, quanto prescritto dalle direttive europee. Prima di soffermarsi su quanto il codice disciplina, è doveroso accennare al contesto ordinamentale che fa da cornice alla normativa di riferimento<em>,</em> I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono una voce particolarmente significativa della spesa pubblica e costituiscono una leva importante della politica economica e sociale di un paese, inoltre sono particolarmente sensibili a pratiche corruttive e fenomeni di inquinamento del mercato da parte della criminalità organizzata<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Nell’approccio comunitario, i contratti pubblici sono regolati nell’ottica di un’adeguata tutela della concorrenza e del mercato, al fine di abbattere le barriere nazionali, e nella prospettiva dell’uso dei contratti pubblici al fine di una corretta allocazione delle risorse comunitarie e di una crescita sostenibile, mediante semplificazione e flessibilità. Nella prospettiva nazionale, avuto a riguardo alle specificità del contesto italiano, tali obiettivi vengono coniugati con quelli delle pratiche corruttive e delle infiltrazioni nella criminalità organizzata. La materia dei contratti pubblici presenta carattere di trasversalità e di incursione da un lato in altri ambiti codificati del diritto amministrativo, dall’altro in ambiti regolatori diversi dal diritto amministrativo in senso stretto, inserendosi e coordinandosi con ambiti del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro. In Italia i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture sono stati finora regolati dal d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e dal d.P.R. n. 207/2010<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ( regolamento di esecuzione e attuazione del codice), oltre che da una serie di atti normativi, primari o secondari, per specifici settori (appalti della difesa, nei settori della sicurezza, relativi a beni culturali; codice del processo amministrativo quanto alla tutela giurisdizionale). A sua volta, il codice del 2006 ha rappresentato al tempo stesso un’operazione di recepimento di due direttive comunitarie del 2004 (nn. 17 e 18), relative, rispettivamente, ai settori ordinari (comprendenti anche limitate regole per le concessioni di opere pubbliche e per le concessioni di servizi) e ai settori speciali, nonché di riordino delle previgenti disposizioni sparse in una serie numerosa di atti normativi; è stata la legge delega n. 62 del 2005 l’atto normativo sulla cui scorta è stato emanato detto codice<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Lo stesso si è sostituito, come è noto, alla c.d. legge Merloni del 1994 plurimodificata nel corso degli anni, nata in un contesto politico connotato dalla nota vicenda “ Tangentopoli<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>”, che aveva fatto ritenere necessario intervenire sugli appalti pubblici con norme rigorose, volte a limitare ogni spazio di discrezionalità delle stazioni appaltanti. Il codice del 2006 ha subito numerose modifiche nell’arco di dieci anni, per opera di cinquantadue atti normativi, nonché da sei regolamenti comunitari che hanno modificato le soglie economiche con effetto direttamente modificativo del codice. In questo frammentato contesto normativo si sono inserite negli anni, da un lato le attività della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza chiamate a derimere incertezze e contrasti applicativi e dall’altro il ruolo dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nell’esercizio della sua funzione monofilattica. Provvidenziali per un tentativo di riordino normativo, sembrano essere state le già sopracitate direttive comunitarie (23, 24, 25 del 2014), poste in essere nell’ambito della c.d. strategia Europa 2020<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e recepite dalla legge delega n. 11 del 2016, che persegue sul piano dello strumento, la codificazione delle disposizioni di recepimento delle direttive in questione e il riordino complessivo della materia, e sul piano degli obiettivi, quello della semplificazione e accelerazione delle procedure salvaguardando al contempo valori fondamentali quali la trasparenza<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, la prevenzione della corruzione e della infiltrazione della criminalità organizzata, la tutela ambientale e sociale. La delega introduce, rispetto alle direttive, ulteriori strumenti e istituti inediti, che, se ben declinati, potranno portare effettiva trasparenza e efficienza in un mercato non immune da vischiosità burocratica e illegalità. Suscita perplessità l’<em>iter</em> di approvazione della legge di delega che è apparso lungo perché il Governo potesse elaborare in modo adeguatamente ponderato le numerosissime grande scelte di politica normativa ed economica che il recepimento delle Direttive UE 2014 imponeva. Si pensi che le direttive in questione sono state pubblicate nella Gazzetta UE il 28 marzo 2014 ed entrate in vigore il successivo 28 aprile. Da allora i Parlamenti nazionali avevano a disposizione ventiquattro mesi per esercitare la delega nell’ambito degli ordinamenti interni. Si segnala, che a fronte di ventiquattro mesi complessivamente disponibili per recepire le nuove direttive, ne siano stati impiegati circa ventuno per completare il solo conferimento della delega (atto di grande importanza, ma pur sempre preliminare e meramente preparatorio) e se ne siano fatti residuare appena tre per l’esercizio concreto della delega (il quale, come è evidente, implica una serie sterminata di scelte normative talvolta estremamente complesse). Inevitabilmente lo scarso tempo a disposizione per la redazione del Codice ha inciso sulla qualità e sulla comprensibilità di uno strumento complesso. Notato ciò si rileva che la legge delega coglie il recepimento delle tre direttive come occasione e sfida per un ripensamento complessivo del sistema degli appalti pubblici in Italia, in una nuova filosofia che coniuga flessibilità e rigore, semplificazione ed efficienza con la salvaguardia di insopprimibili valori sociali e ambientali. A questa sfida si arriva appunto oggi, con il nuovo “codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”</p>
<ol>
<li value="2"><strong><em>Tratti generali del nuovo codice </em></strong></li>
</ol>
<p>Sebbene non è questa la sede per un’analisi specifica della normativa, è indispensabile delineare un quadro generale della materia in questione; si riprodurrà <em>sic et simpliciter </em>la generalità delle innovazioni introdotte. Detto codice costituisce un elemento settoriale nell’ambito del diritto amministrativo. Si tratta del primo codice di tale natura varato nella presente legislatura. Si è riaperta dunque la “stagione dei codici” di diritto amministrativo, evento che a detta del Consiglio di Stato ( che sul tema ha reso noto un parere di più di 200 pagine in merito al testo, in data 4 Aprile 2016) rappresenta strumento essenziale per imprese e cittadini al fine di assicurare completezza e chiarezza delle regole. Esso risponde al condivisibile obiettivo del riordino, in un unico testo normativo, dell’intera materia dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Il presente codice disciplina appunto, i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. La normativa contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di <em>gold plating<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong>[8]</strong></a></em>. Si segnala che è presente una clausola di “ riserva di codice”, con cui si chiede, in coerenza con lo scopo dell’autosufficienza della codificazione, che ogni futuro intervento normativo nelle materie del codice sia fatto con esplicita modifica del codice medesimo.<br />
Esso è articolato per processi, di facile consultazione, articolato in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione. Contiene 217 articoli ed è così suddiviso:<br />
Parte I &#8211; Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-34)<br />
Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163)<br />
Parte III – Contratti di concessione (artt. 164-178)<br />
Parte IV – Partenariato pubblico provato e contraente generale (artt. 179-199)<br />
Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203)<br />
Parte VI &#8211; Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-217)<br />
Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle <em>in house<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a></em>, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il <em>project financing<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><strong>[10]</strong></a></em>, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo. Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo. Il codice sviluppa il superamento della Legge Obiettivo attraverso strumenti di programmazione delle infrastrutture, insediamenti prioritari e l’espresso richiamo all’applicazione delle procedure ordinarie. Sul contenzioso, introduce un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.</p>
<ol>
<li value="3"><strong><em>L’Autorità Nazionale Anticorruzione</em></strong></li>
</ol>
<p>È necessario, ancor prima di addentrarci nell’esposizione del nuovo ruolo dell’ANAC<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> <em>ex</em> d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, delineare la missione e i tratti caratterizzanti dell’Autorità. La legge 190/2012 (Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e delle illegalità nella pubblica amministrazione) individua all’art.1 comma 1, nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche l’Au­torità nazionale anticorruzione; in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dall’As­semblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 203 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116), nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 (ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 10) che imponevano agli Stati aderenti di assicurare l’esistenza di uno o più organi incaricati di prevenire, individuare e reprimere la corruzione<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Il subentrato decreto legge n. 90/2014<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> convertito in legge n. 114/2014, ha soppresso l’AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici, proprio all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ridisegnandone la missione istituzionale <a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Questa missione può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese. L&#8217;Autorità è composta da 5 membri, di cui uno è presidente. Si avvale di un organo ausiliario, la Camera arbitrale. Le aree e gli uffici dell&#8217;Autorità sono stati definiti con un atto di organizzazione del 29 ottobre 2014, in attuazione della delibera dell&#8217;Autorità n. 143 del 30 settembre 2014. L&#8217;atto di organizzazione individua i centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell&#8217;ANAC, ridefinita con l&#8217;entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino. La struttura generale dell&#8217;ANAC in funzione della sua missione istituzionale è stata suddivisa in quattro ambiti strategici:</p>
<ul>
<li>indirizzo e programmazione (Presidenza)</li>
<li>supporto alla missione istituzionale pianificazione e controllo (Segretariato generale)</li>
<li>vigilanza</li>
<li>regolazione</li>
</ul>
<p>Si segnala che L&#8217;ANAC ha costituito un&#8217;unità speciale EXPO 2015 con compiti di controllo e di vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO MILANO 2015<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. Essa gode di <em>indipendenza</em>, rafforzata in termini funzionali e organizzativi<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Non solo i componenti del Consiglio hanno tratti più marcati di indipendenza (al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L&#8217;Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento), ma tutta l’organizzazione è assimilata ormai pienamente tra le autorità amministrative indipendenti. Un’indipendenza che sottrae l’Autorità dall’attuazione di uno stretto indirizzo politico governativo, proprio al fine di consentirle di intervenire con autorevolezza anche per proporre, al Parlamento e al Governo, ulteriori innovazioni e modifiche normative e organizzative volte a dare maggiore efficacia alle politiche anticorruzione. Un’indipendenza, però, che non può significare isolamento o “tecnicizzazione” delle funzioni affidate. L’Autorità deve svolgere i suoi compiti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. La gran parte del successo delle politiche di prevenzione sta nella determinazione di concrete misure di contrasto: l’Autorità può suggerire misure efficaci o valutare la qualità delle misure adottate, ma non può essere vista come unica titolare del compito della lotta al fenomeno della corruzione e della cattiva amministrazione. In secondo luogo un’Autorità con rafforzati compiti di <em>regolazione</em>, a valle e nell’attuazione della legge. Come le altre autorità amministrative indipendenti l’ANAC deve integrare la legge con una serie di atti a contenuto sostanzialmente regolatorio. Non per aggiungere ulteriori regole, ma per dare con regole flessibili, proporzionate, adattabili ai diversi contesti amministrativi, un contributo attivo all’intero sistema amministrativo italiano, alla ricerca di soluzioni effettive ed efficaci di contrasto alla corruzione. In terzo luogo un’Autorità di <em>vigilanza, </em>che sia in grado soprattutto di intervenire tempestivamente, possibilmente prima del compimento di reati o di comportamenti devianti. Tanto nell’anticorruzione, quanto nel settore dei contratti e nella trasparenza, all’Autorità spettano compiti di intervento preventivo, al fine di accettare situazioni potenziali a rischio ( non sono sufficienti scambi di informazioni con le amministrazioni, occorre l’esercizio anche di poteri ispettivi di accertamento diretto) e al fine di dare tempestivamente ordini su atti e provvedimenti da assumere per contrastare specifici rischi. In quarto luogo un’Autorità dotata di poteri <em>sanzionatori autonomi, </em>da considerarsi, però, come <em>ultima ratio </em>nell’utilizzazione dello strumentario a disposizione. Un’Autorità che non sia percepita come un “gendarme” della legalità, ma come un presidio di elevata autorevolezza, per capacità e tecnica professionale, al fine di indurre comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni e dei loro funzionari. Un’Autorità, infine, che si ponga al centro di una vasta rete nazionale di <em>diffusione della cultura della legalità. </em>Punto di riferimento soprattutto per la rete dei Responsabili della prevenzione della corruzione, ma anche del sistema della formazione (in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione e nella formazione specifica dei funzionari pubblici). Il pieno riconoscimento del ruolo dell’ANAC<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> in grado di interloquire con tutte le organizzazioni internazionali di lotta alla corruzione e con le analoghe autorità che, con soluzioni organizzative differenziate, si occupano di prevenzione della corruzione in altri Paesi.</p>
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<li value="4"><strong><em>La centralità dell’ANAC nella nuova disciplina</em></strong></li>
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<p>È pacifico che il tratto caratterizzante del ‘codice’ sia rappresentato dal notevole rafforzamento del ruolo e delle funzioni dell’ANAC .<br />
L’Autorità è sempre più protagonista sul palcoscenico del mondo del diritto e su quello mediatico; l’ampliamento delle sue funzioni e l’assegnazione di compiti diversi e sempre nuovi, hanno attribuito all’ANAC un ruolo di centralità assoluto nell’attuale contesto sociale, giuridico e storico. A parere di chi scrive, l’Autorità sembrerebbe paragonabile (attraverso una forse provocatoria similitudine) all’Uomo di Vitruviano di Leonardo da Vinci data la centralità che la stessa oggi occupa, ma anche assimilabile alle figure degli Ecatonchiri, esseri mitologici da 50 teste e 100 braccia (alla luce delle notevole funzioni attribuite ad essa).<br />
Ora, se ricerchiamo l’acronimo “ANAC” all’interno dello schema di D.lgs. in questione, lo ritroviamo 86 volte e nell’articolo 213 (Parte VI) relativo all’Autorità nazionale anticorruzione che nasce in riferimento alle previsioni di cui alle lettere t), u), bb) e vv) della legge delega: quivi viene espressamente stabilito che l’ANAC, tra l’altro, vigila sui contratti pubblici; vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici; segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore; formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni; vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori; vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie, per affidamenti di particolare interesse; svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa.<br />
D’altra parte la maggiore novità che si riscontra nel nuovo codice dei contratti è, proprio, la centralità dell’ANAC che gestirà tutte le banche dati del settore compreso tutti i nuovi albi previsti sia nella legge delega che nel D.Lgs. di attuazione e che ha il compito di predisporre le nuove linee guida che sostituiranno il Regolamento n. 207/2010. Ed è per questo che l’ANAC &#8211; nella seduta del Consiglio del 17 febbraio 2016 &#8211; ha costituito una Commissione di studio al fine di procedere alla stesura dei provvedimenti normativi attuativi del Nuovo codice dei contratti. Dunque l’ANAC diventa titolare di un novero di funzioni indistinto ed eterogeneo e vede ampliato in modo esponenziale il suo perimetro di azione. Alla stessa vengono attribuite &lt; Vale la pena, invero, riprodurre interamente l’art.213 del nuovo ‘codice’, che merita qui una riproposizione; trattasi di una disposizione abbastanza complessa che delinea il quadro operativo della nuova Autorità, demandando alla stessa: &#8211; generali compiti di vigilanza, controllo e regolazione nel settore degli appalti e delle concessioni (peraltro, in linea di continuità con quanto già previsto dall’articolo 6 del ‘codice’ del 2006); &#8211; il potere di emanare «linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati»; &#8211; il potere di rivolgere atti di segnalazione e proposta al Governo, nonché di relazionare al Parlamento; &#8211; la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; &#8211; la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, «nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive»; &#8211; la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; &#8211; la tenuta della Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all’articolo 210; &#8211; la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78;- la tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori; &#8211; il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni ricadenti nell’ambito disciplinato. L’Autorità ingloba il modello di Autorità di regolazione dei mercati ed anche il modello regolativo giustiziale che si esplica con le funzioni di vigilanza e <em>adjiudication</em>. Inoltre, una delle innovazioni presentata come tra le più significative del nuovo quadro normativo delineato dalla legge delega riguarda la soppressione del regolamento attuativo della normativa primaria – oggi contenuto nel DPR 207/2010 – sostituito dalle linee guida emanate dall’ANAC. Nello specifico, l&#8217;articolo 1, comma 5 della legge delega stabilisce che tali linee guida siano proposte dall&#8217;ANAC, sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e infine approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta di quella che è stata definita come “<em>soft regulation</em>” <a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, il cui obiettivo fondamentale dovrebbe essere quello di creare un apparato regolatorio di attuazione della normativa primaria caratterizzato da un elevato grado di snellezza e soprattutto flessibilità. L&#8217;intento dovrebbe cioè essere quello di sostituire a disposizioni rigide un sistema di linee guida modificabile più agevolmente e con sufficiente celerità per consentire un rapido adeguamento delle regole di applicazione delle norme primarie alle mutevoli esigenze che nascono dalla realtà operativa. Rispetto questo obiettivo si pone un tema relativo al metodo individuato per esprimere nell&#8217;ordinamento le linee guida emanate dall&#8217;ANAC. Tale metodo si concretizza in un Decreto ministeriale che deve approvare le proposte formulate dall&#8217;ANAC. Ma, occorre chiedersi, qual è la natura di tale decreto ministeriale? È noto che i decreti ministeriali possono assumere la natura di atti amministrativi a carattere generale o di atti normativi regolamentari. Orbene, il differente inquadramento che possono ricevere, ha importanti effetti soprattutto relativamente al procedimento da seguire per la loro promulgazione. Infatti, se il decreto ministeriale ha natura regolamentare esso deve essere adottato previo parere del Consiglio di Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti. Secondo l&#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, la natura normativa – e non meramente amministrativa &#8211; di un regolamento dipende dal contenuto sostanziale dello stesso: se tale contenuto si sostanzia nella regolazione generale, astratta e integrativa della fattispecie disciplinata dalla norma primaria l&#8217;atto è certamente di natura normativa. In base a questa indicazione, non appare agevole configurare il Decreto ministeriale in questione come mero atto amministrativo, giacché tale qualifica presuppone che esso venga emanato nell&#8217;esercizio di un potere amministrativo in senso stretto; mentre nel caso di specie appare più coerente qualificare il Decreto come espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all&#8217;organo amministrativo al fine di disciplinare, in termini generali e astratti, aspetti attuativi e/o integrativi della disciplina legislativa di livello primario. Occorre poi considerare che, per espressa previsione della legge delega, il Decreto ministeriale in questione deve ricevere il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E anche tale elemento depone a favore della sua configurazione come atto normativo regolamentare, essendo difficilmente concepibile che su un mero atto amministrativo si pronunci un organismo di natura parlamentare. A fronte di quanto detto, il rischio maggiore che sembra rinvenibile è quello di una penalizzazione dell’effetto di flessibilità, elemento principale della logica del codice. Se infatti le linee guida predisposte dall&#8217;ANAC abbiano necessità, prima di essere emanate e diventare quindi cogenti, di seguire l&#8217;<em>iter</em> previsto per i decreti ministeriali di natura regolamentare (parere preventivo del Consiglio di Stato e registrazione e visto della Corte dei Conti, cui si deve aggiungere il parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti), è evidente che la possibilità di adeguamento tempestivo dell&#8217;apparato regolatorio viene messa fortemente in discussione<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Sul tema Palazzo Spada è dell’avviso che se le linee guida dell’ANAC siano adottate con delibera a carattere vincolante <em>erga omnes</em>, esse costituiscono atti amministrativi generali di regolazione di un’Autorità indipendente, con la necessaria conseguenza che gli stessi dovrebbero essere adottati previa consultazione dei soggetti interessati, essere sottoposti ad analisi di impatto e a verifica <em>ex post </em>dell’impatto della regolazione, essere codificati in testi unici integrati sulla medesima materia. Le delibere a carattere non vincolante, invece, avrebbero natura di meri atti amministrativi, con un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di stazioni appaltanti e operatori economici<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Descritti i rapporti sussistenti tra ANAC e Governo si ritiene indispensabile svolgere ulteriori considerazioni sulle funzioni di indirizzo e coordinamento che l’articolo 212 del ‘codice’ demanda alla ‘cabina di regia’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I compiti attribuiti a questa, sono riconducibili alle funzioni di <em>Governance.</em>: &lt;&lt; Si prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia con il compito di: effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice; di esaminare le proposte di modifiche normative nella materia di interesse valutandone il relativo impatto sul sistema normativo vigente; di promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto. Si stabilisce, inoltre, che la ‘cabina di regia’ segnali eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all’ANAC per gli interventi di competenza. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle PMI. <a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a>&gt;&gt; Sembrerebbe essere messa in discussione l’indipendenza nei confronti del Governo, che si ricorda avere la sua <em>ratio</em> nel garantire maggiore neutralità rispetto agli interessi coinvolti.<br />
L’ANAC detiene, inoltre poteri di raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio. In più all&#8217;ANAC è conferito il potere di adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo e contratti tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile che, per espressa previsione della norma, possono assumere anche efficacia vincolante, salva la loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo. L’Autorità eserciterà poteri anche inerentemente la materia del precontenzioso. L’articolo 211 prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprima parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l’altra parte acconsenta preventivamente, il parere purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito. Ecco di fatto è reso vincolante il parere del precontenzioso e diventa addirittura sanzionabile il comportamento del dirigente che non si conformi.<br />
Un’ulteriore, marcata peculiarità del modello di Autorità che emerge dal testo del nuovo ‘codice’ è rappresentata dal diffuso riconoscimento all’ANAC di compiti di vera e propria amministrazione attiva , come quelli relativi alla tenuta di albi e registri non sempre coessenziali all’esercizio dei richiamati poteri di vigilanza e controllo (si pensi alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78, nonché alla tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori).<br />
Si rileva che sebbene in questa sede si siano espresse delle considerazioni sulla normativa, si vogliono tralasciare critiche e spunti di riflessione rinviando per questi ad altri tempi; se è vero come è vero che nessuno può scrivere una biografia in anticipo, questo ancor di più vale per un ‘codice’ appena nato.</p>
<div style="text-align: right;"><em>(pubblicato il 27.4.2016)</em></div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016.</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Sul tema dei contratti pubblici, A. Police, <em>Tutela della concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust</em>, Torino, 2007; F. Saitta (a cura di), Il <em>nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Commentario sistematico</em>, Padova, 2008; <em>M. Clarich, Commentario al Codice dei contratti pubblici</em>, Torino, 2010; C. Franchini, <em>I contratti di appalto pubblico</em>, Torino, 2010; F. Fracchia<em>, Ordinamento comunitario, mercato e contratti della pubblica amministrazione. Profili sostanziali e processuali</em>, Napoli, 2010; A. Bartolini, S. Fantini, F. Figorilli<em>, Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi</em>, in Urb. e app., 2010, 652; G. Iudica, A. Carullo<em>, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati</em>, Padova, 2011; R. Caranta, <em>I contratti pubblici</em>, Torino, 2012; R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, Padova, 2014; F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta<em>, Diritto amministrativo e criminalità</em>. Atti del XVIII Convegno di Copanello (28-29 giugno 2013), Milano, 2014.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda, A.Clarzia, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/2806"><em>Un confronto sulle “filosofie” di recepimento delle direttive “appalti” nei paesi dell’Unione europea</em></a>, in giustamm.it, n. 5 – 2007, e F. Astone<em>, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/2538">L’influenza del diritto comunitario, (Relazione alla Giornata di studio su: «Il nuovo Codice dei contratti pubblici: prime riflessioni» Lamezia Terme, 18 maggio 2006)</a></em>, in giiustamm.it, n. 5 – 2005<em>.</em></div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sul tema, A.Pizzorno, <em>La corruzione nel sistema politico </em>in D.della Porta,<em> Lo scambio occulto, </em>Bologna, il Mulino, 1992; M.Magati , <em>Corruzione politica e società italiana. Il rapporto degradato tra partiti politici e interessi economici come sintomo di crisi della democrazia: una analisi approfondita</em>, Il Mulino, Bologna, 1996; S.Moccia, <em>Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da Tangentopoli</em>, in &lt;&gt;,02, 1996, p.463; Mattarella Bernard Giorgio – Pelissero Marco (a cura di<em>), La legge anticorruzione, prevenzione e repressione della corruzione</em>, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013;</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e l&#8217;occupazione che l&#8217;Unione europea ha varato nel 2010. Non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale. L&#8217;UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020. Riguardano l’occupazione, la ricerca e sviluppo, il clima e l&#8217;energia, l&#8217;istruzione, l&#8217;integrazione sociale e la riduzione della povertà.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sulla trasparenza, R. Villata, <em>La trasparenza dell’azione amministrativa</em>, <em>in La disciplina generale del procedimento amministrativo</em>. Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 18-20 settembre 1986, Milano, 1989, 15; G. Arena, <em>Trasparenza amministrativa</em>, in Enc. giur., XXXI agg., Roma 1995; Id., <em>Trasparenza amministrativa</em>, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 5945 ss.; A. Sandulli<em>, Il procedimento amministrativo e la trasparenza</em>, in<em> L&#8217;amministrazione pubblica italiana</em> (a cura di S. Cassese e C. Franchini), Bologna, 1994, 101ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>In tema di trasparenza amministrativa e di diritto alla riservatezza</em>, in Aa.Vv., Studi in onore di E. Casetta, I, Napoli, 2001, 343 ss.; M.P. Chiti &#8211; G. Palma (a cura di<em>), I principi generali dell’azione amministrativa</em>, Napoli, 2006, con scritti di M.R. Spasiano<em>, Trasparenza e qualità dell’azione amministrativa</em>, D.U. Galetta<em>, Trasparenza e governance amministrativa nel diritto europeo</em>, F. Pinto, <em>Trasparenza e responsabilità politica</em>, V. Veneziano, <em>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa tra tutela del diritto di accesso e tutela del diritto alla riservatezza: alla ricerca di un equilibrio</em>; F. Merloni &#8211; G. Arena &#8211; G. Corso &#8211; G. Gardini &#8211; C. Marzuoli (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa, Milano</em>, 2008; M. R. Spasiano, <em>I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2011, 83 ss.; F. Manganaro, <em>L’evoluzione del principio di trasparenza</em>, in <em>L&#8217;evoluzione del principio di trasparenza</em>, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, I, Napoli, 2012, 639 ss.; M. Occhiena, <em>I principi di pubblicità e trasparenza</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta (a cura di<em>), Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 141 ss.; F. Merloni, <em>L’applicazione della legislazione anticorruzione nelle Regioni e negli enti locali tra discipline unitarie e autonomia organizzativa</em>, in Ist. del fed., 2013, 349 ss.; M. Bombardelli<em>, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza</em>, in Ist. del fed., 2013, 657 ss.; Cfr. R. Rolli, <em>Il Comune degli altri</em>, Aracne editrice S.r.l., I edizione: settembre 2013; Cfr. N. Posteraro, <em>Le novità in tema di misure amministrative: prevenzione, trasparenza, risoluzione del contratto d’appalto e modifiche alla L. 241/1990</em>, in <em>Sconfiggere la corruzione: legge 190/2012, misure amministrative e d.d.l. Grasso</em>, a cura R. Rolli – N. Posteraro, www.ildirittoamministrativo.it</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In sede di recepimento delle Direttive Comunitarie, si fa riferimento al <em>gold plating</em> come a «quella tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il <em>gold plating</em> è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati».<br />
Una pratica che in Italia è abbastanza diffusa, nonostante che in molti criteri di delega si faccia espresso richiamo di non introdurre e a non mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee.<br />
Sul tema, G. Bruzzone, M.Casella , R. Marzulli ., <em>Portata del divieto di gold plating</em>, in Pajno A., Torchia L. (a cura di), <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i controlli, il processo</em>, pp. 19 ss..</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sul tema, A. Clarizia<em>, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/2319">La Corte suona il de profundis per l’in house</a></em>, in giustamm.it, n. 10 – 2005; A. Colavecchio, n. 3 &#8211; 2005; Fortuna G., <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3939"><em>L’in house providing tra diritto interno e diritto dell’Unione europea</em></a> (nota a margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010), in giustamm.it, pubblicato il 21/12/2010; M. Pani, S. Ballero<em>, I contenuti ed i termini attuativi del D.P.R. 168/2010 e il nuovo regime degli affidamenti in house</em>, in Lexitalia.it, dicembre 2010; A. Nicodemo , <em>Il controllo analogo congiunto nell’in house providing,</em> in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2010, fasc. 5-6, pagg. 307-318; G. Marena, <em>Problematicità dell’in house frazionato e vexata quaestio circa i rapporti tra società miste e società in house, alla luce del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135</em> (n.d.r. commento a Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365), in <em>Il corriere giuridico</em>, 2010, fasc. 3, pagg. 399-407; R. Caranta , <em>La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell</em><em>’</em><em>in house pubblico</em> (n.d.r. commento a Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07), in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2009, fasc. 5, pagg. 1251-1258.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione dell&#8217;opera stessa.</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sul tema Cantone, R<em>., Il Male Italiano- Liberarsi dalla corruzione per cambiare il Paese</em>, Studio Dispari, Milano,2015; R.Cantone, F.Merloni, <em>La Nuova Autorità Nazionale Anticorruzione</em>¸ Giappichelli Editore, Torino, 2015.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Sulla corruzione si veda, F. Martines, <em>La Legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi nella Pubblica Amministrazione</em>, in www.federalismi.it, n. 5, 11 marzo 2015, F. Merloni &#8211; L. Vandelli (a cura di)<em>, La corruzione amministrativa: cause, prevenzioni e rimedi</em>, Firenze, Passigli, 2010, pp. 423-479; A. Conz, L. Levita, <em>La legge anticorruzione</em>, Dike Giuridica Editrice, 2012; G.P. Voena <em>Profili processuali della legge anticorruzione</em>, in Giur. It., 2012; P. Canpanaro, <em>I nuovi protagonisti della lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni</em>, in federalismi.it, 2013., C. Marcillò<em>, I nuovi profili penali nei rapporti con la pubblica amministrazione alla luce della legge anticorruzione 6/11/2012 n.190</em>, Padova, 2012. <em>Sul portato della legge si rimanda, fin da subito</em>, D. Pulitanò, <em>Legge anticorruzione</em>, in Cass. pen., 2012, suppl. al vol. 11,7.; G.Piperata, <em>Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative italiane</em>, in www.federalismi.it; S.Cassese, <em>«Maladministration»</em> e rimedi, in Foro it., 1992, V, 243 ss., in cui si esaminano cause, effetti e rimedi di quel complesso fenomeno di disfunzioni che va dalle resistenze al cambiamento al formalismo, all’indifferenza all’efficienza, all’ostilità verso la tecnologia, all’‘‘<em>overstaffing</em>’’, al nepotismo, alla corruzione; Si veda R.Rolli, <em>I principi dell’azione amministrativa, in Azione amministrativa e disciplina di diritto pubblico</em>, R. Rolli &#8211; F. Luciani (a cura di), Napoli, 2008; R. Villata<em>, La trasparenza dell’azione amministrativa</em>, in Dir. Proc. Amm., 1987, pag. 529.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> R. Mangani<em>, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4938">Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90</a></em> in giustamm.it, n. 7 &#8211; 2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si veda sul tema, D. della Porta – A, Vannucci<em>, Corruzione politica e amministrazione pubblica: risorse, meccanismi, attori</em>, Bologna, 1994; S. Scamuzzi (a cura di), Italia illegale, Torino, 1996; B. G. Mattarella, <em>Le regole dell’onestà</em>, Bologna, 2007; F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), <em>La corruzione amministrativa</em>. <em>Cause, prevenzione e rimedi</em>, Astrid, Firenze, 2010; F. Palazzo (a cura di), <em>Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa. </em>Atti del Seminario (Firenze, 6 maggio 2011), Firenze University Press, 2012; R. Rolli, G. Arabia, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5079"><em>Come le termiti: corruzione e rimedi</em></a>, in giustamm.it, N. 4 &#8211; 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si veda G.C. Curiel, <em>La candidatura &#8211; Expo: la vera storia di un successo italiano</em>, Milano, 2015; A. Pavesi<em>, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5127">Expo Milano 2015: un difficile percorso giuridico</a></em>, in giustamm.it, 8 &#8211; 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sulle autorità Indipendenti, si veda, R. Rolli, A. Taglialatela, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3689"><em>La ‘legittimazione’ costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti</em></a>, in giustamm.it, n. 2 – 2010 e R. Titomanlio, <em><a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/2630">La potestà sanzionatoria delle Autorità Amministrative Indipendenti nel quadro dei pubblici poteri</a>, </em>in giustamm.it, n. 9 – 2006; F. Blando, <em>Questioni in tema di sindacabilità degli atti di nomina delle autorità indipendenti</em> in federalismi.it, n.14 – 2009; Per una visione generale, si veda M. Manetti., <em>Poteri neutrali e Costituzione</em>, Giuffrè, Milano, 1994; ID., <em>Le autorità indipendenti</em>, Laterza, Roma-Bari, 2007; S. Cassese e C. Franchini (a cura di), <em>I garanti delle regole – Le autorità indipendenti</em>, Il Mulino, Bologna, 1996; A.A.V.V., <em>Regolazione e garanzia del pluralismo</em>. <em>Le autorità amministrative indipendenti</em>, Giuffrè, Milano, 1997; PREDIERI A., <em>L’erompere delle autorità amministrative indipendenti</em>, Passigli, Firenze, 1997; S. Labriola. (a cura di), <em>Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione del diritto pubblico italiano</em>, Giuffré, Milano, 1999; F. Merusi, <em>Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo quasi giallo</em>, Il Mulino, Bologna, 2000; M. Clarich., <em>Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello</em>, Il Mulino, Bologna, 2005; M. De Benedetto, <em>Autorità indipendenti</em>, in S.Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, I, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 588-597; G. Grasso , <em>Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica</em> – <em>Tra legittimità costituzionale e</em> <em>legittimazione democratica</em>, Giuffrè, Milano, 2006; M. Cuniberti, <em>Autorità indipendenti e libertà costituzionali</em>, Giuffrè, Milano, 2007; M.Poto<em>., Autorità amministrative indipendenti</em>, in Digesto disc. pubb., IV ed., Aggiornamento, t. I , Utet, Torino, 2008, pp. 54-62.</div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Il presidente dell’ANAC ricorda come &#8220;<em>un referente, pronto a collaborare con chiunque. Lo abbiamo fatto con amministrazioni di tutti i colori e di tutti i tipi, dalla Regione Lombardia alla Regione Sicilia, che ci ha contattato per la vicenda delle Autostrade del Mare. Anche le commissioni parlamentari, di fronte alla necessità di valutare provvedimenti e norme anticorruzione, si rivolgono a noi, e questo mi fa ben sperare. Poi ci sono private attestazioni dell’importanza del nostro lavoro, che restano segnali di grande valore. Per esempio, ricordo sempre con piacere quando Altero Matteoli-pur essendo sotto inchiesta per tangenti- mi ha detto a seguito di un’audizione in commissione lavori pubblici da lui presieduta di essere favorevole alla mia nomina. Non cito l’episodio per vanità, ma per sottolineare l’importanza della trasversalità politica su certi temi; senza una mobilitazione generale non si può sperare di combattere la corruzione</em>&#8220;.</div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sulla <em>“ soft law”, </em>M. Di Stefano<em>, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, </em>in Lav. dir.2003; Michelle Cini<em>, “From soft law to Hard law?: Discretion and Rule-making in the Commission&#8217;s State Aid Regime”,EUI Working papers, </em>RSC N°2000/35, pag<em>. 4</em>; R.J. Dupuy<em> sviluppò le sue analisi sul soft law per la prima volta nel 1973, nella sua raccolta del dibattito della HagueAcademy sul The Protection of the Environment and International Law, Sijthoff, Leiden, 1975, pagg. 623-627; </em>e R.J.Dupuy<em>, Droit déclaratorie et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft law </em>, in<em> L’élaboriation du droitinternational public, Colloque de Toulouse, Société Française de Droit International, Pedone, Paris, 1975, pagg. 132-148; Si veda la posizione manifestata da </em>Arangio-Ruiz<em> in occasione del dibattito del 1973 della Hag; </em>Si veda, a tal riguardo, quanto emerge da Wellens K. C.<em>, e </em>Borchardt G. M.,<em> “Soft law in European Community law”, European Law Review, 1989, Vol. 14, pagg. 267-321; </em>Thurer D<em>. , </em>in <em>Soft law, </em>in<em> Encyclopedia of Public International Law,</em> vol.4, 2000.</div>
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<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a>Si veda R. Mangani, Edilizia e Territorio, Il Sole 24 ore, Febbraio 2016.</div>
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<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Si veda, D. Del Gaizo, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici all’esame del Consiglio di Stato all’approvazione governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa,</em> in federalismi.it, 8, 2016.</div>
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<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sul tema, si veda C. Contessa, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5342"><em>Dalla legge delega al nuovo ‘Codice’: opportunità e profili di criticità</em></a> in giustamm.it n. 4 – 2016 e, C. Contessa, D. Crocco, <em>Il nuovo codice degli appalti commentato</em>, Roma, DEI, 2016, di imminente pubblicazione.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-lanac-e-luomo-di-vitruvio/">Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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