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	<title>Cristina Ciliberto Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Cristina Ciliberto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il difficile connubio tra la commissione di reati e «vincolo di giustizia» nel diritto sportivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:44:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-difficile-connubio-tra-la-commissione-di-reati-e-vincolo-di-giustizia-nel-diritto-sportivo/">Il difficile connubio tra la commissione di reati e «vincolo di giustizia» nel diritto sportivo</a></p>
<p>Premessa:brevi cenni sul concetto di ordinamento giuridico nella sua evoluzione storica. Prima di passare all&#8217;esame dell’argomento oggetto della nostra trattazione, appare interessante riepilogare brevemente il concetto di ordinamento giuridico, per individuare e classificare meglio il sotto-sistema dell&#8217;ordinamento sportivo. Nell&#8217;evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di “ordinamento giuridico”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-difficile-connubio-tra-la-commissione-di-reati-e-vincolo-di-giustizia-nel-diritto-sportivo/">Il difficile connubio tra la commissione di reati e «vincolo di giustizia» nel diritto sportivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-difficile-connubio-tra-la-commissione-di-reati-e-vincolo-di-giustizia-nel-diritto-sportivo/">Il difficile connubio tra la commissione di reati e «vincolo di giustizia» nel diritto sportivo</a></p>
<p align="justify"><b>Premessa:brevi cenni sul concetto di ordinamento giuridico nella sua evoluzione storica.<br />
</b><br />
Prima di passare all&#8217;esame dell’argomento oggetto della nostra trattazione, appare interessante riepilogare brevemente il concetto di ordinamento giuridico, per individuare e classificare meglio il sotto-sistema dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
Nell&#8217;evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di “ordinamento giuridico” viene originariamente individuato – in base alla c.d. dottrina normativistica[1] che ha il suo massimo esponente in Hans Kelsen – esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato.<br />
Secondo tale impostazione, l&#8217;ordinamento giuridico viene individuato come “sistema normativo”, composto dal solo elemento della “normazione”.<br />
Successivamente, tale impostazione venne superata dalla cd. dottrina istituzionalistica di Santi Romano, secondo la quale l&#8217;elemento della “normazione” non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo. Pertanto, viene riconosciuto che il tessuto sociale e l&#8217;insieme delle Istituzioni politiche preesistono e producono l&#8217;elemento della “normazione”, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone al concetto di società (“<i>ubi societas, ibi ius</i>”)[2].<br />
Corollario di questa impostazione, risulta dunque, essere il riconoscimento dell&#8217;esistenza di una “pluralità di ordinamenti giuridici”[3]. Secondo tale modello, accanto allo Stato, unica istituzione che persegua interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute una serie di istituzioni costituite per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori.<br />
Tali “formazioni sociali”, riconosciute come “ordinamenti settoriali”, svolgono la propria attività con una certa autonomia, che si concreta nella facoltà di stabilire un&#8217;organizzazione propria e di porre in essere una normazione propria[4].<br />
Esse “vivono” ed esistono all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento statale, del quale fanno parte come “ordinamenti derivati”. Tale legame di “derivazione” risulta determinato sia dal fatto che, in ragione della riconosciuta meritevolezza dei fini collettivi o pubblici perseguiti dagli stessi, lo Stato finanzia tali ordinamenti, e sia dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali sono anche soggetti dell&#8217;ordinamento statale, che svolgono la propria attività professionale all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento settoriale.<br />
Pertanto, anche gli atti emanati all&#8217;interno dei singoli ordinamenti settoriali possono assumere una “rilevanza giuridica” esterna all&#8217;ordinamento settoriale, in quanto lesivi della sfera giuridica del destinatario come cittadino dell&#8217;ordinamento dello Stato e dei propri diritti fondamentali nell&#8217;ambito di esso.<br />
Dunque, il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può ricostruirsi in termini di separazione, ma, al limite, in termini di mera autonomia, con la conseguenza che gli ordinamenti settoriali, presenti nel tessuto statale, sono comunque sottoposti alla giurisdizione dei Giudici dello Stato innanzi ai quali sono impugnabili gli atti normativi e provvedimentali dagli stessi emanati[5]. Il concetto di autonomia degli ordinamenti settoriali esprime, pertanto, il riconoscimento di una libera sfera di azione di tali istituzioni, ma contiene <i>in nuce </i>una limitazione intrinseca di tale libertà, determinata dal fatto di doversi esplicare nell&#8217;ambito della supremazia dell&#8217;ordinamento statale e nel rispetto delle normative da questo poste in essere.</p>
<p><b>Rapporti tra l</b>&#8216;<b>ordinamento sportivo e l</b>&#8216;<b>ordinamento statale: il c.d. “vincolo di giustizia”.<br />
</b><br />
Naturale corollario di quanto appena esposto nonché questione molto dibattuta del diritto sportivo è sempre stata quella dei rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo[6] e l&#8217;ordinamento statale, con conseguente definizione dei limiti di autonomia del primo e della facoltà del secondo di sindacarne l&#8217;operato, tramite i propri organi giurisdizionali.<br />
È d&#8217;uopo precisare che solo con la Legge 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione con modificazioni del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, contenente “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”[7], per la prima volta il legislatore ha riconosciuto «l&#8217;autonomia» dell&#8217;ordinamento sportivo «salvo i casi di rilevanza giuridica»[8].<br />
In buona sostanza, i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi non sono sindacabili dai giudici dell&#8217;ordinamento statale soltanto nel caso in cui essi coinvolgano interessi meramente sportivi dei tesserati, ma nel momento in cui dovessero assumere rilievo anche per l&#8217;ordinamento statale come posizioni giuridico-soggettive rilevanti in quanto costituenti diritti soggettivi o interessi legittimi, tali provvedimenti diventerebbero impugnabili innanzi al giudice statale, in quanto lesivi di interessi giuridicamente rilevanti del tesserato come «cittadino» dell&#8217;ordinamento statale.<br />
In particolare, l&#8217;art. 2, comma I, della Legge cit., ha disegnato i confini della giustizia sportiva, riservando all&#8217;ordinamento interno la disciplina di determinate controversie, quali «<i>l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni</i>», nonché «<i>i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>».<br />
L&#8217;art. 3 della Legge cit., invece, prevede la cd. «pregiudiziale sportiva», ovvero una condizione di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa solo dopo avere «<i>esaurito i gradi di giustizia sportiva</i>».<br />
Tale disposizione trova la propria <i>ratio </i>nel fatto che, poiché i singoli ordinamenti federali si trovano all&#8217;interno dell’ordinamento sportivo complessivo che fa capo al C.O.N.I., interno a sua volta all&#8217;ordinamento statale, risulta logico adire il Giudice dell&#8217;ordinamento statale sovraordinato esauriti i gradi di giustizia degli ordinamenti sottordinati.<br />
Difatti, negli Statuti e nei Regolamenti di ogni Federazione è presente una disposizione, il c.d. “vincolo di giustizia” [9].<br />
Essa impone ai propri affiliati e tesserati di adire per tutte le questioni derivanti dallo svolgimento dell&#8217;attività sportiva esclusivamente gli organi della giustizia sportiva e preclude agli stessi la facoltà di rivolgersi alle Autorità giurisdizionali dello Stato per tutela dei propri interessi, con la previsione di sanzioni che variano e vanno dalla penalizzazione di punti in classifica fino alla radiazione dall&#8217;ordinamento sportivo[10].<br />
Dottrina e giurisprudenza prevalenti, qualificano tale vincolo[11] in termini di clausola compromissoria[12], a volte distinguendone un contenuto positivo, ossia l&#8217;obbligo di devolvere le controversie alla giustizia domestica, e un contenuto negativo, consistente nel divieto di devolvere alla giustizia statale le controversie rimesse alla competenza federale.<br />
Secondo una diversa opinione[13], invece, è possibile distinguere due diverse aree di rilevanza per il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, in quanto, «<i>il primo obbliga l&#8217;associato ad accettare le decisioni degli organi di giustizia federale, il secondo obbliga l&#8217;associato a deferire in arbitrato determinate controversie</i>»[14].<br />
Ad ogni modo, ci si è da sempre interrogati sulla natura del vincolo e sulla sua idoneità ad escludere, per il solo consenso preventivamente prestato all&#8217;atto del tesseramento ovvero dell&#8217;affiliazione, qualsiasi sindacato statale sia sulle regole federali sia sulla correttezza della loro applicazione, da parte degli organi federali, senza contrastare i precetti costituzionali in quanto una rigida interpretazione di tale regola risulta in contrasto con essi, avendo tutti i cittadini il diritto di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi (artt. 24, 103, 113 Cost.).<br />
Pertanto, è d&#8217;uopo una lettura «costituzionalizzante» delle disposizioni legate all&#8217;ampiezza della giurisdizione sportiva, in quanto non è possibile far derivare dal dettato della L. 280/2003 fattispecie che limitano la tutela giurisdizionale voluta dall&#8217;art. 24 della Costituzione.<br />
È quindi necessario, il giusto bilanciamento tra la tutela delle situazioni giuridiche protette, a norma della Costituzione, e la libertà di azione, anche sanzionatoria, delle organizzazioni sportive.<br />
Alla luce del dettato della L. 280/2003, l&#8217;istituto del vincolo di giustizia[15] deve essere inteso come una sorta di “pubblicità-notizia”, da rendersi alla federazione di appartenenza una volta esauriti i gradi interni della giustizia sportiva[16]; con esso si manifesta, nei casi di sua competenza, la volontà di adire il giudice statale, non essendosi ritenuto il tesserato soddisfatto dell&#8217;esito del giudizio sportivo, quando detto esito incide, comunque, su situazioni giuridiche protette eccedenti i limiti posti dall&#8217;art. 2 della L. 280/2003.<br />
In buona sostanza, il vincolo, per non urtare i precetti costituzionali, è sempre stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità[17], solo quando avesse comportato la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale relativamente a diritti disponibili e non anche con riferimento a diritti indisponibili o interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di rinuncia preventiva al proprio diritto di difesa, in considerazione del loro intrinseco collegamento con l&#8217;interesse pubblico[18].<br />
<b><br />
Il ruolo della giurisprudenza nel diritto sportivo: il rapporto tra il “vincolo di giustizia” e la commissione di reati.<br />
</b><br />
Pur rivendicando dunque una posizione di autonomia, è d’uopo osservare come il diritto sportivo sia in realtà un diritto “sostanzialmente giurisprudenziale”.<b><br />
</b>Esso difatti gode certamente del contributo della giurisprudenza chiamata a chiarire e colmare laddove ci siano vuoti sul piano normativo.<br />
L’opera chiarificatrice della giurisprudenza è stata determinante in diversi casi, come in quello relativo alla necessità o meno di rispettare il vincolo di giustizia in presenza di reati commessi nell&#8217;ambito di attività sportive.<br />
Tale questione è stata affrontata nel 2009, con il lodo riguardante il caso Setten/Treviso contro Figc, che aveva fornito valide indicazioni per la sua risoluzione.<br />
In particolare, il Collegio era stato adito per ritenere la violazione del vincolo di giustizia sportiva, <i>ex </i>art. 30 dello Statuto della Figc, quando la persona offesa da reato presenti una querela per la punibilità dell&#8217;illecito penale subito nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione sportiva alla quale appartiene.<br />
I Giudici chiamati a decidere sulla questione hanno evidenziato che ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, Legge n. 280 del 2003, «<i>la Repubblica riconosce e favorisce l&#8217;autonomia dell’ordinamento sportivo</i>», ed al comma successivo, che «<i>i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo</i>».<br />
Dunque, il legislatore<i> </i>ha voluto prevedere una riserva di giurisdizione statale, per così dire,<i> </i>ogni qual volta le sanzioni e gli atti che non sono destinati ad esaurire la loro incidenza<i> </i>nell&#8217;ambito strettamente sportivo, perché produttivi di conseguenze lesive nell&#8217;ambito dei rapporti sociali, vanno ad essere ricompresi nell&#8217;area della “rilevanza” per l&#8217;ordinamento generale, per cui risulta non eludibile, ai sensi dell&#8217;art. 24 Cost., la necessità di consentire all&#8217;interessato la via del ricorso al giudice naturale.<br />
La decisione sul caso Setten/Treviso contro Figc ha confermato così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell&#8217;ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall&#8217;altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l&#8217;attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell&#8217;ordinamento statale.<br />
Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all&#8217;ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi.<br />
Un siffatto ragionamento è stato successivamente fatto proprio anche dalla giustizia amministrativa (Tar Lazio n. 2472 del 2008), per quanto attiene alla sindacabilità degli atti amministrativi emanati dagli organi di giustizia sportiva. In particolare, la sentenza del Tar Lazio ha ricordato che il divieto di sottoporre alla verifica giurisdizionale del giudice statale la sanzione disciplinare irrogata dai giudici sportivi, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell&#8217;ambito strettamente sportivo, ma influisce nell&#8217;ordinamento generale dello Stato.<br />
Dunque, gli effetti di ciò che avviene nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento sportivo non possono incidere esclusivamente su fattispecie interne ad esso, se la sanzione sportiva irrogata, oltre ad incidere su accadimenti rilevanti in merito alla organizzazione sportiva, incide anche su situazioni giuridiche protette e tutelate alla luce della Carta costituzionale[19].<br />
A fortiori, questo ragionare non può non applicarsi anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.). La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di <i>potestas iudicandi</i>; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela.<br />
E’ questo il punto centrale della questione.<br />
E allora, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l&#8217;esigenza, o addirittura l&#8217;obbligo, di richiedere ad essi l&#8217;autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale all&#8217;autorizzazione del Consiglio federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost.<br />
L’art. 30 comma 2, dello Statuto Figc, che disciplina il “vincolo di giustizia”, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell&#8217;ambito dell’autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l&#8217;intervento esclusivo del giudice ordinario.<b><br />
</b>Il Collegio, creando un vero e proprio “<i>case law</i>” , nega la violazione del vincolo di giustizia sportiva quando la persona offesa da reato presenti una querela per la punibilità dell&#8217;illecito penale subito nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione sportiva alla quale appartiene.<br />
Analogamente, nel 2010 tale orientamento è stato ribadito nel lodo reso nel caso Guerra contro Figc”, in cui i giudici <i>a quo </i>investiti della questione, ricorrendo alla tecnica del precedente hanno ritenuto di doversi integralmente riferire ai principi affermati nel lodo arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 marzo 2009 nel caso Setten/Treviso contro Figc.<br />
In particolare, nel caso “Guerra/Figc”, il Sig. X aveva proposto denuncia-querela nei confronti del Sig. Y (all&#8217;epoca Presidente della squadra dove militava il querelante) per i reati di ingiuria, diffamazione e violenza privata, a causa delle dichiarazioni gravemente diffamatorie ed ingiuriose rilasciate dal Sig. Y, nonché per aver usato violenza e minaccia nei suoi confronti affinchè non presentasse denuncia, senza tener conto del vincolo di giustizia previsto dall&#8217;art. 30, comma II, dello Statuto Federale e senza aver preventivamente chiesto e ottenuto le dovute autorizzazioni alla FIGC.<br />
La Corte di Giustizia Federale, avendo ritenuto violata nel caso di specie la norma disciplinante il vincolo di giustizia sportiva, ha irrogato al Sig. X, la sanzione della squalifica di mesi sei.<br />
Dunque, anche in tale fattispecie, il punto su cui focalizzare l&#8217;attenzione è: in presenza di un reato, sia pure commesso nell&#8217;ambito di attività sportive, deve comunque valere l&#8217;obbligo del vincolo di giustizia?<br />
Ed ancora, rispetto alla fattispecie penale, l&#8217;autonomia sportiva (e la sua giustizia interna) si deve ritrarre per lasciare competenza esclusiva alla autorità giurisdizionale ordinaria?<br />
I giudici <i>a quo </i>hanno ribadito che “<i>l&#8217;articolo 30, comma 2 dello Statuto della FIGC, che disciplina il «vincolo di giustizia», mantiene intatta la sua portata e validità nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l&#8217;intervento esclusivo del giudice ordinario</i>”.<br />
Pertanto, per sciogliere il nodo gordiano relativo alla necessità di rispettare il vincolo di giustizia pur in presenza di reati, occorre prendere le mosse dal già citato art. 1, comma 1, della L. 280/2003,<br />
che ha previsto una riserva di giurisdizione statale, ogni qual volta le sanzioni e gli atti che non sono destinati ad esaurire la loro incidenza nell&#8217;ambito strettamente sportivo[20].<br />
Ed invero, porre come obbligatorio l&#8217;adempimento procedimentale relativo all&#8217;obbligo di chiedere le dovute autorizzazioni alla Figc per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili ad ipotesi di reato, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l&#8217;ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell&#8217;ambito sportivo.<br />
In buona sostanza, poiché subordinare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale all&#8217;autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost., l&#8217;irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali.<br />
Pertanto, anche alla luce della teoria di Santi Romano, l&#8217;ordinamento statale riconosce l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, in quanto diretta emanazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale dal quale promana, la quale autonomia si esplica liberamente nell&#8217;ambito della gestione degli interessi prettamente sportivi, ma trova un limite laddove, nell&#8217;espletamento dell&#8217;attività sportiva, emergano interessi giuridicamente rilevanti anche per l&#8217;ordinamento statale.<br />
Per tale motivo, i provvedimenti che presentino una rilevanza esterna all&#8217;ordinamento sportivo e che determinino una lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, sono impugnabili innanzi all&#8217;autorità giudiziaria statale.<br />
Nell&#8217;ipotesi, quindi, di conflitto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, deve poter prevalere l&#8217;ordinamento statale e non devono esserci settori sottratti al controllo giurisdizionale ordinario.<br />
E, tali statuizioni valgono anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.; art. 1 c.p.p.)[21].<br />
Invero, i reati non nascono dalla mera inosservanza dei regolamenti tecnici delle competizioni o delle norme disciplinari in generale ma dalla violazione di norme poste a tutela di interessi collettivi, come la salvaguardia di determinati valori o istituti, quali la vita, l&#8217;onore, il decoro, l&#8217;incolumità pubblica, la proprietà, la fede pubblica, e comportano l&#8217;irrogazione di una pena a quanti violano tali valori o istituti, incorrendo nella commissione di un reato[22].<br />
I beni giuridici tutelati da norme incriminatrici violate non rientrano tra le situazioni disponibili dalle parti, anche quando è un soggetto interno all&#8217;ordinamento sportivo a commettere l&#8217;illecito penalmente rilevante, a differenza di quanto accade per l&#8217;attore o il convenuto nel processo civile[23].<br />
Dunque, l&#8217;azione penale non può in alcun modo essere surrogata da un&#8217;attività dei giudici sportivinon essendo l’attività del giudice sportivo comparabile a quella delle magistrature penali[24].<br />
In presenza di illeciti penali, il vincolo di giustizia non opera e non può operare né sul piano oggettivo né su quello soggettivo[25], avendo il diritto penale la valenza del diritto pubblico, e quindi occupandosi di regolare i rapporti tra la comunità giuridica statale e l&#8217;individuo che infrange quelle regole che la legge ha posto tra i comandi e i divieti penalmente rilevanti e non, i rapporti e i conflitti di carattere privato[26].<br />
Per tali argomentazioni, la materia penale è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di <i>potestas iudicandi</i>; e pertanto non ha alcuno strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela[27].<br />
Pertanto, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali, allora non si spiega l&#8217;esigenza, o addirittura l&#8217;obbligo, di richiedere ad essi l&#8217;autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario.<br />
È altresì vero che, l&#8217;ordinamento sportivo necessita dell&#8217;autonomia garantitagli dalla legge per poter svolgere i compiti che gli sono affidati; tuttavia, il sistema di giustizia all&#8217;uopo istituito non può considerarsi sostitutivo di quello statale, non potendo disporre in modo pieno, sia pure in materia sportiva, della tutela giurisdizionale.<br />
Lo Stato, infatti, pur nel rispetto dell&#8217;autonomia garantita all&#8217;organizzazione sportiva nazionale, non può non occuparsi della materia penale al fine di reprimere con sanzioni penali i comportamenti trasgressivi di beni o diritti costituzionalmente protetti.<br />
I rapporti fra l&#8217;ordinamento giuridico statale e l&#8217;ordinamento sportivo, improntati ai principi di sussidiarietà, autonomia e collaborazione, nelle ipotesi di conflitto, non possono che risolversi con la prevalenza dell&#8217;ordinamento statale in quanto non devono esistere settori sottratti al controllo giurisdizionale ordinario.<br />
Dunque, il vincolo di giustizia deve servire a raccordare i due ordinamenti senza avere nulla a che vedere con la punibilità dei reati e, per operare in maniera corretta, esso può solo involgere situazioni giuridiche disponibili, nelle quali è indubbio che non rientri il bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice violata.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Si veda sull’argomento la voce “<i>normativismo</i>” di F. Modugno, in Enciclopedia del diritto; cfr. inoltre: S. Castiglione, voce <i>Normativismo</i>, in Digesto Civ., Torino, 1988; V. Frosini, <i>Saggi su Kelsen e Capograssi – Due interpretazioni del diritto</i>, II ed., Milano, 1988; id. <i>Kelsen e Romano, </i>in Riv. int. filos. diritto, 1983, 199; N. Irti, <i>Autonomia privata e forma di Stato (intorno al prnsiero di Hans Kelsen)</i>, in Riv. dir. Civ., 1994, I, 15; N. Bobbio, <i>Kelsen e il problema del potere</i>, in Riv. int. filos. diritto, 1981, 549; M. A. Cattaneo, <i>Kelsen tra neo-kantismo e positivismo giuridico</i>, in Riv. int. filos. Diritto, 1987, 476.<br />
[2] Secondo l’impostazione “<i>istituzionalista</i>”, l’insufficienza della nozione di diritto come esclusivo insieme di norme si manifesta in tutta la propria evidenza allorquando si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato. La definizione stessa di ordinamento giuridico, come evidenziato da Santi Romano, implica dunque, l’idea di qualche cosa di “<i>più vivo e di più animato: è, in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato, i numerosi meccanismi, i collegamenti di autorità o di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con le stesse</i>”.<br />
[3] Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri in particolare: M.S. Giannini, <i>Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici</i>, in Atti del Congresso internazionale di sociologia, Roma, 1950; F. Satta, <i>Introduzione ad un corso di diritto amministrativo</i>, Padova, 1980; L. Piccardi, <i>La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio</i>, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, 249 ss.<br />
[4] Secondo la ben nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (S. Romano, <i>L’ordinamento giuridico</i>, Pisa, 1918), esistono nell’ambito di ciascun ordinamento statale, in applicazione dei principi di autonomia e decentramento sanciti dall’art. 5 Cost., oltre al sistema Stato, anche una vasta e variegata gamma di “sistemi” minori, i quali sono comunemente riconosciuti come ordinamenti giuridici settoriali, che si pongono all’interno dell’ordinamento statale.<br />
[5] Per una recente, compiuta ed approfondita disamina dei rapporti tra l’autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia dello Stato, si veda per tutti G. M. Riccio, <i>Lineamenti di diritto sportivo</i>, Milano, 2008.<br />
[6] Circa la natura ordinamentale dell’organizzazione sportiva cfr. W. Cesarini Sforza, <i>La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo</i>, in Foro it., 1933, I, 1381 ss.; A. Quaranta, <i>Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico</i>, in Riv. dir. sport., 1979, 29 ss.<br />
[7] Sui rapporti tra ordinamento sportivo e statale si veda: M. Antonioli, <i>Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo</i>, in Dir. Proc. Amm., 2005, 1026 e ss.; C. Bottar, <i>L’ordinamento sportivo alla prova del T.A.R.: la difficile “autonomia”dell’ordinamento sportivo</i>, in Rivista di diritto dello sport n. 3/2007, 397 e ss.; L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore, <i>Lineamenti di diritto sportivo</i>, Milano, 2008; A. Oliverio, <i>I limiti dell’autonomia dell’ordinamento sportivo: lo svincolo dell’atleta</i>, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2007, Vol. III, Fasc. 2, 45 e ss.; P. Sandulli, <i>La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo</i>, in Analisi giuridica dell’economia, n. 2/2005, Il calcio professionistico, evoluzione e crisi tra football club e impresa lucrativa, a cura di G. Meo, U. Morera e A. Nuzzo.<br />
[8] Nell’interpretazione comunemente data al concetto di “rilevanza giuridica” dalla giurisprudenza comunitaria e statale, tale concetto ha finito per coincidere con la “rilevanza economica” degli interessi lesi. Ovverosia, nel momento in cui un provvedimento emanato da una federazione sportiva nei confronti di un proprio tesserato (persona fisica) o affiliato (società) va da incidere e a ledere non soltanto gli interessi sportivi del destinatario, ma anche gli interessi economici e giuridici dello stesso, tale provvedimento assume indiscutibilmente una rilevanza giuridica anche per l’ordinamento statale, e, pertanto, può essere impugnato innanzi ai giudici dello Stato.<br />
[9] Oltre all&#8217;art. 30 dello Statuto federale del gioco calcio, cfr. <i>ex multis</i> gli artt. 60 dello Statuto F.I.S.E. (sport equestri), 20 dello Statuto F.I.P.A.V. (pallavolo), 43 dello Statuto F.I.P. (pallacanestro), 64 dello Statuto F.I.V. (vela), 80 dello Statuto F.I.G. (golf), 79 dello Statuto F.I.H.P. (hockey e pattinaggio), 90 dello Statuto F.I.C. (canottaggio), 42 dello Statuto F.C.I. (ciclismo), 22 dello Statuto F.G.I. (ginnastica) e 29 dello Statuto F.I.N. (nuoto).<br />
[10] Secondo il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, ogni associazione che ha i caratteri della plurisoggettività, dell’organizzazione e della normazione è definibile come Istituzione o Ordinamento giuridico. La comunità sportiva, intesa come un insieme di soggetti legati da uno stesso interesse, vuole essere un ordinamento perfettamente autonomo giacché dotato di plurisoggettività, organizzazione e normazione. A questi caratteri si aggiunge l’autarchia, cioè il potere di curare l’applicazione delle regole, ed infine, l’autodichia, vale a dire il potere di conoscere e risolvere i contrasti derivanti dall’applicazione delle norme. In merito, è opinione comune che “<i>la predisposizione di un apposito apparato per la decisione di controversie è strumento necessario e irrinunciabile di chiusura dell’ordinamento, che non può abdicare a tale funzione, pena la perdita dell&#8217;autonomia</i>”, in V. Vigoriti, <i>Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia</i>, in Rivista dell’Arbitrato, 2005, 435; F. Auletta, <i>Un modello per la camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport</i>, in Rivista dell’Arbitrato, 2007, 145, secondo il quale l’ordinamento sportivo per evitare che l’autonomia riconosciutagli “<i>non si riduca al monopolio delle fonti di produzione giuridica</i>” ma renda le sue norme “<i>effettivamente cogenti</i>” ha istituito apposite “<i>sedi di giustizia</i>”.<br />
[11] D. De Carolis, <i>Il Coni e</i> <i>le Federazioni </i> <i>nel quadro normativo nazionale</i>, in www.giust.it.<br />
[12] Tra gli altri, C. Punzi, <i>Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo</i>, in Riv. dir. Sport, 1987, 237; M. Coccia, <i>Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione</i>, in Riv. di Dir. Sportivo, 1997, 603; E. Lubrano, <i>Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso</i>, in Riv. Amm. Rep. It., 2001, II, 616. In giurisprudenza, Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 6034, in Foro It., 2002, I, 2290; Cons. di Stato, sez. IV, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro It., 1996, III, 275.<br />
[13] A. De Silvestri, <i>Il diritto dello sport</i>, Firenze, 2004.<br />
[14] R. Stincardini, M. Rocchi, <i>La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?</i>, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. IV, n. 3, 2008, 34.<br />
[15] F.P. Luiso, <i>La giustizia sportiva</i>, Milano, 1975, 45, l’Autore qualifica vincolo di giustizia sportiva unicamente l&#8217;obbligo di adire in maniera esclusiva gli organi federali, per le controversie insorte tra gli affiliati, in quanto strumento atto a «<i>ridurre al minimo gli interventi di estranei nella vita federale</i>».<br />
[16] Cfr. sul punto G. Vidiri, <i>Le controversie sportive e il riparto di giurisdizione</i>, in Giust. Civ., 2005, I, 1632.<br />
[17] Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, 20 ottobre 1993, n. 612, reperibili on line su <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.<br />
[18] L. Colantuoni, <i>Diritto Sportivo</i>, Torino, 2009. Secondo l’A. “<i>non si può negare la sussistenza di una giurisdizione statale qualora siano lese posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale</i>”; G. Valori, <i>Il diritto nello sport</i>, <i>principi, soggetti, organizzazione</i>, Torino 2009; M. Sanino, F. Verde, <i>Il diritto sportivo</i>, Padova, 2011.<br />
[19] P. Sandulli, <i>I limiti della giurisdizione </i>sportiva, in Foro Amm., Tar, n. 7/8, 2008; M. Aiello, <i>Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale, </i>in Iustitia, 2008, 200.<br />
[20] T. E. Frosini, <i>L</i>&#8216;<i>arbitrato sportivo: teoria e prassi</i>, in Studi in onore di Marcello Foschini, su <i>www.associazionedeicostituzionalisti.it</i>.<br />
[21] L&#8217;art. 102, comma I, Cost. recita: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario», mentre l&#8217;art.1 c.p.p. prevede che «La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice».<br />
[22] G. Riccio, G. Spangher, <i>La procedura penale</i>, Napoli, 2002, 18 ss.<br />
[23] In caso di illecito civile, l&#8217;autore può volontariamente porre rimedio alle conseguenze dell&#8217;azione, ad esempio effettuando spontaneamente la restituzione di cose, senza necessità di essere convenuto in giudizio innanzi al giudice civile. Anche quando il relativo processo è iniziato, alle parti è data facoltà di provocarne l&#8217;estinzione in virtù del principio dispositivo dell&#8217;azione.<br />
[24] P. Sandulli, <i>I limiti della giurisdizione sportiva</i>, Foro amm., Tar, n. 7-8/2008. Secondo l’A. “<i>l’attività del giudice sportivo non è comparabile a quella delle magistrature penali, in particolare</i> <i>nell’ipotesi in cui l’azione penale è obbligatoria</i>”. Nel caso di azione penale proposta su querela di parte, l’A. sostiene che “<i>in questi casi, per evitare una sanzione disciplinare, è sufficiente una comunicazione alla federazione senza dover attendere per le evidenti ragioni di celerità, dettate dalla natura stessa delle azioni</i>”.<br />
Contra M. Taddeucci Sassolini, <i>La violazione della clausola compromissoria</i>, in Commento al nuovo codice di giustizia sportiva: aspetti giuridici e casi pratici, Milano, 2008, il quale ritiene che, a differenza dei casi di procedibilità d&#8217;ufficio, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;azione penale sia procedibile a querela di parte, “<i>si rende necessaria la richiesta di autorizzazione ex art. 30</i>”, essendo l&#8217;ipotetico contrasto tra giurisdizioni generato da una domanda di parte.<br />
[25] A. Traversi, <i>Diritto penale dello sport</i>, Milano, 2001, 16; V. Vigoriti, <i>L&#8217;arbitrato sportivo in materia economica</i>, in Riv. dell’Arbitrato, 2000, 13; M. Sanino, F. Verde, <i>Il diritto </i>sportivo,2008, 439.<br />
[26] A. di Majo, <i>La tutela giurisdizionale dei diritti</i>, III, Milano, 2001, 2.<br />
[27] T. E. Frosini, <i>L</i>&#8216;<i>arbitrato sportivo: teoria e prassi</i>, op. cit.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;11.10.2011)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-difficile-connubio-tra-la-commissione-di-reati-e-vincolo-di-giustizia-nel-diritto-sportivo/">Il difficile connubio tra la commissione di reati e «vincolo di giustizia» nel diritto sportivo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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