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	<title>Cristiano Giudice Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Cristiano Giudice Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a></p>
<p>NOTA A ORDINANZA   Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929 &#8211; Pres. TIRELLI, Est. CONTI       &#8220;Il Consiglio di Stato, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a></p>
<p align="CENTER"><b>NOTA A ORDINANZA</b></p>
<p align="CENTER"> </p>
<p align="CENTER"><b>Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929 &#8211; Pres. TIRELLI, Est. CONTI</b></p>
<p>  </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<i>Il Consiglio di Stato, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione nell&#8217;attività di individuazione della condotta di pubblicità scorretta, avendo proceduto all&#8217;individuazione dei fatti posti a base del provvedimento, alle valutazione delle prove fornite dall&#8217;amministrazione in ordine al contenuto diffusivo del messaggio sulla base dell&#8217;interpretazione del concetto giuridico di pubblicità e della clausola della diffusione del messaggio espressa dal legislatore del tempo all&#8217;interno dell&#8217;art. 20, comma 1 del d. Lgs. n. 206/2005, senza che tale sindacato abbia riguardato valutazioni di natura economica o comunque ambiti di discrezionalità tecnica riservati in via esclusiva all&#8217;Autorità. Si è trattato di un sindacato giurisdizionale pieno ed approfondito, puntualmente rivolto all&#8217;individuazione dei presupposti di fatto sottesi all&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio correlato ad un messaggio pubblicitario che, per essere passibile di sanzione, presupponeva la qualificazione in termini di illiceità del messaggio pubblicitario ingannevole&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p><b>Riferimenti normativi</b></p>
<p align="JUSTIFY">Art. 111, comma 8, Cost.; artt. 41, 362, 367, 374, comma 1 c.p.c.; art. 59 l. n. 69/2009; art. 110 d.lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Abstract </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>La Suprema Corte di Cassazione, confermando il tradizionale orientamento delle Sezioni Unite, avvallato dalla<i> </i>Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha accertato che il Consiglio di Stato, nell&#8217;ambito del sindacato dei provvedimenti adottati dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha travalicato i limiti esterni della giurisdizione esclusiva:</i><i> non è, quindi, affetta da eccesso di potere giurisdizionale la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento sanzionatorio applicato </i><i>dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato</i><i> nei confronti di soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole, condannando al risarcimento dei danni reputazionali.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>The Supreme Court of Cassation, confirming the traditional orientation of the United Sections, endorsed by the Constitutional Court in the judgment of 18 January 2018, n. 6, ascertained that the Council of State, within the scope of the review of the measures adopted by the Antitrust Authority, has not exceeded the external limits of the exclusive jurisdiction: it is not, therefore, affected by the excess of jurisdictional power the judgment of the Council of State that annulled the sanctioning measure applied by the Antitrust Authority to subjects who carry out a commercial activity using misleading advertising, condemning to pay reputational damages.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Sommario:</b><b> </b><b>1. Premessa &#8211; 2. Il caso &#8211; 3. I motivi inerenti alla giurisdizione &#8211; 3. Il sindacato giurisdizionale e i provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti &#8211; 4. L&#8217;Ordinanza delle Sezioni Unite </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>1. Premessa</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, &#8220;<i>allorquando detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato alla P.A., compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all&#8217;esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva, o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso&#8221;</i> <a href="#sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>2. Il caso </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso di specie, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM) ha disposto nei confronti di una società il divieto di diffusione di un messaggio pubblicitario, in quanto integrante un&#8217;ipotesi di pubblicità ingannevole compiuta in violazione degli artt. 19, 20 e 21 del Codice del consumo, e ha contestualmente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, adito dalla società sanzionata, ha annullato l&#8217;atto impugnato e ha condannato l&#8217;AGCM al risarcimento dei danni reputazionali, di immagine e patrimoniali da lucro cessante subiti dalla società.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l&#8217;ammontare del risarcimento dei danni a favore della società, osservando che il Giudice di prime cure, nel rilevare la natura non pubblicitaria e il carattere non ingannevole del messaggio, non si era indebitamente sostituito all&#8217;AGCM nell&#8217;esercizio di funzioni riservate a quest&#8217;ultima, avendo svolto una verifica consentita dei presupposti di fatto posti a base della decisione sanzionatoria. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ammesso alcuni rilievi espressi dall&#8217;appellante in ordine al carattere pubblicitario e decettivo del messaggio, escludendone, però, la portata diffusa tra i consumatori.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi degli artt. 110 c.p.a. e 362 comma 1 c.p.c., ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice amministrativo sarebbe incorso nell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, essendosi illegittimamente ingerito nella sfera di discrezionalità riservata all&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>3. I motivi inerenti alla giurisdizione</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Illustrata la fattispecie, occorre ora ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di contestualizzare l&#8217;arresto della Suprema Corte.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Con la locuzione <i>motivi inerenti alla giurisdizione</i>, di cui all&#8217;art. 111, comma 8, Cost. e all&#8217;art. 362 c.p.c., in senso tecnico, si identificano, secondo il principio tradizionalmente affermato dalla Corte di Cassazione &#8211; quale organo regolatore della giurisdizione e non nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica &#8211; le seguenti due fattispecie:</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">a) vizi attinenti la stessa esistenza della giurisdizione: quando non sussista alcuna giurisdizione, in quanto il giudice speciale abbia deciso in un ambito riservato al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (c.d. difetto assoluto di giurisdizione), oppure quando abbia negato la propria giurisdizione sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale (c.d. diniego di giustizia o rifiuto di giurisdizione);</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">b) vizi attinenti i limiti esterni della propria giurisdizione: quando il giudice speciale abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell&#8217;erroneo presupposto che essa appartenga ad altro giudice (c.d. diniego di giurisdizione), o, in materia attribuita alla propria giurisdizione di legittimità, abbia invece compiuto un sindacato di merito.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è, dunque, al di fuori dalla ricorribilità per cassazione, allorquando si tratti di un <i>error in procedendo o </i>di un <i>error in iudicando.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Negli ultimi anni, è emerso un orientamento giurisprudenziale volto ad ampliare i limiti del sindacato giurisdizionale anche alle norme che stabiliscono <i>«le forme di tutela»</i> attraverso cui si estrinseca la giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è affermato, in particolare, che è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell&#8217;attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere, stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca, sulla base dell&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione e della conseguente mutazione del giudizio rimesso alle Sezioni Unite<a href="#sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In tal modo, si è esteso il concetto di controllo sulla giurisdizione anche al caso della erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata, attraendo al sindacato il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che provveda in quanto investito di essa e, dunque, ritenendo esistente la propria giurisdizione e, tuttavia, nell&#8217;esercitarla, applichi regole di giudizio, che lo conducano a negare tutela alla situazione giuridica azionata.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;estensione del concetto di limite esterno in chiave <i>«dinamica» </i>e di<i> «effettività della tutela»</i> giurisdizionale si configura laddove la tutela si assuma negata dal giudice speciale in conseguenza di errori di giudizio commessi in relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Siffatta interpretazione estensiva è stata, tuttavia, di recente smentita, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, dalla Corte Costituzionale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 111 della Costituzione, al comma 7, dispone, in linea generale, che: &#8220;<i>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra&#8221;</i> e, al comma 8, prescrive, nello specifico, che: &#8220;<i>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> La Corte Costituzionale muove dalla presa d&#8217;atto che le Sezioni Unite, negli ultimi anni, hanno avallato un&#8217;interpretazione estensiva del disposto costituzionale dell&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 111 Cost. in senso asseritamente evolutivo: nello specifico, si è ritenuto che il ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze delle magistrature speciali, amministrativa e contabile, Consiglio di Stato e Corte dei conti, potesse estendersi al sindacato sugli <i>errores in procedendo</i> o <i>in iudicando</i>, di fatto come terzo grado di giudizio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Istituendo un raffronto comparativo tra il comma settimo e il comma ottavo dell&#8217;art. 111 Cost., la Corte Costituzionale ha infierito la diversità ontologica delle due disposizioni.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Mentre il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze dei giudici è ammesso in linea generale, il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è ammesso limitatamente ai «soli» motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, come già affermato nelle precedenti pronunce n. 204 del 2004 e n. 77 del 2007, alla luce della lettera e dello spirito della norma costituzionale, è incompatibile un&#8217;estensione del sindacato giurisdizionale di legittimità, che esorbiti dalla giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Dai lavori dell&#8217;Assemblea Costituente emerge chiaramente l&#8217;esclusione della <i>&quot;soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di cassazione&quot;</i> e la sua limitazione <i>&quot;al solo &quot;eccesso di potere giudiziario&quot;,</i> coerentemente alla <i>&quot;unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé&quot; </i>(così Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte, con la sentenza n. 77 del 2007, ha aggiunto che la Corte di Cassazione, a norma <a>dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost.</a>,<i> &#8220;può solo vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Ciascuna giurisdizione si esercita con l&#8217;attribuzione, all&#8217;organo di vertice interno al plesso giurisdizionale, del controllo e della statuizione finale sulla correttezza <i>in iure ed in facto</i> di tutte le valutazioni, che sono necessarie per decidere la controversia.</p>
<p align="JUSTIFY">A tale riguardo, non sono qualificabili in senso tecnico come questioni giurisdizionali le questioni attinenti al rispetto del principio di primazia del diritto comunitario, del principio di effettività della tutela, del principio di giusto processo e del principio di unità funzionale della giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, la violazione delle norme dell&#8217;Unione europea o della CEDU non può considerarsi motivo inerente alla giurisdizione; i principi di effettività della tutela e del giusto processo debbono essere garantiti a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione; mentre è infondato il richiamo al principio di unità della giurisdizione, stante la non coincidenza fra unità funzionale e unità organica.</p>
<p align="JUSTIFY"> <i>L&#8217;«eccesso di potere giudiziario»,</i> denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> Ne consegue che il concetto di controllo di giurisdizione non può essere esteso con riferimento a sentenze cosiddette &#8220;abnormi&#8221; o &#8220;anomale&#8221; ovvero in casi in cui si sia in presenza di uno &#8220;stravolgimento&#8221;, a volte definito radicale, delle &#8220;norme di riferimento&#8221;, poiché attribuire rilevanza alla gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti. </p>
<p align="JUSTIFY"> Alla stregua del così precisato ambito di controllo sui &#8220;limiti esterni&#8221; alla giurisdizione, non è consentita la censura di sentenze, con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma, processuale o sostanziale, ostativa alla piena conoscibilità del merito della domanda.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla problematica della sopravvenienza di pronunce della CEDU o della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale suggerisce la tipizzazione di un nuovo caso di revocazione ai sensi dell&#8217;art. 395 c.p.c. avanti agli organi di vertice dei rispettivi plessi giurisdizionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>3. Sindacato giurisdizionale e i provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Definito l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, la Suprema Corte di Cassazione si sofferma sul sindacato giurisdizionale sui provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In ordine ai limiti sul controllo giurisdizionale relativo ai provvedimenti resi dalle Autorità indipendenti &#8211; con peculiare rilievo agli atti sanzionatori rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; eccettuate le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob e dalla Banca d&#8217;Italia riservate alla giurisdizione ordinaria<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, stante le valutazioni di natura tecnico discrezionale espresse dall&#8217;Autorità in sede di accertamento ed irrogazione delle sanzioni<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, il Consiglio di Stato ha esteso il sindacato giurisdizionale ai fatti posti a fondamento dei provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti<a href="#sdfootnote6sym">6</a>, ritenendo che la disamina del fatto non possa subire alcuna limitazione anche in relazione ad ipotesi complesse, caratterizzate da particolare tecnicismo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il giudice amministrativo è legittimato a sindacare, senza alcun limite, tutte le valutazioni tecniche &#8211; attraverso la contestualizzazione dei concetti indeterminati rilevanti ed il confronto tra il fatto concreto ed il concetto indeterminato rilevante (Cons. Stato n. 2199/2002) &#8211; risultando il relativo sindacato pieno, sino al controllo dell&#8217;analisi economica o di altro tipo &#8211; anche di fatti complessi opinabili (Cons. Stato n. 4616/2015, Cons. Stato, n. 2302/2014) &#8211; compiuta dall&#8217;Autorità, potendo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da quest&#8217;ultima, sia <i>&quot;applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame&quot;</i><a href="#sdfootnote7sym">7</a><i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Tale orientamento esclude limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall&#8217;attività dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, individuando quale unica preclusione, l&#8217;impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore all&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è ritenuto, in particolare, che: <i>&quot;Nei casi in cui, come accade negli ordinamenti di molti Stati membri, il procedimento amministrativo non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, allora l&#8217;art. 6, par. 1 CEDU postula che l&#8217;interessato che subisce la sanzione abbia la concreta possibilità di sottoporre la questione relativa alla fondatezza dell&#8217;accusa penale contro di lui mossa ad un organo indipendente e imparziale dotato del potere di esercitare un sindacato di full jurisdiction. Il sindacato di full jurisdiction implica, secondo la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, il potere del giudice di sindacare la fondatezza, l&#8217;esattezza e la correttezza delle scelte amministrative così realizzando, di fatto, un continuum tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale&quot;</i><a href="#sdfootnote8sym">8</a><i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunziarsi sui limiti esterni del sindacato del giudice amministrativo in tema di provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità di concorrenza, al fine di verificare se l&#8217;incisiva verifica giurisdizionale esercitata risulti lesiva dei limiti esterni della giurisdizione, in quanto idonea a invadere le prerogative proprie dell&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">A riguardo, si è chiarito che, se al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi all&#8217;Autorità nelle attività di accertamento ed applicazione della legge con un proprio provvedimento, nondimeno il sindacato giurisdizionale non può limitarsi ai profili giuridico-formali dell&#8217;atto amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">È, infatti, la necessità di una tutela giurisdizionale piena a richiedere che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo, che ha inciso sulla posizione giuridica del soggetto<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Allorquando entri in gioco una valutazione di natura tecnica operata dall&#8217;Autorità garante, la verifica del giudice, inserendosi pur sempre in un sindacato di legittimità e non di merito, &#8220;<i>è destinata ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell&#8217;apprezzamento operato dall&#8217;amministrazione impedisce d&#8217;individuare un parametro giuridico, che consenta di definire quell&#8217;apprezzamento illegittimo</i><a href="#sdfootnote10sym">10</a><i>&#8220;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Parimenti, si è ribadito che la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti dell&#8217;Autorità Garante implica che il giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello adottato dall&#8217;Autorità, ma non che il sindacato sia limitato ai profili giuridico-formali dell&#8217;atto amministrativo, restandone esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto, <i>&quot; [&#8230;] in quanto la pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni di diritto soggettivo&quot;</i><a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nel recepire la direttiva 2014/104/EU e nel riconoscere il carattere vincolante delle decisioni antitrust definitive nei giudizi civili di risarcimento, il legislatore ha fra l&#8217;altro affermato che: <i>&quot;Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione&quot;,</i> in tal modo normativizzando alcuni principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1013/2014, a proposito della riserva garantita all&#8217;Autorità in tema di valutazioni tecnico discrezionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, al fine di garantire un corretto bilanciamento fra le esigenze di un organo appositamente costituito per valutare l&#8217;incidenza di comportamenti scorretti in ambiti socioeconomici e i diritti dei soggetti sottoposti alle attività di verifica e controllo delle Autorità, si tende a salvaguardare una sfera di valutazione dell&#8217;Autorità, alla quale il giudice non può sostituirsi integralmente, quando essa involge aspetti di natura tecnico-discrezionale, senza che ciò possa tuttavia giustificare la sottrazione dell&#8217;Autorità stessa ad un controllo giurisdizionale di natura piena ed effettiva, direttamente conseguente alla pienezza delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nella fattispecie, vengono in rilievo le sanzioni applicate dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo il quadro normativo vigente all&#8217;epoca del provvedimento irrogato &#8211; d. Igs. n.206/2005, nella versione anteriore alle modifiche apportate agli articoli dal 18 al 27 dal d. Igs. n. 146/2007 e dal d. Igs. n. 145/2007 &#8211; nei confronti dei soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, l&#8217;Autorità ricorrente deduce lo sconfinamento del controllo giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che si sarebbe sostituito nelle valutazioni dell&#8217;Autorità in ordine al carattere del messaggio pubblicitario tanto in punto di diffusione dello stesso &#8211; al punto di ricostruire una nozione di pubblicità diversa da quella normativamente determinata &#8211; quanto soprattutto sulla ponderazione della rilevanza di un singolo messaggio ai fini della configurabilità di una pratica scorretta, in tal modo travalicando i limiti esterni della giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>4. L&#8217;Ordinanza delle Sezioni Unite </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">La Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;originario orientamento delle Sezioni Unite, avvallato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha accertato che il Consiglio di Stato, nell&#8217;ambito del sindacato dei provvedimenti adottati dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha travalicato i limiti esterni della giurisdizione esclusiva: non risulta, quindi, affetta da eccesso di potere giurisdizionale la sentenza con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento sanzionatorio applicato dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti della società, che ha esercitato un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole, condannando l&#8217;Autorità al risarcimento dei danni reputazionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, il Consiglio di Stato non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione nell&#8217;attività di individuazione della condotta di pubblicità scorretta, &#8220;<i>avendo proceduto all&#8217;individuazione dei fatti posti a base del provvedimento, alle valutazione delle prove fornite dall&#8217;amministrazione in ordine al contenuto diffusivo del messaggio sulla base dell&#8217;interpretazione del concetto giuridico di pubblicità e della clausola della diffusione del messaggio espressa dal legislatore del tempo all&#8217;interno dell&#8217;art.20, comma 1 del d. Igs. n. 206/2005, senza che tale sindacato abbia riguardato valutazioni di natura economica o comunque ambiti di discrezionalità tecnica riservati in via esclusiva all&#8217;Autorità&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è, dunque, trattato di un sindacato giurisdizionale pieno, mirante all&#8217;individuazione dei presupposti di fatto sottesi all&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio correlato ad un messaggio pubblicitario, che, per essere passibile di sanzione, presupponeva la qualificazione in termini di illiceità del messaggio pubblicitario ingannevole, circostanza esclusa dal giudice amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità eccepisce l&#8217;erroneità della qualificazione giuridica del concetto di pubblicità operata dal Consiglio di Stato, che, tuttavia, non attiene ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo concernendo, per converso, i limiti interni riservati a quel plesso giurisdizionale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, il giudice amministrativo si è pienamente attenuto al sindacato pieno al medesimo riservato in materia e non si è affatto sostituito all&#8217;autorità, ricostruendo un&#8217;ipotesi alternativa di pubblicità scorretta rispetto a quella presa a modello dall&#8217;Autorità stessa.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il deficit relativo alla diffusività del messaggio si risolve in una contestazione dell&#8217;attività di verifica dei presupposti giustificativi della sanzione irrogata dall&#8217;Autorità legittimamente compiuta dal giudice amministrativo: sotto questo profilo, non vi è dunque alcun margine per affermare un sindacato rispetto ai limiti interni alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla condanna al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale della P.A., non può in alcun modo configurarsi alcun straripamento di potere del giudice amministrativo negli ambiti riservati al potere legislativo, sostanziandosi la censura della Autorità ricorrente in una contestazione delle valutazioni poste a base del giudizio di responsabilità operata dal Consiglio di Stato, tanto sul versante della riconducibilità della cessazione dell&#8217;attività all&#8217;ingannevolezza del messaggio, quanto su quello dell&#8217;individuazione e quantificazione del danno risarcibile liquidato in via equitativa in diminuzione rispetto al quantum riconosciuto dal giudice di primo grado.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Precisa, infine, la Suprema Corte che &#8220;<i>l&#8217;inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un &quot;error in iudicando&quot;,&#8221;</i> ma non determina la creazione di una norma inesistente, che integrerebbe un&#8217;invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile ai sensi dell&#8217;art. 362, comma 1, c.p.c.13 dalla Corte di Cassazione.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote1anc">1</a>Cfr. Cass., S.U., 27 dicembre 2017 n. 30974; Cass., S.U., 3 giugno 2015, n. 11375; Cass., S.U., 9 novembre 2011, n. 23302.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2;Cfr. Cass. S.U., n. 2242/2015; Cass. S.U. n. 30254/2008; v. altresì Cass. S.U., n. 31226/2017; Cass. S.U., n. 15428/2012; Cass. S.U., n. 24468/2013; Cass. S.U., n. 27847/2013; Cass. S.U., n. 2403/2014.Cass. S.U., n. 2242/2015; Cass. S.U., n. 11380/2016; Cass. S.U., n. 964/2017; Cass. S.U., n. 21620/2017.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2;In tal senso pure una parte della dottrina (fra gli altri, v. Lamorgese, Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in federalismi.it, 2018; Calzolaio, L&#8217;elusione dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Foro it., 2017, I, 584; Patrito, I «motivi inerenti alla giurisdizione» nell&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Napoli, 2016; Corpaci, Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Dir. pubbl., 2013, 341; Oggianu, Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica, Milano, 2011; Gasperini, Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito, Padova, 2002). In senso critico con tale ampliamento &#8220;dinamico&#8221;, invece, v. Sigismondi,Questioni di giurisdizione in senso dinamico e nuovi limiti all&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per cassazione: una via percorribile?, in Foro it., 2018, I, 1721.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote4anc">4</a> Cfr. Corte cost. n. 162/2012, Corte cost. n. 94/2014.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>Ciò che accade, ad esempio, proprio per le sanzioni applicate dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, a quest&#8217;ultima spettando anche il compito di accertare e sanzionare le ipotesi di alterazione del libero confronto competitivo tra le imprese che si manifestano sotto forma di intese anticoncorrenziali (art. 2) e di abusi di posizione dominante (art. 3).</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p><a href="#sdfootnote6anc">6</a> Cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2014, n. 2302; Cons. Stato, 2 ottobre 2015, n. 4616; Cons. Stato, 24 febbraio 2016, nn. 743 e 744.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>Cons. Stato, 8 febbraio 2007, n. 515. V., conf., Cons. Stato, 29 settembre 2009, n. 5864, ove si è dato atto che la giurisdizione amministrativa di ultima istanza, a partire da Cons. Stato, VI, n. 926/2004 e Cons. Stato n. 597/2008, <i>&quot;&#8230;ha inteso abbandonare la terminologia, utilizzata in precedenza, &quot;sindacato forte o debole&quot;, per porre l&#8217;attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare se il potere a tal fine attribuito all&#8217;Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>In modo ancora più esplicito a proposito del carattere pieno della giurisdizione del giudice amministrativo cfr. Cons. Stato n. 1596/2015, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte Edu &#8211; Corte edu, 27 novembre 2011, Menarini Díagnostic s.r.l. c. Italia (in materia di sanzioni applicate dall&#8217;AGCM) e Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia (in tema di sanzioni applicate dalla Consob).</p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote9anc">9</a>Cass., S.U., n. 1013/2014.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>V. ancora, testualmente, Cass., S.U., n. 1013/2014, con riguardo alla nozione di mercato rilevante ai fini dell&#8217;accertamento degli effetti anticoncorrenziali dell&#8217;intesa, all&#8217;interno di una controversia nella quale si era discusso della legittimità di un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote11anc">11</a>Cass., S.U., n. 30974/2017.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote12anc">12</a>Cass., S.U., 5 febbraio 2018, n. 2720; Cass., S.U., 2 febbraio 2018, n. 2582; Cass., S.U., 12 maggio 2017, n. 1180.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote13anc">13</a>Cass., S.U., n. 16974 del 27/06/2018.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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