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	<title>Cristiana Benetazzo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Cristiana Benetazzo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sovranità statale, sicurezza e globalizzazione: quale equilibrio?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/sovranita-statale-sicurezza-e-globalizzazione-quale-equilibrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:03:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sovranita-statale-sicurezza-e-globalizzazione-quale-equilibrio/">Sovranità statale, sicurezza e globalizzazione: quale equilibrio?</a></p>
<p>A cura di Cristiana Benetazzo Professoressa associata di Diritto Amministrativo Università di Padova Sommario: 1. La complessità e “polifonia” dell’attuale contesto storico-normatico: l’intreccio tra potere economico, tecnica e diritto. – 2. Sovranità statale e sicurezza: ritorno ad uno Stato “sovrano”? – 3. Sovranità e rappresentanza…all’epoca della globalizzazione. – 4. Trasparenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sovranita-statale-sicurezza-e-globalizzazione-quale-equilibrio/">Sovranità statale, sicurezza e globalizzazione: quale equilibrio?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/sovranita-statale-sicurezza-e-globalizzazione-quale-equilibrio/">Sovranità statale, sicurezza e globalizzazione: quale equilibrio?</a></p>
<p style="text-align: justify;">A cura di Cristiana Benetazzo</p>
<p style="text-align: justify;">Professoressa associata di Diritto Amministrativo</p>
<p style="text-align: justify;">Università di Padova</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: 1. La complessità e “polifonia” dell’attuale contesto storico-normatico: l’intreccio tra potere economico, tecnica e diritto. – 2. Sovranità statale e sicurezza: ritorno ad uno Stato “sovrano”? – 3. Sovranità e rappresentanza…all’epoca della globalizzazione. – 4. Trasparenza e prevenzione della corruzione: dalla semplificazione al rischio di “sovranismi digitali”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>La complessità e “polifonia” dell’attuale contesto storico-normatico: l’intreccio tra potere economico, tecnica e diritto</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Alla fine di febbraio 2022, con l’intensificarsi delle ostilità in Ucraina, sono aumentati i bisogni della popolazione. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, in cerca di ripari più sicuri, e oltre due milioni sono fuggite nei Paesi vicini, soprattutto in Polonia, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bielorussia. Una situazione disperata che ha imposto una risposta umanitaria congiunta e tempestiva delle istituzioni europee ed internazionali ma anche da parte di migliaia di volontari ed operatori in tutto il mondo per supportare le popolazioni colpite.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa tragica vicenda, a noi così drammaticamente vicina non solo dal punto di vista geografico ma anche valoriale, rende urgente una riflessione su principi e valori da tempo acquisiti alla nostra civiltà giuridica occidentale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> ma che sono ormai affermati come universali: ad essere gravemente in pericolo è lo Stato di diritto, la protezione dell’essere umano, la sua vita e i suoi diritti fondamentali, le relazioni tra gli Stati e la stessa tenuta del sistema commerciale multilaterale volto alla liberalizzazione degli scambi di beni e servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un contesto assai “polifonico” e complesso, il cui orizzonte – volendo sintetizzare all’estremo – si potrebbe racchiudere «nella parabola che va da Thomas Hobbes a Fritz Lang, dal Leviatano a Metropolis»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La traiettoria della relazione tecnica-sicurezza-potere può essere simbolicamente racchiusa qui. Da un lato, il potere che, smussato a mezzo di una primordiale tecnica politica, diventa istituzione che garantisce la sicurezza dei sudditi e ne assicura gli obiettivi fondamentali: il sostentamento e la possibilità di sviluppo della loro condizione. Dall’altro, la tecnica che, forgiando gli strumenti del diritto, o, meglio, del costituzionalismo «della lotta per i diritti», trasforma il rapporto originario, esclusivamente autoritario, in un rapporto via, via più dialettico fino ad arrivare, nella prima parte del secolo scorso e fin quasi alle soglie del nuovo secolo, a configurare un assetto in cui il potere politico è in grado di indirizzare e regolamentare anche il potere economico, facendolo uscire dalla «gabbia» del mero profitto ed incanalandolo anche alla volta di obiettivi di progresso sociale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In epoca di globalizzazione questa situazione di equilibrio si rompe allorché la dimensione del potere economico si allarga al di fuori dei confini dello stato nazionale ed assume una portata ed una capacità di azione a livello planetario. In questo frangente, il potere economico si libera del giogo del potere politico e si ingenera una nuova saldatura, quella tra potere economico e tecnica. In tal senso si può probabilmente affermare che oggi la tecnologia, con il salto quanti-qualitativo in atto, recita un ruolo prevalente e ancora da analizzare compiutamente: in altri termini, il delinearsi di una sorta di <em>technopolis</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a><em>.</em> Un fenomeno che dovrebbe avvenire in stretta relazione con il complesso valoriale-normativo-procedurale espresso dal diritto e, più in generale, dalla sfera politica. Si tratta di dimensioni che hanno storicamente recepito l’ideale della sicurezza e della prevedibilità unitamente, in un percorso non sempre lineare, alle garanzie inviolabili della persona non sacrificabili sull’altare di altri obiettivi pur condivisi<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una parabola, peraltro, sempre più complessa in cui il trinomio tecnologia-diritto-sfera individuale sembra subire torsioni rilevanti. Non si tratta soltanto di rilevare il ruolo crescente rivestito dalla tecnologia<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ma occorre collocarlo all’interno di una transizione socio-culturale prima ancora che giuridica. A questo fine concorrono, come valori in sé e come elementi strumentali, le idee di trasparenza e controllo nella loro accezione più ampia e intuitiva<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un intreccio complesso di temi e questioni di cui nelle pagine seguenti si proverà a proporre alcune “esplorazioni”: una sorta di sintetico quadro d’insieme, segnalandone talune criticità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em>Sovranità statale e sicurezza: ritorno ad uno Stato “sovrano”?</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">     Il primo tema che emerge in questo contesto è quello del rapporto sovranità/sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">     Come è noto, «sicurezza è un termine polisenso»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, il quale in questa sede viene preso in considerazione solo nella sua eccezione ristretta, in quanto correlata al possibile uso della coercizione a scopo di pacificazione interna, mediante strumenti preventivi e repressivi <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza voler apparire eccessivamente sommari, si può senza dubbio ritenere che il ragionamento che si elabora a partire dal fondatore della dottrina moderna della sovranità (Bodin)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, finisce per ritrovare nella ‘protezione’ un elemento fondamentale del potere sovrano<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Il legame strutturale fra la sovranità statale e le funzioni di ordine e sicurezza, lungi dall’essere una recente acquisizione (gius)economica, è fondato su una secolare elaborazione filosofica e giuridica e appoggia su di un dato storico.</p>
<p style="text-align: justify;">     Il sovrano, quale soggetto che è in grado di tenere in pace il popolo e come tale è accettato dal popolo stesso, è legittimato a ricorrere alla forza armata per garantire la “protezione”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, sia essa intesa come sicurezza interna o difesa esterna<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>: impostazione ben raffigurata nel Leviatano di Hobbes<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Si esce dalla paura del <em>bellum omnium contra omnes </em>entrando nello stato di civiltà. E la primaria, fondamentale, <em>conditio sine qua non</em>, ineludibile giustificazione e insieme legittimazione dello Stato è la sicurezza, vale a dire la pace interna e la difesa nei confronti dello straniero<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">     La concezione della sicurezza si è tuttavia modificata nel tempo insieme all’idea del controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">     Il nesso tra libertà economica e sovranità è un aspetto emerso particolarmente nel XX secolo<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. L’intervento dello Stato crea le condizioni per lo sviluppo dei commerci e dei contratti: la garanzia statale della sicurezza si lega insomma sin dall’origine alla trasformazione dell’assetto socio-economico, saldandosi con interessi di natura economico-commerciale. Lo Stato moderno offre una risposta a questo bisogno degli individui di godere, in sicurezza, dell’autonomia nella sfera privata e dei propri beni e, così operando, pone la premessa per l’esercizio della libertà economica<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">      All’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso si è assistito ad una forte implementazione del mito evoluzionista, che trae fondamento dalla visione euro-americanocentrica, basata su una concezione del diritto che guarda alla contingenza del modello di sviluppo delle società come a un modello assoluto che va in un senso esclusivamente lineare<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Si è così promossa un’idea di sicurezza che non si coniuga tanto con il controllo ma con lo sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">     Tale concezione, già duramente messa in discussione dopo gli eventi terroristici del settembre 2001<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, sembra subire, per effetto del conflitto in Ucraina, una drastica deviazione segnando un inevitabile ritorno al passato. Da questo momento sembra cambiare, anche a livello globale, il paradigma della sicurezza/difesa. Non più sicurezza delle persone da minacce<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, secondo una concezione di protezione che vuole anticipare l’evento reale, incerto nel se e nel quando, normalizzando l’emergenza<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, ma ritorno ad una tradizionale nozione di sicurezza statale o nazionale, intesa come protezione da aggressioni ‘reali’ esterne. Dunque, una concezione di protezione/sicurezza che si ricollega nuovamente alla tutela dei confini territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">     Per questa via si va riaffermando, in definitiva, quella sovranità di tipo “sostanziale”, precedentemente persa a livello internazionale per volontà degli stessi Stati che pure hanno voluto, in via pattizia, un mondo di economia globale.</p>
<p style="text-align: justify;">     La conseguenza è anche qui la modifica “unilaterale” di accordi internazionali che sta mettendo in grave difficoltà lo stesso diritto internazionale almeno quanto alla tenuta del sistema commerciale multilaterale volta alla liberalizzazione degli scambi commerciali di beni e servizi: la vicenda relativa all’embargo del petrolio e gas e russo<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> offre ulteriori spunti di riflessione, che comunque esulano dai limiti del presente lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em>Sovranità e rappresentanza…all’epoca della globalizzazione</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il secondo tema che riaffiora in questi giorni, ma su cui ci si limita qui ad alcune assai modeste considerazioni<em>,</em> frutto del rapporto tra interesse pubblico e potere pubblico (che pure sono alla base del diritto amministrativo) è quello del rapporto tra sovranità popolare e rappresentanza<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, con sullo sfondo i concetti di Stato e Nazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi giorni la sovranità popolare viene indicata come uno dei concetti chiave, irrinunciabili, della democrazia: comunque, sia o non sia contemplata la variante della rappresentanza, la democrazia viene presentata correntemente come il regime che riposa su un principio irrinunciabile: la sovranità del popolo. Le democrazie costituzionali del secondo dopoguerra confermano questo assunto: nella nostra costituzione il riferimento è collocato addirittura nel primo articolo. Le altre costituzioni del secondo Novecento ripetono il medesimo principio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può però tacere di una complicazione del quadro, emersa nel nostro contesto giuridico istituzionale, ancor prima della tragica vicenda ucraina e che appare inevitabilmente legata alla c.d. “globalizzazione”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. Come già ricordato all’inizio, lo scenario di questi ultimi anni, segnato dalla crisi economica e dagli effetti della globalizzazione, si accompagna, sempre più spesso, a una nutrita serie di diagnosi preoccupate sulla “crisi della democrazia”. Da più parti – da diversi soggetti politici e sociali e con diverse argomentazioni – la democrazia rappresentativa è oggi sfidata non solo ad oriente ma anche nei sistemi politici occidentali (certo, con ben altre forme rispetto al sistema autocratico “belligerante” di Russia e Turchia).</p>
<p style="text-align: justify;">Così, a fronte di tendenze che vedono l’affermarsi di moderne forme di “oligarchia”, di potentati economici o tecno-strutture, che svuotano le sedi “tradizionali” della sovranità<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, la risposta, simmetrica, sembra essere quella di un “ritorno al popolo” ovvero una visione della democrazia che si appella al recupero di un qualche ruolo immediato e diretto dei cittadini<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>: molti movimenti politici in ambito europeo, e anche in Italia, negli ultimi anni, hanno proposto questa lettura)<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. Dunque, l’orizzonte di una democrazia immediata, senza filtri, nella quale ogni tipo di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni scompare e in cui emerge il plusvalore degli strumenti informatici<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>. Una sorta di “volontà generale”<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> 2.0 per dirla alla Rosseau…, lettura certamente poco conciliabile con la nostra concezione di democrazia rappresentativa e con diversi rischi per i diritti fondamentali, come si è già avuto modo di rilevare in altra sede <a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><em>Trasparenza e prevenzione della corruzione: dalla semplificazione al rischio di “sovranismi digitali” </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il terzo aspetto, che si collega al precedente, attiene alla trasparenza come misura amministrativa di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, che recentemente autorevole dottrina ha racchiuso nella bellissima definizione, un po’ enigmatica, di “paradigma”,<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> riuscendo a cogliere in maniera magistrale l’essenza di questa nozione “multiforme” o “polimorfa”<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Prendendo spunto da questa definizione si intende qui svolgere una breve premessa sul concetto di trasparenza come misura amministrativa, con qualche suggestione sul tema più generale del ruolo dell’ANAC, tema recentemente riportato al centro dell’attenzione mediatica in relazione all’attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza alcuna pretesa di completezza, occorre muovere da un elemento ricorrente nell’idea di trasparenza, nel caos definitorio che lo accompagna ovvero quello che la dottrina sopra citata magistralmente definisce “paradigma”: la trasparenza è, nell’ambito della moderna visione dell’amministrazione, un valore portante e necessario dell’ordinamento. La trasparenza è al tempo stesso «condizione di garanzia dei diritti, parte della buona amministrazione, pilastro dell’anticorruzione<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>, componente di un’amministrazione aperta<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>, presupposto della partecipazione del cittadino<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>». In questo senso, la trasparenza costituisce un “paradigma”, ovvero un modello astratto, un criterio, un “principio generale” «di funzionamento delle istituzioni orientato ad assicurarne conoscibilità»<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>: principio oggi codificato nell’art. 1, comma 1, lett. c, l. n. 124/2015 che garantisce ai cittadini «la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche»<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>, anche attraverso l’utilizzo di forme di consultazione preventiva sugli schemi di atti da adottare, che sembrano in qualche modo richiamano il modello americano dei <em>legislative rules</em> assoggettati al <em>notice and comment</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperienze che sembrano procedere in tale direzione sono già riscontrabili, ad esempio, per l’assunzione di talune decisioni in materia ambientale e per gli atti di natura regolamentare o a contenuto generale delle <em>Authorities</em>, per i quali si prevedono specifici processi di consultazione pubblica «il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci» tali da poter condurre a «decisioni informate e di qualità»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>. Anche nella materia dei contratti la trasparenza è tra i principi cardine dell’<em>agere</em> amministrativo, un “faro” da tenere sempre acceso sulle procedure.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle istituzioni, alle organizzazioni, alle persone è chiesto di essere trasparenti, la società stessa è definita “della traparenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Parafrasando il celebre romanzo di Leonardo Sciascia <em>Il giorno della civetta</em>, dedicato agli intrecci tra mafia, politica e amministrazione, trasparenza significa «tirare il giusto senso», significa cioè che ministri, parlamentari, amministratori pubblici devono vivere come in una casa di vetro, e devono rendere conto del loro operato agli elettori, che devono a loro volta essere messi nella condizione di sapere. Se quei suggerimenti fossero stati accolti, probabilmente molte cronache giudiziarie, di ieri e oggi, ce le saremmo risparmiate.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come talora accade per le riforme di più significativo impatto, a una fase iniziale di ideazione e varo di modifiche normative e di strategie applicative segue una fase di stabilizzazione, se non a volte di arretramento, dettata anche dalla necessità di risolvere eventuali difficoltà registrate. La disciplina anticorruzione e il regime di trasparenza si trovano, allo stato, in questa fase che potremo così definire di post “decantazione”, per cui la riforma introdotta in Italia circa 10 anni fa, dopo aver beneficiato di una grossa spinta iniziale e di un momento storico-culturale favorevole<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, oggi segna un momento di “stanca”, speriamo preludio di un rinnovato vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare, quindi, legittimo chiedersi se questo momento di perdita di “appeal” rientri nella dinamica di “sedimentazione” e di consolidamento, fisiologica delle “riforme dirompenti”, oppure se si sia trattato di una “moda” che ora sta semplicemente passando.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti pensare al ruolo dell’ANAC, che, a partire dal d.l. n. 90 del 2014 (e ancora di più con il Codice del 2016), ha, invero, assunto un amplissimo “ventaglio” di competenze, tanto da indurre parte della dottrina a paragonarla (attraverso una forse provocatoria similitudine) all’«Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, per evidenziare l’assoluta centralità assunta dall’ANAC nel contesto giuridico-istituzionale degli ultimi anni<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. Poi, nella realtà dei fatti, come sappiamo, le cose sono andate diversamente, anche a causa di una certa impreparazione del nostro Paese ad accogliere questo nuovo strumento di <em>soft law</em> che sono le linee guida<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>, che “scombinano” il sistema delle fonti che non può essere più percepito – prendendo “a prestito” le parole del compianto Prof. Paolo Grossi – «nel profondo di un sacrario da venerare e da recuperare alla storia»<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, per ricondurre il diritto alla giustizia e l’amministrazione ad efficienza, efficacia, imparzialità e responsabilità<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia oscilliamo costantemente tra due grandi poli, quello della semplificazione, da un lato, e quello della prevenzione della corruzione, dall’altro, spesso visti come aspetti inconciliabili tra loro. In alcuni momenti il sistema viene inasprito, in altri c’è una semplificazione estrema. Basti ricordare la materia appalti: si passa da un “eccesso” all’altro<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. In mezzo troviamo una legislazione che interviene sempre sulle procedure, trascurando le altre fasi: programmazione, progettazione ed esecuzione<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò in un contesto sociale ad elevato grado di corruzione, come confermato dagli indici di percezione soggettiva (come il «Corruption Perception Index», promosso da <em>Transparency International </em><a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, ma anche dai vari rapporti ANAC sull’andamento della corruzione in Italia<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra priorità per la realizzazione degli interventi di semplificazione previsti dal PNRR è la realizzazione di una piattaforma unica digitale<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>, per quanto attiene all’utilizzo dei dati delle PA. Si tratta di una riforma che si inserisce nell’ambito delle azioni europee volte alla creazione di un Mercato Unico Europeo, che, però, non appare scevra dal rischio di ricadere in “sovranismi digitali” e di ingenerare quel fenomeno magistralmente descritto da autorevole dottrina come «opacità della trasparenza»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>. Un rischio evidentemente insito in molte riforme che stanno interessando il sistema pubblico italiano (dagli obblighi di pubblicazione allo stesso accesso FOIA)<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando la metafora dell’illuminazione (che si rifà un po’ al “mito della caverna” di Platone), con riferimento al summenzionato rischio della “opacità” della trasparenza, «non appare irragionevole pensare al fatto che la luce, se eccessiva, possa abbagliare<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> o che l’immagine possa risultare sovraesposta e quindi incomprensibile»<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><sup>* </sup>Il presente contributo rielabora, con alcune integrazioni, l’intervento introduttivo svolto nell’ambito della Seconda Conferenza di Icon.s su “<em>Il futuro dello Stato</em>”, tenutasi presso l’Università degli Studi di Bologna il 16-17 settembre 2022<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">[1] Come ha bene sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’intervento al Senato del 1 marzo 2022 sulla crisi ucraina «L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili. Che l’integrazione economica e politica che avevamo perseguito con la creazione dell’Unione Europea ci mettesse a riparo dalla violenza».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questo senso viene descritto l’attuale contesto storico-giuridico da G. Cocco, <em>Prefazione</em>, in C. Buzzacchi, P. Costa, F. Pizzolato, <em>Technopolis</em> – <em>La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica</em>, Milano, 2019, X.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Questi due aspetti sono ben evidenziati da G. Cocco, <em>op. cit</em>., X &#8211; XI, ove si legge: «Da una parte il diritto, inteso come tecnica atta a consentire la convivenza umana, che offre sicurezza all’uomo, prima ancora che gli uomini, che si son fatti sudditi, consegnino lo scettro al sovrano e ne legittimino il potere. In questa relazione tutto è scoperto: l’identità dei sudditi e quella del sovrano e la consegna del potere è indotta, ma nonostante questo, volontaria. Nell’altra narrazione la tecnica, simboleggiata da una macchina M come un grande Moloch che ingoia le sue vittime umane, viene utilizzata come strumento di oppressione dell’uomo (degli operai, nella specie) ad opera dei ricchi industriali detentori del potere e dell’imprenditore-dittatore».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Così ancora G. Cocco, <em>Prefazione</em>, cit., XI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr., in argomento G. Duso, <em>La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica</em>, Monza, 2007, 107 ss.; P. Ridola, <em>Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo</em>, in R. Nania – P. Ridola (a cura di), <em>I diritti costituzionali</em>, I, Torino, 2006, 139 ss. Sul rapporto tra sicurezza e confine, v. G. Bombelli, <em>Circuiti pericolosi: la sicurezza tra potere, mercato e contesti postmoderni. Annotazioni filosofico-giuridiche</em> in F. Pizzolato-P. Costa (a cura di), <em>Sicurezza, Stato e mercato</em>, Milano, 2015, 47 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Spunti interessanti sulla distinzione tra “tecnica” e “tecnologia” si rinvengono in G. Bombelli, <em>Circuiti pericolosi: la sicurezza tra potere, mercato e contesti postmoderni. Annotazioni filosofico-giuridiche</em>, cit., 47-86; Id., <em>Dal moderno all’ </em>“<em>ultramoderno</em>”<em>? Intorno al nesso diritto-tecnica-sicurezza</em>, in F. Pizzolato-P. Costa (a cura di), <em>Sicurezza e tecnologia</em>, cit., 3-26.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Su tali aspetti cfr. il § 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. F. Pizzolato, <em>Mercato e politiche della sicurezza nell’ordinamento dello Stato moderno</em>, in F. Pizzolato-P. Costa (a cura di), <em>Sicurezza, Stato e mercato</em>, Milano, 2015, 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr., in tal senso, la definizione proposta da E. Chiti – B.G. Mattarella, <em>La sicurezza europea</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2008, 306. Cfr., altresì, A. Barbera, <em>Prefazione, </em>in S. Benvenuti – P. Di Fonzo – N. Gallo – T.F. Giupponi (a cura di), <em>Sicurezza pubblica e sicurezza urbana</em>, Milano, 2013, 7 ss., che si riferisce alla «tradizionale funzione statale relativa all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione dei reati». <em>  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La letteratura sul principio di sovranità è oltremodo ampia, mostrandosi decisamente impossibile proporre una bibliografia esaustiva sul tema. Sul rapporto tra sovranità e processi di globalizzazione vedi anche i contributi del XXVII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, svoltosi presso l’Università degli studi di Salerno (22-24 novembre 2012), pubblicati in <em>Costituzionalismo e Globalizzazione</em>, <em>Annuario AIC</em>, 2012, Napoli, 2014, 152 ss. e, in  particolare, <em>ivi</em>,  G.  Amato, <em>Il costituzionalismo oltre i confini dello Stato</em>, che pure non ritiene impossibile arrivare a una “democrazia europea”, ma non già in via intergovernativa 9 ss.; P. Caretti, <em>Globalizzazione e diritti fondamentali</em>, 11 ss.; P. Costanzo, <em>Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo</em>, 43 ss.; S. Niccolai, <em>La globalizzazione come ampliamento del ruolo della giurisdizione: un falso mito?</em>, 103 ss.; C. Pinelli, <em>Il fattore tecnologico e le sue conseguenze</em>, 131 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini, decisamente efficaci, si esprime A. Morrone, <em>Sovranità</em>, in <em>AIC</em>, 2017,  2. Si veda <em>ivi</em>, anche la dotta ricostruzione del concetto di sovranità alla luce dei teorici Bodin, Hobbes, Locke, Kelsen e Schmitt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In merito, si può rinviare all’interessante analisi di G. De Vergottini, <em>La persistente sovranità</em>, in <em>Recte sapere</em>, <em>Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre</em>. Tomo II, Torino, 2014, 1373-1392. Di certo anche l’esistenza di centri di decisioni esterni capaci di porre regole che condizionano aree territoriali oltre i confini dello Stato contribuisce a porre in crisi la concezione tradizionale dello Stato. V., specificamente, a questo ultimo proposito, S. Bartole, <em>Stato (forme di)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, ann., II, 2, Milano, 2008, 1132.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Solo nel duecento la dottrina inizia a fare riferimento alla sovranità. È in quell’epoca che si è iniziato a “sganciare” l’esercizio del potere supremo dalla titolarità della dignità imperiale, proponendo un eloquente parallelo tra il re bassomedievale e l&#8217;imperatore romano (Marino da Caramanico, nel proemio alla glossa del Liber Constitutionum di Federico II, si riferisce al Re di Sicilia rilevando che «<em>ad ipsum omnia in regno pertineat, que ad imperatorem Rome quomodelibet pertineren</em>t»), talvolta impiegando – nel generico significato di «superiore» –anche il termine «sovrano», pur ancora privo della nozione astratta corrispondente («<em>chaque baron est souverain en sa baronie mais  le roi est souverain par-dessus  tous</em>»): cfr. P. Passaglia, <em>Sovranità,</em> in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, IV, Milano, 2006, 5643 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. T. Hobbes, <em>Leviatano</em>, l. II, cap. XXII, tr. it., a cura di A. Pacchi, Roma-Bari, 2004, 198 ss. (su cui v. anche la successiva nota 15), ove si legge: «In tutti gli Stati, allorché un privatomantenga più servitori di quanti richiedano il governo dei suoi possedimenti e il legittimo impiego che egli può farne, ciò rappresenta una fazione ed è illegittimo; giacché, godendo della protezione dello Stato, non ha bisogno della difesa di una forza privata». Cfr. anche D. Fisichella, <em>Alla ricerca della sovranità</em>. <em>Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes</em>, Roma, 2008, 78 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. D. Fisichella, <em>Alla ricerca della sovranità. Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes</em>, Roma, 2008, 65. Sul nesso tra politica e paura, cfr. anche M. Nicoletti, <em>La politica e il male</em>, cit., 72-73 e 74-75: «l’unità politica […] è anche una comunità di difesa dalla morte che può derivare all’uomo dall’uomo stesso. In questo difendersi dal rischio della morte violenta, una unità politica deve fronteggiare la violenza stessa e, così facendo, espone i suoi membri al rischio della morte»; J. Freund, <em>Il terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del Politico</em>, tr. it., Milano, 1995, 74; S. Amato, <em>Il legame sociale</em>, in B. Montanari (a cura di), <em>Luoghi della filosofia del diritto. Idee strutture mutamenti</em>, Torino, 2012, 220 ss. Cfr., inoltre, Il Consiglio dell’Unione europea, <em>Draft Internal Security Strategy for the European Union “Towards a EuropeanSecurity Model”</em>, 9, ove si afferma che «<em>security is in itself a basic right</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. O Brunner, <em>Per una nuova storia costituzionale e sociale</em>, a cura di P. Schiera, tr. irt., Vita e pensiero, Milano, 2000, 18-19 e 205 ss.; interessanti riferimenti in H. Sumner Maine, <em>Diritto antico</em>, tr. it., Milano, 1998 e M. Weber, <em>Economia e società</em>. <em>L’economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali. Comunità</em>, a cura di W. Mommsen, tr. it., Roma, 2005, 201, il quale sottolinea che «la comunità politica monopolizza il legittimo uso della violenza per il suo apparato coercitivo e muta gradualmente in un’istituzione di tutela del diritto. In ciò trova un potente e decisivo sostegno in tutti quei gruppi che sono economicamente interessati, direttamente o indirettamente, all’estensione della comunità di mercato e, accanto a questi, nei poteri religiosi».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Come sottolineato da S. Chignola, <em>Il fragile cristallo. Per la storia del concetto di società</em>, Napoli, 2004, 12, «lo Stato agisce perciò rispetto alla società […] nella doppia veste di istitutore e di garante della libertà dei cittadini. Istitutore, perché è all’ombra dello Stato assoluto e dei suoi apparati amministrativi che il soggetto moderno elabora ed espande la propria autonomia. Garante di quest’ultima, perché il lavoro di sincronizzazione e di regolazione della cooperazione sociale di cui esso si fa carico si dimostra necessario per la stessa esplicitazione della potenza di autodeterminazione del libero soggetto che in essa individua». Nel medesimo senso F. Pizzolato, <em>Mercato e politiche della sicurezza nell’ordinamento dello Stato moderno</em>, cit., 5, secondo cui «Vi è dunque una complementarietà originaria tra la sovranità dello Stato e la formazione della società moderna degli individui liberi ed eguali», nonché B. Montanari, <em>La fragilità del potere. L’uomo, la vita, la morte</em>, Milano-Udine, 2013, 107 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> In merito, si può rinviare all’interessante analisi di G. De Vergottini, <em>La persistente sovranità</em>, in <em>Recte sapere</em>, <em>Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre</em>. Tomo II, Torino, 2014,  1373-1392.  Di certo anche l’esistenza di centri di decisioni esterni capaci di porre regole che condizionano aree territoriali oltre i confini dello Stato contribuisce a porre in crisi la concezione tradizionale dello Stato. V., specificamente, a quest’ultimo proposito S. Bartole, <em>Stato (forme di)</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, ann., II, 2, Milano, 2008, 1132.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si fa qui riferimento, in particolare, all’attentato dell’11 Settembre 2001 al <em>World Trade Center</em> di New York e Pentagono di Washington.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> V.,  in  proposito,  la  normativa  emergenziale  che  trova  espressione  in  provvedimenti  legislativi  ordinari  del Congresso degli Stati Uniti quali l’<em>Usa Patriot Act</em> (acronimo di <em>Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools</em> <em>Required to intercept and Obstruct Terrorism Act</em>) dell’ottobre 2001 e l’<em>Homeland Security Act</em> del luglio 2002 nonché diversi <em>executive  orders</em> presidenziali emanati in conformità all’attribuzione costituzionale di Comandante in capo delle forze armate (come quello del 13 novembre 2001, <em>Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism</em>) volte a far venire meno il complesso sistema ordinario di garanzie processuali nei confronti di “<em>who is not a United States citizen</em>”, rispetto al quale “<em>there is reason to believe</em>” che si tratti di persona comunque “<em>engaged in, aided or abetted, or conspiered to commit,  acts  of  International  terrorism,  or  acts  in preparation therefor</em>”. In proposito, in dottrina, v., tra gli altri, C. Bassu, <em>La legislazione antiterrorismo e la limitazione della  libertà  personale  in  Canada e  negli Stati Uniti</em>, reperibile online <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it">http://www.associazionedeicostituzionalisti.it</a> nonché T.E. Frosini, <em>Lo stato di diritto si e fermato a Guantanamo</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2005, 1645 ss. Peraltro, rispetto a una fase iniziale di scarsa reazione della giurisprudenza all’abuso del potere esecutivo previsto nel Patriot Act, a partire dal 2004, in particolare con la sentenza del 22 gennaio (Humanitarian Law Projects vs. John Ashcroft and others 532 U.S 904 (2004), diverse pronunce sono intervenute rilevando una parziale incostituzionalità e  disapplicando  le  relative  norme  incostituzionali.  Per  un  commento  sulla  giurisprudenza,  si  rinvia  a  A. Benazzo, <em>Il caso Hamdan: un’altra lezione della Corte Suprema statunitense sul principio dei checks and balances</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2006, 1566 ss.; G. Buonomo, <em>Il diritto straniero e la Corte suprema statunitense</em>, in <em>Quad. cost</em>., 2006, 281 ss.; L. Fabiano, <em>Garante dei diritti e giudice dei poteri: il doppio volto della Corte Suprema nelle sentenze “Guantanamo”</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2005, 104 ss.; V. Tamburrini, <em>Un  giudice  federale  dichiara incostituzionale una parte del Patriot Act</em>, in <em>Dir. Pubbl. comp.</em>  <em>eur</em>., 2004, 835 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Vedi, in particolare, G. De Vergottini, <em>La difficile convivenza tra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al terrorismo</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 2004, 439 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Si fa qui riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022, con cui è stato approvato «l’embargo totale e immediato sulle importazioni dalla Russia di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas». La risoluzione è passata a larga maggioranza, con 513 voti favorevoli, 22 contrari e 19 astensioni. Le misure entrano in vigore nel limite della sicurezza di approvvigionamento energetico necessario per soddisfare il fabbisogno europeo, e si riserva una eventuale revoca delle sanzioni «<em>nel caso in cui la Russia adotti provvedimenti intesi a ripristinare l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> I contributi nel dibattito sulla rappresentanza politica sono quanto mai numerosi ed in questa sede non se ne può che offrire una rassegna parziale. Si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza, <em>ex multis</em>, F. Lanchester, <em>Note sul concetto di rappresentanza in campo politico</em>, in A. Pisaneschi e L. Violini (a cura di),<em> Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione: scritti per Giovanni Grottanelli de&#8217; Santi</em>, Milano, 2007, 33 ss.; Id., <em>Crisi della rappresentanza in campo politico e divieto di mandato imperativo</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 6/2019; A. Barbera, <em>La &#8220;cittadinanza&#8221; e le forme della rappresentanza politica</em>, in M. Cartabia e A. Simoncini, <em>La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo</em>, Bologna, 2009, 85 ss.; Id., <em>La rappresentanza politica: un mito in declino?</em>, in <em>Quad. cost</em>., n. 4/2008, 853 ss.; Id., <em>Rappresentanza e istituti di democrazia diretta nell&#8217;eredità della rivoluzione francese</em>, in <em>Pol. dir.</em>, n. 4/1989, 541 ss.; C. Pinelli, <em>Populismo e democrazia rappresentativa</em>, in <em>Democrazia e diritto</em>, n. 3-4/2010, 29 ss.; L. Violante, <em>Appunti per un’analisi del populismo giuridico</em>, <em>ivi</em>, n. 3-4/2010, 107 ss.; N. Urbinati, <em>La democrazia rappresentativa e i suoi critici</em>, in C. Altini (a cura di), <em>Democrazia: storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica</em>, Bologna, 2011, 219 ss.; G. Filippetta, <em>Il controllo parlamentare e le trasformazioni della rappresentanza politica</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, n. 2/2014; G. De Togni, <em>La componente della rappresentanza politica degli ordinamenti costituzionali moderni: profili storici e teorici</em>, in <em>Rivista telematica dell&#8217;Associazione &#8220;Gruppo di Pisa&#8221;</em>, 2015; M. Dogliani, <em>Riforma costituzionale e  rappresentanza</em>,  in <em>Democrazia  e  diritto</em>, n. 2/2015; C. Fusaro, <em>Rappresentare e governare: il dilemma della forma di governo</em>, in <em>Studi G. de Vergottini</em>, Padova, 2015, vol. 2, 1085 ss.; L. Ronchetti, <em>Rappresentanza politica come rappresentanza  costituzionale</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, n.  3/2015; P. Stancati, <em>Il principio di rappresentanza politica tra progressivo decadimento ed esigenze di rivisitazione</em>, <em>ivi</em>, n. 1/2015; L. Di Majo, <em>La rappresentanza in declino: partiti politici e gruppi di pressione nelle procedure democratiche</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, n. 7/2016; C. Bassu, <em>Le nuove frontiere della rappresentanza politica</em>, in <em>Percorsi costituzionali</em>, n. 1/2017; F. Bertolini, <em>Rappresentanza politica e forma di governo parlamentare</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2017; I. Massa Pinto, <em>Rappresentanza</em>, <em>ivi</em>, n. 3/2017; C. De Fiores, <em>Sulla rappresentazione della nazione. Brevi note sul divieto di mandato imperativo</em>, in <em>Dir. e soc.</em>, n. 1/2017; M. Dogliani, <em>Rappresentanza, Governo e mediazione politica</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, n. 2/2017; N. Lupo, <em>La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e snodi concettuali</em>, in <em>Percorsi costituzionali</em>, n. 1/2017; A. Cossiri, <em>Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale: i fattori normativi</em>, Milano, 2018; C.F. Ferrajoli, <em>Rappresentanza politica e responsabilità: la crisi  della forma  di  governo parlamentare in</em> <em>Italia</em>, Napoli, 2018; T.E. Frosini, <em>Declinazioni del governare</em>, Torino, 2018; M. Manetti, <em>Costituzione, partecipazione democratica, populismo</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2018; G. Moschella, <em>L’incerta prospettiva della democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 12/2019. Tra i contributi generali si segnalano: L. Ciaurro, D. Nocilla, <em>Rappresentanza politica</em>, in <em>Enc. dir</em>., vol. XXXVIII, 1987, Milano, 543 ss.; A. Romano, <em>La rappresentanza politica come legittimazione politica</em>, in <em>Arch. Dir. cost</em>., n. 1/1990, 39 ss.; G. Zagrebelsky, <em>La sovranità e la rappresentanza politica</em>, in <em>Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive</em> (Atti del Convegno di Roma, 30 giugno – 3 luglio 1993), Milano, 1994, 93 ss.; F. Cassella, <em>Profili costituzionali della rappresentanza. Percorsi storici e comparatistici</em>, Napoli, 1997; A. Papa, <em>La rappresentanza politica: forme attuali di esercizio del potere</em>, Napoli, 1998; P. Ridola, <em>Democrazia rappresentativa e parlamentarismo</em>, Torino, 2011. Sul piano dell’evoluzione del concetto di rappresentanza nel pensiero costituzionalistico italiano tra Italia liberale e Italia repubblicana si segnalano S. Prisco, <em>La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi: i giuspubblicisti del fascismo e la ricerca della &#8220;terza via&#8221;</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 1/2018; L. Melillo, <em>Considerazioni sulla rappresentanza politica secondo Vittorio Emanuele Orlando</em>, in <em>Diritti fondamentali</em>, n. 2/2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Tale aspetto è stato, peraltro, al centro dell’intervento introduttivo di C. Benetazzo dal titolo “<em>Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione</em>”, svolto nell’ambito della Seconda Conferenza di Icon.s su “<em>Le nuove tecnologie per il diritto pubblico</em>”, tenutasi a Firenze il 22-23 novembre 2019, pubblicato in <em>federalismi.it</em>, n. 16/2020, al quale sia consentito fare rinvio per questo aspetto specifico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Per un’analisi del fenomeno da parte della dottrina giuridica cfr., anzitutto, S. Rodotà, <em>Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione</em>, Roma- Bari, 1997. In argomento, cfr., inoltre, le riflessioni B. Caravita, <em>Il referendum “di indirizzo” del 1989 sui poteri del parlamento europeo</em> in Id., <em>Tra crisi e riforme</em>, Torino, 1993, 87 ss.; G. Azzolini, <em>Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell’età globale</em>, Bari &#8211; Roma, 2017; L. Castellani, A. Rico, <em>La fine della politica? Tecnocrazia, populismo, multiculturalismo</em>, Cesena, 2017; A. Morrone, <em>L’iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia rappresentativa?</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 23/2018. Questa sempre maggiore ingerenza delle odierne forme di “oligarchia” è testimoniata, peraltro, dalla presenza di oligarchi (come, ad es., Roman Abramovich) ai negoziati tra Russia e Ucraina.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Su tale processo evolutivo cfr. S. Cassese, <em>La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 2007, 13 ss., secondo cui la partecipazione può essere richiesta «per consentire all’amministrazione una migliore conoscenza dei fatti e degli interessi sui quali essa deve basare le sue scelte»; per permettere al privato di far valere i suoi diritti; per assicurare il coinvolgimento dei privati interessati nel processo decisionale sicché «essa si colloca sul crinale tra i tre principi che reggono i poteri pubblici, quello di autorità (su cui si fonda il potere esecutivo), quello di giustizia (assicurato, di regola, dalle corti), quello di democrazia (a cui provvedono normalmente le assemblee rappresentative)». Sulla partecipazione procedimentale nel nuovo contesto politico-istituzionale cfr. U. Allegretti, <em>La democrazia partecipativa in Italia e in Europa</em>, in <em>Riv. AIC,</em> 2011, n. 1; G. Napolitano, <em>La logica del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2014, 220 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si noti che mentre la ripresa più recente dei richiami alla “democrazia partecipativa” si produce sull’onda dei movimenti di critica alla globalizzazione, il modello di <em>participatory democracy</em> era sorto originariamente nell’ambito dei grandi movimenti giovanili degli anni ’60 e, negli USA, in particolare, dalla mobilitazione studentesca contro la guerra nel Vietnam. L’espressione “democrazia partecipativa” è, poi, tornata alla ribalta soprattutto con i movimenti <em>new global</em> dei primi anni Duemila. Per una introduzione alle diverse forme e ai diversi istituti della democrazia diretta, con espliciti intenti applicativi, si rinvia a V. Beramendi e A., <em>Direct democracy. </em><em>The international Idea Handbook</em>, IDEA – International Institute for democratic and electoral assistance, Stokholm, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> L’accessibilità di molti mezzi di espressione e di comportamento di tipo <em>low cost</em> e la rilocalizzazione sia digitale che materiale con le stampanti 3D sono espressione ormai tangibile di questa evoluzione “epocale”, che interessa trasversalmente ogni tipo di organizzazione e aspetto della società umana: dalle istituzioni governative e pubbliche, ai sistemi d’informazione, fino alle attività che attengono alla sfera personale e privata di ciascun individuo, su cui v. Cfr., A. Sterpa, <em>Come tenere insieme la “disintermediazione” istituzionale e la rappresentanza della Nazione?</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 24/2018, 6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr., in argomento, P. Ridola, <em>Libertà e diritti…</em>, cit., 138 ss., secondo cui «la democrazia assoluta della <em>volonté générale </em>compie il dissolvimento dell’antagonismo fra libertà e sicurezza: questa, infatti, lungi dall’essere rimessa a congegni neutrali di costrizione esterna, si ancora nell’identificazione del cittadino nell’appartenenza al corpo sovrano».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Su tale aspetto sia consentito il rinvio a C. Benetazzo, <em>Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione</em>, cit., spec. § 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Il tema è stato al centro del Convegno “<em>Trasparenza e prevenzione della corruzione: verso una nuova etica pubblica?”</em>, svoltosi presso la Scuola di Scienze Giuridiche dell’Università di Padova il 15 luglio 2022, nel corso del quale ha avuto luogo la presentazione del volume del Prof. Enrico Carloni, intitolato “<em>Il paradigma trasparenza</em> – <em>Amministrazioni, informazione, democrazia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sul significato di “paradigma” nella filosofia di Aristotele, cfr. <em>Paradigma</em>, in <em>Dizionario di filosofia</em>, Roma, Treccani, 2009, <em>ad vocem. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Ci si riferisce al volume di E. Carloni, <em>Il paradigma trasparenza</em> – <em>Amministrazioni, informazione, democrazia</em>, Bologna, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. Nello specifico, l’art. 6 del decreto citato introduce un nuovo strumento di pianificazione finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, disponendo che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 con più di 50 dipendenti, con esclusione delle istituzioni scolastiche, «entro il 31 dicembre, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione» che ha durata triennale con aggiornamento annuale (comma 2), sulla base di  un  Piano  tipo  che  dovrà  essere  approvato  dal  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  previa  intesa  in  Conferenza unificata,  con  valore  di  strumento  di  supporto  alle  amministrazioni. É, dunque, lecito attendersi che il Piano di prevenzione  della  corruzione  possa  essere  ricompreso  tra  quelli  che  saranno  abrogati  ed  assorbiti  nel  nuovo  Piano, consistendo il suo contenuto proprio nell’individuazione di misure (strumenti) per il trattamento del rischio residuo di corruzione e nella loro programmazione (fasi) anche in termini di tempi di attuazione e di relative responsabilità. Di qui la preoccupazione espressa dall’attuale Presidente Giuseppe Busia in merito al rischio di un significativo indebolimento delle funzioni di regolazione, vigilanza, ordine e sanzionatorie dell’ANAC e la conseguente richiesta di emendamenti correttivi avanzata in audizione presso le Commissioni riunite Affari  Costituzionali e Giustizia  del  Senato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr. R. Cantone, <em>Il sistema della prevenzione della corruzione</em>, Torino, 2020, 197 ss. secondo cui «al giorno d’oggi nessuno più dubita che la trasparenza sia (anche) uno strumento di prevenzione della corruzione». Diffusamente E. Carloni, <em>Alla luce del sole. Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2019, n. 3, 497 ss. nonché E. Carloni, <em>Il paradigma trasparenza…</em>, cit., 12 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cfr. E. Carloni, <em>L’amministrazione aperta. Regole, strumenti, limiti all’open government </em>del Presidente Obama (cap. 1). Sulla differenza tra «trasparenza» e «apertura», e quindi sulla non coincidenza dei due concetti, cfr. diffusamente E. Carloni, <em>I principi dell’amministrazione aperta</em>, in «Diritto mercato tecnologia», 2016, n. 2, 179 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> In questo senso E. Cheli, <em>Informazione, decisione politica, controllo sociale: spunti per un’analisi comparata</em>, in «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», 1987, n. 3, 813 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr., ancora, E. Carloni, <em>Il paradigma trasparenza…</em>, cit., 18.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> V. l’art. 1, comma 1, lett. <em>c</em>), l. n. 124/2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, <em>Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia</em>, 2017, in www.funzionepubblica.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Secondo F. Cintioli, <em>La lezione Anac: l’Italia non ha bisogno di tecnocrazia</em>, in https://www.huffingtonpost.it/entry/la-lezione-enac-litalia-non-ha-bisogno-di  tecnocrazia_it_60bdd5c7e4b019366ad4a96a,  «la  formula  dell’indipendenza  è stata contrassegnata da tre contingenze: è nata nel momento del maggior vigore dell’antipolitica post-tangentopoli, si è nutrita di quel contesto storico che vedeva lo Stato – specie in paesi come Italia e Germania – fare un passo indietro nell’economia e si è sviluppata in una fase dell’Europa che prediligeva la centralità della Commissione (e dunque un approccio tecnocratico) piuttosto che l’Europa intergovernativa».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Così D. Samarro, R. Rolli, <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l’ANAC e l’Uomo di Vitruvio</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 4/2016, § 4. In dottrina ci si è, peraltro, già riferiti all’ANAC come «l’istituzione ‘regina’ del sistema degli appalti»: così P. Mantini, <em>La governance dei contratti pubblici</em>, in F. Caringella, P. Mantini, M. Giustiniani (a cura di), <em>Il nuovo diritto dei contratti pubblici</em>, Roma-Bari, 2016, 551-552; e si è parlato anche di una «Super-Autorità specializzata nel contrasto della corruzione in tutte le sue forme» e focalizzata nel «settore delle commesse di diritto pubblico»: così, M. Giustiniani, <em>Autorità Nazionale  Anticorruzione,  nuove  forme  di  controlli  sui  contratti  pubblici  e  altre  novità  in  materia  di  gare  pubbliche</em>,  in F. Caringella, M. Giustiniani, O. Toriello (a cura  di), <em>La  riforma Renzi della Pubblica Amministrazione</em>,  Roma,  2014,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Sul punto sia consentito il rinvio a C. Benetazzo, <em>Anac e sistema europeo dei contratti pubblici</em>, Torino, 2020, spec. 12 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Così, ancora, P. Grossi, <em>Pagina introduttiva (ancora sulle fonti del diritto)</em>, in <em>Quad. fiorentini</em>, n. 29/2000, 7.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> E, in dottrina, c’è chi ha addirittura definito il potere di regolazione dell’ANAC un «attentato» al sistema tradizionale delle fonti che mina addirittura «le garanzie dello Stato liberale»: cfr. C. Deodato, <em>Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. R. Cantone, <em>Il sistema della prevenzione della corruzione</em>, Torino, 2020, spec. 330 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Ne deriva che gli appalti in Italia in teoria corrono, nel senso che vengono effettivamente assegnati. «Se poi però andiamo per le strade, i cantieri non li vediamo»: in tal senso, v. l’intervista di L. Serafini a M. Corradino, La politica dia regole certe sugli appalti, o in Italia non sbloccheremo mai le  opere  pubbliche,  pubblicata  in https://www.tpi.it/cronaca/appalti-italia-immobile-michele-corradino-intervista-20201208710054/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Il <em>Perception Index</em> di <em>Transparency International</em>, attualmente colloca l’Italia al 56° posto della classifica generale, dopo che, negli anni precedenti, si era registrato un significativo “cambio di passo” che aveva fatto avanzare l’Italia dal 60° al 51° postodella suddetta classifica generale,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Basta leggere il rapporto triennale ANAC sulla corruzione in Italia, relativo al triennio 2016-2019, dal quale emerge che oltre il 74% delle vicende corruttive registratesi in Italia fra agosto 2016 e agosto 2019 (pari a 113 casi), hanno riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a conferma dell’ingente volume economico e degli interessi illeciti legati al settore. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure  concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Il documento predisposto dal Governo per la partecipazione del Paese al programma Next Generation EU (NGEU) prevedeva la realizzazione di una Piattaforma unica per la trasparenza amministrativa, da realizzarsi a cura di ANAC, nella convinzione che «Un’unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme; un unico accesso alle informazioni pubbliche è idoneo ad avere evidenti effetti di semplificazione». Sebbene anche tale strumento non risulti previsto dal PNRR approvato dalla Commissione Europea, l’Autorità ne ha ribadito, in più occasioni, l’assoluta importanza nell’ottica della messa a punto di sistema trasparente, facilmente accessibile e, come tale, maggiormente verificabile, che contribuisca ad attrarre gli investimenti e ad accrescere la fiducia dei cittadini. L’Autorità ritiene importante avviare un progetto diretto a realizzare una piattaforma innovativa per favorire politiche e pratiche di trasparenza e integrità del sistema pubblico – per il quale tuttavia è necessario uno specifico intervento normativo – diretto a introdurre un sistema centralizzato e completo di raccolta di dati pubblici, informazioni e documenti. La realizzazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR passa necessariamente anche attraverso l’implementazione di sistemi e metodi digitali di gestione delle procedure di gara da rendere quanto più condivisi e conoscibili da parte delle stazioni appaltanti. L’ANAC ha recentemente adottato il bando tipo n. 1/2022 che contribuisce ad attuare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che attengono allo svolgimento di procedure di gara interamente gestite mediante l’utilizzo di sistemi telematici, mentre, dall’altro lato, assurge a strumento di ausilio per le stazioni appaltanti impegnate nella concretizzazione del processo di digitalizzazione promosso dal PNRR. Sono stati emanati anche altri due bandi-tipo rispettivamente elaborati per i concorsi di progettazione in due gradi e per quello di idee, che sono stati immaginati quali strumenti diretti al supporto dei comuni che beneficeranno dei fondi messi a disposizione dal PNRR, con particolare riferimento alle risorse ricadenti del cosiddetto “<em>Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale</em>”, per sostenere il rilancio della progettazione su scala territoriale. Cfr., su tali aspetti, la relazione annuale 2022 dell’attuale Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, in https://www.anticorruzione.it/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Secondo E. Carloni, <em>Il paradigma trasparenza – Amministrazioni, informazione, democrazia</em>, cit., 276, la «opacità» della trasparenza è un altro «paradosso […] che si traduce in critica e resistenza alla espansione e al consolidamento del paradigma di conoscibilità, e quindi diviene argomento per contrastare e contenere una trasparenza avvertita come “eccessiva”»: cfr., in termini generali, L. Lessing, <em>Against Transparency</em>, in «The New Republic», 9 ottobre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Come efficacemente sottolineato da E. Carloni, <em>op. ult. cit</em>., 278 ss., «La trasparenza può determinare, come mostra bene Pozen criticando il FOIA statunitense, una sorta di sviamento del cittadino, attratto dalle numerose informazioni disponibili e con ciò distratto rispetto ad altri fenomeni che si sviluppiamo parallelamente, ma senza analoghi tassi di conoscibilità». «Questo effetto è tanto più marcato – sottolinea Carloni – quanto più si ammettono aree di eccezione rispetto alle regole di trasparenza, e quanto più si nasconde l’estensione di quest’area […] Si tratta di un fenomeno che l’ordinamento italiano ben conosce, basti pensare al fatto che un pezzo rilevante dell’amministrazione si muove in uno spazio sottratto all’incidenza dei principali strumenti di trasparenza, come avviene per il sistema, ormai dilatatosi oltre ogni tollerabilità, delle c.d. emergenze». Lo stesso Autore ricorda che, tra le opacità della trasparenza, quella che però affascina maggiormente i commentatori e gli attori istituzionali italiani, e non ultimo i critici della trasparenza <em>tout court</em>, è quella frutto dei suoi «eccessi», cui si lega appunto il rischio di una nuova «opacità per confusione». L’espressione, coniata da E. Carloni, in <em>La «casa di vetro» e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, n. 3/2009, 806 ss., è stata poi spesso ripresa in letteratura (spesso come argomento anti – trasparentista o comunque rivolto a limitare il set di informazioni disponibili) e dalla giurisprudenza. L’espressione è stata, da ultimo, riproposta da Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, in <em>Guida al dir.</em>, 2019, 12, 90, ove si legge: «il rischio è quello di generare “opacità per confusione”, proprio per l’irragionevole mancata selezione, a monte, delle informazioni più idonee al perseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti». In argomento, cfr. già anche D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, </em>cit., 16; G. Tropea,<em> Forme di tutela giurisdizionale dei diritti d’accesso: bulimia dei regimi, riduzione delle garanzie?</em>, in <em>Il processo</em>, 2019, n. 1, 71 ss.  <em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Riprendendo una citazione già riportata da G. Arena, (<em>Trasparenza amministrativa</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, vol. VI, Milano, 2006, 5945, la verità va cercata «non in piena luce, ma nella zona in cui necessariamente giocano luce ed ombra»; in tal senso cfr. anche P.A. Rovatti, <em>Sulla «verità» della metafora</em>, <em>AutAut</em>, 1997, n. 220-221, 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> In tal senso F. Merloni, <em>Trasparenza delle istituzioni e principio democratico</em>, in Id. <em>et al.</em> (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, Milano, 2008, 14 ss. secondo cui: «un eccesso di informazioni impedisce di giungere ad una loro conoscenza effettiva, impedisce di graduare le informazioni nella loro significatività in rapporto al controllo che si intende esercitare»; nel medesimo senso, M.R. Spasiano, <em>Qualità e strumentalità del diritto di informazione</em>, in F. Manganaro e A. Romano Tassone (a cura di), <em>I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’informazione</em>, Torino, 2005, 131, il quale sottolinea che «l’eccesso di informazioni può determinare sostanziale incomprensione nell’interlocutore, peraltro con possibilità di occultamento delle reali ragioni, finalità e modalità dell’agire». Sui «rischi» ed i limiti della trasparenza, connessi in particolare ai caratteri del «messaggio» (spesso dai contenuti scarsamente informativi), cfr. M. Fenster, <em>The Opacity of Transparency</em>, 91 <em>Iowa L. Rev.</em> 885 (2006), 921 ss., reperibile in http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/46.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità dell’ente per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: la controversa applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellente-per-violazione-di-norme-poste-a-presidio-della-sicurezza-delle-strade-la-controversa-applicabilita-degli-artt-589-bis-e-590-bis-del-codice-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 15:04:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellente-per-violazione-di-norme-poste-a-presidio-della-sicurezza-delle-strade-la-controversa-applicabilita-degli-artt-589-bis-e-590-bis-del-codice-penale/">La responsabilità dell’ente per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: la controversa applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale</a></p>
<p> A cura di Cristiana Benetazzo Abstract: L’articolo affronta la controversa questione dell’applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale alla responsabilità degli enti proprietari e/o gestori per omessa o insufficiente manutenzione di beni appartenenti al demanio stradale. Muovendo dalla tradizionale nozione di “insidia occulta”, quale elemento essenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellente-per-violazione-di-norme-poste-a-presidio-della-sicurezza-delle-strade-la-controversa-applicabilita-degli-artt-589-bis-e-590-bis-del-codice-penale/">La responsabilità dell’ente per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: la controversa applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellente-per-violazione-di-norme-poste-a-presidio-della-sicurezza-delle-strade-la-controversa-applicabilita-degli-artt-589-bis-e-590-bis-del-codice-penale/">La responsabilità dell’ente per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: la controversa applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale</a></p>
<p style="text-align: justify;"> A cura di Cristiana Benetazzo</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em>: L’articolo affronta la controversa questione dell’applicabilità degli artt. 589 <em>bis </em>e 590 <em>bis </em>del codice penale alla responsabilità degli enti proprietari e/o gestori per omessa o insufficiente manutenzione di beni appartenenti al demanio stradale. Muovendo dalla tradizionale nozione di “insidia occulta”, quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della P.A., l’articolo si sofferma sui limiti insiti nell’inquadramento della responsabilità aquiliana <em>ex</em> art. 2043 c.c. e sulla maggiore rilevanza del tema del nesso causale nei più recenti orientamenti della Cassazione. L’articolo prosegue analizzando le ipotesi di responsabilità del direttore dei lavori e dell’incaricato del servizio di manutenzione nonché i limiti agli obblighi di garanzia (e di custodia) dell’ente, giungendo a delineare, sul piano penale, il perimetro delle condotte riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u> </u></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Sommario</u></strong>: 1. La responsabilità degli enti proprietari e/o gestori per omessa o insufficiente manutenzione di beni appartenenti al demanio stradale: lesioni personali colpose o lesioni personali stradali gravi o gravissime? – 2. L’insidia occulta, quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della P.A. per i c.d. danni da “insidia stradale” e i limiti dell’inquadramento nella responsabilità aquiliana <em>ex</em> art. 2043 c.c. – 3. La Corte Costituzionale sulla responsabilità <em>ex </em>art. 2051 c.c. e il graduale abbandono del precedente orientamento che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell’elemento soggettivo. La conseguente affermazione di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla responsabilità della P.A. – 4. La minore attenzione per i concetti di insidia o trabocchetto nella giurisprudenza più recente e la maggiore rilevanza del tema del nesso causale che deve sussistere tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo. – 5. L’incidenza della condotta colposa del conducente sull’interruzione del nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro con particolare riguardo alla casistica di incidenti occorsi su strade e autostrade con barriere mancanti o inadeguate. – 6. (Segue) Il caso fortuito e la rilevanza il comportamento colposo del danneggiato ai fini del superamento della presunzione di colpa della P.A.: il principio di autoresponsabilità degli utenti delle strade e i limiti agli obblighi di custodia sui beni demaniali. – 7. La responsabilità civile e amministrativa del direttore dei lavori o dell’incaricato del servizio di manutenzione e controllo tecnico per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: ambito, limiti e rapporti con la responsabilità del progettista. – 8. La responsabilità penale della P.A. per violazione di “norme sulla disciplina della circolazione stradale”: l’obbligo di garanzia dell’ente e la responsabilità diretta del direttore dei lavori o dell’incaricato del servizio di manutenzione nel caso di condotta “abnorme” di questi. – 9. (Segue) La portata dell’art. 590 <em>bis</em> c.p. e il perimetro delle condotte riconducibili a tale disposizione attraverso l’analisi della casistica giurisprudenziale. Inquadramento della responsabilità penale del soggetto incaricato del servizio di manutenzione/gestione nei reati di cui agli artt. 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis </em>c.p. nel caso di violazione di norme poste a tutela della sicurezza stradale, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo. Dubbia applicabilità delle fattispecie in esame nell’ipotesi in cui sinistri siano causati da difetti di progettazione e/o costruzione: ipotesi contemplata dall’art. 13 del Codice della strada, che rende applicabile la disciplina generale (posta dagli artt. 589 e 590 c.p.)</p>
<p style="text-align: justify;">    <strong><em> </em></strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>La responsabilità degli enti proprietari e/o gestori per omessa o insufficiente manutenzione</strong> <strong>di beni appartenenti al demanio stradale: lesioni personali colpose o lesioni personali stradali gravi o gravissime? </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’art. 14, comma 1, del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.</p>
<p style="text-align: justify;">In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato, come meglio si dirà <em>infra</em><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. È noto, peraltro, che la l. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto le fattispecie di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate negli artt. 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis</em><a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, del Codice penale che, rispetto agli artt. 589<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e 590 c.p.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> si caratterizzano dalla causalità, ricondotta a «norme sulla disciplina della circolazione stradale», che non sono norme comportamentali del Codice della Strada<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, ma norme poste a presidio della costruzione e tutela delle strade e aree pubbliche<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, dunque, aventi presupposti diversi rispetto a quelli indicati negli artt. 589-590 c.p., testé citati <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le norme che fondano la colpa specifica che caratterizza le fattispecie introdotte nel 2016 rientra anche l’art. 14 CdS, cit., che impone agli enti proprietari e/o gestori il controllo tecnico della efficienza delle strade e la segnalazione degli ostacoli alla circolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, di fronte ad ogni fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade o da difetti di progettazione e/o costruzione di beni appartenenti al demanio stradale, si pone il problema di identificare a quale norma ricondurre il fatto (artt. 589, 590 c.p. o 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis</em> c.p.), nonostante &#8211; come si vedrà <em>infra</em> &#8211; un orientamento della Cassazione penale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, incline ad “espandere” l’ambito di applicazione delle fattispecie introdotte nel 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di questione non di poco conto sul piano pratico-applicativo, trattandosi dell’interpretazione di norme la cui <em>ratio</em> è essenzialmente quella di garantire la sicurezza degli utenti della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>L’insidia occulta, quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità della P.A. per i c.d. danni da “insidia stradale” e i limiti dell’inquadramento</strong> <strong>nella </strong><strong>responsabilità aquiliana <em>ex </em> 2043 c.c. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per inquadrare correttamente il tema, occorre, innanzitutto, “scindere” tra loro i diversi piani e/o profili della responsabilità degli enti proprietari e/o gestori della rete stradale e autostradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano civilistico, vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale, dalla quale non è possibile prescindere in questa sede, anche per le possibili implicazioni sul piano amministrativo e penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, sin dall’inizio degli anni Ottanta, la giurisprudenza cominciò a disquisire sul</p>
<p style="text-align: justify;">significato dei termini “insidia” e “trabocchetto”, prospettandone accezioni così ristrette da tendere ad aderire, di fatto, alla tesi dell’inapplicabilità della disposizione di cui all’articolo 2051 c.c. nei confronti della P.A. L’insidia ed il trabocchetto<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> costituiscono, infatti, a ben vedere, figure giuridiche di elaborazione giurisprudenziale non contemplate dalla norma dell’art. 2043 c.c., nate dall’esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione, ponendo la relativa prova in carico al danneggiato – prova di cui, quand’anche positiva, la pubblica amministrazione può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele per evitare il danno, e quindi l’insorgere di situazioni di pericolo occulto (insidia) – e quindi, risolvendosi in un ingiustificato <em>favor</em> per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>; ed in questa prospettiva, anche successivamente, i predetti concetti sono stati, quindi, valutati alla luce dell’assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai c.d. danni “da insidia stradale”, va precisato che, in linea di massima, essi sono risarcibili nel momento in cui l&#8217;anomalia si trova su una strada di apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, non tutte le anomalie della strada possono dare diritto al risarcimento per eventuali danni subiti. Il danneggiato deve dimostrare di essersi trovato di fronte a una “insidia” o “trabocchetto”, che non era possibile prevedere né evitare con l&#8217;uso dell&#8217;ordinaria diligenza<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. In questi casi, qualificabili come “danni da insidia” si configura, a determinate condizioni, una precisa responsabilità in capo alla P.A., che, in qualità di proprietaria del bene, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti/cittadini per eventuali danni occorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista dell’inquadramento teorico, per diverso tempo si è discusso del fondamento giuridico della responsabilità della P.A. per i danni prodotti dalle insidie stradali<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla questione si sono fronteggiati diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che hanno tentato di ricondurre questo tipo di responsabilità, volta a volta, nell’alveo della responsabilità aquiliana <em>ex</em> art. 2043 c.c. e in quella delle cose in custodia <em>ex</em> art. 2051 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">In passato l&#8217;orientamento dominante della giurisprudenza era rimasto ancorato all’idea che la responsabilità della PA per le insidie stradali dovesse configurare una normale ipotesi di responsabilità per colpa a cui si sarebbe dovuta applicare la disciplina di cui all&#8217;art. 2043 c.c., escludendosi l’applicazione del regime, di gran lunga meno favorevole alla P.A. – quanto agli oneri probatori – dell’art. 2051 c.c.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Pertanto, in assenza di una norma vincolante per la P.A., l’obbligo di eliminare una fonte di pericolo su una pubblica strada sorge solo nell&#8217;ipotesi in cui tale situazione presenti le caratteristiche della “insidia” o del “trabocchetto” per gli utenti, e cioè il pericolo sia inevitabile con l’uso della normale diligenza, mentre, sussistendo la possibilità di avvistamento del pericolo, e quindi della evitabilità, colpevole dell&#8217;incidente sarà solo la persona che non avrà adottato le cautele nella guida del veicolo, sia esso autoveicolo o altro, ovvero anche circolando a piedi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inquadrare perciò la responsabilità della P.A. per insidia stradale solo nell’alveo della responsabilità <em>ex</em> art. 2043 c.c. comportava un onere probatorio piuttosto gravoso per il danneggiato, dovendo questi dimostrare la colpa della P.A.<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Al contrario, quando la giurisprudenza ha iniziato a considerare applicabile a queste fattispecie la colpa del custode prevista dall’art. 2051 c.c., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell’onere probatorio: in tal caso, la colpa della P.A. è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, a partire dagli anni Novanta, si è assistito ad una vera e propria generalizzazione dell’applicabilità dell’articolo 2051 c.c. nelle ipotesi considerate, che ha portato successivamente ad una stabilizzazione delle posizioni giurisprudenziali &#8211;  ancorché con alcune, sporadiche, eccezioni – tese ad abbandonare il requisito della cd. insidia occulta, precedentemente posto quale elemento essenziale per la sussistenza della responsabilità<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>La Corte Costituzionale sulla responsabilità </strong><strong><em>ex </em></strong><strong> 2051 c.c. e </strong><strong>il graduale</strong> <strong>abbandono del precedente</strong> <strong>orientamento che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell’elemento soggettivo. La conseguente affermazione di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla responsabilità della P.A.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, un importante “spartiacque” è rappresentato dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 156/1999<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1227, comma 1, c.c. in riferimento alla c.d. “insidia stradale”. La Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> a carico degli utenti «gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario e diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità». Il Giudice delle leggi ha, quindi, rilevato che la nozione di insidia, in quanto contraddistinta dai caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità del pericolo, risulta logicamente incompatibile con il concorso di colpa del danneggiato. Secondo questo indirizzo interpretativo, quindi, o il fatto è imputabile alla P.A. con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno, oppure il fatto medesimo è anche solo in parte riconducibile al danneggiato, ed in tal caso per quest’ultimo non sussisterà alcun diritto di natura risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur non offrendo una soluzione univoca<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, la sentenza appena citata ha segnato l’abbandono del precedente orientamento affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. alla responsabilità della P.A.<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’interpretazione del Giudice delle leggi, venivano, invece, sempre tenuti fermi i concetti di “insidia e trabocchetto”, sia pure con un diverso significato a seconda del tipo di responsabilità fatta valere. Sia quando la giurisprudenza riteneva di dover applicare a queste fattispecie la regola generale della responsabilità per colpa, sia quando si è iniziato a considerare la PA come custode delle strade, si è fatto riferimento al concetto di “insidia o trabocchetto”, che ricorre in presenza di due presupposti congiunti: 1) l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (paradossalmente una buca molto grande potrebbe essere meno pericolosa dato che più visibile di una di dimensioni più contenute)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>; l&#8217;elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. Rispetto all’orientamento precedente che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell&#8217;elemento soggettivo, con l’inquadramento della responsabilità della P.A. nella disciplina di cui all&#8217;art. 2051 c.c. si assiste ad una sorta di inversione dell&#8217;onere probatorio: l’applicazione alla P.A. della disciplina della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, infatti, carattere oggettivo. Ne deriva che affinché la stessa possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il &#8220;nesso di causalità&#8221; tra la cosa in custodia e il danno arrecato (a nulla rilevando, ai fini dell&#8217;esclusione, la condotta del custode e l&#8217;osservanza o meno dell&#8217;obbligo di vigilanza e controllo, ma solo la prova che il fatto dannoso sia riconducibile al caso fortuito)<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong>La </strong><strong>minore attenzione per i concetti di insidia o trabocchetto nella giurisprudenza più recente e la maggiore rilevanza del tema del nesso causale che deve sussistere tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente con una mutata lettura dell’onere probatorio, anche a prescindere dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., nell’evoluzione giurisprudenziale più recente, si denota una minore attenzione per i concetti di insidia o trabocchetto. Infatti, il tema che rileva è quello del nesso causale che deve sussistere tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo al fine di imputare quest’ultimo all’ente gestore della strada. Il nesso di causalità – lo hanno rilevato le Sezioni Unite in materia di danni da emoderivati infetti <a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> – è regolato anche in sede civilistica dalle regole contenute negli articoli 40 e 41 del codice penale, ed è pertanto interrotto da una condotta eccezionale e abnorme che sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento. La stessa regola è peraltro riprodotta espressamente dall’art. 2051 c.c., secondo cui solo il caso fortuito esclude la responsabilità in esame, dove per “caso fortuito” la Cassazione intende proprio il fattore causale sopravvenuto che sia stato da solo in grado di cagionare l’evento<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano processuale ciò comporta che graverà sul danneggiato l&#8217;onere di fornire la prova dell&#8217;evento dannoso e del nesso eziologico tra la <em>res </em>e il danno subito, ovvero che «l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa»<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, senza dover dimostrare l&#8217;elemento soggettivo, mentre la P.A., per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che l&#8217;evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l’effettiva possibilità del verificarsi del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, se il cittadino chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti dovrà dimostrare l’anomalia del bene (che, in uno all’assenza di segnalazioni di pericolo, integra di per sé, comportamento colposo) oltre che i danni subiti, mentre sulla P.A. grava l’onere di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell’insorgenza della propria responsabilità, ovvero l’impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur avendo adottato tutte le misure idonee<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la responsabilità del proprietario/gestore della strada insorge nel caso di danni provocati dalle condizioni della strada, ma limitatamente ai casi in cui la strada apparentemente ben manutenuta nasconde pericoli non prevedibili da parte dell’utente, usando la normale diligenza del buon padre di famiglia. Si tratta di un orientamento che appare ispirato ad un principio di buonsenso: laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente dell’imprevedibilità. L’insidia così descritta rappresenta, dunque, un antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare l’evento che, a sua volta, determina l’insorgenza di danno a persone e/o cose<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, dunque, l’insidia è causa del sinistro e il sinistro dei danni, allora, per proprietà transitiva, l’insidia è causa dei danni e l’ente proprietario e/o gestore dovrà risarcirli, stante la sua condotta colposa dovuta a negligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per quanto riguarda le autostrade, siano esse statali o in concessione, viene ravvisata la responsabilità del gestore o del concessionario quando l’evento dannoso sia riferibile a vizi o difetti costruttivi o di manutenzione, che determinino una situazione di pericolo occulto non percepibile né prevedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, ciò che il Giudice è davvero chiamato ad accertare è se tra l’omessa manutenzione della strada e l’incidente si sia o meno inserita una condotta colposa del conducente di gravità tale da avere interrotto il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accertamento della responsabilità spetta ovviamente al giudice di merito che giudica in relazione all’elemento della “non visibilità” del pericolo e della sua “non prevedibilità”: il tema fondamentale di questi processi è evidentemente il nesso causale tra l’asserito omesso controllo/manutenzione e l’evento, non facile da provare.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong>L’incidenza della condotta colposa del conducente sull’interruzione del nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro con particolare riguardo alla casistica di incidenti occorsi su strade e autostrade con barriere mancanti o inadeguate</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla casistica di incidenti su strade e autostrade con barriere mancanti o inadeguate, va qui ricordato che, in base alla normativa vigente, l’ente proprietario o gestore dell’autostrada è responsabile dell’intero tratto che ha in custodia e che comprende non solo la carreggiata e i suoi margini (la cosiddetta “banchina”)<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, ma anche gli elementi accessori, come le piazzole, la segnaletica e, appunto, le barriere laterali con funzione di contenimento e protezione<a href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup>[32]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti questi elementi devono essere conservati in buono stato di efficienza e sottoposti a periodica manutenzione e pulizia, tenuto conto che si tratta di strutture che  fanno parte della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata per evitare che possano creare insidie e provocare danni anche attraverso la semplice incuria<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La custodia in argomento si estende – dunque – anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. Al riguardo, va, inoltre, aggiunto che, anche a prescindere dall’esistenza di specifiche norme tecniche<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> che prevedano l’adozione di misure di sicurezza astrattamente riferibili ad una determinata strada, spetta alla P.A. l’onere di dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l’incolumità degli utenti. La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In casi del genere, la Corte di Cassazione ritiene che il gestore della strada risponde dei danni provocati dalla mancanza o inadeguatezza dell’infrastruttura, a prescindere dalla velocità del mezzo coinvolto<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Tuttavia, ciò non significa che la velocità eccessiva o, più in generale, la condotta del conducente sia ininfluente: con riferimento alla casistica relativa alla mancanza di barriere laterali, la Suprema Corte sottolinea che occorre verificare, caso per caso, la resistenza che una barriera protettiva esistente e funzionante avrebbe offerto e se l’incidente si sarebbe verificato con analoghe conseguenze oppure con danni minori e ridotti<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong>(Segue)</strong> <strong>Il caso fortuito e la rilevanza il comportamento colposo del danneggiato ai fini del superamento della presunzione di colpa della P.A.: il principio di autoresponsabilità degli utenti delle strade e i limiti agli obblighi di custodia sui beni demaniali </strong><strong>  </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione, più sopra citato, la responsabilità del gestore stradale può pacificamente essere esclusa dal caso fortuito, cioè un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile (ad es., un terremoto che abbatte improvvisamente le barriere e crea voragini nel manto stradale, o un “vandalo” che danneggia le barriere laterali pochi minuti prima che un veicolo esca di strada, quindi, senza che i preposti abbiano avuto il tempo materiale di intervenire per le riparazioni)<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La P.A., quindi, può superare la presunzione di colpa<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> e può farlo anche dando la prova che la situazione di pericolo è stata provocata dagli utenti o è insorta all&#8217;improvviso rendendo impossibile un tempestivo intervento<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>. Anche nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c., il comportamento del danneggiato può avere rilevanza sotto il profilo del concorso di colpa e può, in certi casi, addirittura integrare una ipotesi di caso fortuito<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il gestore autostradale può sempre opporsi alla richiesta di risarcimento dei danni se riesce a dimostrare un caso fortuito o se prova l’esistenza di un concorso di colpa del danneggiato (come nel caso di velocità eccessiva)<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento a tale ultimo aspetto, assume indubbio rilievo la condotta del danneggiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si parla, in tal caso, del principio di autoresponsabilità degli utenti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> che discende dall’art. 1227 del codice civile e che comporta un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. “ordinaria diligenza”, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità, a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità della P.A.<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Cionondimeno, la responsabilità del danneggiato in concorso con quella dell’ente custode (<em>ex</em> art. 1227 c.c.) non può discendere solo dalla mera constatazione che l’anomalia non fosse, al momento del sinistro, di difficile percepibilità da parte dello stesso danneggiato e dunque non costituisse un’“insidia”. E ciò in virtù del fatto che la presenza di un’anomalia sul manto stradale non rappresenta una circostanza ‘fisiologica’, né normale, né prevedibile da chi fa uso delle strade, «posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il manto stradale abbia un andamento regolare. Sicché l’obbligo di diligenza e di prudenza incombente sull’utente della strada non può essere esteso al continuo monitoraggio dello stato dell’asfalto, né potrà imputarsi al danneggiato l’omessa rilevazione dell’anomalia, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente insidiosa»<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>; per converso, sarà onere della P.A. provare che l’evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, in merito all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a quei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale renda particolarmente difficile un controllo efficiente, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di colpa non opera laddove non risulti possibile esercitare la custodia sul bene demaniale<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. L’estensione del demanio stradale e l’uso generale e diretto da parte della collettività non costituiscono però elementi sufficientemente idonei ad escludere la possibilità di custodia da parte della P.A., ma meri indici di cui il giudice dovrà tenere conto nella sua valutazione<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, per cui la ricorrenza della custodia della P.A. dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>. Ad ogni modo, ove l’oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all&#8217;art. 2051 c.c., la P.A. sarà comunque tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all&#8217;art. 2043 c.c.<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a></p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, come già più sopra accennato<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>, la responsabilità dell’ente per danni subiti dall’utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c. ove si tratti di beni demaniali che per la loro conformazione consentono un’adeguata attività di vigilanza<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di autoresponsabilità viene, pertanto, interpretato dalla giurisprudenza come corollario del principio di causalità, secondo il quale il danno risarcibile è quello prodotto dal danneggiante, escluso l’apporto generato dal comportamento della vittima (sia esso commissivo, colposo o omissivo), causalmente imputabile alla stessa e non al danneggiante<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al suddetto principio, l’utente della strada è tenuto ad adottare l’ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l’avverarsi del pregiudizio; aggiungasi che quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concorso di colpa, invero, stante il disposto normativo dell’art. 1227 c.c., riduce o esclude del tutto il risarcimento, quando si accerta che il sinistro dipende prevalentemente, o esclusivamente, dalla responsabilità del guidatore imprudente e non da quella del gestore per la mancata custodia e/o manutenzione delle strutture stradali o da vizi di progettazione/costruzione di queste ultime<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong> La responsabilità civile e amministrativa del direttore dei lavori o dell’incaricato del servizio di manutenzione e controllo tecnico per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: ambito, limiti e rapporti con la responsabilità del progettista</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando ogni specifico accertamento in merito alla effettiva sussistenza del nesso causale tra l’omessa manutenzione (ovvero, tra i difetti di progettazione/costruzione) e la responsabilità civile/penale dell’ente gestore – che, in linea generale, richiede sempre l’espletamento di una approfondita istruttoria in sede processuale, come osservato <em>supra</em><a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a> – occorre ora soffermarsi sulla responsabilità diretta del direttore dei lavori<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a> o dell’incaricato del servizio di manutenzione e controllo tecnico, anche al fine di un corretto inquadramento della fattispecie penale<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>. Va innanzitutto sottolineato che, sul piano civilistico-risarcitorio, nella maggioranza delle ipotesi, non sussisterà una responsabilità esclusiva di questi, ma, piuttosto, una responsabilità concorrente con il responsabile del procedimento, con il progettista, con l’appaltatore, con gli assistenti incardinati presso l’ufficio della direzione dei lavori stessa<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> e, più in generale, con l’ente proprietario/gestore, il quale, secondo i principi generali della responsabilità civile, risponde sempre – a titolo di solidarietà passiva – con l’autore del fatto illecito<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È del resto evidente che, laddove lo stesso professionista cumuli le funzioni di progettazione e direzione dei lavori, spetterà al giudice vagliare i profili di responsabilità riconducibili ad entrambi gli incarichi, esercitati da un medesimo soggetto. Tuttavia, in presenza di molteplici e diversificati capi di imputazione, in sede dibattimentale, si dovrà aver riguardo agli elementi identificatori della domanda giudiziale al fine di scindere i diversi ruoli e responsabilità dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Più articolato è il discorso relativo alla responsabilità amministrativo/erariale del direttore dei lavori – che appare, invero, l’ipotesi più importante e ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere, su un piano generale, che, ove il direttore dei lavori sia un soggetto interno all’amministrazione, la responsabilità amministrativa di questi deriverà da un rapporto di impiego in senso stretto e, pertanto, sarà chiamato a rispondere innanzi alla competente Sezione regionale della Corte dei conti per danni arrecati alla P.A. a titolo di responsabilità erariale<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove la direzione dei lavori sia stata affidata, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 31, comma 11, del Codice dei contratti pubblici<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>, ad un soggetto estraneo alla pianta organica della stazione appaltante, si tratterà di stabilire se questi sia chiamato a rispondere solo a titolo di responsabilità civile per l’inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di prestazione d’opera professionale ovvero se, come nella prima ipotesi, ricorra il presupposto necessario e sufficiente (esistenza del c.d. rapporto di servizio) affinché sussista anche la giurisdizione della Corte dei conti<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, non sembra inutile ricordare qui che la Cassazione, sin dagli anni ’90, ha ricondotto nell’alveo della giurisdizione della Corte dei conti le controversie scaturite da condotte illecite tenute dal direttore dei lavori in danno alla stazione appaltante<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nessun dubbio può esservi circa la sussistenza di un rapporto di servizio, essendo il direttore dei lavori titolare di «compiti di attiva vigilanza, per conto della p.a. committente, in tutta la fase esecutiva dell’opera, compiti di ingerenza fattiva dell’amministrazione stessa per la corretta gestione delle opere appaltate e di tramite per la continuativa organizzazione cui la stazione appaltante resta tenuta»<a href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup>[65]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua di tale ricostruzione, il direttore dei lavori risulta, dunque, munito di un potere di rappresentanza, sia pure strettamente tecnica, idoneo a determinarne l’inserimento funzionale e temporaneo nello stesso apparato organizzativo della P.A. che ha conferito l’incarico, quale vero e proprio organo tecnico straordinario dell’amministrazione committente<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, esso, dunque, concentra in capo a sé ogni responsabilità inerente alla buona esecuzione delle opere e all’esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore e ne risponderà a titolo di colpa grave o dolo di fronte all’ente di appartenenza<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se questo è l’orientamento consolidatosi con riguardo alla posizione del direttore dei lavori, a conclusioni opposte si è giunti con riferimento al progettista, che, nelle ipotesi di responsabilità per danni cagionati alla P.A., risponderà unicamente dinanzi al Giudice ordinario<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>, salvo il caso in cui il soggetto affidatario della direzione dei lavori sia contestualmente titolare anche dell’incarico di progettista: ipotesi che dà luogo ad una sorta di attrazione, in capo al Giudice contabile, del potere di vagliare i profili di responsabilità riconducibili ad entrambi gli incarichi, esercitati da un medesimo soggetto<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Va però precisato che, nella fattispecie in esame (di violazione di norme poste a  presidio della sicurezza delle strade come l’art. 14 del Codice della Strada, cit.) questo tipo di responsabilità potrebbe emergere solo a seguito di una sentenza di condanna emessa in sede penale o civile a carico dell’ente gestore in conseguenza del fatto illecito commesso dal direttore dei lavori o ad altri dipendenti dello stesso ente (es.: difetti di manutenzione o altro): situazioni queste ultime che possono legittimare l’avvio di un’azione di responsabilità amministrativo &#8211; contabile da parte della Procura presso la Corte dei conti<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><strong>La responsabilità penale della P.A. per violazione di “norme sulla disciplina della circolazione stradale”: l’obbligo di garanzia dell’ente e la responsabilità diretta del direttore dei lavori o dell’incaricato del servizio di manutenzione nel caso di condotta “abnorme” di questi </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sul piano della responsabilità penale, la Cassazione ravvisa un obbligo di garanzia in capo all’ente gestore della strada, in virtù dell’art. 14 del Codice della strada e dell’art. 2051 c.c. L’ente gestore risponde quindi <em>ex</em> art. 40 c.p. quando, se avesse effettuato la dovuta manutenzione, l’evento non si sarebbe verificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale aspetto, si può osservare che anche la giurisprudenza penale – analogamente a quella civile, di cui ci siamo occupati più sopra<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a> – propende per il superamento del requisito dell’insidia o del trabocchetto, in favore dell’applicazione della disciplina generale del nesso di causalità di cui all’art. 41, comma 2, c.p.: il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro è spezzato solo quando interviene una condotta abnorme da parte dell’utente della strada che è stata da sola sufficiente a determinare l’evento. D’altronde, la stessa soluzione è stata raggiunta dalla giurisprudenza in materia antinfortunistica, laddove si esclude la responsabilità del datore di lavoro per violazione della disciplina contro gli infortuni soltanto quando l’evento lesivo è da imputare a una condotta abnorme del lavoratore, intesa come comportamento imprevedibile da parte del datore di lavoro e totalmente esorbitante rispetto alle funzioni a lui assegnate<a href="#_ftn72" name="_ftnref72"><sup>[72]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, appare, ad es., possibile un’estensione della responsabilità penale per (lesioni personali colpose) al direttore dei lavori (o dell’incaricato del relativo servizio di manutenzione) ove si consideri che la responsabilità penale è sempre una responsabilità personale; per cui, occorrerà valutare, caso per caso, la condotta dei singoli dipendenti che abbiano agito per conto dell’ente – pubblico o privato – di appartenenza, mentre, sul piano civilistico, la responsabilità del direttore dei lavori “concorre” con la responsabilità amministrativa dell’ente <em>ex</em> d.lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al corretto inquadramento della fattispecie penale nei reati di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p. ovvero in quelli di cui agli artt. 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis</em> c.p. &#8211; tema controverso e già più sopra prospettato<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a> &#8211; è necessario esaminare le norme che si ritengono qui contestualmente violate e verificare se esse, dunque, possano o meno ricondursi alla definizione di “norme sulla disciplina della circolazione stradale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale indagine sovviene l’art 3, del Codice della Strada, dedicato alle definizioni stradali, che al punto 9, così recita: «Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada».</p>
<p style="text-align: justify;">Da questa norma si rileva chiaramente che la circolazione stradale è un fenomeno i cui protagonisti sono la strada, il veicolo e l’uomo e che comprende tanto il movimento, che le soste e le fermate<a href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ci sono dubbi, quindi, che ogni norma che disciplina movimento e sosta di veicoli, animali e pedoni è riconducibile alla definizione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li><strong>(Segue) La portata dell’art. 590 <em>bis</em> c.p. e il perimetro delle condotte riconducibili a tale disposizione attraverso l’analisi della casistica giurisprudenziale. Inquadramento della responsabilità penale del soggetto incaricato del servizio di manutenzione/gestione nei reati di cui agli artt. 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis</em> c.p. nel caso di violazione di norme poste a tutela della sicurezza stradale, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo. Dubbia applicabilità delle fattispecie in esame nell’ipotesi in cui sinistri siano causati da difetti di progettazione e/o costruzione: ipotesi contemplata dall’art. 13 del Codice della strada, che rende applicabile la disciplina generale (posta dagli artt. 589 e 590 c.p.)</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Non altrettanto chiari sono la portata dell’art. 590 <em>bis</em> e il perimetro delle condotte riconducibili a tale disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale proposito, e su un piano più generale, va ricordato che la Cassazione, in diverse occasioni, ha affermato che l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo derivante dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente delle strada, che tenga una condotta colposa causalmente efficiente<a href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento giurisprudenziale è, peraltro, avvalorato dalla circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) del 25 marzo 2016, prot. n. 2251<a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>, con cui sono state date indicazioni operative a Prefetture, Questure e Polizia Stradale, in merito all’interpretazione e corretta applicazione delle nuove fattispecie di reato di lesioni personali stradali ed omicidio stradale (artt. 589 <em>bis</em> e 590 <em>bis</em>), introdotte dalla l. n. 41/2016, cit.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla parte dedicata all’omicidio stradale – ma le considerazioni paiono applicabili analogicamente al reato di lesioni personali stradali – la detta circolare prevede che il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e dalle disposizioni complementari. Sulla base di tale disposizione, i reati ricorrono in tutti i casi di omicidio consumatisi sulle strade, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo. Ciò in quanto le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e controllo delle strade e dei veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento della circolare è all’art. 14 cds che delinea “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” e prevede che tali enti provvedano alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e controllo tecnico delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali enti sono evidentemente lo Stato, Regioni, Province e Comuni e in via derivata anche le Società, pubbliche e private che dallo stato hanno avuto in concessione strade e autostrade assumendo su di sé per contratto gli oneri di manutenzione<a href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Che la violazione dell’art. 14 CdS rientri tra le «norme sulla disciplina della circolazione stradale» che prima della riforma del 2016 facevano scattare l’aggravante relativa e che dopo il 2016 fanno scattare la fattispecie autonoma di reato (art. 590 <em>bis</em> c.p. e non 590 c.p., ma vale anche per art. 589 <em>bis</em> c.p. anziché art. 589 c.p.) lo ha detto la Cassazione molte volte<a href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Meno convincente appare l’orientamento che si richiama ad alcune pronunce del giudice di legittimità<a href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a>, le quali affermano che l’art. 14 CdS non è fonte di una regola cautelare bensì è la norma dalla quale discende solo una generica posizione di garanzia a carico degli enti proprietari (o concessionari) della strada, con l’ulteriore corollario che, in tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento<a href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento, oltre ad essere smentito dalla circolare sopra citata, non tiene conto del fatto che nelle fattispecie di cui trattasi (in cui si contestano lesioni personali derivanti da insufficiente manutenzione) la violazione dell’art. 14 cod. strada è connessa alla violazione della normativa cautelare specifica di cui ai decreti ministeriali già più sopra richiamati, che impongono precisi adempimenti a carico dei gestori, che non possono ritenersi estranei alla disciplina della circolazione stradale, formandone, piuttosto, parte integrante proprio per il tramite della generale disposizione contenuta nell’art. 14 cit.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la riconducibilità alle fattispecie di cui agli artt. 590 <em>bis</em> c.p. e 14 CdS di lesioni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione delle infrastrutture stradali non pare contestabile alla luce delle costanti acquisizioni giurisprudenziali nonché delle circolari sopra richiamate, dubbi permangono, invece, quando i sinistri siano causati da difetti di progettazione e/o costruzione ovvero dalla violazione di norme che definiscono come si costruiscono i veicoli, come si costruiscono le strade e le singole opere che le compongono.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste norme tecniche, non a caso, non fanno mai capo al Codice della Strada, ma ad altre fonti, che disciplinano i parametri tecnici ed ingegneristici da osservare nella progettazione, nella costruzione e nella manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso tipico di questa non riconducibilità alla definizione di «norme che disciplinano la circolazione stradale» è il D.M. del 18 febbraio 1992 n. 223 &#8211; Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza – peraltro pubblicato antecedentemente allo stesso Codice della Strada, di cui al d.lgs. del 30 aprile 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto Regolamento contiene le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione l’impiego delle barriere stradali di sicurezza, e ha come fonte primaria la legge 21 aprile 1962, n. 181 – recante «Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)» <a href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a> &#8211; così come del resto espressamente riportato nel suo preambolo, ove non è citata alcuna norma del Codice della strada del 1959<a href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>, vigente all’atto dell’emanazione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che la disposizione normativa del Codice della Strada, che si occupa delle norme per la costruzione della gestione delle strade è rappresentata dall’articolo 13 e non dall’articolo 14: quest’ultima disposizione infatti si occupa dei “poteri e compiti degli enti proprietari della strada” e nella elencazione degli stessi, contenuta al comma 1, riportato nel provvedimento, non è compresa assolutamente la costruzione delle strade, che fa invece capo all’articolo 13 &#8211; Norme per la costruzione alla gestione delle strade &#8211; a cui fanno capo le norme tecniche correlate<a href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le esposte considerazioni inducono a ritenere che il D.M. n. 223/1992 non sia norma tecnica riconducibile all’art 14 del C.d.S. e questo elemento di per sé solo eliminerebbe ogni dubbio residuo sul fatto che il primo non può essere considerato un disposto normativo che disciplina la circolazione stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne poi l’esatta individuazione della portata dell’art 590 <em>bis</em> e delle finalità perseguite dal legislatore è illuminante la lettura di tutte le ipotesi aggravate, contenute nei commi successivi al primo, ove esse sono tutte e reiteratamente riferibili a comportamenti dei conducenti dei veicoli a motore<a href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna delle ipotesi contenuta nei commi successivi al primo si riferisce, invece, a condotte relative a omissioni di manutenzioni stradali, né a ipotesi di violazioni di regole tecniche di costruzione di veicoli o di strade.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa lettura conferma ulteriormente l’impossibilità di ricondurre alla definizione di «norme di disciplina della circolazione stradale» eventuali infrazioni di norme tecniche di costruzione perché essa comprende solo norme di comportamento riconducibili a imperizia e/o negligenza del gestore (come l’omessa e insufficiente manutenzione) che, a parere del legislatore, se infrante erano meritevoli di previsioni normative speciali, in termini di condotta e di sanzioni. Per tutti questi casi appaiono applicabili, dunque, non già gli artt. 589 <em>bis </em>e 590 <em>bis</em> c.p. (norme speciali), ma la disciplina generale (posta dagli artt. 589 e 590 c.p.), che, nel caso delle lesioni gravi, peraltro, prevede la procedibilità a querela e non la procedibilità ufficiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Su tale aspetto, si veda, con maggiore dettaglio, i §§ 7 ss. In dottrina, per un inquadramento generale del tema, anche sotto il profilo pratico-applicativo, cfr. G.D. Comporti, <em>Presunzioni di responsabilità e Pubblica Amministrazione: verso l&#8217;eliminazione di privilegi ingiustificati</em>, in <em>Foro It</em>., 1985, I, 1506 ss.; S. Vitale, <em>Responsabilità della P.A. per la custodia dei beni demaniali e concorso di colpa del danneggiato</em>, in <em>Giust. civ</em>., 1997, I, 1711 ss.; S. De Vogli, <em>La responsabilità civile per la costruzione e la manutenzione delle strade</em>, in <em>Danno e resp</em>., 1998, 1095 ss.; M. Rossetti, <em>Insidia stradale, il danno rischia l’ingorgo </em>(nota a: Tribunale Roma, sez. II, 15 marzo 2005), in <em>Dir. e Giustizia</em>, fasc.43, 2005, 35 ss.; M.R. San Giorgio, <em>Insidia stradale, se l’ente è privilegiato &#8211; Escluso il danno da cose in custodia </em>(nota a Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15224), in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, fasc. 35, 2005, 16 ss.; D. De Strobel, <em>La responsabilità della P.A. in relazione alla custodia dei beni demaniali </em>(nota a Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308), in <em>Dir. e fisc. ass., </em>fasc.3-4, 2007, 929 ss.; I. D. Calaprice, <em>La responsabilità del Comune per difetto di manutenzione della strada pubblica </em>(nota a Tribunale Benevento, 7 gennaio 2014), in <em>Ridare.it</em>, 30 settembre 2015; A. Salvati, <em>La responsabilità da cose in custodia</em>, Milano, 2012; L. D’ Apollo, <em>Danno da insidia stradale</em>, seconda edizione, Torino, 2015; F. Agnino, <em>Danno cagionato da cose in custodia</em>, 2020, Milano, 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tali disposizioni, chiaramente volte ad ampliare l’ambito applicativo della fattispecie base di cui all&#8217;art. 589 c.p., hanno posto diverse difficoltà in ordine alla loro attuazione e al loro raccordo con le norme di carattere processuale. Ferma restando la mancata differenza ontologica tra gli elementi costitutivi e gli elementi circostanziali, i criteri utilizzati per qualificare tali reati quali fattispecie autonome piuttosto che ipotesi aggravate sono di ordine formale, facendo riferimento al <em>nomen iuris</em> della norma e alla sua collocazione (Sez. un., 10 luglio 2002, n. 26352, in <em>C.E.D. Cass.</em>, n. 221663).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò deve aggiungersi, quale criterio discretivo, quello strutturale della descrizione del precetto penale che pone l’accento sul fatto che la norma in esame non detenga alcun rimando, per la trattazione, al fatto previsto dal 589 c.p. (Sez. un., 10 luglio 2002, n. 26351, in <em>C.E.D. Cass</em>., n. 221663). Si osservi, altresì, in termini di trattamento sanzionatorio, un quadro parificato a quello originario dell’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all’art. 589 c.p.; il che propende per una maggior tutela del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Su tali profili si ritorna nei §§ 8 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Che disciplina l’omicidio colposo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Recante il reato di «lesioni personali colpose».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A tale categoria appaiono riconducibili gli artt. da 140 a 193 del Codice della Strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche CdS).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In questo senso v. gli artt. da 14 a 45 del Codice della Strada, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le norme in questione fanno, infatti, riferimento a lesioni personali, anche gravi o gravissime, genericamente riconducibili a una condotta colposa dell’agente ovvero a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o a fatti «commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria». Per effetto delle abrogazioni operate dall’art. 1, comma 3, l. n. 41/2016, cit., sono, invece, scomparsi, in entrambe le disposizioni, i riferimenti a fatti commessi «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Come meglio si dirà <em>infra </em>(§ 9), dopo l’entrata in vigore della l. n. 41/2016, cit., in giurisprudenza si è consolidato un orientamento – avallato dall’interpretazione ministeriale (v. circolare del Ministero Interno n. 300/A/2251/16/124768 del 25 marzo 2016) – secondo cui i reati suddetti ricorrono in tutti i casi di omicidio consumatisi sulle strade, anche qualora il responsabile non sia il conducente del veicolo. Ciò in quanto le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Su tali nozioni, <em>ex multis</em>, I. Peila, <em>Nuove aperture della giurisprudenza in tema di “insidia stradale” </em>(nota a Tribunale di Torino, 17 giugno 1995), in <em>Resp. civ. prev</em>., 1996, 1014 ss.; P. Laghezza, <em>“Evitando le buche più dure”: la P.A. risponde per insidia e trabocchetto</em> (nota a Pretura di Torino, 13 maggio 1996), in <em>Danno e resp</em>., 1996, 775.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale interpretazione giurisprudenziale risulta, peraltro, avere il conforto della Corte costituzionale, che con la sentenza 10 maggio 1999, n. 156, in <em>Giust. civ.</em>, 2000, I, 649 (con nota di S. Vitale, <em>La responsabilità civile della P.A. per i danni derivanti da beni pubblici al vaglio della Corte costituzionale: un’occasione sfumata</em>), che, pur riferendosi alla fattispecie civilistica di cui all’art. 2043 c.c., ha ritenuto che «la nozione di insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall&#8217;esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l&#8217;onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l&#8217;insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere &#8211; adottando le misure idonee &#8211; codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l&#8217;altro specificando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all&#8217;evitabilità del pericolo stesso, in relazione all&#8217;uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall&#8217;art.. 2043 c.c.».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si veda, in questo senso, <em>ex multis</em>, Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2004, n. 32970, in <em>Cass. pen</em>. 2005, 7/8, 2238, secondo cui «in assenza di una norma vincolante per la pubblica amministrazione, l’obbligo di eliminare una fonte di pericolo su una pubblica strada sorge solo nell&#8217;ipotesi in cui tale situazione presenti le caratteristiche della &#8220;insidia&#8221; o del &#8220;trabocchetto&#8221; per gli utenti, e cioè il pericolo sia inevitabile con l&#8217;uso della normale diligenza, mentre, sussistendo la possibilità di avvistamento del pericolo, e quindi della evitabilità, colpevole dell&#8217;incidente sarà solo la persona che non avrà adottato le cautele nella guida del veicolo, sia esso autoveicolo o altro, come nella specie, ovvero anche circolando a piedi».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La nozione di insidia corrisponde ad una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso. In definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo (in questo senso, si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15644, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 2017; Id., sez. III, 12 luglio 2018, n.18325, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em> 2018, 13 luglio, con nota di V.A. Papanice, <em>L’appalto non priva il committente, finché conserva un potere di fatto, della responsabilità da custodia</em>; Id., sez. III, 29 agosto 2019, n. 21795, in <em>Ridare.it</em>, 12 novembre 2019, con nota di F. Agnino, <em>Danni da cose in custodia ed operatività dell’art. 30 l. n. 109/1994</em>; Tribunale di Perugia, 6 maggio 2019, n. 360, in https://dejure.it/; Tribunale Larino, 10 ottobre 2019, n. 344, in https://dejure.it/).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In questo senso, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha più volte sottolineato che «l’obbligo per il proprietario della strada, sia pubblica che privata, quando sul suolo privato si attui un traffico indiscriminato e privo di controllo, sostanzialmente aperto al pubblico, di eliminare la fonte di pericolo ed anche di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un&#8217;insidia o trabocchetto per gli utenti sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l&#8217;uso della normale diligenza. Tutte le volte in cui, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi conduce un autoveicolo e più in generale a chi usi una strada pubblica, la situazione di disagevole transito sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta»: così Cass. pen. sez. IV, 7 novembre 2000, n.12826, in <em>Cass. pen</em>., 2002, 1030; conforme Cass. pen., sez. IV, 18 novembre 1997, n. 478, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em>, 1998, 886. Pertanto, in assenza di una norma vincolante per la pubblica amministrazione, l’obbligo di eliminare una fonte di pericolo su una pubblica strada sorge solo nell&#8217;ipotesi in cui tale situazione presenti le caratteristiche della “insidia” o del “trabocchetto” per gli utenti, e cioè il pericolo sia inevitabile con l’uso della normale diligenza, mentre, sussistendo la possibilità di avvistamento del pericolo, e quindi della evitabilità, colpevole dell’incidente sarà solo la persona che non avrà adottato le cautele nella guida del veicolo, sia esso autoveicolo o altro, come nella specie, ovvero anche circolando a piedi. Nella stessa prospettiva, è stato pure costantemente affermato che in tema di danno da insidia stradale, a fronte della piena conoscibilità dello stato de luoghi, a nulla rileva lo stato di cattiva manutenzione dello stesso o la scarsa illuminazione atteso che non è scusabile la condotta di un soggetto che inciampa in una buca presente in un punto pienamente conoscibile in quanto vicino alla propria abitazione ed interessato, come nella situazione dedotta in giudizio, da lavori pubblici: in questo senso Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2004, n. 32970, cit. nonché Tribunale Larino, 10 ottobre 2019, n. 344, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si veda, in particolare, la dottrina e la giurisprudenza citate nelle note 1 e 22.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a>  In particolare, la giurisprudenza ha dichiarato che costituisce insidia la presenza di una grossa chiazza d’acqua sul manto stradale a causa della perdita di un impianto irriguo in prossimità di detta sede (Cass., civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5539, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em>, 1998, 45 o la mancanza di una barriera protettiva al margine della strada (Cass., civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15710, in <em>Bollettino legisl. Tecnica</em>, 2003, 82).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr., al riguardo, P.G. Monateri, <em>Illecito e responsabilità civile</em>, in <em>Tratt. dir. priv</em>., diretto da M. Bessone, X, Torino, 2002, 132; nella giurisprudenza di merito, in contrasto con l’orientamento all’epoca dominante, tendente ad inquadrare la responsabilità <em>de qua</em> in quella extracontrattuale, va segnalata l’isolata pronuncia di Tribunale di Cagliari, 6 dicembre 1995, in <em>Riv. giur. Sarda</em>, 1997, 104 ss. (con nota di G. Obino, <em>Brevi osservazioni in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati da cose in custodia e criteri di liquidazione del danno</em>), che ha affermato la responsabilità in capo all’ente pubblico, a norma dell’art. 2051, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, «atteso che questo si trova nella custodia dell&#8217;amministrazione e quindi rientra nel suo potere di vigilanza e controllo».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> La figura rappresentata dalla cosiddetta “insidia stradale” postula, infatti, l’accertamento di tre elementi: la non visibilità, la non prevedibilità e l’inevitabilità del pericolo in relazione al normale uso della strada. Invocando i detti criteri Tribunale di Perugia, 6 maggio 2019, n. 360, cit., ha rigettato la domanda perché, nel caso di specie la danneggiata camminava intenta a cercare il portafogli nella borsa, era dunque distratta e non aveva visto l’anomalia insistente sul manto stradale, nonostante fosse ben visibile; nel medesimo senso, ad es., Tribunale Roma sez. XIII, 10 dicembre 2021, n. 19203, in <em>Redazione Giuffrè</em> 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Come meglio si dirà <em>infra</em>, nel testo, la giurisprudenza più recente è orientata nella direzione che non si debba escludere a priori l’applicazione dell’art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2005 n. 564, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2005, 1; Id., sez. I, 15 ottobre 2004 n. 20324, <em>ivi</em>, 2004, 10; Id., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, in <em>Foro it.</em>, 2006, 12, I, 3358; Id., sez. III, 2 marzo 2007, n. 4962, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em>, 2007, 9, 911; Id., sez. III, 8 marzo 2007, n. 5308, in <em>Giust. civ.</em>, 2008, 12, 2990; Id., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427, in <em>Guida al diritto</em>, 2012, 11, 27), salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile l’effettiva custodia del bene demaniale: in questo senso, <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n. 6515, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2004, 4; Id., sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3745, in <em>Dir. &amp; giust</em>., 2005, 12, 96 ss., con nota di F. Minniti, <em>Danni causati da cose in custodia: un altro punto all&#8217;indirizzo dominante</em>; Id., Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006 n. 20823, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2006, 10; Id., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20827, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em>, 2007, 7-8, 791; Tribunale di Cagliari, 25 ottobre 2002, in <em>Riv. giur. sarda</em>, 2003, 741 ss, con nota di S. Masala, <em>Sulla responsabilità civile della p.a. per danni conseguenti alla mancata o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche</em>; Tribunale di Cagliari, 27 luglio 2000, <em>ibidem</em>, 2001, 744 ss., con nota di C. Monni, <em>Sul danno cagionato da cose in custodia: caratteri e limiti della responsabilità ex art. 2051 c.c.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Più precisamente, si tratta della sentenza Corte cost., 10 maggio 1999, n. 156 (su cui v. la nota 10). La Corte era stata adita, a seguito di un’ordinanza del Giudice di pace di Genova che – investito della risoluzione di una controversia promossa da un privato contro il Comune per i danni subiti a causa di una caduta dal motociclo prodotta dalla presenza, astrattamente percepibile in anticipo, ma non segnalata, di terriccio su una strada comunale – aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1227, comma 1, c.c., asserendo che in presenza di un’insidia stradale la disposizione in esame non consentirebbe un accertamento del concorso di colpa del danneggiato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Su cui v., <em>infra</em>, § 6 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Non sembra qui inutile ricordare che questo orientamento, tuttavia, già a partire da un pronuncia di quasi quindici anni fa era stato rivisitato dalla Suprema Corte, (v. Cass. civ., sez. III,  7 dicembre 2005 n. 26997, in https://dejure.it/) la quale ha escluso che sussista, almeno in astratto, una incompatibilità tra responsabilità della P.A. per danno provocato da anomalia della strada <em>ex </em>art. 2043 c.c. ed il concorso di colpa del danneggiato a norma dell’art. 1227, comma 1, c.c. La Corte giunge a questa conclusione respingendo l’idea che l’art. 1227, comma 1 c.c., sia espressione di un principio di autoresponsabilità – in forza del quale anche gli eventuali danneggiati dovrebbero contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli – ravvisandovi piuttosto un corollario del principio di causalità per cui al danneggiante non può far carico quella parte del danno che non è a lui causalmente imputabile «sicché la colpa cui fa riferimento l’art. 1227, comma 1, c.c. va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un fatto illecito <em>ex</em> art. 2043 c.c.) bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Tuttavia, come meglio si dirà <em>infra </em>(nel § 6), il principio c.d. di “autoresponsabilità” è stato ripreso dalla giurisprudenza più recente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> In tema di applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A., cfr., in dottrina, E. Casetta, voce <em>Responsabilità della Pubblica Amministrazione</em>, in <em>Digesto disc. pubbl</em>., XIII, Torino, 1997, 210 ss., e già Id., <em>L’illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953; I. Peila, <em>La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia: nozione e applicabilità alla pubblica amministrazione</em>, in <em>Resp. civ. prev</em>., 1996, 729; G. Gioia, <em>Insidia e trabocchetto: una figura sintomatica della responsabilità civile</em>, in <em>Danno e resp</em>., 1997, 708 ss.; S. De Vogli, <em>La responsabilità civile per la costruzione e la manutenzione delle strade: il privilegio della P.A.</em>, in <em>Danno e resp</em>., 1998, 1095; G. Garri, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, in <em>Giur. sist. dir. civ. comm</em>., fondata da Bigiavi, Torino, 2000, 35 ss.; P.G. Monateri<em>, Illecito e responsabilità civile</em>, in <em>Tratt. dir. priv</em>., diretto da M. Bessone, X, Torino, 2002, 132; P. Laghezza, <em>Responsabilità della P.A. per omessa manutenzione delle strade: la prospettiva dell’analisi economica del diritto</em>, in <em>Danno e resp</em>., 2002, 1201 ss.; Id., <em>Responsabilità contrattuale della società di gestione dell&#8217;autostrada e applicabilità dell’art. 2051 c.c.</em>, <em>ivi</em>, 2003, 609 ss.; R. Foffa, <em>Il problema della causalità omissiva e l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2051 c.c. nei confronti dell&#8217;Ente proprietario della strada</em>, <em>ivi</em>, 2003, 741; G. Greco-D. Pasanisi &#8211; B. Ronchi, <em>I danni da cose in custodia</em>, Milano, 2004, 311; P. Digregorio, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051: verso una applicazione generalizzata ed oggettiva</em>, in <em>Giur. it</em>., 2005, I, 2199; C. Cicero, <em>Responsabilità civile della P.A. ed art. 2051 c.c. </em>(nota a Tribunale di Palermo, 28 giugno 2006), in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2007, 903 ss.; D. De Strobel, <em>La responsabilità della P.A. in relazione alla custodia dei beni demaniali</em>, cit., 929 ss.; I. D. Calaprice, <em>La responsabilità del Comune per difetto di manutenzione della strada pubblica</em>; cit.; V. Bellomia, <em>Cose in custodia Durata dei processi Rovina di edificio</em>, in V. Cuffaro (a cura di), <em>Responsabilità civile</em>, Torino, 2007, 313 ss.; G. Annunziata, <em>La responsabilità civile e la fattispecie di responsabilità presunta</em>, Padova 2008, 339 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2021, n. 26235, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em> 2021, 29 settembre, ove si precisa, con riguardo al nesso di causalità nella fattispecie in esame, che «In tema di danno da cose in custodia, in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta del danneggiato, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza del danneggiato». Nel medesimo senso, cfr. Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21395, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em> 2021, 27 luglio, che, nella specie, ha escluso il risarcimento richiesto da un uomo caduto a causa di una fessura presente sulla strada, atteso che il danneggiato non aveva fornito la prova del nesso causale tra la fessurazione presente sotto il marciapiede e l’evento dannoso, anzi l&#8217;unica teste aveva riferito di non aver assistito all’incidente, essendo sopraggiunta solo in un secondo momento. L’orientamento dei giudici – in particolare, di merito – con riguardo alla casistica dei sinistri derivanti da buche e avvallamenti del manto stradale non è, però, univoco: si veda, a titolo meramente esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2021, n. 17946, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 24 giugno, secondo cui «La presenza di una strada fortemente sconnessa e piena di avvallamenti non rappresenta di per sé una esimente per l’ente pubblico, atteso che un comportamento disattento dell&#8217;utente, non rappresenta una condotta imprevedibile». «D’altra parte [sottolinea la Corte], portando alle estreme conseguenze il ragionamento opposto, si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull&#8217;utilizzatore della strada le conseguenze della mancanza di manutenzione (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’Ente per i danni occorsi ad un motociclista caduto a causa di un avvallamento della strada)». Per maggiori approfondimenti, con riferimento alla casistica in esame, cfr. M. Bona, <em>Buche sulle strade urbane: spunti per un nuovo modello di responsabilità dei comuni</em> (nota a Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19653), in <em>Resp. civ. e prev.</em>, fasc. 2, 2005, 390 ss. Sull’argomento si vedano anche le sentenze citate nelle note 31, 33 e 44.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> In particolare, si ancorava la responsabilità alla sussistenza di una “insidia o trabocchetto” nella strada, un qualcosa di cui il guidatore non poteva accorgersi: Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12314, in <em>Giur. it.</em>, 1999, 1362, secondo cui «Il danneggiato da animali vaganti su di una autostrada può agire per il risarcimento soltanto in base al principio del “<em>neminem laedere</em>” di cui all&#8217;art. 2043 c.c. alla cui stregua l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) caratterizzata congiuntamente dall&#8217;elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell’evento». Conformi: Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2008, n. 5989, in https://dejure.it/; Id., sez. II, 20 agosto 1997, n. 7742, in <em>Giur. bollettino legisl. tecnica</em> 1998, 16 (con riferimento ai danni riportati da un utente di una strada in cui erano in corso dei lavori e, nonostante il cantiere fosse transennato con nastro catarifrangente, i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell’infortunio, non erano stati illuminati con apposite lampade).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, in <em>Giur. it.</em>, 2007, 6, 1403 e 14 marzo 2006, n. 5445, in <em>Riv. giur. Sarda</em>, 2006, 2, 259, la pubblica amministrazione, in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della c.d. “responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 cc. (configurabile tutte le volte in cui il danno sia cagionato da una cosa a causa della sua intrinseca natura, per l’insorgere in essa di agenti dannosi o a causa del comportamento doloso o colposo di chi la detiene), anziché alla semplice responsabilità aquiliana <em>ex</em> art. 2043 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in <em>Giust. civ.</em>, 2009, 11, I, 2533., con cui le Sezioni Unite abbandonano il diverso orientamento originariamente adottato da Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609, in <em>Resp. civ</em>., 2006, 101, secondo cui doveva escludersi, per difetto del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all&#8217;amministrazione e l’evento lesivo, la responsabilità del ministero della sanità nei confronti di quanti avevano contratto patologie per infezioni da virus dell’Hbv, dell&#8217;Hiv o dell’Hcv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati effettuate in epoca anteriore al momento in cui, per ciascuna di tali patologie, furono approntati i relativi test diagnostici. In senso conforme alla decisione qui in rassegna, cfr. Tribunale di Roma, 29 agosto 2005, in <em>Corr. merito</em>, 2006, 449, con nota di T. Carbone, <em>La «storia infinita» del sangue infetto: tra la l. 219/2005, la sentenza 11609/2005 e la decisione del tribunale di Roma</em> e in <em>Danno e resp.</em>, 2006, 269, con note di M. Capecchi, <em>Note in tema di illecito omissivo</em>, e di S. Corongiu, <em>Danno da trasfusioni di sangue infetto: il ministero è responsabile per omessa vigilanza fin dai primi anni Settanta</em> e Tribunale di Roma, 31 agosto 2005, in <em>Resp. civ</em>., 2006, 113, secondo cui il Ministero della salute è responsabile, nei confronti di quanti abbiano contratto «epatiti C» o infezioni Hiv anche quando il contagio sia ascrivibile ad emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati praticate dopo il periodo in cui erano disponibili su larga scala i test per l’individuazione del virus dell’«epatite B».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015 n. 18317, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2015; in argomento, v. altresì Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1995, n. 990, <em>ivi</em>, 1995, 202; Id., sez. VI, 27 gennaio 2012, n.1263, in <em>Guida al diritto</em>, 2012, 15, 68.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2012, n. 7963, in <em>Riv. it. dir. lav</em>., 2013, 1, II, 104 con nota di A. Petrillo, <em>Diritto del lavoratore all&#8217;esecuzione della prestazione e danno non patrimoniale: incertezze interpretative e spunti evolutivi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Sicché l’applicazione dell’art. 2051 c.c. sarà, ad esempio, possibile nel caso in cui la strada si trovi nel perimetro urbano del Comune o si tratti di strada aperta al pubblico transito. A carico della pubblica amministrazione graveranno quei rischi connessi all’inosservanza dei doveri di sorveglianza e manutenzione razionalmente esigibili in base a criteri di corretta e diligente gestione, con esclusione della responsabilità della PA nelle ipotesi di pericolo imprevedibile ed inevitabile ascrivibile a terzi o allo stesso danneggiato: in questo senso espressamente Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12449, in <em>Giust. civ.</em>, 2010, 1, I, 173. La sentenza è in linea con l’orientamento secondo il quale l’art. 2051 c.c. si applica alla pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni vengono utilizzati dall’amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo e una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo; oppure qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali, che per la loro limitata estensione territoriale consentano un&#8217;adeguata attività di vigilanza. In senso analogo, Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24617, in <em>Giust. civ.</em>, 2008, 10, I, 2193; Id., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2006, 11, 3004 nonché in <em>Resp. civ</em>., 2007, 310 ss. (con nota di F. Toschi Vespasiani, <em>La (mancata) caduta di uno degli ultimi privilegi: il danno da insidia stradale e la responsabilità della P.A</em>), secondo cui la responsabilità di cui all&#8217;art. 2051 c.c. riguarda anche gli enti pubblici in relazione ai danni subiti dagli utenti di beni demaniali, salvo che sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Conformi: Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1998, n. 11749, in <em>Resp. civ. prev</em>., 1999, 733 ss., con nota di V. Rapelli, <em>Proprietà pubblica delle strade e presunzione di responsabilità della p.a.</em>; Id., sez. III, 4 dicembre 1998 n. 12314, in <em>Danno e resp</em>., 1999, 87; Id., sez. III, 13 gennaio 2003 n. 298, in <em>Giust. civ</em>., 2004, I, 209, con nota di A.A. Ferrario, <em>La natura dei pedaggi autostradali: tra prestazioni patrimoniali, imposte e corrispettivi contrattuali</em>; Id., sez. III, 15 gennaio 2003 n. 488, in <em>Giur. it.</em>, 2004, 59; Id., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11446, in <em>Danno e resp</em>., 2004, 1085, con nota di P. Laghezza, <em>Responsabilità della P.A. per insidia e trabocchetto</em>; Id., sez. III, 1° dicembre 2004 n. 22592, in <em>Giust. civ. Mass</em>. 2005, 1; Id., sez. III, 23 febbraio 2005, n. 3745, cit.; Id., sez. III, 13 luglio 2005, n. 14749, <em>ivi</em>, 2005, 7/8; Id., 20 febbraio 2006 n. 3651, cit., in <em>Giur. it</em>., 2007, 6, 1403; Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2006, n. 10040, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em> 2007, 1, 40.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 18 novembre 2010 n. 23277, in <em>Dir. &amp; Giustizia online</em> 2010, che, con riferimento alla norma applicabile alle ipotesi di responsabilità della PA per i danni subiti dall’utente della strada, afferma che «[…] qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., in quanto sia accertata, in concreto, l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte dei terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. alle ipotesi di esistenza di un&#8217;insidia o trabocchetto» (nella specie si trattava di un pedone che, camminando sul marciapiede, era improvvisamente inciampato in un tombino sporgente non segnalato e cadendo aveva riportato lesioni personali di cui aveva chiesto il risarcimento al Comune).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Esattamente in questi termini, Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2021, n. 19610, in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 34, secondo cui «È configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia. Con l’obbligo per tali soggetti di mantenere, gestire e pulire le strade nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, non solo sulla strada ma anche in prossimità della stessa, o meglio nella zona posta tra il margine della carreggiata e la banchina» (si trattava, nella fattispecie, di un sinistro occorso al conducente di una autovettura che a causa del manto stradale usurato e bagnato dalla pioggia era finito fuori strada, urtando contro la roccia lavica che si trovava a margine della carreggiata); ma già nel medesimo senso, Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9527, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2010, 4, 581.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32"><sup>[32]</sup></a> La progettazione e costruzione di questi elementi è compiutamente disciplinata dal D.M 18 febbraio 1992, n. 223 (“Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”) aggiornato dal D.M. 21 giugno 2004, n. 2367 e dal D.M. 28 giugno 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr., in proposito, Cass. civ., sez. VI, 23 dicembre 2021, n. 41408, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 27 dicembre, secondo cui «La deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso» (fattispecie in cui, alla guida della propria vettura, una donna era rimasta vittima di un incidente dovuto alla presenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche: respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’ANAS in quanto la mancata installazione del <em>guard-rail</em> non era stata ritenuta circostanza sufficiente per addebitare al gestore la responsabilità dell’incidente stradale).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Come quelle sopra citate in nota 32.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Tra le più recenti pronunce in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2021, n. 19610, cit., in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 34.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> A tale proposito, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico del custode <em>ex</em> art. 2051 c.c. è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la “res” in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che alcuna rilevanza abbia la condotta del custode. Da qui la conclusione secondo cui il nesso di causalità tra situazione di pericolo ed evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l’utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito) ma non per una incompatibilità tra la responsabilità della P.A. <em>ex</em> art. 2043 c.c. per insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato <em>e</em>x art. 1227, comma 1, c.c.: così Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15859, in <em>Ridare.it</em>, fasc. 3 febbraio 2016, con nota di V. Papagni, <em>La responsabilità resta del gestore della strada nonostante l’automobilista superi il limite di velocità</em>. Nella fattispecie in esame il danneggiato mentre procedeva con la sua auto a forte velocità, a fronte del limite massimo di 30 Km/h, si era trovato improvvisamente la strada ostruita da fango ed era andato a sbandare uscendo di strada. Il fatto che l’autovettura guidata da Caia non fosse stata trattenuta dal terrapieno di contenimento denoterebbe, secondo il ragionamento di parte convenuta (Anas), l’elevata velocità del mezzo e dunque una presunta colpa del danneggiato stesso. Tuttavia, la Corte territoriale, ribaltando sul piano logico tale osservazione, aveva precisato che si trattava di un terrapieno di scarsa consistenza per altezza e materiale di composizione e come tale non idoneo ad impedire lo sbandamento ed il precipizio nella scarpata nemmeno da parte di un’autovettura che procedesse a moderata velocità. Pertanto, l’incidente era imputabile all’ente per la gestione delle strade con conseguente diritto all’integrale risarcimento per i danneggiati. In applicazione di questi principi, v. Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 765, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2022, 13 gennaio, con riguardo ad una fattispecie, relativa ad un sinistro causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito che avevano escluso al responsabilità dell&#8217;ente gestore, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile: la semplice presenza di una rete di contenimento posta nelle vicinanze del luogo in cui ebbe a verificarsi l’incidente non poteva giustificare alcuna inferenza sul piano della costruzione di una regolarità causale statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l’evitabilità di invasioni da parte di animali sulla sede stradale.); conforme Tribunale Messina, 4 ottobre 2021, n. 1678, in <em>Redazione Giuffrè</em> 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Così Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2021, n. 19610, cit., in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 34.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Rientra senz’altro in questa ampia casistica anche l’ipotesi di un veicolo che abbia impattato contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, a causa di un violento nubifragio: fattispecie in cui la Cassazione ha correttamente escluso la responsabilità del Comune, proprietario e gestore della strada, per il sinistro occorso ad un automobilista nel frangente appena descritto, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile (così Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2021, n. 27527, in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 46). Analogamente, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilità a carico dell’ente <em>ex</em> art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente su una strada di solito usata da mezzi agricoli, atteso che le condizioni della strada avrebbero richiesto una maggiore prudenza alla guida (Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2525, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 4 febbraio). Si veda, però, Corte appello Genova sez. II, 16 giugno 2021, n. 684, in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 47, la quale non ha ravvisato gli estremi del caso fortuito in relazione ai danni subiti da un ciclista a seguito della caduta dalla bicicletta, provocata da una buca profonda e non segnalata presente sul manto stradale, confermando la condanna a carico del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr., in dottrina, G.D. Comporti, (voce) <em>Responsabilità della pubblica amministrazione</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di Diritto pubblico</em>, vol. V, Milano, 2006, 5133; Id., <em>Presunzioni di responsabilità e Pubblica Amministrazione: verso l&#8217;eliminazione di privilegi ingiustificati</em>, cit., 1506 ss.; V. Rapelli, <em>Proprietà pubblica delle strade e presunzione di responsabilità della p.a. </em>(nota a Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1998, n.11749), cit., in <em>Resp. civ. e prev.</em>, fasc.3, 1999, 735 ss.; S. Venturi, <em>La colpa della pubblica amministrazione </em>(nota a: Tribunale Milano, 19 aprile 1993), in <em>Giur. merito</em>, fasc.3, 1995, 487 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Per l’ampia casistica, v., a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2021, n. 42085, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 31 dicembre, secondo cui «È da escludere il risarcimento in favore di un motociclista caduto a causa di un involucro di <em>cellophane</em> presente sulla carreggiata e fuoriuscito dal veicolo che lo precedeva, atteso che la presenza della busta non è ricollegabile ad una negligenza del custode» e, più recentemente, Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 765, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2022, 13 gennaio, ove, con riguardo ad una fattispecie relativa ad un sinistro causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito che avevano escluso al responsabilità dell&#8217;ente gestore, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile; la semplice presenza di una rete di contenimento posta nelle vicinanze del luogo in cui ebbe a verificarsi l&#8217;incidente non poteva giustificare alcuna inferenza sul piano della costruzione di una regolarità causale statisticamente apprezzabile circa la prevedibilità e l&#8217;evitabilità di invasioni da parte di animali sulla sede stradale</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dunque dimostrare l’evento fortuito, provando dunque che il danno è riconducibile ad un evento non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, ovvero ad un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo: v. Tribunale Messina, 4 ottobre 2021, n. 1678, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Va, al riguardo, precisato che il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.), deve, a maggiore ragione, valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c. L’importanza del nesso di causalità ai fini della determinazione della responsabilità, peraltro, rimane invariata sia che si applichi l’art. 2051 c.c. che si invochi l’art. 2043 c.c.: in assenza del nesso di causalità, non sussiste la responsabilità della P.A. (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato – transitato a piedi in una strada dissestata nonostante vi fossero due marciapiedi liberi – avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all’inciampo in un buca di grandi dimensioni, presente su strada dissestata, in orario diurno con cielo sereno, è da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato): così Tribunale di Lecce sez. I, 2 luglio 2018, n. 2458, in <em>Redazione Giuffrè</em> 2020. Diversamente, Tribunale di Livorno sez. I, 3 giugno 2021, n. 465, in <em>Guida al diritto</em>, 2021, 43, ha ritenuto sussistente la responsabilità <em>de qua</em> in capo al comune convenuto, in relazione alla caduta di una signora, provocata da alcune betonelle sconnesse nascoste dalle foglie, poste su una strada aperta al pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Su cui v. la fondamentale sentenza Corte cost., n. 156/1999, su cui v., <em>supra</em>, il § 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Tra le più recenti pronunce in termini, v. Tribunale Torino, sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 4654, in <em>Redazione Giuffrè</em>, 2022, che, proprio in tema di principio di autoresponsabilità, osserva che la «responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (nell’ambito della quale rientrano i sinistri occorsi agli utenti delle strade cittadine) è esclusa, <em>ex</em> art. 2051 c.c., se il custode riesca a provare il caso fortuito, che ben può essere rappresentato dal fatto della stessa vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in un oggetto facilmente percepibile. In sostanza, chi cammina per strada, essendo dotato di occhi e di cervello, deve prestare attenzione a dove mette i piedi, immaginandosi che il marciapiede non è una lastra di vetro priva di asperità». Secondo i giudici torinesi, «Ciò che il pedone ha, invece, il sacrosanto diritto di esigere dall’Amministrazione è che le vie ed i marciapiedi non presentino insidie e trabocchetti, cioè punti non segnalati e non protetti, nei quali possono verificarsi cedimenti del tutto inaspettati e di una consistenza tale da compromettere la sicurezza dei passanti».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> In questi termini Tribunale di Palermo sez. III, 6 ottobre 2021, n. 3720, in <em>Redazione Giuffrè</em> 2021. Afferma una responsabilità oggettiva dell’ente proprietario e/o gestore Corte appello Bari sez. III, 12 luglio 2021, n. 1328, in <em>Redazione Giuffrè</em> 2021, secondo cui «La P.A. proprietaria della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità, che ha natura oggettiva, è esclusa solo se l’ente dimostri che l’evento è stato determinato da cause estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione della rete viaria, ovvero che l’evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode». La responsabilità in questione opera anche nell’ipotesi in cui l’ente gestore abbia effettuato la consegna dei lavori: in argomento si veda Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2021, n. 41709, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 29 dicembre, ove si precisa, che, nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all&#8217;appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse con l’unica eccezione del caso fortuito; nel medesimo senso, Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2018, n.18325 (con nota di V.A. Papanice, <em>L’appalto non priva il committente, finché conserva un potere di fatto, della responsabilità da custodia</em>), cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2012, n. 7963, in https://dejure.it/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> In tal senso si veda la fondamentale sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 6 luglio 2006, n. 15383,  cit., ove si afferma che: «la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all&#8217;art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile – all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto – esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Per la giurisprudenza di primo grado, cfr. <strong>Tribunale di Bari sez. II, 6 ottobre 2021, n. 3495, in <em>Redazione Giuffrè</em>, 2021, che riprende puntualmente le argomentazioni della sentenza Cass. civ., Sez. III, n. 15383, citata nella nota precedente, in specie laddove afferma che «Nell’ipotesi in cui a cagionare il danno sia stata un’insidia presente sul manto stradale, la responsabilità da cose in custodia <em>ex</em> art. 2051 c.c. a carico dell’ente proprietario della strada non è esclusa a causa dell’estensione della rete viaria e dell’uso di essa da parte della collettività: questi, infatti, sono meri, potenziali indizi dell’impossibilità di un effettivo esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, ma va da sé che il giudice dovrà accertarne caso per caso la effettiva ricorrenza, poiché laddove l’esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza del rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della correlata responsabilità. In sostanza, la responsabilità dell’ente per danni subiti dall’utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c. ove si tratti di beni demaniali che per la loro conformazione consentono un’adeguata attività di vigilanza». Di diverso avviso Tribunale Venezia sez. II, 1 luglio 2021, n. 1347, in <em>Redazione Giuffrè</em>, 2021, che, movendo dal presupposto che «[</strong>…] <strong>il rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. si configura come una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentirne il potere di controllo e governo», ritiene che «solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri può escludere quel rapporto e la correlata responsabilità. Da tale premessa discende che l’art. 2051 c.c. non è applicabile alla P.A. quando, sul bene di sua proprietà, non sia possibile un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti a causa della notevole estensione di esso e le modalità d’uso, diretto e generale, da parte dei terzi».</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, cit., in <em>Giust. civ. Mass</em>. 2006, 7-8 e in <em>Foro amm. CDS</em>, 2006, 11, 3004.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Cfr., ancora, Cass. civ., Sez. III, n. 15384/2006, cit., secondo cui «In questo caso graverà sul danneggiato l&#8217;onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo &#8211; in linea di principio &#8211; a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Nei §§ 3 ss., dedicati all’inquadramento teorico della responsabilità per danno da insidia stradale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Sulla presunzione di demanialità delle strade comunali, cfr. Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2021, n. 27054, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 7 ottobre, secondo cui «Ai sensi dell’art. 22 l. n. 2248/1865, il suolo delle strade comunali è di proprietà dei comuni, determinando così la norma una vera e propria presunzione di titolarità, rispetto alla quale spetta all&#8217;amministrazione fornire prova contraria». Secondo la Corte «Trattasi di presunzione di demanialità avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell’art. 2728 c.c., le presunzioni legali, qual è quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria» (nella fattispecie in esame è stata cassata la decisione dei giudici del merito che avevano escluso il diritto al risarcimento per una donna caduta dalla bicicletta, a causa di una buca presente sulla strada comunale perché, ad avviso degli stessi giudici merito, la donna non aveva assolto l’onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune e la strada in cui era avvenuto l’incidente).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Come chiarisce la Corte, sia nell’ipotesi di responsabilità oggettiva <em>ex</em> art. 2051 c.c. che aquiliana <em>ex</em> art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza, «il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all&#8217;incidenza causale del comportamento del danneggiato» (Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, cit., in <em>Giust. civ. Mass</em>. 2006, 7-8 e in <em>Foro amm. CDS</em>, 2006, 11, 3004. In senso conforme, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2002 n. 17152, in <em>Foro it</em>., 2003, I,1802.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Esemplare in tal senso è la pronuncia Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 41749, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 29 dicembre, che ha confermato, nella specie, il concorso di colpa per un motociclista, caduto a causa dei residui di ghiaia e sabbione presenti al termine dei lavori effettuati su una rotatoria, atteso che il conducente, essendo a conoscenza dello stato dei luoghi e dei lavori appena ultimati non poteva ritenersi esente da colpe. Conforme Tribunale di Latina, sez. I, 3 dicembre 2021, n. 2107, in <a href="https://dejure.it/">https://dejure.it/</a>. Si veda, però Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 39965, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 15 dicembre, secondo cui «In tema di danno derivante da una caduta da motociclo per la presenza di una sconnessione del fondo stradale, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della <em>res</em>»; nel medesimo senso, Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 34883, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 2021, 18 novembre, ove la Corte ha escluso, nella specie, il risarcimento richiesto da un ciclista a seguito di una caduta dalla bicicletta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di alcuni avvallamenti esistenti sul manto stradale. Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il danneggiato fosse a conoscenza dello stato dei luoghi e, in considerazione delle aggravate condizioni di traffico esistenti, avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza. Ciò era da ritenere non impossibile, sia perché il ciclista già stava tenendo una velocità moderata sia perché l’avvallamento stradale era ben illuminato in quel giorno e a quell’ora (il sinistro era avvenuto alle 8,30 del mattino di una giornata di fine settembre). Analogo orientamento è espresso da Tribunale di Lecce sez. I, 17 dicembre 2018, n. 4207, in https://dejure.it/, ove si precisano i limiti di questo dovere di “cautela” da parte dell’utente della strada, affermando che il cittadino non è tenuto a conoscere ogni dissesto presente sul manto stradale, soprattutto nel caso in cui si tratti di dislivelli scarsamente visibili per le condizioni di tempo e luogo e dunque molto pericolosi (nel caso di specie il Tribunale ha affermato la responsabilità del Comune convenuto, quale deputato alla custodia e manutenzione del tratto in contestazione ove si era verificato il sinistro, atteso che non poteva essere addebitato al danneggiato attore nemmeno un concorso di responsabilità, dal momento che la buca presente sul marciapiede non era visibile, stante l’assenza di illuminazione e di segnalazioni di avvertimento sul pericolo derivante dalla sua possibile presenza).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> In tema di insidia stradale, va imputata in misura paritaria alle parti la responsabilità qualora si accerti, da un lato, l’obbligo per il danneggiato di tenere una condotta di guida particolarmente prudente, in quanto si trovi in prossimità di un incrocio, con il manto stradale bagnato e diverse sconnessioni ed avvallamenti, visibili anche a distanza per il conducente che proceda a velocità prudenziale e con le luci accese; dall’altro lato, l’impossibilità per lo stesso danneggiato di prevedere la presenza di pietrisco e ghiaia sulla strada e, dunque, di evitare la perdita di aderenza ordinariamente legata alla presenza di tali materiali sull’asfalto bagnato: Tribunale di Lecce, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 302, in https://dejure.it/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Nel precedente paragrafo 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Per un inquadramento generale della figura del direttore dei lavori, nella disciplina previgente e in quella attuale, possono ricordarsi, senza pretesa di completezza, M. Locati, <em>La riforma dell’appalto</em>, <em>Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le modifiche apportate dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216</em>, Milano, 1995; P. Di Palma, G. Aiello, B. Aiello, G. Lo Bianco, <em>A</em><em>rt. 27, Direzione dei lavori</em>, in A. Carullo, A. Clarizia (a cura di), <em>La legge quadro in materia di lavori pubblici</em>, cit., 1302 ss.; D. Zavaglia, <em>Art. 119, direzione dell’esecuzione del contratto</em>, in M. Baldi, R. Tomei (a cura di), <em>La disciplina dei contratti pubblici</em>, <em>Commentario al Codice appalti</em>, Milano, 2007, 1007 ss.; A. Costantini, D. Galli, <em>D</em><em>irezione dei lavori, atti di conduzione e subappalto</em>, in D. Tassan Mazzocco, C. Angeletti, A. Costantini, D. Galli, C. Guccione, F. Leggiandro, M. Zoppolato (a cura di), <em>I</em><em>l regolamento della legge sui lavori pubblici, commento al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554</em>, Milano, 2000, 453 ss.; F. Rocco, <em>A</em><em>rt. 27, Direzione dei lavori</em>, in A. Angeletti (a cura di), <em>La riforma dei lavori pubblici</em>, Torino, 2000, 539; V. Biagetti, <em>Art. 119, direzione dell’esecuzione del contratto</em>, in Aa. Vv.; A. Sciumè, <em>Art. 119. Direzione dell’esecuzione del contratto</em>, in Aa. Vv., <em>Le nuove leggi amministrative. Codice dei contratti pubblici. Commmento al D.lvo. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</em>, Milano, 2007, 1164; A. Dapas, <em>Art. 119, Direzione dell’esecuzione del contratto</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e formule</em>, t. II. IV ed., Roma, 2011, 1246 ss.; G. Pellegrino, <em>Art. 130, La direzione dei lavori</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice degli appalti pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e formule</em>, cit., 1346 ss.; G. Fino, <em>art. 119. Direzione dell’esecuzione del contratto</em>, in A. Carullo, G. Iudica (a cura di), II ed., Padova, 2012, 938 ss.      <em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Va, inoltre, tenuto presente che in questi casi potrà configurarsi anche una responsabilità disciplinare del direttore dei lavori laddove questo sia legato all’amministrazione aggiudicatrice da un rapporto di pubblico impiego: cfr., ad es., P. La Rocca, <em>L’esecuzione di opere pubbliche</em>, Santarcangelo di Romagna, 1997, 331 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Cfr. D. Albonetti – A. Costantini – M. Greco – A. Massari, <em>Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici</em>, <em>d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207</em>. <em>Commento alla nuova disciplina</em>, Santarcangelo di Romagna, 2011, 236.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Su questo specifico aspetto della responsabilità civile della P.A., cfr., <em>ex multis</em>, M. D’Alberti, <em>Lezioni di Diritto amministrativo</em>, Quinta edizione, Torino, 2021, 386-387 e F. Merloni, <em>Istituzioni di Diritto Amministrativo</em>, Terza edizione rivista con il contributo di E. Carloni e B. Ponti, Torino, 2018, 394-395.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Cfr. P. La Rocca, <em>L’esecuzione di opere pubbliche</em>, cit., 337.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> La disposizione in esame prevede l’affidamento a soggetti esterni di compiti di supporto all’attività del RUP nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti suddetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> L’assoggettamento o meno della direzione dei lavori al sindacato del Giudice contabile e, di conseguenza, la configurabilità della responsabilità di questo soggetto in termini di responsabilità erariale anziché di responsabilità civile non è questione irrilevante, stante il diverso regime sostanziale e processuale, che connota le due forme di responsabilità: per un’analisi della copiosa dottrina sull’argomento, possono ricordarsi, ad es., M. De Paolis, <em>I contratti della pubblica amministrazione, Raccolta coordinata di giurisprudenza e legislazione</em>, Padova, 1999, 13 ss.; C. Pagliarin, <em>Colpa grave ed equità nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti</em>, Padova, 2002, 37 ss.; V. Tenore, <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2008, 359 ss.; S. Zambardi – E. Brandolini, <em>La contabilità pubblica</em>, Padova, 2010, 263 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> In tal senso, <em>ex multis</em>, Cass., Sez. Un., 5 aprile 1993, n. 4060, in <em>Riv. Corte conti</em>, 1993, 2, 206; Id., Sez. Un., 11 aprile 1994, n. 3358, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 1994, 465; Id., Sez. Un., 26 marzo 1999, n. 188, <em>ivi</em>, 1999, 682; Id., Sez. Un., 24 luglio 2000, n. 515, in <em>Dir. giust.</em>, 2000, 34, 58; Id., Sez. Un., 13 gennaio 2003, n. 340, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2003, 1, 315; Id., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5781, in <em>Riv. amm.</em>, 2004, 657; Id., Sez. Un., 25 gennaio 2006, n. 1377, in <em>Giust. civ. Mass..</em>, 2006, 1; Corte conti, Sez. I, 13 marzo 2008, n. 137, in <em>Foro amm. Cons. Stato</em>, 2008, 3, 900).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65"><sup>[65]</sup></a> Cass., Sez. Un., 5 aprile 1993, n. 4060, cit. La medesima sentenza precisa che la somma dei compiti «correlativamente concessi al direttore dei lavori anche se non legato alla p.a. da un rapporto di impiego, resterebbero privi di razionale giustificazione se si volesse vedere in lui un libero professionista vincolato, con una sola delle parti stipulanti il contratto di appalto, da un rapporto privatistico avente per solo oggetto l’esecuzione di un’opera intellettuale», aggiungendo che «se così fosse, infatti, non potrebbe spiegarsi […] in base a quale titolo l’appaltatore, estraneo all’affidamento dell’opera, diviene destinatario delle, e resta soggetto alle, istruzioni e prescrizioni impartite dal direttore dei lavori mediante “ordini di servizio” […] Tanto basta per ravvisare nel soggetto in questione un organo straordinario della pubblica amministrazione appaltatrice, in quanto preposto ad operare, sulla base di un rapporto di servizio quale “agente” di essa (con le conseguenze che al riconoscimento della qualità di agente vengono riconnesse, in tema di responsabilità patrimoniale e di giurisdizione dall’art. 52, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 della legge sull’ordinamento della corte dei conti».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Questa ricostruzione non risulta affatto scalfita nell’ipotesi in cui l’incarico di direttore dei lavori sia affidato ad una persona giuridica: dottrina e giurisprudenza concordano nel senso della configurabilità, in astratto, della responsabilità erariale sia della società di ingegneria o di professionisti che «della persona fisica che per essa ha agito»: in questo senso cfr. M. Brasson, <em>La direzione dei lavori</em>, in R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi  forniture</em>, Padova, 2014, Tomo secondo, spec. 1299 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Le considerazioni qui esposte circa l’attrazione nell’alveo della giurisdizione della Corte dei conti delle ipotesi di responsabilità del direttore dell’esecuzione del contratto valgono ovviamente anche per i soggetti chiamati ad espletare un incarico ausiliario (cfr. Corte conti, Sez. Lazio, 18 ottobre 2007, n. 1528, in <em>Riv. corte conti</em>, 2007, 5, 181, con riferimento ad una fattispecie in cui un professionista, «pur avendo rinunciato all’incarico di direttore dei lavori ed avendo assunto la veste di direttore artistico [aveva], svolto una funzione ausiliaria nell’ambito dell’ufficio unico di direzione dei lavori»; ciò che alla Corte è parso sufficiente per ritenere che l’architetto in questione, pur nella diversa veste di direttore artistico nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un edificio, fosse «legato a quel medesimo rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione su cui si fonda la giurisdizione di questa Corte»).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> In dottrina, per analoghe considerazioni, cfr. P. Santoro, <em>La responsabilità civile, penale ed amministrativa nei contratti pubblici, </em>Milano, 2002, 803 ss.; D. Albonetti – A. Costantini – M. Greco – A. Massari, <em>Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici</em>, cit. 237. Secondo Cass., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5758, in <em>Riv. Amm. R. It.</em>, 2004, 657, il <em>discrimen </em>«fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile è da ricercare nei parametri normativi di riferimento cui è soggetta l’attività demandata al privato; che il vincolo che lega il progettista all’amministrazione è da ricercare nell’art. 2222 c.c. e che i principi disciplinanti l’attività di progettazione sono quelli stabiliti dall’art. 1176 c.c.; che la progettazione di opera pubblica, come più volte affermato dal giudice contabile, quando sia affidata ad un libero professionista, non comporta l’instaurarsi di una relazione funzionale con l’ente pubblico tale da configurare un rapporto di servizio, in quanto non comporta l’esercizio di poteri propri della p.a., diversamente da quanto avviene nell’attività del direttore dei lavori ove viene in rilievo anche l’imputabilità in via diretta ed immediata alla p.a. dell’attività con rilevanza esterna del soggetto, il quale assume la rappresentanza del committente; che, soprattutto, l’attività del progettista può assumere rilevanza pubblica solo in forza dell’approvazione del progetto da parte dell’ente pubblico committente, cioè in un momento successivo quando tale attività è già stata compiuta, escludendo anche sotto questo aspetto qualsiasi possibilità di inserimento del professionista privato nell’apparato organizzativo e/o nell’iter procedimentale della p.a.». Analogamente, nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario si esprime l’orientamento prevalente della giurisprudenza sia ordinaria che contabile: <em>ex multis</em>, Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2003, n. 340, <em>ivi</em>, 2003, 1, 315; Id., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5781, in <em>Giur. It</em>, 2005, 402; Corte conti, Sez.  Toscana, 10 ottobre 2000, n. 1794, in <em>Boll. Legisl. Tecnica</em>, 2001, 188; Id., Sez. Lombardia, 14 ottobre 2003, n. 1136, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2003, 5, 91; Id., Sez. Lazio, 29 ottobre 2003, n. 2230, <em>ivi</em>, 2003, 5, 112; Id., Sez. Toscana, 4 marzo 2009, n. 167, in <em>Arch. giur. oo. pp.</em>, 2009, 77, 1345. Sporadiche e risalenti nel tempo sono, invece, le pronunce secondo le quali anche il professionista esterno incaricato della progettazione dell’opera pubblica doveva ritenersi soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. In questo senso cfr. Corte conti, Sez. Sardegna, 13 gennaio 1996, n. 1/R, in <em>Riv. giur. Sarda</em>, 1998, 235; Id., Sez. Molise, 17 dicembre 1999, n. 194, in <em>Boll. legisl. Tecnica</em>, 2000. 523; Id., Sez. Lombardia, 2 novembre 1999, n. 1243, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2000, 6, 110; Id., Sez. III, 27 febbraio 2002, n. 63, in <em>Foro amm.</em> <em>CDS</em>, 2002, 521.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> In questo senso, in dottrina, D. Albonetti – A. Costantini – M. Greco – A. Massari, <em>Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici</em>, cit., 237. Sostanzialmente analogo è l’orientamento della giurisprudenza sia civile, che contabile. Cfr., <em>ex multis</em>, Cass., Sez. un., 20 marzo 2008, n. 7446, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 2008, 446, ove la Corte ha ritenuto che il cumulo degli incarichi «dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l’attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico»; nel medesimo senso: Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28537, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 2008, 12, 1722; Corte conti, Sez. II, 21 dicembre 2001, n. 397, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2001, 6, 70; Id., Sez. II. 7 febbraio 2002, n. 39, <em>ivi</em>, 2002, 1, 151; Id., Sez. Puglia, 4 agosto 2004, n. 646, in <em>Dir. giust.</em>, 2004, 40, 81; Id., Sez. Lombardia, 31 gennaio 2008, n. 71, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2008, 1, I, 302; Id., Sez. Toscana, 4 marzo 2009, n. 167, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2009, 2, 174; Id., Trentino – Alto Adige, 2 luglio 2009, n. 415, in <em>CED Cassazione</em>, 2009; Id., Sez. Abruzzo, 29 dicembre 2010, n. 576, <em>ivi</em>, 2010; Id., Sez. Sicilia, 30 aprile 2010, n. 128, in <em>Dir. giust.</em>, 2010. Non può, tuttavia, sottacersi che non sono mancati orientamenti di segno contrario da parte del giudice contabile, secondo cui dovevano ritenersi estranee all’ambito della giurisdizione della Corte dei conti le censure strettamente rivolte alla sola attività di progettazione, pur nell’ipotesi di cumulo con l’incarico di direzione dei lavori (così Corte conti, Sez. Lombardia, 14 ottobre 2003, n. 1136, in <em>Riv. Corte conti</em>, 2003). Più sfumata è la posizione espressa da Cass., Sez. Un., 20 marzo 2009, n. 7446, in <em>Giust. civ.</em> <em>Mass. </em>2008, 3, 446, secondo cui, nell’ipotesi in cui lo stesso professionista cumuli le funzioni di progettazione e direzione dei lavori «non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> A rigore, si parla, in questi casi, di responsabilità civile-amministrativa perché il risarcimento ha ad oggetto lo stesso danno cagionato alla P.A., consistente nella somma da essa pagata al terzo, sia pure non in virtù di regresso, bensì come conseguenza della violazione di obblighi di servizio, accostando così la responsabilità amministrativa alla responsabilità contabile sotto il <em>genus</em> di responsabilità patrimoniale per entrambe: cfr. E. Casetta, <em>Manuale di Diritto amministrativo</em>, Quindicesima edizione, a cura di F. Fracchia, Torino, 2013, 728.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Nel § 7.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72"><sup>[72]</sup></a> Cfr., <em>ex multis</em>, Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009, in <em>Cass. pen</em>., 2010, 2, 763. In senso conforme, v. tra le altre, Id., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 8676, in <em>Giust. pen.</em>, 1997, II, 515; Id., sez. IV, 3 giugno 1999, n. 12115, in <em>Giur. bollettino legisl. Tecnica</em>, 2000, 31; Id., sez. IV, 3 giugno 2004, n. 39065, in <em>Riv. pen., </em>2005, 1390; Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2005 n. 47146, in <em>Guida al diritto</em> 2006, 24, 93; Id., sez. IV, 23 giugno 2005 n. 38850, in <em>Cass. pen.</em>, 2007, 2, 745; Id., sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587, <em>ivi</em>, 2008, 7-8, 2867, 2008, 1007 ss., con nota di A. Roiati, <em>Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale</em>; Id., sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15873, in <em>Guida al diritto</em> 2007, 21, 86.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Si fa qui riferimento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che, come noto, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Con questo provvedimento viene introdotta in Italia una forma di responsabilità a carico delle organizzazioni (imprese, società, associazioni), per una lista di reati che possono essere commessi dal personale a favore o nell&#8217;interesse dell’azienda stessa (es. corruzione, disastro ambientale, riciclaggio di denaro). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, su cui è principalmente  incentrato questo articolo che si sofferma, in particolare, sulla responsabilità penale e civile configurabile a capo del direttore dei lavori e dell’incaricato del servizio di manutenzione, su cui si vedano, in particolare, i §§ 2 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Nel § 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Cfr., in proposito, Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620, in https://dejure.it/.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale, responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l’incidente, per non avere provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che – senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata – si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del <em>guardrail </em>e, comunque, la possibilità che l’omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali (così Cass. pen. sez. IV, 4 ottobre 2016, n. 3290, in <em>Arch. giur. circol. e sinistri, </em>2017, 6, 524).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> Reperibile in http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1219/Circolare_300-A-2251-16-124-68_del_25_marzo_2016.pdf</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> In particolare, con riferimento al regime giuridico della rete stradale e autostradale nazionale, merita qui ricordare che questi beni – che rientrano nel demanio statale eventuale, di cui all’art. 822, secondo comma – sono appartenuti allo Stato fino al 2002, anno di entrata in vigore del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 (conv. in l. 27 dicembre 2002, n. 289), il quale ha disposto la trasformazione dell’ente pubblico economico A.N.A.S. in società per azioni, attribuendole, mediante concessione <em>ex </em>lege, le stesse principali funzioni già di competenza dell’ente trasformato. Sono, dunque, rimasti implicitamente fermi sia la proprietà, in capo all’organismo societario in questione, della rete stradale e autostradale nazionale, sia il regime demaniale di questi stessi beni, fatta salva la possibilità di concessione a terzi di determinate tratte stradali e autostradali. Cfr., sul punto, M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004, 133 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> In particolare, nelle sentenze Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2016, n. 3290, cit., in <em>Arch. giur. circol. e sinistri</em>, 2017, 6, 524; Id., sez. IV, 1 marzo 2017, n.29721, in <em>Cass. pen</em>., 2018, 4, 1250; Id., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 48754, in <em>CED Cass. pen</em>. 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> Di cui è espressione Cass. pen., sez. IV, n. 41350, in <em>Dir. &amp; Giustizia</em>, 16 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> In questo senso espressamente Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, in <em>Foro it.</em>, 2017, 3, II, 149.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> La legge 181 del 1961, cit., disciplina le attribuzioni del Ministero dei LL.PP, nelle quali comprende, all’art 1 lettera f), quelle di «fissare   le   direttive   ed   esercitare  la  sorveglianza sull’applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell’articolo 144, lettera  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 nonché di tutte le altre norme concernenti il traffico e la segnaletica sulla autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre  strade  di  uso  pubblico,  adottando, nell&#8217;ambito delle leggi vigenti,  i  provvedimenti  necessari  ai  fini  della  sicurezza del traffico sulle autostrade e strade medesime».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> Come i decreti ministeriali del 5 novembre e 5 giugno 2001, concernenti rispettivamente norme funzionali e tecniche per la costruzione delle strade e delle gallerie stradali e il D.M. 19 aprile 2006, relativo alle intersezioni stradali. Va, peraltro rilevato che l’art 13, non il 14, prevede che «Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all&#8217;art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell&#8217;inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell&#8217;inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell&#8217;ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> L’articolo fa, infatti, riferimento a reati commessi da soggetti «alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» ai sensi degli articoli 186, comma 2, lett. b) e c); 186 <em>bis</em>, comma 1, lettere b), c) e d), e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-responsabilita-dellente-per-violazione-di-norme-poste-a-presidio-della-sicurezza-delle-strade-la-controversa-applicabilita-degli-artt-589-bis-e-590-bis-del-codice-penale/">La responsabilità dell’ente per violazione di norme poste a presidio della sicurezza delle strade: la controversa applicabilità degli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>ICT E NUOVE FORME DI INTERAZIONE TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ict-e-nuove-forme-di-interazione-tra-cittadino-e-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1.Intelligenza artificiale e globalizzazione: il quadro in ambito pubblico. &#8211; 2. Dall&#8217;amministrazione digitale alla partecipazione, in forma telematica, ai processi decisionali delle P.A.: il caso delle linee guida ANAC. &#8211; 3.(Segue): Trasparenza e digitalizzazione come misure di prevenzione della corruzione. &#8211; 4. L&#8217;uso di algoritmi nel contesto dell&#8217;attività decisionale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ict-e-nuove-forme-di-interazione-tra-cittadino-e-pubblica-amministrazione/">ICT E NUOVE FORME DI INTERAZIONE TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*)</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1.Intelligenza artificiale e globalizzazione: il quadro in ambito pubblico. &#8211; 2. Dall&#8217;amministrazione digitale alla partecipazione, in forma telematica, ai processi decisionali delle P.A.: il caso delle linee guida ANAC. &#8211; 3.(Segue): Trasparenza e digitalizzazione come misure di prevenzione della corruzione. &#8211; 4. L&#8217;uso di algoritmi nel contesto dell&#8217;attività decisionale delle Pubbliche Amministrazioni tra rischi ed opportunità. Il ruolo essenziale dell&#8217;intervento umano nella valutazione degli esiti dell&#8217;istruttoria e nella decisione algoritmica.<br />  <br />  <br />  1.<em>Intelligenza artificiale e globalizzazione: il quadro in ambito pubblico.</em><br />  <br /> Nel pieno di quella che, a ragione, è stata definita la &#8220;quarta rivoluzione industriale&#8221;<a title="">[1]</a>, il settore delle amministrazioni pubbliche, così come il mondo delle imprese, è attualmente coinvolto da un inarrestabile processo di trasformazione che ha come minimo comun denominatore un alto grado di automazione e di interconnessione che sta esercitando un impatto importante sull&#8217;essere umano stesso<a title="">[2]</a>e sul suo modo di vivere nel proprio ambiente<a title="">[3]</a>: basti pensare all&#8217;utilizzo del <em>World-wide-web</em>o all&#8217;internet of things (<em>IoT</em>), solo per citare alcuni dei più recenti sviluppi imposti dall&#8217;innovazione tecnologica.<br /> Questi fenomeni, di dimensioni ormai globali e tra loro strettamente collegati, rendono sempre più urgente una riflessione sulle ricadute che l&#8217;impiego delle ICT<a title="">[4]</a>produce o è atto a produrre sui processi decisionali delle istituzioni pubbliche, sui meccanismi del mercato, e più in generale, nell&#8217;ambito delle relazioni sociali.<br /> Per introdurre questi temi, appare allora fondamentale partire da una premessa di ordine generale sull&#8217;attuale contesto in cui la velocità delle telecomunicazioni, la moltiplicazione delle fonti di informazione, l&#8217;annullamento delle distanze attraverso la rete e tutti i complessi fenomeni di trasformazione politica, socio-economica e tecnologica<a title="">[5]</a>riassunti nel riferimento alla c.d. globalizzazione<a title="">[6]</a>, conducono a sempre più evidenti limitazioni della sovranità statale (sul piano interno e su quello esterno), ma anche all&#8217;inadeguatezza dei consueti strumenti di partecipazione fondati sulla rappresentanza politica<a title="">[7]</a>.<br /> Così, ci si interroga sulle specifiche risposte che occorre dare a specifici <em>deficit</em>democratici (ad esempio, come costruire istituzioni democratiche sovra-nazionali; o come costruire nuove forme di partecipazione dei cittadini ai processi del <em>policy-making</em>; o anche come ripensare il ruolo dei partiti politici)<a title="">[8]</a>.<br /> In particolare, al fenomeno sociale e, quindi, anche istituzionale, della &#8220;disintermediazione&#8221; ossia della tendenza dell&#8217;individuo a proporsi sulla ribalta sociale ed istituzionale senza la mediazione (sociale o politica) di soggetti terzi e anzi a rifiutarla si accompagna un vero e proprio &#8220;direttismo&#8221; (ossia azione diretta) che si esprime attraverso l&#8217;ampliamento delle capacità espressive umane reso possibile dalle nuove tecnologie sia di comunicazione e che di azione<a title="">[9]</a>.<br /> L&#8217;immaterialità del contatto sociale in rete, cancellando molti degli elementi tradizionali della &#8220;gerarchizzazione&#8221; dei rapporti umani, allude (o, forse meglio, «illude» per usare le parole di S. Cassese)<a title="">[10]</a>ad un azzeramento degli elementi tipici della autorevolezza se non addirittura di quelli dell&#8217;Autorità, anche alla luce di una diffusa percezione di egualitarismo<a title="">[11]</a>. Impensabile, ovviamente, che da tale straordinario processo di cambiamento possa rimanere escluso il mondo del diritto: e non ci si riferisce solo a quello della rappresentanza politica che produce il diritto, ma anche a quello delle Autorità indipendenti con poteri di regolazione, come, ad esempio, l&#8217;ANAC<a title="">[12]</a>.<br /> L&#8217;introduzione della nuova «Carta della cittadinanza digitale» (art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124)<a title="">[13]</a>o del c.d. principio del <em>digital first</em>(<em>ex</em>art. 1, comma 1, lett. <em>b</em>, l. n. 124/2015, cit.) contribuiscono a rendere inevitabile la transizione in corso non tanto in relazione alla necessità che il nostro Paese rispetti gli impegni assunti in sede sovranazionale ed europea, quanto per l&#8217;inarrestabilità di un processo nel quale si assiste al mutamento delle relazioni sociali per effetto dell&#8217;avvento delle nuove potenzialità di internet,già definito da autorevole dottrina come «uno spazio sociale dilatato, senza precedenti nella storia dell&#8217;umanità [&#038;], dove si mescolano soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono cambiare vorticosamente e molti interessi trovarsi in conflitto»<a title="">[14]</a>.  <br /> L&#8217;opportunità di una riflessione sulle ricadute che l&#8217;impiego delle ICT produce o è atto a produrre sui processi decisionali, emerge con maggiore evidenza proprio in rapporto alla disciplina dell&#8217;amministrazione digitale<a title="">[15]</a>ovvero quell&#8217;insieme di misure innovative introdotte, a partire dai primi documenti strategici promossi a livello europeo all&#8217;inizio del nuovo millennio e poi incrementati con l&#8217;Agenda Digitale Europea 2020<a title="">[16]</a>, al fine di accelerare il processo di informatizzazione della p.A.<a title="">[17]</a>Attualmente anche la Pubblica Amministrazione si trova, infatti, già in una quarta fase di evoluzione, collegata alla c.d. Quarta Rivoluzione Industriale. Si tratta, come già accennato, di un&#8217;evoluzione monumentale  che  è  connessa,  essenzialmente, a due grandi fenomeni: 1) la mutazione esponenziale delle nozioni di spazio e tempo che è derivata dall&#8217;uso massiccio di nuove tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione<a title="">[18]</a>; 2) la trasformazione della maniera di elaborare dati e informazioni attraverso lo svolgimento automatizzato di attività che, prima, potevano essere svolte solo dall&#8217;intelligenza umana<a title="">[19]</a>.<br />  <br />  <br /> 2. <em>Dall&#8217;amministrazione digitale alla partecipazione, in forma telematica, ai processi decisionali delle P.A.: il caso delle linee guida ANAC.  </em><br />  <br /> Un primo importante versante in  relazione al  quale  le  ICT determinano  una  nuova interazione  tra  cittadino ed amministrazione attiene al profilo della partecipazione ai processi decisionali. Ci si riferisce non tanto agli istituti  classici  della partecipazione procedimentale <em>ex lege</em>241/1990quanto ai nuovi strumenti di partecipazione come le reti locali di attivismo civico che nell&#8217;ultimo decennio sono nate intorno alla contestazione delle grandi opere infrastrutturali o dei grandi impianti di trattamento dei rifiuti (basti pensare, ad es., al dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali, disciplinato dall&#8217;art. 22 del Codice dei contratti pubblici).<br /> In tale prospettiva, deve esser garantita ai cittadini «la partecipazione con modalità telematiche <em>ai processi decisionali </em>delle istituzioni pubbliche»<a title="">[20]</a>, anche attraverso l&#8217;utilizzo di forme di consultazione preventiva sugli schemi di atti da adottare, che richiamano il modello americano dei <em>legislative rules</em>assoggettati al <em>notice and comment</em>. <br /> Esperienze che sembrano procedere in tale direzione sono già riscontrabili, ad esempio, per l&#8217;assunzione di talune decisioni in materia ambientale (in base alla Convenzione di <em>Aarhus </em>del 1998) e per gli atti di natura regolamentare o a contenuto generale delle <em>Authorities</em>, per i quali si prevedono specificiprocessi di consultazione pubblica «il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci» tali da poter condurre a «decisioni informate e di qualità»<a title="">[21]</a>. <br /> In questa fase, invero, anche gli indicati meccanismi rappresentativi, volti a presiedere l&#8217;azione degli organi titolari dell&#8217;attività di indirizzo politico, sembrano regredire di fronte alla necessità di perseguire una rapidità decisionale corrispondente alle dinamiche dell&#8217;economia globale e dei condizionamenti politico-giuridici sovranazionali; il che, sul piano organizzatorio, si risolve nella rimessione di interi settori suscettibili di regolazione politica all&#8217;Autorità di «poteri tecnici»<a title="">[22]</a>. <br /> Ma la realtà, probabilmente, è più complessa e la questione va collocata nel contesto evolutivo dello Stato di diritto, in una fase storica nella quale il progresso tecnologico  costringe a ripensare i fondamenti stessi del diritto pubblico<a title="">[23]</a>.<br /> C&#8217;è poi &#8211; a modesto avviso di chi scrive &#8211; un aspetto ulteriore nel rapporto tra l&#8217;innovazione tecnologica che produce &#8220;disintermediazione&#8221; e il diritto; e questo aspetto va ricercato nell&#8217;impatto che quest&#8217;ultima genera sull&#8217;applicazione delle norme giuridiche.<br /> Si tratta di un profilo di analisi che riguarda, in primo luogo, il procedimento di formazione delle norme stesse.<br /> È, del resto, evidente che, se le ICT si offrono naturalmente come strumento privilegiato di conoscenza e di interlocuzione tra cittadino ed amministrazione &#8211; costituendo, così, uno straordinario volano per una piena partecipazione ai processi decisionali &#8211; l&#8217;uso legittimo delle stesse presuppone regole giuridiche sufficientemente dettagliate e certe che garantiscano la correttezza e l&#8217;imparzialità nell&#8217;acquisizione, valutazione e trattamento dei dati<a title="">[24]</a>.<br /> Un esempio paradigmatico è rappresentato proprio dalle linee guida dell&#8217;ANAC in un settore sensibile e strategico come quello degli appalti pubblici, in cui le riforme spesso solo annunciate e poco effettive (a partire da trasparenza e semplificazione) evocano solo angosce per cittadini ed imprese. La prima causa di questa situazione è la proliferazione di leggi spesso oscure, parziali, espressione di interessi particolari, di cui sono prime vittime i cittadini e le imprese<a title="">[25]</a>ma che finiscono per soffocare la stessa amministrazione, vittima a sua volta di questa legislazione ipertrofica, che neanche davanti ai giudici riesce a trovare univoca interpretazione<a title="">[26]</a>.<br />  <br />  <br /> 3. (<em>Segue):</em><em>Trasparenza e digitalizzazione come misure di prevenzione della corruzione. </em><br /> Per non dire che nelle pieghe di una legislazione amministrativa caotica<a title="">[27]</a>, oggi si insinuano gli stessi processi corruttivi: «per promuovere la legalità e combattere la corruzione si innesca una spirale di adempimenti burocratici che aumentano le occasioni di corruzione»<a title="">[28]</a>.<br /> In tale situazione, il confronto procedimentale con imprese e cittadini, attraverso consultazioni preventive, dovrebbe favorire regole più chiare e comprensibili per gli operatori economici in quanto formate «attraverso percorsi democratici fatti di partecipazione e trasparenza, tali da vincere la illuministica sfiducia verso il sociale al fine di realizzare un reale pluralismo giuridico espressione di una sincera sussidiarietà. Una arena ove la regola nasce da un confronto procedimentale con imprese e cittadini mediante consultazioni preventive»<a title="">[29]</a>.<br /> In questa direzione possono essere letti anche i nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  (c.d. &#8220;decreto trasparenza&#8221;) e dell&#8217;art. 29 Codice dei contratti pubblici, che sono intesi a favorire la trasparenza delle procedure di acquisto, anche ai fini di prevenzione della corruzione<a title="">[30]</a>. In questo senso, la digitalizzazione, in quanto volta a favorire forme di controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, può essere considerata anche come misura di prevenzione della corruzione.<br />  <br />  <br /> 4. <em>L&#8217;uso di algoritmi nel contesto dell&#8217;attività decisionale delle Pubbliche Amministrazioni: istruttoria algoritmica e decisione algoritmica tra rischi ed opportunità.</em><br />  <br /> Un altro importante campo di applicazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) alle attività della Pubblica Amministrazione attiene ai procedimenti di formazione delle decisioni amministrative. <br /> A partire dallo studio dell&#8217;intelligenza umana, sono state sviluppate molteplici e diverse innovazioni tecnologiche basate principalmente sull&#8217;utilizzo di algoritmi di apprendimento &#8211; oggi prevalentemente utilizzati nel settore privato &#8211; per elaborare informazioni e risolvere problemi o prendere decisioni che in precedenza potevano essere prese solo dall&#8217;intelligenza umana. <br /> Come autorevolmente sottolineato<a title="">[31]</a>potremo potenzialmente, essere in presenza di una pietra miliare nello sviluppo del settore pubblico perché, per la prima volta, potrebbe essere avviato un percorso finalizzato ad automatizzare il processo decisionale delle Pubbliche Amministrazioni applicando l&#8217;Intelligenza Artificiale a vaste aree di attività di <em>routine</em>, ripetitive e standardizzate che, dopo tutto, di solito si traducono in un&#8217;attività amministrativa senza margine di discrezionalità alcuno. <br /> Certo, non vi è alcun riferimento specifico, all&#8217;interno del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale<a title="">[32]</a>, all&#8217;uso di algoritmi a fini di una successiva automatizzazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dell&#8217;utilizzo di questi dati. Per ora è, dunque, soprattutto la giurisprudenza amministrativa &#8211; ed in particolare la sezione Terza-<em>bis </em>del Tar Lazio &#8211; ad avere inserito dei consistenti paletti con riguardo alla possibilità di fare ricorso alla c.d. decisione amministrativa algoritmica (ad es., in tema di concorsi pubblici)<a title="">[33]</a>. Ma va anche segnalato che, presso l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AGID) è attualmente al lavoro una <em>task force </em>sull&#8217;Intelligenza Artificiale che ha già prodotto un ampio Libro bianco sull&#8217;argomento<a title="">[34]</a>. Quindi, anche per quanto riguarda il settore della p.A., il percorso di applicazione di sistemi di intelligenza artificiale sembra essere ormai ben avviato.<br /> Al di là delle specifiche questioni di tipo tecnico-informatico, che aprono scenari non del tutto rassicuranti anche in rapporto alla tutela della proprietà intellettuale<a title="">[35]</a>, sul  piano del  diritto  amministrativo credo sia essenziale  definire, anzitutto, quale spazio debba essere riservato all&#8217;intervento umano in questo contesto, al fine di garantire la supervisione dei risultati da parte di un &#8220;funzionario persona fisica&#8221;<a title="">[36]</a>. A parere di chi scrive, non è, infatti, immaginabile sostituire con un algoritmo la figura del  funzionario responsabile del procedimento<a title="">[37]</a>: piuttosto, è viceversa certamente possibile immaginare che il funzionario responsabile del  procedimento si serva utilmente dei sistemi di Intelligenza Artificiale per potere svolgere più  rapidamente, e  con maggiore  precisione, attività  della fase  istruttoria<a title="">[38]</a>.<br /> Vista in questa prospettiva, l&#8217;automazione basata sull&#8217;utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale rappresenta certamente un vantaggio per il funzionario amministrativo, nella misura in cui può consentirgli di ridurrei tempi e gli errori della fase istruttoria; «tuttavia, nonostante il supporto fornito nella gestione ed elaborazione di dati e informazioni, non è certo l&#8217;algoritmo a potere valutare gli esiti della frase istruttoria e/o a potere prendere la decisione in modo autonomo ed indipendente: poiché i sistemi di intelligenza artificiale non possono in alcun modo sostituire le competenze e le responsabilità del funzionario amministrativo persona fisica»<a title="">[39]</a>. Questo è un punto fermo che appare imprescindibile nello sviluppo delle possibili applicazioni dell&#8217;intelligenza artificiale alle attività decisionali della P.A.   <br /> Dalla prospettiva del giuspubblicista l&#8217;approccio deve, dunque, essere diverso, da quello &#8211; quasi mai neutro &#8211; seguito quando si affrontano i temi dell&#8217;intelligenza artificiale, laddove di volta in volta prevale o la paura (che dei robot aumentino il livello disoccupazione, assumano il controllo della nostra vita, del mondo etc.), ovvero l&#8217;eccessivo entusiasmo/ottimismo (l&#8217;uso dell&#8217;Intelligenza Artificiale che può gestire i <em>Big Data</em>e consentirci di ottimizzare qualunque attività)<a title="">[40]</a>. Occorre cioè ragionare sul se (ed in che termini) l&#8217;uso dell&#8217;Intelligenza Artificiale e, più in generale, l&#8217;uso delle ICT più innovative nel settore pubblico possa rappresentare un fattore che contribuisce all&#8217;interesse pubblico in termini di sviluppo sostenibile e maggiore benessere della collettività<a title="">[41]</a>; e ciò in un contesto di azione amministrativa caratterizzato dall&#8217;esistenza di un diritto ad una buona amministrazione (sancito nell&#8217;articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE), che non lascia facile spazio a determinismi algoritmici<a title="">[42]</a>.<br /> È questo il tempo nel quale il giurista è chiamato a riflettere in una prospettiva duplice: da un lato volta al presente, e perciò allo studio e all&#8217;interpretazione delle utilizzazioni attuali e potenziali delle tecniche e degli strumenti informatici, «in funzione di decisioni amministrative sempre più effettivamente partecipate e condivise dai cittadini; dall&#8217;altro proiettata verso un futuro dell&#8217;amministrazione che ai più pare tuttora avveniristico, ma che non può sorprenderci né coglierci impreparati»<a title="">[43]</a>. <br /> È necessario, perciò, che si approntino regole giuridiche ed etiche idonee a scongiurare esiti non desiderabili delle nuove tecnologie, senza vivere il futuro con il costante timore che «una volta aperto, sia poi difficile richiudere il vaso di Pandora»<a title="">[44]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">(*) Il presente contributo è dedicato agli <em>Scritti in onore del Prof. Bertolissi.</em><br /> [1]L&#8217;espressione &#8220;industria 4.0&#8221; è divenuta negli ultimi anni di uso comune. Per un primo inquadramento del fenomeno cfr. P. Lèvy, <em>L&#8217;intelligenza collettiva. Per un&#8217;antropologia del cyberspazio</em>, Milano, 1996; J. Rifkin, <em>La terza rivoluzione industriale: come il &#8220;potere laterale&#8221; sta trasformando l&#8217;energia, l&#8217;economia, il mondo</em>, Milano, 2011; M. Brettel, N. Friederichsen, M. Keller,M. Rosemberg, <em>How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective, in International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering</em>, 2014, 8.1, 37 ss.; G.E. Vigevani, C. Melzi D&#8217;Eril, M. Cuniberti, M. Bassini, <em>Diritto dell&#8217;informazione e dei media</em>, Torino, 2019, 1 ss.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Su questi più recenti sviluppi v., senza alcuna pretesa di completezza, O. Pollicino, M. Bassini,<em>Freedom of Expression and Defamation in Internet</em>, in J. Trzaskowski, A. Savjn(a cura di), <em>Research Handbook on EU Internet Law</em>, London, 2014, 508 ss.; Id.,<em>The Law of the Internet between Globalization and Localization</em>, in M. Maduro, K. Tuori(a cura di), <em>Transnational Law &#8211; Rethinking European Law and Legal Thinking, </em>Cambridge, 2014, 347 ss.;O. Pollicino<em>, The European Judicial Dialogue and the Protection of Fundamental Rights in the New Digital Environment</em>, <em>The Case of Freedom of Speech</em>, in S. Morando-Foadi(a cura di), <em>Fundamental Rights in the EU: a matter for two Courts, Hart Publishing</em>, London, 2015, 93 ss.; Id., <em>European Court of Human Rights and Italian Constitutional Court: No &#8216;Groovy Kind of Love</em>, in K. Siegler(a cura di), <em>The UK and of European Court of Human Rights &#8211; A Strained relationship</em>, London, 2015, 362 ss.; Id., <em>The European and Constitutional Implications of the Google v. Vividown Saga</em>, Oxford, 2015, 227 ss.; A.G. Biuso, <em>Corporeità, sicurezza e potere in Internet</em>, in <em>Lessico di etica pubblica</em>, 2018/1,  11 ss.; D.U. Galetta,Juan Gustavo Corvalán, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? </em><em>Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, in www.federalismi.it, n. 3/2019, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Si veda sul punto, in particolare, K. Schwab, P. Pyka, <em>Die Vierte Industrielle Revolution</em>, München, 2016; P. Bianchi, <em>4.0 La nuova rivoluzione industriale</em>, Bologna, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Come è noto, la sigla ICT rappresenta l&#8217;acronimo di <em>Information and Communications Technology</em>, ovvero l&#8217;insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Sui cui v. la nota 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Per un&#8217;analisi del fenomeno da parte della dottrina giuridica cfr., anzitutto, S. Rodotà,<em>Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione</em>, Roma- Bari, 1997. In argomento, cfr., inoltre, le riflessioni B. Caravita, <em>Il referendum &#8220;di indirizzo&#8221; del 1989 sui poteri del parlamento europeo</em>in Id., <em>Tra crisi e riforme</em>, Torino, 1993, 87 ss.; G. Azzolini, <em>Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell&#8217;età globale</em>, Bari &#8211; Roma, 2017; L. Castellani, A. Rico, <em>La fine della politica? Tecnocrazia, populismo, multiculturalismo</em>, Cesena, 2017; A. Morrone, <em>L&#8217;iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia rappresentativa?</em>, in www.federalismi.it, n. 23/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>L&#8217;inversione di prospettiva nell&#8217;analisi del rapporto tra Autorità e libertà si deve anche alle riflessioni di V. Caputi Jambrenghi, <em>Uffici ed impiegati pubblici dallo Statuto albertino alla Costituzione nei centocinquant&#8217;anni di Unità d&#8217;Italia (veduta di scorcio)</em>, in www.giustamm.it, n. 12/2011. Per una disamina dell&#8217;evoluzione del rapporto tra i due termini del binomio cfr. B.G. Mattarella, <em>Il rapporto autorità-libertà e il diritto amministrativo europeo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 2006, 909 ss. il quale osserva come la maggiore complessità e la frammentazione soggettiva del «momento dell&#8217;autorità» (effetto anche della moltiplicazione dei soggetti preposti a livello nazionale, europeo e globale all&#8217;esercizio di pubbliche funzioni), in uno con l&#8217;affermarsi di modelli non provvedimentali dell&#8217;azione amministrativa, rendano l&#8217;analisi della dialettica autorità-libertà non più pienamente adeguata al fine di descrivere i tratti fondamentali del diritto amministrativo del XXI secolo. Sulle forme innovative di coinvolgimento popolare, soprattutto a livello di enti locali, di concezione rispettivamente anglosassone o sudamericana, che la dottrina è solita far rientrare negli istituti della democrazia &#8220;deliberativa&#8221; e &#8220;partecipativa cfr., altresì, L. Bobbio, <em>Dilemmi della democrazia partecipativa</em>, in <em>Dem. dir</em>., n. 4/2006, 14 ss.; R. Bifulco, <em>Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa</em>, in www.astrid &#8211; online.it, 2 ss.; L. Mazzucca, <em>Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: alcune riflessioni sul modello di Fung e Wright</em>, Venezia, Università IUAV, 16-18 settembre 2010, XXIV Convegno Sisp, 3 ss. E. Rossi,<em>Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell&#8217;ordinamento giuridico italiano</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 3/2016, 502 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Così, a fronte di tendenze che vedono l&#8217;affermarsi di moderne forme di &#8220;oligarchia&#8221;, di potentati economici o tecno-strutture, che svuotano le sedi &#8220;tradizionali&#8221; della sovranità, la risposta, simmetrica, sembra essere quella di un &#8220;ritorno al popolo&#8221;, ovvero una visione della democrazia che si appella al recupero di un qualche ruolo immediato e diretto dei cittadini. Si noti che mentre la ripresa più recente dei richiami alla &#8220;democrazia partecipativa&#8221; si produce sull&#8217;onda dei movimenti di critica alla globalizzazione, il modello di <em>participatory democracy</em>era sorto originariamente nell&#8217;ambito dei grandi movimenti giovanili degli anni &#8217;60 e, negli USA, in particolare, dalla mobilitazione studentesca contro la guerra nel Vietnam. L&#8217;espressione &#8220;democrazia partecipativa&#8221; è, poi, tornata alla ribalta soprattutto con i movimenti <em>new global</em>dei primi anni Duemila. Per una introduzione alle diverse forme e ai diversi istituti della democrazia diretta, con espliciti intenti applicativi, si rinvia a V. Beramendi e A., <em>Direct democracy. </em><em>The international Idea Handbook</em>, IDEA &#8211; International Institute for democratic and electoral assistance, Stokholm, 2008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>L&#8217;accessibilità di molti mezzi di espressione e di comportamento di tipo <em>low cost</em>e la rilocalizzazione sia digitale che materiale con le stampanti 3D sono espressione ormai tangibile di questa evoluzione &#8220;epocale&#8221;, che interessa trasversalmente ogni tipo di organizzazione e aspetto della società umana: dalle istituzioni governative e pubbliche, ai sistemi d&#8217;informazione, fino alle attività che attengono alla sfera personale e privata di ciascun individuo.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a> Su tale processo evolutivo cfr. S. Cassese, <em>La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 2007, 13 ss., secondo cui la partecipazione può essere richiesta «per consentire all&#8217;amministrazione una migliore conoscenza dei fatti e degli interessi sui quali essa deve basare le sue scelte»; per permettere al privato di far valere i suoi diritti; per assicurare il coinvolgimento dei privati interessati nel processo decisionale sicché «essa si colloca sul crinale tra i tre principi che reggono i poteri pubblici, quello di autorità (su cui si fonda il potere esecutivo), quello di giustizia (assicurato, di regola, dalle corti), quello di democrazia (a cui provvedono normalmente le assemblee rappresentative)». Sulla partecipazione procedimentale nel nuovo contesto politico-istituzionale cfr. U. Allegretti,<em>La democrazia partecipativa in Italia e in Europa</em>, in <em>Riv. AIC,</em>2011, n. 1; G. Napolitano, <em>La logica del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2014, 220 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Cfr., A. Sterpa, <em>Come tenere insieme la &#8220;disintermediazione&#8221; istituzionale e la rappresentanza della Nazione?</em>, in www.federalismi.it, n. 24/2018, 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Per tale ragione si segnalano &#8220;spinte&#8221; della Corte di Giustizia U.E. e, finanche, delle Autorità nazionali di regolazione affinché &#8211; ai sensi della direttiva &#8220;servizio universale&#8221; 2002/22/CE &#8211; la connessione ad internet a banda larga da postazione fissa rientri nel catalogo di prestazioni oggetto di obbligo di servizio universale. Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte di Giustizia, può essere ricordata, ad es., la sentenza 11 giugno 2015, in causa C-1/14, Base Company e NV Mobistar NV / Ministerraad, pubblicata in www.federalismi.it, n. 13/2015, nella quale si afferma che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti dalla direttiva &#8220;servizio universale&#8221; (2002/22/CE) si applicano ai servizi di abbonamento internet che richiedono una connessione in postazione fissa, a prescindere dall&#8217;ampiezza di banda, dalla linea trasmissiva e dalla modalità di connessione. La portata innovativa del principio enunciato dalla Corte di Giustizia risiede nella riconosciuta possibilità, per gli Stati membri, di considerare legittimamente e da un punto di vista sostanziale l&#8217;accesso a internet veloce da postazione fissa come servizio universale nella nozione rilevante ai fini del diritto U.E., con ogni conseguenza in termini di legittimità delle misure perequative indispensabili per rendere effettivo il diritto a godere della prestazione. Quanto agli incentivi al ruolo attivo delle Authorities nella promozione delle nuove tecnologie per il diritto, cfr., ad es., AGCOM, Delibera 253/17/CONS del 27 giugno 2017, che, esercitando la propria funzione consultiva nei confronti del Ministero per lo Sviluppo economico in riferimento alla revisione periodica del contenuto del servizio universale (art. 65 del n. d.lgs. n. 259/2003), ha affermato che la connessione ad internet da postazione fissa a banda larga dovrebbe rientrare tra gli obblighi di servizio universale.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>L&#8217;art. 1, l. n. 124/2015, cit., reca la significativa rubrica «Carta della cittadinanza digitale», a voler riassumere il cambio di prospettiva e l&#8217;intenzione del legislatore di rafforzare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle P.A.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>S. Rodotà, <em>Il diritto alla conoscenza</em>, nella Relazione conclusiva al Seminario alla Scuola per Librai tenutosi presso la Fondazione Cini a Venezia, in www.scuolalibraiuem.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Cfr. il panel presieduto da E. Carloni, <em>Il regime del patrimonio informativo pubblico tra decisione algoritmica e dati aperti</em>(con interventi di E. Carloni, F. Di Porto, M. Falcone, C. Di Francesco Maesa) nonché, con riguardo al tema specifico del diritto sanitario, quello presieduto da M.A. Sandulli,<em>Innovazione e diritto sanitario</em>(con interventi di M.A. Sandulli, M. Sinisi, A. Colante, N. Posteraro, F. Aperio Bella), nell&#8217;ambito della Seconda Conferenza di Icon.s su &#8220;Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico&#8221;, tenutasi a Firenze il 22-23 novembre 2019.    </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Non sembra inutile qui richiamare brevemente l&#8217;evoluzione della disciplina giuspubblicistica relativa all&#8217;uso delle ICT. I primi passi della strategia comunitaria relativa alla &#8220;Società dell&#8217;Informazione&#8221; risalgono già alla metà degli anni &#8217;80, ma riguardano aspetti puntuali e non una strategia complessiva:<br /> &#8211; nel 1984 sono state avviate le attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle ICT con il programma ESPRIT (tecnologie dell&#8217;informazione), seguito nel 1986 dai programmi concernenti le applicazioni telematiche (trasporti, sanità e formazione a distanza) e dal programma RACE (tecnologie avanzate delle telecomunicazioni);</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">nel 1987 è stata varata la politica delle telecomunicazioni con il Libro verde sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni;
<li style="text-align: justify;">nel 1993 è stato pubblicato il Libro bianco della Commissione, intitolato «Crescita, competitività, occupazione», grazie al quale è stata avviata una politica globale in materia di Società dell&#8217;Informazione. </ul>
<div style="text-align: justify;">È, però, solo all&#8217;inizio del nuovo millennio che sono stati approvati dei documenti strategici europei dal carattere unitario e di ampia portata, e che riconoscono nel digitale una leva importantissima per lo sviluppo della società e dell&#8217;economia europea.<br /> In particolare, nella prima decade degli anni 2000, sono tre i documenti di <em>policy </em>da ricordare:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">eEurope 2002
<li style="text-align: justify;">eEurope 2005
<li style="text-align: justify;"> i2010 </ul>
<div style="text-align: justify;">Successivamente, nel marzo 2010, la Commissione Europea ha presentato «Europa 2020 &#8211; Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» con l&#8217;intento di uscire dalla crisi e di preparare l&#8217;economia dell&#8217;UE per le sfide del prossimo decennio (cfr. il documento di FormezPA, <em>L&#8217;Agenda</em><em>Digitale Europea 2020</em>, reperibile in egov.formez.it/sites/all/files/agenda_digitale_europea.pdf). In particolare, tra le sette iniziative &#8220;faro&#8221; della strategia Europa 2020 c&#8217;è l&#8217;Agenda Digitale Europea che mira a stabilire il ruolo chiave delle ICT per raggiungere gli obiettivi di crescita «intelligente, sostenibile ed inclusiva» che l&#8217;Europa si è prefissata per il 2020 (COM (2010) 245 def./2 del 26 agosto 2010, parr. 2.6 e 2.7). </div>
</p></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Su cui v. L. Romani, <em>La strategia &#8221;Europa 2020&#8221;: obiettivi e criticità, con particolare riferimento all&#8217;agenda digitale europea e all&#8217;interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche europee</em>, in <em>Riv. amm. Rep. it.</em>, 2010, 573 ss., spec. 585.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Su cui v., più in generale, V. G. Balandier, <em>Le désordre. Eloge du mouvement</em>, Paris, 1988.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Cfr. D.U. Galetta,Juan Gustavo Corvalán, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, cit., 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>V. l&#8217;art. 1, comma 1, lett. <em>c</em>), l. n. 124/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, <em>Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, </em>2017, in www.funzionepubblica.gov.it.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Il fenomeno citato si risolve in una sempre maggiore utilizzazione, da parte governativa, di strumenti atti ad imprimere un orientamento ed un ritmo vincolati all&#8217;attività parlamentare; ciò non solo al fine di far acquisire una certa efficacia normativa all&#8217;indirizzo politico concordato al momento della votazione della fiducia, ma anche per fronteggiare le sempre più frequenti situazioni in cui l&#8217;Esecutivo è chiamato a decidere su questioni tecniche con una rapidità che non può essere raggiunta attraverso l&#8217;ordinario strumento dell&#8217;iniziativa legislativa ad esso accordata (art. 71 Cost.). Sempre più spesso, dunque, il Parlamento è indotto alla ratifica vincolata di indirizzi precostituiti sulla base della &#8220;forza normativa&#8221; del fatto compiuto. Nel senso indicato, trovano, quindi, spiegazione le mutazioni subite da istituti quali la decretazione d&#8217;urgenza, la delegazione legislativa, la questione di fiducia, che, secondo una tendenza comune a tutti i Paesi dell&#8217;area occidentale, conducono all&#8217;emersione sul Parlamento di quella che è stata definita la &#8220;centralità del Governo o Potere governante&#8221;. Sul punto, diffusamente, G. Bognetti, <em>La divisione dei poteri</em>, Milano, 1991, 91 ss.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Sul rapporto tra nuove tecnologie e rappresentanza democratica, cfr., <em>ex multis</em>, S. Rodotà, <em>Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione</em>, Roma- Bari, 1997 e L. Castellani, A. Rico, <em>La fine della politica? Tecnocrazia, populismo, multiculturalismo</em>, Cesena, 2017.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Sulla crescente rilevanza dei dati (raccolti, trattati e conservati attraverso la rete) non solo nell&#8217;ambito della produzione industriale ma anche nel processo decisionale dell&#8217;Amministrazione, si rinvia alle osservazioni di F. Costantino,<em>Autonomia dell&#8217;amministrazione e innovazione digitale</em>, Napoli, 2012, 178 ss.; Id., <em>L&#8217;uso della telematica nella pubblica amministrazione, </em>in A. Romano(a cura di), <em>L&#8217;azione amministrativa, </em>Torino, 2016, 242 ss.; Id., <em>Lampi. Le decisioni delle pubbliche amministrazioni tra open e big data</em>, Relazione presentata in occasione del convegno indetto dall&#8217;Associazione italiana dei professori diritto amministrativo sul tema &#8220;Decisioni amministrative e processi deliberativi&#8221;, tenutosi a Bergamo, nei giorni 5-7 ottobre 2017. Più in particolare, sul rapporto tra decisione amministrativa e nuove tecnologie, cfr. G. Caridi, <em>Informatica giuridica e procedimenti amministrativi</em>, Milano, 1983; G. Sartor,<em>Le applicazioni giuridiche dell&#8217;intelligenza artificiale. La rappresentazione della conoscenza</em>, Bologna 1990; V. Buscema, <em>Discrezionalità amministrativa e reti neurali artificiali</em>, in <em>Foro amm., </em>1993, 620 ss.; A. Masucci, <em>L&#8217;atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione</em>, Napoli, 1993; Id., voce <em>Atto amministrativo informatico</em>, <em>in Enc. dir., </em>Aggiornamento I, Milano, 1997, 221 ss.; G. Terracciano, <em>L&#8217;applicazione in campo giuridico delle reti neurali artificiali. Il programma &#8220;GiuriNet&#8221;, </em>in <em>TAR</em>, 1998, 497 ss.; Id., <em>Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto</em>, in <em>Contratto e impresa </em>2002, 465 ss.; Id., <em>Gli agenti software e la disciplina giuridica degli strumenti cognitivi</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 2003, 55 ss.; P.L.M. Lucatuorto, <em>Intelligenza artificiale e diritto: le applicazioni giuridiche dei sistemi esperti</em>, in <em>Cyberspazio e diritto, </em>2006, 219 ss.; S. Dettori,<em>Articolo 3 bis. Uso della Telematica</em>, cit., 173 ss.; G. Duni, <em>L&#8217;amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nell&#8217;evoluzione telematica, </em>Milano, 2008, 53 ss.; P.L.M. Lucatuorto, S. Bianchini, <em>Discrezionalità e contemperamento degli interessi nei processi decisionali dell&#8217;Amministrazione digitale</em>, in <em>Cyberspazio e diritto, </em>2009, 41 ss.; E. D&#8217;Orlando, <em>Profili costituzionali dell&#8217;amministrazione digitale, </em>in <em>Dir. inf.</em>,2011, 213 ss. A. Valastro, <em>Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano</em>, in M. Pietrangelo(a cura di), <em>Il diritto di accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell&#8217;ambito dell&#8217;IGF Italia (Roma</em>, <em>30 novembre 2010)</em>, Napoli, 2011, 45 ss.; L. Cuocolo, <em>La qualificazione giuridica dell&#8217;accesso a Internet</em>, <em>tra retoriche globali e dimensione sociale</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 2012, 263 ss., spec. 284; S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, <em>La tecnificazione dell&#8217;amministrazione,</em>in Id.(a cura di), <em>La tecnificazione</em>, diretto da L. Ferrara, D. Sorace, <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana. Studi</em>, vol. IV, Firenze, 2016, 13 ss.; G. Cammarota, <em>Servizi pubblici on line e partecipazione migliorativa, </em>in S. Civitarese Matteucci, L. Torchia(a cura di), <em>La tecnificazione</em>, <em>op. cit.</em>, 114 ss.; F. Costantini, P.L. Montessoro,<em>Il problema della sicurezza tra informatica e diritto: una prospettiva emergente dalle &#8220;Smart Cars&#8221;, </em>in <em>Inf. dir.</em>, 2016, 95 ss.; M.L. Maddalena, <em>La digitalizzazione della vita dell&#8217;amministrazione e del processo</em>, in <em>Foro amm</em>., 2016, 2535 ss.; M. Pietrangelo, <em>Le pubbliche amministrazioni sul web tra comunicazione, consultazione e partecipazione&#8221;</em>, in S. Civitarese Matteucci, L. Torchia(a cura di), <em>La tecnificazione</em>, <em>op. cit.</em>, 103 ss. Per una ricostruzione delle posizioni della dottrina in ordine a sussistenza, qualificazione e fondamento del diritto d&#8217;accesso alla rete, cfr. A. Usai, <em>Le elaborazioni possibili delle informazioni. I limiti alle decisioni amministrative automatiche, </em>in G. Duni(a cura di), <em>Dall&#8217;informatica amministrativa alla teleamministrazione</em>, Roma, 1992, 55 ss.; Id., <em>Le prospettive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione</em>, in <em>Dir. inf.</em>. 1993, 163 ss.; D. Marongiu,<em>L&#8217;attività amministrativa automatizzata</em>, Rimini, 2005; P. Otranto,<em>Internet nell&#8217;organizzazione amministrativa. Reti di libertà</em>, Bari, 2015; Id.,<em>Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico ad istanza di parte, </em>Torino, 2011, spec. 89 ss.; F. Morollo,<em>Documento elettronico fra </em>e-government <em>e</em>artificial intelligence <em>(AI), </em>in www.federalismi.it,<em>Focus TMT, </em>2015, 17-18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Non dissimile il punto di vista diG.M. Racca, <em>Dall&#8217;Autorità sui Contratti Pubblici all&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione: il cambiamento del sistema</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2015, 345 ss., secondo la quale, tra i fattori che hanno contribuito e contribuiscono alla diffusione della corruzione, spicca indubbiamente quella che è stata definita come «corruzione delle regole», ossia la predisposizione di regole e testi normativi incoerenti o eccessivamente complessi che favorisce l&#8217;abuso o lo sviamento rispetto al perseguimento dell&#8217;interesse generale. In argomento, cfr., inoltre, G. Melis, <em>La burocrazia</em>, Bologna, 1998, 93 ss., ove si ricorda il Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, Comitato nominato dal Presidente della Camera dei Deputati nel 1996, il quale indicava le principali cause dei fenomeni corruttivi nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione pubblica italiana. Sul &#8220;costo&#8221; della corruzione per la collettività, in generale, cfr. L. Hinna, M. Marcantoni, <em>Corruzione. La tassa più iniqua</em>, Roma, 2013. Tra i tanti lavori sulla semplificazione che sottolineano tale aspetto v.G. Sciullo(a cura di), <em>La semplificazione nelle leggi e nell&#8217;amministrazione: una nuova stagione</em>, Bologna, 2008. Le politiche di semplificazione sono centrali anche nell&#8217;agenda politica di altri paesi, come dimostra lo studio di C.R. Sunstein,<em>Semplice. L&#8217;arte del governo nel terzo millennio</em>, Milano, 2013.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Analoghe, sul punto, le considerazioni di S. Licciardello,<em>Prime note sulla funzione di regolazione dell&#8217;ANAC nel nuovo codice degli appalti, </em>in www.federalismi.it, n. 16/2016, 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Inevitabile, quanto al tema delle nuove tecnologie, il riferimento a V.  Mancuso, <em>Intelligenza delle macchine e libertà dell&#8217;uomo</em>, Relazione al convegno &#8220;Uomini  e  macchine&#8221;, Roma, 30 gennaio 2018, in http://www.vitomancuso.it/2018/01/31/intelligenza-delle-macchine-e-liberta-delluomo/, in cui l&#8217;Autore conclude: «Sono stato invitato a parlare di &#8220;Intelligenza delle macchine e libertà dell&#8217;uomo&#8221; e io concludo con l&#8217;auspicio che le macchine non ci tolgano il caos. È dal caos infatti, come insegnano tutte le antiche cosmogonie, che prende forma la natura, anche la natura umana, la quale, tra tutte le manifestazioni naturali, è la più caotica, e per questo la più libera».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In tal senso M. Barberis, <em>Gli infortuni della virtù. Corruzione, democrazia, diritti</em>, in <em>Materiali per una storia della cultura giuridica</em>, n. 1/2016, 170 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Cfr. S. Licciardello, <em>Sulle sanzioni a tutela della concorrenza e del mercato. Italia e Francia a confronto</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</em>, 1993, 97 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Nello specifico, non sembra qui inutile ricordare che gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici a fini di trasparenza si rinvengono dalla lettura combinata di due norme: l&#8217;art. 37 del d.lgs. 14 aprile 2013, n. 33, per come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 proprio in tema di obblighi di pubblicità a fini di trasparenza e l&#8217;art. 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come ora modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. In particolare, all&#8217;art. 29, rubricato «Principi in materia di trasparenza», si deve l&#8217;introduzione di nuovi obblighi di pubblicazione che si sono aggiunti a quelli previsti dall&#8217;art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, con la previsione della pubblicazione nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221; di «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni». Tuttavia, non avendo la norma chiarito quali fossero realmente gli atti da pubblicare nel rispetto del d.lgs. n. 33/2013, l&#8217;ANAC, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 in www.anticorruzione.it, ha individuato gli atti oggetto di pubblicazione, tra cui, però, figurano gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di gara, la delibera a contrarre, l&#8217;elenco degli atti relativi ad affidamenti diretti o affidamenti <em>in house</em>, compresi i provvedimenti di esclusione o di ammissione nonché l&#8217;elenco dei verbali di gara.    </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Cfr. D. Urania Galetta, in D. Urania Galetta, Juan Gustavo Corvalán, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, cit.,17-18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Istituito con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il Codice è stato successivamente modificato e integrato prima con il d.lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e poi con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Ci si riferisce ad una serie di pronunzie emesse dalla sezione terza-<em>bis</em>del Tar Lazio nel settembre 2018 relative a provvedimenti di trasferimento di sede e assegnazioni di docenti delle scuole pubbliche assunti sulla base del piano straordinario di cui alla l. 13 luglio 2015, n. 107. In tali occasioni, il Tar ha accolto i rilievi formulati dai ricorrenti, che lamentavano, in particolare, lo svolgimento di attività provvedimentale senza la previa attività istruttoria e procedimentale avendo l&#8217;algoritmo asseritamente «sostituito l&#8217;istruttoria commessa ad un ufficio e ad un responsabile». In accoglimento delle suddette censure, il Tar Lazio ha, inoltre, rilevato come le procedure informatiche, «finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l&#8217;attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un&#8217;istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l&#8217;osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all&#8217;uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt&#8217;oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell&#8217;attività dell&#8217;uomo». Secondo il collegio osterebbe, infatti, alla «dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all&#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo»: in questo senso, v., ad es., Tar Lazio, Roma, sez. III-<em>bis</em>, 10 settembre 2018 n. 9224, in www.giustizia<a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">&#8211;</a>amministrativa.it. In senso analogo, v. le sentenze del medesimo collegio, e di pari data, da 9225 a 9230/2018; nonché la più recente sentenza 9 novembre 2018, n. 10828, tutte consultabile in www.giustizia-amministrativa.it. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Il 7 settembre 2017 si è, infatti, riunita presso l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale (AGid) la <em>task force</em>sull&#8217;intelligenza digitale a servizio del cittadino. Più recentemente, il Dipartimento della funzione pubblica (Ministero della P.A.) ha promosso, nell&#8217;ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il progetto intitolato «Competenze digitali per la PA», che punta ad accelerare i processi di trasformazione digitale della PA e a migliorarne i servizi, consentendo a tutti i dipendenti pubblici di poter accedere a piani formativi personalizzati per accrescere le proprie competenze in ambito digitale. In prima stesura, il Syllabus è stato realizzato grazie ad un gruppo di lavoro, costituito da esperti di formazione e competenze digitali, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e definisce l&#8217;insieme di conoscenze e abilità digitali considerate chiave per la pubblica amministrazione, quali ad esempio: la gestione di dati e informazioni, la sicurezza, i servizi on line, la comunicazione, la conoscenza di tecnologie emergenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>In questo senso, risultano emblematici due casi, risalenti al 2017, nei quali il Tar Lazio ha chiarito la natura del documento amministrativo elettronico e la portata del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 con riferimento al codice sorgente di un algoritmo compilato da una <em>software house</em>su richiesta della Pubblica Amministrazione. I casi in questione (Tar Lazio, 21 marzo 2017, n. 3742, in <em>Foro amm.,</em>2017, 741 e Id., 22 marzo 2017, n. 3769, in www.giustizia-amministrativa.it), sono stati promossi da numerosi sindacati italiani contro il MIUR allo scopo di ottenere l&#8217;accesso al codice sorgente dell&#8217;algoritmo utilizzato dal MIUR per gestire la delocalizzazione territoriale dei professori di scuola nell&#8217;ambito delle procedure di mobilità. Sotto tale profilo appaiono particolarmente rilevanti i chiarimenti forniti dal Tar nella prospettiva delle valutazioni di una <em>industry </em>tecnologica: secondo il Tar, la protezione del <em>copyright</em>del <em>software</em>(che comprende anche il codice sorgente) non è argomento tale da escludere il diritto di accesso appunto al codice sorgente dell&#8217;algoritmo. Nel caso in questione, l&#8217;algoritmo è un <em>software</em>creato per uno scopo specifico della Pubblica Amministrazione e, in assenza di indicazioni contrarie nel contratto tra PA e <em>software house</em>, si può presumere che la <em>software house</em>abbia trasferito alla PA tutti i diritti di sfruttamento economico dell&#8217;algoritmo. Ne consegue che la natura del lavoro creativo dell&#8217;algoritmo non dovrebbe interferire con il diritto di accesso ai procedimenti amministrativi delle parti interessate, poiché il diritto di accesso non pregiudica il diritto allo sfruttamento della proprietà intellettuale sul <em>software</em>. A di là della specificità del caso concreto, a parere di scrive, restano ancora da approfondire gli aspetti di equilibrio tra il diritto di accesso al codice sorgente del <em>software</em>e la protezione ai sensi della legge sul copyright dello stesso codice sorgente, tenendo conto in particolare di possibili casi futuri in cui la PA dovesse avvalersi di algoritmi: 1) non specificamente sviluppati per un singolo procedimento amministrativo (presupponendo un trasferimento completo dei diritti di proprietà intellettuale) e/o 2) basato su tecnologie più sofisticate concesse in licenza alla PA nell&#8217;ambito di un regime proprietario. Il rischio evidente è che le grandi <em>industries</em>tecnologiche possano valutare come eccessivamente &#8220;rischioso&#8221; per la tutela della loro proprietà intellettuale concedere in licenza il proprio <em>software</em>ad una PA in Italia, sapendo che questo potrebbe comportare l&#8217;accesso al codice sorgente del loro <em>software</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-<em>bis</em>, sentenza 2018/9224 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Sulla figura del responsabile del procedimento v. G. Banterle, A. Travi,<em>L. 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Capo II &#8211; Responsabile del procedimento. Commento all&#8217; art. 4</em>, in <em>Le Nuove leggi civili commentate</em>, 1995, fasc. 1, 21 ss.; F. Patroni Griffi,<em>La l. 7 agosto 1990, n. 241 a due anni dall&#8217; entrata in vigore. Termini e responsabile del procedimento: partecipazione procedimentale</em>, in <em>Il Foro it.</em>, 1993, fasc. 2, 65 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Sul punto cfr. quanto già osservato in D.U. Galetta, <em>La Pubblica Amministrazione nell&#8217;era delle ICT: sportello digitale unico e Intelligenza Artificiale al servizio della trasparenza e dei cittadini?</em>, in <em>Ciberspazio e Diritto</em>, n. 3/2018, spec. par. 4.3 nonché D.U. Galetta, Juan Gustavo Corvalán, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, cit., 19 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Così D.U. Galetta, Juan Gustavo Corvalàn, <em>Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto</em>, cit., 20.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>Emblematico, a questo proposito, è il saggio di R. Kurzweil, <em>The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology</em>, New York, 2006, che ha suscitato (e tuttora suscita) ampio dibattito e reazioni opposte fra gli &#8220;addetti ai lavori&#8221; dell&#8217;Intelligenza Artificiale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2017 [on the report of the Second Committee (A/72/422/Add.2)], http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/228 (06.01.2019).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Cfr., in tal senso, D.U. Galetta, <em>Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie procedimentali nei confronti della Pubblica Amministrazione</em>, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, n. 3/2005, 819 ss.e, più recentemente, D.U. Galetta, B. Grzeszick, <em>Kommentar zu Art. 41 Grundrechtecharta</em>, in K. Stern/M. Sachs(a cura di), <em>Europäische Grundrechtecharta. Kölner Gemeinschafts-Kommentar</em>, Köln, 2016 (2^ ed.), 618 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Come assai efficacemente sottolineato da P. Otranto, <em>Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a</em>., in www.federalismi.it, n. 2/2018. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Cfr. il documento <em>An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons</em>del 21 agosto 2017, sottoscritto da 116 fondatori di aziende di robotica e intelligenza artificiale.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ict-e-nuove-forme-di-interazione-tra-cittadino-e-pubblica-amministrazione/">ICT E NUOVE FORME DI INTERAZIONE TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Organi del dipartimento e modalità della loro composizione: gli ambiti dell&#8217;autonomia universitaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/organi-del-dipartimento-e-modalita-della-loro-composizione-gli-ambiti-dellautonomia-universitaria/">Organi del dipartimento e modalità della loro composizione: gli ambiti dell&#8217;autonomia universitaria</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. Premessa: la disciplina degli organi del Dipartimento tra autonomia statutaria e riserva di legge. – 2. Il problema della natura della riserva di legge in materia universitaria disposta dall’art. 33, co. 6, Cost. e le diverse teorie elaborate al riguardo: la tesi della riserva “relativa” e quella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/organi-del-dipartimento-e-modalita-della-loro-composizione-gli-ambiti-dellautonomia-universitaria/">Organi del dipartimento e modalità della loro composizione: gli ambiti dell&#8217;autonomia universitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa: la disciplina degli organi del Dipartimento tra autonomia statutaria e riserva di legge. – 2. Il problema della natura della riserva di legge in materia universitaria disposta dall’art. 33, co. 6, Cost. e le diverse teorie elaborate al riguardo: la tesi della riserva “relativa” e quella che ravvisa nel comma in esame una riserva “assoluta”. – 3. (Segue) Il superamento delle classificazioni tradizionali attraverso un modello più esteso di autonomia universitaria, basato su un criterio di ripartizione delle competenze tra legge e statuti. La sentenza Corte cost., n. 383/1998 e la riserva di legge “aperta”. – 4. Alcuni modelli europei di organizzazione interna delle Università: la permanenza degli assetti tradizionali nel sistema universitario francese ed in quello tedesco; l’esperienza spagnola, ove emerge un concetto “forte” di autonomia universitaria, come diritto fondamentale costituzionalmente garantito. – 5. (Segue) … e quella britannica, ove gli assetti istituzionali sono informati a una coerente logica organizzativa fondata sulla chiara attribuzione di responsabilità e sulla “managerializzazione” degli organi di vertice. – 6. Il ruolo dello statuto in rapporto alla particolare natura giuridica delle Università italiane. Le materie oggetto di riserva statutaria e le possibili interferenze tra fonte primaria e fonte di autonomia. I limiti alla “auto-normazione” universitaria: la lex principii; lo jus superveniens; il rinvio a leggi presupposte e precedenti alla l. n. 240 del 2010. – 7. La potestà statutaria in materia di elettorato attivo. Le questioni concernenti l’elettorato passivo e la loro riconducibilità alla disciplina dello “stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente”, di cui al d.P.R. n. 382 del 1980. – 8. La tesi che afferma l’illegittimità delle disposizioni statutarie sui limiti dei mandati del Direttore di Dipartimento e la critica dei presupposti da cui muove. L’inconferente richiamo all’art. 51 Cost. e l’applicabilità di tale disposizione solo alle elezioni parlamentari, regionali e locali. – 9. (Segue) L’introduzione di particolari cause di ineleggibilità ed incompatibilità delle cariche elettive da parte di normative non riguardanti gli impedimenti elettorali. La diversità di status tra organi accademici e cariche elettive pubbliche. – 10. (Segue) Riconducibilità delle disposizioni sull’elezione e nomina degli organi del Dipartimento alla categoria delle norme di autorganizzazione. – 11. Considerazioni conclusive: l’applicabilità ai nuovi Dipartimenti della normativa, in quanto compatibile con la legge di riforma, contenuta nel d.P.R. n. 382 del 1980. Coerenza delle disposizioni statutarie che, in linea con l’art. 84, comma 5, d.P.R. n. 382 del 1980, disciplinano dettagliatamente le cause di ineleggibilità degli organi del Dipartimento. Prevalenza, nel contrasto tra norme statutarie e d.P.R. n. 382 del 1980, di quest’ultimo, in quanto corpus normativo che tuttora disciplina espressamente lo status della docenza universitaria. – 12. (Segue) Conciliabilità delle disposizioni statutarie sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento con la disciplina relativa alla durata in carica del Senato accademico di cui all’art. 2, co. 1, lett. g), l. 30 dicembre 2010, n. 240.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1.Premessa: la disciplina degli organi del Dipartimento tra autonomia statutaria e riserva di legge.</strong><br />
&nbsp;<br />
Le questioni concernenti l’elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori universitari ha sollevato, fin dalla prima importante riforma dell’ordinamento universitario del 1980 ([1]), un ampio contenzioso amministrativo, in un primo momento circoscritto al tema dell’afferenza o meno allo stato giuridico dei docenti universitari ([2]).<br />
In tempi più recenti, soprattutto a seguito della riforma “Gelmini” ([3]), e dell’approvazione dei nuovi statuti, tale contenzioso ha assunto una nuova connotazione, venendo a coinvolgere temi di alto rilievo, nel rapporto tra principi costituzionali ed autonomia ([4]) universitaria ([5]).<br />
Il problema si pone soprattutto per gli organi del Dipartimento, in ordine ai quali la l. n. 240 del 2010 nulla dispone quanto alle modalità della loro composizione. Ci si domanda se gli statuti universitari, che hanno disciplinato la materia, inserendo nei propri atti organizzativi specifiche norme al riguardo, relative, ad es., alle cause di ineleggibilità o alla durata delle cariche, siano illegittime, trattandosi di materia coperta da riserva di legge ex art. 51 Cost. ([6]) ovvero se si tratti di previsioni del tutto in linea con la l. n. 240 del 2010, che, tra l’altro, pone precisi limiti alla reiterabilità dei mandati degli organi di governo dell’Ateneo.<br />
Il problema non è di poco conto, laddove si consideri la portata stessa di pronunce giurisdizionali che incidano su norme statutarie dell’Università, a fronte della generale diffusione di analoghe disposizioni in moltissime Università italiane e del loro rilievo centrale per l’organizzazione degli Atenei.<br />
I temi coinvolti, come detto, attengono non solo all’ampiezza dell’autonomia statutaria, ma anche ai possibili nessi tra il moderno e sempre più preponderante concetto di “delegificazione” e il concetto (più tradizionale ma non meno criptico) di autonomia universitaria, fino ad estendersi al&nbsp; problematico rapporto tra fonti statali e fonti di autonomia ([7]).<br />
Si tratta, in realtà di questioni risalenti, che si sono poste in passato per le Facoltà (già prima della l. 9 maggio 1989, n. 168) e che si ripropongono, in termini più stringenti, nei confronti dei nuovi Dipartimenti ([8]), cui la legge di riforma ha attribuito il contestuale esercizio delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca scientifica ([9]).<br />
Scopo di questo studio è allora quello di rappresentare con sufficiente chiarezza gli spazi dell’autonomia universitaria in rapporto alla nuova disciplina degli organi del Dipartimento ex lege n. 240 del 2010 – argomento non ancora molto indagato dalla dottrina ([10]) – evidenziandone lo stato dell’arte alla luce dei provvedimenti normativi fin qui intervenuti e delle pronunce giurisprudenziali più significative; proponendo, altresì, alcune personali conclusioni su un aspetto centrale e problematico della materia qual è, appunto, la questione dei limiti del mandato del Direttore del Dipartimento.<br />
Preliminare al tema in trattazione risulta essere, da un lato, il rapporto tra autonomia universitaria e riserva di legge, con particolare riferimento alle norme in materia di elezioni di cariche accademiche; dall’altro, il processo di “dipartimentalizzazione” ([11]), avviato negli Atenei a seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.Il problema della natura della riserva di legge in materia universitaria disposta dall’art. 33, co. 6, Cost. e le diverse teorie elaborate al riguardo: la tesi della riserva “relativa” e quella che ravvisa nel comma in esame una riserva “assoluta”.</strong><br />
&nbsp;<br />
L’autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Università ha sempre suscitato numerose incertezze interpretative, con particolare riguardo alla natura (assoluta o relativa) della riserva di legge disposta dall’art. 33, co. 6, Cost. ([12]) e dall’art. 6, co. 2, l. 9 maggio 1989, n. 168 ([13]), cui si è, infine, aggiunto l’art. 1, l. n. 240 del 2010 ([14]); tanto da indurre taluni autori a parlare di “fitta nebbia e spinosissima questione” ([15]).&nbsp;<br />
Il dibattito, sviluppatosi subito dopo l’emanazione della l. n. 168 del 1989 (nota come legge Ruberti o “legge dell’autonomia”), si è mantenuto costantemente vivo fino ai nostri giorni ([16]), e, anzi, ha ricevuto nuova linfa proprio dalla riforma Gelmini, che, paradossalmente, sembrerebbe aver “limitato l’autonomia delle Università per consentire loro di adeguarsi alla stagione dell’autonomia” ([17]).<br />
Su un piano più generale, va subito ricordato che l’“Università” non rientra tra le materie espressamente indicate nell’art. 117, commi 2 e 3, Cost. ([18]), pur dovendosi escludere che essa ricada tra quelle di esclusiva competenza regionale ai sensi del comma 4 dello stesso art. 117, non solo stante il tenore dell’art. 33, u.c., Cost., il quale dispone che “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”; ma anche alla luce del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale ([19]).<br />
Va, infatti, sottolineato che il Giudice delle leggi, a più riprese e anche dopo la riforma del Titolo V ([20]), ha sottolineato il principio dell’incompetenza regionale nella disciplina del sistema universitario e dell’ordinamento delle singole Università, essendo la materia demandata (ai sensi dell’art. 33, u.c., Cost.) all’autonomia degli Atenei, da esercitarsi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ([21]).<br />
Quanto alla natura della riserva di legge, si sono sviluppate negli anni tesi differenti.<br />
È noto, infatti, come la riserva di legge prevista dall’art. 33, u.c., Cost. sia da taluni considerata relativa ([22]); mentre altri hanno ravvisato nel comma in esame una riserva “assoluta”, inserita nella Costituzione per offrire alle Università una maggiore garanzia costituzionale ([23]).</p>
<p><strong>3. (Segue) Il superamento delle classificazioni tradizionali attraverso un modello più esteso di autonomia universitaria, basato su un criterio di ripartizione delle competenze tra legge e statuti. La sentenza Corte cost., n. 383/1998 e la riserva di legge “aperta”.</strong><br />
&nbsp;<br />
Successivamente, invece, tale riserva è stata ritenuta ad un tempo relativa ed assoluta: assoluta nei confronti dell’esecutivo, essendo la disciplina dei limiti apposti all’autonomia delle Università un’esclusiva prerogativa della legge, o dell’atto ad essa equiparato, e conseguentemente sottratta alle fonti regolamentari; relativa nei confronti delle fonti di autonomia (statuti e regolamenti), non potendo la legge dello Stato dettare una disciplina così penetrante e dettagliata da espropriare la potestà normativa delle Università di apprezzabili spazi di autodeterminazione ([24]). In questa prospettiva, il legislatore costituente avrebbe codificato una doppia riserva: una riserva di legge, nel senso che solo lo strumento legislativo può fissare limiti all’autonomia universitaria e una riserva di normazione interna perché la locuzione “ordinamenti autonomi” ([25]) non può che significare che è la stessa legge a precludersi la disciplina di materie che vengono, invece, espressamente riservate all’ambito di azione dello statuto ([26]).<br />
La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1998, n. 383 ([27]), travalicando le classificazioni tradizionali, ha, invece, parlato di riserva di legge “aperta”, sostenendo che essa “non è tale da esigere che l’intera disciplina della materia sia contenuta in legge”, ma dovendosi ammettere che “un’attività normativa secondaria possa essere chiamata dalla legge stessa ad integrare e svolgerne in concreto i contenuti essenziali” ([28]). Con particolare riguardo alla legittimità del c.d. numero chiuso delle iscrizioni, essa ha ritenuto che l’attività normativa secondaria possa, nel caso di specie, legittimamente essere prevista dalla legge con la funzione di integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali per quegli aspetti della materia, che richiedano determinazioni unitarie, non rientranti nella responsabilità dei singoli Atenei. In questo senso la riserva di legge non è più assoluta, ma “aperta”, in quanto la disciplina può essere posta con qualsiasi fonte normativa: oltre alla legge, il regolamento governativo e l’atto amministrativo generale ([29]).<br />
La concreta definizione dell’autonomia universitaria prevista dalla Costituzione, quindi, nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, continua ad oscillare tra due poli, tra loro notevolmente distanti: un modello più esteso ed uno più ristretto di autonomia ([30]).<br />
Il modello più esteso tende ad un superamento dell’impostazione tradizionale, sempre un po’ fuorviante, in termini di riserva assoluta o relativa per aderire, invece, ad una concezione che attribuisca alla legge, e ad essa sola, il compito di tracciare i limiti dell’autonomia ordinamentale e i contenuti del diritto allo studio, ferma restando la possibilità di consentire, non già a fonti secondarie dell’esecutivo, ma alle stesse fonti di autonomia, di derogare a disposizioni legislative la cui “cedevolezza” di fronte alle manifestazioni normative dell’autonomia sia stata chiaramente determinata dalla legge statale ([31]). Sulla base di tale ricostruzione, l’art. 33 Cost. sarebbe foriero di tre corollari: in primo luogo, la legge che dispone i limiti all’autogoverno universitario dovrebbe considerarsi una legge di principi, ovvero una legge generica e priva di contenuti puntuali e stringenti; in secondo luogo, si tratterebbe di una riserva di legge assoluta, nel senso che i suddetti limiti non possono essere stabiliti da atti normativi non legislativi, ad es. i regolamenti ([32]); infine, il meccanismo regolatore dei rapporti tra la fonte legislativa e le fonti di autonomia non sarebbe il criterio gerarchico, bensì quello della competenza ([33]).<br />
Il modello più ristretto, che trae conferma dalle tesi più tradizionali ([34]), prevede, invece, un’interpretazione di gran lunga meno estesa dei confini dell’autonomia universitaria, dalla quale sembra emergere una visione ridotta dell’autonomia, i cui limiti superiori sono concepiti come “confini” entro cui occorre restare; limiti orientati verso il contenimento e la restrizione della autodeterminazione delle Università.<br />
Il modello esteso di autonomia, appare, al contrario, più aderente al dettato costituzionale ([35]) nonché alla l. n. 240 del 2010, che, come già ricordato, pone, tra i principi guida della riforma, quelli di “autonomia e responsabilità” ([36]), prevedendo, del resto, dei mirati rinvii alle diverse fonti di autonomia, in primo luogo gli statuti, per i quali la stessa riforma ha, altresì, previsto un apposito procedimento di revisione e adeguamento alla nuova disciplina organizzativa (art. 2).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Alcuni modelli europei di organizzazione interna delle Università: la permanenza degli assetti tradizionali nel sistema universitario francese ed in quello tedesco; l’esperienza spagnola, ove emerge un concetto “forte” di autonomia universitaria, come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.</strong><br />
&nbsp;<br />
Una tale visione risulta, inoltre, maggiormente in linea con il processo di autonomia già sperimentato in diversi Paesi europei, sia pure in forme differenziate, che dipendono in larga misura dalle specificità dei contesti politico-istituzionali nazionali e dalle caratteristiche organizzative degli apparati universitari consolidatesi nel corso del tempo.<br />
Dall’analisi comparata delle legislazioni in materia universitaria dei quattro maggiori Paesi dell’Europa occidentale, emerge, infatti, che l’autonomia costituisce uno dei passaggi centrali del dibattito sulle Università, il cui contenuto muta da un Paese all’altro in funzione delle diverse esperienze maturate nel corso del tempo ([37]).<br />
Così, ad es., nell’ordinamento tedesco, è largamente condivisa l’opinione che lo Stato non possa intervenire con propri regolamenti in materia universitaria, potendo soltanto ratificare gli statuti universitari (Satzungen) ed emanare leggi specifiche in materia ([38]). In particolare, la Costituzione tedesca (Grundgesetz) disciplina il c.d. “federalismo culturale”, attribuendo la potestà legislativa e le relative funzioni amministrative nell’intero settore della cultura, compresa l’istruzione e quindi anche l’Università, ai Länder e non allo Stato centrale ([39]). Le forme di organizzazione interna degli Atenei tedeschi sono tra loro differenti non solo sulla base delle diverse ed indipendenti legislazioni dei Länder, ma anche perché, a prescindere dal quadro legislativo, esiste una certa libertà di amministrazione e di scelta per ciascuna singola istituzione ([40]).<br />
L’essenza dell’autonomia universitaria in Germania si concretizza, dunque, nelle strutture che tutelano ed utilizzano “il diritto all’autonomia dell’amministrazione” ([41]). Non manca, tuttavia, la voce discorde di chi ritiene che l’Università sia priva di una vera autonomia statutaria perché lo statuto sarebbe espressione di un potere statale ([42]). Merita, infine, di essere segnalata l’opinione secondo cui, caduto il monopolio legislativo di un organo centrale dello Stato, perderebbe fondamento anche il potere di rendere efficaci gli statuti universitari, per cui sarebbe ammissibile, al più, un controllo successivo ([43]).<br />
Questa tendenziale adesione ad assetti istituzionali storicamente “sedimentati” si rispecchia anche nell’organizzazione interna degli Atenei tedeschi, che, nonostante alcuni tentativi di “managerializzazione” degli organi di coordinamento (Presidi), restano legati al modello tradizionale di aggregazione del consenso e di filtro verso l’alto delle domande che provengono dai docenti afferenti alle diverse strutture di base (dipartimenti, scuole, istituti, laboratori). In Germania, infatti, le strutture intermedie sono strutture di coordinamento debole e l’ufficio di Presidenza (che tipicamente comprende, oltre al Preside, anche un vice-Preside, un delegato alla didattica e, in taluni casi, un delegato alla ricerca) svolge un ruolo di intermediazione e di cerniera fra le strutture di base e il vertice dell’Ateneo.<br />
In particolare, nelle Università di Kassel e di Monaco, le risorse ricevute dal Ministero vengono allocate alle Facoltà mediante un processo di negoziazione con i Presidi e da questi distribuite agli istituti e ai centri di ricerca. In tale quadro, il Preside può chiedere le risorse necessarie per attivare un nuovo corso di studi direttamente al Rettore e sono gli stessi uffici di Presidenza a fornire alla leadership centrale gli indicatori di performance necessari per allocare la quota di budget basata sulla valutazione ([44]): in tal modo si stabilisce un rapporto diretto fra cariche monocratiche che porta allo “svuotamento” degli organi collegiali, chiamati a formalizzare accordi già raggiunti ([45]).<br />
Rispetto alla struttura esistente nell’ordinamento tedesco (in cui le competenze fondamentali in materia universitaria spettano ai Länder e non allo Stato centrale), nel sistema universitario spagnolo, le Università non dipendono totalmente né dallo Stato né dalle Comunità autonome e, sotto tale profilo, esse appaiono dotate di maggiore autonomia rispetto alle Università tedesche ([46]). A tale proposito, va evidenziato, come dato storico della massima importanza, che il momento in cui si sono gettate le basi dell’attuale ordinamento universitario coincide con l’attuazione politico-istituzionale delle autonomie regionali, previste dalla Costituzione del 1978: il riconoscimento e la regolamentazione dell’autonomia universitaria è, dunque, coevo alle discussioni relative alla divisione tra le competenze statali e quelle delle Comunità autonome sulle Università. In particolare, nell’ordinamento spagnolo, l’autonomia universitaria viene considerata come il potere dell’Università di costituire i propri organi, di nominare i membri del corpo docente ([47]), nonché i propri collaboratori scientifici, tecnici ed amministrativi, di organizzare l’insegnamento e la ricerca, di emanare propri regolamenti, di amministrare le risorse e i crediti che ad essa vengono accordati ([48]). Secondo l’impostazione accolta dal Tribunal Constitucional de España, essa viene concepita non come una garanzia istituzionale, ma come un diritto fondamentale, che può essere fatto valere davanti al medesimo Tribunale con ricorso diretto (recurso de amparo) nel caso di una lesione della stessa da parte dei pubblici poteri ([49]).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Nel panorama europeo fin qui delineato, la Francia occupa una posizione del tutto particolare, rappresentando addirittura un caso limite: quello dell’autonomia più ridotta e conquistata più tardi ([50]).<br />
L’autonomia rimane, infatti, ancora oggi, contenuta in tutte le sue forme ed assoggettata ad una serie di limitazioni, che riguardano, sostanzialmente, tre aspetti: anzitutto, le risorse che provengono per la quasi totalità dallo Stato; quindi, il collegamento dei docenti alla funzione pubblica, che ha l’effetto di annullare il potere delle Università e dei loro responsabili sul relativo personale; infine, il carattere nazionale dei diplomi rilasciati dalle Università.<br />
Altra caratteristica del sistema francese è la presenza di due sistemi distinti, concernenti, l’uno, la ricerca scientifica e tecnica, l’altro, l’insegnamento. In particolare, la legge 10 agosto 2007, n. 1199, sulle libertà e responsabilità delle Università (LRU) ([51]), intesa a rilanciare le Università francesi, attribuendo loro una maggiore autonomia, fissa le regole generali, sull’organizzazione didattica e scientifica degli Atenei.<br />
La legge citata, definisce genericamente la Facoltà come unità di insegnamento e di ricerca (UFR), che associa Dipartimenti di formazione, laboratori o centri di ricerca, e considera gli stessi laboratori di ricerca sia come strutture fondamentali dell’Ateneo sia come componenti di una UFR. I Dipartimenti di formazione, dal canto loro, assumono un ruolo centrale nella progettazione e gestione dei corsi di studio e costituiscono le strutture a cui afferiscono i docenti universitari ([52]). In tale quadro, la Facoltà appare, dunque, come un aggregato di laboratori e di Dipartimenti di formazione, la cui funzione principale è ridistribuire le risorse allocate alle unità di base. Ad aumentare la complessità del modello francese si aggiunge il fatto che gran parte dei laboratori in cui si svolge la ricerca sono unità organizzative costituite tra le Università, il CNRS e altri enti di ricerca. In particolare, questi laboratori o Unità Miste di Ricerca (UMR), rappresentano delle organizzazioni autonome (finanziate sia dalle Università sia dagli enti partner come il CNRS) che contribuiscono anche alla didattica universitaria, sia attraverso l’inquadramento dei dottorandi, sia con l’impegno di docenti non universitari nella didattica universitaria, in particolare al livello di Master di ricerca ([53]).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Il dualismo fra le strutture di base, che ha caratterizzato a lungo il sistema italiano, non appare, dunque, affatto superato in quello francese. In particolare, il docente universitario afferisce, come avveniva in Italia prima della l. n. 240 del 2010, a due strutture: una didattica (départment) e una di ricerca (laboratoire). L’importanza del laboratorio rispetto al Dipartimento, nel lavoro dei ricercatori francesi, è strettamente legato al tipo di disciplina; in tale quadro, la Facoltà, che costituisce, di fatto, una confederazione di Dipartimenti, rappresenta un cruciale luogo di mediazione fra di essi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
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<strong>5. (Segue) … e quella britannica, ove gli assetti istituzionali sono informati a una coerente logica organizzativa fondata sulla chiara attribuzione di responsabilità e sulla “managerializzazione” degli organi di vertice.<br />
&nbsp;</strong><br />
Un sistema binario pare caratterizzare anche il modello britannico, il quale prevede, da una parte, le Università; dall’altra, i c.d. enti del settore pubblico, i politecnici ed i collegi di istruzione superiore.<br />
Rispetto ai sistemi precedenti, le Università britanniche sono, però, assai più libere dal controllo dello Stato. In questa prospettiva, la disciplina e il funzionamento degli organi di governo di una Università sono stabiliti nel suo statuto costitutivo, che la rende un ente dotato di ampi poteri di autogoverno, sebbene il Privy Council, che garantisce gli statuti, richieda che i medesimi organi di governo (Chancellor, Senate, Court, Council) di tutte le Università, salvo quelle di Oxford e Cambridge, abbiano una maggioranza di membri esterni in rappresentanza dell’intera comunità ([54]).<br />
Con particolare riguardo all’organizzazione interna, nel Regno Unito, le Facoltà, variamente denominate, sono ampie strutture di coordinamento e di governo delle strutture di base, definite schools oppure departments, nelle quali sono incardinati i docenti di una specifica area disciplinare e di ricerca e alle quali compete l’offerta dei corsi di studio. Analogamente al sistema spagnolo, anche nel Regno Unito l’autonomia universitaria si intende come libertà dell’Università di selezionare i propri studenti ed il proprio staff accademico, come libertà di determinare i propri standard, di definire i propri curricula, di decidere come utilizzare le sovvenzioni sia pubbliche sia private ([55]).<br />
Va, peraltro, ricordato che la situazione attuale è l’esito di una riduzione del numero di Facoltà e di un’enfasi sulla ricerca interdisciplinare, condotta da centri autonomi dalle Facoltà. In molte Università, infatti, l’integrazione delle strutture di base mediante la gerarchizzazione delle loro competenze è diventata più netta con il processo di aggregazione dei Dipartimenti in Facoltà (ridenominate Colleges), avvenuta recentemente. Si è, così, creato un livello intermedio con responsabilità finanziarie, che ha il compito di aggregare le richieste di budget dei Dipartimenti e delle scuole che fanno parte del College, e di riferire poi agli organi di governo centrali ([56]). Tale processo di riorganizzazione della governance universitaria è stato incentivato dalla volontà di ridurre i costi e di aumentare la gestibilità del rapporto tra organi centrali, da un lato, e Dipartimenti e scuole, dall’altro: l’integrazione di tali strutture intermedie con i Colleges con compiti di coordinamento complessivo ha, infatti, consentito di diminuire i costi di transazione.<br />
Nell’ambito dell’organizzazione universitaria inglese, un ruolo di primo piano è svolto dai deans (letteralmente “decani”), i quali costituiscono, di fatto, “manager per conto dell’ateneo”, incaricati di gestire i processi formativi e di coordinare le attività di supporto e gestione della ricerca. Si tratta di un processo di “managerializzazione” del ruolo dei presidi che naturalmente non elimina l’esigenza di mediazioni e di negoziati con i diversi interessi che essi devono rappresentare ([57]).<br />
Da questi brevi cenni comparatistici sembra emergere, in ambito europeo, pur a fronte dei diversi percorsi istituzionali e culturali, una concezione di autonomia universitaria, caratterizzata da un tratto comune, che si estrinseca nella libertà e unità della ricerca e dell’insegnamento ([58]). Sotto tale profilo, l’esperienza più rilevante, anche in relazione alle scelte che gli statuti delle Università italiane devono compiere in attuazione della l. n. 240 del 2010, appare l’esperienza del Regno Unito, in cui gli assetti istituzionali e le dinamiche concrete sono informati a una coerente logica organizzativa fondata sulla chiara attribuzione di responsabilità e sulla “managerializzazione” degli organi di vertice (emblematico è, ad es., il fatto che i deans non siano eletti ma designati dal Consiglio di Amministrazione o dal Rettore). Per contro, in Francia e in Germania, dove pure l’organizzazione interna degli Atenei è stata riformata dalla legge, come si è visto, permangono strutture caratterizzate dalla persistenza di modelli istituzionali storicamente sedimentati.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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<strong>6. Il ruolo dello statuto in rapporto alla particolare natura giuridica delle Università italiane. Le materie oggetto di riserva statutaria e le possibili interferenze tra fonte primaria e fonte di autonomia. I limiti alla “auto-normazione” universitaria: la lex principii; lo jus superveniens; il rinvio a leggi presupposte e precedenti alla l. n. 240 del 2010</strong>.<br />
&nbsp;<br />
Alla luce di questa disamina sul concetto di autonomia universitaria in Italia e in Europa appare ora possibile delineare sufficientemente gli ambiti della fonte legislativa e della fonte di autonomia, anche in considerazione della particolare natura giuridica delle Università italiane.<br />
Dall’analisi dell’ente in rapporto al modello organizzativo, alla qualificazione delle attività e delle funzioni svolte e, in particolare, alla relazione intercorrente con lo Stato, l’Università viene a configurarsi, nell’ordinamento giuridico italiano, come un ente pubblico autonomo ed esponenziale della comunità scientifica di riferimento ([59]); dunque, un ente non più ausiliare dello Stato, ma dotato di autonomia funzionale ([60]), capace di emanare norme primarie (statuti) e norme secondarie (regolamenti) ([61]). Gli statuti, in particolare, rappresentano i principali strumenti mediante i quali gli Atenei esercitano l’autonomia normativa loro riconosciuta ossia la possibilità di emanare autonomamente norme destinate ad entrare direttamente nell’ordinamento giuridico (come statuito anche dall’art. 6, co. 1, l. n. 168 del 1989). Dunque, lo statuto ([62]) può essere considerato una fonte a contenuto plurimo e differenziato, in quanto innova l’ordinamento giuridico in relazione allo spazio normativo garantito dalla Costituzione e fissato dai limiti previsti dalla legislazione statale: in questo senso, esso può contenere norme che si collocano in modo diverso nel sistema della gerarchia delle fonti (primarie, subprimarie e secondarie), a seconda dello spazio che il sistema stesso gli concede ([63]).<br />
In senso metaforico, il ruolo svolto dallo statuto è ben evidenziato da quella dottrina che, molto efficacemente, lo ha paragonato ad una clessidra in quanto rappresenta il passaggio obbligatorio tra ordinamento generale ed ordinamento interno di ciascun Ateneo in un duplice senso: da un lato, esso svolge, infatti, una funzione d’intermediazione necessaria ([64]) tra la legislazione statale (che pone i principi fondamentali) e i regolamenti interni degli Atenei; dall’altro, lo statuto diviene parametro di legittimità cui le normative interne (regolamenti) devono conformarsi.&nbsp;<br />
Ciò chiarito in ordine alla esatta collocazione dello statuto nel sistema delle fonti, occorre porsi i seguenti interrogativi: quali sono le materie oggetto di riserva statutaria ? Quid juris in caso di eventuale interferenza e contrasto tra legge e statuto ? E, in quest’ultimo caso, qual è il ruolo del d.P.R. n. 382 del 1980, corpus normativo fondante e basilare per la vita universitaria fino al varo della l. n. 240 del 2010 ([65])?<br />
In ordine al primo quesito, un primo distinguo viene effettuato dalla l. n. 168 del 1989 ([66]), anche se, come già sottolineato, dovranno essere gli stessi statuti, modificati ai sensi dell’art. 2, l. n. 240 del 2010, a perimetrare la riserva statutaria e quindi ad ultimare l’attuazione dell’art. 33 Cost., anche attraverso i successivi regolamenti che, in ambiti disparati, dovranno dare attuazione alle disposizioni della suddetta legge n. 240 ([67]); con l’incognita di dovere ricavare, di volta in volta, un congruo spazio d’azione nelle sue strette maglie e in quelle di non pochi atti normativi secondari, come si evince dai principi ispiratori, di cui all’art. 1, co. 4, della l. n. 240, cit., secondo cui il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, “nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle Università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti” ([68]).<br />
Riguardo al secondo quesito, occorre preliminarmente osservare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, non vi è dubbio che il legislatore ha voluto ripartire le competenze normative in materia universitaria tra fonte statale primaria e fonti di autonomia (statuti e regolamenti), nel senso che la legge statale, fissando i limiti dell’autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un’area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente disciplinare la specifica materia universitaria ([69]). E non vi è, altresì, dubbio che una volta fissati i limiti alla autonomia universitaria – limiti che, alla stregua dell’art. 33 Cost., non possono che essere sanciti dalla legge statale – e divenuti operanti i criteri di riparto di competenza tra le due fonti normative (quella statale e quella universitaria), la legge statale finisce per produrre anche una delegificazione, in quanto è essa stessa che esclude la possibilità che in caso di antinomie tra norme legislative e norme statutarie su materie riservate a queste ultime, siano sempre le prime a prevalere ([70]). Ad ulteriore conferma del quadro fin qui tratteggiato, giova, inoltre, ricordare che, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale appena citato, l’autonomia delle Università, per quanto ampia possa essere, non può mai oltrepassare i confini che la legge statale ha inteso porre alla sua esplicazione e che sono o direttamente contenuti nella legge n. 240 del 2010 o individuati mediante rinvio a leggi presupposte, che, ovviamente, si occupano specificatamente della materia universitaria ([71]); ciò sta a significare che, nel contrasto tra lo statuto e una legge che genericamente regola una materia oggetto di riserva di statuto, prevale lo statuto, fatta salva l’ipotesi di una lex expressa de universitate ([72]).&nbsp;<br />
Costituendo, quindi, la lex principii il limite della autonormazione universitaria, lo statuto giammai potrebbe contraddire tali principi (ove emanati) di matrice legislativa: di conseguenza, lo statuto prevarrebbe sulla fonte di rango primario che dovesse regolare in senso generico, per tutte le amministrazioni pubbliche (quindi non una legge per le università), una materia oggetto di riserva statutaria, mentre la legge prevarrebbe sullo statuto qualora esso regoli materie oggetto di riserva legislativa ([73]).<br />
Ecco che allora la delegificazione insita nella autonomia normativa degli Atenei è delegificazione debole, perché il sistema testé delineato postula una “riserva statutaria mobile” ([74]) – mentre altri hanno parlato, a questo proposito, di “autonomia al guinzaglio” ([75]) – in ragione del possibile ritorno del legislatore, cosa che, da una parte, costituisce un evidente limite di effettività per la delegificazione descritta, dall’altra, rende le regolamentazioni interne dei “mondi giuridici senza pace” ([76]) .&nbsp;<br />
Circa la funzione oggi rivestita dal d.P.R. n. 382 del 1980, l’orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa ([77]) è foriero della regula juris secondo cui non solo lo jus superveniens universitario prevale sugli statuti, ambiti riservati compresi, ma che funge da limite all’autonomia statutaria anche il rinvio a leggi presupposte e precedenti alla l. n. 240 del 2010, purché si occupino specificatamente della materia universitaria (come, appunto, le norme sullo statuto giuridico della docenza, da cui deriva la persistente capacità di deroga agli statuti universitari da parte del d.P.R. n. 382 del 1980) ([78]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. La potestà statutaria in materia di elettorato attivo. Le questioni concernenti l’elettorato passivo e la loro riconducibilità alla disciplina dello “stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente”, di cui al d.P.R. n. 382 del 1980.</strong><br />
&nbsp;<br />
Precisato in tal modo entro quali limiti può parlarsi di delegificazione in favore della fonte statutaria, tornando al tema specifico qui in esame, occorre, ora, verificare se gli statuti di diverse Università italiane, disciplinando nel dettaglio gli organi del Dipartimento (Consiglio, Giunta, Direttore) e ponendo precise regole per&nbsp; l’elezione e nomina di questi (come ad es., il divieto del terzo mandato per il Direttore) ([79]) si siano o meno mantenuti entro i limiti espressamente fissati dalla fonte statale di rango primario.<br />
Il tema si interseca con le questioni concernenti l’elettorato attivo e passivo delle cariche accademiche.<br />
Fin dagli anni ’80, l’argomento ha sollevato un estenuante dibattito dottrinale e un vasto contenzioso amministrativo, il cui esito ha comportato l’adozione del d.l. 7 febbraio 2002, n. 8, conv. in l. 7 febbraio 2002, n. 56 (c.d. “norma salva statuti”) ([80]), che ha ricondotto la materia dell’elettorato attivo alla potestà statutaria, permettendo, altresì, l’estensione dell’elettorato passivo alla seconda fascia, per l’accesso alla carica di Direttore di Dipartimento ([81]).<br />
Ha, invece, suscitato da sempre, notevoli perplessità la disciplina dell’elettorato passivo, che – almeno stando alle costanti acquisizioni giurisprudenziali – continua ad essere riservato alle fonti di rango primario e non ha formato oggetto di delegificazione e rimessione all’autonomia statutaria universitaria ([82]).<br />
Va, invero, sottolineato che molti statuti, sia antecedenti sia successivi alla riforma Gelmini, si sono variamente discostati dalla disciplina positiva con riferimento all’elettorato passivo di talune cariche (per es., Direttore di Dipartimento e Presidente di corso di laurea), per le quali la legge ([83]) attribuisce una preferenza assoluta ai professori di prima fascia. In molti casi, infatti, gli statuti non hanno tenuto conto della diversità di qualifica funzionale tra professori ordinari e professori associati per quanto attiene alla capacità – connessa con il diritto di elettorato passivo e, quindi, con il differenziato status dei docenti ([84]) – di accedere ad alcuni uffici accademici. Così, ad es., in passato, appariva ingiustificata la scelta di alcuni statuti di conferire l’ufficio di Direttore di Dipartimento ad un professore associato. In un primo momento, nel contrasto tra legge e statuto, aveva prevalso la prima, avendo la Corte costituzionale ritenuto costituzionalmente legittime le norme di legge che riservano ai professori ordinari le cariche di Rettore e Preside di Facoltà, nonché la direzione dei Dipartimenti e dei Corsi di laurea, il coordinamento dei dottorati e dei gruppi di ricerca e, normalmente, anche la direzione degli istituti delle scuole di perfezionamento e specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali (art. 16, d.P.R. n. 382 del 1980) ([85]). Il problema è stato poi risolto normativamente con l’adozione del citato art. 4, co. 2, l. n. 56 del 2002 (che ha, appunto, esteso l’elettorato passivo per l’accesso alla carica di Direttore di dipartimento ai professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia).<br />
In altri casi, il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di norme statutarie restrittive della sfera giuridica dei docenti universitari ([86]); ma anche in merito a norme che viceversa ampliavano lo status degli appartenenti ad altre categorie, prevedendo, ad es., la rappresentanza dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e di Corso di laurea ([87]), o quella degli studenti nel Consiglio di Dipartimento ([88]), oltre i limiti previsti dalla legge.<br />
In una particolare occasione è stato chiamato a “dirimere” il contrasto tra l’art. 84, co. 4, d.P.R. n. 382 del 1980, secondo cui il Direttore del Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive (id est: a partire dalla seconda) e la disposizione dello statuto di autonomia di un’Università che, in difformità dal citato art. 84, prescriveva, per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, la maggioranza assoluta, anziché quella relativa, anche nella seconda votazione (e, dopo quest’ultima, un’eventuale votazione di ballottaggio) ([89]).<br />
In tutti i casi citati, il giudice amministrativo ha ritenuto che le disposizioni statutarie difformi dalle pertinenti norme del d.P.R. n. 382 del 1980, fossero illegittime in quanto lesive dell’art. 16, co. 4, lett. d), l. n. 168 del 1989, secondo cui gli statuti sono tenuti alla “osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente” ([90]); ribadendo, quindi, il principio generale sulla gerarchia delle fonti, secondo cui, “nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare, ogni volta che violi un diritto soggettivo” ([91]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. La tesi che afferma l’illegittimità delle disposizioni statutarie sui limiti dei mandati del Direttore di Dipartimento e la critica dei presupposti da cui muove: l’inconferente richiamo all’art. 51 Cost. e l’applicabilità di tale disposizione solo alle elezioni parlamentari, regionali e locali.</strong><br />
&nbsp;<br />
Più recentemente, come accennato all’inizio del presente lavoro, il problema si è posto con riguardo a quelle disposizioni statutarie, che stabiliscono il limite del doppio mandato di Direttore di Dipartimento e dettano precise disposizioni sul criterio di calcolo dei mandati ai fini dell’assunzione della suddetta carica ([92]). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Secondo una certa linea interpretativa, tali norme statutarie, stabilendo un limite al numero di mandati che possono essere svolti dalle medesime persone come Direttori dei Dipartimenti e definendo come devono essere computati gli incarichi precedenti all’entrata in vigore dello statuto, introdurrebbero una causa di ineleggibilità non prevista dalla l. n. 240 del 2010; sempre secondo la prospettazione appena riferita, mancando una legge che preveda la causa di ineleggibilità de qua, le suddette disposizioni sarebbero illegittime per violazione dell’art. 51 Cost. sul diritto di elettorato passivo. Tale impostazione – che trae conferma da qualche isolata pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, peraltro riferita a fattispecie diverse ([93]) – non appare condivisibile, apparendo errato il presupposto da cui muove: nella fattispecie, non sono, invero, in discussione le norme statutarie che disciplinano i requisiti per accedere alla carica o per partecipare alle votazioni, quanto piuttosto l’organizzazione interna dei Dipartimenti (cui si connette la disciplina del numero dei mandati del Direttore).<br />
Il discorso, in realtà, va posto su un piano più generale, apparendo inconferente il riferimento all’art. 51 Cost. e all’accesso alle cariche elettive ivi disciplinato.<br />
Preliminare al riguardo è la comprensione della portata dell’art. 51 Cost., dovendosi definire a quali cariche e a quali elezioni la norma si riferisca.<br />
In proposito, è stato affermato da Autorevole dottrina ([94]) che le elezioni “appaiono come quegli atti giuridici, consistenti in una scelta o serie di scelte, attraverso cui il popolo, raccolto collegialmente nell’universalità dei suoi componenti, esercita la sua potestà d’investitura a cariche supreme e ad tempus dell’organizzazione dello Stato, della regione, della provincia e del comune e, perciò, sono più brevemente definibili come atti elettivi collegiali con funzione d’investitura” . Queste ultime si distinguono, dunque, in elezioni politiche, regionali ed amministrative. “Elezioni politiche” ed “elezioni amministrative” sono locuzioni meramente convenzionali e tradizionali, anche se non trovano riscontro nel linguaggio del legislatore, mediante le quali si individuano le consultazioni popolari che hanno per oggetto la formazione dei supremi organi deliberanti, rispettivamente dello Stato, delle Province e dei Comuni. Tra le une e le altre si inseriscono oggi le “elezioni regionali”, variamente indicate nei testi normativi ([95]).<br />
Appare, quindi, possibile suddividere la normativa in materia in una parte generale, comprendente le disposizioni, di rango costituzionale e legislativo, comuni a tutte le elezioni politiche, regionali ed amministrative (come ad es. l’art. 48 Cost.) ([96]), ed in più parti speciali, che regolano le diverse tipologie di elezioni previste nel nostro ordinamento ([97]). A queste ultime appaiono riconducibili gli articoli della Costituzione che disciplinano le elezioni politiche – ad es., gli artt. 66; 65, co. 2; 104, co. 2; 122, co. 2 e 135, co. 5 ([98]) – nonché la normativa speciale sull’elezione degli organi di governo degli enti territoriali: Regioni ([99]), Province, Comuni ([100]), ecc. Non sono rare, peraltro, le pronunce, anche di giudici supremi, le quali lasciano intendere o sottintendere che una cosa è il diritto elettorale politico, altra cosa il diritto elettorale amministrativo ([101]), cosicché “diritto elettorale politico e diritto elettorale amministrativo, anziché rami di un unico tronco, vivificati dalla medesima linfa, sarebbero, tutt’al più, come parallele percorse da forze distinte e partenti da punti distinti; sarebbero, cioè, normative destinate a mai incontrarsi, a mai integrarsi e, quindi, a mai comporsi in un superiore e più ampio sistema, comune a tutte” ([102]). Ne deriva che la trattazione unitaria dell’istituto trova un limite nella diversità degli organi nei confronti dei quali essa è disposta, sicché altre sono le cause di ineleggibilità al Parlamento nazionale rispetto a quelle dettate per gli organi elettivi regionali e locali. Diverse sono anche le procedure di accertamento della sussistenza di una causa di ineleggibilità, sia essa antecedente o susseguente all’elezione, e gli organi deputati a dichiarare, nella varietà delle ipotesi, la decadenza dall’ufficio elettivo ([103]).<br />
In tale contesto, il diritto di elettorato passivo, che l’art. 51 Cost. riconosce ai cittadini costituisce principio di portata generale e – in quanto tale – riferibile alle elezioni parlamentari, regionali e locali: in questo senso, la Corte costituzionale ha, da tempo, chiarito che “la norma riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio; comprende, cioé, non solo l’elezione a membro dei due rami del Parlamento ma anche l’elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento, regionali, provinciali e locali, tutti considerati costituenti il tessuto connettivo dell’ordinamento statuale e tutti rilevanti per attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno svolgimento della vita democratica del Paese” ([104]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>9.&nbsp;</strong><font color="#000000"><strong><span ar-sa="" style="color: black; font-family: ;">&nbsp; </span></strong></font><strong>L&#8217;introduzione di particolare cause di ineleggibilità ed incompatibilità delle cariche elettive da parte di normative non riguardanti gli impedimenti elettorali.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>La diversità di status tra organi accademici e cariche elettive pubbliche</strong>.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Lo stesso art. 51, pur contenendo l’affermazione, come precetto costituzionale, della uguaglianza di tutti i cittadini nell’esercizio dell’elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria; riconosce, cioè, al legislatore la facoltà di disciplinare in concreto l’esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioè, le relative modalità, a condizione, però, che non risultino menomati i diritti riconosciuti ([105]). In sintesi, egli ha, cioè, il potere di disciplinare in modo diverso situazioni che ritiene abbiano carattere di particolarità ([106]), a condizione, però, che la diversità di trattamento si ispiri a criteri di razionalità ([107]) e risultino prese in considerazione intere categorie e non singoli cittadini ([108]).<br />
Di conseguenza, anche normative non direttamente riguardanti gli impedimenti elettorali possono introdurre incompatibilità che interessano cariche elettive, così come accade con il d.P.R. n. 382 del 1980, sulla docenza universitaria, il cui art. 13 è stato oggetto di un controllo di legittimità da parte della sentenza Corte cost., n. 158/1980, più sopra citata ([109]).<br />
Con la medesima pronuncia n. 158/1985, la Corte Costituzionale ha anche delineato una chiara distinzione tra organi universitari e cariche politiche e amministrative. Da tale pronuncia emerge, in modo evidente, la diversità di status – e del relativo regime giuridico – tra l’organo accademico e le cariche elettive pubbliche (politiche e amministrative), alle quali soltanto si applica l’art. 51 Cost. sul diritto di elettorato passivo e la riserva di legge ivi prevista ([110]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. (Segue) Riconducibilità delle disposizioni sull’elezione e nomina degli organi del Dipartimento alla categoria delle norme di autorganizzazione</strong>.&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Tali considerazioni valgono senza dubbio per la disciplina dell’elezione e nomina del Direttore di Dipartimento, che l’art. 2, l. n. 240 del 2010 non annovera neppure tra gli organi di governo delle Università; e non essendo espressamente prevista dalla legge neppure l’elezione di tale organo, si potrebbe addirittura ipotizzare che il Direttore di Dipartimento possa essere designato dal Rettore, dal Senato e finanche dal Consiglio di amministrazione, prescindendo, dunque, dal previo espletamento di una procedura elettorale ([111]).<br />
Dal fatto che la l. n. 240 del 2010 considera il Dipartimento una struttura essenziale per svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e formative (cfr. art, 2, co. 2, lett. a), l. n. 240 del 2010) deve, invero, desumersi che il Direttore, il Consiglio e la Giunta di Dipartimento non sono organi politici o dotati di rappresentatività generale, ma organi universitari, espressione di una struttura organizzativa, il Dipartimento, che, oggi, ai sensi dell’art. 2, l. n. 240 del 2010, costituisce un’articolazione necessaria dell’Ateneo, parallela a (anche se non collimante con) quella tradizionale delle Facoltà ([112]).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Nel caso di specie, non viene quindi in rilievo il diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost. perché le norme statutarie di cui si discute – ripetesi –&nbsp; attengono a questioni inerenti alla composizione e al funzionamento dei Dipartimenti, rientrando nella categoria delle norme di autorganizzazione (che – come già ricordato – per le Università è oggetto di un diritto costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, Cost.).<br />
Dunque, nel caso in esame, la riserva di legge di cui all’art. 33, cit., non appare violata (come sostiene una esigua parte della giurisprudenza amministrativa) ([113]) né con riguardo all’art. 51 Cost., considerata la sua applicabilità solo alle elezioni parlamentari, regionali e locali; né con riguardo alla normativa di settore, perché, ferma restando la piena autonomia in ambito di riorganizzazione ([114]), appaiono rispettati sia il d.P.R. n. 382 del 1980 (in particolare, il principio generale di diritto in materia di individuazione del numero di mandati) sia la l. n. 240 del 2010 (sotto il profilo dell’ulteriore conferma della generale limitazione degli incarichi cumulabili o rinnovabili) ([115]).&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>11. Considerazioni conclusive: l’applicabilità ai nuovi Dipartimenti della normativa, in quanto compatibile con la legge di riforma, contenuta nel d.P.R. n. 382 del 1980. Coerenza delle disposizioni statutarie che, in linea con l’art. 84, comma 5, d.P.R. n. 382 del 1980 disciplinano dettagliatamente le cause di ineleggibilità degli organi del Dipartimento. Prevalenza, nel contrasto tra norme statutarie e d.P.R. n. 382 del 1980, di quest’ultimo, in quanto corpus normativo che tuttora disciplina espressamente lo status della docenza universitaria.<br />
&nbsp;</strong><br />
Alle medesime conclusioni è possibile giungere anche sulla base di una analisi sistematica della attuale disciplina della governance degli Atenei e delle loro strutture di base, i Dipartimenti.<br />
Va, in proposito, ricordato che i Dipartimenti sono stati istituiti dal d.P.R. n. 382 del1980, che – nell’ambito della sperimentazione organizzativa e didattica – ha, appunto, consentito alle Università di costituire Dipartimenti “intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà”. In particolare, l’art. 84 del d.P.R. n. 382 del 1980 ha disposto che sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta, prevedendo altresì – per quel che qui rileva – che il Direttore resti in carica tre anni accademici e che non possa essere rieletto consecutivamente più di una volta.<br />
La disciplina del d.P.R. n. 382 del 1980 è stata poi sviluppata dalla l. n. 240 del 2010, che all’art. 2, co. 2, prescrive la semplificazione dell’articolazione interna delle Università, “con contestuale attribuzione al Dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie”. Con la introduzione dei nuovi Dipartimenti, si è, dunque, completata la fase di trasformazione dei vecchi Istituti e il Dipartimento, dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa, viene individuato come l’unico soggetto deputato alle funzioni didattiche e di ricerca, così cumulando nel medesimo organo sia le funzioni delle “vecchie” Facoltà sia quelle dei “vecchi” Dipartimenti ([116]). Tuttavia, il legislatore, pur mirando ad una semplificazione e snellimento della struttura, si è concentrato nel dettare criteri e principi, senza soffermarsi sulle modalità attraverso le quali superare la dualità Facoltà/Dipartimento per approdare al “nuovo” Dipartimento, lasciando così all’autonomia statutaria il compito di definire la normativa di dettaglio ([117]).<br />
Invero, la legge n. 240 del 2010 non disciplina espressamente l’organizzazione interna dei Dipartimenti: e, solo indirettamente, dall’art. 2, co. 2, lett. f), si deduce l’esistenza della figura del Direttore del Dipartimento e dei Consigli di Dipartimento; mentre l’unica previsione esplicita riguarda la presenza obbligatoria di una rappresentanza elettiva degli studenti ([118]) e la necessaria creazione in ogni Dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ([119]).<br />
In tale contesto normativo, quindi, del tutto correttamente, diverse Università italiane ([120]) hanno posto, nelle disposizioni statutarie e di regolamento generale di Ateneo, una propria disciplina organizzativa del tutto coerente con quella, posta dal d.P.R. n. 382 del 1980.<br />
Né potrebbe sostenersi che l’art. 84, co. 5, d.P.R. n. 382 del 1980 sia stato implicitamente abrogato dall’art. 2, l. n. 240 del 2010, non contenendo la stessa legge di riforma una integrale e dettagliata disciplina delle cause di ineleggibilità degli organi accademici.<br />
Invero, la l. n. 240 del 2010 disciplina dettagliatamente solo la procedura di formazione (elettiva o per nomina), la durata in carica e la reiterabilità del mandato degli organi di governo dell’Ateneo – vale a dire, gli organi generali di governo (il Rettore, il Senato Accademico, il C.d.A.) ([121]), il Collegio dei Revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il Direttore Generale – ma nulla dispone in ordine agli organi del Dipartimento.<br />
Se le disposizioni di cui all’art. 83 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 non fossero ad oggi vigenti, i Dipartimenti, almeno stando alle disposizioni della legge n. 240 del 2010, che – ripetesi – nulla dice al riguardo, non sarebbero in alcun modo strutturati, né tanto meno avrebbero organi propri (quali il Direttore, la Giunta di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento).<br />
In tale situazione, è ben evidente che l’art. 84 del d.P.R. n. 382 del 1980 non può in alcun modo essere considerato implicitamente abrogato dalla l. n. 240 del 2010, non regolando affatto quest’ultima l’“intera materia” già disciplinata dal d.P.R. n. 382 del 1980.<br />
Le considerazioni appena esposte trovano, inoltre, riscontro nelle costanti acquisizioni della dottrina, che ha sottolineato “l’applicabilità ai nuovi Dipartimenti della disciplina, in quanto compatibile con la legge di riforma, contenuta nel d.P.R. n. 382 del 1980: è, quindi, alla tradizionale regolazione, con alcune integrazioni (quali la necessaria presenza di una rappresentanza studentesca, prima facoltativa) frutto della l. n. 240 del 2010, che occorrerà fare riferimento per risolvere questioni quali quelle della composizione del Consiglio di Dipartimento, dell’elettorato attivo e passivo, del diritto del singolo docente di optare tra più strutture” ([122]).<br />
Pertanto – per rispondere all’ultimo quesito che ci eravamo posti all’inizio ([123]) – il contrasto tra disposizioni statutarie e disposizioni del d.P.R. n. 382 del 1980 in materia di elettorato passivo vede ancora il prevalere di quest’ultima, in quanto legge che tuttora disciplina espressamente lo status della docenza universitaria, nonché ulteriori profili, organizzativi e funzionali (piano di sviluppo, dotazione organica, fasce di formazione, doveri didattici, sperimentazione organizzativa e didattica, ecc.).<br />
Né la soluzione potrebbe apparire precaria, in ragione del fatto che il primato della fonte statale su quella statutaria comporta, in questo caso, l’applicazione di disposizioni di oltre trent’anni fa.<br />
A questa possibile obiezione è agevole replicare che la latitanza del legislatore ha evidentemente costretto gli Atenei a parametrare – forse oltre modo – gli statuti su disposizioni delle leggi del ’33 e dell’80 non sempre al passo con i tempi e con l’evoluzione dell’ordinamento, rinunziando per di più anche a quegli spazi di autonomia consentita dalla Costituzione, quasi a volere mantenere per “pigrizia culturale” una sorta di eteronomia. L’assenza persistente di una legge sui principi, in grado di definire i rapporti tra la fonte statale e la fonte di autonomia nella materia de qua, comporta, come da riscontri giurisprudenziali, il mantenimento di un effetto di vincolo del d.P.R. n. 382 del 80 e del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore (T.U.L.I.S.) n. 1592 del 1933, nel senso che i suddetti corpi normativi costituiscono parametri di legittimità per gli statuti universitari segnatamente nelle materie che non sono oggetto di riserva statutaria ([124]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>12. (Segue) Conciliabilità delle disposizioni statutarie sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento con la disciplina relativa alla durata in carica del Senato accademico di cui all’art. 2, co. 1, lett. g), l. n. 240 del 2010.</strong><br />
&nbsp;<br />
Va, poi, ribadito che, sul punto in questione, il d.P.R. n. 382 del 1980 pone la regola dei due mandati per il Direttore di Dipartimento; e tale regola risulta del tutto in linea con le disposizioni di cui alla l. n. 240 del 2010, che pongono precisi limiti alla reiterabilità dei mandati degli organi di governo dell’Ateneo. È noto, infatti, che la volontà della legge di riforma è di imporre un modello che dovrebbe correggere gli effetti di “introflessione e autoreferenzialità” ([125]) derivanti dalla indiscriminata applicazione del principio in base al quale i titolari degli organi di governo sono eletti dalla comunità accademica fra i membri di essa ([126]). Di qui l’esigenza, accolta nel modello Gelmini, di evitare il rischio di mandati elettivi caratterizzati da una sorta di perpetuazione soggettiva, e a questa finalità certo ben risponde la disposizione dell’art. 84 del d.P.R. n. 382 del 1980.<br />
Sotto altro profilo, deve del resto rilevarsi che le norme in esame, relative al numero dei mandati dei Direttori di Dipartimento, sono pienamente coerenti e raccordate con la disciplina relativa alla durata in carica del Senato accademico. Dispone, infatti, l’art. 2, co. 1, lett. g), della l. n. 240 del 2010, che il Senato Accademico sia composto per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali Direttori di Dipartimento, prevedendo la durata in carica del Senato Accademico per un massimo di quattro anni e “la rinnovabilità del mandato per una sola volta”; la regola, peraltro, applicabile anche al mandato di componenti del Consiglio di amministrazione, “mostra dunque chiaramente che il legislatore ha inteso il tetto massimo di otto anni quale valore assoluto, fissato nel contesto di una scelta politica chiaramente orientata a garantire l’avvicendamento delle persone preposte agli organi di vertice delle Università e delle idee che a tale avvicendamento consegue” ([127]).<br />
Se, dunque, fosse possibile l’elezione ad un terzo mandato dei Direttori di Dipartimento si determinerebbe la possibilità che un Direttore di Dipartimento, confermato per la terza volta, si ritrovi escluso “a priori” da componente del Senato accademico (con il conseguente “cortocircuito” dell’intero sistema di governance previsto dalla l. n. 240 del 2010). E ciò a prescindere dal fatto che, essendo il Dipartimento una struttura per lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca, l’organizzazione endodipartimentale rientra nell’ambito dell’autonomia statutaria delle Università, in relazione alla quale l’art. 6, l. n. 168 del 1989 riconosce ampi margini di autonomia in materia di struttura organizzativa, nel pieno rispetto dell’art. 33 Cost. che, all’ultimo comma, stabilisce che: “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.<br />
In definitiva, pare di poter concludere che, nella fattispecie in esame, due siano i fondamenti legislativi che confermano la legittimità delle disposizioni statutarie che prevedono limiti alla durata in carica degli organi del Dipartimento: la legge n. 240 del 2010, che ha inquadrato in una cornice chiara ed inequivocabile il condiviso orientamento incline a stabilire un numero massimo di cariche elettorali per le posizioni di vertice degli organi fondamentali, e il d.P.R. n. 382 del 1980, il quale, nel fissare il numero di mandati cumulabili, ha, comunque, individuato un principio di riferimento, da declinare alla luce del mutato contesto legislativo del 2010, idoneo a rendere pienamente rispondente al dettato costituzionale le suddette norme statutarie.&nbsp;<br />
Senza dire che la governance degli Atenei, così come la loro articolazione interna, nelle c.d. strutture di base, non è interamente predeterminata dalla legge, ma potrà trovare fecondi sviluppi negli statuti, in grado anche di creare organi ulteriori, non preconizzati dalla legge ([128]) e quindi insuscettibili di vedersi assegnate le competenze degli organi di cui si è fin qui detto ([129]), valorizzando non poco, se le Università lo vorranno, anche il principio costituzionale che riconosce agli Atenei di potersi dare ordinamenti autonomi, sul quale si è insistito nella prima parte del lavoro ([130]).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
([1]) Ci si riferisce al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, avente ad oggetto: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.</p>
<p>([2]) Si veda, in proposito, il § 7 e la giurisprudenza ivi citata.</p>
<p>([3]) Si tratta della l. 30 dicembre 2010, n. 240, cit., che, come è noto, ha introdotto una delle più significative riforme della governance delle Università italiane, che queste ultime, dalla legge Casati in poi, abbiano conosciuto. Per un’analisi della cd. “riforma Gelmini”, si vedano P. Marsocci, Il sistema dell’Università e dell’alta formazione dopo l’entrata in vigore della legge n. 240/2010, in Rivista Aic, n. 3/2010; S. Battini, La nuova Governance delle Università, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 359 ss.; E. Carloni, P. Forte, C. Marzuoli, G. Vesperini, Il sistema universitario in trasformazione, Napoli, 2011 nonché i singoli contributi raccolti in “La riforma dell’Università”, in Giorn. dir. amm., 2011 (F. Merloni, La nuova governance, 353; C. Marzuoli, Lo stato giuridico e il reclutamento: innovazioni necessarie, ma sufficienti?, 360; E. Carloni, L’organizzazione della didattica e della ricerca, 366; A. Brancasi, La finanza, 371; A. Natalini, La valutazione, 376); V. Zeno Zencovich, Ci vuole poco per fare un’università migliore, Fognano, 2011; A. Arcari, G. Grasso (a cura di), Ripensare l’Università – Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, Milano, 2011; G. Grasso, L’autonomia normativa delle Università nel disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. Prime annotazioni, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011; M. Regini, Intervento, in Quale assetto organizzativo nella cornice dei nuovi statuti?, Seminario della CRUI, Roma, 23 febbraio 2011; A. Sandulli, M. Cocconi, Istruzione. Riforma universitaria, in Libro dell’Anno del Diritto 2012, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma, 2012; M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), La riforma dell’Università tra legge e Statuti. Analisi interdisciplinare della legge n. 240/2010, Milano, 2011; R. Calvano, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, in E. Picozza, A. Police (a cura di), Competizione e governance del sistema universitario, Torino, 2013, 61 ss. Si vedano, inoltre, le relazioni di E. Picozza, Il sistema o i sistemi di aggregazione delle Università italiane&nbsp; e A. Police, Quale legittimità per la nuova Governance Universitaria?, al Convegno La mutation de la gouvernance des universites en France et en Italie (trad. L’evoluzione&nbsp; della governance delle Università in Francia e in Italia), Vannes, 13 maggio 2013, pubblicate in Competizione e governance del sistema universitario, cit., Torino, 2013. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, ma comunque nella prospettiva della riforma del sistema, cfr. G. Della Cananea, C. Franchini, Concorrenza e merito nelle università. Problemi, prospettive e proposte, Torino, 2009; F. Capriglione Luci e ombre della riforma universitaria (Governance, meritocrazia e baronie) (a cura di), Bari, 2010; G. Valditara, Relazione della 7^ Commissione permanente del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1905, comunicata alla Presidenza il 1° giugno 2010.</p>
<p>([4]) Sul concetto di autonomia (che non sempre esprime un valore giuridico), si veda, in particolare, M.S. Giannini, Saggio sul concetto di autonomia, in&nbsp; Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851 ss.; Id., Autonomia (teoria generale e diritto pubblico), in Enc. dir., Milano, 1959, vol. IV, ad vocem., il quale osservava che “non deve, comunque, essere considerata come una situazione in sé, ma è una situazione all’interno di un rapporto, di una relazione. Infatti, si è sostenuto che non esiste un concetto di autonomia, ma esistono più concetti e nozioni, di contenuto e funzioni notevolmente diversi tra loro e quasi mai coincidenti che ricevono qualificazione da un aggettivo apposto al termine”. &nbsp;</p>
<p>([5]) Sull’autonomia universitaria in relazione alle previsioni costituzionali, più in generale,&nbsp; cfr. A. Barettoni Arleri,Università e autonomia, in Riv. giur. scuola, 1978, 632; S. Fois, Università e libertà, in Dir. e soc., 1978, 360; F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, ivi, 1978, 758 ss.; L. Mazzarolli, L’autonomia delle università e delle accademie nella costituzione italiana, ivi, 1981, 282 ss.; G. Correale Libertà della scienza e limiti all’ordinamento universitario, in Dir. e soc., 1988, 423 e ss; L. Paladin, Stato e prospettive dell’autonomia universitaria, in Quad. cost., 1988, 161; S. Cassese, Storia e prospettive dell’ordinamento universitario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., in 1989, 819 ss.; Id., Discussioni sull’autonomia universitaria, in Foro it., 1990, V, 205 ss.; Id., L’autonomia delle università nel rinnovamento delle istituzioni, ivi, 1993, V, 82 ss.; Id., L’autonomia e il testo unico sulle università, in Giorn. dir. amm., 2001, 515 ss.; M. Mazziotti di Celso, L’Autonomia delle università e degli enti di ricerca, in Foro it., 1989, V, 403 ss.; A. Saccomanno, Autonomia universitaria e costituzione. L’autonomia universitaria nello stato liberale, Torino, 1989, 115 ss.; F. Merloni, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica; Milano, 1990, spec. 127 ss.; N. Occhiocupo, Costituzione e autonomia universitaria, in Foro it, 1990, 252 ss.; P. Grossi, Alcuni abbagli e un luminoso punto fermo in tema di autonomia universitaria, con particolare riguardo alla posizione delle facoltà e dei dipartimenti, in Giur. cost., 1991, 2967 ss.; F. Fenucci, Autonomia universitaria e libertà culturali, Milano 1991; A. De Tura, L’Autonomia delle università statali, Padova 1992; A. Corpaci, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di riforma, in Foro it., 1993, V, 102 ss.; A. Mari, Lo statuto universitario nel sistema delle fonti, in Riv. Trim. Dir. pubb., 1993, 1063 ss.; M. Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, in Dir. Pubbl., 1995, 161; A. D’Atena, Un’autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell’Università, in Giur. cost., 1998, 3332; Id., Lezioni di diritto costituzionale, 2001, 109 ss.; R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, relazione al Convegno “Autonomia dell’istruzione ed autonomia regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”, Università degli studi di Trento, 14 novembre 2003, in Le istituzioni del federalismo, 2004, 263 ss.; G. Silvestri, L’autonomia universitaria tra nuovi e vecchi centralismi, in Quaderni cost., 2002, II, 335 ss.; G. Fontana, Commento sub art. 33 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, 2006, 694 ss.; S. Morettini, Gli Statuti, in G. Gentile, S. Morettini (a cura di), L’ordinamento universitario – L’autonomia universitaria, in Giorn. dir. amm.-Quaderni diretti da Sabino Cassese, 2006, 1-15; M. Sepe, Le Università non statali e le Università telematiche nella riforma Gelmini, in F. Capriglione (a cura di), op. cit., 43-49; G. Grasso, Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di), &nbsp;op. cit., 1 ss.; R. Calvano, I soggetti della riforma universitaria e la Costituzione. Nuovi profili problematici, cit., 61 ss.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([6]) Su tale aspetto ci si sofferma nei § 8 e ss. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([7]) Su cui si vedano, infra, i §§ 2 e 3.</p>
<p>([8]) In generale, sul ruolo del Dipartimento, ante riforma, cfr. L. Capogrossi Colognesi, V. Cerulli Irelli, Introduzione&nbsp; alla riforma universitaria (d.p.r. n. 382 dell’11 luglio 1980), Milano, 1981; A. Caracciolo La Grotteria, Considerazioni sulla figura organizzatoria del Dipartimento nella pubblica amministrazione, in Cons. Stato, 1983, II, 275 e 288-290;&nbsp; Id., Il dipartimento (dir. amm.), (ad vocem), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989; G. Luzzato, Il dipartimento e l’insegnamento, in P. Pombeni (a cura di), Il dipartimento per lo sviluppo dell’autonomia universitaria, Atti del Convegno promosso dal Collegio dei Direttori di Dipartimento dell’Università di Bologna, 19-20 ottobre 1987, Bologna, 1988; P. Pombeni, Il dipartimento e lo sviluppo del governo delle autonomie universitarie, in P. Pombeni (a cura di), Il dipartimento per lo sviluppo dell’autonomia universitaria, cit.; D. Di Rago, Il Dipartimento universitario in Italia, in Riv. giur. scuola, 1989, 505 ss.; R. Casella, La figura del Dipartimento nell’evoluzione organizzativa dell’amministrazione centrale dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, 111 ss.; S. Gherardi, A. Strati, Il tessuto organizzativo di un dipartimento universitario, in M. Strassoldo (a cura di), L’azienda università, Torino, 2001, 226 ss.; F. Midiri, L’istruzione universitaria tra servizio pubblico e autonomia funzionale, Torino, 2004, 150 ss.; F. Naro, E. Toscano, Il riordino dei dipartimenti universitari. La sfida della nuova governance, in www.fisiologiaitaliana.org, 2009; G. Vesperini, Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario, in Giorn. dir. amm., 2009, 197 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([9]) Come è noto, la l. n. 240 del 2010 ha determinato l’abbandono delle Facoltà come strutture necessarie dell’Università (come già nel r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), in favore di un nuovo modello di articolazione interna basato sul Dipartimento, che da struttura soltanto “eventuale” diviene struttura necessaria per lo svolgimento non solo delle attività didattiche ma anche di quelle di ricerca, precedentemente e tradizionalmente esercitate dalle Facoltà. A queste ultime – sempre stando alle previsioni della legge Gelmini – possono succedere eventuali “strutture di raccordo” interdipartimentali, cui verrebbero comunque affidate solo “funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell’attività didattica”: art. 2, co. 2, lett. c). Come rilevato da M. Cosulich, Profili giuridici dell’articolazione interna degli Atenei, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di), op. cit., 66, il deciso ridimensionamento del ruolo delle attuali Facoltà emerge inequivocabilmente dal testo dell’art. 2, co. 2, lett. c), appena citato, “a partire dal dato lessicale, laddove si abbandona la tradizionale denominazione di Facoltà (ancora prevista, in alternativa a quella di scuola, dal testo originario del disegno di legge 25 novembre 2009, n. 1905, modificato nell’iter parlamentare e approvato definitivamente nel dicembre 2010 come l. n. 240) a favore di un’anonima indicazione che ricorre alla generica locuzione ‘struttura di raccordo’ e si limita così semplicemente a riassumere il ruolo della struttura stessa; continuando per il carattere eventuale delle strutture di raccordo, che si contrappone al passato carattere delle Facoltà, articolazioni interne necessarie degli Atenei (art. 20, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592); fino alle citate limitate funzioni eventualmente attribuibili alle strutture di raccordo e all’istituzione al loro interno di un organo collegiale formato, sul versante della docenza, soltanto da componenti che ne fanno parte ratione officii, vale a dire dai direttori dei dipartimenti raggruppati nella struttura e da docenti scelti, con modalità definite negli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste (art. 2, co. 2, lett. f)”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([10]) Tra i non numerosi scritti in argomento, cfr. P. Collini, Il modello organizzativo proposto dalla legge n. 240/2010 e gli spazi di innovazione organizzativa a disposizione degli atenei, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., Milano, 2011, 71 ss.; E. Carloni, L’organizzazione della didattica e della ricerca, cit., 366 ss.; M. Cosulich, op. cit., 65 ss.; A. Di Giovanni, L’organizzazione interna delle Università: tra dipartimenti e strutture di raccordo, in E. Picozza, A. Police (a cura di), Competizione e governance del sistema universitario, cit., 121 ss.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([11]) L’espressione, comune in dottrina, riassume il passaggio da una situazione “facoltà-centrica” ad una “dipartimento-centrica”: così, ad es., A. Arcari, La riorganizzazione interna degli Atenei statali, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di), Ripensare l’Università – Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, cit., 79 ss. e M. Cosulich, op. cit., 65 ss., secondo cui la “dipartimentalizzazione degli Atenei” porta con sé “la defacoltizzazione degli stessi”; di “destrutturazione delle facoltà” parla E. Carloni, L’organizzazione della didattica e della ricerca, cit., 366 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([12]) A norma del quale “le istituzioni di alta cultura, Università e accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.</p>
<p>([13]) La disposizione citata stabilisce che “nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare”. &nbsp;</p>
<p>([14]) Tra i principi guida della riforma “Gelmini”, elencati nell’art. 1, cit., spiccano, ai fini della successiva analisi delle disposizioni in tema di organizzazione e di organi di governo (art. 2, co. 1), la previsione che fa delle Università la “sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti” e quella secondo cui “in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 […] della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e responsabilità”.&nbsp;</p>
<p>([15]) Così R. Romboli, A. Ruggeri, Devolution e drafting: a oscuro testo non fare chiara glossa, in A. Ruggeri, Itinerari di una ricerca sulle fonti. VI, 1. Studi dell’anno 2002, Torino, 163 ss.</p>
<p>([16]) Le ragioni della persistenza del dibattito su questi temi, secondo S. Morettini, Gli statuti, in G. Gentile, S. Morettini (a cura di), L’ordinamento universitario – L’autonomia universitaria, in Giorn. dir. amm. – Quaderni, 2006, 1-2, sarebbero due: “la prima collegata alla lunga e problematica fase di elaborazione ed adozione dei nuovi statuti e regolamenti da parte delle Università; la seconda derivante dalla numerosa normazione in seguito emanata in materia, spesso rivelatasi contraddittoria e claudicante”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([17]) In tal senso espressamente, S. Battini, La nuova governance delle Università, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 359, il quale rileva opportunamente (v., in particolare, il § 4), che la riforma Gelmini, pur avendo inteso “adeguare il modello di governance delle università al mutato contesto giuridico-istituzionale fondato, da un lato, sulla autonomia degli Atenei e, dall’altro lato, sulla loro responsabilità per i risultati dell’attività didattica e di ricerca”, dall’altro, ha, però, “limitato l’autonomia di ciascun ateneo nella definizione della propria struttura organizzativa di vertice”.</p>
<p>([18]) È noto che l’art. 117 Cost., co. 3, si limita ad annoverare, tra le materie di legislazione concorrente, “[…] l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Dunque, a prescidere se nell’“istruzione” de qua debba intendersi ricompresa anche quella “universitaria”, resta salvo il principio di autonomia riconosciuto alle istituzioni universitarie dall’art. 33 Cost.: si veda, in proposito, M. Sepe, Le Università non statali e le Università telematiche nella riforma Gelmini, cit., 44.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([19]) Tra le più significative pronunce in tal senso, cfr., ad es., Corte cost., 2 febbraio 2007, n. 21, in Foro it., 2007, I, 1035, ove si afferma il principio secondo cui l’accreditamento delle Università ed il loro coinvolgimento nel sistema dei servizi per il lavoro disciplinato da una legge regionale costituisce esplicazione dell’autonomia delle stesse, e non può essere configurato dalla legge regionale come adempimento di un obbligo, ma come mera Facoltà di partecipazione a detto sistema; nel medesimo senso, cfr. Corte cost., 17 marzo 2006, n. 102, ivi, 2007, I, 2681, con cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 2, co. 2, lett. b), l.r. Campania 20 dicembre 2004, n. 13, nella parte in cui prevedeva l’istituzione di nuovi corsi di studio universitario nonché Corte cost., 16 giugno 2006, n. 233, in Giur. it., 2007, 10, 2161, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 24, l.r. Calabria 17 agosto 2005, n. 13, con riferimento al procedimento di nomina del dirigente di un’azienda ospedaliero-universitaria, procedimento da definirsi in uno specifico protocollo tra gli enti interessati, non potendo la legge regionale disciplinare autonomamente ed unilateralmente il procedimento medesimo, in spregio al principio di autonomia universitaria garantito dall’art. 33 Cost. Con riferimento alle regioni a statuto speciale può ricordarsi Corte cost., 26 maggio 1966, n. 51, in www.giurcost.it, che ha dichiarato incostituzionale la legge approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 20 ottobre 1965, con la quale veniva istituito un centro di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Palermo, in quanto le attribuzioni riconosciute alla Sicilia in materia di istruzione universitaria dall’art. 17, lett. d), r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, debbono esercitarsi “entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato” (al tempo, gli artt. 17 e 18, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, che rimettevano alle Università la determinazione delle Facoltà, Scuole, Corsi e Seminari).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([20]) Sui rapporti tra Titolo V e struttura delle riserve contenute nella Costituzione, v., ad es., R. Balduzzi, F. Sorrentino, voce Riserva di legge, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, 1213 ss.; S. Mangiameli, Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), in Riv. dir. cost., 2000, 214 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([21]) Per tale ragione – almeno stando alla dottrina più accreditata – il richiamo al Titolo V della Costituzione contenuto nell’art. 1, co. 2, l. n. 240 del 2010 “salvo ritenerlo pleonasticamente riferito anche al rispetto dei ‘vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali’ (art. 117, comma 1, Cost.) o, più in generale, ai principi di ‘sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza’, che dovrebbero caratterizzare l’azione amministrativa statale anche nel settore universitario (art. 118 comma 1) – si deve ritenere effettuato con esclusivo riferimento alla prevista revisione della normativa di principio in materia di ‘diritto allo studio’ e contestuale ‘definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli i ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore” (cfr. art. 5, comma 1, lett. d) e comma 6 del d.d.l.)”: così M. Sepe, Le Università non statali e le Università telematiche nella riforma Gelmini, cit., 44-45.&nbsp; S. Mangiameli, Università e Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), cit., 214 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([22]) Cfr. F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, cit., 758 ss., il quale ritiene che i regolamenti di delegificazione possono invece prevedere i limiti di cui all’art. 33 Cost., finanche dubitando che si tratti di riserva di legge. Nega, invece, decisamente la natura di riserva di legge F. Fenucci, Autonomia universitaria e libertà culturali, Milano, 1991, spec. 30 ss. e 95 ss.</p>
<p>([23]) Cfr. S. FOIS, Intervento, in L’autonomia universitaria, Atti del Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (Bologna, 25-26 novembre 1988), Padova, 1990, 67 ss. In generale, sul punto, fra gli altri, G. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, in Studi sassaresi, Milano, 1968, 823 ss.; D. Sorace, A. BRANCASI, Profili giuridici dell’amministrazione universitaria, Rass. sulla sperimentazione organizzativa e didattica nelle Università, 1985, 40 ss.; A. Corpaci, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di riforma, cit., 106 ss.; A. DE TURA, L’autonomia delle Università statali, Padova, 1992, 30 ss.; R. Balduzzi, F. Sorrentino, Riserva di legge, cit., 1213 ss. nonché R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, cit., 263 ss., secondo cui “Accanto all’argomento letterale (‘dalle leggi dello Stato’, non ‘in base alle leggi’ o ‘secondo disposizioni di legge’), l’assolutezza della riserva trova fondamento nella circostanza per cui le leggi statali in materia hanno la funzione di definire la cornice entro cui si esercita, da un lato, l’autonomia universitaria, dall’altro, il diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 Cost. Questo appare l’oggetto della riserva di legge, la cui ratio sembra tranquillamente potersi rinvenire nell’esigenza di impedire che l’autonomia dell’ordinamento universitario, non assimilabile ai pubblici uffici di cui all’art. 97 Cost. (per i quali la legge deve limitarsi a porre le regole necessarie per assicurare imparzialità e buon andamento, il resto potendo essere demandato alla potestà regolamentare), si trasformi in separatezza”. Lo stesso Autore tratteggia un interessante raffronto con l’art. 5, co. 3, Grundgesetz, secondo cui “la libertà di insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione (von der Treue zur Verfassung)”, evidenziando particolarmente “la distinzione tra osservanza (art. 54, comma 1, Cost.) e fedeltà (prevista, nella Costituzione italiana, soltanto per la Repubblica e non per la Costituzione): quest’ultima richiede la Gesinnung, cioè un determinato atteggiamento interiore, la prima si limita a esigere dai cittadini il rispetto esterno, non l’adesione intima. Sotto questo profilo, l’art. 33, u.c., costituisce uno degli esempi più netti della scelta di una offene Demokratie e non di una streitbare Demokratie che il nostro Costituente ha fatto (e come tale va letto in stretta relazione con gli artt. 18, 21, 48 e 49 Cost.)”. Illuminante anche il raffronto con l’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, laddove si evidenzia nell’art. 33 Cost. un’accentuazione più significativa rispetto alla formula della Carta di Nizza (“la libertà accademica è rispettata”), nonché il parallelismo con l’assetto costituzionale della magistratura, che, tuttavia, viene ritenuto dall’Autore, “non […] sempre indolore, ponendo in luce diversa sia il problema del ‘prestigio’ dell’università e delle modalità e risorse con le quali assicurarlo, sia quello del potere disciplinare e delle garanzie di forma e di sostanza rispetto al suo esercizio”. Spunti in tal senso anche in M. Mazziotti Di Celso, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in Dir. e soc., 1980, 233 ss.; v. anche P. Grossi, Pagina introduttiva (con una “lettera aperta” al ministro Berlinguer sulla autonomia universitaria), in Quaderni fiorentini, 1996, vol. 25, 7 ss.&nbsp;</p>
<p>([24]) Cfr. A. D’Atena, Profili costituzionali dell’autonomia universitaria, in Giur. cost., 1991, 2978.&nbsp;</p>
<p>([25]) Ha da tempo sottolineato l’importanza del termine “ordinamenti” (si confronti anche l’art. 52, co. 3, Cost.) F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, cit., 758 ss.</p>
<p>([26]) Si veda, sul punto, A. D’Atena, Profili costituzionali dell’autonomia universitaria, cit., 2978 ss.&nbsp;</p>
<p>([27]) In Foro it., 1999, I, 32 ss., con note di E. Castorina, Diritto allo studio e limiti di accesso all&#8217;istruzione universitaria (rileggendo l&#8217;art. 33 cost.) e di A. D’Aloia, Riserva di legge e normativa comunitaria nella regolamentazione degli accessi limitati agli studi universitari: osservazioni a margine di Corte cost. n. 383/98.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([28]) In senso critico su tale pronuncia, v., però, A. D’Atena, Un’autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell’Università, in Giur. cost., 1998, 3332 ss.&nbsp;</p>
<p>([29]) Tale orientamento appare confermato anche da altre pronunce giurisprudenziali conformi, &nbsp;tra cui v., ad es., Corte cost., 14 maggio 1985, n. 145, in Giur. cost., 1985, 1027 ss., ove si afferma che il diritto delle Università di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato non configura “una autonomia piena ed assoluta, ma una autonomia che lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che, tuttavia, non sia irrazionale”.&nbsp;</p>
<p>([30]) Si veda, in tal senso, M. Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, in Dir. pubbl., 1995, 162 ss.</p>
<p>([31]) Cfr. A. D’Atena, op. ult. cit., 1998, 3317 ss.; F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, vol. XXXV, Padova, 2004, 265-266; R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, cit., 268-269, secondo cui, in specie, l’art. 6, co. 2, l. n. 168 del 1989, cit., rivela la volontà di rovesciare l’impostazione sino ad allora seguita. In particolare, l’Autore osserva che: “la legge ha il compito di ‘specificare’ i principi di autonomia stabiliti dall’art. 33; le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi Statuti e regolamenti (che appaiono come le fonti ordinarie e generali), ‘esclusivamente’ da norme legislative, per di più che vi operino ‘espresso riferimento’; è espressamente esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare (dunque, non sono vietate circolari, ma sono ricondotte alla loro funzione di norme ‘interne’ all’amministrazione centrale, non applicabili agli enti di autonomia)”. &nbsp;</p>
<p>([32]) Diversamente ossequioso della tesi tradizionale è invece A. Saccomanno, L&#8217;Autonomia universitaria tra principi costituzionali e riforme in itinere, in Politica del diritto, 1991, 137.</p>
<p>([33]) Soprattutto questo ultimo rilievo consente di comprendere come la riserva di statuto rationae materiae costituisca, lato sensu e in chiave atecnica, una sorta di vera e propria delegificazione; cfr., in tal senso, C. Amiconi, in www.giust.it., § 1. Sulla tesi che delinea i rapporti tra legge e statuto in termini di competenza piuttosto che di gerarchia, v. F. Merloni, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, cit., 139 ss.; A. Mari, Lo Statuto universitario nel sistema delle fonti, cit., 1993, 1067 ss.; W. Gasparri, Università degli studi, in Dig. disc. pubbl., vol. IV, Torino, 2000, 610-703.&nbsp;</p>
<p>([34]) Su cui, si veda il § 2.</p>
<p>([35]) Così S. Morettini, Gli statuti, cit., 5.</p>
<p>([36]) Non sembra inutile ricordare, con riguardo al principio di “responsabilità”, citato nell’art. 1, co. 2, l. n. 240 del 2010, che esso risulta sconosciuto al dettato costituzionale, seppure rigore morale ed intellettuale impongono di ritenerlo implicito, un corollario al pure richiamato principio di autonomia: “non vi può essere infatti autonomia, né libertà disgiuntamente dal principio di responsabilità delle azioni attraverso le quali l’autonomia si esplica”. Di questo avviso è anche M. Sepe, Le Università non statali e le Università telematiche nella riforma Gelmini, cit., 45, il quale sottolinea come nella disposizione in esame (art. 1, co. 2, l. n. 240 del 2010), il rapporto tra autonomia e responsabilità venga rovesciato, poiché la prima non rappresenta più il “principio” dal quale consegue la seconda, quanto piuttosto il “premio” che viene riconosciuto dallo Stato a quelle istituzioni universitarie che si sono dimostrate “responsabili”; il che – secondo l’Autore – “solleva dubbi di compatibilità con l’art. 33 u.c. della Cost.”, in specie, laddove si prevede (all’art. 1, co. 2) che “sulla base di accordi di programma con il Ministero […] le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([37]) Per un esame comparato dei modelli di organizzazione interna degli Atenei, in ambito europeo, cfr., ad es., G. Gentile, I modelli di autonomia in Europa, in G. Gentile, S. Morettini (a cura di), op. cit., 51 ss.; M. Regini, I modelli di organizzazione interna degli Atenei: il quadro comparato, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., 51 ss.; sempre in chiave comparatistica, ma con particolare riguardo al sistema di valutazione del “mercato accademico”, cfr. A. Diurni, Competitività sotto il profilo comparatistico: Francia, Germania e Spagna, in E. Picozza, A. Police (a cura di), op. cit., 317 ss.</p>
<p>([38]) Cfr., sul punto, G. Di Genio, Università e alta cultura in Germania, Napoli, 1993, 137 ss.&nbsp;</p>
<p>([39]) Cfr. E. Denninger, Autonomia universitaria e libertà della scienza nella Repubblica federale di Germania, in L’autonomia universitaria (Atti del Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Bologna, 25-26 novembre 1988), Padova, 1990, 117 ss.&nbsp;</p>
<p>([40]) Solo per fare qualche esempio, l’Università di Heidelberg è governata da un organo collegiale, il “Rettorato”, composto dal Rettore, da due pro-Rettori e dal Cancelliere; mentre nella vicina Università di Tubinga, situata anch’essa nel Land del Baden-Wüttemberg, si è preferita la struttura presidenziale. Si veda, sul punto, G. Gentile, I modelli di autonomia in Europa, in G. Gentile, S. Morettini (a cura di), op. cit., 89-91, che si sofferma anche sulla composizione dei singoli organi di governo delle Università tedesche.&nbsp;</p>
<p>([41]) In questo senso espressamente G. Gentile, op. ult. cit., 90.</p>
<p>([42]) Cfr., in argomento, H. Peters, Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen einer Hochschulreform, Köln, 1964, 30 ss.&nbsp;</p>
<p>([43]) In questo senso H. Klein, Gedanken über neuere Entwicklungen im Hochschulrecht, in AÖR, 1965, 145 ss.&nbsp;</p>
<p>([44])&nbsp; Sul ranking della ricerca in Germania, si veda M. Seibl LL.M., Ranking delle Università in Germania metodi e critica, in E. Picozza, A. Police (a cura di), 381 ss.</p>
<p>([45]) Va, però, ricordato che il Preside svolge anche un ruolo di selezione delle domande, ovvero di filtro verso l’alto, quando deve stendere il piano di sviluppo, nel quale alcune linee di ricerca sono accolte, mentre altre vengono escluse. Cfr., al riguardo, M. Regini, I modelli di organizzazione interna degli Atenei: il quadro comparato, cit., spec. 61-62, il quale sottolinea, inoltre, che il potenziale conflitto, che potrebbe derivare dalla particolare funzione di intermediazione rivestita dal Preside, risulta attenuato da due fattori: “in primo luogo, per stendere il piano di sviluppo il preside deve far ricorso alle competenze dei singoli professori e quindi cooperare strettamente con loro; in secondo luogo, professori e preside hanno interesse a far fronte comune verso l’esterno, perché quando si manifestano dissensi nella Facoltà si aprono spazi per interventi discrezionali da parte del vertice dell’ateneo”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([46]) Pur essendo assoggettate ad un meccanismo di coordinamento, che risulta necessario per la pianificazione generale della docenza e della ricerca, e che è affidato al Consiglio Universitario, che è un organismo presieduto dal Ministro dell’educazione e della scienza ed è costituito dai Consiglieri o Ministri regionali competenti in materia universitaria, dai Rettori di tutte le Università, da alcuni membri eletti direttamente dalle Camere legislative dello Stato e da altri membri designati dal Governo: cfr. G. Gentile,&nbsp; op. ult. cit., 92.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([47]) Sul sistema di reclutamento dei docenti universitari in Spagna, cfr., in particolare, J. Tarabal Bosch, El sistema español de acceso y promoción del personal docente e investigador: procedimiento y criterios de evaluación, in E. Picozza, A. Police (a cura di),&nbsp; op. cit., 331 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([48]) Cfr. T. Font, L’autonomia dell’Università in Spagna, in Atti del Convegno Internazionale “La struttura dell’Università in Europa”, 1993, 103 ss.&nbsp;</p>
<p>([49]) Si noti che, quando il Tribunale costituzionale ha respinto la tesi della garanzia costituzionale, l’immediata conseguenza è stata la forte limitazione dell’ambito di competenza del legislatore, dato che ogni intervento normativo deve rispettare il contenuto speciale dell’autonomia universitaria, riconosciuta come diritto fondamentale. Si veda, ad es., la sentenza 23 febbraio 1989, n. 55, in www.tribunalconstitucional.es, con cui il Tribunale costituzionale si è pronunciato in merito ad un recurso de amparo proposto da una Università spagnola contro un atto di una Comunità autonoma per violazione del suo diritto fondamentale all’autonomia: in tale occasione, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che determinate questioni, relative all’organizzazione interna dell’Università fanno parte del contenuto essenziale del suo diritto all’autonomia; dall’altro, che sono gli Statuti ed i regolamenti universitari che statuiscono sull’argomento, cosicché tali materie sono sottratte alla competenza normativa sia dello Stato che delle Comunità autonome.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([50]) Va in proposito ricordato che la peculiarità del sistema universitario francese deriva dalla combinazione di due dati storici: la scomparsa prolungata delle Università e la centralizzazione che caratterizza lo stesso sistema universitario francese; si veda, sul punto, R. Remond, L’autonomia universitaria, in L’autonomia universitaria, Padova, 1990, 149 ss.; P.L. Frier, Les Universités en France, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 186 ss.; M. Crozier, L’évaluation des performances pédagogiques des établissementes universitaires, in La documentation française, 1990, 13 ss. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([51]) Gli scopi preminenti della riforma (rinvenibili in http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/) sono essenzialmente tre: 1) portare il 50% dei giovani a un diploma d’istruzione superiore e conferire loro una formazione qualificante a garanzia di un avvenire professionale; 2) uscire dalla paralisi dell’attuale governance delle Università; 3) garantire la visibilità internazionale della ricerca scientifica;&nbsp; per più ampi approfondimenti al riguardo, v. P.S. Marcato, La riforma universitaria in Francia. Argomenti per discutere sulle autonomie degli atenei, in www.universitastrends.info.</p>
<p>([52]) Cfr. F. Dreyfus, L’autonomia dell’Università in Francia. In particolare, l’assetto amministrativo-gestionale, in Atti del Convegno Internazionale “La struttura dell’Università in Europa”, 1993, 78 ss.&nbsp;</p>
<p>([53]) Sul piano più strettamente amministrativo, la legge del 2007 realizza una “centralizzazione” della governance degli Atenei accentuando il peso del Presidente dell’Università e degli organismi centrali, in particolare del Consiglio di amministrazione. Il che comporta una rottura del tradizionale legame diretto tra Facoltà e Ministero, che comporta, dunque, una dipendenza delle Facoltà dal CdA e dagli organismi centrali sia da un punto di vista finanziario sia per quanto riguarda la definizione degli obiettivi strategici: cfr., sul punto, M. Regini, I modelli di organizzazione interna degli Atenei: il quadro comparato, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., 64.</p>
<p>([54]) Si veda, in questo senso, G. Gentile, I modelli di autonomia in Europa, in G. Gentile, S. Morettini, L’ordinamento universitario – L’autonomia universitaria, cit., 92, il quale osserva “Dal momento che gli statuti sono garantiti dal Privy Council, un dipartimento governativo, solo dopo relazioni a Ministri od altri dipartimenti ed al Parlamento vi è spazio per imporre opinioni governative sul sistema di governo dell’Università”.&nbsp;</p>
<p>([55]) Cfr. G. Zellick, Università e Stato in Gran Bretagna, in L’autonomia universitaria, Padova, 1990, 214 ss.&nbsp;</p>
<p>([56]) Tale è l’impostazione seguita nell’Università di Leicester, ove, per aumentare il grado di integrazione formale, i direttori dei quattro Colleges sono anche prorettori e hanno, quindi, sia responsabilità periferiche che centrali.&nbsp;</p>
<p>([57]) Un esempio molto chiaro di ciò è il processo decisionale relativo all’organizzazione dei corsi di studio e all’allocazione dei compiti didattici nella Facoltà di Scienze umane di Manchester: qui il processo negoziale su questi temi è attivato dalle singole aree disciplinari, che avanzano proposte sugli insegnamenti da offrire e sulle modalità delle coperture. Le decisioni relative vengono prese a livello di school e, successivamente, di Facoltà, dal Preside coadiuvato dal suo vice. Va tuttavia sotto lineato che questo tradizionale processo negoziale si rivela faticoso in una Facoltà molto grande, con 22 schools e centinaia di gruppi disciplinari al suo interno, che non ha stabilito in modo preciso le sue priorità: anche per questo motivo, si discute attualmente su quale sia il modo per rafforzare il potere e gli strumenti di coordinamento del Preside e del suo vice; cfr. M. Regini, I modelli di organizzazione interna degli Atenei: il quadro comparato, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., 61-62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([58]) Nel medesimo senso G. Gentile, op. ult. cit., 89.</p>
<p>([59]) Per una ricostruzione, anche storica, del processo di “entificazione” delle Università, cfr. G. Correale, L’autonomia universitaria, Napoli, 1979, 15 ss.; G. Rossi, Gli enti pubblici, Bologna, 1991, 210, il quale sottolinea il rilievo dell’articolazione delle Università in distinte unità organizzative; S. Cassese, L’autonomia e il Testo unico sulle Università, cit., 515 ss.; nonché i più risalenti scritti di: A.M. Sandulli, L’autonomia delle Università statali (1948), ora in Scritti giuridici, IV, Diritto amministrativo, Napoli, 1990, 447 ss.; V. Crisafulli, Autonomia e libertà nella scuola, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 23 ss.; O. Sepe, Note sulla natura giuridica delle Università statali, in Riv. amm., 1960, 236 ss.; S. Carbonaro, Considerazioni sulla natura giuridica delle università statali, Firenze, 1961, 220 ss.; C.L. Ragghianti, L’autonomia costituzionale delle Università, in Aa. Vv., Democrazia e autonomia della scuola, Torino, 1961, 36 ss.; U. Pototschnig, L’Università come società, in Riv. giur. scuola, 1976, 270 ss.; F. Modugno, Riserva di legge e autonomia universitaria, cit., 758 ss.; M. Mazziotti di Celso, L’autonomia universitaria nella Costituzione, cit., 229 ss. Per l’esclusione che la personalità giuridica sia da considerare indefettibile condizione dell’autonomia, cfr. A. Loiodice, Intervento, in L’autonomia universitaria, Atti del Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (Bologna, 25-26 novembre 1988), Padova, 1990, 88 ss.; L. Paladin, Stato e prospettive della autonomia universitaria, cit., 177 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([60]) Cfr., in argomento, G.M. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, cit., Milano, 1968, 840-841, che definisce l’Università come formazione sociale ove “si svolge e si completa la persona umana”, in cui l’istruzione assume il suo valore reale di “promozione e liberazione” dell’uomo, che “può rappresentare una di quelle occasioni nuove e vitali, per recuperare uno spazio politico”. Nel medesimo senso A. Loiodice, L’autonomia universitaria, in P. Giocoli Nacci, A. Loiodice (a cura di), Studi di diritto costituzionale, Bari, 1995, 88-89; S. Morettini, Gli statuti, cit., 5 e, con particolare riguardo al concetto di autonomia funzionale, A. Poggi, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001, spec. 125 ss.; 165 ss.; 258 ss. Va, peraltro, ricordato che è la stessa l. 15 marzo 1997, n. 59 ad assegnare tale tipo di autonomia alle Università, estendendo la medesima disciplina anche alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.</p>
<p>([61]) Nell’economia di un breve approfondimento non è il caso di scendere troppo nel dettaglio né di soffermarsi oltre sul tema della natura giuridica delle Università. Ci si limita a ricordare che sul concetto di autonomia “funzionale” si sono sviluppate, nel tempo, quattro diverse teorie. Una prima impostazione definì l’autonomia funzionale quale complesso di situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento ad una determinata comunità non territoriale intorno a funzioni delimitate, allo scopo i garantire l’indipendenza di quella comunità (nella forma dell’autoamministrazione) ed un migliore esercizio della funzione: cfr., in tal senso, F.BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano Padova, 1961, 71, il quale distingue tra “enti comunitari” costituiti per il raggiungimento di una serie aperta di compiti, ed “enti funzionali”, “cioè costituiti ad hoc per il soddisfacimento di compiti determinati e situati in un rapporto vario di dipendenza rispetto allo Stato e agli enti territoriali”; distinzione ribadita in Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996, 115-116 (per una acuta ricostruzione di questa teoria, cfr. A. Poggi, L&#8217;autonomia funzionale degli enti, relazione tenuta al III° Congresso di aggiornamento professionale forense svoltosi a Roma il 3-5 aprile 2008, in www.altalex.com, § 3, secondo cui tale impostazione “consente di sottrarre tali enti, sia dalla sfera degli enti strumentali, sia dall’ambito degli enti privati curatori di interessi pubblici e […] può contribuire a superare, anche giuridicamente, l’ormai vetusta (ma assai salda) alternativa tra Ente dipendente dallo Stato (o da altri Enti territoriali) ed Ente privato; tra Ente completamente assoggettato alla volontà di un altro Ente ed Ente completamente libero”; nonché V. Cerulli Irelli, Ente pubblico: problemi di identificazione e disciplina applicabile, in V. Cerulli Irelli, G. Morbidelli (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, 86-87). Una diversa tesi spostò, invece, il discorso sulla connotazione soggettiva di determinati enti pubblici e, in particolare, su quelli caratterizzati dall’essere esponenziali di collettività particolari: in questo senso, le autonomie funzionali costituirono, sotto vari e diversificati profili, l’esito di quello che venne definito il passaggio dallo Stato-soggetto allo Stato-funzione: cfr. S. D’Albergo, Pubblico e privato nella trasformazione dell’organizzazione amministrativa, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, II, Modena, 1996, 591 ss.; G. De Rita, Cresce uno Stato nuovo con le autonomie funzionali, in Impresa e Stato, 1996, 30 ss.;&nbsp; C.E. Gallo, A. Poggi (a cura di), Le autonomie funzionali tra sistema amministrativo e ordinamento costituzionale, Milano, 2002, 31 ss. Una terza ricostruzione si fondava sul convincimento che le autonomie funzionali costituissero una spia sintomatica di una delle “idee forti del costituzionalismo del nostro tempo: il principio di sussidiarietà” (in tal senso A. D’Atena, Forma Stato. Dalla piramide all’arcipelago, in Impresa e Stato, 1996, 47 ss.). Infine, una quarta ricostruzione, differenziandosi nettamente dalle altre, revocò in dubbio la stessa possibilità di “entificare” in una categoria astratta e generale le autonomie funzionali, sostenendo che la formula in oggetto non designasse particolari soggetti, bensì configurasse un modus operandi di determinati enti pubblici, che si inseriva nell’ambito di una “rottura, non solo organizzativa, dello Stato” (così F. Merloni, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, cit., 109).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([62]) In generale, su questi temi, cfr. E. Picozza, A. Police, Competizione e governance del sistema universitario, Torino, 2013, 252, secondo cui lo Statuto universitario rappresenta “la naturale modalità di realizzazione del diritto costituzionalmente riconosciuto di darsi ordinamenti autonomi e costituisce l’atto normativo necessario attraverso cui sono specificati i contenuti dell’autonomia assicurata dalla Costituzione”; e, in senso analogo, D. Sorace, L’autonomia universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive, in Dir. pubbl., 1996, 150 ss. Sullo statuto come “elemento necessario” per la specificazione dei contenuti dell’autonomia, v., ad es., M. Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la necessità, cit., 167-170; A. Poggi, Il caso dell’autonomia universitaria: la costruzione di un effettivo modello di autonomia di un soggetto pubblico, in A. Bardusco, F. Pizzetti (a cura di), L’effettività tra sistema delle fonti e controlli. Alcuni casi emblematici, Milano, 1998, 153 ss.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([63]) Si vedano, sul punto, oltre allo scritto di S. Morettini, Gli statuti, cit., 5-6; D. Sorace, L’autonomia universitaria degli anni novanta. Problemi e prospettive, in Dir. pubbl., 1996, 139 ss.; A. Mari, I limiti della potestà statutaria delle Università, in Giorn. dir. amm., 1998, 1121 ss.; R. Finocchi, L. Fiorentino, A. Mari (a cura di), Gli statuti delle università, Milano, 2000, 5 ss.</p>
<p>([64]) Al riguardo A. Mari, I limiti della potestà statutaria delle Università, cit., 1121 ss. parla di “azione filtrante, diretta o indiretta, dello statuto”.</p>
<p>([65]) Analoghi interrogativi, sia pure in una diversa prospettiva, si pone C. Amiconi, op. cit., § 1.</p>
<p>([66]) Infatti, l’art. 16, co. 4, l. n. 168 del 1989 enuncia le materie che ex necesse lo statuto deve disciplinare.</p>
<p>([67]) Come è noto, l’art. 2, l. n. 240 del 2010 disciplina, nel dettaglio, il procedimento di adozione delle modifiche statutarie, attribuendone la competenza ad un organo all’uopo legislativamente previsto e prevalentemente espressivo degli organi di vertice dell’Università (comma 5). V., in argomento, M. Cosulich, op. cit., 75, il quale rileva, però che tale procedimento “risulta assai meno rispettoso del principio di autonomia universitaria di quanto non fosse [quello] previsto dalla l. n. 168 del 1989, al quale la l. n. 240 deroga ‘in prima applicazione’ (art. 2, c. 5)”; nel medesimo senso G. Grasso, Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive, cit., 1 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([68]) Cfr. G. Grasso, Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive, cit., 1 ss.</p>
<p>([69]) Così TAR Calabria, Reggio Calabria, 17 gennaio 2007, n. 25, in Foro amm. -TAR 2007, 276; ma in tale senso già Cons. St., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1269, in Foro it., 1999, III, 365.&nbsp;</p>
<p>([70])&nbsp; In tal senso Cons. St., sez. VI, n. 1269/1998, cit.</p>
<p>([71]) Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1269/1998, cit., ove si afferma che “l’area normativa riservata alla competenza statutaria prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non disciplinino espressamente la materia”. Nello stesso senso Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59, in Foro amm.- CDS, 1999, 111; Id., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4051, ivi, 2003, 2184 ss. (in tema di rapporti tra norme di legge e regolamenti); conformi Tar Lazio, Roma, sez. III, 3 aprile 2002, n. 2684; Id., sez. III, 14 luglio 2005, n. 2744, entrambe reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([72]) Basti pensare, ad es., alla nomina e al rapporto di lavoro del Direttore amministrativo di Ateneo, fattispecie disciplinata, dapprima dall’art 17, co. 110, l. 15 maggio 1997, n. 127, cd. “Bassanini 2” e poi dalla l. 19 ottobre 1999, n. 370; orbene, tali norme prevalgono sulle disposizioni statutarie contrastanti, le quali, peraltro, non potendo essere disapplicate sic et simpliciter dalle Università, dovrebbero essere oggetto di autoannullamento.</p>
<p>([73]) Analoghe le conclusioni di C. Amiconi, op. cit., spec. § 1. Anche la giurisprudenza si è espressa sul punto affermando che “in materia di istruzione universitaria, i principi e i criteri direttivi posti dall’art. 2, l. n. 240 del 2010, devono intendersi quali limiti all’esercizio dell’autonomia organizzativa delle Università, in conformità al disposto di cui all’art. 33 ult. co. Cost.”: così Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 16 gennaio 2013, n. 31, in Foro amm.- TAR, 2013, 296.&nbsp;</p>
<p>([74]) Cfr. V. Italia nella sua prolusione sui regolamenti locali, Convegno di Brescia, 2 aprile 1998, su “ La semplificazione dell’azione amministrativa e procedimento amministrativo alla luce della L. 17 maggio 1997 n. 127.</p>
<p>([75]) La felice espressione è di F. Merusi, Legge e autonomia nelle Università, spec. 19, relazione tenuta al Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dei dirigenti delle Università italiane, svoltosi il 31 ottobre 2008 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, reperibile in www.codau.it.</p>
<p>([76]) Cfr. G. Gentile, S. Morettini, Conclusioni, cit., 106, secondo cui la scelta di un siffatto modello di c.d. “autonomia controllata” risulterebbe inevitabile per il legislatore. Tuttavia, ad avviso degli Autori citati, “il problema di questo modello intermedio è quello della individuazione della forma, del contenuto e della natura dei limiti posti a livello centrale all’autonomia universitaria ed i margini lasciati ad essa dalla normativa di rango primario”. In generale, per una disamina dei problemi che investono l’attuale configurazione organizzativa delle istituzioni universitarie, anche in rapporto alla riforma complessiva degli organi di governo degli Atenei, e al procedimento di revisione statutaria di cui all’art. 2, l. n. 240 del 2010, v. G. Grasso, Governance e autonomia del sistema universitario: problemi e prospettive, in A. Arcari, G. Grasso (a cura di), Ripensare l’Università – Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010, cit., 1 ss.; S. Battini, op. cit., 359 ss. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([77]) Ci si riferisce, in particolare, alla giurisprudenza che trae origine dalla decisione Cons. St., sez. VI, n. 1269/1998, cit.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([78]) Sotto tale aspetto su cui si veda, in particolare, il § 11, appaiono convincenti le conclusioni di C. Amiconi, op. cit., spec. § 1.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([79]) In particolare, tale regola è rinvenibile – solo per citare alcuni esempi – negli statuti delle Università di Bari&nbsp; (art. 50, co. 4), Firenze (art. 27, co. 6), Milano-Statale ( 38, co. 5), Napoli [art. 29, co. 16, lett. c)], Padova (art. 46, co. 9), Palermo (art. 30, co. 2), Roma-La Sapienza (art. 11, co. 3, lett. b) e art. 4, co. 8, Regolamento tipo dei Dipartimenti), Udine (art. 29, co. 3), Venezia (32, co. 4). Altre Università, oltre ad affermare, in generale, il divieto del terzo mandato, precisano che la rielezione dopo due mandati consecutivi è consentita solo nel caso in cui sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato: v., ad es., gli statuti delle Università di: Bologna (art. 17, co. 4); Genova (art. 70); Milano-Statale (62, co. 4); Milano-Bicocca (55, co. 3); Torino (v. art. 3, co. 10, Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento approvato con d. rett. 15 maggio 2012, n. 2952). Deve rimarcarsi al riguardo che l’art. 84, co. 5, d.P.R. n. 382, cit., nel prescrivere che il Direttore del Dipartimento non possa essere rieletto consecutivamente più di una volta, ha inteso stabilire il principio di un limite al numero di mandati esercitati dalla stessa persona, senza poter comprimere l’autonomia organizzativa universitaria oltre i contenuti di tale principio: infatti, la possibilità di disciplinare l’ambito attinente la gestione delle proprie strutture decentrate appare essere perfettamente sovrapponibile all’autonomia riconosciuta dalla Costituzione, a meno di voler sovvertire il rapporto tra legge ed autonomia stessa delle Università (su cui, supra, §§ 2 e 3). Ed in questa prospettiva, le disposizioni statutarie citate appaiono pienamente rispettose del suddetto principio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([80]) Cfr. l’art. 4, co. 2, d.l. n. 8 del 2002, cit., secondo cui: “Gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L’elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione”. Su tale disposizione, v., ad es., G. Silvestri, Questioni vecchie e nuove sull’autonomia universitaria, C.R.U.I., Roma, 2002, 10 ss.; S. Raimondi, Lo stato giuridico dei professori universitari tra legge, autonomia statutaria e spinte corporative, in Dir. amm., 2002, 209 ss.; Id., Considerazioni sulle proposte di riforma dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in www.diritto.it, 2002; P. Pozzani, I confini dello stato giuridico dei professori universitari (nota a Cons. St., sez. VI, 25 marzo 2011, n. 1834), in Foro amm.-CDS, 2011, 3517 ss.; e, più recentemente, in giurisprudenza, Cons. St., sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1929, in Foro amm., 2015, 1113, ove si afferma espressamente che la potestà normativa statutaria delle Università in materia di elettorato attivo trova il suo fondamento legislativo nell’art. 4, co. 2, d.l. n. 8 del 2002, cit.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([81]) In passato la questione si era posta in giurisprudenza: cfr., ad es., Tar Umbria, 3 novembre 1997, n. 543, in Foro amm., 1998, 2181; Tar Lazio, sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975, in Foro it., 2000, III, 585.</p>
<p>([82]) Tra le più recenti sentenze in argomento, cfr. Cons. St., sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1929, cit., in Foro amm.- CDS, 2011, 3517 ss., che, peraltro, contiene delle interessanti considerazioni con riguardo al rapporto tra riserva di legge e norme statutarie in materia di elettorato attivo per l’elezione degli organi universitari. Secondo la pronuncia citata, “Non pertinente è, al riguardo, il richiamo all’art. 48 Cost., relativo alla disciplina dell’elettorato attivo nelle elezioni politiche al parlamento nazionale – funzionale all’esercizio del diritto di voto per la costituzione del supremo organo legislativo, qualificato come dovere civico ed assolvente ad una fondamentale funzione di interesse pubblico, in quanto attinente all’esercizio della sovranità, che l’art. 1 Cost. dichiara appartenere al popolo, con la conseguente rilevanza costituzionale delle forme e dei limiti di quell’esercizio –, non applicabile, per diversità di rango e funzione, all’ordinamento settoriale delle università degli studi”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([83]) Ci si riferisce all’art. 16, d.P.R. n. 382 del 1980.&nbsp;</p>
<p>([84]) Per quanto attiene ai docenti universitari, il concetto di status risulta comprensivo di molteplici rapporti e situazioni: il diritto di fruire della libertà di ricerca e di insegnamento, di partecipare ad alcuni organi collegiali di governo delle strutture accademiche, di eleggere gli organi rappresentativi, l’aspettativa a divenire titolari di uffici individuali, secondo i requisiti di legge o ad essere designato componente di commissioni giudicatrici. Per più ampi approfondimenti al riguardo, cfr. U. Pototschnig, Insegnare all’Università: un mestiere diverso, in Studi in onore di A. Amorth, Milano, 1982, 495 ss. (ora in Scritti scelti, Padova, 1999, 835 ss.); G. Correale, Professori universitari, in Enc. dir., XXIV, Roma, 1991; L. Mazzarolli, Professori universitari, Università e garanzia costituzionale dell’autonomia universitaria, in Quad. cost., 1997, 77 ss.; Id., Elogio e necrologio del professore universitario, in Dir. amm., 1998, 141 ss.; M. Stipo, Le Università degli studi ed il regime giuridico dei docenti di ruolo: aspetti e problemi, in Studi in onore di G. Guarino, III, Padova, 1998, 765 ss.; C. Mignone, L’osservanza delle norme di stato giuridico come limite all’autonomia statutaria, in Dir. amm., 1994, 83 ss.; W. Gasparri, Università degli studi, cit., 610 ss.; G. Paruto, Gli statuti dell’autonomia universitaria, Bari, 2001. Sulla riconducibilità della materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università allo stato giuridico dei docenti universitari, v., ad es., Cons. St., sez. VI, 23 settembre 1998 n. 1269, cit., in Foro it., 1999, III, 365; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 14 ottobre 1999 n. 564, in Cons. Stato, 1999, I, 1772; Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 aprile 2005, n. 2744, in Foro amm.- TAR, 2005, 1089; Id., sez. III, 2 gennaio 2014, n. 29, ivi, 2014,&nbsp; 279 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([85]) Cfr., in tal senso, la sentenza Corte cost., 25 ottobre 1988, n. 990, in Giur. cost., I, 1988, 4653 ss. In un’altra occasione, la Corte costituzionale ha ritenuto conformi agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., l’art. 4, co. 1, lett. b), l. 21 febbraio 1980, n. 28 e l’art. 11, co. 4, lett. a), d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui, stabilendo l’incompatibilità del regime di impegno a tempo definito dei professori universitari di prima fascia con la funzione di Preside di Facoltà, riservano ai professori a tempo pieno di prima fascia la capacità di assumere l’ufficio predetto: così Corte cost., 14 maggio 1985, n. 145, in Giur. cost., 1985, 1022 ss. Nel medesimo senso, la giurisprudenza amministrativa: Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 16 settembre 1998, n. 506, in Foro it., 1999, III, 367; Tar Umbria, 3 novembre 1997, n. 543, in Foro amm., 1998, 2181; Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975, in Foro it., 2000, III, 585.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([86]) Come, ad es., quelle che escludono il diritto di elettorato attivo per i docenti che risultino anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca o che abbiano conseguito un giudizio negativo nello svolgimento dell’attività didattica: cfr., in tal senso, ad es., Cons. St., sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1929, in Foro amm., 2015, 1113; Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 gennaio 2014, n. 29, ivi, 2014,&nbsp; 279 ss.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([87]) V., ad es., Cons. St., 20 giugno 2001, n. 3296, in Foro amm., 2001, 6; Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975, in Foro it., 2000, III, 585 nonché Id., 24 ottobre 2000, n. 8547, in Foro amm., 2001, 973.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([88]) V., ad es., Tar Lazio, Roma, sez. III, 18 luglio 2000, n. 5975, citata nella nota precedente.</p>
<p>([89]) Ci si riferisce alla sentenza Tar Calabria, 17 gennaio 2007, in Foro amm.- TAR, 2007, 276 ss. Nel caso di specie, si poneva, quindi, il problema se la diversità del quorum previsto dalla norma statutaria per l’elezione del Direttore di Dipartimento, in occasione della seconda votazione e la previsione di un eventuale successivo ballottaggio, incidessero o meno sul diritto di elettorato passivo dei professori aspiranti e, conseguentemente, sul loro stato giuridico. Al riguardo, l’Avvocatura dello Stato sosteneva che le norme statutarie sui quorum richiesti per l’elezione a Direttore di Dipartimento non avessero ripercussioni – perlomeno dirette – sul diritto di elettorato passivo della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto, al contrario, che il diverso quorum previsto per l’elezione in seconda votazione dalla disposizione statutaria rispetto a quella di legge incida direttamente sul diritto di elettorato passivo, e dunque sullo stato giuridico, dei professori aspiranti alla funzione di Direttore di Dipartimento. In questo senso il Tar Lazio ha affermato che “Siffatta conclusione trova conferma proprio nel caso di specie, in cui la disposizione statutaria in parola si oppone, illegittimamente, ad un’elezione a maggioranza relativa della ricorrente, da ritenersi, invece, avvenuta in base alla disposizione primaria dettata dall’art. 84 del d.P.R. n. 382 del 1980. Ne discende l’illegittimità, in parte qua, della impugnata disposizione dello Statuto di autonomia […], in quanto lesiva dello stato giuridico dei professori aspiranti alla funzione di Direttore di Dipartimento, nella parte in cui, in contrasto con l’art. 84, comma 4, d.P.R. n. 382 del 1980 prescrive la maggioranza assoluta, anziché quella relativa, per l’elezione in seconda votazione e, dopo quest’ultima, un’eventuale votazione di ballottaggio”. &nbsp;&nbsp;</p>
<p>([90]) Cfr. le sentenze citate nelle note 86, 87, 88 e 89.</p>
<p>([91]) Cfr., tra le numerose pronunce in tal senso,&nbsp; Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59, in Foro amm., 1999, 111; Id., sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1904, in Foro amm.- CDS, 2002, 963;&nbsp; Id., sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4051, ivi, 2003, 2184; Id., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3472, ivi, 2004, 1438; Id., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536, ivi, 2008, 1558; Id., sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2988, ivi, 2012, 1192; Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 luglio 2005, n. 2744, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 13 settembre 2007, n. 2017, in Foro amm.- TAR 2007, 9, 2888; Tar Liguria, 26 marzo 2010 n. 1235, ivi, 2010, 857; Tar Campania, Napoli, sez. VII, 10 giugno 2011, n. 3074, ivi, 2011, 2068; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 2014, in Foro amm., 2014, 573.</p>
<p>([92]) Cfr. le ordinanze Tar Veneto, sez. unite, 10 settembre 2015, nn. 400 e 401, entrambe reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>([93]) Cfr., ad es., Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 aprile 2008, n. 5912, in www.giustizia-amministrativa.it. e TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 aprile 2005, n. 2744, in Foro amm.- TAR, 2005, 1089, pronunciate con riguardo a norme statutarie che escludevano il diritto di elettorato passivo dei professori collocati fuori ruolo per limiti di età.</p>
<p>([94]) Cfr. E. Ferrari, Elezioni (teoria generale), in Enc. dir., vol. XIV Milano, 607 ss., spec. 619.</p>
<p>([95]) In realtà l’aggettivo prevale nel linguaggio comune, la specificazione in quello normativo, che ignora, per lo più, le espressioni “elezioni politiche, regionali, amministrative”; ed adopera, invece, le seguenti locuzioni: “elezioni della Camera dei deputati, dei consigli regionali, comunali, ecc.”. Va, inoltre, precisato che, nel linguaggio corrente, il plurale viene di solito adoperato con riferimento all’investitura dei membri di organi collegiali (essendo più idoneo a designare l’indeterminato, cioè l’intera categoria), mentre il singolare sembra essere preferito quando si voglia indicare una elezione determinata, anche se, in definitiva, il termine riceve determinatezza solo dall’aggettivo o specificazione, che lo integrano e precisano: v., in tal senso, E. Ferrari, op. cit., 609.</p>
<p>([96]) L’art. 48 Cost., cit., proclama il suffragio universale nella sua effettiva e più lata applicazione, affermando che l’esercizio del voto costituisce dovere civico ed enunciando i principi ad esso relativi, in primis l’illimitabilità del diritto di voto come regola generale, alla quale può derogarsi solo nel rispetto della riserva di legge e del principio di giustiziabilità (di cui agli artt. 24 e 113 Cost.). Parimenti comune a tutte le elezioni politiche, regionali ed amministrative è la disciplina dell’elettorato attivo, contenuta nella l. 7 ottobre 1947, n. 1058, modificata con la successiva l. 23 marzo 1956, n. 137, nonché quella sulla propaganda elettorale, emanata con la l. 4 aprile 1956, n. 212. Su tali disposizioni cfr. E. Ferrari, op. cit., 612-613.</p>
<p>([97]) Sull’esistenza di un diritto elettorale generale, cfr. E. Ferrari, op. cit., 613 ss., secondo cui “Prima che le normative particolari per le elezioni delle assemblee legislative statali, dei consigli regionali, provinciali e comunali, esiste il diritto elettorale generale, che governa la materia nella sua disciplina di fondo ed in tutto quello che essa ha di indifferenziato”. Lo stesso Autore richiama, però, anche il contrario indirizzo (su cui infra, nota 101), che distingue tra la disciplina delle elezioni politiche e quella concernente le elezioni amministrative.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([98]) Alle disposizioni citate, comuni ad entrambi i rami del Parlamento, si aggiungono quelle concernenti specificatamente la Camera dei deputati (art. 56, co. 1, e 60, co. 1, Cost., nel testo modificato con gli artt. 1 e 3 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2; e t.u. approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e quelle relative al Senato della Repubblica (cui la Costituzione dedica gli artt. 57 e 60, co. 1); mentre le elezioni sono disciplinate ancora – fino al 2016, anno in cui entrerà in vigore la l. 6 maggio 2015 (c.d. “Italicum”) – dalla l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. “Porcellum”), che prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto con premio di maggioranza.</p>
<p>([99]) Come è noto, il sistema elettorale delle Regioni italiane a statuto ordinario – per lungo tempo regolato dalla l. 17 febbraio 1968, n. 108 (che prevedeva un sistema proporzionale) – è stato profondamente modificato dalla l. del 23 febbraio 1995, n. 43, c.d. Tatarellum (dal nome dal suo primo firmatario, il deputato di Alleanza Nazionale e già ministro Pinuccio Tatarella), ideata per imprimere una svolta in senso maggioritario e presidenziale al sistema di governo regionale in Italia. Il quadro disegnato dalla legge in oggetto, fu successivamente completato mediante la revisione del dettato costituzionale, ad opera della l. costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha, peraltro, modificato il testo della Carta prevedendo l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le Regioni autonome, la nuova normativa fu introdotta dalla l. costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che estese in pratica tutte le suddette regole, sia in tema di elezione diretta dei Presidenti, sia il meccanismo elettorale previsto dal Tatarellum, alla Sicilia, alla Sardegna e al Friuli Venezia Giulia. Per ciò che concerne invece il Trentino &#8211; Alto Adige, la revisione in oggetto ridusse di fatto l&#8217;ente ad una confederazione fra le due Province autonome di Trento e Bolzano, ove il Consiglio regionale è costituito dall’unione dei due Consigli provinciali e la carica di Presidente è ricoperta a turno dai Presidenti delle due province: in entrambi i territori le consultazioni elettorali sono disciplinate da un sistema proporzionale con voti di preferenza, corretto con un premio di maggioranza in Trentino; sono previsti inoltre alcuni accorgimenti volti a garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (l. prov. aut. Trento, 5 marzo 2003, n. 2 e l. prov. aut. Bolzano 8 maggio 2013, n. 5).</p>
<p>([100]) La normativa concernente l’elezione dei consigli comunali e provinciali è distribuita in diversi testi legislativi, avendo subito, nel tempo, una notevole evoluzione, senza che il relativo percorso possa dirsi oggi del tutto concluso: i testi di riferimento sono oggi rappresentati dal t.u. enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che disciplina, in specie, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità) e dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (oggi trasfusa nello stesso t.u.e.l.), che ha modificato, in senso maggioritario, i meccanismi elettorali precedentemente in vigore per l’elezione delle assemblee elettive comunali e provinciali, ispirati anch’essi al principio proporzionalistico, introducendo per la prima volta l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, con lo scopo, di rendere più stabili e, quindi, almeno sulla carta, più efficienti i governi locali. Infine, quanto al sistema elettorale delle Province, ulteriori novità sono state introdotte, dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), che sembrerebbe aver trasformato le Province in “enti a rappresentanza indiretta”, avendo, ad es., previsto che il Consiglio provinciale (di consistenza diversa a seconda della popolazione residente della Provincia: da 10 a 12 a 16 membri) sia eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali della Provincia. Cfr., su tali aspetti, P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2014, 412-415. Merita, inoltre, segnalare, fra i diversi commenti e raccolte di saggi dedicati alla legge Delrio, L. Vandelli, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, con la collaborazione di P. Barrera, T. Tessaro, C. Tubertini, Santarcangelo di Romagna (RM), 2014; A. Sterpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014 n. 56, Napoli, 2014; F. Fabrizi, G.M. Salerno (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli, 2014; F. Staderini, P. Caretti, P. Milazzo, Diritto degli enti locali, XIV ed., Padova 2014, 103; F. Pizzetti, La riforma degli enti territoriali, città metropolitane, nuove province e unioni di comuni, Milano, 2015, ove si rinviene un commento della l. n. 56 del 2014, aggiornato fino ad aprile 2015, e le circolari e i testi relativi all’Accordo sancito in Conferenza unificata l’11 settembre 2014 nonché il testo della sentenza Corte cost., 26 marzo 2015, n. 50, in Guida al diritto, 2015, fasc. n. 17, 86 ss., con nota di D. Ponte, Valorizzare le finalità di semplificazione ordinamentale. Si vedano, altresì, gli articoli di M. Cecchetti, Sui&nbsp; più&nbsp; evidenti&nbsp; profili&nbsp; di&nbsp; possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. AS 1212 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in Federalismi.it, n. 3/2014, 17, 18, nonché G.C. De Martin, Le autonomie locali: problemi e prospettive, in Amministrazioneincammino.luiss.it, 18 febbraio 2014, 5; M. Gorlani, La “nuova” Provincia: l’avvio di una rivoluzione nell’assetto territoriale italiano, in Forum di Quaderni costituzionali, 31 agosto 2014, 7, nota 30; P. Bilancia, Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, in Rivistaaic.it, n. 4/2014, 11; A. Lucarelli, Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, in Federalismi.it, n. 21/2014; D. Mone, Città metropolitane, area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni, in Federalismi.it, n. 8/2014, 9 aprile 2014; R. Nobile, Assegnazione delle competenze residuali e possibile reviviscenza delle giunte: due problemi posti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in lexitalia.it, settembre 2014; A. Patroni Griffi, Città&nbsp; metropolitana:&nbsp; per&nbsp; un&nbsp; nuovo&nbsp; governo&nbsp; del&nbsp; territorio, in Confronticostituzionali.eu, 2014; F. Pizzetti, Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione, in Astrid-Rassegna, n. 13/2014, 14&nbsp; luglio&nbsp; 2014,&nbsp; 3; Id., La&nbsp; complessa&nbsp; architettura&nbsp; della l. n. 56&nbsp; e&nbsp; i&nbsp; problemi&nbsp; relativi&nbsp; alla&nbsp; sua&nbsp; prima&nbsp; attuazione:&nbsp; differenze&nbsp; e somiglianze tra città metropolitane e province, ivi, n. 11/2014; A. Poggi, Sul disallineamento tra il DDL Delrio ed il disegno costituzionale attuale, in Federalismi.it, n. 1/2014, 8 gennaio 2014; Id., Il problematico contesto istituzionale e costituzionale in cui si colloca&nbsp; la&nbsp; legge&nbsp; 56/2014&nbsp; (legge Delrio) in&nbsp; relazione&nbsp; alle&nbsp; diverse&nbsp; competenze&nbsp; legislative&nbsp; Stato-Regioni sull’attribuzione di funzioni amministrative e sulla definizione delle forme di esercizio “obbligato” delle stesse, in Confronticostituzionali.eu, 14 luglio 2014; C. Tubertini, Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, in Le istituzioni del federalismo, n. 2/2014, 197 ss.; S. Staiano, Il DDL Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it, n. 1/2014, 8 gennaio 2014, e Id., Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, ivi, n. 17/2012, 12 settembre 2012; E. Furno, Il nuovo Governo dell’area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, ivi, n. 1/2015, 21 gennaio 2015; nonché sul dibattito antecedente alla riforma, R. Bin, Il&nbsp; nodo&nbsp; delle&nbsp; Province, in Le&nbsp; Regioni,&nbsp; n. 5-6/2012, 899 ss.; S. Mangiameli, La Provincia, l’area vasta e il governo delle funzioni del territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale, in Issirfa.cnr.it, ottobre&nbsp; 2012, e Id., Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti alla potestà legislativa statale, in Astrid Rassegna, n. 19/2013, 11&nbsp; novembre&nbsp; 2013; V. Onida, Parere&nbsp; sui&nbsp; profili&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; costituzionale dell’art.17 del d.l. n. 95 del 2012, in Federalismi.it, n. 17/2012, 25 settembre 2012, 2 ss.; G. Boggero, La conformità della riforma delle Province alla Carta europea dell’autonomia locale, ivi, n. 20/2012; F. Bassanini, Sulla&nbsp; riforma&nbsp; delle&nbsp; istituzioni&nbsp; locali&nbsp; e&nbsp; sulla&nbsp; legittimità costituzionale&nbsp; della&nbsp; elezione&nbsp; in&nbsp; secondo&nbsp; grado&nbsp; degli&nbsp; organi&nbsp; delle&nbsp; nuove&nbsp; Province, in Astrid-Rassegna, n. 19/2013, 11 novembre 2013, 4 ss.; P. Caretti, Sui rilievi di incostituzionalità dell’introduzione di meccanismi di elezione indiretta degli organi di governo locale, ivi, n. 19/2013, 11 novembre 2013; G. Di&nbsp; Cosimo, Come non si deve usare il decreto legge, in Le Regioni, 2013, 1163 ss.; E.&nbsp; Grosso, Possono&nbsp; gli&nbsp; organi di governo delle province essere designati mediante elezioni “di secondo grado”, a Costituzione vigente?, in Astrid-Rassegna, n. 19/2013, 11 novembre 2013, 6 ss.; N. Maccabiani, Limiti logici (ancor prima che giuridici) alla decretazione d’urgenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 e G. Saputelli, Quando non è solo una “questione di principio”. I dubbi di legittimità non risolti della “riforma delle Province”, note a Corte cost., 19 luglio 2013, n. 220, in Giur. cost., 2013, 3157 ss.; M. Massa, Come non si devono riformare le Province, in Le Regioni, 2013, 1168 ss.; C. Padula, Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, ivi, 2013, 361 ss.; F. Pizzetti, La&nbsp; riforma&nbsp; Delrio&nbsp; tra&nbsp; superabili&nbsp; problemi&nbsp; di&nbsp; costituzionalità&nbsp; e&nbsp; concreti&nbsp; obbiettivi&nbsp; di modernizzazione&nbsp; e&nbsp; flessibilizzazione&nbsp; del&nbsp; sistema&nbsp; degli&nbsp; enti&nbsp; territoriali,&nbsp; in Astrid&nbsp; Rassegna,&nbsp; n. 19/2013,&nbsp; 11&nbsp; novembre 2013, 12 ss.; A. Severini, La riforma delle Province, con decreto legge, “non s’ha da fare”, in Rivistaaic.it, luglio&nbsp; 2013.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([101]) Sulla differente natura delle norme concernenti l’ineleggibilità a deputato rispetto a quelle sulla ineleggibilità a consigliere comunale v., ad es., già Cass., sez. I, 10 giugno 1958, n. 1918, in Foro it., 1958, I, 1099, su cui E. Ferrari, op. cit., 614, secondo cui l’orientamento citato, incline a tenere distinta la disciplina delle elezioni politiche da quella concernente le elezioni amministrative trova origine nella giurisprudenza francese: cfr. J. Salomon, Les opérations préparant les élections devant le juge del’excés de pouvoir, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, tome 73, 1957, 605 ss. e spec. 661, ove si legge che la “distinction des élections politiques et des élections non politiques contitue, au contraire, la summa divisio à laquelle se rèfére la jurisprudence”.&nbsp;</p>
<p>([102]) Così, ancora, E. Ferrari, op. cit., p. 614.</p>
<p>([103]) Tale disparità di trattamento è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale, che, con sentenza 29 ottobre 1992, n. 407, in Foro it., 1993, I, 2411 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, proposta avverso l’art. 15, commi 4 bis e 4 ter, l. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede l’immediata sospensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla carica di Presidente di Giunta, assessore e consigliere regionale, in determinate situazioni previste dalla legge. Tale disposizione era assunta come lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., dal momento che analogo strumento non è previsto nei confronti dei parlamentari e del governo. La sentenza di rigetto è stata principalmente fondata sulla constatazione, derivante da “dati di esperienza oggettiva”, che il radicamento locale dei fenomeni di criminalità organizzata giustifichi la previsione di correlate cause di ineleggibilità non introdotte a livello di Parlamento nazionale. L’occasione nella quale la pronuncia è stata resa ha, dunque, permesso alla Corte di enunciare un più generale principio di non raffrontabilità tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali rispetto a quella dei membri del parlamento e del governo. “Può rimanere, tuttavia, l’impressione che la ragionevolezza del diverso regime dell’ineleggibilità sia piuttosto ritenuta in re ipsa che supportata da adeguate giustificazioni: ci si può chiedere infatti se gli stessi motivi di ordine pubblico che suggeriscono l’esclusione di determinate categorie di soggetti dalle cariche elettive regionali e locali non possano valere anche nei confronti dei parlamentari proprio perché svolgono funzioni di rango superiore a quelle dei consiglieri, salvo che l’omaggio alla volontà popolare, espressa nella più compiuta estensione nell’elezione delle Assemblee nazionali, non valga a sanare in quella sede anche eventuali distorsioni”: in questo senso espressamente A. Bianco, I limiti all’elettorato passivo nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2000, 1959 ss., il quale rileva, peraltro, che “Pure l’assunto del maggior radicamento nel territorio dei consiglieri regionali e degli enti locali è messo ora a dura prova con l’introduzione, ad opera della l. n. 43 del 1995, di un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario e la conseguente formazione di collegi elettorali molto ridotti, nei quali il rapporto tra candidato/eletto ed elettori risulta molto più prossimo”.</p>
<p>([104]) Cfr. Corte cost., 23 maggio 1985, n. 158, in Foro it., 1986, I, 361, nonché in Giur. it. 1986, I, 651 e in Rass. avv. Stato, 1985, I, 355.</p>
<p>([105]) Va, infatti, osservato che le restrizioni all’elettorato passivo sono valutate con particolare rigore in quanto concernono un diritto politico fondamentale, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza, e annoverabile fra i diritti inviolabili: cfr. Corte cost., 3 marzo 1988, n. 235, in Giur. it., 1989, I, 12; Id., 22 dicembre 1989, n. 571, in Giust. civ., 1990, I, 600; Id., 14 dicembre 1990, n. 539, in Foro it.,&nbsp; 1991, I, 1672; Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2000, ivi, 2001, I, 1601; Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8096, in Foro amm.- CDS, 2004, 3573.</p>
<p>([107]) In particolare, le restrizioni: a) devono rispettare il principio di uguaglianza – ragionevolezza (Corte cost., 31 ottobre 2000, n. 450, in Foro it., 2001, I, 789 e Id., 25 luglio 2000, n. 350, in Giur. cost. 2000, 2553); b) devono essere giustificate dall’esigenza di salvaguardare altri beni o interessi parimenti tutelati dalla Costituzione (Corte cost., 3 marzo 1988, n. 235, in Giur. it., 1989, I, 12; Id., 22 dicembre 1989, n. 571, in Giust. civ., 1990, I,600; Id., 6 maggio 1996, n. 141, in Foro amm., 1997, 73 ); c) devono essere contenute nei limiti di una stretta strumentalità rispetto all’obiettivo perseguito, e, dunque, devono essere interpretate restrittivamente, secondo il principio per cui “l’eleggibilità è la rgola, l’ineleggibilità l’eccezione” (Corte cost., 26 marzo 1969, n. 46, in www.cortecostituzionale.it; Id., 24 maggio 1985, n. 162, in Foro it., 1986, I, 357; Id., 17 febbraio 1987, n. 43, in Giur. it. 1988, I, 542; Id., 3 marzo 1988, n. 235, ivi, 1989, I, 12; Id., 9 novembre 1988, n. 1020, in Giust. civ., 1990, I, 312; Id., 30 novembre 1989, n. 510, in Foro it., 1990, I, 375; Id., 2 febbraio 1990, n. 53, in Quaderni regionali, 1990, 1005; Id., 17 ottobre 1991, n. 388, in Giust. civ. 1992, I, 867; Id., 28 luglio 1993, n. 344, in Quaderni regionali, 1994, 913; Id., 6 maggio 1996, n. 141, in Foro amm. 1997, 73; Id., 15 maggio 2001, n. 132, in Foro it., 2002, I, 942; Id., 3 ottobre 2003, n. 306, in Giur. cost., 2003, 5). Sono, quindi, illegittime esclusioni fondate su elementi estranei alla persona del candidato (Corte cost., 31 marzo 1994, n. 108, in Foro it., 1996, I, 87 e Id., 28 luglio 2000, n. 391, in Foro it., 2002, I, 349). Inoltre, la riserva di legge esclude che l’accesso agli uffici e l’elettorato passivo possano essere rimessi a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione (Corte cost., n. 46/1969, cit.) e impone che le cause di esclusione siano determinate con sufficiente precisione in sede legislativa (Corte cost., 28 novembre 1972, n. 166, in www.cortecostituzionale.it; Id., 28 maggio 1975, n. 129, ivi; Id., 17 giugno 1992, n. 280, con nota di A. Police, Ancora una pronuncia in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche elettive degli enti locali, in Giur. it., 1994, I, 524; Id., 30 ottobre 1996, n. 364, in Giust. civ., 1997, I, 345; Id., 3 ottobre 2003, n. 306, in Giur. cost., 2003, 5). È stato, però, osservato, in dottrina (M. Midiri, La riforma dell&#8217;immunità parlamentare, in Giur. cost.,&nbsp; 1992, 3183), come, in taluni casi, la Corte abbia riconosciuto un certo spazio alla discrezionalità del legislatore, ammettendo che fossero sanzionate con la ineleggibilità situazioni che avrebbero potuto dar luogo anche a semplice incompatibilità (Corte cost., 25 luglio 1997, n. 276, con nota di G.E. Vigevano, Potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia e diritto di elettorato passivo dei membri del Parlamento: l’ineleggibilità è ancora l&#8217;eccezione?, in Le Regioni, 1998, 126 e Id., 30 luglio 1997, n. 287, in Foro it., 1997, I, 2734). Su tali profili, in dottrina M. Cuniberti, Commento all’art. 51, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 518-519.&nbsp;</p>
<p>([108]) In questa prospettiva vanno, ad. es., lette le preclusioni relative agli uffici militari, nei confronti dei quali la regola sancita dall’art. 51 Cost. non può applicarsi, anche in virtù dell’art. 52 Cost., che consente di configurare l’ordinamento militare come ordinamento speciale: così L. Paladin, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, 254 ss.</p>
<p>([109]) V. la nota 104.</p>
<p>([110]) Nello specifico, il caso esaminato dalla citata sentenza aveva ad oggetto l’art. 13, co. 1, d.P.R. n. 382 del 1980, che prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario “nominato ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche” (tra cui la Presidenza del Consiglio Regionale ex art. 13, co 1, n. 7, cit.) salva la possibilità di svolgere, nell’Università presso cui è titolare, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa. Tale disposizione – come rilevato nella suddetta pronuncia – trova giustificazione proprio nella considerazione, fondata, “dell’impossibilità del contemporaneo svolgimento, in modo adeguato, dell’attività di docente universitario nei compiti nuovi e complessi derivanti dalla riforma dell’ordinamento universitario e dei compiti di notevole impegno connessi alla carica pubblica cui si è eletti nonché nella natura stessa della carica, che esige piena autonomia ed imparzialità”. La norma citata, altresì si ispira anche “a criteri di opportunità pratica suggeriti, oltre che dalla considerazione dei compiti e del lavoro che impegnano le suddette cariche pubbliche, anche dall&#8217;esigenza di assicurare il buon andamento dell’amministrazione. […] Risulta altresì rispettata la ratio della legge di riforma della docenza universitaria che esige il massimo impegno del docente universitario nello svolgimento dell&#8217;attività didattica di insegnamento e di ricerca, non potendo, il docente universitario, svolgere ed attuare i suoi compiti contemporaneamente alle altre funzioni di così notevole importanza e di così notevole impegno”.</p>
<p>([111]) In questo senso espressamente P. Collini, op. cit., 86, il quale, inoltre, sottolinea che “non ci sono obblighi in relazione alla creazione di organi assembleari (che anzi sono esplicitamente esclusi nel caso delle ‘strutture di raccordo’) e nulla sembra impedire che la gestione dei Dipartimenti sia affidata ad organismi diversi da quelli previsti dal d.P.R. n. 382/80 […]. Si tratterebbe di innovazioni di grande portata che, in presenza di un Rettore non rieleggibile, potrebbero modificare radicalmente il significato delle relazioni verticali all’interno dell’organizzazione”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([112]) In ordine al processo di “dipartimentalizzazione”, si vedano le considerazioni svolte, in particolare, nella nota 9.</p>
<p>([113]) Si vedano le sentenze citate nella nota 93.</p>
<p>([114]) Si vedano al riguardo, supra, i §§ 2 e 3.</p>
<p>([115]) Si veda, infra, il § 12.</p>
<p>([116]) Non sembra inutile ricordare che la nascita dei Dipartimenti, prevista come obbligatoria ai sensi dell’art. 82, u. co., d.P.R. n. 382 del 1980 per le Università di nuova istituzione, si è innestata su preesistenti figure – quali gli Istituti – ponendo problemi di compatibilità e di coordinamento con l’attività svolta da questi ultimi. L’art. 88, co. 7, d.P.R. n. 382, cit., prevedeva, inoltre, che, in caso di coincidenza di area disciplinare tra Istituti e Dipartimenti eventualmente istituiti, gli Istituti dovessero essere disattivati in presenza del parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell’Istituto interessato, oppure qualora il numero dei professori dell’Istituto si riducesse di oltre la metà rispetto a quelli in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 382 del 1980. Non va, peraltro, dimenticato che, nell’ultimo comma dell’art. 83, d.P.R. n. 382 del 1980 era previsto che “I dipartimenti concorrono alle attività didattiche nei modi stabiliti dagli articoli successivi”; così riconoscendo un ruolo del Dipartimento nella didattica, che, in parte, andava a sovrapporsi alla funzione didattica che veniva assolta dai vecchi Istituti, in parte, svolgeva una funzione strumentale all’attività di organizzazione e di ricerca. Per approfondimenti sul ruolo dei Dipartimenti ante riforma cfr. A. Di Giovanni, op. cit., 125; si veda, inoltre, la dottrina già citata nella nota 8.&nbsp;</p>
<p>([117]) La riforma, infatti, sul punto, si limita a prevedere una attribuzione contestuale delle diverse funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, lasciando, dunque, agli statuti il compito di individuare le modalità attraverso le quali svolgere le differenti funzioni accorpate. L’unico vincolo imposto dal legislatore riguarda la dimensione minima dei nuovi dipartimenti, trentacinque docenti di settori scientifico-disciplinari omogenei, che nelle università con un numero di unità superiore a mille, possono arrivare a quaranta: cfr., sul punto, A. Di Giovanni, op. cit., 126-127. &nbsp;</p>
<p>([118]) Cfr. l’art. 2, co. 2, lett. h), l. n. 240 del 2010.</p>
<p>([119]) Cfr. l’art. 2, co. 2, lett. g), l. n. 240, cit.</p>
<p>([120]) Si veda, sul punto, la nota 79.</p>
<p>([121]) Per un approfondimento sul tema si rinvia al contributo di M.V. Ferroni, Gli organi di governance delle università: il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato accademico dopo la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in E. Picozza, A. Police (a cura di), Competizione e governance del sistema universitario, cit., 103 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([122]) Cfr., in tal senso E. Carloni, L’organizzazione della didattica e della ricerca, cit., 369 ss.; e, in senso analogo, M. Cosulich, op. cit., 65 ss., ove si legge: “ai fini della valorizzazione del dipartimento perseguita dalla l. n. 240 del 2010, nella vigente legislazione l’unico organo espressivo del principio della partecipazione di tutti i docenti è il consiglio di dipartimento, composto dall’insieme degli afferenti al dipartimento stesso, ai sensi dell’art. 84, co. 7, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul quale la l. n. 240 non è intervenuta” nonché A. Di Giovanni, op. cit., 127, secondo la quale “Per quanto attiene all’organizzazione interna dei dipartimenti, in assenza di una abrogazione specifica, pertanto, sembrerebbe applicarsi il d.P.R. n. 382 del 1980 in quanto compatibile con il ruolo dei ‘nuovi’ dipartimenti”.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([123]) Si veda, supra, il § 6.</p>
<p>([124]) In questo senso espressamente, C. Amiconi, op. cit., spec. § 1, il quale ritiene, peraltro, auspicabile un pronto varo della legge sull’autonomia universitaria che similmente alla l. 3 agosto 1999, n. 265 sugli enti locali si occupi del sempre più controverso problema del rapporto tra legge e statuti.&nbsp;</p>
<p>([125]) A questo specifico obiettivo corrisponde anche la costituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, ANVUR (v. art. 36, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262), che – almeno nelle intenzioni del legislatore – rappresenta un decisivo passo in avanti verso un sistema non autoreferenziale e sempre più orientato agli utenti: cfr., sul punto, M. Cammelli, F. Merloni (a cura di), Università e sistema della ricerca. Proposte per cambiare, Bologna, 2006, 125 ss.; G. Gentile, S. Morettin, Conclusioni, cit., 108; C. Barbati, Il sistema di valutazione della ricerca, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., 309 ss.; R. Calvano, I soggetti della riforma universitaria e la Costituzione. Nuovi profili problematici, cit., spec. 73-75; G. Della Cananea, Competizione tra atenei e valutazione della ricerca: una introduzione, in E. Picozza, A. Police (a cura di), op. cit., 31-33; F. Kostoris, Appunto sugli obiettivi dell’ANVUR: una tassonomia interpretativa, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), op. cit., 323 ss. nonché, in una prospettiva sociologica, D. Borrelli, Contro l&#8217;ideologia della valutazione. L’Anvur e l’arte della rottamazione dell’università, Roma, 2015. Si vedano, inoltre, in argomento, R. Calvano, I soggetti della riforma universitaria e la Costituzione. Nuovi profili problematici, in E. Picozza, A. Police (a cura di), Competizione e governance del sistema universitario, cit., spec. 73-75.</p>
<p>([126]) La riforma Gelmini ha inteso dunque adeguare il modello di governance delle Università al mutato contesto giuridico-istituzionale fondato, da un lato, sulla autonomia degli Atenei e, dall’altro lato, sulla loro responsabilità per i risultati dell’attività didattica e di ricerca. Di qui l’esigenza, accolta nel modello Gelmini, di separare più chiaramente le funzioni di governo degli Atenei rispetto alle altre e di assegnarle ad organi in cui la legittimazione rappresentativa sia bilanciata da un tipo di legittimazione concorrente, fondata sulla professionalità e indipendenza del titolare della carica. Questa scelta, che in certa misura introduce nella governance universitaria l’idea di un equilibrio fra legittimazioni diverse e concorrenti, può essere certamente discussa sul piano dell’opportunità. Essa è stata tuttavia discussa anche sul piano della legittimità costituzionale: v., ad es., S. Battini, op. cit., § 4 (in specie, nota 28), il quale solleva alcune perplessità&nbsp; in ordine al tentativo della l. n. 240 di porre&nbsp;dei limiti “interni” ed “esterni” al potere statutario,&nbsp;attraverso&nbsp;una puntuale predeterminazione del contenuto della futura disciplina statutaria. Ad avviso dell’Autore, tale “riappropriazione di potere normativo” rappresenterebbe un “evidente arretramento del diritto di darsi ordinamenti autonomi rispetto al livello garantito dalla legge n. 168 del 1989”. Nella medesima prospettiva, cfr. G. Gentile, S. Morettin, Conclusioni, cit., 106, i quali sottolineano come le riforme legislative più recenti in materia universitaria “manifestano l’intenzione di accentrare e di limitare in modo incisivo l’autonomia universitaria, proponendo una rigida pianificazione centralizzata in materia universitaria ed un modello lesivo del principio costituzionalmente garantito dell’autonomia universitaria”.</p>
<p>([127]) Come rilevato da Tar Piemonte, 9 ottobre 2013, n. 1049, in Foro amm.- TAR, 2013, 2961.</p>
<p>([128]) Il modello di riferimento potrebbe essere quello del Department, che contraddistingue l’organizzazione interna delle Università statunitensi, cui la legge n. 240 del 2010 sembra guardare con disinvoltura, nonostante risulti geograficamente e culturalmente lontano dal nostro Paese. Tale modello, è peraltro riscontrabile anche nel sistema universitario britannico, ove il Department corrisponde ad una determinata area disciplinare ed in tale area si occupa sia della didattica che della ricerca; i vari Departments confluiscono poi in Colleges o Schools (sostanzialmente corrispondenti alle ex Facoltà italiane): v., in argomento, L. Marrucci, L’Università negli Stati Uniti d’America in una prospettiva comparata con l’Italia, in http://people.na.infn.it; A. Arcari, La riorganizzazione interna degli Atenei statali, cit., 82-84; M. Regini, La riforma universitaria nel quadro dei sistemi di governance europei, Firenze, 2014, 13 ss., oltre alla bibliografia citata nel § 5.</p>
<p>([129]) Si ricordi, infatti, che ai sensi dell’art. 1, co. 2, l. n. 240 del 2010, “sulla base di accordi di programma con il Ministero […] le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo”. Si tratta del modello c.d. “libero”, che consente agli Atenei che soddisfano requisiti di equilibrio finanziario e di performance precisati con apposito decreto, di natura non regolamentare, di derogare alle indicazioni della stessa legge per quanto attiene all’organizzazione interna: si veda, al riguardo, P. Collini, Il modello organizzativo proposto dalla legge n. 240/2010 e gli spazi di innovazione organizzativa a disposizione degli atenei, in M. Brollo, R. De Luca Tamajo, La riforma dell’università tra legge e statuti – Analisi interdisciplinare della legge n. 240/2010, cit., 76.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>([130]) In questa prospettiva, ad es., è stata auspicata una completa delegificazione della struttura interna delle Università, nel rispetto dei principi di responsabilità, di sussidiarietà e di unitarietà: cfr., in tal senso, G. Gentile, S. Morettini, Conclusioni, in G. Gentile, S. Morettini (a cura di), L’ordinamento universitario – L’autonomia universitaria, cit., 107, i quali sottolineano, inoltre, come sia “fondamentale che tutti gli statuti individuino forme di rapporto con gli enti territoriali, prima fra tutti la Giunta regionale, che garantiscano, pur nella reciproca autonomia, stabilità, trasparenza e continuità di intese per le molte scelte strategiche ed operative che sono di interesse comune”.&nbsp; Nella medesima direzione è stato osservato (S. Battini, op. cit., spec. § 4), che “sotto il profilo qualitativo, le scelte che la riforma rimette agli statuti non appaiono «interstiziali». Al contrario, la circostanza che la disciplina di riforma abbia superato il riferimento, ancora previsto nella legge del 1989, ad una composizione del consiglio di amministrazione diretta ad assicurare «la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente», potrebbe persino incoraggiare le fonti di autonomia a sperimentare soluzioni organizzative mai previste in passato, dando luogo ad una più significativa diversificazione dei sistemi di governance degli Atenei italiani, in ragione della differente misura concreta dell’equilibrio fra la legittimazione elettivo-rappresentativa del corpo accademico e quella professionale-indipendente. Si pensi, a solo titolo esemplificativo, al rilievo strategico di decisioni quali la definizione del numero di componenti esterni del consiglio di amministrazione e delle modalità della loro designazione: l’autonomia statutaria potrebbe spaziare da forme di governo con consiglio di amministrazione designato dal rettore e composto in maggioranza da esterni, fino a forme di governo che, all&#8217;opposto, affidino al senato accademico il potere di scegliere i componenti del consiglio di amministrazione in prevalenza fra membri della comunità accademica”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Concessioni balneari e direttiva &#034;Bolkestein&#034; tra obblighi di trasparenza ed autonomia degli stati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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<p>Osservazioni tecniche sulla via d’uscita dall’impasse in cui si trova il settore balneare  italiano. Guardando alle esperienze del resto d’Europa ([1])   1.Premessa: la complessità del tema Il tema del rapporto tra concessioni balneari in Italia e direttiva Bolkestein è particolarmente attuale e delicato: per impostarlo correttamente, occorre partire da</p>
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<p> Osservazioni tecniche sulla via d’uscita dall’impasse in cui si trova il settore balneare  italiano. Guardando alle esperienze del resto d’Europa (<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>)<br />  <br /> <strong>1.Premessa: la complessità del tema</strong><br /> Il tema del rapporto tra concessioni balneari in Italia e direttiva <em>Bolkestein</em> è particolarmente attuale e delicato: per impostarlo correttamente, occorre partire da alcune premesse di ordine generale e, in particolare, dalla complessità del tema.<br /> La materia delle concessioni balneari appare, infatti, caratterizzata da un impianto normativo complesso ed oggetto di tensioni non solo in Italia ma anche in altri Stati membri dell’Unione Europea.<br /> Nel sistema italiano – anche a seguito dei ripetuti interventi della Commissione Europea di fronte alle diverse iniziative legislative italiane – si è assistito ad un susseguirsi e “sovrapporsi” di  numerosi interventi normativi, a partire dalla originaria disciplina del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) fino al recente “Disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 2017, che prevede un sistema di selezione competitiva dei concessionari, superando l’automatismo dei meccanismi di rinnovo delle concessioni.<br /> La regolazione di questa materia pone, pertanto, una molteplicità di questioni, tanto rilevanti quanto cruciale è l’importanza economica del comparto in seno al settore turismo (si consideri che in Italia operano nel settore circa 30.000 imprese su un litorale dell’estensione di circa 7.500 Km per un indotto complessivo di 600.000 operatori). Il problema principale è senz’altro quello del regime della concessione amministrativa (non solo con riguardo alla competizione nella scelta del concessionario ma anche alla durata del titolo); ma ci sono molti altri problemi, che vanno dall’allocazione delle competenze amministrative; alla qualità e costo dei servizi turistico-balneari, alla fruizione libera delle spiagge; fino al complesso tema della tutela dell’ambiente.<br />  </p>
<p> <strong>2. Le concessioni di spiaggia</strong> <strong>nel diritto interno </strong><br /> Data la complessità del quadro giuridico di riferimento, non mi è possibile, per ovvie ragioni di tempo, ricostruire, per intero, l’assetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di demanio marittimo, su cui faccio rinvio al testo scritto.Mi limiterò ad un quadro di sintesi sullo stato dell’arte prima della procedura d’infrazione subita dall’Italia nel 2008 per passare, poi, alle prospettive di riforma successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia, <em>Promoimpresa e Melis</em>, che sembra imporre una revisione della disciplina vigente, non più procastinabile.<br /> Elemento caratterizzante della disciplina introdotta dal Codice della Navigazione era quello previsto dall’art. 37, comma 2, secondo periodo, che, ha tradizionalmente assunto la denominazione di «diritto di insistenza», ovvero il diritto del concessionario uscente ad essere preferito in una procedura competitiva rispetto agli altri aspiranti alla concessione (diritto che, come noto, è stato espunto dall’ordinamento nazionale a seguito della procedura di infrazione subita dall’Italia a partire dal 2008).           <br /> A fronte del sistema introdotto dal Codice della navigazione, caratterizzato da un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione competente al rilascio delle concessioni, la legislazione successiva ha parzialmente disatteso i principi che la ispirarono, anche al fine di adeguare la normativa interna ai principi comunitari, introducendo una durata massima per le concessioni (da ultimo di 20 anni, con la l. 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007); venendo così di fatto a ridurre lo spazio di discrezionalità dell’Amministrazione alla facoltà di revoca.<br /> Tuttavia, come vedremo, l’intervento più dirompente è venuto da una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908), anche se sulla linea di un orientamento già consolidato del Consiglio di Stato e conforme alle indicazioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM).<br /> Sia la giurisprudenza amministrativa italiana che l’AGCM, a più riprese, hanno affermato la necessità di un’apertura del settore, attraverso modifiche della normativa interna, volte al superamento dei meccanismi di proroga automatica e all’affermazione della procedura ad evidenza pubblica, quale regola generale per l’assegnazione delle concessioni balneari; in conformità ai principi espressi dalla Corte di Giustizia fin dal noto caso <em>Teleaustria</em> (Corte giust., 7 dicembre 2000, in causa C-324/98), in cui si è affermata la portata universale del principio di trasparenza anche per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in materia di appalti, come le concessioni di beni pubblici (v. il 15° considerando della direttiva 2014/23/UE). Proprio la mancata rispondenza ai principi comunitari di alcune delle disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime (quelle sul diritto insistenza) ha determinato l’apertura della procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, per violazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva “Bolkestein”).<br /> Della procedura di infrazione e delle questioni pregiudiziali decise con la sentenza <em>Promimpresa e Melis</em>, mi limito a ricordare che la sentenza citata contiene degli utili chiarimenti in merito alla portata applicativa della direttiva 2006/123/CE, che rappresentano indubbiamente un utile parametro di riferimento per il legislatore italiano, in vista della tanto attesa riforma del settore: infatti, la Corte, pur constatando che la direttiva <em>Bolkestein</em> osta ad una normativa nazionale che preveda una proroga <em>ex lege</em> delle attuali concessioni, ammette, altresì, che le autorità nazionali possano adottare soluzioni fondate sulla tutela del “legittimo affidamento” al fine di consentire ai concessionari di ammortizzare gli investimenti svolti, dando rilievo alla data di attribuzione delle singole concessioni.<br />  <br /> <strong>3. Lo studio comparato e le criticità del settore balneare</strong><br /> La complessa questione è stata esaminata anche in una prospettiva comparata, con riferimento ai modelli di gestione adottati da altri Paesi europei, al fine di valutarne funzionalità ed efficacia rispetto al sistema italiano: ho, quindi, preso in considerazione le esperienze compiute da Francia, Portogallo, Spagna, Grecia e Croazia, che possono essere considerati <em>competitors</em> dell’Italia in relazione all’oggetto di indagine. Sotto il profilo geomorfologico, si tratta, infatti, di Stati con ampia estensione di coste e con temperature medie stagionali prossime a quelle italiane, dal che deriva una consistente offerta di servizi turistici nel settore balneare. Inoltre, nei Paesi in questione, l’esercizio delle funzioni legislative riconducibili al demanio marittimo è ripartito tra Stato e regioni sulla base di meccanismi articolati di distribuzione delle competenze di programmazione e gestione del medesimo settore, in cui operano più “livelli” di governo.  <br /> Nonostante le significative differenze tra le soluzioni adottate dai diversi Stati membri, l’analisi svolta permette di porre in evidenza alcune tendenze comuni ai sistemi europei esaminati. In primo luogo, si registra una crescente attenzione ai profili di gestione integrata delle coste, mediante cui viene perseguita la tutela ambientale del demanio marittimo e dei suoi elementi. L’attenzione alla tutela ambientale delle coste è particolarmente evidente in Francia, fortemente orientata alla protezione ambientale del demanio marittimo e a favorire l’uso generale delle spiagge rispetto ad altre modalità di sfruttamento (in ambito interno, una regola analoga è contenuta nell’art. 37, comma 2, primo periodo, Cod. nav.; e, in questa direzione, si segnala pure l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.d.l. che individua espressamente, tra i principi e criteri direttivi, «la gestione integrata dei beni e delle attività aziendali»).<br /> Un altro obiettivo comune dei legislatori nazionali è il miglioramento complessivo della gestione dei beni pubblici perseguito, principalmente, attraverso l’introduzione di meccanismi competitivi – pur non uniformi – nell’assegnazione delle nuove concessioni.<br /> Per quanto riguarda l’Italia, il valore dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, derivanti dal diritto dell’UE, costituisce un dato acquisito dalla giurisprudenza interna (costituzionale ed amministrativa) e ormai sancito anche sul piano legislativo: basti pensare alla riforma sul “federalismo demaniale”, che, nel disciplinare lo <em>status</em> dei beni oggetto di trasferimento a favore degli enti territoriali, ha affermato espressamente la particolare rilevanza del rispetto del principio di tutela della concorrenza per i beni del demanio marittimo (art. 4).<br /> Il problema principale, cui occorre dare risposta, attiene, dunque, alla specifica procedura da adottare per l’assegnazione delle concessioni di spiaggia, aspetto che si collega alla durata massima delle concessioni rilasciate, la quale, nella prospettiva di sviluppo pro-concorrenziale dei sistemi di cui si è parlato, dovrebbe tendenzialmente essere ridotta rispetto agli intervalli attuali. Se è vero, infatti, che in Francia è stato introdotto un termine massimo pari a 12 anni, in Spagna e Portogallo vige tuttora la possibilità di arrivare sino a 75 anni e in Croazia, dove pure il sistema prevede la gara, quale principio generale di assegnazione dei titoli abilitativi, sussistono molte ipotesi che consentono di giungere ad una durata ampia degli stessi, soprattutto quando alla concessione del bene demaniale sono associati interventi di ristrutturazione delle coste.<br />  <br /> <strong>4. Le prospettive di riforma</strong><br /> La via d’uscita dall’<em>impasse</em> va individuata sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nel rapporto di stretta cooperazione e dialogo fra Istituzioni Ue e Autorità nazionali: affinché la direttiva Servizi e le norme del Trattato esplichino il proprio “effetto utile”, occorre, infatti, individuare soluzioni uniformi in ambito europeo, evitando, al contempo, una eccessiva limitazione dei regimi di proprietà degli Stati membri dell’UE.<br /> Anzitutto, un aspetto così delicato della gestione del territorio necessita di elementi conoscitivi più chiari e trasparenti attraverso un “rafforzamento” del sistema informativo del demanio marittimo, come previsto dal recente d.d.l. [V., ad es, la lett. g), del disegno di legge delega, ove si prevede «la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza»].<br /> Infatti, l’individuazione delle possibili discipline alternative a quella esistente deve tener conto di un vincolo non superabile connesso alla “scarsità” delle risorse necessarie ad operare nei servizi (il litorale). Appare, dunque, possibile ipotizzare, anche per l’Italia, una riforma organica del settore  che – come auspicato dalla stessa Commissione UE, nell’ambito delle petizioni discusse in sede europea – contempli delle soluzioni differenziate a seconda del carattere “scarso” o meno delle risorse demaniali e che tenga, altresì, conto della data di attribuzione delle concessioni nonché delle esigenze di interesse generale realizzate in sede di gara.<br /> Per le nuove iniziative imprenditoriali da insediare su aree disponibili, la sola “opzione” di regolazione coerente con il principio di concorrenza sembrerebbe, dunque, riconducibile alla previsione generale della procedura ad evidenza pubblica, congegnata anche in modo da fornire incentivi al corretto uso delle aree: in tal senso, si segnalano alcune positive esperienze regionali (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), ove,  con sempre maggior frequenza, è prevista l’adozione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario.<br /> La procedura di selezione andrebbe, invece, strutturata diversamente per quel che concerne la riassegnazione di tratti di arenile già oggetto di precedenti concessioni.<br /> In questo caso, occorrerebbe prevedere una “rete” di protezione per gli attuali imprenditori, attraverso due tipologie di interventi: a) in primo luogo, attraverso una puntuale regolamentazione del periodo transitorio, nel rispetto dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e dei tempi necessari per l’applicazione dei piani comunali per l’uso e la valorizzazione dei beni demaniali; b) in secondo luogo, introducendo delle previsioni (sia generali sia relative alle singole gare), che tengano conto, non solo del legittimo affidamento di chi ha investito in base al precedente contratto confidando sulla possibilità di rinnovo, ma anche dei «motivi imperativi di interesse generale» previsti dalla stessa direttiva <em>Bolkestein</em> per i singoli Stati.<br /> Delle chiare indicazioni in tal senso ci provengono dal d.d.l. 27 gennaio 2017 (di cui è stato sospeso l’esame in concomitanza con lo scioglimento delle Camere), il quale ha espressamente inserito, tra i principi e criteri direttivi, il principio del legittimo affidamento nonché il riconoscimento della “professionalità acquisita” e del “valore commerciale” non solo per i titolari delle concessioni ma anche per i gestori [art. 1, comma 1, lett. a)].<br /> In questa prospettiva, il disegno di legge delega sembra delineare un sistema a “doppio binario”, che contempli, nel periodo transitorio, una proroga (da definirsi) delle concessioni demaniali in essere al 31 dicembre 2009 [«ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori»: v. l’art. 1, comma 1, lett. d)] accompagnata dalla messa all’asta delle sole spiagge non ancora assegnate. Contemporaneamente, potrebbe essere introdotta una disciplina differenziata per le concessioni già assegnate e in scadenza, che introduca un “temperamento” del principio di gara attraverso disposizioni che valorizzino il legittimo affidamento delle imprese balneari in attività, secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, anche attraverso meccanismi di premialità (previsti espressamente dal d.d.l. per «le per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili»).<br /> Occorrerebbe, poi, configurare la disciplina generale e quella specifica delle singole procedure in modo da determinare la durata della concessione, tenendo conto dell’esigenza di consentire al concessionario il recupero degli investimenti, evitando i rinnovi automatici (o meno).<br /> Si propone, inoltre, un approccio integrato alla disciplina dell’uso delle zone marittime e costiere, basato su una solida base informativa e sul confronto e misurazione delle opzioni alternative, condiviso da tutti i soggetti interessati, anche mediante l’utilizzo di strumenti simili all’<em>enquête publique </em>francese.<br /> Insomma, la strada si presenta impervia, e presuppone, oltre ad interventi di regolazione, anche forme di “concertazione” o negoziali tra enti gestori ed imprese esercenti, nel cui ambito si dovrà anche chiarire la questione del riconoscimento – in caso di subentro di un nuovo concessionario per effetto della gara – degli investimenti sostenuti da quello uscente e dell’avviamento da monetizzare: un terreno su cui Governo, Regioni e balneari italiani appaiono ancora distanti.<br />  <br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sintesi della presentazione dello Studio “<em>Italian state beach concessions and Directive 2006/123/CE in the European context</em>”, tenutasi il 23 gennaio 2018 presso la Sede del Parlamento Europeo di Bruxelles (Room ASP A1G-3).   </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il difficile equilibrio tra concorrenza e regolazione nella disciplina dei diritti audiovisivi sportivi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-difficile-equilibrio-tra-concorrenza-e-regolazione-nella-disciplina-dei-diritti-audiovisivi-sportivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 18:39:09 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 2.10.2015) Note</p>
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<p><em>(pubblicato il 2.10.2015)</em></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’acquisizione «sanante» tra principio di legalità e nuove frontiere della responsabilità: gli spunti provenienti dall’U.E.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lacquisizione-sanante-tra-principio-di-legalita-e-nuove-frontiere-della-responsabilita-gli-spunti-provenienti-dallu-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 17:42:46 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 4.9.2014) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4954_ART_4954.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 4.9.2014)</i></p>
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<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale tra «oscillazioni» giurisprudenziali e questioni irrisolte</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lordine-di-esame-del-ricorso-principale-e-del-ricorso-incidentale-tra-oscillazioni-giurisprudenziali-e-questioni-irrisolte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 18:43:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lordine-di-esame-del-ricorso-principale-e-del-ricorso-incidentale-tra-oscillazioni-giurisprudenziali-e-questioni-irrisolte/</guid>

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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 22.3.2013) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lordine-di-esame-del-ricorso-principale-e-del-ricorso-incidentale-tra-oscillazioni-giurisprudenziali-e-questioni-irrisolte/">L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale tra «oscillazioni» giurisprudenziali e questioni irrisolte</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4632_ART_4632.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 22.3.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-da-rimedio-amministrativo-a-strumento-alternativo-al-ricorso-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 17:43:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-da-rimedio-amministrativo-a-strumento-alternativo-al-ricorso-giurisdizionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-da-rimedio-amministrativo-a-strumento-alternativo-al-ricorso-giurisdizionale/">Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 21.9.2012) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-da-rimedio-amministrativo-a-strumento-alternativo-al-ricorso-giurisdizionale/">Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4449_ART_4449.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 21.9.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ricorso-straordinario-al-presidente-della-repubblica-da-rimedio-amministrativo-a-strumento-alternativo-al-ricorso-giurisdizionale/">Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’azione «atipica» di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-atipica-di-condanna-caratteri-limiti-e-sua-esperibilita-nei-casi-di-diniego-di-titoli-abilitativi-edilizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 17:43:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-atipica-di-condanna-caratteri-limiti-e-sua-esperibilita-nei-casi-di-diniego-di-titoli-abilitativi-edilizi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-atipica-di-condanna-caratteri-limiti-e-sua-esperibilita-nei-casi-di-diniego-di-titoli-abilitativi-edilizi/">L’azione «atipica» di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 20.6.2012) Note</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-atipica-di-condanna-caratteri-limiti-e-sua-esperibilita-nei-casi-di-diniego-di-titoli-abilitativi-edilizi/">L’azione «atipica» di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4386_ART_4386.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 20.6.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-atipica-di-condanna-caratteri-limiti-e-sua-esperibilita-nei-casi-di-diniego-di-titoli-abilitativi-edilizi/">L’azione «atipica» di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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