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	<title>Costantino Luchetti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Costantino Luchetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’evoluzione delle normative sulla tutela del patrimonio culturale (la “Legge Nasi” e l’attualità delle sue previsioni)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:40:58 +0000</pubDate>
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<p>Sommario. 1. La prima regolamentazione organica espressamente rivolta alla tutela del patrimonio culturale dell’Italia unita. – 2. La tutela dei monumenti, degli immobili e degli oggetti mobili caratterizzati dal pregio di antichità o d’arte e la redazione degli appositi cataloghi. – 3. Il regime di tutela dei beni appartenenti allo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-delle-normative-sulla-tutela-del-patrimonio-culturale-la-legge-nasi-e-lattualita-delle-sue-previsioni/">L’evoluzione delle normative sulla tutela del patrimonio culturale (la “Legge Nasi” e l’attualità delle sue previsioni)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-delle-normative-sulla-tutela-del-patrimonio-culturale-la-legge-nasi-e-lattualita-delle-sue-previsioni/">L’evoluzione delle normative sulla tutela del patrimonio culturale (la “Legge Nasi” e l’attualità delle sue previsioni)</a></p>
<p><strong>Sommario. 1. La prima regolamentazione organica espressamente rivolta alla tutela del patrimonio culturale dell’Italia unita. </strong><strong>–</strong> <strong>2. </strong><strong>La tutela dei monumenti, degli immobili e degli oggetti mobili caratterizzati dal pregio di antichità o d’arte</strong><strong> e la redazione degli appositi cataloghi. – 3. Il regime di tutela dei beni appartenenti </strong><strong>allo Stato, ai Comuni, alle Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, nonché alle Chiese e agli Enti ecclesiastici.</strong><strong> – 4. Le limitazioni alla libera disposizione di monumenti e di oggetti di antichità o d’arte appartenenti ai privati. – </strong><strong>5. Prodromi di successivi sviluppi normativi: gli </strong><strong>altri strumenti finalizzati alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. – </strong><strong>6. I </strong><strong>Problemi applicativi della “Legge Nasi” e la “Legge tampone” del 1903. Prospettive di approfondimento.</strong></p>
<p><strong><em>1. La prima regolamentazione organica espressamente rivolta alla tutela del patrimonio culturale dell’Italia unita</em></strong></p>
<p>La tutela del patrimonio culturale rappresenta una caratteristica specifica del nostro Paese. L’ordinamento repubblicano (art. 9 Cost.) ha particolarmente garantito questa finalità pubblica. Invero, per comprendere appieno le caratteristiche della tutela, sembra utile soffermarsi sull’evoluzione normativa della materia, prendendo le mosse dalla prima regolamentazione, che possa in qualche modo definirsi organica, dell’Italia unita, in quanto essa ha delineato i caratteri del sistema di tutela e i tratti unificanti delle misure a tal fine predisposte. Mi riferisco alla legge 12 giugno 1902, n. 185, spesso ricordata anche come “Legge Nasi” dal nome del Ministro della Pubblica Istruzione in carica al momento della sua approvazione (<a title="" href="#_edn1">[1]</a>).<br />
L’emanazione di tale legge costituì il faticoso punto di arrivo di un percorso normativo lungo e tortuoso che prese le mosse all’indomani del raggiungimento dell’unità nazionale (<a title="" href="#_edn2">[2]</a>) e che, a sua volta, fu il risultato di un ampio e intenso dibattito parlamentare fra portatori d’interessi contrastanti e più precisamente fra i sostenitori del libero esercizio delle prerogative della proprietà privata e i fautori del dovere dello Stato di proteggere, nell’interesse dei cittadini tutti, il patrimonio culturale della Nazione (<a title="" href="#_edn3">[3]</a>).<br />
Per quanto si sia trattato di un intervento legislativo espressione di una sensibilità per il patrimonio artistico e culturale certamente molto distante dall’attuale e volto soprattutto a delineare un primo embrionale sistema di tutela basato su una concezione ancora “estetizzante” del bene tutelato, inteso come espressione artistica di un’epoca passata, piuttosto che come testimonianza della civiltà che lo aveva espresso (<a title="" href="#_edn4">[4]</a>), la “Legge Nasi”, che, forse un po’ ingenerosamente, è stata recentemente qualificata come “legge inutile”, presenta tuttavia, a un’analisi retrospettiva, motivi di interesse e di qualche attualità che meritano forse di essere ricordati, individuando per la prima volta alcuni fra quelli che, a tutt’oggi, restano principi e caposaldi della tutela del nostro patrimonio culturale (<a title="" href="#_edn5">[5]</a>).</p>
<p><strong><em>2.</em></strong> <strong><em>La tutela dei monumenti, degli immobili e degli oggetti mobili caratterizzati dal pregio di antichità o d’arte</em></strong><strong><em> e la redazione degli appositi cataloghi</em></strong></p>
<p>La legge fu specificamente dedicata, secondo la dizione contenuta nell’art. 1, alla conservazione dei monumenti, degli immobili e degli oggetti mobili caratterizzati dal pregio di antichità o d’arte (art. 1, comma 1) (<a title="" href="#_edn6">[6]</a>). Ne furono tuttavia esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalisse a oltre cinquanta anni (art. 1, comma 2) (<a title="" href="#_edn7">[7]</a>), prevedendo dunque, per la prima volta, una disposizione destinata a essere conservata in tutte le leggi successive fino al vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio che pure, come sappiamo, ha esteso, nel testo novellato nel 2011 e nel 2017, il predetto limite a settanta anni (<a title="" href="#_edn8">[8]</a>).<br />
Più precisamente la legge, anche attraverso il successivo regolamento di esecuzione di cui si fa menzione all’art. 36 (e successivamente emanato con il decreto n. 431 del 17 luglio 1904), prevedeva disposizioni per la tutela e la conservazione degli immobili e degli oggetti caratterizzati dalla dichiarazione di pregio di antichità o di arte, stabilendo fra l’altro l’obbligo per il Ministero della Pubblica Istruzione di formarne appositi cataloghi (<a title="" href="#_edn9">[9]</a>). Tali cataloghi dovevano essere suddivisi in due parti, dedicate all’elencazione dei beni appartenenti rispettivamente a enti morali e a privati, con espressa indicazione, nel primo caso, dei beni che per la loro “somma importanza” dovevano essere sottoposti al vincolo di inalienabilità nei confronti di soggetti privati previsto dall’art. 3 (art. 23, commi 1 e 2) (<a title="" href="#_edn10">[10]</a>).<br />
Sempre con riferimento ai beni degli enti morali sarebbe spettato agli amministratori degli stessi enti provvedere alla redazione degli elenchi dei beni appartenenti all’ente da loro amministrato (art. 23, comma 3) (<a title="" href="#_edn11">[11]</a>), mentre, per quanto riguardava i beni appartenenti a privati, si prevedeva che l’iscrizione potesse avvenire su denuncia privata o anche d’ufficio, ma, in quest’ultimo caso, solo qualora gli oggetti di antichità o d’arte potessero qualificarsi di “sommo pregio”, circostanza che ne avrebbe dovuto impedire l’esportazione qualora, secondo la dizione adottata dalla legge, quest’ultima potesse costituire un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia (art. 23, comma 4) (<a title="" href="#_edn12">[12]</a>). Nel caso dei beni appartenenti a privati si prevedeva altresì che l’iscrizione dovesse essere notificata ai rispettivi proprietari (art. 24) (<a title="" href="#_edn13">[13]</a>).<br />
L’importanza degli elenchi risiedeva nel fatto che l’iscrizione in essi costituiva il presupposto per l’applicazione delle tutele previste dalla legge per entrambe le categorie di beni con le conseguenze sia civili che penali previste dagli artt. 25 e ss., circostanza che, come dimostrarono gli eventi successivi, ne minò l’effettività e portò ben presto, e cioè fin dall’emanazione della “Legge Rava-Rosadi” del 1909, a privare i cataloghi del loro carattere esclusivo nell’accertamento e nell’individuazione dei beni da tutelare (<a title="" href="#_edn14">[14]</a>). Ciò peraltro non ha impedito al sistema degli elenchi di svolgere – è appena il caso di ricordarlo – un ruolo importante nel nostro sistema di tutela del patrimonio culturale, ruolo ancora testimoniato, nell’ordinamento vigente, dalle disposizioni dell’art. 17 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (<a title="" href="#_edn15">[15]</a>).</p>
<p><strong><em>3. Il regime di tutela dei beni appartenenti </em></strong><strong><em>allo Stato, ai Comuni, alle Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, nonché alle Chiese e agli Enti ecclesiastici</em></strong><em>.</em></p>
<p>Ma torniamo alla legge del 1902. Solo nel caso dei beni appartenenti alle chiese o comunque a enti ecclesiastici veniva previsto un vincolo di inalienabilità assoluta indipendentemente dalla loro iscrizione nel catalogo (art. 2, comma 1) (<a title="" href="#_edn16">[16]</a>), mentre il regime d’inalienabilità degli oggetti d’antichità e arte appartenenti allo Stato, ai Comuni e alle Province e a tutti gli altri enti legalmente riconosciuti era limitato al caso in cui tali beni risultassero qualificati come di “sommo pregio” nella catalogazione di cui all’art. 23 (art. 2, comma 2) (<a title="" href="#_edn17">[17]</a>). Per tutti gli altri beni di proprietà pubblica, benché iscritti nel predetto catalogo, si ammetteva invece la possibilità di alienazione a patto che fosse intervenuta la previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (art. 4, comma 1) (<a title="" href="#_edn18">[18]</a>). A ciò si aggiungeva la facoltà di vendita e permuta di collezioni e singoli oggetti, sempreché ciò avvenisse nell’ambito degli enti indicati dall’art. 2, comma 2 o altrimenti a favore dello Stato (art. 3, comma 1) (<a title="" href="#_edn19">[19]</a>).<br />
Si può dunque osservare che, nonostante il severo regime cui erano sottoposti i beni ecclesiastici, la legge previde per i beni pubblici, salvo che nel caso di quelli classificati di “sommo pregio”, una più blanda regolamentazione che peraltro troverà una sostanziale continuità, sia pur in un quadro meglio definito e di più dettagliata regolazione, nella legislazione successiva (<a title="" href="#_edn20">[20]</a>) da cui deriva anche il regime attualmente vigente così come disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio rispettivamente agli artt. 54 e ss. per quanto riguarda i beni inalienabili e le modalità di alienazione nei casi in cui quest’ultima risulta permessa previa autorizzazione ministeriale e all’art. 58 per quanto riguarda invece la possibilità di permuta (<a title="" href="#_edn21">[21]</a>).</p>
<p><strong><em>4. Le limitazioni alla libera disposizione di monumenti e di oggetti di antichità o d’arte appartenenti ai privati.</em></strong></p>
<p>Tuttavia le disposizioni di maggiore impatto politico e sociale e su cui fu più serrato e articolato il dibattito durante l’<em>iter</em> parlamentare di approvazione della legge furono quelle che limitavano la libera disposizione di monumenti e di oggetti di antichità o d’arte in quanto appartenenti a privati. Era questa la parte più delicata della legge perché sui limiti opponibili alla libera disponibilità di tali beni si misurava il confronto ideologico dell’epoca fra i fautori della tradizionale concezione di stampo liberale del diritto di proprietà e quanti invece ritenevano che, sugli interessi dei singoli, dovesse prevalere il dovere dello Stato  di proteggere quello che veniva considerato un patrimonio collettivo (<a title="" href="#_edn22">[22]</a>).<br />
Quanto ai beni appartenenti ai privati si previde dunque l’obbligo di denuncia di qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso che avesse a oggetto i beni ricompresi nel catalogo pubblico di cui all’art. 23 e ciò eventualmente anche prima dell’iscrizione stessa qualora, per motivi d’urgenza, fosse comunque intervenuta la notifica prevista dall’art. 24 (art. 5) (<a title="" href="#_edn23">[23]</a>). La denuncia costituiva il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto degli stessi che veniva concesso a favore dello Stato a parità di condizioni (art. 6, comma 1) (<a title="" href="#_edn24">[24]</a>). Tale diritto di prelazione doveva esercitarsi di norma entro tre mesi dalla denuncia e in caso di offerte provenienti dall’estero al prezzo si sarebbe dovuto sottrarre l’ammontare della tassa di esportazione prevista dalla legge (art. 6, commi 2 e 3) (<a title="" href="#_edn25">[25]</a>).<br />
A tale tassa di esportazione era infatti sottoposta qualunque alienazione diretta all’estero di oggetti d’antichità o d’arte. Si trattava di una tassa progressiva sul valore determinato in base alla dichiarazione del proprietario verificata attraverso la stima di appositi uffici, cui si aggiungeva un meccanismo di accertamento in caso di difformità fra dichiarazione e stima. Anche in questo caso si stabiliva inoltre un diritto di prelazione dello Stato da esercitarsi di norma entro due mesi dalla fissazione della stima definitiva (art. 8) (<a title="" href="#_edn26">[26]</a>). Si prevedeva pertanto che l’esportazione degli oggetti d’antichità o d’arte di proprietà privata fosse, benché appunto sottoposta a tassazione, normalmente lecita. Gli unici oggetti per cui si escludeva l’esportazione erano quelli di “sommo pregio” indicati nel catalogo previsto dall’art. 24, mentre ovviamente rimaneva del tutto libera l’esportazione di oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione risalisse non oltre i cinquanta anni (secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 8, comma 1). Peraltro il sistema di tutela previsto dalla legge comportava che l’inesportabilità degli oggetti di antichità o d’arte che potessero qualificarsi di “sommo pregio” e la cui esportazione avrebbe costituito un danno grave per il patrimonio artistico della Nazione, per quanto dichiarata, fosse in realtà solo potenziale perché risultava attuata di fatto attraverso l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato così come previsto dall’art. 8, commi 5 e 6 (<a title="" href="#_edn27">[27]</a>).<br />
Ciò costituì un ulteriore aspetto di vulnerabilità rispetto agli obiettivi individuati dal legislatore e soprattutto rispetto alle esigenze fortemente sentite in quegli anni dall’opinione pubblica. Il mancato esercizio della prelazione, che poteva verificarsi come conseguenza della mancanza di fondi per esercitarla, non metteva il patrimonio storico-artistico nazionale al riparo dei gravi rischi di dispersione che lo avevano impoverito nel passato e che ancora su di esso incombevano (<a title="" href="#_edn28">[28]</a>).<br />
Si tradiva così uno degli obiettivi principali che si sarebbero voluti perseguire con l’emanazione della legge, benché, per altro verso, il meccanismo della denuncia previsto dall’art. 5 e il sistema della prelazione di cui all’art. 6 ponessero, sia pure in forma embrionale, le basi di un sistema di tutela che avrà largo seguito nella legislazione successiva in materia di circolazione dei beni culturali di proprietà privata (<a title="" href="#_edn29">[29]</a>).</p>
<p><strong><em>5.</em></strong><strong><em> Prodromi di successivi sviluppi normativi: gli </em></strong><strong><em>altri strumenti finalizzati alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. </em></strong></p>
<p>Peraltro l’importanza della legge del 1902 va sottolineata anche sotto altri profili in quanto, anche se talvolta solo abbozzati, da essa vennero previsti quasi tutti gli altri strumenti volti alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico e culturale che troveranno più compiuta e efficace espressione nella legislazione successiva.<br />
Norme specifiche vennero infatti stabilite in materia di espropriazione (art. 7) (<a title="" href="#_edn30">[30]</a>), estendendo agli enti morali legalmente riconosciuti che avessero il fine speciale della conservazione dei monumenti le disposizioni già previste dell’art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 che ammettevano appunto l’espropriazione per pubblica utilità dei monumenti immobili di cui fosse in pericolo la stabilità (<a title="" href="#_edn31">[31]</a>).<br />
In assenza dell’autorizzazione ministeriale veniva altresì vietato ogni intervento sui monumenti e sugli oggetti di antichità e d’arte sia che si trattasse di beni pubblici, sia che si trattasse di beni appartenenti a privati (art. 10) (<a title="" href="#_edn32">[32]</a>), benché, in quest’ultimo caso, la disposizione fosse limitata agli interventi che modificassero parti esposte alla pubblica vista (<a title="" href="#_edn33">[33]</a>). Veniva inoltre vietata la demolizione o l’alterazione di avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati (art. 11) (<a title="" href="#_edn34">[34]</a>), mentre, d’altra parte, si autorizzava il Governo a compiere direttamente i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti, ponendo a carico del privato gli adempimenti previsti dall’art. 1144 del Codice Civile allora vigente (e quindi in particolare obbligandolo al rimborso delle spese utili e necessarie e dei relativi interessi) (art. 12) (<a title="" href="#_edn35">[35]</a>). Si prevedevano altresì sia pure in forma appena delineata, delle modalità di “tutela indiretta” consistenti nella possibilità riconosciuta ai Comuni di regolamentare, previo indennizzo, l’edificazione nelle vicinanze di monumenti tutelati  (cfr. art. 13) (<a title="" href="#_edn36">[36]</a>).<br />
Vennero inoltre introdotte una serie di disposizioni in materia di scavi, all’epoca assai discusse, perché ritenute troppo favorevoli ai privati in quanto in esse, salvo che nel caso di scavi compiuti da istituti esteri o da cittadini stranieri, non si prevedeva che gli oggetti rinvenuti dovessero essere di proprietà pubblica. Sotto questo profilo la legge più precisamente riconobbe ai privati la facoltà di eseguirli sotto la sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione con devoluzione allo Stato, qualora gli scavi fossero stati intrapresi da cittadini italiani, della quarta parte degli oggetti rinvenuti o in alternativa del valore equivalente (art. 14) (<a title="" href="#_edn37">[37]</a>). Si stabiliva inoltre l’obbligo d’immediata denuncia in caso di scoperta di monumenti od oggetti di antichità o d’arte e il conseguente obbligo di conservazione nelle more della visita e della verifica da compiersi da parte dell’autorità competente (art. 15) (<a title="" href="#_edn38">[38]</a>). Si trattò pertanto ancora una volta di una soluzione di compromesso fra due modelli contrapposti, quello che assegnava al proprietario la proprietà di quanto fosse presente nel sottosuolo e quell’altro che sosteneva l’opportunità della “demanializzazione” di quanto rinvenuto attraverso scavi anche in terreno privato (<a title="" href="#_edn39">[39]</a>).<br />
Ulteriori norme in materia di scavi furono infine previste dagli artt. 16 e 17. Il primo fu volto a regolare la possibilità concessa allo Stato di eseguire scavi per “pubblica utilità scientifica” su terreni privati, riconoscendo a questi ultimi uno specifico indennizzo e prevedendo altresì, con norma speculare rispetto a quella contenuta nell’art. 14, che al proprietario spettasse la quarta parte degli oggetti rinvenuti o in alternativa del valore equivalente (<a title="" href="#_edn40">[40]</a>). Il secondo stabilì invece la possibilità di esproprio del suolo in cui fossero stati rinvenuti ruderi e monumenti di tale rilevanza da rendere opportuno che fosse garantito, per pubblica utilità e nell’interesse generale, l’accesso al pubblico (<a title="" href="#_edn41">[41]</a>).<br />
Scorrendo il testo normativo della legge appare infine degna di attenzione la disposizione dell’art. 32, volta a estendere la tutela prevista dalla legge anche ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe e incisioni rare e di pregio e alle collezioni numismatiche, sia di proprietà pubblica (prevedendo in particolare l’applicazione degli artt. 2 e 3, nonché dell’art. 23, comma 3), sia di proprietà privata  (con l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 8) (<a title="" href="#_edn42">[42]</a>).</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em>I </em></strong><strong><em>Problemi applicativi della “Legge Nasi” e la “Legge tampone” del 1903. Prospettive di approfondimento.</em></strong></p>
<p>Si trattò dunque, per tirare le somme, di una legge piena di spunti importante volta ad aprire nuove prospettive in vista della tutela del patrimonio culturale nazionale. Certo, per molti aspetti fu deludente soprattutto per coloro che all’epoca avrebbero voluto una legge più coraggiosa nel senso della tutela, ma fu comunque il punto di approdo di un lavorio legislativo durato quaranta anni e iniziato all’indomani dell’unificazione e, in quanto tale, inevitabilmente figlia del suo tempo. E tuttavia, anche a posteriori, guardata con gli occhi di chi ne ha potuto vedere gli sviluppi successivi, non fu una “legge inutile” perché aprì una strada che fu poi percorsa, con maggiore successo, prima dalla “Legge Rava-Rosadi” e poi dalla “Legge Bottai”.<br />
Quello che fu il vero difetto della “Legge Nasi” fu invece la sua limitata efficacia pratica. Le motivazioni del suo scarso impatto (solo in questo senso si può ragionevolmente parlare di “legge inutile”) sono infatti da ricercarsi nella previsione del catalogo ove si sarebbero dovuti includere tutti i beni da tutelare, operazione particolarmente difficile e macchinosa e la cui realizzazione richiedeva tempi di attuazione necessariamente lunghi e comunque non congrui rispetto alle esigenze di tutela che la legge si prefissava (<a title="" href="#_edn43">[43]</a>). La circostanza fu seriamente aggravata dalla previsione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del termine tassativo di un anno per provvedere alla redazione degli elenchi (<a title="" href="#_edn44">[44]</a>), circostanza che ha fatto giustamente definire la legge del 1902 come “legge ad orologeria” (<a title="" href="#_edn45">[45]</a>). Si poneva in particolare il problema che in assenza degli elenchi potesse venir meno la tutela, pur da alcuni criticata come assai blanda, rispetto all’esportazione dei beni privati, circostanza che determinò, con ampia risonanza nell’opinione pubblica, un movimento di idee volto a disinnescarne i pericoli, con un conseguente ampio dibattito (<a title="" href="#_edn46">[46]</a>).<br />
Fece dunque rapidamente seguito l’approvazione della legge 27 giugno 1903, n. 242 sull&#8217;esportazione degli oggetti di antichità e arte per “tamponare” i gravi rischi di dispersione del patrimonio culturale nazionale derivanti dalla lentezza nella redazione del catalogo (<a title="" href="#_edn47">[47]</a>). Il disposto normativo, articolato in soli quattro articoli, stabilì in particolare il divieto di esportazione per un biennio di tutti gli oggetti provenienti da scavo che fossero di notevole importanza archeologica o artistica, nonché degli altri beni che fossero di “sommo pregio” per la storia e per l’arte. A ciò si aggiunse che il catalogo che riguardava quelli di proprietà privata dovesse essere pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre del 1903 (art. 1) (<a title="" href="#_edn48">[48]</a>). Si cercò anche di provvedere con un regolamento di attuazione che, tuttavia, risultò anch’esso di difficile applicazione, constando di ben 418 articoli, non sempre coerenti fra loro e che comunque non riuscirono a raggiungere l’intento di favorire la corretta ed efficace applicazione della legge. Comunque il primo catalogo di opere di “sommo pregio” fu, come previsto alla legge, finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 1903: si trattava di un testo di nove pagine, evidentemente da completarsi con successive integrazioni. Peraltro, le permanenti difficoltà di redigere un catalogo che avesse una qualche caratteristica di completezza costrinsero successivamente a prorogare per più volte la legge del 1903 (<a title="" href="#_edn49">[49]</a>), finché finalmente, con l’approvazione della “Legge Rava-Rosadi”, si privò il catalogo pubblico del suo carattere costitutivo nell’accertamento e nell’individuazione dei beni oggetto di tutela e, circostanza di altrettanta importanza, si introdusse il divieto assoluto di esportazione delle cose che avessero “interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l’archeologia o l’arte”.<br />
La strada della tutela del patrimonio culturale, per quanto ancora non priva di asperità, veniva finalmente intrapresa con determinazione. Era iniziato e cominciava a compiersi un percorso ricco di prospettive di approfondimento che porterà, pressappoco cent’anni dopo, all’emanazione del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, rispetto al quale la “Legge Nasi”, nonostante tutto, non può che riconoscersi come un punto di partenza che gli eventi successivi dimostreranno fecondo di sviluppi.</p>
<div>
<div>([1]) Su tale legge v., per un quadro di sintesi, M. Cantucci, <em>La tutela delle cose di interesse artistico e storico</em>, Padova 1953, pp. 22-23; più di recente F.S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, Milano 2002, pp. 7-8; M. Carta, <em>L&#8217;armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo</em>2, Milano 2002, p. 60 e s.; R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei beni culturali e paesaggistici. Guida ragionata</em>4, Milano 2014, p. 3 e ss. Ancora utile per i molti riferimenti alla giurisprudenza L. Parpagliolo, <em>Codice delle antichità e degli oggetti d’arte.</em> <em>Raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose d’interesse storico-artistico e alla difesa delle bellezze naturali</em>, I2, Roma 1932, p. 281 e ss. Riguardo agli aspetti giuridici della legge mancano tuttavia nella letteratura recente approfondite trattazioni <em>ex professo</em>, mentre è stato scandagliato a fondo l’<em>iter</em> parlamentare e il dibattito politico che ne fu premessa, cfr. in specie R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana</em>, Bologna 2003, p. 39 e ss. nonché A. Ragusa<em>, Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento</em>, Milano 2011, p. 120 e ss.</div>
<div>([2]) Sul punto, per una disamina dei vari progetti di legge generale per la tutela delle antichità e delle belle arti intercorsi dall’unità fino alla fine dell’Ottocento, v. R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 27 e ss. Per un quadro dei numerosi interventi a tutela di situazioni specifiche o di singoli monumenti cfr. altresì A. Ragusa<em>, Alle origini dello Stato contemporaneo</em>, cit., p. 57 e ss., cui faccio rinvio anche per una ampia descrizione del clima culturale e del dibattito politico in materia sullo scorcio del XIX secolo, soprattutto con riferimento al sorgere di una crescente sensibilità per la tutela nel quadro di un tentativo di equilibrare pubblica utilità e interesse privato dei proprietari, quest’ultimo ancora fortemente sentito nello schema dello Stato liberale (cfr. <em>ibidem</em>, p. 62 e ss.). Sul punto, per il lungo percorso di un quarantennio che portò all’approvazione della prima legge organica unitaria a tutela del patrimonio culturale, v. anche E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”. Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo ottocento</em>, Milano 2006, p. 9 e ss. ed in specie p. 25 e ss. (per i progetti degli anni ottanta e novanta dell’Ottocento).</div>
<div>([3]) La legge del 1902, pur con qualche variante nel suo impianto definitivo, derivava dai progetti di legge proposti dal Ministro Nicolò Gallo, rispettivamente nel 1898 e nel 1900 (su cui v. in specie Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., p. 57 e ss.). In particolare quest’ultimo, presentato in Senato il 4 dicembre 1900, fu sottoposto alla revisione dell’Ufficio Centrale e approvato dall’assemblea il 21 marzo 1902, quando appunto alla guida del Ministero era subentrato Nunzio Nasi. Il testo del progetto approvato in Senato fu presentato alla Camera dal nuovo Ministro il 23 marzo 1902: per l’illustrazione del progetto compiuta da Nunzio Nasi in occasione della presentazione alla Camera cfr. Camera dei Deputati, <em>Disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 marzo 1902. Presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Nasi). Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte</em>, Atti Parlamentari – Legislatura XXI, Seconda sessione 1902, Seduta del 23 marzo 1902, Roma 1902, p. 1 e ss. (su cui v. anche il dettagliato commento di A. Ragusa<em>, Alle origini dello Stato contemporaneo</em>, cit., p. 121 e ss.).</div>
<div>([4]) Peraltro, è bene ricordarlo, il definitivo superamento di tale concezione è avvenuto solo in epoca recente, con l’art. 148, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (emanato su delega della c.d. “Legge Bassanini”). La definizione di bene culturale ivi contenuta è in realtà il frutto di un’elaborazione teorica risalente nella sua prima manifestazione alla Commissione governativa d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall&#8217;onorevole Francesco Franceschini e istituita a seguito della legge 26 aprile 1964, n. 310 su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. In particolare la Commissione individuò la nozione di bene culturale, definendolo come “ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Si assisteva così all’affermarsi di una definizione che risentiva della crescente importanza riconosciuta alle scienze sociologiche e antropologiche e che superava finalmente l’idea “estetizzante” di una tutela che dovesse riguardare le cose d’arte, per esaltare piuttosto la nozione di “bene culturale” come testimonianza di un processo di civilizzazione. Sul punto cfr. G. Severini, <em>Nozione di bene culturale e tipologie</em>, in <em>Il testo unico sui beni culturali e ambientali</em>, a cura di G. Caia, Milano 2000, pp. 2-3.</div>
<div>([5]) La definizione – certamente ad effetto – di “legge inutile” è di R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 39. In realtà la legge ebbe piuttosto scarsa efficacia per la scelta di ricorrere al sistema della catalogazione dei monumenti, degli immobili e degli oggetti mobili caratterizzati dal pregio di antichità o d’arte (art. 23), sistema che si rivelò ben presto del tutto inefficiente. Assai criticate furono poi le scelte in materia di esportazione dei beni appartenenti a privati (artt. 6 e 8), nonché quelle relative alla disciplina degli scavi archeologici qualora venissero intrapresi da privati previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (art. 14), scelte che erano evidentemente il portato delle ideologie liberali dell’epoca. Da ciò la anche recente definizione della legge come liberale e liberista (cfr. E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., p. 349). Nell’ottica dell’epoca fu in realtà il risultato di un faticoso compromesso fra l’idea liberale tutta concentrata sul rispetto del diritto di proprietà e le istanze di coloro che volevano tutelare il diritto dello Stato a garantire la fruizione collettiva di quei beni che fossero considerati rilevanti per la storia e per l’arte.</div>
<div>([6]) Art. 1, comma 1: <em>Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl’immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d’arte.</em> Sulla formula adottata dal legislatore con particolare riferimento all’uso del termine “monumenti” cfr. le osservazioni di E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., p. 8 e nt. 2 nonché, soprattutto, p. 70 e ss.</div>
<div>([7]) Art. 1, comma 2: <em>Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni</em>.</div>
<div>([8]) La disposizione fu successivamente confermata dall’art. 1, comma 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364 (nel prosieguo “Legge Rava-Rosadi”), nonché, successivamente, dall’art. 1, comma 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (nel prosieguo “Legge Bottai”). Da qui la previsione è passata prima nell’art. 2, comma 6 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (nel prosieguo T.U. in materia di beni culturali e ambientali del 1999) e poi negli artt. 10, comma 5, 11, comma 1, lett. d), 12, comma 1, 54, comma 1, lett. d-ter), 54, comma 2, lett. a), 65, comma 2, lett. a), 65, comma 3, lett. a) e 65, comma 4, lett. b) del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (nel prosieguo Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il limite temporale è stato innalzato a settanta anni per i soli immobili dall&#8217;art. 4, comma 16, lett. a) -c) del d. l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. in legge 12 luglio 2011, n. 106. Sui motivi dell’innalzamento cfr. R.D. Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, a cura di R.D. Cogliandro, s.l. 2016, p. 30. Il limite temporale è stato esteso successivamente a settanta anni anche ai beni mobili dall&#8217;art. 1, comma 175, lett. a) -c), e) e g) della legge 4 agosto 2017, n. 124<em>. </em></div>
<div>([9]) La previsione di cataloghi dei beni sottoposti a tutela non era peraltro nuova. Era stata prevista infatti in Francia dalla legge del 1887 ed era stata ripresa in precedenza dai due progetti di legge proposti nel 1892 rispettivamente da Pasquale Villari e da Ferdinando Martini (su entrambi v. in particolare Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., p. 39 e ss.) e, più tardi, ancora nel primo progetto del Ministro Gallo del 1898. Benché non accolta da secondo progetto del 1900, fu successivamente reintrodotta dall’Ufficio centrale del Senato: sul punto v. R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., pp. 33-34, pp. 36-37 e pp. 40-41.</div>
<div>([10]) Art. 23, commi 1 e 2: <em>Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità.</em><br />
<em>I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l’una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d’arte e di antichità spettanti ad Enti morali, e l’altra i monumenti e gli oggetti d’arte oggetti d’arte e di antichità di proprietà privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d’ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d’arte e di antichità di proprietà degli Enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell’articolo 3.</em></div>
<div>([11]) Art. 23, comma 3: <em>I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l’elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d’arte e di antichità di spettanza dell’Ente morale da loro amministrato.</em></div>
<div>([12]) Art. 23, comma 4: <em>L’iscrizione d’ufficio nel catalogo di oggetti d’arte o di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d’arte o d’antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia</em>.</div>
<div>([13]) Art. 24: <em>Il Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d’arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell’articolo 5 della presente legge</em>.</div>
<div>([14]) Peraltro sul problema degli elenchi, di cui si era in precedenza tornato ad occupare, per favorirne la redazione, il r. d. 26 agosto 1907, n. 707, torneranno successivamente ancora, durante la vigenza della “Legge Rava-Rosadi” e nonostante la perdita del carattere costitutivo nell’accertamento e nell’individuazione dei beni culturali, il r. d. 28 luglio 1911, n. 916 e il r. d. 31 dicembre 1923, n. 1889.</div>
<div>([15]) In precedenza v. anche l’art. 3, comma 3 e l’art. 4, comma 1 della “Legge Bottai”, nonché l’art. 5, comma 1 e l’art. 16 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali del 1999. Quanto alle disposizioni dell’art. 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio cfr. per tutti l’ampia disamina, attenta anche ai precedenti normativi, fornita da B. Lubrano, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, a cura di G. Trotta, G. Caia, N. Aicardi, in<em> Le nuove leggi civili commentate </em>28, 2005, nn. 5-6, p. 1165 e ss.</div>
<div>([16]) Sul punto cfr. anche la giurisprudenza ricordata in L. Parpagliolo, <em>Codice delle antichità e degli oggetti d’arte</em>2, I, cit., p. 282. Per la motivazione della scelta normativa compiuta dal legislatore, anche con riferimento al precedente della legge 13 maggio 1871, n. 274, v. la relazione di Morelli-Gualtierotti sul disegno di legge approvato dal Senato: cfr. Camera dei Deputati, <em>Relazione della Commissione sul</em> <em>Disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 marzo 1902. Presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Nasi). Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte</em>, Atti Parlamentari – Legislatura XXI, Seconda sessione 1902, Seduta del 30 aprile 1902, Roma 1902, pp. 4-5. Non evidenzia la peculiarità di trattamento riservata ai beni ecclesiastici il quadro di sintesi della legge fornito da C. Azzimonti, <em>I beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario italiano</em>, Bologna 2001, pp. 258-259.</div>
<div>([17]) Art. 2, comma 2: <em>Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d’arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all’articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo</em>.</div>
<div>([18]) Art. 4, comma 1: <em>Gli oggetti d’arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all’articolo 23, né facienti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all’articolo 2, non potranno alienarsi senza l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.</em></div>
<div>([19]) Art. 3, comma 1: <em>Il Ministero della Pubblica Istruzione inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purché tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all’articolo precedente, od a favore dello Stato.</em></div>
<div>([20]) La legislazione successiva superò peraltro la distinzione fra i beni classificati di “sommo pregio” e gli altri, assoggettandoli tutti a un regime unitario. La “Legge Rava-Rosadi” ne affermò l’inalienabilità se appartenenti allo Stato, agli enti locali territoriali (comuni e province) e ad altri enti specificamente individuati (art. 2, comma 1), salvo la conferma della possibilità di vendita e permuta purché ciò fosse avvenuto nell’ambito degli stessi enti precedentemente indicati e non ne fosse comunque derivato danno alla conservazione o menomato il pubblico godimento (art. 2, comma 2)  L’irrigidimento della “Legge Rava-Rosadi” in materia di alienazione non trovò pero seguito nella “Legge Bottai”. Quest’ultima ribadì infatti il generale divieto di alienazione per le cose di proprietà pubblica (art. 23), ma lo ritenne tuttavia derogabile in presenza di una espressa autorizzazione del Ministero per l’educazione nazionale purché non ne derivasse danno alla loro conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento (art. 24). Veniva altresì prevista la facoltà di permuta non solo nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche se si trattasse di privati anche stranieri (art. 25). Per quanto riguarda il T.U. in materia di beni culturali e ambientali del 1999, l’art. 54 ribadì la disposizione secondo cui i beni culturali indicati dall’art. 822 c.c. appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali risultavano assoggettati al regime proprio del demanio pubblico e quindi sottoposti a vincolo di inalienabilità. Deroghe alla regola generale erano tuttavia previste dal successivo art. 55 che prevedeva l’alienabilità di determinati beni culturali, previa autorizzazione del Ministero e salvo che non ne derivasse danno alla conservazione o non ne risultasse menomato il pubblico godimento. Tra i beni per cui era ammissibile l’alienazione venivano ricompresi anche quelli dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali purché non facenti parte del demanio storico e artistico. Nell’art. 56 venne poi ribadita la possibilità che il Ministero potesse autorizzarne la permuta qualora dalla stessa derivasse un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.</div>
<div>([21]) Quanto alle disposizioni degli artt. 54 e ss. (in materia di alienazione) e dell’art. 58 (in materia di permuta) del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio cfr. per tutti l’ampia discussione di A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1285 e ss. Sul punto v. anche A. Pontrelli, in <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino 2005, p. 167 e ss. nonché G. Famiglietti-D. Carletti, in <em>Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</em>, a cura di R. Tamiozzo, Milano 2005, p. 240 e ss.</div>
<div>([22]) Una serrata critica degli orientamenti e delle scelte normative compiute dalla legge fu successivamente compiuta, con una vasta eco negli ambienti politici, fra gli addetti ai lavori e nell’opinione pubblica, da S. Jannuzzi, <em>In sostegno della mozione per modificare la legge del 12 giugno 1902 sulla tutela degli oggetti mobili di raro pregio artistico di proprietà privata</em>, in <em>Studi giuridici</em>, Parma 1909 (ma edito per la prima volta a Napoli nel 1903), p. 325 e ss., che sosteneva, con ampiezza di argomentazioni, che il diritto di proprietà non potesse considerarsi un privilegio, dovendosene piuttosto affermare la funzione sociale, particolarmente per i beni rilevanti per la storia e per l’arte di cui lo Stato avrebbe dovuto garantire il godimento comune.</div>
<div>([23]) Art. 5: <em>Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d’arte compreso nel catalogo di cui all’articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.</em><br />
<em>Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell’oggetto o mutamento, quando per ragione d’urgenza il Ministero della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della inscrizione in catalogo.</em><br />
<em>L’effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all’inscrizione o meno nel catalogo stesso. </em><br />
<em>Nell’atto stesso dell’alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l’oggetto di antichità o d’arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, non disporre al monumento o dell’oggetto che previa denuncia.</em></div>
<div>([24]) Art. 6, comma 1: <em>Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d’arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.</em></div>
<div>([25]) Art. 6, commi 2 e 3: <em>Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d’arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.</em><br />
<em>Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta dall’estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall’offerta l’ammontare della tassa di esportazione di cui l’articolo 8 della presente legge.</em></div>
<div>([26]) Art. 8: <em>Indipendentemente da quanto è stabilito nella leggi doganali, l’esportazione di qualunque oggetto d’arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell’articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.</em><br />
<em>Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.</em><br />
<em>In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall’esportazione e per l’altra metà dal Ministero dell’Istruzione.</em><br />
<em>Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l’arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d’appello.</em><br />
<em>Il Governo avrà il diritto di acquistare l’oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione. </em><br />
<em>L’acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all’articolo 6.  </em></div>
<div>([27]) La legge non prevedeva quindi alcun vincolo di inesportabilità assoluta, come invece in precedenza previsto nel progetto Martini del 1892 e ancora nel primo progetto Gallo, con riferimento al catalogo dei beni privati esclusi dall’esportazione. Sul punto v. R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 37 e 40. Sulle modalità di esercizio della prelazione “a giusta stima” nel caso di oggetti venduti all’estero e sulla diversità delle condizioni rispetto a quanto avveniva per i beni venduti entro i confini nazionali, per i quali si stabiliva invece che la prelazione avvenisse “a parità di condizioni” v. la relazione di Morelli-Gualtierotti: cfr. Camera dei Deputati, <em>Relazione della Commissione sul</em> <em>Disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 marzo 1902. Presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Nasi). Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte</em>, Atti Parlamentari – Legislatura XXI, Seconda sessione 1902, Seduta del 30 aprile 1902, cit., p. 5. Contro le disposizioni degli artt. 6 e 8 si scagliò con veemenza lo scritto, già ricordato di S. Jannuzzi<em>, In sostegno della mozione per modificare la legge del 12 giugno 1902 sulla tutela degli oggetti mobili di raro</em><em> pregio artistico di proprietà privata</em>, cit., in specie p. 346 e ss. Sul punto, contro la possibilità di esportazione degli oggetti provenienti da scavo e per l’opportunità di ritenere assolutamente inesportabili gli oggetti che fossero indicati nel catalogo come necessari per la storia e la cultura nazionale, v. anche dello stesso S. Jannuzzi, <em>Gli articoli 6 e 8 della legge 12 giugno 1902 considerati in relazione agli oggetti archeologic</em>i, Napoli 1903, p. 3 e ss.</div>
<div>([28]) Per una valutazione in termini economici del giro d’affari legato in quegli anni all’esportazione degli oggetti di antichità e d’arte cfr. R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 47 e ss., cui rinvio anche per il dibattito politico circa l’impossibilità di fronteggiare la ricchezza dei potenziali acquirenti, viste anche le scarse dotazioni ministeriali (cfr. in specie gli artt. 20-22 della legge). Su quest’ultimo punto, per una testimonianza dell’epoca, v. anche S. Jannuzzi, <em>Gli articoli 6 e 8 della legge 12 giugno 1902 considerati in relazione agli oggetti archeologic</em>i, cit., in specie pp. 16-17.</div>
<div>([29]) Sul punto cfr. gli artt. 5 e 6 della “Legge Rava-Rosadi”, gli artt. 30 e ss. della “Legge Bottai”, nonché gli artt. 58 e ss. del T.U. in materia di beni culturali e ambientali del 1999. Quanto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente cfr. gli artt. 59 e 60-62 su cui v. per tutti M. Palmieri, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1300 e ss.; sul punto v. anche E. Addabbo-A. M. Delle Fave, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, cit., pp. 100-103; G. Famiglietti-D. Carletti-G. Veccia, in <em>Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</em>, cit., p. 261 e ss.; V. Caputi Jambrenghi, in <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 179 e ss. Sulla prelazione, le sue condizioni e il relativo procedimento cfr. anche G. Sciullo, <em>Le funzioni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011, pp. 92-93, nonché S. Ricci, <em>ibidem</em>, pp. 183-186 e p. 192 e ss.</div>
<div>([30]) Art. 7: <em>Il diritto di promuovere l’espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli Enti indicati nell’articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 anche a quegli Enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.</em></div>
<div>([31]) La legge non prevedeva tuttavia l’espropriazione di beni mobili, strumento che invece, secondo alcuni (e in particolare il senatore Giuseppe Carle), avrebbe potuto costituire, in casi eccezionali, un efficace strumento di contrasto rispetto al rischio di esportazione delle opere d’arte: cfr. v. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., pp. 42-43.</div>
<div>([32]) Art. 10: <em>Nei monumenti e negli oggetti d’arte e di antichità contemplati agli articoli 2,3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l’autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.</em><br />
<em>Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.  </em></div>
<div>([33]) Per un’ampia disamina della disposizione in esame, anche con riferimento ai precedenti normativi a partire dal diritto romano, v. la relazione di Morelli-Gualtierotti: cfr. Camera dei Deputati, <em>Relazione della Commissione sul</em> <em>Disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 21 marzo 1902. Presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica (Nasi). Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte</em>, Atti Parlamentari – Legislatura XXI, Seconda sessione 1902, Seduta del 30 aprile 1902, cit., p. 7.</div>
<div>([34]) Art. 11: <em>È vietato demolire od alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l’avanzo monumentale meriti di essere conservato. </em></div>
<div>([35]) Art. 12: <em>Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l’articolo 1144 del Codice Civile.</em></div>
<div>([36]) Art. 13: <em>Nei Comuni nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al Regolamento in esecuzione della presente legge.</em></div>
<div>([37]) Art. 14: <em>Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca, di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l’inizio non però oltre un trentennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi. </em><br />
<em>Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilire caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.</em><br />
<em>In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente. </em><br />
<em>Le modalità per l’esercizio, di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l’esecuzione della presente legge. </em></div>
<div>([38]) Art. 15: <em>L’intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d’arte o d’antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.</em><br />
<em>L’uno o l’altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità competenti. Il Governo ha l’obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.</em><br />
<em>Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d’arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.  </em></div>
<div>([39]) Sul dibattito riguardante il contenuto normativo degli artt. 14 e 15 cfr. E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., in specie p. 346 e nt. 122. Sulla questione particolare della proprietà degli oggetti provenienti da scavo e sulla stessa possibilità che lo scavo dovesse essere prerogativa dello Stato cfr. le argomentazioni avanzate da S. Jannuzzi, <em>Gli articoli 6 e 8 della legge 12 giugno 1902 considerati in relazione agli oggetti archeologic</em>i, cit., in specie pp. 13-14.</div>
<div>([40]) Art 16: <em>Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà il diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che tali scavi gli fosse pervenuto </em><br />
<em>La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministero di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.</em><br />
<em>Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo. </em></div>
<div>([41]) Art. 17: <em>Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l’accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada.</em><br />
<em>La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall’articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.    </em></div>
<div>([42]) Art. 32: <em>Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunaboli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti competenti negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell’articolo 23.</em><br />
<em>Ove tali oggetti appartengono a privati, il Governo per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell’articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all’articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.</em></div>
<div>([43]) Una critica relativa alla previsione della redazione dei cataloghi e soprattutto riguardo alla difficoltà di individuare i criteri che avrebbero dovuto guidare l’autorità competente alla compilazione e riguardo alle stesse modalità di individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto far parte di una eventuale commissione valutatrice fu avanzata già durante l’<em>iter</em> di approvazione della legge da Felice Bernabei: cfr. Camera dei Deputati, <em>Discussioni</em>, Atti Parlamentari – Legislatura XXI, Seconda sessione 1902, Seduta del 16 maggio 1902, Roma 1902, p. 1700 e ss.</div>
<div>([44]) Art. 35: <em>Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell’articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a), e 7 febbraio 1892, n. 31.</em><br />
<em>Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale il termine dev’essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive della leggi esistenti relative all’esportazione degli oggetti d’arte e di antichità.   </em></div>
<div>([45]) La definizione è di R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 47. Sul punto cfr. anche E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., in specie pp. 347-348.</div>
<div>([46]) La questione venne sollevata, fra i giuristi, da S. Jannuzzi<em>, In sostegno della mozione per modificare la legge del 12 giugno 1902 sulla tutela degli oggetti mobili di raro pregio artistico di proprietà privata</em>, cit., in specie p. 325 e ss. e 352 e ss. ed ebbe ampia risonanza: cfr. E. Fusar Poli, <em>“La causa della conservazione del bello”</em>, cit., p. 351 e ss.</div>
<div>([47]) Sull’immediata <em>occasio legis</em>, determinata dal ritrovamento e dalla successiva esportazione dalla biga di Monteleone di Spoleto, oggi esposta al Metropolitan Museum di New York, v. R. Tamiozzo, <em>La legislazione dei beni culturali e paesaggistici</em>4, cit., p. 5 e ss. Sulla legge 27 giugno 1903, n. 242 cfr. brevemente M. Cantucci, <em>La tutela delle cose di interesse artistico e storico</em>, cit., pp. 23-24. Un ampio quadro del dibattito politico e dell’<em>iter</em> parlamentare che ne determinò l’emanazione è fornito da R. Balzani, <em>Per le antichità e le belle arti</em>, cit., p. 48 e ss., nonché da A. Ragusa<em>, Alle origini dello Stato contemporaneo</em>, cit., p. 132 e ss.</div>
<div>([48]) Art. 1: <em>Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l’esportazione all’estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che sieno di notevole importanza archeologica ed artistica.</em><br />
<em>È altresì vietata per detto termine l’esportazione all’estero degli altri oggetti che siano di sommo pregio per la storia e per l’arte descritti nel catalogo di cui nell’articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, o precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d’antichità e d’arte di proprietà privata.</em><br />
<em>Questa parte del catalogo dovrà essere pubblicata dal Ministero dell’Istruzione Pubblica non più tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all’articolo 5 della legge sopra citata.</em></div>
<div>([49]) La prima proroga, fino al 31 dicembre 1906, venne disposta con la legge 25 giugno 1905, n. 260, cui seguirono ulteriori proroghe annuali mediante la legge 30 dicembre 1906, n. 642 (con proroga fino al 31 luglio 1907), la legge 14 luglio 1907, n. 500 (con proroga fino al 31 luglio 1908) e infine la legge 2 luglio 1908, n. 396 (con proroga fino al 31 luglio 1909).</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-delle-normative-sulla-tutela-del-patrimonio-culturale-la-legge-nasi-e-lattualita-delle-sue-previsioni/">L’evoluzione delle normative sulla tutela del patrimonio culturale (la “Legge Nasi” e l’attualità delle sue previsioni)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa previgente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:40:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-verifica-dellinteresse-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-e-nella-normativa-previgente/">La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa previgente</a></p>
<p>Abstract: Il contributo, premesso un quadro dei precedenti normativi, intende fornire una messa a punto sulle disposizioni attualmente vigenti in materia di verifica dell’interesse culturale. Ciò tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali e con riferimento agli effetti che derivano dalla verifica in relazione a limiti e garanzie imposti dal legislatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-verifica-dellinteresse-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-e-nella-normativa-previgente/">La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa previgente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em>Abstract: Il contributo, premesso un quadro dei precedenti normativi, intende fornire una messa a punto sulle disposizioni attualmente vigenti in materia di verifica dell’interesse culturale. Ciò tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali e con riferimento agli effetti che derivano dalla verifica in relazione a limiti e garanzie imposti dal legislatore all’eventuale alienazione dei beni che ne siano stati oggetto con esito positivo. </em></p>
<p><strong><em>Sommario: 1. Il quadro normativo previgente in tema d’individuazione e denuncia dell’interesse culturale: la normativa prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dal T.U. adottato con il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e i successivi sviluppi fino all’emanazione </em></strong><strong><em>del d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, recante il regolamento di delegificazione attuativo dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448</em></strong><strong><em>. </em></strong><strong><em>–</em></strong> <strong><em>2. I prodromi del procedimento di verifica: le disposizioni dell’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche in l. 24 novembre 2003, n. 326. – 3. L’art. 12 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: l’introduzione del regime della verifica dell’interesse culturale (i beni sottoposti a verifica e le modalità dell’avvio del procedimento: commi 1-3). – 4. L’art. 12 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: l’introduzione del regime della verifica dell’interesse culturale (esiti e conseguenze della verifica; i termini della conclusione del procedimento: commi 4-10). – </em></strong><strong><em>5. La verifica ex art. 12 e le disposizioni degli artt. 54, 55 e 56 </em></strong><strong><em>del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</em></strong><strong><em>: beni culturali inalienabili e alienabili previa autorizzazione.  </em></strong></p>
<p><strong><em>1. Il quadro normativo previgente in tema d’individuazione e denuncia dell’interesse culturale: la normativa prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dal T.U. adottato con il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e i successivi sviluppi fino all’emanazione </em></strong><strong><em>del d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, recante il regolamento di delegificazione attuativo dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448</em></strong><strong><em>.</em></strong></p>
<p>Come è noto durante la vigenza della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivamente del T.U. adottato con il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 l’individuazione dei beni culturali appartenenti agli enti pubblici territoriali nonché a ogni altro ente pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro doveva avvenire attraverso il loro inserimento in appositi elenchi descrittivi (<a title="" href="#_edn1">[1]</a>) che dovevano essere presentati al Ministero a cura dei rispettivi rappresentanti legali (<a title="" href="#_edn2">[2]</a>).<br />
La regola riguardava in particolare le cose indicate rispettivamente dall’art. 1 della “Legge Bottai” (<a title="" href="#_edn3">[3]</a>) e successivamente dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. del 1999. Più precisamente rispetto al più articolato elenco previsto dall’art. 1 della “Legge Bottai”, il T.U. limitava l’obbligo d’inserimento negli elenchi alle cose immobili e mobili che presentassero interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico (<a title="" href="#_edn4">[4]</a>). Sia nella “Legge Bottai” che nel T.U. si prevedeva altresì l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione, nonché quelle che si fossero aggiunte successivamente per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole negli elenchi (<a title="" href="#_edn5">[5]</a>).<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del T.U. del 1999, in caso di omessa presentazione o di omesso aggiornamento degli elenchi il Ministero assegnava all’ente un termine perentorio per provvedere, disponendo, in caso di mancata ottemperanza, che gli elenchi venissero compilati e aggiornati a spese dell’ente inadempiente (<a title="" href="#_edn6">[6]</a>). Peraltro i beni interessati erano comunque sottoposti a tutela <em>ex lege</em> anche se non compresi negli elenchi e nelle denunce appositamente previste, purché di autore non più vivente e la cui esecuzione risalisse a oltre cinquanta anni (<a title="" href="#_edn7">[7]</a>).<br />
Tuttavia, per la scarsa osservanza pratica delle disposizioni volte a imporre agli enti in questione l’obbligo di compilazione degli elenchi (<a title="" href="#_edn8">[8]</a>) e per il semplice effetto dichiarativo connesso alla loro compilazione (<a title="" href="#_edn9">[9]</a>), la tutela finiva di norma per trovare applicazione attraverso la norma sussidiaria di individuazione <em>ex lege</em>, indipendentemente da ogni attività amministrativa di accertamento (<a title="" href="#_edn10">[10]</a>), venendosi a determinare, per i beni culturali di appartenenza pubblica, quella che è stata definita “una presunzione generale di culturalità” (<a title="" href="#_edn11">[11]</a>).<br />
Peraltro va ricordato che, durante la vigenza della “Legge Bottai” e poi del T.U. del 1999, non era infrequente che il Ministero adottasse in via autonoma o incidentale atti volti all’accertamento dell’interesse culturale di beni di proprietà pubblica o di enti privati non lucrativi nell’ambito dell’esercizio di altri poteri ministeriali di tutela (ad es. cautelari, ordinatori, ecc.) (<a title="" href="#_edn12">[12]</a>). Si trattava di atti che la giurisprudenza riteneva meramente ricognitivi rispetto al regime di tutela ritenuto esistente <em>ex lege</em> e che la prassi denominava declaratorie (<a title="" href="#_edn13">[13]</a>).<br />
Tale situazione si prestava a determinare un quadro d’incertezza soprattutto laddove si fosse trattato di beni rispetto ai quali il valore culturale non fosse scontato e di assoluta evidenza e ciò perché la possibile assenza di specifici atti di accertamento poteva determinare una zona grigia in presenza di situazioni in cui il valore culturale non risultasse evidente o potesse considerarsi obiettivamente opinabile (<a title="" href="#_edn14">[14]</a>).<br />
Ciò è tanto più vero in un quadro in cui la nozione di bene culturale risultava modificata dopo che, ad opera dell’art. 148, comma 1, lett. a), del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, si era definitivamente superata la concezione “estetizzante” preesistente, passando da una tutela rivolta essenzialmente alla tutela di beni materiali come creazione intellettuale o artistica dello spirito umano a una tutela assai più dilatata che aveva come oggetto appunto il “bene culturale”, inteso come valore immateriale espressivo dell’ambiente storico e sociale di civiltà in cui fu creato e in cui se ne richiede la tutela nell’interesse pubblico (<a title="" href="#_edn15">[15]</a>).<br />
Da qui la tendenza a ritenere passibile di tutela qualunque bene di proprietà di enti pubblici o di enti privati non lucrativi suscettibile di essere considerato come bene culturale ai sensi della legge, con esclusione delle sole opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalisse ad oltre i cinquanta anni, secondo una dizione comune alla “Legge Bottai” e al T.U. del 1999 (<a title="" href="#_edn16">[16]</a>), ma che risaliva nel suo contenuto addirittura alla “Legge Nasi” del 1902 e alla “Legge Rosadi” del 1909 (<a title="" href="#_edn17">[17]</a>).<br />
Peraltro l’esclusione trovava giustificazione nella mancanza di “storicizzazione” di tali beni e non certo nell’assenza di “culturalità”, circostanza che evidentemente rendeva arbitraria la contraria presunzione di essere in presenza di un bene culturale tutelabile ogniqualvolta ci si trovasse di fronte a un bene ultracinquantennale o che comunque non fosse il prodotto di un artista vivente (<a title="" href="#_edn18">[18]</a>). La tendenza dei pubblici amministratori a tutelarsi dal pericolo di violare le disposizioni di legge induceva invece a un’abnorme dilatazione della tutela <em>ex lege</em> anche con riferimento a beni che in realtà non presentavano il valore culturale richiesto dal legislatore. La valenza culturale infatti doveva necessariamente essere presente per riconoscere la qualità di bene tutelato a beni mobili e immobili che avessero altresì il requisito della ultracinquantennalità (o comunque non fosse il prodotto artistico di persone viventi) (<a title="" href="#_edn19">[19]</a>).<br />
In più la tutela <em>ex lege</em>, se – come abbiamo visto – poteva portare a una tutela diffusa, ma ingiustificata perché potenzialmente applicata a beni privi del valore della culturalità, poteva anche al contrario risultare, in taluni casi, inadeguata allo scopo, laddove ad esempio entrassero in gioco specifiche previsioni normative applicabili ai soli beni culturali che fossero stati individuati e accertati come tali (<a title="" href="#_edn20">[20]</a>).<br />
In questo quadro intervenne il d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, recante il regolamento di delegificazione attuativo dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con cui, sia pure in forma indiretta, venne affrontata nuovamente la questione dell’individuazione dei beni culturali. La disposizione di legge attribuiva alla previsione regolamentare, oltre che il compito di disciplinare le ipotesi di alienabilità degli immobili di interesse culturale che appartenessero allo Stato e agli altri enti territoriali, anche la fissazione dei criteri atti all’individuazione degli immobili appartenenti agli enti territoriali che si caratterizzassero per il loro interesse culturale (<a title="" href="#_edn21">[21]</a>).<br />
A quest’ultimo scopo il citato regolamento (poi espressamente abrogato dall’art. 184, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) diede nuovo impulso per i beni immobili degli enti territoriali (e quindi di regioni, province e comuni) al regime degli elenchi (<a title="" href="#_edn22">[22]</a>), prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione ad alienare fosse possibile solo per gli immobili in essi inseriti e che in mancanza di tale inserimento restassero assolutamente inalienabili (<a title="" href="#_edn23">[23]</a>). Un’ulteriore specifica disposizione si prevedeva per i beni che non fossero ultracinquantennali e appartenessero agli enti in questione. Per essi, qualora fossero decorsi quarantacinque anni dalla loro realizzazione, veniva introdotto innovativamente l’obbligo di inviarne le liste alle Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali, affinché queste ultime, sempreché i beni presentassero un interesse culturale, li potessero integrare negli elenchi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. del 1999 (<a title="" href="#_edn24">[24]</a>).<br />
Per i beni immobili dello Stato (fino ad allora non soggetti al regime degli elenchi) si prevedeva inoltre l’invio al Ministero delle liste di quelli che fossero interessati da processi di alienazione in modo che il Ministero stesso potesse riconoscerne il valore culturale, provvedendo in tal caso a chiedere l’autorizzazione all’alienazione alle competenti soprintendenze regionali (<a title="" href="#_edn25">[25]</a>).<br />
Si veniva così a individuare una soluzione parziale, perché riguardante i soli beni immobili degli enti territoriali, ma potenzialmente congrua a risolvere almeno per essi il delicato problema dell’individuazione come beni culturali. Quanto all’efficacia pratica delle norme appena descritte si deve però rilevare la mancanza di significativi riscontri concreti a causa del breve tempo di vigenza del d.p.r., come si è detto abrogato al momento dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali nel 2004.</p>
<p><strong><em>2. I prodromi del procedimento di verifica: le disposizioni dell’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche in l. 24 novembre 2003, n. 326.</em></strong></p>
<p>Peraltro, un immediato precedente normativo dell’art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è costituito dall’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche in l. 24 novembre 2003, n. 326 (Manovra finanziaria 2004). Tale disposizione prese infatti a modello quanto già previsto nello schema di Codice, che al momento della sua emanazione era stato già oggetto di deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003.<br />
Le coincidenze testuali e precettive permettono di fatto di retrodatare gli effetti dell’art. 12 al momento di entrata in vigore dell’art. 27 sopra citato. Più precisamente vi si prevedeva un’apposita disciplina per l’accertamento dell’interesse culturale con riferimento ai beni appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e a ogni altro ente e istituto pubblico, finalizzata alla sdemanializzazione e alla successiva alienazione di quelli che non presentassero tale interesse (<a title="" href="#_edn26">[26]</a>). In particolare vi si affermava che, in sede di prima applicazione, l’intero procedimento di verifica si sarebbe dovuto compiere entro una serrata griglia temporale. Più esattamente ai sensi del comma 8 (<a title="" href="#_edn27">[27]</a>) la competente filiale dell’Agenzia del demanio doveva trasmettere alla soprintendenza regionale gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali si sarebbe dovuta effettuare la verifica con le relative schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili. Ciò sarebbe dovuto avvenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale con cui, a sensi del comma 9, si sarebbero dovuti, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, fissare i criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive (<a title="" href="#_edn28">[28]</a>).<br />
Tale decreto sottoscritto dal Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio e dal Direttore generale dell’Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2004 e pubblicato in G.U. n. 52 del 3 marzo successivo (poi modificato e integrato con Decreto interministeriale del 28 febbraio 2005, pubblicato in G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), prevedeva appunto l’invio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di un primo elenco di beni immobili unitamente alle relative schede descrittive, stabilendo altresì che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi dovessero essere concordati fra le amministrazioni firmatarie del decreto stesso (<a title="" href="#_edn29">[29]</a>).<br />
A sua volta, ai sensi del successivo comma 10, la soprintendenza regionale avrebbe dovuto concludere il procedimento di verifica dandone comunicazione all’agenzia richiedente entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. Si trattava comunque di un termine puramente ordinatorio in quanto l’amministrazione conservava ulteriori sessanta giorni per completare la procedura, considerato che, nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto, venne introdotto il sistema del silenzio-significativo (il c.d. “silenzio-assenso”) qualora appunto l’intera procedura non si completasse nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda (<a title="" href="#_edn30">[30]</a>).<br />
La stessa normativa risultava estesa dal comma 12 agli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici (<a title="" href="#_edn31">[31]</a>). Il comma 13 prevedeva inoltre che le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del d. l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 410 (<a title="" href="#_edn32">[32]</a>), nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (<a title="" href="#_edn33">[33]</a>), dovessero trovare applicazione anche: a) per gli immobili che fossero stati oggetto di verifica con esito negativo; b) per gli immobili individuati ai sensi del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e successive modificazioni, e del comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”). Si trattava più precisamente degli immobili già in uso al Ministero della difesa per i quali fosse venuto meno l’interesse al loro utilizzo per finalità militari e pertanto già individuati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del loro inserimento in un apposito programma di dismissione mediante alienazioni, permute o concessioni a terzi, secondo le procedure previste dalle richiamate normative. Agli stessi beni si riferiva anche l’art. 13-bis, introdotto dalla legge di conversione, laddove si prevedeva: “<em>L&#8217;Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all&#8217;amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione  per le finalità di cui all&#8217;articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni</em>” (<a title="" href="#_edn34">[34]</a>).</p>
<p><strong><em>3. L’art. 12 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: l’introduzione del regime della verifica dell’interesse culturale (i beni sottoposti a verifica e le modalità dell’avvio del procedimento: commi 1-3).</em></strong></p>
<p>Per quanto preceduto dalle disposizioni appena considerate, si può ciò nondimeno affermare che l’art. 12 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 costituisca uno degli elementi di maggiore novità fra quelli che riguardano il nuovo ordinamento dei beni culturali. Tale novità consiste appunto nella stabilizzazione del procedimento di “verifica” ai fini della formale individuazione dei beni culturali d’interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, a ogni altro ente o istituto pubblico, o, ancora, a persone giuridiche private senza fini di lucro (<a title="" href="#_edn35">[35]</a>).<br />
Ne rimangono escluse solo alcune specifiche categorie di beni culturali per i quali, benché appartengano ai soggetti soprindicati, trovano applicazione in via derogatoria diverse modalità di individuazione. Si tratta anzitutto dei beni menzionati all&#8217;art. 10, comma 2 (raccolte di musei, archivi, raccolte librarie, ecc.) (<a title="" href="#_edn36">[36]</a>), per i quali non è prevista né la verifica ex art. 12, né la dichiarazione ex art. 13, comma 1, ma la semplice individuazione <em>ex lege </em>(<a title="" href="#_edn37">[37]</a>). A questi si aggiungono anche i beni indicati all’art. 10, comma 3, lett. d), d-bis) ed e), qualora non appartenenti a privati, cui si applica piuttosto il meccanismo della dichiarazione previsto dall’art. 13 (<a title="" href="#_edn38">[38]</a>).<br />
Ma torniamo alle categorie di beni individuate dall’art. 10, comma 1. Tale disposizione include esplicitamente fra i beni soggetti a tutela anche i beni culturali appartenenti allo Stato, stabilizzando anche per questi ultimi la necessità di sottoporli al procedimento di verifica (<a title="" href="#_edn39">[39]</a>). A tale scopo nel comma 1 dell’art. 12 si prevedeva in via transitoria che tutti i beni mobili e immobili di autore non vivente la cui esecuzione risalisse a oltre cinquanta anni dovessero considerarsi beni culturali e fossero dunque sottoposti alla disciplina di tali beni finché non fosse appunto intervenuta la necessaria verifica dell’interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico (<a title="" href="#_edn40">[40]</a>).<br />
Con tale disposizione il legislatore accettava dunque, sia pure in via temporanea, una sorta di presunzione generale di culturalità delle cose di appartenenza pubblica (o assimilate) purché di fattura risalente a oltre un cinquantennio, disponendo che, al fine di confermare se si fosse o meno effettivamente in presenza di beni culturali, si dovesse successivamente operare su quei beni, caso per caso, una specifica valutazione tecnica che si estrinsecasse nel duplice effetto di accertare la valenza culturale del bene e di attribuirgli la qualità giuridica di bene culturale (<a title="" href="#_edn41">[41]</a>). In questi termini si può affermare che il vecchio limite dell’ultracinquantennalità si trasformava per legge in elemento sufficiente per la presunzione legale della culturalità del bene, salvo poter essere sottratto alla disciplina di tutela nel caso in cui il procedimento di verifica si concludesse con esito negativo (<a title="" href="#_edn42">[42]</a>).<br />
Il quadro così definito dal testo del comma 1 dell’art. 12 nella versione del 2004 (pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004) ha peraltro subito una serie di interventi di adeguamento che hanno progressivamente determinato un innalzamento del limite temporale della presunzione di culturalità da cinquanta a settanta anni (<a title="" href="#_edn43">[43]</a>), per cui la presunzione di cui al comma 1 opera ora, nei termini descritti, esclusivamente per i beni mobili e immobili che siano opera di autori non viventi e che risultino altresì caratterizzati dal requisito dell’ultrasettantennalità (<a title="" href="#_edn44">[44]</a>).<br />
Peraltro risulta tutt’ora immutato il procedimento di verifica regolato dai commi 2 e 3. Nel primo, con riferimento ai beni da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 10, comma 1 (salvo i beni immobili dello Stato cui si riferisce specificamente il comma 3), si stabilisce che la verifica debba avvenire a opera dei competenti organi del Ministero “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dallo stesso Ministero al fine di assicurare l’uniformità di valutazione” (<a title="" href="#_edn45">[45]</a>).<br />
La verifica può avvenire d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono. Peraltro, come è stato osservato, la verifica d’ufficio può risultare opportuna soprattutto nel caso in cui la culturalità del bene sia dubbia o opinabile, acquistando in tal caso una funzione simile alle “declaratorie” della prassi anteriore al Codice, mentre dovrebbe reputarsi priva di immediate finalità pratiche soprattutto nel caso in cui il valore culturale del bene sia indiscutibilmente noto e accettato. Quanto alla verifica su iniziativa di parte, al contrario, si deve ritenere che possa per lo più avvenire quando l’ente proprietario auspichi che il relativo procedimento si concluda con una verifica negativa, con la conseguenza di liberare i beni che ne sono oggetto dai vincoli del regime di tutela (<a title="" href="#_edn46">[46]</a>). A ciò si può aggiungere che la verifica può essere utilmente richiesta anche nel caso in cui l’ente proprietario sia invece pienamente consapevole della probabilità che intervenga un esito positivo che confermi la presunzione di culturalità del bene e ciò al mero fine di poter successivamente ottenere l’autorizzazione all’alienazione prevista dagli art. 55 e 56 del Codice, laddove, diversamente, nel caso di beni non verificati, dovrebbe trovare applicazione il più rigoroso regime di inalienabilità assoluta prevista dall’art. 54, comma 2, lett. a) (<a title="" href="#_edn47">[47]</a>).<br />
Con specifico riferimento ai beni immobili dello Stato l’art. 12, comma 3 prevede che la richiesta debba essere corredata con gli elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la redazione e la trasmissione degli elenchi e delle schede sono stabiliti da un apposito decreto adottato dalla competente Direzione generale del Ministero di concerto con l’Agenzia del demanio  e, qualora si tratti di beni immobili in uso al Ministero della difesa, con il competente ufficio di tale amministrazione. Con appositi decreti ministeriali vengono fissati altresì i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva riguardanti i beni appartenenti a soggetti pubblici diversi dallo Stato e a persone giuridiche private non perseguenti scopo di lucro (<a title="" href="#_edn48">[48]</a>).<br />
È opportuno precisare che attualmente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. h) del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233, l’istruttoria procedimentale spetta al soprintendente competente per materia (<a title="" href="#_edn49">[49]</a>), mentre il provvedimento di verifica è emanato dal direttore regionale territorialmente competente (<a title="" href="#_edn50">[50]</a>). In questo quadro, che ha superato la precedente centralizzazione del procedimento di verifica (cfr. le disposizioni in questo senso degli artt. 7-11 del d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173), sembra poter risultare non del tutto inopportuna la discussa previsione del comma 2, in cui, come abbiamo visto si afferma che per “assicurare uniformità di valutazione” si prevede la definizione da parte del Ministero “di indirizzi di carattere generale” (<a title="" href="#_edn51">[51]</a>).</p>
<p><strong><em>4. L’art. 12 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: l’introduzione del regime della verifica dell’interesse culturale (esiti e conseguenze della verifica; i termini della conclusione del procedimento: commi 4-10).</em></strong></p>
<p>I possibili esiti della verifica e le rispettive conseguenze sono regolati dai commi dal 4 all’8. In particolare il comma 4 prevede che, qualora non sia stato riscontrato l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, le cose sottoposte a verifica siano escluse dalla tutela prevista dalle legge. Risultando così fornita la “prova contraria” viene dunque meno in questo caso la presunzione legale relativa alla sussistenza dell’interesse culturale di cui al comma 1 (<a title="" href="#_edn52">[52]</a>).<br />
Ciò comporta, ai sensi del comma 5, che la scheda relativa alle cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali venga trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, sempreché non vi ostino ragioni di pubblico interesse (<a title="" href="#_edn53">[53]</a>). La sdemanializzazione comporta, ai sensi del comma 6 che i beni interessati diventino liberamente alienabili (<a title="" href="#_edn54">[54]</a>).<br />
Qualora invece la verifica abbia effetto positivo si prevede al comma 7 che l’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico costituisca dichiarazione ai sensi dell’art. 13 e che inoltre il relativo provvedimento debba essere trascritto nei modi previsti dall’art. 15, comma 2 (<a title="" href="#_edn55">[55]</a>). L’atto conclusivo del procedimento di verifica consiste dunque in un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale analogo a quello previsto dall’art. 13 per i beni privati e per il quale si prevede la trascrizione nei registri immobiliari con le conseguenze previste dall’art. 15 del Codice (<a title="" href="#_edn56">[56]</a>). Tuttavia, al di là delle differenze relative all’<em>iter</em> procedimentale e a quelle relative alle forme obbligatorie di pubblicità notizia, risulta diverso l’oggetto della valutazione. Nel caso dei beni privati consiste nel “particolare” interesse inerente al bene, mentre per i beni pubblici risulta sufficiente la sussistenza di un interesse che si può definire “semplice” (<a title="" href="#_edn57">[57]</a>). Si conserva dunque in questi termini una distinzione già presente nella “Legge Rava-Rosadi” (per la quale i beni privati potevano essere oggetto di notifica solo se presentassero un “importante interesse”), poi nella “Legge Bottai” (che per i beni privati richiedeva un “interesse particolarmente importante”) e ancora ripetuta nel T.U. del 1999 (che ricalcava la dizione della legge del 1939), distinzione giustificata dal necessario contemperamento dell’interesse pubblico alla conservazione del bene e di quello privato a trarre dal bene tutti i vantaggi che possano esserne ricavati in termini economici (<a title="" href="#_edn58">[58]</a>).<br />
Nel comma 8 si prevede poi specificamente che le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate dal provvedimento di cui al comma 7, debbano confluire in un archivio informatico accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (<a title="" href="#_edn59">[59]</a>).<br />
Essenzialmente connessa invece alla possibilità di trasformazione degli enti pubblici in soggetti di diritto privato (cfr. d. l. 5 dicembre 1991, n. 386, successivamente convertito nella l. 29 gennaio 1992, n. 35) è la disposizione del successivo comma 9. Più in generale la norma stabilisce l’applicazione delle disposizioni in esame alle cose appartenenti a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro anche nel caso in cui tali soggetti mutino la loro natura giuridica (<a title="" href="#_edn60">[60]</a>).<br />
Pertanto, se la trasformazione sia avvenuta nelle more del procedimento di verifica previsto dall’art. 12, comma 2, i beni che ne sono oggetto saranno comunque sottoposti alla tutela prevista ex art. 12, comma 1 fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso, essendo tuttavia avvenuta la modificazione della natura giuridica dell’ente proprietario, si dovrà tuttavia accertare l’interesse particolarmente importante del bene (e non il mero interesse “semplice”) in analogia a quanto previsto per i soggetti privati con scopo di lucro dall’art. 10, comma 3.<br />
Se invece la trasformazione abbia luogo successivamente alla conclusione del procedimento di verifica l’avvenuto accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico equivale alla dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 1 e i beni che ne hanno costituito oggetto restano definitivamente soggetti al regime di tutela previsto dal Codice (<a title="" href="#_edn61">[61]</a>). Ciò avviene anche in caso di avvenuta verifica dell’interesse “semplice” in quanto in tal caso il permanente assoggettamento alla tutela risulta testualmente, nel caso di alienazione a privati, dagli artt. 12, comma 7 e 55, comma 3-quinquies e deve quindi intendersi applicabile anche nel caso di privatizzazione del soggetto proprietario (<a title="" href="#_edn62">[62]</a>).<br />
Il conclusivo comma 10 faceva infine salve alcune disposizioni dell’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche in l. 24 novembre 2003, n. 326. In particolare manteneva fermo quanto disposto dai commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, lasciando fra l’altro in vigore il regime del c.d. silenzio-assenso (<a title="" href="#_edn63">[63]</a>).<br />
Ciò determinava criticità pratiche per la difficoltà delle soprintendenze a rispettare il termine di legge, ma anche incongruenze dal punto di vista giuridico per l’attribuzione di un valore legale tipico al silenzio dell’amministrazione rispetto a una valutazione che non può essere considerata discrezionale rispetto ai fatti, alle circostanze e agli interessi, ma piuttosto espressione di un giudizio di natura tecnica da compiersi alla stregua di rigorose metodiche analitiche e diagnostiche (<a title="" href="#_edn64">[64]</a>).<br />
Molto opportunamente dunque la nuova stesura del comma 10, intervenuta ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c) del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”, ha determinato il definitivo superamento della formula che risultava ancora adottata nel testo originale del comma 10 nel Codice dei beni culturali del 2004 (<a title="" href="#_edn65">[65]</a>). Pertanto il mancato rispetto del termine risulta ora qualificabile esclusivamente come “silenzio-inadempimento” (<a title="" href="#_edn66">[66]</a>), come tale possibile oggetto di ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 2 della legge 241 e dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni (ora v. l’art. 117 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) (<a title="" href="#_edn67">[67]</a>).<br />
Più precisamente il ricorso è proponibile da parte dei soggetti richiedenti la verifica qualora non si tratti di autorità statali e comporta che il giudice, accogliendolo, ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine che risulta di norma non superiore ai trenta giorni. Con la sentenza con cui si definisce il giudizio o anche, successivamente, su istanza della parte interessata, l’organo giudicante potrà altresì nominare un apposito commissario <em>ad acta</em> che possa sostituirsi eventualmente all’amministrazione inadempiente (<a title="" href="#_edn68">[68]</a>).</p>
<p><strong><em>5. La verifica ex art. 12 e le disposizioni degli artt. 54, 55 e 56 </em></strong><strong><em>del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</em></strong><strong><em>: beni culturali inalienabili e alienabili previa autorizzazione.</em></strong></p>
<p>Rimane non definitivamente chiarito il coordinamento fra la verifica ex art. 12 e quanto disposto dall’art. 54 e in particolare se alla verifica debbano essere assoggettati, fra i beni inseriti all’art. 10, comma 1, anche quelli indicati dalla legge come assolutamente inalienabili, con particolare riferimento ai beni indicati al comma 1 lett. a) e b) (beni c.d. superdemaniali) (<a title="" href="#_edn69">[69]</a>).<br />
Se infatti l’istituto della verifica viene considerato, ai sensi dell’art. 12, comma 8 (che peraltro riguarda specificamente i beni dello Stato), funzionale al monitoraggio del patrimonio immobiliare pubblico, si dovrebbe arrivare alla conclusione che la verifica debba comunque intervenire per tutti i beni di cui all’art. 10, comma 1. Se la verifica dovesse valutarsi invece come prodromica a un’eventuale sdemanializzazione dei beni che ne sono oggetto ai sensi dell’art. 12, commi da 4 a 6, evidentemente, e al contrario, si dovrebbe ritenere che ad essa non siano sottoposti quei beni culturali la cui inalienabilità assoluta sia prevista dalla legge. Questa seconda possibilità poteva in realtà configurarsi con riferimento alle disposizioni dell’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, funzionali, nell’ambito della finanziaria 2004, all’accertamento dell’eventuale interesse culturale negli immobili di proprietà pubblica finalizzato alla sdemanializzazione e alla successiva alienazione di quelli che non presentassero tale interesse, ma non pare poter essere accolta di fronte alla disciplina introdotta dall’art. 12, evidentemente strumentale alla sottoposizione a tutela, con riferimento, nel caso specifico, ai beni di proprietà pubblica.<br />
Pertanto il coordinamento fra le due norme non sembra che poter essere quello che tutti i beni di cui all’art. 10, comma 1 debbano essere sottoposti a verifica, compresi quelli specificamente indicati come assolutamente inalienabili dall’art. 54 comma 1, lett. a) e b). Per questi ultimi peraltro l’esito della verifica non potrà essere negativo, ma il procedimento avrà lo scopo principale, qualora si tratti di beni immobili di proprietà dello Stato che presentino il requisito dell’interesse culturale, di permetterne la schedatura, con le conseguenze previste dall’art. 12, comma 8 con specifico riferimento al monitoraggio e alla programmazione degli eventuali interventi.<br />
Le disposizioni dell’art. 12 e dell’art. 54 si incrociano altresì da un altro punto vista. L’art. 54, comma 2, lett. a) prevede infatti, transitoriamente e in via cautelare, l’inalienabilità assoluta dei beni di cui all’art. 10, comma 1, da sottoporre a procedimento di verifica ex art. 12, fintantoché non sia stata effettuata la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (<a title="" href="#_edn70">[70]</a>). Peraltro, secondo parte della dottrina, la previsione in esame dovrebbe essere oggetto d’interpretazione restrittiva, ipotizzando che i beni ad essa sottoposti dovrebbero essere esclusivamente quelli che in modo presuntivo presentino qualche parvenza di culturalità (<a title="" href="#_edn71">[71]</a>). Benché tale interpretazione dimostri di avere certamente elementi di ragionevolezza, rimane probabilmente di non facile soluzione il problema di una valutazione <em>ex ante</em> della culturalità, salvo forse per quei casi in cui l’assenza di tale caratteristica risulti incontestabile <em>ictu oculi</em>. Peraltro l’opinabilità anche di questa apparentemente semplice valutazione deve indurre a ritenere che la disposizione dell’art. 54, comma 2, lett. a) debba trovare almeno di norma applicazione.<br />
Comunque sia, la conclusione della procedura di verifica ex art. 12 determinerà in ogni caso il venir meno dell’inalienabilità temporanea, cui dovrà sostituirsi, a seconda dei casi: a) la piena disponibilità da parte del soggetto proprietario per le cose ritenute prive di interesse culturale, sempreché non vi ostino ragioni di regime giuridico diverse da quelle inerenti ai beni culturali; b) l’inalienabilità assoluta per i beni indicati al comma 1, lett. a) e b) dell’art. 54; c) l’alienabilità, subordinata al controllo autorizzatorio ai sensi degli articoli 55 e 56 per tutti gli altri beni pubblici o assimilati, cui il procedimento di verifica ex art. 12 abbia dimostrato l’esistenza del richiesto dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.<br />
Si chiarisce così anche il coordinamento della verifica prevista dall’art. 12 con gli artt. 55-56 e la relativa autorizzazione ministeriale all’alienazione dei beni appartenenti al demanio culturale o comunque ai soggetti indicati dall’art. 10, comma 1 (<a title="" href="#_edn72">[72]</a>). La verifica positiva dell’interesse culturale che ne sia oggetto (e quindi la mancata sdemanializzazione del bene nel caso dei beni appartenenti al demanio culturale), non implica infatti, salvo che non si ricada nelle categorie di beni di cui alla previsione dell’art. 54, l’assoluta inalienabilità, in quanto, alle condizioni previste dagli artt. 55, comma 2 e 56, commi 3, 4 e 4-bis sarà sempre possibile addivenire all’alienazione (<a title="" href="#_edn73">[73]</a>). Peraltro i beni di cui sia stata autorizzata l’alienazione dovranno rimanere comunque sottoposti alla disciplina di tutela del Codice e dovrà considerarsi come avvenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 (<a title="" href="#_edn74">[74]</a>).<br />
Si propone dunque una situazione in cui il perdurare del regime demaniale e della proprietà pubblica del bene risulta rimesso a una doppia e distinta valutazione amministrativa. Quella strettamente tecnica fondata sull’accertamento dei requisiti oggettivi della culturalità e dunque dell’interesse pubblico del bene (che avviene a livello di verifica ex art. 12) e quella discrezionale, fondata sulla mera opportunità riguardo al mantenimento o meno della stessa proprietà pubblica del bene. Il regime speciale di tutela dei beni culturali è viceversa sempre applicato al bene del quale si accerti la natura e l’interesse culturale, indipendentemente dalla circostanza che l’amministrazione decida eventualmente la sua alienazione ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 55 e 56.</p>
<div>
<div>([1]) L’idea della redazione di elenchi o cataloghi risale addirittura alla legge 12 giugno 1902, n. 185 (nel prosieguo “Legge Nasi”). Più precisamente tale legge, anche attraverso il successivo regolamento di esecuzione (emanato con il decreto n. 431 del 17 luglio 1904), stabiliva l’obbligo per il Ministero della Pubblica Istruzione di formare appositi cataloghi (art. 23, commi 1 e 2) relativi agli immobili e agli oggetti (di proprietà pubblica e privata) caratterizzati dalla dichiarazione di pregio di antichità o di arte. La disposizione venne ripresa dall’art. 3, della legge 20 giugno 1909, n. 364 (nel prosieguo “Legge Rava-Rosadi”), che tuttavia, con riferimento ai beni appartenenti agli enti morali, attribuì il compito di redigere gli elenchi ai rispettivi amministratori: <em>I sindaci, i presidenti delle deputazioni provinciali, i fabbriceri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l&#8217;elenco descrittivo delle cose di cui all&#8217;art. 1, di spettanza dell&#8217;ente morale da loro amministrato</em>.</div>
<div>([2]) Cfr. l’art. 4, comma 1, legge 1° giugno 1939, n. 1089 (nel prosieguo “Legge Bottai”): <em>I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l’elenco descrittivo delle cose indicate nell’art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. </em>Successivamente v. la disposizione dell’art. 5, comma 1, d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (nel prosieguo T.U. del 1999): <em>Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici</em> <em>e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.</em></div>
<div>([3]) Art. 1 della “Legge Bottai”: <em>Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d&#8217;interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.</em><br />
<em>Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.</em><br />
<em>Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</em></div>
<div>([4]) Art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. del 1999: <em>Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a)  le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico. </em>Per l’esclusione delle opere di autore vivente o la cui esecuzione non fosse ultracinquantennale cfr. l’art. 2, comma 6, dello stesso T.U.: <em>Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma  1,  lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</em></div>
<div>([5]) Sul punto v. l’art. 4, comma 2 della “Legge Bottai”: <em>I rappresentanti anzidetti hanno altresì l’obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell’ente o istituto. </em>La disposizione è ripresa nell’art. 5, comma 2 del T.U. del 1999: <em>I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che inseguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.   </em></div>
<div>([6]) Art. 5, comma 4 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali del 1999: <em>In caso di omessa presentazione ovvero di omesso</em> <em>aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.</em></div>
<div>([7]) Art. 4, comma 3 della “Legge Bottai”: <em>Le cose indicate nell’art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo. </em>Art. 5, comma 5 del T.U. del 1999:<em> I beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1</em> <em>sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.</em></div>
<div>([8]) A ciò si aggiunga il fatto che i beni mobili e immobili dello Stato erano sottratti al vincolo dell’inserimento in elenchi e non si prevedeva per essi alcun meccanismo di individuazione, cfr. in specie G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna 2011, p. 32.</div>
<div>([9]) Peraltro è appena il caso di ricordare, sul piano storico, che già la “Legge Rava-Rosadi”, aveva privato il catalogo pubblico previsto dalla legge del 1902 del suo carattere costitutivo nell’accertamento e nell’individuazione dei beni oggetto di tutela. Quanto al carattere meramente dichiarativo degli elenchi v. ancora G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 32.</div>
<div>([10]) Infatti la denuncia e la predisposizione degli elenchi non presupponevano in via automatica alcuna procedura di valutazione dell’interesse culturale dei singoli beni, restando attribuito al Ministero il compito di effettuare i relativi riscontri, ai fini della valutazione definitiva, riscontri tuttavia mai sistematicamente diffusi nella prassi. Sul punto, per gli orientamenti della dottrina, cfr. F. Cattaneo, <em>Sui procedimenti per l’individuazione e per la tutela delle cose d’interesse artistico e storico di proprietà degli enti pubblici e degli enti privati legalmente riconosciuti</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 1962, I, p. 1066. Quanto alla giurisprudenza v. Cons. Stato, sez. VI, n. 255 del 22 marzo 1993, in <em>Cons. Stato</em>, 1993, I, p. 414.</div>
<div>([11]) Sul punto cfr. G. Sciullo, <em>Commento all&#8217;art. 5</em>, in <em>La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali</em>, a cura di M. Cammelli, Bologna 2000, p. 40 e ss.; la stessa relazione di accompagnamento al Codice affermava appunto che operasse durante il regime previgente “una presunzione generale di culturalità” (p. IV): sul punto v. ancora G. Sciullo, <em>La verifica dell’interesse culturale</em>, in <em>Aedon</em>, 2004, I (http://www. aedon.mulino.it/archivio/2004/1/art12.htm), nonché Id., <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 33.</div>
<div>([12]) In relazione alle disposizioni degli artt. 822 e 824 del c.c., secondo cui fanno parte del demanio pubblico i beni immobili dello Stato e degli enti territoriali che siano “riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia” (art. 822, comma 2 anche con riferimento all’art. 824), si affermò infatti progressivamente l’idea che potessero essere inclusi nel demanio pubblico soltanto gli immobili di cui fosse stato formalmente accertato il valore culturale. La prassi del dopoguerra elabora così una modalità di accertamento dell’interesse culturale dei beni in questione, definita “declaratoria” ed effettuata dalle soprintendenze spesso in via incidentale, cioè in occasione di comunicazioni di vario genere ai rappresentanti degli enti o in risposta a loro richieste.<br />
La giurisprudenza amministrativa oscilla, optando in primo momento, ma non senza incertezze e ripensamenti, per la tesi della non necessità di un formale provvedimento costitutivo del vincolo sui beni di proprietà pubblica, ma, in un secondo tempo, sul finire degli anni ’90, propendendo per l’opposta tesi secondo cui un atto di riconoscimento sarebbe stato indispensabile. Si rammentano, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1479, in <em>Cons. Stato</em>, 1998, I, p. 1775; Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 1999, in <em>Cons. Stato</em>, 2000, I, p. 263; più di recente anche Cons. Stato, sez. VI,_8 gennaio 2003, n. 20 (v. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/PrintExportSend).<br />
Di diverso avviso, però, in un primo tempo la Cassazione, secondo cui l’inclusione nel demanio pubblico e l’assoluta inalienabilità dei beni immobili di interesse storico-artistico dello Stato non avrebbe postulato formali e specifici provvedimenti valutativi della p.a., ma sarebbero stati riscontrati sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, evincibili anche dagli atti e comportamenti posti in essere dell’autorità amministrativa nella gestione dello stesso (v. sul punto Cass. Civ., sez. I, 24 aprile 2003, n. 6522 [v. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/PrintExportSend]). Peraltro la stessa Suprema Corte a sezioni unite aveva poi affermato che il regime demaniale potesse trovare applicazione solo in presenza di atti espressi di accertamento dell’interesse culturale (cfr. Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6898, in <em>Foro amm.</em>, 2003, p. 1529). Quanto alla dottrina si segnalano, su opposte posizioni, T. Alibrandi- G. Ferri<em>, </em><em>I beni culturali e ambientali</em>4, Milano 2001, p. 242 e ss. e A. Mansi, <em>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</em>3, Padova 2004, p. 132 e ss.</div>
<div>([13]) Sul punto cfr. in particolare Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 1993, n. 255, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 1993, I, p. 900, con nota di A. Lolli, <em>Caratteri dell’attività ricognitiva dell’interesse storico-artistico dei beni in proprietà pubblica</em> (in <em>Riv. giur. edil.</em>, 1994, I, p. 625 e ss.). Successivamente v. anche Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 1995, n. 1362, in <em>Foro it.</em>, 1996, III, c. 396; Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 1996, n. 1400, in <em>Foro it.</em>, 1997, III, c. 81.</div>
<div>([14]) Oltre che incertezze riguardo alla situazione giuridica dei singoli beni ne derivava altresì l’impossibilità di conoscere con ragionevole grado di attendibilità la consistenza della proprietà culturale pubblica: sul punto cfr. ancora A. Lolli, <em>Caratteri dell’attività ricognitiva dell’interesse storico-artistico dei beni di proprietà pubblica</em>, cit., p. 625.</div>
<div>([15]) Per la nozione di tutela ancora riscontrabile nella “Legge Bottai” v. S. Cassese, <em>I beni culturali da Bottai a Spadolini</em>, in <em>L’Amministrazione dello Stato</em>, Milano 1976, p. 169. Sull’evoluzione della nozione di bene culturale cfr. in specie N. Aicardi, <em>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</em>, Torino 2002, p. 29 e ss.; più in sintesi Id., in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, a cura di G. Trotta, G. Caia, N. Aicardi, in<em> Le nuove leggi civili commentate </em>28, 2005, nn. 5-6, p. 1135.</div>
<div>([16]) Art. 1, comma 3 della “Legge Bottai”: <em>Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.</em> Art. 2, comma 6 del T.U. del 1999: <em>Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. </em></div>
<div>([17]) Art. 1, comma 2 della “Legge Nasi” e art. 1, comma 2, della “Legge Rava-Rosadi” che presentavano un identico testo: <em>Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni</em>.</div>
<div>([18]) Sul punto cfr. le condivisibili osservazioni di N. Aicardi, <em>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</em>, cit., pp. 56-57; per le argomentazioni qui condivise v. anche, dello stesso Autore, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1135.</div>
<div>([19]) La tutela <em>ex lege</em> traeva infatti la sua origine dalle disposizioni dell’art. 4, comma 3 della “Legge Bottai” e dall’art. 5, comma 5 del T.U. del 1999 (v. <em>supra</em>, nt. 7) che tuttavia, come sappiamo, facevano riferimento esclusivamente alle cose che presentassero un effettivo valore culturale, che evidentemente, come tale, non poteva invece considerarsi presunto in qualunque bene ultracinquantennale o di autore non più vivente.</div>
<div>([20]) Si pensi ad esempio alla dizione letterale dell’art. 822, comma 2 del c.c. che prevede che rientrino nel demanio pubblico esclusivamente “<em>gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia</em>”, circostanza che, come abbiamo visto (v. <em>supra</em>, nt. 12), ha indotto la giurisprudenza a ritenere che per l’attribuzione del regime demaniale non fosse sufficiente la generica individuazione <em>ex lege</em>, ma fosse necessaria l’emanazione di atti espressi di accertamento dell’interesse culturale. Sul punto cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1136.</div>
<div>([21]) Art. 32, comma 1, lett. e), legge 23 dicembre 1998, n. 448: <em>I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri…e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni. </em></div>
<div>([22]) Art. 3: <em>Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, d&#8217;ora in avanti indicato come &#8220;Soprintendente regionale&#8221;, l&#8217;aggiornamento dell&#8217;elenco previsto dall&#8217;articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.</em><br />
<em>Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l&#8217;elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima dell&#8217;entrata in vigore del presente regolamento.</em><br />
<em>Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d&#8217;uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale.</em><br />
Art. 4: <em>Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell&#8217;articolo 3:</em><br />
<em>a) comunica all&#8217;ente proprietario i beni, inseriti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;</em><br />
<em>b) integra l&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;</em><br />
<em>c) adotta i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all&#8217;articolo 3.</em><br />
<em>Il Soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all&#8217;integrale acquisizione della documentazione richiesta.</em><br />
<em>Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l&#8217;ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.</em><br />
Art. 5: <em>Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all&#8217;articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:</em><br />
<em>a) le integrazioni dell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 3, comma 1;</em><br />
<em>b) l&#8217;elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.</em><br />
<em>Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell&#8217;articolo 4, comma 1.</em></div>
<div>([23]) Sul punto, con riferimento all’art. 6 del d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, v. G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 33. Art. 6: <em>Fermi restando i casi di inalienabilità di cui all&#8217;articolo 2, l&#8217;alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell&#8217;articolo 4, è soggetta ad autorizzazione.</em><br />
<em>Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.</em></div>
<div>([24]) Cfr. a questo proposito l’art. 3, comma 2 e l’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283 (v. <em>supra</em>, nt. 22).</div>
<div>([25]) Per l’innovatività di tale disposizione cfr. in particolare le osservazioni G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 33. Cfr. l’art. 19, commi 1-4, d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283: <em>Nell&#8217;ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l&#8217;elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.</em><br />
<em>Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.</em><br />
<em>La richiesta di autorizzazione è presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull&#8217;epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d&#8217;uso che l&#8217;immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.</em><br />
<em>Il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 13, relative all&#8217;esercizio del diritto di prelazione.</em></div>
<div>([26]) Art. 27, commi 1-7, d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326: <em>Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</em><br />
<em>La verifica circa la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1 è effettuata dalle soprintendenze, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.</em><br />
<em>Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. </em><br />
<em>L’esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato. </em><br />
<em>I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L&#8217;accertamento positivo costituisce  dichiarazione  ai  sensi  degli articoli 6 e 7 del testo unico  di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall&#8217;articolo 8 del medesimo testo unico.</em><br />
<em>Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.</em></div>
<div>([27]) Art. 27, comma 8, d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326: <em>In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell’Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.</em></div>
<div>([28]) Art. 27, comma 9, d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326:<em> I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive nonché  le  modalità  di trasmissione  dei  predetti  elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l’Agenzia del demanio e con la Direzione generale  dei  lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all&#8217;amministrazione della difesa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.</em></div>
<div>([29]) Art. 3, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004: <em>In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le competenti filiali dell’Agenzia del Demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 2. </em><br />
<em>I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le Amministrazioni firmatarie del presente decreto. </em></div>
<div>([30]) Art. 27, comma 10, d. l. 269 conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326: <em>La soprintendenza regionale, sulla base dell&#8217;istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell&#8217;interesse culturale dell&#8217;immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all&#8217;agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.</em> Sul punto cfr. G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 34. Per una messa in discussione della denominazione “silenzio-assenso” cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1142, che sottolinea come la mancata pronuncia equivalesse piuttosto a una verifica negativa, prodromica alla successiva possibilità di alienazione del bene.</div>
<div>([31]) Art. 27, comma 12, d. l. 269 conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326: <em>Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l’istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.</em></div>
<div>([32]) Art. 3, commi 15 e 17, d. l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con modif. dalla l. 23 novembre 2001, n. 410. Art. 3, comma 15: <em>Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all&#8217;approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell&#8217;articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l&#8217;assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. </em>Il testo prevedeva dunque il ricorso a conferenze di servizi o ad accordi di programma promossi dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’approvazione delle iniziative di valorizzazione degli immobili statali oggetto di riordino, gestione e valorizzazione ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto. Art. 3, comma 17: <em>Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all&#8217;atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell&#8217;articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall&#8217;articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.</em> La disposizione sottraeva dunque il trasferimento alle società di cartolarizzazione previste dall’art. 2, nonché la successiva rivendita a privati degli immobili statali oggetto di riordino, gestione e valorizzazione ai sensi dell’art. 1, alle autorizzazioni previste dal T.U. del 1999, al diritto di prelazione degli enti locali previsto dall’art. 3, comma 113 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall&#8217;art. 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, che concernevano la possibilità per le amministrazioni pubbliche di proporre progetti di valorizzazione e gestione e divenire concessionarie dei beni in questione.</div>
<div>([33]) Art. 80, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289: <em>Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze</em>–<em>Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all&#8217;approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l&#8217;assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto</em>. La norma prevedeva dunque che il Ministero dell’economia e delle finanze convocasse conferenze di servizi o promuovesse accordi di programma per sottoporre ad approvazione iniziative di valorizzazione degli immobili trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a., costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del d. l. 15 aprile 2002, n. 63, conv. con modif. nella l. 15 giugno 2002, n. 112.<br />
Art. 80, commi 4 e 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289: 4. <em>Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d&#8217;uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all&#8217;Agenzia del demanio</em>. 5. <em>Entro il 31 agosto di ogni anno, l&#8217;Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all&#8217;eventuale cessione.</em> Le disposizioni dei commi 4 e 5 prevedevano, ai fini della valorizzazione, del recupero, della riqualificazione e della ridestinazione d’uso degli immobili dello Stato, la possibilità che gli enti locali interessati alla loro acquisizione ne facessero richiesta all’Agenzia del demanio, disciplinando a tal proposito tempi e modi della richiesta e della risposta dell’Agenzia.</div>
<div>([34]) Il testo del comma 13-bis risulta così successivamente riformulato dall&#8217;art. 1, comma 263, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296: <em>Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.</em></div>
<div>([35]) Si tratta dei beni indicati dall’art. 10, comma 1 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che, nel testo riformulato dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62 così recita: <em>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</em> Si deve precisare che il comma 1 va integrato con quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 10 in cui figura un elenco di cose da ritenersi comprese fra quelle appunto indicate nel comma 1. Quanto al riferimento ai beni degli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti (inserito appunto dall&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) cfr. in particolare R. D. Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, a cura di R. D. Cogliandro, s.l. 2016, p. 32 e ss.  Sul punto v. anche, per un accenno, A. G. Chizzoniti, <em>Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso</em>, Tricase 2008, p. 51 e nt. 120.</div>
<div>([36]) Art. 10, comma 2 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nel testo riformulato dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62: <em>Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all&#8217;articolo 47, comma 2, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.</em> Sulle categorie di beni individuate dall’art. 10, comma 2 v. recentemente R. D.  Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, cit., p. 27.</div>
<div>([37]) Per l’esclusione della dichiarazione ex art. 13, cfr. espressamente il comma 2: <em>La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica</em>. La mancanza di un richiamo ai beni delle persone giuridiche private senza scopo di lucro e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nell’art. 10, comma 2 sembrerebbe dover far ritenere che per tali beni si debba comunque procedere alla dichiarazione ex art. 13: cfr. sul punto A. G. Chizzoniti, <em>Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso</em>, cit., pp. 52-53.</div>
<div>([38]) Art. 10, comma 3 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nel testo riformulato dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e con le modifiche introdotte dall&#8217;art. 1, comma 175, lettera a), legge 4 agosto 2017, n. 124: <em>Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13… d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell&#8217;industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.</em> Sul punto cfr. R. D. Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, cit., pp. 27-28.</div>
<div>([39]) Sul punto v., fra gli altri, R. D.  Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, cit., p. 32. In precedenza anche N. Aicardi, <em>L’individuazione dei beni di appartenenza pubblica e di enti privati non lucrativi, in I beni pubblici. Tutela, valorizzazione e gestione</em>, a cura di F. Pollice, Milano, 2008, p. 314 e ss. Un precedente è peraltro costituito, come abbiamo visto, dalle previsioni dell’art. 27 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326. Del resto già in precedenza il d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283 aveva esteso il vincolo della compilazione degli elenchi alle amministrazioni statali coinvolte in processi di dismissione o di valorizzazione di beni (cfr. <em>supra</em>, nt. 25).</div>
<div>([40]) Art. 12, comma 1, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (testo del 2004): <em>Le cose immobili e mobili indicate all&#8217;articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2</em>. La circostanza che la norma parli di “opera” di autore non più vivente e di “esecuzione” ultracinquantennale rende evidente che la verifica possa avere come oggetto non tutti gli immobili appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, ma soltanto i manufatti, ossia le realizzazioni dell’uomo. Ne vengono quindi esclusi i terreni agricoli, in quanto, qualora costituiscano testimonianza storica o archeologica, per la loro tutela sono comunque predisposti altri strumenti: cfr. sul punto le osservazioni di G. Famiglietti-D. Carletti, in <em>Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</em>, a cura di R. Tamiozzo, Milano 2005, pp. 53-54, nt. 3.</div>
<div>([41]) Si tratta dunque di una presunzione legale <em>iuris tantum</em>: sul punto cfr. ampiamente N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1138-1139. La disposizione, ponendo la questione in termini presuntivi per il futuro e a tempo indeterminato implica evidenti effetti distorsivi, obbligando teoricamente le soprintendenze a esprimere il proprio giudizio tecnico su una quantità vastissima di cose anche semplicemente “vecchie”: sul punto v. le osservazioni di A. Pontrelli, in <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino 2005, p. 70.</div>
<div>([42]) Peraltro la disposizione non presenta finalità meramente cautelari, ma risponde a esigenze ulteriori come quelle dell’applicazione ai beni in questione di norme esterne al Codice (come ad esempio quelle che prevedono i reati di danneggiamento o deturpamento): sul punto v. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1139. Cfr. anche dello stesso N. Aicardi, <em>L’individuazione dei beni di appartenenza pubblica e di enti privati non lucrativi, in I beni pubblici. Tutela, valorizzazione e gestione</em>, cit., p. 314 e ss.</div>
<div>([43]) In un primo tempo il limite temporale è stato innalzato per i soli immobili, cfr. art. 12, comma 1, come modif. dall&#8217;art. 4, comma 16, d. l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. in l. 12 luglio 2011, n. 106: <em>Le cose indicate all&#8217;articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o da oltre settanta anni, se immobili sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</em> Sui motivi dell’innalzamento cfr. R. D.  Cogliandro, in <em>I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive</em>, cit., p. 30.</div>
<div>([44]) Il limite temporale è stato infatti esteso successivamente anche ai beni mobili, cfr. art. 12, comma 1, come modif. dall&#8217;art. 1, comma 175, lettera c), legge 4 agosto 2017, n. 124: <em>Le cose indicate all&#8217;articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.</em></div>
<div>([45]) Art. 12, comma 2: <em>I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione</em>. Sulla discutibilità di una previsione di indirizzo politico rispetto a un’operazione di accertamento tecnico e sulla sua inopportunità in relazione al rischio di condizionamento della valutazione affidata agli organi competenti cfr. le osservazioni A. Pontrelli, in <em>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., p. 71.</div>
<div>([46]) Sul punto cfr. le osservazioni di N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1139-1140, cui rinvio anche il coordinamento fra le disposizioni dell’art. 12 e le misure cautelari e preventive previste dall’art. 28. Si deve infatti ritenere che le previsioni dell’art. 28, commi 2 (<em>Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13</em>) e 3 (<em>L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione</em>) non possano trovare applicazione nel caso dei beni sottoposti a tutela ex art. 12, comma 1 se non nel senso che gli eventuali provvedimenti di sospensione disposti ai sensi del comma 1 siano da intendersi revocati <em>ex lege</em> se non viene avviato il procedimento di verifica nei successivi trenta giorni.</div>
<div>([47]) Art. 54, comma 2, lett. a) (lettera già modificata dall’art. 2 del d.lgs. 24 marzo 2006,  n. 156 e poi dall’art. 4, comma 16, d. l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. in l. 12 luglio 2011, n. 106, che riporto nel testo vigente, così come risultante dall’art. 1, comma 175, lettera e), legge 4 agosto 2017, n. 124): <em>Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all&#8217;articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall&#8217;articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell&#8217;articolo 12, commi 4, 5 e 6.</em> Sul punto cfr. anche l’art. 55, comma 1 (<em>I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero</em>) e l’art. 56, comma 1, lett. a) (<em>E’ altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1</em>): sul punto cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1140.</div>
<div>([48]) Art. 12, comma 3: <em>Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1</em>.<br />
Come già ricordato, rispetto alle previsioni del comma 3 (ma già con riferimento all’art. 27, comma 9 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), un apposito decreto è stato emanato per gli immobili dello Stato e degli altri enti territoriali il 6 febbraio 2004 (poi modificato con d. m. 28 febbraio 2005, che riguarda anche i beni di <em>ogni altro ente e istituto pubblico</em>): tale decreto chiarisce le modalità di presentazione della richiesta di avvio del procedimento di verifica, cercando anzitutto di fissarne modalità e procedure, scandendone il ritmo secondo un andamento regolare che non porti a un sovraccarico di lavoro per le soprintendenze. Per gli immobili delle persone giuridiche private senza fine di lucro analoghe regole sono state fissate dal d. m. 25 gennaio 2005 e altrettanto è avvenuto per i beni mobili appartenenti a tutti i soggetti indicati dall’art. 10, comma 1 con il d. m. 27 settembre 2006. Analoghe disposizioni sono state infine previste, come stabilito dall’art. 12, comma 3, dal d. m. 22 febbraio 2007 per gli immobili in uso al Ministero della difesa.</div>
<div>([49]) Art. 18, comma 1, lett. h) del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233: <em>Le soprintendenze… h)</em> <em>istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di  dichiarazione  dell&#8217;interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni  di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice.</em> Si può notare che nel caso della verifica il Codice non prevede specifiche regole procedimentali (come invece per la dichiarazione [cfr. art. 14] e nel caso di tutela indiretta [cfr. art. 46]). Si deve peraltro ritenere che al procedimento di verifica si applichino le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di trasparenza e partecipazione procedimentale, sul punto cfr. le osservazioni di N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1141. Sul punto tuttavia, in senso contrario, Cons. Stato, sez. II, n. 262 del 4 aprile 2013 (cfr. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ PrintExportSend), che ha stabilito che, nel caso della verifica ex art. 12, non occorra la comunicazione di avvio del procedimento prima dell’emanazione del provvedimento che dichiara l’interesse culturale.</div>
<div>([50]) Art. 17, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233: <em>Il direttore regionale in particolare… c) verifica  la  sussistenza  dell&#8217;interesse  culturale  nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell&#8217;art. 12 del Codice.</em></div>
<div>([51]) Sul punto, con riferimento al precedente regime di cui al d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173, cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1140-1141, che peraltro sottolineava che lo stesso regolamento prevedeva che le competenze in questione potessero di norma essere delegate in sede periferica. Per le perplessità suscitate dalla disposizione dell’art. 12, comma 2 citata nel testo v. <em>supra</em>, nt. 45.</div>
<div>([52]) Art. 12, comma 4: <em>Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo</em>. Sul punto, per gli effetti giuridici della verifica negativa, anche con riferimento alla sua normale retroattività, v. le osservazioni di N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1142-1143.</div>
<div>([53]) Art. 12, comma 5: <em>Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse</em>. La sdemanializzazione comporta l’esclusione definitiva di un determinato bene dal novero dei beni demaniali di cui all’art. 822 e 824 c.c. e richiede la valutazione da parte dell’amministrazione interessata circa la sussistenza di eventuali altre ragioni di pubblico interesse che impongano il mantenimento del regime demaniale. Sul punto cfr. G. Sciullo, <em>Articolo 12</em>, in <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>2, a cura di M. Cammelli, Bologna 2007, p. 107. Ovviamente la sdemanializzazione può avvenire solo per i beni del demanio culturale (evidentemente non è invece possibile nei confronti dei beni di persone giuridiche private senza fini di lucro). Sul carattere meramente dichiarativo dell’atto di sdemanializzazione previsto dal comma 5 cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1143.</div>
<div>([54]) Art. 12, comma 6 (testo del 2004): <em>Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui  al  comma  4  per  le quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono  liberamente alienabili, ai fini del presente codice</em>. Per l’erroneo riferimento al comma 3 cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1143. Il testo è stato opportunamente modificato dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156: <em>Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice</em>.</div>
<div>([55]) Art. 12, comma 7: <em>L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.</em> Si può dunque dire che, a seguito della verifica positiva, l’interesse culturale non è più legalmente presunto, ma concretamente accertato, cosicché non potrà essere più ammessa alcuna prova contraria: cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1144. Sul carattere meramente ricognitivo del provvedimento positivo conseguente alla verifica cfr. Cass. Civ., sez. trib., 5 ottobre 2016, n. 19878 (cfr. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ PrintExportSend).</div>
<div>([56]) Art. 13: <em>La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3</em>. Art. 15, comma 2: <em>Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo</em>. La richiesta della trascrizione nei registri immobiliari risulta particolarmente opportuna ai fini dell’opponibilità ai terzi qualora intervenga successivamente l’alienazione del bene previa autorizzazione ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice. Si può aggiungere che l’equiparazione della verifica positiva alla dichiarazione appare altresì utile perché consente di applicare a una fattispecie nuova l’intero regime giuridico vigente per la dichiarazione: v. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1144.</div>
<div>([57]) Si tratta dunque, come sottolinea la relazione di accompagnamento al Codice (p. IV e s.), di un interesse culturale “senza aggettivazioni”: sul punto cfr. G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 34. In precedenza anche N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1144.</div>
<div>([58]) Art. 5 della “Legge Rava-Rosadi”: <em>Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all&#8217;art. 1, della quale l&#8217;autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l&#8217;importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione</em>. Art. 3, comma 1 della “Legge Bottai”: <em>Il Ministro per l’educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell’art. 1 che siano di interesse particolarmente importante</em>. Art. 6, commi 1 e 4 del T.U. del 1999 : <em>Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1 </em>[…] <em>La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3</em>. Una distinzione, sia pure agli effetti della disciplina in materia di esportazione, era prevista nell’ambito dei beni privati, già dalla “Legge Nasi” che, all’art. 23, comma 4, prevedeva che quelli qualificati di “sommo pregio” dovessero essere sottratti all’esportazione qualora quest’ultima potesse costituire un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia. Peraltro la legge del 1902 poneva la stessa distinzione (fra beni di “sommo pregio” e gli altri) anche con riferimento ai beni pubblici, per escludere l’alienabilità dei primi in quanto iscritti come tali nel catalogo previsto dall’art. 23, comma 2 (art. 2, comma 2).</div>
<div>([59]) Art. 12, comma 8 come modificato dall&#8217;art. 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62: <em>Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.</em></div>
<div>([60]) Art. 12, comma 9: <em>Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica</em>. Sulla disposizione del comma 9 cfr. in generale le osservazioni di N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1144-1145. La norma riguarda prevalentemente i casi di privatizzazione di enti pubblici, ma può altresì interessare la trasformazione di enti privati <em>non profit</em> in soggetti con finalità di lucro: cfr. G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 34.</div>
<div>([61]) Sul punto v. le osservazioni in senso conforme di G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 34. Cfr. anche N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1145.</div>
<div>([62]) Per questa ipotesi e per la <em>ratio</em> interpretativa, volta a impedire che per effetto della trasformazione degli enti, interi patrimoni restino momentaneamente privi di tutela, obbligando l’amministrazione a effettuare immediatamente le necessarie dichiarazioni v. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1145 e nt. 31.</div>
<div>([63]) Art. 12, comma 10, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (testo del 2004): <em>Resta fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 27, commi 8, 10,  12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326</em>. Sul punto cfr. N. Aicardi, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., pp. 1141-1142; più di recente anche G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 35. Sul punto, per un’ampia discussione del regime previsto dall’art. 12, comma 10 nella sua stesura originaria e quindi con riferimento alle disposizioni dell’art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, cfr. altresì G. Famiglietti-D. Carletti, in <em>Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</em>, cit., p. 61 e ss. Peraltro va sottolineato che le disposizioni dell’art. 27 così richiamate, salvo quella che appunto prevedeva il c.d. “silenzio-assenso” (art. 27, comma 10), non impattavano particolarmente sull’esercizio della tutela previsto nel Codice. Ciò valeva anche nel caso del comma 13 che riguardava infatti o beni rispetto ai quali era stata accertata l’assenza anche solo del semplice interesse culturale o beni di interesse storico o artistico che, pur dovendo passare in mano privata, sarebbero stati comunque protetti da tutte le misure di salvaguardia dei beni culturali, conseguenti alla dichiarazione ex art. 13 del Codice.</div>
<div>([64]) Inoltre si deve notare che, se l’istituto del c.d. “silenzio-assenso” aveva una sua, sia pur discutibile, ragion d’essere in relazione alle esigenze di celerità connesse con la manovra finanziaria del 2004 che lo aveva introdotto (art. 27, comma 10) e agli scopi di natura finanziaria (e non di tutela) connessi, esso si trovava comunque fuori luogo nel Codice in cui dovrebbero prevalere gli interessi di tutela rispetto a quelli di politica finanziaria, che, qualora prevalenti, comportano il rischio di andare nella direzione di un inopportuno alleggerimento delle responsabilità pubbliche in materia di beni culturali.</div>
<div>([65]) La modifica del testo di legge supera i problemi interpretativi connessi alla dizione del testo originale del comma 10. Si era infatti ritenuto che la conclusione tacita in senso negativo potesse operare solo in sede di prima applicazione: sul punto, in questo senso, cfr. M. Cammelli, <em>Introduzione</em>, in <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, a cura di M. Cammelli, Bologna 2004, p. 38 (ora, sul punto Id., <em>Introduzione</em>, in <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>2, cit., p. 27). Un ostacolo a tale interpretazione era tuttavia costituito dal fatto che il d. m. 28 febbraio 2005 configurava la mancata conclusione del procedimento come “silenzio-inadempimento” solo nel caso di verifica d’ufficio (cfr. d. m. 28 febbraio 2005, art. 1, comma 3, lett. c) che ha introdotto un art. 4-bis nel d. m. 6 febbraio 2004. Tale art. 4-bis al comma 2 infatti recita: <em>Le verifiche avviate d&#8217;ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento</em>). Lo stesso decreto invece nulla disponeva a proposito delle verifiche a istanza di parte che erano in concreto quelle cui si riferiva il regime del c.d. silenzio-assenso previsto dall’art. 27, comma 10 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in l. 24 novembre 2003, n. 326. Sulla questione della vigenza del c.d. “silenzio-assenso” prima dell’intervento normativo del 2006 v. anche le osservazioni di G. Sciullo, <em>Articolo 12</em>, in <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>2, cit., p. 109.</div>
<div>([66]) Art. 2, comma 1, lett. c), num. 3 del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156: <em>All’art. 12 </em>[…]<em> 3. Il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il procedimento di verifica si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta”. </em>Sul punto cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 21 febbraio 2017, n. 437, che stabilisce, qualora siano già decorsi i 120 giorni, comunque l’obbligo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di concludere il procedimento emanando un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 12, comma 2 (cfr. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/PrintExportSend). Il superamento del termine procedimentale risulta comunque inidoneo a viziare il provvedimento conclusivo e non comporta la consumazione del potere di vincolo, salvo eventualmente poter rilevare a fini risarcitori, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3898 (cfr. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ PrintExportSend).</div>
<div>([67]) Un precedente è riscontrabile in quanto disposto dall’art. 3 del d. m. 25 gennaio 2005 per la verifica degli immobili delle persone giuridiche private senza scopo di lucro: <em>I procedimenti di verifica di cui all&#8217;art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.</em><br />
<em>Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell&#8217;interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell&#8217;art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall&#8217;art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.</em><br />
Peraltro si deve ricordare che immediatamente dopo l’art. 2 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha dato la possibilità di agire direttamente in giudizio senza la necessità di inviare una preventiva messa in mora: <em>All&#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell&#8217;articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l&#8217;inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.</em></div>
<div>([68]) Cfr. art. 117 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104: <em>Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all&#8217;amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all&#8217;articolo 31, comma 2.</em><br />
<em>Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all&#8217;amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.</em><br />
<em>Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.</em><br />
<em>Il giudice conosce di tutte le questioni relative all&#8217;esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.</em><br />
<em>Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l&#8217;oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l&#8217;intero giudizio prosegue con tale rito.</em></div>
<div>([69]) Art. 54, comma 1, lett. a) e b): <em>Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all&#8217;epoca vigente.</em> Su tali beni cfr. in particolare A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1286. Sul nuovo testo della lett. b) introdotto dal d. l. 26 marzo 2008, n. 62 v. brevemente A. Serra, <em>L&#8217;alienazione e l&#8217;utilizzazione dei beni culturali pubblici: gli artt. 53-64</em>, in <em>Aedon</em> 3, 2008 (http://www.aedon.mulino.it/ archivio/2008/3/serra.htm).</div>
<div>([70]) Art. 54, comma 2, lett. a): <em>Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6</em>. Il testo è stato ripetutamente modificato: prima dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156, successivamente dall&#8217;art. 4, comma 16, del d. l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. in l. 12 luglio 2011, n. 106, infine dall&#8217;art. 1, comma 175, lettera e), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (disposizione che ha elevato il limite temporale anche per i mobili a settanta anni). Sulla formulazione originaria di tale disposizione v. ancora A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1287.</div>
<div>([71]) Sul punto, per questa ipotesi, v. A. Serra, <em>Commento all’art. 54</em>, in <em>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>2, a cura di M. Cammelli, cit., p. 259. Sostanzialmente della stessa opinione G. Sciullo, <em>I beni</em>, in <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, cit., p. 34. In questo senso indirettamente anche Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4649 (cfr. https://www.iusexplorer.it/giurisprudenza/ PrintExportSend). Una discussione sul punto è in A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1288.</div>
<div>([72]) L’autorizzazione, come chiarisce anche la Relazione illustrativa del Codice, è regola generale per l’alienazione dei beni culturali pubblici (cfr. artt. 55 e 56 rispettivamente per i beni appartenenti al demanio culturale [art. 55, comma 1] o comunque appartenenti ai soggetti indicati dall’art. 10, comma 1 [art. 56, comma 1, lett. a) e b)]). Tale autorizzazione, stante anche la sua natura programmatoria oltre che di controllo, non può che avvenire preventivamente. Sul punto cfr. le osservazioni di A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1290.</div>
<div>([73]) Sui presupposti per il rilascio dell’autorizzazione cfr. A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1291. Quanto al requisito previsto dall’art. 55, comma 2, lett. a) cfr., sia pure con riferimento al regime previgente all’emanazione del Codice, N. Aicardi, <em>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</em>, cit., p. 222 e ss.</div>
<div>([74]) La circostanza era espressamente prevista dalla disposizione dell’art. 55, comma 3 nella versione originale del 2004 per i beni che appartenessero al demanio culturale: <em>L&#8217;autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni  culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 7</em>. Il riferimento all’art. 12, comma 7 implicava ovviamente anche che dovesse avvenire la relativa trascrizione nei modi previsti dall’art. 15, comma 2. La previsione era invece implicita per quanto riguarda i beni la cui alienazione doveva essere autorizzata ai sensi dell’art. 56. Sul punto e per la regola secondo cui i beni sdemanializzati debbano rimanere sottoposti alla tutela prevista dal Codice cfr. A. Morbidelli, in <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio (Prima parte) (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</em>, cit., p. 1293, che sottolinea come la disposizione dell’art. 55, comma 3 non fosse scontata in quanto i beni culturali di proprietà privata sono sottoposti al regime del Codice solo qualora presentino un interesse culturale particolarmente importante o risultino comunque di eccezionale interesse. La norma pertanto valeva ad affermare che la natura di bene culturale, una volta acquisita, non può perdersi e che conseguentemente il regime di tutela non può venir meno qualora il bene cessi di essere di proprietà pubblica. Peraltro la regola non figura più in forma esplicita nell’art. 55 comma 3, come rinnovellato dall&#8217;art. 2 del d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, ma la si deve comunque ritenere tuttora vigente in via interpretativa, come già avveniva in precedenza per gli immobili la cui alienazione era regolata dall’art. 56.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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