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	<title>Claudio Campione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Claudio Campione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’evoluzione dell’arbitrato sportivo: dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato al Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:44:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-dellarbitrato-sportivo-dalla-camera-di-conciliazione-ed-arbitrato-al-tribunale-nazionale-arbitrale-dello-sport/">L’evoluzione dell’arbitrato sportivo: dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato al Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport</a></p>
<p>Introduzione. 1. L’ordinamento sportivo tra incertezze e contraddizioni: il caso; 2. Il sistema arbitrale nell’ordinamento sportivo: la clausola compromissoria; 3. Problemi di interpretazione e applicazione della clausola compromissoria; 4. La Camera di Conciliazione e Arbitrato; 5. Il nuovo arbitrato sportivo; 6. Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport; 7. L’Alta Corte;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-dellarbitrato-sportivo-dalla-camera-di-conciliazione-ed-arbitrato-al-tribunale-nazionale-arbitrale-dello-sport/">L’evoluzione dell’arbitrato sportivo: dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato al Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport</a></p>
<p align="justify"><b>Introduzione. </b>1. L’ordinamento sportivo tra incertezze e contraddizioni: il caso; 2. Il sistema arbitrale nell’ordinamento sportivo: la clausola compromissoria; 3. Problemi di interpretazione e applicazione della clausola compromissoria; 4. La Camera di Conciliazione e Arbitrato; 5. Il nuovo arbitrato sportivo; 6. Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport; 7. L’Alta Corte; 8. Quale natura per le decisioni del TNAS: lodi arbitrali o provvedimenti amministrativi? <b>Conclusioni.</p>
<p>Introduzione.<br />
</b>“<i>La civiltà non è nata dal lavoro ma dal tempo libero e dal gioco</i>” [1]; da questa espressione non è difficile comprendere la rilevanza che, sul piano antropologico e sociale, è sempre stata attribuita allo sport [2].<br />
Secondo lo studioso Desmon Morris, le attività sportive si configurerebbero come forme modificate del comportamento di caccia: “<i>Osservato biologicamente, il calciatore moderno risulta membro di un gruppo di caccia camuffato. La sua arma mortale si è trasformata in un innocuo pallone e la sua preda è diventata la porta avversaria. Se la sua mira è accurata e segna un goal assapora il trionfo del cacciatore che uccide la preda</i>”[3].<br />
Fin dalle origini, infatti, lo sport è sempre stato strettamente legato alla caccia e dunque allo sfogo degli istinti primordiali [4].<br />
Nel corso della sua evoluzione storica, tuttavia, esso è passato dall’essere considerato da attività meramenteludica e da “<i>fucina del corpo e dell’anima”</i> [5]<i>,</i> ad attività economica e imprenditoriale di grande rilievo.<br />
Proprio da tale rilievo scaturiva l’interesse dello Stato al fenomeno sportivo e derivava il problema del rapporto con l’ordinamento sportivo.<br />
Molti sono stati gli interventi di studiosi e giuristi, nel tentativo di elaborare una teoria che desse corretta interpretazione ai dettati normativi inerenti tale difficile convivenza e che fosse contemporaneamente in grado di conciliare gli orientamenti statali con quelli sportivi.<br />
Diritto e sport costituiscono, infatti, un binomio che, sempre più, nel corso dell&#8217;evoluzione storico-normativa è divenuto inscindibile in virtù dello stretto collegamento sussistente tra aspetto fisico e morale della personalità umana.<br />
Tale legame, in realtà, solo recentemente ha attirato l&#8217;attenzione della giurisprudenza statale che in passato guardava al fenomeno con assoluta indifferenza, considerando i provvedimenti di natura sportiva in qualsiasi caso irrilevanti per l&#8217;ordinamento statale, prevedendo, dunque, la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva.<br />
Allo sport, infatti, si attribuiva esclusivamente una finalità sociale ed educativa che si riteneva assolutamente improduttiva di effetti giuridici.<br />
Tuttavia, l&#8217;attività sportiva si caratterizzava per una intersubiettività tale da richiedere necessariamente una organizzazione normativa; per tale ragione la disciplina sportiva era stata racchiusa all&#8217;interno di un contenitore isolato e potenzialmente autonomo chiamato ordinamento sportivo, finalizzato alla regolazione di questioni aventi una rilevanza meramente interna [6] .<br />
L&#8217;ordinamento sportivo, dotato delle caratteristiche fondamentali della plurisoggettività, della organizzazione e della normazione, si presentava, dunque, come autonomo.<br />
La situazione è cambiata radicalmente quando lo sport ha iniziato a diffondersi senza limitazioni di frontiere, rivelandosi una risorsa economica di notevole entità, divenendo ufficialmente un fenomeno globalizzato. Proprio da ciò è scaturita la presa di coscienza dei giudici statali, che hanno iniziato ad interessarsi alla materia, avanzando pretese di intervento.<br />
In seguito a tale trasformazione, appariva evidente come lo spettatore diventasse importante quanto l’atleta, divenendo un tassello fondamentale nel mosaico delle finalità economiche perseguite dallo sport.<br />
Da attività meramente ludica, lo sport si accingeva a diventare un fenomeno di vastissima portata, coinvolgendo interessi di natura politica ed economica e divenendo una risorsa fondamentale, la cui rilevanza non poteva più essere messa in discussione. Da tale trasformazione nasceva, quindi, la necessità di garantire ai soggetti dell’ordinamento sportivo adeguata tutela.<br />
Spesso, infatti, i provvedimenti sportivi sono in grado di ledere diritti soggettivi e interessi legittimi, incidendo così, non solo sul ruolo di membro dell’ordinamento sportivo, ma anche sullo status di cittadino dello Stato dei tesserati, essendo questi ultimi innanzitutto membri dell’ordinamento giuridico generale e, dunque, titolari di posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela alla luce del<br />
dettato costituzionale.<br />
Proprio per tale ragione, la nascita di questo <i>“nuovo sport”</i>, che si può definire post moderno, porta, ovviamente, lo Stato a vantare dei diritti sulla sua regolamentazione e i membri dell’ordinamento sportivo a richiedere delle misure di tutela che oltrepassino il limite interno di tale ordinamento per trovare, invece, garanzia davanti al Giudice statale.<br />
Ciò rendeva necessario disciplinare compiutamente il rapporto tra tali ordinamenti giuridici, in particolare individuando le diverse aree d’intervento delle rispettive autorità in modo da raggiungere un certo grado di coordinamento così da garantire standard di tutela adeguati<br />
Tutto ciò nel rispetto del principio dell’economia processuale e dunque garantendo una ragionevole durata del procedimento nonché un agevole accesso alla giustizia.<br />
Proprio su tali principi si basa l’istituto dell’Arbitrato Sportivo, la cui finalità è appunto quella di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento sportivo stesso, in tempi brevi e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti.</p>
<p><b>1. L’ordinamento sportivo tra incertezze e contraddizioni: il caso<br />
</b><br />
In un ordinamento come quello sportivo, relativamente giovane e dinamico, è facile imbattersi in contraddizioni o interpretazioni contrastanti di norme e regolamenti.<br />
Il problema del rapporto tra le fonti del diritto dello sport e della corretta natura da attribuire alle istituzioni che di esso fanno parte risulta essere una questione che, sempre più di frequente, giuristi e giudici sportivi si trovano a dover affrontare cogliendone sovente accezioni differenti.<br />
A dimostrazione di quanto esposto finora vale la pena soffermarsi sull’esame di due lodi, emanati entrambi nel 2009 che hanno fatto vacillare l’assetto dell’ordinamento sportivo mettendone in crisi l’equilibrio.<br />
Il 3 settembre 2009 veniva infatti emanato il così detto <i>“lodo Settebagni”</i> relativo alla controversia A.S.C. Settebagni Calcio Salario v. FIGC e ASD Pro Calcio Sabina [7].<br />
In tale pronuncia Il Collegio Arbitrale affermava che la competenza spettante agli organi di giustizia superfederali, come il TNAS e l’Alta Corte di Giustizia, non potesse essere limitata o condizionata dalle norme delle singole federazioni, ma solo regolata da norme superfederali, dando così applicazione al principio della gerarchia delle fonti del diritto sportivo in cui lo statuto del CONI si pone come fonte sovraordinata rispetto alle norme delle singole Federazioni.<br />
Tale orientamento veniva completamente stravolto dal <i>“Lodo Ascoli”</i> emanato il 15 dicembre 2009, in cui si affermava invece che solo in presenza di una clausola compromissoria fosse possibile rivolgersi ad arbitri per la risoluzione di una controversia[8].<br />
Tale disposizione troverebbe fondamento nell’art. 30, comma terzo, dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio in cui si dispone che le parti possono rivolgersi ad un arbitro per la risoluzione di una controversia solo su istanza della parte interessata, solo per le materie sottratte agli organi di giustizia sportiva ordinaria e unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato che emana un lodo che risolve la questione in via definitiva[9].<br />
Si preferiva quindi dare applicazione alla normativa Federale ritenendo la stessa più adeguata rispetto a quella del Coni ritenuta generica e <i>sui generis</i>.<br />
Inoltre nel lodo Ascoli si arrivava a contestare la natura del TNAS di organo di ultimo grado, qualifica riservata alla sola Alta Corte; e ciò sulla base della considerazione che tra Alta Corte e il TNAS ricorrerebbe un rapporto di alternatività che individua nell’Alta Corte un organo di Giustizia Sportiva mentre nel TNAS un organo stragiudiziale di risoluzione delle controversie[10].<br />
Per meglio comprendere le problematiche fin qui esaminate e provare infine a venirne a capo, occorre fare qualche passo indietro; esaminando, seppur molto brevemente, l’iter evolutivo che ha portato alla abolizione della vecchia Camera di Conciliazione ed Arbitrato fino alla istituzione del Tribunale Arbitrale dello Sport e dell’Alta Corte .</p>
<p><b>2. Il sistema arbitrale nell’ordinamento sportivo: la clausola compromissoria<br />
</b><br />
I problemi legati all’autonomia dell’ordinamento sportivo[11] e alla convivenza forzata tra il Giudice sportivo e quello ordinario[12] sono stati oggetto di trattazione da parte della più autorevole dottrina così come le problematiche legate al vincolo di giustizia[13].<br />
Per comprendere a fondo le caratteristiche del sistema arbitrale sportivo non ci si può esimere dall’esaminare l’istituto della clausola compromissoria.<br />
Con tale termine si fa riferimento alla pattuizione, contenuta in un contratto contestualmente stipulato, ovvero in un atto separato, attraverso la quale vengono deferite ad arbitri le controversie nascenti dal contratto medesimo, anche se non ancora insorte; si parla cioè di un elemento di accordo, in base al quale le parti di una controversia decidano <i>ex ante</i> di rimetterne la risoluzione di eventuali controversie future ad organi diversi da quelli ordinari.<br />
A tal proposito, nella relazione al d.l. n. 220 del 2003, si leggeva che: “<i>il vincolo di giustizia si sostanzia nell&#8217;inserimento, negli statuti e nei regolamenti delle singole federazioni sportive, di clausole compromissorie che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse all&#8217;attività sportiva, gli organi della giustizia sportiva. Conseguentemente gli interessati non possono rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato per la risoluzione delle controversie</i>” ([14]).<br />
In sintesi, tali clausole consistevano in strumenti con cui le parti deferivano ad appositi collegi arbitrali la soluzione delle controversie tra società sportive e atleti a prescindere dal fatto che queste vertessero su questioni inerenti posizioni giuridiche soggettive e quindi potenzialmente tutelabili dall&#8217;ordinamento statale.<br />
La portata del vincolo di giustizia era stata notevolmente ridotta dalla legge n. 280/2003; l&#8217;art. 3 della stessa, nel prevedere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, disponeva infatti che “<i>in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91</i>”.<i><br />
</i>Era proprio in quest&#8217;ultimo articolo, rubricato “<i>Disciplina del lavoro subordinato sportivo</i>” che per la prima volta veniva concretamente disciplinata la regolazione della clausola compromissoria, infatti in tale norma si leggeva che: “<i>Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l&#8217;attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli</i>”.<br />
Tali clausole hanno avuto una diffusione assai ampia, dovuta al fatto che ben si prestavano all’esigenza di celerità e autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo prevedendo l&#8217;esclusione di qualsiasi intervento statale.<br />
<b><br />
3. Problemi di interpretazione e applicazione della clausola compromissoria.</p>
<p></b>Facendo riferimento al principio ex art. 3 della legge n 280/2003, in base al quale restano salvi gli effetti delle clausole compromissorie, non possono essere trascurati i molteplici problemi interpretativi cui tale norma è stata oggetto. Infatti, per lungo tempo si è avuta un’ interpretazione estensiva del termine prevedendo che suddette clausole potessero avere ad oggetto anche questioni diverse da quelle strettamente economiche, ampliando così notevolmente la competenza del Giudice sportivo.<br />
In più nell&#8217;individuare l&#8217;oggetto delle clausole, si finiva per far riferimento alla posizione dell&#8217;atleta nei confronti della federazione facendo dunque derivare dal riconoscimento delle clausole compromissorie anche il vincolo di giustizia, conferendogli dunque una legittimazione implicita.<br />
Tale interpretazione finì comunque per essere sconfessata, in virtù non solo della presunta illegittimità costituzionale del vincolo ex artt. 103 e 113 della Costituzione, ma anche da quanto scaturiva da una interpretazione letterale della norma in cui il vincolo di giustizia non era mai concretamente citato.<br />
Bisognava inoltre esaminare le diverse interpretazioni che erano state date con riferimento all&#8217;ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle clausole compromissorie.<br />
Mentre dal punto di visto soggettivo veniva generalmente richiesta la condizione di affiliato o tesserato, con riferimento al profilo oggettivo si riteneva invece che la durata di tali clausole dovesse perdurare fino allo scioglimento del vincolo; tuttavia tale tesi era stata contestata in forza del fatto che fosse sufficiente il recesso o l&#8217;espulsione per interrompere gli effetti della clausola anche a conflitto in atto.<br />
La soluzione a tali conflitti interpretativi, era stata data dalla previsione che l&#8217;operatività della clausola pur richiedendo dal punto di vista soggettivo la qualità di associato o affiliato, produceva i suoi effetti su tutti i fatti o atti posti in essere durante il rapporto associativo anche se il giudizio arbitrale o gli effetti di questo si producevano al termine del rapporto ([15]).</p>
<p><b>4. La Camera di Conciliazione e Arbitrato.<br />
</b><i><br />
</i>Ispirandosi a quanto fatto dal C.I.O. nel 1984 con l&#8217;istituzione del T.A.S. (Tribunale Arbitrale per lo Sport), si riconosceva <i>ex ante</i> la rilevanza di esperire un tentativo di conciliazione e dunque di trovare un accordo tra le parti e solo dopo di ricorrere ad un procedimento arbitrale sulla base di un preventivo accordo tra le parti.La Camera di Conciliazione si pronunciava infatti in via definitiva sulle controversie tra federazioni o società sportive ed i soggetti tesserati, a condizione che si fossero prima esauriti i ricorsi interni proponibili in seno alle federazioni ([16]).<br />
Nel prevedere un ruolo centrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato, che, con un proprio regolamento, disciplinava il procedimento da seguire, si riducevano notevolmente le controversie regolate dal Giudice statale. Il collegio arbitrale era nominato in compartecipazione tra l&#8217;attore e la federazione (ad entrambi spettava la nomina di alcuni membri del collegio), con la totale esclusione di qualsiasi intervento del Giudice statale.<br />
Motivo per cui le numerose critiche mosse da chi vedeva nel lodo arbitrale uno strumento di eccessivo isolamento e una concreta lesione del diritto alla tutela ([17]) (anche a causa della durata eccessiva del procedimento), avevano portato ad uno stravolgimento della disciplina che porterà prima alla legge n. 280/2003 e poi alla definitiva eliminazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato e alla sua sostituzione con il Tribunale dello Sport presso il C.O.N.I. avvenuta nel 2007 ([18]).<br />
Come detto, le controversie erano sottoposte ad un preventivo tentativo di conciliazione su istanza delle parti, e solo dopo il fallimento di questa procedura si provvedeva alla soluzione arbitrale della vertenza.<br />
Nel caso della conciliazione, il conciliatore non esercitava un potere decisionale finale in quanto la sua funzione era quella di agevolare l&#8217;accordo e non di decidere la controversia (in questo caso si poteva prevedere la proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo), invece nel caso dell&#8217;arbitrato il collegio provvedeva alla adozione di un lodo impugnabile solo davanti al Giudice ordinario.<br />
In entrambe queste ipotesi si era di fronte ad una funzione giudiziale criticata strenuamente, considerata come un momento di chiusura del sistema di giustizia sportiva ([19]).<br />
Con la abolizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato, avvenuta nel 2007, e con l’istituzione, al suo posto, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., e dell’Alta Corte, riconosciuta (ex articolo 1 del Codice dell’Alta Corte di giustizia sportiva) come <i>“ l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”</i> si verificava una inversione della procedura: prima l’arbitrato era eventuale in quanto subordinato all’esito della conciliazione; adesso, con il T.N.A.S., è la conciliazione ad essere eventuale in quanto incardinata nel procedimento arbitrale.<br />
Iniziava un nuovo ciclo per la Giustizia sportiva di cui l’arbitrato poteva considerarsi un pilastro portante.<br />
<b><br />
5. Il nuovo arbitrato sportivo.<br />
</b><br />
L’arbitrato sportivo si presenta dunque come un procedimento giurisdizionale alternativo a quello ordinario a cui le parti possono volontariamente ricorrere per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o la risoluzione di un contratto di lavoro subordinato sportivo o a questioni a questo collegate.<br />
Un arbitrato gestito da un’autorità specializzata funzionale alla risoluzione delle controversie in modo rapido e poco oneroso. Inoltre il procedimento arbitrale ha natura irrituale essendo diretto alla regolamentazione negoziale di interessi di mero accertamento.<br />
La fase conclusiva del procedimento arbitrale consiste nella emanazione di un lodo, vincolante fra le parti, non impugnabile nel merito di fronte ad un Giudice Ordinario, manifestando così la sua natura irrituale.<br />
Tuttavia sulla nature irrituale del Lodo molte sono state le perplessità sorte a causa del fatto che l’arbitrato sportivo costituisse una modalità di risoluzione delle controversie non libera (come dovrebbe essere per l’arbitrato irrituale, privo di qualsivoglia schema organizzativo) bensì imposta dalla Clausola compromissoria contenuta nei contratti di prestazione sportiva che prevede per le parti l’accettazione senza riserve della risoluzione delle controversie da parte del Collegio Arbitrale ([20]).<br />
Appare chiaro, tuttavia, come l’arbitrato trovi la sua ragion d’essere nella valorizzazione dell’autonomia privata che si concretizza nella libertà lasciata alle parti di servirsi di uno strumento alternativo per la risoluzione del contenzioso.<br />
Nell’ordinamento sportivo tale strumento trova la sua naturale collocazione, difatti come sostenuto da autorevole dottrina <i>“la tempestività nell’emanazione di un lodo arbitrale nel settore sportivo consente di rispettare le naturali regole del gioco sportivo, connotate dalla velocità in sé delle attività agonistiche consistenti nelle puntuali sequenze delle partite di campionato, delle gare e dei tornei in generale; con lo strumento arbitrale si garantisce realmente la celere quanto necessaria definizione della risoluzione delle diverse controversie in ambito sportivo, come tali intendendosi i conflitti di ogni tipo tra soggetti tesserati (atleti) o gruppi affiliati (sodalizi, club, associazioni e società sportive) presso Federazioni Sportive del C.O.N.I. o tra i medesimi e la Federazioni medesime”</i>.</p>
<p><b>6. Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport. <i><br />
</i></b><br />
Dunque, proprio al fine di favorire la celerità e speditezza del procedimento sportivo è stato istituito il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS) con l’apposita funzione di amministrare gli arbitrati e di garantirne il corretto e spedito svolgimento.<br />
Posto in sostituzione della vecchia Camera di Conciliazione ed Arbitrato accusata di rappresentare un eccessivo strumento di chiusura dell’ordinamento sportivo e regolato da un apposito Codice dei Giudizi , il TNAS è competente nel caso in cui Federazioni nazionali, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate, prevedano nei loro statuti o regolamenti che le controversie concernenti diritti disponibili e rilevanti per il solo ordinamento sportivo siano risolte in sede arbitrale.<br />
Non può invece pronunciarsi su diritti indisponibili e in materia di doping.<br />
La procedura arbitrale trova regolamentazione nelle norme del Codice di Procedura Civile, è introdotta con una istanza di parte che deve essere trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni alla controparte, che entro venti giorni può presentare delle memorie difensive; entro un termine ulteriore di dieci giorni il ricorrente può presentare eventuali repliche alla domanda riconvenzionale.<br />
Nel corso della prima udienza si procede ad un preventivo tentativo di conciliazione, espressamente disposto dallo Statuto del CONI [21]; se il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione.<br />
Il procedimento si conclude con l’emanazione di un lodo arbitrale che dovrà essere emesso entro il termine perentorio di novanta giorni.</p>
<p><b>7. L’Alta Corte.</p>
<p></b>Con l’abolizione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, insieme al TNAS veniva istituita anche l’Alta Corte.<br />
Caratterizzata da un rapporto di alternetività con il TNAS, l’Alta Corte costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; è inoltre organo consultivo del CONI e delle Federazioni per i quali,di frequente, emette pareri che non sono però vincolanti[22].<br />
Condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all’Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale.<br />
procedimento dinanzi all’Alta Corte ha inizio su istanza di parte che deve darne notizia al convenuto entro il termine perentorio di trenta giorni.<br />
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria dell’Alta Corte entro dieci giorni dall’ultima notifica; la parte intimata può presentare memorie difensive entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. L’Alta Corte si pronuncia sul ricorso, di norma, con decisione in forma semplificata, rispettando le esigenze di chiarezza e celerità che da sempre l’ordinamento sportivo manifesta.</p>
<p><b>8. Quale natura per le decisioni del TNAS: lodi arbitrali o provvedimenti amministrativi?</p>
<p></b>Sebbene la giurisprudenza maggioritaria tenta a riconoscere la natura arbitrale del TNAS bisogna, per completezza di trattazione, sottolineare come una parte della dottrina ritenga che la natura arbitrale di tale organo e delle relative decisioni, qualificati rispettivamente come organismo arbitrale e come lodi arbitrali sia dal relativo Regolamento, sia dallo Statuto del CONI, sia piuttosto discutibile, alla luce del quadro normativo e dei precedenti giurisprudenziali.<br />
Sotto tale profilo, si evidenzia preliminarmente il fatto che, prima dell’istituzione del TNAS, anche l’organismo di giustizia sportiva precedentemente esistente presso il CONI (ovvero la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport) era configurato dai Regolamenti sportivi come un organismo di natura arbitrale.<br />
Tale inquadramento della Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso il CONI come organismo arbitrale e delle relative decisioni come lodi arbitrali era stato tuttavia dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che &#8211; con una serie di decisioni (la prima è stata la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, poi seguita da una serie di decisioni conformi in tal senso) &#8211; aveva sancito che le decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI non costituissero lodi arbitrali, ma provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che, in ordine ad esse, si dovesse ammettere una giurisdizione piena, ovvero estesa ai vizi di legittimità (e non limitata all’analisi dei vizi di nullità, come nel caso di impugnazione di lodi arbitrali), da parte del Giudice Amministrativo [23].<br />
Si sosteneva infatti che le questioni poste innanzi dalla Camera di Conciliazione avessero ad oggetto provvedimenti amministrativi, emanati dalle relative Federazioni (soggetti di diritto pubblico) ed incidenti su posizioni qualificabili come di interesse legittimo.<br />
Di conseguenza, data l’impossibilità di sottoporre ad arbitrato provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi non sarebbe riconoscibile come procedimento arbitrale la procedura svolta innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, in quanto relativa all’impugnazione di provvedimenti amministrativi incidenti proprio su interessi legittimi, come tali non sottoponibili ad arbitrato.<br />
Con la soppressione della Camera di Conciliazione Arbitrato e la sua sostituzione con il TNAS e con l’Alta Corte mentre sulla natura amministrativa di quest’ultima e delle relative decisioni non sono stati posti dubbi (come tali, impugnabili innanzi al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003 e sindacabili dal Giudice Amministrativo in forma piena) &#8211; il TNAS è stato configurato come organismo avente natura arbitrale.<br />
Orbene, tale configurazione deve ritenersi di dubbia legittimità con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, che già si era espressa in relazione alla posizione e alla natura dei provvedimenti della Camera di Conciliazione.<br />
In particolare, seppure non vi siano dubbi sulla natura arbitrale del TNAS e delle relative decisioni per tutto ciò che attiene alla competenza dello stesso in materia di controversie tra Agenti di calciatori e propri clienti (trattandosi indiscutibilmente di rapporti patrimoniali tra pari-ordinati, come tali incidenti su posizioni di diritto soggettivo, liberamente sottoponibili a procedimento arbitrale) , sussistono, invece, forti perplessità con riferimento alla natura arbitrale delle decisioni del TNAS su tutte le altre questioni sulle quali lo stesso ha giurisdizione (ovvero sulle questioni relative all’impugnazione di provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive con riferimento a questioni di tipo disciplinare o di tipo amministrativo).<br />
A fondamento di questa tesi basta ricordare come l’ordinamento sportivo che fa capo al CONI e che si articola nelle varie Federazioni sportive, riceve annualmente contributi statali al fine di garantire l’organizzazione e la regolarità dei Campionati sportivi e da ciò ne deriva la natura pubblicistica dell’attività svolta[24]. Inoltre la stessa materia disciplinare è riconosciuta come espressione di attività di tipo amministrativo sia con riferimento alle decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nel settore disciplinare del doping (impugnabili al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003), sia alle decisioni dell’Alta Corte di giustizia presso il CONI nel settore delle questioni disciplinari di “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” (impugnabili al TAR Lazio ai sensi della L. n. 280/2003).</p>
<p><b>Conclusioni.<br />
</b><br />
Le contraddizioni strutturali esaminate e le incongruenze tra i lodi emessi dal TNAS in occasione della vicenda Settebagni e della successiva vicenda Ascoli dimostrano come il Tribunale arbitrale si ponga non solo come un organo indipendente ma soprattutto come una entità in cui certamente non trova applicazione il principio dello <i>stare decisis. </i>Gli arbitri, infatti, non sono vincolati in alcun modo dalle decisioni prese dai collegi precedenti potendo dunque pronunciarsi in maniera del tutto libera e incondizionata, pur incorrendo talvolta,come si é visto, in pronunce del tutto difformi.<br />
Proprio da tale indipendenza e autonomia bisognerebbe, a parere di chi scrive, partire per l’individuazione del giusto criterio interpretativo delle norme contrastanti presenti nelle carte federali in merito alla condizione del Tribunale arbitrale. Dottrina minoritaria a parte, non può, infatti ,essere messa in discussione la natura del TNAS di organo superfederale in quanto l&#8217;art. 12 ter dello Statuto del CONI, precedentemente esaminato, non dice affatto che la competenza del TNAS sussiste solo se prevista dagli Statuti o dai regolamenti federali, ma piuttosto circoscrive la competenza del TNAS ai soli casi in cui si siano in precedenza stati esperiti i ricorsi interni alle Federazioni.<br />
Inoltre, in conformità con quanto disposto dal lodo Settebagni, seppur appaia incontestabile che l&#8217;art. 12 ter, dello Statuto del CONI, qualifichi il TNAS come un organo di giustizia sportiva «ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali» e che, rispettivamente, l&#8217;art. 22, comma 3 , stabilisca che «gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all&#8217;art. 12 del presente Statuto», considerando indirettamente la possibilità che le Federazioni non riconoscano invece il TNAS come organo di giustizia sportiva super federale, pur tuttavia questa ipotesi interpretativa appare in palese contraddizione con il fatto che le Federazioni hanno in passato riconosciuto la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI come organo istituzionale di giustizia sportiva.<br />
E’ lo stesso articolo 30, comma 3, dello Statuto FIGC , ad affermare che le<br />
controversie tra tesserati, società affiliate, soggetti, organismi rilevanti per l’ordinamento sportivo ecc, in cui senza dubbio rientra anche la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI. Appare dunque chiaro come la natura di organo istituzionale di giustizia sportiva superfederale fosse già riconosciuta, in via di principio, dallo stesso Statuto della FIGC [25].<br />
L’augurio è che la condizione di organo superfederale del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport non venga più messa in discussione, garantendo così da una parte un sistema di giustizia sportiva stabile e dando dall’altra adeguata tutela a quelle esigenze di imparzialità celerità e sempificazione alle quali l’ordinamento sportivo non potrebbe per nulla rinunciare.</p>
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<p>[1] HUIZINGA J., <i>Homo ludens</i>, Torino, Einaudi, 1973.<br />
[2] BOBBIO N., <i>Dalla struttura alla funzione</i>. <i>Nuovi studi di teoria del diritto,</i> Milano, 1977, ed. Roma-Bari, 2007, p. 43. In un saggio sul rapporto tra sociologia e diritto Bobbio invitava al dialogo giuristi e sociologi e rivolgendosi ai primi li invitava a liberarsi dalla mentalità espressa nella metafora dello <i>“splendido isolamento”</i> della scienza giuridica, rilevando che essa non è più <i>“un’isola ma una regione tra le altre di un vasto continente. Che il giurista debba stabilire nuovi e più profondi contatti con psicologi, sociologi, antropologi, politologi, è diventata, specie tra i giuristi della nuova generazione, una communis opinio così diffusa che a voler indicazioni bibliografiche precise non si saprebbe da dove cominciare”.</i><br />
A proposito delle Federazioni sportive, bisogna sottolineare come esse siano un terreno di osservazione privilegiato per comprendere come le strutture sociali non si formino mai sotto un rigoroso e organico impulso; mentre da un lato, creano interessi comuni tra le persone di condizione più varie (ad es. nel gioco delle bocce), dall’altro canto, ve ne sono alcune, come quella del calcio, ove si innestano “<i>forme arcaiche”</i> di potere giacché “<i>spesso primeggia un grande ricco, che vi profonde annualmente grossissime somme e ne trae lustro e popolarità”</i>. In tema di associazioni, in <i>Studi in memoria di Guido Zanobini</i>, v. V, Milano, 1965, p. 321, e in part. pp. 337-338, ripubblicato in <i>Rivista di diritto sportivo</i>, 1971, p. 49.<br />
[3] MORRIS D., <i>L&#8217;uomo e i suoi gesti. La comunicazione non verbale nella specie umana, </i>Mondadori<i>,</i> Milano, 2000.<br />
[4] RIGO L., “<i>Storia della normativa del C.O.N.I. Dalle sue origini alla legge istitutiva del 1942 (1ª parte)”,</i> in <i>Rivista di diritto sportivo</i>, 1986, p. 565 e ss.<br />
Furono i romani ad adottare la soluzione di <i>“portare la caccia in città”</i> tramite gli spettacoli nelle arene che a ben vedere non erano poi così diversi dalla attuale corrida. Una soluzione alternativa per soddisfare questo istinto insopprimibile era di trasformare l’attività di caccia in altri modelli di comportamento. A un’osservazione superficiale, queste attività non erano omologabili alla caccia, ma ad esaminarle nel dettaglio ci si accorgeva che ne conservavano tutte le caratteristiche fondamentali. La chiave di questa trasformazione risiede nel fatto che l&#8217;uomo non era più costretto a cacciare per la sopravvivenza; tutto ciò di cui necessitava era rivivere l&#8217;eccitazione dell&#8217;inseguimento. Ecco allora il diffondersi della atletica in Grecia, e in altre parti del mondo di giochi che richiedevano l&#8217;uso del pallone.<br />
Facendo riferimento al calcio, pare che il gioco con la palla abbia origini antichissime risalenti a centinaia di anni prima della nascita di Cristo. In Cina nel 200 a.c. si praticava lo <i>“tsu-chu”</i>, uno sport in cui si colpiva con i piedi un oggetto tondeggiante (<i>tsu</i> significa piede e <i>chu</i> invece palla). In Giappone c&#8217;era una simile variante con l&#8217;aggiunta della regola che la palla doveva essere indirizzata all&#8217;interno di un&#8217;area delimitata da due alberi. Tracce del gioco con la palla si trovano inoltre anche nella cultura Maya e Azteca. Ma il calcio, per come attualmente viene inteso, trova la sua prima regolamentazione normativa in Francia, dove iniziano a costruirsi strutture simili alle porte da calcio e dove si iniziano ad utilizzare quelli che adesso chiamiamo moduli di gioco, che prevedevano all&#8217;inizio circa trenta giocatori per squadra. Nel Medioevo questo sport cominciò ad aver fortuna anche in Italia, dapprima diffondendosi a Firenze per poi allargare gli orizzonti in tutta la Penisola, radicandosi in maniera incredibile. Strutturato con maggior precisione, il football assume nel tempo i connotati olimpici del rispetto dell&#8217;avversario, tanto che ormai tali principi costituiscono, almeno in teoria, le basi di tale gioco. In Inghilterra lo sport viene finalmente regolato stabilmente.<br />
La nascita del calcio può essere individuata nell&#8217;8 dicembre del 1863 giorno in cui rugby e calcio vengono definitivamente separati in seno a una federazione di undici club londinesi, in seguito al fallimento del tentativo di accorpare le due discipline e di regolarle unitariamente.<br />
[5] DRUSINI A.G. , “<i>Antropologia dello sport, analisi culturale della gara e del gioco</i>” , in www.iuritalia.it.<br />
[6] ONESTI G., “<i>Universalità dello sport e del diritto sportivo”</i> in <i>Rivista di Diritto Sportivo</i>, 1962, pp. 124 ss.<br />
[7] V. il lodo ASC Settebagni Calcio Salario <i>vs.</i> FIGC e ASD Pro Calcio Sabina del 3 settembre 2009 (Collegio: Modugno <i>Pres.</i>, Raso, Fornaio), consultabile nel sito: http://www.coni.it/index.php?6478<br />
[8] V. il lodo Ascoli Calcio 1989 SpA <i>vs.</i> FIGC del 15 dicembre 2009 (Collegio: Frosini <i>Pres.</i>, Benincasa, Vessichelli) consultabile nel sito: http://www.coni.it/index.php?6478 (ora pubblicato anche nel sito: http://www.giustamm.it, con interessante nota, parzialmente critica, di F. FRENI, <i>La giustizia sportiva in cammino: la necessaria vigenza dell’art. 30 dello Statuto F.I.G.C. ed il doppio vertice del sistema</i>) (23.12.2009)<br />
[9] Tommaso E. Frosini <i>“L’arbitrato sportivo: Teoria e Prassi”</i>.<br />
L’autore ha evidenziato come <i>“ L’art. 30 dello Statuto della FIGC esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». E’ pur vero che la norma fa riferimento alla soppressa CCAS, oggi sostituita e riformata dal TNAS; il problema però è il seguente: o le disposizioni dell’art. 30 Statuto FIGC devono intendersi facenti riferimento al TNAS e allora il limite per il ricorso all’arbitrato è quello ivi previsto (ovvero sanzioni di importo superiore ai 50.000,00 euro); oppure il riferimento alla CCAS non è automaticamente applicabile per analogia al TNAS, e allora questo difetterà di qualsiasi competenza per le controversie che oppongono tesserati o società affiliate alla FIGC (art. 2, comma 1, Codice TNAS afferma che: «le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive […] siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale»). Mentre l’art. 12 ter Statuto CONI prevede che: «il TNAS, ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi tra gli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati […],con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori […] a 10.000 euro di multa o ammenda […]». Dovrà allora applicarsi L’art. 30 dello Statuto Figc, che esclude il ricorso all’arbitrato per le sanzioni che hanno valore inferiore a 50.000,00 euro, oppure l’art. 12 ter dello Statuto Coni, che prevede la competenza arbitrale per le sanzioni non inferiori a 10.000,00 euro?”</i><br />
La questione viene risolta riconoscendo la natura superfederale del TNAS e dunque la sua posizione sovraordinata rispetto alle Federazioni.<br />
[10] Sul punto si veda Tommaso E. Frosini <i>“L’arbitrato sportivo: Teoria e Prassi”.</i> L’autore afferma che:<i>“L’esistenza di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come «l’ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di “giustizia” e di “arbitrato” per lo sport. Le parti possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato amministrato dal TNAS; se non ricorre una tale scelta, la controversia spetta all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva (esofederale). In tal modo, va riconosciuta in capo all’arbitrato amministrato dal TNAS l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, l. n. 280 del 2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di nullità, ai sensi dell’art. 828 c.p.c.”.</i><br />
[11] Già Massimo Severo Giannini, nel riprendere quanto sostenuto da Santi Romano nella sua teoria istituzionalistica, qualificava l&#8217;ordinamento sportivo come autonomo. Tale autonomia però era sempre stata intesa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in chiave assolutamente restrittiva, limitandosi a riconoscere l&#8217;esistenza di strutture e meccanismi finalizzati alla risoluzione interna delle controversie ma prevedendo tuttavia una necessaria intromissione della competenza statale partendo dal presupposto che l&#8217;ordinamento sportivo sebbene inteso come ordinamento speciale dovesse integrarsi compiutamente nell&#8217;ordinamento statale riducendosi a “<i>mera espressione linguistica connotante il dato puramente sociologico dell&#8217;esistenza di un gruppo sociale organizzato</i>”.<br />
Tale tesi venne successivamente confutata da chi considerava ingiustificata la spersonalizzazione di fenomeni dell&#8217;esperienza sociale all&#8217;interno delle manifestazioni del diritto statale.<br />
La rilevanza dell&#8217;ordinamento sportivo, venne accentuata dal sempre maggiore riconoscimento conferito alla pluralità degli ordinamenti giuridici, che porterà lo Stato a perdere l&#8217;assolutezza del suo primato nella determinazione della rilevanza degli ordinamenti giuridici così da configurare un libero spazio in cui i vari ordinamenti operano con un ampio margine di autonomia.<br />
Si è sottolineato come il termine “<i>autonomia</i>” non andasse interpretato come indipendenza normativa assoluta o come esclusività nell&#8217;organizzazione della attività giurisdizionale, essendo necessario tracciare i limiti entro i quali questo termine andasse inteso. Proprio dalla difficoltà di individuazione di suddetti limiti derivavano le tensioni sorte tra ordinamento statale e sportivo.<br />
La previsione di un sistema di giustizia interno infatti se, da un lato, rispondeva alla esigenza di affidare ad organi a competenza specifica la risoluzione delle controversie sportiva, permettendo così di ottenere decisioni in tempi molto brevi garantendo all&#8217;ordinamento la propria autonomia, dall&#8217;altro lato la complessità di delineare i confini della sindacabilità del Giudice Statale dei provvedimenti federali e sopratutto la tendenza ad escludere qualsiasi intervento del giudice ordinario portava l&#8217;ordinamento statale a guardare con diffidenza quella “<i>zona franca</i>” sportiva sottratta alla sua giurisdizione considerato inoltre che spesso tali controversie andavano ad affrontare questioni rilevanti per l&#8217;ordinamento della Repubblica.<br />
Ad oggi, secondo quanto sostenuto dalla dottrina e in parte dalla giurisprudenza, l&#8217;ordinamento sportivo dovrebbe considerarsi autonomo a tutti gli effetti e in quanto tale capace di distinguersi dall&#8217;istituzione o dall&#8217;ordinamento dal quale riceve non solo la propria legittimazione ma anche la propria garanzia<i>.</i><br />
Inoltre, allo Stato spetterebbe il compito di provvedere alla sua organizzazione come rete e collettore delle varie spinte autonomistiche così da considerare, in riferimento alla materia che ci interessa, l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo come regola, e l&#8217;eventuale intromissione statale come eccezione.<br />
Non bisogna trascurare poi che, a sostegno della tesi autonomistica si porrebbero anche gli artt. 2 e 18 della nostra Costituzione che, nel riconoscere il diritto di associarsi liberamente e nel tutelare i diritti dell’uomo all’interno delle formazioni sociali darebbero implicito riconoscimento ad una, quanto meno parziale, autonomia dell’ordinamento sportivo<i>.</i><br />
Deve essere comunque ribadito, che l&#8217;ordinamento statale non può riconoscere la piena indipendenza all&#8217;ordinamento sportivo per non correre il rischio di una intromissione in quella sfera di norme e principi che non sono suscettibili di limitazioni e condizionamenti di alcun genere.<br />
Inoltre il riconoscimento della piena indipendenza dell&#8217;ordinamento sportivo e della effettiva delimitazione della sfera di competenza dell&#8217;uno e dell&#8217;altro ordinamento, era ostacolata da una serie di fattori che è possibile definire “<i>agenti inquinanti</i>” lesivi della genuinità dello sport quali, ad esempio, le pressioni politiche che trovavano fondamento nell&#8217;interesse dei governi nelle attività sportive al fine di trarne prestigio e visibilità; oppure l&#8217;utilizzo dello sport quale meccanismo per ottenere consensi.<br />
La situazione muterà in concreto solo con la legge 280/2003, che affronterà in modo dettagliato la questione della autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo.<br />
[12]<i> </i>Con il termine “giustizia sportiva” si fa riferimento a “tutti gli istituti previsti negli statuti nonché nei regolamenti federali, atti a dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le federazioni”.<br />
Oggi, i regolamenti federali consentono di distinguere quattro tipologie di controversie sportive (questioni tecniche, disciplinari, economico-patrimoniale e amministrative) che le federazioni, le società, i professionisti nonché tutti i soggetti che ne abbiano un effettivo interesse, possono sollevare dinanzi agli organi di giustizia sportiva.<br />
La competenza a dirimere tali questioni, ripartita tra Giudice sportivo e Giudice amministrativo, da sempre costituisce un problema di difficile risoluzione.<br />
Da una parte, infatti, la potenziale rilevanza esterna che alcune di tali questioni possono assumere ha indotto il Giudice statale a vantare delle pretese di intervento, dall’altra gli organi di giustizia sportiva, gelosi custodi dell’autonomia dell’ordinamento di cui fanno parte, hanno sempre tentato di limitare l’intervento statale, correndo spesso il rischio di una inadeguata tutela dei diritti e degli interessi in gioco.<br />
[13]<i> </i> Intendendosi con tale istituto l’impossibilità per i membri dell’ordinamento sportivo di adire gli organi di giustizia ordinaria se non dopo aver esaurito tutti i gradi previsti dalla giustizia sportiva.<br />
[14] COLAGRANDE R., “<i>Relazione al d.l. 220 del 2004”</i>, in <i>Guida al diritto</i>, 2003, p. 34.<br />
[15] IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M., <i>Il diritto dello sport</i>, Utet giuridica, Torino, 2007.<br />
[16]La prima regolamentazione della Camera di Conciliazione e Arbitrato si rinviene nello Statuto del C.O.N.I., approvato con d.lg. 24 marzo del 2000, il cui art. 12 disponeva la costituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello sport regolandone le funzioni consultive e conciliative, disciplinandone la composizione fissando a 9 membri il numero dei suoi componenti e indicandone le modalità di elezione. Si prevedeva inoltre il carattere definitivo delle pronunce della Camera sulle controversie sportive a condizione però che venissero prima esauriti i gradi di giurisdizione interna alle federazioni. Si identificavano inoltre i soggetti legittimati alla proposizione dell’istanza e i termini da rispettare per la stessa.<br />
Infine, veniva prevista la possibilità di devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato tramite una clausola compromissoria o altro espresso accordo tra le parti, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio.<br />
Come già anticipato, la situazione muterà solo nel 2007 quando, con un comunicato emanato giorno 8 novembre, verrà definitivamente ufficializzata la soppressione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato.<br />
[17] MONTESANO L., <i>Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell’arbitrato rituale</i>, in Foro.it. GABRIELLI G., “<i>Considerazioni sull’interpretazione e sull’individualità della clausola compromissoria”</i>, in <i>Vita notarile</i>, 1988, p. 978.<br />
[18] Nel Comunicato Ufficiale apparso sul sito del CONI (www.coni.it) in data 8 novembre 2007, si leggeva che: “<i>Si è passato poi ad esaminare il nuovo Statuto del CONI con le modifiche proposte dalla Commissione dei saggi, formata da Andrea Manzella, Franco Frattini, Lamberto Cardia e Giulio Napolitano. La Giunta ha espresso unanime apprezzamento per il lavoro dei saggi ed ha approvato le modifiche che verranno sottoposte all’approvazione definitiva domani al Consiglio Nazionale del CONI. Tra le principali novità, la soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport che viene sostituita dal Tribunale dello Sport, il quale potrà dirimere solo le controversie tra Federazioni e soggetti affiliati qualora la Federazione abbia inserito nel proprio Statuto questa possibilità. Nasce l’Alta Corte di Giustizia dello Sport, alla quale ci si potrà rivolgere per un ultimo grado di giudizio solo in alcuni casi particolari. Inoltre, il Giudice di Ultima Istanza cambia la denominazione in Tribunale Nazionale Antidoping. Tutte queste nuove regole sono state definite tenendo in grande considerazione il rafforzamento del concetto di terzietà degli organi di Giustizia Sportiva presso il CONI.</i>”. LUBRANO E., <i>“Dispensa di diritto dello sport, anno accademico 2007/2008”</i> (materiale didattico ad uso degli studenti), in www.studiolubrano.it.<br />
[19] Sulla questione inerente l&#8217;individuazione del momento in cui si esaurivano i gradi di giustizia sportiva e cioè se questa dovesse comprendere anche la pronuncia della ormai scomparsa Camera di conciliazione e Arbitrato vi erano molteplici orientamenti contrastanti, alcuni dei quali vedevano nella pronuncia emessa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato un lodo rituale impugnabile davanti al giudice amministrativo solo in caso di nullità revocazione o opposizione di terzo,altri invece ritenevano la Camera di Conciliazione a tutti gli effetti come l’ultimo grado della giustizia sportiva. A titolo esemplificativo si vedano due pronunce diametralmente opposte in merito alla questione in esame. Si esamini in primo luogo la sentenza n. 2987/2004; in questa si manifesta il convincimento in base al quale i provvedimenti emanati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport debbano essere considerati come lodi rituali e dunque assoggettati alle disposizioni dell&#8217;articolo 827 c.p.c. che prevede l&#8217;impugnabilità solo in caso di nullità, revocazione o opposizione di terzo; per tale ragione si tende ad escludere un riesame nel merito della questione da parte del giudice amministrativo. Nel dettaglio il T.A.R. disponeva che: “il previo ricorso ai gradi di giustizia sportiva, di cui parla l’art. 3, c. 1, del DL 220/2003, configura sì un caso di giurisdizione condizionata, ma non di per sé censurabile per illegittimità costituzionale. Affinché sia conforme a Costituzione, ad avviso del Collegio il comportamento da tenere, nei casi di giurisdizione condizionata, non deve essere eccessivamente oneroso in termini di tempo, di costi, di attività da svolgere e deve essere finalizzato a soddisfare esigenze endo-processuali. Il modello delineato dall’art. 3 […] consente l’adizione in via esclusiva di questo Giudice, escluse le vicende ex art. 2, c. 1 (di cui l’ordinamento generale si disinteressa) e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, una volta esauriti i ricorsi interni, a loro volta improntati ad una struttura deflattiva del contenzioso ordinario e, al contempo, poco costoso e, soprattutto, non improntato a rigorose formalità e ben noto e sperimentato dai soggetti del mondo sportivo […].<br />
La Camera di conciliazione pronuncia in modo alternativo alla giurisdizione statale solo per quelle controversie, sì devolute le mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti ed in materia sportiva ed anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati, ma al contempo rilevanti anche per l’ordinamento statale e nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di validità di tali clausole, mentre per le altre vicende, indifferenti per tale ordinamento, la cognizione, o meno, della Camera non ha rilevanza generale […], l’adizione della Camera di Conciliazione si pone in realtà come un ulteriore mezzo di gravame avverso quelli obbligatori interni a ciascuna Federazione sportiva nazionale, nel senso che può servire a risolvere la controversia all’interno del mondo sportivo. L’adizione di questa, quindi, non s&#8217;atteggia a condizione d&#8217;ammissibilità per il ricorso innanzi alla giurisdizione statale, tant’è che è effettivamente alternativo a questa. Diametralmente opposta a questa pronuncia deve essere considerata la sentenza 5025 del 2004, in cui il Consiglio di Stato sottolineando la rilevanza delle funzioni svolte dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato afferma che: “<i>L&#8217;obbligo di esaurire i gradi di giustizia sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali (previsto dall&#8217;articolo 3 della legge 280/2003) implica che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l&#8217;ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport istituito presso il C.O.N.I., sia per il tentativo di conciliazione, sia per l&#8217;arbitrato, in quanto la stessa costituisce l&#8217;ultimo grado della giustizia sportiva</i>”;<i> </i>aggiunge inoltre che “<i>L&#8217;atto con il quale la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport decide le questioni ad essa sottoposte con “arbitrato” non costituisce un atto qualificabile come lodo arbitrale (nonostante tale qualificazione giuridica venga indicata nel regolamento della stessa), in quanto esso ha carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, impugnabile innanzi alla giurisdizione piena del giudice amministrativo</i>”. Infine, degne di nota risultano le pronunce riguardanti il caso Empoli nelle quali si torna sostanzialmente indietro attribuendo nuovamente alle pronunce della Camera di Conciliazione e Arbitrato la natura di lodo arbitrale. Veniva innanzi tutto qualificata come vincolata la attività di controllo posta in essere dalle federazioni sull&#8217;equilibrio finanziario delle società ai fini dell&#8217;ammissione, in quanto tale suddetta attività finiva per incidere su posizioni qualificabili come diritti soggettivi, e dunque i provvedimenti di ammissione al campionato vengono qualificati come arbitrabili,conseguentemente le decisioni della Camera di Conciliazione avrebbero la natura di lodo arbitrale sindacabili davanti al giudice amministrativo solo per questioni di nullità. Sul tema in questione si veda LUBRANO E., “<i>Le sentenze Empoli ovvero un passo indietro per la certezza del diritto?!?</i>”, in www.studiolubrano.it.<br />
[20] Definizione contenuta in Dizionario Giuridico dello Sport, Mattia Grassani, Bradipo libri, 2008.<br />
[21] L’ articolo 12 ter dello Statuto del CONI rubricato<b> </b>“Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” dispone infatti che: <b> <i>“</i></b><i>1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai<b> </b>regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli<b> </b>associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una<b> </b>Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a<b> </b>condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o<b> </b>comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della<b> </b>giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato<b> </b>l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o<b> </b>ammenda, e delle controversie in materia di doping.</i><br />
<i>2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.</i><br />
<i>3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice</i><br />
<i>di procedura civile.</i><br />
<i>4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.</i><br />
<i>5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall’ Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro</i><br />
<i>patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum</i><br />
<i>pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All’atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l’obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell&#8217;art. 12 bis.</i><br />
<i>6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall’Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l&#8217;obbligo di rendiconto</i><br />
<i>finanziario.</i><br />
<i>7. L’Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l&#8217;indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l’esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute allacognizione arbitrale.</i><br />
[22] <i> </i> L’articolo 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva prevede infatti che:<i> </i><br />
<i>1. L’Alta Corte di giustizia sportiva (d’ora innanzi Alta Corte), istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora innanzi CONI), ai sensi degli articoli 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, è espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, e dall’articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza.</i><br />
<i>2. L’Alta Corte costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (d’ora innanzi Tribunale), salve le esclusioni di cui al seguente comma 4.</i><br />
<i>3. Condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all’Alta Corte sono la notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale.</i><br />
<i>4. Sono escluse dalla competenza dell’Alta Corte le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità di cui all’articolo 3, comma 1, Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (d’ora innanzi Codice TNAS), quelle in materia di doping, nonché quelle aventi a oggetto una pronuncia della Giunta nazionale del CONI, emessa su parere dell’Alta Corte ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, su ricorsi relativi a revoca o diniego di affiliazione di società sportive.</i><br />
<i>5. L’Alta Corte, inoltre: a) decide, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri proposte con la procedura prevista dall’articolo 18 del Codice TNAS; b) esercita ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti nel corso delle procedure di giustizia sportiva, salvaguardando l’indipendenza degli arbitri e promuovendo tutte le iniziative utili a rafforzare l’effettività e la ragionevole durata della stessa giustizia sportiva nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive, utilizzando anche sistemi informatici per la diffusione: 1) dei principi di diritto enunciati nelle proprie decisioni, con gli effetti previsti dall’articolo 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI; 2) della progressiva esemplificazione, a titolo indicativo, dei tipi di controversie devolvibili alla competenza arbitrale.</i><br />
<i> c) esercita funzioni consultive, rendendo pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una Federazione sportiva nazionale (d’ora innanzi Federazione) tramite il CONI, con le modalità ed entro i limiti previsti dall’articolo 15 del presente Codice; d) segnala alla Giunta Nazionale del CONI l’esigenza di modifiche delle norme dell’ordinamento sportivo, quando, nel corso dell’attività dell’Alta Corte, emerga che queste siano, in qualche parte, imperfette, incomplete od oscure; e) emana il Codice TNAS e il Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, da sottoporre alla Giunta Nazionale per la presa d’atto; f) nomina, su proposta dei rispettivi Presidenti e sentito il responsabile del settore del CONI, il Segretario dell’Alta Corte e il Segretario generale del Tribunale; g) esprime il gradimento alla messa a disposizione, da parte del CONI, del personale da assegnare alla segreteria dell’Alta Corte e del Tribunale; h) adotta, ove ricorra l’ipotesi di un pregiudizio grave e irreparabile per una delle parti, le misure cautelari opportune per la salvaguardia dei diritti minacciati, con efficacia nel solo ordinamento sportivo e per il tempo necessario a giungere a una decisione nel merito;</i><br />
<i>i) forma la lista di esperti nella quale sono scelti gli arbitri unici o i componenti dei collegi arbitrali del Tribunale di cui all’articolo 12 ter dello Statuto del CONI e agli articoli 1 e 6 del Codice TNAS”.</i><br />
[23] Si vedano le ordinanze del Consiglio di Stato Sez. VI 9 agosto 2005, nn. 3853, 3856, 3857, 3860 e 3865, e poi la sentenza 9 febbraio 2006, n. 527, in cui il collegio afferma di non volersi discostare dalla propria univoca linea interpretativa sancita con la sentenza sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025 in base alla quale le decisioni della Camera di Conciliazione, per il fatto di essere emanate in materia in cui sono configurabili posizioni di interesse legittimo (come tale non arbitrabile), non hanno natura di lodo arbitrale, ma di provvedimento amministrativo, impugnabile, come tale, innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa e da questi sindacabile, in forma piena, per vizi di legittimità.</p>
<p>[24] Sulla base del quadro normativo antecedente alla riforma del 1999, l&#8217;ordinamento sportivo trovava il suo collegamento con l’ordinamento statale tramite l&#8217;intermediazione del C.O.N.I.<br />
Che il C.O.N.I. fosse un ente pubblico era fuori discussione, la stessa legge n. 426/1942, all&#8217;articolo 2, lo qualificava come un “ente di diritto pubblico”, il problema che si poneva era quello della natura delle federazioni sportive.<br />
L&#8217;art. 5 della medesima legge affermava che queste erano “organi del C.O.N.I.”; questa disposizione era stata oggetto di molteplici interpretazioni dottrinali, alcune delle quali sostenevano che il termine “organo” dovesse essere inteso in senso proprio, attribuendo dunque alle federazioni la possibilità di partecipare alla natura autoritativa del C.O.N.I. e di mantenere all&#8217;interno di quell&#8217;ente una identità soggettiva; altre invece sostenevano che le federazioni non dovessero essere dotate di una propria identità ma dovessero essere fuse all&#8217;interno del C.O.N.I., restando prive così di qualsiasi forma di autonomia.<br />
Alla base della tesi privatistica si poneva, innanzitutto, il principio secondo il quale non era possibile inquadrare le federazioni sportive come soggetti muniti di poteri autoritativi pubblici; tali potestà sarebbero spettate infatti solo ed esclusivamente al C.O.N.I., ente pubblico esplicitamente riconosciuto, alla cui autorità sarebbero dunque soggette le varie federazioni qualificate, però, come soggetti privati.<br />
Al C.O.N.I. venivano comunque riservate le funzioni di iniziativa, controllo e coordinamento delle federazioni, operando tramite esse nell&#8217;ordinamento sportivo, senza però alcuna estensione della sua natura di ente pubblico indipendente. Il C.O.N.I. eserciterebbe questi poteri emanando provvedimenti amministrativi, assimilati a quelli con cui l&#8217;autorità preposta ad un ordinamento sezionale indirizza e controlla l&#8217;attività dei soggetti in questo rientranti.<br />
Il rapporto tra C.O.N.I. e federazioni sportive potrebbe essere dunque equiparato, secondo quanto sostenuto da Luiso, ad un ordinamento sezionale prevedendo però la necessità di evidenziare alcune sostanziali differenze:<br />
a) a differenza di quanto avveniva per ordinamenti sezionali, nell&#8217;ordinamento sportivo mancava una base economica solida data la qualifica della attività svolta come meramente sportiva piuttosto che imprenditoriale;<br />
b) al vertice dell&#8217;ordinamento sportivo vi era un ente pubblico indipendente e non, come invece accadeva in generale negli ordinamenti sezionali, un organo statale o un ente ausiliario;<br />
c) le disposizioni del C.O.N.I. riguardavano solo una parte dell&#8217;ordinamento sportivo e non regolavano la materia nella sua totalità, cosa che invece risultava essere una caratteristica fondamentale dell&#8217;ordinamento sezionale.<br />
In conclusione, la teoria privatistica non negando la natura pubblicistica del C.O.N.I. collocava però la giustizia sportiva sul piano del diritto privato.<br />
Dalla natura privata delle federazioni sportive derivava dunque in primo luogo che l&#8217;iscrizione alle stesse, veniva posta in essere tramite la stipulazione di un atto negoziale (origine pattizia), in secondo luogo che i regolamenti federali dovevano essere oggetto di accettazione contrattuale mediante la procedura di affiliazione e senza nessun valore di carattere normativo all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento statale. Da queste affermazioni trovava ampia conferma il principio, posto alla base di suddetta teoria, secondo cui l&#8217;elemento pubblicistico, facente capo al C.O.N.I., non oltrepassava le federazioni, non regolando i rapporti con gli iscritti, lasciando alle federazioni stesse un concreto margine di discrezionalità e autonomia.<br />
Ad una soluzione diametralmente opposta, si giungeva, invece, con la teoria pubblicistica ([24]), la quale troverebbe fondamento nella suddetta legge n. 426/1942, a partire dall&#8217;art. 3 in cui si attribuiva al C.O.N.I. il potere di sorveglianza su tutte le organizzazioni che si dedicavano allo sport, intravedendo in questa norma un riconoscimento implicito della natura pubblicistica delle federazioni; dall&#8217;art. 4 in cui si asseriva che erano devoluti al C.O.N.I. tutti i proventi scaturenti dal tesseramento degli iscritti alle federazioni, norma da cui sarebbe desumibile la qualifica di organi delle federazioni; dall&#8217;art. 5 in cui si prevedeva la facoltà del C.O.N.I. di istituire federazioni e in cui si attribuiva a queste stesse la qualifica di “organi”.<br />
In realtà tutte queste ragioni erano state man mano sconfessate dalla dottrina di allora partendo dalla riflessione che ex art. 3 non era contestabile che il C.O.N.I. avesse i poteri suddetti e dunque che fosse un ente pubblico, ma non per questo si doveva riconoscere tale qualifica anche alle federazioni, visto che nell&#8217;ordinamento statale vi erano molti soggetti privati ciò nonostante sottoposti a controlli statali (ad es. le cooperative, le fondazioni ecc); ex art. 4 invece, dai proventi versati al C.O.N.I. dalle federazioni sportive non avrebbe potuto determinarsi la qualifica di organi delle stesse ma al contrario tali proventi avrebbero dovuto essere considerati come contributi che le federazioni erano tenute a versare al C.O.N.I. come quelle che i soci versano al consorzio che li raggruppa; in fine le motivazioni ex art. 5 venivano sconfessate affermando che la possibilità del C.O.N.I. di costituire nuove federazioni fosse solo indice del fatto che queste non erano strumenti necessari per la sua sopravvivenza e la costituzione finiva per dover essere considerata più come una sorta di mero riconoscimento.<br />
Ulteriori obiezioni alla validità della teoria pubblicistica muovevano dall&#8217;esame del fatto che tra C.O.N.I. e federazioni mancasse un rapporto gerarchico poiché essi erano posti su piani diversi, dalla mancanza di un controllo finanziario da parte del C.O.N.I. sull&#8217;operato delle federazioni e infine dal fatto che le federazioni stesse godessero di personalità giuridica di diritto pubblico o privato e quindi non potessero essere “organi del C.O.N.I.” ( anche se quest&#8217;ultimo punto veniva contestato da coloro che affermavano che nulla vietava che un organo di un ente godesse di personalità giuridica).<br />
In conclusione dunque, secondo l’impostazione del Luiso, la tesi pubblicistica doveva essere respinta perché non ne risultavano fondati gli argomenti e ne veniva inoltre sottolineata la contraddittorietà con la corretta interpretazione degli articoli 1, 3 e 4, della l. n. 426/42.<br />
La successiva evoluzione normativa dimostrerà invece come questa teoria fosse assolutamente fondata.<br />
Già nel d.lgs. n. 242/1999 si affrontava, infatti, il problema della natura delle federazioni, qualificandole come associazioni con personalità giuridica di diritto privato riconoscendo però la natura pubblicistica di alcuni aspetti della attività del C.O.N.I., poi il successivo d.lgs. n. 15/2004 proseguiva riconoscendo esplicitamente la valenza pubblicistica della attività delle federazioni sportive e la loro natura sostanziale di organismi di diritto pubblico essendo necessario dare rilevanza, per ciò che riguardava la giurisdizione, non alla natura del soggetto, ma alla natura dell&#8217;attività dallo stesso svolta.<br />
Sotto questo punto di vista vi sarebbero una serie di elementi sulla base dei quali conferire all&#8217;ordinamento sportivo un interesse spiccatamente pubblicistico:<br />
1)l&#8217;elemento normativo (il fatto che la l. n. 280 sia nata in attuazione del d.lg. n. 220/2003 regolante i casi straordinari di necessità e urgenza dimostra come “il regolare svolgimento dei campionati” costituisca un interesse di carattere pubblico);<br />
2)l&#8217;elemento patrimoniale (sovvenzioni che annualmente il C.O.N.I. elargisce alle federazioni);<br />
3)l&#8217;elemento monopolistico (attività in esclusiva delle federazioni);<br />
4)l&#8217;elemento della generalità dell&#8217;interesse allo sport (diversificazione dei soggetti interessati).<br />
Infine, nell&#8217;attuale Statuto del C.O.N.I. emanato nel 2008, nella affermazione del principio di autonomia del C.O.N.I. e di collaborazione con organizzazioni internazionali, Unione Europea, regioni ecc, troverebbe implicito riconoscimento il carattere pubblicistico della attività svolta dallo stesso.<br />
[25] Nel dettaglio il Collegio arbitrale, nel lodo Settebegni, in merito alla natura da attribuire al TNAS affermava quanto segue: “ La premessa che la competenza del TNAS sussiste ove sia prevista dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, non può essere condivisa, perché frutto di un grave fraintendimento. L&#8217;art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI non dice affatto che la competenza del TNAS sussiste se e solo se sia prevista dagli Statuti o dai regolamenti federali, bensì attribuisce testualmente e direttamente al TNAS la «competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell&#8217;ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping». Stabilisce cioè che la competenza del TNAS operi dopo esperiti i ricorsi interni alle Federazioni (cd. definitività dei provvedimenti di giustizia sportiva federale, analoga a quella che una volta si predicava dei provvedimenti amministrativi statali prima che fossero esperibili i rimedi giudiziari) e non possa operare sulle controversie di minima entità o su quelle in materia di doping. L&#8217;art. 2, comma 1, del Codice, infatti, in conformità al suddetto art. 12 ter, comma 1 e all&#8217;art. 22, comma 3, dello Statuto del CONI, stabilisce quali siano le «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», mentre l&#8217;art. 3 del Codice prevede, tassativamente, quali siano le «controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale», aggiungendo nel comma 2, alle esclusioni già disposte dall&#8217;art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, significativamente, quella relativa alle controversie «aventi ad oggetto la revoca o il diniego federale di affiliazione, disposto nei confronti di società sportive ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 5, lett. n), del predetto Statuto del CONI», ossia circoscrivendo a questa sola ipotesi di provvedimenti federali l&#8217;esclusione della competenza del TNAS. Vero è che l&#8217;art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, parla del TNAS come di un organo di giustizia sportiva «ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali» e che, rispettivamente, l&#8217;art. 22, comma 3 , stabilisce che «gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all&#8217;art. 12 del presente Statuto», implicitamente ipotizzando la possibilità che le Federazioni non riconoscano invece il TNAS come organo di giustizia sportiva super federale, né prevedano il procedimento arbitrale come disciplinato dall&#8217;art. 12 dello<br />
Statuto del CONI; ma questa ipotesi interpretativa delle ricordate disposizioni è in manifesto contrasto con il fatto che le Federazioni hanno in passato riconosciuto la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI come organo istituzionale di giustizia sportiva. In particolare, nella specie, per quel che qui interessa, per ciò che concerne la<br />
FIGC, va richiamato l&#8217;art. 30, comma 3, del relativo Statuto, a tenore del quale «le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati; società affiliate; soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l&#8217;ordinamento federale] e tra gli stessi e la FIGC, per<br />
le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera». L&#8217;organo istituzionale di giustizia sportiva superfederale era già riconosciuto, in via di principio, dallo Statuto della FIGC. Non vale, peraltro, obiettare, al fine di sostenere l&#8217;eccezione di inammissibilità della istanza in questione e l’incompetenza del TNAS, che lo stesso art. 30, comma 3 , dello Statuto della FIGC sottragga esplicitamente ad arbitrato, tra altre, «le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o a 120 giorni; b) la perdita della gara; e) l&#8217;obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo», sia perché il riconoscimento, come tale, di un organo di giustizia superfederale da parte di una Federazione non può essere confuso con le limitazioni di competenza stabilite unilateralmente da parte della Federazione medesima (della cui legittimità è lecito dubitare); sia soprattutto perché la Camera di conciliazione e arbitrato è stata soppressa e, nella specie, il rapporto intercede ora tra la FIGC e il nuovo organo istituito, sulla base di esplicite disposizioni legislative statali, da norme statutarie del CONI (in particolare dall&#8217;art. 12 dello Statuto). Come è stato recentemente ed autorevolmente argomentato da una decisione dell&#8217;Alta Corte di Giustizia Sportiva (n. 1 del 2009), è «frutto di un fraintendimento del sistema» opinare che «le norme statutarie del CONI. istitutive dei nuovi organi [quali la suddetta Alta Corte e il TNAS] nella consapevolezza di intervenire in aree, come quelle della giustizia sportiva, estranee alla competenza normativa del CONI, avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali». Al contrario, non solo «non è dubbio che il CONI &#8211; istituzione inserita, ad un tempo (come ente pubblico) nell&#8217;ordinamento della Repubblica italiana e nell&#8217;ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel C.I.O. &#8211; ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell&#8217;autonomia al CONI espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria jurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un&#8217;ulteriore fase di contenzioso esofederale», ma anche è indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederali, la competenza (o meglio la giurisdizione) ad essi spettante non possa essere limitata o condizionala dalle norme delle singole Federazioni, ma soltanto regolata da norme superfederali”.<br />
V. il lodo ASC Settebagni Calcio Salario vs. FIGC e ASD Pro Calcio Sabina del 3 settembre 2009 (Collegio: Modugno Pres., Raso, Fornaio), consultabile nel sito: http://www.coni.it/index.php?6478</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 12.12.2011)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/levoluzione-dellarbitrato-sportivo-dalla-camera-di-conciliazione-ed-arbitrato-al-tribunale-nazionale-arbitrale-dello-sport/">L’evoluzione dell’arbitrato sportivo: dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato al Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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