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	<title>Claudia Micelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Claudia Micelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-31-agosto-2001-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-31-agosto-2001-n-107/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a></p>
<p>L’ordinanza in rassegna fornisce l’occasione per alcune riflessioni sui problemi insorti per effetto della norma transitoria di cui all’art. 45 comma 17 D.Lgs. 31/3/1998 n. 80. Tale disposizione stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato, “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-31-agosto-2001-n-107/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-31-agosto-2001-n-107/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a></p>
<p>L’ordinanza in rassegna fornisce l’occasione per alcune riflessioni sui problemi insorti per effetto della norma transitoria di cui all’art. 45 comma 17 D.Lgs. 31/3/1998 n. 80.</p>
<p>Tale disposizione stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato, “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre in via transitoria le controversie concernenti questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data continuano ad essere decise dal giudice amministrativo nel contesto della propria giurisdizione esclusiva “e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.</p>
<p>Nel caso preso in esame dal TAR Friuli Venezia Giulia, le pretese avanzate dalla ricorrente riguardavano il periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, pertanto risultava corretto il promuovimento del gravame avanti al giudice amministrativo. Solo che il ricorso veniva notificato prima della scadenza del predetto termine di decadenza, ma depositato a termine ormai scaduto, senza tener conto che il giudizio amministrativo, a differenza di quello civile, può ritenersi proposto non con la mera notificazione bensì solo con la vocatio iudicis, che si attua attraverso il deposito del ricorso presso la Segreteria del TAR, che dà vita al rapporto giuridico processuale ed investe il giudice del potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Nel caso di specie quel Collegio non si è però limitato a dichiarare l’inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, ma, dando prova di particolare sensibilità per le possibili conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente, correlate ad una preclusione di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 45. E ciò tanto sotto il profilo della violazione degli artt. 76 e 77 1° comma della Costituzione per eccesso di delega ed in subordine per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.</p>
<p>L’ordinanza del TAR Friuli Venezia Giulia qui esaminata si colloca sulla stessa linea seguita dal TAR Catania sez. III, che con l’ordinanza n. 149/01 aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 comma 17 D.Lgs 80/98, sotto il profilo però della sola violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>La motivazione dell’ordinanza è quanto mai completa e convincente.</p>
<p>Vale però la pena richiamare per un opportuno confronto tutta una serie di sentenze con le quali vari TAR, aditi da ricorrenti che chiedevano tutela per diritti maturati in relazione a periodi del rapporto lavorativo anteriori al 30/6/98, con ricorsi parimenti notificati entro il 15/9/2000, ma depositati a termine decadenziale ormai scaduto <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>, oppure con ricorsi notificati e depositati posteriormente a detto termine in quanto relativi a provvedimenti concernenti la fase del rapporto lavorativo antecedente il 30/6/98, ma adottati successivamente al 15/9/2000 <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>, hanno ritenuto di limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.</p>
<p>In particolare la decisione del TAR per l’Abruzzo &#8211; sezione Pescara n. 511/01 risulta emblematica di un diverso orientamento rispetto a quello seguito dal TAR Friuli Venezia Giulia e dal TAR Catania. Quel Collegio ha infatti escluso la possibilità di sollevare in tale sede questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 comma 17 per lesione del diritto di difesa, “in quanto tale questione presuppone che il dipendente pubblico non possa adire dopo il 15 settembre 2000 il giudice ordinario e che tale giudice debba in merito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o respingere le richieste per intervenuta prescrizione o decadenza.</p>
<p>Sul punto deve, però, osservarsi che la soluzione di tali questioni appartiene di certo oggi alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, al quale sono oggi devolute in via generale <tutte> le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 68 , I comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29); per cui soltanto tale giudice, ove investito dalla parte interessata, potrà in ipotesi ed ove ritenga di non poter accogliere le richieste del pubblico impiegato, interpretando sfavorevolmente la predetta espressione <a pena di decadenza>, sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa in parola”.</p>
<p>In realtà il TAR per l’Abruzzo non ha tenuto presente che l’art. 45 D.Lgs 80/98 non consente in alcun modo di sottoporre al giudice ordinario questioni relative alla fase del rapporto lavorativo antecedente al 30/6/1998 e che la lettera del primo periodo del comma 17 non lascia spazio a diversa interpretazione della norma, di talché non potrà mai verificarsi l’occasione di una rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità da parte del Giudice Ordinario, privo com’è &#8211; ratione temporis &#8211; della giurisdizione su quelle controversie.</p>
<p>Quanto mai attesa sarà quindi una pronunzia, auspicabilmente di accoglimento, da parte delle Corte Costituzionale su una norma che, avendo introdotto un termine di decadenza per il promuovimento in via transitoria delle liti inerenti tali questioni avanti al giudice amministrativo, è destinata a riflettersi negativamente sui giudizi in corso e non, con una portata allo stato non misurabile, se solo si considera che tale norma andrebbe a precludere di fatto ogni forma di tutela giurisdizionale sia in relazione a ricorsi tardivamente proposti per errore, sia a quelli comunque non prima proponibili perché conseguenti ad un provvedimento adottato successivamente al 15/9/2000, ma riferentesi ad una fase del rapporto di impiego antecedente al 30/6/1998 <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Cfr P. Virga, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, Milano 1997, pag. 303</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> TAR Catania sez. III, ord. 5/4/2001 n. 149, in www.diritto.it</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> TAR per l’Abruzzo &#8211; sez. Pescara, 10/5/2001 n. 511; TAR Puglia Bari – sez. I, 19/4/2001 su ric. N. 2738/00; TAR Puglia Bari – sez. I, 19/4/2001 su ric. N. 2438/00; TAR Sicilia sez. II 23/1/2001 n. 413; TAR Sicilia sez. II, 23/1/2001 n. 340; </p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> TAR Puglia-Bari, sez. I, 7/2/2001; TAR Campania, sez. III, 22/2/2001; TAR Calabria sez. Reggio Calabria 24/1/2001 su ric. N. 2372/00; TAR Calabria sez. Reggio Calabria 24/1/2001 su ric. N. 2368/00; TAR Lazio 8/2/2001 n. 280; TAR Calabria sez. I 22/2/2001 n. 344; TAR Sicilia sez. II 22/2/2001 n. 814; TAR Sicilia sez. II 9/2/2001 n. 522. Le sentenze sono reperibili per esteso in Internet sul sito ufficiale dei TAR.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Sulla preclusione di tutela correlata al mancato rispetto del termine del 15/9/2000 per questioni relative al rapporto lavorativo ante 30/6/1998, si ritiene che non vada ad incidere la nuova formulazione della relativa disposizione, ora contenuta nell’art. 69 comma 7 D.Lgs 30/3/2001 n. 165, che contiene le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. </p>
<p>Tale disposizione, che nel primo periodo riproduce sostanzialmente il testo del previgente art. 45 comma 17 D.Lgs 80/98, nel suo secondo periodo così recita: “Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (id est 30/6/1998) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. </p>
<p>A parere di chi scrive, la mutata formulazione del disposto rivestirebbe carattere meramente formale e non sostanziale, in quanto il confermato richiamo alla decadenza precluderebbe comunque la proposizione avanti al giudice ordinario di questioni relative alla fase del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/1998 non tempestivamente promosse avanti al giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; <a href="/ga/id/2001/9/1534/g">Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-31-agosto-2001-n-107/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-7-luglio-2001-n-408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-7-luglio-2001-n-408/">Commento a TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</a></p>
<p>La decisione che si commenta rappresenta un primo segnale di superamento di giurisprudenza definibile &#8220;pietrificata&#8221;, al pari di quella, si parva licet componere magnis, poi demolita dalla ben più famosa Cass. SSUU n. 500/99. La problematica affrontata e risolta dalla sentenza in commento concerne l’individuazione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-7-luglio-2001-n-408/">Commento a TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-7-luglio-2001-n-408/">Commento a TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</a></p>
<p>La decisione che si commenta rappresenta un primo segnale di superamento di giurisprudenza definibile &#8220;pietrificata&#8221;, al pari di quella, si parva licet componere magnis, poi demolita dalla ben più famosa Cass. SSUU n. 500/99.</p>
<p>La problematica affrontata e risolta dalla sentenza in commento concerne l’individuazione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nell’ipotesi di impugnativa proposta avverso il decreto del Direttore generale Leva del Ministero della difesa, recante il diniego di dispensa dal servizio militare.</p>
<p>A fronte di una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha sin qui costantemente affermato la competenza del TAR del Lazio, nella considerazione che verrebbe in rilievo un atto di un organo centrale dello Stato con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha assunto una posizione divergente, che deve ritenersi senz’altro più rispettosa della normativa intervenuta in materia.</p>
<p>L’art. 1 comma 4 della L. 24/12/1986 n. 958 stabilisce infatti che &#8220;Purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa&#8221;, identificando quindi con precisione il luogo di svolgimento del servizio stesso.</p>
<p>Nonostante tale inequivocabile dato testuale, si è continuato a registrare anche dopo l’entrata in vigore di tale norma una lunga serie di decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza (1) promosso dal Ministero della difesa, (peraltro svoltosi secondo il rito previgente alle modifiche introdotte dalla Legge 205/2000 all’art. 31 della Legge 1034/1971), in cui con motivazione tanto scarna quanto stereotipa viene riaffermata la competenza del TAR Lazio, siccome sostenuto sin dalla sentenza della sez. IV 11/7/1978 n. 707 (2).</p>
<p>Limitandosi alla pronunzie più recenti, vi si legge l’esatto contrario di quanto stabilito dalla predetta norma e cioè che il servizio militare è &#8220;obbligo gravante su tutti i cittadini atti a portare le armi ed in alcun modo localizzabile, dovendo essere adempiuto ovunque il cittadino si trovi&#8221; (3), che l’&#8221;obbligo di prestare servizio militare incombe sul destinatario dell’atto ovunque egli si trovi ed in qualunque parte del territorio dello Stato&#8221; (4) ed ancora che &#8220;l’obbligo di prestare il servizio di leva può, in via di massima, trovare esecuzione in tutto il territorio nazionale&#8221; (5).</p>
<p>Pur in presenza di tale giurisprudenza, il TAR del Friuli Venezia Giulia, in sede di corretta lettura della normativa vigente, ha ritenuto che il provvedimento sottoposto al suo esame, promanante da un organo centrale dello Stato, è comunque produttivo di effetti &#8220;in via generale, salva l’ipotesi eccezionale dell’incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, limitati dalla legge (art. 1, 4° comma L. n. 958/86) all’ambito, territorialmente limitato, delle unità militari aventi sede nel Comune di residenza dell’arruolato o distanti non oltre 100 Km da esso&#8221;. Nella fattispecie, poi, la riaffermazione della propria competenza da parte di quel Collegio (6) ha trovato conferma nella circostanza che con la cartolina precetto emessa dal Ministero e depositata in atti dal ricorrente, veniva disposto l’incorporamento di questi presso un’unità militare stanziata nella città sede del Tribunale adito.</p>
<p>La decisione in commento risulta espressione del nuovo potere di delibazione sommaria del regolamento di competenza, riconosciuto al giudice adito in primo grado dalla L. 21/7/2000 n. 205 (7).</p>
<p>La particolare innovatività della sentenza, rispetto a quella che appariva ormai come una giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio, emerge dal fatto che il TAR del Friuli Venezia Giulia ha ritenuto talmente evidente l’infondatezza del ricorso per regolamento di competenza, a causa dell’errata lettura data dal ricorrente alla normativa disciplinante il luogo di svolgimento del servizio militare (peraltro conforme a quella meccanicamente proposta dalla giurisprudenza richiamata), da ritenere superflua la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.</p>
<p>Rimane ora da affrontare un ulteriore aspetto concernente l’appellabilità o meno della decisione in forma semplificata emessa dal TAR del Friuli Venezia Giulia ai sensi del nuovo art. 31 quinto comma L. 1034/1971, in assenza di una espressa previsione del legislatore sul punto.</p>
<p>La soluzione affermativa risulterebbe ispirata dalla necessità di salvaguardare &#8220;il ruolo del Consiglio di Stato quale giudice ultimo della competenza&#8221; (8). Tanto più che, ai sensi del nono comma del medesimo art 31, &#8220;L’incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal Tribunale amministrativo regionale&#8221; (9) e quindi l’appello avverso la sentenza &#8220;breve&#8221; può diventare l’unico strumento offerto alla parte che intenda contestare la ritenuta competenza per territorio da parte del giudice di primo grado (10). </p>
<p>(1) Secondo la formulazione originaria dell’art. 31 L. 6/12/1974 n. 1034, in assenza di accordo delle parti sulla remissione del ricorso ad altro Tribunale amministrativo regionale, il processo veniva sospeso con immediata trasmissione d’ufficio degli atti al Consiglio di Stato, che provvedeva sull’istanza in camera di consiglio.</p>
<p>(2) In Il Consiglio di Stato, 1978, I, p. 1053.</p>
<p>(3) C.d.S.sez. IV 17/10/2000 n. 1127.</p>
<p>(4) C.d.S. sez. IV 22/2/2000 e C.d.S. sez. IV 4/7/2000.</p>
<p>(5) C.d.S. sez. IV 13/2/2001 n. 2357. Tutte le sentenze citate sono rinvenibili per esteso in Internet, sul sito ufficiale del Consiglio di Stato.</p>
<p>(6) In attuazione del disposto dell’art. 3 comma 2 L. 1034/1971 il quale prevede che “Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di Enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale …la competenza è del Tribunale amministrativo regionale medesimo”.</p>
<p>(7) L’art. 9 comma quarto L. 205/2000 ha novellato il quinto comma dell’art. 31 L. 1034/1971, stabilendo, sempre per l’ipotesi di mancato accordo delle parti sull’individuazione del TAR competente, che “il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione dei regolamento di competenza proposto”. E soggiunge che “Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato”. Si segnala che TAR Sicilia – Catania sez. III sent. 12/4/2001 n. 835, in www.giust.it, ha evidenziato la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della locuzione “manifesta infondatezza”, ricomprendendo nel suo ambito anche il concetto di “manifesta assenza di uno o più requisiti del processo e quindi di manifesta difformità dallo schema processuale previsto dalla legge e dal sistema, tale da precludere o assorbire l’esame del merito”.</p>
<p>(8) Così F.F. Tuccari, in Il nuovo processo amministrativo dopo la Legge 21/7/2000 n. 205 a cura di F. Caringella e M. Protto, Milano, 2001, pag. 860 e anche F. Mariuzzo in AA.VV., La giustizia amministrativa, Milano, 2000, pag. 267 (secondo il quale “…la suddetta sentenza è pianamente assimilabile ad una pronuncia non definitiva, come tale immediatamente appellabile…”).</p>
<p>(9) L’art. 34 L. 1034/1971, però, nel disciplinare il giudizio di appello, ravvisa nel difetto di competenza un motivo di annullamento della decisione impugnata senza rinvio. Ma, salvo ipotizzare un difetto di coordinamento tra la norma citata e l’art. 31 nono comma della medesima legge, è da ritenere che si tratti di altre ipotesi di carenza di competenza, diverse dal territorio e correlate ad esempio a situazioni di litispendenza, continenza, connessione e di competenza c.d. funzionale del TAR Lazio per le controversie relative allo status dei magistrati ordinari qualora sia stata adottata una delibera da parte del C.S.M., come disposto dall’art. 17 L. 24/3/1958 n. 195, modificato dall’art. 4 L. 12/4/1990 n. 74 (in riferimento a quest’ultima ipotesi, si veda F.F. Tuccari, op. cit., pag. 853, nota 6. Secondo P. Virga, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, Milano, 1997, pag. 268, si tratterebbe di una speciale competenza per territorio del TAR del Lazio).</p>
<p>(10) Per la proposizione dell’impugnazione avverso la decisione in forma semplificata, dovrebbero trovare applicazione le regole ordinarie. L’art. 9 comma primo L. 205/2000 stabilisce che “Le decisioni informa semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze”. Si veda inoltre F.F. Tuccari, op. cit., pag. 861</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; <a href="/ga/id/2001/7/1495/g">Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-7-luglio-2001-n-408/">Commento a TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 7 luglio 2001 n. 408</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commento a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 26 gennaio 2002 n. 20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-26-gennaio-2002-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-26-gennaio-2002-n-20/">Commento a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 26 gennaio 2002 n. 20</a></p>
<p>La decisione in commento concerne il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura indetta da un’Azienda per i servizi sanitari al fine del conferimento di un incarico quinquennale di dirigente sanitario di secondo livello [1]. L’Amministrazione resistente e la controinteressata, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, hanno sollevato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-26-gennaio-2002-n-20/">Commento a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 26 gennaio 2002 n. 20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-26-gennaio-2002-n-20/">Commento a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 26 gennaio 2002 n. 20</a></p>
<p>La decisione in commento concerne il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura indetta da un’Azienda per i servizi sanitari al fine del conferimento di un incarico quinquennale di dirigente sanitario di secondo livello <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>L’Amministrazione resistente e la controinteressata, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, hanno sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendosi a loro dire in materia di pubblico impiego, attribuito al giudice ordinario indipendentemente dalla natura della posizione giuridica soggettiva al suo interno identificabile.</p>
<p>Il Collegio ha ritenuto di aderire acriticamente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1519/01 <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a> e pertanto di accogliere tale eccezione, senza peraltro dilungarsi nell’esposizione delle ragioni della condivisione di tale indirizzo. </p>
<p>Una motivazione meno tacitiana sarebbe stata quanto mai opportuna, anche in considerazione del fatto che proprio quello stesso Tribunale si era in precedenza espresso con sentenza n. 578/00 in senso diametralmente opposto rispetto ad analoga eccezione formulata dalla stessa resistente e medesima controinteressata, nel ricorso proposto avverso gli atti della procedura concorsuale già promossa dall’Azienda per il conferimento dell’incarico de quo <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>La richiamata sentenza del giudice d’appello ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in una identica vicenda, concernente sempre la nomina di un dirigente sanitario apicale, facendola rientrare &#8211; con argomentazioni per niente convincenti &#8211; nell’ambito applicativo dell’art. 68 comma 1 D.Lgs 29/1993, che avrebbe istituito una giurisdizione “esclusiva” per la materia del pubblico impiego <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>Per giustificare tale assunto il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’incarico de quo, presupponendo la qualifica di dirigente sanitario, verrebbe conferito nel contesto di un rapporto di lavoro già incardinato con un’Azienda sanitaria <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>, negando nel contempo la configurabilità di una procedura concorsuale, in quanto l’assegnazione dell’incarico avverrebbe in base ad una scelta discrezionale dell’amministrazione.</p>
<p>La decisione in esame fornisce l’occasione per osservare come ben diverso sia stato l’approccio alla problematica della giurisdizione in una fattispecie identica del TAR del Lazio, che con una recente decisione <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a> ha invece preso le distanze dalla pronuncia del Consiglio di Stato predetta, argomentando con encomiabile ampiezza sui motivi per cui non è configurabile un mero passaggio di qualifica per il personale già in servizio, bensì un procedimento di reclutamento tramite avviso pubblico di nuovo personale anche all’esterno della struttura che bandisce il concorso.</p>
<p>Per singolare coincidenza anche in quel caso, come ora per il TAR del Friuli Venezia Giulia, il Collegio si è trovato ad affrontare per la seconda volta, la legittimità della stessa procedura di conferimento di incarico, già oggetto di precedente annullamento tra le stesse parti.</p>
<p>Ciò che caratterizza la decisione del TAR Lazio è l’aver correttamente qualificato la procedura di scelta del dirigente sanitario di secondo livello come un vero e proprio concorso pubblico, che quindi rientra appieno – indipendentemente da disquisizioni sulla natura della posizione giuridica soggettiva azionata – nella giurisdizione del giudice amministrativo in base alla previsione del comma quarto dell’art. 68 citato <a name="_ftn7S"><a href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p>Nel contesto della decisione citata quel Giudice ha altresì preso atto dell’esistenza di una recente pronuncia con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa alla nomina di un dirigente sanitario di secondo livello <a name="_ftn8S"><a href="#_ftn8">[8]</a>. </p>
<p>Molto perspicuamente però il TAR del Lazio ha rilevato la diversità del caso, concernente un’ipotesi in cui il concorrente aveva, dapprima in via d’urgenza e successivamente in sede di causa di merito, proposto una domanda volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di impiego. Identificandosi in tali termini il petitum sostanziale, che non involgeva – se non in via incidentale &#8211; una verifica di legittimità della procedura selettiva, la Suprema Corte ha giustamente dichiarato – in sede di regolamento preventivo di giurisdizione – l’appartenenza della cognizione della domanda, così come formulata, al giudice ordinario.</p>
<p>Condivisibile risulta quindi l’atteggiamento assunto dal TAR del Lazio nell’evidenziare l’irrilevanza di tale pronuncia della Cassazione ai fini della problematica qui esaminata, concernente l’individuazione del giudice munito di giurisdizione nel caso di domanda volta ad ottenere la verifica di legittimità con eventuale annullamento di un procedimento concorsuale e non l’accertamento di un diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro.</p>
<p>Ritornando alla sentenza in commento del TAR del Friuli Venezia Giulia e considerando che le censure dedotte dalla ricorrente erano essenzialmente rivolte verso l’operato della Commissione nominata nella procedura concorsuale in questione, sicché il petitum mirava solo all’annullamento di quegli atti e alla nuova ripetizione della procedura predetta e non certo alla affermazione del diritto all’incarico in capo alla ricorrente, pare a chi scrive che il TAR Friuli abbia in realtà perso un’occasione di approfondimento della problematica in esame anche con riguardo alla specificità del caso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Tali procedure selettive poste in essere dalle Aziende sanitarie locali trovavano la propria disciplina nell’art. 15 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, nel DPR 10/12/1997 n. 484 ed attualmente sono contemplate dal D.Lgs 19/6/1999 n. 229.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cons. Stato, sez. V sent. 15/3/2001 n. 1519 in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, <a href="/ga/id/2001/6/1742/g">pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-03-15-1.htm</a> </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> TAR FVG sent. 31/7/2000 n. 578, reperibile per esteso in Internet sul sito ufficiale dei TAR.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Si deve rilevare come la questione attinente al riparto di giurisdizione non sollevasse dubbio alcuno nel sistema antecedente la c.d. privatizzazione, ove sussisteva un confine netto tra vertenze attinenti alla legittimità di procedure amministrative (quali i concorsi pubblici) in cui vengono in rilievo posizioni di interesse legittimo soggette alla giurisdizione del GA e vertenze concernenti la lesione arrecata a posizioni di diritto soggettivo (come ad es nel contesto di un rapporto di lavoro), assegnate al GO. Al fine di offrire al pubblico dipendente una migliore tutela, le vertenze in materia di pubblico impiego erano state assoggettate alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Su tale assetto di competenze la contrattualizzazione del pubblico impiego ha inciso esclusivamente nel senso di riportare le controversie attinenti il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione entro l’alveo della giurisdizione del GO, che risulta esserne il giudice naturale, ferma restando la giurisdizione del GA in riferimento all’attività amministrativa che si colloca al di fuori del rapporto stesso.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Di contrario avviso è stato il giudice di primo grado che nella decisione TAR FVG 10/5/1999 n. 601 in www.giust.it, <a href="/ga/id/2000/0/235/g">pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarfriuli_1999-0601.htm</a> nel ribadire correttamente la propria giurisdizione, ha rilevato come per le nomine dirigenziali de quibus venga in rilievo, anche se non un concorso vero e proprio, “una procedura amministrativa selettiva per l’accesso dall’esterno ad una posizione di vertice della P.A.”, che dovrà essere improntata al necessario rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. Venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del concorrente, osserva il Collegio come la giurisdizione non possa che appartenere al giudice amministrativo. </p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> TAR Lazio, sez. III bis, sent. 17/12/2001 n. 11405, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, <a href="/ga/id/2002/1/1759/g">pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio3bis_2001-12-17.htm</a> </p>
<p><a name="_ftn7"><a href="#_ftn7S">[7]</a> Parlare, come ha fatto il Consiglio di Stato, di una scelta eminentemente privatistica e quindi sostanzialmente libera del direttore generale, significherebbe riportare la stessa nell’alveo dell’opportunità e sottrarla in tal modo al sindacato di qualsiasi giudice. Tale preoccupazione era stata già peraltro espressa dal TAR FVG nella sent. 601/99 già citata, ove, rilevata la configurabilità di una procedura selettiva pubblicistica, si osservava che “Ogni diversa interpretazione lascerebbe i candidati privi di un giudice dinanzi a cui tutelare la propria aspirazione a ricoprirlo o a far valere l’illegittimità dell’incarico affidato ad altri, con palese elusione del dettato costituzionale”.</p>
<p><a name="_ftn8"><a href="#_ftn8S">[8]</a> Cass. SSUU civili, sent. 11/6/2001 n. 7859, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, <a href="/ga/id/2001/7/1446/g">pag. http://www.giustamm.it/private/ago/casssu_2001-06-11-1.htm</a> con nota di L. OLIVERI, <a href="/ga/id/2001/7/500/d">La giurisdizione relativa alle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</a>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; <a href="/ga/id/2002/2/1851/g">Sentenza 26 gennaio 2002 n. 20</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Richieste di risarcimento danni nel processo amministrativo  e la c.d. sentenza di condanna generica.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2001 17:19:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/richieste-di-risarcimento-danni-nel-processo-amministrativo-e-la-c-d-sentenza-di-condanna-generica/">Richieste di risarcimento danni nel processo amministrativo  e la c.d. sentenza di condanna generica.</a></p>
<p>A seguito del riconoscimento in via giurisprudenziale e normativa della risarcibilità dell’interesse legittimo o, più correttamente, dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla, si è assistito ad una proliferazione di domande risarcitorie inserite nei ricorsi promossi avanti al giudice amministrativo, non sempre formulate in termini tali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/richieste-di-risarcimento-danni-nel-processo-amministrativo-e-la-c-d-sentenza-di-condanna-generica/">Richieste di risarcimento danni nel processo amministrativo  e la c.d. sentenza di condanna generica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>A seguito del riconoscimento in via giurisprudenziale e normativa della risarcibilità dell’interesse legittimo o, più correttamente, dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla, si è assistito ad una proliferazione di domande risarcitorie inserite nei ricorsi promossi avanti al giudice amministrativo, non sempre formulate in termini tali da poter essere accolte.</p>
<p>Raramente infatti alle stesse ha fatto riscontro una pronuncia, da parte del giudice adito, di accoglimento con contestuale liquidazione del quantum risarcitorio: le sentenze pubblicate sull’argomento sono indicative di orientamenti senza dubbio originali sull’argomento, frutto della novità della materia per il giudice amministrativo, e comunque divergenti tra loro.</p>
<p>Il problema principale, sul quale a tutt’oggi non esiste un orientamento univoco in giurisprudenza, è costituito dall’estensione dell’onere probatorio che grava sul privato che lamenta di aver subito un danno ingiusto in conseguenza dell’attività illegittima della P.A.</p>
<p>Ora, facendo riferimento a quello che è il sistema civilistico e processualcivilistico vigente, che, a rigore, dovrebbe trovare applicazione anche nella materia de qua, in quanto concernente pur sempre un diritto al risarcimento del danno, va posto l’accento innanzitutto sull’esistenza del principio di completezza della prova che deve essere indicata da chi agisce in giudizio, sia sotto il profilo dell’esistenza di una diminuzione patrimoniale, sia in ordine alla quantificazione del pregiudizio medesimo. In sede di necessaria valutazione della fondatezza della domanda, il giudice dovrà addivenire ad una pronuncia di accoglimento qualora la ritenga sufficientemente provata, ovvero di rigetto nel caso contrario.</p>
<p>L’istituto della condanna generica disciplinato dall’art. 278 c.p.c. solo apparentemente esce dallo schema ora indicato. Esso consente a chi agisce in giudizio lamentando di aver subito un danno, di limitare la propria domanda ad una pronuncia sull’an del diritto risarcitorio, qualora risulti controversa e non immediatamente accertabile l’entità della prestazione dovuta, con eventuale prosecuzione del processo ai fini della definizione del quantum. Come infatti affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, l’attore è comunque gravato dell’onere di formulare integralmente le proprie conclusioni e di indicare compiutamente i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi sia sotto il profilo dell’an che del quantum. Con la conseguenza, dice la Cassazione, che una carenza sotto tali profili condurrà inevitabilmente ad una pronuncia di rigetto della relativa domanda (Cass. 2859/86 e, più di recente, Cass. 5193/99 [1]).</p>
<p>Solo in via eccezionale un’istanza risarcitoria non supportata da idonea prova in ordine alla quantità del danno può trovare spazio, sempre secondo i principi oggetto di disamina, ed è il caso, contemplato da diverse decisioni della Cassazione, in cui vi sia il consenso della controparte ad una pronuncia limitata all’an, con rinvio della liquidazione del danno a separato giudizio (oltre a Cass. 5193/99 già cit., anche Cass. 3038/62, Cass. 2468/87, Cass. 9638/87, Cass. 1236/89) [2].</p>
<p>A fronte di richieste risarcitorie sottoposte alla propria giurisdizione, perlopiù formulate in modo non completo, i giudici amministrativi di primo grado hanno assunto posizioni diverse.</p>
<p>Ad esempio, nel caso deciso dal TAR Veneto con sentenza 1107/00 la ricorrente chiedeva, oltre all’annullamento di atti adottati dall’Amministrazione in materia urbanistica, la liquidazione del danno subito a causa del comportamento della controparte che avrebbe &#8211; a suo dire – volutamente impedito con ogni mezzo la realizzazione di quanto dalla stessa legittimamente preteso [3]. Con la memoria conclusiva l&#8217;istante, alla luce delle difficoltà di quantificazione e documentazione del pregiudizio, formulava una richiesta di condanna generica ex art. 278 c.p.c., con rinvio ad altro separato giudizio per la liquidazione, ovvero la determinazione dei criteri cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi nel definire il quantum risarcitorio.</p>
<p>Il Collegio ha innanzitutto affermato che una pronuncia di condanna generica ai sensi dell&#8217;art. 278 c.p.c. non potrebbe trovare ingresso nel processo amministrativo in quanto consentirebbe di prescindere in sede di accertamento dell’an dalla verifica in ordine all’esistenza del nesso causale il fatto illecito e l’evento dannoso, che sarebbe rinviata alla fase della liquidazione.</p>
<p>Il TAR ha poi precisato che nel processo de quo sussiste la previsione espressa di “una fase, per così dire, generica, cioè priva di quantificazione del danno”, ma che “impone tuttavia al giudice, anche in questo primo momento, di verificare la sussistenza in concreto del danno ingiusto lamentato e la sua attribuibilità al fatto dell’Amministrazione, riservando alla fase ulteriore la sua mera quantificazione”. Si tratta del meccanismo previsto dall’art. 35 secondo comma D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 come sostituito dall’art. 7 L. 21/7/2000 n. 205, che può sfociare o in un accordo transattivo tra le parti oppure nella prefissione di criteri da parte del giudicante, con possibile attivazione del giudizio di ottemperanza in caso di mancato rispetto degli stessi.</p>
<p>Alla luce di tali considerazioni, il Collegio, previa verifica della fondatezza della domanda di ristoro nell’an, ha accolto la stessa “con pronuncia di carattere generico”, riconoscendo “allo stato” detto danno suscettibile di ristoro. Nel contempo ha rinviato per la quantificazione agli accordi tra le parti, che a suo giudizio dovranno e potranno intercorrere solo successivamente al perfezionamento da parte dell’Amministrazione resistente del procedimento amministrativo in atto. Nella sentenza è contenuta altresì la prefissione di criteri sussidiari e residuali, da applicarsi nell’ipotesi di persistenza di danni non soddisfatti per effetto di detta attività.</p>
<p>E’ interessante, a questo punto, verificare se l’applicazione al caso di specie dei principi processualcivilistici avrebbe condotto ad una pronuncia equivalente o invece in tutto o in parte diversa.</p>
<p>Si evidenzia come dalla lettura della sentenza risulti che la ricorrente, preso atto di non disporre degli elementi atti a supportare la prova del quantum del pregiudizio asseritamente subito, abbia in corso di causa limitato la propria domanda ad una condanna generica, con richiesta di rinvio della liquidazione del danno ad altro separato giudizio: i principi di cui sopra avrebbero in tal caso imposto la verifica circa la sussistenza del consenso della controparte, ed in assenza dello stesso, vista l’omessa indicazione dei mezzi di prova sul quantum, sarebbe divenuto inevitabile il rigetto della domanda risarcitoria [4].</p>
<p>Per quanto concerne poi il meccanismo di cui all’art. 35 comma secondo D.Lgs 80/98 come di recente sostituito, si deve rilevare come lo stesso rappresenti l’unica peculiarità contemplata dalla L. 205/2000 per il processo amministrativo di danno, rispetto al giudizio sulla responsabilità civile avanti al giudice ordinario.</p>
<p>Tale istituto, la cui applicazione, peraltro facoltativa per il giudice, è stata prevista espressamente per le sole materie oggetto di giurisdizione esclusiva[5] , mira ad offrire alla P.A. un utile strumento aggiuntivo e non sostitutivo, a parere di chi scrive, rispetto a quanto riconosciuto in termini generali dall’art. 278 c.p.c.. Ovvero la chance di raggiungere con il privato un accordo transattivo limitato al quantum risarcitorio, anziché all’inizio, in esito alla vertenza giudiziaria, quando il giudice è ormai pervenuto al convincimento, in base alle prove indicate dal ricorrente, della fondatezza della domanda sia sotto il profilo dell’an che del quantum. Il tutto quindi in piena sintonia con i principi civilistici e processualcivilistici sin qui esaminati.</p>
<p>In un altro caso, deciso da TAR Veneto sentenza 1212/00 [6], una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo comportamento del Comune in materia di urbanistica, formulata per equivalente con relativa quantificazione in via prudenziale ovvero in forma specifica, è stata ravvisata fondata nell’an e quindi accolta. Nel contempo però il Collegio ha escluso la possibilità sia di adottare una sentenza di condanna generica, sia di indicare compiutamente i criteri di riferimento per l’Amministrazione ai fini della quantificazione del danno secondo il meccanismo dell’art. 35, “troppo potendo variare l’entità del medesimo, in funzione dell’esito del procedimento”. E’ evidente come invece, su tali dichiarati presupposti, la domanda risarcitoria andasse respinta anche sull’an.</p>
<p>Altro spunto è dato da TAR Lecce con sentenza 6/11/1999 [7] che si è occupato di una domanda di risarcimento dei danni, questa volta relativa ad un procedimento in materia di appalti. Il Collegio ha ammesso in linea di principio la possibilità che il giudizio risarcitorio riguardi congiuntamente sia l’an che il quantum, ovvero che lo stesso si scinda in due fasi, ove la prima si concluda con una condanna generica dell’Amministrazione e la seconda con la liquidazione del pregiudizio. Nel concreto però l’azione risarcitoria è stata respinta “allo stato”, ritenendo che la stessa avrà ragion d’essere solo a seguito dell’espletamento dell’attività amministrativa volta a dare esecuzione alla pronuncia di annullamento, poiché solo in quel momento sarà possibile stabilire la spettanza alla ricorrente del bene della vita avuto di mira. In sostanza quel TAR ha ritenuto che la pronuncia sull’esistenza stessa del diritto al risarcimento del danno in materia di interessi pretensivi debba essere preceduta dall’intermediazione dell’attività amministrativa, in esito alla quale risulti la spettanza del bene, non rientrando tale indagine nei poteri spettanti al giudice amministrativo.</p>
<p>Ad affermazioni in parte diverse è pervenuto il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 179/2001 [8], che riguarda un ricorso contenente la richiesta di annullamento di una serie di provvedimenti adottati da un Comune e dalla Regione in materia di commercio, nonché la richiesta di risarcimento dei danni, asseritamente subiti per sviamento di clientela e diminuzione del valore dell’azienda a causa dell’apertura del centro commerciale della controinteressata.</p>
<p>Prima di pronunciarsi sulla domanda di annullamento, il Collegio adito ha affrontato d’ufficio la questione inerente l’ammissibilità dell’istanza risarcitoria, pervenendo a delle conclusioni senza dubbio originali, che però andranno vagliate alla luce dei principi sopra esaminati.</p>
<p>Osserva il TAR che la ricorrente ha formulato una domanda con cui richiede al giudice “di accertare, al momento, soltanto l’esistenza di un danno ingiusto, derivante dai provvedimenti oggetto di gravame e di rinviare ad un successivo giudizio la determinazione del pregiudizio subito, con un meccanismo equivalente alla condanna in forma generica nel processo dinanzi al giudice ordinario”.</p>
<p>Il Collegio ha ritenuto che tale istituto non possa trovare applicazione nel processo amministrativo, in quanto non espressamente previsto.</p>
<p>La mancata indicazione di mezzi di prova circa l’esistenza del pregiudizio ed il suo ammontare, nonché delle ragioni per cui il medesimo si troverebbe causalmente correlato con i provvedimenti impugnati, non consentirebbe inoltre l’applicazione di quel meccanismo espressamente previsto dal legislatore all’art. 35 comma 2 D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’art. 7 L. 205/2000, che rappresenterebbe a parere dei giudicanti l’unica fase connotata da genericità, percorribile nel processo amministrativo (sia in ipotesi di giurisdizione esclusiva, sia in quella di giurisdizione generale di legittimità per effetto di applicazione analogica). Il citato percorso argomentativo ha condotto ad una pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto connotata da una genericità tale “da non consentire un utile contraddittorio con le parti intimate, che non può, per le ragioni esposte, essere rinviato ad altro giudizio e da non consentire nemmeno al giudice di indicare criteri per concordare la somma in ipotesi dovuta”.</p>
<p>La sentenza traccia un utile schema degli elementi che debbono essere contenuti in una domanda di risarcimento del danno [9], salvo poi prevedere come sanzione per l’omessa indicazione da parte della ricorrente delle prove circa l’an del danno ed il suo ammontare, anziché il rigetto per infondatezza della domanda, la sua inammissibilità.</p>
<p>Una volta esaminata, infatti, la questione relativa all’asserita illegittimità dei provvedimenti oggetto di gravame, il giudicante si trova ad affrontare una questione di merito rappresentata dalla fondatezza o meno della domanda di risarcimento dei danni che potrà essere accolta o rigettata. Senza che quindi possano trovare ingresso in un giudizio risarcitorio delle pronunce, quale quella di inammissibilità della domanda, proprie del giudizio impugnatorio di provvedimenti amministrativi.</p>
<p>Il tipo di decisione resa sull’istanza di risarcimento ha inoltre fornito alla ricorrente l’ingiustificato privilegio di mantenere intatta la possibilità di riproposizione della stessa, in altro giudizio, previa sua opportuna integrazione [10].</p>
<p>In ordine alle considerazioni espresse dal Collegio circa il mancato riconoscimento a livello normativo dell’applicabilità dell’istituto della c.d. condanna generica nel processo amministrativo, che verrebbe sostituito dalla previsione espressa del meccanismo di prefissione dei criteri di cui all’art. 7 L. 205/2000, si ribadisce innanzitutto la specificità di quest’ultimo e l’esistenza di grosse perplessità sulla sua applicazione in via analogica alla giurisdizione di legittimità, vista la formulazione inequivoca del testo normativo.</p>
<p>In ordine, poi, alla estensibilità al processo amministrativo dell’istituto della c.d. condanna generica di cui all’art. 278 c.p.c., va rilevato che lo stesso riveste una portata generale, che ne consente l’applicazione anche in tale sede, in assenza di una espressa preclusione in tal senso e purchè non sia configurabile un contrasto con quelli che sono i principi che animano tale processo.</p>
<p>L’istituto de quo risulta basato sull’accertamento dell’idoneità dell’atto o comportamento censurato ad arrecare un danno patrimoniale, con successiva determinazione &#8211; nell’ulteriore corso del processo e attraverso l’espletamento di attività istruttoria che potrebbe rivelarsi anche lunga e complessa – del quantum risarcitorio. Non si vede quindi come un meccanismo di tal fatta, basato su una finalità acceleratoria, in quanto volto a fornire in tempi rapidi uno strumento contenente l’accertamento dell’an del diritto, al quale potrà far seguito poi un’ulteriore fase del processo ai fini della liquidazione, oppure questa potrà essere sostituita da una transazione tra le parti sul quantum (vista la spendibilità della sentenza generica come strumento di pressione verso la controparte per un accordo in tal senso), possa confliggere, ad esempio, con l’affermazione della “specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio”, contenuta all’art. 35 comma 3 D.Lgs 80/98, come sostituito dall’art. 7 L. 205/2000. E’ di tutta evidenza, infatti, come tale esigenza – peraltro propria di tutti i giudizi e che ha trovato un riconoscimento espresso per la giurisdizione amministrativa esclusiva alla luce della novità rappresentata dall’utilizzo dei mezzi di prova del codice di procedura civile – possa trovare adeguato supporto proprio nell’istituto della condanna generica.</p>
<p>Tra l’altro va osservato che la non estraneità dell’istituto in parola al giudizio amministrativo ha trovato un riconoscimento – quale obiter dictum &#8211; in una recente decisione del Consiglio di Stato recante il n. 396/2001 [11].</p>
<p>In quell’occasione il Supremo Collegio ha affermato che è il giudice della cognizione che dopo aver accertato la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria per quanto attiene all’an, rende “quantomeno una pronunzia equivalente alla c.d. condanna generica del processo civile”. In un paragrafo successivo viene poi ripreso il concetto, evidenziando come il giudice in sede di cognizione, una volta accertato l’an, anziché liquidare il quantum, abbia la facoltà di limitarsi a stabilire i criteri sulla cui base dovrà poi essere liquidato (ipotesi espressamente prevista dall’art. 35 comma 2 D.Lgs 80/98, come introdotto dall’art. 7 L. 205/00, in caso di giurisdizione esclusiva) ovvero di disporre anche attraverso la reintegrazione in forma specifica il risarcimento del danno (ipotesi normativamente prevista per la giurisdizione generale del G.A.) “pronunciando dunque, in quest’ultima ipotesi, solo una condanna generica al risarcimento del danno, ove altro egli non possa concretamente fare.” Affermazione, quest’ultima, non pienamente condivisibile in quanto, a rigore, la condizione affinché il giudice adito sia legittimato ad emettere una pronuncia di condanna limitata all’an è costituita dall’espressa domanda attorea (oltre che, come si è visto, la completezza della stessa).</p>
<p>Su una linea solo parzialmente diversa si colloca TAR Veneto con sentenza 891/01 [12], che partendo dal presupposto della mera facoltà per il giudice amministrativo di prefissare i criteri che la P.A. dovrà tener presenti nel proporre al privato un importo a titolo risarcitorio ex art. 35, riconosce al ricorrente la possibilità di richiedere l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 278 c.p.c.. Precisa inoltre il Collegio, richiamandosi in tal modo a Cass. 5193/99 e Cass. 10220/96, che la domanda dovrà comunque essere supportata dalla completa indicazione degli elementi di fatto che consentano di stabilire l’ammontare del risarcimento e dei relativi mezzi di prova. In caso contrario, dice il Collegio, sussisteranno i presupposti affinché il giudice eserciti il proprio potere-dovere di rigettare la domanda.</p>
<p>Inspiegabilmente, poi, il TAR Veneto, pur prendendo le mosse da tali considerazioni, ormai assodate nella giurisdizione di legittimità, conclude analogamente al TAR Friuli Venezia Giulia nel senso dell’inammissibilità della domanda proposta nel caso di specie, in quanto priva di tali elementi essenziali, anziché del rigetto per infondatezza della stessa.</p>
<p>In diversi e più corretti termini si è invece pronunciato il TAR Sardegna che con sentenza 3/01 [13] e sentenza 405/01 [14] ha rigettato le domande di condanna generica che i ricorrenti avevano presentato, senza peraltro assolvere all’onere di dimostrare la sussistenza del danno in termini di certezza e non di mera probabilità, condizione ritenuta necessaria dal Collegio in presenza dell’opposizione dell’Amministrazione, da leggersi come implicita richiesta di accertamento dell’insussistenza del danno, parimenti in termini di certezza e non meramente probabilistici.</p>
<p>Il TAR Calabria con sentenza 213/2001 [15] ha a sua volta correttamente respinto la richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, formulata dai ricorrenti, in base alla considerazione che questi non avevano fornito la prova del permanere di danni risarcibili anche dopo l’eventuale eliminazione del provvedimento amministrativo di cui lamentavano l’illegittimità.</p>
<p>Una domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un illegittimo diniego di concessione edilizia e quantificati in ricorso, ha condotto ad una pronuncia da parte del TAR Puglia – Bari sez. II^ [16]definita di condanna generica dell’Amministrazione al pagamento di somme da quantificasi secondo i criteri indicati in sentenza ai sensi del più volte citato art. 35 . Nella fattispecie, il Collegio ha fatto una corretta applicazione del nuovo istituto previsto dalla L. 205/00 in una materia ricompresa nella sua giurisdizione esclusiva, dopo aver proceduto alla verifica della fondatezza della domanda di ristoro del pregiudizio e con rinvio all’accordo delle parti per la sola quantificazione.</p>
<p>E’ possibile, a questo punto, dopo aver esposto le soluzioni che sono state adottate da vari Collegi amministrativi, tracciare un quadro dei principi che il sistema impone siano tenuti presenti sia da chi intenda formulare una domanda risarcitoria nel contesto del processo amministrativo, sia dai giudicanti che si trovino ad affrontare la stessa.</p>
<p>Non si può non rilevare in proposito come, una volta che ha trovato espresso riconoscimento la facoltà per il privato di chiedere al GA il risarcimento del danno cagionato dalla P.A. a posizioni di interesse legittimo ed altresì che la norma di riferimento – vertendosi in materia di responsabilità civile extracontrattuale &#8211; è costituita dall’art. 2043 c.c. (fatta salva la diversa opinione di coloro che configurano, nella violazione dei particolari obblighi che scaturiscono dall’attivazione di un procedimento amministrativo nei confronti di un particolare soggetto, una sorta di responsabilità contrattuale), lo scenario risulti connotato da estrema chiarezza, senza lasciare spazio a dubbi circa i principi applicabili sia sotto il profilo sostanziale che processuale.</p>
<p>E’ pacifico allora che quando il GA, esaurita la questione relativa alla legittimità dei provvedimenti impugnati, si trovi ad affrontare la domanda di risarcimento del danno, questa si configura come questione di merito ed il compito rimesso al giudicante – al pari di quello assegnato al giudice ordinario – sarà quello di vagliarne la fondatezza. Una domanda che, esaminata nel merito, risulti fondata, troverà accoglimento con conseguente liquidazione da parte del giudice anche del quantum risarcitorio. Così come è accaduto ad esempio con la decisione del TAR Lombardia – Milano sez. III che con sentenza 3738/2001 [17], accertata la esaustiva indicazione dei mezzi di prova posti dalla ricorrente a supporto della fondatezza della pretesa all’aggiudicazione, ha accolto la domanda annullando l’aggiudicazione impugnata e condannando l’Amministrazione resistente alla liquidazione di un importo pari al 10% della somma a base d’asta, detratto il ribasso offerto in sede di gara, a titolo di risarcimento del danno.</p>
<p>Esiste peraltro la possibilità che sia il ricorrente stesso a richiedere espressamente la pronuncia di condanna limitata all’an ed in tal caso l’istituto di riferimento non potrà che essere quello dell’art. 278 c.p.c., che &#8211; come già visto &#8211; secondo la lettura che ne ha dato anche di recente la Cassazione, non può comportare una deroga ai principi vigenti in materia di completezza della prova.</p>
<p>Dall’esame delle decisioni rese dai vari Tribunali Amministrativi Regionali è emerso invece come le richieste di condanna generica contenute nei ricorsi o comunque la volontà del giudicante di pervenire ad una sentenza solo sull’an, abbiano condotto a pronunce di contenuto diverso, che a volte prendono le distanze da quelli che sono i principi in materia di responsabilità civile e relativa prova, dando quasi l’impressione di mirare alla creazione di un sistema risarcitorio parallelo e comunque autonomo. Con il conseguente rischio, di cui si hanno già segnali concreti, di una ingiustificata disparità nel trattamento di situazioni analoghe, a seconda del TAR al quale si sia rivolto chi lamenta un pregiudizio cagionato dall’attività della P.A. Rischio al quale si va inevitabilmente incontro quando ci si allontana dai principi propri di un sistema codificato, creando in via giurisprudenziale una serie di eccezioni allo stesso, prive di un supporto normativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] In Juris Data – Sentenze della Cassazione civile.</p>
<p>[2] Queste ultime pronunce di legittimità sono state richiamate da una interessante sentenza del Tribunale di Trieste, sez. II^ civile, n. 483/94, che ha definito un giudizio in cui l’attore nelle conclusioni aveva espressamente rinunziato alla domanda di risarcimento del danno contenuta nell’originaria citazione “al fine di giungere nel più breve termine possibile a sentenza”, riservandosi la proposizione della stessa in separato giudizio, senza peraltro trovare sul punto l’adesione della controparte. Quel Collegio ha in proposito osservato che “costituisce jus receptum l’insegnamento in forza del quale: la rivalsa dei danni può articolarsi in due distinti giudizi, nei quali venga accertato rispettivamente l’esistenza del diritto e la quantità della prestazione e tale facoltà è rimessa all’iniziativa della parte istante. Tuttavia, qualora venga istituito un unico giudizio per entrambe le domande, la limitazione del petitum alla condanna generica, od addirittura la sua determinazione e liquidazione in separata sede, non può mai essere disposta dal giudice, ed è consentita all’attore solo se la controparte vi aderisca espressamente o non vi si opponga”.</p>
<p>[3] Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, sent. 17/2/2000 n. 1107.</p>
<p>[4] Si rammenta sul punto quanto affermato da Cass. Civ. sez. II 28/5/1999 n. 5193 cit. “L’art. 278 c.p.c. il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all’an debeatur con rinvio della liquidazione del quantum alla successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell’istanza della parte interessata e senza necessità dell’adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui la liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio) non esonera l’attore dall’onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dall’indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del quantum, secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 c.p.c., con la conseguenza che in difetto di tali deduzioni probatorie la suddetta istanza non vale ad escludere il potere – dovere del giudice di rigettare la domanda”.</p>
<p>[5] L’art. 35 citato, nella sua nuova formulazione, stabilisce al primo comma che “Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”. Ed al suo secondo comma che “Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n.1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta”.</p>
<p>[6] In www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[7] in Urbanistica e Appalti, 2000, pag. 86.</p>
<p>[8] Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, sent. 23/3/2001 n. 179, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, la cui esecutorietà peraltro risulta esser stata sospesa con ordinanza dd. 19.6.2001 del Consiglio di Stato, sez V a seguito di gravame.</p>
<p>[9] Il TAR FVG individua tali elementi ne “le ragioni in base alle quali l’illegittimo provvedimento o comportamento della P.A. o delle altre parti intimate ha comportato un pregiudizio, ad essi legato da nesso causale, al ricorrente; l’ammontare per equivalente di detto pregiudizio, ove non si chieda la sola reintegrazione in forma specifica; i mezzi di prova a sostegno sia dell’affermazione che un danno è stato provocato e che sia attribuibile alla parte intimata, sia del suo ammontare”.</p>
<p>[10] Diversamente, invece, il solo mezzo fornito al ricorrente per contrastare una decisione di rigetto di una domanda di risarcimento dei danni non supportata da completa indicazione dei mezzi probatori, sia sull’esistenza del pregiudizio sia sulla sua entità, è costituito dall’impugnazione della decisione resa sul punto.</p>
<p>[11] In Consiglio di Stato 2001, I, pag. 188</p>
<p>[12] Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sent. 1/2/2001 n. 898.</p>
<p>[13] Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sent. 6/12/2000 n. 3.</p>
<p>[14] Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sent. 14/3/2001 n. 405.</p>
<p>[15] Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sent. 24/1/2001 n. 213.</p>
<p>[16] Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – sezione seconda, sent. 29/9/2000.</p>
<p>[17] In www.giust.it</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/richieste-di-risarcimento-danni-nel-processo-amministrativo-e-la-c-d-sentenza-di-condanna-generica/">Richieste di risarcimento danni nel processo amministrativo  e la c.d. sentenza di condanna generica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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