<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clarice Delle Donne Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/clarice-delle-donne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/clarice-delle-donne/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Clarice Delle Donne Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/clarice-delle-donne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/">La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa.</a></p>
<p>1.- La fattispecie La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cpc nella parte in cui, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente, prevede che la notificazione si perfezioni, nei confronti del destinatario, al momento della spedizione, da parte dell’ufficiale giudiziario notificante, della raccomandata informativa, piuttosto che al momento, successivo, in cui la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/">La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/">La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa.</a></p>
<p><b>1.- La fattispecie<br />
</b><br />
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cpc nella parte in cui, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente, prevede che la notificazione si perfezioni, nei confronti del destinatario, al momento della spedizione, da parte dell’ufficiale giudiziario notificante, della raccomandata informativa, piuttosto che al momento, successivo, in cui la raccomandata stessa è stata effettivamente ricevuta, o è trascorso il termine di dieci giorni dalla spedizione stessa.<br />
La disposizione censurata, rubricata <i>Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia,</i> disciplina l’ipotesi in cui la notificazione ad opera dell’Ufficiale Giudiziario non possa aver luogo mediante consegna di copia conforme dell’atto presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, ai sensi dell’art. 139, a causa di alcuni ostacoli contingenti: in particolare, a causa dell’irreperibilità del destinatario presso il suo indirizzo e la contemporanea impossibilità di  eseguire la notifica attraverso la consegna a mani delle persone indicate appunto dall’art. 139, in quanto siano incapaci o rifiutino di ricevere l’atto. In tali ipotesi l’Ufficiale Giudiziario è allora tenuto ad eseguire comunque la notifica espletando le formalità sostitutive della consegna previste appunto dall’art. 140: il deposito di copia dell’atto da notificare presso la casa comunale del luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario; l’affissione alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda di un avviso dell’avvenuto deposito; infine, la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un ulteriore avviso dell’avvenuto deposito. <br />
La previsione di tale pluralità di adempimenti è chiaramente funzionale a surrogare la consegna al destinatario, ponendolo nella condizione di effettivamente entrare in possesso dell’atto nonostante non lo abbia ricevuto personalmente in consegna né vi sia stato altro soggetto in grado di garantirgliene il recapito. E’ perciò giurisprudenza costante che tutte le imposte formalità siano da ritenersi (co)essenziali alla validità della notifica. <br />
Uno dei profili di maggiore rilievo teorico ed applicativo del procedimento <i>de quo</i> è sempre stato quello relativo al <i>dies</i> <i>a quo</i> di perfezionamento della notifica. In proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la notifica si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata informativa è stato più volte sospettato di illegittimità costituzionale. A tali dubbi la Consulta ha tuttavia sempre risposto ritenendo infondate le censure volta a volta prospettate, mentre la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente confermato la decorrenza del <i>dies</i> <i>a quo</i> per gli adempimenti processuali imposti al destinatario della notifica dalla data di spedizione della raccomandata informativa. <br />
Anche i più recenti arresti di legittimità non paiono aver superato questo orientamento, nonostante abbiano focalizzato l’attenzione sul profilo del perfezionamento della notifica affinché tutti gli effetti preliminari a carico del destinatario (come del resto a carico del notificante) si consolidino.<br />
In particolare, con l’ord. 13 gennaio 2005, n. 458, la Cassazione ha ritenuto che, fermo restando che la notifica si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata informativa, avendo tale spedizione lo scopo di consentire la verifica che l’atto è effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il relativo avviso di ricevimento va allegato all’atto notificato. La sua mancanza determina perciò la nullità della notificazione con ogni conseguenza di legge sia in ordine alla rinnovazione sia in ordine invece alla sanatoria per raggiungimento dello scopo se il destinatario compie il successivo atto di impulso processuale. Con l’ord. 14 gennaio 2008, n. 627, la Corte ha poi specificato che la produzione dell’avviso di ricevimento da cui risulti la ricezione dell’atto è richiesta non per la validità della notifica, ma solo ai fini probatori dell’avvenuto perfezionamento del subprocedimento notificatorio. <br />
La reiterata impostazione di legittimità non ha tuttavia avuto la virtù di tacitare i dubbi sulla legittimità costituzionale di un termine che, pur relativo all’espletamento di attività di impulso processuale da parte del destinatario della notifica, inizia a decorrere ancor prima che si verifichino le condizioni di legale conoscibilità dell’atto di impulso processuale della controparte.</p>
<p><b>2.- Le ordinanze di rimessione<br />
</b><br />
La questione è dunque nuovamente approdata all’attenzione della Consulta, in seguito a due ordinanze di rimessione quasi dello stesso tenore. La prima di esse, quella del Tribunale di Bologna resa l’11 febbraio 2008 (reg. ord. n. 75/2009), dubitava della legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; e 111, primo e secondo comma Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al regime della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta. Ciò in quanto l’art. 140, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente, lederebbe il diritto di difesa del destinatario della notifica. In spregio al principio del contraddittorio <i>sub specie</i> di parità delle armi, questi vede infatti compressi tutti i propri termini a difesa, il relativo <i>dies a quo</i> iniziando a decorrere prima che si creino le condizioni di legale conoscibilità dell’iniziativa processuale della controparte.<br />
L’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di Milano del 22 dicembre 2008 (reg. ord. n. 88 del 2009) reitera sostanzialmente gli stessi argomenti, assumendo l’illegittimità dell’art. 140, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost, in quanto operante una irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime  dell’art. 8 della l. n. 890/1982 (che disciplina la notifica di atti giudiziari a mezzo posta). Tale ultima disposizione infatti, come corretta prima dalla Corte costituzionale e poi dal legislatore ordinario del D. lgs. n. 80/2005, prevede oggi che se l’agente postale non può eseguire la notifica direttamente al destinatario perché questi non è temporaneamente <i>in loco</i> o per rifiuto o incapacità dei consegnatari <i>ex lege</i> (e dunque in presenza di presupposti di fatto analoghi a quelli dell’art. 140), egli deve  depositare il piego presso l’ufficio postale, affiggere avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario se assente e dargli altresì notizia del tentativo di notifica con raccomandata a/r. La notifica si perfeziona poi solo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o dalla data di ritiro del piego se anteriore.<br />
Il regime di cui all’art. 140 nella lettura offertane dal diritto vivente istituisce dunque, in presenza dei medesimi presupposti di fatto, una disparità di trattamento rispetto al regime dell’art. 8 l. n. 890/1982, che non supera lo scrutinio della ragionevolezza, e va dunque censurato <i>in parte qua.</i><br />
<b><br />
3.- Le motivazioni dell’illegittimità: la necessità di ripensare il tradizionale bilanciamento di interessi e la forza espansiva del principio di scissione degli effetti della notifica.<br />
</b>La risposta della Corte dà finalmente ragione dei sospetti di illegittimità da lungo tempo adombrati.<br />
La <i>ratio decidendi</i> ruota essenzialmente intorno alla rimeditazione dei numerosi precedenti con cui la stessa Consulta aveva in passato sistematicamente stigmatizzato l’infondatezza delle questioni di illegittimità prospettate. <br />
In particolare, la Corte ricorda come le declaratorie di infondatezza poste a presidio  dell’intangibilità dell’art. 140 nella lettura offertane dal diritto vivente facessero leva sulla necessità di operare un bilanciamento tra due interessi ugualmente degni di tutela eppure in contrasto tra loro: quello del notificante e quello del destinatario della notifica.<br />
Quanto al primo, occorreva infatti considerare che, se su di lui la legge fa gravare oneri di notifica entro termini di decadenza, non può essere posta a suo carico l’alea del decorso del tempo per l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario. Quanto invece a quest’ultimo, le condizioni per la legale conoscibilità dell’atto notificando dovevano ragionevolmente intendersi assolte dal deposito presso la casa comunale e dall’affissione dell’avviso nei luoghi di sua pertinenza, oltre che dalla spedizione della raccomandata informativa. Ciò in quanto, se egli si fosse allontanato temporaneamente, avrebbe anche dovuto assumersi l’onere di rendersi diligente per conoscere eventuali comunicazioni a lui destinate.<br />
Era dunque proprio la necessità di operare un bilanciamento di interessi ugualmente degni di tutela a suggerire la soluzione di compromesso di attestare il termine di perfezionamento della notifica… a metà strada tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario, nella fattispecie alla data di spedizione della raccomandata informativa, appunto.<br />
Certo, secondo la Corte non erano da escludersi, in astratto, ulteriori possibili scelte diverse, e magari ispirate ad intenti garantisti che superassero la soglia minima già individuata dall’art. 140. A tal fine avrebbe tuttavia dovuto intervenire il legislatore ordinario nell’esercizio della sua ragionevole discrezionalità, essendo invece precluso un tale esito in sede di giudizio di legittimità costituzionale.<br />
Il quadro ordinamentale che giustificava tali conclusioni è stato tuttavia sovvertito, prosegue la Corte, dalle proprie sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004, nonchè dagli interventi successivi che ne hanno ribadito ed applicato i principi.<br />
Tali fondamentali arresti hanno codificato il principio generale per il quale il momento in cui la notificazione deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.<br />
La necessità di rendere effettivo il diritto di difesa del notificante impone infatti di  non porre a suo carico l’alea di eventi, quali quelli successivi alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e segnatamente relativi all’effettivo espletamento dell’<i>iter </i>notificatorio, che sfuggono al suo controllo e dei quali non è dunque ragionevole che debba rispondere. Ogni volta che la legge collega dunque termini perentori per l’espletamento di attività di impulso processuale alla formalità della notifica, l’onere deve considerarsi assolto, da parte del notificante, con il solo espletamento delle formalità che rientrano nella sua diretta disponibilità, vale a dire con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perché provveda alla notifica.<br />
Il tutto, evidentemente, fermo restando che gli effetti preliminari impeditivi delle decadenze processuali si consolidano, anche per il notificante, solo con il perfezionamento dell’<i>iter</i> notificatorio.<br />
Così enucleata ed autonomizzata la posizione del notificante rispetto a quella del destinatario dell’atto ai fini della verifica del rispetto dei termini perentori, anche la posizione di quest’ultimo diviene valutabile autonomamente, al di fuori cioè del prisma deformante e limitante del contemperamento con le (opposte e confliggenti) esigenze del notificante. Quando la legge aggancia dunque l’esplicazione di facoltà difensive a termini perentori decorrenti dalla notifica di un atto, al destinatario va riconosciuta la pienezza del diritto di difesa, <i>sub specie</i> del riconoscimento della decorrenza di tali termini dalla conoscenza dell’atto, esclusa ogni diversa soluzione basata su <i>fictiones</i> di conoscenza, che abbasserebbero in maniera costituzionalmente non compatibile lo <i>standard</i> di tutela del destinatario.<br />
A ciò deve poi aggiungersi che, a seguito dell’intervento del legislatore ordinario nel 2005, la notifica a mezzo posta, in presenza di presupposti analoghi a quelli dell’art. 140, si perfeziona solo decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o dal ritiro del plico se anteriore. <br />
<i>Sic stantibus</i>, si profila allora un problema di irragionevolezza della disparità di trattamento istituita tra due ipotesi simili, quella dell’irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia di cui all’art. 140 cpc e quella dell’analoga fattispecie di cui all’art. 8 della L. n. 890/1982.<br />
A fare la differenza rispetto al passato è dunque la forza espansiva del principio della scissione degli effetti della notifica <i>inter partes.</i> E’ tale considerazione autonoma della posizione del notificannte il vero <i>quid novi</i> che consente di affrancare anche la posizione del destinatario dalla <i>fictio</i> di conoscenza dell’atto <i>olim</i> imposta dall’esigenza di contemperamento con il diritto di difesa del primo. <br />
Altrimenti detto, al criterio della ricerca di un momento perfezionativo unico nell’ambito dell’unico <i>iter</i> notificatorio, si è sostituito il criterio del doppio momento perfezionativo, al fine del calcolo della decorrenza di termini perentori per il compimento di atti di impulso processuale. Al bilanciamento di opposti interessi attraverso soluzioni di compromesso deve dunque sostituirsi l’apprestamento per ciascuna parte di soluzioni diversificate, in funzione delle esigenze di effettività della difesa di ciascuna, ed in condizione di parità.<br />
Se allora il notificante gode del massimo della garanzia <i>sub specie</i> di ancoraggio dei termini di decadenza solo dalla consegna all’ufficiale giudiziario, al destinatario deve riconoscersi, parimenti, la decorrenza di detti termini dalla effettiva conoscenza dell’atto. Tale conclusione infatti da un lato non contrasta con alcuna diversa esigenza difensiva della controparte, posta al sicuro dall’alea delle successive formalità, e non giustifica dunque abbassamenti degli <i>standards</i> di tutela <i>sub specie</i> di <i>fictiones</i> di conoscenza; e dall’altra si impone per esigenza di parità delle armi tra le parti nell’esplicazione dei loro poteri processuali. Recuperata cioè la pienezza del diritto di difesa del notificante, lo stesso deve accadere per il destinatario.<br />
In astratto, dunque, la disciplina dell’art. 140 avrebbe anche potuto considerarsi sufficientemente garantista, le formalità previste dalla norma ben potendo considerarsi idonee ad assicurare comunque la conoscibilità dell’atto. Il fatto è che però un siffatto congegno, che comunque configura una <i>fictio</i> di conoscenza, non si giustifica più in un sistema che da un lato blinda la posizione del notificante rispetto all’alea del perfezionamento della notifica; e dall’altro non può assicurare ad una parte processuale una pienezza di tutela non riconosciuta del tutto all’altra.<br />
La sentenza della Consulta dà dunque ragione della forza espansiva del principio, da essa stessa già posto, della scissione del momento perfezionativo della notifica <i>inter partes.</i><br />
Snidando un ennesimo caso in cui le parti non erano depositarie di una effettiva parità, ha dunque assestato un altro forte giro di vite a silenti e per questo ancor più pericolosi sbilanciamenti della disciplina processuale in favore di una sola delle parti processuali.</p>
<p align=right><i><br />
(pubblicato il 1.2.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-scissione-degli-effetti-della-notifica-alla-prova-della-parita-delle-armi-la-consulta-boccia-lart-140-cpc-nella-parte-in-cui-prevede-che-la-notifica-si-perfezioni-per-il-destinatario-all/">La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
