<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chiara Noto Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/chiara-noto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/chiara-noto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Chiara Noto Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/chiara-noto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/">La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale</a></p>
<p>1. La Corte costituzionale, con un tempismo perfetto rispetto alle vicine consultazioni regionali di marzo 2010, affronta nuovamente il problema della partecipazione delle donne nella rappresentanza istituzionale. Con la sentenza n. 4 del 2010, la Consulta ha infatti riconosciuto la legittimità della nuova legge elettorale della Regione Campania, L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/">La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/">La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale</a></p>
<p><b><br />
1.</b> La Corte costituzionale, con un tempismo perfetto rispetto alle vicine consultazioni regionali di marzo 2010, affronta nuovamente il problema della partecipazione delle donne nella rappresentanza istituzionale. Con la sentenza n. 4 del 2010, la Consulta ha infatti riconosciuto la legittimità della nuova legge elettorale della Regione Campania, L. n. 4 del 2009, confermando la possibilità per l’elettore di votare due candidati, a condizione però che uno sia uomo e l’altro donna, legittimando così la <i>preferenza di genere </i>che si affaccia per la prima volta nel nostro ordinamento<i>.</i> La suddetta legge prevede nello specifico, oltre all’elezione diretta del Presidente della Regione ed alla doppia preferenza uomo-donna, che nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai 2/3; nel caso in cui tale previsione non verrà rispettata la lista sarà bocciata. Tale previsione sembra concretamente volta a ristabilire un equilibrio in politica in termini di presenza femminile.<br />
Già in passato la Corte si era pronunciata sulla legittimità di innovative leggi elettorali[1] che, imponendo una quota minima di ciascun sesso nelle liste di candidati, miravano a promuovere la parità di <i>chances </i>in ambito politico[2]. Tali prescrizioni però non furono accolte positivamente dal Giudice delle Leggi il quale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Consiglio di Stato in merito alla legge elettorale del Molise[3], dichiarò incostituzionali alcune misure elettorali positive. La Consulta infatti, nella sentenza n. 422 del 1995, non si limitò a definire incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 49 e 51 Cost., la legge elettorale n. 81 del 1993, ma estese tale sindacato, in via consequenziale,  a tutte le norme, contenute in leggi elettorali statali e regionali, che prevedevano un riserva di quote per le donne nelle liste dei candidati. La candidabilità e l’eleggibilità non potevano essere condizionate dall’appartenenza di genere, orientamento già sposato undici anni prima dal <i>Conseil Constitutionnel</i> francese su una questione molto simile[4]. La Corte basò infatti la sua argomentazione sull’assunto dell’inammissibilità di ogni misura discriminatoria che diminuisca «<i>per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato</i>»[5]. Misure come quelle oggetto d’esame non rimuoverebbero gli ostacoli che le donne incontrano nel raggiungimento di alcuni risultati, il che sarebbe perfettamente in linea secondo la Corte con il 2° comma dell’art. 3 Cost. ma, attraverso una tutela preferenziale basata sul sesso, non farebbero altro che attribuire direttamente alle candidate di sesso femminile tali risultati. Queste azioni positive[6], secondo il Giudice delle Leggi, sarebbero in aperto contrasto con i principi su cui si fonda la rappresentanza politica ma solo laddove imposte per legge, mentre «<i>possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature</i>».<br />
La sentenza n. 422 del 1995 è stata oggetto di diverse critiche da parte della dottrina[7] soprattutto per quanto riguarda la qualificazione di tali misure come azioni che attribuiscono un risultato e non come quelle che garantiscono semplicemente una parità di <i>chances</i>[8] tra uomini e donne nell’accesso alle candidature[9]<i>.</i> Le misure censurate dalla Corte sarebbero, secondo l’orientamento avverso alla pronuncia della Consulta, azioni positive <i>atipiche</i> o meglio norme antidiscriminatorie, poiché a differenza delle normali azioni positive non attribuiscono privilegi ma hanno una formulazione neutra rispondendo ad una esigenza di uguaglianza ed inoltre non presentano il carattere della temporaneità ma della permanenza. </p>
<p><b>2.</b> Seguendo l’esempio della Francia, a questa tanto contestata pronuncia, seguirono importati riforme ad opera del legislatore italiano attraverso le quali si è oggi arrivati ad uno «<i>statuto costituzionale delle pari opportunità</i>»[10]. La prima modifica al dettato costituzionale si ebbe con la di riforma del Titolo V, L. cost. n. 3 del 2001, che modificò in tal senso l’art. 117,7° comma Cost: che ora dispone: «<i>le Regioni, attraverso la propria legislazione, rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive</i>»[11]. Successivamente, intervenne la L. cost. n. 2 del 2001, relativa all’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, a tenore della quale ogni legge elettorale per riequilibrare la rappresentanza dei sessi doveva promuovere «<i>condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali</i>».<br />
Questi interventi, però, continuavano a lasciare insoddisfatto gran parte del mondo politico e della dottrina[12] che spingevano per una riforma dell’art. 51 Cost. in grado di fornire un appiglio costituzionale alle azioni positive in favore delle donne. Giova inoltre rilevare che esisteva una diversa corrente di pensiero minoritaria, secondo la quale le misure a favore della rappresentanza femminile erano già pienamente legittime e quindi la tanto auspicata revisione costituzionale era da considerarsi assolutamente superflua[13]. Si aprì così un periodo caratterizzato da molte proposte di modifica dell’art. 51 Cost. che però affrontarono un lungo cammino prima di arrivare ad una approvazione. <br />
L’entrata in vigore delle riforme del 2001 riaprì il dibattito sulla ammissibilità delle misure positive «forti»[14], che presto tornò nuovamente al vaglio del Giudice delle Leggi. A seguito delle menzionate riforme costituzionali, la Valle D’Aosta aveva modificato la legge elettorale stabilendo all’art. 3-<i>bis</i> che le liste elettorali devono contenere nominativi di candidati di entrambi i sessi prevedendo, come sanzione in caso di mancato rispetto di tale previsione, la non validità delle liste stesse. Il governo portava la questione davanti alla Corte costituzionale ritenendo che tali innovative disposizioni fossero in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma (del vecchio testo) della Cost. La Consulta questa volta però, con la sentenza n. 49 del 2003 rimeditando le argomentazioni sostenute nella precedente pronuncia del 1995, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale[15].<br />
Innanzitutto la Corte sottolineava come le disposizioni impugnate dovevano essere lette alla luce delle riforme costituzionali che «<i>pongono esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale</i>». Oltre a questa motivazione di carattere generale la Corte ha poi precisato la distinzione tra candidabilità ed eleggibilità precisando che il genere non è un ulteriore requisito di queste ultime ma che l’obbligo che la legge valdostana impone riguarda solo le liste ed i soggetti che le presentano. Inoltre il vincolo introdotto operava prima dello svolgimento delle elezioni e quindi l’elettore era libero di scegliere il proprio candidato indipendentemente dal sesso maschile o femminile del candidato. Infine la Corte evidenziava la debolezza di tale vincolo, caratteristica che gli impediva di incidere sul contenuto dei diritti politici e di garantire un risultato[16], consistendo semplicemente nell’impedire che avvenisse una totale esclusione dei candidati di uno dei due sessi dalle liste[17]. Sembra quindi esservi una implicita accettazione da parte del Giudice delle Leggi della distinzione enucleata dalla dottrina tra azioni positive e norme antidiscriminatorie, riconducendo a quest’ultimo gruppo le norme della legge valdostana[18].<br />
Dopo questa innovativa pronuncia della Consulta, il legislatore, proprio come era successo con le riforme costituzionali del 2001 a seguito della sentenza n.422 del 1995, approvò una legge di revisione costituzionale, L. cost. n. 1 del 2003, con la quale si aggiunse all’art. 51, disciplinante l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di parità, il seguente inciso: «<i>a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini</i>»[19]. <br />
A seguito di questo dialogo tra la Corte costituzionale ed il Parlamento[20], la Consulta, per la prima volta dopo la modifica dell’art. 51 Cost. riaffermava, con l’Ordinanza n. 39 del 2005, la necessità di adottare provvedimenti volti alla promozione delle pari opportunità. Questa pronuncia proviene da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in relazione all’art. 61, comma 1, del d.lgs n. 29/1993, poi modificato dal d.lgs. n. 80/1998, il quale prevede l’obbligo di riservare almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazione a donne. Tale previsione, secondo il giudice amministrativo, era in contrasto sia con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, sia con la sentenza n.422 del 1995 che aveva dichiarato incostituzionali delle norme volte a garantire la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali. Con l’Ordinanza n. 39 del 2005 la Corte dichiarò la questione manifestamente inammissibile; infatti il Consiglio di Stato non solo non aveva tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale, rappresentato dalla sentenza n.49 del 2003, ma aveva completamente ignorato la modifica dell’art. 51 Cost, il quale affida alla Repubblica un «<i>compito di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini</i>», con buona pace di chi riteneva tal riforma priva di ogni efficacia concreta[21].<br />
Di recente la questione della democrazia paritaria e del riequilibrio della partecipazione delle donne alla vita pubblica è tornata a farsi sentire con una esemplare sentenza del TAR Lecce[22], che ha annullato la composizione della Giunta provinciale di Taranto in quanto formata da soli uomini e, quindi, in contrasto con lo statuto dell’Ente. Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso presentato dal comitato “Taranto Futura”, ha imposto al Presidente della Provincia, «<i>di procedere alla modificazione della giunta in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi</i>»[23]. <br />
Anche la recentissima pronuncia della Corte costituzionale, n. 4 del 2010, ha ad oggetto una legge elettorale regionale ed è sicuramente destinata, data la sua originalità e la difficoltà che le quote rosa in ambito politico ed elettorale hanno incontrato lungo il loro percorso, a suscitare molto rumore. </p>
<p><b>3.</b> La legge regionale della Campania n. 4 del 2009, impugnata dal Governo, è caratterizzata da una particolare attenzione per la democrazia paritaria. Le previsioni in tal senso consistono nello stabilire che in ogni lista ciascuno dei due sessi non possa essere rappresentato in misura superiore a 2/3, nell’affidare alla comunicazione politica il compito di fissare criteri per cui si assicuri la presenza paritaria, nelle trasmissioni televisive di candidati di ambo i sessi e nell’attribuire la facoltà di una doppia preferenza di genere diverso. Tale previsione appare per la prima volta in questo contesto sia a livello nazionale che europeo.<br />
L’impugnazione governativa verte solo su quest’ultima previsione della legge Campana e non muovendo critiche circa la formazione delle liste secondo una proporzione prefissata di candidati dei due sessi, mostra, seppur implicitamente, l’accettazione del superamento delle argomentazioni della sentenza del 1995. I parametri costituzionali che si ritengono violati sono gli artt. 48 e 51 Cost. La Consulta però respinge il ricorso, legittimando così per la prima volta nel nostro ordinamento la preferenza di genere e sottolineando che <i>«Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive» &#8211;</i>e non viola il principio della libertà di voto, tutelato dall’art. 48 Cost.<i>, «atteso che l’elettore, quanto all’espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate». </i>L’elettore è libero di esprimere solo il voto di lista o di indicare una sola preferenza, senza vincolo di genere, che interviene infatti solo nel caso in cui l’elettore decida di esprimere una seconda preferenza.<br />
La legge campana però va oltre mettendo in discussione il principio generale del <i>favor voti</i> sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa[24], sanzionando il mancato rispetto della preferenza di genere diverso con la nullità della seconda preferenza espressa. A tale previsione infatti potrebbe essere mossa la critica di influenzare nell’<i>an </i>le scelte degli elettori, violando così l’art. 48 Cost. Tale meccanismo però non si discosta molto da quello delle liste bloccate, la cui legittimità costituzionale non è mai stata messa in dubbio, nonostante la libertà di scelta dell&#8217;elettore appaia effettivamente intaccata. Ciò detto, l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della sanzione prevista dalla legge campana sarebbe equivalsa a dichiarare incostituzionale il meccanismo delle liste bloccate.<br />
Per quanto riguarda la lesione dell’elettorato passivo la Consulta, come già in passato aveva sostenuto[25], osserva che il meccanismo della doppia preferenza non dà alle candidate di sesso femminile alcuna garanzia di risultato, poiché l&#8217;elezione all&#8217;interno di una lista è determinata dal numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.<br />
E’ possibile prevedere che, come in passato simili posizioni, tale pronuncia della Corte non sarà accolta positivamente da chi sostiene che la parità tra uomo e donna non può essere imposta dallo Stato ma debba derivare dai meriti propri delle donne. La sola appartenenza ad un genere come requisito per accedere ad una carica elettiva, secondo coloro che si oppongono da anni alle quote rosa[26], non solo consisterebbe in una discriminazione per gli uomini ma lederebbe la dignità della donna stessa che non ha bisogno di tali scorciatoie per affermarsi.<br />
Inoltre la vicinanza temporale tra questa innovativa pronuncia e le elezioni regionali porterà ad una frettolosa ricerca da parte dei partiti di candidate di sesso femminile e ci si può legittimamente chiedere se queste candidate, data la scarsissima presenza di donne fino allo scorso 14 gennaio nella rappresentanza regionale campana, saranno scelte all’ultimo momento per le loro indubbie doti politiche o saranno semplicemente l’ombra di qualche influente politico costretto a candidarle per non contravvenire alle nuove norme imposte dalla legge elettorale passata indenne al vaglio della Consulta.<br />
Non si possono però ignorare alcuni dati fattuali, ovvero che ad ormai 7 anni dalla modifica dell’art. 51 Cost. in Italia ancora siamo molto lontani dalle percentuali delle donne presenti in politica, sia nei paesi europei che negli altri continenti[27]. Lo sfondo culturale del nostro paese nel quale si inseriscono profonde riforme come quella Campana non sembra trasformarsi alla stessa velocità con cui le donne stanno dimostrando di essere in grado di poter affiancare con pari dignità e capacità gli uomini nella rappresentanza politica. La domanda che ha sempre diviso la politica e la dottrina riguarda l’opportunità o meno delle quote rosa[28] Forse oggi, alla luce dell’innovativa legge elettorale Campana e della pronuncia della Consulta ha più senso chiedersi se tali azioni positive possano realmente raggiungere il loro obiettivo senza che prima vi sia un reale superamento di quei valori italiani che persino in Assemblea Costituente misero le donne al bando sia nelle cariche politiche che nei ruoli fondamentali come quello di magistrato. <br />
Pertanto il risultato del processo volto alla realizzazione della parità dei sessi non deve essere &#8211; ad opinione di chi scrive &#8211; una dichiarazione sulla scia della famosissima affermazione di Margaret Thatcher<i> “In politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”</i>  ma la scarsa efficacia delle quote rose in politica, anche laddove presenti e riconosciute da decenni[29], è un monito, non tanto per il legislatore e per i giudici, ma per le popolazioni di Stati che, come il nostro paese, non riescono a vincere la battaglia della parità dei sessi in materia elettorale nonostante valide armi come riforme legislative e pronunce di rango costituzionale.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Tali leggi vengono definite come vere e proprie norme antimonopolistiche necessarie per interrompere il dominio dell’uomo sul potere politico, cfr. L. Carlassare, <i>Considerazioni conclusive</i>, in R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della visita della Corte costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara</i>, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 243-251.<br />
[2] Come riportato da M. Midiri, <i>Art. 51</i>., in <i>Commentario alla Costituzione</i>, R. Bifulco &#8211; A. Celotto – M. Olivetti, Utet, Torino, 2007, p.1023, a livello comunale e provinciale si vedano gli artt. 5, 2° comma e 7, 1° comma della L. 81/1993;per le elezioni politiche art. 4, 2° comma, n.2 t.u. leggi elezione Camera dei deputati D.P.R. 30 marzo 1957, n 361, modificato dall’art. 1 della L. 277/1993, dove si utilizza l’alternanza uomo-donna nella lista per il recupero proporzionale che grazie alla lista bloccata aumenta il numero delle donne alla Camera dei Deputati; infine, per i consigli regionali si veda l’art. 1, 6° comma, della L. 43/1995. <br />
[3]  Nell’ambito dell’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di un comune della regione Molise un elettore aveva contestato il fatto che su trentasei candidati nelle liste fosse presente solo una donna, violando così quanto previsto dalla legge elettorale 81/1993. <br />
[4] Il <i>Conseil</i> con la decisione n. 82-146 del 18 novembre 1982 aveva ritenuto anticostituzionale una norma che prevedeva che per le elezioni municipali per le città con più di 3.500 abitanti le liste non avrebbero potuto contenere più del 75% di persone dello stesso sesso. La Francia per superare questo <i>empasse</i> con una legge del 1999 inserì in Costituzione, all’art. 3,  una previsione secondo la quale la legge favorisce l’eguale accesso di donne ed uomini alle elezioni ed alle funzioni elettive. Anche l’art. 4 fu modificato con la previsione della partecipazione di partiti e gruppi politici alla realizzazione del principio paritario secondo le condizioni previste dalla legge. Come evidenziato da G.Brunelli, <i>Donne e Politica</i>, Il Mulino, Torino, 2006, pp. 73 ss.<br />
[5] Si veda sul punto G. Brunelli, <i>Donne e Politica</i>, cit., pp. 52 ss.<br />
[6]  Come è noto, le azioni positive trovano le loro radici nella lotta che ebbe negli Stati Uniti per l’affermazione dei diritti dei lavoratori neri; in ambito europeo queste azioni compaiono all’inizio degli anni ottanta come strumento per combattere le forme di discriminazione nei confronti delle lavoratrici e favorire l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne. La trasformazione di tali azioni in veri e propri strumenti politici fondamentali per ottenere una partecipazione delle donne in tutti ambiti lavorativi si ebbe nel 1984 attraverso una raccomandazione <i>ad hoc</i> del consiglio dei Ministri della Comunità Europea. Quest’atto venne recepito dal nostro paese con la legge n. 125 del 10 aprile 1991 che aveva come base i precedenti tentativi del legislatore di promuovere azioni positive (legge n. 1204/1971 e n. 903/1977). Tali azioni agiscono possono assumere le caratteristiche di vere e proprie discriminazioni rafforzando la presenza delle donne in ambito lavorativo.<br />
[7] Si vedano, <i>ex multis</i>, U. De Siervo, <i>La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali</i>, in <i>Giur. cost</i>., 1995, pp. 3268 e ss; G. Brunelli, <i>Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell’illegittimità conseguenziale) in due recenti pronunce costituzionali</i>, in <i>Giur. cost</i>., 1995 pp. 3272 e ss. e G. Cinanni, <i>Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne</i>, in <i>Giur. cost</i>., 1995, pp. 3283 e ss.<br />
[8] Vi è una differenza tra azioni volte ad assicurare la parità di <i>chances</i> e quelle che attribuiscono direttamente un risultato, mentre le prime<i> </i>non destano particolari critiche, le azioni che attribuiscono direttamente un risultato, rischiando di trasformarsi in discriminazioni alla rovescia nei confronti del gruppo meno debole, suscitano accesi dibattiti. Sul punto si veda, <i>ex plurimis</i>, E. Frontoni, <i>Donne e rappresentanza politica</i>, in <i>I diritti delle donne nella Costituzione</i>, M. Gigante (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 123 e ss.<br />
[9] Cfr.sul punto, <i>ex multis</i>, G.Brunelli, <i>L’alterazione del concetto di alternanza politica: legge elettorale e quote riservate alle donne</i>, in <i>Diritto e Società</i>, 1994, pp. 545 e ss.; L. Carlassare, <i>La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività</i>, A. Del Re &#8211; Bimbi (a cura di), Torino, 1997, pp. 81 e ss.; A. D’Aloia, <i>Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale</i>, Padova, 2002; U.De Siervo, <i>La mano pesante della Corte sulle “quote” nelle liste elettorali</i>, cit.; L. Ronchetti, <i>L’equilibrio dei sessi nella rappresentanza davanti alla Corte costituzionale</i>, in <i>Giur. it</i>., 2004, pp. 479 e ss.<br />
[10] Espressione utilizzata da A. D’Aloia, <i>Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale</i>, cit.<br />
[11] Si veda M. Cartabia, <i>Il principio della parità tra uomini e donne nell’art. 117, 7° comma</i>, in T. Groppi &#8211; M. Olivetti (a cura di), <i>La Repubblica delle autonomie: Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V</i>, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 129 e ss. <br />
[12] Si vedano, <i>ex multis</i>, G. Brunelli, <i>Le «quote» riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale)</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2001, pp. 531 e ss., sosteneva che le riforme menzionate potessero costituire il fondamento soltanto di generiche misure di promozione della rappresentanza del genere femminile, ma non di quote stricto sensu. R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica, </i>cit., con particolare attenzione ai contributi di L. Califano, <i>Riforme costituzionali e «quote per le donne»</i>, pp. 171 e ss., e S. Panizza, <i>Una possibile soluzione alternativa</i>, pp. 199 e ss. <br />
[13] A. D’Aloia, <i>Le «quote» elettorali in favore delle donne: il «nuovo» contesto costituzionale e il «precedente» n. 422 del 1995</i>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica</i>, cit., p. 66 e E. Palici di Suni, <i>Le ragioni delle donne e le donne nelle Regioni</i>, in <i>Dir. pub. comp. eur</i>., 2001, pp. 619 e ss.<br />
[14] G. Brunelli, <i>Un “ombrello” costituzionale per le azioni positive elettorali</i>, in <i>Quad. cost</i>., 2002, pp. 615 e ss. e M. Ainis, <i>La riforma dell’art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell’ordinamento</i>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica</i>, cit., pp. 36 e ss. <br />
[15] Cfr., T. E. Frosini, <i>Tutte le contraddizioni di una scelta nell’equilibrio della rappresentanza politica</i>, in <i>Guida al diritto</i>, 2003, p.30 e M. Montalti, <i>La rappresentanza dei sessi in politica diviene rappresentanza «protetta» tra riforme e interpretazioni costituzionali</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2003, p 519.<br />
[16] Per un approfondimento sulla qualificazione di tali misure come non <i>result oriented</i> si vedano, <i>ex plurimis,</i> L. Califano, <i>Corte e Parlamento in sintonia sulle pari opportunità</i>, in <i>Quaderni costituzionali</i>, 2003, p. 366; G.Brunelli, <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte</i>, cit, 2003; L. Carlassare,<i> La parità di accesso nelle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco</i>, in <i>Giur. cost.,</i> 2003.<br />
[17] E. Frontoni, <i>Donne e rappresentanza politica</i>, in <i>I diritti delle donne nella Costituzione</i>, cit., pp. 128 e ss.<br />
[18] Tale distinzione era stata già proposta da L. Carlassare, <i>La rappresentanza femminile: principi formali ed effettività</i>, cit., pp. 81 ss.<br />
[19] La prima attuazione della modifica dell’art. 51 Cost. è avvenuta con l’approvazione della legge ordinaria 8 aprile 2004, n. 90, recante modifiche alla legge per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con la quale si prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale puro basato sulla concorrenza, in tre circoscrizioni, di più liste di partito (e di candidati) contrapposte tra loro, con la possibilità, per l’elettore, di esprimere fino a due preferenze per il candidato. L’art. 3 della legge in parola dispone sia  l’inammissibilità di liste in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi, che sanzioni pecuniarie per le liste in cui vi siano più di 2/3 di candidati dello stesso sesso.<br />
[20] In questo senso si veda G.Passaniti, <i>Pari opportunità tra Corte costituzionale e revisione della Costituzione (a margine della ordinanza n. 39/2005 della Corte costituzionale)</i>, in www.giustamm.it. , 2006, p. 2.<br />
[21] A. D’Aloia, <i>Le «quote» elettorali in favore delle donne: il «nuovo» contesto costituzionale e il «precedente» n. 422 del 1995</i>, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica</i>, cit., p. 66 e E. Palici di Suni, <i>Le ragioni delle donne e le donne nelle Regioni</i>, cit., pp. 619 e ss.<br />
[22] TAR Puglia-Lecce, 23 settembre 2009, n. 740.<br />
[23] Già l’anno scorso il Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese si era pronunciato annullando i decreti sindacali di nomina dei componenti della Giunta Comunale del Comune di Molfetta poiché, tutti di sesso maschile. Il Tar aveva affermato che «(…)<i>l&#8217;effettiva esplicazione dell&#8217;impegno del Sindaco al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all&#8217;interno della Giunta, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno a tale organo, deve trovare un riscontro effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che impediscono l&#8217;attuazione del principio delle pari opportunità. I decreti di nomina sono illegittimi per violazione del principio di pari opportunità, nel caso in cui il Sindaco non si sia adoperato al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all&#8217;interno del predetto organo</i>», si veda T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 12 settembre 2008, n. 474.<br />
[24] Opinione sostenuta da G. Virga, <i>Sulle c.d. “preferenze di genere” della regione Campania</i>, in http://blog.lexitalia.it/, 17 gennaio 2010.<br />
[25] Si vedano le su citate pronunce della Corte costituzionale, nn. 49 del 2003 e 39 del 2005; per una analisi approfondita si veda, ex multis, il commento di L. Ronchetti, <i>L’equilibrio dei sessi nella rappresentanza davanti alla Corte costituzionale</i>, cit.<br />
[26] Emma Bonino che si era presentata come &#8220;<i>L&#8217;uomo giusto per il Quirinale</i>&#8220;, aveva definito le quote femminili inutili e dannose, buone per l&#8217;Afghanistan ma non certo per un paese evoluto come l&#8217;Italia: dove secondo lei, si poteva, dimostrare il proprio valore senza tener conto del genere. Ma non era la sola a pensarla così infatti nell&#8217;ottobre del 2005 alla camera le quote rosa ebbero 140 voti favorevoli e 452 contrari.<br />
[27] Per un approfondimento del ruolo delle donne nell’ordinamento comunitario si vedano, <i>ex plurimis</i>, G. Pistorio, <i>Le donne nell’ordinamento comunitario</i>, in <i>I diritti delle donne nella Costituzione</i>, M. Gigante (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 171 ss; A. Baldassarre – G. Scaccia, <i>La rappresentanza politica nel Parlamento europeo e negli Stati membri dell’Unione</i>, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2003; G. Brunelli, Commento all’art. 23, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, (a cura di), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001, pp.178 ss. Nel 2006 un monitoraggio dell’Università di Stoccolma e International Idea aveva evidenziato che il nostro paese si collocava, dopo Svezia, Norvegia ma anche Costa Rica per numero di donne elette. Anche altri paesi ci fanno compagnia e mentre l’Italia raggiunge il 21,3% di donne elette alla camera dei deputati, la Francia arriva al 18,5%), anche se ha più senatrici, il Regno Unito il 19,7%; per altri paese invece le cifre sono nettamente superiori: il Portogallo 28,3%, la Germania 31,6%, l’Austria 32,2 %, il Belgio 34,7%,  la Spagna 35,1%, i Paesi Bassi 36,7% e tutti i paesi scandinavi dal 36,9% della Danimarca al 47,3% della Svezia. Più drammatica ancora è la situazione della presenza delle donne del nostro paese negli esecutivi dove ci collochiamo agli ultimi posti insieme al Portogallo ed alla Grecia.<br />
[28] Già nel 2005 fu bocciato alla Camera, come già ricordato, con 452 voti a sfavore e 140 favorevoli, l’emendamento sulle quote rose durante l’approvazione della legge elettorale n. 270 del 2005.<br />
[29] Si fa riferimento al citato caso francese, <i>Conseil Constitutionnel 1982.</i></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 26.1.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-rappresentanza-di-genere-supera-indenne-il-vaglio-della-corte-costituzionale/">La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
