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	<title>Chiara Feliziani Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Chiara Feliziani Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a></p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431 Sommario*: I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &#34;stato regionale&#34; alla Legge Delrio, passando per la &#34;Repubblica delle autonomie&#34;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &#34;Nuove&#34; Province e vecchie funzioni &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-funzioni-amministrative-di-province-e-citta-metropolitane-nella-legge-delrio-e-nel-quadro-della-riforma-costituzionale-in-fieri/">Le funzioni amministrative di Province e Città metropolitane nella legge Delrio e nel quadro della riforma costituzionale in fieri</a></p>
<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN: 1972-3431</strong></div>
<p> <strong>Sommario<em>*</em>: </strong>I. Notazioni preliminari &#8211; II. Dallo &quot;stato regionale&quot; alla Legge Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici &#8211; III. Le Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione &#8211; IV. Cosa resta delle Province? &#8211; V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni &#8211; VI. Quali funzioni per le Città metropolitane? &#8211; VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale.<br />  <br /> <strong>I. Notazioni preliminari</strong><br /> Se anche il progetto di riforma costituzionale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> di cui molto si dibatte<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> dovesse realizzarsi solo in parte, o addirittura tradursi in un nulla di fatto, altri interventi normativi<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> occorsi negli ultimi tempi hanno comunque lasciato il segno &#8211; quanto meno limitatamente a taluni profili del diritto pubblico e del diritto amministrativo &#8211; al punto che non può non darsene nota.<br /> È questo il caso, ad esempio, delle novità che hanno recentemente interessato l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo. Novità che &#8211; nonostante sia stato spesso sottaciuto &#8211; a ben guardare sembrano comportare ricadute di non poco conto sul riparto delle funzioni amministrative spettanti ai diversi livelli di governo e dunque, in ultima analisi, sulla qualità dell&#8217;amministrazione e dei servizi resi ai cittadini.<br /> Il progetto di riforma costituzionale varato dall&#8217;esecutivo oramai più di due anni fa insiste(va) essenzialmente su tre aspetti ritenuti &#8211; a parere del Governo &#8211; cruciali per la tenuta del sistema istituzionale, la stabilità politica e la ripresa (anche economica) del Paese. Vale a dire, il bicameralismo<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> &#8211; che non si vuole più perfetto &#8211; la legge elettorale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; che, specialmente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, necessitava di essere ripensata  &#8211; e il Titolo V, parte seconda, della Costituzione<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Orbene, è proprio su quest&#8217;ultimo aspetto e, in special modo, sul ruolo e sulle funzioni amministrative di Province e Città metropolitane che si appunteranno le riflessioni che seguono. Con l&#8217;avvertenza che, oltre a ragionare su quelli che <em>de jure condendo</em> saranno i possibili esiti della riforma costituzionale, non ci si potrà esimere dal dare conto delle novità che, invece, <em>de jure condito</em> la Legge (ordinaria) Delrio ha già introdotto in ordine all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e alla distribuzione tra gli stessi delle funzioni amministrative.<br />  <br /> <strong>II. Dallo &quot;Stato regionale&quot; alla riforma Delrio, passando per la &quot;Repubblica delle autonomie&quot;: corsi e ricorsi storici</strong><br />  <br /> Prima di addentrarci nell&#8217;attualità, preme tuttavia fare cenno ancorché brevemente all&#8217;articolazione interna dello Stato così come disegnata dai costituenti e alle vicende che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della Carta costituzionale hanno interessato le Regioni e gli enti territoriali. Ciò essenzialmente al fine di comprendere le ragioni ultime che sono alla base della riforma in corso e, se del caso, provare ad evidenziarne eventuali criticità.<br /> Tra gli aspetti più innovativi della Costituzione italiana del 1948 la dottrina è solita menzionare il fatto che i costituenti avessero immaginato l&#8217;Italia come uno Stato regionale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Infatti, la Repubblica &#8211; si leggeva e si legge tutt&#8217;ora nell&#8217;art. 5 Cost. &#8211; ancorché &quot;una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua (&#8230;) il più ampio decentramento amministrativo (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Ed è proprio ai principi dell&#8217;autonomia e del decentramento che si ispirava &#8211; nonostante quelle che a detta di taluno costituivano delle &quot;timidezze&quot;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> &#8211; il Titolo V, parte II, della Costituzione allorché prevedeva, per la prima volta nella storia dell&#8217;Italia unita, le Regioni come enti dotati di potestà legislativa nonché &#8211; in virtù del principio del parallelismo &#8211; amministrativa e riconosceva l&#8217;autonomia dei Comuni e delle Province<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Ciò non di meno, occorre evidenziare come &#8211; per una serie di ragioni<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> &#8211; fino ai primi anni Settanta del secolo scorso nei fatti si sia preferito rimanere nel solco della continuità con il passato<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, lasciando sostanzialmente impregiudicato il ruolo &quot;forte&quot; dello Stato centrale. A riprova di ciò, basti pensare che risale solamente al 1970 l&#8217;istituzione delle Regioni c.d. ordinarie<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, nei cui confronti peraltro il concreto trasferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato si è avuto ancora più tardi, per effetto di alcuni interventi legislativi datati rispettivamente 1972 e 1977<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Per converso, una vera e propria stagione di riforme nel senso dell&#8217;autonomia e del decentramento si è aperta nel 1990, con l&#8217;adozione della Legge sull&#8217;ordinamento gli enti locali<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> &#8211; successivamente abrogata dal Testo Unico del 2000<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> &#8211; ed è proseguita con la Legge Bassanini del 1997<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Quest&#8217;ultima, in particolare, unitamente ai decreti legislativi che le fecero seguito &#8211; tra cui specialmente il d.lgs. n. 112/1998<a href="#_ftn19" title="">[19]</a> &#8211; ha dato la stura, a costituzione invariata, ad &quot;un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista e autonomista&quot;, che è passato alla storia con il nome di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e che ha preparato la strada alla riforma costituzionale del 2001<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il nuovo millennio si è aperto, dunque, nel segno del cambiamento per ciò che concerne l&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, giacché la Legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001 ha inteso ridisegnare i rapporti tra centro e periferia secondo il modello di una &quot;Repubblica delle autonomie&quot;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, &quot;costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato&quot;<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. <br /> Tra i tratti salienti di quella riforma si segnalano specialmente: <em>i</em>) la nuova articolazione della Repubblica sancita dall&#8217;art. 114 Cost., il cui secondo comma stabilisce che &quot;i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono <em>enti autonomi</em> con propri statuti, poteri e funzioni (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>; <em>ii</em>) la perdita da parte dello Stato della potestà legislativa generale e il correlativo ampliamento della potestà regionale (art. 117 Cost.)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>; <em>iii</em>) l&#8217;attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative &quot;salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza&quot; (art. 118 Cost.)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>; <em>iv</em>) l&#8217;introduzione al quarto comma dell&#8217;art. 118 Cost. del principio di sussidiarietà orizzontale<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>; <em>v</em>) il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria in capo a Regioni ed enti locali (art. 119 Cost.)<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> La <em>ratio</em> di fondo della riforma costituzionale del 2001 riposava nella volontà di &quot;ammodernare&quot; l&#8217;impalcatura istituzionale della Repubblica, favorendo il decentramento amministrativo e l&#8217;autonomia di Regioni ed enti locali, sì da garantire sostanzialmente una maggiore efficienza amministrativa e ridurre, in un certo qual modo, la distanza tra cittadini e istituzioni<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Ciò non di meno, già nell&#8217;immediatezza della sua entrata in vigore autorevole dottrina metteva in evidenza come &quot;il modello emergente dalla legge di riforma [fosse] non poco confuso ed [pertanto] incerto nei suoi possibili sviluppi&quot;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. E, in effetti, è possibile affermare come, nei fatti, molti si siano rivelati i profili controversi connessi al nuovo impianto istituzionale disegnato dal legislatore costituzionale nel 2001. Impianto che, anche per questi motivi<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, ha ben presto conosciuto una fase di &quot;riflusso&quot;<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Tra le criticità maggiori, sicuramente la mancata individuazione di esatte linee di demarcazione tra competenza legislativa statale e regionale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, specie per con riguardo ad una serie di materie<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>,  ma anche &#8211; per ciò che concerne il profilo più squisitamente amministrativo &#8211; lo scarso grado di precisione nella indicazione di criteri per la distribuzione delle funzioni amministrative e, di riflesso, la poca chiarezza delle connesse linee di responsabilità tra i diversi livelli di governo<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Questi ed altri fattori hanno di fatto condotto ad &quot;un ri-accentramento dei processi decisionali riguardanti i sistemi locali&quot;, ancor prima che il bisogno di fronteggiare la crisi economica portasse a quella che parte della dottrina descrive come una &quot;totale centralizzazione di politiche e determinazioni&quot;<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Ciò non toglie, tuttavia, che &#8211; a partire dal 2008 e ancor più dal 2011 &#8211; la crisi finanziaria e le connesse esigenze di contenimento della spesa pubblica abbiano aggravato uno stato delle cose già non pienamente soddisfacente, specie nella misura in cui è sembrato acuirsi lo scollamento tra il modello prefigurato dalla Costituzione e la realtà<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. Infatti, oltre ad un ampliamento della sfera di azione del legislatore statale a scapito di quello regionale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> &#8211; avallato (<em>obtorto collo</em>?) dalla Corte costituzionale sulla base di un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost.<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> &#8211; le istanze di riordino della spesa pubblica sono andate ad incidere anche sull&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo, sostanzialmente nel senso del loro &quot;ridimensionamento&quot;<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> In altri termini, il bisogno di ripianare i conti pubblici ha fatto sì che, in Italia così come del resto in molte altre parti d&#8217;Europa<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, si sia posta la necessità di ridurre la sfera pubblica (nel senso di snellirne gli apparati)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a> e, per l&#8217;effetto, di ripensare anche l&#8217;articolazione interna dello Stato. Il che ha (ri)portato alla ribalta &#8211; almeno nel nostro Paese &#8211; vecchie questioni e antichi insoluti, quali erano innanzitutto quelli legati alle cicliche proposte di abolizione delle Province<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> e alla lungamente rinviata istituzione delle Città metropolitane<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br />  <br /> <strong>III</strong>. <strong>Le</strong> <strong>Province tra tentativi di soppressione e istanze di trasformazione</strong><br /> Orbene, è proprio sulle Province e sulle Città metropolitane che si ritiene di dover focalizzare l&#8217;attenzione nell&#8217;intento di dare conto delle principali trasformazioni che stanno interessando il sistema italiano del governo locale, specie per ciò che concerne l&#8217;allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli ordinamentali.<br /> Come anticipato nelle pagine che precedono, il disegno di riforma costituzionale ha tra i propri punti programmatici anche la revisione del Titolo V della Costituzione. In particolare, viene ampiamente rivisto il riparto di competenze legislative Stato/Regioni<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> ed, inoltre, per quanto qui più rileva vengono soppressi i riferimenti alle Province. Solo i riferimenti, perché l&#8217;abolizione di queste ultime, <em>rectius</em> la loro trasformazione in enti territoriali di secondo livello e di area vasta è stata già disposta, all&#8217;esito di un&#8217;intricata vicenda<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, con la legge ordinaria 7 aprile 2014 n. 56<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, è intervenuta a mettere (almeno momentaneamente) la parola fine all&#8217;annosa vicenda relativa alle incerte sorti della Provincia, quale ente intermedio tra il Comune e la Regione. Sul punto, vale la pena ricordare come, nonostante le Province fossero &quot;oggetto di protezione costituzionale&quot;<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, molteplici siano stati nel tempo &#8211; a cominciare addirittura dal dibattito interno all&#8217;Assemblea costituente<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> &#8211; i tentativi di una loro soppressione.<br /> Come anticipato, alle &quot;ataviche&quot; ragioni storiche<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> e a quelle di opportunità politica<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>, da ultimo si sono aggiunte motivazioni di carattere economico connesse al necessario rimodulamento della spesa pubblica<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>. In proposito basti ricordare che nell&#8217;estate del 2011 la questione dell&#8217;abolizione delle Province è tornata prepotentemente alla ribalta &quot;costituendo una delle azioni <em>strutturali</em> all&#8217;interno di un pacchetto di misure in risposta alla grave crisi finanziaria che ha investito l&#8217;Italia, mettendone a repentaglio la tenuta dei conti pubblici&quot;<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> Detto tentativo, inserito in quella che è passata alla cronaca come la &quot;manovra di Ferragosto&quot;, si è risolto in un nulla di fatto, ma da allora le sorti della Provincia hanno costituito il <em>leitmotiv</em> di ogni ipotesi di riforma istituzionale<a href="#_ftn54" title="">[54]</a> varata dall&#8217;esecutivo &#8211; di volta in volta &#8211; in carica.<br /> Al riguardo, fondamentale appare il richiamo tanto all&#8217;art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>, con cui si è inteso svuotare &#8220;di funzioni le Province, attribuendo ad esse solo quella di indirizzo e coordinamento dell&#8217;attività dei Comuni e [sostituire] l&#8217;elezione diretta del consiglio con un&#8217;elezione di secondo grado effettuata da parte dei Consigli comunali della provincia&#8221;<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>; quanto ai successivi artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>, con i quali &#8211; rispettivamente &#8211; si provvede ad una &#8220;razionalizzazione delle Province&#8221;<a href="#_ftn58" title="">[58]</a> e delle relative funzioni<a href="#_ftn59" title="">[59]</a> e si prevede la soppressione di una serie di Province &#8220;maggiori&#8221; (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria), disponendo la contestuale istituzione al loro posto delle relative Città metropolitane a far data dal 1 gennaio 2014 .<br /> Orbene, al di là delle critiche mosse da parte della dottrina nei confronti di tali interventi normativi che, sostanzialmente, sono andati ad invertire la rotta rispetto al percorso autonomistico iniziato nei primi anni Novanta del secolo scorso<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>, merita segnalare come tutte le disposizioni poc&#8217;anzi citate siano state oggetto di una fondamentale pronuncia del Giudice delle leggi che nel luglio del 2013 ne ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost.<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Pur senza entrare (almeno <em>prima facie</em>) direttamente nel merito delle scelte di &#8220;politica legislativa&#8221; operate dal legislatore, la Corte ha ritenuto che &#8220;la trasformazione per decreto-legge dell&#8217;intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, <em>previsto e garantito dalla Costituzione</em>, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell&#8217;intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un <em>caso straordinario di necessità e d&#8217;urgenza</em>&#8220;<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> Neanche troppo tra le righe, dunque, la Consulta ha impartito una lezione di diritto costituzionale al legislatore, ricordandogli come &#8220;non sia utilizzabile un atto normativo, [quale] il decreto legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative&#8221;<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>, specie in circostanze nelle quali &#8211; come nel caso in esame &#8211; non paiono ravvisarsi ragioni straordinarie di necessità ed urgenza.<br /> Ma vi è di più. Provando a leggere al di là del mero dato testuale, verrebbe da pensare che dalla pronuncia in questione trapeli un monito che travalica gli aspetti meramente formali della riforma <em>in fieri</em> per lambire piuttosto il metodo e finanche il merito della stessa<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>. Infatti, quando la Corte a proposito delle norme <em>sub iudice</em> evidenzia come le stesse comportino &#8220;<em>una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull&#8217;intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione</em>&#8220;<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>, la stessa sembra esortare il legislatore a prestare (maggiore) attenzione in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare all&#8217;intero sistema ordinamentale da una riforma siffatta.<br /> Ed, in effetti, le conseguenze che si legano ad un intervento riformatore di tal fatta non sembrano essere di poco momento. Si pensi, in particolare, alla &#8220;frizione&#8221; che si viene a creare con l&#8217;art. 5 Cost. e, più in generale, con il percorso riformatore faticosamente portato avanti da oltre un ventennio a questa parte; al duro colpo inferto al principio di rappresentatività; così come allo &quot;sconquasso&quot; in termini di riparto di funzioni amministrative e finanche di organizzazione di molti servizi pubblici locali<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>.<br /> Eppure, il legislatore è parso volersi limitare a prendere alla lettera quanto affermato dalla Consulta, giacché in risposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 d.l. n. 201/2011 e 17 e 18 d.l. n. 95/2012 ha sostanzialmente ribadito i propri intenti riformatori, mutando soltanto lo strumento a ciò preposto: una legge ordinaria &#8211; la L. n. 56/2014, appunto &#8211; anziché un (poco consono) decreto legge, con la quale &#8211; &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione&quot;<a href="#_ftn67" title="">[67]</a> &#8211; viene disposta la trasformazione delle Province in enti di secondo livello e in taluni casi la loro &quot;sostituzione&quot; da parte delle Città metropolitane.<br />  <br /> <strong>IV.</strong> <strong>Cosa resta delle Province?</strong><br /> Come anticipato, dunque, con la Legge Delrio non sono mutati né il fine ultimo né i contenuti della riforma.<br /> Quanto al primo aspetto, si è evidenziato ancora una volta il bisogno di ridurre gli apparati amministrativi per ottenere dei vantaggi in termini di spesa sì da ripianare i conti pubblici<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>. Tuttavia, al riguardo, il sospetto avanzato da taluno è che la crisi economica sia stata utilizzata in modo (forse troppo) strumentale &#8220;per far riemerge&#8221; o, se si vuole, per rinsaldare quel sistema centralistico &#8220;che ha caratterizzato le nostre istituzioni fin dalla loro origine&#8221;<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>.<br /> E, in effetti, a ben vedere sembra legittimo avanzare qualche perplessità circa l&#8217;entità del risparmio che la riforma in esame è stata e sarà in grado di produrre nel medio &#8211; lungo periodo, posto che, per prima cosa, le Province sostanzialmente non sono venute meno, bensì sono state trasformate in enti di secondo livello<a href="#_ftn70" title="">[70]</a> ed in secondo luogo quelle funzioni che un tempo erano di loro competenza e che ora non lo sono più non sono state &#8220;tagliate&#8221;, ma solo re-distribuite in capo ad altri soggetti (Comune, Regione o &#8211; in taluni casi &#8211; Città metropolitana)<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>. Se a ciò si aggiunge, poi, che la stessa riforma ha disposto l&#8217;istituzione di nuovi enti &#8211; vale a dire, le Città metropolitane in sostituzione di talune Province &quot;maggiori&quot;, cui si devono aggiungere nuovi e non meglio precisati enti di area vasta al posto delle altre Province<a href="#_ftn72" title="">[72]</a> &#8211; si capisce come i soli risparmi sulle indennità del presidente, dei componenti dell&#8217;assemblea dei sindaci e dei consiglieri provinciali<a href="#_ftn73" title="">[73]</a> rischino di rivelarsi nel complesso ben poca cosa a fronte, da un lato, delle aspettative ingenerate dai proclami e, dall&#8217;altro, dello &quot;scompiglio&quot; provocato in termini di assetti istituzionali<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>.<br /> Quanto poi ai contenuti della riforma, innanzitutto la Legge Delrio ha previsto &#8211; oltre alla istituzione delle Città metropolitane, su cui si tornerà a breve &#8211; il &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello, confermando il meccanismo di elezione dei loro organi previsto dal disegno varato dal governo Letta.<br /> Più nel dettaglio, si afferma che &#8220;le province sono enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn75" title="">[75]</a> e si stabilisce che sono loro organi &quot;esclusivamente: a) il presidente della Provincia; b) il consiglio provinciale e c) l&#8217;assemblea dei sindaci&quot;<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Il presidente, che &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l&#8217;assemblea dei sindaci (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>, è eletto da questi ultimi e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e resta in carica quattro anni<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>.<br /> Il consiglio, invece, &quot;è l&#8217;organo di indirizzo e controllo&quot;, vantando importanti competenze in ordine allo statuto, ai programmi e al bilancio dell&#8217;ente<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>. I suoi membri<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>, che durano in carica due anni, sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>.<br /> Infine, l&#8217;assemblea &#8211; composta &quot;dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia&quot; &#8211; ha poteri propositivi, consultivi e di controllo. La stessa, inoltre, è chiamata ad esprimersi in ordine all&#8217;approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche con un <em>quorum</em> pari a &quot;un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>.<br /> Orbene, se forse è ancora presto per pronunciarsi circa le dinamiche e il concreto funzionamento del nuovo organigramma provinciale, è però sin da ora possibile convenire con quanti hanno evidenziato come dalla riforma in commento derivi un duro attacco al principio di rappresentatività<a href="#_ftn83" title="">[83]</a> nella misura in cui il Presidente e i componenti del consiglio non sono più eletti direttamente dai cittadini e pur tuttavia si trovano ad dover assumere decisioni fondamentali per la vita di questi ultimi.<br /> Come si vedrà tra breve, infatti, la Legge Delrio ha conservato in capo alle &quot;nuove&quot; Province alcune funzioni c.d. di area vasta il cui esercizio implica scelte di carattere eminentemente politico che, come tali, dovrebbero essere affidate a &quot;enti politicamente responsabili e distinti rispetto ai Comuni&quot;<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>. Per questa ragione, appare contraddittorio, oltre che inopportuno &#8211; tanto da un punto di vista costituzionale, quanto da un punto di vista amministrativo &#8211; &quot;il mantenimento in capo alle Province di funzioni di &quot;area vasta&quot;, non comunali (perché non attribuibili ai Comuni in base al principio dell&#8217;esercizio unitario), e la [contestuale] trasformazione [delle stesse] in enti in controllo comunale&quot;<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>.<br /> In definitiva, il problema &#8211; si afferma &#8211; non sta tanto nel carattere diretto o indiretto della rappresentanza in sé per sé considerato, quanto nella coerenza tra la forma di governo prevista per la Provincia e le funzioni amministrative ad essa affidate. Una coerenza che &#8211; secondo i più &#8211; allo stato risulterebbe irrimediabilmente compromessa<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>.<br /> Ma vi è di più. Da un punto di vista sistematico, infatti, la circostanza che il legislatore abbia ritenuto di poter intervenire con così grande &quot;disinvoltura&quot; sul punto, da un lato, indubbiamente invera la critica mossa da tempo immemore nei confronti delle Provincie, vale a dire il fatto di essere un ente nato con il &quot;peccato originale&quot; di essere stato posto dall&#8217;alto, scevro da legami storici con le comunità territoriali di riferimento e, dunque, scarsamente &quot;sentito&quot; dai cittadini<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>. Dall&#8217;altro lato, conferma la tesi di quanti sostengono che &#8220;chi ritiene che <em>non ci debba essere la Provincia</em> in realtà intende una cosa diversa, cioè che al livello provinciale non ci debba essere un autonomo livello di indirizzo politico-rappresentativo, e che dunque il livello provinciale possa essere invece un luogo di incontro e di scambio tra gli altri livelli politico-rappresentativi, tra i Comuni e tra questi e la Regione&#8221;<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br />  <br /> <strong>V. &quot;Nuove&quot; Province e vecchie funzioni</strong><br /> Da quanto precede, dunque, è agevole inferire come &#8211; ai nostri fini &#8211; questione cruciale non sia tanto quella della rappresentanza <em>tout court</em> considerata, quanto quella delle funzioni<a href="#_ftn89" title="">[89]</a> amministrative attribuite alle &quot;nuove&quot; Province i cui organi di governo non sono più composti da soggetti direttamente eletti dai cittadini.<br /> Sul punto, vale la pena di ricordare che, in base al &quot;disegno autonomistico&quot; tracciato dal legislatore costituzionale del 2001, le Province (così come e, anzi, prima ancora i Comuni) almeno teoricamente &quot;possono e devono svolgere tutte quelle funzioni che si radicano nella comunità locale o che con essa abbiano una specifica relazione e l&#8217;espletamento delle quali può essere effettuato indipendentemente da altri enti, sotto la propria esclusiva responsabilità&quot;<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>.<br /> Di riflesso, accanto alle funzioni proprie<a href="#_ftn91" title="">[91]</a> e a quelle conferite (o attribuite), si rintraccia un nucleo di funzioni c.d. fondamentali, &#8220;la cui individuazione è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato e il cui esercizio in generale si caratterizza per la doverosità&#8221;, giacché esse sono espressione immediata dei bisogni della collettività presente sul territorio provinciale<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>.<br /> Tra queste, la dottrina è solita includere i servizi pubblici locali<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>. Da tempo, infatti, la dimensione provinciale ha preso a rivestire un ruolo molto importante nella pianificazione e nella organizzazione territoriale<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>, specie con riguardo a quelle attività c.d. di &quot;area vasta&quot; che non possono essere compiute in maniera isolata<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>, compresi dunque molti servizi pubblici<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>. Ciò specialmente a partire dalla L. n. 142 del 1990 con cui il legislatore ha inteso operare un &quot;riordino&quot; delle autonomie locali e poi ancor di più da quando, in virtù del c.d. decreto Ronchi<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>, è stata disposta l&#8217;organizzazione di importanti servizi pubblici locali, tra cui &#8211; ad esempio &#8211; quello di gestione dei rifiuti, &#8220;secondo ambiti territoriali ottimali (ATO) [corrispondenti alle Province, e] finalizzati al superamento della frammentazione delle gestioni e alla razionalizzazione dimensionale delle medesime&#8221;<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> Se, dunque, ancora in tempi recenti la tendenza della legislazione è stata quella della valorizzazione del ruolo della Provincia<a href="#_ftn99" title="">[99]</a> che, complice anche il fenomeno del c.d. federalismo amministrativo, &quot;ha visto progressivamente irrobustirsi il proprio corredo di compiti sia di amministrazione puntuale sia di programmazione e coordinamento nei riguardi dei Comuni&quot;<a href="#_ftn100" title="">[100]</a>, le più recenti riforme hanno inteso segnare (quanto meno sulla carta)<a href="#_ftn101" title="">[101]</a> non solo, e non tanto, una battuta di arresto in questo processo, quanto piuttosto una vera e propria involuzione.<br /> Da ultimo, la legge Delrio affronta il tema delle funzioni oggi spettanti alle Province al comma 85 e ss., dove si legge innanzitutto che queste, &quot;quali enti con funzioni di <em>area vasta</em>, esercitano le seguenti funzioni <em>fondamentali</em>: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, <em>c</em>) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; <em>d</em>) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; <em>e</em>) gestione dell&#8217;edilizia scolastica; <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale&quot;<a href="#_ftn102" title="">[102]</a>.<br /> In sostanza, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 23 d.l. n. 201 del 2011, &#8220;non si fa più riferimento a funzioni di (mero) coordinamento, ma si elencano dei settori di competenza provinciale che in buona parte ricalcano le funzioni &#8220;storiche&#8221; delle Province<a href="#_ftn103" title="">[103]</a>.<br /> Ancora una volta, dunque, queste ultime continueranno &#8211; di fatto &#8211; a svolgere gran parte dei loro compiti tradizionali (almeno fino al momento della futura, ed eventuale, entrata in vigore della riforma costituzionale), mentre ulteriore confusione sembra sorgere con riguardo ai concetti di ente e funzione di area vasta<a href="#_ftn104" title="">[104]</a>. Ciò specialmente perché il testo di riforma costituzionale &#8211; con cui la L. n. 56/2014 deve necessariamente essere letta in combinato &#8211; prevede che, ai sensi del nuovo art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>), il legislatore statale abbia competenza legislativa esclusiva in materia di &#8220;ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni&#8221;. E&#8217; scomparso, invece, il riferimento all&#8217; &#8220;<em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;<a href="#_ftn105" title="">[105]</a> originariamente previsto nel progetto di riforma.<br /> Ora, stando alla Legge Delrio, &#8220;enti di area vasta&#8221; sono sia le Città metropolitane sia anche le Province. Appare, dunque, curioso che, nel mentre dispone l&#8217;eliminazione di queste ultime, la stessa legge di riforma costituzionale affermi anche la &#8220;necessità di enti locali intermedi, costituenti un secondo livello di governo locale, distinto da quello comunale; (&#038;) enti a costituzione necessaria perché destinati ad esercitare funzioni di area vasta, individuate come fondamentali dalla legge statale&#8221;<a href="#_ftn106" title="">[106]</a>. Detto altrimenti, almeno con riguardo alle funzioni fondamentali di area vasta poc&#8217;anzi esaminate, l&#8217;impressione è che &#8220;tutto cambi affinché nulla cambi&#8221;<a href="#_ftn107" title="">[107]</a>, se non per il <em>vulnus</em> arrecato al principio di rappresentatività, cui si lega un sostanziale svuotamento del peso politico delle nuove Province.<br /> La Legge Delrio si preoccupa poi di dettare disposizioni anche con riguardo al trasferimento di quelle funzioni un tempo spettanti alla Provincia e che oggi &#8211; in forza del processo di riordino &#8211; devono essere demandate ad altri enti territoriali. A tal fine &#8211; si legge al comma 91 -&#8220;entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (&#038;) lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni (&#8230;) oggetto del riordino e le relative competenze&quot;. Entro il medesimo termine, inoltre, &quot;sono previsti (&#8230;) i criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all&#8217;esercizio delle funzioni che devono essere trasferite (&#8230;) dalle province agli enti subentranti (&#8230;)&quot;<a href="#_ftn108" title="">[108]</a>, in conformità a quanto previsto ai commi 96 e 97 della Legge in commento<a href="#_ftn109" title="">[109]</a>.<br /> Orbene, già da questi pochi riferimenti è agevole inferire come &quot;quello del trasferimento delle funzioni e delle risorse provinciali costituisc[a] uno dei profili più complessi della attuazione della L. n. 56/2014&quot;<a href="#_ftn110" title="">[110]</a>, al punto da poter decretare da solo il successo o, viceversa, la disfatta dell&#8217;intera opera riformatrice. E ciò per una pluralità di ragioni. Innanzitutto perché, da un punto di vista eminentemente pratico, il procedimento indicato dal legislatore è tutt&#8217;altro che snello, nella misura in cui ha previsto l&#8217;intervento di più soggetti, quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri a vario titolo coinvolti, le Regioni.<br /> In secondo luogo, perché si profila quanto mai complesso individuare i soggetti cui trasferire le funzioni un tempo spettanti alle Province, sia &quot;in ragione delle differenti realtà territoriali&quot; sia, soprattutto, in ragione del fatto che tanto la dimensione comunale quanto quella regionale potrebbero risultare in concreto inadatte all&#8217;espletamento di determinate funzioni. E ciò essenzialmente per quegli stessi motivi che in passato avevano portato alla loro allocazione a livello provinciale<a href="#_ftn111" title="">[111]</a>.<br /> Da ultimo, poi, come osservato da parte della dottrina, non sembra possibile sottovalutare il rischio che si venga a creare &quot;una sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani, nei quali è presumibile che, almeno in un primo momento, gran parte delle funzioni provinciali, diverse da quelle [indicate come] fondamentali [dalla Legge Delrio], saranno trasferite alle stesse città metropolitane, e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn112" title="">[112]</a>, dove invece tali funzioni dovranno essere ri-allocate in capo ad altri e diversi soggetti.<br />  <br /> <strong>VI. Quali funzioni per le Città metropolitane?</strong><br /> I rilievi da ultimo formulati consentono di spostare il discorso su l&#8217;altro profilo di grande interesse in tema di assetto di livelli di governo così come risultante dalla recente riforma, vale a dire l&#8217;istituzione delle Città metropolitane. Come anticipato, infatti, la Legge Delrio ha previsto che alcune delle Province maggiori &#8211; tra cui, ad esempio, Milano, Bologna, Roma e Napoli &#8211; siano sostituite da nuovi enti denominati appunto Città metropolitane.<br /> Queste ultime hanno rappresentato per molto tempo un insoluto nella &quot;storia&quot; costituzionale del nostro Paese. Dapprima previste nel 1990, hanno trovato posto in Costituzione solo nel 2001 quando il rinnovato art. 114 Cost. le ha menzionate assimilandole &#8211; quanto a <em>status</em> giuridico &#8211; ai Comuni e alle Province. Di qui un lungo silenzio, interrotto solo nel 2009 da poche norme, per giunta transitorie, e poi negli anni successivi da quei tentativi di riforma del Titolo V della Costituzione che ne prevedevano l&#8217;istituzione in cambio (o per bilanciare?) della soppressione delle Province<a href="#_ftn113" title="">[113]</a>.<br /> Risoltosi in un nulla di fatto anche il tentativo operato dal legislatore con l&#8217;art. 18 del d. l. n. 95 del 2012<a href="#_ftn114" title="">[114]</a>, il processo di istituzione delle Città metropolitane è stato definitivamente avviato proprio per effetto della Legge Delrio<a href="#_ftn115" title="">[115]</a>.<br /> Questa, infatti, all&#8217;art. 1, comma 5, afferma che &quot;in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane (&#8230;) sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. <em>p</em>) della Costituzione&quot;.<br /> Le stesse vengono definite come &quot;enti territoriali di area vasta&quot;<a href="#_ftn116" title="">[116]</a>, il cui territorio &quot;coincide con quello della provincia omonima [a cui succedono], ferma restando l&#8217;iniziativa dei comuni (&#8230;) ai sensi dell&#8217;art. 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l&#8217;adesione alla città metropolitana&quot;<a href="#_ftn117" title="">[117]</a>.<br /> Stando al disegno tracciato dalla legge di riforma, anche le Città metropolitane, così come  &#8211; si è visto &#8211; le Province, sono enti di secondo livello, il cui organigramma si articola in: a) sindaco metropolitano; b) consiglio metropolitano e c) conferenza metropolitana.<br /> Il sindaco metropolitano &quot;è di diritto il sindaco del comune capoluogo&quot;<a href="#_ftn118" title="">[118]</a>. Egli &quot;rappresenta l&#8217;ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti&quot;, oltre ad esercitare quelle funzioni a lui espressamente attribuite dallo statuto<a href="#_ftn119" title="">[119]</a>.<br /> Il consiglio metropolitano, organo di indirizzo e controllo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda del numero di abitanti della città metropolitana<a href="#_ftn120" title="">[120]</a>. I suoi membri, eletti per cinque anni dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che appartengono alla città, secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 26 e ss., sono scelti a loro volta tra i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni medesimi.<br /> Infine, la conferenza metropolitana ha poteri consultivi e propositivi. Alla stessa spetta poi di adottare o respingere &quot;lo statuto e le sue modifiche con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente&quot;<a href="#_ftn121" title="">[121]</a>.<br /> La legge Delrio si è preoccupata poi di dettare delle tempistiche molto ferree per quanto concerne la costituzione dei nuovi enti<a href="#_ftn122" title="">[122]</a>, prevedendo che &quot;le città metropolitane (&#8230;) sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge [vale a dire, l&#8217;8 aprile 2014] nel territorio delle province omonime&quot;. Inoltre, è stato fatto obbligo di svolgere le elezioni del consiglio metropolitano entro il 12 ottobre 2014 e di approvare lo statuto entro il 31 dicembre dello stesso. Ciò in quanto &#8211; si legge al comma 16 &#8211; &quot;il primo gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno&quot;, oltre ad assumere le funzioni proprie.<br /> Il tema delle funzioni spettanti alle neonate Città metropolitane viene poi ripreso ai commi 44 e ss., dove si legge innanzitutto che alle stesse &quot;sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell&#8217;ambito del processo di riordino delle funzioni [un tempo spettanti alle] province (&#8230;)&quot;, nonché &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. &#8211; una serie di funzioni fondamentali quali: &quot;<em>a</em>) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano (&#8230;); <em>b</em>) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana (&#8230;); <em>c</em>) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (&#8230;); <em>d</em>) mobilità e viabilità (&#8230;); <em>e</em>) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (&#8230;); <em>f</em>) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano&quot;<a href="#_ftn123" title="">[123]</a>.<br /> Il comma 46, detta infine una disposizione di chiusura prevedendo che &quot;lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza&quot; <em>ex</em> art. art. 118, primo comma, Cost..<br /> Volendo provare a sistematizzare, dunque, possiamo dire che secondo il disegno tracciato dalla Legge Delrio alle Città metropolitane spettano quattro ordini di funzioni. Vale a dire: a) le funzioni fondamentali delle Province a cui esse si sostituiscono (per la individuazione delle quali, quindi, si impone innanzitutto un rinvio ai commi 85 e ss. della Legge stessa); <em>b</em>) le funzioni un tempo spettanti alle Province e che oggi sono state loro sottratte in ragione della procedura di riordino imposta dalla stessa Legge n. 56/2014; <em>c</em>) una serie di funzioni (altresì) fondamentali individuate sulla base dell&#8217;art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) della Costituzione, ed infine <em>d</em>) quelle funzioni che Stato e Regioni riterranno di dover loro attribuire in ossequio ai principi indicati dall&#8217;art. 118 della Carta costituzionale.<br /> Ciò non di meno, stante &#8211; da un lato &#8211; l&#8217;indeterminatezza di alcune locuzioni e &#8211; dall&#8217;altro lato &#8211; soprattutto la tecnica del &quot;rinvio&quot; e del &quot;rimando&quot; seguita dal legislatore, leggendo il testo di legge non sembra affatto agevole desumere con chiarezza quali siano nello specifico le funzioni cui concretamente le Città metropolitane dovranno assolvere<a href="#_ftn124" title="">[124]</a>. Il che &#8211; si capisce &#8211; non è questione di poco conto, non solo, e non tanto, per ragioni di mero tuziorismo accademico, quanto piuttosto perché non lascia ben sperare circa l&#8217;efficienza di quella stessa amministrazione che il legislatore ha ritenuto di dover riformare<a href="#_ftn125" title="">[125]</a>. <br /> Più in generale &#8211; potremmo dire &#8211; tali incertezze non depongono favorevolmente ai fini di una valutazione complessiva circa la coerenza (e, se vogliamo, l&#8217;opportunità) della riforma in atto. E, in effetti, così come si è visto essere per le Province, anche con riguardo alle Città metropolitane sono molteplici le perplessità sollevate dal testo di legge poc&#8217;anzi descritto. Perplessità che, peraltro, non vengono fugate neppure dalla lettura del testo di legge costituzionale di riforma del Titolo V.<br /> Provando ad andare con ordine, innanzitutto si è molto discusso già solo dello strumento legislativo utilizzato per sancire la nascita di questo nuovo ente, dubitandosi da più parti che &#8211; a rigor di Costituzione &#8211; ciò potesse avvenire per il tramite di una legge ordinaria dello Stato<a href="#_ftn126" title="">[126]</a>.<br /> Da ultimo, per suffragare la bontà di tale scelta, è stato detto che le Città metropolitane nascono come enti &quot;alternativi/sostitutivi&quot; delle Province preesistenti e, pertanto, implicano quel &quot;mutamento delle circoscrizioni provinciali&quot; che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, seppur secondo il procedimento particolare di cui all&#8217;art. 133 Cost.<a href="#_ftn127" title="">[127]</a>. Procedimento che, tuttavia, nel caso di specie secondo i più risulterebbe disatteso, specie con riguardo alle &quot;previsioni concernenti l&#8217;iniziativa dei Comuni e il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione&quot;<a href="#_ftn128" title="">[128]</a>.<br /> Più realisticamente, allora, sembra doversi convenire con quanti hanno ritenuto come, così facendo, il legislatore abbia tentato di operare una &quot;innaturale anticipazione della revisione costituzionale&quot;<a href="#_ftn129" title="">[129]</a>, andando a cancellare di fatto quelle Province sulle cui ceneri sorgono le Città metropolitane<a href="#_ftn130" title="">[130]</a>.<br /> Un secondo ordine di questioni, attiene poi alla opportunità che le Città metropolitane sostituiscano le Province finendo per coincidere con queste ultime anche dal punto di vista della loro estensione territoriale. Viceversa, come osservato da parte della dottrina, &quot;il ritaglio del territorio &#8211; operazione anche storicamente assai complicata &#8211; avrebbe potuto e dovuto essere assai meno meccanico&quot;<a href="#_ftn131" title="">[131]</a>. E ciò per ragioni non solo e non tanto giuridiche, quanto piuttosto geografiche, sociali e non da ultimo economiche, giacché &quot;l&#8217;individuazione corretta del territorio di riferimento è evidentemente condizione indispensabile per la creazione di un ente efficace&quot;<a href="#_ftn132" title="">[132]</a>. Vale a dire, di un ente effettivamente capace di assolvere alle proprie funzioni e di erogare servizi qualitativamente apprezzabili.<br /> Da questo punto di vista, dunque, l&#8217;impressione è che il legislatore abbia (più o meno consapevolmente) mancato di cogliere un&#8217;occasione per ripensare la geografia del territorio italiano e superare così le scelte operate, anni or sono, al momento dell&#8217;istituzione delle Province<a href="#_ftn133" title="">[133]</a>. Scelte che, oggi, per molti aspetti rischiano di risultare anacronistiche<a href="#_ftn134" title="">[134]</a>, oltre che pregiudizievoli in punto di efficienza amministrativa<a href="#_ftn135" title="">[135]</a>.<br /> Ancora, qualche perplessità suscita un certo &quot;disallineamento&quot;<a href="#_ftn136" title="">[136]</a> tra la legge costituzionale di riforma e la Legge Delrio. Stando al testo di quest&#8217;ultima, infatti, le Città metropolitane al pari delle Province &quot;superstiti&quot; vengono definite come enti di area vasta, benché &#8211; come si è avuto modo di evidenziare &#8211; le seconde risultino essere oggetto di un processo di sostanziale <em>deminutio</em><a href="#_ftn137" title="">[137]</a>. Il nuovo dettato dell&#8217;art. 114 Cost., invece, secondo le intenzioni del legislatore dovrebbe recare &quot;l&#8217;eliminazione [del <em>nomen</em>] delle Province e il mantenimento della Città metropolitana tra gli enti costitutivi della Repubblica&quot;, accanto al Comune e alla Regione<a href="#_ftn138" title="">[138]</a>. Dal che, da un lato &#8211; sottolinea parte della dottrina &#8211; sembra legittimo chiedersi come si possa &quot;giustificare la differenza di trattamento tra due enti, quali le province e le Città metropolitane, egualmente rivolti alla gestione del territorio di area vasta&quot;<a href="#_ftn139" title="">[139]</a>. Mentre, dall&#8217;altro lato, sembrano trovare conferma i timori di quella &quot;sostanziale differenziazione tra i territori metropolitani (&#8230;) e i territori non metropolitani&quot;<a href="#_ftn140" title="">[140]</a> cui si accennava poc&#8217;anzi. Una differenziazione che, sembra lecito prevedere, avrà come terreno &quot;elettivo&quot; le funzioni dei nuovi enti e, dunque, in ultima analisi anche i servizi da questi erogati alle rispettive comunità di riferimento.<br /> E, in effetti, come in parte anticipato nelle pagine che precedono, punto cruciale della riforma sembra essere proprio quello riguardante l&#8217;individuazione esatta delle funzioni spettanti alle Città metropolitane, specie per quel che concerne i servizi pubblici<a href="#_ftn141" title="">[141]</a> che le stesse saranno chiamate ad assicurare. Sotto tale profilo, infatti, il nuovo assetto delineato dal legislatore è suscettibile di avere ricadute tanto sulla qualità della vita dei cittadini quanto sui rapporti tra i diversi livelli di governo.<br /> Non a caso, a tale ultimo riguardo, è stato sottolineato che &quot;i quattro ordini di funzioni attribuiti alla [Città metropolitana] (&#8230;) determinano (&#8230;) un impatto decisamente forte sul tipo di Stato, che <em>stressa</em> i rapporti inter-istituzionali e soprattutto il principio mobile ed oscillante della sussidiarietà&quot;<a href="#_ftn142" title="">[142]</a>. Tuttavia, mentre per qualcuno &quot;il complesso delle funzioni attribuite alla [città metropolitana] tende a realizzare (&#8230;) un modello super-locale o super-municipale rappresentato dalla centralità degli interessi della collettività&quot;<a href="#_ftn143" title="">[143]</a>, secondo altri non è affatto detto che lo schema delineato dalla Legge Delrio si rivelerà in grado di scardinare la &quot;condizione di autonomia finta&quot;<a href="#_ftn144" title="">[144]</a> in cui da lungo tempo versano gli enti locali.<br /> In tal senso pesa sicuramente quello che nelle pagine che precedono è già stato indicato come un <em>vulnus</em> al principio della rappresentanza democratica. Il fatto che la Legge in argomento configuri le Città metropolitane (così come le Province) come enti di secondo livello, infatti, secondo taluno costituisce un forte limite della riforma, suscettibile di &quot;destrutturare&quot; il &quot;vigente modello costituzionale di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative&quot;<a href="#_ftn145" title="">[145]</a> tra i diversi livelli di governo, a meno di non introdurre dei correttivi per via statutaria. Cosa che, ad esempio, è stata fatta con riguardo alla Città metropolitana di Roma<a href="#_ftn146" title="">[146]</a>.<br />  <br /> <strong>VII. Ancora incertezze e perplessità dopo C. Cost. n. 50/2015 e in attesa di conoscere le sorti della riforma costituzionale</strong><br /> Orbene, le criticità che si è cercato di illustrare nelle pagine che precedono, e che &#8211; come si è avuto modo di vedere &#8211; si legano all&#8217;assetto dei livelli istituzionali di governo e al riparto tra gli stessi delle funzioni amministrative delineati dalla Legge Delrio, sono state altresì al centro dei ricorsi proposti da alcune Regioni dinanzi alla Corte costituzionale. Quest&#8217;ultima, tuttavia, si è pronunciata sul punto nel marzo del 2015<a href="#_ftn147" title="">[147]</a> respingendo, &quot;con argomentazioni per lo più improntate a spartana laconicità&quot;<a href="#_ftn148" title="">[148]</a>, tutte le questioni di legittimità sollevate dalle ricorrenti.<br /> Ciò non di meno, se è vero che c&#8217;erano alcune questioni che la Corte non poteva risolvere<a href="#_ftn149" title="">[149]</a>, è altresì vero che &#8211; osserva parte della dottrina &#8211; ce ne sono altre alle quali la stessa ha deliberatamente mancato di fornire adeguata soluzione<a href="#_ftn150" title="">[150]</a> e altre ancora rispetto alle quali si è invece posta in maniera poco &quot;ortodossa&quot;<a href="#_ftn151" title="">[151]</a>.<br /> Nel complesso &#8211; è stato osservato &#8211; la Consulta sembra aver tentato di offrire una risposta ai dubbi di costituzionalità che aleggiavano in capo alla Legge Delrio mediante il ricorso ad &quot;un&#8217;interpretazione funzionalista ed efficientista delle disposizioni costituzionali che disciplinano le modalità normative di determinazione dell&#8217;assetto e l&#8217;organizzazione delle autonomie territoriali&quot;<a href="#_ftn152" title="">[152]</a>. Per l&#8217;effetto, la stessa è riuscita nell&#8217;intento di &quot;salvare&quot; (almeno) formalmente le disposizioni di legge <em>sub iudice,</em> che dunque &#8211; allo stato &#8211; continuano a vivere ed operare nel nostro ordinamento, unitamente peraltro ai dubbi di legittimità costituzionale che aleggiano sulle stesse.<br /> Volendo provare a ricondurre ad unità quanto sin qui detto, sembra allora doversi evidenziare innanzitutto la difficoltà di tracciare delle conclusioni che non abbiano carattere meramente provvisorio. Ciò in quanto, da un lato, sono ancora incerte le sorti della legge di riforma della Costituzione, dall&#8217;altro lato, il processo di &quot;declassamento&quot; delle Province ad enti di secondo livello e, in taluni casi, la loro sostituzione da parte delle nascenti Città metropolitane è in certa misura ancora <em>in fieri</em>.<br /> Sembra presto, dunque, per stilare un bilancio definitivo in ordine alle &quot;nuove&quot; Province e alle &quot;neonate&quot; Città metropolitane. Quel che è certo, tuttavia, è che il disegno dei livelli di governo tracciato dal legislatore solleva talune perplessità di non poco momento, che neppure l&#8217;intervento della Consulta è riuscito a fugare. Perplessità che, con riguardo ad ambedue gli enti oggetto di questa trattazione, concernono specialmente (ma non in maniera esclusiva) il tema della delle funzioni spettanti agli enti medesimi.<br /> Ora, se è vero &#8211; come sostiene parte della dottrina &#8211; che &quot;nei riguardi degli atti di revisione [costituzionale] (&#8230;) forse perché espressione di un potere ormai inesorabilmente <em>costituito</em> (&#8230;) si guarda, se non proprio con disprezzo, con evidente disagio&quot;<a href="#_ftn153" title="">[153]</a>, è però altrettanto vero che l&#8217;impressione complessiva che si ricava dall&#8217;analisi del testo della Legge Delrio &#8211; (anche) in combinato con il testo della legge di riforma del Titolo V Cost. &#8211; è quella di un disegno degli assetti dei livelli di governo (forse) ancor più confuso e problematico di quello consegnatoci dalla riforma costituzionale del 2001. Il che lascia presagire inevitabili ricadute negative anche sulla qualità dell&#8217;amministrazione, almeno per ciò che concerne le funzioni il cui esercizio spetta (o spetterebbe) a Province e Città metropolitane.<br />  Dal che, e in attesa di conoscere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda, sembra possibile convenire con quella parte della dottrina che ha acutamente ammonito come &quot;nessuna riforma costituzionale [possa] assicurare un governo migliore, perché questo dipende da virtù che non stanno (almeno in misura sufficiente) nelle leggi, ma negli uomini: e non solo in quelli che ci governano&quot;<a href="#_ftn154" title="">[154]</a>.<br />  <br />   </p>
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<div>*Il presente scritto ripropone con alcuni ampliamenti ed aggiornamenti il contenuto della relazione tenuta nel corso di un seminario di studi organizzato da La Sapienza Università di Roma e A.G.Amm. che ha avuto luogo presso la facoltà di Economia de La Sapienza il 24 febbraio 2015.<br /> [1] D.d.l. A.S. n. 1429, di iniziativa del Governo e presentato al Senato l&#8217;8 aprile 2014. Il testo definitivo della L. cost. è stato approvato dal Parlamento in seconda votazione il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. Successivamente, con d.P.R. del 27 settembre 2016 è stato indetto il referendum popolare confermativo in ordine al seguente quesito: &quot;approvate il teso della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V, parte seconda, della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?&quot;.<br /> Rispetto a tale quesito peraltro sono stati avanzati dubbi di legittimità, anche costituzionale (per tutti, cfr. V. Onida &#8211; B. Randazzo, <em>Note minime sulla illegittimità del quesito referendario, </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4, <em>contra</em> Q. Camerlengo, <em>Sulla presunta eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle tesi sostenute da Valerio Onida e Barbara Randazzo), </em>in<em> RivistaAIC</em>, 2016, 4). Al riguardo, si ricorda innanzitutto la sentenza del TAR Lazio, sez. II bis, 20 ottobre 2016 n. 10445 che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da alcune parti politiche contro il d.P.R. 27 settembre 2016, precisando come fosse da ritenersi altresì preclusa &quot;la possibilità di individuare , ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., un diverso giudice nazionale cui sottoporre la questione&quot;. E, ancora, il 28 novembre la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Codacons contro gli atti di indizione del referendum. Lo stesso giorno, infine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno respinto perché inammissibile il ricorso del Codacons contro il quesito referendario  e l&#8217;ordinanza dell&#8217;Ufficio centrale per il referendum.</div>
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<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per una ricostruzione del dibattito si segnalano, senza pretesa alcuna di esaustività, L. Antonini, <em>La riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, dopo i miglioramenti del Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 19; R. Bin, <em>Cose serie, non riforme costituzionali, </em>in<em> Quad. cost</em>., 2013; S. Ceccanti, <em>Le riforme istituzionali ed economiche del Governo Renzi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 22; G. Di Cosimo, <em>L&#8217;impatto delle riforme costituzionali ed elettorali sugli equilibri della forma di governo</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2015; A. Ruggeri, <em>Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi della vicenda regionale?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 4. Ancor più di recente, inoltre, si v. U. Allegretti, <em>Un giudizio positivo e notevoli riserve. Appunti critici sulla riforma costituzionale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 2; R. Bin, <em>Riforma costituzionale: cercasi ragioni serie per il no, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; A. Pace, <em>Una riforma eversiva della Costituzione vigente</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 4; C. Rossano, <em>Progetto di riforma costituzionale e referendum. È veramente da respingere?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3; V. Tondi della Mura, <em>Se il rimedio è peggio del male. I rischi di una riforma costituzionale non emendabili, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3.</div>
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<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il pensiero corre in particolare alla L. 7 aprile 2014 n. 56, c.d. legge Delrio, rubricata <em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni</em> (G.U. 7 aprile 2014 n. 81). Al riguardo, e salvo i riferimenti dottrinari indicati nelle pagine che seguono, per ora sia sufficiente richiamare A.A.V.V., <em>Città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni: la legge &quot;Delrio&quot;, 7 aprile 2014, commentata comma per comma</em>, Rimini 2014; F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, Jovene, Napoli, 2014; F. Pizzetti, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l&#8217;opposto destino delle città metropolitane e delle province, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3; L. Vandelli, <em>Il governo locale</em>, Il Mulino, Bologna, 2014; G. Vesperini &#8211; C. Tubertini, <em>La legge &quot;Delrio&quot;: il riordino del governo locale, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2014, 8-9, 786 e ss., nonché &#8211; ancora più di recente &#8211; L. Salvia, <em>Pianificazione strategia e indirizzo politico nelle città metropolitane alla luce della riforma &#8220;Delrio&#8221; (legge 56 del 2014), </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul punto, si vedano, <em>inter alia</em>, M. Luciani, <em>La riforma del bicameralismo, oggi</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2, 2014; S. Pajno, <em>Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al procedimento legislativo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014; S. Staiano, <em>Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la proposta di riforma del bicameralismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014. Più di recente, in relazione al testo di L. cost. approvato dal Parlamento nell&#8217;aprile del 2016 si v. ad esempio I. Ciolli, <em>Il Senato della riforma tra forma e sostanza, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4; G. Piccirilli, <em>Prospettive di organizzazione del &quot;nuovo&quot; Senato, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3 e L. Salvia, <em>Ruolo e funzioni del Senato nella Riforma costituzionale</em>, in <em>Menabò Eticaeconomia</em>, 2016. Inoltre, per un&#8217;analisi in chiave comparata cfr. M. Calamo Specchia, <em>Un&#8217;analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica disciplinato dalla Legge costituzionale: verso quale bicameralismo?, </em><a>in </a><em>Rivista AIC</em>, 206, 3.</div>
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<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In proposito, occorre puntualizzare come <em>medio tempore</em> la questione della legge elettorale sia stata affrontata con L. ord. 6 maggio 2015 n. 52. La riforma (c.d. <em>Italicum</em>), peraltro, concerne solamente la Camera dei deputati che secondo il progetto di riforma costituzionale sarà &#8220;l&#8217;unico organo elettivo titolare del rapporto di fiducia, mentre il Senato diverrà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, eletto, in secondo grado, dai consigli regionali o dalle province autonome&#8221; (C. Cataldi, <em>La legge elettorale in Italia: storia di un difficile connubio tra Stato e popolo</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016). <em>Ex multis</em>, in dottrina cfr. G. Azzariti, <em>La riforma elettorale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2; T. F. Giupponi, <em>Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 2; L. Imarisio, <em>La nuova legge elettorale di fronte alla Consulta, tra questioni che tornano a bussare e questioni che restano fuori dalla porta, </em>in<em> Osservatorio costituzionale AIC</em>, 2016, 2; A. Pace, <em>Barattare la Costituzione con un mini-italicum?, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 3. Con riguardo al nuovo Senato e alla sua composizione si v. invece D. Casanova, <em>Qualche suggestione (e un&#8217;ipotesi) in materia di legge elettorale per il &#8220;nuovo&#8221; Senato della Repubblica, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016, 4 e F. Sorrentino, <em>Sulla rappresentatività del Senato nel progetto di riforma costituzionale, </em>in <em>Rivista AIC</em>, 2016, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cost., 13 gennaio 2014 n. 1, per un commento alla quale cfr. <em>inter alia</em> S. Staiano, <em>La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2014, 2.</div>
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<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sul punto, oltre ai contributi variamente richiamati nelle pagine che seguono, si veda il recente e interessante lavoro di G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, </em>in<em> Menabò Eticaeconomia</em>, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Al riguardo, si veda ad esempio T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2014, 21, la quale ricorda come si trattasse di un &quot;regionalismo differenziato&quot; dal momento che &quot;la Costituzione prevedeva due tipi di regioni, quelle a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d&#8217;Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e quelle a statuto ordinario, occupandosi direttamente soltanto delle competenze di queste ultime. Per le regioni speciali &#8211; il cui trattamento differenziato trovava spiegazione in peculiarità di ordine geografico (insularità)  etnico-linguistico &#8211; la definizione delle competenze era affidata ad apposite leggi costituzionali&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art. 5 Cost.. Sul punto cfr. <em>amplius</em> R. Bifulco, (commento) <em>Art. 5</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Utet, Torino, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In questi termini T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica</em>, <em>cit</em>.. Per ciò che concerne il significato da attribuire ai principi di autonomia e decentramento si vedano innanzitutto A. Romano, (voce) <em>Autonomia nel diritto pubblico, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>., 1987 e S. Romano, <em>Decentramento amministrativo, </em>in<em> Enc. giur. ita</em>., 1897, vol. IV, p. I, successivamente ripubblicato in <em>Scritti minori</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1950, 13, nonché C. Esposito, <em>Autonomie locali e decentramento amministrativo nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in </em>Id<em>., La Costituzione italiana. Saggi</em>, Cedam, Padova, 1954; M. S. Giannini, <em>Il decentramento nel sistema amministrativo</em>, in AA. VV., <em>Problemi della Pubblica amministrazione</em>, Zanichelli, Bologna, 1958; Id., <em>Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico, </em>in<em> Enc. dir</em>., IV, Milano, 1959, 356; F. Roversi Monaco, <em>Profili giuridici del decentramento nell&#8217;organizzazione amministrativa</em>, Cedam, Padova, 1970 e più di recente, F. Manganaro, <em>Il principio di autonomia</em>, in M. Renna &#8211; F. Saitta, <em>Principi del diritto amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Tra cui, indubbiamente, una certa diffidenza nei confronti di possibili limitazioni al potere centrale. Sul punto cfr. <em>amplius</em> P. Calamandrei, <em>La Costituzione e le leggi per attuarla</em>, in AA. VV., <em>Dieci anni dopo (1945 &#8211; 1955)</em>, Bari, Laterza, 1955.</div>
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<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul punto, cfr. ad esempio F. Pizzetti, <em>Il sistema costituzionale delle autonomie locali</em>, Giuffrè, Milano, 1978, il quale evidenzia come dalle norme costituzionali fosse possibile trarre una ricostruzione che legittimava l&#8217;individuazione di un vero e proprio sistema costituzionale delle autonomie locali, il quale tuttavia non era ancora tale da poter scalfire il ruolo, assolutamente preponderante, dello Stato centrale. In argomento cfr. anche F. Benvenuti, <em>L&#8217;autonomia regionale: momento essenziale dell&#8217;ordinamento repubblicano</em>, 1956, ora in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1265; G. Berti, <em>Caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale</em>, Cedam, Padova, 1969; M. S. Giannini, <em>Il decentramento amministrativo nel quadro dell&#8217;ordinamento regionale</em>, Giuffrè, Milano, 1959.</div>
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<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In proposito cfr. in particolare, F. Benvenuti, <em>Ragioni delle Regioni</em>, in <em>Alma Mater</em>, 1960, 3 e Id., <em>Le Regioni nell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento amministrativo italiano, </em>in<em> Esperienze amministrative</em>, 1967, 8, 12 ora entrambi in <em>Scritti giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 1955 e 2535.</div>
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<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Più precisamente, il riferimento è alla L. n. 281 del 1970, cui fecero seguito nel 1972 una serie di decreti delegati, e alla L. n. 382 del 1975, alla quale è stata data attuazione con il d.P.R. n. 616 del1977 (F. Furlan, <em>I decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni ordinarie, </em>in<em> www.gruppodipisa.it</em>). Trasferimento che, come osserva la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258), fu per giunta solamente &quot;parziale, perché i ministeri hanno conservato numerose competenze nell&#8217;ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni&quot;. Sul punto, cfr. anche F. Benvenuti, <em>Problemi connessi al passaggio organico delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, </em>in<em> Accademie e biblioteche d&#8217;Italia</em>, 1971, 3 e Id., <em>Trasferimento di funzioni alle regioni e trasformazioni funzionali dei Ministeri, </em>in<em> Riforma regionale e organizzazione dei Ministeri</em>, Quaderni I.S.A.P., 1971, 5 oggi entrambi in <em>Scritti</em> <em>giuridici</em>, Vita e pensiero, Milano, 2006, 2963 e 2979.</div>
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<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Si tratta della L. 8 giugno 1990 n. 142, rubricata Ordinamento delle autonomie locali. Sul punto, per tutti, L. Vandelli, <em>Ordinamento delle autonomie locali</em>, Rimini, 1990.</div>
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<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, <em>Testo Unico delle Legge sull&#8217;ordinamento degli enti locali</em> (T.U. enti locali). Al riguardo, cfr. R. Cavallo Perin &#8211; A. Romano (a cura di), <em>Commentario breve al Testo Unico sulle autonomie locali,</em> Cedam, Padova, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> L. 15 marzo 1997 n. 59, meglio nota come Legge Bassanini dal nome del Ministro che l&#8217;ha varata. Tale legge &#8211; ricorda la dottrina (R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258) &#8211; era espressione del principio per cui &quot;alle Regioni ed agli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiuti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato. In questo modo, si operava un vero e proprio capovolgimento della precedente logica di riparto (&#8230;) e si realizzava, pertanto, un&#8217;interpretazione evolutiva dell&#8217;art. 118 Cost. (&#8230;).<br /> E ancora, commentando la <em>ratio</em> della riforma, altra parte della dottrina (A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667) osserva: &#8220;essa (&#8230;) sembra costituire (&#038;) un vero e proprio progetto di riforma delle istituzioni attraverso l&#8217;amministrazione&quot;. Un progetto alla cui base vi è &quot;la consapevolezza del valore costituzionale dell&#8217;amministrazione, intesa nello stesso tempo come strumento indispensabile per la tempestiva assunzione della decisione politica e come sistema complessivo di servizi (&#038;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali. Sul punto, la dottrina (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, in Federalismi.it</em>, 2012, 4) afferma: &quot;il d.lgs. n. 112/1998 concretizza un forte decentramento e trasferimento di funzioni statali e regionali a favore degli enti locali in quattro grandi settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona ed alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale. Le Province, in particolare, con riferimento ai suddetti settori, si vedono attribuire un ruolo centrale, soprattutto in termini di coordinamento e raccordo in materie come la difesa dell&#8217;ambiente, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la viabilità e i trasporti, l&#8217;istruzione e i servizi sociali, la formazione professionale, l&#8217;occupazione, l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e il coordinamento di opere nel settore economico, commerciale e turistico. La concreta attuazione del d.lgs. n. 112/1998 è rimessa alla scelta di ciascuna Regione, che deve individuare tempi, oggetto e modalità di conferimento delle funzioni da trasferire o delegare con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative. Le previsioni del d. lgs. n. 112/1998 sembrano avvalorare, nel loro complesso, la tendenza, già riscontrata nella L. n. 142/1990 e [successivamente] confermata nel d.lgs. n. 267/2000, di mantenere in capo alla Provincia l&#8217;impronta di ente a prevalente connotazione programmatoria in ambito territoriale ed economico&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Con riguardo alla L. 15 marzo 1997 n. 59 e al concetto di &#8220;federalismo amministrativo&#8221;, A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 667, scrive: &#8220;molti sono i modi di concepire il federalismo; è certo, però, che, quando si parla di federalismo, si intende, secondo un approccio tradizionale, fare riferimento ad un assetto dell&#8217;ordinamento costituzionalmente garantito, caratterizzato dalla distribuzione non solo delle funzioni pubbliche ma dello stesso potere di indirizzo politico fra lo stato centrale e gli enti territoriali da esso distinti ed autonomi (&#038;)&#8221;. Ma &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; &#8220;è facile rendersi conto che si è imposta una ulteriore e diversa nozione di federalismo. Con l&#8217;aggettivo federale vengono, infatti, oramai indicati tutti i processi che implicano una forte realizzazione del principio autonomistico, anche se tali processi non si risolvono in un mutamento del quadro costituzionale (&#038;)&#8221;. Si veda quello che &#8220;è stato chiamato il federalismo amministrativo, o, come pure si è detto, il federalismo a Costituzione invariata&#8221;, espressione con cui &#8220;si designa quel rilevante processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, ma anche di risorse finanziarie ed umane, realizzato, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con il d.lgs. n. 112&#8221;. Perno di tale processo &#8220;federale&#8221;  che ha investito la pubblica amministrazione sul finire dello scorso secolo è la nozione di conferimento <em>ex</em> art. 1, primo comma, L. n. 59/1997, con cui si intende il &#8220;trasferimento [la] delega o [la] attribuzione di funzioni e compiti&#8221; a Regioni ed enti locali. &#8220;La regola costitutiva del federalismo amministrativo&#8221; &#8211; dunque &#8211; comporta &#8220;il rovesciamento del criterio tradizionale di riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed autonomie locali&#8221;, per cui a questi ultime &#8220;devono essere conferite tutte le funzioni ed i compiti relativi alla cura, agli interessi e alla promozione delle rispettive comunità, nonché le funzioni o i compiti comunque localizzabili nei rispettivi territori, mentre allo Stato vanno riservate le funzioni ed i compiti che ad esso la legge n. 59 del 1997 espressamente riserva&#8221;. Con ciò inverandosi anche il travolgimento del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, dal momento che alle Regioni vengono &#8220;conferite funzioni amministrative anche in relazione a materie attribuite alla competenza legislativa statale&#8221;.<br /> <em>Ex multis</em>, più di recente, sempre con riguardo al tema del federalismo amministrativo cfr. G. Arena &#8211; F. Cortese (a cura di), <em>Governare insieme: il federalismo come metodo</em>, Cedam, Padova, 2011; B. Caravita di Toritto (a cura di), <em>I processi di attuazione del federalismo in Italia</em>, Giuffrè, Milano, 2004; P. M. Vipiana Perpetua, <em>Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrativo nelle sua evoluzione e nei suoi sviluppi, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2011, 2, 395.</div>
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<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> R. Bin &#8211; G. Pitruzzella, <em>Diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2013, 258, dove si precisa che &quot;la riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da un&#8217;altra legge costituzionale (legge cost. 1/1999), che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l&#8217;elezione popolare diretta del Presidente della Giunta e ampliando l&#8217;autonomia statutaria in materia di forma di governo&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, tra gli innumerevoli contributi offerti dalla dottrina sul punto si segnalano senza pretesa alcuna di esaustività: B. Caravita di Toritto, <em>La Costituzione dopo la riforma del Titolo V</em>, Giappichelli, Torino, 2002; R. Romboli &#8211; C. Pinelli &#8211; P. Cavalieri &#8211; A. Ruggeri &#8211; G. D&#8217;Auria, <em>Le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, </em>in<em> Foro it.,</em> 2001, V, 56, ss.. Con particolare riguardo alle novità che hanno investito il sistema amministrativo in forza della riforma in argomento si segnalano: G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Roma, 2001; M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6, 1273; S. Cassese, <em>L&#8217;amministrazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Giorn. dir. amm</em>., 2001, 1193; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002; F. Pizzetti, <em>Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e costituzionali</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
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<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Sul punto cfr. <em>amplius</em> G. Berti &#8211; G. C. De Martin (a cura di), <em>Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 2001; V. Cerulli Irelli &#8211; C. Pinelli (a cura di), <em>Verso il federalismo, </em>Bologna, 2004; A. D&#8217;Atena<em>, L&#8217;Italia verso il &#8220;federalismo&#8221;,</em> Giuffrè, Milano, 2001; G. Falcon, <em>Il big bang del regionalismo italiano</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 6, 1141; T. Groppi &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>La repubblica delle autonomie</em>, Giappichelli, Torino, 2001; S. Mangiameli, <em>La riforma del regionalismo italiano</em>, Giappichelli, Torino, 2002.</div>
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<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Così letteralmente l&#8217;art. 114, primo comma, Cost.. Come osservato da parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2005, 1, 23), così dicendo l&#8217;art. 114, comma primo, Cost. &#8220;oggettivizza la Repubblica, rifondandola quale ordinamento diverso dallo Stato, composto da una pluralità di ordinamenti autonomi (<em>id est</em> collettività territoriali) che insieme e paritariamente la costituiscono&#8221;. Dal che &#8211; prosegue la medesima dottrina &#8211; discendono conseguenze di non poco momento, se solo si pensa che &#8220;questi enti, in quanto autonomi, secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114, comma 2), sono investiti direttamente della responsabilità di porre in essere le azioni necessarie per attuare il dettato costituzionale, evidentemente ciascuno con riferimento al proprio ambito di competenza (ossia a favore della collettività di riferimento)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In altri termini, con riguardo a tali enti, si afferma un principio di pari dignità istituzionale che, tuttavia, secondo alcuni non implica la totale equiordinazione tra gli stessi. A tal proposito, cfr. R. Bifulco, <em>Art. 5,</em> in R. Bifulco &#8211; A. Celotto &#8211; M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Giappichelli, Torino, 2006, dove si legge: &quot;certamente l&#8217;elemento innovativo, contenuto nell&#8217;art. 114, secondo comma, consiste nell&#8217;estensione anche a Comuni, Province e Città metropolitane della medesima garanzia costituzionale valida, nel precedente regime costituzionale, solo per le Regioni, e dunque di una pari dignità degli enti costitutivi della Repubblica, ma non anche una assoluta equiordinazione tra lo Stato e tutti gli altri enti menzionati nell&#8217;art. 114, primo comma, non fosse altro perché lo Stato non figura nell&#8217;art. 114, secondo comma&quot;. Secondo coloro che aderiscono a tale ricostruzione, dunque, &quot;l&#8217;elencazione ivi contenuta [mira] solo ad indicare che la Repubblica si costituisce sussidiariamente attraverso&quot; tali enti (E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1).<br /> In senso sostanzialmente analogo cfr. anche C. cost., ord., 8 maggio 2009 n. 144 e C. cost. 24 luglio 2003 n. 274, dove la Corte afferma: &quot;lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Per un approfondimento sul punto si rinvia al contributo di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In proposito, A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo, </em>in<em> Le Regioni,</em> 2001, 6, 1305 e ss., precisa: &#8220;si può ragionevolmente ritenere che il 1° comma dell&#8217;art. 118 vada inteso come determinativo di regole e principi per la distribuzione; non già quale norma direttamente attributiva di tutte le funzioni amministrative ai Comuni (&#038;). D&#8217;altro canto, intesa nel senso che mi pare preferibile, la norma non perde in significatività e innovatività, costituendo per un verso parametro di conformità a Costituzione delle leggi oltreché future anche passate, e, per un altro, titolo per i Comuni allo svolgimento di qualunque funzione non conferita ad altri dei soggetti indicati&#8221;. Inoltre, per ciò che concerne specificatamente le funzioni di cui si discute, l&#8217;A. accede ad una lettura del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lett. p) Cost. e 118, secondo comma, Cost. tale da distinguere solamente &#8220;due tipologie di funzioni: le fondamentali, coincidenti con le proprie, e le conferite&#8221;. Di diverso avviso, invece, altra parte della dottrina (L. De Lucia, <em>Le</em> <em>funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit..</em>) che  scrive: &#8220;il nuovo testo costituzionale contempla per province e comuni funzioni proprie (artt. 114 e 118, comma 2), fondamentali (art. 112, comma 2, lett. p)), conferite (art. 118, comma 2), attribuite (artt. 117, comma 6 e 118, comma 1). A prima vista si potrebbe ritenere che la definizione delle singole funzioni costituisca questione esclusivamente terminologica, priva, in quanto tale, di reale valore giuridico. Questa conclusione, a ben vedere, non convince sia perché (&#038;) alle diverse denominazioni corrispondono altrettanti regimi giuridici, sia perché, se il legislatore costituzionale ha adoperato diversi termini, si deve presumere che vi sia una specifica ragione (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sul punto, si segnala che mentre parte della dottrina (G. Arena, <em>Cittadini attivi</em>, Laterza, Bari, II ed., 2011) ha salutato il nuovo art. 118, comma quarto, Cost. come una vera a propria rivoluzione copernicana, altra parte della dottrina (A. Poggi, <em>La sussidiarietà nelle riforme amministrative: dal d.lgs. n. 112 del 1998 al T.U. sulle autonomie locali</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2001, 3, 933) ha osservato che &quot;approdato in Costituzione è il termine perché la sostanza del principio già era desumibile dalla Costituzione (&#8230;). la revisione del Titolo V, pertanto, non innova l&#8217;ordinamento costituzionale quando introduce il principio di sussidiarietà: semplicemente si preoccupa di porlo al riparo da misconoscimenti, innalzandone anche il nome (dopo la sostanza) al livello costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Aspetto, questo del c.d. federalismo fiscale, che non sarà oggetto di specifico approfondimento nel presente contributo. Sul punto, sia sufficiente rinviare, tra gli altri, a A. Brancasi, <em>Uguaglianze e disuguaglianze nell&#8217;assetto finanziario di una Repubblica federale, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2002, 3, 909; Id., <em>L&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 1, 41; P. Giarda, <em>Le regole del federalismo fiscale nell&#8217;art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 4, 1425.</div>
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<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> In tal senso cfr., ad esempio, T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, dove si legge: &quot;la scelta in favore del decentramento è stata legata in Italia soprattutto a due elementi che sono riconducibili alle parole chiave dell&#8217;efficienza (amministrativa) e della democrazia (quest&#8217;ultima intesa nelle accezioni di responsabilità, partecipazione e separazione dei poteri), che hanno ispirato le tre fasi attraverso le quali può essere narrata l&#8217;evoluzione della forma di Stato italiana in epoca repubblicana&quot;.<br /> <em>Ex multis</em>, evidenziano il fatto che con il nuovo assetto dei poteri locali codificato dalla L. cost. n. 3 del 2001 il legislatore costituzionale ha inteso rispondere &#8211; tra le altre cose &#8211; anche &#8220;alle rinnovate esigenze della complessità sociale&#8221; R. Bin, <em>La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2002, 374; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2002, L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; G. Sala, <em>Sui caratteri dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2004, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In questi termini, A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quaderni regionali</em>, 2001, 2, 567. Inoltre, sul punto cfr. anche F. Pizzetti, <em>La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2003, 599.</div>
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<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Non manca chi di ciò rintraccia anche una spiegazione in termini politici. In proposito cfr. T. Groppi, <em>Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica, cit.</em>, la quale scrive: &quot;l&#8217;attuazione della riforma del 2001, approvata allo scadere della XIII legislatura, è stata gestita, nella XIV, da una maggioranza politica diversa da quella che l&#8217;aveva sostenuta e che ha portato avanti un suo progetto di riforma, noto con il nome di (&#8230;) <em>devolution</em> (&#8230;). Tuttavia le modalità attraverso le quali è avvenuto lo svuotamento delle novità principali del testo del 2001 non sono nuove. Esse ricordano molto quelle che erano state poste in essere già negli anni Settanta e Ottanta, nei confronti del dettato originario della Costituzione, la cui portata autonomistica era stata notevolmente ridotta in fase di attuazione: si tratta infatti, ancora una volta, dell&#8217;azione congiunta del legislatore statale e della Corte costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Osservazioni in tal senso si rinvengono, ad esempio, in T. Groppi, <em>Il Titolo V, 5 anni dopo: ovvero, la Costituzione di carta, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2007, 2, 421; F. Merloni, <em>Il paradosso italiano: &quot;federalismo&quot; ostentato e centralismo rafforzato, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2005, 2, 469; S. Mangiameli, <em>I processi di riforma in itinere. Considerazioni sul riflusso della riforma federale in Italia, </em>in<em> www.forumcostituzionale.it</em>, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Aspetto, questo, che negli anni successivi all&#8217;entrata in vigore della riforma costituzionale ha lungamente e faticosamente impegnato la Corte costituzione. Sul punto, cfr. P. Caretti, <em>L&#8217;assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 6. Al riguardo, inoltre, posizioni critiche sono state espresse &#8211; ad esempio &#8211; da R. Bin, <em>Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione e interpretazione del giudice costituzionale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2013, 2, 518, nonché da quella parte della dottrina ha parlato di &quot;smaterializzazione&quot; F. Benelli, <em>La &quot;smaterializzazione&quot; delle materie</em>, Giuffrè, Milano, 2006.</div>
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<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a>Si pensi, in particolare, alle materie ambiente e concorrenza, in ordine alle quali cfr. G. Corso, <em>La liberalizzazione dell&#8217;attività economica non piace alle Regioni, </em>in<em> Giur. it</em>., 2013, 3, 673; F. de Leonardis, <em>La Corte costituzionale sul Codice dell&#8217;ambiente tra moderazione e disinvoltura, </em>in<em> Riv. giur. ed</em>., 2009, 7, 1455; F. Elefante, <em>La materia &quot;tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema&quot; e il riparto delle competenze legislative ed amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni</em>, in AA. VV., <em>Studi in onore di Vincenzo Atripaldi</em>, Jovene, Napoli, 2010; F. Giglioni, <em>Nota a C. Cost.</em> 20 <em>luglio 2012 n. 199: il rilancio dell&#8217;</em>in house providing, in <em>www.labsus.org</em>; F. Fracchia, <em>I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, </em>in<em> Foro it</em>. 2011, V, 106; P. Maddalena, <em>La tutela dell&#8217;ambiente nella giurisprudenza costituzionale, in Giorn. dir. amm</em>., 2010, 3, 307; M. Midiri, <em>Le Regioni, la Corte e</em> l&#8217;antitrust, in <em>Rivistaaic</em>, 2014, 4, Id., <em>Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Riv. trim dir. pubbl</em>., 2014, 1, 133; C. Pinelli, <em>La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 2004 &#8211; 2014, in Rivistaaic</em>, 2014, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In questo senso, G. Falcon, <em>Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2001, 1, 3. Peraltro, a tale proposito, sembra d&#8217;uopo ricordare che la delega contenuta nell&#8217;art. 2 L. n. 131 del 2003 (c.d. Legge La Loggia) finalizzata alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>p</em>) Cost. non è mai stata esercitata.<br /> <em>Ex</em> <em>multis</em>, sul riparto di funzioni amministrative si vedano anche M. Cammelli, <em>Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, cit.</em>; A. Corpaci, <em>Revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e sistema amministrativo, cit.</em>; V. Cerulli Irelli, <em>Costituzione e amministrazione</em>, <em>cit</em>.; L. De Lucia, <em>Le funzioni di comuni e province nella Costituzione, cit.</em>; A. Pajno, <em>L&#8217;attuazione del federalismo amministrativo, cit.</em>, nonché &#8211; da ultimo &#8211; F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 215, che scrive: &quot;nei tredici anni trascorsi dalla riforma costituzionale è mancata un&#8217;organica rilettura, dal basso, delle funzioni amministrative, che avrebbe consentito di decentrare un numero sicuramente maggiore di funzioni, di allocare in modo organico le funzioni comunali, di impostare il necessario processo di adeguamento dei Comuni sotto il profilo organizzativo e dimensionale (&#8230;). [Invece,] il governo locale è stato in realtà abbandonato alle sue funzioni &quot;storiche&quot;, che nessuno ha voluto mettere in discussione, temendo di perdere qualche competenza da una razionale redistribuzione delle funzioni&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In questi termini M. Cammelli, <em>Regioni e regionalismi: la doppia impasse, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 673. Suggestioni in tal senso, inoltre, si rintracciano anche in S. Calzolaio, <em>Di alcune &#8220;regolarità&#8221; nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2013, 2, 453 e S. Staiano, <em>Mitologie federaliste ed esperienza del regionalismo, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 20.</div>
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<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Di questo avviso, ad esempio, S. Mangiameli, <em>Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2013, 4.</div>
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<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Considerazioni di questo genere si rinvengo da ultimo in C. Tubertini, <em>Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 2, 197. Inoltre, sul punto cfr. <em>amplius</em> M. Cundari in questo volume.</div>
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<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> L&#8217;art. 117, secondo comma, lett. <em>e</em>) Cost. si riferisce a &quot;moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie&quot;. Sull&#8217;argomento cfr., <em>inter alia</em>, G. Lo Conte, <em>Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime indicazioni della Corte costituzionale, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Scrive, ad esempio, G. Piperata, <em>I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?, </em>in<em> Ist. del Federalismo,</em> 2012, 3, 503 e ss.: &#8220;uno dei settori maggiormente interessati da tali trasformazioni è il governo locale. Qui, la crisi economica sembra aver amplificato criticità già presenti (la crisi della classe politica; l&#8217;inefficienza degli apparati pubblici; l&#8217;impermeabilità dei mercati locali alla concorrenza; la frammentazione e la dimensione dei poteri locali; ecc.), giustificando interventi legislativi diretti a rivedere gli assetti esistenti, fino al punto da mettere in discussione gli stessi fondamenti di quelle istituzioni&#8221;. <em>Ex multis</em>, sull&#8217;argomento cfr. anche F. Bilancia, Spending review <em>e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell&#8217;autonomia locale?, </em>in<em> Dir. pubbl</em>., 2014, 1, 45; F. Merloni, <em>Il</em> <em>sistema amministrativo italiano, le Regioni e la crisi finanziaria, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2011, 2, 599; S. Staiano<em>, Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2012, 17; C. Tubertini, <em>La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 3, 695; L. Vandelli, <em>Crisi economica e trasformazioni del governo locale, </em>in<em> Libro dell&#8217;anno del Diritto</em>, Treccani, 2011.</div>
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<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Per una panoramica generale di carattere comparato, si vedano i contributi raccolti nel volume n. 3 del 2012 della rivista Istituzioni del Federalismo. E, ancora più di recente, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., specialmente pp. 220 &#8211; 222.</div>
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<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Essenzialmente, si diceva, nel senso di snellire gli apparati pubblici e non anche di annullare il ruolo dello Stato, che anzi &#8211; proprio in ragione della crisi economica &#8211; non solo sembra essere stato (ri)preso in considerazione come valida alternativa alla concorrenza, ma è stato addirittura invocato da taluno come &quot;salvatore&quot;. Tra i molti contributi sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, G. Napolitano (a cura di), <em>Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali</em>, Il Mulino, Bologna, 2012; G. Rossi, <em>Pubblico e privato nell&#8217;economia semiglobalizzata. L&#8217;impresa pubblica nei sistemi permeabili e in competizione, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 39; S. Valaguzza, <em>L&#8217;attività di impresa degli enti pubblici, </em>in<em> Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2014, 1, 83.</div>
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<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Per una ricostruzione, anche in chiave storica, di tali proposte si veda F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2008.</div>
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<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul punto, si vedano innanzitutto F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana</em>, in <em>Dig. disc. pubbl,, agg</em>., Torino, 2010 e A. Pubusa, (voce) <em>Città metropolitana, </em>in<em> Enc. dir. agg</em>., Milano, 1999, 360. Inoltre  &#8211; tra gli altri &#8211; A. Brancasi &#8211; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, in Federalismi.it</em>, 2012, 19; F. Pizzetti, <em>Istituzione delle Città metropolitane</em>, contributo resto nell&#8217;ambito del progetto di studio recante &quot;L&#8217;istituzione delle Città metropolitane: procedure, problemi, ostacoli, opportunità, in <em>www.astrid.eu</em>, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Al riguardo, oltre al già citato lavoro di M. Cundari, <em>Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed ombre del nuovo progetto di riforma</em>, cit., si vedano G. Sergies, <em>La potestà legislativa delle Regioni nel progetto</em> <em>di riforma della Costituzione, </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2015, 3 e  U. de Siervo, <em>Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost., </em>in<em> Rivista AIC</em>, 2016,1.</div>
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<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Oltre a quanto si dirà nelle pagine che seguono e ai contributi dottrinari ivi citati, per una ricostruzione della vicenda si veda il lavoro di F. Fabrizzi, <em>La Provincia. Analisi dell&#8217;ente territoriale più discusso</em>, Jovene, Napoli, 2012.</div>
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<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> L. 7 aprile 2014 n. 56, meglio nota come Legge Delrio, che all&#8217;art. 1, terzo comma, recita: &quot;le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100&quot; della presente legge. Sull&#8217;argomento, si vedano tra gli altri F. Fabrizzi &#8211; G. M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella Legge Delrio</em>, <em>cit</em>. e L. Vandelli, <em>Il Governo locale, cit</em>.. Più di recente, con precipuo riferimento alla riforma costituzionale, cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>., che opportunamente scrive: &#8220;il primo effetto della corrente riforma del Titolo V sembrerebbe essere la &#8220;soppressione&#8221; delle Province, dal momento che il modificato testo dell&#8217;art. 114 riporta la cassazione del riferimento testuale a tale ente&#8221;. Tuttavia, precisa l&#8217;A., &#8220;si ritiene che qualora la revisione dovesse superare il vaglio costituzionale, le Province verrebbero meramente <em>decostituzionalizzate</em> e non si produrrebbe la loro totale eliminazione dall&#8217;ordinamento giuridico. Ciò a ben vedere dipenderebbe da una essenziale ragione di ordine sistematico, infatti, ai sensi della l. n. 56/2014 (legge Delrio) le Città metropolitane, definite &#8220;enti territoriali di area vasta&#8221;, dovrebbero costituire gli enti intermedi tra Comune e Regione, di fatto sostituendosi alle Province&#8221;, o almeno ad alcune di essere (i.e. Milano, Roma, Bologna, ecc.). Mentre negli altri casi al soppresso ente Provincia si dovrebbe &#8220;sostituire un ente nuovo, anch&#8217;esso però intermedio tra il livello comunale e quello regionale, cui affidare i compiti amministrativi che i Comuni non possano svolgere direttamente in modo adeguato&#8221; (E. Rossi, <em>Una Costituzione migliore?</em>, Pisa University Press, Pisa, 2016, 190).</div>
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<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467, il quale scrive: &quot;dal fatto che la Provincia è menzionata nell&#8217;art. 114 Cost. tra gli enti che costituiscono la Repubblica, si fa derivare la necessità dell&#8217;esistenza di un livello di governo locale chiamato Provincia (&#8230;)&quot;. Ma ciò che &#8211; ad avviso dell&#8217;A. &#8211; rileva veramente è &quot;la disposizione contenuta nell&#8217;art. 133 della Costituzione, dove si stabilisce la procedura per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito di una regione. (&#8230;)&quot; In altri termini, &quot;il vero elemento di garanzia costituzionale delle Province (&#8230;) è il requisito procedurale dell&#8217;iniziativa comunale. La legge della repubblica che dispone la modificazione delle circoscrizioni provinciali è, vale a dire, una &quot;legge rinforzata&quot;, prevedendo la Costituzione che l&#8217;iniziativa sia riservata ai Comuni&quot;. Per converso, il fatto che l&#8217;art. 133 Cost. non menzioni espressamente il caso della soppressione non vuole affatto significare che &quot;quest&#8217;ultima [sia] stata concepita come una facoltà del legislatore statale distinta dalla revisione-istituzione e quindi priva di copertura costituzionale&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899, che scrive: &quot;a me sembra poco persuasiva la tesi prevalente, che tende a costituzionalizzare sia la mappatura delle Province, sia le loro attribuzioni, sia infine il carattere politico-rappresentativo dei loro organi. Il rafforzamento della legge statale che modifica le circoscrizioni provinciali, previsto dall&#8217;art. 133.1 Cost. credo vada letto in senso restrittivo. La norma è diretta a proteggere la identità della singola comunità locale contro decisioni unilaterali della maggioranza parlamentare, ma non a impedire che il legislatore proceda in via generale a modificare la mappa delle Province (&#8230;). Non serve dunque una revisione del Titolo V della Costituzione per incidere così profondamente nell&#8217;assetto delle Province? Forse si, ma non sarebbe male che la riforma costituzionale operasse <em>a consuntivo</em>, dopo che fosse stata sperimentata una revisione in via legislativa dell&#8217;attuale disciplina dell&#8217;ente intermedio. La riforma costituzionale del 2001 dovrebbe aver insegnato a tutti quanto sia sbagliato pensare di rivoluzionare un assetto costituzionale così complesso come il sistema delle autonomie scrivendo qualche frase in Costituzione. Meglio provare prima strade più semplici e soprattutto virtuose&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Sul punto, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, </em>in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2014, scrive: &#8220;una prima ipotesi di abolizione delle Province viene  prospettata già durante i lavori preparatori della Costituzione. Nella sottocommissione sulle autonomie locali dell&#8217;Assemblea costituente viene elaborato un testo secondo cui <em>il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni, </em>mentre la Provincia diventa <em>una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale. </em>Il testo viene però modificato dall&#8217;Assemblea che torna ad attribuire alla Provincia un ruolo di decentramento statale ma anche materie proprie, confermandone così la natura di ente rappresentativo di una collettività territoriale, benché continui a permanere la storica ibridazione tra ente di decentramento governativo ed ente autonomo&#8221;. Inoltre, si veda la ricostruzione operata da S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, il quale &#8211; tra le altre cose &#8211; ricorda come di abolizione della Provincia si sia parlato anche intorno alla fine degli anni Sessanta del &#8216;900, in concomitanza con l&#8217;istituzione delle Regioni, e successivamente nel corso del dibattito prodromico all&#8217;adozione della L. 142 del 1990, sull&#8217;ordinamento degli enti locali.</div>
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<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> In proposito, oltre ai contributi poc&#8217;anzi citati si veda anche F. Fabrizzi, <em>La Provincia: storia istituzionale dell&#8217;ente più discusso. Dall&#8217;Assemblea costituente ad oggi, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Aspetto messo chiaramente in luce, tra gli altri, da G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Scrive, infatti, F. Bilancia, <em>Un nuovo statuto costituzionale per le autonomie?, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 5: &quot;a far data, convenzionalmente nel 2008, dalla consapevole assunzione sui bilanci sovrani dei costi della crisi generata dalla creatività finanziaria dell&#8217;autonomia privata (&#8230;) l&#8217;insostenibilità dei costi del debito pubblico ha generato in diversi Paesi europei l&#8217;avvio di profondi processi riformatori ispirati da intenti di riduzione della sfera pubblica. (&#8230;) In alcuni ordinamenti, in particolar modo in Spagna ed Italia, la necessità di ridefinire la dimensione ed il posto dell&#8217;amministrazione statale quale professata ricetta per il riequilibrio dei bilanci pubblici (&#8230;) ha comportato l&#8217;avvio di una profonda riflessione politica sul riordino del sistema della autonomie territoriali&quot;. Particolarmente critico sul punto, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo Vi, cit</em>., che scrive: &quot;non vi è da stupirsi troppo se l&#8217;impatto della crisi finanziaria su un sistema gravemente indebolito nei sui tratti strutturali e di funzionalità e capacità amministrativa abbia prodotti ulteriori distorsioni. La prima distorsione è stata l&#8217;aver, ancora una volta, abbandonato il terreno della semplificazione funzionale, cioè della corretta distribuzione delle funzioni tra livelli di governo, per puntare a &quot;riforme&quot; che aggredissero gli apparati amministrativi, si direbbe indipendentemente dal destino delle funzioni attribuite. (&#8230;) E la seconda distorsione è stata l&#8217;aver individuato nelle Province uno degli elementi di spreco dell&#8217;intero sistema amministrativo italiano (&#8230;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Così S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>, che precisa: &quot;il tentativo cui si allude è a sua volta composto di due diversi atti, con contenuti e forma tra loro piuttosto differenti. Il primo è un decreto legge che mira(va) a sopprimere gli enti provinciali al di sotto di una certa soglia demografica [300 mila abitanti] e di superficie [3 mila chilometri quadrati] [art. 15, d. l. 13 Agosto 2011 n. 138, eliminato in sede di conversione]. Il secondo è una proposta di legge costituzionale &#8211; approvata dal governo &quot;in sostituzione&quot; delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legge &#8211; che apparentemente punta alla eliminazione delle Province ma che in realtà mira ad affidare alle Regioni la loro disciplina e a farne in qualche modo enti di natura associativa tra Comuni&quot; [disegno di legge costituzionale approvato dal Governo in data 8 settembre 2011, rubricato &quot;Soppressione di enti intermedi&quot;].<br /> Peraltro, non sembra essere un caso il fatto che è datata 5 agosto 2011 la lettera &#8211; a firma Trichet e Draghi &#8211; inviata al Governo italiano dalla Banca centrale europea, con la quale quest&#8217;ultima esortava l&#8217;esecutivo ad &quot;un forte impegno ad abolire e a fondere alcuni strati amministrativi intermedi&quot; per far fronte al debito pubblico.</div>
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<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Per una sintesi di tali proposte cfr., <em>inter alia</em>, C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2, 361.</div>
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<div><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, <em>Diposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità e il consolidamento dei conti pubblici</em>, conv. In L. 22 dicembre 2011 n. 201.</div>
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<div><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> D.l. 6 luglio 2012 n. 95, <em>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</em>, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135.</div>
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<div><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> In questi termini sempre F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>. Peraltro, come ricorda R. Bin, <em>Il nodo delle Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 5-6, 899 &quot;le procedure di riordino, che coinvolgevano i Comuni e le Regioni, dovevano poi culminare con un atto legislativo di iniziativa governativa. Questo <em>atto legislativo</em> è il d. l. n. 188/2012, che perciò avrebbe dovuto concludere l&#8217;intero procedimento di riordino delle circoscrizioni provinciali, tracciandone la nuova mappa territoriale: ma il decreto legge non è stato convertito e di conseguenza è decaduto&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Che in virtù del comma 10 dell&#8217;art. 17 vengono limitate alla: <em>a</em>) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; <em>b</em>) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; <em>b bis)</em> programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell&#8217;edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.</div>
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<div><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> In tal senso si vedano, tra gli altri, R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit.</em>; G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, </em>in <em>Federalismi.it</em>, 2013, 6; F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Il riferimento è a C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220, in ordine alla quale cfr., <em>inter alia</em>, P. Giansperato, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 273.</div>
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<div><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Così si legge al p. 12.1 della pronuncia in commento.</div>
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<div><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Così, ancora, al p. 12. 1 della pronuncia in commento, dove si legge altresì &#8220;dalla disposizione sopra riportata [art. 1, comma 115, L. n. 228 del 2012, che ha sospeso l&#8217;efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2013] non risulta chiaro se l&#8217;urgenza del provvedere &#8211; anche e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, esplicitamente posta a base del decreto legge, come pure del rinvio &#8211; sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa. Tale ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l&#8217;immediatezza di effetti connaturata al decreto legge, secondo il disegno costituzionale&#8221; .</div>
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<div><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Interessanti osservazioni in proposito si rinvengono in P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>, il quale scrive: &quot;la Corte costituzionale, nel definire la questione, si è sostanzialmente appoggiata in modo praticamente esclusivo su un argomento &#8211; quello dei limiti al decreto legge &#8211; il quale (&#8230;) certamente non aveva nelle prospettazioni delle Regioni ricorrenti un ruolo centrale (&#8230;)&quot;. Per questo motivo, &quot;la scelta della Corte costituzionale potrebbe per taluni aspetti essere oggetto di riserve, in quanto certamente la Corte non ha affrontato (&#8230;) le questioni più direttamente interessanti la dimensione regionale ed il ruolo delle autonomie (&#8230;) nel definire l&#8217;assetto della distribuzione delle competenze amministrative, e più in generale non si è espressa sul ruolo che il principio di sussidiarietà (&#8230;) deve giocare nel processo di riordino dei livelli territoriali di governo&quot;. Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; queste critiche rischiano di rivelarsi eccessivamente &quot;ingenerose&quot; poiché la Consulta &quot;sembra preoccuparsi soprattutto di richiamare tutti gli attori interessati ad un approccio che sganci il problema del riassetto del sistema della autonomie locali dalle strettoie  dell&#8217;urgenza per farlo confluire in linee di riforma più concordate e meditate, che spetterà agli attori istituzionali (Parlamento, Governo Regioni e sistema delle autonomi) fissare nei loro snodi essenziali&quot;. In quest&#8217;ottica, dunque, &quot;la sentenza non chiude affatto il problema della riforma, ma anzi lo apre sottolineando in particolare come sia compito degli attori istituzionali trovare linee di trasformazione dei livelli territoriali di amministrazione rispetto alle quali &#8211; tanto nel <em>merito</em>, quanto anche negli <em>strumenti di intervento</em> &#8211; la Corte non sembra volerli vincolare in maniera rigida, ma che non per questo ovviamente potranno sottrarsi ai vincoli imposti dalla Costituzione. (&#8230;) Se dunque un&#8217;indicazione di fondo può desumersi da questa decisione, essa può essere ravvisata soprattutto in <em>un&#8217;indicazione di metodo</em>, che aspira ad orientare il dibattito sulla riforma della Provincia sottraendolo alle strettoie dell&#8217;emergenza, per dargli il ruolo che esso merita (&#8230;)&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Così si legge al p. 11.3 della pronuncia in commento.</div>
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<div><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> Evidenziano tali aspetti, ad esempio, F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.; ma anche G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, il quale ricorda come &quot;la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regioni e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica &quot;ottimale&quot; per la resa dei servizi pubblici&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Così l&#8217;art. 1, quinto comma, della L. n. 56/2014. Tuttavia, non mancano coloro che ammoniscono circa potenziali frizioni e discrasie tra la L. n. 56/2014 e il disegno di riforma costituzione. In proposito cfr., ad esempio, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em> e prima ancora A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Evidenzia questo aspetto, ad esempio, G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, </em>in<em> Gior. dir. amm</em>., 2014 , 8-9, 786.</div>
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<div><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> In questi termini F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit.</em>, il quale puntualizza: &#8220;non si vuol certo minimizzare la gravità di una crisi economica epocale, che mette finanche in discussione il percorso dell&#8217;integrazione europea, ma si vuole ribadire che addossare integralmente la responsabilità dell&#8217;enorme debito pubblico e degli sprechi sulle spalle delle autonomie è un alibi per rafforzare mai sopite politiche centralistiche, le quali, invero, avevano prodotto, ben prima delle riforme autonomistiche degli anni Novanta, il disastro dei conti pubblici nazionali&#8221;.<br /> Ancor più critico, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia, </em>in<em> Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 51 secondo cui i termini della questione devono essere invertiti. Scrive, infatti, l&#8217;A.: &#8220;è un processo che non nasce con la crisi finanziaria, perché &#8211; come osservavo all&#8217;inizio &#8211; data almeno al 2001: ed è un processo inarrestabile, che non è l&#8217;effetto della crisi, ma forse ne potrebbe essere semmai la causa, visto che viene prima. La crisi ha semplicemente accentuato un percorso che era già stato intrapreso da tempo. La mia tesi &#8211; prosegue Bin &#8211; è proprio questa: la repressione dell&#8217;autonomia è tra le cause  dell&#8217;attuale situazione economica o, perlomeno, è un processo parallelo, che nasce dalle stesse cause della crisi. E la causa comune è la crisi della politica&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> In tal senso cfr. G. Crisafi, <em>Il nuovo titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>. e A. Lucarelli, <em>Le autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati,</em> in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 4, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> In senso analogo B. Caravita di Toritto, <em>Abrogazione o razionalizzazione delle Province?, </em>F<em>ederalismi.it</em>; T. Groppi, <em>Soppressione delle Province e nuovo titolo V, </em>in<em> Federalismi.it</em>; F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, </em>in<em> www.federalismi.it,</em> 2012<em>.</em> Peraltro, come ricorda parte della dottrina (P. Giangaspero, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione di area vasta fuori dalla logica dell&#8217;emergenza, cit.</em>), anche la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 220 del 2013 aveva espresso alcune perplessità circa i possibili effetti benefici sulla spesa pubblica derivanti dalle norme <em>sub iudice</em>. Con riguardo al disegno tracciato dagli allora artt. d. l. n. 201/2011 e d. l. n. 95/2012, infatti, la Corte &quot;di fronte allo spostamento in avanti degli effetti della riforma, da un lato [ha negato] che <em>i perseguiti risparmi di spesa </em>[fossero] <em>allo stato concretamente valutabili né quantificabili</em>; dall&#8217;altro [ha affermato] che <em>non risulta chiaro se (&#8230;) la finalità del risparmio sia meglio soddisfatta dall&#8217;immediata applicazione delle norme del decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa</em>&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Così, per tutti, G. Crisafi, <em>Il nuovo Titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> L&#8217;art. 1, comma 84, della L. n. 56/2014 stabilisce infatti che &quot;gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell&#8217;assemblea dei sindaci sono prestati a titolo gratuito&quot;. Peraltro, sia consentito evidenziare che la <em>ratio</em> originariamente posta alla base di tali emolumenti era quella di assicurare l&#8217;indipendenza di coloro i quali andavano a ricoprire simili cariche pubbliche. Ora, in disparte il fatto che la cronaca ci ha narrato sovente di tristi episodi di corruzione, peculato e, più in generale, di malcostume della politica, sia consentito avanzare qualche perplessità circa l&#8217;idea che la &#8220;gratuità&#8221; degli incarichi possa essere di per sé in grado di tenere lontani i faccendieri dalla politica, risolvendosi davvero nell&#8217;antidoto al male della corruzione.<br /> Ciò non di meno, data &quot;la non infondatezza degli argomenti che sostengono la estesa, generalizzata, richiesta di riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica&quot; parte della dottrina (G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>) ritiene che &quot;sembra ragionevole puntare a ridurre a tre &#8211; statale, regionale e locale (comprensivo di Provincia e Comuni) &#8211; i livelli della classe politica. Dovendosi coniugare un siffatto auspicio con il mantenimento dei quattro livelli di governo &#8211; statale, regionale, provinciale e comunale -, una plausibile soluzione potrebbe essere quella di limitare l&#8217;elettorato passivo per essere eletto consigliere provinciale soltanto ai consiglieri dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale della Provincia&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Si vedano ad esempio le osservazioni critiche di R. Bin, <em>Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell&#8217;antipolitica, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2012, 3, 447 nonché più di recente S. Staiano, <em>Il d.d.l. Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it</em>, 2014, 1 e G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 29 che definisce &#8220;sconcertante&#8221; la serie &#8220;di interventi di messa in discussione delle Province, diventate a partire dal 2010 &#8211; bersaglio di una sorta di furia iconoclasta, spesso superficiale (e alimentata da media per lo più disinformati), in nome di una supposta riduzione dei costi della politica. (&#038;) Emergono, in sostanza, in vario modo confusione, precarietà e contraddittorietà di orientamenti che &#8211; oltre a determinare un crescente disagio anzitutto negli amministratori locali &#8211; finiscono per fa correre il rischio di potenziali complicazioni e inefficienze, più che semplificazioni e riduzione dei costi&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Art. 1, comma 3, L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Art. 1, comma 54, L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Così il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, che prosegue affermando che lo stesso presidente &quot;sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all&#8217;esecuzione degli atti; [ed] esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Commi 58 e 59 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> Il comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014 prevede infatti che il consiglio &quot;propone all&#8217;assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia (&#8230;). Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell&#8217;assemblea dei sindaci.</div>
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<div><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Ai sensi del comma 67 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014, oltre al presidente della Provincia, fanno parte del consiglio &quot;sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, (&#8230;) dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, (&#8230;) dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Commi 68 e 69 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Comma 55 dell&#8217;art. 1 L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> In tal senso F. Manganaro, <em>La riforma delle Province, cit. </em>che parla espressamente di &#8220;<em>vulnus</em>&#8220;. Ma si vedano anche le osservazioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>; C. Padula<em>, Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, </em>in<em> Le Regioni</em>, 2013, 2, 361 e F. Pastore, <em>Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e riordino territoriale, </em>F<em>ederalismi.it</em>, secondo il quale &quot;la soppressione della rappresentanza politica diretta inficia l&#8217;intero sistema rappresentativo istituzionale previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> Ancora F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit., </em>che spiega: &quot;la gran parte delle funzioni che la legge n. 56 del 2014 conferma in capo alle Province richiederebbe una distanza tra la sede di assunzione delle scelte politiche di esercizio (la Provincia, che rappresenta  una comunità provinciale più ampia e non comparabile con la dimensione comunale) e i Comuni compresi nel territorio provinciale, proprio perché si tratta di effettuare scelte anche nei confronti dei Comuni. Questa distanza è stata finora assicurata proprio dall&#8217;elezione diretta degli organi provinciali. Se si passa all&#8217;elezione indiretta, la distanza va garantita in altro modo, ad esempio stabilendo poi l&#8217;incompatibilità tra i mandati comunali e provinciali&quot;<em>.</em></div>
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<div><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Vedono sicuramente compromessa tale coerenza G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em> e F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Sul punto, si veda S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2011, 3, 467. Nonché, prima ancora M. S. Giannini, <em>La Provincia nell&#8217;ordinamento regionale: opinioni e problemi, in Rivista delle Province</em>, LXII, 2, 450 e Id., <em>I principali problemi della riforma</em>, in Id., Scritti, vol. VI, Giuffrè, Milano, 2005.</div>
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<div><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Così G. Falcon, <em>Ripensando le istituzioni territoriali, tra diritto pubblico ed esperienza, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 1, 11.</div>
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<div><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Termine questo che, come suggerito da attenta dottrina &#8211; L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit. </em>&#8211; sembra opportuno intendere &quot;in senso descrittivo, ossia come compito o insieme di compiti di apparati o organi, sempre comunque finalizzati alla cura di interessi pubblici, ma non necessariamente espressione di poteri pubblici&quot;. Ciò specialmente alla luce delle novità introdotte in punto di autonomia degli enti locali dalla riforma costituzionale del 2001. Riforma in forza della quale &#8211; evidenzia l&#8217;A. &#8211; &quot;viene riconosciuta l&#8217;autonomia locale, quale capacità immediatamente esercitabile in forza della Costituzione, che non necessariamente presuppone una legge attributiva della competenza, potendo alcune funzioni essere assunte in base a decisione autonoma dell&#8217;ente territoriale, mentre solo quelle che sono espressione di poteri amministrativi (o che, comunque,  sono ad esercizio doveroso) necessitano di espressa previsione legislativa, in ragione del principio di legalità&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, il quale prosegue: &quot;la dimensione dell&#8217;interesse (<em>id est</em> l&#8217;afferenza a una data collettività territoriale), unitamente alla non interferenza immediata con interessi pubblici ricadenti nella sfera di altri enti, è sufficiente di per sé a stabilire, in forza dell&#8217;art. 114, la potenziale competenza locale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Vale a dire &quot;quelle attività che l&#8217;ente locale decide autonomamente di assumere in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva collettività di riferimento e del territorio su cui essa è insediata&quot; e che, pertanto, costituiscono &#8220;la massima espressione dell&#8217;auto-responsabilità locale. Che si sostanzia nella scelta in ordine al se, al come e al quando agire, senza che sia previsto o possibile alcun tipo di intervento o di influenza da parte di altri enti pubblici territoriali&#8221; (L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>).</div>
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<div><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> Ancora, L. De Lucia, <em>Le funzioni di province e comuni nella Costituzione, cit.</em>, che precisa: &#8220;se le funzioni proprie sono assunte, come accennato, sulla base di valutazioni autonome e consistono in attività non autoritative, quelle fondamentali &#8211; ugualmente espressione immediata dei bisogni della collettività e del suo rapporto con il territorio su cui è insediata e dunque sotto questo profilo omogenee a quelle &#8211; sono invece doverose. (&#038;) Resta ovviamente fermo (&#038;) che tanto l&#8217;individuazione delle funzioni fondamentali, quanto la relativa disciplina sostanziale (specie se regionale) non può comprimere lo spazio di manovra degli enti territoriali, dovendo in ogni caso essere garantita la loro possibilità di elaborare e attuare un autonomo indirizzo politico amministrativo&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Limitatamente a ciò che concerne l&#8217;astratta individuazione delle prestazioni che le Province (e i Comuni) debbono necessariamente fornire alla propria collettività di riferimento. Non anche, invece, per ciò che riguarda altri aspetti, qual è &#8211; ad esempio &#8211; la scelta delle concrete modalità di erogazione di un determinato servizio che, invece &#8211; almeno teoricamente &#8211; dovrebbe essere demandata all&#8217;autonomia dell&#8217;ente locale che eroga il servizio. Rispetto a questa categoria di funzioni, infatti, la medesima dottrina è solita altresì evidenziare come l&#8217;elemento della doverosità &#8211; che indubbiamente sussiste e ne costituisce il tratto peculiare &#8211; non debba andare a totale detrimento di un certo margine di autonomia che permane pur sempre in capo agli enti territoriali (sul punto si veda, ad esempio, quanto osservato da E. Scotti, (voce) <em>Servizi pubblici locali, </em>in<em> Dig. disc. pubbl</em>. (aggiornamento), 2012; A. Travi, <em>Servizi pubblici e tutela della concorrenza fra diritto comunitario e modelli nazionali</em>, in G. Falcon (a cura di), <em>Il diritto amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali</em>, Cedam, Padova, 2005; nonché, da ultimo sia consentito rinviare a C. Feliziani, <em>Tutela ambientale e servizio pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, La Sapienza Università Editrice, Roma, 2014). Tuttavia, proprio la materia dei servizi pubblici locali ha costituito (anche di recente) un fulgido esempio di come nella pratica non sia sempre agevole preservare una zona &#8220;franca&#8221; in cui gli enti locali possono esercitare la loro autonomia, specie perché ai servizi pubblici si legano questioni afferenti a (almeno) due materie di competenza esclusiva del legislatore statale, ossia la determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>m</em>) e, soprattutto, la tutela della concorrenza, <em>ex</em> art. 117, comma secondo, lett. <em>e</em>).<br /> Per completezza, si ricorda come nel 2015 sia intervenuta la L. 7 agosto 2015 n. 124, meglio nota come Legge Madia, recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;. Tra i settori da questa interessati anche quello dei servizi pubblici locali (art. 19). Tuttavia, il recente intervento della Consulta (C. cost. n. 251/2016), avendo dichiarato incostituzionali alcune norme contenute nella Legge Madia, ha per l&#8217;effetto riaperto la &#8220;partita&#8221; dei servizi pubblici locali. Sul tema si segnalano, senza pretesa di esaustività, F. Fracchia, <em>Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione municipalizzazione, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2016; F. Giglioni, <em>La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in attesa dell&#8217;esercizio della delega, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015; G. M. Salerno, <em>Una &#8220;piccola-grande&#8221; questione: il d.d.l. delega sul riordino dei servizi pubblici locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> Si pensi, ad esempio, al ruolo svolto dalla Provincia in materia urbanistica non da ultimo attraverso l&#8217;istituto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il cui scopo è quello di coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un ambito territoriale sovracomunale. Sul punto, cfr. <em>amplius</em> G. Caia, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e la pianificazione di settore</em>, Rimini, 2001; P. Mantini, <em>Il piano territoriale provinciale e i piani &quot;visionari&quot; nell&#8217;esperienza italiana, </em>in<em> Nuova rassegna</em>, 2006, 5, 520; P. Stella Richter, <em>Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le prospettive di riforma della legislazione urbanistica, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2001, 1, 89.</div>
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<div><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> Per una ricostruzione anche in chiave storica delle funzioni della Provincia a partire dal c.d. decreto Rattazzi del 1859 cfr. F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, specialmente p. 12 e ss., i quali segnalano come punto di svolta nella definizione del ruolo e dei compiuti spettanti alla Provincia sia stato costituito dalla L. n. 142 del 1990, con cui &quot;si dà attuazione ai principi contenuti negli artt. 5, 118 e 128 delle Costituzione e [viene] definito in modo organico i ruolo istituzionale e le funzioni delle autonomie locali&quot;. Sul punto, si veda R. Cavallo Perin, <em>Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici</em>, Jovene, Napoli, 1993, che con riferimento alla L. n. 142 del 1990 afferma: &quot;l&#8217;emanazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali, pare segnare il tentativo dell&#8217;attuazione [di un] disegno illuminato (&#8230;). E&#8217; opinione comune che la nuova legge sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali abbia inteso offrire risposta <em>all&#8217;inefficienza</em>, alla <em>non economicità</em> e alle <em>carenze di partecipazione</em> all&#8217;attività amministrativa degli enti territoriali minori, ma del pari indiscusso è il riconoscimento di una maggiore autonomia nella determinazione delle scelte che ad essi sono demandate dall&#8217;ordinamento. L&#8217;autonomia, in tutte le sue possibili latitudini, è precetto esplicito, o in altri casi <em>ratio</em> normativa, delle norme della nuova legge di riforma (&#8230;)&quot;. Il che può dirsi espressione del <em>favor</em> del legislatore nei confronti di una &quot;maggiore autodeterminazione [degli enti locali] nella scelta della propria organizzazione, nell&#8217;esercizio di funzioni ed anche, non ultima in  ordine di importanza, nella gestione di servizi pubblici, a seguito del pieno riconoscimento del potere di valutazione degli interessi (bisogni) dei soggetti delle comunità di riferimento&quot;.<br /> <em>Favor</em> che, peraltro, non sembra essere stato contraddetto dal Testo Unico sugli enti locali (TUEL) del 2000, ed in particolare dai suoi artt. 19 e 20, né tanto meno dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza della quale &quot;il ruolo della Provincia come enti di governo di area vasta, che rappresenta gli interessi generali della comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale, appare oramai chiaramente legato alla pianificazione e alla programmazione sovra-comunale ed alla gestione dei servizi di rete, così come alla tutela dell&#8217;ambiente nell&#8217;accezione più ampia del termine (rifiuti, acqua, caccia, ecc.) e alla protezione civile&quot; (F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>op. ult. cit</em>., ma si veda anche L. De Lucia, <em>Pianificazione d&#8217;area vasta e pluralismo amministrativo, </em>in<em> Riv. giur. urb</em>., 2002, 266).</div>
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<div><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> F. Manganaro &#8211; M. Viotti, <em>La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit.</em>, ad esempio, ricordano come tra gli ambiti di azione delle Province vi siano l&#8217;industria e l&#8217;energia; l&#8217;ambiente, compresa &quot;la protezione della flora e della fauna, dei parchi, delle riserve naturali e la disciplina della caccia e della pesca nelle acque interne&quot;. E, ancora, &quot;la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e la valorizzazione dei beni culturali che si concretizza nel censimento degli edifici storico &#8211; architettonici di rilievo, nell&#8217;individuazione delle zone paesistiche e paesaggistiche, oltre che nell&#8217;approntamento di misure adeguate per assicurare la salvaguardia delle opere di valore storico &#8211; architettonico nonché nel contribuire alla diffusione dell&#8217;interesse storico, culturale e turistico&quot;. Inoltre &#8211; ricorda la medesima dottrina &#8211; &quot;un ulteriore settore in cui si manifestano competenze storiche della Provincia è rappresentato dalla viabilità, affidandosi a questa funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale regionale e Provinciale, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza&quot;. Stessa cosa per ciò che concerne il settore dei trasporti e quello delle opere pubbliche, almeno nella misura in cui in tali ambiti non si renda necessario l&#8217;esercizio unitario a livello regionale. Infine, un ruolo importante è svolto dalla Provincia anche con riguardo ai c.d. servizi sociali, o servizi alla persona; in materia di istruzione scolastica e non ultimo nel settore del mercato del lavoro, dove le politiche provinciale &quot;si compenetrano con quelle regionali&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Si tratta del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e in particolare ciò che rileva in questa sede è il suo art. 23. Soluzione questa degli ambiti territoriali ottimali successivamente ribadita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (meglio noto come Codice dell&#8217;ambiente) che, in aggiunta, ha previsto l&#8217;istituzione in ogni ambito territoriale ottimale di un&#8217;Autorità d&#8217;ambito, vale a dire di un ente pubblico dotato di personalità giuridica al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e al quale trasferiscono le proprie competenze con riguardo a determinati servizi pubblici (come, ad esempio, quello di gestione dei rifiuti). Con riguardo alle intricate vicende legislative che negli anni successivi hanno interessato tali Autorità si rinvia ad A. Iunti, <em>Le Autorità d&#8217;ambito tra normativa statale e scelte del legislatore regionale, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2008, 4, 82; E. M. Palli, <em>La (prorogata) soppressione delle Autorità d&#8217;ambito territoriale ottimale nei servizi pubblici ambientali, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2012, 4, 881; A. Tricarico, <em>La gestione integrata dei rifiuti. Dall&#8217;entrata in vigore del Codice dell&#8217;ambiente alla bocciatura della c.d. seconda liberalizzazione, in www.giustamm.it</em>, 2011, nonché &#8211; da ultimo &#8211; sia consentito il rinvio a C. Feliziani, <em>Il servizio pubblico verso la (ri)scoperta dei principi di adeguatezza, differenziazione e autonomia. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2015, 3-4, 843.</div>
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<div><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Così C. Iaione, <em>Le società in house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali</em>, II ed., Jovene, Napoli, 2012.<br /> In senso parzialmente critico, tuttavia, cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle Province, cit. </em>che parla di &quot;equivoco della <em>area vasta</em>&quot;, come una delle cause che &quot;ha concorso a produrre il successo delle Province in passato e, ora, alimenta i propositi di revisione del loro ruolo, del loro assetto di governo, persino della loro dimensione territoriale&quot;. L&#8217;A., infatti, osserva: &quot;il termine <em>area vasta</em> allude ad una dimensione geografica di gestione di funzioni pubbliche che varia inevitabilmente da settore a settore (&#8230;). L&#8217;<em>ambito ottimale</em> per l&#8217;esercizio di ognuna di queste funzioni pubbliche rischia di essere diverso. Il fallimento dell&#8217;esperienza dei comprensori regionali è stato causato anche da questa constatazione. Di fronte alle difficoltà di progettare nuovi ambiti ottimali che avrebbero dovuto sostituirsi alle circoscrizioni provinciali, la Provincia è risorta quasi per risulta, come ente intermedio già esistente la cui perimetrazione non era più illogica di un&#8217;altra, data la varietà di dimensioni ottimali richieste dalle diverse funzioni. Allo stesso tempo, però, non si è cessato di cercare, settore per settore, moduli organizzativi di specifiche funzioni di <em>area vasta</em> (&#8230;). Emerge però anche un altro equivoco: non è affatto detto che, se esiste effettivamente un complesso di funzioni amministrative idealmente esercitabili in una determinata area, sia perciò necessario istituire un <em>ente</em> a cui attribuire la responsabilità politica dell&#8217;esercizio di tali funzioni &#8211; un ente territoriale <em>necessario</em>, a <em>base rappresentativa</em>. (&#8230;) Il fatto è che non basta individuare l&#8217;ambito ottimale per l&#8217;esercizio di una determinata funzione amministrativa, perché bisogna valutare anche un altro profilo, se l&#8217;esercizio di quella funzione richieda o meno una legittimazione democratica&quot;.<br /> Da ultimo, si ricorda come la legge delega n. 124/2015 postulasse un intervento riformatore anche riguardo agli Ambiti Territoriali Ottimali. Sul punto, per tutti, cfr. M. Passalacqua, <em>La regolamentazione amministrativa degli ATO per la gestione dei servizi pubblici locali a rete</em>, in Id. (a cura di), <em>Il &#8220;disordine&#8221; dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica</em>, Giappichelli, Torino, 2016.</div>
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<div><a href="#_ftnref99" title="">[99]</a> Si veda, ad esempio, la legge 5 maggio 2009 n. 42, attuativa del c.d. federalismo fiscale, con cui il legislatore è sembrato voler aumentare l&#8217;autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. Sul punto cfr., ad esempio, V. Lubello, <em>Province</em> sub iudice: <em>funzioni, risorse e territorio</em>, in <em>Quad. reg</em>., 2012, 2 e C. Padula, <em>Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincili costituzionali in materia di Province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref100" title="">[100]</a> S. Civitarese Matteucci, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, cit.</em>. In senso analogo, inoltre, G. C. De Martin, <em>Un ente strategico ancorché misconosciuto: la Provincia, in www.federalismi.it,</em> 2009 che rileva come negli anni la Provincia sia diventata &quot;uno snodo istituzionale indispensabile soprattutto per i servizi locali a rete e per le funzioni di area vasta, da abbinare a compiti di programmazione socia economica e di pianificazione territoriale e ambientale, che complessivamente qualificano la Provincia come un soggetto di specifica e necessaria valenza costituzionale&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref101" title="">[101]</a> In proposito, si vedano innanzitutto i contenuti delle riforme tentate dal Governo nel biennio 2011 &#8211; 2012 con lo strumento della decretazione d&#8217;urgenza e poi censurate dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 220 del 2013. Ma anche il testo provvisorio del disegno di riforma costituzionale diffuso dall&#8217;esecutivo Renzi nel marzo 2014, dove &#8211; come osservato da parte della dottrina (F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit.</em>) &#8211; &#8220;la scelta soppressiva/abolizionistica appariva nella sua versione più chiara. Nel testo si provvedeva a sopprimere ogni riferimento alle parole &#8220;Provincia&#8221; e &#8220;Province&#8221;, senza parlare di funzioni area vasta, né in materia di funzioni amministrative (art. 118), né con normative transitorie; si provvedeva, poi, alla soppressione del primo comma dell&#8217;art. 133 che stabilisce la procedura per la delimitazione del territorio delle Province e per la loro istituzione. Ne risultava un disegno netto: le Province erano soppresse perché le funzioni di area vasta (intesa come coincidente con una dimensione provinciale) si ritenevano inesistenti, o meglio alcune sono riconducibili alla competenza comunale, mentre per quelle che richiedono un &#8220;esercizio unitario&#8221;, l&#8217;unica soluzione possibile, in presenza di un sistema di enti territoriali a due soli livelli, è l&#8217;attribuzione alle Regioni (cui corrisponde la nuova dimensione dell&#8217; &#8220;area vasta&#8221;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref102" title="">[102]</a> Se poi la Provincia in questione è situata in &quot;territorio interamente montano&quot; o al confine &quot;con Paesi stranieri&quot;, alle funzioni fondamentali sopra elencate si aggiungono, secondo l&#8217;art. 1, comma 86, della legge in esame: &quot;<em>a</em>) cura e sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; <em>b</em>) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti&quot;.<br /> Tali funzioni, precisa poi il comma 87, &quot;sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell&#8217;art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione&quot;. Il successivo comma 88 stabilisce inoltre che la Provincia &quot;d&#8217;intesa con i comuni&quot; possa esercitare una serie di funzioni in materia di contratti pubblici, quali ad esempio il &quot;monitoraggio dei contratti di servizio e l&#8217;organizzazione di concorsi e procedure selettive&quot;.<br /> Infine, il comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle Province funzioni diverse da quelle appena indicate, in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza di cui all&#8217;art. 118 Cost., &quot;nonché al fine di conseguire (&#8230;)finalità&quot; quali ad esempio la &quot;individuazione dell&#8217;ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref103" title="">[103]</a> In questi termini, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che prosegue sottolineando &#8220;la quasi perfetta coincidenza tra l&#8217;elenco del (&#038;) d.l. n. 95 del 2012 e l&#8217;elenco della legge [Delrio]. Viene solo aggiunta la materia del <em>f</em>) controllo dei fenomeni discriminatori (&#038;)&#8221;. E aggiunge: &#8220;vengono così confermate in capo alle Province le funzioni ormai consolidate in materia di pianificazione territoriale di coordinamento, di ambiente e protezione della natura, di viabilità e trasporti, di edilizia scolastica, di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, mentre non vengono confermate funzioni anche rilevanti, tra le quali l&#8217;organizzazione dello smaltimento dei rifiuti attribuita fin dalla legge n. 142 del 1990 e confermata dal TUEL o funzioni in materia di sanità (&#038;); ovvero &#8220;funzioni nel campo dello sviluppo economico relative a servizi del mercato del lavoro (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref104" title="">[104]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref105" title="">[105]</a> Originariamente, secondo il progetto di riforma costituzionale, l&#8217;art. 117, comma secondo, lett. p) doveva recare come segue: &#8220;ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; <em>ordinamento degli enti di area vasta</em>&#8220;.</div>
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<div><a href="#_ftnref106" title="">[106]</a> Ancora, F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>., che sottolinea la necessità di &#8220;interrogarsi sul rapporto tra le &#8220;Province&#8221; trasformate in enti di secondo grado dalla legge n. 56 e gli enti di area vasta, previsti dalla citata nuova disposizione costituzionale (&#038;). Non appare dubbio &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; che la nuova norma della lettera <em>p</em>) vada letta come <em>copertura costituzionale</em> delle scelte del legislatore ordinario. Le nuove Province sono sicuramente <em>enti di area vasta</em> (&#038;). Ne consegue, quanto alla formale continuità tra Province e nuovi enti, che il legislatore statale, in presenza della riforma costituzionale, potrebbe anche limitarsi a mantenere la legislazione di recente adottata, al limite mantenendo il nome di <em>Province</em> agli enti di ara vasta (&#038;)&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref107" title="">[107]</a> Espressione presa in prestito da G. Tommasi di Lampedusa, <em>Il Gattopardo</em>, 1958.</div>
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<div><a href="#_ftnref108" title="">[108]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 92, della L. n. 56 del 2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref109" title="">[109]</a> Al comma 96 si legge che &quot;nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: <em>a</em>) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica (&#8230;) in godimento all&#8217;atto del trasferimento, nonché l&#8217;anzianità di servizio maturata (&#8230;); <em>b</em>)il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali (&#8230;); <em>c</em>) l&#8217;ente che subentra nelle funzioni succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (&#8230;); <em>d</em>) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti all&#8217;indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimento dell&#8217;ente subentrante (&#8230;)&quot;.<br /> Il successivo comma 97 stabilisce poi che &quot;il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <em>a</em>) salva la necessità di diversa distribuzione per esigenze di tutela dell&#8217;unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; <em>b</em>) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell&#8217;art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref110" title="">[110]</a> In questi termini G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref111" title="">[111]</a> Sul punto cfr. le riflessioni di G. C. di San Luca, <em>Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali, cit.</em>, che scrive: &quot;a ben vedere la tendenza che propugna l&#8217;abolizione delle Province si rivela non condivisibile anche sul piano sostanziale. Fra Regione e Comuni, invero, un livello di governo intermedio è considerato indispensabile &#8211; non solo dai giuristi, ma anche &#8211; dagli studiosi di urbanistica e di economia, al fine di risolvere la questione della dimensione geografica ottimale per la resa dei servizi pubblici locali. In altre parole, non appare revocabile in dubbio che l&#8217;inscindibile nesso fra funzione e struttura impone di tenere insieme nella riflessione, da un lato, la questione delle funzioni proprie di un ente locale, e, dall&#8217;altro, la questione della dimensione della circoscrizione geografica dell&#8217;ente, in modo che risulti, in conseguenza adeguata allo svolgimento delle sue funzioni&quot;.<br /> <em>Ex multis</em> cfr. R. Bin, <em>Il nodo delle province, cit.</em>, il quale tuttavia distingue la questione dell&#8217;allocazione di determinate funzioni in capo alle Province dal problema, diverso, del mantenere in vita un ente intermedio politico &#8211; rappresentativo.</div>
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<div><a href="#_ftnref112" title="">[112]</a> G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref113" title="">[113]</a> Per una ricostruzione accurata dei passaggi qui sommariamente riportati cfr., ad esempio, F. Pinto, (voce) <em>Città metropolitana, cit</em>.; P. Caretti, <em>Il sistema dell&#8217;autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici: il caso della Città metropolitana, cit</em>.; C. Deodato, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref114" title="">[114]</a> Come visto nelle pagine che precedono, infatti, tale articolo è stato dichiarato incostituzionale da C. Cost. 3 luglio 2013 n. 220 per contrasto con l&#8217;art. 77 Cost..</div>
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<div><a href="#_ftnref115" title="">[115]</a> Sul punto, cfr. innanzitutto P. L. Portaluri, <em>Le Città metropolitane</em>, in F. Fabrizzi e G. M. Salerno (a cura di), <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit</em>.. Qualche riserva in proposito trapela dalle pagine di A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane, tra utopia e realtà</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2015, 1, dove si legge di una &quot;pericolosa vaghezza concettuale di fondo&quot; circa il concetto di Città metropolitana. &quot;Purtroppo &#8211; molto più che in altri ordinamenti (&#8230;) &#8211; in Italia resta ancora aperta e irrisolta la questione dei presupposti e/o requisiti &quot;fattuali&quot; che giustificano e rendono possibile il nuovo ente &quot;giuridico&quot; italiano della Città metropolitana. Alle difficoltà definitorie segnalate, si aggiunge nel nostro caso il fatto che &#8211; al di là di quanto piuttosto laconicamente viene disposto nella Costituzione, la quale attribuisce a tali enti generiche potestà statutarie, regolamentari, amministrative e finanziarie (&#8230;) e, piuttosto caoticamente, nella c.d. Delrio n. 56/2014 &#8211; buona parte del futuro sviluppo concreto del nuovo ente Città metropolitana dipenda da due fattori futuri assolutamente decisivi e, al momento, incerti: <em>a</em>) l&#8217;esito del disegno di legge di riforma costituzionale (&#8230;) e <em>b</em>) l&#8217;esito dei ricorsi alla Corte costituzionale promossi contro la legge c.d. Delrio da quattro Regioni (&#8230;)&quot;.  Ricorsi &#8211; questi ultimi &#8211; in ordine ai quali la Consulta si è pronunciata con sentenza n. 50 del 2015, rispetto alla quale cfr. <em>infra</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref116" title="">[116]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 2, della L. n. 56/2014. Si interrogano circa il concetto di &quot;governo di area vasta&quot; &#8211; tra gli altri &#8211; P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, </em>in<em> RivistaAic</em>, 2014, 4, 1; B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana e area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; L. Ciapetti, <em>Il territorio tra efficienza e sviluppo: la riforma delle Province e le politiche di area vasta, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2014, 2, 251; E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref117" title="">[117]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 6, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref118" title="">[118]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 19, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref119" title="">[119]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref120" title="">[120]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 20, della L. n. 56/2014, dove si legge: &quot;il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.</div>
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<div><a href="#_ftnref121" title="">[121]</a> Così l&#8217;art. 1, comma 9, della L. n. 56/2014.</div>
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<div><a href="#_ftnref122" title="">[122]</a> Per ciò che concerne il rispetto di tali tempistiche da parte dei soggetti interessati, a titolo esemplificativo è possibile rilevare quanto segue: <em>a</em>) Roma, la Conferenza metropolitana ha approvato in data 22 dicembre 2014 lo statuto del nuovo ente, che dal 1 gennaio 2015 si è sostituito alla Provincia omonima (<em>amplius</em>, cfr. A. Sterpa, <em>Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale e il complesso processo di attuazione della Legge Derio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015); <em>b</em>) Milano, la Conferenza metropolitana il 22 dicembre ha approvato la proposta di statuto presentata dal Consiglio metropolitano con una maggioranza pari ai 2/3 dei Sindaci aventi diritto di voto. Lo statuto, pubblicato il 23 dicembre 2014, è entrato in vigore il 22 gennaio 2015 (<em>amplius</em>, E. Balboni, <em>L&#8217;approvazione dello statuto della Città metropolitana di Milano, </em>in<em> Federalismi.it,</em> 2015); <em>c</em>) Bari, la Conferenza metropolitana ha approvato lo statuto il 18 dicembre 2014 e il 5 gennaio 2015 è avvenuto un simbolico passaggio di consegne tra il Presidente della Provincia e il Sindaco di Bari (<em>amplius</em>, M. Colaianni, <em>Primi, lenti passi della Città metropolitana di Bari, </em>in<em> Federalismi.it., </em>2015).<br /> Per un&#8217;analisi più approfondita si rinvia innanzitutto a A. Lucarelli e a. (a cura di), <em>Gli statuti delle città metropolitane</em>, Jovene, Napoli, 2015. Inoltre, per un aggiornamento circa lo stato dell&#8217;arte cfr. i contributi presenti nell&#8217;osservatorio sulle Città metropolitane curato da <em>Federalismi.it</em>. Tra questi, ad esempio: F. Gallarati, <em>La Città metropolitana di Genova: un ente in cerca di vocazione</em>; F. Manganaro, <em>La costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria</em>; M. Orlando &#8211; A.M. Poggi, <em>Aggiornamenti sulla città metropolitana di Torino</em>; A. Saitta, <em>Una luce alla fine del tunnel? Aggiornamenti sulla istituzione della Città metropolitana di Messina</em> e G. Vosa, <em>Città metropolitana di Napoli. Una relazione breve sulle attività svolte</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref123" title="">[123]</a> Di particolare interesse, ancorché un po&#8217; fumoso, il riferimento alla adozione di un piano strategico territoriale. Sul punto si vedano le riflessioni di L. Salvia, <em>Pianificazione strategica e indirizzo politico nelle Città metropolitane alla luce della riforma Delrio, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref124" title="">[124]</a> In questo senso, tra gli altri, P. Bilancia, <em>Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, cit</em>., che scrive: &quot;se (&#8230;) il processo di riforma Bassanini denominato &quot;federalismo amministrativo&quot; portava, a Costituzione invariata, ad una redistribuzione di competenze, da attuare gradualmente, dal Centro alle periferie, in modo sostanzialmente omogeneo, la riforma Delrio porta, invece, ad una ristrutturazione delle funzioni di governo locale che si rivela del tutto disomogenea&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref125" title="">[125]</a> Sul punto cfr. ancora P. Bilancia, <em>op. ult. cit.</em>, la quale mette in evidenza come &#8211; almeno in teoria &#8211; l&#8217;intento del legislatore fosse [avrebbe dovuto essere] quello di &quot;riorganizzare i livelli intermedi di governo in un&#8217;ottica nuova di semplificazione, che si basa prevalentemente su un assunto: organizzare le istituzioni, organizzare la Repubblica, in maniera tale da fornire i migliori servizi a livello di qualità e di efficienza ai cittadini&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref126" title="">[126]</a> Sul punto, si vedano ad esempio le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, il quale scrive: &quot;l&#8217;art. 117 Cost. (&#8230;) non contempla espressamente la istituzione delle Città metropolitane, limitandosi ad affidare alla legislazione esclusiva dello Stato la materia di cui alla lett. p) del secondo comma, ossia la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane&quot;. (&#8230;) Ora, a me pare davvero difficile sostenere che la istituzione delle Città metropolitane possa essere ricondotta ad uno dei tre ambiti di potestà legislativa esclusiva statale individuati tassativamente dalla lett. p) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost.&quot;. Piuttosto, prosegue l&#8217;A., dalla lettera della Costituzione si evince che &quot;la competenza legislativa ad istituire tali enti spetta, in via generale, al legislatore regionale&quot;. Pertanto, &quot;rispetto ad un simile quadro (&#8230;) mi pare che sussista un solo titolo di legittimazione della legge ordinaria dello Stato ad intervenire nella materia de qua. Si tratta della competenza espressamente affidata alla legge della Repubblica dall&#8217;art. 133, primo comma, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali (&#8230;) competenza che, del tutto fisiologicamente, può senz&#8217;altro venire in considerazione se lo stesso legislatore si determini nel senso di configurare l&#8217;ente Città metropolitana come &quot;sostitutivo/alternativo&quot; all&#8217;ente Provincia&quot;. Ciò non di meno, l&#8217;A. evidenzia altresì come il legislatore possa (<em>rectius</em>, avrebbe potuto) scegliere di percorrere un&#8217;altra strada, peraltro più sicura, qual è quella di &quot;attivare il livello di produzione normativa di rango costituzionale, rispetto al quale non si pone alcun problema di ripartizione di competenze (&#8230;) e che, al momento attuale, rappresenterebbe lo strumento senz&#8217;altro più sicuro (nonché sistematicamente più coerente) al fine di conseguire il risultato di una riforma ordinamentale del sistema degli enti di area vasta solida e duratura&quot;.<br /> In senso parzialmente difforme, cfr. G.M. Salerno, <em>Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all&#8217;istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in Federalismi.it</em>, 2014, 1, nonchè A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., secondo cui l&#8217;argomento in base al quale &#8211; &quot;non avendo più lo Stato, dopo la riforma del Titolo V Cost., una competenza generale concernente l&#8217;ordinamento degli enti locali e, quindi, sussistendo invece in materia la solita potestà legislativa regionale residuale <em>ex</em> art. 117, IV c. &#8211;  non c&#8217;è alcuna disposizione costituzionale che legittima l&#8217;intervento legislativo statale volto alla istituzione delle Città metropolitane (&#8230;) se portato alle estreme conseguenze, francamente mi pare capzioso&quot;. Infatti &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; una cosa è dire che Regioni ed EE.LL. non devono essere tagliati fuori dal processo di costituzione delle città metropolitane, com&#8217;è giusto, altro è dire che la potestà legislativa in materia sia esclusiva delle Regioni!&quot;. Piuttosto, il vero punto di &quot;frizione&quot; costituzionale secondo l&#8217;A. sta in ciò che &quot;nei territori dove si costituiscono le città metropolitane, le Province <em>formalmente</em> non vengono abolite, ma <em>sostanzialmente</em> vengono completamente &quot;svuotate&quot; di funzioni, competenze, poteri, beni e personale&quot;. Il che di fatto equivale ad abolire attraverso legge ordinaria un ente ancora costituzionalmente protetto..</div>
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<div><a href="#_ftnref127" title="">[127]</a> L&#8217;art. 133 Cost. prevede che &quot;il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l&#8217;istituzione di nuove Province nell&#8217;ambito d&#8217;una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni&quot;. Per completezza, vale la pena ricordare in questa sede che il testo del d.d.l. di riforma costituzionale attualmente in discussione intende tuttavia abolire il primo comma di tale articolo (cfr. F. Merloni, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit</em>.).</div>
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<div><a href="#_ftnref128" title="">[128]</a>Al riguardo, cfr. <em>amplius</em> le osservazioni di M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref129" title="">[129]</a> Così S. Staiano, <em>Tecniche normative e qualità della formazione: il caso della Città metropolitana, in Federalismi.it</em>, 2014, 21.</div>
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<div><a href="#_ftnref130" title="">[130]</a> Scrive, infatti, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit., </em>&quot;se le funzioni, le competenze, i poteri, i beni e il personale delle Province, nei territori dove si insedieranno le città metropolitane, si riducono a zero vuol dire che una semplice legge <em>ordinaria</em> ha preteso di cancellare ogni forma, pur minima, di autonomia <em>costituzionalmente</em> protetta delle Province; dunque &#8211; se non vogliamo nasconderci dietro un dito &#8211; che <em>di fatto</em> pretende di cancellare le Province stesse&quot;. Considerazioni analoghe si rinvengono, tra gli altri, in E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>.; nonché in A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il DDL Delrio e il disegno costituzionale attuale, cit</em>., che tuttavia ammonisce: &quot;se non seguirà la riforma costituzionale e non procederà quella dell&#8217;organizzazione statale periferica avremo seri problemi&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref131" title="">[131]</a> In questi termini B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3, che mette in evidenza alcuni degli inconvenienti o, se si vuole, dei paradossi che derivano dalla scelta fatta dal legislatore. In particolare, l&#8217;A. sottolinea come in molti casi le Province siano &quot;estremamente più ampie dell&#8217;area metropolitana. E&#8217; questo il caso di Bologna, Torino e Reggio Calabria. Per Reggio Calabria, poi, partire dalla Provincia come base per l&#8217;istituzione del nuovo ente, chiamato a governare vaste conturbazioni antropizzate, significa far diventare l&#8217;Aspromonte Città metropolitana!&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref132" title="">[132]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>, ma riflessioni in senso analogo si rinvengo, ad esempio, in A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3; F. Patroni Griffi, <em>La città metropolitana nel disegno generale del riordino del territorio, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3 e A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>..</div>
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<div><a href="#_ftnref133" title="">[133]</a> Così come &#8211; del resto &#8211; delle Regioni e finanche dei Comuni. Sul punto cfr., per tutti, M. S. Giannini, <em>Il principio sono le funzioni</em>, in Id., <em>Scritti</em>, IV, Giuffrè, Milano, 2004.</div>
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<div><a href="#_ftnref134" title="">[134]</a> Evidenzia come, così facendo, il legislatore abbia finito per commettere lo stesso errore dei padri costituenti al momento della individuazione dei confini delle Regioni, A. Spadaro, <em>Le Città metropolitane tra utopia e realtà, cit</em>., che scrive: &quot;è evidente che non si capisce bene perchè quelle indicate, e non altre, siano state fatte Città metropolitane. In alcuni casi si può intuire: non Salerno per la vicinanza a Napoli; non Padova per la vicinanza a Venezia. Ma perchè, per esempio, Reggio Calabria, vista l&#8217;esiguità del numero complessivo di abitanti, per altro dispersi su ben 97 Comuni per ragioni orografiche fra loro mal collegati e con una Provincia estremamente disomogena? (&#8230;) l&#8217;impressione &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; è che il legislatore, nell&#8217;individuazione e determinazione giuridica delle Città metropolitane italiane, si sia lasciato guidare, se non sempre spesso, non da un&#8217;approfondita e attenta indagine interdisciplinare pre-giuridica (antropologica, sociologica, geografica, commerciale, economica, ecc.), ma prevalentemente da motivazioni e convenienze politiche spicce e contingenti&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref135" title="">[135]</a> In tal senso cfr., ad esempio, R. Bin, <em>Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia. Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari, </em>in<em> Ist. del Federalismo</em>, 2015, 1, 50 che nella aprioristica determinazione dall&#8217;alto &quot;di cosa sia l&#8217;area metropolitana in sè e per sè, secondo un modello che si applica indifferentemente a Milano e a Reggio Calabria&quot; rintraccia altresì una lesione del principio di autonomia.</div>
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<div><a href="#_ftnref136" title="">[136]</a> A. M. Poggi, <em>Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref137" title="">[137]</a> Sinteticamente, F. Fabrizzi &#8211; G.M. Salerno, <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio</em>, <em>cit</em>., mettono in luce le differenze più importanti: &quot;in primo luogo, le Province non sono titolari delle funzioni che la legge attribuisce alle sole Città metropolitane nei commi 44 e 46; in secondo luogo, alle Province non sono riconducibili le finalità istituzionali generali, che sono proprie delle Città metropolitane ai sensi del comma 2; in terzo luogo, alle Province si applicano, in via specifica e dunque prevalendo su ogni altra disposizione di carattere generale già vigente, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97 della legge&quot;. In senso analogo, cfr. E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, cit</em>., che scrive: &quot;la legge n. 56/2014 (&#8230;) definisce sia la città metropolitana, che la provincia quali enti territoriali di area vasta, ma, nel distinguere le relative funzioni, esalta nella prima, a fronte delle mere finalità istituzionali della seconda, il perseguimento di &quot;finalità istituzionali generali&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref138" title="">[138]</a> Secondo la Legge di riforma della Costituzione, infatti, il &#8220;nuovo&#8221; art. 114 Cost. recita come segue: &#8220;<em>la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato</em>. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento&#8221;.</div>
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<div><a href="#_ftnref139" title="">[139]</a> Così ancora B. Caravita di Toritto, <em>Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italiano, cit.</em>,  che rileva come &quot;il tema dello squilibrio tra i due strumenti di governo di area vasta costituisc[a] una delle questioni principali per il corretto funzionamento del sistema delle autonomie territoriali, nel loro intreccio fra costruzione di un sistema europeo e attuazione del principio di solidarietà nella distribuzione delle risorse e delle funzioni&quot;. Sul punto, inoltre, cfr. anche E. Furno, <em>Il nuovo governo dell&#8217;area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 1.</div>
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<div><a href="#_ftnref140" title="">[140]</a> Così G. Vesperini, <em>Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref141" title="">[141]</a> Secondo A. Lucarelli, <em>La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 13, infatti, &quot;l&#8217;occasione è di passare da un modello iper-strutturato, qual è quello delle regioni, e fino ad oggi anche quello delle province, e non più sostenibile dal punto di vista finanziario, ad un modello funzionale e leggero delle città metropolitane, capace (&#8230;) di gestire direttamente i servizi pubblici locali di area vasta&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref142" title="">[142]</a> In questi termini A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2014, 3.</div>
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<div><a href="#_ftnref143" title="">[143]</a> A. Lucarelli, <em>Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, cit.</em>.</div>
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<div><a href="#_ftnref144" title="">[144]</a> G. C. De Martin, <em>Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Ist. del federalismo</em>, 2014, 1, 28. Sul punto, si veda anche quanto osservato nelle pagine che precedono (spec. pag. 9 e ss.) e la bibliografia ivi richiamata.</div>
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<div><a href="#_ftnref145" title="">[145]</a> Al riguardo M. Cecchetti, <em>Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e fusioni di Comuni), cit.</em>, esprime scetticismo circa l&#8217;opportunità di una forma di governo in cui il solo organo eletto direttamente dai cittadini gioca un ruolo decisamente marginale nei processi decisionali dell&#8217;ente, processi che &#8211; peraltro &#8211; &quot;si riferiscono all&#8217;esercizio di funzioni di cura e gestione concreta di interessi pubblici sovracomunali&quot; implicanti scelte politiche. Ma l&#8217;A. si spinge ancora oltre, evidenziando come, da un lato, &quot;la suddetta forma di governo contrasta con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in ragione della violazione del parametro interposto costituito dall&#8217;art. 2 della Carta europea delle autonomie locali&quot;; mentre, dall&#8217;altro lato, tale forma di governo &quot;contraddice palesemente la logica del principio di sussidiarietà in senso verticale, espressamente individuato dall&#8217;art. 118, primo comma, Cost. quale canone di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative fra i diversi enti territoriali che costituiscono la Repubblica&quot;. Infatti, prosegue l&#8217;A., &quot;perché la logica di <em>favor</em> per l&#8217;autonomia e il plusvalore democratico del principio di sussidiarietà possano operare correttamente e condurre a decisioni allocative delle funzioni amministrative coerenti nell&#8217;ambito della scale ascensionale degli enti costitutivi della Repubblica, è assolutamente necessario che i processi deliberativi di tali enti siano affidati a &quot;sistemi di governo&quot; che risultino in qualche modo omologhi, ossia comparativamente omogenei al loro grado di <em>democraticità </em>(&#8230;).</div>
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<div><a href="#_ftnref146" title="">[146]</a> Sul punto, cfr. <em>amplius</em> A. Sterpa, <em>Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e il complesso processo di attuazione della legge Delrio, cit</em>., il quale evidenzia come lo statuto della Città metropolitana di Roma si caratterizzi per l&#8217;adozione di alcune soluzioni peculiari tra cui, in particolare, &quot;l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto degli organi in sostituzione del modello provinciale di elezione di secondo grado&quot;, nonché la scelta di prevedere &quot;una pseudo-Giunta metropolitana&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref147" title="">[147]</a> Il riferimento è a C. cost. 24 marzo 2015 n. 50, per un commento alla quale cfr. G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica? </em>in<em> Federalismi.it</em>, 2015, 7; A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, </em>in<em> RivistaAic.it</em>, 2015, 2; A. Sterpa, <em>Un &quot;giudizio in movimento&quot;: la Corte costituzionale tra attuazione dell&#8217;oggetto e variazione del parametro del giudizio, in  Federalismi.it</em>, 2015, 8.</div>
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<div><a href="#_ftnref148" title="">[148]</a> G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref149" title="">[149]</a> Scrive A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>.: &quot;naturalmente &#8211; ancorché chiamata a giudicare delle modalità di costituzione delle Città metropolitane &#8211; sarebbe stato ingenuo pensare che la Corte fosse nelle condizioni di indicare i presupposti di natura ontologica o sostanziale in virtù dei quali avrebbero potuto costituirsi le Città metropolitane italiane, compito chiaramente spettante invece agli organi di indirizzo politico, sulla base di accurate indagini sociologiche, demografiche, urbanistiche, economiche, ecc. Ma poiché le scelte del legislatore devono essere ponderate e quindi ragionevoli, la Corte (&#8230;) forse avrebbe potuto accennare a qualcosa in merito, almeno sotto forma di vago monito&quot;(&#8230;) Tuttavia &#8211; prosegue l&#8217;A. &#8211; sarebbe stato davvero troppo pretendere che la Corte si cacciasse nei guai da sola, scendendo su questo terreno (&#8230;) la Corte ha scelto un più rigoroso, e forse comprensibile, <em>self &#8211; restraint</em>&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref150" title="">[150]</a> In questo senso ancora A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>., con riguardo alla violazione dell&#8217;art. 138 Cost.. Posto, infatti, che &quot;attraverso la costituzione delle Città metropolitane, che in pratica assorbono tutte le funzioni provinciali, lo smantellamento delle Province avviene per mezzo di una banale legge ordinaria, chiaramente <em>in fraudem Constitutionis</em>&quot;, sul punto la Corte si mostra &quot;lapidaria e iper-formalista&quot;, affermando che &quot;come infatti chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 Cost. risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche  in quello &#8211; che qui viene in rilievo &#8211; di riordino dell&#8217;ente medesimo (cons. dir. 4.3.1)&quot;. &quot;Ora &#8211; scrive l&#8217;A. &#8211; delle due, l&#8217;una: o il Giudice delle leggi non comprende la frode della Costituzione operata, il che è indispensabile, o comprende e chiude un occhio, anzi tutt&#8217;e due. Ed è quel che è accaduto. (&#8230;) In tal modo i giudici costituzionali sembrano accettare, piuttosto supinamente, la volontà del legislatore (&#8230;) mentre, nel frattempo, il principio di rigidità della Costituzione di indebolisce&#8230;&quot;.</div>
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<div><a href="#_ftnref151" title="">[151]</a> Questo è quanto secondo A. Spadaro, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, cit</em>. è accaduto con riguardo alla censura relativa alla violazione della procedura di cui all&#8217;art. 133 Cost.. Scrive, infatti, l&#8217;A. &quot;la Consulta prima riconosce (&#8230;) <em>la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell&#8217;art. 133 Cost</em>., ma poi letteralmente giustifica il legislatore, sulla base del fatto che l&#8217;art. 133 riguarderebbe, a suo avviso, solo interventi singolari, dunque, una tantum, e non una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, qual è quella attuata dalla legge Delrio. (&#8230;.) [Ma] la Corte può fare un&#8217;interpretazione evolutiva di disposizioni costituzionali sulla procedura? Può chiudere un occhio (o addirittura tutti e due) sulle meta-norme, o norme sulla produzione di norme, di rango costituzionale?&quot;.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref152" title="">[152]</a> Così, ancora, G. M. Salerno, <em>La sentenza n. 50 del 2015. argomentazioni efficientistiche o neocentralismo repubblicano di impronta statalistica?, cit..</em></div>
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<div><a href="#_ftnref153" title="">[153]</a> A. Ruggeri, <em>La riforma costituzionale del titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, </em>in<em> Quad. regionali</em>, 2001, 2, 567.</div>
<p>    </p>
<div><a href="#_ftnref154" title="">[154]</a> Così R. Bin<em>, Cose serie, non riforme costituzionali!, </em>in<em> Quad. cost., </em>2013.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’azione di mero accertamento nel processo amministrativo. Tra lacune legislative e istanze di tutela</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-di-mero-accertamento-nel-processo-amministrativo-tra-lacune-legislative-e-istanze-di-tutela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:43:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-di-mero-accertamento-nel-processo-amministrativo-tra-lacune-legislative-e-istanze-di-tutela/">L’azione di mero accertamento nel processo amministrativo. Tra lacune legislative e istanze di tutela</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 18.1.2013) Note</p>
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<p>Note</p>
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