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	<title>Celeste Chiariello Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Celeste Chiariello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2022. Un monito della Corte costituzionale sui regolamenti parlamentari in tema di vitalizi?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 21:43:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nota-a-corte-cost-sent-n-237-del-2022-linadeguatezza-della-fonte-regolamentare-in-tema-di-vitalizi-lauspicio-della-corte-per-una-limitazione-dellautodichia/">Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2022. Un monito della Corte costituzionale sui regolamenti parlamentari in tema di vitalizi?</a></p>
<p>Anno XX, febbraio 2023 Dottrina ______________________________________________ Codice ISSN: 1972-3431 2 &#8211; 2023 Celeste Chiarello   Il fatto Con sentenza n. 237 del 2022 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità del giudizio in ragione (ancora una volta) della insindacabilità dei regolamenti parlamentari, coglie l’occasione per rivolgere una indicazione – se non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nota-a-corte-cost-sent-n-237-del-2022-linadeguatezza-della-fonte-regolamentare-in-tema-di-vitalizi-lauspicio-della-corte-per-una-limitazione-dellautodichia/">Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2022. Un monito della Corte costituzionale sui regolamenti parlamentari in tema di vitalizi?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nota-a-corte-cost-sent-n-237-del-2022-linadeguatezza-della-fonte-regolamentare-in-tema-di-vitalizi-lauspicio-della-corte-per-una-limitazione-dellautodichia/">Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2022. Un monito della Corte costituzionale sui regolamenti parlamentari in tema di vitalizi?</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="custom-logo aligncenter" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="218" height="133" /></p>
<p style="text-align: justify;">Anno XX, febbraio 2023</p>
<p style="text-align: justify;">Dottrina</p>
<p style="text-align: justify;">______________________________________________</p>
<p style="text-align: justify;">Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; 2023</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Celeste Chiarello</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em> Il fatto</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 237 del 2022 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità del giudizio in ragione (ancora una volta) della insindacabilità dei regolamenti parlamentari, coglie l’occasione per rivolgere una indicazione – se non un preciso invito – alle Camere circa la fonte normativa da adottare per disciplinare la materia dei vitalizi degli ex parlamentari, in ragione della specifica natura e del legame con l’istituto dell’indennità. La pronuncia rileva in quanto, pur formalmente in continuità con la sentenza n. 262 del 2017, fornisce al legislatore un preciso indirizzo per limitare “al minimo” l’applicazione della deroga al diritto alla giurisdizione del giudice comune e, dunque, al sindacato di legittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordando brevemente gli elementi di fatto che hanno portato alla pronuncia in commento, il Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, che innova la disciplina dell’assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell’ordinamento generale. In particolare, a dire del rimettente, la norma censurata violerebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi, con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 76, 69 e 117, comma 1, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, dopo aver richiamato minuziosamente l’evoluzione normativa della disciplina dell’assegno vitalizio – avvenuta tradizionalmente per il tramite di regolamenti degli organi di vertice amministrativo delle Camere<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> – fino all’adozione da parte del Consiglio di presidenza del Senato della deliberazione oggetto di scrutinio<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, conclude per l’inammissibilità della questione. In particolare, la deliberazione censurata è stata adottata nelle forme di un regolamento parlamentare “minore”, il cui fondamento e fonte di legittimazione si rinviene nei regolamenti parlamentari “maggiori” o “generali”, al pari dei quali non sono annoverabili tra gli atti con forza di legge sindacabili dalla Corte ai sensi dell’art. 134 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, la Consulta ribadisce che la riserva di regolamento sussiste soltanto in materia di procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione; negli altri settori dell’ordinamento spetta alle Camere stabilire la fonte più congeniale alla materia da trattare. Con riferimento alla fattispecie in esame, il vitalizio rappresenta una forma di previdenza, consistente in un emolumento dovuto al termine dell’incarico parlamentare, investendo una componente essenziale del suo trattamento economico, che «contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talora si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell’eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale». Conseguentemente la Corte, richiamando peraltro la scelta operata dal legislatore costituzionale in materia di indennità di cui all’art. 69 Cost., piuttosto espressamente invita il legislatore a preferire l’opzione della fonte legislativa, in ragione delle (maggiori) garanzie assicurate ai parlamentari: un giudice terzo e imparziale, la scrutinabilità dell’atto normativo davanti alla Corte – altrimenti esclusa in ragione dell’autodichia delle Camere – e un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo <em>status</em> di parlamentare.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em> Cenni sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari: la prerogativa dell’insindacabilità</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Non è questa la sede per richiamare l’ampio dibattito dottrinario in ordine alla natura giuridica dei regolamenti parlamentari, della loro primarietà più o meno equiparata alla legge e del loro rapporto con quest’ultima. Del resto, non è mancato chi ha sottolineato come la stessa discussione sulla collocazione del regolamento parlamentare nel sistema delle fonti sia ormai priva di significato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, rilevandone piuttosto le caratteristiche intrinseche<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, brevemente, si è ormai affermata la tesi della riconducibilità del regolamento parlamentare alla categoria delle fonti atto del diritto<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, data la riserva di competenza espressamente prevista dall’art. 64 Cost.  in ordine alla regolamentazione del procedimento di formazione dell’atto “esterno” per eccellenza, ossia la legge, e considerata la relativa idoneità a produrre effetti anche in ordine a soggetti estranei alle Camere (per esempio, il pubblico che assiste alle sedute). Fuga inoltre ogni dubbio in ordine alla natura di fonte del diritto la speciale maggioranza richiesta per l’approvazione dell’atto<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, che esclude che possa determinarsi una confusione tra produzione regolamentare e attività deliberativa ordinaria delle Camere<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Pertanto, come ormai chiarito inequivocabilmente dalla Corte, si tratta di «fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano le sfere di competenza<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>».</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, il regolamento parlamentare è espressione dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione a ciascuna Camera, con cui viene disciplinata la sua organizzazione e il funzionamento, il procedimento per la formazione delle leggi, le procedure di controllo, di indirizzo e di informazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che, nell’ambito di competenza loro riservato, i regolamenti parlamentari siano equiparati agli atti normativi primari, in quanto subordinati soltanto alla Costituzione, non giustifica una identità di regime o valore giuridico con la legge<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Infatti, la Costituzione riserverebbe ai regolamenti parlamentari uno spazio diverso rispetto alla fonte primaria per eccellenza<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, potendo resistere all’abrogazione derivante dall’adozione di atti legislativi successivi ed escludendosi che essi possiedano la <em>vis abrogans</em> rispetto alle leggi anteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, i regolamenti parlamentari non sono né atti amministrativi, né atti con forza di legge: sono atti normativi, con efficacia esterna, che, in coerenza con la loro natura e autonomia, non possono essere oggetto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, né del giudice costituzionale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, in dottrina le risposte in merito alla questione della natura giuridica dei regolamenti parlamentari si sono rivelate talvolta critiche della posizione assunta dalla Corte, che ha sin dal principio negato l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale a essi riferite. In effetti, l’area della giuridicità e l’area della sindacabilità, pur tendendo a coincidere, non coincidono <em>in toto</em><a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l’unico dato certo da cui non si può prescindere – una volta superata la tesi della rilevanza della natura interna<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> o esterna dei regolamenti parlamentari ai fini della relativa sottoponibilità al giudizio di legittimità costituzionale<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> &#8211; è che il dettato dell’art. 134 Cost. esclude dal sindacato di costituzionalità tutte quelle fonti normative che non sono annoverabili tra le leggi e gli atti aventi forza di legge. Sul punto, la stessa Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 154 del 1985<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, ha riconosciuto che «il costituente ha segnato rigorosamente i precisi ed invalicabili confini della competenza del giudice delle leggi nel nostro ordinamento» e la formulazione dell’art. 134 Cost. ignora i regolamenti parlamentari<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. È infatti «pienamente infondata» la tesi che assimila i regolamenti parlamentari agli atti che le Camere pongono in essere collettivamente, cui l’ordinamento attribuisce la c.d. forza di legge<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inizialmente, tale conclusione era motivata anche in ragione della collocazione del Parlamento al centro del nostro sistema costituzionale, conseguendone «l’indipendenza guarentigiata delle Camere nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>». Del resto, parimenti insindacabili sono anche le opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare, date le prerogative dell’immunità e dell’indennità parlamentari di cui all’art. 68 Cost., posto a presidio dell’indipendenza dell’organo e della funzione parlamentare<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Invero, giova ricordare che sulla questione la Corte ha progressivamente preso posizione, riconoscendo ai fini dell’insindacabilità la necessità di un nesso funzionale con il mandato parlamentare, volto a circoscrivere le deroghe al regime giurisdizionale comune ai soli casi, di stretta interpretazione, in cui le prerogative degli organi costituzionali siano riconducibili a un diretto ed esplicito fondamento nel dettato costituzionale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Alla Corte spetta dunque l’accertamento della corretta applicazione di detta prerogativa, arrogandosi il potere di accertare l’uso arbitrario e distorto del potere parlamentare<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em> Segue: il “suggerimento” del conflitto di attribuzione</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il collegamento delle ragioni dell’insindacabilità con la posizione di centralità e autonomia del Parlamento male si concilia con il fatto che i regolamenti parlamentari ben possono essere oggetto di scrutinio in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, come espressamente suggerito dalla Corte con la nota sentenza n. 120 del 2014<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, con cui è stato dichiarato inammissibile il giudizio promosso avverso una norma del regolamento del Senato. Infatti, la Consulta ha ritenuto più lineare e coerente con il sistema costituzionale rinvenire le ragioni dell’insindacabilità sul piano del solo diritto positivo, ossia nella scelta del Costituente di non includere il regolamento parlamentare tra gli atti con riferimento ai quali la Corte è chiamata a giudicare la coerenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la strada del conflitto di attribuzione quale alternativa al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> non è apparsa in dottrina soddisfacente, posto che una cosa è disporre l’annullamento di una delibera camerale, altra cosa è dichiarare l’annullamento di una disposizione regolamentare in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di altri organi dello Stato<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. In altri termini, pronunciandosi in sede di conflitto, il Giudice costituzionale non procede alla verifica della conformità a Costituzione delle norme dei regolamenti parlamentari, ma è tenuto a controllare esclusivamente che le fonti di autonomia dell’organo costituzionale, sottraendo alla giurisdizione ordinaria le controversie, non comportino una lesione della sfera di attribuzione dell’autorità giudiziaria. In altre parole, la Consulta non interviene nel merito della costituzionalità dell’intervento del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Cade così il principio secondo il quale il Parlamento sarebbe l’unico interprete della prerogativa parlamentare<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, rivelandosi piuttosto il giudizio di cui all’art. 134, secondo alinea, Cost. la sede naturale per la soluzione delle questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati. Successivamente alla sent. n.120 del 2014, la Corte di Cassazione ha quindi promosso per la prima volta il conflitto di attribuzione nei confronti del Senato e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>,  i quali, in applicazione di norme dei propri regolamenti interni, esercitano tradizionalmente funzioni giurisdizionali, <em>naturaliter</em> conferite alle magistrature.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto suesposto, ciascuna Camera rimane dunque l’unico giudice dei regolamenti capace di interpretarli nella loro applicazione. Invero, tale assunto non appare altro che una conferma di quanto era già stato messo in chiaro dalla Corte con la storica sentenza n. 9 del 1959. Infatti, oltre a stabilire l’irrilevanza dei regolamenti parlamentari ai fini del sindacato sui vizi formali delle leggi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> &#8211; in quanto l’osservanza della disposizione regolamentare è rimessa alla Camera stessa e la Corte è competente a riscontrare le violazioni delle norme sul procedimento di approvazione delle leggi discendenti dalle sole disposizioni costituzionali – il Giudice delle leggi ha altresì escluso che le norme dei regolamenti parlamentari possano essere sindacabili in sede di giudizio in via incidentale. Pertanto, sin da subito e senza indugi, la Corte, da un lato, ha distinto la propria competenza in ordine agli atti oggetto del suo sindacato di legittimità, escludendo i regolamenti parlamentari; dall’altro lato, ha affermato che è riservata a ciascuna Camera l&#8217;interpretazione delle norme regolamentari, anche con riguardo alle disposizioni della Costituzione. Tale ultimo principio verrà poi sviluppato dalla Corte con sentenza n. 231 del 1975, con cui è stata ribadita l’«assoluta indipendenza» del Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure, nonostante ormai sembra non doversi più dubitare della insindacabilità dei regolamenti parlamentari, ancora una volta, a oltre sessant’anni dalla sua prima pronuncia in tal senso, la Corte è stata chiamata a scrutinare una questione sollevata in ordine alla legittimità costituzionale – e non, dunque, un conflitto di attribuzione – con riferimento a una norma posta da un regolamento parlamentare. Invece che concludere rapidamente il giudizio con una declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione in considerazione del dettato dell’art. 134 Cost., la Corte si è lungamente profusa nella disamina del tema disciplinato per mezzo del regolamento parlamentare, per poi offrire anche un suggerimento al legislatore, finalizzato per lo più a rendere ammissibile, nel futuro, il proprio scrutinio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune riflessioni pertanto si impongono in tema di “fiducia” da parte della Corte nell’effettiva tutelabilità dei diritti dei parlamentari nelle ipotesi giudicate dagli organi di autodichia in ragione della natura regolamentare della fonte. Invero, sorprende il fatto che il Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica promuova un giudizio di legittimità costituzionale, considerato appunto che tutte le questioni riferite a regolamenti parlamentari si sono concluse con una declaratoria di inammissibilità. Ciò probabilmente comprova che la natura casistica delle pronunce sulla materia regolamentare non consente (ancora) di desumere elementi sistematici di carattere generale, idonei a delineare un chiaro statuto giuridico dell’autonomia dell’organo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><em> I confini dell’autodichia</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Strettamente connesso con il tema della insindacabilità dei regolamenti parlamentari è quello dei confini dell’autodichia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di autodichia, privo di una compiuta sistematicità, è stato per lo più elaborato dalla giurisprudenza, che ne riconosce il rango costituzionale indicando l’autonomia normativa dell’organo parlamentare quale causa e misura di esso<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. Del resto, riconoscendo l’ammissibilità dei conflitti tra poteri, la Corte riconosce il tono costituzionale del conflitto, sebbene il potere di autodichia non riposi formalmente sulle disposizioni costituzionali, bensì sulle norme dei regolamenti parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">A ogni modo, la Corte identifica l’autodichia nello svolgimento dell’autorità normativa che la Costituzione riconosce alle Camere (e al Presidente della Repubblica), che non si esaurisce nella normazione, ma ricomprende altresì il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l’osservanza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. Conseguentemente, laddove la Corte ritenga che l’atto applicativo dell’autonomia normativa invada il potere di un altro organo, lo annulla con una sentenza costitutiva; in caso contrario, la stessa dichiara che la parte in conflitto è legittimata all’esercizio del potere normativo in questione, con una sentenza che appare altrettanto costitutiva, in quanto di fatto “costituzionalizza” l’autodichia<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, posto che l’indipendenza delle Camere non può compromettere i diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>, è stato osservato come il rapporto tra giurisdizione e prerogativa si pone in termini di regola ed eccezione, e spetterebbe al giudice comune l’apprezzamento dell’incidenza di una prerogativa quale causa di esclusione della sua giurisdizione. In altre parole, come alla Consulta in sede di conflitto di attribuzione, anche al giudice comune è rimessa la verifica del perimetro della sfera di competenza dell’organo costituzionale. Sotto tale profilo, infatti, l’autodichia, più che una forma di giurisdizione speciale, appare il precipitato di una prerogativa costituzionale, comunque sottoposta agli ordinari canoni interpretativi, alla luce delle disposizioni e dei principi costituzionali che ne determinano la competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, una fonte deputata a preservare l’indipendenza dell’organo parlamentare non solo non può essere espunta dall’ordinamento da parte della Corte costituzionale, ma non può neanche essere interpretata dal giudice comune in un senso diverso dal suo tenore letterale e dalla sua <em>ratio</em><a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a><em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Diventa allora dirimente individuare il perimetro della materia riservata ai regolamenti parlamentari, che comunque deve intendersi – secondo una definizione forse eccessivamente generica – quella attinente all’auto-organizzazione di ciascuna Camera e ai modi di esercizio delle sue funzioni, oltreché alla disciplina del procedimento legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, in materia di procedimento legislativo, la Corte costituzionale ha riconosciuto alle Camere la potestà di regolare «tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione», lasciando un margine piuttosto ampio all’interpretazione e attuazione del pensiero del Costituente<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Dal punto di vista sostanziale, il fondamento del potere di autodichia si rinviene nell’art. 64 Cost. che, come noto, insieme con l’art. 72 Cost., pone – <em>recte, </em>costituisce<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> – una riserva di competenza in favore dei regolamenti parlamentari, la quale per l’appunto determina l’illegittimità di una legge che intenda interferire nella materia a essa sottratta e, al contempo, rende necessario l’intervento normativo dell’atto regolamentare<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>. A ogni modo, l’area riservata alla fonte parlamentare non consente alle norme regolamentari di sottrarsi al rispetto dei principi costituzionali che condizionano la loro legittimità. Piuttosto, per il regolamento parlamentare varrebbero i medesimi principi comuni in ordine ai rapporti di attuazione, integrazione e interpretazione vigenti tra il Testo costituzionale e le fonti primarie<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che invece risulta difficile è l’individuazione – soprattutto nei settori altri rispetto alla materia del procedimento legislativo – del confine tra controversie da ritenere all’interno dell’organo costituzionale e i giudizi invece demandabili al sindacato giurisdizionale esterno (e, dunque, alla Corte costituzionale mediante la via dell’incidente di costituzionalità), posto che il potere di autodichia si traduce nella rivendicazione da parte delle Camere di un potere che nella sostanza appare di natura giurisdizionale “domestica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, come già ricordato dalla Corte con sentenza n. 379 del 1996, è necessario individuare «un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all&#8217;esercizio della giurisdizione (..) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>». Una tale alternativa è tutt’altro che priva di conseguenze, se si considera che gli atti adottati dagli organi di giustizia domestica non solo non sono scrutinabili in sede di legittimità costituzionale, ma non sono neanche impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una materia che ha presentato particolari problematiche sotto questo profilo è quella dell’autodichia sui dipendenti del Parlamento per le controversie inerenti al rapporto di lavoro. Invero con sentenza n. 262 del 2017, la Corte, chiamata a giudicare un conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari inerenti alla tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti, ha preso una posizione netta in favore dell’autodichia e delle garanzie da questa poste.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto la Corte, sul presupposto che l’autonomia normativa investe anche gli aspetti organizzativi, ricomprende tra questi anche «ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>». In altri termini, l’attività strumentale dei dipendenti delle Camere va ricondotta alle funzioni primarie. Su tale assunto si poggia dunque la potestà riconosciuta agli organi costituzionali di approvare norme relative al rapporto di lavoro con i propri dipendenti: infatti, il buon esercizio delle alte funzioni costituzionali dipende in misura decisiva dalle modalità con le quali è selezionato, normativamente disciplinato, organizzato e gestito il personale<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>. A tale regola fanno dunque eccezione le controversie contro i terzi (e, in particolare, quelle afferenti alla materia degli appalti pubblici), tra cui non rientrano i soggetti che usufruiscono di un trattamento previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Critiche a tale pronuncia sono state mosse in ordine alla circostanza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Camere concernono soggetti effettivamente diversi rispetto a quelli chiamati a concorrere all’esercizio delle funzioni primarie, di natura politica, conseguendone pertanto che la relativa tutela giurisdizionale non potrebbe incidere sull’espletamento delle funzioni<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sotto questo primo profilo, si tratta di una decisione inaspettata, se si considera che, con il “suggerimento” della strada del conflitto di attribuzione, la Consulta sembrava avere aperto uno spiraglio in favore del ricorso alla ordinaria giurisdizione per la soluzione dei ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione di ciascun ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti, sino ad allora giudicate in regime di autodichia.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là di tali comprensibili dubbi in ragione della necessità di un’interpretazione restrittiva della deroga alla “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale, ciò che rileva in questa sede – per le considerazioni implicitamente opposte che la sentenza qui in commento porta con sé – è che il Giudice delle leggi precisa che ai dipendenti è comunque assicurata una tutela effettiva. Infatti, a dire della Corte, benché gli organi di autodichia siano “interni” al Parlamento ed estranei all’organizzazione giudiziaria, sono costituiti secondo regole volte a garantirne l’indipendenza e imparzialità, come imposto dai principi ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte europea dei diritti dell’uomo. In altri termini, la Consulta sembra dare un assetto definitivo alla questione della legittimità costituzionale di questi organi e delle loro competenze<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i giudizi in autodichia – che comunque sono composti da esperti tecnici – si svolgono secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio. Ne consegue pertanto «il carattere “oggettivamente giurisdizionale” dell’attività degli organi di autodichia», a nulla rilevando che questa sia svolta da “giudici” che giudici non sono<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. In particolare, gli organi di giurisdizione domestica del Parlamento non sono giudici speciali, e contro le loro decisioni non è previsto ricorso in Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; del resto, la possibilità di considerare gli organi di autodichia quali giudici speciali ai sensi dell’art. 111 Cost. è esclusa dallo stesso divieto costituzionale di istituire nuovi giudici speciali. Peraltro, il collegio giudicante è composto anche di parlamentari, ossia soggetti che appartengono alla medesima istituzione che ha adottato l’atto contro il quale si ricorre, sebbene appartenenti a un diverso ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero la disciplina del lavoro dei dipendenti del Parlamento non rappresenta l’unica eccezione prevista dal nostro ordinamento al principio fondamentale della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni (ordinari e amministrativi). A titolo esemplificativo, un sostanziale fondamento costituzionale all’ipotesi di autodichia cui si accompagna la speculare carenza di giurisdizione del giudice comune si rinviene nell’art. 66 Cost., ai sensi del quale ciascuna Camera ha il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il riconoscimento della natura giurisdizionale dell’attività espletata dagli organi di giustizia domestica appare l’unica strada per superare la preclusione dell’impugnabilità delle norme regolamentari dinanzi al giudice comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La natura giurisdizionale degli organi parlamentari di autodichia è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 18265 e n. 18266 del 2019, ove per l’appunto – nel richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 262 del 2017 – viene specificato che «l&#8217;esistenza di una sfera di autonomia speciale garantita alle Camere in cui va inserita anche l’autodichia in oggetto, non esclude, in linea teorica, l&#8217;utilizzabilità del regolamento preventivo di giurisdizione – (..) – nè esclude la legittimazione degli organi di autodichia a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio».</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, tale conclusione presenta quantomeno un profilo di perplessità, in quanto deriva il carattere «oggettivamente giurisdizionale» dell’attività degli organi di autodichia dalla legittimazione di questi a sollevare questioni di costituzionalità delle norme di legge cui le fonti di autonomia rinviano. Invero, tale assunto sembrerebbe reggersi su quanto dichiarato nella ormai nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Savino e altri c. Italia, 28 aprile 2009, ove afferma che organi interni ai quali è attribuita la giurisdizione non costituiscono di per sé un ostacolo al principio di diritto che vorrebbe il giudice terzo e imparziale<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><em> La prassi regolamentare in tema di vitalizi degli ex parlamentari </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Poste queste necessarie premesse in ordine alla natura e alla (in)sindacabilità della fonte parlamentare, veniamo ora alla sentenza che ci occupa. In particolare, al di là delle materie espressamente riservate, è stato osservato come la legge non possa non intervenire nei procedimenti parlamentari ogni qualvolta attribuisce agli organi parlamentari determinate competenze, ulteriori rispetto a quelle già assegnate dalla Costituzione<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>. Sebbene infatti il reciproco rapporto si articola prevalentemente in termini di divisione di compiti, in talune ipotesi i regolamenti parlamentari intervengono in funzione attuativa o integrativa della legge, senza poterla comunque abrogare.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva a questo proposito l’art. 69 Cost., che pone una riserva di legge per la determinazione di una indennità volta a integrare le garanzie di autonomia del parlamentare – e, di riflesso, quelle dell’organo – al fine di consentire l’accesso al mandato anche a coloro che altrimenti non avrebbero la possibilità di dedicarsi all’attività politica, in particolare parlamentare. Giova ricordare infatti che i Padri costituenti hanno optato per un regime diametralmente opposto rispetto alla gratuità del mandato parlamentare che caratterizzava il precedente ordinamento statutario<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>, in attuazione di alcuni valori fondamentali della Repubblica, quali il principio democratico, l’uguaglianza sostanziale, la libertà di scelta dei rappresentanti da parte degli elettori, il diritto all’accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, il libero esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo di mandato. Più in particolare, l’indennità costituisce un istituto funzionale a garantire un reddito ai cittadini eletti alle assemblee parlamentari: con l’assicurazione dell’indipendenza economica, viene rimosso un ostacolo per garantire a chiunque di prendere parte alla gestione della cosa pubblica. Sebbene dunque l’indennità sia probabilmente nata con una finalità circoscritta al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato parlamentare, progressivamente si è trasformata in un vero e proprio trattamento retributivo<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 69 Cost., nel disporre che «I membri del Paramento ricevono una indennità stabilita dalla legge», ha posto una riserva assoluta di legge, demandando dunque unicamente al legislatore la disciplina della materia e precludendo dunque l’intervento di qualunque fonte secondaria che non abbia portata strettamente esecutiva. Tuttavia, la peculiare autonomia normativa di ciascuna Camera ha delimitato la portata di tale riserva di legge, sicché con l’art. 1, comma 2, della legge n. 1261 del 1965<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> è stata ammessa la possibilità per gli Uffici di Presidenza delle due Camere di determinare l’ammontare dell’indennità, andando dunque a intrecciare la fonte legislativa con quella regolamentare “interna”<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>. In ogni caso, la legge che dispone il rinvio è tenuta a delimitare con un sufficiente grado di approfondimento il raggio di azione della fonte regolamentare, ossia dei regolamenti c.d. minori<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale potere regolamentare “minore” è esteso anche alla materia dei vitalizi, si vuole dire l’indennità riconosciuta ai parlamentari cessati dal mandato<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>. Non sembra potersi dubitare della natura previdenziale di tale trattamento “di quiescenza”, accordato ai parlamentari che abbiano raggiunto un determinato limite di età e di anzianità contributiva. Infatti, al pari di un dipendente pubblico, il parlamentare percepisce un reddito in virtù del proprio ufficio e necessita di una tutela previdenziale legata ai contributi versati nel corso di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene non manchino le differenze tra il mandato parlamentare con la comune attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato, sussiste dunque tra indennità e vitalizio una correlazione sostanzialmente analoga a quella che lega la retribuzione lavorativa con il trattamento pensionistico ordinario. Tuttavia, la correlazione tra assegno vitalizio e pensione ordinaria non si traduce in un’identità di natura e di regime giuridico, considerato che tale particolare forma previdenziale ha natura ibrida, mutuando taluni aspetti della sua disciplina positiva dal modello pensionistico e altri dal regime delle assicurazioni private.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, si tratta di «una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>». La specificazione della fonte normativa deputata a dettare la disciplina della previdenza dei parlamentari pone tuttavia alcune questioni che non sono passate inosservate in dottrina.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il tema della scelta della fonte che disciplini vitalizi in assenza di una precisa indicazione da parte del legislatore costituzionale si lega inevitabilmente con la fonte tenuta a regolare la materia della indennità di cui all’art. 69 Cost.: posto il principio della non gratuità del mandato parlamentare, dal riconoscimento di un trattamento retributivo e un onere contributivo non può che conseguire un trattamento previdenziale in capo al parlamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, sebbene in questo ultimo caso non sia prevista dalla Costituzione alcuna riserva di legge, non è irragionevole ritenere che il legame tra trattamento economico e trattamento di quiescenza dei parlamentari comporti che sia la legge a dover disciplinare la materia, stabilendo un uguale regime per entrambe le Camere e semmai attribuendo alla fonte regolamentare lo stesso margine di intervento previsto per la misura dell’indennità.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><em> Segue. L’inadeguatezza della fonte regolamentare: il passo in avanti della Corte costituzionale</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La prassi seguita in tutta la storia repubblicana è stata di assegnare la disciplina della materia previdenziale dei parlamentari ai soli regolamenti, senza che una fonte legislativa a essi faccia espresso rinvio. Difetta altresì, nei regolamenti di Camera e Senato, qualsivoglia riferimento ai regolamenti minori per la disciplina dello stato giuridico, economico e previdenziale dei parlamentari e degli ex parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">In dottrina non è mancato chi, con un atteggiamento più prudenziale, ha sottolineato come il comune denominatore della concorrente finalità tra indennità e vitalizio porti a ritenere che comune debba essere anche la rispettiva fonte normativa, conseguendone quantomeno la preferenza per lo strumento legislativo, al fine di ricondurre a linearità l’assetto delle fonti<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Ai regolamenti parlamentari sarebbe pertanto demandata la sola disciplina di dettaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, vi è stato anche chi ha preso una posizione più netta, evidenziando che sarebbe contrario alla Costituzione un regime previdenziale disciplinato esclusivamente da fonti regolamentari, per lesione della riserva di legge contenuta nell’art. 69 Cost.<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>, nonché del principio di uguaglianza, posto che Camera e Senato ben potrebbero adottare scelte previdenziali non convergenti, se non addirittura antitetiche. Peraltro, sarebbe irragionevole ritenere che la Costituzione imponga una disciplina univoca tra le due Camere in ordine alle indennità parlamentari e non anche ai connessi trattamenti previdenziali. Non ultimo, la riserva di legge assicurerebbe tutte le garanzie tipiche del procedimento legislativo, in termini di trasparenza e di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, un tentativo di regolazione mediante fonte legislativa della materia dei vitalizi – seppure rimasto isolato – è stato avanzato nella XVII legislatura con la presentazione del disegno di legge c.d. Richetti (dal nome del suo proponente), recante <em>Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali</em>. In particolare, il ddl si proponeva l’obiettivo di sostituire l’assegno vitalizio con una pensione, sancendo che l’indennità costituzionalmente prevista fosse costituita dalla somma tra le quote mensili (indennità) e quelle differite (vitalizi), implicitamente estendendo la riserva di legge di cui all’art. 69 Cost. anche alla materia dei vitalizi. Tuttavia, è stato evidenziato che tale sistema non avrebbe comunque consentito di considerare il vitalizio nel concetto costituzionale di indennità, potendo dunque la sua disciplina essere regolata da una diversa legge o regolamento parlamentare <a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ogni modo il disegno di legge in argomento, approvato alla Camera il 26 luglio 2017 (AC 3225), decadde con la legislatura e non fu più riproposto; la materia dunque è rimasta affidata al solo strumento dei regolamenti parlamentari<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure, per lungo tempo non è sembrato che la Corte si sia preoccupata troppo della legittimità della prassi che si è andata affermando negli oltre settant’anni di storia repubblicana e le pronunce in tema di autodichia non sembravano lasciare spazio a una sua delimitazione in questo settore. D’altronde, come visto, da ultimo la Corte ha accordato una posizione di favore rispetto alle caratteristiche giurisdizionali degli organi dell’autodichia, espressamente affermando la trasparenza e l’effettività della tutela anche qualora la materia sia regolata da una fonte regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sulla idoneità della fonte regolamentare a disciplinare la materia dei vitalizi è intervenuto anche il Consiglio di Stato, il quale <em>in primis</em> ha ricordato il fondamento tanto dei regolamenti maggiori, quanto dei regolamenti minori nell’autonomia normativa attribuita a ciascuna Camera dall’art. 64 Cost<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>. Tuttavia, la Costituzione si premura di specificare il rapporto tra legge e regolamento in termini di competenza, conseguendone che: <em>i) </em>ove la materia sia espressamente riservata alla sola fonte regolamentare, è precluso l’intervento della legge; <em>ii)</em> ove la materia sia riservata alla legge non in via assoluta, può esservi un concorso tra legge e regolamento, quest’ultimo tipicamente in funzione esecutiva, attuativa o integrativa; <em>iii) </em>ove la Costituzione non ponga alcuna riserva, la materia potrà essere rimessa – e ciò peraltro in via preferenziale – anche alla sola fonte regolamentare<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale interpretazione è stato dunque colto il significato della riserva di competenza in favore dei regolamenti parlamentari, da intendersi assoluta soltanto con riferimento all’<em>iter legis, </em>relativamente al quale l’art. 72 Cost. prevede che la fonte regolamentare sia approvata a maggioranza assoluta e sia insuscettibile di surroga o sovrapposizione da parte delle leggi ordinarie. Per quanto invece concerne gli ulteriori ambiti di organizzazione e funzionamento delle Camere, sussiste una concorrenzialità tra legge e regolamento, che può comportare al più una mera preferenza per una fonte sull’altra, che normalmente dipende dalla realtà istituzionale e dal rilievo che il legislatore decide di dare alla necessità di coinvolgere, nell’adozione di determinate scelte, entrambi i rami del Parlamento<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto specificamente concerne la materia dei vitalizi, il Consiglio di Stato dà atto delle divergenze in dottrina circa il rapporto tra legge e regolamento, “sostenendo” tutte le soluzioni astrattamente configurabili<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>, ma conclude – anche in ragione dell’avallo della Corte alla prassi regolamentare affermatasi – per l’operatività di «una concorrenza alternativa tra legge ordinaria e regolamento interno, ovvero che spetti, in sostanza, alla discrezionalità delle Camere l’opzione per l’una o per l’altra fonte». Vero è che lo stesso Consesso riconosce che sia la fonte legislativa a essere lo strumento più confacente alla ricerca di una informità di regime dei parlamentari ed ex parlamentari appartenenti (o appartenuti) alle due Camere.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova poi ricordare che non coglierebbero nel segno le argomentazioni che negano la legittimità della fonte parlamentare in virtù del fatto che le Camere non possono regolare in autodichia i rapporti con i terzi. Infatti, gli ex parlamentari vantano a tutti gli effetti un rapporto giuridico diretto con la Camera cui hanno appartenuto. Ne consegue, astrattamente, l’idoneità del regolamento parlamentare a intervenire nel rapporto previdenziale degli ex parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 237 del 2022 la Consulta invece sembra volere invertire la rotta, rivelando tra le righe una preferenza nei confronti della tutela giurisdizionale del giudice comune e, conseguentemente, della Corte costituzionale, nonostante il proprio precedente avviso sulle garanzie offerte dall’autodichia<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>. In altri termini, dalle parole del Giudice delle Leggi sembra riaprirsi la questione dell’idoneità del regolamento minore a disciplinare la materia, se non addirittura emergere una certa sfiducia nei confronti degli organi di autodichia, in ragione del grado di terzietà e di tutela offerto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha coerentemente definito la questione nel senso dell’inammissibilità, data la più volte ribadita insindacabilità dei regolamenti parlamentari. Tuttavia, senza – almeno formalmente – intaccare i principi che si stanno via via consolidando, la Consulta non assume un atteggiamento remissivo, o comunque neutro, in ordine alla fonte normativa discrezionalmente scelta dalle Camere per regolare una materia che – sempre almeno formalmente – non è coperta da alcuna riserva di legge. Del resto, anche a voler condividere la tesi per cui, nel silenzio della Costituzione, la scelta sia rimessa alla libertà discrezionale delle Camere, tale scelta è tutt’altro che neutra in termini di conseguenze che da essa derivano. Di fatto, le Camere si trovano a disporre del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale comune, anche in una materia strettamente connessa, quantomeno per identità di <em>ratio,</em> a quella per cui invece il Costituente l’ha espressamente riconosciuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia la Corte non nega, ma espressamente richiama il legame tra la materia dei vitalizi e quella dell’indennità, sposando la tesi di quella dottrina che auspica una omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare. Ritiene poi che la scelta per la fonte legislativa garantirebbe «in più» la scrutinabilità dell’atto normativo davanti alla Corte, riconoscendo – sebbene per mezzo di un <em>obiter dictum – </em>le maggiori garanzie offerte dalla tutela giurisdizionale ordinaria e sconfessando dunque la pari effettività dell’autodichia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Consulta non poteva certo dire di più, limitandosi dunque a un mero auspicio, non più che un invito per il legislatore. Non sembra potersi tecnicamente parlare di un monito celato dietro l’auspicio della Corte, data per l’appunto l’insindacabilità costituzionale dei regolamenti parlamentari, sebbene non manchi la segnalazione di un’area di criticità nella scelta operata dal legislatore, cui si accompagna un invito alle Camere a intervenire congiuntamente per rimuoverla.</p>
<p style="text-align: justify;">Non viene neanche richiamata la strada del conflitto di attribuzione, seppure lo scetticismo manifestato nei confronti della regolamentazione parlamentare e il legame con la materia dell’indennità pongano quantomeno l’interrogativo se la Consulta stessa voglia ingegnarsi in futuro per un definitivo ripensamento e trovare “nuovi” limiti costituzionali all’autodichia.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo probabilmente in quanto, ove mai un ex deputato o senatore investisse la Corte di un conflitto di attribuzione per la lesione delle garanzie offerte dal procedimento legislativo e dalla successiva sindacabilità della legge – sempreché sia preliminarmente ritenuta sussistente, ai fini della legittimazione ad agire del singolo parlamentare, una lesione delle sue prerogative costituzionali<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a> – la Corte probabilmente si vedrebbe comunque costretta ad attenersi al dato letterale dell’art. 69 Cost.<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, escludendo l’estensione della riserva di legge prevista per l’indennità alla materia dei vitalizi. A ogni modo, all’atto pratico, la Corte sarebbe chiamata a valutare se il rapporto tra il percettore del vitalizio e l’organo costituzionale sia ricompreso all’interno dei confini dell’autodichia e, in caso di accoglimento del ricorso, finirebbe per dichiarare l’incompetenza delle Camere a riservare ai rispettivi organi interni la decisione sui vitalizi degli ex parlamentari<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non apparendo dunque imminente un <em>revirement,</em> la Corte si prefigura un diverso “intarsio<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>” tra legge e regolamento, in cui il legislatore si appropria (anche solo per la gran parte) della materia, al più lasciando alle Camere uno spazio limitato di autonoma normazione. Del resto, con lo strumento dei regolamenti parlamentari minori l’ambito applicativo della giurisdizione domestica delle Camere è passibile di allargarsi a dismisura<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a> e questa non sembra essere la strada che la Consulta predilige. Non sembrerebbe peraltro che con l’autodichia venga adeguatamente integrata l’esigenza di autonomia e indipendenza delle Camere, le quali infatti verrebbero meglio assicurate dalla devoluzione delle rispettive controversie a un organo giurisdizionale terzo, che abbia i requisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità. Non convince infatti del tutto la tesi già affermata dalla Corte, secondo la quale le fonti di autonomia delle Camere assicurano l’indipendenza dei componenti degli organi di autodichia, in ragione di una idonea disciplina sulle incompatibilità e sulle professionalità tecniche degli stessi. Del resto, è innegabile che la questione della disciplina dei vitalizi abbia una forte connotazione politica ed è difficilmente pensabile che la stessa venga dipanata da organi di giustizia domestica assolutamente terzi e imparziali, senza che siano quantomeno condizionati dalle logiche di partito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza in commento la Corte costituzionale non si spinge fino a questo punto, non si smentisce apertamente. Tuttavia, l’auspicio per un intervento del legislatore non può che essere visto quale invito a una soluzione costituzionalmente orientata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La questione di legittimità costituzionale aveva a oggetto anche l’art. 26, comma 1, lett. b), della legge n. 724 del 1994, <em>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</em>, censurato nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari, non prevedeva anche che tali prestazioni venissero disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale. La questione è stata dichiarata inammissibile in ragione del fatto che non risultavano adeguatamente esplicitate le ragioni della rilevanza della censura ai fini della decisione della controversia. Inoltre, la Corte rileva altresì la contraddittorietà logico-argomentativa della questione, in quanto il giudice <em>a quo</em>, dopo aver ritenuto i principi previdenziali immanenti nel sistema e vincolanti, chiedeva alla Corte di colmare la lacuna normativa con un intervento additivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Come ricordato dalla Corte stessa, la normativa in materia di assegni vitalizi rinviene la sua genesi nell’istituzione, con delibere degli Uffici di presidenza di Camera e Senato del 9 aprile del 1954, di due distinte casse di previdenza per i deputati e i senatori, aventi lo scopo di provvedere alla corresponsione di una «pensione vitalizia», dai tratti tipicamente mutualistici, a favore dei parlamentari cessati dal mandato, delle loro vedove e dei loro orfani. Le casse furono poi disciolte nel 1959 e successivamente unificate nella Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica. Tuttavia, a causa dell’insufficienza dei contributi così raccolti, con appositi regolamenti del 1968 fu istituita una voce in entrata nel bilancio delle amministrazioni della Camera e del Senato, destinata a recepire le ritenute obbligatorie prelevate dall’indennità spettante ai parlamentari, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto per i lavoratori nell’ordinamento generale. Alla stregua del nuovo sistema, il vitalizio spettava ai senatori cessati dall’incarico elettivo (e in maniera analoga agli ex deputati) che avessero compiuto sessanta anni di età e che avessero versato contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato parlamentare. Al di là di alcuni accorgimenti <em>medio tempore</em> intervenuti, con specifico riferimento al Senato, il passaggio del trattamento previdenziale per i senatori al sistema di liquidazione basato sul metodo contributivo si è avuto con l’adozione del nuovo regolamento delle pensioni con deliberazione dell’Organo di Presidenza assunta il 30 gennaio 2012. L’accesso al trattamento è, quindi, condizionato alla sussistenza di un duplice requisito, anagrafico e contributivo: per il primo aspetto, la provvidenza spetta al senatore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto mandati per almeno cinque anni; quanto al requisito contributivo, in analogia a quanto previsto per il pubblico dipendente, la contribuzione prevista è pari al trentatré per cento, ripartita tra il senatore e la Camera di appartenenza, mentre la base imponibile contributiva è calcolata sulla indennità parlamentare lorda, con esclusione di qualsiasi indennità di funzione e accessoria. Infine, l’art. 1, commi 1 e 2, della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6 del 2018 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del senatore alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Nel caso in esame, il rimettente era stato investito della decisione sul ricorso dell’Amministrazione del Senato, con il quale era chiesto l’annullamento e la riforma, previa sospensione cautelare, della decisione adottata dalla Commissione contenziosa con cui erano stati parzialmente accolti i numerosi ricorsi proposti avverso la citata deliberazione n. 6 del 2018, nella parte in cui, all’art. 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i trattamenti economici dei senatori cessati dal mandato, sia diretti, sia di reversibilità, siano rideterminati applicando il metodo contributivo e che tale sistema valga sia per gli assegni in corso di erogazione, sia per quelli di futura erogazione maturati sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2011 e relativi agli anni di mandato svolti fino a tale data.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> M. Manetti, <em>Quell’oscuro oggetto del desiderio: l’autodichia degli organi costituzionali nei confronti dei loro dipendenti,</em> in <em>Giur. cost</em>., 2017, 6, 2838 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. S. Traversa, <em>La natura giuridica delle norme dei regolamenti parlamentari</em>, in V. Longi, M. Stramacci, S. Furlani, G. Negri, D. Cassanello, G.F. Ciaurro, P. Ungari, A. Manzella, G. Marozza, E. Baldini, G. Carcaterra, G.C. Perone, S. Traversa, G. Specchia, <em>Il regolamento della Camera dei Deputati. Storia, istituti, procedure</em>, Roma, 1968, 15 ss. Le varie teorie muovevano dalla giuridicità stessa delle norme regolamentari: sul punto, si ricorda che Santi Romano, dopo averla inizialmente negata, poi la confermò con una tesi, in buona parte condivisa anche da Martines, secondo la quale tutte le norme che si riferiscono alle Camere per stabilirne la formazione e il funzionamento sono norme giuridiche in quanto concorrono a costituire l’ordinamento dello Stato. Bon Valdassina – come Martines – non ritiene che tutte le norme regolamentari abbiano natura giuridica per l’ordinamento dello Stato, ma basa la distinzione sulla relativa natura esterna o interna. Ancora, Crisafulli riconosce ai regolamenti parlamentari forza di legge, in quanto operanti in una sfera di competenza esclusiva, riservata alle Camere da norme costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> T. Martines, <em>La natura giuridica dei regolamenti parlamentari</em>, 1952, ora in Id., <em>Opere</em>, II, Milano, 2000, 5 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 64, comma 1, Cost.: «Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti».<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> G.G. Floridia, <em>Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti</em>, Milano, 1986, 229.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Corte cost., sent. n. 120 del 2014, par. 4.2 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> F. Modugno, <em>Regolamenti parlamentari e autonomia della funzione delle Camere</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere</em>, I, Napoli, 2009, 227 ss. Lo stesso Modugno sembra scettico su una posizione rigida della insindacabilità dei regolamenti parlamentari, affermando che non è possibile trarre conclusioni o auspici per il futuro «fintanto che il giudizio di legittimità costituzionale non è ritenuto idoneo alla “cognizione” e al sindacato sul diritto parlamentare e, per contro, il rispetto di quest’ultimo non è ritenuto giuridicamente condizionante l’attività parlamentare, bensì rilasciato alla libera interpretazione ed applicazione di chi pure lo pone». Sembra dunque che l’inidoneità del giudizio costituzionale sia stata sinora affermata, ma ben potrebbe essere adottata una diversa interpretazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> A.M. Sandulli, <em>Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale</em>, in <em>Giur. it</em>., 1977, 1834.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> G. Lauricella, <em>La riserva di regolamento parlamentare tra regolamento &#8220;maggiore&#8221; e regolamenti &#8220;minori&#8221;, in ordine alla deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018 dell&#8217;Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati</em>, in <em>Quaderni cost</em>., 2019, 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> S. Prisco, <em>Sui regolamenti parlamentari come “atti aventi forza di legge”</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1980, 413.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Secondo Santi Romano – e la tesi romaniana successivamente diffusasi – le norme dei regolamenti parlamentari erano prive di rilevanza giuridica per l’ordinamento generale dello Stato. S. Romano, <em>Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari</em>, in Id., <em>Scritti minori. I. Diritto costituzionale</em>, Milano, 1950, 391 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> S. Cicconetti, <em>Regolamenti parlamentari e giudizio di costituzionalità nel diritto italiano e comparato. (Stati Uniti, Germania federale, Italia)</em>, Padova, 1979, 121 ss. Oltre al fatto che un notevole numero di norme dei regolamenti parlamentari ha efficacia esterna (ossia direttamente nei confronti dell’ordinamento giuridico statale), non esiste un ostacolo pregiudiziale contro l’intervento di organi esterni nei confronti di norme interne. Del resto, l’art. 134 Cost. non presenta alcun accenno alla natura esterna o interna dell’atto sindacabile, richiedendo esclusivamente che si tratti di atti dello Stato e delle regioni, o di leggi o atti aventi forza di legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Non v’è chi non abbia considerato «inaccettabile» la risposta negativa della Corte alla sindacabilità in astratto del regolamento parlamentare, G.G. Floridia, <em>op. cit., </em>290.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Corte cost., sent. n. 154 del 1985, par. 5.1 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> M. Bon Valsassina, <em>Sui regolamenti parlamentari</em>, Padova, 1955.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Corte costituzionale, sent. n. 231 del 1975<em>. </em>La Corte ha ritenuto che i regolamenti parlamentari potessero essere ricompresi nella competenza del Giudice delle leggi «solo in via d’interpretazione», ma tale via urterebbe con il nostro sistema costituzionale, che colloca il Parlamento al centro del sistema, facendone l’istituto caratterizzante del nostro ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> In particolare, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, sent. n. 231 del 1975, par. 5 del Considerato in diritto, «L&#8217;indipendenza delle Camere (riflettentesi naturalmente sui loro organi) si articola, nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell&#8217;autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna di esse (&#8220;riserva di regolamento&#8221;: art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilità dei medesimi “per i voti dati e le opinioni espresse nell&#8217;esercizio delle loro funzioni” (art. 68, primo comma: immunità, sotto questo aspetto, assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l&#8217;art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunità, che può dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non proseguibilità dell&#8217;azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale o domiciliare senza autorizzazione dell&#8217;Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorietà di mandato di cattura)».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> La Corte si è premurata di specificare la portata del “nesso funzionale”, circoscrivendolo alla identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare. Infatti, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprime fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, al fine di non trasformare la prerogativa in un privilegio personale del parlamentare. Corte cost., sent. nn. 10 e 11 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Corte cost., sent. n. 375 del 1997, par. 3 del Considerato in diritto. La Corte può solo verificare la regolarità dell’<em>iter </em>procedurale e la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 68, comma 1, Cost., cioè la riferibilità dell’atto alle funzioni parlamentari. Alle Camere spetta il compito di verificare la sussistenza delle condizioni di insindacabilità e l’autorità giudiziaria è tenuta a prendere atto della deliberazione parlamentare, fatta salva la possibilità di provocare il controllo della Corte sulla sua correttezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Corte cost., sent. n. 1150 del 1988: «Nella nostra Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo (fra cui il diritto all&#8217;onore e alla reputazione) come valori fondamentali dell&#8217;ordinamento giuridico e prevede un organo giurisdizionale di garanzia costituzionale, il  potere valutativo delle Camere non è arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di self-restraint, ma è soggetto a un controllo di legittimità, operante con lo strumento del conflitto di attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953, e perciò circoscritto ai vizi che incidono, comprimendola, sulla sfera di attribuzioni dell&#8217;autorità giudiziaria». Tale affermazione è stata poi meglio chiarita con la sentenza n. 120 del 2014, ove la Corte ha specificato che l’indipendenza delle Camere non può compromettere i diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili. Da queste indicazioni, sembrerebbe trapelare qualche dubbio sulla piena compatibilità costituzionale dell’autodichia delle Camere, T.F. Giupponi, <em>La Corte e la sindacabilità “indiretta” dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2014, 3, 676.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte cost., sent. n. 120 del 2014: «Il rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), così come l’attuazione di principi inderogabili (art. 108 Cost.), sono assicurati dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale. La sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati è quella del conflitto fra i poteri dello Stato: “l confine tra i due distinti valori (autonomia delle Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall’altro) è posto sotto la tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro”». Invero, già con la sentenza della Corte cost. n. 379 del 1996 era stata prospettata l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui all’art. 134, secondo alinea Cost., con riferimento ai regolamenti parlamentari. A tale pronuncia, tuttavia, non seguì alcuna applicazione pratica del conflitto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Invero, la sindacabilità da parte della Corte dei regolamenti parlamentari attraverso la strada del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non deve essere intesa quale forma di controllo alternativa rispetto al giudizio di legittimità costituzionale, in quanto quest’ultima non verrebbe preclusa in caso di sindacabilità ai sensi dell’art. 134, primo alinea, Cost., A. D’Andrea, <em>Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità</em>, Milano, 2004, 112.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> A. D’Andrea, <em>op. cit., </em>120. Secondo l’Autore, la Corte dovrebbe mitigare l’enfasi delle sue affermazioni sulle guarentigie spettanti alle Camere.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> F. Modugno, <em>Regolamenti parlamentari e autonomia della funzione delle Camere</em>, in <em>op.cit</em>., 228.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Corte di Cassazione, ordinanza n. 26934 del 19 dicembre 2014, e n. 74 0 del 19 gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Sul punto, si richiama, tra la amplissima dottrina, il noto contributo P. Barile, <em>Il crollo di un antico feticcio (gli </em>interna corporis<em>) in una storica (ma insoddisfacente) sentenza della Corte costituzionale</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1959, 240 ss. Una critica alla tesi della mancata configurazione dei regolamenti parlamentari quali possibili norme interposte è stata mossa da Crisafulli, secondo il quale avrebbe dovuto essere riconosciuta la piena sindacabilità di tutto il procedimento legislativo, anche sotto il profilo dell’osservanza delle norme dei regolamenti parlamentari, V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzionale italiano (la Corte costituzionale)</em>, II, Padova, 1984, 362. Sull’osservanza dei regolamenti parlamentari quale supporto alla compatibilità con la Costituzione del procedimento seguito, cfr. G. Piccirilli, <em>Osservazioni introduttive sul ruolo dei regolamenti parlamentari nell’argomentazione della Corte costituzionale</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 2009, 1-2, 553 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> G. Rivosecchi, <em>L’autonomia parlamentare dopo la decisione sull’autodichia</em>, in <em>Quaderni cost</em>., 2018, 1, 437.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> M. Sfarzo, <em>L’autodichia delle camere parlamentari tra autotutela contenziosa e funzione “obiettivamente giurisdizionale”</em>, in <em>Il processo</em>, 2020, 1, 173.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Corte cost., sent. n. 262 del 2017, par. 7.3 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Così M. Sfarzo, cit., 173 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Corte cost., sent. n. 120 del 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> C. Delle Donne, <em>Autodichia degli organi costituzionali e universalità della giurisdizione nella cornice dello Stato di diritto: la Corte costituzionale fa il punto</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.,</em> 2015, 155 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Corte cost., sent. n. 78 del 1984, par. 4 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> È inevitabilmente costitutiva la natura della previsione costituzionale del regolamento parlamentare. G.G. Floridia, <em>op. cit.</em>, 228. È stato però osservato che, differentemente da quanto potesse rilevare sotto la vigenza dello Statuto Albertino in ragione delle conseguenze pratiche della soluzione del problema della natura costitutiva o ricognitiva della riserva di legge (in ragione della equiordinazione della Costituzione e della legge), nell’attuale ordinamento la superiorità della Costituzione alla legge implica, in entrambe le ipotesi, il valore assoluto della riserva di competenza in favore dei regolamenti parlamentari. In altri termini, il problema del valore costitutivo o dichiarativo delle disposizioni costituzionali che prevedono il potere di autoregolamentazione delle Camere è privo di conseguenze pratiche. S. Cicconetti, <em>op. cit., </em>135 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Ciascuna Camera è dunque sottoposta a un preciso vincolo quanto al suo <em>modus operandi </em>e la mancata adozione, anche parziale, della disciplina regolamentare integrerebbe una vera e propria violazione omissiva dell’art. 72 Cost., G.G. Floridia, <em>op. cit</em>., 247.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> G. G. Floridia, op. cit., 289. Invero, la prospettazione di una differenza tra legge e regolamento, e l’individuazione della natura giuridica di quest’ultima, oltre a essere «questione piuttosto “metafisica” che scientifica», non avrebbe rilievo prativo in quanto decisiva sarebbe piuttosto l’identità strutturale della relazione intercorrente tra di essi e la Costituzione nei rispettivi ambiti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Corte cost., sent. n. 379 del 1996, par. 4 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> L&#8217;affermazione dell&#8217;autodichia delle Camere poggia quindi su due teoremi: nel nostro ordinamento possono esistere fonti normative (aventi o meno forza di legge) sottratte a qualsiasi controllo di costituzionalità; nel nostro ordinamento possono esistere atti giurisdizionali sottratti al controllo di legittimità e alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione. F.G. Scoca, <em>Autodichia e Stato di diritto</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2011, 4, 647 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Corte cost., sent. n. 262 del 2017, par. 7.1 del Considerato in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> La Corte rileva sul punto che «ammettere che gli organi costituzionali possano, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i rapporti con il proprio personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune ad interpretare ed applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella stessa autonomia che si è inteso garantire». Corte cost., sent. n. 262 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Argomentando sulla scissione tra autonomia e autodichia, A. Sandulli, <em>L’insostenibile leggerezza dell’autodichia degli organi costituzionali</em>, in AA.VV., <em>L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei pubblici poteri. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli</em>, II, Torino, 2021, 1121.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> V. Cerulli Irelli, <em>Amministrazione e giurisdizione</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2019, 3, 1825 ss. L’alternativa – non accolta dalla Corte – sarebbe stata quella di considerare illegittima l’attribuzione della funzione giurisdizionale agli organi di autodichia e alla relativa disciplina procedimentale, differenziata rispetto a quella del giusto processo, seppure con alcune garanzie di contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> In senso critico, per un approfondimento sulle perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del sistema dell’autodichia degli organi costituzionali, A. Sandulli, <em>L’insostenibile leggerezza dell’autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>op. cit., </em>1136 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> A. Vaccari, <em>La Corte e l’autodichia degli organi costituzionali</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 2018, 331.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> F. Modugno, <em>Regolamenti parlamentari e autonomia della funzione delle Camere</em>, in <em>op. cit.</em>, 248 ss. Vari sono gli esempi di “intarsi” tra legge ordinaria e regolamenti parlamentari: a titolo esemplificativo, si ricordano la legge n. 14 del 1978, che ha introdotto il parere obbligatorio ma non vincolante delle commissioni parlamentari sulle nomine dei vertici degli enti pubblici, e la legge n. 400 del 1988.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Art. 50 Statuto Albertino: «Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> A. Gigliotti, <em>Costituzione e natura giuridica delle indennità e dei vitalizi dei parlamentari</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 2019, 424. La natura retributiva dell’indennità è comprovata dal regime tributario, dalla disciplina delle incompatibilità dei parlamentari e dal sistema di previdenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Art. 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, <em>Determinazione sull’indennità spettante ai membri del Parlamento</em>: «1. L’indennità spettante ai membri del   Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. 2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l&#8217;ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate». Invero, già con legge 9 agosto 1948, n. 1102, ai membri del Parlamento era accordata una indennità mensile e un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle assemblee parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Invero, sono numerose le leggi che intervengono in settori afferenti alla vita interna delle due camere, sicché la dottrina, nella fisiologia del loro rapporto, è arrivata a parlare di integrazione tra le fonti del diritto parlamentare. A. Gigliotti, <em>cit.</em>, 421.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> I regolamenti “minori” sono approvati dall’Ufficio di Presidenza della Camera o dal Consiglio di Presidenza del Senato, e in genere riguardano la sfera più intima e anche più delicata dell’autonomia parlamentare, inclusa l’autodichia. Anche questi ultimi sono stati qualificati come vera e propria fonte del diritto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Savino: come “legge” ai sensi dell’art. 6, par. 1, CEDU, che richiede tribunali “costituiti per legge”, ancorché (allora) non pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Invero, ancora prima del deposito della sentenza Savino alcuni di essi sono stati modificati, nel merito, per conformarsi ad essa, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. N. Lupo, <em>La disciplina dei vitalizi e della previdenza dei parlamentari: alcuni nodi relativi alle fonti del diritto</em>, in <em>Osservatorio costituzionale</em>, 2017, 4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> La Corte di Cassazione definisce il vitalizio quale «la proiezione economica dell’indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato», cosicché la sua corresponsione sarebbe «sorretta dalla medesima <em>ratio </em>di sterilizzazione degli impedimenti economici all’accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese». Corte di Cassazione, SS.UU., ord. 8 luglio 2019, n. 18265 e 18266.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Corte cost., sent. n. 289 del 1994, par. 3 del Considerato in diritto. La sentenza era stata preceduta dalla ordinanza istruttoria del 22 maggio 1992, volta ad acquisire elementi informativi in ordine al regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato. La pronuncia rileva altresì in quanto si tratta di uno dei pochi casi di auto-rimessione di una questione di legittimità costituzionale della Corte davanti a se stessa. A ogni modo, il richiamato passaggio potrebbe essere letto quale mera presa d’atto della disciplina in essere, non una qualificazione di quell’assetto normativo come l’unico costituzionalmente legittimo. N. Lupo, <em>cit</em>., 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> S. Galdieri, <em>Tagli vitalizi dei parlamentari: alcune considerazioni sulle nuove norme regolamentari</em>, in L. Daniele, A. Buratti (a cura di), <em>Principi generali del diritto, diritti fondamentali e tutela giurisdizionale: nuove questioni</em>, Milano, 2019, 137.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> A. Gigliotti, <em>cit.,</em> 435.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> A. Occhino, <em>I vitalizi parlamentari al vaglio della Costituzione</em>, in <em>Il diritto del mercato del lavoro</em>, 2019, 1, 61.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Merita menzione l’opinione di Lupo, secondo il quale il legislatore non si sarebbe comunque potuto spingere, con legge ordinaria, ad abolire ogni misura previdenziale specificamente rivolta ai parlamentari, riconducendo il tutto alle regole del pubblico impiego: la Costituzione infatti, con la disciplina dell’indennità, sembra volere attribuire un trattamento diverso ai parlamentari, in ragione della natura temporanea e rappresentativa del mandato. N. Lupo, <em>cit</em>., 11.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, parere n. 02016/2018, affare n. 01403/2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Si tratta in sostanza della differenza evidenziata in dottrina da Lupo: ove la riserva di legge è posta in senso assoluto, i regolamenti possono considerarsi “fonti riservatarie”, e ciò avviene solo con riferimento al procedimento legislativo ai sensi dell’art. 72 Cost., che fa a essi espresso rinvio. Per gli oggetti restanti, relativi all’organizzazione e al funzionamento di ciascuna Camera, i regolamenti – salvo ove diversamente disposto dalla Costituzione – sono “fonti costituzionalmente preferite”. Secondo l’Autore, la preferenza implicita, nel diritto parlamentare, è a favore dei regolamenti di Camera e Senato. Laddove invece la Costituzione affida un certo oggetto alla legge, questo deve intendersi come fonte costituzionalmente preferita, non potendosi escludere però ogni intervento per i regolamenti parlamentari (e persino per le fonti non scritte del diritto parlamentare). N. Lupo, <em>cit.</em>, 3 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> E. Rinaldi, <em>Le vacillanti colonne d’Ercole dell’autodichia e i paradossi dell’antipolitica tra volontà di “fare giustizia” dei privilegi dei Parlamentari, ingiustificate disparità di trattamento e collocazione dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti</em>, in AA.VV., <em>L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli</em>, II,<em> op. cit., </em>973.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, parere n. 02016/2018, affare n. 01403/2018. Tali soluzioni sarebbero: a) la riserva relativa di legge, che riconduce il trattamento di quiescenza alla indennità di cui all’art. 69 Cost.; b) la preferenza per la legge, in quanto atto non monocamerale; c) la riserva di regolamento, per evitare un vulnus all’autonomia delle Camere; d) la preferenza per il regolamento; e) la concorrenza alternativa delle fonti, lasciando alle Camera la libertà di scelta della fonte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Corte cost., sent. n. 262 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Da ultimo, Corte cost., ord. n. 15 del 2022: «questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ammissibilità del conflitto tra poteri promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin da questa fase del giudizio». Nello stesso senso, cfr. Corte cost., ord. n. 255 e 256 del 2021; n. 193, n. 188, n. 186, n. 67 e n. 66 del 2021; n. 197, n. 176, n. 129, n. 86 e n. 60 del 2020; n. 275, n. 274 e n. 17 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> S. Galdieri, <em>cit</em>., 146.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> L. Castelli, <em>Il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 2018, 346.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> L’espressione è stata usata da Manzella e successivamente ripresa in dottrina. Cfr. A. Manzella, <em>Il Parlamento</em>, II ed., Bologna, 1991, 31 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> E. Rinaldi, <em>Le vacillanti colonne d’Ercole dell’autodichia e i paradossi dell’antipolitica tra volontà di “fare giustizia” dei privilegi dei Parlamentari, ingiustificate disparità di trattamento e collocazione dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti</em>, in <em>op.cit., </em>961. Per il tramite dei regolamenti parlamentari minori la giurisdizione domestica delle Camere si sarebbe estesa anche alle questioni in cui il nesso con l’indipendente esercizio delle funzioni politiche delle Camere sia indimostrato, quali quelle inerenti agli aspiranti alle carriere parlamentari, ai privati che forniscono alle Assemblee beni o servizi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/nota-a-corte-cost-sent-n-237-del-2022-linadeguatezza-della-fonte-regolamentare-in-tema-di-vitalizi-lauspicio-della-corte-per-una-limitazione-dellautodichia/">Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2022. Un monito della Corte costituzionale sui regolamenti parlamentari in tema di vitalizi?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a></p>
<p>1. Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza – 2. Il ruolo della giurisprudenza – 3. I nuovi diritti – 4. Il c.d. test di proporzionalità: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 – 5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali &#8211;  6. Il diritto all’eutanasia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza – 2. Il ruolo della giurisprudenza – 3. I nuovi diritti – 4. Il c.d. test di proporzionalità: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 – 5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali &#8211;  6. Il diritto all’eutanasia – 7. Considerazioni conclusive</p>
<p><em>1.</em> <em>Uguaglianza sostanziale e ragionevolezza </em><br />
Negli ultimi decenni, in Italia, così come nella maggior parte dei Paesi dell’Occidente europeo, il progresso sociale ha comportato sempre più frequenti fenomeni di rivendicazione di diritti c.d. nuovi, che si sono spesso tradotti in accesi dibattiti volti a ottenere un parallelo adeguamento normativo dell’ordinamento.<br />
Eutanasia, procreazione medicalmente assistita, matrimoni e adozione tra coppie omosessuali, sono solo gli esempi più emblematici di una crescente attenzione – civile e mediatica, prima ancora che politica – verso tematiche che fino a pochi anni fa non solo erano ignorate, ma che sarebbe stato addirittura impensabile concepire come oggetto di diritti dell’individuo.<br />
Invero, nodo centrale della questione è l’attribuzione di una interpretazione più estesa ai diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’autodeterminazione, a liberamente disporre del proprio corpo, alla famiglia, alla libertà personale. Tuttavia, bisogna ammettere che il nostro Paese è ancora un passo indietro rispetto ad altri ordinamenti europei ed extraeuropei nel riconoscimento dei nuovi diritti, dimostrando una maggiore diffidenza ad attribuire una veste giuridica a pretese che coinvolgono temi di bioetica e che si rivelano spesso confliggenti con la morale più tradizionale.<br />
La legge è lo strumento mediante il quale è possibile intervenire per adeguare la società ai cambiamenti in atto e ai fini individuati in sede politica, nel perseguimento del benessere generale; in particolare, il diritto deve essere diretto alla promozione degli interessi e delle libertà di tutti, ricercando le migliori condizioni di giustizia sociale, da intendersi come riconoscimento di pari opportunità ai cittadini.<br />
Posto pertanto che il diritto è sostanzialmente espressione della volontà generale, la mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale di materie così delicate, da attribuirsi anche alla difficoltà di individuare il corretto indirizzo del proprio intervento, si scontra con uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, il principio di uguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3 Cost. Ma al di là della concezione c.d. formale, secondo la quale la legge è uguale per tutti e nessuno può sottrarsi alla sua osservanza, tale principio impone anche di operare in favore di un’uguaglianza sul piano sociale. Segnatamente, il principio di uguaglianza sostanziale nasce dalla constatazione che le differenti condizioni economiche e sociali tra le persone si riflettono sulla loro capacità di godere dei diritti di cui sono astrattamente titolari<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Invero, l’art. 3 Cost. non vieta soltanto le distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali dei cittadini, ma anche le distinzioni irragionevoli in considerazione dell’oggetto concreto, ossia della c.d. “natura della cosa”, da valutarsi alla luce del contesto storico e sociale in cui la legge si inserisce<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Del resto, è ormai pacifico che non tutte le differenze di trattamento rappresentano, in quanto tali, discriminazioni, configurandosi queste ultime soltanto quando le distinzioni si rivelano irragionevoli. Pertanto, il principio di uguaglianza è violato sia quando viene prevista una disciplina differenziata per fattispecie analoghe, sia in presenza di una disciplina uguale per fattispecie diverse.<br />
Sulle questioni eticamente più delicate, l’Unione europea riconosce agli Stati un certo margine di apprezzamento, conseguendone che questi ultimi assumono talvolta posizioni molto differenziate tra loro, parimenti legittime. Se tuttavia i singoli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti, possono liberamente scegliere se e come regolamentare i diritti emergenti, si corre l’inevitabile rischio che soltanto coloro che hanno la possibilità economica di recarsi altrove hanno la facoltà di esercitare quelle forme di diritti che nel proprio paese gli vengono – comunque legittimamente – negati. Tale rischio si palesa nonostante storicamente il principio di uguaglianza, in virtù del quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, mira ad abbattere un modello di società per ceti.</p>
<p><em>2. Il ruolo della giurisprudenza</em><br />
Gli ormai molteplici casi di disparità fra gli individui nel godimento dei c.d. nuovi diritti, dovuta a ragioni meramente economiche, rappresentano una conseguenza fisiologica della “arretratezza” normativa del nostro ordinamento, comparativamente con il contesto europeo. Taluni di questi casi sono di recente balzati agli onori delle cronache, fornendo un interessante spunto di riflessione sull’opportunità di un intervento regolatore che consenta di colmare quei vuoti normativi, cui i giudici sono oggi costretti a sopperire, con il rischio di oltrepassare i confini del potere prettamente giurisdizionale.<br />
Sono infatti sempre più frequenti i casi in cui la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su questioni di costituzionalità formulate per violazione del principio di uguaglianza e divieto di discriminazione, seppure, almeno fino ad ora, ha mantenuto una posizione piuttosto conservatrice. Ad esempio, sui diritti relazionali delle coppie omosessuali, la Consulta non è arrivata ad affermare un diritto in capo a questi ultimi a contrarre matrimonio o a stipulare un’unione civile, ritenendosi la tutela del matrimonio “tradizionale” di per sé legittima, purché l’eventuale distinzione nei confronti delle coppie omosessuali non ecceda, in modo discriminatorio, persecutorio o irragionevole, i limiti di una società democratica <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Invero, sono i giudici di merito che si sono spinti a intervenire in maniera più radicale, cercando di porre un rimedio all’inerzia legislativa. Non bisogna però trascurare che il potere legislativo spetta – e deve spettare – al Parlamento, in quanto espressione della volontà popolare.<br />
Sul punto, giova ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 601/2013 che, aprendo il nostro ordinamento a una più estesa interpretazione dei principi costituzionali posti a tutela della famiglia, ha confermato la statuizione della Corte d’Appello di Brescia in ordine al legittimo affidamento di un figlio alla madre e alla di lei convivente. Segnatamente, la Suprema Corte, in mancanza di prove scientifiche o dati di esperienza, per l’equilibrato sviluppo del bambino non ha considerato di per sé <em>“dannoso l’affidamento di un figlio a una coppia omosessuale il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”</em>; né ha ritenuto fondata l’invocata violazione del diritto alla famiglia intesa quale società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 Cost., nonché dell’art. 30 Cost.  sulla equiparazione dei figli nati fuori da matrimonio con i figli legittimi<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.Tale pronuncia ha rappresentato un significativo passo in avanti non solo per il successivo riconoscimento delle c.d. unioni civili, ma anche verso la possibilità per le coppie omosessuali di ricorrere all’adozione; del resto, tali istituti sono già da tempo previsti in altri ordinamenti.<br />
Più recente è il caso di Fabiano Antoniani – meglio noto come dj Fabo – che, cieco e tetraplegico, in assenza di una specifica disciplina legislativa e rimasti inascoltati anche gli appelli rivolti al Presidente della Repubblica, si è recato in una clinica svizzera per essere aiutato a esercitare quello che riteneva essere il proprio diritto a morire. In particolare, in seguito all’affermazione della Corte d’Assise di Milano del principio della libertà dell’individuo di decidere come e quando morire a prescindere dalle condizioni di salute, è oggi pendente dinanzi ai giudici della Consulta una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto parte del reato di istigazione e aiuto al suicidio<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Poste tali brevi considerazioni, appare doveroso chiedersi se può essere considerato ragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., che il legislatore italiano, nell’esercizio della propria discrezionalità normativa, non intervenga legittimando principi nuovi, sebbene ormai riconosciuti dalla maggioranza dei Paesi europei; ovvero se, omettendo di regolamentare – se non addirittura vietando – le nuove forme di diritti emergenti con il progresso scientifico e l’evoluzione sociale, implicitamente violi il principio di uguaglianza, in ragione delle diverse possibilità economiche dei titolari delle relative pretese.</p>
<p><em>2. I nuovi diritti</em><br />
La tutela dei valori e dei diritti fondamentali è obiettivo comune degli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, le modalità concrete con cui i singoli Stati intendono darle attuazione possono variare a seconda del valore che ciascuno di essi riconosce ai beni vita, famiglia, libertà religiosa, il quale si riflette poi nelle differenti soluzioni di politica legislativa adottate in merito all’eutanasia, ai matrimoni omosessuali, alla possibilità di mostrare i simboli religiosi nei luoghi pubblici, all’aborto e così via. Tutte materie che, infatti, esulano dalla competenza esclusiva dell’Unione europea di cui all’art. 3 TFUE, e pertanto sono rimesse alla disciplina nazionale.<br />
In principio, è stato Bobbio a porre in evidenza la categoria dei diritti c.d. “nuovi”, utilizzando l’espressione <em>“diritti di terza generazione”</em> per riferirsi a quelle situazioni giuridiche <em>“ulteriori”</em> e <em>“successive”</em> rispetto a quelle tradizionalmente riconosciute, distinguendole al contempo dai c.d. <em>“diritti della prima generazione</em>”, di ispirazione liberale (i diritti politici, le libertà, il diritto alla proprietà privata), e dai <em>“diritti di seconda generazione”</em> o <em>“diritti sociali”</em> (il diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute)<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Si tratta in particolare di una nuova categoria di diritti, che ha carattere eterogeneo e instabile.<br />
Sono, in particolare, quei diritti emersi a partire dagli ultimi anni del Novecento, la cui rilevanza costituzionale è divenuta palese soltanto con il riconoscimento sociale di nuovi valori all’interno dei singoli ordinamenti giuridici, da ricomprendersi comunque nel novero dei diritti fondamentali. È infatti sulla scorta di un’interpretazione evolutiva della Carta costituzionale – intesa come un corpo dinamico e vivente – che, soprattutto grazie all’operato della Consulta, sono stati individuati diritti comunque radicati nelle singole disposizioni, ma assenti dal punto di vista meramente formale, che non rappresentano altro che l’esplicazione del patrimonio della persona, intesa sia come individuo, sia come comunità<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Ed è soltanto per questi diritti c.d. “nuovi” che si auspica un intervento da parte del legislatore, sia ai fini della certezza giuridica, sia per evitare che il loro legittimo esercizio sia consentito esclusivamente a quei soggetti economicamente in grado di recarsi nei Paesi ove, invece, sono espressamente già garantiti.</p>
<p>Invero, non sono mancati casi in cui l’Unione europea è direttamente intervenuta al fine di indirizzare gli Stati verso un orientamento comune. È quanto avvenuto, per esempio, nella relazione sulla situazione dei diritti fondamentali approvata a Strasburgo nel settembre 2015<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, con la quale si invitavano le istituzioni nazionali alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto questione politica, sociale, direttamente riguardante diritti umani e civili. È un primo passo verso l’integrazione, che talvolta ha raggiunto importanti risultati in termini di non discriminazione. Infatti, come noto, le unioni civili sono state istituite in Italia con legge n. 76/2016<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, seppure all’esito di un lungo processo politico e giurisprudenziale.<br />
Infatti, le problematiche causate dalle divergenze legislative degli Stati sotto il profilo delle pari opportunità tra cittadini che versano in condizioni economiche più o meno abbienti non rappresentano un fenomeno emerso soltanto di recente. Già in passato infatti la legalizzazione e regolamentazione di talune materie è intervenuta in seguito all’acquisita consapevolezza che il procrastinarsi di un vuoto normativo avrebbe comportato la violazione del principio di uguaglianza sostanziale, oltre le gravi ripercussioni sia in termini di ordine pubblico, sia di sicurezza dei cittadini.<br />
Infatti, è noto che in Italia l’aborto è stato legalizzato con legge n. 194/1978 – come confermata in esito al referendum del 1981 –, che ha radicalmente modificato la previgente legislazione proibitiva, anche in ragione della necessità di porre fine all’elevatissimo numero di aborti illegali<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Del resto, prima di tale riconoscimento legislativo, l’unica soluzione praticabile per una donna intenzionata a interrompere volontariamente la gravidanza era quella di rivolgersi a strutture clandestine, non qualificate, ove il rischio della procedura, e di morte, era elevatissimo; l’alternativa, per chi avesse potuto permetterselo, era recarsi nelle cliniche private degli Stati che avevano già legalizzato tale pratica. L’ordinamento si è pertanto adeguato alle nuove esigenze, al punto che attualmente l’interruzione volontaria della gravidanza rientra fra le prestazioni mediche essenziali e urgenti garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a tutte le donne che si trovano nelle condizioni normativamente previste.<br />
Tuttavia, il dibattito circa la legalizzazione e le condizioni cui è possibile ricorrere all’aborto non può dirsi completamente esaurito, soprattutto per le posizioni assunte dai movimenti anti-abortistici, per lo più di matrice religiosa, e la presenza di obiettori di coscienza tra i medici stessi. In ogni caso, è necessario sottolineare che ciò che lo Stato è chiamato a fare non è acconsentire <em>tout court</em> a qualsivoglia rivendicazione del diritto in argomento – ammesso che si possa parlare di diritto all’aborto, ma tale questione non è oggetto di approfondimento in questa sede –, ma di creare condizioni civili, sociali ed economiche tali per cui nessuna donna in Italia sia costretta a ricorrere ad alternative illecite e rischiose, ovvero ingiustificatamente dispendiose.<br />
Particolarmente interessante sul punto è la pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16 dicembre 2010<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, chiamata a decidere sulla compatibilità della legge irlandese sul divieto di interruzione volontaria della gravidanza con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, la legge irlandese sull’aborto è estremamente proibitiva, ma ammette la possibilità di recarsi all’estero per interrompere la gravidanza e di ottenere informazioni sui trattamenti abortivi accessibili in altri Paesi.<br />
Ciò che in questa sede rileva è come la Grande Camera ha deciso in ordine al bilanciamento tra il margine di apprezzamento statale, stante l’autonomia di ciascuno Stato nel determinare il proprio ordinamento costituzionale, e il consenso esterno dato dal comune orientamento normativo degli Stati europei su questioni etiche e morali. La Corte infatti, pur avendo riconosciuto che esiste un consenso generalizzato a riconoscere le pratiche abortive su basi più ampie di quanto previsto in Irlanda – all’epoca, quarantatré Stati su quarantasette appartenenti al Consiglio d’Europa consentivano di usufruire delle pratiche abortive al fine di proteggere la salute della madre e quaranta di questi ammettevano altresì l’aborto per più ampie ragioni socioeconomiche – ha sorprendentemente concluso che tale consenso non può in alcun modo ridurre il margine di apprezzamento di ciascuno Stato. Invero, il consenso europeo non è in sé assolutamente irrilevante, ma nel caso di specie non si ha un consenso su quando comincia la vita umana, e pertanto una legislazione restrittiva come quella irlandese era da considerarsi pienamente valida.<br />
Pertanto, la Corte si rifiuta di adottare una interpretazione evolutiva dell’art. 8 Cedu, negando l’esigenza che gli Stati configurino la possibilità di abortire per ragioni di salute o di benessere della donna. Ciò è bastato per non considerare altri aspetti rilevanti, quali i costi economici e la necessità per le donne irlandesi di recarsi all’estero, ponendosi in tal modo questioni di discriminazione, sia nei confronti degli altri Stati, sia internamente, in quanto tale possibilità non è accessibile a tutti<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Cercando dunque di fornire una prima risposta all’interrogativo sopra posto, si può rilevare che ciascuno Stato non deve legittimare qualsivoglia invocazione di apertura avanzata da gruppi sociali, ma è opportuno che elimini quegli ostacoli che impediscono a ogni individuo il libero esercizio dei propri diritti all’interno di un contesto sociale civile e democratico.<br />
Per fare ciò, è preliminarmente necessario individuare la rilevanza giuridica di tali pretese, al fine di evitare di attribuire una copertura costituzionale a mere aspirazioni di particolare tutela e cura, oltrepassando quel confine, spesso oltremodo sottile, tra diritto ed etica.<br />
Non esiste dunque una soluzione univoca, valida per tutte le circostanze, in quanto il legislatore deve esaminare in concreto – e verosimilmente con uno sguardo rivolto all’Europa, se non su scala globale – le singole pretese avanzate dal progresso sociale, tenendo presente le difficoltà intrinseche di un intervento che tocca significativamente anche il piano etico e morale. Occorre, in altri termini, verificare l’opportunità, l’adeguatezza e la congruità delle scelte legislative, tenendo conto del contesto sociale e storico. Si tratta di un’operazione valutativa, da compiere alla luce del soprarichiamato principio costituzionale della ragionevolezza.</p>
<p><em>4. Il c.d. “test di proporzionalità”: la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014</em><br />
Acquisita la consapevolezza che il contemporaneo contesto scientifico-sociale pone esigenze inattese, la valutazione in ordine all’opportunità di un intervento del legislatore nazionale che espressamente riconosca quale diritto una determinata pretesa, garantendone l’esercizio alla comunità, deve tenere in adeguata considerazione anche il panorama europeo, nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di evitare un ingiustificato pregiudizio in danno di coloro che, per l’insufficienza di risorse economiche, non possono recarsi all’estero per il suo soddisfacimento.<br />
È necessario pertanto operare, di volta in volta, un equo bilanciamento tra i valori costituzionali eventualmente in conflitto, al fine di comprendere se effettivamente la Carta costituzionale debba essere interpretata in maniera estensiva, al passo con l’evoluzione sociale.<br />
In tal senso, è destinata a diventare pietra miliare la pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014, in materia di procreazione medicalmente assistita, con la quale è stata per la prima volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, anche sulla base <em>“dell’ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alle capacità economiche delle stesse”. </em>Infatti, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi, il Giudice delle Leggi, dando una lettura particolarmente estensiva del principio di uguaglianza, ha conferito dignità costituzionale anche all’elemento, prettamente economico, delle risorse disponibili.<br />
Più in particolare, la norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale aveva introdotto il divieto al ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, coinvolgendo <em>“plurime esigenze costituzionali”</em> – e segnatamente, gli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. –, tutte meritevoli di tutela legislativa, da bilanciarsi sul presupposto che la <em>“tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione (sent. n. 151 del 2009)”</em>.<br />
La Corte chiarisce che la scelta di una coppia assolutamente sterile o infertile di formare una famiglia anche con dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, tutelata dagli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concerne la sfera più intima e tangibile della persona umana. Eventuali limitazioni di tale libertà devono pertanto essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di altrimenti tutelare interessi di pari rango, posto che il dato della provenienza genetica non costituisce per il nostro ordinamento un imprescindibile requisito per la formazione stessa della famiglia.<br />
Poiché l’impossibilità di formare una famiglia mediante una fecondazione di tipo eterologo può incidere negativamente sulla salute della coppia, la cui tutela è da ricondursi all’art. 32 Cost. – in quanto comprensivo anche della salute psichica –, considerato altresì che tale forma di procreazione mira a favorire la vita, l’unico interesse che si contrappone ai richiamati principi costituzionali è quello della persona nata grazie alla terapia censurata. La Consulta ha specificato che l’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità passa attraverso uno scrutinio basato su un canone di razionalità desunto dall’art. 3 Cost., in base al quale l’ampia discrezionalità del legislatore non deve in ogni caso sacrificare un interesse costituzionalmente rilevante in misura eccessiva, e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale.<br />
Pertanto, nel caso di specie, il c.d. “test di proporzionalità” ha indotto il Giudice delle leggi a ritenere che il diniego della possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa cagiona una lesione della libertà fondamentale della coppia di formare una famiglia con dei figli. L’assolutezza di tale limitazione è infatti irragionevole sia perché le esigenze di tutela del nascituro risultano comunque garantite dall’ordinamento, sia perché in tal modo la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa verrebbe nei fatti negata soltanto alle coppie prive delle risorse finanziarie necessarie per recarsi in altri Paesi. In altri termini, la capacità economica assurgerebbe <em>“intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale (…). Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente al bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole<a title="" href="#_ftn13"><strong>[13]</strong></a>”.</em><br />
È palese l’effetto dirompente che l’affermazione di tale principio può comportare, se applicato alla moltitudine di “diritti” ad oggi negati in Italia, quali l’eutanasia o le adozioni tra coppie omosessuali. Tuttavia, come rilevato anche dalla sentenza, la quale appunto pone come presupposto l’equo bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, la necessità di evitare una violazione del principio di uguaglianza in ragione della diversa capacità economica degli individui non può ritenersi condizione sufficiente per il riconoscimento di un diritto. Occorre infatti che il legislatore, nel tentativo di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, non sacrifichi irragionevolmente e in maniera eccessiva un interesse parimenti tutelato dalla Carta costituzionale.</p>
<p><em>5. Problematiche in tema di adozione per le coppie omosessuali</em><br />
Un terreno particolarmente delicato sotto il profilo della impari opportunità a soddisfare il diritto alla famiglia in relazione alla capacità economica è indubbiamente rappresentato dal tema dell’adozione per le coppie dello stesso sesso.<br />
Al giorno d’oggi, infatti, le coppie omosessuali conviventi stanno progressivamente ottenendo il riconoscimento giuridico dei propri diritti in modo equiparabile, sotto molteplici aspetti, alle coppie eterosessuali.<br />
Giova infatti ricordare che, anche in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, con cui il nostro Paese è stato condannato per violazione del diritto alla vita privata e familiare, di cui all’art. 8, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per non aver adottato, nonostante i solleciti, una legislazione che introducesse un istituto idoneo a riconoscere due persone dello stesso sesso, che convivono stabilmente, i diritti e i doveri connessi alla loro unione, l’Italia – allineandosi con quasi tutti i Paesi europei – con legge 20 maggio 2016, n. 76, ha istituito le unioni civili quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., regolamentando anche la convivenza di fatto.<br />
Conseguentemente, in virtù di tale progressiva equiparazione, si è alimentato il dibattito circa la possibilità di riconoscere alle coppie dello stesso sesso anche il diritto ad adottare un figlio.<br />
Ancora una volta, una prima significativa apertura in tal senso è arrivata dalla giurisprudenza. Se, infatti, la nostra legislazione ancora non lo consente, i giudici si sono spinti a riconoscere nel nostro ordinamento gli effetti di un provvedimento di adozione rilasciato dalla competente autorità di un Paese straniero, su istanza di cittadini italiani ivi residenti.<br />
Infatti, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con decreto del 7 marzo 2017, ha disposto la trascrizione di un provvedimento emesso dalla Corte britannica di adozione di due bambini da parte di una coppia di uomini, cittadini italiani, residenti nel Regno Unito. Tale pronuncia trova il proprio fondamento giuridico non già nella disciplina nazionale ovvero nelle disposizioni del diritto internazionale privato, bensì nell’art. 36, comma 4, legge n. 184 del 1983, recante <em>Diritto del minore a  una famiglia, </em>ai sensi del quale l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini italiani, che dimostrino, al momento della pronuncia, di avervi soggiornato continuativamente e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali.<br />
Facendo propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19599/2016, i giudici hanno confermato che la verifica della compatibilità di un atto straniero con l’ordine pubblico internazionale deve essere effettuata non sulla base della normativa nazionale, bensì alla luce del rispetto dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo ricavabili dalla Carta costituzionale, ma anche dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Invero, la ricerca di tali principi richiede una delicata operazione ermeneutica, che non si fermi alla lettera della disposizione normativa, seppure di rango costituzionale, e il giudice deve avere riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, quanto piuttosto ai suoi effetti in termini di compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Nel caso di specie, secondo il Tribunale per i Minorenni di Firenze, è di rilevanza costituzionale primaria l’interesse del minore, che si sostanzia concretamente nel diritto di quest’ultimo alla continuità dello <em>status filiationis</em>, validamente acquisito all’estero, evitando in tal modo riflessi negativi sulla sua identità personale, nonché conseguenze pregiudizievoli in termini di acquisizione della cittadinanza italiana, diritti ereditari, libertà di circolazione, e così via.<br />
Giova peraltro evidenziare che tale pronuncia si inserisce in un filone di apertura giurisprudenziale, che già precedentemente ha visto la Corte di Cassazione affermare,  con la richiamata sentenza 11 gennaio 2013, n. 601, che l’affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per uno sviluppo equilibrato di quest’ultimo, dovendo invece essere concretamente comprovate le eventuali ripercussioni negative derivanti dal suo inserimento in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale.<br />
Al di là dell’inopportunità della circostanza che, in una materia così delicata, di fatto la magistratura si sostituisca al Parlamento, occorre evidenziare il difficile bilanciamento che il legislatore è chiamato a operare: se, da un lato, il mancato riconoscimento del diritto all’adozione per una coppia omosessuale determina ancora una volta che la capacità economica degli interessati diventi requisito necessario per l’esercizio di un – presunto – diritto fondamentale alla famiglia, con le consuete conseguenze in termini di disparità di trattamento, dall’altro lato, tale particolare forma di diritto alla non discriminazione non può ritenersi di per sé prevalente rispetto agli interessi con esso in conflitto, <em>in primis</em> il diritto del bambino ad avere un padre e una madre.<br />
Senza voler entrare nel merito dei valori in contrasto, trattandosi di questioni di politica legislativa, oltre che etiche, nella materia in esame il bilanciamento deve essere vieppiù ragionevole, ponendo al centro l’interesse del minore, al fine di evitare indesiderate conseguenze in termini di disturbi della personalità e integrazione sociale.</p>
<p><em>6. Il c.d. diritto all’eutanasia</em><br />
Quando si parla di discriminazione sulla base delle condizioni economiche degli interessati non può non farsi cenno, anche in ragione della rilevanza mediatica loro dedicata, alle problematiche che l’assenza di una legislazione in tema di eutanasia inevitabilmente comporta.<br />
A partire infatti dal noto caso di Eluana Englaro, e ricordandosi anche quelli di Piergiorgio Welby e di Fabio Antoniani, sono ormai anni che in Parlamento si discute circa l’adozione, anche in Italia, di una legge sul testamento biologico e sul fine vita in favore di quei soggetti che si trovano in stato vegetativo permanente.<br />
Il dibattito socio-politico ha visto contrapposto il diritto all’autodeterminazione e alla salute di cui all’art. 32 Cost. –  nella parte in cui statuisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge –, nonché alle norme, anche di respiro internazionale, a tutela della dignità umana<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, con il diritto alla vita, anche in considerazione dei risvolti penali che ne derivano. Infatti, il nostro ordinamento attualmente configura l’eutanasia alla stregua di un’autonoma fattispecie di reato, ossia come omicidio doloso <em>ex</em> art. 575 c.p., ovvero omicidio del consenziente <em>ex </em>artt. 579 c.p.<br />
A ciò si aggiungano le innumerevoli implicazioni morali ed etiche, oltreché religiose, che accompagnano una possibile apertura verso il suicidio assistito. Da una parte, in particolare, si pongono i fautori della libertà di scegliere di non vivere in condizioni ritenute non più dignitose (c.d. buona morte), dall’altra si contrappongono i negazionisti di un diritto alla morte, in quanto, sulla scorta dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, esiste un diritto supremo e inalienabile alla vita, che lo Stato ha l’obbligo di assicurare e difendere.<br />
Invero, con una sentenza da considerarsi storica, il 5 giugno 2015 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, statuendo per la prima volta sul fine vita, ha autorizzato la sospensione dei trattamenti di nutrizione e di idratazione artificiali nei confronti di un paziente, senza che ciò comportasse la violazione del diritto alla vita, di cui all’art. 2 CEDU<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. È evidente che questa pronuncia rappresenta un importante precedente cui in futuro potranno appellarsi i familiari di soggetti che si trovano in uno stato vegetativo permanente.<br />
In ogni caso, anche in questo campo, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità sulla decisione di legalizzare tale pratica, eventualmente circoscrivendone la legittimità entro determinati limiti.<br />
Ad ogni modo, quasi tutti gli altri Paesi europei, a partire dall’Olanda nel 2002, hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti il diritto dei cittadini a rendere una dichiarazione anticipata sul trattamento medico da seguire qualora sopraggiunga un evento catastrofico che impedisca di rendere manifestamente la propria volontà. In Italia, soltanto con la recentissima legge 22 dicembre 2017, 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, si è istituito per la prima volta il diritto di ciascun individuo maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione e attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché di fornire il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o a singoli trattamenti, ovvero ancora di nominare una persona di propria fiducia, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.<br />
Ad oggi, le statistiche testimoniano come il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero – e in particolare in Svizzera – per porre fine a condizioni vegetative di vita ormai irreversibili è in costante aumento; parimenti in aumento è il fenomeno dell’eutanasia clandestina, praticata in segreto dai medici curanti. Ma ancora una volta la “bella morte” diventa un privilegio soltanto per coloro che hanno le risorse economiche per poter intraprendere l’ultimo viaggio. La legge n. 219/2017 è entrata in vigore a gennaio 2018, e pertanto è ancora troppo presto prevedere se la sua applicazione sarà tale da arginare il fenomeno, ripristinando il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini nel godimento del proprio diritto di autodeterminazione, che si assume violato.</p>
<p><em>7. Considerazioni conclusive</em><br />
Alla luce di quanto esposto, non esiste una soluzione univoca, che consideri doveroso un intervento normativo che legittimi l’esercizio di quelli che altrove possono essere riconosciuti come diritti, al solo fine di evitare discriminazioni nei confronti di coloro che non hanno le risorse per intraprendere la via dell’estero.<br />
Infatti, i diritti fondamentali ai quali tali pretese si ancorano si trovano spesso in conflitto con altri interessi costituzionalmente tutelati. Bisogna tenere altresì presente che non sempre sussiste un obbligo giuridico per il singolo Stato a legiferare una data materia; certo è che i giudici, nazionali ed europei, non hanno mancato di rilevare l’opportunità di colmare determinati vuoti legislativi.<br />
Senza potersi comprimere la discrezionalità del legislatore, il bilanciamento deve essere condotto alla luce di quel test di proporzionalità che consente di individuare nuovi e più attuali equilibri. Si auspica che tale operazione non comporti la nascita di diritti “per ceti”, posto che, in ogni caso, il principio di uguaglianza sostanziale è solo uno dei tanti interessi in gioco, che può anche assumere un ruolo importante, ma non certamente primario se posto in relazione con altri interessi degni di una maggiore tutela.<br />
In conclusione, la legittimità di un intervento normativo in conformità con l’art. 3 Cost. deve essere valutata alla luce del principio di ragionevolezza, che si sostanzia nella coerenza della legge medesima con il quadro dei valori costituzionali; la conformità con la storia legislativa della materia considerata, con la quale non deve essere arbitrariamente in contrasto; la congruità rispetto al bene della vita tutelato, mediante la comparazione, per quanto possibile, con casi simili e con fattispecie normative analoghe. Naturalmente, ciò non equivale a dire che non si possa intraprendere una scelta legislativa che inaugura un sentiero nuovo rispetto al passato, purché ragionevole secondo i canoni della nostra Costituzione.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Niccolai S., <em>Diritto delle pari opportunità e non discriminazione, </em>2013-2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cfr. Corte cost., sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge finanziaria del 2007 nella parte in cui vietava l’assunzione di docenti di sostegno a contratto, e stabilito che il monte ore di sostegno per ciascuna scuola disponibile, e offerto dagli insegnanti di ruolo, fosse diviso in modo uguale tra tutti gli studenti disabili, in quanto il carattere contraddittorio della scelta legislativa rispetto alla storia legislativa precedente era considerata sintomo di ragionevolezza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Corte cost., sentenza n. 138/2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cassazione civile, I, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Corte d’Assise di Milano, ordinanza n. 1 del 14 febbraio 2018. La Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p<em>. “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti dagli art. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti, deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 14, I comma della Costituzione ed all’art. 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norm</em>a <em>in esame”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cfr. Bobbio N., <em>L’età dei diritti, </em>Torino, 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. Modugno F., <em>I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, </em>Torino, 1995.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell’Unione europea in materia. In particolare, il Parlamento europeo raccomanda l’attuazione da parte degli ordinamenti del rispetto dei diritti delle persone LGBTI, rammaricandosi che ben settantacinque paesi criminalizzano ancora l’omosessualità, otto dei quali prevedendo la pena di morte (cfr. punto 93, Diritti LGBTI).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Legge 20 maggio 2016 n. 76, <em>Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, </em>la quale ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Prima dell’entrata in vigore della legge n. 194/1978 l’aborto era infatti considerato un reato, come tale punibile con la reclusione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Grande Chambre, A, B, C c. Irlanda. Le tre ricorrenti, prima di rivolgersi alla Corte, avevano deciso di interrompere la gravidanza del Regno Unito, lamentando poi che il divieto di aborto in Irlanda le avesse costrette a una scelta costosa, difficile e rischiosa per la salute. In particolare, lamentavano la lesione degli artt. 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata), 13 (diritto a un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 2 (diritto alla vita).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Nel maggio del 2018 in Irlanda si terrà un referendum per l’aborto, al fine di alleggerire le limitazioni al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. Cassazione civile, I, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599: <em>“Nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all’ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela di diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinario (cfr., tra le tante, Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002). Il legame, pur sempre necessario con l&#8217;ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione (già secondo Corte cost. n. 214 del 1983, la verifica del rispetto dei principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale costituisce un &#8220;passaggio obbligato della tematica dell&#8217;ordine pubblico&#8221;), ma anche &#8211; laddove compatibili con essa (come nella materia in esame) &#8211; dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo. </em>(…) <em>Ciò significa che un contrasto con l&#8217;ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituto (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. anche Cassazione, sentenza n. 9483/2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea: <em>“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Grand Chambre), sentenza Lambert and others v. France del 25 giugno 2015</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/uguaglianza-sostanziale-e-capacita-economiche-il-c-d-test-di-proporzionalita/">Uguaglianza sostanziale e capacità economiche. Il c.d. “test di proporzionalità”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Una lettura costituzionalmente orientata delle sanzioni sul gioco lecito. Nota a Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2648 del 12 settembre 2017.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:37:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/">Una lettura costituzionalmente orientata delle sanzioni sul gioco lecito. Nota a Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2648 del 12 settembre 2017.</a></p>
<p>Il fatto. Il Tribunale di Brescia, con sentenza pubblicata in data 12 settembre 2017, n. 2648, dando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 7, commi 5 e 6, d.l. n. 158/2012, ha correttamente confermato il principio secondo il quale, al fine di applicare una equa e proporzionata sanzione, la pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/">Una lettura costituzionalmente orientata delle sanzioni sul gioco lecito. Nota a Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2648 del 12 settembre 2017.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/">Una lettura costituzionalmente orientata delle sanzioni sul gioco lecito. Nota a Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2648 del 12 settembre 2017.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Il fatto.</strong><br />
Il Tribunale di Brescia, con sentenza pubblicata in data 12 settembre 2017, n. 2648, dando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 7, commi 5 e 6, d.l. n. 158/2012, ha correttamente confermato il principio secondo il quale, al fine di applicare una equa e proporzionata sanzione, la pubblica amministrazione deve necessariamente valutare la condotta e la gravità della violazione. In altri termini, il giudice è tenuto a graduare la sanzione normativamente prevista per una determinata violazione in considerazione delle peculiarità del caso di specie.<br />
Nel caso affrontato dalla Sezione Terza Civile del Tribunale di Brescia, nel mese di marzo 2014 la signora P.P., titolare della “Rivendita tabacchi n. 1”, sita in una località in Provincia di Brescia, ricorreva <em>ex</em> artt. 22, l.n. 689/1981 e 6, d.lgs. n. 150/2011, avverso l’ingiunzione di pagamento della sanzione di euro 50.000, di cui all’art. 6, d.l. n. 158/2012, emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia per la presunta violazione dell’art. 7, comma 5, del medesimo d.l. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.<br />
In particolare, alla signora P.P. veniva contestato che <em>“sulle vetrine della rivendita tabacchi n. 1 è presente pubblicità di vincite al gratta e vinci e al lotto senza le prescritte formule di avvertimento”, </em>a fronte del dettato normativo che prescrive che <em>“i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretti a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.”. </em>Infatti, la rivendita di cui la sig.ra P.P. è titolare offre anche giochi pubblici, quali il gratta e vinci e il gioco del lotto, e pertanto è soggetta agli oneri informativi imposti dalla legge ai gestori degli esercizi, asseritamente violati.<br />
Parte ricorrente contestava che la norma di cui si lamentava l’inosservanza non prescriveva l’obbligo di esposizione del materiale informativo “sulle vetrine”, limitandosi piuttosto a una generica ubicazione “all’ingresso e all’interno dei locali” e, nel caso di specie, l’avviso con le formule di avvertimento era posizionato sul lato del distributore automatico di sigarette, posto di fianco la porta di ingresso del locale.<br />
Peraltro, si dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, d.l. n. 158/2012, oltre che per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento, anche per l’evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell’illecito, per la mancata previsione di una gradazione della pena in ragione dell’entità della violazione, con il conseguente svilimento della finalità rieducativa cui questa dovrebbe essere finalizzata. In particolare, la norma non fissa un limite minimo e massimo di pena edittale, assoggettando a uguale sanzione la violazione di qualsivoglia tipologia di obbligo informativo imposto dall’art. 7, comma 5, del medesimo decreto. In altri termini, l’amministrazione competente sarebbe legittimata a comminare la sanzione di 50.000 euro senza tenere in alcuna considerazione il comportamento tenuto dal soggetto che ha commesso la violazione ovvero la gravità di quest’ultima.<br />
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si opponeva al ricorso contestando che, stante il tenore letterale della norma, qualsiasi esercizio in cui si raccoglie il gioco – qualunque tipo di gioco – deve adottare tutti gli avvertimenti prescritti dalla legge circa i rischi connessi a tale attività. Segnatamente, l’informativa predisposta dalle Aziende sanitarie locali deve essere presente nell’esercizio in duplice esemplare, ossia all’ingresso – <em>“intendendosi per ingresso le immediate vicinanze della porta o, anche, sulla porta stessa” – </em>e all’interno del locale. La mancata apposizione di uno dei due esemplari dell’avvertimento <em>de quo</em> integrerebbe dunque la violazione dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 158/2012, rendendosi legittima la sanzione irrogata di euro 50.000,00 di cui al comma 6 della medesima norma.</p>
<p><strong>2. Il quadro normativo</strong><br />
Con l’adozione del d.l. n. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), lo Stato ha raffinato l’impianto normativo relativo alla disciplina del c.d. gioco lecito, realizzato soprattutto mediante strumenti di intrattenimento e svago con vincite di denaro, al fine di arginare il crescente fenomeno della ludopatia, soprattutto tra i soggetti socialmente più deboli.<br />
Attualmente, l’attività di gioco è regolamentata dallo Stato e, per quanto di competenza, dalle Regioni ed enti locali, i quali sono pertanto chiamati a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, salvaguardare la salute dei cittadini, nonché contrastare il crimine organizzato ed eventuali frodi. Pertanto, lo svolgimento dell’attività di gioco è consentita esclusivamente all’interno di punti vendita “garantiti” e controllati, tra i quali sono comprese le rivendite di generi di monopolio. In particolare, il legislatore si è preoccupato di consentire l’esercizio del gioco lecito limitatamente ai soggetti maggiori di età, i quali devono essere in ogni caso adeguatamente informati circa i rischi ad esso connessi, al fine di evitare che nel contesto sociale dilaghi una capillare dipendenza patologica.<br />
Pertanto, l’obiettivo di rendere i potenziali giocatori edotti dei rischi connessi all’attività di gioco, affinché possano approcciarsi ad esso in modo consapevole e responsabile, è stato soddisfatto – <em>inter alia &#8211; </em>mediante la diffusione, sotto una molteplicità di forme, di materiale informativo ed educativo sul tema, oltre che mediante l’intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa, la cui violazione comporta aspre sanzioni.<br />
Segnatamente, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.l. n. 158/2012, è espressamente previsto che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita, devono figurare sulle schedine o sui tagliandi dei giochi stessi, ovvero, in alternativa, deve essere indicata la possibilità di consultazione delle note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei singoli concessionari, e al contempo devono essere rese disponibili anche presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì applicate sugli apparecchi per il gioco d’azzardo e su quelli idonei per il gioco lecito, nonché nei punti di vendita in cui si svolgono prevalentemente scommesse su eventi sportivi e non sportivi. Inoltre, <em>“i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all&#8217;ingresso e all&#8217;interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P”. </em><br />
Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, l’inosservanza di qualsivoglia delle suesposte prescrizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro, irrogata nei confronti del concessionario da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ovvero, successivamente alla sua incorporazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli).<br />
In altri termini, la legge prevede un’unica sanzione per la violazione di ciascuno degli obblighi informativi prescritti, senza fare alcun riferimento a un minimo e a un massimo edittale di pena, da graduarsi in ragione della gravità della condotta posta in essere dal gestore, ovvero dell’entità della violazione.</p>
<p><strong>3. La <em>ratio </em>dell’art. 7, d.l. n. 158/2012 e la necessaria gradazione della sanzione</strong><br />
La statuizione di cui all’art. 7, comma 6, d.l. n. 158/2012, se applicata nel suo tenore strettamente letterale, potrebbe apparire non conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, i quali costituiscono un limite inderogabile per ogni forma di esercizio del pubblico potere.<br />
Tale norma infatti prescrive una sanzione fissa in caso di inosservanza, indifferentemente, di uno degli obblighi di cui al comma 5 del medesimo art. 7, d.l. n. 158/2012, senza tenere in adeguata considerazione la condotta concretamente adottata dal gestore dell’esercizio.<br />
Tuttavia, la Corte costituzionale ha più volte affermato che dall’art. 3, comma 1, Cost., è desumibile il principio secondo cui la pena deve essere <em>“proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali”. </em>Se, poi, è vero che le valutazioni all’uopo necessarie rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, l’esercizio di tale potere <em>“può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza”<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a>.</em> Del resto, è principio condiviso – anche se, per ovvie ragioni, è avvertito in maniera preponderante nella materia penale – che <em>“una pena palesemente sproporzionata – e, dunque inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</em><br />
Ancora più significativa è la circostanza che il nostro ordinamento non recepisce con favore le c.d. pene fisse, non apparendo queste ultime in armonia con il suo “volto costituzionale”, in quanto la misura della sanzione prevista deve apparire ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di condotte che integrano la fattispecie normativamente prevista. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente stabilito che il legislatore può includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando poi al giudice fare emergere le differenze tra le varie condotte mediante la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. In altri termini, al giudice comune è affidato il compito più delicato, dovendo applicare la giusta pena in ragione del grado di violazione posto in essere, al fine di soddisfare la <em>ratio</em> perseguita dal legislatore.<br />
Alla luce di tali, consolidati principi, nel caso di specie appare condivisibile il dubbio di costituzionalità in ordine all’art. 7, comma 6, d.l. n. 158/2012, manifestato dalla parte ricorrente, la quale infatti si era vista comminare una sanzione oltremodo ingente e sproporzionata rispetto alla condotta perpetrata. Infatti, se è vero che la sig.ra P.P. non aveva esposto l’informativa della ASL sia all’ingresso – ossia sulla vetrina, come lamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –, sia all’interno del locale, in quanto si era limitata ad apporla sul lato del distributore automatico di sigarette, ubicato accanto alla porta di ingresso, attese le ridotte dimensioni della rivendita, tale apposizione si riteneva sufficiente a informare il potenziale giocatore dei rischi connessi alle attività d’azzardo in questione. Eppure, nonostante la <em>ratio </em>sottesa agli obblighi informativi prescritti apparisse soddisfatta dalla condotta della sig.ra P.P., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ingiungeva il pagamento dell’intera sanzione di euro 50.000,00, in quanto la lettera dell’art. 7, comma 5, cpv., d.l. n. 178/2012, non era stata rispettata <em>in toto</em>, mancando la duplice apposizione del materiale informativo.<br />
In tale contesto, la pronuncia del Tribunale di Brescia si rivela particolarmente apprezzabile, in quanto dimostra come il Giudice, conformemente ai dettami costituzionali, si sia orientato mettendo in primario rilievo il rispetto della <em>ratio </em>perseguita dal legislatore, evitando in tal modo alla ricorrente la condanna a una sanzione che, in considerazione della peculiarità della fattispecie, si sarebbe rivelata assolutamente irragionevole.<br />
In particolare, il Giudice, senza ritenere di dover sollevare la questione di costituzionalità invocata dalla parte, ha direttamente offerto una lettura della norma costituzionalmente orientata. Infatti, da una parte riconosce che l’art. 7, comma 5, d.l. n. 158/2012, pur non facendo alcun riferimento al luogo esatto in cui il materiale informativo debba essere apposto, statuisce la necessità della duplice esposizione, all’ingresso e all’interno del locale. Tuttavia, il Tribunale ritiene di dover stabilire <em>“se, nel caso di specie, le caratteristiche peculiari della rivendita (composta da un solo locale di piccole dimensioni) ed il fatto che il materiale informativo fosse posto all’ingresso dell’esercizio stesso, in formato A3, visibile anche dall’esterno del locale, siano circostanze che possano apportare a ritenere assolto da parte della ricorrente l’imposizione di cui alla summenzionata norma </em>[art. 7, comma 5, d.l. n. 158/2012]”.<br />
A tale interrogativo la sezione terza civile del Tribunale di Brescia, accogliendo l’opposizione della ricorrente, ha dato risposta affermativa, ritenendo che l’esposizione del materiale informativo effettuata dalla ricorrente salvaguarda la <em>ratio</em> della legge, da ravvisarsi nell’esigenza di informare gli avventori sui rischi e contrastare in tal modo la diffusione delle patologie correlate al gioco d’azzardo.<br />
Sarebbe stato infatti “iniquo” applicare in un caso come quello di specie la notevole sanzione di euro 50.000,00, stabilita in maniera fissa dal comma 6, d.l. n. 158/2012, senza avere effettuato una previa valutazione sulla condotta e sulla gravità della violazione.
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<p>&nbsp;</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Ex multis, </em>Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 409.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Ex multis, </em>Corte cost., ord. 19 luglio 2011, n. 224; sent. 5 luglio 2010, n. 250.</div>
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<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/?download=1444">sentenza Pintossi Brescia</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-lettura-costituzionalmente-orientata-delle-sanzioni-sul-gioco-lecito-nota-a-tribunale-civile-e-penale-di-brescia-sezione-terza-civile-sentenza-n-2648-del-12-settembre-2017/">Una lettura costituzionalmente orientata delle sanzioni sul gioco lecito. Nota a Tribunale Civile e Penale di Brescia, Sezione Terza Civile, sentenza n. 2648 del 12 settembre 2017.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La costituzionalizzazione della tutela ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-costituzionalizzazione-della-tutela-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 17:36:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-costituzionalizzazione-della-tutela-ambientale/">La costituzionalizzazione della tutela ambientale</a></p>
<p>1. La c.d. questione ambientale – 2. La costituzionalizzazione della tutela ambientale nell’ordinamento giuridico italiano – 3. I c.d. “diritti di terza generazione” &#8211; 4. Il valore costituzionale dell’ambiente nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti – 5. Ambiente e mercato 1. La c.d. questione ambientale L’irrefrenabile sviluppo economico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-costituzionalizzazione-della-tutela-ambientale/">La costituzionalizzazione della tutela ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-costituzionalizzazione-della-tutela-ambientale/">La costituzionalizzazione della tutela ambientale</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. La c.d. questione ambientale – 2. La costituzionalizzazione della tutela ambientale nell’ordinamento giuridico italiano – 3. I c.d. “diritti di terza generazione” &#8211; 4. Il valore costituzionale dell’ambiente nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti – 5. Ambiente e mercato</em><br />
<em>1. La c.d. questione ambientale </em><br />
L’irrefrenabile sviluppo economico che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, e le ripercussioni spesso catastrofiche che questo ha causato in generale sull’ecosistema, hanno finalmente comportato l’acquisita consapevolezza della gravità e delle dimensioni delle problematiche ambientali, determinando la maturazione nella collettività di una coscienza politica e sociale. La questione ambientale ha fatto pertanto prepotentemente irruzione dapprima nelle agende politiche e legislative dei Paesi industrializzati, quindi anche nei Paesi siti in quelle aree geografiche caratterizzate da una forte instabilità politica e da sistemi economici in via di modernizzazione<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Era inevitabile quindi che i problemi relativi all’ambiente si elevassero anche a problemi di politica del diritto e che le legislazioni dei vari Stati cominciassero ad occuparsi, ora in modo frammentario ed episodico, ora in modo più sistematico, di tutelare l’ambiente dalle aggressioni che le attività sempre più sofisticate, ma più invasive dell’uomo vi arrecassero.<br />
Poiché con il tempo l’ambito della tutela dell’ambiente è andato progressivamente estendendosi e il relativo tema ha costituito oggetto di considerazione nei rami sempre più alti dell’ordinamento<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, sembrerebbe necessario – in via preliminare e problematica, e senza pretesa di pervenire a risultati definitivi – individuare la eventuale sussistenza di una specifica nozione giuridica di ambiente.<br />
Invero, tale nozione è di difficile definizione<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, anche se lo stallo definitorio è stato superato dalla consapevolezza dell’inutilità pratica di una rigida nozione giuridica di ambiente, che pretendesse di definirlo in tutte le sue componenti. Se, infatti, per ambiente si intende un sistema complesso, adattativo e in continua evoluzione, in quanto suscettibile sia di conformarsi alle esigenze sociali delle varie epoche, sia di riflettere i progressi scientifici, nonché i connessi mutamenti del diritto positivo, è evidente come non possa aversi una nozione giuridica di ambiente definita una volta per tutte poiché indefinita è la realtà sottostante a tale concetto<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
A ciò deve aggiungersi che, in tema di diritto dell’ambiente, si registra una forte osmosi tra diversi sistemi giuridici, sia per quanto riguarda i rapporti tra gli ordinamenti statali, sia per quanto attiene alle influenze del diritto internazionale o di particolari comunità internazionali con i singoli diritti degli Stati. I quali ultimi risentono, infatti, anche delle regole che i grandi produttori osservano nei reciproci rapporti con la massa dei consumatori.<br />
In altri termini, la nozione di ambiente si presenta come variabile non solo per la mutevolezza della realtà sottostante e per i progressi del sapere scientifico, che inducono a individuare campi sempre nuovi, in cui l’ecosistema può essere messo a rischio, ma anche per lo svilupparsi delle reciproche influenze tra i diversi ordinamenti internazionali, delle organizzazioni internazionali, statali, settoriali, spontanei, e così via.<br />
Una riprova di tale processo osmotico può ricavarsi dal fatto che la costituzionalizzazione della tutela ambientale è un fenomeno recente, frutto anche – e soprattutto – dell’assimilazione negli ordinamenti nazionali dei principi e obiettivi affermatisi a livello internazionale in difesa dell’ecosistema, principi e obiettivi tesi a far valere la responsabilità degli Stati a garanzia di un diritto fondamentale dell’ambiente ovvero di un diritto a un ambiente salubre<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Infatti, in ragione della globalità e delle dimensioni sovranazionali dei problemi ambientali – quali i sempre più frequenti fenomeni di inquinamento e i disastri ecologici, i cui effetti trascendono i confini dei singoli Stati – è innanzitutto nel diritto internazionale che si è vista emergere una particolare attenzione per l’ambiente<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Del resto, lo stesso ordinamento europeo non ignora il valore della difesa dell’ambiente, visto che, alla luce dell’evoluzione normativa<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, si evince come all’ambiente sia oggi riconosciuta dal diritto dell’Unione europea valenza costituzionale in ragione della sua dimensione sovranazionale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. La costituzionalità del valore ambientale nell’ordinamento europeo deve essere indotta dal complesso del diritto dei Trattati comunitari e dell’Unione europea, unitamente con i principi elaborati dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Si tratta di quella parte del diritto dell’Unione europea che è collocata su un piano superiore rispetto ai singoli atti normativi, orientandone la relativa interpretazione e applicazione.<br />
Il riconoscimento del valore costituzionale dell’ambiente in ambito europeo comporta quindi che ad esso si debba attribuire un’importanza assimilabile a quella dei valori economici fondativi dell’ordinamento stesso, avendo tale valore giocato un ruolo fondamentale nel passaggio da una legislazione spiccatamente orientata alla realizzazione di un mercato unico ad una legislazione diretta a realizzare una vera e propria comunità di diritto, in cui assumono un ruolo primario i diritti dei singoli e gli interessi più o meno diffusi dei gruppi sociali.<br />
In particolare, principio generale del diritto europeo, dal quale tuttavia è possibile desumere la natura trasversale della politica ambientale, è il principio di integrazione, espressamente previsto dall’art. 11 TFUE, ai sensi del quale <em>“le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.</em> In altri termini, le esigenze ambientali rappresentano un elemento imprescindibile nella determinazione delle politiche riguardanti gli altri settori dell’ordinamento europeo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Tuttavia, non può tacersi che l’orientamento dottrinale oggi maggioritario, malgrado la lettera della norma, non conferisce alle <em>“esigenze connesse alla tutela dell’ambiente”</em> una supremazia di carattere assoluto, dovendo piuttosto quest’ultima essere valutata, caso per caso, in relazione agli altri interessi contestualmente perseguiti. Anzi, la stessa <em>ratio</em> sottesa al principio di integrazione di cui al richiamato art. 11 TFUE, sembrerebbe escludere una gerarchia tra gli interessi della tutela ambientale e la promozione dello sviluppo economico-produttivo.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, dapprima il legislatore internazionale, quindi il legislatore europeo e i singoli Stati, sono progressivamente intervenuti – seppur con una normativa spesso lacunosa e circoscritta alle singole contingenze, cui la copiosa giurisprudenza sulla materia ha cercato di sopperire – per regolare i diversi aspetti delle sempre più frequenti problematiche ambientali. È infatti ormai palese che non vi è intervento dell’uomo che non comporti, anche indirettamente, un impatto sull’ecosistema.</p>
<p><em>2. La costituzionalizzazione della tutela ambientale nell’ordinamento giuridico italiano</em><br />
In Italia, così come nella gran parte degli Stati dell’Occidente europeo, soltanto nella seconda metà del secolo scorso la questione ambientale ha iniziato a rappresentare un problema cui i legislatori nazionali sono stati chiamati a rispondere.<br />
Non deve dunque destare stupore la circostanza che le Costituzioni dell’immediato dopoguerra non presentino alcun riferimento esplicito alla materia ambientale e all’ambiente in particolare. Soltanto a partire dagli anni Settanta la questione ambientale è diventata oggetto della disciplina costituzionale di quei Paesi che si apprestavano ad adottare una Carta fondamentale<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, mediante disposizioni per lo più a carattere programmatico<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Soltanto le Costituzioni più recenti, infatti, contengono principi e norme dettagliate relative al diritto all’ambiente e alla sua tutela, inteso come valore fondamentale dell’ordinamento.<br />
Infatti, la mancanza nel testo della Costituzione del 1948 di una normativa che disciplini espressamente la materia ambientale non può attribuirsi a colpa dei Padri costituenti, attesa la scarsa sensibilità dell’epoca per le problematiche ambientali<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, quanto piuttosto all’incapacità successivamente dimostrata dagli organi competenti ad approvare quelle eventuali e puntuali modifiche alla Costituzione, che avrebbero potuto portare la regolamentazione della tutela ambientale ai livelli più alti nella scala gerarchica delle norme: e ciò in ragione dell’importanza che essa merita<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Neanche la novella costituzionale del 2001 – malgrado qualche passo avanti – è stata in grado di fornire alcuna indicazione per definire il termine “ambiente”, né di chiarire il rilievo che al corrispondente valore deve essere dato nella gerarchia dei valori tutelati in Costituzione. E ciò probabilmente anche a causa della difficoltà oggettive di chiarire cosa debba intendersi per ambiente.<br />
Tuttavia, il dibattito dottrinale e l’amplissima giurisprudenza costituzionale che si sono sviluppati sin dagli anni Ottanta, pur se fortemente oscillanti e spesso contraddittori fra loro, hanno costituito la sede principale per la qualificazione della materia ambientale e per orientare in ordine al bilanciamento del relativo valore con gli altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti.<br />
Segnatamente, per molti anni la riflessione della dottrina giuridica italiana si è basata sulla nota tripartizione gianniniana, risalente all’inizio degli anni Settanta, del concetto di ambiente,  la cui nozione muta a seconda che: <em>a)</em> lo si consideri in relazione alla tutela degli elementi paesaggistici e culturali; <em>b)</em> si affronti il problema dell’inquinamento in relazione alla difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua; <em>c)</em> si faccia riferimento all’urbanistica e al governo del territorio.<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> In altri termini, la tutela dell’ambiente, secondo Giannini, rappresentava una funzione <em>“oscura e adespota<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><strong>[15]</strong></a>”</em>, in quanto priva di riferimenti normativi, anche se le fonti del diritto positivo dell’ambiente potevano indirettamente rinvenirsi nelle norme a difesa del paesaggio, nelle norme anti-inquinamento e nelle norme urbanistiche<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. È opportuno tuttavia osservare come tale concezione si riveli insufficiente, in quanto non considera tutti gli aspetti, vari e molteplici, della tutela ambientale, tendendo piuttosto a frammentare una materia meritevole di una maggiore unitarietà.<br />
Infatti, a tale teoria, che potrebbe definirsi “pluralista”, si è successivamente contrapposto l’orientamento di quanti, configurando l’ambiente in relazione alla rivendicazione di situazioni giuridiche soggettive, hanno sostenuto l’unitarietà della nozione, ipotizzandone il suo collegamento con i diritti della personalità ovvero con i diritti sociali, quali il diritto alla salute e, nella specie, il diritto a un ambiente salubre<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. I sostenitori di tale tesi ritengono infatti che l’ambiente non può identificarsi con i singoli beni che lo compongono, ma è, essenzialmente e nel suo complesso, oggetto di un diritto rivolto alla tutela dell’uomo, alla salvaguardia della sua salute e della sua vita, alla difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, alla protezione dall’inquinamento.<br />
Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di interpretare taluni riferimenti costituzionali – e soprattutto quelli relativi ai c.d. diritti sociali – per fornire un inquadramento – certo parziale – dei principi in materia ambientale. In particolare, le disposizioni costituzionali che hanno consentito agli interpreti, prima della riforma del 2001, di individuare riferimenti, più o meno oggettivi, all’ambiente e alla sua tutela sono gli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione, cui si aggiungono anche gli artt. 41 e 44 Cost.<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
L’art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica <em>“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19"><strong>[19]</strong></a>, </em>ancorché riferito alla forma esteriore del territorio inteso come bellezza naturale d’insieme, in maniera lungimirante prefigura una tutela dell’ambiente <em>ante litteram</em>. Tuttavia, la portata normativa di tale disposizione programmatica è stata in un primo momento trascurata, sia per l’eccessiva indeterminatezza dell’oggetto, sia per la sussistenza nella legislazione ordinaria dell’epoca di due specifiche leggi<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> sulla protezione delle bellezze naturali e sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Tali leggi sembravano esaurire le esigenze di tutela espresse dall’art. 9 Cost. e soltanto successivamente ne è stato colto il contenuto di affermazione di un determinato valore come principio fondamentale dell’ordinamento<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>,  che la giurisprudenza costituzionale ha riferito anche ai beni culturali in senso largo, e che specificamente ha per oggetto tanto la conservazione dei risultati delle attività culturali dell’uomo, quanto il paesaggio.<br />
Del resto, l’interpretazione della nozione di paesaggio è stata oggetto di un acceso dibattito, che si è polarizzato in direzione di due diverse tesi fondamentali, le quali peraltro scontano ambedue <em>“la mancanza di ulteriori esplicazioni costituzionali sui modi attraverso i quali dovrebbe essere realizzata” </em>la sua tutela<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Secondo la tesi più restrittiva e cronologicamente più risalente, per paesaggio deve intendersi l’insieme delle bellezze naturali e paesaggistiche, <em>“il panorama romanticamente inteso come insieme di oggetti naturali aventi valore estetico”</em><a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, esaurendosi la tutela nella sua conservazione. Tale interpretazione – che si basa sulla legge n. 1497 del 1939 – esclude dalla tutela ciò che è ricompreso nel paesaggio (ad esempio, la flora e la fauna) e cristallizza quest’ultimo nell’insieme di determinati beni immobili, che per le loro caratteristiche peculiari non possono non essere oggetto di un apposito regime giuridico, giustificandosi pertanto il carattere non espropriativo dei vincoli posti sui beni medesimi e la loro non indennizzabilità<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Secondo la tesi più estensiva  – che fa riferimento al significato dato all’espressione dalle scienze non giuridiche –, il termine paesaggio indica <em>“la forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni nella sua cultura”. </em>La nozione di ambiente ricomprende, quindi, anche l’aspetto urbanistico e territoriale, acquisendo al contempo valenza giuridica. Secondo tale ottica, la tutela del paesaggio si estende oltre la conservazione delle bellezze naturali in due direzioni: <em>“nella prima, il paesaggio come forma sensibile dell’ambiente investe non le sole bellezze con riferimento a criteri estetici, ma ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna, in quanto concorrono a costituire l’ambiente in cui vive e agisce l’uomo. Nella seconda (e più ricca di implicazioni e conseguenze) la tutela del paesaggio come forma del paese, plasmata dall’azione della comunità investe ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio, qualunque possa essere l’area in cui viene svolto<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26"><strong>[26]</strong></a>”. </em>Il suddetto principio della tutela del paesaggio dovrebbe pertanto ispirare tutta la regolazione delle attività, comprese quelle edilizie, che trasformano l’ambiente e il territorio, conseguendone, a stretto rigore, l’illegittimità delle discipline territoriali che non tengono in considerazione il paesaggio alla stregua di un valore primario.<br />
Questa visione si è rivelata in un certo senso anticipatoria dell’approccio pan-paesaggistico della Convenzione europea del paesaggio<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, approvata a Firenze il 20 ottobre 2000, in cui il paesaggio è definito come <em>“una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28"><strong>[28]</strong></a>”.</em><br />
D’altro canto, la giurisprudenza costituzionale, dopo aver aderito inizialmente alla tesi che identificava il paesaggio con le bellezze naturali<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, ha progressivamente inteso quest’ultimo come l’insieme di tutti quei beni cui è riconosciuto un valore estetico-culturale<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, la cui tutela non può realisticamente essere concepita in termini statici, ma deve essere improntata a <em>“integralità e globalità<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><strong>[31]</strong></a>”</em>,  adattandosi dinamicamente alle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del Paese, il cui soddisfacimento può incidere sul territorio e sull’ambiente<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Ad ogni modo, anche tale nozione estensiva di paesaggio come <em>“forma del paese”</em>, rappresenta solo un momento della tutela ambientale e non può pretendere di dare una risposta esaustiva al problema dell’identificazione della disciplina costituzionale dell’ambiente. Va considerato infatti che, se, da una parte, la tutela ambientale e la tutela paesaggistica possono riguardare lo stesso oggetto, le finalità paesaggistiche non si risolvono in quelle ambientali, in quanto riguardano solo alcuni aspetti di queste ultime; ne consegue che appare restrittiva, ed in un certo senso erronea, l’identificazione della dimensione ambientale con quella paesaggistica, visto che quest’ultima, pur costituendo un elemento determinante dell’ambiente, non ne copre tutti gli aspetti, ma si collega alla prima come la parte rispetto al tutto.<br />
Ciò del resto trova una conferma nel frequente collegamento del principio della tutela dell’ambiente con il noto principio fondamentale di cui all’art. 32 Cost., ai sensi del quale <em>“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)”</em>. Tale disposizione, in combinato disposto con il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., consente una visione del rapporto tra ambiente e salute in termini di complementarietà, e manifesta l’intrinseca relazione tra i due principi della solidarietà sociale e del diritto alla salute, potendo quest’ultimo essere effettivamente soddisfatto solo se viene tutelata la salubrità dell’ambiente, così da garantire l’integrità e la qualità della vita degli individui<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. D’altronde, sin da subito la Corte di Cassazione ha chiarito che <em>“il diritto alla salute, piuttosto (e oltre) che come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, si configura come diritto all’ambiente salubre”<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34"><strong>[34]</strong></a></em>: e sulla stessa linea si è orientata la dottrina costituzionalistica, affermando che il diritto all’ambiente salubre consiste nel diritto a pretendere condizioni ambientali in grado di assicurare lo sviluppo della personalità di ciascun individuo e la preservazione della sua salute<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Tuttavia, il diritto all’ambiente salubre non può configurarsi di per sé che come un aspetto parziale e accessorio della tutela ambientale, la quale appunto non è riconducibile alla sola salute umana; con la conseguenza che gli ambiti di intervento del principio della tutela dell’ambiente spesso non coincidono con quelli propri del diritto alla salute, dovendosi distinguere le finalità di tutela della salute umana da quelle specifiche della tutela dell’ambiente.<br />
Peraltro, una ulteriore chiave di lettura delle disposizioni costituzionali ha permesso di considerare l’ambiente come base giuridica del bilanciamento, nel perseguimento del c.d. sviluppo sostenibile, tra l’interesse allo sviluppo economico e produttivo e la tutela dell’ambiente: il valore ambientale infatti può limitare quelle attività dirette alla produzione di beni e servizi che possono recare danni all’ambiente, e può impedire che la libertà di iniziativa economica, privata e pubblica, di cui all’art. 41 Cost., assuma forme tali da confliggere con la necessità che l’ambiente trovi adeguata tutela, svolgendosi in definitiva in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana.<br />
Inoltre, la Corte costituzionale non ha mancato di individuare espressamente un ulteriore indiretto riferimento della tutela dell’ambiente non solo nel richiamato precetto costituzionale che limita l’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., ma anche nella disposizione costituzionale che vincola il diritto di proprietà alla sua funzione sociale (art. 42 Cost.).<br />
Come noto, l’ambiente – inteso genericamente come materia oggetto di disciplina – fa finalmente il suo ingresso nella Carta costituzionale soltanto con legge costituzionale n. 3 del 2001, di revisione del Titolo V, anche se il legislatore ha mancato di darne una definizione sostanziale, essendosi piuttosto limitato a ricomprendere all’interno della lista di materie di competenza esclusiva dello Stato di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., la lettera s), relativa alla “<em>tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, </em>e nell’elenco delle materie di competenza concorrente, per le quali la disciplina di dettaglio è attribuita alle Regioni, <em>“la valorizzazione dei beni ambientali e culturali”</em>.<br />
Sebbene dunque la revisione del Titolo V della Costituzione abbia senza dubbio alcuno costituito un’occasione storica per dare alla tutela ambientale una configurazione più consona, che tenesse conto degli sviluppi della giurisprudenza, probabilmente anche in ragione della fretta con cui si è voluto approvare il procedimento di revisione costituzionale, la riforma  non ha inteso scalfire i principi fondamentali, i diritti e i doveri enunciati nella Parte Prima della Carta, costituzionalizzando soltanto incidentalmente la questione ambientale.<br />
Giova tuttavia sottolineare  –  come del resto messo in evidenza da costante giurisprudenza sul punto – che, trattandosi di un valore costituzionale che coinvolge, per sua natura, tutti i livelli di governo, nell’esercizio della propria potestà legislativa, il legislatore regionale può assumere la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>, ed introdurre disposizioni e limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dal legislatore nazionale, nel rispetto degli standard previsti dallo Stato per garantire le esigenze connesse ai livelli essenziali di tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento, l’unitarietà della programmazione economica e la concorrenza tra gli operatori<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.</p>
<p><em>3. I c.d. “diritti di terza generazione”</em><br />
Come anticipato, anche in virtù della sua costituzionalizzazione, la tutela ambientale è oggi ricompresa tra i cosiddetti “nuovi diritti”, espressione recentemente coniata per indicare quei diritti soggettivi, individuali e collettivi, emersi nel corso degli ultimi decenni del Novecento, la cui sussistenza a livello costituzionale si rende evidente solo in seguito al riconoscimento sociale di certi valori ritenuti fondamentali,  e che spesso, sotto forme diverse, hanno ottenuto un proprio riconoscimento formale all’interno dei singoli ordinamenti.<br />
Sulla scorta di tale processo evolutivo, intrinseco in ogni realtà sociale, dottrina e giurisprudenza hanno individuato una categoria di diritti “nuovi”, ossia quei diritti che, sebbene secondo un’interpretazione puramente formale non sarebbero stati esplicitamente riconosciuti nella Carta, in virtù del loro carattere implicito, strumentale, trasversale, riconoscibile solo grazie a un’interpretazione evolutiva, sono comunque radicati nelle disposizioni costituzionali positive<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
È indubbia la loro natura di diritti costituzionali fondamentali, in quanto l’elemento di novità riguarda solo la loro esplicitazione, e non può pertanto parlarsi propriamente di creazione di diritti nuovi, ossia di diritti <em>“fondati su incerti referenti valoriali “esterni” al dato costituzionale, ma nuove formulazioni, nuove proiezioni… di un materiale che è sempre pienamente riconducibile alla Costituzione nel suo “volto” positivo ed espresso<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39"><strong>[39]</strong></a>”.</em><br />
In principio, è stato Bobbio che, pur non usando una terminologia rigorosa e costante, per primo ha posto in evidenza la categoria dei nuovi diritti, riferendosi propriamente ai c.d. “diritti della terza generazione”, per indicare quelle posizioni giuridiche considerate <em>“ulteriori”</em> e <em>“successive” </em>rispetto a quelle tradizionalmente conosciute, ed operando quindi una distinzione rispetto ai c.d. “diritti della prima generazione”, di ispirazione liberale (i diritti politici, le libertà, il diritto alla proprietà privata), e ai “diritti della seconda generazione” o “diritti sociali”, (quali il diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute)<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
I <em>“quattro pilastri fondamentali<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41"><strong>[41]</strong></a>”</em> di tale nuova generazione di diritti sarebbero costituiti dal diritto alla pace, il diritto allo sviluppo, il diritto al patrimonio comune dell’umanità e il diritto all’ambiente<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. Trattasi di valori di amplissima portata, la cui tutela provoca sicuramente non trascurabili difficoltà e, pertanto, è necessario innanzitutto domandarsi se, attraverso determinati percorsi ricostruttivi, sia corretto affermarne la rilevanza giuridica all’interno del nostro ordinamento. E ciò al fine di evitare di riconoscere una copertura costituzionale a mere aspirazioni di particolare tutela e cura, oltrepassando quel confine, spesso sottile ma assolutamente rilevante, tra diritto ed etica<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
Ruolo fondamentale nell’individuazione dei nuovi diritti spetta alla Corte costituzionale, cui deve attribuirsi l’opera (<em>rectius, </em>il merito) dell’ampliamento degli spazi di tutela dei cittadini.<br />
Anzi, come sottolineato dal Presidente Grossi in occasione del suo insediamento, compito della Corte è proprio quello di <em>“continuare ad avere un’incidenza nella vita dei cittadini sul piano della tutela dei diritti fondamentali, in continuità anche con la funzione “creativa” esercitata nei primi sessanta anni (…) come è stato per l’ambiente, non espressamente menzionato nella Costituzione, dove si parla solo di paesaggio, ma che oggi appartiene al novero dei diritti fondamentali inventati dalla Corte, nel senso di “invenire”, trovare, nella trama stessa della Costituzione”.</em><br />
Come detto, il fondamento di tali nuovi diritti è da ricercare nella Costituzione positiva e il fatto che i diritti inviolabili siano ricompresi tra i principi supremi dell’ordinamento comporta la necessità di un’interpretazione dinamica ed evolutiva delle disposizioni costituzionali che li prevedono. Ne consegue che i c.d. “nuovi diritti” non sono altro che l’esplicazione necessaria del patrimonio della persona, intesa tanto come individuo, quanto come società, indipendentemente dalla loro configurazione quali libertà, poteri, diritti individuali o sociali. Ciò che rileva infatti è che siano espressione di valori, ossia di principi fondamentali o supremi<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Per quanto specificamente riguarda la materia ambientale, è fuori di dubbio che le vicende relative alla contaminazione e l’inquinamento dell’ecosistema rivelano l’interesse primario all’ambiente e alla sua tutela, ma per arrivare all’affermazione di un diritto all’integrità dell’ambiente occorre partire dal dato testuale positivo (alla stregua del quale peraltro molti diritti “della terza generazione” vengono notevolmente ridimensionati<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>), anche in considerazione della circostanza che la revisione del Titolo V ha introdotto un riferimento alla materia ambientale soltanto per quanto attiene il riparto delle competenze legislative.<br />
In particolare, il valore ambientale assurge a valore primario nella recente giurisprudenza costituzionale, presentandosi sia sotto forma di diritto soggettivo a un ambiente salubre, sia come interesse della collettività.<br />
Il diritto alla salubrità dell’ambiente può ritenersi implicito nel diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione, che oltre alla pretesa all’integrità fisica della persona, si sostanzia  anche nel diritto alla <em>“salubrità della sfera sia pure esterna all’individuo, ma nella quale egli vive e opera<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46"><strong>[46]</strong></a>”.</em> Anche la difesa di tale sfera esterna viene riconosciuta quale interesse della collettività, in virtù dell’art. 9 Cost., ormai pacificamente riferito non soltanto alla tutela del paesaggio, ma anche dell’ecosistema. In altri termini, il diritto alla salubrità dell’ambiente presuppone una visione della salute intesa come bene giuridico trascendente la concezione meramente individualistica, costituendo piuttosto un valore costituzionale riferito sia al singolo come diritto fondamentale, sia alla comunità come interesse diffuso<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Insomma, l’ambiente e la sua tutela si esprimono in valori che la Costituzione prevede e garantisce, e pertanto la Corte chiarisce che la tutela ambientale deve considerarsi un valore costituzionalmente protetto, che delinea una materia trasversale e nella quale convergono competenze diverse, ribadendo il valore primario e assoluto del territorio e della tutela paesistica, <em>“che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48"><strong>[48]</strong></a>”.</em><br />
È una realtà in rapido movimento, che esige uno sforzo, da parte dei giuristi e degli interpreti, di adattamento delle disposizioni genericamente relative al diritto ambientale ai concreti fatti e interessi che da tale realtà vengono emergendo<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Una volta ritenuto che il diritto dell’ambiente esige una sua peculiare metodologia di studio, in quanto può mettere in crisi tutta una serie di tradizionali concezioni pubblicistiche, nati sulla base del positivismo stato-centrico, la conseguenza naturale di tale ragionamento non potrebbe essere che quella di un’autonomia del diritto ambientale. Anzi, taluni Autori non hanno esitato a definire l’enorme portata di tale “nuovo interesse” quale un vero e proprio “sconvolgimento” non solo del diritto dei singoli Stati, ma anche e soprattutto del sistema giuridico dell’Unione europea, da sempre improntato al solo paradigma delle libertà economiche<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p><em>4. Il valore costituzionale dell’ambiente nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti</em><br />
Come illustrato, il percorso giurisprudenziale ha gradualmente portato ad attribuire agli interessi e ai valori ambientali un rilievo costituzionale, certamente primario, ma in ogni caso suscettibile di ragionevoli operazioni di bilanciamento con altri interessi costituzionali con esso potenzialmente confliggenti.<br />
Infatti, in generale, dall’evoluzione del progresso scientifico – sia che esso riguardi le scienze dello spirito ovvero le scienze della natura – nascono una serie di interessi che, intrecciandosi fra loro, ora convergendo, ora confliggendo, determinano una notevole difficoltà di definizione tanto degli obiettivi da perseguire, quanto degli strumenti per una politica di ampio respiro.<br />
La giurisprudenza si trova quindi a dover operare un bilanciamento di tutti i valori riconducibili al testo costituzionale ed, in particolare, quelli a tutela della dignità dell’uomo. In particolare, le operazioni di bilanciamento hanno ad oggetto beni di rango costituzionale, ricomprendendosi con tale espressione non soltanto i diritti e i doveri fondamentali, ma anche gli interessi, soggettivi e collettivi, costituzionalmente rilevanti.<br />
L’analisi empirica ha permesso di osservare tendenze espansive, in quanto la Corte costituzionale ha ammesso che, oltre ai diritti espressamente enumerati nella Carta, sia possibile operare il bilanciamento anche con diritti o interessi “nuovi”, talora desunti direttamente dalle disposizioni positive, talora immessi nell’ordinamento attraverso “clausole aperte”, quale il sopra citato art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> .<br />
Per quanto riguarda i criteri che devono orientare il bilanciamento, nel nostro ordinamento non sembrano sussistere disposizioni che dettino criteri di prevalenza tra i valori e che permettano di risolvere gli eventuali conflitti sulla base di una gerarchia costituzionalmente prestabilita. Come di recente chiarito dai Giudici delle leggi, in occasione di un noto caso che ha coinvolto i valori della salute e dell’ambiente, la Costituzione infatti <em>“richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come primari dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico e assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato (…) secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52"><strong>[52]</strong></a>”. </em><br />
Ne consegue che l’ordine fra i principi costituzionali può essere definito soltanto in termini non assoluti, dovendo essere calato nel caso concreto, mediante l’individuazione da parte dei giudici di una “regola del conflitto”, ossia dei presupposti e delle condizioni che regolano la relazione di precedenza tra i valori contrastanti.<br />
Per quanto specificamente riguarda la tutela ambientale, il riconoscimento dell’ambiente quale valore <em>“insuscettibile di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53"><strong>[53]</strong></a>”</em> non può essere inteso in termini assoluti, in quanto la sua primarietà, se indica la considerazione degli interessi ambientali nella scala di valori dell’ordinamento giuridico, ne configura altresì la posizione in relazione agli altri valori costituzionali ad esso pariordinati.<br />
Infatti, il riconoscimento <em>sic et simpliciter</em> della primarietà della protezione ambientale può comportare il rischio di posizioni massimalistiche e dirette alla pura conservazione dell’esistente, senza rispondere all’esigenza di una tutela dinamica dell’ambiente.  Ne consegue che anche il valore ambientale ben può cedere qualora sia opportuno soddisfare nel caso concreto altri interessi costituzionalmente rilevanti.<br />
Tale considerazione si fonda sulla consapevolezza che tutti i diritti fondamentali hanno un rapporto di integrazione reciproca e nessuno di essi prevale in termini assoluti sugli altri. L’eventuale conflitto che può determinarsi tra interessi eterogenei, ma legati a valori comunque primari – quali, a titolo esemplificativo, la tutela della salute, nella sua particolare declinazione di diritto a un ambiente salubre, il diritto al lavoro e il diritto allo sviluppo economico – dovrà pertanto essere risolto di volta in volta, avendo riguardo al caso concreto. A tal fine, si rende necessario l’intervento dello Stato per ottemperare ai quei doveri sanciti dalla nostra Costituzione, tutelando al contempo non soltanto la salute e l’ambiente, ma anche le esigenze della produzione, con la conseguente ricerca di nuovi equilibri e di nuove definizioni del rapporto Stato-mercato.<br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, dal punto di vista giuridico la tutela ambientale può essere qualificata come principio e criterio direttivo dell’attività del legislatore; come obiettivo da perseguire con le politiche pubbliche di settore; come valore primario, da privilegiare in sede di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in quanto <em>conditio sine qua non </em>per la stessa sopravvivenza della specie umana. Le situazioni giuridiche soggettive da essa scaturenti si sostanziano nel diritto soggettivo a un ambiente salubre, nel dovere di salvaguardia e rispetto dell’ambiente, nella responsabilità individuale in caso di danno ambientale.</p>
<p><em>5. Ambiente e mercato</em><br />
Sul tema ambientale la scienza giuridica è stata anticipata dalla scienza economica, che per prima ha studiato il rapporto tra il sistema economico e l’ambiente naturale, indagando sia le questioni più generali (come la nozione di sostenibilità e l’analisi dell’inquinamento – mediante lo studio dell’impatto economico e finanziario del degrado ambientale – e le modalità da applicare alla produzione e al consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili), sia le questioni di carattere pratico, quali l’elaborazione e l’attuazione di politiche ambientali a carattere coercitivo (le ecotasse) ovvero volontario (<em>ecolabel, ecoaudit</em> e gli altri strumenti di valutazione dell’ecocompatibilità delle attività economiche).<br />
Più in particolare, il mercato rappresenta quella dimensione all’interno della quale quotidianamente vengono assunte scelte che, nel complesso, possono avere un impatto risolutivo sull’ambiente.<br />
Non può tuttavia tacersi che, soprattutto in un primo momento, la primazia delle libertà economiche, in un contesto di mercato altamente concorrenziale, ha comportato un approccio piuttosto severo nell’individuazione di limitazioni.<br />
Infatti, fino a pochi decenni fa il mercato era improntato a una logica meramente concorrenziale, senza che gli operatori economici si preoccupassero degli effetti dannosi che le attività poste in essere provocavano sull’ambiente, in particolare in termini di inquinamento e di depauperamento delle risorse naturali. L’espressione stessa di ecologia di mercato appare un ossimoro, se si considera che lo sfruttamento delle risorse e il degrado ambientale sono aspetti indissolubilmente legati alla crescita economica<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
Invero, le esternalità negative sull’ambiente – soprattutto quelle con effetti a carattere globale – rappresentano, dal punto di vista economico, una forma di fallimento del mercato, che nell’allocazione delle risorse non tiene in considerazione i costi sociali, quali la crescita della povertà, l’inquinamento, il peggioramento della qualità della vita, la non salubrità dell’ambiente.<br />
In altri termini, l’assenza di un intervento regolativo comporta che l’operatore economico agisca senza pagare i costi dell’inquinamento o delle emissioni al di sopra del livello di tollerabilità, che l’operatore stesso abbia causato con le sue attività, pregiudicando in tal modo l’interesse collettivo. Il controllo governativo sulle aziende sembra quindi l’unica via in grado di contrastare i danni ambientali causati dal libero mercato.<br />
Più in particolare, con l’emergere nell’opinione pubblica di una sensibilità ambientale, i singoli Stati hanno progressivamente avviato apposite politiche di protezione dell’ambiente, facendo dapprima ricorso ai tradizionali sistemi di comando e controllo <em>(command and control)</em>, caratterizzati da un forte accentramento del potere decisionale in capo agli apparati pubblici, che lo esercitano attraverso strumenti autoritativi (quali gli atti di pianificazione, le norme tecniche, i limiti alle immissioni in atmosfera, le sanzioni amministrative) e strumenti economici puri (quali le ecotasse e i sussidi per la riduzione delle emissioni)<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.<br />
Tuttavia, una regolazione pubblica, improntata esclusivamente ai rigidi meccanismi autoritativi e di controllo, ha ben presto rivelato la sua fallibilità, perché, non tenendo in adeguata considerazione le differenti situazioni locali e le specificità degli impianti produttivi, concede poco spazio a stime di convenienza individuali e decentrate, e scoraggi altresì l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e tecnologie più evolute<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. È infatti necessario che l’attività istituzionale – in ogni caso imprescindibile – sia caratterizzata da un livello di capillarità e flessibilità che soltanto un duttile sistema di incentivi è in grado di promuovere.<br />
Pertanto, da un lato vengono posti in essere rimedi che mirano a indurre imprese e consumatori a tenere conto dei costi e dei benefici ambientali all’interno dei mercati di beni e servizi già esistenti, attraverso l’assegnazione di un prezzo alle risorse naturali, cui accedono le imprese e che sarebbero state altrimenti gratuite e liberamente disponibili. A tale logica di “internalizzazione degli effetti esterni sull’ambiente” sono riconducibili anche quelle politiche che, nella valutazione delle offerte presentate in sede di gara di appalto, attribuiscono un peso sostanziale ai profili ambientali ai fini dell’assegnazione della commessa pubblica<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>.<br />
D’altro lato, la mano pubblica ha realizzato una tutela dell’ambiente “attraverso il mercato”, mediante la creazione di mercati nuovi (<em>rectius </em>artificiali), specificamente finalizzati allo scambio di beni e titoli rappresentativi di valori ambientali, che altrimenti non esisterebbero<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.<br />
In ogni caso, la tutela ambientale poggia oggi su principi ormai saldamente consolidati, primo fra tutti il principio di responsabilità sintetizzabile nella formula “chi inquina paga” e sulla sussistenza di un apparato di regole e di strumenti di mercato che ne garantiscono l’efficienza.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. Zorzi Giustiniani A., <em>La protezione dell’ambiente nuova frontiera del costituzionalismo, </em>in <em>Studi in onore di Franco Modugno, </em>Napoli, 2011.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si è passati infatti da una fase in cui si adottavano decreti governativi tecnici a una vera e propria legislazione della materia, che ha infine raggiunto il rango di valore costituzionale e sovranazionale.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le teorie definitorie hanno oscillato prevalentemente tra due orientamenti: la c.d. teoria “pluralista”, che nega la possibilità di raggiungere una nozione giuridica univoca ed unitaria di ambiente; e la c.d. teoria “monista”, che ritiene che sussista un concetto giuridico unitario di ambiente, presupposto delle norme e degli istituti che generalmente si riconducono al c.d. diritto ambientale: concetto che nasce dalla scienza ecologica. Sul tema, cfr., tra i molti, Caravita B., <em>Diritto dell’ambiente, </em>Bologna, 2005; Cafagno M., <em>Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune, </em>Torino, 2007.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La Corte costituzionale italiana ha definito l’ambiente come un bene della vita “immateriale e complesso”[4], soggetto al regime dei beni pubblici a fruizione collettiva, e la cui tutela è – come si vedrà in seguito – valore costituzionale, con tutti i corollari che ne derivano (cfr. Corte Cost.,  sent. n. 387/2007; Corte Cost., sent. 18 aprile 2008, n. 105).</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le prime misure giuridiche concernenti il rapporto tra le attività umane e la qualità dell’ambiente risalgono alla prima metà del Novecento e avevano come unica finalità la tutela della salute dei cittadini. Peraltro, come già anticipato, i problemi relativi alla tutela dell’ambiente e all’utilizzo del territorio sono stati per lungo tempo considerati in modo del tutto marginale e comunque funzionali al prevalente interesse economico, strettamente connesso con lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali per scopi per lo più imprenditoriali.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A livello internazionale, i primi passi nel campo del diritto ambientale sono stati mossi dalla giurisprudenza, nel 1941, con il famoso caso della fonderia Trail Smelter, che portò alla prima affermazione del principio della responsabilità internazionale degli Stati per i danni ambientali transfrontalieri (cfr. <em>United Nations Report of Interational Arbitral Award</em>, III, 1965<em>)</em>.<br />
Ma al di là delle sporadiche e occasionali pronunce giurisprudenziali, nonché di taluni trattati a carattere bilaterale e con limitata sfera di efficacia, il bisogno di intervenire espressamente sulla tutela ambientale è stato avvertito solo negli anni Settanta, quando, con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’ambiente umano, veniva riconosciuto agli Stati <em>“il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse conformemente alle proprie politiche ambientali e la responsabilità di assicurare che le attività svolte all’interno della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o di spazi sottratti alla giurisdizione degli Stati”</em> (principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma)<em>. </em>La Dichiarazione di Stoccolma segna il passaggio dalla tutela dell’ambiente come territorio a una tutela dell’ambiente nella sua globalità, quale interesse pubblico internazionale: i beni ambientali sono riconosciuti patrimonio comune dell’umanità; agli Stati viene sottratto il dominio di alcuni principi del diritto ambientale; si afferma il principio dell’equità intergenerazionale. I problemi ambientali vengono quindi affrontati in maniera organica e vengono poste le basi per la costituzione di nuovi e complessi sistemi pattizi.<br />
La successiva elaborazione relativa alla tutela ambientale in ambito internazionalistico passa attraverso altre due grandi conferenze mondiali, la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su ambiente e sviluppo e il Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2005.<br />
Per quanto invece riguarda la lotta al cambiamento climatico e al riscaldamento globale, che ad oggi rappresenta uno dei maggiori – se non il maggiore e il più preoccupante – problemi ambientali dell’era moderna, nel corso della Conferenza delle Parti tenutasi a Kyoto nel 1997, veniva sottoscritto il c.d. Protocollo di Kyoto, un Trattato di natura volontaria entrato in vigore però soltanto nel 2005, in seguito alla ratifica da parte della Russia. Con tale accordo internazionale, ciascun Paese sottoscrittore si impegnava a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (ossia i gas climalteranti, che riscaldano il clima terrestre, e che rappresentano la più evidente impronta dell’uomo sull’ecologia) rispetto ai propri livelli di emissione del 1990, in proporzione al proprio livello di sviluppo. L’obiettivo era quello di raggiungere una riduzione complessiva del 5% delle emissioni, da conseguire nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012.<br />
Dopo il fallimento degli obiettivi posti dalla Dichiarazione di Washington &#8211; un documento non vincolante che avrebbe dovuto portare al superamento del Protocollo di Kyoto e che introduceva nuovi vincoli e sistemi di scambio -, e l’infruttuosità della  Conferenza sul cambiamento climatico che si tenne a Copenaghen nel 2007, così come degli accordi stipulati a Cancun nel 2010, con l’emendamento di Doha del 2012 è stata avviata una nuova fase, che, fino al 2020, impegna gli Stati a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra al fine di contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C, e di garantire al contempo la continuità con gli obiettivi precedentemente posti.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>Per quanto riguarda l’ambito prettamente europeo, la questione ambientale non era stata originariamente contemplata nel Trattato di Roma; un ruolo decisivo nella disciplina della materia veniva piuttosto svolto dalle istituzioni comunitarie, in particolare dalla Corte di Giustizia. Infatti, è soltanto con l’Atto Unico Europeo del 1986 che la protezione dell’ambiente è divenuta espressamente uno degli obiettivi della Comunità.<br />
La circostanza che la protezione dell’ambiente stesse progressivamente diventando un obiettivo fondamentale per la Comunità, tale da poter costituire un limite all’attuazione di altri interessi con esso in contrasto, si iniziava a evincere da talune pronunce giurisprudenziali: nel 1988, con la storica sentenza <em>Commissione c. Danimarca, </em> la Corte di Giustizia riconosceva alle misure di protezione all’ambiente la possibilità di limitare la circolazione delle merci, purché nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione (Cfr. CGUE, sentenza 20 settembre 1988, C-302/86, <em>Commissione c. Danimarca, </em>in <em>Racc. C. giust. CE, </em>1988, 4607 ss.). Finalmente, con il Trattato sull’Unione Europea da semplici puntuali azioni delle istituzioni sulla materia ambientale si è passati a una vera e propria politica europea. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 2, la Comunità persegue – tra gli altri – il fine di <em>“una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente” </em>(Sul tema, cfr. Grado V., <em>Tendenze evolutive della politica comunitaria dell’ambiente in relazione al quinto programma d’azione,</em> in <em>Riv. dir. eur., </em>1993.<br />
Nonostante gli sforzi di conferire alle disposizioni adottate in materia ambientale una maggiore incisività e democraticità, il Trattato è stato oggetto di numerose critiche, inerenti soprattutto la complessità delle procedure decisionali e il mancato rispetto degli impegni assunti in occasione della Conferenza di Rio, essendosi l’Unione Europea limitata al mero inserimento nel testo dei Trattati dell’esigenza di uno sviluppo sostenibile. Il sentimento di insoddisfazione ha così condotto a una nuova versione firmata dagli Stati membri ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrata in vigore il 1° maggio 1999, che, più che apportare sostanziali modifiche, ha consolidato la rilevanza comunitaria della politica ambientale.<br />
Ma vi è di più. Ai sensi dell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. <em>“un livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.</em> Come noto, la Carta è stata dapprima integrata all’interno del Trattato costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre 2004, quindi nel Trattato di Lisbona del 2007[7], assurgendo in tal modo a rango di diritto primario dell’Unione Europea.<br />
In particolare, il Trattato di Lisbona inserisce l’ambiente tra le materie sulle quali all’Unione è attribuita competenza concorrente con gli Stati membri, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; la protezione della salute umana; l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale, specificamente combattendo i cambiamenti climatici.<br />
Dalla disposizione introdotta dal Trattato di Lisbona, non soltanto si evince – come del resto nel nostro ordinamento, in cui la previsione dell’art. 32 Cost, a tutela della salute umana, unitamente con l’art. 9 Cost., a tutela del paesaggio, ha fornito le basi per una tutela dell’ambiente in quanto bene – che anche a livello europeo sussiste una stretta correlazione tra le misure a tutela della qualità dell’ambiente e quelle a tutela della salute, ma emerge altresì la trasversalità della materia ambientale sicché, anche al livello di principi europei si conferma quanto riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, ossia che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema consente alla legge statale di intervenire anche in materia di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni.<br />
Per quanto riguarda invece l’obiettivo dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche in considerazione della lotta al cambiamento climatico, alle istituzioni comunitarie viene riconosciuto il potere di indirizzare la normativa ambientale verso fini di tutela delle risorse naturali, di sviluppo sostenibile e di risparmio energetico.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>  Sulla “costituzione europea” (espressione emersa per la prima volta nel caso <em>Costa</em> del 1964) si veda, in generale, Chiti M.P., <em>Ambiente e “costituzione” europea: alcuni nodi problematici</em>, in Grassi S., Cecchetti M., Andronio A., (a cura di), <em>Ambiente e diritto</em>, I – II, Leo S. Olschki, Città di Castello (PG), 2009.</p>
</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Del resto, tale principio è esplicitamente previsto anche nel nostro ordinamento, ove all’art. 3 <em>quater</em> d.lgs. n. 152/2006, in tema di bilanciamento di interessi, impone l’obbligo della prioritaria considerazione dell’ambiente e del patrimonio culturale.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A titolo meramente esemplificativo, si ricordano la Costituzione portoghese del 1976, che prende in considerazione il diritto dell’ambiente sia come diritto del cittadino a un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente bilanciato, sia con riguardo ai doveri dello Stato di prevenire e controllare il livello di inquinamento, sviluppando un’appropriata difesa del paesaggio; la Costituzione spagnola, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della propria personalità, con il conseguente obbligo di conservazione dello stesso.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Zorzi Giustiniani A., op. cit. Evidenzia l’Autore che ad oggi oltre settanta Paesi hanno introdotto all’interno della propria Carta costituzionale la garanzia del diritto a un ambiente salubre, utilizzando formule che configurano la situazione giuridica tutelata ora come diritto sostanziale, ora come diritto meramente procedurale, altre lo considerano un diritto-dovere, ovvero un principio finalizzato al raggiungimento di obiettivi quali lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ecosistema, la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ma allora si trattava di far risorgere il Paese dalle macerie della guerra, sviluppando in primo luogo le capacità produttive e industriali.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. in generale sul tema, Recchia G., <em>La tutela dell’ambiente in Italia, </em>in Ferrara R., Vipiana P. M. (a cura di), <em>I nuovi diritti dello Stato Sociale in Trasformazione. La tutela dell’ambiente tra diritto interno e comunitario, </em>Padova, 2002.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Giannini M.S., <em>“Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, </em>in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1973.</em></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Giannini M.S., <em>Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, </em>in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico, </em>1971.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Tra i sostenitori della c.d. teoria pluralista, cfr. Torregrossa G., <em>Introduzione al diritto urbanistico, </em>Milano, 1987; Cavallo B., <em>Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>1990; Morbidelli G., <em>Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, </em>in <em>Scritti in onore di Alberto Predieri, </em>Milano, 1996.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema, v. Giampietro F., <em>Diritto alla salubrità dell’ambiente, </em>Milano, 1980; Gustapane A., <em>La tutela globale dell’ambiente,</em> Milano, 1991.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul tema, si veda, <em>ex multis, </em>Caravita di Toritto B., <em>Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione, </em>in Grassi S., Cecchetti M., Andronio A., (a cura di), <em>Ambiente e diritto</em>, I – II, Leo S. Olschki, Città di Castello (PG), 2009; Grassi S., <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Osservatorio sulla legislazione o tutela dell’ambiente, Saggi, </em>Giuffré, 2012; Dell’Anno P., Picozza E. (a cura di), <em>Trattato di diritto dell’ambiente, </em>Padova, 2012.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul tema, cfr. Levi F. (a cura di), <em>La tutela del paesaggio, </em>Torino, 1979.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. legge n. 1497 del 1939 e legge n. 1089 del 1939.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. Crisafulli V., <em>La Costituzione e le sue disposizioni di principio, </em>Milano, 1952, p. 36 (ma v. anche ivi la nota aggiunta con asterisco, nella quale l’opinione è stata parzialmente corretta).</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Merusi F., <em>Commento all’art. 9 </em>in Branca G. (a cura di), <em>Commentario della Costituzione, </em>Vol. I, Bologna-Roma, 1975.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. Merusi F., op. ult. cit.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. Sandulli A., <em>La tutela del paesaggio nella Costituzione, </em>in <em>Riv. giur. edil., </em>1967; Pasini G., <em>La tutela delle bellezze naturali, </em>Napoli, 1967.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 56/1968.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. Predieri A., <em>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, </em>in <em>Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea Costituente, </em>Firenze, 1969; cfr. anche Merusi F., op. cit.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> La Convenzione europea del paesaggio è stata ratificata in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. art. 1, lett. a), della Convenzione europea del paesaggio.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 359/1985.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Sul passaggio logico intermedio, che ha accostato paesaggio e ambiente come beni costituzionalmente garantiti, cfr. Corte costituzionale, sent. n. 167 e 191 del 1987.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 151/1986.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 4/1985.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 1463/1979.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 5179/1979.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr. Cordini G., <em>Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, </em>in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2009.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cfr., <em>ex multis,</em> Corte Cost. sentt. n. 407/2002, n. 536/2002, n. 222/2003, n. 331,2003, n. 108/2005, n. 380/2007, n. 244/2011.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cfr. Grassi S., <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Osservatorio sulla legislazione o tutela dell’ambiente, Saggi, </em>Milano, 2012.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. Modugno F., <em>I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, </em>Torino, 1995.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. D’Aloia A., <em>Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, </em>in ID. (a cura di), <em>Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, </em>Milano, 2003, XVIII.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Cfr. Bobbio N., <em>L’età dei diritti, </em>Torino, 1990</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> L’espressione è di Chieffi L., <em>Il valore costituzionale della pace, </em>Napoli, 1990.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Per quanto riguarda il diritto allo sviluppo e il diritto sul patrimonio comune dell’umanità, particolarmente impervio appare rinvenire un procedimento interpretativo idoneo a trovare nel testo costituzionale una copertura tale da attribuire loro una veste giuridicamente apprezzabile. In particolare, il diritto allo sviluppo – così come delineato nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite del 1986 – non si limita a prendere in considerazione soltanto gli aspetti puramente economici, ma si riferisce generalmente al progresso sociale, culturale, scientifico e politico: soggetti titolari del relativo diritto sarebbero pertanto gli individui, gli Stati, i popoli e le associazioni non governative.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Sul tema, cfr. Pirozzi L., <em>Aspetti costituzionalistici dei nuovi diritti, </em>Roma, 2007.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cfr. Modugno F., op. cit.</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. Mazziotti di Celso M., <em>Lezioni di diritto costituzionale, </em>Milano, 1993.</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. Luciani M., <em>Diritto alla salute , </em>Enciclopedia Treccani, v. Salute.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. 5172/1979.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 267/2007.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Talacchini M., <em>Ambiente e diritto della scienza incerta,</em> in  Grassi S., Cecchetti M., Andronio A., (a cura di), <em>Ambiente e diritto</em>, I, Città di Castello, 2009. Sulla relazione tra scienza e diritto, cfr. anche Bergmans B., <em>Les droit intellectuels face à la nature, </em>in Gerard P., Ost F., Van de Kerchove M. (a cura di), <em>Image et usage de la nature en droit,</em> Bruxelles, 1993.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Cfr. Clarich M., <em>La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, </em>e Lugaresi N., in <em>Ambiente, mercato, analisi economica, discrezionalità, </em>in <em>Associazione Italiana dei Professori di diritto amministrativo (AIPDA) Annuario, 2006, </em>Milano, 2007.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Sul bilanciamento, si veda in generale Morrone A., <em>Il bilanciamento nello stato costituzionale, </em>Torino, 2014.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Cfr. Corte Cost., sent. n. 85/2013 sul caso Ilva.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151/1986.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Sul tema, cfr. Anderson Terry L., Leal Donald R:, <em>L’ecologia di mercato. Una via liberale alla tutela dell’ambiente, </em>Torino, 2001.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Cfr. Clarich M., <em>La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, </em>in <em>Associazione Italiana dei Professori di diritto amministrativo (AIPDA) Annuario, 2006, </em>Milano, 2007.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Cfr.Stewart R. B., <em>Il diritto amministrativo nel XXI secolo, </em>in <em>Rivistra trimestrale di diritto pubblico, </em>2004.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Cfr. Comunicazione della Commissione del 4 luglio 2001, <em>Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, </em>COM (2001) 274 def.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Nel 1990, negli Stati Uniti è stato creato un apposito mercato per la negoziazione dei diritti di a inquinare l’atmosfera mediante emissioni solforose (SO2): l’Agenzia per la protezione dell’ambiente annualmente individuava e attribuiva a ciascuna impresa una quantità massima di permessi di inquinamento, che potevano anche essere scambiati sul mercato con altri operatori.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-costituzionalizzazione-della-tutela-ambientale/">La costituzionalizzazione della tutela ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 18:44:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a></p>
<p>1. Il fatto. La questione di costituzionalità relativamente all’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017, si è espressa sull’illegittimità dell’applicazione del c.d. decreto Spending review alle casse previdenziali private. In particolare, con ordinanza di rimessione n. 208 del 2015,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il fatto. La questione di costituzionalità relativamente all’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012</strong><br />
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017, si è espressa sull’illegittimità dell’applicazione del c.d. decreto <em>Spending review </em>alle casse previdenziali private.<br />
In particolare, con ordinanza di rimessione n. 208 del 2015, il Consiglio di Stato ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità relativamente all’art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, <em>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</em>, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui applica alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti (CNPADC) il prelievo commisurato alle spese per consumi intermedi dell’esercizio 2010. In particolare, i Giudici amministrativi ritenevano la disposizione citata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione.<br />
Ai fini della comprensione della questione, giova ricostruire brevemente la vicenda di fatto da cui essa trae origine. Segnatamente, la CNPADC e due professionisti iscritti in proprio proponevano appello avverso la sentenza del Tar Lazio 18 giugno 2013, n. 6103, che rigettava il ricorso avente a oggetto i provvedimenti applicativi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012, per la parte in cui assoggettavano anche la CNPADC agli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi ivi previsti.<br />
Prevede infatti la norma della cui costituzionalità il Consiglio di Stato dubita che <em>“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell&#8217;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000654083ART16"><em>articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</em></a><em>, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all&#8217;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000771393ART57"><em>allegato n. 3</em></a><em>, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell&#8217;anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall&#8217;anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell&#8217;anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l&#8217;anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.</em> In altri termini, in forza dell’inclusione nell’elenco redatto dall’ISTAT, alla CNPADC si applicherebbe la predetta misura di razionalizzazione della spesa, volta ad assicurare risparmi corrispondenti al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento a partire dal 2013, riversando quindi tali risparmi – conseguiti sui consumi intermedi – al bilancio dello Stato.<br />
Secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, la norma censurata, imponendo un versamento obbligatorio in favore dello Stato di parte dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa, distrarrebbe tali somme dalle finalità previdenziali, ossia dalla causa tipica, normativamente prevista, che ne legittima l’imposizione, incidendo al contempo sulla misura del trattamento pensionistico inteso come <em>“retribuzione differita”</em> e, più in generale, sulla tutela costituzionale del lavoro. Ma vi è di più, in quanto il legislatore non avrebbe irragionevolmente tenuto in considerazione la circostanza che la Cassa opera in regime di autofinanziamento e, pertanto, siffatto prelievo, comportando una riduzione del finanziamento delle prestazioni pensionistiche, contrasterebbe altresì con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost..<br />
Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni. Innanzitutto, presupposto del prelievo sarebbe rappresentato dall’iscrizione della Cassa nell’elenco ISTAT, conseguendone che l’oggetto dell’impugnazione avrebbe al più dovuto essere la norma che, qualificando la CNPADC alla stregua di una pubblica amministrazione, include quest’ultima nel citato elenco. Inoltre, i fondi di cui la CNPADC dispone avrebbero natura pubblicistica e alcuna prova sarebbe stata fornita in merito alle ipotetiche decurtazioni delle prestazioni previdenziali assicurate agli iscritti alla Cassa.</p>
<p><strong>2. L’ammissibilità della questione. L’inclusione della CNPADC nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni</strong><br />
Innanzitutto, con la sentenza in commento la Corte chiarisce che l’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009 è stato istituito, sulla base di criteri di natura statistico-economica, in attuazione di precisi obblighi comunitari, di cui al Regolamento CE n. 2223/96 e s.m.i., al fine di effettuare un monitoraggio della convergenza economica e di realizzare uno stretto coordinamento delle politiche finanziarie europee<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In particolare, la CNPADC è classificata nel sottosettore afferente agli <em>“Enti di previdenza e assistenza sociale”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a></em>, conseguendone invero la sottoposizione della stessa ai vincoli di riduzione di spesa, senza tuttavia ricevere – come peraltro vietato dalla legge istitutiva, d.lgs. n. 509/1994 (art. 1, comma 3) – alcun finanziamento pubblico<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Infatti, il d.lgs. n. 509/1994, nonostante abbia inciso sulla forma giuridica e sugli strumenti di gestione dell’ente, non ha modificato la natura pubblicistica dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta in favore di particolari categorie di lavoratori. Infatti, le Casse previdenziali dei professionisti, nonostante la privatizzazione operata in forza della normativa richiamata, continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse, rappresentando un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio, ed operano sotto la vigilanza dello Stato, in quanto l’autonomia loro riconosciuta deve in ogni caso rispettare le predette finalità istituzionali.<br />
L’eccezione di inammissibilità avanzata dal Presidente del Consiglio viene pertanto respinta, atteso che, in tale sede, non si contesta la legittimità dell’inclusione della Cassa nell’elenco compilato dall’ISTAT, dubitandosi piuttosto della legittimità costituzionale del fondamento normativo dell’imposizione del versamento di cui si tratta.</p>
<p><strong>3. La fondatezza della questione di costituzionalità</strong><br />
Per quanto concerne il merito della questione, le censure risultano fondate nella misura in cui la norma, privilegiando le esigenze di bilancio dello Stato rispetto all’interesse istituzionale della CNPADC, viola il canone di ragionevolezza, la tutela de professionisti iscritti alla Cassa <em>ex</em> art. 38 Cost., il principio di buon andamento della gestione amministrativa.<br />
In primo luogo, nella ponderazione tra l’interesse istituzionale della Cassa alla gestione del risparmio finalizzato ad assicurare le prestazioni previdenziali e l’interesse dello Stato alla generica copertura della spesa pubblica e al pareggio di bilancio, si rivela irragionevole il sacrificio del primo in favore del secondo. Nessun nesso causale sussiste infatti tra l’iscrizione della Cassa nell’elenco ISTAT e la destinazione a favore dell’Erario delle economie di spesa imposte per i beni intermedi, finalizzate piuttosto al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea.<br />
Invero, la Corte non esclude aprioristicamente la possibilità per il legislatore nazionale di imporre, in regime di crisi economica, un prelievo straordinario anche nei confronti degli enti che si autofinanziano; tuttavia tale prelievo non può avere carattere strutturale e continuativo, soprattutto se adottato nei confronti di un ente caratterizzato da fini previdenziali e assistenziali, fondato sull’equilibrio tra contributi versati e prestazioni rese.<br />
Peraltro, con specifico riferimento ai sistemi previdenziali, i Giudici delle leggi hanno costantemente riconosciuto al legislatore la libertà di scelta tra sistemi di tipo mutualistico – caratterizzati da una stretta corrispondenza tra contributi e prestazioni previdenziali, come appunto avviene nel caso della CNPADC –, e sistemi di tipo solidaristico, per i quali invece non sussiste una proporzionalità tra contributi e prestazioni (come, per esempio, avveniva per l’ex INPDAP, oggi INPS). Tuttavia, una volta operata la scelta per un sistema previdenziale di tipo mutualistico, ai fini di una buona amministrazione, deve essere garantito l’equilibrio finanziario e l’autosufficienza economica, così da mantenere il vincolo di destinazione tra contributi versati e prestazioni rese, anche in considerazione della circostanza che sussiste un assoluto divieto di contribuzione da parte dello Stato.<br />
Le singoli posizioni previdenziali degli iscritti sono infatti finanziate mediante la capitalizzazione dei contributi versati da ciascun professionista prima della quiescenza, mediante un meccanismo che deve essere preservato, sicché la tutela dell’equilibrio finanziario si rivela funzionale all’erogazione stessa delle prestazioni, in conformità con l’art. 38 Cost.. E infatti <em>“la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa”.</em><br />
Alla luce delle suesposte argomentazioni, con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l’art. 8, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, costituzionalmente illegittimo con riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla CNPADC ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.</p>
<p><strong>4. La limitata portata della dichiarazione di incostituzionalità </strong><br />
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale non si è pronunciata esplicitamente in difesa dell’autonomia di tutti gli enti previdenziali privati, ma si è limitata – in maniera alquanto peculiare – a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui impone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente <em>“dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.</em><br />
Per comprendere la rilevanza giuridica di questa tecnica decisoria, giova brevemente ricordare talune caratteristiche tipiche delle pronunce di legittimità della Corte costituzionale.<br />
Sappiamo bene che ai sensi dell’art. 136 Cost., <em>“Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. </em>Ne consegue che, con le sentenze di accoglimento, la Corte annulla, con efficacia retroattiva, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale, travolgendo tutti i rapporti <em>medio tempore</em> sorti<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fatti salvi i rapporti esauriti<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
L’art. 30 della legge n. 87 del 1953, al comma terzo prevede che <em>“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.</em> Il legislatore pertanto ha inteso estendere la disapplicazione della norma illegittima ben oltre i confini del giudizio instaurato dinanzi al giudice <em>a quo, </em>in quanto le conseguenze della pronuncia devono realizzarsi in modo eguale nei confronti di tutti i soggetti interessati dalla stessa. Le sentenze, appunto, operano <em>ex tunc</em> ed hanno efficacia <em>erga omnes.</em><br />
Più in particolare, le sentenze di accoglimento producono l’effetto di annullare le norme dichiarate costituzionalmente illegittime<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, espungendole dall’ordinamento. Inoltre, destinatario delle pronunce della Corte è anche il legislatore, il quale è tenuto ad <em>“accettare l’immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, </em>senza pertanto attendere che intervenga una nuova disciplina di settore, al fine di evitare ulteriori <em>“esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a>.</em><br />
La naturale efficacia <em>erga omnes</em> delle sentenze della Corte costituzionale rappresenta una catatteristica tipica rispetto a quelle del giudice comune, per quanto attiene il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.<br />
Sulla base dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale <em>“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, </em>le sentenze del giudice comune rappresentano un rimedio diretto alla tutela di specifiche situazioni giuridiche soggettive, originate da iniziative individuali e concrete dei rispettivi titolari<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Ne consegue che la domanda giudiziale non è soltanto l’atto che dà inizio al processo, consistendo piuttosto in una costante postulazione che si concretizza in tutta la serie degli atti del processo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. <em>Personae, petitum </em>e <em>causa petendi</em> sono gli elementi che delineano i confini del giudizio, non potendo il giudice pronunciarsi a favore o contro soggetti che non sono parti, accordare o negare un oggetto diverso da quello della domanda, sostituire il fatto costituivo fatto valere<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. È ciò al fine di evitare di incorrere nei vizi dell’<em>extra petitum </em>ovvero dell’<em>ultra petitum.</em><br />
Le decisioni costituzionali, invece, intervengono sul piano delle fonti del diritto, impegnando quindi la generalità dell’ordinamento giuridico, chiamata a dare esecuzione al diritto più che alla sentenza<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Si può comunque affermare che, al pari dei giudici comuni, i giudici costituzionali sono tenuti al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella misura in cui, ai sensi dell’art. 27, l. n. 87 del 1953, la Corte <em>“quando accoglie un’istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime”.</em> Tuttavia, tale principio incontra una prima deroga all’interno della norma medesima, ove è prescritta l’indicazione, da parte della Corte, delle disposizioni illegittime in ragione della decisione adottata. Invero, il richiamato art. 27, l. n. 87/1953, è stato interpretato estensivamente, in quanto sono state riconosciute ipotesi di illegittimità costituzionale consequenziale alla pronuncia: trattasi dei casi in cui una disposizione non impugnata concorra, insieme con quella oggetto del giudizio, a produrre l’effetto di incostituzionalità; ovvero dell’ipotesi in cui un’altra disposizione contenga l’espressione dichiarata incostituzionale; ovvero ancora se la disposizione sia strumentale o comunque strettamente connessa a quella illegittima<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Per quanto riguarda la fase più strettamente processuale, nel giudizio di legittimità sollevato in via incidentale, il <em>thema decidendum </em>sarebbe identificato dall’ordinanza di rimessione, che individua gli elementi della questione, segnatamente la disposizione di legge che si assume viziata e le disposizioni costituzionali che si ritengono violate<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. Tuttavia, i confini del giudizio si estendono ben oltre quanto specificato nell’ordinanza, potendo ricomprendere tutte le questioni ulteriori, presupposte e conseguenti, che ad essa accedono<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. In virtù dell’interesse pubblico e generale perseguito, la Corte costituzionale è infatti legittimata a “manipolare” i termini del giudizio, comprendendovi tutte le questioni giuridiche che eventualmente intervengono dal momento della proposizione della questione alla decisione. In altri termini. la “regiudicanda costituzionale” è in realtà costituita dall’intera “situazione normativa”, frutto del combinato lavoro ermeneutico di giudice <em>a quo</em> e giudice costituzionale<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Sostanzialmente, la Corte costituzionale è chiamata ad assolvere al ruolo di custode della Costituzione nella sua integralità, e pertanto è legittimata a modulare le sue decisioni, finanche sotto il profilo temporale, qualora ciò sia reso necessario ai fini di un corretto bilanciamento tra principi costituzionali.<br />
Venendo alla pronuncia di nostro interesse, la Corte costituzionale non si è limitata ad accogliere la questione dichiarando l’incostituzionalità <em>tout court </em>della disposizione sottoposta al suo insindacabile giudizio, ma ha specificato che è incostituzionale soltanto la parte dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012 che prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate dalla CNPADC ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In altri termini, se il Giudice delle leggi avesse semplicemente accolto la questione, avrebbe escluso l’applicazione del prelievo di cui al decreto-legge c.d. <em>spending review </em>a tutte le casse previdenziali private, non finanziate dallo Stato.<br />
Per quanto sia evidente che la Corte abbia rilevato e sindacato un vizio generale del taglio di bilancio rispetto a tutte le Casse previdenziali ha tuttavia optato per riconoscerne la operatività soltanto a favore della Cassa ricorrente.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, si potrebbe concludere che la Corte, intervenendo sul significato da attribuire alla disposizione, si sia pronunciata con una sentenza di accoglimento parziale o, meglio, con una interpretativa di accoglimento, ma desta qualche perplessità la circostanza che si sia pronunciata soltanto sull’applicazione della norma alla sola Cassa ricorrente dinanzi al giudice <em>a quo</em>. E sulle ragioni di tale decisione è opportuno interrogarsi.</p>
<p><strong>5. I costi delle decisioni della Corte costituzionale</strong><br />
Come argutamente rilevato già molti anni orsono, <em>“l’incostituzionalità non sempre è un dato assoluto (o c’è o non c’è), bensì può essere essa stessa un dato relativo, graduale, anche temporalmente condizionato<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><strong>[16]</strong></a>”</em> e, pertanto, il bilanciamento di valori potenzialmente in conflitto è lasciato al libero apprezzamento della Corte.<br />
Non esiste infatti una soluzione univoca, valida per tutti i casi in cui la Corte è chiamata a far convivere esigenze e principi diversi. Ciò è evidente soprattutto in quelle pronunce propriamente definite <em>“sentenze costituzionali di spesa”</em>, in quanto comportano un costo allo Stato. In particolare, con tale formula si intendono le sentenze che estendono gli obblighi di dare o di fare a carico della finanza pubblica; quelle da cui derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ovvero quelle che comportano una diminuzione delle entrate, tributarie e non tributarie, in favore dello Stato. Trattasi cioè di decisioni che introducono elementi di condizionamento, in senso restrittivo, nella politica di spesa e di bilancio<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
L’art. 81 della Costituzione impone l’obbligo per lo Stato di assicurare l’equilibrio delle entrate e delle spese del proprio bilancio e introduce una riserva di legge per la previsione di nuovi o maggiori oneri. Tale riserva “politica” nella determinazione della destinazione delle pubbliche finanze evita quindi che decisioni giudiziarie possano intervenire deviando le medesime risorse verso la realizzazione di altre politiche. Tuttavia, se da un lato la Corte costituzionale è tenuta al rispetto dell’autonomia politica nella gestione del bilancio, al contempo deve anche garantire il rispetto dei principi costituzionali e, <em>in primis,</em> del principio di uguaglianza.<br />
Il problema è emerso in maniera significativa negli ani ’80 del secolo scorso ed è tornato di interesse di recente.<br />
Caso emblematico di bilanciamento operato in considerazione dei costi sulla spesa potenzialmente conseguenti alla pronuncia della Corte è la recente sentenza n. 10 del 2015, in cui i Giudici delle leggi, nel dichiarare l’incostituzionalità della c.d. Robin Hood Tax<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> (introdotta <em>ex</em> art. 81, commi 16,17 e 18, d.l. n. 112/2008), al fine di evitare <em>“una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.”,</em> nonché <em>“un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con gravi violazioni degli artt. 2 e 3 Cost.”</em>, si sono trovati costretti a contenere l’effetto retroattivo della propria decisione.<br />
In particolare, la Corte, pur riconoscendo la legittimità del fine perseguito dall’addizionale IRES introdotta per taluni operatori del settore della commercializzazione di petroli e gas – in quanto, per far fronte alla difficile congiuntura economica, il legislatore aveva scelto di colpire un settore meno esposto a subire gli effetti della crisi – ne ha dichiarato l’incostituzionalità perché contraria al principio di ragionevolezza, nella misura in cui poneva come base imponibile l’intero reddito della società e non erano previste limitazioni temporali alla sua efficacia. Tuttavia, la Corte ha stabilito che gli effetti dell’incostituzionalità sarebbero decorsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale, ossia, anziché operare retroattivamente, la sentenza avrebbe prodotto effetti soltanto <em>pro futuro.</em> E ciò era giustificato in considerazione del ruolo della Corte di <em>“custode della Costituzione nella sua integralità”, </em>che <em>“impone di evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge determini, paradossalmente, effetti ancor più incompatibili con la Costituzione<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19"><strong>[19]</strong></a>”, </em>quali appunto la violazione del principio di equilibrio di bilancio e degli artt. 2 e 3 della Costituzione<em>.</em><br />
Infatti, qualora la pronuncia avesse avuto il consueto effetto retroattivo, le restituzioni tributarie che ne sarebbero conseguite avrebbero comportato un buco finanziario tale da pregiudicare l’equilibrio del bilancio, con gravi conseguenze anche per le esigenze di solidarietà sociale derivanti dalla inevitabile manovra finanziaria aggiuntiva<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. In altri termini, l’irretroattività degli effetti è finalizzata a evitare insostenibili oneri a carico del bilancio dello Stato, volendosi invece evitare una sentenza “eccessivamente costosa”.<br />
Nello stesso senso la Corte si è orientata con la successiva sentenza n.178/2015<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, con la quale i Giudici, pronunciandosi sul blocco della contrattazione nel pubblico impiego e degli automatismi stipendiali, ha implicitamente tenuto in considerazione le conseguenze finanziarie potenzialmente derivanti dalla retroattività degli effetti dell’accoglimento della questione. In tal caso infatti la Corte, probabilmente mossa anche dal fine di evitare le critiche insorte con la pronuncia in materia pensionistica (sent. n. 70/2015<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>), ha limitato gli effetti della portata della sua pronuncia al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ispirandosi al risalente modello dell’incostituzionalità sopravvenuta. È opportuno evidenziare come la Corte abbia motivato la propria decisione sulla base della logica temporale<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, anziché addurre argomentazioni in ordine al bilanciamento tra il principio della retroattività e l’equilibrio di bilancio, benché ben presenti ai Giudici delle leggi<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Allo stesso modo, la peculiarità della pronuncia n. 7 del 2017 sembra trovare la propria giustificazione nel fine di fronteggiare le esigenze di spesa, evitando quindi di sollevare tutte le casse previdenziali private dall’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei prelievi previsti dal c.d. decreto <em>Spending review</em>.<br />
Più in particolare, non si può certamente negare il potere della Corte di dichiarare l’incostituzionalità di una disposizione per la difettosa determinazione dei destinatari della stessa, pronunciandosi pertanto non già sulla misura del trattamento, bensì sull’uguaglianza di questo<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Tuttavia, nel caso di specie, la Corte non ha escluso l’applicazione della norma censurata per l’intera categoria delle casse previdenziali private, come legittimamente ci si aspetterebbe dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevede l’applicazione del prelievo agli “<em>enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato”. </em>Operando infatti quasi alla stregua di un giudice amministrativo, la Corte ha escluso l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste soltanto per la Cassa ricorrente dinanzi al giudice <em>a quo. </em>In altri termini, così pronunciandosi, i Giudici sembrano aver inteso rispettare quel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che vieta al giudice comune di estendere gli effetti delle proprie pronunce a soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio.<br />
È il caso di domandarsi quindi se, così decidendo, perseguendo il fine di evitare una significativa riduzione delle entrate dello Stato, la Corte non abbia sacrificato quel primario principio di uguaglianza, sacro baluardo delle proprie pronunce. In fondo è come se la Corte – sicuramente in mnaiera arguta rispetto al problema del costo della decisione &#8211; abbia scelto di comportarsi come un giudice ordinario e di accogliere la questione solo nell’interesse del ricorrente. Peccato che la Corte costituzionale è il giudice delle leggi e non solo il giudice di diritti e interessi.<br />
Se infatti si riconoscesse alla Corte una funzione meramente giurisdizionale, si dovrebbe escludere qualsiasi potere di modulare gli effetti delle proprie decisioni; tuttavia, ciò comprometterebbe il suo ruolo di <em>“custode della Costituzione, inevitabilmente dotato di più o meno ampi poteri di decisione politica<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26"><strong>[26]</strong></a>”. </em><br />
Alla luce di tale considerazione, deve dunque rilevarsi che, se da un lato spetta in ogni caso al legislatore il compito di far fronte agli effetti delle decisioni costituzionali, siano esse vuoti normativi o esigenze di bilancio, appare forse eccessivamente rigida la convinzione che la Corte debba limitarsi a dichiarare l’illegittimità di una disposizione, senza interrogarsi sulle possibili conseguenze della propria pronuncia, estraniandosi dal contesto e dalla realtà sociale in cui si trova ad operare.<br />
In conclusione, a prescindere dalle perplessità che la pronuncia in commento induce a sollevare, non potendosi infatti negare la disparità di trattamento che opera tra la Cassa ricorrente e le altre casse previdenziali private caratterizzate dal medesimo <em>status </em>giuridico, stante l’insindacabilità in ogni caso delle decisioni della Corte, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che ripristinasse una situazione di uguaglianza in favore di tutti soggetti interessati dalla dichiarata incostituzionalità dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012. In quanto sembra un po’ bizzarro, per come configurato il nostro modello di giustizia costituzionale, che ogni altra Cassa debba impugnare il taglio di bilancio per beneficiare di una ulteriore pronuncia a proprio favore.</p>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In ordine all’iscrizione nell’elenco ISTAT delle Casse previdenziali private, cfr. Tar Lazio, III<em> quater, </em>sentenza 11 gennaio 2012, n. 224, <em>“La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l&#8217;art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un &#8220;sistema statistico europeo&#8221; e, quindi, di produrre &#8220;statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti&#8221;, che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l&#8217;effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune da essa elaborato, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri</em>. <em>(…) La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell&#8217;individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.(…) Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di &#8220;unità istituzionale&#8221;: a) agli &#8220;organismi pubblici&#8221;, che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle &#8220;istituzioni senza scopo di lucro&#8221; dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che &#8220;siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche&#8221;, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest&#8217;ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio”.</em></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sottosettore S1314.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto riguarda le Casse previdenziali private, nel corso degli anni il legislatore è intervenuto riducendone l’autonomia gestionale, in quanto la qualificazione come organismo di diritto pubblico e come pubblica amministrazione dal punto di vista della finanza pubblica, successivamente all’introduzione del SEC 95, hanno comportato l’adozione di diversi vincoli di natura gestionale.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In ogni caso, il limite dei rapporti esauriti non vale in relazione alle sentenze penali di condanna. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953, <em>“quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.</em></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. tra i molti Cicconetti S. M., <em>Lezioni di giustizia costituzionale”, </em>Torino, 2001. Sull’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità, rileva l’Autore che <em>“nei primi anni ’80, la dottrina ha cominciato a sentire un certo disagio verso l’automatica retroattività delle sentenze di accoglimento, osservando come la possibilità di graduare nel tempo l’efficacia delle pronunce costituzionali non si risolva in un depotenziamento della giustizia costituzionale ma, al contrario, ne rappresenti un perfezionamento, perché consente alla Corte una libertà di manovra che rende in concreto più agevole il rispetto della Costituzione. In mancanza di modifiche normative che – in linea con l’esperienza di altri ordinamenti (Austria, Germania, Portogallo) – dotassero il giudice costituzionale di strumenti decisori idonei a modulare gli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità, è stata la stessa Corte a provvedere, alla fine degli anni ’80, al contenimento degli effetti retroattivi delle proprie sentenze. A tale scopo è stata utilizzata la categoria della “incostituzionalità sopravvenuta”, accomunandovi due ipotesi notevolmente differenti sia dal punto di vista concettuale sia da quello pratico: l’illegittimità costituzionale sopravvenuta in senso stretto ed il cosiddetto bilanciamento di valori”</em></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La dottrina ha ampiamente dibattuto sulla natura giuridica di tali pronunce: a fronte di chi ha sostenuto la natura di sentenze di accertamento costitutivo (cfr. Martines T., <em>Diritto costituzionale, </em>Milano, 2000), non è mancato chi invece ne ha riconosciuto la natura dichiarativa, con efficacia costitutiva (Cfr. Ruggeri A., Spadaro A., <em>Lineamenti di giustizia costituzionale, </em>Torino, 2004; Modugno F.,<em> Validità (dir. cost.)</em>, in <em>Enc. dir., </em>XLVI, Milano, 1993, per il quale la pronuncia di incostituzionalità è <em>“dichiarativa della invalidità stricto sensu dell’atto o del testo, ma costitutiva della inefficacia, rispettivamente del testo o della norma”.</em></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr., <em>ex multis,</em> Corte Cost., sentenza n. 73 del 1983.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un approfondimento sul tema, cfr. Di Maria R., <em>Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, </em>Relazione al Convengo annuale del Gruppo di Pisa, Siena, 8-9 giugno 2007.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Satta s., <em>Domanda giudiziale, </em>in <em>Enciclopedia del diritto, </em>vol. XIII, Milano, 1964, pagg. 821, 822.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale concetto è sintetizzato nel brocardo <em>“ne eat iudex ultra petita partium, sententia debeat esse conformis libello”</em>. Cfr. Costa S., <em>Domanda giudiziale, </em>in <em>Novissimo Digesto italiano, </em>Torino, 1968, p. 161.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Zagrebelsky G., <em>Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, </em>in Diaco D., <em>Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina, Corte Costituzionale &#8211; Quaderno processuale del Servizio Studi, Tecniche decisorie e tipologie di decisioni della Corte costituzionale, </em>maggio 2016.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Bellocci M., Giovannetti T. (a cura di), <em>Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro di studio con la Corte costituzionale di Ungheria, </em>Palazzo della Consulta, 11 giugno 2010.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. Zagrebelsky G., <em>La Giustizia costituzionale, </em>Bologna, 1988, pag. 208.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Cerri A., <em>Corso di giustizia costituzionale, </em>Milano, 2004, pag. 189.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Spadaro A., <em>Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, </em>Napoli, 1990, pag. 126.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. Modugno F., <em>Considerazioni sul tema</em>, op. cit., 23.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema v., in generale, Zagrebelsky G., <em>Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali, </em>in <em>op. cit., </em>pag. 327.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per un approfondimento, cfr. Ruotolo M., Caredda M., <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax, </em>in AIC Associazione Italianza dei Costituzionalisti, Rivista n. 2/2015. In particolare, la normativa censurata prevedeva un prelievo fiscale ulteriore, nell’ambito dell’imposta sul reddito delle società (IRES), qualificato come “addizionale”, pari al 5,5% da applicarsi ad alcuni operatori del settore della commercializzazione di petroli e gas che avessero registrato ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente; vietava inoltre la traslazione dell’imposta sui prezzi al consumo (art. 18) e disponeva che sul rispetto di detta prescrizione vigilasse l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La Corte, entrando nel merito della questione, ha ammesso l’incostituzionalità della normativa con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sebbene con motivazioni differenti rispetto a quelle presentate dal giudice <em>a quo.</em> La Corte infatti, pur ritenendo lo scopo dell’addizionale IRES legittimo, in quanto finalizzato a contrastare la grave crisi che ha travolto la maggior parte dei settori produttivi, ha ritenuto irragionevole porre come base imponibile l’intero reddito della società, anziché soltanto i sovra-profitti; peraltro, la misura avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitata pertanto al tempo necessario a fronteggiare le contingenze che ne avevano giustificato l’introduzione.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;">
[19] Cfr. sent. n. 10/2015.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Secondo l’opinione di Luciani, le esigenze finanziarie soccombono sempre dinanzi alla garanzia di altri diritti, <em>“salvo si dimostri che il loro sacrificio implica il parallelo sacrificio di altri (controinteressati) diritti fondamentali”.</em> Cfr. Luciani M., <em>L’equilibro di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità”</em>, Relazione al Convegno <em>“Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, </em>Roma 22 novembre 2013.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> In breve, la richiesta avanzata nei giudizi principali dai sindacati era volta ad accertare il diritto a partecipare alle procedure contrattuali collettive per il personale del pubblico impiego, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa che congela i trattamenti economici percepiti dai dipendenti e bloccava la contrattazione collettiva “con possibilità di proroga anche per l’anno 2014”.<br />
Una volta accertata l’illegittimità del blocco stipendiale e contrattuale, i ricorrenti chiedevano di vedere riconosciuto il diritto all’aumento e/o all’adeguamento del trattamento retributivo, fermo al 2010, e comunque il diritto all’indennizzo e/o all’indennità per il danno patito per effetto della violazione del diritto a una retribuzione giusta e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato o perlomeno adeguata all’inflazione e/o al costo della vita.<br />
Laddove i giudici costituzionali avessero accolto tutte le richieste di declaratoria di illegittimità avanzate dai due Tribunali, lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa stimata in circa 35 miliardi per il congelamento degli stipendi tra il 2010 e il 2015. Cfr. <em>Blocco stipendi statali, depositata la sentenza, </em>Ipsoa, 2015</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Trattasi della nota sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa introdotta dalla cd. legge Fornero, che aveva condotto al blocco della perequazione automatica su tutti i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo Inps nel biennio 2012 – 2013. Ignorando sostanzialmente l’art. 81 Cost., la Corte ha affermato la prevalenza dei diritti previdenziali sulle esigenze di solidarietà ed eguaglianza sottese alla manovra finanziaria del decreto c.d. Salva Italia, in quanto tale normativa richiamava <em>“genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi”.</em> Per un approfondimento, cfr. Morrone A., <em>Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, </em>federalismi.it, 20 maggio 2015.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Si legge nella sentenza:<em> “<em>Solo ora</em></em><strong> <strong><em>si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza”.</em></strong></strong></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per un approfondimento sulla differente portata delle sentenze n. 10/2015, 70/2015/, 178/2015, cfr. Diaco D., <em>Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge fondamentale e diritto costituzionale vivente, </em>Consulta Online, 2016, fasc. 1.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Grosso E., <em>Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, </em>Torino, 1991.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. Ruotolo M., <em>La dimensione temporale dell’invalidità della legge, </em>Milano, 2000, pag. 45.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/costi-delle-decisioni-di-incostituzionalita-e-corrispondenza-fra-chiesto-e-pronunciato-nota-a-corte-cost-sentenza-11-gennaio-2017-n-7/">Costi delle decisioni di incostituzionalità e corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nota a Corte Cost., sentenza 11 gennaio 2017, n. 7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>IL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-partenariato-per-linnovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:36:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-partenariato-per-linnovazione/">IL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE</a></p>
<p>&#160; 1. L’innovazione alla luce della strategia Europea 2020 – 2. Il Partenariato Pubblico-Privato – 3. Il partenariato per l’innovazione – 3.1. L’impatto ambientale e l’edilizia sostenibile 4. Considerazioni conclusive 1. L’innovazione alla luce della strategia Europa 2020 Nel gennaio 2011, con il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-partenariato-per-linnovazione/">IL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. L’innovazione alla luce della strategia Europea 2020 – 2. Il Partenariato Pubblico-Privato – 3. Il partenariato per l’innovazione – 3.1. L’impatto ambientale e l’edilizia sostenibile 4. Considerazioni conclusive</em></p>
<p><em>1. L’innovazione alla luce della strategia Europa 2020</em><br />
Nel gennaio 2011, con il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti,  la Commissione europea ha messo in evidenza il ruolo fondamentale degli appalti pubblici nell’orizzonte della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Come noto, tale strategia persegue l’obiettivo di realizzare, entro il 2020, un’economia sociale di mercato che si fondi sulla conoscenza e sull’innovazione, efficiente sotto il profilo delle risorse e che permetta un elevato tasso di occupazione, tale da favorire la coesione territoriale e sociale.<br />
Pertanto la Commissione europea, al fine di superare la tradizionale impostazione mercatistica, ha inteso attribuire alla normativa in materia di appalti – salvi naturalmente i limiti di una concorrenza non discriminatoria – il compito di stimolare la competizione tra le imprese sul terreno della conoscenza, dello sviluppo tecnologico e della ricerca, individuando una serie di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell’ambiente e dell’efficienza energetica, la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità, la promozione dell’innovazione e dell’inclusione sociale.<br />
Per quanto specificamente riguarda il profilo dell’innovazione, già nel Rapporto Wilkinson del 2005 la Commissione aveva chiarito che questa consisteva nella trasformazione di un’idea in un bene o servizio scambiabile sul mercato, in un processo manifatturiero o distributivo nuovo o migliore rispetto al passato, ovvero in un nuovo servizio pubblico. In altri termini, per innovazione si intendeva sia il sostanziale miglioramento di prodotti o processi esistenti, sia l’introduzione sul mercato di nuovi beni o servizi, che possono richiedere anche consistenti attività di ricerca e sviluppo, con un conseguente maggior rischio  nel raggiungimento dei risultati.<br />
L’innovazione si distingue quindi dallo sviluppo tecnologico e dall’invenzione per l’introduzione del prodotto, del servizio o del processo all’interno del mercato o della società<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e già nel 2005 risultava chiaro come la domanda di beni e servizi innovativi da parte del settore pubblico rappresentasse uno stimolo per lo sviluppo di prodotti nuovi o migliori da parte dei fornitori, tali da soddisfare le esigenze sociali in quei settori che più difficilmente sono oggetto di investimento da parte dei privati.<br />
In particolare, studi internazionali realizzati sulla materia della domanda pubblica ai fini dell’innovazione hanno stilato una serie di classificazioni secondo criteri di volta in volta differenti<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Tra queste, sulla base del grado di sviluppo tecnologico del prodotto o del processo, la domanda pubblica può considerarsi <em>developmental</em>, qualora richieda un’innovazione radicale di una tecnologia esistente e pertanto implichi lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, ovvero <em>adaptive</em>, se il soddisfacimento dei bisogni del committente pubblico implichi l’adattamento di un prodotto o di un sistema esistente in relazione al nuovo contesto.<br />
Sulla base dell’impatto dell’intervento pubblico sull’economia, la domanda pubblica ai fini dell’innovazione può essere inoltre classificata come “generale”, qualora l’acquirente pubblico ponga la presenza di caratteri innovativi nei prodotti richiesti come un requisito essenziale per la partecipazione alla gara, ovvero “strategica”, laddove gli appalti pubblici siano utilizzati per stimolare specifici mercati o settori<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Con le nuove direttive in materia di appalti, è stata introdotta una nuova  e più completa definizione di innovazione, per tale intendendosi <em>“l&#8217;attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell&#8217;organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l&#8217;altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><strong>[4]</strong></a>”</em>. La Commissione evidenzia quindi come le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare strategicamente gli appalti al fine di stimolare la ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, in quanto queste costituiscono uno dei principali motori della crescita futura. A tal fine, l’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi contribuisce a ottenere maggiori benefici economici, sociali e ambientali, promuovendo una crescita economica sostenibile, in linea con la strategia Europa 2020.</div>
<table style="width: 100.0%;" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Ne consegue che, se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi – e, successivamente, di acquistare le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano – non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, le amministrazioni pubbliche dovrebbero avere accesso a una procedura specifica di aggiudicazione degli appalti, che peraltro consenta loro di introdurre varianti al progetto in considerazione dell’importanza dell’innovazione perseguita<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
In realtà, la legislazione europea già in passato aveva previsto una serie di pratiche che potessero favorire l’innovazione, quali il dialogo tecnico, mediante il quale veniva concessa all’acquirente pubblico, prima di lanciare una procedura di appalto, la possibilità di ricercare dati e informazioni tecniche da imprese o consulenti, da poter eventualmente utilizzare poi nella predisposizione del capitolato d’oneri; le indagini di mercato, attraverso cui l’amministrazione, dopo aver indicato la necessità di nuovi prodotti, indaga sulle tecnologie disponibili e sul mercato dei fornitori per poter conformare il capitolato d’oneri alla soluzione tecnologica più adatta; l’aggiudicazione dell’appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che permette all’acquirente pubblico di aggiudicare il contratto non necessariamente all’offerente che propone il prezzo più basso, ma a quello che presenta l’offerta più economica in considerazione di molteplici aspetti, quali i costi dell’intero ciclo di vita del prodotto, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali.<br />
Risultava infatti già evidente che la domanda pubblica per l’innovazione, al fine di ottenere il miglioramento della qualità dei prodotti anche attraverso le nuove tecnologie, doveva inserirsi nell’ambito di strategie a lungo termine, e fin dalle prime fasi le amministrazioni avrebbero dovuto delineare  e comunicare i fabbisogni e gli obiettivi di innovazione attraverso un dialogo costante con i fornitori e promuovendo così l’attivazione dei processi di ricerca e sviluppo volti a soddisfarli.<br />
In altri termini, l’amministrazione dovrebbe agire quale <em>intelligent customer</em>, ossia come un soggetto in grado di identificare le proprie esigenze innovative, intercettare il grado di sviluppo tecnologico in atto, dialogare con i potenziali fornitori e valutare i risultati finali<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Successivamente, già con le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono stati introdotti meccanismi in grado di aprire ampie possibilità all’innovazione, pur essendo lasciata alle autorità degli Stati membri la libertà di utilizzarli o meno nell’ambito delle rispettive politiche nazionali in materia di industria e innovazione.<br />
Tuttavia, come messo in luce anche nel Libro Verde del 2011 sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, nonostante il riconosciuto ruolo fondamentale degli appalti nel perseguimento di una modernizzazione delle tecniche e degli strumenti in conformità con l’evoluzione politica, sociale ed economica, soltanto in una serie estremamente limitata di casi le amministrazioni pubbliche hanno mirato effettivamente alla promozione dell’innovazione.<br />
Pertanto, con le proposte per le nuove direttive prima, e con le Direttive poi, al fine di raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è prefissata,  viene rilevata la necessità di una semplificazione del quadro normativo di riferimento, che si è tradotta nella modernizzazione delle procedure, nella riduzione degli oneri amministrativi sia per gli enti aggiudicatori sia per gli operatori economici, nell’abbreviazione dei termini e nella distinzione tra i criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell’appalto. In tale prospettiva, l’uso strategico degli appalti ha comportato l’introduzione di clausole di favore per l’innovazione, l’integrazione sociale, il rispetto dell’ambiente, la gestione efficiente delle risorse, la tutela del lavoro e della salute. È stato inoltre facilitato l’accesso al mercato degli appalti pubblici alle piccole e medie imprese e alle imprese in fase di avviamento, mediante la riduzione degli oneri burocratici, la semplificazione degli obblighi di informazione, il possibile ricorso all’autocertificazione, l’obbligo di suddivisione degli appalti in lotti, la maggiore accessibilità agli accordi-quadro conclusi nei settori di pubblica utilità e la possibilità di pagamento diretto dei subappaltatori.<br />
Tuttavia, la principale novità nel settore delle procedure di gara riguarda i rapporti tra amministrazioni e imprese, chiamate a collaborare tra loro mediante la possibilità di scelta di strumenti flessibili che consentano un adeguamento in base alle specifiche necessità. Alle procedure aperte e ristrette si affiancano pertanto forme di collaborazione pubblico-privato – quali la procedura negoziata, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, il dialogo competitivo e il nuovo partenariato per l’innovazione – che permettono alle amministrazioni pubbliche e ai privati di attivare una sinergia in grado di pervenire a una soluzione che soddisfi le sfide economiche, tecnologiche e ambientali.<br />
Peraltro, rendendosi necessaria una particolare attenzione alla correttezza durante lo svolgimento delle procedure di gara, al fine di evitare conflitti di interesse e fenomeni di corruzione, è stata attribuita all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l’attività di monitoraggio e della vigilanza sugli appalti, ed è stata altresì prevista la costituzione di Osservatori che forniscano attività di sostegno, consulenza, formazione e assistenza agli enti aggiudicatori durante lo svolgimento della gara<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><em>2. Il Partenariato Pubblico-Privato</em><br />
Nel corso degli ultimi anni, il processo di individuazione, definizione e adattamento dei valori sottesi alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici si è intensificato: da un lato, infatti hanno acquisito un’importanza sempre più rilevante le valutazioni dirette a garantire interessi di natura ambientale e sociale; dall’altro lato, il ricorso al mercato per esternalizzare parte delle funzioni pubbliche è progressivamente divenuto un fattore decisivo per stimolare l’innovazione in particolari settori e realtà economico-imprenditoriali, tale da giustificare un uso strategico delle commesse pubbliche. Poiché inoltre gli interessi espressi dalle norme attributive dei poteri pubblici ne dirigono l’applicazione in concreto e costituiscono il parametro per il loro eventuale sindacato <em>ex post</em>, i valori ambientali e sociali, nonché la ricerca di soluzioni innovative, completano la cornice entro cui collocare le iniziative di collaborazione giuridico-istituzionale tra amministrazioni e imprese sociali. Del resto, il tema dell’innovazione ha assunto un ruolo fondamentale nelle politiche europee della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e ha ispirato alcuni istituti giuridici – quale il partenariato per l’innovazione – che rinviano al più generale schema del partenariato pubblico-privato, nell’ottica di una maggiore sinergia tra soggetti pubblici e privati<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Innanzitutto, occorre da subito chiarire che il Partenariato pubblico-privato non è un istituto giuridico in senso proprio, ma con tale espressione si fa piuttosto riferimento a tutte le forme di collaborazione tra autorità pubbliche e imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio. L’acquisizione delle conoscenze tecniche e scientifiche dei privati, oltre ad alleggerire gli oneri economici gravanti sulle amministrazioni per la realizzazione dell’opera pubblica o l’erogazione del servizio, arricchisce altresì il <em>know-how</em> dell’amministrazione stessa. Rileva sottolineare che in ogni caso le diverse forme in cui il Partenariato si manifesta non rappresentano l’anticamera di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, in quanto tale collaborazione è funzionale alla realizzazione di effetti positivi per la collettività, atteggiandosi piuttosto a strumento alternativo alla stessa privatizzazione. In altri termini, il Partenariato deve considerarsi alla stregua di un possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche, che permette alle amministrazioni di stabilire se avvalersi di soggetti privati terzi, ovvero di imprese interamente controllate, ovvero di esercitare autonomamente i propri doveri istituzionali<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
L’evoluzione dei diversi modelli di partenariato – la cui fortuna negli ultimi decenni è dovuta alla possibilità delle amministrazioni di avvalersi di risorse private in grado di consentire, in un contesto di difficoltà economica, un’azione pubblica efficace, efficiente e improntata a criteri di economicità – mostra come si sono diversamente composti gli interessi dell’amministrazione con quelli dei privati. Infatti, anche all’interno della nuova regolamentazione europea non esiste una definizione unitaria del Partenariato Pubblico-Privato, delineandosi piuttosto nelle direttive i principali istituti in cui questo si manifesta.<br />
Rifacendosi alla generica definizione di partenariato pubblico-privato fornita dal Libro Verde del 2004, con tale espressione si intendono forme di collaborazione a lungo termine tra il settore pubblico e il settore privato per l’espletamento di compiti pubblici, nel cui contesto le risorse necessarie, apportate in via principale dal privato, sono in gestione congiunta e i rischi collegati sono suddivisi in modo proporzionato, sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner del progetto.<br />
In particolare, gli elementi costitutivi del Partenariato sono così identificabili:<br />
&#8211; la durata relativamente lunga della collaborazione tra i partner pubblici e privati;<br />
&#8211; il finanziamento almeno parzialmente privato, con successivo recupero dell’investimento;<br />
&#8211; l’importanza del ruolo dell’operatore economico, che partecipa attivamente alle fasi di progettazione, realizzazione, attuazione e finanziamento del progetto, mentre il soggetto pubblico si concentra principalmente sulla definizione e sul controllo degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi, di politica dei prezzi;<br />
&#8211; il trasferimento di parte dei rischi a carico del privato, in funzione delle capacità delle parti della valutazione, controllo e gestione degli stessi.<br />
Trattasi dunque di una categoria contrattuale aperta, comprensiva di tutte le ipotesi di cooperazione negoziata tra autorità pubbliche e imprese private riguardanti il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’opera o la fornitura di un servizio.<br />
Appare quindi evidente che i contratti di appalto non sono riconducibili a tale nozione di Partenariato, in assenza di qualsiasi forma di volontà collaborativa diretta a realizzare una comune iniziativa, e il coinvolgimento economico del privato concerne solitamente la sola fase esecutiva del contratto. Il contratto di appalto cristallizza infatti gli opposti interessi delle due parti, che rimangono sostanzialmente distinti anche nel corso dell’esecuzione e fino alla definitiva estinzione del rapporto; il rischio per il privato è solo operativo e la programmazione, l’attivazione delle procedure e la loro successiva gestione sono di esclusiva competenza delle stazioni appaltanti.<br />
La cooperazione tra amministrazione pubblica e privato può sia implicare la costituzione di un nuovo soggetto giuridico cui due o più soggetti privati partecipano – nella specie, una società a capitale misto – al fine di realizzare un’opera pubblica o fornire un servizio in favore del pubblico (cd. partenariato istituzionalizzato), sia consistere in un impegno meramente contrattuale, e non organizzativo, per l’affidamento, nell’esecuzione di un’opera pubblica ovvero nella gestione di un servizio di rilevanza pubblica, di compiti più o meno ampi a operatori economici privati (cd. partenariato contrattuale)<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Tuttavia, l’amplissima letteratura giuridica che si è confrontata su tale materia, ha rivelato un marcato scetticismo sulla riconducibilità al partenariato pubblico-privato delle società miste e di altre figure soggettive, nonostante l’ordinamento italiano sul punto sia ancora asimmetrico e impreciso nel contemplare le società miste tra gli esempi di partenariato contrattualizzato.<br />
In relazione all’innovazione e alla promozione dell’imprenditorialità sociale, la Commissione europea – e in particolare la Direzione generale Impresa e industria – già nel 2011 aveva avviato una politica che prevedeva diverse misure per la promozione di nuovi prodotti e servizi che rispondessero in maniera più adeguata ai bisogni sociali e creassero un miglioramento qualitativo e quantitativo nelle relazioni sociali. In tal senso, l’innovazione sociale non deve riguardare esclusivamente le finalità e gli obiettivi perseguibili, ma anche i mezzi e gli strumenti giuridici cui ricorrere per la loro attuazione.<br />
Come detto, nelle nuove direttive 2014 manca un riferimento diretto al partenariato, ma le istituzioni europee non possono considerarsi ignare rispetto a questa tematica; tale silenzio è con tutta probabilità ascrivibile al fatto che il Legislatore ha ritenuto non sussistere ancora le condizioni per una disciplina unitaria degli istituti giuridici riconducibili al Partenariato, preferendo piuttosto concentrarsi sulla definizione delle caratteristiche degli appalti, recependo un decennio di giurisprudenza e dottrina dibattutasi in materia.<br />
In realtà la direttiva n. 23/2014 ha incentrato il PPP sulla figura delle concessioni, senza tuttavia chiarire se ivi si esaurisca la rilevanza giuridica del Partenariato, ovvero se si tratti di un fenomeno complesso, la cui disciplina è ancora in fase di completamento. In particolare, in tale contesto la libertà di negoziazione con i candidati riconosciuta alle amministrazioni dà effettività al principio del partenariato: grazie all’ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, le amministrazioni potranno infatti configurare di volta in volta le procedure più appropriate, anche negoziate e competitive, dialogando con i privati quali interlocutori con piena dignità. Rispetto al trasferimento del rischio sul privato, questo riguarda la costruzione delle opere eventualmente oggetto della concessione, la domanda e la disponibilità, intendendosi per tale la qualità e la quantità della prestazione del concessionario. Trattasi in altri termini di un rischio collegato agli effettivi risultati conseguibili dall’aggiudicatario nelle concessioni di gestione di infrastrutture per la pubblica amministrazione.<br />
Tuttavia, lo strumento del partenariato costituisce un potenziale fattore distorsivo della concorrenza. Occorre all’uopo ricordare che, rispetto al mercato, la concorrenza si distingue in concorrenza nel mercato, che favorisce la liberalizzazione mediante l’eliminazione dei diritti speciali o esclusivi riconosciuti alle imprese, e in concorrenza per il mercato, che impone alle amministrazioni di scegliere il contraente inderogabilmente mediante procedure che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali della concorrenza.<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> Quest’ultima pertanto sposta il momento del confronto dalla fase operativa (concorrenza <em>ex post</em>) alla fase propositiva e decisionale (concorrenza <em>ex ante</em>) dell’offerta di un servizio pubblico per mezzo di un soggetto privato<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. Infatti, l’aggiudicazione di un appalto a una società mista pubblico-privata, offrendo all’impresa che partecipa al capitale sociale un vantaggio rispetto alle sue concorrenti, pregiudica l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata, oltre che il principio di parità di trattamento con gli altri operatori economici<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Ad ogni modo, nonostante i suesposti rischi di lesione della concorrenza, il partenariato è oggi visto favorevolmente come strumento di cooperazione tra l’amministrazione e il mondo delle imprese soprattutto in considerazione del fatto che, in presenza di restrizioni di bilancio, fornisce una possibile risposta alla necessità di assicurare un finanziamento privato al settore pubblico e consente di beneficiare maggiormente del <em>know-how</em> e dei metodi di funzionamento. Pertanto, il partenariato pubblico-privato rimane essenziale nel difficile contesto in cui oggi ci troviamo, ove le iniziative dei privati e il loro coinvolgimento nella realizzazione e gestione di molteplici attività di pubblico interesse risultano componenti imprescindibili delle politiche pubbliche.</p>
<p><em>3. Il partenariato per l’innovazione</em><br />
La semplificazione introdotta dalle nuove Direttive riguarda principalmente le procedure amministrative che regolano la partecipazione delle imprese alla gara e l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
In particolare, oltre a una generale riduzione dei termini previsti per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti e le imprese hanno l’obbligo di ricorrere a forme di comunicazione elettroniche, estese a tutte le fasi della procedura, e la possibilità di fare un frequente ricorso al soccorso istruttorio e all’autocertificazione, grazie all’adozione del documento di gara unico europeo. Al fine di favorire l’accesso al mercato delle forniture alle piccole e medie imprese, è peraltro incentivata la suddivisione degli appalti in lotti, e in caso di mancata suddivisione l’amministrazione sarà tenuta a fornirne specifica motivazione.<br />
Con le nuove direttive sono poi introdotti nuovi modelli di partenariato pubblico-privato, che consistono non tanto e non più nel parere preventivo del privato relativamente al progetto da realizzare, quanto piuttosto in procedure di aggiudicazione nuove e alternative. Infatti, ogni qualvolta devono essere soddisfatte esigenze complesse e innovative, gli enti aggiudicatori hanno a disposizione strumenti che gli assicurano la massima flessibilità nella scelta di una procedura d’appalto che preveda la negoziazione. Quest’ultima pertanto consiste non già in una procedura d’eccezione rispetto a quelle ordinarie (la procedura aperta e la procedura ristretta), bensì diventa l’istituto giuridico utilizzabile per garantire l’innovazione attraverso la flessibilità.<br />
Infatti, la nuova disciplina del 2014 contiene diversi sistemi di selezione dell’operatore economico, taluni di tipo tradizionale – ossia le consuete procedure aperte e ristrette, di cui agli artt. 27 e 29 della Direttiva, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui, rispettivamente, agli artt. 30 e 32 – altri del tutto nuovi, quali la procedura competitiva con negoziazione (art. 29), nonché il partenariato per l’innovazione (art. 31).<br />
Si cerca poi di favorire il ricorso alle procedure competitive, poiché le amministrazioni aggiudicatrici spesso non sono in grado di definire autonomamente i mezzi utili a soddisfare le proprie esigenze, ovvero di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni utili ai propri fini<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Più in particolare, l’art. 26 della Direttiva settori ordinari, in maniera unitaria per tutte le categorie di appalto pubblico, indica quali presupposti alla base delle suddette procedure <em>i)</em>la mancanza di soluzioni immediatamente disponibili; <em>ii)</em> la richiesta di una progettazione o una soluzione innovativa; <em>iii)</em> la necessità ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di preventive negoziazioni per le particolari circostanze in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica, ovvero per i rischi connessi; <em>iv)</em> le specifiche tecniche dell’appalto non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice. A tali presupposti si aggiunge poi il caso in cui, in risposta a una procedura di gara aperta, sono state presentate soltanto offerte “irregolari” – ossia offerte che non rispettano i documenti di gara; che sono state ricevute in ritardo; in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse), ovvero “inaccettabili”, ossia che non possiedono la qualificazione necessaria, nonché le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
L’ampia possibilità di ricorso alla procedura competitiva con negoziazione e al dialogo competitivo è ora prevista per ogni tipologia di appalto, e in particolare nei casi in cui le esigenze dell’amministrazione non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili, nei casi di appalti che implicano l’adozione di soluzioni innovative ovvero che, per circostanze particolari attinenti alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria o giuridica, ovvero ai rischi connessi all’esecuzione dell’appalto, richiedono preventive negoziazioni, e altresì nei casi in cui le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice.<br />
Anche la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando trova una più ampia applicazione, e segnatamente in assenza di concorrenza per motivi tecnici ovvero per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi già affidati.<br />
Come detto, di procedura competitiva si deve parlare, nonostante l’art. 26 della Direttiva non vi accenni, anche nel caso dei partenariati per l’innovazione. Infatti, se caratteristica costante di tale tipologia di procedura è la competizione finalizzata alla soluzione dei problemi legati all’appalto –che, a differenza di quanto avveniva precedentemente, non sono più affrontati esclusivamente dalla stazione appaltante, ma in comune con i vari soggetti coinvolti nella procedura di gara –, anche il partenariato rientra a pieno titolo in tale ambito. Rispetto alla procedura competitiva e al dialogo competitivo, il partenariato vanta un ambito di applicazione più esteso, non prevedendo la direttiva casistiche di applicazione.<br />
Pertanto, al fine di rispondere all’esigenza di procedure flessibili, ma eque e non discriminatorie, e di ponderare i possibili vantaggi da queste derivanti con i maggiori rischi di favoritismi, con il partenariato per l’innovazione la Commissione ha introdotto una procedura <em>ex novo, </em>che dà attuazione a uno dei principi cardine della Strategia Europa 2020, la “ricerca e innovazione”, intendendosi con tale espressione l’attuazione di prodotti, servizi o processi “significativamente migliorativi”. Ne consegue l’esigenza da parte delle amministrazioni di attingere a una sorta ti “mercato delle conoscenze”  e l’indisponibilità del bene sul mercato rappresenta l’elemento imprescindibile per il ricorso a tale procedura di selezione.<br />
In particolare, viene concessa alle amministrazioni la possibilità di costituire partenariati a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito, o tali lavori possano essere effettuati, nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza dover ricorrere a una distinta procedura di appalto per l’acquisto degli stessi. In altri termini, il partenariato per l’innovazione ha la natura di una procedura ristretta, che utilizza fasi negoziali successive, tipiche di una procedura flessibile – la procedura competitiva con negoziazione –, che consente di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non disponibili sul mercato e di acquistarli successivamente senza ricorrere a una distinta procedura per l’acquisto. Il partenariato dovrebbe quindi basarsi sulle norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziazione e l’unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, quale criterio più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Sul piano concettuale, il partenariato per l’innovazione costituisce l’evoluzione della cooperazione a lungo termine tra il settore pubblico e quello privato, concretizzatasi nel partenariato pubblico-privato istituzionale di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di gestire congiuntamente le risorse necessarie e suddividere proporzionatamente i rischi legati ai progetti<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Sul piano strutturale, tale procedura si distingue dagli appalti pre-commerciali, che non comprendono attività di sviluppo commerciale e i risultati innovativi eventualmente raggiunti possono essere utilizzati dalla generalità dei soggetti e dai contratti di ricerca e sviluppo, la cui finalità essenziale è sviluppare servizi di ricerca e sviluppo con condivisione dei rischi dei relativi esiti. Il partenariato per l’innovazione invece si struttura in più fasi e risponde a un’esigenza di innovazione più circoscritta in quanto, a differenza degli appalti pre-commerciali, in cui l’amministrazione stimola un’attività di ricerca e sviluppo che dovrebbe portare a esiti sostenibili sul mercato, si prevede fin dall’inizio la concreta realizzazione di un prodotto. La procedura è quindi scandita da obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il pagamento della remunerazione può essere anche suddiviso in rate.<br />
Dalla lettura dei considerando 47-49 della Direttiva si evince chiaramente che con il partenariato si intende perseguire lo sviluppo di soluzioni innovative creando la domanda di mercato, senza tuttavia ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi, la creazione di partenariati con diversi partner potrebbe contribuire a evitare tali effetti. Infatti l’amministrazione può decidere di instaurare il partenariato con un solo partner ovvero con più operatori che condurranno separatamente le loro attività di ricerca e sviluppo. La suddivisione del procedimento in fasi consente peraltro la liquidazione del singolo partner che, avendo esaurito il proprio contributo innovativo, non si intende far proseguire nella procedura medesima.<br />
Come anticipato, il partenariato si basa sulle norme procedurali applicabili alla procedura con negoziazione e si articola principalmente in due momenti: l’identificazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze innovative, che – si ribadisce – non possono essere soddisfatte con soluzioni già disponibili sul mercato, con la conseguente pubblicazione della documentazione di gara comprensiva dei requisiti minimi che gli offerenti devono soddisfare, e la negoziazione dell’offerta, a sua volta suddivisa in fasi<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Durante la prima fase, l’amministrazione identifica nei documenti di gara l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato, e definisce i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, ossia le caratteristiche che consentono all’operatore economico di definirsi innovativo al fine di presentare la domanda di partecipazione. In altri termini, l’amministrazione deve valutare quali requisiti sono determinanti per la selezione qualitativa dell’impresa, senza tuttavia al contempo causare un eccessivo restringimento del numero delle domande di partecipazione in violazione della concorrenza. Sarebbe pertanto opportuno che tali requisiti minimi di partecipazione siano sufficientemente flessibili al fine di garantire un’ampia partecipazione alla gara, ma allo stesso tempo sufficientemente definiti per consentire agli operatori economici di valutare sin dal principio l’opportunità di partecipare o meno alla procedura. Infatti qualsiasi operatore economico è legittimato a presentare domanda di partecipazione in risposta al bando di gara, mediante la presentazione delle informazioni richieste dall’amministrazione per la selezione qualitativa, e l’amministrazione può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.<br />
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e soltanto gli operatori economici che soddisfino i requisiti delineati si presume abbiano la capacità innovativa richiesta e potranno pertanto essere invitati successivamente, posto che comunque le amministrazioni hanno la facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare, previa indicazione nel bando dei criteri e delle regole che intendono a tal fine applicare; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Sul punto, la Direttiva impone un numero minimo di tre candidati<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, ma è auspicabile che il nostro Legislatore, in fase di recepimento, a maggior garanzia della concorrenza stabilisca un numero minimo di candidati più elevato.<br />
Nel caso di un partenariato istituito con più partner, l’amministrazione non rivela agli altri partner le soluzioni proposte ovvero le informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
L’amministrazione seleziona i candidati applicando in particolare i criteri relativi alle rispettive capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo, nonché nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dall’amministrazione in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e innovazione al fine di soddisfare le esigenze dalla stessa individuate, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.<br />
Giova ricordare poi che nei documenti di gara l’amministrazione definisce anche il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.<br />
Inoltre, il considerando 48 della Direttiva precisa che, in considerazione dell’importanza dell’innovazione, è opportuno incoraggiare le amministrazioni a consentire varianti quanto più spesso possibile. Rileva pertanto la necessità che tali autorità, ancor prima di affermare la possibilità di apportare varianti al progetto, definiscano i requisiti minimi che queste devono soddisfare<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. Ne consegue che, se da un lato deve essere incentivata la possibilità di presentare varianti al fine di incoraggiare gli operatori economici a proporre un maggior numero di servizi e prodotti innovativi, stimolando pertanto la ricerca nel settore delle nuove tecnologie e consentendo agli utenti di sfruttare il progresso tecnologico, dall’altro lato<ins cite="mailto:Fabio%20Giglioni" datetime="2015-07-25T09:57">,</ins> è necessario indicare i requisiti minimi in parola, non negoziabili tra le parti.<br />
La seconda fase della procedura comprende la negoziazione delle amministrazioni con le imprese delle offerte presentate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottenere il prodotto innovativo che meglio risponde alle proprie esigenze. Il prodotto realizzato sarà quindi acquistato dall’amministrazione a condizione che corrisponda ai livelli prestazionali e ai costi massimi concordati, ovvero sarà prodotto nell’ambito del partenariato.<br />
Le negoziazioni sono finalizzate a migliorare le offerte in modo tale da permettere all’amministrazione aggiudicatrice di acquistare lavori, forniture e servizi adeguati alle loro esigenze specifiche e possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori e delle forniture dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, la qualità, quantità, le clausole commerciali e gli aspetti sociali, ambientali e innovativi, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. La negoziazione è pertanto volta a individuare il partner – o i partner – con il quale stabilire un rapporto contrattuale a lungo termine per lo sviluppo delle attività di ricerca fino alla produzione di prototipi, alla messa sul mercato e al successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori innovativi<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Le negoziazioni possono svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero di offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando. Nel bando di gara, nell’invito a confermare ovvero nei documenti di gara, la stazione appaltante indica se si avvarrà di tale opzione.<br />
Il Legislatore europeo non ha chiarito come la procedura debba essere strutturata in tali fasi successive, essendosi limitato a disporre che devono essere fissati degli obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e l’amministrazione deve garantire che la durata e il valore di ciascuna fase rifletta il grado di innovazione proposta. La negoziazione pertanto oltre a richiedere l’alta professionalità dei soggetti interessati, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, avrà tempi piuttosto lunghi.<br />
Più in particolare, il paragrafo 2 dell’art. 31 della Direttiva UE n. 24/2014 specifica che il partenariato si struttura in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, ovvero la realizzazione dei lavori, e fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere, prevedendo il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. Sulla base di tali obiettivi l’amministrazione può decidere di risolvere il partenariato per l’innovazione ovvero, nel caso di partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, purché essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.<br />
L’amministrazione negozia con gli operatori economici le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, a esclusione delle offerte finali, allo scopo di migliorarne il contenuto; si ricorda che i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Nel corso della negoziazione l’amministrazione garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e a tal fine non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati operatori a discapito di altri. Quindi l’amministrazione informa per iscritto tutti gli operatori le cui <del cite="mailto:Fabio%20Giglioni" datetime="2015-07-25T09:58">s</del>offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara. A seguito di tali modifiche, l’amministrazione concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare ed eventualmente ripresentare le offerte modificate<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Al fine di tutelare le informazioni e le soluzioni innovative, benché non siano comprese nei diritti di proprietà intellettuale, l’amministrazione non rivela agli altri partecipanti le informazioni riservate comunicate da un candidato a un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo; tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.<br />
Come detto, gli appalti relativi ai partenariati per l’innovazione sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente all’art. 67 della Direttiva. Tale norma prevede che le amministrazioni procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che dal punto di vista della stazione appaltante è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo della vita <em>ex</em> art. 68 della Direttiva, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Il miglior rapporto qualità/prezzo viene valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico interessato. Tali criteri possono comprendere: <em>i)</em> la qualità, intesa come il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l’accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, la commercializzazione e relative condizioni; <em>ii)</em> l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; <em>iii) </em>i servizi post-vendita e assistenza tecnica, le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna, il termine di consegna o di esecuzione.<br />
In particolare, nei documenti di gara l’amministrazione precisa la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente sulla base del prezzo. Se per ragioni obiettive non è possibile effettuare la ponderazione, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
In considerazione di quanto esposto, si rileva che in sostanza viene utilizzata una procedura di appalto per fare ricerca e innovazione, con il principale limite che il valore dell’appalto medesimo non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto ed è costituito dalla somma di tutte le fasi che compongono la procedura.<br />
Al fine di una maggiore efficacia, la Commissione ha poi ritenuto l’opportunità che i partenariati si concentrino su una problematica di respiro europeo, con la definizione di obiettivi chiari e misurabili<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
In tale prospettiva, la Commissione europea ha proposto un’azione per affrontare organicamente tre sfide, ossia la fornitura di materie prima, l’agricoltura sostenibile, e l’invecchiamento attivo e la salute della popolazione. Ha pertanto avviato due diversi Partenariati europei per l’innovazione (Pei) – sulle materie prime e sulla sostenibilità e produttività dell’agricoltura – e un piano di azione quadriennale per il partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute. In particolare, i Piani europei per l’innovazione costituiscono una strategia che affronta l’intera catena ricerca-sviluppo-innovazione, riunendo partner pubblici e privati transfrontalieri e coinvolgendo più settori per accelerare la diffusione dell’innovazione<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Ma l’Unione europea affronta oggi anche un’altra grande sfida, mirando ad adattare le città in modo che si sviluppino e integrino in un ambiente “intelligente” e sostenibile (cd. <em>smart cities</em>). Le tecnologie intelligenti applicate all’ambiente urbano sarebbero infatti in grado di fornire risposte a numerosi problemi – primo fra tutti quello legato al consumo energetico – ma, allo stato attuale, il potenziale di queste tecnologie è limitato, soprattutto in ragione degli alti rischi tecnologici, dell’incertezza dei rendimenti sugli investimenti, e degli ostacoli normativi.  Inoltre, le ristrettezze economiche della nostra epoca fanno sì che le aziende e le città siano riluttanti a sviluppare e implementare rapidamente tecnologie innovative. Con il lancio di un partenariato europeo di innovazione per <em>smart cities</em>, l’Unione europea intende stimolare lo sviluppo di tecnologie intelligenti nelle aree urbane, in particolare attraverso la condivisione di risorse per la ricerca nei settori dell’energia, dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.</p>
<p><em>3.1. L’impatto ambientale e l’edilizia sostenibile in Italia</em><br />
In Italia, negli ultimi venti anni, si è percepito un crescente interesse per le problematiche legate all’impatto ambientale dei prodotti e dei processi posti in essere in tutti i settori della produzione: efficienza, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili sono oggi gli obiettivi primari che si intendono raggiungere ai fini della sostenibilità economica e ambientale. Giova ricordare infatti che nel decennio scorso la produzione di energia da fonti rinnovabili ha registrato un forte espansione<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, addirittura superiore rispetto a quanto preventivato nel Piano di Azione Nazionale.<br />
In particolare, il tema del fabbisogno abitativo è tornato al centro dell’agenda politica, e in considerazione della scarsità di risorse finanziarie pubbliche, la partecipazione pubblico-privata costituisce la soluzione in grado di predisporre progetti di qualità, mantenendo i fattori energetici e ambientali elementi preponderanti nelle opere di costruzione e/o riqualificazione edilizia<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
L’edilizia sostenibile è il risultato di un approccio culturale che mira a realizzare edifici in grado di limitare l’impatto ambientale e che ricomprende l’insieme delle componenti ambientali, sociali ed economiche, interessando tutti gli attori che operano nel settore delle costruzioni.<br />
Tale vasto ambito disciplinare è fondato su tre fattori interdipendenti, ossia la tutela ambientale, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Vengono pertanto poste in essere una serie di azioni dirette alla valorizzazione della filiera edilizia e dell’abitabilità sostenibili, anche attraverso la creazione di appositi strumenti che certificano il livello di sostenibilità degli edifici<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
L’esigenza di costruire edifici che consumano un basso quantitativo di energia e che al contempo sono in grado di riprodurla – almeno parzialmente – sfruttando fonti rinnovabili deriva dalla necessità di ridurre drasticamente i consumi energetici e i danni ambientali provocati dal settore edilizio. È pertanto indispensabile che la progettazione sia “consapevole”, al fine di risolvere l’eventuale divario tra l’aspetto estetico-formale e quello energetico-funzionale, grazie a un approccio integrato che garantisca la qualità del risultato dal punto di vista sia economico che ambientale.<br />
Alla luce di ciò si può pertanto affermare che un progetto è sostenibile se è partecipato. È infatti il coinvolgimento dei diretti interessati nella fase della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera la strategia che consente di raggiungere questi obiettivi.</p>
<p><em>4. Considerazioni conclusive</em><br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, è possibile concludere che il partenariato per l’innovazione rappresenta una delle misure che maggiormente contribuiscono al perseguimento dell’innovazione e della tutela ambientale. Rappresenta una particolare forma di partenariato pubblico-privato e, più precisamente, una procedura di gara, speciale e flessibile, per l’aggiudicazione di contratti di appalto complessi, di lunga durata e innovativi, in rapporto di specialità rispetto alla procedura competitiva con negoziazione.<br />
Conformemente con il partenariato pubblico-privato infatti, il partenariato per l’innovazione si caratterizza per la durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico e il partner privato relativamente ai vari aspetti del progetto da realizzare; il finanziamento del progetto è garantito in parte dal settore privato e spesso quote di finanziamento pubblico – anche notevoli – possono aggiungersi ai finanziamenti privati; l’importanza del ruolo dell’operatore economico che partecipa alle varie fasi del progetto, atteso che il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, garantendo peraltro il controllo e il rispetto di questi obiettivi; la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico e il partner privato.<br />
Come illustrato, il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione; fissa gli obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere; nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.<br />
L’amministrazione assicura altresì che la struttura del partenariato, e segnatamente la durata e il valore delle singole fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Peraltro, il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori è proporzionato all’investimento richiesto per il loro sviluppo<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza si rinviene nell’indicazione preventiva dei requisiti minimi che caratterizzano l’appalto, non modificabili nel corso delle negoziazioni; nella circostanza che i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono mantenersi stabili per l’intera durata della procedura e non possono essere oggetto di rinegoziazione; le negoziazioni dovrebbero migliorare le offerte per rispondere alle specifiche esigenze delle amministrazioni e possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi.<br />
Il recepimento del partenariato per l’innovazione da parte dell’ordinamento italiano costituisce un obbligo e non una mera facoltà. Infatti, ai sensi dell’art. 26, par. 3 della Direttiva, “<em>Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva”. </em>È auspicabile che le modalità di recepimento delle nuove procedure di gara flessibili e caratterizzate dalla negoziazione – i partenariati per l’innovazione e la procedura competitiva con negoziazione – non siano restrittive.<br />
Infatti, poiché il partenariato per l’innovazione costituisce una procedura di gara flessibile ma complessa, che attribuisce ampio spazio di manovra all’amministrazione, potrà produrre risultati utili soltanto qualora le amministrazioni si organizzino in modo tale da disporre dell’esperienza tecnica, delle conoscenze del marcato e delle competenze necessarie per negoziare buone condizioni con i fornitori e condurre negoziati corretti<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
Sarebbe peraltro opportuna un’attività di formazione anche per le pubbliche amministrazioni, affiancando personale pubblico ai consulenti, ove nominati, nell’attività di formazione, oltre che la nomina, in caso di necessità, di un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l’amministrazione durante la procedura di aggiudicazione<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Purtroppo, occorre rilevare che la sfida all’innovazione nell’ordinamento italiano è particolarmente difficile, posto che necessiterebbe di un’amministrazione adulta e consapevole,  caratteristiche spesso assenti nella realtà pubblica. Probabilmente i risultati saranno comunque positivi nel lungo periodo, ma nel breve termine la negoziazione, il partenariato e il dialogo, qualora non siano guidati da un’amministrazione autorevole e tecnicamente attrezzata, potrebbero favorire la nascita di cartelli e connivenze<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
In conclusione, la semplificazione delle procedure, la maggiore flessibilità delle stesse e il loro adeguamento funzionale alle politiche del settore pubblico, così come la possibilità del miglior rapporto qualità-prezzo renderanno probabilmente gli appalti pubblici più efficienti e strategici, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, a beneficio sia degli acquirenti pubblici, sia degli operatori economici.</td>
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</tbody>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> European Commission, Expert Group Report<em>, Public Procurement for Research and Innovation. </em><em>DG Research of the European Commission,</em> 2005.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> S. Marzetti (a cura di), IPI – Istituto per la promozione industriale, <em>Appalti pubblici per l’innovazione – Indagine conoscitiva, </em>2010.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> FraunhoferISI, <em>Innovation and Public Procurement. </em><em>Review of Issues at Stake</em>, Studio condotto per la Commissione Europea, 2005.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Dir. UE n. 24/2014, art. 2.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Direttiva UE n. 24/2014, Considerando n. 46 e 27.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> S. Marzetti (a cura di), IPI – Istituto per la promozione industriale, <em>Appalti pubblici per l’innovazione – Indagine conoscitiva, </em>2010.
</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> A. Cabiddu, <em>Le direttive appalti e concessioni: novità e punti critici in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale</em>, in <em>Diritto e Pratica amministrativa</em>, maggio 2014.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> S. Pellizzari<em>, Le forme di partenariato pubblico-privato come strumento di innovazione per lo sviluppo delle imprese e dei servizi sociali, </em>in <em>Impresa sociale, </em>n. 3-2014.
</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> R. Di Pace, <em>I contratti alternativi all’appalto per la realizzazione delle opere pubbliche</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, 2008.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> S. Luce, <em>A</em><em>pprovvigionamento di lavori forniture e servizi, </em>Zanichelli, Bologna, 2014.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Dir. n. 23/2014, considerando 68 <em>“deve essere lasciato alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario”.</em></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Corte Costituzionale, sent. 23 novembre 2007, n. 401.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In particolare, la nozione comunitaria di concorrenza comprende sia le norme volte ad “aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (cd. concorrenza nel mercato), sia le norme che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia in modo da assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (cd. concorrenza per il mercato). Sul punto, si veda, in generale, Corte Cost., sent. 12 febbraio 2010, n. 45.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> E. Santoro, P.Santoro, <em>Nuovo manuale dei contratti pubblici, </em>Maggioli Santarcangelo di Romagna, 2011.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Considerando 42 e art. 26 Direttiva UE n. 24/2014.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr., sul tema, C. Lamberti, S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: “sistemi di selezione” e “criteri di aggiudicazione”, Urbanistica e appalti</em>, Mensile di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti, lavori pubblici, Ipsoa,  n. 8-9/2015.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Direttiva UE n. 24/2014, considerando n. 49.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr.F. Cintioli, D. Ielo, <em>I profili soggettivi, </em>in R. Villata, M. Betrolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, </em>Padova, 2014.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Per la disciplina del partenariato, cfr. in generale art. 31 Direttiva n. 24/2014.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Direttiva UE n. 24/2014, art. 65.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Direttiva UE n. 24/2014, art. 31, comma 6.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Direttiva UE n. 24/2014, Considerando 48.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, Considerando n. 45.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> C. La Cava, <em>Le nuove procedure, la partecipazione e l’aggiudicazione</em>, in Giornale di diritto amministrativo 12/2014.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, art. 31, par. 3 e 4.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, art. 67, par. 1 e 2.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, art. 67, par. 5.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. R. Morzenti Pellegrini, <em>Le procedure di scelta del contraente, </em>in C. E. Gallo (a cura di), <em>Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014, </em>Bologna 2014.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. <em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”</em>, Bruxelles, 29 febbraio 2012.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Cfr. MISE, Rapporto Legambiente <em>“Comuni Rinnovabili 2013”.</em></div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Si veda, in generale sul tema, Unioncamere, <em>Il partenariato pubblico privato e l’edilizia sostenibile in Italia nel 2013.</em></div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Tra gli strumenti di certificazione ambientale operanti in Italia: Casa Clima, GBC Italia, SB100, il Protocollo Itaca. Quest’ultimo in particolare costituisce un sistema di accreditamento e certificazione univoco su base nazionale per appoggiare le politiche regionali che mirano alla sostenibilità ambientale delle costruzioni. Tali strumenti  di certificazione ambientale si basano sul criterio del punteggio più alto e si sviluppano sul metodo dell’Analisi del ciclo della vita (<em>Life Cicle Assessment</em>).</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, art. 31, par. 7.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Sulla materia, si veda, in generale, R. Cori, IGI, Istituto Grandi Infrastrutture, <em>Contratti Pubblici: inizia il viaggio all’interno delle Direttive – “Partenariati per l’innovazione”</em>, Roma, 6 maggio 2014.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr. Direttiva UE n. 24/2014, Considerando n. 42.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> M.A. Cabiddu, <em>Le direttive appalti e concessioni: novità e punti critici in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale, </em>in <em>Diritto e Pratica amministrativa</em>, Il Sole 24 ore, maggio 2014</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Autorizzazione unica ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autorizzazione-unica-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 17:41:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/autorizzazione-unica-ambientale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorizzazione-unica-ambientale/">Autorizzazione unica ambientale</a></p>
<p>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 17 marzo 2014 Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale Lezione tenuta dalla Prof.ssa Luisa Torchia Lunedì 17 marzo 2014, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è tenuta una lezione del corso di Dottorato in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorizzazione-unica-ambientale/">Autorizzazione unica ambientale</a></p>
<p align="center"><i>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 17 marzo 2014<br />
Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale<br />
Lezione tenuta dalla Prof.ssa Luisa Torchia<br />
</i></p>
<p><b></b></p>
<p align="justify">
Lunedì 17 marzo 2014, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si è tenuta una lezione del corso di Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, coordinato dal Prof. Angelo Clarizia.<br />
La Prof.ssa Luisa Torchia, ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, ha approfondito il tema, di interesse quantomai attuale, dell’Autorizzazione Unica Ambientale.<br />
Introducendo preliminarmente la materia della semplificazione in generale, la Professoressa ha messo in evidenza quanto questa in realtà sia complicata per chi è chiamato ad applicarla.<br />
Le operazioni di semplificazione delle procedure amministrative in materia ambientale presentano profili peculiari rispetto alla semplificazione in generale, che ha per oggetto un singolo procedimento amministrativo. In materia ambientale infatti la semplificazione si realizza mediante l’unificazione di molteplici procedure amministrative a essa inerenti.<br />
I provvedimenti di settore vigenti necessitano di propri titoli abilitativi, distinti per durata e modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio necessario alla loro adozione.<br />
La Prof.ssa Torchia ha quindi illustrato il quadro normativo di riferimento, e segnatamente il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto <i>“Semplifica Italia”</i>), seguito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il quale persegue le finalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e degli impianti che producono una scarsa quantità di emissioni e che non sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).<br />
In particolare, l’art. 2 del D.P.R. n. 13 marzo 2013, n. 59 chiarisce che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.<br />
Il provvedimento rilasciato dallo SUAP sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto presidenziale.<br />
L’Autorità competente è tendenzialmente la Provincia, ovvero la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, che opera ai fini di fornire allo SUAP tutti gli elementi necessari per il rilascio del provvedimento.<br />
I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall&#8217;autorizzazione unica ambientale. Pertanto, tale sostituzione è in realtà una forma di sovrapposizione, in quanto rimangono necessariamente ferme tutte le competenze in capo ai singoli soggetti, né avrebbe potuto essere altrimenti in ragione delle loro specifiche conoscenze tecniche.<br />
Il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha il potere di decidere circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento ed è, altresì, il soggetto responsabile per l’applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006.<br />
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è quindi il punto di accesso per il richiedente, che fornisce una risposta <i>“unica e tempestiva”</i> in luogo di tutte le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e le comunicazioni devono avvenire via Pec.<br />
Alla luce di quanto esposto, si può pertanto sostenere che l’Autorizzazione Unica Ambientale è uno strumento giuridico-amministrativo di semplificazione procedimentale – e non della disciplina di merito – che, da una parte, cerca di garantire la tutela dell’ambiente e, dall’altra, cerca di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori.<br />
Nella relazione alla norma si legge che tale strumento di semplificazione dovrebbe portare un netto miglioramento in termini di efficienza ed economicità all’intero sistema autorizzatorio.<br />
L’AUA si applica a due grandi categorie di soggetti, ossia alle micro, piccole e medie imprese (sulla base di un criterio dimensionale, in relazione al numero degli occupati e al fatturato) e agli impianti non soggetti ad AIA (sulla base di un criterio di impatto delle emissioni in atmosfera), a prescindere dai requisiti dimensionali del Gestore.<br />
L’AUA non si applica invece in presenza di un regime più inclusivo e dettagliato previsto dal Codice dell’ambiente (quale l’AIA) e in presenza di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), solamente quando quest’ultima sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, nonché in caso di sussistenza di altri procedimenti unici, in quanto l’unicità del procedimento è stato uno dei fini del legislatore che intendeva semplificare (per esempio, in materia di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di interventi di bonifica, di impianti elettrici). L’AUA è esclusa anche in caso di concessioni di beni demaniali, in quanto trattasi di procedura caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità in capo all’Amministrazione titolare del bene demaniale.<br />
Con l’AUA si ottiene un provvedimento comprensivo dei titoli abilitativi (quali l’autorizzazione agli scarichi, all’uso delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera, in materia di inquinamento acustico, all’utilizzo dei fanghi, ecc), a esclusione dei titoli edilizi. Si tratta spesso di titoli ridondanti tra loro, che si tende a riordinare e della cui utilità si dubita.<br />
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito della loro autonomia, possono individuare ulteriori atti da far confluire nell’AUA. Tutti i titoli hanno comunque la medesima durata di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.<br />
La procedura è prevalentemente telematica: la domanda viene presentata tramite Pec e deve contenere le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, in quanto tale semplificazione, si ribadisce, è meramente procedimentale.<br />
Lo SUAP entro trenta giorni verifica la completezza formale della domanda – che poi le specifiche strutture tecniche valuteranno nel merito – e nel termine di ulteriori trenta giorni può richiedere eventuali integrazioni. L’AUA viene adottata nei successivi novanta giorni, qualora il procedimento di adozione dei titoli abilitativi sostituiti abbia durata non superiore a novanta giorni, al fine di non peggiorare dal punto di vista temporale la condizione dell’acquirente; altrimenti, viene indetta una Conferenza di Servizi e l’Autorità competente deve pronunciarsi in centoventi giorni, cui se ne aggiungono trenta in caso di richiesta di integrazioni.<br />
Per quanto riguarda il rinnovo dei titoli già compresi nell’AUA, lo Sportello trasmette la documentazione all’Autorità competente che, se necessario, convoca la Conferenza di Servizi, quindi adotta il provvedimento e lo trasmette allo SUAP per il rilascio del titolo. Lo SUAP svolge soltanto funzioni di interfaccia con il richiedente, e non ha competenze proprie al di là di quelle meramente procedimentali.<br />
Nel caso invece di rinnovo dell’AUA, si procede con l’indizione di una Conferenza di Servizi e il Gestore (sei mesi prima della scadenza) deve inviare tramite lo SUAP l’istanza di rinnovo all’Autorità competente la quale si esprimerà sull’istanza. Ove non si debba procedere a un rinnovo, ma a una mera conferma, rimanendo ferme tutte le informazioni fornite per il primo rilascio, è ammessa una procedura semplificata che non necessita della Conferenza di Servizi. Tra la scadenza e il rinnovo del titolo l’esercizio dell’attività può continuare, in quanto un’eventuale interruzione potrebbe causare la chiusura dell’impianto.<br />
In taluni casi il rinnovo è obbligatorio: in particolare, qualora sopravvengano nuove norme che inseriscono vincoli o obblighi più restrittivi di quelli precedenti, ovvero nel caso in cui l’autorizzazione non sia più conforme. In presenza di un piano ambientale, o anche territoriale, che stabilisce nuove regole e prescrizioni, si può invitare il Gestore a chiedere il rinnovo dell’AUA.<br />
Il rinnovo è obbligatorio anche in caso di modifica dell’impianto. La normativa comunitaria distingue tra modifica non sostanziale e modifica sostanziale: la prima consiste in una mera variazione al progetto che non incide sul suo assetto complessivo, mentre la seconda produce effetti nuovi e significativi, tendenzialmente negativi, sull’ambiente. La modifica sostanziale richiede pertanto la procedura comprensiva della Conferenza di Servizi, altrimenti è sufficiente la comunicazione all’Autorità competente e vale il principio del silenzio-assenso (decorsi sessanta giorni, il Gestore è legittimato a procedere).<br />
Il soggetto richiedente l’autorizzazione deve sostenere i costi che ogni amministrazione autonomamente stabilisce per l’espletamento della procedura.<br />
Tra l’altro la normativa ha introdotto un sistema di monitoraggio sugli effetti della procedura stessa, ma è opportuno sottolineare che nonostante questa sia entrata in vigore solo di recente, alcuni soggetti interessati – per esempio Confindustria – hanno già avanzato richieste di ulteriore semplificazione.<br />
L’AUA deve essere chiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito. Pertanto l’impresa che per il suo esercizio necessiti di più titoli, deve rinnovare tutto il complesso di autorizzazioni mediante la richiesta di AUA alla scadenza del primo di questi. Tuttavia tale onere è soggetto a due deroghe: le attività soggette soltanto a comunicazione ovvero ad autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o della domanda per il tramite dello SUAP e la possibilità per il Gestore di aderire, per mezzo dello Sportello Unico, all’autorizzazione di carattere generale alla gestione dell’impianto qualora questo non abbia gravi impatti sull’ambiente.<br />
Come per tutti i regolamenti, anche in questo caso, è previsto che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica.<br />
Tuttavia, più che l’invarianza finanziaria, rileva l’invarianza delle competenze. La prof.ssa Torchia infatti ha sottolineato più volte come questa forma di semplificazione investa solamente il procedimento, lasciando immutata la distribuzione delle competenze. L’invarianza delle competenze sarebbe sicuramente comprensibile se queste fossero ripartite in maniera ottimale, ovvero nel caso in cui tutti i procedimenti sostituiti avessero approssimativamente la medesima durata e il medesimo <i>iter </i>procedimentale, ma così non è.<br />
Tuttavia, nonostante tale procedimento di semplificazione sia estremamente recente e abbia avuto un’attuazione piuttosto limitata, gli effetti finora registratisi non sono particolarmente significativi e ci si augura che miglioreranno nel tempo.<br />
La prof.ssa Torchia ha concluso l’incontro con alcune considerazioni sull&#8217;istituto alla luce delle tecniche di semplificazione amministrativa. Atteso che dal 1993 il Legislatore è intervenuto semplificando i procedimenti secondo una logica di convenienza politica, si auspica un intervento sulle funzioni e sulle attribuzioni di poteri, a oggi ancora non realizzato in Italia. Infatti, la diversificazione sul territorio, operata con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha effetti negativi per le attività produttive, soprattutto se significative, poiché permette a ogni Regione di stabilire regole proprie.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 9.4.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Resoconto del Convegno «Le fonti rinnovabili: profili giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento» Roma, 25 giugno 2013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-del-convegno-le-fonti-rinnovabili-profili-giuridici-della-disciplina-con-particolare-riferimento-alla-tutela-dellaffidamento-roma-25-giugno-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 17:41:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-del-convegno-le-fonti-rinnovabili-profili-giuridici-della-disciplina-con-particolare-riferimento-alla-tutela-dellaffidamento-roma-25-giugno-2013/">Resoconto del Convegno&lt;br&gt; «Le fonti rinnovabili: profili giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento»&lt;br&gt; Roma, 25 giugno 2013</a></p>
<p>In data 25 giugno 2013, si è tenuto, presso la sede del GSE in Roma, un convegno sul tema “Le fonti rinnovabili: profili giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento”. Ha aperto i lavori l’attuale Presidente e Amministratore Delegato GSE Nando Pasquali, che ha ricordato il ruolo e</p>
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<p>In data 25 giugno 2013, si è tenuto, presso la sede del GSE in Roma, un convegno sul tema “Le fonti rinnovabili: profili giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento”.<br />
Ha aperto i lavori l’attuale Presidente e Amministratore Delegato GSE <b>Nando Pasquali</b>, che ha ricordato il ruolo e l’azione del GSE nell’ambito del processo di liberalizzazione, che si caratterizza per peculiarità proprie del sistema italiano anche rispetto agli altri Paesi, sia per quanto riguarda l’unicità del soggetto competenze in materia, sia l’impegno economico-finanziario.<br />
Successivamente, il Presidente ANMA <b>Giampiero Lo Presti</b>, ha concentrato il suo intervento sul tema della sopravvenienza nel tempo delle discipline di legge e sulla tutela dell’affidamento degli operatori economici. Segnatamente, ha rilevato come una stretta successione di leggi ha regolato l’incentivazione delle fonti di energia rinnovabile, e queste, sovrapponendosi, hanno spesso causato problemi in sede di contenzioso, per risolvere i quali il legislatore ha previsto precisi termini per la presentazione delle domande e dei documenti eventualmente richiesti. Ponendosi il problema della natura di tali termini, il TAR, Sezione III ter, con la recente sentenza n. 565 del 18 gennaio 2013, ha concluso per la loro perentorietà. Per la salvaguardia dell’affidamento assestatosi, al terzo conto venivano estesi gli effetti del secondo, mentre nel passaggio tra il terzo e quarto conto non si è verificata una forte sovrapposizione normativa. Per quanto invece riguarda il regime sanzionatorio, il TAR, con sentenza n. 682 del 2012, ha disposto che la sanzione è da collegarsi a una fase procedimentale successiva all’entrata in vigore della disposizione che la prevede.<br />
Successivamente è intervenuto il moderatore del Convegno <b>Stefano Baccarini</b>, Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato come il tema della tutela del legittimo affidamento, che esprime il principio generale in base al quale il singolo ha diritto alla sicurezza giuridica, sia ricorrente in vari settori dell’ordinamento. Pertanto, se muta il regolamento di interessi, si deve tener conto dell’affidamento del singolo nel precedente assetto. Tuttavia, la Corte Europea di Giustizia riconosce la tutela al legittimo affidamento esclusivamente in presenza di due condizioni: l’assicurazione su cui si basa l’affidamento deve essere concreta e il nuovo provvedimento non deve essere prevedibile da parte di un singolo prudente e accorto. In Italia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 2013, ha fornito precise indicazioni per il bilanciamento di interessi necessario in materia di legittimo affidamento.<br />
Il Presidente Baccarini ha quindi invitato a intervenire il Consigliere di Stato <b>Roberto Giovagnoli</b>, che si è concentrato sui limiti che il legittimo affidamento comporta all’esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione.<br />
La materia del legittimo affidamento è disciplinata da norme di validità e di responsabilità, la cui violazione può comportare l’invalidità dell’atto amministrativo e il suo conseguente annullamento d’ufficio <i>ex </i>art. 21 <i>nonies</i> della l. 241/1990, ovvero la responsabilità della pubblica amministrazione, cui quest’ultima pone rimedio mediante indennizzo o risarcimento, nel caso di danno illecito.<br />
In caso di annullamento d’ufficio, l’amministrazione dispone il ritiro del provvedimento illegittimo al fine di tutelare il prevalente interesse pubblico attuale e concreto. In altri termini, viene sacrificato il legittimo affidamento del singolo, ma con l’obbligo motivazionale dell’interesse pubblico a carico dell’amministrazione. La norma prevede poi che l’annullamento debba essere disposto entro un termine ragionevole, non rigidamente definito, da determinarsi in relazione al caso concreto, sulla base della conoscenza o conoscibilità del vizio da parte del privato, della sua buona o mala fede, dal fatto che questi abbia contribuito o meno alla realizzazione del vizio con dolo o negligenza. Il potere di annullamento viene meno qualora l’affidamento maturato dal privato superi il termine ragionevole <i>de quo</i>. L’amministrazione pertanto, nel disporre l’annullamento, deve tener conto dell’affidamento maturato dal privato, della motivazione per la quale sostiene che tale affidamento sia superabile ed è tenuta ad arrestarsi qualora sia decorso il termine ragionevole.<br />
Per quanto concerne la revoca, nel caso in cui l’amministrazione non abbia tenuto in adeguata considerazione l’affidamento del privato, questi può far valere l’illegittimità della revoca stessa e ottenere un congruo indennizzo. L’amministrazione è tenuta, pena l’invalidità dei propri provvedimenti, al rispetto delle regole di diritto pubblico, ma anche di principi, quali la trasparenza e la buona fede, tra i quali è compresa la tutela del legittimo affidamento. È pertanto possibile che un provvedimento legittimo sia stato adottato in seguito a un comportamento scorretto dell’amministrazione e conseguentemente di questo sarà tenuta considerazione al momento della determinazione dell’indennizzo.<br />
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la competenza del giudice amministrativo a conoscere della responsabilità del comportamento dell’amministrazione in caso di violazione del legittimo affidamento esclusivamente nei casi di giurisdizione esclusiva, altrimenti, trattandosi di diritto soggettivo, è competente il giudice ordinario.<br />
Il Consigliere Giovagnoli conclude quindi il suo approfondito intervento ricordando come le norme in materia di affidamento quali limiti all’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione siano copiose, comprendendo tale elenco, oltre alle norme di validità e di responsabilità, anche norme appartenenti alla disciplina civilistica e a quella speciale di settore – come le disposizioni che ammettono il sacrificio del legittimo affidamento per esigenze di natura economica –, che contribuiscono a complicare il quadro.<br />
Ha preso quindi la parola <b>Andrea Baldanza</b>, Consigliere della Corte dei Conti, il quale ha evidenziato l’ambiguità sottesa al concetto di autotutela, ponendo il quesito se la si dovesse intendere in senso pubblicistico, ovvero in senso civilistico, come autotutela del creditore verso il proprio debitore. L’amministrazione che esercita il potere di autotutela, oltre a essere giudice di se stessa, compie una valutazione circa l’attualità e la prevalenza dell’interesse pubblico.<br />
La legge Finanziaria del 2005 ha previsto la possibilità da parte dell’amministrazione di annullare un provvedimento in autotutela qualora ciò comporti un risparmio di spesa. Tuttavia, poiché non vi sono garanzie che assicurino il recupero integrale della somma in caso di annullamento dell’aggiudicazione e l’attribuzione di questa stessa somma al secondo classificato, l’erario è tenuto a valutare con attenzione la scelta tra la tutela del legittimo affidamento e il possibile risparmio di spesa.<br />
Per meglio illustrare tale concetto, il Consigliere ha presentato l’esempio di tre casi pratici.<br />
Il primo caso è quello delle false dichiarazioni sostitutive, sulle quali l’amministrazione ha un potere di controllo e può disporre la decadenza del provvedimento. In tal caso non vi può essere tutela dell’affidamento e si procede al recupero del finanziamento erogato.<br />
Nel caso invece di illegittimità del provvedimento di erogazione del finanziamento, quando l’amministrazione si accorge del vizio <i>ab origine</i> dell’atto, rileva la temporizzazione dell’azione dell’amministrazione. In altri termini, nel caso in cui il progetto sia stato comunque realizzato sulla base di un provvedimento illegittimo, il privato interessato che ha presentato tardivamente l’istanza ha contribuito a causare l’illegittimità e l’amministrazione gode di un potere discrezionale in ordine alla possibilità di tutelare il legittimo affidamento ovvero di ripetere le somme erogate.<br />
Nel caso infine di mancata realizzazione del progetto per fatto del terzo e non del soggetto beneficiario del finanziamento, si applica la disciplina dell’autotutela intesa in senso civilistico, trattandosi in questo caso di un diritto potestativo.<br />
In sostanza, la mancata realizzazione di un progetto di interesse pubblico per il quale l’amministrazione ha erogato un finanziamento attribuisce a quest’ultima il diritto di recuperare tali somme.<br />
<b>Luca Palamara</b>, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, ha trattato del legittimo affidamento sotto il profilo penale.<br />
L’art. 25 <i>ter</i> del d.lgs. 231/2001 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa diretta delle società qualora i rappresentanti legali di questa abbiano commesso reati per ottenere il finanziamento, da aggiungersi alla responsabilità personale dei soggetti che hanno agito con artifizi o raggiri per ottenere l’erogazione.<br />
Viene poi posto in evidenza come la giurisprudenza sostiene che l’art. 640 <i>bis</i> del c.p., che prevede l’ipotesi della truffa aggravata per ottenere un’erogazione pubblica, e l’art. 316 <i>bis</i>, che regola il caso di truffa ai danni di un ente pubblico, abbiano campi di applicazione differenti, ossia che l’art. 316 <i>bis</i> c.p. si applichi laddove la condotta dell’impresa non rientri nella particolare ipotesi prevista dall’art. 640 <i>bis</i> c.p., differentemente dalla dottrina che invece ritiene che quest’ultimo articolo implicitamente abroghi e sostituisca quanto previsto dall’art. 316 <i>bis</i> c.p.<br />
È auspicabile pertanto che, in attuazione dell’art. 6 del citato d.lgs. 231/2001, al fine di prevenire questo tipo di condotte, che incidono negativamente sul patrimonio della società, quest’ultima si doti di strutture di controllo interne dotate di personale qualificato.<br />
Il Consigliere del TAR Lazio e Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico <b>Raffaello Sestini</b> si è soffermato sulla tutela del legittimo affidamento in materia di fonti rinnovabili, concentrandosi sull’evoluzione della relativa legislazione a livello nazionale ed europeo.<br />
L’affidamento non viene tutelato quando riguarda l’aspettativa di uno Stato di lucrare sui benefici che il diritto europeo avrebbe dovuto impedire. In Italia, la tutela del legittimo affidamento è compresa nel principio di buona fede, i cui parametri di legittimazione sono stati integrati con l’adozione della Carta Costituzionale. La buona fede è stata infatti ricondotta in un primo momento all’interno dell’art. 2 quale dovere di solidarietà sociale, quindi nell’art. 1 che dispone il rispetto della Costituzione stessa e nell’art. 97 che impone l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
Il Consigliere Sestini ha offerto quindi un’ampia illustrazione della giurisprudenza e della disciplina evolutiva sulla materia, spettando infine al Giudice della Corte Costituzionale <b>Alessandro Criscuolo </b>il compito di concludere i lavori. Questi, dopo essersi complimentato con i relatori per l’approfondita trattazione della tematica in esame, ha aggiunto che la Corte Costituzionale ha sempre cercato di dare un’interpretazione del principio del legittimo affidamento quanto più possibile conforme alla giurisprudenza delle Corti europee, sottolineando che si tratta di una nozione generale che assume caratteristiche particolari a seconda del settore nel quale opera.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 2.7.2013)</i></p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/resoconto-del-convegno-le-fonti-rinnovabili-profili-giuridici-della-disciplina-con-particolare-riferimento-alla-tutela-dellaffidamento-roma-25-giugno-2013/">Resoconto del Convegno&lt;br&gt; «Le fonti rinnovabili: profili giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento»&lt;br&gt; Roma, 25 giugno 2013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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