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	<title>Caterina Binetti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Caterina Binetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato del personale sino alla categoria “b1”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/liberalizzazione-delle-assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-sino-alla-categoria-b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/liberalizzazione-delle-assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-sino-alla-categoria-b1/">Liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato del personale sino alla categoria “b1”</a></p>
<p>(Art. 31, comma 22, legge 27 dicembre 2002 n. 289 &#8211; legge finanziaria 2003) Il comma 22 dell’art. 31, legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce che: “Le disposizioni previste dall’art. 27, comma 2, della legge 29.04.1949 n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni non si intendono applicabili per le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/liberalizzazione-delle-assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-sino-alla-categoria-b1/">Liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato del personale sino alla categoria “b1”</a></p>
<p>(Art. 31, comma 22, legge 27 dicembre 2002 n. 289 &#8211; legge finanziaria 2003)</p>
<p>Il comma 22 dell’art. 31, legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce che: “Le disposizioni previste dall’art. 27, comma 2, della legge 29.04.1949 n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a 15 giorni, alle necessità di erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali” <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>La norma richiamata sanziona le assunzioni di lavoratori in violazione delle norme sul collocamento in particolare le assunzioni dirette effettuate in violazione delle norme di cui alla legge 28 febbraio 1986 n. 57 come attuate dal DPCM 27 dicembre 1988.</p>
<p>Ad oggi l’art. 8, comma 4, del cit. D.P.C.M. 27 dicembre 1988, prevede che nei casi di urgente necessità di evitare danni gravi alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, le amministrazioni possono procedere all’assunzione diretta di lavoratori a condizione che gli stessi siano iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l’impiego, che l’assunzione non superi i 10 giorni e vi sia comunicazione dell’avvenuta assunzione alla sezione stessa.</p>
<p>Il mancato verificarsi di uno solo dei presupposti previsti dalla norma preclude all’amministrazione od ente interessato la possibilità di procedere all’assunzione diretta, pena la violazione dell’art. 27,comma2, della L. n. 264/49 e la commissione di un illecito amministrativo dalla norma stessa sanzionato.</p>
<p>Il quadro normativo è però indirettamente modificato dalla norma introdotta dalla finanziaria 2003, che pur limitandosi a considerare e richiamare il cit. art. 27 in vero incide, modificandone di fatto l’ambito applicativo, sullo stesso art. 8, comma 4, del DPCM del 1988.</p>
<p>Abolita la sanzione sembra, infatti, riconosciuta agli enti territoriali, quindi non solo a Comuni e Province, ma anche a Comunità Montane ed Unioni di Comuni, la possibilità di procedere ad assunzioni dirette di personale da impiegare in mansioni ricomprese nella Categorie contrattuali A e B 1, senza richiedere l’avviamento a selezione alla competente sezione per l’impiego e con i soli limiti:</p>
<p>1. della durata che non può essere superiore a 15 giorni e non già a 10 come previsto al comma 4 del richiamato art. 8 del DPCM 27.12.1998,</p>
<p>2. dei presupposto dell’esigenza di sopperire a generiche necessità connesse all’espletamento dei servizi pubblici essenziali di competenza dell’ente.</p>
<p>Non è più necessario dunque che ricorra il requisito dell’indispensabile necessità di evitare danni gravi alle persone, alla collettività, ai beni pubblici o di pubblica utilità ma è sufficiente, a giustificare una deroga alla normativa sul collocamento nel pubblico impiego, l’esigenza dell’ente di far fronte a situazioni di necessità in relazione all’erogazione di servizi pubblici.</p>
<p>La finanziaria nel delimitare l’ambito di operatività della norma fa riferimento alla nozione di servizio pubblico essenziale aprendo un problema interpretativo importante.</p>
<p>L’interprete, infatti, si trova di fronte per l’ennesima volta ad un problema definitorio mancando nell’ordinamento una nozione precisa di servizio pubblico essenziale.</p>
<p>A tal fine si potrebbe fa riferimento alla nozione di servizi pubblici essenziali data dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, sull’esercizio del diritto di sciopero .</p>
<p>Tale opzione interpretativa però finirebbe con l’essere eccessivamente restrittiva atteso che essa ha riguardo alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e non all’attività, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Meglio rispondente all’ambito applicativo della norma in commento appare invece la nozione di servizio pubblico non industriale di cui agli artt. 113 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da ultimo modificati dalla legge finanziaria 2002, laddove si considerano servizi pubblici quelli che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. </p>
<p>Esemplificando l’ente territoriale gestore di un servizio mensa può legittimamente procedere all’assunzione diretta di un cuoco per sostituire il proprio dipendente temporaneamente assente senza dover attivare le procedure dell’avviamento a selezione per il tramite dell’ufficio competente.</p>
<p>Certamente la normativa in commento semplifica significativamente la vita degli enti ma non è destinata come pure è stato sostenuto a tagliare il contenzioso in essere con il Ministero del Lavoro <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p>E’ ormai pacifica in giurisprudenza <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a> quanto in dottrina l’inapplicabilità all’illecito amministrativo del principio del “favor rei” proprio del diritto penale comune <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>In altri termini la disciplina generale dell’illecito amministrativo non prevede la retroattività della legge più favorevole al trasgressore o di quella che abroga l’illiceità.</p>
<p>L’art.1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile al caso di specie, stabilisce infatti che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.</p>
<p>Il principio della irretroattività delle prescrizioni sanzionatorie amministrative è stato da ultimo ribadito dal Giudice delle Leggi con ordinanza n. 140/2002.</p>
<p>Nell’ordinanza de qua la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 1 della cit. L. 689/81 in relazione all’art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano, rilevando che nella disciplina generale e di principio delle sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successioni di leggi nel tempo, un vincolo imposto al Legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, perché rientra nella discrezionalità del Legislatore, con solo limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949 n. 264 : “ I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato” </p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Vedi L. Chiazza, Niente più sanzioni agli Enti Locali sui contratti a termine per 15 giorni, in Il Sole 24ore del 5 marzo 2003.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Cass.Civile, Sez. Unite, n. 890/94, in Giust. civ., 1994, I, 1909, e Cass. Civ., Sez. Un., n. 1023/2000, in Giust. civ. Mass. 2000 1708.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Art. 2 c.p.: “ 2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. 3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e le posteriori sono diversa, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.” </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 140/2002 in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/liberalizzazione-delle-assunzioni-a-tempo-determinato-del-personale-sino-alla-categoria-b1/">Liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato del personale sino alla categoria “b1”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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