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	<title>Carmine Pepe Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Carmine Pepe Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-appunti-sul-divieto-di-pantouflage-art-53-c-16-ter-del-d-lgs-165-01-tra-origini-figure-affini-e-frontiere-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-appunti-sul-divieto-di-pantouflage-art-53-c-16-ter-del-d-lgs-165-01-tra-origini-figure-affini-e-frontiere-giurisprudenziali/">Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali.</a></p>
<p>Abstract Il presente contributo riguarda il divieto di pantouflage o di revolving door (porte girevoli) introdotto nell&#8217;ordinamento italiano dalla legge 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione) che ha aggiunto il comma 16 ter dell&#8217;art. 53 del D.Lgs. 165/01. Lo scopo del divieto è quello evitare una particolare ipotesi di conflitto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-appunti-sul-divieto-di-pantouflage-art-53-c-16-ter-del-d-lgs-165-01-tra-origini-figure-affini-e-frontiere-giurisprudenziali/">Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-appunti-sul-divieto-di-pantouflage-art-53-c-16-ter-del-d-lgs-165-01-tra-origini-figure-affini-e-frontiere-giurisprudenziali/">Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali.</a></p>
<p><strong>Abstract</strong><br /> Il presente contributo riguarda il divieto di <em>pantouflage</em> o di <em>revolving door</em> (porte girevoli) introdotto nell&#8217;ordinamento italiano dalla legge 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione) che ha aggiunto il comma 16 ter dell&#8217;art. 53 del D.Lgs. 165/01. Lo scopo del divieto è quello evitare una particolare ipotesi di conflitto di interessi ed è al centro di un rinnovato interesse nella recente dottrina e giurisprudenza e, soprattutto, nella prassi dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo scopo del presente scritto, partendo dai primi studi e dalla prime pronunce sull&#8217;argomento, è di illustrare le diposizioni delle convenzioni internazionali (di cui la legge 190/12 costituisce attuazione) dai quali il divieto deriva, illustrare le disposizioni normative che disciplinano fattispecie simili nell&#8217;ordinamento interno, finalizzate a garantire l&#8217;esercizio imparziale delle funzioni pubbliche, infine illustrare i più recenti approdi della giurisprudenza.<br />  <br /> This contribution concerns the prohibition of <em>pantouflage</em> or <em>revolving doors</em> introduced within the Italian legal system by Law 190 of 2012 (the so-called Anti-Bribery Law), which added paragraph 16 ter to Article 53 of Legislative Decree no. 165/01. The primary objective of the prohibition is to avoid a particular phenomenon of conflict of interests and it seems to be at the center of a renewed interest in recent legal theory, case-law and, above all, in the practice of the National Anti-Bribery Authority. The purpose of this paper, taking into account the content of first studies and decisions on the subject, is to describe<s>s</s> the provisions of international conventions (implemented by Law 190/12) from which the prohibition derives from, the domestic Law<s>e</s> provisions regulating similar cases existing in the national legal system, with the aim of ensuring the impartial exercise of public office, and finally to illustrate the recent case-law.<br />  <br /> <strong>Sommario 1) Premessa 2) La matrice sovranazionale dell&#8217;istituto 3) Fattispecie normative assimilabili e contigue al divieto di <em>pantouflage </em>4) I problemi ancora aperti e il tema dell&#8217;<em>enforcement </em>della disposizione nella recente giurisprudenza.<br />  </strong><br /> <strong>1) Premessa. </strong></p>
<p> <strong>1.</strong> Si è già cercato di porre in luce le principali criticità sul piano teorico-interpretativo e pratico-operativo derivanti dall&#8217;introduzione nel nostro ordinamento del divieto di c.d. <em>pantouflage</em><a href="#_ftn1" title="">[1]</a> : si tratta dell&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter </em>del D.Lgs. 165/01 che proibisce ai dipendenti (o titolari di incarichi) pubblici, per tre anni dalla cessazione del rapporto pubblicistico, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che in passato sono stati destinatari dell&#8217;attività negoziale o autoritativa della pubblica amministrazione presso cui l&#8217;<em>ex</em> dipendete ha prestato servizio. La sanzione, in caso di violazione del divieto, è quella dell&#8217;impossibilità, per il soggetto privato che ha assunto l&#8217;<em>ex</em> dipendente pubblico, di stipulare contratti pubblici con l&#8217;amministrazione, alla stregua di una speciale incapacità a contrarre con la P.A..In particolare, si è tentato di porre in evidenza come, a fronte di un certamente apprezzabile e condivisibile intento general-preventivo del legislatore, sia stata introdotta una disposizione di non felice formulazione e dai tratti imprecisi sotto molti aspetti e, per di più, estranea dal <em>corpus </em>normativo in materia di contratti pubblici ma, nondimeno, con ricadute tali in questo settore da rischiare di ingessare ulteriormente il già complesso mondo delle procedure di aggiudicazione.<br /> A quasi un anno dal precedente studio, l&#8217;argomento sembra essere oggi al centro di una rinnovata attenzione non solo da parte della dottrina<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> ma anche della giurisprudenza<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> oltre che nell&#8217;attualità e nella prassi applicativa dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Lo scopo del presente scritto, quindi, prima di &#8220;fare il punto&#8221;, per così dire <em>melius re perpensa</em>, su quelli che tutt&#8217;ora appaiono come i problemi aperti dell&#8217;istituto, è cercare di approfondire alcuni terreni ancora inesplorati e relativi, segnatamente, alla genesi sovranazionale della disposizione ed al contesto normativo nazionale in cui essa si inserisce. Quest&#8217;ultimo, una più attenta analisi, non è infatti risultato del tutto scevro da fattispecie di conflitti di interessi &#8216;ad effetti differiti&#8217;<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, analoghe o addirittura sovrapponibili a quella dell&#8217;art. 53, c. 16 <em>ter </em>del D.Lgs. 165/01.<br />  <br /> <strong>2) La matrice sovranazionale dell&#8217;istituto. </strong></p>
<p> <strong>2</strong>. Il divieto di <em>pantouflage &#8211; </em>è d&#8217;immediata evidenza &#8211; costituisce un istituto di importazione, già conosciuto in diversi ordinamenti<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.La sua istituzione in Italia si deve alla l. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) che lo ha inserito nell&#8217;ambito delle disposizioni del pubblico impiego (e in particolare nel corpo dell&#8217;art. 53 del D.Lgs. 165/01 che reca lo &#8216;statuto&#8217; delle incompatibilità del dipendente pubblico all&#8217;assunzione di incarichi <em>durante </em>lo svolgimento del rapporto di lavoro).<br /> La stessa l. 190/12 si pone in dichiarata attuazione nell&#8217;ordinamento nazionale della Convenzione dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell&#8217;ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 nonché della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110<em>.</em><br /> <strong>2.1.</strong> In particolare la Convenzione ONU del 2003, richiede ai paesi aderenti, in conformità ai principi fondamentali del proprio diritto interno, di adottare le &#8220;<em>misure</em>&#8221; necessarie per la prevenzione della corruzione, anche corredandole &#8220;<em>se del caso&#8221;</em> delle relative conseguenze sanzionatorie senza alcun vincolo in ordine alla natura &#8211; civile, penale o amministrativa &#8211; delle stesse purché, recita la convenzione, queste siano &#8220;<em>efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure&#8221;</em> (art. 12).<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>La Convenzione, dunque, fissa un obiettivo (la <em>prevenzione </em>della corruzione) e dei mezzi (cioè delle ipotesi sanzionatorie o, comunque, afflittive, di varia natura), lasciando &#8216;liberi&#8217; i paesi aderenti, di delineare le fattispecie di illecito più adatte allo scopo.<br /> Ciò che conta è l&#8217;efficacia, la proporzionalità e la forza dissuasiva della sanzione in relazione all&#8217;illecito, secondo un canone che, nell&#8217;ordinamento nazionale, assume i tratti di quello costituzionale di ragionevolezza ricavabile dall&#8217;art. 3 Cost.<br /> Nondimeno la Convenzione elenca anche una serie di possibili &#8220;<em>misure&#8221; </em>&#8211; apparentemente solo esemplificative e facoltative &#8211; che possono essere adottate per garantire il suddetto obiettivo. Ebbene, tra queste spicca ai nostri fini, in particolare, la misura di cui all&#8217;art. lett. e) dell&#8217;art. 12 che contempla &#8220;<em>la <strong>prevenzione dei conflitti d&#8217;interesse</strong> mediante l&#8217;imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di <strong>restrizioni </strong>all&#8217;esercizio di attività professionali da parte di ex<strong> pubblici ufficiali</strong> e all&#8217;impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono<strong> direttamente collegati alle funzioni </strong>che tali ex pubblici ufficiali<strong> esercitavano o supervisionavano </strong>durante il loro mandato</em>&#8220;<em>.</em><br /> Non è difficile intravedere i tratti di somiglianza con la disposizione nazionale di cui ci si occupa: quella ora citata appare una disposizione antesignana del divieto di <em>pantouflage </em>nazionale e, in quanto tale, pare rivestire una portata rivelatrice e chiarificatrice degli scopi della corrispondente norma interna.<br /> Invero, non mancano anche marcate differenza che occorre porre in evidenza: anzitutto nella Convenzione non viene fissato un rigido periodo temporale rilevante da prendere in considerazione; né, per così dire, <em>ex ante</em> né <em>ex post</em>, a differenza di quanto previsto nell&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter </em>del D.Lgs. 165/01 che contempla un triennio <em>ante</em> e <em>post</em> cessazione del rapporto pubblico del dipendente ai fini del divieto<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Ma non solo. la Convenzione di Merida sul piano della tecnica legislativa, non suggerisce l&#8217;introduzione di un divieto di carattere assoluto e generale, ma utilizza un termine più &#8216;possibilista&#8217; in ordine ai rimedi da approntare nel caso in cui si verifichi la cessazione dall&#8217;incarico pubblico, vale a dire l&#8217;introduzione di generiche &#8220;<em>restrizioni&#8221;</em> al transitare dell&#8217; ex dipendente presso l&#8217;ente privato. Tale maggiore flessibilità della fonte sovranazionale si registra anche nella disciplina degli ulteriori della fattispecie che attengono all&#8217;aspetto oggettivo di essa: la Convenzione, infatti non enuclea una specifica tipologia di poteri che si richiede siano esercitati dal dipendente cessato (quelli &#8220;<em>autoritativi o negoziali&#8221;</em>) ma fa riferimento alle <em>funzioni</em> esercitate o supervisionate dall&#8217; <em>ex </em>&#8220;pubblico ufficiale&#8221;. Al contempo, una volta transitato nel mondo privato, a rilevare ai fini del divieto non sono tanto le &#8220;<em>attività&#8221; </em>che l&#8217;<em>ex </em>dipendente va a svolgere, e che vengono solo genericamente contemplate nella norma convenzionale, bensì è il nesso di &#8216;collegamento&#8217; di che deve sussistere tra quelle e le funzioni amministrative (svolte o supervisionate in passato). Tale collegamento, deve essere di tipo diretto.<br /> Non va peraltro sottaciuto che nella fonte convenzionale la previsione di un meccanismo di prevenzione del conflitto di interessi <em>post employment </em>non sembra vedere fra i propri destinatari, in via generale, tutti i dipendenti pubblici. Essa infatti, si riferisce, precisamente all'&#8221;ex pubblico ufficiale&#8221; che, nell&#8217;ambito della Convenzione è una definizione che ricomprende una categoria ben specifica di soggetti. Con esso, dunque, la Convenzione avrebbe inteso circoscrivere l&#8217;applicabilità delle &#8220;<em>restrizioni&#8221; </em>post-impiego ai titolari di <em>pubbliche funzioni</em> in senso proprio, ovvero ai soggetto formalmente investiti della cura di un interesse pubblico particolare<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Ma ciò che, si ritiene, marca decisamente la differenza tra la disposizione normativa interna e quella sovranazionale, in un&#8217;ottica sistematica, è l&#8217;espresso riferimento, in quest&#8217;ultima, proprio al tema del conflitto di interessi che, invece, nel diritto nazionale resta, per così dire, sullo sfondo (tanto da aver dato la stura alla ricostruzione della fattispecie in termini di <em>incompatibilità successiva</em><a href="#_ftn10" title="">[10]</a> dell&#8217;incarico pubblico, anche sotto il profilo dei poteri che l&#8217;ANAC ritiene di poter esercitare in materia).<br /> La misura di cui all&#8217;art. 12, c. 2, lett. e) è, invece, testualmente quella di una misura &#8220;prevenzione dei conflitti d&#8217;interesse&#8221;. A sua volta, tale misura, è di &#8220;prevenzione della corruzione&#8221;.<br /> Appare dunque chiara &#8211; in quello che può essere considerato un ideal-tipo di progressivo e teorico avvicinamento all&#8217;illecito di natura corruttiva &#8211; la sequenza avuta in mente nei redattori della Convenzione: il divieto di <em>pantouflage </em>(<em>recte</em>, la previsione di restrizioni al passaggio del dipendente dal pubblico al privato) è una misura preventiva di un conflitto di interessi, sia pur ad effetti differiti; essa garantisce, in costanza di rapporto pubblico, l&#8217;indipendenza del funzionario da interessi futuri (vale a dire la nuova prospettiva lavorativa); il conflitto di interessi, sia pur ad effetti differiti, è considerato l&#8217;<em>humus </em>del fenomeno corruttivo, in senso stretto<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. La giurisprudenza nazionale, quindi, si ritiene abbia colto l&#8217;essenza dell&#8217;istituto ove ha affermato che l&#8217;art. 53, c. 16ter<em> &#8220;intende prevenire uno scorretto esercizio dell&#8217;attività istituzionale da parte del funzionario, finalizzato a precostituirsi un </em>favor<em> nei confronti di colui che in futuro potrebbe conferirgli incarichi professionali</em>&#8221; <a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> In altre parole, l&#8217;obiettivo è anticipare la soglia della prevenzione (e della conseguente afflizione) a fattispecie &#8216;di pericolo&#8217; corruttivo, onde prevenire ed evitare le occasioni al compimento di illeciti, di maggior gravità , che si potrebbero definire &#8216;di danno&#8217; corruttivo.<br /> La Convenzione, in quest&#8217;ottica, pone così come <em>necessario </em>l&#8217; <em>an </em>della <em>misura</em> preventiva del conflitto di interessi a sua volta intesa quale strumento preventivo della corruzione, ma non prevede il <em>quomodo, </em>ovvero <strong>una specifica sanzione</strong>, che resta quindi rimessa alla discrezionalità di ciascun paese membro nell&#8217;ambito del proprio ordinamento interno secondo i canoni di proporzionalità e adeguatezza.<br /> <strong>2.2.</strong> Ma la Convenzione di Merida non è stato l&#8217;unico stimolo all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 53 c. 16-<em>ter</em>. L&#8217;altra significativa &#8220;fonte ispirazione&#8221; è derivata dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia al &#8220;Gruppo di Stati contro la corruzione&#8221;, noto anche con l&#8217;acronimo GRECO<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Si tratta di un organismo sovranazionale che agisce non già attraverso veri e propri fonti giuridiche, bensì attraverso forme di<em> soft law </em>e <em>moral suasion</em>, attraverso un meccanismo definito di &#8216;pressione fra pari&#8217;, che pare essere riuscito nell&#8217;intento di tendenziale conformazione degli ordinamento nazionali agli strumenti preventivi della corruzione immaginati dal Gruppo.Sotto tale aspetto si rinviene anche il primo punto di tangenza tra il divieto di <em>pantouflage </em>e altre forme, <em>ante litteram </em>di divieto alla nostra attenzione.<br /> Il GRECO, per quanto qui interesse, si esprime anche mediante revisioni periodiche degli ordinamenti nazionali culminanti in <em>rapporti</em> che, ove rilevino difformità tra ordinamenti o scostamenti delle discipline nazionali dagli obiettivi del Gruppo, contengono anche una serie di <em>raccomandazioni</em> rivolte ai paesi membri. A tali raccomandazioni si è diffusamente richiamata l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell&#8217;ambito della relazione ai sensi dell&#8217; articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> facendo emergere quasi plasticamente, proprio la predetta &#8216;tangenza&#8217; tra il <em>pantouflage </em>e le norme sul conflitto di interessi &#8216;preesistenti&#8217;<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Sul punto si tornerà oltre. Tornando infatti specificamente all&#8217;influenza avuta dall&#8217;azione del GRECO, va ancora sottolineato come il divieto di <em>pantouflage </em>sia stato preso in considerazione in modo specifico in due c.d. <em>round </em>di valutazione, nel 2009 e nel 2013<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> e quindi prima e dopo l&#8217;entrata in vigore della L. 190/12. Nel primo ciclo di valutazione il GRECO aveva raccomandato l&#8217;adozione e l&#8217;attuazione di &#8220;<em>adeguate restrizioni relativamente ai conflitti di interesse che possono verificarsi con la circolazione <strong>in entrata</strong> e <strong>in uscita</strong> dalla pubblica amministrazione di persone che svolgono <strong>funzioni dirigenziali</strong> (nella pubblica amministrazione)</em>&#8220;.<br /> Il rilievo, quindi, era circoscritto puntualmente alle funzioni dirigenziali e, ancora una volta, analogamente alla Convenzione di Merida, senza indicare né preclusioni assolute, ma imprecisate forme di restrizione, né conseguenze sanzionatorie, rimesse al prudente apprezzamento del legislatore.<br /> Il GRECO nel 2013 ha ritenuto che la normativa nazionale (e quindi il c. 16 ter quanto specificamente alla nostra attenzione e cioè ai movimenti &#8216;in uscita&#8217; dalla pubblica amministrazione, nonché il D.Lgs. 39/2013, con riferimento ai movimenti &#8216;in entrata&#8217; nel mondo pubblico) abbia dato attuazione soddisfacente alla raccomandazione formulata, in ragione fra l&#8217;altro, del &#8220;<em>compito di consulenza/prevenzione e monitoraggio in relazione ai conflitti di interesse derivanti dal movimento in entrata e in uscita dalla pubblica amministrazione di soggetti che svolgono funzioni <strong>dirigenziali</strong></em>&#8221; assegnato allora alla CIVIT (eche oggi, anche alla luce delle recenti regolamentazioni in tema di funzione consultiva di cui si dirà, fanno capo all&#8217;ANAC).<br /> Merita qui però soffermarsi sull&#8217;auspicio formulato nel citato documento circa la &#8220;<em>normativa applicabile in materia di porte girevoli</em>&#8221; in Italia ovvero che essa &#8220;<em>sia attuata nella pratica</em>&#8221; e ciò &#8211; prosegue, in modo condivisibile, il Gruppo- &#8220;<em>richiede un controllo efficace e lo sviluppo di direttive per i pubblici ufficiali su casi pratici che coinvolgano <strong>il dilemma etico</strong> che potrebbe verificarsi laddove essi vadano a lavorare per un soggetto privato simile, collegato o persino concorrente, una volta lasciato il servizio pubblico</em>. <em>La problematica dei conflitti di interesse è una questione estremamente controversa in Italia e merita di essere verificata attentamente al fine di preservare la <strong>credibilità del sistema</strong>. Il tempo e l&#8217;esperienza mostreranno se le restrizioni attuali affrontano in modo sufficiente l&#8217;intera gamma di conflitti di interesse che possono sorgere in questo settore&#8221;</em>.<br /> L&#8217;auspicio ora ricordato ci ricollega quindi a due temi: il primo, cui pure si è accennato in un precedente contributo, è quello relativo all&#8217;effettività del divieto di <em>pantouflage</em> vale a dire della concreta attuabilità dei meccanismi di funzionamento e che, in particolare, involge, per un verso, il tema del perimetro dell&#8217;onere dichiarativo di chi (impresa privata) aspira ad essere controparte contrattuale della pubblica amministrazione (e che è quindi chiamata, in gara, a rendere la dichiarazione sul possesso del &#8220;requisito&#8221; di non aver assunto <em>ex </em>dipendenti pubblici della cui azione amministrativa avevano in passato beneficiato)<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e, per altro verso, quello dell&#8217;effettiva capacità dell&#8217;amministrazione di verificare la veridicità della stessa.<br /> Il secondo è quello della <em>ratio </em>della disposizione: l&#8217;obiettivo è quello, per usare le efficaci parole del rapporto del Greco, di &#8220;preservare la credibilità del sistema&#8221;. Ecco quindi che accanto alla finalità anticorruttiva sembra affacciarsene una ulteriore, che è quella di garantire il prestigio e il decoro dell&#8217;amministrazione pubblica che non solo deve essere imparziale ed al servizio esclusivo della Nazione (art. 97 e 98) ma deve anche <em>apparire </em>tale; e così rischia di non essere se, proprio tramite un disinvolto ricorso alle porte girevoli, il nuovo impiego dell&#8217; <em>ex pubblico </em>ufficiale, in ragione della tipologia di attività svolta e da svolgere, sia tale da proiettare un un&#8217;ombra sulla propria attività passata.<br /> È a partire da queste due questioni che, si ritiene, debba esser letto ed affrontato l&#8217;ultimo &#8216;fronte&#8217; apertosi con riferimento alla materia in questione e relativo ai meccanismi di <em>enforcement </em>della disposizione e dei poteri dell&#8217;ANAC alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di cui si dirà nel prosieguo.<br />  <br /> <strong>3) Fattispecie normative assimilabili e contigue al divieto di <em>pantouflage</em> </strong></p>
<p> <strong>3.</strong> Si è detto della matrice sovranazionale del divieto di porte girevoli ma anche, a torto, del fatto che essa costituirebbe di una previsione &#8220;originale&#8221;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> nel nostro ordinamento. Eppure, una più approfondita indagine ha rivelato come in realtà non manchino numerosi esempi di divieti e disposizioni affini.L&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter, </em>ha infatti avuto il solo &#8216;merito&#8217;, sulla scia dei ricordati impulsi di derivazione sovranazionale, di generalizzare alla pressocché totalità del mondo del pubblico impiego la portata del divieto il quale, oggi, anche sulla base dell&#8217;interpretazione fornitane dall&#8217;ANAC, unitamente ad una certa imprecisione nella tecnica legislativa, sembra effettivamente rivestire una valenza tendenzialmente omnicomprensiva.<br /> Sono però almeno tre le fattispecie affini o per alcuni aspetti assimilabili al <em>pantouflage</em> (delle quali, due, per così dire <em>ante litteram) </em>di cui in questa sede, senza pretesa di esaustività, si vuole dar conto.<br /> <strong>3.1.</strong> La prima &#8211; meno nota &#8211; è quella contemplata dall&#8217;art. 22 della l. 9 luglio 1990, n. 185 (recante &#8220;<em>Nuove norme sul controllo dell&#8217;esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</em>&#8220;) il quale stabilisce che i <strong>dipendenti pubblici civili e militari</strong>, preposti a qualsiasi titolo all&#8217;esercizio di funzioni amministrative connesse all&#8217;applicazione della predetta legge nei <strong>due anni precedenti alla cessazione</strong> del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di <strong>tre anni successivo alla cessazione</strong> del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di <strong>presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale</strong> nonché assumere incarichi di <strong>consulenza</strong>, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.La norma è molto chiara, ed opera in un settore dagli interessi contrapposti particolarmente sensibili: da un lato, quello pubblico alla &#8216;controllata&#8217; circolazione degli armamenti, dall&#8217;altro, quello economico delle imprese del settore militare e dei dipendenti attratti da nuove occasioni lavorative. Merita segnalare, peraltro, sempre in tale settore, il tentativo, di introdurre una previsione <em>anti revolving doors ad hoc</em> nel codice dell&#8217;ordinamento militare<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> La citata disposizione della quale, ad oggi, invero, non si registrano concrete applicazioni si caratterizza per un divieto particolarmente significativo che è quello, previsto dal secondo comma del medesimo articolo, della sospensione per due anni dal registro nazionale delle imprese abilitate al commercio estero di armamenti. Il che, in sostanza, determina una speciale (e parziale) incapacità a contrattare delle imprese del settore non diversa da quella contemplata dal c. 16-<em>ter</em>.<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> <strong>3.2. </strong>Più nota è invece l&#8217;ipotesi contemplata nella l. 215/04 di cui si è fatto cenno, riferita specificamente alle ipotesi di conflitto di interesse dei titolari di cariche governative.L&#8217;art. 2 della legge n. 215 del 2004 (norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse) preclude ai titolari di cariche di governo per 12 mesi dalla cessazione dell&#8217;incarico di assumere cariche o svolgere funzioni in società che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta<br /> La l. 215/05 all&#8217;art. 2 prevede infatti una speciale forma di incompatibilità dei titolari di cariche di governo relativa, per quanto qui interessa, alla possibilità di (i) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; (ii) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; (iii) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati.<br /> Tale incompatibilità, &#8220;<em>perdura per dodici mesi</em>&#8221; dal termine della carica di governo ed opera nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta<br /> <strong>3.3.</strong> La terza ipotesi è, in realtà, &#8216;multipla&#8217; in quanto in essa si ritiene di poter unitariamente ricomprendere una congerie di disposizioni positive accomunate dalla circostanza che esse riguardano i componenti delle autorità amministrative indipendenti<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. La <em>ratio </em>che le accomuna è quella della peculiare posizione ordinamentale delle autorità indipendenti, quali organi diretta promanazione dello stato-ordinamento, sottratte al controllo politico-governativo e, quindi, caratterizzate da un livello maggiore e più intenso di indipendenza e neutralità nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni.Di recente la disciplina è stata interessata dalle previsioni di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che all&#8217;art. 22 (recante disposizioni di &#8220;<em>Razionalizzazione delle autorità indipendenti</em>&quot;), nell&#8217;ambito di una pluralità di disposizione volte al contenimento dei costi di funzionamento delle <em>authority</em>, ha anzitutto previsto un periodo &#8216;di raffreddamento&#8217; di cinque anni (<em>cooling-off period</em>) prima del quale i componenti non possono essere nuovamente nominati nello stesso incarico. Si tratta, quindi di una prima speciale forma di &#8220;incompatibilità successiva&#8221;.<br />  Con specifico riferimento alla Consob, invece, il suddetto articolo ha inserito l&#8217;art. 29-bis. della legge 28 dicembre 2005, che ha stabilito per i relativi componenti un divieto post-cessazione pari a due anni. Analogo divieto è stato posto con riferimento ai componenti d degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d&#8217;Italia e dell&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per quali tuttavia il periodo di &#8216;raffreddamento&#8217; è da stabilirsi, entro un diverso termine, fermo il limite massimo di due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea.<br /> Il divieto di <em>pantouflage</em>, in tale disposizione, ha ad oggetto specificamente, la possibilità post cessazione, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, ma con la precisazione la stessa non si applica ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.<br /> Analoga disposizione era già prevista all&#8217;art. all&#8217;articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici. Anche su questa previsione è intervenuto il ricordato art. 22 del D.L. 90/2014 riducendo da quattro a due gli anni del periodo di raffreddamento ed estendendolo, soggettivamente, non solo ai componenti dell&#8217;autorità ma anche ai dirigenti. Anche per le autorità di regolazione sono stati esclusi dal regime di &#8216;incompatibilità successiva&#8217; i dirigenti che negli ultimi quattro anni (e non due, come per Bankitalia, Consob e Ivass) di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.<br /> <strong>3.4.</strong> Infine, a chiusura di tale esemplificativa elencazione meritano breve menzione anche due disposizioni in un rapporto non di analogia bensì di &#8216;contiguità&#8217; con l&#8217;art. 53, c. 16-<em>te,. </em>Si tratta di ipotesi strutturalmente dal <em>pantouflage </em>ma che, tuttavia, ne riprendono alcuni tratti salienti.<br /> <strong>3.4.1.</strong> La prima, è quella di cui all&#8217;art. 5, c. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che, nel testo modificato dall&#8217;art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), vieta <em>tout court </em>alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi, di studio o consulenza a &#8220;<em>soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza</em>&#8220;.Il divieto, la cui finalità è di tipo economico-finanziaria, e cioè di evitare l&#8217;elusione dei meccanismi di blocco delle assunzioni contenuti nella legislazione emergenziale del 2011-2012, da un lato, e di aggravio della spesa pubblica (evitando il cumulo di trattamento pensionistico e spesa pubblica per consulenza), dall&#8217;altro, effettivamente sembra contemplare il fenomeno del c.d. <em>pantouflage </em>nella sua accezione classica cioè quella di evitare lo &#8216;sfruttamento&#8217; da parte del dipendente della posizione di vantaggio ottenuta a seguito della cessazione dall&#8217;impiego pubblico. In tal caso, tuttavia, l&#8217;<em>ex </em>dipendente non transita nel privato, minando l&#8217;imparzialità dell&#8217;<em>agere </em>pubblico, ma consegue il suo vantaggio nel proseguire, con altre modalità, la sua attività nel mondo pubblico.<br /> Ebbene, la disposizione merita una segnalazione in ragione della circostanza che di recente il giudice amministrativo ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità eurounitaria di tale disposizione<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. In particolare è stata posta la questione di compatibilità della norma nazionale con gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio dell&#8217;Unione Europea 27 novembre 2000, n. 78, che pongono l&#8217;obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione sia diretta che indiretta (tra cui quella basata sull&#8217;età), in quanto la disposizione nazionale esclude una determinata categoria di persone dalla possibilità di assumere incarichi nell&#8217;amministrazione per ragioni essenzialmente correlate all&#8217;età (essendo il collocamento in quiescenza determinato dal raggiungimento di una certa anzianità &#8220;<em>contributiva</em>&#8221; e quindi necessariamente da una proporzionale età anagrafica).<br /> La pronuncia desta interesse in quanto i medesimi dubbi potrebbero porsi anche nel <em>pantouflage </em>vero e proprio ove il divieto di transito nel privato, costituendo un preciso ostacolo alla mobilità del lavoro pubblico-privato, non sia considerato effettivamente giustificabile e proporzionato, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla norma.<br /> La seconda, ed ultima, fattispecie che merita menzionare è, invece, quella di cui all&#8217;art.4 del D.Lgs. 39/2013.<br /> La norma disciplina un&#8217;ipotesi di &#8220;<em>Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati&#8221; </em>e riguarda, quindi, un fenomeno &#8216;inverso&#8217; a quello del c. 16 ter.<br /> Si tratta infatti di una previsione che attiene non più al caso del passaggio dell&#8217;<em>ex dipendente </em>dal pubblico al privato, bensì il percorso al contrario, da privato a pubblico. La <em>ratio </em>è quindi pur sempre quella di garantire l&#8217;imparzialità dell&#8217;agire pubblico ma non già in vista di future occasioni lavorative del dipendente, bensì, in ragione delle sue esperienze passata. La fattispecie, quindi, presenta punti di tangenza con i fenomeni di &#8216;cattura&#8217; del regolatore<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La norma infatti, stabilisce che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall&#8217;amministrazione o ente che conferisce l&#8217;incarico, non possono essere conferiti a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell&#8217;amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.<br />  <br /> <strong>4) I problemi interpretativi ancora aperti e il tema dell&#8217;<em>enforcement</em> della disposizione nella recente giurisprudenza.  </strong></p>
<p> <strong>4.</strong> Alla luce dell&#8217;<em>excursus</em> sin qui compiuto non resta che fare il punto su quelli che costituiscono i problemi interpretativi ancora aperti ed auspicare, con l&#8217;illustrazione di un più ampio quadro d&#8217;insieme, di aver contribuito a risolverne qualcuno.Pur tuttavia, non ci si può esimere dal prospettarne di nuovi. In tal senso, in primo luogo, appare innegabile che andrà tracciato un rapporto (di gerarchia e o specialità) tra le diverse disposizioni (sovranazionali e nazionali) di cui si è fatto cenno nei paragrafi che precedono e quella di cui all&#8217;art. 53, c. 16ter, tutte le volte in cui una determinata fattispecie concreta sia astrattamente sussumibile in due o più ipotesi normative. In secondo luogo, sovviene poi l&#8217;osservazione, carattere fondamentale, per cui il criterio di proporzionalità, efficacia e adeguatezza che, in base alla Convenzione, deve assistere anche la sanzione della violazione del divieto, costituisce il prisma attraverso cui guardare alle possibili interpretazioni della norma interna e alle sue gravi conseguenza sanzionatorie.<br /> Tanto premesso, si è già evidenziato come alcuni dei problemi interpretativi e operativi, al fine di dare effettività alla norma, riguardino (i) l&#8217;estensione del divieto di contrattare in caso di violazioni del c. 16 ter, e cioè se esso investe la capacità contrattuale dell&#8217;impresa nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni o solo quella di provenienza dell&#8217;<em>ex </em>dipendente, (ii) l&#8217;ambito applicativo soggettivo della norma a seguito dell&#8217;art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha stabilito che &#8220;ai soli fini dell&#8217;applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter [&#038;] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi&#8221; di cui al medesimo decreto; (iii) il tema delle attività rilevanti e cioè in cosa debba sostanziarsi lo svolgimento <em>di</em> &#8220;<em>poteri autoritativi e negoziali&#8221;</em>; presupposto, questo, da affrontare unitamente a quello, previsto nel secondo periodo del c. 16ter, ovvero che il privato destinatario della sanzione (in ipotesi, la società che abbia assunto l&#8217;<em>ex </em>funzionario cessato) debba essere stato destinatario dell&#8217;attività svolta &#8220;<em>attraverso i medesimi poteri&#8221;</em>.<br /> In proposito, si è evidenziato che l&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter </em>sembra atteggiarsi alla stregua di un vero e proprio requisito soggettivo per la stipula dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere all&#8217;atto della partecipazione alla gara. Si tratterebbe di una sorta di requisito di moralità, previsto in una disposizione <em>extracodicistica </em>(al di fuori ed aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall&#8217;art. 80 del D.Lgs. 50/16)<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Alla luce di ciò assumono quindi centralità nell&#8217;attuazione dell&#8217;istituto le modalità di comprova di tale condizione soggettiva, per come delineate nel PNA sin dal 2013 e nel DGUE, attraverso quindi il meccanismo dell&#8217;autodichiarazione, e che hanno optato decisamente per una lettura restrittiva della norma nel senso cioè che essa porrebbe un divieto il cui rispetto, in sede di gara, deve essere verificato in relazione agli <em>ex</em> dipendenti di ciascuna singola stazione appaltante<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> La conferma di tale impostazione è, da ultimo, arrivata anche da parte del giudice amministrativo ed ha riguardato non solo l&#8217;ambito soggettivo della dichiarazione da rendere da parte del concorrente per comprovare il &#8216;requisito&#8217; dell&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter, </em>e da intendersi quindi limitata agli <em>ex dipendenti </em>della <em>specifica stazione appaltante</em><a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, ma anche l&#8217;ampiezza dei poteri di intervento dell&#8217;Autorità<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, entrambi i profili, vagliati alla luce dell&#8217;estensione di cui all&#8217;art. 21 del D.Lgs. 39/13<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Con riferimento al primo profilo si è evidenziata l&#8217;esigenza di una doverosa restrittiva lettura della disposizione, ritenuta più conforme all&#8217;intenzione del legislatore di contenere attraverso l&#8217;istituto del <em>pantouflage</em>, il rischio di situazioni di corruzione connesse all&#8217;impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal senso la mancata dichiarazione in fase di gara è stata ritenuta una causa di esclusione, purché, però, le cause di incompatibilità riguardino il rapporto con la stazione appaltante. In tal senso l&#8217;interpretazione (definita dalla citata giurisprudenza &#8220;<em>unanime</em>&#8220;) e che appare in realtà in via di consolidamento è quella, proprio in considerazione della finalità di incidere sulla possibilità di corruzione, che l&#8217;esclusione non può verificarsi ogniqualvolta vi sia stato un rapporto con un <em>ex dipendente </em>di <em>qualsiasi</em> amministrazione. Una simile interpretazione, è stato infatti chiarito, oltre ad esorbitare dalla finalità preventiva di una situazione di corruzione (o di conflitto di interesse), comporta un onere dichiarativo particolarmente gravoso, laddove l&#8217;impresa dichiarante, soprattutto se di notevoli dimensioni, viene onerata a un&#8217;indagine sui dipendenti (anche cessati)<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> e, si aggiunge, un onere di verifica sostanzialmente impossibile in capo alla stazione appaltante che, di contro, sarebbe chiamata ad appurarne la veridicità.<br /> Sotto il secondo profilo, invece, si è affermato che l&#8217;art. 21 d.lgs. n. 39/13 si limita solo ad estendere ad altre categorie di personale &#8220;pubblico&#8221; &#8211; non strettamente &#8220;dipendente&#8221; &#8211; il divieto in questione, senza però ampliare i poteri dell&#8217;ANAC.<br /> Anche sotto tale aspetto, quindi, si è andata consolidando la tesi secondo la quale il divieto di <em>pantouflage</em> è soggetto a un regime di applicazione diretta che non coinvolge l&#8217;ANAC ma si rivolge all&#8217;attuazione di strumenti generali, quali il PNA, che infatti prende in considerazione ipotesi di inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale &#8220;pubblico&#8221;, e il DGUE in correlazione con quanto previsto dall&#8217;art. 85 d.lgs. n. 50/2016, sulle cause di esclusione da una procedura pubblica.<br /> Da ciò il giudice amministravo pare dunque aver escluso la configurabilità del divieto di <em>pantouflage </em>come incompatibilità successiva (e in quanto tale, avente il regime di <em>enforcement </em>di cui al D.lgs. 39/2013 e dei connessi poteri che in tale sottosistema normativo si rinvengono come assegnate all&#8217;ANAC, tra cui, in particolare il potere di accertamento costitutivo).<br /> La violazione delle suddette clausole o della dichiarazione ai sensi del DGUE, infatti, comportano, la &#8220;nullità&#8221; del contratto con il singolo dipendente &#8211; da far valere nelle opportune sedi &#8211; o l&#8217;interdittiva a contrarre per l&#8217;imprese inadempienti, senza che per questo necessiti l&#8217;individuazione di un soggetto competente al compimento degli atti derivanti dall&#8217;accertamento della violazione del comma 16 ter.<br /> In tal senso il giudice amministrativo ha rilevato come il meccanismo di attuazione dell&#8217;art. 53, comma 16 ter costituisce un meccanismo &#8220;diffuso&#8221;, in cui l&#8217;ANAC è coinvolta, &#8220;ex ante&#8221;, con pareri facoltativi di sostegno e indirizzo all&#8217;attività della p.a. (art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 190/12) ed, &#8220;ex post&#8221;, con attività di ispezione e vigilanza nei confronti delle sole p.a. sul rispetto della norma, nei sensi di cui al PNA o al DGUE.<br /> In proposito si segnala come di recente l&#8217;ANAC abbia disciplinato con apposito regolamento la propria funzione consultiva in un ottica &#8216;preventiva&#8217; dei fenomeni di <em>pantouflage </em>opportunamente disciplinando la possibilità che a richiedere un parere siano non solo i soggetti pubblici ma anche agli operatori economici privati che intendano conferire un incarico / assumere alle proprie dipendente ed introducendo, quindi, per la prima volta, una inedita legittimazione ad &#8216;adire&#8217; l&#8217;ANAC in capo a soggetti privati<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> In quest&#8217;ottica, in definitiva, anche con il contributo della giurisprudenza, si avviano alla risoluzione (alcuni) dei problemi interpretativi legati alla disposizione in esame, risultando ormai tracciato il solco di una lettura maggiormente rigorosa della norma, certamente più coerente con il principio di certezza del diritto, nonché, si ritiene, più rispettosa degli interessi in gioco nell&#8217;ambito delle procedure di aggiudicazione su cui la sanzione correlata alla violazione del divieto va ad incidere. Tale ritrovato equilibrio, conduce altresì ad avvalorare anche l&#8217;orientamento, che si in passato definito &#8216;restrittivo&#8217;, o sostanzialista, registratosi nella prima casistica sul tema, che in buona sostanza ritiene necessario, perché possa disporsi l&#8217;esclusione di un operatore economico da una gara in attuazione dell&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter, </em>la dimostrazione, o quantomeno, un <em>fumus, </em>di inquinamento in concreto dell&#8217;azione amministrativa per effetto della violazione del divieto di <em>pantouflage</em><a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, in contrapposizione all&#8217;orientamento più rigido o formalistico, che pure è stato possibile intravedere in alcune applicazioni giurisprudenziali della norma, secondo il quale il solo conferimento dell&#8217;incarico ad un <em>ex</em> dipendente è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti normativamente richiesti per disporre l&#8217;esclusione dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 53, c. 16-<em>ter</em>, senza alcuna necessità di dimostrare in giudizio o quantomeno fornire un principio di prova, che ciò si sia riverberato in una distorsione effettiva dell&#8217;attività amministrativa esercitata dall&#8217;<em>ex </em>dipendente<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. </p>
<div> * Articolo sottoposto a referaggio anonimo </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sia consentito rinviare, per una descrizione degli elementi critici della fattispecie, a C. Pepe, <em>Lo &#8216;strano caso&#8217; dell&#8217;art. 53, c. 16-ter, </em>del D.Lgs. 165/<em>01 criticità tra anticorruzione ed efficienza delle gare</em>, <em>federalismi.it</em>, n. 17/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. D. Andracchio, <em>Il divieto di &#8216;pantouflage&#8217;: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione</em>, in GiustAmm.it 9-2016 M. Lucca, <em>Poteri decisionali e inconferibilità successiva (c.d. pantouflage)</em>, in LexItalia.it, n. 11/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il riferimento è, alle recenti sentenze tra cui, quella del TAR Lazio, Sez. I, n. 11494 del 27 novembre 2018, circa i poteri dell&#8217;ANAC sulla norma in questione, con nota di C. di Seri, <em>Poteri di accertamento dell&#8217;A.NA.C.: il Tar Lazio ne chiarisce l&#8217;ampiezza</em>, in <em>quotidianogiuridico.it,</em> 7 gennaio 2019; nonché a TAR Veneto, Sez. I, 17 aprile 2018, n. 407, per una fattispecie applicativa relativa ad un soggetto pubblico in forma societaria esulante da quelli tenuti al rispetto del D.Lgs. 165/01, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1883 del 6 novembre 2018, per una fattispecie in materia di lavori pubblici e progettazione, TAR Catania, Sez. I, n. 2737 del 24 novembre 2017 in relazione alla limitazione dell&#8217;oggetto della dichiarazioni agli <em>ex dipendenti </em>della sola stazione appaltante.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sull&#8217;applicazione del comma 16 ter si contano almeno tre recenti delibere dell&#8217;Anac la n. 207 del 21 febbraio 2018, la n. 322 del 28 marzo 2018 e la n. 766 del 5 settembre 2018, tutte in www.anticorruzione.it.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Questa la definizione di <em>pantouflage</em> al momento prevalente, di cui si è detto in C. Pepe, <em>cit. </em>e fatta poi propria anche da M. Lucca; nel senso del divieto di <em>pantouflage </em>come ipotesi specifica di conflitto di interessi v. anche lo stesso D. Andracchio, <em>cit. </em>il quale a sua volta richiama il parere dell&#8217;Anac del 18 febbraio 2015, n. AG/08/2015/AC per la definizione di &#8220;<em>conflitto di interesse</em>&#8221; come &#8220;<em>condizione che si verifica quando risulta, anche potenzialmente, compromessa l&#8217;imparzialità richiesta al dipendente di una pubblica amministrazione, che, nell&#8217;esercizio del potere decisionale, può interporre interessi personali o professionali in conflitto con interessi pubblici</em>, l&#8217;A. rinvia in proposito a C. Marchetta C., <em>La legislazione italiana sul conflitto di interessi</em>, Milano, 2013.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. C. Pepe, <em>cit. </em>nota 3, per i riferimenti all&#8217;ordinamento francese e a quello giapponese. Per una lettura in chiave comparatistica si rinvia a M. Martini, <em>cooling-off periods: regulating the revolving door, </em>in <em>transparency.org.</em>, giugno 2015. Nonché la ricostruzione di cui al <em>Dossier, </em>del servizio studi della Camera dei Deputati, C<em>onflitto di interessi e cariche di governo in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti</em> (A.C. 275, A.C. 1059, A.C. 1832) <em>Aggiornamento</em>, XVII Legislatura, in documenti.camera.it/.<br />  <a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Recita, infatti, l&#8217;art. 12: &#8220;<em>Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Si era, in proposito, evidenziato le illogicità cui va incontro la previsione nazionale che considera il triennio ante cessazione e il triennio post cessazione, per un arco temporale complessivo pari a ben sei anni, con effetti assolutamente paradossali, cfr. C. Pepe, <em>Lo strano caso, </em>cit. § 4</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> La Convenzione, infatti, rinvia al diritto interno definendo il pubblico ufficiale all&#8217; art. 2, c. 2, lett. a) sotto tre punti di vista: (i) qualsiasi persona quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte, che essa sia stata nominata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico; (ii) qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio, cosi&#8217; come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; (iii) ogni altra persona definita quale &quot;pubblico ufficiale&quot; nel diritto interno di uno Stato Parte. In via residuale, poi la medesima previsione, con una formula di chiusura stabilisce che &#8220;<em>ai fini di alcune misure specifiche previste nel Titolo II della presente Convenzione, si puo&#8217; intendere per &quot;pubblico ufficiale&quot; qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, cosi&#8217; come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;efficace definizione &#8211; che, si ritiene, abbia valenza meramente descrittiva e atecnica e non avente, dunque, lo scopo di equiparare il regime del <em>pantouflage </em>a quello dell'&#8221;incompatibilità&#8221; in senso stretto, normato dal D.Lgs. 39/2013 &#8211; è riconducibile a F. Merloni, <em>La nuova disciplina degli incarichi pubblici</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2013, 8 ; 9, 806, e, del medesimo A., <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento</em>, in <em>Dir. Pen. e Processo</em>, 2013, 8; La locuzione è ripresa anche da M. Martone, <em>Rapporto di lavoro e prevenzione della corruzione: concorsi e prove selettive, incompatibilità, inconferibilità degli incarichi e codici di comportamento, Argomenti Dir. Lav., </em>2017, 6, 1423.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Trova pieno riscontro nella Convenzione di Merida, quindi, quella la dicotomia esistente a livello nazionale tra corruzione in senso proprio e cd. <em>maladministration</em>, essendo tale l'&#8221;<em>assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell&#8217;interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari</em>&#8220;. La prevenzione avuta di mira, dunque, riguarda tutti gli &#8220;<em>atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell&#8217;interesse pubblico e pregiudicano l&#8217;affidamento dei cittadini nell&#8217;imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse&#8221;. </em>Questa la definizione di corruzione fornita dall&#8217;Autorità con l&#8217;aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato, il 28 ottobre 2015. l&#8217;Autorità ha confermato, quindi, la definizione di corruzione come &#8220;<em>coincidente con la &#8220;maladministration</em>&#8220;. Sin dal primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato l&#8217;11 settembre 2013 ai sensi dell&#8217;art. 1, c. 2 lett. b) della l. n. 190/2012, infatti, l&#8217;Autorità ha sottolineato che il piano &#8220;<em>è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un&#8217;accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell&#8217;attività amministrativa, si riscontri l&#8217;abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l&#8217;intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale &#8211; venga in evidenza un malfunzionamento dell&#8217;amministrazione a causa dell&#8217;uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l&#8217;inquinamento dell&#8217;azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo</em>&#8220;. Si è osservato come la legge Severino &#8220;<em>mette in campo, per la prima volta, quell&#8217;auspicato e organico ventaglio di misure destinate a operare in funzione di prevenzione sul versante prevalentemente amministrativo&#8221;</em> così, R. Cantone,<em> La prevenzione della corruzione e il ruolo dell&#8217;ANAC, </em>in <em>Combattere la Corruzione, </em>M. D&#8217;Alberti (a cura di), Rubettino, 2016, nonché, ivi <em>cit. </em>V. Sarcone, V. Vitullo, M. Tartaglione, <em>La stesura dei piani triennali della corruzione nelle aziende del servizio sanitario nazionale. Sintesi delle principali indicazioni operative, </em>in <em>Riv. Dir. Amm., </em>2013, 12, 6.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> TAR Sardegna, Sez. I, ordinanza 8 giugno 2016 n. 109 e la successiva sentenza del 15 novembre 2016, n. 888, in una vicenda sulla quale era intervenuta anche l&#8217;ANAC con propria Delibera n. 292 del 9 marzo 2016. La contesa, nel caso di specie, riguardava l&#8217;affidamento di una concessione del servizio di gestione parcheggi. L&#8217;aggiudicazione veniva tuttavia revocata dall&#8217;amministrazione a seguito dell&#8217;intervento dell&#8217;ANAC su segnalazione della concorrente seconda in classifica. Quest&#8217;ultima aveva infatti lamentato che &#8220;<em>a detenere il 50% del pacchetto azionario e a presiedere il Consiglio di Amministrazione della società&#8221; </em>aggiudicataria fosse <em>l&#8217;ex </em>Direttore Generale di una (terza) società, partecipata a totalmente dal Comune e precedente gestore del servizio. L&#8217;ANAC aveva pertanto ravvisato la situazione descritta come indicativa di una violazione/elusione dell&#8217;art. 53, comma 16 ter e capace di arrecare un <em>vulnus</em> alla <em>par condicio </em>tra i partecipanti alla gara, per effetto di possibili <em>&#8220;asimmetrie informative&#8221;</em> in favore della società aggiudicataria.<br /> Oggetto del ricorso, promosso dall&#8217;aggiudicatario, era dunque l&#8217;annullamento e la previa sospensione degli atti del procedimento di autotutela.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> L&#8217;acronimo deriva dal francese <em>Groupe d&#8217;États contre la corruption</em>, è un organo di controllo contro la corruzione del Consiglio d&#8217;Europa, con sede a Strasburgo (Francia), istituito nel 1999 con un accordo siglato da diciassette Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa. Il GRECO è aperto anche a Stati non europei e conta attualmente quarantanove membri, compresi gli Stati Uniti e la Bielorussia. Dal mese di agosto 2010 tutti i membri del Consiglio d&#8217;Europa sono anche Stati membri di GRECO. L&#8217;obiettivo del GRECO è quello di &quot;<em>migliorare la capacità degli Stati membri nella lotta contro la corruzione assicurando l&#8217;attuazione dei loro impegni in questo settore, attraverso un processo dinamico di mutua valutazione e pressione reciproca</em>&#8221; Per raggiungere tale scopo, Greco è responsabile di monitorare l&#8217;attuazione dei principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d&#8217;Europa il 6 novembre 1997; e di monitorare l&#8217;attuazione degli strumenti giuridici internazionali da adottare per l&#8217;esecuzione del Programma d&#8217;azione contro la corruzione, così l&#8217;art. 1 dello statuto del Greco in https://www.coe.int/en/web/greco/home.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Recante &#8220;<em>Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi&#8221;</em> e riguardante, come noto, i titolari di cariche di governo. La l. 215/04 all&#8217;art. 3 fornisce una definizione speciale di conflitto di interesse intesa come situazione in cui &#8220;<em>il titolare di cariche di governo partecipa all&#8217;adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, ovvero quando l&#8217;atto o l&#8217;omissione ha un&#8217;incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall&#8217;articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l&#8217;interesse pubblico</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Il richiamo &#8211; sia pure postumo in quanto successivo alla l. 190/12 &#8211; alle raccomandazioni del Greco si rinviene nella relazione per il periodo 1 luglio 2012- 31 dicembre 2012, è dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del mercato sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in Atti Parlamentari, in Atti Parlamentari XVII Legislatura Doc. CLIII n. 1, in www.camera.it In particolare l&#8217;AGCM, lamentando una sostanziale inadeguatezza dei propri poteri nonché del contesto normativo, ha richiamato alcune raccomandazioni del rapporto del GRECO 2009 che, in particolare richiedeva &#8220;(racc. XVII) &#038; la previsione di restrizioni appropriate concernenti i conflitti di interesse che possono prodursi in caso di passaggio di soggetti titolari di funzioni pubbliche da o verso il settore privato (ed. <em>pantouflage). </em>Nell&#8217;ambito di tale processo di valutazione, l&#8217;Autorità si è espressa in merito ad alcuni aspetti di criticità della legge rilevati dal <em>Greco, </em>ed in particolare sulla peculiare scelta operata dal legislatore italiano (in particolare con riferimento alla fattispecie del <em>conflitto per incidenza patrimoniale, </em>di cui all&#8217;art. 3 della legge) di prevedere forme di intervento a carattere prevalentemente sanzionatorio; scelta che, come è noto, poggia sul principio generale che la mera titolarità di assetti patrimoniali in potenziale contrasto con l&#8217;esercizio delle funzioni governative non sia sufficiente a rendere recessivo il diritto di qualsiasi soggetto di accedere alla carica pubblica ed esercitarne le relative prerogative. Tale soluzione tende tuttavia a discostarsi dalla nozione di conflitto generalmente accolta a livello internazionale, riferita, di regola, a situazioni in cui interessi personali riconducibili al titolare della carica di governo (o a soggetti ad esso correlati), si pongano in contrasto, anche soltanto potenziale, con l&#8217;esercizio delle relative funzioni, rendendo possibile, in astratto, l&#8217;uso dei poteri connessi alla carica in funzione degli interessi privati del soggetto agente.<br /> [&#038;] Sulla disciplina delle incompatibilità post-carica dei titolari di cariche di governo, anch&#8217;essa oggetto di attenzione da parte del <em>Greco (cfr. </em>racc. n. <em>XVII), </em>l&#8217;Autorità ha ritenuto di doversi esprimere, da un lato prendendo atto dell&#8217;assenza di obblighi dichiarativi in capo agli ex membri dell&#8217;Esecutivo, dall&#8217;altro cercando di adeguare i propri strumenti applicativi agli <em>standards </em>internazionali, che richiedono, non solo l&#8217;esistenza di un corpo di regole e meccanismi di dichiarazione ma anche adeguati sistemi di monitoraggio e percorsi di formazione per i titolari di pubblici uffici. A tal fine, sono stati introdotti a cura dell&#8217;Autorità, nell&#8217;ambito dei poteri che le sono riconosciuti dalla legge, una serie di meccanismi informativi nei confronti dei destinatari del divieto, prevista la possibilità di adire preventivamente il Collegio per ottenere un parere di compatibilità di specifiche attività o cariche in corso di assunzione ed infine implementati gli strumenti di monitoraggio finalizzati alla rilevazione d&#8217;ufficio degli incarichi assunti in violazione del regime post-carica. Nonostante l&#8217;implementazione di tali misure, restano, tuttavia, forti i limiti dei divieti ed. <em>post-employment </em>che, come disegnati dal legislatore della legge n. 215/2004, oltre a non prevedere alcun obbligo dichiarativo, consentono all&#8217;Autorità di intervenire in presenza di cariche assunte in enti pubblici e società aventi fine di lucro e non anche nei confronti degli enti senza scopo di lucro (quali le associazioni e le fondazioni di diritto privato), alcuni dei quali risultano di frequente sottoposti a pregnanti poteri di vigilanza e controllo da parte del Governo&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. il documento §§48 e ss. &#8220;<em>Primo e secondo ciclo di valutazione congiunti</em>&#8220;, <em>Addendum al Rapporto di conformità sull&#8217;Italia Adottato dal GRECO in occasione della sua 60ª assemblea plenaria (Strasburgo, 17-21 giugno 2013)</em> in https://rm.coe.int/. È ivi possibile consultare anche i successivi rapporti di valutazione. L&#8217;attenzione del Greco si è via via spostata sull&#8217;opportunità di inserire forme analoghe a quelle sperimentate per i pubblici dipendenti anche nel contesto parlamentare e magistratuale. Infatti il Greco a seguito della visita di controllo effettuata nell&#8217;aprile 2016 ha formulato indicazioni in tema di prevenzione del fenomeno corruttivo tra parlamentari, giudici e pubblici ministeri formulate, cfr. R. Scavizzi, <em>Il GRECO e il contesto italiano: le raccomandazioni dell&#8217;organismo</em>, settembre 2017, in Eurocomunicazione.it</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> In particolare v. parte III &#8220;<em>Motivi di esclusioni&#8221;</em> del DGUE, alla sezione D, contiene, al punto 7 contiene la seguente domanda (al quale il concorrente ai fini della partecipazione, è tenuto a rispondere con un si o con un no). &#8220;<em>L&#8217;operatore economico si trova nella condizione prevista dall&#8217;art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico&#8221;. </em>Sul punto si rinvia a quanto osservato in C. Pepe, <em>cit. </em>in cui si è evidenziato come il DGUE sembra aver optato decisamente per una lettura restrittiva della norma nel senso cioè che essa porrebbe un divieto il cui rispetto, in sede di gara, deve essere verificato in relazione ai dipendenti di ciascuna singola stazione appaltante. Cfr. anche D. Andracchio,<em> op. cit. </em>per il quale &#8220;<em>il precipuo strumento che la vigente normativa offre alla pubblica amministrazione al fine di sovraintendere al rispetto della normativa anticorruzione è rappresentato dal c.d. &#8220;principio di autoresponsabilità&#8221;</em> , in ossequio al quale il privato è tenuto a rendere delle dichiarazioni autocertificative ispirate ai canoni della diligenza e della veridicità nel rispetto delle c.d. regole dell&#8217;onestà su cui l&#8217;A. richiama MATTARELLA B.G., Le regole dell&#8217;onestà. <em>Etica, politica e amministrazione</em>, Bologna, 2007. L&#8217;A. evidenzia altresì che &#8220;<em>con specifico riguardo al divieto di pantouflage, discende che la p.a. (una volta che sia cessato il rapporto) non potrà che rimettersi all&#8217;impegno del privato di non istaurare alcun rapporto di lavoro o professionale presso soggetti privati destinatari dell&#8217;attività istituzionale dalla stessa svolta, oltre a segnalare la cessazione del rapporto all&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché eserciti i penetranti poteri di controllo di cui è attributaria sulle &#8220;migrazioni&#8221; degli apicali pubblici presso soggetti privati</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Tale, in realtà, col senno di poi errata, qualificazione è in C. Pepe, <em>op. cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Si tratta del progetto di legge AC 2428, della XVII Legislatura, e mai definitivamente approvato, recante <em>Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all&#8217;assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato</em> cfr. Dossier n° 217 &#8211; Schede di lettura 16 settembre 2014, in http://documenti.camera.it/ , di notevole intesse anche per gli spunti di comparazione con altri ordinamenti. Il progetto di novella prevedeva l&#8217;introduzione di un nuovo articolo 982-<em>bis</em>, in base al quale una parte del personale militare non avrebbe potuto ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell&#8217;organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, &#8220;<em>imprese o enti operanti nel settore della difesa</em>&#8220;. Tale previsione rispondeva agli esiti di due indagini conoscitive sui sistemi d&#8217;arma condotte dalla Commissione difesa della Camera nella XVI legislatura nel cui documento conclusivo si rilevava come<em> &quot;considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l&#8217;opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del procurement militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio</em>&quot;. Di notevole interesse erano anche le prospettate sanzione previste dall&#8217;emananda disposizione. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 982-bis al personale militare che avesse assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole ivi contemplate sarebbe andato incontro a: una la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l&#8217;incarico; la decadenza dalla carica o funzione e l&#8217;interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell&#8217;incarico incompatibile. Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 982-ter, sarebbe spettata all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-bis e vigilare sul rispetto del divieto irrogando le relative sanzioni.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Il registro nazionale delle imprese è infatti disciplinato dall&#8217;articolo 44 del codice dell&#8217;ordinamento militare (di cui al D.Lgs. 66/2010). Si tratta del registro, istituito presso il Segretariato generale della Difesa, delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l&#8217;iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell&#8217;interno, dell&#8217;economia e delle finanze e dello sviluppo economico . Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Il fenomeno è di recente tornato nell&#8217;attualità politica alla luce della relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario di cui alla XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018),in particolare, in una prospettiva di riforma la Commissione ha auspicato &#8220;<em>3) Maggiori limiti alla possibilità di essere assunti o avere incarichi presso gli enti vigilati (Questione denominata delle &quot;porte girevoli&quot; o il c.d. &quot;pantouflage&quot;) Nel corso dell&#8217;inchiesta, la Commissione ha potuto constatare che alcuni ex dipendenti dell&#8217;autorità di vigilanza nonché altri soggetti, un tempo titolari di una funzione di pubblico controllo (magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, etc..) cessati dalle loro funzioni, hanno assunto incarichi nelle banche. Più in generale accade che ex funzionari di autorità di vigilanza svolgano attività professionali in studi legali e società di consulenza. Tale fenomeno viene in parte limitato con l&#8217;adozione di un codice etico da parte di Banca d&#8217;Italia (che evidentemente non può essere opposto a chi avesse interrotto il rapporto di lavoro) e dall&#8217;art. 29bis L. 262/2005 per Consob. Questa Commissione ritiene che debbano essere posti limiti più stringenti al fenomeno. Con l&#8217;entrata in vigore della Legge Anticorruzione (art. 1 comma 42 L. 190/2012) tale pratica è vietata per tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego per i dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della P.A. E&#8217; opportuno valutare se estendere tale sbarramento (la cui ratio è quella di evitare che, durante l&#8217;esercizio del suo servizio, il pubblico impiegato possa essere in conflitto d&#8217;interessi, avendo un&#8217;aspettativa, o addirittura una trattativa in corso, in relazione ai suoi futuri sviluppi lavorativi) anche al di fuori del pubblico impiego, per quei casi di esercizio di pubbliche funzioni all&#8217;esterno della P.A.</em></div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> TAR Sardegna, ord. N. 881 del 19 ottobre 2018, con nota di G.L. Machiavelli, in appaltiecontratti.it, 7 novembre 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto, per un approfondimento, sia consento rinviare L. Saltari, <em>Enti di diritto privato regolati o finanziati nel d.lg. n. 39/2013. Chiarimenti sulla finalità della disciplina e sul suo ambito di applicazione. Ipotesi</em>, 2015, in anticorruzione.it i</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Questa l&#8217;opinione espressa da D. Andracchio e conformemente C. Pepe, <em>op. cit.,</em>, e M. Lucca, in <em>op. cit.</em></div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Tale prospettiva è stata condivisa anche dalla dottrina. Cfr. in part. M. Lucca il quale ha sottolineato come il punto nove, dell&#8217;aggiornamento 2018 al PNA (in consultazione on line del 25 ottobre 2018), dedica all'&#8221;incompatibilità successiva&#8221; (pantouflage) un articolato approfondimento, rilevando primariamente le specifiche conseguenze sanzionatorie e i poteri di intervento. In particolare il PNA 2018 richiama gli oneri a carico dell&#8217;amministrazione (ex bando-tipo ANAC n. 2 del 2 settembre 2014, vincolanti, ai sensi dell&#8217;art. 71 del Codice dei contratti pubblici) tenuta a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all&#8217;affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l&#8217;operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell&#8217;art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, si annota che nel bando tipo n. 1/2017, è previsto che «Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell&#8217;art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165».</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> TAR Catania, Sez. I, n. 2737 del 24 novembre 2017</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> TAR Lazio, Sez. I, n. 11494 del 27 novembre 2018</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> In merito si segnala come già B. Ponti, <em>La nuova disciplina degli incarichi pubblici, </em>in <em>Giornale Dir. Amm., 2013, 8 ; 9, 806</em>, nel commentare la disposizione precisava, infatti, che il tenore testuale della disposizione (&quot;<em>dipendenti</em>&quot;; &quot;<em>cessazione del rapporto di impiego pubblico</em>&quot;) sembrava limitarne l&#8217;applicazione ai soli dipendenti con rapporto a tempo indeterminato. con esclusione di tutti quei soggetti &quot;esterni&quot; che si trovassero ad esercitare i medesimi poteri in base ad un contratto di lavoro subordinato o autonomo a tempo determinato. L&#8217;A. quindi evidenzia come &#8220;<em>l&#8217;art. 21 fornisce una auspicata e appagante soluzione, estendendo l&#8217;applicazione di tale istituto a tutti i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto in commento, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l&#8217;amministrazione, l&#8217;ente pubblico o l&#8217;ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (ivi compresi, dunque, i rapporti a tempo determinato)</em>&#8220;. Nello stesso senso anche F. Merloni, <em>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi</em>, <em>Libro dell&#8217;anno del Diritto &#8211; Treccani</em>, in <em>www.treccani.it</em>, 2014.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> TAR Catania, Sez. I, n. 2737 del 24 novembre 2017</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cfr. Delibera 21 novembre 2018, n. 1102 (pubblicata sulla G.U. n. 25 del 20 dicembre 2018 entrata in vigore dal 4 gennaio 2019) recante il &#8220;<em>Regolamento per l&#8217;esercizio della funzione consultiva svolta dall&#8217;Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 211 del decreto stesso</em>&#8220;, che sostituisce il Regolamento della stessa Autorità datato 20 luglio 2016. L&#8217;art. 3, che individua i soggetti che possono richiedere i suddetti parerei, ovvero, &#8220;<em>b) per i pareri previsti all&#8217;art. 1, comma 2, lettera e) , della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;&#8221;; &#8220;c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all&#8217;art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo n. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell&#8217;attività delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che intendano conferire un incarico</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> TAR Sardegna, Sez. I, ordinanza 8 giugno 2016 n. 109 e la successiva sentenza del 15 novembre 2016, n. 888.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Consiglio di Stato, Sez. V, del 27 agosto 2014, n. 3838 resa sull&#8217;appello promosso avverso l&#8217;ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. n. 287/2014.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-appunti-sul-divieto-di-pantouflage-art-53-c-16-ter-del-d-lgs-165-01-tra-origini-figure-affini-e-frontiere-giurisprudenziali/">Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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