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	<title>Carmine Filicetti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Carmine Filicetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a></p>
<p>1. Il concetto di soft law &#8211; 2. Il valore giuridico della soft law &#8211; 3. Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano &#8211; 4. Brevi osservazioni conclusive 1.         Il concetto di soft law Soft law è locuzione di difficile trasposizione nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a></p>
<p><em>1. Il concetto di soft law &#8211; 2. Il valore giuridico della soft law &#8211; 3. Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano &#8211; 4. Brevi osservazioni conclusive</em></p>
<p><strong>1.         Il concetto di soft law</strong></p>
<p><em>Soft law</em> è locuzione di difficile trasposizione nella lingua italiana<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>: sembra rifiutare una connotazione italianizzata tanto che il legislatore ha preferito non tradurre il termine e lasciarlo inalterato.<br />
Volendo brevemente ricostruire i termini del problema, la famiglia giuridica romano-germanica<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> composta dagli ordinamenti giuridici dell&#8217;Europa continentale era caratterizzata dall&#8217;appartenenza al <em>civil law</em>, dallo <em>ius</em> <em>positum</em> e dalla codificazione: questa basata su un rigido schema delle fonti<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> che costituisce tutt&#8217;oggi l&#8217;ossatura dei moderni codici.<br />
Attualmente il problema della <em>soft law<a title="" href="#_ftn4"><strong>[4]</strong></a></em> risulta proprio nella sua caratteristica di fonte atipica e della sua migliore collocazione all&#8217;interno della gerarchia delle fonti<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> risultante da quell&#8217;immagine di una piramide al cui vertice, nonostante alcuni tentativi d&#8217; assedio subiti dall&#8217;esterno, può ritenersi saldamente e stabilmente collocata nel corpo dei principi e dei valori fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale del 1948.<br />
Il termine, derivante da un ordinamento di stampo anglosassone, rubato e strappato alla famiglia giuridica d&#8217;oltremanica e reso orfano dalla legislazione italiana trova una difficile espressione nell&#8217;attuale panorama legislativo.<br />
Varie, pertanto, le proposte di traduzione: &#8220;<em>diritto debole</em>&#8220;, &#8220;<em>diritto flessibile</em>&#8220;, &#8220;<em>diritto mite</em>&#8220;; locuzioni queste che mai sono riuscite a raggiungere il prestigio e la diffusione della terminologia inglese. Altre lingue &#8211; che non usano l&#8217;espressione mutuata direttamente dall&#8217;inglese &#8211; adoperano nella maggior parte traduzioni: &#8220;<em>diritto molle</em>&#8221; o &#8220;<em>morbido</em>&#8220;; altri hanno trovato soluzioni alternative come, ad esempio, il diritto portoghese che preferisce il termine &#8220;<em>quasi-diritto</em>&#8220;.<br />
In linea generale si è comunque intuito che la <em>soft law</em> non appartiene ai tradizionali strumenti normativi quali leggi, regolamenti<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> ovvero al cosiddetto <em>hard law, </em>emanati secondo specifici iter legislativi e da organi che possiedono in sé il potere legislativo<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> con la conseguenza di produrre norme di carattere vincolante nei confronti dei consociati<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Orbene, la classica divisione delle fonti in leggi, regolamenti e consuetudini in questo nuovo contesto appare decisamente superata; del resto è entrata in crisi da quando i nuovi fenomeni sociali quali la globalizzazione, internet e la velocità di comunicazione hanno richiesto dei mezzi sempre più flessibili<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, veloci e spogliati dal rigore e dal formalismo che caratterizza le fondamentali fonti del diritto. La <em>soft law</em> nasce quindi da un&#8217;esigenza pratica, nulla ha in comune con la rigidità ed il rigore delle fonti classiche, gli accordi di tale genere non realizzano vincoli giuridici tra le parti, ma risultano essere dei meri impegni di tipo politico, il cui rispetto o meno non produce effetti<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> di tipo negativo nei confronti delle parti<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
D&#8217;altronde la categoria trae origine dal diritto internazionale<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>: gli Stati parte che stipulavano un Trattato, nei primi degli anni settanta iniziarono ad utilizzare la <em>soft law</em> come strumento alternativo al trattato stesso, quando questi non volessero ricorrere al contenuto del Trattato medesimo.<br />
Si creava quindi una seconda alternativa alle norme vincolanti del trattato, capaci di essere utilizzate in momenti differenti ed in relazione alle molteplici esigenze. L&#8217;evoluzione recente ha certamente innovato ed esteso la portata della <em>soft law</em>, gli strumenti che essa racchiude sono molteplici. Si pensi ad esempio a pareri e raccomandazioni, la Carta dei Diritti<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, la Carta di Parigi per una Nuova Europa<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, le comunicazioni della Commissione<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> i libri bianchi e i libri verdi<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>,  i codici di condotta. Il fenomeno è quindi categoria distinta e non fungibile con strumenti già noti agli ordinamenti statali ed il continuo sviluppo di tali strumenti, perciò, inizia a porre una serie di questioni tra cui, principalmente quelle connesse alla loro &#8216;legalità&#8217; e alla loro &#8216;legittimazione&#8217;<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> nonché alla loro conseguente collocazione e valore sia nel diritto comunitario, sia nei diritti nazionali.<br />
Altro problema è quello relativo alla vincolabilità di tali strumenti: un atto di <em>soft law,</em> non vincolante per le parti<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, come potrà garantire un&#8217;attuazione dello stesso?<br />
Risposta all&#8217;interrogativo può essere rinvenuta nella &#8220;<em>self-regulation</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> ovvero, nella maggior parte dei casi, chi emana norme di <em>soft law</em> coincide con il destinatario delle stesse o comunque verranno emanate da un&#8217;autorità<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> con un potere fortemente persuasivo, capace di darne attuazione in virtù della posizione che ricopre.<br />
Obiettivo del presente contributo è quello di offrire una riflessione sulla natura di alcuni nuovi &#8216;atti fonte&#8217; del diritto di recente apparsi sulla scena del nostro ordinamento.</p>
<p><strong>2.         Il valore giuridico della <em>soft law </em>e<em> le linee guida </em></strong></p>
<p>L&#8217;utilizzo del termine <em>soft law</em><a title="" href="#_ftn21">[21]</a> oltre a connotare una specifica scelta del legislatore delinea il passaggio da un sistema di regolazione<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> classicamente normativo e prescrittivo ad un altro, più moderno e meno formale basato sull&#8217;insieme delle raccomandazioni sviluppate sistematicamente e costruite da basi di conoscenza continuamente aggiornate, attuate con lo scopo di rendere appropriato e garantire uno <em>standard</em> di qualità di un comportamento desiderato.<br />
Tali strumenti formano la base di partenza per l&#8217;impostazione di comportamenti e <em>modus operandi</em> condivisi in organizzazioni di ogni genere; punto cruciale è sicuramente quello relativo all&#8217;inquadramento<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> delle stesse linee guida nel sistema delle fonti<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
A sostegno del vigore e del potere normativo degli strumenti di <em>soft law<a title="" href="#_ftn25"><strong>[25]</strong></a></em> sono presenti numerosi elementi che inducono e spingono nel credere che vi sia una volontà, insita e volta ad accrescerne il valore inquadrandole in una nuova veste che fuoriesce dai canonici schemi<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. Una qualificazione delle stesse in termini di fonti del diritto, qualora dovesse risultare effettivamente possibile, così come il loro inquadramento gerarchico, implicherebbe la soluzione di quesiti di non modesta portata ed allo stesso tempo sarebbe motivo di affievolimento dei poteri di cui sono investiti gli organi stessi (in particolare, il Parlamento) messi in crisi da norme sempre più corrosive e poco caratterizzanti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
È interessante a riguardo, sia il rapporto del Consiglio di Stato francese del 2013, nella parte dedicata a &#8220;<em>le droit souple</em>&#8221; che, a certe condizioni, può trasformarsi in &#8220;<em>droit dur</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> e sia la sentenza del Consiglio di Stato domestico, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4358,  che ha ritenuto che le linee guida «<em>a prescindere dal loro inquadramento dogmatico, assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore la cui violazione integra un&#8217;ipotesi di negligenza (&amp;) essendo all&#8217;Autorità riconosciuto il ruolo di garante dell&#8217;efficienza e del corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore dei contratti pubblici (&amp;)</em>» .<br />
Riportando tali considerazioni in ordine alla funzione dell&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, Autorità dotata di un ampli poteri che al momento funge, sia per importanza sia per il ruolo che gli è stato attribuito all&#8217;interno della disciplina dei contratti pubblici, da principale centro di riferimento all&#8217;interno del sistema appalti; emerge la definizione metaforica dottrinale al celebre dipinto di Leonardo da Vinci l&#8217;Uomo Vitruviano<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Le linee guida dell&#8217;ANAC, cui è affidata gran parte della manovra di riordino, hanno natura sostanzialmente regolamentare, sulla base delle espresse previsioni di legge e del disegno istituzionale. Pertanto, va ad esse riconosciuta efficacia vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore.<br />
A ciò fanno eccezione le linee guida dichiaratamente &#8220;<em>non vincolanti</em>&#8220;, da considerare &#8220;<em>atti amministrativi di indirizzo</em>&#8220;, alla cui applicazione la stazione appaltante può sempre sottrarsi con le dovute motivazioni. Da questa conclusione discende che l&#8217;approvazione delle linee guida dovrebbe comunque essere preceduta opportunamente dal parere del Consiglio di Stato.<br />
In particolare, si può osservare che l&#8217;art. 213 del nuovo Codice<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> attribuisce all&#8217;ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l&#8217;attività di regolazione<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all&#8217;ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell&#8217;ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.</p>
<p><strong>3.         Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano</strong></p>
<p>I lavori per il nuovo Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> hanno contribuito ad inquadrare la posizione e la natura giuridica delle linee guida<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> dell&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. Il parere su quest&#8217;ultime ha avuto luogo in un Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Sulla base dei principi della legge delega e delle fonti del diritto in generale sono state identificate sostanzialmente tre diverse tipologie di atti attuativi:<br />
a) quelli approvati con decreto ministeriale, ovvero adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell&#8217;ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />
b) quelli adottati con delibera dell&#8217;ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida;<br />
c) quelli adottati con delibera dell&#8217;ANAC a carattere non vincolante.<br />
Su indicazione del Consiglio di Stato, appare necessario ed opportuno identificare la natura giuridica di tali provvedimenti (ministeriali e dell&#8217;ANAC), nonché la loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto.<br />
Trattasi di operazione interpretativa necessaria per assicurare il quadro regolatorio che il Ministero e l&#8217;ANAC dovranno comporre in relazione alle esigenze di organicità, razionalizzazione e chiarezza. In relazione alla tripartizione operata dal Consiglio di Stato risulta abbastanza agevole inquadrare le linee guida di tipo a) all&#8217;interno dei regolamenti ministeriali<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>; le conclusioni di questo inquadramento sono riportate nel parere secondo cui «<em>alla stregua di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene che le linee guida e gli altri decreti &#8216;ministeriali&#8217; (ad esempio, in tema di requisiti di progettisti delle amministrazioni aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, commi 2 e 3) o &#8216;interministeriali&#8217; (art. 144, comma 5, relativo ai servizi di ristorazione) abbiano una chiara efficacia innovativa nell&#8217;ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni ivi previste. Pertanto, anche indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali &#8216;regolamenti ministeriali&#8217;<a title="" href="#_ftn38"><strong>[38]</strong></a> ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:</em><br />
<em>&#8211; forza e valore dell&#8217;atto (tra l&#8217;altro: resistenza all&#8217;abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);</em><br />
<em>&#8211; forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;</em><br />
<em>&#8211; implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell&#8217;esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte Cost., sentenza 23 novembre 2007, n. 401);</em><br />
<em>&#8211; rispetto alle regole codificate nell&#8217;art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega &#8220;rafforza&#8221; il procedimento, prescrivendo in aggiunta &#8211; nell&#8217;evidente considerazione dell&#8217;importanza e delicatezza della materia &#8211; il parere delle competenti commissioni parlamentari</em>».<br />
Il parere inoltre specifica con riferimento alle linee guida di tipo c) che: «<em>mentre quelle a carattere &#8220;non vincolante&#8221; appaiono pacificamente inquadrabili come ordinari atti amministrativi, qualche considerazione in più richiedono le linee guida a carattere &#8220;vincolante&#8221;, e gli altri atti innominati aventi il medesimo carattere e comunque riconducibili all&#8217;espressione &#8220;altri atti di regolamentazione flessibile&#8221;.</em><br />
<em>Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa extra ordinem &#8211; pure proposta da taluno &#8211; suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un&#8217;innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti</em>».<br />
Il carattere vincolante, suscita non poche questioni all&#8217;interno di un ordinamento classico, che ha sempre basato la propria legislazione su un rigido schema delle fonti<a title="" href="#_ftn39">[39]</a> che al momento appare in crisi. Lo stesso Consiglio di Stato ha optato per la risoluzione della questione adottando una soluzione interpretativa che accosta la valenza generale dei provvedimenti in questione combinati alla natura del soggetto emanante ovvero l&#8217;ANAC.<br />
L&#8217;Autorità amministrativa indipendente &#8211; con funzioni proprie di regolazione &#8211; fa in modo che le linee guida vengano ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle AAI, che non sono regolamenti<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> in senso proprio, ma atti amministrativi generali<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Tale pronuncia del Consiglio di Stato ha voluto trovare la soluzione a numerose perplessità problemi sul piano applicativo: nella pronuncia viene ribadita la <em>vis</em> vincolante di alcuni atti dell&#8217;ANAC nominati &#8220;<em>strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>. A ciò va poi aggiunto che tali provvedimenti godono di tutte le garanzie procedimentali oltre che della qualità di regolazione già oggi pacificamente vigente per le Autorità indipendenti.<br />
Gli interventi regolatori non risultano esenti da controlli: prima di essere emanati dovranno superare una preventiva fase di &#8220;consultazione&#8221; che prevede la partecipazione degli stessi soggetti interessati alla creazione dell&#8217;intervento stesso.<br />
Per gli apporti maggiormente incisivi vi sarà bisogno di utilizzare strumenti di analisi specifici<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> quali l&#8217;analisi di impatto della regolazione (AIR) e la verifica <em>ex post</em> dell&#8217;impatto della regolazione (VIR)<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. Immancabile è l&#8217;effettiva conoscibilità<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> degli atti propri dell&#8217;ANAC: questi infatti vanno sicuramente pubblicati sul sito della stessa Autorità, ma anche sulla Gazzetta Ufficiale, non necessariamente richiesta per gli atti delle autorità amministrative indipendenti, ma su parere del Consiglio di Stato la pubblicazione è ritenuta opportuna in ragione della materia <em>de qua</em>.<br />
La questione relativa alla posizione nella scala gerarchica delle linee guida ANAC sembra preannunciare la necessità di catalogare una &#8220;<em>nuova fonte del diritto</em>&#8220;. Esse si pongono come strumento futuristico idoneo a contribuire in termini di regolamentazione &#8220;<em>flessibile</em>&#8221; ed utile all&#8217;attuazione del quadro disciplinare primario, fornendo all&#8217;interprete un punto di vista avanzato sull&#8217;: «&#8221;<em>evoluzione dei formanti&#8221; dell&#8217;attività delle stazioni appaltanti</em>»<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.</p>
<p><strong>4.         Brevi osservazioni conclusive</strong></p>
<p>Spostando il punto di vista in un&#8217;ottica di tipo processuale e volendo definire il rapporto tra linee guida ANAC e giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> si potrebbe sicuramente configurare la possibilità di impugnazione delle stesse di fronte al giudice amministrativo: il giudizio su di esse dovrà svolgersi secondo le tipiche forme del sindacato di legittimità di questi speciali atti amministrativi ed ove questi regolamenti<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> risultino capaci di produrre una lesione nei confronti di un privato dovrà essere consentita a  quest&#8217;ultimo la possibilità  di agire entro il termine di decadenza per la tutela del proprio interesse.<br />
La casistica più frequente non riguarda ovviamente i privati, ma quei casi in cui si impugna direttamente l&#8217;atto esecutivo del regolamento, entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza di quest&#8217;ultimo ed anche contro la norma regolamentare. Quindi se il regolamento risulta illegittimo, il giudice amministrativo dovrà annullarlo.<br />
L&#8217;attività principale del giudice andrà ad esplicarsi non tanto sulla sindacabilità di un provvedimento, compito naturale per quest&#8217;ultimo, ma in relazione alle linee guida esso dovrà soffermarsi e porre maggiore attenzione sulla legittimità dello stesso.  Gli interrogativi sui fondamenti del potere regolamentare dovranno cedere il passo ad una verifica dei limiti di chi ha posto in essere l&#8217;atto regolatorio; deve necessariamente essere superata quella antica concezione tradizionale<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> volta a fare del giudice amministrativo un demolitore<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> dell&#8217;atto in virtù di una nuova ma sostanziale funzione di disapplicazione dell&#8217;atto stesso<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Il sindacato dovrà anche vigilare sull&#8217;istruttoria procedimentale e sulle relative garanzie, il procedimento di consultazione è obbligatorio anche perché previsto espressamente dall&#8217;art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016.<br />
Va rilevato che il testo finale approvato non segue del tutto il parere del Consiglio di Stato. In particolar modo per l&#8217;omessa previsione dell&#8217;obbligatorietà del parere ai fini dell&#8217;emanazione delle linee guida di carattere generale, situazione che può sicuramente generare un sentimento di preoccupazione in quanto il parere preventivo del Consiglio di Stato (massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato) aveva il fine di dare certezza ed efficacia<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. Tuttavia, ci troviamo all&#8217;interno di un territorio inesplorato ed innovativo, fortemente predisposto ad aggiornamenti ed interventi normativi periodici che porteranno sicuramente nuove soluzioni accompagnate da diversi punti di veduta che, comunque, garantiranno un confronto ed un progresso della scienza giuridica.<br />
La dottrina<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> ha fornito utili approcci interpretativi nel senso di approfondire quello che è il valore e la natura delle linee guida dell&#8217;ANAC. Da una prima analisi le argomentazioni fornite dal Parere del Consiglio di Stato non sono state sufficienti a convincere gli operatori del settore, al momento non si contano dei riscontri e pareri positivi.<br />
La disamina si focalizza sugli elementi costitutivi degli atti amministrativi generali; un provvedimento amministrativo che contiene norme generali, ma non astratte<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. Il carattere dell&#8217;atto amministrativo generale è quello di natura provvedimentale<a title="" href="#_ftn55">[55]</a> ed essendo sprovvisto del carattere dell&#8217;astrattezza, che lo distingue dall&#8217;atto normativo, non può essere considerato come fonte del diritto e pertanto gli effetti giuridici non potranno essere applicati ad una pluralità indeterminata di casi.<br />
Le linee guida si inseriscono in uno spazio grigio tra gli atti amministrativi generali e quelli normativi, ovvero esse hanno sicuramente un&#8217;efficacia di carattere generale, ma per le materie di competenza dell&#8217;ANAC risultano provviste anche del requisito dell&#8217;astrattezza: sono espressione del potere normativo delle amministrazioni pubbliche<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Tutto ciò porterebbe a reputare le linee guida fornite del carattere dell&#8217;astrattezza come dei veri e propri atti di regolazione della Pubblica Amministrazione; quando esse invece risultino prive del carattere dell&#8217;astrattezza possono essere considerati dei meri &#8220;atti di indirizzo&#8221; che appunto indicano le &#8220;<em>best practices</em>&#8221; da seguire in relazione agli obiettivi preposti ma non avranno alcun carattere vincolante per chi non vi si conformi<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
La questione relativa agli strumenti messi in mano all&#8217;Autorità risulta allo stato attuale complessa ed articolata. Le discusse linee guida e la loro natura più o meno <em>soft </em>hanno prodotto uno squarcio temporale all&#8217;interno dell&#8217;ormai consolidata piramide <em>kelseniana</em>: dubbi insorgono negli studiosi della dottrina riguardo il loro inserimento.<br />
La portata di innovazione destabilizza giudici, studiosi e le stesse stazioni appaltanti che trovandosi dinanzi ad una nuova categoria nata <em>ab origine</em> per facilitare il lavoro di quest&#8217;ultime ma che ha avuto come effetto principale quello di incutere interrogativi e timore. Sono forse troppo precoci i tempi per inserire uno strumento cosi alieno all&#8217;interno di un sistema di antiche fondamenta romane che mal si concilia con le attuali esigenze di speditezza?<br />
L&#8217;indagine conoscitiva sulle linee guida dovrà abbandonare il fine volto ad un loro inquadramento di tipo statico per lasciare spiragli di studio verso la loro natura mutevole che mal si presta ad essere trattata con gli strumenti conoscitivi ordinari.  Gli addetti ai lavori saranno chiamati a compiere uno sforzo esegetico maggiore sia sul contenuto descrittivo ma anche su quello prescrittivo delle stesse in modo da far emergere quelli che sono i veri interessi ed principi che le stesse mirano a tutelare in tutta la loro portata.</p>
<div>
<p>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> I primi utilizzi della terminologia risalgono a Lord McNair, il quale non lo avrebbe comunque usato in saggi scritti, almeno secondo L. De Bernardin, <em>Soft law</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, vol. 4, Milano, 2006, p. 5605. Fra i primi a sottolineare la «fertilité evidente» della nozione di soft law (o «droit vert») malgrado i contorni &#8220;souvent imprécis&#8221; P.-M. Dupuy, <em>Le droit international de l&#8217;environnement et la souveraineté des Etats</em>, in AA.VV., <em>L&#8217;avenir du droit international de l&#8217;environnement</em>, vol. 1, Dordrecht, 1985, p. 32.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> A. Gambaro e R. Sacco, <em>Sistemi giuridici comparati. Trattato di diritto comparato</em>, Torino, UTET Giuridica III, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a>  M.A Sandulli, voce Fonti del diritto, in Nss. D.I., VII, Torino 1961, p. 530; F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, Padova, 2004, 737 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Sul tema si è ampliamente discusso v. M. Ramajoli, <em>Soft law e crisi della sistematica tradizionale</em>, Dir. Amm cfr<em>. B. Boschetti, Soft Law e normatività: un&#8217;analisi comparata</em>; A. Pizzorusso, <em>Alcuni problemi da affrontare per lo studio delle fonti del diritto nell&#8217;epoca contemporanea</em>, in P. Caretti (a cura di) La legge parlamentare oggi, in Osservatorio sulle fonti, Torino, 2008, 304; V. E. Mostacci, <em>La soft-law, nel sistema delle fonti: uno studio comparato</em>; M. Ramajoli, <em>Soft-law e ordinamento amministrativo</em>, in Dir. amm., 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> F. Modugno, <em>Lineamenti di diritto pubblico</em>, Torino, 2007, 95: «gerarchia è sinonimo dello stesso sistema delle fonti, ovvero, come emerge dalla teorizzazione gradualista kelseniana, &#8220;gerarchia&#8221; ha un significato che la fa coincidere con l&#8217;ordine o con l&#8217;ordinazione stessa delle fonti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> R. Rolli<em>, Regolamenti, ad vocem, Enc.Giur</em>, Treccani, 2008; v. anche L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Bologna, 1996, &#8220;fuga dell&#8217;esecutivo dal regolamento&#8221;. L&#8217;espressione, coniata in dottrina da U. De Siervo, <em>Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988)</em>, in Scritti per Mario Nigro. I. Stato e Amministrazione, Milano, 1991, 279 ss., ha trovato anche legittimazione normativa, v. ad es. il d.l. 18 febbraio 2003, n. 24, art. 1: &#8220;in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all&#8217;articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare&#8221;; o ancora il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, art. 1: &#8220;con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82&#8221;. Ed invero come rilevato da L. Carlassare, P. Veronesi, <em>Regolamento</em> (dir. cost.), in Enc. dir., Aggiornamenti, Milano, 2001, V, 951 ss. &#8220;subito dopo l&#8217;entrata in vigore della l. n. 400 si è cioè prodotta una costante violazione delle forme prescritte dall&#8217;art. 17; proprio l&#8217;appesantimento delle procedure qui coniate per le fonti regolamentari ha probabilmente indotto i ministeri ad aggirare l&#8217;ostacolo, suggerendo loro di adottare un gran numero di provvedimenti dall&#8217;evidente sostanza normativa senza, ad esempio, utilizzare il prescritto nomen iuris di « regolamento », oppure evadendo il controllo della Corte dei conti e del Consiglio di Stato nonché quello (di coordinamento politico) operato dal Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;. Per una più recente e completa disamina delle questioni poste dagli &#8220;atti non aventi natura regolamentare&#8221; v. B. Tonoletti, <em>Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo</em>, in Le fonti del diritto amministrativo, AIPDA Annuario 2015, Napoli, 2016, 53 ss., nonché F. Cintioli, <em>Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale</em>, Torino, 2007, 59 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Nonostante le critiche al fondamento di tale potere normativo tra gli altri v. M. Manetti, <em>I regolamenti delle autorità indipendenti</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>Scritti in onore di Lorenza Carlassare</em>. <em>Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli</em>, 2009, vol. I, 219 ss. è questa una competenza che si è affermata con &#8220;l&#8217;erompere delle Autorità indipendenti&#8221; (per richiamare il fortunato titolo del celebre saggio di A. Predieri, Firenze, 1997), giustificato in dottrina da esigenze di tutela di specifici diritti di libertà come messo in evidenza a suo tempo da P. Bilancia, <em>Riflessi del potere normativo delle Autorità indipendenti sul sistema delle fonti</em>, in Dir. soc., 1999, 251 ss. e soprattutto dell&#8217;esigenza di una regolamentazione a 360 gradi da parte delle autorità investite da competenze tecniche sulla materia. In ogni caso di essa ne sono stati discussi i limiti di raffrontabilità, stante l&#8217;attribuzione per obiettivi e dunque a ridotta tassatività , ma non la legittimità della attribuzione in quanto tale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr. B. Pastore, <em>Soft law</em>, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. e dir., 2003, p. 12, che si sofferma sulla «vaghezza e indeterminatezza» della soft law, come funzione sia delle «condizioni di applicazione» che del «modello di condotta prescritto». In virtù di queste caratteristiche, il soft law non può, secondo l&#8217;a., essere reso in termini di fattispecie.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Padova, 1978 dove si insiste sulla moltiplicazione di &#8220;centri&#8221; produttori di norme in conseguenza del pluralismo, della frantumazione di competenze, del diffondersi dei principi autonomistici: v. partic. A.M. Sandulli, L&#8217;attività, cit. 1970, spec. 48 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> F. Snyde, <em>Soft Law and Institutional Pratice in the European Community Law</em>, in S. Martin (a cura), The Construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noël, Dordrecht, 1994, 198. Che indica gli strumenti di soft law come «rules of conduct which, in principle, have no legally binding force but which nevertheless may have pratical effects». B. Pastore, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. dir., 2003, 5, il quale parla di «atti, non omogenei quanto a origine e natura, che, pur privi di effetti giuridici vincolanti, risultano comunque, in vario modo, giuridicamente rilevanti»; o, ancora, v. D. Thurer, <em>The Role of Soft Law in the Actual Process of European Integration</em>, in O. Jacot-Guillarmod, P. Pescatore (a cura), <em>L&#8217;avenir du libre-échange en Europe: vers un éspace économique européen?, Zürich</em>, 1990, 131, secondo cui gli atti di soft law sono caratterizzati da una «certain proximity to the law or a certain legal relevance».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>  V. J.J. Kirton, M.J. Trebilock, <em>Introduction: Hard Choises and Soft Law</em>, cit., 9, secondo i quali i partecipanti alla formazione della soft law: «Refers to regimes that rely primarily on the participation and resources of nongovernamental actors in construction, operation, and implementation of a governance arrangement».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> L. De Bernardin, <em>Soft law</em>, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. 4, Milano, 2006, p. 5605. Fra i primi a sottolineare la «fertilité evidente» della nozione di soft law (o «droit vert») malgrado i contorni &#8220;souvent imprécis&#8221; P.-M. Dupuy, <em>Le droit international de l&#8217;environnement et la souveraineté des Etats</em>, in AA.VV., <em>L&#8217;avenir du droit international de l&#8217;environnement</em>, vol. 1, Dordrecht, 1985, p. 32.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Sulla carta di Nizza quale esempio paradigmatico di <em>soft law</em> in forza <em>dell&#8217;acquis communitaire</em> v. F.Palermo, <em>La forma di stato dell&#8217;Unione europea. Per una teoria costituzionale dell&#8217;integrazione sopranazionale</em>, Padova, 2005, 115.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Adottata nel novembre del 1990 allo scopo di precisare gli obiettivi programmatici della politica estera e della sicurezza comune, poi trasfusa nell&#8217;art. 11 del TUE e confermata nel Trattato di Amsterdam. Sull&#8217;importanza di tale carta per la ricostruzione dei caratteri &#8220;costituzionali&#8221; dell&#8217;Unione anche in virtù della sua natura di <em>soft law</em> v. R.Toniatti, <em>Il principio di rule of law e la formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale dell&#8217;Unione europea</em> in S.Gambino (a cura di), <em>Costituzione italiana e diritto comunitario</em>, Milano, 2002, 307 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>  Le comunicazioni della Commissione sono una categoria assai eterogenea di cui la dottrina ha elaborato diverse classificazioni: quella basata sui destinatari (M.Melchior, Le communication de la Commision. Contribution à l&#8217;étude des actes communitaires non prévus par les traités, in Mèlanges Fernand Dehousse, II, La construction européenne,Bruxelles, 1979, 243 ss); quella fondata  sulle finalità dell&#8217;atto (A. Mattera, Il mercato unico europeo, Torino, 1989, 43 ss; L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004, 133 ss.). Sulle comunicazioni della Commissione quale importante forma di soft law hanno particolarmente insistito G. Borchardt and K. Wellens, <em>Soft Law in European Community Law</em>, El. Rew, 14, 1989, 267 ss. e F.Snyder, <em>Effectivness of European Community Law</em>, Law Rew., LVI, 1993, 19 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> L.Senden, <em>Soft Law in European Community Law</em> cit., 124-126. La differenza tra i due tipi di strumenti non è così netta, poiché entrambi costituiscono documenti adottati dalla Commissione allo scopo di fare il punto su un determinato tema di interesse comunitario. Generalmente mentre i libri verdi si limitano alla descrizione dei problemi, quelli bianchi (che cronologicamente seguono i primi) indicano spesso anche linee di azione per il futuro.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Su cui si fondano sostanzialmente le osservazioni di M.Luciani nella sua Relazione Gli atti comunitari e i loro effetti sull&#8217;integrazione europea. L&#8217;assenza di una Costituzione, ma soprattutto di una fonte quale la legge, deliberata da un parlamento rappresentativo ed espressione della volontà generale non consente di valutare il processo di sviluppo dell&#8217;Unione nei termini di legalità e legittimità. Da tale assenza lo sviluppo, oltrechè della giurisprudenza comunitaria, dell&#8217;amministrazione e degli atti di soft law. Dello stesso A. sul punto v. <em>Legalità e legittimità nel processo d&#8217;integrazione europea</em>, G.Bonacchi (a cura di), <em>Una Costituzione senza Stato</em>, Bologna, 2001, 71 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Il carattere fondamentale dell&#8217;atto normativo è quello di imporsi a una pluralità indeterminata di soggetti, e quindi di avere efficacia erga omnes; cfr. A. Pizzorusso, <em>Le fonti del diritto del lavoro</em>, in Riv. it. dir. lav., 1990, I, 22. Al contrario, un atto di origine privata può vincolare soltanto coloro i quali si siano volontariamente obbligati in tal senso, in modo specifico o generico. Esso quindi può indirizzare la condotta di soggetti terzi, ma non ha la forza giuridica di vincolarli. Quindi, nei confronti di questi ultimi, è privo di efficacia immediatamente vincolante.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Con la locuzione self-regulation si allude a quei casi in cui un gruppo di soggetti o una formazione sociale esponenziale di essi pone autonomamente le regole che lo riguarda, in modo libero (autoregolamentazione) o nel quadro di principi guida posti dal legislatore (v. O.H. Dombalagian, <em>Self and Self-Regulation: Resolving the SRO Identity Crisis</em>, in 1 Brook. J. Corp. Fin. &amp; Com. L., (2007) 329; N. Greco, <em>Consistenza, articolazione e ambiguità della &#8220;regolazione&#8221;</em>, in Stud. parl pol. cost., 2004, n. 3-4, 18); Cfr. F. Cafaggi, <em>Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione</em>, in Pol. dir., 2001, 547) &#8211; qualora le diverse categorie di soggetti regolati &#8211; in prima persona o tramite le loro rappresentanze &#8211; pongono le regole per disciplinare le relazioni reciproche o, comunque, una materia di interesse comune. Cfr. G. Bronzini, <em>Dall&#8217;«Habeas corpus» all&#8217;«habeas mentem». Soft law e autoregolamentazione nel lavoro postfordista</em>, in Dem. dir., 1996, 225.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> S. Morettini, <em>Il soft law nelle Autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, </em>Osservatorio sull&#8217;Analisi d&#8217;Impatto della Regolazione, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a>  L&#8217;espressione è tuttavia guardata con disprezzo da R. Bin, <em>Il Sistema delle fonti</em>, il quale qualifica: «&#8221;<em>ectoplasmi normativi</em>&#8221; tutto ciò che ad essa è comunemente ascritto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Le origini della regolazione risalgono al modello sviluppatosi a partire dalla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d&#8217;America al fine di tutelare e garantire interessi pubblici e privati all&#8217;interno del mercato. Modello che allora come oggi si caratterizza precipuamente per l&#8217;attribuzione di compiti di disciplina di settore ad organismi indipendenti, o comunque ad organi tecnici e non politici. V. per un&#8217;analisi della nozione di regolazione, delle sue componenti, della sua origine e dei suoi scopi S. Valentini, <em>Diritto ed istituzioni della regolazione</em>, Milano 2005; v. altresì M. Clarich<em>, I procedimenti di regolazione</em>, in Aa.Vv., ll procedimento davanti alle Autorità indipendenti (Quaderni del Consiglio di Stato), Torino 1999 e S.A. Frego Luppi, <em>L&#8217;amministrazione regolatrice</em>, Torino 1999, v. anche S. Cassese, <em>Regolazione e concorrenza</em>, in G. Tesauro-M. D&#8217;Alberti, Dalla regolazione alla concorrenza, Bologna, 2000, 13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> P. Mantini, <em>Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</em>, in giustamm.it, n. 2 &#8211; 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a>  V. Italia, <em>Le linee guida e le leggi, </em>Milano, 2016, pp. 16 e ss. «le Linee Guida sono atti normativi particolari, emanati da un&#8217;autorità amministrativa, hanno una forma specifica e stabiliscono un particolare vincolo giuridico. Esse sono &#8220;norme&#8221;, ed hanno &#8211; come punti nodali del loro ciclo di vita &#8211; la determinazione, modificazione, abrogazione e specialmente l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione», G. Morbidelli, <em>Linee guida dell&#8217;ANAC: comandi o consigli?</em> in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2016, fasc. 3, 275 ss espressione mutuata da <em>Comandi e consigli</em>, in Riv. trim. dir. proc., 1961, 369 ss., laddove Bobbio ricorda come la distinzione tra praeceptum e consilium sia stata elaborata nella dottrina morale cattolica, per distinguere tra le regole evangeliche il cui adempimento è necessario alla salvezza, e quelle invece utili per una più alta perfezione spirituale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Anche il Consiglio di Stato, che pure nel parere 1 aprile 2016, n. 855, aveva ritenuto improprio richiamare il concetto di soft regulation &#8220;estraneo all&#8217;ordinamento nazionale e comunque troppo generico&#8221; di contro nel parere 2 agosto 2016 evoca la soft law, osservando che la funzione tipica della stessa verrebbe pregiudicata attraverso l&#8217;adozione di regole rigide; come pure qualifica le linee guida non vincolanti come strumento di soft law: Cons. Stato, comm. spec., 3 novembre 2016, n. 2284.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> C. Deodato <em>Le linee guida dell&#8217;ANAC: una nuova fonte del diritto?</em> in giustamm.it, n. 4 &#8211; 2016, v. anche C.Borgia <em>Linee guida ANAC: natura giuridica e portata applicativa </em>in italiappalti.it, ancora in Altalex.com, <em>La natura giuridica delle Linee Guida Anac</em>, articolo 07/08/2018</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> R.Ferrara, <em>L&#8217;incertezza delle regole tra indirizzo politico e &#8220;funzione definitoria&#8221; della giurisprudenza</em>, in ASSOCIAZIONE ITALIANADEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, Annuario cit., pp. 33 ss..,  dove  anche  si  legge:  «[l]a soft  law si  trova  infatti  in un  rapporto  di  corrispondenza  biunivoca  con  i  saperi esperti ed un&#8217;analoga (e coerente) relazione di corrispondenza biunivoca sembra instaurarsi fra il potere esecutivo (i  governi)  ed  i  comitati  di  esperti,  con  la  conseguente  emarginazione  delle  assemblee elettive,  depositarie  ed attributarie  nei  tradizionali  modelli  di government del  potere  di  indirizzo  politico»  (p.  56).  Sulla legislazione amministrativa ipertrofica e convulsa, v. anche CORSO, <em>Conclusioni </em>cit., p. 283. Sul progressivo peggioramento del linguaggio normativo, v. U.Vincenti, <em>Linguaggio normativo, in Enc. dir., Annali VII</em>, Milano, 2014, pp. 669 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> B. Boschetti, <em>Soft law</em>, 2016, da cui emerge un indirizzo teso ad ammettere la sindacabilità di atti di soft-law emessi da autorità indipendenti in ragione dell&#8217;effettività in concreto di tali atti. Questo in considerazione del fatto che, in definitiva, osserva l&#8217;A., per il Conseil d&#8217;État, la categoria della soft-law o droit souple è ogni atto/fatto passibile di produrre effetti giuridici in virtù di una forza normativa che si esprime in via di fatto purché utile, effettivo e legittimo. V. altresì nel senso che la soft-law non è sottratta al controllo di legittimità Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2015, n. 1584.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> V.B. Bonanno, ANAC legislatore uber alles &#8211; Il ruolo dell&#8217;ANAC nell&#8217;attuale sistema di regolazione degli appalti pubblici. Il caso della delibera n. 157/2016 in materia di subappalto necessario e contratti esclusi e le prospettive per l&#8217;attuazione della Legge n. 11/2016&#8243;, in www.lexitalia.it.; I.A. Nicotra, Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione, in G.F. Ferrari, G. Morbidelli, Commentario al codice dei contratti pubblici, Piacenza, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> D.Sammarro, R.Rolli <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</em>, in giustamm.it n. 4 &#8211; 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, &#8220;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a>  Consiglio di Stato, Parere consultivo numero 1767/2016 reso in data 02/08/2016, p. 4 ove si legge che: «gli atti di regolazione delle Autorità indipendenti si caratterizzano per il fatto che il principio di legalità assume una valenza diversa rispetto ai normali provvedimenti amministrativi. La legge, infatti, in ragione dell&#8217;elevato tecnicismo dell&#8217;ambito di intervento, si limita a definire lo scopo da perseguire lasciando un ampio potere (implicito) alle Autorità di sviluppare le modalità di esercizio del potere stesso. Nella fattispecie in esame, la legge, invece, ha definito in modo più preciso le condizioni e i presupposti per l&#8217;esercizio del potere, lasciando all&#8217;Autorità un compito di sviluppo e integrazione del precetto primario nelle parti che afferiscono a un livello di puntualità e dettaglio non compatibile con la caratterizzazione propria degli atti legislativi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comunemente conosciuto come codice dei contratti pubblici, era una norma della Repubblica Italiana, abrogata per effetto dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice, entrato in vigore il 1º luglio 2006, che raccoglie in modo organico la disciplina giuridica vigente per i contratti e gli appalti pubblici in Italia, emanato in attuazione delle direttive dell&#8217;Unione Europea sugli appalti pubblici 2004/17/CE (lavori) e 2004/18/CE (servizi e forniture). Con il Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 ne venne emanato il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. A partire dal 19 aprile 2016 molti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione sono stati abrogati pur essendo necessari al corretto svolgimento e controllo dei lavori pubblici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> F. Francario, <em>Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici</em>, Relazione al Convegno annuale AIPDA, Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, cit., laddove osserva come il ricorso alle linee guida da parte del nuovo codice dei contratti pubblici crei &#8220;figure ibride che si propongono di conformare attività e libertà dei soggetti dell&#8217;ordinamento senza le garanzie formali e sostanziali di un atto normativo&#8221;, rischiando &#8220;di smarrire alcuni capisaldi propri dello Stato di diritto&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> La maggior parte delle Autorità indipendenti, inclusa l&#8217;ANAC, fanno un diffuso ricorso alle linee guida: v. la elaborata rassegna di S. Morettini, <em>Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzia?</em>, in Osservatorio sull&#8217;analisi di impatto della regolazione, in www.osservatorio.it; luglio 2011, P 4/2011. Più specificatamente, per quanto riguarda AGCM v. F. Ghezzi, G.D. Pini Gian, <em>Le nuove linee guida dell&#8217;Autorità garante della concorrenza sulla quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con cautela</em>, in Riv. soc., 2015, fasc. 6, 1196 ss.; per quanto riguarda il Garante della &#8220;privacy&#8221;, v. G. Di Cosimo sul ricorso alle linee guida da parte del Garante per la &#8220;privacy&#8221;, in http://www.osservatoriosullefonti.it/note-e-commenti, 2016; a livello regionale sono molto diffuse linee guida in ambito sanitario, la Regione Toscana ha catalogato le linee guida sanitarie in un apposito sito: www.regione.toscana.it/consiglio-sanitario-regionale/linee-guida; In ambito urbanistico, si v. il caso del comune di Milano: www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/sportello_unico_edilizia/pratiche_edilizie/lineeguida_opereurbanizzazione_servizi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> CONSIGLIO DI STATO PARERE DEL 21 MARZO 2016 Schema di decreto legislativo recante Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a>  R. De Nictolis, <em>Il nuovo Codice </em>cit., p. 508.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti, </em>nel quale specifica che essi: «hanno indubbiamente carattere innovativo dell&#8217;ordinamento, con carattere generale ed astratto. Quindi, a parte la questione nominalistica, possono essere ascritti in quella tipologia; con quello che consegue per quanto attiene alla capacità di resistenza rispetto ad altri atti, all&#8217;eventuale loro disapplicabilità secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, al procedimento di elaborazione ed approvazione (inclusi i pareri delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato) &#8211; sottoponendo a critica il fatto che &#8211; a questi caratteri dei decreti ministeriali come specie del genere regolamenti ministeriali non si attagliano, tuttavia, altre previsioni del Codice per i decreti ministeriali ivi considerati, quali in particolare la potestà di iniziativa riservata in molti casi (come previsto all&#8217;art. 1, comma 5, legge delega) all&#8217;ANAC, autorità con natura giuridica assai diversa dai ministeri statali; per di più con ambiti propositivi che non lasciano spazi significativi al MIT. Inoltre, il Codice parla dei decreti MIT come di &#8220;atti di indirizzo&#8221;; ciò che contrasta con il carattere vincolante proprio dei regolamenti ministeriali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Sul punto <a>R. Bin, G. Petruzzella, <em>Le fonti, </em>2012 </a><em>&#8211; pp. XVIII-274; M.</em> P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti</em><em> nella nuova disciplina dei contratti pubblici, Giornale Dir. Amm.,</em> 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Cfr. sul punto in A. Moscarini<em>, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi, </em>in Giurisprudenza costituzionale» 2008. C. Padula<em>, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche</em>, Dir. pubbl., 2010. V. Marcenò<em>, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, </em>Giurisprudenza costituzionale, 2011. G. Di Cosimo<em>, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale</em>, Giuffrè. Milano, 2005. G. Tarli, I.Barbieri<em>, Atti regolamentari e atti pararegolamentari nel più recente periodo, </em>Osservatorio sulle fonti, 1998. V. Di Porto<em>, Del ripristino e di altri atti del Governo, più o meno delegificati</em>, Osservatorio sulle fonti, 2012. E. Alabanesi.<em>, I decreti del Governo &#8220;di natura non regolamentare&#8221;. Un percorso interpretativo, </em>2011 in <em>Gli atti normativi del Governo tra Corte Costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell&#8217;associazione &#8220;Guppo di Pisa&#8221;</em> Università degli studi &#8211; Milano, Bicocca 10- 1 Giugno 2011 a cura di M. Cartabbia, E.Lamarque, P.Tanzarella, Torino 2011, pag 169 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> G. Morbidelli, Il TAR del Lazio e gli atti amministrativi generali, in Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Torino, 2001, 405 ss. rientrano in quella fascia di &#8220;fonti secondarie e dintorni&#8221; o meglio di &#8220;fonti e quasi fonti&#8221; difficilmente tipizzabili o comunque non agevolmente riconducibili entro categorie collaudate: v. ora sul tema l&#8217;approfondito saggio di M. Mazzamuto, L&#8217;atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in AIPDA, Le fonti del diritto amministrativo, Atti del Convegno annuale, Padova, 9-10 ottobre 2015, Napoli, 2016, 193 ss. nonché V. Domenichelli, Regolazione e interpretazione nel cambiamento del diritto amministrativo: verso un nuovo feudalesimo giuridico?, in Dir. proc. amm., n. 1, 2004, 1 ss. che mette in luce come le incertezze circa il valore e l&#8217;efficacia delle fonti finiscono con il compromettere la sicurezza dell&#8217;ordine giuridico su cui riposano le libertà e i diritti delle persone.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti</em>, ricorda come il Consiglio di Stato in sede consultiva, partendo dalla considerazione che: «ANAC è autorità amministrativa indipendente, i cui poteri includono la &#8220;regolazione&#8221; (come distinto da &#8220;regolamentazione&#8221;), ha ritenuto che questa specie di linee guida sia ascrivibile al genere &#8220;atti amministrativi generali&#8221;. In conseguenza, è stato ritenuto che siano soggette alle regole procedurali delle autorità amministrative indipendenti, tra cui la fase di consultazione preventiva, l&#8217;obbligo di verificare l&#8217;impatto della regolamentazione, un&#8217;adeguata pubblicità, la raccolta progressiva delle linee guida in testi di compilazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Per approfondimenti vedi I. Sigismondi, R. Rolli, &#8220;<em>Valutazione dell&#8217;impatto della regolamentazione, teoria dell&#8217;interpretazione: alcune considerazioni</em>&#8221; in giustamm.it, n. 5 &#8211; 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> La normativa di riferimento in tema di AIR e VIR può così riassumersi: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. Regolamento recante disciplina sull&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione, la verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione e la consultazione (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2017)[Bozza di regolamento di disciplina dell&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione (VIR). Documento di consultazione, 23 aprile 2013. Sintesi dei risultati della consultazione]. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018. Approvazione della Guida all&#8217;analisi e alla verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 gennaio 2013, Criteri per l&#8217;effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell&#8217;articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 16 gennaio 2013. Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 19 novembre 2009, n. 212, Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n. 24 del 30.1.2010). Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 febbraio 2009. Istruttoria degli atti normativi del Governo. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 settembre 2008, n. 170, Regolamento recante disciplina attuativa dell&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l&#8217;anno 2005, art. 14, commi 1- 1 dove viene introdotto lo strumento della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) mentre l&#8217;esperienza (sino ad allora sperimentale) dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR) viene resa obbligatoria e generalizzata. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La direttiva delinea l&#8217;istituto della verifica di impatto della regolazione-VIR. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini che conferisce la delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l&#8217;attuazione della legge n. 50/99. Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2001 n. 1, Guida alla sperimentazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione. Legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1998, art. 5 con la quale si delega il Presidente del Consiglio dei ministri a emanare un decreto che definisca, a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull&#8217;attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. Dispone inoltre che le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l&#8217;AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell&#8217;istruttoria legislativa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> V. Fanti, <em>La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</em>, in giustamm.it, n. 3 &#8211; 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> C. Polidoro, <em>I Contratti pubblici nel settore dei servizi sociali, </em>p. 6, Relazione al Convegno &#8220;I primi 300 giorni del Codice 50 nella Giurisprudenza&#8221; tenutosi in Roma il 14 febbraio 2017 e disponibile all&#8217;indirizzo: http://www.igitalia.it/doc/conv1402-17polidori.pdf, nel corso della quale, mutuando una locuzione già utilizzata da Rodolfo Sacco, è stato specificato che: «difatti &#8211; definito il &#8220;formante&#8221; come «la base giuridica sulla quale si sviluppa l&#8217;ordinamento giuridico di una società» ed escluso che gli &#8220;strumenti di regolazione flessibile&#8221; adottati dall&#8217;ANAC, ai quali si riferisce l&#8217;art. 213, comma 2, vadano ad inserirsi nel sistema delle fonti del diritto (a differenza delle c.d. &#8220;linee guida ministeriali&#8221;, da qualificare come veri e propri regolamenti ministeriali&#8221;) &#8211; vi è motivo di ritenere che il legislatore, attraverso la previsione di tali atti abbia configurato un nuovo &#8220;formante&#8221; per l&#8217;attività delle stazioni appaltanti, ossia una nuova fonte degli obblighi delle stazioni appaltanti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> F. Cintioli, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida di ANAC</em>, testo provvisorio della relazione tenuta al convegno L&#8217;amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma &#8220;Madia&#8221;, Lecce, 28 e 29 ottobre 2016, in corso di pubblicazione. In tema v. anche C. Contessa, <em>Dalla legge delega al nuovo Codice: opportunità e profili di criticità</em>, in giustamm.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> A. Pizzorusso, Le fonti, cit. 779, ma anche M.S. Giannini, Regolamento (problematica generale), in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, 601 ss., per il quale il regolamento rappresenta una fonte nella piena disponibilità delle &#8220;leggi dello Stato che assegnano la potestà regolamentare ai vari soggetti pubblici (enti funzionali ed enti territoriali: regolamenti di autonomia), ne delimitano la materia e l&#8217;àmbito, ne stabiliscono l&#8217;efficacia&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a>  Vedi P. Picone, <em>I temi generali del diritto amministrativo</em>, Napoli, 2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a>  Cons. St., sez. V, 10 luglio 1948, n.500, in questa rivista, 1949, I, 2, 110; Id., sez. V, 28 giugno 1952, n.1032, in Giur. it., 1953, III, 72; Id., sez. V, 12 settembre 1992, n.782, in questa rivista, 1992, 1916; in termini generali, sul fatto che la disapplicazione di atti è &#8220;preclusa nel giudizio di legittimità&#8221;, Id., sez. V, 19 febbraio 1998, n. 1253, in Cons. St., 1998, I, 246. In dottrina v. Del Pozzo, Decorrenza del termine, lesione dell&#8217;interesse e disapplicazione dell&#8217;atto nel diritto processuale amministrativo (nota a Cons. St. sez. V, 1° marzo 1952, n. 340), in questa rivista, 1952, I, 2, 146. Reputa &#8220;insufficiente&#8221; l&#8217;argomento descritto V. Domenichelli, <em>Giurisdizione esclusiva e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo invalido</em>, in Jus, 1983, 172; l&#8217;argomento è criticato anche da R. Alessi, <em>Spunti in tema di pregiudizialità nel processo amministrativo</em>, in Il processo amministrativo, Milano, 1979, 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Cannada-Bartoli, <em>L&#8217;inapplicabilità degli atti amministrativi</em>, Milano, 1950. Come autorevolmente riconosciuto da A. De Roberto, <em>Relazione introduttiva al convegno &#8220;Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti&#8221;</em> (Roma, palazzo Spada, 16 maggio 1997), Torino, 1998, 3, &#8220;Cannada-Bartoli &amp;fu il primo, agli albori di questo secondo cinquantennio, a cimentarsi con il complesso tema della disapplicazione, offrendo alla scienza ed alla pratica un contributo che &#8211; a distanza di quasi mezzo secolo &#8211; resta fondamentale nella materia&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> <em>L&#8217;amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma &#8220;Madia&#8221;</em>, in Lecce, 28 e 29 ottobre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> N. Mari, <em>Linee Guida ANAC: la soft law e la gerarchia delle fonti</em>, in Italiappalti.it; G. Morbidelli, <em>Linee guida dell&#8217;ANAC: comandi o consigli?</em>, in Diritto Amministrativo, 2016, fasc. 3, 275 ss., M. Ramajoli, <em>Soft-law e ordinamento amministrativo, in Dir. amm., 2016</em>; V. E. Mostacci, <em>La soft-law, nel sistema delle fonti: uno studio comparato</em>; B. Pastore, <em>&#8220;Soft law&#8221;, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto</em>, 2003, 5 ss; A. Poggi, <em>Soft-law nell&#8217;ordinamento comunitario, in Atti del Convegno, Associazione Italiana Costituzionalisti</em>, Convegno annuale 2005, su www.rivistaaic.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> G.U. Rescigno, L&#8217;atto normativo, Bologna, 1998, 22. È questa del resto la opinione espressa dalla Corte costituzionale nella sent. 22 luglio 2010, n. 278, laddove si individua che si ha un regolamento quando la potestà affidata all&#8217;amministrazione comporta la produzione di &#8220;norme generali e astratte&#8221;, mediante le quali &#8220;si disciplinano i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo&#8221;; cft. con L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, v. anche F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, Dike, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> In dottrina si veda G. Della Cananea, <em>Gli atti amministrativi generali</em>, Padova 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Art. 1, comma 1, lett. t), legge delega n. 11/2016 che recita: &#8221; <em>t) attribuzione all&#8217;ANAC di più ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l&#8217;impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall&#8217;ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> In dottrina si vedano le considerazioni di M.P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giornale di Diritto Amministrativo</em>, 2016, 4, p. 436</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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