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	<title>Carmen Manuela Petraglia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Carmen Manuela Petraglia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. II &#8211; MILANO – 04.11.2004, n. 5585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lombardia-sez-ii-milano-04-11-2004-n-5585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lombardia-sez-ii-milano-04-11-2004-n-5585/">Nota a T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. II &#8211; MILANO – 04.11.2004, n. 5585</a></p>
<p>La pronuncia in esame ripropone uno dei temi più importanti della legge – ponte (L. n° 765/1967): gli standard urbanistici, ovvero il necessario reperimento, in fase di formazione degli strumenti urbanistici, delle aree sufficienti alle attrezzature collettive, al verde pubblico, alle scuole ecc…, unitamente alla contemplazione dei limiti inderogabili di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lombardia-sez-ii-milano-04-11-2004-n-5585/">Nota a T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. II &#8211; MILANO – 04.11.2004, n. 5585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-lombardia-sez-ii-milano-04-11-2004-n-5585/">Nota a T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. II &#8211; MILANO – 04.11.2004, n. 5585</a></p>
<p>La pronuncia in esame ripropone uno dei temi più importanti della legge – ponte (L. n° 765/1967): gli standard urbanistici, ovvero il necessario reperimento, in fase di formazione degli strumenti urbanistici, delle aree sufficienti alle attrezzature collettive, al verde pubblico, alle scuole ecc…, unitamente alla contemplazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati ed ai rapporti massimi di spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.<br />
Detti limiti, poi, devono essere osservati, senza alcuna possibilità di deroga, in sede di formazione del piano regolatore generale. <br />
 L’organo regionale, competente nella fase di approvazione del Prg, deve, pertanto, assicurare un pieno controllo nei confronti di tale preliminare programmazione edilizia comunale, tentando, ad ogni modo, di frenare la smoderata proliferazione edilizia, e garantendo la previsione delle necessarie attrezzature collettive.<br />
Proprio in tale delicata fase l’ente regionale deve valutare con scrupolo ed attenzione il dimensionamento residenziale e, conseguentemente, procedere alla verifica degli standard urbanistici, senza, quindi, limitarsi a quanto adottato, in prima battuta, dall’Amministrazione comunale.<br />
Nel caso di specie, invece, i principi suesposti sono stati del tutto disattesi, in quanto la Regione Lombardia ha approvato il prg del Comune di Besana Brianza, nonostante essa stessa avesse rilevato delle incongruenze circa l’esatto dimensionamento residenziale dello stesso, e, dunque, proceduto all’approvazione conclusiva del piano in assenza delle fondamentali verifiche in ordine al calcolo degli standard, cioè in assenza di una congrua e puntuale attività istruttoria.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/11/5455/g">Sentenza 4 novembre 2004 n. 5585</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 10 gennaio 2005, n. 113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-gennaio-2005-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-gennaio-2005-n-113/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 10 gennaio 2005, n. 113</a></p>
<p>La sentenza in esame affronta, fra le tante, le diverse problematiche legate allo svolgimento dell’attività commerciale di preparazione e somministrazione di sostanze alimentari, nonché all’installazione di giochi elettrici. La prima concerne, infatti, l’autorizzazione sanitaria per esercitare la predetta attività che, essendo strettamente connessa, sotto un profilo igienico – sanitario, alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-gennaio-2005-n-113/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 10 gennaio 2005, n. 113</a></p>
<p>La sentenza in esame affronta, fra le tante, le diverse problematiche legate allo svolgimento dell’attività commerciale di preparazione e somministrazione di sostanze alimentari, nonché all’installazione di giochi elettrici.<br />
La prima concerne, infatti, l’autorizzazione sanitaria per esercitare la predetta attività che, essendo strettamente connessa, sotto un profilo igienico – sanitario, alla idoneità dei locali in cui svolgere il commercio, richiede, sia ai sensi dell’art. 2 della L. n° 283/1962 che ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n° 327/1980, apposita nuova autorizzazione sanitaria in caso di trasferimento di sede: la variazione di ubicazione comporta, per espressa prescrizione normativa, il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria, onde consentire, quindi, alle autorità competenti di valutare l’idoneità del nuovo locale. <br />
In tal senso, comunque, è numerosa la giurisprudenza italiana che si è espressa. <br />
Altra problematica concerne, invece, la non sempre agevole, applicazione della disposizione di cui all’art. 19 della L. n° 241/1990 (denuncia di inizio attività).<br />
Il Giudice adito, infatti, nel trattare l’inapplicabilità del suddetto istituto anche al caso di installazione di giochi elettronici, specifica, che per ragioni di tutela dell’ordine pubblico, l’autorizzazione de qua non richiede un mero accertamento da parte della P.A. di determinati requisiti prescritti dalle norme regolanti la fattispecie, bensì una vera e propria elaborazione e valutazione di alcune circostanze, al fine di stabilire se l’emanazione del provvedimento sia o meno opportuna: donde l’impossibilità di ricorrere ad un procedimento cd. “semplificato”.<br />
La caratteristica della norma in esame (ovvero l’applicazione del procedimento semplificato) risiede, infatti, nell’inversione della normale sequenza dell’iter formativo del procedimento amministrativo, consistente nella preventiva emanazione dell’atto autorizzativo da parte della P.A., e poi solo successivamente (ovvero a condizione di un provvedimento favorevole) nell’inizio dell’attività privata.<br />
Tale procedimento “invertito”, però, pur avendo il fine di semplificare l’azione amministrativa, trova dei precisi limiti: esso, infatti, trova luogo solo quando l’ente pubblico è chiamato ad accertare i presupposti ed i requisiti imposti dalla normativa, senza l’esperimento di prove a ciò destinate, e non, come nel caso trattato dalla decisione del Giudice amministrativo milanese, quando ci siano delle valutazioni discrezionali dell’ente pubblico investito dalla pratica, riguardanti, tra l’altro, la tutela dell’ordine pubblico.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; <a href="/ga/id/2005/1/5887/g">Sentenza 10 gennaio 2005, n. 113</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-gennaio-2005-n-113/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 10 gennaio 2005, n. 113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211;  Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-novembre-2004-n-6071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2004 18:37:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-novembre-2004-n-6071/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211;  Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</a></p>
<p>E’ decisamente sorprendente per un operatore giuridico constatare, a distanza di ben quattordici anni dall’emanazione della L. n° 241/1990, che ancora oggi numerosi ricorsi giurisdizionali vengono proposti, e (fortunatamente) accolti dal Giudice Amministrativo, per errori formali commessi dalla P.A. in fase di formazione del provvedimento finale. La peculiarità della pronuncia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-novembre-2004-n-6071/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211;  Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-novembre-2004-n-6071/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211;  Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</a></p>
<p>E’ decisamente sorprendente per un operatore giuridico constatare, a distanza di ben quattordici anni dall’emanazione della L. n° 241/1990, che ancora oggi numerosi ricorsi giurisdizionali vengono proposti, e (fortunatamente) accolti dal Giudice Amministrativo, per errori formali commessi dalla P.A. in fase di formazione del provvedimento finale.<br />
La peculiarità della pronuncia in esame è rappresentata dal fatto che il percorso logico seguito dal Giudice milanese tratta due aspetti fondamentali del processo formativo del procedimento amministrativo.<br />
Essa, infatti, in prima battuta, ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando un atto meramente interlocutorio, volto, cioè, solo ad instaurare un dialogo costruttivo con i diretti interessati che, attraverso le loro circostanziate osservazioni, consentono, tra l’altro, alla P.A. di esplicare un’attività più efficiente e, comunque, meno lesiva della sfera giuridica dei suoi destinatari, non può costituire oggetto di apposita impugnativa, a fronte della mancanza di definitività dei suoi contenuti.<br />
Allo stesso tempo il Giudice, però, non manca di evidenziare che lo sbarramento alla succitata partecipazione, rappresentato dall’art. 13 della L. n° 241/1990, non può essere applicato in modo spropositato, ovvero pretestuoso.<br />
La norma appena citata, infatti, posta a chiusura della normativa sulla partecipazione (escludendo dalla necessità di comunicazione di avvio del procedimento l’attività pubblica riguardante atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione), configura un’ipotesi di istruttoria chiusa, ovvero di deroga alla regola del contraddittorio relativamente a quell’attività destinata a sfociare in provvedimenti di vasta risonanza pubblica, ovvero in atti cd. “di massa”.<br />
Per tali procedimenti non partecipati, l’espressa inapplicabilità delle garanzie partecipative, introdotte dalla L. n° 241/1990, può sicuramente essere rinvenuta nell’esigenza di non intralciare eccessivamente lo svolgimento di una fase istruttoria caratterizzata dall’alto numero dei soggetti interessati, ma, come viene ribadito nella pronuncia in esame, gli enti pubblici non devono abusare o applicare in modo strategico tale principio di chiusura verso l’esterno.<br />
Nella fattispecie, infatti, gli operatori mercatali rappresentano un numero ristretto di soggetti identificabili a priori, i quali, stante la loro facile individuazione, meritano di partecipare all’iter formativo del provvedimento finale, influenzandone, se del caso, il suo contenuto, sempre nel rispetto del pubblico interesse.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBRDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5673/g">Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-23-novembre-2004-n-6071/">Commento a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211;  Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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