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	<title>Carmelo Tulumello Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Carmelo Tulumello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile impunità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-violazioni-amministrative-in-materia-di-affissioni-elettorali-analisi-giuridica-di-una-incomprensibile-impunita/">Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile impunità</a></p>
<p>Premessa Con ogni tornata elettorale si ripropone un fenomeno desolante e irriverente verso lo spirito di legalità che anima l’attività della Polizia Municipale e che “dovrebbe” essere alla base delle norme giuridiche che siamo chiamati a far rispettare. Tale premessa potrebbe apparire pleonastica ma, per quanti conoscono la sconfortante natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-violazioni-amministrative-in-materia-di-affissioni-elettorali-analisi-giuridica-di-una-incomprensibile-impunita/">Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile impunità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-violazioni-amministrative-in-materia-di-affissioni-elettorali-analisi-giuridica-di-una-incomprensibile-impunita/">Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile impunità</a></p>
<p>Premessa </p>
<p>Con ogni tornata elettorale si ripropone un fenomeno desolante e irriverente verso lo spirito di legalità che anima l’attività della Polizia Municipale e che “dovrebbe” essere alla base delle norme giuridiche che siamo chiamati a far rispettare. </p>
<p>Tale premessa potrebbe apparire pleonastica ma, per quanti conoscono la sconfortante natura del problema che sia va ad analizzare, rappresenta il primo principio che andrebbe chiarito per dare nuovo impulso e vigore all’attività di vigilanza in questa materia. Da parte di chi scrive c’è la tendenza a non voler mai cedere a “interpretazioni” giuridiche che contrastino, non tanto con la modesta e personale conoscenza del diritto, quanto, piuttosto, con l’innato senso di giustizia e civiltà del comune cittadino, ragione questa che ha suscitato la necessità di approfondire in chiave giuridica e giurisprudenziale (ma soprattutto legalitarista) un ambito operativo per troppo tempo preda di pastoie burocratiche e di un consapevole disinteresse. </p>
<p>In questa sede si cercherà, dunque, di fornire degli indirizzi interpretativi della normativa di settore che possano, in qualche modo, contrastare l’inconsueta sincronia delle nostre Prefetture che, in qualità di Autorità competenti a ricevere il rapporto, hanno sempre concordemente affermato la sostanziale inimputabilità delle violazioni accertate. Per altro verso si cercherà di suggerire una direttrice operativa che consenta di poter adempiere alle istituzionali funzioni di vigilanza, garantendo, al contempo, una sostanziale ed effettiva natura afflittiva dei provvedimenti adottati. </p>
<p>La disciplina positiva in materia di propaganda elettorale mediante affissioni. </p>
<p>Prima di affrontare l’esame analitico delle disposizioni di legge concernenti l’affissione di manifesti elettorali, è doveroso richiamare l’attenzione del lettore su un dato fondamentale che è rappresentato dalla stretta connessione della fattispecie in parola con i principi giuspenalistici del nostro ordinamento, soprattutto in ordine al concetto di personalità della responsabilità penale, ma anche con le regole civilistiche che governano il rapporto obbligazionario. </p>
<p>L’art. 8, comma 3, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 6 della L. 24 aprile 1975, n. 130, prevedeva originariamente che “Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1fuori dagli appositi spazi è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da £ 100.000 a £ 1.000.000. Alla Stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell’ultimo comma dell’art. 1”. </p>
<p>Come sopra accennato, nella lettura analitica della norma richiamata occorre far riferimento alla natura penalistica della stessa, motivo per il quale il legislatore ha espressamente punito la condotta di chi materialmente affigge, non consentendo la previsione sanzionatoria l’ipotizzabilità di una responsabilità oggettiva a carico di altri soggetti comunque individuati o individuabili. Tale principio è sempre stato alla base delle difficoltà operative della Polizia Municipale che soltanto in casi sporadici ha potuto accertare la materiale responsabilità della condotta, consentendo, in tal modo, l’esercizio dell’azione penale. </p>
<p>Sotto quest’ottica squisitamente penalistica non appare contestabile l’indirizzo di quanti hanno ritenuto la violazione in parola ascrivibile esclusivamente al materiale autore dell’illecito, escludendo quindi ogni rapporto di solidarietà sia in termini di responsabilità nella condotta, sia da un punto di vista patrimoniale legato all’obbligazione pecuniaria che ne potesse derivare. Non è dato comunque riscontrare nella letteratura giurisprudenziale nemmeno l’esistenza di un più consono principio di correità tra l’esecutore materiale e altri soggetti che, a qualunque titolo, potessero giovarsi della condotta penalmente illecita, elemento, questo, che potrebbe maliziosamente far supporre un atteggiamento del giudice penale sostanzialmente precursore degli sviluppi innocentisti che in via amministrativa si sarebbero avuti. </p>
<p>Una interpretazione così garantista del principio di personalità della responsabilità penale, sembra tuttavia discostarsi dall’id quod plerumque accidit che vede quali esclusivi beneficiari della condotta illecita non già i materiali autori ma altri soggetti che risultano poi sempre ignari, se non talvolta costernati, del deplorevole effetto. </p>
<p>Tutta la materia ha subito un radicale mutamento di prospettiva a seguito dell’entrata in vigore della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, che all’art. 15, comma 17, ha depenalizzato, tra le altre, la fattispecie illecita di cui al richiamato art. 8, comma 3, della L. 212/56, prevedendo “…l’applicazione, in luogo delle sanzioni penali ivi previstei, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire due milioni”. </p>
<p>L’esperienza degli anni successivi alla norma depenalizzatrice rende alquanto difficile individuare serenamente la ratio che ha animato il legislatore, atteso che non è dato riscontrare altro effetto se non quello  di una efficace deflazione dell’attività degli Uffici giudiziari e di una persistente e sconsolante impunità del fenomeno. </p>
<p>A fronte, infatti, della riconduzione della condotta illecita nell’ambito amministrativo, non c’è stato alcun mutamento di indirizzo nella lettura ed applicazione della previsione normativa violata, poiché, come vedremo, persiste in capo all’Autorità competente a ricevere il rapporto la tendenza (rectius, la volontà?) a ricorrere ad una applicazione fondamentalista dei principi penalistici in tema di responsabilità. </p>
<p>Non possiamo infatti disconoscere che l’efficacia deterrente della trasposizione amministrativa degli illeciti sia data, indubbiamente, dalla più immediata afflittività che l’obbligazione pecuniaria comporta, nonché dalla espressa previsione di un principio di solidarietà nel rapporto obbligatorio che tende alla realizzazione di una sorta di vigilanza preventiva da parte di coloro che, nell’ambito del rapporto che è alla base della solidarietà stessa, condividono l’interesse cui la fattispecie illecita è connessa. </p>
<p>In punto di diritto va infatti osservato che il principio di solidarietà, così come sancito dall’art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, non deve riferirsi alla voluntas sottesa alla fattispecie illecita, poiché l’elemento psicologico della condotta materiale è proprio soltanto dell’autore della stessa. Proprio su questo aspetto sembra vertere la divergenza interpretativa con le competenti Prefetture, forse troppo inclini a negare l’applicabilità del richiamato principio di solidarietà alle violazioni in materia di affissioni elettorali. </p>
<p>Non va taciuto che il legislatore, al comma 19 dell’art. 15 della L. 515/93, ha espressamente previsto il riferimento alle sezioni I e II del capo I della L. 689/81 in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso art. 15, con espressa esclusione dell’art. 16 della medesima legge 689/81, dovendosi, quindi, ritenere pienamente operante ed applicabile il principio di solidarietà. La Corte Costituzionale ha poi ribadito, con decisione n° 363 del 24.07.1995, che il principio di personalità della pena non è applicabile alle sanzioni amministrative, evidenziando che il principio di solidarietà opera sebbene non previsto nella normativa di settore. </p>
<p>Dalla lettura delle argomentazioni addotte dalle decisioni prefettizie a motivazione dell’inapplicabilità del principio di solidarietà, emerge un indirizzo interpretativo che vuole quali unici responsabili della condotta illecita i materiali autori della violazione, ritenendo quindi accoglibili le motivazioni dei ricorrenti sostanzialmente ed univocamente basate sulla totale estraneità degli stessi alla dinamica dei fatti, atteso che l’affissione viene curata da soggetti diversi dai committenti o candidati. In breve, viene considerato assolto l’onere della prova a carico del committente con una semplice dichiarazione di principio circa l’impossibilità dello stesso di poter seguire direttamente l’attività di affissione, che verrebbe quindi svolta illecitamente contra o praeter la sua stessa volontà, consentendo in tal modo l’applicazione della circostanza esimente di cui al primo comma dell’art. 6 della L. 689/81, laddove è esclusa l’operatività del principio di solidarietà nel caso in cui si dimostri che “…la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà” </p>
<p>Il principio di solidarietà nelle violazioni in materia di propaganda elettorale mediante affissione. </p>
<p>Al fine di dare chiarezza all’analisi della norma, appare doveroso premettere la natura del rapporto di solidarietà sancito dal richiamato art. 6, che recente e qualificata dottrina ha definito in termini di solidarietà passiva <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> che rafforza la posizione del creditore nei confronti del debitore, che attiene, dunque, ad un aspetto puramente patrimoniale della previsione sanzionatoria. Dunque, la censurata estensione della responsabilità sancita dalle Prefetture sembra, a sommesso parere di chi scrive, più aderente alle fattispecie concorsuali di cui all’articolo 5 della legge 689/81, laddove più soggetti sono accomunati dall’elemento psicologico sotteso alla condotta materiale caratterizzante l’illecito. </p>
<p>Una lettura in tal senso della norma consente, da un lato, di riconoscere la legittimità di una responsabilità oggettiva da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 6, riferita esclusivamente al rapporto obbligazionario nei confronti della pubblica amministrazione, dall’altro caratterizza in termini logici e propedeutici una serie di previsioni e prescrizioni normative previste in materia di propaganda elettorale mediante affissione di stampati. </p>
<p>Se, infatti, la responsabilità solidale del committente è oggetto di espressa previsione normativa  per la rifusione delle spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti elettorali affissi in maniera difforme da quanto previsto <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>, analoga previsione non è dato riscontrare per l’obbligazione pecuniaria derivante dall’applicazione della sanzione pecuniaria. Si impone, dunque, la necessità di dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentano di individuare in capo al committente il medesimo titolo di responsabilità. </p>
<p>  A questo proposito l’art. 6 delinea la posizione giuridica dell’obbligato in solido, individuandolo nel soggetto “…proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario…”. E’ di tutta evidenza che per riconoscere in capo al committente la responsabilità solidale al pagamento dell’obbligazione pecuniaria, occorra dimostrare la sussistenza della situazione petitoria o possessoria del bene mobile, segnatamente il manifesto, sia in fatto che in diritto. </p>
<p>In punto di diritto, potrebbe già apparire satisfativa la previsione dell’art. 15, comma 3, della L. 515/93 che riconosce in capo al committente degli stampati elettorali affissi in difformità dalle disposizioni vigenti, la responsabilità solidale nel pagamento delle somme sostenute dalle Amministrazioni Comunali per la defissione degli stessi, in quanto non vi è logica apparente che consenta allo scrivente di immaginare una diversa ratio che impedisca analogo ragionamento per l’obbligazione pecuniaria derivante dal provvedimento sanzionatorio. </p>
<p>De resto, la previsione di cui al richiamato comma 3 dell’art. 15, rappresenta una innovazione nel contesto delle misure previste a tutela del regolare svolgimento della propaganda elettorale, ed è , pertanto, comprensibile che il legislatore abbia specificato il ruolo del committente in termini di solidarietà con l’autore materiale della condotta, anche perché non possiamo parlare di una sanzione amministrativa strictu sensu, ma, più genericamente, di un onere patrimoniale derivante dall’attivazione di una procedura da parte della pubblica amministrazione. </p>
<p>La previsione sanzionatoria contenuta, invece, nel comma 17 dell’art. 15 della legge 515/93 non ha carattere innovativo, ma soltanto modificativo della natura giuridica della stessa, che perde il connotato penalistico in favore di quello amministrativo. E sebbene non vi sia uno specifico richiamo alla figura del committente quale obbligato in solido o, più in generale, al principio di solidarietà, il successivo comma 19 ne sancisce in maniera inopinabile l’applicazione. </p>
<p>E’ evidente dunque che non sussistono ragioni per credere che il rapporto intercorrente tra il committente e lo strumento della violazione, qualificato dal legislatore in maniera tale da giustificare la sussistenza di una responsabilità solidale ai fini del rimborso delle spese di defissione, possa mutare in assenza di una condotta diversa. Va infatti osservato che l’obbligazione derivante  dalla sanzione amministrativa e quella connessa alle spese di defissione, sono frutto di un’unica condotta illecita, con la conseguenza che se il principio di solidarietà nell’obbligazione pecuniaria opera in un caso deve necessariamente farlo anche nell’altro. </p>
<p>Qualora non fosse sufficiente il processo deduttivo alla base delle considerazioni sopra esposte, si osservi che il comma 2 dell’art. 3 della L. 515/93, prevede espressamente l’obbligo di indicare il nominativo del committente sul materiale propagandistico, prescrizione che trova una sua evidente logica nella necessità, da un lato, di garantire la conformità di quanto pubblicizzato alla volontà di chi ne beneficia, dall’altro di consentire l’individuazione del soggetto che risponde dell’utilizzazione dello strumento propagandistico. </p>
<p>In questo senso, una interpretazione esegetica operata da recente dottrina ha inteso il termine committente come riferito a colui che “…ordina la pubblicazione di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si assume tutte le inerenti responsabilità, anche di natura penale, per l’inosservanza del disposto della norma in esame” <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>. </p>
<p>A fronte di tale indirizzo interpretativo, rimane al committente l’unica ed esclusiva possibilità di dimostrare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 della L. 689/81, che la condotta sia avvenuta contro la sua volontà. Nell’analisi di questo aspetto è forzoso e incontenibile l’istinto di osservare che, nella realtà dei fatti, il committente non può certo dolersi di una affissione eccessiva che determini una maggiore visibilità del candidato, e non vi è, pertanto, quel pati che caratterizzerebbe una lesione della sua sfera soggettiva cui la norma amministrativa è preposta a tutela. </p>
<p>E’ poi pacifico che il committente non provveda personalmente alla materiale affissione dei manifesti, se non occasionalmente, poiché tale attività è demandata ad altri soggetti di cui lo stesso si avvale. Ciò però, se da un lato esime il committente dalla responsabilità connessa alla condotta materiale dell’illecito, dall’altro non è sufficiente a dissolvere il rapporto di solidarietà in ordine all’obbligazione pecuniaria che ne deriva. </p>
<p>Se, infatti, si da per assunto che il committente è colui che detiene la responsabilità dell’utilizzazione del materiale propagandistico, deve riconoscersi in capo allo stesso la presunzione di scienza in ordine alle modalità di svolgimento della propaganda elettorale. Non è questa considerazione di poco conto poiché la responsabilità solidale opera non soltanto in caso di dolo ma anche per colpa. </p>
<p>In questa sede il rapporto tra il proprietario – committente dei manifesti e il materiale autore della violazione, deve qualificarsi in termini sia di affidamento, da un punto di vista materiale di consegna del bene, sia in termini di avvalimento, sotto il profilo dell’attività posta in essere dall’affissore. </p>
<p>Il titolo di responsabilità che deriva dalla qualifica di committente, impone dunque che l’attività di affidamento e avvalimento sia operata in termini gestori o, quantomeno, di direzione, poiché la traslata disponibilità materiale del bene non libera il committente dagli effetti solidaristici derivanti dall’utilizzazione dello stesso. </p>
<p>La stessa legge 689/81 ha di fatto tenuto conto delle conseguenze in danno del coobbligato che derivino da una attività non pienamente conforme alla sua volontà, tanto da prevedere la possibilità per lo stesso di agire in via di regresso nei confronti dell’autore materiale della violazione. Ciò conferma, tuttavia, la sussistenza di una responsabilità solidale in capo al committente. </p>
<p>Per puro spirito di cronaca e con intento propedeutico, si ponga mente a quel candidato &#8211; committente che, alcuni giorni prima dell’inizio della campagna elettorale ha denunciato ad un ufficio di polizia giudiziaria, la sottrazione ad opera di ignoti di oltre 10.000 manifesti che lo ritraevano. Non potendo commentare la particolare circostanza che detti manifesti, nei giorni successivi, cominciarono a comparire in tutto il collegio elettorale di quel candidato, in punto di diritto va osservato che vi è stata una effettiva perdita di disponibilità materiale e gestoria, da parte del candidato stesso, di quel bene che è stato oggetto della violazione, operando, in tal caso, la circostanza esimente di cui al citato comma 1 dell’art. 6. </p>
<p>Diversamente, in presenza di un rapporto tra il committente ed il bene che sia comunque qualificabile in termini di proprietà, detenzione o gestione, si ritiene non poter condividere l’operatività della richiamata circostanza esimente, poiché, gia in altre normative di settore è dato riscontrare in capo al soggetto proprietario l’onere di un affidamento responsabile del bene <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>. </p>
<p>Affinché, dunque, il committente possa ritenersi avulso dal rapporto obbligatorio derivante dalla sanzione pecuniaria, si ritiene che il bene oggetto della violazione non debba più essere nella sua disponibilità, non solo in termini di detenzione, ma anche sotto il profilo dell’utere, atteso che nel momento in cui l’affissione si è realizzata, più o meno conformemente alle regole, è di tutta evidenza che il rapporto di affidamento e avvalimento si è instaurato. </p>
<p>In questo senso si è espressa anche recente giurisprudenza che ha inteso in senso estensivo il rapporto tra l’obbligato in solido ed il bene oggetto della violazione, che sussiste fino a quando permangono le condizioni in capo al proprietario per esperire un azione possessoria a tutela della sua posizione giuridica soggettiva <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>. </p>
<p>Tale indirizzo giurisprudenziale, che vorrebbe quindi il committente discolpato quando il bene oggetto della violazione sia uscito dalla sua sfera di disponibilità e sia stato utilizzato contro la sua volontà, mal si concilia, in una improbabile lettura innocentista, con il rimborso ottenuto dal committente stesso per il finanziamento delle spese elettorali, particolare, questo, che, oltre a certificare il titolo di proprietà del mezzo della violazione, denota la sussistenza di quel nesso di causalità tra condotta ed effetto. </p>
<p>Val la pena di evidenziare, in ultimo, che il Ministero competente alle procedure di rimborso delle spese elettorali è quello dell’Interno, del quale le Prefetture sono espressione decentrata, con l’ovvia conseguenza che alle stesse è ben possibile accertare le posizioni soggettive dei contravventori rispetto alla fattispecie realizzatasi. </p>
<p>L’attività di vigilanza: una scelta di metodo. </p>
<p>Pur convinto della bontà delle argomentazioni fin qui esposte, non può nascondersi, da parte di chi scrive, una vena di scetticismo su quelli che potranno essere gli sviluppi applicativi della normativa richiamata. </p>
<p>Rimane il fatto che la Polizia Municipale è chiamata a svolgere una attività di vigilanza sull’attività propagandistica mediante affissione di stamapati. </p>
<p>Si pone, a questo punto, la necessità di addivenire ad una scelta metodologica dell’attività stessa che risponda alle finalità previste dal legislatore, ma che sia anche in linea con i ben noti principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. </p>
<p>Quest’ultimo richiamo ai principi dell’attività gestionale è dettato dal fatto che, a fronte di una sostanziale e formale impossibilità di irrogare le sanzioni amministrative previste dal comma 17 dell’art. 15 della L. 515/93, non sarebbe conforme un’attività amministrativa indirizzata in tal senso, comportando soltanto un dispendio di risorse umane e strumentali che non troverebbe poi riscontro alcuno nell’Autorità prefettizia. </p>
<p>Occorrerà, pertanto, verificare, in via preliminare, una linea interpretativa con le competenti Prefetture che possa giustificare l’attivazione della procedura sanzionatoria sopra richiamata, così da operare l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni secondo parametri e criteri che non verranno, come talvolta è accaduto, irrisi e contestati dall’Autorità competente a ricevere il rapporto. </p>
<p>Va comunque osservato che il legislatore ha previsto uno strumento di immediata efficacia nell’attività di vigilanza sulle affissioni elettorali, quale è quello della defissione dei manifesti affissi in modo irregolare. </p>
<p>Giova a tal proposito richiamare quella concorde giurisprudenza che individua nella tutela della par condicio di coloro che concorrono alla competizione elettorale, l’interesse che la previsione sanzionatoria mira a tutelare <a name="_ftn6S"><a href="#_ftn6">[6]</a>. Ne consegue che l’attività di vigilanza dovrà tendere, in via principale, a garantire l’equilibrio della propaganda elettorale tra le varie forze politiche concorrenti e, in questo senso, lo strumento tecnico – giuridico della defissione appare sicuramente il più efficace ed efficiente, perché realizza in via più immediata le finalità del legislatore, ma anche il più economico, essendo comunque più lineare e semplificato il meccanismo di recupero delle spese sostenute. </p>
<p>In questo senso, si suggerisce di adottare un provvedimento deliberativo da parte della Giunta Comunale che, sulla base delle relazioni tecniche proposte dai responsabili dei servizi interessati da questo tipo di attività di vigilanza, quantifichi le spese connesse alla rimozione di ogni singolo manifesto. </p>
<p>Tale linea operativa non nasce da una perversa volontà vessatoria nei confronti di soggetti che, in fin dei conti, ambiscono a ricoprire posizioni a tutela dell’interesse generale, ma è frutto di quell’innato spirito di servizio e senso della legalità che anima tutti gli appartenenti alla nostra categoria e che, ritengo, non possa essere sopraffatto da un incomprensibile stravolgimento delle norme che lede, ancor prima del nostro lavoro, l’intelligenza ed il buon senso della gente. </p>
<p> Dott. Carmelo Tulumello </p>
<p>Comandante Corpo Polizia Municipale di Rieti </p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Cfr. AA.VV., Le nuove leggi elettorali e i poteri del Sindaco e del presidente della Provincia, Giuffrè – Enti Locali, p. 318.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cfr. art 15, comma 3, L. 515/93 </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Cfr., in tal senso, . AA.VV., Le nuove leggi elettorali e i poteri del Sindaco e del presidente della Provincia, Giuffrè – Enti Locali, p. 317. </p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Si pensi all’art. 116, comma 12, del Nuovo Codice della Strada che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria, in via principale, la condotta di chi affida un veicolo a persona sprovvista della patente di guida. Il legislatore ha ritenuto, in questo caso sanzionabile direttamente una condotta puramente omissiva, che si realizza in una culpa in vigilando su un bene di proprietà.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 aprile 1998, n. 4311, in Giust. Civ. Mass. 1998, 891.</p>
<p><a name="_ftn6"><a href="#_ftn6S">[6]</a> In questo senso, Cass. Penale, III, 28 settembre 1994, n. 10256 e Cass. Penale, Sez. IV, 12 settembre – 7 novembre 1996, n. 9511.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Autovelox e contestazione immediata</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/">Autovelox e contestazione immediata</a></p>
<p>Con una certa frequenza, ormai, la Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, assume atteggiamenti interpretativi contraddittori e di scarso ausilio per gli operatori del settore e per il principio di certezza del diritto. In particolare, poi, il c.d. AUTOVELOX sembra aver particolarmente appassionato la Cassazione, tanto da aver aperto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-e-contestazione-immediata/">Autovelox e contestazione immediata</a></p>
<p>Con una certa frequenza, ormai, la Suprema Corte, in materia di circolazione stradale, assume atteggiamenti interpretativi contraddittori e di scarso ausilio per gli operatori del settore e per il principio di certezza del diritto. In particolare, poi, il c.d. AUTOVELOX sembra aver particolarmente appassionato la Cassazione, tanto da aver aperto un acceso dibattito giurisprudenziale su aspetti tecnici e tecnologici legati all’impiego di tale apparecchiatura.</p>
<p>Tale improvvisa perizia tecnica dei giudici della Suprema Corte sembra tuttavia discostarsi dai profili sostanziali e di merito sottesi alla funzione cui la tecnologia assolve in materia di polizia stradale. Non può infatti prescindersi, nell’analisi del problema, da considerazioni che investono un più ampio principio di legalità legato alla preminenza degli interessi che la funzione di polizia assolve: laddove, infatti, le direttive impartite a livello centrale impongano una intensa attività repressiva delle fattispecie pregiudicanti la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene che venga dato un considerevole peso al profilo sostanziale della condotta illecita che, al di là della necessità degli idonei adempimenti di natura procedurale amministrativa, rimane comunque lesivo di un interesse generale. </p>
<p>A fronte di tale dubbia considerazione degli interessi in gioco, non resta che operare uno sforzo di adeguamento costruttivo dell’attività a quelle che potrebbero apparire, a questo punto, precise direttive di natura operativa sancite dalle decisioni della Corte di Cassazione ma che, possono ricondursi, in punto di diritto, ad un sostanziale e, obtorto collo, eccessivo garantismo  in  ordine alla specificità della motivazione sottesa all’omessa contestazione immediata.</p>
<p>In questo senso ha destato un apparente clamore negli operatori della sicurezza stradale (ed una luce di speranza nelle “vittime” di questi), la sentenza 3 aprile 2000 n. 4010, la quale, prendendo le mosse da apprezzamenti di natura tecnica legati alla immediata verificabilità della condotta illecita con strumentazione dotata di display, ha ritenuto non efficace la motivazione addotta dall’organo verbalizzante a giustificazione dell’omessa contestazione immediata, poiché non satisfativa di un non meglio specificato principio di impossibilità della stessa. Va comunque osservato che la Prefettura resistente sembra aver poco dedotto circa la specificità dell’art. 384 del regolamento di esecuzione, appellandosi ad un più generalis principio derogatorio contenuto nell’articolo 14 della L. 689/81 che, pur più efficace, anche secondo costante indirizzo della giurisprudenza, nel sancire la sostanziale punibilità dell’illecito amministrativo indipendentemente dalla immediata contestazione dello stesso, disconosce il carattere di specialità proprio dell’art. 201 del Nuovo Codice della Strada.</p>
<p>Il citato art. 384 del regolamento contiene, infatti, una casistica esemplificativa dei casi nei quali è derogabile l’obbligo dell’immediata contestazione e, nella fattispecie, la lettera e).  Va comunque premesso che tale articolo ha espressa natura esemplificativa, ragione per la quale non può condividersene una interpretazione restrittiva e le circostanze contenute nella citata lettera e) devono considerarsi, anche in un’ottica di efficacia sostanziale della funzione di polizia, “alternative” e non “cumulative”:</p>
<p>-accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo; </p>
<p>-ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; </p>
<p>&#8211; o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile; </p>
<p>-o (nella impossibilità di essere fermato) nei modi regolamentari. </p>
<p>Si ritiene che una lettura di tali circostanze derogatorie in chiave estensiva ed alternativa sia più consona alla previsione normativa e sicuramente più aderente ai ben noti principi di giustizia sostanziale.</p>
<p>E’ di tutta evidenza che la Suprema Corte ha voluto, nella sentenza in parola, chiarire la diversa forza precettiva dell’art. 14 della L. 689/81 rispetto all’art. 201 del NCdS in ordine alla motivazione dell’omessa contestazione, ma rimane comunque la perplessità sulle valutazioni di natura tecnico – operativa espresse dal Pretore prima e fatte proprie dalla Corte poi, laddove viene riconosciuta al G. O. l’eccepibilità delle modalità tecniche di utilizzo delle strumentazioni.</p>
<p>In questo senso giova sicuramente richiamare la sentenza 8 febbraio 2000, n. 1380, Sez. I, che, in maniera più lucida e aderente al diritto, ha saputo coniugare i profili sostanziali e procedurali legati all’accertamento delle violazioni mediante AUTOVELOX.</p>
<p>Pur volendo non commentare il richiamo operato in detta pronuncia alla applicabilità del principio sancito dall’art. 14 della L. 689/81 anche alle violazioni al NCdS, non può sfuggire la lucida considerazione che “…non si tratta di valutare le effettive potenzialità tecniche degli apparecchi di rilevazione della velocità, ovvero di prospettare soluzioni alternative e di miglior impiego di tali mezzi e/o degli agenti accertatori, ma di verificare la concreta possibilità di contestazione immediata…”. Appare dunque fondato e condivisibile, in questo caso, l’indirizzo della Suprema Corte che vuole sottratta al giudice di merito ogni autonoma valutazione sulle modalità di espletamento del servizio di polizia stradale, dovendosi limitare ad una verifica sulle censure mosse dall’opponente alle motivazioni derogatorie addotte dall’organo accertatore in caso di mancata contestazione.</p>
<p>E’ dunque necessario dare una lettura che cerchi di operare una sorta di reconductio ad unum delle due pronunce che, seppur prima facie contraddittorie, possono trovare un comune denominatore nell’esigenza di una efficace motivazione. Occorre infatti ricordare che gia la stessa Corte, con costante ed univoco indirizzo, ha chiarito che l’omessa contestazione immediata non costituisce limitazione del diritto di difesa, comunque garantito all’autore della presunta violazione ed esercitabile nel rispetto di termini decorrenti dalla successiva notificazione, e pur volendo assumere la specialità della prescrizione ex art. 201 del NCdS, non possono essere sicuramente eccepite dal giudice di merito eventuali osservazioni sulle motivazioni ex art. 384 del regolamento di esecuzione. In questo senso, la sentenza 1380/00 ha confermato la natura fidefacente delle risultanze fotografiche dell’accertamento ed ha ribadito che è ad esclusivo carico dell’opponente l’onere di provare la possibilità dell’immediata contestazione.</p>
<p>Sarà dunque necessario che gli organi accertatori diano atto, nel corpo del verbale di contestazione, della motivazione ex art. 384 del Regolamento di esecuzione che giustifichi “l’effettiva impossibilità” di procedere alla immediata contestazione, motivazione che potrà essere sicuramente contestata dall’opponente ma non eccepita autonomamente dal giudice di merito. In ogni caso c’è la necessità che i vincoli posti alla efficacia derogatoria della motivazione siano interpretati in maniera estensiva, in linea con le considerazioni sin qui espresse e tenendo conto delle effettive metodologie di funzionamento dei dispositivi di accertamento.</p>
<p>Del resto, lo stesso legislatore sembra aver dato una preminente importanza alla tutela sostanziale dell’interesse generale legittimando l’uso di dispositivi, quali i cosiddetti “vigili elettronici” posti a presidio delle Zone a Traffico Limitato, che si caratterizzano per una totale estraneità dell’organo di polizia all’attività di accertamento.</p>
<p>Al di là di questo, c’è solo da sperare che le successive pronunce della Suprema Corte sappiano dare il giusto valore all’aspetto sostanziale della condotta e all’interesse che l’attività di accertamento mira a tutelare</p>
<hr />
<p>Note</p>
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