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	<title>Carlo Contaldi La Grotteria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il decreto “anticrisi” e le opere pubbliche*</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-decreto-anticrisi-e-le-opere-pubbliche/">Il decreto “anticrisi” e le opere pubbliche*</a></p>
<p>1. Premessa. Il recente decreto legge 29.11.2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, reca all’art. 20 “Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-decreto-anticrisi-e-le-opere-pubbliche/">Il decreto “anticrisi” e le opere pubbliche*</a></p>
<p align=justify>
<b>1. Premessa.</b><br />
Il recente decreto legge 29.11.2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, reca all’art. 20 “Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo”.<br />
Il contenuto della norma si presta a varie riflessioni, per la gran parte fortemente critiche[1], tanto sotto il profilo sostanziale (commi da 1 a 7), quanto sotto il profilo processuale (comma 8), sul quale qui si soffermerà principalmente l’attenzione.</p>
<p>
<b>2. Gli aspetti sostanziali.</b><br />
Il primo comma della norma in commento prevede che con decreto del PCM saranno individuati «gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell&#8217;ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali». Per quanto riguarda, invece, gli interventi regionali, il decreto sarà adottato dal Presidente della regione.<br />
Il secondo comma chiarisce che tali decreti individueranno i tempi di realizzazione dell’opera (e, ma la norma non è chiarissima sul punto, i tempi e le modalità di celebrazione della gara), nonché il quadro finanziario. Inoltre, tali decreti individuano un Commissario straordinario.<br />
Intorno al Commissario ruoterà tutta la procedura. Infatti, egli avrà il compito di vigilare sul rispetto dei tempi previsti (co. 2), monitorare gli atti e i provvedimenti via via adottati, vigilare sulle procedure di autorizzazione e di realizzazione, vigilare sui contratti e sui finanziamenti (co. 3). Per fare ciò disporrà di poteri di impulso e di coordinamento (co. 3); inoltre, avrà &#8211; sin dalla nomina &#8211; poteri sostituivi «con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione» (co. 4).<br />
Prima di proseguire nell’analisi dell’articolo 20, appare interessante soffermare l’attenzione sul fatto che l’esercizio dei poteri sostituivi non pare essere subordinato al ricorrere di una situazione di <i>impasse</i>. In altri termini, tale potere non è “straordinario” (com’era nella legislazione precedente e nella logica stessa del potere “sostituivo”) ma rappresenta l’ordinaria dotazione del Commissario.<br />
Per espletare i compiti assegnati il Commissario può avvalersi del personale della S.A., ivi compreso il «soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell’intervento» (co. 5).<br />
Viene, poi, chiarito che il Commissario non può adottare provvedimenti che comportino oneri privi di copertura o che determinino «effetti peggiorativi sulla finanza pubblica» (precetto, quest’ultimo, che &#8211; se inteso in senso letterale &#8211; precluderebbe qualsiasi potere di spesa!) (co. 6).<br />
I Commissari, chiamati a vigilare sulle opere di competenza dei ministeri, saranno a loro volta vigilati dal Ministro “competente per materia” (su delega del PCM), il quale, per fare ciò si avvarrà del personale del Ministero (co. 7).<br />
In altri termini, il Ministro, per il tramite dei propri uffici, vigila sul Commissario, il quale, invece, vigila, per il tramite degli uffici del Ministero, sull’attività contrattuale del Ministero stesso: il vigilato, vigila sul vigilante (e per mezzo degli stessi vigili).<br />
Questa complessa attività che il Commissario andrà a svolgere sarà remunerata, in base a criteri da determinarsi con decreti del PCM, ma solo se saranno rispettati i tempi previsti per la realizzazione dell’intervento (co. 9). Quindi, ogni ritardo dell’appaltatore ed ogni imprevisto andranno a danno del Commissario.</p>
<p>
<b>3. Le controversie assoggettate al <i>nuovo</i> rito speciale.</b><br />
Alla descritta <i>accelerazione</i> procedimentale (tutta da verificare) corrisponde una “simmetrica” accelerazione processuale che dovrebbe riguardare tutti i ricorsi contro «i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo» (co. 8).<br />
Sin dalla delimitazione del “campo di gioco” la norma processuale presenta non lievi incertezze.<br />
Infatti, a voler dare fiducia al tenore letterale della stessa, l’impatto concreto del nuovo rito potrebbe essere marginalissimo, dal momento che i provvedimenti adottabili ai sensi dell’art. 20 sono: <br />
a) il DPC di individuazione degli interventi (atto che ben potrebbe essere qualificato come politico, escludendone l’impugnabilità);<br />
b) il DPC di nomina del Commissario (ma non essendo stati previsti criteri di nomina, appare dubitabile che qualcuno possa ritenersi leso dalla scelta);<br />
c) gli atti di vigilanza, di impulso, di monitoraggio del Commissario (ma non appaiono dotati di portata lesiva di posizioni giuridiche);<br />
d) gli atti di vigilanza del Ministro (v. sopra);<br />
e) gli atti del Commissario frutto dell’esercizio dei poteri sostitutivi (unica tipologia di atti che pare destinata a produrre contenzioso).<br />
L’interpretazione letterale della norma porterebbe, così, ad escludere l’assoggettabilità al rito speciale di tutti quei provvedimenti (bando, esclusioni, aggiudicazione, ecc.) adottati dalla stazione appaltante. In altri termini, se la stazione appaltante è efficiente (o se il Commissario è pigro), le controversie sulle gare seguiranno il “normale” rito dell’art. 23 bis della l. TAR; se, invece, la stazione appaltante è inefficiente (o se il Commissario è molto attivo) le controversie sulle gare seguiranno il nuovo rito speciale.<br />
A mio avviso, però, il <i>legislatore[2]</i> non aveva la minima intenzione di dire quello che ha scritto. Infatti, la logica (non condivisibile) della norma sembra essere quella di velocizzare i processi che si riferiscono a tutti gli atti adottati nel corso dei procedimenti relativi alle opere individuate dal DPC di cui al primo comma dell’art. 20.<br />
Solo così si potrebbe dare un senso alla rubrica dell’art. 20 che parla di una velocizzazione delle procedure esecutive delle opere del quadro strategico nazionale alla quale fa riscontro la “simmetrica” velocizzazione del “relativo” regime processuale. </p>
<p>
<b>4. I momenti prodromici al processo: comunicazioni e accesso.<br />
</b>I momenti preliminari al nuovo processo speciale pur non presentando particolari incertezze interpretative, non sono per questo meno problematici.<br />
Il primo aspetto da notare è che il <i>legislatore</i> ha limitato i mezzi di comunicazione tra S.A. e operatore economico al fax ed alla posta elettronica (non certificata), così derogando agli artt. 77 e ss. del Codice dei contratti.<br />
Questa deroga appare motivata dalla necessità di far coincidere la data di spedizione della comunicazione con quella di ricezione (anche se per la posta elettronica ordinaria non paiono sussistere idonei strumenti di prova dell’avvenuta ricezione).<br />
Una volta ricevuta la comunicazione, l’operatore economico può accedere agli atti «entro dieci giorni».<br />
Il punto è interessante sotto due profili. In primo luogo perché si pone un termine massimo per l’esercizio del diritto di accesso, cosa che, francamente, desta qualche perplessità. In secondo luogo, perché il partecipante alla gara non sembra essere obbligato a formalizzare un’istanza di accesso scritta, ma pare avere libero (ed incondizionato?) accesso semplicemente presentandosi presso gli uffici della P.A.. Parallelamente, la P.A. non appare dotata del potere di negare (o differire) l’accesso.<br />
La rilevata “libertà” di accesso ai documenti presenta qualche profilo di criticità nel coordinamento con la disciplina contenuta nell’art. 13 del Codice dei contratti che, come è noto, esclude l’accesso per alcune tipologie di atti e lo differisce per altre.<br />
Nel quadro disegnato dal decreto legge, invece, potrebbe avvenire, ad esempio, che il concorrente escluso in sede di verifica dell’anomalia possa accedere alle giustificazioni dell’offerta di altre ditte (anche a quelle che costituiscono segreto industriale) prima dell’approvazione dell’aggiudicazione ed anche se la conoscenza di tali atti non sia funzionale alla difesa in giudizio.<br />
Simile modalità di esercizio del diritto di accesso (“tutto e subito”), oltre che apparire in contrasto con il citato art. 13 (e con i principi generali in tema di tutela della riservatezza e della proprietà intellettuale), sembra violativa dei principi comunitari in materia, recentemente ribaditi (anche se in maniera non del tutto condivisibile) dalla Corte di Giustizia[3].</p>
<p>
<b>5. Il procedimento dinanzi il TAR.<br />
</b>In via preliminare è opportuno sottolineare come, discostandosi da quanto fatto in precedenti interventi “speciali”, il <i>legislatore</i> non ha previsto, neppure per gli interventi statali, la competenza esclusiva del TAR Lazio.<br />
Venendo alla struttura del processo.<br />
Il termine per notificare il ricorso viene ridotto a trenta giorni.<br />
Entro cinque giorni «dalla scadenza del termine di notificazione» il ricorso va depositato presso il TAR.<br />
Il tenore letterale della disposizione ora riportata lascia intravedere un primo problema. Infatti, il termine del deposito viene parametrato con riferimento al momento in cui scade il termine per notificare il ricorso e non, come per tutte le altre norme processuali note, al momento in cui effettivamente il ricorso viene notificato. In pratica, a voler ritenere che quel che viene scritto corrisponde a quello che vuol significare, sembrerebbe che il termine per il deposito scada &#8211; sempre e comunque &#8211; il trentacinquesimo giorno dall’avvenuta comunicazione dell’atto da impugnare e sia insensibile al momento in cui il ricorso viene notificato. <br />
L’interpretazione letterale, ancora una volta, non appare affidabile[4].<br />
Infatti, gli altri momenti del processo, ed in particolare il termine per la proposizione del ricorso incidentale, si ricollegano al momento dell’effettiva notificazione del ricorso, dal che, l’unica interpretazione ragionevole è quella di ritenere che il deposito vada effettuato entro cinque giorni “dalla notificazione del ricorso”. D’altro canto, dal momento che il tardivo deposito del ricorso costituisce una causa insanabile di improcedibilità dello stesso, la norma meriterebbe una revisione lessicale, onde evitare che la sua scarsa comprensibilità ingeneri errori irreparabili.<br />
Anche nel disciplinare la notificazione il decreto legge usa termini poco affidabili.<br />
Infatti, se da un lato è da condividersi la previsione della possibilità di iscrivere a ruolo depositando la “velina” del ricorso (previsione che supera la contraria giurisprudenza del giudice amministrativo[5]), dall’altro lato non appare ragionevole &#8211; e tra poco si dirà perché &#8211; imporre che il deposito dell’originale debba avvenire entro cinque giorni «da quando [l’atto] è disponibile». <br />
Inoltre, la norma pare imporre l’obbligo di effettuare la notificazione esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario, dal momento che il deposito della “velina” deve essere corredata con la «attestazione dell’ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche».<br />
Ancora una volta, se fosse vero quel che si legge, il quadro sarebbe poco confortante: i ricorsi notificati per posta dal difensore ai sensi della l. n. 53/1994 possono essere iscritti a ruolo solo con la prova dell’avvenuta notifica (cosa non realistica tenuto conto dei tempi che impiegano gli “avvisi di ricevimento” a tornare al mittente); chi, invece, opti per la notifica “tradizionale” potrà depositare la “velina”, ma avrà l’obbligo di presidiare l’ufficio notifiche perché il termine per depositare l’atto notificato inizia a decorrere da quando lo stesso “è disponibile” per il ritiro (momento imprevedibile quando si consegna l’atto all’ufficiale giudiziario e che non viene comunicato al notificante) e non da quando effettivamente il ritiro avviene.<br />
E veniamo alle altre parti del giudizio.<br />
Se il ricorrente incontra mille ostacoli, il controinteressato non ha vita più facile, dal momento che il termine per proporre il ricorso incidentale è di soli dieci giorni da quando riceve il ricorso. Ovviamente, anche il controinteressato, ricorrente incidentale, incontrerà gli stessi problemi del ricorrente per notificare e depositare il proprio atto.<br />
Così riportato il contenuto della norma, quel che balza agli occhi con immediatezza è che il ricorrente incidentale gode di un termine molto più breve rispetto a quello di cui gode il ricorrente principale. Sia consentito di dubitare della legittimità di simile disparità tra le parti del processo.<br />
Sempre nel termine di dieci giorni il resistente ed i controinteressati devono costituirsi. La disposizione non desta particolari dubbi, da un lato perché l’atto di costituzione “formale” è di pronta redazione, dall’altro lato, perché l’interpretazione data alle analoghe disposizioni già operanti nel processo amministrativo “ordinario” è nel senso di ritenere che il termine in questione non ha natura decadenziale.<br />
Quel che, invece, lascia perplessi è la disposizione che impone la fissazione dell’udienza entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del resistente e dei controinteressati (e, cioè, entro venticinque giorni da quando questi hanno ricevuto la notificazione). In primo luogo, “scompare” la previsione del termine minimo prima del quale l’udienza non può essere fissata. In secondo luogo, anche a prevedere che il TAR fissi l’udienza per il quindicesimo giorno, il resistente ed i controinteressati godranno di un termine per difendersi (25 giorni) inferiore rispetto a quello che ha avuto il ricorrente per “attaccarli” (30 giorni). Infine, nel caso in cui non si costituiscano tutti i soggetti destinatari della notificazione del ricorso e il ricorrente non torni prontamente in possesso dell’originale notificato, il TAR sarà impossibilitato a fissare l’udienza, non avendo contezza di quando e se l’atto notificato è giunto alle parti.<br />
Dopo che le parti sono state costrette a correre, è il momento del giudice, il quale, non solo, come detto, deve fissare l’udienza in tempi rapidissimi, ma deve anche decidere la causa il giorno stesso e pubblicare il dispositivo della sentenza. Fatto ciò, però, il giudice può smettere di affrettarsi, perché il decreto non solo gli consente (<i>rectius</i> lo obbliga) di decidere in forma semplificata, ma neppure si premura di imporgli un termine per il deposito della motivazione (che, quindi, sarà quello valevole per il rito speciale “classico”).<br />
La scelta di obbligare il giudice a far ricorso alla sentenza in forma semplificata è stata prontamente criticata[6]: si impone l’uso di un istituto nato per risolvere giudizi “semplici” a controversie che, normalmente, “semplici” non sono.<br />
A mio avviso, però, la obiettiva portata negativa della disposizione potrebbe non avere (nella maggior parte dei casi) conseguenze. Infatti, l’art. 26 della legge TAR nell’indicare il contenuto della sentenza in forma semplificata stabilisce che il giudice “può” limitare la motivazione ad un “sintetico riferimento” al punto dirimente o ai precedenti conformi, ma &#8211; evidentemente &#8211; non lo obbliga a fare ciò. Quindi la distinzione tra sentenza “breve” e sentenza “normale” non è delimitata in maniera rigida; conseguentemente, si può ipotizzare che la sensibilità del TAR lo porti a decidere con sentenze definite “semplificate”, ma motivate adeguatamente rispetto al contenuto della questione.<br />
Ben diverso discorso deve farsi con riferimento a tutte quelle controversie per la cui risoluzione il giudice debba fare necessariamente ricorso ad approfondimenti istruttori. Infatti, l’obbligo di decidere in tempi brevissimi è manifestamente inconciliabile, ad esempio, con l’istituto della consulenza tecnica, strumento indispensabile per comprendere, tra l’altro, gli esiti della verifica dell’anomalia delle offerte[7]. In questi casi pare sussistere il rischio di sentenze semplicistiche e non semplificate.<br />
Visto fin qui quello che il decreto dice sul nuovo processo speciale, appare interessante, porre l’attenzione su quello che il decreto non dice.<br />
Le prima cosa la cui assenza balza agli occhi è la disciplina del secondo grado di giudizio. E non pare cosa da poco. Un esempio può essere utile a comprendere la portata dell’assenza. Sembra chiaro che il <i>legislatore</i> voglia un processo lampo, in modo che l’amministrazione possa rapidamente procedere alla firma del contratto ed all’esecuzione dell’opera. E in primo grado il processo “lampo” è garantito: a soli 55 giorni (massimo) dal provvedimento ecco arrivare il dispositivo di rigetto del ricorso. Benissimo, si proceda alla firma del contratto. Ma &#8211; c’è sempre un ma anche nei piani meglio architettati &#8211; che succede se il ricorrente soccombente, pertinace e litigioso, impugna immediatamente il dispositivo della sentenza ed il Consiglio di Stato, insensibile e dispettoso, sospende l’efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, prima che il contratto sia stato sottoscritto? Tutto si blocca e, dal momento che il decreto non impone al Consiglio di Stato di correre veloce come, invece, impone al TAR, il giudizio si svolgerà secondo il rito &#8211; accelerato, ma non lampo &#8211; di cui all’art. 23 bis. della l. TAR.<br />
Un’altra assenza significativa è quella del regolamento di competenza: il TAR dovrà pronunciarsi comunque entro i quindici giorni di cui si è detto, anche se pende il regolamento di competenza?<br />
Inoltre, ma sono questioni di minor rilevanza, nulla si dice circa il termine per depositare documenti e memorie (ulteriori): se è ammissibile farlo anche in udienza, come nella fase cautelare, allora l’immediata decisione del giudice viene resa più difficile ed il ruolo dell’oralità assume rinnovata importanza; se, al contrario, il termine va desunto dalle norme processuali “ordinarie” (10 giorni prima dell’udienza per i documenti e 5 giorni per le memorie) lo stesso sembra difficilmente compatibile con i rapidissimi tempi di fissazione dell’udienza (come detto, 15 giorni).<br />
Infine, nessun cenno è offerto alla tutela cautelare, se non il richiamo indiretto circa l’impossibilità che le misure cautelari sospendano gli effetti del contratto. Ma sul punto si dirà nel prossimo paragrafo.<br />
<b></p>
<p>6. Il contratto ed il risarcimento.</b><br />
I due aspetti della norma che, però, maggiormente colpiscono e che paiono destinati a catalizzare l’attenzione del dibattito sono quelli che si riferiscono agli effetti dell’annullamento (e della sospensione) dell’aggiudicazione sul contratto ed alla misura del risarcimento del danno.<br />
In particolare, l’art. 20 in commento dispone che «le misure cautelari e l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall’offerta economica presentata in gara».<br />
Quanto al contratto, le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sono ben note e l’attuale situazione sembrava ferma &#8211; in attesa del recepimento della direttiva 2007/66 &#8211; sulle posizioni tracciate dalle Sezioni Unite[8] e dall’Adunanza Plenaria[9]:<br />
a) sussiste la giurisdizione civile sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo;<br />
b) peraltro, la sentenza di annullamento dell’aggiudicazione «determina in capo all’amministrazione soccombente  l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell’ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971: in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 19 marzo 1984, n. 6), il cui contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato»[10];<br />
c) di conseguenza, «ove […] l’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, l’interessato può instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo &#8211; nell’esercizio della sua giurisdizione di merito &#8211; ben può sindacare in modo pieno e completo (e satisfattivo per il ricorrente) l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo»[11].<br />
Come si diceva, l’attuale sistemazione del problema &#8211; che pare il frutto più che di un vero e proprio accordo tra le giurisdizioni, di un patto tacito “di non belligeranza” &#8211; lascia insoluti numerosi problemi teorici ed applicativi che, però, parevano (e paiono) destinati ad essere chiariti con il recepimento della citata direttiva.<br />
Con la direttiva 66[12] il legislatore comunitario, per quel che qui più direttamente rileva, ha stabilito due principi che paiono violati dalla norma in commento. <br />
Il primo postula che il contratto debba necessariamente essere posto nel nulla al ricorrere di una serie di patologie dell’aggiudicazione.<br />
Il secondo postula che «la concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata»[13] e va accompagnato da “sanzioni alternative” alla rimozione del contratto che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.<br />
La duplice eccezione posta dalla norma in commento all’inequivoco tenore della disciplina comunitaria pare (e si spera) destinata ad aver vita breve. Infatti, da un lato, il termine per il recepimento viene a scadere nel dicembre 2009; dall’altro lato, il DDL S1078 (cd. “legge comunitaria”) contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva.<br />
Ciò nondimeno, la norma in questione ha l’effetto di creare &#8211; sia pur temporaneamente &#8211; un’area nella quale vige una disciplina speciale contraria al diritto comunitario in fase di recepimento.<br />
Venendo brevemente al risarcimento del danno, si osserva come l’art. 20 vada a limitare il danno risarcibile al solo “utile effettivo” comprovato che l’impresa avrebbe conseguito se avesse eseguito l’opera.<br />
La disposizione si presente interessante sotto vari profili.<br />
In primo luogo, perché pare, con l’uso del termine “comprovato”, richiamare i giudici ad una rigorosa applicazione dell’onere probatorio, facendo intendere che la prassi seguita dalla giurisprudenza maggioritaria di quantificare il danno nella misura forfetaria del 10% dell’offerta debba essere abbandonata.<br />
In secondo luogo, perché, come già si è detto, vengono escluse dal novero dei danni risarcibili alcune voci di sicuro rilievo, quali, ad esempio, il danno emergente ed il cd. “danno curriculare”.<br />
Infine, e questo pare l’aspetto più interessante, il legislatore, pur motivato dall’evidente intento di contenere la misura del danno risarcibile, sceglie di risarcire non solo la voce di danno più consistente, ma anche l’unica che, forse, avrebbe potuto legittimamente dichiarare non ristorabile. Il riferimento va a quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale «il mancato guadagno dell’utile d’impresa corrispondendo al c.d. interesse positivo (quale interesse all’esecuzione del contratto), a rigore non potrebbe mai essere risarcito in una fattispecie di responsabilità precontrattuale»[14], quale viene qualificata quella qui in esame.<br />
<b></p>
<p>7. Conclusioni</b><br />
Come si è cercato di illustrare la norma commentata presenta una miriade di elementi problematici di ogni natura.<br />
Si possono manifestare dubbi di compatibilità costituzionale (artt. 77, 24, 111 e 113) e comunitaria (Dir. 2007/66, 2004/17 e 2004/18).<br />
Si possono manifestare dubbi circa l’armonia con principi generali del diritto pubblico (l’ordinarietà dei poteri sostituivi del Commissario), del diritto privato (la misura e la natura del danno risarcibile), del diritto processuale (la disparità tra le parti e l’obbligo della sentenza “breve”) e con la disciplina del codice dei contratti pubblici (ad es. per quel che riguarda l’accesso).<br />
Si possono individuare aspetti se non paradossali, quantomeno, singolari: i controlli incrociati tra Commissario e Ministro.<br />
Si possono individuare problemi pratici che fanno sorgere dubbi circa le modalità di adempimento dei più elementari momenti prodromici alla corretta instaurazione del giudizio (notifiche e depositi).<br />
Insomma, non pare affatto un’iperbole la qualificazione della norma in commento come una «tristissima tappa verso l’allontanamento dallo stato di diritto e dall’effettività della tutela»[15].<br />
Quel che però, sommamente sorprende non è tanto la logica sottesa all’intervento legislativo, quanto la miriade di problemi applicativi che esso presenta: si è creato un processo improntato al semplicismo più estremo ed irto di trappole (probabilmente non volute, il che rende il fatto ancora più grave).<br />
Inoltre, lo schema processuale sembra del tutto incongruente con lo scopo prefissato. Infatti, se l’intento è quello di impedire che il giudizio possa interferire con l’esecuzione del contratto, sarebbe stato sufficiente introdurre una disposizione analoga a quella prevista per le infrastrutture strategiche, a mente della quale l’annullamento dell’aggiudicazione non produce la caducazione del contratto. Se così si fosse fatto, il ricorrente che avesse voluto “correre” per impedire la sottoscrizione del contratto avrebbe agito (come oggi avviene) con la massima rapidità possibile, quello che, invece, si fosse accontentato del risarcimento per equivalente avrebbe agito con maggiore calma. Perché, quindi, obbligare tutti (parti, difensori e giudici) a “correre” se, comunque, una volta stipulato il contratto, il processo serve solo a determinare la quantificazione del danno? Lo Stato, forse, ha improvvisamente fretta di pagare?</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>* In corso di pubblicazione sulla rivista Diritto e Pratica Amministrativa.<br />
[1] Nell’immediatezza della pubblicazione del decreto si è aperto un dibattito “a prima lettura”. Tra i vari interventi si segnalano quello di M. Clarich, <i>Con le nuove norme sul Tar non si accelerano le opere</i>, Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2008 e quelli di M.A. Sandulli, N. Paolantonio, G. Tulumello, F. Volpe, nel <i>Forum</i> aperto sulla rivista giustamm.<br />
[2] Il corsivo è voluto e sottende la difficoltà a ritenere che l’intervento in esame, quantomeno nella parte in cui si riferisce ad interventi ulteriori rispetto a quelli tesi a garantire la sicurezza negli edifici scolastici, presenti i requisiti voluti dall’art. 77 Cost.<br />
[3] V. Corte Giust., Sez. III, 14 febbraio 2008, in C-450/06, <i>Varec SA.</i><br />
[4] E lascia dubitare della perdurante attualità e vigenza dei normali criteri ermeneutici.<br />
[5] V. T.A.R. Lazio, Sez. III, 2 aprile 2007, n. 2799. Si rimanda, per qualche spunto di riflessione e per la disamina della non lineare giurisprudenza sul problema, al mio <i>Il deposito della “velina” non vale per una corretta instaurazione del giudizio</i>, in Dir. Prat. Amm., n. 5/07, p. 105.<br />
[6] M.A. Sandulli cit., G. Tulumello cit.<br />
[7] V. Cons. St., Sez. IV, 21.5.2008 n. 2404.<br />
[8] Cass. S.U. Civ. 28.12.2007, n. 27169 e 23.4.2008, n. 10443<br />
[9] Cons. St. A.P., 30.7.2008, n. 8 e 21.11.2008, n. 12.<br />
[10] A.P. n. 9/08, cit.<br />
[11] Ibidem.<br />
[12] Per un approfondimento sul tema si richiama A. Bartolini, S.Fantini, <i>La nuova direttiva ricorsi</i>, in Urb. App., 2008, p. 1093; G. Greco, <i>La direttiva 2007/66/CE: illegittimità comunitaria, sorte del contratto ed effetti collaterali indotti</i>, in www.giustamm.it.; M. Lipari, <i>Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto: la parola al diritto comunitario</i>, in www.giustamm.it. Sia consentito rinviare anche ai miei: <i>La Direttiva 66 tutela il ricorrente con il decreto cautelare</i>, in Dir. Prat. Amm., n. 7-8/08, p. 90 e <i>Le nuove “direttive ricorsi” e le vecchie questioni sulla sorte del contratto</i>, ivi, n. 3/08, p. 100.<br />
[13] Art. 2 sexies, par. 2, co. 3.<br />
[14] Così Cons. St., Sez., V, 17.10.2008, n. 5098, in termini v. anche Cass. Civ., Sez. II. 30.07.2004, n. 14539.<br />
[15] M.A. Sandulli, cit.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 15.12.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-decreto-anticrisi-e-le-opere-pubbliche/">Il decreto “anticrisi” e le opere pubbliche*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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