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	<title>Carlo Baseggio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Carlo Baseggio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Società in house providing Rassegna ragionata di giurisprudenza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/societa-in-house-providing-rassegna-ragionata-di-giurisprudenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/societa-in-house-providing-rassegna-ragionata-di-giurisprudenza/">Società &lt;i&gt;in house providing&lt;/i&gt;&lt;br&gt; Rassegna ragionata di giurisprudenza</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 14.5.2008) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 14.5.2008)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del  riconoscimento dei crediti formativi universitari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lefficacia-della-norma-sopravvenuta-nei-confronti-dellatto-amministrativo-il-caso-del-riconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lefficacia-della-norma-sopravvenuta-nei-confronti-dellatto-amministrativo-il-caso-del-riconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari/">L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del  riconoscimento dei crediti formativi universitari</a></p>
<p>Sommario: 1. Il problema &#8211; 2. Il principio del tempus regit actum &#8211; 3. Applicazione del principio tempus regit actum al procedimento amministrativo &#8211; 4. La posizione del giudice amministrativo &#8211; 5. Derogabilità del principio del tempus regit actum &#8211; 6. Sulla tutela delle situazioni giuridiche dei privati &#8211; 7.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lefficacia-della-norma-sopravvenuta-nei-confronti-dellatto-amministrativo-il-caso-del-riconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari/">L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del  riconoscimento dei crediti formativi universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lefficacia-della-norma-sopravvenuta-nei-confronti-dellatto-amministrativo-il-caso-del-riconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari/">L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del  riconoscimento dei crediti formativi universitari</a></p>
<p><b>Sommario: </b>1. Il problema &#8211;  2. Il principio del<i> tempus regit actum</i> &#8211; 3. Applicazione del principio <i>tempus regit actum</i> al procedimento amministrativo &#8211; 4. La posizione del giudice amministrativo &#8211; 5. Derogabilità del principio del <i>tempus regit actum &#8211; </i>6. Sulla tutela delle situazioni giuridiche dei privati &#8211; 7. Conclusioni.<b></p>
<p>
</b></p>
<p><i><b>1. Il problema<br />
</b></i>La questione giuridica dell’efficacia di una norma di legge sopravvenuta nei confronti di una vicenda già regolata da un provvedimento adottato dall’Amministrazione, si è recentemente riproposta con riferimento all’applicazione dell’art. 22, comma 13° della legge 28 dicembre 2001, n. 448[1]. <br />Si tratta di una disposizione che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di convenzionarsi con le Università al fine di vedere riconosciuti ai propri dipendenti una certa quantità di crediti formativi utili ad ottenere la laurea. Unica condizione perché i dipendenti delle Amministrazioni ‘convenzionate’ ottenessero tale riconoscimento era la presentazione di un attestato che certificasse il superamento dei cicli di studi frequentati presso le scuole interne di formazione.<br />Al fine di porre un limite all’applicazione della norma in questione, che in alcuni casi aveva portato al riconoscimento di un numero eccessivamente alto di ‘crediti d’ingresso’, veniva approvato il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, poi convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 ove, fra l’altro, veniva stabilito che “<i>In ogni caso, il numero di tali crediti </i>[formativi]<i> non può essere superiore a sessanta”</i>. Pertanto, a partire dall’entrata in vigore del citato decreto-legge, agli Atenei è inibito il riconoscimento ai dipendenti pubblici di una quantità di crediti utili a conseguire la laurea superiore a 60 in forza dell’attività di formazione svolta interno delle Amministrazioni[2]. <br />Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha, però, sostenuto che il limite introdotto dal decreto-legge n. 262 del 2006 dovesse trovare immediata applicazione anche nei confronti degli studenti ai quali le Università, in adempimento delle suddette convenzioni, avevano già riconosciuto un numero di crediti maggiore a 60 prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo. <br />Con una nota del 17 maggio u.s., infatti, la Direzione Generale per l’Università afferma che le citate convenzioni <i>“non possono trovare applicazione circa il quantum del riconoscimento dei crediti, tenuto conto del limite vigente imposto dal legislatore. Ciò in quanto l’effetto previsto da un atto stipulato anteriormente alla norma ed ancora efficace è impedito dallo jus superveniens rappresentato appunto dall’art. 1, comma 147 citato</i>”. Pertanto, <i>“un eventuale titolo di laurea rilasciato in violazione della norma predetta presenterebbe evidenti profili di illegittimità </i>(…)<i> Infatti la ratio della norma è quella di limitare il riconoscimento per una sola volta fino ad un massimo di 60 CFU”[3].-<br />Successivamente, a fronte di alcuni dubbi sollevati dalle Università in merito alla possibile lesione della sfera giuridica degli studenti ai quali erano già stato riconosciuto un determinato numero di crediti, la suddetta Direzione generale ha rilevato che <i>“non sembra, dunque, verificarsi alcuna disparità di trattamento, né sembra possibile configurare ‘diritti quesiti’ in capo allo studente” </i>[4].<br />Nel presente scritto, partendo dall’esame della posizione assunta della Direzione Generale per l’Università nell’interpretazione dell’art. 2, comma 147° del decreto-legge n. 262 del 2006, ci si propone di esaminare l’applicazione del principio <i>tempus regit actum</i> al procedimento amministrativo e di alcuni profili ad esso conseguenti.<br /> <br />
<b><br />
<i>2. Il principio del </i>tempus regit actum</i> <br />
</i></b>Per inquadrare la questione occorre far riferimento al principio del<i> tempus regit actum </i>stabilito dall’art. 11, comma 1° delle disposizioni preliminari al Codice Civile ove, sotto la rubrica <i>“Efficacia della legge nel tempo”</i>, ove si prevede che <i>“La legge non dispone che per l’avvenire. Essa non ha effetto retroattivo”</i>.<br />In prima sintesi tale principio comporta che una nuova legge non può produrre effetti nè nei confronti dei rapporti giuridici conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore, nè di quelli sorti anteriormente ed ancora in vita[5].<br />Ciò significa che lo <i>ius superveniens</i> agisce nei confronti delle fattispecie a cui si riferisce privandole della propria efficacia (producendo &#8211; cioè &#8211; quello che viene definito ‘effetto abrogativo’) solo nei confronti di quelle che si verifichino successivamente alla sua entrata in vigore. Tale effetto caratterizza indistintamente sia le norme meramente abrogatrici, cioè quelle che non dettano alcuna nuova disciplina come avviene nel caso dell’abrogazione espressa, sia le norme che invece sostituiscono una nuova disciplina a quella previgente, come avviene nel caso dell’abrogazione tacita[6].<br />Come ha statuito la Corte Costituzionale, infatti, l’abrogazione di una disposizione normativa, non comporta la cessazione assoluta della sua efficacia, ma soltanto la delimitazione della sua sfera di efficacia e della sua applicabilità nel tempo (Cfr. Corte Cost., 27 gennaio 1959, n. 4, in <i>Giur. Cost</i>., 1958, 22 e Corte Cost., 28 aprile 1970, n. 63, in <i>Giur. Cost</i>., 1970, 656).<br />In altre parole, la norma sopravvenuta rappresenta un limite per la vigenza <i>pro futuro</i> della norma abrogata, ma non ne determina in assoluto l’espunzione dall’ordinamento in quanto la norma preesistente continua ad essere applicata ai rapporti sorti durante il tempo in cui era vigente [7]. </p>
<p><i><b>3. Applicazione del principio </i>tempus regit actum<i> al procedimento amministrativo<br />
</b></i>Con riferimento all’applicazione del principio <i>tempus regit actum </i>al procedimento amministrativo, va rilevato come l’irretroattività della legge, stabilita dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, abbia due aspetti. Il primo comporta che le norme abrogate non debbano essere applicate a fattispecie che si verifichino successivamente al mutamento normativo; il secondo che le norme abrogate debbano essere tuttora applicate a fattispecie verificatesi anteriormente all’abrogazione, e non siano ancora esaurite. <br />Dalle suddette considerazioni discende la regola “per cui gli atti del procedimento già adottati saranno stati regolati dalle norme precedentemente in vigore, quelli da compiere saranno regolati dalle norme sopravvenute”[8].<br />Tale regola è passibile di essere applicata a due diversi generi di sequenze di atti: quelle divise in distinti adempimenti tra loro autonomi e ciascuno regolato dalla disciplina vigente al momento vengono posti in essere nonostante l’intima tensione verso un risultato unitario (ad esempio: progressioni di carriera, pensionamenti, convenzioni di lottizzazione, obbligo di pagare un contributo); quelle che, pur articolate in diverse attività, per loro natura mantengono una struttura unitaria (ad esempio: concorsi pubblici, procedimenti tributari, procedimenti di selezione del contraente della p.a. mediante bando pubblico). <br />Pertanto, per determinare la legge applicabile alle prime occorre avere riguardo al diritto vigente al tempo in cui si è concluso il singolo adempimento, ciò in quanto si è in presenza di rapporti giuridici già perfezionati o già sorti in tutti i loro elementi. In tali ipotesi, infatti, il principio di irretroattività comporta che la legge sopravvenuta non può modificare, ora per allora, i termini dei rapporti ‘esauriti’. <br />Relativamente alle seconde occorre avere riguardo alle norme (generali e speciali) vigenti al momento iniziale della sequenza e, cioè, al momento in cui ha preso avvio il confronto tra situazione giuridica soggettiva del privato e potere della pubblica amministrazione. Il principio di irretroattività, infatti, comporta l’impossibilità per la legge sopravvenuta di mutare <i>ex post </i>i presupposti sui quali si basano rapporti giuridici tuttora in corso. <br />Questa seconda applicazione del principio di irretroattività risulta, peraltro, espressamente riconosciuta anche in alcune discipline settoriali. Ad esempio, il c.d. Statuto del Contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, all’art. 3, comma 1° prevede che “<i>Salvo quanto previsto dall&#8217;art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”</i>. <br />Anche in materia concorsuale l’art. 78 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 recante la disciplina per l’arruolamento del personale dirigente del servizio sanitario nazionale, stabilisce che i <i>“concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando”</i>. <br />In entrambi i casi si tratta semplicemente dell’affermazione di un principio già presente nell’ordinamento e non di una regola valida solo nelle fattispecie normative ora richiamate.<br />Dalle considerazioni finora svolte pare, quindi, possibile affermare che nell’ambito del procedimento amministrativo il principio stabilito dall’art. 11 delle preleggi determina la regola generale dell’inoperatività nei procedimenti pendenti e non ancora conclusi, delle norme sopravvenute che regolano lo svolgimento di funzioni amministrative. Tale regola comporta la contrarietà all’ordinamento e, dunque, l’illegittimità, di una norma  procedimentale che non disponga unicamente per i procedimenti che avranno vita dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina[9].</p>
<p><i><b>4. La posizione del giudice amministrativo<br />
</b></i>In merito all’applicazione del principio <i>tempus regit actum</i> a fattispecie regolate da una norma, poi successivamente modificata, la giurisprudenza amministrativa si è espressa affermando come <i>“non può riconoscersi alcun effetto precettivo ad una legge successiva rispetto ad una vicenda sostanzialmente conclusasi sotto la previgente disciplina (Cons. Stato, sez. IV, 3/3/2000, n. 1126); le condizioni di legittimità dell’atto amministrativo, infatti, vanno riscontrate alla luce delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione, con irrilevanza dello </i>jus supervenines” (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2003, n. 8341, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2004, 1446).<br />Più nello specifico, con riferimento alle fattispecie procedimentali che si perfezionano attraverso una serie di atti i cui effetti sono destinati, per loro natura, ad articolarsi in una serie di distinti adempimenti<i> “ciascuno regolato dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere”</i> (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4679, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2003, 2219) è stato affermato che la legittimità del singolo atto va valutata con riferimento <i>“alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatesi successivamente alla sua emanazione”</i> (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4994, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2002, 2030).<br />Con riferimento, invece, ai procedimenti articolati in diverse attività le quali per loro natura mantengono una struttura unitaria come, ad esempio, i concorsi pubblici è stato affermato che costituisce <i>“principio generale </i>[quello]<i> secondo cui i concorsi devono espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, costituendo quest’ultimo, per giurisprudenza acquisita, la lex specialis del concorso stesso”</i> (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46, in <i>Foro amm.</i>, 1996, 101). <br />Infatti, <i>“in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio </i>“tempus regit actum”<i> attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”</i>. (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018 in <i>Foro amm. CDS</i>, 2004, 2112; TAR Calabria &#8211; Catanzaro, sez. II, 4 aprile 2003, n. 1014 in <i>Foro amm. TAR</i>, 2003, 1379; Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 1999, n. 694, in <i>Foro amm.</i>, 1999, 1030).<br />Anche con riferimento ai procedimenti di selezione il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare come il bando costituisca <i>“la lex specialis dalla gara che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultassero non più conformi allo ius superveniens”</i> (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 224  e Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1998, n. 241, entrambe in <i>Cons. Stato</i>, 1998, I, 423; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714, in <i>Foro amm. CDS</i>, 2002, 2361).<br />Dalle esaminate affermazioni della giurisprudenza amministrativa pare, pertanto, confermato come nell’ambito dei procedimenti ancora <i>in itinere</i> l’applicabilità dello <i>ius superveniens</i> incontri il limite generale dell’intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite, restandone esclusa l’applicabilità alle fasi già espletate e compiute. Ciò al fine di assicurare la certezza delle regole procedimentali e l’affidamento che in esse hanno riposto i privati.<br /> <br />
<b><br />
<i>5. Derogabilità del principio del </i>tempus<i> </i>regit actum<i><br />
</i></b>Il principio del<i> tempus regit actum</i>, essendo stabilito per legge, costituisce un principio generale non strettamente vincolante per il legislatore il quale può derogravi mediante una norma di pari grado avente, cioè, forza di legge.<i><br /></i>Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo un principio generale del nostro ordinamento, salvo che in materia penale, <i>“rappresenta soltanto una direttiva rivolta al legislatore, il quale può derogarvi”</i>. Tuttavia, <i>“dato il carattere eccezionale di tale deroga, la volontà del legislatore, intesa ad attuarla, deve essere dallo stesso esplicitamente manifestata e può essere ricavata dall&#8217;interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre, ai sensi dell&#8217;art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, soltanto per l&#8217;avvenire”</i> (Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1979, n. 6572, in <i>Giust. civ. mass.</i>, 1979, fasc. 12; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 1983, n. 1323 e 26 febbraio 1983, n. 1478, in  <i>Giust. civ. mass</i>., 1983, fasc. 2).<br />La necessità di una deroga esplicita è segnalata anche dal Giudice amministrativo, il quale ha avuto modo di affermare ripetutamente come il principio di irretroattività della legge, anche se costituzionalizzato esclusivamente nella materia penale, costituisca un principio generale e, come tale, derogabile per il legislatore <i>“purché la deroga risulti in modo non equivoco da obiettivi elementi del contenuto normativo”</i> (Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 1986, n. 676, in <i>Foro amm.</i>, 1986, 2089; in precedenza: Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 1979, n. 558, in <i>Foro amm.</i>, 1979, 1444) ovvero tale volontà derivi da un <i>“qualsiasi elemento, formale o sostanziale, da cui possa evincersi la predetta natura”</i> (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5783, in <i>Foro amm.</i>, 2001, 2757).<br />Ne consegue che, in assenza di disposizioni, espresse o implicite, di deroga al principio di irretroattività vale il principio <i>tempus regit actum</i> e, quindi, le nuove norme non possono essere intese come volte ad interferire in rapporti già esauriti o cessati al momento della loro entrata in vigore. In tale senso, dunque, il principio di irretroattività della legge costituisce un canone di interpretazione stretta per l’interprete il quale, in caso di dubbio, “dovrà intendere il diritto positivo come dettato solo per il futuro”[10].</p>
<p><i><b>6. Sulla tutela delle situazioni giuridiche dei privati <br />
</b></i>Va, infine, trattato l’ulteriore profilo della lesività nei confronti del privato di un provvedimento con cui l’Amministrazione applicasse una norma sopravvenuta ad una fattispecie conclusa o già regolata dalle norme vigenti al momento iniziale del procedimento.<br />Con riferimento al caso che ha offerto lo spunto per le presenti note, ad esempio, va rilevato come l’applicazione della norma sopravvenuta nel senso sostenuto dalla Direzione generale per l’Università comporterebbe la necessità per gli studenti non ancora laureati di integrare i crediti già riconosciuti oltre i 60 consentiti dal decreto-legge n. 262 del 206. Inoltre, vi è anche chi ha sostenuto come l’applicazione del citato decreto, dovrebbe portare alla dichiarazione di invalidità dei titoli di studio ottenuti dagli studenti che si sono laureati dall’entrata in vigore del decreto ad oggi, usufruendo di un numero di crediti riconosciuti maggiore a 60[11]. E ciò con la conseguenza che, nell’un caso, si allungherebbe il percorso di studio rispetto a quello originariamente stabilito delle stesse Università, nell’altro potrebbero venire messi in crisi i presupposti per avanzamenti di carriera o altri benefici di natura economica già ottenuti dagli ex allievi.<br />In tali specifiche ipotesi, a fronte del su descritto dovere della pubblica amministrazione di non applicare lo <i>ius superveniens</i> a vicende sostanzialmente concluse, pare difficile negare l’assenza di pregiudizio in capo ai soggetti che venissero privati dei crediti già riconosciuti o, peggio, del titolo di studio già conseguito. Sia pur con diverse sfumature, infatti, la dottrina giuridica è concorde nell’affermare come non possa essere messo in dubbio il principio secondo cui le norme abrogate continuano ad essere applicabili alle situazioni e ai rapporti sorti durante il tempo in cui erano vigenti e, anche nei casi eccezionali di abrogazione retroattiva, gli effetti in precedenza prodotti dalle norme abrogate “rimangono fermi”[12].<br />Sulla scorta di tali affermazioni, il provvedimento con il quale un Ateneo, sulla base della normativa sopravvenuta, fissasse nuove regole per i riconoscimenti di crediti avvenuti nel passato, parrebbe presentare un doppio profilo di illegittimità.<br />Sotto l’aspetto della violazione di legge risulterebbe violato, oltre che l’art. 11 delle preleggi, l’articolo 22, comma 13° della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che &#8211; fino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 &#8211; stabiliva che doveva essere riconosciuto un numero di crediti formativi liberamente concordato tra Amministrazioni e Atenei. Inoltre, un siffatto provvedimento, violerebbe anche la ‘legge speciale’ del procedimento, e cioè la singola convezione tra Amministrazione e Ateneo che regolavano in concreto le forme di esercizio del potere stabilendo le corrispondenze tra esperienze formative interne alle Amministrazioni di provenienza e crediti formativi universitari.<br />Come ha avuto modo di sottolineare attenta dottrina, infatti, si realizza la violazione di un diritto procedimentale in ogni caso in cui la violazione della norma che regola il procedimento appaia idonea a ledere, oltre che il diritto del cittadino al rispetto “della sua persona da parte della pubblica amministrazione” [13], anche un suo interesse materiale ad ottenere &#8211; almeno potenzialmente &#8211; una disciplina più favorevole in sede di decisione provvedimentale. Infatti, è nel momento iniziale del procedimento che un generico interesse legittimo del privato assume una precisa consistenza tanto in termini di pretesa sostanziale, quanto in termini di poteri strumentali da far valere nel corso della vicenda procedimentale.<br />Sotto il diverso profilo dell’eccesso di potere, il suddetto provvedimento risulterebbe illegittimo ove risultasse che le nuove regole sono state introdotte non già per la disciplina delle future occasioni di esercizio della funzione, ovvero per gli studenti immatricolati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, ma al preciso fine di condizionare lo svolgimento di ‘procedure pendenti’ pregiudicando in tal modo le aspettative di chi aveva già acquisito una utilità ampliativa della propria sfera giuridica soggettiva[14].<br />Per quanto riguarda, infine, l’aspetto risarcitorio &#8211; senza addentrarsi nella controversa questione dei rapporti tra irretroattività della legge e c.d. ‘diritti acquisiti’[15] &#8211; i profili di illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione applicasse ad una fattispecie conclusa o regolata dalle norme vigenti al momento iniziale del procedimento, una norma sopravvenuta paiono valere in modo particolare in un caso come quello preso in esame in cui una lesione, anche solo di un diritto procedimentale, finisce col risolversi nella lesione definitiva di una situazione sostanziale.</p>
<p><i><b>7. Conclusioni</b><br />
</i>Alla luce di quanto finora esposto, non risultando dal testo dell’art. 2, comma 147° del decreto-legge n. 262 del 2006 una deroga esplicita al principio del <i>tempus regit actum,</i> l’interpretazione della disposizione nel senso voluto della Direzione Generale per l’Università, pare difficilmente accoglibile.<br />Infatti, non può riconoscersi effetto precettivo ad una legge successiva ove si tratti di applicarla ad una vicenda già conclusa e definita con un provvedimento adottato secondo la disciplina al momento dell’adozione. Inoltre, anche qualora si ritenga che l’<i>iter</i> per il conseguimento della laurea rappresenti un procedimento unitario (all’interno del quale il riconoscimento dei crediti formativi si configura non come fase autonoma ma come una mera attività), tale procedimento risulterebbe interamente disciplinato dalle norme vigenti al momento in cui esso ha avuto inizio. <br />In applicazione del principio di legalità e di tutela dell’affidamento, infatti, risulta precluso alle Amministrazioni di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive dei privati in difetto di una chiara ed espressa previsione avente forza di legge che le autorizzi a violare il principio del <i>tempus regit actum.</i> <br />Il rispetto di tale principio rappresenta, infatti, non solo un elemento essenziale della civiltà giuridica ma, dal punto socio-psicologico, anche una delle esigenze fondamentali della vita collettiva in quanto si risolve nei principi di certezza del diritto, dignità del singolo nei confronti dell’azione della pubblica amministrazione e &#8211; in definitiva &#8211; nella fiducia del cittadino nei confronti dello Stato[16].</p>
<p>____________________________________<BR></p>
<p><b>Note</b><br />
[1] L’art. 22, comma 13°, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevedeva che <i><<Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università>></i>. Questa disposizione è tuttora vigente, ma con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 le parole <i><<è riconosciuto>></i> [un merito formativo] sono state sostituite dalle parole <i><<può essere riconosciuto>></i> (art. 2, comma 147°). <br />
[2] Va rilevato come alcune Università, avessero già anticipato il provvedimento del Governo fissando autonomamente un tetto di crediti formativi maggiormente restrittivo rispetto a quello contenuto nel decreto-legge n. 262 del 2006. Ad esempio, l’Università di Bologna con delibera del Senato Accademico del 27 giugno 2006 ha stabilito che, per le attività formative e lavorative extra universitarie, possano dalle singole Strutture Didattiche al massimo di 30 crediti formativi.<br />
[3] Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università, prot. 1467/2007 del 17 maggio 2007, inviata ai Rettori e ai Direttori Amministrativi delle Università. <br />
[4] Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università, prot. 2521/2007 del 30 luglio 2007, inviata ai Rettori e ai Direttori Amministrativi delle Università.<br />
[5] P. RESCIGNO, <i>Codice Civile</i>, <i>Commento all’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale</i>, Milano, 2003, 11. Sullo origini del principio <i>tempus regit actum</i>, sul suo fondamento giuridico e sulla dottrina coeva alla redazione dell’art. 11 delle Preleggi, si rinvia a R. QUADRI, <i>Dell’applicazione della legge in generale, Art. 10-15</i>, in (a cura di) A. Scialoja, G. Branca, <i>Commentario del Codice Civile</i>, Bologna, 1974, 36 e ss. Si veda anche <br />
[6] R. GUASTINI, <i>Teoria e dogmatica delle fonti,</i> Milano, 1998, 19.<br />
[7] Cfr. R. QUADRI, <i>op. cit.</i>, 48; Si veda anche G.U. RESCIGNO, <i>L’atto normativo</i>, Bologna, 1998, 98-105.<br />
[8] M.S. GIANNINI, <i>Diritto amministrativo</i>, II, Milano, 1993, 191.<br />
[9] G.D. COMPORTI<i>, Tempus regit actionem</i>, Torino, 2001, 167.<br />
[10] G. ZAGREBELSKY, <i>Manuale di diritto costituzionale</i>, I, <i>Il sistema delle fonti</i>, Torino, 1990, 45; R. GUASTINI, <i>op. cit</i>., 195. Entrambi rinviano ai principi affermati dalle citate sentenze della Corte Cost. 18 febbraio 1970, n. 19; 19 giugno 1974, n. 175 e 23 marzo 1983, n. 70.<br />
[11] A. MONTI, <i>Troppe lauree facili negli atenei italiani</i>, ne<i> Il Sole 24ore </i>di venerdì 5 ottobre 2007, n. 273. <br />
[12] V. CRISAFULLI<i>, Lezioni di diritto Costituzionale, II, Le fonti normative</i>, Padova, 1984, 190. <br />
[13] A. ROMANO TASSONE, voce <i>Situazioni giuridiche soggettive</i>, in <i>Enc. Dir</i>., Agg., II, Milano, 1998, 966. Sul rapporto situazione giuridica soggettiva e potere pubblico si veda: M. NIGRO, <i>Giustizia amministrava</i>, Bologna 1983, 122; F.G. SCOCA, <i>voce Interessi protetti (dir. amm.)</i>, in <i>Enc. giur.</i> XVII, Roma, 1989, 10 ss; A. ROMANO, <i>Diritto Amministrativo</i>, (a cura di) L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, G.F. Scoca, I, Bologna, 2005, 324 ss<br />
[14] G.D. COMPORTI, <i>op. cit.</i>, 170-175.<br />
[15] Per un’approfondita e originale trattazione della diversa natura dei problemi dell’irretroattività della legge e dei diritti acquisti, sia consentito rinviare a R. QUADRI, <i>op. cit</i>.,  in modo particolare a pagina 113 ove si afferma che il principio dell’irretroattività della legge, seppur intimamente connesso a quello dei diritti acquisiti, deve esserne nettamente distino. Infatti “mentre l’irretroattività della legge costituisce un limite alla produzione di effetti nuovi in base alla legge nuova, il rispetto dei diritti acquisiti ha un diverso fondamento, sul piano etico, sociale, economico e giuridico e pone, quindi, problemi di natura diversa che non possono essere confusi con quelli relativi alla irretroattività della legge”.<br />
[16] F. BACON, nel suo trattato <i>De dignitate et augmentis scientiarum</i>, nell’aforisma XLVII riferendosi alle leggi “<i>quae retrospicunt” </i>afferma che “<i>Cujus generis leges</i> <i>raro et magna cum cautione sunt adhibendae: neque enim placet Janus in legibus”</i>.</p>
<p align=right>(pubblicato il 2.1.2008)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lefficacia-della-norma-sopravvenuta-nei-confronti-dellatto-amministrativo-il-caso-del-riconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari/">L’efficacia della norma sopravvenuta nei confronti dell’atto amministrativo: il caso del  riconoscimento dei crediti formativi universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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