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	<title>Bruno Gencarelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-orientamenti-in-materia-di-calcolo-delle-ammende-per-violazione-degli-artt-81-e-82-del-trattato-ce/">Nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE</a></p>
<p>Il 28 giugno scorso la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE (per il momento, disponibili solo in lingua Inglese e Francese) che sostituiscono il precedente testo emanato nel 1998 (1). Le innovazioni introdotte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-orientamenti-in-materia-di-calcolo-delle-ammende-per-violazione-degli-artt-81-e-82-del-trattato-ce/">Nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-orientamenti-in-materia-di-calcolo-delle-ammende-per-violazione-degli-artt-81-e-82-del-trattato-ce/">Nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE</a></p>
<p>Il 28 giugno scorso la Commissione europea ha adottato i nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE (per il momento, disponibili solo in lingua Inglese e Francese) che sostituiscono il precedente testo emanato nel 1998 (1).</p>
<p>Le innovazioni introdotte modificano profondamente la metodologia di calcolo delle ammende applicata dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda:</p>
<p><b>La fissazione dell&#8217;importo di base</b> – Il calcolo dell&#8217;ammenda si baserà su una percentuale del fatturato realizzato dall&#8217;impresa nei mercati direttamente o indirettamente interessati dall&#8217;infrazione, e non più su un importo forfetario determinato indipendentemente dal fatturato dell&#8217;impresa. La Commissione precisa che intende applicare, in linea di principio, una percentuale equivalente al 30% del valore delle vendite di beni o servizi effettuate nei suddetti mercati. Tale somma sarà quindi moltiplicata per il numero di anni di durata dell&#8217;infrazione.</p>
<p><b>La maggiorazione dell&#8217;importo di base in caso di partecipazione a cartelli</b> – Per le violazioni più gravi del diritto della concorrenza (ad es. accordi di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e limitazione della produzione), si applicherà, in aggiunta all&#8217;importo di base, un cd. &#8220;<i>entree fee</i>&#8221; pari ad un valore compreso tra il 15% e il 25% del fatturato realizzato nei mercati direttamente o indirettamente interessati dall&#8217;infrazione.</p>
<p><b>L&#8217;inasprimento dell&#8217;ammenda in caso di recidiva</b> – Nei casi in cui l&#8217;impresa ha già commesso delle infrazioni simili, la Commissione potrà applicare all&#8217;ammenda una maggiorazione fino al 100% dell&#8217;importo di base. Al fine di determinare la sussistenza di tale circostanza aggravante, i nuovi Orientamenti prevedono che si terrà conto anche delle decisioni adottate dalle autorità nazionali della concorrenza in applicazione degli artt. 81 e 82 CE.</p>
<p>L&#8217;importo finale dell&#8217;ammenda non potrà comunque superare il 10% del fatturato complessivo dell&#8217;impresa, come già previsto dall&#8217;art. 23, n. 2, del Regolamento del Consiglio n. 1/2003 relativo all&#8217;applicazione degli artt. 81 e 82 CE (2).</p>
<p>Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la nuova metodologia di calcolo si applicherà a tutti i procedimenti la cui comunicazione degli addebiti sarà successiva alla pubblicazione degli Orientamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea. Tale pubblicazione avverrà nei prossimi mesi.</p>
<p>Una delle maggiori conseguenze dell&#8217;adozione dei nuovi orientamenti potrebbe essere l&#8217;inasprimento del livello delle ammende comminate dalla Commissione per infrazioni di lunga durata su mercati di grandi dimensioni. <br />
Per contro, l&#8217;abbandono di un sistema di calcolo fondato su importi forfetari per un metodo basato sul volume d&#8217;affari dovrebbe assicurare una maggiore proporzionalità dell&#8217;importo dell&#8217;ammenda rispetto al peso economico dell&#8217;impresa ed all&#8217;impatto dei propri comportamenti sulla concorrenza, a tutela in particolare delle piccole e medie imprese.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1)  GU 1998, C 9, pag. 2.<br />
(2) GU 2003, L 1, pag. 1.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuovi-orientamenti-in-materia-di-calcolo-delle-ammende-per-violazione-degli-artt-81-e-82-del-trattato-ce/">Nuovi Orientamenti in materia di calcolo delle ammende per violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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