<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berardino Zoina Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/berardino-zoina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/berardino-zoina/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 14:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Berardino Zoina Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/berardino-zoina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La centralità del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (Considerazioni a margine della sentenza 21 agosto 2023, n. 7870)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-centralita-del-soccorso-istruttorio-nei-contratti-pubblici-considerazioni-a-margine-della-sentenza-21-agosto-2023-n-7870-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 14:46:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_3881&#038;p=89261</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-centralita-del-soccorso-istruttorio-nei-contratti-pubblici-considerazioni-a-margine-della-sentenza-21-agosto-2023-n-7870-2/">La centralità del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (Considerazioni a margine della sentenza 21 agosto 2023, n. 7870)</a></p>
<p>Berardino Zoina   MASSIMA La sentenza in esame del Consiglio di Stato, richiamando le diverse tipologie di soccorso ammesse dalla disciplina, chiarisce che non è possibile procedere a modificazioni di carattere sostanziale del contenuto dell’offerta tecnica e di quella economica attraverso l’istituto del soccorso istruttorio. La sentenza in esame conferma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-centralita-del-soccorso-istruttorio-nei-contratti-pubblici-considerazioni-a-margine-della-sentenza-21-agosto-2023-n-7870-2/">La centralità del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (Considerazioni a margine della sentenza 21 agosto 2023, n. 7870)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-centralita-del-soccorso-istruttorio-nei-contratti-pubblici-considerazioni-a-margine-della-sentenza-21-agosto-2023-n-7870-2/">La centralità del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (Considerazioni a margine della sentenza 21 agosto 2023, n. 7870)</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Berardino Zoina</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MASSIMA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame del Consiglio di Stato, richiamando le diverse tipologie di soccorso ammesse dalla disciplina, chiarisce che non è possibile procedere a modificazioni di carattere sostanziale del contenuto dell’offerta tecnica e di quella economica attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame conferma che si possono emendare solo le carenze o le irregolarità che attengano ai requisiti di ordine generale &#8211; documentazione c.d. amministrativa &#8211; ma non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso difforme C.g.a., sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 4 e C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2023, n. 174.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso conforme Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 1309, Cons. St. sez. V. 7 giugno 2021, n. 4298; Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7767.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il caso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di determina a contrarre ed indizione di procedura negoziata il Ministero della Giustizia nel febbraio 2022 indiceva una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di “digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, ibridi e cartacei”, iscritti negli anni 2016-2026 di Tribunali, Corti d’appello e Corte di cassazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura di affidamento veniva suddivisa in quindici lotti di carattere territoriale e funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitolato speciale di gara, in conformità al relativo disciplinare, relativamente ai requisiti di partecipazione e, con specifico riferimento alle figure del “responsabile unico” e del “coordinatore” del servizio, richiedeva, ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, l’indicazione del possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, economico-gestionali “o equivalenti”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Era quindi<span style="text-decoration: line-through;">, </span>previsto che, ai fini della partecipazione, ogni operatore economico avrebbe dovuto “presentare obbligatoriamente in fase di offerta i curricula anonimi delle risorse individuate quali Coordinatori del servizio di acquisizione documentale per ciascun distretto giudiziario e di un Responsabile del servizio per lotto”. Alla gara partecipava anche l’appellante nei confronti del quale il RUP attivava il procedimento di soccorso istruttorio, sollecitando “chiarimenti in merito all’associazione dei curricula presentati in ciascuna offerta per ogni lotto” e chiedendo, altresì, “di far pervenire dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, indicati nei C.V.”. L’appellante rispondeva al RUP rappresentando che (relativamente al lotto n. 15) il dipendente individuato aveva conseguito un titolo di studio “Tecnico Scientifico” (come richiesto dal Capitolato) in altro Paese dell’UE non corredato da dichiarazione di equipollenza, tuttavia certamente equipollente al titolo richiesto dalla <em>lex specialis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Società interessata precisava che, a prescindere dalla figura soggettiva di tale dipendente, la stessa era comunque in possesso dei requisiti di partecipazione, avendo all’interno della propria azienda un altro dipendente, il quale era in possesso di un titolo di studio coerente con le caratteristiche tecnico-professionali richieste dall’amministrazione (e per il quale non vi era alcuna richiesta di equipollenza).</p>
<p style="text-align: justify;">Con proprio provvedimento il RUP disponeva l’esclusione dell’operatore appellante dalla gara rappresentando che: a) il CV del dipendente inizialmente indicato per lo svolgimento delle mansioni di interesse, non avesse la dichiarazione di equipollenza richiesta dalla <em>lex specialis</em>; b) la carenza non poteva essere supplita attraverso il richiamo ad altro dipendente, non potendo in tal caso essere invocato il meccanismo del c.d. soccorso istruttorio. Il provvedimento di esclusione veniva impugnato con ricorso proposto presso il competente TAR che lo respingeva dichiarandolo infondato. Successivamente, l’appellante impugnava la statuizione di primo grado, auspicandone l’integrale riforma da parte del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in parola, peraltro, mette in luce le varie tipologie di soccorso istruttorio previste dalla normativa vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lo sviluppo della disciplina </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano della normazione primaria l’istituto in esame è uno strumento di carattere generale ammissibile in qualunque procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 241/1990<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il soccorso istruttorio è un sistema, per il pubblico e per il privato, volto ad acquisire elementi integrativi finalizzati a recuperare l’iniziale incompletezza della documentazione prodotta dall’interessato<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istituto si presenta, soprattutto in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici, con alcuni profili critici.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, l’istituto in esame non è diretta espressione dei poteri inquisitori dell’amministrazione, invece, rappresenta una particolare tecnica procedurale di accertamento obbligatorio e “mediato” della realtà materiale sottesa alla domanda<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’assetto normativo del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, il soccorso istruttorio ha trovato una specifica disciplina a seguito delle modifiche introdotte dal decreto &#8211; legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Con tale novità l’istituto del soccorso istruttorio è stato “procedimentalizzato”, configurandosi come doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici. L’esclusione dalla gara, quindi, è prevista non più in presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta di regolarizzazione formulata dalla stazione appaltante, ovvero non sia effettivamente in possesso del requisito<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore del 2014 ha voluto così evitare esclusioni dalla gara per mere carenze documentali &#8211;  ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni &#8211;  imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare l’esclusione quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato, quindi, conferito rilievo ai fini della partecipazione alla gara all’effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti e non più alle formalità o alla completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, l’articolo 83 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50<span style="text-decoration: line-through;">,</span> ha modificato le regole in tema di soccorso istruttorio prevedendo che “<em>qualsiasi elemento formale della domanda possa essere sanato ricorrendo al soccorso istruttorio”. </em>La norma precisa che sono sanabili la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica. La norma è intervenuta al fine di superare la precedente ed incerta distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, con la conseguenza che gli operatori economici potevano integrare o regolarizzare qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelli incidenti sull’offerta economica e tecnica. Dunque, escludeva la possibilità di sanare le carenze dell’offerta tecnica ed economica, coerentemente con una parte della giurisprudenza, condivisa dall’ANAC, al fine di evitare violazioni del principio della <em>par condicio</em> tra i concorrenti<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, sono sanabili le carenze “formali” ma non anche le carenze “sostanziali” dei requisiti di partecipazione nell’ottica di snellire le procedure e garantire una maggiore trasparenza e semplicità tra la sfera pubblica e gli operatori economici<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore, peraltro, ha precisato che sono insanabili le irregolarità “essenziali” &#8211; requisiti richiesti a pena di esclusione &#8211; rappresentate da carenza della documentazione tale da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha messo in evidenza come l’articolo 83, comma 9, del d.lgs n. 50/2016 abbia esteso, rispetto all’articolo 46 del d.lgs 163/2006, la portata dell’istituto per supplire a qualsiasi mancanza di elementi formali nella domanda anche di tipo essenziale purché non involgente l’offerta economica e tecnica<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come precedentemente rappresentato, l’evoluzione normativa ha visto una importante espansione in merito all’applicazione del soccorso istruttorio in materia di contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente l’articolo 101 del d.lgs 36/2023 disciplina il soccorso istruttorio riprendendo i principi della normativa previgente<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per quanto riguarda il c.d soccorso procedimentale il comma 3 del d.lgs 36/2023 prevede che “<em>la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell&#8217;offerta tecnica e dell&#8217;offerta economica e su ogni loro allegato. L&#8217;operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall&#8217;operatore economico non possono modificare il contenuto dell&#8217;offerta tecnica e dell’offerta economica</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale previsione il legislatore delegato ha recepito i principi enunciati dalla giurisprudenza, che già in passato aveva ritenuto ammissibile la richiesta al concorrente di chiarimenti necessari ai fini dell’interpretazione della sua offerta<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 101, comma 3 del d.lgs 36/2023 recepisce questo orientamento e si pone in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, secondo i quali, una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, salvo il caso in cui essi siano indispensabili per chiarire il contenuto dell’offerta o per rettificare un errore manifesto. Dunque, i chiarimenti non devono comportare modifiche tali da costituire in realtà una nuova offerta<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa direzione in realtà anche la dottrina aveva già ritenuto ammissibile un soccorso “procedimentale” in relazione all’offerta tecnica e all’offerta economica. Nei pareri del Consiglio di Stato relativi allo schema del Codice del 2016 e del correttivo del 2017 resi dalla Commissione speciale n. 855 del 21 marzo 2016 e n. 782 del 22 marzo 2017 veniva suggerita l’opportunità di conservare, in relazione all’articolo 83 del precedente codice, un “soccorso procedimentale” distinto dal “soccorso istruttorio” che le amministrazioni aggiudicatrici in sede di gara possono richiedere in caso di dubbi riguardanti l’offerta tecnica ed economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per buona parte della giurisprudenza amministrativa, accogliendo i suggerimenti del Consiglio di Stato in sede consultiva, le richieste di chiarimenti in parola sono state ritenute ammissibili perché indirizzate a ricercare l’effettiva volontà dell’operatore economico partecipante<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza il comma 3, a differenza del comma 1 del nuovo Codice amplia, entro certi limiti, il soccorso istruttorio anche alle offerte, il cui contenuto deve restare ovviamente immodificabile<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa ottica, nella disciplina degli appalti pubblici si è rinvenuta la possibilità di attivare un “soccorso procedimentale” diverso dal “soccorso istruttorio” al fine di risolvere i dubbi riguardanti anche gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica tramite l’acquisizione di delucidazioni da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta ma che siano finalizzate unicamente a consentire l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara , superandone eventuali ambiguità<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, come si vedrà più avanti, recenti pronunzie per certi versi contradditorie potrebbero far emergere dei dubbi interpretativi del citato comma 3 dell’articolo 101 del vigente Codice dei contratti pubblici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La soluzione proposta </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato nel confermare la sentenza di primo grado ha sancito che  la disciplina della <em>lex specialis</em> relativa alla formazione del personale coinvolto nelle lavorazioni deve considerarsi etero &#8211; integrata dalle previsioni di legge in tema di riconoscimento dei titoli di formazione; b) la società appellante ha in effetti indicato dipendenti il cui titolo di studio estero è privo del necessario riconoscimento in Italia; c) nel caso in esame la società interessata non può invocare l’applicazione in proprio favore delle opportunità del c.d. soccorso istruttorio già disciplinato dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs n. 50/2016 e da ultimo regolato dall’articolo 101 del d.lgs n. 36/2023. In relazione al primo aspetto il Collegio non nega che le previsioni di gara potessero generare ambiguità laddove richiedevano per le figure del “responsabile unico” e del “coordinatore del servizio” il possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, economiche-gestionali o “equivalenti”.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge di gara, infatti, non ha puntualizzato cosa intendesse con la locuzione “equivalenza” se riferita all’eventuale equipollenza o all’equivalenza fra le diverse aree disciplinari potenzialmente interessate. I giudici amministrativi hanno risposto che tale ambiguità trova soluzione in via interpretativa dalle disposizioni di legge che impongono una formale dichiarazione di equipollenza laddove si intenda esercitare in Italia allegando il possesso di un titolo estero (legge n. 148/2022). In tal senso, l’ordinamento italiano non prevede alcuna forma automatica di riconoscimento di un titolo formativo conseguito all’estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso concreto, la società appellante non ha prodotto un atto che riconosca l’equipollenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di stabilire se l’operatore economico appellante possa utilmente invocare il soccorso istruttorio, anche al fine di sostituire, ai fini della gara, il dipendente in possesso del titolo estero privo di equipollenza con un altro dipendente in possesso di un titolo conseguito in Italia. Tale operazione, trattandosi di un requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico professionale, non può essere suscettibile di sanatoria mediante l’attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio, in ragione del principio di immodificabilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">I Giudici di Palazzo colgono l’occasione della Sentenza in esame per una ricostruzione sistematica dell’istituto del soccorso istruttorio puntualizzando,  sotto un profilo funzionale, la necessaria distinzione tra: a) soccorso di tipo integrativo e completivo di dichiarazioni già rese nell’ambito della gara; che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla stessa procedura; b) soccorso di tipo  sanante volto a rimediare ad omissioni ed inesattezze commesse in fase dichiarativa in merito alla documentazione amministrativa, con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto come momento procedimentale per l’operatore economico di chiarire alla stazione appaltante elementi sulle dichiarazioni già rese &#8211; recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale; d) soccorso correttivo volto a consentire all’operatore economico di correggere errori nelle dichiarazioni che ne possano inficiare materialmente il contenuto. Questo tipo di soccorso abilita il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, al fine di motivare la scelta di non accogliere l’appello del ricorrente, osserva che nessuna delle quattro illustrate possano essere invocate nel caso di specie, poiché l’elemento in relazione al quale si intenderebbe operare il soccorso</p>
<p style="text-align: justify;">riguarda un aspetto che costituisce l’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per il Consiglio di Stato si deve optare per la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica). Una condotta diversa da parte della Stazione appaltante si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa in ossequio al principio di buon andamento, di cui all’articolo 97 della Costituzione, e, in particolare, risulterebbe ricollegabile a quelle “ramificazioni” rappresentate dai canoni di economicità ed efficacia<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, osservano i Giudici &#8211; si possono regolarizzare le carenze o le irregolarità che riguardano i requisiti di ordine generale, non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale in quanto costituiscono gli elementi dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della procedura di gara<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appello viene conseguentemente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto della decisione in esame, emergono rilevanti spunti ricostruttivi in merito all’istituto del soccorso istruttorio, già definito quale “fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici”<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Viene, inoltre, offerta una classificazione delle diverse tipologie di soccorso in concreto attivabili. Infine, viene chiarito che non è possibile procedere a modificazioni di carattere sostanziale del contenuto dell’offerta tecnica e di quella economica attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, persistono incertezze su alcune fattispecie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Profili problematici </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione del soccorso istruttorio attraverso l’esame della sentenza analizzata consente anche di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti che potrebbero rappresentare delle criticità per l’applicazione dell’istituto del soccorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione critica può nascere dall’analisi di diverse pronunzie del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in tema di “soccorso procedimentale” in relazione a lotti diversi della stessa procedura di gara e, quindi, con lo stesso disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 2 gennaio 2023, n. 4 e del 6 marzo 2023, n. 174 &#8211; concernenti due lotti della medesima procedura esaminata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7870 del 21 agosto 2023 &#8211; il Collegio giudicante siciliano, in ordine alla produzione del certificato di equipollenza dei titoli di studio, ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio procedimentale in casi nei quali il <em>curriculum vitae</em> non fosse qualificabile come “requisito di partecipazione”, ma come “mezzo a comprova del requisito di partecipazione” ritenendo, pertanto, non identificabile come una “componente dell’offerta tecnica o economica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il soccorso istruttorio è ontologicamente uno strumento volto a bilanciare interessi spesso contrapposti, come <em>par condicio</em> e massima partecipazione alle gare, formalismo e sostanzialismo, concorrenza statica e concorrenza dinamica, celerità della procedura e ricerca della migliore offerta. Quindi la figura in parola si caratterizza in una certa misura per l’elasticità dei relativi limiti e presupposti, oltre che delle pertinenti condizioni<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello scenario sopra delineato può essere esaminata la tematica riguardante la differenza tra requisiti e mezzi di prova degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, occorre osservare che in una certa misura viene lasciata all’interpretazione degli operatori del diritto la distinzione tra requisito e mezzo di prova del requisito, nonché tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tali differenze appaiono basate le diverse soluzioni date dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il C.g.a. parte implicitamente da una prospettiva di ampia applicabilità del soccorso istruttorio, come evidenziato <em>ut supra</em>, mentre il Consiglio di Stato offre una visione più rigorosa e circoscritta pronunciandosi su altro lotto della medesima procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">In principio poteva essere consentito all’operatore economico di ritenere sufficiente la precisazione relativa al fatto che il titolo era stato conseguito all’estero, in un Paese UE, considerando in particolare che il bando non pareva particolarmente specifico sul punto. Invece, il Consiglio di Stato, sotto un primo profilo, ha ritenuto che consentire il soccorso istruttorio in tali circostanze si risolverebbe nella indicazione di un titolo di studio riferibile a diversa figura, significherebbe legittimare la modifica sotto il profilo soggettivo relativamente alla manodopera impegnata. Tale ragionamento potrebbe generare dei dubbi dal momento che la previsione della <em>lex specialis </em>(per quanto si evince dalla sentenza) non era di precisione estrema e che il riconoscimento o la dichiarazione di equipollenza del titolo medesimo non pare possa considerarsi “un diverso titolo di studio” o una modifica soggettiva (pure ammessa a determinate condizioni). Anche sotto un secondo profilo la pronuncia del Consiglio di Stato potrebbe generare dubbi. La mancanza della certificazione del titolo di studio non si risolverebbe in un fatto meramente formale, ma così sarebbe stato qualora la questione avesse riguardato l’integrazione del <em>curriculum </em>con la postuma produzione di una già conseguita attestazione di equipollenza. Infatti, il sistema di riconoscimento del titolo di studio U.E ha una forma di applicazione automatica in presenza di alcuni presupposti ed una modalità soggetta a condizioni in presenza di altri presupposti. E non pare da scartare l’ipotesi che nel primo caso l’effetto della disciplina europea abbia natura ricognitiva ed efficacia <em>ex tunc</em>, sicché in presenza dei presupposti per il riconoscimento automatico (di cui non si può avere contezza) il requisito doveva considerarsi già posseduto<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questa falsariga, non è da escludere in linea di principio entro i limiti della ragionevolezza e/o del risultato, la sostituibilità delle risorse umane che un’impresa impiega o propone di impiegare per eseguire un appalto<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il soccorso istruttorio andrebbe interpretato ed applicato anche in base al principio del risultato in quanto svolge una vera e propria funzione economica<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo questa prospettiva interpretativa il risultato rappresenta anche la guida delle valutazioni connotate da margini discrezionali e, di conseguenza, assumere rilievo in diverse fasi del ciclo di affidamento di un contratto pubblico <a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il graduale e significativo ampliamento della portata dell’applicazione del soccorso istruttorio, a discapito del principio formalistico, potrebbe rappresentare in concreto uno dei compiti assegnati dal principio di risultato di cui all’articolo 1 del d.lgs n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> All’inizio della vicenda non è tuttavia chiaro se il termine “equivalenza” si riferisca all’eventuale equipollenza dei titoli formativi, ovvero, all’equivalenza fra le diverse arre disciplinari potenzialmente interessate.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 si è espressa sulle caratteristiche essenziali del soccorso istruttorio di cui alla legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A. Bonatti, S. Vaccari, “Sul soccorso istruttorio nel diritto amministrativo generale. Inquadramento teorico, principi e interessi protetti”, in Riv. dir. Amm. 2023, I, 183 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A. Bonatti, S. Vaccari, “Sul soccorso istruttorio nel diritto amministrativo generale. Inquadramento teorico, principi e interessi protetti”, in Riv. dir. Amm. 2023, II, 373 ss</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si veda M. A. Sandulli, Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa. Osservazioni a primissima lettura, in Federalism.it, 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Adunanza plenaria del Cons. St., 30 luglio 2014, n. 16.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Invero, negli anni successivi alla riforma del 2014, il Consiglio di Stato formulò indirizzi “molto prudenti in ordine alla possibilità di allargare l’ambito operativo della regolarizzazione” come osservato da M. Lipari, L’efficienza della P.A. e le nuove norme sul processo amministrativo, in www.GiustAmm.it., n. 7/2014, cit. p. 12.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> M. L. Chimenti, R. Cantone, R. Garofoli, Nuovo diritto degli appalti e linee guida A.N.A.C., Nel diritto Editore, Roma, 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il riferimento è alle direttive n. 24/2014/UE (sugli appalti pubblici); n. 25/2014/UE (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali); n. 23/2014/UE (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) dove il legislatore europeo perseguiva gli obiettivi di semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cons. St. sez. III, 13 giugno 2018, n. 3635.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> La Relazione illustrativa del nuovo Codice precisa che la disciplina contemplata nell’articolo 101 è volta a ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Per una ricostruzione sistematica dell’istituto si veda R. Fragale, Giornale di diritto amministrativo n. 2/2024, p. 278 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cons. St. sez. V 22 agosto 2022, n. 7353; Id. 30 maggio 2023, n. 5332; 9 gennaio 2023, n. 290.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> CGUE, 10 maggio 2017, C-131/16, <em>Archus</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli, Manuale dei contratti pubblici, Dike giuridica, Roma, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cons St. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680; Id. 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014 n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>R. Dipace, manuale dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> G. Caputi, “Soccorso istruttorio” in Commentario alla normativa sui contratti pubblici, (a cura di A. Botto e S. Castrovinci Zenna), Giappichelli, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> A. Sandulli, Il procedimento amministrativo, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 976.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9 e, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, sulla ammissibilità della richiesta di chiarimenti finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superando le eventuali ambiguità, fermo il divieto di integrazione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il Consiglio di Stato con la pronuncia del 2 marzo 2017, n. 975, ha evidenziato “che la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinsechi possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore. Per vizi procedimentali facilmente emendabili”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> G. Caputi, op. cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> G. Caputi, op. cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> G. Caputi, op. cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> F. Saitta, Soccorso istruttorio, in commentario al Codice dei contratti pubblici (a cura di R. Villata e M. Ramajoli), Pacini Editore, Milano, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> In particolare, R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-centralita-del-soccorso-istruttorio-nei-contratti-pubblici-considerazioni-a-margine-della-sentenza-21-agosto-2023-n-7870-2/">La centralità del soccorso istruttorio nei contratti pubblici (Considerazioni a margine della sentenza 21 agosto 2023, n. 7870)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
