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	<title>Berardino Iacobucci Archivi - Giustamm</title>
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		<title>RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MARITTIMO: INCOSTITUZIONALITÀ DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PREVISTO A FAVORE DEL VETTORE.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/responsabilita-del-vettore-marittimo-incostituzionalita-del-limite-di-risarcimento-previsto-a-favore-del-vettore/">RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MARITTIMO: INCOSTITUZIONALITÀ DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PREVISTO A FAVORE DEL VETTORE.</a></p>
<p>1. In data 8 aprile 2003, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 423, comma primo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui questa norma, anche quando è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/responsabilita-del-vettore-marittimo-incostituzionalita-del-limite-di-risarcimento-previsto-a-favore-del-vettore/">RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MARITTIMO: INCOSTITUZIONALITÀ DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PREVISTO A FAVORE DEL VETTORE.</a></p>
<p>1.	In data 8 aprile 2003, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 423, comma primo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui questa norma, anche quando è riconosciuta la responsabilità del vettore, contiene il risarcimento da questo dovuto nel limite di lire duecentomila e<br />
a) non prevede che tale limite di responsabilità sia periodicamente aggiornato, ovvero sia comunque fissato in modo da garantire l’effettività del risarcimento dovuto al caricatore per la perdita o l’avaria delle cose trasportate; <br />
b) non esclude detto limite di risarcimento nel caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti; <br />
c) subordinatamente, nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore marittimo sia periodicamente aggiornato, ovvero sia comunque fissato in modo da garantire la congruità del risarcimento dovuto al caricatore per la perdita o l’avaria delle cose trasportate in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.<br />
1.	La Corte, pronunciandosi nel senso dell’illegittimità costituzionale della disposizione, ha escluso l’operatività del limite di risarcimento nel caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti (<b>punto b</b>)) ritenendo non fondate le altre censure.<br />
La <i>ratio</i> di tale decisione va ricercata nella circostanza che il legislatore anche se può, nella sua discrezionalità, optare per l’esclusione sic et simpliciter dell’operatività del limite stesso deve comunque disporre «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno» (sentenza n. 420 del 1991). Infatti, con la sola esclusione del trasporto marittimo, il legislatore, nel derogare alla regola della responsabilità ex recepto (art. 1693 cod. civ.) ha fatto sempre oggetto di diversa ed espressa disciplina l’ipotesi della perdita o avaria delle cose trasportate quando questa derivi dal dolo o dalla colpa grave del vettore[1]. <br />
La disciplina dettata dall’art. 423, comma primo, cod. nav., confligge pertanto con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui omette di considerare – a differenza di quanto previsto per ogni altro tipo di trasporto – l’ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate per il dolo o la colpa grave del vettore marittimo o dei suoi dipendenti o preposti. <br />
La dichiarazione di incostituzionalità del limite in argomento rappresenta comunque un punto di partenza per un intervento legislativo ora quanto mai auspicabile in considerazione del fatto che la responsabilità del vettore marittimo è notevolmente limitata rispetto a quella prevista per gli altri vettori sia nella disciplina del trasporto di cose sia in quella del trasporto di persone[2].<br />
1.	Tale disparità di trattamento non può essere giustificata richiamando il carattere risalente e peculiare della disciplina interna del trasporto marittimo in quanto mutuata da quella pattizia internazionale, dal momento che, se è vero che l’art. 423, comma primo, cod. nav. rispecchia quanto (nel 1942) prevedeva la Convenzione di Bruxelles del 1924, è anche vero che successivamente (con il Protocollo di Visby del 1968) pure la disciplina pattizia si è evoluta nel senso di escludere l’operatività del limite nel caso di dolo o di colpa con previsione.[3]<br />
La circostanza, peraltro, che il limite fissato (nel 1954) dall’art. 423, comma primo, cod. nav. sia (divenuto) manifestamente inadeguato (come sottolineato fin dalla sentenza della Corte n. 401 del 1987) comporta che, in assenza di «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento» (cfr. sentenza n. 420 del 1991), la dichiarazione di incostituzionalità deve consistere – così come previsto dall’art. 952, comma primo, cod. nav. (correttamente indicato dalla Corte rimettente quale tertium comparationis) e dalla disciplina del trasporto su strada – nell’esclusione dell’operatività del limite del risarcimento in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. <br />
1.	Chiaramente diversa è la responsabilità del vettore derivante da danno alla persona; infatti nessun bilanciamento di interessi può essere ammesso in questo caso in cui qualsiasi limite alla responsabilità deve essere sicuramente rimosso o disapplicato.[4]<br />
2.	In riferimento alle altre due censure di incostituzionalità (non congruità in sé ovvero l’assenza di un meccanismo di adeguamento del limite di risarcimento nel particolare caso in cui la perdita o l’avaria delle cose trasportate sia stata determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti) la Corte si è espressa nel senso dell’infondatezza della questione. Infatti la circostanza che, sia per il trasporto aereo come per il trasporto su strada, il legislatore abbia previsto un meccanismo di adeguamento del limite è indice di opportunità, peraltro già sottolineata dalla sentenza n. 401 del 1987, ma non è tale da rendere manifestamente irragionevole la diversa disciplina tuttora riservata dall’art. 423 cod. nav. al trasporto marittimo. <br />
Nel bilanciamento degli interessi in gioco il legislatore può, tramite la limitazione di responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese di autotrasporto per la perdita o avaria delle merci in costi assicurativi), ricercare un contenimento dei prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate e quindi sull’interesse generale, purché (come ripetutamente statuito dalla medesima Corte: sentenze n. 401 del 1987, n. 64 del 1993, n. 71 del 2003)  «al caricatore sia data la possibilità di non sottostare al limite, usufruendo del diritto potestativo di rendere la dichiarazione del valore della merce affidata al vettore, senza che quest’ultimo – se il titolo in base al quale esercita la sua attività lo obbliga a contrarre – possa rifiutare di prendere atto della dichiarazione stessa».[5]</p>
<p>______________________________<br />
[1] Nel trasporto terrestre vedi: Romanelli e Silingardi, Trasporto II, E.G., XXXI; Zanardelli, Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1202.<br />
[2]  Nel trasporto aereo il vettore risponde illimitatamente in caso di colpa grave o dolo sua o dei suoi dipendenti. Vedi Silingardi, Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1175. <br />
[3] La colpa con previsione deve essere distinta dalla figura della colpa grave, ravvisabile, quest’ultima, nella inosservanza delle regole più elementari di prudenza o diligenza, ma non richiede la possibilità o la rappresentazione dell’evento dannoso. La norma di diritto uniforme (art. 25 della convenzione di Varsavia) si riferisce quindi all’ipotesi in cui l’agente pur prevedendo come probabile l’evento dannoso non modifica la propria condotta accettando il rischio con un atteggiamento psicologico di indifferenza. (in dottrina vedi Riccardelli, La colpa nautica, Padova, 1965, 217; Romagnoli, In tema di colpa grave per furto di merce trasportata su strada, in Dir. Trasp., 1999, 975).<br />
La “colpa cosciente” <i>&#8211; dove l’agente si rappresenta l’evento ma, confidando nella sua abilità e nello stato dei luoghi, agisce nella convinzione di poterlo evitare &#8211; </i>deve però essere distinta dal dolo eventuale in cui il soggetto agente si rappresenta l’evento dannoso e accetta il rischio del suo verificarsi.<br />
[4] Nel trasporto marittimo di persone, il vettore risponde per l’incolumibilità in base all’art. 1218 cod. civ., se quindi non dimostri che l’evento dipenda da causa a lui non imputabile (art. 409 cod. nav.). Pertanto il naufrago è trattato alla stregua del viaggiatore che subisce un deragliamento, ma i due sono a loro volta in modo deteriore rispetto al viaggiatore che subisce un incidente stradale.  <br />
[5] La responsabilità in questi casi rimane quindi limitata nel <i>quantum </i>al valore delle merce dichiarato dal caricatore al momento della consegna e riportato nella polizza di carico, che corrisponde al duplicato della vettura, cui possono essere apposte clausole di riserva (ad esempio: “Peso sconosciuto”) [Cas. 93/13341, 00/592]. Il vettore, in questo caso, può provare che la dichiarazione è inesatta in tal modo escludendo ogni responsabilità, salvo che il caricatore, a sua volta non dimostri che l’inesattezza non fu coscientemente commessa (art. 423 cod. nav.). </p>
<hr />
<p>Note</p>
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